Medici e Odontoiatri, NOTIZIEFatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS, Listino e Prima VisitaLa fatturazione dentista 2026 presenta novità importanti che ogni odontoiatra libero professionista deve conoscere. Dal nuovo regime annuale del Sistema Tessera Sanitaria al divieto permanente di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ai privati, passando per gli adempimenti ENPAM e la gestione del listino prestazioni, il quadro normativo è cambiato in modo strutturale grazie al DLgs 81/2025.In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti fiscali e contributivi che riguardano lo studio dentistico nel 2026: dal regime fiscale più conveniente alle modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS, dalla corretta applicazione del bollo da 2 euro alla scelta del software di fatturazione più adatto. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza ai professionisti sanitari e accompagna i dentisti in ogni adempimento. Indice dei contenutiIl regime fiscale del dentista nel 2026Sistema TS per dentisti: cosa trasmettereDivieto SdI prestazioni sanitarie ai privatiListino prestazioni del dentistaPrima visita: come fatturarlaBollo 2 euro sopra 77,47 euroSoftware fatturazione consigliati per dentistiENPAM Quota A e Quota B 2026Domande frequentiIl regime fiscale del dentista nel 2026La scelta del regime fiscale è il primo passo nella corretta gestione della fatturazione dentista 2026. L’odontoiatra libero professionista può optare per due strade: il regime forfettario oppure il regime ordinario. La scelta dipende da diversi fattori, tra cui il volume dei ricavi, la presenza di collaboratori e la possibilità di dedurre i costi dello studio.Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva unica che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. In parole semplici: invece di pagare più imposte separate, paghi una sola tassa con aliquota agevolata. Per i dentisti, il coefficiente di redditività applicabile è del 78%, che rappresenta la percentuale dei ricavi considerata reddito imponibile. Ad esempio, se Marco incassa 70.000 euro, il reddito imponibile sarà di 54.600 euro (70.000 x 78%).I principali requisiti per il regime forfettario dentisti 2026 sono:Ricavi annui non superiori a 85.000 euroSpese per personale dipendente entro 20.000 euroAssenza di partecipazioni di controllo in società di personeNon aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedenteL’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in caso di nuova partita IVA. Il regime ordinario, invece, è conveniente per gli studi dentistici strutturati con elevati costi (affitto locali, attrezzature, materiali, collaboratori) che superano la deduzione forfettaria del 22%. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la situazione specifica di ogni dentista per individuare il regime più vantaggioso. Sistema TS per dentisti: cosa trasmettereUna delle novità più importanti per la fatturazione dentista 2026 riguarda il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Dal 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è passata da semestrale ad annuale: i dentisti devono trasmettere tutte le fatture emesse nell’anno precedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per i dati relativi al 2025, la scadenza ordinaria del 31 gennaio 2026 slitta al 2 febbraio 2026 perché cade di sabato.Il Sistema TS è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. Questi dati confluiscono poi nella dichiarazione dei redditi precompilata, dove vengono automaticamente inseriti come spese detraibili al 19%. La trasmissione non è facoltativa: è un obbligo di legge per tutti i dentisti.Cosa deve essere trasmesso al Sistema TSCodice fiscale del pazienteData del documento fiscaleTipologia di spesa (con codice specifico per le prestazioni odontoiatriche)Importo complessivo della prestazioneEventuale presenza di opposizione del paziente al trattamento dei datiIl paziente ha sempre il diritto di opposizione: può chiedere che la fattura non venga trasmessa al Sistema TS. In quel caso, lo studio dentistico deve apporre sulla fattura la dicitura specifica e conservare la richiesta scritta. La mancata, tardiva o errata trasmissione comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50.000 euro. È ammessa una correzione entro 7 giorni dalla scadenza ordinaria senza penalità.Per evitare errori che possono costare cari, molti dentisti scelgono di affidarsi a un CAF specializzato come il Centro Fiscale di Udine, che gestisce l’intera procedura di trasmissione al Sistema TS dentisti 2026. Divieto SdI prestazioni sanitarie ai privatiUna svolta storica della fatturazione dentista 2026 è rappresentata dal divieto permanente di emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Fino al 2024 si trattava di una proroga rinnovata di anno in anno; con il DLgs 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, il divieto è diventato strutturale e permanente.In pratica, il dentista che fattura a un paziente privato (persona fisica) non può e non deve emettere fattura elettronica tramite SdI. La fattura va emessa in formato cartaceo o PDF (con marca da bollo elettronica quando dovuta) e i dati vanno trasmessi separatamente al Sistema TS. La motivazione principale è la tutela della privacy: le prestazioni sanitarie contengono dati sensibili che non devono passare attraverso il flusso pubblico dell’SdI.Quando il dentista deve emettere fattura elettronicaIl divieto vale solo per i pazienti privati. Il dentista deve invece emettere fattura elettronica tramite SdI nei seguenti casi:Fatturazione verso aziende (B2B), come prestazioni rese a un’impresa per un dipendenteFatturazione verso la Pubblica Amministrazione (B2G)Prestazioni non sanitarie (consulenze, perizie, attività di docenza)Prestazioni rese a soggetti con partita IVA per scopi professionaliLa distinzione è cruciale: confondere i flussi comporta sanzioni e violazioni della privacy. Un errore comune è emettere fattura elettronica al paziente privato perché il software lo permette. Questo errore espone lo studio a sanzioni e procedimenti del Garante Privacy. Listino prestazioni del dentistaLa corretta gestione del listino prestazioni è fondamentale per una fatturazione dentista 2026 trasparente verso il paziente e conforme alla normativa. Il listino deve essere esposto in studio (in forma visibile) e ogni prestazione fatturata deve riportare in modo chiaro la descrizione, l’importo unitario e l’eventuale codice di tracciabilità per il Sistema TS.Esempio di listino prestazioni odontoiatricheVisita odontoiatrica: 50 – 100 euroIgiene dentale professionale: 60 – 120 euroOtturazione: 80 – 200 euro (a seconda del materiale e della complessità)Devitalizzazione: 200 – 500 euro (in base al numero di canali)Estrazione semplice: 80 – 150 euroImpianto dentale: 800 – 2.500 euro (per singolo elemento)Corona protesica: 500 – 1.200 euroFaccette in ceramica: 600 – 1.500 euro per elementoOrtodonzia (apparecchio fisso): 2.500 – 5.000 euroQueste cifre sono indicative e variano in base alla regione, alla complessità del caso clinico e ai materiali utilizzati. La fattura deve sempre riportare la descrizione analitica delle prestazioni effettuate: una dicitura generica come cure odontoiatriche non è sufficiente per la detrazione fiscale del paziente né per la corretta trasmissione al Sistema TS.Inoltre, il dentista deve indicare in fattura se la prestazione è detraibile per il paziente: le spese sanitarie sono detraibili al 19% per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro annui. Per le prestazioni del dentista privato (non convenzionato SSN) è obbligatorio il pagamento tracciabile (bancomat, bonifico, assegno bancario) indipendentemente dall’importo, in base alla L. 160/2019 art. 1 c. 679-680: in caso contrario, il paziente perde il diritto alla detrazione. Prima visita: come fatturarlaLa prima visita odontoiatrica rappresenta un caso particolare nella fatturazione dentista 2026. Molti studi la offrono gratuita come servizio di accoglienza, mentre altri la fatturano normalmente. Entrambe le scelte sono legittime, ma comportano implicazioni fiscali differenti.Prima visita a pagamentoSe il dentista fattura la prima visita, deve emettere regolare fattura sanitaria al paziente (in formato cartaceo o PDF, mai elettronica via SdI). La fattura va trasmessa al Sistema TS e concorre alla determinazione del reddito professionale. Tipicamente la prima visita ha un costo compreso tra 50 e 100 euro, e include un’anamnesi completa, un controllo della bocca e un preventivo per eventuali trattamenti.Prima visita gratuitaSe la prima visita è offerta gratuitamente come servizio di accoglienza, non si deve emettere alcuna fattura. Tuttavia, è buona prassi consegnare al paziente un documento che attesti la visita effettuata (per fini clinici e di tracciabilità). La gratuità non genera obblighi fiscali, ma deve essere comunicata in modo chiaro al paziente per non creare aspettative errate.Attenzione: anche se la prima visita è gratuita, eventuali esami diagnostici aggiuntivi (radiografie, ortopantomografie) vanno fatturati separatamente se hanno un costo per lo studio. Bollo 2 euro sopra 77,47 euroUn aspetto spesso trascurato nella fatturazione dentista 2026 riguarda l’imposta di bollo. Quando il dentista emette una fattura di importo superiore a 77,47 euro in regime di esenzione IVA (come avviene per le prestazioni sanitarie), è obbligato ad apporre una marca da bollo da 2 euro sull’originale del documento.L’imposta di bollo è dovuta perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72: per compensare la mancata applicazione dell’IVA, lo Stato impone l’apposizione del bollo sui documenti di importo significativo. Il bollo può essere a carico del dentista o, più comunemente, viene addebitato al paziente indicandolo in fattura come voce separata.Codici tributo F24 per il bollo virtualeChi sceglie il regime di bollo virtuale (versamento periodico cumulativo invece dell’apposizione fisica della marca) deve utilizzare i seguenti codici tributo F24:2521 – Bollo virtuale – rata bimestrale2522 – Bollo virtuale – acconto2523 – Bollo virtuale – interessi2524 – Bollo virtuale – sanzioniIl regime di bollo virtuale richiede un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate ed è consigliato per studi con elevato volume di fatturazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste il dentista nella richiesta di autorizzazione e nella gestione periodica dei versamenti. Software fatturazione consigliati per dentistiScegliere il giusto software di fatturazione dentista 2026 significa risparmiare tempo, evitare errori e garantire la conformità normativa. Lo studio dentistico ha esigenze particolari: gestire fatture cartacee per i pazienti privati, fatture elettroniche per le aziende, trasmettere i dati al Sistema TS, applicare correttamente il bollo. Non tutti i software generalisti coprono questi flussi in modo adeguato.Fatturazione Italia: la soluzione per studi sanitariTra le soluzioni più apprezzate dai professionisti sanitari segnaliamo Fatturazione Italia, un software pensato specificamente per studi medici e odontoiatrici. Tra le caratteristiche distintive:Sistema TS integrato: trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria con un solo click, inclusa in tutti i pianiZero-config forfettari: chi è in regime forfettario trova il software già configurato senza necessità di impostazioni complessePrezzo bloccato 3 anni: la tariffa di sottoscrizione iniziale viene mantenuta per cinque anniFree trial 30 giorni: prova gratuita senza vincoliCAF come partner: assistenza fiscale qualificata grazie alla rete di CAF convenzionatiLa gestione del divieto SdI per le prestazioni sanitarie ai privati è automatica: il software riconosce il paziente come persona fisica e non invia automaticamente all’SdI, evitando l’errore più comune. Allo stesso tempo, per le fatture B2B il flusso elettronico funziona regolarmente.Per chi cerca un’alternativa, esistono altri software di fatturazione validi sul mercato. La scelta dipende dalle dimensioni dello studio, dal volume di fatture annue e dall’integrazione con il gestionale clinico. Il CAF Centro Fiscale di Udine può consigliare la soluzione più adatta alle esigenze del singolo dentista. ENPAM Quota A e Quota B 2026Ogni dentista iscritto all’Albo è obbligatoriamente iscritto anche all’ENPAM, l’Ente Nazionale di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri. I contributi previdenziali si dividono in due voci: la Quota A, fissa e dovuta da tutti gli iscritti, e la Quota B, proporzionale al reddito professionale.ENPAM Quota A 2026 per fasce di etàLa Quota A è un contributo fisso annuale che aumenta con l’età del professionista. Per il 2026 gli importi sono i seguenti:Studenti universitari: 152,37 euroFino a 30 anni: 304,73 euroDa 30 a 35 anni: 591,47 euroDa 35 a 40 anni: 1.109,92 euroOltre 40 anni fino alla pensione: 2.049,83 euroA questi importi si aggiunge il contributo di maternità, adozione e interruzione di gravidanza di 84,26 euro annui, dovuto da tutti gli iscritti indipendentemente dal sesso. Il versamento della Quota A avviene tramite bollettini emessi da ENPAM con scadenza ordinaria al 30 aprile.ENPAM Quota B 2026La Quota B è il contributo previdenziale calcolato sul reddito netto da libera professione. Per il 2026 l’aliquota standard è del 19,50% sul reddito professionale fino a 140.000 euro, mentre sulla parte eccedente i 140.000 euro si applica un’aliquota ridotta dell’1%.Per esempio, immaginiamo che la dottoressa Bianchi, dentista libera professionista, abbia dichiarato un reddito netto di 160.000 euro. Il calcolo della Quota B sarà:140.000 x 19,50% = 27.300 euro20.000 (eccedenza) x 1% = 200 euroTotale Quota B: 27.500 euroÈ prevista un’aliquota ridotta del 9,75% per i medici dipendenti con attività intramoenia, i medici in formazione specialistica, i medici convenzionati SSN con attività libero-professionale e gli iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie. Il dentista deve presentare la dichiarazione del reddito ENPAM entro il 31 luglio dell’anno successivo.Il CAF Centro Fiscale di Udine cura la presentazione della dichiarazione ENPAM e il calcolo dei contributi dovuti, evitando errori che possono comportare sanzioni e interessi di mora.Domande frequenti sulla fatturazione dentista 2026Un dentista può emettere fattura elettronica a un paziente privato?No. Dal 2026, grazie al DLgs 81/2025, il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie è diventato permanente. Il dentista deve emettere fattura cartacea o PDF al paziente privato e trasmettere i dati separatamente al Sistema TS.Qual è la scadenza per trasmettere i dati al Sistema TS nel 2026?La scadenza ordinaria è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di emissione delle fatture. Per le spese del 2025 la scadenza slitta al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato). È possibile inviare correzioni entro 7 giorni successivi senza sanzioni.Quando va applicato il bollo da 2 euro in fattura?Il bollo da 2 euro va applicato su ogni fattura di importo superiore a 77,47 euro in regime di esenzione IVA (come avviene per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il bollo può essere addebitato al paziente come voce separata in fattura.Il regime forfettario conviene a un dentista?Dipende dal volume dei ricavi e dai costi sostenuti. Per dentisti con ricavi sotto 85.000 euro e costi limitati, il regime forfettario è quasi sempre conveniente grazie all’imposta sostitutiva al 15% (o 5% nei primi 5 anni). Per studi strutturati con elevati costi, il regime ordinario può risultare più vantaggioso. Una consulenza personalizzata al CAF Centro Fiscale risolve il dubbio.Qual è l’aliquota ENPAM Quota B per i dentisti nel 2026?L’aliquota standard della Quota B ENPAM 2026 è del 19,50% sul reddito netto professionale fino a 140.000 euro, e dell’1% sulla parte eccedente. È prevista un’aliquota ridotta del 9,75% per medici dipendenti con intramoenia, specializzandi e convenzionati SSN. Conclusione: affidati al CAF Centro Fiscale di UdineLa fatturazione dentista 2026 richiede attenzione a numerosi aspetti: dalla scelta del regime fiscale alla gestione del Sistema TS, dal corretto trattamento del divieto SdI per i pazienti privati alla puntuale applicazione del bollo, fino agli adempimenti ENPAM. Ogni errore può comportare sanzioni, ritardi e contestazioni che impattano sulla redditività dello studio.Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale a medici e dentisti: ci occupiamo della gestione contabile, della trasmissione al Sistema TS, del calcolo dei contributi ENPAM, della dichiarazione dei redditi e di tutti gli adempimenti correlati. Il nostro team garantisce serenità e correttezza, lasciando al dentista il tempo di concentrarsi sull’attività clinica.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione del tuo studio dentistico? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Prenota un appuntamento e scopri come ottimizzare la gestione fiscale del tuo studio.Giugno 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-25 09:00:002026-08-17 10:17:28Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS, Listino e Prima Visita
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, VeterinariPartita IVA Tatuatore 2026: Regime Forfettario, Requisiti Sanitari e FatturazioneAprire una partita IVA come tatuatore nel 2026 significa entrare in un settore in forte espansione, ma anche affrontare uno dei percorsi piu’ regolamentati del panorama professionale italiano. A differenza di altre attivita’ artigianali, il tatuatore non ha un albo nazionale: la professione e’ regolamentata a livello regionale, con requisiti formativi e igienico-sanitari che variano da regione a regione. La base normativa comune resta l’Accordo Stato-Regioni del 2007, che ha fissato gli standard minimi di sicurezza per studi di tatuaggio e piercing.In questa guida completa CAF Centro Fiscale trovi tutto quello che serve per aprire uno studio di tatuaggio: codice ATECO corretto, scelta tra regime forfettario e ordinario, contributi INPS Artigiani con riduzione 35%, requisiti formativi (corso regionale, HACCP, primo soccorso), autorizzazione ASL, SCIA, attrezzature, smaltimento rifiuti speciali, assicurazione RC, GDPR e registro tatuaggi, fatturazione B2C e tariffe di mercato. Con esempi reali di calcolo tasse su fatturato 30K, 50K e 75K. Indice dei contenutiChi e’ il tatuatore: professione regolamentata a livello regionaleDifferenza tra tatuatore, piercer e dermopigmentistaRequisiti formativi: corso regionale, HACCP e primo soccorsoRequisiti igienico-sanitari: Accordo Stato-Regioni 2007 e ASLLocale e attrezzature dello studio di tatuaggioSCIA al Comune e iter burocraticoCodice ATECO tatuatore: 96.09.04 o 96.09.09Regime forfettario tatuatore: coefficiente 67% e aliquotaCassa INPS Artigiani: contributi 2026 e riduzione 35%Smaltimento rifiuti speciali e ditta autorizzataAssicurazione RC professionale obbligatoriaLiberatoria cliente, GDPR e registro tatuaggiFatturazione B2C, sessioni multiple e accontiTariffe tatuatore 2026: piccolo, medio, giornataStagionalita’, convention e guest tattooMarketing studio tatuaggio: Instagram e Google MapsEsempi calcolo tasse: 30K, 50K, 75K euroFAQ partita IVA tatuatore★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Chi e’ il tatuatore: professione regolamentata a livello regionaleIl tatuatore e’ un artigiano che esegue tatuaggi permanenti sulla pelle del cliente attraverso l’iniezione di pigmenti coloranti tramite ago. In Italia non esiste un albo professionale nazionale dei tatuatori: la professione e’ regolamentata a livello regionale, con normative diverse da regione a regione. La cornice unitaria e’ rappresentata dalle Linee Guida del Ministero della Salute e dall’Accordo Stato-Regioni del 2007, che fissano gli standard minimi igienico-sanitari per chi esegue tatuaggi e piercing.Le regioni hanno recepito queste linee guida con leggi regionali e regolamenti che disciplinano nel dettaglio:Formazione obbligatoria (corso regionale di tatuaggio con esame finale)Requisiti del locale (sterilizzazione, autoclave, lavabi, smaltimento)Autorizzazione sanitaria ASL rilasciata dopo sopralluogoTracciabilita’ di pigmenti, aghi e materiali monousoTenuta del registro dei tatuaggi eseguitiIn Friuli Venezia Giulia, ad esempio, la materia e’ disciplinata dalla L.R. 22/2010 e successivi regolamenti, mentre in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio esistono normative regionali specifiche con piccole differenze su orari del corso e modalita’ d’esame. Prima di aprire uno studio, il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia sempre di verificare la normativa della regione in cui si intende operare. Differenza tra tatuatore, piercer e dermopigmentistaSebbene spesso vengano confuse, tatuatore, piercer e dermopigmentista sono tre figure professionali distinte, con corsi formativi e autorizzazioni separate (anche se cumulabili in un’unica partita IVA e un unico studio).TatuatoreEsegue tatuaggi decorativi permanenti tramite macchinetta e aghi sterili monouso. Il pigmento viene iniettato nel derma. Richiede corso regionale di tatuaggio (90-150 ore a seconda della regione) con prova pratica.PiercerEsegue forature corporee per applicare gioielli (orecchino, naso, ombelico, capezzolo, lingua, intimo). Anche per il piercing serve un corso regionale specifico (in genere 90 ore) e l’autorizzazione ASL del locale. La normativa e’ la stessa dell’Accordo Stato-Regioni 2007.Dermopigmentista (trucco semipermanente)Esegue trucco permanente o semipermanente: sopracciglia (microblading, powder), eyeliner, labbra, areole post-mastectomia. Il pigmento e’ diverso da quello del tatuaggio decorativo (semipermanente, durata 1-3 anni). Richiede corso specifico di dermopigmentazione, distinto da quello di tatuaggio. In molte regioni e’ assimilato al tatuaggio dal punto di vista autorizzativo.Le tre attivita’ possono essere svolte nello stesso studio dallo stesso professionista, a patto di aver conseguito i relativi attestati regionali e che il locale sia autorizzato per tutte e tre le tipologie di trattamento. Requisiti formativi: corso regionale, HACCP e primo soccorsoPer aprire una partita IVA come tatuatore e ottenere l’autorizzazione ASL serve dimostrare di aver completato un percorso formativo specifico. Tre attestati sono fondamentali:1. Corso regionale di tatuaggio (90-150 ore)E’ il corso abilitante che ogni regione ha disciplinato in modo autonomo. Generalmente prevede:Modulo teorico: anatomia della pelle, microbiologia, malattie infettive, normativa, deontologiaModulo pratico: utilizzo della macchinetta, tecniche di linework, ombreggiature, riempimenti, gestione asetticita’Tirocinio presso uno studio convenzionato (durata variabile)Esame finale: prova teorica e prova pratica con esecuzione di un tatuaggio davanti a commissioneLa durata varia da regione a regione: in alcune basta un corso di 90 ore, in altre si arriva a 150 ore e oltre. L’attestato regionale e’ valido sull’intero territorio nazionale per il principio del mutuo riconoscimento.2. Corso HACCP (igiene alimentare adattato ai servizi alla persona)Anche se il tatuatore non manipola alimenti, in molte regioni e’ richiesto un corso di igiene mutuato dalla normativa HACCP, della durata di 8-12 ore. Copre gestione delle contaminazioni, pulizia e sanificazione delle superfici, gestione dei DPI.3. Corso di primo soccorso (BLS-D)Obbligatorio in molte regioni: corso di primo soccorso con prova pratica (compressioni, uso del defibrillatore semiautomatico DAE), durata 12-16 ore. L’attestato va rinnovato ogni 2-3 anni a seconda della normativa regionale.Senza questi tre attestati l’ASL non rilascia l’autorizzazione al locale e l’attivita’ non puo’ iniziare. Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica la documentazione formativa prima di procedere con SCIA e iscrizione CCIAA. Requisiti igienico-sanitari: Accordo Stato-Regioni 2007 e ASLL’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 rappresenta il riferimento normativo nazionale per l’attivita’ di tatuaggio e piercing. Stabilisce gli standard minimi igienico-sanitari che devono essere rispettati in tutta Italia, integrati poi dalle leggi regionali.Autorizzazione ASL: il passaggio piu’ importantePrima di iniziare l’attivita’ e’ obbligatoria l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL competente per territorio. La procedura prevede:Presentazione di domanda al Dipartimento di Prevenzione ASL con planimetria del locale, attestati formativi, dichiarazione di conformita’ impiantiSopralluogo di un tecnico ASL che verifica metratura, lavabi, separazione zone, autoclave, sterilizzatoreEsito favorevole con eventuali prescrizioniRilascio dell’autorizzazione (in genere entro 30-60 giorni)Standard minimi obbligatoriAghi e cartucce monouso sterili (mai riutilizzati)Pigmenti certificati conformi al Regolamento UE REACH 2021/1297Autoclave a vapore classe B per sterilizzazione strumenti riutilizzabiliSterilizzatore a calore secco in alternativa o complementoDPI: guanti monouso, mascherina, occhiali protettiviSmaltimento rifiuti speciali in container di sicurezzaTenuta del registro tatuaggi con dati cliente, data, area trattata, pigmenti utilizzatiL’ASL puo’ effettuare controlli a sorpresa in qualsiasi momento. In caso di violazioni gravi puo’ sospendere l’autorizzazione fino alla regolarizzazione. Locale e attrezzature dello studio di tatuaggioRequisiti del localeIl locale dello studio deve rispettare standard precisi:Superficie minima: 25-30 m² (varia per regione)Zona accoglienza/reception separata dalla zona operativaSala tatuaggio con pareti lavabili, pavimento facilmente sanificabileLavabi con erogatore non manuale (a pedale o a fotocellula) e dispenser sapone-disinfettanteServizio igienico per il pubblicoLocale separato per autoclave e sterilizzazione (o area dedicata ben separata)Aerazione naturale o forzata, illuminazione adeguata (almeno 500 lux sulla zona di lavoro)Conformita’ impianti elettrico e idraulico (DM 37/2008)Attrezzature: investimento inizialeAprire uno studio di tatuaggio richiede un investimento iniziale tra 15.000 e 30.000 euro, a seconda di metratura e qualita’ delle attrezzature. Voci principali:AttrezzaturaCosto indicativoMacchinette rotative/coil (2-3 unita’)800 – 2.500 euroCartucce e aghi monouso (scorta iniziale)500 – 1.000 euroPigmenti certificati REACH (set base)1.500 – 3.000 euroAutoclave classe B2.500 – 4.500 euroLampada LED senza ombre300 – 800 euroLettino professionale regolabile500 – 1.500 euroSgabello ergonomico tatuatore200 – 500 euroMobiletto carrello porta-strumenti200 – 600 euroSterilizzatore UV/calore secco400 – 1.200 euroArredo reception e sala d’attesa1.500 – 4.000 euroRistrutturazione locale e impianti5.000 – 15.000 euroIn regime forfettario non e’ possibile dedurre i costi analiticamente: l’investimento iniziale resta a carico del professionista senza beneficio fiscale (vedi paragrafo dedicato). SCIA al Comune e iter burocraticoUna volta ottenuti gli attestati formativi e l’autorizzazione ASL, occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’) al SUAP del Comune dove ha sede lo studio. La SCIA e’ la formalizzazione dell’apertura dell’attivita’ commerciale-artigianale.Documenti per la SCIAModulo SCIA SUAP compilatoAttestato regionale di tatuatore (e di piercer/dermopigmentista se attivita’ connesse)Attestati HACCP e primo soccorsoAutorizzazione sanitaria ASLPlanimetria del locale firmata da tecnico abilitatoCertificato di agibilita’ del localeConformita’ impianti elettrico (DM 37/2008) e idraulicoDocumento d’identita’ e codice fiscale del titolareVisura catastale dell’immobileIter completo passo per passoApertura partita IVA presso Agenzia delle Entrate (modello AA9/12) con codice ATECOIscrizione Camera di Commercio (CCIAA) come impresa artigianaIscrizione INPS Gestione Artigiani contestuale all’iscrizione CCIAAApertura posizione INAIL per assicurazione infortuniAutorizzazione ASL (sopralluogo e via libera Dipartimento Prevenzione)SCIA al SUAP comunale con tutta la documentazioneApertura conto corrente dedicato (consigliato)Attivazione fatturazione elettronica e cassetto fiscaleTempi medi: 60-90 giorni dall’inizio della procedura all’apertura effettiva dello studio. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutte le fasi amministrative, fiscali e contabili. Codice ATECO tatuatore: 96.09.04 o 96.09.09La scelta del codice ATECO e’ uno degli aspetti piu’ delicati per il tatuatore. La classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2025) ha aggiornato i codici per i servizi alla persona. Per l’attivita’ di tatuaggio e piercing si utilizza un codice della divisione 96.09 – Altre attivita’ di servizi alla persona n.c.a..96.09.04 – Servizi di tatuaggio e piercingE’ il codice ATECO specifico introdotto con la classificazione ATECO 2025 per chi esegue tatuaggi, piercing e dermopigmentazione. E’ la scelta corretta per uno studio dedicato.96.09.09 – Altre attivita’ di servizi alla persona n.c.a.Codice piu’ generico, utilizzato in passato (prima del 2025) anche per tatuatori e piercer. Resta valido come alternativa qualora alcune Camere di Commercio non avessero ancora aggiornato la procedura al codice 96.09.04. Il CAF Centro Fiscale verifica con la CCIAA territoriale quale codice utilizzare.Coefficiente di redditivita’ forfettario: 67%Indipendentemente dalla scelta tra 96.09.04 e 96.09.09, entrambi i codici rientrano nella categoria forfettaria “Altre attivita’ economiche” con coefficiente di redditivita’ del 67%. Significa che il 67% del fatturato e’ considerato reddito imponibile, il restante 33% e’ forfettariamente abbattuto come “costi”. Confermato anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio. Regime forfettario tatuatore: coefficiente 67% e aliquotaIl regime forfettario e’ quasi sempre la scelta piu’ conveniente per un tatuatore in fase di avvio. Caratteristiche principali per il 2026:Limite ricavi/compensi: 85.000 euro annuiCoefficiente redditivita’: 67% (categoria altre attivita’)Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (start-up), poi 15%No IVA, no IRAP, no ISANiente fatturazione elettronica obbligatoria sotto 25.000 euro di ricavi anno precedente, obbligatoria sopraCalcolo del reddito imponibileEsempio: tatuatore con fatturato annuo 50.000 euroReddito imponibile: 50.000 × 67% = 33.500 euroSi sottraggono i contributi INPS Artigiani versati nell’anno (es. 4.500 euro) = 29.000 euroImposta sostitutiva 15%: 29.000 × 15% = 4.350 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 29.000 × 5% = 1.450 euroAliquota 5% start-up: i requisitiL’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni e’ applicabile se:Non hai esercitato attivita’ artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiL’attivita’ non e’ una mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta come dipendente o assimilatoSe subentri in un’attivita’ altrui, i ricavi del cedente nell’anno precedente non superano 85.000 euroCause di esclusione dal forfettarioIl forfettario non e’ applicabile se:Hai partecipazioni in societa’ di persone, SRL trasparenti o associazioni professionaliSei lavoratore dipendente con redditi superiori a 35.000 euro nell’anno precedenteFatturi prevalentemente a un ex datore di lavoro o soggetti collegatiSuperi gli 85.000 euro di ricavi Cassa INPS Artigiani: contributi 2026 e riduzione 35%Il tatuatore, in quanto artigiano iscritto alla Camera di Commercio, deve obbligatoriamente versare contributi alla Gestione Artigiani INPS. Non esiste una cassa privata di categoria: l’iscrizione alla Gestione Artigiani e’ contestuale all’iscrizione CCIAA.Contributi INPS Artigiani 2026Reddito minimale 2026: circa 18.500 euro (importo soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT)Aliquota artigiani: 24% (di cui 24% IVS sopra il minimale e una piccola quota maternita’)Contributi minimi fissi: circa 4.200 euro/anno (sul reddito minimale, divisi in 4 rate trimestrali)Contributi a percentuale: 24% sul reddito eccedente il minimale fino al massimale (circa 92.000 euro)Riduzione 35% per forfettari (DOMANDA OBBLIGATORIA)I tatuatori in regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Artigiani. La riduzione si applica sia ai contributi minimi sia a quelli a percentuale.Contributi minimi ridotti: 4.200 × 65% = circa 2.730 euro/annoAliquota effettiva: 24% × 65% = 15,6% sul reddito eccedenteAttenzione: la riduzione 35% non e’ automatica. Va richiesta tramite il cassetto previdenziale INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione (o entro la stessa data se si apre P.IVA in corso d’anno). Se non richiesta, si pagano i contributi pieni. Lo svantaggio: con la riduzione, anche la contribuzione ai fini pensionistici e’ ridotta proporzionalmente.Scadenze versamento contributi 202616 maggio 2026: 1° rata fissa20 agosto 2026: 2° rata fissa16 novembre 2026: 3° rata fissa16 febbraio 2027: 4° rata fissa30 giugno 2026: saldo + 1° acconto contributi a percentuale 202530 novembre 2026: 2° acconto Smaltimento rifiuti speciali e ditta autorizzataLo studio di tatuaggio produce rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo (CER 18.01.03*): aghi usati, cartucce, garze imbevute di sangue, guanti contaminati, residui di pigmenti. Questi rifiuti non possono essere conferiti nei normali cassonetti: vanno smaltiti tramite ditta autorizzata.Procedura correttaConferimento aghi e taglienti in contenitori rigidi monouso certificati UN3291Conferimento garze, guanti e materiali assorbenti in buste rosse a doppio stratoStoccaggio temporaneo in zona dedicata dello studio (massimo 30 giorni)Contratto con ditta autorizzata al trasporto e smaltimento (Albo Gestori Ambientali)FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) per ogni ritiroRegistro carico/scarico rifiuti vidimatoCosto medio: 50-150 euro/mese a seconda della frequenza dei ritiri e del volume di rifiuti prodotto. Le sanzioni per smaltimento improprio possono arrivare a 26.000 euro.Assicurazione RC professionale obbligatoriaL’assicurazione RC professionale e’ obbligatoria per i tatuatori. Copre i danni causati al cliente durante e dopo l’esecuzione del tatuaggio: reazioni allergiche, infezioni, cicatrici cheloidi, contestazioni estetiche. La maggior parte delle regioni la richiede esplicitamente come requisito per il rilascio dell’autorizzazione.Cosa deve coprire la polizzaResponsabilita’ civile verso terzi (RCT) per danni a clienti e visitatoriResponsabilita’ civile professionale (RC professional)Massimale consigliato: minimo 1.000.000 di euro per sinistroCoperture aggiuntive: tutela legale, perdite del locale, furto attrezzatureCosto medio della polizza: 250-500 euro/anno per uno studio singolo. Cresce in caso di studi con piu’ artisti o massimali piu’ elevati. Liberatoria cliente, GDPR e registro tatuaggiLiberatoria e consenso informatoPrima di ogni tatuaggio e’ obbligatorio far firmare al cliente un modulo di consenso informato (anche detto “liberatoria“). Il modulo deve contenere:Dati anagrafici completi del cliente (con copia documento d’identita’)Descrizione del tatuaggio e zona del corpoInformazioni sui rischi: dolore, infezioni, allergie ai pigmenti, esiti cicatrizialiDichiarazione di buono stato di salute (assenza di patologie incompatibili)Dichiarazione di non assunzione di anticoagulanti o farmaci che possono interferireIndicazioni post-trattamento (cura del tatuaggio, prodotti consigliati)Liberatoria su uso eventuale dell’immagine sui socialDichiarazione di maggiore eta’ o consenso del genitore (per minorenni, dove ammesso)Tatuaggi a minorenniLa maggior parte delle regioni vieta tatuaggi a minori di 14 anni. Per la fascia 14-18 anni e’ richiesto consenso scritto di entrambi i genitori e presenza di almeno uno di essi durante l’esecuzione. Verificare sempre la normativa regionale specifica.GDPR e registro tatuaggiIl tatuatore tratta dati personali e sanitari sensibili: e’ soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Obblighi principali:Informativa privacy consegnata al cliente prima della raccolta datiRegistro dei trattamenti (art. 30 GDPR)Consenso esplicito per dati sanitari (art. 9 GDPR)Misure di sicurezza per la conservazione (cassetti chiusi a chiave, file con password)Conservazione moduli e foto: minimo 5 anni dalla fine del rapportoNomina DPO se trattamento sistematico su larga scala (raro per studi piccoli)Il registro dei tatuaggi richiesto dall’ASL (con dati cliente, data, area, pigmenti, lotto aghi) e’ un documento sanitario obbligatorio distinto dal registro GDPR ma compatibile con esso. Fatturazione B2C, sessioni multiple e accontiFatturazione B2C: codice destinatario 0000000I clienti del tatuatore sono prevalentemente privati (B2C). La fattura va emessa con:Codice destinatario “0000000” (sette zeri) per il cliente privatoCodice fiscale del cliente nei dati anagrafici (no P.IVA)Indirizzo email opzionale per la copia di cortesiaIndicazione del regime forfettario in calce: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014 – Regime forfettario“Marca da bollo da 2,00 euro per fatture sopra 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista)Soglia obbligo fattura elettronicaDal 2024 la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente. Sotto questa soglia resta facoltativa, ma il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di adottarla comunque per uniformita’ e tracciabilita’.Sessioni multiple: gestione acconto + saldoI tatuaggi grandi (sleeve, schiena, gamba) richiedono spesso piu’ sessioni in giorni diversi. Come gestire la fatturazione?Opzione 1 – Fattura a saldo unica: si emette un’unica fattura al termine dell’ultima sessioneOpzione 2 – Acconto + saldo: si emette una fattura “acconto su tatuaggio” alla prima sessione, e una fattura saldo alla conclusioneOpzione 3 – Fattura per ogni sessione: si fattura ogni singola sessioneLa scelta dipende dall’organizzazione interna. Importante: il regime forfettario adotta il principio di cassa, quindi i ricavi vanno imputati nell’anno in cui il cliente paga, non in quello in cui viene completato il tatuaggio. Tariffe tatuatore 2026: piccolo, medio, giornataLe tariffe medie di mercato nel 2026 (variabili in base a esperienza, citta’ e fama dell’artista):TipologiaTariffa indicativaDurataTatuaggio piccolo (5-8 cm)80 – 150 euro30-60 minutiTatuaggio medio (10-15 cm)200 – 500 euro1-3 oreTatuaggio grande / mezza giornata500 – 1.000 euro4-5 oreGiornata intera1.000 – 1.500 euro7-8 oreCoverup (copertura tatuaggio esistente)+30/50% rispetto a tariffa standardvariabilePiercing standard30 – 80 euro (gioiello escluso)15-30 minutiMicroblading sopracciglia250 – 500 euro2-3 oreMolti tatuatori applicano una tariffa oraria tra 80 e 150 euro/ora, con un minimo studio di 80-100 euro anche per il tatuaggio piu’ piccolo (per coprire i costi fissi di setup e materiali monouso).Stagionalita’, convention e guest tattooStagionalita’ del businessL’attivita’ di tatuaggio ha una marcata stagionalita’:Picco gennaio-aprile: clienti che vogliono il tatuaggio “guarito” prima dell’estateCalo estate (giugno-agosto): il sole e’ nemico dei tatuaggi freschi, molti rinvianoRipresa settembre-novembre: clienti con tempo libero post-vacanzeCalo dicembre: spese nataliziePer destagionalizzare, molti studi puntano su tatuaggi piccoli a tariffa fissa estiva, sessioni serali, eventi tematici.Convention e guest tattooLe convention di tatuaggio (Milan Tattoo Convention, Roma Tattoo Expo, ecc.) sono opportunita’ importanti di visibilita’ e fatturato. Aspetti fiscali da considerare:Iscrizione come espositore (in genere 500-2.000 euro per il box)I tatuaggi eseguiti in convention vanno fatturati regolarmente con la propria P.IVASpese trasferta: in regime forfettario non sono deducibili analiticamentePossibile collaborazione con guest tattooer ospitati nel proprio studioGuest tattoo: collaborazioni tra P.IVAQuando un tatuatore ospite (italiano o straniero) lavora nel tuo studio per qualche giorno, la gestione fiscale e’:Il guest fattura direttamente al cliente con la propria P.IVA (se italiano) o emette ricevuta (se straniero senza P.IVA italiana)Lo studio puo’ richiedere una quota di affitto postazione (es. 30% sul ricavato), fatturata B2B al guest tatuatoreNecessario contratto scritto tra studio e guest che definisca i termini economici e le responsabilita’Verificare che il guest abbia attestati e RC valida nella regione di lavoro Marketing studio tatuaggio: Instagram e Google MapsIl marketing per uno studio di tatuaggio gioca un ruolo decisivo: la maggior parte dei clienti sceglie il tatuatore guardando portfolio fotografici online. Le leve principali:Instagram: il portfolio digitaleProfilo professionale con foto in alta qualita’ di ogni lavoro completatoReel di setup, processo di lavorazione (rispettando privacy del cliente)Hashtag mirati: #tatuaggio[citta’], #tattoolife, #blackworktattoo, #realisticotattoo, ecc.Stories con disponibilita’ settimanale e nuove flashCollaborazioni con altri tatuatori per scambio visibilita’Google Maps e Google Business ProfileProfilo Google Business verificato con orari, foto del locale, contattiRecensioni clienti: chiedere sempre dopo il tatuaggio (effetto positivo enorme su SEO locale)Foto geolocalizzate dei lavori per ranking nelle ricerche “tatuatore vicino a me”Risposta tempestiva ai messaggi e alle recensioni (anche negative, in modo professionale)Sito web professionaleUn sito web e’ utile per: portfolio strutturato per stili, biografia dell’artista, sezione FAQ, modulo prenotazione, blog SEO con articoli tipo “quanto costa un tatuaggio” o “cura post-tatuaggio“. Costo dello sviluppo: 800-2.500 euro una tantum + 50-100 euro/anno di hosting e dominio. Esempi calcolo tasse: 30K, 50K, 75K euroEsempi di calcolo tasse e contributi per un tatuatore in regime forfettario, con coefficiente 67% e riduzione INPS Artigiani 35%. Ipotesi: aliquota 15% (post primi 5 anni di attivita’).Esempio 1: tatuatore alle prime armi – fatturato 30.000 euroReddito imponibile: 30.000 × 67% = 20.100 euroContributi INPS Artigiani (minimi ridotti): circa 2.730 euroReddito netto fiscale: 20.100 – 2.730 = 17.370 euroImposta sostitutiva 15%: 17.370 × 15% = 2.605 euroTotale tasse + contributi: 5.335 euroNetto in tasca: circa 24.665 euro (82% del fatturato)Con aliquota 5% start-up: imposta sostitutiva 868 euro, netto in tasca circa 26.402 euro (88%).Esempio 2: tatuatore affermato – fatturato 50.000 euroReddito imponibile: 50.000 × 67% = 33.500 euroContributi INPS Artigiani: minimi 2.730 + (33.500 – 18.500) × 24% × 65% = 2.730 + 2.340 = 5.070 euroReddito netto fiscale: 33.500 – 5.070 = 28.430 euroImposta sostitutiva 15%: 28.430 × 15% = 4.265 euroTotale tasse + contributi: 9.335 euroNetto in tasca: circa 40.665 euro (81% del fatturato)Esempio 3: tatuatore di alto livello – fatturato 75.000 euroReddito imponibile: 75.000 × 67% = 50.250 euroContributi INPS Artigiani: minimi 2.730 + (50.250 – 18.500) × 24% × 65% = 2.730 + 4.953 = 7.683 euroReddito netto fiscale: 50.250 – 7.683 = 42.567 euroImposta sostitutiva 15%: 42.567 × 15% = 6.385 euroTotale tasse + contributi: 14.068 euroNetto in tasca: circa 60.932 euro (81% del fatturato)Nota: questi calcoli sono indicativi e non considerano altri redditi del contribuente, eventuali addizionali o variazioni di aliquota INPS. Il CAF Centro Fiscale di Udine elabora il preventivo personalizzato sulla base della tua situazione specifica.Confronto forfettario vs regime ordinarioPer un tatuatore con fatturato 50.000 euro e costi reali documentati di 12.000 euro/anno (attrezzature, locale, materiali), il regime ordinario semplificato porterebbe a:Reddito ordinario: 50.000 – 12.000 = 38.000 euro (vs 33.500 forfettario)IRPEF su 38.000 con scaglioni 2026: circa 9.500 euroINPS Artigiani su 38.000 (no riduzione 35%): circa 7.500 euroIVA da versare: 22% su 50.000 – IVA detraibile su acquisti = saldo netto a debitoConclusione: in genere il forfettario resta piu’ conveniente sotto gli 80.000 euro, salvo investimenti molto rilevanti FAQ partita IVA tatuatorePosso fare il tatuatore senza partita IVA?No. Tatuare in modo abituale dietro corrispettivo richiede l’apertura di partita IVA, l’iscrizione CCIAA come artigiano e tutte le autorizzazioni sanitarie. Il tatuaggio “in nero” e’ sanzionato sia dal punto di vista fiscale (evasione) sia da quello sanitario.Quale codice ATECO devo usare: 96.09.04 o 96.09.09?Dal 2025 esiste il codice 96.09.04 “Servizi di tatuaggio e piercing”: e’ la scelta corretta. In passato (e ancora oggi presso alcune CCIAA) si utilizzava il 96.09.09 generico. Entrambi rientrano nella categoria “Altre attivita’” del forfettario con coefficiente 67%.Quanto guadagna in media un tatuatore in Italia?Molto variabile: un tatuatore alle prime armi fattura 20.000-30.000 euro/anno, un tatuatore affermato 40.000-60.000, gli artisti di alto livello con riconoscibilita’ superano i 75.000 euro. Lo studio in proprio (senza dipendenti) consente generalmente margini netti dell’80% del fatturato in regime forfettario.Posso tatuare a casa o devo aprire uno studio?Tatuare nel proprio domicilio e’ generalmente vietato dalla normativa regionale: serve un locale autorizzato dall’ASL con caratteristiche igienico-sanitarie precise (lavabi, autoclave, separazione zone). Alcune regioni consentono studi “casalinghi” solo se dedicano un locale separato con accesso autonomo e tutti i requisiti.Devo iscrivermi all’INAIL?Si’, se hai dipendenti o collaboratori. Per il tatuatore titolare in proprio l’iscrizione INAIL e’ invece facoltativa (ma consigliata per la copertura infortuni sul lavoro).Posso assumere altri tatuatori nel mio studio?Si’. I rapporti possibili sono: contratto di affitto poltrona/postazione (collaborazione tra P.IVA, il piu’ diffuso), contratto di lavoro dipendente CCNL artigiani, contratto di apprendistato per giovani in formazione. Ogni inquadramento ha implicazioni contributive e fiscali diverse: il CAF Centro Fiscale assiste nella scelta corretta.Posso vendere prodotti per la cura post-tatuaggio?Si’, integrando l’attivita’ di servizio con la vendita di creme, cerotti, t-shirt brandizzate. La vendita rientra sempre nel regime forfettario fino a 85.000 euro complessivi, ma cambia il coefficiente di redditivita’: se la vendita diventa prevalente, applica il coefficiente del 40% (commercio al dettaglio). Per integrare la vendita serve aggiornare il codice ATECO secondario presso CCIAA.I tatuaggi sono detraibili dal cliente come spese mediche?No, i tatuaggi decorativi non sono detraibili. Solo la dermopigmentazione medica (ad esempio ricostruzione dell’areola post-mastectomia, vitiligine, alopecia) puo’ essere detraibile dal cliente come spesa sanitaria al 19%, se prescritta da medico e fatturata correttamente con codice ATECO compatibile.Cosa succede se supero gli 85.000 euro di fatturato?Se superi gli 85.000 ma resti sotto i 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi i 100.000 euro, esci immediatamente con applicazione di IVA, IRPEF a scaglioni e regime ordinario in corso d’anno. Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a pianificare il passaggio gradualmente. Apri la partita IVA da tatuatore con il CAF Centro Fiscale di UdineAprire uno studio di tatuaggio nel 2026 e’ un percorso impegnativo ma fattibile, a patto di seguire l’iter formativo regionale, ottenere l’autorizzazione ASL, presentare la SCIA al Comune e attivare la posizione fiscale e previdenziale corretta. Il regime forfettario con coefficiente 67% e la riduzione INPS Artigiani del 35% sono gli strumenti fiscali piu’ vantaggiosi per la maggior parte dei tatuatori.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste tatuatori, piercer e dermopigmentisti in tutta la fase di apertura: scelta del codice ATECO, apertura partita IVA, iscrizione CCIAA come artigiani, attivazione INPS Artigiani con richiesta riduzione 35%, SCIA, supporto su autorizzazione ASL, fatturazione elettronica, gestione contabile annuale, modello redditi PF, F24, scadenze contributive. Contattaci per un preventivo personalizzato e una consulenza dedicata sulla tua nuova attivita’.CAF Centro Fiscale – UdineVia Roma, 24 – UdineTelefono: 0432 506512Email: info@centrofiscale.com★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-22 08:00:002026-05-24 09:36:53Partita IVA Tatuatore 2026: Regime Forfettario, Requisiti Sanitari e Fatturazione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, VeterinariSpese veterinarie detraibili 2026: limite massimo e detrazione 19% nel 730Le spese veterinarie detraibili 2026 permettono di recuperare il 19% di quanto speso per la salute dei tuoi animali domestici nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). In questa guida aggiornata trovi il limite massimo 2026, la franchigia, quali animali rientrano, la documentazione necessaria e come indicare le spese nel rigo E8 del 730.Indice dei contenutiQuali spese veterinarie sono detraibili nel 2026La detrazione del 19% e il riferimento normativoLimite massimo delle spese veterinarie 2026 e franchigiaEsempi pratici di calcolo della detrazione veterinaria 2026Quali animali rientrano nella detrazione veterinaria 2026La documentazione necessaria: scontrino parlante e fatturaIl Sistema Tessera Sanitaria per i veterinari nel 2026Come inserire le spese veterinarie nel 730/2026: rigo E8 codice 29Spese veterinarie e Professionisti Sanitari: il collegamento con i veterinari P.IVAIl limite da 550 euro vale per tutti gli animali insieme o per ciascuno?FAQ: domande frequenti sulle spese veterinarie nel 730Hai spese veterinarie da portare in detrazione nel 730?Quali spese veterinarie sono detraibili nel 2026 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare 16/E del 2020 e la Risoluzione 24/E/2017 quali spese veterinarie danno diritto alla detrazione del 19%. Rientrano:Visite veterinarie: visite di controllo, diagnosi, consulti specialisticiEsami diagnostici: radiografie, ecografie, analisi del sangue, esami del pelo e della pelleInterventi chirurgici: operazioni, anestesia, degenza post-operatoriaPrestazioni paramediche veterinarie: fisioterapia animale, riabilitazioneFarmaci veterinari con scontrino parlante: medicinali prescritti dal veterinario, acquistati in farmacia o presso il veterinario stesso con documento fiscale che riporti il codice fiscale del proprietarioAnalisi di laboratorio eseguite su campioni prelevati dall’animaleNon sono detraibili:Cibo per animali, anche dietetico prescritto (non è una spesa sanitaria)Spese per toelettatura, pensioni, trasporto dell’animaleAntiparassitari di routine non prescritti (situazione da verificare con il proprio veterinario)Spese per animali detenuti a scopo di reddito (allevamenti, cavalli da reddito)La detrazione del 19% e il riferimento normativo La detrazione sulle spese veterinarie è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR (DPR 917/1986). L’aliquota è fissa al 19% e si applica sulle spese eccedenti la franchigia, fino al limite massimo annuo.La detrazione è accessibile solo ai contribuenti che presentano il modello 730 o il modello Redditi PF e che detengono animali domestici legalmente (registrati o con documentazione di acquisto/adozione lecita).Limite massimo delle spese veterinarie 2026 e franchigia Per il 730/2026 (anno di imposta 2025), il limite massimo di spesa veterinaria detraibile è di 550 euro. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) non ha modificato questo importo, confermato anche per il 2026.A questo si aggiunge la franchigia fissa di 129,11 euro: le spese al di sotto di questa soglia non generano alcuna detrazione. La detrazione si calcola solo sulla parte eccedente la franchigia, entro il tetto massimo di 550 euro.ElementoValore 2026Limite massimo spesa detraibile550 euroFranchigia (spesa minima non detraibile)129,11 euroImporto massimo soggetto a detrazione550 – 129,11 = 420,89 euroDetrazione massima ottenibile420,89 × 19% = 79,97 euroAliquota detrazione19%In sintesi: la detrazione massima ottenibile sulle spese veterinarie nel 730/2026 è circa 80 euro, anche se hai speso molto di più per il tuo animale.Esempi pratici di calcolo della detrazione veterinaria 2026Esempio 1: spesa 600 euroSpesa sostenuta: 600 euroLimite massimo applicabile: 550 euroBase di calcolo: 550 – 129,11 = 420,89 euroDetrazione = 420,89 × 19% = 79,97 euroEsempio 2: spesa 350 euroSpesa sostenuta: 350 euroRientra nel limite (350 < 550)Base di calcolo: 350 – 129,11 = 220,89 euroDetrazione = 220,89 × 19% = 41,97 euroEsempio 3: spesa 100 euro (sotto la franchigia)Spesa sostenuta: 100 euroSotto la franchigia di 129,11 euroDetrazione = 0 euro (nessun beneficio)Quali animali rientrano nella detrazione veterinaria 2026 La detrazione si applica solo per le spese veterinarie sostenute per animali domestici legalmente detenuti per compagnia o per la pratica sportiva. Rientrano:Cani e gattiConigli e piccoli roditori (criceti, cavie, gerbilli)Uccelli ornamentali (pappagalli, canarini)Pesci ornamentaliRettili tenuti come animali da compagniaCavalli da sport (solo quelli non destinati a produrre reddito)Non rientrano:Animali da allevamento (bovini, suini, pollame, ecc.)Cani da lavoro utilizzati nell’esercizio di attività d’impresaCavalli da corsa o da redditoAnimali selvatici o detenuti illegalmenteLa documentazione necessaria: scontrino parlante e fatturaPer poter detrarre le spese veterinarie nel 730/2026, è necessario conservare la documentazione fiscale corretta.Cosa deve contenere lo scontrino/fatturaCodice fiscale del proprietario dell’animale (non dell’animale)Natura della prestazione o del prodotto acquistatoData e importo della spesaDati del veterinario o della struttura veterinariaLo scontrino parlante è quello fiscale che riporta codice fiscale e natura della spesa. Senza il codice fiscale, la spesa non può essere detratta.Farmaci veterinari: cosa servePer i farmaci veterinari, occorre lo scontrino parlante della farmacia (con codice fiscale) oppure la fattura del veterinario che include i farmaci somministrati. Il medicinale deve essere specificamente veterinario: non sono detraibili i farmaci per uso umano acquistati per un animale.Il Sistema Tessera Sanitaria per i veterinari nel 2026Dal 2023 i medici veterinari possono trasmettere in modo facoltativo i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, che poi confluiscono nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, a differenza dei medici di base e degli specialisti per uso umano, per i veterinari la trasmissione al Sistema TS non è obbligatoria.Cosa comporta nel 2026: se il tuo veterinario trasmette i dati al Sistema TS, le spese veterinarie potrebbero già comparire nel tuo 730 precompilato. In caso contrario, dovrai inserirle manualmente con i relativi scontrini/fatture.Consiglio pratico: chiedi sempre al veterinario di emetterti fattura o scontrino parlante con il tuo codice fiscale, indipendentemente dal fatto che trasmetta o meno al Sistema TS. La documentazione cartacea va comunque conservata per eventuali controlli.Come inserire le spese veterinarie nel 730/2026: rigo E8 codice 29 Nel modello 730/2026, le spese veterinarie vanno indicate nel Quadro E (Oneri e spese), specificatamente nel rigo E8, utilizzando il codice 29 (Spese veterinarie).Quadro: E (Oneri e spese)Rigo: E8 (altri oneri)Codice: 29 (Spese veterinarie)Importo da inserire: la somma totale delle spese veterinarie sostenute nel 2025 (il sistema calcola automaticamente la franchigia e applica il limite)Attenzione: inserisci l’importo totale delle spese (non già decurtato della franchigia). Sarà il software del CAF o del 730 precompilato a sottrarre i 129,11 euro di franchigia e ad applicare il tetto di 550 euro.Spese veterinarie e Professionisti Sanitari: il collegamento con i veterinari P.IVASe sei un medico veterinario con Partita IVA, la gestione delle tue spese professionali e previdenziali segue regole diverse rispetto alle spese detraibili dei tuoi pazienti/clienti. Puoi approfondire tutto sul regime fiscale dei veterinari nella nostra guida: Professionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazione.Il limite da 550 euro vale per tutti gli animali insieme o per ciascuno?Il limite di 550 euro è complessivo per tutta la famiglia, non per singolo animale. Se hai due gatti e un cane e hai speso 300 euro per ciascuno (tot. 900 euro), puoi comunque detrarre al massimo sulla base di 550 euro (con la franchigia di 129,11). Non esistono tetti separati per animale o per tipologia.FAQ: domande frequenti sulle spese veterinarie nel 730 Posso detrarre le spese veterinarie se pago in contanti?Sì, le spese veterinarie si possono detrarre anche se pagate in contanti, a patto di avere lo scontrino parlante o la fattura con il codice fiscale del proprietario. Non vige l’obbligo di pagamento tracciabile (carta/bonifico) come per alcune altre spese sanitarie.Le spese per la sterilizzazione del gatto sono detraibili?Sì, gli interventi chirurgici come la sterilizzazione rientrano tra le spese veterinarie detraibili, purché eseguiti da un medico veterinario regolarmente iscritto all’albo e documentati da fattura o scontrino parlante.Posso detrarre le spese veterinarie per un animale di un familiare a carico?Le spese veterinarie si detraggono in base al proprietario dell’animale, non al familiare a carico. Se sei tu il proprietario e il familiare è a tuo carico, puoi detrarre le spese nel tuo 730. Se l’animale appartiene al familiare stesso, la detrazione va nella sua dichiarazione (se la presenta).Le spese veterinarie compaiono nel 730 precompilato?Solo se il veterinario ha trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria (facoltativo). In molti casi le spese veterinarie non compaiono nel precompilato: è necessario inserirle manualmente con i documenti in proprio possesso.Posso detrarre le spese per un cane di proprietà dell’azienda?No. La detrazione si applica solo a persone fisiche per animali detenuti a titolo personale per compagnia o sport. Le spese per animali intestati a un’azienda (SRL, ditta individuale) non rientrano nel perimetro della detrazione IRPEF ex art. 15 TUIR.Hai spese veterinarie da portare in detrazione nel 730?Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica tutte le spese detraibili del tuo 730/2026: dalle spese veterinarie alle spese sanitarie, dalle ristrutturazioni alle detrazioni per familiari. Raccogliamo i tuoi documenti, controlliamo ogni dettaglio e ottimizziamo il tuo rimborso fiscale.Contattaci per un preventivo personalizzato.Articoli correlati: Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come Richiederla | Spese Veterinarie Detraibili 730 2026: Guida Completa | Spese Veterinarie Detraibili: Qual è il Limite Massimo?Giugno 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-21 11:00:002026-06-28 00:09:42Spese veterinarie detraibili 2026: limite massimo e detrazione 19% nel 730
PARTITA IVA, Professionisti SanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per i professionisti sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. Per i professionisti sanitari, l’invio dei dati a questo sistema non è facoltativo: è un obbligo di legge che, se violato, comporta sanzioni significative. Questa guida spiega nel dettaglio chi è obbligato, cosa trasmettere, quando farlo e come gestire i casi particolari.Il meccanismo serve un duplice scopo: consentire all’Agenzia delle Entrate di pre-compilare il modello 730 dei pazienti con le spese sanitarie sostenute, e raccogliere dati statistici sulla spesa sanitaria privata. Il professionista sanitario è quindi, in questo schema, un soggetto trasmittente — non un soggetto controllato.Base normativa del Sistema TS Il fondamento normativo del Sistema TS si trova nel D.L. 78/2010, art. 3, c. 3, che ha introdotto l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 175/2014 di trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi sostenuti dai propri assistiti. Il regolamento attuativo è il D.M. 31 luglio 2015 e successive modifiche.Le norme si integrano con quelle sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) e con le regole del 730 precompilato (D.Lgs. 175/2014). Dal 2024, con l’obbligo universale di fattura elettronica via SDI, il perimetro del Sistema TS è stato in parte ridisegnato.Chi e’ obbligato a trasmettere al Sistema TS L’obbligo si applica alle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche residenti in Italia da parte di soggetti che operano nell’ambito sanitario. Ecco la tabella dei soggetti obbligati:CategoriaObbligato?NoteMedici (MMG, specialisti, MG)SITutte le prestazioni verso persone fisichePsicologiSIIncluse sedute onlineFisioterapistiSIInclusi trattamenti domiciliariInfermieriSIAssistenza domiciliare e ambulatorialePodologiSIPrestazioni podologiche diagnostiche e riabilitativeTSRM (tecnici radiologia)SISolo attivita’ libero-professionale, non SSNOstetriche/OstetriciSICorsi preparto, assistenza domiciliare puerperioLogopedistiSISedute ambulatoriali e domiciliariDietisti / Biologi nutrizionistiSIPiani alimentari terapeuticiVeterinariSISolo prestazioni su animali di persone fisicheOttici (vendita occhiali/lenti)SIDispositivi ottici (codice spesa “SP”)Optometristi (esame visivo)SI se abilitatiSolo se riconosciuti come professionisti sanitariFarmacieSIFarmaci con ricetta e da banco (senza ricetta su scontrino)Strutture ospedaliere private accreditateSITicket e prestazioni a carico del pazienteNon sono obbligati i professionisti che operano esclusivamente in regime SSN (prestazioni a carico del SSN, senza alcun ticket o compartecipazione del paziente), le strutture pubbliche, e i professionisti che non svolgono attivita’ sanitaria diretta su persone fisiche.Cosa trasmettere: i dati richiesti Per ogni prestazione sanitaria erogata a persona fisica, il professionista deve trasmettere al Sistema TS i seguenti dati:Codice fiscale del paziente (assistito)Data della prestazione (o data del pagamento)Importo lordo pagato dal pazienteTipologia di spesa (codice spesa TS):Codice TSTipologia spesaSPSpesa sanitaria (prestazioni professionali sanitarie in senso stretto)ADDispositivi medici (es. occhiali, ausili, protesi)FVFarmaci veterinariSRServizi sanitari resi da strutture sanitarie accreditateTPTicket pronto soccorsoFCFarmaco non convenzionato / senza ricettaAAAltre spese sanitarie detraibiliI professionisti sanitari in libera professione usano tipicamente il codice SP per le prestazioni sanitarie dirette.Scadenze di trasmissione 2026 La trasmissione avviene con cadenza mensile: i dati delle prestazioni di ciascun mese devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo. Quindi le prestazioni di gennaio si trasmettono entro il 28 febbraio, quelle di febbraio entro il 31 marzo, e cosi’ via.In caso di errori nella trasmissione, il sistema TS permette di inviare file di annullamento e sostituzione entro certi termini. Per le trasmissioni dell’anno precedente, la scadenza di correzione e’ tipicamente il 31 gennaio dell’anno successivo (per consentire la pre-compilazione del 730).Come trasmettere: portale TS e fattura elettronica SDI Ci sono due modalita’ principali per assolvere l’obbligo di trasmissione:1. Portale Sistema TS (sistemats.it)Il professionista accede al portale con credenziali SPID/CIE e carica un file XML con i dati delle spese del mese. E’ la modalita’ piu’ diretta per i professionisti con pochi pazienti o per chi non usa un software gestionale. Il portale e’ disponibile su sistemats.it del MEF.2. Fattura elettronica via SDI con tag TSDal 2024 e’ possibile assolvere l’obbligo TS tramite la trasmissione di una fattura elettronica via SDI che contenga i tag specifici per il sistema TS nel tracciato XML (tipo documento TD24 o equivalente). In questo caso il software di fatturazione gestisce automaticamente l’invio, e la fattura SDI vale anche come trasmissione TS. E’ la modalita’ preferita da chi usa gestionali sanitari moderni (Dottori.it, Nuvola di Studio, ecc.).3. Documento commerciale tramite registratore telematico abilitatoIl cosiddetto scontrino parlante (o documento commerciale TS) e’ emesso da un registratore di cassa telematico abilitato al sistema TS. Questo strumento e’ piu’ comune nelle strutture con molte prestazioni giornaliere (poliambulatori, studi associati, farmacie). La trasmissione avviene automaticamente in tempo reale verso il sistema TS tramite il registratore.Documento commerciale TS vs fattura: quando usare cosa ScenarioDocumento da emettereTrasmissione TSPrestazione a persona fisica che acconsente TSDocumento commerciale TS (o fattura SDI con tag TS)Automatica tramite RT o SDIPrestazione a persona fisica che si OPPONE alla TSFattura ordinaria (cartacea o SDI senza tag TS)NON trasmettere al TSPrestazione a azienda / P.IVAFattura elettronica SDI (senza tag TS)Non necessaria (non e’ persona fisica)Prestazione SSN (con convenzione, a carico SSN)Nessun documento commerciale al pazienteNon applicabile (SSN trasmette autonomamente)Opposizione del paziente alla trasmissione TS Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS, in base alla normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). Se il paziente esercita questo diritto, il professionista:Non deve trasmettere i dati al sistema TSEmette una fattura ordinaria (non un documento commerciale TS)Deve conservare la dichiarazione di opposizione del paziente (per eventuale controllo)Il paziente non vedra’ la spesa pre-compilata nel 730, ma potra’ inserirla manualmenteE’ buona pratica avere un modulo cartaceo o digitale che il paziente firma per documentare la propria scelta. Molti software gestionali sanitari gestiscono automaticamente questa casistica.Sanzioni per mancata trasmissione al Sistema TS Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS sono previste dal D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche. La sanzione per ogni trasmissione omessa o errata e’ da 100 a 500 euro per ciascuna violazione, con un tetto massimo annuo significativo.Non si applica la sanzione se l’omissione dipende da cause di forza maggiore o se il professionista corregge spontaneamente l’errore entro certi termini tramite il portale TS (ravvedimento operoso). E’ importante non lasciare mesi interi senza trasmissione.Il collegamento con le detrazioni fiscali del paziente Dal punto di vista del paziente, i dati trasmessi dal professionista al Sistema TS finiscono nel 730 precompilato come spese sanitarie detraibili al 19% (sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro annui). Un paziente che ha pagato 500 euro di sedute da uno psicologo le trova gia’ pre-caricate nel suo 730.Questo meccanismo semplifica enormemente la dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Per un approfondimento sulle detrazioni sanitarie, vedi 730/2026 Detrazioni Spese Mediche.Domande frequenti sul Sistema TS Un professionista in regime forfettario deve trasmettere al TS?Si. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale adottato ma dalla natura della prestazione sanitaria e dalla qualificazione professionale. Un fisioterapista in regime forfettario e’ obbligato esattamente come uno in regime ordinario.Devo trasmettere anche le prestazioni pagate in contanti?Si. L’obbligo TS riguarda tutte le prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dal metodo di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, carta). Il metodo di pagamento non e’ rilevante ai fini della trasmissione.Cosa succede se dimentico di trasmettere un mese?E’ possibile recuperare la trasmissione mancante tramite il portale sistemats.it. Se la trasmissione tardiva avviene prima di eventuali controlli, le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso. E’ importante non accumulare mesi di omissione.Devo trasmettere anche le spese rimborsate dall’assicurazione sanitaria del paziente?L’obbligo riguarda le somme effettivamente pagate dal paziente. Se la prestazione e’ pagata direttamente da una compagnia assicurativa tramite polizza collettiva (es. fondi sanitari aziendali con pagamento diretto alla struttura), la trasmissione riguarda solo l’eventuale quota a carico del paziente.Come gestire il Sistema TS: consigli pratici Usa un software gestionale integrato con il sistema TS: automatizza la trasmissione e riduce il rischio di errori o dimenticanze.Registra il codice fiscale del paziente ad ogni prima visita: senza CF non puoi trasmettere.Prepara un modulo di opposizione da far firmare ai pazienti che non vogliono la pre-compilazione 730.Controlla la trasmissione entro il 5 del mese successivo per avere tempo di correggere eventuali errori prima della scadenza.Conserva i giustificativi delle trasmissioni per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento).Per le guide specifiche sulla fatturazione in ogni professione sanitaria, consulta il nostro cluster: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026, Fatturazione Fisioterapista, Fatturazione Psicologo, Fatturazione Medico.Conclusione Il Sistema Tessera Sanitaria e’ un adempimento che i professionisti sanitari devono gestire con regolarita’ e attenzione. Gli errori piu’ comuni sono la mancata registrazione del CF del paziente, la trasmissione tardiva e la confusione tra documento commerciale TS e fattura SDI. Un buon software gestionale o il supporto di un consulente fiscale esperto in ambito sanitario risolvono alla radice questi problemi.CAF Centro Fiscale assiste professionisti sanitari nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione del Sistema TS, consulenza previdenziale. Contattaci per un preventivo personalizzato.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-18 09:00:002026-06-14 18:38:38Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitari
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariProfessionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazioneProfessionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazioneAprire la Partita IVA come professionista sanitario è una scelta che riguarda ogni anno decine di migliaia di medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetrici e molti altri. Se sei un professionista della salute e stai valutando l’attività libero-professionale, questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026: quale regime fiscale conviene, quale cassa previdenziale ti spetta, quali codici ATECO usare, come funziona la fatturazione con il Sistema Tessera Sanitaria e quando si applica l’esenzione IVA.Il settore sanitario presenta caratteristiche fiscali e previdenziali peculiari che lo distinguono dalle altre professioni: l’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, la varietà di casse previdenziali di categoria e la possibilità di cumulare attività in regime SSN con la libera professione. Conoscere queste regole fin dall’inizio evita errori costosi.Chi sono i professionisti sanitari con Partita IVA In Italia le professioni sanitarie sono disciplinate dalla Legge 43/2006 e da una serie di normative precedenti. Si distinguono principalmente in due grandi categorie:Professioni con ordine professionale e cassa previdenziale dedicata: medici (ENPAM), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi e dietisti (ENPAB), farmacisti (ENPAF), odontoiatri (ENPAM sezione dedicata).Professioni sanitarie laureate senza cassa dedicata: fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), osteopati, ostetrici/ostetriche, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia. Queste professioni confluiscono nella Gestione Separata INPS.La distinzione è fondamentale perché determina non solo la cassa previdenziale di appartenenza, ma anche l’aliquota contributiva e le modalità di calcolo della pensione futura.Tutte queste figure possono esercitare come liberi professionisti con Partita IVA, sia in modo esclusivo, sia in cumulo con un rapporto di lavoro dipendente (subordinato al rispetto delle cause ostative del regime forfettario, se adottato).Regime forfettario per professionisti sanitari 2026 Il regime forfettario (L. 190/2014) è il regime naturale di partenza per la maggior parte dei professionisti sanitari che iniziano la libera professione. Vediamo i parametri chiave per il 2026.Soglia di ricavi e cause ostativePer accedere al regime forfettario nel 2026 è necessario non aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno precedente. Se durante l’anno si supera la soglia di 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nello stesso anno con obbligo di ricalcolo IVA.Tra le cause ostative più rilevanti per i sanitari: non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questa soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 12), confermata per il 2026. Significa che un medico ospedaliero dipendente che guadagna 40.000 euro l’anno non può aprire Partita IVA in regime forfettario per l’attività libero-professionale parallela.Coefficiente di redditività: 78%Per le professioni sanitarie — rientranti nel codice ATECO 86.xx — il coefficiente di redditività è il 78% (attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi). Questo significa che il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva è pari al 78% dei ricavi lordi.Esempio: un fisioterapista con 60.000 euro di compensi annui ha un reddito imponibile forfettario di 46.800 euro (60.000 x 78%). Su questo importo paga il 15% di imposta sostitutiva (o il 5% nei primi 5 anni se è nuova attività), pari a 7.020 euro.Imposta sostitutiva: 15% (5% startup)L’aliquota standard è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni di attività se non si è svolta un’attività simile nei 3 anni precedenti (regime startup). Un’agevolazione molto rilevante per i neolaureati che aprono la prima Partita IVA.Le casse previdenziali per professione: tabella comparativa Il sistema previdenziale per i professionisti sanitari è frammentato in numerose casse di categoria. Questa tabella riassume la situazione per il 2026.ProfessioneCassaAliquota contributiva 2026NoteMedici (MMG, specialisti)ENPAMQuota A fissa (per iscrizione) + Quota B 19,5% reddito lib. prof.Obbligatoria anche per dipendenti SSNPsicologiENPAP10% soggettivo + 2% integrativoMinimale annuo da verificare su sito ENPAPInfermieriENPAPI16% soggettivo + 4% integrativoObbligatoria dal 2012Biologi / DietistiENPAB15% soggettivo + 4% integrativoDietisti: iscrizione all’albo ENPABVeterinariENPAV16% soggettivoContributo integrativo variabileOdontoiatriENPAM (sez. B)12,5% reddito professionaleQuota A fissa annuaFisioterapistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataLogopedistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataPodologiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataTSRM (tecnici radiologia)Gestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Ordine TSRM PSTRP (L. 3/2018)OsteopatiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Riconoscimento SSN dal 2026 (D.M.)Ostetrici/OstetricheGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Albo FNOPOPer i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’aliquota del 26,07% si applica al reddito netto imponibile nel regime ordinario; in regime forfettario, si applica al reddito forfettario con possibilità di riduzione del 35% (agevolazione contributiva forfettari). La riduzione scende a 24% se si ha già un’altra copertura previdenziale (es. dipendente SSN con INPDAP/Inps dipendenti).Per approfondimenti sulle singole casse, consulta le nostre guide dedicate: Partita IVA Medico 2026, Partita IVA Psicologo 2026, Partita IVA Infermiere 2026, Partita IVA Veterinario 2026.Codici ATECO per le professioni sanitarie Il codice ATECO identifica la tua attività presso l’Agenzia delle Entrate e determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario. Tutti i codici sanitari del gruppo 86 danno accesso al coefficiente del 78%. Ecco i più comuni:Codice ATECODescrizioneProfessioni tipiche86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetriciMedici di base, MMG, ostetrici/ostetriche86.22.09Servizi degli studi medici specialisticiMedici specialisti, psichiatri86.23.00Servizi degli studi odontoiatriciDentisti, odontoiatri86.20.09Servizi veterinari – altriVeterinari liberi professionisti86.90.11Servizi degli studi di psicologiaPsicologi, psicoterapeuti86.90.19Servizi degli studi di fisioterapiaFisioterapisti, osteopati86.90.29Altre attivita’ paramediche (NCA)Podologi, TSRM, logopedisti, dietisti, biologi, infermieri, tecnici lab. biomedicoIn caso di dubbio sul codice corretto, il consulente fiscale verifica la tua specifica posizione. La scelta errata del codice ATECO non influisce sul coefficiente (tutti i 86.xx sono al 78%) ma può creare problemi in fase di iscrizione all’albo o di controlli.Per guide specifiche per professione: Partita IVA Fisioterapista 2026, Partita IVA Logopedista 2026, Partita IVA Osteopata 2026, Partita IVA Biologo Nutrizionista 2026, Partita IVA Dietista 2026.Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria (TS) Un aspetto peculiare della fatturazione sanitaria è l’obbligo del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). La normativa di riferimento è il D.L. 78/2010 art. 3 c. 3 e il D.M. 31 luglio 2015.Chi deve trasmettere al Sistema TSTutti i professionisti sanitari abilitati che erogano prestazioni a persone fisiche residenti in Italia sono obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema TS. Questo include medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetriche, logopedisti, dietisti, biologi, veterinari (per determinate prestazioni). La trasmissione avviene mensilmente, entro la fine del mese successivo alla data della prestazione.I dati trasmessi al Sistema TS vengono poi usati dall’Agenzia delle Entrate per pre-compilare il modello 730 del paziente con le spese sanitarie sostenute, consentendo la detrazione del 19%.Fattura elettronica o documento commerciale?A differenza di quanto avviene in altri settori, i professionisti sanitari non emettono fattura elettronica via SDI per le prestazioni verso persone fisiche (salvo opposizione del paziente alla trasmissione TS). In tal caso emettono un documento commerciale tramite registratore telematico abilitato al Sistema TS, che trasmette automaticamente i dati.Se invece il paziente si oppone alla trasmissione dei dati TS, il professionista emette fattura ordinaria o elettronica via SDI, ma NON deve trasmettere al sistema TS. La scelta è del paziente e deve essere documentata.Per le prestazioni verso aziende o enti (non persone fisiche), si emette invece regolare fattura elettronica via SDI, senza obbligo TS. Approfondisci nella nostra guida: fatturazione fisioterapista 2026.Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie Le prestazioni sanitarie rese da un professionista abilitato sono in linea generale esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, etc.).Questo significa che, anche in regime ordinario (non forfettario), la fattura di un fisioterapista o di un medico specialista non porta IVA sulle prestazioni sanitarie tipiche. Il codice natura da usare in fattura elettronica è N4 (operazioni esenti).Per i professionisti in regime forfettario, che già di per sé non applicano IVA, si usa il codice N2.2 (non soggette — altri casi, regime forfettario). Nella pratica il risultato è identico: il paziente non paga IVA.Attenzione: l’esenzione non si applica indiscriminatamente. Attività come la vendita di prodotti, consulenze generali non sanitarie, o attività formative possono essere soggette a IVA anche se svolte da un professionista sanitario. Verificare caso per caso con il proprio consulente.Convenzione SSN vs libero professionista: compatibilità e cumulo Molti professionisti sanitari operano in regime misto: dipendenti o convenzionati SSN + libera professione privata. La compatibilità dipende dal tipo di rapporto con il SSN.Dipendente SSN a tempo pieno: l’intramoenia è consentita (libera professione intramuraria), ma quella extramuraria richiede autorizzazione aziendale. Il reddito da dipendente SSN conta per la causa ostativa forfettario (35.000 euro).Medico di Medicina Generale (convenzionato): la convenzione SSN genera reddito da lavoro autonomo, non dipendente. Non scatta la causa ostativa. Il MMG può aprire la P.IVA per attività private aggiuntive.Libero professionista puro: nessun vincolo di cumulo. Regime forfettario applicabile se i ricavi restano sotto 85.000 euro.La gestione previdenziale nel caso di cumulo dipende dalla professione. Un medico dipendente ASL versa i contributi ENPAM (Quota A + Quota B) sia sulla convenzione che sulla libera professione; gli stessi contributi si scalano dal reddito imponibile IRPEF in regime ordinario. Per i professionisti in GS INPS con altra copertura (es. infermiere dipendente + libera professione), l’aliquota GS scende al 24% invece del 26,07%.Aprire la Partita IVA: i passi concreti per un professionista sanitario Aprire la Partita IVA come professionista sanitario è un processo che segue step precisi. Ecco la sequenza da rispettare:Iscrizione all’albo/ordine professionale: prerequisito per l’esercizio legale della professione. Ogni professione ha il suo albo (Ordine dei Medici, OPL per psicologi, OPI per infermieri, FNOPO per ostetrici, Ordine TSRM PSTRP per le professioni senza cassa dedicata, ecc.).Apertura Partita IVA: presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online o presso sportello). Scegli il codice ATECO corretto dalla tabella sopra. Se scegli il regime forfettario, indicalo esplicitamente.Iscrizione alla cassa previdenziale: obbligatoria entro i termini previsti da ciascun ente (di solito 30-90 giorni dall’inizio attività). Per le professioni in GS INPS, l’iscrizione è automatica con la prima comunicazione annuale.RC professionale: obbligatoria per legge per molte professioni sanitarie (L. 24/2017 Gelli-Bianco per chi opera in ambito sanitario). Anche per professionisti che non trattano pazienti direttamente è buona prassi.Attivazione fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti, anche per chi opera con sistema TS. Registrarsi sulla piattaforma SDI dell’Agenzia delle Entrate o affidarsi a un software di fatturazione.Abilitazione al Sistema TS: registrazione al portale sistemats.it per trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.Per una guida step-by-step completa sull’apertura della Partita IVA, consulta: Aprire Partita IVA 2026: guida completa. Per il confronto forfettario vs dipendente, vedi Forfettario e lavoro dipendente 2026.Guide specifiche per professione: cluster completo 2026 Ogni professione sanitaria ha le sue specificità fiscali, previdenziali e burocratiche. Abbiamo creato guide dedicate per ciascuna:Partita IVA Medico 2026 — ENPAM Quota A e B, ATECO 86.21.09 / 86.22.09, Studio medicoPartita IVA Psicologo 2026 — ENPAP, ATECO 86.90.11, regime forfettario, sedute onlinePartita IVA Fisioterapista 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.19, sistema TS, apertura studioPartita IVA Infermiere 2026 — ENPAPI, ATECO 86.90.29, assistenza domiciliarePartita IVA Veterinario 2026 — ENPAV, ATECO 86.20.09, ambulatorio veterinarioPartita IVA Osteopata 2026 — GS INPS, riconoscimento SSN 2026Partita IVA Logopedista 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, sedute onlinePartita IVA Biologo Nutrizionista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29Partita IVA Dietista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29Partita IVA Podologo 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, studio podologicoPartita IVA Ottico Optometrista 2026 — doppia attività, ATECO, regime fiscalePartita IVA TSRM Tecnico Radiologia 2026 — GS INPS, Ordine TSRM PSTRPPartita IVA Ostetrica 2026 — GS INPS, FNOPO, assistenza domiciliareDomande frequenti (FAQ) Un professionista sanitario in forfettario applica l’IVA?No. In regime forfettario non si applica mai l’IVA sulle fatture, indipendentemente dalla natura della prestazione. Le prestazioni sanitarie beneficiano anche dell’esenzione IVA art. 10 n.18 DPR 633/72, ma nel forfettario questo è irrilevante perché l’IVA non si applica comunque (codice N2.2 in fattura elettronica).Posso scegliere la Gestione Separata INPS invece della cassa di categoria?No. L’iscrizione alla cassa previdenziale di categoria è obbligatoria per le professioni che ne hanno una (medici, psicologi, infermieri, ecc.). Non è possibile optare per la GS INPS in alternativa. La GS INPS è invece l’unica opzione per le professioni senza cassa dedicata (fisioterapisti, podologi, TSRM, osteopati, logopedisti, ostetrici, dietisti).Quando si pagano i contributi previdenziali in regime forfettario?In regime forfettario con GS INPS, i contributi si versano con il modello F24 alle stesse scadenze dell’IRPEF (giugno per l’acconto, novembre per il secondo acconto). Per le casse di categoria le scadenze variano: ENPAM ha un regime proprio, ENPAP prevede versamenti trimestrali, ecc. Contatta la tua cassa di appartenenza per le scadenze aggiornate al 2026.Il Sistema Tessera Sanitaria vale anche per le fatture elettroniche?Si. Dal 2024 è possibile trasmettere i dati al Sistema TS anche tramite fattura elettronica via SDI, usando un apposito tipo documento. In questo caso la fattura elettronica sostituisce il documento commerciale TS, ma i dati devono essere comunque formattati correttamente per consentire la pre-compilazione del 730 del paziente.Devo avere una polizza RC professionale come professionista sanitario?Si. La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano attività a rischio per il paziente. L’obbligo si applica sia ai dipendenti che ai liberi professionisti. La mancanza di copertura può esporre a sanzioni oltre che al rischio di non essere risarciti in caso di sinistro.Conclusione: perché affidarsi a un CAF per la tua Partita IVA sanitaria La Partita IVA di un professionista sanitario presenta complessità specifiche che richiedono competenza specialistica: la scelta della cassa previdenziale corretta, la gestione del Sistema Tessera Sanitaria, l’applicazione dell’esenzione IVA, il cumulo con attività SSN. Affidarsi a un CAF esperto evita errori che possono costare sanzioni o perdita di agevolazioni.CAF Centro Fiscale segue professionisti sanitari di tutte le specializzazioni: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione contributi previdenziali, consulenza sul regime più conveniente tra forfettario e ordinario. Contattaci per un preventivo personalizzato senza impegno.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-SOCIO-SANITARIO-RESIDENZIALE-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-14 01:36:362026-06-14 01:36:36Professionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, VeterinariSpese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come RichiederlaSpese Veterinarie 730 2026: Quanto si Puo DetrarreLe spese veterinarie rientrano tra gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. Se hai un animale domestico e hai sostenuto spese per cure veterinarie nel 2025, puoi recuperare parte di queste spese nel 730/2026.La detrazione fiscale per le spese veterinarie e del 19%, ma si applica solo alla parte eccedente una franchigia e fino a un tetto massimo. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali spese sono ammesse.Indice dei contenutiCome funziona la detrazioneSpese veterinarie ammesseCalcolo della detrazioneDocumenti necessariModalita di pagamentoDomande frequenti Come Funziona la Detrazione per Spese VeterinarieLa detrazione per le spese veterinarie segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale.Aliquota e limitiAliquota detrazione: 19%Franchigia: 129,11 euro (non si detrae nulla sotto questa soglia)Tetto massimo: 550 euro (si detrae solo fino a questo importo)Detrazione massima ottenibileLa detrazione massima si calcola cosi:Importo detraibile: 550 euro – 129,11 euro = 420,89 euroDetrazione massima: 420,89 x 19% = 79,97 euroChi puo usufruirneLa detrazione spetta a chi:Ha sostenuto le spese (intestatario delle fatture)Possiede un animale domestico legalmente detenutoHa effettuato i pagamenti con metodi tracciabili Quali Spese Veterinarie Sono DetraibiliNon tutte le spese sostenute per gli animali sono detraibili. Ecco cosa e ammesso e cosa no.Spese detraibiliVisite veterinarie (generiche e specialistiche)Interventi chirurgiciEsami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie)Farmaci veterinari prescritti dal veterinarioMedicinali omeopatici per uso veterinarioPrestazioni di laboratorioRicoveri in clinica veterinariaSpese NON detraibiliMangimi e alimenti (anche se specifici o dietetici)Antiparassitari da banco (senza prescrizione)Toelettatura e groomingAccessori (cucce, guinzagli, giochi)Pensioni per animaliAddestramentoQuali animaliLa detrazione si applica alle spese per animali:Da compagnia: cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughePer pratica sportiva: cavalli da competizione amatorialeSono esclusi gli animali destinati ad allevamento, riproduzione, consumo alimentare o attivita commerciali. Come Calcolare la DetrazioneVediamo con alcuni esempi pratici come calcolare la detrazione effettiva.Esempio 1: Spese sotto la franchigiaSe hai speso 100 euro in spese veterinarie:La spesa e inferiore alla franchigia (129,11 euro)Detrazione: 0 euroEsempio 2: Spese tra franchigia e tettoSe hai speso 350 euro in spese veterinarie:Importo detraibile: 350 – 129,11 = 220,89 euroDetrazione: 220,89 x 19% = 41,97 euroEsempio 3: Spese sopra il tettoSe hai speso 800 euro in spese veterinarie:Si considera solo il tetto massimo: 550 euroImporto detraibile: 550 – 129,11 = 420,89 euroDetrazione: 420,89 x 19% = 79,97 euro Documenti Necessari per la DetrazionePer ottenere la detrazione devi conservare la documentazione delle spese sostenute.Documenti da conservareFatture o ricevute fiscali del veterinarioScontrini parlanti della farmacia (con codice fiscale, natura e quantita del farmaco)Prescrizioni veterinarie per i farmaciRicevute di pagamento tracciabile (bonifico, carta, assegno)Cosa devono contenere le fattureLe fatture del veterinario devono indicare:Dati del veterinario (nome, P.IVA)Dati del cliente (nome, cognome, codice fiscale)Descrizione della prestazioneImporto pagatoData Modalita di Pagamento ObbligatorieDal 2020 e obbligatorio effettuare i pagamenti con metodi tracciabili per poter usufruire della detrazione.Pagamenti ammessiBonifico bancario o postaleCarta di credito o debitoBancomatAssegno bancario o circolarePagamenti elettronici (PayPal, Satispay, ecc.)Pagamenti NON ammessiContanti: le spese pagate in contanti NON sono detraibiliEccezione per farmaciPer l’acquisto di farmaci veterinari in farmacia, il pagamento in contanti e ancora ammesso. In questo caso, serve lo scontrino parlante con il codice fiscale.Domande Frequenti sulle Spese VeterinariePosso detrarre le spese se non sono io il proprietario dell’animale?Si, la detrazione spetta a chi ha sostenuto e documentato la spesa, anche se l’animale e intestato a un altro familiare (purche convivente).Ho piu animali: posso detrarre di piu?No, il tetto massimo di 550 euro e complessivo per contribuente, indipendentemente dal numero di animali posseduti.Le spese veterinarie rientrano nel 730 precompilato?Generalmente si. I veterinari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le prestazioni effettuate. Verifica comunque che siano presenti e che gli importi siano corretti.Devo presentare la documentazione al CAF?Si, al momento della compilazione del 730 devi mostrare le fatture, le ricevute e le prove di pagamento tracciabile. 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa 730 2026 per una panoramica completa. Assistenza per il 730 a UdineIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730 inserendo tutte le detrazioni a cui hai diritto, comprese le spese veterinarie.Contattaci per un appuntamento:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Leggi anche la nostra guida completa al 730/2026 per scoprire tutte le detrazioni disponibili.Giugno 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-01 09:00:002026-05-24 09:38:43Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come RichiederlaPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, VeterinariPartita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e FatturazioneAprire la partita IVA da veterinario nel 2026 significa scegliere tra regime forfettario e regime ordinario, iscriversi all’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI) e versare i contributi all’ENPAV, la cassa previdenziale dedicata. La professione veterinaria ha regole fiscali peculiari: il codice ATECO 75.00.00, il coefficiente di redditività al 78%, l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni (a differenza dei medici umani) e l’esclusione dal Sistema Tessera Sanitaria.Questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spiega ogni aspetto pratico: requisiti di laurea e abilitazione, iscrizione FNOVI, scelta del regime fiscale, ENPAV con riduzione neoiscritti, fatturazione B2C e B2B, detraibilità delle spese veterinarie per il cliente, autorizzazione ASL per l’ambulatorio, RC professionale obbligatoria e telemedicina veterinaria 2026. Con esempi pratici di calcolo tasse e contributi a 40K, 60K e 85K di fatturato.Indice dei contenutiChi è il veterinario libero professionistaRequisiti per aprire partita IVA da veterinarioIscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)Codice ATECO veterinario 75.00.00Regime forfettario veterinario 2026Regime ordinario veterinarioENPAV: la cassa previdenziale dei veterinariRiduzione contributi ENPAV neoiscrittiIVA veterinario: aliquota 22%Detraibilità 19% spese veterinarie per il clienteFatturazione veterinario: B2C e B2BSistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusiTariffario veterinario FNOVIAttrezzature ambulatorio veterinarioFarmaci veterinari: registro obbligatorioRC professionale veterinarioAutorizzazione ASL ambulatorio veterinarioTelemedicina veterinaria 2026Esempi calcolo tasse veterinarioCosti apertura ambulatorio veterinarioDomande frequentiChi è il veterinario libero professionistaIl medico veterinario libero professionista è il laureato in Medicina Veterinaria abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine provinciale dei Medici Veterinari, che esercita l’attività in proprio con partita IVA, in autonomia o all’interno di studi associati e cliniche veterinarie.A differenza del veterinario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, IZS, Ministero della Salute) o convenzionato pubblico, il libero professionista:Emette fatture con il proprio codice ATECO 75.00.00 (Servizi veterinari)Versa contributi previdenziali all’ENPAV (non all’INPS Gestione Separata)È responsabile civilmente e penalmente dell’atto medico veterinarioSceglie autonomamente tariffe, orari e organizzazione dello studioDeve dotarsi di RC professionale obbligatoriaGestisce in proprio autorizzazione ASL, registro carico/scarico farmaci e adempimenti fiscaliLe aree di attività più comuni sono: animali da compagnia (pet, cani, gatti, esotici), animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, avicoli), equini, ispettore degli alimenti di origine animale, chirurgia, diagnostica per immagini (ecografia, radiologia), comportamentalista, omeopatia/agopuntura veterinaria. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Requisiti per aprire partita IVA da veterinarioPer esercitare la professione di medico veterinario in Italia e aprire la partita IVA sono richiesti tre requisiti formativi fondamentali, regolati dal D.Lgs. 206/2007 di recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali:1. Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42)La Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-42) ha durata di 5 anni e si conclude con il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria. È erogata dalle facoltà di Medicina Veterinaria delle università italiane (Bologna, Milano, Padova, Pisa, Napoli, Perugia, Torino, Bari, Camerino, Sassari, Teramo, Messina, Parma, Udine).Il piano di studi include: anatomia, fisiologia e patologia animale, farmacologia, microbiologia, igiene degli alimenti, clinica medica e chirurgica, ostetricia e ginecologia veterinaria, ispezione degli alimenti, zootecnia. Il tirocinio pratico è obbligatorio negli ultimi anni.2. Esame di Stato e abilitazioneDopo la laurea è necessario sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario, organizzato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e svolto presso le sedi universitarie. L’esame prevede due prove scritte e una prova orale che certificano l’idoneità all’esercizio professionale autonomo.3. Iscrizione all’Ordine dei Medici VeterinariL’iscrizione all’Albo dell’Ordine provinciale dei Medici Veterinari è obbligatoria per esercitare la professione. Senza iscrizione all’Albo l’attività veterinaria costituisce esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ed è penalmente sanzionata.Attenzione: sia l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate sia l’iscrizione ENPAV richiedono come prerequisito l’iscrizione all’Ordine provinciale. La sequenza corretta è: Laurea → Esame di Stato → Iscrizione Ordine FNOVI → Apertura P.IVA → Iscrizione ENPAV. Iscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)La FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) è l’ente che federa i 102 Ordini provinciali dei Medici Veterinari. Per esercitare bisogna iscriversi all’Ordine della provincia in cui si intende svolgere prevalentemente l’attività.Documenti per iscrizione all’OrdineDomanda di iscrizione in bollo (€ 16) sul modulo dell’Ordine provincialeCertificato di laurea in Medicina Veterinaria (autocertificazione)Certificato di abilitazione all’esercizio della professioneDocumento di identità e codice fiscale2 fototessere per il tesserino professionaleTassa annuale Ordine provinciale (variabile, generalmente 250-450 €)Quota FNOVI nazionale (circa 75-90 € l’anno)L’iscrizione comporta il rispetto del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, l’obbligo di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina veterinaria), la sottoposizione al potere disciplinare dell’Ordine e l’obbligo di stipulare la polizza RC professionale.ECM VeterinariaOgni veterinario iscritto all’Albo deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio (50 crediti l’anno) tramite corsi accreditati AGENAS. La formazione include eventi residenziali, FAD (formazione a distanza), formazione sul campo e auto-apprendimento documentato.Codice ATECO veterinario 75.00.00Il codice ATECO 75.00.00 (denominato “Servizi veterinari”) è il codice univoco utilizzato in Italia per inquadrare l’attività professionale del medico veterinario libero professionista. Va indicato nel modello AA9/12 (apertura partita IVA) all’Agenzia delle Entrate.Cosa comprende l’ATECO 75.00.00Cure mediche e chirurgiche per animali da compagnia e da redditoDiagnostica veterinaria: ecografia, radiologia, analisi clinicheVaccinazioni e profilassiChirurgia veterinaria: sterilizzazioni, ortopedia, chirurgia d’urgenzaServizi di emergenza e pronto soccorso veterinarioVisite a domicilio e attività ambulatorialeConsulenze zooiatriche e perizieInseminazione artificiale e riproduzione assistita animaleCoefficiente di redditivitàPer il regime forfettario il codice ATECO 75.00.00 è classificato come “Attività professionali” (gruppo 9, ultimo della tabella) con coefficiente di redditività del 78%. Significa che il 78% del fatturato è considerato reddito imponibile, mentre il 22% rimanente rappresenta il forfait di costi riconosciuti dal fisco.Esempio: con un fatturato annuo di 50.000 € il reddito imponibile forfettario è 50.000 × 78% = 39.000 €, da cui si deducono i contributi ENPAV effettivamente versati prima di applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva (5% o 15%). Regime forfettario veterinario 2026Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più conveniente per i veterinari neoiscritti che prevedono un fatturato annuo non superiore a 85.000 €. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza dei requisiti di “nuova attività”.Requisiti del forfettario 2026Ricavi/compensi non superiori a 85.000 € nell’anno precedenteSpese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 €Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € nell’anno precedente (salvo cessazione del rapporto)Non partecipare a società di persone, associazioni professionali o SRL controllateNon esercitare attività prevalente verso datori di lavoro o ex datori degli ultimi 2 anniAliquota 5% startup per i veterinariPer beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% nei primi 5 anni occorre che:Il veterinario non abbia esercitato attività professionale, artistica o d’impresa nei 3 anni precedentiL’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come dipendente o autonomoSe l’attività precedente è di un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non superi il limite forfettarioAttenzione neoabilitati: il tirocinio pratico durante il corso di laurea o l’attività di praticantato gratuito presso strutture veterinarie non costituiscono “attività professionale precedente” e non precludono l’aliquota 5%. Diversa la situazione per chi ha già esercitato come veterinario dipendente di una clinica e apre P.IVA per la stessa attività verso lo stesso datore: in tal caso si rischia la qualifica di “mera prosecuzione”.Vantaggi del forfettario per veterinariTassazione sostitutiva bassa (5% o 15% invece di IRPEF progressiva 23-43%)Esenzione IVA: il veterinario forfettario non addebita IVA in fattura ma non la detrae sugli acquistiEsonero dichiarazione IVA, esterometro e LIPENon si applica ritenuta d’acconto alle fatture B2BGestione contabile semplificata (registro corrispettivi minimo)Nessun ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)Limiti del forfettario per veterinariCosti non deducibili: tranne i contributi ENPAV, tutte le spese (attrezzature, affitto, farmaci) sono coperte dal forfait 22%IVA non detraibile sugli acquisti (rilevante per ecografi, ferri chirurgici, farmaci)Soglia 85.000 €: superando 100.000 € si esce immediatamente; tra 85.001 e 100.000 € si esce dall’anno successivoIl cliente impresa potrebbe preferire fornitori che addebitano IVA detraibile Regime ordinario veterinarioIl regime ordinario semplificato diventa obbligatorio sopra gli 85.000 € di fatturato e conviene quando le spese reali sono superiori al forfait 22% (es. ambulatori con costi elevati di attrezzature, farmaci, personale). In ordinario:Il reddito imponibile è fatturato meno costi effettivamente sostenuti e documentatiSi applica l’IRPEF progressiva (23-43%) più addizionali regionali e comunaliSi addebita IVA 22% in fattura e si detrae l’IVA sugli acquistiObbligo di tenuta libri IVA, registro incassi/pagamenti e dichiarazione IVA annualeSi applica la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture verso sostituti d’imposta (allevamenti, aziende agricole con P.IVA)Sono soggetti agli ISA (modello CG93U “Servizi veterinari”)L’IRAP (3,9% sul valore della produzione) si applica solo se è presente autonoma organizzazione (collaboratori stabili, attrezzature di rilevante valore). Il singolo veterinario con un solo collaboratore di studio generalmente non è soggetto a IRAP.ENPAV: la cassa previdenziale dei veterinariL’ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari) è l’ente di previdenza obbligatoria dedicato ai medici veterinari libero professionisti. È un ente di diritto privato regolato dal D.Lgs. 509/1994 e gestisce contribuzione, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, invalidità, reversibilità e prestazioni assistenziali.L’iscrizione all’ENPAV è obbligatoria per ogni veterinario iscritto a un Ordine provinciale che eserciti, anche occasionalmente, la libera professione (titolare di partita IVA o anche solo prestazione occasionale rilevante).Contributi ENPAV 2026I contributi ENPAV si articolano in tre voci principali:Contributo soggettivo: 16% del reddito netto professionale (con minimo annuo). Calcolato sul reddito IRPEF (o forfettario) dichiarato l’anno precedenteContributo integrativo: 2% del fatturato (volume d’affari) addebitato in fattura al cliente. Da versare anche dai forfettariContributo di maternità: importo fisso annuo (circa 80-110 €), uguale per tutti gli iscrittiContributo minimo ENPAVL’ENPAV prevede un contributo soggettivo minimo annuo (intorno a 2.500 € nel 2026, soggetto a rivalutazione ISTAT) dovuto anche se il reddito è basso o nullo, salvo le riduzioni per neoiscritti. Il minimo si paga in quattro rate trimestrali (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).Se il 16% del reddito supera il minimo, la differenza si versa a conguaglio entro l’anno successivo, dopo la dichiarazione dei redditi. Esiste un massimale contributivo annuale oltre il quale il contributo soggettivo non aumenta.Contributo integrativo 2% in fatturaIl contributo integrativo del 2% va sempre addebitato in fattura al cliente, anche dai forfettari. È una rivalsa obbligatoria che si somma al compenso e che il cliente paga direttamente al veterinario, il quale poi lo riversa all’ENPAV.Esempio fattura forfettario: Visita veterinaria: 60,00 € Contributo integrativo ENPAV 2%: 1,20 € Imposta di bollo (oltre 77,47 €): 0,00 € Totale fattura: 61,20 € Riduzione contributi ENPAV neoiscrittiPer agevolare l’avvio della professione, l’ENPAV prevede una riduzione del contributo soggettivo minimo nei primi anni di iscrizione. La misura varia in base ai regolamenti ENPAV vigenti, ma tipicamente:Primi 3 anni di iscrizione: riduzione del minimo soggettivo (in genere al 50% o pagamento di una quota ridotta)La riduzione può essere ulteriormente potenziata per veterinari under 35 al momento dell’iscrizioneLa riduzione opera sul minimo: se il 16% del reddito effettivo supera comunque il minimo agevolato, si paga il 16% pienoIl contributo integrativo 2% e il contributo di maternità non sono ridottiPer accedere alla riduzione occorre presentare apposita domanda all’ENPAV con copia dell’iscrizione all’Albo provinciale. È opportuno verificare le aliquote aggiornate 2026 sul sito ufficiale ENPAV (enpav.it) o tramite il proprio commercialista, perché possono essere modificate annualmente da delibera del Consiglio di Amministrazione ENPAV.Riscatto laurea ENPAVL’ENPAV consente il riscatto degli anni di laurea (5 anni) per fini pensionistici. Il costo del riscatto è calcolato in base al reddito attuale e all’età. Le somme versate per il riscatto sono integralmente deducibili dal reddito IRPEF anche per i veterinari forfettari (limitatamente però al reddito forfettario imponibile).IVA veterinario: aliquota 22%A differenza dei medici umani (che applicano l’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 per le prestazioni sanitarie alla persona), il veterinario in regime ordinario applica l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni professionali.Il motivo è normativo: l’esenzione art. 10 si applica alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” e quindi si riferisce alla salute umana. Le cure agli animali, anche se erogate da medici abilitati, sono considerate servizi commerciali e scontano IVA piena.Esempio fattura veterinario regime ordinario Fattura n. 47/2026 Visita specialistica gatto: 80,00 € Ecografia addominale: 60,00 € Imponibile: 140,00 € Contributo integrativo ENPAV 2%: 2,80 € Subtotale: 142,80 € IVA 22%: 31,42 € Totale fattura: 174,22 €IVA forfettario: nessun addebitoIl veterinario in regime forfettario non addebita IVA in fattura. La fattura riporta la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Operazione senza applicazione dell’IVA.”Attenzione clientela B2B: chi fattura prevalentemente ad allevamenti, aziende agricole, canili, allevatori professionali, deve valutare bene la convenienza del forfettario. Tali clienti possono preferire fornitori che addebitano IVA detraibile (regime ordinario), perché in forfettario l’IVA “incorporata” rimane un costo per il cliente impresa che potrebbe ribaltarla sul prezzo richiesto. Detraibilità 19% spese veterinarie per il clienteBuona notizia per la clientela privata: le spese veterinarie sostenute per animali da compagnia e per cavalli sportivi (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o sport, non a scopo alimentare) sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi del proprietario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis del TUIR.Limiti di detraibilità 2026Tetto massimo: 550 € di spesa annuaFranchigia: 129,11 € (la detrazione si applica solo sulla parte eccedente questa soglia)Detrazione effettiva massima: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € annuiPagamento tracciabile obbligatorio (bonifico, carta, bancomat, app di pagamento, assegno)Spese ammissibiliVisite e prestazioni del medico veterinarioEsami diagnostici, ecografie, radiografieInterventi chirurgici e degenzaFarmaci veterinari (anche da banco) acquistati in farmacia o presso il veterinarioAnimali esclusi dalla detrazioneAnimali destinati all’allevamento, alla riproduzione e al consumo alimentareAnimali utilizzati per attività commerciali o agricoleAnimali utilizzati per illeciti o non legalmente detenutiPer il veterinario: per consentire al cliente la detrazione 19%, in fattura devono essere riportati nome e codice fiscale del proprietario e una descrizione idonea della prestazione. Il pagamento deve essere tracciato. Conviene incentivare i clienti a pagare con POS, bonifico o app: per loro è più agevole, e per il veterinario è più tutelante.Fatturazione veterinario: B2C e B2BLa fatturazione del veterinario è prevalentemente B2C (verso privati con animale da compagnia) ma include anche una componente B2B (allevamenti, aziende agricole, allevatori professionali, canili, pensioni per animali, scuderie ippiche, zoo, parchi, associazioni sportive equestri).Fatturazione elettronica obbligatoria 2026Dal 1° gennaio 2024 anche i veterinari forfettari devono emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), come tutti gli altri contribuenti P.IVA. La fattura elettronica si trasmette in formato XML al SDI dell’Agenzia delle Entrate, che la inoltra al destinatario tramite codice destinatario o PEC.Fattura B2C (cliente privato con pet)Indicare nome, cognome e codice fiscale del cliente proprietario dell’animaleSpecificare la natura della prestazione (visita, vaccinazione, chirurgia, esami)Indicare il nome dell’animale e la specie (utile per la storia clinica)Codice destinatario: 0000000 (sette zeri) per privati senza PECIndicare modalità di pagamento (preferibile tracciabile per detraibilità 19%)Fattura B2B (allevamento o azienda agricola)Indicare partita IVA e codice fiscale del cliente impresaCodice destinatario di 7 caratteri (canale telematico SDI) o PEC del clienteSe regime ordinario: applicare ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’impostaSe regime forfettario: nessuna ritenuta e dicitura art. 1 c. 54-89 L. 190/2014Possibili agevolazioni IVA per allevamenti zootecnici (regime speciale agricoltura)Imposta di bolloLe fatture in regime forfettario o senza IVA, di importo superiore a 77,47 €, scontano l’imposta di bollo virtuale di 2 €. Va addebitata in fattura al cliente o trattenuta dal compenso e versata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Sistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusiUna particolarità importante che distingue i veterinari da medici, dentisti, psicologi, fisioterapisti, infermieri e altre professioni sanitarie umane: i veterinari NON trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle proprie fatture.Il Sistema TS è la piattaforma del MEF/Agenzia delle Entrate creata per la dichiarazione precompilata IRPEF: i professionisti sanitari che si occupano di salute umana inviano i dati delle prestazioni e degli importi pagati dai pazienti, e questi compaiono automaticamente nella precompilata come spese sanitarie detraibili.Le spese veterinarie, pur essendo detraibili al 19% (entro 550 € e con franchigia), seguono un canale diverso:Il proprietario dell’animale conserva la fattura veterinaria e la prova del pagamento tracciatoLe spese si inseriscono manualmente nel modello 730 al rigo E8/E10 (codice 29 “Spese veterinarie”)Non sono precompilate e quindi richiedono attenzione del CAF o commercialistaPer il veterinario: non occorre richiedere alcuna abilitazione al Sistema TS, non occorre nessuna trasmissione delle fatture al MEF. Si tratta di una semplificazione operativa, ma occorre informare i clienti che dovranno consegnare le fatture al loro CAF o commercialista per fruire della detrazione 19%.Tariffario veterinario FNOVIIl tariffario professionale dei medici veterinari è stato abolito come obbligatorio dalla L. 248/2006 (decreto Bersani) e dal D.L. 1/2012, ma la FNOVI pubblica e aggiorna periodicamente indicazioni tariffarie di riferimento, utili come parametro di mercato e per le perizie giudiziali.Tariffe orientative 2026 (esempi indicativi)Visita generica ambulatoriale: 35-60 €Visita specialistica: 60-120 €Vaccinazione (singola): 25-50 € (esclusi farmaci)Vaccinazione completa cucciolo: 80-150 €Microchip e iscrizione anagrafe: 30-60 €Sterilizzazione gatto/gatta: 100-250 €Sterilizzazione cane/cagna: 200-500 € (in base al peso)Ecografia: 50-120 €Radiografia: 40-90 €Esami del sangue (emocromo, biochimica): 40-100 €Visita a domicilio: maggiorazione 30-50 €Reperibilità notturna/festiva: maggiorazione 50-100%Le tariffe variano in base a area geografica (zone metropolitane più alte), specializzazione del veterinario, complessità del caso clinico e tipo di animale. Per gli equini e gli animali esotici esistono tariffari specifici, generalmente superiori. Attrezzature ambulatorio veterinarioL’avvio di un ambulatorio veterinario richiede investimenti significativi in attrezzature mediche e diagnostiche. Le principali categorie:Attrezzature di base ambulatorioTavolo da visita regolabile in altezza, idrolavabile (800-2.500 €)Lampada scialitica per illuminazione visite (300-1.500 €)Stetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio (300-800 € per kit)Bilancia veterinaria (per pesare animali da 0 a 100 kg) (300-1.500 €)Frigorifero per farmaci certificato (400-2.000 €)Autoclave per sterilizzazione strumenti (1.500-5.000 €)Microscopio binoculare per analisi citologiche (800-3.500 €)Diagnostica per immaginiEcografo veterinario: 8.000-30.000 € (in base alla qualità e alle sonde)Apparecchio radiologico: 15.000-50.000 € (con autorizzazione ASL/ARPA)Sviluppatrice digitale o CR: 8.000-25.000 €Sala chirurgicaTavolo chirurgico dedicato (1.500-5.000 €)Lampada chirurgica a LED (800-3.500 €)Apparecchio anestesia gassosa con vaporizzatore (3.000-12.000 €)Monitor multiparametrico (ECG, SpO2, pressione) (1.500-6.000 €)Set ferri chirurgici base + suture (1.000-3.000 €)Elettrobisturi (800-3.500 €)Importante per il regime forfettario: in forfettario i costi delle attrezzature NON sono deducibili. Sono coperti dal forfait 22% e l’IVA pagata sull’acquisto è un costo (non detraibile). Per ambulatori che richiedono investimenti importanti (ecografo, radiologico, sala chirurgica), il regime ordinario semplificato può risultare più conveniente: si deducono ammortamenti, leasing, manutenzioni e si detrae l’IVA al 22% sull’acquisto.Farmaci veterinari: registro obbligatorioI medici veterinari che detengono e somministrano farmaci nell’ambulatorio o presso le strutture dei clienti devono tenere il registro di carico-scarico dei farmaci veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006 (codice del farmaco veterinario) e del Regolamento UE 2019/6.Registro carico-scaricoDa tenere presso lo studio in formato cartaceo o digitale (sistema VetInfo)Annotazione di tutti i farmaci acquistati (carico) con fattura del fornitoreAnnotazione di tutti i farmaci somministrati o ceduti (scarico) con dati paziente e proprietarioDa conservare per 5 anni e disponibile per controlli ASL/NASRicetta veterinaria elettronicaDal 16 aprile 2019 è obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica (REV) per la prescrizione di tutti i farmaci veterinari (anche da banco). La REV viene generata e trasmessa al portale ministeriale VetInfo e alla farmacia tramite sistema informatico. Il veterinario deve essere registrato a VetInfo con CIE/CNS e firma digitale.Scorte di farmaciPer detenere scorte di farmaci nell’ambulatorio (es. anestetici, antibiotici, vaccini) occorre autorizzazione ASL con specifica per la tipologia di farmaci. Le scorte vanno conservate in armadio chiuso a chiave e annotate nel registro carico-scarico. RC professionale veterinarioL’assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i veterinari iscritti all’Ordine, ai sensi della L. 148/2011 (riforma delle professioni). La polizza copre i danni causati a terzi (proprietari, animali, strutture) nell’esercizio dell’attività professionale.Cosa copre la polizza RC veterinariaErrori diagnostici e terapeutici (malpractice veterinaria)Danni materiali all’animale durante visita o interventoDanni patrimoniali al proprietario (es. perdita animale di valore)Spese legali per difesa civile e penaleEventuale copertura postuma (claims made) per richieste successive alla cessazioneCosto polizza RC veterinariaVeterinario neoiscritto animali da compagnia: 250-500 € l’annoVeterinario chirurgo con sala operatoria: 600-1.500 € l’annoVeterinario equino o grandi animali: 800-2.000 € l’annoMassimali: tipici 500.000 – 2.000.000 € per sinistroIl costo della polizza RC professionale è integralmente deducibile in regime ordinario semplificato. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non è deducibile separatamente.Autorizzazione ASL ambulatorio veterinarioPer aprire un ambulatorio veterinario in locali aperti al pubblico è necessaria l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa regionale e dell’Accordo Stato-Regioni del 26/11/2003.Tipologie di strutture veterinarieStudio veterinario: locali per visita ambulatoriale, no chirurgia, no degenza, no diagnostica complessa. Requisiti minimi semplificatiAmbulatorio veterinario: visita, piccola chirurgia (extra-cavitaria), diagnostica di base. Requisiti più stringentiClinica veterinaria: visita, chirurgia maggiore, degenza limitata, diagnostica avanzata, presenza di personaleOspedale veterinario: chirurgia complessa, terapia intensiva, degenza prolungata, reperibilità H24, équipe medicaRequisiti strutturali ambulatorioSala d’attesa separata dagli ambienti cliniciLocale visita con tavolo, lavabo con erogatore non manuale, pavimento e pareti lavabiliLocale per piccole procedure chirurgiche (se ambulatorio)Servizi igienici per personale e clientiLocale spogliatoio per il personaleArmadio farmaceutico chiudibileSmaltimento rifiuti speciali sanitari (contratto con ditta specializzata)Documenti per autorizzazione ASLSCIA sanitaria al SUAP del ComunePlanimetria dei locali con destinazione d’usoRelazione tecnica sui requisiti igienico-sanitariAutocertificazione del Direttore Sanitario (può essere il veterinario stesso)Iscrizione all’Ordine dei Medici VeterinariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzataVeterinario convenzionato con ASLIl veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale svolge attività di Sanità Pubblica Veterinaria su incarico ASL: profilassi obbligatorie, anagrafe canina, vigilanza sugli alimenti di origine animale. La convenzione segue regole specifiche di compatibilità con la libera professione e di compenso (Accordo Collettivo Nazionale dei veterinari convenzionati). Telemedicina veterinaria 2026La telemedicina veterinaria è stata definitivamente regolamentata dalle linee guida FNOVI ed è consentita per specifiche prestazioni. Nel 2026 è una realtà consolidata, particolarmente utile per follow-up, teleconsulto tra colleghi, controllo cronicità e second opinion.Prestazioni di telemedicina veterinaria consentiteTelevisita di follow-up: controllo post-operatorio, monitoraggio terapie croniche, valutazione esami a distanzaTeleconsulto: tra veterinari di base e specialisti per second opinionTelecooperazione: assistenza in tempo reale durante procedureTelemonitoraggio: controllo parametri (es. diabete, insufficienza renale) tramite dispositivi connessiTeletriage: valutazione iniziale dell’urgenza prima di indirizzare a visita in presenzaLimiti della telemedicina veterinariaLa prima visita deve essere in presenza (non si può diagnosticare a distanza un nuovo paziente animale)Le prestazioni manuali (palpazione, auscultazione, prelievi) non sono telemedicabiliLe prescrizioni di farmaci per nuove patologie richiedono visita in presenzaVale il principio di responsabilità professionale: il veterinario decide se la telemedicina è clinicamente appropriata o se richiedere visita in presenzaNecessità di consenso informato specifico del proprietario per prestazioni di telemedicinaAspetti fiscali della telemedicina veterinariaLe prestazioni di telemedicina veterinaria sono fatturabili come prestazioni veterinarie ordinarie con codice ATECO 75.00.00, IVA 22% in regime ordinario o esenzione in forfettario, e contributo integrativo ENPAV 2%. Per il cliente sono detraibili al 19% come le prestazioni in presenza, sempre con pagamento tracciabile.Esempi calcolo tasse veterinarioTre scenari pratici di calcolo tasse e contributi per veterinario in regime forfettario, ipotesi neoiscritto con aliquota startup 5% e contributi ENPAV ridotti per neoiscritti (ipotesi minimo soggettivo agevolato 1.250 € + integrativo 2% + maternità 90 €).Scenario 1: Fatturato 40.000 €Calcolo regime forfettario (5% startup, neoiscritto ENPAV)Fatturato annuo: 40.000 €Reddito forfettario (78%): 31.200 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito = 4.992 € — supera il minimo agevolato): 4.992 €Contributo ENPAV integrativo 2% (a carico cliente, neutro per il veterinario): 800 € (incassati e riversati)Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 31.200 – 4.992 – 90 = 26.118 €Imposta sostitutiva 5%: 1.305,90 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 6.388 €Netto in tasca: 33.612 € (84% del fatturato)Scenario 2: Fatturato 60.000 €Calcolo regime forfettario (5% startup)Fatturato annuo: 60.000 €Reddito forfettario (78%): 46.800 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 7.488 €Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.200 €Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 46.800 – 7.488 – 90 = 39.222 €Imposta sostitutiva 5%: 1.961,10 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 9.539 €Netto in tasca: 50.461 € (84% del fatturato)Scenario 3: Fatturato 85.000 € (limite forfettario)Calcolo regime forfettario (5% startup)Fatturato annuo: 85.000 €Reddito forfettario (78%): 66.300 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 10.608 €Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.700 €Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 66.300 – 10.608 – 90 = 55.602 €Imposta sostitutiva 5%: 2.780,10 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 13.478 €Netto in tasca: 71.522 € (84% del fatturato)Dopo il 5° anno (aliquota 15%): con fatturato 85.000 € il calcolo cambia: imposta sostitutiva 15% × 55.602 = 8.340 € (invece di 2.780 €). Il carico fiscale aumenta di circa 5.500 € l’anno e il netto in tasca scende a circa 66.062 € (78% del fatturato). Costi apertura ambulatorio veterinarioL’investimento per aprire un ambulatorio veterinario nel 2026 varia significativamente in base al livello di servizi offerti. Stima realistica per nuovo studio:Configurazione minima — Studio veterinario base (15.000-25.000 €)Adeguamento locale (pavimenti, pareti lavabili, lavabi non manuali): 4.000-8.000 €Tavolo da visita, lampada, stetoscopio, otoscopio: 2.000-4.000 €Microscopio base, bilancia veterinaria: 1.500-3.500 €Frigo farmaci, autoclave: 2.000-5.000 €Software gestionale veterinario, fatturazione elettronica: 800-1.500 €/annoMobilio sala d’attesa, ufficio: 2.000-4.000 €Insegna, cartelli, sito web: 1.500-3.000 €RC professionale primo anno: 300-700 €Iscrizione Ordine + ENPAV primi versamenti: 1.500-2.500 €Configurazione media — Ambulatorio con piccola chirurgia (30.000-50.000 €)Configurazione base + sala chirurgicaApparecchio anestesia gassosa: 4.000-9.000 €Monitor multiparametrico: 1.800-4.000 €Ecografo entry level: 8.000-15.000 €Strumenti chirurgici, set ferri, suture: 1.500-3.000 €Adeguamenti sala chirurgica (autoclave dedicato, lampada): 3.000-6.000 €Smaltimento rifiuti speciali, contratti: 500-1.200 €/annoConfigurazione completa — Clinica veterinaria (60.000-120.000 €)Locali più ampi (sala chirurgica, degenza, diagnostica): canone affitto +50%Ecografo professionale + sonde: 18.000-30.000 €Apparecchio radiologico digitale: 25.000-50.000 €Personale (assistente veterinario, ASA): 18.000-25.000 € lordi/anno per FTESoftware gestionale evoluto: 1.500-3.000 €/annoMarketing e comunicazione iniziale: 3.000-8.000 €Finanziamenti agevolati: per l’apertura di nuovi ambulatori veterinari sono accessibili strumenti come Resto al Sud (regioni Sud + Centro), ON-Oltre Nuove Imprese, Smart&Start Italia (per innovazione digitale), microcredito Invitalia e bandi regionali per giovani professionisti. Anche la Nuova Sabatini può finanziare l’acquisto di attrezzature diagnostiche con contributo in conto interessi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Il cliente che vuole detrarre la spesa veterinaria al 19% deve conservare la fattura e inserirla manualmente nel 730 al codice 29 “Spese veterinarie”.Le prestazioni veterinarie sono esenti IVA come quelle dei medici?No. L’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 si applica alle “prestazioni sanitarie alla persona”, quindi solo alla salute umana. Le prestazioni veterinarie scontano IVA ordinaria 22% in regime ordinario. In regime forfettario non si applica IVA per la natura del regime, non per esenzione sanitaria.Quanto pago di ENPAV come neoiscritto al primo anno?Nei primi anni di iscrizione l’ENPAV applica una riduzione del minimo soggettivo (l’aliquota esatta è stabilita dai regolamenti annuali ENPAV). Si versano comunque il contributo integrativo 2% (rivalsa in fattura) e il contributo di maternità (circa 80-110 €). Verificare gli importi 2026 aggiornati su enpav.it o tramite commercialista.Posso fare il veterinario libero professionista e dipendente ASL contemporaneamente?Per il veterinario dipendente del SSN (ASL, IZS) la libera professione è regolata dall’incompatibilità del pubblico impiego: il dipendente a tempo pieno non può esercitare libera professione (salvo intramoenia se prevista) mentre il dipendente a tempo parziale al 50% o meno può esercitare attività libero-professionale in regime extramoenia, previa autorizzazione dell’amministrazione.Devo fare l’autorizzazione ASL anche se faccio solo visite a domicilio?Se l’attività è esclusivamente itinerante (visite presso il cliente o presso strutture terze) senza locali aperti al pubblico, l’autorizzazione sanitaria di struttura non è necessaria, ma servono comunque iscrizione Ordine, P.IVA, ENPAV, RC professionale e registrazione VetInfo per la ricetta elettronica. Se si detengono scorte di farmaci in auto o presso un domicilio, occorre comunque comunicazione/autorizzazione ASL specifica.I costi dell’ecografo e del radiologico sono deducibili?Solo in regime ordinario semplificato: si deducono come ammortamento (in genere 6-7 anni per attrezzature mediche) o tramite leasing. Si detrae anche l’IVA al 22% sull’acquisto. In regime forfettario tutti i costi (tranne i contributi ENPAV) sono coperti dal forfait 22% e non sono deducibili separatamente.La mia polizza RC professionale è deducibile?In regime ordinario sì, integralmente. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non si deduce separatamente. La RC è comunque obbligatoria per legge, indipendentemente dal regime fiscale.Quanto detrae il mio cliente per le spese veterinarie del cane?Il proprietario di un animale da compagnia detrae il 19% delle spese veterinarie per la parte eccedente i 129,11 € e fino a un tetto di 550 € l’anno. Detrazione massima effettiva: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € l’anno. Indispensabile pagamento tracciabile (POS, bonifico, app, assegno).Posso fare telemedicina veterinaria anche per la prima visita?No. Le linee guida FNOVI prescrivono che la prima visita a un nuovo paziente animale debba essere svolta in presenza. La telemedicina è ammessa per follow-up, controllo cronicità, teleconsulto, second opinion e teletriage di urgenza. La diagnosi a distanza di un nuovo paziente non è clinicamente né deontologicamente accettabile.Apri la partita IVA da veterinario con il CAF Centro Fiscale di UdineAprire la partita IVA da medico veterinario richiede attenzione a numerosi aspetti specifici: scelta del regime fiscale ottimale (forfettario 5% startup vs ordinario), iscrizione Ordine FNOVI, gestione contributi ENPAV con riduzioni neoiscritti, autorizzazione ASL ambulatorio, registro carico-scarico farmaci, RC professionale, fatturazione elettronica B2C/B2B, IVA 22% e detraibilità 19% per i clienti.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i veterinari e tutti i professionisti sanitari del Friuli Venezia Giulia in:Apertura partita IVA con codice ATECO 75.00.00 e scelta regime fiscalePratica iscrizione ENPAV e gestione contributi annualiFatturazione elettronica B2C/B2B e gestione SDIDichiarazione redditi e calcolo imposta sostitutivaConsulenza fiscale per passaggio al regime ordinario quando convenienteAdempimenti antiriciclaggio e tracciabilità incassiPrenota una consulenza al CAF Centro Fiscale di UdineApriamo la tua partita IVA da veterinario e gestiamo tutti gli adempimenti, dalla pratica ENPAV alla fatturazione elettronica.Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.com★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-29 08:00:002026-08-17 10:16:37Partita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e FatturazioneOsteopati, Professionisti SanitariOsteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata e ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle universita, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali piu rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoLa legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneDPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataOrdinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoLe porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheEsenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataTessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiRegime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioDomande frequenti su osteopatia e SSNOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoL osteopata e oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico piu importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si e concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilita pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilita di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi. La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneIl punto di partenza e la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Universita e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attivita, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.Il lungo iter attuativo (2018-2024)Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Universita – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le universita italiane e prime iscrizioni all albo.Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessita tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi gia esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto cio coinvolge piu ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanita. DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataIl DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.Cosa fa l osteopata secondo il DPCMIl DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.In termini pratici, l osteopata:effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;non formula diagnosi mediche ne prescrive farmaci o esami strumentali;indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;opera in autonomia professionale e responsabilita, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopataAmbitoCosa fa l osteopataCosa NON faValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esamiTrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentaleSettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attivita riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusiva Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Universita e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).Caratteristiche del corso di laureaDurata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.Crediti: 180 CFU complessivi.Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.Materie principali del piano di studiIl piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).Le universita che hanno attivato il corsoI primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune universita italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato. Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoUna volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento e la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.Due percorsi di iscrizioneEsistono due modalita di iscrizione, pensate per due platee diverse:1. Albo ordinario (nuovi laureati)Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione e automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e da accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati gia operanti)E lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica e quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.L elenco e definito “ad esaurimento” perche, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sara piu possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilita di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.Quanto costa l iscrizioneL iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota e deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista. Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. E la grande novita simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanita integrata.Cosa significa concretamenteL ingresso nel SSN non e ne automatico ne immediato. Significa che:l osteopata puo essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come gia avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non e una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, e l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potra parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.L impatto sul cittadinoPer il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge e ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilita professionale;certezza del titolo: la qualifica di osteopata e oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata puo collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;detraibilita della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale. Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheIl riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.Quando la spesa e detraibileLa detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione e disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euroAttenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.Requisiti pratici per la detrazioneDocumentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.Tracciabilita del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non e ammesso.Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta piu (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).Come compilare il 730Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli. Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataSul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento e l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.Cosa cambia rispetto al passatoFino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attivita di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.Implicazioni sulla fatturazioneL osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era gia esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 e tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.Esempio praticoMarco e un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perche l importo e inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovra applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, puo essere addebitata al cliente). Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiTra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c e l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.Come funziona l inviol osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;il paziente puo esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.Sanzioni in caso di mancato invioL omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioSul piano fiscale, l osteopata libero professionista puo scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.Codice ATECO dell osteopataCon la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attivita sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanita e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto puo variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.Regime forfettario per l osteopataIl regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, e particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;coefficiente di redditivita: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanita);imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attivita, se rispettati i requisiti);esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza piu soglia minima).Contributi previdenzialiL osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, e tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, e del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).Quando rivolgersi al CAFIl CAF Centro Fiscale di Udine puo affiancare l osteopata in tutte le fasi:analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;tenuta della contabilita semplificata e adempimenti annuali;predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronicaDomande frequenti su osteopatia e SSNL osteopata e davvero una professione sanitaria nel 2026?Si. L osteopata e una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale e stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale e stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?Si, se la prestazione e resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione e del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non e una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata puo essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.Come si diventa osteopata oggi?Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati e la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune universita italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso e a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi gia esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti puo iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?Si. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale e tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi gia inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?Si, il regime forfettario e perfettamente compatibile con l attivita di osteopata. Il coefficiente di redditivita applicabile e generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva e del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attivita. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, e utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarmi?Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilita, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilita dei pagamenti.Conclusioni: un cambiamento di portata storicaL apertura delle porte del SSN all osteopatia non e una rivoluzione del giorno per giorno: e l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione e oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa e detraibile e la fatturazione e ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.Il prossimo passo, per il quale si lavora gia, e l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanita pubblica: solo allora si potra dire che l osteopatia e entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale e chiaro: l osteopatia non e piu disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.Per qualsiasi necessita – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-08-17 10:17:38Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e ContributiAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 significa intraprendere una libera professione sanitaria regolamentata, con regole fiscali specifiche e vantaggi importanti grazie al regime forfettario. Il logopedista è infatti un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999 e dal D.M. 14/09/1994 n. 742, iscritto all’Albo TSRM-PSTRP, che si occupa della prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento.In questa guida completa, aggiornata al 2026, spiegheremo passo dopo passo come aprire partita IVA, quale codice ATECO utilizzare, come funziona il regime forfettario al 5% o 15%, quali sono i contributi alla Gestione Separata INPS, come emettere fatture esenti IVA detraibili al 19%, e quanto si paga di tasse con esempi pratici a 25.000 €, 40.000 € e 55.000 € di fatturato.Indice dei contenutiChi è il logopedista: profilo professionale sanitarioAree di intervento del logopedistaRequisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPCodice ATECO logopedista: 86.90.29Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteGestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Fatturazione elettronica logopedista B2CPrestazioni tipiche e tariffe di riferimentoAprire studio professionale: SCIA, RC e materialiLogopedia pediatrica vs logopedia adultiTeleriabilitazione e online consulting 2026Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaEsempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KCome trovare i primi pazientiFAQ Partita IVA Logopedista 2026★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Chi è il logopedista: profilo professionale sanitarioIl logopedista è un professionista sanitario il cui profilo è stato istituito con il D.M. 14 settembre 1994, n. 742 e successivamente inquadrato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha eliminato la dicitura “ausiliaria” e riconosciuto piena autonomia professionale alle professioni sanitarie tecnico-riabilitative. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha completato il quadro normativo istituendo gli Ordini delle Professioni Sanitarie e l’Albo della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP.In termini operativi, il logopedista svolge la propria attività in autonomia o in équipe con medici (foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, otorinolaringoiatri), psicologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva e insegnanti. Non si tratta di un “tecnico” subordinato al medico, ma di un professionista che, sulla base della prescrizione medica, elabora autonomamente il piano di trattamento riabilitativo. Aree di intervento del logopedistaIl D.M. 742/1994 individua quattro grandi aree di intervento del logopedista:Disturbi del linguaggio e della comunicazione: ritardi del linguaggio, disturbi specifici del linguaggio (DSL), disfasie, afasie post-ictus o post-trauma, disartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla).Disturbi della voce: disfonie funzionali e organiche, noduli e polipi delle corde vocali, riabilitazione vocale post-chirurgica, voice training per professionisti della voce (insegnanti, cantanti, attori).Disturbi della deglutizione: disfagie nei pazienti neurologici, oncologici (post-radioterapia testa-collo), pediatrici e geriatrici; disturbi della suzione e dell’alimentazione nel neonato e nel bambino.Disturbi dell’apprendimento: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, ai sensi della Legge 170/2010.A queste si aggiungono interventi su balbuzie e disfluenze, disturbi della comunicazione nello spettro autistico, sordità infantile (con riabilitazione protesica e impianto cocleare), deglutizione deviata e ortognatica in collaborazione con ortodontisti, e counseling familiare per supportare genitori e caregiver. Requisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPPer esercitare la professione di logopedista in Italia nel 2026 sono richiesti due requisiti fondamentali:Laurea triennale in Logopedia (Classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione), abilitante alla professione. Il corso prevede 180 CFU, di cui circa 60 di tirocinio pratico nelle strutture sanitarie convenzionate. L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante.Iscrizione all’Albo della professione di Logopedista presso l’Ordine TSRM-PSTRP territoriale di competenza. L’iscrizione è obbligatoria per esercitare sia come dipendente sia come libero professionista, ai sensi della Legge 3/2018.Per chi desidera proseguire gli studi sono disponibili la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2), utile per ruoli di coordinamento, didattica e ricerca, oltre a master universitari di I e II livello in aree specialistiche (logopedia in età evolutiva, disfagia, voce artistica, neuroriabilitazione cognitiva, DSA).L’iscrizione all’Albo comporta il pagamento di una quota annuale (mediamente 100-150 euro) e l’obbligo di formazione continua ECM (50 crediti annui, 150 nel triennio) ai sensi del D.lgs. 502/1992. Codice ATECO logopedista: 86.90.29Il codice ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e applicato anche nel 2026) corretto per il logopedista che apre partita IVA è il 86.90.29 – Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove). Questo codice raggruppa le professioni sanitarie tecnico-riabilitative diverse dai medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi.In sede di apertura partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 telematico o tramite intermediario CAF), occorre indicare:Codice ATECO primario: 86.90.29Descrizione attività: “Servizi di logopedia – prestazioni sanitarie di valutazione e trattamento riabilitativo dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento”Natura giuridica: persona fisica (lavoratore autonomo / libero professionista)Regime fiscale: forfettario (codice “CM”) se si rispettano i requisitiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (non esiste cassa autonoma per logopedisti)L’apertura della partita IVA è gratuita e immediata. Tramite il CAF Centro Fiscale di Udine è possibile ottenere assistenza completa nella compilazione del modello AA9/12 e nella pianificazione fiscale e previdenziale dell’attività. Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteIl regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è la scelta più conveniente per la maggior parte dei logopedisti, soprattutto nei primi anni di attività. Le caratteristiche per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 euro annui (sopra i 100.000 euro decadenza immediata in corso d’anno)Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78% (gruppo “altre attività”)Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (regime “start-up” se rispettati i requisiti); 15% dal sesto anno o se non si rispettano i requisiti start-upEsenzione IVA: nessun obbligo di addebito IVA in fattura (a doppio titolo: regime forfettario + esenzione sanitaria art. 10)Niente IRAP e niente studi di settore / ISAContabilità semplificata: solo registro cronologico delle fatture emesse (con software gestionale o anche in Excel)Per accedere al regime start-up al 5% sono richiesti tre requisiti cumulativi:Non aver esercitato attività professionale o di impresa nei 3 anni precedenti l’apertura partita IVAL’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (eccetto pratica obbligatoria)Se si prosegue un’attività altrui, i ricavi del cedente nel periodo d’imposta precedente non devono superare 85.000 euroIl tirocinio universitario svolto durante il corso di laurea in Logopedia non è considerato “attività professionale precedente” e quindi non preclude l’accesso al regime start-up al 5%. Gestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Il logopedista libero professionista, non avendo una cassa di previdenza autonoma, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995. L’iscrizione è gratuita e si effettua online sul portale INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.Le aliquote contributive 2026 della Gestione Separata si applicano al reddito imponibile previdenziale (nel forfettario: ricavi × 78%):26,07%: per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (è la situazione standard del logopedista libero professionista a tempo pieno)24%: per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che esercitano in P.IVA in regime di doppio lavoro) o pensionatiIl massimale contributivo 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato annualmente). I contributi si versano tramite modello F24 con due saldi (giugno e novembre) e si calcolano in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RR sezione II). I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF (anche nel forfettario, dove riducono direttamente l’imponibile dell’imposta sostitutiva).Importante: il logopedista in P.IVA può addebitare in fattura al cliente la rivalsa INPS del 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996). Questa rivalsa concorre a formare il reddito imponibile IRPEF/sostitutiva ma non è soggetta a ritenuta. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Il logopedista è obbligato a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai sensi del D.lgs. 175/2014 e del D.M. 19 ottobre 2020 (che ha inserito gli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie tra i soggetti tenuti all’invio).L’invio dei dati al Sistema TS produce due effetti pratici fondamentali:Detraibilità 19%: il paziente può detrarre le spese sostenute per prestazioni logopediche come spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, sopra la franchigia di 129,11 euro, nel modello 730 o Redditi PF. La detrazione è confermata anche per il 2026 (con il limite di reddito complessivo introdotto dalla Manovra per i redditi sopra 75.000 euro).Precompilata: i dati trasmessi confluiscono automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata del paziente, semplificandone la compilazione.Le scadenze 2026 per l’invio al Sistema TS sono semestrali (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre), come stabilito dal D.M. 8 febbraio 2024. Per ogni prestazione il logopedista deve indicare data, importo, tipologia (TK = “altre spese sanitarie”), modalità di pagamento e codice fiscale del paziente.Il paziente ha sempre diritto al diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati al STS: in tal caso il logopedista non invia i dati di quella prestazione e annota l’opposizione sul registro.Per beneficiare della detrazione il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bancomat, app di pagamento) ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, c. 679-680. È quindi sconsigliato il pagamento in contanti. Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Le prestazioni rese dal logopedista sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, che esonera le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.L’esenzione si applica indipendentemente dal regime fiscale (ordinario, semplificato o forfettario) e si fonda sul fatto che il logopedista è una professione sanitaria iscritta a un Albo. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente IVA art. 10, n. 18, DPR 633/1972” e, se in regime forfettario, anche “Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.Importante: anche in caso di esenzione IVA, sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 2 euro (art. 13 Tariffa allegata al DPR 642/1972). La marca può essere a carico del cliente (se indicata in fattura) e va versata cumulativamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno tramite F24 (codice tributo 2505).Per le prestazioni rese a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (es. ASL, cliniche), è opportuno verificare con il committente se la fattura debba riportare anche il riferimento al D.M. 17 maggio 2002 sull’esenzione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. Fatturazione elettronica logopedista B2CDal 1° gennaio 2024, con l’entrata a regime della fatturazione elettronica per tutti i forfettari (D.L. 36/2022, art. 18), anche il logopedista deve emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). Tuttavia, esiste una regola specifica per le prestazioni sanitarie rese a privati:Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche (B2C) i cui dati sono inviati al Sistema TS NON devono essere trasmesse via SdI in formato elettronico, ma vanno emesse in formato cartaceo o PDF e consegnate al paziente. Lo stabilisce l’art. 10-bis del D.L. 119/2018, prorogato fino al 31 dicembre 2025 (e con tutta probabilità prorogato anche per il 2026 con la Legge di Bilancio).Le fatture verso aziende, enti, ASL, studi medici (B2B) vanno invece emesse tramite SdI in formato XML, indicando il codice destinatario o la PEC del committente. In questo caso il codice destinatario “0000000” si usa solo se il committente non lo ha comunicato.In pratica, il logopedista che lavora prevalentemente con privati (B2C) non emette fatture elettroniche via SdI, ma cartacee o PDF, e si limita a inviare i dati al Sistema TS. Questo semplifica enormemente la gestione amministrativa.Elementi obbligatori della fattura del logopedista (anche se cartacea):Numerazione progressiva e dataDati anagrafici e P.IVA del logopedistaCodice fiscale del paziente (obbligatorio per il Sistema TS)Descrizione della prestazione (es. “valutazione logopedica”, “trattamento riabilitativo”)Importo della prestazioneDicitura esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972Dicitura regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014Eventuale marca da bollo da 2 euro (sopra 77,47 euro)Modalità di pagamento (preferibilmente tracciabile) Prestazioni tipiche e tariffe di riferimentoLe tariffe del logopedista libero professionista sono liberamente determinate dal singolo professionista (non esistono più tariffari minimi obbligatori dopo la Legge Bersani 248/2006). Tuttavia, sulla base dei tariffari indicativi della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) e di rilevazioni di mercato 2025-2026, le tariffe più diffuse sono:Valutazione logopedica iniziale (60-90 minuti, anamnesi, somministrazione test standardizzati, stesura relazione): 80-120 euroSeduta di trattamento individuale (45-50 minuti): 40-70 euro in base alla città e all’esperienzaBilancio periodico / aggiornamento valutazione: 50-90 euroCounseling familiare (50 minuti): 50-80 euroRelazione clinica per pediatra, scuola o altri specialisti: 40-80 euroTrattamento di gruppo (es. gruppi DSA o di voice training): 20-35 euro a partecipanteTeleriabilitazione (videochiamata 30-45 minuti): 35-60 euroLe tariffe variano sensibilmente in base alla città (Milano, Roma e Bologna sono mediamente più alte di 15-25%), all’esperienza, alla specializzazione (es. disfagia oncologica e voce artistica hanno tariffe più alte) e al tipo di paziente (le sedute di logopedia pediatrica sono mediamente più richieste).Un logopedista libero professionista a tempo pieno con 25-30 ore settimanali di lavoro clinico (lasciando tempo per refertazione, formazione, counseling) può raggiungere un fatturato annuo di 35.000-55.000 euro, perfettamente compatibile con il regime forfettario. Aprire studio professionale: SCIA, RC e materialiAprire uno studio professionale di logopedia richiede alcuni adempimenti, semplificati rispetto alle strutture sanitarie ambulatoriali ma non assenti:SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale (a seconda della normativa regionale): è una segnalazione certificata di inizio attività che attesta il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di idoneità dei locali. Per gli studi professionali “monoprofessionali” la procedura è generalmente semplificata e non richiede autorizzazione preventiva.Requisiti dei locali: superficie minima dello studio (10-12 mq utili), bagno con antibagno, areazione e illuminazione naturale, climatizzazione, accessibilità per persone con disabilità (se nuova costruzione/ristrutturazione), insonorizzazione adeguata per le sedute di voice training e teleriabilitazione.Destinazione d’uso: lo studio professionale può essere ubicato anche in unità immobiliari residenziali (categoria A/2, A/3) come “studio professionale” senza necessità di cambio d’uso, ai sensi della Legge 392/1978 art. 27 e della giurisprudenza consolidata.RC professionale: la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) per tutti i professionisti sanitari, con massimali tipicamente di 1-3 milioni di euro. Il costo annuo per logopedisti varia da 150 a 400 euro.Privacy e GDPR: nomina del DPO se si trattano dati di particolari categorie su larga scala, registro dei trattamenti, informativa privacy specifica per dati sanitari.Sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 anche per studi professionali (DVR, formazione, primo soccorso e antincendio se ci sono dipendenti o collaboratori).Per i materiali professionali, l’investimento iniziale tipico include:Test standardizzati e batterie diagnostiche: PVCL, BVL 4-12, TROG-2, CMF, BVN 5-11, BVN 12-18, ABCA, MT, prove di lettura e scrittura DDE-2, ecc. (1.500-3.500 euro)Strumentazione audio: registratore digitale di alta qualità, cuffie professionali, microfoni, software di analisi spettrografica della voce (Praat è gratuito, software specifici 200-800 euro)Materiali per terapia: schede operative, libri specialistici, giochi terapeutici, software per CAA, app per riabilitazione (300-1.000 euro iniziali)Arredamento: scrivania, sedie ergonomiche, lettino o poltrona pediatrica, armadi chiusi (per privacy dei materiali clinici), specchio da parete (utile per voice training e articolazione)Strumentazione sanitaria di base: abbassalingua monouso, guanti, mascherine, gel disinfettante, cestini differenziatiInvestimento iniziale complessivo: circa 3.000-7.000 euro per uno studio piccolo, fino a 15.000 euro per uno studio attrezzato con cabina insonorizzata e strumentazione avanzata. Logopedia pediatrica vs logopedia adultiLa libera professione del logopedista si articola tipicamente in due grandi filoni, che richiedono competenze, materiali e approcci differenti:Logopedia pediatrica (0-18 anni): rappresenta il segmento più richiesto del mercato libero professionale. Comprende:Disturbi del linguaggio in età evolutiva (ritardi semplici, DSL, disturbi fonetico-fonologici)Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, disgrafia, discalculiaSordità infantile e riabilitazione protesica/cocleareBalbuzie evolutiva e in età scolareDisturbi della deglutizione neonatale e svezzamento difficileComunicazione nei disturbi dello spettro autisticoDeglutizione deviata e ortognatica (in collaborazione con ortodontisti)Il logopedista pediatrico lavora prevalentemente con genitori paganti privati (la richiesta di valutazioni e trattamenti DSA è in continua crescita), in collaborazione con pediatri di libera scelta, neuropsichiatri infantili e centri di neuropsichiatria. Le tariffe medie sono leggermente più alte e la frequenza delle sedute è generalmente bisettimanale.Logopedia adulti e geriatrica: comprende:Afasie post-ictus o post-trauma cranicoDisartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla, Alzheimer)Disfagia neurologica, oncologica e geriatricaDisfonie funzionali e organiche, voice training per professionisti della voceRiabilitazione post-laringectomia e post-chirurgia testa-colloBalbuzie persistente nell’adultoIl logopedista per adulti collabora frequentemente con neurologi, otorinolaringoiatri, foniatri, fisiatri, oncologi, geriatri e RSA. Una parte significativa del lavoro può svolgersi a domicilio del paziente (afasie, SLA, esiti di ictus), con tariffe maggiorate per il trasferimento.Molti logopedisti scelgono di specializzarsi in una nicchia specifica (es. solo DSA, solo voce, solo disfagia oncologica) per posizionarsi come riferimento territoriale e applicare tariffe più alte. Teleriabilitazione e online consulting 2026La teleriabilitazione logopedica, esplosa durante la pandemia, è ormai una modalità consolidata e regolamentata anche per il 2026. Le linee guida di riferimento sono:Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 17 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti del Ministero della Salute), che includono espressamente la teleriabilitazione tra le prestazioni erogabiliD.M. 30 settembre 2022 sui requisiti delle piattaforme di telemedicina e i flussi informativi del FSE 2.0Position paper della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) sulle buone pratiche della teleriabilitazione logopedicaDal punto di vista pratico, il logopedista può erogare in modalità telematica:Teleconsulto e counseling familiare (sempre possibile)Trattamento riabilitativo: consigliato dopo una prima valutazione in presenza, per pazienti collaboranti, con setup tecnologico adeguato e supporto del caregiver per i bambiniBilanci periodici e supervisione di programmi di lavoro a casaFormazione e parent trainingAspetti fiscali della teleriabilitazione: la prestazione resta una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, esente IVA art. 10, soggetta a invio al Sistema TS e detraibile al 19%. La fattura va emessa con la stessa modalità delle prestazioni in presenza. È buona pratica indicare in fattura la dicitura aggiuntiva “Prestazione erogata in modalità di teleriabilitazione”.Aspetti tecnologici minimi: piattaforma di videoconferenza GDPR-compliant (Doxee, GoToMeeting Health, Microsoft Teams in versione sanitaria, ecc.), connessione stabile, webcam HD, microfono di buona qualità (essenziale per i disturbi della voce e dell’articolazione), illuminazione adeguata. Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaUna situazione molto frequente è quella del logopedista dipendente di ASL o struttura sanitaria pubblica che vuole integrare il proprio reddito con un’attività libero professionale in regime forfettario. La compatibilità è possibile ma con regole specifiche:Autorizzazione del datore di lavoro: il dipendente pubblico deve presentare istanza di autorizzazione all’esercizio della libera professione (D.lgs. 165/2001, art. 53). L’autorizzazione viene concessa salvo conflitti di interesse o incompatibilità con l’orario di servizio.Regime intramoenia o extramoenia: il logopedista dipendente del SSN può aderire al regime intramoenia (con visite a tariffe regolate dal contratto) oppure svolgere la libera professione extramoenia, ma deve sceglierne uno solo per ogni Azienda.Limite reddituale per il forfettario: chi nel 2025 ha avuto redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro NON può accedere al regime forfettario nel 2026, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter, L. 190/2014). Questo è un punto cruciale: molti logopedisti dipendenti ASL superano questa soglia e devono valutare il regime ordinario o semplificato.Aliquota Gestione Separata: il dipendente che apre P.IVA paga la Gestione Separata INPS al 24% (e non al 26,07%) perché ha già altra copertura previdenziale obbligatoriaNiente regime start-up al 5%: la prosecuzione di un’attività di logopedia già svolta come dipendente preclude di norma l’aliquota agevolata (salvo eccezioni motivate)Per il logopedista dipendente privato (es. cliniche, centri convenzionati) le regole sono più morbide: di norma è sufficiente verificare il contratto di lavoro per eventuali clausole di esclusiva e ottenere il consenso scritto del datore. Il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente per il forfettario si applica comunque. Esempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KVediamo concretamente quanto paga di tasse e contributi un logopedista in regime forfettario, con tre scenari realistici. Le formule sono:Reddito imponibile = Ricavi × 78% (coefficiente redditività ATECO 86.90.29)Contributi INPS Gestione Separata = Reddito imponibile × 26,07% (senza altra copertura)Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile − Contributi INPS) × 5% (start-up) o 15%Carico fiscale totale = Imposta sostitutiva + Contributi INPSNetto in tasca = Ricavi − Carico fiscale totaleScenario 1: Fatturato 25.000 euro (logopedista neolaureata, primi anni)Ricavi: 25.000 €Reddito imponibile (×78%): 19.500 €Contributi INPS (26,07% di 19.500): 5.084 €Imponibile per imposta sostitutiva (19.500 − 5.084): 14.416 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 721 €Imposta sostitutiva 15% (regime ordinario forfettario): 2.162 €Netto in tasca con 5%: 25.000 − 5.084 − 721 = 19.195 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 25.000 − 5.084 − 2.162 = 17.754 € (71,0%)Scenario 2: Fatturato 40.000 euro (logopedista 3-4 anni di attività)Ricavi: 40.000 €Reddito imponibile (×78%): 31.200 €Contributi INPS (26,07% di 31.200): 8.134 €Imponibile per imposta sostitutiva (31.200 − 8.134): 23.066 €Imposta sostitutiva 5%: 1.153 €Imposta sostitutiva 15%: 3.460 €Netto in tasca con 5%: 40.000 − 8.134 − 1.153 = 30.713 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 40.000 − 8.134 − 3.460 = 28.406 € (71,0%)Scenario 3: Fatturato 55.000 euro (logopedista esperto, studio strutturato)Ricavi: 55.000 €Reddito imponibile (×78%): 42.900 €Contributi INPS (26,07% di 42.900): 11.184 €Imponibile per imposta sostitutiva (42.900 − 11.184): 31.716 €Imposta sostitutiva 5%: 1.586 €Imposta sostitutiva 15%: 4.757 €Netto in tasca con 5%: 55.000 − 11.184 − 1.586 = 42.230 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 55.000 − 11.184 − 4.757 = 39.059 € (71,0%)Come si vede, il regime forfettario consente al logopedista di trattenere il 71-77% del fatturato, decisamente più del regime ordinario (dove l’IRPEF a scaglioni più contributi può portare il carico fiscale al 38-43%). Il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività comporta una “perdita” di circa il 5,8% del fatturato, da pianificare con attenzione. Come trovare i primi pazientiUna volta aperta la partita IVA e allestito lo studio, la sfida principale del logopedista neoprofessionista è costruire la propria clientela. Le strategie più efficaci nel 2026 sono:Convenzioni con studi medici e poliambulatori: contattare otorinolaringoiatri, foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, dentisti/ortodontisti, geriatri della propria zona e proporre collaborazioni a tariffa concordata o invii reciproci. Questo è il canale storicamente più produttivo.Referral con pediatri di libera scelta: per chi si occupa di logopedia pediatrica, costruire un rapporto solido con 4-5 pediatri della zona può portare 30-50 valutazioni l’anno. È utile preparare brochure informative e presentazioni di 30 minuti su DSA, ritardi del linguaggio o disfagia neonatale.Convenzioni con scuole, asili e nidi: proporsi per screening del linguaggio nelle scuole materne (in collaborazione con i pediatri di comunità), per formazione agli insegnanti su DSA e per consulenze al doposcuola specializzato.Convenzioni ASL per liste d’attesa: alcune ASL stipulano convenzioni con liberi professionisti per smaltire le liste d’attesa, soprattutto per DSA e ritardi del linguaggio. Le tariffe sono regolate ma il volume è significativo.Google Business Profile: una scheda Google ottimizzata con foto dello studio, recensioni dei pazienti (richieste con tatto e privacy), orari, mappa e categorie corrette (“Logopedista”, “Speech Therapist”) porta in media il 30-40% dei nuovi pazienti privati.Sito web professionale e SEO locale: anche un sito di 5-6 pagine ottimizzato per “logopedista [città]”, “trattamento DSA [città]”, “balbuzie bambini [città]” è un investimento di 800-1.500 euro che genera contatti per anni.Social media specializzati: Instagram e TikTok funzionano bene per logopedia pediatrica e voice training (contenuti educativi per genitori), LinkedIn per il networking professionale con altri sanitari.Iscrizione a piattaforme: MioDottore, Pagine Bianche Salute, Doctolib aumentano la visibilità (ma comportano costi mensili o commissioni).Eventi formativi e divulgativi: organizzare incontri gratuiti su DSA per genitori, screening gratuiti nelle scuole o conferenze per insegnanti è un ottimo modo per farsi conoscere.Tipicamente serve circa 1 anno di attività per raggiungere un volume di lavoro stabile (15-20 pazienti settimanali) e 2-3 anni per un’agenda completa. Per accelerare, può essere utile partire affittando ore in uno studio già avviato o lavorando come collaboratore in un poliambulatorio nei primi 12-18 mesi. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Inoltre serve l’autorizzazione del datore di lavoro (D.lgs. 165/2001) e l’aliquota Gestione Separata sarà del 24% (non 26,07%) perché si ha già altra copertura previdenziale.Le mie prestazioni di logopedia sono detraibili al 19%?Sì. Le prestazioni del logopedista sono spese sanitarie detraibili al 19% (oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi), trasmesse automaticamente al Sistema Tessera Sanitaria e precaricate nella dichiarazione precompilata del paziente. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).Devo fatturare con IVA al 22%?No. Le prestazioni sanitarie del logopedista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). In fattura va indicata la dicitura di esenzione e, sopra 77,47 euro, applicata la marca da bollo da 2 euro.Devo iscrivermi a una cassa professionale specifica?No. I logopedisti non hanno una cassa di previdenza autonoma e si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). L’aliquota è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per chi è già coperto altrove.Posso fare teleriabilitazione e fatturarla come prestazione sanitaria?Sì. La teleriabilitazione è espressamente prevista dalle Linee guida nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 2020) e dal D.M. 30 settembre 2022. È una prestazione sanitaria a tutti gli effetti: esente IVA, soggetta a invio Sistema TS, detraibile al 19%. È buona pratica indicare in fattura la modalità “teleriabilitazione”.Quanto guadagna un logopedista in regime forfettario?Con il regime forfettario start-up al 5%, un logopedista trattiene circa il 76-77% del fatturato. Esempi: 25.000 € fatturato → ~19.200 € netti; 40.000 € fatturato → ~30.700 € netti; 55.000 € fatturato → ~42.200 € netti. Con aliquota al 15% (dal sesto anno) la percentuale netta scende a circa il 71%.Devo fare fattura elettronica via SdI ai privati?No. Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema TS non vanno trasmesse via SdI (art. 10-bis D.L. 119/2018). Si emettono in cartaceo o PDF e si consegnano al paziente. La fatturazione elettronica via SdI resta obbligatoria solo per le prestazioni B2B (verso aziende, ASL, studi medici).Serve la SCIA per aprire uno studio di logopedia?Sì, è generalmente richiesta una SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale, con regole che variano da Regione a Regione. Per gli studi monoprofessionali la procedura è semplificata. Vanno rispettati requisiti di idoneità dei locali, igiene, sicurezza e accessibilità. Lo studio può essere ubicato anche in immobile residenziale come “studio professionale” senza cambio d’uso.Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i logopedisti nella scelta del regime fiscale, nell’apertura della partita IVA, nella gestione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF), nell’invio al Sistema Tessera Sanitaria, nel calcolo dei contributi INPS Gestione Separata e nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario. Contattaci per una consulenza personalizzata.Conclusioni: aprire P.IVA logopedista nel 2026 convieneAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 rappresenta una scelta professionale e fiscale conveniente per molti motivi: il regime forfettario al 5% per i primi 5 anni consente di trattenere oltre tre quarti del fatturato; l’esenzione IVA art. 10 e la detraibilità 19% rendono le prestazioni più appetibili per i pazienti; la teleriabilitazione apre nuovi mercati anche oltre la propria città; il crescente bisogno di interventi su DSA, balbuzie, disfagia geriatrica e voice training garantisce una domanda sostenuta.Le criticità da pianificare con attenzione sono il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente (cruciale per chi è già dipendente ASL), la corretta gestione del Sistema TS, la marca da bollo sulle fatture e il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività.Per ricevere assistenza completa nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale e nella gestione fiscale e previdenziale annuale, il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione consulenti specializzati nelle professioni sanitarie. Prenota una consulenza online o in sede.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.Tappe principali del riconoscimento2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 20202021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapistaUna delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbitoOsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacraleFisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medicaChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebraliMassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeuticoL’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.Requisiti formativi: laurea o percorso transitorioPer esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:Percorso ordinario: laurea L/SNT OsteopatiaDal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitantePossibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionateEsame di Stato abilitante alla professionePercorso transitorio (ad esaurimento)Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditataCanale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP. Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRPTutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.Documenti necessari per l’iscrizioneDomanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)Titolo di studio in originale o copia autenticataDocumento di identità e codice fiscaleCertificato di residenza o domicilio professionaleQuietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizioneDue fototessereLa quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).Obbligo ECMCome professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.Coefficiente di redditività e regime forfettarioNel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata. Regime forfettario per osteopata: aliquote e limitiIl regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 € annuiAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutivaNo IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazioneNo studi di settore / ISARequisiti per l’aliquota agevolata al 5%Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettarioCause di esclusioneReddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedenteSpese per personale dipendente superiori a 20.000 €Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionaliFatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anniContributi INPS: Gestione Separata 2026L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.Aliquote Gestione Separata 202626,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensioneMassimale e minimaleMassimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivoIscrizione alla Gestione SeparataL’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.Versamento contributiI contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto) Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Cosa prevede l’obbligo STSTrasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in ItaliaFrequenza: mensile o semestrale a scelta del professionistaInformazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesaSanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravitàDetraibilità per il pazienteLe prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.Diritto di opposizione del pazienteIl paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazioneLe prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.Conseguenze dell’esenzione IVANO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionaliImposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”Fatturazione elettronica B2CPer le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STSCodice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PECEsempio fattura osteopata (forfettario)Trattamento osteopatico: 70,00 € Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972 Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale) Totale fattura: 72,00 € Prestazioni tipiche e tariffe medieLe tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:PrestazioneDurataTariffa mediaPrima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzatureSCIA sanitariaL’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)Possesso del titolo abilitanteDirettore sanitario (può essere lo stesso osteopata)I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.Assicurazione RC professionale obbligatoriaIn quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legaleAttrezzature: lettino osteopatico e altri strumentiL’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’annoAttenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno). Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettarioVediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).Osteopata dipendente con partita IVA: si può?Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettarioPer la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmenteTipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centriL’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativoConvenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente. Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.Cosa è permessoComunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del pazienteIndicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studioRecapiti, orari e tariffeSito web e pagina social a contenuto informativoCosa è vietatoPromesse di guarigione o risultati garantitiSconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”Pubblicità ingannevole o suggestivaL’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.Apertura partita IVA osteopata: passo per passoEcco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabileApertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettarioIscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIEIscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STSSCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoriaAcquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamentiComunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle EntrateIl tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronicaFAQ: domande frequenti su partita IVA osteopataPosso lavorare come osteopata senza partita IVA?No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.Quanto guadagna in media un osteopata?Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.L’osteopata può fare diagnosi mediche?No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €Software gestionale: 200 – 500 €Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €Aggiornamento ECM: 200 – 800 €Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’annoL’osteopata può lavorare anche a domicilio?Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.Posso lavorare con minori e neonati?Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta ItaliaIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimaleGestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TSVersamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinarioTenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinarioConsulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studioPer una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-08-17 10:16:31Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e FatturazionePagina 3 di 6‹12345›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, VeterinariPartita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e FatturazioneAprire la partita IVA da veterinario nel 2026 significa scegliere tra regime forfettario e regime ordinario, iscriversi all’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI) e versare i contributi all’ENPAV, la cassa previdenziale dedicata. La professione veterinaria ha regole fiscali peculiari: il codice ATECO 75.00.00, il coefficiente di redditività al 78%, l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni (a differenza dei medici umani) e l’esclusione dal Sistema Tessera Sanitaria.Questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spiega ogni aspetto pratico: requisiti di laurea e abilitazione, iscrizione FNOVI, scelta del regime fiscale, ENPAV con riduzione neoiscritti, fatturazione B2C e B2B, detraibilità delle spese veterinarie per il cliente, autorizzazione ASL per l’ambulatorio, RC professionale obbligatoria e telemedicina veterinaria 2026. Con esempi pratici di calcolo tasse e contributi a 40K, 60K e 85K di fatturato.Indice dei contenutiChi è il veterinario libero professionistaRequisiti per aprire partita IVA da veterinarioIscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)Codice ATECO veterinario 75.00.00Regime forfettario veterinario 2026Regime ordinario veterinarioENPAV: la cassa previdenziale dei veterinariRiduzione contributi ENPAV neoiscrittiIVA veterinario: aliquota 22%Detraibilità 19% spese veterinarie per il clienteFatturazione veterinario: B2C e B2BSistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusiTariffario veterinario FNOVIAttrezzature ambulatorio veterinarioFarmaci veterinari: registro obbligatorioRC professionale veterinarioAutorizzazione ASL ambulatorio veterinarioTelemedicina veterinaria 2026Esempi calcolo tasse veterinarioCosti apertura ambulatorio veterinarioDomande frequentiChi è il veterinario libero professionistaIl medico veterinario libero professionista è il laureato in Medicina Veterinaria abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine provinciale dei Medici Veterinari, che esercita l’attività in proprio con partita IVA, in autonomia o all’interno di studi associati e cliniche veterinarie.A differenza del veterinario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, IZS, Ministero della Salute) o convenzionato pubblico, il libero professionista:Emette fatture con il proprio codice ATECO 75.00.00 (Servizi veterinari)Versa contributi previdenziali all’ENPAV (non all’INPS Gestione Separata)È responsabile civilmente e penalmente dell’atto medico veterinarioSceglie autonomamente tariffe, orari e organizzazione dello studioDeve dotarsi di RC professionale obbligatoriaGestisce in proprio autorizzazione ASL, registro carico/scarico farmaci e adempimenti fiscaliLe aree di attività più comuni sono: animali da compagnia (pet, cani, gatti, esotici), animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, avicoli), equini, ispettore degli alimenti di origine animale, chirurgia, diagnostica per immagini (ecografia, radiologia), comportamentalista, omeopatia/agopuntura veterinaria. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Requisiti per aprire partita IVA da veterinarioPer esercitare la professione di medico veterinario in Italia e aprire la partita IVA sono richiesti tre requisiti formativi fondamentali, regolati dal D.Lgs. 206/2007 di recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali:1. Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42)La Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-42) ha durata di 5 anni e si conclude con il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria. È erogata dalle facoltà di Medicina Veterinaria delle università italiane (Bologna, Milano, Padova, Pisa, Napoli, Perugia, Torino, Bari, Camerino, Sassari, Teramo, Messina, Parma, Udine).Il piano di studi include: anatomia, fisiologia e patologia animale, farmacologia, microbiologia, igiene degli alimenti, clinica medica e chirurgica, ostetricia e ginecologia veterinaria, ispezione degli alimenti, zootecnia. Il tirocinio pratico è obbligatorio negli ultimi anni.2. Esame di Stato e abilitazioneDopo la laurea è necessario sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario, organizzato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e svolto presso le sedi universitarie. L’esame prevede due prove scritte e una prova orale che certificano l’idoneità all’esercizio professionale autonomo.3. Iscrizione all’Ordine dei Medici VeterinariL’iscrizione all’Albo dell’Ordine provinciale dei Medici Veterinari è obbligatoria per esercitare la professione. Senza iscrizione all’Albo l’attività veterinaria costituisce esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ed è penalmente sanzionata.Attenzione: sia l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate sia l’iscrizione ENPAV richiedono come prerequisito l’iscrizione all’Ordine provinciale. La sequenza corretta è: Laurea → Esame di Stato → Iscrizione Ordine FNOVI → Apertura P.IVA → Iscrizione ENPAV. Iscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)La FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) è l’ente che federa i 102 Ordini provinciali dei Medici Veterinari. Per esercitare bisogna iscriversi all’Ordine della provincia in cui si intende svolgere prevalentemente l’attività.Documenti per iscrizione all’OrdineDomanda di iscrizione in bollo (€ 16) sul modulo dell’Ordine provincialeCertificato di laurea in Medicina Veterinaria (autocertificazione)Certificato di abilitazione all’esercizio della professioneDocumento di identità e codice fiscale2 fototessere per il tesserino professionaleTassa annuale Ordine provinciale (variabile, generalmente 250-450 €)Quota FNOVI nazionale (circa 75-90 € l’anno)L’iscrizione comporta il rispetto del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, l’obbligo di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina veterinaria), la sottoposizione al potere disciplinare dell’Ordine e l’obbligo di stipulare la polizza RC professionale.ECM VeterinariaOgni veterinario iscritto all’Albo deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio (50 crediti l’anno) tramite corsi accreditati AGENAS. La formazione include eventi residenziali, FAD (formazione a distanza), formazione sul campo e auto-apprendimento documentato.Codice ATECO veterinario 75.00.00Il codice ATECO 75.00.00 (denominato “Servizi veterinari”) è il codice univoco utilizzato in Italia per inquadrare l’attività professionale del medico veterinario libero professionista. Va indicato nel modello AA9/12 (apertura partita IVA) all’Agenzia delle Entrate.Cosa comprende l’ATECO 75.00.00Cure mediche e chirurgiche per animali da compagnia e da redditoDiagnostica veterinaria: ecografia, radiologia, analisi clinicheVaccinazioni e profilassiChirurgia veterinaria: sterilizzazioni, ortopedia, chirurgia d’urgenzaServizi di emergenza e pronto soccorso veterinarioVisite a domicilio e attività ambulatorialeConsulenze zooiatriche e perizieInseminazione artificiale e riproduzione assistita animaleCoefficiente di redditivitàPer il regime forfettario il codice ATECO 75.00.00 è classificato come “Attività professionali” (gruppo 9, ultimo della tabella) con coefficiente di redditività del 78%. Significa che il 78% del fatturato è considerato reddito imponibile, mentre il 22% rimanente rappresenta il forfait di costi riconosciuti dal fisco.Esempio: con un fatturato annuo di 50.000 € il reddito imponibile forfettario è 50.000 × 78% = 39.000 €, da cui si deducono i contributi ENPAV effettivamente versati prima di applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva (5% o 15%). Regime forfettario veterinario 2026Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più conveniente per i veterinari neoiscritti che prevedono un fatturato annuo non superiore a 85.000 €. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza dei requisiti di “nuova attività”.Requisiti del forfettario 2026Ricavi/compensi non superiori a 85.000 € nell’anno precedenteSpese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 €Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € nell’anno precedente (salvo cessazione del rapporto)Non partecipare a società di persone, associazioni professionali o SRL controllateNon esercitare attività prevalente verso datori di lavoro o ex datori degli ultimi 2 anniAliquota 5% startup per i veterinariPer beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% nei primi 5 anni occorre che:Il veterinario non abbia esercitato attività professionale, artistica o d’impresa nei 3 anni precedentiL’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come dipendente o autonomoSe l’attività precedente è di un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non superi il limite forfettarioAttenzione neoabilitati: il tirocinio pratico durante il corso di laurea o l’attività di praticantato gratuito presso strutture veterinarie non costituiscono “attività professionale precedente” e non precludono l’aliquota 5%. Diversa la situazione per chi ha già esercitato come veterinario dipendente di una clinica e apre P.IVA per la stessa attività verso lo stesso datore: in tal caso si rischia la qualifica di “mera prosecuzione”.Vantaggi del forfettario per veterinariTassazione sostitutiva bassa (5% o 15% invece di IRPEF progressiva 23-43%)Esenzione IVA: il veterinario forfettario non addebita IVA in fattura ma non la detrae sugli acquistiEsonero dichiarazione IVA, esterometro e LIPENon si applica ritenuta d’acconto alle fatture B2BGestione contabile semplificata (registro corrispettivi minimo)Nessun ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)Limiti del forfettario per veterinariCosti non deducibili: tranne i contributi ENPAV, tutte le spese (attrezzature, affitto, farmaci) sono coperte dal forfait 22%IVA non detraibile sugli acquisti (rilevante per ecografi, ferri chirurgici, farmaci)Soglia 85.000 €: superando 100.000 € si esce immediatamente; tra 85.001 e 100.000 € si esce dall’anno successivoIl cliente impresa potrebbe preferire fornitori che addebitano IVA detraibile Regime ordinario veterinarioIl regime ordinario semplificato diventa obbligatorio sopra gli 85.000 € di fatturato e conviene quando le spese reali sono superiori al forfait 22% (es. ambulatori con costi elevati di attrezzature, farmaci, personale). In ordinario:Il reddito imponibile è fatturato meno costi effettivamente sostenuti e documentatiSi applica l’IRPEF progressiva (23-43%) più addizionali regionali e comunaliSi addebita IVA 22% in fattura e si detrae l’IVA sugli acquistiObbligo di tenuta libri IVA, registro incassi/pagamenti e dichiarazione IVA annualeSi applica la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture verso sostituti d’imposta (allevamenti, aziende agricole con P.IVA)Sono soggetti agli ISA (modello CG93U “Servizi veterinari”)L’IRAP (3,9% sul valore della produzione) si applica solo se è presente autonoma organizzazione (collaboratori stabili, attrezzature di rilevante valore). Il singolo veterinario con un solo collaboratore di studio generalmente non è soggetto a IRAP.ENPAV: la cassa previdenziale dei veterinariL’ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari) è l’ente di previdenza obbligatoria dedicato ai medici veterinari libero professionisti. È un ente di diritto privato regolato dal D.Lgs. 509/1994 e gestisce contribuzione, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, invalidità, reversibilità e prestazioni assistenziali.L’iscrizione all’ENPAV è obbligatoria per ogni veterinario iscritto a un Ordine provinciale che eserciti, anche occasionalmente, la libera professione (titolare di partita IVA o anche solo prestazione occasionale rilevante).Contributi ENPAV 2026I contributi ENPAV si articolano in tre voci principali:Contributo soggettivo: 16% del reddito netto professionale (con minimo annuo). Calcolato sul reddito IRPEF (o forfettario) dichiarato l’anno precedenteContributo integrativo: 2% del fatturato (volume d’affari) addebitato in fattura al cliente. Da versare anche dai forfettariContributo di maternità: importo fisso annuo (circa 80-110 €), uguale per tutti gli iscrittiContributo minimo ENPAVL’ENPAV prevede un contributo soggettivo minimo annuo (intorno a 2.500 € nel 2026, soggetto a rivalutazione ISTAT) dovuto anche se il reddito è basso o nullo, salvo le riduzioni per neoiscritti. Il minimo si paga in quattro rate trimestrali (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).Se il 16% del reddito supera il minimo, la differenza si versa a conguaglio entro l’anno successivo, dopo la dichiarazione dei redditi. Esiste un massimale contributivo annuale oltre il quale il contributo soggettivo non aumenta.Contributo integrativo 2% in fatturaIl contributo integrativo del 2% va sempre addebitato in fattura al cliente, anche dai forfettari. È una rivalsa obbligatoria che si somma al compenso e che il cliente paga direttamente al veterinario, il quale poi lo riversa all’ENPAV.Esempio fattura forfettario: Visita veterinaria: 60,00 € Contributo integrativo ENPAV 2%: 1,20 € Imposta di bollo (oltre 77,47 €): 0,00 € Totale fattura: 61,20 € Riduzione contributi ENPAV neoiscrittiPer agevolare l’avvio della professione, l’ENPAV prevede una riduzione del contributo soggettivo minimo nei primi anni di iscrizione. La misura varia in base ai regolamenti ENPAV vigenti, ma tipicamente:Primi 3 anni di iscrizione: riduzione del minimo soggettivo (in genere al 50% o pagamento di una quota ridotta)La riduzione può essere ulteriormente potenziata per veterinari under 35 al momento dell’iscrizioneLa riduzione opera sul minimo: se il 16% del reddito effettivo supera comunque il minimo agevolato, si paga il 16% pienoIl contributo integrativo 2% e il contributo di maternità non sono ridottiPer accedere alla riduzione occorre presentare apposita domanda all’ENPAV con copia dell’iscrizione all’Albo provinciale. È opportuno verificare le aliquote aggiornate 2026 sul sito ufficiale ENPAV (enpav.it) o tramite il proprio commercialista, perché possono essere modificate annualmente da delibera del Consiglio di Amministrazione ENPAV.Riscatto laurea ENPAVL’ENPAV consente il riscatto degli anni di laurea (5 anni) per fini pensionistici. Il costo del riscatto è calcolato in base al reddito attuale e all’età. Le somme versate per il riscatto sono integralmente deducibili dal reddito IRPEF anche per i veterinari forfettari (limitatamente però al reddito forfettario imponibile).IVA veterinario: aliquota 22%A differenza dei medici umani (che applicano l’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 per le prestazioni sanitarie alla persona), il veterinario in regime ordinario applica l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni professionali.Il motivo è normativo: l’esenzione art. 10 si applica alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” e quindi si riferisce alla salute umana. Le cure agli animali, anche se erogate da medici abilitati, sono considerate servizi commerciali e scontano IVA piena.Esempio fattura veterinario regime ordinario Fattura n. 47/2026 Visita specialistica gatto: 80,00 € Ecografia addominale: 60,00 € Imponibile: 140,00 € Contributo integrativo ENPAV 2%: 2,80 € Subtotale: 142,80 € IVA 22%: 31,42 € Totale fattura: 174,22 €IVA forfettario: nessun addebitoIl veterinario in regime forfettario non addebita IVA in fattura. La fattura riporta la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Operazione senza applicazione dell’IVA.”Attenzione clientela B2B: chi fattura prevalentemente ad allevamenti, aziende agricole, canili, allevatori professionali, deve valutare bene la convenienza del forfettario. Tali clienti possono preferire fornitori che addebitano IVA detraibile (regime ordinario), perché in forfettario l’IVA “incorporata” rimane un costo per il cliente impresa che potrebbe ribaltarla sul prezzo richiesto. Detraibilità 19% spese veterinarie per il clienteBuona notizia per la clientela privata: le spese veterinarie sostenute per animali da compagnia e per cavalli sportivi (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o sport, non a scopo alimentare) sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi del proprietario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis del TUIR.Limiti di detraibilità 2026Tetto massimo: 550 € di spesa annuaFranchigia: 129,11 € (la detrazione si applica solo sulla parte eccedente questa soglia)Detrazione effettiva massima: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € annuiPagamento tracciabile obbligatorio (bonifico, carta, bancomat, app di pagamento, assegno)Spese ammissibiliVisite e prestazioni del medico veterinarioEsami diagnostici, ecografie, radiografieInterventi chirurgici e degenzaFarmaci veterinari (anche da banco) acquistati in farmacia o presso il veterinarioAnimali esclusi dalla detrazioneAnimali destinati all’allevamento, alla riproduzione e al consumo alimentareAnimali utilizzati per attività commerciali o agricoleAnimali utilizzati per illeciti o non legalmente detenutiPer il veterinario: per consentire al cliente la detrazione 19%, in fattura devono essere riportati nome e codice fiscale del proprietario e una descrizione idonea della prestazione. Il pagamento deve essere tracciato. Conviene incentivare i clienti a pagare con POS, bonifico o app: per loro è più agevole, e per il veterinario è più tutelante.Fatturazione veterinario: B2C e B2BLa fatturazione del veterinario è prevalentemente B2C (verso privati con animale da compagnia) ma include anche una componente B2B (allevamenti, aziende agricole, allevatori professionali, canili, pensioni per animali, scuderie ippiche, zoo, parchi, associazioni sportive equestri).Fatturazione elettronica obbligatoria 2026Dal 1° gennaio 2024 anche i veterinari forfettari devono emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), come tutti gli altri contribuenti P.IVA. La fattura elettronica si trasmette in formato XML al SDI dell’Agenzia delle Entrate, che la inoltra al destinatario tramite codice destinatario o PEC.Fattura B2C (cliente privato con pet)Indicare nome, cognome e codice fiscale del cliente proprietario dell’animaleSpecificare la natura della prestazione (visita, vaccinazione, chirurgia, esami)Indicare il nome dell’animale e la specie (utile per la storia clinica)Codice destinatario: 0000000 (sette zeri) per privati senza PECIndicare modalità di pagamento (preferibile tracciabile per detraibilità 19%)Fattura B2B (allevamento o azienda agricola)Indicare partita IVA e codice fiscale del cliente impresaCodice destinatario di 7 caratteri (canale telematico SDI) o PEC del clienteSe regime ordinario: applicare ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’impostaSe regime forfettario: nessuna ritenuta e dicitura art. 1 c. 54-89 L. 190/2014Possibili agevolazioni IVA per allevamenti zootecnici (regime speciale agricoltura)Imposta di bolloLe fatture in regime forfettario o senza IVA, di importo superiore a 77,47 €, scontano l’imposta di bollo virtuale di 2 €. Va addebitata in fattura al cliente o trattenuta dal compenso e versata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Sistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusiUna particolarità importante che distingue i veterinari da medici, dentisti, psicologi, fisioterapisti, infermieri e altre professioni sanitarie umane: i veterinari NON trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle proprie fatture.Il Sistema TS è la piattaforma del MEF/Agenzia delle Entrate creata per la dichiarazione precompilata IRPEF: i professionisti sanitari che si occupano di salute umana inviano i dati delle prestazioni e degli importi pagati dai pazienti, e questi compaiono automaticamente nella precompilata come spese sanitarie detraibili.Le spese veterinarie, pur essendo detraibili al 19% (entro 550 € e con franchigia), seguono un canale diverso:Il proprietario dell’animale conserva la fattura veterinaria e la prova del pagamento tracciatoLe spese si inseriscono manualmente nel modello 730 al rigo E8/E10 (codice 29 “Spese veterinarie”)Non sono precompilate e quindi richiedono attenzione del CAF o commercialistaPer il veterinario: non occorre richiedere alcuna abilitazione al Sistema TS, non occorre nessuna trasmissione delle fatture al MEF. Si tratta di una semplificazione operativa, ma occorre informare i clienti che dovranno consegnare le fatture al loro CAF o commercialista per fruire della detrazione 19%.Tariffario veterinario FNOVIIl tariffario professionale dei medici veterinari è stato abolito come obbligatorio dalla L. 248/2006 (decreto Bersani) e dal D.L. 1/2012, ma la FNOVI pubblica e aggiorna periodicamente indicazioni tariffarie di riferimento, utili come parametro di mercato e per le perizie giudiziali.Tariffe orientative 2026 (esempi indicativi)Visita generica ambulatoriale: 35-60 €Visita specialistica: 60-120 €Vaccinazione (singola): 25-50 € (esclusi farmaci)Vaccinazione completa cucciolo: 80-150 €Microchip e iscrizione anagrafe: 30-60 €Sterilizzazione gatto/gatta: 100-250 €Sterilizzazione cane/cagna: 200-500 € (in base al peso)Ecografia: 50-120 €Radiografia: 40-90 €Esami del sangue (emocromo, biochimica): 40-100 €Visita a domicilio: maggiorazione 30-50 €Reperibilità notturna/festiva: maggiorazione 50-100%Le tariffe variano in base a area geografica (zone metropolitane più alte), specializzazione del veterinario, complessità del caso clinico e tipo di animale. Per gli equini e gli animali esotici esistono tariffari specifici, generalmente superiori. Attrezzature ambulatorio veterinarioL’avvio di un ambulatorio veterinario richiede investimenti significativi in attrezzature mediche e diagnostiche. Le principali categorie:Attrezzature di base ambulatorioTavolo da visita regolabile in altezza, idrolavabile (800-2.500 €)Lampada scialitica per illuminazione visite (300-1.500 €)Stetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio (300-800 € per kit)Bilancia veterinaria (per pesare animali da 0 a 100 kg) (300-1.500 €)Frigorifero per farmaci certificato (400-2.000 €)Autoclave per sterilizzazione strumenti (1.500-5.000 €)Microscopio binoculare per analisi citologiche (800-3.500 €)Diagnostica per immaginiEcografo veterinario: 8.000-30.000 € (in base alla qualità e alle sonde)Apparecchio radiologico: 15.000-50.000 € (con autorizzazione ASL/ARPA)Sviluppatrice digitale o CR: 8.000-25.000 €Sala chirurgicaTavolo chirurgico dedicato (1.500-5.000 €)Lampada chirurgica a LED (800-3.500 €)Apparecchio anestesia gassosa con vaporizzatore (3.000-12.000 €)Monitor multiparametrico (ECG, SpO2, pressione) (1.500-6.000 €)Set ferri chirurgici base + suture (1.000-3.000 €)Elettrobisturi (800-3.500 €)Importante per il regime forfettario: in forfettario i costi delle attrezzature NON sono deducibili. Sono coperti dal forfait 22% e l’IVA pagata sull’acquisto è un costo (non detraibile). Per ambulatori che richiedono investimenti importanti (ecografo, radiologico, sala chirurgica), il regime ordinario semplificato può risultare più conveniente: si deducono ammortamenti, leasing, manutenzioni e si detrae l’IVA al 22% sull’acquisto.Farmaci veterinari: registro obbligatorioI medici veterinari che detengono e somministrano farmaci nell’ambulatorio o presso le strutture dei clienti devono tenere il registro di carico-scarico dei farmaci veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006 (codice del farmaco veterinario) e del Regolamento UE 2019/6.Registro carico-scaricoDa tenere presso lo studio in formato cartaceo o digitale (sistema VetInfo)Annotazione di tutti i farmaci acquistati (carico) con fattura del fornitoreAnnotazione di tutti i farmaci somministrati o ceduti (scarico) con dati paziente e proprietarioDa conservare per 5 anni e disponibile per controlli ASL/NASRicetta veterinaria elettronicaDal 16 aprile 2019 è obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica (REV) per la prescrizione di tutti i farmaci veterinari (anche da banco). La REV viene generata e trasmessa al portale ministeriale VetInfo e alla farmacia tramite sistema informatico. Il veterinario deve essere registrato a VetInfo con CIE/CNS e firma digitale.Scorte di farmaciPer detenere scorte di farmaci nell’ambulatorio (es. anestetici, antibiotici, vaccini) occorre autorizzazione ASL con specifica per la tipologia di farmaci. Le scorte vanno conservate in armadio chiuso a chiave e annotate nel registro carico-scarico. RC professionale veterinarioL’assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i veterinari iscritti all’Ordine, ai sensi della L. 148/2011 (riforma delle professioni). La polizza copre i danni causati a terzi (proprietari, animali, strutture) nell’esercizio dell’attività professionale.Cosa copre la polizza RC veterinariaErrori diagnostici e terapeutici (malpractice veterinaria)Danni materiali all’animale durante visita o interventoDanni patrimoniali al proprietario (es. perdita animale di valore)Spese legali per difesa civile e penaleEventuale copertura postuma (claims made) per richieste successive alla cessazioneCosto polizza RC veterinariaVeterinario neoiscritto animali da compagnia: 250-500 € l’annoVeterinario chirurgo con sala operatoria: 600-1.500 € l’annoVeterinario equino o grandi animali: 800-2.000 € l’annoMassimali: tipici 500.000 – 2.000.000 € per sinistroIl costo della polizza RC professionale è integralmente deducibile in regime ordinario semplificato. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non è deducibile separatamente.Autorizzazione ASL ambulatorio veterinarioPer aprire un ambulatorio veterinario in locali aperti al pubblico è necessaria l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa regionale e dell’Accordo Stato-Regioni del 26/11/2003.Tipologie di strutture veterinarieStudio veterinario: locali per visita ambulatoriale, no chirurgia, no degenza, no diagnostica complessa. Requisiti minimi semplificatiAmbulatorio veterinario: visita, piccola chirurgia (extra-cavitaria), diagnostica di base. Requisiti più stringentiClinica veterinaria: visita, chirurgia maggiore, degenza limitata, diagnostica avanzata, presenza di personaleOspedale veterinario: chirurgia complessa, terapia intensiva, degenza prolungata, reperibilità H24, équipe medicaRequisiti strutturali ambulatorioSala d’attesa separata dagli ambienti cliniciLocale visita con tavolo, lavabo con erogatore non manuale, pavimento e pareti lavabiliLocale per piccole procedure chirurgiche (se ambulatorio)Servizi igienici per personale e clientiLocale spogliatoio per il personaleArmadio farmaceutico chiudibileSmaltimento rifiuti speciali sanitari (contratto con ditta specializzata)Documenti per autorizzazione ASLSCIA sanitaria al SUAP del ComunePlanimetria dei locali con destinazione d’usoRelazione tecnica sui requisiti igienico-sanitariAutocertificazione del Direttore Sanitario (può essere il veterinario stesso)Iscrizione all’Ordine dei Medici VeterinariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzataVeterinario convenzionato con ASLIl veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale svolge attività di Sanità Pubblica Veterinaria su incarico ASL: profilassi obbligatorie, anagrafe canina, vigilanza sugli alimenti di origine animale. La convenzione segue regole specifiche di compatibilità con la libera professione e di compenso (Accordo Collettivo Nazionale dei veterinari convenzionati). Telemedicina veterinaria 2026La telemedicina veterinaria è stata definitivamente regolamentata dalle linee guida FNOVI ed è consentita per specifiche prestazioni. Nel 2026 è una realtà consolidata, particolarmente utile per follow-up, teleconsulto tra colleghi, controllo cronicità e second opinion.Prestazioni di telemedicina veterinaria consentiteTelevisita di follow-up: controllo post-operatorio, monitoraggio terapie croniche, valutazione esami a distanzaTeleconsulto: tra veterinari di base e specialisti per second opinionTelecooperazione: assistenza in tempo reale durante procedureTelemonitoraggio: controllo parametri (es. diabete, insufficienza renale) tramite dispositivi connessiTeletriage: valutazione iniziale dell’urgenza prima di indirizzare a visita in presenzaLimiti della telemedicina veterinariaLa prima visita deve essere in presenza (non si può diagnosticare a distanza un nuovo paziente animale)Le prestazioni manuali (palpazione, auscultazione, prelievi) non sono telemedicabiliLe prescrizioni di farmaci per nuove patologie richiedono visita in presenzaVale il principio di responsabilità professionale: il veterinario decide se la telemedicina è clinicamente appropriata o se richiedere visita in presenzaNecessità di consenso informato specifico del proprietario per prestazioni di telemedicinaAspetti fiscali della telemedicina veterinariaLe prestazioni di telemedicina veterinaria sono fatturabili come prestazioni veterinarie ordinarie con codice ATECO 75.00.00, IVA 22% in regime ordinario o esenzione in forfettario, e contributo integrativo ENPAV 2%. Per il cliente sono detraibili al 19% come le prestazioni in presenza, sempre con pagamento tracciabile.Esempi calcolo tasse veterinarioTre scenari pratici di calcolo tasse e contributi per veterinario in regime forfettario, ipotesi neoiscritto con aliquota startup 5% e contributi ENPAV ridotti per neoiscritti (ipotesi minimo soggettivo agevolato 1.250 € + integrativo 2% + maternità 90 €).Scenario 1: Fatturato 40.000 €Calcolo regime forfettario (5% startup, neoiscritto ENPAV)Fatturato annuo: 40.000 €Reddito forfettario (78%): 31.200 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito = 4.992 € — supera il minimo agevolato): 4.992 €Contributo ENPAV integrativo 2% (a carico cliente, neutro per il veterinario): 800 € (incassati e riversati)Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 31.200 – 4.992 – 90 = 26.118 €Imposta sostitutiva 5%: 1.305,90 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 6.388 €Netto in tasca: 33.612 € (84% del fatturato)Scenario 2: Fatturato 60.000 €Calcolo regime forfettario (5% startup)Fatturato annuo: 60.000 €Reddito forfettario (78%): 46.800 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 7.488 €Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.200 €Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 46.800 – 7.488 – 90 = 39.222 €Imposta sostitutiva 5%: 1.961,10 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 9.539 €Netto in tasca: 50.461 € (84% del fatturato)Scenario 3: Fatturato 85.000 € (limite forfettario)Calcolo regime forfettario (5% startup)Fatturato annuo: 85.000 €Reddito forfettario (78%): 66.300 €Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 10.608 €Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.700 €Contributo maternità: 90 €Reddito imponibile: 66.300 – 10.608 – 90 = 55.602 €Imposta sostitutiva 5%: 2.780,10 €Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 13.478 €Netto in tasca: 71.522 € (84% del fatturato)Dopo il 5° anno (aliquota 15%): con fatturato 85.000 € il calcolo cambia: imposta sostitutiva 15% × 55.602 = 8.340 € (invece di 2.780 €). Il carico fiscale aumenta di circa 5.500 € l’anno e il netto in tasca scende a circa 66.062 € (78% del fatturato). Costi apertura ambulatorio veterinarioL’investimento per aprire un ambulatorio veterinario nel 2026 varia significativamente in base al livello di servizi offerti. Stima realistica per nuovo studio:Configurazione minima — Studio veterinario base (15.000-25.000 €)Adeguamento locale (pavimenti, pareti lavabili, lavabi non manuali): 4.000-8.000 €Tavolo da visita, lampada, stetoscopio, otoscopio: 2.000-4.000 €Microscopio base, bilancia veterinaria: 1.500-3.500 €Frigo farmaci, autoclave: 2.000-5.000 €Software gestionale veterinario, fatturazione elettronica: 800-1.500 €/annoMobilio sala d’attesa, ufficio: 2.000-4.000 €Insegna, cartelli, sito web: 1.500-3.000 €RC professionale primo anno: 300-700 €Iscrizione Ordine + ENPAV primi versamenti: 1.500-2.500 €Configurazione media — Ambulatorio con piccola chirurgia (30.000-50.000 €)Configurazione base + sala chirurgicaApparecchio anestesia gassosa: 4.000-9.000 €Monitor multiparametrico: 1.800-4.000 €Ecografo entry level: 8.000-15.000 €Strumenti chirurgici, set ferri, suture: 1.500-3.000 €Adeguamenti sala chirurgica (autoclave dedicato, lampada): 3.000-6.000 €Smaltimento rifiuti speciali, contratti: 500-1.200 €/annoConfigurazione completa — Clinica veterinaria (60.000-120.000 €)Locali più ampi (sala chirurgica, degenza, diagnostica): canone affitto +50%Ecografo professionale + sonde: 18.000-30.000 €Apparecchio radiologico digitale: 25.000-50.000 €Personale (assistente veterinario, ASA): 18.000-25.000 € lordi/anno per FTESoftware gestionale evoluto: 1.500-3.000 €/annoMarketing e comunicazione iniziale: 3.000-8.000 €Finanziamenti agevolati: per l’apertura di nuovi ambulatori veterinari sono accessibili strumenti come Resto al Sud (regioni Sud + Centro), ON-Oltre Nuove Imprese, Smart&Start Italia (per innovazione digitale), microcredito Invitalia e bandi regionali per giovani professionisti. Anche la Nuova Sabatini può finanziare l’acquisto di attrezzature diagnostiche con contributo in conto interessi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Il cliente che vuole detrarre la spesa veterinaria al 19% deve conservare la fattura e inserirla manualmente nel 730 al codice 29 “Spese veterinarie”.Le prestazioni veterinarie sono esenti IVA come quelle dei medici?No. L’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 si applica alle “prestazioni sanitarie alla persona”, quindi solo alla salute umana. Le prestazioni veterinarie scontano IVA ordinaria 22% in regime ordinario. In regime forfettario non si applica IVA per la natura del regime, non per esenzione sanitaria.Quanto pago di ENPAV come neoiscritto al primo anno?Nei primi anni di iscrizione l’ENPAV applica una riduzione del minimo soggettivo (l’aliquota esatta è stabilita dai regolamenti annuali ENPAV). Si versano comunque il contributo integrativo 2% (rivalsa in fattura) e il contributo di maternità (circa 80-110 €). Verificare gli importi 2026 aggiornati su enpav.it o tramite commercialista.Posso fare il veterinario libero professionista e dipendente ASL contemporaneamente?Per il veterinario dipendente del SSN (ASL, IZS) la libera professione è regolata dall’incompatibilità del pubblico impiego: il dipendente a tempo pieno non può esercitare libera professione (salvo intramoenia se prevista) mentre il dipendente a tempo parziale al 50% o meno può esercitare attività libero-professionale in regime extramoenia, previa autorizzazione dell’amministrazione.Devo fare l’autorizzazione ASL anche se faccio solo visite a domicilio?Se l’attività è esclusivamente itinerante (visite presso il cliente o presso strutture terze) senza locali aperti al pubblico, l’autorizzazione sanitaria di struttura non è necessaria, ma servono comunque iscrizione Ordine, P.IVA, ENPAV, RC professionale e registrazione VetInfo per la ricetta elettronica. Se si detengono scorte di farmaci in auto o presso un domicilio, occorre comunque comunicazione/autorizzazione ASL specifica.I costi dell’ecografo e del radiologico sono deducibili?Solo in regime ordinario semplificato: si deducono come ammortamento (in genere 6-7 anni per attrezzature mediche) o tramite leasing. Si detrae anche l’IVA al 22% sull’acquisto. In regime forfettario tutti i costi (tranne i contributi ENPAV) sono coperti dal forfait 22% e non sono deducibili separatamente.La mia polizza RC professionale è deducibile?In regime ordinario sì, integralmente. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non si deduce separatamente. La RC è comunque obbligatoria per legge, indipendentemente dal regime fiscale.Quanto detrae il mio cliente per le spese veterinarie del cane?Il proprietario di un animale da compagnia detrae il 19% delle spese veterinarie per la parte eccedente i 129,11 € e fino a un tetto di 550 € l’anno. Detrazione massima effettiva: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € l’anno. Indispensabile pagamento tracciabile (POS, bonifico, app, assegno).Posso fare telemedicina veterinaria anche per la prima visita?No. Le linee guida FNOVI prescrivono che la prima visita a un nuovo paziente animale debba essere svolta in presenza. La telemedicina è ammessa per follow-up, controllo cronicità, teleconsulto, second opinion e teletriage di urgenza. La diagnosi a distanza di un nuovo paziente non è clinicamente né deontologicamente accettabile.Apri la partita IVA da veterinario con il CAF Centro Fiscale di UdineAprire la partita IVA da medico veterinario richiede attenzione a numerosi aspetti specifici: scelta del regime fiscale ottimale (forfettario 5% startup vs ordinario), iscrizione Ordine FNOVI, gestione contributi ENPAV con riduzioni neoiscritti, autorizzazione ASL ambulatorio, registro carico-scarico farmaci, RC professionale, fatturazione elettronica B2C/B2B, IVA 22% e detraibilità 19% per i clienti.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i veterinari e tutti i professionisti sanitari del Friuli Venezia Giulia in:Apertura partita IVA con codice ATECO 75.00.00 e scelta regime fiscalePratica iscrizione ENPAV e gestione contributi annualiFatturazione elettronica B2C/B2B e gestione SDIDichiarazione redditi e calcolo imposta sostitutivaConsulenza fiscale per passaggio al regime ordinario quando convenienteAdempimenti antiriciclaggio e tracciabilità incassiPrenota una consulenza al CAF Centro Fiscale di UdineApriamo la tua partita IVA da veterinario e gestiamo tutti gli adempimenti, dalla pratica ENPAV alla fatturazione elettronica.Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.com★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-29 08:00:002026-08-17 10:16:37Partita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e Fatturazione
Osteopati, Professionisti SanitariOsteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata e ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle universita, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali piu rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoLa legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneDPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataOrdinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoLe porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheEsenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataTessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiRegime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioDomande frequenti su osteopatia e SSNOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoL osteopata e oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico piu importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si e concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilita pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilita di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi. La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneIl punto di partenza e la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Universita e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attivita, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.Il lungo iter attuativo (2018-2024)Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Universita – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le universita italiane e prime iscrizioni all albo.Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessita tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi gia esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto cio coinvolge piu ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanita. DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataIl DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.Cosa fa l osteopata secondo il DPCMIl DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.In termini pratici, l osteopata:effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;non formula diagnosi mediche ne prescrive farmaci o esami strumentali;indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;opera in autonomia professionale e responsabilita, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopataAmbitoCosa fa l osteopataCosa NON faValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esamiTrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentaleSettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attivita riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusiva Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Universita e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).Caratteristiche del corso di laureaDurata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.Crediti: 180 CFU complessivi.Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.Materie principali del piano di studiIl piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).Le universita che hanno attivato il corsoI primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune universita italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato. Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoUna volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento e la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.Due percorsi di iscrizioneEsistono due modalita di iscrizione, pensate per due platee diverse:1. Albo ordinario (nuovi laureati)Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione e automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e da accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati gia operanti)E lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica e quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.L elenco e definito “ad esaurimento” perche, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sara piu possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilita di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.Quanto costa l iscrizioneL iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota e deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista. Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. E la grande novita simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanita integrata.Cosa significa concretamenteL ingresso nel SSN non e ne automatico ne immediato. Significa che:l osteopata puo essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come gia avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non e una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, e l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potra parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.L impatto sul cittadinoPer il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge e ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilita professionale;certezza del titolo: la qualifica di osteopata e oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata puo collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;detraibilita della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale. Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheIl riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.Quando la spesa e detraibileLa detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione e disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euroAttenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.Requisiti pratici per la detrazioneDocumentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.Tracciabilita del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non e ammesso.Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta piu (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).Come compilare il 730Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli. Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataSul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento e l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.Cosa cambia rispetto al passatoFino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attivita di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.Implicazioni sulla fatturazioneL osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era gia esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 e tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.Esempio praticoMarco e un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perche l importo e inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovra applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, puo essere addebitata al cliente). Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiTra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c e l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.Come funziona l inviol osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;il paziente puo esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.Sanzioni in caso di mancato invioL omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioSul piano fiscale, l osteopata libero professionista puo scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.Codice ATECO dell osteopataCon la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attivita sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanita e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto puo variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.Regime forfettario per l osteopataIl regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, e particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;coefficiente di redditivita: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanita);imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attivita, se rispettati i requisiti);esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza piu soglia minima).Contributi previdenzialiL osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, e tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, e del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).Quando rivolgersi al CAFIl CAF Centro Fiscale di Udine puo affiancare l osteopata in tutte le fasi:analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;tenuta della contabilita semplificata e adempimenti annuali;predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronicaDomande frequenti su osteopatia e SSNL osteopata e davvero una professione sanitaria nel 2026?Si. L osteopata e una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale e stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale e stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?Si, se la prestazione e resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione e del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non e una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata puo essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.Come si diventa osteopata oggi?Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati e la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune universita italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso e a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi gia esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti puo iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?Si. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale e tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi gia inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?Si, il regime forfettario e perfettamente compatibile con l attivita di osteopata. Il coefficiente di redditivita applicabile e generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva e del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attivita. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, e utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarmi?Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilita, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilita dei pagamenti.Conclusioni: un cambiamento di portata storicaL apertura delle porte del SSN all osteopatia non e una rivoluzione del giorno per giorno: e l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione e oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa e detraibile e la fatturazione e ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.Il prossimo passo, per il quale si lavora gia, e l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanita pubblica: solo allora si potra dire che l osteopatia e entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale e chiaro: l osteopatia non e piu disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.Per qualsiasi necessita – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-08-17 10:17:38Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e ContributiAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 significa intraprendere una libera professione sanitaria regolamentata, con regole fiscali specifiche e vantaggi importanti grazie al regime forfettario. Il logopedista è infatti un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999 e dal D.M. 14/09/1994 n. 742, iscritto all’Albo TSRM-PSTRP, che si occupa della prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento.In questa guida completa, aggiornata al 2026, spiegheremo passo dopo passo come aprire partita IVA, quale codice ATECO utilizzare, come funziona il regime forfettario al 5% o 15%, quali sono i contributi alla Gestione Separata INPS, come emettere fatture esenti IVA detraibili al 19%, e quanto si paga di tasse con esempi pratici a 25.000 €, 40.000 € e 55.000 € di fatturato.Indice dei contenutiChi è il logopedista: profilo professionale sanitarioAree di intervento del logopedistaRequisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPCodice ATECO logopedista: 86.90.29Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteGestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Fatturazione elettronica logopedista B2CPrestazioni tipiche e tariffe di riferimentoAprire studio professionale: SCIA, RC e materialiLogopedia pediatrica vs logopedia adultiTeleriabilitazione e online consulting 2026Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaEsempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KCome trovare i primi pazientiFAQ Partita IVA Logopedista 2026★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Chi è il logopedista: profilo professionale sanitarioIl logopedista è un professionista sanitario il cui profilo è stato istituito con il D.M. 14 settembre 1994, n. 742 e successivamente inquadrato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha eliminato la dicitura “ausiliaria” e riconosciuto piena autonomia professionale alle professioni sanitarie tecnico-riabilitative. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha completato il quadro normativo istituendo gli Ordini delle Professioni Sanitarie e l’Albo della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP.In termini operativi, il logopedista svolge la propria attività in autonomia o in équipe con medici (foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, otorinolaringoiatri), psicologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva e insegnanti. Non si tratta di un “tecnico” subordinato al medico, ma di un professionista che, sulla base della prescrizione medica, elabora autonomamente il piano di trattamento riabilitativo. Aree di intervento del logopedistaIl D.M. 742/1994 individua quattro grandi aree di intervento del logopedista:Disturbi del linguaggio e della comunicazione: ritardi del linguaggio, disturbi specifici del linguaggio (DSL), disfasie, afasie post-ictus o post-trauma, disartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla).Disturbi della voce: disfonie funzionali e organiche, noduli e polipi delle corde vocali, riabilitazione vocale post-chirurgica, voice training per professionisti della voce (insegnanti, cantanti, attori).Disturbi della deglutizione: disfagie nei pazienti neurologici, oncologici (post-radioterapia testa-collo), pediatrici e geriatrici; disturbi della suzione e dell’alimentazione nel neonato e nel bambino.Disturbi dell’apprendimento: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, ai sensi della Legge 170/2010.A queste si aggiungono interventi su balbuzie e disfluenze, disturbi della comunicazione nello spettro autistico, sordità infantile (con riabilitazione protesica e impianto cocleare), deglutizione deviata e ortognatica in collaborazione con ortodontisti, e counseling familiare per supportare genitori e caregiver. Requisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPPer esercitare la professione di logopedista in Italia nel 2026 sono richiesti due requisiti fondamentali:Laurea triennale in Logopedia (Classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione), abilitante alla professione. Il corso prevede 180 CFU, di cui circa 60 di tirocinio pratico nelle strutture sanitarie convenzionate. L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante.Iscrizione all’Albo della professione di Logopedista presso l’Ordine TSRM-PSTRP territoriale di competenza. L’iscrizione è obbligatoria per esercitare sia come dipendente sia come libero professionista, ai sensi della Legge 3/2018.Per chi desidera proseguire gli studi sono disponibili la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2), utile per ruoli di coordinamento, didattica e ricerca, oltre a master universitari di I e II livello in aree specialistiche (logopedia in età evolutiva, disfagia, voce artistica, neuroriabilitazione cognitiva, DSA).L’iscrizione all’Albo comporta il pagamento di una quota annuale (mediamente 100-150 euro) e l’obbligo di formazione continua ECM (50 crediti annui, 150 nel triennio) ai sensi del D.lgs. 502/1992. Codice ATECO logopedista: 86.90.29Il codice ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e applicato anche nel 2026) corretto per il logopedista che apre partita IVA è il 86.90.29 – Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove). Questo codice raggruppa le professioni sanitarie tecnico-riabilitative diverse dai medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi.In sede di apertura partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 telematico o tramite intermediario CAF), occorre indicare:Codice ATECO primario: 86.90.29Descrizione attività: “Servizi di logopedia – prestazioni sanitarie di valutazione e trattamento riabilitativo dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento”Natura giuridica: persona fisica (lavoratore autonomo / libero professionista)Regime fiscale: forfettario (codice “CM”) se si rispettano i requisitiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (non esiste cassa autonoma per logopedisti)L’apertura della partita IVA è gratuita e immediata. Tramite il CAF Centro Fiscale di Udine è possibile ottenere assistenza completa nella compilazione del modello AA9/12 e nella pianificazione fiscale e previdenziale dell’attività. Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteIl regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è la scelta più conveniente per la maggior parte dei logopedisti, soprattutto nei primi anni di attività. Le caratteristiche per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 euro annui (sopra i 100.000 euro decadenza immediata in corso d’anno)Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78% (gruppo “altre attività”)Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (regime “start-up” se rispettati i requisiti); 15% dal sesto anno o se non si rispettano i requisiti start-upEsenzione IVA: nessun obbligo di addebito IVA in fattura (a doppio titolo: regime forfettario + esenzione sanitaria art. 10)Niente IRAP e niente studi di settore / ISAContabilità semplificata: solo registro cronologico delle fatture emesse (con software gestionale o anche in Excel)Per accedere al regime start-up al 5% sono richiesti tre requisiti cumulativi:Non aver esercitato attività professionale o di impresa nei 3 anni precedenti l’apertura partita IVAL’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (eccetto pratica obbligatoria)Se si prosegue un’attività altrui, i ricavi del cedente nel periodo d’imposta precedente non devono superare 85.000 euroIl tirocinio universitario svolto durante il corso di laurea in Logopedia non è considerato “attività professionale precedente” e quindi non preclude l’accesso al regime start-up al 5%. Gestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Il logopedista libero professionista, non avendo una cassa di previdenza autonoma, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995. L’iscrizione è gratuita e si effettua online sul portale INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.Le aliquote contributive 2026 della Gestione Separata si applicano al reddito imponibile previdenziale (nel forfettario: ricavi × 78%):26,07%: per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (è la situazione standard del logopedista libero professionista a tempo pieno)24%: per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che esercitano in P.IVA in regime di doppio lavoro) o pensionatiIl massimale contributivo 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato annualmente). I contributi si versano tramite modello F24 con due saldi (giugno e novembre) e si calcolano in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RR sezione II). I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF (anche nel forfettario, dove riducono direttamente l’imponibile dell’imposta sostitutiva).Importante: il logopedista in P.IVA può addebitare in fattura al cliente la rivalsa INPS del 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996). Questa rivalsa concorre a formare il reddito imponibile IRPEF/sostitutiva ma non è soggetta a ritenuta. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Il logopedista è obbligato a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai sensi del D.lgs. 175/2014 e del D.M. 19 ottobre 2020 (che ha inserito gli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie tra i soggetti tenuti all’invio).L’invio dei dati al Sistema TS produce due effetti pratici fondamentali:Detraibilità 19%: il paziente può detrarre le spese sostenute per prestazioni logopediche come spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, sopra la franchigia di 129,11 euro, nel modello 730 o Redditi PF. La detrazione è confermata anche per il 2026 (con il limite di reddito complessivo introdotto dalla Manovra per i redditi sopra 75.000 euro).Precompilata: i dati trasmessi confluiscono automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata del paziente, semplificandone la compilazione.Le scadenze 2026 per l’invio al Sistema TS sono semestrali (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre), come stabilito dal D.M. 8 febbraio 2024. Per ogni prestazione il logopedista deve indicare data, importo, tipologia (TK = “altre spese sanitarie”), modalità di pagamento e codice fiscale del paziente.Il paziente ha sempre diritto al diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati al STS: in tal caso il logopedista non invia i dati di quella prestazione e annota l’opposizione sul registro.Per beneficiare della detrazione il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bancomat, app di pagamento) ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, c. 679-680. È quindi sconsigliato il pagamento in contanti. Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Le prestazioni rese dal logopedista sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, che esonera le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.L’esenzione si applica indipendentemente dal regime fiscale (ordinario, semplificato o forfettario) e si fonda sul fatto che il logopedista è una professione sanitaria iscritta a un Albo. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente IVA art. 10, n. 18, DPR 633/1972” e, se in regime forfettario, anche “Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.Importante: anche in caso di esenzione IVA, sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 2 euro (art. 13 Tariffa allegata al DPR 642/1972). La marca può essere a carico del cliente (se indicata in fattura) e va versata cumulativamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno tramite F24 (codice tributo 2505).Per le prestazioni rese a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (es. ASL, cliniche), è opportuno verificare con il committente se la fattura debba riportare anche il riferimento al D.M. 17 maggio 2002 sull’esenzione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. Fatturazione elettronica logopedista B2CDal 1° gennaio 2024, con l’entrata a regime della fatturazione elettronica per tutti i forfettari (D.L. 36/2022, art. 18), anche il logopedista deve emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). Tuttavia, esiste una regola specifica per le prestazioni sanitarie rese a privati:Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche (B2C) i cui dati sono inviati al Sistema TS NON devono essere trasmesse via SdI in formato elettronico, ma vanno emesse in formato cartaceo o PDF e consegnate al paziente. Lo stabilisce l’art. 10-bis del D.L. 119/2018, prorogato fino al 31 dicembre 2025 (e con tutta probabilità prorogato anche per il 2026 con la Legge di Bilancio).Le fatture verso aziende, enti, ASL, studi medici (B2B) vanno invece emesse tramite SdI in formato XML, indicando il codice destinatario o la PEC del committente. In questo caso il codice destinatario “0000000” si usa solo se il committente non lo ha comunicato.In pratica, il logopedista che lavora prevalentemente con privati (B2C) non emette fatture elettroniche via SdI, ma cartacee o PDF, e si limita a inviare i dati al Sistema TS. Questo semplifica enormemente la gestione amministrativa.Elementi obbligatori della fattura del logopedista (anche se cartacea):Numerazione progressiva e dataDati anagrafici e P.IVA del logopedistaCodice fiscale del paziente (obbligatorio per il Sistema TS)Descrizione della prestazione (es. “valutazione logopedica”, “trattamento riabilitativo”)Importo della prestazioneDicitura esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972Dicitura regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014Eventuale marca da bollo da 2 euro (sopra 77,47 euro)Modalità di pagamento (preferibilmente tracciabile) Prestazioni tipiche e tariffe di riferimentoLe tariffe del logopedista libero professionista sono liberamente determinate dal singolo professionista (non esistono più tariffari minimi obbligatori dopo la Legge Bersani 248/2006). Tuttavia, sulla base dei tariffari indicativi della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) e di rilevazioni di mercato 2025-2026, le tariffe più diffuse sono:Valutazione logopedica iniziale (60-90 minuti, anamnesi, somministrazione test standardizzati, stesura relazione): 80-120 euroSeduta di trattamento individuale (45-50 minuti): 40-70 euro in base alla città e all’esperienzaBilancio periodico / aggiornamento valutazione: 50-90 euroCounseling familiare (50 minuti): 50-80 euroRelazione clinica per pediatra, scuola o altri specialisti: 40-80 euroTrattamento di gruppo (es. gruppi DSA o di voice training): 20-35 euro a partecipanteTeleriabilitazione (videochiamata 30-45 minuti): 35-60 euroLe tariffe variano sensibilmente in base alla città (Milano, Roma e Bologna sono mediamente più alte di 15-25%), all’esperienza, alla specializzazione (es. disfagia oncologica e voce artistica hanno tariffe più alte) e al tipo di paziente (le sedute di logopedia pediatrica sono mediamente più richieste).Un logopedista libero professionista a tempo pieno con 25-30 ore settimanali di lavoro clinico (lasciando tempo per refertazione, formazione, counseling) può raggiungere un fatturato annuo di 35.000-55.000 euro, perfettamente compatibile con il regime forfettario. Aprire studio professionale: SCIA, RC e materialiAprire uno studio professionale di logopedia richiede alcuni adempimenti, semplificati rispetto alle strutture sanitarie ambulatoriali ma non assenti:SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale (a seconda della normativa regionale): è una segnalazione certificata di inizio attività che attesta il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di idoneità dei locali. Per gli studi professionali “monoprofessionali” la procedura è generalmente semplificata e non richiede autorizzazione preventiva.Requisiti dei locali: superficie minima dello studio (10-12 mq utili), bagno con antibagno, areazione e illuminazione naturale, climatizzazione, accessibilità per persone con disabilità (se nuova costruzione/ristrutturazione), insonorizzazione adeguata per le sedute di voice training e teleriabilitazione.Destinazione d’uso: lo studio professionale può essere ubicato anche in unità immobiliari residenziali (categoria A/2, A/3) come “studio professionale” senza necessità di cambio d’uso, ai sensi della Legge 392/1978 art. 27 e della giurisprudenza consolidata.RC professionale: la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) per tutti i professionisti sanitari, con massimali tipicamente di 1-3 milioni di euro. Il costo annuo per logopedisti varia da 150 a 400 euro.Privacy e GDPR: nomina del DPO se si trattano dati di particolari categorie su larga scala, registro dei trattamenti, informativa privacy specifica per dati sanitari.Sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 anche per studi professionali (DVR, formazione, primo soccorso e antincendio se ci sono dipendenti o collaboratori).Per i materiali professionali, l’investimento iniziale tipico include:Test standardizzati e batterie diagnostiche: PVCL, BVL 4-12, TROG-2, CMF, BVN 5-11, BVN 12-18, ABCA, MT, prove di lettura e scrittura DDE-2, ecc. (1.500-3.500 euro)Strumentazione audio: registratore digitale di alta qualità, cuffie professionali, microfoni, software di analisi spettrografica della voce (Praat è gratuito, software specifici 200-800 euro)Materiali per terapia: schede operative, libri specialistici, giochi terapeutici, software per CAA, app per riabilitazione (300-1.000 euro iniziali)Arredamento: scrivania, sedie ergonomiche, lettino o poltrona pediatrica, armadi chiusi (per privacy dei materiali clinici), specchio da parete (utile per voice training e articolazione)Strumentazione sanitaria di base: abbassalingua monouso, guanti, mascherine, gel disinfettante, cestini differenziatiInvestimento iniziale complessivo: circa 3.000-7.000 euro per uno studio piccolo, fino a 15.000 euro per uno studio attrezzato con cabina insonorizzata e strumentazione avanzata. Logopedia pediatrica vs logopedia adultiLa libera professione del logopedista si articola tipicamente in due grandi filoni, che richiedono competenze, materiali e approcci differenti:Logopedia pediatrica (0-18 anni): rappresenta il segmento più richiesto del mercato libero professionale. Comprende:Disturbi del linguaggio in età evolutiva (ritardi semplici, DSL, disturbi fonetico-fonologici)Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, disgrafia, discalculiaSordità infantile e riabilitazione protesica/cocleareBalbuzie evolutiva e in età scolareDisturbi della deglutizione neonatale e svezzamento difficileComunicazione nei disturbi dello spettro autisticoDeglutizione deviata e ortognatica (in collaborazione con ortodontisti)Il logopedista pediatrico lavora prevalentemente con genitori paganti privati (la richiesta di valutazioni e trattamenti DSA è in continua crescita), in collaborazione con pediatri di libera scelta, neuropsichiatri infantili e centri di neuropsichiatria. Le tariffe medie sono leggermente più alte e la frequenza delle sedute è generalmente bisettimanale.Logopedia adulti e geriatrica: comprende:Afasie post-ictus o post-trauma cranicoDisartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla, Alzheimer)Disfagia neurologica, oncologica e geriatricaDisfonie funzionali e organiche, voice training per professionisti della voceRiabilitazione post-laringectomia e post-chirurgia testa-colloBalbuzie persistente nell’adultoIl logopedista per adulti collabora frequentemente con neurologi, otorinolaringoiatri, foniatri, fisiatri, oncologi, geriatri e RSA. Una parte significativa del lavoro può svolgersi a domicilio del paziente (afasie, SLA, esiti di ictus), con tariffe maggiorate per il trasferimento.Molti logopedisti scelgono di specializzarsi in una nicchia specifica (es. solo DSA, solo voce, solo disfagia oncologica) per posizionarsi come riferimento territoriale e applicare tariffe più alte. Teleriabilitazione e online consulting 2026La teleriabilitazione logopedica, esplosa durante la pandemia, è ormai una modalità consolidata e regolamentata anche per il 2026. Le linee guida di riferimento sono:Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 17 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti del Ministero della Salute), che includono espressamente la teleriabilitazione tra le prestazioni erogabiliD.M. 30 settembre 2022 sui requisiti delle piattaforme di telemedicina e i flussi informativi del FSE 2.0Position paper della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) sulle buone pratiche della teleriabilitazione logopedicaDal punto di vista pratico, il logopedista può erogare in modalità telematica:Teleconsulto e counseling familiare (sempre possibile)Trattamento riabilitativo: consigliato dopo una prima valutazione in presenza, per pazienti collaboranti, con setup tecnologico adeguato e supporto del caregiver per i bambiniBilanci periodici e supervisione di programmi di lavoro a casaFormazione e parent trainingAspetti fiscali della teleriabilitazione: la prestazione resta una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, esente IVA art. 10, soggetta a invio al Sistema TS e detraibile al 19%. La fattura va emessa con la stessa modalità delle prestazioni in presenza. È buona pratica indicare in fattura la dicitura aggiuntiva “Prestazione erogata in modalità di teleriabilitazione”.Aspetti tecnologici minimi: piattaforma di videoconferenza GDPR-compliant (Doxee, GoToMeeting Health, Microsoft Teams in versione sanitaria, ecc.), connessione stabile, webcam HD, microfono di buona qualità (essenziale per i disturbi della voce e dell’articolazione), illuminazione adeguata. Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaUna situazione molto frequente è quella del logopedista dipendente di ASL o struttura sanitaria pubblica che vuole integrare il proprio reddito con un’attività libero professionale in regime forfettario. La compatibilità è possibile ma con regole specifiche:Autorizzazione del datore di lavoro: il dipendente pubblico deve presentare istanza di autorizzazione all’esercizio della libera professione (D.lgs. 165/2001, art. 53). L’autorizzazione viene concessa salvo conflitti di interesse o incompatibilità con l’orario di servizio.Regime intramoenia o extramoenia: il logopedista dipendente del SSN può aderire al regime intramoenia (con visite a tariffe regolate dal contratto) oppure svolgere la libera professione extramoenia, ma deve sceglierne uno solo per ogni Azienda.Limite reddituale per il forfettario: chi nel 2025 ha avuto redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro NON può accedere al regime forfettario nel 2026, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter, L. 190/2014). Questo è un punto cruciale: molti logopedisti dipendenti ASL superano questa soglia e devono valutare il regime ordinario o semplificato.Aliquota Gestione Separata: il dipendente che apre P.IVA paga la Gestione Separata INPS al 24% (e non al 26,07%) perché ha già altra copertura previdenziale obbligatoriaNiente regime start-up al 5%: la prosecuzione di un’attività di logopedia già svolta come dipendente preclude di norma l’aliquota agevolata (salvo eccezioni motivate)Per il logopedista dipendente privato (es. cliniche, centri convenzionati) le regole sono più morbide: di norma è sufficiente verificare il contratto di lavoro per eventuali clausole di esclusiva e ottenere il consenso scritto del datore. Il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente per il forfettario si applica comunque. Esempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KVediamo concretamente quanto paga di tasse e contributi un logopedista in regime forfettario, con tre scenari realistici. Le formule sono:Reddito imponibile = Ricavi × 78% (coefficiente redditività ATECO 86.90.29)Contributi INPS Gestione Separata = Reddito imponibile × 26,07% (senza altra copertura)Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile − Contributi INPS) × 5% (start-up) o 15%Carico fiscale totale = Imposta sostitutiva + Contributi INPSNetto in tasca = Ricavi − Carico fiscale totaleScenario 1: Fatturato 25.000 euro (logopedista neolaureata, primi anni)Ricavi: 25.000 €Reddito imponibile (×78%): 19.500 €Contributi INPS (26,07% di 19.500): 5.084 €Imponibile per imposta sostitutiva (19.500 − 5.084): 14.416 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 721 €Imposta sostitutiva 15% (regime ordinario forfettario): 2.162 €Netto in tasca con 5%: 25.000 − 5.084 − 721 = 19.195 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 25.000 − 5.084 − 2.162 = 17.754 € (71,0%)Scenario 2: Fatturato 40.000 euro (logopedista 3-4 anni di attività)Ricavi: 40.000 €Reddito imponibile (×78%): 31.200 €Contributi INPS (26,07% di 31.200): 8.134 €Imponibile per imposta sostitutiva (31.200 − 8.134): 23.066 €Imposta sostitutiva 5%: 1.153 €Imposta sostitutiva 15%: 3.460 €Netto in tasca con 5%: 40.000 − 8.134 − 1.153 = 30.713 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 40.000 − 8.134 − 3.460 = 28.406 € (71,0%)Scenario 3: Fatturato 55.000 euro (logopedista esperto, studio strutturato)Ricavi: 55.000 €Reddito imponibile (×78%): 42.900 €Contributi INPS (26,07% di 42.900): 11.184 €Imponibile per imposta sostitutiva (42.900 − 11.184): 31.716 €Imposta sostitutiva 5%: 1.586 €Imposta sostitutiva 15%: 4.757 €Netto in tasca con 5%: 55.000 − 11.184 − 1.586 = 42.230 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 55.000 − 11.184 − 4.757 = 39.059 € (71,0%)Come si vede, il regime forfettario consente al logopedista di trattenere il 71-77% del fatturato, decisamente più del regime ordinario (dove l’IRPEF a scaglioni più contributi può portare il carico fiscale al 38-43%). Il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività comporta una “perdita” di circa il 5,8% del fatturato, da pianificare con attenzione. Come trovare i primi pazientiUna volta aperta la partita IVA e allestito lo studio, la sfida principale del logopedista neoprofessionista è costruire la propria clientela. Le strategie più efficaci nel 2026 sono:Convenzioni con studi medici e poliambulatori: contattare otorinolaringoiatri, foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, dentisti/ortodontisti, geriatri della propria zona e proporre collaborazioni a tariffa concordata o invii reciproci. Questo è il canale storicamente più produttivo.Referral con pediatri di libera scelta: per chi si occupa di logopedia pediatrica, costruire un rapporto solido con 4-5 pediatri della zona può portare 30-50 valutazioni l’anno. È utile preparare brochure informative e presentazioni di 30 minuti su DSA, ritardi del linguaggio o disfagia neonatale.Convenzioni con scuole, asili e nidi: proporsi per screening del linguaggio nelle scuole materne (in collaborazione con i pediatri di comunità), per formazione agli insegnanti su DSA e per consulenze al doposcuola specializzato.Convenzioni ASL per liste d’attesa: alcune ASL stipulano convenzioni con liberi professionisti per smaltire le liste d’attesa, soprattutto per DSA e ritardi del linguaggio. Le tariffe sono regolate ma il volume è significativo.Google Business Profile: una scheda Google ottimizzata con foto dello studio, recensioni dei pazienti (richieste con tatto e privacy), orari, mappa e categorie corrette (“Logopedista”, “Speech Therapist”) porta in media il 30-40% dei nuovi pazienti privati.Sito web professionale e SEO locale: anche un sito di 5-6 pagine ottimizzato per “logopedista [città]”, “trattamento DSA [città]”, “balbuzie bambini [città]” è un investimento di 800-1.500 euro che genera contatti per anni.Social media specializzati: Instagram e TikTok funzionano bene per logopedia pediatrica e voice training (contenuti educativi per genitori), LinkedIn per il networking professionale con altri sanitari.Iscrizione a piattaforme: MioDottore, Pagine Bianche Salute, Doctolib aumentano la visibilità (ma comportano costi mensili o commissioni).Eventi formativi e divulgativi: organizzare incontri gratuiti su DSA per genitori, screening gratuiti nelle scuole o conferenze per insegnanti è un ottimo modo per farsi conoscere.Tipicamente serve circa 1 anno di attività per raggiungere un volume di lavoro stabile (15-20 pazienti settimanali) e 2-3 anni per un’agenda completa. Per accelerare, può essere utile partire affittando ore in uno studio già avviato o lavorando come collaboratore in un poliambulatorio nei primi 12-18 mesi. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Inoltre serve l’autorizzazione del datore di lavoro (D.lgs. 165/2001) e l’aliquota Gestione Separata sarà del 24% (non 26,07%) perché si ha già altra copertura previdenziale.Le mie prestazioni di logopedia sono detraibili al 19%?Sì. Le prestazioni del logopedista sono spese sanitarie detraibili al 19% (oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi), trasmesse automaticamente al Sistema Tessera Sanitaria e precaricate nella dichiarazione precompilata del paziente. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).Devo fatturare con IVA al 22%?No. Le prestazioni sanitarie del logopedista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). In fattura va indicata la dicitura di esenzione e, sopra 77,47 euro, applicata la marca da bollo da 2 euro.Devo iscrivermi a una cassa professionale specifica?No. I logopedisti non hanno una cassa di previdenza autonoma e si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). L’aliquota è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per chi è già coperto altrove.Posso fare teleriabilitazione e fatturarla come prestazione sanitaria?Sì. La teleriabilitazione è espressamente prevista dalle Linee guida nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 2020) e dal D.M. 30 settembre 2022. È una prestazione sanitaria a tutti gli effetti: esente IVA, soggetta a invio Sistema TS, detraibile al 19%. È buona pratica indicare in fattura la modalità “teleriabilitazione”.Quanto guadagna un logopedista in regime forfettario?Con il regime forfettario start-up al 5%, un logopedista trattiene circa il 76-77% del fatturato. Esempi: 25.000 € fatturato → ~19.200 € netti; 40.000 € fatturato → ~30.700 € netti; 55.000 € fatturato → ~42.200 € netti. Con aliquota al 15% (dal sesto anno) la percentuale netta scende a circa il 71%.Devo fare fattura elettronica via SdI ai privati?No. Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema TS non vanno trasmesse via SdI (art. 10-bis D.L. 119/2018). Si emettono in cartaceo o PDF e si consegnano al paziente. La fatturazione elettronica via SdI resta obbligatoria solo per le prestazioni B2B (verso aziende, ASL, studi medici).Serve la SCIA per aprire uno studio di logopedia?Sì, è generalmente richiesta una SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale, con regole che variano da Regione a Regione. Per gli studi monoprofessionali la procedura è semplificata. Vanno rispettati requisiti di idoneità dei locali, igiene, sicurezza e accessibilità. Lo studio può essere ubicato anche in immobile residenziale come “studio professionale” senza cambio d’uso.Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i logopedisti nella scelta del regime fiscale, nell’apertura della partita IVA, nella gestione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF), nell’invio al Sistema Tessera Sanitaria, nel calcolo dei contributi INPS Gestione Separata e nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario. Contattaci per una consulenza personalizzata.Conclusioni: aprire P.IVA logopedista nel 2026 convieneAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 rappresenta una scelta professionale e fiscale conveniente per molti motivi: il regime forfettario al 5% per i primi 5 anni consente di trattenere oltre tre quarti del fatturato; l’esenzione IVA art. 10 e la detraibilità 19% rendono le prestazioni più appetibili per i pazienti; la teleriabilitazione apre nuovi mercati anche oltre la propria città; il crescente bisogno di interventi su DSA, balbuzie, disfagia geriatrica e voice training garantisce una domanda sostenuta.Le criticità da pianificare con attenzione sono il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente (cruciale per chi è già dipendente ASL), la corretta gestione del Sistema TS, la marca da bollo sulle fatture e il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività.Per ricevere assistenza completa nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale e nella gestione fiscale e previdenziale annuale, il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione consulenti specializzati nelle professioni sanitarie. Prenota una consulenza online o in sede.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 25, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-25 14:00:002026-08-17 10:16:34Partita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e Contributi
Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e FatturazioneAprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.Tappe principali del riconoscimento2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 20202021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapistaUna delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbitoOsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacraleFisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medicaChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebraliMassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeuticoL’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.Requisiti formativi: laurea o percorso transitorioPer esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:Percorso ordinario: laurea L/SNT OsteopatiaDal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitantePossibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionateEsame di Stato abilitante alla professionePercorso transitorio (ad esaurimento)Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditataCanale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP. Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRPTutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.Documenti necessari per l’iscrizioneDomanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)Titolo di studio in originale o copia autenticataDocumento di identità e codice fiscaleCertificato di residenza o domicilio professionaleQuietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizioneDue fototessereLa quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).Obbligo ECMCome professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.Coefficiente di redditività e regime forfettarioNel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata. Regime forfettario per osteopata: aliquote e limitiIl regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 € annuiAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutivaNo IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazioneNo studi di settore / ISARequisiti per l’aliquota agevolata al 5%Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettarioCause di esclusioneReddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedenteSpese per personale dipendente superiori a 20.000 €Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionaliFatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anniContributi INPS: Gestione Separata 2026L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.Aliquote Gestione Separata 202626,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensioneMassimale e minimaleMassimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivoIscrizione alla Gestione SeparataL’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.Versamento contributiI contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto) Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Cosa prevede l’obbligo STSTrasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in ItaliaFrequenza: mensile o semestrale a scelta del professionistaInformazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesaSanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravitàDetraibilità per il pazienteLe prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.Diritto di opposizione del pazienteIl paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazioneLe prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.Conseguenze dell’esenzione IVANO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionaliImposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”Fatturazione elettronica B2CPer le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STSCodice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PECEsempio fattura osteopata (forfettario)Trattamento osteopatico: 70,00 € Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972 Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale) Totale fattura: 72,00 € Prestazioni tipiche e tariffe medieLe tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:PrestazioneDurataTariffa mediaPrima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzatureSCIA sanitariaL’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)Possesso del titolo abilitanteDirettore sanitario (può essere lo stesso osteopata)I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.Assicurazione RC professionale obbligatoriaIn quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legaleAttrezzature: lettino osteopatico e altri strumentiL’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’annoAttenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno). Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettarioVediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).Osteopata dipendente con partita IVA: si può?Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettarioPer la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmenteTipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centriL’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativoConvenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente. Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.Cosa è permessoComunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del pazienteIndicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studioRecapiti, orari e tariffeSito web e pagina social a contenuto informativoCosa è vietatoPromesse di guarigione o risultati garantitiSconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”Pubblicità ingannevole o suggestivaL’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.Apertura partita IVA osteopata: passo per passoEcco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabileApertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettarioIscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIEIscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STSSCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoriaAcquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamentiComunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle EntrateIl tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronicaFAQ: domande frequenti su partita IVA osteopataPosso lavorare come osteopata senza partita IVA?No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.Quanto guadagna in media un osteopata?Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.L’osteopata può fare diagnosi mediche?No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €Software gestionale: 200 – 500 €Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €Aggiornamento ECM: 200 – 800 €Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’annoL’osteopata può lavorare anche a domicilio?Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.Posso lavorare con minori e neonati?Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta ItaliaIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimaleGestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TSVersamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinarioTenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinarioConsulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studioPer una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-08-17 10:16:31Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione