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Dichiarazione dei redditi 730

Hai presentato il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta e ti stai chiedendo quando arriva il rimborso IRPEF? La situazione è diversa da quella dei lavoratori dipendenti o pensionati con sostituto: l’Agenzia delle Entrate interviene direttamente, senza passare dalla busta paga o dal cedolino pensione. Questo articolo ti spiega come funziona il processo, quando puoi aspettarti il rimborso, quali sono le modalità di accredito e quali categorie di contribuenti si trovano tipicamente in questa situazione.

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Chi è “senza sostituto d’imposta”: le categorie principali

Il termine sostituto d’imposta indica il soggetto (datore di lavoro, ente pensionistico, committente) che trattiene e versa all’Erario le imposte per conto del contribuente, effettuando i relativi conguagli sulla busta paga o sul cedolino pensione. Chi è “senza sostituto d’imposta” non ha questo intermediario e deve gestire direttamente i propri rapporti fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Le principali categorie che si trovano in questa situazione sono:

  • Disoccupati e percettori di NASPI – chi ha perso il lavoro e non ha un nuovo datore di lavoro nel periodo d’imposta; l’INPS non funge da sostituto d’imposta per la NASPI (almeno per la parte imponibile), salvo in casi specifici.
  • Pensionati con pensione estera o pensione senza sostituto – chi riceve una pensione estera (es. da Paesi con cui non c’è accordo di sostituzione) o chi ha cessato il rapporto con il precedente ente pensionistico nell’anno.
  • Lavoratori autonomi occasionali – chi percepisce compensi occasionali sotto soglia senza essere titolare di partita IVA, se nel corso dell’anno non ha un sostituto che effettui le ritenute.
  • Contribuenti con redditi esclusivamente da locazioni (cedolare secca o ordinaria) – chi non svolge lavoro dipendente e trae il reddito principale dagli affitti.
  • Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro – in certi casi il nuovo datore non effettua il conguaglio per l’intero anno e il contribuente può trovarsi in posizione di “nessun sostituto” per il conguaglio finale.
  • Contribuenti che nel 2026 hanno avuto un solo datore di lavoro ma hanno cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2025 e non ne hanno un altro al momento della presentazione del 730.

Nota importante: la scelta di presentare il 730 “senza sostituto” non comporta rinuncia al rimborso, ma solo una modalità diversa di erogazione dello stesso. Il riferimento normativo è l’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che hanno progressivamente ampliato la platea dei soggetti ammessi al 730.

Come funziona il rimborso senza sostituto d’imposta

Quando si presenta il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta, il meccanismo di rimborso è completamente diverso rispetto al caso con sostituto. Ecco il flusso operativo passo per passo:

1. Presentazione del 730 al CAF o direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (730 precompilato)

Il contribuente presenta il Modello 730/2026 indicando, nella casella “Situazione” del frontespizio, il codice relativo all’assenza di sostituto d’imposta. Il campo specifico da compilare è il box “Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”: in questo caso si lascia vuoto o si indica l’assenza.

2. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione

Una volta trasmessa la dichiarazione (tramite CAF, professionista abilitato o direttamente), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola il saldo IRPEF. Se emerge un credito (rimborso) a favore del contribuente, l’Agenzia procede direttamente all’erogazione senza passare da un sostituto.

3. Il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente del contribuente, oppure tramite assegno o vaglia postale in caso di indisponibilità di IBAN. Non esiste alcuna detrazione dalla busta paga perché non c’è un sostituto che effettua i conguagli.

Riferimento normativo: La procedura è disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (rimborsi di ritenute e imposte) e dall’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi per i soggetti privi di sostituto d’imposta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 7/E del 2024 sulle novità della dichiarazione dei redditi) confermano questa procedura anche per il 730/2026.

Quando arriva il rimborso: tempistiche ufficiali 2026

Le tempistiche per il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta sono significativamente diverse – e più lunghe – rispetto al caso con sostituto. Chi presenta il 730 con datore di lavoro riceve il rimborso già nella busta paga di luglio (per il 730 presentato entro maggio) o in quelle successive. Chi non ha sostituto deve invece attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Calendario indicativo 2026 per chi presenta 730 senza sostituto:

  • Scadenza presentazione 730/2026: entro il 30 settembre 2026 (per il tramite di CAF o professionista abilitato). Per il 730 precompilato accettato senza modifiche tramite il portale AdE, la scadenza è la stessa.
  • Elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia elabora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione. Di norma il processo inizia dopo luglio e prosegue fino a fine anno.
  • Rimborso stimato: tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni presentate entro luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate in agosto-settembre, i tempi possono slittare fino ai primi mesi del 2027.
  • Rimborsi sotto soglia (fino a 4.000 euro): Vengono erogati con priorità e, se i dati IBAN sono correttamente comunicati, arrivano spesso entro novembre-dicembre 2026.
  • Rimborsi sopra 4.000 euro: Soggetti a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per analogia e delle circolari attuative). I tempi si allungano e possono superare i 6-12 mesi.

Attenzione alla data di presentazione: prima presenti il 730, prima arriva il rimborso. Se presenti il 730 a luglio anziché a settembre, il rimborso arriva tipicamente 1-2 mesi prima. Per i rimborsi più elevati, l’Agenzia delle Entrate può richiedere documentazione aggiuntiva prima di procedere all’erogazione.

Modalità di accredito del rimborso

Per ricevere il rimborso IRPEF derivante dal 730/2026 senza sostituto d’imposta, è fondamentale che il contribuente comunichi correttamente le proprie coordinate bancarie (IBAN) all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione non avviene automaticamente e richiede un’azione proattiva da parte del contribuente.

Le modalità di accredito disponibili sono le seguenti:

1. Bonifico su conto corrente bancario (IBAN italiano)

È la modalità più rapida e sicura. L’IBAN deve essere italiano (inizia con IT) e intestato o co-intestato al contribuente richiedente il rimborso. Non è possibile indicare un IBAN straniero per i rimborsi fiscali italiani, salvo eccezioni documentate per residenti all’estero iscritti all’AIRE.

2. Bonifico su conto corrente postale (BancoPosta)

Equivalente al conto bancario, è accettato senza problemi. Il codice IBAN postale inizia con IT e ha lo stesso formato di quello bancario.

3. Vaglia postale o assegno (modalità residuale)

In caso di mancata comunicazione dell’IBAN o di difficoltà tecniche, l’Agenzia delle Entrate può emettere un vaglia postale o un assegno circolare. Questa modalità è sempre meno utilizzata e più lenta; i tempi possono arrivare a diversi mesi.

4. Accredito su libretto postale

Se il contribuente ha un libretto postale nominativo con IBAN, può utilizzare questa modalità come alternativa al conto corrente.

Cosa succede se non hai comunicato l’IBAN: Se l’Agenzia delle Entrate non ha le tue coordinate bancarie, il rimborso viene emesso tramite vaglia postale o assegno intestato al contribuente e spedito all’indirizzo di residenza anagrafica. Per evitare questo scenario (molto più lento), è fondamentale comunicare l’IBAN prima della presentazione del 730 o, al più tardi, contestualmente ad essa.

Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate

Comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere i rimborsi fiscali è un’operazione che si può effettuare in diversi modi. Ecco le procedure disponibili nel 2026:

Tramite il portale web dell’Agenzia delle Entrate

Accedendo all’area riservata di AgenziAnteprima (il cassetto fiscale) con le credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile comunicare l’IBAN direttamente online nella sezione dedicata ai rimborsi. Questa è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale.

Tramite il CAF o il professionista che presenta il 730

Il CAF Centro Fiscale inserisce le coordinate bancarie direttamente nel frontespizio del Modello 730/2026, nel quadro dedicato al rimborso. In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceve le informazioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Porta con te l’IBAN al momento dell’appuntamento al CAF.

Tramite il servizio “Rimborsi” del portale online AdE

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” → “Rimborsi”) è possibile verificare lo stato del rimborso e, in alcune sezioni specifiche, aggiornare le coordinate bancarie per i rimborsi non ancora erogati.

Tramite sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate

Recandosi fisicamente presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate con documento d’identità e IBAN, è possibile comunicare le coordinate bancarie. Questa modalità è consigliata in caso di difficoltà con i canali digitali.

Verifica dello stato del rimborso: Una volta che la dichiarazione è stata elaborata, è possibile monitorare lo stato del rimborso tramite il servizio online “Controllo rimborsi” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS oppure con codice fiscale e numero di pratica. Il servizio indica se il rimborso è in lavorazione, se è stato disposto il pagamento o se sono in corso controlli supplementari.

730/2026 per disoccupati: casi pratici e rimborso

I lavoratori disoccupati che hanno percepito la NASPI nel 2025 e non hanno un nuovo datore di lavoro rappresentano uno dei casi più frequenti di “730 senza sostituto”. Ecco come funziona nella pratica:

Caso 1: disoccupato tutto l’anno 2025

Un lavoratore che ha perso il lavoro a fine 2024 e ha percepito solo NASPI per tutto il 2025 non ha sostituto d’imposta. Presenta il 730/2026 come “senza sostituto”. L’INPS eroga la NASPI al lordo dell’IRPEF (trattenendo la ritenuta d’acconto), quindi il conguaglio finale va fatto con la dichiarazione. Se la ritenuta trattenuta dall’INPS supera l’IRPEF dovuta, emerge un credito fiscale rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.

Caso 2: disoccupato con part-time nel 2025

Un lavoratore che ha avuto un contratto part-time fino a luglio 2025 e poi è rimasto disoccupato ha un sostituto (il datore di lavoro) solo per la prima parte dell’anno. Al momento di presentare il 730/2026, se non ha un nuovo datore di lavoro, deve presentarlo “senza sostituto”. Il rimborso eventuale arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Caso 3: disoccupato con nuovo lavoro avviato nel 2026

Se il lavoratore ha trovato un nuovo impiego prima di presentare il 730/2026 (ad esempio ha iniziato a lavorare a febbraio 2026), ha un sostituto d’imposta disponibile. Può quindi scegliere di presentare il 730 “con sostituto” (il nuovo datore) che effettuerà il conguaglio in busta paga. Questa scelta è vantaggiosa se si aspetta un rimborso, perché l’accredito avviene in tempi più rapidi (luglio-agosto 2026).

Esempio pratico con calcolo: Maria ha percepito nel 2025 una NASPI di 1.200 euro al mese per 8 mesi (totale: 9.600 euro). L’INPS ha trattenuto ritenute d’acconto IRPEF del 23% (aliquota minima) su parte dell’importo. Maria ha anche percepito 2.000 euro di redditi da locazione con cedolare secca al 21%. Il suo reddito imponibile IRPEF è solo quello da NASPI (la cedolare secca è sostitutiva). L’IRPEF dovuta può risultare inferiore alle ritenute trattenute dall’INPS, generando un credito. Presentando il 730 senza sostituto (non ha nuovo datore di lavoro nel 2026), riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro dicembre 2026.

Pensionati senza sostituto: quando si applica

La maggior parte dei pensionati italiani ha l’INPS (o un altro ente pensionistico) come sostituto d’imposta e riceve il conguaglio sul cedolino pensione. Tuttavia, esistono casi specifici in cui il pensionato si trova senza sostituto:

  • Pensione estera – Chi percepisce una pensione da uno Stato estero senza accordo di doppia imposizione con l’Italia (o con modalità di pagamento che escludono il ruolo di sostituto dell’ente estero) deve gestire autonomamente le imposte italiane. Il 730 senza sostituto è la via appropriata.
  • Pensione in convenzione internazionale pagata direttamente all’estero – Es. pensioni da Germania, Svizzera, Belgio su cui l’ente estero non opera come sostituto italiano. Per questa casistica è opportuno consultare un CAF o un commercialista esperto in redditi esteri.
  • Pensionati con pensione INPS cessata nell’anno – Se il pensionato è deceduto nel corso del 2025 (e si presenta la dichiarazione degli eredi per i redditi dell’anno del decesso), la situazione varia in base al momento del decesso e alla presenza di eredi designati.
  • Nuovi pensionati con primo anno di pensione parziale – In alcuni casi il primo anno di pensione copre solo parte dell’anno e può esistere un disallineamento tra ritenute effettuate e IRPEF effettivamente dovuta per cui il conguaglio finale spetta all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: i pensionati INPS normali (pensione italiana INPS erogata mensilmente) hanno sempre l’INPS come sostituto d’imposta e il conguaglio avviene sul cedolino pensione di luglio o dicembre. Non rientrano nella categoria “senza sostituto” a meno che non abbiano anche redditi di altra natura che non vengono compensati dall’INPS.

730/2026 con redditi solo da locazioni

I contribuenti che nel 2025 hanno percepito esclusivamente redditi da locazione (con cedolare secca o tassazione ordinaria) e non hanno avuto lavoro dipendente né pensione, si trovano senza sostituto d’imposta per definizione. Presentano il 730/2026 senza sostituto oppure, se preferiscono, il Modello Redditi Persone Fisiche (REDDITI PF).

Ecco le caratteristiche di questa casistica:

  • Cedolare secca (21% o 26%): Se tutti i redditi da locazione sono assoggettati a cedolare secca, l’imposta è già trattenuta alla fonte e non esiste tipicamente un rimborso IRPEF ordinario. La dichiarazione è obbligatoria comunque per comunicare i dati (e verificare eventuali eccedenze di acconto).
  • Tassazione ordinaria degli affitti: Se il locatore ha optato per la tassazione ordinaria (IRPEF progressiva), il reddito da locazione confluisce nel reddito complessivo. Se nell’anno precedente ha versato acconti IRPEF superiori al dovuto, emerge un credito rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Proprietario di immobili a uso personale o sfitti: Anche in questi casi può emergere un credito se sono stati versati acconti IRPEF l’anno precedente (calcolati su basi imponibili poi ridotte).

Per gli redditi da affitto nel 730, le istruzioni specifiche variano a seconda della tipologia contrattuale. Il CAF Centro Fiscale può assistere nella scelta tra cedolare secca e tassazione ordinaria, effettuando un calcolo di convenienza.

Contribuenti minimi e forfettari: attenzione alle eccezioni

I titolari di partita IVA in regime forfettario o coloro che erano nel vecchio regime dei minimi non presentano generalmente il Modello 730 per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up nei primi 5 anni) che non genera crediti IRPEF ordinari da recuperare tramite 730.

Esperienza ottima. Grazie al supporto whap con Roberta