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Tag Archivio per: calcolo iva

GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-08-17 10:16:40Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
PARTITA IVA

Saldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il saldo IVA 2025 rappresenta uno degli appuntamenti fiscali più importanti per le partite IVA e i professionisti italiani. Entro il 16 marzo 2026, tutti i contribuenti tenuti al versamento dell’IVA devono effettuare il pagamento del saldo annuale relativo all’anno d’imposta 2025, utilizzando il modello F24. Questa scadenza riguarda chi presenta la dichiarazione IVA annuale e ha un debito residuo da versare dopo aver considerato gli acconti già pagati durante l’anno.

Ma chi deve pagare il saldo IVA? Come si calcola l’importo? Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24? E cosa succede se non si paga entro la scadenza? In questa guida completa rispondiamo a tutte queste domande, fornendo esempi pratici, tabelle riassuntive e le informazioni aggiornate per il 2025.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nella gestione degli adempimenti fiscali per la tua partita IVA. Scopri come evitare errori e sanzioni con il supporto dei nostri esperti.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Saldo IVA e Chi Deve Pagarlo
  2. Scadenza 16 Marzo 2026: Quando Pagare
  3. Come Calcolare il Saldo IVA 2025
  4. Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVA
  5. Codici Tributo F24 per il Saldo IVA
  6. Regimi Speciali: Forfettario, Agricolo, Esoneri
  7. Sanzioni per Ritardo o Omesso Versamento
  8. Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare
  9. Esempi Pratici di Calcolo
  10. Domande Frequenti

Cos’è il Saldo IVA e Chi Deve Pagarlo

Il saldo IVA è la differenza tra l’IVA a debito (incassata sulle vendite) e l’IVA a credito (pagata sugli acquisti) che emerge dalla dichiarazione IVA annuale. Se questa differenza è positiva, il contribuente deve versare la somma all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Devono pagare il saldo IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA che:

  • Presentano la dichiarazione IVA annuale (modello IVA/2026 per l’anno 2025)
  • Hanno un debito IVA risultante dalla dichiarazione
  • Non rientrano in regimi speciali esonerati dall’IVA (come il regime forfettario)
  • Effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA (mensili o trimestrali)

Chi è escluso dal pagamento del saldo IVA?

  • Regime forfettario: I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA e quindi non devono versare né acconti né saldo IVA
  • Regime di vantaggio (ex minimi): Anche in questo caso non c’è obbligo di versamento IVA
  • Contribuenti con IVA a credito: Chi ha IVA a credito può richiedere il rimborso o riportare il credito negli anni successivi
  • Operazioni esenti IVA: Alcuni settori (sanità, istruzione, attività finanziarie) possono avere operazioni esenti

La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 633/1972 (legge IVA) e nelle successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 1 del D.P.R. 435/2001 che disciplina i termini di versamento.

Scadenza 16 Marzo 2026: Quando Pagare

La scadenza per il saldo IVA 2025 è fissata al 16 marzo 2026. Questa data coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale in modalità telematica.

Calendario delle scadenze IVA 2025-2026:

ScadenzaAdempimentoChi riguarda
16 marzo 2026Versamento saldo IVA 2025 + presentazione dichiarazione IVA/2026Tutti i contribuenti IVA ordinari
16 aprile 2026Scadenza prorogata per chi paga con maggiorazione 0,40%Contribuenti che scelgono la proroga
16 febbraio 2026Versamento secondo acconto IVA (riferito al 2026)Contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali
27 dicembre 2025Versamento secondo acconto IVA (contribuenti mensili)Contribuenti con liquidazioni IVA mensili

Perché il 16 marzo? Questa scadenza è stabilita dall’art. 5-bis del D.P.R. 322/1998, che prevede che il saldo IVA debba essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il termine ordinario sarebbe il 28 febbraio, ma per chi trasmette telematicamente la dichiarazione (obbligo dal 2017), la scadenza è prorogata al 16 marzo.

Proroga con maggiorazione: È possibile differire il pagamento del saldo IVA di 30 giorni, portando la scadenza al 16 aprile 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione si calcola sull’importo del saldo da versare.

Differenze tra Contribuenti Mensili e Trimestrali

I contribuenti IVA possono scegliere tra liquidazione mensile o trimestrale:

  • Mensile: Le liquidazioni IVA vanno effettuate entro il 16 del mese successivo. Il saldo annuale si calcola considerando tutti i 12 mesi del 2025.
  • Trimestrale: Le liquidazioni IVA si fanno entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (es. IVA gennaio-marzo 2025 va versata entro 16 maggio 2025). Il saldo annuale considera i 4 trimestri.

Indipendentemente dalla periodicità, la scadenza del saldo IVA al 16 marzo è uguale per tutti.

Come Calcolare il Saldo IVA 2025

Il calcolo del saldo IVA si basa sulla differenza tra IVA a debito e IVA a credito, considerando anche eventuali acconti già versati durante l’anno.

Formula del calcolo:

Saldo IVA = (IVA a debito 2025) - (IVA a credito 2025) - (Acconti IVA versati nel 2025)

Vediamo nel dettaglio ogni componente:

1. IVA a Debito

L’IVA a debito è l’imposta applicata sulle vendite e prestazioni di servizi effettuate durante l’anno 2025. Si calcola sommando l’IVA fatturata ai clienti in tutte le fatture emesse.

Esempio: Un professionista ha emesso fatture per 50.000 euro + IVA 22% = 11.000 euro di IVA a debito.

2. IVA a Credito

L’IVA a credito è l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi necessari per l’attività. Include l’IVA sulle fatture ricevute dai fornitori, purché inerenti all’attività professionale.

Esempio: Lo stesso professionista ha acquistato beni/servizi per 20.000 euro + IVA 22% = 4.400 euro di IVA a credito.

3. Acconti IVA Versati

Durante l’anno 2025, i contribuenti IVA hanno già versato due acconti IVA:

  • Primo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2024, pari all’88% del debito IVA del periodo ottobre-novembre 2024 (per mensili) o del terzo trimestre 2024 (per trimestrali)
  • Secondo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2025 (mensili) o 16 febbraio 2026 (trimestrali)

Esempio: Il professionista ha versato 3.000 euro di acconti IVA nel 2025.

Calcolo Finale

Riprendiamo l’esempio completo:

  • IVA a debito: 11.000 euro
  • IVA a credito: 4.400 euro
  • Acconti versati: 3.000 euro
Saldo IVA = 11.000 - 4.400 - 3.000 = 3.600 euro

Il professionista dovrà versare 3.600 euro entro il 16 marzo 2026.

Attenzione: Se il risultato è negativo, significa che il contribuente ha un credito IVA da riportare negli anni successivi o da chiedere a rimborso (secondo le condizioni previste dall’art. 30 D.P.R. 633/1972).

Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVA

Il pagamento del saldo IVA avviene esclusivamente tramite modello F24, che può essere compilato e trasmesso:

  • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)
  • Tramite home banking del proprio istituto di credito
  • Presso banche, Poste Italiane o intermediari abilitati (commercialisti, CAF)

Guida Passo-Passo alla Compilazione del F24

Sezione da compilare: “Erario” del modello F24

Campi obbligatori:

  1. Codice tributo: 6099 (saldo IVA) – vedi sezione successiva per tutti i codici
  2. Anno di riferimento: 2025 (anno d’imposta cui si riferisce il saldo)
  3. Importi a debito versati: L’importo del saldo IVA da pagare (es. 3.600,00)
  4. Codice ufficio: Lasciare vuoto (non necessario per IVA)
  5. Codice atto: Lasciare vuoto

Esempio di Compilazione F24

CampoValore
Codice tributo6099
Rateazione/regione/prov/mese rif.0101 (non rateizzato)
Anno di riferimento2025
Importi a debito versati3.600,00
Importi a credito compensati0,00 (se non si compensa con altri crediti)
TOTALE A3.600,00

Modalità di pagamento:

  • Versamento diretto: Si paga l’intero importo entro il 16 marzo 2026
  • Compensazione: È possibile compensare il debito IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, IRES, contributi INPS) utilizzando il modello F24
  • Rateizzazione: NON è possibile rateizzare il saldo IVA (a differenza di imposte sui redditi o contributi)

Attenzione alla compensazione: La compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 35 D.Lgs. 241/1997) o la sottoscrizione da parte di un professionista abilitato.

Codici Tributo F24 per il Saldo IVA

L’Agenzia delle Entrate prevede codici tributo specifici per il versamento del saldo IVA, a seconda della tipologia di contribuente e della situazione fiscale.

Tabella completa dei codici tributo IVA:

CodiceDescrizioneQuando si usa
6099Saldo IVA annualeVersamento ordinario del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale
6001IVA mensile (mese di gennaio)Liquidazione IVA periodica del primo mese
6002IVA mensile (febbraio)Liquidazione IVA mensile di febbraio
6003-6012IVA mensile (altri mesi)Un codice per ogni mese da marzo a dicembre
6031IVA primo trimestreLiquidazione IVA trimestrale gennaio-marzo
6032IVA secondo trimestreLiquidazione IVA trimestrale aprile-giugno
6033IVA terzo trimestreLiquidazione IVA trimestrale luglio-settembre
6034IVA quarto trimestreLiquidazione IVA trimestrale ottobre-dicembre
6035Acconto IVA (metodo storico)Versamento secondo acconto IVA
6036Acconto IVA (metodo previsionale)Versamento acconto con metodo previsionale
6037Acconto IVA (metodo da operazioni effettuate)Versamento acconto calcolato sulle operazioni reali
6098Interessi da saldo IVA dilazionatoInteressi per rateizzazione (NON applicabile al saldo IVA)

Codice 6099: il più utilizzato

Il codice tributo 6099 è quello standard per il versamento del saldo IVA annuale. Va utilizzato quando:

  • Si presenta la dichiarazione IVA annuale
  • Il risultato è un debito IVA da versare
  • Non si tratta di liquidazioni periodiche o acconti

Attenzione: Se stai versando un acconto IVA (secondo acconto per l’anno 2026), devi utilizzare i codici 6035, 6036 o 6037, NON il 6099.

Interessi per Versamento Posticipato (0,40%)

Se decidi di pagare il saldo IVA entro il 16 aprile 2026 invece del 16 marzo, devi applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione:

  • Si calcola sull’importo del saldo da versare
  • Va indicata nello stesso F24 con il codice tributo 6099
  • Si somma all’importo del saldo

Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro con proroga al 16 aprile:

Interessi 0,40% = 3.600 × 0,0040 = 14,40 euro
Totale da versare = 3.600 + 14,40 = 3.614,40 euro

Regimi Speciali: Forfettario, Agricolo, Esoneri

Non tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento del saldo IVA. Alcuni regimi fiscali speciali prevedono l’esonero dagli obblighi IVA.

Regime Forfettario

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89) sono esonerati da IVA. Questo significa che:

  • Non addebitano IVA nelle fatture emesse ai clienti
  • Non detraggono IVA sugli acquisti
  • Non presentano la dichiarazione IVA
  • Non versano acconti né saldo IVA

Limiti del regime forfettario 2025:

  • Ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro
  • Applicazione di coefficienti di redditività diversi per settore
  • Imposta sostitutiva del 15% o 5% (primi 5 anni di attività)

Attenzione: Se nel corso del 2025 superi il limite di 85.000 euro di ricavi, esci dal regime forfettario e dall’anno successivo (2026) dovrai applicare l’IVA ordinaria e versare acconti/saldo.

Regime di Vantaggio (ex Minimi)

Il regime di vantaggio per i contribuenti minimi (Legge 244/2007) è stato abolito dal 2016, ma chi vi rientrava può continuare fino alla scadenza naturale del quinquennio. Anche questo regime prevede l’esonero da IVA.

Regime Speciale Agricolo

Gli agricoltori in regime speciale IVA (art. 34 D.P.R. 633/1972) applicano percentuali di compensazione IVA forfettarie e possono avere semplificazioni negli adempimenti, ma restano tenuti al versamento del saldo IVA se risultante dalla dichiarazione.

Operazioni Esenti IVA

Alcuni settori effettuano operazioni esenti da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972):

  • Sanità e servizi socio-sanitari
  • Istruzione (scuole, università)
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Locazioni immobiliari ad uso abitativo

Chi effettua solo operazioni esenti non versa IVA, ma non può nemmeno detrarla sugli acquisti. Chi ha operazioni miste (esenti e imponibili) deve calcolare la pro-rata di detrazione.

Esonero per Volume d’Affari Ridotto

Non esiste un esonero automatico dal saldo IVA per chi ha un volume d’affari ridotto. Anche con pochi euro di debito IVA, il versamento è obbligatorio. L’unica eccezione è per importi inferiori a 10,33 euro, che non vanno versati (importo minimo di versamento).

Sanzioni per Ritardo o Omesso Versamento

Il mancato o tardivo versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 471/1997.

Sanzioni per Omesso Versamento

Se non versi il saldo IVA entro il 16 marzo 2026, incorri nella sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro non versato:

Sanzione = 3.600 × 30% = 1.080 euro

Questa sanzione si somma agli interessi moratori, calcolati al tasso legale (attualmente 2,5% annuo per il 2025) per ogni giorno di ritardo.

Riduzione delle Sanzioni con Ravvedimento Operoso

È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), regolarizzando il pagamento spontaneamente prima di eventuali accertamenti. Vedi la sezione successiva per i dettagli.

Interessi Moratori

Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza (17 marzo 2026) fino al giorno del pagamento effettivo, applicando il tasso legale annuo.

Formula interessi:

Interessi = (Importo dovuto × Tasso legale × Giorni di ritardo) / 36500

Esempio: Pagamento in ritardo di 30 giorni (saldo 3.600 euro, tasso legale 2,5%):

Interessi = (3.600 × 2,5 × 30) / 36500 = 7,40 euro

Conseguenze in Caso di Inadempienza Prolungata

Se il mancato pagamento del saldo IVA si protrae oltre i termini del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate può procedere con:

  • Cartella di pagamento: Notifica dell’importo dovuto (saldo + sanzioni + interessi)
  • Iscrizione a ruolo: Riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Fermo amministrativo di veicoli intestati
  • Ipoteca su beni immobili
  • Pignoramento di beni mobili, conti correnti, stipendi

Importante: Le sanzioni per omesso versamento IVA sono penalmente rilevanti se l’importo evaso supera i 250.000 euro per anno d’imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), con pene detentive da 6 mesi a 2 anni.

Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare

Il ravvedimento operoso è lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente il mancato o tardivo versamento del saldo IVA, beneficiando di sanzioni ridotte.

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse tipologie di ravvedimento a seconda dei giorni di ritardo:

Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni Ridotte

Tipo ravvedimentoEntro quandoSanzione ridotta
SprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)
BreveDal 15° al 30° giorno1,5% dell’importo dovuto
IntermedioDal 31° al 90° giorno1,67% dell’importo dovuto
LungoEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo3,75% dell’importo dovuto
LunghissimoOltre il termine dichiarazione, ma entro 2 anni4,29% dell’importo dovuto
Oltre 2 anniOltre 2 anni dalla scadenza5% dell’importo dovuto

Come Calcolare il Ravvedimento

Per regolarizzare il saldo IVA 2025 in ritardo, devi versare con F24:

  1. Importo del saldo IVA originario (codice tributo 6099)
  2. Sanzione ridotta (codice tributo 8904 – sanzioni pecuniarie IVA)
  3. Interessi legali (codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento)

Esempio pratico: Saldo IVA di 3.600 euro pagato con 20 giorni di ritardo (5 aprile 2026).

Si applica il ravvedimento breve (1,5%):

Sanzione ridotta = 3.600 × 1,5% = 54 euro
Interessi (20 gg, tasso 2,5%) = (3.600 × 2,5 × 20) / 36500 = 4,93 euro
Totale da versare = 3.600 + 54 + 4,93 = 3.658,93 euro

Codici Tributo per il Ravvedimento

Nel modello F24 per il ravvedimento operoso del saldo IVA, utilizza:

  • 6099: Importo del saldo IVA
  • 8904: Sanzioni pecuniarie per irregolarità IVA
  • 1991: Interessi sul ravvedimento per liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA

Quando NON è Possibile Ravvedersi

Il ravvedimento operoso non è ammesso se:

  • Hai già ricevuto una comunicazione di irregolarità (PVC, avviso bonario)
  • È stata notificata una cartella di pagamento
  • Sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Sono decorsi più di 5 anni dalla violazione (termine prescrizionale)

Consiglio: Se hai dimenticato di pagare il saldo IVA, procedi immediatamente con il ravvedimento operoso per limitare le sanzioni. Più tempo passa, più la sanzione aumenta (fino al 30% se non ti ravvedi).

Esempi Pratici di Calcolo

Vediamo alcuni casi concreti di calcolo e pagamento del saldo IVA 2025, con situazioni tipiche di diversi professionisti e imprese.

Esempio 1: Professionista con Liquidazione Mensile

Situazione: Commercialista con partita IVA in regime ordinario, liquidazione mensile.

  • IVA a debito 2025: 22.000 euro (fatture emesse ai clienti)
  • IVA a credito 2025: 6.500 euro (spese professionali, attrezzature, software)
  • Acconti IVA versati nel 2025: 8.000 euro

Calcolo saldo IVA:

Saldo IVA = 22.000 - 6.500 - 8.000 = 7.500 euro

Scadenza: 16 marzo 2026
Codice tributo F24: 6099
Importo da versare: 7.500 euro

Esempio 2: Piccola Impresa con Liquidazione Trimestrale

Situazione: Negozio di abbigliamento, liquidazione IVA trimestrale.

  • IVA a debito 2025: 55.000 euro (vendite al dettaglio)
  • IVA a credito 2025: 38.000 euro (acquisto merce, utenze, affitto)
  • Acconti IVA versati: 10.000 euro

Calcolo saldo IVA:

Saldo IVA = 55.000 - 38.000 - 10.000 = 7.000 euro

Opzione proroga: L’imprenditore decide di pagare il 16 aprile 2026 con maggiorazione 0,40%:

Interessi proroga = 7.000 × 0,40% = 28 euro
Totale da versare = 7.000 + 28 = 7.028 euro

Esempio 3: Contribuente in Regime Forfettario

Situazione: Grafico freelance in regime forfettario.

  • Ricavi 2025: 45.000 euro
  • Regime: Forfettario (coefficiente redditività 78%, imposta sostitutiva 15%)

Saldo IVA:

NON DOVUTO - Il regime forfettario è esente da IVA.
Non si presenta dichiarazione IVA e non si versa alcun saldo.

Il grafico verserà solo l’imposta sostitutiva sui redditi, ma nessun adempimento IVA.

Esempio 4: Professionista con Credito IVA

Situazione: Ingegnere che ha sostenuto investimenti importanti nel 2025.

  • IVA a debito 2025: 18.000 euro
  • IVA a credito 2025: 25.000 euro (acquisto attrezzature, auto aziendale)
  • Acconti IVA versati: 3.500 euro

Calcolo:

Saldo IVA = 18.000 - 25.000 - 3.500 = -10.500 euro (CREDITO)

Risultato: L’ingegnere ha un credito IVA di 10.500 euro. Può:

  • Riportarlo in compensazione negli anni successivi
  • Chiedere il rimborso se i requisiti sono soddisfatti (attività da almeno 2 anni, credito superiore a 2.582,28 euro)
  • Compensare con altri tributi (IRPEF, INPS) tramite F24

In questo caso NON si versa alcun saldo IVA.

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Domande Frequenti sul Saldo IVA 2025

Entro quando devo pagare il saldo IVA 2025?

Il saldo IVA 2025 deve essere versato entro il 16 marzo 2026. È possibile posticipare il pagamento al 16 aprile 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Quale codice tributo devo usare per il saldo IVA?

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento del saldo IVA annuale è il 6099. Nel campo anno di riferimento va indicato 2025.

Chi è esonerato dal pagamento del saldo IVA?

Sono esonerati dal saldo IVA i contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, poiché non applicano l’IVA. Anche chi ha un credito IVA risultante dalla dichiarazione non deve versare alcun saldo.

Cosa succede se pago il saldo IVA in ritardo?

Il mancato o ritardato pagamento comporta sanzioni del 30% dell’importo dovuto più interessi moratori. È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte dall’1% al 5% a seconda dei giorni di ritardo.

Posso rateizzare il saldo IVA?

No, il saldo IVA non è rateizzabile. Deve essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (o 16 aprile con maggiorazione). La rateizzazione è prevista solo per le imposte sui redditi, non per l’IVA.

Come si calcola il saldo IVA?

Il saldo IVA si calcola con la formula: IVA a debito – IVA a credito – Acconti già versati. Se il risultato è positivo, si deve versare quella somma. Se negativo, si ha un credito IVA da compensare o richiedere a rimborso.

Posso compensare il saldo IVA con altri crediti fiscali?

Sì, è possibile compensare il debito da saldo IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, INPS, altre imposte) utilizzando il modello F24. Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario il visto di conformità.


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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Lady
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    Giulia Guida
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    Paola Zilli
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    Jacqueline B.
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

    In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
    2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
    3. Esigibilità immediata: la regola generale
    4. Esigibilità differita e IVA per cassa
    5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
    6. Casi particolari di IVA per i forfettari
    7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
    8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
    9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
    10. Vendite a privati UE: regime OSS
    11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
    12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
    13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
    14. Esempi pratici con calcoli
    15. FAQ – Domande frequenti

    Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

    L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

    Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

    • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
    • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
    • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
    • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

    Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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    Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

    Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

    Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

    • Beni mobili: consegna o spedizione
    • Beni immobili: stipula del contratto/atto
    • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

    La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

    Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

    Esigibilità immediata: la regola generale

    L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

    In pratica, il fornitore in regime ordinario:

    1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
    2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
    3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
    4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

    Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

    Esigibilità differita e IVA per cassa

    L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

    Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

    Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

    IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

    Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

    • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
    • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

    L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

    I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

    Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

    Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

    “I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

    Questo significa, per il forfettario:

    • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
    • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
    • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
    • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
    • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
    • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

    In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

    Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
    “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

    Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

    Casi particolari di IVA per i forfettari

    Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

    1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
    2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
    3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
    4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
    5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

    In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

    Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

    Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

    • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
    • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
    • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
    • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
    • Cessione di oro industriale
    • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

    La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

    Forfettario come cedente/prestatore

    Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

    Forfettario come cessionario/committente

    Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

    1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
    2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
    3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
    4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

    Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

    Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

    Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

    Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

    Acquisti di beni intracomunitari

    Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

    • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
    • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

    Servizi ricevuti da soggetti UE

    Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

    1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
    2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
    3. Ricevere fattura senza IVA
    4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
    5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
    6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

    L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

    Importazioni extra-UE: IVA in dogana

    Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

    Il forfettario:

    • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
    • Non può detrarla
    • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
    • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

    Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

    Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

    Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

    • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
    • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
    1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
    2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
    3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
    4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

    In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

    Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

    Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

    Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

    Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

    • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
    • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
    • Le fatture 2026 restano senza IVA
    • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

    Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

    Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

    • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
    • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
    • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

    Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

    Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

    Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

    In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

    • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
    • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
    • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

    Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

    • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
    • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
    • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
    • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
    • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

    La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

    Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

    Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

    Scadenze LIPE 2026-2027:

    • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
    • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
    • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
    • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

    Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

    Esempi pratici con calcoli

    Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

    Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

    • IVA da versare: 0 euro
    • LIPE: non dovute
    • Modello IVA: non dovuto
    • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

    Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

    Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

    • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
    • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
    • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
    • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
    • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

    Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

    Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

    Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

    Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

    Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

    • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
    • Tutte le fatture successive con IVA
    • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
    • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
    • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
    • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

    Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

    Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

    • Vendite a francesi: IVA francese 20%
    • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
    • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
    • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.

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    FAQ – Domande frequenti

    Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

    Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

    Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

    Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

    Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

    No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

    Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

    Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

    Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

    Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

    Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

    No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

    Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

    Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

    Devo presentare LIPE se sono forfettario?

    No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

    L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

    No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

    Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

    Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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    Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-08-17 10:16:40Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
    PARTITA IVA

    Saldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il saldo IVA 2025 rappresenta uno degli appuntamenti fiscali più importanti per le partite IVA e i professionisti italiani. Entro il 16 marzo 2026, tutti i contribuenti tenuti al versamento dell’IVA devono effettuare il pagamento del saldo annuale relativo all’anno d’imposta 2025, utilizzando il modello F24. Questa scadenza riguarda chi presenta la dichiarazione IVA annuale e ha un debito residuo da versare dopo aver considerato gli acconti già pagati durante l’anno.

    Ma chi deve pagare il saldo IVA? Come si calcola l’importo? Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24? E cosa succede se non si paga entro la scadenza? In questa guida completa rispondiamo a tutte queste domande, fornendo esempi pratici, tabelle riassuntive e le informazioni aggiornate per il 2025.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nella gestione degli adempimenti fiscali per la tua partita IVA. Scopri come evitare errori e sanzioni con il supporto dei nostri esperti.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Saldo IVA e Chi Deve Pagarlo
    2. Scadenza 16 Marzo 2026: Quando Pagare
    3. Come Calcolare il Saldo IVA 2025
    4. Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVA
    5. Codici Tributo F24 per il Saldo IVA
    6. Regimi Speciali: Forfettario, Agricolo, Esoneri
    7. Sanzioni per Ritardo o Omesso Versamento
    8. Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare
    9. Esempi Pratici di Calcolo
    10. Domande Frequenti

    Cos’è il Saldo IVA e Chi Deve Pagarlo

    Il saldo IVA è la differenza tra l’IVA a debito (incassata sulle vendite) e l’IVA a credito (pagata sugli acquisti) che emerge dalla dichiarazione IVA annuale. Se questa differenza è positiva, il contribuente deve versare la somma all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

    Devono pagare il saldo IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA che:

    • Presentano la dichiarazione IVA annuale (modello IVA/2026 per l’anno 2025)
    • Hanno un debito IVA risultante dalla dichiarazione
    • Non rientrano in regimi speciali esonerati dall’IVA (come il regime forfettario)
    • Effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA (mensili o trimestrali)

    Chi è escluso dal pagamento del saldo IVA?

    • Regime forfettario: I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA e quindi non devono versare né acconti né saldo IVA
    • Regime di vantaggio (ex minimi): Anche in questo caso non c’è obbligo di versamento IVA
    • Contribuenti con IVA a credito: Chi ha IVA a credito può richiedere il rimborso o riportare il credito negli anni successivi
    • Operazioni esenti IVA: Alcuni settori (sanità, istruzione, attività finanziarie) possono avere operazioni esenti

    La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 633/1972 (legge IVA) e nelle successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 1 del D.P.R. 435/2001 che disciplina i termini di versamento.

    Scadenza 16 Marzo 2026: Quando Pagare

    La scadenza per il saldo IVA 2025 è fissata al 16 marzo 2026. Questa data coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale in modalità telematica.

    Calendario delle scadenze IVA 2025-2026:

    ScadenzaAdempimentoChi riguarda
    16 marzo 2026Versamento saldo IVA 2025 + presentazione dichiarazione IVA/2026Tutti i contribuenti IVA ordinari
    16 aprile 2026Scadenza prorogata per chi paga con maggiorazione 0,40%Contribuenti che scelgono la proroga
    16 febbraio 2026Versamento secondo acconto IVA (riferito al 2026)Contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali
    27 dicembre 2025Versamento secondo acconto IVA (contribuenti mensili)Contribuenti con liquidazioni IVA mensili

    Perché il 16 marzo? Questa scadenza è stabilita dall’art. 5-bis del D.P.R. 322/1998, che prevede che il saldo IVA debba essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il termine ordinario sarebbe il 28 febbraio, ma per chi trasmette telematicamente la dichiarazione (obbligo dal 2017), la scadenza è prorogata al 16 marzo.

    Proroga con maggiorazione: È possibile differire il pagamento del saldo IVA di 30 giorni, portando la scadenza al 16 aprile 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione si calcola sull’importo del saldo da versare.

    Differenze tra Contribuenti Mensili e Trimestrali

    I contribuenti IVA possono scegliere tra liquidazione mensile o trimestrale:

    • Mensile: Le liquidazioni IVA vanno effettuate entro il 16 del mese successivo. Il saldo annuale si calcola considerando tutti i 12 mesi del 2025.
    • Trimestrale: Le liquidazioni IVA si fanno entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (es. IVA gennaio-marzo 2025 va versata entro 16 maggio 2025). Il saldo annuale considera i 4 trimestri.

    Indipendentemente dalla periodicità, la scadenza del saldo IVA al 16 marzo è uguale per tutti.

    Come Calcolare il Saldo IVA 2025

    Il calcolo del saldo IVA si basa sulla differenza tra IVA a debito e IVA a credito, considerando anche eventuali acconti già versati durante l’anno.

    Formula del calcolo:

    Saldo IVA = (IVA a debito 2025) - (IVA a credito 2025) - (Acconti IVA versati nel 2025)

    Vediamo nel dettaglio ogni componente:

    1. IVA a Debito

    L’IVA a debito è l’imposta applicata sulle vendite e prestazioni di servizi effettuate durante l’anno 2025. Si calcola sommando l’IVA fatturata ai clienti in tutte le fatture emesse.

    Esempio: Un professionista ha emesso fatture per 50.000 euro + IVA 22% = 11.000 euro di IVA a debito.

    2. IVA a Credito

    L’IVA a credito è l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi necessari per l’attività. Include l’IVA sulle fatture ricevute dai fornitori, purché inerenti all’attività professionale.

    Esempio: Lo stesso professionista ha acquistato beni/servizi per 20.000 euro + IVA 22% = 4.400 euro di IVA a credito.

    3. Acconti IVA Versati

    Durante l’anno 2025, i contribuenti IVA hanno già versato due acconti IVA:

    • Primo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2024, pari all’88% del debito IVA del periodo ottobre-novembre 2024 (per mensili) o del terzo trimestre 2024 (per trimestrali)
    • Secondo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2025 (mensili) o 16 febbraio 2026 (trimestrali)

    Esempio: Il professionista ha versato 3.000 euro di acconti IVA nel 2025.

    Calcolo Finale

    Riprendiamo l’esempio completo:

    • IVA a debito: 11.000 euro
    • IVA a credito: 4.400 euro
    • Acconti versati: 3.000 euro
    Saldo IVA = 11.000 - 4.400 - 3.000 = 3.600 euro

    Il professionista dovrà versare 3.600 euro entro il 16 marzo 2026.

    Attenzione: Se il risultato è negativo, significa che il contribuente ha un credito IVA da riportare negli anni successivi o da chiedere a rimborso (secondo le condizioni previste dall’art. 30 D.P.R. 633/1972).

    Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVA

    Il pagamento del saldo IVA avviene esclusivamente tramite modello F24, che può essere compilato e trasmesso:

    • Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)
    • Tramite home banking del proprio istituto di credito
    • Presso banche, Poste Italiane o intermediari abilitati (commercialisti, CAF)

    Guida Passo-Passo alla Compilazione del F24

    Sezione da compilare: “Erario” del modello F24

    Campi obbligatori:

    1. Codice tributo: 6099 (saldo IVA) – vedi sezione successiva per tutti i codici
    2. Anno di riferimento: 2025 (anno d’imposta cui si riferisce il saldo)
    3. Importi a debito versati: L’importo del saldo IVA da pagare (es. 3.600,00)
    4. Codice ufficio: Lasciare vuoto (non necessario per IVA)
    5. Codice atto: Lasciare vuoto

    Esempio di Compilazione F24

    CampoValore
    Codice tributo6099
    Rateazione/regione/prov/mese rif.0101 (non rateizzato)
    Anno di riferimento2025
    Importi a debito versati3.600,00
    Importi a credito compensati0,00 (se non si compensa con altri crediti)
    TOTALE A3.600,00

    Modalità di pagamento:

    • Versamento diretto: Si paga l’intero importo entro il 16 marzo 2026
    • Compensazione: È possibile compensare il debito IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, IRES, contributi INPS) utilizzando il modello F24
    • Rateizzazione: NON è possibile rateizzare il saldo IVA (a differenza di imposte sui redditi o contributi)

    Attenzione alla compensazione: La compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 35 D.Lgs. 241/1997) o la sottoscrizione da parte di un professionista abilitato.

    Codici Tributo F24 per il Saldo IVA

    L’Agenzia delle Entrate prevede codici tributo specifici per il versamento del saldo IVA, a seconda della tipologia di contribuente e della situazione fiscale.

    Tabella completa dei codici tributo IVA:

    CodiceDescrizioneQuando si usa
    6099Saldo IVA annualeVersamento ordinario del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale
    6001IVA mensile (mese di gennaio)Liquidazione IVA periodica del primo mese
    6002IVA mensile (febbraio)Liquidazione IVA mensile di febbraio
    6003-6012IVA mensile (altri mesi)Un codice per ogni mese da marzo a dicembre
    6031IVA primo trimestreLiquidazione IVA trimestrale gennaio-marzo
    6032IVA secondo trimestreLiquidazione IVA trimestrale aprile-giugno
    6033IVA terzo trimestreLiquidazione IVA trimestrale luglio-settembre
    6034IVA quarto trimestreLiquidazione IVA trimestrale ottobre-dicembre
    6035Acconto IVA (metodo storico)Versamento secondo acconto IVA
    6036Acconto IVA (metodo previsionale)Versamento acconto con metodo previsionale
    6037Acconto IVA (metodo da operazioni effettuate)Versamento acconto calcolato sulle operazioni reali
    6098Interessi da saldo IVA dilazionatoInteressi per rateizzazione (NON applicabile al saldo IVA)

    Codice 6099: il più utilizzato

    Il codice tributo 6099 è quello standard per il versamento del saldo IVA annuale. Va utilizzato quando:

    • Si presenta la dichiarazione IVA annuale
    • Il risultato è un debito IVA da versare
    • Non si tratta di liquidazioni periodiche o acconti

    Attenzione: Se stai versando un acconto IVA (secondo acconto per l’anno 2026), devi utilizzare i codici 6035, 6036 o 6037, NON il 6099.

    Interessi per Versamento Posticipato (0,40%)

    Se decidi di pagare il saldo IVA entro il 16 aprile 2026 invece del 16 marzo, devi applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione:

    • Si calcola sull’importo del saldo da versare
    • Va indicata nello stesso F24 con il codice tributo 6099
    • Si somma all’importo del saldo

    Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro con proroga al 16 aprile:

    Interessi 0,40% = 3.600 × 0,0040 = 14,40 euro
    Totale da versare = 3.600 + 14,40 = 3.614,40 euro

    Regimi Speciali: Forfettario, Agricolo, Esoneri

    Non tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento del saldo IVA. Alcuni regimi fiscali speciali prevedono l’esonero dagli obblighi IVA.

    Regime Forfettario

    I contribuenti che aderiscono al regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89) sono esonerati da IVA. Questo significa che:

    • Non addebitano IVA nelle fatture emesse ai clienti
    • Non detraggono IVA sugli acquisti
    • Non presentano la dichiarazione IVA
    • Non versano acconti né saldo IVA

    Limiti del regime forfettario 2025:

    • Ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro
    • Applicazione di coefficienti di redditività diversi per settore
    • Imposta sostitutiva del 15% o 5% (primi 5 anni di attività)

    Attenzione: Se nel corso del 2025 superi il limite di 85.000 euro di ricavi, esci dal regime forfettario e dall’anno successivo (2026) dovrai applicare l’IVA ordinaria e versare acconti/saldo.

    Regime di Vantaggio (ex Minimi)

    Il regime di vantaggio per i contribuenti minimi (Legge 244/2007) è stato abolito dal 2016, ma chi vi rientrava può continuare fino alla scadenza naturale del quinquennio. Anche questo regime prevede l’esonero da IVA.

    Regime Speciale Agricolo

    Gli agricoltori in regime speciale IVA (art. 34 D.P.R. 633/1972) applicano percentuali di compensazione IVA forfettarie e possono avere semplificazioni negli adempimenti, ma restano tenuti al versamento del saldo IVA se risultante dalla dichiarazione.

    Operazioni Esenti IVA

    Alcuni settori effettuano operazioni esenti da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972):

    • Sanità e servizi socio-sanitari
    • Istruzione (scuole, università)
    • Attività finanziarie e assicurative
    • Locazioni immobiliari ad uso abitativo

    Chi effettua solo operazioni esenti non versa IVA, ma non può nemmeno detrarla sugli acquisti. Chi ha operazioni miste (esenti e imponibili) deve calcolare la pro-rata di detrazione.

    Esonero per Volume d’Affari Ridotto

    Non esiste un esonero automatico dal saldo IVA per chi ha un volume d’affari ridotto. Anche con pochi euro di debito IVA, il versamento è obbligatorio. L’unica eccezione è per importi inferiori a 10,33 euro, che non vanno versati (importo minimo di versamento).

    Sanzioni per Ritardo o Omesso Versamento

    Il mancato o tardivo versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 471/1997.

    Sanzioni per Omesso Versamento

    Se non versi il saldo IVA entro il 16 marzo 2026, incorri nella sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

    Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro non versato:

    Sanzione = 3.600 × 30% = 1.080 euro

    Questa sanzione si somma agli interessi moratori, calcolati al tasso legale (attualmente 2,5% annuo per il 2025) per ogni giorno di ritardo.

    Riduzione delle Sanzioni con Ravvedimento Operoso

    È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), regolarizzando il pagamento spontaneamente prima di eventuali accertamenti. Vedi la sezione successiva per i dettagli.

    Interessi Moratori

    Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza (17 marzo 2026) fino al giorno del pagamento effettivo, applicando il tasso legale annuo.

    Formula interessi:

    Interessi = (Importo dovuto × Tasso legale × Giorni di ritardo) / 36500

    Esempio: Pagamento in ritardo di 30 giorni (saldo 3.600 euro, tasso legale 2,5%):

    Interessi = (3.600 × 2,5 × 30) / 36500 = 7,40 euro

    Conseguenze in Caso di Inadempienza Prolungata

    Se il mancato pagamento del saldo IVA si protrae oltre i termini del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate può procedere con:

    • Cartella di pagamento: Notifica dell’importo dovuto (saldo + sanzioni + interessi)
    • Iscrizione a ruolo: Riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione
    • Fermo amministrativo di veicoli intestati
    • Ipoteca su beni immobili
    • Pignoramento di beni mobili, conti correnti, stipendi

    Importante: Le sanzioni per omesso versamento IVA sono penalmente rilevanti se l’importo evaso supera i 250.000 euro per anno d’imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), con pene detentive da 6 mesi a 2 anni.

    Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare

    Il ravvedimento operoso è lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente il mancato o tardivo versamento del saldo IVA, beneficiando di sanzioni ridotte.

    L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse tipologie di ravvedimento a seconda dei giorni di ritardo:

    Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni Ridotte

    Tipo ravvedimentoEntro quandoSanzione ridotta
    SprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)
    BreveDal 15° al 30° giorno1,5% dell’importo dovuto
    IntermedioDal 31° al 90° giorno1,67% dell’importo dovuto
    LungoEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo3,75% dell’importo dovuto
    LunghissimoOltre il termine dichiarazione, ma entro 2 anni4,29% dell’importo dovuto
    Oltre 2 anniOltre 2 anni dalla scadenza5% dell’importo dovuto

    Come Calcolare il Ravvedimento

    Per regolarizzare il saldo IVA 2025 in ritardo, devi versare con F24:

    1. Importo del saldo IVA originario (codice tributo 6099)
    2. Sanzione ridotta (codice tributo 8904 – sanzioni pecuniarie IVA)
    3. Interessi legali (codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento)

    Esempio pratico: Saldo IVA di 3.600 euro pagato con 20 giorni di ritardo (5 aprile 2026).

    Si applica il ravvedimento breve (1,5%):

    Sanzione ridotta = 3.600 × 1,5% = 54 euro
    Interessi (20 gg, tasso 2,5%) = (3.600 × 2,5 × 20) / 36500 = 4,93 euro
    Totale da versare = 3.600 + 54 + 4,93 = 3.658,93 euro

    Codici Tributo per il Ravvedimento

    Nel modello F24 per il ravvedimento operoso del saldo IVA, utilizza:

    • 6099: Importo del saldo IVA
    • 8904: Sanzioni pecuniarie per irregolarità IVA
    • 1991: Interessi sul ravvedimento per liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA

    Quando NON è Possibile Ravvedersi

    Il ravvedimento operoso non è ammesso se:

    • Hai già ricevuto una comunicazione di irregolarità (PVC, avviso bonario)
    • È stata notificata una cartella di pagamento
    • Sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate
    • Sono decorsi più di 5 anni dalla violazione (termine prescrizionale)

    Consiglio: Se hai dimenticato di pagare il saldo IVA, procedi immediatamente con il ravvedimento operoso per limitare le sanzioni. Più tempo passa, più la sanzione aumenta (fino al 30% se non ti ravvedi).

    Esempi Pratici di Calcolo

    Vediamo alcuni casi concreti di calcolo e pagamento del saldo IVA 2025, con situazioni tipiche di diversi professionisti e imprese.

    Esempio 1: Professionista con Liquidazione Mensile

    Situazione: Commercialista con partita IVA in regime ordinario, liquidazione mensile.

    • IVA a debito 2025: 22.000 euro (fatture emesse ai clienti)
    • IVA a credito 2025: 6.500 euro (spese professionali, attrezzature, software)
    • Acconti IVA versati nel 2025: 8.000 euro

    Calcolo saldo IVA:

    Saldo IVA = 22.000 - 6.500 - 8.000 = 7.500 euro

    Scadenza: 16 marzo 2026
    Codice tributo F24: 6099
    Importo da versare: 7.500 euro

    Esempio 2: Piccola Impresa con Liquidazione Trimestrale

    Situazione: Negozio di abbigliamento, liquidazione IVA trimestrale.

    • IVA a debito 2025: 55.000 euro (vendite al dettaglio)
    • IVA a credito 2025: 38.000 euro (acquisto merce, utenze, affitto)
    • Acconti IVA versati: 10.000 euro

    Calcolo saldo IVA:

    Saldo IVA = 55.000 - 38.000 - 10.000 = 7.000 euro

    Opzione proroga: L’imprenditore decide di pagare il 16 aprile 2026 con maggiorazione 0,40%:

    Interessi proroga = 7.000 × 0,40% = 28 euro
    Totale da versare = 7.000 + 28 = 7.028 euro

    Esempio 3: Contribuente in Regime Forfettario

    Situazione: Grafico freelance in regime forfettario.

    • Ricavi 2025: 45.000 euro
    • Regime: Forfettario (coefficiente redditività 78%, imposta sostitutiva 15%)

    Saldo IVA:

    NON DOVUTO - Il regime forfettario è esente da IVA.
    Non si presenta dichiarazione IVA e non si versa alcun saldo.

    Il grafico verserà solo l’imposta sostitutiva sui redditi, ma nessun adempimento IVA.

    Esempio 4: Professionista con Credito IVA

    Situazione: Ingegnere che ha sostenuto investimenti importanti nel 2025.

    • IVA a debito 2025: 18.000 euro
    • IVA a credito 2025: 25.000 euro (acquisto attrezzature, auto aziendale)
    • Acconti IVA versati: 3.500 euro

    Calcolo:

    Saldo IVA = 18.000 - 25.000 - 3.500 = -10.500 euro (CREDITO)

    Risultato: L’ingegnere ha un credito IVA di 10.500 euro. Può:

    • Riportarlo in compensazione negli anni successivi
    • Chiedere il rimborso se i requisiti sono soddisfatti (attività da almeno 2 anni, credito superiore a 2.582,28 euro)
    • Compensare con altri tributi (IRPEF, INPS) tramite F24

    In questo caso NON si versa alcun saldo IVA.

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    Domande Frequenti sul Saldo IVA 2025

    Entro quando devo pagare il saldo IVA 2025?

    Il saldo IVA 2025 deve essere versato entro il 16 marzo 2026. È possibile posticipare il pagamento al 16 aprile 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

    Quale codice tributo devo usare per il saldo IVA?

    Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento del saldo IVA annuale è il 6099. Nel campo anno di riferimento va indicato 2025.

    Chi è esonerato dal pagamento del saldo IVA?

    Sono esonerati dal saldo IVA i contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, poiché non applicano l’IVA. Anche chi ha un credito IVA risultante dalla dichiarazione non deve versare alcun saldo.

    Cosa succede se pago il saldo IVA in ritardo?

    Il mancato o ritardato pagamento comporta sanzioni del 30% dell’importo dovuto più interessi moratori. È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte dall’1% al 5% a seconda dei giorni di ritardo.

    Posso rateizzare il saldo IVA?

    No, il saldo IVA non è rateizzabile. Deve essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (o 16 aprile con maggiorazione). La rateizzazione è prevista solo per le imposte sui redditi, non per l’IVA.

    Come si calcola il saldo IVA?

    Il saldo IVA si calcola con la formula: IVA a debito – IVA a credito – Acconti già versati. Se il risultato è positivo, si deve versare quella somma. Se negativo, si ha un credito IVA da compensare o richiedere a rimborso.

    Posso compensare il saldo IVA con altri crediti fiscali?

    Sì, è possibile compensare il debito da saldo IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, INPS, altre imposte) utilizzando il modello F24. Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario il visto di conformità.


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    • Compilazione dichiarazione IVA annuale
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    • Ravvedimento operoso per pagamenti in ritardo
    • Consulenza su compensazioni e crediti IVA
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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Marzo 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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