GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEsigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi ParticolariL’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.Indice dei contenutiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaEmissione fattura vs esigibilità: la differenzaEsigibilità immediata: la regola generaleEsigibilità differita e IVA per cassaForfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleCasi particolari di IVA per i forfettariReverse charge interno: come si comporta il forfettarioAcquisti intracomunitari e prestazioni UEImportazioni extra-UE: IVA in doganaVendite a privati UE: regime OSSUscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroCalcolo IVA pro-rata in caso di uscitaComunicazioni LIPE per i forfettari uscentiEsempi pratici con calcoliFAQ – Domande frequentiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaL’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazioneQuando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquistiQuale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVAEsistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Emissione fattura vs esigibilità: la differenzaMolti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:Beni mobili: consegna o spedizioneBeni immobili: stipula del contratto/attoPrestazioni di servizi: pagamento del corrispettivoLa fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.Esigibilità immediata: la regola generaleL’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.In pratica, il fornitore in regime ordinario:Emette fattura con IVA (per esempio 22%)Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissioneVersa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagatoQuesto crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting). Esigibilità differita e IVA per cassaL’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fatturaLa detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitoreL’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleVeniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”Questo significa, per il forfettario:Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuatiNessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)Nessun obbligo di versamento IVA con F24Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Casi particolari di IVA per i forfettariDetto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.Reverse charge interno: come si comporta il forfettarioIl reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosiCessione di fabbricati strumentali in opzione IVASubappalti in edilizia (settore costruzioni)Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)Cessione di oro industrialeServizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edificiLa regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:Forfettario come cedente/prestatoreSe il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.Forfettario come cessionario/committenteCaso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specificoNon detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditivitàIl versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.Acquisti intracomunitari e prestazioni UEIl forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.Acquisti di beni intracomunitariSe il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.Servizi ricevuti da soggetti UEPer i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitoreRicevere fattura senza IVAIntegrare con IVA italiana (22% standard)Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivoPresentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato. Importazioni extra-UE: IVA in doganaQuando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.Il forfettario:Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)Non può detrarlaL’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importatoNon deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazionePer i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euroCaso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia EntrateApplicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)Versare l’IVA trimestralmente tramite OSSPresentare dichiarazione OSS trimestraleIn questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroVeniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivoSe il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaioLe fatture 2026 restano senza IVADal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso annoSe invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarieLa fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVASe il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPEEsempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.Calcolo IVA pro-rata in caso di uscitaQuando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:Rimanenze finali di beni acquistati e non vendutiBeni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euroLa detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscentiUna volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.Scadenze LIPE 2026-2027:I trimestre (gen-mar): entro 31 maggioII trimestre (apr-giu): entro 30 settembreIII trimestre (lug-set): entro 30 novembreIV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.Esempi pratici con calcoliEsempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolariAnna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.IVA da versare: 0 euroLIPE: non dovuteModello IVA: non dovutoEsigibilità IVA: concetto non applicabileEsempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVAF24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euroModello INTRA acquisti servizi: dovutoModello IVA annuale (quadro VJ): dovutoI 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettarioEsempio 3: Forfettario edile con reverse charge internoGiuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euroLaura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euroTutte le fatture successive con IVAApertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026Modello IVA 2027 con quadro VJ e VLPossibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre sogliaSara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.Vendite a francesi: IVA francese 20%Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia EntrateI ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euroHai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.Prenota un appuntamento: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121 Email: info@centrofiscale.com 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. 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Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.Devo presentare LIPE se sono forfettario?No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineGestione completa partita IVA forfettaria: apertura, fatturazione, casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario, dichiarazione redditi e IVA. Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-08-17 10:16:40Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
