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Guide fiscali e amministrative dedicate ai professionisti sanitari italiani: medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ostetriche, logopedisti, podologi, osteopati, veterinari, biologi e nutrizionisti.

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del Forfettario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Essere un sanitario dipendente con partita IVA nel 2027 è una scelta sempre più frequente: medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e tecnici sanitari affiancano al proprio contratto con il SSN o con una struttura privata un’attività libero-professionale autonoma. È una possibilità concreta e del tutto legittima, ma va costruita nell’ordine giusto, perché tocca tre piani diversi che spesso vengono confusi tra loro.

Il primo piano è quello autorizzativo: il datore di lavoro deve dare il via libera. Il secondo è quello organizzativo, cioè la scelta tra intramoenia ed extramoenia. Il terzo, il più insidioso, è quello fiscale: il regime forfettario prevede due cause ostative pensate proprio per chi ha anche un lavoro subordinato, e chi le ignora rischia di perdere l’agevolazione a posteriori.

In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, tutto quello che un sanitario dipendente con partita IVA deve sapere prima di iniziare: autorizzazione, differenza tra intramoenia ed extramoenia, limite dei 35.000 euro, fatturazione prevalente verso il datore di lavoro e cosa accade se il forfettario decade.

Indice dei contenuti

  1. Sanitario Dipendente con Partita IVA: Come Funziona nel 2027
  2. Autorizzazione del Datore di Lavoro: il Primo Passo Obbligatorio
  3. Intramoenia o Extramoenia: le Differenze per il Sanitario con Partita IVA
  4. Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 Euro
  5. Fatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bis
  6. Cosa Succede se il Sanitario Dipendente Perde il Forfettario
  7. Contributi Previdenziali: Quale Cassa per il Sanitario Dipendente con Partita IVA
  8. Consigli Pratici per il Sanitario Dipendente che Apre la Partita IVA
  9. Domande Frequenti sul Sanitario Dipendente con Partita IVA
  10. Assistenza del CAF per il Sanitario Dipendente con Partita IVA

Sanitario Dipendente con Partita IVA: Come Funziona nel 2027

La legge italiana non vieta al sanitario dipendente di aprire una partita IVA. Nessuna norma impedisce a un infermiere assunto in ospedale, a un fisioterapista dipendente di una RSA o a un medico del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere attività professionale autonoma fuori dall’orario di servizio. Il punto è un altro: quell’attività deve essere compatibile con il rapporto di lavoro esistente e deve essere preventivamente autorizzata nei casi previsti.

Il sanitario dipendente con partita IVA si trova quindi con due redditi distinti che convivono nella stessa dichiarazione: il reddito di lavoro dipendente, già tassato alla fonte dal sostituto d’imposta (cioè il datore che trattiene le imposte in busta paga), e il reddito di lavoro autonomo, prodotto con la libera professione. Sono redditi che seguono regole diverse, ma che si influenzano a vicenda quando si sceglie il regime forfettario.

Un chiarimento utile: il regime forfettario è il regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), calcolata non sull’incasso totale ma su una percentuale forfettaria dei compensi chiamata coefficiente di redditività. Per le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%: significa che su 100 euro fatturati, 78 sono considerati reddito imponibile e 22 sono riconosciuti forfettariamente come costi.

Prima ancora della parte fiscale, però, va sistemata la codifica dell’attività. Ogni professione ha un proprio inquadramento: puoi approfondire nella nostra guida al codice ATECO per le professioni sanitarie, aggiornata alla classificazione ATECO 2025 (ad esempio 86.95.00 per il fisioterapista). Un codice sbagliato in apertura si trascina errori su coefficiente, contributi e obblighi di comunicazione.

Autorizzazione del Datore di Lavoro: il Primo Passo Obbligatorio

Per il sanitario dipendente pubblico il riferimento è l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il Testo Unico sul pubblico impiego. La regola generale è chiara: il dipendente pubblico non può assumere incarichi retribuiti esterni senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione non è una formalità: serve a verificare che l’attività non generi conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

Aprire la partita IVA prima di aver ottenuto il via libera è l’errore più comune e anche il più costoso. Lo svolgimento di incarichi non autorizzati espone a responsabilità disciplinare e all’obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti. Per questo il consiglio operativo è sempre lo stesso: prima l’autorizzazione, poi la partita IVA.

Tempo pieno, part-time e rapporto di esclusività

La posizione cambia sensibilmente a seconda del tipo di contratto. Ecco i tre scenari più frequenti per un sanitario dipendente con partita IVA:

  • Tempo pieno nel pubblico impiego: serve sempre l’autorizzazione preventiva dell’azienda sanitaria o dell’ente, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001.
  • Part-time non superiore al 50%: l’art. 53 c. 6 esclude questi rapporti dal regime autorizzatorio, ma resta l’obbligo di comunicazione all’amministrazione e il divieto di conflitto di interessi.
  • Part-time superiore al 50%: si torna alla regola generale, quindi autorizzazione necessaria, con valutazione discrezionale dell’ente.

Un capitolo a parte riguarda la dirigenza medica del SSN, per cui vale il rapporto di esclusività: il medico che ha optato per il rapporto esclusivo può svolgere libera professione solo all’interno della struttura, cioè in intramoenia. Chi ha optato per il rapporto non esclusivo può invece operare anche all’esterno, nei limiti previsti dall’azienda. Approfondimenti specifici nella guida dedicata alla partita IVA del medico e agli obblighi ENPAM.

E nel settore privato? Qui non esiste un art. 53, ma contano il patto di non concorrenza e le eventuali clausole di esclusiva presenti nel contratto individuale o nel CCNL applicato. Il dipendente privato è comunque tenuto all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile: non può svolgere attività in concorrenza con il datore. Prima di aprire la partita IVA, quindi, va letto con attenzione il contratto.

Intramoenia o Extramoenia: le Differenze per il Sanitario con Partita IVA

I due termini sono di uso quotidiano negli ospedali, ma per molti restano oscuri. La libera professione intramoenia (letteralmente «dentro le mura») è l’attività che il professionista svolge all’interno della struttura di appartenenza, utilizzandone spazi, strumenti e personale, secondo un tariffario stabilito dall’azienda. Il paziente paga la struttura, non il professionista: l’azienda trattiene una quota per i costi e per il fondo di perequazione, poi liquida il compenso al sanitario.

Il punto fiscale decisivo è questo: nella maggior parte dei casi il compenso da intramoenia viene erogato dall’azienda sanitaria in busta paga come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con ritenute già applicate. Non è quindi reddito di partita IVA e non richiede l’emissione di fattura da parte del professionista. Come vedremo, questa distinzione pesa moltissimo sul calcolo della soglia dei 35.000 euro.

La libera professione extramoenia («fuori dalle mura») è invece l’attività svolta al di fuori della struttura di appartenenza: nello studio proprio, in un poliambulatorio privato, a domicilio del paziente o presso altre strutture convenzionate. Qui il sanitario dipendente con partita IVA agisce come vero libero professionista: emette fattura in proprio, gestisce autonomamente i propri clienti e sceglie il regime fiscale più conveniente.

Riassumendo le implicazioni pratiche della scelta:

  • Intramoenia: nessuna partita IVA necessaria nella forma ordinaria, tariffe decise dall’azienda, minor rischio organizzativo, compenso generalmente tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente.
  • Extramoenia: serve la partita IVA, libertà di tariffa e di organizzazione, obblighi di fatturazione e contributivi propri, possibilità di accedere al regime forfettario.
  • Intramoenia allargata: attività svolta fuori dalla sede ma per conto dell’azienda, con fatturazione che in alcuni casi transita verso la struttura: è lo scenario che richiede più attenzione sul piano delle cause ostative.

Chi opera in extramoenia ed eroga prestazioni sanitarie ai privati deve inoltre gestire correttamente l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trovi tutti i dettagli, scadenze e casi di opposizione del paziente nella nostra guida al Sistema TS 2027 per i professionisti sanitari.

Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 Euro

Eccoci al cuore del problema. Il sanitario dipendente con partita IVA che vuole il regime forfettario deve superare due esami, non uno. Il primo riguarda quanto guadagna come dipendente, il secondo riguarda a chi fattura. Basta inciampare in uno dei due per restare fuori dal regime agevolato.

La prima causa di esclusione è la cosiddetta lettera d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014: non può applicare il forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro. La soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 12) ed è confermata anche per il periodo d’imposta in corso; eventuali variazioni potranno arrivare solo con una futura legge di bilancio.

Attenzione a un dettaglio che sfugge quasi sempre: la verifica si fa sul reddito dell’anno precedente, non su quello in corso. Se nel 2026 hai percepito 38.000 euro di stipendio lordo imponibile, nel 2027 non potrai applicare il forfettario. Se invece scendi sotto i 35.000 euro, potrai rientrarvi dall’anno successivo. Il regime, insomma, si guadagna e si perde anno per anno.

L’eccezione: il rapporto di lavoro cessato

La stessa norma prevede una deroga molto importante: la soglia dei 35.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato. Un infermiere che si dimette dall’ospedale a dicembre 2026 dopo aver percepito 40.000 euro di stipendio può quindi aprire la partita IVA in regime forfettario nel 2027, perché il rapporto non è più in essere.

La deroga però non vale se, dopo la cessazione, il professionista intraprende un nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in corso a fine anno. Ed è bene ricordare che la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: il sanitario in pensione che supera i 35.000 euro di trattamento pensionistico non può accedere al forfettario: la deroga prevista per il rapporto di lavoro cessato non opera quando nello stesso periodo d’imposta si percepisce un trattamento pensionistico (risposta Agenzia delle Entrate n. 311/2023). Un caso da valutare sempre con un professionista.

Esempio pratico: il medico con 40.000 euro di stipendio

Immaginiamo il dottor Rossi, medico dipendente di un’azienda sanitaria, con un reddito da lavoro dipendente di 40.000 euro nel 2026, comprensivo dei compensi di intramoenia erogati in busta paga. Nel 2027 vuole aprire la partita IVA per consulenze presso un poliambulatorio privato. Il regime forfettario gli è precluso: ha superato la soglia dei 35.000 euro. Potrà comunque aprire la partita IVA, ma in regime ordinario semplificato, con IVA (salvo esenzione per prestazioni sanitarie), scritture contabili e tassazione IRPEF progressiva.

Fatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bis

La seconda trappola è ancora più subdola, perché non dipende da quanto guadagni ma da chi ti paga. L’art. 1 comma 57 lettera d-bis della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi realizza compensi prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro attuale, di chi lo è stato nei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Cosa significa «prevalentemente»? Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la prevalenza scatta quando più del 50% dei compensi incassati nell’anno proviene dal datore di lavoro o dai soggetti a lui collegati. Non conta l’intenzione, conta il dato numerico: se su 20.000 euro di fatturato annuo 11.000 arrivano dalla struttura in cui sei dipendente, la causa ostativa si è verificata.

Questo è un rischio molto concreto per il sanitario dipendente con partita IVA, perché le occasioni professionali arrivano spesso dallo stesso ambiente di lavoro. Ecco gli scenari più a rischio:

  • Turni aggiuntivi in partita IVA presso la stessa ASL o azienda ospedaliera in cui si è dipendenti.
  • Consulenze verso l’ex datore di lavoro nei due anni successivi alle dimissioni volontarie: in caso di pensionamento obbligatorio, invece, l’Agenzia delle Entrate esclude l’operatività della causa ostativa (circolare 9/E/2019).
  • Prestazioni fatturate a società partecipate o collegate alla struttura datrice (cooperative, fondazioni, società di servizi del gruppo).
  • Intramoenia allargata gestita con fatturazione diretta verso l’azienda sanitaria di appartenenza.

Facciamo l’esempio più diffuso. Anna è infermiera dipendente di un’ASL e apre la partita IVA per coprire turni aggiuntivi. Se i turni li svolge per la stessa ASL che la stipendia, e questi turni rappresentano oltre la metà del suo fatturato, la causa ostativa d-bis le fa perdere il forfettario. Se invece diversifica lavorando per RSA, cooperative indipendenti e assistenza domiciliare privata, il problema non si pone. Trovi il quadro completo degli adempimenti nella guida sulla partita IVA per l’infermiere libero professionista.

Un aspetto tecnico spesso frainteso: la verifica della prevalenza si fa a fine anno, sull’esercizio concluso. Se la causa ostativa si realizza nel 2027, l’uscita dal regime forfettario avviene dal 2028. La programmazione, quindi, è tutto: monitorare mese per mese la composizione del fatturato consente di correggere la rotta prima che sia troppo tardi.

Cosa Succede se il Sanitario Dipendente Perde il Forfettario

Perdere il regime forfettario non significa chiudere la partita IVA: significa passare al regime ordinario, di norma nella forma della contabilità semplificata. Cambia però tutto l’impianto degli adempimenti e, quasi sempre, aumenta il carico di lavoro amministrativo.

Le principali differenze per il sanitario dipendente con partita IVA che esce dal forfettario sono queste:

  • Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni al posto dell’imposta sostitutiva del 15% o 5%: il reddito autonomo si somma a quello da lavoro dipendente e sconta l’aliquota marginale, spesso molto più alta.
  • Costi deducibili analiticamente: non più il coefficiente forfettario del 78%, ma la deduzione delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  • Gestione IVA: la maggior parte delle prestazioni sanitarie alla persona resta esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, ma consulenze, docenze, perizie e prestazioni non sanitarie diventano imponibili al 22%, con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dai committenti che agiscono come sostituti d’imposta, con conseguente gestione degli acconti e delle Certificazioni Uniche.
  • Registri contabili e adempimenti più articolati, con costi di gestione superiori.

Il passaggio, va detto, non è sempre uno svantaggio assoluto: chi ha molti costi reali (affitto studio, attrezzature, collaboratori) può trovare nel regime ordinario una convenienza superiore, perché deduce le spese effettive. È esattamente il tipo di valutazione che va fatta con una simulazione numerica personalizzata, non a intuito.

Contributi Previdenziali: Quale Cassa per il Sanitario Dipendente con Partita IVA

Aprire la partita IVA significa anche scegliere il corretto inquadramento previdenziale, e qui gli errori sono frequentissimi. La regola è semplice: la cassa dipende dalla professione esercitata, non dall’albo di appartenenza generico né dal fatto di essere già dipendente. Questa è la mappa corretta:

  • ENPAM: medici chirurghi e odontoiatri.
  • ENPAPI: esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.
  • ENPAP: psicologi e psicoterapeuti.
  • ENPAV: medici veterinari. ENPAB: biologi. ENPAF: farmacisti.
  • Gestione Separata INPS: fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici di radiologia (TSRM), osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassa autonoma, ai sensi dell’art. 2 c. 26 della L. 335/1995.

Sfatiamo subito un equivoco molto diffuso: il fisioterapista non è e non è mai stato iscritto a ENPAPI. ENPAPI è un ente a perimetro chiuso, riservato al solo comparto infermieristico, e la Legge 3/2018 ha riordinato gli albi professionali senza estenderne la copertura previdenziale. Il fisioterapista libero professionista versa quindi alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (25% IVS + 0,72% prestazioni assistenziali + 0,35% ISCRO), come stabilito dalla Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026.

Ed è proprio qui che il sanitario dipendente con partita IVA ottiene un vantaggio concreto: chi è già coperto da un’altra tutela pensionistica obbligatoria — come accade a chi versa contributi da lavoro dipendente — o chi è titolare di pensione, applica l’aliquota ridotta del 24% anziché il 26,07%. Un risparmio contributivo non banale, che va però comunicato correttamente in fase di iscrizione. Per gli aspetti operativi di fatturazione trovi utile anche la guida su fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi.

Consigli Pratici per il Sanitario Dipendente che Apre la Partita IVA

Mettiamo ora in fila le mosse giuste, nell’ordine corretto. Il sanitario dipendente con partita IVA che parte con il piede giusto evita quasi tutti i problemi che abbiamo descritto, perché la maggior parte delle criticità nasce da decisioni prese senza una verifica preliminare.

  1. Verifica il contratto e chiedi l’autorizzazione prima di ogni altro passo: senza il via libera del datore, tutto il resto è inutile e potenzialmente sanzionabile.
  2. Controlla il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sulla Certificazione Unica: se supera i 35.000 euro, il forfettario non è accessibile.
  3. Progetta il portafoglio clienti in ottica extramoenia: cerca committenti indipendenti dal tuo datore per non superare mai il 50% di fatturato verso di lui.
  4. Scegli il codice ATECO corretto e il giusto inquadramento previdenziale fin dall’apertura.
  5. Monitora il fatturato trimestralmente, così da accorgerti per tempo se la composizione dei compensi si sta sbilanciando.
  6. Fatti fare una simulazione comparativa tra forfettario e ordinario prima di decidere: sulla carta il 15% sembra sempre conveniente, ma con costi elevati non è detto.

Un errore che vediamo spesso è quello di ragionare solo sull’imposta e dimenticare i contributi previdenziali, che per un libero professionista rappresentano una voce di costo rilevante quanto le tasse. Un altro è sottovalutare l’effetto somma: nel regime ordinario il reddito autonomo si aggiunge a quello da dipendente e viene tassato all’aliquota marginale più alta, mentre nel forfettario resta separato e sconta la sola imposta sostitutiva.

Se hai dubbi sulla tua posizione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari con doppia posizione lavorativa, sia in ufficio in Viale Tullio 13 sia online in tutta Italia, con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione reale.

Domande Frequenti sul Sanitario Dipendente con Partita IVA

Un infermiere dipendente ASL può avere la partita IVA?

Sì. L’infermiere dipendente di un’ASL può aprire la partita IVA per l’attività libero-professionale, ma deve prima ottenere l’autorizzazione dell’azienda ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, salvo il caso di part-time non superiore al 50%. Sul piano previdenziale l’iscrizione è a ENPAPI. Attenzione a non fatturare in prevalenza alla stessa ASL, per non incorrere nella causa ostativa d-bis.

Cosa significa fatturazione prevalente verso il datore di lavoro?

Significa che oltre il 50% dei compensi incassati nell’anno proviene dal datore di lavoro attuale, da chi lo è stato nei due periodi d’imposta precedenti o da soggetti a lui riconducibili. In questo caso scatta la causa ostativa prevista dall’art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014 e il regime forfettario decade a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica.

Il limite di 35.000 euro vale anche per i pensionati?

Sì, perché la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e come tale rientra nel computo della soglia dei 35.000 euro. Esistono però situazioni particolari legate alla cessazione del rapporto di lavoro che vanno esaminate caso per caso: prima di aprire la partita IVA è indispensabile una verifica puntuale della propria posizione reddituale.

L’intramoenia rientra nel calcolo dei 35.000 euro?

Quando i compensi da intramoenia sono erogati dall’azienda sanitaria in busta paga come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sì: concorrono al raggiungimento della soglia dei 35.000 euro. È un punto decisivo, perché molti medici superano il limite proprio sommando stipendio e attività intramuraria, senza rendersene conto fino al momento della dichiarazione.

Un fisioterapista dipendente deve iscriversi a ENPAPI?

No. ENPAPI è riservata a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995). Se è già coperto da contribuzione da lavoro dipendente applica l’aliquota ridotta del 24% invece del 26,07%. Il codice ATECO corretto è il 86.95.00.

Cosa rischia il sanitario dipendente che apre la partita IVA senza autorizzazione?

Nel pubblico impiego il rischio è duplice: responsabilità disciplinare e obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti per l’incarico non autorizzato. Nel privato, la violazione di clausole di esclusiva o dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) può portare a sanzioni disciplinari fino al licenziamento. Per questo l’autorizzazione va sempre richiesta prima di aprire la partita IVA.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Assistenza del CAF per il Sanitario Dipendente con Partita IVA

Essere un sanitario dipendente con partita IVA nel 2027 è pienamente possibile e spesso molto conveniente, ma richiede tre verifiche fatte nell’ordine giusto: autorizzazione del datore di lavoro, scelta consapevole tra intramoenia ed extramoenia, controllo delle due cause ostative del regime forfettario. Sbagliare uno di questi passaggi può costare la perdita dell’agevolazione fiscale o, peggio, conseguenze disciplinari.

Il CAF Centro Fiscale segue da anni medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e tecnici sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua Certificazione Unica, simuliamo il confronto tra forfettario e regime ordinario, verifichiamo il rischio di fatturazione prevalente verso il tuo datore e gestiamo apertura, cassa previdenziale, fatturazione elettronica e Sistema TS. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da sanitario dipendente? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.
Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Partita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA come educatore professionale nel 2026 richiede prima di tutto chiarire una distinzione fondamentale: esistono due figure con lo stesso nome ma profili fiscali e previdenziali significativamente diversi. L’Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario, riconosciuto dal DM 8 ottobre 1998 nell’area della riabilitazione) e l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017) hanno percorsi di abilitazione distinti, casse previdenziali diverse e, soprattutto, un trattamento IVA completamente differente.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per aprire la partita IVA come educatore professionale, scegliere il regime fiscale corretto e versare i contributi nel modo giusto.

Indice dei contenuti

  1. EP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tutto
  2. Codice ATECO per educatore professionale
  3. IVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogico
  4. Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS
  5. Regime forfettario per l’educatore professionale
  6. Sistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitario
  7. Come aprire la partita IVA: step pratici
  8. Link al cluster: approfondisci con le guide collegate
  9. FAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVA
  10. Conclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizio

EP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tutto

Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario)

L’EP sanitario è una professione sanitaria regolamentata, riconosciuta con il DM 8 ottobre 1998 (Ministero della Sanità) e inserita nell’area della riabilitazione dalla L. 251/2000. Opera all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in strutture ospedaliere, SERT, Servizi di Salute Mentale, comunità terapeutiche. La laurea abilitante è la triennale in Educazione Professionale (classe L/SNT2 — professioni sanitarie della riabilitazione). L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con D.Lgs. 3/2018) è obbligatoria per l’esercizio professionale.

Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico)

L’EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), opera nell’ambito sociale ed educativo (non sanitario): scuole, servizi sociali, cooperative, centri diurni. La laurea magistrale in Scienze dell’Educazione (LM-57/LM-50 o triennale L-19) è il percorso tipico. Questa figura non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000 e non appartiene all’Ordine TSRM PSTRP.

CaratteristicaEP SanitarioEP Socio-Pedagogico
Norma istitutivaDM 8/10/1998 + L. 251/2000L. 205/2017
Ambito operativoSanitario (riabilitazione, SSN)Sociale, educativo
Ordine professionaleTSRM PSTRP (obbligatorio)Non previsto (ordine in iter)
IVA prestazioniEsente art. 10 n.18Imponibile (o N4 se in struttura accreditata)
ATECO88.99.0988.99.09 (o 85.59.20 se attività formativa)
PrevidenzaGS INPSGS INPS

Codice ATECO per educatore professionale

Il codice ATECO più indicato per l’educatore professionale (sia sanitario che socio-pedagogico) è:

  • 88.99.09 — Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Per l’EP socio-pedagogico che svolge prevalentemente attività formative (corsi, workshop educativi), può essere indicato anche il codice 85.59.20 (Corsi di formazione e scuole di lingue). In caso di dubbio, è preferibile consultare un commercialista o il CAF per la scelta più coerente con l’attività concreta svolta.

Il codice ATECO 88.99.09 corrisponde, nel regime forfettario, al coefficiente di redditività del 67% (categoria “altre attività”).

Nota: l’EP sanitario che opera in ambito di riabilitazione potrebbe anche ricadere nel codice 86.90.29 (altre attività paramediche), con coefficiente di redditività del 78% (attività professionali sanitarie). La scelta tra 88.99.09 e 86.90.29 deve essere fatta in base all’attività prevalente: se prevale la finalità terapeutica-riabilitativa, 86.90.29 è più coerente; se prevale quella socio-assistenziale, 88.99.09 è la scelta corretta.

IVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogico

Questa è la distinzione più importante per l’apertura della partita IVA.

EP Sanitario: esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72

Le prestazioni dell’EP sanitario, in quanto esercitate da un professionista sanitario abilitato (iscritto all’Ordine TSRM PSTRP) e con finalità terapeutica o riabilitativa, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. In fattura si indica il codice natura N4 (operazioni esenti).

Attenzione — condizione essenziale: l’esenzione si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione). Se l’EP sanitario svolge attività prive di finalità terapeutica (es. attività ricreative o formative generiche), queste non godono dell’esenzione.

EP Socio-Pedagogico: IVA ordinaria o N4 in casi specifici

L’EP socio-pedagogico non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000. Le sue prestazioni sono in linea di principio soggette a IVA al 22%. L’esenzione N4 può applicarsi solo in casi molto specifici (es. prestazioni rese nell’ambito di strutture socio-assistenziali accreditate). In caso di dubbio, è indispensabile una consulenza specializzata.

Eccezione nel regime forfettario: sia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico che adottano il regime forfettario non applicano IVA sulle fatture (codice natura N2.2 — non soggette, altri casi). La distinzione IVA è quindi rilevante solo per chi opera in regime ordinario.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

Sia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico, quando esercitano come liberi professionisti, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS (non esiste una cassa previdenziale dedicata per queste figure).

Le aliquote 2026 della Gestione Separata sono:

  • 26,07%: per chi non ha altra copertura previdenziale (es. nessuna pensione, nessun rapporto di lavoro dipendente in parallelo). Include: quota base 25% + maternità/malattia 0,72% + DIS-COLL 0,35%.
  • 24%: per chi è già iscritto a un’altra gestione previdenziale (es. lavoro dipendente part-time, pensionato).

I contributi si calcolano sul reddito imponibile (compensi netti o, nel forfettario, compensi × coefficiente di redditività) e si versano tramite F24 (codici 1840-1841 per acconti e saldo). Il massimale annuo 2026 è di circa 119.650 euro di reddito imponibile previdenziale.

Regime forfettario per l’educatore professionale

Il regime forfettario è applicabile all’educatore professionale, sia sanitario che socio-pedagogico, a condizione che i ricavi annui non superino i 85.000 euro e che non ricorrano le altre cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014.

Calcolo imposta sostitutiva nel forfettario

Nel regime forfettario, l’imponibile fiscale si determina applicando il coefficiente di redditività ai compensi lordi:

  • Con ATECO 88.99.09 (altre attività): coefficiente 67%
  • Con ATECO 86.90.29 (EP sanitario in area riabilitativa): coefficiente 78%

Esempio pratico con ATECO 86.90.29 (EP sanitario):

  • Compensi annui: 40.000 euro
  • Imponibile forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 31.200 × 15% = 4.680 euro
  • Contributi GS INPS (26,07% sull’imponibile): 31.200 × 26,07% = 8.134 euro
  • I contributi GS INPS si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo finale

Aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti, con previsione di ricavi non superiori a quelli del periodo precedente).

Fatturazione nel forfettario

Nel regime forfettario, la fattura elettronica (via SDI, obbligatoria dal 2024) non include IVA. Si usa il codice natura N2.2 con la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”. Aggiungere anche la dicitura di esenzione dalla ritenuta d’acconto.

Sistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitario

L’EP sanitario, in quanto professionista sanitario che eroga prestazioni a persone fisiche, è soggetto all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (DL 78/2010, art. 3 c. 3, e DM 31/07/2015). Deve trasmettere entro il mese successivo: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo, natura della prestazione.

Sanzione per mancata trasmissione: 100 euro per ogni prestazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro annui.

L’EP socio-pedagogico, non essendo professione sanitaria, non è soggetto all’obbligo di trasmissione al Sistema TS (le sue prestazioni non sono detraibili come spese sanitarie).

Per una guida completa sulla trasmissione dati al Sistema TS, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria 2026.

Come aprire la partita IVA: step pratici

  1. Verifica i requisiti: EP sanitario → laurea abilitante in Educazione Professionale (L/SNT2) + iscrizione Ordine TSRM PSTRP. EP socio-pedagogico → laurea in scienze dell’educazione (L-19 o magistrale LM-57/LM-50).
  2. Scegli il codice ATECO: 86.90.29 (se prevalentemente riabilitativo/sanitario) oppure 88.99.09 (se prevalentemente socio-assistenziale). In caso di attività miste, scegli il codice dell’attività prevalente per ricavi.
  3. Apri la partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite CIVIS o di persona). Indica il regime fiscale scelto (forfettario o ordinario).
  4. Iscriviti alla Gestione Separata INPS: online sul sito INPS, sezione “Professionisti e Collaboratori”.
  5. Iscriviti all’Ordine TSRM PSTRP (solo EP sanitario): obbligatorio per l’esercizio della professione.
  6. Attiva la fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti i regimi.
  7. Attiva il Sistema TS (solo EP sanitario): registrazione sul portale TS del Ministero della Salute.

Link al cluster: approfondisci con le guide collegate

Questa guida fa parte del nostro cluster dedicato ai professionisti sanitari con partita IVA. Per un quadro completo:

  • Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (hub)
  • Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, GS INPS
  • Codice ATECO professioni sanitarie 2026: tabella completa (ID 34182)

FAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVA

Posso lavorare sia come dipendente SSN che come libero professionista?

Sì, in linea di principio. Tuttavia, è necessario verificare i contratti collettivi e le norme aziendali del datore di lavoro (alcune strutture SSN prevedono clausole di esclusiva o incompatibilità). Per l’EP sanitario dipendente SSN, l’attività libero-professionale intramoenia è regolata da specifici accordi.

L’EP socio-pedagogico può applicare il forfettario?

Sì, se i ricavi non superano 85.000 euro e non ricorrono cause ostative. Il coefficiente di redditività è il 67% (ATECO 88.99.09).

Devo iscrivermi a un Ordine professionale anche come EP socio-pedagogico?

Al momento (2026) non esiste un Ordine professionale obbligatorio per l’EP socio-pedagogico. La L. 205/2017 ha riconosciuto la figura ma l’istituzione di un Ordine specifico è ancora in iter normativo. L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP è invece obbligatoria solo per l’EP sanitario.

Come faccio a sapere se le mie prestazioni godono dell’esenzione IVA?

La risposta dipende dalla tua figura (EP sanitario vs socio-pedagogico) e dalla natura della singola prestazione (terapeutica vs educativa generica). In caso di dubbio, rivolgiti a un professionista fiscale o al nostro CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata. È un aspetto troppo rilevante per gestirlo autonomamente senza una consulenza.

Conclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizio

Aprire la partita IVA come educatore professionale richiede attenzione alla distinzione tra figura sanitaria e socio-pedagogica: sbagliare la classificazione comporta errori sull’IVA, sul codice ATECO e sulla contribuzione. La buona notizia è che entrambe le figure possono accedere al regime forfettario, con significativi vantaggi in termini di semplicità gestionale.

Per una consulenza personalizzata sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

ENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)

regime forfettario partita iva

Cercando «ENPAPI fisioterapisti» si trovano ancora molte guide (compresa una versione precedente di questa pagina) che indicano l’ENPAPI come cassa di previdenza obbligatoria del fisioterapista. È un errore, e non un errore innocuo: chi lo segue omette l’iscrizione previdenziale corretta e si espone a iscrizione d’ufficio all’INPS, recupero dei contributi e sanzioni civili. In questa pagina spieghiamo qual è il perimetro dell’ENPAPI, perché i fisioterapisti non vi rientrano, qual è la cassa corretta e da dove nasce l’equivoco.

Indice dei contenuti

  1. ENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversi
  2. Perché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPI
  3. La riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassa
  4. La cassa corretta: la Gestione Separata INPS
  5. Doppia abilitazione: l’origine dell’equivoco
  6. Cosa fare se hai seguito l’informazione sbagliata
  7. Domande frequenti

ENPAPI: che cos’è e chi deve iscriversi

L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è stato istituito con decreto interministeriale Lavoro/Tesoro del 24 marzo 1998, come fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), e dell’art. 6 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, nel quadro del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

Il suo perimetro soggettivo è chiuso a tre categorie, iscritte ai relativi albi ed esercenti in forma libero-professionale:

  • infermieri professionali
  • assistenti sanitari
  • infermieri pediatrici (già vigilatrici d’infanzia)

Lo Statuto ENPAPI conferma questo perimetro. Non esiste alcuna norma che estenda l’obbligo di iscrizione ad altre professioni sanitarie. Per gli infermieri liberi professionisti, che sono i veri destinatari dell’ente, rimandiamo alla guida ai contributi ENPAPI 2026.

Perché i fisioterapisti non rientrano nell’ENPAPI

I fisioterapisti non rientrano tra le categorie individuate dalla fonte istitutiva e dallo Statuto dell’ENPAPI, e non vi sono mai rientrati. Il principio è semplice: l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dall’atto che istituisce l’ente e dal suo statuto, non dalla vicinanza tra professioni sanitarie né dall’appartenenza a un ordine.

Vale anche la regola generale dell’art. 20 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233: gli iscritti agli albi sono tenuti alla contribuzione presso l’ente di previdenza «istituito o da istituirsi per ciascuna categoria». Per i fisioterapisti tale ente non è stato costituito. Di conseguenza opera la clausola residuale della Gestione Separata INPS, di cui parliamo più avanti.

Attenzione anche a un’altra informazione circolata in rete: non esiste alcun ente denominato «ENPAP-F» o «cassa dei fisioterapisti». L’ENPAP è la cassa degli psicologi; l’ENPAPI è quella della professione infermieristica.

La riforma Lorenzin e l’interpello n. 1/2024: l’albo non decide la cassa

Gran parte della confusione nasce dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (riforma Lorenzin) e dal D.M. Salute 13 marzo 2018 n. 18, che hanno riordinato gli albi e gli ordini delle professioni sanitarie, collocando i fisioterapisti negli Ordini TSRM-PSTRP. Molti hanno letto in quel riordino anche un cambio di cassa previdenziale. Non è così: quei provvedimenti hanno inciso solo sugli albi e sugli ordini, senza toccare gli obblighi previdenziali.

Lo ha chiarito in modo autoritativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1/2024 del 19 gennaio 2024 (prot. 769): l’obbligo contributivo verso una cassa privata discende dalla fonte istitutiva e statutaria dell’ente, non dall’albo di appartenenza. Nessuna “estensione dal 2024” dell’ENPAPI ai fisioterapisti è mai avvenuta.

La cassa corretta: la Gestione Separata INPS

Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini): è il regime residuale per i lavoratori autonomi privi di cassa di categoria. L’iscrizione è gratuita, si fa online dal portale INPS (SPID, CIE o CNS) o tramite il CAF, contestualmente all’apertura della partita IVA.

Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:

SituazioneAliquota 2026
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie26,07%
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (es. fisioterapista anche dipendente)24%

Non c’è un contributo minimo annuo, i forfettari possono chiedere la riduzione del 35% e la rivalsa del 4% in fattura è facoltativa. Calcolo, scadenze ed esempi sono nella nostra pagina pilastro: Contributi previdenziali fisioterapisti 2026: Gestione Separata INPS. Per l’apertura della partita IVA vedi Aprire partita IVA fisioterapista 2026 (codice ATECO 86.95.00, coefficiente 78%).

Doppia abilitazione: l’origine dell’equivoco

Esiste una sola intersezione legittima tra fisioterapisti ed ENPAPI: il professionista con doppia abilitazione, iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari. In questo caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per l’attività di fisioterapia. Le due posizioni convivono e riguardano redditi distinti.

È molto probabile che proprio da questi casi, relativamente frequenti nelle strutture sanitarie, sia nata la convinzione che «i fisioterapisti si iscrivono all’ENPAPI». Per chi è solo fisioterapista, la risposta resta una: Gestione Separata INPS.

Cosa fare se hai seguito l’informazione sbagliata

  • Non ti sei iscritto a nulla perché pensavi di dover attendere l’ENPAPI: iscriviti subito alla Gestione Separata INPS con decorrenza dalla data di inizio attività e regolarizza i contributi dovuti prima che l’INPS proceda all’iscrizione d’ufficio con sanzioni civili.
  • Hai presentato domanda all’ENPAPI pur essendo solo fisioterapista: contatta l’ente per la cancellazione della posizione non dovuta e apri la posizione INPS corretta.
  • Hai la doppia abilitazione: verifica di avere entrambe le posizioni (ENPAPI per l’attività infermieristica, Gestione Separata per la fisioterapia) e di attribuire correttamente i redditi.
  • In ogni caso: conserva la documentazione e fatti assistere per il calcolo di saldo e acconti, perché la Gestione Separata si versa con F24 insieme alle imposte.

Domande frequenti

I fisioterapisti devono iscriversi all’ENPAPI?

No. L’ENPAPI è riservato a infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici (decreto interministeriale 24 marzo 1998, D.Lgs. 103/1996, Statuto ENPAPI). Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995).

Dal 2024 l’ENPAPI accoglie anche i fisioterapisti?

No. Nessuna norma ha esteso l’ENPAPI ai fisioterapisti. La Legge 3/2018 e il D.M. 18/2018 hanno riordinato solo albi e ordini; l’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024 conferma che l’obbligo contributivo dipende dalla fonte istitutiva della cassa, non dall’albo.

Quanto versa un fisioterapista alla Gestione Separata nel 2026?

Il 26,07% del reddito imponibile se non ha altra tutela pensionistica obbligatoria, il 24% se è pensionato o già assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026). In regime forfettario il reddito imponibile è il 78% dei ricavi e si può chiedere la riduzione del 35%.

Esiste un termine di 30 o 60 giorni per l’iscrizione?

I termini di 30 o 60 giorni citati in molte guide sono termini statutari delle casse private (ENPAPI compreso) e non riguardano i fisioterapisti. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS va fatta contestualmente all’inizio dell’attività, con decorrenza da quella data.

Quando un fisioterapista versa davvero all’ENPAPI?

Solo se ha la doppia abilitazione ed è iscritto anche all’albo degli infermieri, degli infermieri pediatrici o degli assistenti sanitari: in quel caso versa all’ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per la fisioterapia.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Sei fisioterapista con partita IVA e vuoi verificare la tua posizione previdenziale?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’iscrizione alla Gestione Separata INPS, nel calcolo di saldo e acconti e nella gestione della partita IVA in regime forfettario, in sede o interamente online. Richiedi un preventivo personalizzato.

Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 12:16:212026-09-04 12:16:21ENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta (e quale lo è)
PARTITA IVA, Professionisti Sanitari

Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti

Scegliere il codice ATECO corretto è uno degli adempimenti fondamentali per ogni professionista sanitario che apre la partita IVA. Un codice sbagliato può comportare l’applicazione di un coefficiente di redditività errato nel regime forfettario, problemi in sede di dichiarazione dei redditi e difficoltà con l’INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata. In questa guida trovi la tabella master aggiornata al 2026 con il codice ATECO specifico per ogni professione sanitaria, il coefficiente di redditività applicabile e le note pratiche sulla classificazione.

Indice dei contenuti

  1. Che cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitari
  2. Tabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida Completa
  3. Come funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettario
  4. Codici ATECO sanitari: le sezioni della classificazione
  5. Professioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18
  6. Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)
  7. Caso speciale: ottico optometrista
  8. Educatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridotto
  9. Come aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto
  10. Domande frequenti sui codici ATECO sanitari
  11. Conclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAF

Che cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitari

Il codice ATECO (Attività Economiche) è il codice alfanumerico che classifica l’attività svolta da ogni partita IVA. Per i professionisti sanitari la scelta del codice corretto è determinante perché:

  • Regime forfettario: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività applicato ai compensi per calcolare il reddito imponibile
  • INPS: l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dipende dal codice ATECO (le professioni sanitarie senza cassa propria si iscrivono alla GS)
  • IVA: alcune prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, ma solo se rese da professionisti abilitati con il corretto profilo giuridico
  • Studi di settore e CPB: il codice ATECO determina l’applicabilità degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e del Concordato Preventivo Biennale 2024-2025

La classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) è quella attualmente in uso. Per le professioni sanitarie i codici rilevanti appartengono principalmente alla Sezione Q — Sanità e assistenza sociale, con alcuni casi particolari nel commercio (ottici con negozio).

Tabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida Completa

Di seguito la tabella master aggiornata 2026 con codice ATECO, coefficiente di redditività nel regime forfettario e note specifiche per ciascuna professione sanitaria.

ProfessioneCodice ATECODescrizione ATECOCoeff. RedditivitàPrevidenza
Medico di Medicina Generale86.21.00Servizi degli studi medici di medicina generale78%ENPAM
Medico Specialista86.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori78%ENPAM
Odontoiatra / Dentista86.23.00Servizi degli studi odontoiatrici78%ENPAM
Psicologo / Psicoterapeuta86.90.30Servizi degli studi di psicologia78%ENPAP
Fisioterapista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Infermiere86.90.29Altre attività paramediche78%ENPAPI
Logopedista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Podologo86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
TSRM (Tecnico Radiologia)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Ostetrica / Ostetrico86.21.09Servizi degli studi medici e di altri studi78%GS INPS
Dietista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Biologo / Biologo Nutrizionista86.90.29Altre attività paramediche78%ENPAB
Osteopata86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Veterinario75.00.00Servizi veterinari78%ENPAV
Educatore Professionale88.99.09Altre forme di assistenza sociale non residenziale67%GS INPS
Ottico (servizi visivi)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPS
Ottico (commercio occhiali)47.78.10Commercio al dettaglio di articoli ottici40%GS INPS / INPS comm.

Nota: tabella aggiornata ad aprile 2026 secondo classificazione ATECO 2007 (revisione 2022). Il coefficiente di redditività si applica solo ai soggetti in regime forfettario (L. 190/2014).

Come funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettario

Per i professionisti sanitari in regime forfettario, la quasi totalità dei codici ATECO prevede un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) è pari al 78% dei compensi lordi incassati.

Esempio pratico: un fisioterapista che nel 2025 ha incassato 40.000 euro lordi calcola il reddito imponibile come segue:

  • Compensi lordi: 40.000 euro
  • Reddito forfettario (78%): 31.200 euro
  • Deduzione contributi INPS GS pagati: ad esempio 10.000 euro
  • Reddito netto imponibile: 21.200 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 3.180 euro

La soglia di accesso al forfettario per il 2026 rimane a 85.000 euro di ricavi/compensi annui. L’uscita immediata dal regime scatta invece se si supera la soglia di 100.000 euro nello stesso anno (con ricalcolo dell’IVA).

Codici ATECO sanitari: le sezioni della classificazione

La struttura dei codici ATECO per le professioni sanitarie si articola principalmente nella Sezione Q (Sanità e assistenza sociale), divisione 86:

86.21 — Servizi degli studi medici di medicina generale

Comprende i medici di medicina generale (MMG) e i medici di base. Codice specifico: 86.21.00. Si usa anche per le ostetriche (86.21.09, altri studi) quando il focus dell’attività è prevalentemente assistenziale-medica.

86.22 — Servizi degli studi medici specialistici

Per i medici specialisti liberi professionisti: dermatologo, cardiologo, ortopedico, ginecologo, ecc. Il codice più utilizzato è 86.22.09 (altri studi specialistici). Esiste anche il 86.22.01 per gli studi oculistici.

86.23 — Servizi degli studi odontoiatrici

Codice specifico per dentisti e odontoiatri: 86.23.00. È un codice dedicato, distinto dai medici specialisti, in quanto l’odontoiatria è una professione con percorso di laurea e abilitazione autonomi.

86.90 — Altre attività sanitarie

Questo gruppo raccoglie la maggioranza delle professioni sanitarie non mediche:

  • 86.90.29 — «Altre attività paramediche»: il codice più ampio, utilizzato da fisioterapisti, infermieri liberi professionisti, logopedisti, podologi, TSRM, dietisti, osteopati, ottici (per i servizi visivi)
  • 86.90.30 — «Servizi degli studi di psicologia»: codice dedicato a psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo (abilitazione con esame di Stato), incluse le psicoterapie

Professioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18

Un aspetto fondamentale per i professionisti sanitari riguarda il regime IVA. La maggior parte delle prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72, a condizione che:

  • La prestazione sia resa da un professionista abilitato (iscrizione all’Ordine o Albo di competenza)
  • La prestazione abbia finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione). Le prestazioni a scopo estetico non sono esenti
  • Il servizio sia reso a persone fisiche (B2C) o, in alcuni casi, a strutture sanitarie

Attenzione per i forfettari: il regime forfettario prevede già la non applicazione dell’IVA sulle fatture (codice natura N2.2). Tuttavia, la distinzione tra esenzione art. 10 e non imponibilità forfettaria è rilevante se il professionista dovesse uscire dal regime agevolato.

Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) è applicabile ai contribuenti con partita IVA che applicano gli ISA o che sono in regime forfettario, per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per i professionisti sanitari in regime forfettario, il CPB è accessibile a partire dal 2024 in via sperimentale (D.Lgs. 13/2024 art. 8). La proposta di concordato è formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e del codice ATECO. Il codice ATECO corretto è quindi determinante anche ai fini del CPB.

Caso speciale: ottico optometrista

L’ottico optometrista è un caso peculiare perché può svolgere due attività con codici ATECO differenti e coefficienti di redditività molto diversi:

  • 47.78.10 (commercio al dettaglio di articoli ottici): applicabile quando la struttura principale è un negozio di ottica con vendita di occhiali e lenti. Coefficiente 40%. Molti ottici applicano questo codice come principale.
  • 86.90.29 (altre attività paramediche): applicabile per la componente di esame visivo e servizi optometrici. Coefficiente 78%.

Chi svolge entrambe le attività deve aprire due posizioni ATECO (principale + secondaria) e gestire correttamente la separazione dei ricavi. In regime forfettario, il codice ATECO prevalente (quello con i ricavi maggiori) determina il coefficiente applicabile all’intero reddito.

Educatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridotto

L’educatore professionale (professione sanitaria riconosciuta con L. 205/2017 e DM 8/10/1998) utilizza il codice ATECO 88.99.09 (altre forme di assistenza sociale non residenziale n.c.a.), che appartiene alla Sezione Q ma alla divisione 88 (Assistenza sociale) anziché 86 (Sanità). Questo comporta un coefficiente di redditività del 67% invece del 78% applicato alle altre professioni sanitarie. Il dato è importante perché comporta una base imponibile ridotta rispetto ad altri colleghi sanitari.

Come aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto

Per aprire la partita IVA come professionista sanitario è necessario compilare il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate (persone fisiche) e indicare il codice ATECO corrispondente alla propria attività. L’apertura può avvenire:

  • Online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/ENTRATEL)
  • Presso un CAF o commercialista che compila e trasmette il modello per conto del professionista
  • Allo sportello di un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Contestualmente all’apertura della partita IVA, il professionista sanitario deve:

  • Iscriversi alla cassa previdenziale di categoria (ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, ecc.) o alla Gestione Separata INPS (fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e altre professioni senza cassa dedicata)
  • Registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie (obbligatoria per le prestazioni rese a persone fisiche)
  • Attivare un sistema di fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari)

Domande frequenti sui codici ATECO sanitari

Posso cambiare il codice ATECO dopo l’apertura della partita IVA?

Sì. Il cambio del codice ATECO si effettua presentando una variazione dati con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La variazione ha effetto dalla data di presentazione. Non comporta la chiusura e riapertura della partita IVA.

Medico specialista e MMG: quale ATECO scelgo?

Il MMG (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) usa tipicamente il codice 86.21.00. Il medico specialista libero professionista (dermatologo, ortopedico, cardiologo, ecc.) usa il 86.22.09. Un medico che svolge entrambe le attività può aprire un codice principale e uno secondario.

Gli infermieri usano 86.90.29 o si iscrivono a ENPAPI?

Gli infermieri liberi professionisti usano il codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche) e si iscrivono a ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica). L’iscrizione a ENPAPI è obbligatoria per gli infermieri liberi professionisti, a prescindere dalla modalità operativa (forfettario o regime ordinario).

Il biologo nutrizionista usa 86.90.29?

Sì. Il biologo nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Sezione A) usa il codice ATECO 86.90.29 e si iscrive a ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi). Attenzione: il dietista (diversa professione, laurea specifica) usa lo stesso codice 86.90.29 ma si iscrive alla Gestione Separata INPS.

L’osteopata è un professionista sanitario in Italia?

L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria in Italia con la L. 3/2018 (Legge Lorenzin), ma il percorso normativo di pieno riconoscimento è ancora in corso. Gli osteopati usano il codice 86.90.29 e si iscrivono alla Gestione Separata INPS. Verificare periodicamente eventuali aggiornamenti normativi sull’istituzione di una cassa previdenziale dedicata.

Conclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAF

Scegliere il codice ATECO corretto è il primo passo per avviare correttamente la propria attività sanitaria in regime forfettario. Un codice sbagliato può comportare errori nel calcolo delle imposte, difficoltà con l’iscrizione previdenziale e problemi in sede di controllo fiscale. Se hai dubbi sul codice da applicare alla tua specifica professione o situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

Per approfondire i singoli profili professionali puoi consultare le guide dedicate: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026 (guida hub), e gli articoli specifici per medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri.

Richiedi un preventivo personalizzato per l’apertura della tua partita IVA sanitaria o per la gestione fiscale della tua attività professionale. Il nostro team è disponibile online per tutto il territorio nazionale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 10:00:002026-08-17 11:02:42Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TS

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai appena conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e stai valutando come avviare la tua attività libero-professionale? Aprire la partita IVA da odontoiatra nel 2026 richiede attenzione a diversi adempimenti specifici: il codice ATECO 862301, il regime IVA esente per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione a ENPAM con le sue quote A e B e gli obblighi del Sistema TS (Tessera Sanitaria). In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro e pratico.

Indice dei contenuti

  • Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)
  • Codice ATECO 862301 per l’Odontoiatra
  • IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatra
  • Regime forfettario per odontoiatri: conviene?
  • Regime ordinario o semplificato: quando sceglierlo
  • ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026
  • Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenze
  • Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisiti
  • Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)
  • Fatturazione elettronica e contabilità dello studio
  • Domande frequenti

Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)

Prima di aprire la partita IVA, l’odontoiatra deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, gestito dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) competente per la propria residenza o domicilio professionale.

L’iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile e preventivo: senza di essa, l’esercizio dell’attività odontoiatrica è abusivo ed è punito penalmente. I documenti richiesti variano da ordine a ordine ma in genere comprendono:

  • Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (o diploma di laurea equipollente)
  • Abilitazione all’esercizio professionale (superamento esame di Stato)
  • Certificato penale del casellario giudiziale
  • Marca da bollo e pagamento della quota di iscrizione annuale

Contestualmente all’iscrizione all’albo viene automaticamente avviata anche l’iscrizione a ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria.

Codice ATECO 862301 per l’Odontoiatra

Al momento dell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrai indicare il codice ATECO che identifica la tua attività. Per gli odontoiatri il codice corretto è:

Codice ATECODescrizioneNote
86.23.01Studi odontoiatriciAttività principale per odontoiatri liberi professionisti
86.22.09Studi medici specialistici (altri)NON corretto per odontoiatria
86.22.01Studi medici specialisticiPer medici specialisti non dentisti

Il codice 86.23.01 è specifico per l’odontoiatria e copre tutte le prestazioni tipiche dello studio dentistico: odontoiatria conservativa, endodonzia, parodontologia, implantologia, ortodonzia e chirurgia orale. Non è necessario aprire codici ATECO secondari per le singole specializzazioni se si tratta di prestazioni erogate dallo stesso professionista nella stessa struttura.

Se invece svolgi anche attività didattica (docenza universitaria, corsi ECM) o consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per i tribunali, potresti valutare l’aggiunta di un codice ATECO secondario specifico per quelle attività.

IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatra

Una delle peculiarità più importanti dell’attività odontoiatrica è il trattamento IVA. Le prestazioni sanitarie a scopo terapeutico erogate da odontoiatri iscritti all’albo sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72.

In parole semplici: le tue parcelle per visita, otturazione, estrazione, impianto dentale o apparecchio ortodontico non devono riportare IVA e il paziente non paga il 22% di imposta sul valore della prestazione.

Questa esenzione ha però importanti conseguenze operative che devi conoscere:

  • Non detrai l’IVA sugli acquisti: poltrona da dentista, strumentario, materiali di consumo, radiologico digitale. L’IVA che paghi sui tuoi acquisti è un costo definitivo, non recuperabile
  • Nessuna liquidazione periodica IVA: non presenti la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
  • Fatture in esenzione IVA: devi indicare in fattura la dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72” con natura N4
  • Marca da bollo: sulle fatture esenti con importo superiore a 77,47 euro devi applicare una marca da bollo da 2 euro

Attenzione: alcune prestazioni erogate da studi odontoiatrici possono essere soggette a IVA, come la vendita di dispositivi medici (bite, protesi rimovibili vendute al dettaglio in contesti specifici) o le prestazioni estetiche senza finalità terapeutica. In caso di dubbio, è sempre consigliabile il consulto di un commercialista esperto del settore sanitario.

Per approfondimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per il tuo studio, consulta anche la nostra guida su Software di Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS e Fattura Elettronica.

Regime forfettario per odontoiatri: conviene?

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per i professionisti con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. Chi lo sceglie paga una sola imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali) calcolata su una base imponibile forfettizzata, cioè pari a una percentuale fissa dei compensi incassati.

Per gli odontoiatri il coefficiente di redditività è pari al 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie”). Significa che se incassi 60.000 euro, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta è 60.000 × 78% = 46.800 euro.

L’aliquota d’imposta sostitutiva è:

  • 5% per i primi 5 anni di attività (regime di vantaggio per nuovi professionisti)
  • 15% dal sesto anno in poi

Cause ostative al regime forfettario per un odontoiatra:

  • Partecipazione in una società di persone o associazione professionale (studio associato tra odontoiatri)
  • Quota di partecipazione in una S.r.l. odontoiatrica che esercita attività riconducibile alla propria
  • Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024 art. 1 c. 12, confermata per il 2026)
  • Superamento della soglia di 85.000 euro di compensi nell’anno precedente

Quando conviene il forfettario per un giovane dentista? Nei primissimi anni di attività, quando i compensi sono ancora contenuti e le spese professionali (strumentario, affitto, collaboratori) sono basse. L’aliquota al 5% per i primi 5 anni può rappresentare un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario. Tuttavia è bene ricordare che nel forfettario non si deducono le spese effettive: se hai investito molto in attrezzatura, potrebbe convenire il regime ordinario.

Regime ordinario o semplificato: quando sceglierlo

Il regime ordinario (o semplificato per i professionisti) tassa il reddito effettivo: compensi incassati meno costi effettivamente sostenuti. Per gli studi odontoiatrici strutturati può essere più vantaggioso del forfettario nei seguenti casi:

  • Investimenti rilevanti: acquisto di unità operative (riuniti dentistici), radiologico digitale endorale, CBCT (tomografo volumetrico), laser dentale. Questi beni si deducono tramite ammortamento
  • Spese correnti elevate: affitto studio, collaboratori, materiali di consumo, sterilizzazione, software gestionale
  • Compensi superiori a 85.000 euro: il forfettario non è applicabile oltre questa soglia
  • Studio associato o S.r.l.: strutture societarie richiedono il regime ordinario

Con il regime ordinario puoi anche recuperare parzialmente l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività (nei limiti del pro-rata IVA se hai anche operazioni esenti). La scelta tra i due regimi è una decisione che va fatta insieme a un commercialista analizzando la situazione specifica dello studio.

ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026

ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria a cui sono iscritti tutti gli odontoiatri iscritti all’albo. Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due quote distinte:

Quota A – contributo fisso obbligatorio

La Quota A è un contributo fisso annuale dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito prodotto. È la quota previdenziale di base che garantisce una pensione modulare minima. L’importo 2026 è suddiviso per fasce d’età:

Fascia d’etàQuota A annuale 2026
Studenti universitari di odontoiatria152,37 euro
Fino a 30 anni304,73 euro
Da 30 a 35 anni591,47 euro
Da 35 a 40 anni1.109,92 euro
Oltre 40 anni2.049,83 euro

La scadenza di pagamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Per i giovani under 30, l’importo ridotto (304,73 euro) rende l’avvio dell’attività economicamente più accessibile.

Quota B – contributo percentuale sul reddito libero-professionale

La Quota B è il contributo previdenziale principale per il libero professionista. Si calcola applicando un’aliquota percentuale al reddito netto della libera professione (non al fatturato lordo). Il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Modello Redditi PF tramite il Modello D ENPAM (scadenza 31 luglio di ogni anno).

L’aliquota Quota B ENPAM nel 2026 è:

  • 19,5% sul reddito netto fino a 140.000 euro (aliquota piena libera professione)
  • 1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente 140.000 euro
  • 2% in regime ridotto, per chi ha già altra contribuzione obbligatoria (es. medici odontoiatri anche dipendenti SSN)

Differenze pratiche tra Quota A e Quota B:

CaratteristicaQuota AQuota B
Tipo contributoFisso per fascia d’etàPercentuale sul reddito
Base di calcoloImporto fisso ENPAM per fasciaReddito netto libera professione
Scadenza pagamento30 aprile anno correnteModello D entro 31 luglio; acconti su F24
Deducibilità fiscaleSì (integralmente)Sì (integralmente)
Pensione maturataQuota modulare basePensione proporzionale al reddito

Importante: i contributi ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia nel regime ordinario che nel regime forfettario. Questa deducibilità riduce l’imponibile fiscale e abbassa le tasse dovute.

Per un confronto con la situazione degli altri professionisti sanitari, consulta anche la nostra guida su Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.22.01, ENPAM Quota A/B e Sistema TS.

Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenze

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è uno dei pilastri della compliance odontoiatrica. Gli odontoiatri liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti, in modo che questi possano essere precaricati nel modello 730 (precompilato IRPEF).

Questa trasmissione serve al paziente per detrarre il 19% delle spese odontoiatriche nella propria dichiarazione dei redditi (entro il limite previsto dalla normativa). Se non trasmetti i dati, il paziente non potrà usufruire automaticamente della detrazione nel 730 precompilato.

Cosa trasmettere e quando

  • Dati da trasmettere: per ogni paziente, il codice fiscale, la data e l’importo della spesa sanitaria (prestazione odontoiatrica pagata)
  • Scadenza primo semestre: entro il 30 settembre dell’anno successivo alla spesa (per spese da gennaio a giugno)
  • Scadenza secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per spese da luglio a dicembre)
  • Modalità: via portale web del Sistema TS (tessera-sanitaria.it) o tramite software gestionale dello studio integrato con il sistema

Opposizione del paziente

Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. In questo caso, l’odontoiatra deve annotare l’opposizione e non trasmettere quei dati. L’opposizione può essere espressa al momento del pagamento o tramite il portale del Sistema TS.

Sanzioni per omessa trasmissione

L’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS è sanzionata. La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni comunicazione omessa o errata (con un massimo di 50.000 euro per anno). La trasmissione tardiva con correzione spontanea entro i termini può beneficiare di riduzioni. Per un quadro completo, consulta la nostra guida dedicata su Sistema TS per Professionisti Sanitari: obblighi e sanzioni.

Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisiti

Aprire uno studio odontoiatrico privato non richiede solo la partita IVA: è necessario ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali previste dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997 e normativa regionale integrativa).

I passaggi principali sono:

  • Individuazione e adeguamento dei locali: il locale deve rispettare i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa regionale (superficie minima, aerazione, impianto idrico, smaltimento rifiuti speciali sanitari)
  • Presentazione SCIA o DIA (Segnalazione/Dichiarazione di Inizio Attività) al Comune competente, che la trasmette alla ASL locale
  • Nomina del direttore sanitario: ogni struttura odontoiatrica deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo. Se sei l’unico professionista dello studio, puoi essere tu stesso il direttore sanitario
  • Iscrizione nel registro delle strutture sanitarie private della ASL o Regione competente
  • Adempimenti privacy (GDPR): il registro dei trattamenti e l’informativa ai pazienti sui dati sanitari
  • Smaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata per rifiuti sanitari pericolosi (aghi, materiali contaminati)
  • Sterilizzazione: autoclave certificata e registri di sterilizzazione

I requisiti specifici variano da Regione a Regione: è indispensabile contattare la ASL locale prima di avviare i lavori di allestimento dello studio.

Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)

La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale sanitaria rende obbligatoria la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi gli odontoiatri liberi professionisti.

L’odontoiatra deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale (RC professionale) che copra:

  • Danni causati al paziente durante le prestazioni sanitarie (colpa professionale)
  • Copertura per claims made (richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza) o per loss occurrence, a seconda della struttura contrattuale
  • Massimali adeguati alla tipologia di interventi eseguiti (implantologia e chirurgia orale richiedono massimali più elevati)

Il premio assicurativo è un costo deducibile dal reddito professionale. Ricorda che l’obbligo assicurativo riguarda anche gli odontoiatri collaboratori che operano nello studio altrui: ognuno deve avere la propria copertura individuale.

Fatturazione elettronica e contabilità dello studio

La fatturazione elettronica per gli odontoiatri presenta una specificità importante rispetto ad altri professionisti: le spese sanitarie verso privati (persone fisiche) sono esonerate dall’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), a condizione che vengano trasmesse al Sistema TS.

In pratica:

  • Prestazioni a privati (pazienti): puoi emettere ricevute fiscali o fatture cartacee/PDF, con trasmissione al Sistema TS. NON è obbligatoria la fattura elettronica SDI verso il paziente fisico (art. 10-bis D.L. 119/2018)
  • Prestazioni a soggetti IVA (aziende, assicurazioni, Fondi sanitari): la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria
  • Prestazioni a pazienti che si oppongono al Sistema TS: emetti fattura cartacea o elettronica SDI secondo le regole ordinarie

Dal punto di vista contabile, lo studio odontoiatrico in regime ordinario deve tenere:

  • Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (contabilità di cassa per professionisti in regime semplificato)
  • Il registro dei beni ammortizzabili (per attrezzature e strumenti)
  • Il registro degli acquisti (per il pro-rata IVA, se applicabile)

Affidati a un commercialista esperto in fiscalità sanitaria: le specificità del settore odontoiatrico (IVA esente, Sistema TS, pro-rata, ENPAM) richiedono una competenza specializzata che non tutti i professionisti contabili possiedono.

Per la scelta del software di gestione dello studio, consulta la nostra guida su Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026.

Domande frequenti

Un odontoiatra neolaureato deve subito aprire la partita IVA?

Sì, non appena inizi a svolgere attività professionale retribuita (anche come collaboratore in uno studio altrui), hai l’obbligo di aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’apertura avviene tramite dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) all’Agenzia delle Entrate.

Posso essere sia dipendente che libero professionista come odontoiatra?

Sì, è possibile cumulare un rapporto di dipendenza (ad esempio con il SSN o una struttura clinica privata) con l’attività libero-professionale. Tuttavia, dal 2025 (L. 207/2024) il regime forfettario non è accessibile se i redditi da dipendenza superano 35.000 euro nell’anno precedente. Superata questa soglia, scatta la causa ostativa e si deve passare al regime ordinario.

Quanto paga di tasse un odontoiatra forfettario con 50.000 euro di compensi?

Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito imponibile è 39.000 euro. Al 15% di imposta sostitutiva (dal sesto anno) si pagano 5.850 euro di tasse. Aggiungendo ENPAM Quota B (circa 7.605 euro al 19,5% su 39.000 euro), il carico complessivo si attesta intorno al 27% del fatturato. Nei primi 5 anni, con aliquota al 5%, il carico fiscale si riduce sensibilmente (circa 1.950 euro di sola imposta sostitutiva).

Un odontoiatra in forfettario deve trasmettere al Sistema TS?

Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS è indipendente dal regime fiscale adottato. Sia il forfettario che il soggetto in regime ordinario devono trasmettere le spese sanitarie dei pazienti entro le scadenze previste.

Cosa succede se supero i 85.000 euro da forfettario durante l’anno?

Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso dell’anno, rimani nel regime forfettario per quell’anno intero ma dal 1° gennaio dell’anno successivo devi passare al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente e devi applicare l’IVA ordinaria dal mese successivo al superamento.

Lo studio dentistico ha bisogno di partita IVA separata dalla mia personale?

Se operi come libero professionista individuale, utilizzi la tua partita IVA personale anche per l’attività dello studio. Non è necessaria una partita IVA separata. Se invece vuoi costituire una società odontoiatrica (S.r.l. o S.r.l.s.) per gestire lo studio, quella società avrà la propria partita IVA autonoma.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Gestisci la tua partita IVA con il CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA da odontoiatra è solo il primo passo: la gestione fiscale quotidiana — tra IVA esente, ENPAM, Sistema TS e scadenze contabili — richiede un supporto professionale specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di preventivo personalizzato per odontoiatri e professionisti sanitari che vogliono aprire o riorganizzare la propria attività in modo efficiente e conforme.

Contattaci per un appuntamento senza impegno: valuteremo insieme il regime fiscale più adatto alla tua situazione, ti guideremo negli adempimenti ENPAM e Sistema TS e seguiremo la tua contabilità con competenza specifica nel settore sanitario.

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Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 08:00:002026-08-29 08:35:20Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Sistema TS
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi

Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.

Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria
  • Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologi
  • Scadenze invio dati 2026
  • Come inviare i dati al portale: passo dopo passo
  • Integrazione con la fatturazione elettronica
  • Opposizione del paziente e novità 2027
  • Errori comuni e sanzioni
  • Software e strumenti: come semplificare
  • Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.

In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari.

Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologi

L’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni.

Fisioterapisti (FKT)

I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:

  • Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);
  • Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);
  • Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.

Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.

Psicologi

Gli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.

Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.

Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.

Scadenze invio dati 2026

L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:

Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere
1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 2025
2° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2025
1° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 2026
2° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026

Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.

La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura.

Come inviare i dati al portale: passo dopo passo

Il portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere.

Passo 1: Accesso al portale

Puoi accedere al Sistema TS con tre modalità:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;
  • TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.

Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).

Passo 2: Sezione di riferimento

Una volta dentro il portale, naviga in:

  • Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);
  • Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).

Passo 3: Dati da inserire per ogni spesa

Per ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:

  • Codice fiscale del paziente (obbligatorio);
  • Data del pagamento (non della fattura);
  • Importo pagato;
  • Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;
  • Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;
  • Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.

Passo 4: Invio massivo via file CSV

Se hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.

I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.

Integrazione con la fatturazione elettronica

Un aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.

In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:

Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?
Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)
Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NO
Prestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NO
Prestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NO

La fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.

Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.

Opposizione del paziente e novità 2027

Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:

  • Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;
  • Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.

Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico.

Cosa cambia dal 2027

Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:

  • Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;
  • Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;
  • Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.

Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.

Errori comuni e sanzioni

La normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.

Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:

Errore 1: omessa trasmissione

Non trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).

Errore 2: codice fiscale sbagliato

Trasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.

Errore 3: data pagamento vs data fattura

Molti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.

Errore 4: inserire prestazioni non sanitarie

Lo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.

Errore 5: non gestire le rettifiche

Se un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.

Software e strumenti: come semplificare

Gestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.

Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:

  • Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;
  • Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);
  • Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;
  • Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);
  • Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.

Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.

Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario.

Domande frequenti (FAQ)

Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?

Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.

Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?

Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?

L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.

Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?

No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.

Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?

Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.

Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.

Indice dei contenuti

Argomenti trattati:

  1. Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari
  2. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027
  3. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi
  4. Scadenze e modalità di invio 2027
  5. Come gestire l’opposizione del paziente
  6. Sanzioni per omessa o errata trasmissione
  7. Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento
  8. Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti
  9. Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti
  10. Domande Frequenti sul Sistema TS 2027

Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.

La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.

Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare.

Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027

L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Ecco le principali categorie obbligate:

  • Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)
  • Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privata
  • Odontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TS
  • Fisioterapisti e terapisti della riabilitazione (inclusi i laureat in Scienze Motorie con profilo terapeutico)
  • Psicologi e psicoterapeuti
  • Infermieri professionali con attività libero-professionale
  • Veterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisiche
  • Ottici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contatto
  • Logopedisti, osteopati, nutrizionisti e altre figure sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute
  • Farmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi medici
  • Laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici
  • Strutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privati

Un punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.

Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta.

Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi

Non tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa.

Tipologie di documento sanitario trasmissibile

I documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:

  • Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche
  • Ricevute fiscali (per chi non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica o ne è esentato)
  • Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodotto
  • Ricevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarie

Un aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.

Dati da includere nella trasmissione

Per ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:

  • Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilato
  • Data del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)
  • Importo pagato dal paziente
  • Tipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = spesa sanitaria standard, FC = farmaco con obbligo di ricetta, SV = spesa veterinaria, ecc.)
  • Flag di erogazione: se la prestazione è stata effettivamente erogata o è un rimborso/acconto
  • Codice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)

Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.

Scadenze e modalità di invio 2027

Le scadenze di trasmissione al sistema TS 2027 seguono un calendario fisso, strutturato su base semestrale. Il sistema prevede due finestre di invio nell’anno:

  • Entro il 31 gennaio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre dell’anno precedente (luglio-dicembre 2026)
  • Entro il 31 luglio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel primo semestre dell’anno in corso (gennaio-giugno 2027)

Attenzione: alcune categorie particolari (come le farmacie per gli scontrini parlanti) hanno scadenze mensili anziché semestrali. I professionisti sanitari in senso stretto seguono invece le due finestre semestrali indicate sopra.

Come accedere al portale Sistema TS

La trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffuso
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart card
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delega

Una volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.

Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.

Come gestire l’opposizione del paziente

La normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.

Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:

  • Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionista
  • Il professionista annota l’opposizione e non trasmette quel dato al sistema TS
  • Nella fase di trasmissione, il dato viene comunque inviato ma con il flag opposizione = sì, che ne impedisce l’utilizzo per il 730 precompilato
  • Il professionista non è sanzionato per non aver reso accessibile quel dato al Fisco

Un errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: il dato va comunque inviato al sistema TS con il flag corretto, ma viene «mascherato» per il 730 precompilato. Il professionista deve quindi comunque raccogliere il codice fiscale del paziente anche in caso di opposizione, salvo che il paziente si rifiuti esplicitamente anche di fornirlo.

È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento, accedendo direttamente al portale del Sistema TS con le proprie credenziali SPID. In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione

Le sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste.

Sanzioni principali

Le principali violazioni sanzionate sono:

  • Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza semestrale. La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuo di 50.000 euro per soggetto
  • Trasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errata
  • Trasmissione tardiva — invio dopo la scadenza semestrale. Se avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per comunicazione

Esiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).

Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.

Quando le sanzioni non si applicano

La normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.

Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento

Il sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.

Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:

  • Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.
  • Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.

Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.

Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti

Il sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere.

Estensione delle categorie obbligate

Nel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute ha progressivamente ampliato l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo. Dal 2024 sono stati inclusi anche i professionisti iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie (osteopati, naturopati con profilo sanitario riconosciuto, ecc.). Per il 2027 si prevede il completamento di questa estensione con l’inclusione di alcune figure ancora in fase di riconoscimento formale.

Interoperabilità con la fattura elettronica

Una delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).

Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.

Nuovi controlli e incrocio dati

L’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.

Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti

Gestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.

Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:

  • Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)
  • Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di errori
  • Consulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)
  • Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionale
  • Assistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Per un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.

Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.

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    Domande Frequenti sul Sistema TS 2027


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-08-28 10:35:58Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni
    Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi

    Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Se sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi trasmettere i dati delle spese sanitarie dei tuoi pazienti al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E’ un obbligo fiscale che alimenta la precompilata del 730, e sbagliare — o dimenticare — costa caro: sanzioni fino a 100 euro per ogni comunicazione omessa.

    In questa guida operativa trovi tutto quello che devi sapere nel 2026: chi e obbligato, le scadenze, come si inviano i dati passo-passo, cosa fare quando il paziente si oppone, e come coordinare il Sistema TS con la fattura elettronica.

    Indice dei contenuti

    • Cos’e il Sistema TS e chi e obbligato
    • Fisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codici
    • Psicologi e Sistema TS: obblighi e codici
    • Come inviare i dati al Sistema TS: passo-passo
    • Scadenze 2026 per l’invio dei dati
    • Opposizione del paziente: cosa fare
    • Sanzioni per mancato invio o dati errati
    • Sistema TS e fattura elettronica: come si coordinano
    • Software e strumenti per semplificare l’invio
    • FAQ: domande frequenti

    Cos’e il Sistema TS e chi e obbligato

    Il Sistema Tessera Sanitaria e la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini presso professionisti sanitari e strutture accreditate. Questi dati confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata 730 dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “spese sanitarie”.

    L’obbligo di invio riguarda tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR, tra cui:

    • Medici di base e specialisti
    • Fisioterapisti (riabilitazione, terapie manuali, ecc.)
    • Psicologi e psicoterapeuti
    • Dentisti e odontoiatri
    • Infermieri, logopedisti, osteopati, nutrizionisti
    • Ottici e altri professionisti sanitari iscritti ad albi
    • Strutture sanitarie accreditate e non

    Base normativa: D.Lgs. 175/2014 (art. 3), D.M. 31/07/2015 e s.m.i., Circolare MEF n. 1/2016 e aggiornamenti annuali. Dal 2020 l’invio e obbligatorio per tutti i professionisti sanitari, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario).

    Nota importante: l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS e distinto e separato dall’obbligo di fatturazione elettronica. Vedi la sezione dedicata piu avanti.

    Fisioterapisti e Sistema TS: obblighi e codici

    I fisioterapisti libero professionisti devono trasmettere al Sistema TS le spese sostenute dai pazienti per prestazioni di fisioterapia e riabilitazione. Queste spese sono detraibili al 19% (entro i limiti TUIR) se il paziente non si e opposto.

    Quali prestazioni trasmettere

    Il fisioterapista deve trasmettere i dati di tutte le fatture/ricevute emesse a pazienti persone fisiche per:

    • Sedute di fisioterapia (manipolazioni, massaggi terapeutici, mobilizzazioni)
    • Prestazioni di riabilitazione motoria post-operatoria o post-infortuni
    • Terapie fisiche: TENS, ultrasuoni, laser, tecarterapia
    • Linfodrenaggio a scopo terapeutico
    • Prestazioni di terapia respiratoria
    • Valutazioni posturali e trattamenti del rachide

    Non trasmettere: le prestazioni a enti/aziende (non persone fisiche), le prestazioni pagate con ticket SSN gia tracciato, e le prestazioni per le quali il paziente ha esercitato l’opposizione.

    Codice fiscale del professionista e codice fiscale del paziente

    Per ogni documento di spesa devi indicare:

    • Codice fiscale del professionista erogante (il tuo)
    • Codice fiscale del paziente (obbligatorio acquisirlo al momento della prestazione)
    • Data della spesa (data della fattura/ricevuta)
    • Importo della spesa
    • Tipo di spesa (codice SP per spese sanitarie generiche)
    • Flag pagamento (contante, bancomat, bonifico, ecc.)

    Il mancato reperimento del codice fiscale del paziente NON esime dall’invio: in quel caso devi non trasmettere la singola spesa e conservare la documentazione del tentativo di raccolta.

    Per approfondire la gestione della P.IVA come fisioterapista, leggi la nostra guida: Partita IVA Fisioterapista 2026: guida completa (ATECO 86.95.00, Gestione Separata INPS, forfettario).

    Psicologi e Sistema TS: obblighi e codici

    I psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo devono trasmettere al Sistema TS le spese per prestazioni di psicoterapia e supporto psicologico. La detrazione del 19% si applica anche alle sedute di psicoterapia, rendendole tra le spese piu frequentemente inserite nella precompilata.

    Quali prestazioni trasmettere

    • Sedute di psicoterapia individuale
    • Psicoterapia di coppia o familiare
    • Sedute di supporto psicologico
    • Valutazioni e test psicodiagnostici
    • Percorsi di psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica
    • Consulenze psicologiche occasionali

    Attenzione al coaching: le prestazioni di coaching psicologico o di life coaching non qualificano come prestazioni sanitarie ai fini della detrazione: non vanno trasmesse al Sistema TS.

    Punto cruciale: il paziente assente dalla seduta

    In psicoterapia di coppia o familiare, il documento fiscale viene emesso a nome del pagante. Se le prestazioni riguardano un minore, si usa il codice fiscale del minore come paziente. L’importo va attribuito al pagante (solitamente il genitore), ma il codice fiscale del paziente deve essere quello del beneficiario effettivo delle cure.

    Come inviare i dati al Sistema TS: passo-passo

    L’invio avviene tramite il portale ufficiale sistemats.it (Sistema Tessera Sanitaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze). Ecco i passaggi operativi:

    Passo 1: accesso al portale

    Accedi a sistemats.it con le credenziali SPID, CIE o CNS. Se non hai ancora un account, registrati come “operatore sanitario” nella sezione dedicata inserendo il tuo codice fiscale e il numero di iscrizione all’albo professionale.

    Passo 2: scegli la modalita di invio

    Il Sistema TS offre due modalita di trasmissione:

    • Inserimento manuale (web): adatto a professionisti con pochi pazienti. Si compilano i campi direttamente nell’interfaccia online.
    • Upload file CSV/XML: adatto a professionisti con molti pazienti. Il file va preparato secondo il tracciato record ufficiale pubblicato sul portale MEF.
    • Invio via software gestionale: la maggior parte dei software di fatturazione per sanitari (es. FatturAzione Italia, fatture in cloud, Aruba) integra l’invio automatico al Sistema TS.

    Passo 3: compila i dati di ogni spesa

    Per ogni documento fiscale (fattura, parcella, ricevuta) emesso a persona fisica devi indicare:

    • Codice fiscale del paziente
    • Data di emissione del documento
    • Importo totale della spesa
    • Tipo spesa: usa il codice SP per spese sanitarie generiche (riabilitazione, psicoterapia); usa SR per acquisto di dispositivi medici su prescrizione (raramente applicabile per fisioterapisti e psicologi).
    • Pagamento tracciato (si/no): indica se il pagamento e stato effettuato con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.) per consentire la maggiore detrazione.

    Passo 4: invia e salva la ricevuta

    Al termine dell’invio il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo. Salvala sempre: e la prova dell’avvenuta trasmissione in caso di contestazioni o verifiche.

    Scadenze 2026 per l’invio dei dati

    Il Sistema TS prevede due invii annuali, in base al semestre di riferimento delle spese:

    Periodo speseScadenza invio
    1° semestre 2025 (gen-giu 2025)31 luglio 2025
    2° semestre 2025 (lug-dic 2025)28 febbraio 2026
    1° semestre 2026 (gen-giu 2026)31 luglio 2026
    2° semestre 2026 (lug-dic 2026)28 febbraio 2027

    Attenzione: le scadenze sono quelle standard fissate dal D.M. 31/07/2015. Il MEF ha storicamente prorogato i termini con circolari di fine anno: verifica sempre il portale sistemats.it per eventuali proroghe ufficiali prima di ciascuna scadenza.

    Per i dati relativi alle spese del 2026 (1° semestre), la scadenza ordinaria e il 31 luglio 2026. Se hai gia completato questo invio, l’appuntamento successivo e il 28 febbraio 2027 per le spese del secondo semestre 2026.

    Opposizione del paziente: cosa fare

    Il paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati al Sistema TS, sia prima della prestazione sia successivamente. L’opposizione e regolata dal D.Lgs. 175/2014 e dal Provvedimento del Garante Privacy.

    Come raccogliere l’opposizione

    • Prima della prestazione: il paziente firma un modulo di opposizione. In questo caso non trasmetti i dati di quella spesa.
    • Dopo la prestazione (entro il 31 gennaio dell’anno successivo): il paziente accede al portale sistemats.it con le proprie credenziali e si oppone direttamente. In questo caso devi eliminare i dati gia trasmessi tramite la funzione di “eliminazione” del portale.
    • Dopo il 31 gennaio: non e piu possibile opporsi per quell’anno fiscale.

    Obbligo di informativa privacy

    Devi fornire ai pazienti l’informativa privacy (art. 13 GDPR) che includa il trattamento dei dati ai fini del Sistema TS. E prassi corretta consegnare o esporre l’informativa alla prima visita. Il modulo di raccolta del codice fiscale puo essere integrato con il consenso/opposizione al Sistema TS.

    Sanzioni per mancato invio o dati errati

    Il mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni specifiche:

    ViolazioneSanzioneNorma
    Omessa trasmissioneDa 100 euro per ogni comunicazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro per annoArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014
    Trasmissione tardiva (entro 60 gg)Sanzione ridotta a 1/3 con ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997
    Dati errati (es. CF paziente sbagliato)Stessa sanzione omessa trasmissione se non correttiArt. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014

    Ravvedimento operoso: se ti accorgi di aver omesso un invio puoi regolarizzarti spontaneamente tramite il portale sistemats.it (funzione di invio tardivo) pagando la sanzione ridotta. E sempre preferibile farlo prima di eventuali controlli fiscali.

    Sistema TS e fattura elettronica: come si coordinano

    Dal 2024 anche i professionisti sanitari in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica via SDI. Questo ha creato confusione su come si coordina l’obbligo SDI con il Sistema TS.

    Il punto chiave: le fatture emesse a pazienti persone fisiche da professionisti sanitari NON devono transitare per SDI se il paziente potrebbe avere diritto alla detrazione delle spese. In questi casi vale il regime speciale previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. 127/2015:

    • Fattura a paziente persona fisica con trasmissione dati a Sistema TS → ESENTE dall’obbligo SDI. Emetti fattura cartacea o PDF e trasmetti i dati al Sistema TS.
    • Fattura a paziente che si e opposto al Sistema TS → obbligo SDI (dal 2024, anche forfettari). In questo caso la fattura va inviata via SDI come per qualsiasi altro cliente.
    • Fattura a soggetti diversi da persone fisiche (es. aziende, enti): sempre SDI.

    Per approfondire questo aspetto, consulta la nostra guida specifica: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.

    Vedi anche: Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica.

    Software e strumenti per semplificare l’invio

    Gestire manualmente il Sistema TS per decine o centinaia di pazienti e rischioso: un errore nel codice fiscale o una scadenza dimenticata si traduce in sanzioni. Un buon software di fatturazione per sanitari automatizza l’intero processo.

    Le funzionalita che devi cercare in un software per fisioterapisti e psicologi:

    • Invio automatico al Sistema TS al momento dell’emissione della fattura/ricevuta
    • Gestione dell’opposizione paziente con flag nel profilo anagrafico
    • Agenda e fatturazione integrata per abbinare sedute e documenti fiscali
    • Tracciamento del pagamento (tracciabile/non tracciabile) ai fini della detrazione
    • Backup e storico delle trasmissioni con ricevute archiviate

    Se cerchi un software semplice e adatto a liberi professionisti sanitari con pochi pazienti, fatturazioneitalia.it offre un piano specifico per professionisti a partita IVA forfettaria, con integrazione Sistema TS e gestione dell’opposizione paziente. Puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.

    FAQ: domande frequenti

    Un fisioterapista in regime forfettario deve inviare i dati al Sistema TS?

    Si. L’obbligo di invio al Sistema TS vale indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario) e riguarda tutti i professionisti sanitari iscritti ad un albo professionale che emettono documenti fiscali a persone fisiche per prestazioni detraibili.

    Se il paziente paga in contanti devo comunque inviare i dati?

    Si, devi trasmettere i dati al Sistema TS indipendentemente dalla modalita di pagamento. Devi pero indicare il flag “pagamento non tracciato”. Importante: le spese sanitarie sono esenti dall’obbligo di pagamento tracciato ai fini della detrazione (TUIR art. 15 c. 1-ter): il paziente potra detrarre il 19% anche se ha pagato in contanti. Il flag tracciato/non tracciato e comunque richiesto dal sistema per completezza dei dati, ma non pregiudica la detraibilita delle spese mediche.

    Cosa succede se mi dimentico di raccogliere il codice fiscale del paziente?

    Se non hai il codice fiscale del paziente, non puoi trasmettere quella spesa. Devi documentare il tentativo di raccolta. E buona prassi richiedere il codice fiscale alla prima visita e inserirlo nell’anagrafica del software gestionale prima di emettere la fattura.

    Posso inviare i dati del semestre in piu tranche?

    Si. Il portale sistemats.it consente invii multipli parziali: puoi caricare i dati man mano che emetti le fatture, anziche attendere il semestre intero. Questa modalita (invio rolling) riduce il rischio di errori massivi a fine periodo e semplifica la gestione.

    Il paziente puo revocare l’opposizione al Sistema TS?

    Si. Il paziente puo revocare l’opposizione precedentemente espressa sempre tramite il portale sistemats.it con le proprie credenziali. In questo caso, per l’anno successivo i dati potranno essere trasmessi normalmente, ma le spese degli anni in cui il paziente si era opposto restano escluse.

    Come funziona per le sedute di psicoterapia online (telematica)?

    Le sedute di psicoterapia in modalita telematica (video) sono equiparate alle sedute in presenza ai fini fiscali e della detrazione: vanno trasmesse al Sistema TS con le stesse modalita. Non esistono differenze di trattamento tra seduta in studio e seduta online.


    Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.


    Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio?

    I professionisti sanitari con partita IVA hanno esigenze fiscali specifiche: sistema TS, esenzione IVA ex art. 10, cassa previdenziale (ENPAP per gli psicologi, Gestione Separata INPS per i fisioterapisti), regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata per fisioterapisti, psicologi e tutti i professionisti del settore sanitario.

    Prenota un appuntamento o chiedi un preventivo personalizzato per la gestione contabile e fiscale del tuo studio professionale.

    Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 09:00:002026-09-05 08:39:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI

    fatturazione elettronica CAF Udine

    La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.

    In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.

    Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.

    Indice dei contenuti

    1. Esenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72
    2. Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026
    3. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e Categorie
    4. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)
    5. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDI
    6. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio Separato
    7. Prestazioni Miste: Con e Senza Dati Sanitari
    8. Sanzioni per Invio Errato a SDI
    9. Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti Sanitari
    10. Domande Frequenti

    Esenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72

    Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.

    Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.

    L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72).

    Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026

    Veniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.

    L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.

    Il divieto è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, a dimostrazione della sua stabilità normativa: il sistema è rimasto invariato anche per il 2026, con la proroga confermata attraverso la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS.

    Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e Categorie

    Il divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.

    Nello specifico, il divieto si applica a:

    • Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)
    • Odontoiatri e dentisti
    • Psicologi e psicoterapeuti
    • Fisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)
    • Infermieri liberi professionisti
    • Veterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)
    • Ottici e optometristi
    • Farmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)

    I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.

    I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato.

    Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)

    Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:

    1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.

    2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.

    In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo.

    Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDI

    Fin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?

    In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.

    Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.

    Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.

    Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.

    La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale.

    Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio Separato

    Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.

    Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.

    Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data della prestazione, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, ecc.). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.

    Quando trasmettere: le scadenze per l’invio al STS sono fissate per legge. In via ordinaria, i dati delle spese del primo semestre devono essere inviati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, e i dati del secondo semestre entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul portale STS o rivolgersi al CAF Centro Fiscale, poiché i termini possono subire modifiche annuali.

    Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).

    Prestazioni Miste: Con e Senza Dati Sanitari

    Una situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).

    Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.

    In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:

    • Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.
    • Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.

    Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro.

    Sanzioni per Invio Errato a SDI

    Cosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.

    Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.

    Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.

    La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.

    Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti Sanitari

    La complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.

    Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e integra le funzionalità di gestione delle fatture esenti con la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con piani a prezzo fisso garantito per 5 anni.

    Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con software gestionali della cartella clinica.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale.

    Domande Frequenti

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.

    I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, prorogato al 2026); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.

    Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.

    Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online.

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    Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-08-27 18:20:45Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI
    Infermieri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Aprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e Forfettario

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Sempre più infermieri scelgono di esercitare la propria professione in modo autonomo, come liberi professionisti con Partita IVA. Una scelta che offre flessibilità, autonomia nella gestione del lavoro e — con il regime forfettario — una tassazione agevolata. Ma come si apre la Partita IVA da infermiere nel 2026? Quali sono il codice ATECO corretto, i contributi da versare all’ENPAPI e le regole del regime forfettario? In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, passo dopo passo.

    Stai aprendo la Partita IVA come infermiere? Consulta anche la nostra guida completa per tutti i professionisti sanitari con Partita IVA 2026 — medici, psicologi, fisioterapisti e altri — con confronto tra casse previdenziali e regimi fiscali.

    Indice dei contenuti

    1. Perché aprire la Partita IVA da infermiere
    2. Codice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30
    3. Iscrizione OPI: il requisito obbligatorio
    4. ENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieri
    5. Regime forfettario per l’infermiere: come funziona
    6. Forfettario o regime ordinario? Il confronto
    7. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024
    8. Assicurazione RC professionale: obbligatoria
    9. Come aprire la Partita IVA infermiere: l’iter pratico
    10. Domande frequenti
    11. Assistenza personalizzata

    Perché aprire la Partita IVA da infermiere

    La figura dell’infermiere libero professionista è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Molti infermieri scelgono di affiancare all’attività dipendente (ospedale, casa di cura) anche prestazioni autonome: visite domiciliari, medicazioni, assistenza post-operatoria, prelievi, cure palliative a domicilio, collaborazioni con studi medici e RSA.

    La Partita IVA diventa necessaria quando queste attività sono svolte abitualmente e in modo continuativo, non solo occasionalmente. Se i compensi annui superano i 5.000 euro — soglia dell’attività occasionale — è obbligatorio aprire la Partita IVA.

    Aprire la Partita IVA da infermiere offre diversi vantaggi concreti:

    • Possibilità di emettere fattura per tutte le prestazioni professionali
    • Accesso al regime forfettario con flat tax al 15% (o 5% nei primi 5 anni)
    • Gestione autonoma degli orari e dei clienti
    • Copertura previdenziale tramite ENPAPI, la cassa dedicata agli infermieri liberi professionisti

    Codice ATECO per l’infermiere: il 86.90.30

    Il codice ATECO è un codice numerico che identifica l’attività economica svolta. Per l’apertura della Partita IVA, devi indicare il codice corretto all’Agenzia delle Entrate. Scegliere il codice sbagliato può creare problemi fiscali e previdenziali.

    Per l’infermiere libero professionista, il codice ATECO corretto nella classificazione ATECO 2025 (aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2025) è:

    Codice ATECO infermiere: 86.90.30
    “Altre attività paramediche indipendenti” — include infermieri, ostetriche, terapisti della riabilitazione e altre figure sanitarie non mediche che esercitano in forma autonoma.

    Questo codice appartiene alla sezione Q della classificazione ATECO (Sanità e assistenza sociale) e rientra nella divisione 86 (Assistenza sanitaria). È il codice specifico per le professioni sanitarie non mediche che esercitano in modo autonomo, senza essere inquadrate come dipendenti.

    Nota sulla classificazione 2025: Con l’aggiornamento ATECO 2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, alcuni codici del settore sanitario sono stati riorganizzati. Il codice 86.90.30 è confermato come quello di riferimento per gli infermieri liberi professionisti. Se hai una Partita IVA aperta prima del 2025 con il vecchio codice 86.90.09 (altre attività sanitarie), verifica con il tuo CAF o commercialista se è necessario l’aggiornamento.

    Iscrizione OPI: il requisito obbligatorio

    Prima di aprire la Partita IVA, ogni infermiere che vuole esercitare in modo autonomo deve essere iscritto all’OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Si tratta di un requisito obbligatorio per legge: senza iscrizione all’Ordine non è possibile esercitare legalmente la professione infermieristica.

    L’OPI è l’ente pubblico non economico che tutela la professione infermieristica e garantisce la qualità delle prestazioni ai cittadini. In Italia esistono OPI provinciali (uno per ogni provincia) coordinati dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

    Come iscriversi all’OPI:

    1. Presentare domanda all’OPI della provincia di residenza o di esercizio
    2. Allegare: laurea in infermieristica (o diploma pre-riforma), documento d’identità, codice fiscale, marca da bollo
    3. Pagare la quota associativa annuale (varia per OPI, indicativamente 40-80 euro/anno)
    4. Superare l’esame di abilitazione (o presentare il titolo equipollente)

    L’iscrizione OPI deve essere mantenuta attiva e rinnovata annualmente. La radiazione o sospensione dall’Ordine comporta l’impossibilità di esercitare la professione.

    ENPAPI: la cassa previdenziale degli infermieri

    L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è la cassa previdenziale dedicata agli infermieri che esercitano la libera professione. Ogni infermiere con Partita IVA che non ha un’altra copertura previdenziale obbligatoria è tenuto a iscriversi all’ENPAPI e a versare i contributi.

    Chi deve iscriversi all’ENPAPI?

    • Infermieri che esercitano esclusivamente la libera professione (nessun rapporto di lavoro dipendente)
    • Infermieri dipendenti che svolgono anche attività libero-professionale (doppia iscrizione: INPS + ENPAPI)

    Contributi ENPAPI 2026

    La struttura contributiva ENPAPI prevede due tipologie di contributi:

    Tipo contributoAliquota 2026Base di calcolo
    Contributo soggettivo16%Reddito professionale netto
    Contributo integrativo4%Compensi lordi fatturati
    Contributo minimo annuo~2.500 euroAnche se il reddito è zero

    Come funziona in pratica: ogni anno dichiari all’ENPAPI il tuo reddito professionale (tramite il modello R). L’ente calcola i contributi dovuti. Se il 16% del reddito è inferiore al contributo minimo (~2.500 euro), paghi comunque il minimo. Il contributo integrativo del 4% va addebitato in fattura al cliente (come una sorta di “contributo previdenziale a carico del cliente”) ed è poi versato all’ENPAPI.

    Infermieri dipendenti con attività libero-professionale: se sei già iscritto all’INPS come dipendente, paghi all’ENPAPI solo il contributo minimo ridotto (verifica le istruzioni aggiornate sul sito ENPAPI, le aliquote per i soggetti con altra copertura sono inferiori).

    Regime forfettario per l’infermiere: come funziona

    Il regime forfettario è il regime fiscale più vantaggioso per chi apre la Partita IVA con ricavi contenuti. Per l’infermiere libero professionista è spesso la scelta ideale, specialmente nei primi anni di attività. Vediamo come funziona concretamente.

    La soglia dei ricavi: 85.000 euro

    Puoi accedere (e rimanere) nel regime forfettario finché i tuoi compensi annui non superano 85.000 euro. Se superi questa soglia, passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, esci immediatamente dal forfettario con obbligo di ricalcolo IVA.

    Il coefficiente di redditività: 78%

    Nel regime forfettario non si deducono le spese reali. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale forfettaria che rappresenta il reddito imponibile. Per le attività professionali sanitarie (codice ATECO 86.90.30), il coefficiente è del 78%.

    Esempio pratico: se in un anno fatturi 30.000 euro come infermiere libero professionista, il reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questo importo si calcola l’imposta sostitutiva.

    L’imposta sostitutiva: 15% o 5%

    L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare tante imposte diverse, ne paghi una sola.

    • 15% → aliquota standard per chi è già in attività o ha svolto attività simile nei 3 anni precedenti
    • 5% → aliquota ridotta per i nuovi professionisti che aprono per la prima volta la Partita IVA e non hanno svolto attività simile nei 3 anni precedenti. Valida per i primi 5 anni di attività.

    Continuando l’esempio con 30.000 euro di ricavi:

    • Reddito imponibile: 30.000 × 78% = 23.400 euro
    • Imposta sostitutiva al 5% (startup): 23.400 × 5% = 1.170 euro
    • Imposta sostitutiva al 15% (ordinaria): 23.400 × 15% = 3.510 euro

    A questi si aggiungono i contributi ENPAPI (contributo soggettivo 16% sul reddito netto, già incluso nel calcolo se iscritto ENPAPI), deducibili al 100% dal reddito forfettario.

    Forfettario o regime ordinario? Il confronto

    La scelta tra regime forfettario e regime ordinario dipende dal volume di ricavi e dalle spese effettive che sostieni. Ecco un confronto pratico.

    CaratteristicaForfettarioOrdinario
    Soglia ricaviFino a 85.000 euroNessun limite
    Aliquota fiscale5% o 15% (flat)IRPEF progressiva (23%-43%)
    IVANon applicata in fattura22% (o 4% sanitario esente)
    Deduzione speseForfettaria (78% ricavi)Spese reali documentate
    IRAPNon dovutaSì (3,9% per professionisti)
    AdempimentiSemplificatiContabilità ordinaria
    ConvenienzaSpese contenute, ricavi sotto sogliaSpese elevate o ricavi alti

    Quando conviene il forfettario: se le tue spese professionali reali sono inferiori al 22% dei ricavi (ovvero, il forfettario già “toglie” il 22% — 100% meno il coefficiente 78%). Per un infermiere con poche spese fisse (materiale sanitario, trasferte), il forfettario è quasi sempre vantaggioso fino alla soglia degli 85.000 euro.

    Attenzione alle cause ostative del forfettario: non puoi accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro.

    Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024

    Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, inclusi gli infermieri liberi professionisti. Non è più possibile emettere fatture cartacee ai clienti privati o alle strutture sanitarie: tutto deve passare per il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

    Come funziona la fattura elettronica per l’infermiere forfettario:

    • Format XML obbligatorio (non PDF o Word)
    • Trasmissione tramite software o app di fatturazione elettronica
    • Codice natura: N2.2 (non soggetta IVA — regime forfettario)
    • Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”
    • Dicitura per ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014” (quando il committente è sostituto d’imposta)
    • Marca da bollo di 2 euro se il totale fattura supera 77,47 euro

    Per gestire la fatturazione elettronica senza difficoltà, molti infermieri liberi professionisti si affidano a software dedicati. Se stai cercando una soluzione semplice e conveniente, fatturazioneitalia.it offre un piano con prezzo bloccato per 5 anni, ideale per chi vuole stabilità di costo nel lungo periodo.

    Assicurazione RC professionale: obbligatoria

    Per ogni infermiere che esercita la libera professione, l’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) è obbligatoria per legge (D.P.R. 137/2012 e DM 22 settembre 2016 per le professioni sanitarie). Non è una scelta, ma un obbligo normativo.

    La RC professionale ti tutela nel caso in cui un paziente subisca un danno a causa di un errore o negligenza durante una tua prestazione professionale. Senza questa copertura non puoi esercitare legalmente.

    Cosa valutare nella polizza RC:

    • Massimale per sinistro (consigliato almeno 1-2 milioni di euro)
    • Copertura per le attività specifiche che svolgi (domiciliari, strutture, ecc.)
    • Retroattività della polizza
    • Estensione alla copertura dell’attività in strutture di terzi

    Il costo annuo di una RC professionale per infermieri varia generalmente tra 100 e 400 euro, in base al volume di attività e ai massimali scelti. Alcune polizze sono proposte direttamente dall’OPI con convenzioni dedicate agli iscritti.

    Come aprire la Partita IVA infermiere: l’iter pratico

    Aprire la Partita IVA da infermiere libero professionista richiede una serie di adempimenti da completare in ordine. Ecco l’iter completo con le tempistiche indicative.

    Passo 1 — Verifica iscrizione OPI

    Assicurati di essere regolarmente iscritto all’OPI provinciale. Se non sei ancora iscritto, avvia la procedura prima di tutto il resto: senza iscrizione non puoi esercitare.

    Passo 2 — Apertura Partita IVA all’Agenzia delle Entrate

    Presenta il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in filiale o online tramite il sito AE). Indica:

    • Codice ATECO: 86.90.30
    • Regime fiscale: forfettario (se hai i requisiti) o ordinario
    • Data inizio attività

    L’apertura è gratuita e immediata. La Partita IVA viene assegnata contestualmente (o entro pochi giorni se presentata online). Puoi aprire la Partita IVA anche tramite un CAF o un professionista abilitato.

    Passo 3 — Iscrizione ENPAPI

    Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devi iscriverti all’ENPAPI tramite il portale online dell’ente (enpapi.it). Serve: codice fiscale, numero di Partita IVA, certificato OPI. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri che esercitano la libera professione.

    Passo 4 — Comunicazione INPS (se doppia copertura)

    Se sei anche dipendente o hai altra copertura INPS, verifica con il tuo patronato o CAF se devi effettuare comunicazioni particolari all’INPS per la posizione libero-professionale. In genere, l’ENPAPI comunica direttamente con gli enti.

    Passo 5 — Attivare la fatturazione elettronica

    Scegli un software di fatturazione elettronica e attiva il servizio. Registra l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) sul sito dell’Agenzia delle Entrate per ricevere correttamente le fatture passive.

    Passo 6 — Stipulare la RC professionale

    Prima di iniziare a erogare qualsiasi prestazione, stipula una polizza RC professionale. Confronta le offerte dell’OPI provinciale e del mercato assicurativo. Puoi detrarre il costo come spesa professionale nel regime ordinario (nel forfettario non è deducibile, ma il vantaggio fiscale complessivo resta elevato).

    Camera di Commercio: per l’infermiere libero professionista non è in genere necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese, in quanto si tratta di attività professionale (non imprenditoriale). Fai verificare la tua situazione specifica se vuoi aprire uno studio associato o una forma societaria.

    Domande frequenti (FAQ)

    Un infermiere dipendente può anche avere la Partita IVA?

    Sì, è possibile. L’infermiere dipendente può svolgere attività libero-professionale con Partita IVA, purché non vi siano clausole di esclusività nel contratto di lavoro dipendente. Dovrà iscriversi all’ENPAPI (oltre all’INPS già attivo come dipendente) e verificare se ha diritto al regime forfettario in base ai redditi da dipendente: la soglia è 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente.

    Quanto costa in totale aprire la Partita IVA da infermiere?

    L’apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi principali sono: quota OPI (40-80 euro/anno), RC professionale (100-400 euro/anno), contributo minimo ENPAPI (circa 2.500 euro/anno), software fatturazione elettronica (da 0 a 200 euro/anno). Se utilizzi un CAF o commercialista per l’apertura e la gestione, aggiungi il loro compenso. Puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale per la tua situazione specifica.

    Le prestazioni dell’infermiere libero professionista sono esenti IVA?

    Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da infermieri abilitati sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 (regime ordinario). Nel regime forfettario, invece, non si applica IVA per il regime agevolato stesso (non per l’esenzione sanitaria). La distinzione ha rilevanza se esci dal forfettario: verificare sempre con un professionista le specifiche attività svolte.

    Posso aprire la Partita IVA da infermiere senza commercialista?

    Sì, tecnicamente puoi aprire la Partita IVA da solo presentando il modello AA9/12. Tuttavia, affidarsi a un CAF o commercialista per la scelta del regime fiscale e la gestione delle scadenze è fortemente consigliato, soprattutto per evitare errori costosi (es. scelta sbagliata del codice ATECO o del regime fiscale). Il CAF Centro Fiscale offre assistenza personalizzata per l’apertura e la gestione.

    Il contributo ENPAPI è deducibile dalle imposte?

    Sì. Nel regime forfettario, i contributi previdenziali obbligatori versati all’ENPAPI sono deducibili dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questo riduce la base imponibile e, di conseguenza, le imposte da pagare. Nel regime ordinario, i contributi sono invece deducibili dal reddito imponibile IRPEF.

    Il codice ATECO 86.90.30 è cambiato con la nuova classificazione 2025?

    Il codice 86.90.30 (altre attività paramediche indipendenti) è confermato anche nella classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Se hai già una Partita IVA con il vecchio codice 86.90.09, verifica con il tuo CAF o commercialista se il tuo codice rientra tra quelli aggiornati automaticamente o se è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Hai bisogno di assistenza per aprire la Partita IVA da infermiere?

    Il team del CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni passaggio: dalla scelta del regime fiscale alla gestione di ENPAPI, dalla fatturazione elettronica alle dichiarazioni annuali. Richiedici un preventivo personalizzato senza impegno.

    • Telefono: 0432 1638640
    • WhatsApp: 366 6018121
    • Email: info@centrofiscale.com

    Puoi anche consultare il pillar completo sui professionisti sanitari con Partita IVA 2026 per un quadro completo su tutte le categorie sanitarie.

    Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 10:14:002026-08-26 09:32:58Aprire Partita IVA Infermiere Libero Professionista 2026: ATECO, ENPAPI e Forfettario
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