CAF, IMU, TASI E MODELLO F24F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’AccontoIl condominio come sostituto d’imposta e uno degli obblighi fiscali meno conosciuti ma piu importanti per chi gestisce un condominio. Ogni volta che il condominio paga un fornitore per prestazioni di servizi in appalto o subappalto — dalla pulizia delle scale alla manutenzione dell’impianto idraulico — e tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 4% sull’IRPEF (o IRES per i soggetti societari) e a versarla allo Stato tramite il modello F24. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il meccanismo, quando scatta l’obbligo, come compilare correttamente l’F24, quali codici tributo usare e cosa rischia l’amministratore in caso di omissione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973Quando il condominio diventa sostituto d’impostaL’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaLa soglia annuale di 500 euroCodici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESScadenze di versamento: il giorno 16 del meseCome compilare il modello F24 passo dopo passoCasi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriLa Certificazione Unica annuale ai prestatoriSanzioni e ravvedimento operosoIl ruolo dell’amministratore di condominioDomande frequenti (FAQ)Il quadro normativo: art. 25-ter DPR 600/1973L’obbligo del condominio di operare come sostituto d’imposta e disciplinato dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, introdotto dall’art. 1, comma 43, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e reso operativo dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2008. La norma e stata successivamente chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 febbraio 2008, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione pratica dell’obbligo.Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia e dei servizi condominiali, garantendo che una parte dell’imposta dovuta dai prestatori di servizi venga versata direttamente dallo Stato tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. Il condominio, pur non essendo un soggetto dotato di personalita giuridica autonoma, assume la qualifica di sostituto d’imposta ogni volta che eroga compensi a fornitori per prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto o subappalto di opere o servizi.E importante sottolineare che l’obbligo si applica esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto: sono esclusi i contratti di compravendita di beni (ad esempio l’acquisto di materiale edilizio), i contratti d’opera con lavoratori autonomi (per i quali si applicano le ordinarie ritenute sulle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73), nonche le forniture pure di beni, anche se con posa in opera accessoria. Quando il condominio diventa sostituto d’impostaIl condominio e obbligato ad operare la ritenuta ogni volta che corrisponde un compenso a un’impresa (persona fisica o giuridica) per prestazioni rientranti in un contratto di appalto o subappalto di opere o servizi relativi all’edificio condominiale. La ritenuta si applica:Alle imprese in regime ordinario (ditta individuale, SNC, SRL, SPA, ecc.) che operano come appaltatori o subappaltatori per lavori sul condominioAi lavoratori autonomi con partita IVA quando il rapporto contrattuale e configurabile come appalto di servizi (ad esempio, un geometra che gestisce un cantiere in appalto)Sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, societa di persone) sia ai soggetti IRES (societa di capitali, enti commerciali e non commerciali)La ritenuta del 4% NON si applica nei seguenti casi:Acquisto di beni (materiali da costruzione, forniture elettriche, ecc.) senza prestazione di serviziPrestazioni occasionali di privati (senza partita IVA) per importi inferiori alle soglie di esenzionePrestazioni di professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri) che emettono parcella: in questo caso si applica la ritenuta ordinaria del 20% ex art. 25 DPR 600/73Forniture di energia elettrica, gas, acqua e altri servizi di pubblica utilitaCompensi corrisposti a condomini singoliCanoni di locazione per locali condominiali L’aliquota del 4%: come si calcola la ritenutaL’aliquota della ritenuta e fissata dalla legge nella misura del 4% sull’imponibile lordo. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto (non a titolo d’imposta definitiva), il che significa che il beneficiario puo computare la ritenuta subita come credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi.Base imponibile: La ritenuta del 4% si calcola sul corrispettivo lordo al netto dell’IVA. Se il fornitore emette fattura per 1.000 euro + 220 euro di IVA (22%), la ritenuta si calcola solo sui 1.000 euro imponibili: 1.000 x 4% = 40 euro di ritenuta.Esempio pratico di calcolo:VoceImportoImponibile fattura (servizio pulizie)1.000,00 euroIVA 22%220,00 euroTotale fattura1.220,00 euroRitenuta 4% sull’imponibile (1.000 x 4%)40,00 euroImporto effettivamente pagato al fornitore1.180,00 euro (1.220 – 40)Importo da versare all’Erario tramite F2440,00 euroIl condominio quindi trattiene 40 euro dall’importo da pagare al fornitore e li versa allo Stato tramite F24. Il fornitore riceve 1.180 euro (importo netto) e nella propria dichiarazione dei redditi riportera la ritenuta di 40 euro subita come credito d’imposta, detraendola dall’IRPEF o dall’IRES dovuta. La soglia annuale di 500 euroUna delle regole piu importanti — e spesso trascurate — riguarda la soglia annuale di 500 euro. L’art. 25-ter DPR 600/73 prevede che l’obbligo di versamento si cumuli nel corso dell’anno solare: il versamento tramite F24 e dovuto solo quando la somma delle ritenute operate nel mese supera 25,82 euro (equivalente alla vecchia soglia in lire), ma in pratica la norma e interpretata nel senso che il versamento mensile e comunque obbligatorio se le ritenute del mese sono state effettivamente operate.La Circolare AdE n. 7/E/2008 ha chiarito che il condominio e esonerato dall’obbligo di effettuare le ritenute nei periodi d’imposta in cui il totale annuo dei corrispettivi corrisposti per i servizi in appalto e inferiore a 500 euro. Questa soglia:Si riferisce al totale complessivo annuo di tutti i corrispettivi pagati a fornitori per servizi in appalto, non al singolo pagamentoDeve essere calcolata per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 500 euro, l’obbligo di ritenuta scatta retroattivamente per tutti i pagamenti effettuati dall’inizio dell’anno, inclusi quelli precedenti al superamento della sogliaIn pratica, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento dell’anno per evitare il rischio di dover recuperare ritenute non operateAttenzione: Molti piccoli condomini — con pochi appartamenti e spese condominiali limitate — possono rientrare nell’esonero se i servizi appaltati nell’anno non raggiungono i 500 euro complessivi. Tuttavia, superare anche di un euro questa soglia comporta l’obbligo di operare le ritenute su tutti i pagamenti dell’anno, anche quelli gia effettuati. Codici tributo F24: 1019 IRPEF e 1020 IRESPer il versamento della ritenuta tramite modello F24, il condominio deve utilizzare i codici tributo specifici istituiti dall’Agenzia delle Entrate. I due codici tributo sono distinti in base alla natura del fornitore:Codice TributoDescrizioneQuando si usa1019Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRPEF)Fornitori soggetti IRPEF: ditte individuali, societa di persone (SNC, SAS), lavoratori autonomi in regime di impresa1020Ritenute su prestazioni di servizi resi nell’esercizio di imprese – art. 25-ter DPR 600/73 (IRES)Fornitori soggetti IRES: SRL, SPA, societa cooperative, enti commercialiI codici tributo 1019 e 1020 sono stati istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 94/E del 13 marzo 2008. Si inseriscono nella sezione Erario del modello F24, nella colonna “Codice tributo”, con indicazione del periodo di riferimento (mese e anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore).Come determinare il codice corretto: La scelta tra 1019 e 1020 dipende dalla natura del fornitore come indicata nella fattura ricevuta. In caso di dubbio, e sufficiente verificare la partita IVA del fornitore: le ditte individuali hanno partita IVA uguale al codice fiscale del titolare, le societa di capitali hanno una partita IVA diversa dal codice fiscale degli amministratori. Scadenze di versamento: il giorno 16 del meseIl versamento delle ritenute operate deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e avvenuto il pagamento al fornitore. Questa e la regola generale prevista dall’art. 18 del DLgs n. 241/1997, applicabile anche alle ritenute del condominio.Mese del pagamento al fornitoreScadenza versamento F24Gennaio16 febbraioFebbraio16 marzoMarzo16 aprileAprile16 maggioMaggio16 giugnoGiugno16 luglioLuglio16 agosto (*)Agosto16 settembreSettembre16 ottobreOttobre16 novembreNovembre16 dicembreDicembre16 gennaio anno successivo(*) Agosto: Le ritenute operate nel mese di luglio possono essere versate entro il 20 agosto (e non il 16 agosto) in virtu della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 37 del DL n. 223/2006. Tuttavia, e sempre consigliabile verificare l’eventuale proroga annuale disposta da specifici decreti ministeriali, come avviene frequentemente.Regola sulla scadenza spostata: Se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 16 aprile 2026 cadesse di domenica, il termine di versamento sarebbe lunedi 17 aprile 2026.Cumulo mensile: Se nel mese il condominio ha effettuato pagamenti a piu fornitori applicando la ritenuta, le ritenute si cumulano e si versano in un unico F24 mensile, indicando separatamente il codice tributo 1019 e il codice 1020 se ci sono sia fornitori IRPEF che IRES.Come compilare il modello F24 passo dopo passoLa compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta del condominio avviene nella sezione Erario del modello. Di seguito la procedura step by step con un esempio concreto.Dati del soggetto versanteIl soggetto versante del condominio e l’amministratore di condominio (o il condominante delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore). Nei dati anagrafici del modello F24 va indicato:Codice fiscale del condominio (non del singolo condominante o dell’amministratore) — es. “CNDMNI80A01L483M”Denominazione: il nome del condominio — es. “Condominio Via Roma 12 Udine”Domicilio fiscale: indirizzo del condominioSezione ErarioNella sezione Erario (la seconda del modello F24) si compilano le righe necessarie:Codice tributo: 1019 (per fornitori IRPEF) o 1020 (per fornitori IRES)Anno di riferimento: l’anno in cui e avvenuto il pagamento al fornitore (es. 2026)Mese di riferimento: il mese in cui e avvenuto il pagamento (es. “04” per aprile)Importi a debito versati: l’importo totale delle ritenute operate nel mese (es. 40,00 euro)Importi a credito compensati: lasciare a 0 salvo crediti specificiEsempio concreto di compilazione F24Il Condominio “Palazzina Blu” di Udine paga nel mese di aprile 2026 la ditta individuale “Mario Rossi Impianti” (soggetto IRPEF, codice tributo 1019) per la manutenzione dell’impianto idrico: fattura di 800 euro imponibile + IVA 22% (176 euro). La ritenuta applicata e 800 x 4% = 32 euro.Campo F24 (Sezione Erario)ValoreCodice tributo1019Anno di riferimento2026Mese di rif. (da compilare)04Importi a debito versati32,00Scadenza versamento18 maggio 2026 (16/5 e domenica)Il versamento puo essere effettuato:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel) — modalita obbligatoria per i condomini con sostituto d’impostaTramite homebanking della propria banca che supporta l’F24 telematicoTramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaNota importante: Dal 1° ottobre 2014, il versamento dell’F24 a saldo zero (compensazione totale con crediti) deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i condomini sostituti d’imposta e fortemente consigliato rivolgersi a un professionista o a un CAF abilitato per la gestione degli adempimenti. Casi pratici: pulizie, manutenzione, giardinaggio, ascensoriVediamo in dettaglio come si applica la ritenuta del 4% nei casi piu frequenti nella vita condominiale, con indicazione se l’obbligo scatta o meno.Servizio pulizie scale e parti comuniIl contratto con una impresa di pulizie che si occupa settimanalmente di scale, androni e aree comuni e soggetto alla ritenuta del 4%. E un classico contratto di appalto di servizi. La ritenuta va operata su ogni pagamento mensile o periodico effettuato all’impresa.Esempio: contratto annuale di 4.800 euro (400 euro/mese). La ritenuta mensile e di 16 euro (400 x 4%), da versare entro il 16 del mese successivo. Ritenuta annuale totale: 192 euro.Manutenzione ordinaria e straordinariaTutti i contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura scale, riparazione infiltrazioni, sostituzione piastrelle) e straordinaria (rifacimento tetto, cappotto