Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettaria

regime forfettario partita iva

Indice dei contenuti

  1. Fiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliere
  2. Quanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026
  3. Cosa è compreso nelle tre offerte
  4. Primo anno o anni successivi: come cambia il confronto
  5. Fiscozen o commercialista in sede: cosa non si vede nel prezzo
  6. Professioni sanitarie e Sistema TS: la differenza più concreta
  7. Fiscozen alternative: quale scegliere in base al tuo profilo
  8. Domande frequenti su Fiscozen e alternative
  9. Conclusione: la scelta giusta è quella fatta con i numeri veri

Stai cercando Fiscozen alternative perché vuoi capire se esiste un modo più adatto a te per gestire la tua partita IVA forfettaria? È una domanda sensata. Nel 2026 i servizi di commercialista online in abbonamento sono cresciuti molto, e accanto a loro restano il commercialista tradizionale e i CAF che seguono le partite IVA. Ognuna di queste strade ha costi e caratteristiche diverse, e non sempre la più economica è quella giusta per te.

In questa guida mettiamo a confronto tre opzioni concrete: Fiscozen, FlexTax e il CAF Centro Fiscale abbinato al software Fatturazione Italia. Lo facciamo con i listini pubblici e con onestà, anche dove i numeri non ci danno ragione: come vedrai, per un professionista FlexTax costa meno del nostro pacchetto con software. Alla fine avrai tutti gli elementi per scegliere tra le Fiscozen alternative quella che fa davvero al caso tuo.

Fiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliere

Cercare Fiscozen alternative non significa che Fiscozen sia una cattiva scelta. Significa voler capire se, per il proprio caso, esiste un’opzione più conveniente o più adatta al proprio modo di lavorare. Il servizio che ti segue la partita IVA è un costo fisso che paghi ogni anno: una differenza di 100 euro, moltiplicata per cinque o dieci anni di attività, diventa una cifra importante.

Prima di entrare nei numeri, un ripasso veloce. Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 85.000 euro l’anno (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Invece di pagare IRPEF e addizionali, si versa un’unica imposta sostitutiva: in pratica una sola tassa al posto di tante, pari al 5% per i primi cinque anni se si rispettano i requisiti delle nuove attività, poi al 15%.

A questa si aggiungono i contributi previdenziali, cioè i versamenti per la pensione. Molti professionisti li versano alla Gestione Separata INPS, mentre artigiani e commercianti pagano i contributi INPS artigiani e commercianti. Poi ci sono le fatture elettroniche, il bollo sulle fatture, i modelli F24 (il modulo con cui si pagano tasse e contributi) e la dichiarazione dei redditi ogni anno.

Il forfettario è semplice, ma non è automatico. Ecco perché la maggior parte dei titolari di partita IVA si affida a qualcuno. La domanda vera è: a chi, e a quale prezzo? I prezzi dei concorrenti riportati qui sotto sono quelli pubblicati sui loro siti ufficiali e consultati a fine settembre 2026. I listini possono cambiare, quindi verificali sempre prima di sottoscrivere un abbonamento.

Quanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026

Partiamo dai numeri, tutti IVA inclusa e riferiti a un professionista in regime forfettario: ad esempio un consulente, un grafico, un traduttore o un fisioterapista. È il profilo più comune tra chi cerca alternative a Fiscozen. Per artigiani e commercianti i listini dei servizi online sono diversi, e li vediamo subito dopo.

OpzioneCosto annuo (IVA inclusa)Software di fatturazione
Fiscozen499 €Incluso (app del servizio)
FlexTax366 €Incluso (FlexInvoice)
CAF Centro Fiscale, solo gestione350 €Non incluso
CAF Centro Fiscale + Fatturazione Italia Start399 € (350 + 49)Start: 150 fatture l’anno
CAF Centro Fiscale + Fatturazione Italia Pro439 € (350 + 89)Pro: 500 fatture l’anno, Sistema TS incluso

Il dato da guardare con franchezza è questo: FlexTax costa meno del pacchetto CAF + software. Con 366 € l’anno, FlexTax è 33 € più economico della combinazione CAF + piano Start (399 €) e 73 € più economico della combinazione CAF + piano Pro (439 €). Se per te conta solo il prezzo più basso, con il software già compreso, tra le Fiscozen alternative per professionisti vince FlexTax.

Il confronto con Fiscozen va invece nell’altra direzione. Il pacchetto CAF + software costa da 60 a 100 € in meno l’anno rispetto ai 499 € di Fiscozen. E se usi già un altro programma di fatturazione e non vuoi cambiarlo, il solo servizio del CAF resta a 350 € l’anno, con la dichiarazione dei redditi compresa.

Artigiani e commercianti: listini diversi

Attenzione se sei artigiano o commerciante, cioè se hai una ditta iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA). In questo caso i listini dei servizi online salgono. Secondo i prezzi pubblicati, Fiscozen chiede 599 € l’anno IVA inclusa. FlexTax indica 560 € per apertura e gestione e 399 € per chi ha già la partita IVA e cambia consulente.

Per queste attività il pacchetto CAF + software (399-439 €) diventa molto competitivo: è allineato a FlexTax per chi cambia consulente ed è più economico di Fiscozen di 160-200 € l’anno. Se hai una ditta già avviata, quindi, il confronto tra le alternative a Fiscozen merita un’attenzione particolare.

Cosa è compreso nelle tre offerte

Il prezzo da solo dice poco se non sai cosa stai comprando. Qui sotto riassumiamo cosa dichiarano i tre servizi nei rispettivi listini ufficiali. Dove un servizio non è indicato, non lo diamo né per escluso né per compreso: prima di sottoscrivere, chiedi sempre un chiarimento diretto a chi ti seguirà.

Fiscozen

Fiscozen è un servizio di commercialista online in abbonamento. Nel listino pubblicato per il regime forfettario indica questi servizi:

  • commercialista dedicato;
  • app per la gestione e l’emissione delle fatture;
  • dichiarazione dei redditi e modelli F24;
  • apertura della partita IVA inclusa nell’abbonamento.

È una formula tutto in uno: un solo abbonamento, un solo fornitore, un professionista di riferimento e un’app per le fatture. Il prezzo più alto del confronto paga proprio questa comodità.

FlexTax

Anche FlexTax propone un pacchetto unico, con un prezzo d’ingresso più basso. Nel listino pubblicato per il forfettario elenca:

  • tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;
  • dichiarazione dei redditi e compilazione degli F24;
  • assistenza fiscale tramite ticket e telefono;
  • software per la fattura elettronica (FlexInvoice);
  • per le nuove partite IVA, gli adempimenti iniziali di iscrizione a INPS e Camera di Commercio.

L’assistenza passa soprattutto da ticket e telefono. Per molti forfettari con un’attività lineare è più che sufficiente; chi preferisce parlare di persona con chi segue la pratica potrebbe sentirne la mancanza.

CAF Centro Fiscale + Fatturazione Italia

Il CAF Centro Fiscale funziona in modo diverso: il servizio fiscale e il software sono due prodotti separati. La gestione della partita IVA forfettaria costa 350 € l’anno IVA inclusa e comprende la dichiarazione dei redditi. Il software di fatturazione non è incluso: puoi abbinarlo a Fatturazione Italia, il portale di fatturazione elettronica che proponiamo ai nostri clienti, oppure continuare con il programma che già usi.

Ecco i due piani di Fatturazione Italia pensati per i forfettari, con le condizioni principali:

  • Start: 49 € l’anno IVA inclusa, 150 fatture l’anno;
  • Pro: 89 € l’anno IVA inclusa, 500 fatture l’anno, Sistema TS incluso nel piano Pro;
  • prezzo bloccato per contratto per 3 anni dal primo pagamento;
  • prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 con un link di invito.

Il servizio del CAF è disponibile online da tutta Italia oppure in sede a Udine e Cividale. L’apertura della partita IVA, se ti serve, è un servizio a parte: 120-150 € per i professionisti e 450-600 € per le ditte con iscrizione in Camera di Commercio. Per un’analisi più ampia dei programmi disponibili puoi leggere la nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026 e la recensione di Fatturazione Italia.

Primo anno o anni successivi: come cambia il confronto

Il confronto tra le Fiscozen alternative cambia parecchio se la partita IVA la devi ancora aprire. Fiscozen e FlexTax comprendono l’apertura nel prezzo del primo anno; al CAF l’apertura si paga a parte, una sola volta. Ecco il quadro completo, sempre IVA inclusa e con i listini di fine settembre 2026.

ProfiloFiscozenFlexTaxCAF + software (Start / Pro)
Professionista, primo anno con apertura499 €366 €519-589 €
Professionista, partita IVA già aperta499 €366 €399-439 €
Ditta artigiana o commerciale, primo anno con apertura599 €560 €849-1.039 €
Ditta artigiana o commerciale, partita IVA già aperta599 €399 € (cambio consulente)399-439 €

Qui l’onestà è d’obbligo: nel primo anno il CAF è l’opzione più cara, per i professionisti e ancora di più per le ditte. Il motivo è semplice: l’apertura è un costo una tantum, cioè che si paga una volta sola, e i servizi online lo assorbono nell’abbonamento. Dal secondo anno il quadro si riequilibra. Per i professionisti il pacchetto CAF si colloca tra FlexTax e Fiscozen; per artigiani e commercianti è in linea con FlexTax e sotto Fiscozen.

Facciamo un esempio. Giulia è una grafica che apre la partita IVA nel 2026. Con FlexTax, a listini invariati, spende 366 € l’anno: in tre anni circa 1.098 €. Con il CAF e il piano Start spende 519-549 € il primo anno e 399 € nei due anni seguenti: in tre anni tra 1.317 e 1.347 €. Con Fiscozen arriva a circa 1.497 €.

Se per Giulia conta solo il costo, FlexTax è la scelta più economica. Se invece vuole un riferimento in carne e ossa a cui portare i documenti, o se in futuro avrà esigenze più complesse, la differenza va pesata sul valore del servizio, non solo sul prezzo. Per un quadro più ampio sui prezzi di mercato trovi utile anche la nostra guida al costo del commercialista per il forfettario.

Fiscozen o commercialista in sede: cosa non si vede nel prezzo

Chi cerca Fiscozen o commercialista di solito si chiede una cosa: un servizio online può sostituire davvero il consulente di fiducia? La risposta dipende da quanto è semplice la tua situazione. I servizi online sono comodi, hanno prezzi chiari e funzionano bene per chi ha un’attività lineare: pochi clienti, entrate regolari, nessun reddito dall’estero, nessuna situazione familiare particolare. Ne parliamo anche nella guida al commercialista online per il forfettario.

Le cose cambiano quando la vita si complica. Immagina di avere, oltre alla partita IVA, un lavoro dipendente part-time, un immobile in affitto, figli a carico o un’eredità in arrivo. Oppure di lavorare con clienti esteri, con le regole sulle operazioni con l’estero nel forfettario e sulle spese estere della partita IVA. In questi casi avere un interlocutore che conosce tutta la tua situazione fa la differenza.

Ecco gli aspetti del CAF Centro Fiscale che non compaiono in una tabella dei prezzi:

  • rapporto diretto: puoi parlare con chi segue la tua pratica, di persona o online;
  • sede fisica a Udine e Cividale, oltre al servizio online in tutta Italia;
  • dichiarazione dei redditi compresa nella gestione annuale del forfettario;
  • CAF e patronato nello stesso posto: ISEE, pratiche previdenziali e successioni della famiglia si gestiscono con lo stesso interlocutore;
  • software separato: se un giorno cambi consulente, le tue fatture restano nel tuo programma, e viceversa.

Quest’ultimo punto merita una riflessione. Nei pacchetti tutto in uno il software è legato al servizio: se cambi consulente, di solito cambi anche il programma delle fatture. Con il CAF le due cose sono indipendenti, e scegli liberamente il software che preferisci.

Professioni sanitarie e Sistema TS: la differenza più concreta

Se sei un professionista sanitario in regime forfettario (fisioterapista, psicologo, logopedista, dietista, medico, infermiere e così via), c’è un adempimento in più: la comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, in breve Sistema TS. È la banca dati da cui l’Agenzia delle Entrate prende le spese mediche dei pazienti per precompilare il loro 730. Dalle spese del 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).

Nei listini forfettario di Fiscozen e FlexTax che abbiamo consultato, il Sistema TS non risulta tra i servizi compresi. Con il CAF, invece, il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia, a 89 € l’anno IVA inclusa. Il pacchetto completo CAF + Pro costa quindi 439 € l’anno, IVA inclusa.

Per un sanitario il confronto tra le Fiscozen alternative andrebbe quindi fatto a parità di servizi. Se scegli un’offerta senza Sistema TS, dovrai gestire la comunicazione delle spese in un altro modo, con tempo o costi aggiuntivi. Ricorda anche che le prestazioni sanitarie fatturate ai pazienti persone fisiche non passano dallo SdI, il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche. Prima di firmare, chiedi sempre come viene gestito questo adempimento.

Fiscozen alternative: quale scegliere in base al tuo profilo

Arriviamo alla domanda pratica: tra Fiscozen e le sue alternative, quale fa per te? Non esiste una risposta valida per tutti. Proviamo a ragionare per profili, partendo dalle esigenze e non solo dal prezzo.

Quando può convenire Fiscozen

Fiscozen è adatto a chi vuole tutto in un pacchetto unico: commercialista dedicato, app per le fatture, dichiarazione e F24 con un solo abbonamento, e apertura della partita IVA compresa. È la scelta di chi dà la priorità alla comodità e considera accettabile il prezzo più alto del confronto.

Quando può convenire FlexTax

FlexTax è la scelta più economica per un professionista con una situazione semplice, soprattutto al primo anno, quando l’apertura è compresa nei 366 €. Va bene se ti basta un’assistenza via ticket e telefono e non hai bisogno del Sistema TS.

