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ESTRATTO CONTRIBUTIVO, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, PATRONATO

Estratto contributivo gestione separata INPS: come leggerlo nel 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’estratto contributivo INPS contiene una sezione specifica dedicata alla Gestione Separata (GS), la cassa previdenziale INPS per collaboratori, co.co.co., liberi professionisti senza cassa autonoma e lavoratori autonomi occasionali. Capire come leggere questa sezione è fondamentale per verificare che i contributi versati siano stati correttamente accreditati e per stimare i requisiti pensionistici futuri. In questa guida spieghiamo tutto, con le aliquote aggiornate al 2026.

Chi e’ iscritto alla Gestione Separata INPS

Sono iscritti alla Gestione Separata INPS:

  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e collaboratori a progetto
  • Liberi professionisti senza una cassa previdenziale di categoria (es. consulenti, formatori, traduttori, grafici)
  • Titolari di partita IVA in regime forfettario che non hanno un’altra cassa (es. non iscritti all’Ordine degli Avvocati che hanno Cassa Forense, o medici con ENPAM)
  • Lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui
  • Amministratori di società, sindaci, revisori con compenso

Se sei un professionista iscritto a una cassa previdenziale di categoria (Avvocati → Cassa Forense, Medici → ENPAM, Ingegneri → INARCASSA, ecc.), i tuoi contributi professionali non figurano nella Gestione Separata ma nella sezione dedicata alla tua cassa.

Aliquote Gestione Separata 2026: i valori aggiornati

Le aliquote contributive Gestione Separata per il 2026, secondo la circolare INPS di aggiornamento annuale, sono:

Categoria iscrittoAliquota 2026Composizione
Professionisti senza altra previdenza (ex co.co.co.)26,07%Base 25% + maternita 0,72% + DIS-COLL 0,35%
Iscritti con altra copertura previdenziale24%Solo quota base
Pensionati o iscritti altra cassa24%Solo quota base

Il massimale di reddito annuo su cui si calcolano i contributi GS nel 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT annualmente — verificare la circolare INPS di inizio anno per il valore definitivo).

Per i forfettari: se non hai una cassa professionale di categoria, sei iscritto alla GS e applichi l’aliquota del 26,07% sul reddito imponibile (ricavi al netto dei costi fissi del forfettario, quindi il reddito fiscale). La base imponibile contributiva coincide con quella fiscale nel regime forfettario.

Come accedere all’estratto contributivo INPS

Per accedere all’estratto contributivo INPS:

  1. Accedi a MyINPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS
  2. Vai in “Il mio fascicolo previdenziale” → “Estratto conto previdenziale”
  3. Seleziona la gestione: scegli “Gestione Separata” dall’elenco delle gestioni disponibili
  4. Visualizza o scarica il PDF dell’estratto

In alternativa, puoi richiedere l’estratto tramite il Patronato CAF Centro Fiscale, che ti fornirà anche una lettura assistita della situazione contributiva e un’analisi dei requisiti pensionistici maturati.

Come leggere la sezione GS dell’estratto

La sezione Gestione Separata dell’estratto INPS mostra per ogni anno contributivo:

  • Anno di competenza: l’anno a cui si riferisce il contributo (non l’anno del versamento)
  • Reddito dichiarato: la base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi
  • Contributi accreditati: l’importo effettivamente versato e registrato
  • Mesi accreditati: numero di mesi contributivi per quell’anno (max 12)
  • Montante contributivo: il valore accumulato ai fini del calcolo della pensione contributiva

Cosa verificare:

  • Controlla che tutti gli anni in cui hai avuto redditi da collaborazione o da attività forfettaria siano presenti
  • Verifica che i contributi accreditati corrispondano a quanto versato (F24 GS)
  • Se un anno risulta mancante o con importi incongruenti, potrebbe esserci un errore di registrazione da correggere tramite il servizio “Rettifica dati estratto conto” su MyINPS

Accrediti contributivi GS: come funziona il calcolo

I contributi GS vengono versati con il modello F24 in due tranche annuali (acconto di novembre e saldo di giugno dell’anno successivo), ma vengono accreditati all’anno di riferimento del reddito, non all’anno del versamento. Questo significa che:

  • I contributi sul reddito 2025 versati a giugno 2026 figurano nell’estratto come contributi 2025
  • Il numero di mesi accreditati si calcola in base alla proporzione tra contributi versati e contributo minimo per ottenere un’intera annualità
  • Per maturare un anno pieno di contributi GS nel calcolo pensionistico, è necessario raggiungere almeno il minimale contributivo INPS annuale

Per approfondire le verifiche sulla posizione contributiva, leggi: Estratto contributivo INPS: come richiederlo e leggerlo.

Domande frequenti sull’estratto GS

Posso cumulate anni di Gestione Separata con anni da dipendente per la pensione?
Sì. I contributi GS sono cumulabili con quelli da lavoro dipendente (FPLD) e con quelli di altre gestioni, ai sensi della normativa sulla totalizzazione e il cumulo dei periodi contributivi (L. 228/2012).

Quanto vale un anno contributivo GS ai fini pensionistici?
Nel sistema contributivo puro (per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 o ha optato per il contributivo), ogni euro di contributo versato alla GS accresce il montante individuale, che viene poi trasformato in pensione applicando il coefficiente di trasformazione in base all’eta’ alla pensione.

I contributi GS sono deducibili fiscalmente?
Sì, i contributi versati alla Gestione Separata INPS sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Per i forfettari, i contributi GS sono deducibili in modo forfettario.

Ho versato contributi GS ma non li vedo nell’estratto: cosa faccio?
Verifica prima il modello F24 di versamento e assicurati che il codice tributo sia corretto (GS: contributi con codice CXX). Se il versamento è avvenuto correttamente, presenta una richiesta di rettifica tramite MyINPS o rivolgiti al Patronato.

Luglio 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-26 17:00:002026-06-02 08:13:17Estratto contributivo gestione separata INPS: come leggerlo nel 2026
Osteopati, PARTITA IVA

Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

Indice dei contenuti

  1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
  2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
  3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
  4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
  5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
  6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
  7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
  8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
  9. Cassa previdenziale dell’osteopata
  10. Domande frequenti

L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

I punti chiave dello stato attuale sono:

  • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
  • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
  • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
  • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

  • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
  • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
  • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
  • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
  • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

  • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
  • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
  • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
  • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

Tariffe dell’osteopata nel 2026

Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

  • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
  • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
  • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
  • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
  • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

Aspetti pratici da ricordare:

  • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
  • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
  • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
  • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

Software di fatturazione consigliati per osteopati

La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con invio Sistema TS in 1 click, zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti) e prezzo bloccato per 5 anni. È pensato per chi vuole una soluzione che oggi gestisce la fatturazione elettronica ordinaria e domani, in automatico, attiva l’invio TS senza cambiare software.

Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

  • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
  • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
  • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
  • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
  • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
  • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

Cassa previdenziale dell’osteopata

L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

  • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
  • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
  • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
  • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026

La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione del Sistema TS e dichiarazione dei redditi per osteopati e professionisti sanitari.

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    La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l'osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l'istituzione dell'Albo degli…
    Luglio 23, 2026
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    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASLIl medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario…
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    Luglio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

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    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vivono una condizione fiscale unica: lavorano con partita IVA ma percepiscono compensi che il TUIR classifica in modo diverso dal puro lavoro autonomo. Capire questa distinzione è fondamentale per scegliere il regime fiscale corretto, evitare errori nella dichiarazione dei redditi e gestire la fatturazione con l’ASL senza incorrere in sanzioni.

    Questa guida analizza il trattamento fiscale delle indennità SSN, le regole per accedere al regime forfettario quando si ha una convenzione, il funzionamento dell’intramoenia e le specificità della fatturazione verso le Aziende Sanitarie.

    Convenzione SSN e Partita IVA: Chi Sono i Convenzionati

    Il termine sanitario convenzionato indica il professionista della salute che ha stipulato un accordo collettivo nazionale (ACN) con il SSN e opera per conto delle ASL/AUSL del territorio. La convenzione non crea un rapporto di lavoro dipendente: il convenzionato mantiene lo status di libero professionista con partita IVA, ma il trattamento fiscale dei compensi che riceve è disciplinato da norme specifiche del TUIR.

    Le principali figure coinvolte sono:

    • Medici di Medicina Generale (MMG) — convenzione primaria, assistenza a liste di pazienti (massimale 1.500 assistiti)
    • Pediatri di Libera Scelta (PLS) — assistenza pediatrica convenzionata
    • Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) — visite specialistiche nei poliambulatori SSN
    • Medici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)
    • Medici dei Servizi (medicina dei servizi, psichiatria di comunità)
    • Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi convenzionati con ASL per prestazioni ambulatoriali o domiciliari
    • Biologi, Assistenti Sociali con accordi ex ACN specifici di categoria

    Trattamento Fiscale: Art. 50 c.1 lett. f) TUIR — Redditi Assimilati

    Il punto cruciale per il sanitario convenzionato riguarda la natura giuridica delle indennità SSN. L’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività paramedica in convenzione con il SSN, quando derivano da contratto di convenzione con il SSN stesso.

    In pratica, le indennità che l’ASL paga al MMG, al PLS o allo specialista ambulatoriale convenzionato non sono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, bensì redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo determina conseguenze significative:

    • Le indennità SSN non transitano dal quadro RE (lavoro autonomo) ma dal quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) della dichiarazione dei redditi
    • L’ASL funge da sostituto d’imposta e applica le ritenute d’acconto IRPEF direttamente sulle indennità
    • Viene rilasciata la CU (Certificazione Unica) a fine anno, esattamente come per i dipendenti
    • Il convenzionato non emette fattura per queste indennità, ma una nota di compenso o ricevuta di prestazione professionale (in esenzione IVA)
    • I costi deducibili seguono le regole del lavoro dipendente, non quelle del lavoro autonomo

    Attenzione: questa classificazione vale per le indennità SSN in senso stretto. Se lo stesso professionista svolge anche attività libero-professionale privata (intramoenia o extramuraria), quei compensi seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo e vanno nel quadro RE.

    Forfettario e Convenzione SSN: Le Cause Ostative della L. 207/2024

    Il regime forfettario è applicabile al sanitario convenzionato solo per la sua attività libero-professionale privata (compensi non SSN). Ma c’è un ostacolo rilevante: la causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente o assimilato.

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elevato la soglia da 30.000 a 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilato) dell’anno precedente. Se superata, non si può accedere o restare nel regime forfettario nell’anno successivo.

    Per il convenzionato SSN questo significa:

    Indennità SSN anno precedenteAccesso al forfettario per attività privata
    Fino a 35.000 euroPossibile (se rispettati tutti gli altri requisiti)
    Oltre 35.000 euroEscluso — causa ostativa art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014

    Il calcolo va effettuato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime. Le indennità SSN, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, rientrano pienamente nel computo della soglia dei 35.000 euro.

    Caso pratico: un fisioterapista convenzionato che nel 2025 ha percepito 32.000 euro di indennità ASL può aprire o mantenere il forfettario per l’attività privata nel 2026. Se invece le indennità 2025 fossero state 40.000 euro, nel 2026 dovrebbe applicare il regime ordinario IRPEF per la parte privata.

    Per approfondire i regimi fiscali dei professionisti sanitari in generale, consulta la nostra guida completa su partita IVA e professionisti sanitari 2026.

    Fatturazione verso l’ASL: Numerazione Separata e IVA

    Quando il convenzionato emette una ricevuta o nota di compenso verso l’ASL per le indennità SSN, si applicano regole precise:

    Esenzione IVA Art. 10 n. 18 DPR 633/1972

    Le prestazioni mediche, paramediche e sanitarie in genere sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle verso il SSN che quelle private, purché finalizzate alla tutela della salute. Nella fattura elettronica va indicato il codice natura N4 (operazioni esenti).

    Numerazione Separata

    Il professionista che svolge sia attività convenzionata (indennità SSN) sia attività privata deve tenere due serie di numerazione distinte:

    • Serie A (o serie «ASL»): ricevute/note compenso per indennità SSN — in esenzione IVA N4 — sostituto d’imposta è l’ASL
    • Serie B (o serie «privato»): fatture per prestazioni libero-professionali private — esenzione N4 se sanitarie, IVA 22% se consulenziali non sanitarie

    Entrambe le serie devono rispettare il formato FatturaPA v1.2.2 per la fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio). Le PA (Aziende Sanitarie) richiedono il codice IPA a 6 cifre come codice destinatario.

    Per approfondire la fatturazione al Sistema Tessera Sanitaria, leggi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni.

    MMG e PLS: ENPAM Quota A Obbligatoria

    I medici (MMG, PLS, specialisti) convenzionati con il SSN versano contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici). La struttura contributiva è articolata:

    Quota A — Fondo Generale

    La Quota A è versata da tutti i medici iscritti all’Albo, anche se non esercitano attività professionale. È un contributo fisso annuo che garantisce una pensione base. Per il 2026 l’importo è definito dal Regolamento ENPAM ed è soggetto a rivalutazione. Si versa in quattro rate trimestrali con avviso ENPAM.

    Quota B — Fondo Generale Quota Libera Professione

    La Quota B è commisurata al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. È la quota che cresce con l’attività privata e il reddito professionale.

    Fondo di Medicina Generale

    I MMG e PLS versano anche al Fondo di Medicina Generale ENPAM, alimentato con una quota percentuale sulle indennità SSN trattenuta direttamente dall’ASL. Non c’è quindi versamento autonomo: è l’ente pagatore (ASL) che gestisce questa ritenuta previdenziale.

    Per fisioterapisti, logopedisti e altri sanitari non medici, la cassa previdenziale di riferimento dipende dalla categoria: ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, INPS Gestione Separata per le figure prive di cassa autonoma. Consulta la guida hub professionisti sanitari per il dettaglio per categoria.

    Intramoenia: Partita IVA e Trattamento Fiscale

    L’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) è la possibilità per il medico dipendente o convenzionato con il SSN di svolgere prestazioni private all’interno di strutture ospedaliere o ambulatoriali del SSN, fuori dall’orario di servizio istituzionale.

    Intramoenia e Partita IVA

    Il medico che esercita l’intramoenia non emette fattura in prima persona verso il paziente. È la struttura sanitaria (ospedale o ASL) che incassa il corrispettivo e poi riversa al medico la sua quota, al netto delle trattenute. La struttura funge da sostituto d’imposta sui compensi intramoenia.

    Questo significa che:

    • I compensi intramoenia non rientrano nel fatturato della partita IVA ai fini del limite forfettario (85.000 euro)
    • I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (come le indennità SSN), non reddito di lavoro autonomo
    • Concorrono però alla verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi assimilati per la causa ostativa forfettario

    Intramoenia Allargata

    L’intramoenia allargata consente al medico di esercitare l’attività privata anche in strutture esterne, convenzionate con il SSN a tale scopo. La logica fiscale è la medesima: il compenso è gestito dalla struttura, non fatturato direttamente dal medico.

    Libero Professionista Convenzionato vs Libero Professionista Puro: Confronto

    Per chiarire le differenze pratiche, ecco un confronto tra le due figure:

    AspettoConvenzionato SSNLibero Prof. Puro (privato)
    Natura reddito SSNAssimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)Non applicabile
    Sostituto d’impostaASL/strutturaNessuno (salvo committenti impresa)
    Quadro dichiarazioneRC per SSN + RE per privatoSolo RE (o LM se forfettario)
    IVA fatture sanitarieEsenzione N4 (art. 10 n.18)Esenzione N4 (art. 10 n.18)
    Limite forfettarioSoglia 35.000 euro su SSN ostativaSoglia 85.000 su ricavi autonomi
    Contributi previdenzialiCassa specifica + quota SSN trattenuta ASLSolo cassa di categoria (o Gest. Sep.)

    Casi Specifici per Categoria

    MMG (Medico di Medicina Generale)

    Il MMG percepisce dall’ASL una quota capitaria (compenso per assistito in lista) e indennità varie. Tutti questi compensi sono redditi assimilati ex art. 50 TUIR. Può fare attività privata extramuraria con partita IVA, ma se le indennità SSN superano 35.000 euro perde l’accesso al forfettario per l’attività privata. Versa ENPAM Quota A + Quota B + Fondo Medicina Generale.

    Specialista Ambulatoriale Interno (SAI)

    Lo specialista ambulatoriale opera nelle strutture del SSN su branche specialistiche (cardiologia, ortopedia, ecc.) con un rapporto di convenzione. I compensi sono calcolati in base alle ore settimanali di attività. Anche qui, classificazione come redditi assimilati e CU da ASL. L’ENPAM riceve i contributi per la quota SAI.

    Fisioterapista e Logopedista Convenzionati

    I fisioterapisti e logopedisti che lavorano in convenzione con l’ASL (es. prestazioni domiciliari o ambulatoriali accreditate) ricevono compensi classificati anch’essi come redditi assimilati se la convenzione è diretta. Se invece operano tramite una cooperativa o studio accreditato, il rapporto è con la struttura e i compensi potrebbero avere natura diversa. Per gli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti (L. 3/2018) la cassa previdenziale è l’INPS Gestione Separata (in attesa di ente autonomo).

    Per approfondire la situazione TSRM e tecnici della radiologia, leggi: Partita IVA TSRM 2026.

    FAQ — Domande Frequenti

    Un MMG con convenzione SSN può avere il regime forfettario?

    Solo se le indennità SSN percepite nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro (soglia L. 207/2024). Se le indennità superano tale soglia, il forfettario è precluso per l’attività privata. La maggior parte dei MMG a tempo pieno supera questa soglia, quindi operano in regime ordinario IRPEF anche per l’attività extra-SSN.

    Il convenzionato deve emettere fattura all’ASL?

    Per le indennità SSN ordinarie, l’ASL funge da sostituto d’imposta e rilascia CU. Il professionista emette una ricevuta o nota compenso in esenzione IVA (N4). Non si tratta tecnicamente di una fattura commerciale, ma deve comunque rispettare il formato elettronico tramite SDI se il totale supera le soglie previste, con codice IPA dell’ente destinatario.

    Come si dichiarano i compensi SSN nel 730?

    Le indennità SSN vanno nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel rigo corrispondente del 730), utilizzando la CU rilasciata dall’ASL. L’eventuale attività privata va dichiarata nel quadro RE come reddito di lavoro autonomo.

    L’intramoenia riduce il limite forfettario?

    I compensi intramoenia non rientrano nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi di lavoro autonomo per il forfettario. Tuttavia, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, concorrono alla soglia di 35.000 euro che funge da causa ostativa. Se la somma di indennità SSN + compensi intramoenia supera 35.000 euro nell’anno precedente, il forfettario per l’anno successivo è precluso.

    Un fisioterapista convenzionato con INPS Gestione Separata può dedurre i contributi?

    I contributi INPS Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi. Se il fisioterapista ha sia reddito SSN (quadro RC) sia reddito privato (quadro RE), i contributi si deducono proporzionalmente o integralmente a seconda del tipo di attività prevalente. Conviene farsi assistere da un CAF o consulente fiscale per l’ottimizzazione.

    Conclusione: Cosa Fare in Pratica

    Il sanitario in convenzione SSN si trova in una posizione fiscale ibrida: è libero professionista con partita IVA, ma i compensi SSN seguono le regole del lavoro dipendente. Le decisioni chiave da prendere sono:

    1. Verificare le indennità SSN dell’anno precedente rispetto alla soglia dei 35.000 euro per capire se è accessibile il forfettario per l’attività privata
    2. Impostare la numerazione separata per le ricevute ASL e le fatture private
    3. Verificare con la propria cassa previdenziale (ENPAM per medici, Gestione Separata o altra per i paramedici) le aliquote contributive applicabili
    4. Non confondere il limite dei 35.000 euro (causa ostativa forfettario) con il limite dei 85.000 euro (ricavi forfettario): sono due soglie diverse con funzioni diverse

    Per una valutazione personalizzata della tua situazione — che combina convenzione SSN, attività privata, intramoenia e gestione della partita IVA — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale dedicata ai professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per ricevere assistenza su misura.

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    Luglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 10:00:002026-06-14 08:31:32Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.

    Indice dei contenuti

    1. Come si calcolano le tasse del regime forfettario
    2. Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi
    3. Coefficienti di redditivita 2026: la tabella completa
    4. Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto
    5. Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup
    6. Aliquota standard 15%: quando si applica
    7. Acconti e saldo: come funzionano i versamenti
    8. Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026
    9. Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali
    10. Cosa non si puo detrarre nel forfettario
    11. Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali
    12. F24 e codici tributo: come pagare
    13. Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?
    14. Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

    Come si calcolano le tasse del regime forfettario

    Il regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.

    La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale.

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    Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi

    L’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.

    Formula 1 – Reddito imponibile

    Compensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibile


    Formula 2 – Imposta sostitutiva

    Reddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagare

    I tre elementi chiave che entrano in gioco sono:

    • Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)
    • Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECO
    • Contributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibile

    Coefficienti di redditività 2026: la tabella completa

    I coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:

    CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici
    40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce
    54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food
    62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori
    67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali
    78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri
    86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliari

    Il coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).

    Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione.

    Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto

    Oltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.

    Gestione Separata INPS

    È la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):

    • 26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)
    • 24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)

    Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.

    INPS Artigiani e Commercianti

    È la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:

    • Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zero
    • Aliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)
    • Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributi

    Riduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.

    Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)

    Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:

    • Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€
    • ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabile
    • ENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€
    • Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€
    • CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€
    • ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€

    Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.

    Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup

    Nei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.

    Requisiti per l’aliquota 5%

    1. Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
    2. Non prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)
    3. Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€

    L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.

    Aliquota standard 15%: quando si applica

    Dopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.

    Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.

    Acconti e saldo: come funzionano i versamenti

    L’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.

    VersamentoScadenzaImporto
    Saldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versati
    Primo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedente
    Secondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedente

    Gli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.

    Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.

    Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026

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    Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.

    Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali

    Vediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.

    Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€

    Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.

    Compensi25.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €
    Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €
    Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €
    Aliquota startup5%
    Imposta sostitutiva~ 853 €
    Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €

    Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.

    Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€

    Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.

    Compensi45.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €
    Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €
    Reddito imponibile25.950 €
    Aliquota startup (2° anno)5%
    Imposta sostitutiva~ 1.297 €
    Netto in tasca~ 34.553 €

    Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.

    Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€

    Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.

    Compensi65.000 €
    Coefficiente costruzioni86%
    Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €
    Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €
    Reddito imponibile47.400 €
    Aliquota standard15%
    Imposta sostitutiva~ 7.110 €
    Netto in tasca~ 49.390 €

    La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.

    Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€

    Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.

    Compensi80.000 €
    Coefficiente professionale78%
    Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €
    Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €
    Reddito imponibile51.400 €
    Aliquota standard15%
    Imposta sostitutiva~ 7.710 €
    Netto in tasca~ 61.290 €

    Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote.

    Cosa non si può detrarre nel forfettario

    Il regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:

    • Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettario
    • Detrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibili
    • Detrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a carico
    • Investimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamento
    • Perdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuri
    • Spese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficiente

    Conseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.

    Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali

    L’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.

    Cosa si include nei contributi deducibili:

    • Contributi Gestione Separata INPS
    • Contributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)
    • Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)
    • Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioni
    • Contributi versati ad enti previdenziali esteri equivalenti

    Regola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).

    F24 e codici tributo: come pagare

    I versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:

    Codice tributoDescrizionePeriodo
    1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno
    1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre
    1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno
    1668Interessi rateazione (se rateizzato)Mensile

    Esempio di F24 compilato (saldo + acconto)

    Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):

    SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinario

    Codice tributoRateazioneAnnoImporto a debito
    1792010120251.800,00
    1790010120261.200,00
    TOTALE3.000,00

    Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).

    Rateizzazione del saldo

    Il saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.

    Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.

    Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?

    Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:

    Tipo ravvedimentoTermineSanzione
    SprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)
    BreveDa 15 a 30 giorni1,5%
    IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%
    LungoEntro 1 anno3,75%
    BiennaleEntro 2 anni4,29%

    Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.

    Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€.

    Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

    Quanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?

    Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.

    Quando si paga la tassa del forfettario?

    L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.

    Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?

    Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.

    Come funziona l’aliquota 5% per le startup?

    Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.

    Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?

    Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).

    Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?

    No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.

    Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?

    Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.

    Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?

    Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.

    Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

    Il calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.

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    Luglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 08:00:002026-05-24 09:54:31Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

    Indice dei contenuti

    1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
    2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
    3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
    4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
    5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
    6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
    7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
    8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
    9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
    10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
    11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
    12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
    13. Errori comuni da evitare nel primo anno
    14. Domande frequenti

    Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

    Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

    L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

    Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

    AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
    RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
    IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
    Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
    Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
    Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
    Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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    Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

    Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

    Apertura della partita IVA

    L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

    • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
    • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
    • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
    • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
    • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

    Iscrizione al REA con SCIA

    Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
    2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
    3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

    L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

    Mandato di agenzia

    Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

    ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

    L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

    Aliquote contributive 2026

    Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

    • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
    • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

    Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

    Massimali e minimali ENASARCO 2026

    Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

    FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

    Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

    • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
    • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
    • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

    Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

    Indennità di clientela

    Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

    Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

    Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

    Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

    Esame in Camera di Commercio

    Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

    • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
    • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

    Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

    Iscrizione REA con qualifica di mediatore

    Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

    Polizza fideiussoria obbligatoria

    Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

    • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
    • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
    • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

    Assicurazione RC professionale

    Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

    Codici ATECO per il mediatore immobiliare

    • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
    • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

    Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

    Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

    Limiti del regime forfettario 2026

    • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
    • Spese per personale: max 20.000 euro annui
    • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
    • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

    Calcolo del reddito imponibile

    Formula:

    Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
    Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

    Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

    Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

    • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
    • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
    • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
    • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
    • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

    Svantaggi: spese non deducibili

    Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

    INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

    Contributi fissi e variabili 2026

    I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

    TipologiaImporto / Aliquota 2026
    Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
    Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
    Aliquota oltre minimale24,48%
    Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
    Massimale imponibile~ 92.000 euro
    Riduzione under 213 punti percentuali in meno

    Riduzione 35% per forfettari

    I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

    Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

    Scadenze versamento

    • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
    • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

    Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

    La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

    Ritenuta d’acconto agenti di commercio

    L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

    Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

    Ritenuta mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

    Forfettari: niente ritenuta

    I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

    Rivalsa INPS in fattura (4%)

    Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

    Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

    Provvigione: 5.000 euro
    Rivalsa INPS 4%: 200 euro
    Totale fattura: 5.200 euro
    Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

    Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

    Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

    Provvigioni agente di commercio

    • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
    • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
    • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
    • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
    • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

    Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

    Provvigioni mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

    Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

    Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
    Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
    Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

    Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

    Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

    Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

    Calcolo ENASARCO

    • Provvigioni: 50.000 euro
    • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

    Calcolo Gestione Separata INPS

    L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

    • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
    • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 31.000 euro
    • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
    • Base imponibile imposta: 23.560 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

    Riepilogo carico fiscale

    VoceImporto
    ENASARCO 8,5%4.250 euro
    Gestione Separata INPS7.440 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
    TOTALE12.868 euro (25,7%)
    Netto Marco37.132 euro

    Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

    Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

    Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

    Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

    • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
    • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
    • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
    • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
    • Totale INPS: 5.697 euro

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 37.200 euro
    • Meno contributi versati: -5.697 euro
    • Base imponibile imposta: 31.503 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

    Costi di esercizio aggiuntivi

    • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
    • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
    • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

    Riepilogo carico totale

    VoceImporto
    INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
    Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
    Diritto CCIAA120 euro
    TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
    Netto Sara49.008 euro

    Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

    Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

    Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

    Differenze sostanziali

    CaratteristicaAgenteProcacciatore
    MandatoContinuativoOccasionale
    Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
    ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
    Esclusiva di zonaTipicaAssente
    Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

    Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

    Spese deducibili: auto, telefono, formazione

    Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

    Auto e carburanti (regime ordinario)

    • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
    • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
    • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

    Telefono, internet, software gestionali

    • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
    • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

    Formazione e aggiornamento

    Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

    Quando conviene il regime ordinario?

    Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

    Errori comuni da evitare nel primo anno

    Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

    1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
    2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
    3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
    4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
    5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
    6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
    7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
    8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

    Domande frequenti

    Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

    No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

    Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

    I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

    Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

    Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

    L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

    No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

    Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

    Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

    Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

    Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

    Posso lavorare come agente plurimandatario?

    Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

    La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

    No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

    Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

    Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.

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    Email: info@centrofiscale.com

    Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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    Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

    regime forfettario partita iva

    Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

    L’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.

    L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.

    Professione di ostetrica: requisiti per la libera professione

    Per esercitare come ostetrica libera professionista occorre:

    • Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)
    • Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provincia
    • Polizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilio
    • Eventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)

    L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.

    Codice ATECO per l’ostetrica libera professionista

    Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%

    Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.

    Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionista

    • Corsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.
    • Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.
    • Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.
    • Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).
    • Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.
    • Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.
    • Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.

    Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026

    • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
    • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
    • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)
    • Coefficiente redditività: 78%
    • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)

    Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.

    Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

    L’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:

    • 26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)
    • 24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)

    In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.

    Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

    IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetriche

    Le prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:

    • Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografia
    • Corsi preparto con contenuto clinico-sanitario
    • Assistenza al parto a domicilio
    • Supporto allattamento e visite puerperali

    Codice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.

    L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

    RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliare

    La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.

    Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.

    Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.

    Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettario

    Scenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).

    • Compensi lordi: 35.000 euro
    • Reddito forfettario (x 78%): 27.300 euro
    • Imposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euro
    • Contributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euro
    • Totale imposte + contributi: 8.482 euro
    • Netto disponibile: circa 26.518 euro

    Con la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.

    Domande frequenti

    Posso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?

    No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.

    Il corso preparto e’ soggetto a IVA?

    Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.

    Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?

    Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.

    Conclusione

    L’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.

    Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

    Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.

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    Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 09:00:002026-06-14 18:38:57Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi
    Conti Business (Partita IVA), Conti Correnti e Banche Online, Finanza & Servizi, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026

    Se hai la partita IVA in regime forfettario, non sei obbligato per legge ad avere un conto corrente dedicato all’attivita’ professionale. Tuttavia, avere un conto business separato semplifica enormemente la contabilita’, la trasmissione del cassetto fiscale e la rendicontazione dei movimenti. Il problema? Molti conti tradizionali per professionisti costano 10-30 euro al mese. Ecco le 5 migliori alternative low-cost per forfettari nel 2026.

    Perche’ un forfettario dovrebbe avere un conto business dedicato

    Anche se non obbligatorio, un conto dedicato all’attivita’ forfettaria porta vantaggi pratici:

    • Separazione netta tra movimenti professionali e personali, utile in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate
    • Riconciliazione semplice delle fatture emesse con i pagamenti ricevuti
    • Export movimenti in formato CSV per il CAF o il commercialista
    • Carte dedicate per acquisti strumentali tracciabili
    • Accesso a funzionalita’ business: fatturazione integrata, gestione spese, bollo virtuale

    Conto n.1: Qonto Solo – la scelta premium accessibile

    Qonto e’ uno dei conti business piu’ apprezzati dai liberi professionisti e forfettari in Italia. Il piano Solo e’ pensato specificamente per il freelance o la partita IVA individuale.

    • IBAN: italiano (IT)
    • Costo mensile: circa 9-11 euro/mese (verificare offerta corrente)
    • Transazioni incluse: un numero limitato di bonifici inclusi, poi a consumo
    • Carta Mastercard: inclusa nel piano
    • Funzionalita’: dashboard spese per categoria, export contabile, integrazione con software di fatturazione (Fatture in Cloud, Fatturazione Italia ecc.), riconciliazione automatica
    • Bollo virtuale: applicato automaticamente sulle fatture > 77,47 euro

    Qonto e’ regolamentato come istituto di pagamento autorizzato in Europa (licenza in Francia, operativo in Italia). Per approfondire, consulta la nostra recensione Qonto.

    Conto n.2: N26 Smart – IBAN tedesco con funzioni base

    N26 e’ una banca digitale tedesca con licenza bancaria europea. Il piano Smart e’ il piu’ accessibile con funzionalita’ extra rispetto al gratuito.

    • IBAN: tedesco (DE) – attenzione: alcuni fornitori italiani potrebbero avere problemi con IBAN esteri
    • Costo mensile: circa 4,90 euro/mese
    • Carte: Mastercard inclusa
    • Funzionalita’: categorizzazione automatica spese, spazi (sottoconto), bonifici SEPA illimitati
    • Limite: non e’ un conto business dedicato (e’ un conto privato usato per attivita’ professionale). Non include funzionalita’ di fatturazione integrate

    Attenzione IBAN estero: l’IBAN tedesco di N26 e’ valido per i pagamenti SEPA, ma alcuni enti pubblici o CAF italiani potrebbero richiedere un IBAN italiano per domiciliazioni o rimborsi fiscali. Valuta questa limitazione prima di sceglierlo come conto principale per la partita IVA.

    Conto n.3: Hype Premium – per i pagamenti con carta

    Hype e’ un conto digitale italiano (Banca Sella Group) disponibile in tre versioni. Il piano Premium offre il miglior rapporto qualita’-prezzo per un forfettario con utilizzo misto.

    • IBAN: italiano (IT) – vantaggio importante
    • Costo mensile: circa 9,99 euro/mese
    • Carte: Mastercard inclusa con cashback su acquisti selezionati
    • Funzionalita’: pagamento bollettini, F24, MAV/RAV, ricariche, split delle spese
    • Limite: non e’ un conto specificatamente business; le funzionalita’ di fatturazione sono assenti

    Hype Premium e’ ideale per un forfettario con volumi di transazioni ridotti che cerca un IBAN italiano a basso costo con la comodita’ di gestire anche i pagamenti personali quotidiani.

    Conto n.4: Revolut Free – conto gratuito con limiti

    Revolut offre anche un piano base gratuito per uso personale/professionale leggero. Il piano Revolut Business Free e’ specificamente pensato per le piccole attivita’.

    • IBAN: lituano (LT) o britannico (GB) a seconda della configurazione – verifica disponibilita’ IBAN IT per il mercato italiano
    • Costo mensile: 0 euro (piano base)
    • Limite transazioni: numero limitato di bonifici gratis/mese (poi a pagamento)
    • Funzionalita’: carte virtuali, cambio valuta vantaggioso, invio denaro internazionale
    • Limite: IBAN non italiano nella versione base; funzionalita’ business avanzate solo nei piani a pagamento

    Revolut Business Free e’ adatto a un forfettario con pochissime transazioni mensili (meno di 10-15) che vuole un conto ausiliario a costo zero. Non e’ consigliato come conto principale se hai un volume di fatturazione significativo. Per una valutazione completa, vedi la nostra recensione Revolut Business 2026.

    Conto n.5: Tinaba Business – partnership Banca Profilo

    Tinaba Business e’ un conto digitale in partnership con Banca Profilo, una banca italiana. E’ meno noto dei concorrenti ma offre caratteristiche interessanti per i forfettari.

    • IBAN: italiano (IT) – Banca Profilo e’ una banca italiana tradizionale
    • Costo mensile: condizioni variabili; verifica l’offerta corrente sul sito Tinaba
    • Funzionalita’: conto corrente completo, carta prepagata, bonifici, gestione spese
    • Vantaggio: tutela depositante FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) fino a 100.000 euro, come per tutte le banche italiane

    Confronto rapido: IBAN italiano vs estero

    Per un forfettario italiano, l’IBAN italiano (prefisso IT) offre vantaggi pratici:

    • Accettato senza problemi da tutti gli enti pubblici italiani (INPS, Agenzia Entrate per rimborsi, PA per pagamenti)
    • Domiciliazione utenze domestiche senza problemi
    • Nessun rischio di rifiuto da clienti o fornitori italiani poco familiari con IBAN esteri (problema raro ma possibile)
    ContoIBANCosto mensileFunzioni business
    Qonto SoloIT~9-11 euroAvanzate (fatturazione, export)
    N26 SmartDE~4,90 euroBase (spese categorizzate)
    Hype PremiumIT~9,99 euroBase (F24, bollettini)
    Revolut FreeLT/variabile0 euroMinime (limiti transazioni)
    Tinaba BusinessITVerificareBase con tutela FITD

    Il conto migliore per il forfettario: quale scegliere

    La scelta dipende dalle tue esigenze:

    • Vuoi funzionalita’ business complete con IBAN IT: Qonto Solo e’ la scelta premium piu’ completa per chi emette molte fatture
    • Vuoi il costo minimo con IBAN IT: Hype Premium offre un buon compromesso per chi ha poche transazioni e vuole i servizi base
    • Vuoi costo zero e fai pochissime operazioni: Revolut Free come conto ausiliario, ma non come unico conto professionale
    • Vuoi IBAN IT con tutela bancaria piena: Tinaba Business (Banca Profilo) per avere la garanzia FITD

    FAQ: domande frequenti sui conti per forfettari

    Il forfettario e’ obbligato ad avere un conto business?

    No. Non esiste un obbligo di legge per i liberi professionisti in regime forfettario di avere un conto business separato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate raccomanda la tracciabilita’ dei movimenti e avere un conto dedicato semplifica molto la gestione e un eventuale controllo.

    Posso ricevere rimborsi IRPEF su un conto Revolut con IBAN estero?

    In teoria si’, i bonifici SEPA non discriminano l’IBAN. In pratica, alcuni sistemi dell’Agenzia delle Entrate potrebbero avere limitazioni con IBAN non italiani. Si consiglia di usare un IBAN IT per i rimborsi fiscali e un conto con IBAN estero solo come conto secondario.

    Il canone del conto business e’ deducibile per il forfettario?

    No. Il forfettario non puo’ dedurre le spese analiticamente (tra cui i costi del conto corrente): la deducibilita’ e’ gia’ incorporata nel coefficiente di redditivita’ (78% o altra misura a seconda del codice ATECO). Solo chi e’ in regime ordinario puo’ dedurre il canone del conto business come spesa professionale.

    Conclusione

    Per il forfettario nel 2026, avere un conto business low-cost e’ una scelta di buon senso, anche senza obbligo di legge. Qonto Solo rimane il piu’ completo per chi ha bisogno di funzionalita’ business avanzate; Hype Premium e’ il migliore per chi vuole IBAN italiano a costo contenuto; Revolut Free e’ utile come conto ausiliario a costo zero. La chiave e’ scegliere in base al volume effettivo di transazioni e alla necessita’ di IBAN italiano.

    Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 08:30:002026-06-02 08:13:12Conti business per forfettari: 5 alternative low-cost nel 2026
    Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

    Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.

    Il fisioterapista: professione sanitaria storica

    Il fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

    • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Fisioterapisti
    • Laurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)
    • Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapisti
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)
    • Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisiche

    L’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018

    L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.

    Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:

    • Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)
    • Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativi
    • Codice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)
    • Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e viscerale

    Differenze nei codici ATECO

    Il codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:

    FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    Fisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%
    Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%

    Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.

    Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapista

    Entrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):

    • Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)
    • Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesa
    • Portale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIE
    • Esonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartacea

    Regime forfettario per osteopati e fisioterapisti

    Le condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:

    • Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
    • Assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014
    • Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)

    Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)

    • Ricavi: 45.000 euro
    • Reddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euro
    • Imposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euro
    • Contributi GS INPS 26,23%: 35.100 x 26,23% = 9.207 euro (circa)
    • Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)

    Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambi

    Sia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:

    • Aliquota 2026: 26,23% per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)
    • Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)
    • Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazione

    Riepilogo comparativo

    CaratteristicaFisioterapistaOsteopata
    Albo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)
    LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018
    ATECO86.90.2186.90.29
    Coefficiente forfettario78%78%
    Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPS
    Aliquota GS INPS 202626,23%26,23%
    Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)
    IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)

    FAQ

    L’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?

    Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.

    Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?

    Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

    Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?

    Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).

    Conclusione

    Osteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.

    Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-06-02 08:13:11Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026
    Biologi e Nutrizionisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

    “Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.

    Chi e’ il biologo nutrizionista

    Il biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.

    • Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
    • Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalente
    • Esame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’albo
    • Cassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)
    • Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30

    Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)

    Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).

    • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Dietisti
    • Laurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)
    • Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)
    • Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30

    Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.

    Differenze nei codici ATECO

    La scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:

    FiguraCodice ATECO principaleCoefficiente forfettario
    Biologo nutrizionista86.90.30 (attivita’ paramediche)78%
    Dietista86.90.09 o 86.90.3078%
    Biologo (ricerca prevalente)72.11.00 (biotecnologie)67%

    Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.

    Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPS

    La differenza previdenziale e’ sostanziale:

    ENPAB (per biologi)

    L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:

    • Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)
    • Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)
    • Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di reddito
    • Gestione separata pensionistica autonoma

    Gestione Separata INPS (per dietisti)

    I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.

    Regime forfettario: requisiti comuni

    Sia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:

    • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
    • Assenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)
    • Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeutica
    • Obbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti

    Imposta sostitutiva e tassazione effettiva

    Con il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:

    Ricavi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva 5% (start-up)Imposta sostitutiva 15% (regime a regime)
    30.000 euro23.400 euro1.170 euro3.510 euro
    50.000 euro39.000 euro1.950 euro5.850 euro
    80.000 euro62.400 euro3.120 euro9.360 euro

    FAQ: domande frequenti

    Un biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?

    Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.

    Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?

    In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.

    Posso essere sia biologo che dietista?

    No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.

    Conclusione

    La distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.

    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 10:00:002026-06-02 08:14:35Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione

    regime forfettario partita iva

    Partita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazione

    Il TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.

    Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.

    Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista

    Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.

    Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:

    • In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatori
    • Come sostituto di TSRM dipendenti in strutture private
    • In consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)
    • In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)

    A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.

    Codice ATECO per il TSRM libero professionista

    Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:

    Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%

    Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.

    Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026

    Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:

    • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
    • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
    • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)
    • Coefficiente redditività: 78%
    • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)

    Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).

    Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS

    Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:

    • 26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)
    • 24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)

    In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.

    I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

    IVA e fatturazione per il TSRM

    Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.

    In pratica:

    • In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)
    • In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2
    • Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TS
    • Prestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TS

    Nella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.

    L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018)

    La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).

    L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.

    Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche

    AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionista
    PrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)
    IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)
    OrariContratto CCNL Comparto Sanita’Autonomo
    Rischio economicoStipendio fissoVariabile con commesse
    IntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/A
    RC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)

    Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.

    Domande frequenti

    Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?

    Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.

    La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?

    La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.

    Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?

    Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.

    Conclusione

    Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.

    Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.

    Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.

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    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione
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