Bonus edilizi dopo il decesso: a quale erede passa la detrazione

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Un caso che negli ultimi anni si ripete spesso agli sportelli e negli studi professionali riguarda il decesso di un contribuente proprio a ridosso della fine dell’anno, magari il 29 dicembre. Quando il defunto aveva rate residue di bonus ristrutturazioni o ecobonus ancora da scontare in dichiarazione, il dubbio più comune è: chi ha diritto alla detrazione erede decesso bonus edilizi relativa proprio all’anno del decesso, e a chi passano le rate degli anni successivi? La risposta non dipende semplicemente dal grado di parentela o dalla quota di eredità, ma da una condizione precisa che la legge fiscale impone a chi vuole continuare a usufruire del beneficio.

Il tema è delicato perché riguarda importi anche consistenti, distribuiti su cinque o dieci anni a seconda del tipo di intervento. Capire subito la regola evita errori in dichiarazione e possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate negli anni successivi al decesso.

La regola generale: l’articolo 16-bis comma 8 del TUIR

La norma di riferimento è l’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La disposizione stabilisce che, in caso di decesso dell’avente diritto, cioè del contribuente che aveva sostenuto la spesa e maturato il diritto alla detrazione, la fruizione del beneficio residuo si trasmette per intero esclusivamente all’erede che soddisfa una condizione ben precisa.

Questa regola vale sia per il classico bonus ristrutturazioni, sia per l’ecobonus e il sismabonus, cioè tutte le agevolazioni collegate a lavori edilizi che si scontano in più anni con quote fisse. Non si tratta quindi di un’eccezione limitata a un solo tipo di intervento, ma di un principio generale applicabile ogni volta che il titolare della detrazione muore prima di aver utilizzato tutte le rate. Per approfondire i casi più comuni legati a eredità e detrazioni edilizie, può essere utile leggere anche l’approfondimento Eredito Casa con Bonus: Perdo la Detrazione Fiscale?.

Nel caso pratico di un decesso avvenuto il 29 dicembre, quindi a pochissimi giorni dalla chiusura dell’anno fiscale, si applica comunque la stessa logica per la rata di competenza di quell’anno e per tutte quelle successive: non conta la data esatta del decesso all’interno dell’anno, ma la verifica, anno per anno, di chi ha detenuto materialmente e direttamente l’immobile per l’intero periodo d’imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il requisito chiave: la detenzione materiale e diretta dell’immobile

Il punto centrale, spesso frainteso, è che non basta essere eredi per avere diritto alle rate residue della detrazione. La norma richiede che l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, cioè che utilizzi concretamente l’immobile, ad esempio abitandoci, e non lo conceda in locazione o in comodato a terzi. Chi riceve in eredità solo una quota di proprietà ma non ha la disponibilità della casa, perché ci abita stabilmente un altro coerede o perché l’immobile è dato in affitto, non ha diritto alla detrazione, anche se sulla carta risulta comproprietario a tutti gli effetti; se invece l’immobile resta a disposizione di tutti gli eredi, senza che nessuno lo occupi in via esclusiva, la detrazione spetta a ciascuno di loro in parti uguali.

Su questo aspetto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che la detenzione materiale e diretta va verificata anno per anno: non è necessario che l’erede abiti già l’immobile nel momento esatto dell’apertura della successione, ma deve acquisirne il possesso effettivo per poter beneficiare della quota di detrazione relativa a ciascun periodo d’imposta. In altre parole, il diritto alla detrazione non è automatico né definitivo al momento del decesso, ma va confermato di anno in anno in base a chi effettivamente vive nella casa.

Questo requisito serve a evitare che il beneficio fiscale venga sfruttato da chi, pur avendo diritti ereditari sull’immobile, non ne fa un uso diretto. Per un quadro più ampio su come le detrazioni edilizie possano andare perse in caso di vendita, usufrutto o successione, si può consultare la guida Bonus Ristrutturazioni 2026: Quando Si Perde per Vendita, Usufrutto e Successione.

Esempio pratico: tre eredi e la detrazione bonus edilizi

Per capire meglio come funziona nella pratica, immaginiamo il caso di un contribuente che muore il 29 dicembre lasciando tre figli come eredi in parti uguali su un appartamento su cui erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione con detrazione residua per altri sei anni. Il primo figlio abita stabilmente nell’appartamento ereditato per l’intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e continua a viverci dopo il decesso del genitore. Il secondo e il terzo figlio vivono altrove con le proprie famiglie e non utilizzano mai l’immobile, pur essendone comproprietari.

In questa situazione, solo il primo figlio, che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile perché ci abita davvero per l’intero periodo d’imposta, ha diritto a tutte le rate residue della detrazione, comprese quella dell’anno del decesso e quelle degli anni successivi. Gli altri due fratelli, pur essendo eredi a tutti gli effetti e comproprietari dell’immobile, non possono portare in detrazione nessuna quota delle rate residue, proprio perché non abitano né utilizzano direttamente la casa. La detrazione, come previsto dalla norma, si trasmette per intero a chi soddisfa il requisito, senza essere frazionata tra tutti gli eredi in base alle quote ereditarie. Attenzione però a un caso diverso, altrettanto frequente: se l’immobile ereditato viene concesso in locazione o in comodato a terzi, anche solo per una parte dell’anno, nessuno degli eredi può detrarre la rata di quell’annualità, nemmeno chi in astratto avrebbe la qualifica per farlo, perché viene meno la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta.

Se negli anni successivi la situazione cambia, ad esempio perché il figlio che abitava l’immobile si trasferisce e un altro fratello va a viverci, il diritto alla detrazione non passa automaticamente «dal momento del cambio»: nell’anno in cui avviene il passaggio, se nessuno dei due fratelli ha detenuto l’immobile per l’intero periodo d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre), quella rata non spetta a nessuno. Il diritto alla detrazione si trasferisce al nuovo occupante solo a partire dai periodi d’imposta successivi, in cui la detenzione materiale e diretta viene mantenuta ininterrottamente per tutto l’anno. Per un quadro generale sulle regole della successione in Italia, anche al di là del tema specifico dei bonus edilizi, si può consultare la guida Come Funziona la Successione 2026: Guida Step-by-Step.

Cosa fare in dichiarazione dei redditi

Chi si trova nella condizione di avere diritto alla detrazione ereditata, in quanto unico erede che abita l’immobile, deve indicare correttamente le rate residue nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche, riportando gli stessi dati e riferimenti già utilizzati dal de cuius per gli anni precedenti, come gli estremi catastali dell’immobile e il codice della tipologia di intervento agevolato.

È buona norma conservare la documentazione che dimostra la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ad esempio la residenza anagrafica, le utenze intestate o altri elementi che attestano l’uso effettivo dell’abitazione, poiché in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate può richiedere di dimostrare il possesso dei requisiti anno per anno. Un errore frequente è considerare la detrazione automaticamente ripartita tra tutti gli eredi in base alle quote di successione: come visto, questo non corrisponde a quanto previsto dalla normativa, ed è un errore che può generare recuperi d’imposta e sanzioni per chi porta in detrazione importi non spettanti.

Fonti

Domande frequenti sulla detrazione erede decesso bonus edilizi

La rata dell’anno del decesso spetta comunque, anche se il de cuius muore il 31 dicembre?

Non automaticamente. La rata relativa all’anno in cui avviene il decesso spetta esclusivamente all’erede che ha avuto la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di quell’anno. Se invece, al momento dell’apertura della successione, nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché concesso in locazione o comodato a terzi), la quota di detrazione di competenza dell’anno del decesso non è detraibile da nessuno.

Basta essere eredi per avere diritto alla detrazione delle rate residue?

No. La qualità di erede è necessaria ma non sufficiente: serve anche la detenzione materiale e diretta del bene, ossia l’utilizzo effettivo dell’immobile, ad esempio abitandoci stabilmente.

Cosa succede se l’immobile ereditato viene dato in affitto?

Se l’erede concede l’immobile in locazione o in comodato a terzi, perde il requisito della detenzione diretta e non può portare in detrazione le rate residue relative a quell’anno.

Se più eredi abitano insieme l’immobile ereditato, come si ripartisce la detrazione?

In questo caso, tutti gli eredi che convivono stabilmente nell’immobile e ne hanno quindi la detenzione materiale e diretta hanno diritto a una quota della detrazione, ripartita però in parti uguali tra i soli coeredi che detengono effettivamente l’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote ereditarie e senza possibilità di accordi diversi tra le parti (che valgono solo in caso di vendita dell’immobile, non di successione). Se negli anni il numero di eredi che detengono l’immobile cambia, anche il diritto alla detrazione va ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno: la rata di ogni annualità spetta soltanto ai coeredi che hanno mantenuto la detenzione materiale e diretta per l’intero periodo d’imposta.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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