NOTIZIEBonus energia macchinari salvavita: come funziona e come ottenerloChi utilizza a casa un macchinario elettromedicale salvavita, come un ventilatore polmonare, una macchina per la dialisi o un concentratore di ossigeno, sostiene ogni mese costi molto elevati in bolletta elettrica. Per alleviare questo peso esiste il bonus energia macchinari salvavita, un’agevolazione pensata per le famiglie che hanno tra i propri componenti una persona con gravi condizioni di salute. Si tratta di uno sconto diretto sulla bolletta della luce, riconosciuto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a prescindere dal reddito del nucleo familiare.A differenza di altre agevolazioni, infatti, il bonus energia per macchinari salvavita non richiede la presentazione dell’ISEE: ciò che conta è la certificazione medica che attesta la necessità di utilizzare l’apparecchiatura. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederlo e quali sono i passaggi previsti per ottenerlo.Indice dei contenutiCos’è il bonus energia per chi usa macchinari salvavitaChi ha diritto al bonus energia macchinari salvavitaQuanto vale il bonus energia macchinari salvavitaCome ottenere il bonus energia macchinari salvavitaDomande frequenti sul bonus energia macchinari salvavitaCos’è il bonus energia per chi usa macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita, noto anche come bonus per disagio fisico, rientra nel più ampio sistema dei bonus sociali sulle utenze domestiche. Mentre il bonus sociale per disagio economico dipende dal valore dell’ISEE, questa misura nasce per compensare i maggiori consumi elettrici generati da apparecchiature elettromedicali indispensabili alla sopravvivenza o alla cura di una persona.In pratica, lo Stato riconosce che chi ha bisogno di tenere accesi ventilatori polmonari, macchine per la dialisi o altri dispositivi salvavita anche per molte ore al giorno consuma molta più energia rispetto a una famiglia media. Per questo motivo è previsto uno sconto proporzionale, applicato direttamente sulla bolletta elettrica, che va a ridurre il costo dei consumi legati a questi apparecchi. Chi ha diritto al bonus energia macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita spetta ai nuclei familiari in cui è presente una persona che, per la propria condizione di salute, deve utilizzare in modo continuativo un’apparecchiatura elettromedicale ad alto consumo energetico. Le apparecchiature elettromedicali che danno diritto al bonus sono individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011: tra quelle più diffuse rientrano:Ventilatori polmonari e apparecchi per la ventilazione assistita, compresi i dispositivi CPAPMacchine per la dialisi peritoneale o per l’emodialisi domiciliareConcentratori di ossigeno e apparecchi per l’ossigenoterapiaNutripompe utilizzate per l’alimentazione artificialeMaterassi antidecubito, carrozzine elettriche e sollevatori elettrici, mobili o fissiLa necessità di utilizzare uno di questi macchinari deve essere attestata dalla ASL di competenza, che rilascia una certificazione sanitaria da allegare alla domanda. Non basta quindi possedere l’apparecchio in casa: occorre una certificazione medica che confermi l’effettiva necessità terapeutica del suo utilizzo continuativo.Chi si trova ad affrontare situazioni di disabilità può inoltre valutare altre forme di tutela economica, come i bonus disabilità ottenibili anche tramite giudice e tribunale, spesso complementari a questa agevolazione sull’energia elettrica. Quanto vale il bonus energia macchinari salvavitaL’importo del bonus energia macchinari salvavita non è uguale per tutti, ma varia in base a tre elementi: la potenza impegnata del contratto di fornitura elettrica, la tipologia di apparecchiatura utilizzata e il numero di ore di utilizzo giornaliero del macchinario. In generale, più il dispositivo richiede energia e più a lungo resta acceso nell’arco della giornata, maggiore sarà lo sconto riconosciuto in bolletta.L’agevolazione viene calcolata su fasce di consumo aggiuntivo rispetto a un’utenza domestica standard e viene ripartita sulle bollette dei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, così da distribuire il beneficio nel tempo anziché erogarlo in un’unica soluzione. Gli importi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, definiti nelle tabelle ufficiali ARERA, vanno da 142,35 euro all’anno nella fascia minima (extra consumo fino a 600 kWh/anno e potenza fino a 3 kW) a 463,55 euro all’anno nella fascia massima (extra consumo oltre 1.200 kWh/anno e potenza da 4,5 kW in su); nella fascia media, tra 600 e 1.200 kWh/anno aggiuntivi, il bonus va da 284,70 a 335,80 euro annui a seconda della potenza impegnata. Per conoscere lo sconto esatto applicabile al proprio caso è quindi indispensabile fare riferimento alle tabelle in vigore al momento della domanda, che vengono periodicamente rivalutate. Come ottenere il bonus energia macchinari salvavitaPer ottenere il bonus energia macchinari salvavita è necessario presentare una domanda specifica, diversa da quella prevista per il bonus sociale legato al reddito. La richiesta va indirizzata al Comune di residenza, oppure a un altro ente indicato dal Comune stesso, utilizzando l’apposito modulo comunemente indicato come modulo B.Per completare la pratica servono in genere alcuni documenti fondamentali:Certificazione rilasciata dalla ASL che attesta la necessità del macchinario salvavitaModulo di richiesta compilato con i dati dell’utenza elettrica intestataDocumento di identità del richiedente e, se diverso, del beneficiario dell’apparecchiaturaCodice fiscale della persona che utilizza il macchinario elettromedicaleUna volta accolta la domanda, il fornitore di energia elettrica applica automaticamente lo sconto sulle bollette successive, senza che il beneficiario debba presentare ulteriori richieste per ogni fattura. Il bonus per disagio fisico, inoltre, non deve essere rinnovato: viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Se cambiano i macchinari utilizzati o le ore di utilizzo giornaliero è possibile presentare una domanda di variazione con lo stesso modulo B, mentre quando le apparecchiature non vengono più usate occorre informare tempestivamente il proprio venditore di energia elettrica. Domande frequenti sul bonus energia macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita richiede l’ISEE?No. A differenza del bonus sociale per disagio economico, il bonus energia per macchinari salvavita non dipende dal reddito o dall’ISEE del nucleo familiare, ma dalla presenza di un componente che utilizza un’apparecchiatura elettromedicale salvavita.Quali documenti servono per richiedere il bonus energia macchinari salvavita?Servono principalmente la certificazione ASL che attesta la necessità del macchinario, il modulo di domanda con i dati dell’utenza elettrica e i documenti di identità del richiedente e del beneficiario.Il bonus energia macchinari salvavita va rinnovato ogni anno?No. ARERA chiarisce che il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato e viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Va invece presentata una domanda di variazione se cambiano le apparecchiature utilizzate o le ore di utilizzo giornaliero.Il bonus energia macchinari salvavita è cumulabile con altre agevolazioni?Sì, in linea generale può essere cumulato con il bonus sociale per disagio economico legato all’ISEE, poiché si tratta di due misure con presupposti diversi: una legata al reddito, l’altra alla condizione di salute.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Bonus-Energia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 19:00:002026-09-05 19:19:31Bonus energia macchinari salvavita: come funziona e come ottenerlo
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare
NOTIZIEMalattia INPS: la circolare 92/2026 paga anche il giorno prima del certificatoCon la circolare INPS 92/2026, pubblicata il 4 settembre 2026, cambiano le regole sulla malattia INPS: giorno prima del certificato adesso può essere riconosciuto anche quando la visita è avvenuta in ambulatorio, e non più solo a domicilio. È una novità che riguarda milioni di lavoratori dipendenti, spesso costretti a presentarsi al lavoro il giorno prima di ottenere il certificato medico semplicemente perché non erano riusciti a prenotare una visita in tempo. D’ora in avanti, a determinate condizioni, quella giornata potrà essere coperta dall’indennità di malattia. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova circolare, quali sono i limiti applicati dall’INPS e cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro.Indice dei contenutiCosa cambia con la circolare INPS 92/2026 sulla malattiaPerché prima contava solo la visita a domicilioI limiti alla retrodatazione del certificato di malattiaEffetti sul periodo di carenza e sulla busta pagaCosa cambia con la circolare INPS 92/2026 sulla malattiaFino a pochi giorni fa, la possibilità di far coincidere l’inizio della malattia con il giorno precedente al rilascio del certificato era riconosciuta solo in un caso preciso: quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare. Se invece il lavoratore si era recato in ambulatorio, quella possibilità era esclusa a prescindere. Con la circolare INPS 92/2026, adottata con il parere del Ministero del Lavoro, questa distinzione viene superata: anche in caso di visita ambulatoriale, il medico può ora attestare che i sintomi erano presenti già dal giorno precedente. In pratica, il certificato può indicare come data di inizio della prognosi il giorno prima rispetto a quello della visita, garantendo così la copertura previdenziale anche per quella giornata di assenza dal lavoro. Perché prima contava solo la visita a domicilioLa vecchia regola nasceva da un principio semplice: solo il medico che visitava il paziente direttamente a casa poteva verificare le condizioni di salute anche nei giorni immediatamente precedenti. Chi invece si presentava in ambulatorio veniva considerato idoneo a raggiungere lo studio medico, e per questo la retrodatazione non era ammessa. Questa impostazione, però, penalizzava chi non riusciva a ottenere un appuntamento lo stesso giorno in cui si erano manifestati i sintomi, magari per le liste d’attesa degli studi medici o dei servizi di continuità assistenziale. Con la nuova circolare, l’INPS riconosce che anche una visita ambulatoriale può attestare uno stato di malattia iniziato il giorno precedente, ampliando così la tutela per i lavoratori dipendenti che restano a casa per un solo giorno prima di riuscire a farsi visitare. I limiti alla retrodatazione del certificato di malattiaLa novità non è però priva di paletti. La retrodatazione del certificato di malattia resta limitata a un solo giorno: il medico può attestare sintomi presenti dal giorno prima della visita, ma non può andare oltre. Inoltre, la copertura per la giornata precedente non viene riconosciuta se quel giorno cade di sabato, domenica o in occasione di una festività infrasettimanale. In questi casi, infatti, il lavoratore avrebbe comunque potuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, attivo proprio nei giorni festivi e prefestivi. Significa che la nuova regola si applica soltanto ai giorni feriali in cui gli studi medici e gli ambulatori sono regolarmente aperti, ma la prenotazione non è stata possibile in tempo utile. Effetti sul periodo di carenza e sulla busta pagaIl riconoscimento del giorno precedente incide anche sul calcolo del cosiddetto periodo di carenza, cioè i primi giorni di malattia che restano a carico del datore di lavoro prima che scatti l’indennità INPS. Aggiungendo una giornata di copertura in più, cambia infatti il computo complessivo dell’assenza e, di conseguenza, gli importi che compaiono in busta paga. Gli effetti pratici della circolare INPS 92/2026 dovrebbero diventare visibili nei cedolini relativi ai mesi successivi all’entrata in vigore, quando le aziende e i sostituti d’imposta adegueranno i propri sistemi di elaborazione alle nuove indicazioni. Per i lavoratori, resta comunque fondamentale controllare che il certificato medico riporti correttamente la data di inizio della prognosi, così da evitare contestazioni successive con il datore di lavoro.La circolare INPS 92/2026 introduce quindi una modifica pratica ma significativa nella gestione della malattia INPS: giorno prima del certificato può ora essere coperto anche dopo una visita ambulatoriale, non solo domiciliare. Resta da vedere come le aziende e i sistemi di elaborazione delle buste paga recepiranno concretamente la novità nei prossimi mesi, e se ulteriori chiarimenti dell’INPS arriveranno per definire casi particolari non ancora trattati dalla circolare. Domande Frequenti sulla Malattia INPS Giorno PrimaDa quando si applica la novità sulla malattia INPS giorno prima?La circolare INPS 92/2026 è stata pubblicata il 4 settembre 2026 e da quella data si applicano le nuove indicazioni sulla decorrenza dell’indennità di malattia.Chi ha diritto al riconoscimento del giorno prima del certificato di malattia?Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti che si sono recati in ambulatorio per una visita medica e per i quali il medico attesta sintomi già presenti dal giorno precedente, purché quel giorno non sia sabato, domenica o una festività infrasettimanale.Cosa cambia rispetto alle regole precedenti sulla malattia INPS?In precedenza la retrodatazione di un giorno era ammessa solo per le visite domiciliari. Con la nuova circolare, la stessa possibilità viene estesa anche alle visite effettuate in ambulatorio, con gli stessi limiti temporali.Il certificato di malattia può essere retrodatato di più di un giorno?No. Il medico può attestare l’inizio della malattia soltanto per il giorno immediatamente precedente alla visita, non oltre.La retrodatazione del certificato vale anche nei giorni festivi?No, se il giorno precedente cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale la copertura non viene riconosciuta, perché in quei giorni è attivo il servizio di continuità assistenziale (guardia medica).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. 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NOTIZIESport Dilettantistico, Tornano i Premi Esenti fino a 300 EuroTorna una misura attesa da società e associazioni sportive di base: i premi sport dilettantistico esenti fino a 300 euro l’anno. L’articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale), entrato in vigore il 28 marzo 2026 e convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ripristina, per l’anno in corso, l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi corrisposti agli atleti che partecipano a gare e manifestazioni sportive dilettantistiche. Una notizia che riguarda migliaia di piccole realtà sportive del territorio, dalle società calcistiche amatoriali ai circoli di atletica, passando per le tante associazioni che ogni anno organizzano tornei e gare locali.La misura sui premi sport dilettantistico esenti non è una novità assoluta: si tratta del ritorno di un’agevolazione già vista in passato, pensata per alleggerire gli adempimenti fiscali delle piccole manifestazioni sportive amatoriali, dove spesso i premi in denaro hanno un valore simbolico più che economico. Vediamo nel dettaglio cosa prevede, a chi si rivolge e quali sono gli aspetti pratici da conoscere.Indice dei contenutiCosa prevede la novità sui premi sport dilettantistico esentiA chi si applica l’esenzione sui premi sportiviCome funziona il limite dei 300 euroCosa cambia per le associazioni sportive dilettantisticheDomande frequenti sui premi sport dilettantistico esentiCosa prevede la novità sui premi sport dilettantistico esentiNel dettaglio, la norma stabilisce che le somme corrisposte a titolo di premio agli atleti dilettanti – le somme richiamate dall’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 – non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta prevista dall’articolo 30, comma 2, del DPR 600/1973, a condizione che l’ammontare complessivo attribuito dal medesimo soggetto erogante allo stesso atleta non superi i 300 euro. In pratica, chi organizza una gara o un torneo amatoriale e riconosce ai partecipanti un premio in denaro entro questa soglia può erogarlo senza operare la trattenuta fiscale che si applicherebbe in condizioni ordinarie.Va precisato che l’esenzione riguarda le somme corrisposte nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026: si tratta quindi di una misura temporanea, legata all’anno in corso e non strutturale, confermata in sede di conversione del decreto. I premi erogati tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026 restano invece soggetti a ritenuta, ma concorrono comunque al conteggio del limite di 300 euro dell’anno d’imposta. A chi si applica l’esenzione sui premi sportiviL’agevolazione sui premi sport dilettantistico esenti non riguarda tutti gli operatori del mondo sportivo dilettantistico, ma è circoscritta a una platea ben precisa. La norma parla espressamente di somme corrisposte agli atleti che partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche, come gare, tornei e competizioni amatoriali organizzate da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD).Un aspetto importante riguarda invece chi resta escluso dal beneficio. Il testo dell’articolo 9 fa riferimento ai soli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche, mentre l’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 richiamato dalla norma comprende anche i tecnici tesserati: su questo disallineamento restano attesi chiarimenti ufficiali. In sintesi, i soggetti coinvolti sono:Atleti dilettanti che partecipano a gare, tornei o manifestazioni sportive amatorialiAssociazioni sportive dilettantistiche (ASD) ed enti sportivi che organizzano l’evento ed erogano il premioSocietà sportive dilettantistiche (SSD) con finalità non professionisticheNon richiamati dal testo dell’articolo 9, in attesa di chiarimenti ufficiali: tecnici, allenatori, dirigenti e collaboratori diversi dagli atletiChi lavora nel settore sportivo, ad esempio come istruttore o personal trainer con partita IVA, ha comunque un proprio inquadramento fiscale specifico, diverso da quello dei premi occasionali agli atleti: su questo tema può essere utile consultare la nostra guida sulla Partita IVA Personal Trainer 2026. Come funziona il limite dei 300 euroUno degli aspetti più delicati della misura sui premi sport dilettantistico esenti riguarda il funzionamento pratico della soglia. Molti potrebbero pensare che i primi 300 euro siano sempre esenti da ritenuta, anche quando il premio complessivo supera questo importo: non è così. La soglia di 300 euro non funziona come una franchigia, cioè come una quota sempre esclusa dal calcolo.In pratica, se il totale dei premi corrisposti resta entro i 300 euro, l’intera somma è esente da ritenuta. Se invece l’importo supera questa soglia, la ritenuta del 20% torna ad applicarsi sull’intero importo erogato, e non solo sulla parte eccedente i 300 euro. Si tratta di una differenza tecnica fondamentale, perché cambia in modo significativo il calcolo del netto che arriva effettivamente nelle tasche dell’atleta.Per questo motivo, chi organizza manifestazioni sportive dilettantistiche e deve stabilire l’importo dei premi da assegnare dovrebbe valutare con attenzione questa soglia, evitando ad esempio di superarla di poco senza rendersi conto delle conseguenze fiscali. Un errore di valutazione su questo punto può tradursi in un premio netto molto più basso di quanto preventivato, sia per l’associazione organizzatrice sia per l’atleta beneficiario. Cosa cambia per le associazioni sportive dilettantistichePer le associazioni sportive dilettantistiche e le società che organizzano gare, tornei e manifestazioni amatoriali, il ritorno dei premi sport dilettantistico esenti significa soprattutto una semplificazione degli adempimenti legati all’erogazione dei premi entro la soglia prevista. Meno ritenute da calcolare e versare, per importi comunque contenuti, si traduce in una gestione amministrativa più snella per realtà che spesso sono guidate da volontari e non dispongono di una struttura fiscale complessa.Resta comunque fondamentale documentare correttamente ogni premio erogato, indicando importo, beneficiario e manifestazione di riferimento, per poter dimostrare in caso di controllo il rispetto della soglia dei 300 euro. Le associazioni dovranno inoltre monitorare l’ammontare complessivo dei premi corrisposti allo stesso atleta nel corso dell’anno, dato che il limite è annuale, riferito al singolo soggetto erogante e non alla singola manifestazione.Il tema della fiscalità applicata al mondo sportivo si intreccia spesso con altre novità che riguardano lavoratori e famiglie, come le misure di alleggerimento fiscale su altre voci del reddito: ne è un esempio la detassazione tredicesima 2027, un’altra novità che punta a lasciare più liquidità nelle tasche dei contribuenti.Va infine ricordato che si tratta di una misura temporanea, valida fino al 31 dicembre 2026: le associazioni sportive dilettantistiche dovranno quindi tenere d’occhio gli sviluppi normativi dei prossimi mesi, in particolare la prossima legge di bilancio, per capire se l’esenzione sui premi sport dilettantistico esenti verrà prorogata, modificata o resa strutturale. Domande frequenti sui premi sport dilettantistico esenti Cosa sono i premi sport dilettantistico esenti fino a 300 euro?Sono le somme corrisposte agli atleti dilettanti in occasione di gare o manifestazioni sportive amatoriali che, in base all’articolo 9 del DL 38/2026, non sono soggette alla ritenuta del 20% se non superano i 300 euro complessivi erogati dallo stesso soggetto allo stesso atleta.Da quando è in vigore l’esenzione sui premi sportivi dilettantistici?La misura è in vigore dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge 38/2026, e resta valida fino al 31 dicembre 2026; la conversione in legge (L. 88/2026) ne ha confermato l’impianto.Se il premio supera 300 euro, cosa succede alla ritenuta?La soglia non funziona come una franchigia: se il totale dei premi erogati dallo stesso soggetto supera i 300 euro, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo corrisposto, e non solo sulla quota eccedente.L’esenzione sui premi sport dilettantistico si applica anche ad allenatori e tecnici?Il testo dell’articolo 9 del DL 38/2026 fa riferimento specificamente agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche; per i tecnici tesserati, inclusi invece nell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, restano attesi chiarimenti ufficiali.Le associazioni sportive dilettantistiche devono comunque documentare i premi erogati?Sì. Anche in presenza dell’esenzione, è opportuno che l’associazione conservi la documentazione relativa a ogni premio corrisposto, indicando beneficiario, importo e manifestazione di riferimento, per poter dimostrare il rispetto della soglia annua in caso di controllo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/associazioni-sportive-dilettantistiche.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 14:00:002026-09-05 09:06:35Sport Dilettantistico, Tornano i Premi Esenti fino a 300 Euro
NOTIZIEBonus Librerie Under 35: Domande Prorogate al 13 Ottobre 2026Nuova proroga per il bonus librerie under 35: il Ministero della Cultura ha spostato al 13 ottobre 2026 il termine per presentare la domanda di partecipazione al bando che sostiene l’apertura di nuove librerie da parte dei giovani. La decisione è arrivata con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 792 del 13 agosto 2026, che ha concesso più tempo a chi vuole trasformare la passione per i libri in un’attività imprenditoriale. Il contributo, non a caso soprannominato bonus librai under 35, può arrivare fino a 24.000 euro per ogni progetto ammesso.Indice dei contenutiCos’è il bonus librerie under 35La proroga del bonus librerie under 35 al 13 ottobre 2026Chi può richiedere il bonus librerie under 35: i requisitiCome fare domanda per il bonus librerie under 35Altre agevolazioni per famiglie e giovani nel 2026Domande frequenti sul bonus librerie under 35Cos’è il bonus librerie under 35Il bonus librerie under 35 è un bando promosso dal Ministero della Cultura, gestito dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (DGBIC), con l’obiettivo di favorire la nascita e il consolidamento di librerie indipendenti gestite da giovani imprenditori. La misura mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, destinata a finanziare l’avvio di nuove attività di vendita di libri sul territorio nazionale.L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le librerie di quartiere, soprattutto nei piccoli centri, svolgono un ruolo culturale e sociale importante, ma faticano a reggere la concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce. Per questo il bonus librerie under 35 premia chi sceglie di investire in questo settore in giovane età, offrendo un sostegno economico concreto alle spese di avviamento. La proroga del bonus librerie under 35 al 13 ottobre 2026La finestra per presentare domanda era originariamente aperta dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026, con una prima scadenza fissata a settembre. Con il DDG n. 792 del 13 agosto 2026, il Ministero della Cultura ha deciso di prorogare i termini fino alle ore 15:00 del 13 ottobre 2026, dando così più tempo ai giovani interessati a completare la documentazione richiesta.Questa non è una novità isolata: i bandi legati al mondo della cultura e dell’editoria vengono spesso prorogati per garantire la massima partecipazione, soprattutto quando la modulistica richiede tempo per essere predisposta correttamente. Chi non ha ancora presentato domanda per il bonus librerie under 35 ha quindi ancora qualche settimana a disposizione, ma è consigliabile non ridursi agli ultimi giorni utili. Chi può richiedere il bonus librerie under 35: i requisitiIl bando è riservato ai giovani fino a 35 anni e che intendono aprire una nuova libreria, oppure consolidare un’attività avviata da poco. Tra i requisiti principali richiesti dal bando figurano:Età anagrafica: il titolare o il legale rappresentante dell’impresa non deve superare i 35 anniIscrizione al Registro delle Imprese, secondo i criteri di ammissione previsti dal bandoApertura di una nuova libreria sul territorio nazionale, oppure consolidamento di un’attività già avviata nei tempi indicati dal bandoRispetto delle finestre temporali previste per l’avvio dell’attività, differenziate a seconda della tipologia di comune e della data di aperturaLa dotazione finanziaria complessiva del bonus librerie under 35 è suddivisa in due quote: una parte è riservata a iniziative avviate in determinati comuni a partire da fine 2023, l’altra è destinata alle librerie aperte più di recente o ancora da avviare. Questa suddivisione serve a garantire una distribuzione più equa delle risorse su tutto il territorio nazionale. Come fare domanda per il bonus librerie under 35La domanda per il bonus librerie under 35 va presentata esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo dedicato del Ministero della Cultura, utilizzando in modo obbligatorio la modulistica ufficiale pubblicata sul sito dell’amministrazione. Non sono ammesse altre modalità di invio, come l’email ordinaria o la consegna a mano.Prima di inviare la documentazione è fondamentale verificare con attenzione ogni allegato richiesto: eventuali errori formali, moduli incompleti o mancanza di firme possono infatti compromettere l’ammissibilità della domanda. Considerato che si tratta di un bando pubblico con risorse limitate, la corretta predisposizione della pratica fa spesso la differenza tra un progetto ammesso e uno escluso dal finanziamento. Altre agevolazioni per famiglie e giovani nel 2026Il bonus librerie under 35 non è l’unica misura pensata per sostenere giovani e famiglie nel corso del 2026. Ad esempio, per le famiglie con un reddito più contenuto è attivo il bonus ISEE sotto i 30.000 euro, che comprende agevolazioni su trasporti, mensa scolastica e libri di testo. Chi invece sta ristrutturando casa può valutare il bonus mobili 2026, con l’elenco completo dei beni che rientrano nell’agevolazione, oppure approfondire requisiti e modalità per ottenere la detrazione legata all’acquisto di arredi ed elettrodomestici. Domande frequenti sul bonus librerie under 35Cos’è il bonus librerie under 35?È un bando del Ministero della Cultura che finanzia l’apertura o il consolidamento di librerie gestite da giovani fino a 35 anni, con un contributo che può arrivare fino a 24.000 euro.Qual è la nuova scadenza per presentare la domanda?Il termine, inizialmente fissato a settembre 2026, è stato prorogato alle ore 15:00 del 13 ottobre 2026 con il DDG n. 792 del 13 agosto 2026.Chi può partecipare al bando librerie under 35?Possono partecipare i giovani fino a 35 anni che intendono aprire una nuova libreria sul territorio nazionale o consolidare un’attività avviata di recente, nel rispetto dei requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese previsti dal bando.Come si presenta la domanda?La domanda va inviata esclusivamente via PEC, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sito del Ministero della Cultura.Il bando resta dunque aperto ancora per alcune settimane, con la nuova scadenza fissata al 13 ottobre 2026. Per i giovani interessati ad aprire una libreria si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerata la dotazione limitata di risorse messe a disposizione dal Ministero della Cultura.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 12:00:002026-09-05 08:51:48Bonus Librerie Under 35: Domande Prorogate al 13 Ottobre 2026
NOTIZIEPagamento NASpI settembre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarloIl pagamento NASpI di settembre 2026 è atteso in questi giorni da migliaia di persone in tutta Italia che percepiscono l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Come ogni mese, però, non esiste una data unica valida per tutti: l’accredito NASpI dipende dalla singola pratica, dalla data di decorrenza della prestazione e dai tempi tecnici della banca o di Poste Italiane. In questo articolo vediamo qual è la finestra indicativa del pagamento NASpI settembre 2026, come controllare lo stato dell’accredito tramite il fascicolo previdenziale online MyINPS e cosa fare se il bonifico tarda ad arrivare rispetto alle attese.Indice dei contenutiQuando arriva il pagamento NASpI a settembre 2026Come verificare l’accredito su MyINPSIl calendario INPS di settembre 2026: NASpI e altre prestazioniCosa fare se il pagamento NASpI non arriva in tempo Quando arriva il pagamento NASpI a settembre 2026Secondo le prime indicazioni circolate in questi giorni, la finestra di accredito per il pagamento NASpI di settembre 2026 si concentra indicativamente nella parte centrale del mese, senza che sia possibile indicare un giorno puntuale valido per tutti: l’INPS non pubblica infatti un calendario ufficiale degli accrediti NASpI. È bene però ricordare che l’INPS non fissa mai una data ufficiale unica valida per tutti i beneficiari della NASpI: si tratta sempre di una finestra indicativa, non di un calendario fisso come avviene invece per le pensioni.Il motivo è semplice. A differenza della pensione, che segue un circuito di pagamento standardizzato, la NASpI viene erogata in base alla data di decorrenza della singola prestazione, alla data di presentazione della domanda e ai tempi di lavorazione della sede INPS territorialmente competente. Chi ha una domanda più recente, o una posizione che ha richiesto verifiche aggiuntive, può ricevere l’accredito qualche giorno dopo rispetto a chi percepisce la prestazione da più mensilità. Chi ha già ricevuto il pagamento NASpI di agosto 2026 avrà probabilmente notato una dinamica simile: la data può variare anche di diversi giorni da un beneficiario all’altro.Per questo motivo, più che affidarsi a una data precisa, conviene sapere come controllare direttamente lo stato del proprio pagamento, argomento che approfondiamo nel prossimo paragrafo. Come verificare l’accredito su MyINPSIl modo più affidabile per sapere se il pagamento NASpI di settembre 2026 è già stato disposto è consultare il proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale MyINPS o l’app INPS Mobile. L’accesso avviene tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): una volta effettuato il login, la procedura per controllare l’accredito è abbastanza intuitiva.Nella sezione dedicata alla NASpI, in particolare nella sottosezione relativa ai pagamenti, il sistema mostra la data in cui l’INPS ha disposto il bonifico e l’importo della mensilità. È importante sapere che questa informazione compare solo dopo che l’ente ha effettivamente disposto il pagamento: se la pratica non è ancora stata lavorata, la sezione può restare vuota o priva di dettagli anche a ridosso della finestra indicativa di accredito.Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNSVai alla sezione dedicata alla NASpI e ai pagamentiControlla data disposizione e importo della mensilitàVerifica che non ci siano segnalazioni di sospensione o anomaliaSe la data del pagamento NASpI settembre 2026 non è ancora visibile, non significa automaticamente un ritardo: in molti casi la disposizione del bonifico viene registrata solo pochi giorni prima dell’accredito effettivo sul conto. Il calendario INPS di settembre 2026: NASpI e altre prestazioniIl mese di settembre porta con sé anche altri appuntamenti importanti per chi riceve prestazioni dall’INPS. Nello stesso periodo vengono infatti erogate le pensioni, l’Assegno di Inclusione e altre indennità, ciascuna con tempistiche e circuiti di pagamento differenti rispetto alla NASpI. Per un quadro completo di tutte le date, può essere utile consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di settembre 2026: calendario completo, che riepiloga tutte le prestazioni in erogazione nel mese.Chi in famiglia percepisce anche una pensione può inoltre trovare utile il nostro articolo dedicato al pagamento delle pensioni di settembre 2026, dato che le due prestazioni seguono calendari indipendenti: la pensione ha infatti una data di accredito più standardizzata rispetto alla NASpI, che invece resta legata alla singola pratica. Cosa fare se il pagamento NASpI non arriva in tempoSe il pagamento NASpI di settembre 2026 non risulta accreditato entro la finestra indicativa, la prima cosa da fare è avere un po’ di pazienza: i tempi tecnici bancari possono aggiungere qualche giorno rispetto alla data di disposizione da parte dell’INPS, soprattutto per i bonifici su Poste Italiane o su conti di banche diverse dall’istituto di appoggio principale.Se dopo alcuni giorni di attesa il pagamento continua a non comparire, conviene controllare alcuni aspetti specifici prima di allarmarsi eccessivamente:Verificare che l’IBAN comunicato all’INPS sia corretto e ancora attivoControllare lo stato della domanda NASpI sul fascicolo previdenziale, per escludere sospensioni o richieste di integrazione documentaleAssicurarsi di aver mantenuto i requisiti previsti, comprese eventuali comunicazioni relative allo stato di disoccupazioneVerificare se sono arrivate comunicazioni INPS che segnalano anomalie sulla praticaSe, nonostante questi controlli, il ritardo persiste, è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da telefono cellulare, per avere informazioni puntuali sullo stato della propria pratica di NASpI. Restare aggiornati sul fascicolo previdenziale resta comunque il modo più rapido per capire a che punto è la lavorazione del pagamento. Domande frequenti sul pagamento NASpI settembre 2026Quando arriva il pagamento NASpI di settembre 2026?Non esiste una data unica: l’INPS non pubblica un calendario ufficiale degli accrediti NASpI. L’erogazione si concentra indicativamente nella parte centrale del mese, ma la data esatta varia da beneficiario a beneficiario in base alla singola pratica.Perché il pagamento NASpI non è uguale per tutti i beneficiari?Perché l’INPS non applica un calendario unico come per le pensioni: la data dipende dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda e dai tempi di lavorazione della sede competente.Come si vede se l’INPS ha già disposto il pagamento NASpI?Accedendo a MyINPS con SPID, CIE o CNS e consultando la sezione pagamenti del fascicolo previdenziale, dove compaiono data di disposizione e importo della mensilità.Cosa succede se manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro?La mancata regolarità della propria posizione, comprese le dichiarazioni previste per mantenere lo stato di disoccupazione, può causare sospensioni nell’erogazione della NASpI: per questo è utile controllare periodicamente eventuali comunicazioni INPS.Chi contattare se il pagamento NASpI di settembre non arriva?Dopo aver verificato IBAN e stato della domanda sul fascicolo previdenziale, è possibile contattare il Contact Center INPS al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 09:00:002026-09-05 08:38:25Pagamento NASpI settembre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo
NOTIZIEAuto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?Circolare con un’auto senza assicurazione resta una delle violazioni più costose previste dal Codice della Strada, e nelle ultime settimane si torna a parlare di nuove multe in arrivo per chi non rispetta l’obbligo di copertura RC auto. Diverse fonti giornalistiche segnalano infatti che il Governo starebbe valutando un aumento degli importi minimi delle sanzioni legate alla mancata assicurazione dei veicoli, nell’ambito di una più ampia revisione del Codice della Strada.Prima di allarmarsi, però, è importante distinguere tra quello che prevede oggi la normativa vigente e quello che, invece, è ancora oggetto di discussione parlamentare. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole attuali relative alle multe per auto senza assicurazione, sulle conseguenze accessorie come il fermo del veicolo, e su cosa potrebbe effettivamente cambiare in futuro.Indice dei contenutiCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaAuto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoFermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloCosa verificare prima di mettersi alla guidaDomande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaIn Italia l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore è disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada. La norma stabilisce che nessun veicolo può circolare su strada senza una polizza di responsabilità civile in corso di validità, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia effettivamente utilizzato oppure semplicemente parcheggiato su suolo pubblico.Chi viene sorpreso alla guida di un’auto senza assicurazione rischia, secondo la normativa attualmente in vigore, una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Si tratta di un importo variabile che il verbalizzante applica in base alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti del conducente. A questa sanzione pecuniaria si aggiungono, come vedremo, misure accessorie che riguardano direttamente il veicolo.È bene ricordare che l’obbligo assicurativo non riguarda solo le automobili: valgono le stesse regole anche per motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore. La responsabilità della mancata copertura ricade sul proprietario del mezzo — o, nei casi previsti dalla norma, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio o sul locatario in leasing — tenuto per legge a stipulare e rinnovare la polizza. Auto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoNegli ultimi giorni diverse testate hanno riportato la notizia di una possibile revisione delle sanzioni stradali, che includerebbe anche un intervento sulle multe per auto senza assicurazione. Secondo queste ricostruzioni, l’importo minimo della sanzione per chi circola senza copertura RC auto potrebbe salire dagli attuali 866 euro a circa 1.000 euro, nell’ambito di un pacchetto più ampio che introdurrebbe decine di nuove fattispecie sanzionatorie legate anche a manovre pericolose e altre violazioni del Codice della Strada.È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una proposta al vaglio del Governo e del Parlamento, non ancora convertita in un provvedimento definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Finché l’iter normativo non si concluderà, chi viene fermato oggi alla guida di un’auto senza assicurazione continua a essere sanzionato secondo gli importi attualmente previsti dall’articolo 193, ovvero da 866 a 3.464 euro.Per chi vuole seguire l’evoluzione complessiva della riforma della viabilità, compresi i tempi di approvazione e le altre novità in discussione, può essere utile consultare il nostro approfondimento dedicato al nuovo Codice della Strada 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore, che raccoglie lo stato dell’arte delle modifiche allo studio. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloOltre alla sanzione pecuniaria, chi circola senza assicurazione rischia conseguenze dirette sul veicolo. La normativa prevede infatti il sequestro amministrativo del mezzo: l’auto viene affidata in custodia e rimane ferma fino a quando il proprietario non regolarizza la propria posizione, pagando la sanzione e stipulando una nuova polizza assicurativa con validità di almeno sei mesi.Se il trasgressore non provvede al pagamento nei termini previsti e non presenta ricorso, la legge prevede che il prefetto disponga la confisca definitiva del veicolo. In pratica, il mezzo non viene più restituito e diventa di fatto acquisito dallo Stato. Si tratta di una conseguenza pesante, che va ben oltre il semplice esborso economico della multa.C’è poi il caso della recidiva: chi viene sorpreso una seconda volta a circolare senza assicurazione, anche dopo aver già pagato la sanzione e riattivato la polizza, vede raddoppiata la sanzione pecuniaria e subisce la sospensione della patente da uno a due mesi; dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito subito ma resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni (art. 193, comma 2-bis, del Codice della Strada). Un caso ancora più grave riguarda chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: in questa ipotesi la confisca del veicolo scatta sempre, senza possibilità di regolarizzazione.Va precisato che, per la prima violazione, l’obbligo assicurativo non rispettato non comporta la sospensione della patente di guida: le conseguenze riguardano la sanzione economica e le misure sul veicolo appena descritte. La sospensione della patente è invece espressamente prevista dall’articolo 193 nei casi più gravi: da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati o contraffatti. Naturalmente, se dalla stessa circolazione stradale emergono ulteriori violazioni, le sanzioni si possono cumulare. Cosa verificare prima di mettersi alla guidaCon l’ipotesi di un inasprimento delle multe per auto senza assicurazione ancora in discussione in Parlamento, resta importante controllare periodicamente la scadenza della propria polizza RC auto, evitando di lasciarla scoperta anche solo per pochi giorni. Molti automobilisti, infatti, finiscono nei guai non per scelta, ma per una semplice dimenticanza sul rinnovo o per un disguido con la propria compagnia assicurativa.Tra le buone pratiche da seguire per non incorrere in una sanzione per guida senza assicurazione rientrano:controllare periodicamente la data di scadenza della polizza RC auto sul contrassegno o tramite l’app della compagnia;attivare, se disponibile, il rinnovo automatico o promemoria via SMS/email;evitare di lasciare un veicolo fermo e non assicurato su suolo pubblico, anche se non viene mai utilizzato;verificare l’effettiva validità della polizza tramite gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie in caso di dubbi sul pagamento del premio.Seguire questi accorgimenti riduce sensibilmente il rischio di ritrovarsi, magari per una semplice distrazione, a dover affrontare le conseguenze economiche e amministrative previste per chi circola con un’auto senza assicurazione. Domande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneQuanto costa oggi la multa per auto senza assicurazione?Attualmente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada va da 866 a 3.464 euro, in base alla valutazione dell’organo accertatore.È vero che le multe per auto senza assicurazione aumenteranno a 1.000 euro?Si tratta di una proposta allo studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada, riportata da diverse fonti giornalistiche, ma non ancora approvata in via definitiva. Finché non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli importi attuali.Cosa succede al veicolo se viene fermato senza assicurazione?Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e resta fermo fino al pagamento della sanzione e alla stipula di una nuova polizza valida almeno sei mesi. In caso di mancato pagamento nei termini, il prefetto può disporre la confisca definitiva.La mancanza di assicurazione comporta la sospensione della patente?Per la prima violazione no: si applicano la sanzione economica e le misure sul veicolo (sequestro o confisca). La sospensione della patente è prevista da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio (art. 193, comma 2-bis) e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati.Cosa rischia chi viene fermato una seconda volta senza assicurazione?In caso di reiterazione accertata nel biennio la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi; il veicolo, anche dopo il pagamento e la riattivazione della polizza, resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 19:00:002026-09-04 16:56:21Auto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?
NOTIZIEMulta sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?Chi riceve una multa per aver superato il limite all’uso del contante si chiede spesso se possa beneficiare di una normativa successiva più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della violazione. La domanda non è teorica: negli ultimi anni il limite al contante è cambiato più volte, e questo ha aperto la strada a contenziosi su quale disciplina sanzionatoria debba essere effettivamente applicata. Un caso recente, arrivato fino in Cassazione, aiuta a fare chiarezza sul principio della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio legate ai trasferimenti di denaro contante.Capire come funziona questo meccanismo è utile non solo per chi ha già ricevuto una contestazione, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere i confini entro cui è consentito muovere denaro contante senza incorrere in sanzioni.Indice dei contenutiIl limite all’uso del contante: la normativa attualeCome funzionano le sanzioni per violazione del limiteIl principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeCosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaDomande frequenti sulla multa per uso di contanteIl limite all’uso del contante: la normativa attualeLa disciplina che regola i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, il testo normativo antiriciclaggio che, tra le altre cose, fissa la soglia oltre la quale è vietato pagare o incassare in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è stato fissato a 5.000 euro: per importi pari o superiori a tale soglia, il trasferimento di denaro deve avvenire tramite intermediari abilitati (banche, Poste, istituti di pagamento), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.Nel corso degli ultimi anni la soglia è stata modificata più volte dal legislatore, passando da importi più bassi a importi più alti e viceversa, a seconda degli orientamenti di politica economica dei diversi governi che si sono succeduti. Proprio questa successione di norme nel tempo è all’origine della questione giuridica di cui si è occupata la Cassazione: quale regola si applica quando, tra il momento della violazione e il momento della decisione, la legge sul limite al contante è cambiata? Come funzionano le sanzioni per violazione del limiteLa violazione del limite all’uso del contante, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato caso per caso in base a diversi criteri: l’entità della somma trasferita irregolarmente, la eventuale reiterazione della condotta e le circostanze concrete dell’operazione contestata. Non si tratta quindi di un importo fisso uguale per tutti, ma di una sanzione modulata dall’autorità competente (in genere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato).Per rendere l’idea della portata che possono raggiungere queste sanzioni, nel caso esaminato di recente dalla Cassazione era stata contestata una sanzione di importo molto elevato, nell’ordine di oltre centomila euro, a fronte di movimentazioni di denaro contante per diversi milioni di euro avvenute senza il tramite di intermediari abilitati. Si tratta ovviamente di un caso limite, riferito a un’operazione di importo molto elevato, ma è utile per comprendere come il sistema sanzionatorio sia proporzionato all’entità della violazione. Come già evidenziato in altri approfondimenti sul tema delle multe a importi variabili, il legislatore tende sempre più spesso a costruire sistemi sanzionatori flessibili, capaci di adattarsi alla gravità della singola condotta. Il principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeQui entra in gioco il cuore della questione: si applica sempre la legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative in materia di contante? La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è tendenzialmente sì. Il D.Lgs. 231/2007, all’articolo 69 (introdotto dal D.Lgs. 90/2017), prevede infatti che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più favorevole al trasgressore, questa debba essere applicata dal giudice, anche senza che la parte interessata lo abbia espressamente richiesto. È il cosiddetto principio del favor rei, mutuato dal diritto penale ma esteso, con alcuni adattamenti, anche al sistema delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio.Con la sentenza n. 15245/2026, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha però precisato un aspetto fondamentale: non basta confrontare in astratto il minimo e il massimo edittale delle due norme (quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta) per stabilire quale sia più favorevole. È necessaria una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più vantaggioso per il trasgressore, tenendo conto di tutti gli elementi del caso specifico. Su questa base, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per una nuova valutazione più puntuale. Cosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaPer chi ha ricevuto una multa per uso di contante oltre soglia, questo orientamento della giurisprudenza rappresenta un’indicazione importante: non è sufficiente che sia intervenuta, nel frattempo, una legge che modifica i limiti o le sanzioni, ma occorre verificare in modo puntuale se il nuovo regime sia effettivamente più favorevole rispetto a quello applicato al momento dei fatti. Questo tipo di valutazione richiede un’analisi tecnica delle norme succedutesi nel tempo, che non sempre è agevole da compiere senza un supporto qualificato.Va inoltre ricordato che, nelle operazioni di importo rilevante, possono essere coinvolti anche professionisti e intermediari tenuti a segnalare le violazioni riscontrate: un tema che, come approfondito nell’articolo sulle sanzioni al commercialista e il concorso di responsabilità, può avere risvolti anche per chi assiste privati e imprese nella gestione delle proprie posizioni fiscali e finanziarie. Domande frequenti sulla multa per uso di contanteQual è oggi il limite all’uso del contante in Italia?Dal 1° gennaio 2023 il limite ai trasferimenti in contanti tra privati è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a tale soglia, il pagamento deve avvenire tramite intermediari abilitati.Cosa significa che si applica la legge più favorevole?Significa che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più vantaggiosa per il trasgressore, questa deve essere applicata al posto di quella vigente al momento del fatto, anche senza una richiesta esplicita della parte.Basta confrontare gli importi minimi e massimi delle sanzioni per capire quale legge è più favorevole?No. Secondo la Cassazione occorre una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, considerando tutte le circostanze del caso, non solo il confronto astratto tra i valori edittali.Chi decide l’importo della sanzione per uso di contante oltre soglia?La sanzione viene determinata dall’autorità competente in base alla gravità della violazione, all’importo trasferito e alle circostanze concrete dell’operazione contestata.Cosa fare se si riceve una contestazione per violazione del limite al contante?È opportuno verificare con attenzione la normativa applicabile al momento della violazione e quella eventualmente sopravvenuta, per valutare se sussistono i presupposti per invocare il principio della legge più favorevole.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 18:00:002026-09-04 16:40:29Multa sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?
NOTIZIEQuando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciMolti candidati ai concorsi pubblici si chiedono quando si è considerati disoccupati per la legge, perché diversi bandi richiedono proprio questo requisito come titolo di ammissione o come punteggio aggiuntivo. La risposta non è semplice come sembra: esiste una definizione tecnica di stato di disoccupazione stabilita dalla normativa nazionale, che però può non coincidere con quanto richiesto dal singolo bando di concorso. Vediamo come funziona nel dettaglio, alla luce della normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLa differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciCome dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDQuando si perde lo stato di disoccupazioneCategorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLo stato di disoccupazione è una condizione riconosciuta ufficialmente dalla legge italiana, disciplinata in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il decreto che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro, come modificato dall’art. 4 comma 15-quater del D.L. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019. Non basta essere senza un’occupazione stabile per rientrare in questa categoria: la normativa individua criteri precisi.Secondo la disciplina vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità a lavorare. Rientrano in questa condizione sia chi ha perso un lavoro precedente, sia chi non ha mai avuto un’occupazione, sia chi svolge un’attività lavorativa ma con un reddito molto contenuto. In quest’ultimo caso, la legge fissa delle soglie di reddito sotto le quali si continua a essere considerati disoccupati: per il 2026 il limite è di 8.500 euro annui lordi per il lavoro dipendente e parasubordinato e di 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. Si tratta dei valori della cosiddetta no tax area, cioè del livello di reddito entro il quale l’imposta lorda risulta pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR: per questo motivo gli importi possono essere aggiornati quando cambiano le detrazioni IRPEF.Questa definizione ha una finalità precisa: permettere a chi lavora poco, o percepisce redditi minimi, di continuare a essere seguito dai servizi per l’impiego e di accedere a misure di politica attiva come corsi di formazione, tirocini o strumenti come il Supporto Formazione Lavoro (SFL). La differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciUn punto spesso frainteso riguarda proprio la differenza tra lo stato di disoccupazione valido ai fini INPS e quello richiesto dai bandi di concorso pubblico. Ai fini previdenziali, essere disoccupati significa avere i requisiti per richiedere prestazioni come la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro e ha maturato i contributi necessari.Nei bandi di concorso, invece, il richiamo allo stato di disoccupazione ha uno scopo diverso: spesso serve per attribuire un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli, oppure, più raramente, come requisito di ammissione in bandi riservati a specifiche categorie svantaggiate. Il problema è che ogni amministrazione può definire nel bando cosa intende per stato di disoccupazione, richiamando la normativa generale oppure introducendo condizioni più restrittive (ad esempio la durata minima della disoccupazione, o l’iscrizione da un certo numero di mesi ai centri per l’impiego).Per questo motivo, chi partecipa a un concorso pubblico deve sempre leggere con attenzione il testo del bando, senza dare per scontato che basti l’assenza di un contratto di lavoro per rientrare nella definizione richiesta. In caso di dubbio, conviene verificare la propria posizione presso il centro per l’impiego di competenza prima di presentare la domanda di partecipazione. Come dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDPer essere formalmente riconosciuti come disoccupati, non basta trovarsi senza lavoro: occorre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, comunemente chiamata DID. Si tratta dell’atto con cui una persona comunica ufficialmente di essere disponibile a lavorare e ad accettare percorsi di reinserimento occupazionale proposti dai servizi competenti.La DID può essere presentata attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) oppure recandosi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Una volta rilasciata la dichiarazione, la persona viene inserita negli elenchi dei disoccupati e può accedere ai servizi di orientamento, alle offerte di lavoro segnalate dal centro e alle misure di politica attiva previste dalla normativa.È importante ricordare che la DID non è un adempimento automatico: va presentata attivamente, e da questo momento decorrono anche gli obblighi di disponibilità che la persona deve rispettare per non perdere lo status acquisito. Chi percepisce la NASpI, ad esempio, deve mantenere la propria disponibilità e rispettare gli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego, pena la decurtazione o la sospensione della prestazione, come chiarito anche negli aggiornamenti periodici sui pagamenti NASpI. Quando si perde lo stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione non è una condizione acquisita per sempre: si può perdere in diverse circostanze. La causa più comune è il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge: se una persona trova un’occupazione, anche part-time o a termine, e il reddito annuo supera i limiti indicati in precedenza, lo stato di disoccupazione viene meno.Lo stato si perde anche in caso di mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego senza un giustificato motivo, oppure per il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua rispetto al profilo professionale e alla distanza dal luogo di residenza. In alcuni casi la normativa prevede invece una semplice sospensione temporanea dello stato, ad esempio in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: al termine del contratto lo stato di disoccupazione riprende automaticamente, senza dover ripresentare da zero la DID.Questi aspetti diventano particolarmente delicati per chi ha fatto affidamento sullo stato di disoccupazione per partecipare a un concorso pubblico: se la condizione viene meno prima della scadenza dei termini o della verifica dei requisiti da parte della commissione, il candidato rischia di perdere il beneficio del punteggio aggiuntivo o, nei casi più gravi, l’ammissione stessa alla procedura. Categorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciIn molti bandi di concorso lo stato di disoccupazione compare tra i titoli valutabili, insieme ad altre condizioni di svantaggio sociale o lavorativo. Ad esempio, alcune procedure riservano quote di posti o attribuiscono punteggi aggiuntivi a chi appartiene a categorie protette, come previsto dalla normativa sul collocamento mirato, oppure a chi si trova in stato di disoccupazione di lunga durata.È frequente anche il caso di concorsi banditi da enti locali o regionali che riservano una parte dei posti a persone disoccupate residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale a livello locale. In questi casi, la documentazione richiesta per dimostrare lo stato di disoccupazione può includere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego, che certifica la data di presentazione della DID e l’eventuale periodo di permanenza nello stato.Proprio perché le regole cambiano da bando a bando, la raccomandazione generale è di verificare sempre la propria situazione documentale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del concorso, in modo da avere il tempo necessario per regolarizzare eventuali situazioni sospese o non aggiornate presso i centri per l’impiego. Domande Frequenti sullo Stato di DisoccupazioneChi è considerato disoccupato per la legge italiana?È considerato disoccupato chi non ha un impiego, oppure chi lavora ma percepisce un reddito annuo inferiore alle soglie previste dalla normativa (per il 2026, 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo), a condizione che abbia presentato la DID presso il centro per l’impiego.Lo stato di disoccupazione INPS coincide sempre con quello richiesto nei concorsi pubblici?Non sempre. Lo stato di disoccupazione ai fini INPS serve principalmente per accedere a prestazioni come la NASpI, mentre nei concorsi pubblici la definizione può variare a seconda di come è formulato il singolo bando, che può richiamare requisiti più specifici.Come si presenta la DID per essere riconosciuti disoccupati?La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro si presenta tramite il portale SIISL o rivolgendosi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a registrare formalmente lo stato di disoccupazione.Cosa succede se durante un concorso pubblico si perde lo stato di disoccupazione?Se il reddito supera le soglie previste o vengono meno gli obblighi di disponibilità verso il centro per l’impiego, lo stato di disoccupazione decade. Questo può incidere sul punteggio o sui requisiti richiesti dal bando, a seconda di come è formulata la procedura concorsuale.Lo stato di disoccupazione dà sempre diritto a un punteggio nei concorsi?No, dipende dal bando. Alcune procedure concorsuali prevedono un punteggio aggiuntivo per chi è disoccupato o appartiene a categorie protette, altre lo richiedono come requisito di ammissione a quote riservate, altre ancora non lo considerano affatto tra i titoli valutabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/12/naspi.jpg 320 630 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 17:00:002026-09-04 16:29:00Quando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubblici
NOTIZIESRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%Differenze SRL e SRLSUna SRL che delibera un aumento di capitale sociale deve versare subito almeno il 25% dei conferimenti in denaro? Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, la risposta è no: l’operazione resta valida anche se il versamento materiale della quota avviene in un momento successivo alla delibera. La pronuncia, che ha per oggetto la responsabilità disciplinare di una notaia sanzionata proprio per aver verbalizzato un aumento di capitale privo dell’attestazione del versamento immediato, chiarisce un punto molto discusso tra notai, commercialisti e imprenditori: la sottoscrizione dell’aumento di capitale SRL 25% è un atto di natura consensuale, non un’operazione che richiede il contestuale deposito del denaro in banca.La questione non è solo teorica: riguarda migliaia di piccole e medie imprese che ogni anno decidono di rafforzare la propria struttura patrimoniale attraverso un aumento di capitale, magari per accedere a un finanziamento, partecipare a un bando o semplicemente consolidare la solidità della società agli occhi di banche e fornitori.Indice dei contenutiCos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteLa decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiDomande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Cos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteQuando si costituisce una SRL, la legge impone ai soci di versare, al momento della sottoscrizione dell’atto, almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un conto corrente intestato alla società (o, in alcuni casi, tramite altre modalità equivalenti). Questa regola, prevista dall’articolo 2464 del Codice Civile, serve a garantire che la società nasca con una dotazione patrimoniale minima reale, non solo promessa sulla carta.Il dubbio che si è posto negli anni riguarda l’aumento di capitale sociale, disciplinato invece dall’articolo 2481-bis del Codice Civile: quando i soci decidono, dopo la costituzione, di aumentare il capitale, questa stessa regola del 25% deve essere rispettata subito, con il versamento immediato in cassa, oppure si applicano criteri diversi? Su questo punto la prassi notarile e la giurisprudenza si erano divise, generando incertezza operativa soprattutto per i notai chiamati a verbalizzare le delibere assembleari.Va inoltre ricordato che l’articolo 2464 c.c. ammette anche modalità alternative al versamento in denaro, come la compensazione contabile, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, a garanzia dell’effettivo conferimento. La decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (sentenza n. 23365 del 16 luglio 2026), una notaia era stata sanzionata dal Consiglio notarile distrettuale per aver rogato un verbale assembleare di aumento di capitale in SRL senza attestare il versamento immediato del 25% da parte dei soci sottoscrittori. Secondo l’accusa disciplinare, l’assenza di questa attestazione avrebbe reso irregolare l’operazione.La Cassazione ha annullato la sanzione, accogliendo un principio giuridico chiaro: la sottoscrizione dell’aumento di capitale è un negozio giuridico di natura consensuale, non reale. In altre parole, l’operazione si perfeziona nel momento in cui le volontà dei soci si incontrano, cioè con la delibera assembleare e la sottoscrizione delle quote, e non richiede necessariamente il contestuale versamento materiale del denaro. Una volta sottoscritto l’aumento, il versamento del 25% diventa un’obbligazione, un vero e proprio debito del socio verso la società, esigibile su richiesta degli amministratori, ma non una condizione di validità immediata dell’atto stesso.La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 2466 del Codice Civile, che disciplina le conseguenze per il socio moroso: se un socio non versa quanto dovuto, la società ha a disposizione strumenti specifici (come la messa in mora e, nei casi più gravi, l’esclusione del socio), proprio perché il legislatore ha già previsto che il versamento possa non essere contestuale alla sottoscrizione. Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiPer le società a responsabilità limitata con più soci, questa pronuncia sull’aumento di capitale SRL 25% offre maggiore flessibilità operativa: la delibera di aumento può essere validamente assunta e verbalizzata anche se il versamento della quota minima avverrà in un momento successivo, restando comunque un obbligo che l’amministratore potrà far valere nei confronti dei soci sottoscrittori.La Cassazione ha però tracciato un confine preciso per un caso particolare: nelle SRL con socio unico, la disciplina resta più rigorosa e continua a richiedere il versamento integrale e immediato del conferimento, non essendo applicabile la stessa logica prevista per le compagini plurisocietarie, dove il rischio di elusione della garanzia patrimoniale è ritenuto minore grazie al controllo reciproco tra più soci.Per i notai, la sentenza chiarisce anche i limiti dei loro doveri di controllo previsti dall’articolo 147 della Legge Notarile (L. 89/1913): verbalizzare una delibera di aumento di capitale senza attestare il versamento immediato del 25% non costituisce, di per sé, una violazione disciplinare, se l’operazione rispetta comunque i principi civilistici sulla natura consensuale della sottoscrizione.Per gli imprenditori, la ricaduta pratica è significativa: chi gestisce una SRL e sta valutando un aumento di capitale sociale per rafforzare la società potrà contare su maggiore certezza nella pianificazione dei tempi, senza il rischio che la delibera venga considerata invalida solo perché il versamento del 25% non è avvenuto nello stesso giorno dell’assemblea.Resta comunque fondamentale documentare correttamente ogni passaggio della procedura, dalla convocazione dell’assemblea alla sottoscrizione delle quote, fino all’effettivo versamento, per evitare contestazioni successive tra soci o da parte di terzi creditori. Domande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Il versamento del 25% è sempre obbligatorio in una SRL?Sì, resta un obbligo previsto dall’articolo 2464 del Codice Civile per i conferimenti in denaro, sia in fase di costituzione sia in caso di aumento di capitale. Quello che cambia, secondo il recente orientamento della Cassazione, è che l’aumento di capitale SRL 25% può considerarsi validamente sottoscritto anche prima che il versamento sia materialmente eseguito, che diventa così un debito esigibile del socio verso la società.Cosa succede se un socio non versa la propria quota dopo l’aumento di capitale?La società può metterlo in mora e, in caso di persistente inadempimento, avviare la procedura di esclusione del socio moroso prevista dall’articolo 2466 del Codice Civile.La regola vale anche per le SRL con un solo socio?No. Nelle SRL unipersonali resta necessario il versamento integrale e immediato del conferimento, proprio per compensare l’assenza del controllo reciproco tra più soci tipico delle società plurisocietarie.Un notaio rischia sanzioni se non attesta il versamento immediato del 25% in un verbale di aumento di capitale?Secondo la Cassazione, non necessariamente: se l’operazione rispetta la natura consensuale della sottoscrizione prevista dalla legge, l’assenza dell’attestazione del versamento immediato non costituisce automaticamente una violazione dei doveri di controllo del notaio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Differenze-SRL-e-SRLS.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 13:00:002026-09-04 15:57:19SRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%