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Cause Ostative Regime Forfettario 2026: Elenco Completo, Limiti e Come Verificare

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Le cause ostative regime forfettario sono le condizioni che impediscono a un contribuente di accedere o di restare nel regime forfettario. Se stai valutando di aprire una partita IVA con tassazione agevolata, oppure sei già forfettario e temi di perdere i requisiti, conoscere ogni singola causa ostativa è fondamentale per evitare brutte sorprese con il Fisco.

In questa guida aggiornata al 2026 troverai l’elenco completo delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014. Ti spiegheremo in modo semplice cosa significa ciascuna, come verificare la tua posizione e cosa fare se ricadi in una di esse. Parleremo anche del limite degli 85.000 euro di ricavi e delle differenze tra esclusione e decadenza.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le cause ostative del regime forfettario
  2. Elenco completo delle cause ostative 2026
  3. Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro
  4. Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni
  5. Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro
  6. Regimi speciali IVA
  7. Residenza fiscale all’estero
  8. Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi
  9. Il limite degli 85.000 euro di ricavi
  10. Come verificare la propria posizione
  11. Differenza tra esclusione e decadenza
  12. Cosa fare se ricadi in una causa ostativa
  13. Domande frequenti

Cosa sono le cause ostative del regime forfettario

Le cause ostative sono delle condizioni specifiche che, se presenti, impediscono a un contribuente di aderire al regime forfettario oppure ne provocano l’uscita. In termini più semplici, si tratta di “paletti” stabiliti dalla legge: se anche uno solo di questi paletti si applica alla tua situazione, non puoi beneficiare della tassazione agevolata al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di attività).

Le cause ostative sono elencate nell’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il forfettario), successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2023. Queste norme definiscono chi non può accedere al regime, anche se rispetta il limite di ricavi.

È importante distinguere le cause ostative dai requisiti di accesso. I requisiti principali (come il limite di 85.000 euro di ricavi) definiscono chi può entrare nel regime. Le cause ostative, invece, rappresentano situazioni particolari che escludono il contribuente a prescindere dal fatturato. Puoi avere ricavi ben sotto la soglia, ma se rientri in una causa ostativa, il forfettario non fa per te.

Elenco completo delle cause ostative 2026

Ecco tutte le cause ostative regime forfettario attualmente in vigore nel 2026, secondo l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 e successive modificazioni:

  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro lordi nell’anno precedente (se il rapporto di lavoro è cessato)
  • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività economicamente riconducibili a quella del forfettario (SRL trasparenti o con attività connessa)
  • Attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (o soggetti ad esso riconducibili) degli ultimi 2 anni precedenti
  • Utilizzo di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.)
  • Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni che producano almeno il 75% del reddito in Italia
  • Vendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio ciascuna causa ostativa, con esempi pratici per capire se e quando si applicano alla tua situazione.

Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro

Questa è probabilmente la causa ostativa più frequente e quella che genera più dubbi. Il meccanismo funziona così: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative, pensioni, borse di studio, ecc.) per un importo superiore a 35.000 euro lordi, non puoi accedere al forfettario nell’anno successivo.

Attenzione: questa causa ostativa si applica solo se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se invece il rapporto è ancora in corso al 31 dicembre, la soglia non conta e la causa ostativa scatta sempre, indipendentemente dall’importo percepito. In pratica, chi è ancora dipendente non può contemporaneamente essere forfettario, a meno che il reddito da lavoro dipendente non superi i 35.000 euro lordi e il rapporto sia cessato.

Esempio pratico

Immagina che Marco abbia lavorato come dipendente fino a settembre 2025, con uno stipendio lordo annuo di 40.000 euro. A ottobre 2025 si è licenziato per aprire la partita IVA. Marco non può accedere al forfettario nel 2026, perché nell’anno precedente (2025) ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. Dovrà aspettare il 2027, a condizione che nel 2026 non percepisca più redditi di quel tipo sopra soglia.

Se invece Marco avesse avuto uno stipendio lordo di 30.000 euro nel 2025, potrebbe tranquillamente aderire al forfettario nel 2026. La soglia è di 35.000 euro lordi, non netti.

Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni

Non possono aderire al regime forfettario coloro che detengono partecipazioni in:

  • Società di persone (SNC, SAS) – qualsiasi quota, anche minima
  • Associazioni professionali o studi associati
  • Imprese familiari (art. 5 del TUIR)
  • SRL trasparenti (che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR)
  • SRL ordinarie se il forfettario detiene una partecipazione di controllo (diretto o indiretto) e la SRL svolge attività economicamente riconducibile a quella del forfettario

Quest’ultima fattispecie merita una spiegazione. Non basta avere una quota in una SRL per essere esclusi: la causa ostativa scatta solo se contemporaneamente detieni il controllo della SRL (oltre il 50% delle quote, o anche meno se hai comunque influenza dominante) e l’attività della SRL è collegata alla tua attività da forfettario. Ad esempio, se sei un consulente informatico forfettario e possiedi il 60% di una SRL che fa consulenza IT, sei escluso. Se invece la SRL gestisce un bar, non c’è connessione economica e la causa ostativa non si applica.

Come risolvere il problema delle partecipazioni

Se vuoi accedere al forfettario ma hai partecipazioni ostative, devi cederle entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi aderire. La cessione deve essere effettiva: non basta un accordo verbale, serve un atto formale (cessione quote dal notaio per le SRL, atto scritto per le società di persone).

Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro

Questa causa ostativa è stata introdotta per contrastare le “false partite IVA”, cioè quei casi in cui un datore di lavoro licenzia un dipendente e lo riprende come collaboratore esterno, approfittando della tassazione agevolata del forfettario. La norma prevede che non puoi aderire al regime se:

  • Eserciti la tua attività prevalentemente nei confronti di chi è stato il tuo datore di lavoro nei 2 anni precedenti
  • Oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’ex datore (ad esempio società controllate, collegate o appartenenti allo stesso gruppo)

Il termine “prevalentemente” è stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate come la percezione di oltre il 50% dei ricavi complessivi dal singolo ex datore di lavoro. Se fatturi 60.000 euro in totale e 35.000 provengono dall’ex datore, siamo al 58%: la causa ostativa si applica.

Periodo di “quarantena”: il vincolo dura 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se ti sei licenziato nel 2024, non puoi fatturare prevalentemente verso l’ex datore nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi sarai libero.

Questa regola non si applica a chi ha concluso il periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni (ad esempio, un avvocato che ha fatto pratica presso uno studio legale può poi lavorare per quello stesso studio come forfettario).

Regimi speciali IVA

Il regime forfettario non è compatibile con i regimi speciali IVA. Se la tua attività rientra in uno di questi regimi, non puoi optare per il forfettario:

  • Regime speciale per l’agricoltura (art. 34 DPR 633/72)
  • Regime per vendita sali e tabacchi
  • Regime per commercio di fiammiferi
  • Regime per editoria (giornali, riviste, libri)
  • Regime per gestione di servizi di telecomunicazione
  • Regime per agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)
  • Regime per agriturismo
  • Regime per vendite a domicilio
  • Regime per rivendita beni usati, oggetti d’arte e antiquariato (regime del margine)

In questi casi, le specifiche modalità di determinazione dell’IVA previste dal regime speciale sono incompatibili con l’esenzione IVA totale del forfettario. Se svolgi più attività e solo una rientra in un regime speciale, l’incompatibilità si estende a tutte le attività.

Residenza fiscale all’estero

Non possono aderire al regime forfettario i contribuenti che hanno la residenza fiscale all’estero. Esiste però un’eccezione importante: possono accedere al forfettario i residenti in uno Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) che abbia un accordo di adeguato scambio di informazioni con l’Italia, a condizione che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

In pratica, se sei un italiano residente in Francia (UE) e guadagni il 90% del tuo reddito con clienti italiani, puoi comunque aderire al forfettario. Se invece risiedi in Svizzera, anche se produci tutto il reddito in Italia, non puoi accedere al regime perché la Svizzera non fa parte dell’UE né del SEE (anche se ha accordi bilaterali con l’Italia, non rientra nella fattispecie prevista dalla norma).

Paesi SEE ammessi (oltre ai 27 UE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi

È escluso dal regime forfettario chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di:

  • Fabbricati o porzioni di fabbricati
  • Terreni edificabili (ai sensi dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72)
  • Mezzi di trasporto nuovi destinati alla vendita intracomunitaria

Questa causa ostativa riguarda principalmente gli operatori immobiliari e i commercianti di auto. Non si applica a chi vende occasionalmente un immobile nell’ambito della propria attività. La vendita deve essere l’oggetto principale dell’attività per far scattare l’esclusione.

Attenzione: se sei un agente immobiliare che media la vendita di immobili (ma non li vende direttamente), questa causa ostativa non si applica perché l’oggetto della tua attività è la mediazione, non la cessione.

Il limite degli 85.000 euro di ricavi

Oltre alle cause ostative appena elencate, il regime forfettario prevede un tetto massimo di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui (innalzato da 65.000 a 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023). Questo non è tecnicamente una “causa ostativa” ma un requisito di accesso e permanenza. Tuttavia, è così strettamente collegato che merita un approfondimento.

Come funziona il superamento del limite

Le conseguenze del superamento dipendono dall’importo:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Per l’anno in corso resti forfettario e mantieni la tassazione agevolata
  • Ricavi superiori a 100.000 euro: l’uscita è immediata, cioè si applica il regime ordinario già dall’anno in corso. Dovrai applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento e presentare le relative dichiarazioni

Questa distinzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è molto importante: la soglia dei 100.000 euro funziona come un “paracadute” che evita la fuoriuscita immediata per chi supera di poco gli 85.000 euro, ma punisce severamente chi sfora in modo significativo.

Esempio pratico: superamento graduale vs immediato

Laura è una consulente forfettaria. Nel 2025 fattura 92.000 euro. Supera gli 85.000 ma resta sotto i 100.000: nel 2025 resta forfettaria, ma dal 1° gennaio 2026 passa automaticamente al regime ordinario. Se invece Laura avesse fatturato 105.000 euro nel 2025, avrebbe perso il regime già nel 2025 stesso, con l’obbligo di applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive al superamento.

Per una panoramica completa sui limiti e i controlli automatici del forfettario, ti consigliamo la nostra guida dedicata. Se invece vuoi capire quali spese puoi dedurre nel forfettario, leggi il nostro approfondimento.

Come verificare la propria posizione

Per capire se hai cause ostative che ti impediscono di accedere al forfettario, segui questa checklist di verifica:

Checklist cause ostative regime forfettario

  1. Verifica i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente: controlla la tua CU (Certificazione Unica) e somma tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Se superano i 35.000 euro lordi e il rapporto è cessato, hai una causa ostativa
  2. Verifica le partecipazioni societarie: controlla se sei socio di SNC, SAS, studi associati, imprese familiari o SRL trasparenti. Per le SRL ordinarie, verifica se hai il controllo e se l’attività è riconducibile alla tua
  3. Verifica il fatturato verso l’ex datore: se hai avuto un datore di lavoro negli ultimi 2 anni, calcola la percentuale di fatturato che proviene da lui. Se supera il 50%, hai una causa ostativa
  4. Verifica il regime IVA: la tua attività rientra in uno dei regimi speciali IVA? Se sì, non puoi aderire al forfettario
  5. Verifica la residenza fiscale: se non risiedi in Italia, verifica di essere in un Paese UE/SEE e di produrre almeno il 75% del reddito in Italia
  6. Verifica l’oggetto dell’attività: la tua attività principale è la vendita di immobili, terreni edificabili o veicoli nuovi? Se sì, sei escluso
  7. Verifica i ricavi dell’anno precedente: controlla se hai superato gli 85.000 euro (o i 100.000 euro) di ricavi o compensi

Se hai risposto “no” a tutte le domande e i tuoi ricavi sono sotto gli 85.000 euro, puoi aderire al regime forfettario senza problemi. In caso di dubbio, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica personalizzata: i nostri esperti possono analizzare la tua situazione specifica e consigliarti la scelta migliore.

Differenza tra esclusione e decadenza

Spesso si confondono due concetti diversi: l’esclusione e la decadenza dal regime forfettario. Ecco le differenze:

Esclusione (o impossibilità di accesso): si verifica quando una causa ostativa è presente fin dall’inizio. Il contribuente non ha mai avuto diritto di aderire al forfettario. Se ha applicato il regime per errore, l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte non versate con sanzioni e interessi. L’esclusione opera dall’origine.

Decadenza (o fuoriuscita): si verifica quando un contribuente che era legittimamente forfettario perde i requisiti durante l’anno (ad esempio supera i 100.000 euro di ricavi) o all’inizio dell’anno successivo (superamento della soglia di 85.000 senza sfondare i 100.000, o sopravvenienza di una causa ostativa). La decadenza opera in genere dall’anno successivo, tranne nel caso del superamento dei 100.000 euro che è immediato.

In entrambi i casi, il passaggio al regime ordinario comporta l’obbligo di:

  • Applicare l’IVA su tutte le operazioni
  • Tenere la contabilità ordinaria o semplificata
  • Versare l’IRPEF con le aliquote progressive (invece dell’imposta sostitutiva)
  • Pagare IRAP e addizionali regionali e comunali
  • Presentare la dichiarazione dei redditi con il modello ordinario

Cosa fare se ricadi in una causa ostativa

Se scopri di avere una causa ostativa, non farti prendere dal panico. Ecco le azioni concrete che puoi intraprendere a seconda della situazione:

Se hai partecipazioni societarie

La soluzione è cedere le quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione. Se vuoi essere forfettario nel 2027, devi cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2026. La cessione deve risultare da atto formale con data certa.

Se fatturi prevalentemente verso l’ex datore

Hai due opzioni: diversifica i clienti in modo che il fatturato verso l’ex datore scenda sotto il 50%, oppure attendi che passino i 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Durante l’attesa puoi operare con il regime ordinario.

Se hai superato i 35.000 euro da dipendente

Dovrai attendere l’anno successivo in cui il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sia sotto soglia. Se ti sei licenziato nel 2025 con stipendio oltre 35.000 euro, potrai aderire al forfettario dal 2027 (quando il “precedente” sarà il 2026, anno in cui non avrai avuto redditi da dipendente).

Se stai per superare gli 85.000 euro

Monitora attentamente i ricavi durante l’anno. Se ti avvicini alla soglia, valuta con il tuo consulente se conviene rallentare l’emissione di fatture o se è meglio superare il limite e passare al regime ordinario. Ricorda: superare i 100.000 euro comporta l’uscita immediata, quindi se sei vicino a quella soglia la pianificazione è fondamentale.

In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: non improvvisare. Un errore nella gestione delle cause ostative può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. Rivolgiti a un professionista che possa analizzare la tua situazione nel dettaglio.

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Domande frequenti sulle cause ostative del forfettario

Posso essere forfettario se ho una partecipazione in una SRL?

Dipende. Se la SRL è trasparente (ha optato per il regime di trasparenza fiscale), la risposta è no. Se è una SRL ordinaria, sei escluso solo se detieni una partecipazione di controllo (oltre il 50%) e l’attività della SRL è economicamente riconducibile alla tua. Una partecipazione minoritaria in una SRL con attività diversa dalla tua non è una causa ostativa.

Il limite dei 35.000 euro è calcolato al lordo o al netto?

Il limite è calcolato al lordo, cioè sul reddito complessivo da lavoro dipendente prima delle detrazioni e delle tasse. Il dato lo trovi nella tua Certificazione Unica (CU), alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

Sono pensionato: posso aprire partita IVA forfettaria?

Sì, a patto che la pensione (che è un reddito assimilato al lavoro dipendente) non superi i 35.000 euro lordi nell’anno precedente. Se la tua pensione è sotto questa soglia, puoi tranquillamente aprire una partita IVA forfettaria. Molti pensionati scelgono questa strada per arrotondare con attività di consulenza o libera professione.

Se una causa ostativa cessa, posso rientrare nel forfettario?

Sì. Il regime forfettario è un regime naturale per chi ne ha i requisiti. Se una causa ostativa viene meno (ad esempio cedi le quote societarie o passano i 2 anni dall’ex datore di lavoro), puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo a quello in cui la causa è cessata, senza limiti nel numero di rientri.

Le cause ostative valgono anche per il regime forfettario al 5%?

Sì, le cause ostative si applicano sia al regime forfettario con aliquota al 15% sia a quello agevolato al 5% (riservato ai primi 5 anni di nuova attività). In aggiunta, per il regime al 5% ci sono requisiti ulteriori: non devi aver esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti, e l’attività non deve essere una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente (salvo il periodo di praticantato).

Cosa rischio se applico il forfettario senza averne diritto?

Se l’Agenzia delle Entrate accerta che hai applicato il regime forfettario pur avendo una causa ostativa, dovrai versare le imposte ordinarie (IRPEF, addizionali, IRAP) sulla differenza, più le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) e gli interessi di mora. Per questo motivo è fondamentale verificare con attenzione la propria posizione prima di aderire al regime.

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Verificare la presenza di cause ostative richiede un’analisi attenta della propria situazione personale e patrimoniale. Un errore può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. I consulenti del CAF Centro Fiscale di Udine sono specializzati nella gestione delle partite IVA forfettarie e possono aiutarti a verificare se hai i requisiti per aderire al regime.

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