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Bonus Barriere Architettoniche 2026: Stop al 75%, Detrazione al 50% e 36%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il bonus barriere architettoniche 2026 ha subito una trasformazione radicale rispetto agli anni precedenti. La detrazione del 75% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 119-ter del DL 34/2020) non e piu applicabile alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025, salvo casi particolari legati a lavori gia avviati con specifiche condizioni. Per il 2026, chi vuole eliminare le barriere architettoniche nella propria abitazione deve orientarsi su percorsi alternativi: principalmente la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per le ristrutturazioni edilizie, oppure la detrazione ridotta al 36% valida per immobili diversi dalla prima casa. Questa guida aggiornata spiega nel dettaglio cosa e ancora possibile, quali interventi rientrano, come calcolare il risparmio fiscale e quali documenti preparare.

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Indice dei contenuti

  1. Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%
  2. Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026
  3. Quali interventi sono ammessi nel 2026
  4. Limiti di spesa e tetti agevolabili
  5. Requisiti tecnici: il DM 236/1989
  6. Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026
  7. Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale
  8. Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti
  9. Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili
  10. Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%

Il bonus barriere architettoniche al 75% e stato introdotto dall’articolo 119-ter del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio), in origine previsto per le spese sostenute nel 2022. Successivamente prorogato e modificato, ha subito un drastico ridimensionamento attraverso due interventi legislativi fondamentali:

  • Decreto Legge 212/2023 (convertito con Legge 17/2024): ha introdotto per la prima volta paletti significativi, limitando la cessione del credito e lo sconto in fattura per il bonus 75% e restringendo il perimetro degli interventi ammissibili.
  • Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024): ha sancito la definitiva scadenza del bonus 75% al 31 dicembre 2025, senza proroghe. Dal 1° gennaio 2026, la detrazione del 75% non e piu applicabile per le nuove spese, salvo lavori in corso con condizioni specifiche.

In pratica, nessuna spesa sostenuta nel 2026 per l’eliminazione di barriere architettoniche puo beneficiare della detrazione al 75%. Chi ha avviato lavori entro il 31 dicembre 2025 e li ha completati (con relativa spesa sostenuta entro tale data) puo ancora fruire del vecchio incentivo in dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri, la strada obbligata passa per la detrazione ordinaria sulle ristrutturazioni edilizie, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026

Dal 2026, l’agevolazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche si articola su due aliquote principali, entrambe previste dall’art. 16-bis del TUIR e dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024):

Detrazione del 50% (prima casa)

La detrazione del 50% si applica alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute su unita immobiliari adibite ad abitazione principale (prima casa). Questa aliquota e valida per il 2025 e il 2026 grazie alla Legge di Bilancio 2025, che ha confermato il mantenimento del 50% (anziche il ritorno al 36% previsto dalla normativa base) per le abitazioni principali. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano pienamente tra le ristrutturazioni edilizie agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.

Detrazione del 36% (altri immobili)

La detrazione del 36% si applica invece alle spese sostenute su immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, immobili locati, immobili di proprieta non utilizzati come dimora abituale. Questa aliquota e quella “base” prevista dall’art. 16-bis del TUIR, tornata applicabile per tutti gli immobili diversi dalla prima casa a partire dal 2025, con la fine delle proroghe che storicamente avevano mantenuto il 50% per tutte le tipologie.

In entrambi i casi, la detrazione si porta in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa e sostenuta.

Quali interventi sono ammessi nel 2026

Gli interventi ammessi dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) comprendono tutte le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, vale a dire quegli ostacoli fisici che impediscono o rendono difficoltosa la vita quotidiana a persone con disabilita motoria, sensoriale o cognitiva. Non e necessario che il richiedente sia portatore di handicap: la detrazione spetta a tutti i contribuenti che eseguono tali lavori.

Gli interventi piu comuni agevolabili nel 2026 comprendono:

  • Installazione di ascensori e montacarichi: installazione ex novo o ampliamento di impianti elevatori in edifici privi di ascensore o con cabine non conformi alle norme di accessibilita.
  • Installazione di servoscala e montascale: dispositivi elettromeccanici che permettono la salita e la discesa lungo scale esistenti a persone con difficolta motorie.
  • Costruzione di rampe di accesso: realizzazione di percorsi in pendenza che sostituiscono gradini all’ingresso dell’edificio o all’accesso ai vari locali.
  • Adeguamento dei bagni: installazione di maniglioni antipanico, allargamento delle porte, realizzazione di docce a pavimento (walk-in shower), sostituzione di vasca con box doccia accessibile.
  • Allargamento di porte e varchi: ampliamento di porte o finestre-porta per consentire il passaggio di carrozzine (larghezza minima 75-80 cm).
  • Modifica di pavimentazioni: realizzazione di pavimenti antisdrucciolo, rimozione di dislivelli, installazione di segnaletica tattile a pavimento.
  • Adeguamento degli spazi interni: modifiche agli ambienti domestici per rendere i percorsi fruibili da persone su sedia a rotelle (corridoi, cucine, camere).
  • Impianti di automazione: sistemi domotici per l’apertura automatica di porte, finestre, tapparelle, a vantaggio di chi ha limitazioni motorie agli arti superiori.

Limiti di spesa e tetti agevolabili

I limiti di spesa per la detrazione ex art. 16-bis TUIR sono unici per tutte le tipologie di intervento e si applicano per unita immobiliare. Il tetto massimo di spesa agevolabile e pari a 96.000 euro per unita immobiliare per ciascun anno solare. Questo limite si riferisce all’importo complessivo di tutte le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell’anno sull’immobile: se hai gia eseguito altri lavori (es. rifacimento bagno, tinteggiatura, cambio infissi), le spese per le barriere architettoniche si sommano agli altri interventi fino al raggiungimento del tetto.

Riepilogo limiti e detrazioni massime ottenibili:

Tipologia immobileAliquota detrazioneSpesa massima agevolabileDetrazione massima totaleDetrazione annua (10 anni)
Prima casa (abitazione principale)50%96.000 euro48.000 euro4.800 euro/anno
Seconda casa / altri immobili36%96.000 euro34.560 euro3.456 euro/anno

Nota importante: il limite di 96.000 euro e per unita immobiliare e per anno. Se l’immobile e in comproprietà, ogni comproprietario puo detrarre le spese in proporzione alla sua quota di proprieta. Ad esempio, due coniugi comproprietari al 50% che spendono 60.000 euro possono detrarre ciascuno il 50% di spesa, cio 30.000 euro, con una detrazione del 50% pari a 15.000 euro a testa (1.500 euro/anno per 10 anni).

Requisiti tecnici: il DM 236/1989

Per beneficiare della detrazione fiscale, gli interventi devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilita, l’adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”). Questo decreto, ancora in vigore e applicabile anche nel 2026, stabilisce le misure minime per la piena accessibilita delle abitazioni.

I requisiti tecnici principali da rispettare riguardano:

  • Porte: larghezza minima di 75 cm per le porte interne, 80 cm per la porta d’ingresso. Lo spazio di manovra laterale alla porta deve essere almeno 60 cm sul lato maniglia e 15 cm sul lato cerniere.
  • Corridoi e disimpegni: larghezza minima di 100 cm; punti di allargamento a 150 cm ogni 10 metri per consentire l’inversione di marcia della carrozzina.
  • Rampe: pendenza massima dell’8%, larghezza minima 90 cm, con corrimani su entrambi i lati a 90 cm di altezza. Per rampe oltre i 10 metri, obbligo di ripiani orizzontali intermedi.
  • Ascensori: cabina minima di 130 cm di profondita e 95 cm di larghezza. La porta deve avere una luce di almeno 80 cm. Pulsantiera entro 120 cm da terra, preferibilmente con Braille.
  • Bagni accessibili: spazio di manovra antistante wc e doccia di almeno 80×150 cm, maniglioni di sostegno a 80 cm da terra, doccia a livello del pavimento senza piatto rialzato.
  • Pavimentazioni: materiali antisdrucciolo certificati con coefficiente di attrito dinamico non inferiore a 0,40 in condizioni asciutte.

L’agenzia delle Entrate, con varie circolari (tra cui la Circolare 43/E del 2016 e i successivi chiarimenti), ha confermato che il mancato rispetto dei requisiti tecnici del DM 236/1989 comporta la decadenza dal beneficio fiscale. E quindi fondamentale che l’impresa esecutrice rilasci un’asseverazione tecnica che attesti la conformita dei lavori al decreto.

Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026

La cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria (compresa l’eliminazione di barriere architettoniche in regime 50%/36%) sono stati definitivamente bloccati dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538, Legge 197/2022) e confermati nella loro impossibilita di utilizzo anche per il 2026.

In sostanza, nel 2026 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche agevolati al 50% o 36%:

  • NON e possibile cedere il credito fiscale a banche, intermediari o altri soggetti terzi.
  • NON e possibile optare per lo sconto diretto in fattura applicato dall’impresa edile.
  • L’unica modalita e la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali.

Questo rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto al vecchio bonus 75%, per il quale era ancora possibile (in specifici casi) la cessione del credito fino alla sua scadenza. Nel 2026, chi non ha sufficiente capienza fiscale per utilizzare la detrazione puo rischiare di perdere in parte il beneficio: la detrazione, infatti, non e rimborsabile se supera l’imposta dovuta.

Eccezione importante per i soggetti IRPEF a basso reddito: le persone con redditi molto bassi o esenti (es. chi percepisce solo pensione minima o redditi inferiori alla no-tax area) potrebbero non riuscire a sfruttare appieno la detrazione. In questi casi, e opportuno valutare con attenzione il costo/beneficio dell’intervento prima di procedere, oppure optare per finanziamenti agevolati.

Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale

Vediamo in concreto quanto si risparmia con la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2026, attraverso esempi numerici su diverse tipologie di intervento e di immobile.

Esempio 1: installazione montascale su prima casa (spesa 15.000 euro)

Un contribuente proprietario della propria prima casa installa un servoscala per l’accesso all’appartamento al primo piano. La spesa complessiva, comprensiva di installazione e materiali, e di 15.000 euro.

  • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
  • Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro
  • Quota annua detraibile: 7.500 / 10 = 750 euro/anno per 10 anni
  • Risparmio fiscale immediato (primo anno): 750 euro in meno di IRPEF

Esempio 2: installazione ascensore su seconda casa (spesa 50.000 euro)

Un proprietario installa un ascensore in un edificio bifamiliare che non e la propria abitazione principale. La spesa complessiva e di 50.000 euro.

  • Aliquota applicabile: 36% (immobile non prima casa)
  • Detrazione totale: 50.000 x 36% = 18.000 euro
  • Quota annua detraibile: 18.000 / 10 = 1.800 euro/anno per 10 anni

Esempio 3: ristrutturazione bagno e rampe su prima casa (spesa 30.000 euro)

Intervento combinato: adeguamento del bagno (doccia walk-in, maniglioni, allargamento porta) + costruzione rampa di accesso esterno. Spesa totale: 30.000 euro sulla prima casa.

  • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
  • Detrazione totale: 30.000 x 50% = 15.000 euro
  • Quota annua detraibile: 15.000 / 10 = 1.500 euro/anno per 10 anni

Esempio 4: spesa al limite massimo su prima casa (spesa 96.000 euro)

Intervento complesso che esaurisce il tetto massimo agevolabile: ristrutturazione totale dell’immobile con ascensore, rifacimento totale dei bagni, rampe, allargamento porte e sistema domotico. Spesa: 96.000 euro (limite massimo).

  • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
  • Detrazione totale massima: 96.000 x 50% = 48.000 euro
  • Quota annua detraibile: 48.000 / 10 = 4.800 euro/anno per 10 anni

Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti

Per fruire della detrazione fiscale per le barriere architettoniche nel 2026, e indispensabile conservare e produrre una serie di documenti obbligatori. La loro assenza o irregolarita puo comportare il disconoscimento della detrazione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. Bonifico bancario “parlante” (obbligatorio)

Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale specificamente dedicato alle ristrutturazioni edilizie (il cosiddetto “bonifico parlante”). Il bonifico deve contenere obbligatoriamente:

  • Causale di versamento con riferimento esplicito all’art. 16-bis del DPR 917/1986 (o art. 1, L. 449/1997 – la dicitura dipende dal software bancario)
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi paga)
  • Codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice che riceve il pagamento

Le banche e le Poste applicano su questo tipo di bonifico una ritenuta d’acconto dell’8% (ex art. 25 DL 78/2010) sull’importo corrisposto all’impresa. Questo importo viene poi portato in compensazione dall’impresa stessa in sede di dichiarazione. E importante sapere che la ritenuta e automatica e non influenza il calcolo della detrazione, che si applica sull’intero importo pagato (al lordo della ritenuta).

2. Fatture “parlanti”

Le fatture emesse dall’impresa devono specificare chiaramente la natura dei lavori eseguiti e l’indirizzo dell’immobile oggetto degli interventi. Le fatture generiche che indicano solo “lavori edili” o “prestazioni varie” non sono sufficienti: devono descrivere in modo inequivocabile che si tratta di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Asseverazione tecnica

L’asseverazione tecnica e un documento firmato da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la conformita dei lavori eseguiti ai requisiti tecnici del DM 236/1989. Non e richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via preventiva, ma deve essere conservata dal contribuente per esibirla in caso di controllo. Per installazioni di ascensori o impianti elevatori, serve anche il collaudo dell’ENEA e la dichiarazione di conformita dell’impianto.

4. Altri documenti da conservare

  • Titolo abilitativo: DIA (Dichiarazione di Inizio Attivita), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) o permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento e del comune. Per interventi di manutenzione straordinaria, normalmente basta la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
  • Comunicazione al Comune (se richiesta dalla normativa locale)
  • Contratto con l’impresa esecutrice e preventivo dettagliato
  • Estratti conto bancari che attestano i pagamenti tramite bonifico parlante
  • Documentazione fotografica prima/dopo i lavori (utile in caso di contestazioni)

Tutti questi documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data della dichiarazione dei redditi in cui si porta la prima quota di detrazione. In caso di trasferimento dell’immobile, il diritto alla detrazione (per le quote non ancora utilizzate) si trasferisce automaticamente all’acquirente.

Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili

Di seguito un confronto schematico tra il vecchio bonus 75% e le detrazioni disponibili nel 2026, per avere un quadro chiaro della situazione attuale:

CaratteristicaBonus 75% (scaduto 31/12/2025)Detrazione 50% (prima casa 2026)Detrazione 36% (altri immobili 2026)
Base normativaArt. 119-ter DL 34/2020Art. 16-bis TUIR + L. 207/2024Art. 16-bis TUIR
Aliquota75%50%36%
Limite spesa50.000 euro (singolo), 40.000 (condominio), 30.000 (condominii >8 unita)96.000 euro per unita96.000 euro per unita
Cessione del creditoBloccata dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
Sconto in fatturaBloccato dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
Quote di detrazione5 anni10 anni10 anni
Applicabile nel 2026NO (scaduto)SI (prima casa)SI (altri immobili)
Requisiti DM 236/1989SiSiSi

Come si vede chiaramente dalla tabella, il bonus 75% e definitivamente scaduto per le spese del 2026. Il vantaggio fiscale massimo ottenibile ora e la detrazione del 50%, spalmata pero su 10 anni anziche 5. Dal punto di vista del valore attuale netto (VAN) del beneficio fiscale, la differenza tra il vecchio 75% in 5 anni e il nuovo 50% in 10 anni dipende molto dall’aliquota fiscale individuale e dal tasso di sconto applicato.

Come si inserisce la detrazione nella dichiarazione dei redditi

La detrazione per le barriere architettoniche si inserisce nella dichiarazione dei redditi – sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF – nel quadro dedicato alle spese detraibili. In particolare:

  • Nel modello 730: nel quadro E, sezione III-A (“Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”), con il codice spesa specifico per ristrutturazioni edilizie art. 16-bis TUIR.
  • Nel modello Redditi PF: nel quadro RP, con le stesse modalita.

Se l’immobile e in condominio e i lavori sono stati deliberati dall’assemblea condominiale, spetta all’amministratore di condominio comunicare ai singoli condomini la quota di spesa di loro pertinenza tramite la Certificazione Unica o apposita comunicazione scritta. Il condomino inserisce poi la propria quota nella dichiarazione dei redditi. Per i lavori su parti comuni condominiali, il tetto di 96.000 euro si moltiplica per il numero di unita abitative presenti nell’edificio.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

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Il bonus barriere architettoniche 75% esiste ancora nel 2026?

No. Il bonus barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter DL 34/2020) e scaduto il 31 dicembre 2025. Non e stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2026 in poi, non e piu possibile applicare questa aliquota. Chi ha effettuato e pagato lavori entro il 31/12/2025 puo ancora fruire del 75% nelle dichiarazioni dei redditi relative a quegli anni.

Cosa posso detrarre per le barriere architettoniche nel 2026?

Nel 2026 puoi detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’aliquota del 50% se l’immobile e la tua prima casa (abitazione principale), oppure con l’aliquota del 36% per seconde case e altri immobili. La detrazione avviene in 10 quote annuali con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unita immobiliare. Non sono piu disponibili la cessione del credito ne lo sconto in fattura.

Quali lavori rientrano nella detrazione barriere architettoniche 2026?

Rientrano ascensori, montascale, servoscala, rampe di accesso, adeguamento dei bagni (doccia a livello pavimento, maniglioni, allargamento porte), allargamento di porte e corridoi, pavimentazioni antisdrucciolo, sistemi domotici per l’apertura automatica di porte e finestre. I lavori devono rispettare i requisiti tecnici minimi del DM 236/1989 per poter beneficiare della detrazione.

Devo avere una disabilita per accedere alla detrazione barriere architettoniche?

No. La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta a tutti i contribuenti che eseguono questi interventi, indipendentemente dalla presenza di persone con disabilita in famiglia. E sufficiente che i lavori siano funzionali all’eliminazione di ostacoli fisici e rispettino i requisiti tecnici del DM 236/1989.

Come pago per ottenere la detrazione barriere architettoniche 2026?

Il pagamento deve avvenire esclusivamente con bonifico bancario o postale parlante, contenente: causale con riferimento all’art. 16-bis DPR 917/1986, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice. Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni o carte di credito. Le banche applicano automaticamente una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico.


Hai bisogno di assistenza per detrarre le barriere architettoniche?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare se i tuoi lavori rientrano nella detrazione, a predisporre tutta la documentazione necessaria e a inserire correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi. Ti affianchiamo anche nella valutazione dell’ISEE e di altri bonus abbinabili.

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    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Maggio 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-12 06:48:342026-09-28 20:56:00Bonus Barriere Architettoniche 2026: Stop al 75%, Detrazione al 50% e 36%
    CAF, COLF E BADANTI

    Badanti e Colf: nel 2029 Saranno 2,2 Milioni in Italia, il 69% Stranieri

    colf e badanti 3 CAF Udine

    Nel 2029, l’Italia conterà oltre 2,2 milioni di lavoratori domestici regolarmente assunti tra colf, badanti e baby sitter. Di questi, il 69% sarà di origine straniera. Lo confermano le proiezioni elaborate da Domina (Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico) in collaborazione con il Censis e con Assindatcolf: l’invecchiamento della popolazione italiana, unito alla crescente necessità di assistenza per gli anziani non autosufficienti, sta alimentando una domanda di lavoro domestico che non accenna a diminuire. Questo articolo offre una panoramica completa e aggiornata sul settore: dalle proiezioni demografiche al CCNL colf e badanti 2025, dai contributi INPS alle detrazioni fiscali, fino alle procedure di assunzione e ai servizi del CAF che possono supportare le famiglie datrici di lavoro.

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    Indice dei contenuti

    1. Proiezioni demografiche: 2,2 milioni nel 2029
    2. Chi sono i lavoratori domestici: composizione e nazionalità
    3. CCNL Colf e Badanti 2025: retribuzioni e livelli contrattuali
    4. Costi per il datore di lavoro: contributi, TFR e tredicesima
    5. Detrazioni fiscali: cosa può detrarre la famiglia
    6. Bonus e agevolazioni per la non autosufficienza
    7. Come assumere una colf o badante: procedura passo per passo
    8. Sfide future: invecchiamento, fabbisogno assistenziale e regolarizzazione
    9. Il CAF ti aiuta: servizi per famiglie datrici di lavoro
    10. Domande Frequenti su Colf e Badanti

    Proiezioni demografiche: 2,2 milioni nel 2029

    Le proiezioni pubblicate da Domina nel Rapporto Annuale sul Lavoro Domestico descrivono un settore in espansione continua. Nel 2023 i lavoratori domestici regolari in Italia erano circa 870.000, ma la stima di chi opera in nero porta il totale reale verso 1,6-1,8 milioni. Con l’aggiornamento più recente elaborato insieme a Censis e IDOS, la previsione per il 2029 fissa la soglia a 2,2 milioni di unità, considerando sia i lavoratori in regola sia una quota di irregolari ancora difficile da eradicare.

    Il motore di questa crescita è strutturale: l’invecchiamento demografico italiano è tra i più accentuati d’Europa. Secondo le proiezioni ISTAT, entro il 2030 gli over 65 supereranno il 25% della popolazione totale, mentre gli over 80 raggiungeranno i 4,7 milioni. Una quota crescente di questi anziani non è autosufficiente e necessita di assistenza continuativa, che le strutture residenziali pubbliche non riescono a coprire da sole. La soluzione prevalente resta quella di assumere una badante a domicilio, spesso convivente.

    In parallelo, la crescita del lavoro femminile e la riduzione delle reti familiari allargate spingono verso una maggiore domanda di collaboratori domestici per le pulizie, la cura dei figli e la gestione della casa. La traiettoria al 2029 si inserisce dunque in un contesto di domanda strutturalmente sostenuta, con un’offerta di lavoro che proviene in larga misura dall’estero.

    Chi sono i lavoratori domestici: composizione e nazionalità

    Il dato che colpisce di più nelle proiezioni al 2029 riguarda la composizione per nazionalità: il 69% dei lavoratori domestici sarà straniero. Questa percentuale, già elevata oggi, è destinata ad aumentare ulteriormente con il previsto incremento del volume occupazionale. Le nazionalità più rappresentate storicamente sono:

    • Ucraina e Moldavia: tradizionalmente la prima nazionalità straniera tra le badanti conviventi, con alta presenza femminile
    • Romania: forte presenza sia nelle funzioni di assistenza agli anziani sia come colf nelle grandi città
    • Filippine: storicamente presenti nel Nord Italia, spesso con alta continuità lavorativa nelle famiglie agiate
    • Ecuador e Perù: significativa presenza nelle aree metropolitane, specialmente a Milano e Roma
    • Sri Lanka e Bangladesh: in crescita soprattutto nella cura di bambini e anziani

    La componente italiana, pari a circa il 31%, tende a concentrarsi nelle funzioni di colf a ore e baby sitter, mentre le badanti conviventi sono quasi interamente composte da lavoratrici straniere. Secondo l’analisi di Assindatcolf, il fenomeno riflette anche una progressiva uscita dal settore delle lavoratrici italiane, che preferiscono impieghi con orari più regolari e minore impatto sulla vita familiare.

    Dal punto di vista di genere, il settore rimane fortemente femminizzato: oltre l’87% dei lavoratori domestici è donna. Il lavoro maschile nel settore, sebbene in crescita, si concentra principalmente nell’assistenza a persone con disabilita gravi e in attivita legate alla manutenzione domestica.

    CCNL Colf e Badanti 2025: retribuzioni e livelli contrattuali

    Il riferimento normativo per il rapporto di lavoro domestico è il CCNL Lavoro Domestico, sottoscritto da Fidaldo-Domina e dalle principali organizzazioni sindacali. Il contratto disciplina retribuzioni, orari, ferie, malattia, preavviso e tutti gli aspetti del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore domestico. I livelli contrattuali sono distinti in base alle mansioni svolte e all’autonomia richiesta.

    Di seguito la tabella retributiva mensile aggiornata al 2025 per i lavoratori conviventi (orario pieno, 54 ore settimanali) e non conviventi (25 ore settimanali come riferimento), con i valori minimi stabiliti dal CCNL:

    LivelloMansioniRetribuzione mensile lorda (convivente)Retribuzione mensile lorda (non convivente, 25h/sett.)
    AMansioni elementari (pulizie semplici, commissioni)circa 924 eurocirca 572 euro
    BAssistenza generica anziani/disabili, colf qualificatacirca 981 eurocirca 607 euro
    CBadante qualificata, assistenza specifica, somministrazione farmacicirca 1.046 eurocirca 647 euro
    CSBadante specializzata (es. assistenza a non autosufficienti gravi)circa 1.100 eurocirca 680 euro
    DGovernante, maggiordomo, cuoco con alta qualificazionecirca 1.175 eurocirca 727 euro

    Nota importante: Le retribuzioni indicate sono i minimi contrattuali. I datori di lavoro possono corrispondere importi superiori, ed e prassi comune nelle grandi citta dove la concorrenza per trovare una buona badante spinge verso compensi piu elevati. A Milano e Roma, le retribuzioni effettive per una badante convivente di livello C o CS possono raggiungere i 1.200-1.400 euro mensili netti.

    Il CCNL prevede inoltre il diritto alla tredicesima mensilita (1/12 della retribuzione annua lorda, maturata mensilmente), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) pari a circa 8,33% della retribuzione annua, e un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie all’anno per i lavoratori conviventi (20 giorni per i non conviventi).

    Costi per il datore di lavoro: contributi, TFR e tredicesima

    Assumere una colf o una badante regolarmente comporta costi che vanno ben oltre la sola retribuzione netta. Il datore di lavoro deve versare trimestralmente i contributi INPS, accantonare il TFR e corrispondere la tredicesima a dicembre. Comprendere il costo totale e fondamentale per pianificare correttamente il bilancio familiare.

    I contributi INPS per il lavoro domestico sono calcolati in misura fissa per fascia oraria e non in percentuale sulla retribuzione. Le aliquote aggiornate al 2025 prevedono quattro fasce in base all’orario settimanale contrattuale. Per le lavoratrici non conviventi, le fasce sono le seguenti:

    Orario settimanale contrattualeContributo orario totale (datore + lavoratore)Di cui a carico del datore di lavoro
    Fino a 24 orecirca 1,49 euro/oracirca 1,12 euro/ora
    Da 25 a 30 orecirca 1,17 euro/oracirca 0,88 euro/ora
    Oltre 30 orecirca 1,17 euro/oracirca 0,88 euro/ora
    Conviventi (qualsiasi orario)circa 1,17 euro/oracirca 0,88 euro/ora

    Esempio pratico – Badante convivente (livello C, 54 ore/settimana):

    • Retribuzione mensile netta: circa 1.046 euro (livello C minimo contrattuale)
    • Contributi INPS mensili a carico del datore (circa 234 ore/mese x 0,88 euro): circa 206 euro/mese
    • Quota mensile TFR (8,33% della retribuzione lorda): circa 87 euro/mese
    • Quota mensile tredicesima (1/12 della retribuzione mensile lorda): circa 87 euro/mese
    • Costo mensile totale stimato del datore di lavoro: circa 1.426 euro

    I contributi INPS devono essere versati quattro volte l’anno: entro il 10 gennaio (4° trimestre anno precedente), entro il 10 aprile (1° trimestre), entro il 10 luglio (2° trimestre) ed entro il 10 ottobre (3° trimestre). Per approfondire le scadenze, consulta il nostro articolo sulle scadenze contributi INPS per colf e badanti 2026.

    A partire dal 2026, l’INPS ha eliminato i bollettini cartacei MAV per il pagamento dei contributi del lavoro domestico. Il pagamento avviene esclusivamente tramite il portale INPS online, con modello F24 telematico o tramite delega alla propria banca. Per chi ha difficolta con i servizi digitali, il CAF offre assistenza completa nella gestione delle pratiche. Maggiori dettagli sul nostro articolo sui contributi lavoro domestico senza bollettini 2026.

    Detrazioni fiscali: cosa puo detrarre la famiglia

    Le famiglie che assumono regolarmente una colf o una badante hanno accesso a interessanti detrazioni e deduzioni fiscali, che possono alleggerire sensibilmente il costo effettivo del rapporto di lavoro. E fondamentale conoscerle per ottimizzare la propria dichiarazione dei redditi.

    1. Deduzione dei contributi previdenziali versati all’INPS

    I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati al datore di lavoro per la quota a suo carico sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10 del TUIR). Il limite massimo deducibile e fissato a 1.549,37 euro annui. Questa deduzione si applica sia ai contributi INPS versati per la colf che per la badante, indipendentemente dall’eta o dalla condizione di salute del datore di lavoro.

    Esempio: Se in un anno hai versato 2.100 euro di contributi INPS per la tua badante, potrai dedurre 1.549,37 euro dal tuo reddito imponibile. Con un’aliquota IRPEF del 23% (primo scaglione), il risparmio fiscale effettivo sara di circa 356 euro.

    2. Detrazione del 19% per le spese degli addetti all’assistenza

    Quando la badante e assunta per assistere una persona non autosufficiente (anziano, disabile, malato cronico), le spese per gli addetti all’assistenza personale danno diritto a una detrazione IRPEF del 19% (art. 15, comma 1, lett. i-septies del TUIR). La detrazione si applica su un importo massimo di 2.100 euro annui, per un risparmio fiscale massimo di 399 euro.

    Condizioni per accedere alla detrazione:

    • La persona assistita deve essere non autosufficiente (deve essere documentata la condizione di non autosufficienza, ad esempio tramite invalidita riconosciuta o certificazione medica)
    • Il reddito del nucleo familiare che ha sostenuto la spesa non deve superare i 40.000 euro annui
    • La detrazione puo essere ripartita tra piu familiari se le spese sono sostenute da piu persone
    • Le spese devono essere documentate con ricevuta o bonifico intestato all’assistente familiare

    Attenzione: Le due agevolazioni (deduzione contributi e detrazione 19% spese) si cumulano e sono indipendenti l’una dall’altra. Una famiglia puo beneficiare di entrambe contemporaneamente, massimizzando il risparmio fiscale complessivo.

    Per inserire correttamente queste detrazioni nella tua dichiarazione dei redditi 730, il CAF Centro Fiscale offre assistenza dedicata per le famiglie datrici di lavoro domestico.

    Bonus e agevolazioni per la non autosufficienza

    Oltre alle detrazioni IRPEF ordinarie, le famiglie con anziani o disabili a carico possono accedere a ulteriori misure di sostegno economico. Il panorama delle agevolazioni per la non autosufficienza e articolato e richiede una valutazione attenta della situazione specifica.

    Indennita di accompagnamento INPS

    L’indennita di accompagnamento (L. 18/1980) e la prestazione piu rilevante per i non autosufficienti. Viene erogata dall’INPS a favore dei soggetti con invalidita totale (100%) e incapacita di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita. L’importo 2025 e di 531,76 euro mensili (per 12 mesi, quindi 6.381,12 euro annui). Non ha limiti di reddito e non e tassata.

    Assegno di cura regionale (Regione FVG)

    La Regione Friuli Venezia Giulia prevede specifici contributi regionali per il sostegno alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti a domicilio. L’assegno di cura regionale e erogato dalla propria ASS di competenza e puo integrare l’indennita di accompagnamento INPS. L’importo varia in base alla valutazione del bisogno assistenziale e alla condizione ISEE del nucleo familiare. Per aggiornamenti specifici sulla situazione del Friuli Venezia Giulia, contatta il CAF Centro Fiscale o il tuo medico di medicina generale.

    Bonus Badante 1.200 euro INPS

    A partire dal 2024, l’INPS ha introdotto un bonus una tantum per le famiglie che assumono regolarmente un lavoratore domestico addetto all’assistenza di anziani non autosufficienti. Il bonus, pari a 1.200 euro, e soggetto a specifici requisiti di ISEE e al rispetto delle condizioni contrattuali. Per una guida dettagliata e aggiornata, consulta il nostro articolo dedicato: Bonus Colf e Badanti 1.200 Euro 2026.

    Come assumere una colf o badante: procedura passo per passo

    Assumere regolarmente una colf, una badante o una baby sitter protegge sia il lavoratore sia la famiglia da rischi legali e contributivi. Il lavoro in nero espone il datore di lavoro a sanzioni anche molto pesanti (fino al pagamento retroattivo di tutti i contributi non versati, maggiorati di interessi e sanzioni). Ecco la procedura corretta da seguire.

    Step 1: Accordo e redazione del contratto individuale

    Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, datore e lavoratore devono concordare: mansioni specifiche (livello contrattuale), orario di lavoro settimanale, eventuale convivenza, retribuzione mensile (non inferiore ai minimi CCNL), modalita di pagamento e periodo di prova (non superiore a 30 giorni lavorativi per i conviventi, a 8 giorni per i non conviventi). Il contratto individuale, anche se non obbligatorio per legge in forma scritta, e fortemente consigliato.

    Step 2: Comunicazione preventiva all’INPS (obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio)

    La comunicazione del rapporto di lavoro domestico all’INPS e obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del rapporto (o entro le ore 24 del venerdi se il rapporto inizia di sabato o domenica). La comunicazione avviene tramite:

    • Portale INPS (myINPS con SPID, CIE o CNS): servizio gratuito direttamente accessibile online
    • Contact center INPS: al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da cellulare, a tariffazione normale)
    • CAF o patronato: puo effettuare la comunicazione per conto del datore di lavoro

    La comunicazione sostituisce, per il lavoro domestico, il modello UNILAV che gli altri datori di lavoro inviano al Centro per l’Impiego. E fondamentale non dimenticarsene: le sanzioni per mancata comunicazione possono essere severe.

    Step 3: Calcolo e versamento dei contributi INPS

    Una volta avviato il rapporto, il datore di lavoro deve versare i contributi INPS trimestralmente utilizzando il codice fiscale del lavoratore e il codice rapporto di lavoro domestico assegnato dall’INPS in fase di comunicazione. Il versamento avviene tramite modello F24, con le scadenze trimestrali indicate sopra.

    Step 4: Libretto famiglia (per prestazioni occasionali)

    Per le prestazioni di lavoro domestico di carattere occasionale (pulizie una tantum, babysitting saltuario), esiste uno strumento alternativo al contratto CCNL: il Libretto Famiglia INPS. Consente di retribuire prestatori di lavoro occasionale con un compenso minimo di 9 euro/ora (lordi), con contribuzione semplificata gestita direttamente dall’INPS tramite portale. Il limite massimo per singolo committente e di 5.000 euro annui. Il Libretto Famiglia non e adatto per rapporti continuativi: in quel caso e obbligatorio il contratto CCNL con comunicazione INPS.

    Sfide future: invecchiamento, fabbisogno assistenziale e regolarizzazione

    Le proiezioni demografiche al 2029 non riguardano solo i numeri, ma sollevano interrogativi di sistema che il Paese dovra affrontare con urgenza. Il settore del lavoro domestico e al centro di tre grandi sfide strutturali.

    Il gap tra domanda e offerta di lavoro regolare

    La crescita della domanda di assistenti familiari non e accompagnata da un equivalente aumento dell’offerta di lavoro regolare. Il lavoro irregolare nel settore domestico, pur in diminuzione rispetto al picco degli anni 2000, rimane significativo: secondo le stime piu recenti, circa il 40-50% dei rapporti di lavoro domestico e ancora privo di regolare contratto. Questo crea un doppio problema: i lavoratori non hanno tutele previdenziali e sanitarie, e i datori di lavoro si espongono a rischi legali rilevanti.

    L’invecchiamento della forza lavoro assistenziale

    Non solo gli anziani italiani invecchiano: anche le badanti invecchiano. Molte delle lavoratrici straniere arrivate in Italia negli anni 2000-2010 si avvicinano oggi all’eta pensionabile o hanno gia maturato il diritto alla pensione italiana o del Paese di origine. Questo determina un turnover crescente nel settore e la necessita di nuove politiche di ingresso regolare per lavoratrici dall’estero. Le organizzazioni di settore (Domina, Assindatcolf) chiedono da tempo una revisione delle quote di ingresso per i lavoratori domestici nei decreti flussi, attualmente ritenute insufficienti rispetto alla domanda.

    Il welfare pubblico non basta: il ruolo cruciale della famiglia

    I posti disponibili nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) pubbliche e convenzionate non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli anziani non autosufficienti, ne lo saranno nel 2029. Le rette delle RSA private, che si aggirano mediamente tra i 2.000 e i 3.500 euro mensili, sono inaccessibili per la maggior parte delle famiglie italiane. La badante a domicilio, pur costosa, resta spesso l’unica alternativa praticabile. Il Governo ha avviato una discussione sulla riforma del sistema di Long Term Care (assistenza a lungo termine), ma i tempi di attuazione rischiano di essere lunghi rispetto all’urgenza demografica.

    Il CAF ti aiuta: servizi per famiglie datrici di lavoro

    Gestire correttamente un rapporto di lavoro domestico richiede attenzione alle scadenze contributive, ai documenti necessari e alle opportunita di risparmio fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo e personalizzato per le famiglie che assumono colf e badanti:

    • Assistenza nella comunicazione di inizio rapporto all’INPS: ti guidiamo nella procedura online o la effettuiamo direttamente per tuo conto
    • Calcolo e verifica dei contributi trimestrali: controlliamo gli importi dovuti e ti indichiamo come e quando pagarli
    • Elaborazione dei cedolini paga mensili: preparazione della busta paga della tua colf o badante nel rispetto del CCNL
    • Dichiarazione dei redditi 730: inseriamo correttamente le detrazioni fiscali per contributi e spese di assistenza, massimizzando il risparmio IRPEF
    • Calcolo del TFR e della tredicesima: ti aiutiamo a pianificare le erogazioni di fine anno
    • Pratiche per bonus e agevolazioni: verifichiamo l’accesso al Bonus Badante 1.200 euro e ad altre misure regionali
    • Gestione dei contributi non versati: se hai posizioni debitorie INPS, ti supportiamo nella regolarizzazione (vedi il nostro articolo sui contributi colf non versati)
    • Consulenza su licenziamento e cessazione del rapporto: guidiamo le famiglie nella procedura corretta, evitando contestazioni e vertenze (guida completa: lettera di licenziamento colf e badante)

    Puoi anche approfondire i temi legati all’ISEE (necessario per alcune agevolazioni), al 730 e alla dichiarazione dei redditi, o informarti sulla NASPI nel caso in cui la tua colf o badante perda il lavoro.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione contratto colf e badanti: assunzione, busta paga, contributi INPS, ferie e TFR. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti su Colf e Badanti

    Quanto costerebbe avere una badante convivente nel 2025?

    Il costo mensile totale per il datore di lavoro di una badante convivente di livello C (il piu comune per l’assistenza agli anziani non autosufficienti) e stimabile in circa 1.400-1.500 euro, comprensivi di retribuzione netta (circa 1.046 euro ai minimi contrattuali), contributi INPS mensili (circa 200 euro a carico del datore), quota mensile TFR (circa 87 euro) e quota mensile tredicesima (circa 87 euro). Le retribuzioni effettive nelle grandi citta sono spesso superiori ai minimi contrattuali.

    Quanti giorni di preavviso devo dare alla mia colf se la licenzio?

    I termini di preavviso per il licenziamento dipendono dall’anzianita di servizio e dal tipo di rapporto (convivente o non convivente). Per i lavoratori non conviventi con meno di 5 anni di servizio, il preavviso e di 8 giorni di calendario. Con anzianita superiore, il preavviso sale fino a 15 giorni. Per i lavoratori conviventi, i termini sono piu lunghi. In caso di mancato preavviso, occorre corrispondere la relativa indennita sostitutiva. Per la procedura completa consulta la nostra guida sulla lettera di licenziamento colf e badante.

    Posso detrarre il costo della badante nel 730?

    Si, in due modi distinti: 1) I contributi previdenziali INPS versati come datore di lavoro sono DEDUCIBILI dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.549,37 euro annui (deduzione, non detrazione). 2) Se la badante assiste una persona non autosufficiente, le spese per l’assistenza personale danno diritto a una DETRAZIONE IRPEF del 19% su un massimo di 2.100 euro annui, con reddito del contribuente non superiore a 40.000 euro. Le due agevolazioni sono cumulabili.

    Come si comunicano all’INPS l’assunzione di una colf o badante?

    La comunicazione all’INPS e obbligatoria e va effettuata PRIMA dell’inizio del rapporto di lavoro (entro le ore 24 del giorno precedente). Puo avvenire tramite il portale INPS online con SPID o CIE, tramite il Contact Center INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa), o tramite CAF o patronato. Questa comunicazione sostituisce il modello UNILAV previsto per gli altri datori di lavoro e attribuisce un codice univoco al rapporto di lavoro domestico.

    Cosa succede se non verso i contributi INPS della badante?

    I contributi INPS non versati generano un debito previdenziale che l’INPS puo recuperare anche dopo anni, maggiorato di interessi e sanzioni civili. Le sanzioni possono andare dal 5% al 30% dei contributi non versati, a seconda del ritardo. In caso di ispezione, il datore di lavoro rischia sanzioni amministrative anche molto pesanti. E sempre consigliabile regolarizzare al piu presto eventuali posizioni irregolari, eventualmente tramite il CAF che puo assistere nella procedura.


    Hai bisogno di assistenza per Colf e Badanti?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con contratti, contributi INPS, buste paga, detrazioni fiscali e tutte le pratiche legate al lavoro domestico.

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      Luglio 27, 2026
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      Luglio 21, 2026
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      Badante H24: costi turnazione e gestione

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      Luglio 20, 2026
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      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 06:00:002026-03-17 19:06:37Badante H24: costi turnazione e gestione

      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 11:47:162026-05-31 17:54:01Badanti e Colf: nel 2029 Saranno 2,2 Milioni in Italia, il 69% Stranieri
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      Versamenti Volontari INPS, dal 2026 Saranno Solo Online: Come Eseguirli

      Pensione 2026 INPS

      Dal 1° gennaio 2026 i versamenti volontari INPS possono essere effettuati esclusivamente online: addio definitivo ai bollettini postali cartacei e al modello F24 presso gli sportelli fisici. La novità, introdotta con il Messaggio INPS n. 4050 del 19 dicembre 2025, rappresenta un cambiamento sostanziale per tutti i lavoratori che usano la contribuzione volontaria per colmare i buchi contributivi e raggiungere i requisiti pensionistici. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: chi può versare volontariamente, come fare domanda di autorizzazione, gli importi e le aliquote 2026, le scadenze trimestrali e i canali digitali da utilizzare.

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      Indice dei contenuti

      1. Cosa sono i versamenti volontari INPS
      2. Novità 2026: pagamento esclusivamente online
      3. Chi può versare volontariamente: requisiti e categorie
      4. Come fare la domanda di autorizzazione INPS
      5. Come eseguire i versamenti online dal 2026
      6. Importi e aliquote 2026 per gestione
      7. Scadenze trimestrali: quando pagare
      8. Vantaggi e svantaggi dei contributi volontari
      9. Differenze con riscatto, pace contributiva e ricongiunzione
      10. Errori da evitare
      11. Domande frequenti

      Cosa sono i versamenti volontari INPS

      I versamenti volontari INPS (denominati anche contributi volontari) sono contributi previdenziali che il lavoratore paga autonomamente, di propria iniziativa, per coprire periodi in cui non ha svolto attività lavorativa e quindi non ha maturato contribuzione obbligatoria. Si tratta di uno strumento pensionistico fondamentale per chi ha avuto interruzioni di carriera, periodi di disoccupazione, lavoro part-time o attività non coperte da contribuzione INPS.

      L'obiettivo principale è raggiungere il numero di anni contributivi necessari per accedere alla pensione oppure aumentare l'importo dell'assegno pensionistico. I contributi volontari confluiscono nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestione Separata, Gestione Artigiani e Commercianti) e producono gli stessi effetti dei contributi obbligatori ai fini pensionistici.

      Non si tratta di una soluzione per tutti: per poter versare volontariamente occorre essere stati preventivamente autorizzati dall'INPS e aver maturato una minima anzianità contributiva pregressa. L'autorizzazione ha effetto retroattivo dalla data della domanda e non si prescrive: una volta ottenuta, l'assicurato può versare in qualsiasi momento.

      Novità 2026: pagamento esclusivamente online

      Il cambiamento più significativo del 2026 riguarda le modalità di pagamento. Con il Messaggio INPS n. 4050 del 19 dicembre 2025, l'Istituto ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2026, i versamenti dei contributi volontari devono essere effettuati esclusivamente attraverso canali telematici. Vengono definitivamente eliminati:

      • Bollettini postali cartacei (modello MAV e bollettino Freccia): non più accettati dagli uffici postali
      • Modello F24 in forma cartacea consegnato presso sportelli bancari o postali senza conto corrente
      • Pagamenti allo sportello INPS in contanti o assegno

      La digitalizzazione forzata del processo rientra nel più ampio piano di modernizzazione dei servizi INPS avviato negli ultimi anni, in linea con le direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con la transizione al digitale della Pubblica Amministrazione. L'INPS ha gradualmente eliminato i canali cartacei per quasi tutti i versamenti contributivi: i versamenti volontari erano uno degli ultimi a non essere stati completamente digitalizzati.

      Cosa cambia nella pratica? Gli assicurati autorizzati ai contributi volontari ricevono ogni trimestre il piano di versamento telematico attraverso il portale MyINPS o via email (se hanno attivato le notifiche). Il pagamento avviene esclusivamente tramite i canali digitali indicati nella sezione dedicata di questo articolo.

      Chi può versare volontariamente: requisiti e categorie

      Non tutti i lavoratori possono accedere ai versamenti volontari INPS. È necessario soddisfare specifici requisiti contributivi minimi che variano in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Ecco le categorie ammesse e i requisiti:

      Lavoratori dipendenti (FPLD)

      Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, il requisito minimo è di 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane) oppure, per chi non ha raggiunto questo limite, almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Sono ammessi sia i lavoratori che hanno interrotto temporaneamente il rapporto di lavoro, sia coloro che hanno cessato definitivamente l'attività.

      Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti)

      Gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS possono richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari dopo aver maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione alla gestione di riferimento. L'autorizzazione è necessaria anche per chi ha cessato l'attività autonoma e desidera proseguire la contribuzione.

      Iscritti alla Gestione Separata

      I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori, professionisti senza cassa, lavoratori occasionali) devono aver versato contributi per almeno 5 anni di contribuzione effettiva. La base imponibile per il calcolo dei contributi volontari viene determinata sulla media dei redditi imponibili degli ultimi 12 mesi di attività.

      Casalinghe e casalinghi

      Una categoria spesso trascurata ma importante: anche chi svolge lavoro di cura domestica non retribuito può iscriversi al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavoro di cura non retribuito (il cosiddetto "fondo casalinghe"), versando contributi volontari a partire da 25,82 euro al mese. Non è richiesta contribuzione pregressa per questa gestione specifica.

      Attenzione: i periodi coperti da versamenti volontari non sono compatibili con periodi di lavoro subordinato o autonomo per i quali vige l'obbligo assicurativo. In altre parole, non puoi versare volontariamente per un periodo in cui hai lavorato e hai già contributi obbligatori.

      Come fare la domanda di autorizzazione INPS

      Prima di poter effettuare qualsiasi versamento, è obbligatorio ottenere l'autorizzazione dall'INPS. Senza autorizzazione preventiva, i versamenti non vengono riconosciuti ai fini pensionistici. Ecco la procedura passo per passo.

      Procedura online (unica modalità dal 2026)

      1. Accedi al portale MyINPS su www.inps.it con SPID, CIE o CNS
      2. Vai alla sezione “Prestazioni e servizi” → “Servizi” → “Contributi volontari”
      3. Seleziona “Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari”
      4. Compila il modulo indicando la gestione di appartenenza e i periodi da coprire
      5. Allega la documentazione richiesta (estratto contributivo, eventuale documentazione del periodo da coprire)
      6. Invia la domanda e attendi la comunicazione di accoglimento

      L'INPS esamina la domanda e verifica il possesso dei requisiti. Se l'autorizzazione viene concessa, viene comunicata per iscritto all'assicurato. L'autorizzazione decorre dalla data di presentazione della domanda: è importante presentarla tempestivamente, poiché retroattivamente non potrai coprire periodi antecedenti alla data di protocollo della domanda (con alcune eccezioni per contribuzione figurativa).

      Hai bisogno di assistenza per la domanda di autorizzazione? Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta il patronato per la presentazione della domanda all'INPS, la verifica dei requisiti contributivi e la stima dei vantaggi pensionistici. Contattaci per una consulenza personalizzata.

      Come eseguire i versamenti online dal 2026

      Una volta ottenuta l'autorizzazione, ogni trimestre l'INPS mette a disposizione il piano di versamento telematico con gli importi dovuti. Dal 2026 i canali abilitati per il pagamento sono esclusivamente i seguenti.

      Portale MyINPS

      Il canale principale è il portale MyINPS (myinps.inps.it). Dopo l'accesso con SPID, CIE o CNS, nella sezione “Contributi volontari” → “Paga contributi volontari” trovi i bollettini trimestrali precompilati con gli importi esatti. Il pagamento avviene direttamente online tramite:

      • Carta di credito/debito (Visa, Mastercard, Maestro)
      • Bonifico bancario online
      • PagoPA (il sistema unificato di pagamento alla PA)

      App IO

      La app IO (il wallet digitale del cittadino per i servizi pubblici) consente di ricevere notifiche di scadenza e pagare i contributi volontari INPS direttamente dallo smartphone. Nella sezione “Pagamenti” dell'app trovi i bollettini INPS e puoi saldarli con carta o con il saldo prepagato dell'app. È il metodo più comodo per chi vuole gestire tutto da mobile.

      PagoPA (canale bancario online)

      In alternativa, puoi pagare tramite PagoPA attraverso il home banking della tua banca o posta, inserendo il codice di avviso che trovi nel piano di versamento. Quasi tutte le banche italiane supportano PagoPA: cerca la voce “Pagamenti PA” o “PagoPA” nell'area pagamenti del tuo internet banking. Anche Poste Italiane supporta il pagamento PagoPA tramite app BancoPosta o sito postepay.it.

      Modello F24 online (ancora ammesso)

      Il modello F24 rimane valido, ma solo nella versione telematica: tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (F24 Web su Entratel/Fiscoline) oppure attraverso il proprio istituto bancario tramite home banking. Il codice tributo da utilizzare varia in base alla gestione di appartenenza. L'F24 cartaceo consegnato allo sportello è invece definitivamente abolito per questi versamenti dal 2026.

      Cosa fare se non si è pratici di strumenti digitali? È possibile delegare un CAF, un patronato o un consulente a effettuare i pagamenti per proprio conto. Il CAF Centro Fiscale fornisce assistenza completa anche per la gestione dei pagamenti telematici dei contributi volontari.

      Importi e aliquote 2026 per gestione

      Il calcolo degli importi dei versamenti volontari 2026 dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza, dalla retribuzione o reddito di riferimento e dall'aliquota contributiva applicabile. Vediamo i dettagli per ciascuna categoria.

      Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

      Per i lavoratori dipendenti, la base di calcolo è la retribuzione media settimanale degli ultimi 12 mesi di lavoro retribuito (o degli ultimi 24 mesi se più favorevole). L'aliquota applicata è quella in vigore per i lavoratori dipendenti, pari al 33% della retribuzione imponibile. Tale aliquota, nei contributi obbligatori suddivisa tra datore e lavoratore, viene pagata interamente dall'assicurato nei versamenti volontari.

      La retribuzione settimanale minima per il 2026, che rappresenta la base minima di calcolo, è aggiornata annualmente dall'INPS in base alla variazione del costo della vita. Per il 2026 la retribuzione convenzionale minima giornaliera è fissata in circa 51,83 euro (aggiornamento con circolare INPS inizio anno).

      Gestione Artigiani

      Per gli artigiani, i contributi volontari si calcolano applicando le stesse aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio degli ultimi 12 mesi di attività. Le aliquote 2026 per la Gestione Artigiani sono:

      • 24% del reddito imponibile (quota IVS – Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) per i titolari
      • Aliquota aggiuntiva dello 0,48% per la maternità e malattia
      • Minimale 2026: circa 3.983 euro trimestrali (contributo fisso sul minimale di reddito)

      Gestione Commercianti

      Per i commercianti, le aliquote 2026 sono lievemente superiori:

      • 24,48% del reddito imponibile (quota IVS) per i titolari
      • Aliquota aggiuntiva dello 0,48% per malattia
      • Minimale 2026: circa 4.054 euro trimestrali

      Gestione Separata

      Per gli iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota per i versamenti volontari è quella applicata ai collaboratori e professionisti senza altra previdenza obbligatoria. Per il 2026 l'aliquota è del 26,23% (comprensiva di aliquota DIS-COLL e maternità). La base imponibile è la media dei redditi da lavoro degli ultimi 12 mesi di contribuzione effettiva.

      Tabella riepilogativa delle aliquote 2026:

      Gestione INPSAliquota IVS 2026Base di calcolo
      Lavoratori dipendenti (FPLD)33%Retribuzione media settimanale ultimi 12/24 mesi
      Artigiani24%Reddito medio ultimi 12 mesi
      Commercianti24,48%Reddito medio ultimi 12 mesi
      Gestione Separata26,23%Media redditi ultimi 12 mesi di contribuzione
      Fondo casalingheFissoDa 25,82 a 51,65 euro al mese

      Scadenze trimestrali: quando pagare

      I versamenti volontari INPS hanno cadenza trimestrale. Ogni trimestre è riferito a un periodo specifico dell'anno e deve essere pagato entro una data precisa. Il rispetto delle scadenze è fondamentale: i versamenti effettuati fuori termine non vengono riconosciuti per i periodi corrispondenti.

      Trimestre di riferimentoScadenza di pagamento
      1° trimestre (gennaio-marzo)Entro il 30 giugno
      2° trimestre (aprile-giugno)Entro il 30 settembre
      3° trimestre (luglio-settembre)Entro il 31 dicembre
      4° trimestre (ottobre-dicembre)Entro il 31 marzo dell'anno successivo

      In sintesi, ogni versamento va effettuato entro il terzo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. Esempio pratico: il contributo per il primo trimestre 2026 (gennaio-marzo 2026) deve essere pagato entro il 30 giugno 2026.

      Versamenti tardivi o parziali: se si salta un trimestre, non è possibile recuperarlo versando in un trimestre successivo. L'INPS valuta la continuità dei versamenti: periodi non coperti rimangono scoperti e non contribuiscono al maturare del diritto pensionistico. Tuttavia, non esiste un obbligo di versare ogni trimestre: l'autorizzazione non decade se si salta un periodo, ma ovviamente quel trimestre non sarà coperto contributivamente.

      Vantaggi e svantaggi dei contributi volontari

      Prima di decidere se conviene avviare i versamenti volontari INPS, è utile fare una valutazione costi-benefici onesta. Non sempre è la scelta più conveniente: dipende da età, situazione lavorativa, reddito e obiettivi pensionistici.

      Vantaggi

      • Copertura dei buchi contributivi: permette di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata colmando anni di contribuzione mancanti
      • Aumento dell'assegno pensionistico: più contributi equivalgono a una pensione più alta nel sistema contributivo
      • Deducibilità fiscale IRPEF: i contributi volontari versati all'INPS sono integralmente deducibili dal reddito imponibile IRPEF (art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR). Ogni euro versato riduce l'imponibile fiscale, con un risparmio proporzionale alla tua aliquota marginale IRPEF
      • Nessun vincolo di versamento continuo: puoi saltare trimestri senza perdere l'autorizzazione
      • Cumulabilità con la NASPI: in molti casi compatibile con l'indennità di disoccupazione (verifica caso per caso con il CAF)

      Svantaggi

      • Costo elevato: soprattutto per i dipendenti (aliquota 33%), il costo per coprire un anno intero può superare i 10.000 euro, a seconda della retribuzione di riferimento
      • Rendimento incerto: nel sistema contributivo il valore della pensione dipende dai coefficienti di trasformazione e dall'età di pensionamento. Versare oggi non garantisce un ritorno proporzionale
      • Non recupera periodi antecedenti la domanda: l'autorizzazione vale dalla data di presentazione, non può coprire periodi già passati
      • Alternativa al riscatto più costosa per alcuni periodi: per la laurea o il servizio militare, il riscatto agevolato può essere più conveniente
      • Digitalizzazione obbligatoria dal 2026: serve SPID o CIE attivo, o appoggiarsi a un intermediario abilitato

      Consiglio del CAF: prima di avviare i versamenti volontari, è fondamentale richiedere all'INPS il proprio estratto contributivo aggiornato e farsi fare una simulazione pensionistica. In questo modo potrai valutare quanti anni mancano, quanto costerebbe la contribuzione volontaria e se alternative come la pensione anticipata siano più adatte alla tua situazione.

      Differenze con riscatto, pace contributiva e ricongiunzione

      I versamenti volontari non sono l'unico strumento per integrare la contribuzione previdenziale. È importante conoscere le differenze con gli altri istituti disponibili, per scegliere quello più adatto alla propria situazione.

      Riscatto dei periodi

      Il riscatto permette di far valere ai fini pensionistici periodi che non sono coperti da contribuzione obbligatoria ma che sono stati ufficialmente riconosciuti (es. anni di laurea, servizio militare, anni di aspettativa non retribuita). A differenza dei versamenti volontari:

      • Il riscatto riguarda periodi specifici e predefiniti, non periodi generici
      • Il costo del riscatto si calcola sulla retribuzione attuale moltiplicata per l'aliquota e gli anni da riscattare
      • Il riscatto della laurea ha una versione agevolata con aliquota ridotta per chi è nel sistema contributivo puro
      • È possibile rateizzare il pagamento del riscatto fino a 10 anni senza interessi

      Pace contributiva (riscatto agevolato dei periodi vuoti)

      La pace contributiva consente di riscattare, con un costo agevolato, i periodi di vuoto contributivo compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, fino a un massimo di 5 anni. A differenza dei versamenti volontari:

      • Si possono coprire periodi già passati (retroattività totale fino a 5 anni, nel limite temporale previsto)
      • Il costo è calcolato con l'aliquota della gestione moltiplicata per il reddito dell'anno precedente
      • È detraibile al 50% dall'IRPEF (non deducibile, a differenza dei versamenti volontari)
      • Non richiede la stessa anzianità contributiva minima dei versamenti volontari

      Ricongiunzione

      La ricongiunzione è uno strumento per unificare contributi versati in diverse gestioni previdenziali (es. hai lavorato come dipendente e poi come autonomo, oppure hai contributi in una cassa professionale e nell'INPS). La ricongiunzione trasferisce tutti i contributi in un'unica gestione:

      • Può essere onerosa (a pagamento) o gratuita a seconda dei casi
      • Non aggiunge contributi: sposta quelli già esistenti da una gestione all'altra
      • È alternativa al cumulo contributivo gratuito (legge Fornero) che in molti casi è più conveniente

      In estrema sintesi: i versamenti volontari coprono periodi futuri e vuoti recenti; il riscatto e la pace contributiva coprono periodi passati specifici; la ricongiunzione consolida contributi già esistenti. Spesso la strategia ottimale combina più strumenti. Affidati al CAF Centro Fiscale per una valutazione complessiva della tua posizione previdenziale, anche in vista della dichiarazione dei redditi 730 dove potrai dedurre i contributi versati.

      Errori da evitare con i versamenti volontari INPS

      Dalla nostra esperienza come CAF e patronato, ecco gli errori più frequenti che i lavoratori commettono nella gestione dei versamenti volontari INPS:

      1. Versare senza autorizzazione: i contributi versati prima di ottenere l'autorizzazione INPS non vengono riconosciuti. Presentate sempre prima la domanda
      2. Confondere la data di decorrenza: l'autorizzazione vale dalla data di presentazione della domanda, non da quando si inizia a versare. Ogni giorno di ritardo nella domanda è un periodo coperto in meno
      3. Versare per periodi già coperti da contribuzione obbligatoria: il versamento verrebbe rimborsato ma senza interessi, con perdita di tempo e burocrazia
      4. Non verificare la prescrizione dei periodi: in alcuni casi i periodi possono essere già prescritti (10 anni per le gestioni autonome)
      5. Dal 2026: tentare di pagare con bollettini cartacei: il pagamento non sarà accettato. Assicurati di avere SPID o CIE attivi prima delle scadenze trimestrali
      6. Non portare in deduzione i contributi volontari: molti dimenticano di indicarli nella dichiarazione dei redditi 730. Si perde un risparmio fiscale IRPEF importante
      7. Non fare una simulazione pensionistica prima: versare per anni scoprendo poi che non conviene è uno spreco di risorse. Richiedi prima una consulenza al CAF Centro Fiscale

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      Domande Frequenti sui Versamenti Volontari INPS

      Dal 2026 come si pagano i versamenti volontari INPS?

      Dal 1 gennaio 2026 i versamenti volontari INPS si pagano esclusivamente online: tramite il portale MyINPS, l’app IO, il sistema PagoPA attraverso la propria banca online, oppure con modello F24 telematico. I bollettini postali cartacei e il modello F24 cartaceo agli sportelli non sono piu accettati. La modifica e stata introdotta con il Messaggio INPS n. 4050 del 19 dicembre 2025.

      Quanti anni di contributi servono per l’autorizzazione ai versamenti volontari?

      Per i lavoratori dipendenti (FPLD) servono almeno 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane), oppure almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. Per gli autonomi (artigiani e commercianti) servono 5 anni di iscrizione e contribuzione alla gestione. Per la Gestione Separata sono richiesti 5 anni di contribuzione effettiva.

      I versamenti volontari INPS sono deducibili dal reddito?

      Si, i contributi volontari versati all’INPS sono integralmente deducibili dal reddito imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) nel quadro degli oneri deducibili. Il risparmio fiscale e proporzionale all’aliquota marginale IRPEF del contribuente.

      Cosa succede se salto il pagamento di un trimestre?

      L’autorizzazione rimane valida a tempo indeterminato. Semplicemente quel trimestre non sara coperto da contribuzione e non contribuira alla maturazione del diritto pensionistico. Non e possibile recuperare il trimestre saltato versando importi maggiori in seguito. L’autorizzazione non decade per omissione di versamenti.

      Qual e la differenza tra versamenti volontari e riscatto della laurea?

      I versamenti volontari coprono periodi di vuoto contributivo dalla data di autorizzazione in poi. Il riscatto della laurea permette di far valere gli anni di studio universitario come contribuzione, indipendentemente da quando si e conseguita. Il riscatto agevolato della laurea ha un costo ridotto per chi e nel sistema contributivo puro ed e rateizzabile. I due strumenti sono complementari, non alternativi.


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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 10:47:162026-05-31 17:54:11Versamenti Volontari INPS, dal 2026 Saranno Solo Online: Come Eseguirli
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        Versamenti Volontari INPS 2026: Dal 2026 Solo Online, Guida Completa alla Procedura

        contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

        Dal 1° gennaio 2026, i versamenti volontari INPS si possono effettuare esclusivamente online, tramite il portale istituzionale dell’INPS o attraverso i canali telematici autorizzati. Questa novità — introdotta per semplificare e digitalizzare le procedure contributive — riguarda tutti i lavoratori che hanno ottenuto l’autorizzazione ai contributi volontari e intendono continuare a versare per maturare il diritto alla pensione o per incrementare l’importo dell’assegno previdenziale. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che devi sapere: chi può fare i versamenti volontari, come funziona la nuova procedura online, quali importi si versano nel 2026 e cosa succede se si saltano le scadenze.

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        Indice dei contenuti

        1. Cosa sono i versamenti volontari INPS
        2. Chi può fare versamenti volontari INPS
        3. La novità 2026: solo procedura online
        4. Come eseguire i versamenti online: guida pratica
        5. Importi dei versamenti volontari 2026
        6. Scadenze e termini di versamento
        7. Come richiedere l’autorizzazione ai contributi volontari
        8. Effetti dei versamenti volontari sulla pensione
        9. Casi pratici e simulazioni
        10. Domande frequenti

        Cosa sono i versamenti volontari INPS

        I versamenti volontari INPS sono contributi previdenziali che il lavoratore versa spontaneamente — ovvero non per obbligo di legge — all’INPS al fine di colmare periodi scoperti di contribuzione, raggiungere i requisiti minimi per la pensione o aumentare l’importo dell’assegno pensionistico futuro. Si tratta di uno strumento fondamentale per chi ha interruzioni nella carriera lavorativa: periodi di disoccupazione, lavoro in nero, lavoro all’estero non coperto da convenzioni bilaterali, maternità non coperta, periodi di studio, oppure semplicemente lacune contributive dovute a lavori saltuari o atipici.

        I contributi volontari si distinguono da altre forme di copertura contributiva come il riscatto della laurea (che copre gli anni di studio universitario), la ricongiunzione contributiva (che unisce contributi versati in diverse gestioni INPS o casse previdenziali) e la rendita vitalizia per lavoro prestato in età minore. I versamenti volontari riguardano invece periodi di mancata occupazione o contribuzione, e devono essere preceduti da una formale autorizzazione rilasciata dall’INPS.

        Il meccanismo è semplice: una volta ottenuta l’autorizzazione, il lavoratore versa periodicamente dei contributi calcolati sulla propria media retributiva degli ultimi anni di lavoro. Questi contributi vengono accreditati sul conto previdenziale individuale e concorrono al calcolo della pensione esattamente come i contributi obbligatori versati durante l’attività lavorativa.

        Chi può fare versamenti volontari INPS

        Non tutti i lavoratori possono accedere ai versamenti volontari INPS. La normativa prevede requisiti specifici che devono essere verificati prima di presentare la domanda di autorizzazione. In linea generale, possono richiedere l’autorizzazione ai contributi volontari:

        • Lavoratori dipendenti che hanno cessato o interrotto il rapporto di lavoro e che abbiano maturato almeno 5 anni di contributi (260 settimane) oppure, in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione (156 settimane) negli ultimi 5 anni precedenti la domanda
        • Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti che abbiano almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
        • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori, professionisti senza cassa, ecc.) con almeno 5 anni di contribuzione accumulati
        • Agricoltori e lavoratori del settore agricolo con requisiti contributivi specifici per la loro gestione
        • Soggetti con periodi di contribuzione mista, ovvero distribuita su più gestioni INPS, che abbiano complessivamente i requisiti minimi richiesti

        Esistono però dei casi di esclusione: non possono fare versamenti volontari coloro che sono già pensionati (salvo eccezioni per chi percepisce assegni di invalidità), chi ha già raggiunto i requisiti minimi per la pensione senza aver ancora fatto domanda, e chi risulta ancora occupato con rapporto di lavoro obbligatoriamente assicurato. Anche la Gestione Separata ha regole particolari: i versamenti volontari sono ammessi ma il calcolo degli importi segue modalità diverse rispetto alla gestione ordinaria.

        Attenzione: il requisito dei 5 anni di contributi (o dei 3 anni nel quinquennio) deve essere verificato con cura prima di presentare domanda. Un errore nella valutazione del requisito porta al rigetto della domanda e alla perdita di tempo prezioso. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi a un patronato o CAF per una verifica preliminare gratuita dell’estratto contributivo.

        La novità 2026: solo procedura online

        La novità più rilevante del 2026 riguarda le modalità di pagamento dei versamenti volontari INPS. A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS ha disposto che i contributi volontari possano essere versati esclusivamente tramite canali digitali, eliminando definitivamente la possibilità di pagamento allo sportello fisico degli uffici INPS o presso le sedi postali con il bollettino MAV cartaceo tradizionale.

        Questa decisione si inquadra nel più ampio processo di digitalizzazione dei servizi previdenziali avviato dall’INPS negli ultimi anni, accelerato dalle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la progressiva migrazione di tutti i servizi pubblici verso piattaforme digitali. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di lavorazione, eliminare errori di registrazione e rendere più tracciabile il flusso dei contributi versati.

        In concreto, dal 2026 i canali ammessi per il pagamento dei versamenti volontari INPS sono:

        • Portale MyINPS (myinps.inps.it) con accesso tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il servizio di pagamento integrato con pagoPA
        • App INPS Mobile disponibile per iOS e Android, con le stesse funzionalità del portale web
        • Intermediari abilitati: CAF, patronati, consulenti del lavoro, che possono effettuare il pagamento per conto del contribuente tramite i propri sistemi gestionali
        • Banche e istituti di pagamento abilitati al circuito pagoPA, con il codice avviso generato dal sistema INPS
        • Poste Italiane online (portale BancoPosta o app) con il codice pagoPA, ma NON più allo sportello fisico con bollettino cartaceo

        La modifica è stata comunicata dall’INPS con la circolare operativa di fine 2025 e ha effetto su tutti i nuovi versamenti a partire dal 2026. I versamenti effettuati con le vecchie modalità (bollettino MAV cartaceo, versamento diretto allo sportello) non saranno più accettati e potrebbero non essere correttamente imputati al conto previdenziale del contribuente.

        Come eseguire i versamenti online: guida pratica

        Eseguire i versamenti volontari INPS online non è difficile, ma richiede di avere a disposizione gli strumenti giusti e di seguire la procedura corretta. Di seguito trovi una guida passo passo per effettuare il pagamento in autonomia tramite il portale INPS.

        Passaggio 1: accedi a MyINPS con identità digitale

        Il primo requisito è disporre di un’identità digitale per accedere al portale INPS. Le credenziali accettate sono:

        • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore — è la modalità più diffusa e può essere ottenuto gratuitamente presso provider accreditati come Poste Italiane, Aruba, TIM, ecc.
        • CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN e lettore NFC — disponibile per chi ha già rinnovato la carta d’identità in formato digitale
        • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o smart card rilasciata da enti abilitati

        Se non disponi ancora di SPID, puoi ottenerlo gratuitamente recandoti presso un ufficio postale, un CAF abilitato o direttamente online tramite riconoscimento video. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza gratuita per l’attivazione dello SPID.

        Passaggio 2: trova il servizio “Contributi volontari”

        Una volta effettuato l’accesso a MyINPS, devi navigare verso la sezione dedicata ai contributi volontari. Il percorso è:

        1. Accedi a myinps.inps.it con le tue credenziali SPID/CIE/CNS
        2. Dal menu principale, seleziona “Pensione e previdenza”
        3. Cerca la voce “Versamenti volontari” o usa la barra di ricerca interna con il termine “contributi volontari”
        4. Nella sezione dedicata, troverai il tuo fascicolo previdenziale con lo storico dei versamenti e la possibilità di generare nuovi avvisi di pagamento

        Passaggio 3: genera l’avviso pagoPA

        Il cuore del nuovo sistema è la generazione dell’avviso pagoPA. Il portale INPS ti mostra i periodi contributivi da coprire e l’importo corrispondente a ciascun trimestre. Puoi scegliere:

        • Versamento trimestrale: il sistema genera un avviso per ogni trimestre (modalità standard per lavoratori dipendenti)
        • Versamento mensile: possibile per alcune gestioni (Artigiani, Commercianti)
        • Versamento cumulativo: per coprire più periodi arretrati in una sola transazione (soggetto a limiti temporali)

        Dopo aver selezionato il periodo da coprire, il sistema genera un codice avviso pagoPA con numero IUV (Identificativo Univoco Versamento). Questo codice è fondamentale: non perderlo, perché serve per effettuare il pagamento e per verificarne il buon esito.

        Passaggio 4: effettua il pagamento

        Con il codice avviso pagoPA in mano, puoi pagare attraverso diversi canali:

        • Direttamente sul portale INPS: clic su “Paga ora” e seleziona il metodo di pagamento tra carta di credito/debito, bonifico bancario, o wallet digitale
        • Portale della tua banca: accedi all’homebanking e cerca la funzione “Paga pagoPA” o “F24/pagoPA”, inserisci il codice avviso
        • App Poste Italiane o portale BancoPosta: usa la funzione “Pagamenti” e inserisci il codice pagoPA
        • Tabaccherie e ricevitorie abilitate al circuito Sisal/Lottomatica/MOONEY che supportano pagoPA
        • ATM bancari di banche convenzionate con il circuito pagoPA

        Al termine del pagamento riceverai una ricevuta telematica che costituisce prova dell’avvenuto versamento. Conservala per eventuali verifiche future. Il pagamento viene normalmente registrato sul conto previdenziale entro 2-5 giorni lavorativi.

        Importi dei versamenti volontari 2026

        L’importo dei versamenti volontari INPS non è fisso: viene calcolato sulla base della retribuzione media imponibile del lavoratore nel periodo di riferimento, moltiplicata per l’aliquota contributiva vigente per la specifica gestione previdenziale.

        Calcolo per i lavoratori dipendenti (Gestione IVS)

        Per i lavoratori dipendenti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), l’importo trimestrale del versamento volontario si calcola come segue:

        Base di calcolo = retribuzione media settimanale degli ultimi anni di lavoro effettivo (calcolata dall’INPS in fase di autorizzazione)

        Aliquota 2026 per lavoratori dipendenti = 33% (aliquota ordinaria IVS, invariata rispetto agli anni precedenti)

        La formula applicata è: retribuzione media settimanale × 13 settimane (trimestre) × 33%

        Esempio pratico: se la retribuzione media settimanale è di 500 euro, il versamento trimestrale ammonta a: 500 × 13 × 33% = 2.145 euro per trimestre.

        Esiste tuttavia un importo minimo: nel 2026 il contributo settimanale minimo per la Gestione IVS non può essere inferiore a quello calcolato sulla retribuzione convenzionale minima settimanale stabilita annualmente dall’INPS con apposita circolare. Per il 2026, tale valore minimo di riferimento è stato aggiornato in base ai coefficienti ISTAT.

        Calcolo per artigiani e commercianti

        Per gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS, il calcolo è leggermente diverso. L’importo del versamento volontario si basa sul reddito medio dichiarato nelle ultime dichiarazioni dei redditi e sull’aliquota contributiva specifica per la loro categoria. Per il 2026, le aliquote sono:

        • Artigiani: aliquota del 24,48% sul reddito imponibile (inclusa la quota aggiuntiva per l’allineamento delle aliquote)
        • Commercianti: aliquota del 24,78% sul reddito imponibile

        Anche in questo caso esiste un minimale e un massimale stabiliti annualmente: il versamento non può essere inferiore a quello calcolato sul minimale reddituale INPS (pari al reddito minimo annuo imponibile fissato per il 2026) né superiore a quello calcolato sul massimale contributivo.

        Calcolo per la Gestione Separata

        Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori, professionisti senza cassa, lavoratori a progetto), l’importo del versamento volontario si basa sul reddito medio degli ultimi anni di iscrizione alla gestione. L’aliquota applicata per il 2026 è del 35,03% (aliquota ordinaria per i soggetti privi di altra tutela previdenziale).

        Per i contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario, ricorda che i versamenti volontari INPS sono deducibili dal reddito complessivo, riducendo la base imponibile ai fini IRPEF: un beneficio fiscale da non trascurare, analogo a quanto previsto per i contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario.

        Scadenze e termini di versamento

        I versamenti volontari INPS devono essere effettuati entro precisi termini di scadenza. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita del trimestre contributivo, che non potrà più essere recuperato (salvo eccezioni specifiche). Ecco le scadenze principali per il 2026:

        TrimestrePeriodo copertoScadenza pagamento
        1° trimestreGennaio – Marzo 202630 Giugno 2026
        2° trimestreAprile – Giugno 202630 Settembre 2026
        3° trimestreLuglio – Settembre 202631 Dicembre 2026
        4° trimestreOttobre – Dicembre 202631 Marzo 2027

        Regola fondamentale: ogni trimestre può essere versato entro i 3 mesi successivi alla fine del trimestre stesso. Questo significa che hai un margine di tempo relativamente ampio, ma non illimitato. Se salti un trimestre, quel periodo andrà in bianco nel tuo estratto conto previdenziale, con conseguente riduzione dell’importo della pensione futura.

        Versamenti arretrati: esiste la possibilità di versare contributi per trimestri già scaduti, ma solo entro 12 mesi dalla scadenza originaria (c.d. versamenti tardivi). In questo caso, l’INPS applica una maggiorazione per interessi calcolata sulla base del tasso legale vigente. Oltre i 12 mesi, il recupero non è più possibile.

        Come richiedere l’autorizzazione ai contributi volontari

        Prima di poter effettuare qualsiasi versamento volontario, è necessario ottenere dall’INPS una formale autorizzazione. Questa autorizzazione certifica che il lavoratore ha i requisiti minimi per accedere ai versamenti volontari e fissa la base imponibile di calcolo dei contributi. Senza autorizzazione, i versamenti non vengono accettati o non vengono correttamente imputati.

        La domanda di autorizzazione si presenta esclusivamente online — e su questo punto non ci sono novità introdotte nel 2026, la procedura telematica era già obbligatoria da anni — tramite il portale MyINPS seguendo il percorso:

        1. Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNS
        2. Vai su “Pensione e previdenza” → “Contributi” → “Richiesta autorizzazione versamento contributi volontari”
        3. Compila il modulo online con i tuoi dati anagrafici, fiscali e contributivi
        4. Allega la documentazione richiesta (copia documento identità, estratto conto contributivo se richiesto)
        5. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo che ti viene assegnato

        In alternativa, la domanda può essere presentata tramite patronato abilitato (come il CAF Centro Fiscale di Udine), che effettua l’operazione in nome e per conto del richiedente. Questa è la modalità consigliata se hai difficoltà con gli strumenti digitali o se vuoi una verifica preventiva dei requisiti.

        L’INPS elabora la domanda e comunica l’esito entro un termine variabile (generalmente 60-90 giorni, ma in alcuni periodi dell’anno i tempi possono allungarsi). Il provvedimento di autorizzazione indica:

        • Il periodo a partire dal quale è possibile iniziare i versamenti
        • La retribuzione di riferimento su cui calcolare i contributi
        • L’importo trimestrale indicativo del versamento
        • La gestione previdenziale di pertinenza

        Validità dell’autorizzazione: l’autorizzazione ai versamenti volontari ha durata illimitata, salvo che il lavoratore non riprenda un’attività lavorativa obbligatoriamente assicurata o non raggiunga i requisiti per la pensione. In caso di ripresa del lavoro, i versamenti volontari si interrompono automaticamente, ma è possibile riprenderli in caso di nuova cessazione dell’attività.

        Effetti dei versamenti volontari sulla pensione

        Capire l’effetto concreto dei versamenti volontari sulla pensione è fondamentale per valutare se conviene davvero investire in questa forma di contribuzione. Gli impatti sono molteplici e dipendono dalla situazione previdenziale individuale.

        Effetto sul raggiungimento dei requisiti pensionistici

        Il primo effetto, e spesso il più importante, è il raggiungimento dei requisiti minimi per accedere alla pensione. In Italia, le principali forme di pensionamento prevedono:

        • Pensione di vecchiaia: 67 anni di età + 20 anni di contributi (1.040 settimane)
        • Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne (indipendentemente dall’età)
        • Quota 103 (prorogata al 2026): 62 anni di età + 41 anni di contributi
        • APE Sociale: 63 anni e 5 mesi + almeno 30 o 36 anni di contributi (a seconda della categoria)

        I versamenti volontari contribuiscono al raggiungimento di tutti questi requisiti contributivi, rendendoli uno strumento prezioso per chi si trova a pochi mesi o pochi anni dal traguardo pensionistico. Per informazioni specifiche sull’APE Sociale e i requisiti applicabili, puoi consultare la nostra guida dedicata.

        Effetto sull’importo della pensione

        Il secondo effetto riguarda direttamente l’importo mensile della pensione. Con il sistema contributivo (applicato a tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 e, pro-quota, per gli altri), ogni contributo versato aumenta il montante contributivo individuale, che viene poi trasformato in rendita applicando specifici coefficienti di conversione legati all’età al momento del pensionamento.

        In termini pratici, versare contributi volontari per un anno intero (4 trimestri) può aumentare la pensione futura di alcune decine di euro al mese — un importo che, capitalizzato per tutta la durata della pensione, rappresenta un beneficio economico significativo. Tuttavia, è fondamentale confrontare il costo dei versamenti (l’importo che si paga oggi) con il beneficio atteso (l’aumento della pensione futura), tenendo conto anche dell’aspettativa di vita e dell’attuale tasso di rendimento implicito del sistema previdenziale.

        Deducibilità fiscale dei versamenti volontari

        Un vantaggio spesso sottovalutato è la deducibilità fiscale dei versamenti volontari INPS. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, senza limite di importo (a differenza dei fondi pensione integrativi, che hanno un tetto di 5.164,57 euro annui). Questo significa che chi è in uno scaglione IRPEF elevato (23%, 35% o 43%) ottiene un risparmio fiscale proporzionale all’aliquota marginale applicata.

        Esempio: se versi 8.580 euro di contributi volontari in un anno e sei nello scaglione IRPEF al 35%, risparmierai circa 3.003 euro di imposte, riducendo significativamente il costo netto effettivo del versamento. La deducibilità si esercita in sede di dichiarazione dei redditi 730 o nel Modello Redditi, indicando l’importo nella sezione apposita.

        Casi pratici e simulazioni

        Per capire meglio come funzionano i versamenti volontari INPS nella pratica, vediamo alcuni scenari concreti che illustrano le diverse situazioni in cui questo strumento può risultare utile o conveniente.

        Caso 1: lavoratrice che ha smesso di lavorare per accudire figli

        Scenario: Maria, 52 anni, ha lavorato come dipendente per 15 anni, poi ha smesso di lavorare per occuparsi dei figli. Oggi ha 780 settimane di contributi (15 anni), ma per la pensione di vecchiaia ne servono 1.040 (20 anni). Le mancano 260 settimane, ovvero 5 anni di contribuzione.

        Soluzione: Maria ottiene l’autorizzazione ai versamenti volontari INPS e inizia a versare ogni trimestre. Con la sua retribuzione media di riferimento (supponiamo 400 euro settimanali), il versamento trimestrale è: 400 × 13 × 33% = 1.716 euro a trimestre, ovvero circa 6.864 euro all’anno. In 5 anni, spenderà circa 34.320 euro in contributi volontari, ma potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni invece di attendere (con solo 15 anni di contributi) la pensione con verifica dei requisiti contributivi minimi.

        Beneficio aggiuntivo: grazie alla deducibilità, se Maria è nello scaglione al 23%, ogni anno risparmia circa 1.579 euro di IRPEF, riducendo il costo netto a circa 5.285 euro l’anno.

        Caso 2: freelance con anni di contribuzione bassa

        Scenario: Luca, 45 anni, è un libero professionista iscritto alla Gestione Separata INPS da 10 anni. Ha però avuto 4 anni di redditi molto bassi (sotto il minimale) durante cui ha versato pochissimi contributi. Ha quindi un “buco” di circa 2 anni equivalenti nel suo percorso contributivo.

        Soluzione: Luca non può recuperare direttamente quei periodi passati con versamenti volontari (i contributi volontari coprono periodi futuri, non passati già trascorsi senza versamento), ma può iniziare a fare versamenti volontari per i periodi attuali di bassa contribuzione o per integrare il montante. In alternativa, può valutare il riscatto di periodi non coperti se ammesso dalla sua gestione.

        Caso 3: prossimo alla pensione, mancano pochi mesi

        Scenario: Antonio, 66 anni, ha 19 anni e 9 mesi di contributi. Per la pensione di vecchiaia a 67 anni gli mancano 3 mesi di contributi (13 settimane). Non lavora più da 2 anni e ha già l’autorizzazione ai versamenti volontari.

        Soluzione: Antonio versa 1 solo trimestre di contributi volontari (circa 1.500-2.000 euro a seconda della sua retribuzione di riferimento), raggiunge i 20 anni di contribuzione e può presentare domanda di pensione di vecchiaia, indicando anche le coordinate per l’accredito dell’assegno pensionistico. In questo caso, il versamento di poche migliaia di euro sblocca anni di pensione: la convenienza è indiscutibile.

        Cosa cambia concretamente con il passaggio al digitale

        Al di là degli aspetti tecnici, è utile capire cosa significa nella pratica il passaggio ai versamenti volontari INPS esclusivamente online per le diverse tipologie di contribuenti. Le principali implicazioni sono:

        • Chi è già digitalizzato: nessun cambiamento sostanziale. Chi usava già l’homebanking o i portali digitali per pagare le bollette o le tasse troverà la procedura molto simile. Il sistema pagoPA è lo stesso usato per molti altri pagamenti alla pubblica amministrazione
        • Chi usava il bollettino MAV cartaceo: deve necessariamente adeguarsi e imparare a usare il portale INPS o delegare il pagamento a un intermediario abilitato (CAF, patronato). Il bollettino MAV per i versamenti volontari non viene più emesso dall’INPS dal 2026
        • Chi non ha SPID o dimestichezza digitale: può rivolgersi al patronato per farsi assistere sia nell’ottenere l’identità digitale, sia nell’effettuare i pagamenti tramite intermediario
        • Chi vive all’estero: può effettuare i pagamenti tramite bonifico internazionale alle coordinate bancarie INPS indicate nell’avviso pagoPA, oppure tramite portali bancari online internazionali che supportano il circuito pagoPA

        Importante per gli anziani o persone con difficoltà digitali: l’INPS ha specificato che i versamenti tramite intermediari abilitati (patronati, CAF) rimangono pienamente validi e accessibili. Rivolgersi al CAF o al patronato di fiducia è quindi la soluzione ideale per chi non riesce a gestire autonomamente le procedure online.

        Vantaggi e svantaggi dei versamenti volontari INPS

        Come ogni strumento previdenziale, i versamenti volontari INPS presentano sia vantaggi che svantaggi che è importante valutare prima di decidere se procedere.

        Vantaggi

        • Flessibilità: non c’è obbligo di versare ogni trimestre. Se un mese hai difficoltà economiche, puoi saltare il trimestre (entro i 12 mesi di recupero) senza penalità formali
        • Deducibilità fiscale piena: i contributi sono interamente deducibili dal reddito, con un risparmio fiscale immediato che riduce il costo netto
        • Effetto certo sulla pensione: a differenza dei fondi pensione integrativi (soggetti a rischi di mercato), i contributi INPS si traducono in un aumento certo del montante previdenziale
        • Strumento per raggiungere i requisiti: se ti mancano pochi anni o pochi mesi alla pensione, i versamenti volontari sono spesso l’unico modo per colmare il gap
        • Possibilità di cumulare con altri strumenti come la ricongiunzione contributiva

        Svantaggi

        • Costo elevato: gli importi trimestrali possono essere significativi (spesso sopra i 1.500-2.000 euro), soprattutto per chi ha avuto redditi elevati in passato
        • Rendimento incerto a lungo termine: se sei ancora giovane e ti mancano molti anni alla pensione, il rendimento implicito del sistema INPS potrebbe essere inferiore ad alternative di investimento
        • Non recuperabile se interrotto prima: i versamenti già effettuati non vengono rimborsati se si decide di interrompere il programma prima di raggiungere la pensione
        • Soggezione alle riforme future: le regole pensionistiche possono cambiare nel tempo, e i contributi versati oggi potrebbero avere un valore diverso da quello atteso
        • Obbligo digitale dal 2026: per chi non ha familiarità con gli strumenti digitali, la nuova procedura esclusivamente online può rappresentare una barriera

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        Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sui Versamenti Volontari INPS

        Dal 2026 i versamenti volontari INPS sono davvero solo online?

        Si, dal 1 gennaio 2026 i versamenti volontari INPS si effettuano esclusivamente tramite canali digitali: portale MyINPS con pagoPA, app INPS Mobile, banca online o intermediari abilitati (CAF, patronati). Il bollettino MAV cartaceo e i pagamenti allo sportello fisico non sono piu accettati.

        Quanti contributi ho bisogno per richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari?

        Per i lavoratori dipendenti servono almeno 5 anni di contributi (260 settimane) oppure almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. Per artigiani e commercianti bastano 3 anni nel quinquennio. Per la Gestione Separata sono richiesti 5 anni di contribuzione totale.

        I versamenti volontari INPS sono deducibili dalle tasse?

        Si, i versamenti volontari INPS sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, senza limite massimo di importo. Questo significa che chi versa contributi volontari riduce la propria base imponibile e paga meno imposte nell’anno del versamento.

        Cosa succede se salto un trimestre di versamenti volontari?

        Se non versi entro la scadenza ordinaria (3 mesi dopo la fine del trimestre), puoi ancora recuperarlo entro 12 mesi con una maggiorazione per interessi. Oltre i 12 mesi, il trimestre e perso definitivamente e non potra essere recuperato.

        Posso fare i versamenti volontari INPS se non ho SPID?

        Si. Puoi delegare il pagamento a un patronato o CAF abilitato che effettua l’operazione per conto tuo. In alternativa, puoi ottenere lo SPID gratuitamente con l’assistenza del nostro CAF Centro Fiscale di Udine. Lo SPID si attiva anche in formato digitale senza bisogno di uscire di casa.


        Hai bisogno di assistenza per i versamenti volontari INPS?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutto il percorso: dalla verifica dei requisiti, alla domanda di autorizzazione, fino al pagamento online dei contributi volontari. Puoi anche affidarci l’intera procedura di versamento.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 10:47:162026-05-31 17:10:28Versamenti Volontari INPS 2026: Dal 2026 Solo Online, Guida Completa alla Procedura
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          Modello 730/2026 Senza Sostituto d’Imposta: Come Ottenere il Rimborso IRPEF

          Dichiarazione dei redditi 730

          Hai presentato il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta e ti stai chiedendo quando arriva il rimborso IRPEF? La situazione è diversa da quella dei lavoratori dipendenti o pensionati con sostituto: l’Agenzia delle Entrate interviene direttamente, senza passare dalla busta paga o dal cedolino pensione. Questo articolo ti spiega come funziona il processo, quando puoi aspettarti il rimborso, quali sono le modalità di accredito e quali categorie di contribuenti si trovano tipicamente in questa situazione.

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          Indice dei contenuti

          1. Chi è “senza sostituto d’imposta”: le categorie principali
          2. Come funziona il rimborso senza sostituto d’imposta
          3. Quando arriva il rimborso: tempistiche ufficiali 2026
          4. Modalità di accredito del rimborso
          5. Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate
          6. 730/2026 per disoccupati: casi pratici e rimborso
          7. Pensionati senza sostituto: quando si applica
          8. 730/2026 con redditi solo da locazioni
          9. Contribuenti minimi e forfettari: attenzione alle eccezioni
          10. Differenze tra 730 con e senza sostituto d’imposta
          11. Cosa fare se il rimborso è in ritardo o non arriva
          12. Tabella riepilogativa: tempistiche e modalità
          13. Domande Frequenti

          Chi è “senza sostituto d’imposta”: le categorie principali

          Il termine sostituto d’imposta indica il soggetto (datore di lavoro, ente pensionistico, committente) che trattiene e versa all’Erario le imposte per conto del contribuente, effettuando i relativi conguagli sulla busta paga o sul cedolino pensione. Chi è “senza sostituto d’imposta” non ha questo intermediario e deve gestire direttamente i propri rapporti fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

          Le principali categorie che si trovano in questa situazione sono:

          • Disoccupati e percettori di NASPI – chi ha perso il lavoro e non ha un nuovo datore di lavoro nel periodo d’imposta; l’INPS non funge da sostituto d’imposta per la NASPI (almeno per la parte imponibile), salvo in casi specifici.
          • Pensionati con pensione estera o pensione senza sostituto – chi riceve una pensione estera (es. da Paesi con cui non c’è accordo di sostituzione) o chi ha cessato il rapporto con il precedente ente pensionistico nell’anno.
          • Lavoratori autonomi occasionali – chi percepisce compensi occasionali sotto soglia senza essere titolare di partita IVA, se nel corso dell’anno non ha un sostituto che effettui le ritenute.
          • Contribuenti con redditi esclusivamente da locazioni (cedolare secca o ordinaria) – chi non svolge lavoro dipendente e trae il reddito principale dagli affitti.
          • Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro – in certi casi il nuovo datore non effettua il conguaglio per l’intero anno e il contribuente può trovarsi in posizione di “nessun sostituto” per il conguaglio finale.
          • Contribuenti che nel 2026 hanno avuto un solo datore di lavoro ma hanno cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2025 e non ne hanno un altro al momento della presentazione del 730.

          Nota importante: la scelta di presentare il 730 “senza sostituto” non comporta rinuncia al rimborso, ma solo una modalità diversa di erogazione dello stesso. Il riferimento normativo è l’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che hanno progressivamente ampliato la platea dei soggetti ammessi al 730.

          Come funziona il rimborso senza sostituto d’imposta

          Quando si presenta il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta, il meccanismo di rimborso è completamente diverso rispetto al caso con sostituto. Ecco il flusso operativo passo per passo:

          1. Presentazione del 730 al CAF o direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (730 precompilato)

          Il contribuente presenta il Modello 730/2026 indicando, nella casella “Situazione” del frontespizio, il codice relativo all’assenza di sostituto d’imposta. Il campo specifico da compilare è il box “Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”: in questo caso si lascia vuoto o si indica l’assenza.

          2. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione

          Una volta trasmessa la dichiarazione (tramite CAF, professionista abilitato o direttamente), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola il saldo IRPEF. Se emerge un credito (rimborso) a favore del contribuente, l’Agenzia procede direttamente all’erogazione senza passare da un sostituto.

          3. Il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

          L’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente del contribuente, oppure tramite assegno o vaglia postale in caso di indisponibilità di IBAN. Non esiste alcuna detrazione dalla busta paga perché non c’è un sostituto che effettua i conguagli.

          Riferimento normativo: La procedura è disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (rimborsi di ritenute e imposte) e dall’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi per i soggetti privi di sostituto d’imposta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 7/E del 2024 sulle novità della dichiarazione dei redditi) confermano questa procedura anche per il 730/2026.

          Quando arriva il rimborso: tempistiche ufficiali 2026

          Le tempistiche per il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta sono significativamente diverse – e più lunghe – rispetto al caso con sostituto. Chi presenta il 730 con datore di lavoro riceve il rimborso già nella busta paga di luglio (per il 730 presentato entro maggio) o in quelle successive. Chi non ha sostituto deve invece attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

          Calendario indicativo 2026 per chi presenta 730 senza sostituto:

          • Scadenza presentazione 730/2026: entro il 30 settembre 2026 (per il tramite di CAF o professionista abilitato). Per il 730 precompilato accettato senza modifiche tramite il portale AdE, la scadenza è la stessa.
          • Elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia elabora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione. Di norma il processo inizia dopo luglio e prosegue fino a fine anno.
          • Rimborso stimato: tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni presentate entro luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate in agosto-settembre, i tempi possono slittare fino ai primi mesi del 2027.
          • Rimborsi sotto soglia (fino a 4.000 euro): Vengono erogati con priorità e, se i dati IBAN sono correttamente comunicati, arrivano spesso entro novembre-dicembre 2026.
          • Rimborsi sopra 4.000 euro: Soggetti a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per analogia e delle circolari attuative). I tempi si allungano e possono superare i 6-12 mesi.

          Attenzione alla data di presentazione: prima presenti il 730, prima arriva il rimborso. Se presenti il 730 a luglio anziché a settembre, il rimborso arriva tipicamente 1-2 mesi prima. Per i rimborsi più elevati, l’Agenzia delle Entrate può richiedere documentazione aggiuntiva prima di procedere all’erogazione.

          Modalità di accredito del rimborso

          Per ricevere il rimborso IRPEF derivante dal 730/2026 senza sostituto d’imposta, è fondamentale che il contribuente comunichi correttamente le proprie coordinate bancarie (IBAN) all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione non avviene automaticamente e richiede un’azione proattiva da parte del contribuente.

          Le modalità di accredito disponibili sono le seguenti:

          1. Bonifico su conto corrente bancario (IBAN italiano)

          È la modalità più rapida e sicura. L’IBAN deve essere italiano (inizia con IT) e intestato o co-intestato al contribuente richiedente il rimborso. Non è possibile indicare un IBAN straniero per i rimborsi fiscali italiani, salvo eccezioni documentate per residenti all’estero iscritti all’AIRE.

          2. Bonifico su conto corrente postale (BancoPosta)

          Equivalente al conto bancario, è accettato senza problemi. Il codice IBAN postale inizia con IT e ha lo stesso formato di quello bancario.

          3. Vaglia postale o assegno (modalità residuale)

          In caso di mancata comunicazione dell’IBAN o di difficoltà tecniche, l’Agenzia delle Entrate può emettere un vaglia postale o un assegno circolare. Questa modalità è sempre meno utilizzata e più lenta; i tempi possono arrivare a diversi mesi.

          4. Accredito su libretto postale

          Se il contribuente ha un libretto postale nominativo con IBAN, può utilizzare questa modalità come alternativa al conto corrente.

          Cosa succede se non hai comunicato l’IBAN: Se l’Agenzia delle Entrate non ha le tue coordinate bancarie, il rimborso viene emesso tramite vaglia postale o assegno intestato al contribuente e spedito all’indirizzo di residenza anagrafica. Per evitare questo scenario (molto più lento), è fondamentale comunicare l’IBAN prima della presentazione del 730 o, al più tardi, contestualmente ad essa.

          Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate

          Comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere i rimborsi fiscali è un’operazione che si può effettuare in diversi modi. Ecco le procedure disponibili nel 2026:

          Tramite il portale web dell’Agenzia delle Entrate

          Accedendo all’area riservata di AgenziAnteprima (il cassetto fiscale) con le credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile comunicare l’IBAN direttamente online nella sezione dedicata ai rimborsi. Questa è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale.

          Tramite il CAF o il professionista che presenta il 730

          Il CAF Centro Fiscale inserisce le coordinate bancarie direttamente nel frontespizio del Modello 730/2026, nel quadro dedicato al rimborso. In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceve le informazioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Porta con te l’IBAN al momento dell’appuntamento al CAF.

          Tramite il servizio “Rimborsi” del portale online AdE

          Dal sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” → “Rimborsi”) è possibile verificare lo stato del rimborso e, in alcune sezioni specifiche, aggiornare le coordinate bancarie per i rimborsi non ancora erogati.

          Tramite sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate

          Recandosi fisicamente presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate con documento d’identità e IBAN, è possibile comunicare le coordinate bancarie. Questa modalità è consigliata in caso di difficoltà con i canali digitali.

          Verifica dello stato del rimborso: Una volta che la dichiarazione è stata elaborata, è possibile monitorare lo stato del rimborso tramite il servizio online “Controllo rimborsi” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS oppure con codice fiscale e numero di pratica. Il servizio indica se il rimborso è in lavorazione, se è stato disposto il pagamento o se sono in corso controlli supplementari.

          730/2026 per disoccupati: casi pratici e rimborso

          I lavoratori disoccupati che hanno percepito la NASPI nel 2025 e non hanno un nuovo datore di lavoro rappresentano uno dei casi più frequenti di “730 senza sostituto”. Ecco come funziona nella pratica:

          Caso 1: disoccupato tutto l’anno 2025

          Un lavoratore che ha perso il lavoro a fine 2024 e ha percepito solo NASPI per tutto il 2025 non ha sostituto d’imposta. Presenta il 730/2026 come “senza sostituto”. L’INPS eroga la NASPI al lordo dell’IRPEF (trattenendo la ritenuta d’acconto), quindi il conguaglio finale va fatto con la dichiarazione. Se la ritenuta trattenuta dall’INPS supera l’IRPEF dovuta, emerge un credito fiscale rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.

          Caso 2: disoccupato con part-time nel 2025

          Un lavoratore che ha avuto un contratto part-time fino a luglio 2025 e poi è rimasto disoccupato ha un sostituto (il datore di lavoro) solo per la prima parte dell’anno. Al momento di presentare il 730/2026, se non ha un nuovo datore di lavoro, deve presentarlo “senza sostituto”. Il rimborso eventuale arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

          Caso 3: disoccupato con nuovo lavoro avviato nel 2026

          Se il lavoratore ha trovato un nuovo impiego prima di presentare il 730/2026 (ad esempio ha iniziato a lavorare a febbraio 2026), ha un sostituto d’imposta disponibile. Può quindi scegliere di presentare il 730 “con sostituto” (il nuovo datore) che effettuerà il conguaglio in busta paga. Questa scelta è vantaggiosa se si aspetta un rimborso, perché l’accredito avviene in tempi più rapidi (luglio-agosto 2026).

          Esempio pratico con calcolo: Maria ha percepito nel 2025 una NASPI di 1.200 euro al mese per 8 mesi (totale: 9.600 euro). L’INPS ha trattenuto ritenute d’acconto IRPEF del 23% (aliquota minima) su parte dell’importo. Maria ha anche percepito 2.000 euro di redditi da locazione con cedolare secca al 21%. Il suo reddito imponibile IRPEF è solo quello da NASPI (la cedolare secca è sostitutiva). L’IRPEF dovuta può risultare inferiore alle ritenute trattenute dall’INPS, generando un credito. Presentando il 730 senza sostituto (non ha nuovo datore di lavoro nel 2026), riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro dicembre 2026.

          Pensionati senza sostituto: quando si applica

          La maggior parte dei pensionati italiani ha l’INPS (o un altro ente pensionistico) come sostituto d’imposta e riceve il conguaglio sul cedolino pensione. Tuttavia, esistono casi specifici in cui il pensionato si trova senza sostituto:

          • Pensione estera – Chi percepisce una pensione da uno Stato estero senza accordo di doppia imposizione con l’Italia (o con modalità di pagamento che escludono il ruolo di sostituto dell’ente estero) deve gestire autonomamente le imposte italiane. Il 730 senza sostituto è la via appropriata.
          • Pensione in convenzione internazionale pagata direttamente all’estero – Es. pensioni da Germania, Svizzera, Belgio su cui l’ente estero non opera come sostituto italiano. Per questa casistica è opportuno consultare un CAF o un commercialista esperto in redditi esteri.
          • Pensionati con pensione INPS cessata nell’anno – Se il pensionato è deceduto nel corso del 2025 (e si presenta la dichiarazione degli eredi per i redditi dell’anno del decesso), la situazione varia in base al momento del decesso e alla presenza di eredi designati.
          • Nuovi pensionati con primo anno di pensione parziale – In alcuni casi il primo anno di pensione copre solo parte dell’anno e può esistere un disallineamento tra ritenute effettuate e IRPEF effettivamente dovuta per cui il conguaglio finale spetta all’Agenzia delle Entrate.

          Attenzione: i pensionati INPS normali (pensione italiana INPS erogata mensilmente) hanno sempre l’INPS come sostituto d’imposta e il conguaglio avviene sul cedolino pensione di luglio o dicembre. Non rientrano nella categoria “senza sostituto” a meno che non abbiano anche redditi di altra natura che non vengono compensati dall’INPS.

          730/2026 con redditi solo da locazioni

          I contribuenti che nel 2025 hanno percepito esclusivamente redditi da locazione (con cedolare secca o tassazione ordinaria) e non hanno avuto lavoro dipendente né pensione, si trovano senza sostituto d’imposta per definizione. Presentano il 730/2026 senza sostituto oppure, se preferiscono, il Modello Redditi Persone Fisiche (REDDITI PF).

          Ecco le caratteristiche di questa casistica:

          • Cedolare secca (21% o 26%): Se tutti i redditi da locazione sono assoggettati a cedolare secca, l’imposta è già trattenuta alla fonte e non esiste tipicamente un rimborso IRPEF ordinario. La dichiarazione è obbligatoria comunque per comunicare i dati (e verificare eventuali eccedenze di acconto).
          • Tassazione ordinaria degli affitti: Se il locatore ha optato per la tassazione ordinaria (IRPEF progressiva), il reddito da locazione confluisce nel reddito complessivo. Se nell’anno precedente ha versato acconti IRPEF superiori al dovuto, emerge un credito rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.
          • Proprietario di immobili a uso personale o sfitti: Anche in questi casi può emergere un credito se sono stati versati acconti IRPEF l’anno precedente (calcolati su basi imponibili poi ridotte).

          Per gli redditi da affitto nel 730, le istruzioni specifiche variano a seconda della tipologia contrattuale. Il CAF Centro Fiscale può assistere nella scelta tra cedolare secca e tassazione ordinaria, effettuando un calcolo di convenienza.

          Contribuenti minimi e forfettari: attenzione alle eccezioni

          I titolari di partita IVA in regime forfettario o coloro che erano nel vecchio regime dei minimi non presentano generalmente il Modello 730 per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up nei primi 5 anni) che non genera crediti IRPEF ordinari da recuperare tramite 730.

          Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 09:00:002026-09-30 08:51:48Interessi Mutuo Prima Casa 730 2026: Detrazione Completa
          NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO

          NASPI e Dis-Coll in Arrivo a Maggio 2026: Date dei Pagamenti della Disoccupazione

          NASPI 2025

          Maggio 2026 porta con sé una domanda fondamentale per migliaia di lavoratori italiani in cerca di occupazione: quando arriva il pagamento della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e della Dis-Coll (indennità di disoccupazione per collaboratori) questo mese? Sapere con precisione la data di accredito della disoccupazione INPS è essenziale per pianificare le spese mensili, gestire mutui, affitti e bollette. In questa guida aggiornata del CAF Centro Fiscale di Udine, trovi il calendario completo dei pagamenti NASPI e Dis-Coll di maggio 2026, gli importi aggiornati, come verificare il tuo accredito e cosa fare in caso di ritardi o problemi.

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          Indice dei contenuti

          1. Cos’è la NASPI: normativa e requisiti D.Lgs. 22/2015
          2. Cos’è la Dis-Coll: la disoccupazione per i collaboratori
          3. Calendario pagamenti NASPI maggio 2026
          4. Calendario pagamenti Dis-Coll maggio 2026
          5. Come verificare la data esatta del tuo pagamento
          6. Importi NASPI 2026: calcolo, massimale e decalage
          7. Durata massima NASPI 2026
          8. Cosa fare se il pagamento è in ritardo
          9. Rinnovo e proroga della NASPI
          10. Come chiedere assistenza al CAF Centro Fiscale
          11. FAQ: Domande frequenti su NASPI e Dis-Coll maggio 2026

          Cos’è la NASPI: normativa e requisiti D.Lgs. 22/2015

          La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è la principale indennità di disoccupazione italiana, istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 in sostituzione delle precedenti ASpI e mini-ASpI. È gestita dall’INPS ed è destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

          Chi può richiedere la NASPI 2026? I lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) che:

          • Hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, scadenza contratto a termine, risoluzione consensuale nell’ambito di procedura conciliativa, dimissioni per giusta causa)
          • Hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione
          • Hanno almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
          • Sono in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000

          IMPORTANTE: La domanda NASPI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il mancato rispetto di questo termine non comporta la perdita del diritto, ma riduce il periodo di spettanza: la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (se la domanda è presentata entro 8 giorni), oppure dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda (se presentata tra il 9° e il 68° giorno). Se presentata oltre i 68 giorni, si perdono le prestazioni relative al periodo precedente alla domanda.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la presentazione della domanda NASPI, la verifica dei requisiti e il calcolo dell’importo spettante. Contattaci per un appuntamento.

          Cos’è la Dis-Coll: la disoccupazione per i collaboratori

          La Dis-Coll (Indennità di Disoccupazione per Collaboratori) è la prestazione di disoccupazione dedicata ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), ai dottorandi di ricerca con borsa di studio e agli assegnisti di ricerca. Anch’essa introdotta dal D.Lgs. 22/2015 e resa strutturale dalla Legge n. 81/2017, è erogata dall’INPS.

          Requisiti Dis-Coll 2026:

          • Iscrizione alla Gestione Separata INPS e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
          • Non essere pensionati
          • Non avere partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda
          • Cessazione involontaria del rapporto di collaborazione
          • Almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto al momento della cessazione stessa
          • Avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la data di cessazione del rapporto di collaborazione

          La domanda Dis-Coll va presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla fine del rapporto di collaborazione. Gli importi e le modalità di calcolo sono simili alla NASPI, ma con alcune differenze legate alla base di calcolo contributiva.

          Calendario pagamenti NASPI maggio 2026

          Il pagamento NASPI di maggio 2026 segue il consueto calendario INPS. L’INPS non pubblica date fisse univoche per tutti i beneficiari: la data esatta di accredito dipende dalla banca/Ufficio Postale di riferimento e dal numero di pratiche in elaborazione. Tuttavia, storicamente i pagamenti NASPI avvengono indicativamente tra il 10 e il 15 di ogni mese, con variazioni in base a:

          • Data di presentazione della domanda (i nuovi beneficiari ricevono il primo pagamento entro 30-60 giorni dalla domanda)
          • Istituto di credito o Poste Italiane utilizzato (i bonifici su conto corrente bancario arrivano prima rispetto ai pagamenti su libretto postale)
          • Correttezza della documentazione fornita all’INPS
          • Presenza di comunicazioni obbligatorie (SAP, attività lavorativa occasionale) che possono ritardare il ricalcolo

          In base al calendario INPS 2026 e alle comunicazioni ufficiali, per maggio 2026 i pagamenti NASPI sono attesi prevalentemente:

          Tipo pagamentoData presunta accredito maggio 2026Note
          NASPI – bonifico bancario (conto corrente)tra il 12 e il 15 maggio 2026Accredito diretto sul c/c bancario indicato nella domanda
          NASPI – pagamento Poste (conto BancoPosta / libretto)tra il 13 e il 16 maggio 2026Disponibile allo sportello PostePay o BancoPosta
          NASPI – primo pagamento nuovi beneficiarientro 30-60 giorni dalla domandaPer chi ha presentato domanda ad aprile 2026
          NASPI – pagamento con arretratientro fine maggio 2026Per pratiche con conguagli o ricalcoli

          ATTENZIONE: Le date indicate sono stime basate sui calendari storici INPS. L’INPS non pubblica un calendario ufficiale mensile per i pagamenti NASPI. Per la data esatta del tuo pagamento, è necessario verificare direttamente sul Fascicolo Previdenziale del Cittadino INPS o tramite l’app INPS Mobile (vedi sezione dedicata). Per aggiornamenti sui pagamenti INPS di maggio 2026, puoi anche consultare la nostra guida completa.

          Calendario pagamenti Dis-Coll maggio 2026

          Anche per la Dis-Coll maggio 2026 valgono le stesse regole generali dell’INPS per i pagamenti mensili. La Dis-Coll segue lo stesso ciclo di pagamento della NASPI, con accrediti che avvengono tipicamente nella seconda settimana del mese.

          Tipo pagamentoData presunta accredito maggio 2026Note
          Dis-Coll – bonifico bancariotra il 12 e il 15 maggio 2026Stesso ciclo della NASPI per pagamenti ordinari
          Dis-Coll – primo pagamento nuovi beneficiarientro 30-60 giorni dalla domandaPer chi ha cessato il rapporto di collaborazione a marzo-aprile 2026
          Dis-Coll – riemissione per comunicazione redditivariabile, entro fine meseSe sono presenti variazioni reddituali da comunicare all’INPS

          Differenza importante: La Dis-Coll è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (compresa la partita IVA). Se durante il periodo di percezione della Dis-Coll si avvia un’attività con regime forfettario o altra forma di lavoro autonomo, la prestazione viene sospesa o revocata. Tuttavia, a differenza della NASPI, la Dis-Coll non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato neanche in forma ridotta.

