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Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta

Modello 770 e certificazione unica

Il Modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati nell’anno precedente. Per l’anno d’imposta 2025, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2026, offrendo maggiore tempo a professionisti, aziende e amministratori di condominio per adempiere correttamente a questo obbligo fiscale.

In questa guida completa analizziamo tutte le novità del Modello 770/2026, le esenzioni previste per alcune categorie di contribuenti, i nuovi quadri e dati richiesti, le modalità di compilazione e invio, e le sanzioni per chi non rispetta i termini o commette errori nella dichiarazione.

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Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo

Il Modello 770 è la dichiarazione fiscale con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute alla fonte operate sui compensi corrisposti nell’anno precedente, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.

Devono presentare il Modello 770/2026 (relativo all’anno 2025):

  • Datori di lavoro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilati
  • Società e professionisti che hanno corrisposto compensi a collaboratori, consulenti, agenti
  • Amministratori di condominio che hanno versato compensi a fornitori soggetti a ritenuta d’acconto
  • Enti pubblici e privati che hanno erogato pensioni, provvigioni, dividendi
  • Intermediari finanziari che hanno corrisposto interessi, capital gain, proventi finanziari
  • Associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto compensi a collaboratori sportivi

Il Modello 770 è complementare alla Certificazione Unica (CU): mentre la CU certifica i redditi corrisposti al singolo percettore, il 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dal sostituto d’imposta.

Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre

La scadenza ordinaria del Modello 770 era tradizionalmente fissata al 31 luglio di ogni anno. Tuttavia, per il Modello 770/2026 (anno d’imposta 2025), il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2026 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2026.

Questa proroga risponde alle richieste delle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) che hanno segnalato le difficoltà legate alle numerose novità normative introdotte nel 2025 e alla complessità dei nuovi quadri e controlli automatizzati.

Date da ricordare:

  • 31 marzo 2026: Invio delle Certificazioni Uniche ai percettori e all’Agenzia delle Entrate
  • 31 ottobre 2026: Scadenza presentazione Modello 770/2026 (PROROGATA)
  • 16 novembre 2026: Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni dalla scadenza)

L’invio del Modello 770 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente abilitato o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF).

Esenzioni dall’obbligo di presentazione

Non tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a presentare il Modello 770/2026. Esistono infatti alcune esenzioni previste dalla normativa fiscale che alleggeriscono gli adempimenti per le realtà più piccole o per chi opera in regimi fiscali agevolati.

Sostituti d’imposta con meno di 20 percettori

Sono esonerati dalla presentazione del Modello 770 i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto redditi a meno di 20 percettori, a condizione che abbiano regolarmente inviato le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026.

L’esenzione si applica se:

  • Il numero totale di CU inviate è inferiore a 20
  • Le CU sono state trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2026)
  • Non ci sono state integrazioni o correzioni che hanno superato la soglia dei 20 percettori

Questa esenzione riguarda principalmente piccole imprese, professionisti con pochi collaboratori, associazioni e condomini di piccole dimensioni.

Contribuenti in regime forfettario e minimi

I contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi (ormai residuale) sono esonerati dalla presentazione del Modello 770, in quanto questi regimi fiscali agevolati non prevedono la qualifica di sostituto d’imposta.

Pertanto, anche se un forfettario corrisponde compensi a collaboratori o consulenti, non deve operare ritenute d’acconto e di conseguenza non deve presentare il Modello 770.

Attenzione: L’esenzione vale solo se il forfettario non ha altri redditi da cui derivi la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, se è anche amministratore di condominio o ha dipendenti in regime ordinario).

Condomini con amministratore non professionale

I condomini gestiti da un amministratore non professionale (ad esempio, un condomino che svolge l’incarico gratuitamente) possono essere esonerati dal Modello 770 se hanno corrisposto compensi a meno di 20 fornitori nel 2025.

Tuttavia, la maggior parte dei condomini con amministratore professionale rientra nell’obbligo, poiché supera facilmente la soglia dei 20 percettori (considerando fornitori, manutentori, portieri, dipendenti).

Cosa contiene il Modello 770/2026

Il Modello 770/2026 è suddiviso in diverse sezioni (quadri) che raccolgono informazioni specifiche sulle ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta.

Le informazioni principali contenute nel Modello 770 sono:

  • Dati anagrafici del sostituto d’imposta (denominazione, codice fiscale, partita IVA)
  • Dati delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, dividendi, interessi
  • Versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24
  • Compensazioni operate con crediti d’imposta, contributi, bonus fiscali
  • Crediti d’imposta utilizzati (es. credito R&S, credito formazione 4.0, bonus investimenti)
  • Ritenute su canoni di locazione breve (locazioni turistiche)
  • Ritenute su dividendi e capital gain
  • Certificazioni Uniche inviate (riepilogo aggregato)

Il Modello 770 funge da strumento di controllo per l’Agenzia delle Entrate, che può verificare la coerenza tra le ritenute dichiarate, i versamenti effettuati e le Certificazioni Uniche inviate.

I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026

Il Modello 770/2026 si compone di diversi quadri, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di ritenuta o adempimento. Per il 2026 sono stati introdotti aggiornamenti significativi in alcuni quadri, in particolare ST, SV e SX.

Quadro ST – Ritenute operate

Il Quadro ST riepiloga le ritenute operate dal sostituto d’imposta nell’anno 2025, suddivise per tipologia:

  • ST01: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • ST02: Ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, consulenti)
  • ST03: Ritenute su provvigioni ad agenti e rappresentanti
  • ST04: Ritenute su dividendi e utili
  • ST05: Ritenute su interessi e proventi finanziari
  • ST06: Ritenute su canoni di locazione breve (nuova sezione 2026)

Novità 2026: Il Quadro ST include ora una sezione dedicata alle locazioni brevi (affitti turistici inferiori a 30 giorni), con l’obbligo per le piattaforme digitali (Airbnb, Booking, ecc.) di operare e dichiarare la ritenuta del 21% sui canoni incassati per conto dei proprietari.

Quadro SV – Versamenti e compensazioni

Il Quadro SV riporta i versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24 e le compensazioni operate con crediti d’imposta o contributi.

Le informazioni richieste includono:

  • Codici tributo utilizzati per i versamenti
  • Importi versati mese per mese
  • Crediti compensati (indicando tipologia e importo)
  • Acconto e saldo delle ritenute

Novità 2026: Sono stati introdotti nuovi codici tributo per la compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazioni) ceduti ai sostituti d’imposta, che devono essere indicati dettagliatamente nel Quadro SV.

Quadro SX – Crediti d’imposta e agevolazioni

Il Quadro SX è dedicato ai crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24, in particolare:

  • Credito Ricerca e Sviluppo
  • Credito Formazione 4.0
  • Credito Investimenti Sud
  • Credito Beni Strumentali (ex Industria 4.0)
  • Credito Transizione 5.0 (novità 2026)
  • Bonus Edilizi ceduti (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus)

Novità 2026: Il Quadro SX richiede ora una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione dei bonus edilizi, indicando per ciascun credito acquisito: codice fiscale del cedente, data di acquisizione, importo originario, importo residuo e quote utilizzate in compensazione.

Come compilare il Modello 770/2026

La compilazione del Modello 770/2026 richiede accuratezza e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori o omissioni possono comportare sanzioni e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fasi della compilazione:

1. Raccolta documentazione

Prima di procedere alla compilazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2025:

  • Libro Unico del Lavoro (per ritenute su lavoro dipendente)
  • Fatture ricevute da professionisti e consulenti (per ritenute su lavoro autonomo)
  • Estratti conto F24 dei versamenti effettuati
  • Certificazioni Uniche inviate ai percettori
  • Documentazione crediti d’imposta acquisiti o utilizzati

2. Utilizzo del software Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito per la compilazione del Modello 770, scaricabile dal sito ufficiale. Il software include:

  • Controlli automatici di coerenza tra i dati inseriti
  • Calcolo automatico di saldi, acconti e conguagli
  • Generazione file telematico pronto per l’invio
  • Funzione di recupero dati dagli anni precedenti

In alternativa, i professionisti utilizzano software gestionali di terze parti (es. TeamSystem, Wolters Kluwer, Zucchetti) che integrano la gestione del Modello 770 con la contabilità aziendale e la gestione del personale.

3. Verifica coerenza con Certificazioni Uniche

Uno dei controlli più importanti è la coerenza tra i dati del Modello 770 e le Certificazioni Uniche inviate entro il 31 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate verifica automaticamente che:

  • Il totale delle ritenute dichiarate nel 770 corrisponda alla somma delle ritenute certificate nelle CU
  • I versamenti F24 coprano le ritenute dovute
  • Non ci siano discrepanze nei dati anagrafici o nei codici fiscali

Eventuali incongruenze generano automaticamente una comunicazione di anomalia che richiede chiarimenti o integrazioni.

Modalità di invio telematico

Il Modello 770/2026 deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • Entratel: Canale riservato a intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF)
  • Fisconline: Canale per contribuenti abilitati (richiede PIN o SPID/CIE)
  • Desktop telematico: Software Agenzia Entrate per invio massivo

La maggior parte delle aziende si affida a un CAF o a un commercialista per la compilazione e l’invio del Modello 770, poiché la complessità della dichiarazione richiede competenze tecniche specifiche.

Ricevuta di trasmissione: Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione. La ricevuta deve essere conservata per 5 anni insieme alla dichiarazione.

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

Il mancato invio del Modello 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano in base alla gravità dell’infrazione e al ritardo.

Omessa presentazione

Se il Modello 770 non viene presentato entro il termine di scadenza e nemmeno successivamente, si configura l’omessa presentazione, che comporta:

  • Sanzione da 258 euro a 2.065 euro (importo fisso, indipendente dalle ritenute)
  • Possibili accertamenti sulle ritenute non dichiarate
  • Sanzioni aggiuntive per omesso o carente versamento delle ritenute (30% delle ritenute non versate)

Presentazione tardiva

Se il Modello 770 viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2027), la sanzione è ridotta:

  • Da 25 euro a 258 euro (sanzione ridotta per dichiarazione tardiva)
  • La sanzione può essere ulteriormente ridotta tramite ravvedimento operoso

Se la presentazione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione piena per omessa presentazione (da 258 a 2.065 euro).

Errori o dati incompleti

Se il Modello 770 contiene errori o dati incompleti, l’Agenzia delle Entrate può:

  • Inviare una comunicazione di anomalia richiedendo integrazioni
  • Applicare una sanzione da 258 a 2.065 euro se l’errore non viene corretto entro il termine indicato
  • Procedere con accertamento se l’errore comporta un minore versamento di ritenute

Ravvedimento operoso per il Modello 770

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione in caso di presentazione tardiva del Modello 770, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Tipologie di ravvedimento:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (25 euro × 0,1 = 2,50 euro)
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (25 euro × 1/9 = 2,78 euro)
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (25 euro × 1/8 = 3,13 euro)
  • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): Sanzione ridotta a 1/7 del minimo (25 euro × 1/7 = 3,57 euro)
  • Ravvedimento ultra lungo (oltre 1 anno): Sanzione ridotta a 1/6 del minimo (25 euro × 1/6 = 4,17 euro)

Il ravvedimento si effettua:

  • Presentando il Modello 770 tardivamente
  • Versando la sanzione ridotta tramite modello F24 (codice tributo 8911)

Nota: Il ravvedimento operoso si applica solo alla sanzione per dichiarazione tardiva. Se vi sono state anche ritenute non versate, occorre regolarizzare anche quelle con le relative sanzioni e interessi.

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    Domande frequenti sul Modello 770/2026

    Entro quando va presentato il Modello 770/2026?

    La scadenza del Modello 770/2026 è il 31 ottobre 2026, prorogata rispetto alla scadenza ordinaria del 31 luglio. L’invio deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato.

    Chi è esonerato dalla presentazione del Modello 770?

    Sono esonerati i sostituti d’imposta con meno di 20 percettori nel 2025, a condizione di aver inviato regolarmente le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026. Anche i contribuenti in regime forfettario sono esonerati, non essendo sostituti d’imposta.

    Quali sono le sanzioni per omessa presentazione del 770?

    L’omessa presentazione comporta una sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Se il modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta da 25 euro a 258 euro. Con il ravvedimento operoso si può ridurre ulteriormente la sanzione.

    Qual è la differenza tra Modello 770 e Certificazione Unica?

    La Certificazione Unica (CU) certifica i redditi corrisposti al singolo percettore e va inviata entro il 31 marzo. Il Modello 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti compensati dal sostituto d’imposta e va presentato entro il 31 ottobre.

    Cosa contiene il Quadro SX del Modello 770?

    Il Quadro SX riporta i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione, come credito R&S, Formazione 4.0, Transizione 5.0, bonus edilizi ceduti. Per il 2026 è richiesta una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione di Superbonus e altri bonus edilizi.


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