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POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le sanzioni per POS e registratore telematico non scattano se il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni registrate differisce al massimo del 5%: lo prevede il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026. La tolleranza però non riguarda il mancato abbinamento tra POS e registratore, che resta punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. In quel caso si può intervenire con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • La tolleranza del 5% è prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Si misura sul numero delle operazioni, non sul loro importo in euro.
  • Il mancato collegamento POS-registratore è sanzionato da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997).
  • La tolleranza non cancella questa sanzione, che si può ridurre con il ravvedimento.
  • L’obbligo di abbinamento vale per le operazioni dal 1° gennaio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?
  2. Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?
  3. Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?
  4. Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?
  5. Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?
  6. Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni
  7. Fonti

Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?

Dal 1° gennaio 2026 chi vende al pubblico deve collegare il POS al registratore telematico, in attuazione dell’art. 1, commi 74-77, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il registratore telematico è il dispositivo che memorizza gli incassi e li trasmette ogni giorno all’Agenzia delle Entrate. Con il collegamento, trasmette anche i dati dei pagamenti elettronici.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 è stata introdotta una soglia di tolleranza del 5%. Le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici non si applicano se tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate, e il numero dei pagamenti elettronici accettati la discrepanza non supera il 5 per cento.

La modifica interviene sull’art. 11, comma 2-quinquies, e sull’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Interviene anche sugli articoli corrispondenti del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024, che si applica dal 1° gennaio 2027): art. 36, comma 6, e art. 37, comma 3.

Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?

Il testo di legge parla di discrepanza tra il numero delle operazioni registrate e il numero dei pagamenti elettronici accettati. Non si calcola quindi sul valore in euro degli incassi, ma sul conteggio delle operazioni.

Un esempio. Un bar accetta 200 pagamenti con carta in un periodo e il registratore ne memorizza 192: la differenza è di 8 operazioni, pari al 4%, quindi entro la soglia. Se i pagamenti registrati fossero 185, la differenza (15 operazioni, 7,5%) supererebbe il 5% e le sanzioni tornerebbero applicabili. L’esempio è puramente illustrativo e la legge non indica il periodo su cui effettuare il confronto.

La tolleranza, inoltre, riguarda soltanto la memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici. Non incide sull’obbligo di abbinare ogni POS a un registratore. Chi vuole scegliere lo strumento di incasso può approfondire nella guida al miglior POS 2026 per piccoli esercenti.

Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?

L’art. 1, comma 75, della L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2026 (comma 77), ha esteso al mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico la sanzione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, che va da 1.000 a 4.000 euro. Il decreto 148/2026 modifica altri commi e non tocca questo comma 5: la soglia del 5% non attenua quindi la sanzione per l’abbinamento omesso.

Il collegamento non è fisico. Si tratta di un abbinamento logico tra i dati identificativi del POS e quelli del registratore, effettuato nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», anche tramite un intermediario. Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Per gli strumenti già in uso a gennaio 2026 il termine era il 20 aprile 2026.

Resta in vigore anche la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con tetto di 1.000 euro per trimestre, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, per i dati dei corrispettivi omessi, tardivi o errati quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta.

Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente una violazione prima che sia contestata, pagando una sanzione ridotta. Lo disciplina l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In generale la riduzione è tanto maggiore quanto più rapido è l’intervento.

Per l’abbinamento tardivo, la regolarizzazione consiste nel comunicare il collegamento mancante e nel versare la sanzione ridotta, se ne ricorrono le condizioni, cioè se la violazione non è già stata constatata o contestata. La percentuale esatta dipende dalla data della regolarizzazione e va verificata caso per caso con un professionista.

Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?

Conviene controllare tre aspetti: che ogni POS in uso, fisico o virtuale, risulti abbinato a un registratore; che ogni nuovo POS sia collegato nei termini indicati dall’Agenzia; che il numero dei pagamenti elettronici resti allineato a quello delle operazioni registrate. Chi vende online e emette documenti elettronici può vedere anche la guida sulla fattura elettronica per l’e-commerce nel 2026.

Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni

La tolleranza del 5% vale anche se non ho abbinato il POS?

No. La soglia riguarda solo lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. Il mancato abbinamento resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Il 5% si calcola sull’importo degli incassi?

No. Si confronta il numero delle operazioni registrate con il numero dei pagamenti elettronici accettati, non il valore in euro.

Da quando vale la tolleranza?

Il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, è in vigore dal 12 agosto 2026. Non è stata verificata una disciplina transitoria specifica per i periodi precedenti.

Si può usare il ravvedimento per l’abbinamento tardivo?

Sì, se la violazione non è ancora stata constatata o contestata: si comunica il collegamento e si versa la sanzione ridotta secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Fonti

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33, GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 74-77.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.
  • Agenzia delle Entrate, area tematica Collegamento POS-RT (guida operativa e FAQ).
  • Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 5 marzo 2026 sull’avvio del servizio di collegamento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, commi 2-quinquies e 5, e art. 12; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13; D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 3.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 11:00:002026-10-06 08:38:20POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento
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Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo

NASPI 2025

Il pagamento NASpI ottobre 2026 non ha una data unica nazionale: l’accredito dipende dalla singola pratica e dalla data in cui l’INPS dispone il bonifico. Alla data del 9 ottobre 2026 non risulta un comunicato INPS che fissi un giorno comune per tutti i beneficiari della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione. Per sapere quando arriva il tuo accredito devi controllare la tua posizione personale.

Il 10 ottobre 2026, giorno in cui molti si aspettano il bonifico, cade di sabato. È una ragione in più per non dare per scontata una data precisa e per verificare lo stato del pagamento nel proprio fascicolo.

In sintesi

  • Per il pagamento NASpI di ottobre 2026 non c’è una data unica nazionale comunicata dall’INPS.
  • La data dipende da decorrenza, lavorazione della domanda ed eventuali sospensioni o comunicazioni di reddito.
  • Lo stato si controlla nel Fascicolo previdenziale del cittadino (MyINPS), con SPID, CIE o CNS.
  • Se il bonifico tarda, verifica IBAN, stato della domanda e comunicazioni INPS prima di segnalare il problema.
  • Il vecchio requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo non è più vigente dal 2022.

Indice dei contenuti

  1. Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?
  2. L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?
  3. Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?
  4. Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?
  5. Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?
  6. Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?
  7. Fonti

Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?

La risposta onesta è che dipende da te. L’INPS eroga la NASpI con pagamenti mensili posticipati, cioè relativi al mese già trascorso. Il giorno esatto in cui il bonifico viene disposto non è uguale per tutti: pesano la data di decorrenza della prestazione, il momento in cui la domanda è stata lavorata, eventuali sospensioni e la presenza di comunicazioni sul reddito.

Le date che circolano online variano da fonte a fonte e restano stime: nessuna norma o comunicato INPS garantisce un giorno fisso di accredito. Per questo ti consigliamo di non fissare scadenze personali (affitto, rate, bollette) su una data “presunta”. Il quadro generale delle uscite del mese è nel nostro calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026, dove trovi anche pensioni e Assegno Unico.

Chi riceve il primo pagamento deve mettere in conto tempi più lunghi: l’INPS deve prima completare l’istruttoria della domanda e calcolare l’importo. Anche il mese precedente può offrire un riferimento utile: puoi rileggere come sono andate le cose nel calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026.

L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?

Al 9 ottobre 2026 non abbiamo trovato, tra le fonti istituzionali consultate, un comunicato INPS che annunci anticipi o ritardi generalizzati sul pagamento della NASpI di ottobre. Se l’Istituto dovesse pubblicare avvisi specifici, compariranno nella sezione “INPS comunica” del sito inps.it. Finché non c’è un avviso ufficiale, qualunque “data certa” riportata online va considerata una stima.

La scheda informativa dell’INPS dedicata alla prestazione descrive le regole di erogazione, ma non fissa un giorno di accredito uguale per tutti. È un dato che conviene tenere a mente quando leggi calendari e tabelle: servono a orientarsi, non a sostituire il controllo sulla propria posizione.

Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?

Il modo più affidabile per controllare il pagamento NASpI è consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS (area MyINPS), oppure l’app INPS Mobile. L’accesso richiede un’identità digitale: SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Nella sezione dedicata alla prestazione, di norma, puoi trovare:

  • l’esito della domanda e la sua data di presentazione;
  • lo stato dei pagamenti e l’eventuale data di disposizione del bonifico;
  • l’importo mensile e la durata della prestazione;
  • eventuali trattenute e le comunicazioni dell’INPS.

Ricorda che la “data di disposizione” è il giorno in cui l’INPS dà l’ordine di pagare. L’accredito sul conto può comparire con qualche giorno di scarto, a seconda della banca o dell’ufficio postale. Se il pagamento risulta disposto, in genere basta attendere.

Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?

Prima di allarmarti, procedi per ordine. Se la NASpI non arriva nei tempi che ti aspettavi, ci sono alcune cause frequenti da escludere, perché la maggior parte dei ritardi dipende da un dettaglio della pratica e non da un blocco generale.

  1. Stato del pagamento: controlla se nel fascicolo il bonifico risulta già disposto o ancora in lavorazione.
  2. IBAN: verifica che quello comunicato all’INPS sia corretto, attivo e intestato (o cointestato) a te.
  3. Sospensioni o anomalie: una nuova assunzione, anche breve, può sospendere la prestazione d’ufficio.
  4. Comunicazioni di reddito: chi svolge attività autonoma o occasionale deve inviare il modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, anche se il reddito previsto è pari a zero; l’omissione può comportare la decadenza.
  5. Messaggi dell’INPS: leggi eventuali richieste di documenti o integrazioni nel fascicolo.

Se, dopo questi controlli, il pagamento risulta fermo senza una ragione chiara, il passo successivo è una segnalazione formale all’INPS tramite i canali ufficiali dell’Istituto, indicando i dati della domanda e le verifiche già svolte.

Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?

Capita spesso di leggere requisiti ormai superati. Oggi per la NASpI serve la disoccupazione involontaria e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’evento. Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 22/2015, introdotto dalla L. 234/2021).

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per un approfondimento su durata e calcolo puoi leggere la nostra guida alla NASpI 2026.

Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?

Esiste una data ufficiale per il pagamento NASpI di ottobre 2026?

No. Al 9 ottobre 2026 non risulta una data unica nazionale comunicata dall’INPS. La data dipende dalla singola pratica e va controllata nel Fascicolo previdenziale.

Il 10 ottobre 2026 arriva la NASpI?

Non è garantito. Il 10 ottobre 2026 è un sabato e l’accredito può comparire prima o dopo, in base alla disposizione del bonifico e ai tempi della banca.

Il primo pagamento della NASpI arriva con le stesse tempistiche?

Di solito no. Il primo pagamento richiede che l’INPS concluda l’istruttoria della domanda, quindi i tempi possono essere più lunghi rispetto ai pagamenti successivi.

Quanto dura la NASpI?

La durata massima è di 24 mesi e corrisponde alla metà delle settimane contribuite nei quattro anni precedenti. L’importo si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015).

Fonti

  • INPS, scheda di servizio “NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, consultata il 9 ottobre 2026: inps.it
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1-bis (introdotto dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234): requisiti di accesso alla NASpI
  • INPS, Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: massimale e soglie NASpI 2026: inps.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiare

Pensione 2026 INPS

La decorrenza della pensione degli autonomi può cambiare, ma solo in un caso preciso: quando i contributi in ritardo erano indispensabili per raggiungere il requisito e vengono versati dopo la domanda. In questa ipotesi, per le pensioni anticipate e per i trattamenti di invalidità, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento. Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, che torna sulla circolare n. 110 del 7 ottobre 2022.

In altre parole, se manca un pezzo di contribuzione e lo si sana solo dopo aver presentato domanda, l’assegno non si recupera dalla data originaria. Se invece il requisito era già completo, la pensione degli autonomi mantiene la decorrenza iniziale e cambia soltanto l’importo.

In sintesi

  • Lo slittamento riguarda pensioni anticipate e pensioni di invalidità degli autonomi.
  • Scatta se i contributi omessi sono determinanti per il diritto e sono versati dopo la domanda.
  • La nuova decorrenza è il primo giorno del mese successivo al versamento.
  • Nessuno slittamento se il requisito era già maturato: cambia solo l’importo.
  • Dopo il rigetto basta l’istanza di riesame, senza nuova domanda (salvo regolarizzazione oltre i termini di decadenza).

Indice dei contenuti

  1. Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?
  2. A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?
  3. Quando la decorrenza della pensione non cambia?
  4. Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?
  5. Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?
  6. Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo
  7. Fonti

Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?

La decorrenza è la data da cui spetta la pensione. Il messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026 ricorda la regola fissata dalla circolare n. 110/2022: se un lavoratore autonomo chiede la pensione anticipata o un trattamento di invalidità e, alla data della domanda, non ha il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive di periodi precedenti, la pensione non può partire dalla data ordinaria.

Se i periodi mancanti vengono regolarizzati dopo la domanda, ma entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello del versamento. Per l’INPS è irrilevante che sia già arrivato un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze previste.

Esempio ipotetico. Marco, artigiano, presenta domanda di pensione anticipata ma gli mancano alcuni contributi arretrati determinanti. Li versa il 20 novembre 2026: la pensione decorre dal 1° dicembre 2026, non da una data precedente.

A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?

Le indicazioni valgono per tutti i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali. Riguardano inoltre gli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), come i professionisti con partita IVA senza cassa propria.

Prima di presentare domanda è utile controllare la propria posizione: per capire se risultano periodi scoperti si può partire dall’estratto contributivo INPS. Anche i contributi non pagati alle scadenze possono avere conseguenze economiche, come spiegato nell’approfondimento su contributi INPS, rateazioni e sanzioni.

Quando la decorrenza della pensione non cambia?

Il messaggio elenca i casi in cui non c’è slittamento. Il primo è quello dei contributi non determinanti: se alla domanda il requisito minimo era già perfezionato, la regolarizzazione successiva incide solo sulla misura della pensione. Il maggiore importo decorre dalla data originaria, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Il secondo caso è la contribuzione corrente: se il requisito manca solo perché il versamento utile ha scadenza successiva alla domanda, la domanda non viene respinta ma tenuta in evidenza. Pagando entro la scadenza di legge, la decorrenza non slitta. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri vale la non frazionabilità del contributo annuo: i contributi dell’anno si valorizzano solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate.

Seguono altri casi in cui la regola non si applica:

  • contributi a saldo non ancora verificabili, perché i redditi dell’anno di liquidazione non sono noti: la pensione può essere liquidata in via provvisoria;
  • supplementi di pensione: la domanda non viene respinta e, sanate le omissioni, si può chiedere la ricostituzione dal momento originario;
  • sanzioni civili da ritardi passati: se la sorte capitale è integra, i soli debiti per sanzioni non impediscono la liquidazione.

Se la liquidazione provvisoria fa emergere un saldo contributivo necessario al diritto, l’INPS invia una comunicazione con l’importo da versare in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. Senza pagamento, la pensione provvisoria viene annullata dalla decorrenza originaria e le somme erogate vanno restituite, anche a rate.

Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?

Anche la rateizzazione, sia amministrativa sia tramite l’Agente della riscossione, rientra nella regola. Se le rate determinanti per il requisito si completano dopo la domanda, la domanda viene respinta perché il requisito non è perfezionato. Su istanza di riesame, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari.

Se invece l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti già al momento della domanda, la domanda non va respinta. È una differenza importante, perché evita di perdere mesi di pensione. Un confronto con le regole per chi ha carriere lunghe nel lavoro autonomo si trova nella guida su pensione usuranti, quota 97,6 e contributi da autonomo.

Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?

Dopo il versamento dei contributi determinanti, chi aveva ricevuto il rigetto per mancanza di requisito presenta un’istanza di riesame. Basta anche se è inoltrata dopo la regolarizzazione: la pensione è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento. Non serve una nuova domanda e non è necessario il ricorso amministrativo; se presentato, l’INPS liquida comunque la pensione con la stessa decorrenza e chiude il ricorso in autotutela.

Cambia lo scenario se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria: serve una nuova domanda e la decorrenza è ancorata a questa. Per data di regolarizzazione si intende il giorno in cui è stato effettuato il versamento determinante, verificabile dall’INPS tramite F24 o pagamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il messaggio disciplina anche i casi di decesso. Se l’autonomo muore senza aver regolarizzato i contributi pregressi, il suo diritto non si perfeziona più, ma i superstiti, se i contributi non sono prescritti, possono versarli per ottenere la pensione indiretta con la decorrenza prevista dalla disciplina generale.

Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo

Pagare i contributi in ritardo fa sempre slittare la pensione?

No. Lo slittamento riguarda solo i contributi indispensabili per raggiungere il requisito di pensione anticipata o di invalidità. Se il requisito era già maturato, cambia soltanto l’importo.

Ricevere una cartella esattoriale cambia la regola?

No. Per l’INPS è irrilevante che siano arrivati avviso bonario, avviso di addebito o cartella: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze alla data della domanda.

Le sanzioni civili ancora da pagare bloccano la pensione?

No, purché la quota di contributi (sorte capitale) sia stata versata per intero. I debiti per sole sanzioni non impediscono l’accredito dei contributi e la liquidazione, ferma restando l’azione di recupero.

Dopo il rigetto devo presentare una nuova domanda?

Di regola no: basta l’istanza di riesame. La nuova domanda serve solo se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, e in tal caso la pensione decorre dalla nuova istanza.

Fonti

  • INPS, Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, «Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 in materia di decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Chiarimenti operativi» (Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Entrate), notizia di presentazione: inps.it
  • INPS, Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, richiamata dal messaggio.
  • INPS, Messaggio n. 18904 del 19 novembre 2012, richiamato dal messaggio per la liquidazione provvisoria.
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (Gestione separata).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 07:00:002026-10-05 09:08:04Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiare
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Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026

Il canone Rai in pensione si può pagare a rate: i titolari di una pensione o di una prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai e con un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro, possono chiedere la rateizzazione in 11 mensilità senza interessi. La domanda per il canone Rai 2027 va presentata entro il 15 novembre 2026, e le trattenute partono dal gennaio successivo.

Si tratta di un’alternativa al normale addebito del canone nella bolletta della luce. Vediamo chi può accedere, quali sono i numeri da conoscere e come funziona la richiesta.

In sintesi

  • Chi può farlo: titolari di pensione o prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai.
  • Soglia di reddito: reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda sotto i 18.000 euro.
  • Come si paga: 11 mensilità senza interessi, trattenute direttamente sulla pensione.
  • Scadenza: domanda entro il 15 novembre 2026 per il canone 2027.
  • Importo del canone: 90 euro all’anno.

Indice dei contenuti

  1. Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?
  2. Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?
  3. Come si presenta la domanda e entro quando?
  4. Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?
  5. Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?
  6. Domande frequenti sul canone Rai in pensione
  7. Fonti

Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?

Per l’addebito del canone Rai sulla pensione servono due condizioni. La prima: essere titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS ed essere intestatari dell’abbonamento Rai. La seconda: avere avuto, nell’anno precedente a quello della domanda, un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro.

Per la domanda da presentare nel 2026, quindi, si guarda al reddito di pensione percepito nel 2025. La scheda dell’INPS parla di reddito di pensione “inferiore a 18.000 euro”, mentre quella dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento a un reddito familiare “non superiore a 18.000 euro”: chi è vicino alla soglia farebbe bene a verificare il proprio importo prima di presentare la richiesta.

Un esempio pratico: una pensionata con un reddito di pensione di 14.500 euro, titolare di un abbonamento Rai, rientra nel requisito. Chi invece supera la soglia continua a pagare il canone con le modalità ordinarie.

Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?

Il canone Rai in pensione viene suddiviso in 11 mensilità, senza interessi. Le trattenute avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda. Chi presenta la richiesta entro il 15 novembre 2026 vedrà quindi le prime trattenute da gennaio 2027.

Il canone ordinario di abbonamento alla televisione è di 90 euro all’anno. Dividendolo in 11 rate, la trattenuta mensile è di poco superiore a 8 euro (importo indicativo, calcolato sul totale annuo). Il canone va pagato una sola volta, a prescindere dal numero di televisori presenti nell’abitazione.

Come si presenta la domanda e entro quando?

La richiesta va presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il canone: per il 2027, quindi, entro il 15 novembre 2026. La domanda è rivolta all’INPS, che gestisce il servizio “Rateizzazione canone RAI su pensione – Domanda”.

Secondo la scheda INPS, la domanda può essere inviata online all’Istituto attraverso il servizio dedicato; è prevista anche la trasmissione tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, che usano i servizi telematici a loro riservati. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esito viene comunicato dall’ente previdenziale.

Va ricordato che la scadenza si riferisce al singolo anno di canone: la richiesta presentata entro il 15 novembre 2026 riguarda il canone del 2027.

Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?

Dal 1° gennaio 2016, in base all’articolo 1, commi 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone si paga mediante addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica per i titolari di un’utenza. La possibilità di rateizzare con trattenute sulla pensione è alternativa all’addebito in bolletta.

In pratica, chi sceglie la trattenuta sulla pensione paga il canone attraverso il cedolino INPS e non con le rate della fattura elettrica. Per le famiglie senza un contratto di fornitura elettrica residenziale, l’Agenzia delle Entrate indica invece il pagamento con modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?

Prima di inviare la richiesta conviene controllare tre aspetti: che l’abbonamento Rai sia effettivamente intestato al pensionato, che il reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda (il 2025, per le richieste presentate nel 2026) sia sotto la soglia di 18.000 euro e che si rispetti la scadenza del 15 novembre 2026. Il canone, ricordiamo, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di televisori.

Chi sceglie la trattenuta sulla pensione rinuncia all’addebito in bolletta: le due modalità sono alternative e non si sommano. Il pagamento in 11 mensilità, senza interessi, può rendere più leggero l’impatto sul bilancio mensile, perché la somma da versare viene distribuita su 11 trattenute mensili, contro le dieci rate (da gennaio a ottobre) dell’addebito in bolletta. Le informazioni sull’esito della richiesta arrivano dall’ente previdenziale, che attesta anche l’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.

Domande frequenti sul canone Rai in pensione

Il canone Rai sulla pensione è obbligatorio?

No. È una facoltà riconosciuta ai pensionati che hanno i requisiti, alternativa all’addebito nella fattura della luce.

Quanto costa il canone Rai nel 2027 se pago in pensione?

L’importo attualmente indicato dall’Agenzia delle Entrate è di 90 euro annui. Con la rateizzazione sulla pensione non sono applicati interessi.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 15 novembre?

Il termine indicato dalle fonti ufficiali è il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento. Una richiesta oltre tale data non rientra nella scadenza per il canone 2027.

Si può chiedere l’addebito sulla pensione di un altro ente previdenziale?

La scheda INPS riguarda i titolari di prestazioni INPS. Per le pensioni erogate da altri enti, l’Agenzia delle Entrate precisa che ogni ente previdenziale stabilisce le proprie modalità di presentazione della richiesta.

Fonti

  • INPS, Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione (scheda servizio, consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: addebito sulla pensione (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: come si paga (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 152 e seguenti (Legge di stabilità 2016)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/02/Azzera-Bollette-e-Canone-Rai.jpg 400 700 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 11:00:002026-10-05 08:59:40Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026
NOTIZIE

Bonus prima casa: si può avere se l’altra è affittata?

La risposta è no: il bonus prima casa su un nuovo acquisto resta precluso se l’abitazione che già si possiede nello stesso comune è semplicemente affittata a terzi. Una casa data in locazione non diventa per questo un immobile “non idoneo”: l’indisponibilità nasce da una scelta del proprietario, non da un difetto dell’immobile. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026.

Il tema del bonus prima casa con immobile affittato torna spesso perché molte famiglie, dopo aver comprato la loro prima abitazione con le agevolazioni, la mettono a reddito invece di venderla e poi acquistano una casa più grande. In quel momento scoprono che il fisco guarda alla titolarità del diritto di proprietà, non all’uso concreto che se ne fa. Vediamo cosa prevede la norma, cosa ha deciso la Cassazione e in quali casi resta comunque possibile ottenere l’agevolazione.

In sintesi

  • Il bonus prima casa richiede di non possedere altra abitazione nello stesso comune e nessuna casa acquistata con le agevolazioni in tutta Italia.
  • Un immobile affittato resta pienamente abitabile: per la Cassazione (ordinanza n. 3596/2026) la locazione non è una causa di inidoneità oggettiva.
  • Vale come deroga solo l’inidoneità oggettiva: immobile inagibile, gravemente danneggiato o strutturalmente inadeguato al nucleo familiare.
  • Se la vecchia casa è stata comprata con il bonus, il comma 4-bis consente il nuovo acquisto agevolato a patto di venderla entro 2 anni (termine elevato da 1 a 2 anni dal 1° gennaio 2025).
  • Affittare non equivale a vendere: scaduti i 2 anni senza alienazione scatta la decadenza, con recupero dell’imposta, sanzione del 30% e interessi.

Indice dei contenuti

  • Quali condizioni servono per il bonus prima casa?
  • La casa affittata è “non idonea” per il fisco?
  • Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?
  • Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?
  • Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Quali condizioni servono per il bonus prima casa?

Le regole si trovano nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico dell’imposta di registro). Oltre alla residenza nel comune dove si acquista, o al trasferimento entro diciotto mesi, la norma pone due condizioni che riguardano gli immobili già posseduti. Sono queste a bloccare il bonus prima casa quando c’è un immobile affittato.

  • Requisito “stesso comune” (lettera b): chi compra non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
  • Requisito “territorio nazionale” (lettera c): chi compra non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un’altra casa acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa, ovunque in Italia.

La differenza è importante. Il primo requisito guarda al luogo: conta qualsiasi casa di abitazione nello stesso comune, anche se comprata a prezzo pieno e senza alcuno sconto fiscale. Il secondo guarda invece alla storia fiscale dell’immobile: conta solo la casa già acquistata con le agevolazioni, ma vale per tutto il territorio nazionale. In nessuno dei due casi la norma parla di uso effettivo, di chi ci abita o di eventuali contratti di locazione in corso.

La casa affittata è “non idonea” per il fisco?

Nel tempo la giurisprudenza ha ammorbidito il requisito “stesso comune” con il concetto di idoneità abitativa. L’idea è semplice: se l’immobile già posseduto non è concretamente utilizzabile come casa, non può essere considerato una vera “casa di abitazione” e quindi non impedisce il nuovo acquisto agevolato. Da qui la domanda che molti si pongono sul bonus prima casa con immobile affittato: se la casa è occupata da un inquilino, non è forse “non disponibile”?

Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha risposto di no, riprendendo un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che la circostanza che l’immobile già posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva. Si tratta infatti di una indisponibilità giuridica temporanea, che deriva da una scelta discrezionale del proprietario e non da una condizione intrinseca del bene. La casa resta abitabile: il titolare, alla scadenza del contratto, può tornare a disporne.

In altre parole, l’idoneità va valutata con criteri oggettivi, legati alle caratteristiche dell’immobile, e non può dipendere dalle decisioni del contribuente. Diversamente, basterebbe firmare un contratto di affitto poco prima del rogito per aggirare il requisito di legge. Chi percepisce un canone da quell’immobile, peraltro, continua a dichiararlo regolarmente tra i redditi da locazione: un profilo che si intreccia con le regole del Bonus Affitto 2026 e con la compilazione del Quadro F del modello 730/2026.

Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?

La deroga esiste, ma riguarda situazioni diverse dall’affitto. L’inidoneità oggettiva è una condizione che appartiene all’immobile in sé e che nessuna scelta del proprietario può modificare nel breve periodo. Rientrano in questa categoria, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, casi come i seguenti.

  • Immobile inagibile o inabitabile, ad esempio perché gravemente danneggiato da un evento sismico o da un dissesto strutturale.
  • Immobile con superficie e caratteristiche insufficienti rispetto alle esigenze del nucleo familiare dell’acquirente.
  • Immobile accatastato in una categoria non abitativa, quindi non qualificabile come casa di abitazione.
  • Immobile in stato di abbandono tale da richiedere interventi che vanno oltre la normale manutenzione.

Il confine, come si vede, è netto. L’inidoneità meramente soggettiva o di fatto — la casa è affittata, è occupata da un familiare, è troppo lontana dal luogo di lavoro, non piace più — non basta a superare il requisito della Nota II-bis. Chi invoca l’inidoneità oggettiva, inoltre, deve essere in grado di documentarla, perché l’onere della prova ricade sul contribuente che chiede l’agevolazione.

Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?

C’è una strada del tutto legittima per ottenere di nuovo il bonus prima casa anche se si possiede già un’abitazione comprata con le agevolazioni: il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. La regola consente di applicare l’aliquota agevolata del 2% al nuovo acquisto a condizione che l’immobile precedente, quello comprato con il bonus, venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso.

Il termine è stato elevato da uno a due anni dall’articolo 1, comma 116, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 si hanno quindi due anni dalla data del nuovo rogito per vendere la vecchia prima casa. È una finestra più ampia, pensata per chi compra prima di aver trovato un acquirente per l’immobile di partenza.

Attenzione però a un punto decisivo per chi ha un immobile affittato: affittare non equivale ad alienare. Il comma 4-bis richiede il trasferimento della proprietà, non la semplice messa a reddito. Se il contribuente tiene la vecchia casa locata invece di venderla, il termine biennale decorre comunque e, una volta scaduto senza alienazione, il beneficio viene meno. Va inoltre ricordato che il comma 4-bis opera solo quando l’immobile pre-posseduto era stato acquistato con le agevolazioni: se la casa nello stesso comune è stata comprata senza bonus, questa via non è percorribile.

Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che le condizioni non erano soddisfatte, o che la vecchia casa non è stata venduta nei termini, si perde l’agevolazione. La decadenza, disciplinata dal comma 4 della Nota II-bis, comporta tre conseguenze che si sommano tra loro.

  • Recupero della maggiore imposta: si paga la differenza tra l’imposta di registro ordinaria del 9% e quella agevolata del 2%, calcolata sul valore catastale. Se l’acquisto è avvenuto da impresa con IVA, si recupera la differenza tra IVA ordinaria del 10% e IVA agevolata del 4%.
  • Sanzione del 30% sull’imposta recuperata.
  • Interessi di mora, calcolati dalla data di registrazione dell’atto.

Su un immobile di valore medio la somma può facilmente superare diverse migliaia di euro. Esiste una valvola di sfogo per chi si accorge in tempo di non poter rispettare il termine dei due anni: la prassi consolidata ammette che il contribuente presenti un’istanza all’ufficio dichiarando di rinunciare al beneficio e chiedendo la riliquidazione dell’imposta, versando la differenza e gli interessi senza la sanzione del 30%. La rinuncia va però formalizzata prima che il termine sia scaduto.

Domande frequenti

Posso ottenere il bonus prima casa se ho un immobile affittato in un altro comune?

Dipende da come è stato comprato. Se quell’immobile è stato acquistato senza le agevolazioni, il requisito “stesso comune” non è violato e il bonus prima casa sul nuovo acquisto è possibile, indipendentemente dal fatto che sia affittato. Se invece è stato comprato con le agevolazioni, scatta il requisito nazionale della lettera c) e occorre venderlo entro due anni.

Se disdico il contratto di locazione prima del rogito cambia qualcosa?

No. Il problema non è il contratto di affitto in sé, ma la titolarità del diritto di proprietà sull’altra casa di abitazione. Liberare l’immobile dall’inquilino non elimina il possesso e quindi non fa venir meno l’ostacolo previsto dalla Nota II-bis.

Vale anche per la nuda proprietà di una casa affittata?

Occorre distinguere. Per il requisito “stesso comune” la norma elenca proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ma non la nuda proprietà. Per il requisito nazionale, invece, la nuda proprietà è espressamente inclusa: se riguarda una casa acquistata con le agevolazioni, blocca il nuovo bonus salvo alienazione nei termini.

I due anni per vendere valgono anche per gli acquisti fatti prima del 2025?

Il termine biennale si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Per gli acquisti precedenti il termine originario era di un anno.

Una casa ereditata e affittata impedisce il bonus prima casa?

Se si è ereditata la piena proprietà di una casa di abitazione nello stesso comune, il requisito della lettera b) non è soddisfatto e il bonus è precluso, anche se l’immobile è locato. La successione, infatti, attribuisce comunque la titolarità del diritto.

Fonti

  • Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) — testo vigente su Normattiva
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025), articolo 1, comma 116 — proroga da uno a due anni del termine di alienazione previsto dal comma 4-bis — testo su Normattiva
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 55 — introduzione del comma 4-bis della Nota II-bis — testo su Normattiva
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 — l’immobile pre-posseduto locato a terzi non integra inidoneità oggettiva — massima riportata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate
  • Agenzia delle Entrate, scheda informativa “Acquisto prima casa – Normativa e prassi” — agenziaentrate.gov.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia
  2. Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo
  3. Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni
  4. Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi
  5. Altri interventi per il settore editoriale in corso
  6. Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Il settore dell’editoria italiana può contare su nuove risorse straordinarie per il 2026. Il bonus editoria 2026 nasce da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti, che individua una serie di interventi straordinari a favore di edicole, distributori ed editori di giornali e periodici. Il provvedimento mobilita complessivamente 57 milioni di euro attingendo al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Si tratta di una misura pensata per sostenere un comparto che negli ultimi anni ha dovuto affrontare la crisi della carta stampata, la contrazione delle vendite in edicola e la trasformazione digitale dell’informazione. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus editoria 2026 e a chi sono destinate le risorse.

Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia

Il bonus editoria 2026 non è un contributo unico, ma un pacchetto di interventi straordinari rivolti a soggetti diversi della filiera editoriale. Beneficiano delle risorse, in particolare, i punti vendita di giornali e periodici, le imprese di distribuzione e le imprese editrici di quotidiani e periodici. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato sostenere la sopravvivenza economica delle edicole, soprattutto quelle che operano in contesti meno redditizi; dall’altro garantire che l’informazione cartacea continui ad arrivare anche nei territori più periferici del Paese.

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al pluralismo dell’informazione, un principio costituzionale che lo Stato tutela anche attraverso strumenti economici come questo fondo. Non a caso il nome ufficiale del capitolo di spesa è Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, a conferma che le risorse guardano sia alla carta stampata tradizionale sia ai processi di digitalizzazione del settore.

Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo

Lo stanziamento è ripartito su quattro voci, che coprono i diversi anelli della filiera dell’editoria cartacea. La quota più consistente, pari a 45 milioni di euro, è destinata al contributo calcolato sulle copie cartacee vendute nel corso del 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Seguono 10 milioni di euro per i contributi alle edicole, 1,5 milioni di euro per le imprese di distribuzione di quotidiani e periodici e 500.000 euro per il contributo ai punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici (le attività commerciali che vendono stampa insieme ad altri prodotti).

Le quattro voci esauriscono l’intero stanziamento di 57 milioni di euro previsto dal DPCM. È bene ricordare che non tutte le misure seguono lo stesso binario europeo: i contributi alle edicole e ai punti vendita in via non prevalente sono erogati in regime de minimis (Regolamento UE 2831/2023), la disciplina che consente gli aiuti di Stato di importo contenuto senza autorizzazione preventiva della Commissione Europea, mentre i contributi alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici restano subordinati all’autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni

Una parte rilevante del bonus editoria 2026 guarda ai territori più piccoli e periferici, dove il rischio di desertificazione informativa è più alto. Il provvedimento riconosce infatti alle imprese di distribuzione un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove le edicole non siano presenti, ai rivenditori commerciali di giornali e periodici che operano nei comuni con meno di 5.000 abitanti riforniti nel corso del 2026.

Il contributo riconosciuto per ciascun comune interessato è pari a 600 euro. La cifra sale a 800 euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti che rientrano nelle cosiddette Aree Interne, ovvero i territori più distanti dai grandi centri di erogazione di servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità, individuati da una specifica strategia nazionale. Questa differenziazione conferma l’attenzione del legislatore verso le zone dove garantire l’accesso all’informazione cartacea è più complesso e costoso per gli operatori del settore.

Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi

Per quanto riguarda le misure a favore delle edicole e dei punti vendita non prevalenti soggette al regime de minimis, i requisiti e le modalità operative per accedere ai contributi dovranno essere definiti con un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026. Per le misure che necessitano invece del via libera europeo (distributori e imprese editrici), lo stesso termine di 45 giorni decorre dalla decisione della Commissione Europea.

Questo significa che, al momento, il quadro normativo generale è definito, ma le procedure operative per la richiesta dei contributi non sono ancora del tutto disponibili per gli operatori del settore. Chi gestisce un’edicola o un punto vendita di giornali dovrà quindi attendere le istruzioni del Dipartimento per conoscere nel dettaglio documentazione richiesta e finestre temporali per presentare le domande. È una situazione comune a molte misure di sostegno economico: prima viene fissato lo stanziamento generale, poi arrivano i decreti attuativi con le regole pratiche.

Altri interventi per il settore editoriale in corso

Il 2026 si conferma un anno particolarmente attivo sul fronte dei bonus settoriali dedicati a specifiche filiere produttive e commerciali. Accanto al bonus editoria 2026, negli ultimi mesi sono stati attivati anche altri strumenti pensati per sostenere comparti in difficoltà o in fase di ricambio generazionale. Un esempio è il bonus librerie under 35, rivolto ai giovani imprenditori che aprono o rilevano una libreria, misura che si affianca idealmente al sostegno alla filiera editoriale nel suo complesso.

Un altro esempio recente riguarda il comparto della moda, con il bonus moda 2026 destinato alle piccole e medie imprese del settore tessile e dell’abbigliamento. Si tratta di misure diverse per finalità e platea di beneficiari, ma che testimoniano una tendenza comune: lo Stato continua a intervenire con contributi mirati per sostenere filiere economiche esposte a trasformazioni strutturali del mercato.

Fonti

  • DPCM 30 luglio 2026 – Individuazione degli interventi straordinari a sostegno dell’editoria per l’anno 2026 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria, PDF)
  • Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Nuove misure di sostegno straordinario all’editoria per l’anno 2026
  • Legge 26 ottobre 2016, n. 198 – Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (Normattiva)

Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Cos’è il bonus editoria 2026?

È l’insieme degli interventi straordinari previsti da un DPCM del 30 luglio 2026 per sostenere edicole, distributori ed editori di giornali e periodici, finanziati con 57 milioni di euro dal Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

Chi può beneficiare del bonus editoria 2026?

Le risorse sono destinate ai punti vendita di giornali e periodici (anche non prevalenti), alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con un’attenzione particolare ai piccoli comuni.

Quanto vale il contributo per i comuni con meno di 5.000 abitanti?

Il contributo per la fornitura diretta di giornali nei comuni con meno di 5.000 abitanti è di 600 euro, che salgono a 800 euro se il comune rientra tra le Aree Interne.

Quando saranno disponibili le domande per il bonus editoria 2026?

Per le misure soggette al regime de minimis, requisiti e modalità operative saranno definiti con un provvedimento attuativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026.

Il bonus editoria 2026 riguarda anche l’informazione digitale?

Il fondo da cui derivano le risorse si chiama Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, segno che le politiche di sostegno guardano sia alla carta stampata sia ai processi di trasformazione digitale del settore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 07:00:002026-10-05 08:43:37Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore
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Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura

Buone notizie per le imprese agricole: il fondo Ismea-Inail 2026 proroga i termini per presentare domanda e ottenere i contributi destinati alla sicurezza dei trattori. La misura, pensata per favorire l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali, avrebbe dovuto chiudersi il 15 settembre 2026, ma Ismea ha deciso di spostare la scadenza al 15 dicembre per dare a più aziende la possibilità di aderire. Una decisione accolta con favore dalle associazioni di categoria del settore, che da tempo chiedevano più tempo per organizzare gli interventi.

Il fondo nasce da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Inail, Ismea e il Crea, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro in agricoltura, uno dei settori più esposti al rischio infortuni. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura, quali sono i requisiti per accedervi, chi deve materialmente presentare la domanda e qual è la nuova scadenza.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura
  2. Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre
  3. Chi può richiedere i contributi e per quali interventi
  4. Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina
  5. Importi e percentuali del contributo
  6. Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura

Il fondo Ismea-Inail è uno strumento da 10 milioni di euro, finanziato da Inail e gestito da Ismea su iniziativa del Masaf. L’accordo di collaborazione che ha dato il via alla misura è stato firmato il 9 dicembre 2025 e coinvolge, oltre a Ismea e Inail, anche il Masaf e il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

L’obiettivo del fondo è chiaro: incentivare la messa in sicurezza dei trattori agricoli e forestali già in uso presso le aziende, riducendo così il rischio di incidenti che, purtroppo, ogni anno coinvolgono numerosi operatori del settore. Non si tratta quindi di un contributo per l’acquisto di un trattore nuovo, ma di un sostegno economico per gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi già posseduti dalle imprese.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche che collegano sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e competitività delle imprese agricole, temi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle strategie di sostegno al comparto primario.

Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre

La notizia principale riguarda proprio i tempi. Con l’avviso pubblicato sulla pagina del bando, Ismea ha prorogato al 15 dicembre 2026, ore 12:00, il termine per la presentazione delle domande. Il precedente termine era fissato proprio al 15 settembre 2026, a sua volta frutto di uno slittamento rispetto alle finestre originarie del bando (compilazione e pre-convalida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, invio definitivo dal 19 al 29 maggio 2026).

Un punto importante da chiarire: la proroga non riguarda soltanto chi aveva già avviato la pratica nella primavera scorsa. Il nuovo termine copre l’accreditamento, la compilazione, la pre-convalida e la successiva presentazione delle domande: chi non ha ancora fatto nulla può, quindi, iniziare l’iter da zero, a condizione che le risorse non siano nel frattempo esaurite. Di conseguenza è slittata anche la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate: già rinviata dal 12 giugno al 2 ottobre 2026 con la proroga precedente, ora passa dal 2 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027.

La proroga è stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria, tra cui Federacma, che ne aveva formalmente fatto richiesta e ha espresso apprezzamento per la decisione di Ismea. Un gesto che, secondo gli operatori del settore, tiene conto delle difficoltà organizzative che spesso caratterizzano le piccole e medie realtà agricole, alle prese con carichi di lavoro stagionali e risorse limitate per gestire le pratiche amministrative.

Attenzione però a non arrivare all’ultimo momento: le richieste vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Avere tempo fino a dicembre non significa che i fondi saranno ancora capienti a dicembre.

Chi può richiedere i contributi e per quali interventi

Il fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico e agroalimentare. Due requisiti sono espressamente richiesti: l’iscrizione al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola o agromeccanica e la regolarità dei versamenti contributivi Inps e dei premi assicurativi Inail.

Gli interventi finanziabili riguardano la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei trattori agricoli o forestali già in dotazione e sono un elenco chiuso. Rientrano nel bando:

  • il dispositivo per agevolare il riposizionamento della struttura di protezione ROPS abbattibile;
  • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di cintura di sicurezza non allacciata;
  • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di abbandono del posto di guida senza freno di stazionamento inserito;
  • la telecamera con sistema di avviso per ostacoli o persone presenti nella zona di lavoro;
  • l’inclinometro o indicatore di pendenza, per ridurre il rischio di capovolgimento.

È importante sottolineare che la misura non copre l’acquisto di un trattore nuovo: il sostegno è destinato esclusivamente all’installazione dei dispositivi di sicurezza sui mezzi già posseduti dall’impresa. Va inoltre ricordato che ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore.

Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina

Questo è l’aspetto che genera più equivoci: l’impresa agricola non presenta direttamente la domanda. La richiesta viene trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, la quale deve prima accreditarsi sulla piattaforma telematica di Ismea.

La procedura si articola in due passaggi obbligatori. Nel primo, la pre-convalida, l’officina compila la domanda, carica la documentazione richiesta (a partire dal preventivo dei lavori) e ottiene un codice univoco. Nel secondo, l’invio, la domanda viene convalidata e trasmessa utilizzando quel codice: una domanda non pre-convalidata non può essere presentata. Entrambi i passaggi devono concludersi entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

Anche l’erogazione segue la stessa logica: il contributo viene liquidato sul conto corrente del soggetto proponente, cioè l’officina che ha realizzato l’intervento, e non direttamente all’azienda agricola. Per l’imprenditore agricolo interessato, il primo passo pratico è quindi individuare un’officina accreditata sulla piattaforma Ismea e concordare con questa l’intervento e il preventivo.

Importi e percentuali del contributo

Per quanto riguarda l’entità del sostegno, il contributo a fondo perduto è pari al minore tra due valori: l’80% dei costi ammissibili sostenuti e 2.000 euro. Il tetto di 2.000 euro è quindi il massimo riconoscibile per impresa nell’ambito del bando, non un importo moltiplicabile per ogni singolo dispositivo installato: coerentemente, ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore.

Il contributo è concesso nell’ambito della disciplina degli aiuti de minimis: le imprese devono quindi tenere conto del massimale de minimis già utilizzato negli esercizi precedenti.

Complessivamente, con una dotazione di 10 milioni di euro e una valutazione a sportello in ordine cronologico, il fondo rappresenta un’opportunità concreta ma a risorse limitate per le imprese agricole che vogliono investire nella sicurezza dei propri mezzi senza sostenere l’intero costo dell’intervento.

Fonti

  • Inail, “Sicurezza in agricoltura, presentati i nuovi interventi per l’ammodernamento del parco macchine” (16 dicembre 2025): accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea del 9 dicembre 2025
  • Ismea, Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, con l’avviso di proroga al 15 dicembre 2026

Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

Qual è la nuova scadenza del fondo Ismea-Inail 2026?
La domanda può essere presentata fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026, a seguito della proroga comunicata da Ismea con avviso sulla pagina del bando. Il nuovo termine vale per accreditamento, compilazione, pre-convalida e invio.

Il fondo finanzia l’acquisto di un trattore nuovo?
No. La misura sostiene esclusivamente l’installazione dei dispositivi di sicurezza elencati dal bando sui trattori agricoli o forestali già posseduti dall’impresa.

Chi può accedere ai contributi?
Le micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo, agroindustriale, agromeccanico e agroalimentare, iscritte al Registro delle imprese come impresa agricola o agromeccanica e in regola con i versamenti Inps e Inail.

Quanto vale il contributo?
Il contributo è pari al minore tra l’80% dei costi ammissibili e 2.000 euro. I 2.000 euro sono il massimo per impresa, non per singolo intervento: ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore, in regime de minimis.

Deve presentare la domanda l’azienda agricola?
No. La domanda è trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, previo accreditamento sulla piattaforma Ismea, con procedura in due fasi (pre-convalida e invio). Anche il contributo viene erogato all’officina.

La proroga del fondo Ismea-Inail 2026 offre quindi alle imprese agricole più tempo per valutare e organizzare gli interventi di sicurezza sui propri trattori, in un settore dove la prevenzione degli infortuni resta una priorità condivisa da istituzioni e associazioni di categoria. Fermo restando che le risorse sono assegnate in ordine cronologico e che la pratica passa dall’officina accreditata, muoversi per tempo resta la scelta più prudente.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/01/agricoltore-768x513.jpg 513 768 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-08 09:00:002026-09-29 10:21:40Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura
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Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine
  2. Come si applica al portiere di condominio a termine
  3. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza
  4. Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza
  5. Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine

Il diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.

Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui.

Come si applica al portiere di condominio a termine

Nel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.

Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali.

Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza

Perché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.

Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.

  • Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativo
  • Mansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolte
  • Comunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di legge
  • Durata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione

Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza

Se il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.

Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile.

Fonti

  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenza
  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)

Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

Dopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?
Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.

Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?
Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.

Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?
Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.

Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?
Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.

Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?
L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 11:00:002026-09-29 07:29:37Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio
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Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le indagini sui conti correnti restano uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito reale dei contribuenti. Un tema tornato di attualità riguarda in particolare chi svolge una doppia attività, ad esempio un lavoro dipendente affiancato da una partita IVA, oppure due attività economiche distinte. In questi casi, quando sul conto corrente compaiono movimenti non giustificati — i versamenti per qualunque contribuente, i prelevamenti solo per i titolari di reddito d’impresa — la regola è chiara: è il contribuente a dover dimostrare che quei movimenti non rappresentano reddito imponibile. Si tratta della cosiddetta inversione dell’onere della prova, disciplinata dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e confermata da un orientamento ormai consolidato della Cassazione.

Capire come funziona questo meccanismo è importante non solo per chi ha già ricevuto un questionario o un accertamento, ma anche in ottica preventiva: sapere quali documenti conservare può evitare contestazioni fiscali anche a distanza di anni.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti
  2. L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge
  3. Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto
  4. Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche
  5. Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti

Le indagini finanziarie sono verifiche che l’Agenzia delle Entrate può attivare acquisendo dati bancari, postali e finanziari relativi a conti correnti, depositi titoli, carte di credito e altri rapporti. L’accesso a queste informazioni avviene tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, che raccoglie in automatico i dati trasmessi dagli intermediari, rendendo molto più semplice per il Fisco incrociare i movimenti bancari con i redditi dichiarati.

Quando dall’incrocio emergono versamenti — o, per i titolari di reddito d’impresa, anche prelevamenti — che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi o compensi non dichiarati. Questa è, in sintesi, la logica della cosiddetta presunzione bancaria: non serve che l’Agenzia dimostri l’origine reddituale di ogni singolo movimento, perché la legge stessa autorizza a considerarlo tale fino a prova contraria.

L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge

L’articolo 32 del DPR 600/1973 stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti nei conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche fiscali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito, oppure che non hanno rilevanza fiscale. In altre parole, spetta al contribuente fornire la prova contraria, spiegando in modo puntuale e documentato la provenienza o la destinazione di ogni movimento contestato.

La Cassazione ha più volte ribadito questo principio, chiarendo che non sono sufficienti dichiarazioni generiche: occorrono riscontri oggettivi, come contratti, ricevute, bonifici tracciabili o altra documentazione idonea a collegare in modo specifico ogni singola operazione bancaria a un fatto non imponibile.

Le differenze tra lavoratori autonomi, imprenditori e dipendenti

Non tutti i contribuenti sono trattati allo stesso modo, ma la linea di confine non passa tra chi ha la partita IVA e chi è dipendente: passa tra titolari di reddito d’impresa e tutti gli altri contribuenti. Per gli imprenditori la presunzione bancaria è più severa e riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati, che possono essere considerati ricavi non dichiarati se non ne viene provata la diversa natura, ad esempio perché destinati al pagamento di fornitori o collaboratori. Lo ha confermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023, ribadendo la legittimità della presunzione sui prelevamenti per chi svolge attività d’impresa.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, comprese le partite IVA in regime forfettario, e per i lavoratori dipendenti il quadro è invece diverso. Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’estensione della presunzione sui prelevamenti ai redditi di lavoro autonomo, perché nei conti dei professionisti entrate e spese personali si mescolano inevitabilmente con quelle dell’attività, rendendo irrazionale presumere che ogni prelievo corrisponda a un compenso in nero. Per questi contribuenti, quindi, i prelevamenti non giustificati non possono essere considerati automaticamente reddito occultato. Resta invece valida per la generalità dei contribuenti, imprenditori compresi, la presunzione sui versamenti non giustificati: se non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, si presumono reddito imponibile salvo prova contraria, come confermato da diverse pronunce della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 7389/2026.

Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto

La situazione si complica per chi svolge una doppia attività, per esempio un lavoratore dipendente che ha aperto anche una partita IVA, o chi gestisce due attività economiche parallele. In questi casi conta molto la natura della seconda attività. Se si tratta di una vera e propria attività d’impresa, per esempio un’impresa individuale di commercio o artigianato, e il conto corrente, pur intestato alla persona fisica, risulta riferibile anche a quell’attività, si applica la presunzione più severa: sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati.

Diverso è il caso di chi affianca al lavoro dipendente una partita IVA da lavoro autonomo, ad esempio come libero professionista o consulente, anche in regime forfettario. Anche se il conto viene utilizzato in modo promiscuo per incassi professionali, spese personali e stipendio, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 i prelevamenti non giustificati non possono essere presunti compensi in nero. Resta invece valida la presunzione sui versamenti non giustificati, che vanno comunque documentati con cura. La distinzione tra seconda attività d’impresa e seconda attività di lavoro autonomo è quindi decisiva per capire quanto sia ampio il perimetro della presunzione bancaria applicabile.

Un discorso simile vale per chi gestisce redditi da criptovalute o altre attività finanziarie parallele: anche in questi ambiti la tracciabilità dei movimenti è un elemento centrale in caso di controllo, come spiegato nel nostro approfondimento sul quadro RW e la compilazione per le criptovalute.

Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche

Di fronte a un possibile controllo, la miglior difesa resta la prevenzione. Conservare nel tempo la documentazione che giustifica movimenti bancari non ricorrenti è essenziale per evitare che, anni dopo, diventi impossibile ricostruirne l’origine. Tra gli elementi utili da mantenere agli atti rientrano:

  • atti di donazione o dichiarazioni liberali tra familiari, anche informali ma datate;
  • contratti di prestito tra privati, meglio se con data certa;
  • documentazione relativa a disinvestimenti finanziari o vendite di beni (auto, immobili, oggetti di valore);
  • ricevute ed estratti conto che colleghino incassi e pagamenti alla specifica attività lavorativa;
  • risposte tempestive e complete a eventuali questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate.

Un altro suggerimento pratico, soprattutto per chi ha una doppia attività, è mantenere separati i conti correnti utilizzati per il lavoro dipendente, per la partita IVA e per la gestione personale. Questa semplice accortezza rende molto più agevole dimostrare, in caso di richiesta da parte del Fisco, la reale natura di ogni movimento e riduce il rischio che l’intero conto venga considerato riferibile all’attività economica.

Va inoltre ricordato che, in caso di accertamento basato su indagini finanziarie, i tempi per fornire la prova contraria sono spesso stretti: la tempestività nella raccolta e nella presentazione della documentazione può fare la differenza tra un accertamento archiviato e uno confermato.

Fonti

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (poteri degli uffici e indagini finanziarie, presunzione su versamenti e prelevamenti) – Normattiva

Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 09:00:002026-09-29 07:30:47Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente
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Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?

Bonus Partita IVA Under 35

A settembre 2026 migliaia di titolari di partita IVA che hanno presentato domanda per il bonus 500 euro collegato al Decreto Coesione si ritrovano con lo stato della pratica ancora fermo su “in lavorazione”. Una situazione che genera comprensibile preoccupazione, soprattutto perché l’INPS aveva annunciato l’avvio dei pagamenti già nei mesi scorsi. In questo articolo spieghiamo che cosa significa realmente questo stato, quali verifiche sta effettuando l’Istituto e cosa può fare chi si trova con la domanda in lavorazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei controlli, è utile ricordare a cosa si riferisce questa misura e chi può richiederla, per poi capire perché tante domande restano sospese prima dell’esito definitivo.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA
  2. Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS
  3. I controlli INPS sulle domande in lavorazione
  4. Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda
  5. Cosa fare se la domanda resta bloccata

Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA

Il bonus 500 euro partite IVA nasce nell’ambito del Decreto Coesione (articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), la misura pensata per sostenere l’avvio di nuove attività da parte dei giovani. Il contributo, pari a 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi ed esente IRPEF, è destinato a chi ha aperto la partita IVA o avviato un’impresa in un arco temporale definito, trovandosi in stato di disoccupazione al momento dell’avvio e operando in uno dei settori individuati come strategici.

Con un successivo messaggio (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026), l’INPS ha chiarito che il bonus spetta anche ai liberi professionisti con partita IVA, non solo alle imprese in senso stretto. Per questa platea è stata aperta una finestra straordinaria per la presentazione delle domande tra la fine di gennaio e i primi giorni di marzo 2026. Proprio l’ampliamento della platea e i tempi ristretti spiegano, almeno in parte, il volume elevato di pratiche che l’INPS sta ancora esaminando.

Chi segue anche altre misure di sostegno al reddito può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di ottobre 2026, utile per avere un quadro generale del calendario dell’Istituto.

Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS

Nel linguaggio delle procedure INPS, lo stato “in lavorazione” indica che la domanda è stata acquisita correttamente dal sistema ma non ha ancora concluso l’istruttoria. Non significa automaticamente un problema: molte pratiche restano in questo stato per il tempo fisiologico necessario ai controlli incrociati con le banche dati previdenziali, fiscali e anagrafiche. Solo una parte delle domande in lavorazione, quindi, nasconde effettivamente un’anomalia da risolvere.

Il punto critico, per il bonus 500 euro partite IVA, è che i tempi si sono allungati oltre le attese iniziali. L’INPS aveva infatti indicato l’estate come periodo di avvio dei pagamenti, ma a settembre molte richieste risultano ancora sospese, il che ha spinto l’Istituto a fornire chiarimenti ufficiali sulle cause del rallentamento.

I controlli INPS sulle domande in lavorazione

Con un messaggio dedicato pubblicato a giugno 2026 (messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026), l’INPS ha individuato due situazioni principali che tengono le domande in lavorazione più a lungo del previsto. Si tratta di verifiche automatiche che incrociano i dati dichiarati dal richiedente con quanto risulta nelle banche dati previdenziali.

  • Iscrizione a una Cassa previdenziale esterna all’INPS: per i professionisti iscritti a una cassa di categoria (ad esempio ordini professionali con cassa autonoma), l’Istituto deve prima acquisire l’esito del controllo sulla regolarità contributiva, un passaggio che richiede tempo aggiuntivo perché coinvolge un ente terzo.
  • Contributi versati alla Gestione Separata senza iscrizione formale: quando un richiedente ha effettuato versamenti alla Gestione Separata ma dal sistema non risulta regolarmente iscritto a quella gestione, l’INPS deve chiarire la discordanza prima di poter definire la pratica.

Accanto a queste due casistiche specifiche, restano validi i controlli ordinari che l’INPS effettua su qualsiasi prestazione di questo tipo: verifica dei requisiti reddituali dichiarati, controllo dell’effettiva apertura della partita IVA nel periodo previsto, riscontro dello stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività ed eventuale incompatibilità con altre misure di sostegno già percepite dallo stesso soggetto. Se la documentazione presentata risulta incompleta o incoerente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali, che allungano ulteriormente i tempi di definizione.

Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda

Per le prestazioni non pensionistiche gestite dall’INPS, i tempi di istruttoria variano in base alla complessità della pratica e al numero di domande da esaminare in un dato periodo. In via generale, per pratiche che richiedono controlli incrociati con altri enti (come le casse previdenziali esterne) i tempi possono estendersi indicativamente tra i 30 e i 90 giorni, ma si tratta di un ordine di grandezza orientativo: i tempi effettivi dipendono dal singolo caso e dal carico di lavoro degli uffici territoriali.

Chi ha presentato la domanda per il bonus 500 euro può consultare l’esito accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) all’area riservata del sito INPS, nella sezione dedicata all’incentivo del Decreto Coesione. In quella sezione l’Istituto rende visibile lo stato aggiornato della pratica e, in caso di esito negativo, il motivo del rigetto. È consigliabile controllare periodicamente anche il proprio fascicolo previdenziale e la casella di posta elettronica certificata (PEC), poiché eventuali richieste di integrazione documentale vengono comunicate proprio attraverso questi canali.

Va inoltre ricordato che l’INPS, in comunicazioni successive, ha segnalato la chiusura delle lavorazioni relative ad altre mensilità del bonus, con i pagamenti in arrivo sui conti correnti nei giorni successivi. Un segnale che lascia intendere come l’Istituto stia progressivamente smaltendo l’arretrato, pur con tempistiche non uniformi tra le diverse platee di beneficiari.

Cosa fare se la domanda resta bloccata

Quando una domanda in lavorazione per il bonus 500 euro partite IVA supera i tempi indicativi senza alcun aggiornamento, la prima cosa da fare è verificare con attenzione il proprio fascicolo previdenziale online, controllando se siano presenti richieste di documenti integrativi non ancora notate. È utile anche verificare la propria posizione contributiva, in particolare per chi è iscritto a una cassa previdenziale di categoria diversa dall’INPS, poiché come visto è proprio questa la casistica più frequente di rallentamento.

In presenza di dubbi sulla propria posizione contributiva o sull’iscrizione alla Gestione Separata, è possibile richiedere chiarimenti direttamente ai canali di assistenza INPS (contact center o area riservata MyINPS). Chi si occupa anche di altre pratiche legate a controlli INPS può trovare utile il nostro approfondimento sui controlli INPS sull’Assegno Unico, che segue una logica di verifica simile a quella applicata al bonus partite IVA.

Le informazioni riportate in questo articolo sono aggiornate a settembre 2026 e si basano sulle comunicazioni ufficiali dell’INPS disponibili a questa data. Data la complessità della materia e il susseguirsi di aggiornamenti da parte dell’Istituto, si raccomanda di verificare sempre lo stato della propria pratica direttamente sul portale INPS (MyINPS) prima di trarre conclusioni definitive sulla propria posizione.

Fonti

  • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), art. 21, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Normattiva)
  • Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 (domanda dei liberi professionisti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026)
  • Messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026 (conclusione dell’istruttoria, domande in attesa di regolarità contributiva, riesame)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Bonus-Partita-IVA-Under-35.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 07:00:002026-09-29 07:31:11Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?
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