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Partita IVA Dietista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Contributi e Fatturazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è la scelta giusta per chi vuole esercitare la libera professione in autonomia, gestire il proprio studio nutrizionale e seguire pazienti privati con piani alimentari personalizzati. Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999, distinto dal biologo nutrizionista e dal medico dietologo, e la sua attività gode di vantaggi fiscali importanti: regime forfettario al 5% per i primi 5 anni, coefficiente di redditività al 78%, e fatturazione esente IVA come prestazione sanitaria.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come aprire la partita IVA dietista 2026: dai requisiti formativi all’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, dal codice ATECO corretto alla scelta del regime fiscale, dalla Gestione Separata INPS al Sistema Tessera Sanitaria. Trovi anche esempi pratici di calcolo tasse e contributi su fatturati di 20.000, 40.000 e 60.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il dietista: profilo professionale sanitario
  2. Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo
  3. Requisiti per aprire la partita IVA da dietista
  4. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP
  5. Codice ATECO dietista 2026
  6. Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti
  7. Gestione Separata INPS: aliquote 2026
  8. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità
  9. Fatturazione elettronica del dietista
  10. Tariffe e prestazioni tipiche
  11. Studio professionale: requisiti igienico-sanitari
  12. Consulenza online e telemedicina nutrizionale
  13. Marketing sanitario e Legge Boldi
  14. Esempi pratici: calcolo tasse e contributi
  15. Sbocchi professionali del dietista
  16. FAQ: domande frequenti

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Chi è il dietista: profilo professionale sanitario

Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, istituito formalmente con il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 744 e disciplinato dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (la cosiddetta “Legge Bindi”) che ha equiparato le professioni sanitarie non mediche alle altre figure del comparto sanitario.

Secondo il profilo professionale, il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari. In pratica, il dietista:

  • Elabora piani alimentari personalizzati per soggetti sani e malati
  • Collabora con il medico per il trattamento dietetico di patologie specifiche (diabete, obesità, malattie cardiovascolari, oncologiche)
  • Studia ed elabora la composizione di razioni alimentari per soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione
  • Svolge attività didattico-educative di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta
  • Organizza e coordina attività specifiche relative all’alimentazione in genere e alla dietetica applicata

La Legge 42/1999 ha definitivamente sancito che il dietista non è un “ausiliario sanitario” ma un professionista sanitario autonomo, dotato di specifiche competenze e responsabilità professionali. Questo riconoscimento legale è fondamentale per la libera professione: significa che il dietista può aprire la partita IVA, iscriversi all’Albo professionale e fatturare in regime di esenzione IVA come prestazione sanitaria (art. 10, n. 18, DPR 633/1972).

Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo. Si tratta di tre figure professionali diverse, con percorsi formativi distinti, competenze parzialmente sovrapposte ma poteri prescrittivi diversi. Capire queste differenze è essenziale sia per i pazienti che per chi vuole intraprendere la professione.

Il dietista (Laurea L/SNT3)

Il dietista possiede la Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche). È un professionista sanitario abilitato all’elaborazione di piani alimentari sia per soggetti sani sia per persone affette da patologie. Per i soggetti malati, però, il dietista opera su prescrizione medica: il medico effettua la diagnosi, il dietista elabora il piano dietetico in collaborazione.

Il biologo nutrizionista (Laurea Magistrale in Biologia)

Il biologo nutrizionista è un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) che si è specializzato in nutrizione umana. Il percorso formativo è una Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM-6) o equivalente, seguita dall’Esame di Stato e iscrizione all’Albo. Anche il biologo nutrizionista può elaborare diete e piani alimentari, ma non è un professionista sanitario ai sensi della Legge 42/1999. Versa i contributi all’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi) e non alla Gestione Separata INPS.

Il medico dietologo (Specializzazione)

Il medico dietologo è un laureato in Medicina e Chirurgia che ha completato una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione o discipline affini. Essendo medico, ha poteri diagnostici e prescrittivi completi: può prescrivere farmaci, esami diagnostici, e ovviamente diete sia a soggetti sani sia a malati. Versa i contributi all’ENPAM.

Tabella comparativa

CaratteristicaDietistaBiologo NutrizionistaMedico Dietologo
TitoloLaurea triennale L/SNT3Laurea Magistrale BiologiaLaurea Medicina + Specializzazione
AlboTSRM-PSTRPONBOMCeO
CassaGestione Separata INPSENPABENPAM
Prof. sanitarioNo (biologo)Sì (medico)
Prescrive farmaciNoNo
Diete a saniSì autonomoSì autonomoSì autonomo
Diete a malatiSu prescrizione medicaSu prescrizione medicaSì autonomo
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se sanitario)Obbligatorio
Detraibilità 19%Sì spesa sanitariaSì spesa sanitariaSì spesa sanitaria

Requisiti per aprire la partita IVA da dietista

Per aprire la partita IVA dietista nel 2026 servono alcuni requisiti formali e burocratici ben precisi. Vediamoli uno per uno.

1. Laurea triennale in Dietistica (L/SNT3)

Il primo requisito è il titolo di studio: Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche, area tecnico-assistenziale). Il corso ha durata di 3 anni (180 CFU) e si conclude con un esame finale che ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione (ai sensi della Legge 8 gennaio 2002 n. 1).

Sono validi anche i titoli equipollenti rilasciati prima del 1999, come il diploma universitario di Dietista o il diploma di Dietista regionale, purché riconosciuti ai sensi del DM 27 luglio 2000.

2. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

Dopo la laurea, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP). L’iscrizione è territoriale, presso l’Ordine provinciale competente.

3. Apertura partita IVA

Una volta iscritto all’Albo, il dietista può aprire la partita IVA compilando il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate, indicando:

  • Codice ATECO dell’attività (vedi sezione dedicata)
  • Regime fiscale scelto (forfettario o ordinario)
  • Sede dell’attività (anche presso l’abitazione)
  • Data inizio attività

L’apertura partita IVA è gratuita e può essere effettuata online tramite Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista).

4. Iscrizione INPS Gestione Separata

Contestualmente all’apertura della partita IVA, il dietista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esistendo una cassa previdenziale specifica per i dietisti (a differenza di biologi, medici, avvocati, geometri), il dietista versa i contributi alla Gestione Separata.

Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

L’Albo TSRM-PSTRP riunisce 19 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La Federazione Nazionale è stata istituita con la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (cosiddetta “Legge Lorenzin”) che ha riformato gli ordini sanitari, trasformando i precedenti collegi in Ordini professionali a tutti gli effetti.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo scaricabile dal sito dell’Ordine provinciale)
  • Diploma di laurea originale o copia autenticata
  • Certificato di residenza o autocertificazione
  • Codice fiscale
  • 2 fotografie formato tessera
  • Ricevuta versamento tassa di iscrizione (variabile per Ordine, indicativamente 168 euro tassa concessione governativa + quota Ordine)
  • Marca da bollo da 16 euro

Quota annuale

La quota annuale di iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP varia da Ordine a Ordine, ma indicativamente si attesta tra 80 e 130 euro l’anno. Questa spesa è interamente deducibile dal reddito professionale (per i contribuenti in regime ordinario) e non riduce il reddito per i forfettari, ma rimane un costo fisso da considerare.

Obbligo formativo ECM

Come tutti i professionisti sanitari, il dietista è soggetto all’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM): deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio. I corsi ECM sono spesso a pagamento e rappresentano un costo deducibile per chi è in regime ordinario.

Codice ATECO dietista 2026

La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale perché determina il coefficiente di redditività in regime forfettario e classifica l’attività ai fini statistici e fiscali. Per il dietista libero professionista nel 2026, il codice di riferimento è:

ATECO 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

Questo codice ricomprende tutte le professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione che non rientrano in categorie più specifiche, tra cui appunto i dietisti. È il codice più frequentemente attribuito dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate per l’attività di dietista in libera professione.

In alcuni casi viene utilizzato anche il codice 86.90.21 – Attività di fisioterapia, ma questo è formalmente riservato ai fisioterapisti. Verifica sempre con il tuo commercialista o presso il CAF Centro Fiscale di Udine quale codice sia più corretto in base alla tua attività prevalente.

Coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 86.90.29 in regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, ai fini fiscali, l’imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è il 78% del fatturato, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente come “spese sostenute” (anche se non hai realmente sostenuto quelle spese).

Esempio pratico: Marta è dietista in forfettario e fattura 30.000 euro nel 2026. Il suo reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questi 23.400 euro pagherà l’imposta sostitutiva (5% se nei primi 5 anni, 15% successivamente).

Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la stragrande maggioranza dei dietisti in libera professione, almeno nei primi anni di attività. Vediamo quali sono i requisiti, i vantaggi e i limiti.

Requisiti per accedere al forfettario 2026

  • Ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro
  • Spese per lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi
  • Non avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Non controllare srl o associazioni in partecipazione che svolgano attività riconducibili
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro

Aliquote dell’imposta sostitutiva

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP:

  • 5% per i primi 5 anni di attività (regime start-up), se sono soddisfatti i requisiti specifici (non aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti, non essere mera prosecuzione di attività precedente, ecc.)
  • 15% dal sesto anno in poi (o subito al 15% se non si hanno i requisiti start-up)

Vantaggi del forfettario per il dietista

  • Niente IVA in fattura (oltre al fatto che le prestazioni sanitarie sono comunque esenti IVA art. 10)
  • Niente ritenuta d’acconto (utile soprattutto per chi lavora con privati)
  • Niente studi di settore o ISA
  • Esonero registri IVA e dichiarazione IVA annuale
  • Contabilità semplificatissima: basta numerare e conservare le fatture emesse
  • Riduzione contributi GS INPS del 35% facoltativa (ma non sempre conveniente, vedi sotto)

Limiti e svantaggi

  • Non puoi dedurre le spese reali: niente affitto studio, ECM, attrezzature dal reddito (la deduzione è già forfettaria al 22%)
  • Niente detrazioni IRPEF per ristrutturazioni, ecobonus, spese mediche personali (perché non paghi IRPEF ma imposta sostitutiva)
  • Limite 85.000 euro: superandolo, esci dal forfettario l’anno successivo (o subito se superi i 100.000 euro)

Gestione Separata INPS: aliquote 2026

A differenza di altri professionisti sanitari (medici con ENPAM, biologi con ENPAB, infermieri con ENPAPI), il dietista non ha una cassa previdenziale propria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995.

Aliquote 2026

Le aliquote contributive della Gestione Separata per il 2026 (in attesa di conferma dalla circolare INPS annuale) sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (quota IVS 25% + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24% per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati (es. dietista che è anche dipendente part-time del SSN)

Massimale e minimale 2026

  • Massimale contributivo 2026: circa 119.650 euro (rivalutato annualmente)
  • Minimale 2026: circa 18.555 euro (sotto questa soglia, comunque l’accredito contributivo è proporzionale al reddito effettivo)

Come si calcolano e versano

I contributi GS INPS si calcolano sul reddito imponibile previdenziale, che per il forfettario coincide con il reddito imponibile fiscale (cioè fatturato × 78% per ATECO 86.90.29). Si versano con il modello F24 in 2 acconti (giugno e novembre) e saldo (giugno anno successivo).

Esempio: Luca è dietista forfettario, ha fatturato 25.000 euro nel 2026. Imponibile = 25.000 × 78% = 19.500 euro. Contributi GS = 19.500 × 26,07% = 5.083,65 euro.

Deducibilità dei contributi

I contributi GS INPS versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo, anche per i forfettari (è una delle poche deduzioni ammesse nel forfettario). Quindi se nel 2026 versi 5.000 euro di contributi GS, nel 2027 ridurrai il tuo reddito imponibile di 5.000 euro prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità

Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia che raccoglie tutte le spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per popolare automaticamente la dichiarazione dei redditi precompilata. Il dietista, in quanto professionista sanitario, è tenuto all’invio dei dati di tutte le fatture emesse a persone fisiche.

Obbligo di invio dati al Sistema TS

L’obbligo è disciplinato dal D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche. Tutti i professionisti sanitari iscritti agli albi (incluso quindi il dietista iscritto al TSRM-PSTRP) devono trasmettere telematicamente al Sistema TS tutte le spese sanitarie pagate dai pazienti, con relativa indicazione del codice fiscale del paziente.

Periodicità invio

Dal 2024 l’invio è diventato semestrale:

  • Spese del primo semestre (gennaio-giugno) → entro il 30 settembre
  • Spese del secondo semestre (luglio-dicembre) → entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Detraibilità del 19% per il paziente

Le prestazioni del dietista sono spese sanitarie detraibili al 19% ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi del paziente (730 o Modello Redditi PF), come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. La detrazione si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui di spese sanitarie. Per essere detraibili, le spese devono essere documentate da fattura e tracciate (bonifico, carta, POS), tranne che per i pagamenti a strutture pubbliche o convenzionate.

Opposizione del paziente

Il paziente ha diritto di opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In quel caso, il dietista deve emettere fattura senza codice fiscale del paziente e annotare l’opposizione, e il paziente non vedrà la spesa nel 730 precompilato (ma potrà comunque detrarla manualmente).

Fatturazione elettronica del dietista

La fatturazione elettronica per il dietista presenta una particolarità importante che riguarda le fatture verso persone fisiche, in considerazione dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fatture verso pazienti privati (B2C)

Per i dati trasmessi (o trasmissibili) al Sistema TS, c’è il divieto di fatturazione elettronica via SdI: il professionista sanitario emette fattura cartacea o PDF, ma non la trasmette al Sistema di Interscambio. Questo divieto serve a evitare duplicazioni con i dati inviati al Sistema TS.

Quando emetti fattura a un paziente privato, indica:

  • Dati anagrafici e codice fiscale del paziente (per detraibilità e Sistema TS)
  • Tipologia prestazione (es. “visita dietistica”, “elaborazione piano alimentare”)
  • Importo (esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972)
  • Modalità di pagamento tracciato (bonifico, carta, POS) per la detraibilità
  • Marca da bollo da 2 euro se importo superiore a 77,47 euro (a carico del paziente o del professionista)

Fatture verso aziende, ASL, cliniche (B2B)

Verso aziende, cliniche, RSA, scuole o pubbliche amministrazioni il dietista emette fattura elettronica via SdI con il codice destinatario di 7 caratteri fornito dal cliente (o codice univoco IPA per la PA). In assenza di codice, si usa il codice convenzionale “0000000”.

Esenzione IVA art. 10

Le prestazioni sanitarie del dietista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/1972”. Se sei in regime forfettario, aggiungi anche la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014”.

Tariffe e prestazioni tipiche

Non esiste un tariffario obbligatorio per i dietisti (i tariffari professionali sono stati aboliti con la Legge 248/2006), quindi ogni professionista è libero di definire le proprie tariffe. Tuttavia, esistono valori di mercato consolidati che possono fare da riferimento.

Tariffe medie 2026

  • Visita dietistica iniziale: 60-120 euro (anamnesi, valutazione, misurazioni antropometriche, bioimpedenziometria, prescrizione del piano alimentare)
  • Controlli periodici: 40-70 euro (ogni 30-45 giorni circa)
  • Pacchetto percorso completo (3-6 mesi): 250-600 euro (sconto rispetto a tariffe singole)
  • Consulenza online (videoconsulto): 40-80 euro
  • Educazione alimentare di gruppo (corsi/workshop): 30-50 euro a partecipante
  • Consulenza per disturbi alimentari (DCA): 70-100 euro a seduta (richiede competenze specifiche)

Tipologie di prestazioni

  • Visita dietistica con anamnesi alimentare e valutazione composizione corporea
  • Piano alimentare personalizzato per soggetti sani, sportivi, gravidanza, allattamento
  • Consulenza per obesità e sovrappeso in collaborazione con medico curante
  • Supporto nutrizionale per patologie (diabete, dislipidemie, intolleranze, celiachia, malattie infiammatorie intestinali) su prescrizione medica
  • Educazione alimentare in scuole, aziende, RSA
  • Disturbi del comportamento alimentare (DCA) in équipe con medico e psicologo
  • Nutrizione sportiva per atleti dilettanti e professionisti
  • Pianificazione menù collettivi per mense scolastiche, aziendali, ospedaliere

Studio professionale: requisiti igienico-sanitari

Per esercitare la professione di dietista in studio privato, è necessario rispettare alcuni requisiti igienico-sanitari e strutturali. La normativa di riferimento è regionale (DPR 14 gennaio 1997 e regolamenti regionali attuativi), quindi può variare da regione a regione.

Studio professionale “semplice”

Se eserciti come libero professionista in studio singolo (anche presso la tua abitazione), generalmente non serve l’autorizzazione sanitaria ma solo la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune e all’Azienda Sanitaria territorialmente competente. I requisiti tipici sono:

  • Locale destinato all’attività con superficie minima (circa 9-12 mq)
  • Bagno con antibagno e lavabo
  • Pavimenti e pareti facilmente lavabili
  • Aerazione naturale o meccanica
  • Sala d’attesa (anche piccola)
  • Lettino o scrivania per la visita
  • Bilancia professionale e altimetro
  • Strumenti di misurazione (plicometro, metro, eventualmente bioimpedenziometro)

Ambulatorio o poliambulatorio

Se invece operi in un ambulatorio con più professionisti o in una struttura più complessa (es. centro di diagnostica), serve l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione/ASL e l’eventuale accreditamento per convenzioni con il SSN. I requisiti sono più stringenti: spazi maggiori, dispositivi medici, direttore sanitario, ecc.

Bilancia bioimpedenziometrica

La bilancia bioimpedenziometrica (BIA) è uno strumento utilissimo per il dietista: misura la composizione corporea (massa magra, massa grassa, acqua corporea totale) tramite un debole impulso elettrico. I modelli professionali hanno costi tra 1.500 e 5.000 euro. Per il forfettario, l’acquisto non genera deduzione (il regime è già forfettario al 22%), mentre per il regime ordinario è un bene strumentale ammortizzabile in 4-6 anni o, se di costo unitario inferiore a 516,46 euro, deducibile interamente nell’anno.

Consulenza online e telemedicina nutrizionale

La consulenza online e la telemedicina nutrizionale sono diventate prassi consolidate dopo il periodo pandemico, e le linee guida del Ministero della Salute (Decreto 30 settembre 2022) hanno regolamentato la telemedicina specialistica anche per le professioni sanitarie tecniche come il dietista.

Cosa serve per la consulenza online

  • Piattaforma sicura conforme al GDPR (Zoom Healthcare, Doxy.me, oppure piattaforme italiane come Paginemediche, MioDottore, ecc.)
  • Consenso informato del paziente al trattamento dati e alla telemedicina
  • Misurazioni: il paziente effettua autonomamente peso e misure circonferenze (con istruzioni del dietista)
  • Cartella clinica digitale conservata in conformità GDPR

Fatturazione consulenza online

La fatturazione della consulenza online segue le stesse regole della consulenza in presenza: invio al Sistema TS, esenzione IVA, marca da bollo se sopra 77,47 euro. La fattura va emessa anche se il paziente è residente all’estero, purché il servizio sia reso a un cittadino italiano. Per pazienti UE non italiani vale la regola del luogo di residenza del committente (B2C in UE: tassazione nel Paese del prestatore se professionale).

Marketing sanitario e Legge Boldi

La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (modificata dalla Legge “Boldi” del 2018, art. 9-bis L. 145/2018) che pone vincoli stringenti per i professionisti sanitari, dietisti compresi.

Cosa è permesso

  • Informazioni veritiere e verificabili sulle prestazioni offerte
  • Indicazione di titoli professionali e specializzazioni (con riferimento normativo)
  • Tariffe (in modo trasparente)
  • Sito web, social, biglietti da visita
  • Inserzioni informative su giornali e online

Cosa è vietato

  • Pubblicità comparativa (“io sono il migliore dietista di Udine”)
  • Promesse di risultato (“perderai 10 kg in 30 giorni garantito”)
  • Offerte tipo sconti, coupon, gruppi acquisto tipo Groupon
  • Testimonianze “prima/dopo” di pazienti (se non in forma anonima e con consenso)
  • Diciture ingannevoli o non verificabili

L’Ordine TSRM-PSTRP vigila sulla correttezza della pubblicità sanitaria e può comminare sanzioni disciplinari (richiamo, censura, sospensione, radiazione) in caso di violazioni gravi o reiterate.

Esempi pratici: calcolo tasse e contributi

Vediamo ora tre esempi pratici di calcolo tasse e contributi per dietista in regime forfettario, con coefficiente di redditività 78% e Gestione Separata INPS al 26,07% (senza altra copertura).

Esempio 1: Fatturato 20.000 euro (start-up, primo anno)

  • Fatturato lordo: 20.000 €
  • Coefficiente redditività 78% → Reddito imponibile: 15.600 €
  • Aliquota forfettario start-up: 5% → Imposta sostitutiva: 780 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 15.600 €: 4.066,92 €
  • Totale tasse e contributi: 4.846,92 €
  • Reddito netto: 15.153,08 € (76% del fatturato)

Esempio 2: Fatturato 40.000 euro (forfettario start-up)

  • Fatturato lordo: 40.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.560 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 31.200 €: 8.133,84 €
  • Totale tasse e contributi: 9.693,84 €
  • Reddito netto: 30.306,16 € (76% del fatturato)

Esempio 3: Fatturato 60.000 euro (forfettario regime ordinario 15%)

  • Fatturato lordo: 60.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 7.020 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 46.800 €: 12.200,76 €
  • Totale tasse e contributi: 19.220,76 €
  • Reddito netto: 40.779,24 € (68% del fatturato)

Nota importante: i contributi GS INPS versati nell’anno precedente sono deducibili dal reddito imponibile dell’anno corrente. Quindi i calcoli a regime (dal secondo anno in poi) mostrano un netto leggermente più alto perché si deducono i contributi pagati l’anno prima.

Vuoi un calcolo personalizzato sulla tua situazione specifica? Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a valutare se il forfettario è la scelta migliore per te e a pianificare i versamenti F24.

Sbocchi professionali del dietista

Il dietista può lavorare in molti contesti diversi, sia come libero professionista sia come dipendente (anche in modalità ibrida, con doppia attività). Vediamo i principali sbocchi professionali nel 2026.

Studio privato (libera professione)

Lo studio professionale privato è la modalità di esercizio principale per chi sceglie l’autonomia. Permette flessibilità di orari, gestione diretta dei pazienti, possibilità di specializzarsi in aree specifiche (sport, DCA, pediatria nutrizionale).

Strutture sanitarie pubbliche e private

  • Ospedali (servizio dietetico, reparti specialistici come oncologia, diabetologia, gastroenterologia)
  • Cliniche private accreditate e centri di diagnostica
  • RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per pianificazione menù e supporto nutrizionale anziani
  • Centri DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)
  • Centri sportivi e di riabilitazione

Settore privato non sanitario

  • Aziende di ristorazione collettiva (mense scolastiche, aziendali, ospedaliere)
  • Industria alimentare (consulenza per sviluppo prodotti, etichettatura nutrizionale)
  • Palestre e centri fitness (consulenza nutrizionale agli iscritti)
  • Scuole (educazione alimentare, formazione personale mensa)
  • Comunicazione e divulgazione (siti web, canali social, libri, riviste)

Doppia attività dipendente + libero professionista

Molti dietisti combinano un part-time dipendente (es. ospedale, RSA) con la libera professione pomeridiana. In questo caso, l’aliquota Gestione Separata scende al 24% (perché c’è già copertura previdenziale dal lavoro dipendente). Attenzione però: se il reddito da dipendente nell’anno precedente supera 30.000 euro lordi, non si può accedere al forfettario.

FAQ: domande frequenti sulla partita IVA del dietista

1. Il dietista può prescrivere farmaci?

No. Il dietista non può prescrivere farmaci. La prescrizione farmacologica è un atto esclusivo del medico (laurea in Medicina e Chirurgia + abilitazione). Il dietista può consigliare integratori alimentari (in vendita libera) e formulare piani alimentari, ma non può prescrivere terapie farmacologiche neppure di tipo nutrizionale (es. integratori di vitamina D ad alto dosaggio).

2. Il dietista può seguire pazienti diabetici o oncologici da solo?

No, deve operare con prescrizione medica. Per pazienti affetti da patologie (diabete, malattie cardiovascolari, oncologiche, IBD, celiachia certificata, ecc.) il dietista elabora il piano alimentare su prescrizione del medico curante. Per soggetti sani (perdita peso, sport, gravidanza fisiologica), il dietista opera in piena autonomia.

3. Devo iscrivermi all’Ordine dei Biologi?

No. L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) riguarda solo i biologi nutrizionisti, che hanno laurea magistrale in Biologia. Il dietista si iscrive esclusivamente all’Albo TSRM-PSTRP della propria provincia.

4. Quanto guadagna in media un dietista libero professionista?

Il guadagno medio è molto variabile in base a esperienza, posizione geografica, tipologia di clientela e specializzazioni. Indicativamente: un dietista al primo anno fattura 15.000-25.000 euro; con 3-5 anni di esperienza si arriva a 30.000-45.000 euro; professionisti affermati (10+ anni, specializzazioni) possono superare i 60.000-80.000 euro annui. Il netto post-tasse, in forfettario start-up, è circa il 76% del fatturato.

5. Posso aprire la partita IVA come dietista anche se lavoro come dipendente?

Sì, ma con alcuni vincoli. Se sei dipendente pubblico (es. ASL, ospedale pubblico) hai bisogno dell’autorizzazione del datore di lavoro alla libera professione e di solito non puoi superare un certo monte ore extra. Se sei dipendente privato, verifica il contratto: alcuni CCNL pongono vincoli o richiedono comunicazione. Inoltre, se nell’anno precedente hai percepito redditi da dipendente superiori a 30.000 euro lordi, non puoi accedere al regime forfettario.

6. La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria su tutte le fatture?

No, solo su fatture esenti IVA con importo superiore a 77,47 euro. Quindi le fatture del dietista, essendo esenti IVA art. 10, richiedono la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. La marca può essere a carico del paziente (riportata in fattura) o del professionista. Per i forfettari, l’imposta di bollo si versa cumulativamente in F24 (codice tributo 2505) ogni 3 mesi se ricorrono i requisiti.

7. Cosa cambia se supero gli 85.000 euro di fatturato?

Se nel 2026 superi gli 85.000 euro ma resti sotto 100.000, dal 2027 esci dal forfettario e passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro, esci dal forfettario immediatamente nello stesso anno: dovrai applicare IVA dalle fatture successive al superamento (per le prestazioni sanitarie l’IVA resta esente art. 10, ma scattano gli adempimenti ordinari).

8. Posso dedurre le spese dello studio dal forfettario?

No, in regime forfettario non si deducono spese reali. La deduzione è già forfettaria al 22% (dato dal coefficiente di redditività 78%). Quindi affitto, utenze, acquisto bilancia, ECM, software gestionale non riducono il reddito imponibile. Le uniche somme deducibili sono i contributi previdenziali obbligatori (GS INPS). Se hai molte spese reali (oltre il 22% del fatturato), valuta con un commercialista la convenienza del regime ordinario semplificato.

9. Quando posso fatturare come dietista? Subito dopo la laurea?

Solo dopo l’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP. La laurea è abilitante (esame di Stato compreso nell’esame finale di laurea), ma per esercitare la libera professione e fatturare prestazioni sanitarie devi essere iscritto all’Ordine. Senza iscrizione, esercitare la professione costituisce esercizio abusivo della professione (reato ex art. 348 c.p.).

10. Posso emettere fattura senza partita IVA per prestazioni occasionali?

Sì, fino a 5.000 euro lordi annui (limite “prestazione occasionale”). Sopra questa soglia o se l’attività è abituale e continuativa, è obbligatoria l’apertura della partita IVA. Le prestazioni occasionali si fatturano con ricevuta di prestazione occasionale, marca da bollo 2 euro se sopra 77,47 euro, e tassazione IRPEF nel 730/Modello Redditi (con eventuali contributi GS INPS sopra i 5.000 euro).

Conclusioni e supporto del CAF Centro Fiscale di Udine

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è una scelta strategica che richiede attenzione a diversi aspetti: scelta del codice ATECO corretto (86.90.29), iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, regime forfettario con aliquota agevolata al 5%, contributi alla Gestione Separata INPS al 26,07%, obblighi del Sistema Tessera Sanitaria, fatturazione con esenzione IVA art. 10. Una corretta pianificazione iniziale ti permette di partire con il piede giusto e di concentrarti sulla tua attività clinica e di consulenza.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per dietisti e professionisti sanitari libero-professionisti: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale più conveniente, gestione fatturazione e Sistema TS, calcolo F24 per imposta sostitutiva e contributi, dichiarazione dei redditi annuale, adempimenti con l’Albo. Operiamo in Friuli Venezia Giulia e nel resto d’Italia anche in modalità online, con assistenza personalizzata.

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