Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

/0 Commenti/da
regime forfettario partita iva

Sei in regime forfettario e vuoi assumere un dipendente o un collaboratore? La buona notizia e’ che si puo’ fare. La cattiva e’ che esiste un limite di spesa di 20.000 euro lordi annui oltre il quale perdi il regime agevolato. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio cosa prevede la normativa 2026, quali tipologie di collaboratori rientrano nel limite, quanto costa davvero assumere e quando conviene farlo restando in forfettario o passando al regime ordinario.

Il forfettario puo’ avere dipendenti? Si’, con un limite

La risposta e’ si’: chi e’ in regime forfettario puo’ assumere lavoratori dipendenti, attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), inserire apprendisti o tirocinanti. Tuttavia, per non perdere il regime agevolato al 5% o 15%, e’ necessario rispettare un tetto preciso di spesa per il personale.

Fino al 2022 il limite era piu’ basso (5.000 euro lordi annui) e questo, di fatto, scoraggiava qualsiasi assunzione strutturata. Dal 1 gennaio 2023, e con conferma anche per il 2026, il tetto e’ stato innalzato a 20.000 euro lordi annui: un importo che permette anche al piccolo professionista o all’artigiano di inserire una collaboratrice part-time o un apprendista senza dover lasciare immediatamente il regime agevolato.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Il limite dei 20.000 euro lordi annui: cosa prevede la normativa 2026

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), confermata nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2025/2026, ha modificato l’articolo 1, comma 54 della Legge 190/2014, fissando il nuovo tetto a 20.000 euro lordi annui di spesa per:

  • lavoro accessorio (es. PrestO);
  • lavoratori dipendenti (full-time e part-time);
  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
  • somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  • compensi a familiari coadiuvanti per le imprese individuali.

Il calcolo si fa sul costo lordo complessivo sostenuto nell’anno solare. Se la somma supera 20.000 euro, scatta la causa ostativa: nel periodo d’imposta successivo non potrai piu’ applicare il regime forfettario e dovrai passare al regime ordinario o semplificato.

Esempio pratico di calcolo

Un consulente forfettario nel 2026 ha sostenuto:

  • Stipendio lordo segretaria part-time: 15.000 euro
  • Compenso co.co.co. progettista esterno: 4.000 euro
  • Totale: 19.000 euro

Restando sotto i 20.000 euro, mantiene il forfettario anche nel 2027. Se invece il totale fosse stato 21.000 euro, dal 1 gennaio 2027 sarebbe uscito automaticamente dal regime.

Tipologie di collaboratori: cosa rientra nel limite e cosa no

Non tutti i rapporti di lavoro o di collaborazione concorrono al tetto dei 20.000 euro. Vediamo nel dettaglio:

Rapporti che CONTANO nel limite di 20.000 euro

  • Lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time);
  • Apprendisti (qualsiasi tipologia: professionalizzante, prima qualifica, alta formazione);
  • Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative);
  • Lavoratori occasionali e prestazioni accessorie (PrestO, voucher);
  • Tirocinanti retribuiti (limitatamente al rimborso/indennita’);
  • Familiari coadiuvanti dell’impresa individuale (per la quota di compenso ad essi attribuita);
  • Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Rapporti che NON contano nel limite

  • Fornitori e consulenti con partita IVA (commercialista, avvocato, grafico freelance, agenzia di marketing): sono prestazioni di servizio, non lavoro dipendente;
  • Stage curriculari non retribuiti (universitari/scolastici);
  • Collaboratori autonomi occasionali con ritenuta d’acconto (sotto i 5.000 euro/anno e senza continuita’);
  • Compensi ad amministratori di societa’ (non applicabile al forfettario, che e’ impresa individuale o libero professionista).

Attenzione: la qualificazione del rapporto deve essere reale. Se assumi un “finto autonomo” che lavora solo per te, in modo continuativo e con vincolo di subordinazione, l’INPS o l’Ispettorato del Lavoro possono riqualificare il rapporto in lavoro dipendente, con conseguenze fiscali e contributive pesanti.

Come assumere un dipendente da forfettario: gli adempimenti

Anche se sei in regime forfettario, gli adempimenti per assumere un dipendente sono identici a quelli di qualsiasi datore di lavoro. Ecco i passaggi obbligatori:

1. Apertura della posizione INPS dipendenti

Devi richiedere all’INPS il codice azienda per la matricola DM (gestione dipendenti), separato da quello eventuale come autonomo. La richiesta si fa telematicamente via Cassetto Previdenziale del Contribuente o tramite il consulente del lavoro.

2. Apertura della posizione INAIL

L’INAIL e’ l’ente che assicura il lavoratore contro infortuni e malattie professionali. Va aperta una posizione assicurativa territoriale (PAT) almeno il giorno prima dell’inizio del rapporto, indicando il codice tariffa relativo all’attivita’ svolta.

3. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav)

Almeno il giorno prima dell’inizio del lavoro, va inviata la Comunicazione Obbligatoria UniLav al Centro per l’Impiego competente, tramite il portale regionale (in FVG: ClicLavoro FVG). Il modello identifica datore, lavoratore, CCNL applicato, mansione, durata.

4. Scelta del CCNL applicabile

Devi applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro coerente con la tua attivita’ (es. Commercio Confcommercio, Studi Professionali, Metalmeccanico Artigiani). Il CCNL determina retribuzione minima, livelli, ferie, permessi, scatti di anzianita’.

5. Lettera di assunzione e busta paga

Va consegnata al lavoratore la lettera di assunzione con tutte le condizioni (data, mansione, livello, retribuzione, periodo di prova). Ogni mese il consulente del lavoro elabora la busta paga, calcola contributi e ritenute, e ti consegna il modello F24 da pagare.

Costi reali per assumere un dipendente in forfettario

Il costo aziendale di un dipendente non coincide con la retribuzione lorda in busta paga. Devi sommare diverse voci:

  • Retribuzione lorda (RAL): include base, scatti, contingenza;
  • Contributi INPS a carico del datore di lavoro: circa 28-32% della retribuzione lorda, variabili per CCNL e tipologia di rapporto;
  • INAIL: variabile per tariffa di rischio, mediamente da 0,4% a 4% della RAL;
  • TFR (Trattamento di Fine Rapporto): pari a circa il 7,4% della RAL annua, da accantonare ogni anno;
  • Tredicesima e quattordicesima (se previste dal CCNL);
  • Ferie e permessi non goduti;
  • Visite mediche, formazione obbligatoria, DPI (sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008);
  • Consulente del lavoro: 30-80 euro/mese a busta paga.

Esempio: dipendente con RAL 20.000 euro

  • Retribuzione lorda annua: 20.000 euro
  • Contributi INPS datore (~30%): 6.000 euro
  • INAIL (stima 1%): 200 euro
  • TFR (7,4%): 1.480 euro
  • Consulente del lavoro: 600 euro/anno
  • Costo aziendale totale stimato: circa 28.300 euro

Il dipendente, di contro, ricevera’ un netto in busta di circa 14.500-15.500 euro/anno, considerando ritenute IRPEF e contributi a suo carico (9,19%).

Attenzione al limite forfettario: ai fini dei 20.000 euro contano solo le voci specificate dalla norma (essenzialmente retribuzione lorda + co.co.co. + lavoro accessorio). I contributi datoriali e l’INAIL non concorrono al tetto, ma incidono pesantemente sul tuo bilancio reale.

Il forfettario come sostituto d’imposta sui dipendenti

Il regime forfettario, di regola, non e’ sostituto d’imposta sui compensi dei lavoratori autonomi (per questo non opera ritenute sulla tua fattura al cliente). MA, se assumi dipendenti, la situazione cambia: diventi obbligatoriamente sostituto d’imposta limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Cosa significa concretamente:

  • Trattenute IRPEF: ogni mese trattieni in busta paga l’IRPEF dovuta dal dipendente sulla sua retribuzione;
  • Versamento F24: entro il 16 del mese successivo versi all’erario IRPEF e contributi (codici tributo 1001, 1002, ecc.);
  • Modello 770: entro il 31 ottobre dell’anno successivo presenti il Modello 770 dichiarando ritenute operate e versate;
  • Certificazione Unica (CU): entro il 16 marzo rilasci al dipendente la CU e la trasmetti all’Agenzia delle Entrate;
  • Conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto).

Tutti questi adempimenti sono normalmente gestiti dal consulente del lavoro, che li include nella sua parcella mensile/annuale.

Costi del personale non deducibili: il vero nodo del forfettario

Ecco il punto piu’ delicato. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando ai compensi un coefficiente di redditivita’ (40%, 67%, 78%, 86%, ecc. a seconda del codice ATECO). Il restante e’ considerato come costo forfettario: non puoi dedurre analiticamente nessuna spesa effettiva, nemmeno quelle del personale.

Questo significa che:

  • I 28.000 euro di costo aziendale di una dipendente NON abbattono il tuo reddito imponibile;
  • Paghi comunque l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sul reddito calcolato col coefficiente, come se il dipendente non ci fosse;
  • Tuttavia, lo stipendio lordo entra nel conteggio del tetto 20.000 euro.

Conviene assumere restando in forfettario? Spesso no

Quando i costi del personale diventano significativi, e’ fiscalmente piu’ conveniente passare al regime ordinario o semplificato, dove i costi sono integralmente deducibili. La convenienza dipende da:

  • Coefficiente di redditivita’ della tua attivita’ (piu’ alto = forfettario meno conveniente);
  • Volume dei compensi annui;
  • Entita’ dei costi reali (personale, affitti, beni strumentali);
  • Aliquota agevolata (5% start-up vs. 15% standard).

In linea di massima, se assumi un dipendente con RAL superiore a 12-15.000 euro e hai compensi annui sopra 50-60.000 euro, vale la pena fare una simulazione comparativa con il commercialista prima di confermare il forfettario.

Alternative all’assunzione diretta

Se non vuoi gestire un dipendente strutturato, esistono alternative che possono coprire le tue necessita’ lavorative senza eccessivi costi e adempimenti:

1. Lavoratori autonomi con partita IVA

I collaboratori esterni con partita IVA (freelance, consulenti, professionisti) non rientrano nel limite dei 20.000 euro e i loro compensi non sono soggetti agli adempimenti del lavoro dipendente. Attenzione pero’ alla genuinita’ del rapporto: l’autonomia deve essere reale (orari, sede, modalita’ operative).

2. PrestO (lavoro occasionale digitale)

Il Libretto Famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) permettono di pagare prestazioni saltuarie con limiti annui:

  • Massimo 10.000 euro/anno da parte di un committente verso la totalita’ dei prestatori;
  • Massimo 2.500 euro/anno per ogni singolo prestatore dallo stesso committente;
  • Massimo 5.000 euro/anno per ogni prestatore da tutti i committenti.

Le somme PrestO concorrono al limite dei 20.000 euro del forfettario.

3. Stage e tirocini curriculari

Gli stage curriculari universitari o scolastici non comportano costi salariali (eventualmente solo un rimborso spese facoltativo). Sono utili per attivita’ temporanee o per testare un futuro collaboratore.

4. Co.co.co.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono ammesse anche in forfettario: il collaboratore e’ iscritto alla Gestione Separata INPS e i suoi compensi rientrano nel tetto dei 20.000 euro. Gestione piu’ leggera del lavoro dipendente, ma occorre verificare che non si configuri etero-organizzazione (rischio riqualificazione).

Familiari coadiuvanti: regole specifiche per le ditte individuali

Se sei un’impresa individuale (artigiano, commerciante) e ti fai aiutare da un familiare nell’attivita’, puoi inquadrarlo come collaboratore familiare. Le regole:

  • Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS come coadiuvante familiare;
  • Versamento contributi minimi (anche se non c’e’ compenso);
  • Il compenso eventualmente attribuito al familiare concorre al tetto dei 20.000 euro;
  • Per i liberi professionisti forfettari (non imprese), la figura del familiare coadiuvante non e’ prevista nelle stesse modalita’: occorre un contratto specifico (lavoro dipendente, co.co.co., autonomo).

Esempio pratico: consulente forfettario assume segretaria part-time

Mario, consulente informatico in regime forfettario, ha incassato nel 2026 60.000 euro di compensi. Coefficiente di redditivita’ attivita’ professionali: 78%.

Scenario A: senza dipendenti

  • Reddito imponibile = 60.000 x 78% = 46.800 euro
  • Imposta sostitutiva 15% = 7.020 euro
  • Contributi previdenziali Gestione Separata INPS (~26%): 12.168 euro
  • Carico totale: 19.188 euro

Scenario B: assume segretaria part-time RAL 15.000 euro

  • Costo aziendale segretaria stimato: circa 21.000 euro (lordo + contributi datore + INAIL + TFR)
  • Importo che conta nel limite 20.000 euro: 15.000 euro (RAL) → OK, sotto il tetto
  • Mario resta in forfettario nel 2027
  • L’imposta sostitutiva resta 7.020 euro (i 21.000 euro di costo NON sono deducibili)
  • Carico totale Mario: 19.188 + 21.000 = 40.188 euro

Scenario C: simulazione regime ordinario semplificato

  • Reddito = 60.000 – 21.000 (costi personale) – 4.000 (altri costi reali) = 35.000 euro
  • IRPEF a scaglioni stimata: ~9.500 euro (risparmio rispetto al sostitutiva su 46.800)
  • Contributi Gestione Separata su 35.000 = ~9.100 euro
  • Sommando IVA da gestire e adempimenti, in genere il regime ordinario diventa convenientequando i costi reali superano il differenziale del coefficiente forfettario.

Conclusione: per Mario, con un solo dipendente part-time e compensi di 60.000 euro, restare in forfettario e’ ancora marginalmente conveniente. Sopra i 70-80.000 euro di compensi e con piu’ di un dipendente strutturato, il regime ordinario diventa la scelta migliore.

Cosa succede se superi il limite di 20.000 euro

Il superamento del tetto comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dal 1 gennaio dell’anno successivo. Da quel momento:

  • Si applica il regime ordinario (o semplificato in contabilita’ semplificata se si rientra nei limiti);
  • L’IVA torna ad essere applicata in fattura e va versata trimestralmente o mensilmente;
  • I costi diventano interamente deducibili dal reddito;
  • L’IRPEF si applica a scaglioni progressivi (23%, 35%, 43%);
  • Si possono detrarre detrazioni d’imposta su spese personali (sanitarie, ristrutturazioni, ecc.).

Il rientro nel forfettario sara’ possibile solo dopo aver rispettato per un anno tutti i requisiti previsti dalla legge.

Domande frequenti su forfettario e dipendenti

Posso assumere un apprendista in regime forfettario?

Si’, l’apprendistato e’ ammesso. Lo stipendio lordo concorre al limite di 20.000 euro. L’apprendistato professionalizzante gode di sgravi contributivi importanti, riducendo il costo aziendale rispetto a un dipendente standard.

Il commercialista o l’avvocato a cui pago la parcella conta nel tetto 20.000 euro?

No. I compensi a fornitori e consulenti con partita IVA non concorrono al limite. Sono prestazioni di servizio professionale, non lavoro subordinato o parasubordinato.

Se assumo a meta’ anno, il limite si proporziona?

No. Il tetto e’ fisso a 20.000 euro per anno solare indipendentemente dalla durata del rapporto. Se assumi il 1 luglio con RAL annua di 30.000 euro, in 6 mesi spendi 15.000 euro lordi, quindi sei sotto il limite.

Sono forfettario libero professionista: posso assumere un familiare come collaboratore?

Per i liberi professionisti la figura del collaboratore familiare in senso fiscale-contributivo non e’ prevista come per le imprese commerciali. Puoi pero’ assumere un familiare come dipendente, co.co.co. o stipulare con lui un rapporto autonomo se ha partita IVA, applicando le regole ordinarie.

Devo presentare il Modello 770 anche se ho un solo dipendente?

Si’. Il Modello 770 e’ obbligatorio per qualsiasi sostituto d’imposta, anche con un solo dipendente. Lo presenta in genere il consulente del lavoro insieme alla CU.

Conviene davvero assumere se sono in forfettario?

Dipende dal volume dei compensi e dal coefficiente di redditivita’. In linea generale, se il costo dei dipendenti supera il 20-25% dei compensi, il regime ordinario diventa fiscalmente piu’ conveniente perche’ i costi sono deducibili. Una simulazione personalizzata e’ fondamentale.

Posso utilizzare i voucher PrestO per pagare un collaboratore saltuario?

Si’, entro i limiti di legge (massimo 2.500 euro/anno per singolo prestatore, 10.000 euro complessivi annui per il committente). Le somme PrestO contano nel tetto dei 20.000 euro del forfettario.

Vuoi assumere o stai per superare il limite? Affidati al CAF Centro Fiscale

Decidere se assumere un dipendente restando in forfettario o passare al regime ordinario richiede una valutazione personalizzata che tenga conto del tuo coefficiente di redditivita’, dei costi reali, delle prospettive di crescita. Un errore di calcolo puo’ costarti la fuoriuscita dal forfettario o, peggio, una scelta fiscalmente svantaggiosa per anni.

Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a:

  • Simulare il carico fiscale forfettario vs ordinario in base alla tua attivita’;
  • Calcolare il costo aziendale reale di un nuovo dipendente o collaboratore;
  • Verificare il rispetto del tetto dei 20.000 euro;
  • Coordinarti con un consulente del lavoro di fiducia per gli adempimenti operativi;
  • Pianificare il passaggio al regime ordinario quando conviene.

Prenota un appuntamento: ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Email: info@centrofiscale.com.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

regime forfettario partita iva

La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Dichiarazione dei redditi 730

Il rimborso 730 in busta paga 2026 rappresenta il momento più atteso dell’anno per milioni di lavoratori dipendenti italiani. Dopo aver compilato e inviato la dichiarazione dei redditi 730, chi risulta a credito riceve il rimborso direttamente nella busta paga, senza dover fare nulla di particolare: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a occuparsi di tutto. Ma quando arriva esattamente? Come si legge in busta paga? E cosa succede se cambi lavoro o sei in cassa integrazione?

In questa guida completa sul rimborso 730 in busta paga 2026 troverai tutte le risposte: dalle tempistiche precise mese per mese, fino ai casi particolari come il rimborso incapiente, il cambio datore di lavoro e la differenza tra rimborso tramite sostituto e rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate. Se vuoi sapere anche come funziona il rimborso 730 per i pensionati e le altre categorie, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida dedicata al rimborso 730 quando arriva.

Indice dei contenuti

  1. Come Funziona il Rimborso 730 in Busta Paga
  2. Quando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026
  3. Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di Rimborso
  4. Come Leggere il Rimborso 730 in Busta Paga
  5. Rimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le Ritenute
  6. Cambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa Fare
  7. Rimborso 730 e Cassa Integrazione
  8. Trattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un Debito
  9. Rimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle Entrate
  10. Domande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta Paga

Come Funziona il Rimborso 730 in Busta Paga

Il meccanismo del rimborso 730 in busta paga è relativamente semplice, anche se spesso genera dubbi tra i lavoratori dipendenti. Quando presenti il modello 730 e dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF a tuo favore (perché durante l’anno hai pagato più imposte del dovuto), il rimborso non arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è il tuo datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a erogartelo.

In pratica funziona così: l’Agenzia delle Entrate elabora la tua dichiarazione e trasmette il risultato contabile (il cosiddetto prospetto di liquidazione, modello 730-4) al tuo datore di lavoro. A quel punto, il datore è obbligato per legge a effettuare il conguaglio nella prima busta paga utile. Il rimborso viene compensato con le ritenute IRPEF che il datore trattiene normalmente ogni mese dalla tua retribuzione.

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Mario abbia diritto a un rimborso 730 di 800 euro e che ogni mese il suo datore trattenga circa 350 euro di IRPEF dalla busta paga. Nella busta paga di luglio, invece di trattenere i 350 euro, il datore non solo non li trattiene ma aggiunge altri 450 euro allo stipendio netto. Il risultato è che Mario riceve 800 euro in più rispetto al solito. Se il rimborso fosse stato di 1.500 euro, il datore avrebbe azzerato le ritenute di luglio (350 euro) e aggiunto i restanti 1.150 euro, oppure avrebbe distribuito il rimborso su più mesi.

Quando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026

La domanda che tutti si pongono è: quando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026? La risposta dipende da quando hai inviato la dichiarazione dei redditi. La regola generale è che il rimborso 730 arriva nella busta paga del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione (modello 730-4) dall’Agenzia delle Entrate.

Per chi invia il 730 entro fine maggio 2026, il rimborso arriva nella busta paga di luglio 2026. Questo è il primo mese utile e rappresenta il momento in cui la maggior parte dei lavoratori dipendenti riceve il credito. Chi invece invia il 730 più tardi, ad esempio a giugno o luglio, riceverà il rimborso ad agosto o settembre. Vediamo nel dettaglio le scadenze del calendario 730 2026.

È importante ricordare che la scadenza ultima per l’invio del 730/2026 è il 30 settembre 2026. Chi invia la dichiarazione a ridosso della scadenza riceverà il rimborso tra ottobre e novembre, quindi con un ritardo significativo rispetto a chi presenta il 730 per primo. Per questo motivo, conviene sempre presentare la dichiarazione il prima possibile, soprattutto se si è a credito.

Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di Rimborso

Per capire esattamente quando arriva il rimborso 730 in busta paga, ecco la tabella con le tempistiche precise che collegano il mese di invio della dichiarazione al mese in cui riceverai il rimborso. Queste tempistiche valgono per i lavoratori dipendenti che hanno indicato il datore di lavoro come sostituto d’imposta nel modello 730/2026.

Periodo di invio 730Ricezione 730-4 dal datoreRimborso in busta paga
Entro 31 maggio 2026Giugno 2026Luglio 2026
1-30 giugno 2026Luglio 2026Agosto 2026
1-23 luglio 2026Agosto 2026Agosto/Settembre 2026
24 luglio – 31 agosto 2026Settembre 2026Settembre/Ottobre 2026
1-30 settembre 2026Ottobre 2026Ottobre/Novembre 2026

Come puoi notare, chi invia il 730 per primo (entro maggio) riceve il rimborso 730 già a luglio 2026, spesso insieme alla quattordicesima mensilità per chi ne ha diritto. Questo rende luglio un mese particolarmente ricco per i dipendenti. Chi invece aspetta fino a settembre potrebbe dover attendere fino a novembre per vedere il rimborso in busta paga. Ricorda che puoi preparare in anticipo tutti i documenti necessari per il 730 per velocizzare la presentazione.

Come Leggere il Rimborso 730 in Busta Paga

Uno degli aspetti che genera più confusione è come leggere il rimborso 730 nella busta paga. Non sempre è immediato individuare la voce giusta, perché ogni azienda utilizza un software paghe diverso e le diciture possono variare. Tuttavia, ci sono alcune voci standard che compaiono nella maggior parte dei cedolini.

Le voci più comuni che indicano il rimborso 730 in busta paga sono:

  • Conguaglio 730 – è la dicitura più diffusa e indica il risultato complessivo della dichiarazione
  • Credito IRPEF da 730 – specifica che si tratta di un credito a favore del dipendente
  • Rimb. IRPEF mod. 730 – abbreviazione di “rimborso IRPEF modello 730”
  • Conguaglio fiscale 730 – altra variante comune nei software paghe
  • Credito addizionale regionale/comunale – voci separate per i rimborsi delle addizionali IRPEF

In alcuni casi il rimborso 730 viene suddiviso in più voci distinte: una per il credito IRPEF vero e proprio, una per il credito addizionale regionale e una per il credito addizionale comunale. Questo accade perché il modello 730 calcola separatamente queste tre imposte. La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale indicato nel prospetto di liquidazione. Se hai dubbi su come leggere il cedolino, verifica anche le detrazioni lavoro dipendente 2026 per confrontare le voci.

Un consiglio pratico: confronta sempre l’importo indicato in busta paga con il risultato contabile del tuo 730 (rigo 161 o 163 del prospetto di liquidazione). Se i due importi coincidono, il conguaglio è stato effettuato correttamente in un’unica soluzione. Se l’importo in busta è inferiore, probabilmente il rimborso è stato spalmato su più mesi (situazione di incapienza, che vedremo tra poco).

Rimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le Ritenute

Si parla di rimborso 730 incapiente quando l’importo del credito IRPEF spettante al lavoratore è superiore alle ritenute che il datore di lavoro effettua normalmente in busta paga. In parole semplici: il datore non ha abbastanza “capienza” nelle trattenute mensili per rimborsarti tutto in una volta.

Supponiamo che Laura abbia diritto a un rimborso 730 di 2.000 euro, ma che il suo datore ogni mese trattenga solo 250 euro di IRPEF. A luglio, il datore azzera completamente le ritenute (250 euro) e le restituisce come rimborso. Ma restano ancora 1.750 euro da rimborsare. A questo punto il datore prosegue nei mesi successivi: ad agosto azzera di nuovo le ritenute (altri 250 euro), e così via fino a esaurimento del credito. In questo caso, Laura riceverebbe il rimborso completo distribuito su circa 8 mesi.

Cosa succede se entro dicembre 2026 il datore non riesce a completare il rimborso? La parte residua non va persa. Il datore la indica nella Certificazione Unica (CU) dell’anno successivo come credito non rimborsato, e il lavoratore potrà recuperarla nella dichiarazione 730/2027. In alternativa, il credito residuo può essere compensato direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il lavoratore presenta il modello Redditi PF.

Cambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa Fare

Se hai cambiato lavoro durante l’anno 2025 o nei primi mesi del 2026, la gestione del rimborso 730 in busta paga richiede un’attenzione in più. Il punto fondamentale è: chi è il tuo sostituto d’imposta al momento della presentazione del 730? È il datore di lavoro attuale, non quello precedente.

Quando compili il 730/2026, nel riquadro dedicato al sostituto d’imposta devi indicare i dati del tuo attuale datore di lavoro (quello che ti paga lo stipendio al momento dell’invio). Sarà lui a ricevere il modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e a effettuare il conguaglio in busta paga. Non importa che il credito sia maturato con il precedente datore: il rimborso arriva comunque attraverso quello nuovo.

Attenzione ai casi particolari:

  • Cambio lavoro dopo l’invio del 730: se cambi datore dopo aver già inviato il 730, il modello 730-4 potrebbe arrivare al vecchio datore che non può più effettuare il conguaglio. In questo caso, dovrai presentare un 730 integrativo indicando il nuovo sostituto d’imposta
  • Periodo di disoccupazione tra i due lavori: se tra un impiego e l’altro sei stato disoccupato, puoi comunque indicare il nuovo datore. Se invece al momento dell’invio non hai un datore di lavoro, dovrai scegliere il 730 senza sostituto e il rimborso arriverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate
  • Due lavori contemporanei: se hai due rapporti di lavoro, indica come sostituto quello principale (con il reddito più alto)

Rimborso 730 e Cassa Integrazione

Un caso che genera molte domande è quello dei lavoratori in cassa integrazione (CIG). Se sei in cassa integrazione, hai comunque diritto al rimborso 730 in busta paga? La risposta è: dipende dalla tipologia di CIG e da chi eroga il trattamento.

Se sei in cassa integrazione ordinaria (CIGO) con pagamento diretto dall’azienda, il tuo datore resta il sostituto d’imposta e il rimborso arriva normalmente nella busta paga. L’importo del conguaglio viene calcolato sulle ritenute IRPEF effettuate sulla retribuzione residua e sull’integrazione salariale.

Se invece sei in cassa integrazione con pagamento diretto dall’INPS (come accade per la CIGS in alcuni casi), la situazione è più complessa. L’INPS trattiene l’IRPEF sulle somme che eroga, ma il conguaglio 730 resta a carico del datore di lavoro per la parte di sua competenza. In questo scenario, il rimborso potrebbe essere più basso del previsto perché la capienza delle ritenute in busta paga è ridotta (dato che parte dello stipendio è pagato dall’INPS). Il meccanismo del rimborso incapiente si applica con maggiore frequenza in queste situazioni.

Se sei stato collocato in cassa integrazione a zero ore (cioè non lavori affatto e ricevi tutto dall’INPS), il datore di lavoro potrebbe non avere capienza sufficiente per effettuare alcun conguaglio. In tal caso, è consigliabile presentare il 730 senza sostituto d’imposta e ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, come vedremo nella sezione dedicata.

Trattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un Debito

Non sempre il modello 730 genera un rimborso. In alcuni casi, il risultato della dichiarazione è un debito IRPEF: significa che durante l’anno hai pagato meno imposte di quelle dovute. In questo scenario, il datore di lavoro effettua una trattenuta aggiuntiva in busta paga, riducendo il tuo stipendio netto.

Le situazioni più comuni in cui il 730 genera un debito sono:

  • Due o più CU nello stesso anno: se hai avuto due datori di lavoro nel 2025, ciascuno ha calcolato le ritenute separatamente, senza considerare il reddito complessivo. Il 730 ricalcola l’IRPEF sul reddito totale, e spesso emerge un debito
  • Redditi aggiuntivi: affitti, redditi occasionali o altri redditi non soggetti a ritenuta d’acconto che aumentano l’imponibile
  • Detrazioni ridotte: se durante l’anno hai beneficiato di detrazioni non spettanti (ad esempio detrazioni per lavoro dipendente calcolate su un reddito più basso)
  • Acconti IRPEF: oltre al saldo, il 730 può calcolare anche gli acconti per l’anno successivo, che vengono trattenuti in busta paga (a giugno e novembre)

Quando il 730 genera un debito, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche del rimborso: nella busta paga di luglio per chi invia entro maggio, e via via nei mesi successivi. Se l’importo è elevato, il datore può rateizzarlo in più mesi. In caso di debito, è particolarmente importante verificare di aver indicato correttamente tutte le detrazioni per spese mediche e le altre spese detraibili per ridurre al minimo l’importo dovuto.

Rimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle Entrate

Quando presenti il modello 730/2026 hai due opzioni per ricevere il rimborso 730: tramite il sostituto d’imposta (il datore di lavoro) oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questa seconda opzione si chiama 730 senza sostituto ed è disponibile dal 2014.

Ecco le principali differenze tra le due modalità:

CaratteristicaRimborso tramite sostitutoRimborso diretto AdE
TempisticaDa luglio (primo mese utile)Da dicembre in poi (entro 6 mesi)
ModalitàIn busta pagaAccredito su IBAN
VelocitàPiù veloce (1-2 mesi dall’invio)Più lento (4-6 mesi dall’invio)
Chi lo effettuaDatore di lavoroAgenzia delle Entrate
Rischio incapienzaSì (se credito > ritenute)No (importo pieno)
Controlli preventiviNoPossibili controlli su rimborsi > 4.000 euro
Quando sceglierloHai un lavoro stabileSei disoccupato, in CIG a zero ore, o il datore ha poca capienza

Il rimborso tramite sostituto d’imposta è la scelta migliore per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, perché è decisamente più veloce. Il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate è invece consigliato quando non hai un datore di lavoro, quando il tuo rapporto di lavoro è precario, oppure quando il rimborso è molto elevato e il datore non ha capienza sufficiente.

Un aspetto importante: se scegli il rimborso diretto dall’AdE e il credito supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli preventivi prima di erogare il rimborso, allungando ulteriormente i tempi. Questo accade soprattutto in presenza di detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta riportate da anni precedenti.

Domande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta Paga

Quando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026?

Per chi invia il 730 entro maggio 2026, il rimborso 730 in busta paga arriva con la retribuzione di luglio 2026. Per invii successivi, il rimborso si sposta nei mesi seguenti: agosto per invii a giugno, settembre per invii a luglio, e così via fino a novembre per chi invia a settembre.

Come si vede il rimborso 730 nella busta paga?

Il rimborso 730 compare nella busta paga con diciture come “Conguaglio 730”, “Credito IRPEF da 730” o “Rimb. IRPEF mod. 730”. Può essere suddiviso in più voci (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale). La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale.

Cosa succede se il rimborso 730 è superiore alle ritenute mensili?

Si verifica la cosiddetta incapienza: il datore di lavoro azzera le ritenute IRPEF del mese e rimborsa quanto possibile. La parte restante viene distribuita nelle buste paga dei mesi successivi, fino a esaurimento del credito o fino a dicembre. L’eventuale residuo non rimborsato viene riportato nella CU dell’anno successivo.

Posso ricevere il rimborso 730 senza datore di lavoro?

Sì, puoi presentare il 730 senza sostituto d’imposta. In questo caso il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sull’IBAN che hai comunicato. I tempi sono più lunghi: generalmente da dicembre in poi, entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Ho cambiato lavoro: chi mi rimborsa il 730?

Il rimborso 730 in busta paga viene effettuato dal datore di lavoro che hai indicato come sostituto d’imposta nel modello 730. Se hai cambiato lavoro, devi indicare il datore attuale. Se al momento della presentazione sei disoccupato, scegli il 730 senza sostituto.

Il rimborso 730 è tassato?

No, il rimborso 730 non è tassato. Si tratta della restituzione di imposte già pagate in eccesso, quindi non costituisce reddito imponibile. L’importo che vedi indicato come “conguaglio 730” in busta paga è netto e non subisce ulteriori trattenute.


Hai Bisogno di Aiuto con il 730? Contatta il CAF Centro Fiscale

Il rimborso 730 in busta paga 2026 è un diritto di ogni lavoratore dipendente che risulta a credito dopo la dichiarazione dei redditi. Per massimizzare il tuo rimborso è fondamentale indicare correttamente tutte le spese detraibili, verificare le detrazioni spettanti e scegliere il momento giusto per inviare la dichiarazione.

Se hai dubbi sul tuo rimborso 730, se non sai come leggere il conguaglio in busta paga o se hai cambiato lavoro durante l’anno, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti in ogni fase della dichiarazione dei redditi.

Prenota il tuo appuntamento per il 730/2026

I nostri esperti ti aiuteranno a compilare il 730 correttamente, massimizzare le detrazioni e ottenere il rimborso 730 in busta paga nel minor tempo possibile.

Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640

    Dichiarazione dei redditi 730

    Hai presentato il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta e ti stai chiedendo quando arriva il rimborso IRPEF? La situazione è diversa da quella dei lavoratori dipendenti o pensionati con sostituto: l’Agenzia delle Entrate interviene direttamente, senza passare dalla busta paga o dal cedolino pensione. Questo articolo ti spiega come funziona il processo, quando puoi aspettarti il rimborso, quali sono le modalità di accredito e quali categorie di contribuenti si trovano tipicamente in questa situazione.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    Chi è “senza sostituto d’imposta”: le categorie principali

    Il termine sostituto d’imposta indica il soggetto (datore di lavoro, ente pensionistico, committente) che trattiene e versa all’Erario le imposte per conto del contribuente, effettuando i relativi conguagli sulla busta paga o sul cedolino pensione. Chi è “senza sostituto d’imposta” non ha questo intermediario e deve gestire direttamente i propri rapporti fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

    Le principali categorie che si trovano in questa situazione sono:

    • Disoccupati e percettori di NASPI – chi ha perso il lavoro e non ha un nuovo datore di lavoro nel periodo d’imposta; l’INPS non funge da sostituto d’imposta per la NASPI (almeno per la parte imponibile), salvo in casi specifici.
    • Pensionati con pensione estera o pensione senza sostituto – chi riceve una pensione estera (es. da Paesi con cui non c’è accordo di sostituzione) o chi ha cessato il rapporto con il precedente ente pensionistico nell’anno.
    • Lavoratori autonomi occasionali – chi percepisce compensi occasionali sotto soglia senza essere titolare di partita IVA, se nel corso dell’anno non ha un sostituto che effettui le ritenute.
    • Contribuenti con redditi esclusivamente da locazioni (cedolare secca o ordinaria) – chi non svolge lavoro dipendente e trae il reddito principale dagli affitti.
    • Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro – in certi casi il nuovo datore non effettua il conguaglio per l’intero anno e il contribuente può trovarsi in posizione di “nessun sostituto” per il conguaglio finale.
    • Contribuenti che nel 2026 hanno avuto un solo datore di lavoro ma hanno cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2025 e non ne hanno un altro al momento della presentazione del 730.

    Nota importante: la scelta di presentare il 730 “senza sostituto” non comporta rinuncia al rimborso, ma solo una modalità diversa di erogazione dello stesso. Il riferimento normativo è l’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che hanno progressivamente ampliato la platea dei soggetti ammessi al 730.

    Come funziona il rimborso senza sostituto d’imposta

    Quando si presenta il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta, il meccanismo di rimborso è completamente diverso rispetto al caso con sostituto. Ecco il flusso operativo passo per passo:

    1. Presentazione del 730 al CAF o direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (730 precompilato)

    Il contribuente presenta il Modello 730/2026 indicando, nella casella “Situazione” del frontespizio, il codice relativo all’assenza di sostituto d’imposta. Il campo specifico da compilare è il box “Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”: in questo caso si lascia vuoto o si indica l’assenza.

    2. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione

    Una volta trasmessa la dichiarazione (tramite CAF, professionista abilitato o direttamente), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola il saldo IRPEF. Se emerge un credito (rimborso) a favore del contribuente, l’Agenzia procede direttamente all’erogazione senza passare da un sostituto.

    3. Il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente del contribuente, oppure tramite assegno o vaglia postale in caso di indisponibilità di IBAN. Non esiste alcuna detrazione dalla busta paga perché non c’è un sostituto che effettua i conguagli.

    Riferimento normativo: La procedura è disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (rimborsi di ritenute e imposte) e dall’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi per i soggetti privi di sostituto d’imposta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 7/E del 2024 sulle novità della dichiarazione dei redditi) confermano questa procedura anche per il 730/2026.

    Quando arriva il rimborso: tempistiche ufficiali 2026

    Le tempistiche per il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta sono significativamente diverse – e più lunghe – rispetto al caso con sostituto. Chi presenta il 730 con datore di lavoro riceve il rimborso già nella busta paga di luglio (per il 730 presentato entro maggio) o in quelle successive. Chi non ha sostituto deve invece attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Calendario indicativo 2026 per chi presenta 730 senza sostituto:

    • Scadenza presentazione 730/2026: entro il 30 settembre 2026 (per il tramite di CAF o professionista abilitato). Per il 730 precompilato accettato senza modifiche tramite il portale AdE, la scadenza è la stessa.
    • Elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia elabora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione. Di norma il processo inizia dopo luglio e prosegue fino a fine anno.
    • Rimborso stimato: tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni presentate entro luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate in agosto-settembre, i tempi possono slittare fino ai primi mesi del 2027.
    • Rimborsi sotto soglia (fino a 4.000 euro): Vengono erogati con priorità e, se i dati IBAN sono correttamente comunicati, arrivano spesso entro novembre-dicembre 2026.
    • Rimborsi sopra 4.000 euro: Soggetti a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per analogia e delle circolari attuative). I tempi si allungano e possono superare i 6-12 mesi.

    Attenzione alla data di presentazione: prima presenti il 730, prima arriva il rimborso. Se presenti il 730 a luglio anziché a settembre, il rimborso arriva tipicamente 1-2 mesi prima. Per i rimborsi più elevati, l’Agenzia delle Entrate può richiedere documentazione aggiuntiva prima di procedere all’erogazione.

    Modalità di accredito del rimborso

    Per ricevere il rimborso IRPEF derivante dal 730/2026 senza sostituto d’imposta, è fondamentale che il contribuente comunichi correttamente le proprie coordinate bancarie (IBAN) all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione non avviene automaticamente e richiede un’azione proattiva da parte del contribuente.

    Le modalità di accredito disponibili sono le seguenti:

    1. Bonifico su conto corrente bancario (IBAN italiano)

    È la modalità più rapida e sicura. L’IBAN deve essere italiano (inizia con IT) e intestato o co-intestato al contribuente richiedente il rimborso. Non è possibile indicare un IBAN straniero per i rimborsi fiscali italiani, salvo eccezioni documentate per residenti all’estero iscritti all’AIRE.

    2. Bonifico su conto corrente postale (BancoPosta)

    Equivalente al conto bancario, è accettato senza problemi. Il codice IBAN postale inizia con IT e ha lo stesso formato di quello bancario.

    3. Vaglia postale o assegno (modalità residuale)

    In caso di mancata comunicazione dell’IBAN o di difficoltà tecniche, l’Agenzia delle Entrate può emettere un vaglia postale o un assegno circolare. Questa modalità è sempre meno utilizzata e più lenta; i tempi possono arrivare a diversi mesi.

    4. Accredito su libretto postale

    Se il contribuente ha un libretto postale nominativo con IBAN, può utilizzare questa modalità come alternativa al conto corrente.

    Cosa succede se non hai comunicato l’IBAN: Se l’Agenzia delle Entrate non ha le tue coordinate bancarie, il rimborso viene emesso tramite vaglia postale o assegno intestato al contribuente e spedito all’indirizzo di residenza anagrafica. Per evitare questo scenario (molto più lento), è fondamentale comunicare l’IBAN prima della presentazione del 730 o, al più tardi, contestualmente ad essa.

    Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate

    Comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere i rimborsi fiscali è un’operazione che si può effettuare in diversi modi. Ecco le procedure disponibili nel 2026:

    Tramite il portale web dell’Agenzia delle Entrate

    Accedendo all’area riservata di AgenziAnteprima (il cassetto fiscale) con le credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile comunicare l’IBAN direttamente online nella sezione dedicata ai rimborsi. Questa è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale.

    Tramite il CAF o il professionista che presenta il 730

    Il CAF Centro Fiscale inserisce le coordinate bancarie direttamente nel frontespizio del Modello 730/2026, nel quadro dedicato al rimborso. In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceve le informazioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Porta con te l’IBAN al momento dell’appuntamento al CAF.

    Tramite il servizio “Rimborsi” del portale online AdE

    Dal sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” → “Rimborsi”) è possibile verificare lo stato del rimborso e, in alcune sezioni specifiche, aggiornare le coordinate bancarie per i rimborsi non ancora erogati.

    Tramite sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate

    Recandosi fisicamente presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate con documento d’identità e IBAN, è possibile comunicare le coordinate bancarie. Questa modalità è consigliata in caso di difficoltà con i canali digitali.

    Verifica dello stato del rimborso: Una volta che la dichiarazione è stata elaborata, è possibile monitorare lo stato del rimborso tramite il servizio online “Controllo rimborsi” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS oppure con codice fiscale e numero di pratica. Il servizio indica se il rimborso è in lavorazione, se è stato disposto il pagamento o se sono in corso controlli supplementari.

    730/2026 per disoccupati: casi pratici e rimborso

    I lavoratori disoccupati che hanno percepito la NASPI nel 2025 e non hanno un nuovo datore di lavoro rappresentano uno dei casi più frequenti di “730 senza sostituto”. Ecco come funziona nella pratica:

    Caso 1: disoccupato tutto l’anno 2025

    Un lavoratore che ha perso il lavoro a fine 2024 e ha percepito solo NASPI per tutto il 2025 non ha sostituto d’imposta. Presenta il 730/2026 come “senza sostituto”. L’INPS eroga la NASPI al lordo dell’IRPEF (trattenendo la ritenuta d’acconto), quindi il conguaglio finale va fatto con la dichiarazione. Se la ritenuta trattenuta dall’INPS supera l’IRPEF dovuta, emerge un credito fiscale rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.

    Caso 2: disoccupato con part-time nel 2025

    Un lavoratore che ha avuto un contratto part-time fino a luglio 2025 e poi è rimasto disoccupato ha un sostituto (il datore di lavoro) solo per la prima parte dell’anno. Al momento di presentare il 730/2026, se non ha un nuovo datore di lavoro, deve presentarlo “senza sostituto”. Il rimborso eventuale arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Caso 3: disoccupato con nuovo lavoro avviato nel 2026

    Se il lavoratore ha trovato un nuovo impiego prima di presentare il 730/2026 (ad esempio ha iniziato a lavorare a febbraio 2026), ha un sostituto d’imposta disponibile. Può quindi scegliere di presentare il 730 “con sostituto” (il nuovo datore) che effettuerà il conguaglio in busta paga. Questa scelta è vantaggiosa se si aspetta un rimborso, perché l’accredito avviene in tempi più rapidi (luglio-agosto 2026).

    Esempio pratico con calcolo: Maria ha percepito nel 2025 una NASPI di 1.200 euro al mese per 8 mesi (totale: 9.600 euro). L’INPS ha trattenuto ritenute d’acconto IRPEF del 23% (aliquota minima) su parte dell’importo. Maria ha anche percepito 2.000 euro di redditi da locazione con cedolare secca al 21%. Il suo reddito imponibile IRPEF è solo quello da NASPI (la cedolare secca è sostitutiva). L’IRPEF dovuta può risultare inferiore alle ritenute trattenute dall’INPS, generando un credito. Presentando il 730 senza sostituto (non ha nuovo datore di lavoro nel 2026), riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro dicembre 2026.

    Pensionati senza sostituto: quando si applica

    La maggior parte dei pensionati italiani ha l’INPS (o un altro ente pensionistico) come sostituto d’imposta e riceve il conguaglio sul cedolino pensione. Tuttavia, esistono casi specifici in cui il pensionato si trova senza sostituto:

    • Pensione estera – Chi percepisce una pensione da uno Stato estero senza accordo di doppia imposizione con l’Italia (o con modalità di pagamento che escludono il ruolo di sostituto dell’ente estero) deve gestire autonomamente le imposte italiane. Il 730 senza sostituto è la via appropriata.
    • Pensione in convenzione internazionale pagata direttamente all’estero – Es. pensioni da Germania, Svizzera, Belgio su cui l’ente estero non opera come sostituto italiano. Per questa casistica è opportuno consultare un CAF o un commercialista esperto in redditi esteri.
    • Pensionati con pensione INPS cessata nell’anno – Se il pensionato è deceduto nel corso del 2025 (e si presenta la dichiarazione degli eredi per i redditi dell’anno del decesso), la situazione varia in base al momento del decesso e alla presenza di eredi designati.
    • Nuovi pensionati con primo anno di pensione parziale – In alcuni casi il primo anno di pensione copre solo parte dell’anno e può esistere un disallineamento tra ritenute effettuate e IRPEF effettivamente dovuta per cui il conguaglio finale spetta all’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione: i pensionati INPS normali (pensione italiana INPS erogata mensilmente) hanno sempre l’INPS come sostituto d’imposta e il conguaglio avviene sul cedolino pensione di luglio o dicembre. Non rientrano nella categoria “senza sostituto” a meno che non abbiano anche redditi di altra natura che non vengono compensati dall’INPS.

    730/2026 con redditi solo da locazioni

    I contribuenti che nel 2025 hanno percepito esclusivamente redditi da locazione (con cedolare secca o tassazione ordinaria) e non hanno avuto lavoro dipendente né pensione, si trovano senza sostituto d’imposta per definizione. Presentano il 730/2026 senza sostituto oppure, se preferiscono, il Modello Redditi Persone Fisiche (REDDITI PF).

    Ecco le caratteristiche di questa casistica:

    • Cedolare secca (21% o 26%): Se tutti i redditi da locazione sono assoggettati a cedolare secca, l’imposta è già trattenuta alla fonte e non esiste tipicamente un rimborso IRPEF ordinario. La dichiarazione è obbligatoria comunque per comunicare i dati (e verificare eventuali eccedenze di acconto).
    • Tassazione ordinaria degli affitti: Se il locatore ha optato per la tassazione ordinaria (IRPEF progressiva), il reddito da locazione confluisce nel reddito complessivo. Se nell’anno precedente ha versato acconti IRPEF superiori al dovuto, emerge un credito rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.
    • Proprietario di immobili a uso personale o sfitti: Anche in questi casi può emergere un credito se sono stati versati acconti IRPEF l’anno precedente (calcolati su basi imponibili poi ridotte).

    Per gli redditi da affitto nel 730, le istruzioni specifiche variano a seconda della tipologia contrattuale. Il CAF Centro Fiscale può assistere nella scelta tra cedolare secca e tassazione ordinaria, effettuando un calcolo di convenienza.

    Contribuenti minimi e forfettari: attenzione alle eccezioni

    I titolari di partita IVA in regime forfettario o coloro che erano nel vecchio regime dei minimi non presentano generalmente il Modello 730 per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up nei primi 5 anni) che non genera crediti IRPEF ordinari da recuperare tramite 730.

    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
    Pubblicato su Google
    Jacqueline B.
    06/08/2026
    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
    Pubblicato su Google
    Maura Masutto
    06/08/2026
    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
    Pubblicato su Google
    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
    Molto gentile
    Pubblicato su Google
    Sibongile Moyana
    30/07/2026
    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
    Pubblicato su Google
    Sabrina Cirina
    23/07/2026
    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
    Pubblicato su Google
    robert poletto
    17/07/2026
    Fantastici
    Pubblicato su Google
    Geanina Gaita
    16/07/2026
    Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

    Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

    /0 Commenti/da
    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La certificazione unica (CU) è uno dei documenti fiscali più importanti per lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori. Tuttavia, può capitare che il sostituto d’imposta trasmetta dati errati. Per evitare sanzioni, è fondamentale conoscere la sanatoria gratuita entro il 23 marzo 2026.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    Indice: placeholder

    Certificazione Unica: Cosa è e Perché Può Essere Errata

    Contenuto H2 #1 con almeno 200-300 parole… [TRUNCATED PER TEST]

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Modello 770 e certificazione unica

    Il Modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati nell’anno precedente. Per l’anno d’imposta 2025, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2026, offrendo maggiore tempo a professionisti, aziende e amministratori di condominio per adempiere correttamente a questo obbligo fiscale.

    In questa guida completa analizziamo tutte le novità del Modello 770/2026, le esenzioni previste per alcune categorie di contribuenti, i nuovi quadri e dati richiesti, le modalità di compilazione e invio, e le sanzioni per chi non rispetta i termini o commette errori nella dichiarazione.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo

    Il Modello 770 è la dichiarazione fiscale con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute alla fonte operate sui compensi corrisposti nell’anno precedente, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.

    Devono presentare il Modello 770/2026 (relativo all’anno 2025):

    • Datori di lavoro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilati
    • Società e professionisti che hanno corrisposto compensi a collaboratori, consulenti, agenti
    • Amministratori di condominio che hanno versato compensi a fornitori soggetti a ritenuta d’acconto
    • Enti pubblici e privati che hanno erogato pensioni, provvigioni, dividendi
    • Intermediari finanziari che hanno corrisposto interessi, capital gain, proventi finanziari
    • Associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto compensi a collaboratori sportivi

    Il Modello 770 è complementare alla Certificazione Unica (CU): mentre la CU certifica i redditi corrisposti al singolo percettore, il 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dal sostituto d’imposta.

    Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre

    La scadenza ordinaria del Modello 770 era tradizionalmente fissata al 31 luglio di ogni anno. Tuttavia, per il Modello 770/2026 (anno d’imposta 2025), il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2026 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2026.

    Questa proroga risponde alle richieste delle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) che hanno segnalato le difficoltà legate alle numerose novità normative introdotte nel 2025 e alla complessità dei nuovi quadri e controlli automatizzati.

    Date da ricordare:

    • 31 marzo 2026: Invio delle Certificazioni Uniche ai percettori e all’Agenzia delle Entrate
    • 31 ottobre 2026: Scadenza presentazione Modello 770/2026 (PROROGATA)
    • 16 novembre 2026: Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni dalla scadenza)

    L’invio del Modello 770 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente abilitato o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF).

    Esenzioni dall’obbligo di presentazione

    Non tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a presentare il Modello 770/2026. Esistono infatti alcune esenzioni previste dalla normativa fiscale che alleggeriscono gli adempimenti per le realtà più piccole o per chi opera in regimi fiscali agevolati.

    Sostituti d’imposta con meno di 20 percettori

    Sono esonerati dalla presentazione del Modello 770 i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto redditi a meno di 20 percettori, a condizione che abbiano regolarmente inviato le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026.

    L’esenzione si applica se:

    • Il numero totale di CU inviate è inferiore a 20
    • Le CU sono state trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2026)
    • Non ci sono state integrazioni o correzioni che hanno superato la soglia dei 20 percettori

    Questa esenzione riguarda principalmente piccole imprese, professionisti con pochi collaboratori, associazioni e condomini di piccole dimensioni.

    Contribuenti in regime forfettario e minimi

    I contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi (ormai residuale) sono esonerati dalla presentazione del Modello 770, in quanto questi regimi fiscali agevolati non prevedono la qualifica di sostituto d’imposta.

    Pertanto, anche se un forfettario corrisponde compensi a collaboratori o consulenti, non deve operare ritenute d’acconto e di conseguenza non deve presentare il Modello 770.

    Attenzione: L’esenzione vale solo se il forfettario non ha altri redditi da cui derivi la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, se è anche amministratore di condominio o ha dipendenti in regime ordinario).

    Condomini con amministratore non professionale

    I condomini gestiti da un amministratore non professionale (ad esempio, un condomino che svolge l’incarico gratuitamente) possono essere esonerati dal Modello 770 se hanno corrisposto compensi a meno di 20 fornitori nel 2025.

    Tuttavia, la maggior parte dei condomini con amministratore professionale rientra nell’obbligo, poiché supera facilmente la soglia dei 20 percettori (considerando fornitori, manutentori, portieri, dipendenti).

    Cosa contiene il Modello 770/2026

    Il Modello 770/2026 è suddiviso in diverse sezioni (quadri) che raccolgono informazioni specifiche sulle ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta.

    Le informazioni principali contenute nel Modello 770 sono:

    • Dati anagrafici del sostituto d’imposta (denominazione, codice fiscale, partita IVA)
    • Dati delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, dividendi, interessi
    • Versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24
    • Compensazioni operate con crediti d’imposta, contributi, bonus fiscali
    • Crediti d’imposta utilizzati (es. credito R&S, credito formazione 4.0, bonus investimenti)
    • Ritenute su canoni di locazione breve (locazioni turistiche)
    • Ritenute su dividendi e capital gain
    • Certificazioni Uniche inviate (riepilogo aggregato)

    Il Modello 770 funge da strumento di controllo per l’Agenzia delle Entrate, che può verificare la coerenza tra le ritenute dichiarate, i versamenti effettuati e le Certificazioni Uniche inviate.

    I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026

    Il Modello 770/2026 si compone di diversi quadri, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di ritenuta o adempimento. Per il 2026 sono stati introdotti aggiornamenti significativi in alcuni quadri, in particolare ST, SV e SX.

    Quadro ST – Ritenute operate

    Il Quadro ST riepiloga le ritenute operate dal sostituto d’imposta nell’anno 2025, suddivise per tipologia:

    • ST01: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • ST02: Ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, consulenti)
    • ST03: Ritenute su provvigioni ad agenti e rappresentanti
    • ST04: Ritenute su dividendi e utili
    • ST05: Ritenute su interessi e proventi finanziari
    • ST06: Ritenute su canoni di locazione breve (nuova sezione 2026)

    Novità 2026: Il Quadro ST include ora una sezione dedicata alle locazioni brevi (affitti turistici inferiori a 30 giorni), con l’obbligo per le piattaforme digitali (Airbnb, Booking, ecc.) di operare e dichiarare la ritenuta del 21% sui canoni incassati per conto dei proprietari.

    Quadro SV – Versamenti e compensazioni

    Il Quadro SV riporta i versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24 e le compensazioni operate con crediti d’imposta o contributi.

    Le informazioni richieste includono:

    • Codici tributo utilizzati per i versamenti
    • Importi versati mese per mese
    • Crediti compensati (indicando tipologia e importo)
    • Acconto e saldo delle ritenute

    Novità 2026: Sono stati introdotti nuovi codici tributo per la compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazioni) ceduti ai sostituti d’imposta, che devono essere indicati dettagliatamente nel Quadro SV.

    Quadro SX – Crediti d’imposta e agevolazioni

    Il Quadro SX è dedicato ai crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24, in particolare:

    • Credito Ricerca e Sviluppo
    • Credito Formazione 4.0
    • Credito Investimenti Sud
    • Credito Beni Strumentali (ex Industria 4.0)
    • Credito Transizione 5.0 (novità 2026)
    • Bonus Edilizi ceduti (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus)

    Novità 2026: Il Quadro SX richiede ora una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione dei bonus edilizi, indicando per ciascun credito acquisito: codice fiscale del cedente, data di acquisizione, importo originario, importo residuo e quote utilizzate in compensazione.

    Come compilare il Modello 770/2026

    La compilazione del Modello 770/2026 richiede accuratezza e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori o omissioni possono comportare sanzioni e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Fasi della compilazione:

    1. Raccolta documentazione

    Prima di procedere alla compilazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2025:

    • Libro Unico del Lavoro (per ritenute su lavoro dipendente)
    • Fatture ricevute da professionisti e consulenti (per ritenute su lavoro autonomo)
    • Estratti conto F24 dei versamenti effettuati
    • Certificazioni Uniche inviate ai percettori
    • Documentazione crediti d’imposta acquisiti o utilizzati

    2. Utilizzo del software Agenzia Entrate

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito per la compilazione del Modello 770, scaricabile dal sito ufficiale. Il software include:

    • Controlli automatici di coerenza tra i dati inseriti
    • Calcolo automatico di saldi, acconti e conguagli
    • Generazione file telematico pronto per l’invio
    • Funzione di recupero dati dagli anni precedenti

    In alternativa, i professionisti utilizzano software gestionali di terze parti (es. TeamSystem, Wolters Kluwer, Zucchetti) che integrano la gestione del Modello 770 con la contabilità aziendale e la gestione del personale.

    3. Verifica coerenza con Certificazioni Uniche

    Uno dei controlli più importanti è la coerenza tra i dati del Modello 770 e le Certificazioni Uniche inviate entro il 31 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate verifica automaticamente che:

    • Il totale delle ritenute dichiarate nel 770 corrisponda alla somma delle ritenute certificate nelle CU
    • I versamenti F24 coprano le ritenute dovute
    • Non ci siano discrepanze nei dati anagrafici o nei codici fiscali

    Eventuali incongruenze generano automaticamente una comunicazione di anomalia che richiede chiarimenti o integrazioni.

    Modalità di invio telematico

    Il Modello 770/2026 deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

    • Entratel: Canale riservato a intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF)
    • Fisconline: Canale per contribuenti abilitati (richiede PIN o SPID/CIE)
    • Desktop telematico: Software Agenzia Entrate per invio massivo

    La maggior parte delle aziende si affida a un CAF o a un commercialista per la compilazione e l’invio del Modello 770, poiché la complessità della dichiarazione richiede competenze tecniche specifiche.

    Ricevuta di trasmissione: Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione. La ricevuta deve essere conservata per 5 anni insieme alla dichiarazione.

    Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

    Il mancato invio del Modello 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano in base alla gravità dell’infrazione e al ritardo.

    Omessa presentazione

    Se il Modello 770 non viene presentato entro il termine di scadenza e nemmeno successivamente, si configura l’omessa presentazione, che comporta:

    • Sanzione da 258 euro a 2.065 euro (importo fisso, indipendente dalle ritenute)
    • Possibili accertamenti sulle ritenute non dichiarate
    • Sanzioni aggiuntive per omesso o carente versamento delle ritenute (30% delle ritenute non versate)

    Presentazione tardiva

    Se il Modello 770 viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2027), la sanzione è ridotta:

    • Da 25 euro a 258 euro (sanzione ridotta per dichiarazione tardiva)
    • La sanzione può essere ulteriormente ridotta tramite ravvedimento operoso

    Se la presentazione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione piena per omessa presentazione (da 258 a 2.065 euro).

    Errori o dati incompleti

    Se il Modello 770 contiene errori o dati incompleti, l’Agenzia delle Entrate può:

    • Inviare una comunicazione di anomalia richiedendo integrazioni
    • Applicare una sanzione da 258 a 2.065 euro se l’errore non viene corretto entro il termine indicato
    • Procedere con accertamento se l’errore comporta un minore versamento di ritenute

    Ravvedimento operoso per il Modello 770

    Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione in caso di presentazione tardiva del Modello 770, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

    Tipologie di ravvedimento:

    • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (25 euro × 0,1 = 2,50 euro)
    • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (25 euro × 1/9 = 2,78 euro)
    • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (25 euro × 1/8 = 3,13 euro)
    • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): Sanzione ridotta a 1/7 del minimo (25 euro × 1/7 = 3,57 euro)
    • Ravvedimento ultra lungo (oltre 1 anno): Sanzione ridotta a 1/6 del minimo (25 euro × 1/6 = 4,17 euro)

    Il ravvedimento si effettua:

    • Presentando il Modello 770 tardivamente
    • Versando la sanzione ridotta tramite modello F24 (codice tributo 8911)

    Nota: Il ravvedimento operoso si applica solo alla sanzione per dichiarazione tardiva. Se vi sono state anche ritenute non versate, occorre regolarizzare anche quelle con le relative sanzioni e interessi.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.


    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Hai bisogno di assistenza per il Modello 770?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione e invio del Modello 770/2026, verificando la correttezza dei dati e garantendo il rispetto delle scadenze.

      Il tuo nome (*)

      La tua email (*)

      Il tuo telefono (*)

      Richiesta (eventuale)

      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

      Preferisci parlare direttamente con noi?

      📱 Contattaci su WhatsApp

      CAF Centro Fiscale Udine
      Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640
      Email: info@centrofiscale.com


      Domande frequenti sul Modello 770/2026

      Entro quando va presentato il Modello 770/2026?

      La scadenza del Modello 770/2026 è il 31 ottobre 2026, prorogata rispetto alla scadenza ordinaria del 31 luglio. L’invio deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato.

      Chi è esonerato dalla presentazione del Modello 770?

      Sono esonerati i sostituti d’imposta con meno di 20 percettori nel 2025, a condizione di aver inviato regolarmente le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026. Anche i contribuenti in regime forfettario sono esonerati, non essendo sostituti d’imposta.

      Quali sono le sanzioni per omessa presentazione del 770?

      L’omessa presentazione comporta una sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Se il modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta da 25 euro a 258 euro. Con il ravvedimento operoso si può ridurre ulteriormente la sanzione.

      Qual è la differenza tra Modello 770 e Certificazione Unica?

      La Certificazione Unica (CU) certifica i redditi corrisposti al singolo percettore e va inviata entro il 31 marzo. Il Modello 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti compensati dal sostituto d’imposta e va presentato entro il 31 ottobre.

      Cosa contiene il Quadro SX del Modello 770?

      Il Quadro SX riporta i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione, come credito R&S, Formazione 4.0, Transizione 5.0, bonus edilizi ceduti. Per il 2026 è richiesta una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione di Superbonus e altri bonus edilizi.


      Approfondimenti correlati

      Scopri le nostre guide su adempimenti fiscali e dichiarazioni:

      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

      Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Una importante novità fiscale semplifica la vita alle aziende: i sostituti d’imposta possono ora compensare i crediti derivanti dal modello 730 dei dipendenti tramite F24 anche in presenza di ruoli aperti (cartelle esattoriali). Questa modifica normativa rimuove un vincolo che in passato creava difficoltà operative agli amministratori del personale e ai datori di lavoro.

      La possibilità di effettuare la compensazione F24 anche con debiti iscritti a ruolo rappresenta una semplificazione significativa per le imprese che gestiscono i rimborsi fiscali ai propri dipendenti. Fino a poco tempo fa, la presenza di cartelle esattoriali bloccava automaticamente le compensazioni, costringendo le aziende a procedure più lunghe e complesse.

      Vediamo nel dettaglio cosa cambia, a chi si applica e quali sono i vantaggi concreti di questa novità.

      Cosa Sono i Crediti 730 ai Dipendenti

      I crediti 730 sono somme che risultano a favore del contribuente dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quando un dipendente presenta il modello 730, l’Agenzia delle Entrate calcola se ci sono imposte da versare o da recuperare.

      Se dalla dichiarazione emerge un credito fiscale (ad esempio per detrazioni eccessive rispetto alle imposte dovute), questo importo viene rimborsato al dipendente direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro). Il datore di lavoro anticipa il rimborso e poi recupera la somma attraverso la compensazione con i versamenti fiscali che deve effettuare.

      Esempio pratico:

      • Il dipendente Mario Rossi ha un credito 730 di 1.200 euro
      • L’azienda XYZ (sostituto d’imposta) gli rimborsa 1.200 euro in busta paga
      • L’azienda XYZ compensa questo importo quando versa le ritenute fiscali tramite F24

      Questa procedura permette ai dipendenti di ricevere rapidamente il rimborso (entro il mese successivo alla trasmissione del 730) senza attendere i tempi lunghi dell’Agenzia delle Entrate.

      Come Funziona la Compensazione tramite F24

      La compensazione F24 è il meccanismo attraverso cui il sostituto d’imposta recupera i crediti anticipati ai dipendenti. Quando l’azienda deve versare le ritenute fiscali (Irpef, addizionali regionali e comunali) con il modello F24, può:

      1. Indicare a debito le somme da versare all’Erario
      2. Indicare a credito i rimborsi 730 già erogati ai dipendenti
      3. Versare solo la differenza tra debiti e crediti

      Esempio di compensazione:

      • Ritenute Irpef da versare: 10.000 euro
      • Crediti 730 rimborsati ai dipendenti: 3.500 euro
      • Importo da versare con F24: 6.500 euro (10.000 – 3.500)

      La compensazione avviene utilizzando i codici tributo specifici per i crediti da assistenza fiscale:

      • 1655 per Irpef
      • 1656 per addizionale regionale
      • 1657 per addizionale comunale

      Questo sistema garantisce che il sostituto d’imposta non anticipi definitivamente le somme, ma le recuperi entro breve tempo attraverso i versamenti fiscali ordinari.

      Cosa Cambia con la Nuova Norma

      La novità più rilevante è che ora la compensazione F24 è ammessa anche in presenza di ruoli aperti. In passato, se il sostituto d’imposta aveva cartelle esattoriali non pagate (debiti iscritti a ruolo), l’Agenzia delle Entrate bloccava automaticamente le compensazioni.

      Prima della modifica normativa:

      • Presenza di ruoli aperti = divieto di compensazione
      • L’azienda doveva prima saldare le cartelle o rateizzarle
      • Solo dopo poteva compensare i crediti 730
      • Questo causava problemi di liquidità e ritardi nei rimborsi ai dipendenti

      Dopo la modifica normativa:

      • Compensazione ammessa anche con ruoli aperti
      • Il sostituto d’imposta può recuperare subito i crediti 730
      • Nessun vincolo legato alla presenza di debiti iscritti a ruolo
      • Procedura semplificata e più veloce

      Questa modifica si inserisce in un più ampio processo di semplificazione fiscale voluto dal legislatore per ridurre gli oneri amministrativi delle imprese e garantire tempi certi ai dipendenti per i rimborsi.

      È importante sottolineare che questa possibilità riguarda esclusivamente i crediti derivanti dall’assistenza fiscale (modello 730), e non altri tipi di crediti fiscali che rimangono soggetti alle regole ordinarie di compensazione.

      Ruoli Aperti: Cosa Sono le Cartelle Esattoriali

      I ruoli sono gli elenchi di contribuenti che hanno debiti verso l’Amministrazione finanziaria. Quando un debito fiscale non viene pagato entro i termini previsti, viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per il recupero.

      Un ruolo diventa “aperto” quando:

      • Il contribuente ha ricevuto una cartella esattoriale
      • La cartella non è stata pagata integralmente
      • Non è stata attivata una rateizzazione in regola
      • Il debito è ancora esigibile (non prescritto né sospeso)

      Esempi di ruoli aperti:

      • Cartella per Iva non versata ancora da saldare
      • Avviso di accertamento diventato definitivo e non pagato
      • Rate di rottamazione decadute e non saldate
      • Multe stradali non pagate

      La presenza di ruoli aperti in passato comportava diverse conseguenze negative per le imprese:

      • Blocco delle compensazioni fiscali
      • Fermo amministrativo dei veicoli aziendali
      • Impossibilità di ottenere certificazioni di regolarità fiscale (DURF)
      • Rischio di ipoteche e pignoramenti

      Con la nuova norma, almeno per quanto riguarda la compensazione dei crediti 730, questo vincolo viene meno, permettendo alle aziende di operare con maggiore flessibilità anche in presenza di debiti iscritti a ruolo in fase di definizione.

      Vantaggi per le Aziende e i Dipendenti

      Questa novità normativa porta vantaggi concreti sia per i sostituti d’imposta (aziende) sia per i dipendenti:

      Vantaggi per le aziende:

      • Liquidità preservata: non servono anticipazioni lunghe
      • Semplificazione amministrativa: meno pratiche e adempimenti
      • Nessun vincolo legato a eventuali debiti pregressi
      • Gestione più fluida dei rimborsi ai dipendenti
      • Minori costi di consulenza per gestire le situazioni complesse

      Vantaggi per i dipendenti:

      • Rimborsi certi e veloci entro i termini previsti
      • Nessun rischio di ritardi dovuti a situazioni debitorie dell’azienda
      • Maggiore fiducia nel sistema di assistenza fiscale
      • Trasparenza nella gestione del credito 730

      Vantaggi per il sistema fiscale:

      • Riduzione del contenzioso con le imprese
      • Maggiore adesione al modello 730 precompilato
      • Semplificazione delle procedure di controllo
      • Incentivo all’utilizzo dei canali telematici

      In pratica, questa modifica rimuove un ostacolo burocratico che penalizzava soprattutto le piccole e medie imprese, permettendo una gestione più efficiente delle relazioni fiscali tra datore di lavoro, dipendente e Amministrazione finanziaria.

      📬

      Resta aggiornato sulle novità fiscali

      Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

      🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sui Crediti 730 e Compensazione F24

      📬

      Resta aggiornato sulle novità fiscali

      Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

      🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

      I sostituti d’imposta possono sempre compensare i crediti 730 anche con ruoli aperti?

      Sì, con la nuova norma i sostituti d’imposta possono compensare i crediti derivanti dall’assistenza fiscale (modello 730) tramite F24 anche in presenza di ruoli aperti (cartelle esattoriali non saldate). Questa possibilità riguarda esclusivamente i crediti 730 dei dipendenti e non altri tipi di crediti fiscali.

      Cosa succede se il sostituto d’imposta non compensa i crediti 730 dei dipendenti?

      Se il sostituto d’imposta non effettua la compensazione e non rimborsa il credito 730 al dipendente, quest’ultimo può richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i tempi di erogazione saranno molto più lunghi (diversi mesi) rispetto al rimborso in busta paga. Il sostituto d’imposta è comunque tenuto per legge a rimborsare i crediti risultanti dal 730.

      Ci sono limiti alla compensazione dei crediti 730 con ruoli aperti?

      Non ci sono limiti specifici alla compensazione dei crediti 730 derivanti dall’assistenza fiscale. La norma consente espressamente questa operazione anche in presenza di debiti iscritti a ruolo. Rimangono invece i limiti ordinari per altre tipologie di compensazioni orizzontali (ad esempio il limite di 5.000 euro annui per alcune compensazioni).

      Da quando è in vigore questa possibilità di compensazione?

      La possibilità di compensare i crediti 730 dei dipendenti tramite F24 anche con ruoli aperti è entrata in vigore con le recenti modifiche normative finalizzate alla semplificazione fiscale. Si applica ai modelli 730 presentati a partire dall’anno d’imposta 2025 (dichiarazioni 2026). Le aziende possono quindi beneficiare di questa semplificazione già dalle prossime compensazioni.


      La possibilità di compensare i crediti 730 dei dipendenti tramite F24 anche in presenza di ruoli aperti rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione fiscale per le imprese. Questa modifica normativa elimina un vincolo che in passato causava difficoltà operative e ritardi nei rimborsi.

      Per i sostituti d’imposta significa maggiore flessibilità operativa e riduzione dei costi amministrativi. Per i dipendenti significa maggiore certezza nei tempi di erogazione dei rimborsi fiscali. Per il sistema fiscale nel suo complesso significa una procedura più snella ed efficiente.

      Se la tua azienda deve gestire i rimborsi 730 dei dipendenti e hai dubbi sulle procedure di compensazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione per assistenza e consulenza specializzata.


      ARTICOLI CORRELATI

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      ISEE, l’Assegno Unico Raddoppia le DSU: i Numeri dell’Osservatorio INPS

      Indice dei contenutiI Dati dell’Osservatorio INPS: DSU Raddoppiate dal 2022 Perché l’Assegno Unico Ha Raddoppiato le Richieste ISEE Cosa Significa per le Famiglie ItalianeL’introduzione dell’Assegno Unico Universale ha letteralmente…
      Dichiarazione dei redditi 730

      Detassazione Premi di Risultato: Recupero nel 730/2026

      Indice dei contenutiCos’è la Detassazione dei Premi di Risultato Chi Può Beneficiare della Detassazione Quando il Datore Non Applica la Detassazione Come Recuperare nel 730/2026: Procedura Esempio Pratico di Risparmio Fiscale Scadenze…
      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Bonus Caldaia e Fotovoltaico 2026: scatta il Conto Termico 3.0 con lo sconto in fattura

      Indice dei contenutiCos’e il Conto Termico 3.0? Chi puo accedere al Conto Termico 3.0? Bonus Caldaia 2026: gli interventi incentivati Bonus Fotovoltaico 2026: come funziona Lo sconto in fattura: il meccanismo chiave Incentivi e percentuali…