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Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

Indice dei contenuti

  1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
  2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
  3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
  4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
  5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
  6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
  7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
  8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
  9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
  10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
  11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
  12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
  13. Errori comuni da evitare nel primo anno
  14. Domande frequenti

Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

Apertura della partita IVA

L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

  • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
  • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
  • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
  • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
  • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

Iscrizione al REA con SCIA

Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
  2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
  3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

Mandato di agenzia

Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

Aliquote contributive 2026

Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

  • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
  • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

Massimali e minimali ENASARCO 2026

Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

  • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
  • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
  • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

Indennità di clientela

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

Esame in Camera di Commercio

Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

  • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
  • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

Iscrizione REA con qualifica di mediatore

Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

Polizza fideiussoria obbligatoria

Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

  • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
  • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
  • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

Assicurazione RC professionale

Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

Codici ATECO per il mediatore immobiliare

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
  • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

Limiti del regime forfettario 2026

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
  • Spese per personale: max 20.000 euro annui
  • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

Calcolo del reddito imponibile

Formula:

Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

  • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
  • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
  • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
  • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
  • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

Svantaggi: spese non deducibili

Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

Contributi fissi e variabili 2026

I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

TipologiaImporto / Aliquota 2026
Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
Aliquota oltre minimale24,48%
Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
Massimale imponibile~ 92.000 euro
Riduzione under 213 punti percentuali in meno

Riduzione 35% per forfettari

I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

Scadenze versamento

  • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
  • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto agenti di commercio

L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

Ritenuta mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

Forfettari: niente ritenuta

I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

Rivalsa INPS in fattura (4%)

Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

Provvigione: 5.000 euro
Rivalsa INPS 4%: 200 euro
Totale fattura: 5.200 euro
Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

Provvigioni agente di commercio

  • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
  • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
  • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
  • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
  • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

Provvigioni mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

Calcolo ENASARCO

  • Provvigioni: 50.000 euro
  • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

Calcolo Gestione Separata INPS

L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

  • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
  • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 31.000 euro
  • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
  • Base imponibile imposta: 23.560 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

Riepilogo carico fiscale

VoceImporto
ENASARCO 8,5%4.250 euro
Gestione Separata INPS7.440 euro
Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
TOTALE12.868 euro (25,7%)
Netto Marco37.132 euro

Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

  • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
  • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
  • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
  • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
  • Totale INPS: 5.697 euro

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 37.200 euro
  • Meno contributi versati: -5.697 euro
  • Base imponibile imposta: 31.503 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

Costi di esercizio aggiuntivi

  • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
  • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
  • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

Riepilogo carico totale

VoceImporto
INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
Diritto CCIAA120 euro
TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
Netto Sara49.008 euro

Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

Differenze sostanziali

CaratteristicaAgenteProcacciatore
MandatoContinuativoOccasionale
Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
Esclusiva di zonaTipicaAssente
Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

Spese deducibili: auto, telefono, formazione

Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

Auto e carburanti (regime ordinario)

  • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
  • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
  • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

Telefono, internet, software gestionali

  • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
  • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

Formazione e aggiornamento

Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

Quando conviene il regime ordinario?

Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

Errori comuni da evitare nel primo anno

Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

  1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
  2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
  3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
  4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
  5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
  6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
  7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
  8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

Domande frequenti

Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

Posso lavorare come agente plurimandatario?

Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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Aprire partita IVA da agente di commercio o mediatore immobiliare richiede competenze specifiche su REA, ENASARCO o INPS Commercianti, polizze obbligatorie, fatturazione con ritenuta e rivalsa. Sbagliare un passaggio nei primi mesi può costare migliaia di euro tra sanzioni e mancate detrazioni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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