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Tag Archivio per: professione sanitaria

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Veterinari

Partita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e Fatturazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA da veterinario nel 2026 significa scegliere tra regime forfettario e regime ordinario, iscriversi all’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI) e versare i contributi all’ENPAV, la cassa previdenziale dedicata. La professione veterinaria ha regole fiscali peculiari: il codice ATECO 75.00.00, il coefficiente di redditività al 78%, l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni (a differenza dei medici umani) e l’esclusione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spiega ogni aspetto pratico: requisiti di laurea e abilitazione, iscrizione FNOVI, scelta del regime fiscale, ENPAV con riduzione neoiscritti, fatturazione B2C e B2B, detraibilità delle spese veterinarie per il cliente, autorizzazione ASL per l’ambulatorio, RC professionale obbligatoria e telemedicina veterinaria 2026. Con esempi pratici di calcolo tasse e contributi a 40K, 60K e 85K di fatturato.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il veterinario libero professionista
  2. Requisiti per aprire partita IVA da veterinario
  3. Iscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)
  4. Codice ATECO veterinario 75.00.00
  5. Regime forfettario veterinario 2026
  6. Regime ordinario veterinario
  7. ENPAV: la cassa previdenziale dei veterinari
  8. Riduzione contributi ENPAV neoiscritti
  9. IVA veterinario: aliquota 22%
  10. Detraibilità 19% spese veterinarie per il cliente
  11. Fatturazione veterinario: B2C e B2B
  12. Sistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusi
  13. Tariffario veterinario FNOVI
  14. Attrezzature ambulatorio veterinario
  15. Farmaci veterinari: registro obbligatorio
  16. RC professionale veterinario
  17. Autorizzazione ASL ambulatorio veterinario
  18. Telemedicina veterinaria 2026
  19. Esempi calcolo tasse veterinario
  20. Costi apertura ambulatorio veterinario
  21. Domande frequenti

Chi è il veterinario libero professionista

Il medico veterinario libero professionista è il laureato in Medicina Veterinaria abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine provinciale dei Medici Veterinari, che esercita l’attività in proprio con partita IVA, in autonomia o all’interno di studi associati e cliniche veterinarie.

A differenza del veterinario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, IZS, Ministero della Salute) o convenzionato pubblico, il libero professionista:

  • Emette fatture con il proprio codice ATECO 75.00.00 (Servizi veterinari)
  • Versa contributi previdenziali all’ENPAV (non all’INPS Gestione Separata)
  • È responsabile civilmente e penalmente dell’atto medico veterinario
  • Sceglie autonomamente tariffe, orari e organizzazione dello studio
  • Deve dotarsi di RC professionale obbligatoria
  • Gestisce in proprio autorizzazione ASL, registro carico/scarico farmaci e adempimenti fiscali

Le aree di attività più comuni sono: animali da compagnia (pet, cani, gatti, esotici), animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, avicoli), equini, ispettore degli alimenti di origine animale, chirurgia, diagnostica per immagini (ecografia, radiologia), comportamentalista, omeopatia/agopuntura veterinaria.

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Requisiti per aprire partita IVA da veterinario

Per esercitare la professione di medico veterinario in Italia e aprire la partita IVA sono richiesti tre requisiti formativi fondamentali, regolati dal D.Lgs. 206/2007 di recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali:

1. Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42)

La Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-42) ha durata di 5 anni e si conclude con il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria. È erogata dalle facoltà di Medicina Veterinaria delle università italiane (Bologna, Milano, Padova, Pisa, Napoli, Perugia, Torino, Bari, Camerino, Sassari, Teramo, Messina, Parma, Udine).

Il piano di studi include: anatomia, fisiologia e patologia animale, farmacologia, microbiologia, igiene degli alimenti, clinica medica e chirurgica, ostetricia e ginecologia veterinaria, ispezione degli alimenti, zootecnia. Il tirocinio pratico è obbligatorio negli ultimi anni.

2. Esame di Stato e abilitazione

Dopo la laurea è necessario sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario, organizzato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e svolto presso le sedi universitarie. L’esame prevede due prove scritte e una prova orale che certificano l’idoneità all’esercizio professionale autonomo.

3. Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari

L’iscrizione all’Albo dell’Ordine provinciale dei Medici Veterinari è obbligatoria per esercitare la professione. Senza iscrizione all’Albo l’attività veterinaria costituisce esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ed è penalmente sanzionata.

Attenzione: sia l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate sia l’iscrizione ENPAV richiedono come prerequisito l’iscrizione all’Ordine provinciale. La sequenza corretta è: Laurea → Esame di Stato → Iscrizione Ordine FNOVI → Apertura P.IVA → Iscrizione ENPAV.

Iscrizione all’Ordine dei Veterinari (FNOVI)

La FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) è l’ente che federa i 102 Ordini provinciali dei Medici Veterinari. Per esercitare bisogna iscriversi all’Ordine della provincia in cui si intende svolgere prevalentemente l’attività.

Documenti per iscrizione all’Ordine

  • Domanda di iscrizione in bollo (€ 16) sul modulo dell’Ordine provinciale
  • Certificato di laurea in Medicina Veterinaria (autocertificazione)
  • Certificato di abilitazione all’esercizio della professione
  • Documento di identità e codice fiscale
  • 2 fototessere per il tesserino professionale
  • Tassa annuale Ordine provinciale (variabile, generalmente 250-450 €)
  • Quota FNOVI nazionale (circa 75-90 € l’anno)

L’iscrizione comporta il rispetto del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, l’obbligo di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina veterinaria), la sottoposizione al potere disciplinare dell’Ordine e l’obbligo di stipulare la polizza RC professionale.

ECM Veterinaria

Ogni veterinario iscritto all’Albo deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio (50 crediti l’anno) tramite corsi accreditati AGENAS. La formazione include eventi residenziali, FAD (formazione a distanza), formazione sul campo e auto-apprendimento documentato.

Codice ATECO veterinario 75.00.00

Il codice ATECO 75.00.00 (denominato “Servizi veterinari”) è il codice univoco utilizzato in Italia per inquadrare l’attività professionale del medico veterinario libero professionista. Va indicato nel modello AA9/12 (apertura partita IVA) all’Agenzia delle Entrate.

Cosa comprende l’ATECO 75.00.00

  • Cure mediche e chirurgiche per animali da compagnia e da reddito
  • Diagnostica veterinaria: ecografia, radiologia, analisi cliniche
  • Vaccinazioni e profilassi
  • Chirurgia veterinaria: sterilizzazioni, ortopedia, chirurgia d’urgenza
  • Servizi di emergenza e pronto soccorso veterinario
  • Visite a domicilio e attività ambulatoriale
  • Consulenze zooiatriche e perizie
  • Inseminazione artificiale e riproduzione assistita animale

Coefficiente di redditività

Per il regime forfettario il codice ATECO 75.00.00 è classificato come “Attività professionali” (gruppo 9, ultimo della tabella) con coefficiente di redditività del 78%. Significa che il 78% del fatturato è considerato reddito imponibile, mentre il 22% rimanente rappresenta il forfait di costi riconosciuti dal fisco.

Esempio: con un fatturato annuo di 50.000 € il reddito imponibile forfettario è 50.000 × 78% = 39.000 €, da cui si deducono i contributi ENPAV effettivamente versati prima di applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva (5% o 15%).

Regime forfettario veterinario 2026

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più conveniente per i veterinari neoiscritti che prevedono un fatturato annuo non superiore a 85.000 €. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza dei requisiti di “nuova attività”.

Requisiti del forfettario 2026

  • Ricavi/compensi non superiori a 85.000 € nell’anno precedente
  • Spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 €
  • Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € nell’anno precedente (salvo cessazione del rapporto)
  • Non partecipare a società di persone, associazioni professionali o SRL controllate
  • Non esercitare attività prevalente verso datori di lavoro o ex datori degli ultimi 2 anni

Aliquota 5% startup per i veterinari

Per beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% nei primi 5 anni occorre che:

  • Il veterinario non abbia esercitato attività professionale, artistica o d’impresa nei 3 anni precedenti
  • L’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo
  • Se l’attività precedente è di un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non superi il limite forfettario

Attenzione neoabilitati: il tirocinio pratico durante il corso di laurea o l’attività di praticantato gratuito presso strutture veterinarie non costituiscono “attività professionale precedente” e non precludono l’aliquota 5%. Diversa la situazione per chi ha già esercitato come veterinario dipendente di una clinica e apre P.IVA per la stessa attività verso lo stesso datore: in tal caso si rischia la qualifica di “mera prosecuzione”.

Vantaggi del forfettario per veterinari

  • Tassazione sostitutiva bassa (5% o 15% invece di IRPEF progressiva 23-43%)
  • Esenzione IVA: il veterinario forfettario non addebita IVA in fattura ma non la detrae sugli acquisti
  • Esonero dichiarazione IVA, esterometro e LIPE
  • Non si applica ritenuta d’acconto alle fatture B2B
  • Gestione contabile semplificata (registro corrispettivi minimo)
  • Nessun ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)

Limiti del forfettario per veterinari

  • Costi non deducibili: tranne i contributi ENPAV, tutte le spese (attrezzature, affitto, farmaci) sono coperte dal forfait 22%
  • IVA non detraibile sugli acquisti (rilevante per ecografi, ferri chirurgici, farmaci)
  • Soglia 85.000 €: superando 100.000 € si esce immediatamente; tra 85.001 e 100.000 € si esce dall’anno successivo
  • Il cliente impresa potrebbe preferire fornitori che addebitano IVA detraibile

Regime ordinario veterinario

Il regime ordinario semplificato diventa obbligatorio sopra gli 85.000 € di fatturato e conviene quando le spese reali sono superiori al forfait 22% (es. ambulatori con costi elevati di attrezzature, farmaci, personale). In ordinario:

  • Il reddito imponibile è fatturato meno costi effettivamente sostenuti e documentati
  • Si applica l’IRPEF progressiva (23-43%) più addizionali regionali e comunali
  • Si addebita IVA 22% in fattura e si detrae l’IVA sugli acquisti
  • Obbligo di tenuta libri IVA, registro incassi/pagamenti e dichiarazione IVA annuale
  • Si applica la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture verso sostituti d’imposta (allevamenti, aziende agricole con P.IVA)
  • Sono soggetti agli ISA (modello CG93U “Servizi veterinari”)

L’IRAP (3,9% sul valore della produzione) si applica solo se è presente autonoma organizzazione (collaboratori stabili, attrezzature di rilevante valore). Il singolo veterinario con un solo collaboratore di studio generalmente non è soggetto a IRAP.

ENPAV: la cassa previdenziale dei veterinari

L’ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari) è l’ente di previdenza obbligatoria dedicato ai medici veterinari libero professionisti. È un ente di diritto privato regolato dal D.Lgs. 509/1994 e gestisce contribuzione, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, invalidità, reversibilità e prestazioni assistenziali.

L’iscrizione all’ENPAV è obbligatoria per ogni veterinario iscritto a un Ordine provinciale che eserciti, anche occasionalmente, la libera professione (titolare di partita IVA o anche solo prestazione occasionale rilevante).

Contributi ENPAV 2026

I contributi ENPAV si articolano in tre voci principali:

  • Contributo soggettivo: 16% del reddito netto professionale (con minimo annuo). Calcolato sul reddito IRPEF (o forfettario) dichiarato l’anno precedente
  • Contributo integrativo: 2% del fatturato (volume d’affari) addebitato in fattura al cliente. Da versare anche dai forfettari
  • Contributo di maternità: importo fisso annuo (circa 80-110 €), uguale per tutti gli iscritti

Contributo minimo ENPAV

L’ENPAV prevede un contributo soggettivo minimo annuo (intorno a 2.500 € nel 2026, soggetto a rivalutazione ISTAT) dovuto anche se il reddito è basso o nullo, salvo le riduzioni per neoiscritti. Il minimo si paga in quattro rate trimestrali (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

Se il 16% del reddito supera il minimo, la differenza si versa a conguaglio entro l’anno successivo, dopo la dichiarazione dei redditi. Esiste un massimale contributivo annuale oltre il quale il contributo soggettivo non aumenta.

Contributo integrativo 2% in fattura

Il contributo integrativo del 2% va sempre addebitato in fattura al cliente, anche dai forfettari. È una rivalsa obbligatoria che si somma al compenso e che il cliente paga direttamente al veterinario, il quale poi lo riversa all’ENPAV.

Esempio fattura forfettario:
Visita veterinaria: 60,00 €
Contributo integrativo ENPAV 2%: 1,20 €
Imposta di bollo (oltre 77,47 €): 0,00 €
Totale fattura: 61,20 €

Riduzione contributi ENPAV neoiscritti

Per agevolare l’avvio della professione, l’ENPAV prevede una riduzione del contributo soggettivo minimo nei primi anni di iscrizione. La misura varia in base ai regolamenti ENPAV vigenti, ma tipicamente:

  • Primi 3 anni di iscrizione: riduzione del minimo soggettivo (in genere al 50% o pagamento di una quota ridotta)
  • La riduzione può essere ulteriormente potenziata per veterinari under 35 al momento dell’iscrizione
  • La riduzione opera sul minimo: se il 16% del reddito effettivo supera comunque il minimo agevolato, si paga il 16% pieno
  • Il contributo integrativo 2% e il contributo di maternità non sono ridotti

Per accedere alla riduzione occorre presentare apposita domanda all’ENPAV con copia dell’iscrizione all’Albo provinciale. È opportuno verificare le aliquote aggiornate 2026 sul sito ufficiale ENPAV (enpav.it) o tramite il proprio commercialista, perché possono essere modificate annualmente da delibera del Consiglio di Amministrazione ENPAV.

Riscatto laurea ENPAV

L’ENPAV consente il riscatto degli anni di laurea (5 anni) per fini pensionistici. Il costo del riscatto è calcolato in base al reddito attuale e all’età. Le somme versate per il riscatto sono integralmente deducibili dal reddito IRPEF anche per i veterinari forfettari (limitatamente però al reddito forfettario imponibile).

IVA veterinario: aliquota 22%

A differenza dei medici umani (che applicano l’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 per le prestazioni sanitarie alla persona), il veterinario in regime ordinario applica l’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni professionali.

Il motivo è normativo: l’esenzione art. 10 si applica alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” e quindi si riferisce alla salute umana. Le cure agli animali, anche se erogate da medici abilitati, sono considerate servizi commerciali e scontano IVA piena.

Esempio fattura veterinario regime ordinario

Fattura n. 47/2026
Visita specialistica gatto: 80,00 €
Ecografia addominale: 60,00 €
Imponibile: 140,00 €
Contributo integrativo ENPAV 2%: 2,80 €
Subtotale: 142,80 €
IVA 22%: 31,42 €
Totale fattura: 174,22 €

IVA forfettario: nessun addebito

Il veterinario in regime forfettario non addebita IVA in fattura. La fattura riporta la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014. Operazione senza applicazione dell’IVA.”

Attenzione clientela B2B: chi fattura prevalentemente ad allevamenti, aziende agricole, canili, allevatori professionali, deve valutare bene la convenienza del forfettario. Tali clienti possono preferire fornitori che addebitano IVA detraibile (regime ordinario), perché in forfettario l’IVA “incorporata” rimane un costo per il cliente impresa che potrebbe ribaltarla sul prezzo richiesto.

Detraibilità 19% spese veterinarie per il cliente

Buona notizia per la clientela privata: le spese veterinarie sostenute per animali da compagnia e per cavalli sportivi (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o sport, non a scopo alimentare) sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi del proprietario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis del TUIR.

Limiti di detraibilità 2026

  • Tetto massimo: 550 € di spesa annua
  • Franchigia: 129,11 € (la detrazione si applica solo sulla parte eccedente questa soglia)
  • Detrazione effettiva massima: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € annui
  • Pagamento tracciabile obbligatorio (bonifico, carta, bancomat, app di pagamento, assegno)

Spese ammissibili

  • Visite e prestazioni del medico veterinario
  • Esami diagnostici, ecografie, radiografie
  • Interventi chirurgici e degenza
  • Farmaci veterinari (anche da banco) acquistati in farmacia o presso il veterinario

Animali esclusi dalla detrazione

  • Animali destinati all’allevamento, alla riproduzione e al consumo alimentare
  • Animali utilizzati per attività commerciali o agricole
  • Animali utilizzati per illeciti o non legalmente detenuti

Per il veterinario: per consentire al cliente la detrazione 19%, in fattura devono essere riportati nome e codice fiscale del proprietario e una descrizione idonea della prestazione. Il pagamento deve essere tracciato. Conviene incentivare i clienti a pagare con POS, bonifico o app: per loro è più agevole, e per il veterinario è più tutelante.

Fatturazione veterinario: B2C e B2B

La fatturazione del veterinario è prevalentemente B2C (verso privati con animale da compagnia) ma include anche una componente B2B (allevamenti, aziende agricole, allevatori professionali, canili, pensioni per animali, scuderie ippiche, zoo, parchi, associazioni sportive equestri).

Fatturazione elettronica obbligatoria 2026

Dal 1° gennaio 2024 anche i veterinari forfettari devono emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), come tutti gli altri contribuenti P.IVA. La fattura elettronica si trasmette in formato XML al SDI dell’Agenzia delle Entrate, che la inoltra al destinatario tramite codice destinatario o PEC.

Fattura B2C (cliente privato con pet)

  • Indicare nome, cognome e codice fiscale del cliente proprietario dell’animale
  • Specificare la natura della prestazione (visita, vaccinazione, chirurgia, esami)
  • Indicare il nome dell’animale e la specie (utile per la storia clinica)
  • Codice destinatario: 0000000 (sette zeri) per privati senza PEC
  • Indicare modalità di pagamento (preferibile tracciabile per detraibilità 19%)

Fattura B2B (allevamento o azienda agricola)

  • Indicare partita IVA e codice fiscale del cliente impresa
  • Codice destinatario di 7 caratteri (canale telematico SDI) o PEC del cliente
  • Se regime ordinario: applicare ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’imposta
  • Se regime forfettario: nessuna ritenuta e dicitura art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
  • Possibili agevolazioni IVA per allevamenti zootecnici (regime speciale agricoltura)

Imposta di bollo

Le fatture in regime forfettario o senza IVA, di importo superiore a 77,47 €, scontano l’imposta di bollo virtuale di 2 €. Va addebitata in fattura al cliente o trattenuta dal compenso e versata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

Sistema Tessera Sanitaria: i veterinari sono esclusi

Una particolarità importante che distingue i veterinari da medici, dentisti, psicologi, fisioterapisti, infermieri e altre professioni sanitarie umane: i veterinari NON trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle proprie fatture.

Il Sistema TS è la piattaforma del MEF/Agenzia delle Entrate creata per la dichiarazione precompilata IRPEF: i professionisti sanitari che si occupano di salute umana inviano i dati delle prestazioni e degli importi pagati dai pazienti, e questi compaiono automaticamente nella precompilata come spese sanitarie detraibili.

Le spese veterinarie, pur essendo detraibili al 19% (entro 550 € e con franchigia), seguono un canale diverso:

  • Il proprietario dell’animale conserva la fattura veterinaria e la prova del pagamento tracciato
  • Le spese si inseriscono manualmente nel modello 730 al rigo E8/E10 (codice 29 “Spese veterinarie”)
  • Non sono precompilate e quindi richiedono attenzione del CAF o commercialista

Per il veterinario: non occorre richiedere alcuna abilitazione al Sistema TS, non occorre nessuna trasmissione delle fatture al MEF. Si tratta di una semplificazione operativa, ma occorre informare i clienti che dovranno consegnare le fatture al loro CAF o commercialista per fruire della detrazione 19%.

Tariffario veterinario FNOVI

Il tariffario professionale dei medici veterinari è stato abolito come obbligatorio dalla L. 248/2006 (decreto Bersani) e dal D.L. 1/2012, ma la FNOVI pubblica e aggiorna periodicamente indicazioni tariffarie di riferimento, utili come parametro di mercato e per le perizie giudiziali.

Tariffe orientative 2026 (esempi indicativi)

  • Visita generica ambulatoriale: 35-60 €
  • Visita specialistica: 60-120 €
  • Vaccinazione (singola): 25-50 € (esclusi farmaci)
  • Vaccinazione completa cucciolo: 80-150 €
  • Microchip e iscrizione anagrafe: 30-60 €
  • Sterilizzazione gatto/gatta: 100-250 €
  • Sterilizzazione cane/cagna: 200-500 € (in base al peso)
  • Ecografia: 50-120 €
  • Radiografia: 40-90 €
  • Esami del sangue (emocromo, biochimica): 40-100 €
  • Visita a domicilio: maggiorazione 30-50 €
  • Reperibilità notturna/festiva: maggiorazione 50-100%

Le tariffe variano in base a area geografica (zone metropolitane più alte), specializzazione del veterinario, complessità del caso clinico e tipo di animale. Per gli equini e gli animali esotici esistono tariffari specifici, generalmente superiori.

Attrezzature ambulatorio veterinario

L’avvio di un ambulatorio veterinario richiede investimenti significativi in attrezzature mediche e diagnostiche. Le principali categorie:

Attrezzature di base ambulatorio

  • Tavolo da visita regolabile in altezza, idrolavabile (800-2.500 €)
  • Lampada scialitica per illuminazione visite (300-1.500 €)
  • Stetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio (300-800 € per kit)
  • Bilancia veterinaria (per pesare animali da 0 a 100 kg) (300-1.500 €)
  • Frigorifero per farmaci certificato (400-2.000 €)
  • Autoclave per sterilizzazione strumenti (1.500-5.000 €)
  • Microscopio binoculare per analisi citologiche (800-3.500 €)

Diagnostica per immagini

  • Ecografo veterinario: 8.000-30.000 € (in base alla qualità e alle sonde)
  • Apparecchio radiologico: 15.000-50.000 € (con autorizzazione ASL/ARPA)
  • Sviluppatrice digitale o CR: 8.000-25.000 €

Sala chirurgica

  • Tavolo chirurgico dedicato (1.500-5.000 €)
  • Lampada chirurgica a LED (800-3.500 €)
  • Apparecchio anestesia gassosa con vaporizzatore (3.000-12.000 €)
  • Monitor multiparametrico (ECG, SpO2, pressione) (1.500-6.000 €)
  • Set ferri chirurgici base + suture (1.000-3.000 €)
  • Elettrobisturi (800-3.500 €)

Importante per il regime forfettario: in forfettario i costi delle attrezzature NON sono deducibili. Sono coperti dal forfait 22% e l’IVA pagata sull’acquisto è un costo (non detraibile). Per ambulatori che richiedono investimenti importanti (ecografo, radiologico, sala chirurgica), il regime ordinario semplificato può risultare più conveniente: si deducono ammortamenti, leasing, manutenzioni e si detrae l’IVA al 22% sull’acquisto.

Farmaci veterinari: registro obbligatorio

I medici veterinari che detengono e somministrano farmaci nell’ambulatorio o presso le strutture dei clienti devono tenere il registro di carico-scarico dei farmaci veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006 (codice del farmaco veterinario) e del Regolamento UE 2019/6.

Registro carico-scarico

  • Da tenere presso lo studio in formato cartaceo o digitale (sistema VetInfo)
  • Annotazione di tutti i farmaci acquistati (carico) con fattura del fornitore
  • Annotazione di tutti i farmaci somministrati o ceduti (scarico) con dati paziente e proprietario
  • Da conservare per 5 anni e disponibile per controlli ASL/NAS

Ricetta veterinaria elettronica

Dal 16 aprile 2019 è obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica (REV) per la prescrizione di tutti i farmaci veterinari (anche da banco). La REV viene generata e trasmessa al portale ministeriale VetInfo e alla farmacia tramite sistema informatico. Il veterinario deve essere registrato a VetInfo con CIE/CNS e firma digitale.

Scorte di farmaci

Per detenere scorte di farmaci nell’ambulatorio (es. anestetici, antibiotici, vaccini) occorre autorizzazione ASL con specifica per la tipologia di farmaci. Le scorte vanno conservate in armadio chiuso a chiave e annotate nel registro carico-scarico.

RC professionale veterinario

L’assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i veterinari iscritti all’Ordine, ai sensi della L. 148/2011 (riforma delle professioni). La polizza copre i danni causati a terzi (proprietari, animali, strutture) nell’esercizio dell’attività professionale.

Cosa copre la polizza RC veterinaria

  • Errori diagnostici e terapeutici (malpractice veterinaria)
  • Danni materiali all’animale durante visita o intervento
  • Danni patrimoniali al proprietario (es. perdita animale di valore)
  • Spese legali per difesa civile e penale
  • Eventuale copertura postuma (claims made) per richieste successive alla cessazione

Costo polizza RC veterinaria

  • Veterinario neoiscritto animali da compagnia: 250-500 € l’anno
  • Veterinario chirurgo con sala operatoria: 600-1.500 € l’anno
  • Veterinario equino o grandi animali: 800-2.000 € l’anno
  • Massimali: tipici 500.000 – 2.000.000 € per sinistro

Il costo della polizza RC professionale è integralmente deducibile in regime ordinario semplificato. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non è deducibile separatamente.

Autorizzazione ASL ambulatorio veterinario

Per aprire un ambulatorio veterinario in locali aperti al pubblico è necessaria l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa regionale e dell’Accordo Stato-Regioni del 26/11/2003.

Tipologie di strutture veterinarie

  • Studio veterinario: locali per visita ambulatoriale, no chirurgia, no degenza, no diagnostica complessa. Requisiti minimi semplificati
  • Ambulatorio veterinario: visita, piccola chirurgia (extra-cavitaria), diagnostica di base. Requisiti più stringenti
  • Clinica veterinaria: visita, chirurgia maggiore, degenza limitata, diagnostica avanzata, presenza di personale
  • Ospedale veterinario: chirurgia complessa, terapia intensiva, degenza prolungata, reperibilità H24, équipe medica

Requisiti strutturali ambulatorio

  • Sala d’attesa separata dagli ambienti clinici
  • Locale visita con tavolo, lavabo con erogatore non manuale, pavimento e pareti lavabili
  • Locale per piccole procedure chirurgiche (se ambulatorio)
  • Servizi igienici per personale e clienti
  • Locale spogliatoio per il personale
  • Armadio farmaceutico chiudibile
  • Smaltimento rifiuti speciali sanitari (contratto con ditta specializzata)

Documenti per autorizzazione ASL

  • SCIA sanitaria al SUAP del Comune
  • Planimetria dei locali con destinazione d’uso
  • Relazione tecnica sui requisiti igienico-sanitari
  • Autocertificazione del Direttore Sanitario (può essere il veterinario stesso)
  • Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari
  • Smaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata

Veterinario convenzionato con ASL

Il veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale svolge attività di Sanità Pubblica Veterinaria su incarico ASL: profilassi obbligatorie, anagrafe canina, vigilanza sugli alimenti di origine animale. La convenzione segue regole specifiche di compatibilità con la libera professione e di compenso (Accordo Collettivo Nazionale dei veterinari convenzionati).

Telemedicina veterinaria 2026

La telemedicina veterinaria è stata definitivamente regolamentata dalle linee guida FNOVI ed è consentita per specifiche prestazioni. Nel 2026 è una realtà consolidata, particolarmente utile per follow-up, teleconsulto tra colleghi, controllo cronicità e second opinion.

Prestazioni di telemedicina veterinaria consentite

  • Televisita di follow-up: controllo post-operatorio, monitoraggio terapie croniche, valutazione esami a distanza
  • Teleconsulto: tra veterinari di base e specialisti per second opinion
  • Telecooperazione: assistenza in tempo reale durante procedure
  • Telemonitoraggio: controllo parametri (es. diabete, insufficienza renale) tramite dispositivi connessi
  • Teletriage: valutazione iniziale dell’urgenza prima di indirizzare a visita in presenza

Limiti della telemedicina veterinaria

  • La prima visita deve essere in presenza (non si può diagnosticare a distanza un nuovo paziente animale)
  • Le prestazioni manuali (palpazione, auscultazione, prelievi) non sono telemedicabili
  • Le prescrizioni di farmaci per nuove patologie richiedono visita in presenza
  • Vale il principio di responsabilità professionale: il veterinario decide se la telemedicina è clinicamente appropriata o se richiedere visita in presenza
  • Necessità di consenso informato specifico del proprietario per prestazioni di telemedicina

Aspetti fiscali della telemedicina veterinaria

Le prestazioni di telemedicina veterinaria sono fatturabili come prestazioni veterinarie ordinarie con codice ATECO 75.00.00, IVA 22% in regime ordinario o esenzione in forfettario, e contributo integrativo ENPAV 2%. Per il cliente sono detraibili al 19% come le prestazioni in presenza, sempre con pagamento tracciabile.

Esempi calcolo tasse veterinario

Tre scenari pratici di calcolo tasse e contributi per veterinario in regime forfettario, ipotesi neoiscritto con aliquota startup 5% e contributi ENPAV ridotti per neoiscritti (ipotesi minimo soggettivo agevolato 1.250 € + integrativo 2% + maternità 90 €).

Scenario 1: Fatturato 40.000 €

Calcolo regime forfettario (5% startup, neoiscritto ENPAV)

  • Fatturato annuo: 40.000 €
  • Reddito forfettario (78%): 31.200 €
  • Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito = 4.992 € — supera il minimo agevolato): 4.992 €
  • Contributo ENPAV integrativo 2% (a carico cliente, neutro per il veterinario): 800 € (incassati e riversati)
  • Contributo maternità: 90 €
  • Reddito imponibile: 31.200 – 4.992 – 90 = 26.118 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.305,90 €
  • Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 6.388 €
  • Netto in tasca: 33.612 € (84% del fatturato)

Scenario 2: Fatturato 60.000 €

Calcolo regime forfettario (5% startup)

  • Fatturato annuo: 60.000 €
  • Reddito forfettario (78%): 46.800 €
  • Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 7.488 €
  • Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.200 €
  • Contributo maternità: 90 €
  • Reddito imponibile: 46.800 – 7.488 – 90 = 39.222 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.961,10 €
  • Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 9.539 €
  • Netto in tasca: 50.461 € (84% del fatturato)

Scenario 3: Fatturato 85.000 € (limite forfettario)

Calcolo regime forfettario (5% startup)

  • Fatturato annuo: 85.000 €
  • Reddito forfettario (78%): 66.300 €
  • Contributo ENPAV soggettivo (16% reddito): 10.608 €
  • Contributo ENPAV integrativo 2% (rivalsa cliente): 1.700 €
  • Contributo maternità: 90 €
  • Reddito imponibile: 66.300 – 10.608 – 90 = 55.602 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 2.780,10 €
  • Totale tasse + contributi (a carico veterinario): circa 13.478 €
  • Netto in tasca: 71.522 € (84% del fatturato)

Dopo il 5° anno (aliquota 15%): con fatturato 85.000 € il calcolo cambia: imposta sostitutiva 15% × 55.602 = 8.340 € (invece di 2.780 €). Il carico fiscale aumenta di circa 5.500 € l’anno e il netto in tasca scende a circa 66.062 € (78% del fatturato).

Costi apertura ambulatorio veterinario

L’investimento per aprire un ambulatorio veterinario nel 2026 varia significativamente in base al livello di servizi offerti. Stima realistica per nuovo studio:

Configurazione minima — Studio veterinario base (15.000-25.000 €)

  • Adeguamento locale (pavimenti, pareti lavabili, lavabi non manuali): 4.000-8.000 €
  • Tavolo da visita, lampada, stetoscopio, otoscopio: 2.000-4.000 €
  • Microscopio base, bilancia veterinaria: 1.500-3.500 €
  • Frigo farmaci, autoclave: 2.000-5.000 €
  • Software gestionale veterinario, fatturazione elettronica: 800-1.500 €/anno
  • Mobilio sala d’attesa, ufficio: 2.000-4.000 €
  • Insegna, cartelli, sito web: 1.500-3.000 €
  • RC professionale primo anno: 300-700 €
  • Iscrizione Ordine + ENPAV primi versamenti: 1.500-2.500 €

Configurazione media — Ambulatorio con piccola chirurgia (30.000-50.000 €)

  • Configurazione base + sala chirurgica
  • Apparecchio anestesia gassosa: 4.000-9.000 €
  • Monitor multiparametrico: 1.800-4.000 €
  • Ecografo entry level: 8.000-15.000 €
  • Strumenti chirurgici, set ferri, suture: 1.500-3.000 €
  • Adeguamenti sala chirurgica (autoclave dedicato, lampada): 3.000-6.000 €
  • Smaltimento rifiuti speciali, contratti: 500-1.200 €/anno

Configurazione completa — Clinica veterinaria (60.000-120.000 €)

  • Locali più ampi (sala chirurgica, degenza, diagnostica): canone affitto +50%
  • Ecografo professionale + sonde: 18.000-30.000 €
  • Apparecchio radiologico digitale: 25.000-50.000 €
  • Personale (assistente veterinario, ASA): 18.000-25.000 € lordi/anno per FTE
  • Software gestionale evoluto: 1.500-3.000 €/anno
  • Marketing e comunicazione iniziale: 3.000-8.000 €

Finanziamenti agevolati: per l’apertura di nuovi ambulatori veterinari sono accessibili strumenti come Resto al Sud (regioni Sud + Centro), ON-Oltre Nuove Imprese, Smart&Start Italia (per innovazione digitale), microcredito Invitalia e bandi regionali per giovani professionisti. Anche la Nuova Sabatini può finanziare l’acquisto di attrezzature diagnostiche con contributo in conto interessi.

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Domande frequenti

Posso aprire la partita IVA da veterinario in regime forfettario al 5%?

Sì, se si tratta di nuova attività (non esercitata nei 3 anni precedenti) e non costituisce mera prosecuzione di attività dipendente o autonoma precedente. Il tirocinio universitario non preclude il 5%. La verifica più attenta riguarda chi era veterinario dipendente di una clinica e apre P.IVA per fatturare alla stessa clinica: in tal caso si rischia la qualifica di “mera prosecuzione” e si applica il 15%.

I veterinari devono trasmettere le fatture al Sistema TS?

No. Il Sistema Tessera Sanitaria riguarda i professionisti sanitari della salute umana (medici, dentisti, infermieri, fisioterapisti, psicologi, logopedisti, ecc.). I veterinari sono esclusi dall’obbligo. Il cliente che vuole detrarre la spesa veterinaria al 19% deve conservare la fattura e inserirla manualmente nel 730 al codice 29 “Spese veterinarie”.

Le prestazioni veterinarie sono esenti IVA come quelle dei medici?

No. L’esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972 si applica alle “prestazioni sanitarie alla persona”, quindi solo alla salute umana. Le prestazioni veterinarie scontano IVA ordinaria 22% in regime ordinario. In regime forfettario non si applica IVA per la natura del regime, non per esenzione sanitaria.

Quanto pago di ENPAV come neoiscritto al primo anno?

Nei primi anni di iscrizione l’ENPAV applica una riduzione del minimo soggettivo (l’aliquota esatta è stabilita dai regolamenti annuali ENPAV). Si versano comunque il contributo integrativo 2% (rivalsa in fattura) e il contributo di maternità (circa 80-110 €). Verificare gli importi 2026 aggiornati su enpav.it o tramite commercialista.

Posso fare il veterinario libero professionista e dipendente ASL contemporaneamente?

Per il veterinario dipendente del SSN (ASL, IZS) la libera professione è regolata dall’incompatibilità del pubblico impiego: il dipendente a tempo pieno non può esercitare libera professione (salvo intramoenia se prevista) mentre il dipendente a tempo parziale al 50% o meno può esercitare attività libero-professionale in regime extramoenia, previa autorizzazione dell’amministrazione.

Devo fare l’autorizzazione ASL anche se faccio solo visite a domicilio?

Se l’attività è esclusivamente itinerante (visite presso il cliente o presso strutture terze) senza locali aperti al pubblico, l’autorizzazione sanitaria di struttura non è necessaria, ma servono comunque iscrizione Ordine, P.IVA, ENPAV, RC professionale e registrazione VetInfo per la ricetta elettronica. Se si detengono scorte di farmaci in auto o presso un domicilio, occorre comunque comunicazione/autorizzazione ASL specifica.

I costi dell’ecografo e del radiologico sono deducibili?

Solo in regime ordinario semplificato: si deducono come ammortamento (in genere 6-7 anni per attrezzature mediche) o tramite leasing. Si detrae anche l’IVA al 22% sull’acquisto. In regime forfettario tutti i costi (tranne i contributi ENPAV) sono coperti dal forfait 22% e non sono deducibili separatamente.

La mia polizza RC professionale è deducibile?

In regime ordinario sì, integralmente. In regime forfettario rientra nel forfait 22% e non si deduce separatamente. La RC è comunque obbligatoria per legge, indipendentemente dal regime fiscale.

Quanto detrae il mio cliente per le spese veterinarie del cane?

Il proprietario di un animale da compagnia detrae il 19% delle spese veterinarie per la parte eccedente i 129,11 € e fino a un tetto di 550 € l’anno. Detrazione massima effettiva: (550 – 129,11) × 19% = 79,97 € l’anno. Indispensabile pagamento tracciabile (POS, bonifico, app, assegno).

Posso fare telemedicina veterinaria anche per la prima visita?

No. Le linee guida FNOVI prescrivono che la prima visita a un nuovo paziente animale debba essere svolta in presenza. La telemedicina è ammessa per follow-up, controllo cronicità, teleconsulto, second opinion e teletriage di urgenza. La diagnosi a distanza di un nuovo paziente non è clinicamente né deontologicamente accettabile.

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Aprire la partita IVA da medico veterinario richiede attenzione a numerosi aspetti specifici: scelta del regime fiscale ottimale (forfettario 5% startup vs ordinario), iscrizione Ordine FNOVI, gestione contributi ENPAV con riduzioni neoiscritti, autorizzazione ASL ambulatorio, registro carico-scarico farmaci, RC professionale, fatturazione elettronica B2C/B2B, IVA 22% e detraibilità 19% per i clienti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i veterinari e tutti i professionisti sanitari del Friuli Venezia Giulia in:

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Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-29 08:00:002026-09-27 00:04:33Partita IVA Veterinario 2026: Guida Completa ENPAV, Regime Fiscale e Fatturazione
Osteopati, Professionisti Sanitari

Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata è ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle università, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.

Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali più rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.

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Indice dei contenuti

  1. Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo
  2. La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione
  3. DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata
  4. Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)
  5. Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento
  6. Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026
  7. Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche
  8. Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata
  9. Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati
  10. Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario
  11. Domande frequenti su osteopatia e SSN

Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo

L osteopata è oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico più importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si è concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.

Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.

Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilità pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilità di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi.

La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione

Il punto di partenza è la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.

Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Università e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attività, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.

Il lungo iter attuativo (2018-2024)

Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:

  • 11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.
  • 2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.
  • 7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Università – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).
  • 25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  • 2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.
  • 2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le università italiane e prime iscrizioni all albo.

Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessità tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi già esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto ciò coinvolge più ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata

Il DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.

Cosa fa l osteopata secondo il DPCM

Il DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.

In termini pratici, l osteopata:

  • effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;
  • opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;
  • non formula diagnosi mediche né prescrive farmaci o esami strumentali;
  • indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;
  • opera in autonomia professionale e responsabilità, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.

Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopata

AmbitoCosa fa l osteopataCosa NON fa
ValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esami
TrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentale
SettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attività riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)
PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusiva

Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)

Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).

Caratteristiche del corso di laurea

  • Durata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.
  • Crediti: 180 CFU complessivi.
  • Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.
  • Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.
  • Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).
  • Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.

Materie principali del piano di studi

Il piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).

Le università che hanno attivato il corso

I primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune università italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato.

Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento

Una volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento è la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.

Due percorsi di iscrizione

Esistono due modalità di iscrizione, pensate per due platee diverse:

1. Albo ordinario (nuovi laureati)

Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione è automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e dà accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.

2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati già operanti)

È lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica è quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.

Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:

  • il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;
  • oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;
  • il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.

L elenco è definito “ad esaurimento” perché, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sarà più possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilità di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.

Quanto costa l iscrizione

L iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota è deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista.

Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026

Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. È la grande novità simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanità integrata.

Cosa significa concretamente

L ingresso nel SSN non è né automatico né immediato. Significa che:

  • l osteopata può essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
  • le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;
  • le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come già avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;
  • l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non è una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.

Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, è l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potrà parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.

L impatto sul cittadino

Per il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:

  • maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge è ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità professionale;
  • certezza del titolo: la qualifica di osteopata è oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;
  • integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata può collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;
  • detraibilità della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale.

Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche

Il riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.

Quando la spesa è detraibile

La detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione è disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.

Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%

Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%
500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro
800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro
1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro
2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euro

Attenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.

Requisiti pratici per la detrazione

  • Documentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.
  • Tracciabilità del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non è ammesso.
  • Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta più (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).

Come compilare il 730

Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli.

Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata

Sul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento è l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

Cosa cambia rispetto al passato

Fino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attività di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:

  • esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;
  • marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);
  • nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.

Implicazioni sulla fatturazione

L osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era già esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 è tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.

Esempio pratico

Marco è un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perché l importo è inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovrà applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, può essere addebitata al cliente).

Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati

Tra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c è l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). È un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.

Come funziona l invio

  • l osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;
  • trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;
  • la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;
  • il paziente può esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.

Sanzioni in caso di mancato invio

L omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario

Sul piano fiscale, l osteopata libero professionista può scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.

Codice ATECO dell osteopata

Con la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attività sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanità e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto può variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.

Regime forfettario per l osteopata

Il regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, è particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:

  • limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;
  • uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;
  • coefficiente di redditività: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanità);
  • imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attività, se rispettati i requisiti);
  • esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);
  • esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;
  • fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza più soglia minima).

Contributi previdenziali

L osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, è tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, è del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).

Quando rivolgersi al CAF

Il CAF Centro Fiscale di Udine può affiancare l osteopata in tutte le fasi:

  • analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;
  • apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;
  • tenuta della contabilità semplificata e adempimenti annuali;
  • predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;
  • per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.

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Domande frequenti su osteopatia e SSN

L osteopata è davvero una professione sanitaria nel 2026?

Sì. L osteopata è una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale è stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale è stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.

Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?

Sì, se la prestazione è resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione è del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.

Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?

L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non è una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata può essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.

Come si diventa osteopata oggi?

Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati è la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune università italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso è a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi già esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti può iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.

Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?

No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

Sì. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale è tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi già inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.

Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?

Sì, il regime forfettario è perfettamente compatibile con l attività di osteopata. Il coefficiente di redditività applicabile è generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attività. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, è utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.

Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilità, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilità dei pagamenti.

Conclusioni: un cambiamento di portata storica

L apertura delle porte del SSN all osteopatia non è una rivoluzione del giorno per giorno: è l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione è oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa è detraibile e la fatturazione è ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.

Il prossimo passo, per il quale si lavora già, è l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanità pubblica: solo allora si potrà dire che l osteopatia è entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale è chiaro: l osteopatia non è più disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Per qualsiasi necessità – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.

Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-09-27 09:16:11Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e Contributi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA come logopedista nel 2026 significa intraprendere una libera professione sanitaria regolamentata, con regole fiscali specifiche e vantaggi importanti grazie al regime forfettario. Il logopedista è infatti un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999 e dal D.M. 14/09/1994 n. 742, iscritto all’Albo TSRM-PSTRP, che si occupa della prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento.

In questa guida completa, aggiornata al 2026, spiegheremo passo dopo passo come aprire partita IVA, quale codice ATECO utilizzare, come funziona il regime forfettario al 5% o 15%, quali sono i contributi alla Gestione Separata INPS, come emettere fatture esenti IVA detraibili al 19%, e quanto si paga di tasse con esempi pratici a 25.000 €, 40.000 € e 55.000 € di fatturato.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il logopedista: profilo professionale sanitario
  2. Aree di intervento del logopedista
  3. Requisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRP
  4. Codice ATECO logopedista: 86.90.29
  5. Regime forfettario logopedista: limiti e aliquote
  6. Gestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%
  7. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%
  8. Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972
  9. Fatturazione elettronica logopedista B2C
  10. Prestazioni tipiche e tariffe di riferimento
  11. Aprire studio professionale: SCIA, RC e materiali
  12. Logopedia pediatrica vs logopedia adulti
  13. Teleriabilitazione e online consulting 2026
  14. Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettaria
  15. Esempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55K
  16. Come trovare i primi pazienti
  17. FAQ Partita IVA Logopedista 2026

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Chi è il logopedista: profilo professionale sanitario

Il logopedista è un professionista sanitario il cui profilo è stato istituito con il D.M. 14 settembre 1994, n. 742 e successivamente inquadrato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha eliminato la dicitura “ausiliaria” e riconosciuto piena autonomia professionale alle professioni sanitarie tecnico-riabilitative. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha completato il quadro normativo istituendo gli Ordini delle Professioni Sanitarie e l’Albo della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP.

In termini operativi, il logopedista svolge la propria attività in autonomia o in équipe con medici (foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, otorinolaringoiatri), psicologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva e insegnanti. Non si tratta di un “tecnico” subordinato al medico, ma di un professionista che, sulla base della prescrizione medica, elabora autonomamente il piano di trattamento riabilitativo.

Aree di intervento del logopedista

Il D.M. 742/1994 individua quattro grandi aree di intervento del logopedista:

  • Disturbi del linguaggio e della comunicazione: ritardi del linguaggio, disturbi specifici del linguaggio (DSL), disfasie, afasie post-ictus o post-trauma, disartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla).
  • Disturbi della voce: disfonie funzionali e organiche, noduli e polipi delle corde vocali, riabilitazione vocale post-chirurgica, voice training per professionisti della voce (insegnanti, cantanti, attori).
  • Disturbi della deglutizione: disfagie nei pazienti neurologici, oncologici (post-radioterapia testa-collo), pediatrici e geriatrici; disturbi della suzione e dell’alimentazione nel neonato e nel bambino.
  • Disturbi dell’apprendimento: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, ai sensi della Legge 170/2010.

A queste si aggiungono interventi su balbuzie e disfluenze, disturbi della comunicazione nello spettro autistico, sordità infantile (con riabilitazione protesica e impianto cocleare), deglutizione deviata e ortognatica in collaborazione con ortodontisti, e counseling familiare per supportare genitori e caregiver.

Requisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRP

Per esercitare la professione di logopedista in Italia nel 2026 sono richiesti due requisiti fondamentali:

  • Laurea triennale in Logopedia (Classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione), abilitante alla professione. Il corso prevede 180 CFU, di cui circa 60 di tirocinio pratico nelle strutture sanitarie convenzionate. L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante.
  • Iscrizione all’Albo della professione di Logopedista presso l’Ordine TSRM-PSTRP territoriale di competenza. L’iscrizione è obbligatoria per esercitare sia come dipendente sia come libero professionista, ai sensi della Legge 3/2018.

Per chi desidera proseguire gli studi sono disponibili la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2), utile per ruoli di coordinamento, didattica e ricerca, oltre a master universitari di I e II livello in aree specialistiche (logopedia in età evolutiva, disfagia, voce artistica, neuroriabilitazione cognitiva, DSA).

L’iscrizione all’Albo comporta il pagamento di una quota annuale (mediamente 100-150 euro) e l’obbligo di formazione continua ECM (50 crediti annui, 150 nel triennio) ai sensi del D.lgs. 502/1992.

Codice ATECO logopedista: 86.90.29

Il codice ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e applicato anche nel 2026) corretto per il logopedista che apre partita IVA è il 86.90.29 – Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove). Questo codice raggruppa le professioni sanitarie tecnico-riabilitative diverse dai medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi.

In sede di apertura partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 telematico o tramite intermediario CAF), occorre indicare:

  • Codice ATECO primario: 86.90.29
  • Descrizione attività: “Servizi di logopedia – prestazioni sanitarie di valutazione e trattamento riabilitativo dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento”
  • Natura giuridica: persona fisica (lavoratore autonomo / libero professionista)
  • Regime fiscale: forfettario (codice “CM”) se si rispettano i requisiti
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (non esiste cassa autonoma per logopedisti)

L’apertura della partita IVA è gratuita e immediata. Tramite il CAF Centro Fiscale di Udine è possibile ottenere assistenza completa nella compilazione del modello AA9/12 e nella pianificazione fiscale e previdenziale dell’attività.

Regime forfettario logopedista: limiti e aliquote

Il regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è la scelta più conveniente per la maggior parte dei logopedisti, soprattutto nei primi anni di attività. Le caratteristiche per il 2026 sono:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui (sopra i 100.000 euro decadenza immediata in corso d’anno)
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78% (gruppo “altre attività”)
  • Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (regime “start-up” se rispettati i requisiti); 15% dal sesto anno o se non si rispettano i requisiti start-up
  • Esenzione IVA: nessun obbligo di addebito IVA in fattura (a doppio titolo: regime forfettario + esenzione sanitaria art. 10)
  • Niente IRAP e niente studi di settore / ISA
  • Contabilità semplificata: solo registro cronologico delle fatture emesse (con software gestionale o anche in Excel)

Per accedere al regime start-up al 5% sono richiesti tre requisiti cumulativi:

  • Non aver esercitato attività professionale o di impresa nei 3 anni precedenti l’apertura partita IVA
  • L’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (eccetto pratica obbligatoria)
  • Se si prosegue un’attività altrui, i ricavi del cedente nel periodo d’imposta precedente non devono superare 85.000 euro

Il tirocinio universitario svolto durante il corso di laurea in Logopedia non è considerato “attività professionale precedente” e quindi non preclude l’accesso al regime start-up al 5%.

Gestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%

Il logopedista libero professionista, non avendo una cassa di previdenza autonoma, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995. L’iscrizione è gratuita e si effettua online sul portale INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Le aliquote contributive 2026 della Gestione Separata si applicano al reddito imponibile previdenziale (nel forfettario: ricavi × 78%):

  • 26,07%: per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (è la situazione standard del logopedista libero professionista a tempo pieno)
  • 24%: per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che esercitano in P.IVA in regime di doppio lavoro) o pensionati

Il massimale contributivo 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato annualmente). I contributi si versano tramite modello F24 con due saldi (giugno e novembre) e si calcolano in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RR sezione II). I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF (anche nel forfettario, dove riducono direttamente l’imponibile dell’imposta sostitutiva).

Importante: il logopedista in P.IVA può addebitare in fattura al cliente la rivalsa INPS del 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996). Questa rivalsa concorre a formare il reddito imponibile IRPEF/sostitutiva ma non è soggetta a ritenuta.

Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%

Il logopedista è obbligato a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai sensi del D.lgs. 175/2014 e del D.M. 19 ottobre 2020 (che ha inserito gli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie tra i soggetti tenuti all’invio).

L’invio dei dati al Sistema TS produce due effetti pratici fondamentali:

  • Detraibilità 19%: il paziente può detrarre le spese sostenute per prestazioni logopediche come spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, sopra la franchigia di 129,11 euro, nel modello 730 o Redditi PF. La detrazione è confermata anche per il 2026 (con il limite di reddito complessivo introdotto dalla Manovra per i redditi sopra 75.000 euro).
  • Precompilata: i dati trasmessi confluiscono automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata del paziente, semplificandone la compilazione.

Le scadenze 2026 per l’invio al Sistema TS sono semestrali (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre), come stabilito dal D.M. 8 febbraio 2024. Per ogni prestazione il logopedista deve indicare data, importo, tipologia (TK = “altre spese sanitarie”), modalità di pagamento e codice fiscale del paziente.

Il paziente ha sempre diritto al diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati al STS: in tal caso il logopedista non invia i dati di quella prestazione e annota l’opposizione sul registro.

Per beneficiare della detrazione il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bancomat, app di pagamento) ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, c. 679-680. È quindi sconsigliato il pagamento in contanti.

Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972

Le prestazioni rese dal logopedista sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, che esonera le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

L’esenzione si applica indipendentemente dal regime fiscale (ordinario, semplificato o forfettario) e si fonda sul fatto che il logopedista è una professione sanitaria iscritta a un Albo. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente IVA art. 10, n. 18, DPR 633/1972” e, se in regime forfettario, anche “Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.

Importante: anche in caso di esenzione IVA, sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 2 euro (art. 13 Tariffa allegata al DPR 642/1972). La marca può essere a carico del cliente (se indicata in fattura) e va versata cumulativamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno tramite F24 (codice tributo 2505).

Per le prestazioni rese a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (es. ASL, cliniche), è opportuno verificare con il committente se la fattura debba riportare anche il riferimento al D.M. 17 maggio 2002 sull’esenzione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento.

Fatturazione elettronica logopedista B2C

Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata a regime della fatturazione elettronica per tutti i forfettari (D.L. 36/2022, art. 18), anche il logopedista deve emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). Tuttavia, esiste una regola specifica per le prestazioni sanitarie rese a privati:

  • Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche (B2C) i cui dati sono inviati al Sistema TS NON devono essere trasmesse via SdI in formato elettronico, ma vanno emesse in formato cartaceo o PDF e consegnate al paziente. Lo stabilisce l’art. 10-bis del D.L. 119/2018, prorogato fino al 31 dicembre 2025 (e con tutta probabilità prorogato anche per il 2026 con la Legge di Bilancio).
  • Le fatture verso aziende, enti, ASL, studi medici (B2B) vanno invece emesse tramite SdI in formato XML, indicando il codice destinatario o la PEC del committente. In questo caso il codice destinatario “0000000” si usa solo se il committente non lo ha comunicato.

In pratica, il logopedista che lavora prevalentemente con privati (B2C) non emette fatture elettroniche via SdI, ma cartacee o PDF, e si limita a inviare i dati al Sistema TS. Questo semplifica enormemente la gestione amministrativa.

Elementi obbligatori della fattura del logopedista (anche se cartacea):

  • Numerazione progressiva e data
  • Dati anagrafici e P.IVA del logopedista
  • Codice fiscale del paziente (obbligatorio per il Sistema TS)
  • Descrizione della prestazione (es. “valutazione logopedica”, “trattamento riabilitativo”)
  • Importo della prestazione
  • Dicitura esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972
  • Dicitura regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
  • Eventuale marca da bollo da 2 euro (sopra 77,47 euro)
  • Modalità di pagamento (preferibilmente tracciabile)

Prestazioni tipiche e tariffe di riferimento

Le tariffe del logopedista libero professionista sono liberamente determinate dal singolo professionista (non esistono più tariffari minimi obbligatori dopo la Legge Bersani 248/2006). Tuttavia, sulla base dei tariffari indicativi della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) e di rilevazioni di mercato 2025-2026, le tariffe più diffuse sono:

  • Valutazione logopedica iniziale (60-90 minuti, anamnesi, somministrazione test standardizzati, stesura relazione): 80-120 euro
  • Seduta di trattamento individuale (45-50 minuti): 40-70 euro in base alla città e all’esperienza
  • Bilancio periodico / aggiornamento valutazione: 50-90 euro
  • Counseling familiare (50 minuti): 50-80 euro
  • Relazione clinica per pediatra, scuola o altri specialisti: 40-80 euro
  • Trattamento di gruppo (es. gruppi DSA o di voice training): 20-35 euro a partecipante
  • Teleriabilitazione (videochiamata 30-45 minuti): 35-60 euro

Le tariffe variano sensibilmente in base alla città (Milano, Roma e Bologna sono mediamente più alte di 15-25%), all’esperienza, alla specializzazione (es. disfagia oncologica e voce artistica hanno tariffe più alte) e al tipo di paziente (le sedute di logopedia pediatrica sono mediamente più richieste).

Un logopedista libero professionista a tempo pieno con 25-30 ore settimanali di lavoro clinico (lasciando tempo per refertazione, formazione, counseling) può raggiungere un fatturato annuo di 35.000-55.000 euro, perfettamente compatibile con il regime forfettario.

Aprire studio professionale: SCIA, RC e materiali

Aprire uno studio professionale di logopedia richiede alcuni adempimenti, semplificati rispetto alle strutture sanitarie ambulatoriali ma non assenti:

  • SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale (a seconda della normativa regionale): è una segnalazione certificata di inizio attività che attesta il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di idoneità dei locali. Per gli studi professionali “monoprofessionali” la procedura è generalmente semplificata e non richiede autorizzazione preventiva.
  • Requisiti dei locali: superficie minima dello studio (10-12 mq utili), bagno con antibagno, areazione e illuminazione naturale, climatizzazione, accessibilità per persone con disabilità (se nuova costruzione/ristrutturazione), insonorizzazione adeguata per le sedute di voice training e teleriabilitazione.
  • Destinazione d’uso: lo studio professionale può essere ubicato anche in unità immobiliari residenziali (categoria A/2, A/3) come “studio professionale” senza necessità di cambio d’uso, ai sensi della Legge 392/1978 art. 27 e della giurisprudenza consolidata.
  • RC professionale: la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) per tutti i professionisti sanitari, con massimali tipicamente di 1-3 milioni di euro. Il costo annuo per logopedisti varia da 150 a 400 euro.
  • Privacy e GDPR: nomina del DPO se si trattano dati di particolari categorie su larga scala, registro dei trattamenti, informativa privacy specifica per dati sanitari.
  • Sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 anche per studi professionali (DVR, formazione, primo soccorso e antincendio se ci sono dipendenti o collaboratori).

Per i materiali professionali, l’investimento iniziale tipico include:

  • Test standardizzati e batterie diagnostiche: PVCL, BVL 4-12, TROG-2, CMF, BVN 5-11, BVN 12-18, ABCA, MT, prove di lettura e scrittura DDE-2, ecc. (1.500-3.500 euro)
  • Strumentazione audio: registratore digitale di alta qualità, cuffie professionali, microfoni, software di analisi spettrografica della voce (Praat è gratuito, software specifici 200-800 euro)
  • Materiali per terapia: schede operative, libri specialistici, giochi terapeutici, software per CAA, app per riabilitazione (300-1.000 euro iniziali)
  • Arredamento: scrivania, sedie ergonomiche, lettino o poltrona pediatrica, armadi chiusi (per privacy dei materiali clinici), specchio da parete (utile per voice training e articolazione)
  • Strumentazione sanitaria di base: abbassalingua monouso, guanti, mascherine, gel disinfettante, cestini differenziati

Investimento iniziale complessivo: circa 3.000-7.000 euro per uno studio piccolo, fino a 15.000 euro per uno studio attrezzato con cabina insonorizzata e strumentazione avanzata.

Logopedia pediatrica vs logopedia adulti

La libera professione del logopedista si articola tipicamente in due grandi filoni, che richiedono competenze, materiali e approcci differenti:

Logopedia pediatrica (0-18 anni): rappresenta il segmento più richiesto del mercato libero professionale. Comprende:

  • Disturbi del linguaggio in età evolutiva (ritardi semplici, DSL, disturbi fonetico-fonologici)
  • Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
  • Sordità infantile e riabilitazione protesica/cocleare
  • Balbuzie evolutiva e in età scolare
  • Disturbi della deglutizione neonatale e svezzamento difficile
  • Comunicazione nei disturbi dello spettro autistico
  • Deglutizione deviata e ortognatica (in collaborazione con ortodontisti)

Il logopedista pediatrico lavora prevalentemente con genitori paganti privati (la richiesta di valutazioni e trattamenti DSA è in continua crescita), in collaborazione con pediatri di libera scelta, neuropsichiatri infantili e centri di neuropsichiatria. Le tariffe medie sono leggermente più alte e la frequenza delle sedute è generalmente bisettimanale.

Logopedia adulti e geriatrica: comprende:

  • Afasie post-ictus o post-trauma cranico
  • Disartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla, Alzheimer)
  • Disfagia neurologica, oncologica e geriatrica
  • Disfonie funzionali e organiche, voice training per professionisti della voce
  • Riabilitazione post-laringectomia e post-chirurgia testa-collo
  • Balbuzie persistente nell’adulto

Il logopedista per adulti collabora frequentemente con neurologi, otorinolaringoiatri, foniatri, fisiatri, oncologi, geriatri e RSA. Una parte significativa del lavoro può svolgersi a domicilio del paziente (afasie, SLA, esiti di ictus), con tariffe maggiorate per il trasferimento.

Molti logopedisti scelgono di specializzarsi in una nicchia specifica (es. solo DSA, solo voce, solo disfagia oncologica) per posizionarsi come riferimento territoriale e applicare tariffe più alte.

Teleriabilitazione e online consulting 2026

La teleriabilitazione logopedica, esplosa durante la pandemia, è ormai una modalità consolidata e regolamentata anche per il 2026. Le linee guida di riferimento sono:

  • Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 17 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti del Ministero della Salute), che includono espressamente la teleriabilitazione tra le prestazioni erogabili
  • D.M. 30 settembre 2022 sui requisiti delle piattaforme di telemedicina e i flussi informativi del FSE 2.0
  • Position paper della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) sulle buone pratiche della teleriabilitazione logopedica

Dal punto di vista pratico, il logopedista può erogare in modalità telematica:

  • Teleconsulto e counseling familiare (sempre possibile)
  • Trattamento riabilitativo: consigliato dopo una prima valutazione in presenza, per pazienti collaboranti, con setup tecnologico adeguato e supporto del caregiver per i bambini
  • Bilanci periodici e supervisione di programmi di lavoro a casa
  • Formazione e parent training

Aspetti fiscali della teleriabilitazione: la prestazione resta una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, esente IVA art. 10, soggetta a invio al Sistema TS e detraibile al 19%. La fattura va emessa con la stessa modalità delle prestazioni in presenza. È buona pratica indicare in fattura la dicitura aggiuntiva “Prestazione erogata in modalità di teleriabilitazione”.

Aspetti tecnologici minimi: piattaforma di videoconferenza GDPR-compliant (Doxee, GoToMeeting Health, Microsoft Teams in versione sanitaria, ecc.), connessione stabile, webcam HD, microfono di buona qualità (essenziale per i disturbi della voce e dell’articolazione), illuminazione adeguata.

Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettaria

Una situazione molto frequente è quella del logopedista dipendente di ASL o struttura sanitaria pubblica che vuole integrare il proprio reddito con un’attività libero professionale in regime forfettario. La compatibilità è possibile ma con regole specifiche:

  • Autorizzazione del datore di lavoro: il dipendente pubblico deve presentare istanza di autorizzazione all’esercizio della libera professione (D.lgs. 165/2001, art. 53). L’autorizzazione viene concessa salvo conflitti di interesse o incompatibilità con l’orario di servizio.
  • Regime intramoenia o extramoenia: il logopedista dipendente del SSN può aderire al regime intramoenia (con visite a tariffe regolate dal contratto) oppure svolgere la libera professione extramoenia, ma deve sceglierne uno solo per ogni Azienda.
  • Limite reddituale per il forfettario: chi nel 2025 ha avuto redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro NON può accedere al regime forfettario nel 2026, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter, L. 190/2014). Questo è un punto cruciale: molti logopedisti dipendenti ASL superano questa soglia e devono valutare il regime ordinario o semplificato.
  • Aliquota Gestione Separata: il dipendente che apre P.IVA paga la Gestione Separata INPS al 24% (e non al 26,07%) perché ha già altra copertura previdenziale obbligatoria
  • Niente regime start-up al 5%: la prosecuzione di un’attività di logopedia già svolta come dipendente preclude di norma l’aliquota agevolata (salvo eccezioni motivate)

Per il logopedista dipendente privato (es. cliniche, centri convenzionati) le regole sono più morbide: di norma è sufficiente verificare il contratto di lavoro per eventuali clausole di esclusiva e ottenere il consenso scritto del datore. Il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente per il forfettario si applica comunque.

Esempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55K

Vediamo concretamente quanto paga di tasse e contributi un logopedista in regime forfettario, con tre scenari realistici. Le formule sono:

  • Reddito imponibile = Ricavi × 78% (coefficiente redditività ATECO 86.90.29)
  • Contributi INPS Gestione Separata = Reddito imponibile × 26,07% (senza altra copertura)
  • Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile − Contributi INPS) × 5% (start-up) o 15%
  • Carico fiscale totale = Imposta sostitutiva + Contributi INPS
  • Netto in tasca = Ricavi − Carico fiscale totale

Scenario 1: Fatturato 25.000 euro (logopedista neolaureata, primi anni)

  • Ricavi: 25.000 €
  • Reddito imponibile (×78%): 19.500 €
  • Contributi INPS (26,07% di 19.500): 5.084 €
  • Imponibile per imposta sostitutiva (19.500 − 5.084): 14.416 €
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 721 €
  • Imposta sostitutiva 15% (regime ordinario forfettario): 2.162 €
  • Netto in tasca con 5%: 25.000 − 5.084 − 721 = 19.195 € (76,8%)
  • Netto in tasca con 15%: 25.000 − 5.084 − 2.162 = 17.754 € (71,0%)

Scenario 2: Fatturato 40.000 euro (logopedista 3-4 anni di attività)

  • Ricavi: 40.000 €
  • Reddito imponibile (×78%): 31.200 €
  • Contributi INPS (26,07% di 31.200): 8.134 €
  • Imponibile per imposta sostitutiva (31.200 − 8.134): 23.066 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.153 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 3.460 €
  • Netto in tasca con 5%: 40.000 − 8.134 − 1.153 = 30.713 € (76,8%)
  • Netto in tasca con 15%: 40.000 − 8.134 − 3.460 = 28.406 € (71,0%)

Scenario 3: Fatturato 55.000 euro (logopedista esperto, studio strutturato)

  • Ricavi: 55.000 €
  • Reddito imponibile (×78%): 42.900 €
  • Contributi INPS (26,07% di 42.900): 11.184 €
  • Imponibile per imposta sostitutiva (42.900 − 11.184): 31.716 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.586 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.757 €
  • Netto in tasca con 5%: 55.000 − 11.184 − 1.586 = 42.230 € (76,8%)
  • Netto in tasca con 15%: 55.000 − 11.184 − 4.757 = 39.059 € (71,0%)

Come si vede, il regime forfettario consente al logopedista di trattenere il 71-77% del fatturato, decisamente più del regime ordinario (dove l’IRPEF a scaglioni più contributi può portare il carico fiscale al 38-43%). Il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività comporta una “perdita” di circa il 5,8% del fatturato, da pianificare con attenzione.

Come trovare i primi pazienti

Una volta aperta la partita IVA e allestito lo studio, la sfida principale del logopedista neoprofessionista è costruire la propria clientela. Le strategie più efficaci nel 2026 sono:

  • Convenzioni con studi medici e poliambulatori: contattare otorinolaringoiatri, foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, dentisti/ortodontisti, geriatri della propria zona e proporre collaborazioni a tariffa concordata o invii reciproci. Questo è il canale storicamente più produttivo.
  • Referral con pediatri di libera scelta: per chi si occupa di logopedia pediatrica, costruire un rapporto solido con 4-5 pediatri della zona può portare 30-50 valutazioni l’anno. È utile preparare brochure informative e presentazioni di 30 minuti su DSA, ritardi del linguaggio o disfagia neonatale.
  • Convenzioni con scuole, asili e nidi: proporsi per screening del linguaggio nelle scuole materne (in collaborazione con i pediatri di comunità), per formazione agli insegnanti su DSA e per consulenze al doposcuola specializzato.
  • Convenzioni ASL per liste d’attesa: alcune ASL stipulano convenzioni con liberi professionisti per smaltire le liste d’attesa, soprattutto per DSA e ritardi del linguaggio. Le tariffe sono regolate ma il volume è significativo.
  • Google Business Profile: una scheda Google ottimizzata con foto dello studio, recensioni dei pazienti (richieste con tatto e privacy), orari, mappa e categorie corrette (“Logopedista”, “Speech Therapist”) porta in media il 30-40% dei nuovi pazienti privati.
  • Sito web professionale e SEO locale: anche un sito di 5-6 pagine ottimizzato per “logopedista [città]”, “trattamento DSA [città]”, “balbuzie bambini [città]” è un investimento di 800-1.500 euro che genera contatti per anni.
  • Social media specializzati: Instagram e TikTok funzionano bene per logopedia pediatrica e voice training (contenuti educativi per genitori), LinkedIn per il networking professionale con altri sanitari.
  • Iscrizione a piattaforme: MioDottore, Pagine Bianche Salute, Doctolib aumentano la visibilità (ma comportano costi mensili o commissioni).
  • Eventi formativi e divulgativi: organizzare incontri gratuiti su DSA per genitori, screening gratuiti nelle scuole o conferenze per insegnanti è un ottimo modo per farsi conoscere.

Tipicamente serve circa 1 anno di attività per raggiungere un volume di lavoro stabile (15-20 pazienti settimanali) e 2-3 anni per un’agenda completa. Per accelerare, può essere utile partire affittando ore in uno studio già avviato o lavorando come collaboratore in un poliambulatorio nei primi 12-18 mesi.

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FAQ Partita IVA Logopedista 2026

Quanto costa aprire la partita IVA come logopedista?

L’apertura della partita IVA è gratuita presso l’Agenzia delle Entrate. I costi indiretti includono: marca da bollo per dichiarazione (gratis se telematica), iscrizione Albo TSRM-PSTRP (100-150 euro/anno), iscrizione gratuita alla Gestione Separata INPS, RC professionale (150-400 euro/anno), eventuali costi di consulenza CAF/commercialista (200-600 euro/anno per la dichiarazione dei redditi e la tenuta del registro forfettario).

Posso fare il logopedista in regime forfettario se sono dipendente ASL?

Sì, ma solo se il reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente è stato inferiore o uguale a 30.000 euro. Inoltre serve l’autorizzazione del datore di lavoro (D.lgs. 165/2001) e l’aliquota Gestione Separata sarà del 24% (non 26,07%) perché si ha già altra copertura previdenziale.

Le mie prestazioni di logopedia sono detraibili al 19%?

Sì. Le prestazioni del logopedista sono spese sanitarie detraibili al 19% (oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi), trasmesse automaticamente al Sistema Tessera Sanitaria e precaricate nella dichiarazione precompilata del paziente. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).

Devo fatturare con IVA al 22%?

No. Le prestazioni sanitarie del logopedista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). In fattura va indicata la dicitura di esenzione e, sopra 77,47 euro, applicata la marca da bollo da 2 euro.

Devo iscrivermi a una cassa professionale specifica?

No. I logopedisti non hanno una cassa di previdenza autonoma e si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). L’aliquota è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per chi è già coperto altrove.

Posso fare teleriabilitazione e fatturarla come prestazione sanitaria?

Sì. La teleriabilitazione è espressamente prevista dalle Linee guida nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 2020) e dal D.M. 30 settembre 2022. È una prestazione sanitaria a tutti gli effetti: esente IVA, soggetta a invio Sistema TS, detraibile al 19%. È buona pratica indicare in fattura la modalità “teleriabilitazione”.

Quanto guadagna un logopedista in regime forfettario?

Con il regime forfettario start-up al 5%, un logopedista trattiene circa il 76-77% del fatturato. Esempi: 25.000 € fatturato → ~19.200 € netti; 40.000 € fatturato → ~30.700 € netti; 55.000 € fatturato → ~42.200 € netti. Con aliquota al 15% (dal sesto anno) la percentuale netta scende a circa il 71%.

Devo fare fattura elettronica via SdI ai privati?

No. Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema TS non vanno trasmesse via SdI (art. 10-bis D.L. 119/2018). Si emettono in cartaceo o PDF e si consegnano al paziente. La fatturazione elettronica via SdI resta obbligatoria solo per le prestazioni B2B (verso aziende, ASL, studi medici).

Serve la SCIA per aprire uno studio di logopedia?

Sì, è generalmente richiesta una SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale, con regole che variano da Regione a Regione. Per gli studi monoprofessionali la procedura è semplificata. Vanno rispettati requisiti di idoneità dei locali, igiene, sicurezza e accessibilità. Lo studio può essere ubicato anche in immobile residenziale come “studio professionale” senza cambio d’uso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i logopedisti nella scelta del regime fiscale, nell’apertura della partita IVA, nella gestione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF), nell’invio al Sistema Tessera Sanitaria, nel calcolo dei contributi INPS Gestione Separata e nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario. Contattaci per una consulenza personalizzata.

Conclusioni: aprire P.IVA logopedista nel 2026 conviene

Aprire la partita IVA come logopedista nel 2026 rappresenta una scelta professionale e fiscale conveniente per molti motivi: il regime forfettario al 5% per i primi 5 anni consente di trattenere oltre tre quarti del fatturato; l’esenzione IVA art. 10 e la detraibilità 19% rendono le prestazioni più appetibili per i pazienti; la teleriabilitazione apre nuovi mercati anche oltre la propria città; il crescente bisogno di interventi su DSA, balbuzie, disfagia geriatrica e voice training garantisce una domanda sostenuta.

Le criticità da pianificare con attenzione sono il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente (cruciale per chi è già dipendente ASL), la corretta gestione del Sistema TS, la marca da bollo sulle fatture e il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività.

Per ricevere assistenza completa nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale e nella gestione fiscale e previdenziale annuale, il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione consulenti specializzati nelle professioni sanitarie. Prenota una consulenza online o in sede.

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Aprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.

Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.

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Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017

L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.

L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.

Tappe principali del riconoscimento

  • 2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie
  • 2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 2020
  • 2021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata
  • 2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia
  • 2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie

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Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapista

Una delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:

FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbito
OsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacrale
FisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medica
ChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebrali
MassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeutico

L’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.

Requisiti formativi: laurea o percorso transitorio

Per esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

Percorso ordinario: laurea L/SNT Osteopatia

Dal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:

  • 3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitante
  • Possibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)
  • Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionate
  • Esame di Stato abilitante alla professione

Percorso transitorio (ad esaurimento)

Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:

  • Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditata
  • Canale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)

I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP.

Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRP

Tutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)
  • Titolo di studio in originale o copia autenticata
  • Documento di identità e codice fiscale
  • Certificato di residenza o domicilio professionale
  • Quietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizione
  • Due fototessere

La quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).

Obbligo ECM

Come professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.

Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29

Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:

86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)

Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.

Coefficiente di redditività e regime forfettario

Nel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.

Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata.

Regime forfettario per osteopata: aliquote e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:

  • Limite di ricavi: 85.000 € annui
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%
  • Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)
  • No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutiva
  • No IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazione
  • No studi di settore / ISA

Requisiti per l’aliquota agevolata al 5%

Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:

  • Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
  • Non proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)
  • Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettario

Cause di esclusione

  • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedente
  • Spese per personale dipendente superiori a 20.000 €
  • Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionali
  • Fatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anni

Contributi INPS: Gestione Separata 2026

L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.

Aliquote Gestione Separata 2026

  • 26,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensione

Massimale e minimale

  • Massimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)
  • Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivo

Iscrizione alla Gestione Separata

L’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.

Versamento contributi

I contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:

  • 30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)
  • 30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto)

Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosa prevede l’obbligo STS

  • Trasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in Italia
  • Frequenza: mensile o semestrale a scelta del professionista
  • Informazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesa
  • Sanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravità

Detraibilità per il paziente

Le prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).

Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.

Diritto di opposizione del paziente

Il paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).

Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazione

Le prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.

Conseguenze dell’esenzione IVA

  • NO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)
  • L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionali
  • Imposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)
  • In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”

Fatturazione elettronica B2C

Per le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:

  • I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)
  • Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STS
  • Codice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PEC

Esempio fattura osteopata (forfettario)

Trattamento osteopatico: 70,00 €
Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972
Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale)
Totale fattura: 72,00 €

Prestazioni tipiche e tariffe medie

Le tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:

PrestazioneDurataTariffa media
Prima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €
Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €
Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €
Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €
Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €
Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €

Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.

Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzature

SCIA sanitaria

L’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:

  • Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)
  • Possesso del titolo abilitante
  • Direttore sanitario (può essere lo stesso osteopata)

I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

In quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:

  • Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €
  • Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legale

Attrezzature: lettino osteopatico e altri strumenti

L’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:

  • Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €
  • Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €
  • Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €
  • Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €
  • Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’anno

Attenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.

Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno).

Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettario

Vediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).

Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)

  • Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €
  • Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)
  • Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €

Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)

  • Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €
  • Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €

Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)

  • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €
  • Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €

Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).

Osteopata dipendente con partita IVA: si può?

Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:

  • Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)
  • Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)
  • Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettario
  • Per la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmente

Tipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.

Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centri

L’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:

  • Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)
  • Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)
  • Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativo
  • Convenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)

Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente.

Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)

La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.

Cosa è permesso

  • Comunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del paziente
  • Indicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studio
  • Recapiti, orari e tariffe
  • Sito web e pagina social a contenuto informativo

Cosa è vietato

  • Promesse di guarigione o risultati garantiti
  • Sconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)
  • Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”
  • Pubblicità ingannevole o suggestiva

L’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.

Apertura partita IVA osteopata: passo per passo

Ecco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:

  1. Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabile
  2. Apertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettario
  3. Iscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIE
  4. Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STS
  5. SCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)
  6. Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoria
  7. Acquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamenti
  8. Comunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

Il tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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FAQ: domande frequenti su partita IVA osteopata

Posso lavorare come osteopata senza partita IVA?

No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.

Quanto guadagna in media un osteopata?

Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.

L’osteopata può fare diagnosi mediche?

No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.

Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?

Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.

Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?

  • Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €
  • Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €
  • Software gestionale: 200 – 500 €
  • Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €
  • Aggiornamento ECM: 200 – 800 €
  • Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’anno

L’osteopata può lavorare anche a domicilio?

Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.

Posso lavorare con minori e neonati?

Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.

Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?

Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).

Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta Italia

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:

  • Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimale
  • Gestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TS
  • Versamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24
  • Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)
  • Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinario
  • Tenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinario
  • Consulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studio

Per una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.

Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.

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Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-09-27 00:04:58Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Dietista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Contributi e Fatturazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è la scelta giusta per chi vuole esercitare la libera professione in autonomia, gestire il proprio studio nutrizionale e seguire pazienti privati con piani alimentari personalizzati. Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999, distinto dal biologo nutrizionista e dal medico dietologo, e la sua attività gode di vantaggi fiscali importanti: regime forfettario al 5% per i primi 5 anni, coefficiente di redditività al 78%, e fatturazione esente IVA come prestazione sanitaria.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come aprire la partita IVA dietista 2026: dai requisiti formativi all’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, dal codice ATECO corretto alla scelta del regime fiscale, dalla Gestione Separata INPS al Sistema Tessera Sanitaria. Trovi anche esempi pratici di calcolo tasse e contributi su fatturati di 20.000, 40.000 e 60.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il dietista: profilo professionale sanitario
  2. Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo
  3. Requisiti per aprire la partita IVA da dietista
  4. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP
  5. Codice ATECO dietista 2026
  6. Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti
  7. Gestione Separata INPS: aliquote 2026
  8. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità
  9. Fatturazione elettronica del dietista
  10. Tariffe e prestazioni tipiche
  11. Studio professionale: requisiti igienico-sanitari
  12. Consulenza online e telemedicina nutrizionale
  13. Marketing sanitario e Legge Boldi
  14. Esempi pratici: calcolo tasse e contributi
  15. Sbocchi professionali del dietista
  16. FAQ: domande frequenti

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Chi è il dietista: profilo professionale sanitario

Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, istituito formalmente con il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 744 e disciplinato dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (la cosiddetta “Legge Bindi”) che ha equiparato le professioni sanitarie non mediche alle altre figure del comparto sanitario.

Secondo il profilo professionale, il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari. In pratica, il dietista:

  • Elabora piani alimentari personalizzati per soggetti sani e malati
  • Collabora con il medico per il trattamento dietetico di patologie specifiche (diabete, obesità, malattie cardiovascolari, oncologiche)
  • Studia ed elabora la composizione di razioni alimentari per soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione
  • Svolge attività didattico-educative di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta
  • Organizza e coordina attività specifiche relative all’alimentazione in genere e alla dietetica applicata

La Legge 42/1999 ha definitivamente sancito che il dietista non è un “ausiliario sanitario” ma un professionista sanitario autonomo, dotato di specifiche competenze e responsabilità professionali. Questo riconoscimento legale è fondamentale per la libera professione: significa che il dietista può aprire la partita IVA, iscriversi all’Albo professionale e fatturare in regime di esenzione IVA come prestazione sanitaria (art. 10, n. 18, DPR 633/1972).

Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo. Si tratta di tre figure professionali diverse, con percorsi formativi distinti, competenze parzialmente sovrapposte ma poteri prescrittivi diversi. Capire queste differenze è essenziale sia per i pazienti che per chi vuole intraprendere la professione.

Il dietista (Laurea L/SNT3)

Il dietista possiede la Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche). È un professionista sanitario abilitato all’elaborazione di piani alimentari sia per soggetti sani sia per persone affette da patologie. Per i soggetti malati, però, il dietista opera su prescrizione medica: il medico effettua la diagnosi, il dietista elabora il piano dietetico in collaborazione.

Il biologo nutrizionista (Laurea Magistrale in Biologia)

Il biologo nutrizionista è un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) che si è specializzato in nutrizione umana. Il percorso formativo è una Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM-6) o equivalente, seguita dall’Esame di Stato e iscrizione all’Albo. Anche il biologo nutrizionista può elaborare diete e piani alimentari, ma non è un professionista sanitario ai sensi della Legge 42/1999. Versa i contributi all’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi) e non alla Gestione Separata INPS.

Il medico dietologo (Specializzazione)

Il medico dietologo è un laureato in Medicina e Chirurgia che ha completato una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione o discipline affini. Essendo medico, ha poteri diagnostici e prescrittivi completi: può prescrivere farmaci, esami diagnostici, e ovviamente diete sia a soggetti sani sia a malati. Versa i contributi all’ENPAM.

Tabella comparativa

CaratteristicaDietistaBiologo NutrizionistaMedico Dietologo
TitoloLaurea triennale L/SNT3Laurea Magistrale BiologiaLaurea Medicina + Specializzazione
AlboTSRM-PSTRPONBOMCeO
CassaGestione Separata INPSENPABENPAM
Prof. sanitarioSìNo (biologo)Sì (medico)
Prescrive farmaciNoNoSì
Diete a saniSì autonomoSì autonomoSì autonomo
Diete a malatiSu prescrizione medicaSu prescrizione medicaSì autonomo
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se sanitario)Obbligatorio
Detraibilità 19%Sì spesa sanitariaSì spesa sanitariaSì spesa sanitaria

Requisiti per aprire la partita IVA da dietista

Per aprire la partita IVA dietista nel 2026 servono alcuni requisiti formali e burocratici ben precisi. Vediamoli uno per uno.

1. Laurea triennale in Dietistica (L/SNT3)

Il primo requisito è il titolo di studio: Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche, area tecnico-assistenziale). Il corso ha durata di 3 anni (180 CFU) e si conclude con un esame finale che ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione (ai sensi della Legge 8 gennaio 2002 n. 1).

Sono validi anche i titoli equipollenti rilasciati prima del 1999, come il diploma universitario di Dietista o il diploma di Dietista regionale, purché riconosciuti ai sensi del DM 27 luglio 2000.

2. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

Dopo la laurea, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP). L’iscrizione è territoriale, presso l’Ordine provinciale competente.

3. Apertura partita IVA

Una volta iscritto all’Albo, il dietista può aprire la partita IVA compilando il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate, indicando:

  • Codice ATECO dell’attività (vedi sezione dedicata)
  • Regime fiscale scelto (forfettario o ordinario)
  • Sede dell’attività (anche presso l’abitazione)
  • Data inizio attività

L’apertura partita IVA è gratuita e può essere effettuata online tramite Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista).

4. Iscrizione INPS Gestione Separata

Contestualmente all’apertura della partita IVA, il dietista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esistendo una cassa previdenziale specifica per i dietisti (a differenza di biologi, medici, avvocati, geometri), il dietista versa i contributi alla Gestione Separata.

Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

L’Albo TSRM-PSTRP riunisce 19 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La Federazione Nazionale è stata istituita con la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (cosiddetta “Legge Lorenzin”) che ha riformato gli ordini sanitari, trasformando i precedenti collegi in Ordini professionali a tutti gli effetti.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo scaricabile dal sito dell’Ordine provinciale)
  • Diploma di laurea originale o copia autenticata
  • Certificato di residenza o autocertificazione
  • Codice fiscale
  • 2 fotografie formato tessera
  • Ricevuta versamento tassa di iscrizione (variabile per Ordine, indicativamente 168 euro tassa concessione governativa + quota Ordine)
  • Marca da bollo da 16 euro

Quota annuale

La quota annuale di iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP varia da Ordine a Ordine, ma indicativamente si attesta tra 80 e 130 euro l’anno. Questa spesa è interamente deducibile dal reddito professionale (per i contribuenti in regime ordinario) e non riduce il reddito per i forfettari, ma rimane un costo fisso da considerare.

Obbligo formativo ECM

Come tutti i professionisti sanitari, il dietista è soggetto all’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM): deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio. I corsi ECM sono spesso a pagamento e rappresentano un costo deducibile per chi è in regime ordinario.

Codice ATECO dietista 2026

La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale perché determina il coefficiente di redditività in regime forfettario e classifica l’attività ai fini statistici e fiscali. Per il dietista libero professionista nel 2026, il codice di riferimento è:

ATECO 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

Questo codice ricomprende tutte le professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione che non rientrano in categorie più specifiche, tra cui appunto i dietisti. È il codice più frequentemente attribuito dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate per l’attività di dietista in libera professione.

In alcuni casi viene utilizzato anche il codice 86.90.21 – Attività di fisioterapia, ma questo è formalmente riservato ai fisioterapisti. Verifica sempre con il tuo commercialista o presso il CAF Centro Fiscale di Udine quale codice sia più corretto in base alla tua attività prevalente.

Coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 86.90.29 in regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, ai fini fiscali, l’imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è il 78% del fatturato, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente come “spese sostenute” (anche se non hai realmente sostenuto quelle spese).

Esempio pratico: Marta è dietista in forfettario e fattura 30.000 euro nel 2026. Il suo reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questi 23.400 euro pagherà l’imposta sostitutiva (5% se nei primi 5 anni, 15% successivamente).

Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la stragrande maggioranza dei dietisti in libera professione, almeno nei primi anni di attività. Vediamo quali sono i requisiti, i vantaggi e i limiti.

Requisiti per accedere al forfettario 2026

  • Ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro
  • Spese per lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi
  • Non avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Non controllare srl o associazioni in partecipazione che svolgano attività riconducibili
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro

Aliquote dell’imposta sostitutiva

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP:

  • 5% per i primi 5 anni di attività (regime start-up), se sono soddisfatti i requisiti specifici (non aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti, non essere mera prosecuzione di attività precedente, ecc.)
  • 15% dal sesto anno in poi (o subito al 15% se non si hanno i requisiti start-up)

Vantaggi del forfettario per il dietista

  • Niente IVA in fattura (oltre al fatto che le prestazioni sanitarie sono comunque esenti IVA art. 10)
  • Niente ritenuta d’acconto (utile soprattutto per chi lavora con privati)
  • Niente studi di settore o ISA
  • Esonero registri IVA e dichiarazione IVA annuale
  • Contabilità semplificatissima: basta numerare e conservare le fatture emesse
  • Riduzione contributi GS INPS del 35% facoltativa (ma non sempre conveniente, vedi sotto)

Limiti e svantaggi

  • Non puoi dedurre le spese reali: niente affitto studio, ECM, attrezzature dal reddito (la deduzione è già forfettaria al 22%)
  • Niente detrazioni IRPEF per ristrutturazioni, ecobonus, spese mediche personali (perché non paghi IRPEF ma imposta sostitutiva)
  • Limite 85.000 euro: superandolo, esci dal forfettario l’anno successivo (o subito se superi i 100.000 euro)

Gestione Separata INPS: aliquote 2026

A differenza di altri professionisti sanitari (medici con ENPAM, biologi con ENPAB, infermieri con ENPAPI), il dietista non ha una cassa previdenziale propria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995.

Aliquote 2026

Le aliquote contributive della Gestione Separata per il 2026 (in attesa di conferma dalla circolare INPS annuale) sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (quota IVS 25% + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24% per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati (es. dietista che è anche dipendente part-time del SSN)

Massimale e minimale 2026

  • Massimale contributivo 2026: circa 119.650 euro (rivalutato annualmente)
  • Minimale 2026: circa 18.555 euro (sotto questa soglia, comunque l’accredito contributivo è proporzionale al reddito effettivo)

Come si calcolano e versano

I contributi GS INPS si calcolano sul reddito imponibile previdenziale, che per il forfettario coincide con il reddito imponibile fiscale (cioè fatturato × 78% per ATECO 86.90.29). Si versano con il modello F24 in 2 acconti (giugno e novembre) e saldo (giugno anno successivo).

Esempio: Luca è dietista forfettario, ha fatturato 25.000 euro nel 2026. Imponibile = 25.000 × 78% = 19.500 euro. Contributi GS = 19.500 × 26,07% = 5.083,65 euro.

Deducibilità dei contributi

I contributi GS INPS versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo, anche per i forfettari (è una delle poche deduzioni ammesse nel forfettario). Quindi se nel 2026 versi 5.000 euro di contributi GS, nel 2027 ridurrai il tuo reddito imponibile di 5.000 euro prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità

Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia che raccoglie tutte le spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per popolare automaticamente la dichiarazione dei redditi precompilata. Il dietista, in quanto professionista sanitario, è tenuto all’invio dei dati di tutte le fatture emesse a persone fisiche.

Obbligo di invio dati al Sistema TS

L’obbligo è disciplinato dal D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche. Tutti i professionisti sanitari iscritti agli albi (incluso quindi il dietista iscritto al TSRM-PSTRP) devono trasmettere telematicamente al Sistema TS tutte le spese sanitarie pagate dai pazienti, con relativa indicazione del codice fiscale del paziente.

Periodicità invio

Dal 2024 l’invio è diventato semestrale:

  • Spese del primo semestre (gennaio-giugno) → entro il 30 settembre
  • Spese del secondo semestre (luglio-dicembre) → entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Detraibilità del 19% per il paziente

Le prestazioni del dietista sono spese sanitarie detraibili al 19% ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi del paziente (730 o Modello Redditi PF), come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. La detrazione si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui di spese sanitarie. Per essere detraibili, le spese devono essere documentate da fattura e tracciate (bonifico, carta, POS), tranne che per i pagamenti a strutture pubbliche o convenzionate.

Opposizione del paziente

Il paziente ha diritto di opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In quel caso, il dietista deve emettere fattura senza codice fiscale del paziente e annotare l’opposizione, e il paziente non vedrà la spesa nel 730 precompilato (ma potrà comunque detrarla manualmente).

Fatturazione elettronica del dietista

La fatturazione elettronica per il dietista presenta una particolarità importante che riguarda le fatture verso persone fisiche, in considerazione dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fatture verso pazienti privati (B2C)

Per i dati trasmessi (o trasmissibili) al Sistema TS, c’è il divieto di fatturazione elettronica via SdI: il professionista sanitario emette fattura cartacea o PDF, ma non la trasmette al Sistema di Interscambio. Questo divieto serve a evitare duplicazioni con i dati inviati al Sistema TS.

Quando emetti fattura a un paziente privato, indica:

  • Dati anagrafici e codice fiscale del paziente (per detraibilità e Sistema TS)
  • Tipologia prestazione (es. “visita dietistica”, “elaborazione piano alimentare”)
  • Importo (esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972)
  • Modalità di pagamento tracciato (bonifico, carta, POS) per la detraibilità
  • Marca da bollo da 2 euro se importo superiore a 77,47 euro (a carico del paziente o del professionista)

Fatture verso aziende, ASL, cliniche (B2B)

Verso aziende, cliniche, RSA, scuole o pubbliche amministrazioni il dietista emette fattura elettronica via SdI con il codice destinatario di 7 caratteri fornito dal cliente (o codice univoco IPA per la PA). In assenza di codice, si usa il codice convenzionale “0000000”.

Esenzione IVA art. 10

Le prestazioni sanitarie del dietista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/1972”. Se sei in regime forfettario, aggiungi anche la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014”.

Tariffe e prestazioni tipiche

Non esiste un tariffario obbligatorio per i dietisti (i tariffari professionali sono stati aboliti con la Legge 248/2006), quindi ogni professionista è libero di definire le proprie tariffe. Tuttavia, esistono valori di mercato consolidati che possono fare da riferimento.

Tariffe medie 2026

  • Visita dietistica iniziale: 60-120 euro (anamnesi, valutazione, misurazioni antropometriche, bioimpedenziometria, prescrizione del piano alimentare)
  • Controlli periodici: 40-70 euro (ogni 30-45 giorni circa)
  • Pacchetto percorso completo (3-6 mesi): 250-600 euro (sconto rispetto a tariffe singole)
  • Consulenza online (videoconsulto): 40-80 euro
  • Educazione alimentare di gruppo (corsi/workshop): 30-50 euro a partecipante
  • Consulenza per disturbi alimentari (DCA): 70-100 euro a seduta (richiede competenze specifiche)

Tipologie di prestazioni

  • Visita dietistica con anamnesi alimentare e valutazione composizione corporea
  • Piano alimentare personalizzato per soggetti sani, sportivi, gravidanza, allattamento
  • Consulenza per obesità e sovrappeso in collaborazione con medico curante
  • Supporto nutrizionale per patologie (diabete, dislipidemie, intolleranze, celiachia, malattie infiammatorie intestinali) su prescrizione medica
  • Educazione alimentare in scuole, aziende, RSA
  • Disturbi del comportamento alimentare (DCA) in équipe con medico e psicologo
  • Nutrizione sportiva per atleti dilettanti e professionisti
  • Pianificazione menù collettivi per mense scolastiche, aziendali, ospedaliere

Studio professionale: requisiti igienico-sanitari

Per esercitare la professione di dietista in studio privato, è necessario rispettare alcuni requisiti igienico-sanitari e strutturali. La normativa di riferimento è regionale (DPR 14 gennaio 1997 e regolamenti regionali attuativi), quindi può variare da regione a regione.

Studio professionale “semplice”

Se eserciti come libero professionista in studio singolo (anche presso la tua abitazione), generalmente non serve l’autorizzazione sanitaria ma solo la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune e all’Azienda Sanitaria territorialmente competente. I requisiti tipici sono:

  • Locale destinato all’attività con superficie minima (circa 9-12 mq)
  • Bagno con antibagno e lavabo
  • Pavimenti e pareti facilmente lavabili
  • Aerazione naturale o meccanica
  • Sala d’attesa (anche piccola)
  • Lettino o scrivania per la visita
  • Bilancia professionale e altimetro
  • Strumenti di misurazione (plicometro, metro, eventualmente bioimpedenziometro)

Ambulatorio o poliambulatorio

Se invece operi in un ambulatorio con più professionisti o in una struttura più complessa (es. centro di diagnostica), serve l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione/ASL e l’eventuale accreditamento per convenzioni con il SSN. I requisiti sono più stringenti: spazi maggiori, dispositivi medici, direttore sanitario, ecc.

Bilancia bioimpedenziometrica

La bilancia bioimpedenziometrica (BIA) è uno strumento utilissimo per il dietista: misura la composizione corporea (massa magra, massa grassa, acqua corporea totale) tramite un debole impulso elettrico. I modelli professionali hanno costi tra 1.500 e 5.000 euro. Per il forfettario, l’acquisto non genera deduzione (il regime è già forfettario al 22%), mentre per il regime ordinario è un bene strumentale ammortizzabile in 4-6 anni o, se di costo unitario inferiore a 516,46 euro, deducibile interamente nell’anno.

Consulenza online e telemedicina nutrizionale

La consulenza online e la telemedicina nutrizionale sono diventate prassi consolidate dopo il periodo pandemico, e le linee guida del Ministero della Salute (Decreto 30 settembre 2022) hanno regolamentato la telemedicina specialistica anche per le professioni sanitarie tecniche come il dietista.

Cosa serve per la consulenza online

  • Piattaforma sicura conforme al GDPR (Zoom Healthcare, Doxy.me, oppure piattaforme italiane come Paginemediche, MioDottore, ecc.)
  • Consenso informato del paziente al trattamento dati e alla telemedicina
  • Misurazioni: il paziente effettua autonomamente peso e misure circonferenze (con istruzioni del dietista)
  • Cartella clinica digitale conservata in conformità GDPR

Fatturazione consulenza online

La fatturazione della consulenza online segue le stesse regole della consulenza in presenza: invio al Sistema TS, esenzione IVA, marca da bollo se sopra 77,47 euro. La fattura va emessa anche se il paziente è residente all’estero, purché il servizio sia reso a un cittadino italiano. Per pazienti UE non italiani vale la regola del luogo di residenza del committente (B2C in UE: tassazione nel Paese del prestatore se professionale).

Marketing sanitario e Legge Boldi

La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (modificata dalla Legge “Boldi” del 2018, art. 9-bis L. 145/2018) che pone vincoli stringenti per i professionisti sanitari, dietisti compresi.

Cosa è permesso

  • Informazioni veritiere e verificabili sulle prestazioni offerte
  • Indicazione di titoli professionali e specializzazioni (con riferimento normativo)
  • Tariffe (in modo trasparente)
  • Sito web, social, biglietti da visita
  • Inserzioni informative su giornali e online

Cosa è vietato

  • Pubblicità comparativa (“io sono il migliore dietista di Udine”)
  • Promesse di risultato (“perderai 10 kg in 30 giorni garantito”)
  • Offerte tipo sconti, coupon, gruppi acquisto tipo Groupon
  • Testimonianze “prima/dopo” di pazienti (se non in forma anonima e con consenso)
  • Diciture ingannevoli o non verificabili

L’Ordine TSRM-PSTRP vigila sulla correttezza della pubblicità sanitaria e può comminare sanzioni disciplinari (richiamo, censura, sospensione, radiazione) in caso di violazioni gravi o reiterate.

Esempi pratici: calcolo tasse e contributi

Vediamo ora tre esempi pratici di calcolo tasse e contributi per dietista in regime forfettario, con coefficiente di redditività 78% e Gestione Separata INPS al 26,07% (senza altra copertura).

Esempio 1: Fatturato 20.000 euro (start-up, primo anno)

  • Fatturato lordo: 20.000 €
  • Coefficiente redditività 78% → Reddito imponibile: 15.600 €
  • Aliquota forfettario start-up: 5% → Imposta sostitutiva: 780 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 15.600 €: 4.066,92 €
  • Totale tasse e contributi: 4.846,92 €
  • Reddito netto: 15.153,08 € (76% del fatturato)

Esempio 2: Fatturato 40.000 euro (forfettario start-up)

  • Fatturato lordo: 40.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.560 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 31.200 €: 8.133,84 €
  • Totale tasse e contributi: 9.693,84 €
  • Reddito netto: 30.306,16 € (76% del fatturato)

Esempio 3: Fatturato 60.000 euro (forfettario regime ordinario 15%)

  • Fatturato lordo: 60.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 7.020 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 46.800 €: 12.200,76 €
  • Totale tasse e contributi: 19.220,76 €
  • Reddito netto: 40.779,24 € (68% del fatturato)

Nota importante: i contributi GS INPS versati nell’anno precedente sono deducibili dal reddito imponibile dell’anno corrente. Quindi i calcoli a regime (dal secondo anno in poi) mostrano un netto leggermente più alto perché si deducono i contributi pagati l’anno prima.

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Sbocchi professionali del dietista

Il dietista può lavorare in molti contesti diversi, sia come libero professionista sia come dipendente (anche in modalità ibrida, con doppia attività). Vediamo i principali sbocchi professionali nel 2026.

Studio privato (libera professione)

Lo studio professionale privato è la modalità di esercizio principale per chi sceglie l’autonomia. Permette flessibilità di orari, gestione diretta dei pazienti, possibilità di specializzarsi in aree specifiche (sport, DCA, pediatria nutrizionale).

Strutture sanitarie pubbliche e private

  • Ospedali (servizio dietetico, reparti specialistici come oncologia, diabetologia, gastroenterologia)
  • Cliniche private accreditate e centri di diagnostica
  • RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per pianificazione menù e supporto nutrizionale anziani
  • Centri DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)
  • Centri sportivi e di riabilitazione

Settore privato non sanitario

  • Aziende di ristorazione collettiva (mense scolastiche, aziendali, ospedaliere)
  • Industria alimentare (consulenza per sviluppo prodotti, etichettatura nutrizionale)
  • Palestre e centri fitness (consulenza nutrizionale agli iscritti)
  • Scuole (educazione alimentare, formazione personale mensa)
  • Comunicazione e divulgazione (siti web, canali social, libri, riviste)

Doppia attività dipendente + libero professionista

Molti dietisti combinano un part-time dipendente (es. ospedale, RSA) con la libera professione pomeridiana. In questo caso, l’aliquota Gestione Separata scende al 24% (perché c’è già copertura previdenziale dal lavoro dipendente). Attenzione però: se il reddito da dipendente nell’anno precedente supera 30.000 euro lordi, non si può accedere al forfettario.

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FAQ: domande frequenti sulla partita IVA del dietista

1. Il dietista può prescrivere farmaci?

No. Il dietista non può prescrivere farmaci. La prescrizione farmacologica è un atto esclusivo del medico (laurea in Medicina e Chirurgia + abilitazione). Il dietista può consigliare integratori alimentari (in vendita libera) e formulare piani alimentari, ma non può prescrivere terapie farmacologiche neppure di tipo nutrizionale (es. integratori di vitamina D ad alto dosaggio).

2. Il dietista può seguire pazienti diabetici o oncologici da solo?

No, deve operare con prescrizione medica. Per pazienti affetti da patologie (diabete, malattie cardiovascolari, oncologiche, IBD, celiachia certificata, ecc.) il dietista elabora il piano alimentare su prescrizione del medico curante. Per soggetti sani (perdita peso, sport, gravidanza fisiologica), il dietista opera in piena autonomia.

3. Devo iscrivermi all’Ordine dei Biologi?

No. L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) riguarda solo i biologi nutrizionisti, che hanno laurea magistrale in Biologia. Il dietista si iscrive esclusivamente all’Albo TSRM-PSTRP della propria provincia.

4. Quanto guadagna in media un dietista libero professionista?

Il guadagno medio è molto variabile in base a esperienza, posizione geografica, tipologia di clientela e specializzazioni. Indicativamente: un dietista al primo anno fattura 15.000-25.000 euro; con 3-5 anni di esperienza si arriva a 30.000-45.000 euro; professionisti affermati (10+ anni, specializzazioni) possono superare i 60.000-80.000 euro annui. Il netto post-tasse, in forfettario start-up, è circa il 76% del fatturato.

5. Posso aprire la partita IVA come dietista anche se lavoro come dipendente?

Sì, ma con alcuni vincoli. Se sei dipendente pubblico (es. ASL, ospedale pubblico) hai bisogno dell’autorizzazione del datore di lavoro alla libera professione e di solito non puoi superare un certo monte ore extra. Se sei dipendente privato, verifica il contratto: alcuni CCNL pongono vincoli o richiedono comunicazione. Inoltre, se nell’anno precedente hai percepito redditi da dipendente superiori a 30.000 euro lordi, non puoi accedere al regime forfettario.

6. La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria su tutte le fatture?

No, solo su fatture esenti IVA con importo superiore a 77,47 euro. Quindi le fatture del dietista, essendo esenti IVA art. 10, richiedono la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. La marca può essere a carico del paziente (riportata in fattura) o del professionista. Per i forfettari, l’imposta di bollo si versa cumulativamente in F24 (codice tributo 2505) ogni 3 mesi se ricorrono i requisiti.

7. Cosa cambia se supero gli 85.000 euro di fatturato?

Se nel 2026 superi gli 85.000 euro ma resti sotto 100.000, dal 2027 esci dal forfettario e passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro, esci dal forfettario immediatamente nello stesso anno: dovrai applicare IVA dalle fatture successive al superamento (per le prestazioni sanitarie l’IVA resta esente art. 10, ma scattano gli adempimenti ordinari).

8. Posso dedurre le spese dello studio dal forfettario?

No, in regime forfettario non si deducono spese reali. La deduzione è già forfettaria al 22% (dato dal coefficiente di redditività 78%). Quindi affitto, utenze, acquisto bilancia, ECM, software gestionale non riducono il reddito imponibile. Le uniche somme deducibili sono i contributi previdenziali obbligatori (GS INPS). Se hai molte spese reali (oltre il 22% del fatturato), valuta con un commercialista la convenienza del regime ordinario semplificato.

9. Quando posso fatturare come dietista? Subito dopo la laurea?

Solo dopo l’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP. La laurea è abilitante (esame di Stato compreso nell’esame finale di laurea), ma per esercitare la libera professione e fatturare prestazioni sanitarie devi essere iscritto all’Ordine. Senza iscrizione, esercitare la professione costituisce esercizio abusivo della professione (reato ex art. 348 c.p.).

10. Posso emettere fattura senza partita IVA per prestazioni occasionali?

Sì, fino a 5.000 euro lordi annui (limite “prestazione occasionale”). Sopra questa soglia o se l’attività è abituale e continuativa, è obbligatoria l’apertura della partita IVA. Le prestazioni occasionali si fatturano con ricevuta di prestazione occasionale, marca da bollo 2 euro se sopra 77,47 euro, e tassazione IRPEF nel 730/Modello Redditi (con eventuali contributi GS INPS sopra i 5.000 euro).

Conclusioni e supporto del CAF Centro Fiscale di Udine

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è una scelta strategica che richiede attenzione a diversi aspetti: scelta del codice ATECO corretto (86.90.29), iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, regime forfettario con aliquota agevolata al 5%, contributi alla Gestione Separata INPS al 26,07%, obblighi del Sistema Tessera Sanitaria, fatturazione con esenzione IVA art. 10. Una corretta pianificazione iniziale ti permette di partire con il piede giusto e di concentrarti sulla tua attività clinica e di consulenza.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per dietisti e professionisti sanitari libero-professionisti: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale più conveniente, gestione fatturazione e Sistema TS, calcolo F24 per imposta sostitutiva e contributi, dichiarazione dei redditi annuale, adempimenti con l’Albo. Operiamo in Friuli Venezia Giulia e nel resto d’Italia anche in modalità online, con assistenza personalizzata.

Prenota un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure invia una mail a info@centrofiscale.com. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Ti aspettiamo per pianificare insieme l’avvio o l’ottimizzazione della tua attività di dietista libero professionista.

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Maggio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-17 08:00:002026-09-27 00:05:13Partita IVA Dietista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Contributi e Fatturazione

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