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Limite di reddito per la quattordicesima pensione: cosa rileva?

Pensione 2026 INPS

Limite di reddito per la quattordicesima pensione: cosa rileva?

La quattordicesima pensione e’ una somma aggiuntiva erogata dall’INPS ogni anno a luglio ai pensionati con redditi bassi. Per riceverla, pero’, e’ necessario non superare specifici limiti di reddito, che variano in base agli anni di contribuzione e alla categoria previdenziale di appartenenza. Ma cosa si intende esattamente per “reddito” ai fini della quattordicesima? Cosa rileva e cosa invece viene escluso dal computo? In questa guida trovi tutte le risposte aggiornate al 2026.

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Cos’e’ la quattordicesima pensione e chi ne ha diritto

La quattordicesima pensione e’ una prestazione previdenziale introdotta dal D.L. 81/2007 (convertito dalla L. 127/2007) e successivamente potenziata dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, cc. 187-188). Viene erogata ogni anno con il cedolino di luglio ai pensionati che rispettano determinati requisiti di eta’ e reddito.

Possono ricevere la quattordicesima i pensionati che, al 1° luglio dell’anno di riferimento, abbiano compiuto almeno 64 anni di eta’ e il cui reddito complessivo non superi le soglie stabilite dalla normativa vigente. L’importo della somma aggiuntiva varia in base agli anni di contribuzione versati e alla cassa previdenziale di appartenenza (dipendenti, autonomi, ex INPDAP ecc.).

Il limite di reddito nel 2026: soglie aggiornate

Il limite di reddito per la quattordicesima pensione e’ espresso come multiplo del trattamento minimo INPS (c.d. pensione minima). Il valore del trattamento minimo viene rivalutato ogni anno dall’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, tramite apposita circolare pubblicata a inizio anno. Le soglie di accesso alla quattordicesima si basano sul reddito complessivo annuo del pensionato, confrontato con multipli del trattamento minimo calcolato su 13 mensilita’.

Le soglie strutturali, definite dalla L. 232/2016 e aggiornate annualmente dall’INPS, sono le seguenti:

SogliaMultiplo del trattamento minimo annuo (13 mesi)Effetto
Prima soglia1,5 volteDiritto alla quattordicesima piena
Seconda soglia2 volteDiritto alla quattordicesima ridotta proporzionalmente
Oltre la seconda sogliaOltre 2 volteNessun diritto alla quattordicesima

Nota: i valori monetari precisi delle soglie per il 2026 dipendono dall’importo del trattamento minimo rivalutato con la circolare INPS di inizio anno. Per conoscere le soglie esatte applicabili alla tua situazione, ti invitiamo a verificare il tuo cedolino di luglio o a contattare un CAF o Patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione per una verifica personalizzata.

Cosa si intende per “reddito” ai fini della quattordicesima: la regola generale

La questione centrale e’: cosa rileva ai fini del reddito per la quattordicesima? La risposta non e’ banale, perche’ il legislatore ha adottato una nozione di reddito diversa rispetto, ad esempio, a quella usata per la dichiarazione dei redditi IRPEF.

Ai fini della quattordicesima pensione, la normativa (art. 5, D.L. 81/2007 e successive modificazioni) fa riferimento al reddito personale complessivo assoggettabile all’IRPEF del pensionato, con alcune esclusioni specifiche previste dalla legge. La verifica viene effettuata dall’INPS sulla base dei dati reddituali a sua disposizione (dichiarazioni fiscali, banche dati integrate con l’Agenzia delle Entrate).

Redditi che rilevano (inclusi nel computo)

  • Pensioni di ogni tipo: pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianita’, di invalidita’, pensione ai superstiti (reversibilita’). Tutte le pensioni erogate dall’INPS o da altri enti previdenziali entrano nel computo.
  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati: se il pensionato svolge ancora attivita’ lavorativa dipendente (part-time, lavoro occasionale ecc.), questi redditi si sommano alle pensioni.
  • Redditi da lavoro autonomo: se il pensionato esercita un’attivita’ professionale o artigianale, il reddito netto (ricavi meno costi) entra nel computo.
  • Redditi fondiari (fabbricati e terreni): le rendite catastali degli immobili di proprieta’, rivalutate secondo le norme vigenti, contribuiscono al reddito rilevante. Fa eccezione l’abitazione principale, esclusa dal computo.
  • Redditi da capitale tassati in modo ordinario: interessi attivi, dividendi da partecipazioni qualificate e altri redditi di capitale non soggetti a ritenuta definitiva rientrano nel calcolo.
  • Redditi diversi: plusvalenze, redditi da affitto in regime ordinario IRPEF, proventi da attivita’ occasionali.

Redditi esclusi dal computo (non rilevano)

  • Redditi esenti IRPEF: pensioni di guerra, assegni straordinari di sostegno al reddito esenti, indennita’ di accompagnamento, pensione sociale, assegno sociale, sussidi economici erogati da enti pubblici o privati.
  • Rendita catastale dell’abitazione principale: l’immobile in cui il pensionato abita non viene conteggiato ai fini del calcolo del reddito rilevante per la quattordicesima.
  • Trattamento di fine rapporto (TFR): le somme percepite come liquidazione non entrano nel reddito ai fini della quattordicesima.
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva definitiva: ad esempio, gli affitti tassati con cedolare secca (quando questa sostituisce integralmente IRPEF e addizionali) e i rendimenti finanziari soggetti a ritenuta a titolo definitivo.
  • Assegno di mantenimento ricevuto dall’ex coniuge: non costituisce reddito imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 10, TUIR (deduzione per il coniuge che lo paga), e non rileva ai fini della quattordicesima.
  • La quattordicesima stessa: la somma aggiuntiva percepita negli anni precedenti non influenza il calcolo dell’anno corrente.

Reddito individuale o familiare? Un punto cruciale

Uno degli aspetti piu’ importanti e’ che il limite di reddito per la quattordicesima e’ calcolato sul reddito individuale del pensionato, non su quello familiare o del nucleo convivente. Questo vuol dire che:

  • Se il coniuge ha redditi elevati ma il pensionato personalmente non supera la soglia, il diritto alla quattordicesima viene riconosciuto.
  • Al contrario, se il pensionato supera individualmente la soglia, non ha diritto alla quattordicesima anche se il nucleo familiare e’ complessivamente in difficolta’ economica.
  • Nel caso di coppia di pensionati (entrambi con diritto potenziale), la verifica viene fatta separatamente per ciascuno.

Questo elemento distingue la quattordicesima da altre prestazioni INPS (come l’assegno sociale) che invece guardano al reddito familiare. La scelta del legislatore e’ stata quella di tutelare il singolo pensionato a basso reddito, indipendentemente dalla situazione patrimoniale familiare.

Gli importi della quattordicesima nel 2026

L’importo della quattordicesima non e’ fisso per tutti: dipende dalla categoria lavorativa (dipendenti, autonomi, ex dipendenti pubblici) e dagli anni di contribuzione versati nell’arco della vita lavorativa. La tabella seguente riporta i valori indicativi per i pensionati con reddito entro la prima soglia, soggetti a rivalutazione annuale INPS:

CategoriaAnni contribuzioneImporto indicativo 2026
Ex lavoratori dipendentiFino a 15 annicirca 437 euro
Ex lavoratori dipendentiDa 15 a 25 annicirca 546 euro
Ex lavoratori dipendentiOltre 25 annicirca 655 euro
Ex lavoratori autonomiFino a 18 annicirca 336 euro
Ex lavoratori autonomiDa 18 a 28 annicirca 420 euro
Ex lavoratori autonomiOltre 28 annicirca 504 euro

Gli importi esatti vengono aggiornati ogni anno dall’INPS con circolare specifica. I valori indicati si riferiscono agli importi applicati negli anni recenti e sono soggetti a rivalutazione. Verifica il tuo cedolino di luglio o contatta un CAF per il dato preciso aggiornato al 2026.

Per i pensionati con reddito compreso tra la prima e la seconda soglia (fascia intermedia), l’importo viene ridotto proporzionalmente: la quattordicesima viene corrisposta solo per la parte di reddito mancante al raggiungimento della soglia superiore. In pratica, se il reddito si avvicina alla seconda soglia, la somma percepita sara’ molto ridotta.

Come viene verificato il reddito dall’INPS

L’INPS esegue la verifica reddituale in due fasi:

  1. Liquidazione provvisoria (luglio): l’INPS calcola la quattordicesima sulla base dei redditi dell’anno precedente disponibili nelle banche dati (dichiarazione dei redditi presentata, CU, Modello 730). Se i dati sono gia’ acquisiti e il pensionato risulta in regola, la somma viene accreditata automaticamente a luglio senza che il pensionato debba fare nulla.
  2. Conguaglio successivo: l’INPS effettua controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate. Se emergono redditi non considerati nella fase provvisoria e il pensionato aveva un reddito superiore alla soglia, l’INPS procede al recupero della somma erogata in eccesso, trattenendola dalle rate di pensione successive.

E’ quindi fondamentale che il pensionato non faccia affidamento sulla quattordicesima se ha avuto redditi aggiuntivi nel corso dell’anno (lavoro, affitti in regime ordinario, plusvalenze) che potrebbero portarlo oltre la soglia: il recupero dell’INPS puo’ arrivare anche con notevole ritardo.

Cosa succede se il reddito supera la soglia di poco

Il sistema prevede una clausola di salvaguardia: se il reddito del pensionato supera la soglia massima (la seconda soglia, pari a 2 volte il minimo annuo) di un importo inferiore alla quattordicesima stessa, l’INPS eroga una somma ridotta tale da non far sforare il tetto complessivo. In altre parole, la quattordicesima viene automaticamente ridotta fino al punto di pareggio: il pensionato non potra’ mai trovarsi nella situazione paradossale di perdere piu’ di quanto riceve.

Esempio pratico: si ipotizzi un pensionato con reddito annuo di 200 euro inferiore alla seconda soglia. Se avrebbe diritto a una quattordicesima di 546 euro, l’INPS gli eroga solo 200 euro (la differenza tra il suo reddito e la soglia massima), cosi’ che il reddito complessivo raggiunga esattamente la soglia senza sforarla.

Casistiche particolari: redditi che possono generare dubbi

Affitti: cedolare secca o regime ordinario?

Un tema spesso fonte di dubbi riguarda gli immobili in affitto. Se il pensionato affitta un appartamento, il reddito derivante rileva ai fini della quattordicesima? La risposta dipende dal regime fiscale scelto:

  • Regime ordinario IRPEF: il reddito da locazione entra nel reddito complessivo e si somma alla pensione. Rileva ai fini della quattordicesima.
  • Cedolare secca: la cedolare e’ un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (D.Lgs. 23/2011, art. 3). I redditi soggetti a cedolare secca non rientrano nel reddito complessivo IRPEF e quindi non rilevano ai fini della quattordicesima. Questo puo’ essere un fattore determinante per chi affitta un immobile di modesto valore: scegliere la cedolare secca non solo semplifica la tassazione, ma potrebbe preservare il diritto alla quattordicesima.

Pensione di reversibilita’

La pensione di reversibilita’ (o ai superstiti) e’ una vera e propria prestazione pensionistica ed e’ quindi inclusa nel reddito complessivo ai fini della quattordicesima. Il coniuge superstite che riceve la reversibilita’ deve quindi sommarla a eventuali altre pensioni o redditi propri per verificare il superamento o meno della soglia.

Assegno di invalidita’ e pensione di inabilita’

L’assegno ordinario di invalidita’ (AOI) e la pensione di inabilita’ totale sono trattamenti pensionistici INPS e rientrano nel computo del reddito ai fini della quattordicesima, al pari di qualsiasi altra pensione. Diverso e’ il caso dell’indennita’ di accompagnamento (L. 18/1980): essendo esente IRPEF, non rileva ai fini del calcolo del limite reddituale.

Rendite INAIL

Le rendite INAIL per infortuni o malattie professionali sono esenti da IRPEF (art. 34, DPR 601/1973) e quindi non rientrano nel computo reddituale ai fini della quattordicesima. Questo e’ un elemento da tenere a mente per i pensionati che percepiscono anche una rendita INAIL: quella somma non incide sul diritto alla quattordicesima.

Redditi da capitale soggetti a ritenuta definitiva

Gli interessi di conto corrente, i proventi di BOT, BTP e altri titoli di Stato soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%, o i dividendi di partecipazioni non qualificate soggetti alla ritenuta definitiva del 26%, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF e quindi non rilevano ai fini della quattordicesima. I redditi di capitale tassati in via definitiva alla fonte rimangono fuori dal conteggio.

Come fare la domanda se l’INPS non riconosce la quattordicesima automaticamente

Nella maggior parte dei casi l’INPS riconosce la quattordicesima automaticamente, senza necessita’ di presentare alcuna domanda. Tuttavia, in alcuni casi il pensionato potrebbe non ricevere la somma pur avendone diritto: ad esempio, se i dati reddituali non erano ancora disponibili a luglio (pensionato che non aveva ancora presentato il 730 o il Modello Redditi) oppure in presenza di errori nelle banche dati.

In questi casi e’ possibile presentare istanza all’INPS attraverso il Patronato, allegando la documentazione reddituale (CU, dichiarazione dei redditi). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza per la verifica del diritto alla quattordicesima e per la presentazione delle istanze di riesame all’INPS.

Puoi verificare autonomamente la tua situazione accedendo al fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS.it, sezione “Cedolino pensione”.

La quattordicesima per i pensionati con redditi misti (pensione + lavoro)

Una situazione sempre piu’ frequente e’ quella del pensionato che continua a lavorare dopo il pensionamento. In Italia e’ possibile cumulare pensione e reddito da lavoro in molti casi (con o senza limiti, a seconda del tipo di pensione). Ma come incide questa situazione sulla quattordicesima?

La risposta e’ semplice: il reddito da lavoro (sia dipendente che autonomo) si somma alla pensione nel calcolo del reddito complessivo rilevante. Quindi:

  • Un pensionato che guadagna anche 3.000-4.000 euro l’anno da lavoro part-time potrebbe superare la soglia e perdere il diritto alla quattordicesima.
  • Chi svolge attivita’ di lavoro occasionale (prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c.) deve comunque considerare questi proventi nel computo reddituale se imponibili IRPEF.
  • I redditi da lavoro percepiti durante l’anno fiscale precedente (rispetto a luglio dell’anno di erogazione) sono quelli che contano: l’INPS guarda sempre ai redditi dell’anno fiscale precedente.

Quattordicesima e pensione anticipata: attenzione all’eta’

E’ bene ricordare che il requisito del compimento di 64 anni entro il 1° luglio dell’anno di erogazione e’ imprescindibile: anche un pensionato con reddito bassissimo non riceve la quattordicesima se non ha ancora raggiunto quell’eta’. I pensionati che vanno in pensione anticipata (ad esempio con Quota 103 o con 41 anni di contributi indipendenti dall’eta’) ma che non hanno ancora 64 anni dovranno aspettare il compimento dell’eta’ per beneficiare della somma aggiuntiva.

Allo stesso modo, chi compie 64 anni a luglio dopo il giorno 1 del mese non riceve la quattordicesima quell’anno, ma la ricevera’ a partire dall’anno successivo.

Per approfondire tutti gli aspetti del beneficio, inclusi importi esatti e calendario di pagamento, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Quattordicesima Pensione Luglio 2026: Importi, Requisiti e Chi Ne Ha Diritto.

Riassunto: riepilogo in tabella di cosa rileva e cosa no

Tipologia redditoRileva ai fini della quattordicesima?
Pensione di vecchiaia / anticipata / anzianita’SI
Pensione di reversibilita’SI
Assegno ordinario di invalidita’ (AOI)SI
Redditi da lavoro dipendenteSI
Redditi da lavoro autonomoSI
Redditi da fabbricati (regime IRPEF ordinario)SI
Redditi da affitto (cedolare secca)NO
Rendita catastale abitazione principaleNO
Indennita’ di accompagnamento (L. 18/1980)NO
Rendita INAIL (art. 34, DPR 601/1973)NO
Interessi/titoli soggetti a ritenuta definitivaNO
Pensione sociale / assegno socialeNO
TFR (liquidazione)NO

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FAQ: domande frequenti sul limite di reddito per la quattordicesima

Il reddito del coniuge influenza il diritto alla quattordicesima?

No. La quattordicesima si basa esclusivamente sul reddito personale del pensionato. Il reddito del coniuge, anche se elevato, non incide sul diritto alla somma aggiuntiva.

Se affitto un box auto con cedolare secca, il canone entra nel calcolo?

No. I canoni di locazione assoggettati a cedolare secca non rientrano nel reddito complessivo IRPEF e non vengono considerati ai fini del limite reddituale per la quattordicesima.

Devo fare domanda per ricevere la quattordicesima?

No, in generale l’INPS la eroga automaticamente a luglio. Se pero’ non la ricevi pur avendone diritto, puoi rivolgerti a un CAF o Patronato per verificare la tua posizione e presentare eventuale istanza.

Se percepisco la rendita INAIL per un infortunio, conta ai fini del limite?

No. Le rendite INAIL sono esenti IRPEF (art. 34, DPR 601/1973) e non concorrono al reddito complessivo rilevante ai fini della quattordicesima.

Come posso sapere se l’INPS ha calcolato correttamente la mia quattordicesima?

Puoi controllare il cedolino di luglio sul sito INPS (area personale, fascicolo previdenziale) oppure rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica gratuita della tua posizione previdenziale.

La pensione di reversibilita’ conta nel limite di reddito per la quattordicesima?

Si. La reversibilita’ e’ una pensione a tutti gli effetti e viene inclusa nel reddito complessivo del beneficiario ai fini del calcolo del limite per la quattordicesima.

Conclusione: cosa fare se hai dubbi sul tuo reddito

Il calcolo del reddito rilevante ai fini della quattordicesima pensione puo’ rivelarsi piu’ complesso del previsto, soprattutto in presenza di redditi diversi dalla sola pensione. Se hai affitti in regime ordinario, rendite finanziarie, redditi da lavoro occasionale o sei in una situazione reddituale borderline rispetto alle soglie INPS, ti consigliamo di rivolgerti a un CAF o Patronato per una verifica accurata prima di fare affidamento sulla somma aggiuntiva.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza personalizzata per i pensionati: dalla verifica del diritto alla quattordicesima alla consulenza sul cedolino, dalla dichiarazione dei redditi (730) al patronato INPS. Contattaci telefonicamente al 0432 1638640 o via WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento.

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