Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)Cercando «ENPAPI fisioterapisti» si trovano ancora molte guide (compresa una versione precedente di questa pagina) che indicano l’ENPAPI come cassa di previdenza obbligatoria del fisioterapista. È un errore, e non un errore innocuo: chi lo segue omette l’iscrizione previdenziale corretta e si espone a iscrizione d’ufficio all’INPS, recupero dei contributi e sanzioni civili. In questa pagina spieghiamo qual è il perimetro dell’ENPAPI, perché i fisioterapisti non vi rientrano, qual è la cassa corretta e da dove nasce l’equivoco.Indice dei contenutiENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversiPerché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPILa riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassaLa cassa corretta: la Gestione Separata INPSDoppia abilitazione: l’origine dell’equivocoCosa fare se hai seguito l’informazione sbagliataDomande frequentiENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversi L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è stato istituito con decreto interministeriale Lavoro/Tesoro del 24 marzo 1998, come fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), e dell’art. 6 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, nel quadro del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.Il suo perimetro soggettivo è chiuso a tre categorie, iscritte ai relativi albi ed esercenti in forma libero-professionale:infermieri professionaliassistenti sanitariinfermieri pediatrici (già vigilatrici d’infanzia)Lo Statuto ENPAPI conferma questo perimetro. Non esiste alcuna norma che estenda l’obbligo di iscrizione ad altre professioni sanitarie. Per gli infermieri liberi professionisti, che sono i veri destinatari dell’ente, rimandiamo alla guida ai contributi ENPAPI 2026.Perché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPI I fisioterapisti non rientrano tra le categorie individuate dalla fonte istitutiva e dallo Statuto dell’ENPAPI, e non vi sono mai rientrati. Il principio è semplice: l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dall’atto che istituisce l’ente e dal suo statuto, non dalla vicinanza tra professioni sanitarie né dall’appartenenza a un ordine.Vale anche la regola generale dell’art. 20 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233: gli iscritti agli albi sono tenuti alla contribuzione presso l’ente di previdenza «istituito o da istituirsi per ciascuna categoria». Per i fisioterapisti tale ente non è stato costituito. Di conseguenza opera la clausola residuale della Gestione Separata INPS, di cui parliamo più avanti.Attenzione anche a un’altra informazione circolata in rete: non esiste alcun ente denominato «ENPAP-F» o «cassa dei fisioterapisti». L’ENPAP è la cassa degli psicologi; l’ENPAPI è quella della professione infermieristica.La riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassa Gran parte della confusione nasce dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (riforma Lorenzin) e dal D.M. Salute 13 marzo 2018 n. 18, che hanno riordinato gli albi e gli ordini delle professioni sanitarie, collocando i fisioterapisti negli Ordini TSRM-PSTRP. Molti hanno letto in quel riordino anche un cambio di cassa previdenziale. Non è così: quei provvedimenti hanno inciso solo sugli albi e sugli ordini, senza toccare gli obblighi previdenziali.Lo ha chiarito in modo autoritativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1/2024 del 19 gennaio 2024 (prot. 769): l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dalla fonte istitutiva e statutaria dell’ente, non dall’albo di appartenenza. Nessuna “estensione dal 2024” dell’ENPAPI ai fisioterapisti è mai avvenuta.La cassa corretta: la Gestione Separata INPS Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini): è il regime residuale per i lavoratori autonomi privi di cassa di categoria. L’iscrizione è gratuita, si fa online dal portale INPS (SPID, CIE o CNS) o tramite il CAF, contestualmente all’apertura della partita IVA.Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:SituazioneAliquota 2026Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie26,07%Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (es. fisioterapista anche dipendente)24%Non c’è un contributo minimo annuo, i forfettari possono chiedere la riduzione del 35% e la rivalsa del 4% in fattura è facoltativa. Calcolo, scadenze ed esempi sono nella nostra pagina pilastro: Contributi previdenziali fisioterapisti 2026: Gestione Separata INPS. Per l’apertura della partita IVA vedi Aprire partita IVA fisioterapista 2026 (codice ATECO 86.95.00, coefficiente 78%).Doppia abilitazione: l’origine dell’equivoco Esiste una sola intersezione legittima tra fisioterapisti ed ENPAPI: il professionista con doppia abilitazione, iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari. In questo caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per l’attività di fisioterapia. Le due posizioni convivono e riguardano redditi distinti.È molto probabile che proprio da questi casi, relativamente frequenti nelle strutture sanitarie, sia nata la convinzione che «i fisioterapisti si iscrivono all’ENPAPI». Per chi è solo fisioterapista, la risposta resta una: Gestione Separata INPS.Cosa fare se hai seguito l’informazione sbagliataNon ti sei iscritto a nulla perché pensavi di dover attendere l’ENPAPI: iscriviti subito alla Gestione Separata INPS con decorrenza dalla data di inizio attività e regolarizza i contributi dovuti prima che l’INPS proceda all’iscrizione d’ufficio con sanzioni civili.Hai presentato domanda all’ENPAPI pur essendo solo fisioterapista: contatta l’ente per la cancellazione della posizione non dovuta e apri la posizione INPS corretta.Hai la doppia abilitazione: verifica di avere entrambe le posizioni (ENPAPI per l’attività infermieristica, Gestione Separata per la fisioterapia) e di attribuire correttamente i redditi.In ogni caso: conserva la documentazione e fatti assistere per il calcolo di saldo e acconti, perché la Gestione Separata si versa con F24 insieme alle imposte.Domande frequentiI fisioterapisti devono iscriversi all’ENPAPI?No. L’ENPAPI è riservato a infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici (decreto interministeriale 24 marzo 1998, D.Lgs. 103/1996, Statuto ENPAPI). Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995).Dal 2024 l’ENPAPI accoglie anche i fisioterapisti?No. Nessuna norma ha esteso l’ENPAPI ai fisioterapisti. La Legge 3/2018 e il D.M. 18/2018 hanno riordinato solo albi e ordini; l’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024 conferma che l’obbligo contributivo dipende dalla fonte istitutiva della cassa, non dall’albo.Quanto versa un fisioterapista alla Gestione Separata nel 2026?Il 26,07% del reddito imponibile se non ha altra tutela pensionistica obbligatoria, il 24% se è pensionato o già assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026). In regime forfettario il reddito imponibile è il 78% dei ricavi e si può chiedere la riduzione del 35%.Esiste un termine di 30 o 60 giorni per l’iscrizione?I termini di 30 o 60 giorni citati in molte guide sono termini statutari delle casse private (ENPAPI compreso) e non riguardano i fisioterapisti. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS va fatta contestualmente all’inizio dell’attività, con decorrenza da quella data.Quando un fisioterapista versa davvero all’ENPAPI?Solo se ha la doppia abilitazione ed è iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari: in quel caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per la fisioterapia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Sei fisioterapista con partita IVA e vuoi verificare la tua posizione previdenziale?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’iscrizione alla Gestione Separata INPS, nel calcolo di saldo e acconti e nella gestione della partita IVA in regime forfettario, in sede o interamente online. Richiedi un preventivo personalizzato.Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 12:16:212026-09-04 12:16:21ENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)
CAF, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, SUCCESSIONISuccessione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Quando muore un contribuente titolare di partita IVA, gli eredi si trovano di fronte a una serie di adempimenti fiscali e burocratici che vanno gestiti in tempi precisi. La partita IVA del defunto non si estingue automaticamente con il decesso: spetta agli eredi decidere se chiuderla o continuare l’attività, e in entrambi i casi esistono obblighi precisi verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti previdenziali. In questa guida trovi tutte le istruzioni aggiornate al 2026, con focus anche sulle specificità del Friuli Venezia Giulia (Tribunale di Udine, sistema tavolare).Indice dei contenutiLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamenteAdempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniScenario A: chiusura della partita IVA del defuntoScenario B: continuazione dell’impresa da parte degli erediLa dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoFatture residue, crediti IVA e costi pendentiBeni strumentali nell’asse ereditarioDipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratoriSpecificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareRiepilogo scadenze e adempimentiDomande frequentiConclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamente Con il decesso del titolare, la partita IVA non si sospende né si estingue automaticamente. Il codice fiscale del defunto e il numero di partita IVA restano formalmente attivi fino a quando gli eredi non procedono con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo:L’attività si considera interrotta di fatto dalla data del decessoLe obbligazioni fiscali maturate fino al decesso ricadono sull’asse ereditarioGli eredi che accettano l’eredità subentrano nelle posizioni tributarie del defunto (art. 65 DPR 600/1973)Adempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniGli eredi (o chi per loro, come il notaio incaricato della pratica successoria) devono comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del decesso. Il documento da presentare è il modello AA9/12 (per imprenditori individuali e lavoratori autonomi), barrando la casella di cessazione dell’attività.Esistono però due scenari distinti, ognuno con il proprio iter:Scenario A — Cessazione definitiva: gli eredi non intendono continuare l’attività. Si chiude la partita IVA con modello AA9/12 entro 30 giorni dal decesso. Il numero di partita IVA viene cancellato.Scenario B — Continuazione dell’attività: uno o più eredi vogliono continuare l’attività del defunto. In questo caso si presenta il modello AA7/10 (o AA9/12 per impresa individuale) per comunicare la comunione ereditaria (codice natura giuridica 23), e la partita IVA assume un nuovo soggetto giuridico. Scenario A: chiusura della partita IVA del defuntoSe gli eredi decidono di non continuare l’attività, la procedura di chiusura prevede i seguenti passaggi:Modello AA9/12 — cessazione attività: da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal decesso. Indica la data di cessazione (coincide con la data del decesso).Liquidazione IVA finale: se il defunto era soggetto IVA, gli eredi devono presentare la dichiarazione IVA per l’anno in corso (periodo fino alla data del decesso) e versare l’eventuale IVA a debito. I crediti IVA maturati possono essere chiesti a rimborso dagli eredi.Fatture residue e crediti commerciali: le fatture emesse ma non ancora incassate e quelle ricevute ma non ancora pagate restano nell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nei relativi diritti e obblighi.Chiusura posizioni previdenziali: comunicazione all’INPS (per artigiani, commercianti, Gestione Separata) o alla cassa previdenziale di categoria. Il termine è di 30 giorni dal decesso.TFR ai familiari: se il defunto aveva dipendenti, il TFR va liquidato agli aventi diritto. In caso di eredi anche come familiari dei dipendenti, le procedure si sovrappongono e richiedono attenzione.Scenario B: continuazione dell’impresa da parte degli eredi Gli eredi possono decidere di continuare l’attività del defunto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data del decesso (proroga possibile su autorizzazione). Durante questo periodo si parla di gestione in comunione ereditaria. Entro 6 mesi devono:Comunicare all’Agenzia delle Entrate la continuazione dell’attività in forma di comunione ereditaria (modello AA7, codice natura giuridica 23)Decidere se trasformare l’attività in una nuova impresa individuale (uno degli eredi subentra), in una società tra eredi, o procedere alla liquidazione entro i 6 mesiAgevolazione fiscale importante: se gli eredi continuano l’attività per almeno 5 anni, l’azienda (o quota di azienda) trasferita per successione è esente dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Questa agevolazione si applica sia alle imprese individuali che alle quote societarie, a condizione che l’erede che subentra mantenga l’attività per il quinquennio e presenti apposita dichiarazione all’AdE.La dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoUno degli adempimenti più importanti (e spesso trascurati) riguarda la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso e per eventuali anni precedenti non ancora dichiarati.La normativa di riferimento è l’art. 65 del DPR 600/1973, che stabilisce:Gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data del decesso. Ad esempio, se il decesso avviene il 15 marzo 2026, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre 2026.Se il decesso avviene negli ultimi tre mesi dell’anno, il termine è prorogato al 30 giugno dell’anno successivo.Gli eredi devono anche presentare le dichiarazioni degli anni precedenti non ancora presentate, con le relative scadenze ordinarie (o entro 1 anno dal decesso per le annualità omesse). La dichiarazione del defunto va presentata dal coniuge superstite o, in mancanza, dagli altri eredi, utilizzando il Modello Redditi PF intestato al defunto. Gli eredi firmano il modello indicando la propria qualità di «erede» nell’apposita sezione.Fatture residue, crediti IVA e costi pendentiAl momento del decesso, il professionista o imprenditore potrebbe avere:Fatture emesse ma non incassate: gli eredi hanno diritto a riscuoterle, ma devono poi dichiararle nei redditi del defunto (se riferite a prestazioni rese prima del decesso) o nella contabilità della comunione ereditariaFatture ricevute ma non pagate: i debiti del defunto verso fornitori sono passività dell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità devono pagarleCrediti IVA: il credito IVA maturato nella liquidazione periodica del defunto può essere chiesto a rimborso dagli eredi tramite il modello IVA 74-bis oppure portato in compensazione nella liquidazione della comunione ereditariaCosti pendenti (rimanenze, ratei, ecc.): vanno inventariati e dichiarati correttamente nella dichiarazione finale del defuntoBeni strumentali nell’asse ereditarioI beni strumentali dell’impresa (macchinari, attrezzature, veicoli, immobili strumentali) entrano nell’asse ereditario al loro valore normale al momento del decesso. Per le imprese in contabilità ordinaria, il valore è quello risultante dall’ultimo bilancio. Per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, si fa riferimento al valore di mercato.In FVG, se i beni strumentali comprendono immobili iscritti nel libro fondiario (sistema tavolare), la successione immobiliare richiede la procedura di intavolazione al Libro Fondiario presso la Conservatoria tavolare competente, secondo la legge 28 marzo 1929 n. 499. Questa procedura è distinta e aggiuntiva rispetto alla normale dichiarazione di successione e alla voltura catastale.Dipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratori Se il defunto aveva dipendenti, il decesso configura una situazione analoga alla cessazione dell’attività. I lavoratori hanno diritto a:TFR maturato fino alla data del decesso, da liquidare dagli eredi (o dal Fondo di Garanzia INPS se il datore di lavoro è insolvente)Ultime retribuzioni spettanti fino al decessoEventuali ferie non godute e altre competenze contrattualiSe gli eredi decidono di continuare l’attività assumendo i dipendenti, il contratto di lavoro prosegue senza interruzione (l’erede subentra nella posizione di datore di lavoro). Se invece decidono di chiudere, devono procedere con i licenziamenti per cessazione dell’attività, con preavviso contrattuale e pagamento di tutte le spettanze.Specificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareIn Friuli Venezia Giulia, la successione di un’impresa individuale con beni immobili richiede attenzione particolare per via del sistema tavolare. A differenza delle regioni a regime catastale, in FVG:La voltura catastale non è sufficiente: occorre l’intavolazione nel Libro Fondiario (registro tavolare)La procedura si svolge davanti alla Conservatoria tavolare competente per il comune dove si trova l’immobilePer Udine e provincia: Conservatoria tavolare di Udine (c/o Tribunale di Udine)Per Pordenone: Conservatoria tavolare di PordenonePer Gorizia: Conservatoria tavolare di GoriziaPer Trieste: Conservatoria tavolare di TriesteIl Tribunale di Udine è competente per il rilascio del certificato di eredità (o atto notarile di accettazione) necessario per l’intavolazione. I tempi medi nel circondario di Udine vanno da 2 a 6 mesi dalla presentazione della domanda, salvo urgenze. Per approfondire consulta la nostra guida dedicata: Successioni in Friuli Venezia Giulia 2026 e Dichiarazione di Successione a Udine.Riepilogo scadenze e adempimentiAdempimentoScadenzaModello / UfficioComunicazione cessazione P.IVA o comunione ereditariaEntro 30 giorni dal decessoModello AA9/12 o AA7 — AdEDichiarazione di successioneEntro 12 mesi dal decessoModello 4 — AdE onlineDichiarazione dei redditi del defunto (anno corrente)Ultimo giorno del 9° mese successivo al decesso (art. 65 DPR 600/73)Mod. Redditi PF del defuntoLiquidazione IVA e eventuale rimborso credito IVAContestuale alla dichiarazione IVA annuale o modello IVA 74-bisModello IVA / IVA 74-bisComunicazione INPS / cassa previdenzialeEntro 30 giorni dal decessoPortale INPS o cassa categoriaLiquidazione TFR dipendentiEntro i termini contrattuali (CCNL)Direttamente agli aventi dirittoIntavolazione beni immobili (solo FVG)Non esiste termine perentorio legale, ma prima è meglioConservatoria tavolare competenteDecisione su continuazione impresa (se si continua)Entro 6 mesi dal decessoAtto notarile + comunicazione AdEDomande frequentiSe non chiudo la partita IVA entro 30 giorni cosa rischio?La mancata comunicazione entro 30 giorni è una violazione formale, sanzionabile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 5 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può intervenire d’ufficio per chiudere la partita IVA dopo aver acquisito notizia del decesso. In ogni caso, è preferibile regolarizzare prima di incorrere in contestazioni.Gli eredi sono responsabili dei debiti fiscali del defunto?Sì, ma solo se accettano l’eredità (pura o con beneficio d’inventario). L’erede che accetta con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditato, proteggendo il proprio patrimonio personale. La rinuncia all’eredità esclude qualsiasi responsabilità tributaria.Il regime forfettario del defunto si trasferisce agli eredi?No. Il regime forfettario è strettamente personale. Gli eredi che continuano l’attività devono aprire una propria partita IVA e verificare autonomamente i requisiti per accedere al regime forfettario (soglia di 85.000 euro, assenza di cause ostative). Non è possibile ereditare il regime fiscale del defunto.Cosa succede con i contratti in corso (locazione, utenze, fornitori)?I contratti in essere al momento del decesso non si risolvono automaticamente. Gli eredi possono scegliere di subentrare nei contratti (continuando l’attività) o di disdirli (cessando l’attività). Per i contratti di locazione commerciale, il subentro degli eredi è regolato dall’art. 37 della L. 392/1978.Conclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa gestione della partita IVA del defunto è una procedura complessa che coinvolge fiscalità, previdenza, diritto successorio e, in FVG, le specificità del sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per gli eredi di titolari di partita IVA: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione dei redditi del defunto, dalla chiusura delle posizioni previdenziali alla consulenza sulla continuazione dell’attività.Per un preventivo personalizzato sulla tua situazione specifica, contattaci: siamo disponibili online per tutto il territorio italiano, con particolare competenza nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Puoi anche approfondire la tematica successoria nella nostra guida: Successioni FVG 2026 e Procedura di Successione a Udine.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:47Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)
PARTITA IVA, Professionisti SanitariCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiScegliere il codice ATECO corretto è uno degli adempimenti fondamentali per ogni professionista sanitario che apre la partita IVA. Un codice sbagliato può comportare l’applicazione di un coefficiente di redditività errato nel regime forfettario, problemi in sede di dichiarazione dei redditi e difficoltà con l’INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata. In questa guida trovi la tabella master aggiornata al 2026 con il codice ATECO specifico per ogni professione sanitaria, il coefficiente di redditività applicabile e le note pratiche sulla classificazione.Indice dei contenutiChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitariTabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida CompletaCome funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettarioCodici ATECO sanitari: le sezioni della classificazioneProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Caso speciale: ottico optometristaEducatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoCome aprire la partita IVA con il codice ATECO correttoDomande frequenti sui codici ATECO sanitariConclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitari Il codice ATECO (Attività Economiche) è il codice alfanumerico che classifica l’attività svolta da ogni partita IVA. Per i professionisti sanitari la scelta del codice corretto è determinante perché:Regime forfettario: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività applicato ai compensi per calcolare il reddito imponibileINPS: l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dipende dal codice ATECO (le professioni sanitarie senza cassa propria si iscrivono alla GS)IVA: alcune prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, ma solo se rese da professionisti abilitati con il corretto profilo giuridicoStudi di settore e CPB: il codice ATECO determina l’applicabilità degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e del Concordato Preventivo Biennale 2024-2025La classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) è quella attualmente in uso. Per le professioni sanitarie i codici rilevanti appartengono principalmente alla Sezione Q — Sanità e assistenza sociale, con alcuni casi particolari nel commercio (ottici con negozio).Tabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida Completa Di seguito la tabella master aggiornata 2026 con codice ATECO, coefficiente di redditività nel regime forfettario e note specifiche per ciascuna professione sanitaria.ProfessioneCodice ATECODescrizione ATECOCoeff. RedditivitàPrevidenzaMedico di Medicina Generale86.21.00Servizi degli studi medici di medicina generale78%ENPAMMedico Specialista86.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori78%ENPAMOdontoiatra / Dentista86.23.00Servizi degli studi odontoiatrici78%ENPAMPsicologo / Psicoterapeuta86.90.30Servizi degli studi di psicologia78%ENPAPFisioterapista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSInfermiere86.90.29Altre attività paramediche78%ENPAPILogopedista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSPodologo86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSTSRM (Tecnico Radiologia)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOstetrica / Ostetrico86.21.09Servizi degli studi medici e di altri studi78%GS INPSDietista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSBiologo / Biologo Nutrizionista86.90.29Altre attività paramediche78%ENPABOsteopata86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSVeterinario75.00.00Servizi veterinari78%ENPAVEducatore Professionale88.99.09Altre forme di assistenza sociale non residenziale67%GS INPSOttico (servizi visivi)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOttico (commercio occhiali)47.78.10Commercio al dettaglio di articoli ottici40%GS INPS / INPS comm.Nota: tabella aggiornata ad aprile 2026 secondo classificazione ATECO 2007 (revisione 2022). Il coefficiente di redditività si applica solo ai soggetti in regime forfettario (L. 190/2014).Come funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettario Per i professionisti sanitari in regime forfettario, la quasi totalità dei codici ATECO prevede un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) è pari al 78% dei compensi lordi incassati.Esempio pratico: un fisioterapista che nel 2025 ha incassato 40.000 euro lordi calcola il reddito imponibile come segue:Compensi lordi: 40.000 euroReddito forfettario (78%): 31.200 euroDeduzione contributi INPS GS pagati: ad esempio 10.000 euroReddito netto imponibile: 21.200 euroImposta sostitutiva 15%: 3.180 euroLa soglia di accesso al forfettario per il 2026 rimane a 85.000 euro di ricavi/compensi annui. L’uscita immediata dal regime scatta invece se si supera la soglia di 100.000 euro nello stesso anno (con ricalcolo dell’IVA).Codici ATECO sanitari: le sezioni della classificazione La struttura dei codici ATECO per le professioni sanitarie si articola principalmente nella Sezione Q (Sanità e assistenza sociale), divisione 86:86.21 — Servizi degli studi medici di medicina generaleComprende i medici di medicina generale (MMG) e i medici di base. Codice specifico: 86.21.00. Si usa anche per le ostetriche (86.21.09, altri studi) quando il focus dell’attività è prevalentemente assistenziale-medica.86.22 — Servizi degli studi medici specialisticiPer i medici specialisti liberi professionisti: dermatologo, cardiologo, ortopedico, ginecologo, ecc. Il codice più utilizzato è 86.22.09 (altri studi specialistici). Esiste anche il 86.22.01 per gli studi oculistici.86.23 — Servizi degli studi odontoiatriciCodice specifico per dentisti e odontoiatri: 86.23.00. È un codice dedicato, distinto dai medici specialisti, in quanto l’odontoiatria è una professione con percorso di laurea e abilitazione autonomi.86.90 — Altre attività sanitarieQuesto gruppo raccoglie la maggioranza delle professioni sanitarie non mediche:86.90.29 — «Altre attività paramediche»: il codice più ampio, utilizzato da fisioterapisti, infermieri liberi professionisti, logopedisti, podologi, TSRM, dietisti, osteopati, ottici (per i servizi visivi)86.90.30 — «Servizi degli studi di psicologia»: codice dedicato a psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo (abilitazione con esame di Stato), incluse le psicoterapieProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Un aspetto fondamentale per i professionisti sanitari riguarda il regime IVA. La maggior parte delle prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72, a condizione che:La prestazione sia resa da un professionista abilitato (iscrizione all’Ordine o Albo di competenza)La prestazione abbia finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione). Le prestazioni a scopo estetico non sono esentiIl servizio sia reso a persone fisiche (B2C) o, in alcuni casi, a strutture sanitarieAttenzione per i forfettari: il regime forfettario prevede già la non applicazione dell’IVA sulle fatture (codice natura N2.2). Tuttavia, la distinzione tra esenzione art. 10 e non imponibilità forfettaria è rilevante se il professionista dovesse uscire dal regime agevolato. Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) è applicabile ai contribuenti con partita IVA che applicano gli ISA o che sono in regime forfettario, per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per i professionisti sanitari in regime forfettario, il CPB è accessibile a partire dal 2024 in via sperimentale (D.Lgs. 13/2024 art. 8). La proposta di concordato è formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e del codice ATECO. Il codice ATECO corretto è quindi determinante anche ai fini del CPB.Caso speciale: ottico optometristaL’ottico optometrista è un caso peculiare perché può svolgere due attività con codici ATECO differenti e coefficienti di redditività molto diversi:47.78.10 (commercio al dettaglio di articoli ottici): applicabile quando la struttura principale è un negozio di ottica con vendita di occhiali e lenti. Coefficiente 40%. Molti ottici applicano questo codice come principale.86.90.29 (altre attività paramediche): applicabile per la componente di esame visivo e servizi optometrici. Coefficiente 78%.Chi svolge entrambe le attività deve aprire due posizioni ATECO (principale + secondaria) e gestire correttamente la separazione dei ricavi. In regime forfettario, il codice ATECO prevalente (quello con i ricavi maggiori) determina il coefficiente applicabile all’intero reddito.Educatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoL’educatore professionale (professione sanitaria riconosciuta con L. 205/2017 e DM 8/10/1998) utilizza il codice ATECO 88.99.09 (altre forme di assistenza sociale non residenziale n.c.a.), che appartiene alla Sezione Q ma alla divisione 88 (Assistenza sociale) anziché 86 (Sanità). Questo comporta un coefficiente di redditività del 67% invece del 78% applicato alle altre professioni sanitarie. Il dato è importante perché comporta una base imponibile ridotta rispetto ad altri colleghi sanitari.Come aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto Per aprire la partita IVA come professionista sanitario è necessario compilare il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate (persone fisiche) e indicare il codice ATECO corrispondente alla propria attività. L’apertura può avvenire:Online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/ENTRATEL)Presso un CAF o commercialista che compila e trasmette il modello per conto del professionistaAllo sportello di un Ufficio dell’Agenzia delle EntrateContestualmente all’apertura della partita IVA, il professionista sanitario deve:Iscriversi alla cassa previdenziale di categoria (ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, ecc.) o alla Gestione Separata INPS (fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e altre professioni senza cassa dedicata)Registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie (obbligatoria per le prestazioni rese a persone fisiche)Attivare un sistema di fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari)Domande frequenti sui codici ATECO sanitariPosso cambiare il codice ATECO dopo l’apertura della partita IVA?Sì. Il cambio del codice ATECO si effettua presentando una variazione dati con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La variazione ha effetto dalla data di presentazione. Non comporta la chiusura e riapertura della partita IVA.Medico specialista e MMG: quale ATECO scelgo?Il MMG (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) usa tipicamente il codice 86.21.00. Il medico specialista libero professionista (dermatologo, ortopedico, cardiologo, ecc.) usa il 86.22.09. Un medico che svolge entrambe le attività può aprire un codice principale e uno secondario.Gli infermieri usano 86.90.29 o si iscrivono a ENPAPI?Gli infermieri liberi professionisti usano il codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche) e si iscrivono a ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica). L’iscrizione a ENPAPI è obbligatoria per gli infermieri liberi professionisti, a prescindere dalla modalità operativa (forfettario o regime ordinario).Il biologo nutrizionista usa 86.90.29?Sì. Il biologo nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Sezione A) usa il codice ATECO 86.90.29 e si iscrive a ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi). Attenzione: il dietista (diversa professione, laurea specifica) usa lo stesso codice 86.90.29 ma si iscrive alla Gestione Separata INPS.L’osteopata è un professionista sanitario in Italia?L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria in Italia con la L. 3/2018 (Legge Lorenzin), ma il percorso normativo di pieno riconoscimento è ancora in corso. Gli osteopati usano il codice 86.90.29 e si iscrivono alla Gestione Separata INPS. Verificare periodicamente eventuali aggiornamenti normativi sull’istituzione di una cassa previdenziale dedicata.Conclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFScegliere il codice ATECO corretto è il primo passo per avviare correttamente la propria attività sanitaria in regime forfettario. Un codice sbagliato può comportare errori nel calcolo delle imposte, difficoltà con l’iscrizione previdenziale e problemi in sede di controllo fiscale. Se hai dubbi sul codice da applicare alla tua specifica professione o situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.Per approfondire i singoli profili professionali puoi consultare le guide dedicate: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026 (guida hub), e gli articoli specifici per medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri.Richiedi un preventivo personalizzato per l’apertura della tua partita IVA sanitaria o per la gestione fiscale della tua attività professionale. Il nostro team è disponibile online per tutto il territorio nazionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 10:00:002026-08-17 11:02:42Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSuperamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il PassaggioIndice dei contenutiCosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioLa soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoCome cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaIVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureContributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAdempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniStrategie per gestire il passaggio senza sorpreseCasi pratici: professionista, artigiano, commercianteErrori da evitare nell’anno di transizioneIl regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese. Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioIl limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026. La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoEsiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile. Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaUno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia. In regime forfettarioNel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedentiL’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).Nel regime ordinario (o semplificato)Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureUno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVAInformare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenteràLe liquidazioni IVA periodicheNel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettarioTrimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAnche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.Artigiani e commercianti (INPS IVS)Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibileIl minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euroScompare la riduzione del 35%Casse di previdenza private (libere professioni)Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniIl passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali. Registri contabiliNel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibileRegistro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccoltaRegistro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:I trimestre: 31 maggioII trimestre: 16 settembreIII trimestre: 30 novembreIV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivoDichiarazione dei redditiNon compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artistiQuadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificataRitenuta d’accontoNel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.Strategie per gestire il passaggio senza sorpreseLa transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.1. Monitora i ricavi durante l’annoNon aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.2. Valuta il timing delle fattureSe ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizioneDal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.4. Scegli il regime contabile correttoChi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.5. Affidati a un commercialista o a un CAFL’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regimePianificare gli acconti IRPEF da versareImpostare correttamente la contabilità IVAOttimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinarioEvitare sanzioni per ritardi o dimenticanzeCasi pratici: professionista, artigiano, commerciante Caso 1: Professionista (consulente IT)Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.Cambiamenti principali:Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVACaso 2: Artigiana (parrucchiera)Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.Cambiamenti principali:I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clientiContributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibiliCaso 3: Commerciante (e-commerce)Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.Cambiamenti principali:L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabileIl regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazioneL’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.Errori da evitare nell’anno di transizioneL’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.Errore 1: Non comunicare il cambio di regimeL’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVADal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.Errore 3: Non versare gli acconti IRPEFNel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizioneNel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.Domande frequenti Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TSHai appena conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e stai valutando come avviare la tua attività libero-professionale? Aprire la partita IVA da odontoiatra nel 2026 richiede attenzione a diversi adempimenti specifici: il codice ATECO 862301, il regime IVA esente per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione a ENPAM con le sue quote A e B e gli obblighi del Sistema TS (Tessera Sanitaria). In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro e pratico.Indice dei contenutiIscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Codice ATECO 862301 per l’OdontoiatraIVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraRegime forfettario per odontoiatri: conviene?Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloENPAM: Quota A e Quota B nel 2026Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeAprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAssicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)Fatturazione elettronica e contabilità dello studioDomande frequenti Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Prima di aprire la partita IVA, l’odontoiatra deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, gestito dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) competente per la propria residenza o domicilio professionale.L’iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile e preventivo: senza di essa, l’esercizio dell’attività odontoiatrica è abusivo ed è punito penalmente. I documenti richiesti variano da ordine a ordine ma in genere comprendono:Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (o diploma di laurea equipollente)Abilitazione all’esercizio professionale (superamento esame di Stato)Certificato penale del casellario giudizialeMarca da bollo e pagamento della quota di iscrizione annualeContestualmente all’iscrizione all’albo viene automaticamente avviata anche l’iscrizione a ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria. Codice ATECO 862301 per l’OdontoiatraAl momento dell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrai indicare il codice ATECO che identifica la tua attività. Per gli odontoiatri il codice corretto è:Codice ATECODescrizioneNote86.23.01Studi odontoiatriciAttività principale per odontoiatri liberi professionisti86.22.09Studi medici specialistici (altri)NON corretto per odontoiatria86.22.01Studi medici specialisticiPer medici specialisti non dentistiIl codice 86.23.01 è specifico per l’odontoiatria e copre tutte le prestazioni tipiche dello studio dentistico: odontoiatria conservativa, endodonzia, parodontologia, implantologia, ortodonzia e chirurgia orale. Non è necessario aprire codici ATECO secondari per le singole specializzazioni se si tratta di prestazioni erogate dallo stesso professionista nella stessa struttura.Se invece svolgi anche attività didattica (docenza universitaria, corsi ECM) o consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per i tribunali, potresti valutare l’aggiunta di un codice ATECO secondario specifico per quelle attività. IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraUna delle peculiarità più importanti dell’attività odontoiatrica è il trattamento IVA. Le prestazioni sanitarie a scopo terapeutico erogate da odontoiatri iscritti all’albo sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72.In parole semplici: le tue parcelle per visita, otturazione, estrazione, impianto dentale o apparecchio ortodontico non devono riportare IVA e il paziente non paga il 22% di imposta sul valore della prestazione.Questa esenzione ha però importanti conseguenze operative che devi conoscere:Non detrai l’IVA sugli acquisti: poltrona da dentista, strumentario, materiali di consumo, radiologico digitale. L’IVA che paghi sui tuoi acquisti è un costo definitivo, non recuperabileNessuna liquidazione periodica IVA: non presenti la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Fatture in esenzione IVA: devi indicare in fattura la dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72” con natura N4Marca da bollo: sulle fatture esenti con importo superiore a 77,47 euro devi applicare una marca da bollo da 2 euroAttenzione: alcune prestazioni erogate da studi odontoiatrici possono essere soggette a IVA, come la vendita di dispositivi medici (bite, protesi rimovibili vendute al dettaglio in contesti specifici) o le prestazioni estetiche senza finalità terapeutica. In caso di dubbio, è sempre consigliabile il consulto di un commercialista esperto del settore sanitario.Per approfondimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per il tuo studio, consulta anche la nostra guida su Software di Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS e Fattura Elettronica. Regime forfettario per odontoiatri: conviene?Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per i professionisti con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. Chi lo sceglie paga una sola imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali) calcolata su una base imponibile forfettizzata, cioè pari a una percentuale fissa dei compensi incassati.Per gli odontoiatri il coefficiente di redditività è pari al 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie”). Significa che se incassi 60.000 euro, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta è 60.000 × 78% = 46.800 euro.L’aliquota d’imposta sostitutiva è:5% per i primi 5 anni di attività (regime di vantaggio per nuovi professionisti)15% dal sesto anno in poiCause ostative al regime forfettario per un odontoiatra:Partecipazione in una società di persone o associazione professionale (studio associato tra odontoiatri)Quota di partecipazione in una S.r.l. odontoiatrica che esercita attività riconducibile alla propriaRedditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024 art. 1 c. 12, confermata per il 2026)Superamento della soglia di 85.000 euro di compensi nell’anno precedenteQuando conviene il forfettario per un giovane dentista? Nei primissimi anni di attività, quando i compensi sono ancora contenuti e le spese professionali (strumentario, affitto, collaboratori) sono basse. L’aliquota al 5% per i primi 5 anni può rappresentare un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario. Tuttavia è bene ricordare che nel forfettario non si deducono le spese effettive: se hai investito molto in attrezzatura, potrebbe convenire il regime ordinario. Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloIl regime ordinario (o semplificato per i professionisti) tassa il reddito effettivo: compensi incassati meno costi effettivamente sostenuti. Per gli studi odontoiatrici strutturati può essere più vantaggioso del forfettario nei seguenti casi:Investimenti rilevanti: acquisto di unità operative (riuniti dentistici), radiologico digitale endorale, CBCT (tomografo volumetrico), laser dentale. Questi beni si deducono tramite ammortamentoSpese correnti elevate: affitto studio, collaboratori, materiali di consumo, sterilizzazione, software gestionaleCompensi superiori a 85.000 euro: il forfettario non è applicabile oltre questa sogliaStudio associato o S.r.l.: strutture societarie richiedono il regime ordinarioCon il regime ordinario puoi anche recuperare parzialmente l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività (nei limiti del pro-rata IVA se hai anche operazioni esenti). La scelta tra i due regimi è una decisione che va fatta insieme a un commercialista analizzando la situazione specifica dello studio.ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria a cui sono iscritti tutti gli odontoiatri iscritti all’albo. Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due quote distinte: Quota A – contributo fisso obbligatorioLa Quota A è un contributo fisso annuale dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito prodotto. È la quota previdenziale di base che garantisce una pensione modulare minima. L’importo 2026 è suddiviso per fasce d’età:Fascia d’etàQuota A annuale 2026Studenti universitari di odontoiatria152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroLa scadenza di pagamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Per i giovani under 30, l’importo ridotto (304,73 euro) rende l’avvio dell’attività economicamente più accessibile.Quota B – contributo percentuale sul reddito libero-professionaleLa Quota B è il contributo previdenziale principale per il libero professionista. Si calcola applicando un’aliquota percentuale al reddito netto della libera professione (non al fatturato lordo). Il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Modello Redditi PF tramite il Modello D ENPAM (scadenza 31 luglio di ogni anno).L’aliquota Quota B ENPAM nel 2026 è:19,5% sul reddito netto fino a 140.000 euro (aliquota piena libera professione)1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente 140.000 euro2% in regime ridotto, per chi ha già altra contribuzione obbligatoria (es. medici odontoiatri anche dipendenti SSN)Differenze pratiche tra Quota A e Quota B:CaratteristicaQuota AQuota BTipo contributoFisso per fascia d’etàPercentuale sul redditoBase di calcoloImporto fisso ENPAM per fasciaReddito netto libera professioneScadenza pagamento30 aprile anno correnteModello D entro 31 luglio; acconti su F24Deducibilità fiscaleSì (integralmente)Sì (integralmente)Pensione maturataQuota modulare basePensione proporzionale al redditoImportante: i contributi ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia nel regime ordinario che nel regime forfettario. Questa deducibilità riduce l’imponibile fiscale e abbassa le tasse dovute.Per un confronto con la situazione degli altri professionisti sanitari, consulta anche la nostra guida su Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.22.01, ENPAM Quota A/B e Sistema TS.Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è uno dei pilastri della compliance odontoiatrica. Gli odontoiatri liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti, in modo che questi possano essere precaricati nel modello 730 (precompilato IRPEF).Questa trasmissione serve al paziente per detrarre il 19% delle spese odontoiatriche nella propria dichiarazione dei redditi (entro il limite previsto dalla normativa). Se non trasmetti i dati, il paziente non potrà usufruire automaticamente della detrazione nel 730 precompilato.Cosa trasmettere e quandoDati da trasmettere: per ogni paziente, il codice fiscale, la data e l’importo della spesa sanitaria (prestazione odontoiatrica pagata)Scadenza primo semestre: entro il 30 settembre dell’anno successivo alla spesa (per spese da gennaio a giugno)Scadenza secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per spese da luglio a dicembre)Modalità: via portale web del Sistema TS (tessera-sanitaria.it) o tramite software gestionale dello studio integrato con il sistemaOpposizione del pazienteIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. In questo caso, l’odontoiatra deve annotare l’opposizione e non trasmettere quei dati. L’opposizione può essere espressa al momento del pagamento o tramite il portale del Sistema TS.Sanzioni per omessa trasmissioneL’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS è sanzionata. La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni comunicazione omessa o errata (con un massimo di 50.000 euro per anno). La trasmissione tardiva con correzione spontanea entro i termini può beneficiare di riduzioni. Per un quadro completo, consulta la nostra guida dedicata su Sistema TS per Professionisti Sanitari: obblighi e sanzioni.Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAprire uno studio odontoiatrico privato non richiede solo la partita IVA: è necessario ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali previste dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997 e normativa regionale integrativa).I passaggi principali sono:Individuazione e adeguamento dei locali: il locale deve rispettare i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa regionale (superficie minima, aerazione, impianto idrico, smaltimento rifiuti speciali sanitari)Presentazione SCIA o DIA (Segnalazione/Dichiarazione di Inizio Attività) al Comune competente, che la trasmette alla ASL localeNomina del direttore sanitario: ogni struttura odontoiatrica deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo. Se sei l’unico professionista dello studio, puoi essere tu stesso il direttore sanitarioIscrizione nel registro delle strutture sanitarie private della ASL o Regione competenteAdempimenti privacy (GDPR): il registro dei trattamenti e l’informativa ai pazienti sui dati sanitariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata per rifiuti sanitari pericolosi (aghi, materiali contaminati)Sterilizzazione: autoclave certificata e registri di sterilizzazioneI requisiti specifici variano da Regione a Regione: è indispensabile contattare la ASL locale prima di avviare i lavori di allestimento dello studio. Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale sanitaria rende obbligatoria la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi gli odontoiatri liberi professionisti.L’odontoiatra deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale (RC professionale) che copra:Danni causati al paziente durante le prestazioni sanitarie (colpa professionale)Copertura per claims made (richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza) o per loss occurrence, a seconda della struttura contrattualeMassimali adeguati alla tipologia di interventi eseguiti (implantologia e chirurgia orale richiedono massimali più elevati)Il premio assicurativo è un costo deducibile dal reddito professionale. Ricorda che l’obbligo assicurativo riguarda anche gli odontoiatri collaboratori che operano nello studio altrui: ognuno deve avere la propria copertura individuale.Fatturazione elettronica e contabilità dello studioLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri presenta una specificità importante rispetto ad altri professionisti: le spese sanitarie verso privati (persone fisiche) sono esonerate dall’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), a condizione che vengano trasmesse al Sistema TS.In pratica:Prestazioni a privati (pazienti): puoi emettere ricevute fiscali o fatture cartacee/PDF, con trasmissione al Sistema TS. NON è obbligatoria la fattura elettronica SDI verso il paziente fisico (art. 10-bis D.L. 119/2018)Prestazioni a soggetti IVA (aziende, assicurazioni, Fondi sanitari): la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoriaPrestazioni a pazienti che si oppongono al Sistema TS: emetti fattura cartacea o elettronica SDI secondo le regole ordinarieDal punto di vista contabile, lo studio odontoiatrico in regime ordinario deve tenere:Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (contabilità di cassa per professionisti in regime semplificato)Il registro dei beni ammortizzabili (per attrezzature e strumenti)Il registro degli acquisti (per il pro-rata IVA, se applicabile)Affidati a un commercialista esperto in fiscalità sanitaria: le specificità del settore odontoiatrico (IVA esente, Sistema TS, pro-rata, ENPAM) richiedono una competenza specializzata che non tutti i professionisti contabili possiedono.Per la scelta del software di gestione dello studio, consulta la nostra guida su Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026. Domande frequentiUn odontoiatra neolaureato deve subito aprire la partita IVA?Sì, non appena inizi a svolgere attività professionale retribuita (anche come collaboratore in uno studio altrui), hai l’obbligo di aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’apertura avviene tramite dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) all’Agenzia delle Entrate.Posso essere sia dipendente che libero professionista come odontoiatra?Sì, è possibile cumulare un rapporto di dipendenza (ad esempio con il SSN o una struttura clinica privata) con l’attività libero-professionale. Tuttavia, dal 2025 (L. 207/2024) il regime forfettario non è accessibile se i redditi da dipendenza superano 35.000 euro nell’anno precedente. Superata questa soglia, scatta la causa ostativa e si deve passare al regime ordinario.Quanto paga di tasse un odontoiatra forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito imponibile è 39.000 euro. Al 15% di imposta sostitutiva (dal sesto anno) si pagano 5.850 euro di tasse. Aggiungendo ENPAM Quota B (circa 7.605 euro al 19,5% su 39.000 euro), il carico complessivo si attesta intorno al 27% del fatturato. Nei primi 5 anni, con aliquota al 5%, il carico fiscale si riduce sensibilmente (circa 1.950 euro di sola imposta sostitutiva).Un odontoiatra in forfettario deve trasmettere al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS è indipendente dal regime fiscale adottato. Sia il forfettario che il soggetto in regime ordinario devono trasmettere le spese sanitarie dei pazienti entro le scadenze previste.Cosa succede se supero i 85.000 euro da forfettario durante l’anno?Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso dell’anno, rimani nel regime forfettario per quell’anno intero ma dal 1° gennaio dell’anno successivo devi passare al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente e devi applicare l’IVA ordinaria dal mese successivo al superamento.Lo studio dentistico ha bisogno di partita IVA separata dalla mia personale?Se operi come libero professionista individuale, utilizzi la tua partita IVA personale anche per l’attività dello studio. Non è necessaria una partita IVA separata. Se invece vuoi costituire una società odontoiatrica (S.r.l. o S.r.l.s.) per gestire lo studio, quella società avrà la propria partita IVA autonoma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci la tua partita IVA con il CAF Centro FiscaleAprire la partita IVA da odontoiatra è solo il primo passo: la gestione fiscale quotidiana — tra IVA esente, ENPAM, Sistema TS e scadenze contabili — richiede un supporto professionale specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di preventivo personalizzato per odontoiatri e professionisti sanitari che vogliono aprire o riorganizzare la propria attività in modo efficiente e conforme.Contattaci per un appuntamento senza impegno: valuteremo insieme il regime fiscale più adatto alla tua situazione, ti guideremo negli adempimenti ENPAM e Sistema TS e seguiremo la tua contabilità con competenza specifica nel settore sanitario.Errore: Modulo di contatto non trovato. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 08:00:002026-08-29 08:35:20Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TS
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-04 12:15:35Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e VantaggiHai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.Indice dei contenutiChi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioCoefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiInarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiForfettario e Inarcassa: Come ConvivonoAdempimenti e Obblighi PraticiForfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvieneDomande Frequenti (FAQ) Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioIl regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVAPer accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:CondizioneDettaglio1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedentiImportante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euroSpese per personale sotto i 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibiliL’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%. Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.Formula del calcolo:Reddito imponibile = Compensi lordi x 78% Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente. Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiVediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro** Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori. Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiInarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.Struttura contributiva Inarcassa 2026:Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.Esempio pratico:VoceEsempio: 30.000 euro fatturatoCompensi lordi30.000 euroReddito imponibile (78%)23.400 euroContributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euroContributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euroImposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euroTotale versamenti (imposta + contributi)5.763 euroNetto in tasca~24.237 euroNota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile. Forfettario e Inarcassa: Come ConvivonoUno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoroInarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettarioAdempimenti e Obblighi PraticiEssere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettarioVersamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa. Forfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvienePer un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:ScenarioForfettario 5%Regime OrdinarioFatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscaleFatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili realiFatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesaMolte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessaRegola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.Domande Frequenti (FAQ) Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).Come si presenta la fattura da architetto forfettario?La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e SanzioniIl Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.Indice dei contenutiArgomenti trattati:Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariChi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiScadenze e modalità di invio 2027Come gestire l’opposizione del pazienteSanzioni per omessa o errata trasmissioneSistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoNovità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiCome il CAF Centro Fiscale può aiutartiDomande Frequenti sul Sistema TS 2027 Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.Ecco le principali categorie obbligate:Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privataOdontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TSFisioterapisti e terapisti della riabilitazione (inclusi i laureat in Scienze Motorie con profilo terapeutico)Psicologi e psicoterapeutiInfermieri professionali con attività libero-professionaleVeterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisicheOttici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contattoLogopedisti, osteopati, nutrizionisti e altre figure sanitarie riconosciute dal Ministero della SaluteFarmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi mediciLaboratori di analisi cliniche e centri diagnosticiStrutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privatiUn punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiNon tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa. Tipologie di documento sanitario trasmissibileI documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisicheRicevute fiscali (per chi non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica o ne è esentato)Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodottoRicevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarieUn aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.Dati da includere nella trasmissionePer ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilatoData del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)Importo pagato dal pazienteTipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = spesa sanitaria standard, FC = farmaco con obbligo di ricetta, SV = spesa veterinaria, ecc.)Flag di erogazione: se la prestazione è stata effettivamente erogata o è un rimborso/accontoCodice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.Scadenze e modalità di invio 2027Le scadenze di trasmissione al sistema TS 2027 seguono un calendario fisso, strutturato su base semestrale. Il sistema prevede due finestre di invio nell’anno:Entro il 31 gennaio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre dell’anno precedente (luglio-dicembre 2026)Entro il 31 luglio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel primo semestre dell’anno in corso (gennaio-giugno 2027)Attenzione: alcune categorie particolari (come le farmacie per gli scontrini parlanti) hanno scadenze mensili anziché semestrali. I professionisti sanitari in senso stretto seguono invece le due finestre semestrali indicate sopra. Come accedere al portale Sistema TSLa trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffusoCNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart cardCIE (Carta d’Identità Elettronica)Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delegaUna volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.Come gestire l’opposizione del pazienteLa normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionistaIl professionista annota l’opposizione e non trasmette quel dato al sistema TSNella fase di trasmissione, il dato viene comunque inviato ma con il flag opposizione = sì, che ne impedisce l’utilizzo per il 730 precompilatoIl professionista non è sanzionato per non aver reso accessibile quel dato al FiscoUn errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: il dato va comunque inviato al sistema TS con il flag corretto, ma viene «mascherato» per il 730 precompilato. Il professionista deve quindi comunque raccogliere il codice fiscale del paziente anche in caso di opposizione, salvo che il paziente si rifiuti esplicitamente anche di fornirlo.È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento, accedendo direttamente al portale del Sistema TS con le proprie credenziali SPID. In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.Sanzioni per omessa o errata trasmissioneLe sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste. Sanzioni principaliLe principali violazioni sanzionate sono:Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza semestrale. La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuo di 50.000 euro per soggettoTrasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errataTrasmissione tardiva — invio dopo la scadenza semestrale. Se avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per comunicazioneEsiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.Quando le sanzioni non si applicanoLa normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoIl sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiIl sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere. Estensione delle categorie obbligateNel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute ha progressivamente ampliato l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo. Dal 2024 sono stati inclusi anche i professionisti iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie (osteopati, naturopati con profilo sanitario riconosciuto, ecc.). Per il 2027 si prevede il completamento di questa estensione con l’inclusione di alcune figure ancora in fase di riconoscimento formale.Interoperabilità con la fattura elettronicaUna delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.Nuovi controlli e incrocio datiL’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.Come il CAF Centro Fiscale può aiutartiGestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di erroriConsulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionaleAssistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle EntratePer un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.Contattaci per un preventivo personalizzato:Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine — Tel. 0432 1638640Domande Frequenti sul Sistema TS 2027Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-08-28 10:35:58Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi trasmettere i dati delle spese sanitarie dei tuoi pazienti al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E’ un obbligo fiscale che alimenta la precompilata del 730, e sbagliare — o dimenticare — costa caro: sanzioni fino a 100 euro per ogni comunicazione omessa.In questa guida operativa trovi tutto quello che devi sapere nel 2026: chi e obbligato, le scadenze, come si inviano i dati passo-passo, cosa fare quando il paziente si oppone, e come coordinare il Sistema TS con la fattura elettronica.Indice dei contenutiCos’e il Sistema TS e chi e obbligatoFisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codiciPsicologi e Sistema TS: obblighi e codiciCome inviare i dati al Sistema TS: passo-passoScadenze 2026 per l’invio dei datiOpposizione del paziente: cosa fareSanzioni per mancato invio o dati erratiSistema TS e fattura elettronica: come si coordinanoSoftware e strumenti per semplificare l’invioFAQ: domande frequenti Cos’e il Sistema TS e chi e obbligatoIl Sistema Tessera Sanitaria e la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini presso professionisti sanitari e strutture accreditate. Questi dati confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata 730 dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “spese sanitarie”.L’obbligo di invio riguarda tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR, tra cui:Medici di base e specialistiFisioterapisti (riabilitazione, terapie manuali, ecc.)Psicologi e psicoterapeutiDentisti e odontoiatriInfermieri, logopedisti, osteopati, nutrizionistiOttici e altri professionisti sanitari iscritti ad albiStrutture sanitarie accreditate e nonBase normativa: D.Lgs. 175/2014 (art. 3), D.M. 31/07/2015 e s.m.i., Circolare MEF n. 1/2016 e aggiornamenti annuali. Dal 2020 l’invio e obbligatorio per tutti i professionisti sanitari, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario).Nota importante: l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS e distinto e separato dall’obbligo di fatturazione elettronica. Vedi la sezione dedicata piu avanti. Fisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codiciI fisioterapisti libero professionisti devono trasmettere al Sistema TS le spese sostenute dai pazienti per prestazioni di fisioterapia e riabilitazione. Queste spese sono detraibili al 19% (entro i limiti TUIR) se il paziente non si e opposto. Quali prestazioni trasmettereIl fisioterapista deve trasmettere i dati di tutte le fatture/ricevute emesse a pazienti persone fisiche per:Sedute di fisioterapia (manipolazioni, massaggi terapeutici, mobilizzazioni)Prestazioni di riabilitazione motoria post-operatoria o post-infortuniTerapie fisiche: TENS, ultrasuoni, laser, tecarterapiaLinfodrenaggio a scopo terapeuticoPrestazioni di terapia respiratoriaValutazioni posturali e trattamenti del rachideNon trasmettere: le prestazioni a enti/aziende (non persone fisiche), le prestazioni pagate con ticket SSN gia tracciato, e le prestazioni per le quali il paziente ha esercitato l’opposizione.Codice fiscale del professionista e codice fiscale del pazientePer ogni documento di spesa devi indicare:Codice fiscale del professionista erogante (il tuo)Codice fiscale del paziente (obbligatorio acquisirlo al momento della prestazione)Data della spesa (data della fattura/ricevuta)Importo della spesaTipo di spesa (codice SP per spese sanitarie generiche)Flag pagamento (contante, bancomat, bonifico, ecc.)Il mancato reperimento del codice fiscale del paziente NON esime dall’invio: in quel caso devi non trasmettere la singola spesa e conservare la documentazione del tentativo di raccolta.Per approfondire la gestione della P.IVA come fisioterapista, leggi la nostra guida: Partita IVA Fisioterapista 2026: guida completa (ATECO 86.95.00, Gestione Separata INPS, forfettario).Psicologi e Sistema TS: obblighi e codiciI psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo devono trasmettere al Sistema TS le spese per prestazioni di psicoterapia e supporto psicologico. La detrazione del 19% si applica anche alle sedute di psicoterapia, rendendole tra le spese piu frequentemente inserite nella precompilata. Quali prestazioni trasmettereSedute di psicoterapia individualePsicoterapia di coppia o familiareSedute di supporto psicologicoValutazioni e test psicodiagnosticiPercorsi di psicoanalisi e psicoterapia psicoanaliticaConsulenze psicologiche occasionaliAttenzione al coaching: le prestazioni di coaching psicologico o di life coaching non qualificano come prestazioni sanitarie ai fini della detrazione: non vanno trasmesse al Sistema TS.Punto cruciale: il paziente assente dalla sedutaIn psicoterapia di coppia o familiare, il documento fiscale viene emesso a nome del pagante. Se le prestazioni riguardano un minore, si usa il codice fiscale del minore come paziente. L’importo va attribuito al pagante (solitamente il genitore), ma il codice fiscale del paziente deve essere quello del beneficiario effettivo delle cure.Come inviare i dati al Sistema TS: passo-passoL’invio avviene tramite il portale ufficiale sistemats.it (Sistema Tessera Sanitaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze). Ecco i passaggi operativi: Passo 1: accesso al portaleAccedi a sistemats.it con le credenziali SPID, CIE o CNS. Se non hai ancora un account, registrati come “operatore sanitario” nella sezione dedicata inserendo il tuo codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo professionale.Passo 2: scegli la modalita di invioIl Sistema TS offre due modalita di trasmissione:Inserimento manuale (web): adatto a professionisti con pochi pazienti. Si compilano i campi direttamente nell’interfaccia online.Upload file CSV/XML: adatto a professionisti con molti pazienti. Il file va preparato secondo il tracciato record ufficiale pubblicato sul portale MEF.Invio via software gestionale: la maggior parte dei software di fatturazione per sanitari (es. FatturAzione Italia, fatture in cloud, Aruba) integra l’invio automatico al Sistema TS.Passo 3: compila i dati di ogni spesaPer ogni documento fiscale (fattura, parcella, ricevuta) emesso a persona fisica devi indicare:Codice fiscale del pazienteData di emissione del documentoImporto totale della spesaTipo spesa: usa il codice SP per spese sanitarie generiche (riabilitazione, psicoterapia); usa SR per acquisto di dispositivi medici su prescrizione (raramente applicabile per fisioterapisti e psicologi).Pagamento tracciato (si/no): indica se il pagamento e stato effettuato con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.) per consentire la maggiore detrazione.Passo 4: invia e salva la ricevutaAl termine dell’invio il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo. Salvala sempre: e la prova dell’avvenuta trasmissione in caso di contestazioni o verifiche.Scadenze 2026 per l’invio dei datiIl Sistema TS prevede due invii annuali, in base al semestre di riferimento delle spese:Periodo speseScadenza invio1° semestre 2025 (gen-giu 2025)31 luglio 20252° semestre 2025 (lug-dic 2025)28 febbraio 20261° semestre 2026 (gen-giu 2026)31 luglio 20262° semestre 2026 (lug-dic 2026)28 febbraio 2027Attenzione: le scadenze sono quelle standard fissate dal D.M. 31/07/2015. Il MEF ha storicamente prorogato i termini con circolari di fine anno: verifica sempre il portale sistemats.it per eventuali proroghe ufficiali prima di ciascuna scadenza.Per i dati relativi alle spese del 2026 (1° semestre), la scadenza ordinaria e il 31 luglio 2026. Se hai gia completato questo invio, l’appuntamento successivo e il 28 febbraio 2027 per le spese del secondo semestre 2026.Opposizione del paziente: cosa fareIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati al Sistema TS, sia prima della prestazione sia successivamente. L’opposizione e regolata dal D.Lgs. 175/2014 e dal Provvedimento del Garante Privacy. Come raccogliere l’opposizionePrima della prestazione: il paziente firma un modulo di opposizione. In questo caso non trasmetti i dati di quella spesa.Dopo la prestazione (entro il 31 gennaio dell’anno successivo): il paziente accede al portale sistemats.it con le proprie credenziali e si oppone direttamente. In questo caso devi eliminare i dati gia trasmessi tramite la funzione di “eliminazione” del portale.Dopo il 31 gennaio: non e piu possibile opporsi per quell’anno fiscale.Obbligo di informativa privacyDevi fornire ai pazienti l’informativa privacy (art. 13 GDPR) che includa il trattamento dei dati ai fini del Sistema TS. E prassi corretta consegnare o esporre l’informativa alla prima visita. Il modulo di raccolta del codice fiscale puo essere integrato con il consenso/opposizione al Sistema TS.Sanzioni per mancato invio o dati erratiIl mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni specifiche:ViolazioneSanzioneNormaOmessa trasmissioneDa 100 euro per ogni comunicazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro per annoArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014Trasmissione tardiva (entro 60 gg)Sanzione ridotta a 1/3 con ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Dati errati (es. CF paziente sbagliato)Stessa sanzione omessa trasmissione se non correttiArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014Ravvedimento operoso: se ti accorgi di aver omesso un invio puoi regolarizzarti spontaneamente tramite il portale sistemats.it (funzione di invio tardivo) pagando la sanzione ridotta. E sempre preferibile farlo prima di eventuali controlli fiscali.Sistema TS e fattura elettronica: come si coordinanoDal 2024 anche i professionisti sanitari in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica via SDI. Questo ha creato confusione su come si coordina l’obbligo SDI con il Sistema TS.Il punto chiave: le fatture emesse a pazienti persone fisiche da professionisti sanitari NON devono transitare per SDI se il paziente potrebbe avere diritto alla detrazione delle spese. In questi casi vale il regime speciale previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. 127/2015:Fattura a paziente persona fisica con trasmissione dati a Sistema TS → ESENTE dall’obbligo SDI. Emetti fattura cartacea o PDF e trasmetti i dati al Sistema TS.Fattura a paziente che si e opposto al Sistema TS → obbligo SDI (dal 2024, anche forfettari). In questo caso la fattura va inviata via SDI come per qualsiasi altro cliente.Fattura a soggetti diversi da persone fisiche (es. aziende, enti): sempre SDI.Per approfondire questo aspetto, consulta la nostra guida specifica: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Vedi anche: Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica. Software e strumenti per semplificare l’invioGestire manualmente il Sistema TS per decine o centinaia di pazienti e rischioso: un errore nel codice fiscale o una scadenza dimenticata si traduce in sanzioni. Un buon software di fatturazione per sanitari automatizza l’intero processo.Le funzionalita che devi cercare in un software per fisioterapisti e psicologi:Invio automatico al Sistema TS al momento dell’emissione della fattura/ricevutaGestione dell’opposizione paziente con flag nel profilo anagraficoAgenda e fatturazione integrata per abbinare sedute e documenti fiscaliTracciamento del pagamento (tracciabile/non tracciabile) ai fini della detrazioneBackup e storico delle trasmissioni con ricevute archiviateSe cerchi un software semplice e adatto a liberi professionisti sanitari con pochi pazienti, fatturazioneitalia.it offre un piano specifico per professionisti a partita IVA forfettaria, con integrazione Sistema TS e gestione dell’opposizione paziente. Puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.FAQ: domande frequenti Un fisioterapista in regime forfettario deve inviare i dati al Sistema TS?Si. L’obbligo di invio al Sistema TS vale indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario) e riguarda tutti i professionisti sanitari iscritti ad un albo professionale che emettono documenti fiscali a persone fisiche per prestazioni detraibili.Se il paziente paga in contanti devo comunque inviare i dati?Si, devi trasmettere i dati al Sistema TS indipendentemente dalla modalita di pagamento. Devi pero indicare il flag “pagamento non tracciato”. Importante: le spese sanitarie sono esenti dall’obbligo di pagamento tracciato ai fini della detrazione (TUIR art. 15 c. 1-ter): il paziente potra detrarre il 19% anche se ha pagato in contanti. Il flag tracciato/non tracciato e comunque richiesto dal sistema per completezza dei dati, ma non pregiudica la detraibilita delle spese mediche.Cosa succede se mi dimentico di raccogliere il codice fiscale del paziente?Se non hai il codice fiscale del paziente, non puoi trasmettere quella spesa. Devi documentare il tentativo di raccolta. E buona prassi richiedere il codice fiscale alla prima visita e inserirlo nell’anagrafica del software gestionale prima di emettere la fattura.Posso inviare i dati del semestre in piu tranche?Si. Il portale sistemats.it consente invii multipli parziali: puoi caricare i dati man mano che emetti le fatture, anziche attendere il semestre intero. Questa modalita (invio rolling) riduce il rischio di errori massivi a fine periodo e semplifica la gestione.Il paziente puo revocare l’opposizione al Sistema TS?Si. Il paziente puo revocare l’opposizione precedentemente espressa sempre tramite il portale sistemats.it con le proprie credenziali. In questo caso, per l’anno successivo i dati potranno essere trasmessi normalmente, ma le spese degli anni in cui il paziente si era opposto restano escluse.Come funziona per le sedute di psicoterapia online (telematica)?Le sedute di psicoterapia in modalita telematica (video) sono equiparate alle sedute in presenza ai fini fiscali e della detrazione: vanno trasmesse al Sistema TS con le stesse modalita. Non esistono differenze di trattamento tra seduta in studio e seduta online.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio?I professionisti sanitari con partita IVA hanno esigenze fiscali specifiche: sistema TS, esenzione IVA ex art. 10, cassa previdenziale (ENPAP per gli psicologi, Gestione Separata INPS per i fisioterapisti), regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata per fisioterapisti, psicologi e tutti i professionisti del settore sanitario.Prenota un appuntamento o chiedi un preventivo personalizzato per la gestione contabile e fiscale del tuo studio professionale.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 09:00:002026-09-05 08:39:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo