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Guide fiscali e amministrative dedicate ai professionisti sanitari italiani: medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ostetriche, logopedisti, podologi, osteopati, veterinari, biologi e nutrizionisti.

Osteopati, PARTITA IVA

Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

Indice dei contenuti

  1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
  2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
  3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
  4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
  5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
  6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
  7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
  8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
  9. Cassa previdenziale dell’osteopata
  10. Domande frequenti

L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

I punti chiave dello stato attuale sono:

  • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
  • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
  • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
  • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

  • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
  • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
  • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
  • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
  • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

  • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
  • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
  • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
  • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

Tariffe dell’osteopata nel 2026

Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

  • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
  • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
  • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
  • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
  • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

Aspetti pratici da ricordare:

  • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
  • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
  • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
  • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

Software di fatturazione consigliati per osteopati

La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con invio Sistema TS in 1 click, zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti) e prezzo bloccato per 5 anni. È pensato per chi vuole una soluzione che oggi gestisce la fatturazione elettronica ordinaria e domani, in automatico, attiva l’invio TS senza cambiare software.

Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

  • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
  • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
  • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
  • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
  • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
  • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

Cassa previdenziale dell’osteopata

L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

  • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
  • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
  • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
  • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026

La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione del Sistema TS e dichiarazione dei redditi per osteopati e professionisti sanitari.

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    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

    Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vivono una condizione fiscale unica: lavorano con partita IVA ma percepiscono compensi che il TUIR classifica in modo diverso dal puro lavoro autonomo. Capire questa distinzione è fondamentale per scegliere il regime fiscale corretto, evitare errori nella dichiarazione dei redditi e gestire la fatturazione con l’ASL senza incorrere in sanzioni.

    Questa guida analizza il trattamento fiscale delle indennità SSN, le regole per accedere al regime forfettario quando si ha una convenzione, il funzionamento dell’intramoenia e le specificità della fatturazione verso le Aziende Sanitarie.

    Convenzione SSN e Partita IVA: Chi Sono i Convenzionati

    Il termine sanitario convenzionato indica il professionista della salute che ha stipulato un accordo collettivo nazionale (ACN) con il SSN e opera per conto delle ASL/AUSL del territorio. La convenzione non crea un rapporto di lavoro dipendente: il convenzionato mantiene lo status di libero professionista con partita IVA, ma il trattamento fiscale dei compensi che riceve è disciplinato da norme specifiche del TUIR.

    Le principali figure coinvolte sono:

    • Medici di Medicina Generale (MMG) — convenzione primaria, assistenza a liste di pazienti (massimale 1.500 assistiti)
    • Pediatri di Libera Scelta (PLS) — assistenza pediatrica convenzionata
    • Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) — visite specialistiche nei poliambulatori SSN
    • Medici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)
    • Medici dei Servizi (medicina dei servizi, psichiatria di comunità)
    • Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi convenzionati con ASL per prestazioni ambulatoriali o domiciliari
    • Biologi, Assistenti Sociali con accordi ex ACN specifici di categoria

    Trattamento Fiscale: Art. 50 c.1 lett. f) TUIR — Redditi Assimilati

    Il punto cruciale per il sanitario convenzionato riguarda la natura giuridica delle indennità SSN. L’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività paramedica in convenzione con il SSN, quando derivano da contratto di convenzione con il SSN stesso.

    In pratica, le indennità che l’ASL paga al MMG, al PLS o allo specialista ambulatoriale convenzionato non sono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, bensì redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo determina conseguenze significative:

    • Le indennità SSN non transitano dal quadro RE (lavoro autonomo) ma dal quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) della dichiarazione dei redditi
    • L’ASL funge da sostituto d’imposta e applica le ritenute d’acconto IRPEF direttamente sulle indennità
    • Viene rilasciata la CU (Certificazione Unica) a fine anno, esattamente come per i dipendenti
    • Il convenzionato non emette fattura per queste indennità, ma una nota di compenso o ricevuta di prestazione professionale (in esenzione IVA)
    • I costi deducibili seguono le regole del lavoro dipendente, non quelle del lavoro autonomo

    Attenzione: questa classificazione vale per le indennità SSN in senso stretto. Se lo stesso professionista svolge anche attività libero-professionale privata (intramoenia o extramuraria), quei compensi seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo e vanno nel quadro RE.

    Forfettario e Convenzione SSN: Le Cause Ostative della L. 207/2024

    Il regime forfettario è applicabile al sanitario convenzionato solo per la sua attività libero-professionale privata (compensi non SSN). Ma c’è un ostacolo rilevante: la causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente o assimilato.

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elevato la soglia da 30.000 a 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilato) dell’anno precedente. Se superata, non si può accedere o restare nel regime forfettario nell’anno successivo.

    Per il convenzionato SSN questo significa:

    Indennità SSN anno precedenteAccesso al forfettario per attività privata
    Fino a 35.000 euroPossibile (se rispettati tutti gli altri requisiti)
    Oltre 35.000 euroEscluso — causa ostativa art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014

    Il calcolo va effettuato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime. Le indennità SSN, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, rientrano pienamente nel computo della soglia dei 35.000 euro.

    Caso pratico: un fisioterapista convenzionato che nel 2025 ha percepito 32.000 euro di indennità ASL può aprire o mantenere il forfettario per l’attività privata nel 2026. Se invece le indennità 2025 fossero state 40.000 euro, nel 2026 dovrebbe applicare il regime ordinario IRPEF per la parte privata.

    Per approfondire i regimi fiscali dei professionisti sanitari in generale, consulta la nostra guida completa su partita IVA e professionisti sanitari 2026.

    Fatturazione verso l’ASL: Numerazione Separata e IVA

    Quando il convenzionato emette una ricevuta o nota di compenso verso l’ASL per le indennità SSN, si applicano regole precise:

    Esenzione IVA Art. 10 n. 18 DPR 633/1972

    Le prestazioni mediche, paramediche e sanitarie in genere sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle verso il SSN che quelle private, purché finalizzate alla tutela della salute. Nella fattura elettronica va indicato il codice natura N4 (operazioni esenti).

    Numerazione Separata

    Il professionista che svolge sia attività convenzionata (indennità SSN) sia attività privata deve tenere due serie di numerazione distinte:

    • Serie A (o serie «ASL»): ricevute/note compenso per indennità SSN — in esenzione IVA N4 — sostituto d’imposta è l’ASL
    • Serie B (o serie «privato»): fatture per prestazioni libero-professionali private — esenzione N4 se sanitarie, IVA 22% se consulenziali non sanitarie

    Entrambe le serie devono rispettare il formato FatturaPA v1.2.2 per la fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio). Le PA (Aziende Sanitarie) richiedono il codice IPA a 6 cifre come codice destinatario.

    Per approfondire la fatturazione al Sistema Tessera Sanitaria, leggi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni.

    MMG e PLS: ENPAM Quota A Obbligatoria

    I medici (MMG, PLS, specialisti) convenzionati con il SSN versano contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici). La struttura contributiva è articolata:

    Quota A — Fondo Generale

    La Quota A è versata da tutti i medici iscritti all’Albo, anche se non esercitano attività professionale. È un contributo fisso annuo che garantisce una pensione base. Per il 2026 l’importo è definito dal Regolamento ENPAM ed è soggetto a rivalutazione. Si versa in quattro rate trimestrali con avviso ENPAM.

    Quota B — Fondo Generale Quota Libera Professione

    La Quota B è commisurata al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. È la quota che cresce con l’attività privata e il reddito professionale.

    Fondo di Medicina Generale

    I MMG e PLS versano anche al Fondo di Medicina Generale ENPAM, alimentato con una quota percentuale sulle indennità SSN trattenuta direttamente dall’ASL. Non c’è quindi versamento autonomo: è l’ente pagatore (ASL) che gestisce questa ritenuta previdenziale.

    Per fisioterapisti, logopedisti e altri sanitari non medici, la cassa previdenziale di riferimento dipende dalla categoria: ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, INPS Gestione Separata per le figure prive di cassa autonoma. Consulta la guida hub professionisti sanitari per il dettaglio per categoria.

    Intramoenia: Partita IVA e Trattamento Fiscale

    L’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) è la possibilità per il medico dipendente o convenzionato con il SSN di svolgere prestazioni private all’interno di strutture ospedaliere o ambulatoriali del SSN, fuori dall’orario di servizio istituzionale.

    Intramoenia e Partita IVA

    Il medico che esercita l’intramoenia non emette fattura in prima persona verso il paziente. È la struttura sanitaria (ospedale o ASL) che incassa il corrispettivo e poi riversa al medico la sua quota, al netto delle trattenute. La struttura funge da sostituto d’imposta sui compensi intramoenia.

    Questo significa che:

    • I compensi intramoenia non rientrano nel fatturato della partita IVA ai fini del limite forfettario (85.000 euro)
    • I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (come le indennità SSN), non reddito di lavoro autonomo
    • Concorrono però alla verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi assimilati per la causa ostativa forfettario

    Intramoenia Allargata

    L’intramoenia allargata consente al medico di esercitare l’attività privata anche in strutture esterne, convenzionate con il SSN a tale scopo. La logica fiscale è la medesima: il compenso è gestito dalla struttura, non fatturato direttamente dal medico.

    Libero Professionista Convenzionato vs Libero Professionista Puro: Confronto

    Per chiarire le differenze pratiche, ecco un confronto tra le due figure:

    AspettoConvenzionato SSNLibero Prof. Puro (privato)
    Natura reddito SSNAssimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)Non applicabile
    Sostituto d’impostaASL/strutturaNessuno (salvo committenti impresa)
    Quadro dichiarazioneRC per SSN + RE per privatoSolo RE (o LM se forfettario)
    IVA fatture sanitarieEsenzione N4 (art. 10 n.18)Esenzione N4 (art. 10 n.18)
    Limite forfettarioSoglia 35.000 euro su SSN ostativaSoglia 85.000 su ricavi autonomi
    Contributi previdenzialiCassa specifica + quota SSN trattenuta ASLSolo cassa di categoria (o Gest. Sep.)

    Casi Specifici per Categoria

    MMG (Medico di Medicina Generale)

    Il MMG percepisce dall’ASL una quota capitaria (compenso per assistito in lista) e indennità varie. Tutti questi compensi sono redditi assimilati ex art. 50 TUIR. Può fare attività privata extramuraria con partita IVA, ma se le indennità SSN superano 35.000 euro perde l’accesso al forfettario per l’attività privata. Versa ENPAM Quota A + Quota B + Fondo Medicina Generale.

    Specialista Ambulatoriale Interno (SAI)

    Lo specialista ambulatoriale opera nelle strutture del SSN su branche specialistiche (cardiologia, ortopedia, ecc.) con un rapporto di convenzione. I compensi sono calcolati in base alle ore settimanali di attività. Anche qui, classificazione come redditi assimilati e CU da ASL. L’ENPAM riceve i contributi per la quota SAI.

    Fisioterapista e Logopedista Convenzionati

    I fisioterapisti e logopedisti che lavorano in convenzione con l’ASL (es. prestazioni domiciliari o ambulatoriali accreditate) ricevono compensi classificati anch’essi come redditi assimilati se la convenzione è diretta. Se invece operano tramite una cooperativa o studio accreditato, il rapporto è con la struttura e i compensi potrebbero avere natura diversa. Per gli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti (L. 3/2018) la cassa previdenziale è l’INPS Gestione Separata (in attesa di ente autonomo).

    Per approfondire la situazione TSRM e tecnici della radiologia, leggi: Partita IVA TSRM 2026.

    FAQ — Domande Frequenti

    Un MMG con convenzione SSN può avere il regime forfettario?

    Solo se le indennità SSN percepite nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro (soglia L. 207/2024). Se le indennità superano tale soglia, il forfettario è precluso per l’attività privata. La maggior parte dei MMG a tempo pieno supera questa soglia, quindi operano in regime ordinario IRPEF anche per l’attività extra-SSN.

    Il convenzionato deve emettere fattura all’ASL?

    Per le indennità SSN ordinarie, l’ASL funge da sostituto d’imposta e rilascia CU. Il professionista emette una ricevuta o nota compenso in esenzione IVA (N4). Non si tratta tecnicamente di una fattura commerciale, ma deve comunque rispettare il formato elettronico tramite SDI se il totale supera le soglie previste, con codice IPA dell’ente destinatario.

    Come si dichiarano i compensi SSN nel 730?

    Le indennità SSN vanno nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel rigo corrispondente del 730), utilizzando la CU rilasciata dall’ASL. L’eventuale attività privata va dichiarata nel quadro RE come reddito di lavoro autonomo.

    L’intramoenia riduce il limite forfettario?

    I compensi intramoenia non rientrano nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi di lavoro autonomo per il forfettario. Tuttavia, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, concorrono alla soglia di 35.000 euro che funge da causa ostativa. Se la somma di indennità SSN + compensi intramoenia supera 35.000 euro nell’anno precedente, il forfettario per l’anno successivo è precluso.

    Un fisioterapista convenzionato con INPS Gestione Separata può dedurre i contributi?

    I contributi INPS Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi. Se il fisioterapista ha sia reddito SSN (quadro RC) sia reddito privato (quadro RE), i contributi si deducono proporzionalmente o integralmente a seconda del tipo di attività prevalente. Conviene farsi assistere da un CAF o consulente fiscale per l’ottimizzazione.

    Conclusione: Cosa Fare in Pratica

    Il sanitario in convenzione SSN si trova in una posizione fiscale ibrida: è libero professionista con partita IVA, ma i compensi SSN seguono le regole del lavoro dipendente. Le decisioni chiave da prendere sono:

    1. Verificare le indennità SSN dell’anno precedente rispetto alla soglia dei 35.000 euro per capire se è accessibile il forfettario per l’attività privata
    2. Impostare la numerazione separata per le ricevute ASL e le fatture private
    3. Verificare con la propria cassa previdenziale (ENPAM per medici, Gestione Separata o altra per i paramedici) le aliquote contributive applicabili
    4. Non confondere il limite dei 35.000 euro (causa ostativa forfettario) con il limite dei 85.000 euro (ricavi forfettario): sono due soglie diverse con funzioni diverse

    Per una valutazione personalizzata della tua situazione — che combina convenzione SSN, attività privata, intramoenia e gestione della partita IVA — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale dedicata ai professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per ricevere assistenza su misura.

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    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 10:00:002026-06-14 08:31:32Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL
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    Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

    regime forfettario partita iva

    Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

    L’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.

    L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.

    Professione di ostetrica: requisiti per la libera professione

    Per esercitare come ostetrica libera professionista occorre:

    • Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)
    • Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provincia
    • Polizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilio
    • Eventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)

    L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.

    Codice ATECO per l’ostetrica libera professionista

    Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%

    Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.

    Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionista

    • Corsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.
    • Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.
    • Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.
    • Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).
    • Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.
    • Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.
    • Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.

    Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026

    • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
    • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
    • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)
    • Coefficiente redditività: 78%
    • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)

    Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.

    Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

    L’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:

    • 26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)
    • 24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)

    In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.

    Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

    IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetriche

    Le prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:

    • Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografia
    • Corsi preparto con contenuto clinico-sanitario
    • Assistenza al parto a domicilio
    • Supporto allattamento e visite puerperali

    Codice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.

    L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

    RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliare

    La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.

    Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.

    Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.

    Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettario

    Scenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).

    • Compensi lordi: 35.000 euro
    • Reddito forfettario (x 78%): 27.300 euro
    • Imposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euro
    • Contributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euro
    • Totale imposte + contributi: 8.482 euro
    • Netto disponibile: circa 26.518 euro

    Con la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.

    Domande frequenti

    Posso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?

    No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.

    Il corso preparto e’ soggetto a IVA?

    Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.

    Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?

    Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.

    Conclusione

    L’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.

    Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

    Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.

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    Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 09:00:002026-06-14 18:38:57Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi
    Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

    Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.

    Il fisioterapista: professione sanitaria storica

    Il fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

    • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Fisioterapisti
    • Laurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)
    • Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapisti
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)
    • Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisiche

    L’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018

    L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.

    Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:

    • Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)
    • Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativi
    • Codice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)
    • Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e viscerale

    Differenze nei codici ATECO

    Il codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:

    FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    Fisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%
    Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%

    Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.

    Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapista

    Entrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):

    • Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)
    • Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesa
    • Portale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIE
    • Esonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartacea

    Regime forfettario per osteopati e fisioterapisti

    Le condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:

    • Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
    • Assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014
    • Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)

    Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)

    • Ricavi: 45.000 euro
    • Reddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euro
    • Imposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euro
    • Contributi GS INPS 26,23%: 35.100 x 26,23% = 9.207 euro (circa)
    • Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)

    Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambi

    Sia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:

    • Aliquota 2026: 26,23% per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)
    • Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)
    • Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazione

    Riepilogo comparativo

    CaratteristicaFisioterapistaOsteopata
    Albo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)
    LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018
    ATECO86.90.2186.90.29
    Coefficiente forfettario78%78%
    Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPS
    Aliquota GS INPS 202626,23%26,23%
    Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)
    IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)

    FAQ

    L’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?

    Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.

    Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?

    Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

    Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?

    Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).

    Conclusione

    Osteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.

    Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-06-02 08:13:11Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026
    Biologi e Nutrizionisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali

    “Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.

    Chi e’ il biologo nutrizionista

    Il biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.

    • Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
    • Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalente
    • Esame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’albo
    • Cassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)
    • Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30

    Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)

    Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).

    • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Dietisti
    • Laurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)
    • Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)
    • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)
    • Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30

    Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.

    Differenze nei codici ATECO

    La scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:

    FiguraCodice ATECO principaleCoefficiente forfettario
    Biologo nutrizionista86.90.30 (attivita’ paramediche)78%
    Dietista86.90.09 o 86.90.3078%
    Biologo (ricerca prevalente)72.11.00 (biotecnologie)67%

    Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.

    Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPS

    La differenza previdenziale e’ sostanziale:

    ENPAB (per biologi)

    L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:

    • Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)
    • Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)
    • Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di reddito
    • Gestione separata pensionistica autonoma

    Gestione Separata INPS (per dietisti)

    I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.

    Regime forfettario: requisiti comuni

    Sia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:

    • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
    • Assenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)
    • Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeutica
    • Obbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti

    Imposta sostitutiva e tassazione effettiva

    Con il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:

    Ricavi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva 5% (start-up)Imposta sostitutiva 15% (regime a regime)
    30.000 euro23.400 euro1.170 euro3.510 euro
    50.000 euro39.000 euro1.950 euro5.850 euro
    80.000 euro62.400 euro3.120 euro9.360 euro

    FAQ: domande frequenti

    Un biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?

    Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.

    Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?

    In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.

    Posso essere sia biologo che dietista?

    No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.

    Conclusione

    La distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.

    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 10:00:002026-06-02 08:14:35Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione

    regime forfettario partita iva

    Partita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazione

    Il TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.

    Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.

    Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista

    Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.

    Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:

    • In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatori
    • Come sostituto di TSRM dipendenti in strutture private
    • In consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)
    • In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)

    A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.

    Codice ATECO per il TSRM libero professionista

    Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:

    Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
    86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%

    Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.

    Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026

    Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:

    • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
    • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
    • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)
    • Coefficiente redditività: 78%
    • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)

    Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).

    Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS

    Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:

    • 26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)
    • 24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)

    In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.

    I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

    IVA e fatturazione per il TSRM

    Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.

    In pratica:

    • In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)
    • In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2
    • Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TS
    • Prestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TS

    Nella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.

    L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018)

    La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).

    L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.

    Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche

    AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionista
    PrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)
    IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)
    OrariContratto CCNL Comparto Sanita’Autonomo
    Rischio economicoStipendio fissoVariabile con commesse
    IntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/A
    RC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)

    Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.

    Domande frequenti

    Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?

    Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.

    La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?

    La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.

    Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?

    Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.

    Conclusione

    Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.

    Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.

    Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.

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    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione
    Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026

    Il logopedista in regime forfettario gode di una fiscalita’ semplificata ma deve rispettare una serie di adempimenti specifici della professione sanitaria: dal sistema TS (Tessera Sanitaria) per la trasmissione dei dati al fisco, ai contributi previdenziali ENPAPI gestione separata, fino alle regole sulla fatturazione elettronica. Questa guida risponde a tutte le domande pratiche per il 2026.

    Il regime forfettario per logopedisti: requisiti e vantaggi

    Il regime forfettario (Legge 190/2014 e successive modificazioni) e’ accessibile ai logopedisti che rispettano le condizioni generali:

    • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
    • Non essere soci di societa’ di persone, associazioni professionali o imprese familiari
    • Non aver percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a 30.000 euro nell’anno precedente
    • Non applicare regimi speciali IVA

    Per i logopedisti il regime e’ particolarmente vantaggioso perche’ l’attivita’ sanitaria e’ esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 del DPR 633/1972: anche in regime ordinario non si applica IVA sulle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Il forfettario aggiunge il vantaggio della tassazione sostitutiva semplificata.

    Coefficiente di redditivita’: il 78% per il logopedista

    Il coefficiente di redditivita’ del 78% si applica ai logopedisti che operano con codice ATECO 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti). Questo e’ il coefficiente previsto dall’allegato alla Legge 190/2014 per la categoria delle attivita’ sanitarie e sociosanitarie a libera professione.

    Come funziona:

    • Reddito imponibile = Ricavi x 78%
    • Sul reddito imponibile si applica l’aliquota sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attivita’; 15% dal sesto anno in poi
    • Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (non deducibili analiticamente)

    Esempio pratico: un logopedista con ricavi annui di 40.000 euro paga:

    • Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro
    • Imposta sostitutiva (regime avviato): 31.200 x 15% = 4.680 euro
    • Risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria: significativo, soprattutto per redditi nella fascia 28.000-50.000 euro

    Sistema TS obbligatorio per i logopedisti

    Uno degli adempimenti piu’ importanti e specifici per i professionisti sanitari e’ la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Il logopedista e’ soggetto all’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie al sistema TS se le sue prestazioni rientrano tra quelle detraibili al 19% dal paziente (spese per prestazioni di logopedia previste dall’art. 15 c. 1 lett. c) del TUIR). La trasmissione avviene:

    • Semestrale: entro il 31 gennaio per il semestre luglio-dicembre dell’anno precedente; entro il 30 settembre per il semestre gennaio-giugno
    • Tramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con credenziali CNS/SPID/CIE
    • Indicando per ogni documento fiscale emesso: codice fiscale del paziente, data, importo, tipo di spesa

    Attenzione per i forfettari: anche chi e’ in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS se emette ricevute o fatture per prestazioni sanitarie detraibili. L’esonero dalla fatturazione elettronica (per i forfettari sotto i 25.000 euro di ricavi fino a fine 2024, poi solo sopra 25.000 con regime transitorio) non esime dall’obbligo TS.

    Fatturazione elettronica per logopedisti forfettari

    Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie minime di ricavi. Tuttavia, i professionisti sanitari che trasmettono dati al Sistema TS godono di un regime particolare:

    • Esonero dalla fattura elettronica per le prestazioni rese a persone fisiche (pazienti privati) quando i relativi dati vengono trasmessi al Sistema TS. In questo caso il documento fiscale puo’ rimanere in forma cartacea (ricevuta o fattura cartacea)
    • Fattura elettronica obbligatoria per le prestazioni rese a soggetti IVA (aziende, enti) che non vengono trasmesse al sistema TS, e per le prestazioni rese al SSN o a strutture convenzionate

    Questo esonero parziale e’ previsto dal D.Lgs. 127/2015 come modificato, e confermato per i professionisti sanitari dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

    Contributi ENPAPI per il logopedista forfettario

    I logopedisti liberi professionisti sono iscritti alla Gestione separata INPS tramite l’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), che gestisce anche la previdenza obbligatoria per infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie regolamentate.

    Per i logopedisti in regime forfettario i contributi ENPAPI si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x 78%):

    • Aliquota contributiva: varia in base alla gestione ENPAPI specifica per logopedisti. I logopedisti iscritti alla Gestione Separata INPS (non essendo dotati di cassa autonoma riconosciuta) applicano l’aliquota INPS Gestione Separata, che per il 2026 e’ pari al 26,23% (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria)
    • Contributo minimo: non esiste un minimale contributivo fisso come per artigiani/commercianti; si versa solo sul reddito effettivo
    • Scadenza versamento: in acconto (30 giugno e 30 novembre) e a saldo (entro il termine della dichiarazione dei redditi)

    Nota: la situazione previdenziale dei logopedisti e’ in evoluzione. Verifica sempre la tua posizione specifica con ENPAPI o il tuo CAF/commercialista, poiche’ la cassa di appartenenza dipende dalla data di iscrizione all’albo e dalla tipologia di attivita’.

    Codice ATECO per il logopedista

    Il codice ATECO corretto per l’attivita’ di logopedia libero-professionale e’ il 86.90.30 – Attivita’ dei fisioterapisti, degli osteopati e di altri professionisti paramedici (nella classificazione ATECO 2007/2022).

    Alcune fonti riportano anche il 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo non classificate altrove) come alternativa. E’ importante indicare il codice ATECO corretto all’apertura della partita IVA, poiche’ influisce sul coefficiente di redditivita’ e sull’appartenenza alla gestione previdenziale.

    Adempimenti pratici per il logopedista forfettario nel 2026

    Riepilogo degli adempimenti principali:

    1. Apertura partita IVA con codice ATECO 86.90.30 e iscrizione alla Gestione Separata INPS
    2. Emissione ricevute/fatture con dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972” e “Regime forfettario – non applica ritenuta d’acconto”
    3. Trasmissione dati Sistema TS semestralmente (31 gennaio e 30 settembre)
    4. Dichiarazione redditi tramite Modello Redditi PF con quadro LM (regime forfettario)
    5. Versamento contributi INPS in acconto (30 giugno / 30 novembre) e saldo
    6. Fatturazione elettronica per prestazioni a soggetti IVA non soggette a sistema TS

    Logopedista: dipendente SSN e libero professionista

    Molti logopedisti svolgono sia attivita’ dipendente (ospedali, ASL, IRCCS) sia attivita’ libero-professionale in studio. In questo caso:

    • Il regime forfettario e’ accessibile solo se il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non supera i 30.000 euro lordi
    • I contributi previdenziali del dipendente vanno all’INPS; quelli del libero professionista alla Gestione Separata
    • E’ fondamentale verificare con il proprio datore di lavoro se esistono clausole di esclusiva che vietano l’attivita’ libero-professionale esterna

    FAQ: domande frequenti sul logopedista forfettario

    Il logopedista forfettario deve iscriversi all’albo?

    Si’. Per esercitare legalmente la professione di logopedista in Italia e’ obbligatoria l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). L’iscrizione e’ indipendente dal regime fiscale scelto.

    Posso emettere solo ricevute e non fatture?

    Per i pazienti privati (persone fisiche), il logopedista forfettario puo’ emettere ricevute fiscali se trasmette i dati al Sistema TS. Per le prestazioni a soggetti IVA e’ obbligatoria la fattura (elettronica se il committente e’ soggetto IVA).

    Come si calcola l’acconto INPS?

    L’acconto INPS Gestione Separata si calcola sul reddito imponibile dell’anno precedente (o stimato per il primo anno). Il 40% entro il 30 giugno, il 60% entro il 30 novembre, salvo il metodo storico o previsionale consentiti dalla normativa INPS.

    Conclusione

    Il regime forfettario per logopedisti nel 2026 offre vantaggi fiscali significativi, ma richiede attenzione agli adempimenti specifici della professione sanitaria: sistema TS, esonero parziale dalla fatturazione elettronica, e contributi alla Gestione Separata INPS. Affidarsi a un CAF o a un commercialista esperto di professioni sanitarie e’ la scelta piu’ sicura per non commettere errori.

    Luglio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-17 08:30:002026-06-02 08:13:10Logopedista in regime forfettario: gestione fiscale 2026
    Finanza & Servizi, Medici e Odontoiatri, Polizze Professionisti, Professionisti Sanitari

    Polizza RC medico: massimali e costi nel 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Polizza RC medico: massimali e costi nel 2026

    La polizza RC medico e’ l’assicurazione per la responsabilita’ civile professionale obbligatoria per tutti i medici e professionisti sanitari che esercitano la propria attivita’ in Italia. Con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) e del successivo DM Salute 15 settembre 2023 n. 232, i massimali minimi e le clausole obbligatorie sono stati ridefiniti in modo organico.

    Questo articolo analizza i massimali RC medico 2026, le coperture obbligatorie (tail coverage decennale, retroattivita’), i costi orientativi per le diverse specialita’ e i link alle guide del nostro hub Polizze Professionali e Sanitari.

    Quadro normativo: Legge Gelli e DM 232/2023

    Il sistema assicurativo obbligatorio per i sanitari in Italia si basa su due pilastri normativi:

    • Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco): introduce l’obbligo assicurativo per tutte le strutture sanitarie e per i professionisti che esercitano in forma autonoma; istituisce il Fondo di Garanzia per i danneggiati; prevede la responsabilita’ contrattuale delle strutture e quella extracontrattuale dei singoli professionisti
    • DM Salute 15 settembre 2023 n. 232 (in vigore dal 16 novembre 2023): il decreto attuativo che fissa i requisiti minimi dei contratti assicurativi, i massimali obbligatori e le clausole irrinunciabili (retroattivita’, postuma decennale, tail coverage)

    I medici dipendenti di strutture pubbliche o private sono coperti dalla polizza aziendale della struttura, ma devono comunque dotarsi di copertura personale integrativa per l’attivita’ libero-professionale svolta fuori dalla struttura.

    Massimali RC medico obbligatori per il 2026

    Il DM 232/2023 stabilisce i massimali minimi che ogni polizza RC medico deve garantire. I valori indicati nel decreto sono espressi per sinistro e per anno di polizza:

    Categoria di professionistaMassimale minimo per sinistroMassimale annuo
    Medico libero professionista (specialita’ a basso rischio)500.000 euro1.000.000 euro
    Medico libero professionista (specialita’ ad alto rischio: chirurgia, ostetricia, anestesia)1.000.000 euro2.000.000 euro
    Struttura sanitaria (clinica, studio associato)2.000.000 euro per sinistroda definire contrattualmente

    Fonte: DM Salute 15 settembre 2023 n. 232. Le compagnie assicurative possono offrire massimali superiori. Si consiglia sempre di verificare i massimali specifici con il proprio broker o consulente assicurativo, poiche’ il mercato assicurativo 2026 offre prodotti con massimali piu’ elevati rispetto ai minimi di legge.

    Clausola tail coverage: cos’e’ e perche’ e’ obbligatoria

    Il tail coverage (o “postuma decennale”) e’ una delle clausole piu’ importanti della polizza RC medico e spesso la meno compresa dai professionisti al momento della stipula.

    La polizza medica e’ di tipo claims made: copre i sinistri per i quali la richiesta di risarcimento viene fatta durante la vigenza della polizza, indipendentemente da quando e’ avvenuto il fatto. Questo crea un rischio: se il medico cambia compagnia o cessa l’attivita’, le richieste di risarcimento per eventi passati (che arrivano spesso anni dopo) potrebbero non essere coperte.

    Il DM 232/2023 risolve il problema rendendo obbligatoria:

    • Retroattivita’ illimitata (o almeno decennale): la polizza copre eventi avvenuti anche prima della stipula, fino a 10 anni addietro, se la richiesta di risarcimento arriva durante la vigenza
    • Postuma decennale (tail coverage): in caso di cessazione della polizza (chiusura studio, pensionamento, cambio compagnia), la copertura si estende per 10 anni per i sinistri relativi ad attivita’ svolte durante la vigenza della polizza

    Il costo del tail coverage e’ spesso pari a 2-3 annualita’ del premio. Alcune compagnie lo includono nel contratto; altre lo offrono come opzione aggiuntiva.

    Costi orientativi della polizza RC medico nel 2026

    I costi della polizza RC medico variano significativamente in base alla specialita’, all’anzianita’ di carriera, al regime (dipendente/libero professionista) e alla compagnia assicurativa. I valori seguenti sono puramente orientativi e non sostituiscono un preventivo personalizzato:

    Specialita’Premio annuo indicativoRischio
    Medico di base / MMG800 – 2.500 euro/annoBasso
    Dermatologo, Oculista, Psichiatria1.000 – 3.000 euro/annoMedio-basso
    Chirurgo generale3.000 – 8.000 euro/annoAlto
    Ostetrico/Ginecologo5.000 – 15.000 euro/annoMolto alto
    Anestesista4.000 – 12.000 euro/annoAlto

    Valori indicativi di mercato per il 2026. Il premio effettivo dipende da massimale scelto, franchigia, retroattivita’, sinistri pregressi e compagnia. Richiedi sempre almeno 3 preventivi comparati.

    Come scegliere la polizza RC medico nel 2026

    Per scegliere correttamente la polizza RC medico occorre valutare:

    1. Massimale adeguato alla specialita’: non limitarsi al minimo di legge per specialita’ ad alto rischio (ostetricia, chirurgia). Un sinistro grave con danno permanente puo’ superare facilmente il milione di euro
    2. Retroattivita’ coperta: verificare che il contratto includa retroattivita’ decennale o illimitata, non solo dalla data di stipula
    3. Tail coverage di almeno 10 anni: esigere il rispetto del DM 232/2023
    4. Franchigia: alcune polizze hanno franchigie elevate (5.000-20.000 euro) che abbassano il premio ma aumentano l’esposizione personale in caso di sinistri minori
    5. Tutela legale inclusa: molte polizze includono o prevedono come opzione la difesa penale (importante per i procedimenti da malpractice)

    Polizza CNF collettiva per avvocati: il parallelo con i medici

    Come i medici hanno i massimali del DM 232/2023, gli avvocati hanno la polizza RC professionale obbligatoria prevista dal D.L. 138/2011 e dal Regolamento CNF. Le logiche di tail coverage e retroattivita’ sono simili. Per saperne di piu’, consulta la nostra guida dedicata alla RC professionale avvocati 2026.

    Guida completa per i Sanitari: il nostro hub

    Questa guida si inserisce nel nostro hub dedicato ai professionisti sanitari, dove trovi risorse su regime forfettario, casse previdenziali e apertura della P.IVA per medici, infermieri, logopedisti, nutrizionisti, osteopati e fisioterapisti.

    FAQ: domande frequenti sulla RC medico

    La polizza RC medico e’ obbligatoria anche per i medici dipendenti?

    I medici dipendenti sono coperti dalla polizza della struttura per l’attivita’ istituzionale. Tuttavia, se esercitano anche attivita’ libero-professionale intramoenia o extramoenia, devono dotarsi di copertura personale per quella parte di attivita’.

    Cosa succede se un medico non ha la polizza?

    La Legge Gelli prevede sanzioni per i professionisti privi di copertura assicurativa. Inoltre, in caso di sinistro, il medico non assicurato risponde con il proprio patrimonio personale senza limiti di massimale.

    Il tail coverage e’ incluso nel premio annuo?

    Dipende dalla polizza. Alcune compagnie lo includono automaticamente (modello “run-off” integrato); altre lo prevedono come clausola opzionale a pagamento separato. Verificare attentamente le condizioni contrattuali prima della firma.

    Posso dedurre il premio della polizza RC medico?

    Si’. I premi assicurativi per la RC professionale sono un costo deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Per i medici in regime forfettario, la deducibilita’ e’ gia’ incorporata nel coefficiente di redditivita’; per chi e’ in regime ordinario, il premio e’ deducibile come spesa professionale.

    Conclusione

    La polizza RC medico nel 2026 non e’ piu’ facoltativa: i massimali del DM 232/2023, il tail coverage decennale e la retroattivita’ sono obbligatori per legge. Scegliere una polizza adeguata alla propria specialita’ e al proprio profilo di rischio e’ un investimento fondamentale per la protezione patrimoniale del professionista sanitario.

    Per un confronto personalizzato tra le offerte disponibili nel 2026, ti consigliamo di rivolgerti a un broker assicurativo specializzato in polizze professionali sanitarie.

    Luglio 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-15 08:30:002026-06-02 08:13:08Polizza RC medico: massimali e costi nel 2026
    Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Osteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Gli osteopati sono una delle professioni sanitarie riconosciute dalla Legge 3/2018, che ha ridisegnato il quadro ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Con il riconoscimento formale e l’istituzione dell’elenco speciale, molti osteopati si trovano oggi a dover strutturare correttamente la propria posizione fiscale. In questa guida spieghiamo come aprire la partita IVA da osteopata nel 2026, quale codice ATECO usare, come funziona il regime forfettario e quali sono gli obblighi contributivi verso l’INPS.

    Osteopati e Legge 3/2018: il riconoscimento come professione sanitaria

    La Legge 3 dell’11 gennaio 2018 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”) ha riconosciuto ufficialmente l’osteopatia come professione sanitaria in Italia.

    In base a questa legge, gli osteopati sono iscritti in un elenco speciale presso gli ordini professionali sanitari competenti, in attesa della definizione completa del percorso di riconoscimento ordinistico previsto dai decreti attuativi. Il D.Lgs. 36/2021 ha avviato il percorso ordinistico, prevedendo l’istituzione di specifici ordini professionali per le professioni sanitarie ex L. 3/2018, tra cui osteopati e chiropratici.

    Il riconoscimento come professione sanitaria ha due implicazioni fiscali rilevanti per l’apertura della partita IVA:

    • Applicazione dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 per le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica (prestazioni sanitarie esenti IVA)
    • Obbligo di sistema TS per le prestazioni sanitarie fatturate a persone fisiche (per la trasmissione dei dati necessari alla dichiarazione dei redditi precompilata)

    Codice ATECO per osteopata nel 2026

    Il codice ATECO corretto per l’attivita’ di osteopata e’ il 86.90.29 — “Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA”. Questo codice raccoglie le professioni sanitarie che non hanno ancora un codice ATECO specifico dedicato, tra cui osteopati, riflessologi e altre figure paramediche riconosciute.

    In alternativa, alcuni osteopati con formazione anche fisioterapica potrebbero usare il 86.90.21 (Fisioterapia), ma questa scelta dipende dall’attivita’ prevalentemente svolta e va valutata con il proprio commercialista. Il codice ATECO 86.90.29 e’ il riferimento piu’ corretto per chi esercita esclusivamente come osteopata.

    Regime forfettario per osteopati: come funziona

    Gli osteopati possono accedere al regime forfettario se rispettano i requisiti standard:

    • Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro
    • Spese per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro lordi annui
    • Reddito da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro
    • Assenza delle cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014

    Coefficiente di redditivita’ 78%

    Per il codice ATECO 86.90.29 (“Attivita’ professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e dell’istruzione”), il coefficiente di redditivita’ applicato in regime forfettario e’ del 78%. Questo significa che il reddito imponibile e’ calcolato come il 78% del totale dei compensi annui lordi.

    Esempio pratico: se un osteopata incassa 40.000 euro lordi in un anno, il reddito forfettario imponibile sara’ di 40.000 x 78% = 31.200 euro. Su questo importo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attivita’ nei primi 5 anni).

    Imposta sostitutiva

    Sul reddito imponibile forfettario si applica un’unica imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali:

    • 5% per i primi 5 anni di attivita’ (nuova attivita’, senza aver esercitato attivita’ simile nei 3 anni precedenti)
    • 15% a regime

    Contributi INPS per osteopata

    Gli osteopati non hanno una cassa previdenziale privata dedicata (a differenza di medici con ENPAM o fisioterapisti con ENPAPI). Per questo motivo, sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995).

    Aliquota Gestione Separata 2026

    Per i liberi professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, l’aliquota della Gestione Separata INPS nel 2026 e’ del 26,07%.

    In regime forfettario, i contributi si calcolano sul reddito forfettario (compensi x 78%), con la possibilita’ di chiedere la riduzione del 35% sull’imponibile contributivo (art. 1 c. 77 L. 190/2014). La riduzione e’ una scelta del contribuente ma abbassa anche le prestazioni previdenziali future.

    Esempio calcolo contributi 2026

    Con ricavi di 40.000 euro e coefficiente 78%:

    • Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro
    • Contributi INPS senza riduzione: 31.200 x 26,07% = circa 8.134 euro/anno
    • Contributi INPS con riduzione 35%: 31.200 x 65% = 20.280 x 26,07% = circa 5.287 euro/anno

    Sistema TS per osteopati

    Il Sistema Tessera Sanitaria (TS) e’ la piattaforma del Ministero dell’Economia tramite la quale i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie dei pazienti per la dichiarazione dei redditi precompilata.

    In quanto professione sanitaria riconosciuta dalla L. 3/2018, gli osteopati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Sistema TS per le prestazioni rese a persone fisiche. I dati devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad esempio, le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027).

    La trasmissione avviene tramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con accesso mediante SPID, CNS o credenziali Fisconline. Per l’iscrizione al sistema e’ necessario avere la partita IVA attiva e la qualifica di professionista sanitario riconosciuto.

    IVA per osteopati: esenzione art. 10

    Le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, che esenta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”.

    Con il riconoscimento della L. 3/2018, gli osteopati rientrano in questa categoria. Le fatture emesse per prestazioni terapeutiche riportano la dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972”.

    Attenzione: le prestazioni non terapeutiche (es. corsi di formazione, consulenze non cliniche) non beneficiano dell’esenzione e sono soggette all’aliquota IVA ordinaria. In regime forfettario, tuttavia, l’IVA non si applica per definizione (regime di non applicazione IVA).

    Come aprire la partita IVA da osteopata: procedura

    1. Verifica i requisiti di L. 3/2018 — controlla di essere iscritto nell’elenco speciale degli osteopati
    2. Scegli il regime fiscale — forfettario (se sotto 85.000 euro) o ordinario
    3. Presenta la dichiarazione di inizio attivita’ all’AdE — modello AA9/12 con codice ATECO 86.90.29
    4. Iscriviti alla Gestione Separata INPS — entro 30 giorni dall’inizio attivita’
    5. Attiva il sistema TS — registrati su sistemats.it per la trasmissione dei dati sanitari
    6. Attiva la fatturazione elettronica — obbligatoria per tutti i titolari di P.IVA dal 2024

    Se hai bisogno di supporto per l’apertura della partita IVA come osteopata, il CAF Centro Fiscale offre consulenza fiscale personalizzata.

    Domande frequenti

    Gli osteopati hanno l’obbligo di iscriversi a un ordine professionale nel 2026?

    Il percorso ordinistico avviato dalla L. 3/2018 e dal D.Lgs. 36/2021 prevede l’istituzione di ordini professionali specifici per le professioni sanitarie ex L. 3/2018. Il percorso e’ ancora in fase di completamento con i decreti attuativi. Nel 2026 gli osteopati operano in regime transitorio con iscrizione agli elenchi speciali. E’ consigliabile verificare lo stato aggiornato con le associazioni di categoria.

    Posso usare il codice ATECO 86.90.21 (fisioterapia) come osteopata?

    Non e’ consigliato, a meno che la tua attivita’ principale non sia la fisioterapia (con le relative abilitazioni). Il codice ATECO deve rispecchiare l’attivita’ effettivamente svolta. Per l’osteopatia pura il codice corretto e’ il 86.90.29.

    Un osteopata puo’ aprire studio associato con altri professionisti sanitari?

    Si’, e’ possibile costituire uno studio associato con altri professionisti sanitari. In tal caso si esce dal regime forfettario individuale e si adotta un regime ordinario per lo studio associato. Le singole quote di reddito attribuibili a ciascun socio sono poi tassate individualmente. Il forfettario e’ incompatibile con la partecipazione a societa’ di persone o associazioni professionali.

    Luglio 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-13 08:30:002026-06-02 08:13:06Osteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Partita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazione

    regime forfettario partita iva

    Partita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazione

    L’apertura della Partita IVA per un ottico o un optometrista presenta una complessita’ specifica rispetto alle altre professioni sanitarie: la distinzione tra la figura dell’ottico (professione sanitaria regolamentata) e dell’optometrista (titolo accademico non regolamentato come professione sanitaria in Italia) ha conseguenze dirette sul regime fiscale, sull’IVA applicabile e sull’obbligo Sistema Tessera Sanitaria.

    Inoltre, l’attivita’ di un ottico tipicamente combina due componenti diverse: la vendita di dispositivi ottici (occhiali, lenti a contatto, montature) che e’ attivita’ commerciale, e la prestazione sanitaria (esame visivo, applicazione lenti a contatto) che e’ attivita’ professionale. Questa doppia natura complica la scelta del regime fiscale.

    Ottico vs optometrista: le differenze normative che contano

    AspettoOtticoOptometrista
    Base normativaL. 1044/1934 + Testo Unico Leggi SanitarieTitolo accademico (laurea in optometria), non regolamentato come professione sanitaria in Italia
    Esame di StatoSi (diploma di ottico + abilitazione)No (non e’ professione ordinistica in Italia al 2026)
    Ordine professionaleNessun albo specifico (ma vigilanza AUSL)Nessun ordine professionale in Italia
    Attivita’ tipicaVendita occhiali/lenti, esame visivo di primo livelloEsami visivi approfonditi, ortottica, gestione ambliopie
    Sistema TSSi per vendita dispositivi ottici (codice AD)Dipende dal riconoscimento sanitario
    Esenzione IVANo sulla vendita di occhiali (IVA 22%); si sulla prestazione sanitaria se professionista abilitatoNon certa — l’esenzione IVA richiede professione sanitaria abilitata riconosciuta

    In Italia, nel 2026, l’optometria non e’ ancora riconosciuta come professione sanitaria autonoma, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei. Chi si laurea in optometria esercita spesso come ottico (se in possesso dell’abilitazione) o come collaboratore di studi ottici/oculistici. L’eventuale riconoscimento professionale e’ in discussione parlamentare da anni.

    Codici ATECO per ottici e optometristi

    La scelta del codice ATECO dipende dall’attivita’ prevalente:

    Codice ATECODescrizioneQuando usarloCoefficiente forfettario
    47.78.10Commercio al dettaglio di articoli di ottica, fotografia, orologeria, oreficeriaPrevalentemente vendita occhiali/lenti in negozio40% (commercio)
    86.90.29Altre attivita’ paramediche NCAPrevalentemente prestazioni sanitarie (esami visivi, applicazione lenti)78% (sanitario/professionale)

    Attenzione alla doppia attivita’: un ottico che gestisce un negozio di occhiali e contemporaneamente esegue esami visivi professionali ha due attivita’ distinte. In regime forfettario e’ possibile avere un unico codice ATECO principale (quello dell’attivita’ prevalente per ricavi), ma la scelta influenza il coefficiente e quindi il reddito imponibile. Con il 47.78.10 (commercio, coefficiente 40%) si paga meno in percentuale ma su una base calcolata diversamente rispetto al 86.90.29 (sanitario, coefficiente 78%).

    In molti casi, chi gestisce un negozio di ottica con prestazioni accessorie e’ tenuto ad adottare il regime ordinario (per la parte commerciale soggetta a IVA 22%) e non il forfettario, che presuppone attivita’ omogenea.

    IVA nell’ottica: vendita occhiali vs prestazioni sanitarie

    Il trattamento IVA nell’attivita’ ottica dipende da cosa si vende o eroga:

    • Vendita di occhiali, lenti a contatto, montature: sono dispositivi medici (classificati CE come DM classe I) soggetti a IVA al 4% se classificati come ausili per disabilita’ visiva, o IVA al 22% per occhiali da sole, accessori non terapeutici. Per gli occhiali da vista con prescrizione medica l’aliquota ridotta al 4% si applica se correttivi per difetti visivi documentati.
    • Esame visivo da ottico abilitato: prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, se resa da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria. Per l’ottico abilitato, l’esame visivo e’ esentabile; per il semplice laureato in optometria non riconosciuto, la questione e’ controversa.
    • Applicazione lenti a contatto da professionista abilitato: esenzione IVA N4 se prestazione sanitaria, soggetta a verifica caso per caso.

    In pratica, chi gestisce un negozio di ottica si trova spesso a dover applicare IVA diversa sulla stessa fattura: 4% sulla montatura, 22% sugli occhiali da sole, 0% (N4 esente) sulla quota esame visivo. Questo rende quasi obbligatorio il regime ordinario con contabilita’ accurata.

    Regime forfettario: quando e’ applicabile all’ottico/optometrista?

    Il regime forfettario puo’ essere applicato nelle seguenti situazioni tipiche:

    • Optometrista freelance che presta solo servizi professionali (esami visivi, training visivo) senza vendita: puo’ aprire P.IVA con ATECO 86.90.29, coefficiente 78%, regime forfettario, GS INPS. Non emette IVA. Sistema TS applicabile se la prestazione e’ riconosciuta sanitaria.
    • Ottico che lavora come collaboratore in uno studio oculistico o ottico altrui: puo’ fatturare prestazioni professionali in regime forfettario se i ricavi restano sotto 85.000 euro e non ha alti costi da dedurre.
    • Ottico con negozio di occhiali: nella maggioranza dei casi il regime forfettario non e’ conveniente o applicabile agevolmente per la componente commerciale (IVA su acquisto merce, ricarico, ecc.).

    La causa ostativa piu’ rilevante rimane quella del reddito da lavoro dipendente: se nell’anno precedente si e’ percepito piu’ di 35.000 euro come dipendente (L. 207/2024), non e’ possibile adottare il forfettario.

    Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

    Per gli ottici e optometristi che esercitano come liberi professionisti (non come commercianti), la cassa previdenziale e’ la Gestione Separata INPS:

    • 26,07% senza altra copertura previdenziale
    • 24% con altra copertura (es. dipendente + P.IVA)

    Se invece l’attivita’ e’ prevalentemente commerciale (negozio di ottica), ci si iscrive come commerciante alla Gestione Commercianti INPS: aliquota 24,48% con minimale annuo (circa 4.200 euro nel 2026), con riduzione del 35% per chi adotta il regime forfettario.

    La distinzione tra prestatore di servizi (GS artigiani/professionisti) e commerciante (GS commercianti) dipende dalla prevalenza dell’attivita’: se il fatturato e’ principalmente da vendita di prodotti ottici, si e’ commercianti; se e’ principalmente da prestazioni, si e’ professionisti. Per un confronto completo: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

    Sistema Tessera Sanitaria per ottici

    Gli ottici sono obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla vendita di dispositivi ottici (occhiali da vista, lenti a contatto correttive) perche’ questi costituiscono spese sanitarie detraibili per il paziente (codice spesa AD — dispositivo medico).

    La trasmissione avviene mensilmente entro fine mese successivo. Ogni negozio di ottica che ha un registratore telematico abilitato al Sistema TS trasmette automaticamente i dati al momento dell’incasso. Per la parte di prestazione professionale (esame visivo), il codice spesa e’ SP.

    Per approfondire gli obblighi TS: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

    Domande frequenti

    Un optometrista senza abilitazione ottica puo’ emettere fatture esenti IVA?

    E’ una zona grigia normativa. L’esenzione IVA art. 10 n.18 richiede che la prestazione sia resa nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza. In Italia l’optometrista non ha ancora un riconoscimento professionale sanitario autonomo. E’ consigliabile verificare con l’Agenzia delle Entrate o con un consulente fiscale la posizione specifica prima di applicare l’esenzione.

    L’ottico puo’ adottare il regime forfettario se ha anche un negozio?

    Il regime forfettario e’ pensato per attivita’ relativamente semplici. Se l’ottico gestisce un negozio con acquisto e rivendita di merci (occhiali, lenti), la complessita’ dell’IVA (diverse aliquote, acquisti detraibili) e del magazzino rende piu’ conveniente il regime ordinario semplificato. Il forfettario e’ adatto all’optometrista/ottico che svolge solo prestazioni professionali senza commercio.

    Quale ATECO scelgo se faccio sia vendita che esami visivi?

    Il codice ATECO principale deve riflettere l’attivita’ prevalente per ricavi. Se la maggioranza del fatturato viene dalla vendita di occhiali, ATECO 47.78.10 (commercio); se viene dagli esami visivi e prestazioni professionali, ATECO 86.90.29. E’ possibile indicare un’attivita’ secondaria. Consigliamo di verificare con il consulente fiscale la corretta qualificazione della tua attivita’ specifica.

    Conclusione

    La Partita IVA per ottici e optometristi e’ una delle piu’ articolate nel settore sanitario per la doppia natura dell’attivita’ (commerciale + professionale) e per la posizione normativa ancora incerta dell’optometria in Italia. La scelta del codice ATECO, del regime fiscale e della gestione IVA richiede una valutazione personalizzata sulla base dell’attivita’ concreta svolta.

    Per un’analisi precisa della tua situazione e un preventivo personalizzato, contatta il team di CAF Centro Fiscale. Per approfondimenti: Hub Professionisti Sanitari 2026, Contributi previdenziali sanitari.

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    Luglio 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-12 09:00:002026-06-14 18:38:52Partita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazione
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