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Tag Archivio per: regime forfettario 2026

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Congedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e Domanda

regime forfettario partita iva

Il congedo parentale per P.IVA forfettari 2026 è una delle tutele previdenziali più importanti per le libere professioniste e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Se hai una partita IVA in regime forfettario e stai aspettando un figlio, o hai appena avuto un figlio, hai diritto a un’indennità economica erogata dall’INPS per i periodi di astensione dal lavoro. Questa guida completa ti spiega tutto: i requisiti per accedere al congedo parentale, gli importi dell’indennità INPS 2026, la durata massima e la procedura per fare domanda all’INPS. Scopri come tutelare la tua attività e la tua famiglia anche da autonomo.

Indice dei contenuti

  • Congedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha Diritto
  • Requisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPS
  • Importi dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026
  • Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla Fatturazione
  • Domanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come Procedere
  • Maternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo Parentale
  • Congedo Parentale Forfettari 2026 e Novità Normative
  • Contributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il Congedo
  • Regime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026
  • Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del Patronato
  • Documenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPS

Congedo Parentale P.IVA Forfettari 2026: Cos’è e Chi Ne Ha Diritto

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito parzialmente dall’INPS, che spetta ai genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Per i titolari di partita IVA in regime forfettario, il diritto al congedo parentale esiste ma funziona in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti.

I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS — la cassa previdenziale per freelance, collaboratori e autonomi senza altra cassa professionale — hanno diritto all’indennità di congedo parentale INPS a condizione di rispettare determinati requisiti contributivi. Questo vale sia per le madri che per i padri titolari di P.IVA forfettaria.

Chi ha una partita IVA forfettaria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS (cioè non è iscritto a una cassa professionale autonoma come ENPAM per i medici, Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti) può richiedere il congedo parentale. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la tua situazione specifica.

Requisiti per il Congedo Parentale Forfettari: Cosa Chiede l’INPS

Per ottenere l’indennità di congedo parentale dalla Gestione Separata INPS, i titolari di partita IVA forfettaria devono soddisfare requisiti contributivi precisi, stabiliti dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità) e successive modifiche.

I requisiti principali sono:

  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS: devi essere regolarmente iscritto come lavoratore autonomo alla Gestione Separata INPS, il che avviene automaticamente quando apri la partita IVA e versi i contributi.
  • Contributi versati nel periodo di riferimento: devi aver versato almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo parentale.
  • Nessun altro rapporto di lavoro dipendente attivo: al momento della fruizione del congedo, non devi svolgere contemporaneamente attività lavorativa dipendente.
  • Figlio di età non superiore ai 12 anni: il congedo parentale può essere fruito per figli fino al dodicesimo anno di vita.

Un aspetto critico per i forfettari: l’aliquota contributiva alla Gestione Separata, nel 2026, è del 26,07% sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura previdenziale (e del 24% per chi ha già un’altra forma di copertura). Chi applica la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari mantiene comunque i diritti alle prestazioni INPS, ma con un importo dell’indennità proporzionalmente inferiore.

Riduzione Contributiva Forfettari e Diritti INPS

I titolari di partita IVA in regime forfettario possono optare per la riduzione del 35% sui contributi INPS. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata la riduzione si applica sull’aliquota del 26,07%. L’esercizio dell’opzione non esclude dal diritto al congedo parentale, ma comporta una base contributiva più bassa e un’indennità INPS più ridotta. Il CAF Centro Fiscale a Udine può aiutarti a valutare la scelta più conveniente per la tua situazione.

Importi dell’Indennità di Congedo Parentale INPS per Forfettari 2026

L’importo dell’indennità di congedo parentale per la Gestione Separata INPS viene calcolato in modo diverso rispetto ai lavoratori dipendenti. Non si tratta di una percentuale dello stipendio mensile, ma di una percentuale della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dall’INPS.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’indennità di congedo parentale è pari al 30% del reddito convenzionale giornaliero (calcolato come il reddito annuo di riferimento diviso 365). Il reddito di riferimento è la media dei redditi imponibili degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del congedo, con un massimale annuo che per il 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT).

A titolo illustrativo (i calcoli esatti vanno sempre verificati con l’INPS o con il CAF):

  • Con un reddito imponibile annuo di 20.000 euro, il reddito giornaliero convenzionale è di circa 54,79 euro, e l’indennità giornaliera al 30% sarà di circa 16,44 euro.
  • Con un reddito imponibile annuo di 40.000 euro, l’indennità giornaliera è di circa 32,88 euro.

Si tratta di cifre indicative: il calcolo preciso dipende dal reddito effettivo e dal minimale/massimale INPS vigente. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi al CAF Centro Fiscale per una simulazione personalizzata.

Durata Massima del Congedo Parentale per P.IVA 2026

La durata massima del congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS è pari a 3 mesi complessivi (non trasferibili tra i genitori) per ogni figlio, fino al compimento dei 12 anni del figlio.

Il congedo può essere fruito:

  • In modo continuativo (tutti i 3 mesi consecutivi)
  • In modo frazionato su base mensile
  • Su base giornaliera (novità introdotta dal D.Lgs. 105/2022)

Nota importante: per i forfettari e liberi professionisti, la fruizione su base giornaliera è stata resa possibile dalla riforma del 2022, ma l’INPS richiede che il giorno di congedo sia completo: il lavoratore autonomo non deve aver esercitato attività lavorativa in quel giorno. Documentare correttamente i periodi di astensione è fondamentale per non incorrere in sanzioni o revoca dell’indennità.

Congedo Parentale e Regime Forfettario: Impatto sulla Fatturazione

Uno degli aspetti più pratici che interessa chi ha una partita IVA forfettaria è capire come il congedo parentale si concilia con la propria attività professionale. A differenza dei lavoratori dipendenti, un libero professionista non smette di lavorare automaticamente quando fruisce del congedo parentale.

Tuttavia, l’INPS è chiara sul punto: durante i giorni di congedo parentale per cui si richiede l’indennità, il lavoratore autonomo non deve aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture durante i giorni di congedo dichiarati potrebbe portare alla revoca dell’indennità e, nei casi più gravi, a sanzioni per indebita percezione.

Dal punto di vista del regime forfettario, l’indennità di congedo parentale erogata dall’INPS non rientra nel reddito imponibile forfettario ai fini dell’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni). Attenzione al limite di 85.000 euro di ricavi/compensi del regime forfettario 2026: i periodi di congedo possono ridurre i compensi annui, facilitando il rispetto del limite.

Domanda di Congedo Parentale INPS per Forfettari: Come Procedere

La domanda di congedo parentale INPS per i titolari di partita IVA in regime forfettario (iscritti alla Gestione Separata) deve essere presentata prima di iniziare il periodo di astensione o, in alternativa, entro i termini previsti dalla normativa. La procedura richiede la raccolta di documentazione specifica e la verifica della regolarità contributiva.

I documenti solitamente necessari includono:

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Codice fiscale del figlio e certificato di nascita
  • Dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedo
  • Eventuale documentazione reddituale (per il calcolo dell’indennità)

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della raccolta di tutta la documentazione necessaria e della presentazione della domanda di congedo parentale INPS per conto dei propri clienti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.

Congedo Parentale Padre con P.IVA Forfettaria

Anche il padre titolare di partita IVA forfettaria ha diritto al congedo parentale, con gli stessi requisiti e gli stessi importi della madre. La riforma del D.Lgs. 105/2022 ha esteso e rafforzato le tutele paternità anche per i lavoratori autonomi.

In particolare, il padre forfettario può fruire del congedo di paternità obbligatorio (attualmente 10 giorni lavorativi) e del congedo parentale di 3 mesi, fruibili fino ai 12 anni del figlio. Il Patronato CAF Centro Fiscale può assistere sia la madre che il padre nella gestione delle pratiche previdenziali INPS.

Maternità Anticipata e Congedo di Maternità: Differenza con il Congedo Parentale

È importante chiarire la differenza tra il congedo di maternità (astensione obbligatoria) e il congedo parentale, perché molti titolari di partita IVA forfettaria confondono le due prestazioni INPS.

Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è:

  • Obbligatorio: la madre non può lavorare nei periodi previsti dalla legge (di norma 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto)
  • Indennizzato all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera per le iscritte alla Gestione Separata
  • Richiede almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto

Il congedo parentale, invece, è:

  • Facoltativo: il genitore sceglie se e quando fruirne, fino ai 12 anni del figlio
  • Indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera (percentuale inferiore rispetto alla maternità obbligatoria)
  • Di durata massima 3 mesi per genitore, non trasferibili

Per le libere professioniste in regime forfettario, il percorso tipico è: prima il congedo di maternità (80%, obbligatorio), poi eventualmente il congedo parentale (30%, facoltativo). Il CAF Centro Fiscale a Udine gestisce entrambe le domande, coordinando il percorso previdenziale completo.

Congedo Parentale Forfettari 2026 e Novità Normative

Le regole sul congedo parentale per i lavoratori autonomi e i forfettari hanno subito alcune importanti modifiche negli ultimi anni, e il 2026 consolida il quadro normativo attuale.

Le principali novità e punti fermi per il 2026:

  • Frazionabilità giornaliera: introdotta dal D.Lgs. 105/2022, confermata anche per il 2026. I forfettari possono fruire del congedo parentale giorno per giorno, non solo per mesi interi.
  • Estensione fino ai 12 anni: il D.Lgs. 105/2022 ha elevato il limite di età da 8 a 12 anni per la fruizione del congedo parentale.
  • Aliquota Gestione Separata 2026: rimane al 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, inclusa la quota di finanziamento delle prestazioni maternità/paternità.

Resta invariata la struttura di base: i forfettari devono rispettare i requisiti contributivi minimi (almeno 3 mesi nei 12 precedenti). Il regime forfettario 2026 non subisce modifiche specifiche relativamente alle tutele parentali.

Contributi INPS e Regime Forfettario: Come si Calcola la Base per il Congedo

Per capire a quanto ammonta l’indennità di congedo parentale per i forfettari, è fondamentale capire come funziona la contribuzione alla Gestione Separata INPS.

I titolari di partita IVA in regime forfettario versano alla Gestione Separata i contributi sul proprio reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività alla categoria di attività. Per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie (che comprende la maggior parte dei professionisti con P.IVA forfettaria) il coefficiente è del 78%. Esempio: se fatturi 30.000 euro, il reddito imponibile forfettario è 30.000 x 78% = 23.400 euro.

Su questo reddito imponibile si calcolano i contributi INPS alla Gestione Separata all’aliquota del 26,07% (nel 2026, per chi non ha altra copertura). Quindi: 23.400 x 26,07% = circa 6.100 euro di contributi annui. Questa base contributiva determina poi i diritti alle prestazioni INPS, incluso il congedo parentale, fino al massimale annuo di circa 119.650 euro di reddito imponibile per il 2026.

Regime Forfettario e Maternità: Domande Pratiche per il 2026

Molte libere professioniste con partita IVA forfettaria si trovano ad affrontare domande pratiche legate alla maternità e al congedo parentale. Ecco alcuni scenari frequenti.

Posso richiedere il congedo parentale se ho aperto la partita IVA da poco? Sì, ma devi aver versato almeno 3 mesi di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo. Se hai aperto la P.IVA da meno di 3 mesi, potrebbe mancare il requisito minimo.

Posso fatturare durante il congedo parentale? No, nei giorni per cui richiedi l’indennità di congedo non puoi aver svolto attività lavorativa. Continuare a emettere fatture nei giorni dichiarati come congedo è incompatibile con l’indennità e può comportare la revoca della prestazione.

Il congedo parentale riduce i miei ricavi forfettari? I mesi di congedo corrispondono a periodi in cui presumibilmente fatturi meno. L’indennità INPS non è considerata ricavo ai fini del tetto forfettario di 85.000 euro. Se durante l’anno superi i 100.000 euro di ricavi, perdi immediatamente il regime forfettario; se superi gli 85.000 ma rimani sotto i 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo.

Congedo Parentale Forfettari: Il Ruolo del CAF e del Patronato

La gestione del congedo parentale per partita IVA forfettaria richiede competenze che spaziano dal diritto previdenziale alla fiscalità del regime agevolato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre, attraverso il Patronato, un servizio completo per le pratiche INPS legate alla maternità e al congedo parentale.

Il servizio comprende:

  • Verifica dei requisiti contributivi presso la Gestione Separata INPS
  • Calcolo dell’indennità stimata in base ai tuoi redditi effettivi
  • Raccolta di tutta la documentazione necessaria
  • Compilazione e trasmissione della domanda all’INPS
  • Monitoraggio dell’iter della pratica e assistenza in caso di problemi
  • Supporto per eventuali ricorsi o integrazioni documentali

Il servizio è disponibile sia in ufficio (Viale Tullio 13, Udine) che online in tutta Italia, consentendoti di gestire la pratica comodamente da casa tua.

Documenti Necessari per la Domanda di Congedo Parentale INPS

Per presentare la domanda di congedo parentale INPS per iscritti alla Gestione Separata, è necessario raccogliere la seguente documentazione:

  • Documento di identità valido del richiedente
  • Codice fiscale del richiedente e del figlio
  • Certificato di nascita del figlio (o provvedimento di adozione/affidamento)
  • Dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa nei giorni di congedo
  • Autocertificazione sulla situazione contributiva presso la Gestione Separata INPS
  • Eventuale dichiarazione dell’altro genitore con indicazione dei periodi di congedo da lui/lei fruiti

L’INPS può richiedere ulteriori documenti in funzione della specifica situazione. Il CAF Centro Fiscale verifica sempre in anticipo l’elenco completo dei documenti necessari, evitando richieste di integrazione che rallentano i tempi di erogazione dell’indennità.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai bisogno di assistenza per il congedo parentale o la maternità con P.IVA?

Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce le pratiche INPS per la maternità e il congedo parentale dei lavoratori autonomi e forfettari. Servizio disponibile sia in ufficio che online in tutta Italia. Il nostro team si occupa di tutto: dalla verifica dei requisiti alla presentazione della domanda.

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    Agosto 28, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 07:48:362026-08-28 10:15:26Congedo Parentale per P.IVA Forfettarie 2026: Indennità INPS, Requisiti e Domanda
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026
    2. Limite ricavi 85.000 euro: confermato
    3. Limite 30.000 euro reddito da lavoro dipendente
    4. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative
    5. Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita
    6. Limite spese personale ridotto a 20.000 euro
    7. Limite investimenti strumentali e fattura elettronica
    8. Novita aspettate ma non confermate
    9. Impatto pratico per categorie di professionisti
    10. Calcolo tasse 2026: esempi pratici
    11. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026
    12. Adempimenti 2026: scadenze e modelli
    13. Aliquote contributive INPS 2026
    14. FAQ

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    Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026

    La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:

    • Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)
    • Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativa
    • Conferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivita
    • Riduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)
    • Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornato
    • Esonero esterometro riconfermato per i forfettari

    Le aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche.

    Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026

    Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.

    Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:

    SogliaEffettoQuando esce dal regime
    Ricavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscita
    Ricavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivo
    Ricavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fatture

    Esempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.

    Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente

    Il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.

    La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.

    Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo.

    Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative

    La Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.

    I requisiti per accedere al 5% sono:

    • Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
    • No prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)
    • Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettario

    Causa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.

    Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.

    Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita

    L’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:

    • A chi non ha i requisiti per il 5%
    • Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%
    • A chi rientra dopo essere uscito dal regime

    I coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:

    CategoriaCoefficienteEsempi
    Industrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterie
    Commercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerce
    Commercio ambulante alimentari40%Mercati alimentari
    Commercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamento
    Costruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliari
    Intermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agenti
    Attivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, bar
    Attivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti
    Altre attivita economiche67%Categorie residuali

    Il coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

    Limite spese personale ridotto a 20.000 euro

    Una delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.

    Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.

    Il calcolo dei 20.000 euro include:

    • Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendenti
    • Co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative
    • Lavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionali
    • Utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
    • Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)

    Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.

    Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.

    Limite investimenti strumentali e fattura elettronica

    Il limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.

    Cosa rientra nel calcolo:

    • Beni strumentali nuovi e usati di proprieta
    • Beni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)
    • Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuo
    • Auto: 50% del valore per uso promiscuo

    Sulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

    Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.

    Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre.

    Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026

    Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:

    • Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euro
    • Estensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anni
    • Riduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariate
    • Sgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)
    • Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)

    L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.

    Impatto pratico per categorie di professionisti

    Professionisti (coefficiente 78%)

    Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.

    Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)

    Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.

    Influencer, content creator e digital workers

    Nessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.

    Calcolo tasse 2026: due esempi pratici

    Esempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)

    Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:

    Compensi lordi 202630.000 euro
    Coefficiente redditivita 78%23.400 euro
    Contributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euro
    Reddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euro
    Imposta sostitutiva 5%865 euro
    Totale tasse + contributi6.965 euro
    Netto annuo23.035 euro

    Esempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)

    Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:

    Compensi lordi 202660.000 euro
    Coefficiente redditivita 78%46.800 euro
    Contributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euro
    Reddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euro
    Imposta sostitutiva 15%5.190 euro
    Totale tasse + contributi17.390 euro
    Netto annuo42.610 euro

    I valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.

    Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)

    Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.

    Quadro LM (regime forfettario)

    Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:

    • Codice ATECO e coefficiente di redditivita
    • Ricavi/compensi 2025
    • Reddito determinato forfettariamente
    • Contributi previdenziali deducibili
    • Imposta sostitutiva (5% o 15%)
    • Acconti versati

    Quadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)

    Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).

    Quadro RT (capital gain)

    Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.

    Adempimenti 2026: scadenze e modelli

    Gli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:

    AdempimentoQuandoNote
    Versamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)
    Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorio
    LIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esonerati
    Modello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)
    Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’imposta
    Bollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia Entrate
    Comunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricavi

    Il forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).

    Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)

    Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:

    GestioneAliquota 2026Note
    Gestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioni
    Gestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntiva
    Artigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiesta
    Commercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiesta

    Per artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

    FAQ – Domande frequenti

    1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?

    No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.

    2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?

    No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.

    3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?

    Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.

    4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?

    Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

    5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?

    No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.

    6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?

    No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.

    7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?

    Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.

    Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?

    Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:

    • Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenza
    • Calcolo previsionale di tasse e contributi 2026
    • Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LM
    • Gestione fatturazione elettronica e bollo virtuale
    • Pratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commercianti
    • Consulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinaria

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    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 08:00:002026-05-24 09:54:32Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente

    Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

    Se sei un lavoratore autonomo o una partita IVA in regime forfettario, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: conviene davvero pagare l’imposta sostitutiva del 15% o, in certi casi, sarebbe meglio passare alla tassazione ordinaria IRPEF? La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.

    In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.

    Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione semplice

    L’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:

    • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
    • Addizionale regionale IRPEF
    • Addizionale comunale IRPEF

    In pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.

    La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo.

    Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026

    Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.

    Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:

    Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026
    Da 0 a 28.000 euro23%
    Da 28.001 a 50.000 euro35%
    Oltre 50.000 euro43%

    A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro.

    Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinaria

    Vediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.

    Nel regime forfettario:

    • L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)
    • Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)
    • Non si possono dedurre le spese effettive sostenute
    • Non si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)
    • I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibile
    • Non si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)

    Nel regime ordinario:

    • L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)
    • Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)
    • Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.
    • Si pagano le addizionali regionale e comunale
    • Potrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie

    Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euro

    Supponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.

    VoceRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Ricavi40.000 €40.000 €
    Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)
    Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)
    Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €
    Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)
    Addizionali regionali/comunali0~600 €
    Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)
    Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €

    In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.

    Quando la tassazione ordinaria può essere più conveniente

    Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni.

    1. Spese professionali elevate e reali

    Il regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.

    Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.

    2. Detrazioni IRPEF molto elevate

    Chi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.

    Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:

    • Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)
    • Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)
    • Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)
    • Spese per istruzione (rette scolastiche, università)
    • Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)
    • Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica

    Se la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.

    3. Redditi molto bassi: la no tax area

    Per i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.

    Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.

    Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vince

    Prendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.

    VoceRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Ricavi45.000 €45.000 €
    Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)
    Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €
    Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €
    Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)
    Addizionali regionali/comunali0~550 €
    Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €
    Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €
    Altre detrazioni stimate0-400 €
    Imposta netta totale3.892 €2.161 €

    In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo.

    Il fattore contributi INPS nel confronto

    Un elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.

    Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.

    Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività

    Per chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.

    Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).

    Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026

    CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Aliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivo
    Addizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)
    IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attività
    Deduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)
    Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSI
    Riduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NO
    IVANon addebitata né detrattaPieno regime IVA
    Limite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limite
    Ritenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)
    Semplificazione contabileMassimaContabilità completa

    Altri fattori da considerare oltre all’imposta

    Il confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione.

    L’IVA: un fattore spesso sottovalutato

    Nel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.

    Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.

    La semplificazione contabile e i costi del commercialista

    Il regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.

    Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.

    Pensione futura e contributi previdenziali

    Un aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.

    La questione delle perdite fiscali

    In regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.

    Come calcolare la convenienza nel tuo caso specifico

    Data la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:

    1. Ricavi previsti e loro andamento nel tempo
    2. Spese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditività
    3. Carico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a carico
    4. Mutuo prima casa: interessi passivi detraibili
    5. Spese mediche e sanitarie
    6. Contributi a fondi pensione
    7. IVA non recuperabile sugli acquisti professionali
    8. Costi aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinario
    9. Riduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)
    10. Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futura

    La simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.

    Il check rapido: la regola del pollice

    Se vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:

    • Hai figli a carico (specialmente più di due)
    • Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/anno
    • Le tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzata
    • Hai spese mediche o per disabilità rilevanti
    • Stai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anni
    • I tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significative

    Se ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.

    Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinario

    Se hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.

    Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.

    Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).

    Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare.

    Domande frequenti (FAQ)

    L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?

    No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.

    Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?

    No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.

    Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?

    No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.

    Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?

    Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.

    Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?

    Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.

    I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?

    Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.

    Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per te

    La scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.

    La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.

    Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.

    Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.

    Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni.

    Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Contabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime Conviene

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Sei davanti al bivio fiscale piu importante della tua vita da partita IVA: regime forfettario o contabilita semplificata? La scelta sbagliata puo costarti migliaia di euro all’anno in tasse e adempimenti inutili. In questa guida completa 2026 troverai il confronto definitivo punto per punto, tre esempi numerici concreti e una tabella decisionale per capire in cinque minuti quale regime fa per te.

    Il regime forfettario, con la sua aliquota sostitutiva del 5% o 15% e gli adempimenti minimi, sembra sempre la scelta piu conveniente. In realta esistono situazioni specifiche in cui la contabilita semplificata, pur con IVA al 22% e IRPEF a scaglioni 23-43%, permette di pagare meno tasse e gestire meglio l’attivita. Vediamo insieme tutti i dettagli.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)
    2. Cos’e la contabilita semplificata 2026
    3. Confronto punto per punto: tabella completa
    4. Quando conviene il regime forfettario
    5. Quando conviene la contabilita semplificata
    6. Esempio 1: consulente 50K compensi, 5K costi
    7. Esempio 2: consulente 50K compensi, 25K costi
    8. Esempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costi
    9. Come passare da forfettario a semplificata
    10. Come passare da semplificata a forfettario
    11. Casi particolari: startup, sportivi, professioni
    12. Tabella decisionale: scegli in 5 minuti
    13. Domande frequenti (FAQ)

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    Cos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)

    Il regime forfettario e il regime fiscale agevolato pensato per piccole partite IVA, professionisti e ditte individuali. Introdotto dalla Legge di Stabilita 2015 e modificato negli anni, nel 2026 mantiene le caratteristiche principali consolidate dalle ultime riforme.

    Caratteristiche principali del forfettario 2026

    • Limite ricavi/compensi: 85.000 euro (annui, ragguagliati ad anno se inizi attivita in corso d’anno)
    • Aliquota sostitutiva 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attivita (no mera prosecuzione, niente attivita uguale nei 3 anni precedenti)
    • Aliquota sostitutiva 15% dal sesto anno o se non rispetti i requisiti startup
    • Coefficiente di redditivita per categoria ATECO (dal 40% al 86%): determina la base imponibile in modo forfettario
    • NO IVA in fattura: non addebiti IVA al cliente e non puoi detrarre quella sugli acquisti
    • NO ritenuta d’acconto: il cliente non ti trattiene il 20% (con dichiarazione esplicita)
    • Costi NON deducibili: paghi le tasse sul forfettario indipendentemente dai costi reali sostenuti
    • Adempimenti minimi: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA

    Coefficienti di redditivita per categoria

    Categoria attivitaCoefficienteEsempio ATECO
    Industrie alimentari e bevande40%10.xx, 11.xx
    Commercio all’ingrosso e dettaglio40%45-46-47.xx
    Commercio ambulante alimentari40%47.81
    Commercio ambulante altri prodotti54%47.82-47.89
    Costruzioni e immobiliare86%41-43, 68.xx
    Intermediari del commercio62%46.1x
    Servizi alloggio e ristorazione40%55-56.xx
    Attivita professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri)78%69-71-74.xx
    Altre attivita economiche67%varie

    Esempio pratico: un consulente con codice ATECO professionale (coefficiente 78%) che fattura 50.000 euro avra una base imponibile forfettaria di 39.000 euro (50.000 x 78%), indipendentemente dai costi reali sostenuti. Questo e il punto cruciale del confronto con la semplificata.

    Cos’e la contabilita semplificata 2026

    La contabilita semplificata e il regime contabile naturale per imprese individuali e societa di persone che superano i limiti del forfettario ma restano entro soglie precise. E “semplificata” rispetto alla contabilita ordinaria (obbligatoria oltre certi limiti), ma comporta comunque adempimenti significativi.

    Caratteristiche principali della semplificata 2026

    • Limite ricavi servizi: 500.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)
    • Limite ricavi commercio: 800.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)
    • Tassazione IRPEF a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni 2026)
    • Addizionali regionali e comunali: dall’1,23% al 3,33% circa (variano per regione/comune)
    • IVA ordinaria: applichi il 22% (o aliquote ridotte 4%, 5%, 10% per beni specifici) e detrai quella sugli acquisti
    • Costi DEDUCIBILI: deduci tutti i costi inerenti l’attivita (materie prime, affitti, utenze, consulenze, carburante, etc.)
    • Ammortamenti beni strumentali: deduci il costo dei beni strumentali (computer, auto, macchinari) in piu anni secondo coefficienti ministeriali
    • Tenuta registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) e Modello Redditi PF
    • Adempimenti: dichiarazione IVA annuale, LIPE trimestrali, F24 mensile o trimestrale, esterometro

    Principio di cassa o competenza?

    Dal 2017 la contabilita semplificata applica il principio di cassa (con alcune eccezioni). Significa che ricavi e costi rilevano nell’anno in cui sono effettivamente incassati o pagati, non nell’anno in cui maturano. Questo e un vantaggio per chi gestisce cantieri o consulenze pluriennali.

    Confronto punto per punto: tabella completa

    Ecco la tabella di confronto definitiva tra regime forfettario e contabilita semplificata. Tienila a portata di mano: e il riassunto piu utile dell’intera guida.

    CaratteristicaRegime forfettarioContabilita semplificata
    Limite ricavi/compensi85.000 euro500K servizi / 800K commercio
    TassazioneSostitutiva 5% (startup) o 15%IRPEF scaglioni 23-35-43% + addizionali
    Costi deducibiliNO (forfait per coefficiente)SI (tutti i costi inerenti)
    AmmortamentiNOSI (beni strumentali)
    IVANO (non addebiti, non detrai)SI 22% (o aliquote ridotte)
    Ritenuta d’accontoNO (con dichiarazione)SI 20% per professionisti
    AdempimentiMinimi (no LIPE, no dich. IVA)Medi (LIPE, IVA, esterometro)
    Detrazioni IRPEFNO (no IRPEF da detrarre)SI (figli, coniuge, ristrutturazioni)
    AccontiSI (giugno + novembre)SI (giugno + novembre)
    BilanciNONO (semplificata, non ordinaria)
    F24TrimestraleMensile o trimestrale (volume)
    Fattura elettronicaSI (obbligatoria 2024+)SI (obbligatoria)
    ISA (indici affidabilita)NOSI
    Contributi INPSRiduzione 35% opzionale (artigiani/commercianti)Standard senza riduzione

    Quando conviene il regime forfettario

    Il forfettario e oggettivamente piu conveniente in queste situazioni specifiche:

    • Compensi sotto 85.000 euro: e l’unico modo per accedervi, oltre il limite il regime decade automaticamente
    • Pochi costi inerenti: se i tuoi costi reali sono inferiori al complemento del coefficiente (es: per coeff. 78%, costi sotto il 22% del fatturato), il forfait ti fa risparmiare
    • Attivita di servizi/professionali pure: consulenza, coaching, formazione, servizi digitali con minime spese vive
    • Cliente prevalente B2C: se vendi a privati o forfettari, l’IVA al 22% sarebbe un sovrapprezzo che il cliente non recupera
    • Vita semplice fiscale: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA, contabilita gestibile con foglio excel
    • Riduzione contributi INPS 35%: artigiani e commercianti possono optare per il taglio dei contributi minimi (~1.300 euro/anno risparmiati)
    • Niente ritenuta d’acconto: liquidita immediata, niente attesa rimborsi a credito

    Regola pratica: se hai costi inferiori al 25-30% del fatturato e fatturi sotto 85K, nel 90% dei casi il forfettario e la scelta migliore.

    Quando conviene la contabilita semplificata

    La contabilita semplificata, nonostante l’IRPEF a scaglioni e gli adempimenti maggiori, conviene oggettivamente in queste situazioni:

    • Compensi sopra 85.000 euro: il forfettario e impossibile, scegli tra semplificata e ordinaria (sotto i limiti, semplificata)
    • Costi importanti: se i costi reali superano il forfait del coefficiente (es: oltre 22% per coeff. 78%, oltre 14% per coeff. 86%), la deducibilita ti fa risparmiare
    • Acquisto beni strumentali: macchinari, auto aziendali, attrezzature professionali con IVA significativa che recuperi
    • Cliente prevalente B2B: aziende e P.IVA ordinarie che recuperano l’IVA, quindi il 22% non pesa
    • Necessita detrazioni IRPEF: figli a carico (950 euro per figlio), coniuge a carico (~800 euro), ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, spese mediche
    • Magazzino e rimanenze: per chi vende prodotti, la deducibilita dei costi di acquisto e fondamentale
    • Investimenti pluriennali: ammortamenti deducibili su 5-8 anni per beni strumentali importanti
    • Compensazioni F24: crediti IRPEF, IVA o contributi compensabili con altre imposte

    Regola pratica: se hai costi superiori al 30-40% del fatturato e/o famiglia con detrazioni significative, fai sempre la doppia simulazione con il tuo CAF prima di scegliere.

    Esempio 1: consulente 50K compensi, 5K costi

    Profilo: consulente informatico, ATECO 62.02.00 (coefficiente 78%), Gestione Separata INPS, compensi annui 50.000 euro, costi reali 5.000 euro (laptop, software, formazione).

    Calcolo regime forfettario

    • Imponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro
    • Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 39.000 x 26,07% = 10.167 euro (deducibili)
    • Base imponibile dopo contributi: 39.000 – 10.167 = 28.833 euro
    • Imposta sostitutiva 15%: 28.833 x 15% = 4.325 euro
    • Totale tasse + contributi: 14.492 euro
    • Reddito netto: 50.000 – 5.000 (costi reali) – 14.492 = 30.508 euro

    Calcolo contabilita semplificata

    • Reddito imponibile: 50.000 – 5.000 (costi reali) = 45.000 euro
    • Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 45.000 x 26,07% = 11.732 euro (deducibili)
    • Base imponibile IRPEF: 45.000 – 11.732 = 33.268 euro
    • IRPEF: 23% su 28.000 = 6.440 + 35% su 5.268 = 1.844 = 8.284 euro
    • Addizionali regionali/comunali (~2%): 33.268 x 2% = 665 euro
    • Totale tasse + contributi: 20.681 euro
    • Reddito netto: 50.000 – 5.000 – 20.681 = 24.319 euro

    Risultato Esempio 1: il forfettario fa risparmiare 6.189 euro all’anno. Con costi bassi e fatturato sotto 85K, il regime agevolato e nettamente piu conveniente. Anche considerando l’IVA al 22% (non addebitata in forfettario), per clienti B2C il vantaggio e ancora maggiore.

    Esempio 2: consulente 50K compensi, 25K costi

    Profilo: stesso consulente ATECO 62.02.00, ma con costi reali elevati: 25.000 euro (ufficio in affitto, collaboratori esterni, attrezzature, viaggi, formazione intensiva). Coniuge a carico, 1 figlio a carico.

    Calcolo regime forfettario

    • Imponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro (i costi reali NON contano)
    • Contributi INPS: 10.167 euro
    • Imposta sostitutiva 15%: 4.325 euro
    • Totale tasse + contributi: 14.492 euro (uguale all’esempio 1!)
    • Reddito netto: 50.000 – 25.000 (costi reali) – 14.492 = 10.508 euro

    Calcolo contabilita semplificata

    • Reddito imponibile: 50.000 – 25.000 = 25.000 euro
    • Contributi INPS (26,07% su 25K): 25.000 x 26,07% = 6.518 euro
    • Base imponibile IRPEF: 25.000 – 6.518 = 18.482 euro
    • IRPEF lorda 23%: 4.251 euro
    • Detrazioni: coniuge ~690 + figlio ~950 + lavoro autonomo ~1.000 = -2.640 euro
    • IRPEF netta: 4.251 – 2.640 = 1.611 euro
    • Addizionali (~2%): 370 euro
    • Totale tasse + contributi: 8.499 euro
    • Reddito netto: 50.000 – 25.000 – 8.499 = 16.501 euro

    Risultato Esempio 2: la semplificata fa risparmiare 5.993 euro all’anno! Quando i costi reali superano largamente il forfait (qui 50% vs 22%) e ci sono detrazioni familiari, il regime ordinario torna nettamente piu conveniente. Inoltre la semplificata permette di recuperare l’IVA sui 25K di costi (~5.500 euro) se i clienti sono B2B.

    Esempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costi

    Profilo: artigiano edile, ATECO 43.32.00 (coefficiente 86%), iscritto Gestione Artigiani INPS, ricavi 70.000 euro, costi reali 30.000 euro (materiali, mezzo, attrezzature, sub-appalti). Single, no detrazioni familiari.

    Calcolo regime forfettario

    • Imponibile forfettario: 70.000 x 86% = 60.200 euro
    • Contributi Gestione Artigiani fissi minimi: ~4.300 euro
    • Contributi eccedenti il minimale (24% su quota oltre 18.555 euro): (60.200 – 18.555) x 24% = ~10.000 euro
    • Totale contributi INPS: ~14.300 euro
    • Base imponibile dopo contributi: 60.200 – 14.300 = 45.900 euro
    • Imposta sostitutiva 15%: 45.900 x 15% = 6.885 euro
    • Totale tasse + contributi: 21.185 euro
    • Reddito netto: 70.000 – 30.000 – 21.185 = 18.815 euro

    Calcolo contabilita semplificata

    • Reddito imponibile: 70.000 – 30.000 = 40.000 euro
    • Contributi Gestione Artigiani: ~4.300 minimi + 24% su (40.000 – 18.555) = ~9.450 = ~13.750 euro
    • Base imponibile IRPEF: 40.000 – 13.750 = 26.250 euro
    • IRPEF 23%: 6.038 euro
    • Detrazione lavoro autonomo: ~-1.100 euro
    • IRPEF netta: 4.938 euro
    • Addizionali (~2%): 525 euro
    • Totale tasse + contributi: 19.213 euro
    • Reddito netto: 70.000 – 30.000 – 19.213 = 20.787 euro

    Risultato Esempio 3: la semplificata fa risparmiare 1.972 euro all’anno, ma con adempimenti molto piu pesanti. Bisogna inoltre considerare l’IVA al 22% sui materiali (recuperata in semplificata, costo netto in forfettario): per 30K di costi con IVA al 10-22%, sono altri 3.000-6.600 euro di vantaggio per la semplificata. In sintesi: con coefficiente alto 86% e costi importanti, la semplificata vince anche economicamente.

    Come passare da forfettario a semplificata

    Il passaggio dal regime forfettario alla contabilita semplificata puo avvenire per scelta volontaria o per fuoriuscita obbligatoria (superamento limite 85.000 euro o cause di esclusione).

    Procedura passo passo

    1. Comportamento concludente: dal 1 gennaio dell’anno scelto, inizi ad addebitare IVA in fattura e tieni i registri IVA. Non e necessaria una comunicazione preventiva ad AdE
    2. Comunicazione in dichiarazione IVA: nel quadro VO della dichiarazione IVA dell’anno successivo, comunichi l’opzione per il regime ordinario/semplificato
    3. Apertura registri IVA: registro acquisti, registro vendite o corrispettivi, eventuale registro beni ammortizzabili (se opti per esso)
    4. Iscrizione VIES: se hai clienti o fornitori UE, iscrizione tramite ANR/3 o quadro AA9 (telematicamente)
    5. Versamenti F24: passi da trimestrale a mensile/trimestrale a seconda del volume d’affari
    6. Vincolo triennale: l’opzione vincola per almeno 3 anni, salvo modifica normativa

    Fuoriuscita obbligatoria per superamento 85K

    Se nel corso dell’anno superi i ricavi/compensi di 85.000 euro:

    • Tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal forfettario dall’anno successivo
    • Oltre 100.000 euro: esci nello stesso anno, devi addebitare IVA da quel momento e ricalcolare l’IVA sulle fatture gia emesse oltre soglia

    Come passare da semplificata a forfettario

    Il passaggio inverso, dalla semplificata al forfettario, e possibile solo se rispetti tutti i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente.

    Requisiti per accedere al forfettario

    • Ricavi/compensi anno precedente sotto 85.000 euro
    • Spese per lavoro dipendente/collaboratori sotto 20.000 euro lordi
    • Niente partecipazione in societa di persone, associazioni professionali, srl in regime di trasparenza
    • Niente rapporto di lavoro dipendente con redditi superiori a 30.000 euro (limite 2026, salvo modifiche)
    • Niente attivita prevalente verso ex datore di lavoro nei 2 anni precedenti

    Procedura

    1. Verifica requisiti al 31/12 dell’anno precedente
    2. Dal 1 gennaio applichi il regime forfettario, smetti di addebitare IVA
    3. Comunicazione in dichiarazione IVA dell’anno successivo (quadro VO)
    4. Rettifica IVA detratta: dovrai versare l’IVA detratta sui beni strumentali ancora in ammortamento, proporzionalmente agli anni residui
    5. Magazzino: se hai rimanenze, le valuti al costo e nel forfettario non sono piu deducibili

    Attenzione: se sei uscito dal forfettario per superamento dei 100.000 euro, devi attendere requisiti rispettati per almeno un anno intero prima di rientrare. La pianificazione qui e fondamentale.

    Casi particolari: startup, sportivi, professioni

    Aliquota 5% startup forfettario

    Il vantaggio dell’aliquota 5% per i primi 5 anni di attivita e enorme rispetto a qualsiasi alternativa. Esempio concreto: consulente con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%:

    • Forfettario aliquota 5%: imponibile 28.833 x 5% = 1.442 euro di tasse
    • Forfettario aliquota 15%: 4.325 euro di tasse
    • Semplificata IRPEF 23%+addizionali: oltre 8.500 euro di tasse

    Nei primi 5 anni il forfettario startup batte qualsiasi altro regime, salvo casi estremi di costi altissimi e detrazioni familiari multiple.

    Riforma sport: regole diverse

    Per istruttori, allenatori e collaboratori sportivi dilettantistici, la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e modifiche) prevede regole specifiche:

    • Compensi sportivi dilettantistici esenti fino a 15.000 euro annui (non concorrono al limite forfettario)
    • Tra 15.000 e 50.000 euro: tassazione progressiva specifica
    • Oltre 50.000 euro: tassazione ordinaria con possibilita di forfettario se P.IVA
    • Contributi INPS Gestione Separata sport con aliquote agevolate per i primi anni

    Professioni con cassa autonoma

    Avvocati (Cassa Forense), medici (ENPAM), ingegneri/architetti (Inarcassa), psicologi (ENPAP), geometri (CIPAG), commercialisti (CNPADC) hanno contributi alla cassa professionale calcolati sul reddito IRPEF (semplificata) o sul forfettario (regime agevolato), con minimali specifici. Per questi professionisti il calcolo conviene/non conviene dipende anche dal contributo soggettivo e integrativo della cassa, che varia molto tra ordini.

    Tabella decisionale: scegli in 5 minuti

    Usa questa tabella decisionale rapida per orientarti. Rispondi alle domande in ordine: la prima risposta “no” tipicamente determina la scelta.

    DomandaSe SISe NO
    Fatturato sotto 85.000 euro?Forfettario possibileSemplificata obbligatoria
    Costi sotto il complemento del coefficiente?Forfettario convieneValuta semplificata
    Cliente prevalente B2C?Forfettario conviene (no IVA)Valuta semplificata (IVA neutra B2B)
    Sei nei primi 5 anni di attivita (startup)?Forfettario 5% imbattibileValuta entrambi i regimi
    Hai famiglia con detrazioni IRPEF?Valuta semplificata (detrazioni)Forfettario va bene
    Investi in beni strumentali con IVA?Semplificata conviene (recuperi IVA)Forfettario va bene
    Vuoi vita fiscale semplice?Forfettario sempre meglioSemplificata accettabile
    Hai dipendenti con costi oltre 20K?Forfettario impossibileForfettario possibile

    Regola d’oro finale

    Non scegliere mai sull’istinto. Fai sempre fare al tuo CAF o commercialista una doppia simulazione numerica con i tuoi dati reali: fatturato previsto, costi previsti, situazione familiare, tipo di clienti. La differenza puo essere di migliaia di euro all’anno e cambia con il variare delle aliquote IRPEF, dei coefficienti e delle soglie.

    Domande frequenti (FAQ)

    Posso passare ogni anno da un regime all’altro?

    No. L’opzione per la semplificata vincola per almeno 3 anni. Per il forfettario, l’accesso e libero ma ogni anno occorre verificare i requisiti. La pianificazione pluriennale e fondamentale.

    Cosa succede se sforo gli 85.000 euro a meta anno?

    Dipende dall’importo. Se ti fermi tra 85.001 e 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci nello stesso anno, con obbligo di addebitare IVA da quel momento e regolarizzare. La gestione e complessa, fatti seguire da un CAF.

    In semplificata posso dedurre l’auto?

    Si, ma con limiti: 20% del costo deducibile per autovetture (40% per agenti/rappresentanti), entro un tetto di 18.075,99 euro come valore di acquisto. L’IVA e detraibile al 40%. Per veicoli commerciali (autocarri) la deducibilita e al 100%.

    I contributi INPS sono uguali nei due regimi?

    L’aliquota e identica (26,07% Gestione Separata, ~24% Artigiani/Commercianti oltre minimale). Cambia la base imponibile: nel forfettario calcoli i contributi sul reddito forfettario (es. 78% del fatturato), in semplificata sul reddito reale (fatturato meno costi). Solo artigiani e commercianti forfettari possono optare per la riduzione contributiva del 35%.

    In forfettario posso fatturare a clienti UE?

    Si, ma serve l’iscrizione al VIES. Per beni: cessione intracomunitaria non imponibile (no IVA, no aliquota). Per servizi B2B: reverse charge (cliente UE applica IVA del suo paese). Servizi B2C: applichi IVA italiana se sotto 10.000 euro/anno UE, altrimenti OSS. La gestione operativa resta semplice ma servono adempimenti specifici.

    La detrazione del 50% per ristrutturazione si applica al forfettario?

    No, perche le detrazioni IRPEF richiedono il pagamento di IRPEF da cui scalarle. Il forfettario paga imposta sostitutiva, non IRPEF, quindi non puo usare le detrazioni (50% ristrutturazioni, 65% ecobonus, spese mediche, etc.). La semplificata puo. Questo e un fattore decisivo per chi ha ristrutturazioni in corso o spese mediche significative.

    Come faccio a sapere quale regime conviene a me?

    L’unico modo affidabile e una simulazione numerica con dati reali: fatturato previsto, costi reali, situazione familiare, contributi INPS/cassa. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questa simulazione gratuita: fissa un appuntamento, porta dati 2025 e proiezioni 2026, e in 30 minuti hai una risposta precisa con i numeri di tasse e contributi nei due scenari.

    Conclusione: la scelta giusta dipende dai numeri

    La scelta tra regime forfettario e contabilita semplificata non ha una risposta universale. Dipende dal tuo fatturato, dai costi reali, dal coefficiente di redditivita della tua categoria, dal tipo di clienti, dalla tua situazione familiare e dagli investimenti pianificati.

    Sintesi finale:

    • Forfettario: ideale se sotto 85K, pochi costi, vita fiscale semplice, primi 5 anni di attivita
    • Semplificata: ideale se sopra 85K (obbligatoria), costi importanti, B2B, detrazioni familiari, investimenti pluriennali

    Per una simulazione personalizzata gratuita e capire quale regime conviene davvero alla tua attivita nel 2026, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti ti aiuteranno a scegliere il regime fiscale piu vantaggioso, gestire eventuali passaggi e ottimizzare tasse, contributi e adempimenti.

    Articolo aggiornato a maggio 2026 sulla base della normativa vigente. Le aliquote, i coefficienti e le soglie sono soggette a modifiche legislative. Verifica sempre con il tuo consulente prima di prendere decisioni operative.

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    Luglio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-14 08:00:002026-05-24 09:54:33Contabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime Conviene
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Aprire una partita IVA in regime forfettario non significa essere costretti a una sola attività. Molti professionisti e piccoli imprenditori scoprono nel tempo nuove opportunità di business e si chiedono se sia possibile gestire più codici ATECO contemporaneamente all’interno della stessa partita IVA forfettaria. La risposta è sì, ma con regole precise da conoscere per non rischiare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e per scegliere la combinazione fiscalmente più conveniente.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come registrare più codici ATECO, come funziona il coefficiente di redditività con attività multiple, quale soglia rispettare per il limite degli 85.000€ e quali sono i casi pratici più frequenti — dall’architetto che vende online all’estetista che organizza corsi formativi.

    Questa guida è complementare al nostro approfondimento sulla doppia partita IVA, che riguarda invece l’apertura di due partite IVA distinte.

    Indice dei contenuti

    1. Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?
    2. ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza
    3. Come registrare più ATECO: modello AA9/12
    4. Coefficiente di redditività con più ATECO
    5. Limite 85.000€ e somma dei compensi
    6. Casi pratici: combinazioni reali
    7. Combinazioni vantaggiose e svantaggiose
    8. Cambio di prevalenza durante l’anno
    9. Impatto sulla gestione previdenziale
    10. Limite investimenti 20.000€ con più ATECO
    11. Domande frequenti

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    Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?

    Sì, una partita IVA in regime forfettario può avere più codici ATECO. La normativa italiana (Legge 190/2014) non pone alcun divieto a esercitare attività multiple sotto la stessa partita IVA. Anzi, è una situazione molto comune: il libero professionista che diversifica i ricavi, l’artigiano che amplia la gamma di servizi, il commerciante che aggiunge una linea online.

    L’unico vincolo riguarda la compatibilità tra codici ATECO: ogni nuovo codice deve essere coerente con la natura giuridica della partita IVA (ditta individuale, libero professionista) e non deve attivare cause ostative al regime forfettario. Per esempio, un dipendente non può aprire un’attività che si configuri come prevalentemente rivolta verso il proprio datore di lavoro.

    L’Agenzia delle Entrate, attraverso varie risposte ad interpello (ad esempio Risposta n. 169/2020), ha chiarito che il forfettario “non è incompatibile con l’esercizio di più attività identificate con codici ATECO differenti”. L’importante è gestire correttamente la fatturazione separata e applicare il giusto coefficiente di redditività.

    ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza

    Quando hai più codici ATECO, l’Agenzia delle Entrate richiede di indicarne uno come principale (prevalente) e gli altri come secondari (accessori). La distinzione non è formale: ha conseguenze fiscali concrete sul calcolo del reddito e sulla cassa previdenziale di iscrizione.

    ATECO principale

    L’ATECO principale identifica l’attività prevalente, quella da cui deriva la quota maggiore di fatturato. Il criterio per stabilire la prevalenza è chiaro: è prevalente l’attività che genera oltre il 51% dei compensi annui. In caso di parità o difficoltà di calcolo, vale il principio della “stabilità”: prevale l’attività esercitata in modo più strutturato e continuativo.

    ATECO secondari

    Gli ATECO secondari sono attività complementari, accessorie o di diversificazione che generano una parte minoritaria del fatturato. Possono essere uno o più di uno (la legge non fissa un limite numerico, anche se l’Agenzia delle Entrate generalmente accetta fino a 5-6 codici secondari senza obiezioni).

    Importante: ogni codice ATECO deve essere effettivamente esercitato. Aprire codici “preventivi” che non corrispondono ad attività reali è sconsigliato e può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

    Come registrare più ATECO: modello AA9/12

    La registrazione di codici ATECO multipli avviene tramite il modello AA9/12, il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare inizio attività, variazioni e cessazioni delle persone fisiche. Esistono due scenari principali.

    1. Apertura iniziale con più ATECO

    Se sai già fin dall’inizio di voler esercitare più attività, puoi indicare tutti i codici ATECO direttamente in fase di apertura della partita IVA. Nel modello AA9/12 troverai il quadro B (attività esercitate): qui inserisci il codice prevalente e, nel riquadro dedicato, gli eventuali codici secondari.

    2. Variazione successiva

    Se hai già una partita IVA aperta e vuoi aggiungere un nuovo ATECO, presenti un AA9/12 di variazione. La modifica è gratuita e va effettuata entro 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività. La variazione produce effetti immediati: dal giorno della comunicazione puoi fatturare anche con il nuovo codice.

    Modalità di invio

    • Online via SPID/CIE sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi – Partita IVA”)
    • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF)
    • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (su appuntamento)

    Se hai una partita IVA artigiana o commerciale iscritta in Camera di Commercio, oltre all’AA9/12 dovrai aggiornare anche la visura camerale tramite ComUnica.

    Coefficiente di redditività con più ATECO

    Questo è probabilmente il punto più delicato e meno conosciuto. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per un coefficiente di redditività che varia da attività a attività (40% commercio, 67% servizi, 78% professioni, 86% costruzioni, ecc.).

    Quando hai più ATECO, la regola dell’Agenzia delle Entrate (chiarita nella Circolare 10/E/2016) è chiara: si applica il coefficiente di redditività dell’attività prevalente a tutto il fatturato complessivo. Non si fa una media ponderata, non si applicano coefficienti differenti alle singole attività.

    Esempio concreto

    • Attività A (coefficiente 78%): fatturato 32.000€ → 80% del totale
    • Attività B (coefficiente 40%): fatturato 8.000€ → 20% del totale
    • Coefficiente unico applicato: 78% (perché A è prevalente)
    • Reddito imponibile = 40.000€ × 78% = 31.200€

    Questa regola può essere svantaggiosa se l’attività prevalente ha un coefficiente alto e quella secondaria un coefficiente basso. Al contrario, può essere conveniente se la prevalenza è invertita.

    La soglia del 51%

    Per essere considerata prevalente, un’attività deve generare più del 51% dei compensi annui. Se nessuna attività raggiunge questa soglia (per esempio 45% + 35% + 20%), prevale comunque quella con la quota maggiore. Il calcolo si fa a fine anno sulla base della contabilità effettiva, non delle previsioni iniziali.

    Limite 85.000€ e somma dei compensi

    La soglia di permanenza nel regime forfettario è di 85.000€ di compensi annui. Con più codici ATECO la regola è semplice: il limite si calcola sulla somma totale di tutti i compensi, senza distinzioni per attività.

    Esempio: se incassi 60.000€ con l’attività principale (architetto) e 30.000€ con l’attività secondaria (e-commerce), il totale è 90.000€ — oltre il limite. Anche se nessuna delle due attività singolarmente supererebbe gli 85.000€, la somma fa scattare la fuoriuscita dal forfettario (con regole differenti se hai superato 100.000€ rispetto a 85.000-100.000€).

    Per gli aspetti operativi del superamento della soglia, ti rimandiamo alla nostra guida specifica sulla soglia di 85.000€ nel regime forfettario.

    Casi pratici: combinazioni reali

    Caso 1 — Architetto con e-commerce di design

    Marco è architetto e vuole vendere online complementi d’arredo da lui disegnati.

    • ATECO principale: 71.11.00 (Attività degli studi di architettura) — coefficiente 78%
    • ATECO secondario: 47.91.10 (Commercio al dettaglio prodotti via internet) — coefficiente 40%
    • Fatturato: 30.000€ architetto + 10.000€ e-commerce = 40.000€
    • Coefficiente applicato: 78% (architetto prevalente con 75% del totale)
    • Reddito imponibile: 40.000€ × 78% = 31.200€
    • Imposta sostitutiva 15%: 4.680€

    Se Marco fosse partito con due partite IVA separate, avrebbe pagato 78% sui 30K (architetto) + 40% sui 10K (e-commerce). Risultato: 23.400€ + 4.000€ = 27.400€ di reddito, contro i 31.200€ con un’unica P.IVA. Differenza: 3.800€.

    Caso 2 — Estetista con corsi formativi

    Laura ha un centro estetico e tiene anche corsi di trucco semi-permanente.

    • ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) — coefficiente 67%
    • ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi e altra istruzione) — coefficiente 78%

    Scenario A — Estetista prevalente (70% fatturato): Si applica il coefficiente 67% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 33.500€.

    Scenario B — Corsi prevalenti (60% fatturato): Si applica il coefficiente 78% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 39.000€.

    In questo caso a Laura conviene mantenere l’estetica come prevalente, non solo per coerenza con la sua attività storica ma anche perché il coefficiente 67% è più favorevole del 78%.

    Caso 3 — Personal trainer con vendita integratori

    Luca è personal trainer e vuole vendere integratori ai suoi clienti.

    • ATECO 85.51.00 o 93.13.00 (attività sportive) — coefficiente 78%
    • ATECO 47.75.10 o simili (commercio al dettaglio prodotti per igiene/integratori) — coefficiente 40%

    Attenzione: la vendita di integratori al pubblico richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’apertura di posizione INPS gestione commercianti e potenzialmente la SCIA al Comune. Non è un semplice “aggiungo un ATECO al volo”: va valutato attentamente l’aspetto autorizzativo, oltre a quello fiscale.

    Combinazioni vantaggiose e svantaggiose

    Combinazioni potenzialmente vantaggiose

    La logica fiscale è chiara: più basso è il coefficiente di redditività, più basso è il reddito imponibile. Quindi, a parità di compensi, conviene avere come prevalente l’attività con coefficiente più basso.

    Confronto a parità di 100.000€ di compensi:

    • Coefficiente 78% (professionisti) → reddito 78.000€ → imposta 11.700€
    • Coefficiente 67% (servizi) → reddito 67.000€ → imposta 10.050€
    • Coefficiente 40% (commercio) → reddito 40.000€ → imposta 6.000€

    La differenza tra avere un’attività commerciale prevalente (40%) e una professionale prevalente (78%) può valere oltre 5.000€ di imposte all’anno a parità di fatturato.

    Combinazioni svantaggiose (e rischiose)

    Attenzione però a queste situazioni:

    • Cambiare ATECO prevalente ogni anno per “ottimizzare”: l’Agenzia delle Entrate può contestare comportamenti elusivi se la prevalenza appare costruita artificialmente
    • Aprire ATECO che non eserciti realmente: rischio di accertamento e perdita del regime forfettario
    • Combinare attività incompatibili con il regime forfettario (es. attività finanziarie particolari, immobiliari ai sensi dell’art. 1 comma 57 L.190/2014)
    • Ignorare il cambio di prevalenza: se la prevalenza cambia di fatto e non lo comunichi, la cassa previdenziale di riferimento può essere quella sbagliata

    Il principio guida è la genuinità: ogni attività deve essere reale, ogni cambio di prevalenza deve essere giustificato dai numeri effettivi.

    Cambio di prevalenza durante l’anno

    Cosa succede se nel corso dell’anno l’attività che era prevalente diventa secondaria? Per esempio, un grafico che a inizio anno fa l’80% di fatturato come libero professionista e poi sviluppa una linea di prodotti digitali venduti online che a dicembre rappresenta il 60% del fatturato.

    La regola operativa è la seguente:

    • Il coefficiente di redditività applicato all’intero anno fiscale è quello dell’attività che risulta prevalente a fine anno (sulla base dei compensi totali del periodo d’imposta)
    • Il cambio di ATECO principale in visura va comunicato con AA9/12 di variazione entro 30 giorni dal momento in cui ti rendi conto del cambio strutturale
    • Le cause ostative vanno valutate sull’attività prevalente reale: per esempio, se un dipendente sviluppa un’attività che si rivolge prevalentemente al proprio datore di lavoro e questa diventa l’attività principale (anche solo come ATECO secondario), può scattare la causa ostativa

    Per le cause ostative complete del regime forfettario, vedi la nostra guida dedicata alle cause ostative del regime forfettario.

    Impatto sulla gestione previdenziale

    Ogni codice ATECO è collegato a una cassa previdenziale. Quando hai più ATECO, possono verificarsi tre scenari:

    1. Tutti gli ATECO afferiscono alla stessa cassa

    Esempio: due attività professionali entrambe in Gestione Separata INPS, oppure due attività entrambe artigiane. In questo caso paghi i contributi normalmente sulla base del reddito complessivo.

    2. ATECO prevalente determina la cassa

    Quando le attività afferiscono a casse diverse, in genere la cassa di iscrizione segue l’attività prevalente. Esempio: estetista (artigiana — INPS gestione artigiani) + corsi formativi occasionali (Gestione Separata) → l’iscrizione principale è agli artigiani.

    3. Doppia iscrizione previdenziale

    In alcuni casi è obbligatoria la doppia iscrizione. Esempio reale:

    • Marco è psicologo (ATECO 86.90.30, coefficiente 78%) iscritto a ENPAP
    • Apre un corso online di psicologia (ATECO 85.51.00, coefficiente 78%)
    • Stesso coefficiente, MA la cassa è diversa: i compensi dei corsi vanno in Gestione Separata INPS
    • Risultato: Marco paga ENPAP sull’attività di psicologo + Gestione Separata sui ricavi dei corsi → doppia iscrizione obbligatoria

    Casi tipici di doppia iscrizione:

    • Professionista con cassa autonoma + attività commerciale → cassa professionale + Gestione commercianti
    • Artigiano + libero professionista senza cassa → Gestione artigiani + Gestione Separata
    • Avvocato + corsi formativi → Cassa Forense + Gestione Separata

    La doppia iscrizione comporta doppi obblighi contributivi e raddoppia gli adempimenti. Va valutata attentamente prima di aprire un ATECO secondario su una cassa diversa.

    Limite investimenti 20.000€ con più ATECO

    Tra i requisiti del regime forfettario c’è il limite di 20.000€ lordi per spese di lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori. Con più ATECO la regola è la stessa del limite degli 85.000€: il calcolo si fa sulla somma di tutte le attività, non per singolo codice.

    Esempio: se hai 12.000€ di spese personale per l’attività A e 10.000€ per l’attività B, il totale è 22.000€ — fuori dal limite, quindi causa di fuoriuscita dal forfettario nell’anno successivo.

    Anche il limite ulteriore dei 30.000€ di redditi da lavoro dipendente (causa ostativa) si valuta complessivamente sui redditi della persona, non per singola attività.

    Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: tempistiche

    Riepiloghiamo gli obblighi comunicativi quando hai più ATECO:

    • Apertura nuovo ATECO secondario: AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio attività
    • Cambio di prevalenza (variazione ATECO principale): AA9/12 entro 30 giorni dal cambio strutturale
    • Chiusura ATECO secondario non più esercitato: AA9/12 di variazione (consigliato per non avere ATECO “inattivi” in visura)
    • Variazioni anagrafiche: 30 giorni

    Le omissioni comportano sanzioni amministrative (da 250€ a 2.000€ ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997). Più importante: un ATECO non aggiornato può portare a problemi con la cassa previdenziale e con eventuali bandi/agevolazioni il cui requisito è proprio il codice ATECO.

    Domande frequenti su più ATECO in regime forfettario

    Posso avere più di 5 codici ATECO sulla stessa partita IVA?

    Sì, la legge non pone un limite numerico esplicito. Tuttavia, è prassi non avere più di 4-6 codici ATECO secondari attivi contemporaneamente. Avere troppi codici inattivi può attirare attenzione in caso di controlli e complica la gestione previdenziale.

    Devo emettere fatture separate per ciascun ATECO?

    No, non è obbligatorio: la fattura è unica per partita IVA. Ma è consigliabile tenere una contabilità interna distinta per attività, in modo da poter calcolare facilmente la prevalenza a fine anno e giustificare il coefficiente applicato in caso di verifica.

    Se ho due ATECO con coefficienti diversi, quale uso per la fattura elettronica?

    Sulla fattura indichi sempre l’ATECO principale (visura). Il coefficiente di redditività si applica solo al momento del calcolo del reddito imponibile in dichiarazione, quindi non c’entra direttamente con la singola fattura. La fattura segue la regola del regime forfettario standard: senza IVA, con bollo se importo > 77,47€, riferimento alla L. 190/2014.

    Posso passare da un solo ATECO a due ATECO senza chiudere e riaprire la P.IVA?

    Sì. Basta presentare un AA9/12 di variazione aggiungendo il nuovo codice ATECO. Non serve chiudere la partita IVA né cambiare numero di P.IVA.

    Cambiando ATECO principale rischio di perdere il regime forfettario?

    No, il cambio di ATECO principale non comporta automaticamente la perdita del regime, a condizione che:

    • la nuova attività prevalente non attivi una causa ostativa (es. attività rivolta prevalentemente a un ex datore di lavoro)
    • tu rispetti tutti i limiti (85.000€, 20.000€ spese, 30.000€ redditi dipendente)
    • la nuova attività sia compatibile con il regime forfettario

    Aggiungere un ATECO secondario costa qualcosa?

    L’aggiornamento del modello AA9/12 in Agenzia delle Entrate è gratuito. Eventuali costi possono derivare da: aggiornamento visura camerale (16€ + diritti CCIAA per attività iscritte al Registro Imprese), eventuale parcella del commercialista o del CAF, eventuali licenze/SCIA/autorizzazioni specifiche per la nuova attività.

    Più ATECO con casse diverse: pago il doppio dei contributi?

    Sì, in caso di doppia iscrizione previdenziale paghi i contributi a entrambe le casse, secondo le regole di ciascuna. Per la Gestione Separata INPS l’aliquota è applicata sui compensi netti dell’attività afferente, non su tutti i redditi della partita IVA.

    Hai dubbi sui codici ATECO della tua P.IVA forfettaria?

    Aggiungere o cambiare codici ATECO nella tua partita IVA forfettaria ha implicazioni fiscali (coefficiente di redditività), previdenziali (cassa di riferimento, possibile doppia iscrizione) e autorizzative (CCIAA, SCIA, licenze). Una scelta sbagliata può costare migliaia di euro all’anno o farti uscire dal regime forfettario.

    Al CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo la tua situazione, calcoliamo il coefficiente di redditività ottimale, gestiamo la pratica AA9/12 e ti supportiamo per la corretta gestione della cassa previdenziale. Ti aiutiamo a scegliere la combinazione ATECO più conveniente per la tua attività.

    • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
    • Telefono: 0432 1638640
    • WhatsApp: 366 6018121
    • Email: info@centrofiscale.com

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    Luglio 10, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-10 08:00:002026-05-24 09:54:34Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Forfettari alla Prova del 20 Luglio 2026: Come Gestire Tasse e Liquidità senza Ansia

    Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

    Il 20 luglio 2026 si avvicina e per migliaia di titolari di partita IVA in regime forfettario si tratta di una delle date più attese — e temute — dell’anno fiscale. In quella giornata scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e il primo acconto 2026, due voci che possono impattare in modo significativo sulla cassa di chi lavora in proprio.

    Niente panico: con la giusta pianificazione e le informazioni corrette, è possibile affrontare questa scadenza con serenità. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: come si calcolano le imposte, quando e come rateizzarle, e quali strategie adottare fin da oggi per non trovarti mai più a corto di liquidità a luglio.

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    Indice dei contenuti

    1. Cosa Scade il 20 Luglio 2026: il Quadro Completo
    2. Come si Calcola l’Imposta Sostitutiva del Forfettario
    3. Simulazioni Pratiche: Quante Tasse Paghi a Luglio?
    4. Chi Può Rateizzare? Le Regole della Proroga con Maggiorazione
    5. Gestire la Liquidità: il Metodo dell’Accantonamento Mensile
    6. I 7 Errori Comuni dei Forfettari a Luglio
    7. Cosa Fare se Sei a Corto di Liquidità
    8. Codici Tributo F24 per il Forfettario
    9. Novità 2026 per i Forfettari: Cosa Cambia
    10. Il Ruolo del CAF Centro Fiscale: Non Affrontare il 20 Luglio da Solo
    11. Domande Frequenti (FAQ)

    Cosa Scade il 20 Luglio 2026: il Quadro Completo

    Il 20 luglio è il termine di proroga ordinario per i soggetti con partita IVA che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte dovute con il Modello Redditi. Questo slittamento comporta però una maggiorazione dello 0,40% sugli importi versati, a titolo di interesse compensativo. Nel 2026 il 20 luglio cade di lunedì, quindi non ci sono ulteriori slittamenti.

    Per i contribuenti in regime forfettario, le somme da versare entro quella data riguardano:

    • Saldo dell’imposta sostitutiva 2025 (anno d’imposta 2025, dichiarato nel Modello Redditi 2026)
    • Primo acconto 2026 calcolato in base ai redditi 2025
    • Contributi INPS (gestione separata o artigiani/commercianti) se non rateizzati

    Vedi anche la nostra guida completa sulle scadenze fiscali di luglio 2026 per il quadro generale di tutte le date di questo mese.

    Come si Calcola l’Imposta Sostitutiva del Forfettario

    Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA. L’aliquota è:

    • 15% per chi è già in attività
    • 5% per le nuove attività (startup) nei primi cinque anni, purché non si sia esercitata un’attività analoga nei tre anni precedenti e non si tratti di prosecuzione di un’attività precedente

    Il calcolo avviene sulla base imponibile così determinata:

    Base imponibile = Ricavi/compensi × Coefficiente di redditività − Contributi previdenziali versati nell’anno

    Il coefficiente di redditività varia in base al codice ATECO dell’attività. I principali sono:

    Categoria attivitàCoefficiente
    Professionisti (legali, sanitari, tecnici, informatici)78%
    Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%
    Commercio ambulante alimentari e bevande40%
    Commercio ambulante altro54%
    Intermediari del commercio62%
    Alloggio e ristorazione67%
    Costruzioni e immobiliari86%
    Altre attività economiche67%

    Per approfondire i coefficienti per singolo settore, leggi la nostra guida ai coefficienti di redditività forfettario 2026.

    Simulazioni Pratiche: Quante Tasse Paghi a Luglio?

    Vediamo tre scenari concreti per un professionista (coefficiente 78%) in regime forfettario ordinario (aliquota 15%), ipotizzando contributi INPS gestione separata già versati di circa 3.500 euro nel 2025.

    Scenario A — Ricavi 2025: 45.000 euro

    VoceImporto
    Ricavi 202545.000 euro
    Coefficiente redditività (78%)35.100 euro
    Deduzione contributi INPS– 3.500 euro
    Base imponibile31.600 euro
    Imposta sostitutiva (15%)4.740 euro
    Primo acconto (50% del dovuto)2.370 euro
    Totale da versare entro il 20 luglio7.110 euro (saldo 2025 + acconto)

    Nota: il saldo 2025 riduce l’acconto già versato a novembre 2025 (se presente). Il totale qui indicato presuppone che l’acconto di novembre 2025 non fosse stato ancora pagato o che si tratti del primo anno.

    Scenario B — Ricavi 2025: 65.000 euro

    VoceImporto
    Ricavi 202565.000 euro
    Coefficiente redditività (78%)50.700 euro
    Deduzione contributi INPS– 3.500 euro
    Base imponibile47.200 euro
    Imposta sostitutiva (15%)7.080 euro
    Primo acconto (50% del dovuto)3.540 euro
    Totale da versare entro il 20 luglio10.620 euro

    Scenario C — Ricavi 2025: 85.000 euro (vicino al limite)

    VoceImporto
    Ricavi 202585.000 euro
    Coefficiente redditività (78%)66.300 euro
    Deduzione contributi INPS– 3.500 euro
    Base imponibile62.800 euro
    Imposta sostitutiva (15%)9.420 euro
    Primo acconto (50% del dovuto)4.710 euro
    Totale da versare entro il 20 luglio14.130 euro

    Attenzione: chi ha superato 85.000 euro di ricavi nel 2025 esce dal regime forfettario dall’1 gennaio 2026. Chi ha superato 100.000 euro esce immediatamente, già nell’anno in corso, con obbligo di ricalcolo IVA. Se sei in questa situazione, contatta il CAF Centro Fiscale per una verifica immediata.

    Chi Può Rateizzare? Le Regole della Proroga con Maggiorazione

    La rateizzazione è uno strumento utilissimo per chi non riesce a versare tutto in un’unica soluzione. Ecco come funziona per i forfettari nel 2026:

    Proroga dal 30 giugno al 20 luglio (+0,40%)

    Tutti i contribuenti titolari di partita IVA possono versare entro il 20 luglio anziché il 30 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo. Non è necessario presentare alcuna richiesta: basta versare con F24 entro quella data e indicare la maggiorazione nel calcolo.

    Rateizzazione in 6 rate mensili da luglio

    Se non riesci a pagare tutto il 20 luglio, puoi rateizzare il saldo e l’acconto in un massimo di 6 rate mensili (luglio-dicembre), con queste caratteristiche:

    • Prima rata: entro il 20 luglio (con maggiorazione 0,40%)
    • Rate successive: entro il 16 di ogni mese
    • Interessi: 4% annuo (pari a circa 0,33% al mese) sulle rate successive alla prima
    • Nessuna richiesta formale: basta compilare i campi corrispondenti nel software di dichiarazione o calcolare manualmente

    Il piano di rateizzazione si attiva automaticamente in fase di compilazione del Modello Redditi: il software di elaborazione (o il CAF) calcola le singole rate con i relativi interessi e genera i modelli F24 precompilati per ciascuna scadenza.

    N. rataScadenzaInteressi aggiuntivi
    1ª20 luglio 2026+ 0,40% (proroga giugno)
    2ª16 agosto 2026+ 4% annuo (1/12 del 4%)
    3ª16 settembre 2026+ 4% annuo (2/12 del 4%)
    4ª16 ottobre 2026+ 4% annuo (3/12 del 4%)
    5ª16 novembre 2026+ 4% annuo (4/12 del 4%)
    6ª16 dicembre 2026+ 4% annuo (5/12 del 4%)

    Gestire la Liquidità: il Metodo dell’Accantonamento Mensile

    La regola d’oro per non farsi trovare impreparati a luglio è semplice: accantona ogni mese una percentuale dei tuoi incassi in un conto separato dedicato alle tasse. Questo approccio — usato da tutti i professionisti organizzati — trasforma una spesa enorme e improvvisa in un flusso gestibile.

    Quanto Mettere da Parte?

    Tipo attivitàAliquota effettiva stimata (imposta + INPS)Percentuale da accantonare
    Professionista (coeff. 78%) — aliquota 5% startupcirca 15-18%20-25%
    Professionista (coeff. 78%) — aliquota 15%circa 28-35%30-35%
    Commerciante (coeff. 40%) — aliquota 15%circa 18-22%20-25%
    Artigiano/Commerciante con minimale INPSvariabile25-30%

    Consiglio pratico: apri un conto corrente dedicato (anche un conto di risparmio senza vincolo) e ogni volta che ricevi un pagamento trasferisci automaticamente il 30% su quel conto. Lo dimentichi fino a luglio. Il giorno della scadenza sei sereno.

    App e Strumenti Utili

    Molti strumenti di gestione finanziaria per freelance e partite IVA permettono di impostare regole automatiche di accantonamento:

    • Conti business separati: Qonto, N26 Business, BBVA Business permettono di creare “vault” o sottoconto tassazione
    • Software di contabilità: Fatture in Cloud, Aruba eInvoice — molti hanno dashboard con stima tasse in tempo reale
    • Promemoria F24: imposta alert mensili nel calendario per non dimenticare i versamenti delle rate

    I 7 Errori Comuni dei Forfettari a Luglio

    1. Dimenticare la maggiorazione 0,40% — Non basta versare l’importo base entro il 20 luglio: devi aggiungere lo 0,40%. Se dimentichi, ti esponi a sanzioni per versamento insufficiente.
    2. Confondere saldo e acconto — Molti credono di dover versare solo le tasse sui redditi 2025. In realtà si versa anche il primo acconto per il 2026 (metodo storico o previsionale).
    3. Usare il metodo previsionale senza documentarlo — Se prevedi ricavi 2026 inferiori al 2025 e vuoi usare il metodo previsionale per ridurre l’acconto, devi avere un calcolo preciso e documentato. Se sbagli al ribasso pagi sanzioni.
    4. Non dedurre i contributi INPS — I contributi previdenziali versati nel 2025 si deducono dalla base imponibile. Molti li dimenticano e pagano più del dovuto.
    5. Ignorare l’uscita dal regime — Se nel 2025 hai superato 85.000 euro sei uscito dal forfettario dal 1° gennaio 2026. Se hai superato 100.000 sei uscito già nel 2025. In entrambi i casi l’imposta da versare è diversa.
    6. Perdere la scadenza del 20 luglio — Passato quel giorno, il versamento tardivo comporta sanzioni del 30% con ravvedimento operoso. È sempre meglio rateizzare che saltare la scadenza.
    7. Non aggiornare il codice tributo F24 — L’imposta sostitutiva del regime forfettario si versa con codici tributo specifici (non quelli IRPEF). Errori di compilazione dell’F24 vanno corretti tempestivamente.

    Cosa Fare se Sei a Corto di Liquidità

    Se il 20 luglio si avvicina e la cassa non basta, non c’è motivo di andare nel panico. Esistono soluzioni legittime e convenienti:

    1. Rateizzazione fino a dicembre

    Come spiegato sopra, puoi suddividere il debito in 6 rate mensili. Paga la prima il 20 luglio e il resto da agosto a dicembre, con interessi al 4% annuo. È la soluzione più semplice e non richiede autorizzazioni.

    2. Compensazione con crediti fiscali

    Se hai crediti IRPEF, crediti per bonus edilizi, o altri crediti tributari, puoi compensare il debito tramite l’F24. La compensazione orizzontale (crediti e debiti di tributi diversi) è ammessa entro certi limiti e richiede che il credito sia indicato in dichiarazione. Verifica con il CAF se hai crediti compensabili.

    3. Riduzione dell’acconto con metodo previsionale

    Se nel 2026 stai fatturando meno rispetto al 2025 (malattia, gravidanza, calo attività), puoi calcolare l’acconto con il metodo previsionale: stima i ricavi 2026, calcola l’imposta attesa e versa il 100% di quella cifra (non del dato storico 2025). Questo riduce subito il pagamento di luglio. Attenzione: se poi i ricavi reali superano la stima, a novembre pagherai la differenza con una piccola sanzione (tramite ravvedimento). È comunque una scelta utile in caso di calo documentato.

    4. Rateizzazione lunga con l’Agenzia delle Entrate

    In caso di grave difficoltà economica, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione più lungo (fino a 72 rate mensili, in alcuni casi fino a 120) tramite istanza formale. Questa opzione è riservata a situazioni di reale difficoltà e comporta l’iscrizione a ruolo del debito: è uno strumento di ultima istanza, da valutare con un professionista.

    Codici Tributo F24 per il Forfettario

    Per versare l’imposta sostitutiva del regime forfettario occorre usare i codici tributo corretti nel modello F24. Ecco i principali:

    CodiceDescrizioneQuando si usa
    1790Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — saldoSaldo imposta sostitutiva 2025
    1791Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — primo accontoPrimo acconto 2026 (luglio)
    1792Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — secondo accontoSecondo acconto 2026 (novembre)

    Per i contribuenti INPS Gestione Separata, i contributi si versano con il codice PXX (saldo) e P10 (primo acconto), aggiornati annualmente dall’INPS. Per artigiani e commercianti si usano codici specifici per le quote mensili e l’eventuale eccedenza sul minimale.

    Novità 2026 per i Forfettari: Cosa Cambia

    Anche per il 2026 il regime forfettario rimane sostanzialmente stabile, ma ci sono alcune novità e conferme da tenere a mente:

    • Soglia ricavi confermata a 85.000 euro — nessun cambiamento rispetto al 2025. Chi supera questa soglia esce dal regime dall’anno successivo.
    • Soglia reddito dipendente elevata a 35.000 euro — la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha alzato il limite da 30.000 a 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente/pensione dell’anno precedente. Confermata per il 2026.
    • Fatturazione elettronica obbligatoria — dal 2024 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica via SDI. Nessuna esenzione residua per soglia di ricavi.
    • Limite spese personale ridotto — dal 2025 il limite di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori scende da 30.000 a 20.000 euro (causa ostativa).
    • Cause ostative invariate — partecipazione in SRL a controllo diretto, produzione e cessione di beni/servizi al datore di lavoro e simili restano cause di esclusione.

    Per capire quanto potresti guadagnare netto dal tuo fatturato, consulta la nostra guida allo stipendio netto forfettario 2026 per professione.

    Il Ruolo del CAF Centro Fiscale: Non Affrontare il 20 Luglio da Solo

    Gestire autonomamente i calcoli di imposta sostitutiva, acconto, deduzioni e rateizzazione è tecnicamente possibile, ma espone a errori costosi. Il CAF Centro Fiscale ti affianca con:

    • Calcolo preciso dell’imposta sostitutiva saldo e acconto, con verifica di tutte le deduzioni applicabili
    • Compilazione F24 con i codici tributo corretti e gli importi esatti per ogni rata
    • Piano di rateizzazione personalizzato sulla base della tua situazione di liquidità
    • Verifica requisiti forfettario per evitare sorprese in caso di superamento soglie
    • Assistenza continua durante l’anno per evitare di arrivare a luglio impreparato

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    Domande Frequenti (FAQ)

    Il 20 luglio 2026 cade di weekend o festivo?

    No, il 20 luglio 2026 cade di lunedì: non ci sono slittamenti. La scadenza è confermata al 20 luglio 2026.

    Chi è in regime forfettario startup (5%) come calcola l’acconto?

    Anche i forfettari con aliquota al 5% devono versare il primo acconto, calcolato sulla base dell’imposta sostitutiva 2025 (a sua volta al 5%). Il meccanismo di calcolo è identico al 15%, cambia solo l’aliquota applicata alla base imponibile.

    Posso pagare con il 730 precompilato?

    No. I forfettari presentano il Modello Redditi PF (non il 730) e dichiarano il reddito nel quadro LM. Il 730 è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati senza redditi da attività d’impresa autonoma.

    Se non pago entro il 20 luglio cosa succede?

    Puoi ricorrere al ravvedimento operoso: il versamento tardivo comporta una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Entro 14 giorni la sanzione è dello 0,0833% al giorno; entro 30 giorni sale all’1,25%; entro 90 giorni all’1,39%. Meglio sempre pagare prima possibile per minimizzare le sanzioni.

    I contributi INPS vanno versati anche loro entro il 20 luglio?

    Sì, anche i contributi INPS del saldo 2025 e il primo acconto 2026 seguono le stesse scadenze. Per la Gestione Separata, il versamento avviene in due rate: 40% entro il 20 luglio, 60% entro il 30 novembre (date standard per i titolari di partita IVA).

    Posso compensare l’imposta forfettaria con un credito IVA?

    I forfettari non hanno debiti IVA (sono fuori dal campo IVA), quindi non hanno neanche crediti IVA pregressi da compensare. Tuttavia, se hai crediti di altra natura (es. IRPEF da anni precedenti prima dell’accesso al forfettario), rivolgiti al CAF per valutare le opzioni di compensazione.

    Cosa significa “metodo previsionale” per l’acconto?

    Il metodo previsionale consente di versare l’acconto basandosi sui redditi che si stima di ottenere nell’anno in corso (2026), anziché sui dati storici del 2025. Se prevedi di fatturare meno, paghi meno acconto adesso. Se invece fatturi di più, integri a novembre (con possibili sanzioni minori rispetto alla dilazione dell’intera somma).

    Luglio 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-03 06:04:252026-07-03 07:53:35Forfettari alla Prova del 20 Luglio 2026: Come Gestire Tasse e Liquidità senza Ansia
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Forfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e Costi

    regime forfettario partita iva

    Sei in regime forfettario e vuoi assumere un dipendente o un collaboratore? La buona notizia e’ che si puo’ fare. La cattiva e’ che esiste un limite di spesa di 20.000 euro lordi annui oltre il quale perdi il regime agevolato. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio cosa prevede la normativa 2026, quali tipologie di collaboratori rientrano nel limite, quanto costa davvero assumere e quando conviene farlo restando in forfettario o passando al regime ordinario.

    Il forfettario puo’ avere dipendenti? Si’, con un limite

    La risposta e’ si’: chi e’ in regime forfettario puo’ assumere lavoratori dipendenti, attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), inserire apprendisti o tirocinanti. Tuttavia, per non perdere il regime agevolato al 5% o 15%, e’ necessario rispettare un tetto preciso di spesa per il personale.

    Fino al 2022 il limite era piu’ basso (5.000 euro lordi annui) e questo, di fatto, scoraggiava qualsiasi assunzione strutturata. Dal 1 gennaio 2023, e con conferma anche per il 2026, il tetto e’ stato innalzato a 20.000 euro lordi annui: un importo che permette anche al piccolo professionista o all’artigiano di inserire una collaboratrice part-time o un apprendista senza dover lasciare immediatamente il regime agevolato.

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    Il limite dei 20.000 euro lordi annui: cosa prevede la normativa 2026

    La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), confermata nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2025/2026, ha modificato l’articolo 1, comma 54 della Legge 190/2014, fissando il nuovo tetto a 20.000 euro lordi annui di spesa per:

    • lavoro accessorio (es. PrestO);
    • lavoratori dipendenti (full-time e part-time);
    • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
    • somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
    • compensi a familiari coadiuvanti per le imprese individuali.

    Il calcolo si fa sul costo lordo complessivo sostenuto nell’anno solare. Se la somma supera 20.000 euro, scatta la causa ostativa: nel periodo d’imposta successivo non potrai piu’ applicare il regime forfettario e dovrai passare al regime ordinario o semplificato.

    Esempio pratico di calcolo

    Un consulente forfettario nel 2026 ha sostenuto:

    • Stipendio lordo segretaria part-time: 15.000 euro
    • Compenso co.co.co. progettista esterno: 4.000 euro
    • Totale: 19.000 euro

    Restando sotto i 20.000 euro, mantiene il forfettario anche nel 2027. Se invece il totale fosse stato 21.000 euro, dal 1 gennaio 2027 sarebbe uscito automaticamente dal regime.

    Tipologie di collaboratori: cosa rientra nel limite e cosa no

    Non tutti i rapporti di lavoro o di collaborazione concorrono al tetto dei 20.000 euro. Vediamo nel dettaglio:

    Rapporti che CONTANO nel limite di 20.000 euro

    • Lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time);
    • Apprendisti (qualsiasi tipologia: professionalizzante, prima qualifica, alta formazione);
    • Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative);
    • Lavoratori occasionali e prestazioni accessorie (PrestO, voucher);
    • Tirocinanti retribuiti (limitatamente al rimborso/indennita’);
    • Familiari coadiuvanti dell’impresa individuale (per la quota di compenso ad essi attribuita);
    • Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

    Rapporti che NON contano nel limite

    • Fornitori e consulenti con partita IVA (commercialista, avvocato, grafico freelance, agenzia di marketing): sono prestazioni di servizio, non lavoro dipendente;
    • Stage curriculari non retribuiti (universitari/scolastici);
    • Collaboratori autonomi occasionali con ritenuta d’acconto (sotto i 5.000 euro/anno e senza continuita’);
    • Compensi ad amministratori di societa’ (non applicabile al forfettario, che e’ impresa individuale o libero professionista).

    Attenzione: la qualificazione del rapporto deve essere reale. Se assumi un “finto autonomo” che lavora solo per te, in modo continuativo e con vincolo di subordinazione, l’INPS o l’Ispettorato del Lavoro possono riqualificare il rapporto in lavoro dipendente, con conseguenze fiscali e contributive pesanti.

    Come assumere un dipendente da forfettario: gli adempimenti

    Anche se sei in regime forfettario, gli adempimenti per assumere un dipendente sono identici a quelli di qualsiasi datore di lavoro. Ecco i passaggi obbligatori:

    1. Apertura della posizione INPS dipendenti

    Devi richiedere all’INPS il codice azienda per la matricola DM (gestione dipendenti), separato da quello eventuale come autonomo. La richiesta si fa telematicamente via Cassetto Previdenziale del Contribuente o tramite il consulente del lavoro.

    2. Apertura della posizione INAIL

    L’INAIL e’ l’ente che assicura il lavoratore contro infortuni e malattie professionali. Va aperta una posizione assicurativa territoriale (PAT) almeno il giorno prima dell’inizio del rapporto, indicando il codice tariffa relativo all’attivita’ svolta.

    3. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav)

    Almeno il giorno prima dell’inizio del lavoro, va inviata la Comunicazione Obbligatoria UniLav al Centro per l’Impiego competente, tramite il portale regionale (in FVG: ClicLavoro FVG). Il modello identifica datore, lavoratore, CCNL applicato, mansione, durata.

    4. Scelta del CCNL applicabile

    Devi applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro coerente con la tua attivita’ (es. Commercio Confcommercio, Studi Professionali, Metalmeccanico Artigiani). Il CCNL determina retribuzione minima, livelli, ferie, permessi, scatti di anzianita’.

    5. Lettera di assunzione e busta paga

    Va consegnata al lavoratore la lettera di assunzione con tutte le condizioni (data, mansione, livello, retribuzione, periodo di prova). Ogni mese il consulente del lavoro elabora la busta paga, calcola contributi e ritenute, e ti consegna il modello F24 da pagare.

    Costi reali per assumere un dipendente in forfettario

    Il costo aziendale di un dipendente non coincide con la retribuzione lorda in busta paga. Devi sommare diverse voci:

    • Retribuzione lorda (RAL): include base, scatti, contingenza;
    • Contributi INPS a carico del datore di lavoro: circa 28-32% della retribuzione lorda, variabili per CCNL e tipologia di rapporto;
    • INAIL: variabile per tariffa di rischio, mediamente da 0,4% a 4% della RAL;
    • TFR (Trattamento di Fine Rapporto): pari a circa il 7,4% della RAL annua, da accantonare ogni anno;
    • Tredicesima e quattordicesima (se previste dal CCNL);
    • Ferie e permessi non goduti;
    • Visite mediche, formazione obbligatoria, DPI (sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008);
    • Consulente del lavoro: 30-80 euro/mese a busta paga.

    Esempio: dipendente con RAL 20.000 euro

    • Retribuzione lorda annua: 20.000 euro
    • Contributi INPS datore (~30%): 6.000 euro
    • INAIL (stima 1%): 200 euro
    • TFR (7,4%): 1.480 euro
    • Consulente del lavoro: 600 euro/anno
    • Costo aziendale totale stimato: circa 28.300 euro

    Il dipendente, di contro, ricevera’ un netto in busta di circa 14.500-15.500 euro/anno, considerando ritenute IRPEF e contributi a suo carico (9,19%).

    Attenzione al limite forfettario: ai fini dei 20.000 euro contano solo le voci specificate dalla norma (essenzialmente retribuzione lorda + co.co.co. + lavoro accessorio). I contributi datoriali e l’INAIL non concorrono al tetto, ma incidono pesantemente sul tuo bilancio reale.

    Il forfettario come sostituto d’imposta sui dipendenti

    Il regime forfettario, di regola, non e’ sostituto d’imposta sui compensi dei lavoratori autonomi (per questo non opera ritenute sulla tua fattura al cliente). MA, se assumi dipendenti, la situazione cambia: diventi obbligatoriamente sostituto d’imposta limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.

    Cosa significa concretamente:

    • Trattenute IRPEF: ogni mese trattieni in busta paga l’IRPEF dovuta dal dipendente sulla sua retribuzione;
    • Versamento F24: entro il 16 del mese successivo versi all’erario IRPEF e contributi (codici tributo 1001, 1002, ecc.);
    • Modello 770: entro il 31 ottobre dell’anno successivo presenti il Modello 770 dichiarando ritenute operate e versate;
    • Certificazione Unica (CU): entro il 16 marzo rilasci al dipendente la CU e la trasmetti all’Agenzia delle Entrate;
    • Conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto).

    Tutti questi adempimenti sono normalmente gestiti dal consulente del lavoro, che li include nella sua parcella mensile/annuale.

    Costi del personale non deducibili: il vero nodo del forfettario

    Ecco il punto piu’ delicato. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando ai compensi un coefficiente di redditivita’ (40%, 67%, 78%, 86%, ecc. a seconda del codice ATECO). Il restante e’ considerato come costo forfettario: non puoi dedurre analiticamente nessuna spesa effettiva, nemmeno quelle del personale.

    Questo significa che:

    • I 28.000 euro di costo aziendale di una dipendente NON abbattono il tuo reddito imponibile;
    • Paghi comunque l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sul reddito calcolato col coefficiente, come se il dipendente non ci fosse;
    • Tuttavia, lo stipendio lordo entra nel conteggio del tetto 20.000 euro.

    Conviene assumere restando in forfettario? Spesso no

    Quando i costi del personale diventano significativi, e’ fiscalmente piu’ conveniente passare al regime ordinario o semplificato, dove i costi sono integralmente deducibili. La convenienza dipende da:

    • Coefficiente di redditivita’ della tua attivita’ (piu’ alto = forfettario meno conveniente);
    • Volume dei compensi annui;
    • Entita’ dei costi reali (personale, affitti, beni strumentali);
    • Aliquota agevolata (5% start-up vs. 15% standard).

    In linea di massima, se assumi un dipendente con RAL superiore a 12-15.000 euro e hai compensi annui sopra 50-60.000 euro, vale la pena fare una simulazione comparativa con il commercialista prima di confermare il forfettario.

    Alternative all’assunzione diretta

    Se non vuoi gestire un dipendente strutturato, esistono alternative che possono coprire le tue necessita’ lavorative senza eccessivi costi e adempimenti:

    1. Lavoratori autonomi con partita IVA

    I collaboratori esterni con partita IVA (freelance, consulenti, professionisti) non rientrano nel limite dei 20.000 euro e i loro compensi non sono soggetti agli adempimenti del lavoro dipendente. Attenzione pero’ alla genuinita’ del rapporto: l’autonomia deve essere reale (orari, sede, modalita’ operative).

    2. PrestO (lavoro occasionale digitale)

    Il Libretto Famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) permettono di pagare prestazioni saltuarie con limiti annui:

    • Massimo 10.000 euro/anno da parte di un committente verso la totalita’ dei prestatori;
    • Massimo 2.500 euro/anno per ogni singolo prestatore dallo stesso committente;
    • Massimo 5.000 euro/anno per ogni prestatore da tutti i committenti.

    Le somme PrestO concorrono al limite dei 20.000 euro del forfettario.

    3. Stage e tirocini curriculari

    Gli stage curriculari universitari o scolastici non comportano costi salariali (eventualmente solo un rimborso spese facoltativo). Sono utili per attivita’ temporanee o per testare un futuro collaboratore.

    4. Co.co.co.

    Le collaborazioni coordinate e continuative sono ammesse anche in forfettario: il collaboratore e’ iscritto alla Gestione Separata INPS e i suoi compensi rientrano nel tetto dei 20.000 euro. Gestione piu’ leggera del lavoro dipendente, ma occorre verificare che non si configuri etero-organizzazione (rischio riqualificazione).

    Familiari coadiuvanti: regole specifiche per le ditte individuali

    Se sei un’impresa individuale (artigiano, commerciante) e ti fai aiutare da un familiare nell’attivita’, puoi inquadrarlo come collaboratore familiare. Le regole:

    • Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS come coadiuvante familiare;
    • Versamento contributi minimi (anche se non c’e’ compenso);
    • Il compenso eventualmente attribuito al familiare concorre al tetto dei 20.000 euro;
    • Per i liberi professionisti forfettari (non imprese), la figura del familiare coadiuvante non e’ prevista nelle stesse modalita’: occorre un contratto specifico (lavoro dipendente, co.co.co., autonomo).

    Esempio pratico: consulente forfettario assume segretaria part-time

    Mario, consulente informatico in regime forfettario, ha incassato nel 2026 60.000 euro di compensi. Coefficiente di redditivita’ attivita’ professionali: 78%.

    Scenario A: senza dipendenti

    • Reddito imponibile = 60.000 x 78% = 46.800 euro
    • Imposta sostitutiva 15% = 7.020 euro
    • Contributi previdenziali Gestione Separata INPS (~26%): 12.168 euro
    • Carico totale: 19.188 euro

    Scenario B: assume segretaria part-time RAL 15.000 euro

    • Costo aziendale segretaria stimato: circa 21.000 euro (lordo + contributi datore + INAIL + TFR)
    • Importo che conta nel limite 20.000 euro: 15.000 euro (RAL) → OK, sotto il tetto
    • Mario resta in forfettario nel 2027
    • L’imposta sostitutiva resta 7.020 euro (i 21.000 euro di costo NON sono deducibili)
    • Carico totale Mario: 19.188 + 21.000 = 40.188 euro

    Scenario C: simulazione regime ordinario semplificato

    • Reddito = 60.000 – 21.000 (costi personale) – 4.000 (altri costi reali) = 35.000 euro
    • IRPEF a scaglioni stimata: ~9.500 euro (risparmio rispetto al sostitutiva su 46.800)
    • Contributi Gestione Separata su 35.000 = ~9.100 euro
    • Sommando IVA da gestire e adempimenti, in genere il regime ordinario diventa convenientequando i costi reali superano il differenziale del coefficiente forfettario.

    Conclusione: per Mario, con un solo dipendente part-time e compensi di 60.000 euro, restare in forfettario e’ ancora marginalmente conveniente. Sopra i 70-80.000 euro di compensi e con piu’ di un dipendente strutturato, il regime ordinario diventa la scelta migliore.

    Cosa succede se superi il limite di 20.000 euro

    Il superamento del tetto comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dal 1 gennaio dell’anno successivo. Da quel momento:

    • Si applica il regime ordinario (o semplificato in contabilita’ semplificata se si rientra nei limiti);
    • L’IVA torna ad essere applicata in fattura e va versata trimestralmente o mensilmente;
    • I costi diventano interamente deducibili dal reddito;
    • L’IRPEF si applica a scaglioni progressivi (23%, 35%, 43%);
    • Si possono detrarre detrazioni d’imposta su spese personali (sanitarie, ristrutturazioni, ecc.).

    Il rientro nel forfettario sara’ possibile solo dopo aver rispettato per un anno tutti i requisiti previsti dalla legge.

    Domande frequenti su forfettario e dipendenti

    Posso assumere un apprendista in regime forfettario?

    Si’, l’apprendistato e’ ammesso. Lo stipendio lordo concorre al limite di 20.000 euro. L’apprendistato professionalizzante gode di sgravi contributivi importanti, riducendo il costo aziendale rispetto a un dipendente standard.

    Il commercialista o l’avvocato a cui pago la parcella conta nel tetto 20.000 euro?

    No. I compensi a fornitori e consulenti con partita IVA non concorrono al limite. Sono prestazioni di servizio professionale, non lavoro subordinato o parasubordinato.

    Se assumo a meta’ anno, il limite si proporziona?

    No. Il tetto e’ fisso a 20.000 euro per anno solare indipendentemente dalla durata del rapporto. Se assumi il 1 luglio con RAL annua di 30.000 euro, in 6 mesi spendi 15.000 euro lordi, quindi sei sotto il limite.

    Sono forfettario libero professionista: posso assumere un familiare come collaboratore?

    Per i liberi professionisti la figura del collaboratore familiare in senso fiscale-contributivo non e’ prevista come per le imprese commerciali. Puoi pero’ assumere un familiare come dipendente, co.co.co. o stipulare con lui un rapporto autonomo se ha partita IVA, applicando le regole ordinarie.

    Devo presentare il Modello 770 anche se ho un solo dipendente?

    Si’. Il Modello 770 e’ obbligatorio per qualsiasi sostituto d’imposta, anche con un solo dipendente. Lo presenta in genere il consulente del lavoro insieme alla CU.

    Conviene davvero assumere se sono in forfettario?

    Dipende dal volume dei compensi e dal coefficiente di redditivita’. In linea generale, se il costo dei dipendenti supera il 20-25% dei compensi, il regime ordinario diventa fiscalmente piu’ conveniente perche’ i costi sono deducibili. Una simulazione personalizzata e’ fondamentale.

    Posso utilizzare i voucher PrestO per pagare un collaboratore saltuario?

    Si’, entro i limiti di legge (massimo 2.500 euro/anno per singolo prestatore, 10.000 euro complessivi annui per il committente). Le somme PrestO contano nel tetto dei 20.000 euro del forfettario.

    Vuoi assumere o stai per superare il limite? Affidati al CAF Centro Fiscale

    Decidere se assumere un dipendente restando in forfettario o passare al regime ordinario richiede una valutazione personalizzata che tenga conto del tuo coefficiente di redditivita’, dei costi reali, delle prospettive di crescita. Un errore di calcolo puo’ costarti la fuoriuscita dal forfettario o, peggio, una scelta fiscalmente svantaggiosa per anni.

    Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a:

    • Simulare il carico fiscale forfettario vs ordinario in base alla tua attivita’;
    • Calcolare il costo aziendale reale di un nuovo dipendente o collaboratore;
    • Verificare il rispetto del tetto dei 20.000 euro;
    • Coordinarti con un consulente del lavoro di fiducia per gli adempimenti operativi;
    • Pianificare il passaggio al regime ordinario quando conviene.

    Prenota un appuntamento: ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Email: info@centrofiscale.com.

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    Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 08:00:002026-05-24 09:54:44Forfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e Costi
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

    regime forfettario partita iva

    La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

    Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

    Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

    La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

    Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

    L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

    Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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    Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

    Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

    Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

    La dicitura obbligatoria in fattura

    Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

    “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

    Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

    Comunicazione preventiva al cliente

    Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

    Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

    Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

    Recupero tramite il quadro LM

    Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

    Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

    La Certificazione Unica come prova

    Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

    Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

    Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

    Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

    Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

    Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

    Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

    Lavoratori dipendenti: si, sempre

    Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

    • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
    • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
    • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
    • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

    Co.co.co e collaborazioni assimilate

    Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

    Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

    Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

    In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

    Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

    Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
    Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
    Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
    Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
    Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
    Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
    Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

    Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

    Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

    Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

    Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

    Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

    Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

    • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
    • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

    F24 e codici tributo per le ritenute

    Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

    Codice tributoDescrizioneQuando si usa
    1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
    1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
    1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
    1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

    Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

    Compilazione pratica F24

    Nella sezione “Erario” del modello F24:

    • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
    • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
    • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
    • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

    Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

    Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

    • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
    • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

    La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

    Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

    Certificazione Unica: chi la deve emettere

    La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

    Forfettario come emittente CU

    Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    Forfettario come destinatario CU

    Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

    Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

    Compilazione corretta della fattura forfettaria

    Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

    • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
    • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
    • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
    • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
    • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
    • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
    • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

    Esempio numerico fattura forfettaria

    Consulenza professionale: 1.000,00 euro
    + Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
    + Imposta di bollo: 2,00 euro
    Totale fattura: 1.042,00 euro

    Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

    Domande frequenti (FAQ)

    Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

    Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

    Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

    Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

    Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

    No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

    Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

    Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

    Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

    No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

    Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

    Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

    Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

    E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

    Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

    La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

    Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

    Contatti:
    Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
    Telefono: 0432 1638640
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    Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
    Guide Fatturazione Elettronica

    Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge

    regime forfettario partita iva

    Sempre più freelance, consulenti digitali, sviluppatori e professionisti in regime forfettario lavorano con clienti esteri: aziende UE, startup americane, marketplace britannici, clienti privati che acquistano corsi online. La domanda ricorrente è semplice: si può fatturare all’estero in regime forfettario? La risposta è sì, ma le regole cambiano in base al cliente (azienda o privato) e al Paese (UE o extra-UE). Ogni scenario richiede una specifica gestione di IVA, dichiarazioni e adempimenti.

    In questa guida completa 2026 analizziamo i 4 scenari possibili, gli adempimenti VIES, il regime OSS per i servizi digitali, il funzionamento del reverse charge, l’esonero dall’esterometro per i forfettari, gli strumenti di pagamento internazionali (Wise, PayPal, Stripe), il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri, oltre a esempi pratici di fatture compilate. Una guida pensata per chi vuole espandere il proprio business oltre i confini italiani senza errori.

    In sintesi: il forfettario può fatturare clienti esteri senza addebitare IVA italiana nella maggior parte dei casi. Per i clienti UE B2B serve l’iscrizione al VIES e si applica il reverse charge. Per i clienti UE B2C contano la soglia di 10.000€ e il regime OSS. Per gli extra-UE l’operazione è fuori campo IVA. I forfettari sono esonerati dall’esterometro dal 2024.

    Indice dei contenuti

    1. Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?
    2. I 4 scenari di fatturazione estera
    3. Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)
    4. Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)
    5. Scenario 3: Cliente extra-UE B2B
    6. Scenario 4: Cliente extra-UE B2C
    7. VIES: come iscriversi e perché serve
    8. Esterometro 2026: forfettari esonerati
    9. Strumenti di pagamento internazionali
    10. Gestione del cambio valuta
    11. Tassazione redditi esteri nel forfettario
    12. Quadro RW: monitoraggio conti esteri
    13. Esempi pratici di fatture estere
    14. Domande frequenti

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    Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?

    Sì, il regime forfettario (Legge 190/2014) consente pienamente di emettere fatture verso clienti esteri, sia all’interno dell’Unione Europea sia fuori UE. Non esistono limiti specifici al fatturato estero: l’unico limite generale resta la soglia di 85.000 euro di ricavi annui complessivi (italiani + esteri sommati) per restare nel regime agevolato.

    La particolarità riguarda l’IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ai clienti italiani (art. 1 c. 58 L. 190/2014) e, per le operazioni estere, generalmente continua a non addebitarla. Cambiano però le diciture obbligatorie, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti dichiarativi a seconda del tipo di cliente e della sua localizzazione. Capire quale scenario applicare alla propria fattura è il punto di partenza per non commettere errori e per non incorrere in sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

    I 4 scenari di fatturazione estera

    Per stabilire come compilare una fattura estera in regime forfettario occorre rispondere a due domande:

    • Il cliente è un’azienda (B2B) o un privato consumatore (B2C)?
    • Il cliente ha sede in un Paese UE o extra-UE?

    Combinando le due variabili otteniamo 4 scenari, ognuno con regole IVA, diciture e adempimenti diversi:

    ScenarioClienteTrattamento IVAAdempimento principale
    1UE B2B (azienda)Reverse charge (no IVA)VIES obbligatorio
    2UE B2C (privato)IVA italiana o OSSSoglia 10.000€ e OSS
    3Extra-UE B2B (azienda)Fuori campo IVA art. 7-terNessuno (no esterometro)
    4Extra-UE B2C (privato)Dipende dal servizioVariabile

    Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)

    È il caso più comune per i freelance digitali italiani: un’agenzia tedesca, una software house olandese, una startup francese acquistano servizi di consulenza, sviluppo, design o marketing. Il cliente è un soggetto passivo IVA in un Paese UE, dotato di partita IVA comunitaria.

    Reverse charge: l’inversione contabile

    Per i servizi B2B intra-UE si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente (Germania, Francia, ecc.). Il forfettario emette la fattura senza addebitare IVA italiana, e il cliente UE assolve l’imposta nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

    Diciture obbligatorie

    Una fattura B2B intra-UE emessa da un forfettario deve riportare due diciture distinte:

    • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario”
    • Dicitura reverse charge: “Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972”

    Iscrizione al VIES: obbligatoria

    Per emettere fatture intracomunitarie B2B occorre essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA abilitati alle operazioni transfrontaliere. L’iscrizione si fa con il modulo AA9/12 (per le persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate, oppure online tramite Fisconline/Entratel. È possibile richiederla anche al momento dell’apertura della partita IVA.

    Attenzione: emettere fatture intra-UE B2B senza essere iscritti al VIES espone a sanzioni e fa considerare l’operazione come interna (con obbligo di IVA italiana). Verificare sempre la P.IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu prima di emettere la fattura.

    Codice destinatario per cliente UE

    Per la fattura elettronica verso un cliente UE va indicato un codice destinatario convenzionale di 7 caratteri “X” (XXXXXXX). Lo SDI (Sistema di Interscambio) gestisce così le fatture intracomunitarie, distinguendole da quelle interne. Il file XML va comunque trasmesso allo SDI: dal 2024 il forfettario è obbligato alla fatturazione elettronica anche verso clienti esteri.

    Modello Intrastat: esonero per i forfettari

    I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione del modello Intrastat per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE. L’esonero deriva dal fatto che il forfettario non applica IVA e non ha obbligo di liquidazione periodica. Tuttavia, le operazioni intra-UE concorrono al limite di 85.000 euro annui per la permanenza nel regime.

    Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)

    Quando il cliente è un consumatore finale residente in un altro Paese UE (un privato tedesco che compra un corso online, un cittadino francese che acquista un e-book), le regole cambiano profondamente rispetto al B2B. Bisogna distinguere tra servizi tradizionali e servizi digitali/elettronici.

    Servizi tradizionali B2C

    Per le prestazioni “tradizionali” (consulenze in presenza, prestazioni rese in loco, servizi alla persona) si applica generalmente l’art. 7-ter DPR 633/1972 che, per i servizi B2C, considera l’operazione effettuata nel Paese del prestatore. Il forfettario emette quindi una fattura ordinaria senza IVA, applicando solo la dicitura del regime forfettario (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Esistono però eccezioni per servizi specifici (immobiliari, trasporti, ristorazione) regolati da norme speciali.

    Servizi digitali ed elettronici (TBE/MOSS-OSS)

    Per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services) la regola è diversa: software scaricabili, e-book, corsi online registrati, app, hosting, streaming, accessi a piattaforme digitali. Questi servizi sono regolati dall’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione si considera effettuata nel Paese del consumatore.

    Per evitare a ogni venditore di doversi registrare in ognuno dei 27 Paesi UE, l’Unione Europea ha istituito il regime OSS (One Stop Shop), evoluzione del precedente MOSS. Con OSS si versa l’IVA del Paese del cliente attraverso un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che ridistribuisce l’imposta agli Stati membri.

    Soglia di 10.000 euro: il bivio

    La soglia di 10.000 euro annui di vendite UE B2C complessive determina due strade:

    • Sotto i 10.000€ annui: il forfettario applica le regole italiane. Per i servizi digitali può fatturare con IVA italiana (anche se in forfettario non si addebita), oppure aderire facoltativamente all’OSS.
    • Sopra i 10.000€ annui: registrazione OSS obbligatoria. L’IVA va versata nei Paesi dei consumatori finali tramite l’unico portale OSS italiano.

    Forfettari e OSS: i contribuenti in regime forfettario possono aderire al regime OSS pur restando nel regime agevolato. In questo specifico caso, e solo per le vendite estere B2C OSS, sono tenuti ad applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Il regime forfettario resta valido per la tassazione del reddito (5% o 15%).

    Scenario 3: Cliente extra-UE B2B (USA, UK, Svizzera)

    Quando il cliente è un’azienda con sede fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia, Emirati Arabi, Singapore, ecc.) la fatturazione è più semplice. L’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente, fuori dal perimetro IVA italiano.

    Come si compila la fattura

    La fattura per un cliente extra-UE B2B in regime forfettario riporta:

    • Nessuna IVA in fattura
    • Dicitura art. 7-ter: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”
    • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014”
    • Codice destinatario “XXXXXXX” per la trasmissione SDI
    • Tax ID/EIN del cliente USA (o equivalente per altro Paese) nel campo del codice fiscale

    Niente VIES, niente esterometro

    Per le operazioni con clienti extra-UE non serve l’iscrizione al VIES (è richiesta solo per le operazioni intra-UE). Inoltre, il forfettario è esonerato dall’esterometro (vedi sezione dedicata). L’unica trasmissione obbligatoria è quella elettronica via SDI, attiva dal 2024 per tutti i forfettari, anche per le operazioni con l’estero.

    Scenario 4: Cliente extra-UE B2C (privato consumatore)

    Quando un consumatore finale extra-UE acquista un servizio da un forfettario italiano (un cittadino americano che compra un corso online, un australiano che acquista una consulenza in videocall) la regola cambia in base alla natura del servizio.

    Servizi tradizionali

    Per i servizi B2C “tradizionali” (consulenza, formazione individuale, prestazioni intellettuali) prestati a privati extra-UE si applica generalmente la regola del Paese del prestatore (art. 7-ter): la fattura riporta la sola dicitura del regime forfettario, senza IVA italiana.

    Servizi digitali

    Per i servizi digitali/elettronici verso privati extra-UE si applica l’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione è fuori campo IVA in Italia perché il consumo avviene fuori UE. Non si applica il regime OSS (limitato all’UE) e non è dovuta IVA italiana. Va inserita la dicitura: “Operazione non soggetta a IVA art. 7-octies DPR 633/1972”.

    Casistiche specifiche: alcune categorie di servizi (immobiliari, trasporti, ristorazione, fiere) hanno regole speciali a prescindere dal Paese del cliente. In caso di dubbio è sempre consigliato un confronto con il proprio CAF o un commercialista, soprattutto per attività ricorrenti o di importo rilevante.

    VIES: come iscriversi e perché serve

    Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Senza iscrizione, una partita IVA italiana viene considerata “interna” e non può effettuare operazioni intra-UE in reverse charge.

    Quando è obbligatorio

    • Cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (B2B intra-UE)
    • Acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE (per applicare il reverse charge sugli acquisti)

    Come iscriversi

    1. In sede di apertura della partita IVA: spuntare la casella “Operazioni intracomunitarie” nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società)
    2. Successivamente: presentare il modello AA9/12 di variazione all’Agenzia delle Entrate, anche online via Fisconline/Entratel
    3. Tempi: l’iscrizione è generalmente immediata e visibile sul portale VIES entro pochi giorni lavorativi

    Verifica della P.IVA del cliente

    Prima di emettere una fattura intra-UE B2B occorre sempre verificare la partita IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu. Una P.IVA non valida o non iscritta al VIES rende l’operazione interna, con obbligo di applicare IVA italiana e responsabilità del prestatore. Conviene salvare lo screenshot della verifica come prova in caso di controllo.

    Esterometro 2026: forfettari esonerati

    L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. Dal 2022 viene assolto trasmettendo allo SDI i file XML delle fatture verso/da soggetti esteri. Per i contribuenti in regime forfettario, dal 2024 è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero.

    Cosa è cambiato

    Per i forfettari l’adempimento si concretizza nella trasmissione del file XML allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX” (per UE) o il codice estero del cliente, entro i termini ordinari. Non c’è più una comunicazione separata: è il flusso SDI a fungere da esterometro. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione restano applicabili (2€ per fattura, fino a 400€ mensili).

    Strumenti di pagamento internazionali

    Lavorare con clienti esteri significa scegliere strumenti di incasso adatti, sicuri ed economici. Le principali alternative al bonifico tradizionale sono:

    Bonifico SEPA

    Per i pagamenti dall’area SEPA (UE + alcuni Paesi limitrofi) il bonifico bancario tradizionale resta la soluzione più semplice. Costi bassi, tempi 1-2 giorni lavorativi, nessuna commissione di cambio per pagamenti in euro. È la scelta consigliata per clienti UE in eurozona.

    Wise (ex TransferWise)

    Wise è la piattaforma di riferimento per professionisti con clienti internazionali. Offre conti multi-valuta (USD, GBP, EUR, AUD, CAD), IBAN locali in più Paesi, cambio valuta a costo reale (mid-market) e commissioni trasparenti. Ideale per ricevere pagamenti da USA, UK, Svizzera. Le movimentazioni vanno comunque dichiarate nel quadro RW se i saldi superano i limiti.

    PayPal Business

    Strumento storico per pagamenti internazionali, soprattutto B2C e per piccole somme. Costi più alti rispetto a Wise (commissioni di ricezione e cambio), ma riconoscibilità globale e protezione del venditore. Tutti gli incassi vanno comunque fatturati e dichiarati come ricavi forfettari.

    Stripe

    Soluzione professionale per chi vende servizi digitali, abbonamenti SaaS o e-commerce. Permette di accettare carte di credito da clienti di tutto il mondo, integrazione con software di fatturazione, gestione automatica delle ricorrenze. Commissioni standard: 1,5% + 0,25€ per carte UE, 3,25% + 0,25€ per carte extra-UE.

    Revolut Business

    Conto multi-valuta business con IBAN locali, cambio competitivo, integrazione contabile e API. Sempre più diffuso tra freelance e PMI italiane con esposizione estera. Anche in questo caso, attenzione al quadro RW per i saldi sui conti detenuti all’estero.

    Gestione del cambio valuta

    Quando il cliente paga in valuta diversa dall’euro (USD, GBP, CHF) si pongono due questioni: in che valuta emettere la fattura e come contabilizzare il cambio.

    • Valuta della fattura: è possibile emettere fattura sia in euro sia in valuta estera. Se in valuta estera, va indicato il tasso di cambio applicato e l’importo equivalente in euro alla data di emissione.
    • Cambio di riferimento: si utilizza il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno di effettuazione dell’operazione, oppure quello del giorno di emissione della fattura. Per il forfettario è prassi consolidata l’uso del cambio BCE.
    • Differenze di cambio: nel forfettario non si distingue tra ricavo nominale e differenze di cambio; conta il corrispettivo effettivamente incassato in euro.

    Tassazione redditi esteri nel forfettario

    Una domanda frequente: il reddito prodotto fatturando all’estero ha una tassazione diversa? No. I corrispettivi incassati da clienti esteri concorrono al fatturato del forfettario esattamente come quelli italiani:

    • Si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (es. 78% per le professioni)
    • Sul reddito imponibile si versa l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (regime start-up) o del 15% a regime
    • I ricavi esteri concorrono al limite di 85.000 euro annui per restare nel regime
    • Sopra i 100.000€ in corso d’anno si esce immediatamente dal regime

    Esempio: un consulente forfettario incassa 30.000€ dall’Italia e 25.000€ (in equivalente euro) da clienti USA e Germania. Totale: 55.000€. Coefficiente 78%: reddito 42.900€. Imposta sostitutiva 15%: 6.435€. Nessuna distinzione tra reddito italiano ed estero ai fini fiscali.

    Quadro RW: monitoraggio dei conti esteri

    Chi incassa pagamenti su conti esteri (Wise, Revolut, PayPal collegato a IBAN estero, conti bancari fuori Italia) deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo obbligo riguarda anche i forfettari: l’esonero IVA non incide sul monitoraggio.

    Quando si compila il quadro RW

    • Conti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000€ o saldo a fine anno superiore a 15.000€
    • Conti Wise/Revolut/PayPal con IBAN non italiano: si valutano caso per caso. Wise e Revolut Business hanno spesso IBAN UE (Belgio, Lituania): obbligano al quadro RW
    • Crypto-asset detenuti su exchange esteri (regole specifiche)
    • Investimenti finanziari all’estero (azioni, obbligazioni, ETF)

    IVAFE e IVIE

    Sui conti esteri si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), pari a 34,20€ annui per ogni conto detenuto da persona fisica. Sugli immobili esteri si applica l’IVIE. Anche queste imposte vanno liquidate in dichiarazione.

    Sanzioni quadro RW omesso: da 3% a 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per Paesi black list). Una sanzione minima fissa di 250€ si applica per ogni anno omesso. Considerato l’utilizzo crescente di Wise e Revolut, è cruciale verificare con il proprio CAF se i propri conti sono soggetti al monitoraggio.

    Esempi pratici di fatture estere

    Esempio 1: Fattura UE B2B (cliente tedesco)

    Fattura n. 12/2026 del 10/04/2026

    Cedente/Prestatore:
    Mario Rossi – Consulente IT
    Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
    P.IVA IT01234567890 (iscritto VIES)

    Cessionario/Committente:
    Müller GmbH
    Hauptstraße 5, 10115 Berlin – Germania
    USt-IdNr. DE123456789 (verificata VIES)

    Codice destinatario: XXXXXXX

    Descrizione: Consulenza sviluppo software marzo 2026
    Imponibile: 3.500,00€
    IVA: 0,00€
    Totale fattura: 3.500,00€

    Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
    Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972.

    Esempio 2: Fattura extra-UE B2B (cliente USA)

    Fattura n. 13/2026 del 12/04/2026

    Cedente/Prestatore:
    Mario Rossi – Consulente IT
    Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
    P.IVA IT01234567890

    Cessionario/Committente:
    Acme Corp Inc.
    500 Tech Avenue, San Francisco CA 94105 – USA
    EIN: 12-3456789

    Codice destinatario: XXXXXXX

    Descrizione: Web design project – April 2026
    Imponibile: USD 4.500,00 (cambio BCE 1,08 = 4.166,67€)
    IVA: 0,00€
    Totale fattura: USD 4.500,00 / 4.166,67€

    Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
    Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.

    Fatturi all’estero in regime forfettario? Non rischiare errori

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste freelance e professionisti con clienti internazionali: iscrizione VIES, gestione fatture intra-UE, regime OSS, quadro RW e dichiarazione dei redditi forfettari.

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    Domande frequenti sulla fatturazione estera in forfettario

    Posso fatturare a un cliente USA in regime forfettario?

    Sì. La fattura è fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972 e va emessa senza addebitare IVA, riportando le diciture del regime forfettario e dell’art. 7-ter. Non è richiesta l’iscrizione al VIES (necessaria solo per UE) e non c’è obbligo di esterometro separato: il file XML viene trasmesso allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.

    Devo iscrivermi al VIES anche se fatturo solo agli USA?

    No. Il VIES è obbligatorio solo per le operazioni con soggetti passivi UE (B2B intra-UE). Se i tuoi clienti sono solo extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera, Australia, ecc.) non devi iscriverti al VIES. L’iscrizione diventa necessaria al primo cliente UE B2B.

    Cosa succede se emetto fattura intra-UE senza VIES?

    L’operazione viene riqualificata come interna: dovresti applicare IVA italiana. Per i forfettari, che non addebitano IVA, l’errore comporta la perdita della “non imponibilità” e possibili sanzioni amministrative. È fondamentale iscriversi al VIES prima di emettere la prima fattura UE B2B.

    Il fatturato estero conta per il limite di 85.000 euro del forfettario?

    Sì. I corrispettivi esteri (UE ed extra-UE) si sommano a quelli italiani per il calcolo del limite annuo di 85.000€ per la permanenza nel regime e dei 100.000€ per l’uscita immediata. La conversione in euro avviene al cambio BCE del giorno di effettuazione dell’operazione.

    Devo aderire al regime OSS se vendo corsi online a privati UE?

    Solo se superi i 10.000€ annui di vendite UE B2C complessive (tutti i Paesi sommati). Sotto soglia puoi applicare le regole italiane; sopra è obbligatoria la registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione facoltativa è sempre possibile, anche sotto soglia, e talvolta conviene per semplicità gestionale.

    I conti Wise e Revolut vanno dichiarati nel quadro RW?

    Generalmente sì, perché Wise e Revolut Business operano con IBAN esteri (Belgio, Lituania, ecc.). Vanno indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e si applica l’IVAFE di 34,20€ annui. La giacenza media e il saldo a fine anno determinano l’eventuale superamento delle soglie minime di esonero.

    Posso emettere fattura in dollari a un cliente USA?

    Sì. La fattura può essere emessa in valuta estera, indicando il tasso di cambio applicato (cambio BCE del giorno) e l’equivalente in euro. La contabilità del forfettario va comunque tenuta in euro, e l’incasso effettivo (al cambio del giorno di accredito) determina il ricavo da computare nel limite di 85.000€.

    I forfettari sono ancora obbligati all’esterometro?

    Dal 2024 l’esterometro non è più una comunicazione separata: l’obbligo è assolto attraverso la trasmissione delle fatture estere allo SDI in formato XML, con codice destinatario “XXXXXXX”. I forfettari, divenuti obbligati alla fatturazione elettronica, rispettano l’adempimento semplicemente emettendo la fattura via SDI.

    Posso fatturare a un cliente UK dopo la Brexit?

    Sì. Dopo la Brexit il Regno Unito è considerato Paese extra-UE: si applicano le regole dello scenario 3 (B2B) o 4 (B2C). Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, nessuna iscrizione VIES necessaria per i clienti UK, codice destinatario XXXXXXX per la trasmissione SDI.

    Come gestisco le commissioni di Stripe o PayPal in fattura?

    Le commissioni trattenute dalle piattaforme sono costi: nel forfettario non sono deducibili analiticamente (si applica il coefficiente di redditività), ma vanno comunque registrate. Il ricavo da fatturare è l’importo lordo concordato col cliente, non il netto accreditato. Le ricevute Stripe/PayPal sono utili come prova in caso di controllo.

    Conclusione: l’estero è un’opportunità (gestita bene)

    Fatturare all’estero in regime forfettario è non solo possibile, ma spesso vantaggioso: nessuna IVA da addebitare nella maggior parte degli scenari, accesso a mercati B2B più ricchi, possibilità di lavorare con startup e aziende internazionali. Le regole però cambiano in base al Paese e al cliente, e gli errori più comuni (VIES dimenticato, OSS non attivato, quadro RW omesso) possono costare caro in termini di sanzioni.

    Una corretta gestione passa da quattro pilastri: iscrizione VIES per i clienti UE B2B, regime OSS per i servizi digitali B2C, fatturazione elettronica via SDI per ogni operazione (anche estera) e quadro RW per i conti detenuti all’estero. Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo, dalla pianificazione delle prime fatture alla dichiarazione dei redditi annuale.

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    Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-04 08:00:002026-05-24 09:37:02Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.

    In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.

    La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.

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    Indice dei contenuti

    1. Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno
    2. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi
    3. Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024
    4. Quali versamenti sono prorogati: elenco completo
    5. Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici
    6. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%
    7. Rateizzazione: come pagare in rate mensili
    8. Codici tributo F24: tabella completa
    9. Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi
    10. Errori piu frequenti e ravvedimento operoso
    11. Domande frequenti sulla proroga 2026

    Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno

    La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

    Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potra:

    • Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziche il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;
    • Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziche entro il 30 luglio);
    • Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).

    La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) ne sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).

    Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024.

    Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi

    La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:

    1. Soggetti che applicano gli ISA

    Sono interessati i contribuenti che esercitano attivita economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilita fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:

    • Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;
    • Societa di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;
    • Societa di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
    • Soci di societa (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.

    Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attivita nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.

    2. Contribuenti in regime forfettario

    I contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtu di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 e fissato a 85.000 euro.

    3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)

    Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attivita o al compimento del 35esimo anno di eta, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.

    Casi di estensione della proroga

    La proroga si estende anche ai soci di societa che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:

    • Soci di SNC, SAS e societa equiparate;
    • Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);
    • Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile).

    Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

    La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non e una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.

    Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001

    La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:

    • 30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;
    • 30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

    Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

    In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio e collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).

    Provvedimenti applicativi 2026

    Per il 2026 la proroga e stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.

    Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024.

    Quali versamenti sono prorogati: elenco completo

    La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:

    Imposte dirette

    • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);
    • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto e generalmente al 50% del totale acconto);
    • Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per societa di capitali con esercizio solare;
    • Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);
    • Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).

    Imposta sostitutiva per il regime forfettario

    • Saldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attivita nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;
    • Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;
    • Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).

    Imposte sostitutive e patrimoniali

    • Cedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);
    • IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;
    • IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.

    Contributi previdenziali

    La proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.

    IVA annuale

    L’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON e oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.

    VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogata
    Saldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026
    Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026
    Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026
    Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026
    Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026
    Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026
    Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026
    Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026
    Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026

    Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici

    Vediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.

    Esempio 1: Artigiano con ricavi ISA

    Mario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:

    • Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;
    • IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;
    • Detrazioni: 1.880 euro;
    • IRPEF netta: 6.570 euro;
    • Acconti gia versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.

    Calcolo:

    • Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);
    • Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);
    • Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).

    Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.

    Esempio 2: Professionista in regime forfettario

    Laura, consulente IT, primo anno di attivita superato (non piu start-up al 5%):

    • Compensi 2025: 52.000 euro;
    • Coefficiente di redditivita (codice ATECO 62.02.00): 78%;
    • Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;
    • Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;
    • Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;
    • Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.

    Calcolo:

    • Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);
    • Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);
    • Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).

    Regola importante (acconti per forfettari): non e dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata e inferiore a 51,65 euro; e dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; e dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.

    Esempio 3: Socio SRL trasparente

    Giulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA.

    Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%

    Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 puo avvalersi della possibilita di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioe fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    La maggiorazione dello 0,40% si applica:

    • Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;
    • Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);
    • Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.

    Esempio di calcolo maggiorazione

    Riprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziche il 20 luglio:

    • Importo base: 3.258 euro;
    • Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;
    • Totale da versare: 3.271,03 euro.

    La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.

    Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedi – non c’e quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

    Rateizzazione: come pagare in rate mensili

    I contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.

    Numero massimo di rate

    Le rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze cosi articolate:

    • 1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);
    • 2a rata: 20 agosto 2026;
    • 3a rata: 16 settembre 2026;
    • 4a rata: 16 ottobre 2026;
    • 5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedi – confermare il calendario ufficiale);
    • 6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).

    Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.

    Tabella interessi per rate successive

    RataScadenzaInteressi su rata
    1a20/07/20260,00%
    2a20/08/20260,33%
    3a16/09/20260,66%
    4a16/10/20260,99%
    5a16/11/20261,32%
    6a16/12/20261,65%

    Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.

    Cosa NON si puo rateizzare

    NON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (gia con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre).

    Codici tributo F24: tabella completa

    Per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:

    CodiceDescrizioneAnno di riferimento
    4001IRPEF – saldo2025
    4033IRPEF – acconto prima rata2026
    4034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione2026
    1790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata2026
    1791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata2026
    1792Imposta sost. forfettari – saldo2025
    2003IRES – saldo2025
    2001IRES – acconto prima rata2026
    3800IRAP – saldo2025
    3812IRAP – acconto prima rata2026
    3801Addizionale regionale2025
    3844Addizionale comunale – saldo2025
    3843Addizionale comunale – acconto2026
    1842Cedolare secca – saldo2025
    1840Cedolare secca – acconto prima rata2026
    1668Interessi rateizzazione2026
    4041IVIE – saldo2025
    4043IVAFE – saldo2025

    Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata).

    Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi

    Soci di societa di persone (SNC, SAS)

    I soci di societa di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.

    Eredi del contribuente deceduto

    Gli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.

    Inizio o cessazione attivita nel 2025

    Chi ha iniziato o cessato l’attivita nel 2025 e generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attivita potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.

    Periodo d’imposta non solare

    Le societa di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.

    Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)

    I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilita raggiunto).

    Errori piu frequenti e ravvedimento operoso

    Vediamo i piu comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglio

    Chi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) e considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:

    • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;
    • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);
    • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);
    • Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);
    • Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);
    • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).

    A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).

    Errore 2: Sbagliare il codice tributo

    Un errore comune e versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.

    Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliato

    Per i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.

    Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo anno

    I forfettari al primo anno di attivita possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziche 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.

    Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunale

    Saldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale e bene controllarli sempre.

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    Domande frequenti sulla proroga 2026

    1. La proroga vale anche per i contribuenti non titolari di partita IVA?

    No. La proroga al 20 luglio 2026 e riservata ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA o sono in regime forfettario, ai loro soci/collaboratori e agli eredi. I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri contribuenti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo applicano la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 o quella alternativa del 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.

    2. Devo presentare la dichiarazione entro il 20 luglio?

    No. La proroga riguarda solo i versamenti. La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.

    3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

    Si, e prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformita.

    4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?

    Il 20 luglio 2026 cade di lunedi, quindi non c’e slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento e accettato come anticipato e valido.

    5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?

    Si. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.

    6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?

    Si, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione e quello di versamento.

    7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?

    Si. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.

    8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?

    No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (puo essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.

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    Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.

    Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-08-17 10:17:33Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari
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