PARTITA IVASaldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24Il saldo IVA 2025 rappresenta uno degli appuntamenti fiscali più importanti per le partite IVA e i professionisti italiani. Entro il 16 marzo 2026, tutti i contribuenti tenuti al versamento dell’IVA devono effettuare il pagamento del saldo annuale relativo all’anno d’imposta 2025, utilizzando il modello F24. Questa scadenza riguarda chi presenta la dichiarazione IVA annuale e ha un debito residuo da versare dopo aver considerato gli acconti già pagati durante l’anno.Ma chi deve pagare il saldo IVA? Come si calcola l’importo? Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24? E cosa succede se non si paga entro la scadenza? In questa guida completa rispondiamo a tutte queste domande, fornendo esempi pratici, tabelle riassuntive e le informazioni aggiornate per il 2025.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nella gestione degli adempimenti fiscali per la tua partita IVA. Scopri come evitare errori e sanzioni con il supporto dei nostri esperti. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il Saldo IVA e Chi Deve PagarloScadenza 16 Marzo 2026: Quando PagareCome Calcolare il Saldo IVA 2025Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVACodici Tributo F24 per il Saldo IVARegimi Speciali: Forfettario, Agricolo, EsoneriSanzioni per Ritardo o Omesso VersamentoRavvedimento Operoso: Come RegolarizzareEsempi Pratici di CalcoloDomande FrequentiCos’è il Saldo IVA e Chi Deve PagarloIl saldo IVA è la differenza tra l’IVA a debito (incassata sulle vendite) e l’IVA a credito (pagata sugli acquisti) che emerge dalla dichiarazione IVA annuale. Se questa differenza è positiva, il contribuente deve versare la somma all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.Devono pagare il saldo IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA che:Presentano la dichiarazione IVA annuale (modello IVA/2026 per l’anno 2025)Hanno un debito IVA risultante dalla dichiarazioneNon rientrano in regimi speciali esonerati dall’IVA (come il regime forfettario)Effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA (mensili o trimestrali)Chi è escluso dal pagamento del saldo IVA?Regime forfettario: I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA e quindi non devono versare né acconti né saldo IVARegime di vantaggio (ex minimi): Anche in questo caso non c’è obbligo di versamento IVAContribuenti con IVA a credito: Chi ha IVA a credito può richiedere il rimborso o riportare il credito negli anni successiviOperazioni esenti IVA: Alcuni settori (sanità, istruzione, attività finanziarie) possono avere operazioni esentiLa normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 633/1972 (legge IVA) e nelle successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 1 del D.P.R. 435/2001 che disciplina i termini di versamento. Scadenza 16 Marzo 2026: Quando PagareLa scadenza per il saldo IVA 2025 è fissata al 16 marzo 2026. Questa data coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale in modalità telematica.Calendario delle scadenze IVA 2025-2026:ScadenzaAdempimentoChi riguarda16 marzo 2026Versamento saldo IVA 2025 + presentazione dichiarazione IVA/2026Tutti i contribuenti IVA ordinari16 aprile 2026Scadenza prorogata per chi paga con maggiorazione 0,40%Contribuenti che scelgono la proroga16 febbraio 2026Versamento secondo acconto IVA (riferito al 2026)Contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali27 dicembre 2025Versamento secondo acconto IVA (contribuenti mensili)Contribuenti con liquidazioni IVA mensiliPerché il 16 marzo? Questa scadenza è stabilita dall’art. 5-bis del D.P.R. 322/1998, che prevede che il saldo IVA debba essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il termine ordinario sarebbe il 28 febbraio, ma per chi trasmette telematicamente la dichiarazione (obbligo dal 2017), la scadenza è prorogata al 16 marzo.Proroga con maggiorazione: È possibile differire il pagamento del saldo IVA di 30 giorni, portando la scadenza al 16 aprile 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione si calcola sull’importo del saldo da versare. Differenze tra Contribuenti Mensili e TrimestraliI contribuenti IVA possono scegliere tra liquidazione mensile o trimestrale:Mensile: Le liquidazioni IVA vanno effettuate entro il 16 del mese successivo. Il saldo annuale si calcola considerando tutti i 12 mesi del 2025.Trimestrale: Le liquidazioni IVA si fanno entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (es. IVA gennaio-marzo 2025 va versata entro 16 maggio 2025). Il saldo annuale considera i 4 trimestri.Indipendentemente dalla periodicità, la scadenza del saldo IVA al 16 marzo è uguale per tutti.Come Calcolare il Saldo IVA 2025Il calcolo del saldo IVA si basa sulla differenza tra IVA a debito e IVA a credito, considerando anche eventuali acconti già versati durante l’anno.Formula del calcolo:Saldo IVA = (IVA a debito 2025) - (IVA a credito 2025) - (Acconti IVA versati nel 2025)Vediamo nel dettaglio ogni componente: 1. IVA a DebitoL’IVA a debito è l’imposta applicata sulle vendite e prestazioni di servizi effettuate durante l’anno 2025. Si calcola sommando l’IVA fatturata ai clienti in tutte le fatture emesse.Esempio: Un professionista ha emesso fatture per 50.000 euro + IVA 22% = 11.000 euro di IVA a debito.2. IVA a CreditoL’IVA a credito è l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi necessari per l’attività. Include l’IVA sulle fatture ricevute dai fornitori, purché inerenti all’attività professionale.Esempio: Lo stesso professionista ha acquistato beni/servizi per 20.000 euro + IVA 22% = 4.400 euro di IVA a credito.3. Acconti IVA VersatiDurante l’anno 2025, i contribuenti IVA hanno già versato due acconti IVA:Primo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2024, pari all’88% del debito IVA del periodo ottobre-novembre 2024 (per mensili) o del terzo trimestre 2024 (per trimestrali)Secondo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2025 (mensili) o 16 febbraio 2026 (trimestrali)Esempio: Il professionista ha versato 3.000 euro di acconti IVA nel 2025.Calcolo FinaleRiprendiamo l’esempio completo:IVA a debito: 11.000 euroIVA a credito: 4.400 euroAcconti versati: 3.000 euroSaldo IVA = 11.000 - 4.400 - 3.000 = 3.600 euroIl professionista dovrà versare 3.600 euro entro il 16 marzo 2026.Attenzione: Se il risultato è negativo, significa che il contribuente ha un credito IVA da riportare negli anni successivi o da chiedere a rimborso (secondo le condizioni previste dall’art. 30 D.P.R. 633/1972).Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVAIl pagamento del saldo IVA avviene esclusivamente tramite modello F24, che può essere compilato e trasmesso:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)Tramite home banking del proprio istituto di creditoPresso banche, Poste Italiane o intermediari abilitati (commercialisti, CAF) Guida Passo-Passo alla Compilazione del F24Sezione da compilare: “Erario” del modello F24Campi obbligatori:Codice tributo: 6099 (saldo IVA) – vedi sezione successiva per tutti i codiciAnno di riferimento: 2025 (anno d’imposta cui si riferisce il saldo)Importi a debito versati: L’importo del saldo IVA da pagare (es. 3.600,00)Codice ufficio: Lasciare vuoto (non necessario per IVA)Codice atto: Lasciare vuotoEsempio di Compilazione F24CampoValoreCodice tributo6099Rateazione/regione/prov/mese rif.0101 (non rateizzato)Anno di riferimento2025Importi a debito versati3.600,00Importi a credito compensati0,00 (se non si compensa con altri crediti)TOTALE A3.600,00Modalità di pagamento:Versamento diretto: Si paga l’intero importo entro il 16 marzo 2026Compensazione: È possibile compensare il debito IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, IRES, contributi INPS) utilizzando il modello F24Rateizzazione: NON è possibile rateizzare il saldo IVA (a differenza di imposte sui redditi o contributi)Attenzione alla compensazione: La compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 35 D.Lgs. 241/1997) o la sottoscrizione da parte di un professionista abilitato.Codici Tributo F24 per il Saldo IVAL’Agenzia delle Entrate prevede codici tributo specifici per il versamento del saldo IVA, a seconda della tipologia di contribuente e della situazione fiscale.Tabella completa dei codici tributo IVA:CodiceDescrizioneQuando si usa6099Saldo IVA annualeVersamento ordinario del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale6001IVA mensile (mese di gennaio)Liquidazione IVA periodica del primo mese6002IVA mensile (febbraio)Liquidazione IVA mensile di febbraio6003-6012IVA mensile (altri mesi)Un codice per ogni mese da marzo a dicembre6031IVA primo trimestreLiquidazione IVA trimestrale gennaio-marzo6032IVA secondo trimestreLiquidazione IVA trimestrale aprile-giugno6033IVA terzo trimestreLiquidazione IVA trimestrale luglio-settembre6034IVA quarto trimestreLiquidazione IVA trimestrale ottobre-dicembre6035Acconto IVA (metodo storico)Versamento secondo acconto IVA6036Acconto IVA (metodo previsionale)Versamento acconto con metodo previsionale6037Acconto IVA (metodo da operazioni effettuate)Versamento acconto calcolato sulle operazioni reali6098Interessi da saldo IVA dilazionatoInteressi per rateizzazione (NON applicabile al saldo IVA)Codice 6099: il più utilizzatoIl codice tributo 6099 è quello standard per il versamento del saldo IVA annuale. Va utilizzato quando:Si presenta la dichiarazione IVA annualeIl risultato è un debito IVA da versareNon si tratta di liquidazioni periodiche o accontiAttenzione: Se stai versando un acconto IVA (secondo acconto per l’anno 2026), devi utilizzare i codici 6035, 6036 o 6037, NON il 6099. Interessi per Versamento Posticipato (0,40%)Se decidi di pagare il saldo IVA entro il 16 aprile 2026 invece del 16 marzo, devi applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione:Si calcola sull’importo del saldo da versareVa indicata nello stesso F24 con il codice tributo 6099Si somma all’importo del saldoEsempio: Saldo IVA di 3.600 euro con proroga al 16 aprile:Interessi 0,40% = 3.600 × 0,0040 = 14,40 euro Totale da versare = 3.600 + 14,40 = 3.614,40 euroRegimi Speciali: Forfettario, Agricolo, EsoneriNon tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento del saldo IVA. Alcuni regimi fiscali speciali prevedono l’esonero dagli obblighi IVA.Regime ForfettarioI contribuenti che aderiscono al regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89) sono esonerati da IVA. Questo significa che:Non addebitano IVA nelle fatture emesse ai clientiNon detraggono IVA sugli acquistiNon presentano la dichiarazione IVANon versano acconti né saldo IVALimiti del regime forfettario 2025:Ricavi/compensi annui fino a 85.000 euroApplicazione di coefficienti di redditività diversi per settoreImposta sostitutiva del 15% o 5% (primi 5 anni di attività)Attenzione: Se nel corso del 2025 superi il limite di 85.000 euro di ricavi, esci dal regime forfettario e dall’anno successivo (2026) dovrai applicare l’IVA ordinaria e versare acconti/saldo.Regime di Vantaggio (ex Minimi)Il regime di vantaggio per i contribuenti minimi (Legge 244/2007) è stato abolito dal 2016, ma chi vi rientrava può continuare fino alla scadenza naturale del quinquennio. Anche questo regime prevede l’esonero da IVA.Regime Speciale AgricoloGli agricoltori in regime speciale IVA (art. 34 D.P.R. 633/1972) applicano percentuali di compensazione IVA forfettarie e possono avere semplificazioni negli adempimenti, ma restano tenuti al versamento del saldo IVA se risultante dalla dichiarazione.Operazioni Esenti IVAAlcuni settori effettuano operazioni esenti da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972):Sanità e servizi socio-sanitariIstruzione (scuole, università)Attività finanziarie e assicurativeLocazioni immobiliari ad uso abitativoChi effettua solo operazioni esenti non versa IVA, ma non può nemmeno detrarla sugli acquisti. Chi ha operazioni miste (esenti e imponibili) deve calcolare la pro-rata di detrazione.Esonero per Volume d’Affari RidottoNon esiste un esonero automatico dal saldo IVA per chi ha un volume d’affari ridotto. Anche con pochi euro di debito IVA, il versamento è obbligatorio. L’unica eccezione è per importi inferiori a 10,33 euro, che non vanno versati (importo minimo di versamento).Sanzioni per Ritardo o Omesso VersamentoIl mancato o tardivo versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 471/1997. Sanzioni per Omesso VersamentoSe non versi il saldo IVA entro il 16 marzo 2026, incorri nella sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro non versato:Sanzione = 3.600 × 30% = 1.080 euroQuesta sanzione si somma agli interessi moratori, calcolati al tasso legale (attualmente 2,5% annuo per il 2025) per ogni giorno di ritardo.Riduzione delle Sanzioni con Ravvedimento OperosoÈ possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), regolarizzando il pagamento spontaneamente prima di eventuali accertamenti. Vedi la sezione successiva per i dettagli.Interessi MoratoriGli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza (17 marzo 2026) fino al giorno del pagamento effettivo, applicando il tasso legale annuo.Formula interessi:Interessi = (Importo dovuto × Tasso legale × Giorni di ritardo) / 36500Esempio: Pagamento in ritardo di 30 giorni (saldo 3.600 euro, tasso legale 2,5%):Interessi = (3.600 × 2,5 × 30) / 36500 = 7,40 euroConseguenze in Caso di Inadempienza ProlungataSe il mancato pagamento del saldo IVA si protrae oltre i termini del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate può procedere con:Cartella di pagamento: Notifica dell’importo dovuto (saldo + sanzioni + interessi)Iscrizione a ruolo: Riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-RiscossioneFermo amministrativo di veicoli intestatiIpoteca su beni immobiliPignoramento di beni mobili, conti correnti, stipendiImportante: Le sanzioni per omesso versamento IVA sono penalmente rilevanti se l’importo evaso supera i 250.000 euro per anno d’imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), con pene detentive da 6 mesi a 2 anni.Ravvedimento Operoso: Come RegolarizzareIl ravvedimento operoso è lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente il mancato o tardivo versamento del saldo IVA, beneficiando