GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEsigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi ParticolariL’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.Indice dei contenutiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaEmissione fattura vs esigibilità: la differenzaEsigibilità immediata: la regola generaleEsigibilità differita e IVA per cassaForfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleCasi particolari di IVA per i forfettariReverse charge interno: come si comporta il forfettarioAcquisti intracomunitari e prestazioni UEImportazioni extra-UE: IVA in doganaVendite a privati UE: regime OSSUscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroCalcolo IVA pro-rata in caso di uscitaComunicazioni LIPE per i forfettari uscentiEsempi pratici con calcoliFAQ – Domande frequentiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaL’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazioneQuando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquistiQuale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVAEsistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi. Emissione fattura vs esigibilità: la differenzaMolti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:Beni mobili: consegna o spedizioneBeni immobili: stipula del contratto/attoPrestazioni di servizi: pagamento del corrispettivoLa fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.Esigibilità immediata: la regola generaleL’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.In pratica, il fornitore in regime ordinario:Emette fattura con IVA (per esempio 22%)Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissioneVersa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagatoQuesto crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting). Esigibilità differita e IVA per cassaL’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fatturaLa detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitoreL’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleVeniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”Questo significa, per il forfettario:Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuatiNessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)Nessun obbligo di versamento IVA con F24Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Casi particolari di IVA per i forfettariDetto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.Reverse charge interno: come si comporta il forfettarioIl reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosiCessione di fabbricati strumentali in opzione IVASubappalti in edilizia (settore costruzioni)Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)Cessione di oro industrialeServizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edificiLa regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:Forfettario come cedente/prestatoreSe il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.Forfettario come cessionario/committenteCaso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specificoNon detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditivitàIl versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.Acquisti intracomunitari e prestazioni UEIl forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.Acquisti di beni intracomunitariSe il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.Servizi ricevuti da soggetti UEPer i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitoreRicevere fattura senza IVAIntegrare con IVA italiana (22% standard)Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivoPresentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato. Importazioni extra-UE: IVA in doganaQuando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.Il forfettario:Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)Non può detrarlaL’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importatoNon deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazionePer i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euroCaso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia EntrateApplicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)Versare l’IVA trimestralmente tramite OSSPresentare dichiarazione OSS trimestraleIn questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroVeniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivoSe il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaioLe fatture 2026 restano senza IVADal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso annoSe invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarieLa fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVASe il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPEEsempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.Calcolo IVA pro-rata in caso di uscitaQuando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:Rimanenze finali di beni acquistati e non vendutiBeni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euroLa detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscentiUna volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.Scadenze LIPE 2026-2027:I trimestre (gen-mar): entro 31 maggioII trimestre (apr-giu): entro 30 settembreIII trimestre (lug-set): entro 30 novembreIV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.Esempi pratici con calcoliEsempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolariAnna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.IVA da versare: 0 euroLIPE: non dovuteModello IVA: non dovutoEsigibilità IVA: concetto non applicabileEsempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVAF24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euroModello INTRA acquisti servizi: dovutoModello IVA annuale (quadro VJ): dovutoI 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettarioEsempio 3: Forfettario edile con reverse charge internoGiuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euroLaura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euroTutte le fatture successive con IVAApertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026Modello IVA 2027 con quadro VJ e VLPossibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre sogliaSara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.Vendite a francesi: IVA francese 20%Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia EntrateI ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euroHai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.Prenota un appuntamento: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121 Email: info@centrofiscale.com FAQ – Domande frequentiIl forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.Devo presentare LIPE se sono forfettario?No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineGestione completa partita IVA forfettaria: apertura, fatturazione, casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario, dichiarazione redditi e IVA. Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-04-25 03:02:07Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari