PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOAutofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed esteroAutofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l’abbonamento a Canva o Adobe, ordini merce da un venditore europeo e ricevi una fattura senza IVA. Sembra un risparmio, ma non lo è: quella fattura è il segnale che l’IVA la devi calcolare e versare tu.Molti pensano che il regime forfettario escluda del tutto l’IVA. È vero per le fatture che emetti ai tuoi clienti, ma non per alcuni acquisti dall’estero. In questa guida vediamo in parole semplici quando serve l’autofattura TD17, in cosa si differenzia dalla TD18 e dalla TD19, perché serve la partita IVA comunitaria (VIES), come funziona l’invio allo SdI e come si versa l’IVA. Troverai anche esempi pratici con Google, Canva, Adobe e Amazon.L’obiettivo è uno solo: aiutarti a gestire l’autofattura TD17 nel forfettario senza errori e senza sanzioni, sapendo quando è il caso di farti seguire dal CAF Centro Fiscale.Indice dei contenutiAutofattura TD17 forfettario: cos’è e perché riguarda anche teTD17, TD18 e TD19: le differenze spiegate in modo sempliceQuando il forfettario deve integrare e autofatturareVIES e partita IVA comunitaria: il passaggio da non saltareEsempi pratici: Google Ads, Canva, Adobe e merce da AmazonIVA come costo, invio allo SdI e soglia degli 85.000 euroVersamento dell’IVA sull’autofattura TD17 per i forfettariErrori comuni con le autofatture nel forfettarioCome gestire le autofatture estero con Fatturazione ItaliaDomande frequenti sull’autofattura TD17 forfettarioAutofattura TD17 forfettario: come gestirla senza stressAutofattura TD17 forfettario: cos’è e perché riguarda anche te Per capire l’autofattura TD17 bisogna partire da un meccanismo chiamato reverse charge, in italiano inversione contabile. Di solito è chi vende a mettere l’IVA in fattura e a versarla allo Stato. Con il reverse charge succede il contrario: il fornitore estero non applica l’IVA italiana e l’obbligo di calcolarla e versarla passa a chi compra, cioè a te.Il punto che sorprende molti è che il forfettario, pur non addebitando l’IVA ai propri clienti, resta un soggetto passivo IVA: in pratica è a tutti gli effetti un’impresa o un professionista, anche se con un regime semplificato. Per questo, quando compra servizi o beni da un fornitore estero che fattura senza IVA, deve comunque occuparsi dell’imposta. La regola è scritta nella legge istitutiva del regime (art. 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), aggiornata dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 per quanto riguarda i tempi di versamento.Il documento con cui “completi” la fattura estera aggiungendo l’IVA si chiama tecnicamente integrazione quando il fornitore è europeo, e autofattura quando il fornitore è extra-UE. Dal 2022 entrambi viaggiano come fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con un codice che indica il tipo di operazione: TD17, TD18 o TD19. Nel linguaggio comune si parla semplicemente di autofatture, ed è il termine che useremo anche noi.TD17, TD18 e TD19: le differenze spiegate in modo semplice I tre codici non sono intercambiabili: ognuno corrisponde a un tipo preciso di acquisto. Sbagliare codice non cambia l’importo dell’IVA, ma rende il documento incoerente e può creare problemi nei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Ecco la distinzione di base.TD17 – servizi dall’estero: acquisti di servizi da fornitori UE o extra-UE. È il caso più frequente: pubblicità online, software in abbonamento, piattaforme, consulenze, hosting.TD18 – beni intracomunitari: acquisti di beni (merce, attrezzature) da un fornitore di un altro Paese UE, che arrivano in Italia dall’estero.TD19 – beni già in Italia da fornitore estero: acquisti di beni che si trovano già in Italia (per esempio in un magazzino italiano), venduti da un fornitore estero senza IVA italiana.Un modo pratico per ricordarlo: se compri qualcosa di immateriale (un servizio), quasi sempre serve la TD17. Se compri qualcosa di fisico, devi chiederti da dove parte la merce: da un altro Paese UE è TD18, da un magazzino già in Italia è TD19. Un caso a parte sono i beni che arrivano da Paesi extra-UE (per esempio Cina o Stati Uniti): lì l’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale e non si fa l’autofattura.Quando il forfettario deve integrare e autofatturare Non ogni acquisto estero fa scattare l’autofattura TD17 per il forfettario. Il criterio da guardare è la fattura stessa: se il fornitore estero ti ha fatturato senza IVA italiana, perché ti considera un’impresa o un professionista, tocca a te integrare. Vediamo i casi principali.Servizi da fornitori UE ed extra-UE (TD17)Per i servizi la regola è netta: quando un fornitore estero presta un servizio a un soggetto passivo italiano, l’operazione si considera fatta in Italia e l’IVA la versa chi compra. Non c’è una soglia minima: anche un abbonamento da pochi euro al mese richiede la TD17. Questo vale sia per i fornitori con sede in un Paese UE (per esempio l’Irlanda, dove hanno sede molte piattaforme digitali) sia per quelli extra-UE (Stati Uniti, Regno Unito, Australia).Beni da fornitori UE (TD18) e la soglia dei 10.000 euroPer i beni intracomunitari il forfettario ha una particolarità. Rientra tra i soggetti che non possono detrarre l’IVA, e per loro la legge prevede una soglia di 10.000 euro annui di acquisti di beni da altri Paesi UE. Finché non la superi (e non scegli di applicare comunque le regole intracomunitarie), il fornitore europeo ti addebita la sua IVA, come a un privato, e non devi fare nulla. Se superi la soglia, o se hai esercitato l’opzione, il fornitore fattura senza IVA e scatta l’integrazione con la TD18. Poiché la soglia si calcola sull’anno in corso e su quello precedente, conviene farla monitorare a chi tiene la tua contabilità.Beni già in Italia venduti da un fornitore estero (TD19)Il caso della TD19 è meno frequente, ma capita sempre più spesso con i marketplace. Immagina un venditore con sede all’estero che tiene la merce in un magazzino in Italia e ti fattura senza IVA italiana: la merce non attraversa alcun confine, ma il fornitore non è italiano. In questo caso l’IVA la integri tu con un’autofattura TD19.Attenzione al caso opposto: se la fattura estera riporta già l’IVA italiana (succede quando il fornitore è registrato ai fini IVA in Italia o quando non hai comunicato la tua partita IVA), l’autofattura non serve. Se invece la fattura riporta un’IVA straniera su un servizio, è probabile che al fornitore manchino i tuoi dati: in questi casi è meglio far valutare la situazione a un esperto prima di pagare o correggere.VIES e partita IVA comunitaria: il passaggio da non saltare Il VIES (VAT Information Exchange System) è l’archivio europeo delle partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. Essere iscritti significa avere una partita IVA comunitaria: il tuo numero, preceduto dal prefisso IT, può essere verificato da qualsiasi fornitore europeo, che così sa di avere davanti un’impresa o un professionista e non un privato.L’iscrizione al VIES non è automatica all’apertura della partita IVA: va richiesta espressamente all’Agenzia delle Entrate, anche nel regime forfettario. Senza iscrizione, piattaforme come Google, Meta o Adobe possono non riconoscere la tua partita IVA e trattarti come consumatore finale, con fatture e adempimenti che non tornano. Con l’iscrizione, invece, il fornitore fattura senza IVA e tu gestisci l’autofattura TD17 in modo lineare.Se lavori con clienti o fornitori esteri, l’iscrizione al VIES è quindi quasi indispensabile. Il CAF Centro Fiscale verifica la tua posizione e, se serve, presenta la richiesta per te, così da impostare correttamente i dati di fatturazione sulle piattaforme che usi. Per un quadro generale sulle vendite verso l’estero puoi leggere anche la nostra guida sulle operazioni con l’estero nel regime forfettario.Esempi pratici: Google Ads, Canva, Adobe e merce da Amazon Vediamo ora come funziona l’autofattura TD17 per il forfettario con alcuni acquisti tipici. Gli importi sono di fantasia e servono solo a capire il meccanismo; l’aliquota usata è quella ordinaria del 22%, che si applica alla gran parte di questi servizi.Fattura Google Ads o Meta: TD17Marco è un fotografo in regime forfettario e a marzo spende 500 euro in pubblicità su Google Ads. La fattura arriva da una società del gruppo con sede in Irlanda, senza IVA e con la dicitura del reverse charge. Marco deve emettere un’autofattura TD17 che riporta i dati della fattura estera, l’imponibile di 500 euro e l’IVA al 22%, pari a 110 euro. Stesso discorso per le campagne su Facebook e Instagram fatturate da Meta: sono servizi da fornitore UE, quindi TD17.Abbonamento Canva o Adobe: TD17Giulia è una grafica freelance e paga un abbonamento annuale a un software di design da 120 euro. Che il fornitore abbia sede in Irlanda (come accade per Adobe in Europa) o fuori dall’UE (come Canva, che ha sede in Australia), si tratta sempre di un servizio: serve una TD17, con 26,40 euro di IVA. Conviene sempre controllare quale società ha emesso la fattura, perché è quella che conta, non il marchio.Merce da Amazon o da un venditore UE: TD18 o TD19Laura ha un piccolo e-commerce e acquista stock di prodotti su Amazon. Qui bisogna guardare chi vende e da dove parte la merce. Se la fattura riporta già l’IVA italiana, è un acquisto normale e non deve fare nulla. Se compra da un venditore tedesco che spedisce dalla Germania senza IVA (perché Laura ha superato la soglia dei 10.000 euro o ha esercitato l’opzione), serve la TD18. Se invece il venditore è estero ma la merce parte da un magazzino in Italia e la fattura è senza IVA, serve la TD19.IVA come costo, invio allo SdI e soglia degli 85.000 euroCi sono tre aspetti dell’autofattura TD17 nel forfettario che generano più dubbi degli altri: chi sopporta davvero l’IVA, come si trasmette il documento e se l’autofattura pesa sul fatturato. Vediamoli uno per uno.Nel forfettario l’IVA è un costo e non si detraeNel regime ordinario l’IVA delle autofatture di solito si compensa: si registra sia a debito sia a credito e alla fine non costa nulla. Nel regime forfettario non è così, perché il forfettario non ha diritto alla detrazione dell’IVA. Tornando all’esempio di Marco, i 110 euro di IVA sui 500 euro di Google Ads sono un costo vero: la sua pubblicità gli costa in tutto 610 euro. E poiché nel forfettario il reddito si calcola con il coefficiente di redditività (una percentuale fissa dei ricavi) e non sottraendo le spese reali, né la spesa né l’IVA riducono le tasse da pagare. È un elemento da mettere in conto quando si valutano i costi dei servizi esteri; ne parliamo anche nella guida sulle spese estere con partita IVA.L’invio allo SdIDal 1° luglio 2022 le integrazioni e le autofatture per acquisti esteri si trasmettono come fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), con il codice TD17, TD18 o TD19. Nel file il fornitore estero compare come cedente (chi vende) e tu come cessionario (chi compra). In linea generale l’invio va fatto entro il 15 del mese successivo a quello in cui hai ricevuto la fattura estera o in cui è stata effettuata l’operazione. Ritardi e omissioni sono sanzionati, per questo conviene registrare le fatture estere appena arrivano, magari con un software di fatturazione elettronica che gestisce anche le autofatture.L’autofattura non è un ricavo e non conta per la soglia di 85.000 euroUna buona notizia: l’autofattura TD17 documenta un acquisto, non una vendita. Anche se la emetti tu, non è un ricavo e non entra nel calcolo della soglia di 85.000 euro che permette di restare nel forfettario, né nel limite dei 100.000 euro oltre il quale si esce subito dal regime. Non concorre neppure al reddito su cui paghi l’imposta sostitutiva e i contributi, per esempio quelli della Gestione Separata INPS. Molti software però sommano tutte le fatture emesse: se il tuo non distingue le autofatture, il fatturato mostrato può risultare gonfiato.Versamento dell’IVA sull’autofattura TD17 per i forfettari Dopo aver emesso l’autofattura TD17 forfettario, l’IVA va versata con il modello F24. Fino a settembre 2025 la regola per i forfettari era il versamento entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione, quindi potenzialmente ogni mese.Il D.Lgs. 81/2025 (art. 6), uno dei decreti correttivi della riforma fiscale, ha introdotto per i forfettari una periodicità trimestrale: per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025 (decorrenza indicata nella relazione illustrativa al decreto), l’IVA dovuta in reverse charge si versa entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. In pratica le scadenze diventano:primo trimestre (gennaio-marzo): entro il 16 maggio;secondo trimestre (aprile-giugno): entro il 20 agosto, per la consueta proroga estiva;terzo trimestre (luglio-settembre): entro il 16 novembre;quarto trimestre (ottobre-dicembre): entro il 16 febbraio dell’anno successivo.C’è però un aspetto ancora da chiarire: i codici tributo da indicare nell’F24. Alcune fonti di prassi e di stampa specializzata indicano i codici 6003, 6006, 6009 e 6012, cioè i codici del versamento IVA mensile corrispondenti all’ultimo mese di ciascun trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre); altre segnalano che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato codici dedicati a questa fattispecie. In attesa di un provvedimento ufficiale, prima di pagare è bene far verificare il codice corretto a chi segue la tua contabilità. Quando la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.Il cambio di regola è una semplificazione, ma aggiunge scadenze da ricordare accanto a quelle dell’imposta sostitutiva, dei contributi INPS di artigiani e commercianti e del bollo sulle fatture elettroniche. Per non sbagliare, il CAF Centro Fiscale prepara gli F24 e tiene il calendario per te.Errori comuni con le autofatture nel forfettarioNella nostra esperienza allo sportello, gli errori sulle autofatture per acquisti esteri si ripetono spesso. Nella maggior parte dei casi nascono dall’idea che il forfettario “non abbia l’IVA” e quindi possa ignorare le fatture estere. Ecco i più frequenti.Non fare l’autofattura perché “tanto sono forfettario”: l’obbligo c’è e le sanzioni anche.Usare il codice sbagliato, per esempio TD18 per un abbonamento software, che è un servizio (TD17).Dimenticare il versamento dell’IVA con l’F24, pensando che l’invio allo SdI basti.Contare le autofatture nel fatturato e credere di essere più vicini alla soglia di 85.000 euro di quanto si è davvero.Non essere iscritti al VIES e ricevere fatture con IVA estera o come privato, difficili da sistemare dopo.La buona notizia è che quasi tutti questi errori si evitano con due accorgimenti: dati di fatturazione corretti sulle piattaforme estere e uno strumento che ti guidi nella scelta del tipo di documento. Il resto lo fa un consulente che controlla periodicamente la tua posizione.FontiLegge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario; comma 58, lettera e-bis, versamento trimestrale dell’IVA in reverse charge) – NormattivaDecreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 6 (termini di versamento IVA dei forfetari per acquisti in inversione contabile) – NormattivaDecreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 38 (acquisti intracomunitari, soglia di 10.000 euro per i soggetti senza detrazione) – NormattivaCome gestire le autofatture estero con Fatturazione Italia Per chi vuole emettere l’autofattura TD17 senza perdersi tra codici e campi XML, il portale Fatturazione Italia ha una sezione dedicata, Autofatture estero, pensata proprio per acquisti da Google, Meta, Amazon, software e fornitori UE. Il funzionamento è semplice:scegli il fornitore estero, inserendo anche la sua partita IVA straniera;selezioni il tipo di documento (TD17, TD18 o TD19), con una spiegazione di quando usarlo;inserisci gli estremi della fattura estera e le righe: l’IVA viene calcolata e sommata;l’autofattura ha una numerazione propria (per esempio AF-1/2026) e viene inviata allo SdI, con PDF e XML scaricabili.Un dettaglio utile per i forfettari: le autofatture sono escluse dal fatturato, dalla soglia degli 85.000 euro e dalle statistiche, così il contatore della soglia resta affidabile. Nel pannello dei promemoria del portale c’è anche una voce dedicata all’IVA delle autofatture, che compare come notifica nel portale quando ci sono autofatture da versare.I piani sono annuali, con prezzi IVA inclusa: Start a 49 euro l’anno (150 fatture), Pro a 89 euro l’anno (500 fatture, con il Sistema TS incluso, utile per le figure sanitarie) e Studio a 39 euro per partita IVA l’anno per commercialisti e CAF (minimo 10). Il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto. Puoi provarlo con 30 giorni di prova gratuita senza carta di credito, che diventano 60 se ti registri con il link di invito di un amico; chi invita riceve 2 mesi di abbonamento quando l’amico attiva un piano a pagamento. Per un’analisi completa leggi la nostra recensione di Fatturazione Italia.Domande frequenti sull’autofattura TD17 forfettarioIl forfettario deve fare l’autofattura TD17 anche per piccoli importi?Sì. Per i servizi acquistati da fornitori esteri non esiste una soglia minima: anche un abbonamento software da pochi euro, fatturato senza IVA, richiede l’autofattura TD17 e il versamento dell’IVA. La soglia di 10.000 euro riguarda solo gli acquisti intracomunitari di beni.Posso detrarre l’IVA dell’autofattura nel regime forfettario?No. Il forfettario non ha diritto alla detrazione dell’IVA, quindi l’imposta versata sulle autofatture è un costo definitivo. Non riduce nemmeno l’imposta sostitutiva, perché il reddito si calcola con il coefficiente di redditività e non con le spese reali.L’autofattura TD17 fa aumentare il mio fatturato?No. L’autofattura documenta un acquisto, quindi non è un ricavo e non conta per la soglia di 85.000 euro del regime forfettario. Attenzione solo ai software che sommano tutti i documenti emessi senza distinguere.Ogni quanto si versa l’IVA delle autofatture?Per i forfettari, sulle operazioni dal 1° ottobre 2025 il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto il versamento trimestrale, entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre. I codici tributo da usare nell’F24 attendono ancora una conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: fatti seguire da un professionista prima di pagare.Serve la partita IVA comunitaria per comprare da Google o Meta?È fortemente consigliata. L’iscrizione al VIES permette ai fornitori europei di riconoscerti come impresa o professionista e di fatturarti correttamente senza IVA, così da gestire l’autofattura in modo lineare. Il CAF Centro Fiscale può verificare la tua posizione e presentare la richiesta per te.Autofattura TD17 forfettario: come gestirla senza stress L’autofattura TD17 forfettario non è un adempimento difficile, ma è facile dimenticarlo: ogni fattura estera senza IVA, che sia di Google, Meta, Canva, Adobe o di un venditore europeo, va integrata con il codice giusto (TD17 per i servizi, TD18 per i beni UE, TD19 per i beni già in Italia), inviata allo SdI e seguita dal versamento dell’IVA, che per te resta un costo. La parte positiva è che non pesa sulla soglia degli 85.000 euro e che, con gli strumenti giusti, si gestisce in pochi minuti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi che qualcuno segua la tua partita IVA forfettaria? Il servizio Partita IVA forfettario del CAF Centro Fiscale costa 350 euro l’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa: controlliamo le autofatture, prepariamo gli F24 e ti ricordiamo le scadenze. Se devi ancora aprirla, l’apertura della partita IVA costa 120-150 euro per i professionisti e 450-600 euro per le ditte con iscrizione in Camera di Commercio. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Per emettere le autofatture TD17, TD18 e TD19 (e tutte le tue fatture elettroniche) puoi usare Fatturazione Italia: prova gratuita di 30 giorni senza carta, piani da 49 euro l’anno IVA inclusa e prezzo bloccato per 3 anni. Il software è un servizio separato e non è compreso nella gestione del CAF.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario e le autofatture estere? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGAprire una partita IVA da geometra dipendente nel 2027 è una scelta sempre più diffusa: molti tecnici assunti in un comune, in un ufficio tecnico comunale, in uno studio professionale o in un’impresa edile vogliono affiancare allo stipendio un’attività libero-professionale autonoma. È una possibilità concreta e del tutto legittima, ma va costruita nell’ordine giusto, perché tocca tre piani diversi che spesso vengono confusi tra loro.Il primo piano è quello del rapporto di lavoro: esistono regole di incompatibilità molto diverse a seconda che tu sia un dipendente pubblico o un dipendente privato. Il secondo è quello previdenziale: il geometra iscritto all’Albo versa alla CIPAG, la Cassa di categoria, e non alla Gestione Separata INPS. Il terzo è quello fiscale: il regime forfettario convive con il lavoro dipendente solo entro il limite dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente.In questa guida vediamo, passo per passo, tutto ciò che un geometra dipendente con partita IVA deve sapere prima di iniziare: quando serve l’autorizzazione, cosa dice l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali contributi CIPAG si pagano, come funziona il limite dei 35.000 euro, quando scatta la causa ostativa d-bis sulla fatturazione prevalente verso il datore di lavoro e qual è il codice ATECO 2025 corretto.📘 Approfondimento: questo articolo fa parte della nostra guida dedicata ai tecnici. Se stai valutando l’apertura della posizione da zero, leggi prima la Partita IVA Geometra: guida completa, dove trovi costi, adempimenti e tempistiche dell’intera procedura.Indice dei contenutiGeometra Dipendente con Partita IVA: Si Può Fare nel 2027?Geometra Dipendente Pubblico: l’Autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001Geometra Dipendente Privato: Obbligo di Fedeltà, Esclusiva e Patto di Non ConcorrenzaIscrizione all’Albo e Obbligo CIPAG: Perché la Cassa si Determina per AlboContributi CIPAG per il Geometra Dipendente: Soggettivo, Integrativo e MinimiRegime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 EuroFatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bisCodice ATECO 2025 del Geometra: 71.12.30 e Coefficiente 78%Checklist Operativa: Aprire la Partita IVA da Geometra Dipendente a Gennaio 2027Domande Frequenti sul Geometra Dipendente con Partita IVAAssistenza del CAF per il Geometra Dipendente con Partita IVAGeometra Dipendente con Partita IVA: Si Può Fare nel 2027?La risposta breve è sì. Nessuna norma vieta al geometra dipendente di aprire una partita IVA e di svolgere attività professionale autonoma fuori dall’orario di servizio. Il punto è un altro: quell’attività deve essere compatibile con il rapporto di lavoro già in essere e, nel pubblico impiego, deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione di appartenenza.Il geometra dipendente con partita IVA si trova quindi con due redditi distinti che convivono nella stessa dichiarazione: il reddito di lavoro dipendente, già tassato alla fonte dal sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro, che trattiene le imposte direttamente in busta paga), e il reddito di lavoro autonomo prodotto con la libera professione. Sono redditi che seguono regole diverse ma che si influenzano a vicenda nel momento in cui si sceglie il regime forfettario.Un chiarimento utile prima di proseguire. Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale con un’unica imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni, se ricorrono i requisiti di nuova attività). L’imposta non si calcola su tutto l’incassato, ma su una percentuale forfettaria dei compensi chiamata coefficiente di redditività: per il geometra è il 78%. In pratica, su 100 euro fatturati, 78 sono considerati reddito imponibile e 22 vengono riconosciuti forfettariamente come costi, senza bisogno di documentarli.La logica è la stessa che vale per altre categorie che affiancano dipendenza e libera professione: se ti interessa un confronto, abbiamo trattato lo stesso schema per il sanitario dipendente con partita IVA. Cambiano le casse previdenziali e i codici, non l’impianto delle verifiche da fare. Geometra Dipendente Pubblico: l’Autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001Se sei un geometra dipendente di un comune, di una provincia, di un consorzio di bonifica o di un’altra pubblica amministrazione, la norma di riferimento è l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Questo articolo disciplina il regime di incompatibilità e di cumulo di impieghi dei dipendenti pubblici e stabilisce un principio chiaro: il dipendente pubblico a tempo pieno non può svolgere incarichi esterni retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.“Preventiva” è la parola decisiva. L’autorizzazione va richiesta e ottenuta prima di accettare l’incarico e prima di aprire la partita IVA, non a cose fatte. L’amministrazione valuta caso per caso se l’attività proposta sia compatibile con i doveri d’ufficio, se generi conflitto di interessi (tipico esempio: il tecnico comunale che progetta pratiche edilizie destinate a passare dal proprio ufficio) e se possa pregiudicare il buon andamento del servizio.Le conseguenze di un incarico svolto senza autorizzazione sono pesanti e vanno conosciute prima:Riversamento dei compensi percepiti all’amministrazione di appartenenza, che li destina al fondo di produttività;Responsabilità disciplinare, con sanzioni che nei casi più gravi possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto;obblighi di comunicazione a carico anche del soggetto che conferisce l’incarico.Esiste però una situazione più favorevole: il part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Per questi dipendenti la disciplina dell’art. 53 è più permissiva e apre spazi concreti all’esercizio della libera professione, sempre nel rispetto delle regole sul conflitto di interessi. Molti geometri comunali scelgono proprio questa strada: trasformare il rapporto in part-time al 50% per poter aprire la partita IVA senza trovarsi nella condizione di incompatibilità assoluta.Il ragionamento è identico a quello che abbiamo già affrontato per l’architetto dipendente pubblico: cambia l’Albo e cambia la Cassa, ma l’art. 53 D.Lgs. 165/2001 si applica allo stesso modo a tutti i tecnici della pubblica amministrazione. Geometra Dipendente Privato: Obbligo di Fedeltà, Esclusiva e Patto di Non ConcorrenzaNel settore privato il quadro cambia radicalmente. Il geometra dipendente di uno studio tecnico, di un’impresa di costruzioni o di una società di progettazione non deve chiedere alcuna autorizzazione per legge: non esiste una norma equivalente all’art. 53 del pubblico impiego. Questo però non significa che si possa fare tutto liberamente, perché i vincoli arrivano da tre fonti diverse.La prima è l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice civile: il lavoratore non può trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro, né divulgare notizie riservate sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’azienda. Tradotto per un tecnico: un geometra assunto in uno studio che inizia a seguire in proprio la stessa tipologia di pratiche, magari intercettando clienti dello studio, viola l’obbligo di fedeltà anche senza aver firmato alcuna clausola specifica.La seconda fonte sono le clausole di esclusiva inserite nel contratto individuale o previste dal CCNL applicato. Molti contratti impongono al dipendente di dedicare la propria attività lavorativa in via esclusiva al datore, oppure di comunicare preventivamente eventuali attività esterne. Sono clausole pienamente valide: prima di aprire la partita IVA va letto con attenzione il contratto firmato.La terza è il patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 del Codice civile. È un accordo scritto con cui il lavoratore si impegna a non svolgere attività concorrenziale dopo la cessazione del rapporto; per essere valido deve prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore e limiti precisi di oggetto, tempo e luogo. La durata non può superare i cinque anni per i dirigenti e i tre anni negli altri casi.In sintesi, per il geometra dipendente privato la partita IVA è legittima, ma va verificata sul contratto individuale prima e non dopo. Nel dubbio, la scelta più prudente è informare il datore di lavoro e delimitare bene il perimetro dell’attività autonoma, evitando sovrapposizioni con il mercato dello studio o dell’impresa. Iscrizione all’Albo e Obbligo CIPAG: Perché la Cassa si Determina per AlboQui si annida uno degli errori più frequenti. Molti pensano che la cassa previdenziale si scelga insieme al codice ATECO in fase di apertura. Non è così: la cassa non dipende dal codice attività. L’iscrizione a una cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS dipende dall’Albo professionale e dall’esistenza di una cassa per quella categoria (art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e D.Lgs. 103/1996), non dal codice attività comunicato all’Agenzia delle Entrate.Per il geometra la conseguenza è netta: chi è iscritto all’Albo dei Geometri ed esercita la libera professione versa alla CIPAG, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, e non alla Gestione Separata INPS. Non è una scelta discrezionale: è un obbligo che deriva dall’iscrizione all’Albo unita all’esercizio professionale autonomo.Il geometra dipendente con partita IVA si trova quindi con una doppia posizione previdenziale: da un lato i contributi versati dal datore di lavoro all’INPS (o alla gestione pubblica competente) sul reddito da dipendente, dall’altro i contributi CIPAG sul reddito professionale autonomo. Le due posizioni convivono e non si compensano: sono gestioni distinte che maturano montanti pensionistici separati.Un’ultima precisazione importante, perché genera confusione: la riduzione del 35% dei contributi di cui si sente spesso parlare per i forfettari non riguarda i geometri. Quell’agevolazione (art. 1 comma 77 della L. 190/2014) è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Chi versa a una cassa professionale come la CIPAG non può usufruirne: le eventuali riduzioni contributive vanno cercate, semmai, nel regolamento della Cassa stessa. Contributi CIPAG per il Geometra Dipendente: Soggettivo, Integrativo e MinimiLa contribuzione CIPAG si articola su più voci ed è il capitolo di spesa che pesa di più nel bilancio di un geometra dipendente con partita IVA, soprattutto nei primi anni, quando il fatturato professionale è ancora contenuto. Vediamole una per una con i valori della contribuzione 2026, che costituiscono il riferimento più aggiornato in attesa della comunicazione annuale della Cassa per l’anno successivo.Contributo soggettivo: 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro, più 3,5% sulla parte eccedente. È il contributo che costruisce la tua futura pensione ed è deducibile dal reddito;Contributo soggettivo minimo: circa 4.205 euro annui (valore indicativo 2026, aggiornato ogni anno dalla Cassa). È dovuto anche se il reddito professionale è basso o nullo;Contributo integrativo: 5% del volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e quindi non a carico economico del professionista;Contributo di maternità: 9 euro annui, importo fisso e simbolico.Il punto più delicato per chi è già dipendente è proprio il contributo minimo. Facciamo un esempio pratico. Immagina che Luca sia un geometra dipendente di uno studio e apra la partita IVA per seguire qualche pratica catastale nel tempo libero, fatturando 8.000 euro nel primo anno. Il contributo soggettivo calcolato in percentuale sarebbe modesto, ma Luca dovrà comunque versare il minimo stabilito dalla Cassa, che nel 2026 si aggira intorno ai 4.205 euro. È una cifra che va messa a bilancio prima di aprire, altrimenti l’operazione rischia di risultare in perdita.Attenzione a un errore che circola ancora su molti siti: aliquote del 18% o contributi minimi intorno ai 2.200 euro sono valori superati e non vanno usati per fare i conti. Trovi il dettaglio completo di scadenze, modalità di versamento e riduzioni previste nella nostra guida ai contributi Cassa Geometri.Una nota positiva: il contributo integrativo del 5% non è un costo per te. Viene addebitato in fattura al cliente, esattamente come la rivalsa, e poi riversato alla Cassa. Anche in regime forfettario va esposto correttamente in fattura, e su questo aspetto ti rimandiamo alla guida dedicata alla fatturazione del geometra. Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 EuroVeniamo al vincolo che blocca più spesso il geometra dipendente con partita IVA. Il regime forfettario non è accessibile a chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a una certa soglia. La norma base è l’art. 1 comma 57 lettera d-ter della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che fissa il limite a 30.000 euro.Quel tetto è stato però derogato e innalzato a 35.000 euro dall’art. 1 comma 12 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, poi modificato dall’art. 1 comma 27 della L. 199/2025, con effetto per il 2025 e il 2026. Per il 2027 il riferimento operativo resta quindi 35.000 euro salvo proroga: la conferma dipenderà dalla legge di bilancio 2027. Se la proroga non arrivasse, il limite tornerebbe automaticamente ai 30.000 euro previsti dal testo base. È un elemento da monitorare, perché sposta la convenienza di molte posizioni.Tre precisazioni pratiche che fanno la differenza:La verifica si fa sull’anno precedente: per il 2027 si guardano i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2026, quelli indicati nella tua Certificazione Unica;Si considera il reddito lordo imponibile di lavoro dipendente e assimilati, non l’importo netto che arriva sul conto corrente;La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato: chi ha chiuso il rapporto e non ne ha altri in corso può accedere al forfettario anche avendo superato la soglia.Un esempio rende tutto più chiaro. Supponiamo che Marco, geometra dipendente di un comune, abbia percepito nel 2026 un reddito da lavoro dipendente di 31.000 euro: nel 2027 può accedere al regime forfettario per la sua attività professionale, a condizione che la soglia dei 35.000 euro venga confermata per quell’anno (se tornasse a 30.000 euro, la causa ostativa scatterebbe). Se invece il reddito 2026 fosse stato di 38.000 euro, il forfettario sarebbe precluso e Marco dovrebbe operare in regime ordinario, con IVA, IRPEF a scaglioni e contabilità semplificata.Ricorda infine che, oltre a questo limite, restano validi i requisiti generali del forfettario: 85.000 euro di ricavi o compensi annui (con uscita immediata dal regime già in corso d’anno oltre i 100.000 euro) e un massimo di 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori.Fatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bisC’è una seconda trappola, meno conosciuta ma altrettanto insidiosa per il geometra dipendente con partita IVA. L’art. 1 comma 57 lettera d-bis della L. 190/2014 esclude dal regime forfettario chi consegue i propri ricavi o compensi in prevalenza, cioè per oltre il 50%, nei confronti del datore di lavoro attuale, di quelli con cui ha avuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti, oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi.La ratio è evidente: il legislatore vuole impedire che un rapporto di lavoro dipendente venga semplicemente “travestito” da prestazione professionale autonoma per beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%. Il caso tipico nel nostro settore è quello del geometra che lascia lo studio tecnico in cui era assunto e continua a lavorare per lo stesso studio come collaboratore esterno con partita IVA.La verifica della prevalenza si effettua a consuntivo, al termine dell’anno: si mettono a confronto i compensi incassati dal datore (o dai soggetti a lui riconducibili) con il totale dei compensi dell’anno. Se la quota supera il 50%, l’esclusione dal forfettario opera dall’anno successivo. Attenzione alla formula “soggetti riconducibili”: rientrano ad esempio la società controllata dal medesimo titolare o il familiare che gestisce un’attività collegata.Il consiglio operativo è semplice ma va applicato dal primo giorno: diversifica la clientela. Se prevedi che il tuo datore di lavoro sarà anche il tuo committente principale, fai due conti prima di aprire, perché rischi di perdere il forfettario proprio nell’anno in cui inizi a guadagnare. Su questo punto il CAF Centro Fiscale di Udine effettua una simulazione preventiva sulla composizione attesa del fatturato. Codice ATECO 2025 del Geometra: 71.12.30 e Coefficiente 78%La classificazione delle attività economiche attualmente in vigore è l’ATECO 2025, applicata dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. L’ATECO 2007 non è più la classificazione corrente: chi la cita ancora come vigente lavora su dati superati.Per il geometra il codice corretto è il 71.12.30, rimasto invariato nel passaggio alla nuova classificazione. Un avvertimento utile: il codice 71.12.20 (scritto talvolta anche come 711220) appartiene alla precedente nomenclatura ed è comunque un codice diverso, da non usare per l’attività di geometra. Un errore in questa fase si porta dietro conseguenze su coefficiente applicabile, studi di settore e inquadramento camerale, e va corretto con una successiva variazione. Approfondisci nella guida dedicata al codice ATECO geometra 71.12.30.Al codice è associato il coefficiente di redditività del 78%, tipico delle attività professionali. Va ricordato che l’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è ancora redatto secondo la vecchia nomenclatura: fino all’emanazione del decreto con i nuovi coefficienti resta il riferimento al codice ATECO 2007 corrispondente, che per il geometra coincide comunque con il 71.12.30.Vediamo cosa significa in pratica. Se un geometra dipendente con partita IVA in forfettario fattura 20.000 euro in un anno, il reddito imponibile lordo è pari al 78%, cioè 15.600 euro. Da questo importo si deducono i contributi CIPAG effettivamente versati, e solo sulla differenza si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% se ricorrono i requisiti di nuova attività). È un meccanismo semplice, ma richiede di pianificare bene i versamenti contributivi, perché incidono direttamente sull’imposta finale.Checklist Operativa: Aprire la Partita IVA da Geometra Dipendente a Gennaio 2027Aprire la posizione il 1° gennaio è quasi sempre la scelta migliore, perché fa coincidere l’inizio dell’attività con l’anno fiscale e semplifica tutte le verifiche successive. Ecco l’ordine logico dei passaggi per il geometra dipendente che vuole partire con la partita IVA nel 2027.Verifica il tuo rapporto di lavoro: se sei dipendente pubblico, avvia subito la richiesta di autorizzazione ex art. 53; se sei dipendente privato, rileggi contratto individuale, CCNL ed eventuali clausole di esclusiva;Controlla la Certificazione Unica 2026: il reddito lordo da lavoro dipendente deve restare entro i 35.000 euro (salvo proroga) per accedere al regime forfettario;Mappa i futuri committenti e stima la quota di fatturato verso il datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti, per escludere la causa ostativa d-bis;Sistema la posizione all’Albo dei Geometri e la conseguente iscrizione alla CIPAG, mettendo a bilancio il contributo minimo;Apri la partita IVA con il codice ATECO 71.12.30 e l’opzione per il regime forfettario, valutando con il consulente se ricorrono i requisiti per l’aliquota ridotta al 5%;Attiva la fatturazione elettronica e imposta correttamente contributo integrativo, marca da bollo e diciture del regime agevolato.Un’attenzione particolare merita l’aliquota ridotta al 5%: non basta essere alla prima apertura. Tra i requisiti previsti c’è anche che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente. È una condizione che riguarda da vicino proprio il geometra dipendente che apre la partita IVA continuando a fare, di fatto, lo stesso lavoro per lo stesso committente: un motivo in più per far valutare la posizione da un professionista prima di barrare la casella nel modello di inizio attività.Ogni passaggio di questo elenco richiede una valutazione su misura: per questo conviene affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue l’intera procedura di apertura e la gestione annuale della posizione, in ufficio e online. FontiD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici (Normattiva)Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89: regime forfettario, cause ostative d-bis e d-ter (Normattiva)Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 12: soglia di 35.000 euro per i redditi di lavoro dipendenteLegge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 27: proroga della soglia di 35.000 euro al 2026Domande Frequenti sul Geometra Dipendente con Partita IVAUn geometra dipendente pubblico può aprire la partita IVA?Sì, ma solo con la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001). Per i dipendenti in part-time non superiore al 50% la disciplina è più permissiva. Senza autorizzazione scattano il riversamento dei compensi e la responsabilità disciplinare.Il geometra dipendente deve iscriversi alla CIPAG o alla Gestione Separata INPS?Alla CIPAG. La cassa si determina in base all’Albo e all’esistenza di una cassa di categoria (art. 2 c. 26 L. 335/1995; D.Lgs. 103/1996), non in base al codice ATECO. Il geometra iscritto all’Albo che esercita la libera professione non entra nella Gestione Separata INPS.Quanto si paga di contributi CIPAG con redditi professionali bassi?Resta dovuto il contributo soggettivo minimo, per il 2026 intorno ai 4.205 euro annui (valore indicativo aggiornato ogni anno dalla Cassa). Sopra il minimo si applica il 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro e il 3,5% sull’eccedenza; il contributo integrativo del 5% è addebitato al cliente in fattura.Lo stipendio da dipendente rientra nel limite dei 35.000 euro?Sì. Si considera il reddito lordo di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente: per il 2027 si guardano i redditi 2026. Il limite è di 35.000 euro salvo proroga, perché la deroga vigente copre 2025 e 2026. La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato.Posso fatturare al mio datore di lavoro con la partita IVA da geometra?Sì, ma non in prevalenza. Se oltre il 50% dei compensi annui proviene dal datore di lavoro attuale, da datori dei due anni precedenti o da soggetti riconducibili, scatta la causa ostativa d-bis e dall’anno successivo si esce dal forfettario.Qual è il codice ATECO del geometra e vale ancora l’ATECO 2007?Il codice è 71.12.30, con coefficiente di redditività del 78%. La classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (dal 1° gennaio 2025, operativa per gli adempimenti dal 1° aprile 2025). Il codice 71.12.20, della precedente nomenclatura, è un codice diverso e non va usato per il geometra.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza del CAF per il Geometra Dipendente con Partita IVAEssere un geometra dipendente con partita IVA nel 2027 è pienamente possibile e spesso conveniente, ma richiede quattro verifiche fatte nell’ordine giusto: compatibilità con il rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53 nel pubblico, contratto e clausole nel privato), corretta iscrizione alla CIPAG, rispetto del limite dei 35.000 euro e controllo della causa ostativa d-bis sulla fatturazione prevalente. Sbagliare uno di questi passaggi può costare la perdita del regime forfettario o, nel pubblico impiego, conseguenze disciplinari.Il CAF Centro Fiscale segue da anni geometri, architetti, ingegneri e tecnici nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua Certificazione Unica, simuliamo il confronto tra forfettario e regime ordinario tenendo conto dei contributi CIPAG, verifichiamo il rischio di fatturazione prevalente verso il tuo datore e gestiamo apertura, codice ATECO 71.12.30, posizione previdenziale e fatturazione elettronica. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra dipendente? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAG
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIODichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è l’adempimento con cui ogni architetto e ingegnere libero professionista comunica alla propria Cassa di previdenza il reddito professionale e il volume d’affari dell’anno precedente. Non è un passaggio formale: è il dato su cui Inarcassa calcola il conguaglio contributivo, cioè quanto devi ancora versare (o quanto hai versato in più) rispetto ai contributi minimi già pagati durante l’anno.Molti professionisti pensano che, se l’anno è andato male o l’attività è ferma, non ci sia nulla da comunicare. È l’errore più diffuso e anche il più costoso: la comunicazione è obbligatoria anche con reddito pari a zero o in perdita. Chi la dimentica va incontro a una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a una segnalazione disciplinare all’Ordine professionale.In questa guida vediamo in modo semplice chi deve presentare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026, entro quando, quali dati servono, come funziona il conguaglio e cosa rischi concretamente in caso di omessa, tardiva o infedele comunicazione. Alla fine trovi anche le domande più frequenti che ci pongono architetti e ingegneri nel nostro ufficio di Udine.Approfondisci: se vuoi capire come si formano gli importi che ritrovi nel conguaglio (aliquote, minimi, massimali e strategie per ridurre la base imponibile), leggi la nostra guida completa Inarcassa 2026: contributi architetti, minimi, massimali e come ridurre la base imponibile.Indice dei contenutiCos’è la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 e chi deve presentarlaScadenza della dichiarazione annuale Inarcassa 2026: il 31 ottobre slitta al 2 novembreQuali dati servono per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Come si compila e si invia la dichiarazione Inarcassa: la proceduraDal reddito dichiarato al conguaglio contributivo: come funzionaSanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione annuale InarcassaErrore dopo l’invio: come correggere la dichiarazione InarcassaArchitetti e ingegneri a Udine: come ti aiuta il CAF Centro FiscaleDomande frequenti sulla dichiarazione annuale Inarcassa 2026Conclusioni: non rimandare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Cos’è la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 e chi deve presentarlaLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 (chiamata anche comunicazione reddituale o dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari) è la trasmissione telematica con cui il professionista dichiara alla Cassa due importi riferiti all’anno d’imposta precedente: il reddito professionale netto e il volume d’affari ai fini IVA.Attenzione a non confonderla con la dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate: sono due adempimenti distinti, con scadenze e destinatari diversi. Il Modello Redditi serve a calcolare le imposte; la comunicazione a Inarcassa serve a calcolare i contributi previdenziali. I dati però devono coincidere, perché la Cassa incrocia le informazioni con quelle dell’Amministrazione finanziaria.Un chiarimento importante: l’obbligo verso Inarcassa nasce dall’iscrizione all’Albo degli Architetti o degli Ingegneri, non dal codice di attività che hai indicato all’apertura della partita IVA. Il codice ATECO serve ad altri fini (fiscali e statistici) e non determina la posizione previdenziale. Chi è obbligato alla comunicazioneLa platea è più ampia di quanto si pensi. Sono tenuti alla dichiarazione annuale Inarcassa:tutti i professionisti iscritti a Inarcassa, anche se il reddito professionale o il volume d’affari è pari a zero o in perdita;gli iscritti all’Albo non iscritti alla Cassa (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente o è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria), perché restano debitori del contributo integrativo sul fatturato professionale;le società di ingegneria e le società tra professionisti, per la quota integrativa sul volume d’affari;gli eredi del professionista deceduto, con termini e modalità specifiche.Il principio è semplice: se nell’anno di riferimento eri iscritto all’Albo, per Inarcassa esisti e devi comunicare i tuoi numeri, fossero anche tutti zero. È proprio la dichiarazione a reddito zero a permettere alla Cassa di sapere che non c’è nulla da conguagliare, evitando accertamenti successivi.Scadenza della dichiarazione annuale Inarcassa 2026: il 31 ottobre slitta al 2 novembreIl termine ordinario per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2026, però, il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo: il termine slitta quindi al lunedì 2 novembre 2026, primo giorno lavorativo utile.La dichiarazione in scadenza riguarda i dati dell’anno d’imposta 2025: il reddito professionale e il volume d’affari che hai già indicato nella dichiarazione fiscale presentata quest’anno. Da quei due numeri Inarcassa ricava i contributi effettivamente dovuti. La “finestra di tolleranza” fino al 31 dicembreEsiste un margine che molti professionisti ignorano. La sanzione per la comunicazione tardiva non viene applicata se ricorrono contemporaneamente due condizioni: la dichiarazione viene comunque presentata entro il 31 dicembre e il conguaglio contributivo (o il contributo integrativo, per i non iscritti e le società) viene pagato correttamente entro i termini previsti.Immagina che Marco, ingegnere, si accorga a metà novembre di non aver inviato nulla. Se provvede subito e versa quanto dovuto nei termini, non subisce la sanzione. Se invece arriva a gennaio, la sanzione scatta. È un margine di sicurezza, non un’alternativa alla scadenza: conviene sempre considerare il 2 novembre 2026 come data definitiva.Quali dati servono per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Per compilare correttamente la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 servono pochi dati, ma vanno presi dai righi giusti del modello fiscale. Un valore sbagliato qui si traduce in un conguaglio errato e, in prospettiva, in una dichiarazione infedele.Reddito professionale netto: per i contribuenti in regime ordinario o semplificato si ricava dal quadro RE del Modello Redditi PF (compensi meno spese deducibili); per chi è in regime forfettario si fa riferimento al reddito determinato nel quadro LM, cioè i compensi ridotti applicando il coefficiente di redditività.Volume d’affari IVA: è il totale delle operazioni fatturate nell’anno, al netto dell’IVA. Su questo importo si calcola il contributo integrativo del 4%, quello che addebiti in fattura ai clienti.Eventuali redditi prodotti in forma associata (studi associati, società tra professionisti) attribuiti pro quota.Redditi da attività professionale svolta all’estero o in regimi particolari, quando rilevanti.Il coefficiente di redditività, per chi non ha familiarità con il termine, è la percentuale forfettaria con cui il fisco stabilisce quanta parte dei tuoi incassi è considerata “guadagno”: per architetti e ingegneri è quella prevista per le attività professionali. Il resto è considerato costo, senza bisogno di documentarlo. Il caso del regime forfettarioChi opera in regime forfettario non è esonerato da nulla: la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è dovuta esattamente come per gli altri, e il contributo integrativo del 4% resta obbligatorio anche se non viene esposto in fattura come rivalsa. Su questo punto abbiamo dedicato un approfondimento specifico: Architetto forfettario e Inarcassa 2026: doppia contribuzione, minimi e convenienza.Un errore frequente tra i forfettari è dichiarare a Inarcassa i compensi lordi incassati invece del reddito calcolato con il coefficiente, o viceversa indicare come volume d’affari il reddito imponibile. Sono due grandezze diverse e vanno tenute separate.Come si compila e si invia la dichiarazione Inarcassa: la proceduraL’invio della dichiarazione annuale Inarcassa 2026 avviene esclusivamente per via telematica, attraverso l’area riservata Inarcassa On Line, nella sezione dedicata agli adempimenti dichiarativi. Non sono ammessi invii cartacei o via e-mail, salvo i casi particolari previsti per gli eredi del professionista deceduto.Nella pratica la procedura si articola in alcuni passaggi:Accesso all’area riservata con le credenziali personali dell’iscritto (o tramite identità digitale, secondo le modalità previste dalla Cassa).Apertura del modello dichiarativo relativo all’anno di riferimento, che in parte si presenta già precompilato con i dati anagrafici e la posizione contributiva.Inserimento del reddito professionale netto e del volume d’affari, con l’eventuale indicazione di situazioni particolari (cessazione, sospensione, redditi associati).Scelta sul contributo facoltativo, per chi decide di versare una quota aggiuntiva di soggettivo per migliorare la pensione futura.Controllo, conferma e invio definitivo, con generazione della ricevuta telematica da conservare come prova dell’adempimento.Sembra lineare, ma i punti critici sono due: capire quale valore riportare quando la posizione fiscale non è “standard” (anno di inizio attività, doppia iscrizione, redditi misti, periodi di sospensione) e verificare la coerenza con quanto già trasmesso al fisco. Per questo motivo conviene far controllare la compilazione a chi gestisce già la tua contabilità. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la pratica dall’estrazione dei dati dal Modello Redditi fino alla trasmissione, sia in ufficio sia online. Dal reddito dichiarato al conguaglio contributivo: come funzionaIl motivo per cui la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è così importante sta nel meccanismo del conguaglio. Durante l’anno l’iscritto versa i contributi minimi, cioè un importo fisso dovuto a prescindere da quanto guadagna (per il 2026 il contributo soggettivo minimo è pari a 2.785 euro e quello integrativo minimo a 850 euro, per un totale di circa 3.635 euro). Solo dopo la comunicazione reddituale la Cassa calcola il dovuto effettivo.Il calcolo si basa su due aliquote:contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto, è la parte che costruisce la tua pensione;contributo integrativo: 4% del volume d’affari, addebitato in fattura al cliente e riversato alla Cassa.Supponiamo che un’architetta abbia dichiarato un reddito professionale di 40.000 euro: il soggettivo teorico è il 14,5% di quella cifra. Dal totale dovuto si sottraggono i minimi già versati durante l’anno e la differenza è il conguaglio. Se invece il reddito è basso, i minimi coprono già tutto e non c’è nulla da versare in più.Il conguaglio determinato in base alla comunicazione va corrisposto entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. In alternativa è possibile rateizzarlo in tre rate, con scadenze fissate a marzo, luglio e novembre dell’anno successivo. È una possibilità preziosa per chi ha avuto un anno molto positivo e si trova un conguaglio importante da assorbire. Se il reddito comunicato non coincide con quello fiscaleInarcassa confronta i dati ricevuti con quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Se emerge una differenza, la Cassa avvia una verifica e richiede i contributi non versati. Quando il reddito comunicato è inferiore a quello dichiarato al fisco, si entra nel campo della dichiarazione infedele, con conseguenze economiche decisamente più pesanti della semplice tardività.Sanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione annuale InarcassaIl sistema sanzionatorio distingue tre situazioni diverse, con effetti molto differenti tra loro. Conoscerli aiuta a capire perché un semplice invio dimenticato può diventare un problema serio.Omessa o tardiva comunicazioneL’omissione o il ritardo oltre il termine comporta una sanzione di 175 euro, importo adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Come visto, la sanzione non si applica se la comunicazione viene presentata entro il 31 dicembre e il conguaglio (o il contributo integrativo) è versato correttamente nei termini. La stessa sanzione è prevista per la tardiva comunicazione dell’indirizzo PEC, ma le due non si cumulano tra loro.Dichiarazione infedeleLa comunicazione è considerata infedele quando il reddito professionale o il volume d’affari dichiarato a Inarcassa è inferiore a quello dichiarato agli uffici fiscali. In questo caso la sanzione è pari al 50% dei contributi non versati, a cui si aggiungono gli interessi per il ritardato pagamento. È prevista un’attenuazione (soli interessi, senza sanzione) quando l’importo non versato resta sotto una soglia minima annuale, indicata dalla Cassa nel prospetto sanzioni e interessi pubblicato ogni anno.Ritardato versamento dei contributiDiversa ancora è la posizione di chi dichiara correttamente ma paga in ritardo. Per le scadenze dal 18 dicembre 2019 le maggiorazioni sono progressive: 1% mensile per i primi 12 mesi di ritardo, 12% fisso tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese, poi 2% mensile fino a un massimo del 30%, oltre agli interessi calcolati dalla data di scadenza.La conseguenza più temuta: la segnalazione all’OrdineOltre all’aspetto economico c’è un profilo che preoccupa molti professionisti. Il regolamento della Cassa prevede che l’omissione, il ritardo e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscano infrazione disciplinare: su segnalazione di Inarcassa, l’Ordine competente avvia il relativo procedimento e la seconda infrazione può comportare la sospensione dall’Albo fino all’adempimento. Per un professionista che vive di incarichi, è un rischio che vale la pena evitare con una semplice trasmissione fatta in tempo.Errore dopo l’invio: come correggere la dichiarazione InarcassaAccorgersi di un errore dopo aver premuto “invia” capita più spesso di quanto si creda: un reddito riportato da un rigo sbagliato, un volume d’affari che non considera le fatture di fine anno, una nota di credito dimenticata. La buona notizia è che la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 può essere rettificata.La regola da tenere a mente è una sola: più la rettifica è tempestiva, meno costa. Se la correzione viene trasmessa entro il termine ordinario della comunicazione, l’infedeltà non è sanzionata, perché la dichiarazione valida diventa l’ultima inviata. Se invece la rettifica arriva dopo, restano dovuti i contributi mancanti con i relativi interessi e, a seconda del caso, la sanzione per infedeltà.Nella pratica quotidiana succede anche il contrario: professionisti che hanno dichiarato più del dovuto e versato contributi in eccesso. Anche questa situazione va sistemata, perché non si corregge da sola. In entrambi i casi conviene farsi assistere: ricostruire la posizione contributiva a posteriori richiede tempo e il confronto con i modelli fiscali degli anni interessati. Architetti e ingegneri a Udine: come ti aiuta il CAF Centro FiscaleLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è un adempimento breve ma delicato, perché si innesta su tutta la posizione fiscale dell’anno precedente. Nel nostro ufficio di Udine seguiamo ogni anno architetti e ingegneri che operano sia come liberi professionisti puri sia come titolari di studi associati, e i nodi ricorrenti sono sempre gli stessi: coerenza tra quadro RE o LM e dato comunicato, corretta quantificazione del volume d’affari, gestione dei periodi di inizio o cessazione attività.Il servizio comprende la verifica dei dati fiscali, la compilazione e la trasmissione della comunicazione, il controllo del conguaglio calcolato dalla Cassa e la valutazione dell’eventuale rateizzazione. Per chi sta avviando l’attività, curiamo anche l’apertura della posizione e la scelta del regime più adatto: trovi un quadro d’insieme in Aprire partita IVA ingegnere 2026 e, per i più giovani, in Architetti under 35 nel 2026: aliquota 5% forfettario, Inarcassa e vantaggi.Lavoriamo sia in presenza, in Viale Tullio 13 a Udine, sia interamente online per chi opera fuori provincia o preferisce gestire tutto da remoto. Per una valutazione della tua posizione, con preventivo personalizzato, puoi fissare un appuntamento con il CAF Centro Fiscale di Udine prima della scadenza del 2 novembre.FontiLegge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 16 – Comunicazioni obbligatorie alla Cassa (Normattiva)Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 10 – Contributo integrativo (Normattiva)Inarcassa, Regolamento Generale Previdenza (testo vigente)Inarcassa, Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affariInarcassa, Sanzioni (omessa, tardiva e infedele comunicazione; ritardati versamenti)Inarcassa, Contributi per gli iscritti – minimi 2026Domande frequenti sulla dichiarazione annuale Inarcassa 2026 Conclusioni: non rimandare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026La dichiarazione annuale Inarcassa 2026 si chiude il 2 novembre e riguarda tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti all’Albo, anche quelli con reddito zero. È un adempimento rapido per chi ha i conti in ordine, ma diventa un problema quando i dati non coincidono con la dichiarazione fiscale o quando la scadenza passa inosservata: 175 euro di sanzione per la tardività, il 50% dei contributi evasi in caso di infedeltà e, sullo sfondo, la segnalazione disciplinare all’Ordine.Il consiglio pratico è semplice: recupera oggi il Modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025), verifica reddito professionale e volume d’affari e fai controllare la coerenza dei dati prima dell’invio. Se preferisci non occupartene, il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce l’intera pratica per te, dalla verifica dei dati alla trasmissione fino al controllo del conguaglio, in ufficio oppure online in tutta Italia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la Dichiarazione Annuale InarcassaIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare i dati, compilare e trasmettere la dichiarazione annuale Inarcassa entro il 2 novembre, con controllo del conguaglio contributivo e preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIInarcassa 2026: contributi architetti, minimi, massimali e come ridurre la base imponibileArchitetto forfettario e Inarcassa 2026: doppia contribuzione, minimi e convenienzaAprire partita IVA ingegnere 2026Architetti under 35 nel 2026: aliquota 5% forfettario, Inarcassa e vantaggiCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleOttobre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e Sanzioni
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOFiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaIndice dei contenutiFiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliereQuanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026Cosa è compreso nelle tre offertePrimo anno o anni successivi: come cambia il confrontoFiscozen o commercialista in sede: cosa non si vede nel prezzoProfessioni sanitarie e Sistema TS: la differenza più concretaFiscozen alternative: quale scegliere in base al tuo profiloDomande frequenti su Fiscozen e alternativeConclusione: la scelta giusta è quella fatta con i numeri veriStai cercando Fiscozen alternative perché vuoi capire se esiste un modo più adatto a te per gestire la tua partita IVA forfettaria? È una domanda sensata. Nel 2026 i servizi di commercialista online in abbonamento sono cresciuti molto, e accanto a loro restano il commercialista tradizionale e i CAF che seguono le partite IVA. Ognuna di queste strade ha costi e caratteristiche diverse, e non sempre la più economica è quella giusta per te.In questa guida mettiamo a confronto tre opzioni concrete: Fiscozen, FlexTax e il CAF Centro Fiscale abbinato al software Fatturazione Italia. Lo facciamo con i listini pubblici e con onestà, anche dove i numeri non ci danno ragione: come vedrai, per un professionista FlexTax costa meno del nostro pacchetto con software. Alla fine avrai tutti gli elementi per scegliere tra le Fiscozen alternative quella che fa davvero al caso tuo.Fiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliere Cercare Fiscozen alternative non significa che Fiscozen sia una cattiva scelta. Significa voler capire se, per il proprio caso, esiste un’opzione più conveniente o più adatta al proprio modo di lavorare. Il servizio che ti segue la partita IVA è un costo fisso che paghi ogni anno: una differenza di 100 euro, moltiplicata per cinque o dieci anni di attività, diventa una cifra importante.Prima di entrare nei numeri, un ripasso veloce. Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 85.000 euro l’anno (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Invece di pagare IRPEF e addizionali, si versa un’unica imposta sostitutiva: in pratica una sola tassa al posto di tante, pari al 5% per i primi cinque anni se si rispettano i requisiti delle nuove attività, poi al 15%.A questa si aggiungono i contributi previdenziali, cioè i versamenti per la pensione. Molti professionisti li versano alla Gestione Separata INPS, mentre artigiani e commercianti pagano i contributi INPS artigiani e commercianti. Poi ci sono le fatture elettroniche, il bollo sulle fatture, i modelli F24 (il modulo con cui si pagano tasse e contributi) e la dichiarazione dei redditi ogni anno.Il forfettario è semplice, ma non è automatico. Ecco perché la maggior parte dei titolari di partita IVA si affida a qualcuno. La domanda vera è: a chi, e a quale prezzo? I prezzi dei concorrenti riportati qui sotto sono quelli pubblicati sui loro siti ufficiali e consultati a fine settembre 2026. I listini possono cambiare, quindi verificali sempre prima di sottoscrivere un abbonamento.Quanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026 Partiamo dai numeri, tutti IVA inclusa e riferiti a un professionista in regime forfettario: ad esempio un consulente, un grafico, un traduttore o un fisioterapista. È il profilo più comune tra chi cerca alternative a Fiscozen. Per artigiani e commercianti i listini dei servizi online sono diversi, e li vediamo subito dopo.OpzioneCosto annuo (IVA inclusa)Software di fatturazioneFiscozen499 €Incluso (app del servizio)FlexTax366 €Incluso (FlexInvoice)CAF Centro Fiscale, solo gestione350 €Non inclusoCAF Centro Fiscale + Fatturazione Italia Start399 € (350 + 49)Start: 150 fatture l’annoCAF Centro Fiscale + Fatturazione Italia Pro439 € (350 + 89)Pro: 500 fatture l’anno, Sistema TS inclusoIl dato da guardare con franchezza è questo: FlexTax costa meno del pacchetto CAF + software. Con 366 € l’anno, FlexTax è 33 € più economico della combinazione CAF + piano Start (399 €) e 73 € più economico della combinazione CAF + piano Pro (439 €). Se per te conta solo il prezzo più basso, con il software già compreso, tra le Fiscozen alternative per professionisti vince FlexTax.Il confronto con Fiscozen va invece nell’altra direzione. Il pacchetto CAF + software costa da 60 a 100 € in meno l’anno rispetto ai 499 € di Fiscozen. E se usi già un altro programma di fatturazione e non vuoi cambiarlo, il solo servizio del CAF resta a 350 € l’anno, con la dichiarazione dei redditi compresa.Artigiani e commercianti: listini diversiAttenzione se sei artigiano o commerciante, cioè se hai una ditta iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA). In questo caso i listini dei servizi online salgono. Secondo i prezzi pubblicati, Fiscozen chiede 599 € l’anno IVA inclusa. FlexTax indica 560 € per apertura e gestione e 399 € per chi ha già la partita IVA e cambia consulente.Per queste attività il pacchetto CAF + software (399-439 €) diventa molto competitivo: è allineato a FlexTax per chi cambia consulente ed è più economico di Fiscozen di 160-200 € l’anno. Se hai una ditta già avviata, quindi, il confronto tra le alternative a Fiscozen merita un’attenzione particolare.Cosa è compreso nelle tre offerte Il prezzo da solo dice poco se non sai cosa stai comprando. Qui sotto riassumiamo cosa dichiarano i tre servizi nei rispettivi listini ufficiali. Dove un servizio non è indicato, non lo diamo né per escluso né per compreso: prima di sottoscrivere, chiedi sempre un chiarimento diretto a chi ti seguirà.FiscozenFiscozen è un servizio di commercialista online in abbonamento. Nel listino pubblicato per il regime forfettario indica questi servizi:commercialista dedicato;app per la gestione e l’emissione delle fatture;dichiarazione dei redditi e modelli F24;apertura della partita IVA inclusa nell’abbonamento.È una formula tutto in uno: un solo abbonamento, un solo fornitore, un professionista di riferimento e un’app per le fatture. Il prezzo più alto del confronto paga proprio questa comodità.FlexTaxAnche FlexTax propone un pacchetto unico, con un prezzo d’ingresso più basso. Nel listino pubblicato per il forfettario elenca:tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;dichiarazione dei redditi e compilazione degli F24;assistenza fiscale tramite ticket e telefono;software per la fattura elettronica (FlexInvoice);per le nuove partite IVA, gli adempimenti iniziali di iscrizione a INPS e Camera di Commercio.L’assistenza passa soprattutto da ticket e telefono. Per molti forfettari con un’attività lineare è più che sufficiente; chi preferisce parlare di persona con chi segue la pratica potrebbe sentirne la mancanza.CAF Centro Fiscale + Fatturazione ItaliaIl CAF Centro Fiscale funziona in modo diverso: il servizio fiscale e il software sono due prodotti separati. La gestione della partita IVA forfettaria costa 350 € l’anno IVA inclusa e comprende la dichiarazione dei redditi. Il software di fatturazione non è incluso: puoi abbinarlo a Fatturazione Italia, il portale di fatturazione elettronica che proponiamo ai nostri clienti, oppure continuare con il programma che già usi.Ecco i due piani di Fatturazione Italia pensati per i forfettari, con le condizioni principali:Start: 49 € l’anno IVA inclusa, 150 fatture l’anno;Pro: 89 € l’anno IVA inclusa, 500 fatture l’anno, Sistema TS incluso nel piano Pro;prezzo bloccato per contratto per 3 anni dal primo pagamento;prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 con un link di invito.Il servizio del CAF è disponibile online da tutta Italia oppure in sede a Udine e Cividale. L’apertura della partita IVA, se ti serve, è un servizio a parte: 120-150 € per i professionisti e 450-600 € per le ditte con iscrizione in Camera di Commercio. Per un’analisi più ampia dei programmi disponibili puoi leggere la nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026 e la recensione di Fatturazione Italia.Primo anno o anni successivi: come cambia il confronto Il confronto tra le Fiscozen alternative cambia parecchio se la partita IVA la devi ancora aprire. Fiscozen e FlexTax comprendono l’apertura nel prezzo del primo anno; al CAF l’apertura si paga a parte, una sola volta. Ecco il quadro completo, sempre IVA inclusa e con i listini di fine settembre 2026.ProfiloFiscozenFlexTaxCAF + software (Start / Pro)Professionista, primo anno con apertura499 €366 €519-589 €Professionista, partita IVA già aperta499 €366 €399-439 €Ditta artigiana o commerciale, primo anno con apertura599 €560 €849-1.039 €Ditta artigiana o commerciale, partita IVA già aperta599 €399 € (cambio consulente)399-439 €Qui l’onestà è d’obbligo: nel primo anno il CAF è l’opzione più cara, per i professionisti e ancora di più per le ditte. Il motivo è semplice: l’apertura è un costo una tantum, cioè che si paga una volta sola, e i servizi online lo assorbono nell’abbonamento. Dal secondo anno il quadro si riequilibra. Per i professionisti il pacchetto CAF si colloca tra FlexTax e Fiscozen; per artigiani e commercianti è in linea con FlexTax e sotto Fiscozen.Facciamo un esempio. Giulia è una grafica che apre la partita IVA nel 2026. Con FlexTax, a listini invariati, spende 366 € l’anno: in tre anni circa 1.098 €. Con il CAF e il piano Start spende 519-549 € il primo anno e 399 € nei due anni seguenti: in tre anni tra 1.317 e 1.347 €. Con Fiscozen arriva a circa 1.497 €.Se per Giulia conta solo il costo, FlexTax è la scelta più economica. Se invece vuole un riferimento in carne e ossa a cui portare i documenti, o se in futuro avrà esigenze più complesse, la differenza va pesata sul valore del servizio, non solo sul prezzo. Per un quadro più ampio sui prezzi di mercato trovi utile anche la nostra guida al costo del commercialista per il forfettario.Fiscozen o commercialista in sede: cosa non si vede nel prezzo Chi cerca Fiscozen o commercialista di solito si chiede una cosa: un servizio online può sostituire davvero il consulente di fiducia? La risposta dipende da quanto è semplice la tua situazione. I servizi online sono comodi, hanno prezzi chiari e funzionano bene per chi ha un’attività lineare: pochi clienti, entrate regolari, nessun reddito dall’estero, nessuna situazione familiare particolare. Ne parliamo anche nella guida al commercialista online per il forfettario.Le cose cambiano quando la vita si complica. Immagina di avere, oltre alla partita IVA, un lavoro dipendente part-time, un immobile in affitto, figli a carico o un’eredità in arrivo. Oppure di lavorare con clienti esteri, con le regole sulle operazioni con l’estero nel forfettario e sulle spese estere della partita IVA. In questi casi avere un interlocutore che conosce tutta la tua situazione fa la differenza.Ecco gli aspetti del CAF Centro Fiscale che non compaiono in una tabella dei prezzi:rapporto diretto: puoi parlare con chi segue la tua pratica, di persona o online;sede fisica a Udine e Cividale, oltre al servizio online in tutta Italia;dichiarazione dei redditi compresa nella gestione annuale del forfettario;CAF e patronato nello stesso posto: ISEE, pratiche previdenziali e successioni della famiglia si gestiscono con lo stesso interlocutore;software separato: se un giorno cambi consulente, le tue fatture restano nel tuo programma, e viceversa.Quest’ultimo punto merita una riflessione. Nei pacchetti tutto in uno il software è legato al servizio: se cambi consulente, di solito cambi anche il programma delle fatture. Con il CAF le due cose sono indipendenti, e scegli liberamente il software che preferisci.Professioni sanitarie e Sistema TS: la differenza più concretaSe sei un professionista sanitario in regime forfettario (fisioterapista, psicologo, logopedista, dietista, medico, infermiere e così via), c’è un adempimento in più: la comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, in breve Sistema TS. È la banca dati da cui l’Agenzia delle Entrate prende le spese mediche dei pazienti per precompilare il loro 730. Dalle spese del 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).Nei listini forfettario di Fiscozen e FlexTax che abbiamo consultato, il Sistema TS non risulta tra i servizi compresi. Con il CAF, invece, il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia, a 89 € l’anno IVA inclusa. Il pacchetto completo CAF + Pro costa quindi 439 € l’anno, IVA inclusa.Per un sanitario il confronto tra le Fiscozen alternative andrebbe quindi fatto a parità di servizi. Se scegli un’offerta senza Sistema TS, dovrai gestire la comunicazione delle spese in un altro modo, con tempo o costi aggiuntivi. Ricorda anche che le prestazioni sanitarie fatturate ai pazienti persone fisiche non passano dallo SdI, il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche. Prima di firmare, chiedi sempre come viene gestito questo adempimento.Fiscozen alternative: quale scegliere in base al tuo profilo Arriviamo alla domanda pratica: tra Fiscozen e le sue alternative, quale fa per te? Non esiste una risposta valida per tutti. Proviamo a ragionare per profili, partendo dalle esigenze e non solo dal prezzo.Quando può convenire FiscozenFiscozen è adatto a chi vuole tutto in un pacchetto unico: commercialista dedicato, app per le fatture, dichiarazione e F24 con un solo abbonamento, e apertura della partita IVA compresa. È la scelta di chi dà la priorità alla comodità e considera accettabile il prezzo più alto del confronto.Quando può convenire FlexTaxFlexTax è la scelta più economica per un professionista con una situazione semplice, soprattutto al primo anno, quando l’apertura è compresa nei 366 €. Va bene se ti basta un’assistenza via ticket e telefono e non hai bisogno del Sistema TS.Quando conviene il CAF Centro FiscaleIl CAF Centro Fiscale con software separato è la scelta giusta in questi casi:vuoi un rapporto diretto e la possibilità di andare in sede a Udine o Cividale, pur potendo lavorare anche online;sei un professionista sanitario e vuoi il Sistema TS incluso (piano Pro);sei artigiano o commerciante con la ditta già avviata e cerchi un costo annuo contenuto;preferisci scegliere il software separatamente, o ne usi già uno;in famiglia hai anche altre pratiche, come ISEE, pensioni o successioni.Se invece stai per aprire la partita IVA, hai un’attività semplice e il tuo unico criterio è spendere il meno possibile nel primo anno, i numeri dicono FlexTax. Preferiamo dirtelo chiaramente: una scelta fatta con tutte le informazioni è sempre una scelta migliore.FontiLegge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario (Normattiva)Agenzia delle Entrate – Scheda “Regime forfetario: che cos’è”Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 5 – Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie (Normattiva)Domande frequenti su Fiscozen e alternativeQual è la Fiscozen alternative più economica nel 2026?Per un professionista in regime forfettario, secondo i listini consultati a fine settembre 2026, è FlexTax a 366 € l’anno IVA inclusa, con software compreso. Il CAF Centro Fiscale costa 350 € senza software e 399-439 € con Fatturazione Italia Start o Pro. Per artigiani e commercianti con ditta già aperta, CAF + Start e FlexTax (listino cambio consulente) si equivalgono a 399 €.Fiscozen o commercialista: cosa cambia davvero?Con un servizio online hai un pacchetto standard gestito in gran parte a distanza. Con un commercialista o un CAF in sede puoi avere un confronto diretto e far seguire nello stesso posto anche le altre pratiche fiscali della famiglia. Per chi ha una situazione semplice il servizio online può bastare; per chi ha più redditi o situazioni particolari conviene un interlocutore unico.Il software Fatturazione Italia è incluso nei 350 € del CAF?No. La gestione del forfettario al CAF Centro Fiscale costa 350 € l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa, e il software si acquista a parte: Start a 49 € o Pro a 89 € l’anno IVA inclusa. Il totale realistico per chi vuole anche il software è quindi 399-439 € l’anno.Sono un professionista sanitario: quale opzione include il Sistema TS?Nei listini forfettario di Fiscozen e FlexTax consultati il Sistema TS non risulta tra i servizi compresi. Con il CAF Centro Fiscale il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia: il pacchetto CAF + Pro costa 439 € l’anno IVA inclusa.Posso provare il software prima di pagare?Sì. Fatturazione Italia offre una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 giorni se ti registri con un link di invito. Il prezzo del piano scelto resta bloccato per contratto per 3 anni dal primo pagamento.Conclusione: la scelta giusta è quella fatta con i numeri veri Valutare le Fiscozen alternative significa guardare oltre il prezzo di copertina. FlexTax è il più economico per un professionista con un’attività semplice, Fiscozen offre il pacchetto più completo al prezzo più alto, il CAF Centro Fiscale con Fatturazione Italia si colloca in mezzo. Il CAF diventa la scelta più interessante per sanitari, ditte già avviate e chi vuole un rapporto diretto.Nel primo anno, quando c’è da aprire la partita IVA, il CAF costa di più: te lo abbiamo detto senza giri di parole. Dal secondo anno contano altri fattori: il Sistema TS per i sanitari, la sede fisica a Udine e Cividale, la dichiarazione compresa e la libertà di scegliere il software. Qualunque strada tu scelga tra le Fiscozen alternative, l’importante è sapere esattamente cosa stai pagando.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Partita IVA forfettaria con il CAF Centro FiscaleGestione del regime forfettario a 350 € l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Servizio disponibile online da tutta Italia o in sede a Udine e Cividale.Scopri il servizio P.IVA forfettario Prova Fatturazione Italia 30 giorni gratisHai bisogno di assistenza per il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 16:00:002026-09-29 07:37:19Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettaria
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiAprire la partita IVA igienista dentale è oggi la strada più frequente per chi esercita questa professione sanitaria e vuole collaborare con uno o più studi odontoiatrici. L’igienista dentale è un professionista sanitario laureato, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, che si occupa di prevenzione delle patologie orali, ablazione del tartaro, sigillature, educazione all’igiene orale e monitoraggio parodontale. Può lavorare come dipendente, ma nella maggior parte dei casi opera come libero professionista che fattura le proprie prestazioni allo studio.Nel 2026 le regole sono cambiate su un punto importante: è entrata pienamente in vigore la classificazione ATECO 2025, che ha ridisegnato i codici delle professioni sanitarie. Sapere quale codice indicare, a quale cassa previdenziale iscriversi e come emettere correttamente le fatture evita errori costosi fin dal primo giorno di attività.In questa guida completa vediamo, passo per passo, tutto quello che serve sapere sulla partita IVA igienista dentale: il codice ATECO 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, il regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%, l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e le regole per impostare correttamente la collaborazione con lo studio odontoiatrico.💡 Approfondimento: se vuoi un quadro generale valido per tutte le professioni sanitarie (fisioterapisti, psicologi, infermieri, dietisti, logopedisti), leggi la nostra guida Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, che raccoglie codici, casse e adempimenti di ogni categoria.Indice dei contenutiPartita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentaleRegime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera SanitariaCollaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapportoCome aprire la partita IVA da igienista dentale senza erroriDomande frequenti sulla partita IVA igienista dentaleApri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro FiscalePartita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026La partita IVA igienista dentale serve ogni volta che l’attività viene svolta in modo abituale e continuativo al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In parole semplici: se collabori stabilmente con uno studio odontoiatrico, se ricevi pazienti in autonomia o se presti servizio presso più strutture, non puoi limitarti alla prestazione occasionale. Quest’ultima è ammessa solo per incarichi sporadici e non organizzati, e resta comunque vincolata al limite di 5.000 euro lordi annui oltre il quale scatta comunque l’obbligo di iscrizione previdenziale.Immagina Giulia, neolaureata in Igiene Dentale, iscritta all’Albo TSRM-PSTRP: uno studio odontoiatrico le propone tre giornate a settimana in regime di collaborazione professionale. In questo caso Giulia deve aprire la partita IVA, scegliere il codice ATECO 2025 corretto, iscriversi alla Gestione Separata INPS e valutare il regime forfettario. Non si tratta di adempimenti complicati, ma ogni passaggio va fatto nell’ordine giusto.I vantaggi di lavorare con la partita IVA igienista dentale sono concreti:Autonomia organizzativa: puoi collaborare con più studi e gestire la tua agendaTassazione agevolata: con il regime forfettario l’imposta è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attivitàContributi proporzionali: in Gestione Separata INPS si versa solo in proporzione al reddito effettivo, senza contributi fissi minimiCosti di gestione contenuti: contabilità semplificata e adempimenti ridotti rispetto al regime ordinarioPossibilità di crescita: apertura di uno studio proprio o collaborazioni multiple nel tempoIl rovescio della medaglia è che diventi responsabile dei tuoi adempimenti fiscali e previdenziali: niente ferie pagate, niente TFR, contributi a tuo carico. Per questo conviene partire con un’impostazione corretta, valutata insieme a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari in tutta Italia, sia in ufficio che online. Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09Il codice ATECO è la “targa” della tua attività: serve all’Agenzia delle Entrate e all’ISTAT per classificare che cosa fai. Per la partita IVA igienista dentale il codice da utilizzare nel 2026 è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., secondo la classificazione ATECO 2025.Attenzione a un punto che genera ancora molta confusione. Fino al 2024 l’igienista dentale utilizzava il codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007. Quel codice oggi è solo un riferimento storico: dal 1° gennaio 2025 è in vigore l’ATECO 2025, operativa negli archivi dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. Chi scrive ancora che il 86.90.29 è “il codice attualmente in uso” riporta un’informazione superata.Ecco il quadro riassuntivo per l’igienista dentale:Codice ATECO 2025: 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.Ex codice ATECO 2007 (in uso fino al 2024): 86.90.29, riferimento storico, non più da indicare in aperturaCoefficiente di redditività forfettario: 78%Cassa previdenziale: Gestione Separata INPSAlbo professionale: FNO TSRM-PSTRPUna precisazione tecnica utile: per determinare il coefficiente di redditività del regime forfettario, l’allegato di legge fa ancora riferimento alla vecchia tabella ATECO 2007 in attesa del nuovo decreto di raccordo. Il risultato pratico non cambia: per l’igienista dentale il coefficiente resta 78%. Per il quadro completo di tutte le professioni sanitarie puoi consultare la nostra tabella completa dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie. Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentaleMolte professioni hanno una cassa previdenziale privata dedicata: i medici e gli odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, i veterinari all’ENPAV. L’igienista dentale, invece, non ha una cassa professionale propria: pur essendo iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, versa i contributi alla Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2 comma 26 della Legge 335/1995.Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’appartenenza a un Albo con cassa di categoria, non dal codice ATECO scelto. Il codice serve a classificare l’attività ai fini statistici e fiscali, non a decidere dove versi i contributi. Aliquote Gestione Separata 2026Per i liberi professionisti senza cassa, l’aliquota contributiva della Gestione Separata INPS nel 2026 è pari al 26,07% del reddito imponibile: è composta dal 25% di contributo previdenziale IVS, dallo 0,72% per le prestazioni assistenziali (maternità, malattia, ANF) e dallo 0,35% per l’ISCRO. L’aliquota scende al 24% per chi è già coperto da un’altra forma pensionistica obbligatoria, ad esempio chi lavora anche come dipendente, o per i titolari di pensione diretta.Ci sono tre caratteristiche importanti della Gestione Separata che conviene conoscere quando si apre la partita IVA igienista dentale:Nessun contributo fisso minimo: si versa in percentuale sul reddito effettivamente prodotto, quindi in un anno di avvio con pochi incassi i contributi restano proporzionalmente bassiNessuna riduzione del 35%: quell’agevolazione riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti, non esiste in Gestione Separata (chi la promette commette un errore)Rivalsa del 4% facoltativa: puoi addebitare in fattura allo studio odontoiatrico una rivalsa del 4%, che però concorre al tuo reddito imponibileI contributi si versano con il modello F24 seguendo le scadenze degli acconti e del saldo IRPEF (o dell’imposta sostitutiva, per i forfettari). Un esempio pratico: se nel 2026 dichiari un reddito imponibile di 20.000 euro e non hai altre coperture, i contributi dovuti alla Gestione Separata ammontano a circa 5.214 euro (20.000 × 26,07%). È una cifra che va pianificata per tempo, mettendo da parte mese per mese una quota degli incassi.Regime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%Il regime forfettario è la scelta più diffusa per chi apre la partita IVA igienista dentale. È un regime agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola, calcolata su una base imponibile determinata in modo forfettario.Il meccanismo è semplice. Non si tiene conto delle spese effettive: lo Stato presume che una parte del tuo incasso sia costo. Per il codice 86.99.09 il coefficiente di redditività è il 78%: significa che il 78% di quanto incassi è considerato reddito tassabile, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente spesa. Esempio di calcolo per un igienista dentaleSupponiamo che Giulia incassi 40.000 euro nel 2026 fatturando allo studio odontoiatrico. Il calcolo è questo:Reddito lordo forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euroContributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = circa 8.134 euroBase imponibile netta: 31.200 − 8.134 = circa 23.066 euro (i contributi versati sono deducibili)Imposta sostitutiva al 5% (nuova attività): circa 1.153 euroTrascorsi i primi cinque anni, l’aliquota passa al 15%. Si tratta comunque di un carico fiscale nettamente più leggero rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria a scaglioni. Se vuoi farti un’idea più precisa dei guadagni netti del settore, leggi anche il nostro approfondimento su quanto guadagna un professionista sanitario nel 2026.Requisiti e cause di esclusionePer restare nel forfettario con la partita IVA igienista dentale devi rispettare alcuni paletti:Ricavi o compensi entro 85.000 euro annui (superata la soglia di 100.000 euro l’uscita è immediata, già in corso d’anno)Limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti nell’anno precedente: se li superi non puoi accedere al forfettario (limite valido per il biennio 2025-2026)Spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione di controllo in società o associazioni professionali che svolgono attività riconducibili alla tuaDivieto di fatturare in prevalenza al datore di lavoro attuale o a quello dei due anni precedentiQuest’ultimo punto merita attenzione: se hai lavorato come dipendente in uno studio odontoiatrico e poi apri la partita IVA per fatturare allo stesso studio, il regime forfettario è precluso per i due anni successivi alla cessazione del rapporto. È un caso frequentissimo nel settore dentale e va verificato prima di aprire, non dopo.Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera SanitariaLe prestazioni dell’igienista dentale sono prestazioni sanitarie rese da una professione sanitaria riconosciuta e, in quanto tali, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In concreto: anche in regime ordinario la fattura viene emessa senza applicare l’IVA, indicando la natura di operazione esente. In regime forfettario, l’IVA non viene comunque esposta per la natura stessa del regime agevolato.La fattura deve contenere la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, poiché si tratta di un documento senza addebito di IVA. Per un quadro completo delle regole di esenzione, comprese le prestazioni non terapeutiche, trovi tutti i dettagli nella nostra guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026 (art. 10). Quando la fattura è elettronica e quando noQui va fatta una distinzione fondamentale, che riguarda da vicino chi ha la partita IVA igienista dentale:Fatture allo studio odontoiatrico (soggetto titolare di partita IVA): fattura elettronica obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI)Fatture a pazienti persone fisiche con dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria: divieto strutturale di fattura elettronica via SdI, si emette fattura cartacea o in PDFIl divieto nasce da esigenze di tutela dei dati sanitari: i documenti che contengono spese sanitarie dei cittadini non transitano dallo SdI. Molti igienisti dentali si trovano quindi a gestire due canali diversi in parallelo, e qui gli errori sono frequenti.Sistema TS: l’invio dei dati è annualeSe ricevi pazienti privati, devi trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, che alimenta il 730 precompilato e consente ai tuoi pazienti di detrarre la spesa. Una buona notizia: dalle spese del periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale e non più semestrale o trimestrale, con termine fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.Il paziente deve poter esercitare l’opposizione all’invio dei dati: è un diritto che va garantito e documentato. Se invece fatturi esclusivamente allo studio odontoiatrico, l’obbligo di trasmissione ricade sullo studio, che è il soggetto che incassa dal paziente.Collaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapportoIl modello più diffuso è questo: l’igienista dentale apre la partita IVA, opera all’interno dello studio odontoiatrico con i propri pazienti o con quelli inviati dal titolare, e a fine mese emette fattura allo studio per le prestazioni svolte. Si tratta di un rapporto di collaborazione professionale, non di lavoro subordinato, e la differenza non è solo formale.Perché il rapporto sia genuinamente autonomo devono ricorrere alcuni elementi sostanziali. L’igienista deve conservare autonomia organizzativa nella gestione delle sedute, non essere soggetto a potere disciplinare e gerarchico, concordare gli orari senza subirli come turni imposti, ed essere retribuito in base alle prestazioni effettivamente eseguite (spesso con una percentuale sull’incassato) e non con un importo fisso mensile identico a uno stipendio.Il rischio da evitare è quello della cosiddetta “finta partita IVA”: se l’Ispettorato del Lavoro o l’INPS riqualificano il rapporto come lavoro subordinato, le conseguenze economiche ricadono soprattutto sullo studio (contributi, differenze retributive e sanzioni), ma coinvolgono anche il professionista sul piano fiscale. Attenzione anche alla mono-committenza prolungata: lavorare per un solo studio non è vietato in sé, ma se si accompagna a orari imposti, postazione fissa e assenza di autonomia diventa un indizio pesante.Ecco gli accorgimenti pratici che consigliamo a chi apre la partita IVA igienista dentale:Contratto scritto di collaborazione professionale che descriva prestazioni, compenso, autonomia e durataCompenso variabile collegato alle prestazioni svolte o all’incassato, con dettaglio in fatturaPluralità di committenti quando possibile: collaborare con più studi rafforza l’autonomiaCopertura assicurativa RC professionale, obbligatoria per i professionisti sanitariIscrizione all’Albo TSRM-PSTRP sempre in regola, con ECM aggiornatiUn ultimo aspetto: se sei anche dipendente part-time presso una struttura sanitaria pubblica o privata, verifica le regole sulle incompatibilità e ricorda che l’aliquota contributiva della Gestione Separata scende al 24% perché sei già coperto da un’altra gestione previdenziale.Come aprire la partita IVA da igienista dentale senza erroriL’apertura della partita IVA igienista dentale non richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, perché si tratta di attività professionale e non di impresa. Servono però alcuni passaggi coordinati tra loro, e un errore in fase di avvio si trascina per anni: un codice ATECO sbagliato, una scelta di regime non ponderata o un’iscrizione previdenziale tardiva possono costare sanzioni e imposte più alte del necessario.Questi sono gli adempimenti da mettere in fila:Apertura della posizione IVA con il codice ATECO 2025 86.99.09 e scelta del regime fiscaleIscrizione alla Gestione Separata INPS come libero professionistaAttivazione del canale di fatturazione elettronica per le fatture verso lo studio odontoiatricoAccreditamento al Sistema Tessera Sanitaria se prevedi pazienti privatiVerifica delle coperture: RC professionale e regolarità dell’iscrizione all’AlboIl CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso: analisi preliminare della tua situazione, apertura della posizione, iscrizione previdenziale e gestione continuativa degli adempimenti durante l’anno. Il nostro team ti indica in anticipo il carico fiscale e contributivo atteso, così da pianificare gli accantonamenti senza sorprese. Per conoscere i costi del servizio ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla tua attività. Domande frequenti sulla partita IVA igienista dentaleQual è il codice ATECO corretto per l’igienista dentale nel 2026?Il codice è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa presso l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 (ATECO 2007) è ormai solo un riferimento storico per le posizioni aperte prima della riclassificazione d’ufficio.L’igienista dentale deve iscriversi all’ENPAM?No. L’ENPAM è la cassa di medici e odontoiatri. L’igienista dentale, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, non ha una cassa professionale dedicata e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. La cassa dipende dall’Albo di appartenenza, non dal codice ATECO.Esiste la riduzione del 35% dei contributi per l’igienista dentale forfettario?No. La riduzione contributiva del 35% per i forfettari riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti. In Gestione Separata INPS quella riduzione non esiste: si applica l’aliquota piena del 26,07% (o 24% in caso di altra copertura previdenziale) sul reddito imponibile.Posso avere la partita IVA da igienista dentale se lavoro anche come dipendente?Sì, è possibile, ma per accedere al regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non devono superare 35.000 euro. Va inoltre verificato il divieto di fatturare in prevalenza all’attuale datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti, oltre alle eventuali regole di incompatibilità del contratto.La fattura dell’igienista dentale ha l’IVA?No. Le prestazioni sanitarie dell’igienista dentale sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972. In regime ordinario la fattura si emette senza IVA indicando l’esenzione; in regime forfettario l’IVA non viene esposta per natura del regime. Sopra 77,47 euro serve la marca da bollo da 2 euro.Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria?L’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. Non ci sono più scadenze trimestrali o semestrali. L’obbligo riguarda le prestazioni fatturate direttamente ai pazienti: se fatturi solo allo studio odontoiatrico, la trasmissione spetta allo studio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro FiscaleAprire e gestire la partita IVA igienista dentale è alla portata di tutti, a patto di impostare correttamente i tre pilastri che abbiamo visto: il codice ATECO 2025 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% e la scelta consapevole del regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%. A questo si aggiunge la corretta gestione delle fatture esenti IVA verso lo studio odontoiatrico e dell’invio annuale al Sistema TS.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno decine di professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA, sia in ufficio in Viale Tullio 13 sia online in tutta Italia. Ci occupiamo di tutto: apertura della posizione, iscrizione previdenziale, fatturazione, dichiarazioni e pianificazione delle imposte. Ti forniamo sempre un preventivo personalizzato, senza sorprese.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da igienista dentale? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Scrivici o chiamaci allo 0432 1638640, oppure contattaci su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Aprire la partita IVA come logopedista e dietista nel 2026 significa fare i conti con una novità che molti colleghi (e non pochi siti web) non hanno ancora recepito: il codice ATECO corretto oggi è 86.99.09, non più il vecchio 86.90.29. Dal 1° gennaio 2025 è infatti entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.Non è un dettaglio burocratico da poco: il codice ATECO è la “carta d’identità fiscale” della tua attività e influenza il coefficiente di redditività nel regime forfettario, i controlli dell’Agenzia delle Entrate e la coerenza della tua posizione. In questa guida trovi tutto quello che serve sapere sulla partita IVA per logopedista e dietista: codice ATECO aggiornato, contributi in Gestione Separata INPS, esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Con parole semplici, esempi concreti e senza gergo inutile.Indice dei contenutiPartita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davveroIl codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietistaContributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietistiIVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarieSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronicaCome aprire la partita IVA da logopedista o dietistaGli errori più comuni da evitareDomande frequentiPartita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davveroChi apre oggi la partita IVA come logopedista e dietista si muove in uno scenario diverso rispetto a due o tre anni fa. I cambiamenti principali sono tre e vale la pena metterli subito in fila, perché sono esattamente i punti su cui circolano le informazioni più datate.Nuova classificazione ATECO 2025: il codice da indicare all’apertura è 86.99.09, mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) ormai superata.Sistema Tessera Sanitaria con invio annuale: dal periodo d’imposta 2025 i dati delle spese sanitarie si trasmettono una volta l’anno, non più con cadenza semestrale.Soglie del regime forfettario confermate: 85.000 euro di ricavi e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente (non più 30.000).Per il resto, l’impianto resta quello che conosci: regime forfettario con imposta sostitutiva agevolata, contributi in Gestione Separata INPS e prestazioni sanitarie esenti IVA. Ma è proprio sui dettagli che si giocano gli errori più costosi, e una partita IVA per logopedista e dietista impostata male oggi si traduce in correzioni, comunicazioni e perdite di tempo domani. Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09Partiamo dal dato più importante. Il codice ATECO da utilizzare nel 2026 per l’attività libero-professionale di logopedista e di dietista è il 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (la sigla “n.c.a.” significa semplicemente “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le professioni sanitarie senza una voce dedicata).Il riferimento arriva dalla nota ISTAT trasmessa alla FNO TSRM-PSTRP e ripresa dalla circolare 12/2025 della Federazione, che ha ricostruito il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per tutte le professioni sanitarie dell’albo. Lo stesso codice 86.99.09 vale anche per podologo, ortottista, igienista dentale, TSRM e audioprotesista: non è quindi un codice “generico”, ma la casella corretta in cui il legislatore statistico ha collocato queste figure. Perché il codice ATECO conta più di quanto sembriIl codice ATECO non è una formalità. Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (cioè la percentuale di incassi su cui si pagano le tasse), condiziona i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate e compare in ogni documento della tua posizione fiscale. Un codice sbagliato può generare richieste di chiarimenti, applicazione di un coefficiente errato e, nei casi peggiori, il ricalcolo dell’imposta dovuta.Per logopedisti e dietisti il coefficiente di redditività è pari al 78%. Un’avvertenza tecnica utile: l’allegato 4 della legge sul forfettario è ancora scritto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua guardando il codice 2007 corrispondente (86.90.29) finché non uscirà il decreto con i nuovi coefficienti. Il codice da comunicare all’apertura resta comunque quello ATECO 2025, cioè 86.99.09.Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025Questa è la sezione che ti permette di distinguere un’informazione aggiornata da una copiata da vecchie guide. Fino al 2025 la classificazione in vigore era l’ATECO 2007 (nella versione aggiornata al 2022) e il codice usato da logopedisti e dietisti era il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Dal 1° gennaio 2025 quella classificazione è stata sostituita dall’ATECO 2025, con piena operatività negli adempimenti fiscali dal 1° aprile 2025.In pratica: il vecchio 86.90.29 oggi si cita solo come riferimento storico. Se leggi un articolo o un preventivo che lo presenta come il codice “attuale” per la partita IVA di logopedista e dietista, quel contenuto non è aggiornato. La corrispondenza corretta è questa:ATECO 2007 (classificazione precedente, superata): 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.ATECO 2025 (in vigore): 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.Coefficiente di redditività forfettario: 78% in entrambi i casiFonte: nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP, circolare 12/2025 Ho già la partita IVA con il vecchio codice: devo fare qualcosa?Domanda frequentissima tra chi ha aperto prima del 2025. La buona notizia è che la riclassificazione delle posizioni già esistenti è avvenuta d’ufficio: non serve una corsa allo sportello. Resta però possibile (e in alcuni casi consigliabile) presentare una variazione dati se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi, per esempio quando affianchi prestazioni di natura diversa.Capire se la tua posizione è coerente richiede di leggere il tuo certificato di attribuzione e confrontarlo con l’attività reale. È una verifica rapida ma delicata: il CAF Centro Fiscale di Udine la esegue insieme a te e, se serve, predispone la comunicazione di variazione, così eviti di muoverti a tentoni su un adempimento che lascia traccia nei registri dell’Agenzia delle Entrate.Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietistaLa quasi totalità di chi apre una partita IVA come logopedista e dietista sceglie il regime forfettario. Funziona così: non si tiene la contabilità delle spese una per una, ma si applica agli incassi un coefficiente di redditività fisso (per queste professioni il 78%). Su quella quota si pagano i contributi e l’imposta sostitutiva, cioè un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali.L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano i requisiti delle nuove iniziative produttive (in sintesi: non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti e non proseguire un’attività altrui). Per un neolaureato che apre lo studio, è una differenza molto concreta sul portafoglio. Limiti e soglie del forfettario nel 202685.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno: è il tetto per restare nel regime100.000 euro: superata questa soglia si esce dal forfettario immediatamente, già nell’anno in corso20.000 euro: limite massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori35.000 euro: limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime (valore valido per 2025 e 2026)Attenzione proprio a quest’ultima soglia: molte guide riportano ancora 30.000 euro, valore ormai superato. Per chi lavora part-time in una struttura sanitaria e affianca l’attività privata, la differenza tra 30.000 e 35.000 euro può decidere l’accesso stesso al regime agevolato.Un esempio pratico: Giulia, logopedistaImmagina che Giulia, logopedista al terzo anno di attività, incassi 30.000 euro in un anno. Il coefficiente di redditività 78% porta il reddito imponibile a 23.400 euro. Su questa base si calcolano prima i contributi in Gestione Separata INPS, che sono interamente deducibili, e solo sulla differenza si applica l’imposta sostitutiva del 5% (essendo nei primi cinque anni).Il meccanismo è lo stesso per una dietista: cambia solo il volume degli incassi. Il punto da ricordare è che nel forfettario le spese reali (affitto dello studio, materiale, corsi di aggiornamento) non si deducono: sono già considerate in modo forfettario in quel 22% che il coefficiente lascia fuori dalla tassazione. Capire se ti conviene davvero dipende da quanto spendi realmente, ed è una valutazione da fare numeri alla mano.Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietistiQui si concentra il secondo grande equivoco sulla partita IVA di logopedista e dietista. Non esiste una cassa previdenziale privata dedicata a queste due professioni: chi esercita come libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS, il fondo previsto per i lavoratori autonomi privi di una cassa di categoria (art. 2 comma 26 della L. 335/1995).Il principio generale da fissare è questo: l’iscrizione a una cassa professionale o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza (per logopedisti e dietisti l’albo TSRM-PSTRP) e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. È una precisazione importante perché circolano schede che collegano il codice ATECO alla cassa, generando confusione con enti come ENPAPI, ENPAP o ENPAB che riguardano altre professioni sanitarie. Aliquote e soglie della Gestione Separata nel 202626,07%: aliquota piena per il professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria24%: aliquota ridotta per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio un dipendente part-time) o è titolare di pensione18.808 euro: minimale di reddito per l’accredito dell’anno contributivo completo122.295 euro: massimale oltre il quale non si versano ulteriori contributiI valori sono quelli fissati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I contributi si versano con F24 insieme alle imposte, secondo il classico meccanismo di saldo e acconti, e sono interamente deducibili dal reddito: è uno dei pochi “sconti” che il forfettario concede, e vale anche per te che applichi il coefficiente del 78%. Questi versamenti costruiscono nel tempo la tua futura pensione, quindi non vanno vissuti solo come un costo.La riduzione del 35% non esiste in Gestione SeparataÈ l’errore che vediamo più spesso, anche in consulenze ricevute altrove. La riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari (art. 1 comma 77 della L. 190/2014) è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, non può richiederla: l’aliquota resta quella piena del 26,07% (o il 24% ridotto nei casi visti sopra).Perché è importante saperlo subito? Perché chi imposta il proprio budget contando su una riduzione inesistente si ritrova con acconti e saldi più pesanti del previsto. Meglio partire con numeri realistici: una partita IVA per logopedista e dietista ben pianificata mette da parte mese per mese la quota contributiva corretta.IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarieLe prestazioni di logopedista e dietista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, quando sono rese alla persona nell’esercizio della professione sanitaria e hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. In parole semplici: sulla parcella al paziente non si aggiunge il 22% di IVA, e in fattura si indica che l’operazione è esente ex art. 10 n. 18.L’esenzione IVA è pienamente compatibile con il regime forfettario: nel forfettario, infatti, l’IVA non si applica già per regola generale del regime. Il riferimento all’art. 10 n. 18 conserva però rilevanza pratica, per esempio quando si valuta l’assoggettamento a imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro e quando si documenta la natura sanitaria della prestazione ai fini della detrazione fiscale spettante al paziente.Un’attenzione in più merita l’attività del dietista: le prestazioni con finalità terapeutica e riabilitativa restano nel perimetro dell’esenzione, mentre attività diverse dalla cura della persona seguono regole proprie. Anche il logopedista deve prestare attenzione alle collaborazioni con enti e strutture, dove la fatturazione segue logiche differenti rispetto al privato. Sono i casi in cui conviene impostare correttamente il ciclo di fatturazione fin dal primo documento.Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronicaDietisti e logopedisti sono tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (il cosiddetto Sistema TS), l’archivio che alimenta la dichiarazione dei redditi precompilata dei pazienti e consente loro di portare in detrazione le spese sanitarie. L’elenco dei soggetti obbligati è definito dal DM 22 novembre 2019, che include espressamente anche altre figure come i biologi.La novità che devi conoscere riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Tradotto in pratica: per le prestazioni incassate nel 2026, la trasmissione va effettuata entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Chi parla ancora di invio semestrale si riferisce a una regola superata. Perché non puoi emettere fattura elettronica ai pazientiIl secondo punto, spesso sottovalutato, è il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche per le prestazioni sanitarie. Non è più una proroga rinnovata di anno in anno: con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 il divieto è diventato strutturale, a tutela della riservatezza dei dati sanitari. Verso i pazienti privati, quindi, si emette una fattura cartacea o in PDF fuori dal Sistema di Interscambio (SdI).È un errore che capita spesso a chi attiva un software di fatturazione senza configurarlo correttamente e inizia a inviare tutto allo SdI: le fatture sanitarie così trasmesse vanno gestite e sistemate, con un lavoro di rettifica che si poteva evitare. Ricorda invece che la fattura elettronica resta obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio una struttura sanitaria o una società con cui collabori.Come aprire la partita IVA da logopedista o dietistaL’apertura della partita IVA per logopedista e dietista non prevede iscrizione alla Camera di Commercio, trattandosi di attività professionale e non d’impresa. I passaggi sostanziali sono comunque diversi e vanno eseguiti nell’ordine giusto, perché ogni scelta iniziale (codice ATECO, regime fiscale, data di inizio attività) condiziona gli anni successivi.Verifica dei requisiti per il regime forfettario, in particolare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente e le eventuali cause ostativeAttribuzione del codice ATECO 2025 corretto, cioè 86.99.09 per entrambe le professioniPresentazione della dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle EntrateIscrizione alla Gestione Separata INPS, adempimento distinto e spesso dimenticatoAccreditamento al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione annuale delle spese sanitarieImpostazione del ciclo di fatturazione corretto: esenzione art. 10 n. 18, imposta di bollo, nessun invio allo SdI verso i pazientiOgni passaggio richiede attenzione: un dato sbagliato nella dichiarazione di inizio attività o un’iscrizione previdenziale mancante producono conseguenze che emergono mesi dopo, tipicamente con una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o un avviso INPS. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera procedura di apertura della partita IVA per conto del professionista, dalla scelta del regime all’accreditamento al Sistema TS, con assistenza disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia.Gli errori più comuni da evitareNella gestione quotidiana di una partita IVA di logopedista e dietista ricorrono sempre gli stessi inciampi. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Usare ancora il codice 86.90.29 come codice attuale: appartiene alla precedente classificazione ATECO 2007, superata dall’ATECO 2025Contare sulla riduzione contributiva del 35%: in Gestione Separata INPS non esisteInviare le fatture dei pazienti allo SdI: per le prestazioni sanitarie a persone fisiche è vietatoProgrammare invii semestrali al Sistema TS: dal 2025 la trasmissione è annualeDimenticare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture esenti sopra 77,47 euroNon accantonare contributi e imposte mese per mese, ritrovandosi in difficoltà alle scadenze di giugno e novembreC’è poi un errore più sottile: scegliere il regime forfettario senza fare i conti. Per la maggior parte dei logopedisti e dei dietisti è la soluzione più vantaggiosa, perché le spese effettive sono contenute e il coefficiente 78% risulta sostenibile. Ma chi affitta uno studio ampio, assume collaboratori o investe molto in attrezzature potrebbe trovare più conveniente il regime ordinario semplificato, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti. È una verifica che si fa sui numeri, non per abitudine. Domande frequenti sulla partita IVA di logopedista e dietistaQual è il codice ATECO 2026 per logopedista e dietista?Il codice corretto è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla precedente ATECO 2007 e oggi si cita solo come riferimento storico. La corrispondenza è confermata dalla nota ISTAT ripresa dalla circolare 12/2025 della FNO TSRM-PSTRP.A quale cassa previdenziale si iscrive un logopedista o un dietista?Alla Gestione Separata INPS. Non esiste una cassa privata dedicata a queste professioni: l’iscrizione dipende dall’albo di appartenenza (TSRM-PSTRP) e dall’assenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Le aliquote 2026 sono 26,07% in via ordinaria e 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria.Posso chiedere la riduzione contributiva del 35% da forfettario?No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta solo ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, applica l’aliquota piena senza alcuno sconto.Le prestazioni di logopedia e dietistica sono soggette a IVA?No: sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. L’esenzione è compatibile con il regime forfettario. Sulle fatture esenti superiori a 77,47 euro va applicata l’imposta di bollo da 2 euro.Quando vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026?Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le spese sanitarie del 2026 la scadenza è quindi il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Il riferimento normativo è l’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 insieme al DM MEF del 29 ottobre 2025.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti?No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto strutturale di fattura elettronica via SdI (art. 2 del D.Lgs. 81/2025): si emette fattura cartacea o in PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, come strutture sanitarie e società.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA da logopedista o dietista con il CAF Centro FiscaleImpostare correttamente la partita IVA di logopedista e dietista fin dal primo giorno ti evita anni di correzioni: codice ATECO 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria e un ciclo di fatturazione conforme all’esenzione IVA art. 10 n. 18. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: apertura, gestione annuale, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Assistenza disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Compila il modulo qui sotto per essere ricontattato, oppure prenota un appuntamento con i nostri operatori. Puoi anche scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o chiamarci allo 0432 1638640.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOScadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo annoLe scadenze forfettario 2026 sono il vero punto debole di chi lavora con la partita IVA in regime forfettario. Il regime in sé è semplice: niente IVA sulle fatture, una sola imposta sostitutiva e pochi adempimenti. Proprio per questo molti si rilassano e scoprono a giugno di dover pagare cifre che non avevano messo da parte. Il problema non sono le tasse, ma il calendario: imposte, contributi INPS, bollo sulle fatture elettroniche e dichiarazione arrivano in momenti diversi dell’anno, con regole che cambiano tra il primo anno di attività e quelli successivi.In questa guida trovi il calendario completo delle scadenze del forfettario per il 2026 e il 2027, spiegato in parole semplici: cosa si paga, quando e perché. Vediamo anche la cosiddetta doppia botta del primo anno di partita IVA, cioè il momento in cui saldo e acconto arrivano insieme, e come prepararti con un accantonamento mensile. Se vuoi prima ripassare requisiti e aliquote, leggi la nostra guida al regime forfettario 2026. Poi tieni questa pagina come riferimento: le scadenze forfettario 2026 e 2027 sono tutte qui.Indice dei contenutiCalendario scadenze forfettario 2026-2027: la tabella completaImposta sostitutiva: saldo e acconti nelle scadenze forfettario 2026Contributi INPS del forfettario: Gestione Separata o artigiani e commerciantiBollo, dichiarazione dei redditi, Sistema TS e autofatture esteroPrimo anno di partita IVA: la doppia botta di giugnoScadenze forfettario 2026 e 2027: le date effettive tra weekend e festiviCome non perdere le scadenze: stima delle tasse e promemoria con Fatturazione ItaliaDomande frequenti sulle scadenze forfettario 2026Scadenze forfettario 2026: affidale al CAF Centro FiscaleCalendario scadenze forfettario 2026-2027: la tabella completa Partiamo dal quadro d’insieme. La tabella riassume le scadenze forfettario 2026 e degli anni successivi nella loro forma standard, cioè con la data fissata dalla legge. Non tutte le voci riguardano tutti: dipende dal tipo di attività e dalla gestione previdenziale a cui sei iscritto. Un libero professionista senza cassa, per esempio, paga la Gestione Separata INPS e non i contributi fissi; un artigiano o un commerciante fa il contrario.ScadenzaCosa si paga o si presentaChi è interessato31 gennaio (dell’anno dopo)Invio delle spese sanitarie al Sistema TSProfessionisti sanitari16 febbraio4ª rata contributi fissi INPS dell’anno precedente; IVA autofatture estero del 4° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero28 febbraioBollo fatture elettroniche del 4° trimestre dell’anno precedenteTutti i forfettari con fatture soggette a bollo16 maggio1ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 1° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero31 maggioBollo del 1° trimestreTutti i forfettari con fatture soggette a bollo30 giugnoSaldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso: imposta sostitutiva, Gestione Separata o eccedenza INPSTutti20 agosto2ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 2° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero30 settembreBollo del 2° trimestreTutti i forfettari con fatture soggette a bollo31 ottobreDichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM)Tutti16 novembre3ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero30 novembreSecondo acconto: imposta sostitutiva, Gestione Separata o eccedenza INPS; bollo del 3° trimestreTuttiCome vedi, i due momenti più pesanti dell’anno sono il 30 giugno e il 30 novembre: lì si concentrano imposta e contributi calcolati sul reddito. Le altre date pesano meno sul portafoglio, ma vanno rispettate: anche un bollo di pochi euro pagato in ritardo comporta sanzioni e interessi. Nelle prossime sezioni vediamo ogni voce nel dettaglio e, più avanti, trovi le date effettive del 2026 e del 2027, già corrette per i giorni che cadono nel fine settimana.Imposta sostitutiva: saldo e acconti nelle scadenze forfettario 2026 L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario: sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. In pratica, invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola. Si calcola sul reddito ottenuto applicando ai compensi il coefficiente di redditività, cioè la percentuale che la legge considera guadagno per la tua attività (ad esempio il 78% per molti professionisti), meno i contributi previdenziali versati nell’anno. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se l’attività è davvero nuova. Approfondisci il calcolo nella guida all’imposta sostitutiva del regime forfettario.Il pagamento funziona con il meccanismo di saldo e acconto. Il saldo è la differenza tra l’imposta dovuta per l’anno appena chiuso e gli acconti già versati. L’acconto è un anticipo sull’imposta dell’anno in corso, calcolato di regola su quella dell’anno precedente. Tra le scadenze forfettario 2026, quindi, il 30 giugno si paga il saldo 2025 più il primo acconto 2026, mentre il 30 novembre si paga il secondo acconto 2026. I codici tributo F24 sono 1792 per il saldo, 1790 per il primo acconto e 1791 per il secondo.Quanto si paga di acconto: le soglie di 51,65 e 206 euroCon il metodo storico, quello usato di norma, l’acconto è pari all’imposta dovuta per l’anno precedente. Non sempre però si paga in due rate: tutto dipende dall’importo, secondo queste soglie.Imposta dell’anno precedente fino a 51,65 euro: nessun acconto da versare.Tra 51,65 e 206 euro: acconto in un’unica rata entro il 30 novembre.Oltre 206 euro: due rate di pari importo, 50% entro il 30 giugno e 50% entro il 30 novembre (art. 58 DL 124/2019). La ripartizione 40% e 60%, con la soglia di 257,52 euro, vale per i contribuenti che non sono forfettari né soggetti ISA.Facciamo un esempio. Supponiamo che Giulia abbia un’imposta sostitutiva 2025 di 1.000 euro e che nel 2025 non abbia versato acconti. A giugno 2026 paga il saldo di 1.000 euro più un primo acconto di 500 euro; a novembre paga il secondo acconto di 500 euro. Se invece la sua imposta 2025 fosse stata di 200 euro, avrebbe versato l’acconto 2026 in un’unica rata a novembre.Il metodo previsionale: quando convieneEsiste anche il metodo previsionale: invece di basarti sull’imposta dell’anno prima, calcoli gli acconti sull’imposta che prevedi di dover pagare per l’anno in corso. Conviene quando sai già che guadagnerai meno, per esempio perché hai perso un cliente importante o hai ridotto l’attività. Attenzione però: se la previsione si rivela troppo bassa, sulla differenza non versata scattano sanzioni e interessi. Per questo è una scelta da fare con il supporto di chi conosce i tuoi numeri, come il CAF Centro Fiscale.Proroghe e rateizzazione dei versamenti di giugnoDue precisazioni utili. Primo: negli ultimi anni il termine di giugno per forfettari e soggetti ISA è stato spesso spostato in avanti. Nel 2026, ad esempio, l’art. 6 del DL n. 89 del 22 maggio 2026 ha consentito di versare saldo e primo acconto entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione. Non è però una regola fissa: per il 2027 la data ordinaria resta il 30 giugno, salvo nuove proroghe. Secondo: saldo e primo acconto si possono rateizzare in rate mensili, con interessi, a patto di concludere i pagamenti entro il 16 dicembre.Contributi INPS del forfettario: Gestione Separata o artigiani e commercianti Il regime forfettario riguarda le tasse, non la previdenza: i contributi INPS si pagano comunque e sono spesso la voce più pesante. Le regole cambiano a seconda della gestione a cui sei iscritto, che dipende dall’attività svolta e dall’eventuale albo professionale, non dal codice ATECO. Vediamo le due situazioni più comuni.Gestione Separata INPS: 30 giugno e 30 novembreLa Gestione Separata INPS è la gestione previdenziale dei liberi professionisti senza una cassa di categoria: consulenti, formatori, grafici, ma anche diverse professioni sanitarie come fisioterapisti e logopedisti. Nel 2026 l’aliquota è del 26,07% (24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria o è pensionato), applicata al reddito forfettario fino al massimale di 122.295 euro (circolare INPS n. 8/2026). Non ci sono contributi fissi: paghi in proporzione a quanto guadagni.Le date coincidono con quelle dell’imposta sostitutiva: il 30 giugno si versano il saldo dell’anno precedente e il primo acconto, il 30 novembre il secondo acconto. Gli acconti valgono in tutto l’80% dei contributi dell’anno prima, divisi in due rate del 40%. Chi è iscritto a una cassa professionale (come ENPAM per i medici o ENPAP per gli psicologi) non paga la Gestione Separata e segue le scadenze della propria cassa. Tutti i dettagli sono nella guida alla Gestione Separata INPS 2026.Artigiani e commercianti: quattro rate fisse più l’eccedenzaPer artigiani e commercianti il meccanismo è diverso. C’è una parte fissa, i contributi sul minimale, dovuta anche se guadagni poco o nulla: per il 2026 ammontano a 4.521,36 euro l’anno per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti (circolare INPS n. 14/2026). Si pagano in quattro rate: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo, con i modelli F24 predisposti dall’INPS, che il CAF recupera e verifica per te.Se il reddito supera il minimale, pari a 18.808 euro per il 2026, sulla parte in più si pagano i contributi a percentuale, la cosiddetta eccedenza, con le stesse date dell’imposta sostitutiva: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre. Approfondisci importi ed esempi di calcolo nella guida ai contributi INPS 2026 per artigiani e commercianti.Riduzione del 35%: solo per artigiani e commerciantiSu questo punto circola molta confusione. I forfettari iscritti alla gestione artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, sia sulla parte fissa sia sull’eccedenza (art. 1, comma 77, L. 190/2014). Per chi è già in attività la richiesta va presentata entro il 28 febbraio dell’anno in cui si vuole lo sconto. Ricorda che contributi più bassi significano anche una pensione futura più bassa: è una scelta da valutare con attenzione.Attenzione: la riduzione del 35% non esiste in Gestione Separata. Se sei un libero professionista senza cassa paghi sempre l’aliquota piena del 26,07% (o del 24%) sul reddito forfettario, senza sconti di alcun tipo. Chi sostiene il contrario sta confondendo due gestioni diverse: è un errore molto diffuso, anche in rete.Bollo, dichiarazione dei redditi, Sistema TS e autofatture estero Oltre a imposte e contributi, il calendario delle scadenze del forfettario comprende alcuni adempimenti che non dipendono dal reddito, ma dalle fatture emesse, dagli acquisti o dal tipo di attività. Sono date meno costose, ma altrettanto importanti.Bollo sulle fatture elettroniche: quattro scadenze trimestraliLe fatture del forfettario sono senza IVA e per questo, quando superano 77,47 euro, richiedono la marca da bollo da 2 euro. Sulle fatture elettroniche il bollo si paga in modo virtuale, sommando i bolli di ogni trimestre: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo e 28 febbraio dell’anno dopo per il quarto. I codici tributo F24 vanno da 2521 a 2524, uno per trimestre.Se l’importo è basso si può rinviare: quando il bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro si può pagare insieme a quello del secondo, entro il 30 settembre, e se anche la somma dei primi due trimestri resta sotto questa soglia si arriva al 30 novembre. Per la maggior parte dei forfettari, quindi, i versamenti effettivi del bollo si riducono a due o tre l’anno. Trovi tutti i dettagli nella guida al bollo sulla fattura elettronica 2026.Dichiarazione dei redditi: entro il 31 ottobreIl forfettario presenta il Modello Redditi Persone Fisiche, compilando il quadro LM, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello dei compensi: con la partita IVA forfettaria non si può usare il 730. Nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato, quindi il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026. Nota un dettaglio: le imposte si pagano a giugno, cioè prima dell’invio della dichiarazione, perciò il calcolo va fatto in anticipo. Al CAF Centro Fiscale la dichiarazione dei redditi è compresa nella gestione annuale della partita IVA forfettaria.Sistema TS: invio annuale entro il 31 gennaioSe sei un professionista sanitario (psicologo, fisioterapista, biologo nutrizionista, infermiere e così via) devi comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie dei pazienti, perché finiscano nella loro dichiarazione precompilata. Dalle spese del 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (D.Lgs. 81/2025). Per le spese 2026, poiché il 31 gennaio 2027 è domenica, il termine è lunedì 1° febbraio 2027.IVA sulle autofatture per acquisti dall’esteroAnche il forfettario, che non applica l’IVA sulle proprie fatture, in alcuni casi deve versare l’IVA: succede quando acquista servizi o beni da fornitori esteri, come le campagne pubblicitarie su Google o Meta, gli abbonamenti a software esteri o la merce da un fornitore di un altro Paese UE. In questi casi si emette un’autofattura, cioè una fattura intestata a sé stessi che si invia allo SdI (tipi TD17, TD18 o TD19), e si versa l’IVA, che per il forfettario resta un costo e non si recupera.Sui tempi di versamento serve cautela. Con il correttivo D.Lgs. 81/2025, secondo le prime interpretazioni della stampa specializzata, per le operazioni dal 1° ottobre 2025 i forfettari versano questa IVA con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio. Su codici tributo e modalità operative manca ancora un quadro di prassi definitivo dell’Agenzia delle Entrate: prima di pagare, fatti confermare importo e codici dal CAF. Approfondisci nelle guide sulle operazioni con l’estero nel regime forfettario e sulle spese estere della partita IVA.Primo anno di partita IVA: la doppia botta di giugno Arriviamo al punto che coglie di sorpresa quasi tutti. Nel primo anno di partita IVA non si pagano acconti: il metodo storico si basa sull’imposta dell’anno prima e, se l’anno prima non avevi l’attività, quell’imposta è zero. Lo stesso vale per gli acconti della Gestione Separata e dell’eccedenza INPS. Risultato: nel primo anno, a giugno e a novembre, non paghi nulla di imposta sostitutiva né di contributi a percentuale.Sembra una buona notizia, ma è solo un rinvio. Il 30 giugno dell’anno successivo arrivano insieme il saldo del primo anno, cioè tutta l’imposta e tutti i contributi dovuti, e il primo acconto dell’anno in corso. A novembre si aggiunge il secondo acconto. È la cosiddetta doppia botta: nel secondo anno paghi, in pratica, le tasse di quasi due anni. Chi ha aperto la partita IVA nel 2026 la vivrà tra giugno e novembre 2027. Gli artigiani e i commercianti, invece, pagano fin da subito i contributi fissi alle scadenze trimestrali, in proporzione ai mesi di attività.Un esempio pratico: i conti di MarcoSupponiamo che Marco, consulente iscritto alla Gestione Separata INPS, apra la partita IVA a gennaio 2026 e incassi nell’anno 30.000 euro. Con il coefficiente del 78% il suo reddito forfettario è di 23.400 euro. Essendo una nuova attività paga l’imposta sostitutiva al 5%, quindi 1.170 euro, mentre i contributi al 26,07% sono 6.100,38 euro. Per semplicità ignoriamo i bolli e l’effetto della deduzione dei contributi sul reddito del 2027. Ecco il suo calendario:Nel 2026: nessun versamento di imposta sostitutiva né di contributi, perché non sono dovuti acconti.30 giugno 2027: saldo imposta 1.170 euro + primo acconto imposta 585 euro + saldo contributi 6.100,38 euro + primo acconto contributi 2.440,15 euro = 10.295,53 euro.30 novembre 2027: secondo acconto imposta 585 euro + secondo acconto contributi 2.440,15 euro = 3.025,15 euro.In totale, nel 2027 Marco versa circa 13.320 euro, contro i circa 7.270 euro di tasse e contributi effettivamente legati al 2026. Non paga più del dovuto, perché gli acconti verranno scalati dal saldo del 2027, ma deve avere la liquidità pronta. Se a giugno 2027 il conto non basta, le alternative sono rateizzare con interessi oppure pagare in ritardo con sanzioni: meglio evitarlo con un po’ di pianificazione.La soluzione: l’accantonamento mensileIl modo più semplice per non subire la doppia botta è mettere da parte ogni mese una quota fissa degli incassi, magari su un conto separato. Nell’esempio di Marco, tasse e contributi legati al 2026 valgono circa 7.270 euro, cioè circa 606 euro al mese: poco meno di un quarto degli incassi. Accantonando questa cifra dal primo mese e continuando nel 2027, a giugno 2027 avrà già da parte quanto serve per saldo e primo acconto.La percentuale giusta dipende dal coefficiente di redditività, dall’aliquota (5% o 15%) e dalla gestione previdenziale. Per un artigiano con i contributi fissi il calcolo è diverso, e lo stesso vale per chi passa dal 5% al 15% al termine del periodo agevolato. Per questo conviene farsi preparare una stima personalizzata dal CAF, oppure usare uno strumento che la calcoli sulle fatture reali, come vedremo tra poco.Scadenze forfettario 2026 e 2027: le date effettive tra weekend e festiviQuando una scadenza fiscale cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Per questo le date sulla carta non sempre coincidono con quelle reali. Ecco le prossime scadenze forfettario 2026 e quelle del 2027, già corrette.Data effettivaScadenzaNoteMercoledì 30 settembre 2026Bollo 2° trimestre 2026Anche 1° trimestre, se rinviatoLunedì 2 novembre 2026Dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2025)Il 31 ottobre è sabatoLunedì 16 novembre 20263ª rata contributi fissi; IVA autofatture 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofattureLunedì 30 novembre 2026Secondo acconto imposta e contributi; bollo 3° trimestreTuttiLunedì 1° febbraio 2027Sistema TS, spese 2026Il 31 gennaio è domenicaMartedì 16 febbraio 20274ª rata contributi fissi 2026; IVA autofatture 4° trimestre 2026Artigiani e commercianti; chi ha autofattureLunedì 1° marzo 2027Bollo 4° trimestre 2026Il 28 febbraio è domenicaLunedì 17 maggio 20271ª rata contributi fissi 2027; IVA autofatture 1° trimestreIl 16 maggio è domenicaLunedì 31 maggio 2027Bollo 1° trimestre 2027Rinviabile se sotto 5.000 euroMercoledì 30 giugno 2027Saldo 2026 e primo acconto 2027Salvo prorogheVenerdì 20 agosto 20272ª rata contributi fissi; IVA autofatture 2° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofattureGiovedì 30 settembre 2027Bollo 2° trimestre 2027TuttiMartedì 2 novembre 2027Dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2026)Il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivoMartedì 16 novembre 20273ª rata contributi fissi; IVA autofatture 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofattureMartedì 30 novembre 2027Secondo acconto imposta e contributi; bollo 3° trimestreTuttiLe date del 2027 sono quelle previste oggi dalla normativa: ogni anno possono arrivare proroghe, soprattutto per i versamenti di giugno, e le eventuali novità vanno verificate di volta in volta. Il consiglio però resta lo stesso: organizzarsi prima, senza contare sugli slittamenti. Un calendario sempre aggiornato ti evita di scoprire una scadenza il giorno dopo.Come non perdere le scadenze: stima delle tasse e promemoria con Fatturazione Italia Ricordare a memoria tutte le scadenze forfettario 2026 è difficile, soprattutto nei primi anni di attività. Per questo il software di fatturazione elettronica Fatturazione Italia, sviluppato da Be Smart, include due strumenti pensati proprio per chi è nel regime forfettario.La pagina Tasse e contributi: tre numeri da tenere d’occhioLa pagina Tasse e contributi parte dalle fatture che emetti e mostra in alto tre card: quanto pagare entro il 30 giugno, con saldo dell’anno scorso e primo acconto separati, quanto pagare entro il 30 novembre e quanto mettere da parte ogni mese. Tiene conto dell’aliquota al 5% o al 15% e della gestione INPS corretta, Gestione Separata oppure artigiani e commercianti, applicando la riduzione del 35% solo dove spetta. Nel primo anno segnala la doppia botta in arrivo e suggerisce l’accantonamento mensile. È una stima indicativa: non sostituisce il calcolo del CAF o del commercialista, ma ti aiuta a non arrivare impreparato.I promemoria fiscali nel portaleIl pannello I miei promemoria raccoglie le scadenze adatte al tuo profilo: bollo trimestrale, contributi fissi INPS, imposta sostitutiva, Gestione Separata, IVA sulle autofatture estero, soglia degli 85.000 euro di ricavi e dichiarazione dei redditi. Ogni voce si può attivare o disattivare e si sceglie con quanti giorni di anticipo essere avvisati. Gli avvisi compaiono come notifiche nel portale, con una spiegazione in parole semplici di cosa si paga.Fatturazione Italia costa 49 euro l’anno con il piano Start (150 fatture) e 89 euro l’anno con il piano Pro (500 fatture, Sistema TS incluso, adatto ai professionisti sanitari), IVA inclusa, con prezzo bloccato per contratto per 3 anni. Puoi provarlo gratis per 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 se ricevi un invito. Per un confronto con le alternative leggi la nostra recensione di Fatturazione Italia e la guida ai migliori software di fatturazione elettronica 2026.Domande frequenti sulle scadenze forfettario 2026Quali sono le principali scadenze forfettario 2026?Le due date più importanti sono il 30 giugno (saldo dell’anno precedente e primo acconto di imposta sostitutiva e contributi a percentuale) e il 30 novembre (secondo acconto). A queste si aggiungono il bollo trimestrale (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio), la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre (nel 2026 il 2 novembre) e, per artigiani e commercianti, i contributi fissi del 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio.Nel primo anno di partita IVA devo pagare gli acconti?No: nel primo anno non ci sono acconti di imposta sostitutiva né di contributi a percentuale, perché l’anno precedente non c’era reddito. Il 30 giugno dell’anno dopo, però, arrivano insieme il saldo del primo anno e il primo acconto del secondo: la cosiddetta doppia botta. Per affrontarla conviene accantonare ogni mese una quota degli incassi.La riduzione del 35% dei contributi vale anche per la Gestione Separata?No. La riduzione del 35% è riservata ai forfettari iscritti alla gestione artigiani e commercianti e va richiesta all’INPS. In Gestione Separata non esiste: i liberi professionisti senza cassa pagano l’aliquota piena del 26,07% (24% se hanno già un’altra copertura previdenziale).Cosa succede se una scadenza cade di sabato o di domenica?Slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per esempio, nel 2027 il bollo del quarto trimestre 2026 si paga lunedì 1° marzo, perché il 28 febbraio è domenica, e l’invio delle spese 2026 al Sistema TS scade lunedì 1° febbraio.Il software di fatturazione è compreso nel servizio del CAF?No, sono due servizi separati. La gestione della partita IVA forfettaria del CAF Centro Fiscale costa 350 euro l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Il software Fatturazione Italia si attiva a parte: 49 euro l’anno con il piano Start o 89 euro l’anno con il piano Pro, IVA inclusa.Scadenze forfettario 2026: affidale al CAF Centro FiscaleLe scadenze forfettario 2026 non sono difficili se le conosci in anticipo: due appuntamenti pesanti, a giugno e a novembre, e una serie di date minori per bollo, contributi fissi e adempimenti. Il vero rischio è il primo anno, quando l’assenza di acconti fa sembrare tutto più leggero del reale. Un piano di accantonamento e un calendario sempre sotto controllo fanno la differenza.Con il servizio Partita IVA forfettario del CAF Centro Fiscale ci occupiamo di tutto: calcolo di imposte e contributi, preparazione degli F24, gestione di acconti e rateizzazioni, dichiarazione dei redditi e richiesta della riduzione contributiva per artigiani e commercianti. La gestione annuale costa 350 euro IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa; l’apertura della partita IVA costa 120-150 euro per i professionisti e 450-600 euro per le ditte con iscrizione in Camera di Commercio. Il software di fatturazione è un servizio separato e non è compreso nella gestione. Per confrontare le alternative, leggi quanto costa un commercialista per il forfettario e come funziona il commercialista online per il forfettario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario?Il CAF Centro Fiscale è a tua disposizione, sia in ufficio a Udine e Cividale che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Scopri il servizio Partita IVA forfettarioProva Fatturazione Italia gratis per 30 giorni, senza carta di creditoSettembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 15:00:002026-09-27 11:04:36Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TSAprire una partita IVA logopedista nel 2026 significa fare i conti con un dettaglio tecnico che molte guide online continuano a sbagliare: il codice ATECO. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già esistenti. Il codice corretto per il logopedista è oggi 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) e non è più il codice attuale.In questa guida affrontiamo la partita IVA logopedista da un punto di vista molto concreto: quale codice usare, perché il logopedista versa i contributi alla Gestione Separata INPS e non a una cassa di categoria, come funziona il regime forfettario con coefficiente di redditività 78%, quando si applica l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e quali sono gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Nessun tecnicismo lasciato a se stesso: ogni termine viene spiegato in parole semplici.Indice dei contenutiPartita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedistaGestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedistaRegime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limitiIVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarieSistema TS e fatturazione: gli adempimenti annualiGli errori più frequenti sulla partita IVA logopedistaDomande frequenti sulla partita IVA logopedistaPartita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025Il logopedista è una professione sanitaria dell’area della riabilitazione, iscritta all’albo gestito dalla FNO TSRM-PSTRP (la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). Questo dato, apparentemente burocratico, è la chiave di lettura di tutta la parte fiscale e previdenziale: è l’iscrizione all’albo a determinare la posizione contributiva, non il codice attività.Chi apre la partita IVA logopedista oggi si trova davanti a una classificazione delle attività economiche rinnovata. L’ATECO è semplicemente un codice numerico che dice allo Stato “che lavoro fai”: serve all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’ISTAT per inquadrare statisticamente l’attività. La versione in vigore è l’ATECO 2025, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.Chi era già titolare di partita IVA con il vecchio codice non ha dovuto presentare alcuna domanda: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Il problema, nella pratica, è un altro: molte guide, moduli fai-da-te e persino alcuni articoli online continuano a riportare il codice superato, creando confusione in chi sta valutando di mettersi in proprio. Per questo la nostra partita IVA logopedista parte proprio dalla correzione di questo errore.Un secondo aspetto da chiarire subito riguarda le casse previdenziali. Molti pensano che ogni professione sanitaria abbia il proprio ente di previdenza: non è così. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma, e il riferimento corretto è la Gestione Separata INPS. Vedremo più avanti perché questo punto genera tanti errori, compreso il mito di una riduzione contributiva che nella Gestione Separata non esiste. Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedistaIl codice da indicare per la partita IVA logopedista è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (dove “n.c.a.” significa “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le attività sanitarie indipendenti non elencate specificamente). È il codice della classificazione ATECO 2025, quindi quello attualmente in uso.Il precedente 86.90.29 era il riferimento della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022): va citato solo come nota storica, utile a chi ritrova quel numero su vecchi documenti, certificati di attribuzione o visure. Chiunque scriva ancora che il logopedista “deve usare il codice 86.90.29” sta lavorando su una classificazione superata.Nello stesso gruppo 86.99.09 confluiscono diverse professioni sanitarie tecniche e riabilitative, come dietisti, podologi, igienisti dentali e tecnici di radiologia. Il fisioterapista, invece, ha un codice proprio (86.95.00) e lo psicologo un altro ancora (86.93.00): l’elenco completo, professione per professione, lo trovi nella nostra tabella dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie. ATECO 2025 e coefficiente di redditività: una doppia letturaC’è un passaggio tecnico che spiazza anche i professionisti più attenti. L’allegato della legge che fissa i coefficienti di redditività del regime forfettario è ancora costruito sulla vecchia classificazione: fino all’emanazione del nuovo decreto, per individuare il coefficiente resta il riferimento il codice ATECO 2007 corrispondente. In concreto, quindi, la partita IVA logopedista si apre con il codice ATECO 2025 86.99.09, ma il coefficiente applicato ai compensi continua a essere quello della categoria di appartenenza storica, pari al 78%.Questa doppia lettura è il motivo per cui conviene farsi affiancare nella fase di apertura: un codice indicato male non è solo un errore formale, può riflettersi sull’inquadramento dell’attività e sul calcolo delle imposte. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine verificano il codice corretto prima di trasmettere la pratica di apertura.Gestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedistaLa previdenza è il capitolo in cui si concentrano gli errori più gravi. Per il logopedista non esiste una cassa professionale dedicata: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS, il fondo previdenziale previsto per i professionisti senza cassa di categoria. L’obbligo di iscrizione nasce dall’albo professionale e dall’assenza di una cassa, non dal codice ATECO scelto in fase di apertura.Le aliquote della Gestione Separata 2026 per la partita IVA logopedista sono due:26,07% per chi non ha altra copertura pensionistica obbligatoria (è il caso più comune del libero professionista “puro”);24% per chi è già assicurato altrove, ad esempio perché svolge anche un lavoro dipendente oppure è titolare di pensione.I contributi si calcolano sul reddito imponibile dell’attività, cioè su quanto risulta tassabile e non sul giro d’affari lordo. Nella Gestione Separata non è previsto alcun contributo minimo fisso: se in un anno l’attività produce poco reddito, i contributi restano proporzionalmente bassi. È una differenza sostanziale rispetto ad artigiani e commercianti, che invece versano i cosiddetti “minimali” anche senza incassi.I versamenti seguono le scadenze della dichiarazione dei redditi, con saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso tramite modello F24. È inoltre facoltativo addebitare in fattura una rivalsa del 4% al cliente: si tratta di una maggiorazione, non di un contributo aggiuntivo versato all’INPS, e concorre a formare il reddito professionale. Attenzione: nessuna riduzione del 35% per il logopedistaCapita spesso di leggere che il professionista in regime forfettario può chiedere una riduzione contributiva del 35%. È falso per la partita IVA logopedista: quella agevolazione riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste e non può essere richiesta in alcun modo.Allo stesso modo, il logopedista non si iscrive a ENPAPI: quella cassa copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Non esistono casse “dedicate” ai logopedisti, ai fisioterapisti o ai podologi. Chi vi dice il contrario sta applicando regole di altre professioni.Regime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limitiLa maggior parte di chi apre una partita IVA logopedista sceglie il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle piccole attività. Il meccanismo è semplice: non si tengono i conti delle spese sostenute, ma si applica ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa che lo Stato considera “reddito”. Per il logopedista il coefficiente è 78%: significa che su 100 euro incassati, 78 euro sono considerati reddito e 22 euro spese forfettarie, senza necessità di dimostrarle.Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati, si applica l’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF e addizionali regionali e comunali: invece di pagare più imposte separate, se ne paga una sola. L’aliquota ordinaria è il 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità dell’attività.Un esempio pratico aiuta a capire. Immagina che Giulia, logopedista appena iscritta all’albo, incassi 30.000 euro in un anno. Il reddito forfettario è il 78% di 30.000, cioè 23.400 euro. Su questa base si calcolano i contributi alla Gestione Separata al 26,07%, circa 6.100 euro. Il reddito imponibile scende quindi a circa 17.300 euro: applicando l’aliquota del 5% l’imposta è di circa 865 euro, che diventano circa 2.595 euro con l’aliquota ordinaria del 15%. Si tratta di un calcolo semplificato, utile solo a rendere l’idea.Per restare nel forfettario servono però alcune condizioni. I compensi annui non devono superare 85.000 euro. Soprattutto, chi affianca la libera professione a un impiego dipendente deve tenere d’occhio un secondo limite: i redditi da lavoro dipendente o assimilato non possono superare 35.000 euro (soglia valida per il 2025 e il 2026). Chi supera quel tetto non può accedere al regime, o ne esce dall’anno successivo.È una situazione molto frequente tra i logopedisti che lavorano part-time in una struttura e in parallelo seguono pazienti privati. Vale la pena ricordare, inoltre, che nel forfettario le detrazioni fiscali (spese mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo) non possono essere scaricate dall’imposta sostitutiva: se non ci sono altri redditi IRPEF, si perdono. Un confronto preventivo tra forfettario e regime ordinario, quindi, non è un lusso ma una scelta di convenienza. IVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarieLe prestazioni del logopedista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, a condizione che siano rese nell’esercizio della professione sanitaria e abbiano finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Valutazione del linguaggio, trattamento dei disturbi della comunicazione, riabilitazione della deglutizione o della voce sono tipicamente prestazioni con finalità terapeutica, quindi esenti.Attenzione però: l’esenzione segue la finalità sanitaria, non la qualifica di chi emette la fattura. Se lo stesso professionista svolge attività che non hanno scopo di cura – per esempio docenza, formazione ad altri operatori, consulenze organizzative, dizione o public speaking a fini professionali – quelle prestazioni escono dal perimetro dell’art. 10 n. 18 e sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%. È uno dei punti su cui conviene un controllo caso per caso.Esenzione IVA non vuol dire assenza di obblighi. La fattura va sempre emessa, riportando la dicitura di operazione esente art. 10 n. 18 DPR 633/72, e sulle fatture esenti di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro, che può essere addebitata al paziente. Anche i forfettari, che non applicano IVA sulle proprie prestazioni, devono gestire correttamente queste indicazioni per non incorrere in contestazioni.Un ultimo aspetto: quando la partita IVA logopedista collabora con cooperative, poliambulatori, cliniche o scuole, la fattura è intestata a un soggetto titolare di partita IVA e le regole di fatturazione cambiano rispetto al paziente privato. Ne parliamo nel prossimo paragrafo, insieme al Sistema TS. Sistema TS e fatturazione: gli adempimenti annualiIl Sistema Tessera Sanitaria (abbreviato Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, così che il paziente possa detrarle. I professionisti sanitari iscritti agli albi, logopedisti compresi, rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni pagate dai privati.La notizia buona, per chi apre oggi una partita IVA logopedista, è che la cadenza dell’invio si è semplificata: la trasmissione è diventata annuale, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso (regola operativa dal periodo d’imposta 2025). Non ci sono più scadenze mensili o semestrali da rincorrere, ma questo non significa poter improvvisare: i dati vanno raccolti in modo ordinato durante l’anno, perché l’invio riguarda ogni singolo documento di spesa.C’è poi una regola che sorprende sempre: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è vietato emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. È un divieto a tutela della privacy dei dati sanitari, ormai strutturale. Al paziente privato, quindi, si consegna una fattura cartacea o in PDF; la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria quando il cliente è un altro soggetto con partita IVA, come una cooperativa o un poliambulatorio, o una pubblica amministrazione.Gestire due binari paralleli – fatture cartacee ai pazienti e fatture elettroniche alle strutture, più l’invio annuale al Sistema TS – è più semplice con un software che tenga traccia di tutto. Tra le soluzioni disponibili sul mercato c’è per esempio fatturazioneitalia.it, che gestisce la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati al Sistema TS in un unico ambiente. Resta comunque fondamentale un controllo professionale sulla correttezza dei dati trasmessi.Ricordiamo infine che i dati inviati al Sistema TS alimentano le detrazioni fiscali dei pazienti nel modello 730: un errore nella trasmissione si traduce in una detrazione mancata per il paziente e in una possibile sanzione per il professionista.Gli errori più frequenti sulla partita IVA logopedistaDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono sempre gli stessi inciampi. Riconoscerli in anticipo è il modo più economico per evitarli, perché una partita IVA logopedista impostata male si corregge, ma con tempo e costi che si potevano risparmiare.indicare il vecchio codice 86.90.29 come codice attuale, quando la classificazione in vigore è ATECO 2025 con codice 86.99.09;chiedere la riduzione contributiva del 35%, che nella Gestione Separata INPS non esiste;cercare l’iscrizione a una cassa di categoria inesistente, o confondere ENPAPI (solo infermieri) con la previdenza dei logopedisti;credere che il codice ATECO determini la cassa previdenziale: l’obbligo dipende dall’albo e dall’assenza di cassa;ignorare il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, perdendo il regime forfettario senza accorgersene;emettere fattura elettronica a un paziente per una prestazione sanitaria, violando il divieto a tutela dei dati sanitari.Nessuno di questi errori è banale: tra contributi calcolati a vuoto, regimi perduti e sanzioni formali, il conto può diventare significativo. Per questo la fase di apertura merita una consulenza dedicata, con un preventivo personalizzato in base alla situazione reale: professione esclusiva, doppio lavoro, collaborazioni con strutture o studio proprio.Approfondimento consigliatoPer una panoramica su tutte le professioni sanitarie – codici, casse, obblighi IVA e adempimenti – leggi la nostra guida completa Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, il punto di partenza per confrontare la tua situazione con quella delle altre professioni dell’albo TSRM-PSTRP. Domande frequenti sulla partita IVA logopedistaQual è il codice ATECO corretto per la partita IVA logopedista nel 2026?Il codice corretto e attuale è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e non è più il codice attuale.Il logopedista deve iscriversi a ENPAPI o a una cassa di categoria?No. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. ENPAPI copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.Esiste la riduzione del 35% dei contributi per il logopedista forfettario?No. La riduzione del 35% riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata, dove è iscritto il logopedista, quella riduzione non esiste e non può essere richiesta.Quanti contributi INPS paga una partita IVA logopedista?L’aliquota della Gestione Separata 2026 è del 26,07% se il professionista non ha altra copertura pensionistica obbligatoria, oppure del 24% se è già assicurato altrove, per esempio come lavoratore dipendente. I contributi si calcolano sul reddito imponibile e non è previsto alcun minimale fisso.Le prestazioni del logopedista sono esenti IVA?Sì, quando hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona si applica l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72. Le prestazioni prive di finalità sanitaria, come docenze o consulenze organizzative, seguono invece le regole ordinarie con IVA al 22%.Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema TS?La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso. Non sono più previsti invii mensili o semestrali.Posso avere la partita IVA logopedista e un lavoro dipendente?Sì, ma nel regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato non devono superare 35.000 euro, soglia valida per il 2025 e il 2026. Oltre quel limite non si può accedere al regime agevolato o se ne esce dall’anno successivo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA logopedistaAprire e gestire una partita IVA logopedista con il codice ATECO corretto, l’inquadramento previdenziale giusto e gli adempimenti del Sistema TS sotto controllo non è un percorso da affrontare con il fai-da-te. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i professionisti sanitari dall’apertura alla gestione ordinaria: verifica del codice 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, valutazione di convenienza tra regime forfettario e ordinario, corretta gestione dell’esenzione IVA e delle fatture ai pazienti, con un preventivo personalizzato sulla tua situazione.Ti aspettiamo nel nostro ufficio di Udine, Viale Tullio 13, oppure ti seguiamo online in tutta Italia, con la stessa assistenza e senza bisogno di spostarti. Per prenotare un appuntamento puoi chiamarci allo 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutta la pratica, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione, garantendo la correttezza di ogni passaggio. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 15:00:002026-09-28 13:31:12Aprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TS
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOUscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 significa fare una scelta volontaria: rinunciare a un regime agevolato che potresti ancora applicare, per passare al regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2027. È una decisione che nessuno ti impone, ma che ha conseguenze concrete su IVA, contabilità, fatturazione e reddito imponibile. E soprattutto è una decisione che va maturata entro il 31 dicembre 2026, perché dal giorno dopo si cambiano le regole del gioco in corsa.Molti professionisti e piccole partite IVA arrivano a questo bivio dopo qualche anno di attività: i costi crescono, i clienti aziendali chiedono l’IVA detraibile, si programma un investimento importante. In questi casi il regime forfettario, che pure resta vantaggioso per moltissime situazioni, può diventare una gabbia. Attenzione però: uscire dal regime forfettario per opzione 2027 non è una formalità da sbrigare in cinque minuti, perché comporta un vincolo di almeno tre anni, una gestione IVA completa e una serie di adempimenti nuovi.In questa guida ti spieghiamo, con parole semplici, come si esercita l’opzione, cosa va deciso entro fine 2026, come funziona la rettifica della detrazione IVA (con una novità normativa importante proprio dal 2027), come trattare le rimanenze di magazzino e le fatture a cavallo d’anno. Alla fine troverai anche le domande più frequenti che riceviamo allo sportello.Indice dei contenutiUscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlandoCome si esercita l’opzione: il comportamento concludenteCosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestisconoFatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVAIl vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinarioQuando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027Approfondimenti correlatiDomande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzioneValutiamo insieme se conviene uscire dal forfettarioUscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlandoDal regime forfettario si può uscire in due modi molto diversi tra loro, ed è fondamentale non confonderli perché le regole e le tempistiche cambiano.Il primo caso è l’uscita per decadenza, cioè automatica e subita: succede quando vengono meno i requisiti previsti dalla legge. L’esempio classico è il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi (che fa uscire dal regime dall’anno successivo) oppure il superamento dei 100.000 euro, che comporta l’uscita immediata con applicazione dell’IVA già a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Rientrano tra le cause di decadenza anche le cosiddette cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente. Se è questa la tua situazione, ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al superamento della soglia degli 85.000 euro nel forfettario, che tratta nel dettaglio proprio quello scenario.Il secondo caso, quello di cui parliamo qui, è l’uscita per opzione: il contribuente ha ancora tutti i requisiti per restare nel forfettario, ma sceglie liberamente di applicare l’IVA e le imposte nei modi ordinari. È una facoltà espressamente prevista dalla legge istitutiva del regime (art. 1, comma 70, della Legge 190/2014). In pratica, uscire dal regime forfettario per opzione 2027 è una scelta di convenienza economica e organizzativa, non un obbligo.La differenza pratica è enorme: chi decade non deve comunicare nulla, perché l’uscita discende dalla legge; chi opta, invece, compie una scelta che lo vincola per almeno tre anni e che va manifestata con un comportamento coerente e poi formalizzata in dichiarazione IVA. Vediamo come. Come si esercita l’opzione: il comportamento concludenteQui arriva la buona notizia, quella che sorprende quasi tutti i contribuenti: non esiste alcuna comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Non c’è un modulo da presentare, non c’è una raccomandata da spedire, non c’è una PEC da mandare prima di Capodanno.L’opzione si esercita per comportamento concludente. È un principio generale in materia di opzioni fiscali (DPR 442/1997) e significa una cosa molto semplice: la tua scelta si desume da come ti comporti concretamente dal 1° gennaio 2027. Se dal primo giorno dell’anno inizi a emettere fatture con IVA, tieni i registri IVA, effettui le liquidazioni periodiche e detrai l’IVA sugli acquisti, hai di fatto già optato per il regime ordinario. Non serve altro.La formalizzazione arriva dopo, ed è solo una comunicazione: la scelta va barrata nel quadro VO (storicamente il rigo VO33) della prima dichiarazione IVA utile, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, che si presenta nella primavera del 2028. Il quadro VO serve proprio a informare l’Amministrazione finanziaria delle opzioni e delle revoche esercitate.Un chiarimento che tranquillizza molti: se per distrazione ometti la comunicazione nel quadro VO, l’opzione resta comunque valida, perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omissione costituisce una violazione formale, sanzionabile in misura fissa, ma non fa saltare la scelta. Meglio comunque non correre rischi: il nostro consiglio è affidare la compilazione della prima dichiarazione IVA a chi conosce bene questi passaggi.Attenzione a un aspetto che genera confusione: per il reddito non esiste un’opzione separata. L’opzione per l’IVA ordinaria e quella per la determinazione ordinaria del reddito viaggiano insieme, perché il regime forfettario è un pacchetto unitario. Uscendo, tornerai a dichiarare i redditi con il quadro RE (professionisti) o il quadro RG/RF (imprese) del Modello Redditi PF, abbandonando il quadro LM tipico dei forfettari. Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026Se non c’è nulla da comunicare, perché parliamo di una scadenza al 31 dicembre 2026? Perché il regime fiscale si applica per anno solare intero: una volta iniziato il 2027 non si torna indietro, e ogni fattura emessa il 2 gennaio deve già essere impostata correttamente. La scadenza, quindi, non è burocratica ma organizzativa e decisionale.Ecco cosa va messo a fuoco prima di Capodanno se stai valutando di uscire dal regime forfettario per opzione 2027:Valutazione di convenienza numerica: confrontare l’imposta sostitutiva del forfettario (15%, o 5% nei primi cinque anni per le nuove attività) con l’IRPEF a scaglioni più addizionali regionali e comunali, tenendo conto dei costi realmente deducibili e dei contributi previdenziali.Numerazione e impostazione delle fatture 2027: dal 1° gennaio la numerazione riparte e le fatture devono esporre l’aliquota IVA corretta, senza più la dicitura del regime forfettario né il codice natura N2.2.Software di fatturazione e contabilità: serve un gestionale che tenga registri IVA, liquidazioni e scadenzario, non più il semplice invio di fatture senza imposta.Timing degli investimenti: un acquisto importante fatto a dicembre 2026 non dà diritto a detrarre l’IVA né a dedurre l’ammortamento; lo stesso acquisto fatto a gennaio 2027 sì. Spesso spostare la spesa di poche settimane vale molte migliaia di euro.Inventario delle rimanenze al 31 dicembre 2026 per chi vende beni o utilizza materiali.Ricognizione dei beni strumentali ancora “in vita” acquistati durante il periodo forfettario, con relative fatture d’acquisto.L’ultimo punto merita particolare attenzione: nel regime ordinario si apre un calendario di adempimenti che nel forfettario non esisteva. Liquidazioni IVA mensili (entro il 16 del mese successivo) oppure trimestrali su opzione (con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale, gestione dell’IVA sugli acquisti dall’estero. Sono tutte cose gestibili, ma vanno messe in agenda prima, non scoperte a marzo. Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027Questo è il capitolo più tecnico, ma anche quello che può valere di più in termini di soldi veri. Partiamo dal concetto base: nel regime forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti. Se compri un macchinario da 10.000 euro più IVA, quei 2.200 euro di imposta restano un costo secco. Nel regime ordinario, invece, l’IVA sugli acquisti è detraibile. Come ha sempre funzionato la rettifica a favoreProprio per evitare questa disparità, l’ordinamento ha previsto storicamente la rettifica della detrazione IVA disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. In caso di passaggio da forfettario a ordinario la rettifica è a favore del contribuente: si recupera una quota dell’IVA a suo tempo non detratta, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime.Il meccanismo classico prevede che per i beni ammortizzabili (attrezzature, macchinari, arredi) il recupero avvenga in quinti, cioè in proporzione agli anni che mancano al completamento del quinquennio dall’entrata in funzione del bene; per gli immobili il periodo di osservazione, la cosiddetta tutela decennale, si estende a dieci anni; per le merci in rimanenza e i servizi non ancora utilizzati il recupero è integrale.Facciamo un esempio concreto. Immagina che Marco, artigiano forfettario, abbia comprato nel 2025 un macchinario pagando 2.200 euro di IVA mai detratta. Uscendo dal forfettario all’inizio del 2027 sarebbero trascorsi due anni del quinquennio e ne resterebbero tre: con il criterio dei quinti il recupero teorico sarebbe pari a 3/5 di 2.200 euro, cioè 1.320 euro. Non è una cifra trascurabile, ma attenzione: come vediamo nel paragrafo successivo, per le uscite con decorrenza 1° gennaio 2027 questo recupero non è più scontato, perché la norma che lo prevedeva risulta abrogata proprio da quella data.Attenzione: dal 1° gennaio 2027 il quadro cambiaQui serve la massima prudenza, perché siamo di fronte a una novità normativa in piena evoluzione. L’art. 9 del D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, cioè proprio la norma che disciplinava la rettifica “per masse” nei casi di mutamento del regime fiscale. L’abrogazione, inizialmente immediata, è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 12-octies del DL 200/2025 (Milleproroghe), convertito dalla Legge 26/2026.Tradotto in pratica: per i passaggi di regime con effetto fino al 2026 la vecchia disciplina della rettifica per cambio di regime resta pienamente applicabile. Per i passaggi con decorrenza 1° gennaio 2027, invece, la disposizione risulta abrogata proprio nel momento in cui il mutamento di regime si verifica. Secondo la lettura prevalente resterebbero applicabili soltanto le rettifiche analitiche, cioè quelle legate alla variazione di utilizzo dei singoli beni, e non più la rettifica generalizzata per masse. Nella stessa direzione va il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027: la rettifica della detrazione è disciplinata dal suo art. 59, che riproduce il contenuto del vecchio art. 19-bis2 senza riprodurne il comma 3. La disciplina della rettifica per cambio di regime, quindi, non è stata semplicemente trasferita o rinumerata altrove: dal 2027 non compare più nel testo di riferimento.La conseguenza operativa è delicatissima: chi ha beni strumentali recenti o magazzino consistente e conta sul recupero dell’IVA come leva di convenienza per uscire dal regime forfettario per opzione 2027 deve verificare con estrema attenzione la propria posizione, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi la data di uscita può fare la differenza. È esattamente il tipo di valutazione che non va fatta leggendo un articolo online: prenota un appuntamento e portiamo i numeri sul tavolo.Dove si indica la rettificaQuando la rettifica spetta, non si recupera l’imposta con un bonifico immediato: l’importo confluisce nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, da presentare nella finestra 1° febbraio – 30 aprile 2028. Il calcolo va supportato da un prospetto analitico dei beni e delle rimanenze, da conservare insieme alle fatture d’acquisto originarie.Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestisconoChi svolge attività commerciale, artigianale o comunque vende beni deve dedicare una serata di lavoro all’inventario di fine anno. Le rimanenze di magazzino sono le merci, le materie prime e i semilavorati acquistati ma non ancora venduti o impiegati al 31 dicembre 2026.Perché contano tanto? Per due ragioni distinte. La prima riguarda l’IVA: le merci ancora in giacenza sono state acquistate pagando un’imposta mai detratta, ed è proprio su queste che la rettifica a favore avrebbe l’impatto maggiore (con le cautele appena viste sulla disciplina applicabile dal 2027). La seconda riguarda il reddito: nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO, e le rimanenze non hanno alcun rilievo. Nel regime ordinario, invece, per le imprese le rimanenze entrano nel calcolo del reddito come componente positivo di fine esercizio.Un principio importante stabilito dalla legge istitutiva del forfettario è quello di evitare salti o duplicazioni d’imposta: i costi già “assorbiti” forfettariamente non possono essere dedotti una seconda volta nel regime ordinario. Per questo la corretta valorizzazione delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2027 va impostata con criterio, documentando quantità, costi di acquisto e fatture di riferimento.Redigi un inventario datato 31 dicembre 2026, con quantità e descrizione di ogni articolo.Associa a ogni voce la fattura d’acquisto e l’aliquota IVA applicata.Conserva il prospetto: è il documento che giustifica sia l’eventuale rettifica IVA sia le rimanenze iniziali del 2027.Scatta fotografie o stampa i report del gestionale di magazzino: la prova documentale conta. Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVAÈ il dubbio più frequente di chi sta per uscire dal regime forfettario per opzione 2027: emetto la fattura a dicembre 2026 ma il cliente mi paga a gennaio 2027, come la tratto?Distinguiamo i due piani, perché seguono regole diverse. Sul fronte IVA, la fattura emessa nel 2026 da un soggetto ancora forfettario è un’operazione del 2026: va emessa senza applicazione dell’IVA, con il codice natura N2.2 e la dicitura di legge. L’emissione anticipata del documento “cristallizza” il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il successivo incasso a gennaio non fa scattare alcun obbligo di addebito dell’imposta. Non devi emettere note di variazione né rifare la fattura con IVA.Sul fronte delle imposte sui redditi il ragionamento è diverso. Nel forfettario vale il principio di cassa: conta quando incassi, non quando fatturi. Quindi una fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 non ha concorso al reddito forfettario del 2026, perché l’incasso non c’è stato. La legge prevede espressamente una regola di raccordo per i passaggi di regime, finalizzata a evitare che un compenso venga tassato due volte o non venga tassato affatto: i ricavi che non hanno concorso al reddito nel periodo forfettario assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi, cioè nel 2027 in regime ordinario.Il tema si complica per le imprese che nel regime ordinario applicano il principio di competenza, dove il ricavo si imputerebbe all’anno in cui la prestazione è stata eseguita. I casi limite esistono e vanno esaminati uno per uno: lavori iniziati nel 2026 e conclusi nel 2027, acconti incassati a fine anno, note di credito successive al cambio di regime. In queste situazioni la prudenza impone una verifica caso per caso con un professionista, e non una risposta standard. Se vuoi approfondire la meccanica delle fatture a cavallo d’anno 2026-2027 abbiamo dedicato al tema una guida specifica.Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinarioQuesto è il punto che rende la scelta seria e non reversibile a piacimento. L’art. 1, comma 70, della Legge 190/2014 stabilisce che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari è valida per almeno un triennio. Significa che, se opti dal 2027, sei vincolato al regime ordinario per gli anni 2027, 2028 e 2029, anche se nel frattempo i tuoi ricavi restassero ampiamente sotto la soglia degli 85.000 euro.Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno finché continui a comportarti da soggetto ordinario. Per tornare nel regime forfettario dovrai quindi manifestare una nuova scelta, sempre per comportamento concludente, e verificare di possedere tutti i requisiti a quella data.Esiste un’eccezione importante: la disciplina generale delle opzioni consente la revoca anticipata quando intervengono nuove disposizioni normative che modificano il regime di riferimento. In passato questa apertura ha permesso a diversi contribuenti di rientrare nel forfettario prima dei tre anni, ad esempio in occasione dell’innalzamento delle soglie di ricavi. Non è però una scappatoia da mettere in preventivo: la regola generale resta il vincolo triennale.Proprio per questo motivo, prima di uscire dal regime forfettario per opzione 2027 conviene ragionare su un orizzonte di tre anni e non sul singolo esercizio. Un anno particolarmente ricco di costi può rendere conveniente l’ordinario nel 2027, ma se il 2028 e il 2029 tornassero “leggeri” il conto complessivo potrebbe capovolgersi. Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono situazioni tipiche in cui l’uscita volontaria merita di essere valutata seriamente. Il filo conduttore è sempre lo stesso: nel forfettario i costi reali non si deducono, perché il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per la tua attività. Se i costi veri superano abbondantemente quelli “riconosciuti” dal coefficiente, il forfettario diventa penalizzante.Costi di gestione elevati: affitto di un locale, dipendenti o collaboratori, materiali, canoni, provvigioni. Un professionista con coefficiente al 78% può dedurre forfettariamente solo il 22% dei compensi: se i suoi costi reali pesano il 45%, l’ordinario probabilmente conviene.Clienti B2B che vogliono detrarre l’IVA: alcune aziende preferiscono fornitori con IVA perché per loro l’imposta è neutra, mentre il prezzo del forfettario è tutto costo.Investimenti importanti in vista: acquisto di macchinari, allestimento di un laboratorio, veicoli strumentali, ristrutturazione di un locale. Nell’ordinario recuperi l’IVA e deduci gli ammortamenti.Volumi in crescita verso la soglia: se prevedi di superare gli 85.000 euro nel 2027, anticipare volontariamente il passaggio evita di trovarsi impreparati a metà anno.Necessità di dedurre perdite o oneri specifici, non valorizzabili nel regime forfettario.Sul fronte opposto, restano nel forfettario con soddisfazione i professionisti con pochi costi, chi beneficia ancora dell’aliquota agevolata al 5% nei primi cinque anni di attività e chi lavora prevalentemente con clienti privati, per i quali l’assenza di IVA è un vantaggio competitivo sul prezzo finale. Se invece stai valutando il percorso inverso, cioè entrare nel regime agevolato, leggi la nostra guida su come passare al regime forfettario dal 2027.Una simulazione numerica seria mette a confronto imposta sostitutiva, IRPEF con addizionali, contributi previdenziali e costi di gestione della contabilità su almeno tre anni. Al CAF Centro Fiscale di Udine questo confronto lo facciamo ogni giorno, con i tuoi numeri reali e non con esempi teorici.Approfondimenti correlatiIl passaggio di regime tocca temi diversi tra loro. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro, così puoi approfondire solo quello che riguarda la tua situazione:Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario: la guida per chi esce dal regime per decadenza e non per scelta volontaria.Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: tutti i casi pratici di documenti emessi a dicembre e incassati a gennaio.Passare al regime forfettario dal 2027: il percorso opposto, per chi vuole entrare nel regime agevolato.Regime forfettario: requisiti e aliquote aggiornate, per verificare se possiedi ancora le condizioni di permanenza.Aprire la partita IVA: scelta del regime, codice ATECO e inquadramento previdenziale. Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzioneDevo comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 che esco dal forfettario?No. L’opzione si esercita per comportamento concludente: è sufficiente iniziare ad applicare l’IVA e le regole ordinarie dal 1° gennaio 2027. La scelta si comunica solo successivamente, barrando il quadro VO della prima dichiarazione IVA utile, quella relativa all’anno d’imposta 2027.Cosa succede se non faccio nulla entro il 31 dicembre 2026?Se possiedi ancora i requisiti e continui a fatturare senza IVA, resti semplicemente nel regime forfettario anche per il 2027. Il forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: non decade per il solo passare del tempo e non richiede conferme annuali.Ho dimenticato di barrare il quadro VO: l’opzione è invalida?No, l’opzione resta valida perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omessa comunicazione è una violazione formale, punita con una sanzione in misura fissa e regolarizzabile. Resta comunque buona prassi compilare correttamente la dichiarazione IVA.Come si calcola in pratica la rettifica IVA a favore?Il criterio storico prevede il recupero dell’IVA non detratta in quinti per i beni ammortizzabili (in base agli anni residui del quinquennio) e in decimi per gli immobili, con recupero integrale su merci e servizi non ancora utilizzati. Attenzione però: dal 1° gennaio 2027 la norma che disciplinava la rettifica per cambio di regime risulta abrogata, con effetti ancora da chiarire sui passaggi decorrenti da quella data. È un punto da verificare con un professionista prima di prendere la decisione.Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026 come vanno trattate?Vanno inventariate e valorizzate con un prospetto datato, indicando quantità, costo di acquisto, aliquota IVA e fattura di riferimento. Servono sia per l’eventuale rettifica IVA sia come rimanenze iniziali del primo esercizio in regime ordinario.Posso tornare nel forfettario dopo un anno se mi accorgo di aver sbagliato?In linea generale no: l’opzione vincola per almeno tre anni (2027, 2028 e 2029 se opti dal 2027), dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno. Il rientro anticipato è ammesso solo in presenza di modifiche normative che incidono sul regime. Per questo la valutazione va fatta su un orizzonte triennale.Uscendo dal forfettario devo emettere fattura elettronica?Sì, ma non è una novità: la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi. Cambia però il contenuto del documento, che dovrà esporre imponibile, aliquota e imposta, e cambia la gestione contabile a valle, con registri e liquidazioni periodiche.Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettarioUscire dal regime forfettario per opzione 2027 può farti risparmiare parecchio oppure complicarti la vita per tre anni: dipende interamente dai tuoi numeri. Costi reali, coefficiente di redditività, tipologia di clientela, investimenti programmati e trattamento dell’IVA sui beni già acquistati sono variabili che vanno pesate insieme, non una alla volta.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca professionisti, artigiani e piccole imprese in questa scelta con una simulazione personalizzata su tre anni, la gestione degli adempimenti IVA del nuovo regime e la corretta impostazione di inventario e rettifiche. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia, e ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla complessità della tua attività. Contattaci per fissare un appuntamento prima della fine dell’anno: a gennaio sarà già tardi per cambiare strategia.Un ultimo consiglio operativo: passando al regime ordinario avrai bisogno di un software che gestisca IVA, registri e liquidazioni, non del semplice invio di fatture senza imposta. Per questo consigliamo ai nostri clienti fatturazioneitalia.it, la soluzione di fatturazione elettronica pensata per chi lavora in regime ordinario dal 2027, con registri IVA, scadenzario e invio allo SdI integrati.Hai bisogno di assistenza per il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 09:44:402026-09-28 09:07:06Uscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e FatturaIl geometra amministratore di condominio è una figura sempre più diffusa in Italia, e non per caso: chi conosce gli edifici, gli impianti e le pratiche edilizie ha una marcia in più nella gestione di uno stabile. Passare dalla libera professione tecnica alla doppia attività di geometra e amministratore, però, non è solo una questione di competenze: bisogna mettere in ordine il codice ATECO, capire come cambiano i contributi CIPAG e sapere esattamente come emettere la fattura al condominio.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici, tutto ciò che serve sapere: i requisiti di legge previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’aggiunta di un ATECO secondario sulla stessa partita IVA, il calcolo del contributo soggettivo e integrativo CIPAG, la ritenuta d’acconto del 20% operata dal condominio e le differenze quando si lavora in regime forfettario.L’obiettivo è arrivare in fondo con le idee chiare su come il geometra amministratore di condominio deve organizzare fisco, previdenza e fatturazione, evitando gli errori che nella pratica costano di più: contributi calcolati per difetto, ritenute applicate quando non sono dovute e superamento involontario delle soglie del forfettario.Indice dei contenutiPerché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleRequisiti normativi per diventare amministratore di condominioDoppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioCIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioFattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CURegime forfettario e amministrazione condominialeIl compenso dell’amministratore: preventivo e nominaAdempimenti e responsabilità dell’amministratoreErrori frequenti del geometra amministratore di condominioDomande frequenti sul geometra amministratore di condominio Perché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturaleIl geometra amministratore di condominio parte con un vantaggio competitivo evidente. Amministrare un edificio significa occuparsi ogni giorno di manutenzioni, facciate, tetti, impianti termici, sicurezza, pratiche edilizie e rapporti con le imprese. Sono esattamente i temi su cui un geometra ha formazione e pratica quotidiana.Immagina un condominio che deve rifare il cappotto termico o sostituire la centrale termica: un amministratore con competenze tecniche sa leggere un computo metrico, valutare un preventivo, riconoscere una lavorazione fatta male e dialogare con il direttore dei lavori senza intermediari. Per l’assemblea questo si traduce in minori rischi e decisioni più consapevoli.C’è poi un aspetto economico: l’amministrazione condominiale genera ricavi ricorrenti e programmabili, mentre la libera professione tecnica vive di incarichi discontinui. Molti professionisti scelgono la doppia attività proprio per stabilizzare il fatturato. Le attività tipiche che il geometra può integrare sono:gestione amministrativa e contabile dello stabile (rendiconto, riparti, riscossione quote);convocazione e gestione delle assemblee con relativi verbali;coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;gestione dei rapporti con fornitori, imprese e utenze;supporto ai bonus edilizi e alle pratiche tecniche sull’edificio.Attenzione però a una distinzione importante: l’incarico di amministratore e quello di tecnico progettista o direttore dei lavori sullo stesso intervento sono ruoli diversi, che vanno deliberati separatamente dall’assemblea e regolati da compensi distinti. Cumularli senza trasparenza è una delle cause più frequenti di contestazione. Requisiti normativi per diventare amministratore di condominioPer diventare geometra amministratore di condominio non basta la voglia di farlo: la legge fissa requisiti precisi. La norma di riferimento è l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (Legge 220/2012), che elenca le condizioni soggettive e formative necessarie per assumere l’incarico. I requisiti soggettivi previsti dall’art. 71-bisSintetizzando la norma in parole semplici, l’amministratore deve:avere il godimento dei diritti civili;non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo con pena non inferiore a due anni;non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;non essere interdetto o inabilitato;non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari;aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.Per il geometra i primi requisiti sono generalmente già soddisfatti: il diploma tecnico è un titolo di scuola secondaria superiore e l’iscrizione all’albo presuppone già il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne rilevanti.Formazione iniziale e aggiornamento: il DM 140/2014I contenuti dei corsi sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 140/2014, che definisce durata, materie e requisiti dei formatori. Il decreto prevede un corso di formazione iniziale e un obbligo di aggiornamento periodico annuale di 15 ore, che riguarda tutti coloro che svolgono l’attività, compresi i professionisti iscritti ad albi.Su un punto è necessaria prudenza. La normativa non prevede un esonero generalizzato dal corso iniziale per i geometri o per gli altri professionisti tecnici: il titolo professionale, di per sé, non sostituisce il percorso formativo richiesto dall’art. 71-bis. Gli unici casi di deroga espressamente indicati dalla legge riguardano l’amministratore nominato tra i condomini dello stesso stabile e chi ha svolto attività di amministrazione per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della riforma (fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di formazione periodica).In pratica, la scelta più sicura per il geometra amministratore di condominio è frequentare il corso iniziale e mantenere costante l’aggiornamento annuale, conservando gli attestati: sono documenti che, in caso di contestazione della nomina, possono evitare la nullità dell’incarico.Doppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondarioChi svolge la doppia attività di geometra e amministratore non deve aprire una seconda partita IVA. La partita IVA è unica e può ospitare più codici attività: uno principale (l’attività prevalente in termini di ricavi) e uno o più secondari.Il codice attività del libero professionista tecnico è il 71.12.30 – Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri (denominazione ATECO 2025; nella precedente ATECO 2007 lo stesso codice era intitolato Attività tecniche svolte da geometri): il numero del codice resta invariato anche nella classificazione ATECO 2025, la versione attualmente in uso (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025). Se vuoi approfondire inquadramento e coefficiente della professione tecnica, trovi tutto nella nostra guida al codice ATECO geometra 71.12.30. Quale ATECO per l’amministrazione di condominiL’attività di amministrazione condominiale ricade nella divisione delle attività immobiliari. Con la classificazione ATECO 2025 il riferimento è il codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi, che ha sostituito il precedente 68.32.00 (ex ATECO 2007) – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, in uso fino al 31 marzo 2025. Il nuovo codice comprende espressamente l’amministrazione di condomini svolta da professionisti indipendenti e da società.La riclassificazione dai vecchi ai nuovi codici è avvenuta d’ufficio, senza necessità di presentare una domanda di variazione. Se invece devi aggiungere ora l’attività di amministrazione a una partita IVA già esistente, serve una comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate: è un passaggio formale ma delicato, perché sbagliare la scelta tra codice principale e secondario può incidere sul regime fiscale applicabile.Un chiarimento utile: il codice ATECO del condominio come soggetto (quello che il condominio usa in qualità di sostituto d’imposta e datore di lavoro) è diverso da quello dell’amministratore. Sono due posizioni distinte e non vanno confuse.Approfondisci: per il quadro completo su inquadramento, coefficiente di redditività e adempimenti della professione tecnica leggi la guida Codice ATECO Geometra 2026: il codice 71.12.30 e il coefficiente 78%, riferimento principale del nostro cluster dedicato ai geometri.CIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominioQuesto è il punto che genera più dubbi. Il geometra amministratore di condominio iscritto all’albo resta iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti). E qui va fissato un principio: l’obbligo contributivo nasce dall’appartenenza all’albo professionale, non dal codice ATECO utilizzato.La conseguenza pratica è importante: il reddito prodotto con l’attività di amministrazione condominiale, se svolto dal geometra iscritto all’albo con la propria partita IVA, confluisce nella base imponibile CIPAG. Non è un reddito «separato» che si può tenere fuori dalla Cassa. Contributo soggettivo e integrativo CIPAG 2026Il contributo soggettivo è quello che costruisce la tua pensione e si calcola sul reddito professionale netto. Il contributo integrativo, invece, si calcola sul volume d’affari (il fatturato lordo) e viene addebitato in fattura al cliente. Per il 2026 i valori sono:contributo soggettivo: 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro;3,5% sulla parte di reddito che eccede i 183.550 euro;contributo soggettivo minimo: circa 4.205 euro annui (valore indicativo, dovuto anche in caso di reddito basso o nullo);contributo integrativo: 5% del volume d’affari, addebitato in fattura;contributo di maternità: importo fisso di modesta entità stabilito annualmente.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo, nel 2026 fatturi 30.000 euro come tecnico e 25.000 euro come amministratore di condominio. Il contributo integrativo del 5% si calcola sull’intero volume d’affari di 55.000 euro, quindi 2.750 euro, e non solo sulla parte tecnica. Il contributo soggettivo del 20% si applica sul reddito professionale netto complessivo delle due attività.Il minimo soggettivo, inoltre, è dovuto indipendentemente dal reddito: chi inizia l’attività o ha un anno con pochi incarichi deve comunque versarlo, salvo le agevolazioni e le riduzioni previste dal regolamento della Cassa per i giovani iscritti e per particolari situazioni. Verificare la propria posizione è essenziale per non trovarsi con sanzioni e interessi: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti nel calcolo e nella pianificazione dei versamenti.Fattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CUIl condominio è un sostituto d’imposta: quando paga un professionista trattiene una parte del compenso e la versa allo Stato per conto suo. Sulle prestazioni di lavoro autonomo, quindi anche sul compenso dell’amministratore e su quello del geometra, si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973.Va evitata una confusione molto frequente: l’art. 25-ter del DPR 600/1973 riguarda i corrispettivi per contratti di appalto di opere o servizi (l’impresa che rifà la facciata, la ditta di pulizie) e prevede una ritenuta con aliquota diversa. Non è la norma che riguarda il compenso del professionista.Cosa esporre nella fattura al condominioLa fattura al condominio emessa dal geometra in regime ordinario contiene tipicamente queste voci:compenso professionale concordato in base al preventivo approvato;contributo integrativo CIPAG 5%, calcolato sul compenso;IVA 22% sulla somma di compenso e contributo integrativo, secondo le regole ordinarie;ritenuta d’acconto 20% trattenuta dal condominio;eventuali spese documentate e anticipazioni, con il corretto trattamento fiscale.Dopo il pagamento, il condominio versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Su questo passaggio abbiamo una guida dedicata all’F24 del condominio e al versamento della ritenuta d’acconto 2026, utile proprio a chi amministra.Infine, il condominio rilascia la Certificazione Unica (CU) al professionista, che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate, e presenta il modello 770. Sono adempimenti che ricadono sull’amministratore: chi gestisce più stabili si trova quindi a essere, contemporaneamente, percettore del compenso e responsabile degli obblighi del sostituto d’imposta.Regime forfettario e amministrazione condominialeMolti geometri operano in regime forfettario, il regime agevolato che sostituisce IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva (un’unica imposta al posto di più tributi) e determina il reddito in modo forfettario, cioè applicando ai compensi incassati una percentuale fissa chiamata coefficiente di redditività. Due attività, due coefficienti di redditivitàQui c’è l’aspetto tecnico più insidioso per il geometra amministratore di condominio: nel forfettario il coefficiente segue il codice ATECO dell’attività effettivamente svolta. Non esiste un coefficiente unico «del professionista».attività tecnica da geometra (ATECO 71.12.30): coefficiente 78%, gruppo delle attività professionali, scientifiche e tecniche;amministrazione condominiale (ATECO 68.32.01, ex 68.32.00): coefficiente 86%, gruppo costruzioni e attività immobiliari.In presenza di più attività con coefficienti diversi, il reddito si calcola applicando a ciascun gruppo di compensi il proprio coefficiente e sommando i risultati. Riprendendo l’esempio di Marco: 30.000 euro da geometra danno un reddito imponibile di 23.400 euro (78%), mentre 25.000 euro da amministratore danno 21.500 euro (86%). Il reddito forfettario complessivo è quindi 44.900 euro, su cui si calcolano imposta sostitutiva e contributi.Serve una precisazione tecnica: per individuare il coefficiente, l’allegato 4 della Legge 190/2014 fa ancora riferimento ai raggruppamenti della vecchia classificazione, in attesa del decreto di raccordo con l’ATECO 2025. La sostanza, però, non cambia: attività immobiliari all’86%, attività professionali e tecniche al 78%.Nessuna ritenuta d’acconto e limite di 85.000 euroChi applica il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 67-69, della Legge 190/2014. È fondamentale comunicarlo al condominio: un amministratore che tratteniene per abitudine il 20% crea un credito d’imposta da recuperare e complica la contabilità di entrambi. Trovi i dettagli operativi nella guida sulla ritenuta d’acconto in regime forfettario 2026.Il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi vale cumulativamente per tutte le attività esercitate con la stessa partita IVA. Nel nostro esempio Marco somma 30.000 + 25.000 = 55.000 euro: è dentro. Ma un geometra che amministra molti stabili si avvicina rapidamente alla soglia, e va ricordato che superando i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il compenso dell’amministratore: preventivo e nominaL’art. 1129 del Codice civile impone un obbligo di trasparenza che il geometra amministratore di condominio deve conoscere alla perfezione: al momento dell’accettazione della nomina e del rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso. In mancanza, la nomina è nulla.Non è quindi ammesso un compenso «a forfait» indeterminato o desumibile per relationem. Serve un preventivo analitico, che distingua chiaramente le voci comprese nell’attività ordinaria da quelle straordinarie. In concreto è opportuno indicare:il compenso per la gestione ordinaria annuale;le attività straordinarie con il relativo criterio di calcolo (lavori, contenziosi, pratiche fiscali);eventuali rimborsi spese documentati;la durata dell’incarico, annuale con rinnovo tacito per un altro anno;il trattamento fiscale e previdenziale applicato (integrativo CIPAG, IVA, ritenuta o dicitura forfettario).L’accettazione espressa dell’incarico e la delibera assembleare che approva il preventivo sono i due documenti che reggono tutta l’impalcatura: senza di essi, anche un compenso pattuito oralmente rischia di non essere esigibile. Per il geometra che assume anche incarichi tecnici sullo stesso edificio, la regola d’oro è deliberare separatamente il compenso dell’amministratore e quello del tecnico.Adempimenti e responsabilità dell’amministratoreAccettare l’incarico significa assumersi responsabilità precise. Il primo adempimento, spesso sottovalutato, è il conto corrente condominiale dedicato: l’art. 1129 c.c. obbliga l’amministratore a far transitare tutte le somme del condominio su un conto intestato al condominio, distinto dal proprio patrimonio personale e da quello degli altri stabili amministrati.Il secondo pilastro è il rendiconto condominiale annuale, che deve essere redatto e sottoposto all’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto comprende il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa, e deve rappresentare sia i movimenti di cassa sia le voci di competenza dell’esercizio.Completano il quadro gli altri obblighi di gestione:tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità);gestione degli obblighi da sostituto d’imposta: ritenute, F24, CU e modello 770;riscossione delle quote e azione per il recupero dei morosi entro i termini di legge;cura della sicurezza delle parti comuni e degli impianti;comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative agli interventi edilizi e ai bonus.Un consiglio pratico riguarda le coperture assicurative: la polizza RC professionale da geometra non copre automaticamente l’attività di amministratore, che comporta rischi di natura diversa (errori contabili, omissioni negli adempimenti fiscali, mancata manutenzione). È quindi fortemente consigliata una polizza RC specifica per l’attività di amministratore, con massimali adeguati al valore degli stabili gestiti e, se previsto dall’assemblea, da adeguare in caso di lavori straordinari. Errori frequenti del geometra amministratore di condominioNella nostra esperienza allo sportello, gli errori che il geometra amministratore di condominio commette più spesso sono sempre gli stessi cinque, e tutti sono evitabili con una corretta impostazione iniziale della posizione fiscale.Tenere un solo codice ATECO: fatturare l’amministrazione condominiale con il solo codice 71.12.30 è una rappresentazione non corretta dell’attività e, nel forfettario, porta ad applicare un coefficiente sbagliato.Dimenticare il contributo integrativo CIPAG sui compensi da amministratore: il 5% va addebitato su tutto il volume d’affari, non solo sulle prestazioni tecniche.Far applicare la ritenuta d’acconto in regime forfettario: manca la dicitura in fattura e il condominio trattiene il 20% non dovuto.Non separare il conto corrente condominiale: è una violazione dell’art. 1129 c.c. che può costare la revoca giudiziale dell’incarico.Sommare male i compensi e superare senza accorgersene la soglia degli 85.000 euro, con passaggio al regime ordinario dall’anno successivo.Un caso pratico tipico: Laura, geometra forfettaria, amministra quattro condomini e fattura 46.000 euro di compensi da amministrazione più 22.000 euro di parcelle tecniche. Applicando per comodità il 78% a tutto, dichiara 53.040 euro di reddito invece dei 56.720 euro corretti (86% su 46.000 e 78% su 22.000). Una differenza che, in caso di controllo, si traduce in imposta e sanzioni. Impostare bene la doppia attività dall’inizio costa molto meno che rimediare dopo.Domande frequenti sul geometra amministratore di condominio Un geometra può fare l’amministratore di condominio?Sì. La legge non riserva l’incarico a una categoria professionale: chiunque possieda i requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c. può amministrare un condominio. Il geometra parte avvantaggiato per le competenze tecniche sull’edificio, ma deve comunque rispettare i requisiti formativi, in particolare l’aggiornamento periodico.Serve un secondo codice ATECO per amministrare condomini?Non serve una seconda partita IVA, ma è corretto aggiungere un codice ATECO secondario per l’attività di amministrazione (68.32.01 nella classificazione ATECO 2025, ex 68.32.00), mantenendo il 71.12.30 come codice dell’attività tecnica. La variazione si comunica all’Agenzia delle Entrate.Il compenso da amministratore paga i contributi CIPAG?Sì. L’iscrizione alla CIPAG dipende dall’appartenenza all’albo dei geometri e non dal codice ATECO. Il reddito da amministrazione condominiale prodotto con la propria partita IVA rientra quindi nella base imponibile del contributo soggettivo (20% fino a 183.550 euro, 3,5% oltre) e il fatturato è soggetto al contributo integrativo del 5%.La ritenuta d’acconto si applica anche in regime forfettario?No. Il contribuente forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va indicata la dicitura che richiama l’art. 1, commi 67-69, L. 190/2014. Il condominio, in questo caso, paga l’intero importo fatturato senza effettuare trattenute.Cosa succede se supero 85.000 euro sommando le due attività?Il limite è cumulativo per tutte le attività svolte con la stessa partita IVA. Superati gli 85.000 euro (restando sotto i 100.000) si esce dal regime forfettario dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IVA, ritenute e contabilità. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.Il geometra amministratore può anche progettare i lavori dello stabile?Può farlo, ma i due incarichi vanno tenuti distinti: l’assemblea deve deliberare separatamente la nomina come tecnico e il relativo compenso, con piena trasparenza verso i condomini. È il modo più efficace per prevenire contestazioni sul conflitto di interessi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la partita IVA del geometra amministratore di condominioGestire la doppia attività di geometra e amministratore richiede un’impostazione fiscale precisa: il codice ATECO secondario, i coefficienti di redditività corretti per ciascuna attività, il calcolo dei contributi CIPAG (soggettivo, minimo e integrativo 5%) e una fattura al condominio impostata nel modo giusto, con o senza ritenuta d’acconto.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri e professionisti tecnici nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella scelta del regime più conveniente, nella pianificazione dei versamenti CIPAG e negli adempimenti da sostituto d’imposta del condominio. Ti seguiamo con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra amministratore di condominio? Contattaci per fissare un appuntamento: siamo a Viale Tullio 13 a Udine, raggiungibili al 0432 1638640 oppure su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 11:00:002026-09-20 15:18:36Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e Fattura