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Tag Archivio per: art 1 c 58 L 190 2014

GESTIONE PARTITA IVA, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici

fatturazione elettronica CAF Udine

Cercare un modello di fattura per il regime forfettario 2026 in formato Word, Excel o PDF è una delle ricerche più frequenti tra le partite IVA forfettarie italiane. La motivazione è chiara: ogni fattura forfettaria ha una struttura specifica, con diciture obbligatorie, codici natura IVA particolari e regole sul bollo che, se sbagliate, possono portare a sanzioni o contestazioni fiscali.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che serve: la struttura completa della fattura forfettaria 2026, gli elementi obbligatori, la dicitura corretta dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, tre esempi pratici compilati (B2B, B2C e fattura sotto 77,47 euro) e l’indicazione su come ottenere il modello Word/PDF gratuito.

Premessa: dal 2024 anche i forfettari fanno fattura elettronica

La prima cosa da chiarire è fondamentale: dal 1° gennaio 2024 anche le partite IVA in regime forfettario sono obbligate a emettere fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022), senza eccezioni di fatturato. Fino al 2023 esisteva una soglia minima (25.000 euro di ricavi) sotto la quale era ancora possibile emettere fattura cartacea, ma nel 2026 questa esenzione non esiste più: tutti i forfettari, anche chi fattura 1.000 euro l’anno, devono usare il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il classico “modello Word” o “modello PDF” della fattura forfettaria non ha più valore fiscale: il documento da emettere e trasmettere al cliente deve essere un file XML con firma digitale, inviato tramite SDI con codice destinatario o PEC.

A cosa serve allora un modello Word o PDF di fattura forfettaria? Ha tre utilità concrete:

  • Riferimento per compilare il software di fatturazione: avere sotto mano un esempio compilato aiuta a riempire correttamente i campi del software (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, ecc.) senza dimenticare la dicitura del regime, il codice natura N2.2 o l’imposta di bollo.
  • Uso interno e preventivi: per un preventivo da inviare a un cliente prima dell’incarico, oppure per archivio interno, il formato Word/PDF rimane comodo e veloce.
  • Imparare la struttura corretta: per chi ha appena aperto la partita IVA forfettaria, vedere un modello compilato è il modo più rapido per capire come deve essere fatta una fattura senza IVA con regime agevolato.

Quindi sì, il modello Word/PDF serve ancora, ma per uso pratico e didattico, non come documento fiscale ufficiale. La fattura “vera” deve sempre passare dal SDI in formato XML.

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Elementi obbligatori della fattura forfettaria 2026

Una fattura forfettaria, sia in formato XML che in modello cartaceo di riferimento, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune specificità tipiche del regime agevolato. Ecco la lista completa degli elementi obbligatori:

  1. Numero progressivo: numerazione univoca crescente nell’anno solare (es. 1/2026, 2/2026…). È ammessa anche la numerazione per sezionali (es. 1A/2026, 1B/2026).
  2. Data di emissione: la data in cui la fattura viene emessa e trasmessa al SDI (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per fattura differita).
  3. Dati emittente: nome e cognome (o ragione sociale), partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo (via, CAP, città, provincia).
  4. Dati cliente: nome e cognome o denominazione, P.IVA o codice fiscale, indirizzo, codice destinatario (7 caratteri per chi ha SDI proprio, “0000000” per privati senza PEC) oppure indirizzo PEC.
  5. Descrizione dei beni o servizi: indicare in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione (es. “Consulenza fiscale per l’anno 2026” o “Corso online di marketing digitale – 8 ore”).
  6. Quantità e prezzo unitario: per ogni voce, indicare quante unità e il prezzo singolo.
  7. Imponibile: l’importo totale della prestazione, che per il forfettario coincide con il totale lordo (non c’è IVA da scorporare).
  8. Codice natura IVA N2.2: nel campo IVA del file XML va indicato “0,00%” e nel campo “Natura” il codice N2.2 – Non soggette – altri casi.
  9. Dicitura obbligatoria del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”.
  10. Imposta di bollo da 2 euro: se l’imponibile supera 77,47 euro, è obbligatoria l’imposta di bollo. Va indicata in fattura con la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
  11. Totale fattura: somma dell’imponibile più il bollo (se dovuto).
  12. Modalità di pagamento e IBAN: indicare se il pagamento è a vista, a 30 giorni, ecc., e includere l’IBAN per bonifico bancario.
  13. Firma: non obbligatoria per legge nella fattura elettronica (la firma digitale del SDI ha valore legale), ma consigliata nei modelli Word/PDF di riferimento.

Mancare uno di questi elementi può comportare il rigetto della fattura da parte del SDI (con scarto), oppure problemi in caso di controllo fiscale. La dicitura del regime forfettario è fondamentale: senza quella, la fattura potrebbe essere considerata “ordinaria” e teoricamente assoggettata a IVA.

Codice natura IVA N2.2: cos’è e perché si usa nel forfettario

Quando si compila la fattura elettronica forfettaria nel software, il sistema chiede sempre di indicare un codice natura IVA. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2 – Non soggette – altri casi.

Questo codice serve a comunicare al Sistema di Interscambio che l’operazione non è soggetta a IVA non perché esente o fuori campo, ma perché rientra in un regime speciale agevolato. Attenzione: il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, sostituito da N2.1 (operazioni non soggette a IVA per mancanza di territorialità) e N2.2 (altri casi, tra cui il regime forfettario).

Nei principali software di fatturazione (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, Subito Fatture, ecc.) il codice N2.2 è di solito già preimpostato come default per gli utenti che dichiarano di essere in regime forfettario in fase di configurazione. È comunque sempre buona norma verificare prima dell’invio che nel campo “Natura” della fattura compaia esattamente “N2.2”.

Per approfondire la disciplina IVA del forfettario, leggi anche la nostra guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026, che spiega tutti i casi particolari (reverse charge, acquisti UE, importazioni, OSS).

Imposta di bollo da 2 euro: quando va applicata e come

Una delle peculiarità della fattura forfettaria è l’imposta di bollo da 2 euro. Si tratta di un’imposta sostitutiva (in luogo dell’IVA) che il forfettario deve applicare quando l’imponibile della singola fattura supera 77,47 euro.

Quando si applica il bollo da 2 euro

  • Fattura con imponibile superiore a 77,47 euro: bollo da 2 euro obbligatorio.
  • Fattura con imponibile pari o inferiore a 77,47 euro: bollo non dovuto.
  • La soglia si calcola sul singolo documento, non sul totale annuo.
  • Il bollo si applica anche alle ricevute fiscali e quietanze rilasciate dal forfettario.

Bollo virtuale e versamento trimestrale con F24

Dal 2019, con l’arrivo della fattura elettronica obbligatoria, il bollo si applica in modalità virtuale: non si attacca più la marca da bollo cartacea sulla fattura, ma si versa cumulativamente all’Agenzia delle Entrate con modello F24 ogni trimestre.

I codici tributo F24 da utilizzare per il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono:

  • 2521 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre (gennaio-marzo)
  • 2522 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre (aprile-giugno)
  • 2523 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre (luglio-settembre)
  • 2524 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre (ottobre-dicembre)

Le scadenze di versamento sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo trimestrale è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo.

Indicazione obbligatoria in fattura

Quando si emette una fattura con bollo, in fattura va sempre indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Nel software di fatturazione c’è di solito un flag dedicato che, se attivato, inserisce automaticamente sia l’importo (2 euro) che la dicitura nel file XML.

Il bollo viene addebitato al cliente: il forfettario lo incassa insieme al corrispettivo della prestazione e poi lo riversa all’erario. Quindi se la prestazione è 1.500 euro, il cliente paga 1.502 euro (1.500 + 2 di bollo).

Esempio pratico 1: fattura B2B per consulenza professionale

Vediamo ora un esempio concreto di fattura forfettaria B2B (cliente azienda con partita IVA), che è il caso più frequente per consulenti, commercialisti, avvocati, formatori e professionisti in genere.

Scenario: Mario Rossi, dottore commercialista in regime forfettario, emette fattura a “Alfa SRL” per un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2026.

FATTURA N. 12/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Mario Rossi
Dottore Commercialista
Via Roma 12 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02345678901
C.F.: RSSMRA80A01L483Z
Cassa: CNPADC
CLIENTE
Alfa SRL
Via Garibaldi 45 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 03456789012
C.F.: 03456789012
Codice destinatario: ABCDEF1
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Consulenza fiscale e tributaria – Anno 2026
(servizio continuativo gennaio-dicembre 2026)
1€ 1.500,00€ 1.500,00
Imponibile€ 1.500,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 1.502,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura

IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 – Banca Friuli

Punti chiave dell’esempio:

  • Cliente con partita IVA → cliente “soggetto IVA” (B2B)
  • Codice destinatario di 7 caratteri perché Alfa SRL ha SDI proprio
  • Imponibile 1.500 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale fattura: 1.500 + 2 = 1.502 euro
  • Codice natura IVA: N2.2 (compilato nel software, non visibile sulla rappresentazione cartacea)
  • Dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014 sempre presente

Esempio pratico 2: fattura B2C a un privato (corso online)

Vediamo ora il caso B2C: il forfettario emette fattura a un cliente privato (consumatore finale), che non ha partita IVA né codice destinatario.

Scenario: Giulia Bianchi, formatrice in regime forfettario, vende un corso online di marketing digitale a Luca Verdi, privato cittadino.

FATTURA N. 5/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Giulia Bianchi
Formatrice / Consulente marketing
Via Mazzini 8 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02567891234
C.F.: BNCGLI85B41L483K
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Luca Verdi
Via Dante 22 – 33170 Pordenone (PN)
C.F.: VRDLCU90C15G888J
Codice destinatario: 0000000
(privato senza PEC)
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Corso online “Marketing digitale per piccole imprese” – 8 ore
Accesso piattaforma e materiale didattico
1€ 200,00€ 200,00
Imponibile€ 200,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 202,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario / PayPal anticipato

IBAN: IT45 K030 6909 6061 0000 0098 765

Punti chiave dell’esempio B2C:

  • Cliente privato → si indica solo il codice fiscale, non la P.IVA
  • Codice destinatario 0000000 (sette zeri): obbligatorio per privati senza PEC
  • La fattura passa comunque dal SDI: il privato la riceve come copia analogica via email o cartacea, oppure può scaricarla dal proprio cassetto fiscale
  • Imponibile 200 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale: 200 + 2 = 202 euro

Importante: per i clienti privati, oltre alla trasmissione SDI, è buona norma consegnare anche una copia analogica (PDF via email, oppure stampata) al momento del pagamento. Il SDI riconsegna la fattura nel cassetto fiscale del privato, ma molti consumatori non sanno come accedervi.

Esempio pratico 3: fattura sotto 77,47 euro (senza bollo)

Terzo caso: fattura di piccolo importo, sotto la soglia dei 77,47 euro. È il classico esempio di una piccola prestazione occasionale o di un acconto, dove l’imposta di bollo NON va applicata.

Scenario: Andrea Costa, grafico freelance in regime forfettario, fattura un piccolo lavoro (logo veloce) a un cliente privato.

FATTURA N. 18/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Andrea Costa
Grafico freelance
Via Aquileia 33 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02789012345
C.F.: CSTNDR92D10L483W
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Sara Neri
Via Cavour 7 – 33100 Udine (UD)
C.F.: NRESRA88E55L483B
Codice destinatario: 0000000
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Realizzazione logo personale base
(consegna 1 file PNG + 1 file vettoriale)
1€ 50,00€ 50,00
Imponibile€ 50,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollonon dovuta (imp. < 77,47 €)
TOTALE FATTURA€ 50,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.

Modalità di pagamento: Bonifico immediato

IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 0654 321

Punti chiave:

  • Imponibile 50 euro < 77,47 → nessuna imposta di bollo
  • Totale fattura = imponibile = 50 euro
  • La dicitura del regime forfettario è comunque obbligatoria
  • Nel software di fatturazione il flag “Imposta di bollo” va lasciato disattivato

Attenzione: la soglia di 77,47 euro si applica al singolo documento. Quindi se nello stesso giorno emetti due fatture da 50 euro ciascuna, in nessuna delle due c’è bollo (anche se la somma è 100 euro). Se invece emetti un’unica fattura da 100 euro, il bollo è dovuto.

Download modello fattura forfettaria Word/PDF gratuito

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente un modello di fattura forfettaria 2026 in formato Word e PDF, già strutturato con tutti gli elementi obbligatori, le diciture corrette dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e i campi pre-impostati per imposta di bollo e codice destinatario.

Cosa contiene il modello scaricabile:

  • Modello Word editabile (.docx) per uso interno e preventivi
  • Modello PDF compilabile (.pdf) come traccia di riferimento
  • Versione con bollo (per fatture > 77,47 euro)
  • Versione senza bollo (per fatture < 77,47 euro)
  • Esempio compilato B2B e B2C
  • Mini-guida con istruzioni di compilazione

Come riceverlo: invia una richiesta via email a successioni@centrofiscale.com indicando nome, cognome e città di residenza. Il modello viene inviato gratuitamente in allegato entro 24-48 ore.

Ricorda: questo modello è valido come strumento di riferimento e per uso interno. Per la fattura ufficiale verso un cliente devi sempre usare un software di fatturazione elettronica che invii il file XML al SDI.

Software gratuiti per fattura elettronica forfettaria

Per emettere fatture elettroniche valide nel 2026, ecco i principali software disponibili sul mercato, con un focus su quelli adatti ai forfettari:

1. “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)

È il portale ufficiale e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area riservata con SPID/CIE/CNS. Permette di:

  • Compilare e inviare fatture elettroniche con interfaccia web
  • Conservare a norma le fatture emesse e ricevute
  • Visualizzare il proprio cassetto fiscale
  • Calcolare automaticamente il bollo virtuale dovuto

Pro: totalmente gratuito, ufficiale, integrato con SDI.
Contro: interfaccia spartana, poche funzioni di gestione (no scadenzario, no numerazione automatica progettata).

2. Software a pagamento (più completi)

  • Fatture in Cloud (TeamSystem) – Da circa 4 €/mese, una delle soluzioni più usate dai forfettari. Numerazione automatica, scadenzario, gestione bollo, conservazione decennale a norma inclusa.
  • Aruba Fatturazione Elettronica – Da circa 1 €/mese (piano base), molto economico. Buona integrazione con i servizi PEC Aruba.
  • Subito Fatture, FattureGratis, Fattura24 – Altre alternative valide, con prezzi e funzionalità variabili.

Per chi è agli inizi e fattura poco, il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente. Quando il volume di fatture cresce, conviene passare a un software dedicato per risparmiare tempo nella gestione.

Errori comuni nella fattura forfettaria (e come evitarli)

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti che troviamo sulle fatture dei forfettari, soprattutto chi ha appena aperto la P.IVA:

  1. Dimenticare la dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014: senza questa frase, la fattura potrebbe essere riqualificata come operazione ordinaria con IVA.
  2. Indicare aliquota IVA invece di N2.2: alcuni software, se non configurati correttamente, mettono di default l’aliquota 22%. Verificare sempre che il campo “Natura” sia N2.2 e l’aliquota 0%.
  3. Bollo non applicato sopra 77,47 euro: dimenticare il bollo significa dover comunque versare l’imposta in F24 più la sanzione (30% dell’imposta non versata).
  4. Bollo applicato anche sotto 77,47 euro: errore opposto, meno grave ma scorretto.
  5. Numerazione non progressiva: ogni fattura deve avere numero univoco crescente. Saltare numeri (es. 1, 2, 4, 5…) o ripetere lo stesso numero è una violazione formale.
  6. Codice destinatario sbagliato: per privati va sempre “0000000” (sette zeri); per imprese, va il codice di 7 caratteri o la PEC del cliente.
  7. Indicare ritenuta d’acconto: il forfettario non è soggetto a ritenuta (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione.
  8. Errore sul codice fiscale del cliente privato: 16 caratteri obbligatori. Un errore qui può far scartare la fattura dal SDI.
  9. Mancato versamento bollo trimestrale: dimenticare la scadenza del 31 maggio (1° trim.) o successive comporta sanzioni.
  10. Non conservare le fatture: anche le fatture emesse via SDI vanno conservate per 10 anni a norma. Il portale gratuito Agenzia Entrate include questa conservazione.

Un controllo periodico delle fatture emesse, ancora meglio se affidato a un CAF o a un commercialista, evita la maggior parte di questi errori.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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Domande frequenti sulla fattura forfettaria 2026

Posso ancora emettere fattura cartacea nel 2026 se sono forfettario?

No. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, anche con ricavi sotto 25.000 euro, devono emettere fattura elettronica via SDI. La fattura cartacea o il PDF non hanno più valore fiscale come documento ufficiale.

Cosa succede se mando per errore una fattura cartacea?

La fattura non emessa via SDI è considerata “non emessa” ai fini fiscali. La sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 250 euro per fattura. È sempre possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.

Quale codice natura IVA usare in fattura forfettaria?

Sempre N2.2 – Non soggette – altri casi. Il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 2021 e non è più valido.

Devo applicare la ritenuta d’acconto sulle mie fatture?

No. I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Va indicato in fattura: “Non si applica ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”. Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione corretta.

Come faccio a sapere il codice destinatario del mio cliente?

Per le aziende: si chiede direttamente al cliente, che lo comunica al momento della prima fattura. Per i privati: usa “0000000” (sette zeri). Se il cliente fornisce solo la PEC, va inserita nel campo “PEC destinatario” e il codice destinatario va a “0000000”.

Quando devo versare il bollo da 2 euro all’Agenzia delle Entrate?

Il versamento è trimestrale, con questi codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2° trim.), 2523 (3° trim.), 2524 (4° trim.). Le scadenze sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto nel trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può rinviare al trimestre successivo.

Se il cliente paga in ritardo, quando devo versare il bollo?

Il bollo si versa in base alla data di emissione della fattura, non alla data di pagamento. Quindi anche se il cliente paga a 90 giorni, il bollo va comunque versato nei termini trimestrali in base a quando è stata emessa la fattura.

Posso usare un modello Word personalizzato come fattura ufficiale?

No. La fattura ufficiale deve essere in formato XML e transitare dal SDI. Il modello Word può servire come bozza interna, preventivo o documento di lavoro, ma non sostituisce la fattura elettronica obbligatoria.

Il CAF può aiutarmi a emettere le fatture?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per partite IVA forfettarie: configurazione del software di fatturazione, controllo periodico delle fatture emesse, calcolo e versamento del bollo trimestrale, conservazione a norma. Contatta il CAF per un preventivo personalizzato.

Hai bisogno di aiuto con la fattura forfettaria? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

Hai aperto da poco la partita IVA in regime forfettario e non sai come configurare il software di fatturazione? Vuoi un controllo delle fatture emesse per essere sicuro di non aver sbagliato la dicitura, il codice natura o il bollo? Vuoi ricevere il modello Word/PDF gratuito con esempi compilati?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella gestione della fatturazione elettronica, dei versamenti trimestrali del bollo e della dichiarazione dei redditi annuale. Il nostro team segue il forfettario in tutte le sue fasi: dall’apertura della P.IVA alla configurazione del software, dall’emissione corretta della prima fattura al monitoraggio dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

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  • Ricevere il modello fattura forfettaria 2026 Word/PDF gratuito
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CAF Centro Fiscale Udine
Email: successioni@centrofiscale.com
Sito: centrofiscale.com

Ultimo aggiornamento: maggio 2026. Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa fiscale italiana vigente al momento della pubblicazione (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, D.M. 17/06/2014, Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/2018). Per situazioni specifiche è sempre consigliato richiedere un parere personalizzato.

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Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-11 08:00:002026-05-31 22:24:34Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-05-31 22:25:10Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

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