Malattia INPS: la circolare 92/2026 paga anche il giorno prima del certificato

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Con la circolare INPS 92/2026, pubblicata il 4 settembre 2026, cambiano le regole sulla malattia INPS: giorno prima del certificato adesso può essere riconosciuto anche quando la visita è avvenuta in ambulatorio, e non più solo a domicilio. È una novità che riguarda milioni di lavoratori dipendenti, spesso costretti a presentarsi al lavoro il giorno prima di ottenere il certificato medico semplicemente perché non erano riusciti a prenotare una visita in tempo. D’ora in avanti, a determinate condizioni, quella giornata potrà essere coperta dall’indennità di malattia. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova circolare, quali sono i limiti applicati dall’INPS e cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro.

Cosa cambia con la circolare INPS 92/2026 sulla malattia

Fino a pochi giorni fa, la possibilità di far coincidere l’inizio della malattia con il giorno precedente al rilascio del certificato era riconosciuta solo in un caso preciso: quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare. Se invece il lavoratore si era recato in ambulatorio, quella possibilità era esclusa a prescindere. Con la circolare INPS 92/2026, adottata con il parere del Ministero del Lavoro, questa distinzione viene superata: anche in caso di visita ambulatoriale, il medico può ora attestare che i sintomi erano presenti già dal giorno precedente. In pratica, il certificato può indicare come data di inizio della prognosi il giorno prima rispetto a quello della visita, garantendo così la copertura previdenziale anche per quella giornata di assenza dal lavoro.

Perché prima contava solo la visita a domicilio

La vecchia regola nasceva da un principio semplice: solo il medico che visitava il paziente direttamente a casa poteva verificare le condizioni di salute anche nei giorni immediatamente precedenti. Chi invece si presentava in ambulatorio veniva considerato idoneo a raggiungere lo studio medico, e per questo la retrodatazione non era ammessa. Questa impostazione, però, penalizzava chi non riusciva a ottenere un appuntamento lo stesso giorno in cui si erano manifestati i sintomi, magari per le liste d’attesa degli studi medici o dei servizi di continuità assistenziale. Con la nuova circolare, l’INPS riconosce che anche una visita ambulatoriale può attestare uno stato di malattia iniziato il giorno precedente, ampliando così la tutela per i lavoratori dipendenti che restano a casa per un solo giorno prima di riuscire a farsi visitare.

I limiti alla retrodatazione del certificato di malattia

La novità non è però priva di paletti. La retrodatazione del certificato di malattia resta limitata a un solo giorno: il medico può attestare sintomi presenti dal giorno prima della visita, ma non può andare oltre. Inoltre, la copertura per la giornata precedente non viene riconosciuta se quel giorno cade di sabato, domenica o in occasione di una festività infrasettimanale. In questi casi, infatti, il lavoratore avrebbe comunque potuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, attivo proprio nei giorni festivi e prefestivi. Significa che la nuova regola si applica soltanto ai giorni feriali in cui gli studi medici e gli ambulatori sono regolarmente aperti, ma la prenotazione non è stata possibile in tempo utile.

Effetti sul periodo di carenza e sulla busta paga

Il riconoscimento del giorno precedente incide anche sul calcolo del cosiddetto periodo di carenza, cioè i primi giorni di malattia che restano a carico del datore di lavoro prima che scatti l’indennità INPS. Aggiungendo una giornata di copertura in più, cambia infatti il computo complessivo dell’assenza e, di conseguenza, gli importi che compaiono in busta paga. Gli effetti pratici della circolare INPS 92/2026 dovrebbero diventare visibili nei cedolini relativi ai mesi successivi all’entrata in vigore, quando le aziende e i sostituti d’imposta adegueranno i propri sistemi di elaborazione alle nuove indicazioni. Per i lavoratori, resta comunque fondamentale controllare che il certificato medico riporti correttamente la data di inizio della prognosi, così da evitare contestazioni successive con il datore di lavoro.

La circolare INPS 92/2026 introduce quindi una modifica pratica ma significativa nella gestione della malattia INPS: giorno prima del certificato può ora essere coperto anche dopo una visita ambulatoriale, non solo domiciliare. Resta da vedere come le aziende e i sistemi di elaborazione delle buste paga recepiranno concretamente la novità nei prossimi mesi, e se ulteriori chiarimenti dell’INPS arriveranno per definire casi particolari non ancora trattati dalla circolare.

Domande Frequenti sulla Malattia INPS Giorno Prima

Da quando si applica la novità sulla malattia INPS giorno prima?

La circolare INPS 92/2026 è stata pubblicata il 4 settembre 2026 e da quella data si applicano le nuove indicazioni sulla decorrenza dell’indennità di malattia.

Chi ha diritto al riconoscimento del giorno prima del certificato di malattia?

Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti che si sono recati in ambulatorio per una visita medica e per i quali il medico attesta sintomi già presenti dal giorno precedente, purché quel giorno non sia sabato, domenica o una festività infrasettimanale.

Cosa cambia rispetto alle regole precedenti sulla malattia INPS?

In precedenza la retrodatazione di un giorno era ammessa solo per le visite domiciliari. Con la nuova circolare, la stessa possibilità viene estesa anche alle visite effettuate in ambulatorio, con gli stessi limiti temporali.

Il certificato di malattia può essere retrodatato di più di un giorno?

No. Il medico può attestare l’inizio della malattia soltanto per il giorno immediatamente precedente alla visita, non oltre.

La retrodatazione del certificato vale anche nei giorni festivi?

No, se il giorno precedente cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale la copertura non viene riconosciuta, perché in quei giorni è attivo il servizio di continuità assistenziale (guardia medica).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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