termico, sostituzione impianti) sono soggetti alla ritenuta del 4%. Si applica su ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) pagato all’impresa edile.Giardinaggio e cura del verdeIl contratto periodico con un’impresa di giardinaggio per la cura del giardino condominiale, sfalcio dell’erba, potatura siepi, irrigazione automatica, e soggetto alla ritenuta del 4%. Attenzione: se si tratta di un lavoratore autonomo occasionale (senza partita IVA) per piccole prestazioni occasionali, si applicano regole diverse (ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/73 se il compenso supera le soglie).Contratto di manutenzione ascensoreIl contratto annuale con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e soggetto alla ritenuta del 4% (codice tributo 1020 per le societa di capitali). Si applica su ogni fattura periodica emessa dalla societa di manutenzione.Riepilogo casi praticiServizioRitenuta 4%?Codice TributoNotePulizie scale (impresa)SI1019 o 1020Contratto appalto serviziManutenzione idraulica (ditta)SI1019Appalto lavoriGiardinaggio (impresa)SI1019 o 1020Appalto serviziManutenzione ascensore (SRL)SI1020Soggetto IRESInstallazione citofono (materiali + posa)Dipende1019/1020Se prevalenza servizio su fornituraAcquisto lampadine/materialiNO–Pura fornitura beniParcella avvocato condominioNO (art. 25)Ritenuta 20%Professionista, non appaltoCompenso amministratoreNO (art. 25)Ritenuta 20%Lavoratore autonomo/professionistaBollette luce/gas parti comuniNO–Fornitura servizi pubblici La Certificazione Unica annuale ai prestatoriOltre al versamento mensile tramite F24, il condominio come sostituto d’imposta ha un secondo obbligo annuale fondamentale: il rilascio della Certificazione Unica (CU) a ciascun prestatore di servizi a cui sono state operate ritenute nel corso dell’anno. La CU attesta le ritenute subite e permette al fornitore di computarle come credito nella propria dichiarazione dei redditi.Scadenze CU per i condomini:Consegna al fornitore (CU cartacea o elettronica): entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenuteTrasmissione all’Agenzia delle Entrate (CU telematica): entro il 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe annuali)Esempio: le ritenute operate nel 2026 devono essere certificate con CU consegnata al fornitore entro il 28 febbraio 2027 e trasmessa telematicamente all’AdE entro il 31 marzo 2027.La CU per il condominio come sostituto d’imposta e un documento differente dalla CU che il datore di lavoro rilascia ai dipendenti. Per i condomini, la CU riguarda esclusivamente le ritenute sulle prestazioni di servizi in appalto (art. 25-ter DPR 600/73). La gestione della CU e strettamente correlata alla compilazione del quadro ST e SV del modello 770, che riepiloga annualmente tutte le ritenute operate dal condominio sostituto d’imposta.Per approfondire gli obblighi di certificazione annuale e la compilazione del modello 770 per condomini, leggi la nostra guida: Modello 770/2026: guida completa per i sostituti d’imposta.Sanzioni e ravvedimento operosoL’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute del condominio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il quadro sanzionatorio aggiornato al 2026 e come rimediare tramite il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoAi sensi dell’art. 13 del DLgs n. 471/1997, l’omesso o tardivo versamento delle ritenute comporta una sanzione base del 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioniIl ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) permette di regolarizzare spontaneamente l’omissione con sanzioni ridotte. Le aliquote di ravvedimento applicabili alle ritenute del condominio sono:Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridottaInteressiSprint (ravvedimento brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Al tasso legaleBreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 del 15%)Al tasso legaleMedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)Al tasso legaleLungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75% (1/8 del 30%)Al tasso legaleLunghissimoEntro 2 anni4,29% (1/7 del 30%)Al tasso legaleOltre 2 anniDopo 2 anni (se non notificato)5% (1/6 del 30%)Al tasso legalePer effettuare il ravvedimento, il condominio deve versare tramite F24:L’imposta omessa (ritenuta non versata) con il codice tributo 1019 o 1020La sanzione ridotta con codice tributo 8906 (sanzioni da ravvedimento su ritenute)Gli interessi legali con codice tributo 1989 (interessi da ravvedimento)Sanzioni per omessa CU: Il mancato rilascio della Certificazione Unica al fornitore comporta una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La CU trasmessa telematicamente in ritardo all’AdE comporta una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione, ridotta a zero se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4 DPR 322/1998). Il ruolo dell’amministratore di condominioL’amministratore di condominio e il soggetto che nella pratica gestisce tutti gli adempimenti fiscali del condominio come sostituto d’imposta. Il suo ruolo e centrale e la sua responsabilita e diretta in caso di inadempimento.Obblighi fiscali dell’amministratoreVerifica preventiva della natura del contratto con ogni fornitore (appalto vs. fornitura pura vs. prestazione professionale)Applicazione della ritenuta al momento del pagamento delle fatture e trattenimento dell’importo dalla somma da corrispondere al fornitoreVersamento mensile tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo, con i codici tributo correttiTenuta della contabilita delle ritenute operate: registro ritenute per ogni fornitore, con data, importo lordo, ritenuta applicata, importo netto pagatoRilascio della CU a ogni fornitore entro il 28 febbraio dell’anno successivoTrasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzoPresentazione del Modello 770 (quadro ST e SV) per il riepilogo annuale di tutte le ritenute operateResponsabilita dell’amministratoreL’amministratore che omette di applicare e/o versare le ritenute puo essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti del condominio per il danno causato (sanzioni + interessi) e puo rispondere anche penalmente nei casi piu gravi di omesso versamento sistematico (art. 10-bis DLgs 74/2000, che riguarda tuttavia soglie elevate).Per questo motivo e fortemente consigliabile che l’amministratore si avvalga di un professionista abilitato o di un CAF specializzato nella gestione fiscale condominiale, che puo occuparsi di:Classificazione corretta dei contratti con i fornitoriCalcolo mensile delle ritenutePredisposizione e invio telematico degli F24Gestione e trasmissione delle Certificazioni UnicheCompilazione e presentazione del Modello 770Il CAF Centro Fiscale di Udine e attrezzato per supportare gli amministratori di condominio nella corretta gestione di tutti questi adempimenti, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei versamenti.ConclusioneLa ritenuta d’acconto del condominio e un adempimento fiscale complesso che richiede attenzione e puntualita. In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:Il condominio e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25-ter DPR 600/73 per le prestazioni di appalto e subappaltoLa ritenuta e del 4% sull’imponibile lordo (esclusa IVA)L’obbligo scatta per condomini con corrispettivi annui in appalto superiori a 500 euroSi versano con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con codice tributo 1019 (IRPEF) o 1020 (IRES)E obbligatoria la CU annuale ai fornitori e la trasmissione del Modello 770Le sanzioni per inadempimento possono essere ridotte con il ravvedimento operoso📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sull’F24 del CondominioTutti i condomini devono versare la ritenuta del 4%?No. L’obbligo di versamento scatta solo quando i corrispettivi annui pagati per contratti di appalto o subappalto di opere o servizi superano complessivamente i 500 euro nell’anno solare. I piccoli condomini con spese condominiali molto limitate possono essere esonerati. Tuttavia, e consigliabile applicare la ritenuta sin dal primo pagamento per evitare rischi, dato che il superamento della soglia comporta l’obbligo retroattivo per tutti i pagamenti dell’anno.Cosa succede se il condominio non versa l’F24 entro il 16 del mese?Il ritardo nel versamento comporta l’applicazione di sanzioni: dal giorno 1 al 14 di ritardo si applica una sanzione dello 0,1% per ogni giorno (ravvedimento sprint), dal 15° al 30° giorno la sanzione e dell’1,5%, e oltre i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% (entro 1 anno). In ogni