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Tag Archivio per: certificazione unica 2026

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Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

Modello 770 e certificazione unica

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
  3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
  4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
  5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
  6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
  8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
  9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

  • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
  • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
  • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
  • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

  • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
  • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
  • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
  • Percettori di diritti d’autore
  • Amministratori di società che non sono dipendenti

La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

  1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
  2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
  3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
  4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

1. Imprese e società

Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

  • Professionisti con partita IVA
  • Collaboratori occasionali
  • Agenti e rappresentanti
  • Consulenti esterni

2. Enti pubblici

Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

4. Condomini

Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

5. Privati cittadini (casi limitati)

I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

Esclusioni

Non sono tenuti a rilasciare la CU:

  • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
  • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
  • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

Lavoro Autonomo Occasionale

Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

  • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
  • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
  • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
  • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

Lavoro Autonomo Abituale

È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

  • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
  • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
  • Contributi previdenziali obbligatori:
    • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
    • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
  • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
  • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

Tabella comparativa:

CaratteristicaOccasionaleAbituale
Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
ContinuitàSporadicaAbituale

La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

Chi percepisce provvigioni

  • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
  • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
  • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
  • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
  • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

Esempio calcolo provvigione:

  • Provvigione lorda: 10.000 euro
  • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
  • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
  • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
  • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

Contributi previdenziali

Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

  • 50% a carico dell’agente
  • 50% a carico della casa mandante

L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

  • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
  • Massimale: 8.526 euro/anno
  • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

  1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
  2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
  3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
  4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

Come si dichiarano le provvigioni

Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

Le spese deducibili per gli agenti includono:

  • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
  • Ammortamento auto aziendale
  • Affitto ufficio/deposito
  • Telefono e internet
  • Spese di rappresentanza (entro limiti)

Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

  1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
  2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

La consegna può avvenire:

  • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
  • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
  • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

  • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
  • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

Trasmissione telematica: modalità

I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

  1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
  2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
  3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

Calendario completo 2026

ScadenzaAdempimentoDestinatari
16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

Proroga o sospensione

In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

Frontespizio

Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

  • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
  • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
  • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
  • Tipo CU: ordinaria o sintetica

Sezione 1: Dati fiscali

Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

PuntoDescrizioneEsempio
1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

Sezione 2: Dati previdenziali

Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

  • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
  • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
  • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
  • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

Esempio Gestione Separata INPS (2026):

  • Compenso lordo: 20.000 euro
  • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
  • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
  • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
  • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

Sezione 3: Annotazioni

Eventuali note esplicative o codici specifici:

  • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
  • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
  • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

Casistiche particolari

1. Professionista in regime forfettario

Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

  • Non sono dovuti contributi INPS
  • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
  • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

3. Agente monomandatario ENASARCO

La CU deve riportare:

  • Provvigioni lorde (punto 1)
  • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
  • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
  • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

CU nel modello 730

Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

  1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
    • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
    • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
    • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
  2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

Esempio compilazione 730:

  • Compenso lordo CU: 4.500 euro
  • Ritenute subite: 900 euro (20%)
  • Spese deducibili documentate: 300 euro
  • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

CU nel modello Redditi PF

I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

  1. Sezione I – Determinazione del reddito:
    • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
    • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
    • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
    • RE4: Totale ricavi/compensi
  2. Sezione II – Costi deducibili:
    • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
    • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
    • RE22: Altre spese
  3. Sezione III – Reddito netto:
    • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

Quadro RN – Ritenute subite

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

  • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
  • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
  • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

Addizionali regionali e comunali

Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

  • RN30: Addizionale regionale trattenuta
  • RN37: Addizionale comunale trattenuta

Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

Controlli e verifiche

Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

  1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
  2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
  3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
  4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

1. Importo del compenso errato

Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

Conseguenze:

  • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
  • Ritenute non corrispondenti ai compensi
  • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

Soluzione:

  1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
  2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
  3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

2. Ritenute non operate o operate in misura errata

Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

Conseguenze:

  • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
  • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
  • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

Soluzione:

  1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
  2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
  3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
  4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

3. Contributi previdenziali errati o mancanti

Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

Conseguenze:

  • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
  • Posizione contributiva INPS non aggiornata
  • Problemi futuri per il calcolo della pensione

Soluzione:

  1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
  2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
  3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

4. Codice fiscale errato

Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

Conseguenze:

  • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
  • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
  • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

Soluzione:

  1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
  2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

5. CU non pervenuta entro la scadenza

Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

Conseguenze:

  • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
  • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
  • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

Soluzione:

  1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
  2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
  3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
  4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

CU sostitutiva: come funziona

La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

  1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
  2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
  3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
  4. Consegnare al percipiente la CU corretta

La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

CU annullativa

Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

  1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
  2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
  3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

Aggravanti:

  • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
  • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

Riduzione con ravvedimento operoso:

Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

Sanzioni per ritenute non versate

Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

  • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
  • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
  • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

  • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
  • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
  • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

Responsabilità solidale del percipiente

In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

Il percipiente può però:

  1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
  2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

Come tutelare il percipiente

Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

  1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
  2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
  3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
  4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

Cosa fare se la CU contiene dati errati?

Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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    CAF

    Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

    Modello 770 e certificazione unica

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
    3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
    4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
    5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
    6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
    8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
    9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

    • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
    • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
    • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
    • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

    La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

    • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
    • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
    • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
    • Percettori di diritti d’autore
    • Amministratori di società che non sono dipendenti

    La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

    1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
    2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
    3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
    4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

    Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

    Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

    L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

    1. Imprese e società

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

    • Professionisti con partita IVA
    • Collaboratori occasionali
    • Agenti e rappresentanti
    • Consulenti esterni

    2. Enti pubblici

    Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

    3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

    I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

    4. Condomini

    Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

    5. Privati cittadini (casi limitati)

    I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

    Esclusioni

    Non sono tenuti a rilasciare la CU:

    • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
    • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
    • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

    Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

    La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

    Lavoro Autonomo Occasionale

    Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

    • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
    • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
    • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
    • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
    • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

    Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

    Lavoro Autonomo Abituale

    È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

    • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
    • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
    • Contributi previdenziali obbligatori:
      • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
      • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
    • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
    • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

    Tabella comparativa:

    CaratteristicaOccasionaleAbituale
    Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
    Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
    Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
    Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
    ContinuitàSporadicaAbituale

    La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

    Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

    I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

    Chi percepisce provvigioni

    • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
    • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
    • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
    • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
    • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

    Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

    Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

    Esempio calcolo provvigione:

    • Provvigione lorda: 10.000 euro
    • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
    • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
    • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
    • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

    Contributi previdenziali

    Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

    • 50% a carico dell’agente
    • 50% a carico della casa mandante

    L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

    • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
    • Massimale: 8.526 euro/anno
    • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

    La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

    1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
    2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
    3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
    4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

    Come si dichiarano le provvigioni

    Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

    Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

    Le spese deducibili per gli agenti includono:

    • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
    • Ammortamento auto aziendale
    • Affitto ufficio/deposito
    • Telefono e internet
    • Spese di rappresentanza (entro limiti)

    Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

    Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

    Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

    Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

    Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

    1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
    2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

    La consegna può avvenire:

    • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
    • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
    • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

    Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

    Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

    Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

    • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
    • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

    Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

    Trasmissione telematica: modalità

    I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

    1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
    2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
    3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

    Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

    Calendario completo 2026

    ScadenzaAdempimentoDestinatari
    16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
    16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
    31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
    31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
    30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

    Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

    Proroga o sospensione

    In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

    Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    Frontespizio

    Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

    • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
    • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
    • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
    • Tipo CU: ordinaria o sintetica

    Sezione 1: Dati fiscali

    Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

    PuntoDescrizioneEsempio
    1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
    2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
    3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
    4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
    5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
    6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

    Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

    Sezione 2: Dati previdenziali

    Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

    • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
    • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
    • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
    • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

    Esempio Gestione Separata INPS (2026):

    • Compenso lordo: 20.000 euro
    • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
    • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
    • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
    • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

    Sezione 3: Annotazioni

    Eventuali note esplicative o codici specifici:

    • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
    • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
    • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

    Casistiche particolari

    1. Professionista in regime forfettario

    Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

    2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

    Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

    • Non sono dovuti contributi INPS
    • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
    • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

    3. Agente monomandatario ENASARCO

    La CU deve riportare:

    • Provvigioni lorde (punto 1)
    • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
    • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
    • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

    Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

    Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

    La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

    CU nel modello 730

    Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

    Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

    1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
      • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
      • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
      • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
    2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

    Esempio compilazione 730:

    • Compenso lordo CU: 4.500 euro
    • Ritenute subite: 900 euro (20%)
    • Spese deducibili documentate: 300 euro
    • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

    Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

    CU nel modello Redditi PF

    I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

    Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

    1. Sezione I – Determinazione del reddito:
      • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
      • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
      • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
      • RE4: Totale ricavi/compensi
    2. Sezione II – Costi deducibili:
      • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
      • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
      • RE22: Altre spese
    3. Sezione III – Reddito netto:
      • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

    Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

    Quadro RN – Ritenute subite

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

    • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
    • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
    • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

    Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

    Addizionali regionali e comunali

    Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

    • RN30: Addizionale regionale trattenuta
    • RN37: Addizionale comunale trattenuta

    Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

    Controlli e verifiche

    Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

    1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
    2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
    3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
    4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

    Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

    Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

    1. Importo del compenso errato

    Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

    Conseguenze:

    • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
    • Ritenute non corrispondenti ai compensi
    • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

    Soluzione:

    1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
    2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
    3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

    2. Ritenute non operate o operate in misura errata

    Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

    Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

    Conseguenze:

    • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
    • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
    • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

    Soluzione:

    1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
    2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
    3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
    4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

    3. Contributi previdenziali errati o mancanti

    Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

    Conseguenze:

    • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
    • Posizione contributiva INPS non aggiornata
    • Problemi futuri per il calcolo della pensione

    Soluzione:

    1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
    2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
    3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

    4. Codice fiscale errato

    Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

    Conseguenze:

    • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
    • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
    • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

    Soluzione:

    1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
    2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

    5. CU non pervenuta entro la scadenza

    Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

    Conseguenze:

    • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
    • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
    • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

    Soluzione:

    1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
    2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
    3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
    4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

    Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

    CU sostitutiva: come funziona

    La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

    1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
    2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
    3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
    4. Consegnare al percipiente la CU corretta

    La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

    CU annullativa

    Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

    1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
    2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
    3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

    Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

    Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

    Aggravanti:

    • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
    • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

    Riduzione con ravvedimento operoso:

    Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

    Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
    Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
    Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
    Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
    Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

    Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

    Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

    Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

    Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

    Sanzioni per ritenute non versate

    Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

    • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
    • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
    • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

    Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

    • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
    • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
    • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

    Responsabilità solidale del percipiente

    In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

    Il percipiente può però:

    1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
    2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

    Come tutelare il percipiente

    Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

    1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
    2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
    3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
    4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

    In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

    La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

    Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

    La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

    Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

    No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

    Cosa fare se la CU contiene dati errati?

    Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

    Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

    Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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      Indice dei contenuti

      1. Perché Non Ho Ricevuto la CU 2026
      2. Dove e Come Richiedere la CU 2026
      3. Scadenze Importanti della CU 2026
      4. Cosa Fare se il Datore Non Risponde
      5. CU Precompilata: Come Accedervi
      6. FAQ – Domande Frequenti

      È marzo 2026 e ancora non hai ricevuto la Certificazione Unica (CU) dal tuo datore di lavoro o dall’INPS? Non sei solo. Ogni anno migliaia di contribuenti si trovano nella stessa situazione: la CU 2026 non ricevuta può creare disagi per la dichiarazione dei redditi e far perdere scadenze importanti.

      La scadenza per la consegna della CU da parte dei datori di lavoro è il 16 marzo 2026. Se dopo questa data non hai ancora ricevuto il documento, hai diritto a richiederlo e, in caso di inadempienza, esistono strumenti di tutela per far valere i tuoi diritti.

      In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine scopri cosa fare subito se non hai ricevuto la CU 2026, dove e come recuperarla, quali sono le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente e come accedere alla CU precompilata nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.

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      Perché Non Ho Ricevuto la CU 2026

      Cause più frequenti

      La mancata ricezione della Certificazione Unica può dipendere da diversi motivi:

      Ritardo amministrativo del datore di lavoro: Molte aziende, specialmente quelle di piccole dimensioni, inviano la CU a ridosso della scadenza del 16 marzo o addirittura in ritardo. Se il tuo datore di lavoro ha un ufficio paghe interno poco organizzato o si affida a consulenti esterni sovraccarichi, potresti ricevere il documento con alcuni giorni di ritardo.

      Errori nei recapiti o modalità di consegna: Se hai cambiato indirizzo email, residenza o numero di telefono senza comunicarlo all’ufficio del personale, la CU potrebbe essere stata inviata a recapiti obsoleti. Alcune aziende utilizzano PEC, posta ordinaria, email o portali aziendali dedicati: verifica sempre tutte le modalità di consegna previste dal tuo contratto.

      Azienda in difficoltà economica o liquidazione: Purtroppo, i datori di lavoro in crisi finanziaria tendono a ritardare anche gli adempimenti amministrativi come la CU. In caso di fallimento, liquidazione o procedure concorsuali, la gestione delle certificazioni può subire ulteriori rallentamenti.

      Rapporto di lavoro chiuso prima del 16 marzo: Se hai cessato il rapporto di lavoro nei primi mesi del 2026, il datore potrebbe non aver aggiornato i tuoi recapiti e inviarti la CU al domicilio indicato nel contratto originale, che potrebbe non essere più valido.

      Quando è obbligatorio ricevere la CU

      Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la Certificazione Unica 2026 entro il 16 marzo 2026 a tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati che hanno percepito redditi nell’anno 2025.

      Questo obbligo vale anche per:

      • Rapporti di lavoro cessati durante l’anno 2025
      • Contratti a tempo determinato conclusi
      • Collaborazioni coordinate e continuative
      • Prestazioni occasionali sopra la franchigia minima
      • Pensioni erogate dall’INPS o da enti previdenziali

      La CU deve contenere: redditi lordi percepiti nel 2025, ritenute IRPEF operate, detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico), addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali trattenuti.

      Dove e Come Richiedere la CU 2026

      Passo 1: Verifica le modalità di consegna del datore

      Prima di allarmarti, controlla tutte le possibili fonti da cui potresti aver ricevuto la CU:

      • Email aziendale e personale: Cerca nella casella di posta, incluse le cartelle spam e posta indesiderata. Usa parole chiave come “certificazione unica”, “CU 2026”, “dati fiscali”.
      • Portale dipendenti: Molte aziende medio-grandi mettono a disposizione un’area riservata online dove scaricare buste paga e CU.
      • PEC (Posta Elettronica Certificata): Se hai una PEC aziendale o personale registrata con il datore, controlla anche questa casella.
      • Bacheca aziendale o sindacale: In alcuni casi, specialmente nel pubblico impiego, la CU viene pubblicata in bacheca.
      • Consegna fisica: Alcune aziende consegnano ancora la CU in busta chiusa insieme all’ultima busta paga di febbraio o marzo.

      Passo 2: Contatta l’ufficio del personale o paghe

      Se dopo una verifica accurata non hai trovato la CU, contatta formalmente il datore di lavoro:

      Richiesta via email: Invia una email all’ufficio del personale specificando:

      • Nome, cognome e codice fiscale
      • Periodo di lavoro presso l’azienda (es. “dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025”)
      • Richiesta esplicita: “Vi chiedo cortesemente di inviarmi la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi percepiti nel 2025″
      • Indicazione del recapito preferito (email, PEC, indirizzo postale)

      Tempi di risposta: Normalmente, il datore ha l’obbligo di rispondere entro 10-15 giorni lavorativi. Se non ricevi risposta o il datore rifiuta di consegnare la CU, passa al passo successivo.

      Passo 3: Accedi all’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate

      Dal 16 marzo in poi, tutti i datori di lavoro devono aver trasmesso telematicamente le CU all’Agenzia delle Entrate. Anche se non hai ricevuto la copia cartacea o digitale dal tuo datore, puoi scaricare la CU precompilata direttamente dal sito dell’Agenzia.

      Come accedere:

      1. Vai su www.agenziaentrate.gov.it
      2. Clicca su Area Riservata (in alto a destra)
      3. Effettua l’accesso con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS
      4. Nella home dell’Area Riservata, cerca la sezione “Certificazione Unica”
      5. Seleziona l’anno 2026 (redditi 2025)
      6. Scarica il PDF della CU

      La CU precompilata contiene tutti i dati trasmessi dal datore di lavoro e ha piena validità per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF).

      Importante: Se nell’Area Riservata non compare la CU, significa che il datore di lavoro non ha trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, passa al passo 4.

      Passo 4: Segnala l’inadempienza all’Ispettorato del Lavoro

      Se il datore di lavoro non consegna la CU e non l’ha trasmessa all’Agenzia delle Entrate, puoi presentare una segnalazione ufficiale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

      Come fare la segnalazione:

      • Accedi al sito www.ispettorato.gov.it
      • Vai alla sezione “Servizi online” → “Segnala un problema”
      • Compila il modulo indicando: dati anagrafici tuoi e del datore di lavoro, periodo di lavoro, mancata consegna della CU 2026
      • Allegare copia della richiesta inviata (email o raccomandata)

      L’Ispettorato avvierà un’istruttoria e, se accerta l’inadempimento, applicherà sanzioni amministrative al datore (da 258 a 2.065 euro per ogni CU non consegnata).

      Scadenze Importanti della CU 2026

      Scadenza per i datori di lavoro

      I datori di lavoro, i committenti e gli enti pensionistici hanno due scadenze da rispettare:

      16 marzo 2026 – Consegna al lavoratore/pensionato: Entro questa data, il datore deve consegnare la CU al dipendente o pensionato con una delle modalità previste (cartacea, email, PEC, area riservata aziendale).

      16 marzo 2026 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate: Contestualmente alla consegna, il datore deve trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Questo invio è obbligatorio per legge e permette la precompilazione del 730.

      Sanzioni per ritardi: Il datore che non rispetta queste scadenze incorre in sanzioni da 100 euro per ogni CU omessa o tardiva (invio telematico) e da 258 a 2.065 euro per ogni CU non consegnata al lavoratore.

      Scadenza per la dichiarazione dei redditi

      Anche se non hai ricevuto la CU entro il 16 marzo, non perdi il diritto di presentare la dichiarazione dei redditi. Le scadenze per il contribuente sono:

      30 settembre 2026 – Modello 730 precompilato: Se presenti il 730 tramite CAF, commercialista o direttamente online, hai tempo fino al 30 settembre 2026. Il 730 precompilato viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dall’inizio di maggio 2026.

      31 ottobre 2026 – Modello Redditi PF: Se presenti il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), la scadenza è il 31 ottobre 2026 (con possibilità di proroga al 30 novembre con maggiorazione dello 0,4%).

      Puoi presentare la dichiarazione anche senza avere la CU cartacea, utilizzando: la CU precompilata scaricata dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, i cedolini mensili del 2025 (se disponibili), l’assistenza del CAF Centro Fiscale, che può recuperare i dati per te.

      Cosa Fare se il Datore Non Risponde

      Recuperare i dati dai cedolini

      Se il datore di lavoro non ti consegna la CU e non risponde alle tue richieste, puoi ricostruire i dati fiscali necessari utilizzando i cedolini mensili dell’anno 2025.

      Dati da estrarre dai cedolini:

      • Reddito lordo totale (somma di tutte le retribuzioni lorde mensili)
      • Ritenute IRPEF totali (somma delle ritenute mensili trattenute)
      • Addizionali regionali e comunali (se trattenute)
      • Contributi previdenziali (quota a carico del lavoratore)
      • Detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico)

      Come fare:

      1. Raccogli tutti i cedolini del 2025 (da gennaio a dicembre)
      2. Crea una tabella con le colonne: Mese | Lordo | IRPEF | Addizionale regionale | Addizionale comunale | Contributi
      3. Somma i totali di ogni colonna
      4. Riporta i dati nel Modello 730 o Redditi PF

      Questa operazione può essere complessa se non hai competenze fiscali. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza per recuperare e analizzare i cedolini, calcolare i totali corretti e compilare la dichiarazione dei redditi senza CU.

      Rivolgersi al sindacato o a un legale

      Se il datore di lavoro continua a non consegnare la CU nonostante solleciti e segnalazioni, puoi:

      Rivolgerti al sindacato: Se sei iscritto a un sindacato (CGIL, CISL, UIL, ecc.), i consulenti del lavoro possono intervenire formalmente presso l’azienda, inviare diffide e, se necessario, avviare contenziosi legali.

      Consultare un avvocato del lavoro: In casi estremi (aziende in liquidazione, datori irreperibili), puoi valutare un’azione legale per ottenere il rilascio della CU e il risarcimento per eventuali danni.

      Segnalare all’Agenzia delle Entrate: Puoi inviare una segnalazione all’Agenzia tramite PEC o raccomandata, allegando la documentazione che prova il rapporto di lavoro (contratto, cedolini). L’Agenzia può avviare controlli fiscali sul datore inadempiente.

      Il CAF Centro Fiscale ti assiste gratuitamente

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per chi non ha ricevuto la CU:

      • Verifica nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate: Accediamo per te e scarichiamo la CU precompilata (se disponibile)
      • Recupero dati dai cedolini: Analizziamo i tuoi cedolini 2025 e ricostruiamo i dati fiscali necessari
      • Compilazione della dichiarazione dei redditi: Presentiamo il 730 o il Modello Redditi anche in assenza di CU cartacea
      • Assistenza per contenziosi: Ti guidiamo nelle segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro e nella tutela dei tuoi diritti

      Il servizio è gratuito per gli iscritti al CAF e prevede tariffe agevolate per chi necessita solo di consulenze puntuali.

      CU Precompilata: Come Accedervi

      Cos’è la CU precompilata

      Dal 2015, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la CU precompilata, cioè una versione digitale della Certificazione Unica trasmessa telematicamente dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici.

      La CU precompilata contiene gli stessi dati della CU cartacea: redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2025, ritenute IRPEF operate, addizionali regionali e comunali, detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico, contributi previdenziali.

      Questa versione ha piena validità legale e può essere utilizzata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

      Come scaricare la CU dall’Area Riservata

      Per accedere alla CU precompilata, segui questi passaggi:

      1. Vai sul sito www.agenziaentrate.gov.it
      2. Clicca su Area Riservata (angolo in alto a destra della home page)
      3. Effettua l’accesso con una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
      4. Una volta dentro l’Area Riservata, cerca la sezione “Certificazione Unica” o “Servizi fiscali”
      5. Seleziona l’anno di riferimento: 2026 (redditi 2025)
      6. Visualizza la CU in formato PDF
      7. Scarica e salva il file sul tuo computer

      La CU sarà visualizzata per ogni datore di lavoro o ente pensionistico che ha trasmesso i dati all’Agenzia.

      Quando è disponibile la CU precompilata

      La CU precompilata è disponibile nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate dal 16 marzo 2026 in poi, dopo che i datori di lavoro hanno effettuato la trasmissione telematica.

      Tuttavia, molti datori inviano i dati con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza. È possibile che dal 10-12 marzo alcune CU siano già consultabili online.

      Se accedi all’Area Riservata e non trovi la tua CU, significa che il datore di lavoro: non ha ancora trasmesso i dati (se prima del 16 marzo), oppure non ha trasmesso i dati nonostante l’obbligo (se dopo il 16 marzo).

      In questo secondo caso, segui le procedure descritte nella Sezione 2 (Passo 4) per segnalare l’inadempienza.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      FAQ – Domande Frequenti

      La CU 2026 non è arrivata: devo preoccuparmi?

      No, se siamo ancora prima del 16 marzo 2026. Molti datori di lavoro inviano la CU a ridosso della scadenza. Dopo il 16 marzo, verifica nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate se il datore ha trasmesso i dati telematicamente. Se sì, scarica la CU precompilata e procedi con la dichiarazione dei redditi.

      Posso fare il 730 senza la CU?

      Sì, puoi presentare il 730 anche senza la CU cartacea. Hai tre opzioni: scaricare la CU precompilata dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, utilizzare i cedolini mensili del 2025 per ricostruire i dati, oppure rivolgerti al CAF Centro Fiscale, che può recuperare i dati per te e compilare la dichiarazione.

      Il mio datore di lavoro non mi consegna la CU: cosa rischia?

      Il datore di lavoro che non consegna la CU entro il 16 marzo incorre in sanzioni amministrative da 258 a 2.065 euro per ogni lavoratore. Inoltre, se non trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate, rischia sanzioni di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro. Puoi segnalare l’inadempienza all’Ispettorato del Lavoro, che avvierà controlli e applicherà le sanzioni.

      La CU dell’INPS quando è disponibile?

      L’INPS mette a disposizione la CU 2026 per i pensionati e i percettori di prestazioni (NASPI, indennità di disoccupazione, cassa integrazione) entro il 16 marzo 2026. Puoi scaricarla dall’Area Riservata del sito INPS (www.inps.it) con accesso SPID, CIE o CNS, oppure dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate (precompilata). Se non la trovi, contatta il Contact Center INPS al numero 803.164 (da fisso) o 06 164164 (da mobile).

      Ho lavorato per più datori nel 2025: quante CU devo avere?

      Devi ricevere una CU per ogni datore di lavoro che ti ha corrisposto redditi nel 2025. Ad esempio, se hai cambiato lavoro a giugno, riceverai una CU dal primo datore (redditi gennaio-maggio) e una CU dal secondo datore (redditi giugno-dicembre). Verifica di avere tutte le CU necessarie per non omettere redditi nella dichiarazione.

      Posso recuperare la CU di anni precedenti?

      Sì, nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate puoi scaricare le CU degli anni precedenti (solitamente fino a 5 anni indietro). Questo è utile se devi presentare dichiarazioni integrative o correttive.


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      Marzo 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-19 13:31:252026-05-31 10:06:42CU 2026 Non Ricevuta: Cosa Fare e Come Recuperarla
      CAF, Modello 770 e Certificazione Unica

      Modello 770/2026: Scadenza, Esenzioni e Novità per i Sostituti d’Imposta

      Modello 770 e certificazione unica

      Indice dei contenuti

      • Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo
      • Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre
      • Esenzioni dall’obbligo di presentazione
      • Cosa contiene il Modello 770/2026
      • I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026
      • Come compilare il Modello 770/2026
      • Modalità di invio telematico
      • Sanzioni per omessa o tardiva presentazione
      • Ravvedimento operoso per il Modello 770
      • Domande frequenti

      Il Modello 770/2026 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati nell’anno precedente. Per l’anno d’imposta 2025, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2026, offrendo maggiore tempo a professionisti, aziende e amministratori di condominio per adempiere correttamente a questo obbligo fiscale.

      In questa guida completa analizziamo tutte le novità del Modello 770/2026, le esenzioni previste per alcune categorie di contribuenti, i nuovi quadri e dati richiesti, le modalità di compilazione e invio, e le sanzioni per chi non rispetta i termini o commette errori nella dichiarazione.

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      Cos’è il Modello 770 e chi deve presentarlo

      Il Modello 770 è la dichiarazione fiscale con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute alla fonte operate sui compensi corrisposti nell’anno precedente, i versamenti effettuati, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.

      Devono presentare il Modello 770/2026 (relativo all’anno 2025):

      • Datori di lavoro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilati
      • Società e professionisti che hanno corrisposto compensi a collaboratori, consulenti, agenti
      • Amministratori di condominio che hanno versato compensi a fornitori soggetti a ritenuta d’acconto
      • Enti pubblici e privati che hanno erogato pensioni, provvigioni, dividendi
      • Intermediari finanziari che hanno corrisposto interessi, capital gain, proventi finanziari
      • Associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto compensi a collaboratori sportivi

      Il Modello 770 è complementare alla Certificazione Unica (CU): mentre la CU certifica i redditi corrisposti al singolo percettore, il 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati dal sostituto d’imposta.

      Scadenza Modello 770/2026: la proroga al 31 ottobre

      La scadenza ordinaria del Modello 770 era tradizionalmente fissata al 31 luglio di ogni anno. Tuttavia, per il Modello 770/2026 (anno d’imposta 2025), il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2026 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2026.

      Questa proroga risponde alle richieste delle categorie professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) che hanno segnalato le difficoltà legate alle numerose novità normative introdotte nel 2025 e alla complessità dei nuovi quadri e controlli automatizzati.

      Date da ricordare:

      • 31 marzo 2026: Invio delle Certificazioni Uniche ai percettori e all’Agenzia delle Entrate
      • 31 ottobre 2026: Scadenza presentazione Modello 770/2026 (PROROGATA)
      • 16 novembre 2026: Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni dalla scadenza)

      L’invio del Modello 770 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente abilitato o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF).

      Esenzioni dall’obbligo di presentazione

      Non tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a presentare il Modello 770/2026. Esistono infatti alcune esenzioni previste dalla normativa fiscale che alleggeriscono gli adempimenti per le realtà più piccole o per chi opera in regimi fiscali agevolati.

      Sostituti d’imposta con meno di 20 percettori

      Sono esonerati dalla presentazione del Modello 770 i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto redditi a meno di 20 percettori, a condizione che abbiano regolarmente inviato le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026.

      L’esenzione si applica se:

      • Il numero totale di CU inviate è inferiore a 20
      • Le CU sono state trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2026)
      • Non ci sono state integrazioni o correzioni che hanno superato la soglia dei 20 percettori

      Questa esenzione riguarda principalmente piccole imprese, professionisti con pochi collaboratori, associazioni e condomini di piccole dimensioni.

      Contribuenti in regime forfettario e minimi

      I contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi (ormai residuale) sono esonerati dalla presentazione del Modello 770, in quanto questi regimi fiscali agevolati non prevedono la qualifica di sostituto d’imposta.

      Pertanto, anche se un forfettario corrisponde compensi a collaboratori o consulenti, non deve operare ritenute d’acconto e di conseguenza non deve presentare il Modello 770.

      Attenzione: L’esenzione vale solo se il forfettario non ha altri redditi da cui derivi la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, se è anche amministratore di condominio o ha dipendenti in regime ordinario).

      Condomini con amministratore non professionale

      I condomini gestiti da un amministratore non professionale (ad esempio, un condomino che svolge l’incarico gratuitamente) possono essere esonerati dal Modello 770 se hanno corrisposto compensi a meno di 20 fornitori nel 2025.

      Tuttavia, la maggior parte dei condomini con amministratore professionale rientra nell’obbligo, poiché supera facilmente la soglia dei 20 percettori (considerando fornitori, manutentori, portieri, dipendenti).

      Cosa contiene il Modello 770/2026

      Il Modello 770/2026 è suddiviso in diverse sezioni (quadri) che raccolgono informazioni specifiche sulle ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta.

      Le informazioni principali contenute nel Modello 770 sono:

      • Dati anagrafici del sostituto d’imposta (denominazione, codice fiscale, partita IVA)
      • Dati delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, dividendi, interessi
      • Versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24
      • Compensazioni operate con crediti d’imposta, contributi, bonus fiscali
      • Crediti d’imposta utilizzati (es. credito R&S, credito formazione 4.0, bonus investimenti)
      • Ritenute su canoni di locazione breve (locazioni turistiche)
      • Ritenute su dividendi e capital gain
      • Certificazioni Uniche inviate (riepilogo aggregato)

      Il Modello 770 funge da strumento di controllo per l’Agenzia delle Entrate, che può verificare la coerenza tra le ritenute dichiarate, i versamenti effettuati e le Certificazioni Uniche inviate.

      I quadri del Modello 770: ST, SV, SX e novità 2026

      Il Modello 770/2026 si compone di diversi quadri, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di ritenuta o adempimento. Per il 2026 sono stati introdotti aggiornamenti significativi in alcuni quadri, in particolare ST, SV e SX.

      Quadro ST – Ritenute operate

      Il Quadro ST riepiloga le ritenute operate dal sostituto d’imposta nell’anno 2025, suddivise per tipologia:

      • ST01: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
      • ST02: Ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, consulenti)
      • ST03: Ritenute su provvigioni ad agenti e rappresentanti
      • ST04: Ritenute su dividendi e utili
      • ST05: Ritenute su interessi e proventi finanziari
      • ST06: Ritenute su canoni di locazione breve (nuova sezione 2026)

      Novità 2026: Il Quadro ST include ora una sezione dedicata alle locazioni brevi (affitti turistici inferiori a 30 giorni), con l’obbligo per le piattaforme digitali (Airbnb, Booking, ecc.) di operare e dichiarare la ritenuta del 21% sui canoni incassati per conto dei proprietari.

      Quadro SV – Versamenti e compensazioni

      Il Quadro SV riporta i versamenti effettuati all’Erario tramite modello F24 e le compensazioni operate con crediti d’imposta o contributi.

      Le informazioni richieste includono:

      • Codici tributo utilizzati per i versamenti
      • Importi versati mese per mese
      • Crediti compensati (indicando tipologia e importo)
      • Acconto e saldo delle ritenute

      Novità 2026: Sono stati introdotti nuovi codici tributo per la compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazioni) ceduti ai sostituti d’imposta, che devono essere indicati dettagliatamente nel Quadro SV.

      Quadro SX – Crediti d’imposta e agevolazioni

      Il Quadro SX è dedicato ai crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24, in particolare:

      • Credito Ricerca e Sviluppo
      • Credito Formazione 4.0
      • Credito Investimenti Sud
      • Credito Beni Strumentali (ex Industria 4.0)
      • Credito Transizione 5.0 (novità 2026)
      • Bonus Edilizi ceduti (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus)

      Novità 2026: Il Quadro SX richiede ora una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione dei bonus edilizi, indicando per ciascun credito acquisito: codice fiscale del cedente, data di acquisizione, importo originario, importo residuo e quote utilizzate in compensazione.

      Come compilare il Modello 770/2026

      La compilazione del Modello 770/2026 richiede accuratezza e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori o omissioni possono comportare sanzioni e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Fasi della compilazione:

      1. Raccolta documentazione

      Prima di procedere alla compilazione, è necessario raccogliere tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno 2025:

      • Libro Unico del Lavoro (per ritenute su lavoro dipendente)
      • Fatture ricevute da professionisti e consulenti (per ritenute su lavoro autonomo)
      • Estratti conto F24 dei versamenti effettuati
      • Certificazioni Uniche inviate ai percettori
      • Documentazione crediti d’imposta acquisiti o utilizzati

      2. Utilizzo del software Agenzia Entrate

      L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito per la compilazione del Modello 770, scaricabile dal sito ufficiale. Il software include:

      • Controlli automatici di coerenza tra i dati inseriti
      • Calcolo automatico di saldi, acconti e conguagli
      • Generazione file telematico pronto per l’invio
      • Funzione di recupero dati dagli anni precedenti

      In alternativa, i professionisti utilizzano software gestionali di terze parti (es. TeamSystem, Wolters Kluwer, Zucchetti) che integrano la gestione del Modello 770 con la contabilità aziendale e la gestione del personale.

      3. Verifica coerenza con Certificazioni Uniche

      Uno dei controlli più importanti è la coerenza tra i dati del Modello 770 e le Certificazioni Uniche inviate entro il 31 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate verifica automaticamente che:

      • Il totale delle ritenute dichiarate nel 770 corrisponda alla somma delle ritenute certificate nelle CU
      • I versamenti F24 coprano le ritenute dovute
      • Non ci siano discrepanze nei dati anagrafici o nei codici fiscali

      Eventuali incongruenze generano automaticamente una comunicazione di anomalia che richiede chiarimenti o integrazioni.

      Modalità di invio telematico

      Il Modello 770/2026 deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

      • Entratel: Canale riservato a intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF)
      • Fisconline: Canale per contribuenti abilitati (richiede PIN o SPID/CIE)
      • Desktop telematico: Software Agenzia Entrate per invio massivo

      La maggior parte delle aziende si affida a un CAF o a un commercialista per la compilazione e l’invio del Modello 770, poiché la complessità della dichiarazione richiede competenze tecniche specifiche.

      Ricevuta di trasmissione: Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione. La ricevuta deve essere conservata per 5 anni insieme alla dichiarazione.

      Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

      Il mancato invio del Modello 770 entro la scadenza del 31 ottobre 2026 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano in base alla gravità dell’infrazione e al ritardo.

      Omessa presentazione

      Se il Modello 770 non viene presentato entro il termine di scadenza e nemmeno successivamente, si configura l’omessa presentazione, che comporta:

      • Sanzione da 258 euro a 2.065 euro (importo fisso, indipendente dalle ritenute)
      • Possibili accertamenti sulle ritenute non dichiarate
      • Sanzioni aggiuntive per omesso o carente versamento delle ritenute (30% delle ritenute non versate)

      Presentazione tardiva

      Se il Modello 770 viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2027), la sanzione è ridotta:

      • Da 25 euro a 258 euro (sanzione ridotta per dichiarazione tardiva)
      • La sanzione può essere ulteriormente ridotta tramite ravvedimento operoso

      Se la presentazione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione piena per omessa presentazione (da 258 a 2.065 euro).

      Errori o dati incompleti

      Se il Modello 770 contiene errori o dati incompleti, l’Agenzia delle Entrate può:

      • Inviare una comunicazione di anomalia richiedendo integrazioni
      • Applicare una sanzione da 258 a 2.065 euro se l’errore non viene corretto entro il termine indicato
      • Procedere con accertamento se l’errore comporta un minore versamento di ritenute

      Ravvedimento operoso per il Modello 770

      Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione in caso di presentazione tardiva del Modello 770, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

      Tipologie di ravvedimento:

      • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (25 euro × 0,1 = 2,50 euro)
      • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (25 euro × 1/9 = 2,78 euro)
      • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (25 euro × 1/8 = 3,13 euro)
      • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): Sanzione ridotta a 1/7 del minimo (25 euro × 1/7 = 3,57 euro)
      • Ravvedimento ultra lungo (oltre 1 anno): Sanzione ridotta a 1/6 del minimo (25 euro × 1/6 = 4,17 euro)

      Il ravvedimento si effettua:

      • Presentando il Modello 770 tardivamente
      • Versando la sanzione ridotta tramite modello F24 (codice tributo 8911)

      Nota: Il ravvedimento operoso si applica solo alla sanzione per dichiarazione tardiva. Se vi sono state anche ritenute non versate, occorre regolarizzare anche quelle con le relative sanzioni e interessi.

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        Domande frequenti sul Modello 770/2026

        Entro quando va presentato il Modello 770/2026?

        La scadenza del Modello 770/2026 è il 31 ottobre 2026, prorogata rispetto alla scadenza ordinaria del 31 luglio. L’invio deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel, Fisconline o intermediario abilitato.

        Chi è esonerato dalla presentazione del Modello 770?

        Sono esonerati i sostituti d’imposta con meno di 20 percettori nel 2025, a condizione di aver inviato regolarmente le Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2026. Anche i contribuenti in regime forfettario sono esonerati, non essendo sostituti d’imposta.

        Quali sono le sanzioni per omessa presentazione del 770?

        L’omessa presentazione comporta una sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Se il modello viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta da 25 euro a 258 euro. Con il ravvedimento operoso si può ridurre ulteriormente la sanzione.

        Qual è la differenza tra Modello 770 e Certificazione Unica?

        La Certificazione Unica (CU) certifica i redditi corrisposti al singolo percettore e va inviata entro il 31 marzo. Il Modello 770 riepiloga in forma aggregata tutte le ritenute operate, i versamenti effettuati e i crediti compensati dal sostituto d’imposta e va presentato entro il 31 ottobre.

        Cosa contiene il Quadro SX del Modello 770?

        Il Quadro SX riporta i crediti d’imposta utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione, come credito R&S, Formazione 4.0, Transizione 5.0, bonus edilizi ceduti. Per il 2026 è richiesta una tracciatura più dettagliata dei crediti derivanti da cessione di Superbonus e altri bonus edilizi.


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        Marzo 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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        Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

        CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI

        La Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novita per i contribuenti in regime forfettario. Con il D.Lgs. n. 1/2024, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale, e stato abolito l’obbligo di invio della CU per i compensi erogati ai forfettari. Tuttavia, esistono eccezioni rilevanti che riguardano specificamente i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e le indennita non transitanti nel Sistema di Interscambio (SdI).

        In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per la CU 2026, quando l’esonero non si applica, come compilare correttamente la certificazione per i medici forfettari e quali codici utilizzare.

        Indice dei contenuti

        1. L’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo
        2. La deroga per i medici convenzionati SSN
        3. Indennita e compensi fuori dal Sistema di Interscambio
        4. I codici da utilizzare nella CU 2026
        5. Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura
        6. Come compilare la CU 2026 per i medici forfettari
        7. Scadenze per l’invio della CU 2026
        8. Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatoriali
        9. Assistenza del CAF Centro Fiscale

        L’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo

        Il Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, ha rappresentato una svolta significativa per i contribuenti in regime forfettario. L’articolo 3 del decreto, rubricato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”, ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il nuovo comma 6-septies.

        La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano:

        • Il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014
        • Il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011

        sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo 4, ovvero dalla predisposizione e invio della Certificazione Unica.

        La ratio dell’esonero

        La semplificazione trova fondamento in una considerazione pratica: dal 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). I dati reddituali di questi soggetti sono quindi gia a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la duplicazione delle informazioni attraverso la CU.

        In pratica, l’ultima Certificazione Unica inviata per i forfettari e stata quella 2024, relativa ai compensi corrisposti nel 2023. Per tutti i compensi erogati ai forfettari nell’anno d’imposta 2024 e successivi, non e piu dovuto l’invio della CU all’Agenzia delle Entrate.

        La deroga per i medici convenzionati SSN

        L’esonero dalla CU per i forfettari presenta una deroga fondamentale che riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. La Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito la questione.

        Il quesito dell’ASL e la risposta dell’Agenzia

        Un’Azienda Sanitaria Provinciale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse legittimo non emettere la Certificazione Unica 2025 per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati nel corso del 2024. La risposta e stata inequivocabile: per le ASL che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario o di vantaggio, permane l’obbligo di rilascio della CU.

        Perche i medici SSN sono esclusi dall’esonero

        La motivazione risiede nel mancato coordinamento normativo tra le disposizioni sulla CU e quelle sulla fatturazione elettronica. I medici convenzionati con il SSN rientrano tra i soggetti per i quali vige il divieto permanente di fatturazione elettronica tramite SdI.

        Il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per:

        • Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
        • Soggetti che documentano prestazioni sanitarie verso persone fisiche

        Questo divieto, inizialmente introdotto nel 2019 per ragioni di privacy (tutela dei dati sanitari sensibili), e ora a regime dal 2026. Di conseguenza, i redditi dei medici convenzionati non transitano per il Sistema di Interscambio e non sono visibili telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

        Categorie di medici interessate dalla deroga

        L’obbligo di CU permane specificamente per i compensi erogati a:

        • Medici di Medicina Generale (MMG)
        • Pediatri di Libera Scelta (PLS)
        • Medici di Continuita Assistenziale (ex guardia medica) con rapporto a tempo determinato
        • Medici specialisti ambulatoriali convenzionati

        Per tutti questi professionisti, indipendentemente dall’adesione al regime forfettario, la CU resta obbligatoria.

        Indennita e compensi fuori dal Sistema di Interscambio

        Oltre ai medici SSN, esistono altre tipologie di compensi per cui l’esonero dalla CU non si applica. Si tratta delle indennita non assoggettate a ritenuta d’acconto che non richiedono l’emissione di fattura elettronica.

        Tipologie di indennita soggette a CU

        Le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 specificano che restano soggette all’obbligo di certificazione:

        • Indennita di maternita corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS
        • Contributi di maternita erogati dalle casse previdenziali professionali
        • Indennita per malattia e infortunio non documentate da fattura
        • Altre indennita non assoggettate a ritenuta che non transitano per il SdI

        Queste somme devono essere indicate nei punti 4 e 7 della sezione dedicata al lavoro autonomo della Certificazione Unica, con l’indicazione dell’apposito codice nel punto 6.

        Esempio pratico: indennita di maternita forfettaria

        Una professionista in regime forfettario iscritta alla Gestione Separata INPS percepisce nel 2025 l’indennita di maternita. L’INPS, in qualita di sostituto d’imposta, e tenuto a rilasciare la CU 2026 indicando:

        • Punto 4: importo lordo dell’indennita
        • Punto 6: codice 25 (indennita non soggetta a ritenuta per forfettari)
        • Punto 7: importo netto corrisposto

        I codici da utilizzare nella CU 2026

        La Certificazione Unica 2026 prevede codici specifici per identificare le diverse tipologie di compensi erogati ai contribuenti forfettari. Le istruzioni hanno introdotto una novita importante rispetto all’anno precedente.

        Il nuovo codice 24 per i medici SSN forfettari

        Nel modello CU 2026, per i compensi erogati ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario si utilizza il codice 24. Questo codice sostituisce il codice 25 che era stato utilizzato in via transitoria nella CU 2025.

        Il codice 24 va indicato nel punto 6 della sezione redditi di lavoro autonomo e si applica a:

        • Medici di medicina generale forfettari
        • Pediatri di libera scelta forfettari
        • Medici di continuita assistenziale forfettari (rapporto a tempo determinato)
        • Specialisti ambulatoriali forfettari convenzionati SSN

        Il codice 25 per le indennita

        Il codice 25 torna alla sua funzione originaria: la certificazione delle indennita non soggette a ritenuta d’acconto erogate a contribuenti forfettari. Si utilizza per:

        • Indennita di maternita
        • Contributi di maternita da casse professionali
        • Altre indennita non assoggettate a ritenuta

        Tabella riepilogativa dei codici CU 2026

        CodiceDescrizioneSoggetti interessati
        24Compensi medici SSN non soggetti a ritenutaMMG, PLS, medici continuita assistenziale, specialisti SSN forfettari
        25Indennita non soggette a ritenutaForfettari che percepiscono indennita (es. maternita)
        26Indennita non soggette a ritenutaContribuenti in regime di vantaggio

        Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura

        Per comprendere appieno la deroga prevista per i medici SSN, e fondamentale analizzare il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento centrale nel rapporto tra medici convenzionati e Aziende Sanitarie.

        Il fondamento normativo: DM 31 ottobre 1974

        L’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 stabilisce che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″.

        Questa norma, mai abrogata, e stata confermata dalla prassi amministrativa attraverso:

        • Risoluzione n. 98/E/2015
        • Risposta all’interpello n. 558/2021
        • Risposta all’interpello n. 132/2025

        Contenuto del foglio di liquidazione

        Il foglio di liquidazione deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura:

        • Dati identificativi dell’ASL emittente
        • Dati identificativi del medico percipiente
        • Data di emissione
        • Descrizione delle prestazioni
        • Importi lordi e netti
        • Eventuali trattenute

        Il documento deve essere prodotto in triplice copia: una per il medico, una per l’ASL e una per l’Agenzia delle Entrate competente.

        Perche il foglio di liquidazione non transita per il SdI

        A differenza delle fatture elettroniche dei forfettari, il foglio di liquidazione:

        • Non viene trasmesso al Sistema di Interscambio
        • Non e accessibile automaticamente dall’Agenzia delle Entrate
        • Contiene dati sensibili sanitari soggetti a tutela privacy

        Proprio questa “invisibilita telematica” giustifica il mantenimento dell’obbligo di CU per i medici convenzionati, anche se forfettari.

        Come compilare la CU 2026 per i medici forfettari

        Le Aziende Sanitarie Locali e Provinciali devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario.

        Sezione Redditi di Lavoro Autonomo

        I compensi erogati ai medici forfettari vanno indicati nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, non nella sezione lavoro dipendente (anche se il rapporto di convenzione presenta alcuni tratti para-subordinati).

        Campi da compilare

        Per la corretta compilazione della CU 2026 relativa ai medici SSN forfettari:

        • Punto 4: Ammontare lordo corrisposto
        • Punto 6: Codice 24 (compensi medici SSN non soggetti a ritenuta)
        • Punto 7: Ammontare delle somme non soggette a ritenuta (uguale al punto 4)
        • Punto 8: Non compilare (nessuna ritenuta effettuata)

        Attenzione: nessuna ritenuta d’acconto

        E fondamentale ricordare che sui compensi dei medici forfettari l’ASL non deve operare alcuna ritenuta d’acconto. I forfettari sono esonerati dalla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. L’intero importo lordo corrisposto deve essere indicato sia al punto 4 che al punto 7.

        Scadenze per l’invio della CU 2026

        Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026) ha approvato il modello CU 2026 e fissato le scadenze per l’anno corrente.

        Calendario scadenze CU 2026

        ScadenzaAdempimentoSoggetti interessati
        16 marzo 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro dipendente e assimilati
        16 marzo 2026Consegna al percipienteTutti i percipienti (dipendenti e autonomi)
        30 aprile 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro autonomo (inclusi medici forfettari)
        31 ottobre 2026Trasmissione telematica CURedditi esenti o non inseribili in precompilata

        Novita 2026: un mese in piu per i lavoratori autonomi

        Una novita rilevante per il 2026 e lo slittamento al 30 aprile della scadenza per la trasmissione delle CU relative ai redditi da lavoro autonomo. Questo comporta un mese aggiuntivo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo, dando piu tempo alle ASL per la predisposizione delle certificazioni dei medici convenzionati.

        Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione

        A differenza del 2025, quando l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti tardivi (13 maggio) consentendo di fatto l’invio senza sanzioni, per il 2026 il regime sanzionatorio e pienamente operativo:

        • 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata
        • Sanzione ridotta a 33,33 euro se la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza

        Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatoriali

        Per chiarire l’applicazione concreta delle norme, analizziamo alcuni casi pratici relativi a diverse tipologie di medici convenzionati.

        Esempio 1: Medico di Medicina Generale in regime forfettario

        Situazione: Il Dott. Rossi e medico di medicina generale con 1.200 pazienti, convenzionato con l’ASL di Udine. Applica il regime forfettario dal 2020.

        Compensi 2025:

        • Quota capitaria annua: 55.000 euro
        • Indennita accessorie: 8.000 euro
        • Totale lordo: 63.000 euro

        CU 2026 dell’ASL:

        • Punto 4: 63.000 euro
        • Punto 6: Codice 24
        • Punto 7: 63.000 euro
        • Punto 8: 0 (nessuna ritenuta)

        L’ASL deve trasmettere la CU entro il 30 aprile 2026 e consegnarla al Dott. Rossi entro il 16 marzo 2026.

        Esempio 2: Pediatra di Libera Scelta forfettario

        Situazione: La Dott.ssa Bianchi e pediatra di libera scelta con 800 assistiti. Opera in regime forfettario.

        Compensi 2025:

        • Quota capitaria annua: 42.000 euro
        • Bilanci di salute e vaccinazioni: 6.500 euro
        • Totale lordo: 48.500 euro

        CU 2026: L’ASL compila la certificazione con codice 24, indicando l’intero importo di 48.500 euro come somma non soggetta a ritenuta.

        Esempio 3: Medico di Continuita Assistenziale

        Situazione: Il Dott. Verdi presta servizio di continuita assistenziale (ex guardia medica) con contratto a tempo determinato. Ha scelto il regime forfettario.

        Compensi 2025:

        • Compenso orario per 1.800 ore: 36.000 euro
        • Indennita notturna e festiva: 4.200 euro
        • Totale lordo: 40.200 euro

        CU 2026: Anche in questo caso l’ASL e obbligata all’invio della CU con codice 24, nonostante il regime forfettario del medico.

        Esempio 4: Specialista ambulatoriale con attivita mista

        Situazione: La Dott.ssa Neri e cardiologa specialista ambulatoriale convenzionata (18 ore settimanali) e svolge anche attivita privata. Applica il regime forfettario.

        Compensi 2025:

        • Compensi SSN: 45.000 euro (foglio di liquidazione)
        • Compensi attivita privata: 25.000 euro (fattura elettronica)

        Trattamento CU:

        • Compensi SSN (45.000 euro): l’ASL rilascia CU con codice 24
        • Compensi privati (25.000 euro): i clienti privati non devono rilasciare CU (compensi documentati da fattura elettronica)

        Assistenza del CAF Centro Fiscale

        La gestione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario presenta complessita che richiedono competenza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per:

        • Verifica della corretta compilazione delle CU ricevute
        • Assistenza nella dichiarazione dei redditi per medici forfettari
        • Consulenza sul regime forfettario per professionisti sanitari
        • Supporto per ASL e strutture sanitarie nella predisposizione delle CU

        Il nostro team di esperti fiscali e costantemente aggiornato sulle novita normative e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di certificazioni e regime forfettario per i professionisti del settore sanitario.

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        • Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

        Articolo aggiornato a marzo 2026 con le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

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        Fonti normative e prassi

        • D.Lgs. n. 1/2024 – Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributari
        • D.Lgs. n. 81/2025 – Divieto permanente fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
        • DM 31 ottobre 1974, art. 2 – Foglio di liquidazione corrispettivi
        • Risposta interpello n. 132/2025 – Agenzia delle Entrate
        • Risposta interpello n. 558/2021 – Agenzia delle Entrate
        • Provvedimento Direttore AdE n. 15707/2026 – Approvazione modello CU 2026
        • Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 – Regime forfettario
        Marzo 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-02 07:22:112026-05-31 22:34:50CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI
        CAF

        Certificazione Unica 2026: Guida Completa alle Novità e Scadenze

        Modello 770 e certificazione unica

        La Certificazione Unica 2026 (CU 2026) è il documento fiscale che datori di lavoro, enti pensionistici e committenti devono rilasciare ai propri dipendenti, pensionati e collaboratori per attestare i redditi erogati e le ritenute fiscali operate nell’anno d’imposta 2025. La Certificazione Unica rappresenta un adempimento fondamentale del sistema fiscale italiano, essenziale per consentire ai contribuenti di presentare correttamente la dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi PF).

        L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 con il Provvedimento del Direttore n. 8145 del 15 gennaio 2026, pubblicato il 17 gennaio 2026. Il modello CU 2026 introduce diverse novità rispetto all’anno precedente, in particolare per quanto riguarda i nuovi codici tributo, le modalità di compilazione delle somme erogate per eventi calamitosi e l’inserimento di informazioni aggiuntive relative al trattamento integrativo (ex bonus Renzi) e alle detrazioni per lavoro dipendente.

        In questa guida completa analizziamo tutte le novità della Certificazione Unica 2026, le scadenze da rispettare, le modalità di compilazione e trasmissione, i codici da utilizzare e le sanzioni previste in caso di omissione o ritardo. Che tu sia un datore di lavoro, un amministratore, un consulente del lavoro o un contribuente che deve ricevere la CU, questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente questo adempimento.

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        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la Certificazione Unica e a Cosa Serve
        2. Scadenze Certificazione Unica 2026: Quando Va Inviata
        3. Novità Certificazione Unica 2026: Cosa Cambia
        4. Come Compilare la Certificazione Unica 2026
        5. Modalità di Trasmissione della Certificazione Unica
        6. Certificazione Unica Integrativa o Sostitutiva
        7. Sanzioni per Omissione o Ritardo
        8. Certificazione Unica e 730 Precompilato
        9. Errori Comuni e Come Evitarli
        10. Certificazione Unica per Amministratori di Condominio

        Cos’è la Certificazione Unica e a Cosa Serve

        La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale obbligatorio che sostituisce, dal 2015, il vecchio CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti). La CU assolve a una duplice funzione: da un lato attesta i redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati corrisposti nell’anno d’imposta precedente, dall’altro certifica le ritenute fiscali (IRPEF), i contributi previdenziali e le addizionali regionali e comunali trattenute dal sostituto d’imposta.

        La Certificazione Unica è fondamentale perché:

        • Consente al contribuente di verificare i dati da riportare nella dichiarazione dei redditi
        • Viene utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato
        • Serve all’INPS per il calcolo delle prestazioni previdenziali e assistenziali
        • È richiesta dalle banche e dagli istituti di credito per la concessione di mutui e finanziamenti
        • Può essere necessaria per l’accesso a bonus e agevolazioni subordinati al reddito (come l’ISEE)

        La Certificazione Unica 2026 si riferisce ai redditi percepiti nell’anno 2025 e alle ritenute operate nello stesso periodo. Il documento viene rilasciato dal sostituto d’imposta (chi ha erogato il reddito e operato le ritenute) entro termini precisi stabiliti dalla normativa.

        Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica

        Sono obbligati a rilasciare la Certificazione Unica 2026:

        • Datori di lavoro privati per dipendenti e collaboratori
        • Enti pubblici per i propri dipendenti
        • Enti pensionistici (INPS, casse professionali) per i pensionati
        • Committenti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali o professionisti con ritenuta d’acconto
        • Condomini (tramite amministratore) per compensi a fornitori soggetti a ritenuta
        • Società che hanno erogato compensi ad amministratori, sindaci o collaboratori

        L’obbligo sussiste anche se il rapporto di lavoro è cessato durante il 2025: il datore di lavoro deve comunque rilasciare la CU per il periodo in cui il rapporto è stato attivo.

        Chi Deve Ricevere la Certificazione Unica

        Hanno diritto a ricevere la CU 2026:

        • Lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, part-time)
        • Pensionati
        • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
        • Lavoratori a progetto
        • Amministratori di società
        • Percettori di prestazioni assistenziali (NASPI, indennità di disoccupazione, cassa integrazione)
        • Lavoratori autonomi occasionali che hanno subito ritenuta d’acconto
        • Professionisti che hanno ricevuto compensi con ritenuta d’acconto

        Se non hai ricevuto la CU entro le scadenze previste, è tuo diritto richiederla formalmente al datore di lavoro o committente. In caso di mancato rilascio, puoi presentare un reclamo all’Agenzia delle Entrate o rivolgerti al CAF Centro Fiscale per assistenza nella procedura.

        Scadenze Certificazione Unica 2026: Quando Va Inviata

        Le scadenze della Certificazione Unica 2026 variano a seconda del destinatario della certificazione e della modalità di trasmissione. È fondamentale rispettare questi termini per evitare sanzioni amministrative che possono essere piuttosto onerose.

        SCADENZA PRINCIPALE: 16 MARZO 2026

        La data cardine è il 16 marzo 2026, entro la quale i sostituti d’imposta devono:

        • Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica contenente i dati fiscali e previdenziali
        • Consegnare al percipiente (dipendente, pensionato, collaboratore) copia della Certificazione Unica

        Per i redditi esenti o con imposta non trattenuta, la scadenza di consegna al percipiente è anticipata al 28 febbraio 2026.

        Distinzione tra CU Ordinaria e CU Sinistri

        La Certificazione Unica si divide in due tipologie con scadenze diverse:

        1. CU ORDINARIA

        • Certifica i redditi da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo occasionale
        • Scadenza trasmissione telematica: 16 marzo 2026
        • Scadenza consegna al percipiente: 16 marzo 2026 (28 febbraio per redditi esenti)

        2. CU SINISTRI

        • Certifica le somme erogate da compagnie assicurative per risarcimento danni, indennizzi, liquidazioni sinistri
        • Scadenza trasmissione telematica: 31 ottobre 2026
        • Scadenza consegna al percipiente: 31 ottobre 2026

        La distinzione è importante perché la CU Sinistri ha tempi più lunghi, permettendo alle compagnie assicurative di raccogliere e verificare tutti i dati relativi ai sinistri liquidati nell’anno.

        Tabella Riepilogativa Scadenze CU 2026

        Tipo CUDestinatarioScadenza ConsegnaScadenza Trasmissione
        CU Ordinaria (redditi imponibili)Lavoratori/pensionati16 marzo 202616 marzo 2026
        CU Ordinaria (redditi esenti)Lavoratori/pensionati28 febbraio 202616 marzo 2026
        CU SinistriAssicurati31 ottobre 202631 ottobre 2026
        CU Integrativa/SostitutivaTuttiEntro 5 giorniEntro 5 giorni

        ATTENZIONE: Se il 16 marzo 2026 cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

        Novità Certificazione Unica 2026: Cosa Cambia

        Il modello della Certificazione Unica 2026 presenta diverse novità rispetto alla versione 2025, introdotte per allinearsi alle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e con i decreti attuativi della Riforma Fiscale. Vediamo nel dettaglio le principali innovazioni che datori di lavoro e contribuenti devono conoscere.

        1. Nuovi Codici Tributo per Detrazioni e Crediti

        Una delle novità più rilevanti della CU 2026 riguarda l’introduzione di nuovi codici per identificare specifiche tipologie di redditi, detrazioni e crediti d’imposta. Tra i principali:

        Codice 2A (Detrazione lavoro dipendente riformata)

        • Identifica la nuova detrazione per lavoratori dipendenti introdotta dalla riforma fiscale
        • Importo variabile in base al reddito complessivo (da 1.880 euro per redditi fino a 15.000 euro a 1.130 euro per redditi fino a 28.000 euro)

        Codice 27 (Trattamento integrativo riformato)

        • Sostituisce il vecchio “bonus Renzi” con il nuovo trattamento integrativo
        • Spetta ai redditi da lavoro dipendente fino a 28.000 euro
        • Importo: 1.200 euro annui (100 euro al mese)

        Codice 46 (Compensi per eventi calamitosi)

        • Nuova sezione per certificare le somme erogate a lavoratori colpiti da calamità naturali (alluvioni, terremoti)
        • Questi compensi possono godere di esenzioni fiscali previste da decreti emergenziali

        Codice 53 (Premi di risultato detassati)

        • Per i premi di produttività che godono dell’imposta sostitutiva agevolata al 5%
        • Limite massimo: 3.000 euro annui (4.000 euro se l’azienda coinvolge i lavoratori nell’organizzazione)

        Questi nuovi codici devono essere utilizzati obbligatoriamente nella compilazione della CU 2026 per garantire la corretta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

        2. Sezione Dedicata agli Eventi Calamitosi

        La Certificazione Unica 2026 introduce una sezione specifica (punto 451-455 del frontespizio) dedicata alle somme erogate a seguito di eventi calamitosi. Questa novità deriva dalla necessità di tracciare correttamente le erogazioni straordinarie disposte da Regioni, Province e Comuni a favore di cittadini colpiti da:

        • Alluvioni (es. Emilia-Romagna maggio 2023, Toscana novembre 2023)
        • Terremoti (es. Centro Italia 2016, Ischia 2017)
        • Frane e dissesti idrogeologici
        • Altri eventi calamitosi riconosciuti con decreto emergenziale

        Le somme erogate a questo titolo possono essere esentasse fino a un determinato importo, a seconda delle disposizioni del singolo decreto. È fondamentale che il datore di lavoro o l’ente erogatore compili correttamente questa sezione per consentire al contribuente di beneficiare dell’esenzione in sede di dichiarazione dei redditi.

        3. Modifiche ai Dati Previdenziali

        La sezione dati previdenziali e assistenziali della CU 2026 (punti 1-50) è stata ampliata con nuovi campi per una maggiore trasparenza nei confronti dell’INPS:

        Contributi previdenziali a carico dipendente

        • Ora vanno distinti i contributi per FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) da quelli per fondi integrativi
        • Nuovo campo per contributi a casse professionali private (es. INPS Gestione Separata per parasubordinati)

        Contributi figurativi

        • Vanno indicati separatamente i periodi di maternità, malattia, NASPI e cassa integrazione
        • Questo consente all’INPS di accreditare correttamente i contributi figurativi ai fini pensionistici

        Settimane lavorate

        • Richiesta l’indicazione precisa delle settimane effettivamente lavorate (escludendo assenze non retribuite)
        • Fondamentale per il calcolo corretto dell’anzianità contributiva

        Queste modifiche mirano a ridurre gli errori nella trasmissione dei dati previdenziali, che in passato hanno generato contenziosi tra lavoratori e INPS per contributi non riconosciuti.

        4. Aggiornamento dei Campi Detrazione Figli a Carico

        Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) dal marzo 2022, le detrazioni fiscali per figli a carico sono state progressivamente ridotte. La CU 2026 riflette questo cambiamento:

        Detrazioni per figli a carico (punti 261-263)

        • Restano in vigore solo per figli con età superiore a 21 anni
        • Importo: 950 euro per ogni figlio maggiorenne a carico
        • Maggiorazione di 400 euro per figli con disabilità

        Assegno Unico Universale (informativo)

        • La CU non certifica gli importi dell’Assegno Unico (che è erogato direttamente dall’INPS)
        • Tuttavia, i datori di lavoro devono indicare nel punto 270 se il dipendente ha figli minori, per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare la coerenza con la richiesta di AUU

        Attenzione: Molti contribuenti commettono l’errore di richiedere sia l’Assegno Unico che le detrazioni per figli minori. La CU 2026 aiuta a prevenire questa duplicazione, segnalando automaticamente le incongruenze.

        Come Compilare la Certificazione Unica 2026

        Modalità di Trasmissione della Certificazione Unica

        Certificazione Unica Integrativa o Sostitutiva: Quando Serve

        Sanzioni per Omissione o Ritardo della Certificazione Unica

        Certificazione Unica e 730 Precompilato: Il Collegamento

        Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Evitarli

        Certificazione Unica per Amministratori di Condominio

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        Domande Frequenti sulla Certificazione Unica 2026

        Entro quando devo ricevere la Certificazione Unica 2026?

        Devi ricevere la Certificazione Unica 2026 entro il 16 marzo 2026 per i redditi imponibili (lavoro dipendente, pensioni) ed entro il 28 febbraio 2026 per i redditi esenti. Se il tuo datore di lavoro o ente pensionistico non te l’ha consegnata entro questi termini, puoi richiederla formalmente e, in caso di ulteriore inadempienza, segnalare la mancata consegna all’Agenzia delle Entrate.

        Cosa fare se la Certificazione Unica contiene dati errati?

        Se la tua CU contiene errori (importi sbagliati, ritenute errate, dati anagrafici non corretti), devi contattare immediatamente il datore di lavoro o l’ente che l’ha rilasciata e richiedere l’invio di una Certificazione Unica sostitutiva corretta. Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di correggere l’errore e trasmettere la CU corretta entro 5 giorni.

        La Certificazione Unica e obbligatoria anche per i pensionati?

        Si, la Certificazione Unica e obbligatoria anche per i pensionati. L’INPS (o altro ente pensionistico) rilascia la CU che attesta l’importo della pensione erogata nel 2025 e le ritenute fiscali operate. I pensionati ricevono la CU generalmente entro fine febbraio nell’area riservata del sito INPS.

        Posso scaricare la Certificazione Unica online?

        Si, puoi scaricare la Certificazione Unica 2026 online accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Nella sezione Consultazione troverai tutte le CU che i tuoi sostituti d’imposta hanno trasmesso telematicamente. Se sei pensionato, puoi scaricare la CU anche dall’area riservata del sito INPS.

        Quanto costa farsi assistere dal CAF per la Certificazione Unica?

        Il controllo e la verifica della Certificazione Unica presso il CAF Centro Fiscale di Udine e generalmente gratuito se abbinato al servizio di compilazione del 730. Se richiedi solo la verifica della CU senza presentare la dichiarazione, il costo e contenuto (generalmente 20-30 euro).

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