          Come verificare la data esatta del tuo pagamento

          Per sapere quando arriva esattamente il pagamento della tua NASPI o Dis-Coll, l’INPS mette a disposizione diversi strumenti digitali ufficiali. Ecco come utilizzarli:

          1. Fascicolo Previdenziale del Cittadino (INPS online)

          Il Fascicolo Previdenziale del Cittadino è il servizio INPS che raccoglie tutte le informazioni sulla tua posizione previdenziale, inclusi i pagamenti effettuati e quelli programmati. Per accedere:

          1. Accedi a www.inps.it
          2. Clicca su “Accedi ai servizi” e scegli SPID, CIE o CNS
          3. Cerca “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” nella barra di ricerca
          4. Nella sezione “Pagamenti” trovi l’elenco di tutti gli accrediti con data e importo

          2. App INPS Mobile

          L’app ufficiale INPS Mobile (disponibile per iOS e Android) permette di verificare i pagamenti in mobilità. Dopo l’accesso con SPID o CIE:

          • Seleziona “I miei servizi”
          • Cerca “NASPI” o “Dis-Coll”
          • Visualizza lo stato della pratica e i pagamenti effettuati

          3. Verifica tramite PIN o contatto telefonico INPS

          Se non hai SPID o CIE, puoi contattare il Contact Center INPS al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (a pagamento da cellulare). Gli operatori possono fornire informazioni sullo stato della pratica e sui pagamenti programmati.

          4. Verifica tramite estratto conto INPS

          L’estratto conto previdenziale INPS (accessibile con SPID) riporta i periodi contributivi e le prestazioni ricevute. È uno strumento utile per verificare che tutti i contributi siano stati correttamente accreditati, condizione necessaria per la spettanza della NASPI.

          Importi NASPI 2026: calcolo, massimale e decalage

          L’importo della NASPI 2026 è calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni (52 settimane precedenti la disoccupazione, divisa per il numero di settimane di contribuzione). L’INPS aggiorna annualmente i massimali con circolare specifica (generalmente a febbraio di ogni anno).

          Calcolo importo NASPI 2026

          La formula di calcolo NASPI prevede:

          1. Si calcola la retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni di contribuzione (retribuzione imponibile / numero settimane contribuite × 4,33)
          2. Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a 1.425,18 euro (soglia 2026), l’importo NASPI è pari al 75% della retribuzione media
          3. Se la retribuzione media mensile supera i 1.425,18 euro, l’importo NASPI è pari al 75% di 1.425,18 euro + 25% della differenza tra la retribuzione media e 1.425,18 euro
          4. In ogni caso, l’importo non può superare il massimale mensile NASPI 2026

          Massimale NASPI 2026

          Il massimale mensile NASPI per il 2026 è stato aggiornato dall’INPS con Circolare n. 29 del 2026. Per l’anno 2026, il massimale è pari a 1.550,42 euro mensili (lordi). Questo importo massimo viene ulteriormente ridotto dal décalage mensile (vedi sotto). L’importo NASPI è soggetto a tassazione IRPEF: l’INPS applica una ritenuta d’acconto del 23% sull’imponibile fiscale. In sede di dichiarazione dei redditi (modello 730), l’importo percepito confluisce nel reddito complessivo e può dar luogo a conguaglio a debito o a credito.

          Décalage NASPI: la riduzione mensile

          Il décalage NASPI è la riduzione progressiva mensile dell’importo dell’indennità. A partire dal sesto mese di percezione (181° giorno), l’importo NASPI si riduce del 3% al mese. Per i lavoratori con più di 55 anni, la riduzione del 3% mensile scatta dal nono mese (271° giorno).

          PeriodoRiduzione importoDecorrenza
          1° – 5° mese (1-150 giorni)Importo pieno (nessuna riduzione)Dal 1° giorno di disoccupazione
          Dal 6° mese (dal 151° giorno)Riduzione del 3% mensilePer lavoratori under 55
          Dal 9° mese (dal 271° giorno)Riduzione del 3% mensilePer lavoratori over 55
          Massima riduzione cumulativaFino al 56-57% dell’importo inizialeNegli ultimi mesi di percezione (periodo massimo 24 mesi)

          Esempio pratico: Un lavoratore che percepisce 1.200 euro mensili di NASPI (importo lordo netto da décalage): – Dal 1° al 5° mese: 1.200 euro/mese – 6° mese: 1.200 – 3% = 1.164 euro – 7° mese: 1.164 – 3% = 1.129 euro – 8° mese: 1.129 – 3% = 1.095 euro – E così via, con una riduzione progressiva del 3% sull’importo del mese precedente

          Durata massima NASPI 2026

          La durata massima della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti negli ultimi 4 anni (48 mesi). Il D.Lgs. 22/2015 prevede un limite assoluto di 24 mesi (104 settimane): anche se si ha maturato un numero di settimane contributive superiore, non si può percepire la NASPI per più di 2 anni consecutivi.

          Settimane di contribuzione negli ultimi 4 anniDurata NASPI spettante
          13 settimane (minimo)6,5 settimane (circa 1,5 mesi)
          26 settimane13 settimane (circa 3 mesi)
          52 settimane (1 anno)26 settimane (6 mesi)
          78 settimane (1,5 anni)39 settimane (9 mesi)
          104 settimane (2 anni)52 settimane (12 mesi)
          208 settimane (4 anni)104 settimane (massimo 24 mesi)

          Per chi lavora part-time o ha periodi di lavoro discontinuo, le settimane di contribuzione si accumulano in proporzione. I contributi figurativi (congedo parentale, malattia, ecc.) non vengono conteggiati ai fini della durata NASPI, ma possono incidere sull’importo.

          Cosa fare se il pagamento è in ritardo

          Se il pagamento NASPI non arriva entro la metà del mese, oppure se noti discrepanze nell’importo accreditato, segui questa procedura:

          1. Verifica sul Fascicolo Previdenziale (www.inps.it con SPID/CIE) se il pagamento risulta “in elaborazione” o “sospeso”
          2. Controlla le comunicazioni INPS: a volte il pagamento viene sospeso perché manca una comunicazione obbligatoria (es. avvio attività lavorativa, variazione stato familiare)
          3. Contatta il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa, gratuito) per informazioni sullo stato della pratica
          4. Recati allo sportello INPS di competenza (prenotando un appuntamento tramite il sito INPS) se la situazione non si risolve online
          5. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale: i nostri operatori possono assisterti nel monitorare la pratica e gestire eventuali comunicazioni con l’INPS

          Cause comuni di ritardo o sospensione NASPI:

          • Omessa comunicazione di attività lavorativa occasionale (obbligo di comunicare entro il giorno precedente l’inizio dell’attività)
          • Superamento del limite di reddito per la compatibilità con lavoro dipendente o autonomo
          • Dati bancari errati o IBAN non aggiornato
          • Domicilio cambiato e non comunicato all’INPS
          • Mancata DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al lavoro o mancata partecipazione ai programmi di politica attiva
          • Pratiche in fase di riesame (es. ricorso, verifica requisiti)

          Rinnovo e proroga della NASPI

          La NASPI non può essere rinnovata automaticamente alla scadenza. Al termine del periodo di spettanza, l’indennità cessa definitivamente. Tuttavia, se nel frattempo si è lavorato e si sono maturati nuovi contributi, è possibile presentare una nuova domanda NASPI in caso di ulteriore disoccupazione.

          Quando si può fare una nuova domanda NASPI?

          • Dopo aver lavorato come dipendente per almeno 13 settimane dalla precedente cessazione
          • Solo in caso di nuova cessazione involontaria del rapporto di lavoro
          • Entro 68 giorni dalla nuova cessazione

          Sospensione temporanea NASPI: È possibile sospendere temporaneamente la NASPI (senza perdere il diritto al periodo residuo) in caso di:

          • Lavoro subordinato a tempo determinato con reddito superiore a 8.174 euro annui: la NASPI è sospesa per tutta la durata del contratto e riprende alla sua scadenza
          • Lavoro autonomo o parasubordinato con reddito superiore al limite di compatibilità: sospensione per tutto il periodo di attività

          Per approfondire le possibilità legate alla NASPI 2026 e verificare il tuo diritto alla prestazione, il CAF Centro Fiscale offre consulenza personalizzata.

          Come chiedere assistenza al CAF Centro Fiscale per pratiche NASPI

          Il CAF Centro Fiscale di Udine è uno dei principali punti di riferimento in Friuli Venezia Giulia per l’assistenza nelle pratiche previdenziali e fiscali. I nostri operatori sono abilitati ad assistere i cittadini in tutte le fasi della pratica NASPI e Dis-Coll:

          • Verifica preventiva dei requisiti per accedere alla NASPI o alla Dis-Coll
          • Calcolo dell’importo spettante e simulazione del décalage
          • Presentazione telematica della domanda all’INPS tramite delega
          • Monitoraggio dello stato della pratica dopo la presentazione
          • Assistenza in caso di sospensione o revoca della prestazione
          • Gestione delle comunicazioni obbligatorie (attività lavorativa, variazioni reddituali)
          • Dichiarazione dei redditi NASPI nel modello 730 o Redditi PF
          • Richiesta di NASPI anticipata per apertura partita IVA o regime forfettario

          Puoi contattarci presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, telefonando al 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121. Puoi anche utilizzare il modulo di contatto qui sotto.

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          Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la domanda NASPI INPS presentata in giornata tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          FAQ: Domande frequenti su NASPI e Dis-Coll maggio 2026

          Quando viene pagata la NASPI a maggio 2026?

          La NASPI viene generalmente accreditata tra il 12 e il 15 di ogni mese. Per maggio 2026, i pagamenti ordinari sono attesi indicativamente tra il 12 e il 15 maggio 2026 per bonifici bancari, con qualche giorno di variazione per i pagamenti su conto BancoPosta. La data esatta dipende dalla propria banca e dallo stato della pratica. Per verificare la data precisa del proprio accredito, accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino su www.inps.it con SPID o CIE.

          Quante settimane di contribuzione servono per avere la NASPI?

          Per avere diritto alla NASPI occorrono almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo di 4 anni precedenti la disoccupazione. Inoltre, sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. La durata della NASPI e pari alla meta delle settimane di contribuzione presenti negli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi (104 settimane).

          Qual è l’importo massimo della NASPI nel 2026?

          Il massimale mensile NASPI per il 2026 è aggiornato annualmente dall’INPS. Per il 2026, il massimale indicativo è circa 1.550 euro lordi mensili (il valore esatto viene comunicato con circolare INPS a inizio anno). L’importo effettivo dipende dalla retribuzione media degli ultimi 4 anni. Dal sesto mese di percezione, l’importo si riduce del 3% mensile (decalage).

          La Dis-Coll viene pagata lo stesso giorno della NASPI?

          Sì, la Dis-Coll segue sostanzialmente lo stesso calendario di pagamento della NASPI. Anche per la Dis-Coll i pagamenti avvengono indicativamente tra il 12 e il 15 del mese. La data esatta dipende dall’istituto di credito e dallo stato della singola pratica. E possibile verificare il proprio pagamento tramite il Fascicolo Previdenziale del Cittadino INPS (www.inps.it con SPID/CIE) o tramite l’app INPS Mobile.

          Cosa devo fare se non ricevo il pagamento NASPI entro il 15 del mese?

          Se il pagamento NASPI non arriva entro il 15-16 del mese, verificare prima sul Fascicolo Previdenziale INPS se il pagamento risulta in elaborazione o sospeso. Controllare anche che l’IBAN sia aggiornato. Se il pagamento risulta sospeso, potrebbe essere necessario inviare una comunicazione obbligatoria all’INPS (es. attività lavorativa, variazione stato familiare). In caso di dubbi, contattare il CAF Centro Fiscale di Udine (0432 1638640) per assistenza nella gestione della pratica.

          La NASPI si può dichiarare nel 730?

          Sì, la NASPI e un reddito tassabile IRPEF che deve essere dichiarato nel modello 730 o nel modello Redditi PF. L’INPS invia la Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo di ogni anno. I dati NASPI vengono pre-compilati dall’Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato. Il CAF Centro Fiscale di Udine puo assisterti nella corretta compilazione della dichiarazione dei redditi anche in presenza di NASPI.


          Richiedi Assistenza per la Tua Pratica NASPI o Dis-Coll

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella presentazione della domanda NASPI, nel calcolo dell’importo spettante e nella gestione di tutte le comunicazioni INPS. Compila il modulo o contattaci su WhatsApp.

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            CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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            Alexandra Bala
            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            Lady
            01/09/2026
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            Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Issam Elhefnawi
            31/07/2026
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            Molto gentile
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            Sibongile Moyana
            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
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            Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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            Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 08:47:162026-05-31 16:12:39NASPI e Dis-Coll in Arrivo a Maggio 2026: Date dei Pagamenti della Disoccupazione
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            Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici

            fatturazione elettronica CAF Udine

            Cercare un modello di fattura per il regime forfettario 2026 in formato Word, Excel o PDF è una delle ricerche più frequenti tra le partite IVA forfettarie italiane. La motivazione è chiara: ogni fattura forfettaria ha una struttura specifica, con diciture obbligatorie, codici natura IVA particolari e regole sul bollo che, se sbagliate, possono portare a sanzioni o contestazioni fiscali.

            In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che serve: la struttura completa della fattura forfettaria 2026, gli elementi obbligatori, la dicitura corretta dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, tre esempi pratici compilati (B2B, B2C e fattura sotto 77,47 euro) e l’indicazione su come ottenere il modello Word/PDF gratuito.

            Premessa: dal 2024 anche i forfettari fanno fattura elettronica

            La prima cosa da chiarire è fondamentale: dal 1° gennaio 2024 anche le partite IVA in regime forfettario sono obbligate a emettere fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022), senza eccezioni di fatturato. Fino al 2023 esisteva una soglia minima (25.000 euro di ricavi) sotto la quale era ancora possibile emettere fattura cartacea, ma nel 2026 questa esenzione non esiste più: tutti i forfettari, anche chi fattura 1.000 euro l’anno, devono usare il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

            Questo significa che il classico “modello Word” o “modello PDF” della fattura forfettaria non ha più valore fiscale: il documento da emettere e trasmettere al cliente deve essere un file XML con firma digitale, inviato tramite SDI con codice destinatario o PEC.

            A cosa serve allora un modello Word o PDF di fattura forfettaria? Ha tre utilità concrete:

            • Riferimento per compilare il software di fatturazione: avere sotto mano un esempio compilato aiuta a riempire correttamente i campi del software (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, ecc.) senza dimenticare la dicitura del regime, il codice natura N2.2 o l’imposta di bollo.
            • Uso interno e preventivi: per un preventivo da inviare a un cliente prima dell’incarico, oppure per archivio interno, il formato Word/PDF rimane comodo e veloce.
            • Imparare la struttura corretta: per chi ha appena aperto la partita IVA forfettaria, vedere un modello compilato è il modo più rapido per capire come deve essere fatta una fattura senza IVA con regime agevolato.

            Quindi sì, il modello Word/PDF serve ancora, ma per uso pratico e didattico, non come documento fiscale ufficiale. La fattura “vera” deve sempre passare dal SDI in formato XML.

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            Elementi obbligatori della fattura forfettaria 2026

            Una fattura forfettaria, sia in formato XML che in modello cartaceo di riferimento, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune specificità tipiche del regime agevolato. Ecco la lista completa degli elementi obbligatori:

            1. Numero progressivo: numerazione univoca crescente nell’anno solare (es. 1/2026, 2/2026…). È ammessa anche la numerazione per sezionali (es. 1A/2026, 1B/2026).
            2. Data di emissione: la data in cui la fattura viene emessa e trasmessa al SDI (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per fattura differita).
            3. Dati emittente: nome e cognome (o ragione sociale), partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo (via, CAP, città, provincia).
            4. Dati cliente: nome e cognome o denominazione, P.IVA o codice fiscale, indirizzo, codice destinatario (7 caratteri per chi ha SDI proprio, “0000000” per privati senza PEC) oppure indirizzo PEC.
            5. Descrizione dei beni o servizi: indicare in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione (es. “Consulenza fiscale per l’anno 2026” o “Corso online di marketing digitale – 8 ore”).
            6. Quantità e prezzo unitario: per ogni voce, indicare quante unità e il prezzo singolo.
            7. Imponibile: l’importo totale della prestazione, che per il forfettario coincide con il totale lordo (non c’è IVA da scorporare).
            8. Codice natura IVA N2.2: nel campo IVA del file XML va indicato “0,00%” e nel campo “Natura” il codice N2.2 – Non soggette – altri casi.
            9. Dicitura obbligatoria del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”.
            10. Imposta di bollo da 2 euro: se l’imponibile supera 77,47 euro, è obbligatoria l’imposta di bollo. Va indicata in fattura con la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
            11. Totale fattura: somma dell’imponibile più il bollo (se dovuto).
            12. Modalità di pagamento e IBAN: indicare se il pagamento è a vista, a 30 giorni, ecc., e includere l’IBAN per bonifico bancario.
            13. Firma: non obbligatoria per legge nella fattura elettronica (la firma digitale del SDI ha valore legale), ma consigliata nei modelli Word/PDF di riferimento.

            Mancare uno di questi elementi può comportare il rigetto della fattura da parte del SDI (con scarto), oppure problemi in caso di controllo fiscale. La dicitura del regime forfettario è fondamentale: senza quella, la fattura potrebbe essere considerata “ordinaria” e teoricamente assoggettata a IVA.

            Codice natura IVA N2.2: cos’è e perché si usa nel forfettario

            Quando si compila la fattura elettronica forfettaria nel software, il sistema chiede sempre di indicare un codice natura IVA. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2 – Non soggette – altri casi.

            Questo codice serve a comunicare al Sistema di Interscambio che l’operazione non è soggetta a IVA non perché esente o fuori campo, ma perché rientra in un regime speciale agevolato. Attenzione: il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, sostituito da N2.1 (operazioni non soggette a IVA per mancanza di territorialità) e N2.2 (altri casi, tra cui il regime forfettario).

            Nei principali software di fatturazione (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, Subito Fatture, ecc.) il codice N2.2 è di solito già preimpostato come default per gli utenti che dichiarano di essere in regime forfettario in fase di configurazione. È comunque sempre buona norma verificare prima dell’invio che nel campo “Natura” della fattura compaia esattamente “N2.2”.

            Per approfondire la disciplina IVA del forfettario, leggi anche la nostra guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026, che spiega tutti i casi particolari (reverse charge, acquisti UE, importazioni, OSS).

            Imposta di bollo da 2 euro: quando va applicata e come

            Una delle peculiarità della fattura forfettaria è l’imposta di bollo da 2 euro. Si tratta di un’imposta sostitutiva (in luogo dell’IVA) che il forfettario deve applicare quando l’imponibile della singola fattura supera 77,47 euro.

            Quando si applica il bollo da 2 euro

            • Fattura con imponibile superiore a 77,47 euro: bollo da 2 euro obbligatorio.
            • Fattura con imponibile pari o inferiore a 77,47 euro: bollo non dovuto.
            • La soglia si calcola sul singolo documento, non sul totale annuo.
            • Il bollo si applica anche alle ricevute fiscali e quietanze rilasciate dal forfettario.

            Bollo virtuale e versamento trimestrale con F24

            Dal 2019, con l’arrivo della fattura elettronica obbligatoria, il bollo si applica in modalità virtuale: non si attacca più la marca da bollo cartacea sulla fattura, ma si versa cumulativamente all’Agenzia delle Entrate con modello F24 ogni trimestre.

            I codici tributo F24 da utilizzare per il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono:

            • 2521 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre (gennaio-marzo)
            • 2522 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre (aprile-giugno)
            • 2523 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre (luglio-settembre)
            • 2524 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre (ottobre-dicembre)

            Le scadenze di versamento sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo trimestrale è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo.

            Indicazione obbligatoria in fattura

            Quando si emette una fattura con bollo, in fattura va sempre indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Nel software di fatturazione c’è di solito un flag dedicato che, se attivato, inserisce automaticamente sia l’importo (2 euro) che la dicitura nel file XML.

            Il bollo viene addebitato al cliente: il forfettario lo incassa insieme al corrispettivo della prestazione e poi lo riversa all’erario. Quindi se la prestazione è 1.500 euro, il cliente paga 1.502 euro (1.500 + 2 di bollo).

            Esempio pratico 1: fattura B2B per consulenza professionale

            Vediamo ora un esempio concreto di fattura forfettaria B2B (cliente azienda con partita IVA), che è il caso più frequente per consulenti, commercialisti, avvocati, formatori e professionisti in genere.

            Scenario: Mario Rossi, dottore commercialista in regime forfettario, emette fattura a “Alfa SRL” per un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2026.

            FATTURA N. 12/2026

            Data emissione: 11/05/2026

            EMITTENTE
            Mario Rossi
            Dottore Commercialista
            Via Roma 12 – 33100 Udine (UD)
            P.IVA: 02345678901
            C.F.: RSSMRA80A01L483Z
            Cassa: CNPADC
            CLIENTE
            Alfa SRL
            Via Garibaldi 45 – 33100 Udine (UD)
            P.IVA: 03456789012
            C.F.: 03456789012
            Codice destinatario: ABCDEF1
            DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
            Consulenza fiscale e tributaria – Anno 2026
            (servizio continuativo gennaio-dicembre 2026)
            1€ 1.500,00€ 1.500,00
            Imponibile€ 1.500,00
            IVA (Natura N2.2)€ 0,00
            Imposta di bollo€ 2,00
            TOTALE FATTURA€ 1.502,00

            Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
            Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

            Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura

            IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 – Banca Friuli

            Punti chiave dell’esempio:

            • Cliente con partita IVA → cliente “soggetto IVA” (B2B)
            • Codice destinatario di 7 caratteri perché Alfa SRL ha SDI proprio
            • Imponibile 1.500 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
            • Totale fattura: 1.500 + 2 = 1.502 euro
            • Codice natura IVA: N2.2 (compilato nel software, non visibile sulla rappresentazione cartacea)
            • Dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014 sempre presente

            Esempio pratico 2: fattura B2C a un privato (corso online)

            Vediamo ora il caso B2C: il forfettario emette fattura a un cliente privato (consumatore finale), che non ha partita IVA né codice destinatario.

            Scenario: Giulia Bianchi, formatrice in regime forfettario, vende un corso online di marketing digitale a Luca Verdi, privato cittadino.

            FATTURA N. 5/2026

            Data emissione: 11/05/2026

            EMITTENTE
            Giulia Bianchi
            Formatrice / Consulente marketing
            Via Mazzini 8 – 33100 Udine (UD)
            P.IVA: 02567891234
            C.F.: BNCGLI85B41L483K
            Cassa: Gestione Separata INPS
            CLIENTE
            Luca Verdi
            Via Dante 22 – 33170 Pordenone (PN)
            C.F.: VRDLCU90C15G888J
            Codice destinatario: 0000000
            (privato senza PEC)
            DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
            Corso online “Marketing digitale per piccole imprese” – 8 ore
            Accesso piattaforma e materiale didattico
            1€ 200,00€ 200,00
            Imponibile€ 200,00
            IVA (Natura N2.2)€ 0,00
            Imposta di bollo€ 2,00
            TOTALE FATTURA€ 202,00

            Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
            Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

            Modalità di pagamento: Bonifico bancario / PayPal anticipato

            IBAN: IT45 K030 6909 6061 0000 0098 765

            Punti chiave dell’esempio B2C:

            • Cliente privato → si indica solo il codice fiscale, non la P.IVA
            • Codice destinatario 0000000 (sette zeri): obbligatorio per privati senza PEC
            • La fattura passa comunque dal SDI: il privato la riceve come copia analogica via email o cartacea, oppure può scaricarla dal proprio cassetto fiscale
            • Imponibile 200 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
            • Totale: 200 + 2 = 202 euro

            Importante: per i clienti privati, oltre alla trasmissione SDI, è buona norma consegnare anche una copia analogica (PDF via email, oppure stampata) al momento del pagamento. Il SDI riconsegna la fattura nel cassetto fiscale del privato, ma molti consumatori non sanno come accedervi.

            Esempio pratico 3: fattura sotto 77,47 euro (senza bollo)

            Terzo caso: fattura di piccolo importo, sotto la soglia dei 77,47 euro. È il classico esempio di una piccola prestazione occasionale o di un acconto, dove l’imposta di bollo NON va applicata.

            Scenario: Andrea Costa, grafico freelance in regime forfettario, fattura un piccolo lavoro (logo veloce) a un cliente privato.

            FATTURA N. 18/2026

            Data emissione: 11/05/2026

            EMITTENTE
            Andrea Costa
            Grafico freelance
            Via Aquileia 33 – 33100 Udine (UD)
            P.IVA: 02789012345
            C.F.: CSTNDR92D10L483W
            Cassa: Gestione Separata INPS
            CLIENTE
            Sara Neri
            Via Cavour 7 – 33100 Udine (UD)
            C.F.: NRESRA88E55L483B
            Codice destinatario: 0000000
            DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
            Realizzazione logo personale base
            (consegna 1 file PNG + 1 file vettoriale)
            1€ 50,00€ 50,00
            Imponibile€ 50,00
            IVA (Natura N2.2)€ 0,00
            Imposta di bollonon dovuta (imp. < 77,47 €)
            TOTALE FATTURA€ 50,00

            Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.

            Modalità di pagamento: Bonifico immediato

            IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 0654 321

            Punti chiave:

            • Imponibile 50 euro < 77,47 → nessuna imposta di bollo
            • Totale fattura = imponibile = 50 euro
            • La dicitura del regime forfettario è comunque obbligatoria
            • Nel software di fatturazione il flag “Imposta di bollo” va lasciato disattivato

            Attenzione: la soglia di 77,47 euro si applica al singolo documento. Quindi se nello stesso giorno emetti due fatture da 50 euro ciascuna, in nessuna delle due c’è bollo (anche se la somma è 100 euro). Se invece emetti un’unica fattura da 100 euro, il bollo è dovuto.

            Download modello fattura forfettaria Word/PDF gratuito

            Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente un modello di fattura forfettaria 2026 in formato Word e PDF, già strutturato con tutti gli elementi obbligatori, le diciture corrette dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e i campi pre-impostati per imposta di bollo e codice destinatario.

            Cosa contiene il modello scaricabile:

            • Modello Word editabile (.docx) per uso interno e preventivi
            • Modello PDF compilabile (.pdf) come traccia di riferimento
            • Versione con bollo (per fatture > 77,47 euro)
            • Versione senza bollo (per fatture < 77,47 euro)
            • Esempio compilato B2B e B2C
            • Mini-guida con istruzioni di compilazione

            Come riceverlo: invia una richiesta via email a successioni@centrofiscale.com indicando nome, cognome e città di residenza. Il modello viene inviato gratuitamente in allegato entro 24-48 ore.

            Ricorda: questo modello è valido come strumento di riferimento e per uso interno. Per la fattura ufficiale verso un cliente devi sempre usare un software di fatturazione elettronica che invii il file XML al SDI.

            Software gratuiti per fattura elettronica forfettaria

            Per emettere fatture elettroniche valide nel 2026, ecco i principali software disponibili sul mercato, con un focus su quelli adatti ai forfettari:

            1. “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)

            È il portale ufficiale e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area riservata con SPID/CIE/CNS. Permette di:

            • Compilare e inviare fatture elettroniche con interfaccia web
            • Conservare a norma le fatture emesse e ricevute
            • Visualizzare il proprio cassetto fiscale
            • Calcolare automaticamente il bollo virtuale dovuto

            Pro: totalmente gratuito, ufficiale, integrato con SDI.
            Contro: interfaccia spartana, poche funzioni di gestione (no scadenzario, no numerazione automatica progettata).

            2. Software a pagamento (più completi)

            • Fatturazione Italia – Piano Start 49€ l’anno IVA inclusa (150 fatture SDI), prezzo bloccato 3 anni. Sette layout PDF personalizzabili e possibilità di mettere il bollo virtuale a carico proprio o del cliente.
            • Fatture in Cloud (TeamSystem) – 48€ + IVA il primo anno (poi 96€ + IVA dal rinnovo) per il piano forfettari. Numerazione automatica, scadenzario, gestione bollo, conservazione decennale a norma inclusa.
            • Aruba Fatturazione Elettronica – 29,90€ + IVA l’anno (promo 1€ per i primi 3 mesi), molto economico ma senza Sistema Tessera Sanitaria. Buona integrazione con i servizi PEC Aruba.
            • Subito Fatture, FattureGratis, Fattura24 – Altre alternative valide, con prezzi e funzionalità variabili.

            Per chi è agli inizi e fattura poco, il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente. Quando il volume di fatture cresce, conviene passare a un software dedicato per risparmiare tempo nella gestione.

            Errori comuni nella fattura forfettaria (e come evitarli)

            Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti che troviamo sulle fatture dei forfettari, soprattutto chi ha appena aperto la P.IVA:

            1. Dimenticare la dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014: senza questa frase, la fattura potrebbe essere riqualificata come operazione ordinaria con IVA.
            2. Indicare aliquota IVA invece di N2.2: alcuni software, se non configurati correttamente, mettono di default l’aliquota 22%. Verificare sempre che il campo “Natura” sia N2.2 e l’aliquota 0%.
            3. Bollo non applicato sopra 77,47 euro: dimenticare il bollo significa dover comunque versare l’imposta in F24 più la sanzione (30% dell’imposta non versata).
            4. Bollo applicato anche sotto 77,47 euro: errore opposto, meno grave ma scorretto.
            5. Numerazione non progressiva: ogni fattura deve avere numero univoco crescente. Saltare numeri (es. 1, 2, 4, 5…) o ripetere lo stesso numero è una violazione formale.
            6. Codice destinatario sbagliato: per privati va sempre “0000000” (sette zeri); per imprese, va il codice di 7 caratteri o la PEC del cliente.
            7. Indicare ritenuta d’acconto: il forfettario non è soggetto a ritenuta (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione.
            8. Errore sul codice fiscale del cliente privato: 16 caratteri obbligatori. Un errore qui può far scartare la fattura dal SDI.
            9. Mancato versamento bollo trimestrale: dimenticare la scadenza del 31 maggio (1° trim.) o successive comporta sanzioni.
            10. Non conservare le fatture: anche le fatture emesse via SDI vanno conservate per 10 anni a norma. Il portale gratuito Agenzia Entrate include questa conservazione.

            Un controllo periodico delle fatture emesse, ancora meglio se affidato a un CAF o a un commercialista, evita la maggior parte di questi errori.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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            Domande frequenti sulla fattura forfettaria 2026

            Posso ancora emettere fattura cartacea nel 2026 se sono forfettario?

            No. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, anche con ricavi sotto 25.000 euro, devono emettere fattura elettronica via SDI. La fattura cartacea o il PDF non hanno più valore fiscale come documento ufficiale.

            Cosa succede se mando per errore una fattura cartacea?

            La fattura non emessa via SDI è considerata “non emessa” ai fini fiscali. La sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 250 euro per fattura. È sempre possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.

            Quale codice natura IVA usare in fattura forfettaria?

            Sempre N2.2 – Non soggette – altri casi. Il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 2021 e non è più valido.

            Devo applicare la ritenuta d’acconto sulle mie fatture?

            No. I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Va indicato in fattura: “Non si applica ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”. Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione corretta.

            Come faccio a sapere il codice destinatario del mio cliente?

            Per le aziende: si chiede direttamente al cliente, che lo comunica al momento della prima fattura. Per i privati: usa “0000000” (sette zeri). Se il cliente fornisce solo la PEC, va inserita nel campo “PEC destinatario” e il codice destinatario va a “0000000”.

            Quando devo versare il bollo da 2 euro all’Agenzia delle Entrate?

            Il versamento è trimestrale, con questi codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2° trim.), 2523 (3° trim.), 2524 (4° trim.). Le scadenze sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto nel trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può rinviare al trimestre successivo.

            Se il cliente paga in ritardo, quando devo versare il bollo?

            Il bollo si versa in base alla data di emissione della fattura, non alla data di pagamento. Quindi anche se il cliente paga a 90 giorni, il bollo va comunque versato nei termini trimestrali in base a quando è stata emessa la fattura.

            Posso usare un modello Word personalizzato come fattura ufficiale?

            No. La fattura ufficiale deve essere in formato XML e transitare dal SDI. Il modello Word può servire come bozza interna, preventivo o documento di lavoro, ma non sostituisce la fattura elettronica obbligatoria.

            Il CAF può aiutarmi a emettere le fatture?

            Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per partite IVA forfettarie: configurazione del software di fatturazione, controllo periodico delle fatture emesse, calcolo e versamento del bollo trimestrale, conservazione a norma. Contatta il CAF per un preventivo personalizzato.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella gestione della fatturazione elettronica, dei versamenti trimestrali del bollo e della dichiarazione dei redditi annuale. Il nostro team segue il forfettario in tutte le sue fasi: dall’apertura della P.IVA alla configurazione del software, dall’emissione corretta della prima fattura al monitoraggio dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

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            CAF Centro Fiscale Udine
            Email: successioni@centrofiscale.com
            Sito: centrofiscale.com

            Ultimo aggiornamento: maggio 2026. Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa fiscale italiana vigente al momento della pubblicazione (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, D.M. 17/06/2014, Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/2018). Per situazioni specifiche è sempre consigliato richiedere un parere personalizzato.

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            Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-11 08:00:002026-09-27 08:38:52Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici
            CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

            F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto

            Modello 770 e certificazione unica

            Il condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.

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            Indice dei contenuti

            1. Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973
            2. Quando il condominio diventa sostituto d’imposta
            3. L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta
            4. La soglia annuale di 500 euro
            5. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES
            6. Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese
            7. Come compilare il modello F24 passo dopo passo
            8. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori
            9. La Certificazione Unica annuale ai prestatori
            10. Sanzioni e ravvedimento operoso
            11. Il ruolo dell’amministratore di condominio
            12. Domande frequenti (FAQ)

            Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973

            L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.

            Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.

            E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria.

            Quando il condominio diventa sostituto d’imposta

            Il condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:

            • Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominio
            • Ai lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)
            • Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)

            La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:

            • Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di servizi
            • Prestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzione
            • Prestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73
            • Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilita
            • Compensi corrisposti a condomini singoli
            • Canoni di locazione per locali condominiali

            L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenuta

            L’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

            Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.

            Esempio pratico di calcolo:

            VoceImporto
            Imponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euro
            IVA 22%220,00 euro
            Totale fattura1.220,00 euro
            Ritenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euro
            Importo effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)
            Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euro

            Il condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta.

            La soglia annuale di 500 euro

            Una delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.

            La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:

            • Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamento
            • Deve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
            • Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della soglia
            • In pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operate

            Attenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati.

            Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRES

            Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:

            Codice TributoDescrizioneQuando si usa
            1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa
            1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commerciali

            I codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).

            Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori.

            Scadenze di versamento: il giorno 16 del mese

            Il versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.

            Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24
            Gennaio16 febbraio
            Febbraio16 marzo
            Marzo16 aprile
            Aprile16 maggio
            Maggio16 giugno
            Giugno16 luglio
            Luglio16 agosto (*)
            Agosto16 settembre
            Settembre16 ottobre
            Ottobre16 novembre
            Novembre16 dicembre
            Dicembre16 gennaio anno successivo

            (*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.

            Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.

            Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.

            Come compilare il modello F24 passo dopo passo

            La compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.

            Dati del soggetto versante

            Il soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:

            • Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”
            • Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”
            • Domicilio fiscale: indirizzo del condominio

            Sezione Erario

            Nella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:

            • Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)
            • Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)
            • Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)
            • Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)
            • Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specifici

            Esempio concreto di compilazione F24

            Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.

            Campo F24 (Sezione Erario)Valore
            Codice tributo1019
            Anno di riferimento2026
            Mese di rif. (da compilare)04
            Importi a debito versati32,00
            Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)

            Il versamento puo essere effettuato:

            • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’imposta
            • Tramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematico
            • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

            Nota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti.

            Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensori

            Vediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.

            Servizio pulizie scale e parti comuni

            Il contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.

            Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.

            Manutenzione ordinaria e straordinaria

            Tutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.

            Giardinaggio e cura del verde

            Il contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).

            Contratto di manutenzione ascensore

            Il contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.

            Riepilogo casi pratici

            ServizioRitenuta 4%?Codice TributoNote
            Pulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto servizi
            Manutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavori
            Giardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto servizi
            Manutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRES
            Installazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornitura
            Acquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beni
            Parcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appalto
            Compenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionista
            Bollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici

            La Certificazione Unica annuale ai prestatori

            Oltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.

            Scadenze CU per i condomini:

            • Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute
            • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)

            Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.

            La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.

            Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.

            Sanzioni e ravvedimento operoso

            L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.

            Sanzioni per omesso versamento

            Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.

            Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni

            Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:

            Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressi
            Sprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legale
            BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legale
            MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legale
            LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legale
            LunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legale
            Oltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legale

            Per effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:

            • L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020
            • La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)
            • Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)

            Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998).

            Il ruolo dell’amministratore di condominio

            L’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.

            Obblighi fiscali dell’amministratore

            • Verifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)
            • Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitore
            • Versamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo corretti
            • Tenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagato
            • Rilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivo
            • Trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
            • Presentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operate

            Responsabilita dell’amministratore

            L’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).

            Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:

            • Classificazione corretta dei contratti con i fornitori
            • Calcolo mensile delle ritenute
            • Predisposizione e invio telematico degli F24
            • Gestione e trasmissione delle Certificazioni Uniche
            • Compilazione e presentazione del Modello 770

            Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.

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            Conclusione

            La ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:

            • Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappalto
            • La ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)
            • L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euro
            • Si versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)
            • E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770
            • Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso

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            Domande Frequenti sull’F24 del Condominio

            Tutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?

            No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.

            Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?

            Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.

            Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?

            Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.

            La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?

            Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.

            Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?

            No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).


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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-31 17:54:47F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
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