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ISEE

Carta Acquisti 2026: Requisiti ISEE, Importo e Come Richiederla

ISEE 2026

La Carta Acquisti 2026, nota anche come social card, è una misura di sostegno economico destinata a cittadini in condizioni di disagio economico. Si tratta di una carta elettronica prepagata che permette di acquistare beni di prima necessità e pagare bollette, con particolare attenzione a famiglie con bambini piccoli e anziani over 65. In questa guida completa analizziamo tutti i requisiti ISEE, l’importo mensile, cosa si può comprare e come presentare domanda nel 2026.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la Carta Acquisti (Social Card)
  • Chi può richiederla: Over 65 e Famiglie
  • Requisiti ISEE e Reddituali 2026
  • Importo Mensile e Modalità di Ricarica
  • Cosa si può Acquistare con la Carta
  • Come Fare Domanda alle Poste
  • Documenti Necessari per la Richiesta
  • Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è la Carta Acquisti (Social Card)

La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronica ricaricabile, istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con Poste Italiane. Funziona come una normale carta prepagata, ma viene utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, prodotti per l’infanzia e il pagamento delle utenze domestiche.

Il programma nasce con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari in condizioni di maggiore vulnerabilità economica, garantendo l’accesso a beni essenziali. La carta presenta il logo “Carta Acquisti” e viene distribuita gratuitamente presso gli uffici postali.

Caratteristiche principali della social card:

  • Carta prepagata ricaricabile bimestralmente
  • Nessun costo di emissione o gestione
  • Utilizzo presso esercizi convenzionati e uffici postali
  • Validità fino al rispetto dei requisiti reddituali
  • Non è cedibile a terzi

La Carta Acquisti rappresenta uno strumento concreto di welfare, accessibile a categorie fragili che necessitano di un supporto continuativo per affrontare le spese quotidiane.

Chi può richiederla: Over 65 e Famiglie con Bambini

La Carta Acquisti 2026 è riservata a due categorie specifiche di cittadini italiani (o stranieri con permesso di soggiorno CE di lungo periodo):

1. Cittadini over 65 anni

Gli anziani che hanno compiuto 65 anni possono richiedere la social card se in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali stabiliti dalla normativa. Non è richiesta alcuna certificazione di invalidità o condizione sanitaria particolare.

2. Genitori o tutori di bambini sotto i 3 anni

Le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni possono accedere al beneficio per sostenere le spese legate all’infanzia (latte in polvere, pannolini, prodotti per l’igiene, alimenti per la prima infanzia). Anche in questo caso, è necessario rientrare nei limiti ISEE previsti.

Importante: la carta è nominativa e può essere richiesta da un solo componente del nucleo familiare. Non è possibile cumulare più carte all’interno dello stesso nucleo.

Requisiti ISEE e Reddituali 2026

Per accedere alla Carta Acquisti 2026 è fondamentale rispettare precisi requisiti economici e patrimoniali. Ecco nel dettaglio tutte le condizioni da soddisfare:

Requisiti economici generali

  • ISEE ordinario non superiore a 8.052,75 euro annui (valore aggiornato 2026)
  • Reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 8.052,75 euro annui
  • Per i nuclei composti solo da persone di età pari o superiore a 65 anni, il limite reddituale sale a 10.737 euro annui

Requisiti patrimoniali

  • Patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) non superiore a 30.000 euro
  • Patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, titoli) non superiore a 15.000 euro

Altri requisiti obbligatori

  • Non percepire altre misure di sostegno al reddito superiori a 600 euro mensili (es. Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza residuo)
  • Non essere intestatari di più di un’utenza elettrica domestica
  • Non essere intestatari di più di un’utenza del gas
  • Non possedere più di un autoveicolo immatricolato nei 12 mesi antecedenti la domanda (o più di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1.300 cc)

Come ottenere l’ISEE 2026: è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un CAF o commercialista. L’ISEE deve essere in corso di validità (rilasciato nell’anno solare 2026) al momento della domanda.

Importo Mensile e Modalità di Ricarica

L’importo della Carta Acquisti 2026 è pari a 80 euro al mese, erogati bimestralmente. Ogni ricarica ammonta quindi a 160 euro, accreditati direttamente sulla carta elettronica.

Calendario delle ricariche

Le ricariche avvengono automaticamente ogni due mesi, nei primi giorni del bimestre. Non è necessario presentarsi agli uffici postali per attivare la ricarica: il sistema provvede in automatico, purché il beneficiario continui a rispettare i requisiti.

  • Gennaio-Febbraio: 160 euro
  • Marzo-Aprile: 160 euro
  • Maggio-Giugno: 160 euro
  • Luglio-Agosto: 160 euro
  • Settembre-Ottobre: 160 euro
  • Novembre-Dicembre: 160 euro

Totale annuo: 960 euro

Verifica del saldo

Il saldo della Carta Acquisti può essere controllato gratuitamente:

  • Presso qualsiasi sportello di Poste Italiane
  • Chiamando il numero verde 800.666.888 (gratuito da rete fissa)
  • Presso gli ATM Postamat

L’importo non utilizzato in un bimestre resta disponibile nei periodi successivi. Non c’è scadenza del credito residuo, purché la carta sia valida.

Cosa si può Acquistare con la Carta Acquisti

La Carta Acquisti 2026 può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità e pagare utenze domestiche. Ecco l’elenco completo delle spese ammesse:

Prodotti alimentari

  • Generi alimentari di qualsiasi tipo (frutta, verdura, carne, pesce, pasta, pane, latte, formaggi, ecc.)
  • Prodotti confezionati e freschi
  • Bevande (acqua, succhi, latte)

Prodotti per l’infanzia

  • Latte in polvere e alimenti per neonati
  • Pannolini e prodotti per l’igiene infantile
  • Pappe e omogeneizzati

Pagamento bollette

È possibile pagare presso gli uffici postali le seguenti utenze domestiche:

  • Bollette energia elettrica
  • Bollette del gas
  • Canone telefonico fisso (non mobile)

Sconti e convenzioni

I titolari della Carta Acquisti beneficiano automaticamente di:

  • Sconto del 5% presso gli esercizi commerciali convenzionati (supermercati, farmacie, negozi alimentari)
  • Tariffe agevolate per visite mediche in alcuni centri convenzionati
  • Sconti su farmaci presso alcune farmacie aderenti

Dove utilizzarla: la carta è accettata in tutti gli esercizi commerciali che espongono il marchio “Carta Acquisti” e presso gli uffici postali per il pagamento delle bollette.

Come Fare Domanda alle Poste Italiane

La richiesta della Carta Acquisti 2026 si presenta esclusivamente presso gli uffici postali di Poste Italiane. Non è possibile fare domanda online o tramite altri canali.

Procedura passo-passo

  1. Compilare il modulo di domanda
    Il modulo può essere scaricato dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure ritirato direttamente presso qualsiasi ufficio postale. È necessario compilarlo in tutte le sue parti, indicando i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare e i requisiti economici.
  2. Raccogliere la documentazione necessaria
    Preparare tutti i documenti richiesti (vedi sezione successiva).
  3. Recarsi in Posta
    Presentare domanda e documenti presso un qualsiasi ufficio postale. Non serve prenotazione, ma è consigliabile evitare gli orari di punta.
  4. Consegna della carta
    Se la domanda è accolta, la Carta Acquisti viene consegnata immediatamente presso lo stesso ufficio postale. In caso di istruttoria, può essere necessario attendere qualche giorno.
  5. Attivazione e prima ricarica
    La carta viene attivata contestualmente alla consegna. La prima ricarica avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda accolta.

Tempi di risposta

Nella maggior parte dei casi, se la documentazione è completa e i requisiti sono rispettati, la carta viene consegnata immediatamente. Eventuali verifiche aggiuntive possono richiedere fino a 15 giorni lavorativi.

Attenzione: la domanda deve essere presentata personalmente dal richiedente (o da un tutore legale, in caso di minori o soggetti interdetti). Non è ammessa la delega.

Documenti Necessari per la Richiesta

Per presentare domanda di Carta Acquisti 2026 è necessario portare con sé i seguenti documenti obbligatori:

  • Documento di identità valido (carta d’identità, patente, passaporto)
  • Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare
  • Attestazione ISEE 2026 in corso di validità, rilasciata da CAF, commercialista o INPS
  • Certificato di residenza o autocertificazione di residenza
  • Certificato di stato di famiglia aggiornato (o autocertificazione)

Documentazione aggiuntiva per famiglie con bambini

  • Certificato di nascita del bambino sotto i 3 anni
  • Codice fiscale del minore

Documentazione per cittadini stranieri

  • Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità
  • Passaporto o documento di identità del paese di origine

Consiglio pratico: prima di recarsi in posta, è utile richiedere l’ISEE aggiornato presso un CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione della DSU e nel rilascio dell’attestazione ISEE necessaria per la domanda.

Domande Frequenti sulla Carta Acquisti 2026

1. La Carta Acquisti è compatibile con l’Assegno di Inclusione?

Sì, è possibile cumulare la Carta Acquisti con l’Assegno di Inclusione, purché l’importo mensile percepito da altre misure assistenziali non superi i 600 euro. In caso di superamento, il diritto alla social card decade.

2. Posso utilizzare la carta all’estero?

No, la Carta Acquisti può essere utilizzata esclusivamente sul territorio italiano, presso esercizi commerciali convenzionati e uffici postali.

3. Cosa succede se perdo la carta?

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, è necessario recarsi immediatamente presso un ufficio postale per richiedere il blocco e la sostituzione della carta. Il servizio di sostituzione è gratuito. Il saldo residuo viene trasferito sulla nuova carta.

4. Devo rinnovare la domanda ogni anno?

Sì, la Carta Acquisti deve essere rinnovata annualmente. È necessario presentare una nuova domanda con l’ISEE aggiornato dell’anno in corso. Poste Italiane invia generalmente un avviso di scadenza al titolare della carta.

5. Posso prelevare contante dalla Carta Acquisti?

No, la Carta Acquisti non consente il prelievo di contante. Può essere utilizzata esclusivamente per acquisti presso esercizi convenzionati e per il pagamento di bollette agli sportelli postali.

6. Quante volte posso richiedere la carta?

La Carta Acquisti può essere rinnovata ogni anno, senza limiti di tempo, purché il richiedente continui a soddisfare i requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa.


Hai bisogno di assistenza per l’ISEE 2026?

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:

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Contattaci oggi stesso:

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ISEE

Assegno Unico 2026: Importi Aggiornati, Tabella ISEE e Come Richiederlo

ISEE 2026

L’Assegno Unico Universale 2026 continua a rappresentare il principale sostegno economico per le famiglie con figli in Italia. Con l’inizio del nuovo anno, è fondamentale conoscere gli importi aggiornati, le tabelle ISEE e le modalità di richiesta o rinnovo presso l’INPS. In questa guida completa, il CAF Centro Fiscale di Udine ti fornisce tutte le informazioni necessarie per ottenere l’assegno spettante alla tua famiglia.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’Assegno Unico Universale
  2. Importi 2026 in Base all’ISEE
  3. Maggiorazioni Previste
  4. Chi Può Richiederlo: Requisiti
  5. Come Fare Domanda o Rinnovo INPS
  6. Quando Viene Pagato
  7. Compatibilità con Altri Bonus
  8. Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è l’Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale (AUU) è una misura di sostegno economico introdotta dalla Legge n. 46/2021 e attiva dal marzo 2022. Si tratta di un beneficio mensile destinato a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.

L’assegno ha sostituito diversi bonus precedenti, tra cui:

  • Assegni familiari (ANF)
  • Detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni
  • Bonus bebè
  • Premio alla nascita

L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE familiare, al numero di figli e alla presenza di eventuali condizioni che danno diritto a maggiorazioni (disabilità, genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi).

Importi 2026 in Base all’ISEE

Gli importi dell’Assegno Unico 2026 sono modulati in base al valore dell’ISEE familiare. Le famiglie con ISEE più basso ricevono l’importo massimo, che decresce progressivamente all’aumentare del reddito.

Tabella Completa Importi Mensili per Figlio (2026)

ISEE FamiliareImporto Mensile per Figlio MinorenneImporto Mensile per Figlio 18-20 Anni
Fino a 17.090,61 euro199,40 euro96,90 euro
Da 17.090,62 a 25.000 euro189,20 euro91,60 euro
Da 25.000,01 a 30.000 euro162,50 euro78,90 euro
Da 30.000,01 a 35.000 euro135,80 euro66,20 euro
Da 35.000,01 a 40.000 euro109,10 euro53,50 euro
Da 40.000,01 a 45.574,96 euro57,00 euro27,70 euro
Oltre 45.574,96 euro o senza ISEE57,00 euro27,70 euro

Note importanti:

  • Gli importi sono erogati mensilmente dall’INPS
  • Per i figli maggiorenni (18-20 anni non compiuti), l’importo è circa la metà rispetto ai minorenni
  • Se non si presenta l’ISEE, si riceve l’importo minimo (57 euro per minore, 27,70 euro per maggiorenne 18-20 anni)
  • L’assegno viene erogato dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio (con requisiti specifici oltre i 18 anni)

Esempio Pratico di Calcolo

Famiglia con ISEE di 20.000 euro e 2 figli minorenni:

  • Figlio 1 (8 anni): 189,20 euro/mese
  • Figlio 2 (5 anni): 189,20 euro/mese
  • Totale mensile: 378,40 euro
  • Totale annuo: 4.540,80 euro

A questo importo base si aggiungono eventuali maggiorazioni.

Maggiorazioni Previste

L’Assegno Unico 2026 prevede diverse maggiorazioni che incrementano l’importo base in presenza di condizioni specifiche.

1. Maggiorazione per Figli Successivi al Secondo

Dal terzo figlio in poi, ogni figlio minorenne dà diritto a una maggiorazione mensile:

  • 96,90 euro/mese per ISEE fino a 45.574,96 euro
  • 17,10 euro/mese per ISEE superiore o senza ISEE

2. Maggiorazione per Famiglie con 4 o Più Figli

Le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico ricevono una maggiorazione forfettaria di:

  • 199,40 euro/mese (indipendente dall’ISEE), da ripartire tra tutti i figli

3. Maggiorazione per Madri Under 21

Se la madre ha meno di 21 anni al momento della nascita, si applica una maggiorazione di:

  • 22,80 euro/mese per ciascun figlio

4. Maggiorazione per Entrambi i Genitori Lavoratori

Se entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro (dipendente o autonomo), spetta una maggiorazione per ciascun figlio minorenne:

  • 34,20 euro/mese per ISEE fino a 17.090,61 euro
  • Importo decrescente fino a 45.574,96 euro (0 euro oltre tale soglia)

5. Maggiorazione per Figli con Disabilità

Per i figli con disabilità certificata, sono previste maggiorazioni mensili differenziate:

  • Disabilità media: 108,20 euro/mese
  • Disabilità grave: 122,80 euro/mese
  • Non autosufficienza: 122,80 euro/mese

Queste maggiorazioni si applicano indipendentemente dall’ISEE e senza limiti di età del figlio (anche oltre i 21 anni, purché a carico).

Chi Può Richiederlo: Requisiti

L’Assegno Unico 2026 può essere richiesto da chi possiede i seguenti requisiti:

Requisiti Generali

  • Essere cittadino italiano, cittadino UE, o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per lavoro (almeno 6 mesi)
  • Essere residente in Italia
  • Essere domiciliato in Italia da almeno 2 anni (anche non continuativi) o avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi
  • Essere soggetto al pagamento dell’IRPEF in Italia
  • Avere figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti di età se disabili)

Requisiti per Figli 18-21 Anni

Per i figli maggiorenni tra 18 e 21 anni, è necessario che il figlio:

  • Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea
  • Svolga un tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui
  • Sia registrato come disoccupato presso un Centro per l’Impiego
  • Svolga il servizio civile universale

Chi Può Presentare la Domanda

La domanda può essere presentata da:

  • Uno dei due genitori
  • Chi esercita la responsabilità genitoriale
  • Il tutore del minore
  • Il figlio maggiorenne (se tra 18 e 21 anni)

Come Fare Domanda o Rinnovo INPS

La domanda per l’Assegno Unico 2026 si presenta esclusivamente online attraverso il portale INPS. Ecco la procedura passo passo.

Procedura per Nuova Domanda

Passaggio 1: Prepara i Documenti

  • ISEE aggiornato 2026 (DSU presentata presso CAF o online)
  • Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare
  • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito

Passaggio 2: Accedi al Portale INPS

  • Collegati a www.inps.it
  • Accedi con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
  • Cerca il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico“

Passaggio 3: Compila la Domanda

  • Inserisci i dati anagrafici del richiedente
  • Aggiungi i dati di tutti i figli a carico
  • Indica l’IBAN per l’accredito
  • Dichiara eventuali condizioni per le maggiorazioni (disabilità, genitori lavoratori, ecc.)
  • Verifica e invia la domanda

Passaggio 4: Ricevi la Conferma

Dopo l’invio, riceverai una ricevuta di protocolo e potrai seguire lo stato della domanda nell’area personale INPS.

Rinnovo Assegno Unico 2026

Se hai già presentato domanda negli anni precedenti, non è necessario ripresentarla. L’assegno viene rinnovato automaticamente, ma è importante:

  • Presentare ISEE 2026 aggiornato entro il 28 febbraio 2026 per ricevere gli arretrati da gennaio
  • Se non presenti ISEE aggiornato, continuerai a ricevere l’importo minimo (57 euro/mese per minorenne)
  • Comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare (nuove nascite, figli maggiorenni, separazioni)

Assistenza CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

  • Compilazione e invio della domanda INPS
  • Calcolo ISEE 2026
  • Verifica delle maggiorazioni spettanti
  • Gestione di situazioni complesse (genitori separati, affido condiviso, ecc.)

Quando Viene Pagato

L’Assegno Unico viene erogato mensilmente dall’INPS, generalmente tra il 15 e il 21 del mese.

Calendario Pagamenti 2026 (Indicativo)

  • Gennaio 2026: 17-21 gennaio
  • Febbraio 2026: 17-21 febbraio
  • Marzo 2026: 16-20 marzo
  • Aprile 2026: 15-20 aprile
  • Maggio 2026: 15-20 maggio
  • E così via per tutti i mesi dell’anno

Note importanti:

  • Se presenti domanda per la prima volta, il primo pagamento arriva dal mese successivo alla domanda
  • Gli arretrati vengono erogati insieme al primo pagamento se la domanda viene accolta
  • Se aggiorni l’ISEE dopo gennaio, ricevi gli arretrati dei mesi precedenti con il primo pagamento utile

Modalità di Pagamento

L’assegno può essere accreditato:

  • Su conto corrente bancario o postale (tramite IBAN)
  • Su carta prepagata con IBAN
  • In contanti presso ufficio postale (solo se non si ha conto corrente)

Compatibilità con Altri Bonus

L’Assegno Unico 2026 è compatibile con alcuni bonus e incompatibile con altri. Ecco un riepilogo chiaro.

Bonus Compatibili (Cumulabili)

  • Bonus Nido: Puoi ricevere sia l’Assegno Unico che il rimborso per l’asilo nido
  • Assegno di Maternità dei Comuni: Per famiglie con ISEE basso
  • Indennità di maternità INPS
  • Bonus Bebè per figli nati prima del 2022 (solo per chi già lo percepiva)
  • Carta Acquisti (Social Card)
  • Assegno di Inclusione (ADI) o Supporto Formazione Lavoro (SFL)

Detrazioni Incompatibili

L’Assegno Unico ha sostituito queste detrazioni fiscali:

  • Detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni (non più applicabili in dichiarazione dei redditi)
  • Assegni familiari (ANF) per figli minori
  • Bonus bebè (per nascite dal 2022 in poi)
  • Premio alla nascita (bonus mamma domani)

Attenzione: Per i figli oltre i 21 anni (o tra 21 e 24 anni se studenti universitari), restano applicabili le detrazioni fiscali ordinarie (950 euro annui).

Domande Frequenti (FAQ)

Ecco le risposte alle domande più comuni sull’Assegno Unico 2026.

1. Devo ripresentare la domanda ogni anno?

No. La domanda è valida fino a revoca. Tuttavia, devi presentare l’ISEE aggiornato ogni anno (entro febbraio) per ricevere l’importo corretto. Se non aggiorni l’ISEE, riceverai l’importo minimo (57 euro/mese per minorenne).

2. Cosa succede se non ho l’ISEE?

Puoi comunque ricevere l’Assegno Unico, ma solo l’importo minimo: 57 euro/mese per ogni figlio minorenne e 27,70 euro per figli tra 18 e 20 anni. Ti conviene sempre presentare l’ISEE per ottenere l’importo pieno.

3. I genitori separati possono richiedere entrambi l’assegno?

In caso di affido condiviso, l’assegno viene ripartito al 50% tra i due genitori (salvo diverso accordo). Ciascun genitore deve presentare domanda indicando la percentuale di ripartizione. In caso di affido esclusivo, il genitore affidatario riceve il 100% dell’importo.

4. L’assegno è tassato?

No. L’Assegno Unico è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Non va quindi dichiarato nel 730 o nel modello Redditi.

5. Posso ricevere l’assegno per un figlio all’estero?

Dipende. Se il figlio studia temporaneamente all’estero (università, Erasmus) ma risulta ancora a carico e residente in Italia, l’assegno continua. Se il figlio si trasferisce definitivamente all’estero, l’assegno decade.

6. Quando decade il diritto all’assegno?

L’assegno decade quando:

  • Il figlio compie 21 anni (se non disabile)
  • Il figlio non è più a carico (reddito superiore a 4.000 euro/anno se under 24, o 2.840,51 euro se over 24)
  • Il figlio si sposa o va a convivere (se maggiorenne)
  • Vengono meno i requisiti di residenza o cittadinanza

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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in ogni fase:

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Opposizione 730 Spese Sanitarie 2026: Come Funziona e Effetti sulla Fatturazione

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L’opposizione 730 spese sanitarie 2026 è il diritto che ti permette di impedire che le tue spese mediche compaiano nella dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate. È una facoltà legata alla tutela della privacy: in pratica, se non vuoi che certe prestazioni sanitarie siano visibili a chi accede al tuo 730, puoi chiedere che non vengano trasmesse al Fisco tramite il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).

Attenzione però: opporsi non significa perdere la detrazione. La spesa resta deducibile, ma dovrai inserirla manualmente nel quadro spese sanitarie della tua dichiarazione. In questa guida pratica spieghiamo, sia ai pazienti che ai professionisti sanitari, come funziona l’opposizione 730 spese sanitarie 2026, quali sono le scadenze, le modalità operative e cosa deve fare lo studio medico quando riceve la richiesta.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’opposizione 730 spese sanitarie e perché esiste
  2. Chi può fare opposizione e perché
  3. Come funziona l’opposizione 730 nel 2026: le 2 modalità
  4. Scadenza opposizione 2026: le date da ricordare
  5. Cosa deve fare il professionista sanitario
  6. Detrazione possibile in dichiarazione manuale
  7. Errori comuni nell’opposizione 730
  8. Il ruolo del software di fatturazione
  9. Domande frequenti

Cos’è l’opposizione 730 spese sanitarie e perché esiste

L’opposizione 730 spese sanitarie 2026 è il diritto di ogni contribuente di impedire l’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, che a sua volta li trasmetterebbe all’Agenzia delle Entrate per popolare automaticamente la dichiarazione precompilata. È una facoltà introdotta per bilanciare due esigenze: da un lato la semplificazione fiscale (avere già tutte le spese mediche nel 730), dall’altro la tutela della riservatezza sui dati sanitari, che sono dati personali particolarmente sensibili ai sensi del GDPR.

Il riferimento normativo aggiornato è il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068/2025, integrato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2025. Questi provvedimenti hanno confermato e ampliato il sistema delle opposizioni, dando più tempo ai cittadini per gestirlo.

Privacy: cosa significa concretamente

Immagina che Marco faccia una visita psichiatrica o un trattamento riservato. Se non si oppone, quella spesa apparirà nella precompilata di Marco, visibile a chiunque possa accedere alla sua dichiarazione (per esempio il suo CAF o il commercialista, oppure un familiare che lo aiuta nella gestione fiscale). Con l’opposizione 730 spese sanitarie 2026 Marco impedisce che quella prestazione finisca tra i dati trasmessi, pur mantenendo intatto il diritto a detrarla.

Ricorda però una cosa importante: l’opposizione non cancella la spesa. La fattura esiste e la detrazione spetta comunque. Cambia solo il canale: invece di entrare in automatico nella precompilata, dovrà essere inserita manualmente in dichiarazione, con la fattura o ricevuta conservata come giustificativo.

Chi può fare opposizione e perché

Può esercitare l’opposizione 730 spese sanitarie 2026 chiunque abbia sostenuto spese sanitarie comunicate al Sistema TS: visite specialistiche, farmaci, ticket, dispositivi medici, prestazioni odontoiatriche, sedute psicologiche, esami diagnostici e altro. Non servono motivazioni da dichiarare: il diritto è incondizionato e basta esercitarlo nelle forme previste.

I motivi più frequenti per cui le persone scelgono di opporsi sono legati a questioni di riservatezza familiare o personale. Pensiamo ad esempio a una persona separata che condivide ancora il calcolo ISEE con l’ex partner, o a un giovane adulto fiscalmente a carico dei genitori che non vuole far apparire visite delicate. Oppure pensiamo a chi sta affrontando patologie sensibili, percorsi terapeutici riservati o problematiche legate a dipendenze.

Motivi tipici di opposizione

  • Privacy familiare: evitare che familiari o coniugi vedano determinate prestazioni nella dichiarazione condivisa
  • Ex partner o situazioni di separazione in corso, soprattutto se ci sono figli a carico
  • Patologie sensibili: psichiatria, oncologia, malattie rare, infettivologia, ginecologia
  • Dipendenze: terapie per disturbi alimentari, dipendenza da sostanze, alcolismo
  • Riservatezza professionale: lavoratori in settori dove certi accertamenti sanitari potrebbero creare implicazioni

È importante sottolineare che nessuno deve giustificare la propria richiesta di opposizione 730 spese sanitarie 2026. Il professionista sanitario non può chiedere il motivo e il paziente non è tenuto a fornirlo. Si tratta di un diritto soggettivo riconosciuto dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla disciplina fiscale specifica del Sistema TS.

Come funziona l’opposizione 730 nel 2026: le 2 modalità

L’opposizione 730 spese sanitarie 2026 si può esercitare attraverso due modalità principali, che operano su due momenti diversi. La prima è puntuale, riferita alla singola prestazione e fatta al momento della spesa. La seconda è massiva, riferita all’insieme delle spese di un anno e fatta online dopo che il Sistema TS le ha già raccolte. Vediamole nel dettaglio.

Modalità 1: Opposizione puntuale al professionista

È la modalità più semplice e immediata. Al momento della prestazione (visita medica, fattura del dentista, fattura dell’osteopata, ricevuta del logopedista, ecc.) il paziente comunica al professionista la propria volontà di opporsi. In concreto può farlo in due modi: non comunicando il codice fiscale al momento del pagamento (tipico in farmacia), oppure chiedendo al professionista di annotare l’opposizione sul documento fiscale.

In questo secondo caso il professionista sanitario deve apporre sulla fattura una dicitura tipo Il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS ai sensi del Provvedimento AE n. 281068/2025, e gestire la trasmissione del dato in modo conforme (di solito trasmettendo l’importo senza il codice fiscale dell’assistito, oppure non trasmettendo affatto, a seconda del software utilizzato).

Modalità 2: Opposizione globale online

La seconda modalità di opposizione 730 spese sanitarie 2026 avviene online, dopo che le spese sono state già trasmesse al Sistema TS. Si può fare in due passaggi temporali distinti:

  • Tramite Agenzia delle Entrate: comunicazione cumulativa entro il 2 febbraio 2026 (per le spese 2025), con cui il contribuente chiede di non utilizzare nessun dato sanitario ai fini della precompilata
  • Tramite portale Sistema TS: dal 9 febbraio all’8 marzo 2026, accedendo con SPID o CIE all’area autenticata e selezionando voce per voce le spese a cui opporsi

La differenza è importante: la modalità via AE è cumulativa (tutto o niente), mentre quella via Sistema TS è analitica e permette di scegliere singole prestazioni. Per la maggior parte dei contribuenti che vogliono escludere solo determinate spese, la seconda è la più sensata.

Scadenza opposizione 2026: le date da ricordare

Le scadenze opposizione 730 spese sanitarie 2026 sono il cuore operativo della procedura. Sbagliare data significa perdere la possibilità di opporsi per quell’anno e ritrovarsi la spesa nella precompilata. Ecco il calendario completo per le spese sostenute nel 2025 e dichiarate nel 730/2026:

ModalitàScadenza 2026A chi/dove
Opposizione puntuale al professionistaAl momento della prestazione (entro fine 2025)Medico, dentista, farmacia, struttura sanitaria
Opposizione cumulativa via AEEntro il 2 febbraio 2026Agenzia delle Entrate (modulo/PEC/email)
Opposizione singole voci via TSDal 9 febbraio all’8 marzo 2026Portale Sistema TS (sistemats1.sanita.finanze.it)

Una novità importante del 2026 è che il termine per l’opposizione tramite Agenzia delle Entrate cade il 2 febbraio (e non il 31 gennaio) perché il 31 gennaio è un sabato e la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Inoltre, il decreto MEF del 29 ottobre 2025 ha confermato il periodo del Sistema TS dal 9 febbraio all’8 marzo, dando al cittadino circa un mese per gestire l’opposizione su singole voci.

Se hai bisogno di supporto per orientarti tra queste date e capire quale modalità conviene nel tuo caso, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo passo, sia in ufficio che online, anche prima della scadenza per evitare ogni rischio di trasmissione indesiderata.

Cosa deve fare il professionista sanitario quando il paziente fa opposizione

Per il professionista sanitario (medico, dentista, fisioterapista, osteopata, logopedista, ostetrica, psicologo, infermiere e così via) la gestione dell’opposizione 730 spese sanitarie 2026 è un adempimento operativo da gestire al momento dell’emissione del documento fiscale. Sbagliare può comportare due tipi di problema: una violazione della privacy del paziente (se trasmetti dati che non dovevi) o una sanzione amministrativa (se non trasmetti dati che dovevi trasmettere senza giustificazione).

Procedura corretta in 4 passaggi

  1. Annotare l’opposizione sul documento fiscale: aggiungere una dicitura del tipo Il paziente ha esercitato il diritto di opposizione all’invio dei dati al Sistema TS
  2. Marcare la fattura nel software gestionale: la maggior parte dei software di fatturazione sanitaria ha un flag opposizione da spuntare
  3. Trasmettere comunque al Sistema TS, ma senza codice fiscale: il provvedimento prevede che i dati vadano trasmessi in forma aggregata e anonima (importo, tipologia, ma senza CF dell’assistito)
  4. Conservare il documento: il professionista deve poter dimostrare che l’opposizione è stata effettivamente richiesta dal paziente, in caso di controlli

La regola operativa è: il dato della prestazione va trasmesso comunque (per non alterare le statistiche sanitarie nazionali), ma senza l’associazione al codice fiscale del paziente. In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceve l’informazione aggregata ma non può inserirla nella precompilata di una persona specifica.

Se sei un professionista sanitario e ti stai chiedendo come gestire concretamente questo flusso, il consiglio è quello di verificare le funzionalità del tuo software gestionale: deve permettere di marcare una fattura come oggetto di opposizione e gestire automaticamente l’invio anonimizzato al Sistema TS. Ne parliamo più avanti.

Cosa succede dopo l’opposizione: detrazione possibile in dichiarazione manuale

Un equivoco molto comune sull’opposizione 730 spese sanitarie 2026 è pensare che opporsi significhi rinunciare alla detrazione. Falso. La spesa sanitaria resta sempre detraibile al 19% (sopra la franchigia di 129,11 euro per le spese mediche generiche), indipendentemente dal fatto che sia stata trasmessa o meno al Sistema TS.

La differenza è solo nel canale di inserimento:

  • Senza opposizione: la spesa entra in automatico nella dichiarazione precompilata, già pronta nel quadro E rigo E1 (o equivalente)
  • Con opposizione: la spesa NON appare nella precompilata, ma puoi inserirla manualmente in dichiarazione conservando fattura o ricevuta come giustificativo

Da un punto di vista fiscale il risultato è identico: stesso importo detraibile, stessa percentuale del 19%, stessa franchigia, stesso quadro della dichiarazione. Cambia solo il livello di automazione: la precompilata vede tutte le spese tranne quelle opposte, e tu dovrai aggiungerle manualmente con l’aiuto del CAF o del tuo intermediario fiscale.

Ecco perché è fondamentale conservare con cura tutte le fatture e ricevute sanitarie per cui hai esercitato l’opposizione 730 spese sanitarie 2026: serviranno come prova della spesa in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, anche perché, non essendo passate dal Sistema TS, il Fisco non ne ha traccia diretta.

Errori comuni nell’opposizione 730 e come evitarli

Negli anni abbiamo visto ripetersi alcuni errori frequenti sia da parte dei pazienti che dei professionisti. Conoscerli in anticipo ti aiuta a non commetterli e a gestire l’opposizione 730 spese sanitarie 2026 in modo corretto.

Errore 1: Pensare che l’opposizione cancelli la detrazione

Come spiegato, la detrazione del 19% spetta in ogni caso. L’opposizione riguarda solo la visibilità del dato nella precompilata, non la sua deducibilità.

Errore 2: Opporsi a tutte le spese senza ragione

L’opposizione cumulativa via AE blocca tutte le tue spese sanitarie 2025 dalla precompilata. Se vuoi escludere solo certe prestazioni, conviene usare il portale TS che permette la scelta voce per voce.

Errore 3: Dimenticare la richiesta al professionista

Se vuoi essere sicuro al 100% che una prestazione non finisca nel Sistema TS, conviene chiederlo al momento al medico o alla struttura sanitaria. Aspettare fino a marzo per fare opposizione online è più rischioso, perché nel frattempo il dato è stato comunque trasmesso.

Errore 4: Opporsi dopo la trasmissione finale

Dopo l’8 marzo 2026 non si può più esercitare opposizione per le spese 2025: il Sistema TS chiude la finestra e i dati passano definitivamente all’Agenzia delle Entrate. Le scadenze sono perentorie.

Errore 5: Non conservare i documenti

Avendo escluso la spesa dalla precompilata, devi conservare fattura o ricevuta per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento), per dimostrare la spesa in caso di controllo formale del 730.

Il ruolo del software di fatturazione: gestione corretta dell’opposizione

Per i professionisti sanitari, gestire correttamente l’opposizione 730 spese sanitarie 2026 dipende molto dal software di fatturazione utilizzato. Un buon gestionale deve permettere di marcare la singola fattura come oggetto di opposizione e gestire automaticamente la trasmissione al Sistema TS in modalità anonimizzata (importo trasmesso senza codice fiscale del paziente).

Fatturazione Italia: opposizione integrata in 1 click

Tra i software pensati per i sanitari, Fatturazione Italia offre la gestione integrata dell’opposizione al Sistema TS: quando emetti una fattura, basta spuntare il flag dedicato e il software gestisce automaticamente il flusso. Trasmette il dato in forma anonimizzata, annota la dicitura sulla fattura e conserva traccia della scelta del paziente per eventuali controlli futuri.

I vantaggi pratici di un gestionale ben configurato per l’opposizione sono:

  • Zero errori manuali: non rischi di trasmettere un codice fiscale che il paziente voleva escludere
  • Zero rischi sanzionatori: la procedura segue automaticamente le regole del Provvedimento AE 281068/2025
  • Paziente tutelato: la sua privacy è garantita dal flusso di sistema, non solo da una nota manuale
  • Storico delle opposizioni: in caso di controllo, puoi dimostrare in pochi click chi ha richiesto cosa e quando

Se sei un professionista sanitario e vuoi semplificare la gestione dell’opposizione 730 spese sanitarie 2026 e di tutti gli adempimenti del Sistema TS, puoi valutare Fatturazione Italia, software pensato per partite IVA forfettarie e sanitari, con invio automatico al Sistema TS e gestione opposizioni integrata.

Approfondimenti correlati per i professionisti sanitari

Se sei un libero professionista del settore sanitario e ti occupi anche degli aspetti fiscali del tuo studio, ti possono interessare le nostre guide dedicate alle singole categorie professionali, utili anche per capire chi è soggetto all’invio dati al Sistema TS:

  • Aprire studio dentistico 2026: guida completa per dentisti e odontoiatri (A6, A7)
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  • 730/2026 detrazioni spese mediche: guida pratica
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  • Documenti 730 2026: checklist completa
  • Fatturazione medico libero professionista 2026
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Domande frequenti sull’opposizione 730 spese sanitarie

Se faccio opposizione perdo la detrazione del 19%?

No. L’opposizione 730 spese sanitarie 2026 impedisce solo che la spesa entri nella precompilata, ma la detrazione del 19% spetta comunque. Devi però inserire la spesa manualmente nel quadro spese sanitarie della dichiarazione, conservando fattura o ricevuta come giustificativo.

Entro quando posso fare opposizione per le spese 2025?

Hai tre finestre: al momento della prestazione (entro il 31/12/2025) direttamente al professionista, entro il 2 febbraio 2026 in modo cumulativo via Agenzia delle Entrate, oppure dal 9 febbraio all’8 marzo 2026 voce per voce sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Il professionista può rifiutarsi di accettare l’opposizione?

No, è un diritto del paziente riconosciuto dalla legge. Il professionista sanitario deve gestirla seguendo le regole previste dal Provvedimento AE n. 281068/2025: annotare la richiesta sul documento fiscale e trasmettere al Sistema TS senza il codice fiscale dell’assistito.

Posso oppormi solo a una visita specifica e non alle altre?

Sì, la modalità analitica via portale Sistema TS (dal 9 febbraio all’8 marzo 2026) ti permette di scegliere voce per voce le spese a cui opporti, lasciando passare le altre nella precompilata. È la modalità più flessibile per gestire selettivamente la privacy.

Cosa rischia il professionista che non gestisce correttamente l’opposizione?

Rischia due tipi di conseguenze: una sanzione amministrativa per violazione delle regole di trasmissione al Sistema TS (importi variabili in base alla gravità), e una contestazione per violazione della privacy da parte del Garante, qualora abbia trasmesso dati che il paziente aveva chiesto di non trasmettere. Per questo è importante avere un software di fatturazione ben configurato.

Hai bisogno di aiuto con la precompilata e l’opposizione 730?

L’opposizione 730 spese sanitarie 2026 è uno strumento prezioso di tutela della privacy, ma richiede attenzione alle scadenze e alle modalità operative. Sbagliare data o canale significa perdere la possibilità di escludere una spesa dalla precompilata per tutto l’anno.

Il CAF Centro Fiscale ti aiuta con la precompilata, l’opposizione 730 e tutte le spese sanitarie: dalla verifica preventiva dei dati trasmessi al Sistema TS, alla gestione dell’opposizione cumulativa o voce per voce, fino all’inserimento manuale delle spese opposte direttamente nella tua dichiarazione dei redditi. Il nostro team segue ogni passaggio per garantirti sia la massima detrazione che la massima riservatezza.

Hai bisogno di assistenza per l’opposizione 730 e le spese sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.


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Agosto 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Bonus Prima Casa e Nuda Proprieta: anche la quota dell’1% e’ ostativa per la Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su uno degli aspetti piu’ controversi del bonus prima casa: anche la titolarita’ di una quota minima di nuda proprieta’, pari all’1%, su un immobile abitativo in tutto il territorio nazionale e’ sufficiente per rendere ostativa l’agevolazione. La decisione, che arriva dopo anni di interpretazioni contrastanti, ha importanti conseguenze pratiche per chi intende acquistare la prima abitazione fruendo delle imposte agevolate.

Indice dei contenuti

  • La pronuncia della Cassazione: il caso della quota dell’1%
  • Cosa si intende per nuda proprieta’?
  • I requisiti del bonus prima casa 2026
  • Quando la nuda proprieta’ e’ ostativa al bonus?
  • Casi pratici e casistiche frequenti
  • Tabella: aliquote agevolate vs ordinarie
  • Come uscire dalla situazione ostativa
  • Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
  • Domande frequenti (FAQ)

La pronuncia della Cassazione: il caso della quota dell’1%

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza del 2025, ha stabilito un principio di particolare rigore in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il giudice di legittimita’ ha confermato che qualsiasi quota di nuda proprieta’ su un immobile abitativo, anche la piu’ esigua, pari all’1%, preclude il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato previsto dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

Il caso concreto riguardava un contribuente che, al momento dell’acquisto di un immobile, intendeva usufruire delle agevolazioni “prima casa”, dichiarando di non essere titolare di diritti di piena proprieta’, uso, usufrutto, o abitazione su altri immobili. Tuttavia, egli era titolare di una quota dell’1% della nuda proprieta’ di un’abitazione ereditata, situazione che riteneva ininfluente ai fini del requisito negativo.

La Cassazione ha ritenuto l’interpretazione del contribuente non condivisibile, affermando che la lettera della norma non prevede soglie minime di possesso: qualsiasi quota di nuda proprieta’, per quanto simbolica, rientra nell’ambito di applicazione del requisito ostativo.

Cosa si intende per nuda proprieta’?

Per comprendere la portata della sentenza, e’ necessario richiamare alcuni concetti fondamentali del diritto immobiliare italiano. La piena proprieta’ di un bene e’ composta da due diritti distinti:

  • Nuda proprieta’: e’ il diritto di essere proprietari del bene nel senso tecnico-giuridico, cioe’ di disporne (venderlo, donarlo, ipotecarlo), ma senza poterlo godere direttamente.
  • Usufrutto: e’ il diritto di usare il bene e di percepirne i frutti (ad esempio, i canoni di locazione), senza esserne il proprietario formale.

Quando una persona lascia in eredita’ un immobile, e’ frequente che il coniuge superstite acquisisca il diritto di usufrutto vitalizio, mentre i figli ereditano la nuda proprieta’. In questi casi, i figli sono formalmente proprietari dell’immobile, ma non possono abitarci ne’ affittarlo finche’ l’usufruttuario e’ in vita.

Questo meccanismo e’ assai comune nelle successioni ereditarie italiane, e molte persone si trovano in eta’ adulta a essere nudi proprietari (anche per quote minime) di immobili ricevuti per eredita’, spesso senza esserne pienamente consapevoli o senza aver considerato le implicazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. La nostra guida alla dichiarazione di successione approfondisce come gestire correttamente questi passaggi ereditari.

I requisiti del bonus prima casa 2026

Prima di entrare nel merito della pronuncia, e’ utile ricordare le condizioni che il contribuente deve soddisfare per accedere al regime agevolato sull’imposta di registro previsto per l’acquisto della prima casa. Le agevolazioni sono disciplinate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986.

I requisiti possono essere suddivisi in requisiti positivi (cosa deve esserci) e requisiti negativi (cosa non ci deve essere).

Requisiti positivi

  • Categoria catastale: l’immobile deve rientrare nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Sono escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9).
  • Residenza o lavoro: l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, oppure nel comune in cui l’acquirente esercita la propria attivita’ lavorativa.
  • Impegno a trasferire la residenza: se al momento dell’acquisto la residenza non e’ ancora nel comune dell’immobile, il contribuente deve impegnarsi (con dichiarazione resa nell’atto notarile) a trasferirla entro 18 mesi.

Requisiti negativi (condizioni ostative)

  • Assenza di altri immobili nel comune: l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile da acquistare.
  • Assenza di precedenti agevolazioni su tutto il territorio nazionale: l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

E’ su questo secondo requisito negativo che la Cassazione ha espresso la sua pronuncia: la norma include esplicitamente la nuda proprieta’ tra i diritti ostativi, senza alcun limite quantitativo.

Quando la nuda proprieta’ e’ ostativa al bonus?

Alla luce della pronuncia e del quadro normativo, possiamo delineare quando la nuda proprieta’ costituisce un ostacolo all’ottenimento del bonus prima casa:

Scenario A: Nuda proprieta’ per eredita’ (requisito del secondo immobile)

Se si e’ eredi di un immobile su cui si e’ acquistata la nuda proprieta’ mentre il coniuge superstite del defunto gode dell’usufrutto vitalizio, ci si trova tecnicamente nella condizione di essere titolari di un diritto reale immobiliare. Questo non impedisce il bonus prima casa per la condizione del “comune” (perche’ la titolarita’ puo’ non riguardare lo stesso comune dell’acquisto), ma puo’ impedirlo se l’immobile precedente era stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

Scenario B: Nuda proprieta’ acquistata con precedenti agevolazioni

Se si era in precedenza acquistato un immobile (anche solo la nuda proprieta’) usufruendo del bonus prima casa, la titolarita’ di quella nuda proprieta’, anche per una quota minima come l’1%, costituisce una condizione ostativa su tutto il territorio nazionale. La Cassazione ha chiarito che non esiste soglia de minimis: persino l’1% e’ sufficiente a precludere le agevolazioni.

Scenario C: Nuda proprieta’ nel comune dell’acquisto

Se si e’ titolari di nuda proprieta’ su un immobile nello stesso comune in cui si intende acquistare la prima casa, l’ostacolo e’ duplice: sia il requisito del comune, sia quello relativo a precedenti agevolazioni (se applicabile).

Casi pratici e casistiche frequenti

Per rendere piu’ comprensibile l’impatto della sentenza, presentiamo alcune situazioni concrete che si verificano frequentemente nella pratica notarile e fiscale.

Caso 1: Figlio che eredita una quota del 25% della nuda proprieta’

Mario, 35 anni, ha ereditato insieme a tre fratelli la nuda proprieta’ della casa dei genitori. Il padre e’ deceduto e la madre gode dell’usufrutto vitalizio. Mario e’ quindi titolare di una quota del 25% della nuda proprieta’ di quell’immobile. Se intende acquistare un appartamento usufruendo del bonus prima casa, dovra’ verificare:

  • Se la casa dei genitori si trova nello stesso comune dell’acquisto: in questo caso c’e’ un’ulteriore condizione ostativa legata al comune.
  • Se la casa dei genitori fu a suo tempo acquistata con agevolazioni prima casa: in questo caso la nuda proprieta’ di Mario e’ ostativa su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune.

Caso 2: La quota simbolica dell’1% (il caso della Cassazione)

Lucia ha acquistato anni fa, con le agevolazioni prima casa, un appartamento insieme a un parente lontano, detenendone solo l’1%. Nel frattempo ha divorziato e vuole comprare una nuova abitazione usufruendo del bonus. La Cassazione ha stabilito che quella quota dell’1% di nuda proprieta’ e’ sufficiente a precluderle il bonus. Non esistono soglie minime di possesso al di sotto delle quali la condizione ostativa non opera.

Caso 3: Nuda proprieta’ in comune diverso

Giovanni e’ nudo proprietario di un appartamento a Torino, dove suo padre (usufruttuario) abita. Giovanni vuole acquistare casa a Milano usufruendo del bonus. Se l’appartamento di Torino fu acquistato con le agevolazioni prima casa (o se fu ricevuto in donazione da chi a sua volta l’aveva acquistato con il bonus), Giovanni non puo’ usufruire delle agevolazioni per l’acquisto milanese.

Tabella: aliquote agevolate vs ordinarie per l’acquisto di abitazioni

Comprendere cosa si perde in caso di diniego del bonus prima casa aiuta a quantificare il vantaggio fiscale in gioco.

Tipo di acquistoImposta di registroImposta ipotecariaImposta catastale
Con bonus prima casa (da privato)2%50 euro (fissa)50 euro (fissa)
Senza bonus (da privato)9%50 euro (fissa)50 euro (fissa)
Con bonus prima casa (da impresa, con IVA)200 euro (fissa)200 euro (fissa)200 euro (fissa)
Senza bonus (da impresa, con IVA)200 euro (fissa)200 euro (fissa)200 euro (fissa)

Nota IVA: Per gli acquisti da impresa costruttrice o ristrutturatrice, le aliquote IVA sono: 4% con bonus prima casa, 10% senza bonus (o 22% per immobili di lusso).

Esempio pratico del risparmio: Su un immobile da 200.000 euro acquistato da un privato, il risparmio fiscale grazie al bonus prima casa e’ pari a circa 14.000 euro (9% – 2% = 7% di 200.000 euro). E’ evidente quanto sia rilevante non perdere questa agevolazione per una quota simbolica di nuda proprieta’.

Come uscire dalla situazione ostativa

La pronuncia della Cassazione non lascia spazio a interpretazioni creative, ma esistono alcune soluzioni lecite per chi si trova in una situazione ostativa a causa di una quota di nuda proprieta’.

Soluzione 1: Alienare la quota di nuda proprieta’ prima dell’acquisto

La cessione (vendita o donazione) della quota di nuda proprieta’ prima dell’atto di acquisto della prima casa elimina la condizione ostativa. E’ fondamentale che la cessione sia perfezionata prima dell’atto notarile di acquisto, non contestualmente. Il notaio verifichera’ la situazione al momento del rogito.

Attenzione: la donazione della quota di nuda proprieta’ potrebbe generare imposte di successione e donazione (anche se spesso le franchigie le rendono non dovute) e deve essere valutata con attenzione in termini di pianificazione patrimoniale.

Soluzione 2: Acquisto in regime ordinario con successiva rivendita e riacquisto agevolato

In alcuni casi, puo’ convenire acquistare l’immobile in regime ordinario (pagando le imposte piene), cedere successivamente la quota di nuda proprieta’ ostativa, e poi rivendere e riacquistare un nuovo immobile usufruendo del bonus. Questa strategia ha costi significativi e deve essere valutata caso per caso.

Soluzione 3: Attendere la consolidazione della proprieta’

Se l’usufruttuario del bene viene a mancare, la nuda proprieta’ si consolida nella piena proprieta’. A quel punto, il soggetto diventa pieno proprietario dell’immobile, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. Tuttavia, potrebbe diventare possibile vendere quell’immobile e riacquistare con le agevolazioni, se vengono rispettati tutti gli altri requisiti.

Soluzione 4: Verifica preventiva con un esperto fiscale

Data la complessita’ della materia e le conseguenze economiche significative di un errore, e’ sempre consigliabile consultare un esperto prima di procedere all’acquisto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata su queste tematiche, aiutando i contribuenti a verificare la propria situazione prima del rogito notarile.

Orientamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva gia’ in passato espresso un orientamento allineato a quello ora confermato dalla Cassazione. La prassi consolidata dell’amministrazione finanziaria include i seguenti punti fermi:

  • L’AdE ha chiarito, in piu’ risoluzioni e circolari, che la nuda proprieta’ rientra tra i diritti ostativi citati dalla Nota II-bis, dovendosi intendere il termine “proprieta’” nella sua accezione piu’ ampia, comprensiva di tutte le forme di titolarita’ (anche parziale).
  • Per la condizione di “nessun altro immobile in Italia acquistato con le stesse agevolazioni” si deve considerare qualsiasi forma di titolarita’, compresa la nuda proprieta’, indipendentemente dalla quota.
  • La prassi degli uffici accertatori e’ sempre stata quella di considerare ostative anche le quote minime di nuda proprieta’, applicando la decadenza dall’agevolazione con conseguente recupero delle imposte non pagate, sanzioni (dal 30% in su) e interessi.

La recente pronuncia della Cassazione del 2025 conferma dunque un orientamento gia’ consolidato nell’amministrazione finanziaria, eliminando definitivamente i dubbi interpretativi che avevano portato alcuni contribuenti (e i loro consulenti) a ritenere che quote molto basse potessero essere considerate irrilevanti.

Per restare aggiornato sulle agevolazioni fiscali relative agli immobili, puoi consultare le nostre guide sul Bonus Mobili 2026 e sulle detrazioni per ristrutturazione casa.

Domande frequenti (FAQ) sul bonus prima casa e nuda proprieta’

Se sono nudo proprietario per eredita’ (non per acquisto), perdo il bonus?

Dipende dal requisito specifico. Il secondo requisito negativo riguarda gli immobili acquistati con le agevolazioni prima casa: se la nuda proprieta’ e’ stata acquistata senza agevolazioni (o se l’immobile e’ stato ereditato da chi non aveva usufruito del bonus), questo requisito non opera. Potrebbe invece operare il primo requisito (stesso comune) se la nuda proprieta’ ereditata si trova nello stesso comune dell’acquisto. Si consiglia sempre una verifica caso per caso.

Cosa succede se dichiaro il falso nell’atto notarile?

La dichiarazione mendace nell’atto di acquisto comporta la decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero delle imposte non versate, maggiorate di sanzioni e interessi. L’eventuale accertamento puo’ avvenire entro i termini ordinari previsti dal D.P.R. 131/1986. In alcuni casi puo’ anche configurarsi il reato di dichiarazione mendace al pubblico ufficiale (il notaio).

Posso cedere la quota di nuda proprieta’ il giorno prima del rogito?

In linea di principio si, ma l’operazione deve essere genuina e non simulata. Il notaio dovra’ verificare che la cessione sia stata effettivamente perfezionata e registrata prima dell’atto di acquisto. Si consiglia di effettuare la cessione con un adeguato anticipo per evitare contestazioni.

Il coniuge in comunione dei beni deve rispettare gli stessi requisiti?

Si. Il requisito negativo relativo all’assenza di precedenti agevolazioni si riferisce anche alla comunione legale: se il coniuge e’ titolare (anche per una quota minima) di nuda proprieta’ su un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, l’acquisto del nuovo immobile in comunione potrebbe risultare ostativo. La valutazione deve essere condotta considerando la situazione di entrambi i coniugi.

Esiste un registro pubblico dove verificare se un immobile e’ stato acquistato con le agevolazioni?

Non esiste un registro specifico e pubblicamente accessibile, ma tali informazioni sono contenute nell’atto notarile di acquisto (che e’ un atto pubblico registrato) e nei registri dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile richiedere una visura ipocatastale per ricostruire la storia degli atti registrati su un determinato immobile.

Quanto devo aspettare dopo aver venduto la prima casa per riacquistare con le agevolazioni?

Il credito d’imposta previsto per chi rivende la prima casa e riacquista entro un anno permette di compensare le imposte gia’ pagate con quelle dovute per il nuovo acquisto. Non c’e’ un periodo minimo di attesa: il riacquisto puo’ avvenire anche prima della vendita, purche’ la vendita del vecchio immobile sia completata entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Per le agevolazioni fiscali connesse alla dichiarazione dei redditi, il CAF puo’ offrirti la consulenza necessaria.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


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    Agosto 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Rimborsi dal Modello 730: il Monte Ritenute si Amplia alle Imposte Sostitutive

    Dichiarazione dei redditi 730

    Se hai presentato il modello 730 nel 2026 e ti aspetti un rimborso, c’è una novità importante che potrebbe aumentare l’importo che riceverai. Il rimborso 730 imposte sostitutive è al centro di un cambiamento significativo: il monte ritenute, cioè il totale delle somme trattenute nel corso dell’anno che il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) usa per calcolare il tuo rimborso, si amplia ora per includere anche le imposte sostitutive. Questo significa che, accanto alle classiche ritenute IRPEF operate dal sostituto, entrano nel computo anche somme come la cedolare secca sugli affitti, le ritenute su capital gain e, in alcuni casi, le imposte sulle criptovalute. In pratica, il bacino da cui attingere per restituirti le imposte pagate in eccesso diventa più grande. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio cosa cambia, chi ne beneficia, come funziona il meccanismo e cosa fare per non perdere il rimborso a cui hai diritto.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Monte Ritenute nel Modello 730
    2. La Novità: le Imposte Sostitutive Entrano nel Monte Ritenute
    3. Chi Beneficia dell’Ampliamento del Monte Ritenute
    4. Come Funziona in Pratica il Rimborso 730 con le Imposte Sostitutive
    5. Rimborsi 730: Tempistiche e Procedure nel 2026
    6. Differenza tra Ritenute alla Fonte e Imposte Sostitutive: Guida Chiara
    7. Cedolare Secca e Rimborso 730: Come Cambia il Quadro
    8. Rimborso 730 sulle Criptovalute: Cosa Sapere
    9. Perché l’Ampliamento del Monte Ritenute Migliora il Sistema dei Rimborsi
    10. Casi Pratici e Domande Frequenti sul Rimborso 730 e Imposte Sostitutive
    11. Come Massimizzare il Rimborso 730: Consigli del CAF Centro Fiscale
    12. Domande Frequenti (FAQ) sul Rimborso 730 e Monte Ritenute

    Cos’è il Monte Ritenute nel Modello 730

    Per capire l’ampliamento previsto dalla nuova normativa, partiamo dal concetto di base: il monte ritenute è il totale delle somme che il tuo sostituto d’imposta — cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico — ha trattenuto dalla tua busta paga o dal cedolino della pensione nel corso dell’anno fiscale a titolo di ritenute IRPEF.

    Quando presenti il modello 730, il tuo sostituto d’imposta funge anche da “agente di rimborso”: dopo aver ricevuto i dati dalla tua dichiarazione, calcola se hai pagato troppe imposte e, in caso affermativo, ti restituisce la differenza direttamente in busta paga (solitamente entro luglio, agosto o settembre a seconda del sostituto).

    Il meccanismo funziona così: l’Agenzia delle Entrate invia al sostituto d’imposta il risultato del conguaglio. Se emerge un credito a tuo favore, il sostituto lo eroga attingendo dalle ritenute versate nel mese corrente. Se il monte ritenute disponibile non è sufficiente a coprire l’intero importo, il rimborso avviene in più rate nei mesi successivi. Se nemmeno in questo modo il sostituto riesce a rimborsarti tutto, spetta direttamente all’Agenzia delle Entrate restituirti il credito residuo.

    Un esempio pratico: supponiamo che tu abbia un credito di 800 euro. Il tuo datore di lavoro versa mediamente 600 euro di ritenute mensili IRPEF per i propri dipendenti. In questo caso, i primi 600 euro vengono rimborsati attingendo dalle ritenute correnti, mentre i restanti 200 euro saranno rimborsati nel mese successivo o direttamente dall’Erario.

    Finora, in questo meccanismo rientravano soltanto le ritenute IRPEF ordinarie. La novità che analizziamo in questo articolo riguarda proprio l’ampliamento di questa base.

    La Novità: le Imposte Sostitutive Entrano nel Monte Ritenute

    La modifica introdotta nell’ambito della riforma fiscale — avviata con la legge delega n. 111/2023 e attuata attraverso vari decreti legislativi — prevede che il monte ritenute disponibile per i rimborsi 730 non sia più limitato alle sole ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta, ma si ampli includendo le imposte sostitutive versate dallo stesso soggetto nel medesimo periodo.

    Ma cosa sono esattamente le imposte sostitutive? Si tratta di un’imposta che, invece di affiancarsi all’IRPEF ordinaria, la sostituisce completamente per certi tipi di reddito. L’aliquota è solitamente fissa (proporzionale) anziché progressiva. Esempi tipici:

    • Cedolare secca sugli affitti: chi percepisce canoni di locazione e ha optato per il regime della cedolare secca paga un’imposta sostitutiva del 21% (o del 10% per contratti concordati in determinati comuni), invece delle aliquote IRPEF ordinarie
    • Imposta sostitutiva su capital gain: la ritenuta del 26% applicata su plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, dividendi, proventi di obbligazioni e fondi comuni
    • Imposta sulle criptovalute: l’aliquota applicata ai proventi da attività in valute virtuali (inclusa nel Quadro W della dichiarazione)
    • Imposta sostitutiva sul regime forfettario: la flat tax al 15% (o 5% per le nuove attività) che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali per le partite IVA forfettarie

    L’ampliamento del monte ritenute significa che il sostituto d’imposta, quando deve erogare un rimborso al contribuente tramite 730, può attingere non solo alle ritenute IRPEF versate, ma anche alle somme versate a titolo di imposte sostitutive. In questo modo, il “serbatoio” disponibile per i rimborsi è più capiente.

    Qual è la base normativa del cambiamento

    Il tema dell’ampliamento del monte ritenute è oggetto di evoluzione normativa nell’ambito della complessiva riforma del sistema fiscale avviata con la legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 (Legge delega per la riforma fiscale). La delega prevedeva, tra i principi e criteri direttivi, la razionalizzazione del sistema delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive, con l’obiettivo di avvicinarle progressivamente al meccanismo dell’IRPEF ordinaria e di semplificare i meccanismi di rimborso.

    I decreti legislativi attuativi, tra cui il DLgs 108/2024 (recante disposizioni di razionalizzazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) e il DLgs 13/2024 (sulle semplificazioni fiscali), hanno dato corpo a queste previsioni. In particolare, le modifiche riguardano l’articolo 17 del DPR 917/1986 (TUIR) e l’articolo 38 del DPR 600/1973, che regolano rispettivamente il calcolo dell’imposta e le procedure di rimborso delle imposte dirette.

    Il principio alla base è quello di neutralità fiscale: se un contribuente ha versato imposte sostitutive tramite un sostituto d’imposta, e nello stesso periodo ha maturato un credito IRPEF, è logico che il sostituto possa recuperare le proprie disponibilità anche dalle rimesse di imposte sostitutive per restituire prima e più facilmente il credito spettante. Ciò accelera i tempi di rimborso ed evita che il contribuente debba aspettare il rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Chi Beneficia dell’Ampliamento del Monte Ritenute

    Non tutti i contribuenti sono coinvolti allo stesso modo da questa novità. Vediamo chi ne trae maggior vantaggio.

    I dipendenti con redditi da locazione rappresentano la categoria più numerosa: il lavoratore che affitta un appartamento e ha optato per la cedolare secca vede ora confluire nel monte ritenute anche le somme trattenute a titolo di cedolare, ampliando la base disponibile per i rimborsi.

    I pensionati con rendite finanziarie: chi percepisce la pensione (sostituto d’imposta: INPS) e nel contempo detiene un portafoglio di investimenti su cui maturano dividendi e proventi soggetti a ritenuta del 26%, beneficia dell’allargamento del bacino di rimborso.

    I lavoratori dipendenti con investimenti: un esempio molto comune è quello di chi ha un conto deposito o un fondo comune di investimento tramite la propria banca, che opera come sostituto d’imposta per le ritenute sui proventi finanziari. Se il sostituto d’imposta per il 730 è lo stesso soggetto (ad esempio quando il datore di lavoro e il gestore degli investimenti coincidono, oppure quando l’unico sostituto d’imposta è INPS), l’ampliamento del monte ritenute si applica.

    Va però sottolineato un aspetto fondamentale: l’ampliamento del monte ritenute funziona solo con il medesimo sostituto d’imposta. Se le imposte sostitutive sono state versate da un intermediario diverso (ad esempio la banca) rispetto al sostituto che gestisce il 730 (ad esempio il datore di lavoro), le rispettive disponibilità restano separate. Il meccanismo di compensazione opera all’interno del perimetro del singolo sostituto.

    Un ulteriore profilo di interesse riguarda i contribuenti con crediti IRPEF elevati — ad esempio chi ha molte spese detraibili (ristrutturazioni, spese mediche, interessi passivi sul mutuo) — che in passato aspettavano mesi per ricevere i rimborsi dall’Erario perché il sostituto non aveva disponibilità sufficienti. Con il nuovo meccanismo, questi rimborsi potrebbero arrivare più velocemente.

    Tabella riepilogativa: imposte sostitutive che entrano nel monte ritenute

    Di seguito una sintesi delle principali imposte sostitutive che, in base all’evoluzione normativa, possono confluire nel monte ritenute disponibile per i rimborsi 730:

    Tipo di redditoImposta sostitutivaAliquotaChi opera la ritenuta
    Canoni di locazione (cedolare secca)Cedolare secca21% / 10% contratti concordatiIntermediario (quando applicabile) / contribuente
    Dividendi e proventi finanziariRitenuta a titolo d’imposta26%Banca / intermediario finanziario
    Plusvalenze da cessione (capital gain)Imposta sostitutiva26%Banca / intermediario
    Proventi da criptovaluteImposta sostitutiva33% (dal 2026, L. 207/2024)Intermediario / contribuente
    Redditi da capitale esteroRitenuta / imposta sostitutivaVariabileIntermediario

    Nota: per la cedolare secca, il versamento avviene direttamente dal contribuente (non tramite sostituto), quindi l’effetto pratico sull’ampliamento del monte ritenute nel 730 riguarda principalmente le situazioni in cui esiste un sostituto d’imposta comune che opera entrambe le trattenute.

    Come Funziona in Pratica il Rimborso 730 con le Imposte Sostitutive

    Proviamo a illustrare il funzionamento con un esempio concreto per capire meglio l’impatto della novità.

    Caso pratico — Dipendente con investimenti finanziari:

    Luca è un lavoratore dipendente. Il suo datore di lavoro è sia il suo sostituto d’imposta per l’IRPEF sia il soggetto che gestisce un piano di investimento aziendale su cui matura dividendi. Nel 2025 (anno d’imposta della dichiarazione 2026) Luca ha: – Ritenute IRPEF operate dal datore: 4.800 euro – Ritenute su dividendi (imposta sostitutiva 26%): 520 euro – IRPEF dovuta per il 2025: 4.200 euro (grazie a molte detrazioni)

    Credito IRPEF maturato: 600 euro (4.800 – 4.200)

    Nello scenario precedente all’ampliamento, il datore poteva rimborsare 600 euro attingendo solo dalle ritenute IRPEF mensili correnti. In un mese con poche ritenute (ad esempio agosto), poteva non avere sufficiente disponibilità e rinviare il rimborso o chiedere l’intervento dell’Erario.

    Nello scenario post-ampliamento, il datore può attingere anche ai 520 euro di ritenute sostitutive. Il suo monte ritenute diventa 5.320 euro (4.800 + 520), aumentando la probabilità che il rimborso avvenga rapidamente e integralmente tramite il sostituto, senza bisogno dell’intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate.

    È importante chiarire un punto tecnico: l’ampliamento non aumenta l’importo del rimborso a cui hai diritto. Il credito IRPEF rimane quello calcolato dalla tua dichiarazione. Quello che cambia è la velocità e la certezza con cui il sostituto riesce a erogarti il rimborso: avendo un monte ritenute più capiente, è meno probabile che si verifichino ritardi o che il credito venga dirottato al rimborso diretto da parte dell’Erario (che richiede tempi più lunghi).

    Rimborsi 730: Tempistiche e Procedure nel 2026

    Anche con la novità sull’ampliamento del monte ritenute, le tempistiche dei rimborsi 730 seguono i calendari già noti, ora potenzialmente migliorati grazie alla maggiore disponibilità del sostituto.

    Per i lavoratori dipendenti il rimborso viene erogato nella busta paga: – Luglio 2026: per chi ha presentato il 730 entro il 31 maggio 2026 (precompilata accettata senza modifiche entro giugno) – Agosto 2026: per chi ha inviato la dichiarazione tra giugno e luglio – Settembre/ottobre 2026: per chi ha presentato la dichiarazione in ritardo o con integrative

    Per i pensionati (sostituto d’imposta INPS o ente previdenziale): – Il rimborso viene erogato nel cedolino della pensione, tipicamente tra agosto e novembre, a seconda del mese di presentazione del 730 e della capienza del monte ritenute INPS.

    Rimborso dall’Erario (Agenzia delle Entrate): si verifica quando: 1. Il sostituto d’imposta non ha un monte ritenute sufficiente neppure con l’allargamento alle imposte sostitutive 2. Il contribuente non ha un sostituto d’imposta (es. pensionati con pensione estera, lavoratori a tempo determinato il cui contratto è già scaduto) 3. Il rimborso supera una certa soglia e l’Erario interviene direttamente

    In questi casi, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso tramite bonifico sul conto corrente indicato in dichiarazione, generalmente entro 6-12 mesi dalla presentazione. I tempi si sono ridotti negli ultimi anni grazie alla precompilata e al processo di digitalizzazione.

    Consiglio del CAF: se il tuo 730 prevede un rimborso importante, è fondamentale verificare che i dati del conto corrente (IBAN) indicati in dichiarazione siano corretti e intestati a te. Errori in questo campo possono bloccare il rimborso e richiedere una lunga procedura di correzione presso l’Agenzia delle Entrate.

    Cosa succede se il sostituto non ha capienza

    Anche con l’ampliamento del monte ritenute, possono verificarsi situazioni in cui il sostituto d’imposta non riesce a erogare l’intero rimborso:

    • Sostituto piccolo: un’azienda con pochi dipendenti può avere un monte ritenute mensile molto contenuto. In questo caso, il rimborso viene suddiviso su più mesi o trasferito all’Erario.
    • Rimborso elevato: se il tuo credito IRPEF è molto alto (ad esempio per maxi-detrazioni su ristrutturazioni edilizie o spese mediche eccezionali), potrebbe comunque eccedere la disponibilità del sostituto.
    • Problemi di liquidità del sostituto: situazioni eccezionali in cui il sostituto non è in grado di anticipare le somme.

    In tutti questi casi, il sostituto d’imposta comunica il credito residuo all’Agenzia delle Entrate, che provvede al rimborso diretto al contribuente. Questa procedura può richiedere diversi mesi, ma il diritto al rimborso non va perso: resta un credito nei confronti dell’Erario.

    Differenza tra Ritenute alla Fonte e Imposte Sostitutive: Guida Chiara

    Uno degli aspetti più tecnici — ma anche più importanti da comprendere — riguarda la differenza tra ritenute alla fonte e imposte sostitutive. I due concetti sono spesso confusi, ma nel contesto del 730 hanno ruoli distinti.

    Ritenute alla fonte IRPEF (art. 23-30 DPR 600/1973): Sono somme che il sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale) trattiene direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione prima di pagarti. Rappresentano un anticipo dell’IRPEF che dovresti pagare. Quando presenti il 730, si verifica se hai pagato troppo o troppo poco: la differenza viene rimborsata o addebitata dal sostituto.

    Imposte sostitutive (art. 17 TUIR e leggi speciali): Sono imposte che sostituiscono l’IRPEF su specifiche tipologie di reddito, applicando un’aliquota proporzionale fissa invece delle aliquote progressive IRPEF. Non entrano nel reddito imponibile IRPEF, ma vengono comunque versate all’Erario (spesso tramite un intermediario/sostituto). Esempi: cedolare secca (21% o 10%), ritenuta su dividendi (26%), imposta sostitutiva su capital gain (26%).

    La novità normativa consiste nel fatto che, ai fini del calcolo del monte ritenute disponibile per i rimborsi 730, le imposte sostitutive versate dallo stesso sostituto vengono ora conteggiate insieme alle ritenute IRPEF ordinarie. In passato, i due “contenitori” erano separati e il sostituto poteva attingere solo al primo per i rimborsi.

    Questo cambiamento ha un impatto pratico rilevante soprattutto per i sostituti d’imposta di grandi dimensioni (banche, istituti finanziari, grandi aziende) che operano sia ritenute IRPEF sui dipendenti sia ritenute sostitutive su investimenti finanziari o locazioni. La loro disponibilità complessiva aumenta sensibilmente, accelerando i rimborsi.

    Cedolare Secca e Rimborso 730: Come Cambia il Quadro

    La cedolare secca è uno dei casi più emblematici in cui l’ampliamento del monte ritenute produce effetti concreti per molti contribuenti italiani. Vediamo come si inserisce nel meccanismo del rimborso 730.

    La cedolare secca è un regime facoltativo che si applica ai redditi da locazione di immobili residenziali. In caso di opzione per questo regime: – L’aliquota è del 21% (contratti a canone libero) o del 10% (contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa) – Sostituisce l’IRPEF (e le relative addizionali regionali e comunali) sui redditi da locazione – Sostituisce anche l’imposta di registro e di bollo dovuta per la registrazione del contratto

    Il versamento della cedolare secca avviene normalmente tramite acconto e saldo con modello F24, oppure — se il locatore ha un sostituto d’imposta — può essere operata in ritenuta dall’intermediario.

    L’effetto dell’ampliamento: supponiamo che Maria, pensionata INPS con pensione da 1.400 euro mensili, percepisca anche 700 euro mensili di affitto su cui paga la cedolare secca al 21% (147 euro/mese). Nel 2025 la cedolare versata è pari a 1.764 euro. Contemporaneamente, Maria ha importanti spese mediche che le danno diritto a un credito IRPEF di 900 euro sul 730 del 2026.

    Prima dell’ampliamento: INPS poteva rimborsarle i 900 euro attingendo solo alle ritenute IRPEF sulla pensione (poniamo che siano 200 euro al mese). Con un monte ritenute mensile limitato, il rimborso richiedeva più mesi.

    Dopo l’ampliamento: INPS, nella misura in cui gestisce anche le ritenute di cedolare secca per conto di Maria (cosa che avviene in specifici casi), può contare su un monte ritenute mensile più alto, accelerando l’erogazione del rimborso.

    Attenzione però: nella maggior parte dei casi pratici, la cedolare secca è versata direttamente dal locatore tramite F24, non da un sostituto. L’effetto di ampliamento del monte ritenute si produce concretamente soprattutto dove vi è un sostituto d’imposta comune che gestisce sia le ritenute IRPEF sia le imposte sostitutive.

    Rimborso 730 sulle Criptovalute: Cosa Sapere

    Uno degli ambiti più innovativi riguarda l’interazione tra il rimborso 730, le imposte sostitutive sulle criptovalute e il monte ritenute ampliato.

    A partire dall’anno d’imposta 2023, le criptovalute e gli asset digitali sono stati ricondotti in un quadro normativo preciso grazie alla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Le plusvalenze da cessione o permuta di valute virtuali sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26% (dal 2026, con l’aumento previsto dalla Legge di Bilancio 2025, l’aliquota sale progressivamente — verificare sempre la normativa vigente al momento della dichiarazione).

    Per i contribuenti che detengono criptovalute tramite exchange italiani o intermediari che operano come sostituti d’imposta, queste trattenute confluiscono nel quadro W del modello 730/Redditi PF. Con l’ampliamento del monte ritenute, le ritenute operate dall’intermediario sulle cripto si sommano alle ritenute IRPEF per determinare la disponibilità complessiva del sostituto.

    In termini pratici: se il tuo exchange italiano ha trattenuto 400 euro di imposta sostitutiva sulle tue plusvalenze crypto nel 2025, e lo stesso exchange (o un sostituto collegato) funge anche da sostituto per le tue ritenute IRPEF, queste due somme si sommano nel monte ritenute disponibile per il tuo eventuale rimborso 730.

    Novità da monitorare: aliquota sulle criptovalute per l’anno d’imposta 2026 — la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) prevedeva un aumento progressivo. Il valore aggiornato va verificato con le istruzioni al modello 730/2027 che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Affidati al CAF Centro Fiscale per avere sempre i dati più aggiornati prima di presentare la dichiarazione.

    Come dichiarare le imposte sostitutive nel modello 730

    La corretta compilazione del modello 730 richiede attenzione per chi ha redditi soggetti a imposte sostitutive:

    • Cedolare secca: si dichiara nel Quadro RB (redditi fondiari) del 730, con indicazione dell’opzione per la cedolare e dell’aliquota applicata. Versamento separato tramite F24.
    • Redditi da capitale (dividendi, proventi da fondi): se la ritenuta è stata operata da un intermediario residente (banca italiana), di regola non si espongono nel 730 perché la ritenuta è a titolo definitivo. Se invece i redditi provengono dall’estero o da intermediari non residenti, vanno dichiarati nel Quadro L.
    • Capital gain: se operato da un intermediario italiano in regime del risparmio amministrato, non confluisce nel 730 ma in una dichiarazione separata. Se in regime dichiarativo, entra nel Quadro RT del Modello Redditi PF.
    • Criptovalute: si dichiarano nel Quadro W (dal 2023) sia per il monitoraggio del patrimonio (IVAFE) sia per le plusvalenze da cessione.

    La complessità di queste dichiarazioni rende essenziale l’assistenza del CAF per evitare errori che potrebbero portare a rimborsi errati o a sanzioni.

    Perché l’Ampliamento del Monte Ritenute Migliora il Sistema dei Rimborsi

    Per comprendere la portata della novità, è utile considerare alcune criticità del sistema precedente che questa riforma mira a risolvere.

    Problema 1 — Frammentazione dei versamenti: nel sistema previgente, le ritenute IRPEF e le imposte sostitutive erano “compartimenti stagni”. Un contribuente poteva avere un sostituto che versava poche ritenute IRPEF ma molte imposte sostitutive, eppure il rimborso 730 attingeva solo al primo compartimento. Risultato: rimborsi lenti o rimandati all’Erario, pur in presenza di disponibilità fiscali concrete.

    Problema 2 — Squilibri stagionali: i mesi estivi (luglio-agosto) sono quelli in cui il 730 genera il maggior flusso di rimborsi, ma sono anche mesi in cui il monte ritenute mensile può essere ridotto (ferie, liquidazioni, ecc.). L’ampliamento alle imposte sostitutive offre al sostituto un “cuscinetto” aggiuntivo proprio nei mesi più critici.

    Problema 3 — Penalizzazione di categorie composite: i contribuenti con redditi “misti” (lavoro dipendente + redditi da capitale + locazioni) erano paradossalmente in svantaggio, nonostante versassero più imposte in totale. La riforma corregge questa asimmetria, consentendo al sostituto di compensare i diversi versamenti fiscali.

    Vantaggi per il contribuente: – Rimborso erogato più velocemente, senza attendere l’intervento diretto dell’Erario – Minore probabilità di frammentazione del rimborso in più rate – Riduzione della “liquidità congelata” nelle casse dell’Erario a scapito del contribuente

    Vantaggi per il sistema: – Semplificazione amministrativa per i sostituti d’imposta – Riduzione delle pratiche di rimborso diretto gestite dall’Agenzia delle Entrate – Maggiore efficienza complessiva del sistema tributario

    È opportuno però segnalare che l’articolazione tecnica di questa riforma è ancora in fase di definizione attuativa. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i provvedimenti attuativi dei decreti delegati preciseranno nei dettagli le modalità operative per i sostituti d’imposta. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue costantemente l’evoluzione normativa per fornire ai propri assistiti le informazioni più aggiornate.

    Casi Pratici e Domande Frequenti sul Rimborso 730 e Imposte Sostitutive

    Di seguito affrontiamo i casi pratici più comuni che i nostri consulenti al CAF Centro Fiscale di Udine si trovano a gestire sul tema del rimborso 730 imposte sostitutive.

    Caso 1 — Dipendente con conto deposito bancario Il datore di lavoro di Marco non è la stessa banca che ha acceso il suo conto deposito. In questo caso i due sostituti sono diversi: la banca applica la ritenuta del 26% sui proventi del conto deposito, ma questo monte non è disponibile per i rimborsi 730 gestiti dal datore di lavoro. Marco riceverà il rimborso IRPEF solo attingendo alle ritenute operate dal suo datore, con possibile intervento dell’Erario se il credito supera la disponibilità mensile.

    Caso 2 — Pensionato con rendita vitalizia assicurativa Se la compagnia di assicurazione è lo stesso soggetto che gestisce alcune ritenute per INPS (cosa rara ma possibile in strutture finanziarie integrate), l’ampliamento si applica. In genere, però, la rendita vitalizia ha un sostituto separato (la compagnia assicuratrice) rispetto a INPS. La pensione INPS beneficia del rimborso solo sulle proprie ritenute.

    Caso 3 — Piccolo imprenditore in forfettario Chi è in regime forfettario non ha un sostituto d’imposta per la propria flat tax (la paga direttamente tramite F24). Non può quindi beneficiare di rimborsi 730 tramite sostituto per le imposte sostitutive. Il rimborso eventuale avviene sempre tramite l’Erario.

    Questi esempi mostrano come la norma abbia un impatto differenziato a seconda della specifica situazione del contribuente. Un’analisi personalizzata è sempre consigliabile prima di fare affidamento su un rimborso via sostituto d’imposta.

    Come Massimizzare il Rimborso 730: Consigli del CAF Centro Fiscale

    Alla luce delle novità sul rimborso 730 imposte sostitutive, ecco i consigli pratici del nostro team al CAF Centro Fiscale di Udine per non perdere nemmeno un euro di rimborso a cui hai diritto.

    1. Porta al CAF tutti i tuoi documenti fiscali, anche quelli “separati” Spesso i contribuenti si presentano con la Certificazione Unica del datore di lavoro ma dimenticano le certificazioni delle ritenute operate su dividendi, affitti o criptovalute. Con la nuova norma, questi documenti diventano ancora più rilevanti per determinare il monte ritenute complessivo.

    2. Verifica il tuo sostituto d’imposta Non sempre è ovvio chi sia il tuo sostituto d’imposta principale. Per i dipendenti è il datore di lavoro; per i pensionati è INPS (o l’ente previdenziale di categoria). Per chi ha più fonti di reddito, occorre identificare correttamente il sostituto che gestirà il rimborso 730.

    3. Sfrutta tutte le detrazioni disponibili Le detrazioni fiscali (spese mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo, spese per figli a carico) generano crediti IRPEF che il sostituto rimborserà attingendo al monte ritenute ampliato. Porta tutti gli scontrini e le ricevute al CAF: ogni euro di spesa detraibile vale, potenzialmente, il 19% (o più, a seconda dell’aliquota IRPEF marginale) di rimborso.

    4. Presenta la dichiarazione nei tempi corretti La presentazione tempestiva del 730 (entro settembre) garantisce l’elaborazione entro l’anno fiscale e accelera i rimborsi. La dichiarazione tardiva sposta il rimborso all’anno successivo.

    5. Controlla il tuo 730 precompilato L’Agenzia delle Entrate inserisce nella precompilata i dati trasmessi dai sostituti, incluse le certificazioni di ritenute sostitutive. Verifica che i dati siano completi e corretti prima di accettare o modificare la dichiarazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua un controllo accurato della precompilata per i propri assistiti.

    Servizio 730 del CAF Centro Fiscale di Udine: come funziona

    Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) offre il servizio di compilazione e invio del modello 730 sia in ufficio che online per tutta Italia.

    Il nostro team: – Analizza la tua situazione fiscale complessiva, incluse imposte sostitutive e redditi diversi – Verifica la precompilata e corregge eventuali errori o dati mancanti – Calcola il rimborso a cui hai diritto, identificando il sostituto d’imposta corretto – Presenta la dichiarazione nei termini e monitora i rimborsi – Ti assiste in caso di comunicazioni o richieste dell’Agenzia delle Entrate

    Il nostro servizio è disponibile sia per la dichiarazione dei redditi 730 che per il Modello Redditi PF, consigliato per chi ha situazioni più complesse (capital gain, criptovalute, redditi esteri).

    Domande Frequenti (FAQ) sul Rimborso 730 e Monte Ritenute

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Il tema del rimborso 730 imposte sostitutive e dell’ampliamento del monte ritenute rappresenta uno dei progressi più significativi nella semplificazione del sistema fiscale italiano degli ultimi anni. La logica è quella della progressiva integrazione tra le diverse forme di imposizione fiscale — IRPEF ordinaria e imposte sostitutive — a beneficio del contribuente, che vedrà i propri rimborsi arrivare più rapidamente e con meno burocrazia.La riforma è ancora in fase di attuazione e le circolari dell’Agenzia delle Entrate stanno progressivamente chiarendo i dettagli operativi. Per questo, affidarsi a professionisti aggiornati è più importante che mai.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi 2026 e vuoi verificare a quali rimborsi hai diritto? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online per tutta Italia.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Il nostro team di esperti analizzerà la tua situazione fiscale completa — incluse le imposte sostitutive — e garantirà che tu riceva ogni euro di rimborso a cui hai diritto.

    Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella compilazione del modello 730, verifica le tue imposte sostitutive e calcola i rimborsi a cui hai diritto. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online per tutta Italia.

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      Calcolo Imposta Successione 2026: Guida con Esempi Pratici e Tabelle Aliquote

      Imposte di successione 2026 - calcolo aliquote e franchigie per gli erediImposte su successione

      Calcolare l’imposta di successione sembra complicato, ma in realtà segue una procedura in 3 passaggi che, una volta capita, diventa gestibile. In questa guida ti accompagniamo passo passo con esempi numerici concreti, tabelle delle aliquote aggiornate al 2026 e scenari tipici che ricoprono la maggior parte delle situazioni reali.

      La buona notizia? Grazie alle franchigie generose previste per coniuge e figli (1 milione di euro a testa), la maggior parte degli eredi diretti non paga nulla. Ma quando l’imposta è dovuta, sbagliare il calcolo può costare caro in termini di sanzioni. Ecco perché serve metodo.

      🧮 Calcolatore Imposta di Successione 2026

      Simulazione gratuita. I valori sono indicativi e basati sulla normativa 2026 (DLgs 346/1990). Per un calcolo esatto contatta il CAF.

      Risultato simulazione

      Attenzione: questa è una simulazione orientativa. Il calcolo esatto richiede la verifica di tutti i beni, le passività, eventuali donazioni pregresse (riunione fittizia) e la situazione specifica. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza gratuita.
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      Indice dei contenuti

      1. Come si calcola l’imposta di successione: i 3 passaggi
      2. Aliquote e franchigie 2026: la tabella completa
      3. Come calcolare la base imponibile: attivo ereditario
      4. Passività deducibili: cosa si sottrae
      5. Esempi pratici di calcolo: 6 casi reali
      6. Altre imposte sempre dovute (ipotecaria e catastale)
      7. Tabella riepilogativa scenari tipici
      8. Simulatore online Agenzia Entrate
      9. Come il CAF ti aiuta a non sbagliare
      10. Domande frequenti

      Come si calcola l’imposta di successione: i 3 passaggi

      Il calcolo dell’imposta di successione segue sempre tre passaggi fondamentali, validi per qualunque tipo di eredità. Capire questa sequenza ti permette di fare una stima preliminare già a casa, prima ancora di rivolgerti a un professionista.

      Passaggio 1: determinare l’asse ereditario netto

      L’asse ereditario netto è il valore complessivo di ciò che il defunto lascia agli eredi, al netto dei debiti. In formula:

      Asse ereditario netto = Attivo ereditario − Passività deducibili

      Ad esempio, se il defunto lascia una casa da 250.000 euro, un conto corrente da 50.000 euro e aveva un mutuo residuo di 30.000 euro, l’asse ereditario netto è: 250.000 + 50.000 − 30.000 = 270.000 euro.

      Passaggio 2: applicare le franchigie per grado di parentela

      La franchigia è la soglia sotto la quale non si paga nulla. Ogni erede ha la propria franchigia, calcolata sulla quota che gli spetta. Esempio: se due figli ereditano, ciascuno ha 1 milione di franchigia personale (non 1 milione in totale).

      Passaggio 3: applicare le aliquote sulle quote eccedenti

      Solo la parte che supera la franchigia viene tassata, con l’aliquota che dipende dal grado di parentela. Esempio pratico: se un fratello eredita 250.000 euro (con franchigia di 100.000), paga il 6% su (250.000 − 100.000) = 6% di 150.000 = 9.000 euro.

      Aliquote e franchigie 2026: la tabella completa

      Le aliquote dell’imposta di successione sono rimaste invariate rispetto agli anni scorsi e sono stabilite dal Testo Unico delle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), aggiornato dal D.Lgs. 139/2024 con decorrenza 2025. Ecco la tabella completa valida per il 2026:

      Grado di parentelaAliquotaFranchigia (per erede)
      Coniuge e figli (parenti in linea retta)4%1.000.000 €
      Fratelli e sorelle6%100.000 €
      Altri parenti fino al 4° grado (zii, nipoti, cugini)6%Nessuna
      Affini in linea retta (suoceri, generi, nuore)6%Nessuna
      Affini in linea collaterale fino al 3° grado6%Nessuna
      Altri soggetti (conviventi, amici, estranei)8%Nessuna
      Portatori di handicap grave (Legge 104/92, art. 3 c. 3)Dipende dal grado1.500.000 €

      Franchigia maggiorata per portatori di handicap grave

      Se l’erede è una persona con handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, la franchigia è sempre pari a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela. L’aliquota che si applica oltre la franchigia resta quella del grado di parentela (4% se figlio, 6% se fratello, 8% se estraneo).

      Esempio: se un figlio disabile grave eredita 2.000.000 €, paga il 4% solo su (2.000.000 − 1.500.000) = 500.000 €, quindi 20.000 euro. Senza l’handicap grave, pagherebbe 4% su (2.000.000 − 1.000.000) = 40.000 euro. La differenza è notevole.

      Attenzione: le franchigie sono “per erede”, non globali

      È l’errore più comune. Se il defunto lascia 2 figli, la franchigia non è 1 milione totale, ma 1 milione ciascuno, quindi 2 milioni complessivi. Se gli eredi sono coniuge + 3 figli, la franchigia complessiva è 4 milioni (1 milione a testa). Questa è la ragione per cui la stragrande maggioranza delle successioni familiari non paga imposta di successione.

      Come calcolare la base imponibile: attivo ereditario

      L’attivo ereditario è l’insieme di tutti i beni e diritti del defunto. Ogni categoria di bene ha però regole di valorizzazione diverse. Qui sta il cuore del calcolo: sottovalutare o sopravvalutare un bene significa pagare meno (ma rischiare accertamenti) o pagare troppo.

      Immobili: il valore catastale (non quello di mercato)

      Questa è una delle grandi convenienze della successione italiana: per gli immobili, la base imponibile non è il valore di mercato (spesso altissimo) ma il valore catastale, che è molto più basso. Il calcolo è:

      Valore catastale = Rendita catastale rivalutata × Coefficiente

      La rendita catastale si rivaluta del 5% per fabbricati e del 25% per terreni. Poi si moltiplica per il coefficiente:

      Categoria catastaleCoefficiente successione
      Prima casa (A con requisiti)110
      Abitazioni (A, escluso A/10)120
      Uffici (A/10)60
      Negozi e botteghe (C/1)40,8
      Capannoni, opifici (D)60
      Categorie C (escluso C/1)120
      Terreni agricoli90 (con rivalutazione 25%)

      Esempio: appartamento A/3 con rendita 700 €. Rendita rivalutata = 700 × 1,05 = 735 €. Valore catastale successione = 735 × 120 = 88.200 euro. Se l’immobile ha un valore di mercato di 250.000 €, paghi l’imposta solo su 88.200. Enorme convenienza.