Quando conviene il CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale con software separato è la scelta giusta in questi casi:

  • vuoi un rapporto diretto e la possibilità di andare in sede a Udine o Cividale, pur potendo lavorare anche online;
  • sei un professionista sanitario e vuoi il Sistema TS incluso (piano Pro);
  • sei artigiano o commerciante con la ditta già avviata e cerchi un costo annuo contenuto;
  • preferisci scegliere il software separatamente, o ne usi già uno;
  • in famiglia hai anche altre pratiche, come ISEE, pensioni o successioni.

Se invece stai per aprire la partita IVA, hai un’attività semplice e il tuo unico criterio è spendere il meno possibile nel primo anno, i numeri dicono FlexTax. Preferiamo dirtelo chiaramente: una scelta fatta con tutte le informazioni è sempre una scelta migliore.

Fonti

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate – Scheda “Regime forfetario: che cos’è”
  • Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 5 – Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie (Normattiva)

Domande frequenti su Fiscozen e alternative

Qual è la Fiscozen alternative più economica nel 2026?

Per un professionista in regime forfettario, secondo i listini consultati a fine settembre 2026, è FlexTax a 366 € l’anno IVA inclusa, con software compreso. Il CAF Centro Fiscale costa 350 € senza software e 399-439 € con Fatturazione Italia Start o Pro. Per artigiani e commercianti con ditta già aperta, CAF + Start e FlexTax (listino cambio consulente) si equivalgono a 399 €.

Fiscozen o commercialista: cosa cambia davvero?

Con un servizio online hai un pacchetto standard gestito in gran parte a distanza. Con un commercialista o un CAF in sede puoi avere un confronto diretto e far seguire nello stesso posto anche le altre pratiche fiscali della famiglia. Per chi ha una situazione semplice il servizio online può bastare; per chi ha più redditi o situazioni particolari conviene un interlocutore unico.

Il software Fatturazione Italia è incluso nei 350 € del CAF?

No. La gestione del forfettario al CAF Centro Fiscale costa 350 € l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa, e il software si acquista a parte: Start a 49 € o Pro a 89 € l’anno IVA inclusa. Il totale realistico per chi vuole anche il software è quindi 399-439 € l’anno.

Sono un professionista sanitario: quale opzione include il Sistema TS?

Nei listini forfettario di Fiscozen e FlexTax consultati il Sistema TS non risulta tra i servizi compresi. Con il CAF Centro Fiscale il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia: il pacchetto CAF + Pro costa 439 € l’anno IVA inclusa.

Posso provare il software prima di pagare?

Sì. Fatturazione Italia offre una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 giorni se ti registri con un link di invito. Il prezzo del piano scelto resta bloccato per contratto per 3 anni dal primo pagamento.

Conclusione: la scelta giusta è quella fatta con i numeri veri

Valutare le Fiscozen alternative significa guardare oltre il prezzo di copertina. FlexTax è il più economico per un professionista con un’attività semplice, Fiscozen offre il pacchetto più completo al prezzo più alto, il CAF Centro Fiscale con Fatturazione Italia si colloca in mezzo. Il CAF diventa la scelta più interessante per sanitari, ditte già avviate e chi vuole un rapporto diretto.

Nel primo anno, quando c’è da aprire la partita IVA, il CAF costa di più: te lo abbiamo detto senza giri di parole. Dal secondo anno contano altri fattori: il Sistema TS per i sanitari, la sede fisica a Udine e Cividale, la dichiarazione compresa e la libertà di scegliere il software. Qualunque strada tu scelga tra le Fiscozen alternative, l’importante è sapere esattamente cosa stai pagando.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Partita IVA forfettaria con il CAF Centro Fiscale

Gestione del regime forfettario a 350 € l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Servizio disponibile online da tutta Italia o in sede a Udine e Cividale.

Scopri il servizio P.IVA forfettario Prova Fatturazione Italia 30 giorni gratis

Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 16:00:002026-09-29 07:37:19Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettaria
CAF, ISEE

ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Accedere ai Bonus Regionali e alle Agevolazioni

L’ISEE che hai elaborato a inizio anno potrebbe non riflettere più la tua situazione economica reale: se hai perso il lavoro, hai terminato la NASPI, sei andato in pensione o hai subito una riduzione significativa del reddito, potresti avere diritto all’ISEE corrente. Questa variante dell’ISEE aggiorna il calcolo agli ultimi 12 mesi (o ai 2 mesi precedenti per il reddito da lavoro dipendente) e può aprirti l’accesso a bonus regionali FVG, agevolazioni comunali e prestazioni INPS che con il vecchio ISEE sarebbero state escluse. In questa guida spieghiamo come funziona l’ISEE corrente in FVG nel 2026 e quando conviene davvero rifarlo.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’ISEE Corrente e Come Funziona
  2. Quando Puoi Richiedere l’ISEE Corrente: Le Situazioni Tipiche in FVG
  3. Bonus Regionali FVG Accessibili con ISEE Corrente
  4. ISEE Corrente per le Prestazioni INPS
  5. Documenti Necessari per l’ISEE Corrente 2026
  6. Differenza tra ISEE Corrente e ISEE Ordinario: Riepilogo
  7. Domande Frequenti sull’ISEE Corrente FVG
  8. CAF Centro Fiscale: ISEE Corrente anche Online in Tutto il FVG

Cos’è l’ISEE Corrente e Come Funziona

L’ISEE corrente è regolato dal DPCM 159/2013 art. 9. Permette di aggiornare l’indicatore della situazione economica equivalente quando il reddito familiare complessivo dell’anno in corso è diminuito di almeno il 25% rispetto all’anno di riferimento del DSU ordinario.

Le caratteristiche principali dell’ISEE corrente:

  • Aggiornamento reddituale: sostituisce i dati reddituali del secondo anno precedente (quelli dell’ISEE ordinario) con quelli aggiornati (ultimi 12 mesi o, per reddito da lavoro dipendente/assimilato, ultimi 2 mesi lavorativi)
  • Situazione patrimoniale: se aggiorni solo il reddito, il patrimonio (immobiliare e finanziario) rimane quello dichiarato nel DSU ordinario. Dal 1° aprile di ogni anno, però, l’ISEE corrente può aggiornare anche il patrimonio, se quello riferito all’anno precedente differisce di oltre il 20% da quello dell’ISEE ordinario (in questo caso vale fino al 31 dicembre)
  • Validità: 6 mesi dalla data di presentazione (a differenza dell’ISEE ordinario che vale fino al 31 dicembre dell’anno)
  • Rilascio: può essere richiesto ai CAF o tramite il portale INPS, in qualsiasi momento dell’anno
  • Coesistenza con ISEE ordinario: l’ISEE corrente si presenta in aggiunta al DSU ordinario (non lo sostituisce), e viene usato in luogo dell’ISEE ordinario per le prestazioni richieste durante la sua validità

Quando Puoi Richiedere l’ISEE Corrente: Le Situazioni Tipiche in FVG

Serve un ISEE ordinario in corso di validità e, in alternativa, una di queste condizioni: una variazione della situazione lavorativa (perdita, sospensione o riduzione del lavoro dipendente, cessazione dell’attività autonoma), l’interruzione di trattamenti assistenziali o previdenziali non tassati, oppure una variazione del reddito superiore al 25% rispetto a quello dell’ISEE ordinario. Ecco le situazioni più frequenti in FVG:

  • Perdita di lavoro: licenziamento, fine di un contratto a termine. La perdita totale del reddito da lavoro dipendente certamente supera la soglia del 25%
  • Fine NASPI: quando la NASPI termina (dopo 12-24 mesi), il reddito si azzera o si riduce drasticamente. Questo giustifica l’ISEE corrente
  • Riduzione ore di lavoro: passaggio da full-time a part-time, cassa integrazione (CIGS), riduzione orario lavorativo. Se la riduzione supera il 25% del reddito familiare complessivo, si può presentare ISEE corrente
  • Pensionamento: chi è andato in pensione nel corso dell’anno con importo significativamente inferiore al reddito da lavoro precedente
  • Fine contratto di partita IVA: freelance che ha perso i principali committenti e ha ridotto il fatturato di oltre il 25%
  • Separazione o divorzio: che ha ridotto il reddito familiare del nucleo di almeno il 25%

Bonus Regionali FVG Accessibili con ISEE Corrente

In Friuli Venezia Giulia, l’ISEE corrente può aprire l’accesso a una serie di prestazioni e agevolazioni che richiedono un ISEE aggiornato:

  • Bonus FVG 25.000 euro: il contributo regionale FVG per ristrutturazioni ha come soglia ISEE 25.000 euro per la percentuale massima. Se il tuo ISEE ordinario era superiore a questa soglia ma l’ISEE corrente lo porta sotto, puoi accedere alla percentuale più alta
  • Carta Famiglia FVG: la tessera regionale per le famiglie con figli ha soglie ISEE per le diverse fasce di agevolazione. L’ISEE corrente aggiornato può spostare la tua famiglia in una fascia più favorevole
  • Contributo affitto regionale: la Regione FVG eroga contributi annuali per l’affitto a famiglie con ISEE basso. Se con l’ISEE corrente rientri nella soglia, puoi presentare domanda
  • Bonus libri scolastici LR FVG: contributo per l’acquisto di libri scolastici per le famiglie con ISEE basso. Alcune edizioni del bando accettano l’ISEE corrente
  • Agevolazioni mensa scolastica comunali: i comuni FVG (es. Udine) calcolano la tariffa mensa in base all’ISEE. Con ISEE corrente più basso, potresti passare a una fascia di tariffa ridotta
  • Contributi sociali comunali: contributi straordinari dei comuni per famiglie in difficoltà economica temporanea (bollette, affitto, spese mediche)

ISEE Corrente per le Prestazioni INPS

Oltre ai bonus regionali FVG, l’ISEE corrente è necessario (o conveniente) per diverse prestazioni nazionali INPS:

  • Assegno Unico Universale: l’importo dell’AUU dipende dall’ISEE. Con ISEE corrente più basso, l’importo mensile per ogni figlio può aumentare significativamente
  • Assegno di Inclusione: le soglie ISEE per queste prestazioni sono calcolate sull’ISEE corrente se presentato
  • Bonus asilo nido INPS: importo variabile in base all’ISEE. Con ISEE corrente si può accedere alla fascia di rimborso più alta
  • Esenzione ticket sanitario: le esenzioni per reddito E02-E03 tengono conto dell’ISEE o del reddito. In alcune Regioni si può aggiornare l’esenzione con ISEE corrente

Documenti Necessari per l’ISEE Corrente 2026

Per presentare la DSU con richiesta di ISEE corrente, hai bisogno di:

  • DSU precompilata o ordinaria già presentata: l’ISEE corrente si aggiunge alla DSU già esistente per l’anno in corso
  • Documento redditi ultimi 12 mesi: buste paga degli ultimi 2 mesi per redditi da lavoro dipendente; estratto F24 o corrispettivi per autonomi; certificato INPS per NASPI, pensioni, ammortizzatori sociali
  • Documentazione della variazione: lettera di licenziamento, comunicazione fine NASPI, comunicazione cassa integrazione, atto di pensionamento
  • Eventuale Attestazione CU: Certificazione Unica dell’anno precedente per confronto reddituale

Differenza tra ISEE Corrente e ISEE Ordinario: Riepilogo

CaratteristicaISEE OrdinarioISEE Corrente
Reddito di riferimentoSecondo anno precedente (es. 2024 per ISEE 2026)Ultimi 12 mesi / ultimi 2 mesi (lavoro dipendente)
Patrimonio aggiornatoSì (31/12 del secondo anno precedente)Solo se varia di oltre il 20% (dal 1° aprile)
ValiditàFino al 31 dicembre dell’anno6 mesi dalla presentazione
Requisito per richiederloNessuno (tutti possono presentarlo)Variazione lavorativa, interruzione di trattamenti o variazione del reddito oltre il 25%
Quando convieneSituazione reddituale stabileDopo perdita lavoro, fine NASPI, pensionamento, riduzione orari
Effetto sul patrimonioPatrimonio al 31/12 del secondo anno precedenteInvariato, salvo variazione oltre il 20%

Fonti

  • DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE), art. 9 – ISEE corrente
  • DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 5 – Indicatore della situazione patrimoniale (patrimonio al 31 dicembre del secondo anno precedente)
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ ISEE corrente

Domande Frequenti sull’ISEE Corrente FVG

Posso presentare l’ISEE corrente anche se ho già l’ISEE ordinario valido?
Sì, e anzi è la procedura corretta: l’ISEE corrente si presenta in aggiunta alla DSU ordinaria, non al suo posto. Puoi presentarli entrambi nello stesso anno. Quando richiedi una prestazione durante i 6 mesi di validità dell’ISEE corrente, questo sostituisce l’ISEE ordinario ai fini di quella prestazione.

Se ho perso il lavoro a Udine a marzo 2026 e sto percependo la NASPI, quando conviene fare l’ISEE corrente?
Conviene farlo non appena la NASPI è attiva, perché l’importo della NASPI è solitamente inferiore al reddito da lavoro precedente. Se la riduzione del reddito familiare è almeno del 25%, puoi accedere a tariffe mensa scolastica più basse, contributi affitto regionale e assegno unico più alto immediatamente.

L’ISEE corrente aggiorna anche il patrimonio immobiliare (casa di proprietà)?
Di regola no: se aggiorni solo il reddito, il patrimonio immobiliare e finanziario rimane quello indicato nella DSU ordinaria, riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente. Dal 1° aprile di ogni anno, però, puoi chiedere l’ISEE corrente anche per il patrimonio, se quello al 31 dicembre dell’anno precedente differisce di oltre il 20%: in questo caso vale fino al 31 dicembre. Una casa comprata o venduta nell’anno in corso, invece, non è riflessa nell’ISEE corrente.

CAF Centro Fiscale: ISEE Corrente anche Online in Tutto il FVG

Il CAF Centro Fiscale di Udine elabora l’ISEE corrente per i cittadini di tutta la regione FVG, anche completamente online. Non devi recarti in sede: puoi inviare i documenti via WhatsApp o email sicura, e ricevere la DSU firmata digitalmente.

Il CAF ti guida nella scelta del momento migliore per presentare l’ISEE corrente, in base alle scadenze dei bandi regionali FVG (contributo affitto, bonus libri, carta famiglia) e delle prestazioni INPS (assegno unico, bonus asilo nido).

  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121
  • Online: pratiche.centrofiscale.com (anche da Trieste, Pordenone, Gorizia, Carnia)

Guida aggiornata a giugno 2026 sulla base del DPCM 159/2013 e degli aggiornamenti normativi 2025-2026. Le soglie ISEE dei bandi regionali FVG variano di anno in anno: verifica sempre le condizioni aggiornate prima di presentare domanda.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 14:00:002026-09-29 07:37:43ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni
NOTIZIE

Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi lavora e percepisce anche l’assegno ordinario di invalidità INPS si trova ogni anno con due entrate fiscalmente rilevanti: lo stipendio e l’assegno. Una domanda ricorrente riguarda proprio la tassazione: come vengono trattate insieme ai fini IRPEF, e perché capita spesso di trovarsi, in dichiarazione dei redditi, con un conguaglio da pagare invece che con un rimborso? La risposta dipende dal fatto che datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che applicano la ritenuta fiscale ciascuno sulla propria erogazione, senza conoscere l’importo pagato dall’altro.

Vediamo cos’è l’assegno di invalidità, perché è soggetto a IRPEF, perché la presenza di due sostituti d’imposta porta tipicamente a un conguaglio IRPEF a debito in dichiarazione dei redditi, e cosa si può fare per limitarne l’impatto già in busta paga.

Indice dei contenuti

  • Cos’è l’assegno ordinario di invalidità INPS
  • Perché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEF
  • Due sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamente
  • Come limitare l’impatto del conguaglio IRPEF
  • Cosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEF
  • Domande frequenti

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità INPS

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulta ridotta, a causa di infermità fisica o psichica, a meno di un terzo. A differenza della pensione di inabilità, che presuppone l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa: per questo motivo capita spesso che il beneficiario percepisca contemporaneamente lo stipendio da lavoro dipendente e l’assegno di invalidità erogato dall’INPS.

L’accertamento del diritto alla prestazione, per l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222), è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3 presentato dal richiedente insieme alla domanda. Si tratta di un percorso diverso da quello dell’invalidità civile, che passa invece dalle commissioni mediche e riguarda una prestazione assistenziale differente. Per approfondire quali redditi da invalidità civile contano ai fini fiscali e come si calcolano, puoi leggere il nostro articolo su redditi da invalidità civile, lordo e IRPEF.

Perché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEF

Molti pensano, erroneamente, che le prestazioni collegate all’invalidità siano sempre esenti da tasse. In realtà occorre distinguere: l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (quella legata allo stato di invalido civile, non a contributi versati) non sono imponibili IRPEF. L’assegno ordinario di invalidità INPS, invece, è una prestazione di natura previdenziale, calcolata sulla base dei contributi versati dal lavoratore: per questo motivo rientra tra i redditi imponibili IRPEF, esattamente come la pensione e come lo stipendio.

Questo significa che l’INPS, quando eroga l’assegno, agisce come sostituto d’imposta: applica cioè una ritenuta fiscale alla fonte, calcolata in base alle aliquote IRPEF progressive e alle eventuali addizionali regionali e comunali. La stessa cosa fa il datore di lavoro sullo stipendio. Il punto delicato, quando i due redditi si sommano nello stesso anno, è che il sistema fiscale italiano è progressivo e tassa il reddito complessivo del contribuente, non le singole fonti separatamente.

Due sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamente

Quando un lavoratore percepisce sia lo stipendio sia l’assegno di invalidità, ha due sostituti d’imposta distinti: il datore di lavoro sullo stipendio, l’INPS sull’assegno. Per legge, ciascun sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta IRPEF sulle sole somme che eroga, calcolandola come se quel reddito fosse l’unico percepito dal contribuente, perché non ha visibilità sugli altri redditi di quest’ultimo. Non esiste quindi una trattenuta unica da applicare una sola volta, né una vera e propria doppia trattenuta sullo stesso reddito da evitare: sono due ritenute distinte, ciascuna corretta rispetto al singolo reddito erogato.

Questo meccanismo, previsto dalla normativa, produce però un effetto quasi inevitabile quando i due redditi si sommano: poiché l’IRPEF è un’imposta progressiva, le aliquote applicate separatamente su due redditi più contenuti risultano complessivamente più basse di quelle che si applicherebbero sommando fin da subito stipendio e assegno. Ne consegue che le ritenute versate durante l’anno tendono a essere inferiori all’imposta effettivamente dovuta sul reddito complessivo, con un conguaglio IRPEF a debito che emerge tipicamente in dichiarazione dei redditi.

Come limitare l’impatto del conguaglio IRPEF

Non esiste un meccanismo automatico che permetta a uno dei due sostituti d’imposta di conoscere e tassare durante l’anno anche il reddito erogato dall’altro. La legge (art. 23, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600) prevede un conguaglio cumulativo tra redditi di lavoro dipendente, ma solo nel caso di rapporti di lavoro precedenti e cessati nello stesso periodo d’imposta, con consegna della Certificazione Unica del rapporto precedente entro il 12 gennaio dell’anno successivo; la stessa norma, peraltro, esclude espressamente da questa possibilità i soggetti che erogano trattamenti pensionistici. Non si applica invece a redditi percepiti in parallelo da un soggetto diverso, come l’INPS che eroga l’assegno di invalidità: comunicare l’importo dell’assegno al datore di lavoro, quindi, non fa scattare alcun conguaglio cumulativo automatico.

Ciò che il contribuente può fare, in via facoltativa, è chiedere a uno dei due sostituti d’imposta, cioè al datore di lavoro oppure all’INPS, di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più elevata oppure di non riconoscere le detrazioni d’imposta per reddito. Per le prestazioni previdenziali l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online, la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia, con cui comunicare la richiesta di maggiore aliquota o la rinuncia alle detrazioni: la comunicazione va rinnovata ogni anno, altrimenti l’Istituto applica gli scaglioni e le detrazioni sulla base del solo reddito che eroga. Resta in ogni caso una scelta volontaria del contribuente e non un automatismo: serve ad avvicinare già durante l’anno l’importo delle trattenute a quello dovuto sul reddito complessivo, riducendo l’eventuale conguaglio finale in dichiarazione.

In pratica, per gestire meglio la situazione conviene:

  • farsi un’idea del reddito complessivo annuo sommando le buste paga e il cedolino dell’assegno di invalidità;
  • valutare con il datore di lavoro, oppure con l’INPS tramite l’apposito servizio online, la richiesta di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più alta o di rinunciare alle detrazioni d’imposta per reddito;
  • conservare entrambe le Certificazioni Uniche, quella del datore di lavoro e quella dell’INPS, in vista della dichiarazione dei redditi;
  • non aspettarsi un conguaglio cumulativo automatico tra stipendio e assegno, perché la normativa non lo prevede in questo caso.

Per capire quali spese e quali oneri si possono portare in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi, e ridurre così l’imposta dovuta, può essere utile consultare la nostra guida su spese detraibili e deducibili nel modello 730.

Cosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEF

È nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche, che stipendio e assegno di invalidità vengono sommati e l’IRPEF viene ricalcolata sull’intero reddito complessivo. In questa fase l’imposta effettivamente dovuta viene confrontata con le ritenute già versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta.

Nella maggior parte dei casi, come visto, le ritenute versate separatamente risultano inferiori al dovuto: il risultato tipico è quindi un conguaglio IRPEF a debito, cioè un importo da versare in più. Solo più raramente, ad esempio se uno dei due sostituti ha già applicato una tassazione più elevata del necessario, il conguaglio si risolve in un rimborso. Non è quindi un errore: è spesso la normale conseguenza di due tassazioni corrette ma separate su redditi che, sommati, spostano il contribuente su una fascia di tassazione più alta rispetto a quella applicata da ciascun sostituto singolarmente.

Anche i pensionati che, oltre alla pensione, percepiscono altri redditi imponibili possono trovarsi in una situazione simile: per un quadro più ampio sugli importi e sulle trattenute in busta paga, puoi consultare l’articolo su pensioni e importi in cedolino. In ogni caso, conviene arrivare alla dichiarazione dei redditi con entrambe le Certificazioni Uniche a disposizione, così da avere un quadro preciso del reddito complessivo e prevedere per tempo l’eventuale somma da versare.

Fonti

  • Legge 12 giugno 1984, n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (Normattiva)
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e conguaglio di fine anno (Normattiva)
  • INPS – Scheda servizio “Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta”

Domande frequenti

L’assegno ordinario di invalidità INPS è tassato con l’IRPEF?

Sì. A differenza della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati e per questo è considerato reddito imponibile IRPEF, soggetto a ritenuta alla fonte da parte dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

Perché avere stipendio e assegno di invalidità porta spesso a un conguaglio IRPEF a debito?

Perché datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che calcolano la ritenuta ciascuno sulla propria erogazione come se fosse l’unico reddito del contribuente. Sommando i due redditi in dichiarazione, l’IRPEF dovuta sul totale risulta spesso più alta delle ritenute già versate separatamente.

Comunicare l’assegno di invalidità al datore di lavoro evita il conguaglio IRPEF?

No, non esiste un conguaglio cumulativo automatico tra redditi percepiti in parallelo da soggetti diversi: la legge lo prevede solo per rapporti di lavoro precedenti e cessati. Il lavoratore può però chiedere volontariamente al datore di lavoro, oppure all’INPS tramite l’apposito servizio online da rinnovare ogni anno, di applicare un’aliquota IRPEF più alta, per ridurre l’importo del conguaglio finale.

Come si accerta il diritto all’assegno ordinario di invalidità?

L’accertamento è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3, e non dalle commissioni mediche competenti per l’invalidità civile, che riguardano invece una prestazione assistenziale diversa.

Il conguaglio IRPEF in dichiarazione può risolversi in un rimborso?

Sì, ma è il caso meno frequente. Si verifica solo quando le ritenute versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta risultano già superiori all’IRPEF effettivamente dovuta sul reddito complessivo: nella maggior parte delle situazioni, invece, emerge un conguaglio a debito.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga
NOTIZIE

Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Ricevere un decreto ingiuntivo a casa o in azienda genera quasi sempre preoccupazione. Si tratta di un provvedimento del giudice che impone di pagare una somma di denaro entro un termine molto breve, e chi lo riceve ha a disposizione uno strumento preciso per difendersi: l’opposizione al decreto ingiuntivo. Con la riforma del processo civile alcuni aspetti della procedura sono stati rivisti, in particolare per quanto riguarda la gestione della fase successiva alla notifica. Vediamo, in modo semplice, cos’è il decreto ingiuntivo, come si può presentare opposizione e cosa cambia realmente per chi si trova a doverla affrontare.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorio
  2. Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo
  3. I termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo
  4. Cosa cambia con la riforma del processo civile
  5. Cosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nulla
  6. Domande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivo

Cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorio

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che il giudice emette su richiesta di un creditore, senza convocare prima il debitore. In pratica, se una persona o un’azienda vanta un credito documentato (ad esempio una fattura non pagata, un contratto non rispettato o un assegno insoluto), può chiedere al tribunale di ingiungere al debitore il pagamento, senza dover affrontare subito un processo ordinario. Questa procedura semplificata si chiama procedimento monitorio proprio perché nasce per velocizzare il recupero di crediti che appaiono, sulla carta, poco discutibili.

Una volta emesso, il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore, che da quel momento ha un termine preciso per pagare oppure per contestare la richiesta. Se non fa nulla entro la scadenza, il decreto diventa definitivo e il giudice, su istanza del creditore, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’articolo 647 del codice di procedura civile: da quel momento il creditore può avviare il pignoramento di beni, stipendio o conti correnti. Per questo motivo è fondamentale sapere cosa fare, e soprattutto entro quando farlo, non appena si riceve la notifica.

Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo

Chi riceve un decreto ingiuntivo e ritiene che la richiesta sia infondata, sbagliata nell’importo o comunque contestabile, può presentare opposizione. Non si tratta di una semplice lettera o di una richiesta informale: l’opposizione si propone attraverso un atto di citazione, cioè un atto giudiziario formale con cui il debitore, che in questa fase diventa “opponente”, chiede al tribunale di riesaminare la vicenda in un vero e proprio giudizio.

Presentare opposizione significa aprire una causa ordinaria, nella quale entrambe le parti potranno portare le proprie prove e argomentazioni davanti al giudice. È una differenza importante rispetto alla fase iniziale del decreto ingiuntivo, che invece viene emesso ascoltando solo il creditore. Proprio perché si tratta di un atto tecnico e con conseguenze rilevanti, la redazione dell’opposizione richiede l’assistenza di un avvocato, che valuterà se esistono i presupposti per contestare il decreto e quali motivi far valere.

  • Il debitore diventa parte attiva del processo e può far valere le proprie ragioni
  • Il creditore, che nella fase monitoria aveva agito da solo, deve ora difendere le proprie richieste in contraddittorio
  • Il giudice valuta il caso con un’istruttoria completa, comprese eventuali prove testimoniali o documentali
  • L’esito dell’opposizione può confermare, ridurre o annullare il decreto ingiuntivo originario

I termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo

Il punto più delicato riguarda proprio i termini per opporsi. Il codice di procedura civile prevede che l’opposizione debba essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni, mentre se risiede in Stati non appartenenti all’Unione europea sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile), proprio per dare più tempo a chi si trova in una situazione logistica più complessa.

Questi termini sono perentori: un concetto tecnico che significa semplicemente che non possono essere prorogati o recuperati con una semplice richiesta. Una volta scaduti, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il creditore può passare direttamente all’esecuzione forzata. Va inoltre ricordato che, come per la maggior parte dei termini processuali civili, si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se la scadenza cade in questo periodo, il conteggio dei giorni si interrompe e riprende a settembre. Fanno eccezione le controversie di lavoro, per le quali la sospensione feriale non opera.