di sanzioni ridotte.L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse tipologie di ravvedimento a seconda dei giorni di ritardo:Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni RidotteTipo ravvedimentoEntro quandoSanzione ridottaSprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)BreveDal 15° al 30° giorno1,5% dell’importo dovutoIntermedioDal 31° al 90° giorno1,67% dell’importo dovutoLungoEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo3,75% dell’importo dovutoLunghissimoOltre il termine dichiarazione, ma entro 2 anni4,29% dell’importo dovutoOltre 2 anniOltre 2 anni dalla scadenza5% dell’importo dovutoCome Calcolare il RavvedimentoPer regolarizzare il saldo IVA 2025 in ritardo, devi versare con F24:Importo del saldo IVA originario (codice tributo 6099)Sanzione ridotta (codice tributo 8904 – sanzioni pecuniarie IVA)Interessi legali (codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento)Esempio pratico: Saldo IVA di 3.600 euro pagato con 20 giorni di ritardo (5 aprile 2026).Si applica il ravvedimento breve (1,5%):Sanzione ridotta = 3.600 × 1,5% = 54 euro Interessi (20 gg, tasso 2,5%) = (3.600 × 2,5 × 20) / 36500 = 4,93 euro Totale da versare = 3.600 + 54 + 4,93 = 3.658,93 euroCodici Tributo per il RavvedimentoNel modello F24 per il ravvedimento operoso del saldo IVA, utilizza:6099: Importo del saldo IVA8904: Sanzioni pecuniarie per irregolarità IVA1991: Interessi sul ravvedimento per liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVAQuando NON è Possibile RavvedersiIl ravvedimento operoso non è ammesso se:Hai già ricevuto una comunicazione di irregolarità (PVC, avviso bonario)È stata notificata una cartella di pagamentoSono iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle EntrateSono decorsi più di 5 anni dalla violazione (termine prescrizionale)Consiglio: Se hai dimenticato di pagare il saldo IVA, procedi immediatamente con il ravvedimento operoso per limitare le sanzioni. Più tempo passa, più la sanzione aumenta (fino al 30% se non ti ravvedi).Esempi Pratici di CalcoloVediamo alcuni casi concreti di calcolo e pagamento del saldo IVA 2025, con situazioni tipiche di diversi professionisti e imprese. Esempio 1: Professionista con Liquidazione MensileSituazione: Commercialista con partita IVA in regime ordinario, liquidazione mensile.IVA a debito 2025: 22.000 euro (fatture emesse ai clienti)IVA a credito 2025: 6.500 euro (spese professionali, attrezzature, software)Acconti IVA versati nel 2025: 8.000 euroCalcolo saldo IVA:Saldo IVA = 22.000 - 6.500 - 8.000 = 7.500 euroScadenza: 16 marzo 2026Codice tributo F24: 6099Importo da versare: 7.500 euroEsempio 2: Piccola Impresa con Liquidazione TrimestraleSituazione: Negozio di abbigliamento, liquidazione IVA trimestrale.IVA a debito 2025: 55.000 euro (vendite al dettaglio)IVA a credito 2025: 38.000 euro (acquisto merce, utenze, affitto)Acconti IVA versati: 10.000 euroCalcolo saldo IVA:Saldo IVA = 55.000 - 38.000 - 10.000 = 7.000 euroOpzione proroga: L’imprenditore decide di pagare il 16 aprile 2026 con maggiorazione 0,40%:Interessi proroga = 7.000 × 0,40% = 28 euro Totale da versare = 7.000 + 28 = 7.028 euroEsempio 3: Contribuente in Regime ForfettarioSituazione: Grafico freelance in regime forfettario.Ricavi 2025: 45.000 euroRegime: Forfettario (coefficiente redditività 78%, imposta sostitutiva 15%)Saldo IVA:NON DOVUTO - Il regime forfettario è esente da IVA. Non si presenta dichiarazione IVA e non si versa alcun saldo.Il grafico verserà solo l’imposta sostitutiva sui redditi, ma nessun adempimento IVA.Esempio 4: Professionista con Credito IVASituazione: Ingegnere che ha sostenuto investimenti importanti nel 2025.IVA a debito 2025: 18.000 euroIVA a credito 2025: 25.000 euro (acquisto attrezzature, auto aziendale)Acconti IVA versati: 3.500 euroCalcolo:Saldo IVA = 18.000 - 25.000 - 3.500 = -10.500 euro (CREDITO)Risultato: L’ingegnere ha un credito IVA di 10.500 euro. Può:Riportarlo in compensazione negli anni successiviChiedere il rimborso se i requisiti sono soddisfatti (attività da almeno 2 anni, credito superiore a 2.582,28 euro)Compensare con altri tributi (IRPEF, INPS) tramite F24In questo caso NON si versa alcun saldo IVA.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Anche chi ha un credito IVA risultante dalla dichiarazione non deve versare alcun saldo.Cosa succede se pago il saldo IVA in ritardo?Il mancato o ritardato pagamento comporta sanzioni del 30% dell’importo dovuto più interessi moratori. È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte dall’1% al 5% a seconda dei giorni di ritardo.Posso rateizzare il saldo IVA?No, il saldo IVA non è rateizzabile. Deve essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (o 16 aprile con maggiorazione). La rateizzazione è prevista solo per le imposte sui redditi, non per l’IVA.Come si calcola il saldo IVA?Il saldo IVA si calcola con la formula: IVA a debito – IVA a credito – Acconti già versati. Se il risultato è positivo, si deve versare quella somma. Se negativo, si ha un credito IVA da compensare o richiedere a rimborso.Posso compensare il saldo IVA con altri crediti fiscali?Sì, è possibile compensare il debito da saldo IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, INPS, altre imposte) utilizzando il modello F24. Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario il visto di conformità.Hai Bisogno di Assistenza per il Saldo IVA?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nel versamento tramite F24. Evitiamo errori, sanzioni e ritardi.I nostri servizi includono:Compilazione dichiarazione IVA annualeCalcolo saldo e acconti IVAGestione F24 e invio telematicoRavvedimento operoso per pagamenti in ritardoConsulenza su compensazioni e crediti IVAContattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione L'impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l'agriturismo mandato… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e TassazioneGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Salva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bis Il Salva Casa 2026 è diventato lo strumento di riferimento per chiunque debba vendere, ereditare, ristrutturare o semplicemente mettere in regola un immobile con piccole irregolarità edilizie. 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Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-13 08:55:082026-08-17 10:15:53Saldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione L'impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l'agriturismo mandato… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Salva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bis Il Salva Casa 2026 è diventato lo strumento di riferimento per chiunque debba vendere, ereditare, ristrutturare o semplicemente mettere in regola un immobile con piccole irregolarità edilizie. Per i geometri è ormai il perno del lavoro quotidiano:… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 11:00:002026-09-10 09:51:17Salva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bis
PARTITA IVA, Professionisti Sanitari Quanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per Professione Quanto guadagna davvero un professionista sanitario con partita IVA nel 2026? La risposta dipende da molti fattori: la professione, la zona geografica, l'anzianità professionale, la specializzazione, il mix tra pazienti privati e convenzione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-15 10:00:002026-08-17 11:03:22Quanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per Professione
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEsigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi ParticolariL’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.Indice dei contenutiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaEmissione fattura vs esigibilità: la differenzaEsigibilità immediata: la regola generaleEsigibilità differita e IVA per cassaForfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleCasi particolari di IVA per i forfettariReverse charge interno: come si comporta il forfettarioAcquisti intracomunitari e prestazioni UEImportazioni extra-UE: IVA in doganaVendite a privati UE: regime OSSUscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroCalcolo IVA pro-rata in caso di uscitaComunicazioni LIPE per i forfettari uscentiEsempi pratici con calcoliFAQ – Domande frequentiCos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnicaL’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazioneQuando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquistiQuale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVAEsistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Emissione fattura vs esigibilità: la differenzaMolti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:Beni mobili: consegna o spedizioneBeni immobili: stipula del contratto/attoPrestazioni di servizi: pagamento del corrispettivoLa fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.Esigibilità immediata: la regola generaleL’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.In pratica, il fornitore in regime ordinario:Emette fattura con IVA (per esempio 22%)Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissioneVersa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagatoQuesto crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting). Esigibilità differita e IVA per cassaL’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fatturaLa detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitoreL’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionaleVeniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”Questo significa, per il forfettario:Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuatiNessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)Nessun obbligo di versamento IVA con F24Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Casi particolari di IVA per i forfettariDetto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.Reverse charge interno: come si comporta il forfettarioIl reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosiCessione di fabbricati strumentali in opzione IVASubappalti in edilizia (settore costruzioni)Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)Cessione di oro industrialeServizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edificiLa regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:Forfettario come cedente/prestatoreSe il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.Forfettario come cessionario/committenteCaso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specificoNon detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditivitàIl versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.Acquisti intracomunitari e prestazioni UEIl forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.Acquisti di beni intracomunitariSe il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.Servizi ricevuti da soggetti UEPer i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitoreRicevere fattura senza IVAIntegrare con IVA italiana (22% standard)Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivoPresentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato. Importazioni extra-UE: IVA in doganaQuando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.Il forfettario:Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)Non può detrarlaL’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importatoNon deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazionePer i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euroCaso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia EntrateApplicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)Versare l’IVA trimestralmente tramite OSSPresentare dichiarazione OSS trimestraleIn questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euroVeniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivoSe il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaioLe fatture 2026 restano senza IVADal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso annoSe invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarieLa fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVASe il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPEEsempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.Calcolo IVA pro-rata in caso di uscitaQuando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:Rimanenze finali di beni acquistati e non vendutiBeni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euroLa detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscentiUna volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.Scadenze LIPE 2026-2027:I trimestre (gen-mar): entro 31 maggioII trimestre (apr-giu): entro 30 settembreIII trimestre (lug-set): entro 30 novembreIV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.Esempi pratici con calcoliEsempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolariAnna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.IVA da versare: 0 euroLIPE: non dovuteModello IVA: non dovutoEsigibilità IVA: concetto non applicabileEsempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVAF24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euroModello INTRA acquisti servizi: dovutoModello IVA annuale (quadro VJ): dovutoI 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettarioEsempio 3: Forfettario edile con reverse charge internoGiuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euroLaura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euroTutte le fatture successive con IVAApertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026Modello IVA 2027 con quadro VJ e VLPossibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre sogliaSara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.Vendite a francesi: IVA francese 20%Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia EntrateI ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euroHai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.Prenota un appuntamento: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121 Email: info@centrofiscale.com 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. 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Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.Devo presentare LIPE se sono forfettario?No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineGestione completa partita IVA forfettaria: apertura, fatturazione, casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario, dichiarazione redditi e IVA. Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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PARTITA IVASaldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24Il saldo IVA 2025 rappresenta uno degli appuntamenti fiscali più importanti per le partite IVA e i professionisti italiani. Entro il 16 marzo 2026, tutti i contribuenti tenuti al versamento dell’IVA devono effettuare il pagamento del saldo annuale relativo all’anno d’imposta 2025, utilizzando il modello F24. Questa scadenza riguarda chi presenta la dichiarazione IVA annuale e ha un debito residuo da versare dopo aver considerato gli acconti già pagati durante l’anno.Ma chi deve pagare il saldo IVA? Come si calcola l’importo? Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24? E cosa succede se non si paga entro la scadenza? In questa guida completa rispondiamo a tutte queste domande, fornendo esempi pratici, tabelle riassuntive e le informazioni aggiornate per il 2025.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nella gestione degli adempimenti fiscali per la tua partita IVA. Scopri come evitare errori e sanzioni con il supporto dei nostri esperti. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il Saldo IVA e Chi Deve PagarloScadenza 16 Marzo 2026: Quando PagareCome Calcolare il Saldo IVA 2025Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVACodici Tributo F24 per il Saldo IVARegimi Speciali: Forfettario, Agricolo, EsoneriSanzioni per Ritardo o Omesso VersamentoRavvedimento Operoso: Come RegolarizzareEsempi Pratici di CalcoloDomande FrequentiCos’è il Saldo IVA e Chi Deve PagarloIl saldo IVA è la differenza tra l’IVA a debito (incassata sulle vendite) e l’IVA a credito (pagata sugli acquisti) che emerge dalla dichiarazione IVA annuale. Se questa differenza è positiva, il contribuente deve versare la somma all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.Devono pagare il saldo IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA che:Presentano la dichiarazione IVA annuale (modello IVA/2026 per l’anno 2025)Hanno un debito IVA risultante dalla dichiarazioneNon rientrano in regimi speciali esonerati dall’IVA (come il regime forfettario)Effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA (mensili o trimestrali)Chi è escluso dal pagamento del saldo IVA?Regime forfettario: I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA e quindi non devono versare né acconti né saldo IVARegime di vantaggio (ex minimi): Anche in questo caso non c’è obbligo di versamento IVAContribuenti con IVA a credito: Chi ha IVA a credito può richiedere il rimborso o riportare il credito negli anni successiviOperazioni esenti IVA: Alcuni settori (sanità, istruzione, attività finanziarie) possono avere operazioni esentiLa normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 633/1972 (legge IVA) e nelle successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 1 del D.P.R. 435/2001 che disciplina i termini di versamento. Scadenza 16 Marzo 2026: Quando PagareLa scadenza per il saldo IVA 2025 è fissata al 16 marzo 2026. Questa data coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale in modalità telematica.Calendario delle scadenze IVA 2025-2026:ScadenzaAdempimentoChi riguarda16 marzo 2026Versamento saldo IVA 2025 + presentazione dichiarazione IVA/2026Tutti i contribuenti IVA ordinari16 aprile 2026Scadenza prorogata per chi paga con maggiorazione 0,40%Contribuenti che scelgono la proroga16 febbraio 2026Versamento secondo acconto IVA (riferito al 2026)Contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali27 dicembre 2025Versamento secondo acconto IVA (contribuenti mensili)Contribuenti con liquidazioni IVA mensiliPerché il 16 marzo? Questa scadenza è stabilita dall’art. 5-bis del D.P.R. 322/1998, che prevede che il saldo IVA debba essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il termine ordinario sarebbe il 28 febbraio, ma per chi trasmette telematicamente la dichiarazione (obbligo dal 2017), la scadenza è prorogata al 16 marzo.Proroga con maggiorazione: È possibile differire il pagamento del saldo IVA di 30 giorni, portando la scadenza al 16 aprile 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione si calcola sull’importo del saldo da versare. Differenze tra Contribuenti Mensili e TrimestraliI contribuenti IVA possono scegliere tra liquidazione mensile o trimestrale:Mensile: Le liquidazioni IVA vanno effettuate entro il 16 del mese successivo. Il saldo annuale si calcola considerando tutti i 12 mesi del 2025.Trimestrale: Le liquidazioni IVA si fanno entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (es. IVA gennaio-marzo 2025 va versata entro 16 maggio 2025). Il saldo annuale considera i 4 trimestri.Indipendentemente dalla periodicità, la scadenza del saldo IVA al 16 marzo è uguale per tutti.Come Calcolare il Saldo IVA 2025Il calcolo del saldo IVA si basa sulla differenza tra IVA a debito e IVA a credito, considerando anche eventuali acconti già versati durante l’anno.Formula del calcolo:Saldo IVA = (IVA a debito 2025) - (IVA a credito 2025) - (Acconti IVA versati nel 2025)Vediamo nel dettaglio ogni componente: 1. IVA a DebitoL’IVA a debito è l’imposta applicata sulle vendite e prestazioni di servizi effettuate durante l’anno 2025. Si calcola sommando l’IVA fatturata ai clienti in tutte le fatture emesse.Esempio: Un professionista ha emesso fatture per 50.000 euro + IVA 22% = 11.000 euro di IVA a debito.2. IVA a CreditoL’IVA a credito è l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi necessari per l’attività. Include l’IVA sulle fatture ricevute dai fornitori, purché inerenti all’attività professionale.Esempio: Lo stesso professionista ha acquistato beni/servizi per 20.000 euro + IVA 22% = 4.400 euro di IVA a credito.3. Acconti IVA VersatiDurante l’anno 2025, i contribuenti IVA hanno già versato due acconti IVA:Primo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2024, pari all’88% del debito IVA del periodo ottobre-novembre 2024 (per mensili) o del terzo trimestre 2024 (per trimestrali)Secondo acconto: Versato entro il 27 dicembre 2025 (mensili) o 16 febbraio 2026 (trimestrali)Esempio: Il professionista ha versato 3.000 euro di acconti IVA nel 2025.Calcolo FinaleRiprendiamo l’esempio completo:IVA a debito: 11.000 euroIVA a credito: 4.400 euroAcconti versati: 3.000 euroSaldo IVA = 11.000 - 4.400 - 3.000 = 3.600 euroIl professionista dovrà versare 3.600 euro entro il 16 marzo 2026.Attenzione: Se il risultato è negativo, significa che il contribuente ha un credito IVA da riportare negli anni successivi o da chiedere a rimborso (secondo le condizioni previste dall’art. 30 D.P.R. 633/1972).Come Compilare il Modello F24 per il Saldo IVAIl pagamento del saldo IVA avviene esclusivamente tramite modello F24, che può essere compilato e trasmesso:Online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)Tramite home banking del proprio istituto di creditoPresso banche, Poste Italiane o intermediari abilitati (commercialisti, CAF) Guida Passo-Passo alla Compilazione del F24Sezione da compilare: “Erario” del modello F24Campi obbligatori:Codice tributo: 6099 (saldo IVA) – vedi sezione successiva per tutti i codiciAnno di riferimento: 2025 (anno d’imposta cui si riferisce il saldo)Importi a debito versati: L’importo del saldo IVA da pagare (es. 3.600,00)Codice ufficio: Lasciare vuoto (non necessario per IVA)Codice atto: Lasciare vuotoEsempio di Compilazione F24CampoValoreCodice tributo6099Rateazione/regione/prov/mese rif.0101 (non rateizzato)Anno di riferimento2025Importi a debito versati3.600,00Importi a credito compensati0,00 (se non si compensa con altri crediti)TOTALE A3.600,00Modalità di pagamento:Versamento diretto: Si paga l’intero importo entro il 16 marzo 2026Compensazione: È possibile compensare il debito IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, IRES, contributi INPS) utilizzando il modello F24Rateizzazione: NON è possibile rateizzare il saldo IVA (a differenza di imposte sui redditi o contributi)Attenzione alla compensazione: La compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 35 D.Lgs. 241/1997) o la sottoscrizione da parte di un professionista abilitato.Codici Tributo F24 per il Saldo IVAL’Agenzia delle Entrate prevede codici tributo specifici per il versamento del saldo IVA, a seconda della tipologia di contribuente e della situazione fiscale.Tabella completa dei codici tributo IVA:CodiceDescrizioneQuando si usa6099Saldo IVA annualeVersamento ordinario del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale6001IVA mensile (mese di gennaio)Liquidazione IVA periodica del primo mese6002IVA mensile (febbraio)Liquidazione IVA mensile di febbraio6003-6012IVA mensile (altri mesi)Un codice per ogni mese da marzo a dicembre6031IVA primo trimestreLiquidazione IVA trimestrale gennaio-marzo6032IVA secondo trimestreLiquidazione IVA trimestrale aprile-giugno6033IVA terzo trimestreLiquidazione IVA trimestrale luglio-settembre6034IVA quarto trimestreLiquidazione IVA trimestrale ottobre-dicembre6035Acconto IVA (metodo storico)Versamento secondo acconto IVA6036Acconto IVA (metodo previsionale)Versamento acconto con metodo previsionale6037Acconto IVA (metodo da operazioni effettuate)Versamento acconto calcolato sulle operazioni reali6098Interessi da saldo IVA dilazionatoInteressi per rateizzazione (NON applicabile al saldo IVA)Codice 6099: il più utilizzatoIl codice tributo 6099 è quello standard per il versamento del saldo IVA annuale. Va utilizzato quando:Si presenta la dichiarazione IVA annualeIl risultato è un debito IVA da versareNon si tratta di liquidazioni periodiche o accontiAttenzione: Se stai versando un acconto IVA (secondo acconto per l’anno 2026), devi utilizzare i codici 6035, 6036 o 6037, NON il 6099. Interessi per Versamento Posticipato (0,40%)Se decidi di pagare il saldo IVA entro il 16 aprile 2026 invece del 16 marzo, devi applicare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Questa maggiorazione:Si calcola sull’importo del saldo da versareVa indicata nello stesso F24 con il codice tributo 6099Si somma all’importo del saldoEsempio: Saldo IVA di 3.600 euro con proroga al 16 aprile:Interessi 0,40% = 3.600 × 0,0040 = 14,40 euro Totale da versare = 3.600 + 14,40 = 3.614,40 euroRegimi Speciali: Forfettario, Agricolo, EsoneriNon tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento del saldo IVA. Alcuni regimi fiscali speciali prevedono l’esonero dagli obblighi IVA.Regime ForfettarioI contribuenti che aderiscono al regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89) sono esonerati da IVA. Questo significa che:Non addebitano IVA nelle fatture emesse ai clientiNon detraggono IVA sugli acquistiNon presentano la dichiarazione IVANon versano acconti né saldo IVALimiti del regime forfettario 2025:Ricavi/compensi annui fino a 85.000 euroApplicazione di coefficienti di redditività diversi per settoreImposta sostitutiva del 15% o 5% (primi 5 anni di attività)Attenzione: Se nel corso del 2025 superi il limite di 85.000 euro di ricavi, esci dal regime forfettario e dall’anno successivo (2026) dovrai applicare l’IVA ordinaria e versare acconti/saldo.Regime di Vantaggio (ex Minimi)Il regime di vantaggio per i contribuenti minimi (Legge 244/2007) è stato abolito dal 2016, ma chi vi rientrava può continuare fino alla scadenza naturale del quinquennio. Anche questo regime prevede l’esonero da IVA.Regime Speciale AgricoloGli agricoltori in regime speciale IVA (art. 34 D.P.R. 633/1972) applicano percentuali di compensazione IVA forfettarie e possono avere semplificazioni negli adempimenti, ma restano tenuti al versamento del saldo IVA se risultante dalla dichiarazione.Operazioni Esenti IVAAlcuni settori effettuano operazioni esenti da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972):Sanità e servizi socio-sanitariIstruzione (scuole, università)Attività finanziarie e assicurativeLocazioni immobiliari ad uso abitativoChi effettua solo operazioni esenti non versa IVA, ma non può nemmeno detrarla sugli acquisti. Chi ha operazioni miste (esenti e imponibili) deve calcolare la pro-rata di detrazione.Esonero per Volume d’Affari RidottoNon esiste un esonero automatico dal saldo IVA per chi ha un volume d’affari ridotto. Anche con pochi euro di debito IVA, il versamento è obbligatorio. L’unica eccezione è per importi inferiori a 10,33 euro, che non vanno versati (importo minimo di versamento).Sanzioni per Ritardo o Omesso VersamentoIl mancato o tardivo versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 471/1997. Sanzioni per Omesso VersamentoSe non versi il saldo IVA entro il 16 marzo 2026, incorri nella sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).Esempio: Saldo IVA di 3.600 euro non versato:Sanzione = 3.600 × 30% = 1.080 euroQuesta sanzione si somma agli interessi moratori, calcolati al tasso legale (attualmente 2,5% annuo per il 2025) per ogni giorno di ritardo.Riduzione delle Sanzioni con Ravvedimento OperosoÈ possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), regolarizzando il pagamento spontaneamente prima di eventuali accertamenti. Vedi la sezione successiva per i dettagli.Interessi MoratoriGli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza (17 marzo 2026) fino al giorno del pagamento effettivo, applicando il tasso legale annuo.Formula interessi:Interessi = (Importo dovuto × Tasso legale × Giorni di ritardo) / 36500Esempio: Pagamento in ritardo di 30 giorni (saldo 3.600 euro, tasso legale 2,5%):Interessi = (3.600 × 2,5 × 30) / 36500 = 7,40 euroConseguenze in Caso di Inadempienza ProlungataSe il mancato pagamento del saldo IVA si protrae oltre i termini del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate può procedere con:Cartella di pagamento: Notifica dell’importo dovuto (saldo + sanzioni + interessi)Iscrizione a ruolo: Riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-RiscossioneFermo amministrativo di veicoli intestatiIpoteca su beni immobiliPignoramento di beni mobili, conti correnti, stipendiImportante: Le sanzioni per omesso versamento IVA sono penalmente rilevanti se l’importo evaso supera i 250.000 euro per anno d’imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), con pene detentive da 6 mesi a 2 anni.Ravvedimento Operoso: Come RegolarizzareIl ravvedimento operoso è lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente il mancato o tardivo versamento del saldo IVA, beneficiando di sanzioni ridotte.L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse tipologie di ravvedimento a seconda dei giorni di ritardo:Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni RidotteTipo ravvedimentoEntro quandoSanzione ridottaSprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)BreveDal 15° al 30° giorno1,5% dell’importo dovutoIntermedioDal 31° al 90° giorno1,67% dell’importo dovutoLungoEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo3,75% dell’importo dovutoLunghissimoOltre il termine dichiarazione, ma entro 2 anni4,29% dell’importo dovutoOltre 2 anniOltre 2 anni dalla scadenza5% dell’importo dovutoCome Calcolare il RavvedimentoPer regolarizzare il saldo IVA 2025 in ritardo, devi versare con F24:Importo del saldo IVA originario (codice tributo 6099)Sanzione ridotta (codice tributo 8904 – sanzioni pecuniarie IVA)Interessi legali (codice tributo 1991 – interessi sul ravvedimento)Esempio pratico: Saldo IVA di 3.600 euro pagato con 20 giorni di ritardo (5 aprile 2026).Si applica il ravvedimento breve (1,5%):Sanzione ridotta = 3.600 × 1,5% = 54 euro Interessi (20 gg, tasso 2,5%) = (3.600 × 2,5 × 20) / 36500 = 4,93 euro Totale da versare = 3.600 + 54 + 4,93 = 3.658,93 euroCodici Tributo per il RavvedimentoNel modello F24 per il ravvedimento operoso del saldo IVA, utilizza:6099: Importo del saldo IVA8904: Sanzioni pecuniarie per irregolarità IVA1991: Interessi sul ravvedimento per liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVAQuando NON è Possibile RavvedersiIl ravvedimento operoso non è ammesso se:Hai già ricevuto una comunicazione di irregolarità (PVC, avviso bonario)È stata notificata una cartella di pagamentoSono iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle EntrateSono decorsi più di 5 anni dalla violazione (termine prescrizionale)Consiglio: Se hai dimenticato di pagare il saldo IVA, procedi immediatamente con il ravvedimento operoso per limitare le sanzioni. Più tempo passa, più la sanzione aumenta (fino al 30% se non ti ravvedi).Esempi Pratici di CalcoloVediamo alcuni casi concreti di calcolo e pagamento del saldo IVA 2025, con situazioni tipiche di diversi professionisti e imprese. Esempio 1: Professionista con Liquidazione MensileSituazione: Commercialista con partita IVA in regime ordinario, liquidazione mensile.IVA a debito 2025: 22.000 euro (fatture emesse ai clienti)IVA a credito 2025: 6.500 euro (spese professionali, attrezzature, software)Acconti IVA versati nel 2025: 8.000 euroCalcolo saldo IVA:Saldo IVA = 22.000 - 6.500 - 8.000 = 7.500 euroScadenza: 16 marzo 2026Codice tributo F24: 6099Importo da versare: 7.500 euroEsempio 2: Piccola Impresa con Liquidazione TrimestraleSituazione: Negozio di abbigliamento, liquidazione IVA trimestrale.IVA a debito 2025: 55.000 euro (vendite al dettaglio)IVA a credito 2025: 38.000 euro (acquisto merce, utenze, affitto)Acconti IVA versati: 10.000 euroCalcolo saldo IVA:Saldo IVA = 55.000 - 38.000 - 10.000 = 7.000 euroOpzione proroga: L’imprenditore decide di pagare il 16 aprile 2026 con maggiorazione 0,40%:Interessi proroga = 7.000 × 0,40% = 28 euro Totale da versare = 7.000 + 28 = 7.028 euroEsempio 3: Contribuente in Regime ForfettarioSituazione: Grafico freelance in regime forfettario.Ricavi 2025: 45.000 euroRegime: Forfettario (coefficiente redditività 78%, imposta sostitutiva 15%)Saldo IVA:NON DOVUTO - Il regime forfettario è esente da IVA. Non si presenta dichiarazione IVA e non si versa alcun saldo.Il grafico verserà solo l’imposta sostitutiva sui redditi, ma nessun adempimento IVA.Esempio 4: Professionista con Credito IVASituazione: Ingegnere che ha sostenuto investimenti importanti nel 2025.IVA a debito 2025: 18.000 euroIVA a credito 2025: 25.000 euro (acquisto attrezzature, auto aziendale)Acconti IVA versati: 3.500 euroCalcolo:Saldo IVA = 18.000 - 25.000 - 3.500 = -10.500 euro (CREDITO)Risultato: L’ingegnere ha un credito IVA di 10.500 euro. Può:Riportarlo in compensazione negli anni successiviChiedere il rimborso se i requisiti sono soddisfatti (attività da almeno 2 anni, credito superiore a 2.582,28 euro)Compensare con altri tributi (IRPEF, INPS) tramite F24In questo caso NON si versa alcun saldo IVA.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Anche chi ha un credito IVA risultante dalla dichiarazione non deve versare alcun saldo.Cosa succede se pago il saldo IVA in ritardo?Il mancato o ritardato pagamento comporta sanzioni del 30% dell’importo dovuto più interessi moratori. È possibile ridurre le sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso, che prevede sanzioni ridotte dall’1% al 5% a seconda dei giorni di ritardo.Posso rateizzare il saldo IVA?No, il saldo IVA non è rateizzabile. Deve essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (o 16 aprile con maggiorazione). La rateizzazione è prevista solo per le imposte sui redditi, non per l’IVA.Come si calcola il saldo IVA?Il saldo IVA si calcola con la formula: IVA a debito – IVA a credito – Acconti già versati. Se il risultato è positivo, si deve versare quella somma. Se negativo, si ha un credito IVA da compensare o richiedere a rimborso.Posso compensare il saldo IVA con altri crediti fiscali?Sì, è possibile compensare il debito da saldo IVA con eventuali crediti fiscali (IRPEF, INPS, altre imposte) utilizzando il modello F24. Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario il visto di conformità.Hai Bisogno di Assistenza per il Saldo IVA?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta nella compilazione della dichiarazione IVA, nel calcolo del saldo e nel versamento tramite F24. Evitiamo errori, sanzioni e ritardi.I nostri servizi includono:Compilazione dichiarazione IVA annualeCalcolo saldo e acconti IVAGestione F24 e invio telematicoRavvedimento operoso per pagamenti in ritardoConsulenza su compensazioni e crediti IVAContattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione L'impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l'agriturismo mandato… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e TassazioneGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Salva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bis Il Salva Casa 2026 è diventato lo strumento di riferimento per chiunque debba vendere, ereditare, ristrutturare o semplicemente mettere in regola un immobile con piccole irregolarità edilizie. 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Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMarzo 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-13 08:55:082026-08-17 10:15:53Saldo IVA 2025: Scadenza 16 Marzo, Come Pagare con F24
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