NOTIZIEAssegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaChi lavora e percepisce anche l’assegno ordinario di invalidità INPS si trova ogni anno con due entrate fiscalmente rilevanti: lo stipendio e l’assegno. Una domanda ricorrente riguarda proprio la tassazione: come vengono trattate insieme ai fini IRPEF, e perché capita spesso di trovarsi, in dichiarazione dei redditi, con un conguaglio da pagare invece che con un rimborso? La risposta dipende dal fatto che datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che applicano la ritenuta fiscale ciascuno sulla propria erogazione, senza conoscere l’importo pagato dall’altro.Vediamo cos’è l’assegno di invalidità, perché è soggetto a IRPEF, perché la presenza di due sostituti d’imposta porta tipicamente a un conguaglio IRPEF a debito in dichiarazione dei redditi, e cosa si può fare per limitarne l’impatto già in busta paga.Indice dei contenutiCos’è l’assegno ordinario di invalidità INPSPerché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEFDue sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamenteCome limitare l’impatto del conguaglio IRPEFCosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEFDomande frequenti Cos’è l’assegno ordinario di invalidità INPSL’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulta ridotta, a causa di infermità fisica o psichica, a meno di un terzo. A differenza della pensione di inabilità, che presuppone l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa: per questo motivo capita spesso che il beneficiario percepisca contemporaneamente lo stipendio da lavoro dipendente e l’assegno di invalidità erogato dall’INPS.L’accertamento del diritto alla prestazione, per l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222), è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3 presentato dal richiedente insieme alla domanda. Si tratta di un percorso diverso da quello dell’invalidità civile, che passa invece dalle commissioni mediche e riguarda una prestazione assistenziale differente. Per approfondire quali redditi da invalidità civile contano ai fini fiscali e come si calcolano, puoi leggere il nostro articolo su redditi da invalidità civile, lordo e IRPEF. Perché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEFMolti pensano, erroneamente, che le prestazioni collegate all’invalidità siano sempre esenti da tasse. In realtà occorre distinguere: l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (quella legata allo stato di invalido civile, non a contributi versati) non sono imponibili IRPEF. L’assegno ordinario di invalidità INPS, invece, è una prestazione di natura previdenziale, calcolata sulla base dei contributi versati dal lavoratore: per questo motivo rientra tra i redditi imponibili IRPEF, esattamente come la pensione e come lo stipendio.Questo significa che l’INPS, quando eroga l’assegno, agisce come sostituto d’imposta: applica cioè una ritenuta fiscale alla fonte, calcolata in base alle aliquote IRPEF progressive e alle eventuali addizionali regionali e comunali. La stessa cosa fa il datore di lavoro sullo stipendio. Il punto delicato, quando i due redditi si sommano nello stesso anno, è che il sistema fiscale italiano è progressivo e tassa il reddito complessivo del contribuente, non le singole fonti separatamente. Due sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamenteQuando un lavoratore percepisce sia lo stipendio sia l’assegno di invalidità, ha due sostituti d’imposta distinti: il datore di lavoro sullo stipendio, l’INPS sull’assegno. Per legge, ciascun sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta IRPEF sulle sole somme che eroga, calcolandola come se quel reddito fosse l’unico percepito dal contribuente, perché non ha visibilità sugli altri redditi di quest’ultimo. Non esiste quindi una trattenuta unica da applicare una sola volta, né una vera e propria doppia trattenuta sullo stesso reddito da evitare: sono due ritenute distinte, ciascuna corretta rispetto al singolo reddito erogato.Questo meccanismo, previsto dalla normativa, produce però un effetto quasi inevitabile quando i due redditi si sommano: poiché l’IRPEF è un’imposta progressiva, le aliquote applicate separatamente su due redditi più contenuti risultano complessivamente più basse di quelle che si applicherebbero sommando fin da subito stipendio e assegno. Ne consegue che le ritenute versate durante l’anno tendono a essere inferiori all’imposta effettivamente dovuta sul reddito complessivo, con un conguaglio IRPEF a debito che emerge tipicamente in dichiarazione dei redditi. Come limitare l’impatto del conguaglio IRPEFNon esiste un meccanismo automatico che permetta a uno dei due sostituti d’imposta di conoscere e tassare durante l’anno anche il reddito erogato dall’altro. La legge (art. 23, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600) prevede un conguaglio cumulativo tra redditi di lavoro dipendente, ma solo nel caso di rapporti di lavoro precedenti e cessati nello stesso periodo d’imposta, con consegna della Certificazione Unica del rapporto precedente entro il 12 gennaio dell’anno successivo; la stessa norma, peraltro, esclude espressamente da questa possibilità i soggetti che erogano trattamenti pensionistici. Non si applica invece a redditi percepiti in parallelo da un soggetto diverso, come l’INPS che eroga l’assegno di invalidità: comunicare l’importo dell’assegno al datore di lavoro, quindi, non fa scattare alcun conguaglio cumulativo automatico.Ciò che il contribuente può fare, in via facoltativa, è chiedere a uno dei due sostituti d’imposta, cioè al datore di lavoro oppure all’INPS, di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più elevata oppure di non riconoscere le detrazioni d’imposta per reddito. Per le prestazioni previdenziali l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online, la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia, con cui comunicare la richiesta di maggiore aliquota o la rinuncia alle detrazioni: la comunicazione va rinnovata ogni anno, altrimenti l’Istituto applica gli scaglioni e le detrazioni sulla base del solo reddito che eroga. Resta in ogni caso una scelta volontaria del contribuente e non un automatismo: serve ad avvicinare già durante l’anno l’importo delle trattenute a quello dovuto sul reddito complessivo, riducendo l’eventuale conguaglio finale in dichiarazione.In pratica, per gestire meglio la situazione conviene:farsi un’idea del reddito complessivo annuo sommando le buste paga e il cedolino dell’assegno di invalidità;valutare con il datore di lavoro, oppure con l’INPS tramite l’apposito servizio online, la richiesta di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più alta o di rinunciare alle detrazioni d’imposta per reddito;conservare entrambe le Certificazioni Uniche, quella del datore di lavoro e quella dell’INPS, in vista della dichiarazione dei redditi;non aspettarsi un conguaglio cumulativo automatico tra stipendio e assegno, perché la normativa non lo prevede in questo caso.Per capire quali spese e quali oneri si possono portare in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi, e ridurre così l’imposta dovuta, può essere utile consultare la nostra guida su spese detraibili e deducibili nel modello 730. Cosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEFÈ nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche, che stipendio e assegno di invalidità vengono sommati e l’IRPEF viene ricalcolata sull’intero reddito complessivo. In questa fase l’imposta effettivamente dovuta viene confrontata con le ritenute già versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta.Nella maggior parte dei casi, come visto, le ritenute versate separatamente risultano inferiori al dovuto: il risultato tipico è quindi un conguaglio IRPEF a debito, cioè un importo da versare in più. Solo più raramente, ad esempio se uno dei due sostituti ha già applicato una tassazione più elevata del necessario, il conguaglio si risolve in un rimborso. Non è quindi un errore: è spesso la normale conseguenza di due tassazioni corrette ma separate su redditi che, sommati, spostano il contribuente su una fascia di tassazione più alta rispetto a quella applicata da ciascun sostituto singolarmente.Anche i pensionati che, oltre alla pensione, percepiscono altri redditi imponibili possono trovarsi in una situazione simile: per un quadro più ampio sugli importi e sulle trattenute in busta paga, puoi consultare l’articolo su pensioni e importi in cedolino. In ogni caso, conviene arrivare alla dichiarazione dei redditi con entrambe le Certificazioni Uniche a disposizione, così da avere un quadro preciso del reddito complessivo e prevedere per tempo l’eventuale somma da versare.FontiLegge 12 giugno 1984, n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (Normattiva)DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e conguaglio di fine anno (Normattiva)INPS – Scheda servizio “Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta”Domande frequenti L’assegno ordinario di invalidità INPS è tassato con l’IRPEF?Sì. A differenza della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati e per questo è considerato reddito imponibile IRPEF, soggetto a ritenuta alla fonte da parte dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.Perché avere stipendio e assegno di invalidità porta spesso a un conguaglio IRPEF a debito?Perché datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che calcolano la ritenuta ciascuno sulla propria erogazione come se fosse l’unico reddito del contribuente. Sommando i due redditi in dichiarazione, l’IRPEF dovuta sul totale risulta spesso più alta delle ritenute già versate separatamente.Comunicare l’assegno di invalidità al datore di lavoro evita il conguaglio IRPEF?No, non esiste un conguaglio cumulativo automatico tra redditi percepiti in parallelo da soggetti diversi: la legge lo prevede solo per rapporti di lavoro precedenti e cessati. Il lavoratore può però chiedere volontariamente al datore di lavoro, oppure all’INPS tramite l’apposito servizio online da rinnovare ogni anno, di applicare un’aliquota IRPEF più alta, per ridurre l’importo del conguaglio finale.Come si accerta il diritto all’assegno ordinario di invalidità?L’accertamento è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3, e non dalle commissioni mediche competenti per l’invalidità civile, che riguardano invece una prestazione assistenziale diversa.Il conguaglio IRPEF in dichiarazione può risolversi in un rimborso?Sì, ma è il caso meno frequente. Si verifica solo quando le ritenute versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta risultano già superiori all’IRPEF effettivamente dovuta sul reddito complessivo: nella maggior parte delle situazioni, invece, emerge un conguaglio a debito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga
NOTIZIEOpposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileRicevere un decreto ingiuntivo a casa o in azienda genera quasi sempre preoccupazione. Si tratta di un provvedimento del giudice che impone di pagare una somma di denaro entro un termine molto breve, e chi lo riceve ha a disposizione uno strumento preciso per difendersi: l’opposizione al decreto ingiuntivo. Con la riforma del processo civile alcuni aspetti della procedura sono stati rivisti, in particolare per quanto riguarda la gestione della fase successiva alla notifica. Vediamo, in modo semplice, cos’è il decreto ingiuntivo, come si può presentare opposizione e cosa cambia realmente per chi si trova a doverla affrontare.Indice dei contenutiCos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorioCome funziona l’opposizione al decreto ingiuntivoI termini per l’opposizione al decreto ingiuntivoCosa cambia con la riforma del processo civileCosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nullaDomande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivoCos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorioIl decreto ingiuntivo è un provvedimento che il giudice emette su richiesta di un creditore, senza convocare prima il debitore. In pratica, se una persona o un’azienda vanta un credito documentato (ad esempio una fattura non pagata, un contratto non rispettato o un assegno insoluto), può chiedere al tribunale di ingiungere al debitore il pagamento, senza dover affrontare subito un processo ordinario. Questa procedura semplificata si chiama procedimento monitorio proprio perché nasce per velocizzare il recupero di crediti che appaiono, sulla carta, poco discutibili.Una volta emesso, il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore, che da quel momento ha un termine preciso per pagare oppure per contestare la richiesta. Se non fa nulla entro la scadenza, il decreto diventa definitivo e il giudice, su istanza del creditore, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’articolo 647 del codice di procedura civile: da quel momento il creditore può avviare il pignoramento di beni, stipendio o conti correnti. Per questo motivo è fondamentale sapere cosa fare, e soprattutto entro quando farlo, non appena si riceve la notifica. Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivoChi riceve un decreto ingiuntivo e ritiene che la richiesta sia infondata, sbagliata nell’importo o comunque contestabile, può presentare opposizione. Non si tratta di una semplice lettera o di una richiesta informale: l’opposizione si propone attraverso un atto di citazione, cioè un atto giudiziario formale con cui il debitore, che in questa fase diventa “opponente”, chiede al tribunale di riesaminare la vicenda in un vero e proprio giudizio.Presentare opposizione significa aprire una causa ordinaria, nella quale entrambe le parti potranno portare le proprie prove e argomentazioni davanti al giudice. È una differenza importante rispetto alla fase iniziale del decreto ingiuntivo, che invece viene emesso ascoltando solo il creditore. Proprio perché si tratta di un atto tecnico e con conseguenze rilevanti, la redazione dell’opposizione richiede l’assistenza di un avvocato, che valuterà se esistono i presupposti per contestare il decreto e quali motivi far valere.Il debitore diventa parte attiva del processo e può far valere le proprie ragioniIl creditore, che nella fase monitoria aveva agito da solo, deve ora difendere le proprie richieste in contraddittorioIl giudice valuta il caso con un’istruttoria completa, comprese eventuali prove testimoniali o documentaliL’esito dell’opposizione può confermare, ridurre o annullare il decreto ingiuntivo originario I termini per l’opposizione al decreto ingiuntivoIl punto più delicato riguarda proprio i termini per opporsi. Il codice di procedura civile prevede che l’opposizione debba essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni, mentre se risiede in Stati non appartenenti all’Unione europea sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile), proprio per dare più tempo a chi si trova in una situazione logistica più complessa.Questi termini sono perentori: un concetto tecnico che significa semplicemente che non possono essere prorogati o recuperati con una semplice richiesta. Una volta scaduti, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il creditore può passare direttamente all’esecuzione forzata. Va inoltre ricordato che, come per la maggior parte dei termini processuali civili, si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se la scadenza cade in questo periodo, il conteggio dei giorni si interrompe e riprende a settembre. Fanno eccezione le controversie di lavoro, per le quali la sospensione feriale non opera.Esiste anche un’ipotesi particolare, disciplinata dall’articolo 650 del codice di procedura civile, chiamata opposizione tardiva. È ammessa quando il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un’irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore. In questi casi, l’opposizione può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini ordinari, ma comunque entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (ad esempio il primo atto di pignoramento).Un tema simile, quello dei termini per opporsi a un provvedimento giudiziario e delle conseguenze in caso di inattività, riguarda anche altri ambiti del diritto. Ne abbiamo parlato ad esempio a proposito del decreto penale di condanna e del termine di opposizione, un istituto diverso ma accomunato dalla stessa logica: se non si agisce entro la scadenza fissata dalla legge, il provvedimento diventa definitivo. Cosa cambia con la riforma del processo civileNegli ultimi anni il processo civile italiano è stato oggetto di un’ampia revisione, nota come riforma Cartabia, che ha toccato diversi aspetti del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, senza però stravolgerne l’impianto di base. La forma dell’atto di opposizione resta quella tradizionale, l’atto di citazione, e la struttura dei termini classici (40 giorni ordinari, 50 giorni se l’intimato risiede in un altro Stato UE, 60 giorni se risiede fuori dall’Unione europea) rimane il punto di riferimento principale.La novità più rilevante riguarda invece la mediazione obbligatoria, prevista per alcune materie (come i contratti bancari, assicurativi o di locazione). Prima della riforma, era spesso il debitore opponente a doversi attivare per avviare il tentativo di mediazione, con il rischio di perdere il beneficio dell’opposizione se non rispettava correttamente questo adempimento. Con le modifiche introdotte, l’onere di attivare la mediazione nelle materie soggette a questo obbligo è stato spostato sul creditore opposto, cioè su chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, alleggerendo così la posizione di chi si oppone.Si tratta di un cambiamento significativo dal punto di vista pratico, perché sposta una parte della responsabilità procedurale da chi riceve il decreto a chi lo ha richiesto. Proprio per la complessità e la delicatezza di questi aspetti, che possono variare a seconda del tipo di credito e della materia coinvolta, è sempre consigliabile far valutare la propria situazione da un professionista prima di decidere come muoversi, così da non rischiare di perdere termini che, come abbiamo visto, non ammettono proroghe. Cosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nullaSe il termine di 40 giorni (o di 50 giorni per i residenti in altri Stati UE e 60 giorni per i residenti extra-UE) passa senza che il debitore presenti opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e, su istanza del creditore, viene dichiarato esecutivo dal giudice (articolo 647 del codice di procedura civile). Da questo momento il creditore può avviare le procedure di recupero forzato del credito, come il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o di altri beni. Non è più possibile discutere nel merito la fondatezza della richiesta, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva visto in precedenza.Ecco perché, di fronte a un decreto ingiuntivo, il primo passo non dovrebbe mai essere ignorarlo. Anche quando la somma richiesta appare corretta, può valere la pena verificare con attenzione la documentazione, i calcoli degli interessi e la regolarità della notifica, prima di lasciare che il termine scada senza aver preso alcuna decisione consapevole. FontiCodice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 641 – Termini per l’opposizione al decreto ingiuntivoCodice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 650 – Opposizione tardivaDecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia del processo civile)Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5-bis – Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivoDomande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivoQuanto tempo si ha per opporsi a un decreto ingiuntivo?Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni; se risiede in uno Stato non UE sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile).Cosa succede se non presento opposizione entro i termini?Il decreto ingiuntivo diventa definitivo e viene dichiarato esecutivo dal giudice su istanza del creditore: da quel momento è possibile avviare il pignoramento, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva.È possibile opporsi dopo la scadenza dei 40 giorni?Solo in casi particolari, previsti dall’articolo 650 del codice di procedura civile: irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. In questi casi l’opposizione tardiva va proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione.La riforma del processo civile ha cambiato la durata dei 40 giorni?I termini di legge non sono stati modificati: restano 40 giorni, che diventano 50 se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea e 60 se risiede fuori dall’Unione europea. Le novità della riforma riguardano soprattutto la gestione della mediazione obbligatoria nelle materie interessate, con l’onere di attivarla spostato sul creditore opposto.Serve un avvocato per fare opposizione a un decreto ingiuntivo?Sì, l’opposizione si propone con un atto di citazione, un atto tecnico che richiede l’assistenza di un avvocato per individuare i motivi di contestazione e rispettare correttamente i termini processuali.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile
NOTIZIEPensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiChi sta per andare in pensione e nel frattempo trova un nuovo lavoro deve fare molta attenzione: se il rapporto di lavoro dipendente riprende prima della decorrenza effettiva della pensione, il pensionando ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS. In caso contrario, l’Istituto può procedere al recupero dei ratei già versati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25154/2026, depositata il 9 settembre 2026, che fa chiarezza su un tema delicato: cosa succede quando tra la domanda di pensione e la sua decorrenza effettiva il lavoratore torna a lavorare senza avvisare l’ente previdenziale.La pronuncia non introduce nuove regole, ma ribadisce un principio già presente nell’ordinamento: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è un requisito necessario per accedere alla pensione anticipata, e qualsiasi variazione di questa condizione va segnalata direttamente all’INPS, senza confidare che basti la comunicazione automatica del datore di lavoro.Indice dei contenutiCosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoroPerché il modello UNILAV non bastaQuando l’INPS può recuperare i ratei di pensioneCosa succede prima e dopo la decorrenza della pensioneDomande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPSCosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoroCon la sentenza n. 25154/2026 la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore titolare di Assegno Ordinario di Invalidità (previsto dalla Legge n. 222/1984) fino al 30 giugno 2011. Il 2 maggio dello stesso anno l’uomo aveva presentato domanda di pensione di anzianità (l’istituto oggi confluito nella pensione anticipata), dichiarando di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente il 30 aprile. Il 3 giugno, però, era tornato a lavorare senza informare l’INPS. La pensione ha avuto decorrenza dal 1 luglio, cioè alla scadenza naturale dell’Assegno Ordinario di Invalidità.Quando l’INPS ha scoperto la rioccupazione non dichiarata, ha proceduto al recupero dei ratei di pensione già erogati, ritenendo che il requisito della cessazione del lavoro dipendente non fosse più rispettato alla data di decorrenza. Il lavoratore ha contestato la richiesta, ma la Cassazione ha dato ragione all’Istituto: la variazione non comunicata ha reso legittimo il recupero delle somme.Non è la prima volta che la Suprema Corte si esprime su questo tema. Già con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016 aveva qualificato la cessazione del rapporto subordinato come requisito necessario per l’accesso al pensionamento anticipato. La pronuncia del 2026 va oltre e chiarisce in modo specifico le conseguenze della rioccupazione sopravvenuta e dell’omessa comunicazione. Perché il modello UNILAV non bastaUno dei punti più importanti della sentenza riguarda il modello UNILAV, la comunicazione obbligatoria che ogni datore di lavoro deve trasmettere agli enti competenti quando assume un nuovo dipendente. Molti pensionandi ritengono, erroneamente, che questa comunicazione sia sufficiente a informare l’INPS della ripresa dell’attività lavorativa.La Cassazione ha invece chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte dell’assicurato. L’Istituto deve verificare i dati dichiarati al momento della domanda di pensione, ma non è tenuto a monitorare costantemente eventuali cambiamenti successivi nella posizione lavorativa del richiedente. Se la situazione cambia durante l’attesa della decorrenza, spetta all’interessato informare direttamente l’INPS.In pratica, anche se il sistema previdenziale riceve dati amministrativi da più fonti, la responsabilità della comunicazione resta in capo al lavoratore. Chi ha già fatto domanda di pensione e nel frattempo trova un nuovo impiego dipendente non può quindi limitarsi ad aspettare che sia il datore di lavoro a mettere in regola la sua posizione nei confronti dell’INPS. Quando l’INPS può recuperare i ratei di pensioneLa normativa di riferimento in materia di somme indebitamente percepite è composta principalmente da due articoli: l’articolo 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 e l’articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412. La prima norma tutela il pensionato che ha ricevuto somme non dovute per un errore imputabile all’ente erogatore, in presenza di determinate condizioni. La seconda stabilisce che l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione consente all’INPS di recuperare le somme percepite indebitamente.La Cassazione ha individuato quattro condizioni che devono verificarsi contemporaneamente perché un indebito pensionistico diventi irripetibile, cioè non più recuperabile dall’INPS:il pagamento deve basarsi su un provvedimento formale e definitivo;il provvedimento deve essere stato comunicato all’interessato;l’errore deve essere imputabile all’ente erogatore;deve essere assente qualsiasi dolo da parte dell’interessato.Un aspetto rilevante della sentenza è che l’omessa comunicazione di fatti rilevanti, non conosciuti dall’INPS, viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa. Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso qualsiasi errore imputabile all’INPS: al momento della domanda l’interessato aveva dichiarato correttamente di non lavorare, e la successiva rioccupazione non era stata comunicata. Di conseguenza l’Istituto può legittimamente recuperare i ratei non dovuti, nei limiti della prescrizione del credito.Chi si trova a dover gestire un recupero di somme da parte dell’INPS, magari legato anche a rateazioni o sanzioni civili, può approfondire il funzionamento di questi meccanismi nell’articolo dedicato a contributi INPS, rateazioni e sanzioni civili. Cosa succede prima e dopo la decorrenza della pensioneLa sentenza n. 25154/2026 non introduce alcun divieto generale di lavorare dopo l’inizio della pensione. Per le pensioni ordinarie, l’articolo 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ha eliminato, a partire dal 2009, i limiti generali al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Il punto critico riguarda invece la fase che precede la decorrenza della pensione anticipata, durante la quale la cessazione del rapporto di lavoro dipendente resta un requisito indispensabile.Per orientarsi meglio, è utile distinguere alcune situazioni concrete. Se il rapporto di lavoro dipendente viene cessato e non ne viene avviato uno nuovo fino alla decorrenza, il requisito continua a sussistere senza alcun problema. Se invece interviene una nuova assunzione come dipendente dopo la domanda di pensione ma prima della decorrenza, la variazione va comunicata tempestivamente all’INPS: se il rapporto risulta ancora in essere al momento della decorrenza, può mancare il requisito necessario per ottenere la prestazione.Diverso è il caso di un nuovo lavoro iniziato dopo la decorrenza di una pensione anticipata ordinaria: in questa ipotesi il reddito da lavoro è in linea generale cumulabile con la pensione, restando ferme eventuali regole particolari per specifici trattamenti. Va inoltre segnalato che, per la pensione anticipata ordinaria, l’INPS precisa che la cessazione non è richiesta per l’attività autonoma: il requisito di cessazione riguarda esclusivamente il lavoro dipendente.Va infine ricordato che esistono regole più restrittive, con specifici divieti di cumulo, per la pensione anticipata per lavoratori precoci e per i trattamenti della famiglia Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile. In questi casi la ripresa del lavoro dopo la decorrenza può avere conseguenze ulteriori rispetto a quanto esaminato dalla sentenza n. 25154/2026, ed è opportuno verificare con attenzione la propria posizione. Chi vuole tenere sotto controllo tempistiche e importi può consultare anche il calendario dei pagamenti INPS delle pensioni e le informazioni sul cedolino della pensione. FontiLegge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52 (indebiti pensionistici) – NormattivaLegge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 (recupero delle somme indebitamente percepite) – NormattivaDecreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19 (cumulo pensione e redditi da lavoro) – NormattivaDomande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPSDevo comunicare all’INPS se torno a lavorare prima che la pensione decorra?Sì. Secondo la Cassazione, qualsiasi ripresa del rapporto di lavoro dipendente prima della decorrenza della pensione anticipata deve essere comunicata direttamente all’INPS dall’interessato.Il modello UNILAV inviato dal nuovo datore di lavoro è sufficiente?No. La Cassazione ha chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte del pensionando.Posso lavorare dopo che la pensione è già iniziata?Per le pensioni ordinarie sì, in linea generale il reddito da lavoro è cumulabile con la pensione dopo la decorrenza, grazie all’articolo 19 del Decreto Legge n. 112/2008. Restano però regole più restrittive per trattamenti come Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile.Cosa rischio se non comunico la ripresa del lavoro?L’INPS può recuperare i ratei di pensione già percepiti, nei limiti della prescrizione del credito, perché l’omessa comunicazione di fatti rilevanti viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa.La cessazione del lavoro autonomo è richiesta per la pensione anticipata ordinaria?No. Per questa prestazione l’INPS precisa che il requisito di cessazione riguarda solo il lavoro dipendente, non l’attività autonoma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei
NOTIZIERottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessiLa rottamazione quinquies torna al centro dell’attenzione non solo per i debiti verso lo Stato, ma anche per i tributi locali. Sempre più cittadini si chiedono se il proprio Comune di residenza abbia aderito alla rottamazione quinquies e se sia quindi possibile cancellare sanzioni e interessi su multe, IMU, TARI o altre entrate comunali. A differenza dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i tributi erariali, l’adesione degli enti locali alla rottamazione quinquies non è automatica: ogni Comune, ogni Regione e ogni ente territoriale deve decidere autonomamente se partecipare, tramite una delibera formale.Questo significa che la stessa persona, con debiti sia verso l’Agenzia delle Entrate sia verso il proprio Comune, potrebbe trovarsi con un trattamento diverso a seconda dell’ente creditore. Vediamo come funziona la rottamazione quinquies per Comuni e Regioni, quali informazioni servono per verificare l’adesione del proprio ente e cosa prevede in concreto lo stralcio di sanzioni e interessi sui tributi locali.Indice dei contenutiCos’è la rottamazione quinquiesDifferenza tra rottamazione statale e rottamazione localeCome sapere se il proprio Comune ha aderitoCosa prevede lo stralcio per i tributi localiQuali Comuni e Regioni risultano aderentiCos’è la rottamazione quinquiesLa rottamazione quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, l’ultima di una serie di misure che negli anni hanno permesso ai contribuenti di chiudere debiti con il Fisco versando solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. In pratica, chi aderisce paga l’importo originario del debito, mentre le somme aggiuntive maturate per sanzioni e interessi vengono azzerate o fortemente ridotte.La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, quindi cartelle e avvisi relativi ad annualità pregresse. Per i debiti verso lo Stato — imposte erariali, contributi INPS, sanzioni gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione — la rottamazione quinquies segue le regole nazionali, con un calendario di adesione e pagamento definito a livello centrale. Il punto delicato riguarda invece i tributi locali: IMU, TARI, multe stradali comunali, bollo auto regionale e altre entrate di Comuni, Province e Regioni non rientrano automaticamente nella procedura, come vedremo nella prossima sezione. Differenza tra rottamazione statale e rottamazione localeLa differenza principale tra la rottamazione quinquies statale e quella riferita agli enti locali sta nel meccanismo di adesione. Per i carichi erariali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sanatoria si applica secondo le regole della normativa nazionale, senza bisogno di un atto specifico da parte di un ente terzo.Per i tributi locali la situazione è diversa: quando un Comune o una Regione ha affidato la riscossione delle proprie entrate (IMU, TARI, multe, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sta a quell’ente decidere se aderire alla rottamazione quinquies. L’adesione richiede una delibera dell’organo competente dell’ente, da approvare entro il termine fissato dalla normativa nazionale (art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026): la scadenza, inizialmente prevista al 30 giugno 2026, è stata poi prorogata al 31 luglio 2026, con successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste.Solo dopo questo passaggio i carichi locali di quell’ente diventano definibili in via agevolata. Se il Comune non delibera entro il termine, i cittadini con debiti verso quell’amministrazione non potranno beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, anche se altri debiti — per esempio verso l’Agenzia delle Entrate — rientrano regolarmente nella misura nazionale. Come sapere se il proprio Comune ha aderitoPer capire se il proprio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies esiste ora un riferimento ufficiale: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento. Resta comunque utile incrociare il dato con le fonti ufficiali del proprio ente. Le informazioni più affidabili si trovano in questi punti.Albo pretorio online del Comune, dove viene pubblicata la delibera di adesioneSito istituzionale del Comune o della Regione, nella sezione tributi o riscossioneComunicati e avvisi pubblicati dall’ufficio tributi comunaleElenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25 settembre 2026 sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, con la denominazione degli enti e l’indicazione degli eventuali soggetti terzi che hanno affidato i carichiUfficio tributi del Comune o concessionario locale della riscossione: se l’ente non ha affidato i carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quei debiti non rientrano in questa procedura e va verificata l’eventuale presenza di una sanatoria locale autonomaÈ importante ricordare che l’adesione riguarda l’ente creditore, non il singolo contribuente: se il proprio Comune ha aderito, tutti i cittadini con carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possono in linea di principio beneficiare della definizione agevolata, sempre nel rispetto delle scadenze e delle modalità di domanda previste. Cosa prevede lo stralcio per i tributi localiQuando un Comune o una Regione aderisce alla rottamazione quinquies, lo stralcio segue la stessa logica prevista per i carichi statali, con una distinzione importante. Per i tributi locali veri e propri — IMU, TARI, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica — il contribuente paga il capitale non versato, mentre vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora maturati nel tempo. Per le multe stradali, invece, l’importo base della sanzione resta integralmente dovuto (è esso stesso il capitale del debito) e lo sgravio riguarda le sole componenti accessorie: interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione. Restano inoltre dovute le somme per le spese di notifica e per le procedure esecutive già sostenute.Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o con un piano di rate, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Per i contribuenti con carichi affidati da enti che hanno comunicato l’adesione, la domanda di definizione agevolata si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio portale entro il 15 ottobre 2026. Resta comunque prudente verificare le indicazioni aggiornate dell’Agenzia e del proprio Comune, perché i termini possono essere modificati da successivi interventi normativi. Quali Comuni e Regioni risultano aderentiL’elenco ufficiale degli enti aderenti è disponibile: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la lista delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento di rottamazione quinquies per le proprie entrate. Si tratta di circa 1.500 enti, con carichi affidati all’agente della riscossione relativi a IMU, TARI, tassa automobilistica e multe stradali. Molti altri Comuni, anche di grandi dimensioni, non hanno invece deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026: per i loro carichi la definizione agevolata non è accessibile.Proprio per questa eterogeneità, generalizzare su scala nazionale non è utile: la scelta di aderire dipende dalle valutazioni di bilancio di ciascun ente e può riguardare Comuni piccoli come grandi città, Province e Regioni. Il modo più affidabile per sapere con certezza se il proprio ente ha aderito è consultare l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del proprio Comune di residenza o di domicilio fiscale. Domande frequenti sulla rottamazione quinquies per Comuni e RegioniLa rottamazione quinquies per i tributi locali è automatica?No. Per i tributi locali (IMU, TARI, multe, tributi regionali) l’adesione dipende da una delibera specifica del Comune o della Regione. Senza questa delibera, i carichi locali di quell’ente non rientrano nella definizione agevolata, anche se i debiti verso l’Agenzia delle Entrate seguono le regole nazionali.Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies?Dal 25 settembre 2026 è consultabile l’elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale; in alternativa si possono verificare l’albo pretorio online e il sito istituzionale del Comune, nella sezione tributi, oppure contattare direttamente l’ufficio tributi.Cosa succede se il Comune non aderisce entro la scadenza?Se l’ente non ha deliberato l’adesione entro il termine del 31 luglio 2026, i carichi locali — per esempio multe o tributi comunali — restano esclusi dalla rottamazione quinquies e continuano a essere dovuti secondo le regole ordinarie, comprese sanzioni e interessi.Cosa viene cancellato con la rottamazione quinquies per i tributi locali?Per i tributi locali restano dovuti il capitale e, in genere, le spese di notifica e di procedura, mentre vengono stralciate sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, l’importo della sanzione resta integralmente dovuto e lo sgravio riguarda solo interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione.Quando si può presentare la domanda per i carichi locali rottamati?La finestra va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Resta consigliabile verificare le scadenze aggiornate, perché possono subire modifiche normative.Con la chiusura del termine per le delibere e la pubblicazione dell’elenco, il quadro degli enti che partecipano alla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni è ormai definito: ora la partita passa ai contribuenti, che dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 possono presentare la domanda. Per i cittadini interessati il primo passo è verificare la presenza del proprio ente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di residenza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:22:492026-09-28 18:40:20Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi
NOTIZIEIstanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il DebitoChiedere una rateizzazione a chi deve incassare un debito fiscale non significa arrendersi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25516 depositata il 18 settembre 2026, con cui i giudici hanno chiarito un dubbio che riguarda migliaia di contribuenti ogni anno: presentare un’istanza di rateizzazione di una cartella esattoriale o di un altro atto di riscossione comporta automaticamente l’accettazione del debito? La risposta della Cassazione è netta: no. Il contribuente che chiede di dilazionare il pagamento può, anche dopo aver presentato l’istanza, continuare a contestare l’esistenza e l’importo di quanto richiesto dal Fisco.Si tratta di un principio importante perché nella pratica molti contribuenti, trovandosi con una cartella di pagamento da saldare, scelgono di chiedere subito la rateizzazione per evitare pignoramenti o fermi amministrativi, riservandosi di valutare in un secondo momento se e come contestare l’atto. Fino a oggi, però, non era sempre chiaro se questa scelta potesse essere interpretata dagli uffici o dai giudici tributari come una rinuncia implicita a far valere le proprie ragioni.Indice dei contenutiCosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di RateizzazionePerché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito FiscaleAttenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’ImpugnazioneIl Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni ContestateCome Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di RateizzazioneDomande FrequentiCosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di RateizzazioneCon l’ordinanza n. 25516 del 18 settembre 2026, la sezione tributaria della Cassazione ha affermato un principio che si inserisce in un orientamento ormai consolidato: la presentazione di un’istanza di rateizzazione riguarda esclusivamente le modalità e i tempi di pagamento del debito, non la sua legittimità. In altre parole, chiedere di pagare a rate non equivale a dichiarare che l’importo richiesto è corretto e dovuto.Per i giudici di legittimità, distinguere tra quanto e come si paga da se si deve pagare è essenziale per garantire al contribuente il pieno diritto di difesa. Se ogni richiesta di dilazione comportasse automaticamente la perdita del diritto di impugnare l’atto, molti contribuenti si troverebbero costretti a scegliere tra il rischio immediato di azioni esecutive (come il pignoramento) e la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario. La Cassazione ha voluto evitare proprio questo cortocircuito. Perché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito FiscaleNel linguaggio giuridico si parla di acquiescenza quando un soggetto, con un comportamento chiaro e inequivocabile, accetta un atto rinunciando implicitamente a contestarlo. Applicata al debito fiscale, l’acquiescenza comporterebbe la perdita del diritto di impugnare la cartella o l’avviso di accertamento. Secondo la Cassazione, però, chiedere una rateizzazione non ha questo significato: il contribuente si limita a organizzare il pagamento di una somma che l’Agente della riscossione gli sta chiedendo, senza per questo rinunciare a dimostrare, nelle sedi opportune, che quella somma non è dovuta, in tutto o in parte.Un aspetto che l’ordinanza mette in evidenza riguarda anche l’oggetto della contestazione, il cosiddetto an debeatur, cioè la domanda se il debito esista davvero e a quanto ammonti. Questo profilo resta sempre aperto al contribuente, anche dopo la richiesta di piano di rateizzazione, perché la dilazione è un atto che riguarda solo la fase esecutiva del rapporto tributario e non incide sul merito della pretesa. Attenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’ImpugnazioneIl principio affermato dalla Cassazione è una buona notizia per i contribuenti, ma va letto con attenzione, perché comporta anche un avvertimento pratico molto importante. Presentare un’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari per impugnare l’atto di riscossione davanti al giudice tributario. Chi intende contestare la cartella deve quindi rispettare comunque le scadenze previste dalla legge, senza contare sul fatto di aver chiesto la dilazione per guadagnare tempo.C’è poi un secondo effetto, meno favorevole al contribuente, che l’ordinanza richiama espressamente. L’istanza di rateizzazione può infatti:Interrompere la prescrizione del debito, perché può essere considerata un riconoscimento dell’esistenza dell’obbligazione tributaria;Dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del contribuente, elemento che in un eventuale contenzioso può essere usato dall’Amministrazione finanziaria per provare che la notifica della cartella è andata a buon fine.Per questo motivo chiedere una rateizzazione non è mai una decisione da prendere alla leggera: se da un lato tutela dal rischio di azioni esecutive immediate, dall’altro produce effetti giuridici che vanno valutati insieme alla possibilità e alla convenienza di impugnare l’atto, come già evidenziato in tema di prescrizione decennale di IRPEF, IVA e IRES. Il Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni ContestateIl principio è stato affermato in relazione a una vicenda concreta. Una società a responsabilità limitata aveva ricevuto una cartella di pagamento e aveva presentato istanza di dilazione solo per la quota residua, avendo dedotto dal totale alcune somme che riteneva già estinte grazie a compensazioni contestate con l’ufficio. In pratica, l’azienda aveva chiesto di rateizzare esclusivamente la parte di debito che non riteneva coperta da compensazione, lasciando fuori dall’istanza gli importi oggetto di contestazione.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile il ricorso della società, ritenendo che l’istanza di rateizzazione presentata costituisse un atto di acquiescenza in grado di precludere l’esame dei motivi relativi alla legittimità delle compensazioni contestate. Una lettura che, di fatto, penalizzava il contribuente proprio per aver cercato una soluzione intermedia, evitando di lasciare l’intero debito insoluto.La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo questa interpretazione in contrasto con l’orientamento ormai consolidato in materia. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il merito della controversia, senza poter più considerare l’istanza di rateizzazione come un ostacolo automatico alla contestazione delle compensazioni. Come Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di RateizzazioneAnche alla luce di questa pronuncia, resta comunque prudente non lasciare nulla al caso. Il consiglio pratico che emerge dal caso deciso dalla Cassazione è quello di indicare espressamente e per iscritto, all’interno dell’istanza di rateizzazione, quali somme e per quali ragioni restano contestate. In questo modo si riduce il rischio che la richiesta di dilazione venga fraintesa, da un ufficio o da un giudice, come un’accettazione integrale del debito.Nella pratica, chi riceve una cartella di pagamento o un altro atto della riscossione dovrebbe sempre valutare con attenzione, prima di agire:Se esistono i presupposti per contestare in tutto o in parte il debito, anche tramite strumenti alternativi come l’accertamento con adesione;Quali sono i termini ordinari per l’impugnazione, che restano invariati anche in caso di richiesta di piano di rateizzazione;Se conviene circoscrivere l’istanza alla sola quota non contestata, specificando per iscritto le ragioni della contestazione sulla parte restante;Come valutare eventuali misure di definizione agevolata, come la rottamazione-quinquies, quando applicabile al proprio debito.In sintesi, la Cassazione conferma che l’istanza di rateizzazione è uno strumento pensato per gestire i tempi di pagamento e non deve essere vista come una trappola che chiude le porte alla difesa del contribuente. Resta però fondamentale muoversi con attenzione, rispettando i termini di impugnazione e documentando per iscritto ogni riserva sul merito del debito. Domande FrequentiPresentare un’istanza di rateizzazione equivale ad accettare il debito?No. Secondo la Cassazione, l’istanza di rateizzazione riguarda solo le modalità e i tempi di pagamento e non comporta accettazione dell’esistenza o dell’importo del debito, che può essere ancora contestato.Chiedere la rateizzazione allunga i termini per impugnare la cartella?No, l’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari di impugnazione dell’atto di riscossione, che restano quelli previsti dalla legge indipendentemente dalla richiesta di dilazione.L’istanza di rateizzazione può avere effetti sulla prescrizione del debito?Sì. La richiesta di dilazione può essere considerata un riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione, oltre a dimostrare che il contribuente era a conoscenza dell’atto notificato.Come conviene comportarsi se si contesta solo una parte del debito?È consigliabile indicare per iscritto nell’istanza di rateizzazione quali somme restano contestate e per quali ragioni, così da evitare che la richiesta di dilazione venga interpretata come acquiescenza sull’intero debito.Cosa ha deciso in concreto la Cassazione nel caso esaminato?La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società, ritenendo errato considerare l’istanza di rateizzazione presentata per la sola quota residua come un’acquiescenza che precludeva la contestazione delle compensazioni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:54:142026-09-28 17:54:11Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il Debito
NOTIZIEAcconto Irpef pensioni novembre: si può ridurre o annullare, ecco comeIndice dei contenutiCome funziona l’acconto Irpef sulle pensioniRiduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farlaRiduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcoloL’acconto Irpef pensioni novembre torna puntuale ogni anno: l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene sulla mensilità di novembre la seconda rata dell’imposta calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno in corso. Molti pensionati non sanno però che questa trattenuta non è immodificabile. Chi prevede che l’imposta effettivamente dovuta per il 2026 sarà inferiore a quella stimata dall’INPS sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente può chiedere una riduzione, o in alcuni casi l’azzeramento, del secondo acconto Irpef di novembre. La finestra temporale per farlo, però, è già ristretta: la richiesta va comunicata entro il 10 ottobre 2026.Come funziona l’acconto Irpef sulle pensioniIl meccanismo dell’acconto Irpef non riguarda solo i lavoratori autonomi o le partite IVA: si applica anche ai pensionati, che vedono l’INPS agire come sostituto d’imposta al posto del datore di lavoro. Sulla base della dichiarazione dei redditi presentata (tipicamente il modello 730), l’Istituto calcola l’imposta presunta per l’anno in corso e la versa in due rate. La prima, pari al 40% dell’importo, viene trattenuta insieme al saldo a partire dalla mensilità di agosto, o settembre, a seconda dei tempi con cui l’INPS riceve il prospetto di liquidazione del 730/4. La seconda, che rappresenta il 60% dell’acconto, viene trattenuta direttamente sulla pensione di novembre. Quando l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, la trattenuta avviene invece in un’unica soluzione, sempre a novembre. Se l’imposta dovuta non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto affatto e non scatta alcuna trattenuta. Per un approfondimento sul funzionamento del cedolino e delle altre voci trattenute mese per mese, si può consultare la nostra guida su pagamenti, cedolino e trattenute delle pensioni. Riduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farlaLa logica alla base della possibilità di ridurre l’acconto Irpef è semplice: l’importo calcolato dall’INPS è una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma la situazione reddituale del pensionato può essere cambiata nel frattempo. Chi ha perso una componente di reddito rispetto al 2025, oppure prevede di poter far valere per il 2026 spese detraibili più consistenti (ad esempio spese sanitarie o oneri detraibili non presenti nell’anno precedente), può stimare un’imposta finale più bassa di quella su cui è calcolato l’acconto. In questi casi è possibile segnalare la richiesta di riduzione dell’acconto Irpef, che può portare a una diminuzione dell’importo trattenuto a novembre oppure, se la nuova stima lo consente, al suo azzeramento totale. La comunicazione deve arrivare entro il 10 ottobre 2026: oltre tale data la trattenuta di novembre viene comunque applicata nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3). Riduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcoloChiedere la riduzione o l’annullamento del secondo acconto Irpef non è un’operazione priva di conseguenze. Il pensionato che sceglie di versare un importo inferiore a quello indicato dall’INPS si assume, di fatto, la responsabilità del ricalcolo effettuato. Se a consuntivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, dovesse emergere che l’imposta realmente dovuta era superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, scatterebbe la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto. Si tratta di una penalità che si aggiunge alla differenza d’imposta da versare, oltre agli interessi maturati. Per questo motivo la stima dei redditi e delle detrazioni applicabili al 2026 andrebbe fatta con attenzione, tenendo conto di tutte le variabili che possono incidere sull’imposta finale, prima di comunicare una riduzione che si rivelerebbe poi scoperta.In sintesi, l’acconto Irpef pensioni novembre non è un importo fisso e immutabile: l’INPS applica una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma chi prevede una situazione reddituale diversa per il 2026 può chiedere di ridurla o azzerarla, comunicando la variazione entro il 10 ottobre 2026. Si tratta però di una scelta che comporta una responsabilità diretta sul ricalcolo effettuato, con possibili sanzioni in caso di stima errata. Per i dettagli operativi e gli aggiornamenti sulle scadenze è opportuno fare riferimento ai canali istituzionali e alle fonti ufficiali in materia previdenziale e fiscale. Domande Frequenti sull’Acconto Irpef Pensioni di NovembreChi può chiedere la riduzione dell’acconto Irpef di novembre?Possono farlo i pensionati che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi e che prevedono, per il 2026, un’imposta dovuta inferiore a quella calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno precedente.Entro quando va comunicata la riduzione dell’acconto Irpef pensioni novembre?La richiesta deve pervenire entro il 10 ottobre 2026: oltre questa data l’INPS applica sulla mensilità di novembre la trattenuta nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3).Cosa succede se non si presenta alcuna richiesta di riduzione?In assenza di comunicazioni, l’INPS applica l’acconto calcolato in via ordinaria, trattenendo il 60% dell’importo sulla pensione di novembre (o l’intero acconto in unica soluzione se inferiore a 257,52 euro).Cosa rischia chi chiede una riduzione dell’acconto Irpef che risulta poi insufficiente?Se in sede di dichiarazione successiva l’imposta dovuta risulta superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, si applica la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto, oltre agli interessi sulla differenza non versata.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Articoli correlatiNOTIZIE Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaL'assegno ordinario di invalidità INPS è reddito imponibile IRPEF: chi lo percepisce insieme allo stipendio ha due sostituti d'imposta distinti, e in dichiarazione dei redditi scatta spesso un conguaglio a debito. Ecco perché succede e come limitarne l'impatto. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaNOTIZIE Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileCosa succede quando arriva un decreto ingiuntivo e come funziona l'opposizione dopo la riforma del processo civile: termini invariati, nuove regole sulla mediazione e conseguenze in caso di inattività. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileNOTIZIE Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiLa Cassazione n. 25154/2026 stabilisce che l'INPS può recuperare i ratei di pensione già pagati se il lavoratore riprende un impiego dipendente prima della decorrenza senza comunicarlo, anche se il nuovo datore di lavoro ha trasmesso il modello UNILAV. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiCAF Centro Fiscale Udine: dicono di noi Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 17:00:002026-09-27 14:43:36Acconto Irpef pensioni novembre: si può ridurre o annullare, ecco come
NOTIZIE Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaL'assegno ordinario di invalidità INPS è reddito imponibile IRPEF: chi lo percepisce insieme allo stipendio ha due sostituti d'imposta distinti, e in dichiarazione dei redditi scatta spesso un conguaglio a debito. Ecco perché succede e come limitarne l'impatto. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga
NOTIZIE Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileCosa succede quando arriva un decreto ingiuntivo e come funziona l'opposizione dopo la riforma del processo civile: termini invariati, nuove regole sulla mediazione e conseguenze in caso di inattività. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile
NOTIZIE Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiLa Cassazione n. 25154/2026 stabilisce che l'INPS può recuperare i ratei di pensione già pagati se il lavoratore riprende un impiego dipendente prima della decorrenza senza comunicarlo, anche se il nuovo datore di lavoro ha trasmesso il modello UNILAV. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei
NOTIZIEDeducibilità Auto Aziendali 2026: Percentuali, Tetti di Spesa e Calcolo IVAChi ha una partita IVA e utilizza un’auto per lavoro si scontra prima o poi con una domanda ricorrente: quanto è deducibile davvero un’auto aziendale ai fini delle imposte, e quanta IVA si può recuperare? Il tema della deducibilità auto aziendali torna d’attualità ogni anno, tra novità sul fringe benefit dei dipendenti e regole sempre più stringenti sulla documentazione elettronica delle spese di carburante. La normativa di base non cambia da tempo, ma le percentuali di deduzione, i tetti di spesa fiscalmente rilevanti e le nuove regole sul valore da tassare in busta paga ai dipendenti creano ancora oggi non poca confusione tra professionisti e piccoli imprenditori. Vediamo come funziona nel 2026, categoria per categoria, la deducibilità auto aziendali e la relativa detrazione IVA auto aziendale.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/72Le 4 categorie e le percentuali di deducibilità auto aziendaliDetrazione IVA auto aziendale: le percentuali dell’art. 19-bis1Fringe benefit auto 2025-2026: le nuove percentuali per i dipendentiEsempi di calcolo della deducibilità auto aziendaliDomande frequenti sulla deducibilità auto aziendaliIl quadro normativo: art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/72La deducibilità auto aziendali si fonda su due norme distinte, che disciplinano rispettivamente le imposte dirette e l’IVA. Da un lato c’è l’articolo 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce quale percentuale dei costi di acquisto, manutenzione, carburante e assicurazione di un veicolo può essere dedotta dal reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo. Dall’altro lato interviene l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972, la norma che regola l’IVA, la quale fissa invece la percentuale di imposta detraibile sugli stessi costi.È importante non confondere le due discipline: la deducibilità dei costi incide sulle imposte dirette (IRPEF o IRES e relative addizionali), mentre la detrazione IVA riguarda l’imposta sul valore aggiunto pagata su acquisto, manutenzione e carburante. Le due percentuali, come vedremo, spesso non coincidono: un’auto può essere deducibile al 20% ai fini delle imposte dirette ma con IVA detraibile al 40%, oppure fiscalmente strumentale al 100% su entrambi i fronti. Le 4 categorie e le percentuali di deducibilità auto aziendaliNon tutte le auto aziendali sono trattate allo stesso modo: l’art. 164 TUIR individua quattro categorie di utilizzo, ciascuna con una propria percentuale di deducibilità e, in alcuni casi, un tetto di spesa fiscalmente rilevante oltre il quale i costi eccedenti non producono alcun beneficio fiscale.Auto non strumentali a deducibilità limitata (uso promiscuo generico, senza assegnazione formale a un dipendente): deducibilità al 20% dei costi, entro un tetto di spesa di 18.075,99 euro per l’acquisto; per il noleggio il tetto annuo scende a circa 3.615,20 euro; per il leasing il limite non è calcolato sul canone pagato dall’utilizzatore, ma è riferito al costo di acquisto sostenuto dal concedente (la società di leasing).Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per più di 183 giorni l’anno: deducibilità al 70% dei costi, senza alcun tetto di spesa.Auto di agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità all’80% dei costi, con tetti più alti rispetto alla prima categoria: 25.822,84 euro per l’acquisto e 5.164,57 euro l’anno per il noleggio.Auto strumentali all’attività in senso esclusivo (ad esempio scuole guida, noleggio conto terzi, taxi): deducibilità al 100%, senza alcun tetto di spesa.La distinzione tra le categorie non è solo teorica: cambia in modo sostanziale l’onere fiscale effettivo di chi acquista o noleggia un veicolo per l’attività. Per questo motivo la corretta qualificazione dell’uso del mezzo, magari con un’assegnazione formale al dipendente quando ricorrono le condizioni, è un passaggio che conviene sempre valutare con attenzione prima di procedere all’acquisto. Detrazione IVA auto aziendale: le percentuali dell’art. 19-bis1Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 introduce una logica in parte diversa rispetto alla deducibilità dei costi. Per le auto a deducibilità limitata, cioè quelle a uso promiscuo generico non assegnate formalmente a un dipendente, la detrazione IVA auto aziendale è fissata al 40% dell’imposta pagata su acquisto, manutenzione, carburante e altre spese di gestione.Per i veicoli strumentali all’attività in senso esclusivo e per le auto di agenti e rappresentanti di commercio, invece, l’IVA è detraibile al 100%, in linea con la piena deducibilità dei costi riconosciuta a queste categorie.Un caso particolare riguarda le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo con addebito di un corrispettivo, cioè quando l’azienda fattura al dipendente una somma per l’utilizzo privato del veicolo: in questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 631 del 29 dicembre 2020) riconosce la detrazione integrale dell’IVA, perché il veicolo si considera interamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa: l’addebito configura una prestazione di servizi resa al dipendente dietro corrispettivo, da assoggettare a IVA con base imponibile non inferiore al valore normale. Se invece l’auto è concessa al dipendente in uso gratuito, senza alcun addebito, resta applicabile la regola generale del 40%.Questo meccanismo richiede attenzione anche sul fronte documentale: dal 2026 le spese di carburante vanno gestite con la fattura elettronica da scontrino carburante, un adempimento che riguarda proprio le spese correnti di gestione dei veicoli aziendali. Nello stesso solco di digitalizzazione degli obblighi documentali rientra anche la fattura elettronica delle utenze, altro fronte su cui le partite IVA devono adeguarsi. Va inoltre segnalato che esiste, parallelamente, una misura di sostegno al caro-carburante pensata per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi (si veda la guida al bonus benzina 2026), che non va confusa con le regole di deducibilità delle spese auto per le imprese. Fringe benefit auto 2025-2026: le nuove percentuali per i dipendentiUn capitolo distinto, ma spesso confuso con la deducibilità dei costi per l’azienda, riguarda il fringe benefit auto 2026 per i dipendenti che utilizzano un veicolo aziendale anche a fini privati. La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, cambiando il criterio con cui si calcola il valore che il dipendente deve dichiarare come reddito in busta paga.Le nuove percentuali, calcolate sul valore convenzionale ACI riferito a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, sono differenziate in base all’alimentazione del veicolo:10% per le auto elettriche a batteria (BEV);20% per le auto elettriche ibride plug-in (PHEV);50% per tutte le altre alimentazioni, comprese benzina, diesel, ibrido tradizionale non plug-in, GPL e metano.È previsto un regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, della Legge di Bilancio 2025, come modificato dal D.Lgs. 148/2026) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025: per questi mezzi continuano ad applicarsi le vecchie percentuali, comprese tra il 25% e il 60% in base alle emissioni di CO2. Dal periodo d’imposta 2026, inoltre, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (decreto correttivo Omnibus) ha riscritto la lettera a): l’impianto 10%-20%-50% resta confermato, ma il valore del fringe benefit è maggiorato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo, con un ulteriore incremento del 5% in presenza di accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente.È fondamentale chiarire un punto che genera spesso confusione: queste percentuali riguardano esclusivamente il calcolo del reddito imponibile del dipendente (il fringe benefit in busta paga), non la deducibilità del costo del veicolo per l’azienda, che resta ancorata al 70% previsto per l’uso promiscuo superiore a 183 giorni, indipendentemente dal tipo di alimentazione del mezzo. Esempi di calcolo della deducibilità auto aziendaliPer capire in pratica come funziona la deducibilità auto aziendali, può essere utile qualche esempio semplificato, che non tiene conto di eventuali variabili specifiche del caso concreto.Un professionista acquista un’auto a 25.000 euro, da utilizzare in modo promiscuo senza assegnarla a un dipendente. Il costo fiscalmente rilevante non è l’intero prezzo pagato, ma è limitato al tetto di legge di 18.075,99 euro. Su questo importo si applica la deducibilità del 20%, secondo le quote di ammortamento previste dai coefficienti fiscali: la parte di prezzo che eccede il tetto (circa 6.924 euro, in questo caso) non produce alcun beneficio fiscale.Un’impresa, invece, assegna un’auto del valore di 30.000 euro a un dipendente in uso promiscuo per tutto l’anno. In questo caso non esiste alcun tetto di spesa: l’intero costo del veicolo concorre alla deduzione nella misura del 70%, una quota decisamente più ampia rispetto al primo esempio, a fronte però della tassazione del fringe benefit in capo al dipendente secondo le percentuali viste in precedenza.Un agente di commercio che acquista un’auto a 28.000 euro potrà invece dedurre l’80% dei costi calcolati fino al tetto di 25.822,84 euro, beneficiando quindi di un margine di deducibilità superiore rispetto al regime ordinario. Domande frequenti sulla deducibilità auto aziendaliQual è la differenza tra auto strumentale e auto non strumentale?Un’auto è strumentale quando l’attività d’impresa non potrebbe essere esercitata senza quel veicolo, come nel caso delle scuole guida, del noleggio conto terzi o dei taxi: per queste auto la deducibilità è del 100%. Un’auto è invece non strumentale quando viene utilizzata in modo promiscuo, sia per lavoro sia per uso personale: in questo caso la deducibilità scende al 20% (o sale al 70%/80% se assegnata a dipendenti o utilizzata da agenti di commercio), con i tetti di spesa visti in precedenza.Cosa succede se l’auto aziendale viene usata anche per scopi privati senza un’assegnazione formale al dipendente?Se manca un’assegnazione formale e documentata dell’uso promiscuo per più di 183 giorni, l’auto rientra nella categoria a deducibilità limitata: 20% dei costi entro il tetto di 18.075,99 euro e IVA detraibile al 40%. L’assenza di documentazione adeguata è uno degli errori più frequenti nei controlli fiscali su questo tipo di spese.Nel regime forfettario le percentuali di deducibilità dell’auto si applicano allo stesso modo?No. Chi aderisce al regime forfettario non deduce analiticamente le spese, comprese quelle relative all’auto: il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività forfettario al fatturato, un valore percentuale fisso che tiene già conto in modo forfettario di tutti i costi sostenuti. Le percentuali di deducibilità auto aziendali previste dall’art. 164 TUIR (20%, 70%, 80%, 100%) riguardano quindi solo i contribuenti in regime ordinario o semplificato.Le auto elettriche hanno una deducibilità dei costi più alta rispetto a benzina o diesel?No. Ai fini della deducibilità dei costi per l’impresa non c’è alcuna differenza legata all’alimentazione del veicolo: le percentuali del 20%, 70%, 80% e 100% si applicano allo stesso modo a prescindere dal tipo di motore. La differenza tra veicoli elettrici, ibridi plug-in e altre alimentazioni riguarda esclusivamente il calcolo del fringe benefit per i dipendenti che utilizzano l’auto aziendale in uso promiscuo.Come si documentano le spese di carburante ai fini della deducibilità?Dal 2026 le spese di carburante devono essere documentate con fattura elettronica, anche quando il rifornimento avviene al distributore tramite scontrino. Per approfondire, si può consultare la guida sulla fattura elettronica da scontrino carburante.Il tetto di spesa per il leasing dell’auto è uguale a quello dell’acquisto?Il tetto di 18.075,99 euro (o di 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti) nel leasing non si applica al canone pagato dall’utilizzatore, ma è riferito al costo di acquisto del veicolo sostenuto dalla società di leasing (il concedente): è un aspetto tecnico che genera spesso equivoci nel calcolo della deducibilità auto aziendali.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 15:57:482026-09-28 14:57:46Deducibilità Auto Aziendali 2026: Percentuali, Tetti di Spesa e Calcolo IVA
NOTIZIEAmministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?L’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato? È una domanda che torna in ogni assemblea che si trascina senza decidere sul rinnovo, e la risposta della legge è più netta di quanto molti immaginino: per le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico il Codice civile esclude espressamente ulteriori compensi. Lo prevede l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile, e nel 2026 la Corte di cassazione lo ha confermato con una lettura rigorosa, dopo mesi di pronunce contrastanti. Vediamo cosa significa davvero quando si parla di amministratore di condominio scadenza mandato: quando l’incarico cessa, che cosa resta da fare all’amministratore uscente, in quali casi il compenso è invece dovuto e come i condomini possono evitare di restare senza gestione. Indice dei contenutiQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoCosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileAttività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeIl nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataDomande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoQuando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automaticoPrima di parlare di compenso bisogna capire quando l’incarico finisce per davvero. Il comma 10 dell’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». La formulazione ha dato luogo a letture diverse, ma quella prevalente è la cosiddetta tesi dell’«1+1»: al termine del primo anno l’incarico si rinnova automaticamente per un secondo anno, senza bisogno di una nuova delibera; al termine del secondo anno, invece, serve una nuova nomina espressa dell’assemblea.Fino a quel momento il rapporto è in corso e il compenso deliberato resta regolarmente dovuto: il problema del «lavorare gratis» non nasce alla scadenza del primo anno, ma solo dopo la cessazione dell’incarico, che può avvenire per mancato rinnovo al termine del biennio, per revoca deliberata dall’assemblea o disposta dal giudice (comma 11) oppure per dimissioni.Un’avvertenza importante: il rinnovo tacito non salva una nomina viziata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28196 del 31 ottobre 2024 (sezione II), ha chiarito che l’incarico può intendersi rinnovato per un anno ai sensi dell’articolo 1129, comma 10, solo se la delibera originaria di nomina non è nulla: un atto nullo non produce effetti e quindi non si rinnova. Cosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civileIl cuore della questione sta in una sola frase del Codice civile, introdotta dalla riforma del condominio (Legge 220/2012):Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.Art. 1129, comma 8, Codice civileLa norma impone quindi all’amministratore uscente due obblighi e gli nega una pretesa:consegnare tutta la documentazione del condominio e dei singoli condomini;eseguire le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni;nessun diritto a ulteriori compensi per queste attività.Attenzione all’aggettivo «ulteriori»: significa in aggiunta a quanto già maturato. L’amministratore conserva il diritto al compenso per l’attività svolta fino alla cessazione dell’incarico e può chiedere il rimborso delle anticipazioni di cassa che riesce a provare; quello che la legge esclude è un compenso aggiuntivo per la fase successiva. Attività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026Nel 2026 la Corte di cassazione è tornata più volte sul punto. Con l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 (sezione II civile) ha affermato che l’amministratore cessato dall’incarico — per scadenza, revoca o dimissioni — non conserva i poteri ordinari di gestione e non matura alcun ulteriore diritto al compenso: è tenuto soltanto a svolgere, gratuitamente, le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della nomina del successore.La stessa ordinanza precisa un aspetto pratico spesso trascurato: il credito per le anticipazioni di cassa deve essere provato in modo specifico e non si presume dalla sola approvazione del rendiconto, salvo che il condominio abbia riconosciuto chiaramente il debito.L’indirizzo è stato confermato poco dopo dalla sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026, sempre della sezione II, secondo cui l’articolo 1129, comma 8, ha limitato i poteri dell’amministratore cessato alle sole attività urgenti e non differibili: nel caso esaminato, il rilascio di una procura per proporre appello — atto né urgente né necessario a evitare pregiudizi agli interessi comuni — è stato ritenuto privo di potere rappresentativo.Sui poteri dell’amministratore uscente abbiamo approfondito il tema negli articoli Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare e Prorogatio dell’amministratore di condominio. Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026Va detto con chiarezza: nel 2026 la giurisprudenza di legittimità non ha parlato con una voce sola, e chi cerca informazioni online può imbattersi in ricostruzioni opposte. All’origine c’è un contrasto interno alla stessa sezione II della Cassazione:Cass. civ. sez. II, sentenza 8 gennaio 2026, n. 424: riconosce una prorogatio ampia. L’amministratore uscente conserva le attribuzioni dell’articolo 1130 del Codice civile fino alla nomina del successore, perché quelle funzioni sono indispensabili alla vita del condominio; e se l’assemblea, espressamente o per fatti concludenti, continua ad avvalersi della sua attività, il compenso può essergli riconosciuto.Cass. civ. sez. II, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7247: afferma il principio opposto, dichiarando espressamente il contrasto con la precedente. Nessuna prorogatio dei poteri ordinari, solo attività urgenti e nessun compenso ulteriore.A oggi la linea restrittiva appare quella prevalente: è la più recente, è stata adottata con piena consapevolezza del contrasto ed è stata ripresa dalla citata sentenza n. 21883 del giugno 2026. Dottrina e associazioni di categoria auspicano un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che alla data di questo articolo (settembre 2026) non risulta ancora intervenuto.La conseguenza pratica è duplice. Per il condominio: non è prudente affidarsi all’amministratore scaduto per atti che eccedono l’urgenza, perché rischiano di essere inefficaci. Per l’amministratore: non è prudente proseguire la gestione contando su un compenso che, secondo l’orientamento più recente, non gli spetta. Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)C’è un secondo piano da non confondere con quello della cessazione, e su questo punto circola un equivoco diffuso. Il comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che:L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso.Art. 1129, comma 14, Codice civileL’obbligo, come si legge, è posto a carico dell’amministratore e non dell’assemblea: è lui che, quando accetta l’incarico e a ogni rinnovo, deve indicare in modo analitico quanto chiede. Se non lo fa, la nomina è nulla. È un errore ricorrente attribuire questo adempimento ai condomini riuniti in assemblea.Ne derivano due conseguenze concrete: il preventivo analitico del compenso non può essere confermato tacitamente di anno in anno, perché va rinnovato a ogni rinnovo dell’incarico; e una nomina nulla, come visto, non si rinnova automaticamente ai sensi del comma 10.Questo piano è del tutto distinto da quello del compenso post-cessazione: la nullità colpisce la validità dell’atto di nomina, mentre il comma 8 riguarda la gratuità delle attività urgenti dopo che l’incarico è finito. Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudizialeSe l’assemblea non decide e il condominio rischia di restare senza gestione, i condomini hanno strumenti precisi. L’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’assemblea straordinaria sia convocata dall’amministratore quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.Se trascorrono dieci giorni dalla richiesta senza che l’amministratore provveda, sono gli stessi condomini richiedenti a poter convocare direttamente l’assemblea.In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.L’avviso di convocazione va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, e deve indicare luogo e ora della riunione.Se nemmeno così si arriva a una nomina, resta la via giudiziale: l’articolo 1129, primo comma, del Codice civile prevede che, quando i condomini sono più di otto e l’assemblea non provvede, la nomina dell’amministratore sia fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.Nel passaggio di consegne tra un amministratore e l’altro conviene infine verificare la posizione fiscale del condominio, a partire dal codice fiscale del condominio, che va tenuto aggiornato indipendentemente da chi gestisce l’amministrazione.Il nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestataLa gratuità imposta dal comma 8 è oggetto di critiche crescenti. Si osserva che obbligare un professionista a svolgere attività — anche solo urgenti — senza alcun corrispettivo sia difficilmente compatibile con l’articolo 36, primo comma, della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e con la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, che si applica anche ai professionisti delle attività non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — categoria in cui rientra l’amministratore di condominio.Si tratta però, al momento, di una critica rivolta al legislatore, non di una regola applicabile: finché il testo dell’articolo 1129, comma 8, resta questo e la Cassazione lo interpreta nel senso visto sopra, le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico restano prive di compenso aggiuntivo.In attesa di un eventuale intervento normativo, l’amministratore uscente ha alcune cautele concrete a disposizione: consegnare tempestivamente la documentazione, documentare in modo puntuale le anticipazioni di cassa (rimborsabili se provate), limitare gli interventi a quelli davvero urgenti e indifferibili e, se intende proseguire la gestione, pretendere una nuova delibera di nomina con il compenso specificato analiticamente come richiede il comma 14. Domande frequenti sull’amministratore di condominio scadutoL’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato?Per le attività svolte dopo la cessazione dell’incarico sì: l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile gli impone di eseguire le attività urgenti «senza diritto ad ulteriori compensi». Resta invece dovuto il compenso maturato fino alla cessazione, insieme al rimborso delle anticipazioni di cassa che riesca a provare.Quanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Un anno, e si intende rinnovato per eguale durata (articolo 1129, comma 10). Secondo la lettura prevalente «1+1» il rinnovo automatico copre il secondo anno, dopo il quale serve una nuova delibera di nomina. Il rinnovo tacito non opera se la delibera originaria di nomina era nulla (Cass. n. 28196/2024).Cosa può fare l’amministratore dopo la cessazione dell’incarico?Consegnare tutta la documentazione del condominio e compiere le sole attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni. Non conserva i poteri ordinari di gestione: lo hanno affermato Cass. ord. n. 7247/2026 e Cass. n. 21883/2026.La Cassazione è unanime sul compenso in prorogatio?No. La sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026 riconosceva una prorogatio ampia con possibile compenso, mentre l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 ha affermato il principio opposto, dichiarando il contrasto; la sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026 ha confermato la linea restrittiva, che oggi appare prevalente. Un intervento delle Sezioni Unite è auspicato ma, a settembre 2026, non è ancora intervenuto.Chi deve indicare il compenso dell’amministratore, l’assemblea o l’amministratore?L’amministratore. L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile gli impone di specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso all’atto dell’accettazione della nomina e a ogni rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa.Cosa si può fare se nessuno convoca l’assemblea per il rinnovo?Almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria; se dopo dieci giorni l’amministratore non provvede, possono convocarla direttamente (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In mancanza di amministratore la convocazione spetta a ciascun condomino e, se l’assemblea non nomina, con più di otto condomini si può chiedere la nomina all’autorità giudiziaria (articolo 1129, primo comma).Fonti normative: articolo 1129 del Codice civile (commi 1, 8, 10, 11 e 14) e articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, consultabili su Normattiva; Legge 220/2012 (riforma del condominio); Legge 4/2013, articolo 1, comma 2; Legge 49/2023 sull’equo compenso. Giurisprudenza citata: Cass. civ. sez. II n. 28196/2024, n. 424/2026, ord. n. 7247/2026 e n. 21883/2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 14:00:002026-09-26 19:48:58Amministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?
NOTIZIEBollo Auto Esente nel 2027: Chi Non Deve Pagarlo e Come Funziona il DecretoIl decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (il cosiddetto decreto “carburanti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026) introduce l’esenzione dal bollo auto per il 2027. Non si tratta di un’abolizione permanente della tassa automobilistica, ma di uno stop ai pagamenti dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, riservato a determinate categorie di veicoli e proprietari. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, chi può beneficiarne e a che punto è l’iter di conversione in legge.Indice dei contenutiCosa prevede il decreto approvato dal CdMChi ha diritto all’esenzione: requisiti e veicoli esclusiCome viene finanziata la misuraIter: decreto approvato, ora la conversione in leggeCosa cambia per chi possiede un’auto elettricaDomande frequenti sull’esenzione bollo auto 2027Cosa prevede il decreto approvato dal CdMIl decreto, in vigore dal 18 settembre 2026, dispone che, per l’intero anno 2027, milioni di automobilisti non dovranno versare il bollo auto, la tassa di possesso che oggi si paga ogni anno indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo. La misura riguarda i pagamenti in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 e coinvolge, secondo le stime, circa 14,5 milioni di veicoli in tutta Italia.È importante essere precisi sui termini: si parla di esenzione bollo auto 2027, non di abolizione strutturale della tassa. Il provvedimento ha una durata limitata a un solo anno e si applica secondo requisiti specifici legati al tipo di veicolo e al proprietario, che analizziamo nel dettaglio più avanti. Dal punto di vista territoriale, l’esenzione opera direttamente nelle Regioni a statuto ordinario, mentre nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che gestiscono il bollo auto come tributo proprio, si applica previo Accordo con ciascuna autonomia speciale (art. 2, comma 4 del decreto). Chi ha diritto all’esenzione: requisiti e veicoli esclusiL’esenzione dal bollo auto 2027 non è automatica per tutti i proprietari di veicoli. Il decreto individua con precisione chi può beneficiarne, distinguendo tra persone fisiche e aziende e ponendo un limite sulla potenza del veicolo. Ecco i requisiti principali previsti dal provvedimento.L’esenzione riguarda esclusivamente le persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica: restano esclusi i veicoli intestati a società, enti e altre persone giuridiche (flotte aziendali).Vale per un solo veicolo per persona: chi possiede più auto ottiene l’esenzione solo su quella con potenza minore e, a parità di potenza, su quella con il bollo più basso.Sono coinvolte le autovetture a benzina, gasolio o ibride con potenza fino a 80 kW, pari a circa 109 CV.Il veicolo deve risultare regolarmente assicurato al momento dell’esenzione.Chi non è soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW può usufruire dell’esenzione su moto o ciclomotori a benzina.Ciò che conta è essere soggetti passivi del bollo per quel veicolo: per le formule di leasing e noleggio a lungo termine occorrerà verificare, anche alla luce dei chiarimenti attuativi, chi risulta tenuto al versamento della tassa.Il criterio della potenza fino a 80 kW esclude di fatto le vetture più potenti, orientando la misura verso i veicoli di uso comune e le utilitarie familiari. Chi possiede un’auto con potenza superiore, dunque, continuerà a pagare il bollo auto secondo le regole ordinarie anche nel 2027. Come viene finanziata la misuraIl bollo auto è una tassa gestita dalle Regioni, che ne incassano il gettito. Per compensare la mancata riscossione durante l’anno di esenzione, il decreto prevede il trasferimento alle Regioni di circa 2.293,5 milioni di euro, mentre gli oneri complessivi del decreto per il 2027 sono quantificati in 2.362 milioni di euro (art. 7, comma 3).Lo stesso decreto ha disposto l’uscita graduale dal taglio straordinario dell’accisa sul gasolio: lo sconto resta di 12,2 centesimi al litro (IVA inclusa) dal 18 al 25 settembre 2026, scende a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 e poi si esaurisce, senza ulteriori proroghe. In pratica, invece di continuare a calmierare il prezzo del gasolio alla pompa, le risorse sono state destinate a coprire l’esenzione dal bollo auto per il 2027, una misura che il governo considera più mirata verso le famiglie proprietarie di un solo veicolo di piccola e media cilindrata. Iter: decreto approvato, ora la conversione in leggeÈ fondamentale chiarire a che punto si trova il provvedimento. Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è in vigore dal 18 settembre 2026. Resta però da completare la conversione in legge da parte del Parlamento, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 16 novembre 2026.Un decreto-legge, per sua natura, produce effetti già dalla sua entrata in vigore, ma durante l’iter parlamentare di conversione possono essere introdotte modifiche al testo originario. Questo significa che alcuni dettagli dell’esenzione bollo auto 2027, come i requisiti di potenza o le modalità applicative, potrebbero subire aggiustamenti prima dell’approvazione definitiva. Per questo motivo, chi rientra nei requisiti attuali dovrebbe comunque monitorare gli sviluppi normativi nelle prossime settimane, senza dare per scontato che ogni dettaglio resti invariato. Cosa cambia per chi possiede un’auto elettricaPer i proprietari di auto elettriche, il nuovo decreto non introduce novità dirette. Le vetture elettriche beneficiano già oggi di un regime proprio, con un’esenzione quinquennale nazionale dalla prima immatricolazione, a cui in molte Regioni si aggiungono ulteriori esenzioni o riduzioni locali. Il decreto riguarda specificamente i veicoli a benzina, gasolio o ibridi con potenza fino a 80 kW, quindi non modifica il trattamento fiscale già previsto per le auto a zero emissioni. Domande frequenti sull’esenzione bollo auto 2027Il bollo auto è già stato abolito?No. Non si tratta di un’abolizione definitiva, ma di un’esenzione limitata al 2027 per veicoli con requisiti specifici. Inoltre il decreto-legge, pur già in vigore dal 18 settembre 2026, deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento e in quella sede può essere modificato.Chi ha diritto all’esenzione 2027?Le persone fisiche proprietarie di un’auto a benzina, gasolio o ibrida con potenza fino a 80 kW (109 CV), regolarmente assicurata. In alternativa, l’esenzione può riguardare moto o ciclomotori a benzina. Conta la figura del soggetto passivo del bollo, cioè di chi è tenuto a versare la tassa per quel veicolo.Cosa succede se ho più auto?L’esenzione spetta a un solo veicolo per persona. Se si possiedono più auto, si applica a quella con potenza minore e, a parità di potenza, a quella con il bollo più basso; le altre restano soggette al pagamento secondo le regole ordinarie.Le auto elettriche sono coinvolte?No, le auto elettriche non sono interessate da questo specifico decreto perché beneficiano già di un’esenzione quinquennale nazionale, eventualmente integrata da agevolazioni regionali. Il nuovo provvedimento riguarda benzina, gasolio e ibride fino a 80 kW.Quando bisognerà ricominciare a pagare il bollo?L’esenzione copre i pagamenti dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Salvo ulteriori provvedimenti, dal 2028 il bollo auto tornerà dovuto secondo le regole ordinarie per i veicoli oggi esentati.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 13:00:002026-09-21 14:42:46Bollo Auto Esente nel 2027: Chi Non Deve Pagarlo e Come Funziona il Decreto
NOTIZIEPermessi 104 a più familiari: se usati lo stesso giorno scatta il recupero INPSUna nuova circolare INPS, la numero 100 del 18 settembre 2026, mette ordine su un tema che negli ultimi anni ha creato non pochi dubbi tra le famiglie che assistono un parente con disabilità grave: i permessi legge 104 quando a occuparsi della stessa persona sono più familiari contemporaneamente. Il chiarimento riguarda in particolare cosa succede se due o più parenti utilizzano il permesso retribuito nello stesso giorno per assistere il medesimo disabile: in questi casi, avverte l’Istituto, può scattare il recupero INPS delle somme indebitamente percepite.Il tema tocca migliaia di lavoratori dipendenti che, dopo l’eliminazione del cosiddetto referente unico, si sono trovati a gestire in autonomia il coordinamento con altri familiari autorizzati. Vediamo che cosa prevede la normativa, cosa cambia con la circolare INPS n. 100/2026 e quali accortezze servono per non incorrere in richieste di restituzione.Indice dei contenutiPermessi legge 104: cosa prevede la normativaIl referente unico è stato eliminato: cosa cambia con più familiariPerché scatta il recupero INPS se il permesso è usato lo stesso giornoCosa succede in caso di recupero: indennità e contributi figurativiConsigli pratici per i familiari che assistono lo stesso disabileDomande frequenti sui permessi 104 e il recupero INPSPermessi legge 104: cosa prevede la normativaL’articolo 33 della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Si tratta di un diritto importante perché, oltre a essere pagato dal datore di lavoro (che poi si rivale sui contributi), è coperto da contribuzione figurativa: in parole semplici, quei giorni di assenza dal lavoro valgono comunque ai fini della futura pensione, come se il dipendente avesse lavorato normalmente.I tre giorni possono essere frazionati in ore, secondo le regole del contratto collettivo applicato, e non devono necessariamente essere consecutivi. Il diritto spetta al lavoratore che ha ottenuto il riconoscimento della legge 104 per un proprio familiare (coniuge, parte dell’unione civile, parenti e affini entro il secondo grado, con estensione al terzo grado quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti). Il referente unico è stato eliminato: cosa cambia con più familiariFino a qualche anno fa, la regola generale prevedeva la figura del cosiddetto referente unico dell’assistenza: di norma un solo familiare per volta poteva essere autorizzato a fruire dei permessi per la stessa persona disabile, salvo eccezioni legate a urgenze o a situazioni particolari. Con il D.Lgs. 105/2022, attuativo delle norme europee sulla conciliazione vita-lavoro, questo vincolo è stato superato: oggi possono essere autorizzati più familiari contemporaneamente ad assistere lo stesso disabile grave, senza dover più individuare un unico referente.La circolare INPS n. 100/2026 ribadisce però un punto che molti avevano interpretato in modo errato: l’eliminazione del referente unico non moltiplica il numero di giorni disponibili. Il plafond resta di tre giorni complessivi al mese per ogni persona assistita, indipendentemente da quanti familiari siano stati autorizzati a fruirne. Se, ad esempio, due figli sono entrambi autorizzati ad assistere lo stesso genitore, non dispongono di tre giorni ciascuno: devono dividersi tra loro i tre giorni complessivi previsti dalla legge. Perché scatta il recupero INPS se il permesso è usato lo stesso giornoIl nodo più delicato riguarda proprio l’uso contemporaneo del permesso. La normativa presuppone infatti un’assistenza alternata tra i familiari autorizzati, non una sovrapposizione. Se due o più parenti si assentano dal lavoro nello stesso giorno, o nelle stesse ore, per assistere la medesima persona con disabilità, l’INPS considera la fruizione contemporanea una violazione dei limiti di legge e procede al recupero dell’indebito.La circolare chiarisce come vengono gestiti questi casi:se il permesso viene utilizzato nella stessa giornata da due familiari, l’eventuale indebito viene ripartito in parti uguali tra i due lavoratori coinvolti, ciascuno per il 50%, rapportato al proprio orario lavorativo;se nel corso del mese si superano complessivamente i tre giorni previsti per la persona assistita, l’INPS applica il criterio della priorità temporale: vengono considerati regolari i primi tre giorni fruiti in ordine cronologico, mentre tutti quelli successivi risultano indebiti;il recupero, in questo secondo caso, ricade sul lavoratore o sui lavoratori che hanno utilizzato il permesso dopo l’esaurimento del plafond mensile.Il presupposto resta quindi la fruizione alternata tra gli aventi diritto: le Strutture territoriali dell’INPS verificano le domande di permesso presentate dai diversi familiari per la stessa persona assistita e procedono al recupero di quanto risulta non spettante. Cosa succede in caso di recupero: indennità e contributi figurativiQuando l’INPS accerta un utilizzo indebito dei permessi legge 104, le conseguenze non sono solo economiche. Il lavoratore interessato può ricevere una richiesta di restituzione dell’indennità percepita per le giornate non spettanti, calcolata in proporzione alla retribuzione. Il recupero può riflettersi anche sulla contribuzione figurativa, che la legge collega ai soli permessi effettivamente spettanti: le giornate accertate come non dovute rischiano quindi di non essere utili ai fini pensionistici, con un impatto comunque marginale sull’anzianità contributiva.Va inoltre considerato che un utilizzo scorretto e ripetuto dei permessi può avere riflessi anche sul piano del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, informato dall’INPS dell’esito della verifica, potrebbe infatti valutare la vicenda anche sotto il profilo disciplinare, soprattutto nei casi in cui emerga un uso non conforme alle finalità assistenziali previste dalla legge. Per questo motivo è importante che i familiari coinvolti mantengano sempre una documentazione chiara e coerente delle giornate di assistenza effettivamente prestate. Consigli pratici per i familiari che assistono lo stesso disabileAlla luce dei chiarimenti della circolare INPS n. 100/2026, diventa fondamentale che i familiari che assistono la stessa persona con handicap grave si coordinino tra loro prima di programmare le giornate di permesso. Non è sufficiente essere formalmente autorizzati: bisogna anche evitare le sovrapposizioni e tenere sotto controllo il tetto complessivo dei tre giorni mensili.Alcuni accorgimenti utili per chi si trova in questa situazione:concordare in anticipo, tra tutti i familiari autorizzati, un calendario delle giornate di assistenza in modo che due persone non chiedano il permesso per la stessa giornata;verificare periodicamente, insieme agli altri familiari coinvolti, quante giornate di permesso sono già state utilizzate complessivamente nel mese per la persona assistita;evitare di collocare il proprio permesso nella stessa giornata o nelle stesse ore di un altro familiare autorizzato, perché la fruizione contemporanea viene considerata indebita;in caso di ricezione di una comunicazione INPS relativa a un recupero, verificare con attenzione i periodi contestati e la relativa motivazione prima di procedere a qualsiasi restituzione;tenere traccia scritta delle richieste di permesso presentate ai rispettivi datori di lavoro, così da poter ricostruire con precisione la sequenza temporale in caso di controllo.La materia dei permessi 104 resta quindi un ambito delicato, in cui la maggiore flessibilità introdotta dall’eliminazione del referente unico va di pari passo con una responsabilità condivisa tra i familiari coinvolti nell’assistenza. Domande frequenti sui permessi 104 e il recupero INPSI tre giorni di permesso 104 sono validi per ogni familiare o vanno divisi tra tutti quelli che assistono la stessa persona?Secondo la circolare INPS n. 100/2026, il limite di tre giorni al mese è complessivo per la persona assistita, non per ogni singolo familiare autorizzato. Se più parenti sono autorizzati, devono suddividersi tra loro il plafond mensile.Cosa succede se due familiari usano il permesso 104 lo stesso giorno per lo stesso disabile?La circolare INPS n. 100/2026 precisa che i permessi vanno fruiti in modo alternato: se due familiari se ne avvalgono nella stessa giornata o nelle stesse ore, quella giornata è considerata indebita al 50% per ciascuno, con recupero rapportato al rispettivo orario di lavoro.Il referente unico per i permessi 104 esiste ancora?No. Con il D.Lgs. 105/2022 il criterio del referente unico è stato superato, consentendo a più familiari di essere autorizzati contemporaneamente ad assistere la stessa persona con disabilità grave, ferma restando l’assistenza alternata e non sovrapposta.Cosa comporta il recupero INPS dei permessi 104 indebitamente utilizzati?Comporta la restituzione dell’indennità percepita per le giornate non spettanti; poiché la copertura figurativa è riconosciuta per i soli permessi spettanti, quelle giornate rischiano di non risultare utili ai fini pensionistici. Un uso non conforme alle finalità assistenziali può inoltre avere rilievo sul piano disciplinare.Da quando si applicano i chiarimenti della circolare INPS n. 100/2026?La circolare, pubblicata il 18 settembre 2026, fornisce criteri interpretativi che gli uffici INPS utilizzano per le verifiche in corso e future sulle domande di permesso relative alla legge 104.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/invalidita-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 12:00:002026-09-21 16:10:49Permessi 104 a più familiari: se usati lo stesso giorno scatta il recupero INPS