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Sbloccare Conti Correnti e Titoli del Defunto 2026: Documenti, Tempi Bancari e Cosa Succede al Conto Cointestato

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando muore un familiare, la prima urgenza concreta non è quasi mai fiscale: è economica. Serve pagare il funerale, le utenze domestiche, la rata del mutuo, la badante, e all’improvviso si scopre che il conto del defunto è bloccato. Capire come sbloccare conti correnti e titoli del defunto diventa quindi la priorità assoluta nelle prime settimane, molto prima di preoccuparsi delle imposte di successione.

La buona notizia è che il blocco non è un capriccio della banca né una forma di sfiducia verso gli eredi: è un obbligo di legge preciso, con regole chiare e con alcune eccezioni che permettono di ottenere liquidità in tempi rapidi. La cattiva notizia è che, se i documenti vengono presentati in modo incompleto o disordinato, i tempi si allungano di settimane, a volte di mesi.

In questa guida vediamo passo per passo cosa serve per sbloccare conti correnti e titoli del defunto: la norma che impone il blocco (l’art. 48 del D.Lgs. 346/1990), l’elenco completo dei documenti richiesti dalla banca, i casi di esonero dalla dichiarazione di successione, cosa succede davvero al conto cointestato, come si volturano titoli, dossier titoli e fondi, come ottenere subito il saldo per le spese funerarie e cosa fare se l’istituto rifiuta o ritarda oltre il ragionevole.

Perché la banca blocca conto e titoli del defunto (art. 48 D.Lgs. 346/1990)

Nel momento esatto in cui la banca viene a conoscenza del decesso di un cliente, blocca tutti i rapporti intestati a quella persona: conto corrente, libretto di risparmio, dossier titoli, fondi, cassetta di sicurezza. Da quel momento non si possono più effettuare prelievi, bonifici o disposizioni, e vengono sospese anche le deleghe a operare eventualmente rilasciate in vita (la delega, per legge, si estingue con la morte del delegante).

Il motivo è scritto nell’art. 48 del D.Lgs. 346/1990, il testo unico sulle successioni e donazioni. La norma vieta a banche e intermediari finanziari di compiere operazioni sui beni caduti in successione finché non venga fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione (o della dichiarazione integrativa), salvo i casi di esonero previsti dalla legge. In parole semplici: la banca fa da “guardiano” per conto dell’Erario, perché quelle somme potrebbero essere soggette a imposta di successione e lo Stato vuole essere certo che vengano dichiarate prima di uscire dal conto.

Cosa significa concretamente per gli eredi? Che non basta dimostrare di essere figlio, coniuge o erede testamentario: occorre esibire alla banca la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, oppure documentare che si rientra in un caso di esonero. Il riordino dei tributi indiretti avviato con il D.Lgs. 139/2024 non ha toccato questo principio di fondo: la logica del blocco resta identica anche nel 2026.

Un’eccezione poco conosciuta riguarda l’erede unico di età non superiore a 26 anni: in presenza di immobili nell’asse ereditario, la banca può svincolare somme anche prima della dichiarazione, ma solo nei limiti di quanto serve a pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo. È una misura pensata per non lasciare senza liquidità i giovani eredi che devono anticipare i tributi.

Se stai affrontando per la prima volta l’argomento e ti serve una panoramica introduttiva più snella, puoi leggere anche il nostro approfondimento base Successione Conto Corrente 2026: Sblocco e Procedura, mentre qui entriamo nel dettaglio operativo dei casi più delicati.

Documenti richiesti dalla banca per sbloccare conti correnti e titoli del defunto

La differenza tra una pratica chiusa in tre settimane e una che si trascina per mesi sta quasi sempre nella completezza del fascicolo consegnato allo sportello. Ogni istituto ha una propria modulistica interna, ma il nucleo dei documenti richiesti è sostanzialmente identico ovunque.

Per sbloccare conti correnti e titoli del defunto la banca chiede di norma:

  • Certificato di morte rilasciato dal Comune (in alcuni casi è accettato l’estratto per riassunto dell’atto di morte).
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio — oppure atto notorio notarile se la banca lo pretende — con l’indicazione di tutti gli eredi, del regime successorio (legittimo o testamentario) e dell’assenza di altri chiamati all’eredità.
  • Dichiarazione di successione presentata, accompagnata dalla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; in alternativa, la dichiarazione sostitutiva che attesta il ricorrere di un caso di esonero.
  • Testamento pubblicato con il relativo verbale di pubblicazione notarile, se il defunto ha lasciato disposizioni testamentarie.
  • Documenti di identità e codici fiscali di tutti gli eredi, in corso di validità.

A questi si aggiungono i moduli di richiesta di svincolo firmati da tutti gli eredi: è un punto critico, perché la banca non liquida nulla se manca anche una sola firma. Se un erede è minorenne o incapace serve l’autorizzazione del giudice tutelare; se un erede risiede all’estero possono essere richieste firme autenticate o apostille.

Attenzione anche alla rinuncia all’eredità: se uno dei chiamati ha rinunciato, va prodotta copia dell’atto di rinuncia ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale, altrimenti la banca continuerà a considerarlo parte della compagine ereditaria. Nei casi con beni o eredi in altri Stati dell’Unione Europea può entrare in gioco anche il Certificato Successorio Europeo, che semplifica la prova della qualità di erede davanti agli intermediari stranieri.

Raccogliere e coordinare questa documentazione è la parte più faticosa dell’intera procedura. Il CAF Centro Fiscale di Udine predispone il fascicolo completo, cura la dichiarazione di successione e consegna agli eredi la ricevuta da portare in banca, evitando i rimpalli allo sportello.

Esonero dalla dichiarazione di successione: quando si applica

Non tutte le successioni obbligano alla presentazione della dichiarazione. Esiste un esonero che, quando ricorre, permette di sbloccare conti correnti e titoli del defunto senza passare dall’Agenzia delle Entrate, con un evidente risparmio di tempo e di costi.

L’esonero si applica quando si verificano contemporaneamente tre condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (figli, nipoti in linea retta, genitori);
  • l’attivo ereditario complessivo non supera i 100.000 euro;
  • l’asse ereditario non comprende immobili né diritti reali immobiliari (nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione).

Basta che una sola di queste condizioni venga meno — per esempio la presenza di un garage, di un terreno agricolo di scarso valore o di un fratello tra gli eredi — perché l’obbligo di dichiarazione torni pieno. È un errore frequente: molte famiglie danno per scontato l’esonero perché “i soldi sul conto sono pochi”, dimenticando il piccolo immobile intestato al defunto.

Come si documenta l’esonero in banca? Con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale gli eredi attestano, sotto la propria responsabilità, che ricorrono i presupposti di legge: rapporto di parentela, valore dell’attivo entro la soglia e assenza di immobili. In pratica si sostituisce la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate con un’autocertificazione qualificata. Va sottolineato che si tratta di una dichiarazione con valore legale: se i dati sono falsi o approssimativi, le conseguenze ricadono su chi firma, sul piano sia fiscale sia penale.

Proprio per questo conviene far valutare la situazione da un professionista prima di firmare qualsiasi cosa. Il valore dell’attivo va infatti calcolato con criteri precisi (saldo dei conti alla data del decesso, valore dei titoli, ratei di interesse, TFR e crediti verso terzi) e non “a occhio”. Se vuoi capire quando è possibile procedere senza atto notarile, trovi un quadro completo in Successione Senza Notaio 2026.

Conto cointestato: firma disgiunta, firma congiunta e quota del defunto

Il conto cointestato è la situazione che genera più equivoci. La convinzione diffusa è che, se il conto era intestato anche al coniuge superstite, non cambi nulla. Non è così: il conto non si blocca per intero, ma la quota del defunto entra comunque in successione.

La distinzione fondamentale riguarda le modalità di firma. Nel conto a firma disgiunta ciascun cointestatario può operare da solo: alla morte di uno, la banca congela la quota del defunto e lascia operativa quella del superstite. Nel conto a firma congiunta, invece, ogni operazione richiede la firma di tutti: venendo a mancare uno dei firmatari, il rapporto resta di fatto paralizzato finché non si definisce la successione. È una differenza pratica enorme in termini di liquidità immediata.

Quanto vale la quota del defunto? Sul piano fiscale opera una presunzione di appartenenza in parti uguali: con due cointestatari si considera del defunto il 50% del saldo, con tre il 33% e così via, salvo prova contraria. Vincere questa presunzione è possibile ma non semplice: occorre dimostrare documentalmente che le somme provenivano esclusivamente dal cointestatario superstite (ad esempio con l’accredito dello stipendio o di un indennizzo personale su quel conto).

Immaginiamo che Marco e la moglie Anna abbiano un conto cointestato a firma disgiunta con 40.000 euro. Alla morte di Marco, Anna continua a disporre della sua metà (20.000 euro), mentre gli altri 20.000 euro sono considerati parte dell’asse ereditario e vanno divisi tra gli eredi di Marco, inclusa Anna stessa in qualità di coniuge.

Cambia qualcosa tra coniugi e non coniugi? Sul piano fiscale la presunzione del 50% è la stessa, ma le conseguenze successorie sono molto diverse. Tra coniugi il superstite è comunque erede legittimo e riceve una quota consistente della metà del defunto. Tra conviventi di fatto o soggetti non legati da parentela, invece, il cointestatario superstite non è erede: la quota del defunto va agli eredi di quest’ultimo (figli, genitori, fratelli) ed è tassata con l’aliquota più alta se il convivente riceve qualcosa per testamento. È il caso in cui una consulenza preventiva evita conflitti familiari molto pesanti.

Titoli, dossier titoli e fondi in successione: come si sbloccano

Sbloccare un dossier titoli è più complesso che sbloccare un conto corrente, perché non si tratta solo di trasferire denaro ma di gestire strumenti finanziari che, nel frattempo, continuano a oscillare di valore.

All’apertura della successione la banca congela il dossier: gli eredi non possono vendere, comprare o spostare i titoli, ma nel frattempo azioni, obbligazioni, fondi comuni ed ETF restano investiti e soggetti al mercato. Cedole e dividendi maturati vengono normalmente accreditati su un conto tecnico e liquidati insieme al resto.

Gli eredi hanno di regola due strade. La prima è la voltura del dossier: i titoli vengono trasferiti “in natura” su un nuovo dossier intestato agli eredi (in comunione oppure ripartiti pro quota su dossier individuali), mantenendo la posizione di investimento. La seconda è la liquidazione: i titoli vengono venduti e il ricavato distribuito. La scelta non è neutra sul piano fiscale, perché incide sul calcolo delle plusvalenze e sul cosiddetto costo fiscale di carico dei titoli.

Un passaggio spesso sottovalutato riguarda la valorizzazione ai fini della dichiarazione di successione: azioni, obbligazioni e quote di fondi vanno indicati nel quadro dedicato agli altri beni e diritti (il tradizionale quadro dei titoli), con il valore determinato secondo i criteri di legge alla data del decesso. Per i titoli quotati si fa riferimento alla media dei prezzi dell’ultimo trimestre; per quelli non quotati e per le quote societarie i criteri sono diversi e richiedono valutazioni specifiche. Serve quindi una certificazione di sussistenza rilasciata dalla banca, che attesta consistenza e valore dei rapporti alla data della morte: è il primo documento da chiedere allo sportello, prima ancora di iniziare la pratica.

Da non dimenticare, infine, i rapporti “dormienti”: libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, polizze e piani di accumulo. Le polizze vita seguono una regola a parte, perché le somme liquidate ai beneficiari designati non rientrano nell’asse ereditario e non scontano imposta di successione.

Saldo per spese funerarie: come ottenere liquidità subito

C’è un caso in cui la banca può muoversi prima che la successione sia completata: il pagamento delle spese funerarie. È la via più rapida per ottenere liquidità nelle prime settimane, quando il conto è ancora bloccato ma le fatture arrivano.

La prassi bancaria consolidata prevede che l’istituto paghi direttamente l’agenzia funebre, tramite bonifico a favore dell’impresa e non degli eredi. Questo perché la banca deve avere la certezza della destinazione della somma: non sta anticipando denaro agli eredi, sta saldando un debito documentato del defunto.

Per ottenere lo svincolo servono di norma:

  • la fattura dell’agenzia funebre intestata al defunto o all’erede che ha commissionato il servizio, con gli estremi bancari dell’impresa;
  • il certificato di morte;
  • la richiesta firmata dagli eredi noti, secondo la modulistica della banca.

Non esiste un importo fissato dalla legge: ogni istituto applica un proprio massimale interno e valuta caso per caso, tenendo conto della disponibilità sul conto. In concreto la banca copre l’importo della fattura funebre nei limiti del saldo disponibile, mentre difficilmente accetta di anticipare somme per spese diverse (utenze, condominio, badante), che restano congelate fino alla conclusione della pratica.

Un suggerimento pratico: conserva con cura tutte le ricevute delle spese funerarie. Oltre a servire per lo svincolo, le spese funebri sono detraibili nella dichiarazione dei redditi entro i limiti previsti dalla normativa fiscale, e vanno quindi recuperate anche in sede di 730 o Modello Redditi dell’anno successivo.

Tempi bancari tipici per sbloccare conti correnti e titoli del defunto

Quanto ci vuole davvero? La legge non fissa un termine perentorio entro cui la banca deve liquidare gli eredi, quindi qui parliamo di ordini di grandezza pratici, non di garanzie.

Nell’esperienza quotidiana delle pratiche successorie, una volta consegnata la documentazione completa — inclusa la ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione — una banca impiega mediamente da due a quattro settimane per accreditare le somme agli eredi. Le pratiche più semplici, con un solo erede e un unico conto corrente, possono chiudersi anche in una decina di giorni. Quelle articolate (più eredi, dossier titoli da volturare, testamento, eredi residenti all’estero, minorenni coinvolti) arrivano facilmente a due o tre mesi.

A questi tempi va sommato il percorso a monte, che è quasi sempre la parte più lunga: reperire i certificati anagrafici, ottenere dalla banca la certificazione di sussistenza dei rapporti alla data del decesso, predisporre e trasmettere la dichiarazione di successione, che va comunque presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. Sommando tutto, tra decesso e accredito effettivo passano realisticamente diversi mesi.

Cosa allunga i tempi più spesso? Nell’ordine: la mancanza della firma di un erede, l’errata indicazione dei rapporti nella dichiarazione, la presenza di rapporti “dimenticati” scoperti in un secondo momento e la modulistica interna compilata in modo incompleto. Sono tutti ostacoli evitabili con una gestione ordinata della pratica fin dal primo giorno.

Cosa fare se la banca rifiuta o ritarda: reclamo scritto e ricorso ABF

Può accadere che, pur avendo consegnato tutto, la banca continui a rinviare, chieda documenti già forniti o si rifiuti di svincolare senza motivazioni chiare. In questi casi gli eredi hanno strumenti concreti di tutela, e non serve subito un giudizio civile.

Il primo passo è il reclamo scritto alla banca, da inviare all’ufficio reclami tramite PEC o raccomandata A/R. Il reclamo deve essere asciutto e documentato: dati del defunto e del rapporto, elenco dei documenti già consegnati con le date, descrizione del comportamento contestato e richiesta esplicita di svincolo. È bene allegare copia delle ricevute di consegna: sono la prova che il termine ha iniziato a decorrere.

La banca ha 60 giorni per rispondere al reclamo. Se non risponde, oppure se la risposta non è soddisfacente, si può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari istituito presso la Banca d’Italia. Il ricorso va proposto entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e costa 20 euro di contributo spese, che l’intermediario deve rimborsare se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Alcuni limiti da conoscere prima di partire:

  • se si chiede il pagamento di una somma di denaro, l’importo richiesto non può superare 200.000 euro;
  • il reclamo preventivo alla banca è obbligatorio: senza, il ricorso all’ABF è inammissibile;
  • le decisioni dell’ABF non sono esecutive come una sentenza, ma l’eventuale inadempimento dell’intermediario viene reso pubblico, e nella pratica le banche vi si adeguano quasi sempre.

Nella maggior parte dei casi, però, il contenzioso si evita a monte: il rifiuto della banca nasce quasi sempre da un fascicolo incompleto o da una dichiarazione di successione compilata in modo impreciso, non da una volontà ostruzionistica dell’istituto.

La guida completa alla successione: dal decesso alla voltura

Sbloccare il conto è solo una tappa di un percorso più ampio, che comprende l’accettazione dell’eredità, la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale e la voltura degli immobili.

Se devi affrontare l’intero iter e non solo la fase bancaria, ti consigliamo di partire dalla nostra guida pillar: Come Funziona la Successione 2026: Guida Step-by-Step dalla Morte alla Voltura. Trovi il quadro completo, con la sequenza corretta degli adempimenti e le scadenze da rispettare.

Due approfondimenti utili a chi si trova nella situazione più frequente: Successione Genitori ai Figli 2026, per capire franchigie e imposte quando l’eredità passa in linea retta, e Successione Senza Notaio 2026, per sapere quando la pratica può essere gestita direttamente dal CAF.

Ricorda infine un aspetto tipicamente friulano: in Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia, in cui la voltura degli immobili non è automatica e richiede l’intavolazione al Libro Fondiario. È una competenza specifica che i CAF nazionali spesso non hanno e che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce da anni.

Domande frequenti su come sbloccare conti correnti e titoli del defunto

Quanto tempo ci vuole per sbloccare conti correnti e titoli del defunto?

Dopo la consegna della documentazione completa alla banca, comprensiva della ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione, servono mediamente da due a quattro settimane. Le pratiche con più eredi, dossier titoli o testamento possono richiedere due o tre mesi. Non esiste un termine di legge: i tempi dipendono dall’organizzazione interna dell’istituto e, soprattutto, dalla completezza del fascicolo.

Il conto cointestato con il coniuge si blocca del tutto?

No, se il conto è a firma disgiunta: il coniuge superstite continua a operare sulla propria quota, mentre viene congelata la quota del defunto, presunta pari al 50% del saldo salvo prova contraria. Se invece il conto è a firma congiunta, ogni operazione richiede la firma di tutti i cointestatari e il rapporto resta di fatto bloccato fino alla definizione della successione.

Posso usare il conto del defunto per pagare il funerale?

Sì, entro certi limiti. La banca può saldare direttamente l’agenzia funebre dietro presentazione della fattura e del certificato di morte, senza attendere la conclusione della successione. Il pagamento avviene a favore dell’impresa e non degli eredi, nei limiti del saldo disponibile e del massimale interno stabilito dall’istituto.

Serve sempre la dichiarazione di successione per sbloccare il conto?

Non sempre. Scatta l’esonero quando l’eredità è devoluta al coniuge o a parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro e non ci sono immobili né diritti reali immobiliari. In quel caso alla banca si presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza dei requisiti di esonero. Basta però un solo immobile, o un erede non in linea retta, per far tornare l’obbligo.

Cosa succede alle azioni e ai fondi presenti nel dossier titoli?

Restano investiti e continuano a oscillare di valore, ma il dossier è bloccato: non si può vendere né riacquistare. Una volta completata la successione, gli eredi possono scegliere tra la voltura del dossier su nuovi rapporti intestati a loro o la liquidazione dei titoli. I valori vanno comunque indicati nella dichiarazione di successione, calcolati alla data del decesso secondo i criteri di legge.

La banca non risponde da mesi: cosa posso fare?

Occorre inviare un reclamo scritto all’ufficio reclami della banca, via PEC o raccomandata A/R, allegando le prove della documentazione già consegnata. La banca ha 60 giorni per rispondere. In caso di silenzio o di risposta negativa si può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo, con un contributo di 20 euro e per richieste di denaro fino a 200.000 euro.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai Bisogno di Assistenza per la Successione?

Sbloccare conti correnti e titoli del defunto non è una procedura impossibile, ma è una procedura che non perdona le imprecisioni: un documento mancante, una firma dimenticata o una dichiarazione di successione compilata male possono bloccare per mesi somme di cui la famiglia ha bisogno subito.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica: raccolta dei certificati, richiesta alla banca della certificazione dei rapporti alla data del decesso, valutazione dell’eventuale esonero, predisposizione e invio della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, consegna della ricevuta da esibire allo sportello e assistenza fino allo svincolo effettivo di conti, dossier titoli e fondi. Ci occupiamo anche delle successioni con immobili in Friuli Venezia Giulia, dove il sistema tavolare richiede l’intavolazione al Libro Fondiario.

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    Maura Masutto
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    Sibongile Moyana
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