caso e sempre possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, pagando imposta omessa + sanzione ridotta + interessi legali.Qual e la differenza tra codice tributo 1019 e 1020?Il codice tributo 1019 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRPEF (ditte individuali, societa di persone come SNC e SAS, lavoratori autonomi con partita IVA in regime di impresa). Il codice 1020 si usa per le ritenute su compensi corrisposti a soggetti IRES (societa di capitali come SRL e SPA, societa cooperative, enti commerciali). La distinzione dipende dalla natura giuridica del fornitore, verificabile dalla sua partita IVA.La manutenzione ordinaria dell’ascensore e soggetta alla ritenuta?Si. Il contratto periodico con la societa specializzata per la manutenzione, revisione e assistenza dell’ascensore e un tipico contratto di appalto di servizi soggetto alla ritenuta del 4%. Essendo la societa di manutenzione generalmente una SRL o SPA (soggetto IRES), si usa il codice tributo 1020.Il compenso dell’amministratore di condominio e soggetto alla ritenuta del 4%?No. Il compenso dell’amministratore di condominio non e soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter DPR 600/73, che si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Al compenso dell’amministratore si applica invece la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/73, in quanto prestazione professionale o di lavoro autonomo. Si usa il codice tributo 1040 (ritenuta su compensi professionali).Hai Bisogno di Assistenza per il Condominio?Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli amministratori di condominio nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: versamento F24 ritenute, Certificazioni Uniche, Modello 770.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, Modello 770 e Certificazione Unica CU 2026 Non Ricevuta: Cosa Fare e Come RecuperarlaIndice dei contenutiPerché Non Ho Ricevuto la CU 2026 Dove e Come Richiedere la CU 2026 Scadenze Importanti della CU 2026 Cosa Fare se il Datore Non Risponde CU Precompilata: Come Accedervi FAQ - Domande FrequentiÈ marzo… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-19 13:31:252026-03-19 10:33:59CU 2026 Non Ricevuta: Cosa Fare e Come RecuperarlaCAF, Modello 770 e Certificazione Unica Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Indice dei contenutiCos'è il Modello 770 e chi deve presentarlo Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre Esenzioni dall'obbligo di presentazione Cosa contiene il Modello… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-04 08:38:562026-03-12 19:16:43Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI La Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novita per i contribuenti in regime forfettario. 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Essendo stranieri, affrontare le pratiche burocratiche in Italia può essere molto complesso, ma il vostro CAF è stata una piacevolissima eccezione. Siamo sinceri: io e mia moglie non abbiamo mai incontrato persone così disponibili e gentili come qui. Un ringraziamento speciale va a Sara. È una vera professionista: estremamente competente, precisa ed efficace in ogni questione che le abbiamo sottoposto. La sua disponibilità è stata straordinaria. Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-11 07:47:162026-05-11 07:54:31F24 del Condominio: Guida Completa al Versamento della Ritenuta d’Acconto
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CAF, Modello 770 e Certificazione Unica Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Indice dei contenutiCos'è il Modello 770 e chi deve presentarlo Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre Esenzioni dall'obbligo di presentazione Cosa contiene il Modello… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-04 08:38:562026-03-12 19:16:43Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta
Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI La Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novita per i contribuenti in regime forfettario. Con il D.Lgs. n. 1/2024, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale, e stato abolito l'obbligo di invio… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-02 07:22:112026-03-12 19:17:21CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI