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Tag Archivio per: aprire partita iva 2026

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

Indice dei contenuti

  1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
  2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
  3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
  4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
  5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
  6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
  7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
  8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
  9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
  10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
  11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
  12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
  13. Errori comuni da evitare nel primo anno
  14. Domande frequenti

Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

Apertura della partita IVA

L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

  • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
  • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
  • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
  • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
  • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

Iscrizione al REA con SCIA

Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
  2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
  3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

Mandato di agenzia

Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

Aliquote contributive 2026

Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

  • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
  • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

Massimali e minimali ENASARCO 2026

Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

  • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
  • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
  • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

Indennità di clientela

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

Esame in Camera di Commercio

Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

  • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
  • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

Iscrizione REA con qualifica di mediatore

Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

Polizza fideiussoria obbligatoria

Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

  • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
  • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
  • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

Assicurazione RC professionale

Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

Codici ATECO per il mediatore immobiliare

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
  • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

Limiti del regime forfettario 2026

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
  • Spese per personale: max 20.000 euro annui
  • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

Calcolo del reddito imponibile

Formula:

Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

  • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
  • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
  • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
  • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
  • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

Svantaggi: spese non deducibili

Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

Contributi fissi e variabili 2026

I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

TipologiaImporto / Aliquota 2026
Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
Aliquota oltre minimale24,48%
Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
Massimale imponibile~ 92.000 euro
Riduzione under 213 punti percentuali in meno

Riduzione 35% per forfettari

I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

Scadenze versamento

  • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
  • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto agenti di commercio

L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

Ritenuta mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

Forfettari: niente ritenuta

I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

Rivalsa INPS in fattura (4%)

Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

Provvigione: 5.000 euro
Rivalsa INPS 4%: 200 euro
Totale fattura: 5.200 euro
Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

Provvigioni agente di commercio

  • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
  • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
  • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
  • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
  • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

Provvigioni mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

Calcolo ENASARCO

  • Provvigioni: 50.000 euro
  • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

Calcolo Gestione Separata INPS

L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

  • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
  • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 31.000 euro
  • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
  • Base imponibile imposta: 23.560 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

Riepilogo carico fiscale

VoceImporto
ENASARCO 8,5%4.250 euro
Gestione Separata INPS7.440 euro
Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
TOTALE12.868 euro (25,7%)
Netto Marco37.132 euro

Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

  • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
  • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
  • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
  • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
  • Totale INPS: 5.697 euro

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 37.200 euro
  • Meno contributi versati: -5.697 euro
  • Base imponibile imposta: 31.503 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

Costi di esercizio aggiuntivi

  • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
  • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
  • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

Riepilogo carico totale

VoceImporto
INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
Diritto CCIAA120 euro
TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
Netto Sara49.008 euro

Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

Differenze sostanziali

CaratteristicaAgenteProcacciatore
MandatoContinuativoOccasionale
Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
Esclusiva di zonaTipicaAssente
Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

Spese deducibili: auto, telefono, formazione

Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

Auto e carburanti (regime ordinario)

  • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
  • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
  • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

Telefono, internet, software gestionali

  • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
  • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

Formazione e aggiornamento

Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

Quando conviene il regime ordinario?

Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

Errori comuni da evitare nel primo anno

Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

  1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
  2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
  3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
  4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
  5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
  6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
  7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
  8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

Domande frequenti

Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

Posso lavorare come agente plurimandatario?

Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura

regime forfettario partita iva

Hai chiuso la tua partita IVA in passato e ora stai pensando di riaprirla nel 2026? La buona notizia è che riaprire partita IVA dopo chiusura è sempre possibile, ma ci sono regole precise da rispettare, soprattutto se vuoi accedere al regime forfettario. Esistono limiti temporali, requisiti specifici e una norma anti-elusione che molti contribuenti non conoscono. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come riaprire la partita IVA, quanto tempo aspettare, quali sono i costi e perché in alcuni casi non potrai più beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
  2. Tempi di attesa per la riapertura
  3. Regola anti-elusione del regime forfettario
  4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
  5. Costi della riapertura
  6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
  7. Requisiti forfettario per chi riapre
  8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
  9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
  10. Esempi pratici di riapertura
  11. Conseguenze fiscali della riapertura
  12. Documenti necessari e tempistiche
  13. Domande frequenti

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Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

Tempi di attesa per la riapertura

Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

Nessun limite minimo se cambi attività

Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

6 mesi minimo se l’attività è identica

Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

Regola anti-elusione del regime forfettario

Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

Quando scatta la contestazione

Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

  • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
  • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
  • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

Sanzioni e conseguenze

Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

  • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
  • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
  • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
  • Interessi di mora sulle somme dovute

Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

Modello AA9/12: cos’è e come si compila

Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

  • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
  • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
  • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
  • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
  • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
  • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

Invio online tramite SPID

L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

  • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
  • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

  • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
  • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
  • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

Costi della riapertura

Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

Apertura partita IVA: gratuita

L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

Cassa previdenziale: variabile

I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

  • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
  • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
  • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

Scelta del regime fiscale alla riapertura

Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

Regime forfettario

Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

  • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
  • Esonero IVA sulle fatture emesse
  • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
  • No applicazione di studi di settore o ISA

Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

Regime ordinario semplificato

È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

Regime ordinario

Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

Requisiti forfettario per chi riapre

Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

  • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
  • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
  • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
  • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

L’eccezione: attività completamente diversa

C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

Quindi, riassumendo:

  • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
  • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
  • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

Riapertura dopo fallimento personale

Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

Riapertura dopo NASPI percepita

Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

Riapertura come artigiano dopo libera professione

Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

Esempi pratici di riapertura partita IVA

Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

Caso 1: web designer che riapre come fotografo

Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

  • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
  • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

  • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
  • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
  • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
  • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

  • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
  • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
  • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Aliquota 15% (non è prima apertura)

Conseguenze fiscali della riapertura

Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

  • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
  • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
  • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
  • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

Documenti necessari e tempistiche

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

Documenti da raccogliere

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Indirizzo di residenza aggiornato
  • SPID, CIE o CNS per l’invio online
  • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
  • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

Tempistiche di attivazione

Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

  • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
  • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
  • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
  • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

Quanto costa riaprire la partita IVA?

L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi: dalla scelta del regime più conveniente alla compilazione del modello AA9/12, dalle iscrizioni INPS e CCIAA all’analisi preventiva delle cause ostative. Evita errori che possono costarti caro: contattaci per una consulenza personalizzata e affronta la riapertura della tua partita IVA con la sicurezza di chi è seguito da professionisti.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Udine o richiedi una consulenza online. Il nostro team è a tua disposizione per pianificare insieme la tua nuova partita IVA in modo sicuro, conveniente e conforme alla normativa 2026.

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Luglio 6, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-06 08:00:002026-05-24 09:54:35Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

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Indice dei contenuti

  1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
  2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
  3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
  4. Procedura di apertura step-by-step
  5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
  6. Costi e adempimenti del primo anno
  7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
  8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
  9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

  • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
  • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
  • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
  • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
  • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
  • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
  • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

Ecco una tabella comparativa per orientarti:

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

  • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
  • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
  • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
  • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
  • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
  • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
  • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

Step 1 – Scelta del regime fiscale

Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

Step 5 – Iscrizione INPS

L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

INPS Gestione Separata

E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
  • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

Casse private per professionisti iscritti ad albi

Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

INPS Artigiani e INPS Commercianti

Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

  • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
  • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

Altri costi tipici del primo anno:

  • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
  • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
  • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
  • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
  • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

  • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
  • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

  • 16 maggio 2026
  • 20 agosto 2026
  • 16 novembre 2026
  • 16 febbraio 2027

Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 5 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

3. Fatture in Cloud forfettario

Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


Apri la tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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    Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

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    Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

    Indice dei contenuti

    1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
    2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
    3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
    4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
    5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
    6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
    7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
    8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
    9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
    10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
    11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
    12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
    13. Errori comuni da evitare nel primo anno
    14. Domande frequenti

    Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

    Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

    L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

    Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

    AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
    RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
    IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
    Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
    Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
    Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
    Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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    Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

    Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

    Apertura della partita IVA

    L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

    • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
    • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
    • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
    • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
    • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

    Iscrizione al REA con SCIA

    Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
    2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
    3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

    L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

    Mandato di agenzia

    Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

    ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

    L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

    Aliquote contributive 2026

    Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

    • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
    • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

    Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

    Massimali e minimali ENASARCO 2026

    Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

    FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

    Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

    • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
    • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
    • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

    Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

    Indennità di clientela

    Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

    Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

    Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

    Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

    Esame in Camera di Commercio

    Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

    • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
    • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

    Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

    Iscrizione REA con qualifica di mediatore

    Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

    Polizza fideiussoria obbligatoria

    Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

    • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
    • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
    • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

    Assicurazione RC professionale

    Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

    Codici ATECO per il mediatore immobiliare

    • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
    • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

    Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

    Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

    Limiti del regime forfettario 2026

    • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
    • Spese per personale: max 20.000 euro annui
    • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
    • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

    Calcolo del reddito imponibile

    Formula:

    Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
    Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

    Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

    Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

    • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
    • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
    • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
    • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
    • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

    Svantaggi: spese non deducibili

    Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

    INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

    Contributi fissi e variabili 2026

    I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

    TipologiaImporto / Aliquota 2026
    Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
    Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
    Aliquota oltre minimale24,48%
    Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
    Massimale imponibile~ 92.000 euro
    Riduzione under 213 punti percentuali in meno

    Riduzione 35% per forfettari

    I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

    Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

    Scadenze versamento

    • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
    • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

    Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

    La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

    Ritenuta d’acconto agenti di commercio

    L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

    Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

    Ritenuta mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

    Forfettari: niente ritenuta

    I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

    Rivalsa INPS in fattura (4%)

    Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

    Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

    Provvigione: 5.000 euro
    Rivalsa INPS 4%: 200 euro
    Totale fattura: 5.200 euro
    Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

    Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

    Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

    Provvigioni agente di commercio

    • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
    • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
    • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
    • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
    • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

    Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

    Provvigioni mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

    Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

    Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
    Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
    Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

    Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

    Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

    Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

    Calcolo ENASARCO

    • Provvigioni: 50.000 euro
    • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

    Calcolo Gestione Separata INPS

    L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

    • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
    • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 31.000 euro
    • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
    • Base imponibile imposta: 23.560 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

    Riepilogo carico fiscale

    VoceImporto
    ENASARCO 8,5%4.250 euro
    Gestione Separata INPS7.440 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
    TOTALE12.868 euro (25,7%)
    Netto Marco37.132 euro

    Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

    Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

    Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

    Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

    • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
    • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
    • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
    • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
    • Totale INPS: 5.697 euro

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 37.200 euro
    • Meno contributi versati: -5.697 euro
    • Base imponibile imposta: 31.503 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

    Costi di esercizio aggiuntivi

    • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
    • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
    • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

    Riepilogo carico totale

    VoceImporto
    INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
    Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
    Diritto CCIAA120 euro
    TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
    Netto Sara49.008 euro

    Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

    Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

    Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

    Differenze sostanziali

    CaratteristicaAgenteProcacciatore
    MandatoContinuativoOccasionale
    Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
    ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
    Esclusiva di zonaTipicaAssente
    Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

    Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

    Spese deducibili: auto, telefono, formazione

    Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

    Auto e carburanti (regime ordinario)

    • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
    • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
    • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

    Telefono, internet, software gestionali

    • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
    • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

    Formazione e aggiornamento

    Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

    Quando conviene il regime ordinario?

    Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

    Errori comuni da evitare nel primo anno

    Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

    1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
    2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
    3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
    4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
    5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
    6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
    7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
    8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

    Domande frequenti

    Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

    No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

    Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

    I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

    Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

    Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

    L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

    No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

    Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

    Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

    Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

    Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

    Posso lavorare come agente plurimandatario?

    Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

    La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

    No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

    Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

    Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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    Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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    Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
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    Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

    Indice dei contenuti

    1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
    2. Tempi di attesa per la riapertura
    3. Regola anti-elusione del regime forfettario
    4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
    5. Costi della riapertura
    6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
    7. Requisiti forfettario per chi riapre
    8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
    9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
    10. Esempi pratici di riapertura
    11. Conseguenze fiscali della riapertura
    12. Documenti necessari e tempistiche
    13. Domande frequenti

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    Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

    La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

    Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

    In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

    Tempi di attesa per la riapertura

    Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

    Nessun limite minimo se cambi attività

    Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

    6 mesi minimo se l’attività è identica

    Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

    Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

    Regola anti-elusione del regime forfettario

    Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

    Quando scatta la contestazione

    Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

    • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
    • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
    • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

    Sanzioni e conseguenze

    Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

    • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
    • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
    • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
    • Interessi di mora sulle somme dovute

    Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

    Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

    Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

    Modello AA9/12: cos’è e come si compila

    Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

    • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
    • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
    • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
    • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
    • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
    • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

    Invio online tramite SPID

    L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

    • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
    • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
    • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

    Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

    Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

    • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
    • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
    • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

    Costi della riapertura

    Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

    Apertura partita IVA: gratuita

    L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

    Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

    Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

    Cassa previdenziale: variabile

    I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

    • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
    • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
    • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

    Scelta del regime fiscale alla riapertura

    Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

    Regime forfettario

    Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

    • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
    • Esonero IVA sulle fatture emesse
    • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
    • No applicazione di studi di settore o ISA

    Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

    Regime ordinario semplificato

    È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

    Regime ordinario

    Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

    Requisiti forfettario per chi riapre

    Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

    • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
    • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
    • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
    • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
    • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

    È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

    Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

    Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

    L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

    L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

    L’eccezione: attività completamente diversa

    C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

    Quindi, riassumendo:

    • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
    • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
    • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

    Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

    Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

    Riapertura dopo fallimento personale

    Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

    Riapertura dopo NASPI percepita

    Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

    Riapertura come artigiano dopo libera professione

    Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

    Esempi pratici di riapertura partita IVA

    Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

    Caso 1: web designer che riapre come fotografo

    Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

    • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
    • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
    • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

    Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

    La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

    • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
    • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
    • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
    • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

    Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

    Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

    • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
    • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
    • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
    • Aliquota 15% (non è prima apertura)

    Conseguenze fiscali della riapertura

    Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

    • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
    • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
    • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
    • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

    L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

    Documenti necessari e tempistiche

    Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

    Documenti da raccogliere

    • Documento d’identità in corso di validità
    • Codice fiscale
    • Indirizzo di residenza aggiornato
    • SPID, CIE o CNS per l’invio online
    • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
    • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

    Tempistiche di attivazione

    Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

    • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
    • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
    • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
    • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

    Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

    Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

    Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

    Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

    Quanto costa riaprire la partita IVA?

    L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

    Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

    Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

    Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

    Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

    Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

    No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

    Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

    Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

    Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

    Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

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    Luglio 6, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-06 08:00:002026-05-24 09:54:35Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

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    Indice dei contenuti

    1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
    2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
    3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
    4. Procedura di apertura step-by-step
    5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
    6. Costi e adempimenti del primo anno
    7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
    8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
    9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

    Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

    Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

    Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

    I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

    • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
    • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
    • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
    • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
    • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
    • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
    • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

    Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

    Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

    La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

    Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

    Ecco una tabella comparativa per orientarti:

    CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
    Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
    IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
    Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
    Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
    Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
    Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

    Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

    Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

    Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

    Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

    • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
    • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
    • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
    • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
    • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
    • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
    • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

    Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

    Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

    Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

    Step 1 – Scelta del regime fiscale

    Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

    Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

    Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

    Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

    Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

    Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

    In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

    Step 5 – Iscrizione INPS

    L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

    Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

    Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

    Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

    La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

    INPS Gestione Separata

    E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

    • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
    • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

    Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

    Casse private per professionisti iscritti ad albi

    Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

    INPS Artigiani e INPS Commercianti

    Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

    Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

    Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

    Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

    • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
    • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
    • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
    • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

    Altri costi tipici del primo anno:

    • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
    • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
    • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
    • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
    • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

    Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

    Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

    • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
    • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

    Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

    • 16 maggio 2026
    • 20 agosto 2026
    • 16 novembre 2026
    • 16 febbraio 2027

    Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

    Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

    Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

    1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

    L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

    2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

    Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 5 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

    3. Fatture in Cloud forfettario

    Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

    Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

    Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

    Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

    E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

    Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

    Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

    Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

    Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

    Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

    In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

    Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

    Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

    Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

    Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

    Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

    Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

    Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

    Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

    Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

    Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

    Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

    Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

    La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

    Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

    Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


    Apri la tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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      Sempre piu lavoratori dipendenti italiani si chiedono se possano aprire una partita IVA in regime forfettario per portare avanti un’attivita secondaria, magari nel tempo libero o nei weekend. La risposta e si, ma con regole precise che e fondamentale conoscere prima di fare il passo.

      Nel 2026 la combinazione tra lavoro dipendente e partita IVA forfettaria resta una delle situazioni piu frequenti: dipendenti che vogliono avviare consulenze, e-commerce, attivita artigianali, prestazioni occasionali strutturate o semplicemente diversificare le entrate. Il limite cruciale dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente e una causa ostativa specifica rendono la scelta meno banale di quanto sembri.

      In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto cio che serve sapere: requisiti, compatibilita per ogni tipologia di rapporto (full-time, part-time, Co.Co.Co, pensionati, apprendisti), come funziona la tassazione separata, quali contributi INPS si pagano, un esempio pratico di calcolo e i casi in cui aprire la P.IVA non conviene.

      Indice dei contenuti

      1. Si puo avere P.IVA forfettaria e lavoro dipendente?
      2. Il limite fondamentale dei 30.000 euro
      3. Causa ostativa: attivita verso il datore di lavoro
      4. Compatibilita per tipologia di rapporto
      5. Comunicazione al datore di lavoro e clausole di esclusivita
      6. Tassazione combinata: come funziona
      7. Contributi INPS: cosa cambia
      8. Esempio pratico di calcolo
      9. Vantaggi e rischi di avere entrambi
      10. Quando NON conviene aprire P.IVA forfettaria
      11. Domande frequenti

      Si puo avere P.IVA forfettaria e lavoro dipendente?

      La risposta e si: la legge italiana non vieta in linea generale ai lavoratori dipendenti del settore privato di aprire una partita IVA, anche in regime forfettario. La possibilita di sommare un reddito da lavoro subordinato con un reddito da attivita autonoma e una realta diffusa, soprattutto tra giovani professionisti, freelance del digitale, artigiani e consulenti. Per chi parte da zero, e utile conoscere prima la procedura completa di apertura partita IVA.

      Questa apertura, pero, e accompagnata da tre condizioni fondamentali che la normativa pone per accedere o restare nel regime forfettario:

      • Limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente: massimo 30.000 euro lordi.
      • Causa ostativa specifica: l’attivita di P.IVA non deve essere svolta in modo prevalente verso il proprio datore di lavoro o un ex datore degli ultimi due anni.
      • Rispetto degli altri requisiti standard del forfettario (limite ricavi 85.000 euro, no partecipazione qualificata in societa che svolgono attivita assimilabile, etc.).

      Per i dipendenti pubblici, invece, esistono vincoli aggiuntivi: il pubblico impiego prevede di norma il regime di esclusivita, salvo specifiche autorizzazioni del datore di lavoro (per dipendenti part-time fino al 50% l’attivita autonoma e generalmente compatibile, per il full-time servono autorizzazioni preventive nei casi previsti dalla legge).

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      Il limite fondamentale dei 30.000 euro

      Il vero spartiacque per chi ha un lavoro dipendente e vuole aprire o mantenere il regime forfettario e il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente.

      Tradotto in pratica:

      • Per aprire o restare nel forfettario nel 2026, il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 non deve superare 30.000 euro lordi.
      • Se nel 2025 hai guadagnato 32.000 euro lordi come dipendente, nel 2026 non puoi accedere al forfettario (o devi uscirne se gia eri dentro): dovrai aprire la P.IVA in regime ordinario o semplificato.
      • Il limite si verifica ogni anno: vale anche se ci si entra a meta anno o per chi e gia in regime.

      L’eccezione: rapporto di lavoro cessato

      La legge prevede una importante eccezione: il limite dei 30.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato nel corso dell’anno. Esempio concreto:

      • Nel 2025 hai percepito 45.000 euro come dipendente.
      • A novembre 2025 ti sei licenziato (o sei stato licenziato).
      • Nel 2026 puoi aprire la P.IVA forfettaria anche se nel 2025 hai superato i 30.000 euro, purche al momento dell’apertura non hai gia un nuovo rapporto di lavoro dipendente in essere.

      Attenzione: se nel corso del 2026 trovi un nuovo lavoro dipendente che ti porta sopra i 30.000 euro, l’eccezione decade per l’anno successivo. La verifica, infatti, va fatta ogni anno.

      Cosa rientra nel “reddito da lavoro dipendente”

      Per il calcolo del limite valgono i redditi da:

      • Lavoro dipendente classico (a tempo indeterminato, determinato, part-time).
      • Pensione (le pensioni sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: rientrano nel computo).
      • Co.Co.Co. e collaborazioni assimilate al lavoro dipendente.
      • Borse di studio e assegni di ricerca soggetti a tassazione.
      • Indennita NASPI o ammortizzatori sociali (parificati a redditi assimilati).

      Causa ostativa: attivita verso il datore di lavoro

      Una delle cause ostative piu insidiose e quella che impedisce di accedere al forfettario quando l’attivita autonoma viene svolta in modo prevalente verso il proprio datore di lavoro o verso un ex datore di lavoro con cui sono intercorsi rapporti negli ultimi due anni.

      L’obiettivo della norma e evitare operazioni elusive: il classico caso del dipendente che si licenzia, apre P.IVA e continua a lavorare per la stessa azienda con un risparmio fiscale enorme. Nel dettaglio:

      • Si parla di prevalenza quando oltre il 50% dei ricavi della P.IVA proviene dal datore di lavoro o ex datore.
      • Il controllo opera per i 2 anni precedenti alla data di apertura della P.IVA o di scelta del regime.
      • Sono esclusi dalla causa ostativa i praticanti (es. praticanti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro).

      In altre parole: se sei dipendente di un’azienda informatica e vuoi aprire una P.IVA per fare consulenza IT alla stessa azienda nei weekend, non puoi accedere al regime forfettario. Devi prendere clienti diversi dal tuo datore di lavoro (o ex degli ultimi due anni) per la maggior parte del fatturato.

      Compatibilita per tipologia di rapporto

      Vediamo nel dettaglio le casistiche piu frequenti che ci capita di analizzare allo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine.

      Dipendente full-time + P.IVA forfettaria secondaria

      Compatibile, a patto di:

      • Rispettare il limite dei 30.000 euro lordi annui da dipendente.
      • Rispettare le clausole di esclusivita o non concorrenza nel contratto di lavoro.
      • Comunicare al datore (consigliato) per evitare conflitti di interesse.
      • Rispettare la causa ostativa (attivita prevalente diretta a soggetti diversi dal datore).

      Part-time + P.IVA forfettaria

      Compatibile e spesso ottimale: il part-time tipicamente garantisce un reddito sotto i 30.000 euro e lascia tempo libero per l’attivita autonoma. E la combinazione piu flessibile e tutelata.

      Co.Co.Co. + P.IVA forfettaria

      Compatibile, ma con cautele: il reddito da Co.Co.Co. e assimilato al lavoro dipendente e quindi rientra nel limite dei 30.000 euro. Inoltre i contributi alla Gestione Separata si versano sia per la collaborazione sia per la P.IVA, con una possibile sovrapposizione che merita un controllo professionale.

      Pensionato + P.IVA forfettaria

      Compatibile. La pensione e un reddito assimilato: vale quindi il limite dei 30.000 euro lordi annui di pensione percepiti nell’anno precedente. Il pensionato che apre P.IVA forfettaria gode di un vantaggio particolare: non versa i contributi INPS sulla P.IVA se ha gia maturato la pensione di vecchiaia (o per categorie specifiche, come ex artigiani gia pensionati).

      Apprendistato + P.IVA forfettaria

      Compatibile in linea teorica, ma spesso sconsigliato: il contratto di apprendistato e un rapporto a contenuto formativo che presuppone una dedizione formativa rilevante. Aprire una P.IVA secondaria puo essere visto come incompatibile con il percorso formativo. Verificare sempre il contratto collettivo applicato e il percorso formativo previsto.

      Lavoratore stagionale + P.IVA

      Spesso compatibile perche il reddito stagionale tende a rimanere sotto i 30.000 euro lordi e non c’e sovrapposizione temporale con l’attivita autonoma. Verificare sempre la causa ostativa.

      Comunicazione al datore di lavoro e clausole di esclusivita

      La legge italiana non impone al dipendente di comunicare al datore l’apertura di una partita IVA. Tuttavia, in pratica, la comunicazione e fortemente consigliata per due motivi:

      1. Verifica delle clausole contrattuali: molti contratti di lavoro contengono clausole di esclusivita, di non concorrenza o di obbligo di comunicazione di altre attivita. Violarle puo portare a richiami, sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa.
      2. Trasparenza e fiducia: aprire un’attivita parallela senza informare il datore puo creare problemi se quest’ultimo lo scopre da fonti terze (registro imprese, social media, segnalazioni).

      Prima di aprire la P.IVA, e fondamentale:

      • Leggere con attenzione il contratto individuale di lavoro e il CCNL applicato.
      • Verificare la presenza di clausole di esclusivita o di obbligo di preventiva autorizzazione.
      • Verificare clausole di non concorrenza (es. divieto di svolgere attivita simile a quella del datore).
      • Per il pubblico impiego, richiedere l’autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.

      Tassazione combinata: come funziona

      Il punto piu importante – e spesso meno compreso – della combinazione forfettario + lavoro dipendente e che le due forme di reddito NON si cumulano ai fini IRPEF. Si tratta di due binari separati. Per approfondire la matematica del regime, leggi anche il nostro articolo sul calcolo tasse del regime forfettario.

      Reddito da lavoro dipendente

      Tassato a IRPEF ordinaria con scaglioni progressivi:

      • Fino a 15.000 euro: 23%
      • Da 15.001 a 28.000 euro: 25%
      • Da 28.001 a 50.000 euro: 35%
      • Oltre 50.000 euro: 43%

      Si applicano inoltre addizionali regionali e comunali e si beneficia delle detrazioni per lavoro dipendente (decrescenti con il reddito) e di tutte le altre detrazioni IRPEF (familiari a carico, spese sanitarie, ristrutturazioni, etc.).

      Reddito da P.IVA forfettaria

      Tassato con imposta sostitutiva separata dall’IRPEF:

      • 5% per i primi 5 anni di attivita (regime startup, se rispetti i requisiti previsti).
      • 15% dal sesto anno in poi.

      L’imposta si calcola sul reddito imponibile forfettario, che si ottiene applicando ai compensi/ricavi un coefficiente di redditivita variabile per codice ATECO (dal 40% all’86%), poi sottraendo i contributi previdenziali versati.

      I due redditi NON si sommano

      Il vantaggio principale e proprio questo: il reddito forfettario non aumenta lo scaglione IRPEF del lavoro dipendente. Esempio: con 25.000 euro lordi da dipendente sei nel 25%, anche se aggiungi 15.000 euro di reddito forfettario il tuo reddito da dipendente continua a essere tassato al 25% (non scivoli nel 35%).

      Attenzione alle detrazioni

      Un dettaglio fondamentale: il reddito forfettario, pur non essendo soggetto a IRPEF, concorre alla determinazione di alcune soglie per:

      • Detrazioni per lavoro dipendente (potresti perdere parte delle detrazioni se il reddito complessivo cresce).
      • Detrazioni per familiari a carico.
      • ISEE familiare.
      • Bonus sociali e agevolazioni con tetto reddituale.

      Contributi INPS: cosa cambia

      Lato previdenziale, la combinazione lavoro dipendente + forfettario ha implicazioni interessanti:

      Contributi sul lavoro dipendente

      Sono versati direttamente dal datore di lavoro e trattenuti in busta paga. Per il dipendente del settore privato, l’aliquota a suo carico e circa il 9,19-9,49% sulla retribuzione lorda; l’aliquota totale (datore + dipendente) e circa il 33%.

      Contributi sulla P.IVA forfettaria

      Dipende dalla cassa previdenziale di riferimento:

      • Gestione Separata INPS (es. consulenti, professionisti senza cassa, lavoratori del digitale): aliquota piena 26,07% nel 2026 oppure aliquota ridotta del 24% (con piccola variazione annuale) se il professionista e gia coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (es. e dipendente con contributi INPS o ha altra cassa). E proprio il caso del dipendente con P.IVA: scatta l’aliquota ridotta.
      • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi minimi forfettari + percentuale sul reddito. Per il forfettario c’e la riduzione del 35% sui contributi se richiesta.
      • Casse professionali (avvocati, ingegneri, medici, etc.): contributi minimi e percentuali secondo regole proprie della cassa.

      Ricorda: i contributi versati alla Gestione Separata o alle casse contribuiscono a maturare una pensione aggiuntiva. La cumulazione dei contributi pensionistici tra fondi diversi puo essere richiesta in fase di pensione.

      Esempio pratico di calcolo

      Vediamo un caso concreto per capire l’impatto fiscale e contributivo della combinazione.

      Dati di partenza

      • Lavoro dipendente: stipendio lordo 28.000 euro / netto stimato circa 22.000 euro all’anno.
      • Partita IVA forfettaria: consulenza informatica, codice ATECO 62.02.00 (coefficiente di redditivita 67%).
      • Compensi annui da P.IVA: 20.000 euro.
      • Aliquota: 5% (regime startup, primi 5 anni).
      • Contributi: Gestione Separata INPS al 24% (aliquota ridotta perche gia dipendente).

      Calcolo lavoro dipendente

      Il netto annuo stimato e di circa 22.000 euro (gia comprensivo di trattenute IRPEF, contributi a carico del dipendente e detrazioni). Le imposte e i contributi sono gia gestiti dal datore via sostituzione.

      Calcolo P.IVA forfettaria

      • Reddito imponibile lordo: 20.000 x 67% = 13.400 euro.
      • Contributi Gestione Separata (24% su 13.400): 3.216 euro.
      • Reddito imponibile netto (per imposta sostitutiva): 13.400 – 3.216 = 10.184 euro.
      • Imposta sostitutiva al 5%: 10.184 x 5% = 509,20 euro.

      Riepilogo annuale

      • Netto da dipendente: circa 22.000 euro.
      • Compensi P.IVA: 20.000 euro.
      • Tasse P.IVA (imposta sostitutiva): 509 euro.
      • Contributi INPS P.IVA: 3.216 euro.
      • Netto P.IVA stimato: 20.000 – 509 – 3.216 = 16.275 euro.
      • TOTALE NETTO ANNUO: circa 22.000 + 16.275 = 38.275 euro.

      Da notare: se gli stessi 13.400 euro di reddito da P.IVA fossero stati cumulati al reddito da lavoro dipendente in regime ordinario, sarebbero stati tassati al 35% (oltre lo scaglione dei 28.000 euro), con un costo ben superiore ai 509 euro di imposta sostitutiva. Ecco perche la combinazione e cosi interessante.

      Vantaggi e rischi di avere entrambi

      Vantaggi

      • Stabilita + flessibilita: lo stipendio garantisce la base economica, la P.IVA permette di crescere e diversificare.
      • Diversificazione delle entrate: minor rischio in caso di perdita di una delle due fonti.
      • Aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni se requisiti startup rispettati.
      • Tassazione separata: il reddito autonomo non fa salire lo scaglione IRPEF dello stipendio.
      • Maturazione di contributi pensionistici aggiuntivi.
      • Possibilita di testare un’attivita imprenditoriale senza abbandonare il lavoro dipendente.
      • Coperture INPS gia attive (malattia, maternita, NASPI) garantite dal lavoro dipendente.

      Rischi e svantaggi

      • Conflitto con il datore di lavoro in caso di clausole di esclusivita o non concorrenza.
      • Stress operativo e burnout: doppio lavoro = doppia gestione (clienti, fatture, scadenze).
      • Rischio di superare il limite 85.000 euro di ricavi P.IVA: in caso di superamento si esce dal forfettario (fino a 100.000 euro si applicano regole ordinarie da subito).
      • Adempimenti contabili: fatturazione elettronica, dichiarazione redditi (LM), contributi INPS, scadenze.
      • Causa ostativa sempre da monitorare se la fatturazione tende a concentrarsi su pochi clienti.
      • Riduzione delle detrazioni IRPEF in alcuni casi.

      Quando NON conviene aprire P.IVA forfettaria

      La combinazione forfettario + lavoro dipendente non e sempre la soluzione migliore. Ecco i casi in cui e meglio fermarsi a riflettere:

      • Reddito da dipendente sopra i 30.000 euro: non si puo accedere al forfettario, va valutato regime ordinario o semplificato (con costi piu alti). In questo caso e utile leggere la nostra guida al passaggio dal forfettario al regime ordinario.
      • Attivita prevalentemente diretta al datore di lavoro: causa ostativa attiva, si finisce in regime ordinario.
      • Compensi previsti molto bassi (es. sotto 5.000 euro/anno): meglio valutare la prestazione occasionale (no P.IVA, no fattura elettronica, ritenuta d’acconto 20%).
      • Clausole di esclusivita stringenti nel contratto di lavoro non superabili.
      • Settore pubblico senza autorizzazione: meglio non aprire e attendere/richiedere autorizzazione.
      • Compensi previsti oltre 85.000 euro: il forfettario non e fattibile, si va su regimi ordinari.

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      Domande frequenti

      Posso aprire P.IVA forfettaria con uno stipendio da 35.000 euro lordi?

      No: superi il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente. Puoi aprire P.IVA, ma in regime ordinario o semplificato. Resta il forfettario solo se il rapporto di lavoro e cessato nell’anno.

      Devo dirlo al mio datore di lavoro?

      Non c’e obbligo di legge per il privato (per il pubblico impiego invece serve autorizzazione), ma e fortemente consigliato. Verifica prima il contratto e il CCNL: clausole di esclusivita o non concorrenza vanno rispettate.

      Pago doppi contributi INPS?

      I contributi sul lavoro dipendente li versa il datore. Sulla P.IVA paghi i contributi alla cassa di pertinenza (Gestione Separata 24% se gia coperto da altra previdenza). Sono due contribuzioni distinte che concorrono a formare la pensione futura.

      I redditi si sommano per IRPEF?

      No: il reddito forfettario e tassato con imposta sostitutiva separata (5% o 15%). Il reddito da dipendente segue gli scaglioni IRPEF normali. I due binari sono separati ai fini fiscali, ma il reddito complessivo puo influire su detrazioni e ISEE.

      Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi P.IVA?

      Se nel corso dell’anno superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito dall’anno in corso e devi aprire la partita IVA con IVA ordinaria.

      Posso lavorare per la mia azienda come freelance?

      No: la causa ostativa vieta l’attivita prevalentemente diretta al datore di lavoro o ex datore degli ultimi 2 anni. Per accedere al forfettario, oltre il 50% dei tuoi ricavi deve provenire da clienti diversi dal tuo datore.

      Sono pensionato: posso aprire P.IVA forfettaria?

      Si, con la pensione che entra nel computo del limite 30.000 euro (assimilata al lavoro dipendente). Vantaggio: se hai gia maturato la pensione di vecchiaia, puoi essere esonerato dai contributi INPS sulla nuova attivita autonoma.

      Apprendista puo aprire P.IVA?

      Tecnicamente si, ma e spesso sconsigliato per la natura formativa del contratto e per possibili conflitti con il percorso di apprendistato. Verifica sempre CCNL e contratto individuale.

      Per quanti anni dura l’aliquota al 5%?

      L’aliquota agevolata al 5% si applica per 5 anni dall’apertura della P.IVA, a condizione di rispettare i requisiti previsti per il regime startup (no attivita simile svolta nei 3 anni precedenti, no continuazione di attivita altrui, etc.). Dal sesto anno in poi si passa al 15%.

      Posso avere P.IVA forfettaria se sono in NASPI?

      Si, ma con regole specifiche: la NASPI continua a essere erogata se l’attivita autonoma genera un reddito stimato sotto certe soglie e va comunicata all’INPS. In alcuni casi e possibile chiedere l’anticipo NASPI in unica soluzione per avviare l’attivita.

      Conclusioni: come scegliere bene

      Combinare regime forfettario e lavoro dipendente e una delle scelte piu intelligenti per chi vuole costruirsi un’attivita parallela senza abbandonare la sicurezza dello stipendio. La normativa italiana lo permette, ma le regole – in particolare il limite 30.000 euro, la causa ostativa verso il datore e la tassazione separata – vanno conosciute e applicate con attenzione.

      Ogni situazione e diversa: tipologia di contratto, settore, compensi previsti, presenza di clausole di esclusivita, posizione previdenziale, eta e prospettive pensionistiche. Una simulazione preventiva permette di capire se la combinazione e davvero conveniente nel tuo caso specifico.

      Al CAF Centro Fiscale di Udine seguiamo ogni anno centinaia di contribuenti nella scelta del regime piu conveniente, nella corretta apertura della P.IVA, nella gestione delle dichiarazioni e dei contributi. Se stai pensando di aprire una partita IVA forfettaria mantenendo il tuo lavoro dipendente, prenota un appuntamento: analizziamo insieme la tua situazione, calcoliamo costi e benefici e ti seguiamo passo dopo passo.

      CAF Centro Fiscale – Udine
      Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
      Telefono: 0432 1638640
      WhatsApp: 366 6018121
      Email: info@centrofiscale.com

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      Maggio 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-31 08:00:002026-05-31 22:21:58Forfettario e Lavoro Dipendente 2026: Compatibilita, Limiti e Convenienza
      PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Partita IVA Consulente del Lavoro 2026: Requisiti, Cassa ENPACL e Tasse

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Aprire Partita IVA come Consulente del Lavoro nel 2026 rappresenta una scelta professionale strategica in un settore in costante crescita. Con la complessità normativa che governa il rapporto di lavoro, le aziende italiane hanno sempre più bisogno di figure specializzate in buste paga, contributi INPS, contratti di lavoro e contenzioso giuslavoristico. In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti: dai requisiti di accesso all’Albo dei Consulenti del Lavoro, al codice ATECO 69.20.30, dal regime forfettario con coefficiente di redditivita 78%, fino alla Cassa ENPACL e al calcolo delle tasse con esempi pratici per redditi diversi.

      Indice dei contenuti

      1. Chi e il Consulente del Lavoro: Profilo e Competenze
      2. Requisiti per Aprire Partita IVA
      3. Codice ATECO 69.20.30 e Coefficiente 78%
      4. Regime Forfettario: Limiti, Aliquote e Vantaggi
      5. Cause Ostative Specifiche per Consulenti del Lavoro
      6. Cassa ENPACL: Contributi 2026 e Riduzioni Neoiscritti
      7. Costi Apertura Studio e Software Paghe
      8. Assicurazione RC Professionale e Quota Albo
      9. Fatturazione B2B e Bollo Forfettari
      10. Calcolo Tasse: Esempi 35K, 55K, 80K
      11. Servizi Tipici del Consulente del Lavoro
      12. Differenze con Commercialista e Avvocato Giuslavorista
      13. Come Trovare i Primi Clienti
      14. FAQ: Domande Frequenti

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      Chi e il Consulente del Lavoro: Profilo e Competenze

      Il consulente del lavoro e un professionista iscritto all’albo (Legge 11 gennaio 1979, n. 12) che assiste aziende e datori di lavoro in tutti gli adempimenti relativi alla gestione del personale dipendente. La professione e regolamentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e prevede competenze altamente specialistiche su normativa giuslavoristica, contrattualistica collettiva e previdenza obbligatoria.

      Le competenze principali del consulente del lavoro includono:

      • Elaborazione buste paga e Libro Unico del Lavoro (LUL)
      • Gestione assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro
      • Calcolo contributi INPS, INAIL e premi assicurativi
      • Predisposizione modelli F24, UniEmens, CU e 770
      • Consulenza su CCNL applicabile, livelli di inquadramento e scatti di anzianita
      • Pratiche di infortunio, maternita, malattia e gestione ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIGS, FIS)
      • Adempimenti per colf, badanti e lavoratori domestici
      • Assistenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
      • Contenzioso del lavoro davanti agli organi di conciliazione e Ispettorato
      • Consulenza su privacy nei rapporti di lavoro (GDPR)

      Requisiti per Aprire Partita IVA Consulente del Lavoro

      Per esercitare la professione di consulente del lavoro come libero professionista con Partita IVA, e necessario completare un percorso formativo e abilitativo piuttosto strutturato. Vediamo i passaggi obbligatori previsti dalla Legge 12/1979 e successive modifiche.

      1. Titolo di studio

      E richiesta una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti classi:

      • Giurisprudenza (LMG/01)
      • Economia (L-18, L-33, LM-56, LM-77, LM-83)
      • Scienze politiche e sociali (L-36, L-40)
      • Consulenza del lavoro (laurea specifica L-14, LM-63)

      2. Praticantato di 18 mesi

      Il tirocinio professionale dura 18 mesi e si svolge presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all’albo da almeno 5 anni. Durante il praticantato:

      • Si compila il libretto del tirocinante con le pratiche svolte
      • Si frequentano corsi di formazione obbligatori organizzati dall’Ordine
      • Si possono ottenere 6 mesi di riduzione con la laurea specialistica in Consulenza del lavoro

      3. Esame di Stato

      Al termine del praticantato si sostiene l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione, organizzato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’esame prevede tre prove scritte (diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario) e una prova orale.

      4. Iscrizione all’Albo provinciale

      Superato l’esame, ci si iscrive all’Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di residenza o di domicilio professionale. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione iniziale e di una quota annuale (variabile da Ordine a Ordine, generalmente 250-400 euro).

      5. Apertura Partita IVA

      Per aprire la Partita IVA si presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite Fisconline/Entratel o presso uno sportello). Per aderire al regime forfettario e sufficiente barrare l’apposita casella nel modello.

      Codice ATECO Consulente del Lavoro 69.20.30

      Il codice ATECO per i consulenti del lavoro e 69.20.30 – “Attivita dei consulenti del lavoro”. E un codice specifico, distinto da quello dei commercialisti (69.20.11) e degli avvocati (69.10.10).

      CaratteristicaValore
      Codice ATECO69.20.30
      DescrizioneAttivita dei consulenti del lavoro
      SezioneM – Attivita professionali, scientifiche e tecniche
      Coefficiente redditivita forfettario78%
      Categoria forfettarioAttivita professionali
      Cassa previdenzaENPACL

      Il coefficiente di redditivita del 78% significa che, ai fini fiscali nel regime forfettario, il 78% dei ricavi e considerato reddito imponibile. Il restante 22% rappresenta una deduzione forfettaria delle spese che non richiede pezze giustificative.

      Regime Forfettario per Consulenti del Lavoro: Limiti e Aliquote

      Il regime forfettario e particolarmente vantaggioso per i consulenti del lavoro che iniziano l’attivita o operano con volumi contenuti. Vediamo i numeri chiave per il 2026.

      Soglia di accesso

      • Limite ricavi/compensi: 85.000 euro annui
      • In caso di superamento entro il 100.000 euro: uscita dal forfettario dall’anno successivo
      • Oltre 100.000 euro: uscita immediata con applicazione IVA dal momento del superamento

      Aliquota imposta sostitutiva

      • 5% per i primi 5 anni (start-up) se rispettati i requisiti di novita
      • 15% dal sesto anno in poi (regime ordinario forfettario)

      Requisiti per l’aliquota 5% start-up

      • Non aver esercitato attivita artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
      • L’attivita non deve essere “mera prosecuzione” di un’attivita gia svolta come dipendente
      • In caso di subentro in studio esistente, i ricavi del cedente non devono superare 85.000 euro

      Calcolo del reddito imponibile

      Reddito imponibile = Ricavi x 78% – Contributi ENPACL versati

      Esempio rapido: con compensi di 50.000 euro e contributi ENPACL di 6.000 euro:
      (50.000 x 78%) – 6.000 = 39.000 – 6.000 = 33.000 euro imponibile
      Imposta al 5% = 1.650 euro

      Cause Ostative Specifiche per Consulenti del Lavoro

      Esistono cause ostative specifiche che possono escludere il consulente del lavoro dal regime forfettario. La piu rilevante per questa categoria e quella relativa ai rapporti con ex datori di lavoro.

      Attivita prevalente verso ex datore di lavoro

      Non puo accedere al forfettario chi esercita prevalentemente attivita verso datori di lavoro con cui sono in essere rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti. Questa norma colpisce frequentemente:

      • Ex dipendenti di studi di consulenza che aprono Partita IVA e fatturano principalmente al loro vecchio studio
      • Consulenti del lavoro che, dopo le dimissioni da un’azienda, continuano a occuparsi del personale di quella stessa azienda
      • Praticanti che, terminato il tirocinio, fatturano in modo prevalente al dominus

      Definizione di “prevalenza”

      La prevalenza si verifica quando oltre il 50% dei ricavi proviene dall’ex datore o da soggetti ad esso direttamente o indirettamente riconducibili. Per maggiori dettagli e altri casi di esclusione, consulta la guida completa alle cause ostative.

      Altre cause ostative comuni

      • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente
      • Partecipazione a societa di persone, associazioni professionali, srl trasparenti
      • Possesso di quote di srl che esercita attivita riconducibili

      Cassa ENPACL: Contributi 2026 e Riduzioni Neoiscritti

      I consulenti del lavoro sono iscritti obbligatoriamente all’ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, una delle casse private gestite ai sensi del D.Lgs. 509/1994. L’iscrizione e contestuale all’iscrizione all’Albo professionale.

      Struttura della contribuzione 2026

      Tipo ContributoAliquota 2026Base imponibile
      Soggettivo11% (con possibilita di elevazione fino al 14%)Reddito professionale netto
      Integrativo4% (con possibilita di riduzione al 3%)Volume d’affari (compensi lordi)
      Maternitaquota fissaForfettaria
      Contributo minimo soggettivocirca 2.400 euroA prescindere dal reddito

      Il contributo soggettivo e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura ed e neutro fiscalmente.

      Riduzione neoiscritti ENPACL

      L’ENPACL prevede significative agevolazioni per i neoiscritti nei primi anni di attivita, per favorire l’avvio della professione:

      • Primo anno: riduzione del contributo minimo soggettivo (in genere al 25-50%)
      • Dal 2 al 5 anno: riduzione progressiva o contributo proporzionale al reddito senza minimo
      • Esenzione integrativo fino a determinate soglie di volume d’affari per i primi anni

      Le aliquote esatte e le percentuali di riduzione vengono aggiornate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ENPACL. Si consiglia sempre di verificare sul portale ufficiale ENPACL e di richiedere i moduli di adesione alle agevolazioni entro i termini indicati.

      Costi Apertura Studio e Software Paghe

      Avviare uno studio di consulenza del lavoro richiede investimenti iniziali significativi, soprattutto per il software gestionale paghe che e lo strumento di lavoro principale. Vediamo i costi tipici da preventivare.

      Costi iniziali una tantum

      • Iscrizione Albo: 200-400 euro (variabile per Ordine provinciale)
      • Tassa esame di Stato: circa 50 euro
      • PEC professionale: 30-80 euro/anno
      • Firma digitale: 50-80 euro (validita triennale)
      • Arredi e attrezzature ufficio: 3.000-10.000 euro
      • Hardware (PC, stampanti, server): 2.000-5.000 euro

      Software paghe: i principali fornitori

      Il software per l’elaborazione delle buste paga e la voce di costo piu importante. I principali fornitori del mercato italiano sono:

      • Zucchetti (Paghe Project, HR Infinity): leader di mercato, modulare
      • TeamSystem (LYNFA Paghe, Paghe Plus): completo, integrato con commercialisti
      • INAZ: storico player, ottimo per studi medio-grandi
      • Wolters Kluwer (B.Point): alta qualita, target studi strutturati
      • Buffetti, Eurosoft, Osra: alternative per piccoli studi

      Costi ricorrenti mensili

      VoceCosto mensile indicativo
      Canone software paghe (cloud, fino 50 cedolini)200-500 euro
      Software paghe per studio strutturato (oltre 200 cedolini)800-2.000 euro
      Locazione ufficio (Udine, 30 mq)400-700 euro
      Utenze (luce, gas, internet)150-300 euro
      Aggiornamento normativo (riviste, banche dati)50-200 euro
      Cancelleria e materiali consumo30-80 euro

      Da considerare anche i costi di formazione obbligatoria continua (FCP): il consulente del lavoro deve maturare crediti formativi annui. Corsi e seminari rappresentano un costo medio di 500-1.500 euro/anno.

      Assicurazione RC Professionale e Quota Albo

      L’assicurazione di responsabilita civile professionale e obbligatoria per i consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’incarico, gli estremi della polizza.

      Massimali e premi indicativi

      • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro
      • Massimale standard: 500.000 – 1.000.000 euro
      • Premio annuo neoiscritto: 200-400 euro
      • Premio annuo studio strutturato: 800-2.500 euro

      Molti Ordini provinciali hanno stipulato convenzioni collettive con primarie compagnie assicurative, ottenendo premi agevolati per gli iscritti. Si consiglia di verificare con l’Ordine di appartenenza.

      Quota annuale Ordine

      La quota annuale di iscrizione all’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro varia in funzione del Consiglio Provinciale e oscilla generalmente tra 250 e 400 euro all’anno. La quota e integralmente deducibile dal reddito professionale (anche nel forfettario, in quanto contributo obbligatorio).

      Fatturazione B2B Consulenti del Lavoro

      I consulenti del lavoro fatturano prevalentemente in B2B verso aziende, ditte individuali e altri professionisti datori di lavoro (raramente verso privati, salvo per pratiche colf/badanti). Vediamo le specificita della fatturazione elettronica per questa professione.

      Fattura elettronica obbligatoria

      Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi. Il consulente del lavoro deve emettere e-fattura tramite Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando:

      • Software gestionale di studio (spesso integrato nel paghe)
      • Servizi web Agenzia Entrate (Fatture e Corrispettivi)
      • Provider esterni (Aruba, TeamSystem, Fatture in Cloud, ecc.)

      Codice natura per forfettari: N2.2

      Nel forfettario, il consulente del lavoro emette fatture senza addebito IVA, indicando il codice natura N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”. La dicitura obbligatoria in fattura e:

      “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario”

      Marca da bollo 2 euro

      Sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro e dovuta la marca da bollo da 2 euro. Modalita di gestione:

      • Bollo virtuale e-fattura: il consulente compila la fattura indicando bollo “SI” e versa trimestralmente con F24
      • Si puo addebitare al cliente come rivalsa di bollo (consigliato per non gravare sul margine)
      • Termini di versamento bollo virtuale: entro il 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4)

      Contributo integrativo ENPACL 4%

      Il contributo integrativo del 4% (riducibile al 3% per i neoiscritti) si addebita al cliente in fattura. Esempio struttura fattura forfettaria:

      • Compenso professionale: 1.000,00 euro
      • Contributo integrativo ENPACL 4%: 40,00 euro
      • Totale imponibile: 1.040,00 euro
      • Ritenuta d’acconto: NON applicata (regime forfettario)
      • Bollo 2 euro a rivalsa: 2,00 euro
      • Totale fattura: 1.042,00 euro

      Calcolo Tasse Consulente del Lavoro: Esempi Pratici

      Vediamo tre simulazioni concrete di tasse e contributi per consulenti del lavoro in regime forfettario, con compensi diversi. Tutti gli esempi assumono aliquota start-up al 5% e contributo soggettivo ENPACL all’11%.

      Esempio 1: Compensi 35.000 euro (neoiscritto)

      • Reddito forfettario: 35.000 x 78% = 27.300 euro
      • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 3.003 euro
      • Reddito imponibile fiscale: 27.300 – 3.003 = 24.297 euro
      • Imposta sostitutiva 5%: 1.214,85 euro
      • Contributo integrativo ENPACL (4%, addebitato in fattura): 1.400 euro
      • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 4.217,85 euro (12,05% sui compensi)
      • Netto al consulente: circa 30.782 euro

      Esempio 2: Compensi 55.000 euro (consulente avviato)

      • Reddito forfettario: 55.000 x 78% = 42.900 euro
      • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 4.719 euro
      • Reddito imponibile fiscale: 42.900 – 4.719 = 38.181 euro
      • Imposta sostitutiva 5%: 1.909,05 euro
      • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 6.628,05 euro (12,05% sui compensi)
      • Netto al consulente: circa 48.372 euro

      Esempio 3: Compensi 80.000 euro (vicino soglia)

      • Reddito forfettario: 80.000 x 78% = 62.400 euro
      • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 6.864 euro
      • Reddito imponibile fiscale: 62.400 – 6.864 = 55.536 euro
      • Imposta sostitutiva 5%: 2.776,80 euro
      • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 9.640,80 euro (12,05% sui compensi)
      • Netto al consulente: circa 70.359 euro

      Nota importante: con aliquota al 15% (oltre il quinto anno), il prelievo complessivo sale al circa 22,7% sui compensi. I contributi previdenziali deducibili rappresentano un risparmio fiscale significativo che va sempre ottimizzato.

      Servizi Tipici dello Studio di Consulenza del Lavoro

      Conoscere i servizi standard offerti dallo studio di consulenza del lavoro e fondamentale per impostare correttamente l’offerta commerciale e il listino. Ecco le aree principali.

      Elaborazione paghe e adempimenti mensili

      • Elaborazione cedolini paga e Libro Unico del Lavoro (LUL)
      • Predisposizione modelli F24 contributi e ritenute
      • Invio telematico UniEmens INPS
      • Gestione presenze, ferie, permessi, malattie, infortuni
      • Conguagli fiscali e contributivi annuali

      Assunzioni, trasformazioni e cessazioni

      • Predisposizione lettere di assunzione e contratti di lavoro
      • Comunicazioni obbligatorie UniLav (assunzione, proroga, cessazione)
      • Gestione apprendistato, contratti a termine, somministrazione
      • TFR e calcolo competenze fine rapporto
      • Trasformazioni part-time/full-time e variazioni contrattuali

      Adempimenti annuali

      • CU – Certificazione Unica per dipendenti e collaboratori
      • Modello 770 sostituti d’imposta
      • Autoliquidazione INAIL entro il 16 febbraio
      • Dichiarazione situazione aziendale per CCNL
      • Adempimenti privacy GDPR per gestione dati dipendenti

      Consulenza specialistica

      • Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): nomina RSPP, DVR, formazione
      • Contenzioso del lavoro: assistenza in conciliazione e davanti all’Ispettorato
      • Procedure di licenziamento e dimissioni telematiche
      • Gestione ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, FIS)
      • Pratiche colf, badanti e lavoro domestico
      • Welfare aziendale e fringe benefit

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