      Conti correnti, depositi e titoli

      Per conti bancari, postali, libretti di risparmio, BTP, BOT, azioni e fondi comuni, la base imponibile è il saldo alla data del decesso. La banca rilascia un documento ufficiale (certificazione sostitutiva) indicando il saldo al giorno della morte, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali titoli depositati.

      Attenzione: i titoli di Stato italiani e dei paesi UE (BOT, BTP, CCT, Bund, OAT) sono esenti dall’imposta di successione. Vanno comunque dichiarati ma non concorrono all’attivo imponibile. Stessa cosa per i fondi di investimento che detengono titoli di Stato (nella quota di titoli esenti).

      Aziende, partecipazioni e quote societarie

      Per aziende individuali e partecipazioni in società, si considera il valore patrimoniale netto (attività − passività) risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Per le società non quotate, si può utilizzare il patrimonio netto contabile.

      Esenzione importante: se l’erede è coniuge o discendente e riceve un’azienda o partecipazione di controllo (>50%) in una società, e si impegna a proseguire l’attività per almeno 5 anni, l’imposta di successione non è dovuta (art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990). Un vantaggio enorme per le successioni familiari d’impresa.

      Autoveicoli e natanti

      Gli autoveicoli, motoveicoli e natanti iscritti nei pubblici registri (PRA, RID) sono esenti dall’imposta di successione. Non vanno inseriti nell’attivo ereditario imponibile. Ma attenzione: sono soggetti a imposta di trascrizione al momento del passaggio di proprietà al PRA, che dipende dai kW del veicolo e dalla regione.

      Oggetti preziosi, gioielli e mobili di casa

      Qui c’è una regola molto particolare. Se non si dichiara un valore specifico, la legge presume che oggetti preziosi, gioielli e mobili di casa valgano il 10% dell’intero asse ereditario al netto dei debiti (art. 9 c. 2 D.Lgs. 346/1990). Questa presunzione si applica salvo che l’erede dimostri un valore diverso attraverso:

      • Inventario analitico redatto da notaio o ufficiale giudiziario
      • Perizia di un esperto per gioielli e oggetti d’arte
      • Documentazione di acquisto/valutazione

      Esempio: asse ereditario di 500.000 € (dopo debiti). La presunzione del 10% aggiunge 50.000 euro di mobilia e preziosi. Se gli eredi dichiarano che la mobilia vale effettivamente 5.000 €, devono dimostrarlo con inventario. Altrimenti si pagano le imposte sui 50.000 presunti.

      Passività deducibili: cosa si sottrae

      Dall’attivo ereditario si sottraggono le passività, cioè i debiti del defunto. Ma non tutti i debiti si possono dedurre: servono prove documentali rigorose, altrimenti l’Agenzia delle Entrate può disconoscerli.

      Debiti certificati del defunto

      Sono deducibili se documentati da atto scritto con data certa anteriore al decesso:

      • Mutui bancari (capitale residuo certificato dalla banca)
      • Prestiti personali risultanti da contratto registrato
      • Debiti tributari (imposte non pagate, cartelle esattoriali)
      • Debiti verso fornitori con fatture datate
      • Debiti verso familiari SOLO se risultano da atto pubblico o scrittura privata autenticata

      Spese funebri

      Sono deducibili fino a 1.550 euro (art. 24 D.Lgs. 346/1990). Serve la fattura dell’impresa funebre intestata al defunto o a chi ha sostenuto la spesa. La parte eccedente i 1.550 euro non è deducibile dall’asse ereditario.

      Spese mediche degli ultimi 6 mesi

      Sono deducibili le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita del defunto, senza limite di importo, purché documentate da fatture intestate al defunto. Rientrano: ricoveri ospedalieri privati, visite specialistiche, farmaci, badante (con contratto), assistenza infermieristica.

      Importante: sono deducibili solo se le spese sono state pagate dagli eredi (non dal defunto prima di morire) e se sono documentate con fatture/ricevute datate negli ultimi 6 mesi.

      Esempi pratici di calcolo: 6 casi reali

      Passiamo alla parte più utile: esempi concreti. Abbiamo scelto 6 scenari che coprono la grande maggioranza delle situazioni reali. In ciascuno vedrai il calcolo passo per passo.

      Esempio 1 – Coniuge e 2 figli, patrimonio 800.000 €

      Situazione: Mario muore lasciando moglie e 2 figli. Il patrimonio è composto da: casa (valore catastale 180.000 €), conto corrente 150.000 €, auto (esente), titoli di Stato 120.000 € (esenti), fondo investimento 200.000 €. Niente debiti.

      • Attivo ereditario imponibile: 180.000 (casa) + 150.000 (conto) + 200.000 (fondo) = 530.000 €
      • Presunzione mobilio 10%: +53.000 €
      • Asse ereditario netto totale: 583.000 €
      • Quote: coniuge 1/3 = 194.333 €, ogni figlio 1/3 = 194.333 €
      • Franchigie: coniuge 1.000.000 €, figlio 1 = 1.000.000 €, figlio 2 = 1.000.000 € → totale 3.000.000 €

      Risultato: ogni quota è ampiamente sotto la franchigia di 1 milione. Imposta di successione: 0 euro. Si pagano solo ipotecaria e catastale sull’immobile (vedi sezione dedicata).

      Esempio 2 – 2 figli, casa + conto = 500.000 €

      Situazione: Giovanna è vedova e muore lasciando 2 figli. Patrimonio: casa (valore catastale 300.000 €) e conto corrente 200.000 €.

      • Asse ereditario netto: 500.000 € (+ 50.000 € presunzione mobilio) = 550.000 €
      • Quote: ogni figlio 275.000 €
      • Franchigia figli: 1.000.000 € ciascuno (totale disponibile 2.000.000 €)

      Risultato: imposta di successione zero. La franchigia combinata (2 milioni) è quattro volte superiore al patrimonio. Anche questo è uno scenario tipico: nella maggior parte dei casi le famiglie normali non pagano imposta di successione.

      Esempio 3 – 3 fratelli, patrimonio 450.000 €

      Situazione: Paolo muore celibe e senza figli. Eredi legittimi: 3 fratelli. Patrimonio (già al netto di debiti): 450.000 € (casa + conti).

      • Quota per fratello: 450.000 / 3 = 150.000 € ciascuno
      • Franchigia fratelli: 100.000 € a testa
      • Quota imponibile per fratello: 150.000 − 100.000 = 50.000 €
      • Aliquota fratelli: 6%
      • Imposta per fratello: 50.000 × 6% = 3.000 €

      Risultato: totale imposta successione = 3 × 3.000 = 9.000 euro. Qui vediamo chiaramente come la franchigia dei fratelli (100.000 €) sia molto più bassa di quella tra coniuge/figli (1 milione): è uno dei motivi per cui chi non ha figli spesso pianifica anticipatamente con donazioni o testamento.

      Esempio 4 – Nipote (figlio di fratello premorto), 200.000 €

      Situazione: Lucia muore senza coniuge né figli. Eredi: un fratello vivente e un nipote (figlio di un fratello premorto). Il nipote eredita per rappresentazione (art. 467 c.c.), subentrando al padre. Quota del nipote: 100.000 €.

      Domanda frequente: il nipote per rappresentazione eredita “come se fosse” il fratello (quindi franchigia 100.000 €) o come nipote (senza franchigia)?

      Risposta: secondo l’interpretazione consolidata (risoluzioni AdE), il nipote che succede per rappresentazione è equiparato al fratello ai fini della franchigia: quindi si applicano 100.000 € di franchigia e aliquota 6%. Diverso se il nipote è erede diretto (non per rappresentazione): in quel caso aliquota 6% ma nessuna franchigia.

      • Quota nipote (rappresentazione): 100.000 €
      • Franchigia applicata: 100.000 € (come fratello)
      • Quota imponibile: 0 €

      Risultato: imposta zero. Se invece il nipote ereditasse direttamente (zio senza fratelli vivi), la franchigia non si applicherebbe e pagherebbe 6% su 100.000 = 6.000 euro. La distinzione tra rappresentazione e successione diretta è spesso decisiva.

      Esempio 5 – Convivente non sposato, patrimonio 150.000 €

      Situazione: Marco, convivente di fatto (non unione civile, non matrimonio), riceve in eredità testamentaria 150.000 € dal compagno defunto.

      • Quota: 150.000 €
      • Aliquota: 8% (estraneo dal punto di vista fiscale)
      • Franchigia: 0 € (non prevista per conviventi non uniti civilmente)
      • Imposta: 150.000 × 8% = 12.000 euro

      Attenzione importante: se Marco fosse stato unito civilmente, avrebbe avuto lo stesso trattamento del coniuge (aliquota 4%, franchigia 1 milione). Questo è uno dei motivi per cui le coppie che convivono da anni valutano l’unione civile o il matrimonio anche per ragioni patrimoniali e successorie.

      Esempio 6 – Caso complesso: patrimonio misto

      Situazione: Anna muore lasciando il marito e 1 figlio. Patrimonio articolato:

      • Casa prima abitazione: rendita catastale 800 €, A/2 → 800 × 1,05 × 110 = 92.400 €
      • Seconda casa al mare: rendita 500 €, A/3 → 500 × 1,05 × 120 = 63.000 €
      • Negozio affittato: rendita 1.200 €, C/1 → 1.200 × 1,05 × 40,8 = 51.408 €
      • Conto corrente: 120.000 €
      • BTP: 80.000 € (esenti)
      • Quote SRL di famiglia: 400.000 € (esenti perché erede subentra e prosegue attività 5 anni)
      • Auto: esente

      Passività: mutuo residuo casa al mare 30.000 €, spese funebri 2.000 € (deducibili 1.550 €), spese mediche ultimi 6 mesi 8.000 €.

      • Attivo imponibile: 92.400 + 63.000 + 51.408 + 120.000 = 326.808 €
      • Presunzione mobilio 10%: +32.680 € → 359.488 €
      • Passività deducibili: 30.000 + 1.550 + 8.000 = 39.550 €
      • Asse ereditario netto: 319.938 €
      • Quote: coniuge 50% = 159.969 €, figlio 50% = 159.969 €
      • Franchigie: 1.000.000 € ciascuno

      Risultato imposta successione: 0 euro. Ma attenzione: restano da pagare le imposte ipotecaria e catastale sui 3 immobili (vedi sezione successiva).

      Altre imposte sempre dovute (ipotecaria e catastale)

      Anche quando l’imposta di successione è zero (come negli esempi 1, 2 e 6 sopra), se nell’eredità ci sono immobili si pagano sempre altre due imposte: ipotecaria e catastale. Sono dovute indipendentemente dal grado di parentela e dall’importo ereditato.

      Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale

      È l’imposta per la trascrizione del trasferimento di proprietà nei registri immobiliari. Aliquota: 2% sul valore catastale dell’immobile, con minimo di 200 euro.

      Imposta catastale: 1% del valore catastale

      È l’imposta per la voltura catastale (aggiornamento intestazione al Catasto). Aliquota: 1% sul valore catastale, con minimo di 200 euro.

      Agevolazione “prima casa”: imposte fisse

      Se almeno uno degli eredi ha i requisiti per l’agevolazione prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, non possedere altra casa nello stesso Comune, non possedere altri immobili con prima casa agevolata in Italia), su una sola unità abitativa le imposte diventano fisse:

      • Imposta ipotecaria: 200 € (fissa)
      • Imposta catastale: 200 € (fissa)
      • Totale: 400 euro anziché il 3% del valore

      Esempio di risparmio: casa con valore catastale 200.000 €. Senza agevolazione: 3% = 6.000 €. Con agevolazione prima casa: 400 €. Risparmio: 5.600 euro. L’agevolazione va richiesta espressamente nella dichiarazione di successione.

      Altre imposte minori

      Si pagano anche: imposta di bollo (85 € per formalità), tassa ipotecaria (90 € a formalità), tributi speciali catastali (18,59 €). In totale, per una successione con un immobile, le spese aggiuntive ammontano a circa 200-300 € oltre alle imposte ipotecaria/catastale.

      Tabella riepilogativa scenari tipici

      Ecco una tabella di sintesi con gli scenari più ricorrenti, per avere un’idea immediata dell’imposta dovuta in funzione del patrimonio e della parentela:

      ScenarioPatrimonioImposta successione+Ipotecaria/catastale (se immobili)
      Coniuge + 1 figlio (patrimonio standard)400.000 €0 €~3% valore catastale
      Coniuge + 2 figli (patrimonio medio)800.000 €0 €~3% valore catastale
      Coniuge + 2 figli (patrimonio alto)3.500.000 €~20.000 € (4% sull’eccedenza)3% valore catastale
      Figlio unico (patrimonio < 1 milione)900.000 €0 €400 € se prima casa
      2 fratelli (patrimonio medio)500.000 €18.000 € (6% su 300.000)3% valore catastale
      3 fratelli (patrimonio 450k)450.000 €9.000 €3% valore catastale
      Nipote (zio senza figli, per rappresentazione)300.000 €12.000 € (6% sull’eccedenza)3% valore catastale
      Convivente non unito civilmente200.000 €16.000 € (8% senza franchigia)3% valore catastale
      Figlio disabile grave2.000.000 €20.000 € (4% su 500k)400 € se prima casa
      Estraneo per testamento100.000 €8.000 € (8% pieno)3% valore catastale

      Nota: la tabella considera patrimoni già al netto dei debiti e della presunzione mobilio. In caso di immobili, aggiungere ipotecaria (2%) + catastale (1%) sul valore catastale dei beni immobili. Per la prima casa con requisiti agevolazione: 400 € fissi totali.

      Simulatore online Agenzia Entrate

      L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel proprio sito istituzionale uno strumento di compilazione assistita della dichiarazione di successione online (modello telematico “Successioni Online”), che effettua automaticamente l’autoliquidazione delle imposte. Per accedervi:

      • Vai su agenziaentrate.gov.it → Area Riservata
      • Accedi con SPID, CIE o CNS
      • Menu “Servizi” → “Successioni” → “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”
      • Compila i quadri (dati defunto, eredi, attivo, passivo)
      • Il sistema calcola in automatico imposte di successione, ipotecaria, catastale, bolli

      Avvertenza: il sistema online è molto complesso e pensato per professionisti. Gli errori più comuni riguardano la corretta identificazione delle categorie catastali, la gestione del sistema tavolare (Trieste, Gorizia, parte di Udine) e l’applicazione della presunzione mobilio. Un errore in questi campi può portare a sanzioni tra 120% e 240% dell’imposta non versata.

      Come il CAF ti aiuta a non sbagliare

      La successione è uno degli adempimenti fiscali più delicati, perché un errore oggi può trasformarsi in una sanzione pesante domani (fino al 240% dell’imposta non versata, più interessi). E gli eredi hanno 12 mesi dal decesso per presentare la dichiarazione.

      Affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine significa:

      • Calcolo esatto dell’imposta con verifica di tutte le franchigie, esenzioni e agevolazioni
      • Individuazione corretta del valore catastale con controllo delle categorie
      • Gestione del sistema tavolare: in Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Le pratiche richiedono competenze specifiche. Il CAF Centro Fiscale ha esperienza pluriennale con le successioni tavolari
      • Predisposizione completa della dichiarazione di successione telematica
      • Volture catastali gestite direttamente
      • F24 precompilato per il pagamento di ipotecaria, catastale e bolli
      • Assistenza personalizzata: un referente unico segue tutta la pratica

      📞 Prenota una consulenza al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Nella prima consulenza valutiamo insieme il tuo caso e ti forniamo un preventivo chiaro prima di iniziare.

      📍 Siamo a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B. Riceviamo su appuntamento dal lunedì al venerdì.

      Domande frequenti sul calcolo dell’imposta di successione

      L’imposta di successione si paga prima o dopo la dichiarazione?

      L’imposta ipotecaria e catastale, i bolli e i tributi speciali si pagano in autoliquidazione prima di presentare la dichiarazione (con modello F24). L’imposta di successione vera e propria (se dovuta) viene invece liquidata dopo dall’Agenzia delle Entrate e notificata entro 3 anni dalla dichiarazione.

      Se non ci sono immobili, devo comunque fare la dichiarazione?

      La dichiarazione di successione non è obbligatoria se contemporaneamente: eredi sono coniuge/parenti in linea retta, attivo ereditario non supera 100.000 €, non ci sono immobili o diritti reali immobiliari. Se manca anche una sola di queste condizioni, la dichiarazione va sempre presentata.

      Le polizze vita sono tassate in successione?

      No, le somme corrisposte dalle polizze vita (caso morte) ai beneficiari non rientrano nell’asse ereditario e sono esenti dall’imposta di successione (art. 12 D.Lgs. 346/1990). Vanno direttamente ai beneficiari indicati in polizza, senza passare per l’eredità. È un importante strumento di pianificazione successoria.

      I titoli di Stato e i BTP sono esenti?

      Sì. I titoli del debito pubblico italiano (BOT, BTP, CCT, CTZ) e quelli degli altri Stati dell’Unione Europea sono esenti dall’imposta di successione. Vanno comunque dichiarati nel quadro EL del modello di successione, ma non concorrono all’attivo imponibile.

      Come si calcola l’imposta se il defunto lascia debiti superiori all’attivo?

      Se le passività superano l’attivo, gli eredi dovrebbero valutare la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio di inventario per non rispondere dei debiti con il proprio patrimonio. In ogni caso, ai fini fiscali, l’imposta di successione non può essere negativa: se l’asse è zero o negativo, l’imposta è zero.

      Posso pagare l’imposta di successione a rate?

      Sì. Se l’imposta supera 1.000 euro, è possibile richiederne la rateizzazione: 20% entro 60 giorni dalla notifica e il restante 80% in 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera 20.000 €), con applicazione degli interessi legali. La richiesta va fatta all’Ufficio delle Entrate competente.

      Cosa succede se sbaglio il calcolo nella dichiarazione?

      L’Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale. Se emerge imposta non versata, si applicano sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta evasa, più interessi di mora. Per questo è importante farsi assistere: un errore di categoria catastale o una franchigia applicata male può costare migliaia di euro.

      La donazione in vita riduce la franchigia di successione?

      Sì. Le donazioni effettuate in vita dal defunto ai suoi eredi riducono la franchigia disponibile al momento della successione (principio del “cumulo” delle donazioni). Esempio: se un padre ha donato 200.000 € a un figlio in vita, al momento della successione al figlio resta una franchigia di 800.000 € (anziché 1.000.000). Va verificato sempre nelle successioni di patrimoni importanti.

      Il coniuge separato eredita e quanto paga?

      Il coniuge separato ma non divorziato conserva la qualità di erede legittimo, salvo che la separazione sia stata pronunciata con addebito. Mantiene anche l’aliquota del 4% e la franchigia di 1.000.000 €. Il coniuge divorziato invece perde ogni diritto successorio (salvo assegno a carico dell’eredità in alcuni casi particolari).

      In Friuli Venezia Giulia il calcolo è diverso?

      Il calcolo dell’imposta è identico a livello nazionale, ma in Friuli Venezia Giulia (soprattutto provincie di Trieste, Gorizia e parte dell’udinese) vige il sistema tavolare, un registro catastale differente dal resto d’Italia. Le volture tavolari hanno procedure e tempistiche proprie e richiedono competenze specifiche. Gli errori in questo ambito sono la principale fonte di contestazioni per gli eredi friulani. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nelle successioni tavolari.


      Hai bisogno di aiuto per calcolare l’imposta di successione? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in tutte le fasi: dal calcolo preventivo, alla dichiarazione telematica, alle volture catastali o tavolari. Prenota la tua consulenza al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121. Insieme rendiamo la successione semplice, trasparente e senza sorprese.

      AD

      Andrea Damiani

      Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

      📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
      Agosto 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Imposte-su-successione-Guida-Completa-per-gli-Eredi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-05 08:00:002026-04-24 23:48:42Calcolo Imposta Successione 2026: Guida con Esempi Pratici e Tabelle Aliquote
      ISEE

      Bonus Nido 2026: Importi, Requisiti ISEE e Come Fare Domanda INPS

      ISEE 2026

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      Il **Bonus Nido 2026** rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie con figli piccoli, erogato dall’**INPS** per il pagamento delle **rette dell’asilo nido** pubblico o privato. Con **importi fino a 3.000 euro all’anno**, il **bonus asilo nido 2026** varia in base al valore **ISEE** del nucleo familiare e viene ulteriormente **potenziato** per chi ha un **secondo figlio** di età inferiore a 10 anni. Ma quali sono gli **importi esatti** per il 2026? Quali **requisiti ISEE** servono per accedere? Come si presenta la **domanda INPS**?

      In questa guida completa trovi tutto quello che serve sapere sul **Bonus Nido 2026**: dagli **importi ISEE** ai **requisiti di accesso**, dalla procedura di **domanda online** ai **tempi di erogazione** del rimborso. Se hai bisogno di assistenza per la **compilazione dell’ISEE** o per la **presentazione della domanda**, il **CAF Centro Fiscale di Udine** è a tua disposizione sia in ufficio che online, per garantire la correttezza di ogni passaggio e massimizzare l’importo del tuo bonus.

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      Indice dei Contenuti

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      <\!-- wp:list -->

      1. Cos’è il Bonus Nido 2026 e novità rispetto al 2025
      2. Importi del Bonus Nido 2026 in base all’ISEE: le tre fasce
      3. Bonus Nido potenziato per il secondo figlio: 3.000 euro garantiti
      4. Requisiti per accedere al Bonus Nido 2026
      5. Come fare domanda per il Bonus Nido 2026: procedura INPS
      6. Documenti necessari per la domanda di Bonus Nido 2026
      7. Tempi di erogazione e pagamento del Bonus Nido 2026
      8. Domande Frequenti sul Bonus Nido 2026

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      <\!-- /wp:group -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Cos’è il Bonus Nido 2026 e novità rispetto al 2025

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Il **Bonus Nido 2026** è un contributo economico erogato dall’**INPS** a sostegno delle famiglie con figli piccoli che frequentano un **asilo nido pubblico** o **privato autorizzato**. Questo bonus consente di ottenere un **rimborso delle rette** pagate durante l’anno, con importi che variano in base alla **situazione economica** della famiglia misurata tramite l’**ISEE minorenni**.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      La misura è stata introdotta dalla **Legge di Bilancio 2017** e viene confermata ogni anno con eventuali modifiche agli importi e ai requisiti. Per il **2026**, il bonus mantiene la struttura a fasce ISEE già in vigore, con **tre livelli di contributo** che premiano le famiglie con redditi più bassi. La principale novità del 2026 riguarda il **bonus potenziato** per le famiglie con un **secondo figlio di età inferiore a 10 anni**, che possono accedere all’**importo massimo di 3.000 euro** indipendentemente dal valore ISEE, a condizione che il primo figlio non abbia ancora compiuto 10 anni alla data di presentazione della domanda.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      È importante sottolineare che il **Bonus Nido** è cumulabile con altre prestazioni INPS come l’**Assegno Unico Universale**, non essendo soggetto a limiti di compatibilità. Tuttavia, chi beneficia del bonus non può contemporaneamente richiedere la **detrazione fiscale per le rette degli asili nido** nella dichiarazione dei redditi per le stesse spese, poiché le due agevolazioni non sono cumulabili per la stessa tipologia di costo.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      L’**asilo nido** deve essere **autorizzato** dall’ente locale competente: sono ammessi sia gli asili nido pubblici gestiti dai Comuni, sia le strutture private convenzionate o autorizzate. Non rientrano nel bonus le **scuole dell’infanzia** (ex scuole materne), riservate ai bambini dai 3 ai 6 anni, né i servizi di baby-sitting o assistenza domiciliare, per i quali esistono altre forme di sostegno.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Importi del Bonus Nido 2026 in base all’ISEE: le tre fasce

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Gli **importi del Bonus Nido 2026** sono differenziati in **tre fasce ISEE**, con l’obiettivo di garantire un sostegno maggiore alle famiglie con redditi più bassi. Ecco il dettaglio completo degli importi erogati dall’**INPS** per l’anno 2026:

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Prima fascia – ISEE fino a 25.000 euro:**
      – **Importo massimo: 3.000 euro all’anno** (272,72 euro al mese per 11 mensilità)
      – Questa è la fascia più generosa, riservata alle famiglie con **ISEE minorenni** fino a **25.000 euro**
      – Il contributo copre fino a **11 mensilità** di frequenza all’asilo nido (da gennaio a novembre o da settembre a luglio dell’anno scolastico)

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Seconda fascia – ISEE da 25.001 a 40.000 euro:**
      – **Importo massimo: 2.500 euro all’anno** (227,27 euro al mese per 11 mensilità)
      – Fascia intermedia per le famiglie con **ISEE minorenni** compreso tra **25.001 euro** e **40.000 euro**
      – Anche in questo caso il rimborso copre fino a **11 mesi** di frequenza

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Terza fascia – ISEE superiore a 40.000 euro o senza ISEE:**
      – **Importo massimo: 1.500 euro all’anno** (136,37 euro al mese per 11 mensilità)
      – Questa fascia si applica alle famiglie con **ISEE superiore a 40.000 euro** oppure a chi presenta la **domanda senza ISEE**
      – L’importo ridotto è comunque un sostegno significativo per le famiglie con redditi più alti

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Gli importi indicati sono **massimi annuali**: il rimborso effettivo dipende dalle **rette effettivamente pagate** e dal **numero di mesi di frequenza**. Se la retta mensile è inferiore all’importo previsto per la tua fascia ISEE, riceverai il rimborso della sola cifra pagata. Ad esempio, se hai diritto a 272,72 euro al mese (prima fascia) ma paghi una retta di soli 200 euro, riceverai 200 euro di rimborso mensile.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Per accedere agli **importi più alti**, è fondamentale presentare un **ISEE aggiornato** al momento della domanda. Il **CAF Centro Fiscale** ti supporta nella compilazione dell’**ISEE minorenni**, calcolando con precisione il valore del tuo indicatore e verificando che rientrino tutti i redditi e i patrimoni del nucleo familiare. Un ISEE corretto può fare la differenza tra ricevere 1.500 o 3.000 euro di bonus.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Calcolo del rimborso mensile: esempi pratici

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Per comprendere meglio come funziona il **rimborso delle rette**, vediamo alcuni esempi concreti basati su situazioni familiari reali:

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Esempio 1 – Famiglia con ISEE 18.000 euro (prima fascia):**
      La famiglia Rossi ha un **ISEE minorenni di 18.000 euro** e paga una retta mensile di **350 euro** per l’asilo nido privato. Poiché rientra nella **prima fascia**, ha diritto a un contributo massimo di **272,72 euro al mese**. Il figlio frequenta l’asilo da settembre a luglio (11 mesi): il rimborso totale sarà di **272,72 x 11 = 3.000 euro**. I restanti 77,28 euro al mese (350 – 272,72) restano a carico della famiglia.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Esempio 2 – Famiglia con ISEE 32.000 euro (seconda fascia):**
      La famiglia Bianchi ha un **ISEE di 32.000 euro** e paga una retta di **180 euro al mese** per l’asilo comunale. Essendo nella **seconda fascia**, avrebbe diritto a **227,27 euro mensili**, ma poiché la retta è inferiore, riceve il **rimborso effettivo di 180 euro al mese**. Per 11 mesi di frequenza, il totale è **180 x 11 = 1.980 euro**.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Esempio 3 – Famiglia senza ISEE (terza fascia):**
      La famiglia Verdi non ha presentato l’**ISEE** e paga una retta di **250 euro al mese**. Rientra automaticamente nella **terza fascia**, con diritto a un massimo di **136,37 euro mensili**. Per 9 mesi di frequenza (da gennaio a settembre), riceverà **136,37 x 9 = 1.227,33 euro**.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Questi esempi mostrano l’importanza di avere un **ISEE aggiornato** e di scegliere con attenzione il periodo di frequenza per massimizzare il contributo.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Bonus Nido potenziato per il secondo figlio: 3.000 euro garantiti

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Una delle novità più interessanti del **Bonus Nido 2026** riguarda il **contributo potenziato** per le famiglie con **più figli piccoli**. Se nel tuo nucleo familiare è presente un **secondo figlio di età inferiore a 10 anni**, puoi accedere all’**importo massimo di 3.000 euro** per il figlio che frequenta l’asilo nido, **indipendentemente dal valore ISEE**.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Questo significa che anche le famiglie con **ISEE elevato** (oltre 40.000 euro) o senza ISEE possono ottenere il **bonus pieno** di 3.000 euro, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Requisiti per il bonus potenziato:**
      1. **Nel nucleo familiare deve essere presente un secondo figlio** (o ulteriori figli) di età inferiore a 10 anni alla data di presentazione della domanda
      2. Il **primo figlio** (quello più grande) non deve aver compiuto 10 anni
      3. La domanda deve essere presentata per il **figlio più piccolo** che frequenta l’asilo nido
      4. Il bonus potenziato si applica **solo per il figlio che frequenta il nido**, non per gli altri figli

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Esempio pratico di bonus potenziato:**
      La famiglia Neri ha due figli: Luca di 8 anni (che frequenta la scuola primaria) e Sara di 2 anni (che frequenta l’asilo nido). Anche se l’**ISEE familiare è di 50.000 euro** (terza fascia), la presenza di Luca (secondo figlio sotto i 10 anni) consente ai genitori di ricevere il **bonus massimo di 3.000 euro** per le rette di Sara, anziché i 1.500 euro previsti per la terza fascia.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Se invece Luca avesse già compiuto 10 anni al momento della domanda, la famiglia riceverebbe solo l’importo della terza fascia (1.500 euro), poiché il requisito dell’età del primo figlio non sarebbe rispettato.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Questo **incentivo per le famiglie numerose** rappresenta un sostegno concreto per chi decide di avere più figli, alleggerendo il peso economico delle rette degli asili nido in un periodo in cui le spese familiari sono già elevate. Il **CAF Centro Fiscale** verifica con attenzione i requisiti del bonus potenziato, assicurandosi che tu riceva l’importo corretto in base alla composizione del tuo nucleo familiare.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Requisiti per accedere al Bonus Nido 2026

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Per richiedere il **Bonus Nido 2026**, è necessario soddisfare una serie di **requisiti** relativi al bambino, al genitore richiedente e alla struttura frequentata. Ecco l’elenco completo delle condizioni di accesso:

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Requisiti del bambino:**
      – Il bambino deve avere **meno di 3 anni** di età (dalla nascita fino al compimento del terzo anno)
      – Deve frequentare un **asilo nido pubblico** o un **asilo nido privato autorizzato** dal Comune o dall’ente locale competente
      – La frequenza deve essere regolare e documentata dalle ricevute di pagamento delle rette

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Requisiti del genitore richiedente:**
      – Deve essere **cittadino italiano** oppure **cittadino UE** oppure **cittadino extracomunitario** con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
      – Deve essere **residente in Italia** al momento della domanda
      – Deve avere la **potestà genitoriale** sul bambino per cui richiede il bonus
      – Deve sostenere effettivamente il **pagamento delle rette** dell’asilo nido

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Requisiti della struttura:**
      – L’asilo nido deve essere **pubblico** (gestito dal Comune o da ente pubblico) oppure **privato autorizzato** dall’ente locale competente
      – La struttura deve essere regolarmente iscritta nei registri comunali degli asili nido
      – **Non sono ammessi**: scuole dell’infanzia (ex materne), asili privati non autorizzati, servizi di baby-sitting

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Requisiti ISEE (opzionali ma consigliati):**
      – Per accedere agli **importi più elevati** (2.500 o 3.000 euro), è necessario presentare un **ISEE minorenni** in corso di validità
      – L’ISEE deve riferirsi al **nucleo del minore** per cui si richiede il bonus
      – Senza ISEE, si accede automaticamente alla **terza fascia** con importo ridotto a 1.500 euro

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Casi particolari:**
      Per i bambini **impossibilitati a frequentare l’asilo nido** a causa di una grave patologia cronica certificata dal pediatra, esiste una forma alternativa di bonus (contributo per **introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**). In questo caso, i requisiti e la documentazione richiesta sono diversi e prevedono certificazione medica specifica.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Il **CAF Centro Fiscale di Udine** verifica con te il possesso di tutti i requisiti necessari, evitando errori che potrebbero comportare il rigetto della domanda o la restituzione del bonus già erogato. Affidati alla nostra esperienza per una domanda corretta fin dall’inizio.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Come fare domanda per il Bonus Nido 2026: procedura INPS

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      La **domanda per il Bonus Nido 2026** deve essere presentata esclusivamente in modalità **telematica** attraverso il portale dell’**INPS**. La procedura richiede attenzione per evitare errori che potrebbero ritardare l’erogazione del contributo o causare il rigetto della domanda.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Quando presentare la domanda:**
      La domanda può essere presentata **a partire dal 27 febbraio 2026** (data di apertura del bando INPS per il 2026) e fino al **31 dicembre 2026**. Tuttavia, è consigliabile presentarla il prima possibile per due motivi:
      1. Il rimborso viene erogato **solo per le mensilità successive** alla data di presentazione della domanda
      2. In caso di esaurimento dei fondi stanziati, vengono accolte le domande in ordine cronologico di arrivo

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Canali di presentazione:**
      La domanda può essere inoltrata attraverso tre canali:
      1. **Portale INPS** – accesso con SPID, CIE o CNS nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso l’abitazione”
      2. **Contact Center INPS** – chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164164 (da cellulare a pagamento)
      3. **Patronato o CAF** – affidandosi a un intermediario abilitato che presenta la domanda per conto del richiedente

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Dati da inserire nella domanda:**
      Durante la compilazione della domanda online, dovrai fornire:
      – Dati anagrafici del **bambino** (codice fiscale, data di nascita, residenza)
      – Dati dell’**asilo nido** frequentato (denominazione, indirizzo, tipologia pubblica/privata)
      – Indicazione del **valore ISEE** in corso di validità (se disponibile)
      – Modalità di pagamento preferita per ricevere il rimborso (**IBAN** del conto corrente o libretto postale)
      – Eventuale presenza di un **secondo figlio sotto i 10 anni** per accedere al bonus potenziato

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Procedura di rimborso:**
      Dopo aver presentato la domanda, dovrai **caricare le ricevute di pagamento** delle rette sul portale INPS, mese per mese. Per ogni mese di frequenza, è necessario allegare:
      – **Ricevuta di pagamento** della retta (bonifico, bollettino, ricevuta fiscale)
      – Il documento deve indicare: nome del bambino, mese di riferimento, importo pagato, denominazione dell’asilo

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      L’INPS verifica la documentazione e, se tutto è regolare, eroga il **rimborso direttamente sul tuo conto corrente** entro 60 giorni dall’invio delle ricevute.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Attenzione agli errori comuni:**
      – Non dimenticare di allegare le ricevute mensilmente: senza documentazione, il bonus non viene erogato
      – Verifica che l’asilo sia **autorizzato**: gli asili non in regola non danno diritto al contributo
      – Controlla l’**IBAN** inserito: errori nell’IBAN ritardano il pagamento

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      La procedura può sembrare complessa, soprattutto se è la prima volta che richiedi il **Bonus Nido**. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** si occupa di tutto: dalla raccolta documenti alla compilazione della domanda online, fino al caricamento mensile delle ricevute. Contattaci per assistenza completa, sia in ufficio a Udine che comodamente online da casa tua.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Documenti necessari per la domanda di Bonus Nido 2026

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Per presentare la **domanda di Bonus Nido 2026**, è necessario preparare una serie di **documenti** che certificano il diritto al contributo e consentono all’INPS di verificare i requisiti di accesso. Ecco l’elenco completo della documentazione richiesta:

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Documenti del bambino:**
      – **Codice fiscale** del bambino che frequenta l’asilo nido
      – **Certificato di nascita** o autocertificazione della data di nascita
      – **Certificato di residenza** o autocertificazione (per i cittadini italiani ed europei)

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Documenti del genitore richiedente:**
      – **Codice fiscale** del genitore che presenta la domanda
      – **Documento di identità** in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente)
      – Per **cittadini extracomunitari**: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
      – **IBAN** del conto corrente o libretto postale su cui ricevere il rimborso (deve essere intestato al richiedente)

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Documenti dell’asilo nido:**
      – **Denominazione completa** dell’asilo nido frequentato
      – **Indirizzo** della struttura (via, CAP, Comune, provincia)
      – **Codice fiscale** o **partita IVA** dell’asilo nido
      – **Attestazione di autorizzazione comunale** (in caso di asilo privato) – documento rilasciato dal Comune che certifica l’autorizzazione al funzionamento

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **ISEE minorenni (consigliato):**
      – **Attestazione ISEE minorenni** in corso di validità (anno 2026)
      – L’ISEE deve riferirsi al nucleo familiare del bambino per cui si richiede il bonus
      – **Validità**: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (si rinnova ogni anno)

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Ricevute di pagamento delle rette (da caricare mensilmente):**
      Per ogni mese di frequenza, dovrai caricare sul portale INPS la **ricevuta di pagamento** della retta. La ricevuta deve contenere:
      – **Nome e cognome del bambino**
      – **Mese di riferimento** della retta (es. “settembre 2026”)
      – **Importo pagato** in euro
      – **Denominazione dell’asilo nido** che ha emesso la ricevuta
      – **Data di pagamento** e **modalità** (bonifico, bollettino postale, carta, contanti con ricevuta fiscale)

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Sono accettate diverse tipologie di ricevute:
      – Bonifico bancario o postale
      – Bollettino MAV o bollettino postale
      – Ricevuta fiscale rilasciata dall’asilo
      – Fattura elettronica (per asili privati)
      – Quietanza di pagamento firmata e timbrata dall’asilo

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Documenti aggiuntivi per il bonus potenziato:**
      Se richiedi il **bonus maggiorato** per secondo figlio, dovrai fornire:
      – **Codice fiscale** del secondo figlio (o ulteriori figli) di età inferiore a 10 anni
      – **Autocertificazione** della data di nascita del secondo figlio
      – Indicazione nella domanda della presenza del secondo figlio nel nucleo familiare

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Documenti per bambini con gravi patologie:**
      Se richiedi il contributo per **supporto domiciliare** anziché per l’asilo nido:
      – **Certificato del pediatra** che attesta l’impossibilità a frequentare l’asilo per grave patologia cronica
      – **Prescrizione medica** delle terapie o trattamenti necessari

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Il **CAF Centro Fiscale** ti aiuta a raccogliere tutta la documentazione necessaria, verificando che ogni documento sia completo e corretto. Evita errori e ritardi: affidati ai nostri esperti per una domanda perfetta.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Tempi di erogazione e pagamento del Bonus Nido 2026

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Dopo aver presentato la **domanda di Bonus Nido 2026** e caricato le **ricevute di pagamento** delle rette mensili, l’**INPS** procede con l’istruttoria e l’erogazione del contributo. È importante conoscere i **tempi di attesa** per pianificare le spese familiari.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Tempistiche standard:**
      – **Istruttoria della domanda**: 30-45 giorni dalla data di presentazione
      – **Verifica ricevute mensili**: 10-15 giorni dal caricamento di ogni ricevuta
      – **Erogazione del rimborso**: entro 60 giorni dall’accettazione delle ricevute

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      L’INPS **non eroga il bonus in un’unica soluzione annuale**, ma procede con **pagamenti mensili** o **trimestrali**, a seconda del numero di ricevute caricate. Ad esempio, se carichi le ricevute di settembre, ottobre e novembre insieme, riceverai un unico pagamento che copre i tre mesi.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Modalità di pagamento:**
      Il **rimborso del Bonus Nido** viene accreditato direttamente sul **conto corrente** o **libretto postale** indicato nella domanda. L’IBAN deve essere intestato al genitore che ha presentato la richiesta (o cointestato). Non sono ammessi pagamenti su conti intestati a terzi, nemmeno se familiari.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Sul tuo estratto conto, il bonifico dell’INPS apparirà con la causale: **”INPS – Bonus asilo nido anno 2026 – mese/i [mesi rimborsati]”**.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Quando arrivano i primi pagamenti?**
      Se presenti la domanda a **marzo 2026** e carichi subito le ricevute di gennaio e febbraio, puoi aspettarti il primo accredito entro **fine aprile o inizio maggio 2026**. I pagamenti successivi arriveranno con cadenza regolare, a patto che continui a caricare le ricevute mensilmente.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Cosa fare se il pagamento ritarda:**
      Se dopo 60 giorni dal caricamento delle ricevute non hai ancora ricevuto il bonifico:
      1. Verifica lo **stato della domanda** accedendo al portale INPS nella sezione “Le mie domande”
      2. Controlla che le **ricevute siano state accettate** (potrebbero essere in stato “sospeso” per integrazione documenti)
      3. Verifica l’**IBAN** inserito: se è errato, dovrai correggerlo sul portale
      4. Contatta il **Contact Center INPS** (803.164) per richiedere informazioni sullo stato del pagamento

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Bonus residuo a fine anno:**
      Se a dicembre hai diritto a mensilità non ancora erogate (ad esempio, hai caricato le ricevute di novembre e dicembre a fine anno), il saldo verrà pagato entro **gennaio-febbraio 2027**, dopo la chiusura della rendicontazione annuale.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      **Attenzione alle trattenute:**
      Il **Bonus Nido** è **esente IRPEF**, quindi non viene tassato e non devi dichiararlo nel 730 o nel Modello Redditi. Tuttavia, se in passato hai ricevuto bonus non spettanti e l’INPS ha richiesto la restituzione, potrebbero essere effettuate **trattenute sui nuovi pagamenti** fino a completo recupero delle somme.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Il **CAF Centro Fiscale** monitora per te lo stato della domanda e ti avvisa tempestivamente in caso di anomalie o ritardi, intervenendo presso l’INPS per risolvere eventuali problematiche. Scrivici per assistenza completa.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Domande Frequenti sul Bonus Nido 2026

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Posso richiedere il Bonus Nido 2026 se mio figlio frequenta una scuola materna?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      No, il **Bonus Nido** è riservato esclusivamente ai bambini che frequentano un **asilo nido** (da 0 a 3 anni). Le **scuole dell’infanzia** (ex scuole materne), che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni, non rientrano in questa agevolazione. Per le rette delle scuole materne, puoi invece beneficiare della **detrazione fiscale del 19%** nella dichiarazione dei redditi, fino a un massimo di spesa di 632 euro per figlio.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Il Bonus Nido 2026 è compatibile con l’Assegno Unico Universale?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Sì, il **Bonus Nido** è pienamente **compatibile** con l’**Assegno Unico Universale** per i figli a carico. Puoi quindi ricevere entrambe le prestazioni contemporaneamente senza alcuna riduzione dell’importo. L’Assegno Unico è un sostegno economico mensile per tutti i figli a carico fino a 21 anni, mentre il Bonus Nido copre specificamente le rette degli asili nido.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Devo avere l’ISEE per richiedere il Bonus Nido 2026?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      L’**ISEE** non è obbligatorio per presentare la domanda, ma è **fortemente consigliato** per accedere agli **importi più elevati**. Senza ISEE, riceverai automaticamente il contributo minimo di **1.500 euro annui** (terza fascia). Con un ISEE fino a 25.000 euro, invece, puoi ottenere fino a **3.000 euro**. Il **CAF Centro Fiscale** ti aiuta a calcolare l’ISEE minorenni per massimizzare il tuo bonus.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Posso richiedere il Bonus Nido anche per rette già pagate prima della domanda?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      No, il **Bonus Nido** viene erogato **solo per le mensilità successive** alla data di presentazione della domanda. Ad esempio, se presenti la domanda a marzo 2026, potrai ottenere il rimborso solo per le rette pagate da marzo in poi, non per quelle di gennaio e febbraio. Per questo motivo, è importante presentare la domanda il prima possibile, idealmente a **inizio anno** o non appena il bambino inizia a frequentare l’asilo.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Il Bonus Nido è cumulabile con la detrazione fiscale per le rette degli asili?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      No, le due agevolazioni **non sono cumulabili** per le stesse spese. Se ricevi il **Bonus Nido INPS** per le rette pagate, non puoi contemporaneamente portare in detrazione quelle stesse spese nella dichiarazione dei redditi. Devi quindi scegliere l’opzione più conveniente: il Bonus Nido è generalmente più vantaggioso perché è un rimborso diretto (fino a 3.000 euro), mentre la detrazione fiscale del 19% si applica su un massimo di 632 euro di spesa (rimborso massimo circa 120 euro).

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":3} -->

      Cosa succede se cambio asilo nido durante l’anno?

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Puoi tranquillamente **cambiare asilo nido** durante l’anno senza perdere il diritto al bonus. Dovrai semplicemente **aggiornare i dati** della nuova struttura sul portale INPS e caricare le ricevute del nuovo asilo per i mesi successivi al cambio. Il contributo continuerà a essere erogato regolarmente, purché il nuovo asilo sia anch’esso **pubblico o privato autorizzato**. Il **CAF Centro Fiscale** ti assiste nell’aggiornamento dei dati in caso di variazione della struttura frequentata.

      <\!-- /wp:paragraph -->

      <\!-- wp:heading {"level":2} -->

      Conclusione

      <\!-- /wp:heading -->

      <\!-- wp:paragraph -->

      Il **Bonus Nido 2026** rappresenta un sostegno concreto per migliaia di famiglie italiane, con **importi fino a 3.000 euro** che alleggeriscono il peso delle rette degli asili nido. Comprendere i **requisiti ISEE**, conoscere le **scadenze** e presentare una **domanda corretta** sono passaggi fondamentali per ottenere il massimo contributo a cui hai diritto.

      Hai bisogno di assistenza per **calcolare l’ISEE minorenni**, **presentare la domanda INPS** o **caricare le ricevute mensili** sul portale? Il **CAF Centro Fiscale di Udine** è a tua disposizione, sia in ufficio che online, per garantire la correttezza di ogni passaggio e massimizzare l’importo del tuo Bonus Nido 2026.

      Contattaci al **0432 1638640** o scrivici su **WhatsApp al 366 6018121** per fissare un appuntamento. Il nostro team di esperti si occupa di tutto, dalla raccolta documenti alla presentazione della domanda, fino al monitoraggio dei pagamenti.

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      Contatta CAF Centro Fiscale su WhatsApp

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      <\!-- wp:shortcode -->

      dimissioni padredimissioni padre
      PATRONATO, BONUS NASCITA, BONUS BEBE’, BONUS ASILO NIDO, CONGEDO PARENTALE, DIMISSIONI ONLINE, MATERNITA’, NOTIZIE

      Dimissioni Lavoratore Padre nel Primo Anno del Bambino

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      CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

      Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026: Guida Completa a Detrazione, Tetto di Spesa e Requisiti

      Bonus Mobili

      Il bonus mobili 2026 è l’agevolazione fiscale che permette di detrarre parte della spesa sostenuta per acquistare mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. È una delle detrazioni più richieste dalle famiglie italiane, ma anche una delle più fraintese: non basta comprare un divano o un frigorifero nuovo per avere diritto allo sconto fiscale, perché il bonus è collegato a precise condizioni su ristrutturazione, tetto di spesa, classi energetiche e modalità di pagamento. In questa guida vediamo passo dopo passo come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici 2026, chi può richiederlo e quali errori evitare per non perdere il diritto alla detrazione.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026
      2. Detrazione IRPEF: percentuale e tetto di spesa 2026
      3. Il vincolo della ristrutturazione: quali interventi danno diritto al bonus
      4. Cosa si può acquistare: mobili ammessi
      5. Grandi elettrodomestici: le classi energetiche minime richieste
      6. Come si detrae il bonus: ripartizione in 10 quote annuali
      7. Pagamenti tracciabili: come pagare per non perdere il bonus
      8. Documenti da conservare
      9. Errori tipici che fanno perdere il diritto al bonus
      10. Domande frequenti sul bonus mobili 2026
      11. Il CAF può aiutarti con il bonus mobili 2026

      Cos’è il Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026

      Il bonus mobili è una detrazione IRPEF, cioè uno sconto sulle imposte sui redditi dovute, riconosciuto a chi acquista mobili nuovi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da destinare all’arredo di un immobile che è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia. Non si tratta quindi di un bonus autonomo: è collegato a un altro beneficio fiscale, quello per le ristrutturazioni, e non può esistere senza di esso.

      L’obiettivo della norma è duplice: da un lato sostenere chi ha già investito in lavori edilizi (rifacimento bagno, tinteggiatura, sostituzione impianti, e così via), dall’altro incentivare l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico, in continuità con le politiche di risparmio energetico che riguardano anche l’Ecobonus.

      Detrazione IRPEF: percentuale e tetto di spesa 2026

      Per il 2026 il bonus mobili riconosce una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Su questo aspetto la normativa non è cambiata rispetto agli anni precedenti: la percentuale di detrazione resta fissata al 50%.

      Quello che invece è cambiato più volte negli anni è il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione. Per il 2026 il limite è fissato a 5.000 euro per singola unità immobiliare. Significa che il risparmio fiscale massimo ottenibile è di 2.500 euro (il 50% di 5.000 euro), da recuperare in dieci anni.

      È importante conoscere l’evoluzione di questo tetto, perché online circolano ancora informazioni non aggiornate riferite agli anni passati:

      AnnoTetto massimo di spesaRiferimento
      202210.000 euroNormativa previgente
      20238.000 euroLegge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)
      2024-20265.000 euroLegge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), prorogata fino al 2026

      Il tetto di spesa si applica per singola unità immobiliare: se possiedi più immobili oggetto di ristrutturazione, il limite di 5.000 euro vale separatamente per ciascuno di essi, a condizione che ognuno abbia i requisiti per accedere al bonus.

      Il vincolo della ristrutturazione: quali interventi danno diritto al bonus

      Il requisito che genera più dubbi riguarda il legame tra bonus mobili e lavori edilizi. La regola, prevista dall’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è precisa: per usufruire del bonus mobili 2026 i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili.

      Tradotto in parole semplici: per gli acquisti effettuati nel 2026, i lavori di ristrutturazione devono essere stati iniziati a partire dal 1° gennaio 2025. Non conta la data di fine lavori, ma quella di inizio: puoi quindi acquistare mobili ed elettrodomestici anche mentre la ristrutturazione è ancora in corso, oppure dopo che è terminata, purché rientri in questa finestra temporale.

      Non tutti gli interventi edilizi danno diritto al bonus mobili. Rientrano tra quelli validi, tra gli altri:

      • Manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali
      • Restauro e risanamento conservativo
      • Ristrutturazione edilizia vera e propria
      • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali
      • Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
      • Interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi

      Non sono invece sufficienti la semplice manutenzione ordinaria su una singola unità abitativa (per esempio la sola tinteggiatura di un appartamento, senza altri lavori) o interventi che non rientrano tra quelli agevolabili dal bonus ristrutturazioni. Se hai dubbi sulla tipologia di lavori che hai fatto o che stai per fare, ti consigliamo di verificare con attenzione la nostra guida al Bonus Casa, che spiega nel dettaglio quali interventi sono ammessi al bonus ristrutturazioni e quindi, di conseguenza, al bonus mobili collegato.

      Un caso particolare riguarda l’acquisto di mobili senza CILA: in alcune situazioni specifiche è possibile accedere al bonus anche senza la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Abbiamo dedicato un approfondimento a questo tema nella guida Bonus Mobili Senza CILA 2026.

      Cosa si può acquistare: mobili ammessi

      Per quanto riguarda i mobili, la regola generale è che devono essere nuovi (non sono ammessi mobili usati o d’antiquariato) e destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo di esempio:

      • Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli e sedie
      • Divani, poltrone e materassi
      • Apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo

      Sono invece esclusi, tra gli altri, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, oltre ad altri complementi di arredo che la normativa non considera mobili in senso stretto. L’elenco dettagliato di cosa rientra e cosa no, con tutte le categorie di prodotto, è disponibile nella nostra guida verticale Bonus mobili 2026: cosa rientra nella detrazione.

      Grandi elettrodomestici: le classi energetiche minime richieste

      Per i grandi elettrodomestici la regola è più stringente rispetto ai mobili: non basta che il prodotto sia nuovo, deve anche rispettare una classe energetica minima. La classe energetica è quella lettera, dalla A alla G secondo la nuova etichetta energetica europea, che trovi sull’etichetta obbligatoria applicata al prodotto e nella relativa scheda tecnica.

      Per il 2026, in base alla normativa vigente, occorre rispettare almeno queste classi energetiche minime:

      Tipo di elettrodomesticoClasse energetica minima richiesta
      ForniClasse A
      Lavatrici, lavasciuga e lavastoviglieClasse E
      Frigoriferi e congelatoriClasse F

      Per gli apparecchi che sul mercato non dispongono ancora di etichetta energetica obbligatoria (per esempio alcune piccole categorie di prodotto), è sufficiente che siano nuovi, senza vincoli di classe. Il consiglio pratico è sempre lo stesso: controlla l’etichetta energetica prima di acquistare e conserva la documentazione che la attesta, perché in caso di controllo dovrai poter dimostrare che l’elettrodomestico rispettava la classe minima richiesta al momento dell’acquisto.

      Rientrano tra i grandi elettrodomestici agevolabili, oltre a quelli della tabella, anche piani cottura, apparecchi per il condizionamento e la ventilazione, stufe elettriche e apparecchiature per la sicurezza domestica. Se l’elettrodomestico incassato (per esempio un forno da incasso) non rispetta la classe energetica minima, quella parte di spesa va esclusa dal calcolo della detrazione.

      Come si detrae il bonus: ripartizione in 10 quote annuali

      Una volta calcolata la detrazione (50% della spesa, entro il tetto di 5.000 euro), l’importo non viene restituito in un’unica soluzione. La legge prevede infatti che la detrazione sia ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo: non è possibile scegliere una rateizzazione diversa, né più breve né più lunga.

      Facciamo un esempio pratico: se hai speso 5.000 euro per mobili ed elettrodomestici nel 2026, la detrazione totale sarà di 2.500 euro (il 50%). Questo importo verrà suddiviso in 10 quote da 250 euro l’una, da far valere una ogni anno nella dichiarazione dei redditi, a partire dall’anno di sostenimento della spesa fino al decimo anno successivo.

      La detrazione va indicata nel quadro dedicato del modello 730 oppure nel corrispondente quadro del modello Redditi Persone Fisiche, a seconda di quale dichiarazione presenti. Va sempre incrociata correttamente con l’anno di sostenimento della spesa e con l’eventuale detrazione già in corso relativa alla ristrutturazione principale.

      Pagamenti tracciabili: come pagare per non perdere il bonus

      Uno degli aspetti su cui si perde più facilmente il diritto alla detrazione riguarda le modalità di pagamento. La normativa richiede infatti che i pagamenti avvengano esclusivamente con strumenti tracciabili:

      • Bonifico bancario o postale (anche non necessariamente il bonifico “parlante” tipico delle ristrutturazioni, ma è comunque la modalità più sicura e tracciabile)
      • Pagamento con carta di credito
      • Pagamento con carta di debito (bancomat)

      Sono invece vietati i pagamenti in contanti, con assegno o con qualsiasi altro mezzo non tracciabile. Un pagamento effettuato nel modo sbagliato fa perdere la detrazione, anche se il mobile o l’elettrodomestico acquistato è perfettamente ammissibile per requisiti e caratteristiche. Non esiste possibilità di sanatoria successiva: se il pagamento non è tracciabile, quella spesa semplicemente non entra nel calcolo del bonus.

      Attenzione anche ai pagamenti misti: se paghi in parte con carta e in parte in contanti (per esempio un acconto in contanti e il saldo con bonifico), solo la parte pagata con strumento tracciabile potrà essere portata in detrazione.

      Documenti da conservare

      Per non avere problemi in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale conservare con cura tutta la documentazione relativa all’acquisto. In particolare occorre tenere:

      • Fatture o scontrini “parlanti” di acquisto, che riportino natura, qualità e quantità dei beni acquistati (uno scontrino generico che riporta solo l’importo non è sufficiente se non è accompagnato da altra documentazione che attesti questi elementi)
      • Ricevute dei bonifici bancari o postali, oppure gli estratti conto che attestano il pagamento con carta di credito o debito
      • Documentazione attestante la classe energetica degli elettrodomestici acquistati, in caso non risulti già dallo scontrino o dalla fattura
      • Documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione collegati (comunicazione di inizio lavori quando prevista, fatture dei lavori edilizi, eventuali bonifici parlanti relativi alla ristrutturazione)

      Questi documenti vanno conservati per tutto il periodo in cui hai diritto a fruire della detrazione (le 10 quote annuali) più il tempo utile per un eventuale controllo fiscale successivo. In pratica, è buona norma non disfarsene per almeno 10 anni dall’acquisto.

      Errori tipici che fanno perdere il diritto al bonus

      Sulla base delle richieste più frequenti che riceviamo, ecco gli errori più comuni che possono far perdere, in tutto o in parte, il diritto al bonus mobili:

      1. Acquistare i mobili prima dell’inizio della ristrutturazione: se i lavori edilizi non sono ancora iniziati (o non rientrano nella finestra temporale ammessa), l’acquisto non dà diritto al bonus, anche se poi i lavori vengono effettivamente fatti in seguito.
      2. Pagare in contanti o con assegno: come visto, è la causa più frequente di perdita del beneficio, spesso per piccoli acquisti che si pensa non “valgano la pena” di essere tracciati.
      3. Non verificare la classe energetica dell’elettrodomestico: acquistare un frigorifero o una lavatrice senza controllare l’etichetta energetica può portare a scoprire, solo in fase di dichiarazione dei redditi, che quella spesa non è detraibile.
      4. Superare il tetto di spesa senza saperlo: sommando più acquisti nel corso dell’anno si può superare inconsapevolmente il limite di 5.000 euro, con la conseguenza che la parte eccedente non genera alcuna detrazione.
      5. Confondere il tipo di intervento di ristrutturazione: pensare che qualsiasi lavoro in casa dia diritto al bonus, quando in realtà la semplice manutenzione ordinaria su una singola unità abitativa non rientra tra gli interventi ammessi.
      6. Non conservare la documentazione: perdere fatture, scontrini parlanti o ricevute di bonifico rende molto difficile dimostrare il diritto alla detrazione in caso di controllo, anche a distanza di anni.
      7. Confondere l’anno di riferimento del tetto di spesa: applicare per errore il tetto di un anno diverso (per esempio ricordare gli 8.000 euro del 2023 invece dei 5.000 euro validi per il 2026) porta a calcolare una detrazione sbagliata.

      Domande frequenti sul bonus mobili 2026

      Posso richiedere il bonus mobili senza aver fatto ristrutturazioni importanti?
      No. Il bonus mobili è sempre collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia (o manutenzione straordinaria) iniziato non prima del 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Senza questo requisito, l’acquisto di mobili o elettrodomestici non è agevolabile.

      Il tetto di 5.000 euro è per persona o per immobile?
      Il tetto di spesa è calcolato per singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, non per persona. Se più persone dello stesso nucleo familiare convivono nello stesso immobile, il tetto resta comunque 5.000 euro complessivi per quell’unità immobiliare.

      Posso pagare in più rate con carta di credito?
      Sì, l’importante è che il pagamento avvenga tramite carta di credito o debito, bonifico bancario o postale. La rateizzazione concessa dal circuito della carta di credito non incide sulla tracciabilità del pagamento ai fini del bonus.

      Cosa succede se non rispetto la classe energetica minima?
      Se l’elettrodomestico acquistato non rispetta la classe energetica minima richiesta (A per i forni, E per lavatrici/lavasciuga/lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori), quella specifica spesa non può essere portata in detrazione, anche se il resto dell’acquisto (per esempio i mobili) rimane agevolabile.

      Devo comunicare qualcosa all’ENEA per il bonus mobili?
      No, a differenza di altri bonus casa legati al risparmio energetico (come l’Ecobonus), per il bonus mobili non è prevista alcuna comunicazione preventiva all’ENEA. È sufficiente conservare la documentazione fiscale e indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

      Il CAF può aiutarti con il bonus mobili 2026

      Tra tetto di spesa, requisiti sulla ristrutturazione collegata, classi energetiche degli elettrodomestici e obbligo di pagamento tracciabile, gestire correttamente il bonus mobili nella dichiarazione dei redditi richiede attenzione. Un errore nella compilazione del quadro dedicato, o una documentazione incompleta, può far perdere in parte o del tutto il diritto alla detrazione.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificare se i tuoi acquisti rispettano tutti i requisiti, a raccogliere correttamente la documentazione necessaria e a inserire in modo corretto la detrazione nel tuo 730 o modello Redditi, così da non perdere nemmeno una delle 10 quote annuali a cui hai diritto. Contattaci per un preventivo personalizzato e senza impegno.

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      Hai dubbi sui requisiti, sul tetto di spesa o su come inserire correttamente la detrazione nella tua dichiarazione dei redditi? Il nostro staff verifica la tua situazione e ti guida passo dopo passo.

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        Agosto 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-03 10:00:002026-08-05 07:44:10Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026: Guida Completa a Detrazione, Tetto di Spesa e Requisiti
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Bonus Renzi nella Dichiarazione dei Redditi 2026: Come Leggerlo nel 730

        Dichiarazione dei redditi 730

        Il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026 è uno degli argomenti che generano più dubbi tra i lavoratori dipendenti. Ogni anno, in fase di 730, migliaia di persone scoprono di dover restituire somme che avevano già incassato in busta paga, oppure al contrario si accorgono di avere diritto a un credito mai ricevuto. Non si tratta di errori del datore di lavoro, ma del normale funzionamento del conguaglio annuale.

        In questa guida non ripercorriamo la storia della misura: se vuoi sapere cos’è e come si è trasformato nel tempo, trovi tutto negli approfondimenti dedicati al bonus Renzi e a cosa è diventato oggi e al trattamento integrativo 2026. Qui ci concentriamo su una cosa sola: come si legge e come si gestisce il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026, riga per riga.

        Vedremo dove si trova nel modello 730 2026, come interpretare il risultato del conguaglio quando esce a credito o a debito, quali situazioni fanno scattare la restituzione e cosa fare concretamente in ciascun caso. Il trattamento integrativo — questo il nome tecnico corretto del bonus Renzi — è infatti un beneficio che viene anticipato mensilmente dal datore di lavoro ma verificato definitivamente solo a fine anno, ed è proprio questo doppio passaggio a generare i conguagli.

        Indice dei contenuti

        1. Dove si trova il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026
        2. Come funziona il conguaglio annuale del trattamento integrativo
        3. Conguaglio a credito: il bonus spettava ma non è stato erogato
        4. Conguaglio a debito: il bonus percepito ma non spettante
        5. Come si paga il conguaglio a debito del bonus Renzi
        6. Errori da evitare con il bonus Renzi nel 730
        7. Scadenze da ricordare per la dichiarazione 2026
        8. Assistenza per il 730 e i conguagli a Udine
        9. Domande frequenti sul bonus Renzi nella dichiarazione 2026

        Dove si trova il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026

        Il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026 non ha un quadro tutto suo: si inserisce all’interno della sezione dedicata al lavoro dipendente. Nel modello 730/2026 — quello che riguarda i redditi percepiti nel 2025 — il trattamento integrativo si gestisce nel Quadro C, la parte del modello riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (stipendi, pensioni, collaborazioni).

        Il rigo C14: il cuore del calcolo

        Il rigo che serve è il C14, dedicato appunto al trattamento integrativo. Qui vanno riportati due dati fondamentali che il datore di lavoro certifica nella Certificazione Unica (CU), cioè il documento che ogni sostituto d’imposta consegna al lavoratore entro marzo e che riepiloga stipendi, ritenute e bonus erogati nell’anno:

        • Codice bonus: indica se il trattamento integrativo è stato riconosciuto dal datore di lavoro (in tutto o in parte) oppure no
        • Bonus erogato: l’importo del bonus Renzi effettivamente accreditato in busta paga durante l’anno

        Nel modello Redditi Persone Fisiche 2026 (quello che si usa quando non si può presentare il 730, ad esempio se non si ha un sostituto d’imposta) la logica è identica, ma cambia la collocazione: il dato confluisce nel rigo RC14 del Quadro RC, sempre nella sezione dedicata al lavoro dipendente. Il meccanismo di verifica però è lo stesso in entrambi i modelli.

        Un punto spesso trascurato: il rigo C14 va compilato anche se il bonus non è stato erogato. Molti pensano che, non avendo ricevuto nulla in busta paga, non ci sia niente da dichiarare. È l’errore più comune, e costa caro: senza quel dato il sistema non può verificare la spettanza e l’eventuale credito resta lettera morta. Nella compilazione del 730 con il CAF Centro Fiscale di Udine questo controllo viene fatto in automatico incrociando la CU.

        Come funziona il conguaglio annuale del trattamento integrativo

        Per capire perché in dichiarazione può uscire un credito o un debito, bisogna afferrare un concetto semplice: il trattamento integrativo viene erogato in via provvisoria durante l’anno e verificato in via definitiva alla fine.

        Il datore di lavoro, mese dopo mese, non può sapere quale sarà il tuo reddito complessivo a fine anno. Fa quindi una previsione basata su ciò che conosce: lo stipendio che ti sta pagando lui. Se la previsione dice che rientri nei parametri, ti anticipa il bonus Renzi in busta paga. Ma è solo una stima.

        Il reddito complessivo, in parole semplici, è la somma di tutti i redditi che hai percepito nell’anno da qualsiasi fonte: stipendi da uno o più datori, pensioni, affitti, lavoro autonomo occasionale, e così via. È questo il valore che conta davvero per stabilire se il trattamento integrativo spettava. E questo valore emerge solo in dichiarazione, quando tutti i pezzi vengono messi insieme.

        Le soglie di reddito e la verifica di spettanza

        La verifica a consuntivo si basa su soglie di reddito complessivo. Semplificando il meccanismo:

        • Fino a 15.000 euro di reddito complessivo: il trattamento integrativo spetta per intero, a condizione che l’IRPEF lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente
        • Tra 15.000 e 28.000 euro: il beneficio spetta solo in presenza di determinate condizioni legate all’ammontare delle detrazioni spettanti, e l’importo può ridursi progressivamente
        • Oltre 28.000 euro: il bonus Renzi non spetta più

        Il punto cruciale è che queste soglie si applicano al reddito complessivo, non al singolo stipendio. Immagina che Marco abbia guadagnato 14.000 euro da un datore di lavoro: quel datore, vedendo un reddito sotto i 15.000, gli eroga regolarmente il trattamento integrativo. Se però Marco ha percepito anche 16.000 euro da un secondo lavoro, il suo reddito complessivo sale a 30.000 euro e il bonus non gli spettava. In sede di bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026, quella somma andrà restituita.

        Attenzione anche a un dettaglio tecnico: nel calcolo del reddito complessivo ai fini di questa verifica non si considera il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. È un aspetto che sfugge facilmente e che può cambiare l’esito del conguaglio.

        Conguaglio a credito: il bonus spettava ma non è stato erogato

        Il primo scenario è quello favorevole. Il trattamento integrativo ti spettava, ma durante l’anno non l’hai ricevuto in busta paga, o l’hai ricevuto solo in parte. In questo caso il 730 2026 ti riconosce la differenza come credito, che ti verrà rimborsato.

        Le situazioni che generano un credito sono più frequenti di quanto si pensi. Ecco le principali:

        • Cambio di lavoro in corso d’anno: il nuovo datore, non conoscendo i redditi precedenti, può aver prudenzialmente sospeso l’erogazione
        • Datore di lavoro che non ha applicato il beneficio: capita quando il lavoratore non ha comunicato di volerne usufruire o per una stima errata del sostituto
        • Rapporto di lavoro breve o stagionale: il reddito previsto sembrava troppo basso per far scattare l’IRPEF necessaria, ma il quadro annuale è diverso
        • Lavoratore senza sostituto d’imposta: ad esempio chi ha lavorato come colf o badante, dove il datore privato non opera come sostituto e quindi non può erogare il bonus
        • Rientro da un periodo di aspettativa o congedo: la ripresa a metà anno può falsare la previsione del datore

        Il caso di colf e badanti merita una nota a parte: chi lavora presso famiglie non ha un sostituto d’imposta che possa anticipare il bonus Renzi, per cui l’unico modo per ottenerlo è proprio la dichiarazione. Se ti riconosci in questa situazione, il CAF Centro Fiscale a Udine segue abitualmente questo tipo di pratiche.

        Come arriva materialmente il rimborso? Se presenti il 730 con sostituto d’imposta, il credito ti viene accreditato direttamente in busta paga, di norma con la retribuzione di luglio (o del mese successivo alla trasmissione, se la dichiarazione viene inviata più tardi). Se invece presenti il 730 senza sostituto, il rimborso arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con tempi più lunghi. Nel modello Redditi PF il credito confluisce nel calcolo finale dell’imposta.

        Conguaglio a debito: il bonus percepito ma non spettante

        Lo scenario opposto è quello che preoccupa di più. Hai incassato il trattamento integrativo in busta paga mese dopo mese, ma dai conti finali risulta che non ti spettava, o ti spettava in misura inferiore. In questo caso il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026 genera un conguaglio a debito: dovrai restituire quanto ricevuto in eccesso.

        È importante chiarire subito un punto, perché genera molta ansia: non si tratta di una sanzione né di un accertamento. Non hai commesso alcuna irregolarità e non ci sono multe. È semplicemente il ricalcolo di un anticipo che si è rivelato eccessivo, esattamente come accade con qualsiasi altro conguaglio fiscale.

        I casi tipici che generano il conguaglio a debito

        Nella pratica quotidiana del CAF, le situazioni che più spesso portano a restituire il bonus Renzi sono queste:

        • Più datori di lavoro nello stesso anno: è il caso numero uno. Ogni datore calcola il bonus sul proprio stipendio, ignorando gli altri. Sommando tutto si superano le soglie
        • Redditi da lavoro autonomo occasionale: una consulenza, una collaborazione spot, un incarico saltuario si sommano al reddito complessivo
        • Redditi da locazione: affittare un immobile fa crescere il reddito rilevante ai fini del trattamento integrativo, anche se percepito in regime di cedolare secca. La cedolare secca non concorre infatti al reddito complessivo IRPEF, ma la norma impone comunque di sommarla separatamente in questa specifica verifica
        • Aumenti di stipendio, straordinari o premi non previsti a inizio anno
        • Coesistenza di stipendio e pensione, o di più trattamenti pensionistici
        • Indennità INPS percepite nell’anno che concorrono al reddito, come la NASpI

        Supponiamo che Giulia abbia lavorato da gennaio a giugno per un’azienda, percependo 13.000 euro e ricevendo regolarmente il trattamento integrativo. Da luglio cambia lavoro e guadagna altri 14.000 euro, ricevendo di nuovo il bonus dal nuovo datore. Nessuno dei due ha sbagliato: ciascuno ha applicato correttamente la norma sul proprio reddito. Ma il reddito complessivo di Giulia è 27.000 euro, e in dichiarazione emergerà che parte del bonus Renzi va restituita.

        Discorso analogo per chi ha percepito indennità di disoccupazione: la NASpI gestita dal CAF Centro Fiscale a Udine è un reddito imponibile a tutti gli effetti e va sommato agli altri nella verifica finale.

        Come si paga il conguaglio a debito del bonus Renzi

        Una volta accertato il debito, la modalità di restituzione dipende da come presenti la dichiarazione. Vediamo i tre scenari possibili.

        730 con sostituto d’imposta: trattenuta in busta paga

        È la strada più comoda. Se presenti il 730 2026 indicando il tuo datore di lavoro come sostituto, sarà lui a trattenere l’importo direttamente dalla busta paga, di norma a partire da luglio. Non devi fare nulla: nessun F24 da compilare, nessuna scadenza da ricordare.

        C’è anche una tutela importante: puoi chiedere la rateizzazione barrando l’apposita casella in dichiarazione. Le rate vengono trattenute dal sostituto d’imposta da luglio a novembre, quindi al massimo 5 rate mensili, con l’applicazione di un interesse dello 0,33% mensile (che sale allo 0,40% mensile in caso di incapienza della retribuzione). In questo modo l’impatto sullo stipendio resta contenuto e diluito.

        730 senza sostituto e modello Redditi PF: pagamento con F24

        Se non hai un sostituto d’imposta (perché disoccupato, perché lavori per un privato, o per altre ragioni), il conguaglio si versa con modello F24. Lo stesso vale se presenti il modello Redditi Persone Fisiche anziché il 730.

        In questi casi il debito segue le scadenze ordinarie delle imposte sui redditi: il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. È anche possibile rateizzare l’importo in più rate mensili fino a novembre.

        Il conguaglio del bonus Renzi non viaggia da solo: si somma algebricamente a tutte le altre voci della dichiarazione. Può capitare che un debito sul trattamento integrativo venga completamente assorbito dalle detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni o interessi sul mutuo, trasformando il risultato finale in un rimborso. Per questo è essenziale che la dichiarazione sia compilata nella sua interezza, senza tralasciare nulla: sapere quali bonus vanno dichiarati nel 730/2026 e quali no aiuta a evitare sia debiti inattesi sia crediti persi.

        Errori da evitare con il bonus Renzi nel 730

        La gestione del bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026 nasconde alcune trappole ricorrenti. Conoscerle in anticipo evita brutte sorprese e, soprattutto, evita di lasciare soldi sul tavolo.

        • Non compilare il rigo C14 quando il bonus non è stato erogato: come detto, è l’errore più costoso perché fa perdere il credito spettante
        • Dimenticare una Certificazione Unica: chi ha avuto più datori deve raccogliere tutte le CU. Una CU mancante falsa l’intero calcolo
        • Fidarsi ciecamente del precompilato: il modello precompilato è un ottimo punto di partenza, ma non sempre riporta correttamente i dati di rapporti di lavoro frammentati
        • Non dichiarare redditi occasionali: anche una prestazione da poche centinaia di euro entra nel reddito complessivo e può spostare l’esito
        • Presentare il 730 senza sostituto per evitare la trattenuta: non risolve nulla, sposta solo il pagamento sull’F24 con scadenze più stringenti

        Il 730 precompilato merita un chiarimento in più. Dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione già impostata con i dati in suo possesso. Il dato del trattamento integrativo di norma è già presente, ma la sua correttezza dipende da quanto hanno trasmesso i sostituti d’imposta. In presenza di più rapporti di lavoro nell’anno, o di redditi non certificati da terzi, il precompilato va sempre integrato e controllato. Affidare la verifica a chi gestisce ogni giorno queste pratiche riduce drasticamente il rischio di errori e di successive comunicazioni dall’Agenzia.

        Scadenze da ricordare per la dichiarazione 2026

        Chi deve sistemare il trattamento integrativo in dichiarazione ha davanti alcune date chiave. Segnarle in agenda evita corse dell’ultimo minuto:

        • 30 aprile 2026: disponibilità del 730 precompilato (la data è slittata rispetto al 15 aprile degli anni scorsi)
        • 30 giugno 2026: versamento del saldo con F24 per chi presenta il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF
        • 30 luglio 2026: stessa scadenza con maggiorazione dello 0,40%
        • 30 settembre 2026: termine ultimo per l’invio del modello 730/2026
        • 25 ottobre 2026: presentazione del 730 integrativo, se emergono correzioni a favore del contribuente
        • 30 novembre 2026: termine per l’invio del modello Redditi Persone Fisiche

        Il 730 integrativo è una risorsa preziosa spesso ignorata: se dopo aver inviato la dichiarazione ti accorgi che il bonus Renzi spettante non è stato considerato, hai tempo fino al 25 ottobre per correggere e recuperare il credito. Meglio ancora, però, è fare le cose bene la prima volta.

        Assistenza per il 730 e i conguagli a Udine

        Gestire correttamente il bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026 significa incrociare Certificazioni Uniche, redditi accessori, detrazioni e soglie. È un lavoro di precisione dove un dato dimenticato può tradursi in centinaia di euro persi o in un debito che si poteva evitare.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno migliaia di dichiarazioni e conosce a fondo le casistiche più delicate: lavoratori con più datori nell’anno, colf e badanti senza sostituto d’imposta, pensionati con redditi aggiuntivi, chi ha percepito indennità INPS. I nostri operatori raccolgono i documenti, verificano la spettanza del trattamento integrativo e ti spiegano in anticipo cosa aspettarti dal conguaglio, prima ancora di trasmettere la dichiarazione.

        Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, comodamente da casa tua e da tutta Italia: ci invii i documenti, noi elaboriamo la pratica e ti aggiorniamo a ogni passaggio. Per conoscere i dettagli del servizio e ricevere un preventivo personalizzato, puoi prenotare un appuntamento senza impegno.

        Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e la gestione del conguaglio del bonus Renzi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

        Domande frequenti sul bonus Renzi nella dichiarazione 2026

        Agosto 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-03 09:00:002026-08-05 07:44:13Bonus Renzi nella Dichiarazione dei Redditi 2026: Come Leggerlo nel 730
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio

        ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

        Il 31 luglio 2026 è passato, ma per la rottamazione quinquies il calendario non si ferma qui. Chi ha scelto il piano a 54 rate deve tenere sotto controllo tutte le prossime scadenze fino al 2035, mentre chi ha mancato il pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione) si trova davanti a una domanda urgente: cosa succede adesso? In questo articolo ripercorriamo il calendario completo delle rate residue della rottamazione quinquies 2026, spieghiamo cosa fare in pratica se hai saltato la scadenza del 31 luglio e quali sono i margini concreti per rimettersi in regola prima che scatti la decadenza. Se hai dubbi sul tuo piano di pagamento, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificarlo e a capire come muoverti.

        Indice dei contenuti

        • Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito
        • Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035
        • Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta
        • Esistono margini di recupero dopo la decadenza?
        • Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

        Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito

        Se non sei riuscito a versare la prima rata (o l’unica soluzione) della rottamazione quinquies entro il 31 luglio 2026, la prima cosa da sapere è che non tutto è perduto immediatamente. La normativa (Legge n. 199/2025) prevede una tolleranza di 5 giorni di calendario rispetto alla scadenza indicata sul bollettino, valida per il pagamento dell’unica rata o della prima rata scelta dal debitore: il pagamento resta quindi valido se effettuato entro il 5 agosto 2026. Superata anche questa finestra, però, il discorso cambia radicalmente.

        Se ti trovi ancora nei 5 giorni di tolleranza, la priorità assoluta è versare l’importo dovuto il prima possibile, verificando con attenzione l’importo esatto riportato sul piano di pagamento: un versamento di importo insufficiente rispetto a quello dovuto NON mette al riparo dalla decadenza, esattamente come un pagamento omesso. Se invece i 5 giorni sono già trascorsi senza che tu abbia effettuato il versamento, la situazione richiede una verifica puntuale della tua posizione: in alcuni casi specifici possono sussistere margini di recupero (ne parliamo più avanti), ma servono verifiche caso per caso sul tuo piano. Per il dettaglio sulla scadenza originaria del 31 luglio, leggi il nostro approfondimento su Rottamazione Cartelle 2026: Scadenza 31 Luglio, Cosa Succede se Non Paghi.

        Perché conviene non aspettare l’ultimo giorno utile

        La tolleranza di 5 giorni è pensata come rete di sicurezza per imprevisti, non come una proroga ufficiale della scadenza. Codici bollettino sbagliati, ritardi negli accrediti bancari o codici tributo F24 compilati male possono far slittare la data di effettivo accredito oltre i termini utili, anche quando il pagamento è stato disposto per tempo. Per approfondire i codici corretti da utilizzare, consulta la nostra guida su Codici Tributo F24 2026: Guida Completa con Tabella e Risoluzioni AdE. Per questo motivo, chi si trova a ridosso della scadenza dei 5 giorni di tolleranza dovrebbe verificare con priorità assoluta che il pagamento sia stato correttamente eseguito e accreditato, non solo disposto.

        Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035

        Chi ha scelto il pagamento rateale della rottamazione quinquies deve gestire fino a 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Conoscere in anticipo tutte le scadenze residue è essenziale per organizzare la provvista e non rischiare la decadenza su nessuna delle rate successive a quella di luglio. Ecco il calendario completo previsto dalla normativa per le rate residue del 2026 e degli anni successivi. Per approfondire il tasso di dilazione applicato dal 1° agosto, leggi Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%: pagare tutto o in 54 rate.

        Le prossime scadenze 2026

        Dopo la prima rata del 31 luglio 2026 (con tolleranza al 5 agosto), le rate successive dell’anno in corso sono fissate al 30 settembre 2026 e al 30 novembre 2026. Su queste rate si applicano gli interessi di dilazione al 3% annuo, che decorrono dal 1° agosto 2026 per chi prosegue con il pagamento rateale.

        RataScadenza
        1ª rata31 luglio 2026 (tolleranza: 5 agosto 2026)
        2ª rata30 settembre 2026
        3ª rata30 novembre 2026
        4ª → 51ª rata31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembre di ciascun anno dal 2027
        52ª rata31 gennaio 2035
        53ª rata31 marzo 2035
        54ª rata31 maggio 2035 (tolleranza: 5 giugno 2035)

        Le rate dal 2027 in poi

        Dal 2027 in avanti, le rate residue seguono una cadenza fissa e ricorrente ogni anno, alle date del 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, fino all’esaurimento del piano. Il calendario si conclude con la 52ª rata al 31 gennaio 2035, la 53ª rata al 31 marzo 2035 e la 54ª e ultima rata al 31 maggio 2035. Su quest’ultima rata si applica di nuovo la tolleranza di 5 giorni di calendario prevista dalla legge per l’ultima rata del piano: significa che, se il piano si chiude il 31 maggio 2035, il versamento resta considerato tempestivo se accreditato entro il 5 giugno 2035. Per tutte le rate intermedie, invece, non è prevista la stessa tolleranza (vedi la sezione dedicata più avanti).

        L’importo minimo di ogni rata

        Un dettaglio pratico da tenere presente: la normativa fissa un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata del piano. Se la suddivisione del debito in 54 rate genera importi più bassi di questa soglia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce automaticamente il numero di rate nel piano, per rispettare il minimo previsto. Chi ha un piano con rate ridotte rispetto alle 54 originarie non deve quindi preoccuparsi: è una conseguenza automatica della regola sull’importo minimo, non un errore nel piano di pagamento.

        Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta

        La decadenza dalla rottamazione quinquies è l’esito più penalizzante per chi ha aderito alla definizione agevolata, ed è bene sapere con precisione quando si verifica e quali conseguenze produce, per evitare di trovarsi impreparati. Su questo punto la legge è più articolata di quanto si pensi, perché distingue tra rate intermedie e prima/ultima rata del piano.

        Le regole di decadenza: unica rata, ultima rata e rate intermedie

        La rottamazione quinquies diventa inefficace, con conseguente decadenza, in tre situazioni distinte previste dalla legge:

        • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o insufficiente pagamento dell’unica rata scelta dal debitore, per chi ha optato per il pagamento in soluzione unica
        • Omesso o insufficiente pagamento di due rate del piano, anche non consecutive tra loro, per chi ha scelto la soluzione rateale: in questo caso la tolleranza di 5 giorni non si applica, quindi anche un solo giorno di ritardo su due rate diverse concorre a determinare la decadenza
        • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni) o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano

        In sintesi: la tolleranza di 5 giorni di calendario si applica soltanto al pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, non alle rate intermedie, per le quali anche un solo giorno di ritardo non è tollerato ma concorre, insieme a una seconda rata omessa o insufficiente, a determinare la decadenza.

        Cosa succede in concreto dopo la decadenza

        Una volta scattata la decadenza, gli effetti sono immediati e, salvo eventuali future modifiche normative, non reversibili per gli stessi carichi. Le somme già versate non vengono restituite, ma vengono imputate come acconto sulle somme complessivamente dovute: il conteggio finale, però, torna a comprendere per intero sanzioni e interessi di mora che la rottamazione aveva azzerato, con un debito complessivo spesso molto più alto di quello che si sarebbe pagato restando in regola.

        Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare nuove azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) o di proseguire quelle già avviate prima della domanda di adesione. Infine, i carichi per cui è scattata l’inefficacia della rottamazione non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, e non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione quinquies per gli stessi carichi.

        Esistono margini di recupero dopo la decadenza?

        Chi si trova già fuori dai termini previsti dalla legge deve sapere che la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano di rottamazione quinquies per gli stessi carichi. Non è quindi possibile, a differenza di quanto disponibile in alcune situazioni per altri istituti fiscali, semplicemente pagare in ritardo oltre i termini e considerarsi comunque in regola con la rottamazione.

        Le opzioni concrete per chi è decaduto

        Dopo la decadenza, il debito residuo torna esigibile secondo le regole ordinarie, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973 come misura di rottamazione. A questo punto, l’opzione concreta più praticabile è valutare una rateizzazione ordinaria del debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: uno strumento generalmente disponibile per i debiti tributari, che consente di dilazionare il pagamento nel tempo secondo le regole ordinarie di rateizzazione, comprensivo di sanzioni e interessi ripristinati. Non si tratta delle stesse condizioni di favore della rottamazione, ma può comunque permettere di evitare il pagamento in un’unica soluzione.

        Perché conviene verificare subito la propria posizione

        Prima di rassegnarsi alla decadenza, è fondamentale verificare con precisione la propria situazione: può darsi che il pagamento apparentemente in ritardo rientri ancora nei termini di tolleranza previsti per l’unica rata o per l’ultima rata del piano, oppure che si tratti di un disguido sul codice tributo o sull’importo che è possibile chiarire con l’ente di riscossione prima che si consolidino gli effetti della decadenza. Verificare tempestivamente il proprio piano di pagamento, capire con esattezza quali rate risultano effettivamente versate e quali no, è un passaggio che richiede attenzione e competenza tecnica, soprattutto perché le regole di decadenza cambiano a seconda che si tratti della prima, dell’ultima o di una rata intermedia. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti proprio in questa fase delicata, verificando lo stato reale del piano rateale e individuando, quando possibile, la strada migliore per limitare i danni.

        Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

        Sapere quali rate restano da pagare, con quali importi e quali scadenze, è il primo passo per non incorrere in nuovi ritardi. Il piano di pagamento personalizzato con l’elenco completo delle rate residue, degli importi aggiornati con gli interessi al 3% e delle relative scadenze è disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme ai moduli di pagamento precompilati necessari per i versamenti successivi. Se non hai SPID e devi recuperare i moduli, trovi la procedura dettagliata nel nostro articolo su Rottamazione quinquies: come recuperare online i moduli di pagamento senza SPID. In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPA, oppure con domiciliazione bancaria delle rate.

        Cosa fare se hai difficoltà ad accedere ai documenti

        Non tutti i contribuenti hanno dimestichezza con l’area riservata online o dispongono degli strumenti di accesso digitale necessari (SPID, CIE, credenziali dedicate). Per chi ha difficoltà a recuperare autonomamente moduli, bollettini o l’elenco aggiornato delle rate residue, la soluzione più sicura è rivolgersi a un professionista che possa occuparsene senza il rischio di errori nella compilazione o di scadenze dimenticate. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera per conto del contribuente la documentazione aggiornata sul piano di rottamazione quinquies e verifica scadenze e importi di ogni rata residua, permettendoti di pianificare i pagamenti senza sorprese. Se vuoi anche capire come funzionano gli esiti online e la tolleranza sui pagamenti, leggi Rottamazione-quinquies: esiti online e tolleranza pagamenti fino al 5 agosto solo per pochi.

        Il 31 luglio non è l’ultima scadenza della rottamazione quinquies, ma solo la prima di una lunga serie di appuntamenti che si protrarranno fino al 2035 per chi ha scelto il piano a 54 rate. Che tu abbia rispettato la scadenza, che tu stia ancora rientrando nei 5 giorni di tolleranza, o che tu tema di essere già decaduto, la cosa più importante è verificare con precisione la tua posizione e non lasciare che i dubbi si accumulino fino alla prossima rata.

        Ho pagato la rata del 31 luglio il 3 agosto: sono ancora in regola con la rottamazione quinquies?

        Si. La tolleranza di 5 giorni di calendario copre i versamenti dell’unica rata o della prima rata del piano effettuati fino al 5 agosto 2026 compreso, quindi un pagamento accreditato il 3 agosto resta pienamente valido e non comporta alcuna conseguenza.

        Quali sono le prossime rate della rottamazione quinquies dopo agosto 2026?

        Dopo la prima rata di luglio, le prossime scadenze sono il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 2027 le rate residue seguono una cadenza fissa il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, fino alla 54esima e ultima rata prevista per il 31 maggio 2035.

        La tolleranza di 5 giorni vale per tutte le rate del piano?

        No. Per legge, la tolleranza di 5 giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata (per chi paga in soluzione unica) o dell’ultima rata del piano rateale. Per le rate intermedie non e’ prevista questa tolleranza: la decadenza scatta se si omette o si versa un importo insufficiente per due rate del piano, anche non consecutive.

        Cosa succede se pago una rata della rottamazione quinquies con un importo inferiore a quello dovuto?

        Dipende da quale rata e’ interessata. Se si tratta dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, un versamento insufficiente comporta la decadenza dalla rottamazione quinquies. Se si tratta di una rata intermedia, la decadenza scatta quando l’omesso o insufficiente pagamento riguarda due rate, anche non consecutive.

        Se sono decaduto dalla rottamazione quinquies posso rientrare pagando in ritardo?

        No, la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano per gli stessi carichi una volta scattata la decadenza. L’opzione concreta praticabile e’ valutare una rateizzazione ordinaria del debito residuo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

        Dove trovo il calendario aggiornato delle mie rate residue della rottamazione quinquies?

        Il piano di pagamento personalizzato, con l’elenco di tutte le rate residue e i relativi importi aggiornati, e’ disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se hai difficolta’ ad accedervi o a interpretare i dati, il CAF Centro Fiscale di Udine puo’ recuperare la documentazione e verificare il tuo piano.


        Richiedi Assistenza per la Rottamazione Quinquies

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare il tuo piano di rottamazione quinquies, recuperare moduli e bollettini, e valutare le opzioni disponibili se hai saltato una rata. Assistenza sia in ufficio che online, in tutta Italia.

        Contattaci su WhatsApp

        CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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        Agosto 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-02 11:30:002026-08-02 08:14:20Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio
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