Esiste anche un’ipotesi particolare, disciplinata dall’articolo 650 del codice di procedura civile, chiamata opposizione tardiva. È ammessa quando il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un’irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore. In questi casi, l’opposizione può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini ordinari, ma comunque entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (ad esempio il primo atto di pignoramento).

Un tema simile, quello dei termini per opporsi a un provvedimento giudiziario e delle conseguenze in caso di inattività, riguarda anche altri ambiti del diritto. Ne abbiamo parlato ad esempio a proposito del decreto penale di condanna e del termine di opposizione, un istituto diverso ma accomunato dalla stessa logica: se non si agisce entro la scadenza fissata dalla legge, il provvedimento diventa definitivo.

Cosa cambia con la riforma del processo civile

Negli ultimi anni il processo civile italiano è stato oggetto di un’ampia revisione, nota come riforma Cartabia, che ha toccato diversi aspetti del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, senza però stravolgerne l’impianto di base. La forma dell’atto di opposizione resta quella tradizionale, l’atto di citazione, e la struttura dei termini classici (40 giorni ordinari, 50 giorni se l’intimato risiede in un altro Stato UE, 60 giorni se risiede fuori dall’Unione europea) rimane il punto di riferimento principale.

La novità più rilevante riguarda invece la mediazione obbligatoria, prevista per alcune materie (come i contratti bancari, assicurativi o di locazione). Prima della riforma, era spesso il debitore opponente a doversi attivare per avviare il tentativo di mediazione, con il rischio di perdere il beneficio dell’opposizione se non rispettava correttamente questo adempimento. Con le modifiche introdotte, l’onere di attivare la mediazione nelle materie soggette a questo obbligo è stato spostato sul creditore opposto, cioè su chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, alleggerendo così la posizione di chi si oppone.

Si tratta di un cambiamento significativo dal punto di vista pratico, perché sposta una parte della responsabilità procedurale da chi riceve il decreto a chi lo ha richiesto. Proprio per la complessità e la delicatezza di questi aspetti, che possono variare a seconda del tipo di credito e della materia coinvolta, è sempre consigliabile far valutare la propria situazione da un professionista prima di decidere come muoversi, così da non rischiare di perdere termini che, come abbiamo visto, non ammettono proroghe.

Cosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nulla

Se il termine di 40 giorni (o di 50 giorni per i residenti in altri Stati UE e 60 giorni per i residenti extra-UE) passa senza che il debitore presenti opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e, su istanza del creditore, viene dichiarato esecutivo dal giudice (articolo 647 del codice di procedura civile). Da questo momento il creditore può avviare le procedure di recupero forzato del credito, come il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o di altri beni. Non è più possibile discutere nel merito la fondatezza della richiesta, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva visto in precedenza.

Ecco perché, di fronte a un decreto ingiuntivo, il primo passo non dovrebbe mai essere ignorarlo. Anche quando la somma richiesta appare corretta, può valere la pena verificare con attenzione la documentazione, i calcoli degli interessi e la regolarità della notifica, prima di lasciare che il termine scada senza aver preso alcuna decisione consapevole.

Fonti

  • Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 641 – Termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo
  • Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 650 – Opposizione tardiva
  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia del processo civile)
  • Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5-bis – Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Domande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivo

Quanto tempo si ha per opporsi a un decreto ingiuntivo?
Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni; se risiede in uno Stato non UE sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile).

Cosa succede se non presento opposizione entro i termini?
Il decreto ingiuntivo diventa definitivo e viene dichiarato esecutivo dal giudice su istanza del creditore: da quel momento è possibile avviare il pignoramento, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva.

È possibile opporsi dopo la scadenza dei 40 giorni?
Solo in casi particolari, previsti dall’articolo 650 del codice di procedura civile: irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. In questi casi l’opposizione tardiva va proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione.

La riforma del processo civile ha cambiato la durata dei 40 giorni?
I termini di legge non sono stati modificati: restano 40 giorni, che diventano 50 se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea e 60 se risiede fuori dall’Unione europea. Le novità della riforma riguardano soprattutto la gestione della mediazione obbligatoria nelle materie interessate, con l’onere di attivarla spostato sul creditore opposto.

Serve un avvocato per fare opposizione a un decreto ingiuntivo?
Sì, l’opposizione si propone con un atto di citazione, un atto tecnico che richiede l’assistenza di un avvocato per individuare i motivi di contestazione e rispettare correttamente i termini processuali.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile
NOTIZIE

Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei

Pensione 2026 INPS

Chi sta per andare in pensione e nel frattempo trova un nuovo lavoro deve fare molta attenzione: se il rapporto di lavoro dipendente riprende prima della decorrenza effettiva della pensione, il pensionando ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS. In caso contrario, l’Istituto può procedere al recupero dei ratei già versati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25154/2026, depositata il 9 settembre 2026, che fa chiarezza su un tema delicato: cosa succede quando tra la domanda di pensione e la sua decorrenza effettiva il lavoratore torna a lavorare senza avvisare l’ente previdenziale.

La pronuncia non introduce nuove regole, ma ribadisce un principio già presente nell’ordinamento: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è un requisito necessario per accedere alla pensione anticipata, e qualsiasi variazione di questa condizione va segnalata direttamente all’INPS, senza confidare che basti la comunicazione automatica del datore di lavoro.

Indice dei contenuti

  1. Cosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoro
  2. Perché il modello UNILAV non basta
  3. Quando l’INPS può recuperare i ratei di pensione
  4. Cosa succede prima e dopo la decorrenza della pensione
  5. Domande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPS

Cosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoro

Con la sentenza n. 25154/2026 la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore titolare di Assegno Ordinario di Invalidità (previsto dalla Legge n. 222/1984) fino al 30 giugno 2011. Il 2 maggio dello stesso anno l’uomo aveva presentato domanda di pensione di anzianità (l’istituto oggi confluito nella pensione anticipata), dichiarando di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente il 30 aprile. Il 3 giugno, però, era tornato a lavorare senza informare l’INPS. La pensione ha avuto decorrenza dal 1 luglio, cioè alla scadenza naturale dell’Assegno Ordinario di Invalidità.

Quando l’INPS ha scoperto la rioccupazione non dichiarata, ha proceduto al recupero dei ratei di pensione già erogati, ritenendo che il requisito della cessazione del lavoro dipendente non fosse più rispettato alla data di decorrenza. Il lavoratore ha contestato la richiesta, ma la Cassazione ha dato ragione all’Istituto: la variazione non comunicata ha reso legittimo il recupero delle somme.

Non è la prima volta che la Suprema Corte si esprime su questo tema. Già con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016 aveva qualificato la cessazione del rapporto subordinato come requisito necessario per l’accesso al pensionamento anticipato. La pronuncia del 2026 va oltre e chiarisce in modo specifico le conseguenze della rioccupazione sopravvenuta e dell’omessa comunicazione.

Perché il modello UNILAV non basta

Uno dei punti più importanti della sentenza riguarda il modello UNILAV, la comunicazione obbligatoria che ogni datore di lavoro deve trasmettere agli enti competenti quando assume un nuovo dipendente. Molti pensionandi ritengono, erroneamente, che questa comunicazione sia sufficiente a informare l’INPS della ripresa dell’attività lavorativa.

La Cassazione ha invece chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte dell’assicurato. L’Istituto deve verificare i dati dichiarati al momento della domanda di pensione, ma non è tenuto a monitorare costantemente eventuali cambiamenti successivi nella posizione lavorativa del richiedente. Se la situazione cambia durante l’attesa della decorrenza, spetta all’interessato informare direttamente l’INPS.

In pratica, anche se il sistema previdenziale riceve dati amministrativi da più fonti, la responsabilità della comunicazione resta in capo al lavoratore. Chi ha già fatto domanda di pensione e nel frattempo trova un nuovo impiego dipendente non può quindi limitarsi ad aspettare che sia il datore di lavoro a mettere in regola la sua posizione nei confronti dell’INPS.

Quando l’INPS può recuperare i ratei di pensione

La normativa di riferimento in materia di somme indebitamente percepite è composta principalmente da due articoli: l’articolo 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 e l’articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412. La prima norma tutela il pensionato che ha ricevuto somme non dovute per un errore imputabile all’ente erogatore, in presenza di determinate condizioni. La seconda stabilisce che l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione consente all’INPS di recuperare le somme percepite indebitamente.

La Cassazione ha individuato quattro condizioni che devono verificarsi contemporaneamente perché un indebito pensionistico diventi irripetibile, cioè non più recuperabile dall’INPS:

  • il pagamento deve basarsi su un provvedimento formale e definitivo;
  • il provvedimento deve essere stato comunicato all’interessato;
  • l’errore deve essere imputabile all’ente erogatore;
  • deve essere assente qualsiasi dolo da parte dell’interessato.

Un aspetto rilevante della sentenza è che l’omessa comunicazione di fatti rilevanti, non conosciuti dall’INPS, viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa. Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso qualsiasi errore imputabile all’INPS: al momento della domanda l’interessato aveva dichiarato correttamente di non lavorare, e la successiva rioccupazione non era stata comunicata. Di conseguenza l’Istituto può legittimamente recuperare i ratei non dovuti, nei limiti della prescrizione del credito.

Chi si trova a dover gestire un recupero di somme da parte dell’INPS, magari legato anche a rateazioni o sanzioni civili, può approfondire il funzionamento di questi meccanismi nell’articolo dedicato a contributi INPS, rateazioni e sanzioni civili.

Cosa succede prima e dopo la decorrenza della pensione

La sentenza n. 25154/2026 non introduce alcun divieto generale di lavorare dopo l’inizio della pensione. Per le pensioni ordinarie, l’articolo 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ha eliminato, a partire dal 2009, i limiti generali al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Il punto critico riguarda invece la fase che precede la decorrenza della pensione anticipata, durante la quale la cessazione del rapporto di lavoro dipendente resta un requisito indispensabile.

Per orientarsi meglio, è utile distinguere alcune situazioni concrete. Se il rapporto di lavoro dipendente viene cessato e non ne viene avviato uno nuovo fino alla decorrenza, il requisito continua a sussistere senza alcun problema. Se invece interviene una nuova assunzione come dipendente dopo la domanda di pensione ma prima della decorrenza, la variazione va comunicata tempestivamente all’INPS: se il rapporto risulta ancora in essere al momento della decorrenza, può mancare il requisito necessario per ottenere la prestazione.

Diverso è il caso di un nuovo lavoro iniziato dopo la decorrenza di una pensione anticipata ordinaria: in questa ipotesi il reddito da lavoro è in linea generale cumulabile con la pensione, restando ferme eventuali regole particolari per specifici trattamenti. Va inoltre segnalato che, per la pensione anticipata ordinaria, l’INPS precisa che la cessazione non è richiesta per l’attività autonoma: il requisito di cessazione riguarda esclusivamente il lavoro dipendente.

Va infine ricordato che esistono regole più restrittive, con specifici divieti di cumulo, per la pensione anticipata per lavoratori precoci e per i trattamenti della famiglia Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile. In questi casi la ripresa del lavoro dopo la decorrenza può avere conseguenze ulteriori rispetto a quanto esaminato dalla sentenza n. 25154/2026, ed è opportuno verificare con attenzione la propria posizione. Chi vuole tenere sotto controllo tempistiche e importi può consultare anche il calendario dei pagamenti INPS delle pensioni e le informazioni sul cedolino della pensione.

Fonti

  • Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52 (indebiti pensionistici) – Normattiva
  • Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 (recupero delle somme indebitamente percepite) – Normattiva
  • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19 (cumulo pensione e redditi da lavoro) – Normattiva

Domande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPS

Devo comunicare all’INPS se torno a lavorare prima che la pensione decorra?
Sì. Secondo la Cassazione, qualsiasi ripresa del rapporto di lavoro dipendente prima della decorrenza della pensione anticipata deve essere comunicata direttamente all’INPS dall’interessato.

Il modello UNILAV inviato dal nuovo datore di lavoro è sufficiente?
No. La Cassazione ha chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte del pensionando.

Posso lavorare dopo che la pensione è già iniziata?
Per le pensioni ordinarie sì, in linea generale il reddito da lavoro è cumulabile con la pensione dopo la decorrenza, grazie all’articolo 19 del Decreto Legge n. 112/2008. Restano però regole più restrittive per trattamenti come Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile.

Cosa rischio se non comunico la ripresa del lavoro?
L’INPS può recuperare i ratei di pensione già percepiti, nei limiti della prescrizione del credito, perché l’omessa comunicazione di fatti rilevanti viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa.

La cessazione del lavoro autonomo è richiesta per la pensione anticipata ordinaria?
No. Per questa prestazione l’INPS precisa che il requisito di cessazione riguarda solo il lavoro dipendente, non l’attività autonoma.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei
NOTIZIE

Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi

ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

La rottamazione quinquies torna al centro dell’attenzione non solo per i debiti verso lo Stato, ma anche per i tributi locali. Sempre più cittadini si chiedono se il proprio Comune di residenza abbia aderito alla rottamazione quinquies e se sia quindi possibile cancellare sanzioni e interessi su multe, IMU, TARI o altre entrate comunali. A differenza dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i tributi erariali, l’adesione degli enti locali alla rottamazione quinquies non è automatica: ogni Comune, ogni Regione e ogni ente territoriale deve decidere autonomamente se partecipare, tramite una delibera formale.

Questo significa che la stessa persona, con debiti sia verso l’Agenzia delle Entrate sia verso il proprio Comune, potrebbe trovarsi con un trattamento diverso a seconda dell’ente creditore. Vediamo come funziona la rottamazione quinquies per Comuni e Regioni, quali informazioni servono per verificare l’adesione del proprio ente e cosa prevede in concreto lo stralcio di sanzioni e interessi sui tributi locali.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la rottamazione quinquies
  2. Differenza tra rottamazione statale e rottamazione locale
  3. Come sapere se il proprio Comune ha aderito
  4. Cosa prevede lo stralcio per i tributi locali
  5. Quali Comuni e Regioni risultano aderenti

Cos’è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, l’ultima di una serie di misure che negli anni hanno permesso ai contribuenti di chiudere debiti con il Fisco versando solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. In pratica, chi aderisce paga l’importo originario del debito, mentre le somme aggiuntive maturate per sanzioni e interessi vengono azzerate o fortemente ridotte.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, quindi cartelle e avvisi relativi ad annualità pregresse. Per i debiti verso lo Stato — imposte erariali, contributi INPS, sanzioni gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione — la rottamazione quinquies segue le regole nazionali, con un calendario di adesione e pagamento definito a livello centrale. Il punto delicato riguarda invece i tributi locali: IMU, TARI, multe stradali comunali, bollo auto regionale e altre entrate di Comuni, Province e Regioni non rientrano automaticamente nella procedura, come vedremo nella prossima sezione.

Differenza tra rottamazione statale e rottamazione locale

La differenza principale tra la rottamazione quinquies statale e quella riferita agli enti locali sta nel meccanismo di adesione. Per i carichi erariali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sanatoria si applica secondo le regole della normativa nazionale, senza bisogno di un atto specifico da parte di un ente terzo.

Per i tributi locali la situazione è diversa: quando un Comune o una Regione ha affidato la riscossione delle proprie entrate (IMU, TARI, multe, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sta a quell’ente decidere se aderire alla rottamazione quinquies. L’adesione richiede una delibera dell’organo competente dell’ente, da approvare entro il termine fissato dalla normativa nazionale (art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026): la scadenza, inizialmente prevista al 30 giugno 2026, è stata poi prorogata al 31 luglio 2026, con successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste.

Solo dopo questo passaggio i carichi locali di quell’ente diventano definibili in via agevolata. Se il Comune non delibera entro il termine, i cittadini con debiti verso quell’amministrazione non potranno beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, anche se altri debiti — per esempio verso l’Agenzia delle Entrate — rientrano regolarmente nella misura nazionale.

Come sapere se il proprio Comune ha aderito

Per capire se il proprio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies esiste ora un riferimento ufficiale: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento. Resta comunque utile incrociare il dato con le fonti ufficiali del proprio ente. Le informazioni più affidabili si trovano in questi punti.

  • Albo pretorio online del Comune, dove viene pubblicata la delibera di adesione
  • Sito istituzionale del Comune o della Regione, nella sezione tributi o riscossione
  • Comunicati e avvisi pubblicati dall’ufficio tributi comunale
  • Elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25 settembre 2026 sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, con la denominazione degli enti e l’indicazione degli eventuali soggetti terzi che hanno affidato i carichi
  • Ufficio tributi del Comune o concessionario locale della riscossione: se l’ente non ha affidato i carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quei debiti non rientrano in questa procedura e va verificata l’eventuale presenza di una sanatoria locale autonoma

È importante ricordare che l’adesione riguarda l’ente creditore, non il singolo contribuente: se il proprio Comune ha aderito, tutti i cittadini con carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possono in linea di principio beneficiare della definizione agevolata, sempre nel rispetto delle scadenze e delle modalità di domanda previste.

Cosa prevede lo stralcio per i tributi locali

Quando un Comune o una Regione aderisce alla rottamazione quinquies, lo stralcio segue la stessa logica prevista per i carichi statali, con una distinzione importante. Per i tributi locali veri e propri — IMU, TARI, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica — il contribuente paga il capitale non versato, mentre vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora maturati nel tempo. Per le multe stradali, invece, l’importo base della sanzione resta integralmente dovuto (è esso stesso il capitale del debito) e lo sgravio riguarda le sole componenti accessorie: interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione. Restano inoltre dovute le somme per le spese di notifica e per le procedure esecutive già sostenute.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o con un piano di rate, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Per i contribuenti con carichi affidati da enti che hanno comunicato l’adesione, la domanda di definizione agevolata si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio portale entro il 15 ottobre 2026. Resta comunque prudente verificare le indicazioni aggiornate dell’Agenzia e del proprio Comune, perché i termini possono essere modificati da successivi interventi normativi.

Quali Comuni e Regioni risultano aderenti

L’elenco ufficiale degli enti aderenti è disponibile: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la lista delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento di rottamazione quinquies per le proprie entrate. Si tratta di circa 1.500 enti, con carichi affidati all’agente della riscossione relativi a IMU, TARI, tassa automobilistica e multe stradali. Molti altri Comuni, anche di grandi dimensioni, non hanno invece deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026: per i loro carichi la definizione agevolata non è accessibile.

Proprio per questa eterogeneità, generalizzare su scala nazionale non è utile: la scelta di aderire dipende dalle valutazioni di bilancio di ciascun ente e può riguardare Comuni piccoli come grandi città, Province e Regioni. Il modo più affidabile per sapere con certezza se il proprio ente ha aderito è consultare l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del proprio Comune di residenza o di domicilio fiscale.

Domande frequenti sulla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni

La rottamazione quinquies per i tributi locali è automatica?
No. Per i tributi locali (IMU, TARI, multe, tributi regionali) l’adesione dipende da una delibera specifica del Comune o della Regione. Senza questa delibera, i carichi locali di quell’ente non rientrano nella definizione agevolata, anche se i debiti verso l’Agenzia delle Entrate seguono le regole nazionali.

Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies?
Dal 25 settembre 2026 è consultabile l’elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale; in alternativa si possono verificare l’albo pretorio online e il sito istituzionale del Comune, nella sezione tributi, oppure contattare direttamente l’ufficio tributi.

Cosa succede se il Comune non aderisce entro la scadenza?
Se l’ente non ha deliberato l’adesione entro il termine del 31 luglio 2026, i carichi locali — per esempio multe o tributi comunali — restano esclusi dalla rottamazione quinquies e continuano a essere dovuti secondo le regole ordinarie, comprese sanzioni e interessi.

Cosa viene cancellato con la rottamazione quinquies per i tributi locali?
Per i tributi locali restano dovuti il capitale e, in genere, le spese di notifica e di procedura, mentre vengono stralciate sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, l’importo della sanzione resta integralmente dovuto e lo sgravio riguarda solo interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione.

Quando si può presentare la domanda per i carichi locali rottamati?
La finestra va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Resta consigliabile verificare le scadenze aggiornate, perché possono subire modifiche normative.

Con la chiusura del termine per le delibere e la pubblicazione dell’elenco, il quadro degli enti che partecipano alla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni è ormai definito: ora la partita passa ai contribuenti, che dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 possono presentare la domanda. Per i cittadini interessati il primo passo è verificare la presenza del proprio ente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di residenza.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:22:492026-09-28 18:40:20Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA igienista dentale è oggi la strada più frequente per chi esercita questa professione sanitaria e vuole collaborare con uno o più studi odontoiatrici. L’igienista dentale è un professionista sanitario laureato, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, che si occupa di prevenzione delle patologie orali, ablazione del tartaro, sigillature, educazione all’igiene orale e monitoraggio parodontale. Può lavorare come dipendente, ma nella maggior parte dei casi opera come libero professionista che fattura le proprie prestazioni allo studio.

Nel 2026 le regole sono cambiate su un punto importante: è entrata pienamente in vigore la classificazione ATECO 2025, che ha ridisegnato i codici delle professioni sanitarie. Sapere quale codice indicare, a quale cassa previdenziale iscriversi e come emettere correttamente le fatture evita errori costosi fin dal primo giorno di attività.

In questa guida completa vediamo, passo per passo, tutto quello che serve sapere sulla partita IVA igienista dentale: il codice ATECO 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, il regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%, l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e le regole per impostare correttamente la collaborazione con lo studio odontoiatrico.

💡 Approfondimento: se vuoi un quadro generale valido per tutte le professioni sanitarie (fisioterapisti, psicologi, infermieri, dietisti, logopedisti), leggi la nostra guida Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, che raccoglie codici, casse e adempimenti di ogni categoria.

Indice dei contenuti

  1. Partita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026
  2. Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09
  3. Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentale
  4. Regime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%
  5. Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera Sanitaria
  6. Collaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapporto
  7. Come aprire la partita IVA da igienista dentale senza errori
  8. Domande frequenti sulla partita IVA igienista dentale
  9. Apri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro Fiscale

Partita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026

La partita IVA igienista dentale serve ogni volta che l’attività viene svolta in modo abituale e continuativo al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In parole semplici: se collabori stabilmente con uno studio odontoiatrico, se ricevi pazienti in autonomia o se presti servizio presso più strutture, non puoi limitarti alla prestazione occasionale. Quest’ultima è ammessa solo per incarichi sporadici e non organizzati, e resta comunque vincolata al limite di 5.000 euro lordi annui oltre il quale scatta comunque l’obbligo di iscrizione previdenziale.

Immagina Giulia, neolaureata in Igiene Dentale, iscritta all’Albo TSRM-PSTRP: uno studio odontoiatrico le propone tre giornate a settimana in regime di collaborazione professionale. In questo caso Giulia deve aprire la partita IVA, scegliere il codice ATECO 2025 corretto, iscriversi alla Gestione Separata INPS e valutare il regime forfettario. Non si tratta di adempimenti complicati, ma ogni passaggio va fatto nell’ordine giusto.

I vantaggi di lavorare con la partita IVA igienista dentale sono concreti:

  • Autonomia organizzativa: puoi collaborare con più studi e gestire la tua agenda
  • Tassazione agevolata: con il regime forfettario l’imposta è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività
  • Contributi proporzionali: in Gestione Separata INPS si versa solo in proporzione al reddito effettivo, senza contributi fissi minimi
  • Costi di gestione contenuti: contabilità semplificata e adempimenti ridotti rispetto al regime ordinario
  • Possibilità di crescita: apertura di uno studio proprio o collaborazioni multiple nel tempo

Il rovescio della medaglia è che diventi responsabile dei tuoi adempimenti fiscali e previdenziali: niente ferie pagate, niente TFR, contributi a tuo carico. Per questo conviene partire con un’impostazione corretta, valutata insieme a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari in tutta Italia, sia in ufficio che online.

Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09

Il codice ATECO è la “targa” della tua attività: serve all’Agenzia delle Entrate e all’ISTAT per classificare che cosa fai. Per la partita IVA igienista dentale il codice da utilizzare nel 2026 è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., secondo la classificazione ATECO 2025.

Attenzione a un punto che genera ancora molta confusione. Fino al 2024 l’igienista dentale utilizzava il codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007. Quel codice oggi è solo un riferimento storico: dal 1° gennaio 2025 è in vigore l’ATECO 2025, operativa negli archivi dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. Chi scrive ancora che il 86.90.29 è “il codice attualmente in uso” riporta un’informazione superata.

Ecco il quadro riassuntivo per l’igienista dentale:

  • Codice ATECO 2025: 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • Ex codice ATECO 2007 (in uso fino al 2024): 86.90.29, riferimento storico, non più da indicare in apertura
  • Coefficiente di redditività forfettario: 78%
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS
  • Albo professionale: FNO TSRM-PSTRP

Una precisazione tecnica utile: per determinare il coefficiente di redditività del regime forfettario, l’allegato di legge fa ancora riferimento alla vecchia tabella ATECO 2007 in attesa del nuovo decreto di raccordo. Il risultato pratico non cambia: per l’igienista dentale il coefficiente resta 78%. Per il quadro completo di tutte le professioni sanitarie puoi consultare la nostra tabella completa dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie.

Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentale

Molte professioni hanno una cassa previdenziale privata dedicata: i medici e gli odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, i veterinari all’ENPAV. L’igienista dentale, invece, non ha una cassa professionale propria: pur essendo iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, versa i contributi alla Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2 comma 26 della Legge 335/1995.

Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’appartenenza a un Albo con cassa di categoria, non dal codice ATECO scelto. Il codice serve a classificare l’attività ai fini statistici e fiscali, non a decidere dove versi i contributi.

Aliquote Gestione Separata 2026

Per i liberi professionisti senza cassa, l’aliquota contributiva della Gestione Separata INPS nel 2026 è pari al 26,07% del reddito imponibile: è composta dal 25% di contributo previdenziale IVS, dallo 0,72% per le prestazioni assistenziali (maternità, malattia, ANF) e dallo 0,35% per l’ISCRO. L’aliquota scende al 24% per chi è già coperto da un’altra forma pensionistica obbligatoria, ad esempio chi lavora anche come dipendente, o per i titolari di pensione diretta.

Ci sono tre caratteristiche importanti della Gestione Separata che conviene conoscere quando si apre la partita IVA igienista dentale:

  • Nessun contributo fisso minimo: si versa in percentuale sul reddito effettivamente prodotto, quindi in un anno di avvio con pochi incassi i contributi restano proporzionalmente bassi
  • Nessuna riduzione del 35%: quell’agevolazione riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti, non esiste in Gestione Separata (chi la promette commette un errore)
  • Rivalsa del 4% facoltativa: puoi addebitare in fattura allo studio odontoiatrico una rivalsa del 4%, che però concorre al tuo reddito imponibile

I contributi si versano con il modello F24 seguendo le scadenze degli acconti e del saldo IRPEF (o dell’imposta sostitutiva, per i forfettari). Un esempio pratico: se nel 2026 dichiari un reddito imponibile di 20.000 euro e non hai altre coperture, i contributi dovuti alla Gestione Separata ammontano a circa 5.214 euro (20.000 × 26,07%). È una cifra che va pianificata per tempo, mettendo da parte mese per mese una quota degli incassi.

Regime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%

Il regime forfettario è la scelta più diffusa per chi apre la partita IVA igienista dentale. È un regime agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola, calcolata su una base imponibile determinata in modo forfettario.

Il meccanismo è semplice. Non si tiene conto delle spese effettive: lo Stato presume che una parte del tuo incasso sia costo. Per il codice 86.99.09 il coefficiente di redditività è il 78%: significa che il 78% di quanto incassi è considerato reddito tassabile, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente spesa.

Esempio di calcolo per un igienista dentale

Supponiamo che Giulia incassi 40.000 euro nel 2026 fatturando allo studio odontoiatrico. Il calcolo è questo:

  1. Reddito lordo forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euro
  2. Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = circa 8.134 euro
  3. Base imponibile netta: 31.200 − 8.134 = circa 23.066 euro (i contributi versati sono deducibili)
  4. Imposta sostitutiva al 5% (nuova attività): circa 1.153 euro

Trascorsi i primi cinque anni, l’aliquota passa al 15%. Si tratta comunque di un carico fiscale nettamente più leggero rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria a scaglioni. Se vuoi farti un’idea più precisa dei guadagni netti del settore, leggi anche il nostro approfondimento su quanto guadagna un professionista sanitario nel 2026.

Requisiti e cause di esclusione

Per restare nel forfettario con la partita IVA igienista dentale devi rispettare alcuni paletti:

  • Ricavi o compensi entro 85.000 euro annui (superata la soglia di 100.000 euro l’uscita è immediata, già in corso d’anno)
  • Limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti nell’anno precedente: se li superi non puoi accedere al forfettario (limite valido per il biennio 2025-2026)
  • Spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro lordi annui
  • Nessuna partecipazione di controllo in società o associazioni professionali che svolgono attività riconducibili alla tua
  • Divieto di fatturare in prevalenza al datore di lavoro attuale o a quello dei due anni precedenti

Quest’ultimo punto merita attenzione: se hai lavorato come dipendente in uno studio odontoiatrico e poi apri la partita IVA per fatturare allo stesso studio, il regime forfettario è precluso per i due anni successivi alla cessazione del rapporto. È un caso frequentissimo nel settore dentale e va verificato prima di aprire, non dopo.

Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni dell’igienista dentale sono prestazioni sanitarie rese da una professione sanitaria riconosciuta e, in quanto tali, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In concreto: anche in regime ordinario la fattura viene emessa senza applicare l’IVA, indicando la natura di operazione esente. In regime forfettario, l’IVA non viene comunque esposta per la natura stessa del regime agevolato.

La fattura deve contenere la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, poiché si tratta di un documento senza addebito di IVA. Per un quadro completo delle regole di esenzione, comprese le prestazioni non terapeutiche, trovi tutti i dettagli nella nostra guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026 (art. 10).

Quando la fattura è elettronica e quando no

Qui va fatta una distinzione fondamentale, che riguarda da vicino chi ha la partita IVA igienista dentale:

  • Fatture allo studio odontoiatrico (soggetto titolare di partita IVA): fattura elettronica obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI)
  • Fatture a pazienti persone fisiche con dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria: divieto strutturale di fattura elettronica via SdI, si emette fattura cartacea o in PDF

Il divieto nasce da esigenze di tutela dei dati sanitari: i documenti che contengono spese sanitarie dei cittadini non transitano dallo SdI. Molti igienisti dentali si trovano quindi a gestire due canali diversi in parallelo, e qui gli errori sono frequenti.

Sistema TS: l’invio dei dati è annuale

Se ricevi pazienti privati, devi trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, che alimenta il 730 precompilato e consente ai tuoi pazienti di detrarre la spesa. Una buona notizia: dalle spese del periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale e non più semestrale o trimestrale, con termine fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.

Il paziente deve poter esercitare l’opposizione all’invio dei dati: è un diritto che va garantito e documentato. Se invece fatturi esclusivamente allo studio odontoiatrico, l’obbligo di trasmissione ricade sullo studio, che è il soggetto che incassa dal paziente.

Collaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapporto

Il modello più diffuso è questo: l’igienista dentale apre la partita IVA, opera all’interno dello studio odontoiatrico con i propri pazienti o con quelli inviati dal titolare, e a fine mese emette fattura allo studio per le prestazioni svolte. Si tratta di un rapporto di collaborazione professionale, non di lavoro subordinato, e la differenza non è solo formale.

Perché il rapporto sia genuinamente autonomo devono ricorrere alcuni elementi sostanziali. L’igienista deve conservare autonomia organizzativa nella gestione delle sedute, non essere soggetto a potere disciplinare e gerarchico, concordare gli orari senza subirli come turni imposti, ed essere retribuito in base alle prestazioni effettivamente eseguite (spesso con una percentuale sull’incassato) e non con un importo fisso mensile identico a uno stipendio.

Il rischio da evitare è quello della cosiddetta “finta partita IVA”: se l’Ispettorato del Lavoro o l’INPS riqualificano il rapporto come lavoro subordinato, le conseguenze economiche ricadono soprattutto sullo studio (contributi, differenze retributive e sanzioni), ma coinvolgono anche il professionista sul piano fiscale. Attenzione anche alla mono-committenza prolungata: lavorare per un solo studio non è vietato in sé, ma se si accompagna a orari imposti, postazione fissa e assenza di autonomia diventa un indizio pesante.

Ecco gli accorgimenti pratici che consigliamo a chi apre la partita IVA igienista dentale:

  • Contratto scritto di collaborazione professionale che descriva prestazioni, compenso, autonomia e durata
  • Compenso variabile collegato alle prestazioni svolte o all’incassato, con dettaglio in fattura
  • Pluralità di committenti quando possibile: collaborare con più studi rafforza l’autonomia
  • Copertura assicurativa RC professionale, obbligatoria per i professionisti sanitari
  • Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP sempre in regola, con ECM aggiornati

Un ultimo aspetto: se sei anche dipendente part-time presso una struttura sanitaria pubblica o privata, verifica le regole sulle incompatibilità e ricorda che l’aliquota contributiva della Gestione Separata scende al 24% perché sei già coperto da un’altra gestione previdenziale.

Come aprire la partita IVA da igienista dentale senza errori

L’apertura della partita IVA igienista dentale non richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, perché si tratta di attività professionale e non di impresa. Servono però alcuni passaggi coordinati tra loro, e un errore in fase di avvio si trascina per anni: un codice ATECO sbagliato, una scelta di regime non ponderata o un’iscrizione previdenziale tardiva possono costare sanzioni e imposte più alte del necessario.

Questi sono gli adempimenti da mettere in fila:

  1. Apertura della posizione IVA con il codice ATECO 2025 86.99.09 e scelta del regime fiscale
  2. Iscrizione alla Gestione Separata INPS come libero professionista
  3. Attivazione del canale di fatturazione elettronica per le fatture verso lo studio odontoiatrico
  4. Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria se prevedi pazienti privati
  5. Verifica delle coperture: RC professionale e regolarità dell’iscrizione all’Albo

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso: analisi preliminare della tua situazione, apertura della posizione, iscrizione previdenziale e gestione continuativa degli adempimenti durante l’anno. Il nostro team ti indica in anticipo il carico fiscale e contributivo atteso, così da pianificare gli accantonamenti senza sorprese. Per conoscere i costi del servizio ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla tua attività.

Domande frequenti sulla partita IVA igienista dentale

Qual è il codice ATECO corretto per l’igienista dentale nel 2026?

Il codice è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa presso l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 (ATECO 2007) è ormai solo un riferimento storico per le posizioni aperte prima della riclassificazione d’ufficio.

L’igienista dentale deve iscriversi all’ENPAM?

No. L’ENPAM è la cassa di medici e odontoiatri. L’igienista dentale, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, non ha una cassa professionale dedicata e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. La cassa dipende dall’Albo di appartenenza, non dal codice ATECO.

Esiste la riduzione del 35% dei contributi per l’igienista dentale forfettario?

No. La riduzione contributiva del 35% per i forfettari riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti. In Gestione Separata INPS quella riduzione non esiste: si applica l’aliquota piena del 26,07% (o 24% in caso di altra copertura previdenziale) sul reddito imponibile.

Posso avere la partita IVA da igienista dentale se lavoro anche come dipendente?

Sì, è possibile, ma per accedere al regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non devono superare 35.000 euro. Va inoltre verificato il divieto di fatturare in prevalenza all’attuale datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti, oltre alle eventuali regole di incompatibilità del contratto.

La fattura dell’igienista dentale ha l’IVA?

No. Le prestazioni sanitarie dell’igienista dentale sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972. In regime ordinario la fattura si emette senza IVA indicando l’esenzione; in regime forfettario l’IVA non viene esposta per natura del regime. Sopra 77,47 euro serve la marca da bollo da 2 euro.

Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

L’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. Non ci sono più scadenze trimestrali o semestrali. L’obbligo riguarda le prestazioni fatturate direttamente ai pazienti: se fatturi solo allo studio odontoiatrico, la trasmissione spetta allo studio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Apri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro Fiscale

Aprire e gestire la partita IVA igienista dentale è alla portata di tutti, a patto di impostare correttamente i tre pilastri che abbiamo visto: il codice ATECO 2025 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% e la scelta consapevole del regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%. A questo si aggiunge la corretta gestione delle fatture esenti IVA verso lo studio odontoiatrico e dell’invio annuale al Sistema TS.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno decine di professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA, sia in ufficio in Viale Tullio 13 sia online in tutta Italia. Ci occupiamo di tutto: apertura della posizione, iscrizione previdenziale, fatturazione, dichiarazioni e pianificazione delle imposte. Ti forniamo sempre un preventivo personalizzato, senza sorprese.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da igienista dentale? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Scrivici o chiamaci allo 0432 1638640, oppure contattaci su WhatsApp al 366 6018121.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti
NOTIZIE

Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il Debito

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chiedere una rateizzazione a chi deve incassare un debito fiscale non significa arrendersi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25516 depositata il 18 settembre 2026, con cui i giudici hanno chiarito un dubbio che riguarda migliaia di contribuenti ogni anno: presentare un’istanza di rateizzazione di una cartella esattoriale o di un altro atto di riscossione comporta automaticamente l’accettazione del debito? La risposta della Cassazione è netta: no. Il contribuente che chiede di dilazionare il pagamento può, anche dopo aver presentato l’istanza, continuare a contestare l’esistenza e l’importo di quanto richiesto dal Fisco.

Si tratta di un principio importante perché nella pratica molti contribuenti, trovandosi con una cartella di pagamento da saldare, scelgono di chiedere subito la rateizzazione per evitare pignoramenti o fermi amministrativi, riservandosi di valutare in un secondo momento se e come contestare l’atto. Fino a oggi, però, non era sempre chiaro se questa scelta potesse essere interpretata dagli uffici o dai giudici tributari come una rinuncia implicita a far valere le proprie ragioni.

Indice dei contenuti

  1. Cosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di Rateizzazione
  2. Perché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito Fiscale
  3. Attenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’Impugnazione
  4. Il Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni Contestate
  5. Come Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di Rateizzazione
  6. Domande Frequenti

Cosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di Rateizzazione

Con l’ordinanza n. 25516 del 18 settembre 2026, la sezione tributaria della Cassazione ha affermato un principio che si inserisce in un orientamento ormai consolidato: la presentazione di un’istanza di rateizzazione riguarda esclusivamente le modalità e i tempi di pagamento del debito, non la sua legittimità. In altre parole, chiedere di pagare a rate non equivale a dichiarare che l’importo richiesto è corretto e dovuto.

Per i giudici di legittimità, distinguere tra quanto e come si paga da se si deve pagare è essenziale per garantire al contribuente il pieno diritto di difesa. Se ogni richiesta di dilazione comportasse automaticamente la perdita del diritto di impugnare l’atto, molti contribuenti si troverebbero costretti a scegliere tra il rischio immediato di azioni esecutive (come il pignoramento) e la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario. La Cassazione ha voluto evitare proprio questo cortocircuito.

Perché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito Fiscale

Nel linguaggio giuridico si parla di acquiescenza quando un soggetto, con un comportamento chiaro e inequivocabile, accetta un atto rinunciando implicitamente a contestarlo. Applicata al debito fiscale, l’acquiescenza comporterebbe la perdita del diritto di impugnare la cartella o l’avviso di accertamento. Secondo la Cassazione, però, chiedere una rateizzazione non ha questo significato: il contribuente si limita a organizzare il pagamento di una somma che l’Agente della riscossione gli sta chiedendo, senza per questo rinunciare a dimostrare, nelle sedi opportune, che quella somma non è dovuta, in tutto o in parte.

Un aspetto che l’ordinanza mette in evidenza riguarda anche l’oggetto della contestazione, il cosiddetto an debeatur, cioè la domanda se il debito esista davvero e a quanto ammonti. Questo profilo resta sempre aperto al contribuente, anche dopo la richiesta di piano di rateizzazione, perché la dilazione è un atto che riguarda solo la fase esecutiva del rapporto tributario e non incide sul merito della pretesa.

Attenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’Impugnazione

Il principio affermato dalla Cassazione è una buona notizia per i contribuenti, ma va letto con attenzione, perché comporta anche un avvertimento pratico molto importante. Presentare un’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari per impugnare l’atto di riscossione davanti al giudice tributario. Chi intende contestare la cartella deve quindi rispettare comunque le scadenze previste dalla legge, senza contare sul fatto di aver chiesto la dilazione per guadagnare tempo.

C’è poi un secondo effetto, meno favorevole al contribuente, che l’ordinanza richiama espressamente. L’istanza di rateizzazione può infatti:

  • Interrompere la prescrizione del debito, perché può essere considerata un riconoscimento dell’esistenza dell’obbligazione tributaria;
  • Dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del contribuente, elemento che in un eventuale contenzioso può essere usato dall’Amministrazione finanziaria per provare che la notifica della cartella è andata a buon fine.

Per questo motivo chiedere una rateizzazione non è mai una decisione da prendere alla leggera: se da un lato tutela dal rischio di azioni esecutive immediate, dall’altro produce effetti giuridici che vanno valutati insieme alla possibilità e alla convenienza di impugnare l’atto, come già evidenziato in tema di prescrizione decennale di IRPEF, IVA e IRES.

Il Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni Contestate

Il principio è stato affermato in relazione a una vicenda concreta. Una società a responsabilità limitata aveva ricevuto una cartella di pagamento e aveva presentato istanza di dilazione solo per la quota residua, avendo dedotto dal totale alcune somme che riteneva già estinte grazie a compensazioni contestate con l’ufficio. In pratica, l’azienda aveva chiesto di rateizzare esclusivamente la parte di debito che non riteneva coperta da compensazione, lasciando fuori dall’istanza gli importi oggetto di contestazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile il ricorso della società, ritenendo che l’istanza di rateizzazione presentata costituisse un atto di acquiescenza in grado di precludere l’esame dei motivi relativi alla legittimità delle compensazioni contestate. Una lettura che, di fatto, penalizzava il contribuente proprio per aver cercato una soluzione intermedia, evitando di lasciare l’intero debito insoluto.

La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo questa interpretazione in contrasto con l’orientamento ormai consolidato in materia. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il merito della controversia, senza poter più considerare l’istanza di rateizzazione come un ostacolo automatico alla contestazione delle compensazioni.

Come Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di Rateizzazione

Anche alla luce di questa pronuncia, resta comunque prudente non lasciare nulla al caso. Il consiglio pratico che emerge dal caso deciso dalla Cassazione è quello di indicare espressamente e per iscritto, all’interno dell’istanza di rateizzazione, quali somme e per quali ragioni restano contestate. In questo modo si riduce il rischio che la richiesta di dilazione venga fraintesa, da un ufficio o da un giudice, come un’accettazione integrale del debito.

Nella pratica, chi riceve una cartella di pagamento o un altro atto della riscossione dovrebbe sempre valutare con attenzione, prima di agire:

  • Se esistono i presupposti per contestare in tutto o in parte il debito, anche tramite strumenti alternativi come l’accertamento con adesione;
  • Quali sono i termini ordinari per l’impugnazione, che restano invariati anche in caso di richiesta di piano di rateizzazione;
  • Se conviene circoscrivere l’istanza alla sola quota non contestata, specificando per iscritto le ragioni della contestazione sulla parte restante;
  • Come valutare eventuali misure di definizione agevolata, come la rottamazione-quinquies, quando applicabile al proprio debito.

In sintesi, la Cassazione conferma che l’istanza di rateizzazione è uno strumento pensato per gestire i tempi di pagamento e non deve essere vista come una trappola che chiude le porte alla difesa del contribuente. Resta però fondamentale muoversi con attenzione, rispettando i termini di impugnazione e documentando per iscritto ogni riserva sul merito del debito.

Domande Frequenti

Presentare un’istanza di rateizzazione equivale ad accettare il debito?

No. Secondo la Cassazione, l’istanza di rateizzazione riguarda solo le modalità e i tempi di pagamento e non comporta accettazione dell’esistenza o dell’importo del debito, che può essere ancora contestato.

Chiedere la rateizzazione allunga i termini per impugnare la cartella?

No, l’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari di impugnazione dell’atto di riscossione, che restano quelli previsti dalla legge indipendentemente dalla richiesta di dilazione.

L’istanza di rateizzazione può avere effetti sulla prescrizione del debito?

Sì. La richiesta di dilazione può essere considerata un riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione, oltre a dimostrare che il contribuente era a conoscenza dell’atto notificato.

Come conviene comportarsi se si contesta solo una parte del debito?

È consigliabile indicare per iscritto nell’istanza di rateizzazione quali somme restano contestate e per quali ragioni, così da evitare che la richiesta di dilazione venga interpretata come acquiescenza sull’intero debito.

Cosa ha deciso in concreto la Cassazione nel caso esaminato?

La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società, ritenendo errato considerare l’istanza di rateizzazione presentata per la sola quota residua come un’acquiescenza che precludeva la contestazione delle compensazioni.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:54:142026-09-28 17:54:11Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il Debito
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09

regime forfettario partita iva

Aprire la partita IVA come logopedista e dietista nel 2026 significa fare i conti con una novità che molti colleghi (e non pochi siti web) non hanno ancora recepito: il codice ATECO corretto oggi è 86.99.09, non più il vecchio 86.90.29. Dal 1° gennaio 2025 è infatti entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.

Non è un dettaglio burocratico da poco: il codice ATECO è la “carta d’identità fiscale” della tua attività e influenza il coefficiente di redditività nel regime forfettario, i controlli dell’Agenzia delle Entrate e la coerenza della tua posizione. In questa guida trovi tutto quello che serve sapere sulla partita IVA per logopedista e dietista: codice ATECO aggiornato, contributi in Gestione Separata INPS, esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Con parole semplici, esempi concreti e senza gergo inutile.

Indice dei contenuti

  • Partita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davvero
  • Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09
  • Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025
  • Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietista
  • Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietisti
  • IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarie
  • Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronica
  • Come aprire la partita IVA da logopedista o dietista
  • Gli errori più comuni da evitare
  • Domande frequenti

Partita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davvero

Chi apre oggi la partita IVA come logopedista e dietista si muove in uno scenario diverso rispetto a due o tre anni fa. I cambiamenti principali sono tre e vale la pena metterli subito in fila, perché sono esattamente i punti su cui circolano le informazioni più datate.

  • Nuova classificazione ATECO 2025: il codice da indicare all’apertura è 86.99.09, mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) ormai superata.
  • Sistema Tessera Sanitaria con invio annuale: dal periodo d’imposta 2025 i dati delle spese sanitarie si trasmettono una volta l’anno, non più con cadenza semestrale.
  • Soglie del regime forfettario confermate: 85.000 euro di ricavi e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente (non più 30.000).

Per il resto, l’impianto resta quello che conosci: regime forfettario con imposta sostitutiva agevolata, contributi in Gestione Separata INPS e prestazioni sanitarie esenti IVA. Ma è proprio sui dettagli che si giocano gli errori più costosi, e una partita IVA per logopedista e dietista impostata male oggi si traduce in correzioni, comunicazioni e perdite di tempo domani.

Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09

Partiamo dal dato più importante. Il codice ATECO da utilizzare nel 2026 per l’attività libero-professionale di logopedista e di dietista è il 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (la sigla “n.c.a.” significa semplicemente “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le professioni sanitarie senza una voce dedicata).

Il riferimento arriva dalla nota ISTAT trasmessa alla FNO TSRM-PSTRP e ripresa dalla circolare 12/2025 della Federazione, che ha ricostruito il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per tutte le professioni sanitarie dell’albo. Lo stesso codice 86.99.09 vale anche per podologo, ortottista, igienista dentale, TSRM e audioprotesista: non è quindi un codice “generico”, ma la casella corretta in cui il legislatore statistico ha collocato queste figure.

Perché il codice ATECO conta più di quanto sembri

Il codice ATECO non è una formalità. Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (cioè la percentuale di incassi su cui si pagano le tasse), condiziona i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate e compare in ogni documento della tua posizione fiscale. Un codice sbagliato può generare richieste di chiarimenti, applicazione di un coefficiente errato e, nei casi peggiori, il ricalcolo dell’imposta dovuta.

Per logopedisti e dietisti il coefficiente di redditività è pari al 78%. Un’avvertenza tecnica utile: l’allegato 4 della legge sul forfettario è ancora scritto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua guardando il codice 2007 corrispondente (86.90.29) finché non uscirà il decreto con i nuovi coefficienti. Il codice da comunicare all’apertura resta comunque quello ATECO 2025, cioè 86.99.09.

Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025

Questa è la sezione che ti permette di distinguere un’informazione aggiornata da una copiata da vecchie guide. Fino al 2025 la classificazione in vigore era l’ATECO 2007 (nella versione aggiornata al 2022) e il codice usato da logopedisti e dietisti era il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Dal 1° gennaio 2025 quella classificazione è stata sostituita dall’ATECO 2025, con piena operatività negli adempimenti fiscali dal 1° aprile 2025.

In pratica: il vecchio 86.90.29 oggi si cita solo come riferimento storico. Se leggi un articolo o un preventivo che lo presenta come il codice “attuale” per la partita IVA di logopedista e dietista, quel contenuto non è aggiornato. La corrispondenza corretta è questa:

  • ATECO 2007 (classificazione precedente, superata): 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • ATECO 2025 (in vigore): 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • Coefficiente di redditività forfettario: 78% in entrambi i casi
  • Fonte: nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP, circolare 12/2025

Ho già la partita IVA con il vecchio codice: devo fare qualcosa?

Domanda frequentissima tra chi ha aperto prima del 2025. La buona notizia è che la riclassificazione delle posizioni già esistenti è avvenuta d’ufficio: non serve una corsa allo sportello. Resta però possibile (e in alcuni casi consigliabile) presentare una variazione dati se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi, per esempio quando affianchi prestazioni di natura diversa.

Capire se la tua posizione è coerente richiede di leggere il tuo certificato di attribuzione e confrontarlo con l’attività reale. È una verifica rapida ma delicata: il CAF Centro Fiscale di Udine la esegue insieme a te e, se serve, predispone la comunicazione di variazione, così eviti di muoverti a tentoni su un adempimento che lascia traccia nei registri dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietista

La quasi totalità di chi apre una partita IVA come logopedista e dietista sceglie il regime forfettario. Funziona così: non si tiene la contabilità delle spese una per una, ma si applica agli incassi un coefficiente di redditività fisso (per queste professioni il 78%). Su quella quota si pagano i contributi e l’imposta sostitutiva, cioè un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano i requisiti delle nuove iniziative produttive (in sintesi: non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti e non proseguire un’attività altrui). Per un neolaureato che apre lo studio, è una differenza molto concreta sul portafoglio.

Limiti e soglie del forfettario nel 2026

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno: è il tetto per restare nel regime
  • 100.000 euro: superata questa soglia si esce dal forfettario immediatamente, già nell’anno in corso
  • 20.000 euro: limite massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori
  • 35.000 euro: limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime (valore valido per 2025 e 2026)

Attenzione proprio a quest’ultima soglia: molte guide riportano ancora 30.000 euro, valore ormai superato. Per chi lavora part-time in una struttura sanitaria e affianca l’attività privata, la differenza tra 30.000 e 35.000 euro può decidere l’accesso stesso al regime agevolato.

Un esempio pratico: Giulia, logopedista

Immagina che Giulia, logopedista al terzo anno di attività, incassi 30.000 euro in un anno. Il coefficiente di redditività 78% porta il reddito imponibile a 23.400 euro. Su questa base si calcolano prima i contributi in Gestione Separata INPS, che sono interamente deducibili, e solo sulla differenza si applica l’imposta sostitutiva del 5% (essendo nei primi cinque anni).

Il meccanismo è lo stesso per una dietista: cambia solo il volume degli incassi. Il punto da ricordare è che nel forfettario le spese reali (affitto dello studio, materiale, corsi di aggiornamento) non si deducono: sono già considerate in modo forfettario in quel 22% che il coefficiente lascia fuori dalla tassazione. Capire se ti conviene davvero dipende da quanto spendi realmente, ed è una valutazione da fare numeri alla mano.

Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietisti

Qui si concentra il secondo grande equivoco sulla partita IVA di logopedista e dietista. Non esiste una cassa previdenziale privata dedicata a queste due professioni: chi esercita come libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS, il fondo previsto per i lavoratori autonomi privi di una cassa di categoria (art. 2 comma 26 della L. 335/1995).

Il principio generale da fissare è questo: l’iscrizione a una cassa professionale o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza (per logopedisti e dietisti l’albo TSRM-PSTRP) e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. È una precisazione importante perché circolano schede che collegano il codice ATECO alla cassa, generando confusione con enti come ENPAPI, ENPAP o ENPAB che riguardano altre professioni sanitarie.

Aliquote e soglie della Gestione Separata nel 2026

  • 26,07%: aliquota piena per il professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria
  • 24%: aliquota ridotta per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio un dipendente part-time) o è titolare di pensione
  • 18.808 euro: minimale di reddito per l’accredito dell’anno contributivo completo
  • 122.295 euro: massimale oltre il quale non si versano ulteriori contributi

I valori sono quelli fissati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I contributi si versano con F24 insieme alle imposte, secondo il classico meccanismo di saldo e acconti, e sono interamente deducibili dal reddito: è uno dei pochi “sconti” che il forfettario concede, e vale anche per te che applichi il coefficiente del 78%. Questi versamenti costruiscono nel tempo la tua futura pensione, quindi non vanno vissuti solo come un costo.

La riduzione del 35% non esiste in Gestione Separata

È l’errore che vediamo più spesso, anche in consulenze ricevute altrove. La riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari (art. 1 comma 77 della L. 190/2014) è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, non può richiederla: l’aliquota resta quella piena del 26,07% (o il 24% ridotto nei casi visti sopra).

Perché è importante saperlo subito? Perché chi imposta il proprio budget contando su una riduzione inesistente si ritrova con acconti e saldi più pesanti del previsto. Meglio partire con numeri realistici: una partita IVA per logopedista e dietista ben pianificata mette da parte mese per mese la quota contributiva corretta.

IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarie

Le prestazioni di logopedista e dietista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, quando sono rese alla persona nell’esercizio della professione sanitaria e hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. In parole semplici: sulla parcella al paziente non si aggiunge il 22% di IVA, e in fattura si indica che l’operazione è esente ex art. 10 n. 18.

L’esenzione IVA è pienamente compatibile con il regime forfettario: nel forfettario, infatti, l’IVA non si applica già per regola generale del regime. Il riferimento all’art. 10 n. 18 conserva però rilevanza pratica, per esempio quando si valuta l’assoggettamento a imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro e quando si documenta la natura sanitaria della prestazione ai fini della detrazione fiscale spettante al paziente.

Un’attenzione in più merita l’attività del dietista: le prestazioni con finalità terapeutica e riabilitativa restano nel perimetro dell’esenzione, mentre attività diverse dalla cura della persona seguono regole proprie. Anche il logopedista deve prestare attenzione alle collaborazioni con enti e strutture, dove la fatturazione segue logiche differenti rispetto al privato. Sono i casi in cui conviene impostare correttamente il ciclo di fatturazione fin dal primo documento.

Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronica

Dietisti e logopedisti sono tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (il cosiddetto Sistema TS), l’archivio che alimenta la dichiarazione dei redditi precompilata dei pazienti e consente loro di portare in detrazione le spese sanitarie. L’elenco dei soggetti obbligati è definito dal DM 22 novembre 2019, che include espressamente anche altre figure come i biologi.

La novità che devi conoscere riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Tradotto in pratica: per le prestazioni incassate nel 2026, la trasmissione va effettuata entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Chi parla ancora di invio semestrale si riferisce a una regola superata.

Perché non puoi emettere fattura elettronica ai pazienti

Il secondo punto, spesso sottovalutato, è il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche per le prestazioni sanitarie. Non è più una proroga rinnovata di anno in anno: con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 il divieto è diventato strutturale, a tutela della riservatezza dei dati sanitari. Verso i pazienti privati, quindi, si emette una fattura cartacea o in PDF fuori dal Sistema di Interscambio (SdI).

È un errore che capita spesso a chi attiva un software di fatturazione senza configurarlo correttamente e inizia a inviare tutto allo SdI: le fatture sanitarie così trasmesse vanno gestite e sistemate, con un lavoro di rettifica che si poteva evitare. Ricorda invece che la fattura elettronica resta obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio una struttura sanitaria o una società con cui collabori.

Come aprire la partita IVA da logopedista o dietista

L’apertura della partita IVA per logopedista e dietista non prevede iscrizione alla Camera di Commercio, trattandosi di attività professionale e non d’impresa. I passaggi sostanziali sono comunque diversi e vanno eseguiti nell’ordine giusto, perché ogni scelta iniziale (codice ATECO, regime fiscale, data di inizio attività) condiziona gli anni successivi.

  • Verifica dei requisiti per il regime forfettario, in particolare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente e le eventuali cause ostative
  • Attribuzione del codice ATECO 2025 corretto, cioè 86.99.09 per entrambe le professioni
  • Presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate
  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS, adempimento distinto e spesso dimenticato
  • Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione annuale delle spese sanitarie
  • Impostazione del ciclo di fatturazione corretto: esenzione art. 10 n. 18, imposta di bollo, nessun invio allo SdI verso i pazienti

Ogni passaggio richiede attenzione: un dato sbagliato nella dichiarazione di inizio attività o un’iscrizione previdenziale mancante producono conseguenze che emergono mesi dopo, tipicamente con una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o un avviso INPS. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera procedura di apertura della partita IVA per conto del professionista, dalla scelta del regime all’accreditamento al Sistema TS, con assistenza disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia.

Gli errori più comuni da evitare

Nella gestione quotidiana di una partita IVA di logopedista e dietista ricorrono sempre gli stessi inciampi. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.

  • Usare ancora il codice 86.90.29 come codice attuale: appartiene alla precedente classificazione ATECO 2007, superata dall’ATECO 2025
  • Contare sulla riduzione contributiva del 35%: in Gestione Separata INPS non esiste
  • Inviare le fatture dei pazienti allo SdI: per le prestazioni sanitarie a persone fisiche è vietato
  • Programmare invii semestrali al Sistema TS: dal 2025 la trasmissione è annuale
  • Dimenticare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture esenti sopra 77,47 euro
  • Non accantonare contributi e imposte mese per mese, ritrovandosi in difficoltà alle scadenze di giugno e novembre

C’è poi un errore più sottile: scegliere il regime forfettario senza fare i conti. Per la maggior parte dei logopedisti e dei dietisti è la soluzione più vantaggiosa, perché le spese effettive sono contenute e il coefficiente 78% risulta sostenibile. Ma chi affitta uno studio ampio, assume collaboratori o investe molto in attrezzature potrebbe trovare più conveniente il regime ordinario semplificato, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti. È una verifica che si fa sui numeri, non per abitudine.

Domande frequenti sulla partita IVA di logopedista e dietista

Qual è il codice ATECO 2026 per logopedista e dietista?

Il codice corretto è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla precedente ATECO 2007 e oggi si cita solo come riferimento storico. La corrispondenza è confermata dalla nota ISTAT ripresa dalla circolare 12/2025 della FNO TSRM-PSTRP.

A quale cassa previdenziale si iscrive un logopedista o un dietista?

Alla Gestione Separata INPS. Non esiste una cassa privata dedicata a queste professioni: l’iscrizione dipende dall’albo di appartenenza (TSRM-PSTRP) e dall’assenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Le aliquote 2026 sono 26,07% in via ordinaria e 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria.

Posso chiedere la riduzione contributiva del 35% da forfettario?

No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta solo ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, applica l’aliquota piena senza alcuno sconto.

Le prestazioni di logopedia e dietistica sono soggette a IVA?

No: sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. L’esenzione è compatibile con il regime forfettario. Sulle fatture esenti superiori a 77,47 euro va applicata l’imposta di bollo da 2 euro.

Quando vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026?

Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le spese sanitarie del 2026 la scadenza è quindi il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Il riferimento normativo è l’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 insieme al DM MEF del 29 ottobre 2025.

Devo emettere fattura elettronica ai pazienti?

No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto strutturale di fattura elettronica via SdI (art. 2 del D.Lgs. 81/2025): si emette fattura cartacea o in PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, come strutture sanitarie e società.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Apri la tua partita IVA da logopedista o dietista con il CAF Centro Fiscale

Impostare correttamente la partita IVA di logopedista e dietista fin dal primo giorno ti evita anni di correzioni: codice ATECO 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria e un ciclo di fatturazione conforme all’esenzione IVA art. 10 n. 18. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: apertura, gestione annuale, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Assistenza disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

Compila il modulo qui sotto per essere ricontattato, oppure prenota un appuntamento con i nostri operatori. Puoi anche scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o chiamarci allo 0432 1638640.

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09
    NOTIZIE

    Acconto Irpef pensioni novembre: si può ridurre o annullare, ecco come

    Pensione 2026 INPS

    Indice dei contenuti

    1. Come funziona l’acconto Irpef sulle pensioni
    2. Riduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farla
    3. Riduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcolo

    L’acconto Irpef pensioni novembre torna puntuale ogni anno: l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene sulla mensilità di novembre la seconda rata dell’imposta calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno in corso. Molti pensionati non sanno però che questa trattenuta non è immodificabile. Chi prevede che l’imposta effettivamente dovuta per il 2026 sarà inferiore a quella stimata dall’INPS sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente può chiedere una riduzione, o in alcuni casi l’azzeramento, del secondo acconto Irpef di novembre. La finestra temporale per farlo, però, è già ristretta: la richiesta va comunicata entro il 10 ottobre 2026.

    Come funziona l’acconto Irpef sulle pensioni

    Il meccanismo dell’acconto Irpef non riguarda solo i lavoratori autonomi o le partite IVA: si applica anche ai pensionati, che vedono l’INPS agire come sostituto d’imposta al posto del datore di lavoro. Sulla base della dichiarazione dei redditi presentata (tipicamente il modello 730), l’Istituto calcola l’imposta presunta per l’anno in corso e la versa in due rate. La prima, pari al 40% dell’importo, viene trattenuta insieme al saldo a partire dalla mensilità di agosto, o settembre, a seconda dei tempi con cui l’INPS riceve il prospetto di liquidazione del 730/4. La seconda, che rappresenta il 60% dell’acconto, viene trattenuta direttamente sulla pensione di novembre. Quando l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, la trattenuta avviene invece in un’unica soluzione, sempre a novembre. Se l’imposta dovuta non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto affatto e non scatta alcuna trattenuta. Per un approfondimento sul funzionamento del cedolino e delle altre voci trattenute mese per mese, si può consultare la nostra guida su pagamenti, cedolino e trattenute delle pensioni.

    Riduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farla

    La logica alla base della possibilità di ridurre l’acconto Irpef è semplice: l’importo calcolato dall’INPS è una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma la situazione reddituale del pensionato può essere cambiata nel frattempo. Chi ha perso una componente di reddito rispetto al 2025, oppure prevede di poter far valere per il 2026 spese detraibili più consistenti (ad esempio spese sanitarie o oneri detraibili non presenti nell’anno precedente), può stimare un’imposta finale più bassa di quella su cui è calcolato l’acconto. In questi casi è possibile segnalare la richiesta di riduzione dell’acconto Irpef, che può portare a una diminuzione dell’importo trattenuto a novembre oppure, se la nuova stima lo consente, al suo azzeramento totale. La comunicazione deve arrivare entro il 10 ottobre 2026: oltre tale data la trattenuta di novembre viene comunque applicata nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3).

    Riduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcolo

    Chiedere la riduzione o l’annullamento del secondo acconto Irpef non è un’operazione priva di conseguenze. Il pensionato che sceglie di versare un importo inferiore a quello indicato dall’INPS si assume, di fatto, la responsabilità del ricalcolo effettuato. Se a consuntivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, dovesse emergere che l’imposta realmente dovuta era superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, scatterebbe la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto. Si tratta di una penalità che si aggiunge alla differenza d’imposta da versare, oltre agli interessi maturati. Per questo motivo la stima dei redditi e delle detrazioni applicabili al 2026 andrebbe fatta con attenzione, tenendo conto di tutte le variabili che possono incidere sull’imposta finale, prima di comunicare una riduzione che si rivelerebbe poi scoperta.

    In sintesi, l’acconto Irpef pensioni novembre non è un importo fisso e immutabile: l’INPS applica una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma chi prevede una situazione reddituale diversa per il 2026 può chiedere di ridurla o azzerarla, comunicando la variazione entro il 10 ottobre 2026. Si tratta però di una scelta che comporta una responsabilità diretta sul ricalcolo effettuato, con possibili sanzioni in caso di stima errata. Per i dettagli operativi e gli aggiornamenti sulle scadenze è opportuno fare riferimento ai canali istituzionali e alle fonti ufficiali in materia previdenziale e fiscale.

    Domande Frequenti sull’Acconto Irpef Pensioni di Novembre

    Chi può chiedere la riduzione dell’acconto Irpef di novembre?

    Possono farlo i pensionati che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi e che prevedono, per il 2026, un’imposta dovuta inferiore a quella calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno precedente.

    Entro quando va comunicata la riduzione dell’acconto Irpef pensioni novembre?

    La richiesta deve pervenire entro il 10 ottobre 2026: oltre questa data l’INPS applica sulla mensilità di novembre la trattenuta nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3).

    Cosa succede se non si presenta alcuna richiesta di riduzione?

    In assenza di comunicazioni, l’INPS applica l’acconto calcolato in via ordinaria, trattenendo il 60% dell’importo sulla pensione di novembre (o l’intero acconto in unica soluzione se inferiore a 257,52 euro).

    Cosa rischia chi chiede una riduzione dell’acconto Irpef che risulta poi insufficiente?

    Se in sede di dichiarazione successiva l’imposta dovuta risulta superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, si applica la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto, oltre agli interessi sulla differenza non versata.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Articoli correlati

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    NOTIZIE

    Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga

    L'assegno ordinario di invalidità INPS è reddito imponibile IRPEF: chi lo percepisce insieme allo stipendio ha due sostituti d'imposta distinti, e in dichiarazione dei redditi scatta spesso un conguaglio a debito. Ecco perché succede e come limitarne l'impatto.
    Settembre 29, 2026
    /
    0 Commenti
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga
    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    NOTIZIE

    Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile

    Cosa succede quando arriva un decreto ingiuntivo e come funziona l'opposizione dopo la riforma del processo civile: termini invariati, nuove regole sulla mediazione e conseguenze in caso di inattività.
    Settembre 29, 2026
    /
    0 Commenti
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile
    Pensione 2026 INPS
    NOTIZIE

    Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei

    La Cassazione n. 25154/2026 stabilisce che l'INPS può recuperare i ratei di pensione già pagati se il lavoratore riprende un impiego dipendente prima della decorrenza senza comunicarlo, anche se il nuovo datore di lavoro ha trasmesso il modello UNILAV.
    Settembre 29, 2026
    /
    0 Commenti
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei

    CAF Centro Fiscale Udine: dicono di noi

    ECCELLENTE
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    In base a 920 recensioni
    Google
    Pubblicato su Google Google
    Alexandra Bala profile picture
    Alexandra Bala
    04/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
    Pubblicato su Google Google
    paolino servidio profile picture
    paolino servidio
    03/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
    Pubblicato su Google Google
    Lady profile picture
    Lady
    01/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
    Pubblicato su Google Google
    Giulia Guida profile picture
    Giulia Guida
    25/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
    Pubblicato su Google Google
    Paola Zilli profile picture
    Paola Zilli
    07/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
    Pubblicato su Google Google
    Jacqueline B. profile picture
    Jacqueline B.
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
    Pubblicato su Google Google
    Maura Masutto profile picture
    Maura Masutto
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
    Pubblicato su Google Google
    Issam Elhefnawi profile picture
    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Molto gentile
    Pubblicato su Google Google
    Sibongile Moyana profile picture
    Sibongile Moyana
    30/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
    Pubblicato su Google Google
    Sabrina Cirina profile picture
    Sabrina Cirina
    23/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     
    Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 17:00:002026-09-27 14:43:36Acconto Irpef pensioni novembre: si può ridurre o annullare, ecco come
    Pagina 1 di 189123›»

    Ultime notizie

    • regime forfettario partita iva
      Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pmin: PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pmin: CAF, ISEE
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pmin: NOTIZIE
    Search Search

    Seguici su Facebook

    Categorie Articoli

    Ultimi Articoli

    • regime forfettario partita iva
      Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileSettembre 29, 2026 - 10:00 am
    • Pensione 2026 INPS
      Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiSettembre 29, 2026 - 8:00 am
    • ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026
      Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessiSettembre 28, 2026 - 7:22 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiSettembre 28, 2026 - 7:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il DebitoSettembre 28, 2026 - 6:54 pm
    CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

    Contatti

    Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
    Email: info@centrofiscale.com
    Telefono: 0432 1638640
    WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
    WhatsApp Patronato: 324 7411699

    Ultimi Articoli

    • regime forfettario partita iva
      Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e AgevolazioniSettembre 29, 2026 - 2:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaSettembre 29, 2026 - 12:00 pm
    © Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
    mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
    • Collegamento a Facebook
    • Collegamento a Instagram
    • Collegamento a Rss questo sito
    Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto