PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCongedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e DomandaIl congedo parentale per P.IVA forfettari 2026 è una delle tutele previdenziali più importanti per le libere professioniste e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Se hai una partita IVA in regime forfettario e stai aspettando un figlio, o hai appena avuto un figlio, hai diritto a un’indennità economica erogata dall’INPS per i periodi di astensione dal lavoro. Questa guida completa ti spiega tutto: i requisiti per accedere al congedo parentale, gli importi dell’indennità INPS 2026, la durata massima e la procedura per fare domanda all’INPS. Scopri come tutelare la tua attività e la tua famiglia anche da autonomo.Indice dei contenutiCongedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha DirittoRequisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPSImporti dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla FatturazioneDomanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come ProcedereMaternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo ParentaleCongedo Parentale Forfettari 2026 e Novità NormativeContributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il CongedoRegime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del PatronatoDocumenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPSCongedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha DirittoIl congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito parzialmente dall’INPS, che spetta ai genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Per i titolari di partita IVA in regime forfettario, il diritto al congedo parentale esiste ma funziona in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti.I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS — la cassa previdenziale per freelance, collaboratori e autonomi senza altra cassa professionale — hanno diritto all’indennità di congedo parentale INPS a condizione di rispettare determinati requisiti contributivi. Questo vale sia per le madri che per i padri titolari di P.IVA forfettaria.Chi ha una partita IVA forfettaria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS (cioè non è iscritto a una cassa professionale autonoma come ENPAM per i medici, Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti) può richiedere il congedo parentale. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la tua situazione specifica. Requisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPSPer ottenere l’indennità di congedo parentale dalla Gestione Separata INPS, i titolari di partita IVA forfettaria devono soddisfare requisiti contributivi precisi, stabiliti dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità) e successive modifiche.I requisiti principali sono:Iscrizione alla Gestione Separata INPS: devi essere regolarmente iscritto come lavoratore autonomo alla Gestione Separata INPS, il che avviene automaticamente quando apri la partita IVA e versi i contributi.Contributi versati nel periodo di riferimento: devi aver versato almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo parentale.Nessun altro rapporto di lavoro dipendente attivo: al momento della fruizione del congedo, non devi svolgere contemporaneamente attività lavorativa dipendente.Figlio di età non superiore ai 12 anni: il congedo parentale può essere fruito per figli fino al dodicesimo anno di vita.Un aspetto critico per i forfettari: l’aliquota contributiva alla Gestione Separata, nel 2026, è del 26,07% sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura previdenziale (e del 24% per chi ha già un’altra forma di copertura). Chi applica la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari mantiene comunque i diritti alle prestazioni INPS, ma con un importo dell’indennità proporzionalmente inferiore. Riduzione Contributiva Forfettari e Diritti INPSI titolari di partita IVA in regime forfettario possono optare per la riduzione del 35% sui contributi INPS. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata la riduzione si applica sull’aliquota del 26,07%. L’esercizio dell’opzione non esclude dal diritto al congedo parentale, ma comporta una base contributiva più bassa e un’indennità INPS più ridotta. Il CAF Centro Fiscale a Udine può aiutarti a valutare la scelta più conveniente per la tua situazione.Importi dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026L’importo dell’indennità di congedo parentale per la Gestione Separata INPS viene calcolato in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti. Non si tratta di una percentuale dello stipendio mensile, ma di una percentuale della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dall’INPS.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’indennità di congedo parentale è pari al 30% del reddito convenzionale giornaliero (calcolato come il reddito annuo di riferimento diviso 365). Il reddito di riferimento è la media dei redditi imponibili degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del congedo, con un massimale annuo che per il 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT).A titolo illustrativo (i calcoli esatti vanno sempre verificati con l’INPS o con il CAF):Con un reddito imponibile annuo di 20.000 euro, il reddito giornaliero convenzionale è di circa 54,79 euro, e l’indennità giornaliera al 30% sarà di circa 16,44 euro.Con un reddito imponibile annuo di 40.000 euro, l’indennità giornaliera è di circa 32,88 euro.Si tratta di cifre indicative: il calcolo preciso dipende dal reddito effettivo e dal minimale/massimale INPS vigente. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi al CAF Centro Fiscale per una simulazione personalizzata. Durata Massima del Congedo Parentale per P.IVA 2026La durata massima del congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS è pari a 3 mesi complessivi (non trasferibili tra i genitori) per ogni figlio, fino al compimento dei 12 anni del figlio.Il congedo può essere fruito:In modo continuativo (tutti i 3 mesi consecutivi)In modo frazionato su base mensileSu base giornaliera (novità introdotta dal D.Lgs. 105/2022)Nota importante: per i forfettari e liberi professionisti, la fruizione su base giornaliera è stata resa possibile dalla riforma del 2022, ma l’INPS richiede che il giorno di congedo sia completo: il lavoratore autonomo non deve aver esercitato attività lavorativa in quel giorno. Documentare correttamente i periodi di astensione è fondamentale per non incorrere in sanzioni o revoca dell’indennità.Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla FatturazioneUno degli aspetti più pratici che interessa chi ha una partita IVA forfettaria è capire come il congedo parentale si concilia con la propria attività professionale. A differenza dei lavoratori dipendenti, un libero professionista non smette di lavorare automaticamente quando fruisce del congedo parentale.Tuttavia, l’INPS è chiara sul punto: durante i giorni di congedo parentale per cui si richiede l’indennità, il lavoratore autonomo non deve aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture durante i giorni di congedo dichiarati potrebbe portare alla revoca dell’indennità e, nei casi più gravi, a sanzioni per indebita percezione.Dal punto di vista del regime forfettario, l’indennità di congedo parentale erogata dall’INPS non rientra nel reddito imponibile forfettario ai fini dell’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni). Attenzione al limite di 85.000 euro di ricavi/compensi del regime forfettario 2026: i periodi di congedo possono ridurre i compensi annui, facilitando il rispetto del limite. Domanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come ProcedereLa domanda di congedo parentale INPS per i titolari di partita IVA in regime forfettario (iscritti alla Gestione Separata) deve essere presentata prima di iniziare il periodo di astensione o, in alternativa, entro i termini previsti dalla normativa. La procedura richiede la raccolta di documentazione specifica e la verifica della regolarità contributiva.I documenti solitamente necessari includono:Documento di identità e codice fiscaleCodice fiscale del figlio e certificato di nascitaDichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedoEventuale documentazione reddituale (per il calcolo dell’indennità)Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della raccolta di tutta la documentazione necessaria e della presentazione della domanda di congedo parentale INPS per conto dei propri clienti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Congedo Parentale Padre con P.IVA ForfettariaAnche il padre titolare di partita IVA forfettaria ha diritto al congedo parentale, con gli stessi requisiti e gli stessi importi della madre. La riforma del D.Lgs. 105/2022 ha esteso e rafforzato le tutele paternità anche per i lavoratori autonomi.In particolare, il padre forfettario può fruire del congedo di paternità obbligatorio (attualmente 10 giorni lavorativi) e del congedo parentale di 3 mesi, fruibili fino ai 12 anni del figlio. Il Patronato CAF Centro Fiscale può assistere sia la madre che il padre nella gestione delle pratiche previdenziali INPS.Maternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo ParentaleÈ importante chiarire la differenza tra il congedo di maternità (astensione obbligatoria) e il congedo parentale, perché molti titolari di partita IVA forfettaria confondono le due prestazioni INPS.Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è:Obbligatorio: la madre non può lavorare nei periodi previsti dalla legge (di norma 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto)Indennizzato all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera per le iscritte alla Gestione SeparataRichiede almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data presunta del partoIl congedo parentale, invece, è:Facoltativo: il genitore sceglie se e quando fruirne, fino ai 12 anni del figlioIndennizzato al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera (percentuale inferiore rispetto alla maternità obbligatoria)Di durata massima 3 mesi per genitore, non trasferibiliPer le libere professioniste in regime forfettario, il percorso tipico è: prima il congedo di maternità (80%, obbligatorio), poi eventualmente il congedo parentale (30%, facoltativo). Il CAF Centro Fiscale a Udine gestisce entrambe le domande, coordinando il percorso previdenziale completo.Congedo Parentale Forfettari 2026 e Novità NormativeLe regole sul congedo parentale per i lavoratori autonomi e i forfettari hanno subito alcune importanti modifiche negli ultimi anni, e il 2026 consolida il quadro normativo attuale.Le principali novità e punti fermi per il 2026:Frazionabilità giornaliera: introdotta dal D.Lgs. 105/2022, confermata anche per il 2026. I forfettari possono fruire del congedo parentale giorno per giorno, non solo per mesi interi.Estensione fino ai 12 anni: il D.Lgs. 105/2022 ha elevato il limite di età da 8 a 12 anni per la fruizione del congedo parentale.Aliquota Gestione Separata 2026: rimane al 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, inclusa la quota di finanziamento delle prestazioni maternità/paternità.Resta invariata la struttura di base: i forfettari devono rispettare i requisiti contributivi minimi (almeno 3 mesi nei 12 precedenti). Il regime forfettario 2026 non subisce modifiche specifiche relativamente alle tutele parentali. Contributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il CongedoPer capire a quanto ammonta l’indennità di congedo parentale per i forfettari, è fondamentale capire come funziona la contribuzione alla Gestione Separata INPS.I titolari di partita IVA in regime forfettario versano alla Gestione Separata i contributi sul proprio reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività alla categoria di attività. Per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie (che comprende la maggior parte dei professionisti con P.IVA forfettaria) il coefficiente è del 78%. Esempio: se fatturi 30.000 euro, il reddito imponibile forfettario è 30.000 x 78% = 23.400 euro.Su questo reddito imponibile si calcolano i contributi INPS alla Gestione Separata all’aliquota del 26,07% (nel 2026, per chi non ha altra copertura). Quindi: 23.400 x 26,07% = circa 6.100 euro di contributi annui. Questa base contributiva determina poi i diritti alle prestazioni INPS, incluso il congedo parentale, fino al massimale annuo di circa 119.650 euro di reddito imponibile per il 2026.Regime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026Molte libere professioniste con partita IVA forfettaria si trovano ad affrontare domande pratiche legate alla maternità e al congedo parentale. Ecco alcuni scenari frequenti.Posso richiedere il congedo parentale se ho aperto la partita IVA da poco? Sì, ma devi aver versato almeno 3 mesi di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo. Se hai aperto la P.IVA da meno di 3 mesi, potrebbe mancare il requisito minimo.Posso fatturare durante il congedo parentale? No, nei giorni per cui richiedi l’indennità di congedo non puoi aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture nei giorni dichiarati come congedo è incompatibile con l’indennità e può comportare la revoca della prestazione.Il congedo parentale riduce i miei ricavi forfettari? I mesi di congedo corrispondono a periodi in cui presumibilmente fatturi meno. L’indennità INPS non è considerata ricavo ai fini del tetto forfettario di 85.000 euro. Se durante l’anno superi i 100.000 euro di ricavi, perdi immediatamente il regime forfettario; se superi gli 85.000 ma rimani sotto i 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del PatronatoLa gestione del congedo parentale per partita IVA forfettaria richiede competenze che spaziano dal diritto previdenziale alla fiscalità del regime agevolato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre, attraverso il Patronato, un servizio completo per le pratiche INPS legate alla maternità e al congedo parentale.Il servizio comprende:Verifica dei requisiti contributivi presso la Gestione Separata INPSCalcolo dell’indennità stimata in base ai tuoi redditi effettiviRaccolta di tutta la documentazione necessariaCompilazione e trasmissione della domanda all’INPSMonitoraggio dell’iter della pratica e assistenza in caso di problemiSupporto per eventuali ricorsi o integrazioni documentaliIl servizio è disponibile sia in ufficio (Viale Tullio 13, Udine) che online in tutta Italia, consentendoti di gestire la pratica comodamente da casa tua.Documenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPSPer presentare la domanda di congedo parentale INPS per iscritti alla Gestione Separata, è necessario raccogliere la seguente documentazione:Documento di identità valido del richiedenteCodice fiscale del richiedente e del figlioCertificato di nascita del figlio (o provvedimento di adozione/affidamento)Dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedoAutocertificazione sulla situazione contributiva presso la Gestione Separata INPSEventuale dichiarazione dell’altro genitore con indicazione dei periodi di congedo da lui/lei fruitiL’INPS può richiedere ulteriori documenti in funzione della specifica situazione. Il CAF Centro Fiscale verifica sempre in anticipo l’elenco completo dei documenti necessari, evitando richieste di integrazione che rallentano i tempi di erogazione dell’indennità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Hai bisogno di assistenza per il congedo parentale o la maternità con P.IVA?Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce le pratiche INPS per la maternità e il congedo parentale dei lavoratori autonomi e forfettari. Servizio disponibile sia in ufficio che online in tutta Italia. Il nostro team si occupa di tutto: dalla verifica dei requisiti alla presentazione della domanda.Scrivici su WhatsApp al 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Tullio 13, Udine – Tel. 0432 1638640Agosto 28, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 07:48:362026-08-28 10:15:26Congedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e Domanda
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariFatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDILa fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieCome Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDISistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoPrestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariSanzioni per Invio Errato a SDISoftware di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariDomande FrequentiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Veniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.Il divieto è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, a dimostrazione della sua stabilità normativa: il sistema è rimasto invariato anche per il 2026, con la proroga confermata attraverso la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieIl divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.Nello specifico, il divieto si applica a:Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)Odontoiatri e dentistiPsicologi e psicoterapeutiFisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)Infermieri liberi professionistiVeterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)Ottici e optometristiFarmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDIFin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoIl Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data della prestazione, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, ecc.). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.Quando trasmettere: le scadenze per l’invio al STS sono fissate per legge. In via ordinaria, i dati delle spese del primo semestre devono essere inviati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, e i dati del secondo semestre entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul portale STS o rivolgersi al CAF Centro Fiscale, poiché i termini possono subire modifiche annuali.Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).Prestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariUna situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro. Sanzioni per Invio Errato a SDICosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariLa complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e integra le funzionalità di gestione delle fatture esenti con la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con piani a prezzo fisso garantito per 5 anni.Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con software gestionali della cartella clinica.Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale. Domande FrequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, prorogato al 2026); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online. Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-08-27 18:20:45Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da SapereIl regime forfettario a rischio nel 2027 è uno degli argomenti più cercati dalle partite IVA italiane negli ultimi mesi, e la preoccupazione è comprensibile: chi lavora con questo regime fiscale agevolato ha costruito il proprio equilibrio economico su regole precise e teme di vederle sparire da un giorno all’altro. Andiamo subito al punto, perché è la risposta che stai cercando: ad oggi non esiste alcuna legge approvata che abolisca il regime forfettario. Nel 2026 il regime è pienamente in vigore, con la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi e l’imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Detto questo, sarebbe disonesto raccontarti che non si stia discutendo di nulla: organismi internazionali come la Commissione europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno effettivamente chiesto all’Italia di rivedere questa agevolazione. In questa guida ti spieghiamo con precisione cosa è successo, che peso giuridico hanno queste richieste e perché parlare di regime forfettario a rischio immediato è, oggi, prematuro.Indice dei contenutiPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroIl regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigoreCosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeCosa fare adesso se sei in regime forfettarioRegime forfettario a rischio: il punto per le partite IVAAssistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineDomande frequenti sul regime forfettario a rischioConclusione: nessun panico, solo attenzione informataPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroL’allarme sul regime forfettario a rischio non nasce dal nulla, ma nemmeno da una legge. Nasce da due documenti internazionali pubblicati nella primavera del 2026, entrambi privi di efficacia vincolante per l’Italia. Le date e i contenuti che seguono sono ricostruiti sulla base di quanto riportato da fonti giornalistiche e da pubblicazioni specializzate in materia fiscale. Il primo è il rapporto del Fondo Monetario Internazionale diffuso il 27 maggio 2026, nel quale il FMI suggerisce all’Italia di abolire il regime forfettario, rivedere le rendite catastali e ampliare la base imponibile del sistema fiscale. Il secondo è il Country Report della Commissione europea del 3 giugno 2026, che chiede all’Italia di rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita, intervenendo anche sulle agevolazioni considerate distorsive.È fondamentale capire una cosa: una raccomandazione non è una norma. Quando il FMI o Bruxelles pubblicano un documento di questo tipo, stanno esprimendo un’opinione tecnica ed economica su come, secondo loro, un Paese dovrebbe muoversi. Il governo italiano non è obbligato a seguirla. Nella storia recente moltissime raccomandazioni internazionali all’Italia sono rimaste lettera morta, mentre altre sono state recepite solo in parte e dopo anni di discussione parlamentare.C’è poi un dettaglio spesso trascurato nel racconto mediatico che alimenta l’idea di un regime forfettario a rischio: la Commissione europea non ha chiesto l’abolizione del regime. Ha chiesto una revisione volta a ridurre la differenza di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con redditi comparabili. Il FMI è stato più netto, parlando esplicitamente di eliminazione dell’aliquota preferenziale. Ma anche in questo caso siamo nel campo del suggerimento tecnico, non dell’obbligo. Un dibattito che torna a ogni manovra di bilancioSe segui il mondo fiscale da qualche anno, avrai notato un fenomeno ricorrente: ogni autunno, quando il Governo inizia a costruire la legge di bilancio, circolano voci su possibili modifiche o restrizioni del regime forfettario. È un classico. Da un lato ci sono proposte per ampliare il regime (si è parlato più volte di alzare la soglia da 85.000 a 100.000 euro), dall’altro pressioni per ridurlo o eliminarlo in nome dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi.Il risultato, negli ultimi anni, è stato quasi sempre lo stesso: il regime è rimasto in piedi, con qualche aggiustamento tecnico su soglie e cause di esclusione. Questo non significa che sarà così per sempre, ma aiuta a mettere le voci del 2027 nella giusta prospettiva storica invece di leggerle come una condanna già scritta.Il regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigorePrima di preoccuparti per il futuro, è utile fissare bene il presente. Nel 2026 il regime forfettario funziona esattamente come prima e nulla è cambiato per effetto delle raccomandazioni internazionali. Chi oggi opera in regime forfettario continua ad applicare le regole ordinarie previste dalla Legge 190/2014, senza alcuna sospensione o modifica dovuta al dibattito in corso.Ecco i pilastri del regime attualmente vigenti:Soglia di ricavi e compensi: 85.000 euro annui. Superata questa cifra, si esce dal regime dall’anno successivo.Uscita immediata a 100.000 euro: se si supera questa soglia nel corso dell’anno, si esce subito, con ricalcolo dell’IVA.Imposta sostitutiva ordinaria: 15%. È una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola.Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, in presenza dei requisiti di novità dell’attività (non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti).Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: massimo 35.000 euro, altrimenti scatta la causa ostativa che impedisce l’accesso al regime. Attenzione: questa soglia e’ una deroga temporanea prevista per il 2025 e prorogata al 2026 dalla Legge di Bilancio 2026; in assenza di un nuovo intervento normativo, dal 2027 il limite ordinario torna a 30.000 euro.Il reddito imponibile, poi, non si calcola sottraendo i costi reali ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente è del 78%: significa che il fisco considera reddito il 78% di quanto hai incassato, presumendo che il restante 22% sia stato assorbito dai costi. Se vuoi il quadro completo delle regole attualmente applicabili, abbiamo raccolto tutto nella guida sulle novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Cosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeVeniamo al cuore della questione regime forfettario a rischio: che cosa potrebbe realisticamente succedere con la manovra di bilancio 2027? La risposta onesta è che, alla data di pubblicazione di questo articolo, non risulta alcuna norma approvata né alcun testo ufficiale che preveda l’abolizione del regime forfettario. Quello che esiste è un dibattito politico ed economico, alimentato da tre elementi concreti.Il primo elemento è il costo per le casse dello Stato: secondo le stime che circolano nel dibattito pubblico, l’agevolazione vale diversi miliardi di euro l’anno di minor gettito rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In una manovra che deve finanziare altre priorità, ogni agevolazione costosa finisce sul tavolo delle valutazioni. Il secondo elemento è il tema dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi, che è esattamente il punto sollevato da Bruxelles. Il terzo è la pressione internazionale di cui abbiamo parlato, che dà argomenti a chi vorrebbe intervenire.Dall’altro lato della bilancia, però, ci sono forze politiche che spingono nella direzione opposta, cioè verso un ampliamento del regime: è stata avanzata più volte la proposta di innalzare la soglia dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Anche questa, va detto con chiarezza, è un’ipotesi ancora allo studio e non una misura approvata. Come distinguere un’ipotesi da una norma vigentePer orientarti tra i titoli allarmistici, tieni presente questa scala di attendibilità, che va dal più debole al più solido:Dichiarazione politica o raccomandazione internazionale: nessun effetto giuridico, è solo un’opinione autorevole.Proposta o emendamento: un testo scritto che qualcuno ha depositato, ma che può essere respinto o modificato.Bozza o disegno di legge di bilancio: un testo del Governo, ancora modificabile durante l’esame parlamentare.Legge approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: solo a questo punto la regola esiste davvero e produce effetti.Oggi, tutto ciò che riguarda l’abolizione del regime forfettario 2027 si colloca nel primo gradino della scala. Per approfondire quali modifiche tecniche si stanno realmente ipotizzando sul fronte degli adempimenti, puoi leggere il nostro approfondimento sulle anticipazioni sulla fatturazione dei forfettari nel 2027.Cosa fare adesso se sei in regime forfettarioLa domanda pratica che si pone chi legge di regime forfettario a rischio è sempre la stessa: devo cambiare qualcosa nella mia attività? La risposta, oggi, è no. Non c’è alcun motivo razionale per abbandonare il regime forfettario, rinunciare a nuove opportunità di lavoro o passare al regime ordinario sulla base di un dibattito che non ha ancora prodotto alcuna norma. Anzi, decisioni affrettate prese sull’onda dell’ansia rischiano di costarti molto più di qualsiasi riforma futura.Immagina che Marco, grafico freelance con 40.000 euro di compensi annui, decida oggi di uscire dal forfettario per «anticipare» una riforma che forse non arriverà mai: passerebbe da un’imposta sostitutiva del 15% a una tassazione IRPEF progressiva, con costi di gestione contabile più alti, e tutto questo per un rischio ipotetico. Sarebbe una scelta economicamente dannosa oggi, in cambio di un vantaggio che potrebbe non esistere domani.Quello che ha senso fare, invece, è un atteggiamento di attenzione informata:Continua a operare normalmente applicando le regole 2026 vigenti (soglia 85.000 euro, aliquota 15% o 5%).Monitora l’iter della manovra di bilancio, che si costruisce tipicamente tra l’autunno e la fine dell’anno.Tieni sotto controllo i tuoi numeri: ricavi progressivi, coefficiente di redditività applicabile, contributi previdenziali dovuti.Verifica la tua posizione con un professionista, soprattutto se sei vicino alle soglie o hai situazioni particolari (redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie).Diffida dei titoli sensazionalistici e verifica sempre se si parla di proposta o di legge già approvata.Se una riforma dovesse davvero arrivare, storicamente il legislatore italiano ha quasi sempre previsto regimi transitori e tempi di adeguamento, proprio per non travolgere chi ha già impostato la propria attività su regole diverse. È un’ulteriore ragione per non farsi prendere dal panico. Regime forfettario a rischio: il punto per le partite IVARiassumendo, quando leggi che il regime forfettario è a rischio nel 2027, la traduzione corretta è questa: organismi internazionali hanno raccomandato all’Italia di rivederlo, il tema è entrato nel dibattito politico in vista della prossima legge di bilancio, ma nessuna norma è stata approvata e il regime resta pienamente operativo con le regole che conosci.Vale la pena aggiungere una considerazione di realismo politico: il regime forfettario interessa, secondo le stime disponibili, oltre due milioni di contribuenti in Italia, tra professionisti, artigiani, commercianti e piccole attività. Una sua abolizione secca avrebbe un impatto sociale ed elettorale molto rilevante, il che rende improbabile un intervento drastico e immediato. Sono invece più plausibili, storicamente, aggiustamenti graduali: modifiche alle cause ostative, ritocchi ai coefficienti di redditività, nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità.Questo non equivale a dire che il tema sia chiuso: significa distinguere tra un rischio reale ma remoto e graduale e un rischio imminente e catastrofico, che è quello raccontato da certi titoli. La differenza, per chi deve pianificare la propria attività, è enorme. Assistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineIl modo migliore per gestire l’incertezza normativa non è leggere decine di articoli contrastanti, ma avere qualcuno che segue la tua posizione nel concreto. Ogni situazione è diversa: chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro, chi ha anche un reddito da lavoro dipendente, chi sta valutando l’apertura di una nuova partita IVA e vuole capire se conviene ancora partire con l’aliquota agevolata al 5%, chi ha ricevuto proposte di collaborazione che potrebbero far scattare una causa ostativa.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti e piccole attività in regime forfettario, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano i requisiti, calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali dovuti, gestiscono la fatturazione elettronica e, soprattutto, ti avvisano tempestivamente quando una novità normativa riguarda davvero la tua posizione, distinguendo le regole approvate dalle semplici ipotesi di dibattito.Domande frequenti sul regime forfettario a rischioQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Conclusione: nessun panico, solo attenzione informataParlare di regime forfettario a rischio nel 2027 significa oggi parlare di un dibattito, non di una decisione. Le raccomandazioni di FMI e Commissione europea esistono davvero e vanno prese sul serio come segnale di un tema che tornerà nelle discussioni sulla manovra di bilancio, ma non hanno alcun valore vincolante e non hanno modificato nemmeno una virgola delle regole applicabili. Il regime forfettario 2026 resta pienamente operativo con la soglia di 85.000 euro e l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).Il consiglio più utile è quindi semplice: continua a lavorare serenamente, tieni sotto controllo i tuoi numeri e affidati a chi può segnalarti tempestivamente ciò che cambia davvero, filtrando il rumore di fondo. Se vuoi una verifica della tua posizione o valutare la convenienza del regime per la tua attività, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un preventivo personalizzato e un’analisi su misura, in ufficio o comodamente online.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario o vuoi capire come proteggere la tua posizione dalle prossime novità normative? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 09:00:002026-08-20 10:55:44Regime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da Sapere
Infermieri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e ForfettarioSempre più infermieri scelgono di esercitare la propria professione in modo autonomo, come liberi professionisti con Partita IVA. Una scelta che offre flessibilità, autonomia nella gestione del lavoro e — con il regime forfettario — una tassazione agevolata. Ma come si apre la Partita IVA da infermiere nel 2026? Quali sono il codice ATECO corretto, i contributi da versare all’ENPAPI e le regole del regime forfettario? In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, passo dopo passo. Stai aprendo la Partita IVA come infermiere? Consulta anche la nostra guida completa per tutti i professionisti sanitari con Partita IVA 2026 — medici, psicologi, fisioterapisti e altri — con confronto tra casse previdenziali e regimi fiscali.Indice dei contenutiPerché aprire la Partita IVA da infermiereCodice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30Iscrizione OPI: il requisito obbligatorioENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieriRegime forfettario per l’infermiere: come funzionaForfettario o regime ordinario? Il confrontoFatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Assicurazione RC professionale: obbligatoriaCome aprire la Partita IVA infermiere: l’iter praticoDomande frequentiAssistenza personalizzataPerché aprire la Partita IVA da infermiereLa figura dell’infermiere libero professionista è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Molti infermieri scelgono di affiancare all’attività dipendente (ospedale, casa di cura) anche prestazioni autonome: visite domiciliari, medicazioni, assistenza post-operatoria, prelievi, cure palliative a domicilio, collaborazioni con studi medici e RSA.La Partita IVA diventa necessaria quando queste attività sono svolte abitualmente e in modo continuativo, non solo occasionalmente. Se i compensi annui superano i 5.000 euro — soglia dell’attività occasionale — è obbligatorio aprire la Partita IVA.Aprire la Partita IVA da infermiere offre diversi vantaggi concreti:Possibilità di emettere fattura per tutte le prestazioni professionaliAccesso al regime forfettario con flat tax al 15% (o 5% nei primi 5 anni)Gestione autonoma degli orari e dei clientiCopertura previdenziale tramite ENPAPI, la cassa dedicata agli infermieri liberi professionisti Codice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30Il codice ATECO è un codice numerico che identifica l’attività economica svolta. Per l’apertura della Partita IVA, devi indicare il codice corretto all’Agenzia delle Entrate. Scegliere il codice sbagliato può creare problemi fiscali e previdenziali.Per l’infermiere libero professionista, il codice ATECO corretto nella classificazione ATECO 2025 (aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2025) è: Codice ATECO infermiere: 86.90.30 “Altre attività paramediche indipendenti” — include infermieri, ostetriche, terapisti della riabilitazione e altre figure sanitarie non mediche che esercitano in forma autonoma.Questo codice appartiene alla sezione Q della classificazione ATECO (Sanità e assistenza sociale) e rientra nella divisione 86 (Assistenza sanitaria). È il codice specifico per le professioni sanitarie non mediche che esercitano in modo autonomo, senza essere inquadrate come dipendenti.Nota sulla classificazione 2025: Con l’aggiornamento ATECO 2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, alcuni codici del settore sanitario sono stati riorganizzati. Il codice 86.90.30 è confermato come quello di riferimento per gli infermieri liberi professionisti. Se hai una Partita IVA aperta prima del 2025 con il vecchio codice 86.90.09 (altre attività sanitarie), verifica con il tuo CAF o commercialista se è necessario l’aggiornamento. Iscrizione OPI: il requisito obbligatorioPrima di aprire la Partita IVA, ogni infermiere che vuole esercitare in modo autonomo deve essere iscritto all’OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Si tratta di un requisito obbligatorio per legge: senza iscrizione all’Ordine non è possibile esercitare legalmente la professione infermieristica.L’OPI è l’ente pubblico non economico che tutela la professione infermieristica e garantisce la qualità delle prestazioni ai cittadini. In Italia esistono OPI provinciali (uno per ogni provincia) coordinati dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).Come iscriversi all’OPI:Presentare domanda all’OPI della provincia di residenza o di esercizioAllegare: laurea in infermieristica (o diploma pre-riforma), documento d’identità, codice fiscale, marca da bolloPagare la quota associativa annuale (varia per OPI, indicativamente 40-80 euro/anno)Superare l’esame di abilitazione (o presentare il titolo equipollente)L’iscrizione OPI deve essere mantenuta attiva e rinnovata annualmente. La radiazione o sospensione dall’Ordine comporta l’impossibilità di esercitare la professione. ENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieriL’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è la cassa previdenziale dedicata agli infermieri che esercitano la libera professione. Ogni infermiere con Partita IVA che non ha un’altra copertura previdenziale obbligatoria è tenuto a iscriversi all’ENPAPI e a versare i contributi.Chi deve iscriversi all’ENPAPI?Infermieri che esercitano esclusivamente la libera professione (nessun rapporto di lavoro dipendente)Infermieri dipendenti che svolgono anche attività libero-professionale (doppia iscrizione: INPS + ENPAPI)Contributi ENPAPI 2026La struttura contributiva ENPAPI prevede due tipologie di contributi:Tipo contributoAliquota 2026Base di calcoloContributo soggettivo16%Reddito professionale nettoContributo integrativo4%Compensi lordi fatturatiContributo minimo annuo~2.500 euroAnche se il reddito è zeroCome funziona in pratica: ogni anno dichiari all’ENPAPI il tuo reddito professionale (tramite il modello R). L’ente calcola i contributi dovuti. Se il 16% del reddito è inferiore al contributo minimo (~2.500 euro), paghi comunque il minimo. Il contributo integrativo del 4% va addebitato in fattura al cliente (come una sorta di “contributo previdenziale a carico del cliente”) ed è poi versato all’ENPAPI.Infermieri dipendenti con attività libero-professionale: se sei già iscritto all’INPS come dipendente, paghi all’ENPAPI solo il contributo minimo ridotto (verifica le istruzioni aggiornate sul sito ENPAPI, le aliquote per i soggetti con altra copertura sono inferiori). Regime forfettario per l’infermiere: come funzionaIl regime forfettario è il regime fiscale più vantaggioso per chi apre la Partita IVA con ricavi contenuti. Per l’infermiere libero professionista è spesso la scelta ideale, specialmente nei primi anni di attività. Vediamo come funziona concretamente. La soglia dei ricavi: 85.000 euroPuoi accedere (e rimanere) nel regime forfettario finché i tuoi compensi annui non superano 85.000 euro. Se superi questa soglia, passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, esci immediatamente dal forfettario con obbligo di ricalcolo IVA.Il coefficiente di redditività: 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese reali. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale forfettaria che rappresenta il reddito imponibile. Per le attività professionali sanitarie (codice ATECO 86.90.30), il coefficiente è del 78%.Esempio pratico: se in un anno fatturi 30.000 euro come infermiere libero professionista, il reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questo importo si calcola l’imposta sostitutiva.L’imposta sostitutiva: 15% o 5%L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare tante imposte diverse, ne paghi una sola.15% → aliquota standard per chi è già in attività o ha svolto attività simile nei 3 anni precedenti5% → aliquota ridotta per i nuovi professionisti che aprono per la prima volta la Partita IVA e non hanno svolto attività simile nei 3 anni precedenti. Valida per i primi 5 anni di attività.Continuando l’esempio con 30.000 euro di ricavi:Reddito imponibile: 30.000 × 78% = 23.400 euroImposta sostitutiva al 5% (startup): 23.400 × 5% = 1.170 euroImposta sostitutiva al 15% (ordinaria): 23.400 × 15% = 3.510 euroA questi si aggiungono i contributi ENPAPI (contributo soggettivo 16% sul reddito netto, già incluso nel calcolo se iscritto ENPAPI), deducibili al 100% dal reddito forfettario.Forfettario o regime ordinario? Il confrontoLa scelta tra regime forfettario e regime ordinario dipende dal volume di ricavi e dalle spese effettive che sostieni. Ecco un confronto pratico.CaratteristicaForfettarioOrdinarioSoglia ricaviFino a 85.000 euroNessun limiteAliquota fiscale5% o 15% (flat)IRPEF progressiva (23%-43%)IVANon applicata in fattura22% (o 4% sanitario esente)Deduzione speseForfettaria (78% ricavi)Spese reali documentateIRAPNon dovutaSì (3,9% per professionisti)AdempimentiSemplificatiContabilità ordinariaConvenienzaSpese contenute, ricavi sotto sogliaSpese elevate o ricavi altiQuando conviene il forfettario: se le tue spese professionali reali sono inferiori al 22% dei ricavi (ovvero, il forfettario già “toglie” il 22% — 100% meno il coefficiente 78%). Per un infermiere con poche spese fisse (materiale sanitario, trasferte), il forfettario è quasi sempre vantaggioso fino alla soglia degli 85.000 euro.Attenzione alle cause ostative del forfettario: non puoi accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro.Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, inclusi gli infermieri liberi professionisti. Non è più possibile emettere fatture cartacee ai clienti privati o alle strutture sanitarie: tutto deve passare per il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Come funziona la fattura elettronica per l’infermiere forfettario:Format XML obbligatorio (non PDF o Word)Trasmissione tramite software o app di fatturazione elettronicaCodice natura: N2.2 (non soggetta IVA — regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”Dicitura per ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014” (quando il committente è sostituto d’imposta)Marca da bollo di 2 euro se il totale fattura supera 77,47 euroPer gestire la fatturazione elettronica senza difficoltà, molti infermieri liberi professionisti si affidano a software dedicati. Se stai cercando una soluzione semplice e conveniente, fatturazioneitalia.it offre un piano con prezzo bloccato per 5 anni, ideale per chi vuole stabilità di costo nel lungo periodo. Assicurazione RC professionale: obbligatoriaPer ogni infermiere che esercita la libera professione, l’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) è obbligatoria per legge (D.P.R. 137/2012 e DM 22 settembre 2016 per le professioni sanitarie). Non è una scelta, ma un obbligo normativo.La RC professionale ti tutela nel caso in cui un paziente subisca un danno a causa di un errore o negligenza durante una tua prestazione professionale. Senza questa copertura non puoi esercitare legalmente.Cosa valutare nella polizza RC:Massimale per sinistro (consigliato almeno 1-2 milioni di euro)Copertura per le attività specifiche che svolgi (domiciliari, strutture, ecc.)Retroattività della polizzaEstensione alla copertura dell’attività in strutture di terziIl costo annuo di una RC professionale per infermieri varia generalmente tra 100 e 400 euro, in base al volume di attività e ai massimali scelti. Alcune polizze sono proposte direttamente dall’OPI con convenzioni dedicate agli iscritti.Come aprire la Partita IVA infermiere: l’iter praticoAprire la Partita IVA da infermiere libero professionista richiede una serie di adempimenti da completare in ordine. Ecco l’iter completo con le tempistiche indicative. Passo 1 — Verifica iscrizione OPIAssicurati di essere regolarmente iscritto all’OPI provinciale. Se non sei ancora iscritto, avvia la procedura prima di tutto il resto: senza iscrizione non puoi esercitare.Passo 2 — Apertura Partita IVA all’Agenzia delle EntratePresenta il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in filiale o online tramite il sito AE). Indica:Codice ATECO: 86.90.30Regime fiscale: forfettario (se hai i requisiti) o ordinarioData inizio attivitàL’apertura è gratuita e immediata. La Partita IVA viene assegnata contestualmente (o entro pochi giorni se presentata online). Puoi aprire la Partita IVA anche tramite un CAF o un professionista abilitato.Passo 3 — Iscrizione ENPAPIEntro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devi iscriverti all’ENPAPI tramite il portale online dell’ente (enpapi.it). Serve: codice fiscale, numero di Partita IVA, certificato OPI. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri che esercitano la libera professione.Passo 4 — Comunicazione INPS (se doppia copertura)Se sei anche dipendente o hai altra copertura INPS, verifica con il tuo patronato o CAF se devi effettuare comunicazioni particolari all’INPS per la posizione libero-professionale. In genere, l’ENPAPI comunica direttamente con gli enti.Passo 5 — Attivare la fatturazione elettronicaScegli un software di fatturazione elettronica e attiva il servizio. Registra l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) sul sito dell’Agenzia delle Entrate per ricevere correttamente le fatture passive.Passo 6 — Stipulare la RC professionalePrima di iniziare a erogare qualsiasi prestazione, stipula una polizza RC professionale. Confronta le offerte dell’OPI provinciale e del mercato assicurativo. Puoi detrarre il costo come spesa professionale nel regime ordinario (nel forfettario non è deducibile, ma il vantaggio fiscale complessivo resta elevato).Camera di Commercio: per l’infermiere libero professionista non è in genere necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese, in quanto si tratta di attività professionale (non imprenditoriale). Fai verificare la tua situazione specifica se vuoi aprire uno studio associato o una forma societaria.Domande frequenti (FAQ)Un infermiere dipendente può anche avere la Partita IVA?Sì, è possibile. L’infermiere dipendente può svolgere attività libero-professionale con Partita IVA, purché non vi siano clausole di esclusività nel contratto di lavoro dipendente. Dovrà iscriversi all’ENPAPI (oltre all’INPS già attivo come dipendente) e verificare se ha diritto al regime forfettario in base ai redditi da dipendente: la soglia è 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente.Quanto costa in totale aprire la Partita IVA da infermiere?L’apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi principali sono: quota OPI (40-80 euro/anno), RC professionale (100-400 euro/anno), contributo minimo ENPAPI (circa 2.500 euro/anno), software fatturazione elettronica (da 0 a 200 euro/anno). Se utilizzi un CAF o commercialista per l’apertura e la gestione, aggiungi il loro compenso. Puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale per la tua situazione specifica.Le prestazioni dell’infermiere libero professionista sono esenti IVA?Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da infermieri abilitati sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 (regime ordinario). Nel regime forfettario, invece, non si applica IVA per il regime agevolato stesso (non per l’esenzione sanitaria). La distinzione ha rilevanza se esci dal forfettario: verificare sempre con un professionista le specifiche attività svolte.Posso aprire la Partita IVA da infermiere senza commercialista?Sì, tecnicamente puoi aprire la Partita IVA da solo presentando il modello AA9/12. Tuttavia, affidarsi a un CAF o commercialista per la scelta del regime fiscale e la gestione delle scadenze è fortemente consigliato, soprattutto per evitare errori costosi (es. scelta sbagliata del codice ATECO o del regime fiscale). Il CAF Centro Fiscale offre assistenza personalizzata per l’apertura e la gestione.Il contributo ENPAPI è deducibile dalle imposte?Sì. Nel regime forfettario, i contributi previdenziali obbligatori versati all’ENPAPI sono deducibili dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questo riduce la base imponibile e, di conseguenza, le imposte da pagare. Nel regime ordinario, i contributi sono invece deducibili dal reddito imponibile IRPEF.Il codice ATECO 86.90.30 è cambiato con la nuova classificazione 2025?Il codice 86.90.30 (altre attività paramediche indipendenti) è confermato anche nella classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Se hai già una Partita IVA con il vecchio codice 86.90.09, verifica con il tuo CAF o commercialista se il tuo codice rientra tra quelli aggiornati automaticamente o se è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per aprire la Partita IVA da infermiere?Il team del CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni passaggio: dalla scelta del regime fiscale alla gestione di ENPAPI, dalla fatturazione elettronica alle dichiarazioni annuali. Richiedici un preventivo personalizzato senza impegno.Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comPuoi anche consultare il pillar completo sui professionisti sanitari con Partita IVA 2026 per un quadro completo su tutte le categorie sanitarie.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 10:14:002026-08-26 09:32:58Aprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e Forfettario
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime FiscaleIndice dei contenutiPartita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e QuandoCodice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi SapereRegime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e ContabilitàContributi ENPAM 2026: Quota A e Quota BFatturazione Elettronica e Sistema TS per OdontoiatraCome Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per PassoStudio Dentistico Associato o Società: Quale Forma ScegliereFAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA OdontoiatraPartita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e QuandoAprire la partita IVA da odontoiatra è il primo passo obbligatorio per esercitare la libera professione in modo autonomo. Che tu abbia appena conseguito la specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o stia valutando di lasciare il lavoro dipendente per avviare uno studio privato, la partita IVA è lo strumento fiscale indispensabile per svolgere la tua attività in regola.A differenza di un medico di base o di un medico specialista che lavora esclusivamente per il SSN, l’odontoiatra esercita quasi sempre in regime di libera professione — anche se all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio. Questo significa che, salvo eccezioni, la partita IVA è praticamente obbligatoria fin dal primo paziente privato.In questa guida trovi tutto quello che serve sapere nel 2026: il codice ATECO giusto, i contributi ENPAM (Quota A e Quota B), la scelta tra regime forfettario e regime ordinario, gli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema TS, e la procedura pratica per aprire la partita IVA in pochi giorni. Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi SapereIl codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01, denominato ufficialmente “Studi odontoiatrici”. Questo codice identifica in modo preciso l’attività di odontoiatra libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e l’ENPAM.È importante non confonderlo con il codice 86.21.00 (servizi di medicina generale) o con il 86.22.09 (altri studi specialistici). Il codice 86.23.01 è specifico per gli odontoiatri e i medici con specializzazione in odontoiatria che esercitano in forma autonoma.Codice ATECODescrizionePer chi86.23.01Studi odontoiatriciOdontoiatri libero professionisti86.22.01Studi di medicina specialistica (es. chirurghi, ortopedici)Medici specialisti non odontoiatri86.21.00Servizi di medicina generaleMedici di medicina generale / MMGIl codice ATECO 86.23.01 ha anche una rilevanza fiscale diretta: determina il coefficiente di redditività usato nel regime forfettario (78%, come per tutte le attività professionali sanitarie) e identifica il settore per l’iscrizione all’ENPAM.Cosa fare con il codice ATECO 86.23.01? Lo indichi al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Se in futuro eserciti anche attività accessorie (ad esempio la vendita di dispositivi odontoiatrici o la docenza universitaria), potresti dover aggiungere un secondo codice ATECO — ma per l’attività clinica standard il 86.23.01 è sufficiente. Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato ai titolari di partita IVA con ricavi annui fino a 85.000 euro. Al di sopra di questo limite si decade automaticamente dal regime nell’anno successivo. Esiste anche una soglia di sicurezza a 100.000 euro: se la superi in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente a partire da quella data.Per gli odontoiatri che rientrano nel limite degli 85.000 euro, il regime forfettario offre vantaggi significativi. Ecco come funziona il calcolo dell’imposta:Coefficiente di redditività: 78% — questo vuol dire che solo il 78% dei tuoi incassi viene considerato come reddito imponibile. Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (senza dover dimostrare nulla con fatture o ricevute).Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività se si aprono con i requisiti per i neo-professionisti).Nessuna IVA sulle fatture emesse: non addebiti l’IVA ai pazienti e non la scarichi sugli acquisti.Nessuna IRAP, nessun obbligo di studi di settore ISA.Esempio pratico. Supponiamo che Marco, odontoiatra neo-laureato, apra la partita IVA e incassi 60.000 euro nel primo anno. Con il regime forfettario:Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euroContributi ENPAM Quota B (19,5%): 46.800 × 19,5% = 9.126 euro (ma i contributi ENPAM sono deducibili dal reddito forfettario in modo forfettario — vedi sezione ENPAM)In confronto al regime ordinario (dove pagherebbe IRPEF progressiva fino al 43%), il risparmio è evidente soprattutto nelle fasi iniziali della carriera. Quando il Regime Forfettario Potrebbe Non ConvenireIl regime forfettario non è sempre la scelta migliore per un odontoiatra. Ci sono situazioni in cui può essere penalizzante:Spese reali superiori al 22%: se hai costi elevati (attrezzature odontoiatriche, laboratori odontotecnici, affitti di studio, assistenti alla poltrona), nel forfettario non li puoi detrarre. Nel regime ordinario, invece, li scarichi tutti.Grandi investimenti iniziali: se devi comprare un riunito odontoiatrico (7.000-20.000 euro), una OPT panoramica o allestire uno studio, nel forfettario non recuperi l’IVA né deduci l’ammortamento.Redditi elevati sin da subito: se prevedi di superare 85.000 euro già dal primo anno (ad esempio perché subentrari in uno studio avviato), inizia direttamente con il regime ordinario.Lavoro dipendente contemporaneo: se hai già un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia per i dipendenti, aggiornata dalla L. 207/2024), non puoi accedere al forfettario.La scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti all’apertura della partita IVA. Ti consigliamo di rivolgerti a un consulente esperto in fiscalità per sanitari per valutare la convenienza caso per caso.Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e ContabilitàSe superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi, oppure se hai scelto volontariamente il regime ordinario perché ti conviene detrarre i costi reali, l’odontoiatra è soggetto alla tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive.Le aliquote IRPEF 2026 sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali e comunali (variabili per Comune, mediamente 1-2% in più) e l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che per i professionisti sanitari con studio autonomo può non essere dovuta se non si avvalgono di dipendenti in modo continuativo.E l’IVA? Le prestazioni sanitarie degli odontoiatri sono in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. Questo significa che le tue fatture ai pazienti non riportano l’IVA — ma non sei del tutto fuori dal sistema IVA. Devi comunque:Aprire la partita IVA con il codice ATECO correttoPresentare la dichiarazione IVA annuale (anche se con operazioni esenti)Gestire il pro-rata se hai sia operazioni esenti che imponibili (es. vendita di prodotti)Nel regime ordinario devi tenere la contabilità professionale: registro degli incassi e pagamenti (contabilità di cassa), registro dei beni ammortizzabili, libro giornale se hai collaboratori. Il costo del commercialista sale (500-2.000 euro/anno rispetto ai 200-500 del forfettario), ma la deducibilità delle spese reali spesso compensa ampiamente. Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota BL’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria per tutti gli odontoiatri iscritti all’Albo. L’iscrizione all’ENPAM è automatica all’iscrizione all’Ordine e non puoi rinunciarvi anche se hai un’altra copertura previdenziale.I contributi ENPAM si dividono in due quote distinte con meccanismi di calcolo diversi. ENPAM Quota A 2026: Il Contributo FissoLa Quota A è un contributo fisso annuale che tutti gli iscritti pagano indipendentemente dal reddito, calcolato per fasce d’età:Fascia d’etàContributo Quota A 2026Studenti universitari152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroContributo maternità (tutte le fasce)84,26 euro aggiuntiviLa Quota A si paga entro il 30 aprile di ogni anno tramite l’area riservata del sito ENPAM. Per chi ha appena aperto la partita IVA durante l’anno, la Quota A si paga in proporzione ai mesi di iscrizione.ENPAM Quota B 2026: Il Contributo Proporzionale al RedditoLa Quota B è il contributo più importante perché è proporzionale al tuo reddito libero professionale (cioè al reddito da attività privata, non da lavoro dipendente o SSN). Per il 2026 le aliquote sono:19,5% sul reddito libero professionale fino a 140.000 euro1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente i 140.000 euro2% (aliquota ridotta) per gli odontoiatri che hanno già un’altra contribuzione obbligatoria (es. medici ospedalieri con guardia medica in libera professione)Come si calcola la Quota B? Ogni anno, entro il 31 luglio, devi presentare il Modello D ENPAM (disponibile online nell’area riservata ENPAM) che riporta il tuo reddito libero professionale dell’anno precedente. L’ENPAM calcola la Quota B e ti notifica l’importo da pagare in rate o in unica soluzione.Esempio pratico per un odontoiatra con reddito forfettario di 50.000 euro:Reddito libero professionale (imponibile forfettario): 50.000 × 78% = 39.000 euroQuota B: 39.000 × 19,5% = 7.605 euroQuota A (fascia 30-35 anni): 591,47 euroTotale ENPAM annuo: circa 8.196 euroI contributi ENPAM sono fiscalmente deducibili: nel regime forfettario si deducono in modo forfettario dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva; nel regime ordinario si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF.Per approfondimenti sui contributi previdenziali per medici e sanitari, leggi anche: Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS.Fatturazione Elettronica e Sistema TS per OdontoiatraLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri ha una disciplina particolare che va compresa bene per evitare sanzioni.Obbligo Fattura Elettronica e Sistema TSDal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, inclusi gli odontoiatri. Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale legata al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS):Pazienti che vogliono la detrazione fiscale: le prestazioni odontoiatriche rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel 730. Per consentire la detrazione, le spese devono essere trasmesse al Sistema TS. L’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Il paziente può opporsi alla trasmissione: in questo caso la spesa non è detraibile per lui.Pazienti che si oppongono alla trasmissione TS: devi emettere fattura elettronica tramite SDI con il codice documento corretto.Persone giuridiche (aziende, società): fattura elettronica obbligatoria tramite SDI sempre, con codice destinatario o PEC del cliente.In pratica, l’odontoiatra utilizza due canali paralleli: il portale Sistema TS per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione, e il Sistema di Interscambio (SDI) per tutti gli altri casi. Per approfondire, leggi: Fatturazione Elettronica per Odontoiatri 2026: Differenze, Albo e Sistema TS.Software Consigliati per OdontoiatriPer gestire la fatturazione in modo efficiente, gli odontoiatri scelgono tipicamente:Software gestionali odontoiatrici (Dental Pro, Gesden, NexPro): integrano il gestionale dello studio con la fatturazione TS e SDISoftware di fatturazione generica (Fatture in Cloud, Aruba Fattura): più economici ma richiedono integrazione manuale con il portale TSLeggi il confronto completo: Software Fatturazione per Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica.Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per PassoAprire la partita IVA da odontoiatra è una procedura relativamente snella. Ecco i passaggi in ordine:Iscriviti all’Albo degli Odontoiatri: l’iscrizione all’Albo provinciale competente (FNOMCeO) è il prerequisito indispensabile. Senza iscrizione all’Albo non puoi esercitare legalmente né aprire la partita IVA come odontoiatra.Scegli il regime fiscale: prima di aprire la partita IVA, valuta con un consulente se il regime forfettario o il regime ordinario è più conveniente per la tua situazione specifica (redditi attesi, spese previste, altri redditi).Apri la Partita IVA: presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in ufficio o online tramite FISCONLINE). Indica il codice ATECO 86.23.01 e il regime fiscale scelto. La partita IVA viene attribuita immediatamente o entro pochi giorni.Iscriviti all’ENPAM: l’iscrizione è automatica all’atto dell’iscrizione all’Albo, ma devi comunicare l’inizio dell’attività libero-professionale tramite il portale ENPAM per la corretta gestione della Quota B.Apri un conto corrente dedicato: non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato separare i flussi professionali da quelli personali. Esistono conti business specifici per professionisti sanitari. Leggi: Conto Business Medici e Sanitari 2026: Guida Completa.Scegli il software di fatturazione: attiva il profilo sul portale Sistema TS e configura il tuo software gestionale per la trasmissione delle spese.Incarica un commercialista o un CAF: per la gestione contabile, le dichiarazioni fiscali annuali e il Modello D ENPAM, affidati a un professionista esperto in fiscalità sanitaria.Quanto tempo ci vuole? La partita IVA si ottiene in giornata. L’intero setup (conto corrente, software, primo Modello D) richiede 2-4 settimane. Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma ScegliereMolti odontoiatri non esercitano da soli ma si associano con colleghi o lavorano all’interno di strutture più grandi. Le opzioni sono diverse e hanno implicazioni fiscali e giuridiche importanti.Studio Associato tra OdontoiatriLo studio associato è la forma più diffusa per gli odontoiatri che vogliono condividere spazi e spese mantenendo l’autonomia professionale. Ogni odontoiatra mantiene la propria partita IVA individuale, ma lo studio è registrato come associazione professionale (con proprio codice fiscale). I redditi si ripartiscono secondo le quote concordate nell’atto di associazione.Vantaggi: semplicità fiscale, autonomia professionale, condivisione dei costi fissi (affitto, personale, attrezzature). Svantaggi: responsabilità solidale tra associati, difficoltà di scioglimento.Società tra Professionisti (STP)Dal 2012, i professionisti sanitari possono costituire una Società tra Professionisti (STP) nelle forme di SRL, SNC o SAS. Questa forma è adatta quando il volume d’affari è elevato e si vuole beneficiare della tassazione societaria (24% IRES) invece di quella personale IRPEF (fino al 43%).La STP richiede che la maggioranza del capitale e dei voti sia detenuta da professionisti iscritti all’Albo. È una struttura più complessa da gestire ma offre vantaggi fiscali rilevanti per gli studi ad alto volume. Consulta un commercialista specializzato prima di scegliere questa strada.Casa di Cura / Poliambulatorio come Dipendente o CollaboratoreSe eserciti all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio come collaboratore con partita IVA, la tua situazione è quella di un libero professionista che presta la propria opera a una struttura. In questo caso la partita IVA individuale è sufficiente e la gestione fiscale è standard.Attenzione: se lavori con orari e modalità tipici di un dipendente ma con partita IVA, potresti rientrare nelle fattispecie di finta partita IVA (lavoro parasubordinato). Per evitare problemi, assicurati di avere effettiva autonomia organizzativa.FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra Un odontoiatra appena laureato deve aprire subito la Partita IVA?Sì, se esercita qualsiasi attività professionale privata a pagamento, anche occasionale (es. sostituzione in uno studio), deve aprire la partita IVA. Il lavoro “in nero” espone a sanzioni fiscali e previdenziali.Qual è il codice ATECO corretto per un odontoiatra?Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01 (Studi odontoiatrici). Non confonderlo con il 86.22 per medici specialisti o il 86.21 per medici di base.Quanto si paga di ENPAM Quota B con 70.000 euro di reddito?Con un reddito libero professionale di 70.000 euro (già al netto del coefficiente forfettario se in forfettario: 89.744 euro di ricavi × 78% = 70.000 euro circa), la Quota B è: 70.000 × 19,5% = 13.650 euro. A cui si aggiunge la Quota A fissa per fascia d’età.L’odontoiatra paga l’IVA sulle prestazioni?No. Le prestazioni odontoiatriche rientrano nell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. L’odontoiatra non addebita IVA al paziente e non può recuperarla sugli acquisti (salvo pro-rata per operazioni miste).Posso usare il regime forfettario se guadagno 90.000 euro?No. La soglia per il regime forfettario è di 85.000 euro di ricavi annui. Con 90.000 euro sei fuori dal regime forfettario già nell’anno corrente (se superi 100.000 euro) o da quello successivo (se superi 85.000 ma non 100.000). Dal 2026 in poi dovrai usare il regime ordinario.Come funziona la fatturazione elettronica per i pazienti privati?Per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione del 19% sulle spese dentistiche, l’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Se il paziente si oppone alla trasmissione, si emette fattura elettronica tramite SDI. Leggi: Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS e Listino.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi Aprire la Partita IVA da Odontoiatra? Affidati a Centro FiscaleAprire la partita IVA nel modo giusto sin dall’inizio ti evita errori costosi e ti garantisce il massimo risparmio fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per odontoiatri e professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, apertura partita IVA, gestione ENPAM, dichiarazione dei redditi annuale.Richiedi un preventivo personalizzato — senza impegno. Il nostro team di esperti fiscali ti guiderà in ogni passaggio, dalla prima apertura fino alla gestione continuativa della tua attività professionale.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 09:34:002026-08-26 08:53:30Aprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOQuanto Guadagna un Avvocato in Regime Forfettario 2026: Simulazione Netto con Cassa Forense e TasseStai pensando di aprire la partita IVA come avvocato o sei già iscritto all’Albo e vuoi capire quanto ti rimane in tasca alla fine del mese? La domanda è legittima e la risposta dipende da un meccanismo fiscale che molti professionisti sottovalutano: il regime forfettario. In questo articolo analizziamo, con simulazioni numeriche concrete, quanto guadagna davvero un avvocato in regime forfettario nel 2026, tenendo conto di Cassa Forense, imposta sostitutiva e coefficiente di redditività.I numeri che vedrai non sono teorici: sono calcolati sulle aliquote e sulle soglie vigenti nel 2026, verificate sulla normativa aggiornata (L. 190/2014 e successive modifiche).Indice dei contenutiRegime Forfettario per Avvocati 2026: Come FunzionaIl Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa SignificaCassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e IntegrativiSimulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica CiascunaForfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?Fatturazione Elettronica dell’Avvocato ForfettarioDomande Frequenti (FAQ) Regime Forfettario per Avvocati 2026: Come FunzionaIl regime forfettario è il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 190/2014, pensato per i professionisti e le piccole partite IVA con compensi annui che non superano 85.000 euro. Per un avvocato che rientra in questi limiti, rappresenta spesso la scelta fiscalmente più conveniente, soprattutto nei primi anni di attività.Come funziona in concreto? Il meccanismo è diverso dall’ordinario e si basa su tre pilastri:Nessuna IVA sulle fatture emesse (le parcelle non riportano IVA)Reddito forfettizzato tramite un coefficiente fisso (il 78% per gli avvocati)Imposta sostitutiva al 5% o al 15% invece dell’IRPEF ordinariaIl grande vantaggio è la semplicità: non devi conservare le ricevute delle spese deducibili (a parte i contributi previdenziali), non calcoli l’IRAP e non presenti la dichiarazione IVA. La burocrazia si riduce sensibilmente. La controindicazione è che le spese reali sostenute non vengono dedotte: il fisco applica automaticamente il 78% come percentuale di reddito, indipendentemente da quanto hai speso in studio, cancelleria, software o formazione.Per capire meglio i requisiti di accesso e le cause ostative, ti consigliamo la lettura della nostra guida completa: Partita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e Contributi. Requisiti principali 2026Compensi annui sotto 85.000 euro (uscita immediata se si supera 100.000 euro)Redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente sotto 35.000 euroSpese per lavoro accessorio/personale sotto 20.000 euro lordiNessuna partecipazione in società di persone, srl in trasparenza o associazioni professionali (cause ostative art. 1 c. 57 L. 190/2014)Il Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa SignificaIl coefficiente di redditività è il cuore del meccanismo forfettario. In parole semplici: il fisco assume che, su ogni euro incassato, tu ne spenda una quota fissa in costi d’esercizio. Il restante è considerato reddito su cui pagare le imposte.Per gli avvocati (e in generale per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie), il coefficiente è 78%. Significa che, su 100 euro incassati, il fisco considera 78 euro come reddito imponibile e presume che i restanti 22 euro siano andati in spese.Compensi annui lordiReddito imponibile (78%)20.000 euro15.600 euro30.000 euro23.400 euro40.000 euro31.200 euro50.000 euro39.000 euro70.000 euro54.600 euro85.000 euro66.300 euroDa questo reddito imponibile si deducono poi i contributi previdenziali versati a Cassa Forense, che abbassano ulteriormente la base su cui calcolare l’imposta sostitutiva. È uno dei pochi veri “sconti” rimasti nel forfettario.Attenzione alla convenienza reale: se le tue spese effettive di studio superano il 22% dei compensi (cioè più di quanto il forfettario deduce forfettariamente), potresti pagare più tasse del necessario. In quel caso, il regime ordinario potrebbe essere più conveniente. Approfondisci questo confronto nella nostra guida su quando la tassazione ordinaria è più conveniente. Cassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e IntegrativiGli avvocati iscritti all’Albo sono obbligatoriamente iscritti a Cassa Forense (la cassa previdenziale degli avvocati). I contributi versati a Cassa Forense non vengono versati all’INPS e hanno un meccanismo diverso rispetto alla Gestione Separata. I due tipi di contributo Cassa Forense 2026Contributo soggettivo: il 16% del reddito professionale netto (cioè il reddito imponibile forfettario). È la quota che costruisce la tua pensione futura.Contributo integrativo: il 4% del volume d’affari (fatturato lordo). Tecnicamente dovrebbe essere rivalso sul cliente (addebitato in parcella come “contributo integrativo Cassa Forense”), ma in regime forfettario diventa un costo a carico del professionista in quanto non si applica l’IVA.Contributo minimo annuo 2026: circa 2.875 euro (importo indicativo, da verificare sul portale Cassa Forense per l’anno di riferimento). Si paga comunque anche se i redditi sono molto bassi.Per un approfondimento sulla compilazione del Modello 5 Cassa Forense (il modulo annuale di comunicazione redditi), leggi la nostra guida: Modello 5 2026 Cassa Forense: Guida Completa alla Compilazione.Nota importante per il forfettario: i contributi soggettivi versati a Cassa Forense sono deducibili dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Non così il contributo integrativo. Questo significa che la base imponibile per le imposte si riduce ulteriormente, a beneficio del professionista.Simulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)Vediamo ora delle simulazioni concrete. Le calcoliamo su tre scenari rappresentativi: avvocato che inizia (aliquota 5%), avvocato a regime (aliquota 15%), e avvocato con fatturato più alto. Come si calcola il netto: la formula passo per passoCompensi lordi = quanto fatturi nell’annoReddito imponibile forfettario = Compensi × 78%Contributo soggettivo Cassa Forense = Reddito imponibile × 16%Base imponibile imposta sostitutiva = Reddito imponibile − Contributo soggettivoImposta sostitutiva = Base imponibile × 5% (o 15%)Contributo integrativo Cassa Forense = Compensi lordi × 4%Reddito netto disponibile = Compensi − Contributo soggettivo − Imposta sostitutiva − Contributo integrativoScenario A: Avvocato neo-iscritto con aliquota startup 5% — Compensi 30.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui30.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euroBase imponibile imposta sostitutiva19.656 euroImposta sostitutiva (5%)983 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euroReddito netto disponibile24.073 euro/anno (≈ 2.006 euro/mese)Scenario B: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 30.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui30.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euroBase imponibile imposta sostitutiva19.656 euroImposta sostitutiva (15%)2.948 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euroReddito netto disponibile22.108 euro/anno (≈ 1.842 euro/mese)Scenario C: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 50.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui50.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)39.000 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)6.240 euroBase imponibile imposta sostitutiva32.760 euroImposta sostitutiva (15%)4.914 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.000 euroReddito netto disponibile36.846 euro/anno (≈ 3.071 euro/mese)Scenario D: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 70.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui70.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)54.600 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)8.736 euroBase imponibile imposta sostitutiva45.864 euroImposta sostitutiva (15%)6.880 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.800 euroReddito netto disponibile51.584 euro/anno (≈ 4.299 euro/mese)Nota: i calcoli sopra non tengono conto di eventuali addizionali locali, ritenute o contributi minimi Cassa Forense. Le simulazioni hanno scopo informativo; per il calcolo personalizzato sulla tua situazione, consulta un esperto.Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica CiascunaL’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. In pratica, invece di calcolare diversi tributi separati (che nel regime ordinario possono avere un impatto pesante), paghi una sola aliquota fissa sul reddito imponibile.Esistono due aliquote:Aliquota agevolata al 5% — si applica ai primi 5 anni di attività, a condizione che si tratti di una nuova attività e che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, associata o familiare. È il cosiddetto regime startup.Aliquota ordinaria al 15% — si applica a regime, cioè dopo i primi 5 anni o quando non si verificano i requisiti startup.Il risparmio del 5% nei primi anni è considerevole. Riprendendo lo Scenario B (30.000 euro di compensi), la differenza tra il 5% e il 15% vale circa 1.965 euro all’anno (2.948 − 983). Su 5 anni, stiamo parlando di quasi 10.000 euro in più di netto per il professionista che parte con l’aliquota agevolata.Attenzione ai requisiti startup: non basta aprire una nuova partita IVA. Se nei 3 anni precedenti hai già esercitato attività professionale (anche in forma di associazione professionale o come dipendente di studio legale con partita IVA), l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere il 5%. Verifica con il tuo consulente fiscale prima di applicare l’aliquota ridotta.Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?Il forfettario non è sempre la scelta migliore. Vediamo i casi in cui il regime ordinario può essere più conveniente per un avvocato:Spese di studio molto elevate: se l’avvocato sostiene costi reali superiori al 22% dei compensi (la quota che il forfettario presume come spese), nel regime ordinario deduce l’effettivo, risparmiando di più.Acquisto di beni strumentali rilevanti: nel forfettario non puoi ammortizzare computer, attrezzature, arredi studio. Se hai investimenti importanti, il regime ordinario ti permette di dedurli.Collaboratori e dipendenti oltre 20.000 euro: questa voce può far perdere il requisito del forfettario.Clienti con IVA detraibile: se i tuoi clienti sono principalmente aziende, la mancata applicazione dell’IVA in parcella non è un vantaggio per loro e potrebbe ridurre la tua competitività.In generale, il forfettario è conveniente per avvocati con compensi tra 20.000 e 60.000 euro annui, spese di esercizio contenute e clientela privata (persone fisiche). Per fatturati più alti, specialmente vicini agli 85.000 euro, è necessaria un’analisi personalizzata. Fatturazione Elettronica dell’Avvocato ForfettarioDal 2024, anche gli avvocati in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Non ci sono più esoneri per i forfettari, indipendentemente dal fatturato.Nella fattura elettronica dell’avvocato forfettario devono comparire obbligatoriamente:Codice natura N2.2 (operazione fuori campo IVA regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”Richiesta di non applicazione ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”Marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro (quasi sempre, per le parcelle legali)Per gestire la fatturazione in modo semplice ed economico, molti avvocati forfettari scelgono soluzioni SaaS come Fatturazione Italia (disponibile su fatturazioneitalia.it), che offre il prezzo bloccato per 5 anni e gestisce automaticamente tutte le specifiche del regime forfettario (codice N2.2, bollo virtuale, dicitura di esonero IVA). Puoi approfondire anche le funzioni e i prezzi delle principali soluzioni nella nostra guida su Facile Fattura Elettronica: Recensione 2026.Domande Frequenti (FAQ) Quanto paga di tasse un avvocato forfettario nel 2026?Dipende dal fatturato e dall’aliquota applicabile. Con 30.000 euro di compensi e aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva è circa 2.948 euro. Con l’aliquota startup al 5%, scende a 983 euro. A questi si aggiungono i contributi Cassa Forense (soggettivo 16% + integrativo 4% del volume d’affari).L’avvocato forfettario versa i contributi all’INPS?No. Gli avvocati iscritti all’Albo versano i contributi previdenziali a Cassa Forense, non all’INPS Gestione Separata. Cassa Forense è la cassa previdenziale autonoma della categoria forense.Il contributo integrativo Cassa Forense è deducibile nel forfettario?No, solo il contributo soggettivo (il 16% del reddito professionale) è deducibile dal reddito imponibile forfettario. Il contributo integrativo (4% del volume d’affari) non è deducibile ai fini dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario.Il forfettario può emettere parcelle con il contributo integrativo Cassa Forense?Sì. L’avvocato forfettario può (e spesso deve, per statuto Cassa Forense) addebitare il contributo integrativo del 4% in parcella. Tuttavia, non applicando l’IVA, la rivalsa non può essere maggiorata dell’IVA su quel 4%, diversamente da quanto avviene nel regime ordinario. Il 4% rimane un costo aggiuntivo che in molti casi finisce per incidere sul netto del professionista.Cosa succede se supero i 85.000 euro di compensi?Se superi la soglia di 85.000 euro nell’anno, esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno e devi ricalcolare e applicare l’IVA sulle operazioni eccedenti.Posso applicare l’aliquota al 5% se mi sono già iscritto all’Albo in passato?Dipende. Il requisito per l’aliquota al 5% è che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. La sola iscrizione all’Albo senza aver aperto partita IVA o esercitato in concreto l’attività potrebbe non essere ostativa, ma è un tema delicato che va verificato caso per caso con il consulente fiscale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi aprire la Partita IVA come Avvocato Forfettario? ContattaciGestire Cassa Forense, l’imposta sostitutiva e la fatturazione elettronica non è complicato con il supporto giusto. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste avvocati e professionisti nell’apertura della partita IVA forfettaria, nella verifica dei requisiti, nella predisposizione del Modello 5 Cassa Forense e nella dichiarazione annuale (Quadro LM).Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: un esperto CAF analizzerà la tua situazione e ti indicherà se il forfettario è la scelta giusta per te, con simulazione del netto atteso.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 09:21:402026-08-26 09:23:17Quanto Guadagna un Avvocato in Regime Forfettario 2026: Simulazione Netto con Cassa Forense e Tasse
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSoftware Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione StudioIndice dei contenutiObblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026Fattura elettronica: privati, B2B e PASoftware gestione studio dentistico: requisiti chiaveFatturazioneitalia.it: la soluzione per le fatture B2B e PARegime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?Come scegliere il software giusto per il tuo studioDomande frequentiSei un odontoiatra con partita IVA e ogni anno ti trovi a fare i conti con adempimenti fiscali sempre più articolati: il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), le fatture elettroniche verso cliniche e studi associati, la gestione dell’agenda e delle cartelle cliniche digitali. Non è semplice, ma con il software giusto e il supporto del CAF puoi trasformare la burocrazia in routine. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per il 2026. Obblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026Il Sistema Tessera Sanitaria (spesso abbreviato in Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso cui i professionisti sanitari, inclusi gli odontoiatri, trasmettono i dati delle spese mediche dei pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, cioè la dichiarazione dei redditi già parzialmente compilata che lo Stato mette a disposizione dei contribuenti ogni anno.Per gli odontoiatri l’obbligo è chiaro: tutte le spese odontoiatriche sostenute dai pazienti vanno trasmesse al Sistema TS, con la sola eccezione dei casi in cui il paziente esercita il diritto di opposizione (lo vediamo tra poco). Scadenze trasmissione dati Sistema TS 2026Le scadenze per la trasmissione dei dati al Sistema TS seguono un calendario semestrale:Spese del primo semestre (gennaio-giugno): trasmissione entro il 30 settembre dell’anno correnteSpese del secondo semestre (luglio-dicembre): trasmissione entro il 28 febbraio dell’anno successivoAttenzione: i dati vanno trasmessi anche se il paziente paga a rate. In quel caso si invia l’importo effettivamente incassato nel periodo di riferimento, non il totale del piano di trattamento.Diritto di opposizione del paziente: cosa cambia per teIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS. Questo diritto va rispettato: se il paziente ti comunica l’opposizione prima della prestazione (o entro il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese già sostenute), non devi trasmettere quei dati.Praticamente: il tuo software di gestione studio deve permetterti di marcare ogni fattura come “con opposizione” o “senza opposizione”. Al momento dell’invio al Sistema TS, le fatture con opposizione vengono automaticamente escluse. Un software non adatto potrebbe costringerti a gestire questo aspetto manualmente, con il rischio di errori.Fattura elettronica: privati, B2B e PAUno dei punti di maggiore confusione per gli odontoiatri riguarda la fattura elettronica. La situazione nel 2026 è questa: Verso i pazienti privati: divieto ancora vigenteLe prestazioni sanitarie erogate verso privati cittadini da professionisti soggetti al Sistema TS (come gli odontoiatri) restano escluse dall’obbligo di fattura elettronica. Il divieto, previsto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, è confermato per il 2026 in attesa di eventuali nuove disposizioni normative.Cosa significa in pratica? Verso i tuoi pazienti privati continui a emettere ricevute fiscali o fatture cartacee (o in formato analogico), che poi trasmetti al Sistema TS. Non devi usare il Sistema di Interscambio (SDI) per queste operazioni.Verso aziende, cliniche e PA: obbligo di fattura elettronicaLa situazione cambia completamente quando fatturi a soggetti diversi dai privati:Cliniche odontoiatriche, studi associati, società: obbligo di fattura elettronica via SDIPubblica Amministrazione (ASL, ospedali, enti pubblici): obbligo di fattura elettronica con codice IPA o codice univoco ufficioProfessionisti in regime ordinario con P.IVA: obbligo di fattura elettronicaSe il tuo studio ha convenzionamenti con strutture pubbliche o collaborazioni con cliniche private, hai quindi bisogno di un sistema che gestisca entrambi i canali: il Sistema TS per i pazienti privati e la fatturazione elettronica SDI per le prestazioni B2B e verso la PA.Software gestione studio dentistico: requisiti chiaveNon tutti i software di fatturazione sono adatti a uno studio odontoiatrico. Un odontoiatra ha esigenze specifiche che vanno ben oltre la semplice emissione di una fattura. Ecco i requisiti fondamentali da verificare prima di scegliere: 1. Integrazione nativa con il Sistema TSIl software deve permetterti di inviare i dati direttamente al portale sistemats.gov.it senza dover esportare file e caricarli manualmente. L’integrazione nativa riduce i tempi, elimina gli errori di battitura e ti avvisa automaticamente quando si avvicina la scadenza semestrale. Verifica sempre se l’integrazione è inclusa nel canone base o è un modulo aggiuntivo a pagamento.2. Gestione dell’opposizione pazienteCome anticipato, il software deve consentire di registrare l’opposizione del paziente alla trasmissione dei dati e di escludere automaticamente quelle fatture dall’invio al Sistema TS. Questa funzione è obbligatoria per la conformità al GDPR e alla normativa sanitaria.3. Fatturazione elettronica SDI per clienti B2B e PASe fatturi anche a cliniche, studi associati o enti pubblici, il software deve gestire il ciclo completo della fattura elettronica: creazione in formato XML, invio tramite SDI, gestione delle notifiche di ricezione e dei file di cortesia per il cliente. Tieni presente che i software più semplici non hanno questa funzione.4. Agenda e cartelle cliniche digitaliUn buon software gestionale per odontoiatri integra anche l’agenda degli appuntamenti e le cartelle cliniche digitali. Questo non è strettamente un requisito fiscale, ma è fondamentale per l’efficienza dello studio: quando registri una prestazione in cartella clinica, il software può generare automaticamente la ricevuta/fattura corrispondente, riducendo la doppia immissione dei dati e gli errori.5. Conservazione digitale a normaLe fatture elettroniche emesse verso B2B e PA devono essere conservate digitalmente per 10 anni (ai fini fiscali) secondo le regole del Codice del Consumo Digitale. Il software deve offrire un sistema di conservazione sostitutiva a norma o integrarsi con servizi certificati di conservazione.Fatturazioneitalia.it: la soluzione per le fatture B2B e PAPer la parte di fatturazione elettronica verso aziende e Pubblica Amministrazione, gli odontoiatri che cercano una soluzione semplice, affidabile e con costo trasparente nel tempo possono considerare fatturazioneitalia.it, il SaaS di BeSmart dedicato alla fatturazione elettronica italiana.Il vantaggio principale? Il prezzo bloccato per 5 anni: sai esattamente quanto pagherai anche tra 3 o 5 anni, senza sorprese al rinnovo. Per uno studio odontoiatrico che deve pianificare i costi fissi, questa è una caratteristica concreta e non solo commerciale.La piattaforma gestisce il ciclo completo della fattura elettronica SDI: creazione, invio, ricezione delle notifiche, conservazione digitale. È pensata per professionisti con P.IVA, inclusi i sanitari che fatturano occasionalmente a strutture private o alla PA, senza la complessità di software gestionali pesanti.Se hai bisogno di supporto per integrare la soluzione nel tuo studio o per capire quali prestazioni rientrano nell’obbligo di fattura elettronica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Regime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?La scelta del regime fiscale influisce direttamente su come gestisci la fatturazione e quali obblighi hai. Vediamo le principali differenze per un odontoiatra.Regime forfettario per odontoiatriIl regime forfettario è disponibile per gli odontoiatri che rispettano il limite di ricavi annui (85.000 euro nel 2026). Se rientri in questo regime, paghi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) su un reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai tuoi compensi lordi.Attenzione: in regime forfettario sei esonerato dall’obbligo di fattura elettronica verso privati (già esclusi per i sanitari come visto sopra), ma devi comunque trasmettere i dati al Sistema TS. Per le fatture B2B e PA, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica anche ai forfettari.Regime ordinario per odontoiatriSe superi la soglia dei 85.000 euro o hai scelto volontariamente il regime ordinario, la gestione contabile è più articolata: IRPEF a scaglioni, IVA (anche se le prestazioni sanitarie odontoiatriche sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72), tenuta dei registri contabili e, nei casi previsti, obbligo di fattura elettronica.In questo scenario, affidarsi a un software gestionale integrato e alla consulenza di un CAF esperto fa la differenza: eviti sanzioni per trasmissioni tardive al Sistema TS, errori nella classificazione delle prestazioni esenti/imponibili e dimenticanze sulle scadenze dichiarative.Hai dubbi su quale regime sia più conveniente per te? Il CAF Centro Fiscale di Udine può elaborare un’analisi comparativa su misura: scopri la guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari o contattaci direttamente per un preventivo personalizzato.Come scegliere il software giusto per il tuo studioDopo aver capito cosa ti serve dal punto di vista normativo, ecco una checklist pratica per valutare i software disponibili sul mercato:Integrazione Sistema TS: diretta (via API) o manuale (export CSV)? Preferisci la prima.Gestione opposizione paziente: funzione nativa o aggiuntiva?Fattura elettronica SDI: inclusa nel canone o modulo a pagamento?Conservazione digitale: il servizio include la conservazione a norma o devi affidarti a un provider terzo?Supporto tecnico: c’è assistenza dedicata in italiano? Tempi di risposta?Costo nel tempo: canone fisso o variabile? Aumenti garantiti?Integrazioni con software gestionale studio: compatibile con il tuo sistema di cartelle cliniche?Ricorda che non esiste il software perfetto per tutti: uno studio odontoiatrico monospecialista con pochi pazienti B2B ha esigenze diverse da una clinica con più sedi e numerosi convenzionamenti con la PA. Valuta sempre in base al tuo volume di attività e alle tue esigenze specifiche.Per ulteriori approfondimenti sulla fatturazione specifica per odontoiatri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: Fatturazione odontoiatra 2026: albo e Sistema TS e Fatturazione dentista 2026: Sistema TS e listino prezzi. Domande frequentiUn odontoiatra in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale (forfettario o ordinario) ma dalla natura della prestazione sanitaria. Un odontoiatra con partita IVA in regime forfettario deve trasmettere i dati delle spese odontoiatriche al Sistema TS esattamente come un collega in regime ordinario.Cosa succede se un odontoiatra non trasmette i dati al Sistema TS nei termini?Il mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50.000 euro per anno. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni in caso di ritardo.L’odontoiatra deve emettere fattura elettronica verso i pazienti privati nel 2026?No. Le prestazioni sanitarie verso privati cittadini sono ancora escluse dall’obbligo di fattura elettronica per i professionisti soggetti al Sistema TS. Il divieto è confermato per il 2026. Verso aziende, cliniche private e Pubblica Amministrazione, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica.Posso usare un software di fatturazione generico o devo usarne uno specifico per sanitari?Puoi usare un software generico, ma assicurati che abbia l’integrazione con il Sistema TS e la gestione dell’opposizione del paziente. In alternativa, puoi usare il portale web di sistemats.gov.it direttamente per l’invio e affidarti a un software separato per le fatture B2B/PA. Molti odontoiatri adottano una soluzione ibrida: gestionale specifico per lo studio (agenda + cartelle cliniche + ricevute pazienti) + piattaforma dedicata come fatturazioneitalia.it per le fatture elettroniche B2B.Il CAF può aiutarmi con la gestione del Sistema TS?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto agli odontoiatri per la gestione degli adempimenti fiscali connessi all’attività professionale: dalla consulenza sul regime fiscale più conveniente, alla compilazione della dichiarazione dei redditi, fino al supporto per gli adempimenti legati al Sistema TS. Contattaci per un preventivo personalizzato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio odontoiatrico? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per professionisti sanitari: adempimenti Sistema TS, dichiarazioni dei redditi, scelta del regime fiscale. Scopri la guida completa per aprire uno studio dentistico oppure contattaci per un preventivo personalizzato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 09:04:002026-08-26 08:24:01Software Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione Studio
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e ContributiSei un avvocato che sta valutando di aprire la partita IVA o di passare al regime forfettario nel 2026? Questa guida risponde in modo esauriente a tutte le domande pratiche: codice ATECO corretto, contributi Cassa Forense, calcolo delle tasse con la flat tax al 15%, obblighi di fatturazione elettronica e le situazioni in cui il forfettario non conviene. Dati aggiornati all’anno fiscale 2026.Indice dei contenutiAvvocato forfettario nel 2026: conviene davvero?Requisiti del regime forfettario per avvocatiCodice ATECO 69.10.10: attivita’ legaleCome aprire la partita IVA da avvocato: procedura passo per passoCassa Forense e contributi nel regime forfettarioCalcolo tasse avvocato forfettario: flat tax e imposta sostitutivaFatturazione elettronica per avvocato forfettarioQuando conviene il forfettario e quando noDomande frequenti (FAQ)Avvocato forfettario nel 2026: conviene davvero?La domanda che riceve CAF Centro Fiscale piu’ spesso dagli avvocati giovani o con volume d’affari ancora limitato e’: vale la pena scegliere il regime forfettario rispetto a quello ordinario? La risposta non e’ universale, ma ci sono elementi oggettivi che rendono il forfettario molto attraente per la categoria forense nel 2026.Il vantaggio piu’ evidente e’ la flat tax al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di nuova attivita’) applicata al reddito imponibile, invece delle aliquote IRPEF progressive che partono dal 23% e arrivano al 43%. Per un avvocato con compensi annui di 40.000 euro, la differenza fiscale puo’ valere migliaia di euro ogni anno. Si sommano poi la semplificazione contabile (niente IVA da gestire, niente ritenute d’acconto da subire), l’esonero dall’IRAP e la possibilita’ di ridurre i contributi INPS Gestione Separata del 35%.Il limite principale resta il tetto di 85.000 euro di compensi annui: superato questo importo (o 100.000 euro in corso d’anno, con uscita immediata), si deve passare al regime ordinario con IVA e contabilita’ completa. Per molti avvocati che esercitano come liberi professionisti alle prime armi, questo limite non e’ un problema concreto. Requisiti del regime forfettario per avvocati nel 2026Per accedere al regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) un avvocato deve rispettare nel 2026 questi requisiti e non incorrere in nessuna delle cause ostative:Compensi annui non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (il superamento comporta l’uscita l’anno successivo; se si superano i 100.000 euro in corso d’anno, si esce immediatamente con ricalcolo IVA).Nessuna partecipazione in societa’ di persone, associazioni o SRL con controllo diretto se l’attivita’ svolta e’ riconducibile a quella della partita IVA.Spese per lavoro accessorio e dipendenti non superiori a 20.000 euro lordi annui (limite ridotto da 30.000 a 20.000 dalla Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 2025).Redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (causa ostativa: se si e’ anche dipendenti o pensionati con reddito oltre questa soglia, non si puo’ accedere al forfettario). La soglia era 30.000 euro fino al 2024, elevata a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 c. 12).Non applicabile a chi ha optato per il regime ordinario nei tre anni precedenti (vincolo triennale di permanenza).Nota importante per gli avvocati che svolgono anche attivita’ di docenza o consulenza per enti pubblici: i compensi da lavoro dipendente (anche a tempo determinato o co.co.co.) si sommano per verificare il limite dei 35.000 euro. Codice ATECO 69.10.10: attivita’ legale dell’avvocatoIl codice ATECO corretto per l’avvocato che esercita la libera professione e’ il 69.10.10 – Attivita’ degli studi legali. Questo codice identifica l’esercizio della professione forense, sia in forma individuale (studio legale monoprofessionale) sia come associato in uno studio legale associato.DatoValoreCodice ATECO69.10.10DescrizioneAttivita’ degli studi legaliSezione ATECOM – Attivita’ professionali, scientifiche e tecnicheCassa previdenzialeCassa Forense (CASSA FORENSE)Coefficiente di redditivita’ forfettario78%Contributi previdenzialiCassa Forense (NON INPS Gestione Separata)Il coefficiente di redditivita’ del 78% e’ quello applicato alle attivita’ professionali, scientifiche e tecniche nel regime forfettario (L. 190/2014, Allegato 4, che raggruppa in questa categoria anche medici, commercialisti, psicologi, architetti e altri professionisti). Questo coefficiente e’ fondamentale per il calcolo del reddito imponibile: se un avvocato forfettario incassa 50.000 euro di compensi in un anno, il suo reddito imponibile e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro, sul quale si calcola la flat tax al 15% (5.850 euro di imposta) o al 5% (1.950 euro nei primi 5 anni).Attenzione al codice ATECO per la mediazione o la consulenza legale generica: se l’avvocato svolge anche attivita’ di mediatore civile o consulente (non strettamente forense), potrebbe essere necessario un secondo codice ATECO. Nel regime forfettario e’ possibile avere piu’ codici ATECO, ma si usa il coefficiente di redditivita’ relativo all’attivita’ prevalente (per compensi). Vedi anche: come gestire piu’ codici ATECO nel forfettario 2026. Come aprire la partita IVA da avvocato: procedura passo per passoAprire la partita IVA da avvocato forfettario e’ un’operazione che si puo’ completare in pochi giorni. Ecco il percorso completo: 1. Iscrizione all’Albo degli AvvocatiPrima di aprire la partita IVA, l’avvocato deve essere iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) della propria circoscrizione. L’iscrizione all’Albo e’ requisito indispensabile per esercitare la professione forense e per iscriversi a Cassa Forense. Senza iscrizione all’Albo, il COA segnala la mancata iscrizione alla previdenza forense.2. Apertura della partita IVA all’Agenzia delle EntrateLa partita IVA si apre presentando il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite i servizi telematici, in presenza o tramite intermediario abilitato). Nel modello si inserisce:Codice ATECO: 69.10.10Regime fiscale: regime forfettario (codice RF19 in fatturazione elettronica)Data inizio attivita’Comune e indirizzo dello studio legaleL’apertura online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e’ gratuita e il numero di partita IVA viene assegnato immediatamente.3. Iscrizione a Cassa ForenseContestualmente all’apertura della partita IVA (o entro 30 giorni), l’avvocato deve iscriversi a Cassa Forense (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense). L’iscrizione avviene online sul sito istituzionale cassaforense.it. Non c’e’ una soglia minima di reddito per l’obbligo di iscrizione: qualsiasi avvocato iscritto all’Albo che esercita la professione e’ obbligato ad iscriversi a Cassa Forense.Attenzione: a differenza di altri liberi professionisti non coperti da una cassa privata (ad esempio molti consulenti), gli avvocati non versano i contributi all’INPS Gestione Separata ma esclusivamente a Cassa Forense. Questa distinzione e’ fondamentale per calcolare correttamente gli oneri previdenziali nel forfettario.4. Comunicazione all’Ordine degli AvvocatiAlcuni COA richiedono la comunicazione dell’apertura della partita IVA per aggiornare i registri dell’Ordine. E’ buona pratica verificare con il proprio Ordine locale le formalita’ specifiche.Cassa Forense e contributi nel regime forfettario 2026La gestione previdenziale e’ il capitolo piu’ complesso per l’avvocato forfettario, perche’ Cassa Forense ha regole proprie, indipendenti dal regime fiscale scelto. Struttura dei contributi Cassa ForenseCassa Forense prevede due tipologie di contributo obbligatorio per tutti gli iscritti:Contributo soggettivo: 16% del reddito professionale netto (dichiarato ai fini dell’IRPEF). L’aliquota e’ stata elevata al 16% nel 2024 (era il 15% in precedenza).Contributo integrativo: 4% del volume d’affari IVA (fatturato lordo). Nel regime forfettario non si applica l’IVA, ma il contributo integrativo del 4% si calcola comunque sui compensi lordi incassati, perche’ il volume d’affari ai fini Cassa Forense e’ il corrispettivo del servizio prestato.Contributo minimo 2026: circa 2.875 euro (valore indicativo; Cassa Forense pubblica i minimi aggiornati ogni anno nelle circolari). Il contributo minimo si deve versare indipendentemente dal reddito effettivo, anche se si e’ avuta pochissima attivita’.Esiste anche una riduzione per i giovani avvocati iscritti per i primi anni: Cassa Forense prevede agevolazioni contributive per i neoiscritti all’Albo (di solito nei primi 6 anni). Le percentuali variano e vanno verificate direttamente sul sito cassaforense.it al momento dell’iscrizione.La riduzione del 35% INPS non si applica agli avvocatiUno dei vantaggi del regime forfettario per i professionisti iscritti all’INPS Gestione Separata (ad esempio molti consulenti, ingegneri non iscritti a Inarcassa, ecc.) e’ la possibilita’ di ridurre i contributi del 35%. Questa riduzione NON si applica agli avvocati iscritti a Cassa Forense: Cassa Forense e’ una cassa privata con regole autonome e non prevede la riduzione forfettaria del 35% riservata ai contribuenti INPS. E’ un punto di attenzione cruciale che spesso viene trascurato nella pianificazione fiscale degli avvocati forfettari.Deducibilita’ dei contributi Cassa ForenseI contributi versati a Cassa Forense sono interamente deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal regime fiscale. Anche l’avvocato forfettario deduce i contributi Cassa Forense, ma in modo specifico: la deduzione avviene nel quadro LM (Modello Redditi PF), abbattendo il reddito imponibile su cui si calcola la flat tax. E’ un vantaggio reale che riduce il carico fiscale complessivo.Scadenze versamento contributi Cassa Forense 2026I contributi si versano in due rate:Prima rata (acconto): di solito entro il 31 maggio (o data comunicata da Cassa Forense)Seconda rata (saldo + contributo integrativo): di solito entro il 31 ottobre / 30 novembre (variabile: verificare il portale Cassa Forense)Le scadenze esatte vengono comunicate annualmente da Cassa Forense tramite circolari e sul portale myForense. E’ obbligatorio presentare ogni anno la comunicazione reddituale (Dichiarazione Reddituale Annuale) al portale Cassa Forense, anche se il reddito e’ zero o minimo.Calcolo tasse avvocato forfettario 2026: flat tax e imposta sostitutivaVediamo un esempio pratico con numeri reali per capire esattamente quanto paga di tasse un avvocato forfettario nel 2026.Esempio: avvocato forfettario con 40.000 euro di compensiVoceImportoCome si calcolaCompensi lordi incassati40.000 euroFatture emesse e incassate nell’annoCoefficiente di redditivita’78%Categoria professioni intellettualiReddito imponibile lordo31.200 euro40.000 x 78%Contributi Cassa Forense (soggettivo 16%)4.992 euro31.200 x 16%Contributi Cassa Forense (integrativo 4%)1.600 euro40.000 x 4%Reddito imponibile netto (dopo deduzione contributi)26.208 euro31.200 – 4.992 euroImposta sostitutiva al 15%3.931 euro26.208 x 15%Totale tasse + contributi~10.523 euro3.931 + 4.992 + 1.600Nota: i valori sopra sono indicativi e non includono eventuali addizionali locali o altri oneri specifici. Il contributo integrativo al 4% e’ tecnicamente a carico del cliente (ribaltato in fattura), ma molti avvocati forfettari lo assorbono nel compenso per semplificare la fatturazione.Se invece si tratta di una nuova attivita’ (primi 5 anni), l’aliquota sostitutiva scende al 5%: l’imposta sull’esempio sopra sarebbe di soli 1.310 euro, con un risparmio di quasi 2.621 euro rispetto all’aliquota standard.Confronto forfettario vs. regime ordinario per lo stesso avvocatoCon 40.000 euro di compensi in regime ordinario (aliquote IRPEF 2026):IRPEF lorda su circa 35.000 euro di reddito netto (dopo costi e contributi): circa 9.370 euro (23% sui primi 28.000 + 35% sulla parte eccedente)Contributi Cassa Forense: circa 6.592 euro (simili, ma senza riduzione forfettaria)Costi di commercialista e tenuta contabilita’ IVA: 1.000-3.000 euro/annoTotale: significativamente superiore al forfettarioIl forfettario e’ quasi sempre vantaggioso sotto gli 85.000 euro di compensi per avvocati con pochi costi deducibili (affitto studio, materiale, etc.) che nel regime ordinario abbatterebbero il reddito. Se l’avvocato ha invece spese elevate (collaboratori, affitti costosi, attrezzatura), il regime ordinario potrebbe essere piu’ conveniente perche’ nel forfettario le spese reali non sono deducibili, ma solo il coefficiente standard del 78%.Per un’analisi personalizzata sulla convenienza specifica della tua situazione, ti invitiamo a consultare un esperto. Puoi anche leggere la nostra guida approfondita: quando la tassazione ordinaria conviene rispetto all’imposta sostitutiva.Fatturazione elettronica per avvocato forfettario nel 2026Dal 2024 la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. Anche l’avvocato forfettario deve emettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML FatturaPA v1.2.2. Elementi obbligatori della fattura avvocato forfettarioCodice natura IVA: N2.2 (operazioni non soggette IVA per regime forfettario)Regime fiscale: RF19 (regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”Richiesta di non applicare la ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014” (solo quando il cliente e’ sostituto d’imposta)Marca da bollo virtuale da 2 euro: obbligatoria se il compenso supera 77,47 euro (importo imponibile escluse eventuali spese anticipate)Il contributo integrativo Cassa Forense del 4%: deve essere indicato in fattura come voce separata (ribaltamento contributo previdenziale integrativo). Molti avvocati forfettari scelgono di includerlo nel compenso per semplificare, ma e’ prassi corretta indicarlo separatamente per trasparenza verso il cliente.Per la scelta del software di fatturazione, puoi confrontare le soluzioni disponibili sul mercato: Aruba Fattura Elettronica costi 2026 oppure Facile Fattura Elettronica recensione 2026 per trovare la soluzione piu’ adatta alle tue esigenze.Quando il regime forfettario conviene all’avvocato (e quando no)Il forfettario NON conviene nei seguenti casi specifici per l’avvocato:Compensi vicini o superiori agli 85.000 euro: gestire l’uscita dal forfettario con ricalcolo IVA e’ oneroso.Molte spese reali deducibili: affitto di uno studio costoso in centro citta’, collaboratori, informatica e attrezzatura. Nel forfettario si deduce solo il 22% (100% – 78%) dei compensi a titolo forfettario: se le spese reali superano il 22% dei compensi, il regime ordinario e’ piu’ conveniente.Clienti prevalentemente aziende: le imprese hanno bisogno di detrarre l’IVA. Se lavori quasi solo con clienti B2B, addebitare il contributo integrativo Cassa Forense del 4% al posto dell’IVA ordinaria potrebbe essere meno vantaggioso per il cliente e ridurre la tua competitivita’.Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro: causa ostativa.Partecipazione in studi legali associati o SRL: causa ostativa in certi casi.Il forfettario conviene invece per:Avvocati alle prime armi con compensi crescenti ma ancora entro 85.000 euro.Avvocati con clientela prevalentemente privata (famiglie, persone fisiche).Avvocati con poche spese di studio (lavoro da casa, senza dipendenti).Avvocati che vogliono semplificare la gestione fiscale senza tenere una contabilita’ analitica delle spese.Domande frequenti (FAQ) – Avvocato e Regime Forfettario 2026 Un avvocato forfettario paga l’IVA?No. Il regime forfettario esenta dall’applicazione e dal versamento dell’IVA. Le fatture emesse non riportano l’IVA e il professionista non effettua liquidazioni periodiche ne’ versamenti IVA. Deve pero’ indicare il codice natura N2.2 e la dicitura esplicativa obbligatoria.Un avvocato forfettario deve versare i contributi INPS?No, gli avvocati iscritti a Cassa Forense non versano contributi all’INPS Gestione Separata. Cassa Forense e’ la loro cassa previdenziale esclusiva. Questo significa anche che non si applica la riduzione del 35% dei contributi INPS prevista per i forfettari iscritti alla Gestione Separata o artigiani/commercianti.Qual e’ il coefficiente di redditivita’ per l’avvocato forfettario?Il coefficiente e’ 78% per le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche (categoria che include avvocati, commercialisti, medici, psicologi, architetti e altri). Significa che il 22% dei compensi e’ forfettariamente considerato come spese, e il 78% e’ il reddito imponibile su cui si calcola la flat tax.Un avvocato forfettario puo’ avere collaboratori di studio?Si, ma con il limite di 20.000 euro lordi annui di spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori e prestazioni di lavoro (soglia 2025-2026, ridotta da 30.000 dalla Legge di Bilancio 2025). Se si supera questo limite, si perde il diritto al regime forfettario dall’anno successivo.L’avvocato forfettario deve emettere fattura elettronica?Si, dal 2024 la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, inclusi gli avvocati. Non ci sono piu’ esoneri per soglia. Le fatture vanno trasmesse tramite SDI in formato XML.Quanto paga di tasse un avvocato forfettario con 30.000 euro di compensi?Con 30.000 euro di compensi: reddito imponibile = 23.400 euro (30.000 x 78%); contributi soggettivi Cassa Forense = 3.744 euro (16%); reddito imponibile netto = 19.656 euro; imposta sostitutiva al 15% = 2.948 euro. Totale tasse + contributi: circa 8.292 euro. Con l’aliquota startup al 5% (nuova attivita’) l’imposta scende a circa 983 euro, per un totale di circa 5.327 euro.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per aprire la tua partita IVA da avvocato?Aprire la partita IVA, scegliere il regime fiscale giusto e gestire i contributi Cassa Forense sono decisioni importanti che impattano su anni di attivita’ professionale. Il team di CAF Centro Fiscale e’ a tua disposizione per una consulenza personalizzata e per aiutarti a calcolare la convenienza del regime forfettario sulla base del tuo profilo specifico. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: i nostri consulenti fiscali ti risponderanno nel piu’ breve tempo possibile.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:40:152026-08-26 08:41:31Partita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e Contributi
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOBonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità ProfessionaleIl bonus ristrutturazione 2026 continua ad essere uno degli strumenti più utilizzati in edilizia, e per gli architetti rappresenta sia un’opportunità professionale sia un terreno ricco di insidie normative. Asseverazioni tecniche, sconto in fattura, visto di conformità: ogni passaggio ha implicazioni dirette sulla responsabilità professionale. In questa guida spieghiamo tutto quello che un architetto deve sapere per lavorare con i bonus edilizi senza rischi.Se sei un architetto con partita IVA e vuoi capire anche come ottimizzare il tuo regime fiscale mentre gestisci le pratiche dei tuoi clienti, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida su quanto guadagna un architetto nel 2026. In questa pagina:Bonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architettiAsseverazione tecnica: obblighi e responsabilitàSconto in fattura 2026: come funziona ancoraCessione del credito e visto di conformitàDetrazione 50%: massimali e regole 2026Responsabilità professionale dell’architettoAspetti fiscali: architetto in regime forfettarioErrori da evitare nelle pratiche di bonus ediliziDomande frequentiBonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architettiIl bonus ristrutturazione — la detrazione IRPEF per lavori di recupero del patrimonio edilizio — è confermato nel 2026 con aliquote differenziate in base al tipo di immobile. La Legge di Bilancio 2026 ha mantenuto il sistema di agevolazioni per il recupero edilizio, pur inserendolo in un contesto di progressiva riduzione post-Superbonus.Ecco il quadro aggiornato per il 2026:Prima abitazione (abitazione principale): detrazione del 50% sulle spese sostenute, con un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliareAltri immobili (seconde case, immobili locati, uso gratuito): detrazione del 36% con lo stesso massimale di 96.000 euro per unità immobiliareRipartizione: la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditiAttenzione: le aliquote esatte e i massimali applicabili dipendono dal tipo di immobile e dalla situazione reddituale del committente. Per le pratiche in corso è fondamentale verificare la normativa vigente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non solo al momento dell’avvio del cantiere.Per una panoramica completa su tutti i bonus ancora attivi, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza nel 2026. Asseverazione tecnica: obblighi e responsabilitàL’asseverazione tecnica è il documento con cui un professionista abilitato — come un architetto — certifica che i lavori realizzati rispettano i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il bonus. Si tratta di una dichiarazione che ha valore legale e che espone il professionista firmatario a responsabilità civile e, in alcuni casi, penale.Per il bonus ristrutturazione ordinario (detrazione 36-50%), l’asseverazione tecnica non è obbligatoria nella forma strutturata prevista per il Superbonus. Tuttavia, per specifici bonus collegati — in particolare il Sismabonus e le detrazioni per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) — l’asseverazione è un requisito imprescindibile. Quando l’asseverazione è obbligatoriaSismabonus (detrazione 70-85%): obbligatoria asseverazione sismica da parte di un professionista abilitato alla progettazione strutturale, attestante la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificioEcobonus (detrazione 50-65%): obbligatoria asseverazione energetica con attestato APE ante e post intervento, da depositare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavoriSconto in fattura / cessione del credito: obbligatorio il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc.)Immagina che il tuo cliente voglia realizzare un cappotto termico e contestualmente rinforzare la struttura di un vecchio edificio anni ’70. Tu come architetto dovrai produrre:La documentazione tecnica di progetto (permessi, CILA, ecc.)L’asseverazione sismica (se si richiede il Sismabonus)La comunicazione ENEA per l’intervento energeticoL’attestato APE post-interventoOgni documento firmato è una tua responsabilità professionale diretta.Sconto in fattura 2026: come funziona ancoraLo sconto in fattura è una modalità alternativa alla detrazione IRPEF: invece di recuperare il bonus in 10 anni nella dichiarazione dei redditi, il committente ottiene uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto all’impresa esecutrice. Quest’ultima poi cede il credito corrispondente alle banche o ad altri intermediari finanziari.Dal 2023, la normativa (D.L. 11/2023, il cosiddetto Decreto Blocca Cessioni) ha fortemente limitato l’accesso a sconto in fattura e cessione del credito. Nel 2026, questa modalità è residuale e riservata solo a specifiche categorie di interventi:Superbonus residuale: solo per cantieri con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 (o entro il 31 dicembre 2023 per condomini con delibera entro il 18 novembre 2022)Barriere architettoniche (bonus 75%): la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora consentiti per questi interventi specificiCalamità naturali: soggetti colpiti da eventi sismici e catastrofali con dichiarazione di stato di emergenzaCase popolari (IACP): istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazionePer gli interventi ordinari di ristrutturazione (detrazione 36-50%) lo sconto in fattura non è più disponibile dal 17 febbraio 2023. Il committente può usufruire solo della detrazione pluriennale in dichiarazione dei redditi.Questo è un aspetto cruciale da comunicare correttamente ai tuoi clienti: chi si aspettasse di poter ancora applicare lo sconto in fattura su una ristrutturazione ordinaria rimarrebbe deluso — e potenzialmente potrebbe rivalersi sul progettista che non l’ha informato adeguatamente. Cessione del credito e visto di conformitàDove la cessione del credito è ancora consentita (barriere architettoniche, Superbonus residuale), entra in gioco il visto di conformità. Si tratta di un controllo formale sulla documentazione fiscale, rilasciato esclusivamente da soggetti autorizzati:CAF (Centri di Assistenza Fiscale)Dottori commercialisti e ragionieri abilitatiConsulenti del lavoroResponsabili dei Centri di Assistenza FiscaleL’architetto non può rilasciare il visto di conformità. Questa è una distinzione fondamentale: il professionista tecnico (architetto, ingegnere, geometra) produce l’asseverazione tecnica, mentre il professionista fiscale (CAF, commercialista) produce il visto di conformità. Sono due documenti distinti e complementari.Per le pratiche che ancora prevedono la cessione del credito, dovrai quindi lavorare in sinergia con un CAF o un commercialista. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta professionisti tecnici e i loro clienti nell’ottenimento del visto di conformità per le pratiche edilizie con cessione del credito ancora ammessa.Puoi approfondire il tema leggendo anche la nostra guida sul visto di conformità 2026. Detrazione 50%: massimali e regole 2026La detrazione 50% sugli interventi sull’abitazione principale e il 36% sugli altri immobili sono le aliquote confermate per il 2026. Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi, da recuperare in 10 quote annuali di pari importo.Questo significa, in concreto:Prima abitazione: 50% su max 96.000 euro = detrazione massima 48.000 euro, recuperata in 10 anni (4.800 euro/anno)Altri immobili: 36% su max 96.000 euro = detrazione massima 34.560 euro, recuperata in 10 anni (3.456 euro/anno)Il massimale di 96.000 euro si applica per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dal numero di comproprietariSupponiamo che il tuo cliente Luca sia proprietario di un appartamento non adibito ad abitazione principale e voglia ristrutturare il bagno e la cucina per un totale di 30.000 euro di lavori. Nel 2026, potrà detrarre il 36% di 30.000 euro = 10.800 euro, spalmato in 10 anni (1.080 euro/anno in riduzione IRPEF).Consulta anche la nostra guida alle detrazioni fiscali 2026 per un quadro completo di tutte le agevolazioni disponibili. Responsabilità professionale dell’architettoLavorare sui bonus edilizi implica per l’architetto un livello di responsabilità professionale più elevato rispetto al normale incarico di progettazione. Le conseguenze di un errore documentale possono essere gravi: dalla decadenza del bonus per il cliente, alle sanzioni amministrative, fino alla responsabilità penale per falso in atto pubblico nei casi più gravi.Le tre aree di rischio principaliResponsabilità civile verso il cliente: se a causa di un errore nell’asseverazione il cliente perde il diritto alla detrazione o subisce un accertamento fiscale, può rivalersi sull’architetto per i danni subiti. Qui entra in gioco la polizza RC professionale, che deve coprire esplicitamente i danni derivanti da errori nelle pratiche di bonus ediliziResponsabilità amministrativa verso l’Agenzia delle Entrate: le sanzioni per asseverazioni false o incomplete vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione irregolare (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi, l’architetto viene inserito nella lista dei soggetti non abilitati a rilasciare asseverazioniResponsabilità penale: nei casi di falso ideologico o truffa aggravata (es. asseverazioni rilasciate per lavori mai eseguiti o non conformi), le conseguenze possono essere molto serie, con procedimenti penali a carico del professionistaCome tutelarsiVerifica sempre lo stato dei lavori prima di asseverare: sopralluoghi documentati con foto e relazioni tecnicheConserva tutta la documentazione: per almeno 10 anni dall’ultimazione dei lavori (termine di accertamento fiscale)Aggiorna la polizza RC professionale: verifica che copra esplicitamente le attività legate ai bonus edilizi e aumenta il massimale se necessarioForma il team: se lavori con collaboratori di studio, assicurati che conoscano le norme aggiornate — la tua firma è quella che contaNon improvvisare il fiscale: per la parte tributaria (visto di conformità, dichiarazioni) rivolgiti sempre a un CAF o commercialista abilitatoAspetti fiscali: architetto in regime forfettarioMolti architetti lavorano in regime forfettario (fino a 85.000 euro di compensi annui). Questo regime ha caratteristiche specifiche che impattano sulla gestione delle pratiche di bonus edilizi.In regime forfettario:Non si applica IVA sulle fatture emesse ai clienti (la tariffa professionale è esente IVA). Attenzione: questo significa che nella gestione dello sconto in fattura (dove ancora ammesso), il meccanismo si complica perché il calcolo del credito cedibile considera anche l’IVA dei lavori — gestita dall’impresa edile, non dall’architettoNon si beneficia delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi: l’architetto forfettario paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività) e non porta in detrazione spese come quelle per ristrutturazione della propria abitazione tramite il modello 730Il coefficiente di redditività per i professionisti tecnici è 78%: significa che su 100 euro di compensi, 78 sono considerati reddito imponibile su cui si paga l’imposta sostitutivaSe sei un architetto che opera principalmente sui bonus edilizi e stai valutando se mantenere o abbandonare il regime forfettario, ti consigliamo di confrontarti con un professionista fiscale. Il regime più conveniente dipende dal volume dei compensi, dalla composizione delle spese e dalla situazione personale.Per approfondire il regime forfettario per i professionisti tecnici, leggi anche il nostro articolo su architetto forfettario e INARCASSA 2026. Errori da evitare nelle pratiche di bonus ediliziL’esperienza maturata in anni di gestione delle pratiche di detrazione edilizia ci permette di identificare gli errori più comuni che possono invalidare il beneficio o generare responsabilità per l’architetto:Pagamenti non tracciabili: il committente deve pagare i lavori tramite bonifico bancario parlante (con causale specifica), MAI in contanti. Un pagamento errato invalida la detrazione — e se l’architetto non ha avvertito il cliente, può essere ritenuto corresponsabileCILA o permessi presentati tardivamente: la comunicazione di inizio lavori deve precedere l’avvio del cantiere. Avviare i lavori prima delle comunicazioni obbligatorie può compromettere il diritto alla detrazioneConfondere le categorie di lavori: gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiature, piccole riparazioni) non danno diritto alla detrazione 36-50%; solo la manutenzione straordinaria, il restauro e i lavori strutturali la consentono sulle parti comuni; per le singole unità abitative, invece, anche la manutenzione ordinaria è detraibile. Una classificazione errata espone al recupero dell’imposta con sanzioniFatture intestate male: le fatture dei fornitori devono essere intestate al committente che usufruisce della detrazione, non all’architetto o all’impresa. Un errore di intestazione può essere corretto, ma va fatto in tempi rapidiAsseverazione energetica tardiva: la comunicazione all’ENEA per l’Ecobonus deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Un ritardo comporta la perdita del bonus energeticoTrascurare i massimali: se un immobile è già stato oggetto di interventi detraibili in anni precedenti, il massimale di spesa detraibile potrebbe essere già parzialmente o totalmente esaurito. Verifica sempre la situazione storica del beneDomande frequentiL’architetto può rilasciare il visto di conformità per la cessione del credito?No. Il visto di conformità può essere rilasciato solo da soggetti fiscalmente abilitati: CAF, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi. L’architetto può produrre l’asseverazione tecnica (verifica dei lavori e dei requisiti), che è un documento diverso e complementare al visto di conformità fiscale.Lo sconto in fattura è ancora disponibile nel 2026 per le ristrutturazioni?No, non per le ristrutturazioni ordinarie. Dal 17 febbraio 2023 (D.L. 11/2023) lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati aboliti per la maggior parte degli interventi edilizi. Nel 2026 rimangono disponibili solo per il Superbonus residuale (cantieri con CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023) e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (bonus 75%).Quale aliquota di detrazione si applica nel 2026 per le ristrutturazioni?Nel 2026 si applica il 50% per la prima abitazione e il 36% per gli altri immobili (seconde case, immobili locati). Il massimale di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.Cosa rischia un architetto che firma un’asseverazione falsa?Le sanzioni amministrative per asseverazioni irregolari vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi (lavori mai eseguiti, frodi organizzate) si può configurare il reato di falso ideologico o truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguenze penali per il professionista firmatario. È fondamentale asseverare solo ciò che si può personalmente verificare e documentare.Un architetto in regime forfettario può detrarre il bonus ristrutturazione sulla propria abitazione?No. Chi è in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva e non compila il modello 730 né il quadro RP del Modello Redditi PF dove si riportano le detrazioni per spese edilizie. Di conseguenza, non può usufruire della detrazione per le ristrutturazioni della propria abitazione. Tuttavia, se il coniuge non forfettario ha redditi IRPEF sufficienti, potrebbe detrarre lui la spesa a proprio carico.Hai bisogno di supporto fiscale per le pratiche di bonus edilizi?Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e studi tecnici nella gestione degli aspetti fiscali delle pratiche edilizie: visto di conformità, assistenza nelle detrazioni, verifica della documentazione fiscale. Contattaci per una consulenza personalizzata.Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri consulenti sono a tua disposizione per analizzare la tua situazione specifica e guidarti attraverso le opportunità ancora disponibili nel 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:31:002026-08-26 07:51:14Bonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità Professionale
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.22.01, ENPAM Quota A/B e Sistema TSAprire la partita IVA da medico nel 2026 richiede di fare i conti con tre pilastri fondamentali: il codice ATECO corretto, i contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici e Odontoiatri) e gli obblighi legati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per l’invio delle spese mediche al Fisco. Scegliere il regime fiscale giusto fin dall’inizio può fare una differenza enorme sul reddito netto: i medici liberi professionisti, grazie al coefficiente di redditività del 78% e all’imposta sostitutiva agevolata, sono tra le categorie che possono beneficiare di più del regime forfettario.In questa guida trovi tutto quello che serve sapere: dall’iscrizione all’Ordine dei Medici alla gestione dell’ENPAM, dalle regole del Sistema TS alle spese deducibili. Se hai già la specializzazione e stai per avviare l’attività in libera professione, oppure sei un medico dipendente che vuole aprire una partita IVA per le guardie mediche o le consulenze private, questa è la lettura giusta.Indice dei contenutiCodice ATECO per Medico: 86.22.01 e le VariantiENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta SostitutivaSistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e FatturazioneAdempimenti per Aprire la Partita IVA da MedicoSpese Deducibili per il Medico con Partita IVAConvenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026Domande Frequenti sulla Partita IVA MedicoCodice ATECO per Medico: 86.22.01 e le VariantiIl codice ATECO identifica l’attività economica svolta e viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e da tutti gli enti previdenziali per classificare la tua professione. Per i medici il codice principale è il 86.22.01 – Studi medici generici, che si applica ai medici di medicina generale, ai medici di guardia medica e, in generale, a chi esercita la medicina non specialistica in forma libero-professionale.Esistono però varianti importanti in base alla specializzazione. Il codice 86.22.02 riguarda invece gli ambulatori medici generici (poliambulatori), cioè strutture con più professionisti. Se sei un chirurgo, uno specialista o un dermatologo, il codice più indicato è 86.22.09 – Studi specialistici. Per gli odontoiatri esiste invece un codice dedicato, il 86.23.00.Come si sceglie il codice corretto? Segui questa regola pratica:Medico di medicina generale o guardia medica → 86.22.01Medico specialista (cardiologo, dermatologo, ortopedico, ecc.) → 86.22.09Odontoiatra / dentista → 86.23.00Struttura ambulatoriale con più professionisti → 86.22.02Il codice ATECO incide anche sul coefficiente di redditività del regime forfettario (ne parliamo nella sezione dedicata): per tutti i codici 86.xx il coefficiente è del 78%, uno dei più alti tra le categorie agevolate. Questo significa che il reddito imponibile viene calcolato su una quota più ampia dei ricavi rispetto, ad esempio, al commercio.Puoi verificare il codice ATECO corretto oppure affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine per l’apertura della partita IVA medico con tutta la documentazione in regola fin dall’inizio. ENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale di riferimento per tutti i medici iscritti all’Ordine. È la cassa più grande tra quelle dei liberi professionisti italiani, con oltre 350.000 iscritti. L’iscrizione è obbligatoria per i medici che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale scelto.Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due componenti principali: la Quota A, che è un contributo fisso annuale, e la Quota B, che è proporzionale al reddito libero professionale. ENPAM Quota A 2026: il Contributo Fisso per Fascia d’EtàLa Quota A ENPAM è un contributo fisso dovuto da tutti gli iscritti, il cui importo varia in base alla fascia d’età. È il contributo di base che garantisce la copertura previdenziale minima. Per il 2026 gli importi aggiornati sono i seguenti:Studenti universitari iscritti all’Ordine: 152,37 euro annuiMedici fino a 30 anni: 304,73 euro annuiDa 30 a 35 anni: 591,47 euro annuiDa 35 a 40 anni: 1.109,92 euro annuiOltre 40 anni: 2.049,83 euro annuiA questi importi si aggiunge il contributo di maternità di 84,26 euro annui, uguale per tutti gli iscritti. La scadenza per il versamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Il pagamento avviene tramite bollettini o MAV inviati direttamente dall’ENPAM.Un aspetto importante: la Quota A è dovuta anche dai medici dipendenti che non svolgono libera professione, come contributo anagrafico minimo di partecipazione alla Fondazione.ENPAM Quota B 2026: il Contributo Proporzionale al RedditoLa Quota B ENPAM è il contributo proporzionale al reddito derivante dalla libera professione medica. Si applica a tutto il reddito professionale dichiarato, non solo alla parte eccedente un minimale. Per il 2026 le aliquote sono:Aliquota piena: 19,5% sul reddito libero-professionale fino a 140.000 euroAliquota di solidarietà: 1% sulla parte di reddito eccedente i 140.000 euroAliquota ridotta: 2% per i medici che hanno già un’altra contribuzione obbligatoria (ad esempio i medici dipendenti SSN che svolgono anche libera professione)Il reddito da dichiarare all’ENPAM è quello derivante esclusivamente dall’attività libero-professionale: guardie mediche private, visite in studio, consulenze, ecc. La dichiarazione si presenta tramite il Modello D ENPAM, con scadenza al 31 luglio di ogni anno. Il versamento dei contributi Quota B avviene in due rate, tipicamente a giugno e dicembre.Un vantaggio rilevante: i contributi versati all’ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito nella dichiarazione dei redditi, anche per chi è in regime forfettario. Questo riduce il reddito imponibile complessivo e abbassa le imposte dovute.Hai dubbi su come calcolare i tuoi contributi ENPAM o come compilare il Modello D? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione fiscale dei professionisti sanitari: contattaci per un preventivo personalizzato.Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta SostitutivaIl regime forfettario è la scelta fiscale più vantaggiosa per molti medici liberi professionisti nel 2026, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività. Funziona in modo semplice: non paghi l’IRPEF ordinaria con i suoi scaglioni progressivi, ma una imposta sostitutiva unica molto più bassa.Ecco come funziona nel concreto per i medici. Il reddito imponibile non è calcolato sulle spese effettivamente sostenute (come nel regime ordinario), ma viene determinato applicando ai tuoi compensi lordi un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, per definizione, il 22% dei tuoi ricavi è considerato “spesa” (forfettizzata), e le tasse le paghi solo sul restante 78%. Come si Calcolano le Tasse con il Forfettario per i MediciFacciamo un esempio pratico. Supponiamo che il medico Marco, specialista ortopedico, abbia incassato 60.000 euro di compensi in un anno:Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva al 15%: 46.800 × 15% = 7.020 euroImposta sostitutiva al 5% (se attività nuova, primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euroA questa imposta si aggiungono i contributi ENPAM (Quota A + Quota B), che come abbiamo visto sono deducibili. L’aliquota al 5% si applica per le nuove attività nei primi cinque anni, a condizione che il medico non abbia esercitato la stessa attività libero-professionale nei tre anni precedenti.Per accedere al regime forfettario occorre rispettare il limite di ricavi di 85.000 euro annui. Chi supera questa soglia esce dal regime dall’anno successivo (o immediatamente se supera i 100.000 euro). Un altro requisito importante: il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro (soglia elevata dalla Legge di Bilancio 2025).Per approfondire tutti i requisiti e i limiti, puoi leggere la nostra guida completa al regime forfettario 2026.Medico Dipendente con Partita IVA Forfettaria: Si Può?Molti medici si chiedono se possono aprire la partita IVA in regime forfettario pur lavorando come dipendenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale). La risposta è sì, ma con attenzione. Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente a patto che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi i 35.000 euro. Per un medico dipendente del SSN a tempo pieno, questo limite viene quasi sempre superato.In questo caso, il medico dipendente che vuole esercitare anche la libera professione (guardie mediche private, visite a pagamento, consulenze) deve aprire la partita IVA in regime ordinario. All’ENPAM verserà i contributi Quota B con l’aliquota ridotta del 2% (invece del 19,5%), proprio perché ha già una copertura previdenziale tramite la dipendenza.Se invece sei un medico precario, un tirocinante o hai un contratto part-time con reddito sotto i 35.000 euro, il forfettario potrebbe essere la scelta giusta. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a fare il calcolo di convenienza preciso per la tua situazione specifica.Sistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e FatturazioneIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è il sistema telematico gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che permette ai professionisti sanitari di trasmettere al Fisco le spese mediche sostenute dai loro pazienti. Queste informazioni vengono usate per la precompilazione del modello 730.Per i medici liberi professionisti, il Sistema TS crea una situazione particolare e spesso fonte di confusione riguardo alla fatturazione elettronica. Puoi approfondire la gestione del sistema con la nostra guida al software di fatturazione elettronica per sanitari e Sistema TS. L’Obbligo di Invio Dati al Sistema TSI medici e tutti i professionisti sanitari che emettono ricevute o fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche sono obbligati a trasmettere i dati delle spese al Sistema TS entro il mese successivo all’incasso. La trasmissione avviene tramite il portale del Sistema TS con le credenziali ottenute al momento dell’abilitazione.I dati trasmessi comprendono: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo pagato e tipo di prestazione. Questo sistema è stato introdotto proprio per alimentare il 730 precompilato e ridurre gli errori nella detraibilità delle spese mediche.Un dettaglio pratico rilevante: il Sistema TS va usato per le prestazioni verso persone fisiche (pazienti privati). Non si applica alle prestazioni verso enti, ASL, ospedali o aziende.Fatturazione Elettronica per Medici: L’Eccezione TSQui sta il punto più delicato per i medici. A differenza degli altri professionisti, i medici hanno una esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche che hanno esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS.In pratica, quando un paziente si oppone alla trasmissione delle sue spese sanitarie al Fisco (un diritto garantito dalla normativa sulla privacy), il medico non invia i dati al Sistema TS e non emette fattura elettronica tramite SDI per quella prestazione (ma una ricevuta o fattura cartacea).Per le prestazioni verso pazienti che non si oppongono, invece, vige l’obbligo di trasmissione al Sistema TS (che sostituisce di fatto l’obbligo di fattura elettronica verso privati). Per le prestazioni verso soggetti IVA (es. aziende, studi associati), vale invece la regola ordinaria della fattura elettronica tramite SDI.Adempimenti per Aprire la Partita IVA da MedicoAprire la partita IVA medico nel 2026 richiede una serie di adempimenti che vanno completati in un ordine preciso. Non basta la sola apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate: ci sono iscrizioni ad enti, ordini e registri che vanno fatte in parallelo. Ecco il percorso completo.Il primo passo è ovviamente la laurea in Medicina e Chirurgia e il superamento dell’esame di Stato. Questi sono requisiti abilitanti senza cui non è possibile esercitare la professione. Una volta ottenuta l’abilitazione, si procede con questi passaggi:Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della provincia in cui si intende esercitare. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per legge per chiunque voglia esercitare la professione medica.Apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, con la scelta del codice ATECO corretto (86.22.01 per medici generici, 86.22.09 per specialisti) e del regime fiscale.Iscrizione all’ENPAM, che avviene automaticamente tramite comunicazione dell’Ordine dei Medici. Tuttavia, è utile verificare l’avvenuta iscrizione e attivarsi per ricevere i bollettini della Quota A.Abilitazione al Sistema TS sul portale del MEF, per poter trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.Comunicazione all’ASL di riferimento per l’apertura dello studio medico (se si apre un ambulatorio), con eventuali adempimenti SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) comunali per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).Se lo studio medico richiede apparecchiature particolari (es. RX, ecografi), potrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni sanitarie regionali. Il percorso burocratico è complesso: il CAF Centro Fiscale di Udine ti guida in tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Spese Deducibili per il Medico con Partita IVALa gestione fiscale delle spese è uno degli aspetti più rilevanti per la convenienza economica della partita IVA medico. In regime ordinario, il medico può dedurre le spese effettivamente sostenute per l’attività professionale; in regime forfettario, invece, le spese sono forfettizzate tramite il coefficiente del 78% (e quindi non si deducono le spese analiticamente, ma si beneficia della forfettizzazione).Per chi è in regime ordinario, le principali categorie di spese deducibili sono:Affitto dello studio medico o quota dell’immobile di proprietà adibita a studio (calcolata pro quota)Attrezzature mediche e strumentazione: fonendoscopio, elettrocardiografo, ecografo, tavolo operatorio, lampade, autoclavi per sterilizzazione. Le attrezzature con valore superiore a 516,46 euro si ammortizzano in più anni.Materiale di consumo: guanti, mascherine, siringhe, materiale da medicazioneSoftware gestionale e Sistema TS: abbonamenti a software per la gestione dello studio, la fatturazione elettronica e l’invio dati al Sistema TSSpese di aggiornamento professionale: corsi ECM (Educazione Continua in Medicina), congressi, abbonamenti a riviste scientificheAssicurazione professionale RC Medici: obbligatoria per legge, integralmente deducibileCompensi a collaboratori: segretaria, infermiere, receptionist (nei limiti previsti)Un capitolo a parte meritano i contributi ENPAM: Quota A e Quota B sono deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal regime fiscale. Questo vale anche per i forfettari, che pur non deducendo le spese analitiche possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Anche il conto corrente dedicato all’attività professionale è consigliato per separare le spese personali da quelle professionali: puoi confrontare le opzioni nella nostra guida ai conti business per medici e sanitari 2026.Convenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026Il regime forfettario conviene davvero a un medico? La risposta dipende dalla situazione specifica, ma in molti casi la risposta è sì, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera libero-professionale. Vediamo perché.Con il forfettario al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), il medico paga le imposte solo sul 78% dei compensi. Nel regime IRPEF ordinario, invece, ogni euro di reddito professionale è soggetto agli scaglioni IRPEF (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro), più le addizionali regionali e comunali. Quando il Forfettario Non Conviene per i MediciIl regime forfettario ha dei limiti che possono renderlo meno conveniente in alcuni casi specifici:Spese reali molto alte: se il medico ha spese effettive superiori al 22% forfettizzato (attrezzature costose, affitto di studio in zona centrale, personale), nel regime ordinario potrebbe dedurre di più e pagare meno imposte.Ricavi vicini o superiori a 85.000 euro: avvicinarsi al limite comporta il rischio di uscire dal regime. Con ricavi tra 80.000 e 85.000 euro, meglio pianificare con attenzione.Medici dipendenti SSN con reddito da lavoro sopra 35.000 euro: come già detto, in questo caso il forfettario non è accessibile.Perdite nei primi anni: il forfettario non permette di portare avanti le perdite dei primi anni come nel regime ordinario.In ogni caso, la valutazione di convenienza va fatta sulla base dei numeri reali del singolo medico. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per aiutarti a scegliere il regime fiscale più vantaggioso per la tua situazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Leggi anche la nostra guida completa al regime forfettario 2026 per un confronto dettagliato.Domande Frequenti sulla Partita IVA MedicoQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la Partita IVA da Medico con il CAF Centro FiscaleHai bisogno di assistenza per aprire o gestire la partita IVA da medico nel 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione con un team specializzato nella fiscalità dei professionisti sanitari. Il servizio è disponibile sia in ufficio presso Viale Giuseppe Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia.Scrivici su WhatsAppOppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale | Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640 Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 10:44:002026-08-25 10:05:06Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.22.01, ENPAM Quota A/B e Sistema TS