PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPassare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026Passare al regime forfettario 2027 è una scelta che si prepara adesso, non a gennaio. Chi oggi lavora in regime ordinario con partita IVA e vuole entrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027 deve fare i conti entro il 31 dicembre 2026: verificare i requisiti, misurare i ricavi dell’anno, controllare il magazzino e soprattutto calcolare la rettifica IVA, cioè la quota di IVA già detratta che dovrà essere restituita allo Stato.La buona notizia è che non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il regime forfettario si applica per comportamento concludente, cioè comportandosi da forfettario fin dalla prima fattura del nuovo anno. La notizia meno comoda è che chi arriva impreparato al 1° gennaio rischia errori costosi: fatture emesse con l’IVA quando non andava più applicata, rettifiche non calcolate, cause di esclusione ignorate.In questa guida completa trovi tutto quello che serve per valutare con lucidità il passaggio al regime forfettario 2027: requisiti di accesso, limite di 85.000 euro, cause ostative, coefficienti di redditività collegati al codice ATECO 2025, imposta sostitutiva al 15% o al 5%, funzionamento della rettifica IVA e una checklist operativa da chiudere entro il 31 dicembre 2026.Indice dei contenutiPerché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoImposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroRettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioInventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaChecklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioCome si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Domande frequenti sul regime forfettario 2027Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Il regime forfettario 2027 si applica per anno solare intero: o sei forfettario dal 1° gennaio 2027, oppure resti in regime ordinario per tutto l’anno. Non esiste una via di mezzo, non si cambia a metà strada. Ecco perché il 31 dicembre 2026 è uno spartiacque: è l’ultimo giorno in cui la tua posizione fiscale è fotografabile e modificabile.Alla mezzanotte del 31 dicembre 2026 si cristallizzano tre elementi decisivi: l’ammontare dei ricavi e compensi incassati nel 2026, il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno, e la consistenza di magazzino e beni strumentali su cui hai detratto l’IVA. Su questi tre numeri si gioca tutto: l’accesso al regime e il costo del passaggio.Immagina Marco, grafico freelance a Udine, oggi in regime ordinario con contabilità semplificata. A novembre 2026 ha incassato 61.000 euro e ha in previsione altre due fatture da 8.000 euro. Se incassa tutto entro dicembre resta sotto gli 85.000 euro e può entrare nel regime forfettario 2027. Se invece un cliente gli chiede di anticipare pagamenti importanti, il quadro cambia: incassare o rinviare l’incasso di una fattura diventa una decisione fiscale, non solo commerciale.Il CAF Centro Fiscale affianca professionisti e piccole imprese proprio in questa fase di chiusura dell’anno, quando poche scelte fatte nei giorni giusti valgono migliaia di euro di imposte. Per una valutazione su misura della tua posizione puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno. Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl requisito principale per il regime forfettario 2027 è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2026. La soglia è fissata dall’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, la norma che disciplina l’intero regime. Attenzione: conta quanto hai incassato, non quanto hai fatturato, se sei un professionista che applica il principio di cassa.Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno se l’attività è iniziata in corso d’anno. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2026 e hai incassato 50.000 euro in sei mesi, il parametro da confrontare con la soglia è il dato riproporzionato su dodici mesi: in questo caso circa 100.000 euro, quindi il requisito non sarebbe rispettato. È un dettaglio tecnico che sfugge spesso e che produce accessi al regime poi contestati.Una volta dentro il regime forfettario, il limite continua a essere monitorato con due effetti diversi, che è bene conoscere in anticipo:Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario per tutto l’anno in corso ed esci dal regime dall’anno successivo;Ricavi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA;in entrambi i casi il reddito dell’anno di fuoriuscita torna a essere tassato con IRPEF ordinaria e addizionali.Se la tua attività è in crescita e i ricavi 2026 viaggiano vicino alla soglia, entrare nel regime forfettario 2027 può rivelarsi un boomerang: rischieresti di uscirne dopo un anno, sopportando due volte i costi del cambio di regime. È esattamente il tipo di simulazione che conviene far fare a un professionista prima di decidere. Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Seconda verifica obbligatoria: l’art. 1 c. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione oltre una determinata soglia. Il valore da considerare è quello lordo indicato nella Certificazione Unica, non il netto in busta paga. Qui però c’è un passaggio normativo che molti danno per scontato: la soglia ordinaria di legge è di 30.000 euro ed è stata elevata a 35.000 euro soltanto per gli anni 2025 e 2026.L’innalzamento a 35.000 euro è stato disposto dall’art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed esteso al 2026 dalla L. 199/2025: il testo vigente recita «per gli anni 2025 e 2026». Vuol dire che la soglia maggiorata vale per chi applica il regime nel 2025 (redditi 2024) e nel 2026 (redditi 2025). Per l’ingresso nel forfettario dal 2027, che si verifica sui redditi del 2026, alla data di questa guida la proroga non risulta ancora disposta: salvo conferma nella Legge di Bilancio 2027, il limite tornerebbe a essere quello ordinario di 30.000 euro. Chi nel 2026 si colloca tra i 30.000 e i 35.000 euro deve quindi attendere il testo definitivo della manovra prima di comportarsi da forfettario.La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro. Facciamo un esempio: Silvia ha lavorato come dipendente fino a settembre 2026 percependo 38.000 euro lordi e da ottobre lavora solo con la sua partita IVA. Poiché il rapporto è cessato e non ne ha aperti altri, può comunque accedere al regime forfettario 2027. Se invece avesse mantenuto anche un contratto part-time, il superamento della soglia — 30.000 euro, salvo proroga dei 35.000 euro anche per il 2027 — la bloccherebbe.Nel conteggio rientrano anche i redditi assimilati: collaborazioni coordinate e continuative, compensi da amministratore, borse di studio, e naturalmente i trattamenti pensionistici. Per i pensionati che aprono o mantengono una partita IVA questo è spesso il punto più delicato dell’intera verifica. Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Oltre alle due soglie, l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative: situazioni che impediscono l’accesso al regime forfettario 2027 anche a chi rispetta i limiti di ricavo. Vale la pena leggerle una per una, perché riguardano più contribuenti di quanto si pensi.Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: sono vietate e vanno dismesse entro il 31 dicembre 2026;Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella della partita IVA individuale;Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi all’anno (limite in vigore dal 2025);Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi effettuate in via esclusiva o prevalente (art. 1 c. 57 lett. c);Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi e altri);Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;attività prevalentemente rivolta al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (o a soggetti a esso riconducibili).Il punto delle partecipazioni societarie merita un chiarimento pratico. Se possiedi una quota del 20% in una S.n.c., per entrare nel regime forfettario 2027 devi cederla o rinunciarvi entro il 31 dicembre 2026: farlo a gennaio è tardi. Per le S.r.l. invece il divieto scatta solo in presenza congiunta di controllo e di attività riconducibile: possedere una quota di minoranza in una società che fa tutt’altro mestiere non è un ostacolo.Un chiarimento utile sui beni strumentali: il vecchio tetto di 20.000 euro non è più una condizione di accesso al regime. L’art. 1 c. 54 della L. 190/2014, nel testo vigente, richiede soltanto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi. I beni strumentali restano però decisivi per un altro motivo, quello che vediamo tra poco: la rettifica IVA. Se hai fatto investimenti importanti negli ultimi anni, una verifica preventiva evita brutte sorprese. Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoNel regime forfettario 2027 il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita per legge in base all’attività svolta, che rappresenta in modo forfettario la parte di incassi considerata reddito. In parole semplici: lo Stato presume che una certa quota dei tuoi incassi sia guadagno e il resto siano spese, senza chiederti alcuna prova.Il coefficiente dipende dal codice ATECO della tua attività. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte). L’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è però ancora scritto con i vecchi codici ATECO 2007: fino all’emanazione del decreto di aggiornamento si applica il coefficiente del codice ATECO 2007 corrispondente. Se vuoi approfondire la mappatura dei nuovi codici, abbiamo dedicato una guida specifica al codice ATECO 2025 per le professioni sanitarie.Gruppo di attivitàCoefficiente di redditivitàIndustrie alimentari e delle bevande40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%Commercio ambulante di altri prodotti54%Costruzioni e attività immobiliari86%Intermediari del commercio62%Servizi di alloggio e ristorazione40%Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi78%Altre attività economiche67%Un esempio concreto rende tutto più chiaro. Laura è psicologa (codice ATECO 2025 86.93.00, coefficiente 78%) e prevede di incassare 40.000 euro nel 2027. Il suo reddito forfettario sarà di 31.200 euro (40.000 × 78%), da cui potrà dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati. Un fisioterapista (86.95.00) applica lo stesso 78%, mentre un commerciante al dettaglio con gli stessi incassi dichiarerebbe solo 16.000 euro di reddito grazie al coefficiente del 40%.Si capisce così perché il regime forfettario 2027 è particolarmente vantaggioso per chi ha pochi costi e penalizzante per chi ne ha molti: i costi reali sono irrilevanti, conta solo il coefficiente. Un professionista con il 78% e spese effettive del 10% guadagna moltissimo dal regime; un artigiano con costi al 60% e coefficiente all’86% probabilmente no. Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroSul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva. Il termine spaventa ma il concetto è semplice: è un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Invece di pagare più imposte separate con aliquote crescenti, ne paghi una sola con aliquota fissa. In Friuli Venezia Giulia questo significa anche non versare l’addizionale regionale FVG e quella comunale del tuo Comune.15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;5%: aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività, riservata alle nuove iniziative.L’aliquota al 5% spetta a chi non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, non prosegue un’attività già svolta da altri (salvo il caso del praticantato obbligatorio) e, in caso di attività precedentemente svolta come dipendente, rispetta i limiti di ricavo previsti. Chi passa dall’ordinario al regime forfettario 2027 con una partita IVA aperta da anni applica quindi, di norma, il 15%: il quinquennio agevolato si conta dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel regime.Torniamo a Laura: reddito forfettario 31.200 euro, contributi versati alla propria cassa per circa 4.000 euro. La base imponibile scende a 27.200 euro e l’imposta sostitutiva al 15% è pari a 4.080 euro. Nel regime ordinario, con IRPEF a scaglioni e addizionali, lo stesso reddito genererebbe un carico sensibilmente superiore. Il confronto, però, va sempre fatto sui numeri reali: costi effettivi, detrazioni fiscali che nel forfettario si perdono, presenza di un coniuge o figli a carico.Un aspetto spesso sottovalutato: nel regime forfettario non si detraggono spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e simili, se non hai altri redditi tassati a IRPEF. Per una famiglia con detrazioni importanti il risparmio si può ridurre parecchio. È una valutazione che facciamo caso per caso nelle consulenze del CAF Centro Fiscale di Udine.Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioÈ la parte più tecnica del passaggio al regime forfettario 2027 ed è anche quella che genera il conto inatteso. La rettifica IVA è disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014, e serve a riequilibrare una situazione altrimenti squilibrata.La logica è questa. Finché sei in regime ordinario, quando acquisti un computer, un macchinario o della merce, detrai l’IVA perché su ciò che vendi applichi a tua volta l’IVA. Nel regime forfettario, invece, non addebiti più l’IVA in fattura e non detrai nulla. Se ti portassi nel nuovo regime dei beni acquistati con IVA detratta, useresti quei beni per un’attività che l’IVA non la applica più: da qui l’obbligo di restituire proporzionalmente l’imposta detratta. Beni strumentali e ammortizzabiliPer i beni ammortizzabili (attrezzature, arredi, macchinari, computer) la legge prevede un periodo di osservazione di 5 anni dall’entrata in funzione, che sale a 10 anni per gli immobili dalla data di acquisto. Si restituiscono tanti quinti (o decimi) dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al completamento del periodo. Se il periodo è già concluso, non si deve nulla.Esempio pratico: Andrea acquista nel 2024 un macchinario da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, interamente detratta. Entrando nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027, il quinquennio 2024-2028 non è concluso: mancano due anni (2027 e 2028), quindi dovrà restituire due quinti dell’IVA detratta, cioè 880 euro. Restano esclusi dalla rettifica i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzatiPer le rimanenze di magazzino il ragionamento è più drastico: la merce acquistata e non ancora venduta al 31 dicembre 2026 sarà venduta da forfettario, quindi senza applicare l’IVA. L’imposta detratta su quella merce va quindi restituita per intero. Lo stesso principio vale per i servizi pagati ma non ancora utilizzati, come un canone o un abbonamento anticipato che copre periodi successivi.Per un negozio o un artigiano con magazzino consistente la rettifica IVA può valere diverse migliaia di euro. È il motivo per cui alcune attività commerciali scelgono di smaltire le scorte nell’ultimo trimestre del 2026 prima di entrare nel regime forfettario 2027: meno merce a magazzino al 31 dicembre, meno IVA da restituire.Quando e come si versa la rettifica IVALa rettifica IVA si calcola e si espone nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario: per chi entra nel regime forfettario 2027 si tratta della dichiarazione IVA 2027, anno d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. L’importo non si può spalmare su più anni: confluisce per intero nel saldo IVA annuale, che si versa entro il 16 marzo 2027, con possibilità di differire il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.Novità 2027: addio alla rettifica “per masse”Sul fronte normativo c’è un cambiamento importante da conoscere. L’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 ha disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, cioè proprio della norma che consente la rettifica semplificata “per masse” in caso di mutamento di regime. L’efficacia dell’abrogazione è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 12-octies del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 fino alla loro conclusione e dei comportamenti anteriori alla legge di conversione. Dalla stessa data si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina l’intera disciplina dell’imposta e abroga, fra gli altri, gli articoli del DPR 633/1972 in materia di detrazione e di rettifica.Cosa significa in pratica? Che il passaggio al regime forfettario 2027 cade esattamente sulla linea di confine tra vecchia e nuova disciplina e va gestito con particolare attenzione, perché la rettifica riferita al 2026 si calcola su un periodo in cui la norma è ancora in vigore, mentre il cambio di regime decorre dal giorno in cui l’abrogazione produce effetti. In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la scelta prudente è quantificare comunque l’importo e verificare con il proprio consulente quale metodo di rettifica applicare al caso specifico prima di presentare la dichiarazione IVA: la normativa è in evoluzione e le due letture possibili (rettifica “per masse” oppure rettifica analitica bene per bene) possono portare a risultati diversi. È uno dei casi in cui affidarsi a un professionista non è un lusso ma una tutela concreta.Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Per calcolare la rettifica IVA servono dati precisi, e quei dati si raccolgono solo con una fotografia della situazione al 31 dicembre 2026. Non è un adempimento formale da inviare a qualcuno: è documentazione che devi conservare e che il tuo consulente userà per compilare correttamente la dichiarazione.Inventario di magazzino al 31 dicembre 2026: quantità, descrizione, costo di acquisto e IVA detratta su ogni voce;Registro dei beni ammortizzabili: data di acquisto, data di entrata in funzione, costo, IVA detratta, quote di ammortamento già dedotte;Elenco dei servizi pagati in anticipo e non ancora utilizzati al 31 dicembre;Fatture di acquisto relative agli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), necessarie a provare l’IVA effettivamente detratta;eventuali beni in leasing o finanziamenti in corso, che seguono regole proprie.Il consiglio operativo è semplice: fai la simulazione a novembre, non a dicembre. Se la rettifica IVA risulta troppo onerosa, hai ancora il tempo per decidere di rinviare l’ingresso nel regime forfettario di un anno, quando i beni saranno più vicini alla fine del periodo di osservazione e il magazzino più leggero. Rimandare di dodici mesi, in molti casi, costa meno che entrare subito.Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaIl passaggio al regime forfettario 2027 crea una zona grigia proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Il punto è che il regime forfettario applica il principio di cassa: il ricavo si considera realizzato quando il denaro entra effettivamente sul conto, non quando emetti la fattura.Cosa succede quindi a una fattura emessa a dicembre 2026, con IVA e in regime ordinario, ma incassata a gennaio 2027 quando sei già forfettario? La regola generale è che l’operazione segue il regime vigente al momento della sua effettuazione ai fini IVA, quindi resta correttamente assoggettata a IVA; il trattamento ai fini reddituali, invece, dipende dal criterio applicato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito. Il rischio da evitare è la doppia tassazione o, all’opposto, l’omessa dichiarazione dello stesso incasso.È un tema che abbiamo approfondito in due guide dedicate: Fatture a cavallo d’anno 2026/2027 e fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario. Se hai fatture importanti in sospeso a fine 2026, verifica la posizione prima di emetterle: a volte anticipare o posticipare di pochi giorni cambia sensibilmente il risultato fiscale.Occhio anche agli incassi tracciati: con la diffusione del bonifico istantaneo e dei nuovi controlli sul beneficiario, la data di accredito è documentata al secondo. Ne parliamo nella guida sul bonifico istantaneo per partite IVA, utile per capire quando un pagamento si considera davvero incassato. Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Riassumiamo in modo operativo tutto quello che va chiuso prima di entrare nel regime forfettario 2027. Considera questa lista come l’agenda degli ultimi tre mesi del 2026.Verifica i ricavi incassati nel 2026: devono restare entro 85.000 euro, eventualmente ragguagliati ad anno;Controlla i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2026: soglia ordinaria 30.000 euro lordi, elevata a 35.000 euro per i soli anni 2025 e 2026 e da confermare per il 2027 con la Legge di Bilancio;Dismetti le partecipazioni vietate in società di persone o associazioni professionali entro il 31 dicembre 2026;Verifica le spese per lavoro dipendente e collaboratori: non devono superare 20.000 euro lordi nel 2026;Calcola la rettifica IVA su beni ammortizzabili, rimanenze e servizi anticipati;Redigi l’inventario di magazzino e aggiorna il registro dei beni ammortizzabili;Simula la convenienza: confronta imposta sostitutiva, detrazioni perse e costi reali;Programma le fatture di fine anno tenendo conto del cambio di regime;Aggiorna il software di fatturazione con natura N2.2 e le diciture obbligatorie del regime;Fatti assistere da un professionista prima di gennaio, non dopo.L’ultimo punto non è retorico. La maggior parte dei problemi che vediamo arriva da contribuenti che hanno iniziato a fatturare da forfettari senza verificare un requisito, e si sono ritrovati a dover riemettere mesi di fatture con IVA. Una valutazione gratuita preventiva costa zero e previene esattamente questo scenario.Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Chiariamo un equivoco diffuso: entrare nel regime forfettario 2027 non libera dalla fatturazione elettronica. L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Tutte le fatture vanno quindi emesse in formato XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).Cambiano però i contenuti del documento. Nel regime forfettario la fattura riporta il codice natura N2.2 (operazione non soggetta) e la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Se l’imponibile supera 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro, il cui versamento avviene trimestralmente con F24 (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524).Altra differenza importante: sui compensi del forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che ne richiede la non applicazione ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Per chi lavora con committenti aziendali è un cambiamento che va comunicato per tempo, per evitare che l’amministrazione del cliente trattenga comunque il 20%.Restano poi obblighi settoriali da non dimenticare. I professionisti sanitari, per esempio, devono continuare a gestire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora a cadenza annuale, come spiegato nella guida dedicata alla partita IVA per osteopati tra ATECO 2025, IVA e Sistema TS. Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioIl regime forfettario 2027 è un regime fiscale: non modifica gli obblighi previdenziali. I contributi restano dovuti alla gestione di appartenenza, calcolati sul reddito forfettario determinato con il coefficiente e non sul reddito effettivo.Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: aliquota 26,07% se privi di altra copertura previdenziale, 24% se già assicurati altrove o pensionati;Artigiani: aliquota 24% con contributo minimale annuo di circa 4.521,36 euro;Commercianti: aliquota 24,48% con minimale annuo di circa 4.611,64 euro;Professionisti con cassa (ENPAM, ENPAP, ENPAB, Inarcassa, Cassa Forense, CIPAG e altre): si applicano integralmente le regole della propria cassa.Un’agevolazione esiste, ma è più ristretta di quanto si creda: la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 della L. 190/2014 spetta solo agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS, su domanda. Non esiste alcuna riduzione del 35% nella Gestione Separata né nelle casse professionali: chi te la promette ti sta dando un’informazione sbagliata.Ricorda infine che i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfettario, prima di applicare l’imposta sostitutiva. È l’unica deduzione ammessa nel regime, e per questo va documentata con precisione.Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Ecco la domanda che riceviamo più spesso: a chi va comunicato il passaggio? La risposta è rassicurante: a nessuno, in via preventiva. Per accedere al regime forfettario 2027 non serve presentare istanze, moduli o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Il regime è considerato quello naturale per chi possiede i requisiti.L’accesso avviene per comportamento concludente: un’espressione tecnica che significa semplicemente comportarsi da forfettario. In concreto, dal 1° gennaio 2027 emetti fatture senza IVA con natura N2.2 e le diciture di legge, non liquidi più l’IVA periodica e non applichi la ritenuta d’acconto. La scelta viene poi formalizzata nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al primo anno di applicazione, quindi nella dichiarazione presentata nel 2028 per l’anno d’imposta 2027.Chi in passato aveva optato volontariamente per il regime ordinario deve prestare attenzione a un vincolo: l’opzione per l’ordinario è vincolante per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca. Se hai esercitato l’opzione, verifica che il triennio minimo sia concluso prima di programmare il rientro nel regime forfettario. La gestione del quadro LM e delle opzioni è parte del servizio di assistenza per il Modello Redditi del nostro CAF. Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Non esiste una risposta valida per tutti. Il regime forfettario 2027 conviene quasi sempre a chi ha costi ridotti, clientela privata, nessun dipendente e un volume d’affari stabile ben sotto gli 85.000 euro. In questi casi il risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria è netto, e si aggiunge la drastica semplificazione degli adempimenti: niente liquidazioni IVA periodiche, niente registri IVA, niente studi di settore o indici di affidabilità.Il regime conviene molto meno, o non conviene affatto, in presenza di costi elevati (affitto del locale, merce, collaboratori), di investimenti programmati su cui si perderebbe la detrazione dell’IVA, di detrazioni familiari importanti o di clienti esteri che richiedono una gestione IVA articolata. Anche una rettifica IVA particolarmente pesante può ribaltare il calcolo nel breve periodo.Il metodo corretto è uno solo: mettere a confronto, sugli stessi numeri, tre scenari — regime ordinario 2027, regime forfettario 2027 con rettifica IVA, forfettario differito al 2028. Solo il confronto sui tuoi dati reali dice quale strada conviene. È il lavoro che facciamo ogni autunno con decine di partite IVA del Friuli Venezia Giulia, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.Domande frequenti sul regime forfettario 2027 Posso rateizzare la rettifica IVA dovuta per l’ingresso nel forfettario?No. La rettifica IVA non si spalma su più annualità: si determina in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario e confluisce integralmente nel saldo annuale. Resta possibile utilizzare le ordinarie modalità di versamento del saldo IVA, compreso il differimento con la maggiorazione dello 0,40% mensile: il nostro ufficio valuta con te la soluzione più sostenibile.Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio entro il 31 dicembre 2026?No, nessuna comunicazione preventiva. Il regime forfettario 2027 si applica per comportamento concludente dal 1° gennaio e viene formalizzato nel quadro LM del Modello Redditi PF relativo al 2027. L’unica eccezione riguarda chi aveva optato per il regime ordinario ed è ancora vincolato al triennio minimo.Cosa succede se ho beni ammortizzabili quasi completamente ammortizzati?Se il periodo di osservazione di cinque anni dall’entrata in funzione (dieci per gli immobili) è già concluso al 31 dicembre 2026, non devi restituire nulla su quei beni. Se manca un solo anno, restituisci un quinto dell’IVA detratta. Per questo, quando i beni strumentali sono vicini alla scadenza del periodo, attendere un anno può ridurre sensibilmente il costo del passaggio.Ho un lavoro dipendente da 33.000 euro lordi: posso accedere al regime forfettario 2027?Dipende dalla Legge di Bilancio 2027. La soglia ordinaria dell’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è di 30.000 euro lordi; l’innalzamento a 35.000 euro è previsto per i soli anni 2025 e 2026 e, al momento, non risulta esteso al 2027. Con 33.000 euro di redditi 2026 rientreresti quindi solo se la proroga verrà confermata: meglio verificare a gennaio, prima di emettere la prima fattura senza IVA. Ricorda poi l’altra causa ostativa, quella sulla prevalenza: l’attività con partita IVA non deve essere rivolta prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.Nel regime forfettario 2027 posso ancora detrarre le spese mediche o il mutuo?Solo se possiedi altri redditi tassati a IRPEF, come un lavoro dipendente o una pensione. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base IRPEF, quindi non consente di utilizzare detrazioni e deduzioni. L’unica somma deducibile dal reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati.Se supero gli 85.000 euro nel 2027 cosa succede?Dipende da quanto superi. Tra 85.001 e 100.000 euro resti nel regime forfettario per tutto il 2027 ed esci dal 2028. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA, e il reddito dell’intero anno torna alla tassazione IRPEF ordinaria.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi sapere se il regime forfettario 2027 conviene davvero alla tua attività?Il passaggio al regime forfettario 2027 si decide entro il 31 dicembre 2026: dopo, per un anno intero, non si torna indietro. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione, verifica requisiti e cause ostative, calcola la rettifica IVA e ti consegna il confronto tra regime ordinario e forfettario sui tuoi numeri reali, con un preventivo personalizzato e una valutazione gratuita iniziale.Contattaci per prenotare un appuntamento: siamo in Viale Tullio 13 a Udine e seguiamo i clienti anche online in tutta Italia. Puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121: ti rispondiamo con i tempi e le informazioni necessarie per arrivare preparato al 1° gennaio 2027.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 18:00:002026-09-20 14:55:00Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImpresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e TassazioneL’impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l’agriturismo mandato avanti da due fratelli. Formalizzare questa collaborazione ha effetti importanti sia sul piano previdenziale sia su quello fiscale, ma attorno all’impresa familiare regime forfettario circolano molti equivoci. Il più frequente riguarda la tassazione: in tanti pensano che l’impresa familiare permetta di dividere il reddito tra i collaboratori e pagare meno tasse. Nel regime forfettario non è così.In questa guida spieghiamo con parole semplici cos’è l’impresa familiare, chi può essere coadiuvante, quali quote spettano ai familiari, come funziona davvero la tassazione dell’impresa familiare in regime forfettario e quanto incidono i contributi INPS dei collaboratori. Alla fine troverai le domande più frequenti e un invito a valutare la tua situazione concreta con il CAF Centro Fiscale di Udine, in ufficio o online.Indice dei contenutiCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceChi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeImpresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneRegime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliareQuando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioContributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiAdempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioEsempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraDomande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime ForfettarioValuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceL’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230-bis del Codice Civile ed è una forma di collaborazione in cui uno o più familiari prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa di un altro familiare. Attenzione: non è una società. L’impresa resta individuale, con un unico titolare che possiede la partita IVA, firma i contratti e risponde verso i terzi. I familiari collaborano, ma non diventano soci.Il Codice Civile riconosce ai collaboratori una serie di diritti concreti: il mantenimento, la partecipazione agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi dell’azienda, oltre al diritto di prelazione se l’azienda viene ceduta o divisa. Sono tutele che nascono automaticamente dal lavoro svolto, ma che senza un atto formale diventano difficili da dimostrare. L’atto costitutivo: il passaggio da non sbagliarePerché l’impresa familiare sia opponibile al Fisco — cioè riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate e non solo tra familiari — serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. In parole semplici: un documento firmato davanti a un pubblico ufficiale, che indica chi sono i collaboratori, il loro grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno.Il momento in cui si firma l’atto è decisivo. L’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vogliono far valere gli effetti fiscali, oppure contestualmente all’inizio dell’attività se l’impresa nasce già in forma familiare. Un atto firmato a metà anno produce effetti fiscali solo dall’anno successivo: è un errore molto comune, che rimanda di dodici mesi tutti i benefici. Gli effetti civilistici e previdenziali, invece, decorrono dall’effettivo inizio della collaborazione, che va comunicata all’INPS.📌 Approfondisci: prima di ragionare sull’impresa familiare è utile avere chiare le regole di base del regime agevolato. Leggi la nostra guida Regime Forfettario 2026: tutte le informazioni utili prima di aprire Partita IVA, con requisiti, limiti di ricavi, coefficienti di redditività e cause ostative aggiornate.Chi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeNon tutti i familiari possono entrare in un’impresa familiare. La legge individua con precisione i soggetti ammessi come coadiuvanti o collaboratori familiari, termini che indicano semplicemente chi lavora nell’impresa senza esserne titolare. Rientrano nel perimetro:il coniuge e la parte dell’unione civile;i parenti entro il terzo grado: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli e figli dei fratelli), bisnonni, zii;gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore, cognati.Restano esclusi i cugini (parenti di quarto grado). Per il convivente di fatto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato illegittimi gli artt. 230-bis e 230-ter del Codice Civile nella parte in cui lo escludevano: sul piano civilistico il convivente è oggi equiparato al coniuge nell’impresa familiare, mentre ai fini fiscali (art. 5 commi 4 e 5 del TUIR) e dell’iscrizione INPS continuano a rilevare coniuge, parenti e affini nei gradi sopra indicati. Un secondo requisito, altrettanto importante, riguarda la natura della collaborazione: il lavoro deve essere continuativo e prevalente, non un aiuto occasionale del sabato pomeriggio. La regola del 51% al titolareLe quote di partecipazione agli utili non sono libere. Il titolare deve conservare almeno il 51% del reddito dell’impresa, perché è lui a sopportare il rischio d’impresa e a esercitarne la direzione. Di conseguenza, tutti i collaboratori familiari insieme non possono superare complessivamente il 49%. Se i coadiuvanti sono tre, quel 49% va suddiviso tra loro: per esempio 20%, 15% e 14%.Questa regola nasce ai fini fiscali (art. 5 comma 4 del TUIR) ma viene usata come riferimento anche nella redazione dell’atto notarile. Come vedremo, nell’impresa familiare in regime forfettario le quote non servono a ripartire il reddito imponibile, però restano rilevanti sul piano civilistico per la divisione degli utili e per la valutazione della posizione contributiva dei familiari.Impresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneArriviamo al punto centrale. Nell’impresa familiare regime forfettario la tassazione funziona in modo profondamente diverso rispetto al regime ordinario, e capirlo evita delusioni e scelte sbagliate.Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi: si applica ai ricavi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio il 40% per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 67% per alloggio e ristorazione, il 78% per le attività professionali e sanitarie, l’86% per le costruzioni. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti di novità previsti dall’art. 1 comma 65 della L. 190/2014.Ed ecco l’aspetto decisivo: l’imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare. Lo prevede espressamente l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014: nelle imprese familiari l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore. Nel regime forfettario il reddito non viene imputato pro-quota ai collaboratori familiari ai fini IRPEF. I coadiuvanti non compilano il quadro RH, non dichiarano una quota di reddito d’impresa e non pagano imposte su di essa: la tassazione sostitutiva assorbe tutto in capo al titolare, che liquida l’imposta nel quadro LM del Modello Redditi PF.Questo significa che l’impresa familiare in regime forfettario non produce alcun “spacchettamento” del reddito imponibile. Chi la costituisce sperando di dividere l’utile su più persone e abbattere la tassazione resterà deluso: l’imposta sostitutiva dovuta è esattamente la stessa che pagherebbe una ditta individuale senza collaboratori. Per un quadro completo delle regole in vigore quest’anno puoi consultare le novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Regime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliarePer capire fino in fondo la logica dell’impresa familiare in regime forfettario conviene metterla accanto al regime ordinario, dove il meccanismo è opposto.In regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) opera l’art. 5 comma 4 del TUIR: il reddito d’impresa viene imputato pro-quota a ciascun collaboratore familiare, entro il limite complessivo del 49%, e ogni familiare lo dichiara nel proprio quadro RH del Modello Redditi PF, pagando l’IRPEF con le aliquote progressive personali. Poiché l’IRPEF cresce per scaglioni, dividere lo stesso reddito su tre persone può significare far scontare a ciascuna un’aliquota marginale più bassa, con un risparmio complessivo anche significativo. Perché l’imputazione sia valida servono comunque due condizioni: l’atto notarile tempestivo e l’attestazione, in dichiarazione, che i familiari hanno lavorato in modo continuativo e prevalente.Regime ordinario: reddito ripartito pro-quota, ogni familiare paga l’IRPEF sulla propria quota nel quadro RH;Regime forfettario: reddito determinato con i coefficienti, imposta sostitutiva 5% o 15% tutta a carico del titolare, nessuna quota IRPEF per i coadiuvanti;In entrambi i casi: i familiari iscritti all’INPS pagano i propri contributi previdenziali.Ne consegue una valutazione tutt’altro che scontata. Con redditi contenuti l’imposta sostitutiva al 5% o 15% resta quasi sempre imbattibile. Ma quando il reddito cresce, i costi reali sono elevati (affitti, magazzino, personale) e ci sono più familiari con detrazioni e carichi di famiglia da sfruttare, il regime ordinario con più soggetti IRPEF può risultare più efficiente. È un confronto che va fatto con i numeri alla mano: ne parliamo in modo approfondito nell’articolo su quando la tassazione ordinaria è più conveniente dell’imposta sostitutiva. Quando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioSe l’impresa familiare regime forfettario non riduce le imposte, perché tante attività la scelgono comunque? Perché i vantaggi si trovano su altri piani: previdenziale, giuridico e organizzativo. Vediamo i casi in cui ha davvero senso.Tutela previdenziale del familiare: il coadiuvante iscritto all’INPS matura contributi validi per la pensione, oltre alla copertura per malattia, maternità e infortuni;Regolarità del lavoro prestato: il familiare che lavora stabilmente in azienda deve essere inquadrato, altrimenti si rischiano contestazioni per lavoro irregolare in caso di controllo o ispezione;Diritti civilistici riconosciuti: partecipazione agli utili, quota sugli incrementi aziendali, diritto di prelazione sull’azienda;Continuità e passaggio generazionale: il figlio che collabora da anni si trova in una posizione più solida quando dovrà subentrare;Gestione operativa quotidiana: il collaboratore può operare legittimamente in negozio, in cantiere o con i fornitori.Ci sono però situazioni in cui l’impresa familiare in regime forfettario conviene poco o nulla. La prima è quella di chi la costituisce con l’unico obiettivo di abbassare le imposte: come abbiamo visto, non funziona. La seconda riguarda il familiare che collabora in modo saltuario: in quel caso l’iscrizione INPS obbligatoria genera un costo contributivo fisso a fronte di un apporto lavorativo modesto. La terza è quella del familiare che ha già una copertura previdenziale piena come lavoratore dipendente a tempo pieno: il requisito della prevalenza difficilmente si considera soddisfatto. Contributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiIl capitolo previdenziale è il vero costo dell’impresa familiare, e va conosciuto prima di firmare l’atto. Ogni collaboratore che lavora in modo abituale e prevalente nell’impresa deve essere iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti, a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’iscrizione è individuale: ogni coadiuvante ha la sua posizione contributiva e i suoi contributi da versare, che si aggiungono a quelli del titolare.I contributi si compongono di due parti. La prima è il contributo sul minimale: una quota fissa dovuta anche se il reddito è basso o nullo, suddivisa in quattro rate trimestrali con scadenza a maggio, agosto, novembre e febbraio. La seconda è il contributo a percentuale sulla parte di reddito che eccede il minimale, versata con gli acconti e il saldo delle imposte. Per il 2026 le aliquote base sono del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (comprensivo dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione dell’attività commerciale), come indicato dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Gli importi dei minimali vengono rivalutati ogni anno: verifica sempre i valori aggiornati per il 2026 prima di fare previsioni di spesa.La riduzione del 35% per i forfettariChi opera in regime forfettario ha diritto a una riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014. È un’agevolazione importante: taglia di oltre un terzo sia il contributo sul minimale sia quello a percentuale. La buona notizia è che la riduzione si estende anche ai collaboratori familiari dell’impresa familiare in regime forfettario, purché il titolare applichi il regime agevolato.Attenzione però: la riduzione non è automatica. Va richiesta con una comunicazione telematica all’INPS, da presentare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole ottenere il beneficio, oppure al momento dell’iscrizione per chi apre l’attività in corso d’anno. Chi dimentica la comunicazione paga i contributi pieni per tutto l’anno. Va anche considerato l’altro lato della medaglia: contributi ridotti significano accredito contributivo proporzionalmente ridotto ai fini pensionistici, quindi la scelta va ponderata soprattutto per chi è vicino alla pensione. Trovi tutti i dettagli nella nostra guida ai contributi INPS artigiani e commercianti.Adempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioCostituire e gestire correttamente un’impresa familiare in regime forfettario richiede una sequenza di passaggi che devono incastrarsi nei tempi giusti. Ecco quelli principali.Atto notarile di costituzione dell’impresa familiare, con indicazione di collaboratori, grado di parentela e quote di partecipazione;Comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e apertura o aggiornamento della posizione INAIL dove prevista;Iscrizione INPS dei coadiuvanti alla gestione artigiani o commercianti, con l’eventuale richiesta di riduzione del 35%;Indicazione dell’impresa familiare in dichiarazione dei redditi: il titolare compila il quadro LM e valorizza i dati dell’impresa familiare, mentre i coadiuvanti in regime forfettario non hanno quote IRPEF da dichiarare;Tracciatura degli utili distribuiti ai familiari, che pur non essendo obbligatoria in forfettario è fortemente consigliata per documentare la ripartizione.Sul fronte contabile il regime forfettario è molto leggero: non impone il libro giornale né le scritture contabili ordinarie, ma solo la numerazione e conservazione delle fatture e dei documenti. Nell’impresa familiare, però, tenere un prospetto interno degli utili attribuiti a ciascun collaboratore è un’ottima abitudine: serve in caso di controlli, di contestazioni tra familiari o di passaggio generazionale. Resta ovviamente obbligatoria la fatturazione elettronica, ormai estesa a tutti i forfettari.Se stai valutando l’apertura di una nuova attività, la scelta della forma giuridica va fatta prima di aprire la partita IVA: cambiare in corsa costa tempo e denaro. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso, dall’inquadramento ATECO alla gestione degli adempimenti annuali, in ufficio o da remoto in tutta Italia. Esempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraImmagina che Marco gestisca a Udine un negozio di alimentari con partita IVA in regime forfettario. La moglie Laura lavora con lui in negozio tutti i giorni: sta alla cassa, ordina la merce, gestisce i fornitori. Finora la sua collaborazione non è stata formalizzata in alcun modo.Marco decide di costituire l’impresa familiare con atto notarile firmato a dicembre, attribuendo a Laura una quota del 40% degli utili e mantenendo per sé il 60%, nel rispetto della soglia minima del 51%. Dall’anno successivo Laura viene iscritta come coadiuvante alla gestione commercianti INPS, con richiesta della riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari.Che cosa cambia in concreto? Sul fronte fiscale, nulla: il reddito continua a essere determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 40% previsto per il commercio, e l’imposta sostitutiva resta interamente a carico di Marco. Laura non dichiara alcuna quota di reddito d’impresa. Sul fronte previdenziale, invece, il cambiamento è netto: Laura inizia a versare contributi propri e a costruirsi una pensione, con copertura per malattia e maternità. Al tempo stesso la famiglia sostiene un costo contributivo aggiuntivo che prima non c’era. È esattamente questo il bilancio da valutare, numeri alla mano, prima di decidere.Domande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime Forfettario Si può aprire un’impresa familiare in regime forfettario?Sì. Non esiste alcuna causa ostativa che impedisca a un titolare di partita IVA in regime forfettario di costituire un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile. L’impresa familiare non è una società, quindi non rientra nel divieto di partecipazione a società di persone previsto dall’art. 1 comma 57 della L. 190/2014. Cambia però il meccanismo di tassazione: l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.Il coniuge collaboratore ha diritto alla pensione?Sì, se viene iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti come coadiuvante. L’iscrizione fa maturare contribuzione utile alla pensione di vecchiaia o anticipata, oltre alla copertura per malattia e maternità. È uno dei principali motivi per cui conviene formalizzare l’impresa familiare: il lavoro del coniuge smette di essere invisibile e inizia a generare diritti previdenziali.Quali parenti possono essere coadiuvanti nell’impresa familiare?Possono essere collaboratori il coniuge (e la parte di unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In concreto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti, nonni, zii, bisnonni, suoceri, cognati, generi e nuore. Restano esclusi i cugini, che sono parenti di quarto grado.Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi?Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi complessivi dell’impresa familiare, non pro-quota per ciascun collaboratore: l’impresa familiare non moltiplica la soglia. Superati gli 85.000 euro si esce dal regime forfettario dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA. Da quel momento il reddito torna a essere imputato pro-quota ai familiari secondo l’art. 5 comma 4 del TUIR.L’impresa familiare in forfettario conviene rispetto alla ditta individuale semplice?Dal punto di vista puramente fiscale non porta risparmi, perché l’imposta sostitutiva resta identica e interamente a carico del titolare. I vantaggi sono altri: tutela previdenziale dei familiari, riconoscimento giuridico del loro lavoro, diritto agli utili, continuità aziendale e diritto di prelazione. Lo svantaggio è il costo dei contributi INPS aggiuntivi per ogni coadiuvante. La valutazione va fatta caso per caso.I coadiuvanti devono aprire una propria partita IVA?No. I collaboratori familiari non aprono una partita IVA autonoma: operano all’interno dell’unica partita IVA intestata al titolare. Vengono però iscritti individualmente alla gestione INPS artigiani o commercianti e ottengono una propria posizione contributiva. Se un familiare volesse fatturare in proprio, dovrebbe aprire una partita IVA separata, con regole e limiti distinti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Valuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineL’impresa familiare in regime forfettario è uno strumento utile, ma solo se scelto con consapevolezza. Come abbiamo visto, non abbatte l’imposta sostitutiva — che resta tutta in capo al titolare — mentre garantisce tutela previdenziale ai familiari e regolarizza il loro lavoro, con un costo contributivo che va messo in preventivo. La decisione dipende dai tuoi numeri: volume di ricavi, coefficiente di redditività, età e posizione previdenziale dei familiari coinvolti, prospettive di crescita dell’attività.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in questa valutazione: analizziamo la tua situazione concreta, confrontiamo impresa familiare in regime forfettario e alternative, curiamo l’iscrizione INPS dei coadiuvanti, la richiesta di riduzione contributiva del 35% e tutti gli adempimenti dichiarativi. Un errore nei tempi dell’atto costitutivo o una comunicazione INPS dimenticata possono costare un anno intero di benefici: meglio impostare tutto correttamente fin dall’inizio, con un preventivo personalizzato e senza sorprese.Hai bisogno di assistenza per l’impresa familiare in regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Prenota un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla valutazione di convenienza alla gestione degli adempimenti.Richiedi Assistenza per Impresa Familiare e Regime ForfettarioIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare se conviene costituire un’impresa familiare in regime forfettario, a redigere l’atto con il notaio nei tempi corretti e a gestire l’iscrizione INPS dei coadiuvanti con la riduzione contributiva del 35%. Richiedi un preventivo personalizzato, senza impegno.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIFisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziCommercialista per fisioterapisti o servizio CAF? Differenze reali, quando basta il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale e quando serve un commercialista, costi trasparenti e contributi in Gestione Separata INPS. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-16 15:00:002026-10-11 22:33:53Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSBonus psicologo in fattura 2026: la fattura riporta il prezzo intero della seduta e separa la quota pagata dal bonus (fino a 50 euro) da quella a carico del paziente. Al Sistema TS la quota del bonus va con la voce AA, il resto con SP. Esempio da 70 euro, bollo, IVA esente e detrazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-16 13:00:002026-10-13 17:01:59Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Come gestire le spese anticipate in fattura per geometri e architetti nel 2026: i tre regimi dei rimborsi spese dopo il D.Lgs. 192/2024, requisiti dell'art. 15 DPR 633/1972, codice natura IVA N1, effetti sulla soglia degli 85.000 euro del forfettario e sui contributi CIPAG e Inarcassa. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziCommercialista per fisioterapisti o servizio CAF? Differenze reali, quando basta il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale e quando serve un commercialista, costi trasparenti e contributi in Gestione Separata INPS. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-16 15:00:002026-10-11 22:33:53Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e Servizi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSBonus psicologo in fattura 2026: la fattura riporta il prezzo intero della seduta e separa la quota pagata dal bonus (fino a 50 euro) da quella a carico del paziente. Al Sistema TS la quota del bonus va con la voce AA, il resto con SP. Esempio da 70 euro, bollo, IVA esente e detrazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-16 13:00:002026-10-13 17:01:59Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TS
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Come gestire le spese anticipate in fattura per geometri e architetti nel 2026: i tre regimi dei rimborsi spese dopo il D.Lgs. 192/2024, requisiti dell'art. 15 DPR 633/1972, codice natura IVA N1, effetti sulla soglia degli 85.000 euro del forfettario e sui contributi CIPAG e Inarcassa. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPassare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026Passare al regime forfettario 2027 è una scelta che si prepara adesso, non a gennaio. Chi oggi lavora in regime ordinario con partita IVA e vuole entrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027 deve fare i conti entro il 31 dicembre 2026: verificare i requisiti, misurare i ricavi dell’anno, controllare il magazzino e soprattutto calcolare la rettifica IVA, cioè la quota di IVA già detratta che dovrà essere restituita allo Stato.La buona notizia è che non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il regime forfettario si applica per comportamento concludente, cioè comportandosi da forfettario fin dalla prima fattura del nuovo anno. La notizia meno comoda è che chi arriva impreparato al 1° gennaio rischia errori costosi: fatture emesse con l’IVA quando non andava più applicata, rettifiche non calcolate, cause di esclusione ignorate.In questa guida completa trovi tutto quello che serve per valutare con lucidità il passaggio al regime forfettario 2027: requisiti di accesso, limite di 85.000 euro, cause ostative, coefficienti di redditività collegati al codice ATECO 2025, imposta sostitutiva al 15% o al 5%, funzionamento della rettifica IVA e una checklist operativa da chiudere entro il 31 dicembre 2026.Indice dei contenutiPerché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoImposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroRettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioInventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaChecklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioCome si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Domande frequenti sul regime forfettario 2027Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Il regime forfettario 2027 si applica per anno solare intero: o sei forfettario dal 1° gennaio 2027, oppure resti in regime ordinario per tutto l’anno. Non esiste una via di mezzo, non si cambia a metà strada. Ecco perché il 31 dicembre 2026 è uno spartiacque: è l’ultimo giorno in cui la tua posizione fiscale è fotografabile e modificabile.Alla mezzanotte del 31 dicembre 2026 si cristallizzano tre elementi decisivi: l’ammontare dei ricavi e compensi incassati nel 2026, il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno, e la consistenza di magazzino e beni strumentali su cui hai detratto l’IVA. Su questi tre numeri si gioca tutto: l’accesso al regime e il costo del passaggio.Immagina Marco, grafico freelance a Udine, oggi in regime ordinario con contabilità semplificata. A novembre 2026 ha incassato 61.000 euro e ha in previsione altre due fatture da 8.000 euro. Se incassa tutto entro dicembre resta sotto gli 85.000 euro e può entrare nel regime forfettario 2027. Se invece un cliente gli chiede di anticipare pagamenti importanti, il quadro cambia: incassare o rinviare l’incasso di una fattura diventa una decisione fiscale, non solo commerciale.Il CAF Centro Fiscale affianca professionisti e piccole imprese proprio in questa fase di chiusura dell’anno, quando poche scelte fatte nei giorni giusti valgono migliaia di euro di imposte. Per una valutazione su misura della tua posizione puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno. Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl requisito principale per il regime forfettario 2027 è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2026. La soglia è fissata dall’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, la norma che disciplina l’intero regime. Attenzione: conta quanto hai incassato, non quanto hai fatturato, se sei un professionista che applica il principio di cassa.Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno se l’attività è iniziata in corso d’anno. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2026 e hai incassato 50.000 euro in sei mesi, il parametro da confrontare con la soglia è il dato riproporzionato su dodici mesi: in questo caso circa 100.000 euro, quindi il requisito non sarebbe rispettato. È un dettaglio tecnico che sfugge spesso e che produce accessi al regime poi contestati.Una volta dentro il regime forfettario, il limite continua a essere monitorato con due effetti diversi, che è bene conoscere in anticipo:Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario per tutto l’anno in corso ed esci dal regime dall’anno successivo;Ricavi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA;in entrambi i casi il reddito dell’anno di fuoriuscita torna a essere tassato con IRPEF ordinaria e addizionali.Se la tua attività è in crescita e i ricavi 2026 viaggiano vicino alla soglia, entrare nel regime forfettario 2027 può rivelarsi un boomerang: rischieresti di uscirne dopo un anno, sopportando due volte i costi del cambio di regime. È esattamente il tipo di simulazione che conviene far fare a un professionista prima di decidere. Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Seconda verifica obbligatoria: l’art. 1 c. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione oltre una determinata soglia. Il valore da considerare è quello lordo indicato nella Certificazione Unica, non il netto in busta paga. Qui però c’è un passaggio normativo che molti danno per scontato: la soglia ordinaria di legge è di 30.000 euro ed è stata elevata a 35.000 euro soltanto per gli anni 2025 e 2026.L’innalzamento a 35.000 euro è stato disposto dall’art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed esteso al 2026 dalla L. 199/2025: il testo vigente recita «per gli anni 2025 e 2026». Vuol dire che la soglia maggiorata vale per chi applica il regime nel 2025 (redditi 2024) e nel 2026 (redditi 2025). Per l’ingresso nel forfettario dal 2027, che si verifica sui redditi del 2026, alla data di questa guida la proroga non risulta ancora disposta: salvo conferma nella Legge di Bilancio 2027, il limite tornerebbe a essere quello ordinario di 30.000 euro. Chi nel 2026 si colloca tra i 30.000 e i 35.000 euro deve quindi attendere il testo definitivo della manovra prima di comportarsi da forfettario.La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro. Facciamo un esempio: Silvia ha lavorato come dipendente fino a settembre 2026 percependo 38.000 euro lordi e da ottobre lavora solo con la sua partita IVA. Poiché il rapporto è cessato e non ne ha aperti altri, può comunque accedere al regime forfettario 2027. Se invece avesse mantenuto anche un contratto part-time, il superamento della soglia — 30.000 euro, salvo proroga dei 35.000 euro anche per il 2027 — la bloccherebbe.Nel conteggio rientrano anche i redditi assimilati: collaborazioni coordinate e continuative, compensi da amministratore, borse di studio, e naturalmente i trattamenti pensionistici. Per i pensionati che aprono o mantengono una partita IVA questo è spesso il punto più delicato dell’intera verifica. Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Oltre alle due soglie, l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative: situazioni che impediscono l’accesso al regime forfettario 2027 anche a chi rispetta i limiti di ricavo. Vale la pena leggerle una per una, perché riguardano più contribuenti di quanto si pensi.Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: sono vietate e vanno dismesse entro il 31 dicembre 2026;Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella della partita IVA individuale;Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi all’anno (limite in vigore dal 2025);Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi effettuate in via esclusiva o prevalente (art. 1 c. 57 lett. c);Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi e altri);Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;attività prevalentemente rivolta al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (o a soggetti a esso riconducibili).Il punto delle partecipazioni societarie merita un chiarimento pratico. Se possiedi una quota del 20% in una S.n.c., per entrare nel regime forfettario 2027 devi cederla o rinunciarvi entro il 31 dicembre 2026: farlo a gennaio è tardi. Per le S.r.l. invece il divieto scatta solo in presenza congiunta di controllo e di attività riconducibile: possedere una quota di minoranza in una società che fa tutt’altro mestiere non è un ostacolo.Un chiarimento utile sui beni strumentali: il vecchio tetto di 20.000 euro non è più una condizione di accesso al regime. L’art. 1 c. 54 della L. 190/2014, nel testo vigente, richiede soltanto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi. I beni strumentali restano però decisivi per un altro motivo, quello che vediamo tra poco: la rettifica IVA. Se hai fatto investimenti importanti negli ultimi anni, una verifica preventiva evita brutte sorprese. Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoNel regime forfettario 2027 il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita per legge in base all’attività svolta, che rappresenta in modo forfettario la parte di incassi considerata reddito. In parole semplici: lo Stato presume che una certa quota dei tuoi incassi sia guadagno e il resto siano spese, senza chiederti alcuna prova.Il coefficiente dipende dal codice ATECO della tua attività. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte). L’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è però ancora scritto con i vecchi codici ATECO 2007: fino all’emanazione del decreto di aggiornamento si applica il coefficiente del codice ATECO 2007 corrispondente. Se vuoi approfondire la mappatura dei nuovi codici, abbiamo dedicato una guida specifica al codice ATECO 2025 per le professioni sanitarie.Gruppo di attivitàCoefficiente di redditivitàIndustrie alimentari e delle bevande40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%Commercio ambulante di altri prodotti54%Costruzioni e attività immobiliari86%Intermediari del commercio62%Servizi di alloggio e ristorazione40%Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi78%Altre attività economiche67%Un esempio concreto rende tutto più chiaro. Laura è psicologa (codice ATECO 2025 86.93.00, coefficiente 78%) e prevede di incassare 40.000 euro nel 2027. Il suo reddito forfettario sarà di 31.200 euro (40.000 × 78%), da cui potrà dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati. Un fisioterapista (86.95.00) applica lo stesso 78%, mentre un commerciante al dettaglio con gli stessi incassi dichiarerebbe solo 16.000 euro di reddito grazie al coefficiente del 40%.Si capisce così perché il regime forfettario 2027 è particolarmente vantaggioso per chi ha pochi costi e penalizzante per chi ne ha molti: i costi reali sono irrilevanti, conta solo il coefficiente. Un professionista con il 78% e spese effettive del 10% guadagna moltissimo dal regime; un artigiano con costi al 60% e coefficiente all’86% probabilmente no. Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroSul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva. Il termine spaventa ma il concetto è semplice: è un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Invece di pagare più imposte separate con aliquote crescenti, ne paghi una sola con aliquota fissa. In Friuli Venezia Giulia questo significa anche non versare l’addizionale regionale FVG e quella comunale del tuo Comune.15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;5%: aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività, riservata alle nuove iniziative.L’aliquota al 5% spetta a chi non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, non prosegue un’attività già svolta da altri (salvo il caso del praticantato obbligatorio) e, in caso di attività precedentemente svolta come dipendente, rispetta i limiti di ricavo previsti. Chi passa dall’ordinario al regime forfettario 2027 con una partita IVA aperta da anni applica quindi, di norma, il 15%: il quinquennio agevolato si conta dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel regime.Torniamo a Laura: reddito forfettario 31.200 euro, contributi versati alla propria cassa per circa 4.000 euro. La base imponibile scende a 27.200 euro e l’imposta sostitutiva al 15% è pari a 4.080 euro. Nel regime ordinario, con IRPEF a scaglioni e addizionali, lo stesso reddito genererebbe un carico sensibilmente superiore. Il confronto, però, va sempre fatto sui numeri reali: costi effettivi, detrazioni fiscali che nel forfettario si perdono, presenza di un coniuge o figli a carico.Un aspetto spesso sottovalutato: nel regime forfettario non si detraggono spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e simili, se non hai altri redditi tassati a IRPEF. Per una famiglia con detrazioni importanti il risparmio si può ridurre parecchio. È una valutazione che facciamo caso per caso nelle consulenze del CAF Centro Fiscale di Udine.Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioÈ la parte più tecnica del passaggio al regime forfettario 2027 ed è anche quella che genera il conto inatteso. La rettifica IVA è disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014, e serve a riequilibrare una situazione altrimenti squilibrata.La logica è questa. Finché sei in regime ordinario, quando acquisti un computer, un macchinario o della merce, detrai l’IVA perché su ciò che vendi applichi a tua volta l’IVA. Nel regime forfettario, invece, non addebiti più l’IVA in fattura e non detrai nulla. Se ti portassi nel nuovo regime dei beni acquistati con IVA detratta, useresti quei beni per un’attività che l’IVA non la applica più: da qui l’obbligo di restituire proporzionalmente l’imposta detratta. Beni strumentali e ammortizzabiliPer i beni ammortizzabili (attrezzature, arredi, macchinari, computer) la legge prevede un periodo di osservazione di 5 anni dall’entrata in funzione, che sale a 10 anni per gli immobili dalla data di acquisto. Si restituiscono tanti quinti (o decimi) dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al completamento del periodo. Se il periodo è già concluso, non si deve nulla.Esempio pratico: Andrea acquista nel 2024 un macchinario da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, interamente detratta. Entrando nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027, il quinquennio 2024-2028 non è concluso: mancano due anni (2027 e 2028), quindi dovrà restituire due quinti dell’IVA detratta, cioè 880 euro. Restano esclusi dalla rettifica i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzatiPer le rimanenze di magazzino il ragionamento è più drastico: la merce acquistata e non ancora venduta al 31 dicembre 2026 sarà venduta da forfettario, quindi senza applicare l’IVA. L’imposta detratta su quella merce va quindi restituita per intero. Lo stesso principio vale per i servizi pagati ma non ancora utilizzati, come un canone o un abbonamento anticipato che copre periodi successivi.Per un negozio o un artigiano con magazzino consistente la rettifica IVA può valere diverse migliaia di euro. È il motivo per cui alcune attività commerciali scelgono di smaltire le scorte nell’ultimo trimestre del 2026 prima di entrare nel regime forfettario 2027: meno merce a magazzino al 31 dicembre, meno IVA da restituire.Quando e come si versa la rettifica IVALa rettifica IVA si calcola e si espone nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario: per chi entra nel regime forfettario 2027 si tratta della dichiarazione IVA 2027, anno d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. L’importo non si può spalmare su più anni: confluisce per intero nel saldo IVA annuale, che si versa entro il 16 marzo 2027, con possibilità di differire il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.Novità 2027: addio alla rettifica “per masse”Sul fronte normativo c’è un cambiamento importante da conoscere. L’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 ha disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, cioè proprio della norma che consente la rettifica semplificata “per masse” in caso di mutamento di regime. L’efficacia dell’abrogazione è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 12-octies del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 fino alla loro conclusione e dei comportamenti anteriori alla legge di conversione. Dalla stessa data si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina l’intera disciplina dell’imposta e abroga, fra gli altri, gli articoli del DPR 633/1972 in materia di detrazione e di rettifica.Cosa significa in pratica? Che il passaggio al regime forfettario 2027 cade esattamente sulla linea di confine tra vecchia e nuova disciplina e va gestito con particolare attenzione, perché la rettifica riferita al 2026 si calcola su un periodo in cui la norma è ancora in vigore, mentre il cambio di regime decorre dal giorno in cui l’abrogazione produce effetti. In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la scelta prudente è quantificare comunque l’importo e verificare con il proprio consulente quale metodo di rettifica applicare al caso specifico prima di presentare la dichiarazione IVA: la normativa è in evoluzione e le due letture possibili (rettifica “per masse” oppure rettifica analitica bene per bene) possono portare a risultati diversi. È uno dei casi in cui affidarsi a un professionista non è un lusso ma una tutela concreta.Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Per calcolare la rettifica IVA servono dati precisi, e quei dati si raccolgono solo con una fotografia della situazione al 31 dicembre 2026. Non è un adempimento formale da inviare a qualcuno: è documentazione che devi conservare e che il tuo consulente userà per compilare correttamente la dichiarazione.Inventario di magazzino al 31 dicembre 2026: quantità, descrizione, costo di acquisto e IVA detratta su ogni voce;Registro dei beni ammortizzabili: data di acquisto, data di entrata in funzione, costo, IVA detratta, quote di ammortamento già dedotte;Elenco dei servizi pagati in anticipo e non ancora utilizzati al 31 dicembre;Fatture di acquisto relative agli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), necessarie a provare l’IVA effettivamente detratta;eventuali beni in leasing o finanziamenti in corso, che seguono regole proprie.Il consiglio operativo è semplice: fai la simulazione a novembre, non a dicembre. Se la rettifica IVA risulta troppo onerosa, hai ancora il tempo per decidere di rinviare l’ingresso nel regime forfettario di un anno, quando i beni saranno più vicini alla fine del periodo di osservazione e il magazzino più leggero. Rimandare di dodici mesi, in molti casi, costa meno che entrare subito.Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaIl passaggio al regime forfettario 2027 crea una zona grigia proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Il punto è che il regime forfettario applica il principio di cassa: il ricavo si considera realizzato quando il denaro entra effettivamente sul conto, non quando emetti la fattura.Cosa succede quindi a una fattura emessa a dicembre 2026, con IVA e in regime ordinario, ma incassata a gennaio 2027 quando sei già forfettario? La regola generale è che l’operazione segue il regime vigente al momento della sua effettuazione ai fini IVA, quindi resta correttamente assoggettata a IVA; il trattamento ai fini reddituali, invece, dipende dal criterio applicato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito. Il rischio da evitare è la doppia tassazione o, all’opposto, l’omessa dichiarazione dello stesso incasso.È un tema che abbiamo approfondito in due guide dedicate: Fatture a cavallo d’anno 2026/2027 e fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario. Se hai fatture importanti in sospeso a fine 2026, verifica la posizione prima di emetterle: a volte anticipare o posticipare di pochi giorni cambia sensibilmente il risultato fiscale.Occhio anche agli incassi tracciati: con la diffusione del bonifico istantaneo e dei nuovi controlli sul beneficiario, la data di accredito è documentata al secondo. Ne parliamo nella guida sul bonifico istantaneo per partite IVA, utile per capire quando un pagamento si considera davvero incassato. Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Riassumiamo in modo operativo tutto quello che va chiuso prima di entrare nel regime forfettario 2027. Considera questa lista come l’agenda degli ultimi tre mesi del 2026.Verifica i ricavi incassati nel 2026: devono restare entro 85.000 euro, eventualmente ragguagliati ad anno;Controlla i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2026: soglia ordinaria 30.000 euro lordi, elevata a 35.000 euro per i soli anni 2025 e 2026 e da confermare per il 2027 con la Legge di Bilancio;Dismetti le partecipazioni vietate in società di persone o associazioni professionali entro il 31 dicembre 2026;Verifica le spese per lavoro dipendente e collaboratori: non devono superare 20.000 euro lordi nel 2026;Calcola la rettifica IVA su beni ammortizzabili, rimanenze e servizi anticipati;Redigi l’inventario di magazzino e aggiorna il registro dei beni ammortizzabili;Simula la convenienza: confronta imposta sostitutiva, detrazioni perse e costi reali;Programma le fatture di fine anno tenendo conto del cambio di regime;Aggiorna il software di fatturazione con natura N2.2 e le diciture obbligatorie del regime;Fatti assistere da un professionista prima di gennaio, non dopo.L’ultimo punto non è retorico. La maggior parte dei problemi che vediamo arriva da contribuenti che hanno iniziato a fatturare da forfettari senza verificare un requisito, e si sono ritrovati a dover riemettere mesi di fatture con IVA. Una valutazione gratuita preventiva costa zero e previene esattamente questo scenario.Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Chiariamo un equivoco diffuso: entrare nel regime forfettario 2027 non libera dalla fatturazione elettronica. L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Tutte le fatture vanno quindi emesse in formato XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).Cambiano però i contenuti del documento. Nel regime forfettario la fattura riporta il codice natura N2.2 (operazione non soggetta) e la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Se l’imponibile supera 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro, il cui versamento avviene trimestralmente con F24 (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524).Altra differenza importante: sui compensi del forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che ne richiede la non applicazione ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Per chi lavora con committenti aziendali è un cambiamento che va comunicato per tempo, per evitare che l’amministrazione del cliente trattenga comunque il 20%.Restano poi obblighi settoriali da non dimenticare. I professionisti sanitari, per esempio, devono continuare a gestire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora a cadenza annuale, come spiegato nella guida dedicata alla partita IVA per osteopati tra ATECO 2025, IVA e Sistema TS. Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioIl regime forfettario 2027 è un regime fiscale: non modifica gli obblighi previdenziali. I contributi restano dovuti alla gestione di appartenenza, calcolati sul reddito forfettario determinato con il coefficiente e non sul reddito effettivo.Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: aliquota 26,07% se privi di altra copertura previdenziale, 24% se già assicurati altrove o pensionati;Artigiani: aliquota 24% con contributo minimale annuo di circa 4.521,36 euro;Commercianti: aliquota 24,48% con minimale annuo di circa 4.611,64 euro;Professionisti con cassa (ENPAM, ENPAP, ENPAB, Inarcassa, Cassa Forense, CIPAG e altre): si applicano integralmente le regole della propria cassa.Un’agevolazione esiste, ma è più ristretta di quanto si creda: la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 della L. 190/2014 spetta solo agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS, su domanda. Non esiste alcuna riduzione del 35% nella Gestione Separata né nelle casse professionali: chi te la promette ti sta dando un’informazione sbagliata.Ricorda infine che i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfettario, prima di applicare l’imposta sostitutiva. È l’unica deduzione ammessa nel regime, e per questo va documentata con precisione.Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Ecco la domanda che riceviamo più spesso: a chi va comunicato il passaggio? La risposta è rassicurante: a nessuno, in via preventiva. Per accedere al regime forfettario 2027 non serve presentare istanze, moduli o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Il regime è considerato quello naturale per chi possiede i requisiti.L’accesso avviene per comportamento concludente: un’espressione tecnica che significa semplicemente comportarsi da forfettario. In concreto, dal 1° gennaio 2027 emetti fatture senza IVA con natura N2.2 e le diciture di legge, non liquidi più l’IVA periodica e non applichi la ritenuta d’acconto. La scelta viene poi formalizzata nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al primo anno di applicazione, quindi nella dichiarazione presentata nel 2028 per l’anno d’imposta 2027.Chi in passato aveva optato volontariamente per il regime ordinario deve prestare attenzione a un vincolo: l’opzione per l’ordinario è vincolante per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca. Se hai esercitato l’opzione, verifica che il triennio minimo sia concluso prima di programmare il rientro nel regime forfettario. La gestione del quadro LM e delle opzioni è parte del servizio di assistenza per il Modello Redditi del nostro CAF. Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Non esiste una risposta valida per tutti. Il regime forfettario 2027 conviene quasi sempre a chi ha costi ridotti, clientela privata, nessun dipendente e un volume d’affari stabile ben sotto gli 85.000 euro. In questi casi il risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria è netto, e si aggiunge la drastica semplificazione degli adempimenti: niente liquidazioni IVA periodiche, niente registri IVA, niente studi di settore o indici di affidabilità.Il regime conviene molto meno, o non conviene affatto, in presenza di costi elevati (affitto del locale, merce, collaboratori), di investimenti programmati su cui si perderebbe la detrazione dell’IVA, di detrazioni familiari importanti o di clienti esteri che richiedono una gestione IVA articolata. Anche una rettifica IVA particolarmente pesante può ribaltare il calcolo nel breve periodo.Il metodo corretto è uno solo: mettere a confronto, sugli stessi numeri, tre scenari — regime ordinario 2027, regime forfettario 2027 con rettifica IVA, forfettario differito al 2028. Solo il confronto sui tuoi dati reali dice quale strada conviene. È il lavoro che facciamo ogni autunno con decine di partite IVA del Friuli Venezia Giulia, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.Domande frequenti sul regime forfettario 2027 Posso rateizzare la rettifica IVA dovuta per l’ingresso nel forfettario?No. La rettifica IVA non si spalma su più annualità: si determina in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario e confluisce integralmente nel saldo annuale. Resta possibile utilizzare le ordinarie modalità di versamento del saldo IVA, compreso il differimento con la maggiorazione dello 0,40% mensile: il nostro ufficio valuta con te la soluzione più sostenibile.Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio entro il 31 dicembre 2026?No, nessuna comunicazione preventiva. Il regime forfettario 2027 si applica per comportamento concludente dal 1° gennaio e viene formalizzato nel quadro LM del Modello Redditi PF relativo al 2027. L’unica eccezione riguarda chi aveva optato per il regime ordinario ed è ancora vincolato al triennio minimo.Cosa succede se ho beni ammortizzabili quasi completamente ammortizzati?Se il periodo di osservazione di cinque anni dall’entrata in funzione (dieci per gli immobili) è già concluso al 31 dicembre 2026, non devi restituire nulla su quei beni. Se manca un solo anno, restituisci un quinto dell’IVA detratta. Per questo, quando i beni strumentali sono vicini alla scadenza del periodo, attendere un anno può ridurre sensibilmente il costo del passaggio.Ho un lavoro dipendente da 33.000 euro lordi: posso accedere al regime forfettario 2027?Dipende dalla Legge di Bilancio 2027. La soglia ordinaria dell’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è di 30.000 euro lordi; l’innalzamento a 35.000 euro è previsto per i soli anni 2025 e 2026 e, al momento, non risulta esteso al 2027. Con 33.000 euro di redditi 2026 rientreresti quindi solo se la proroga verrà confermata: meglio verificare a gennaio, prima di emettere la prima fattura senza IVA. Ricorda poi l’altra causa ostativa, quella sulla prevalenza: l’attività con partita IVA non deve essere rivolta prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.Nel regime forfettario 2027 posso ancora detrarre le spese mediche o il mutuo?Solo se possiedi altri redditi tassati a IRPEF, come un lavoro dipendente o una pensione. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base IRPEF, quindi non consente di utilizzare detrazioni e deduzioni. L’unica somma deducibile dal reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati.Se supero gli 85.000 euro nel 2027 cosa succede?Dipende da quanto superi. Tra 85.001 e 100.000 euro resti nel regime forfettario per tutto il 2027 ed esci dal 2028. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA, e il reddito dell’intero anno torna alla tassazione IRPEF ordinaria.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi sapere se il regime forfettario 2027 conviene davvero alla tua attività?Il passaggio al regime forfettario 2027 si decide entro il 31 dicembre 2026: dopo, per un anno intero, non si torna indietro. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione, verifica requisiti e cause ostative, calcola la rettifica IVA e ti consegna il confronto tra regime ordinario e forfettario sui tuoi numeri reali, con un preventivo personalizzato e una valutazione gratuita iniziale.Contattaci per prenotare un appuntamento: siamo in Viale Tullio 13 a Udine e seguiamo i clienti anche online in tutta Italia. Puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121: ti rispondiamo con i tempi e le informazioni necessarie per arrivare preparato al 1° gennaio 2027.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 18:00:002026-09-20 14:55:00Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImpresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e TassazioneL’impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l’agriturismo mandato avanti da due fratelli. Formalizzare questa collaborazione ha effetti importanti sia sul piano previdenziale sia su quello fiscale, ma attorno all’impresa familiare regime forfettario circolano molti equivoci. Il più frequente riguarda la tassazione: in tanti pensano che l’impresa familiare permetta di dividere il reddito tra i collaboratori e pagare meno tasse. Nel regime forfettario non è così.In questa guida spieghiamo con parole semplici cos’è l’impresa familiare, chi può essere coadiuvante, quali quote spettano ai familiari, come funziona davvero la tassazione dell’impresa familiare in regime forfettario e quanto incidono i contributi INPS dei collaboratori. Alla fine troverai le domande più frequenti e un invito a valutare la tua situazione concreta con il CAF Centro Fiscale di Udine, in ufficio o online.Indice dei contenutiCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceChi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeImpresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneRegime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliareQuando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioContributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiAdempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioEsempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraDomande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime ForfettarioValuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceL’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230-bis del Codice Civile ed è una forma di collaborazione in cui uno o più familiari prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa di un altro familiare. Attenzione: non è una società. L’impresa resta individuale, con un unico titolare che possiede la partita IVA, firma i contratti e risponde verso i terzi. I familiari collaborano, ma non diventano soci.Il Codice Civile riconosce ai collaboratori una serie di diritti concreti: il mantenimento, la partecipazione agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi dell’azienda, oltre al diritto di prelazione se l’azienda viene ceduta o divisa. Sono tutele che nascono automaticamente dal lavoro svolto, ma che senza un atto formale diventano difficili da dimostrare. L’atto costitutivo: il passaggio da non sbagliarePerché l’impresa familiare sia opponibile al Fisco — cioè riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate e non solo tra familiari — serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. In parole semplici: un documento firmato davanti a un pubblico ufficiale, che indica chi sono i collaboratori, il loro grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno.Il momento in cui si firma l’atto è decisivo. L’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vogliono far valere gli effetti fiscali, oppure contestualmente all’inizio dell’attività se l’impresa nasce già in forma familiare. Un atto firmato a metà anno produce effetti fiscali solo dall’anno successivo: è un errore molto comune, che rimanda di dodici mesi tutti i benefici. Gli effetti civilistici e previdenziali, invece, decorrono dall’effettivo inizio della collaborazione, che va comunicata all’INPS.📌 Approfondisci: prima di ragionare sull’impresa familiare è utile avere chiare le regole di base del regime agevolato. Leggi la nostra guida Regime Forfettario 2026: tutte le informazioni utili prima di aprire Partita IVA, con requisiti, limiti di ricavi, coefficienti di redditività e cause ostative aggiornate.Chi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeNon tutti i familiari possono entrare in un’impresa familiare. La legge individua con precisione i soggetti ammessi come coadiuvanti o collaboratori familiari, termini che indicano semplicemente chi lavora nell’impresa senza esserne titolare. Rientrano nel perimetro:il coniuge e la parte dell’unione civile;i parenti entro il terzo grado: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli e figli dei fratelli), bisnonni, zii;gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore, cognati.Restano esclusi i cugini (parenti di quarto grado). Per il convivente di fatto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato illegittimi gli artt. 230-bis e 230-ter del Codice Civile nella parte in cui lo escludevano: sul piano civilistico il convivente è oggi equiparato al coniuge nell’impresa familiare, mentre ai fini fiscali (art. 5 commi 4 e 5 del TUIR) e dell’iscrizione INPS continuano a rilevare coniuge, parenti e affini nei gradi sopra indicati. Un secondo requisito, altrettanto importante, riguarda la natura della collaborazione: il lavoro deve essere continuativo e prevalente, non un aiuto occasionale del sabato pomeriggio. La regola del 51% al titolareLe quote di partecipazione agli utili non sono libere. Il titolare deve conservare almeno il 51% del reddito dell’impresa, perché è lui a sopportare il rischio d’impresa e a esercitarne la direzione. Di conseguenza, tutti i collaboratori familiari insieme non possono superare complessivamente il 49%. Se i coadiuvanti sono tre, quel 49% va suddiviso tra loro: per esempio 20%, 15% e 14%.Questa regola nasce ai fini fiscali (art. 5 comma 4 del TUIR) ma viene usata come riferimento anche nella redazione dell’atto notarile. Come vedremo, nell’impresa familiare in regime forfettario le quote non servono a ripartire il reddito imponibile, però restano rilevanti sul piano civilistico per la divisione degli utili e per la valutazione della posizione contributiva dei familiari.Impresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneArriviamo al punto centrale. Nell’impresa familiare regime forfettario la tassazione funziona in modo profondamente diverso rispetto al regime ordinario, e capirlo evita delusioni e scelte sbagliate.Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi: si applica ai ricavi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio il 40% per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 67% per alloggio e ristorazione, il 78% per le attività professionali e sanitarie, l’86% per le costruzioni. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti di novità previsti dall’art. 1 comma 65 della L. 190/2014.Ed ecco l’aspetto decisivo: l’imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare. Lo prevede espressamente l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014: nelle imprese familiari l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore. Nel regime forfettario il reddito non viene imputato pro-quota ai collaboratori familiari ai fini IRPEF. I coadiuvanti non compilano il quadro RH, non dichiarano una quota di reddito d’impresa e non pagano imposte su di essa: la tassazione sostitutiva assorbe tutto in capo al titolare, che liquida l’imposta nel quadro LM del Modello Redditi PF.Questo significa che l’impresa familiare in regime forfettario non produce alcun “spacchettamento” del reddito imponibile. Chi la costituisce sperando di dividere l’utile su più persone e abbattere la tassazione resterà deluso: l’imposta sostitutiva dovuta è esattamente la stessa che pagherebbe una ditta individuale senza collaboratori. Per un quadro completo delle regole in vigore quest’anno puoi consultare le novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Regime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliarePer capire fino in fondo la logica dell’impresa familiare in regime forfettario conviene metterla accanto al regime ordinario, dove il meccanismo è opposto.In regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) opera l’art. 5 comma 4 del TUIR: il reddito d’impresa viene imputato pro-quota a ciascun collaboratore familiare, entro il limite complessivo del 49%, e ogni familiare lo dichiara nel proprio quadro RH del Modello Redditi PF, pagando l’IRPEF con le aliquote progressive personali. Poiché l’IRPEF cresce per scaglioni, dividere lo stesso reddito su tre persone può significare far scontare a ciascuna un’aliquota marginale più bassa, con un risparmio complessivo anche significativo. Perché l’imputazione sia valida servono comunque due condizioni: l’atto notarile tempestivo e l’attestazione, in dichiarazione, che i familiari hanno lavorato in modo continuativo e prevalente.Regime ordinario: reddito ripartito pro-quota, ogni familiare paga l’IRPEF sulla propria quota nel quadro RH;Regime forfettario: reddito determinato con i coefficienti, imposta sostitutiva 5% o 15% tutta a carico del titolare, nessuna quota IRPEF per i coadiuvanti;In entrambi i casi: i familiari iscritti all’INPS pagano i propri contributi previdenziali.Ne consegue una valutazione tutt’altro che scontata. Con redditi contenuti l’imposta sostitutiva al 5% o 15% resta quasi sempre imbattibile. Ma quando il reddito cresce, i costi reali sono elevati (affitti, magazzino, personale) e ci sono più familiari con detrazioni e carichi di famiglia da sfruttare, il regime ordinario con più soggetti IRPEF può risultare più efficiente. È un confronto che va fatto con i numeri alla mano: ne parliamo in modo approfondito nell’articolo su quando la tassazione ordinaria è più conveniente dell’imposta sostitutiva. Quando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioSe l’impresa familiare regime forfettario non riduce le imposte, perché tante attività la scelgono comunque? Perché i vantaggi si trovano su altri piani: previdenziale, giuridico e organizzativo. Vediamo i casi in cui ha davvero senso.Tutela previdenziale del familiare: il coadiuvante iscritto all’INPS matura contributi validi per la pensione, oltre alla copertura per malattia, maternità e infortuni;Regolarità del lavoro prestato: il familiare che lavora stabilmente in azienda deve essere inquadrato, altrimenti si rischiano contestazioni per lavoro irregolare in caso di controllo o ispezione;Diritti civilistici riconosciuti: partecipazione agli utili, quota sugli incrementi aziendali, diritto di prelazione sull’azienda;Continuità e passaggio generazionale: il figlio che collabora da anni si trova in una posizione più solida quando dovrà subentrare;Gestione operativa quotidiana: il collaboratore può operare legittimamente in negozio, in cantiere o con i fornitori.Ci sono però situazioni in cui l’impresa familiare in regime forfettario conviene poco o nulla. La prima è quella di chi la costituisce con l’unico obiettivo di abbassare le imposte: come abbiamo visto, non funziona. La seconda riguarda il familiare che collabora in modo saltuario: in quel caso l’iscrizione INPS obbligatoria genera un costo contributivo fisso a fronte di un apporto lavorativo modesto. La terza è quella del familiare che ha già una copertura previdenziale piena come lavoratore dipendente a tempo pieno: il requisito della prevalenza difficilmente si considera soddisfatto. Contributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiIl capitolo previdenziale è il vero costo dell’impresa familiare, e va conosciuto prima di firmare l’atto. Ogni collaboratore che lavora in modo abituale e prevalente nell’impresa deve essere iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti, a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’iscrizione è individuale: ogni coadiuvante ha la sua posizione contributiva e i suoi contributi da versare, che si aggiungono a quelli del titolare.I contributi si compongono di due parti. La prima è il contributo sul minimale: una quota fissa dovuta anche se il reddito è basso o nullo, suddivisa in quattro rate trimestrali con scadenza a maggio, agosto, novembre e febbraio. La seconda è il contributo a percentuale sulla parte di reddito che eccede il minimale, versata con gli acconti e il saldo delle imposte. Per il 2026 le aliquote base sono del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (comprensivo dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione dell’attività commerciale), come indicato dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Gli importi dei minimali vengono rivalutati ogni anno: verifica sempre i valori aggiornati per il 2026 prima di fare previsioni di spesa.La riduzione del 35% per i forfettariChi opera in regime forfettario ha diritto a una riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014. È un’agevolazione importante: taglia di oltre un terzo sia il contributo sul minimale sia quello a percentuale. La buona notizia è che la riduzione si estende anche ai collaboratori familiari dell’impresa familiare in regime forfettario, purché il titolare applichi il regime agevolato.Attenzione però: la riduzione non è automatica. Va richiesta con una comunicazione telematica all’INPS, da presentare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole ottenere il beneficio, oppure al momento dell’iscrizione per chi apre l’attività in corso d’anno. Chi dimentica la comunicazione paga i contributi pieni per tutto l’anno. Va anche considerato l’altro lato della medaglia: contributi ridotti significano accredito contributivo proporzionalmente ridotto ai fini pensionistici, quindi la scelta va ponderata soprattutto per chi è vicino alla pensione. Trovi tutti i dettagli nella nostra guida ai contributi INPS artigiani e commercianti.Adempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioCostituire e gestire correttamente un’impresa familiare in regime forfettario richiede una sequenza di passaggi che devono incastrarsi nei tempi giusti. Ecco quelli principali.Atto notarile di costituzione dell’impresa familiare, con indicazione di collaboratori, grado di parentela e quote di partecipazione;Comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e apertura o aggiornamento della posizione INAIL dove prevista;Iscrizione INPS dei coadiuvanti alla gestione artigiani o commercianti, con l’eventuale richiesta di riduzione del 35%;Indicazione dell’impresa familiare in dichiarazione dei redditi: il titolare compila il quadro LM e valorizza i dati dell’impresa familiare, mentre i coadiuvanti in regime forfettario non hanno quote IRPEF da dichiarare;Tracciatura degli utili distribuiti ai familiari, che pur non essendo obbligatoria in forfettario è fortemente consigliata per documentare la ripartizione.Sul fronte contabile il regime forfettario è molto leggero: non impone il libro giornale né le scritture contabili ordinarie, ma solo la numerazione e conservazione delle fatture e dei documenti. Nell’impresa familiare, però, tenere un prospetto interno degli utili attribuiti a ciascun collaboratore è un’ottima abitudine: serve in caso di controlli, di contestazioni tra familiari o di passaggio generazionale. Resta ovviamente obbligatoria la fatturazione elettronica, ormai estesa a tutti i forfettari.Se stai valutando l’apertura di una nuova attività, la scelta della forma giuridica va fatta prima di aprire la partita IVA: cambiare in corsa costa tempo e denaro. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso, dall’inquadramento ATECO alla gestione degli adempimenti annuali, in ufficio o da remoto in tutta Italia. Esempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraImmagina che Marco gestisca a Udine un negozio di alimentari con partita IVA in regime forfettario. La moglie Laura lavora con lui in negozio tutti i giorni: sta alla cassa, ordina la merce, gestisce i fornitori. Finora la sua collaborazione non è stata formalizzata in alcun modo.Marco decide di costituire l’impresa familiare con atto notarile firmato a dicembre, attribuendo a Laura una quota del 40% degli utili e mantenendo per sé il 60%, nel rispetto della soglia minima del 51%. Dall’anno successivo Laura viene iscritta come coadiuvante alla gestione commercianti INPS, con richiesta della riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari.Che cosa cambia in concreto? Sul fronte fiscale, nulla: il reddito continua a essere determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 40% previsto per il commercio, e l’imposta sostitutiva resta interamente a carico di Marco. Laura non dichiara alcuna quota di reddito d’impresa. Sul fronte previdenziale, invece, il cambiamento è netto: Laura inizia a versare contributi propri e a costruirsi una pensione, con copertura per malattia e maternità. Al tempo stesso la famiglia sostiene un costo contributivo aggiuntivo che prima non c’era. È esattamente questo il bilancio da valutare, numeri alla mano, prima di decidere.Domande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime Forfettario Si può aprire un’impresa familiare in regime forfettario?Sì. Non esiste alcuna causa ostativa che impedisca a un titolare di partita IVA in regime forfettario di costituire un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile. L’impresa familiare non è una società, quindi non rientra nel divieto di partecipazione a società di persone previsto dall’art. 1 comma 57 della L. 190/2014. Cambia però il meccanismo di tassazione: l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.Il coniuge collaboratore ha diritto alla pensione?Sì, se viene iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti come coadiuvante. L’iscrizione fa maturare contribuzione utile alla pensione di vecchiaia o anticipata, oltre alla copertura per malattia e maternità. È uno dei principali motivi per cui conviene formalizzare l’impresa familiare: il lavoro del coniuge smette di essere invisibile e inizia a generare diritti previdenziali.Quali parenti possono essere coadiuvanti nell’impresa familiare?Possono essere collaboratori il coniuge (e la parte di unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In concreto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti, nonni, zii, bisnonni, suoceri, cognati, generi e nuore. Restano esclusi i cugini, che sono parenti di quarto grado.Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi?Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi complessivi dell’impresa familiare, non pro-quota per ciascun collaboratore: l’impresa familiare non moltiplica la soglia. Superati gli 85.000 euro si esce dal regime forfettario dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA. Da quel momento il reddito torna a essere imputato pro-quota ai familiari secondo l’art. 5 comma 4 del TUIR.L’impresa familiare in forfettario conviene rispetto alla ditta individuale semplice?Dal punto di vista puramente fiscale non porta risparmi, perché l’imposta sostitutiva resta identica e interamente a carico del titolare. I vantaggi sono altri: tutela previdenziale dei familiari, riconoscimento giuridico del loro lavoro, diritto agli utili, continuità aziendale e diritto di prelazione. Lo svantaggio è il costo dei contributi INPS aggiuntivi per ogni coadiuvante. La valutazione va fatta caso per caso.I coadiuvanti devono aprire una propria partita IVA?No. I collaboratori familiari non aprono una partita IVA autonoma: operano all’interno dell’unica partita IVA intestata al titolare. Vengono però iscritti individualmente alla gestione INPS artigiani o commercianti e ottengono una propria posizione contributiva. Se un familiare volesse fatturare in proprio, dovrebbe aprire una partita IVA separata, con regole e limiti distinti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Valuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineL’impresa familiare in regime forfettario è uno strumento utile, ma solo se scelto con consapevolezza. Come abbiamo visto, non abbatte l’imposta sostitutiva — che resta tutta in capo al titolare — mentre garantisce tutela previdenziale ai familiari e regolarizza il loro lavoro, con un costo contributivo che va messo in preventivo. La decisione dipende dai tuoi numeri: volume di ricavi, coefficiente di redditività, età e posizione previdenziale dei familiari coinvolti, prospettive di crescita dell’attività.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in questa valutazione: analizziamo la tua situazione concreta, confrontiamo impresa familiare in regime forfettario e alternative, curiamo l’iscrizione INPS dei coadiuvanti, la richiesta di riduzione contributiva del 35% e tutti gli adempimenti dichiarativi. Un errore nei tempi dell’atto costitutivo o una comunicazione INPS dimenticata possono costare un anno intero di benefici: meglio impostare tutto correttamente fin dall’inizio, con un preventivo personalizzato e senza sorprese.Hai bisogno di assistenza per l’impresa familiare in regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Prenota un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla valutazione di convenienza alla gestione degli adempimenti.Richiedi Assistenza per Impresa Familiare e Regime ForfettarioIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare se conviene costituire un’impresa familiare in regime forfettario, a redigere l’atto con il notaio nei tempi corretti e a gestire l’iscrizione INPS dei coadiuvanti con la riduzione contributiva del 35%. Richiedi un preventivo personalizzato, senza impegno.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIFisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziCommercialista per fisioterapisti o servizio CAF? Differenze reali, quando basta il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale e quando serve un commercialista, costi trasparenti e contributi in Gestione Separata INPS. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-16 15:00:002026-10-11 22:33:53Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSBonus psicologo in fattura 2026: la fattura riporta il prezzo intero della seduta e separa la quota pagata dal bonus (fino a 50 euro) da quella a carico del paziente. Al Sistema TS la quota del bonus va con la voce AA, il resto con SP. Esempio da 70 euro, bollo, IVA esente e detrazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-16 13:00:002026-10-13 17:01:59Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Come gestire le spese anticipate in fattura per geometri e architetti nel 2026: i tre regimi dei rimborsi spese dopo il D.Lgs. 192/2024, requisiti dell'art. 15 DPR 633/1972, codice natura IVA N1, effetti sulla soglia degli 85.000 euro del forfettario e sui contributi CIPAG e Inarcassa. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e ServiziCommercialista per fisioterapisti o servizio CAF? Differenze reali, quando basta il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale e quando serve un commercialista, costi trasparenti e contributi in Gestione Separata INPS. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-16 15:00:002026-10-11 22:33:53Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e Servizi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TSBonus psicologo in fattura 2026: la fattura riporta il prezzo intero della seduta e separa la quota pagata dal bonus (fino a 50 euro) da quella a carico del paziente. Al Sistema TS la quota del bonus va con la voce AA, il resto con SP. Esempio da 70 euro, bollo, IVA esente e detrazione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-16 13:00:002026-10-13 17:01:59Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TS
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da SapereIl regime forfettario a rischio nel 2027 è uno degli argomenti più cercati dalle partite IVA italiane negli ultimi mesi, e la preoccupazione è comprensibile: chi lavora con questo regime fiscale agevolato ha costruito il proprio equilibrio economico su regole precise e teme di vederle sparire da un giorno all’altro. Andiamo subito al punto, perché è la risposta che stai cercando: ad oggi non esiste alcuna legge approvata che abolisca il regime forfettario. Nel 2026 il regime è pienamente in vigore, con la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi e l’imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Detto questo, sarebbe disonesto raccontarti che non si stia discutendo di nulla: organismi internazionali come la Commissione europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno effettivamente chiesto all’Italia di rivedere questa agevolazione. In questa guida ti spieghiamo con precisione cosa è successo, che peso giuridico hanno queste richieste e perché parlare di regime forfettario a rischio immediato è, oggi, prematuro.Indice dei contenutiPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroIl regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigoreCosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeCosa fare adesso se sei in regime forfettarioRegime forfettario a rischio: il punto per le partite IVAAssistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineDomande frequenti sul regime forfettario a rischioConclusione: nessun panico, solo attenzione informataPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroL’allarme sul regime forfettario a rischio non nasce dal nulla, ma nemmeno da una legge. Nasce da due documenti internazionali pubblicati nella primavera del 2026, entrambi privi di efficacia vincolante per l’Italia. Le date e i contenuti che seguono sono ricostruiti sulla base di quanto riportato da fonti giornalistiche e da pubblicazioni specializzate in materia fiscale. Il primo è il rapporto del Fondo Monetario Internazionale diffuso il 27 maggio 2026, nel quale il FMI suggerisce all’Italia di abolire il regime forfettario, rivedere le rendite catastali e ampliare la base imponibile del sistema fiscale. Il secondo è il Country Report della Commissione europea del 3 giugno 2026, che chiede all’Italia di rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita, intervenendo anche sulle agevolazioni considerate distorsive.È fondamentale capire una cosa: una raccomandazione non è una norma. Quando il FMI o Bruxelles pubblicano un documento di questo tipo, stanno esprimendo un’opinione tecnica ed economica su come, secondo loro, un Paese dovrebbe muoversi. Il governo italiano non è obbligato a seguirla. Nella storia recente moltissime raccomandazioni internazionali all’Italia sono rimaste lettera morta, mentre altre sono state recepite solo in parte e dopo anni di discussione parlamentare.C’è poi un dettaglio spesso trascurato nel racconto mediatico che alimenta l’idea di un regime forfettario a rischio: la Commissione europea non ha chiesto l’abolizione del regime. Ha chiesto una revisione volta a ridurre la differenza di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con redditi comparabili. Il FMI è stato più netto, parlando esplicitamente di eliminazione dell’aliquota preferenziale. Ma anche in questo caso siamo nel campo del suggerimento tecnico, non dell’obbligo. Un dibattito che torna a ogni manovra di bilancioSe segui il mondo fiscale da qualche anno, avrai notato un fenomeno ricorrente: ogni autunno, quando il Governo inizia a costruire la legge di bilancio, circolano voci su possibili modifiche o restrizioni del regime forfettario. È un classico. Da un lato ci sono proposte per ampliare il regime (si è parlato più volte di alzare la soglia da 85.000 a 100.000 euro), dall’altro pressioni per ridurlo o eliminarlo in nome dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi.Il risultato, negli ultimi anni, è stato quasi sempre lo stesso: il regime è rimasto in piedi, con qualche aggiustamento tecnico su soglie e cause di esclusione. Questo non significa che sarà così per sempre, ma aiuta a mettere le voci del 2027 nella giusta prospettiva storica invece di leggerle come una condanna già scritta.Il regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigorePrima di preoccuparti per il futuro, è utile fissare bene il presente. Nel 2026 il regime forfettario funziona esattamente come prima e nulla è cambiato per effetto delle raccomandazioni internazionali. Chi oggi opera in regime forfettario continua ad applicare le regole ordinarie previste dalla Legge 190/2014, senza alcuna sospensione o modifica dovuta al dibattito in corso.Ecco i pilastri del regime attualmente vigenti:Soglia di ricavi e compensi: 85.000 euro annui. Superata questa cifra, si esce dal regime dall’anno successivo.Uscita immediata a 100.000 euro: se si supera questa soglia nel corso dell’anno, si esce subito, con ricalcolo dell’IVA.Imposta sostitutiva ordinaria: 15%. È una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola.Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, in presenza dei requisiti di novità dell’attività (non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti).Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: massimo 35.000 euro, altrimenti scatta la causa ostativa che impedisce l’accesso al regime. Attenzione: questa soglia e’ una deroga temporanea prevista per il 2025 e prorogata al 2026 dalla Legge di Bilancio 2026; in assenza di un nuovo intervento normativo, dal 2027 il limite ordinario torna a 30.000 euro.Il reddito imponibile, poi, non si calcola sottraendo i costi reali ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente è del 78%: significa che il fisco considera reddito il 78% di quanto hai incassato, presumendo che il restante 22% sia stato assorbito dai costi. Se vuoi il quadro completo delle regole attualmente applicabili, abbiamo raccolto tutto nella guida sulle novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Cosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeVeniamo al cuore della questione regime forfettario a rischio: che cosa potrebbe realisticamente succedere con la manovra di bilancio 2027? La risposta onesta è che, alla data di pubblicazione di questo articolo, non risulta alcuna norma approvata né alcun testo ufficiale che preveda l’abolizione del regime forfettario. Quello che esiste è un dibattito politico ed economico, alimentato da tre elementi concreti.Il primo elemento è il costo per le casse dello Stato: secondo le stime che circolano nel dibattito pubblico, l’agevolazione vale diversi miliardi di euro l’anno di minor gettito rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In una manovra che deve finanziare altre priorità, ogni agevolazione costosa finisce sul tavolo delle valutazioni. Il secondo elemento è il tema dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi, che è esattamente il punto sollevato da Bruxelles. Il terzo è la pressione internazionale di cui abbiamo parlato, che dà argomenti a chi vorrebbe intervenire.Dall’altro lato della bilancia, però, ci sono forze politiche che spingono nella direzione opposta, cioè verso un ampliamento del regime: è stata avanzata più volte la proposta di innalzare la soglia dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Anche questa, va detto con chiarezza, è un’ipotesi ancora allo studio e non una misura approvata. Come distinguere un’ipotesi da una norma vigentePer orientarti tra i titoli allarmistici, tieni presente questa scala di attendibilità, che va dal più debole al più solido:Dichiarazione politica o raccomandazione internazionale: nessun effetto giuridico, è solo un’opinione autorevole.Proposta o emendamento: un testo scritto che qualcuno ha depositato, ma che può essere respinto o modificato.Bozza o disegno di legge di bilancio: un testo del Governo, ancora modificabile durante l’esame parlamentare.Legge approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: solo a questo punto la regola esiste davvero e produce effetti.Oggi, tutto ciò che riguarda l’abolizione del regime forfettario 2027 si colloca nel primo gradino della scala. Per approfondire quali modifiche tecniche si stanno realmente ipotizzando sul fronte degli adempimenti, puoi leggere il nostro approfondimento sulle anticipazioni sulla fatturazione dei forfettari nel 2027.Cosa fare adesso se sei in regime forfettarioLa domanda pratica che si pone chi legge di regime forfettario a rischio è sempre la stessa: devo cambiare qualcosa nella mia attività? La risposta, oggi, è no. Non c’è alcun motivo razionale per abbandonare il regime forfettario, rinunciare a nuove opportunità di lavoro o passare al regime ordinario sulla base di un dibattito che non ha ancora prodotto alcuna norma. Anzi, decisioni affrettate prese sull’onda dell’ansia rischiano di costarti molto più di qualsiasi riforma futura.Immagina che Marco, grafico freelance con 40.000 euro di compensi annui, decida oggi di uscire dal forfettario per «anticipare» una riforma che forse non arriverà mai: passerebbe da un’imposta sostitutiva del 15% a una tassazione IRPEF progressiva, con costi di gestione contabile più alti, e tutto questo per un rischio ipotetico. Sarebbe una scelta economicamente dannosa oggi, in cambio di un vantaggio che potrebbe non esistere domani.Quello che ha senso fare, invece, è un atteggiamento di attenzione informata:Continua a operare normalmente applicando le regole 2026 vigenti (soglia 85.000 euro, aliquota 15% o 5%).Monitora l’iter della manovra di bilancio, che si costruisce tipicamente tra l’autunno e la fine dell’anno.Tieni sotto controllo i tuoi numeri: ricavi progressivi, coefficiente di redditività applicabile, contributi previdenziali dovuti.Verifica la tua posizione con un professionista, soprattutto se sei vicino alle soglie o hai situazioni particolari (redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie).Diffida dei titoli sensazionalistici e verifica sempre se si parla di proposta o di legge già approvata.Se una riforma dovesse davvero arrivare, storicamente il legislatore italiano ha quasi sempre previsto regimi transitori e tempi di adeguamento, proprio per non travolgere chi ha già impostato la propria attività su regole diverse. È un’ulteriore ragione per non farsi prendere dal panico. Regime forfettario a rischio: il punto per le partite IVARiassumendo, quando leggi che il regime forfettario è a rischio nel 2027, la traduzione corretta è questa: organismi internazionali hanno raccomandato all’Italia di rivederlo, il tema è entrato nel dibattito politico in vista della prossima legge di bilancio, ma nessuna norma è stata approvata e il regime resta pienamente operativo con le regole che conosci.Vale la pena aggiungere una considerazione di realismo politico: il regime forfettario interessa, secondo le stime disponibili, oltre due milioni di contribuenti in Italia, tra professionisti, artigiani, commercianti e piccole attività. Una sua abolizione secca avrebbe un impatto sociale ed elettorale molto rilevante, il che rende improbabile un intervento drastico e immediato. Sono invece più plausibili, storicamente, aggiustamenti graduali: modifiche alle cause ostative, ritocchi ai coefficienti di redditività, nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità.Questo non equivale a dire che il tema sia chiuso: significa distinguere tra un rischio reale ma remoto e graduale e un rischio imminente e catastrofico, che è quello raccontato da certi titoli. La differenza, per chi deve pianificare la propria attività, è enorme. Assistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineIl modo migliore per gestire l’incertezza normativa non è leggere decine di articoli contrastanti, ma avere qualcuno che segue la tua posizione nel concreto. Ogni situazione è diversa: chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro, chi ha anche un reddito da lavoro dipendente, chi sta valutando l’apertura di una nuova partita IVA e vuole capire se conviene ancora partire con l’aliquota agevolata al 5%, chi ha ricevuto proposte di collaborazione che potrebbero far scattare una causa ostativa.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti e piccole attività in regime forfettario, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano i requisiti, calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali dovuti, gestiscono la fatturazione elettronica e, soprattutto, ti avvisano tempestivamente quando una novità normativa riguarda davvero la tua posizione, distinguendo le regole approvate dalle semplici ipotesi di dibattito.Domande frequenti sul regime forfettario a rischioQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Conclusione: nessun panico, solo attenzione informataParlare di regime forfettario a rischio nel 2027 significa oggi parlare di un dibattito, non di una decisione. Le raccomandazioni di FMI e Commissione europea esistono davvero e vanno prese sul serio come segnale di un tema che tornerà nelle discussioni sulla manovra di bilancio, ma non hanno alcun valore vincolante e non hanno modificato nemmeno una virgola delle regole applicabili. Il regime forfettario 2026 resta pienamente operativo con la soglia di 85.000 euro e l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).Il consiglio più utile è quindi semplice: continua a lavorare serenamente, tieni sotto controllo i tuoi numeri e affidati a chi può segnalarti tempestivamente ciò che cambia davvero, filtrando il rumore di fondo. Se vuoi una verifica della tua posizione o valutare la convenienza del regime per la tua attività, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un preventivo personalizzato e un’analisi su misura, in ufficio o comodamente online.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario o vuoi capire come proteggere la tua posizione dalle prossime novità normative? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 09:00:002026-08-20 10:55:44Regime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da Sapere
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e ContributiSei un avvocato che sta valutando di aprire la partita IVA o di passare al regime forfettario nel 2026? Questa guida risponde in modo esauriente a tutte le domande pratiche: codice ATECO corretto, contributi Cassa Forense, calcolo delle tasse con la flat tax al 15%, obblighi di fatturazione elettronica e le situazioni in cui il forfettario non conviene. Dati aggiornati all’anno fiscale 2026.Indice dei contenutiAvvocato forfettario nel 2026: conviene davvero?Requisiti del regime forfettario per avvocatiCodice ATECO 69.10.10: attivita’ legaleCome aprire la partita IVA da avvocato: procedura passo per passoCassa Forense e contributi nel regime forfettarioCalcolo tasse avvocato forfettario: flat tax e imposta sostitutivaFatturazione elettronica per avvocato forfettarioQuando conviene il forfettario e quando noDomande frequenti (FAQ)Avvocato forfettario nel 2026: conviene davvero?La domanda che riceve CAF Centro Fiscale piu’ spesso dagli avvocati giovani o con volume d’affari ancora limitato e’: vale la pena scegliere il regime forfettario rispetto a quello ordinario? La risposta non e’ universale, ma ci sono elementi oggettivi che rendono il forfettario molto attraente per la categoria forense nel 2026.Il vantaggio piu’ evidente e’ la flat tax al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di nuova attivita’) applicata al reddito imponibile, invece delle aliquote IRPEF progressive che partono dal 23% e arrivano al 43%. Per un avvocato con compensi annui di 40.000 euro, la differenza fiscale puo’ valere migliaia di euro ogni anno. Si sommano poi la semplificazione contabile (niente IVA da gestire, niente ritenute d’acconto da subire), l’esonero dall’IRAP e la possibilita’ di ridurre i contributi INPS Gestione Separata del 35%.Il limite principale resta il tetto di 85.000 euro di compensi annui: superato questo importo (o 100.000 euro in corso d’anno, con uscita immediata), si deve passare al regime ordinario con IVA e contabilita’ completa. Per molti avvocati che esercitano come liberi professionisti alle prime armi, questo limite non e’ un problema concreto. Requisiti del regime forfettario per avvocati nel 2026Per accedere al regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) un avvocato deve rispettare nel 2026 questi requisiti e non incorrere in nessuna delle cause ostative:Compensi annui non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (il superamento comporta l’uscita l’anno successivo; se si superano i 100.000 euro in corso d’anno, si esce immediatamente con ricalcolo IVA).Nessuna partecipazione in societa’ di persone, associazioni o SRL con controllo diretto se l’attivita’ svolta e’ riconducibile a quella della partita IVA.Spese per lavoro accessorio e dipendenti non superiori a 20.000 euro lordi annui (limite ridotto da 30.000 a 20.000 dalla Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 2025).Redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (causa ostativa: se si e’ anche dipendenti o pensionati con reddito oltre questa soglia, non si puo’ accedere al forfettario). La soglia era 30.000 euro fino al 2024, elevata a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 c. 12).Non applicabile a chi ha optato per il regime ordinario nei tre anni precedenti (vincolo triennale di permanenza).Nota importante per gli avvocati che svolgono anche attivita’ di docenza o consulenza per enti pubblici: i compensi da lavoro dipendente (anche a tempo determinato o co.co.co.) si sommano per verificare il limite dei 35.000 euro. Codice ATECO 69.10.10: attivita’ legale dell’avvocatoIl codice ATECO corretto per l’avvocato che esercita la libera professione e’ il 69.10.10 – Attivita’ degli studi legali. Questo codice identifica l’esercizio della professione forense, sia in forma individuale (studio legale monoprofessionale) sia come associato in uno studio legale associato.DatoValoreCodice ATECO69.10.10DescrizioneAttivita’ degli studi legaliSezione ATECOM – Attivita’ professionali, scientifiche e tecnicheCassa previdenzialeCassa Forense (CASSA FORENSE)Coefficiente di redditivita’ forfettario78%Contributi previdenzialiCassa Forense (NON INPS Gestione Separata)Il coefficiente di redditivita’ del 78% e’ quello applicato alle attivita’ professionali, scientifiche e tecniche nel regime forfettario (L. 190/2014, Allegato 4, che raggruppa in questa categoria anche medici, commercialisti, psicologi, architetti e altri professionisti). Questo coefficiente e’ fondamentale per il calcolo del reddito imponibile: se un avvocato forfettario incassa 50.000 euro di compensi in un anno, il suo reddito imponibile e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro, sul quale si calcola la flat tax al 15% (5.850 euro di imposta) o al 5% (1.950 euro nei primi 5 anni).Attenzione al codice ATECO per la mediazione o la consulenza legale generica: se l’avvocato svolge anche attivita’ di mediatore civile o consulente (non strettamente forense), potrebbe essere necessario un secondo codice ATECO. Nel regime forfettario e’ possibile avere piu’ codici ATECO, ma si usa il coefficiente di redditivita’ relativo all’attivita’ prevalente (per compensi). Vedi anche: come gestire piu’ codici ATECO nel forfettario 2026. Come aprire la partita IVA da avvocato: procedura passo per passoAprire la partita IVA da avvocato forfettario e’ un’operazione che si puo’ completare in pochi giorni. Ecco il percorso completo: 1. Iscrizione all’Albo degli AvvocatiPrima di aprire la partita IVA, l’avvocato deve essere iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) della propria circoscrizione. L’iscrizione all’Albo e’ requisito indispensabile per esercitare la professione forense e per iscriversi a Cassa Forense. Senza iscrizione all’Albo, il COA segnala la mancata iscrizione alla previdenza forense.2. Apertura della partita IVA all’Agenzia delle EntrateLa partita IVA si apre presentando il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite i servizi telematici, in presenza o tramite intermediario abilitato). Nel modello si inserisce:Codice ATECO: 69.10.10Regime fiscale: regime forfettario (codice RF19 in fatturazione elettronica)Data inizio attivita’Comune e indirizzo dello studio legaleL’apertura online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e’ gratuita e il numero di partita IVA viene assegnato immediatamente.3. Iscrizione a Cassa ForenseContestualmente all’apertura della partita IVA (o entro 30 giorni), l’avvocato deve iscriversi a Cassa Forense (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense). L’iscrizione avviene online sul sito istituzionale cassaforense.it. Non c’e’ una soglia minima di reddito per l’obbligo di iscrizione: qualsiasi avvocato iscritto all’Albo che esercita la professione e’ obbligato ad iscriversi a Cassa Forense.Attenzione: a differenza di altri liberi professionisti non coperti da una cassa privata (ad esempio molti consulenti), gli avvocati non versano i contributi all’INPS Gestione Separata ma esclusivamente a Cassa Forense. Questa distinzione e’ fondamentale per calcolare correttamente gli oneri previdenziali nel forfettario.4. Comunicazione all’Ordine degli AvvocatiAlcuni COA richiedono la comunicazione dell’apertura della partita IVA per aggiornare i registri dell’Ordine. E’ buona pratica verificare con il proprio Ordine locale le formalita’ specifiche.Cassa Forense e contributi nel regime forfettario 2026La gestione previdenziale e’ il capitolo piu’ complesso per l’avvocato forfettario, perche’ Cassa Forense ha regole proprie, indipendenti dal regime fiscale scelto. Struttura dei contributi Cassa ForenseCassa Forense prevede due tipologie di contributo obbligatorio per tutti gli iscritti:Contributo soggettivo: 16% del reddito professionale netto (dichiarato ai fini dell’IRPEF). L’aliquota e’ stata elevata al 16% nel 2024 (era il 15% in precedenza).Contributo integrativo: 4% del volume d’affari IVA (fatturato lordo). Nel regime forfettario non si applica l’IVA, ma il contributo integrativo del 4% si calcola comunque sui compensi lordi incassati, perche’ il volume d’affari ai fini Cassa Forense e’ il corrispettivo del servizio prestato.Contributo minimo 2026: circa 2.875 euro (valore indicativo; Cassa Forense pubblica i minimi aggiornati ogni anno nelle circolari). Il contributo minimo si deve versare indipendentemente dal reddito effettivo, anche se si e’ avuta pochissima attivita’.Esiste anche una riduzione per i giovani avvocati iscritti per i primi anni: Cassa Forense prevede agevolazioni contributive per i neoiscritti all’Albo (di solito nei primi 6 anni). Le percentuali variano e vanno verificate direttamente sul sito cassaforense.it al momento dell’iscrizione.La riduzione del 35% INPS non si applica agli avvocatiUno dei vantaggi del regime forfettario per i professionisti iscritti all’INPS Gestione Separata (ad esempio molti consulenti, ingegneri non iscritti a Inarcassa, ecc.) e’ la possibilita’ di ridurre i contributi del 35%. Questa riduzione NON si applica agli avvocati iscritti a Cassa Forense: Cassa Forense e’ una cassa privata con regole autonome e non prevede la riduzione forfettaria del 35% riservata ai contribuenti INPS. E’ un punto di attenzione cruciale che spesso viene trascurato nella pianificazione fiscale degli avvocati forfettari.Deducibilita’ dei contributi Cassa ForenseI contributi versati a Cassa Forense sono interamente deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal regime fiscale. Anche l’avvocato forfettario deduce i contributi Cassa Forense, ma in modo specifico: la deduzione avviene nel quadro LM (Modello Redditi PF), abbattendo il reddito imponibile su cui si calcola la flat tax. E’ un vantaggio reale che riduce il carico fiscale complessivo.Scadenze versamento contributi Cassa Forense 2026I contributi si versano in due rate:Prima rata (acconto): di solito entro il 31 maggio (o data comunicata da Cassa Forense)Seconda rata (saldo + contributo integrativo): di solito entro il 31 ottobre / 30 novembre (variabile: verificare il portale Cassa Forense)Le scadenze esatte vengono comunicate annualmente da Cassa Forense tramite circolari e sul portale myForense. E’ obbligatorio presentare ogni anno la comunicazione reddituale (Dichiarazione Reddituale Annuale) al portale Cassa Forense, anche se il reddito e’ zero o minimo.Calcolo tasse avvocato forfettario 2026: flat tax e imposta sostitutivaVediamo un esempio pratico con numeri reali per capire esattamente quanto paga di tasse un avvocato forfettario nel 2026.Esempio: avvocato forfettario con 40.000 euro di compensiVoceImportoCome si calcolaCompensi lordi incassati40.000 euroFatture emesse e incassate nell’annoCoefficiente di redditivita’78%Categoria professioni intellettualiReddito imponibile lordo31.200 euro40.000 x 78%Contributi Cassa Forense (soggettivo 16%)4.992 euro31.200 x 16%Contributi Cassa Forense (integrativo 4%)1.600 euro40.000 x 4%Reddito imponibile netto (dopo deduzione contributi)26.208 euro31.200 – 4.992 euroImposta sostitutiva al 15%3.931 euro26.208 x 15%Totale tasse + contributi~10.523 euro3.931 + 4.992 + 1.600Nota: i valori sopra sono indicativi e non includono eventuali addizionali locali o altri oneri specifici. Il contributo integrativo al 4% e’ tecnicamente a carico del cliente (ribaltato in fattura), ma molti avvocati forfettari lo assorbono nel compenso per semplificare la fatturazione.Se invece si tratta di una nuova attivita’ (primi 5 anni), l’aliquota sostitutiva scende al 5%: l’imposta sull’esempio sopra sarebbe di soli 1.310 euro, con un risparmio di quasi 2.621 euro rispetto all’aliquota standard.Confronto forfettario vs. regime ordinario per lo stesso avvocatoCon 40.000 euro di compensi in regime ordinario (aliquote IRPEF 2026):IRPEF lorda su circa 35.000 euro di reddito netto (dopo costi e contributi): circa 9.370 euro (23% sui primi 28.000 + 35% sulla parte eccedente)Contributi Cassa Forense: circa 6.592 euro (simili, ma senza riduzione forfettaria)Costi di commercialista e tenuta contabilita’ IVA: 1.000-3.000 euro/annoTotale: significativamente superiore al forfettarioIl forfettario e’ quasi sempre vantaggioso sotto gli 85.000 euro di compensi per avvocati con pochi costi deducibili (affitto studio, materiale, etc.) che nel regime ordinario abbatterebbero il reddito. Se l’avvocato ha invece spese elevate (collaboratori, affitti costosi, attrezzatura), il regime ordinario potrebbe essere piu’ conveniente perche’ nel forfettario le spese reali non sono deducibili, ma solo il coefficiente standard del 78%.Per un’analisi personalizzata sulla convenienza specifica della tua situazione, ti invitiamo a consultare un esperto. Puoi anche leggere la nostra guida approfondita: quando la tassazione ordinaria conviene rispetto all’imposta sostitutiva.Fatturazione elettronica per avvocato forfettario nel 2026Dal 2024 la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. Anche l’avvocato forfettario deve emettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML FatturaPA v1.2.2. Elementi obbligatori della fattura avvocato forfettarioCodice natura IVA: N2.2 (operazioni non soggette IVA per regime forfettario)Regime fiscale: RF19 (regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”Richiesta di non applicare la ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014” (solo quando il cliente e’ sostituto d’imposta)Marca da bollo virtuale da 2 euro: obbligatoria se il compenso supera 77,47 euro (importo imponibile escluse eventuali spese anticipate)Il contributo integrativo Cassa Forense del 4%: deve essere indicato in fattura come voce separata (ribaltamento contributo previdenziale integrativo). Molti avvocati forfettari scelgono di includerlo nel compenso per semplificare, ma e’ prassi corretta indicarlo separatamente per trasparenza verso il cliente.Per la scelta del software di fatturazione, puoi confrontare le soluzioni disponibili sul mercato: Aruba Fattura Elettronica costi 2026 oppure Facile Fattura Elettronica recensione 2026 per trovare la soluzione piu’ adatta alle tue esigenze.Quando il regime forfettario conviene all’avvocato (e quando no)Il forfettario NON conviene nei seguenti casi specifici per l’avvocato:Compensi vicini o superiori agli 85.000 euro: gestire l’uscita dal forfettario con ricalcolo IVA e’ oneroso.Molte spese reali deducibili: affitto di uno studio costoso in centro citta’, collaboratori, informatica e attrezzatura. Nel forfettario si deduce solo il 22% (100% – 78%) dei compensi a titolo forfettario: se le spese reali superano il 22% dei compensi, il regime ordinario e’ piu’ conveniente.Clienti prevalentemente aziende: le imprese hanno bisogno di detrarre l’IVA. Se lavori quasi solo con clienti B2B, addebitare il contributo integrativo Cassa Forense del 4% al posto dell’IVA ordinaria potrebbe essere meno vantaggioso per il cliente e ridurre la tua competitivita’.Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro: causa ostativa.Partecipazione in studi legali associati o SRL: causa ostativa in certi casi.Il forfettario conviene invece per:Avvocati alle prime armi con compensi crescenti ma ancora entro 85.000 euro.Avvocati con clientela prevalentemente privata (famiglie, persone fisiche).Avvocati con poche spese di studio (lavoro da casa, senza dipendenti).Avvocati che vogliono semplificare la gestione fiscale senza tenere una contabilita’ analitica delle spese.Domande frequenti (FAQ) – Avvocato e Regime Forfettario 2026 Un avvocato forfettario paga l’IVA?No. Il regime forfettario esenta dall’applicazione e dal versamento dell’IVA. Le fatture emesse non riportano l’IVA e il professionista non effettua liquidazioni periodiche ne’ versamenti IVA. Deve pero’ indicare il codice natura N2.2 e la dicitura esplicativa obbligatoria.Un avvocato forfettario deve versare i contributi INPS?No, gli avvocati iscritti a Cassa Forense non versano contributi all’INPS Gestione Separata. Cassa Forense e’ la loro cassa previdenziale esclusiva. Questo significa anche che non si applica la riduzione del 35% dei contributi INPS prevista per i forfettari iscritti alla Gestione Separata o artigiani/commercianti.Qual e’ il coefficiente di redditivita’ per l’avvocato forfettario?Il coefficiente e’ 78% per le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche (categoria che include avvocati, commercialisti, medici, psicologi, architetti e altri). Significa che il 22% dei compensi e’ forfettariamente considerato come spese, e il 78% e’ il reddito imponibile su cui si calcola la flat tax.Un avvocato forfettario puo’ avere collaboratori di studio?Si, ma con il limite di 20.000 euro lordi annui di spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori e prestazioni di lavoro (soglia 2025-2026, ridotta da 30.000 dalla Legge di Bilancio 2025). Se si supera questo limite, si perde il diritto al regime forfettario dall’anno successivo.L’avvocato forfettario deve emettere fattura elettronica?Si, dal 2024 la fatturazione elettronica e’ obbligatoria per tutti i forfettari, inclusi gli avvocati. Non ci sono piu’ esoneri per soglia. Le fatture vanno trasmesse tramite SDI in formato XML.Quanto paga di tasse un avvocato forfettario con 30.000 euro di compensi?Con 30.000 euro di compensi: reddito imponibile = 23.400 euro (30.000 x 78%); contributi soggettivi Cassa Forense = 3.744 euro (16%); reddito imponibile netto = 19.656 euro; imposta sostitutiva al 15% = 2.948 euro. Totale tasse + contributi: circa 8.292 euro. Con l’aliquota startup al 5% (nuova attivita’) l’imposta scende a circa 983 euro, per un totale di circa 5.327 euro.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per aprire la tua partita IVA da avvocato?Aprire la partita IVA, scegliere il regime fiscale giusto e gestire i contributi Cassa Forense sono decisioni importanti che impattano su anni di attivita’ professionale. Il team di CAF Centro Fiscale e’ a tua disposizione per una consulenza personalizzata e per aiutarti a calcolare la convenienza del regime forfettario sulla base del tuo profilo specifico. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: i nostri consulenti fiscali ti risponderanno nel piu’ breve tempo possibile.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:40:152026-08-26 08:41:31Partita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e Contributi
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 71.12.30 e Obblighi ContabiliIl regime forfettario è la scelta fiscale più diffusa tra i geometri che aprono la partita IVA. Tasse ridotte, contabilità semplificata e meno adempimenti: sulla carta sembra la soluzione perfetta. Ma per un geometra ci sono alcune peculiarità importanti da conoscere, a partire dal codice ATECO 71.12.30 e dalla gestione della Cassa Geometri CIPAG, che funziona in modo diverso rispetto ad altri regimi previdenziali.In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto ciò che devi sapere: requisiti di accesso, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente del 78%, i contributi CIPAG obbligatori anche in forfettario, gli obblighi contabili e un esempio pratico di calcolo delle tasse.Indice dei contenutiRegime forfettario 2026: requisiti e soglieCodice ATECO 71.12.30: coefficiente di redditività 78%Cassa Geometri CIPAG e regime forfettarioImposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-upFatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LMEsempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettarioDomande frequenti (FAQ)Regime forfettario 2026: requisiti e soglieIl regime forfettario è accessibile a tutti i professionisti — compresi i geometri — che rispettano determinati requisiti fissati dalla legge (L. 190/2014 e successive modifiche). Ecco le condizioni principali per il 2026:Ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi questa soglia nell’anno in corso, esci dal regime l’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata con obbligo di ricalcolo IVA.Reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rimane valida per il 2026. Se hai anche un contratto da dipendente o sei pensionato, controlla di non superare questo limite.Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL con controllo diretto. Il regime è riservato agli imprenditori e professionisti individuali.Nessun utilizzo di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, agenzie di viaggio).Spese per personale non superiori a 20.000 euro lordi annui (collaboratori, soci, lavoratori a progetto).Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi aprire — o mantenere — la tua partita IVA in regime forfettario.Un dettaglio importante: il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta perdite retroattive. L’anno in cui superi il limite continui con le regole del forfettario; dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario. Codice ATECO 71.12.30: coefficiente di redditività 78%Il codice ATECO 71.12.30 identifica le “Attività tecniche svolte da geometri”, cioè l’attività professionale tipica del geometra iscritto all’Albo. È il codice utilizzato per la maggior parte delle attività tecniche e di progettazione svolte da un geometra con partita IVA.Nel regime forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente di redditività: una percentuale applicata ai compensi annui per calcolare il reddito imponibile. Per l’ATECO 71.12.30, che rientra nella macro-categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di intrattenimento”, il coefficiente è:Categoria ATECOCodice specifico geometraCoefficiente di redditivitàAttività professionali, scientifiche e tecniche71.12.3078%In pratica: se in un anno fatturi 60.000 euro come geometra forfettario, il tuo reddito imponibile sarà il 78% di 60.000, ovvero 46.800 euro. Sulla base di questo importo calcolerai l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.Il coefficiente tiene conto in modo forfettario — appunto — di tutti i costi che sostieni per la tua attività: software, strumenti di misura, trasferte, affitto dello studio. Non è possibile dedurre costi reali: ricevi una deduzione automatica pari al 22% del fatturato (100% – 78%). Attenzione al codice ATECO correttoAlcuni geometri utilizzano anche il codice 74.90.29 (altre attività tecniche) o il 71.11.00 (architetti e paesaggisti). In questi casi il coefficiente rimane comunque al 78%, poiché rientrano nella stessa macro-categoria professionale. Tuttavia, se svolgi attività differenti in modo prevalente, potresti dover aprire posizioni con codici multipli. In caso di dubbio, è opportuno verificare con il CAF o il proprio commercialista.Per approfondire il tema della fatturazione elettronica specifica per i geometri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: iMateria Fattura Elettronica 2026: Guida Completa al Servizio dei Geometri.Cassa Geometri CIPAG e regime forfettarioQuesto è il punto che più spesso genera confusione tra i geometri che scelgono il forfettario.La Cassa di Previdenza dei Geometri è la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti). A differenza di altri professionisti — per esempio i consulenti o i programmatori privi di albo — il geometra iscritto all’albo NON versa alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente alla CIPAG.Questa distinzione è fondamentale: nel regime forfettario, i contributi CIPAG non vengono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Continuano a essere dovuti separatamente, esattamente come se fossi in regime ordinario. I contributi CIPAG 2026 per i geometri forfettariLa CIPAG prevede diverse voci contributive che devi versare come geometra libero professionista:Contributo soggettivo: calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’imposta sostitutiva (il reddito imponibile forfettario). È il contributo principale per la costruzione della tua pensione futura. Le aliquote e i minimi vengono aggiornati annualmente dalla CIPAG.Contributo integrativo (5%): questo contributo è calcolato sul volume di affari (il fatturato lordo), non sul reddito imponibile. La percentuale del 5% viene applicata su tutti i compensi fatturati. La CIPAG ti consente di addebitare questo 5% al cliente in fattura come rivalsa, esattamente come avviene per l’IVA nei regimi ordinari. Poiché i forfettari non applicano l’IVA, questa può essere l’unica maggiorazione che applichi in fattura.Contributo di maternità: un importo fisso annuo, uguale per tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito. Viene versato una volta all’anno.Contributo minimo: anche se il tuo reddito fosse zero o molto basso, devi versare i contributi minimi CIPAG stabiliti per l’anno in corso. Questo importo garantisce la copertura previdenziale minima.Per i dettagli sulle aliquote e gli importi minimi CIPAG aggiornati al 2026, consulta la nostra guida specifica: Contributi CIPAG 2026: Aliquote, Minimi e Scadenze per Geometri.I contributi CIPAG sono deducibili dal reddito forfettario?Sì, ed è uno dei pochi vantaggi fiscali aggiuntivi di cui gode il geometra forfettario rispetto ad altri professionisti.I contributi versati alla CIPAG sono integralmente deducibili dal reddito lordo forfettario (il 78% del fatturato) prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In pratica:Calcoli il reddito imponibile forfettario (fatturato × 78%)Sottrai i contributi CIPAG versati nell’annoApplichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%) sulla differenzaQuesto meccanismo riduce in modo significativo la base imponibile fiscale e, di conseguenza, le tasse che devi pagare.Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-upL’imposta sostitutiva è la tassa caratteristica del regime forfettario. Si chiama “sostitutiva” perché sostituisce in un’unica percentuale tutta una serie di imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente: IRPEF (l’imposta progressiva sul reddito), IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive) e le relative addizionali regionali e comunali.Per i geometri forfettari esistono due aliquote possibili:Aliquota ordinaria: 15%. Applicata a tutti i forfettari che non sono alle prime armi con la propria attività professionale.Aliquota agevolata start-up: 5% per i primi 5 anni di attività. Si applica se apri una nuova attività e non hai mai esercitato la stessa professione nei 3 anni precedenti (come lavoratore dipendente o come titolare di partita IVA). Se, ad esempio, hai lavorato come geometra dipendente prima di aprire la partita IVA, non hai diritto all’aliquota del 5%.Grazie all’aliquota agevolata del 5%, i primi cinque anni rappresentano il periodo più vantaggioso per un geometra che parte in proprio. È importante sfruttarli bene e pianificare la transizione al 15% al termine del periodo di vantaggio. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni di soglia di fatturato. Anche il geometra che fattura poche migliaia di euro all’anno deve emettere le proprie fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Per il geometra forfettario, la fattura elettronica ha alcune caratteristiche specifiche:Nessuna IVA esposta: il geometra forfettario non è soggetto all’IVA. La fattura deve riportare la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Il codice natura IVA da indicare nel file XML è N2.2.Nessuna ritenuta d’acconto: i clienti (anche se sono imprese o società) non devono applicare la ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. In fattura devi specificare: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”.Contributo integrativo CIPAG 5%: puoi — e in genere è opportuno — addebitare al cliente il 5% di rivalsa CIPAG. Questo importo non si aggiunge al reddito imponibile forfettario, ma va comunque versato alla Cassa.Marca da bollo: se il compenso supera 77,47 euro (imponibile), la fattura deve riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro (codice tributo F24 per il pagamento telematico). Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LMUno dei vantaggi più apprezzati del forfettario è la drastica riduzione degli obblighi contabili. Non devi tenere la contabilità ordinaria, non devi registrare le fatture passive, non devi redigere un bilancio. Ecco cosa ti rimane:Conservazione delle fatture emesse e ricevute: obbligatoria per 10 anni (in formato digitale, trattandosi di fatturazione elettronica). Non devi registrarle su un libro contabile, ma devi poterle esibire in caso di controllo.Registro degli incassi e dei pagamenti: non è obbligatorio per legge nel regime forfettario, ma è fortemente consigliato per monitorare il fatturato e verificare di non avvicinarsi alla soglia degli 85.000 euro.Nessun registro IVA: non essendo soggetto all’IVA, non hai l’obbligo di tenere il registro IVA acquisti e il registro IVA vendite.Dichiarazione dei redditi — Quadro LM: una volta all’anno compili il Modello Redditi PF (non il 730, che è per i lavoratori dipendenti), specificamente il Quadro LM dedicato al regime forfettario. In questo quadro dichiari i compensi percepiti, applichi il coefficiente del 78%, deduci i contributi CIPAG e calcoli l’imposta sostitutiva.Questa semplificazione è reale e significativa. Tuttavia non dimenticare che la dichiarazione dei redditi con il Quadro LM e la gestione dei versamenti CIPAG richiedono comunque attenzione. Un errore nel calcolo o nel versamento può comportare sanzioni.Versamenti e scadenze principaliCome geometra forfettario, le scadenze fiscali che devi rispettare ogni anno sono:Giugno/luglio: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto anno in corso (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)Novembre: secondo acconto imposta sostitutivaScadenze CIPAG: il contributo soggettivo si versa in concomitanza con i versamenti IRPEF (acconto e saldo); il contributo integrativo segue la stessa cadenza; il contributo di maternità ha una propria scadenza annuale definita dalla CassaEsempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettarioVediamo un esempio concreto per capire l’impatto fiscale del regime forfettario su un geometra. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo da 3 anni con partita IVA in forfettario (aliquota 15%), fatturi 50.000 euro nell’anno.VoceCalcoloImportoFatturato annuo—50.000 €Reddito imponibile forfettario (78%)50.000 × 78%39.000 €Contributi CIPAG deducibili (stima soggettivo + maternità)—– 4.500 €Base imponibile netta39.000 – 4.50034.500 €Imposta sostitutiva 15%34.500 × 15%5.175 €Contributo integrativo CIPAG 5% (a carico cliente)50.000 × 5%2.500 €In questo scenario, Marco paga circa 5.175 euro di tasse (imposta sostitutiva) su 50.000 euro di fatturato, più i contributi CIPAG (soggettivi e integrativo). Il contributo integrativo del 5%, se addebitato ai clienti, non è un costo per Marco ma un flusso che raccoglie dai propri committenti e gira alla Cassa.Nota: i contributi CIPAG indicati (4.500 euro) sono un valore esemplificativo. Gli importi esatti dipendono dall’anno di contribuzione, dalla fascia di reddito e dai minimi stabiliti annualmente dalla CIPAG.Se Marco fosse invece un geometra alla sua prima partita IVA (avendo i requisiti per l’aliquota 5%), l’imposta sostitutiva scenderebbe a circa 1.725 euro — un risparmio di oltre 3.400 euro all’anno rispetto all’aliquota ordinaria. Domande frequenti (FAQ)Un geometra in forfettario deve iscriversi alla CIPAG?Sì, l’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo alla Cassa di previdenza di categoria.Il contributo integrativo CIPAG del 5% va aggiunto in fattura?La rivalsa del 5% è facoltativa dal punto di vista contrattuale, ma di norma viene addebitata al cliente in fattura. Se non addebitata, il costo rimane a carico del geometra. La prassi standard è indicarla in fattura come voce separata rispetto all’onorario.Posso usare il codice ATECO 71.12.30 se faccio anche perizie o stime immobiliari?Dipende dall’attività prevalente. Le perizie e le stime immobiliari rientrano generalmente nel codice 71.12.30 se svolte nell’ambito dell’attività tecnica del geometra. Se invece l’attività di stima è del tutto autonoma e prevalente, potrebbe essere utile valutare un codice secondario. In ogni caso il coefficiente di redditività rimane al 78%.Cosa succede se supero gli 85.000 euro di compensi nel 2026?Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso del 2026, continui con il forfettario per tutto il 2026 ma dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro nel corso dello stesso anno, l’uscita è immediata e devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni dell’anno in corso.Il geometra forfettario deve fare la dichiarazione dei redditi?Sì. Il geometra forfettario presenta il Modello Redditi PF (non il 730) compilando il Quadro LM. In questo quadro dichiara i compensi, applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi CIPAG e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno d’imposta.Vuoi aprire la partita IVA come geometra o verificare la convenienza del forfettario?La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi CIPAG e la compilazione del Quadro LM richiedono attenzione e competenza. Centro Fiscale ti affianca dalla apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, con un preventivo personalizzato basato sulla tua situazione specifica.Compila il modulo di contatto per ricevere una consulenza senza impegno: un nostro esperto analizzerà la tua situazione e ti guiderà nella scelta più vantaggiosa.Errore: Modulo di contatto non trovato.Puoi anche approfondire il tema sulla nostra guida completa: Partita IVA Geometra 2026: Guida Completa Regime Forfettario, CIPAG e Tasse.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-23 22:21:002026-09-27 09:52:55Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 71.12.30 e Obblighi Contabili
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaSe gestisci un’associazione o un ente del Terzo Settore (ETS) che svolge anche attivita commerciali marginali, ti sarai chiesto se il regime forfettario puo essere una soluzione utile per semplificare gli adempimenti fiscali. La risposta non e scontata: il regime forfettario nasce per le persone fisiche titolari di partita IVA, non per gli enti in quanto tali, ma esistono situazioni concrete in cui una componente dell’attivita di un ETS o di un’associazione puo intrecciarsi con questo regime agevolato. In questa guida vediamo, in modo semplice, chi puo davvero valutare il passaggio al regime forfettario ETS, quali sono i requisiti generali, come funziona la tassazione forfettaria e quali errori evitare.Nota: la materia della fiscalita degli Enti del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da provvedimenti attuativi successivi, alcuni dei quali soggetti a modifiche e chiarimenti nel tempo. Per le situazioni piu specifiche e per capire se il tuo ente rientra tra i soggetti che possono realmente utilizzare il regime forfettario, il confronto con un consulente resta indispensabile. Indice dei contenutiChi puo accedere al regime forfettario ETSRequisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioCome funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniAdempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioDifferenze rispetto al regime ordinario per gli ETSErrori comuni da evitareChi puo accedere al regime forfettario ETSIl primo punto da chiarire, per chi gestisce un’associazione, e che il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale: liberi professionisti, artigiani, commercianti. Un’associazione o un ente del Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo, non puo aprire una partita IVA in regime forfettario a proprio nome nello stesso modo in cui lo farebbe un libero professionista. Quando si parla di regime forfettario ETS, quindi, ci si riferisce tipicamente a due situazioni diverse che vale la pena distinguere con chiarezza.La prima situazione riguarda i collaboratori o i professionisti che lavorano con partita IVA propria per conto di un’associazione o di un ETS, ad esempio consulenti, formatori o tecnici che fatturano le loro prestazioni all’ente: in questo caso e il singolo professionista, non l’associazione, a poter eventualmente rientrare nel regime forfettario, rispettando i requisiti generali validi per chiunque. La seconda situazione riguarda invece gli enti che svolgono attivita commerciali marginali o occasionali accanto alla loro attivita istituzionale: qui entra in gioco non il regime forfettario delle persone fisiche, ma regimi fiscali agevolati pensati specificamente per gli enti non profit, con logiche e soglie diverse.Per questo motivo, prima di parlare di “passaggio al regime forfettario”, e importante capire in quale delle due situazioni si trova concretamente il tuo ente. Un errore comune e pensare che basti “aprire una partita IVA forfettaria” per l’associazione: la realta e piu articolata e richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura giuridica dell’ente, delle attivita svolte e della loro rilevanza economica rispetto allo scopo istituzionale. Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioPer chi, come professionista collegato a un’associazione, valuta l’accesso al regime forfettario a titolo individuale, valgono le regole generali applicabili a tutte le partite IVA. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi o compensi annui, fissato a 85.000 euro: chi supera questa soglia nel corso dell’anno esce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Esiste anche una soglia piu alta, pari a 100.000 euro, superata la quale l’uscita dal regime scatta immediatamente, nello stesso anno, con un ricalcolo dell’IVA sulle operazioni gia effettuate.Tra le altre condizioni di accesso rientra il limite relativo al reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che non deve superare 35.000 euro: chi supera questa cifra non puo accedere al regime forfettario, anche se rispetta il limite di ricavi. Esistono poi limiti riferiti alle spese per personale e lavoro accessorio e agli investimenti in beni strumentali, pensati per evitare che il regime agevolato venga utilizzato da attivita di fatto strutturate come imprese di dimensioni maggiori.Per gli enti del Terzo Settore che svolgono invece attivita commerciali accessorie rispetto allo scopo istituzionale, i limiti e le condizioni da rispettare sono diversi da quelli del regime forfettario delle persone fisiche: la normativa di settore individua soglie proprie per distinguere le attivita non commerciali da quelle commerciali, e prevede regimi fiscali agevolati dedicati agli enti non profit. Proprio perche queste soglie possono essere oggetto di aggiornamento e di interpretazione, e sempre opportuno verificare la situazione specifica del tuo ente con un professionista, evitando di applicare per analogia le regole pensate per il lavoratore autonomo individuale.Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniNel regime forfettario delle persone fisiche, la tassazione funziona in modo semplificato rispetto al regime ordinario: non si deducono le spese sostenute in modo analitico, ma si applica un coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi, che varia in base al codice ATECO dell’attivita svolta. Per le attivita professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie il coefficiente e pari al 78%, mentre per la maggior parte delle altre attivita si applica un coefficiente del 67%. Sul reddito imponibile cosi calcolato si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: l’aliquota standard e del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attivita per chi apre una nuova partita IVA senza aver svolto un’attivita simile nei tre anni precedenti.Questo meccanismo puo essere rilevante per il singolo professionista che collabora con l’associazione, ma non si applica automaticamente all’ente nel suo complesso. Per gli ETS, la tassazione delle eventuali attivita commerciali segue infatti le regole del Codice del Terzo Settore e delle norme fiscali di settore, che possono prevedere regimi forfettari dedicati con proprie modalita di determinazione del reddito imponibile, differenti da quelle appena descritte per le persone fisiche. In alcuni casi, per specifiche attivita, sono previsti coefficienti o percentuali forfettarie di deduzione delle spese studiati appositamente per il mondo non profit.Vista la complessita e la specificita della materia, in questa sede preferiamo non addentrarci in percentuali di dettaglio riferite esclusivamente agli ETS, per evitare di fornire indicazioni che potrebbero non essere aggiornate rispetto agli ultimi chiarimenti normativi o di prassi. Il consiglio pratico e di farsi assistere da un professionista o dal CAF per individuare correttamente il regime fiscale applicabile alle attivita commerciali del tuo ente e per calcolare in modo corretto l’imposta dovuta. Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioSe il passaggio riguarda il professionista collegato all’associazione che apre o gia possiede una partita IVA individuale, gli adempimenti pratici seguono la procedura standard prevista per il regime forfettario: comunicazione dell’opzione, corretta indicazione del codice ATECO, verifica dell’assenza di cause ostative e gestione della fatturazione senza applicazione dell’IVA, con l’apposita dicitura di legge in fattura. Anche la marca da bollo va gestita correttamente quando l’importo della fattura supera la soglia prevista.Se invece il tema riguarda l’ente nel suo complesso, il percorso e diverso e piu articolato: occorre innanzitutto verificare come sono qualificate le attivita svolte (istituzionali, commerciali marginali, commerciali vere e proprie), controllare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la relativa qualifica dell’ente, e valutare insieme a un consulente quale regime fiscale sia effettivamente applicabile alle componenti commerciali dell’attivita. Solo dopo questa valutazione preliminare si puo procedere con gli adempimenti contabili e dichiarativi coerenti con il regime individuato.In generale, i passaggi operativi da tenere presenti sono:Verificare la natura giuridica dell’ente e la sua iscrizione al RUNTSDistinguere con precisione le attivita istituzionali da quelle commercialiIndividuare, con l’aiuto di un professionista, il regime fiscale corretto per le attivita commercialiVerificare se i singoli collaboratori con partita IVA rispettano i requisiti del regime forfettario individualeAggiornare la gestione contabile e la fatturazione in coerenza con il regime individuatoConservare la documentazione utile a dimostrare la corretta qualificazione delle attivita in caso di controlloQuesto tipo di verifica richiede attenzione, perche un errore nella qualificazione delle attivita puo comportare conseguenze fiscali rilevanti per l’ente. Il CAF Centro Fiscale puo supportarti in questa fase di analisi, aiutandoti a capire quale strada percorrere e occupandosi degli adempimenti pratici legati alla partita IVA dei collaboratori e alla gestione fiscale corrente.Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETSLa differenza principale tra un regime agevolato/forfettario e il regime ordinario sta nella modalita di determinazione del reddito imponibile e negli adempimenti contabili richiesti. Nel regime ordinario, l’ente (o il professionista) deve tenere una contabilita analitica, documentando puntualmente costi e ricavi, con maggiore complessita gestionale ma anche maggiore possibilita di dedurre le spese effettivamente sostenute. Nei regimi agevolati, invece, la determinazione del reddito avviene in modo semplificato, tramite percentuali o coefficienti forfettari, riducendo gli adempimenti ma anche la possibilita di scaricare analiticamente i costi.Per un’associazione o un ETS, la scelta tra i due approcci non e sempre libera: dipende dalla natura e dalle dimensioni delle attivita commerciali svolte, dalla qualifica dell’ente e da eventuali soglie previste dalla normativa di settore. In alcuni casi il regime semplificato puo comportare una tassazione piu vantaggiosa e una gestione amministrativa piu snella, particolarmente utile per enti con risorse limitate e senza una struttura amministrativa interna dedicata. In altri casi, se le attivita commerciali sono rilevanti o strutturate, potrebbe essere piu opportuno (o obbligatorio) restare nel regime ordinario.Proprio per questo motivo non esiste una risposta valida per tutti gli enti: la scelta tra regime forfettario/agevolato e regime ordinario va valutata caso per caso, analizzando lo statuto dell’ente, le attivita effettivamente svolte e i relativi volumi economici. Un confronto preventivo con il CAF o con un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore permette di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione piu adatta alla situazione specifica.Errori comuni da evitareNella pratica quotidiana, chi gestisce un’associazione o un ente del Terzo Settore commette spesso alcuni errori ricorrenti quando si avvicina al tema del regime forfettario. Conoscerli in anticipo aiuta a evitare complicazioni fiscali e amministrative che, in alcuni casi, possono avere conseguenze significative per l’ente.Confondere il regime forfettario delle persone fisiche con i regimi agevolati per enti non profit: sono strumenti diversi, con requisiti e regole proprieAprire una partita IVA forfettaria a titolo personale pensando di farla “gestire” all’associazione: la partita IVA resta sempre riferita alla persona fisica, con responsabilita individualiNon distinguere correttamente attivita istituzionali e attivita commerciali: una qualificazione errata puo comportare il ricalcolo delle imposte dovuteIgnorare i requisiti di accesso, come i limiti di ricavi o il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, per i collaboratori con partita IVA individualeApplicare per analogia coefficienti o aliquote pensati per altri regimi, senza verificare quelli effettivamente previsti per l’attivita specifica dell’enteRimandare la verifica della propria situazione fiscale, affrontando il tema solo a ridosso delle scadenze dichiarative, quando i margini di intervento sono piu limitatiEvitare questi errori richiede innanzitutto chiarezza sulla natura giuridica del proprio ente e sulle attivita effettivamente svolte, oltre a un aggiornamento costante sulla normativa di settore, che nel corso degli anni ha visto diverse modifiche e chiarimenti. Il modo piu sicuro per affrontare correttamente il tema del regime forfettario ETS resta quello di farsi affiancare da chi si occupa di fiscalita ogni giorno, evitando soluzioni fai-da-te che, in un ambito cosi delicato, possono rivelarsi controproducenti.Domande Frequenti sul Regime Forfettario per ETSUn’associazione puo avere direttamente una partita IVA in regime forfettario?No, il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Un’associazione o un ETS, come soggetto collettivo, non puo accedervi allo stesso modo di un libero professionista: per le attivita commerciali degli enti esistono regimi fiscali agevolati dedicati, con regole proprie.Chi collabora con un’associazione con partita IVA puo essere forfettario?Si, un professionista o un collaboratore che emette fattura verso l’associazione con la propria partita IVA individuale puo rientrare nel regime forfettario, a condizione che rispetti i requisiti generali: limite di ricavi di 85.000 euro, limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 35.000 euro e assenza di cause ostative.Qual e il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?Il limite di ricavi o compensi annui per accedere e mantenere il regime forfettario e di 85.000 euro. Superata questa soglia nel corso dell’anno, si esce dal regime dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita scatta immediatamente nello stesso anno.Come capire se le attivita del mio ente sono commerciali o istituzionali?La distinzione dipende dallo statuto dell’ente, dalla natura delle attivita svolte e dalle modalita con cui vengono realizzate. Non esiste una risposta univoca valida per tutti i casi: e consigliabile una valutazione specifica con un professionista o con il CAF, per evitare errori di qualificazione che potrebbero avere conseguenze fiscali.Conviene sempre passare a un regime agevolato per le attivita commerciali di un ETS?Non necessariamente. La convenienza dipende dal volume e dalla natura delle attivita commerciali svolte: un regime semplificato riduce gli adempimenti ma anche la possibilita di dedurre analiticamente i costi. La scelta va valutata caso per caso insieme a un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore.Gestire correttamente la fiscalita di un’associazione o di un ente del Terzo Settore richiede attenzione e aggiornamento costante, soprattutto quando entrano in gioco i collaboratori con partita IVA e le eventuali attivita commerciali dell’ente. Un’analisi preventiva della propria situazione permette di scegliere il regime fiscale piu adatto, evitando errori che potrebbero costare caro in termini di imposte e sanzioni.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la fiscalita della tua associazione o del tuo ETS?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quale regime fiscale e piu adatto al tuo ente e ai tuoi collaboratori, gestendo per te gli adempimenti pratici legati al regime forfettario e alla fiscalita del Terzo Settore. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia. Ti forniremo un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo ente.Scrivici su WhatsAppOppure chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici a info@centrofiscale.comArticoli correlati:Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida CompletaPartita IVA e Regime Forfettario: guida per professionisti Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Agosto 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-06 11:00:002026-08-06 08:16:28Regime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCalcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi PraticiIl calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.Indice dei contenutiCome si calcolano le tasse del regime forfettarioFormula base del calcolo: la regola in 2 passaggiCoefficienti di redditivita 2026: la tabella completaContributi previdenziali: cosa pagare e quantoAliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupAliquota standard 15%: quando si applicaAcconti e saldo: come funzionano i versamentiSimulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiCosa non si puo detrarre nel forfettarioCosa si detrae: solo i contributi previdenzialiF24 e codici tributo: come pagareRavvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioCome si calcolano le tasse del regime forfettarioIl regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggiL’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.Formula 1 – Reddito imponibileCompensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibileFormula 2 – Imposta sostitutivaReddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagareI tre elementi chiave che entrano in gioco sono:Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECOContributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibileCoefficienti di redditività 2026: la tabella completaI coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliariIl coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione. Contributi previdenziali: cosa pagare e quantoOltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.Gestione Separata INPSÈ la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.INPS Artigiani e CommerciantiÈ la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zeroAliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributiRiduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabileENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupNei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.Requisiti per l’aliquota 5%Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.Aliquota standard 15%: quando si applicaDopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.Acconti e saldo: come funzionano i versamentiL’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.VersamentoScadenzaImportoSaldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versatiPrimo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedenteSecondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedenteGli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Usa il simulatore gratuito qui sotto per calcolare in tempo reale quanto pagherai di tasse e contributi nel 2026. Inserisci i tuoi compensi previsti, scegli la categoria di attività e la cassa previdenziale: il sistema ti darà subito reddito netto, tasse e acconti.Calcolatore Tasse Forfettario 2026Inserisci i tuoi dati per stimare imposta e contributi Compensi annui previsti (€) Categoria attività Professionisti e tecnici (78%)Industrie alimentari e commercio (40%)Commercio ambulante (54%)Intermediari del commercio (62%)Alloggio e ristorazione (67%)Costruzioni e immobiliari (86%) Cassa previdenziale Gestione Separata INPS (26,07%)Gestione Separata ridotta (24%)INPS Artigiani/CommerciantiArtigiani con riduzione 35%Cassa Forense (avvocati)ENPAM (medici)ENPAP (psicologi)Inarcassa (architetti/ingegneri)CIPAG (geometri)ENPAPI (infermieri) Anno apertura P.IVA 2026 (startup – 5%)2025 (startup – 5%)2024 (startup – 5%)2023 (startup – 5%)2022 (startup – 5%)Prima del 2022 (15%) Calcola tasse e contributiRisultato del calcoloVuoi una consulenza personalizzata? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta nell’apertura e gestione del forfettario. Chiamaci: 0432 1638640 Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiVediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.Compensi25.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €Aliquota startup5%Imposta sostitutiva~ 853 €Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.Compensi45.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €Reddito imponibile25.950 €Aliquota startup (2° anno)5%Imposta sostitutiva~ 1.297 €Netto in tasca~ 34.553 €Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.Compensi65.000 €Coefficiente costruzioni86%Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €Reddito imponibile47.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.110 €Netto in tasca~ 49.390 €La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.Compensi80.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €Reddito imponibile51.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.710 €Netto in tasca~ 61.290 €Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote. Cosa non si può detrarre nel forfettarioIl regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettarioDetrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibiliDetrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a caricoInvestimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamentoPerdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuriSpese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficienteConseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.Cosa si detrae: solo i contributi previdenzialiL’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.Cosa si include nei contributi deducibili:Contributi Gestione Separata INPSContributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioniContributi versati ad enti previdenziali esteri equivalentiRegola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).F24 e codici tributo: come pagareI versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:Codice tributoDescrizionePeriodo1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno1668Interessi rateazione (se rateizzato)MensileEsempio di F24 compilato (saldo + acconto)Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinarioCodice tributoRateazioneAnnoImporto a debito1792010120251.800,001790010120261.200,00TOTALE3.000,00Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).Rateizzazione del saldoIl saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:Tipo ravvedimentoTermineSanzioneSprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)BreveDa 15 a 30 giorni1,5%IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%LungoEntro 1 anno3,75%BiennaleEntro 2 anni4,29%Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€. Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioQuanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.Quando si paga la tassa del forfettario?L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.Come funziona l’aliquota 5% per le startup?Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineIl calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.Prenota una consulenza al CAF Centro FiscaleI nostri consulenti ti aiutano a calcolare con precisione tasse e contributi, ottimizzare il regime forfettario e non pagare un euro in più del dovuto.CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Chiama: 0432 1638640 WhatsApp: 366 6018121★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.Indice dei contenutiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveAgente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRMediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaRegime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareRitenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreEsempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroEsempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroProcacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpese deducibili: auto, telefono, formazioneErrori comuni da evitare nel primo annoDomande frequentiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveLe due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.AspettoAgente di commercioMediatore immobiliareRapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le partiIscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione CommerciantiCodice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoriaCompenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOPer avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.Apertura della partita IVAL’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabaccoIscrizione al REA con SCIADal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridicheAver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedentiL’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).Mandato di agenziaUna volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRL’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.Aliquote contributive 2026Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.Massimali e minimali ENASARCO 2026Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.FIRR – Fondo Indennità Risoluzione RapportoOltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:4% sulla quota fino a 12.400 euro annui2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro1% sulla quota eccedente 18.600 euroIl FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.Indennità di clientelaAlla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaIl mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.Esame in Camera di CommercioPer esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologiaUna prova orale di approfondimento sugli stessi argomentiSono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.Iscrizione REA con qualifica di mediatoreSuperato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.Polizza fideiussoria obbligatoriaTra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le societàCosto medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagniaDurata: annuale, da rinnovare ogni annoAssicurazione RC professionaleOltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.Codici ATECO per il mediatore immobiliare68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario) Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.Limiti del regime forfettario 2026Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)Spese per personale: max 20.000 euro annuiReddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedenteAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%Calcolo del reddito imponibileFormula:Reddito imponibile = Provvigioni × 62%Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.Vantaggi del forfettario per agenti e mediatoriNiente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestraleNiente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)Niente IRAP e niente studi di settore/ISAContabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesseRiduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)Svantaggi: spese non deducibiliIl limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.Contributi fissi e variabili 2026I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:TipologiaImporto / Aliquota 2026Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)Aliquota oltre minimale24,48%Aliquota oltre 55.448 euro25,48%Massimale imponibile~ 92.000 euroRiduzione under 213 punti percentuali in menoRiduzione 35% per forfettariI mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.Scadenze versamentoContributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaLa fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.Ritenuta d’acconto agenti di commercioL’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.Ritenuta mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.Forfettari: niente ritenutaI forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.Rivalsa INPS in fattura (4%)Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:Provvigione: 5.000 euroRivalsa INPS 4%: 200 euroTotale fattura: 5.200 euroImposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico clienteProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreQuanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.Provvigioni agente di commercioBeni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.Provvigioni mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVAProvvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVATotale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino). Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroVediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.Calcolo ENASARCOProvvigioni: 50.000 euroENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)Calcolo Gestione Separata INPSL’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euroGestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circaCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 31.000 euroMeno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)Base imponibile imposta: 23.560 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euroRiepilogo carico fiscaleVoceImportoENASARCO 8,5%4.250 euroGestione Separata INPS7.440 euroImposta sostitutiva 5%1.178 euroTOTALE12.868 euro (25,7%)Netto Marco37.132 euroDopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroSecondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euroContributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euroEccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euroContributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euroTotale INPS: 5.697 euroCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 37.200 euroMeno contributi versati: -5.697 euroBase imponibile imposta: 31.503 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euroCosti di esercizio aggiuntiviPolizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)Diritto annuale CCIAA: ~120 euroRiepilogo carico totaleVoceImportoINPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euroImposta sostitutiva 5%1.575 euroPolizza fideiussoria + RC3.600 euroDiritto CCIAA120 euroTOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)Netto Sara49.008 euroIl mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%. Procacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.Differenze sostanzialiCaratteristicaAgenteProcacciatoreMandatoContinuativoOccasionaleIscrizione REAObbligatoriaNon richiestaENASARCOObbligatoriaNon dovutaEsclusiva di zonaTipicaAssenteLimite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).Spese deducibili: auto, telefono, formazionePer chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).Auto e carburanti (regime ordinario)Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euroMediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatoriTelefono, internet, software gestionaliDeducibili all’80% sia per agenti sia per mediatoriIVA detraibile al 50% se uso promiscuoFormazione e aggiornamentoCorsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.Quando conviene il regime ordinario?Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.Errori comuni da evitare nel primo annoTra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euroDimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’annoNon sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REAConfondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativaForfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggiosoRitenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborsoMancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni annoConfondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO Domande frequentiPosso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.L’ENASARCO sostituisce l’INPS?No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.Posso lavorare come agente plurimandatario?Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o mediatore? Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineAprire partita IVA da agente di commercio o mediatore immobiliare richiede competenze specifiche su REA, ENASARCO o INPS Commercianti, polizze obbligatorie, fatturazione con ritenuta e rivalsa. Sbagliare un passaggio nei primi mesi può costare migliaia di euro tra sanzioni e mancate detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.Prenota una consulenza dedicataAnalizziamo il tuo caso e ti aiutiamo a scegliere il regime fiscale piu’ conveniente, calcolare le tasse del primo anno e gestire ENASARCO o INPS Commercianti senza errori.CAF Centro Fiscale UdineViale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime FiscalePARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONovita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.Indice dei contenutiCosa cambia nel regime forfettario nel 2026Limite ricavi 85.000 euro: confermatoLimite 30.000 euro reddito da lavoro dipendenteAliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeAliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaLimite spese personale ridotto a 20.000 euroLimite investimenti strumentali e fattura elettronicaNovita aspettate ma non confermateImpatto pratico per categorie di professionistiCalcolo tasse 2026: esempi praticiCosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026Adempimenti 2026: scadenze e modelliAliquote contributive INPS 2026FAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativaConferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivitaRiduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornatoEsonero esterometro riconfermato per i forfettariLe aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche. Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:SogliaEffettoQuando esce dal regimeRicavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscitaRicavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivoRicavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fattureEsempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendenteIl limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeLa Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.I requisiti per accedere al 5% sono:Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiareNo prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettarioCausa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaL’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:A chi non ha i requisiti per il 5%Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%A chi rientra dopo essere uscito dal regimeI coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:CategoriaCoefficienteEsempiIndustrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterieCommercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerceCommercio ambulante alimentari40%Mercati alimentariCommercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamentoCostruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliariIntermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agentiAttivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, barAttivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulentiAltre attivita economiche67%Categorie residualiIl coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Limite spese personale ridotto a 20.000 euroUna delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.Il calcolo dei 20.000 euro include:Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendentiCo.co.co.: collaborazioni coordinate e continuativeLavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionaliUtili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoroPrestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.Limite investimenti strumentali e fattura elettronicaIl limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.Cosa rientra nel calcolo:Beni strumentali nuovi e usati di proprietaBeni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuoAuto: 50% del valore per uso promiscuoSulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre. Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euroEstensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anniRiduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariateSgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.Impatto pratico per categorie di professionistiProfessionisti (coefficiente 78%)Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.Influencer, content creator e digital workersNessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.Calcolo tasse 2026: due esempi praticiEsempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:Compensi lordi 202630.000 euroCoefficiente redditivita 78%23.400 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euroReddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euroImposta sostitutiva 5%865 euroTotale tasse + contributi6.965 euroNetto annuo23.035 euroEsempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:Compensi lordi 202660.000 euroCoefficiente redditivita 78%46.800 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euroReddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euroImposta sostitutiva 15%5.190 euroTotale tasse + contributi17.390 euroNetto annuo42.610 euroI valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.Quadro LM (regime forfettario)Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:Codice ATECO e coefficiente di redditivitaRicavi/compensi 2025Reddito determinato forfettariamenteContributi previdenziali deducibiliImposta sostitutiva (5% o 15%)Acconti versatiQuadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).Quadro RT (capital gain)Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.Adempimenti 2026: scadenze e modelliGli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:AdempimentoQuandoNoteVersamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorioLIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esoneratiModello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’impostaBollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia EntrateComunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricaviIl forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:GestioneAliquota 2026NoteGestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioniGestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntivaArtigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiestaCommercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiestaPer artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”. FAQ – Domande frequenti1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenzaCalcolo previsionale di tasse e contributi 2026Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LMGestione fatturazione elettronica e bollo virtualePratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commerciantiConsulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinariaContattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione sempliceL’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)Addizionale regionale IRPEFAddizionale comunale IRPEFIn pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo. Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Da 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro. Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinariaVediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.Nel regime forfettario:L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)Non si possono dedurre le spese effettive sostenuteNon si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibileNon si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)Nel regime ordinario:L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.Si pagano le addizionali regionale e comunalePotrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euroSupponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi40.000 €40.000 €Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)Addizionali regionali/comunali0~600 €Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.Quando la tassazione ordinaria può essere più convenienteContrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni. 1. Spese professionali elevate e realiIl regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.2. Detrazioni IRPEF molto elevateChi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)Spese per istruzione (rette scolastiche, università)Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energeticaSe la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.3. Redditi molto bassi: la no tax areaPer i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vincePrendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi45.000 €45.000 €Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)Addizionali regionali/comunali0~550 €Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €Altre detrazioni stimate0-400 €Imposta netta totale3.892 €2.161 €In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo. Il fattore contributi INPS nel confrontoUn elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attivitàPer chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026CaratteristicaRegime ForfettarioRegime OrdinarioAliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivoAddizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attivitàDeduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSIRiduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NOIVANon addebitata né detrattaPieno regime IVALimite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limiteRitenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)Semplificazione contabileMassimaContabilità completaAltri fattori da considerare oltre all’impostaIl confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione. L’IVA: un fattore spesso sottovalutatoNel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.La semplificazione contabile e i costi del commercialistaIl regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.Pensione futura e contributi previdenzialiUn aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.La questione delle perdite fiscaliIn regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.Come calcolare la convenienza nel tuo caso specificoData la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:Ricavi previsti e loro andamento nel tempoSpese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditivitàCarico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a caricoMutuo prima casa: interessi passivi detraibiliSpese mediche e sanitarieContributi a fondi pensioneIVA non recuperabile sugli acquisti professionaliCosti aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinarioRiduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futuraLa simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.Il check rapido: la regola del polliceSe vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:Hai figli a carico (specialmente più di due)Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/annoLe tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzataHai spese mediche o per disabilità rilevantiStai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anniI tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significativeSe ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinarioSe hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare. Domande frequenti (FAQ)L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per teLa scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni. Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più convenientePagina 1 di 9123›»
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCalcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi PraticiIl calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.Indice dei contenutiCome si calcolano le tasse del regime forfettarioFormula base del calcolo: la regola in 2 passaggiCoefficienti di redditivita 2026: la tabella completaContributi previdenziali: cosa pagare e quantoAliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupAliquota standard 15%: quando si applicaAcconti e saldo: come funzionano i versamentiSimulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiCosa non si puo detrarre nel forfettarioCosa si detrae: solo i contributi previdenzialiF24 e codici tributo: come pagareRavvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioCome si calcolano le tasse del regime forfettarioIl regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggiL’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.Formula 1 – Reddito imponibileCompensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibileFormula 2 – Imposta sostitutivaReddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagareI tre elementi chiave che entrano in gioco sono:Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECOContributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibileCoefficienti di redditività 2026: la tabella completaI coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliariIl coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione. Contributi previdenziali: cosa pagare e quantoOltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.Gestione Separata INPSÈ la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.INPS Artigiani e CommerciantiÈ la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zeroAliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributiRiduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabileENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupNei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.Requisiti per l’aliquota 5%Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.Aliquota standard 15%: quando si applicaDopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.Acconti e saldo: come funzionano i versamentiL’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.VersamentoScadenzaImportoSaldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versatiPrimo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedenteSecondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedenteGli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Usa il simulatore gratuito qui sotto per calcolare in tempo reale quanto pagherai di tasse e contributi nel 2026. Inserisci i tuoi compensi previsti, scegli la categoria di attività e la cassa previdenziale: il sistema ti darà subito reddito netto, tasse e acconti.Calcolatore Tasse Forfettario 2026Inserisci i tuoi dati per stimare imposta e contributi Compensi annui previsti (€) Categoria attività Professionisti e tecnici (78%)Industrie alimentari e commercio (40%)Commercio ambulante (54%)Intermediari del commercio (62%)Alloggio e ristorazione (67%)Costruzioni e immobiliari (86%) Cassa previdenziale Gestione Separata INPS (26,07%)Gestione Separata ridotta (24%)INPS Artigiani/CommerciantiArtigiani con riduzione 35%Cassa Forense (avvocati)ENPAM (medici)ENPAP (psicologi)Inarcassa (architetti/ingegneri)CIPAG (geometri)ENPAPI (infermieri) Anno apertura P.IVA 2026 (startup – 5%)2025 (startup – 5%)2024 (startup – 5%)2023 (startup – 5%)2022 (startup – 5%)Prima del 2022 (15%) Calcola tasse e contributiRisultato del calcoloVuoi una consulenza personalizzata? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta nell’apertura e gestione del forfettario. Chiamaci: 0432 1638640 Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiVediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.Compensi25.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €Aliquota startup5%Imposta sostitutiva~ 853 €Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.Compensi45.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €Reddito imponibile25.950 €Aliquota startup (2° anno)5%Imposta sostitutiva~ 1.297 €Netto in tasca~ 34.553 €Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.Compensi65.000 €Coefficiente costruzioni86%Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €Reddito imponibile47.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.110 €Netto in tasca~ 49.390 €La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.Compensi80.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €Reddito imponibile51.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.710 €Netto in tasca~ 61.290 €Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote. Cosa non si può detrarre nel forfettarioIl regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettarioDetrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibiliDetrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a caricoInvestimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamentoPerdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuriSpese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficienteConseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.Cosa si detrae: solo i contributi previdenzialiL’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.Cosa si include nei contributi deducibili:Contributi Gestione Separata INPSContributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioniContributi versati ad enti previdenziali esteri equivalentiRegola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).F24 e codici tributo: come pagareI versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:Codice tributoDescrizionePeriodo1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno1668Interessi rateazione (se rateizzato)MensileEsempio di F24 compilato (saldo + acconto)Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinarioCodice tributoRateazioneAnnoImporto a debito1792010120251.800,001790010120261.200,00TOTALE3.000,00Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).Rateizzazione del saldoIl saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:Tipo ravvedimentoTermineSanzioneSprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)BreveDa 15 a 30 giorni1,5%IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%LungoEntro 1 anno3,75%BiennaleEntro 2 anni4,29%Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€. Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioQuanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.Quando si paga la tassa del forfettario?L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.Come funziona l’aliquota 5% per le startup?Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineIl calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.Prenota una consulenza al CAF Centro FiscaleI nostri consulenti ti aiutano a calcolare con precisione tasse e contributi, ottimizzare il regime forfettario e non pagare un euro in più del dovuto.CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Chiama: 0432 1638640 WhatsApp: 366 6018121★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 08:00:002026-05-24 09:54:31Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime FiscaleVuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.Indice dei contenutiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveAgente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRMediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaRegime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareRitenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreEsempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroEsempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroProcacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpese deducibili: auto, telefono, formazioneErrori comuni da evitare nel primo annoDomande frequentiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveLe due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.AspettoAgente di commercioMediatore immobiliareRapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le partiIscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione CommerciantiCodice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoriaCompenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOPer avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.Apertura della partita IVAL’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabaccoIscrizione al REA con SCIADal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridicheAver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedentiL’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).Mandato di agenziaUna volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRL’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.Aliquote contributive 2026Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.Massimali e minimali ENASARCO 2026Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.FIRR – Fondo Indennità Risoluzione RapportoOltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:4% sulla quota fino a 12.400 euro annui2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro1% sulla quota eccedente 18.600 euroIl FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.Indennità di clientelaAlla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaIl mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.Esame in Camera di CommercioPer esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologiaUna prova orale di approfondimento sugli stessi argomentiSono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.Iscrizione REA con qualifica di mediatoreSuperato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.Polizza fideiussoria obbligatoriaTra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le societàCosto medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagniaDurata: annuale, da rinnovare ogni annoAssicurazione RC professionaleOltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.Codici ATECO per il mediatore immobiliare68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario) Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.Limiti del regime forfettario 2026Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)Spese per personale: max 20.000 euro annuiReddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedenteAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%Calcolo del reddito imponibileFormula:Reddito imponibile = Provvigioni × 62%Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.Vantaggi del forfettario per agenti e mediatoriNiente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestraleNiente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)Niente IRAP e niente studi di settore/ISAContabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesseRiduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)Svantaggi: spese non deducibiliIl limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.Contributi fissi e variabili 2026I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:TipologiaImporto / Aliquota 2026Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)Aliquota oltre minimale24,48%Aliquota oltre 55.448 euro25,48%Massimale imponibile~ 92.000 euroRiduzione under 213 punti percentuali in menoRiduzione 35% per forfettariI mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.Scadenze versamentoContributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaLa fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.Ritenuta d’acconto agenti di commercioL’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.Ritenuta mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.Forfettari: niente ritenutaI forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.Rivalsa INPS in fattura (4%)Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:Provvigione: 5.000 euroRivalsa INPS 4%: 200 euroTotale fattura: 5.200 euroImposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico clienteProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreQuanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.Provvigioni agente di commercioBeni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.Provvigioni mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVAProvvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVATotale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino). Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroVediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.Calcolo ENASARCOProvvigioni: 50.000 euroENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)Calcolo Gestione Separata INPSL’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euroGestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circaCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 31.000 euroMeno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)Base imponibile imposta: 23.560 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euroRiepilogo carico fiscaleVoceImportoENASARCO 8,5%4.250 euroGestione Separata INPS7.440 euroImposta sostitutiva 5%1.178 euroTOTALE12.868 euro (25,7%)Netto Marco37.132 euroDopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroSecondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euroContributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euroEccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euroContributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euroTotale INPS: 5.697 euroCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 37.200 euroMeno contributi versati: -5.697 euroBase imponibile imposta: 31.503 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euroCosti di esercizio aggiuntiviPolizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)Diritto annuale CCIAA: ~120 euroRiepilogo carico totaleVoceImportoINPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euroImposta sostitutiva 5%1.575 euroPolizza fideiussoria + RC3.600 euroDiritto CCIAA120 euroTOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)Netto Sara49.008 euroIl mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%. Procacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.Differenze sostanzialiCaratteristicaAgenteProcacciatoreMandatoContinuativoOccasionaleIscrizione REAObbligatoriaNon richiestaENASARCOObbligatoriaNon dovutaEsclusiva di zonaTipicaAssenteLimite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).Spese deducibili: auto, telefono, formazionePer chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).Auto e carburanti (regime ordinario)Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euroMediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatoriTelefono, internet, software gestionaliDeducibili all’80% sia per agenti sia per mediatoriIVA detraibile al 50% se uso promiscuoFormazione e aggiornamentoCorsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.Quando conviene il regime ordinario?Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.Errori comuni da evitare nel primo annoTra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euroDimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’annoNon sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REAConfondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativaForfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggiosoRitenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborsoMancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni annoConfondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO Domande frequentiPosso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.L’ENASARCO sostituisce l’INPS?No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.Posso lavorare come agente plurimandatario?Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o mediatore? Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineAprire partita IVA da agente di commercio o mediatore immobiliare richiede competenze specifiche su REA, ENASARCO o INPS Commercianti, polizze obbligatorie, fatturazione con ritenuta e rivalsa. Sbagliare un passaggio nei primi mesi può costare migliaia di euro tra sanzioni e mancate detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.Prenota una consulenza dedicataAnalizziamo il tuo caso e ti aiutiamo a scegliere il regime fiscale piu’ conveniente, calcolare le tasse del primo anno e gestire ENASARCO o INPS Commercianti senza errori.CAF Centro Fiscale UdineViale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONovita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.Indice dei contenutiCosa cambia nel regime forfettario nel 2026Limite ricavi 85.000 euro: confermatoLimite 30.000 euro reddito da lavoro dipendenteAliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeAliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaLimite spese personale ridotto a 20.000 euroLimite investimenti strumentali e fattura elettronicaNovita aspettate ma non confermateImpatto pratico per categorie di professionistiCalcolo tasse 2026: esempi praticiCosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026Adempimenti 2026: scadenze e modelliAliquote contributive INPS 2026FAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativaConferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivitaRiduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornatoEsonero esterometro riconfermato per i forfettariLe aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche. Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:SogliaEffettoQuando esce dal regimeRicavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscitaRicavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivoRicavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fattureEsempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendenteIl limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeLa Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.I requisiti per accedere al 5% sono:Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiareNo prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettarioCausa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaL’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:A chi non ha i requisiti per il 5%Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%A chi rientra dopo essere uscito dal regimeI coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:CategoriaCoefficienteEsempiIndustrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterieCommercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerceCommercio ambulante alimentari40%Mercati alimentariCommercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamentoCostruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliariIntermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agentiAttivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, barAttivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulentiAltre attivita economiche67%Categorie residualiIl coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Limite spese personale ridotto a 20.000 euroUna delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.Il calcolo dei 20.000 euro include:Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendentiCo.co.co.: collaborazioni coordinate e continuativeLavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionaliUtili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoroPrestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.Limite investimenti strumentali e fattura elettronicaIl limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.Cosa rientra nel calcolo:Beni strumentali nuovi e usati di proprietaBeni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuoAuto: 50% del valore per uso promiscuoSulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre. Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euroEstensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anniRiduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariateSgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.Impatto pratico per categorie di professionistiProfessionisti (coefficiente 78%)Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.Influencer, content creator e digital workersNessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.Calcolo tasse 2026: due esempi praticiEsempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:Compensi lordi 202630.000 euroCoefficiente redditivita 78%23.400 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euroReddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euroImposta sostitutiva 5%865 euroTotale tasse + contributi6.965 euroNetto annuo23.035 euroEsempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:Compensi lordi 202660.000 euroCoefficiente redditivita 78%46.800 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euroReddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euroImposta sostitutiva 15%5.190 euroTotale tasse + contributi17.390 euroNetto annuo42.610 euroI valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.Quadro LM (regime forfettario)Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:Codice ATECO e coefficiente di redditivitaRicavi/compensi 2025Reddito determinato forfettariamenteContributi previdenziali deducibiliImposta sostitutiva (5% o 15%)Acconti versatiQuadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).Quadro RT (capital gain)Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.Adempimenti 2026: scadenze e modelliGli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:AdempimentoQuandoNoteVersamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorioLIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esoneratiModello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’impostaBollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia EntrateComunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricaviIl forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:GestioneAliquota 2026NoteGestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioniGestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntivaArtigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiestaCommercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiestaPer artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”. FAQ – Domande frequenti1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenzaCalcolo previsionale di tasse e contributi 2026Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LMGestione fatturazione elettronica e bollo virtualePratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commerciantiConsulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinariaContattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più convenienteSe sei un lavoratore autonomo o una partita IVA in regime forfettario, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: conviene davvero pagare l’imposta sostitutiva del 15% o, in certi casi, sarebbe meglio passare alla tassazione ordinaria IRPEF? La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione sempliceL’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)Addizionale regionale IRPEFAddizionale comunale IRPEFIn pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo. Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Da 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro. Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinariaVediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.Nel regime forfettario:L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)Non si possono dedurre le spese effettive sostenuteNon si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibileNon si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)Nel regime ordinario:L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.Si pagano le addizionali regionale e comunalePotrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euroSupponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi40.000 €40.000 €Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)Addizionali regionali/comunali0~600 €Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.Quando la tassazione ordinaria può essere più convenienteContrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni. 1. Spese professionali elevate e realiIl regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.2. Detrazioni IRPEF molto elevateChi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)Spese per istruzione (rette scolastiche, università)Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energeticaSe la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.3. Redditi molto bassi: la no tax areaPer i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vincePrendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi45.000 €45.000 €Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)Addizionali regionali/comunali0~550 €Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €Altre detrazioni stimate0-400 €Imposta netta totale3.892 €2.161 €In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo. Il fattore contributi INPS nel confrontoUn elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attivitàPer chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026CaratteristicaRegime ForfettarioRegime OrdinarioAliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivoAddizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attivitàDeduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSIRiduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NOIVANon addebitata né detrattaPieno regime IVALimite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limiteRitenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)Semplificazione contabileMassimaContabilità completaAltri fattori da considerare oltre all’impostaIl confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione. L’IVA: un fattore spesso sottovalutatoNel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.La semplificazione contabile e i costi del commercialistaIl regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.Pensione futura e contributi previdenzialiUn aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.La questione delle perdite fiscaliIn regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.Come calcolare la convenienza nel tuo caso specificoData la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:Ricavi previsti e loro andamento nel tempoSpese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditivitàCarico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a caricoMutuo prima casa: interessi passivi detraibiliSpese mediche e sanitarieContributi a fondi pensioneIVA non recuperabile sugli acquisti professionaliCosti aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinarioRiduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futuraLa simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.Il check rapido: la regola del polliceSe vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:Hai figli a carico (specialmente più di due)Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/annoLe tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzataHai spese mediche o per disabilità rilevantiStai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anniI tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significativeSe ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinarioSe hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare. Domande frequenti (FAQ)L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per teLa scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni. Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente