PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettari alla Prova del 20 Luglio 2026: Come Gestire Tasse e Liquidità senza AnsiaIl 20 luglio 2026 si avvicina e per migliaia di titolari di partita IVA in regime forfettario si tratta di una delle date più attese — e temute — dell’anno fiscale. In quella giornata scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e il primo acconto 2026, due voci che possono impattare in modo significativo sulla cassa di chi lavora in proprio.Niente panico: con la giusta pianificazione e le informazioni corrette, è possibile affrontare questa scadenza con serenità. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: come si calcolano le imposte, quando e come rateizzarle, e quali strategie adottare fin da oggi per non trovarti mai più a corto di liquidità a luglio.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa Scade il 20 Luglio 2026: il Quadro CompletoCome si Calcola l’Imposta Sostitutiva del ForfettarioSimulazioni Pratiche: Quante Tasse Paghi a Luglio?Chi Può Rateizzare? Le Regole della Proroga con MaggiorazioneGestire la Liquidità: il Metodo dell’Accantonamento MensileI 7 Errori Comuni dei Forfettari a LuglioCosa Fare se Sei a Corto di LiquiditàCodici Tributo F24 per il ForfettarioNovità 2026 per i Forfettari: Cosa CambiaIl Ruolo del CAF Centro Fiscale: Non Affrontare il 20 Luglio da SoloDomande Frequenti (FAQ)Cosa Scade il 20 Luglio 2026: il Quadro CompletoIl 20 luglio è il termine di proroga ordinario per i soggetti con partita IVA che non hanno versato entro il 30 giugno la prima rata delle imposte dovute con il Modello Redditi. Questo slittamento comporta però una maggiorazione dello 0,40% sugli importi versati, a titolo di interesse compensativo. Nel 2026 il 20 luglio cade di lunedì, quindi non ci sono ulteriori slittamenti.Per i contribuenti in regime forfettario, le somme da versare entro quella data riguardano:Saldo dell’imposta sostitutiva 2025 (anno d’imposta 2025, dichiarato nel Modello Redditi 2026)Primo acconto 2026 calcolato in base ai redditi 2025Contributi INPS (gestione separata o artigiani/commercianti) se non rateizzatiVedi anche la nostra guida completa sulle scadenze fiscali di luglio 2026 per il quadro generale di tutte le date di questo mese. Come si Calcola l’Imposta Sostitutiva del ForfettarioIl regime forfettario applica un’imposta sostitutiva che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA. L’aliquota è:15% per chi è già in attività5% per le nuove attività (startup) nei primi cinque anni, purché non si sia esercitata un’attività analoga nei tre anni precedenti e non si tratti di prosecuzione di un’attività precedenteIl calcolo avviene sulla base imponibile così determinata:Base imponibile = Ricavi/compensi × Coefficiente di redditività − Contributi previdenziali versati nell’annoIl coefficiente di redditività varia in base al codice ATECO dell’attività. I principali sono:Categoria attivitàCoefficienteProfessionisti (legali, sanitari, tecnici, informatici)78%Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%Commercio ambulante alimentari e bevande40%Commercio ambulante altro54%Intermediari del commercio62%Alloggio e ristorazione67%Costruzioni e immobiliari86%Altre attività economiche67%Per approfondire i coefficienti per singolo settore, leggi la nostra guida ai coefficienti di redditività forfettario 2026. Simulazioni Pratiche: Quante Tasse Paghi a Luglio?Vediamo tre scenari concreti per un professionista (coefficiente 78%) in regime forfettario ordinario (aliquota 15%), ipotizzando contributi INPS gestione separata già versati di circa 3.500 euro nel 2025. Scenario A — Ricavi 2025: 45.000 euroVoceImportoRicavi 202545.000 euroCoefficiente redditività (78%)35.100 euroDeduzione contributi INPS– 3.500 euroBase imponibile31.600 euroImposta sostitutiva (15%)4.740 euroPrimo acconto (50% del dovuto)2.370 euroTotale da versare entro il 20 luglio7.110 euro (saldo 2025 + acconto)Nota: il saldo 2025 riduce l’acconto già versato a novembre 2025 (se presente). Il totale qui indicato presuppone che l’acconto di novembre 2025 non fosse stato ancora pagato o che si tratti del primo anno.Scenario B — Ricavi 2025: 65.000 euroVoceImportoRicavi 202565.000 euroCoefficiente redditività (78%)50.700 euroDeduzione contributi INPS– 3.500 euroBase imponibile47.200 euroImposta sostitutiva (15%)7.080 euroPrimo acconto (50% del dovuto)3.540 euroTotale da versare entro il 20 luglio10.620 euroScenario C — Ricavi 2025: 85.000 euro (vicino al limite)VoceImportoRicavi 202585.000 euroCoefficiente redditività (78%)66.300 euroDeduzione contributi INPS– 3.500 euroBase imponibile62.800 euroImposta sostitutiva (15%)9.420 euroPrimo acconto (50% del dovuto)4.710 euroTotale da versare entro il 20 luglio14.130 euroAttenzione: chi ha superato 85.000 euro di ricavi nel 2025 esce dal regime forfettario dall’1 gennaio 2026. Chi ha superato 100.000 euro esce immediatamente, già nell’anno in corso, con obbligo di ricalcolo IVA. Se sei in questa situazione, contatta il CAF Centro Fiscale per una verifica immediata.Chi Può Rateizzare? Le Regole della Proroga con MaggiorazioneLa rateizzazione è uno strumento utilissimo per chi non riesce a versare tutto in un’unica soluzione. Ecco come funziona per i forfettari nel 2026: Proroga dal 30 giugno al 20 luglio (+0,40%)Tutti i contribuenti titolari di partita IVA possono versare entro il 20 luglio anziché il 30 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo. Non è necessario presentare alcuna richiesta: basta versare con F24 entro quella data e indicare la maggiorazione nel calcolo.Rateizzazione in 6 rate mensili da luglioSe non riesci a pagare tutto il 20 luglio, puoi rateizzare il saldo e l’acconto in un massimo di 6 rate mensili (luglio-dicembre), con queste caratteristiche:Prima rata: entro il 20 luglio (con maggiorazione 0,40%)Rate successive: entro il 16 di ogni meseInteressi: 4% annuo (pari a circa 0,33% al mese) sulle rate successive alla primaNessuna richiesta formale: basta compilare i campi corrispondenti nel software di dichiarazione o calcolare manualmenteIl piano di rateizzazione si attiva automaticamente in fase di compilazione del Modello Redditi: il software di elaborazione (o il CAF) calcola le singole rate con i relativi interessi e genera i modelli F24 precompilati per ciascuna scadenza.N. rataScadenzaInteressi aggiuntivi1ª20 luglio 2026+ 0,40% (proroga giugno)2ª16 agosto 2026+ 4% annuo (1/12 del 4%)3ª16 settembre 2026+ 4% annuo (2/12 del 4%)4ª16 ottobre 2026+ 4% annuo (3/12 del 4%)5ª16 novembre 2026+ 4% annuo (4/12 del 4%)6ª16 dicembre 2026+ 4% annuo (5/12 del 4%)Gestire la Liquidità: il Metodo dell’Accantonamento MensileLa regola d’oro per non farsi trovare impreparati a luglio è semplice: accantona ogni mese una percentuale dei tuoi incassi in un conto separato dedicato alle tasse. Questo approccio — usato da tutti i professionisti organizzati — trasforma una spesa enorme e improvvisa in un flusso gestibile. Quanto Mettere da Parte?Tipo attivitàAliquota effettiva stimata (imposta + INPS)Percentuale da accantonareProfessionista (coeff. 78%) — aliquota 5% startupcirca 15-18%20-25%Professionista (coeff. 78%) — aliquota 15%circa 28-35%30-35%Commerciante (coeff. 40%) — aliquota 15%circa 18-22%20-25%Artigiano/Commerciante con minimale INPSvariabile25-30%Consiglio pratico: apri un conto corrente dedicato (anche un conto di risparmio senza vincolo) e ogni volta che ricevi un pagamento trasferisci automaticamente il 30% su quel conto. Lo dimentichi fino a luglio. Il giorno della scadenza sei sereno.App e Strumenti UtiliMolti strumenti di gestione finanziaria per freelance e partite IVA permettono di impostare regole automatiche di accantonamento:Conti business separati: Qonto, N26 Business, BBVA Business permettono di creare “vault” o sottoconto tassazioneSoftware di contabilità: Fatture in Cloud, Aruba eInvoice — molti hanno dashboard con stima tasse in tempo realePromemoria F24: imposta alert mensili nel calendario per non dimenticare i versamenti delle rateI 7 Errori Comuni dei Forfettari a LuglioDimenticare la maggiorazione 0,40% — Non basta versare l’importo base entro il 20 luglio: devi aggiungere lo 0,40%. Se dimentichi, ti esponi a sanzioni per versamento insufficiente.Confondere saldo e acconto — Molti credono di dover versare solo le tasse sui redditi 2025. In realtà si versa anche il primo acconto per il 2026 (metodo storico o previsionale).Usare il metodo previsionale senza documentarlo — Se prevedi ricavi 2026 inferiori al 2025 e vuoi usare il metodo previsionale per ridurre l’acconto, devi avere un calcolo preciso e documentato. Se sbagli al ribasso pagi sanzioni.Non dedurre i contributi INPS — I contributi previdenziali versati nel 2025 si deducono dalla base imponibile. Molti li dimenticano e pagano più del dovuto.Ignorare l’uscita dal regime — Se nel 2025 hai superato 85.000 euro sei uscito dal forfettario dal 1° gennaio 2026. Se hai superato 100.000 sei uscito già nel 2025. In entrambi i casi l’imposta da versare è diversa.Perdere la scadenza del 20 luglio — Passato quel giorno, il versamento tardivo comporta sanzioni del 30% con ravvedimento operoso. È sempre meglio rateizzare che saltare la scadenza.Non aggiornare il codice tributo F24 — L’imposta sostitutiva del regime forfettario si versa con codici tributo specifici (non quelli IRPEF). Errori di compilazione dell’F24 vanno corretti tempestivamente.Cosa Fare se Sei a Corto di LiquiditàSe il 20 luglio si avvicina e la cassa non basta, non c’è motivo di andare nel panico. Esistono soluzioni legittime e convenienti: 1. Rateizzazione fino a dicembreCome spiegato sopra, puoi suddividere il debito in 6 rate mensili. Paga la prima il 20 luglio e il resto da agosto a dicembre, con interessi al 4% annuo. È la soluzione più semplice e non richiede autorizzazioni.2. Compensazione con crediti fiscaliSe hai crediti IRPEF, crediti per bonus edilizi, o altri crediti tributari, puoi compensare il debito tramite l’F24. La compensazione orizzontale (crediti e debiti di tributi diversi) è ammessa entro certi limiti e richiede che il credito sia indicato in dichiarazione. Verifica con il CAF se hai crediti compensabili.3. Riduzione dell’acconto con metodo previsionaleSe nel 2026 stai fatturando meno rispetto al 2025 (malattia, gravidanza, calo attività), puoi calcolare l’acconto con il metodo previsionale: stima i ricavi 2026, calcola l’imposta attesa e versa il 100% di quella cifra (non del dato storico 2025). Questo riduce subito il pagamento di luglio. Attenzione: se poi i ricavi reali superano la stima, a novembre pagherai la differenza con una piccola sanzione (tramite ravvedimento). È comunque una scelta utile in caso di calo documentato.4. Rateizzazione lunga con l’Agenzia delle EntrateIn caso di grave difficoltà economica, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione più lungo (fino a 72 rate mensili, in alcuni casi fino a 120) tramite istanza formale. Questa opzione è riservata a situazioni di reale difficoltà e comporta l’iscrizione a ruolo del debito: è uno strumento di ultima istanza, da valutare con un professionista.Codici Tributo F24 per il ForfettarioPer versare l’imposta sostitutiva del regime forfettario occorre usare i codici tributo corretti nel modello F24. Ecco i principali:CodiceDescrizioneQuando si usa1790Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — saldoSaldo imposta sostitutiva 20251791Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — primo accontoPrimo acconto 2026 (luglio)1792Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali — secondo accontoSecondo acconto 2026 (novembre)Per i contribuenti INPS Gestione Separata, i contributi si versano con il codice PXX (saldo) e P10 (primo acconto), aggiornati annualmente dall’INPS. Per artigiani e commercianti si usano codici specifici per le quote mensili e l’eventuale eccedenza sul minimale.Novità 2026 per i Forfettari: Cosa CambiaAnche per il 2026 il regime forfettario rimane sostanzialmente stabile, ma ci sono alcune novità e conferme da tenere a mente:Soglia ricavi confermata a 85.000 euro — nessun cambiamento rispetto al 2025. Chi supera questa soglia esce dal regime dall’anno successivo.Soglia reddito dipendente elevata a 35.000 euro — la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha alzato il limite da 30.000 a 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente/pensione dell’anno precedente. Confermata per il 2026.Fatturazione elettronica obbligatoria — dal 2024 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica via SDI. Nessuna esenzione residua per soglia di ricavi.Limite spese personale ridotto — dal 2025 il limite di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori scende da 30.000 a 20.000 euro (causa ostativa).Cause ostative invariate — partecipazione in SRL a controllo diretto, produzione e cessione di beni/servizi al datore di lavoro e simili restano cause di esclusione.Per capire quanto potresti guadagnare netto dal tuo fatturato, consulta la nostra guida allo stipendio netto forfettario 2026 per professione. Il Ruolo del CAF Centro Fiscale: Non Affrontare il 20 Luglio da SoloGestire autonomamente i calcoli di imposta sostitutiva, acconto, deduzioni e rateizzazione è tecnicamente possibile, ma espone a errori costosi. Il CAF Centro Fiscale ti affianca con:Calcolo preciso dell’imposta sostitutiva saldo e acconto, con verifica di tutte le deduzioni applicabiliCompilazione F24 con i codici tributo corretti e gli importi esatti per ogni rataPiano di rateizzazione personalizzato sulla base della tua situazione di liquiditàVerifica requisiti forfettario per evitare sorprese in caso di superamento soglieAssistenza continua durante l’anno per evitare di arrivare a luglio impreparatoContattaci per un preventivo personalizzato sui servizi di assistenza fiscale per partite IVA forfettarie.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti (FAQ) Il 20 luglio 2026 cade di weekend o festivo?No, il 20 luglio 2026 cade di lunedì: non ci sono slittamenti. La scadenza è confermata al 20 luglio 2026.Chi è in regime forfettario startup (5%) come calcola l’acconto?Anche i forfettari con aliquota al 5% devono versare il primo acconto, calcolato sulla base dell’imposta sostitutiva 2025 (a sua volta al 5%). Il meccanismo di calcolo è identico al 15%, cambia solo l’aliquota applicata alla base imponibile.Posso pagare con il 730 precompilato?No. I forfettari presentano il Modello Redditi PF (non il 730) e dichiarano il reddito nel quadro LM. Il 730 è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati senza redditi da attività d’impresa autonoma.Se non pago entro il 20 luglio cosa succede?Puoi ricorrere al ravvedimento operoso: il versamento tardivo comporta una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Entro 14 giorni la sanzione è dello 0,0833% al giorno; entro 30 giorni sale all’1,25%; entro 90 giorni all’1,39%. Meglio sempre pagare prima possibile per minimizzare le sanzioni.I contributi INPS vanno versati anche loro entro il 20 luglio?Sì, anche i contributi INPS del saldo 2025 e il primo acconto 2026 seguono le stesse scadenze. Per la Gestione Separata, il versamento avviene in due rate: 40% entro il 20 luglio, 60% entro il 30 novembre (date standard per i titolari di partita IVA).Posso compensare l’imposta forfettaria con un credito IVA?I forfettari non hanno debiti IVA (sono fuori dal campo IVA), quindi non hanno neanche crediti IVA pregressi da compensare. Tuttavia, se hai crediti di altra natura (es. IRPEF da anni precedenti prima dell’accesso al forfettario), rivolgiti al CAF per valutare le opzioni di compensazione.Cosa significa “metodo previsionale” per l’acconto?Il metodo previsionale consente di versare l’acconto basandosi sui redditi che si stima di ottenere nell’anno in corso (2026), anziché sui dati storici del 2025. Se prevedi di fatturare meno, paghi meno acconto adesso. Se invece fatturi di più, integri a novembre (con possibili sanzioni minori rispetto alla dilazione dell’intera somma).Luglio 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-03 06:04:252026-07-03 07:53:35Forfettari alla Prova del 20 Luglio 2026: Come Gestire Tasse e Liquidità senza Ansia
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e CostiSei in regime forfettario e vuoi assumere un dipendente o un collaboratore? La buona notizia e’ che si puo’ fare. La cattiva e’ che esiste un limite di spesa di 20.000 euro lordi annui oltre il quale perdi il regime agevolato. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio cosa prevede la normativa 2026, quali tipologie di collaboratori rientrano nel limite, quanto costa davvero assumere e quando conviene farlo restando in forfettario o passando al regime ordinario.Il forfettario puo’ avere dipendenti? Si’, con un limiteLa risposta e’ si’: chi e’ in regime forfettario puo’ assumere lavoratori dipendenti, attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), inserire apprendisti o tirocinanti. Tuttavia, per non perdere il regime agevolato al 5% o 15%, e’ necessario rispettare un tetto preciso di spesa per il personale.Fino al 2022 il limite era piu’ basso (5.000 euro lordi annui) e questo, di fatto, scoraggiava qualsiasi assunzione strutturata. Dal 1 gennaio 2023, e con conferma anche per il 2026, il tetto e’ stato innalzato a 20.000 euro lordi annui: un importo che permette anche al piccolo professionista o all’artigiano di inserire una collaboratrice part-time o un apprendista senza dover lasciare immediatamente il regime agevolato. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Il limite dei 20.000 euro lordi annui: cosa prevede la normativa 2026La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), confermata nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2025/2026, ha modificato l’articolo 1, comma 54 della Legge 190/2014, fissando il nuovo tetto a 20.000 euro lordi annui di spesa per:lavoro accessorio (es. PrestO);lavoratori dipendenti (full-time e part-time);collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;compensi a familiari coadiuvanti per le imprese individuali.Il calcolo si fa sul costo lordo complessivo sostenuto nell’anno solare. Se la somma supera 20.000 euro, scatta la causa ostativa: nel periodo d’imposta successivo non potrai piu’ applicare il regime forfettario e dovrai passare al regime ordinario o semplificato.Esempio pratico di calcoloUn consulente forfettario nel 2026 ha sostenuto:Stipendio lordo segretaria part-time: 15.000 euroCompenso co.co.co. progettista esterno: 4.000 euroTotale: 19.000 euroRestando sotto i 20.000 euro, mantiene il forfettario anche nel 2027. Se invece il totale fosse stato 21.000 euro, dal 1 gennaio 2027 sarebbe uscito automaticamente dal regime. Tipologie di collaboratori: cosa rientra nel limite e cosa noNon tutti i rapporti di lavoro o di collaborazione concorrono al tetto dei 20.000 euro. Vediamo nel dettaglio:Rapporti che CONTANO nel limite di 20.000 euroLavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time);Apprendisti (qualsiasi tipologia: professionalizzante, prima qualifica, alta formazione);Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative);Lavoratori occasionali e prestazioni accessorie (PrestO, voucher);Tirocinanti retribuiti (limitatamente al rimborso/indennita’);Familiari coadiuvanti dell’impresa individuale (per la quota di compenso ad essi attribuita);Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.Rapporti che NON contano nel limiteFornitori e consulenti con partita IVA (commercialista, avvocato, grafico freelance, agenzia di marketing): sono prestazioni di servizio, non lavoro dipendente;Stage curriculari non retribuiti (universitari/scolastici);Collaboratori autonomi occasionali con ritenuta d’acconto (sotto i 5.000 euro/anno e senza continuita’);Compensi ad amministratori di societa’ (non applicabile al forfettario, che e’ impresa individuale o libero professionista).Attenzione: la qualificazione del rapporto deve essere reale. Se assumi un “finto autonomo” che lavora solo per te, in modo continuativo e con vincolo di subordinazione, l’INPS o l’Ispettorato del Lavoro possono riqualificare il rapporto in lavoro dipendente, con conseguenze fiscali e contributive pesanti. Come assumere un dipendente da forfettario: gli adempimentiAnche se sei in regime forfettario, gli adempimenti per assumere un dipendente sono identici a quelli di qualsiasi datore di lavoro. Ecco i passaggi obbligatori:1. Apertura della posizione INPS dipendentiDevi richiedere all’INPS il codice azienda per la matricola DM (gestione dipendenti), separato da quello eventuale come autonomo. La richiesta si fa telematicamente via Cassetto Previdenziale del Contribuente o tramite il consulente del lavoro.2. Apertura della posizione INAILL’INAIL e’ l’ente che assicura il lavoratore contro infortuni e malattie professionali. Va aperta una posizione assicurativa territoriale (PAT) almeno il giorno prima dell’inizio del rapporto, indicando il codice tariffa relativo all’attivita’ svolta.3. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav)Almeno il giorno prima dell’inizio del lavoro, va inviata la Comunicazione Obbligatoria UniLav al Centro per l’Impiego competente, tramite il portale regionale (in FVG: ClicLavoro FVG). Il modello identifica datore, lavoratore, CCNL applicato, mansione, durata.4. Scelta del CCNL applicabileDevi applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro coerente con la tua attivita’ (es. Commercio Confcommercio, Studi Professionali, Metalmeccanico Artigiani). Il CCNL determina retribuzione minima, livelli, ferie, permessi, scatti di anzianita’.5. Lettera di assunzione e busta pagaVa consegnata al lavoratore la lettera di assunzione con tutte le condizioni (data, mansione, livello, retribuzione, periodo di prova). Ogni mese il consulente del lavoro elabora la busta paga, calcola contributi e ritenute, e ti consegna il modello F24 da pagare. Costi reali per assumere un dipendente in forfettarioIl costo aziendale di un dipendente non coincide con la retribuzione lorda in busta paga. Devi sommare diverse voci:Retribuzione lorda (RAL): include base, scatti, contingenza;Contributi INPS a carico del datore di lavoro: circa 28-32% della retribuzione lorda, variabili per CCNL e tipologia di rapporto;INAIL: variabile per tariffa di rischio, mediamente da 0,4% a 4% della RAL;TFR (Trattamento di Fine Rapporto): pari a circa il 7,4% della RAL annua, da accantonare ogni anno;Tredicesima e quattordicesima (se previste dal CCNL);Ferie e permessi non goduti;Visite mediche, formazione obbligatoria, DPI (sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008);Consulente del lavoro: 30-80 euro/mese a busta paga.Esempio: dipendente con RAL 20.000 euroRetribuzione lorda annua: 20.000 euroContributi INPS datore (~30%): 6.000 euroINAIL (stima 1%): 200 euroTFR (7,4%): 1.480 euroConsulente del lavoro: 600 euro/annoCosto aziendale totale stimato: circa 28.300 euroIl dipendente, di contro, ricevera’ un netto in busta di circa 14.500-15.500 euro/anno, considerando ritenute IRPEF e contributi a suo carico (9,19%).Attenzione al limite forfettario: ai fini dei 20.000 euro contano solo le voci specificate dalla norma (essenzialmente retribuzione lorda + co.co.co. + lavoro accessorio). I contributi datoriali e l’INAIL non concorrono al tetto, ma incidono pesantemente sul tuo bilancio reale. Il forfettario come sostituto d’imposta sui dipendentiIl regime forfettario, di regola, non e’ sostituto d’imposta sui compensi dei lavoratori autonomi (per questo non opera ritenute sulla tua fattura al cliente). MA, se assumi dipendenti, la situazione cambia: diventi obbligatoriamente sostituto d’imposta limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.Cosa significa concretamente:Trattenute IRPEF: ogni mese trattieni in busta paga l’IRPEF dovuta dal dipendente sulla sua retribuzione;Versamento F24: entro il 16 del mese successivo versi all’erario IRPEF e contributi (codici tributo 1001, 1002, ecc.);Modello 770: entro il 31 ottobre dell’anno successivo presenti il Modello 770 dichiarando ritenute operate e versate;Certificazione Unica (CU): entro il 16 marzo rilasci al dipendente la CU e la trasmetti all’Agenzia delle Entrate;Conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto).Tutti questi adempimenti sono normalmente gestiti dal consulente del lavoro, che li include nella sua parcella mensile/annuale. Costi del personale non deducibili: il vero nodo del forfettarioEcco il punto piu’ delicato. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando ai compensi un coefficiente di redditivita’ (40%, 67%, 78%, 86%, ecc. a seconda del codice ATECO). Il restante e’ considerato come costo forfettario: non puoi dedurre analiticamente nessuna spesa effettiva, nemmeno quelle del personale.Questo significa che:I 28.000 euro di costo aziendale di una dipendente NON abbattono il tuo reddito imponibile;Paghi comunque l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sul reddito calcolato col coefficiente, come se il dipendente non ci fosse;Tuttavia, lo stipendio lordo entra nel conteggio del tetto 20.000 euro.Conviene assumere restando in forfettario? Spesso noQuando i costi del personale diventano significativi, e’ fiscalmente piu’ conveniente passare al regime ordinario o semplificato, dove i costi sono integralmente deducibili. La convenienza dipende da:Coefficiente di redditivita’ della tua attivita’ (piu’ alto = forfettario meno conveniente);Volume dei compensi annui;Entita’ dei costi reali (personale, affitti, beni strumentali);Aliquota agevolata (5% start-up vs. 15% standard).In linea di massima, se assumi un dipendente con RAL superiore a 12-15.000 euro e hai compensi annui sopra 50-60.000 euro, vale la pena fare una simulazione comparativa con il commercialista prima di confermare il forfettario.Alternative all’assunzione direttaSe non vuoi gestire un dipendente strutturato, esistono alternative che possono coprire le tue necessita’ lavorative senza eccessivi costi e adempimenti:1. Lavoratori autonomi con partita IVAI collaboratori esterni con partita IVA (freelance, consulenti, professionisti) non rientrano nel limite dei 20.000 euro e i loro compensi non sono soggetti agli adempimenti del lavoro dipendente. Attenzione pero’ alla genuinita’ del rapporto: l’autonomia deve essere reale (orari, sede, modalita’ operative).2. PrestO (lavoro occasionale digitale)Il Libretto Famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) permettono di pagare prestazioni saltuarie con limiti annui:Massimo 10.000 euro/anno da parte di un committente verso la totalita’ dei prestatori;Massimo 2.500 euro/anno per ogni singolo prestatore dallo stesso committente;Massimo 5.000 euro/anno per ogni prestatore da tutti i committenti.Le somme PrestO concorrono al limite dei 20.000 euro del forfettario.3. Stage e tirocini curriculariGli stage curriculari universitari o scolastici non comportano costi salariali (eventualmente solo un rimborso spese facoltativo). Sono utili per attivita’ temporanee o per testare un futuro collaboratore.4. Co.co.co.Le collaborazioni coordinate e continuative sono ammesse anche in forfettario: il collaboratore e’ iscritto alla Gestione Separata INPS e i suoi compensi rientrano nel tetto dei 20.000 euro. Gestione piu’ leggera del lavoro dipendente, ma occorre verificare che non si configuri etero-organizzazione (rischio riqualificazione). Familiari coadiuvanti: regole specifiche per le ditte individualiSe sei un’impresa individuale (artigiano, commerciante) e ti fai aiutare da un familiare nell’attivita’, puoi inquadrarlo come collaboratore familiare. Le regole:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS come coadiuvante familiare;Versamento contributi minimi (anche se non c’e’ compenso);Il compenso eventualmente attribuito al familiare concorre al tetto dei 20.000 euro;Per i liberi professionisti forfettari (non imprese), la figura del familiare coadiuvante non e’ prevista nelle stesse modalita’: occorre un contratto specifico (lavoro dipendente, co.co.co., autonomo).Esempio pratico: consulente forfettario assume segretaria part-timeMario, consulente informatico in regime forfettario, ha incassato nel 2026 60.000 euro di compensi. Coefficiente di redditivita’ attivita’ professionali: 78%.Scenario A: senza dipendentiReddito imponibile = 60.000 x 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva 15% = 7.020 euroContributi previdenziali Gestione Separata INPS (~26%): 12.168 euroCarico totale: 19.188 euroScenario B: assume segretaria part-time RAL 15.000 euroCosto aziendale segretaria stimato: circa 21.000 euro (lordo + contributi datore + INAIL + TFR)Importo che conta nel limite 20.000 euro: 15.000 euro (RAL) → OK, sotto il tettoMario resta in forfettario nel 2027L’imposta sostitutiva resta 7.020 euro (i 21.000 euro di costo NON sono deducibili)Carico totale Mario: 19.188 + 21.000 = 40.188 euroScenario C: simulazione regime ordinario semplificatoReddito = 60.000 – 21.000 (costi personale) – 4.000 (altri costi reali) = 35.000 euroIRPEF a scaglioni stimata: ~9.500 euro (risparmio rispetto al sostitutiva su 46.800)Contributi Gestione Separata su 35.000 = ~9.100 euroSommando IVA da gestire e adempimenti, in genere il regime ordinario diventa convenientequando i costi reali superano il differenziale del coefficiente forfettario.Conclusione: per Mario, con un solo dipendente part-time e compensi di 60.000 euro, restare in forfettario e’ ancora marginalmente conveniente. Sopra i 70-80.000 euro di compensi e con piu’ di un dipendente strutturato, il regime ordinario diventa la scelta migliore. Cosa succede se superi il limite di 20.000 euroIl superamento del tetto comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dal 1 gennaio dell’anno successivo. Da quel momento:Si applica il regime ordinario (o semplificato in contabilita’ semplificata se si rientra nei limiti);L’IVA torna ad essere applicata in fattura e va versata trimestralmente o mensilmente;I costi diventano interamente deducibili dal reddito;L’IRPEF si applica a scaglioni progressivi (23%, 35%, 43%);Si possono detrarre detrazioni d’imposta su spese personali (sanitarie, ristrutturazioni, ecc.).Il rientro nel forfettario sara’ possibile solo dopo aver rispettato per un anno tutti i requisiti previsti dalla legge.Domande frequenti su forfettario e dipendentiPosso assumere un apprendista in regime forfettario?Si’, l’apprendistato e’ ammesso. Lo stipendio lordo concorre al limite di 20.000 euro. L’apprendistato professionalizzante gode di sgravi contributivi importanti, riducendo il costo aziendale rispetto a un dipendente standard.Il commercialista o l’avvocato a cui pago la parcella conta nel tetto 20.000 euro?No. I compensi a fornitori e consulenti con partita IVA non concorrono al limite. Sono prestazioni di servizio professionale, non lavoro subordinato o parasubordinato.Se assumo a meta’ anno, il limite si proporziona?No. Il tetto e’ fisso a 20.000 euro per anno solare indipendentemente dalla durata del rapporto. Se assumi il 1 luglio con RAL annua di 30.000 euro, in 6 mesi spendi 15.000 euro lordi, quindi sei sotto il limite.Sono forfettario libero professionista: posso assumere un familiare come collaboratore?Per i liberi professionisti la figura del collaboratore familiare in senso fiscale-contributivo non e’ prevista come per le imprese commerciali. Puoi pero’ assumere un familiare come dipendente, co.co.co. o stipulare con lui un rapporto autonomo se ha partita IVA, applicando le regole ordinarie.Devo presentare il Modello 770 anche se ho un solo dipendente?Si’. Il Modello 770 e’ obbligatorio per qualsiasi sostituto d’imposta, anche con un solo dipendente. Lo presenta in genere il consulente del lavoro insieme alla CU.Conviene davvero assumere se sono in forfettario?Dipende dal volume dei compensi e dal coefficiente di redditivita’. In linea generale, se il costo dei dipendenti supera il 20-25% dei compensi, il regime ordinario diventa fiscalmente piu’ conveniente perche’ i costi sono deducibili. Una simulazione personalizzata e’ fondamentale.Posso utilizzare i voucher PrestO per pagare un collaboratore saltuario?Si’, entro i limiti di legge (massimo 2.500 euro/anno per singolo prestatore, 10.000 euro complessivi annui per il committente). Le somme PrestO contano nel tetto dei 20.000 euro del forfettario. Vuoi assumere o stai per superare il limite? Affidati al CAF Centro FiscaleDecidere se assumere un dipendente restando in forfettario o passare al regime ordinario richiede una valutazione personalizzata che tenga conto del tuo coefficiente di redditivita’, dei costi reali, delle prospettive di crescita. Un errore di calcolo puo’ costarti la fuoriuscita dal forfettario o, peggio, una scelta fiscalmente svantaggiosa per anni.Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a:Simulare il carico fiscale forfettario vs ordinario in base alla tua attivita’;Calcolare il costo aziendale reale di un nuovo dipendente o collaboratore;Verificare il rispetto del tetto dei 20.000 euro;Coordinarti con un consulente del lavoro di fiducia per gli adempimenti operativi;Pianificare il passaggio al regime ordinario quando conviene.Prenota un appuntamento: ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Email: info@centrofiscale.com.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 08:00:002026-05-24 09:54:44Forfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e Costi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORitenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come GestirlaLa ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.Cos’e la ritenuta d’acconto e come funzionaLa ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fatturaIl principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).La dicitura obbligatoria in fatturaPer evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.Comunicazione preventiva al clienteBuona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA. Cosa fare se la ritenuta viene applicata per erroreCapita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.Recupero tramite il quadro LMIl forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.La Certificazione Unica come provaPer recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.Eccedenza rispetto all’imposta sostitutivaSe le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842). Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenereVeniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.Lavoratori dipendenti: si, sempreSe il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.Co.co.co e collaborazioni assimilateAnche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: noQuando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi. Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenerePer chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?AdempimentiArchitetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazioneCommercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazioneConsulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimentoForfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolariEsempio 1: psicologo forfettario che fattura aziendaMaria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagistaLuca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.Esempio 3: il cliente non si accorge della dicituraGiorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41. F24 e codici tributo per le ritenuteQuando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.Codice tributoDescrizioneQuando si usa1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentantiVa sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).Compilazione pratica F24Nella sezione “Erario” del modello F24:Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);Rateazione/regione/prov.: vuoto;Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.Modello 770: quando il forfettario lo deve presentareIl modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.Certificazione Unica: chi la deve emettereLa Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:Forfettario come emittente CUSe il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Forfettario come destinatario CUIl cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.Compilazione corretta della fattura forfettariaVediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.Esempio numerico fattura forfettariaConsulenza professionale: 1.000,00 euro+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro+ Imposta di bollo: 2,00 euroTotale fattura: 1.042,00 euroIl cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.Domande frequenti (FAQ)Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.Conclusioni e contatti CAF Centro FiscaleLa gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.Contatti:Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.com★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
Guide Fatturazione ElettronicaFatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse ChargeSempre più freelance, consulenti digitali, sviluppatori e professionisti in regime forfettario lavorano con clienti esteri: aziende UE, startup americane, marketplace britannici, clienti privati che acquistano corsi online. La domanda ricorrente è semplice: si può fatturare all’estero in regime forfettario? La risposta è sì, ma le regole cambiano in base al cliente (azienda o privato) e al Paese (UE o extra-UE). Ogni scenario richiede una specifica gestione di IVA, dichiarazioni e adempimenti.In questa guida completa 2026 analizziamo i 4 scenari possibili, gli adempimenti VIES, il regime OSS per i servizi digitali, il funzionamento del reverse charge, l’esterometro (obbligatorio anche per i forfettari), gli strumenti di pagamento internazionali (Wise, PayPal, Stripe), il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri, oltre a esempi pratici di fatture compilate. Una guida pensata per chi vuole espandere il proprio business oltre i confini italiani senza errori.In sintesi: il forfettario può fatturare clienti esteri senza addebitare IVA italiana nella maggior parte dei casi. Per i clienti UE B2B serve l’iscrizione al VIES e si applica il reverse charge. Per i clienti UE B2C contano la soglia di 10.000€ e il regime OSS. Per gli extra-UE l’operazione è fuori campo IVA. Anche i forfettari sono soggetti all’esterometro, che si assolve trasmettendo le fatture allo SDI.Indice dei contenutiFatturare all’estero in regime forfettario: si può?I 4 scenari di fatturazione esteraScenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)Scenario 3: Cliente extra-UE B2BScenario 4: Cliente extra-UE B2CVIES: come iscriversi e perché serveEsterometro 2026: obbligatorio anche per i forfettariStrumenti di pagamento internazionaliGestione del cambio valutaTassazione redditi esteri nel forfettarioQuadro RW: monitoraggio conti esteriEsempi pratici di fatture estereDomande frequenti★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?Sì, il regime forfettario (Legge 190/2014) consente pienamente di emettere fatture verso clienti esteri, sia all’interno dell’Unione Europea sia fuori UE. Non esistono limiti specifici al fatturato estero: l’unico limite generale resta la soglia di 85.000 euro di ricavi annui complessivi (italiani + esteri sommati) per restare nel regime agevolato.La particolarità riguarda l’IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ai clienti italiani (art. 1 c. 58 L. 190/2014) e, per le operazioni estere, generalmente continua a non addebitarla. Cambiano però le diciture obbligatorie, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti dichiarativi a seconda del tipo di cliente e della sua localizzazione. Capire quale scenario applicare alla propria fattura è il punto di partenza per non commettere errori e per non incorrere in sanzioni dell’Agenzia delle Entrate. I 4 scenari di fatturazione esteraPer stabilire come compilare una fattura estera in regime forfettario occorre rispondere a due domande:Il cliente è un’azienda (B2B) o un privato consumatore (B2C)?Il cliente ha sede in un Paese UE o extra-UE?Combinando le due variabili otteniamo 4 scenari, ognuno con regole IVA, diciture e adempimenti diversi:ScenarioClienteTrattamento IVAAdempimento principale1UE B2B (azienda)Reverse charge (no IVA)VIES obbligatorio2UE B2C (privato)IVA italiana o OSSSoglia 10.000€ e OSS3Extra-UE B2B (azienda)Fuori campo IVA art. 7-terFattura elettronica via SDI (codice XXXXXXX)4Extra-UE B2C (privato)Dipende dal servizioVariabileScenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)È il caso più comune per i freelance digitali italiani: un’agenzia tedesca, una software house olandese, una startup francese acquistano servizi di consulenza, sviluppo, design o marketing. Il cliente è un soggetto passivo IVA in un Paese UE, dotato di partita IVA comunitaria.Reverse charge: l’inversione contabilePer i servizi B2B intra-UE si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente (Germania, Francia, ecc.). Il forfettario emette la fattura senza addebitare IVA italiana, e il cliente UE assolve l’imposta nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).Diciture obbligatorieUna fattura B2B intra-UE emessa da un forfettario deve riportare due diciture distinte:Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario”Dicitura reverse charge: “Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972”Iscrizione al VIES: obbligatoriaPer emettere fatture intracomunitarie B2B occorre essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA abilitati alle operazioni transfrontaliere. L’iscrizione si fa con il modulo AA9/12 (per le persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate, oppure online tramite Fisconline/Entratel. È possibile richiederla anche al momento dell’apertura della partita IVA.Attenzione: emettere fatture intra-UE B2B senza essere iscritti al VIES espone a sanzioni e fa considerare l’operazione come interna (con obbligo di IVA italiana). Verificare sempre la P.IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu prima di emettere la fattura.Codice destinatario per cliente UEPer la fattura elettronica verso un cliente UE va indicato un codice destinatario convenzionale di 7 caratteri “X” (XXXXXXX). Lo SDI (Sistema di Interscambio) gestisce così le fatture intracomunitarie, distinguendole da quelle interne. Il file XML va comunque trasmesso allo SDI: dal 2024 il forfettario è obbligato alla fatturazione elettronica anche verso clienti esteri.Modello Intrastat: esonero per i forfettariI contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione del modello Intrastat per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE. L’esonero deriva dal fatto che il forfettario non applica IVA e non ha obbligo di liquidazione periodica. Tuttavia, le operazioni intra-UE concorrono al limite di 85.000 euro annui per la permanenza nel regime. Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)Quando il cliente è un consumatore finale residente in un altro Paese UE (un privato tedesco che compra un corso online, un cittadino francese che acquista un e-book), le regole cambiano profondamente rispetto al B2B. Bisogna distinguere tra servizi tradizionali e servizi digitali/elettronici.Servizi tradizionali B2CPer le prestazioni “tradizionali” (consulenze in presenza, prestazioni rese in loco, servizi alla persona) si applica generalmente l’art. 7-ter DPR 633/1972 che, per i servizi B2C, considera l’operazione effettuata nel Paese del prestatore. Il forfettario emette quindi una fattura ordinaria senza IVA, applicando solo la dicitura del regime forfettario (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Esistono però eccezioni per servizi specifici (immobiliari, trasporti, ristorazione) regolati da norme speciali.Servizi digitali ed elettronici (TBE/MOSS-OSS)Per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services) la regola è diversa: software scaricabili, e-book, corsi online registrati, app, hosting, streaming, accessi a piattaforme digitali. Questi servizi sono regolati dall’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione si considera effettuata nel Paese del consumatore.Per evitare a ogni venditore di doversi registrare in ognuno dei 27 Paesi UE, l’Unione Europea ha istituito il regime OSS (One Stop Shop), evoluzione del precedente MOSS. Con OSS si versa l’IVA del Paese del cliente attraverso un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che ridistribuisce l’imposta agli Stati membri.Soglia di 10.000 euro: il bivioLa soglia di 10.000 euro annui di vendite UE B2C complessive determina due strade:Sotto i 10.000€ annui: il forfettario applica le regole italiane. Per i servizi digitali può fatturare con IVA italiana (anche se in forfettario non si addebita), oppure aderire facoltativamente all’OSS.Sopra i 10.000€ annui: registrazione OSS obbligatoria. L’IVA va versata nei Paesi dei consumatori finali tramite l’unico portale OSS italiano.Forfettari e OSS: i contribuenti in regime forfettario possono aderire al regime OSS pur restando nel regime agevolato. In questo specifico caso, e solo per le vendite estere B2C OSS, sono tenuti ad applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Il regime forfettario resta valido per la tassazione del reddito (5% o 15%).Scenario 3: Cliente extra-UE B2B (USA, UK, Svizzera)Quando il cliente è un’azienda con sede fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia, Emirati Arabi, Singapore, ecc.) la fatturazione è più semplice. L’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente, fuori dal perimetro IVA italiano.Come si compila la fatturaLa fattura per un cliente extra-UE B2B in regime forfettario riporta:Nessuna IVA in fatturaDicitura art. 7-ter: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014”Codice destinatario “XXXXXXX” per la trasmissione SDITax ID/EIN del cliente USA (o equivalente per altro Paese) nel campo del codice fiscaleNiente VIES, ma esterometro via SDIPer le operazioni con clienti extra-UE non serve l’iscrizione al VIES (è richiesta solo per le operazioni intra-UE). Resta però l’esterometro (vedi sezione dedicata), che il forfettario assolve con la trasmissione elettronica della fattura via SDI, obbligatoria dal 2024 per tutti i forfettari anche per le operazioni con l’estero. Scenario 4: Cliente extra-UE B2C (privato consumatore)Quando un consumatore finale extra-UE acquista un servizio da un forfettario italiano (un cittadino americano che compra un corso online, un australiano che acquista una consulenza in videocall) la regola cambia in base alla natura del servizio.Servizi tradizionaliPer i servizi B2C “tradizionali” (consulenza, formazione individuale, prestazioni intellettuali) prestati a privati extra-UE si applica generalmente la regola del Paese del prestatore (art. 7-ter): la fattura riporta la sola dicitura del regime forfettario, senza IVA italiana.Servizi digitaliPer i servizi digitali/elettronici verso privati extra-UE si applica l’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione è fuori campo IVA in Italia perché il consumo avviene fuori UE. Non si applica il regime OSS (limitato all’UE) e non è dovuta IVA italiana. Va inserita la dicitura: “Operazione non soggetta a IVA art. 7-octies DPR 633/1972”.Casistiche specifiche: alcune categorie di servizi (immobiliari, trasporti, ristorazione, fiere) hanno regole speciali a prescindere dal Paese del cliente. In caso di dubbio è sempre consigliato un confronto con il proprio CAF o un commercialista, soprattutto per attività ricorrenti o di importo rilevante.VIES: come iscriversi e perché serveIl VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Senza iscrizione, una partita IVA italiana viene considerata “interna” e non può effettuare operazioni intra-UE in reverse charge.Quando è obbligatorioCessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (B2B intra-UE)Acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE (per applicare il reverse charge sugli acquisti)Come iscriversiIn sede di apertura della partita IVA: spuntare la casella “Operazioni intracomunitarie” nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società)Successivamente: presentare il modello AA9/12 di variazione all’Agenzia delle Entrate, anche online via Fisconline/EntratelTempi: l’iscrizione è generalmente immediata e visibile sul portale VIES entro pochi giorni lavorativiVerifica della P.IVA del clientePrima di emettere una fattura intra-UE B2B occorre sempre verificare la partita IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu. Una P.IVA non valida o non iscritta al VIES rende l’operazione interna, con obbligo di applicare IVA italiana e responsabilità del prestatore. Conviene salvare lo screenshot della verifica come prova in caso di controllo.Esterometro 2026: obbligatorio anche per i forfettariL’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. Dal 2022 viene assolto trasmettendo allo SDI i file XML delle fatture verso/da soggetti esteri. Per i contribuenti in regime forfettario, dal 2024 è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero: i forfettari quindi non sono esonerati dall’esterometro (art. 18 DL 36/2022).Cosa è cambiatoPer i forfettari l’adempimento si concretizza nella trasmissione del file XML allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX” (per i clienti esteri, UE ed extra-UE), entro i termini ordinari. Per gli acquisti di servizi e beni da fornitori esteri si trasmettono allo SDI le autofatture TD17, TD18 o TD19. Non c’è più una comunicazione separata: è il flusso SDI a fungere da esterometro. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione restano applicabili (2€ per fattura, fino a 400€ mensili). Strumenti di pagamento internazionaliLavorare con clienti esteri significa scegliere strumenti di incasso adatti, sicuri ed economici. Le principali alternative al bonifico tradizionale sono:Bonifico SEPAPer i pagamenti dall’area SEPA (UE + alcuni Paesi limitrofi) il bonifico bancario tradizionale resta la soluzione più semplice. Costi bassi, tempi 1-2 giorni lavorativi, nessuna commissione di cambio per pagamenti in euro. È la scelta consigliata per clienti UE in eurozona.Wise (ex TransferWise)Wise è la piattaforma di riferimento per professionisti con clienti internazionali. Offre conti multi-valuta (USD, GBP, EUR, AUD, CAD), IBAN locali in più Paesi, cambio valuta a costo reale (mid-market) e commissioni trasparenti. Ideale per ricevere pagamenti da USA, UK, Svizzera. Le movimentazioni vanno comunque dichiarate nel quadro RW se i saldi superano i limiti.PayPal BusinessStrumento storico per pagamenti internazionali, soprattutto B2C e per piccole somme. Costi più alti rispetto a Wise (commissioni di ricezione e cambio), ma riconoscibilità globale e protezione del venditore. Tutti gli incassi vanno comunque fatturati e dichiarati come ricavi forfettari.StripeSoluzione professionale per chi vende servizi digitali, abbonamenti SaaS o e-commerce. Permette di accettare carte di credito da clienti di tutto il mondo, integrazione con software di fatturazione, gestione automatica delle ricorrenze. Commissioni standard: 1,5% + 0,25€ per carte UE, 3,25% + 0,25€ per carte extra-UE.Revolut BusinessConto multi-valuta business con IBAN locali, cambio competitivo, integrazione contabile e API. Sempre più diffuso tra freelance e PMI italiane con esposizione estera. Anche in questo caso, attenzione al quadro RW per i saldi sui conti detenuti all’estero.Gestione del cambio valutaQuando il cliente paga in valuta diversa dall’euro (USD, GBP, CHF) si pongono due questioni: in che valuta emettere la fattura e come contabilizzare il cambio.Valuta della fattura: è possibile emettere fattura sia in euro sia in valuta estera. Se in valuta estera, va indicato il tasso di cambio applicato e l’importo equivalente in euro alla data di emissione.Cambio di riferimento: si utilizza il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno di effettuazione dell’operazione, oppure quello del giorno di emissione della fattura. Per il forfettario è prassi consolidata l’uso del cambio BCE.Differenze di cambio: nel forfettario non si distingue tra ricavo nominale e differenze di cambio; conta il corrispettivo effettivamente incassato in euro.Tassazione redditi esteri nel forfettarioUna domanda frequente: il reddito prodotto fatturando all’estero ha una tassazione diversa? No. I corrispettivi incassati da clienti esteri concorrono al fatturato del forfettario esattamente come quelli italiani:Si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (es. 78% per le professioni)Sul reddito imponibile si versa l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (regime start-up) o del 15% a regimeI ricavi esteri concorrono al limite di 85.000 euro annui per restare nel regimeSopra i 100.000€ in corso d’anno si esce immediatamente dal regimeEsempio: un consulente forfettario incassa 30.000€ dall’Italia e 25.000€ (in equivalente euro) da clienti USA e Germania. Totale: 55.000€. Coefficiente 78%: reddito 42.900€. Imposta sostitutiva 15%: 6.435€. Nessuna distinzione tra reddito italiano ed estero ai fini fiscali. Quadro RW: monitoraggio dei conti esteriChi incassa pagamenti su conti esteri (Wise, Revolut, PayPal collegato a IBAN estero, conti bancari fuori Italia) deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo obbligo riguarda anche i forfettari: l’esonero IVA non incide sul monitoraggio.Quando si compila il quadro RWConti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000€ o saldo a fine anno superiore a 15.000€Conti Wise/Revolut/PayPal con IBAN non italiano: si valutano caso per caso. Wise e Revolut Business hanno spesso IBAN UE (Belgio, Lituania): obbligano al quadro RWCrypto-asset detenuti su exchange esteri (regole specifiche)Investimenti finanziari all’estero (azioni, obbligazioni, ETF)IVAFE e IVIESui conti esteri si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), pari a 34,20€ annui per ogni conto detenuto da persona fisica. Sugli immobili esteri si applica l’IVIE. Anche queste imposte vanno liquidate in dichiarazione.Sanzioni quadro RW omesso: da 3% a 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per Paesi black list). Una sanzione minima fissa di 250€ si applica per ogni anno omesso. Considerato l’utilizzo crescente di Wise e Revolut, è cruciale verificare con il proprio CAF se i propri conti sono soggetti al monitoraggio.Esempi pratici di fatture estereEsempio 1: Fattura UE B2B (cliente tedesco) Fattura n. 12/2026 del 10/04/2026 Cedente/Prestatore: Mario Rossi – Consulente IT Via Roma 10, 33100 Udine – Italia P.IVA IT01234567890 (iscritto VIES) Cessionario/Committente: Müller GmbH Hauptstraße 5, 10115 Berlin – Germania USt-IdNr. DE123456789 (verificata VIES) Codice destinatario: XXXXXXX Descrizione: Consulenza sviluppo software marzo 2026 Imponibile: 3.500,00€ IVA: 0,00€ Totale fattura: 3.500,00€ Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario. Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972.Esempio 2: Fattura extra-UE B2B (cliente USA) Fattura n. 13/2026 del 12/04/2026 Cedente/Prestatore: Mario Rossi – Consulente IT Via Roma 10, 33100 Udine – Italia P.IVA IT01234567890 Cessionario/Committente: Acme Corp Inc. 500 Tech Avenue, San Francisco CA 94105 – USA EIN: 12-3456789 Codice destinatario: XXXXXXX Descrizione: Web design project – April 2026 Imponibile: USD 4.500,00 (cambio BCE 1,08 = 4.166,67€) IVA: 0,00€ Totale fattura: USD 4.500,00 / 4.166,67€ Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario. Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.Fatturi all’estero in regime forfettario? Non rischiare erroriIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste freelance e professionisti con clienti internazionali: iscrizione VIES, gestione fatture intra-UE, regime OSS, quadro RW e dichiarazione dei redditi forfettari.Prenota una consulenza personalizzata.Contatta il CAF Centro FiscaleDomande frequenti sulla fatturazione estera in forfettarioPosso fatturare a un cliente USA in regime forfettario?Sì. La fattura è fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972 e va emessa senza addebitare IVA, riportando le diciture del regime forfettario e dell’art. 7-ter. Non è richiesta l’iscrizione al VIES (necessaria solo per UE) e non c’è obbligo di esterometro separato: il file XML viene trasmesso allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.Devo iscrivermi al VIES anche se fatturo solo agli USA?No. Il VIES è obbligatorio solo per le operazioni con soggetti passivi UE (B2B intra-UE). Se i tuoi clienti sono solo extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera, Australia, ecc.) non devi iscriverti al VIES. L’iscrizione diventa necessaria al primo cliente UE B2B.Cosa succede se emetto fattura intra-UE senza VIES?L’operazione viene riqualificata come interna: dovresti applicare IVA italiana. Per i forfettari, che non addebitano IVA, l’errore comporta la perdita della “non imponibilità” e possibili sanzioni amministrative. È fondamentale iscriversi al VIES prima di emettere la prima fattura UE B2B.Il fatturato estero conta per il limite di 85.000 euro del forfettario?Sì. I corrispettivi esteri (UE ed extra-UE) si sommano a quelli italiani per il calcolo del limite annuo di 85.000€ per la permanenza nel regime e dei 100.000€ per l’uscita immediata. La conversione in euro avviene al cambio BCE del giorno di effettuazione dell’operazione.Devo aderire al regime OSS se vendo corsi online a privati UE?Solo se superi i 10.000€ annui di vendite UE B2C complessive (tutti i Paesi sommati). Sotto soglia puoi applicare le regole italiane; sopra è obbligatoria la registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione facoltativa è sempre possibile, anche sotto soglia, e talvolta conviene per semplicità gestionale.I conti Wise e Revolut vanno dichiarati nel quadro RW?Generalmente sì, perché Wise e Revolut Business operano con IBAN esteri (Belgio, Lituania, ecc.). Vanno indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e si applica l’IVAFE di 34,20€ annui. La giacenza media e il saldo a fine anno determinano l’eventuale superamento delle soglie minime di esonero.Posso emettere fattura in dollari a un cliente USA?Sì. La fattura può essere emessa in valuta estera, indicando il tasso di cambio applicato (cambio BCE del giorno) e l’equivalente in euro. La contabilità del forfettario va comunque tenuta in euro, e l’incasso effettivo (al cambio del giorno di accredito) determina il ricavo da computare nel limite di 85.000€.I forfettari sono ancora obbligati all’esterometro?Dal 2024 l’esterometro non è più una comunicazione separata: l’obbligo è assolto attraverso la trasmissione delle fatture estere allo SDI in formato XML, con codice destinatario “XXXXXXX”. I forfettari, divenuti obbligati alla fatturazione elettronica, rispettano l’adempimento semplicemente emettendo la fattura via SDI.Posso fatturare a un cliente UK dopo la Brexit?Sì. Dopo la Brexit il Regno Unito è considerato Paese extra-UE: si applicano le regole dello scenario 3 (B2B) o 4 (B2C). Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, nessuna iscrizione VIES necessaria per i clienti UK, codice destinatario XXXXXXX per la trasmissione SDI.Come gestisco le commissioni di Stripe o PayPal in fattura?Le commissioni trattenute dalle piattaforme sono costi: nel forfettario non sono deducibili analiticamente (si applica il coefficiente di redditività), ma vanno comunque registrate. Il ricavo da fatturare è l’importo lordo concordato col cliente, non il netto accreditato. Le ricevute Stripe/PayPal sono utili come prova in caso di controllo.Conclusione: l’estero è un’opportunità (gestita bene)Fatturare all’estero in regime forfettario è non solo possibile, ma spesso vantaggioso: nessuna IVA da addebitare nella maggior parte degli scenari, accesso a mercati B2B più ricchi, possibilità di lavorare con startup e aziende internazionali. Le regole però cambiano in base al Paese e al cliente, e gli errori più comuni (VIES dimenticato, OSS non attivato, quadro RW omesso) possono costare caro in termini di sanzioni.Una corretta gestione passa da quattro pilastri: iscrizione VIES per i clienti UE B2B, regime OSS per i servizi digitali B2C, fatturazione elettronica via SDI per ogni operazione (anche estera) e quadro RW per i conti detenuti all’estero. Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo, dalla pianificazione delle prime fatture alla dichiarazione dei redditi annuale.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-04 08:00:002026-09-27 19:04:08Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOProroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e ForfettariLa proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiProroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugnoChi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimiIl quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024Quali versamenti sono prorogati: elenco completoCalcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi praticiVersamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%Rateizzazione: come pagare in rate mensiliCodici tributo F24: tabella completaCasi particolari: soci, eredi, contribuenti minimiErrori più frequenti e ravvedimento operosoDomande frequenti sulla proroga 2026Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugnoLa scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potrà:Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziché il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziché entro il 30 luglio);Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) né sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimiLa proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:1. Soggetti che applicano gli ISASono interessati i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;Società di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;Società di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;Soci di società (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attività nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.2. Contribuenti in regime forfettarioI contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtù di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 è fissato a 85.000 euro.3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attività o al compimento del 35esimo anno di età, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.Casi di estensione della prorogaLa proroga si estende anche ai soci di società che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:Soci di SNC, SAS e società equiparate;Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile). Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non è una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio è collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).Provvedimenti applicativi 2026Per il 2026 la proroga è stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024. Quali versamenti sono prorogati: elenco completoLa proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:Imposte diretteSaldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto è generalmente al 50% del totale acconto);Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per società di capitali con esercizio solare;Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).Imposta sostitutiva per il regime forfettarioSaldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attività nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).Imposte sostitutive e patrimonialiCedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.Contributi previdenzialiLa proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.IVA annualeL’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON è oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogataSaldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026 Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi praticiVediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.Esempio 1: Artigiano con ricavi ISAMario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;Detrazioni: 1.880 euro;IRPEF netta: 6.570 euro;Acconti già versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.Calcolo:Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.Esempio 2: Professionista in regime forfettarioLaura, consulente IT, primo anno di attività superato (non più start-up al 5%):Compensi 2025: 52.000 euro;Coefficiente di redditività (codice ATECO 62.02.00): 78%;Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.Calcolo:Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).Regola importante (acconti per forfettari): non è dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata è inferiore a 51,65 euro; è dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; è dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.Esempio 3: Socio SRL trasparenteGiulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 può avvalersi della possibilità di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioè fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.La maggiorazione dello 0,40% si applica:Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.Esempio di calcolo maggiorazioneRiprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziché il 20 luglio:Importo base: 3.258 euro;Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;Totale da versare: 3.271,03 euro.La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedì – non c’è quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).Rateizzazione: come pagare in rate mensiliI contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.Numero massimo di rateLe rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze così articolate:1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);2a rata: 20 agosto 2026;3a rata: 16 settembre 2026;4a rata: 16 ottobre 2026;5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedì – confermare il calendario ufficiale);6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.Tabella interessi per rate successiveRataScadenzaInteressi su rata1a20/07/20260,00%2a20/08/20260,33%3a16/09/20260,66%4a16/10/20260,99%5a16/11/20261,32%6a16/12/20261,65%Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.Cosa NON si può rateizzareNON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (già con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre). Codici tributo F24: tabella completaPer il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:CodiceDescrizioneAnno di riferimento4001IRPEF – saldo20254033IRPEF – acconto prima rata20264034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione20261790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata20261791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata20261792Imposta sost. forfettari – saldo20252003IRES – saldo20252001IRES – acconto prima rata20263800IRAP – saldo20253812IRAP – acconto prima rata20263801Addizionale regionale20253844Addizionale comunale – saldo20253843Addizionale comunale – acconto20261842Cedolare secca – saldo20251840Cedolare secca – acconto prima rata20261668Interessi rateizzazione20264041IVIE – saldo20254043IVAFE – saldo2025Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata). Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimiSoci di società di persone (SNC, SAS)I soci di società di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.Eredi del contribuente decedutoGli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.Inizio o cessazione attività nel 2025Chi ha iniziato o cessato l’attività nel 2025 è generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attività potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.Periodo d’imposta non solareLe società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilità raggiunto).Errori più frequenti e ravvedimento operosoVediamo i più comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglioChi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) è considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).Errore 2: Sbagliare il codice tributoUn errore comune è versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliatoPer i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo annoI forfettari al primo anno di attività possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziché 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunaleSaldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale è bene controllarli sempre. 💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?Sì, è prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformità.4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?Il 20 luglio 2026 cade di lunedì, quindi non c’è slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento è accettato come anticipato e valido.5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?Sì. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?Sì, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione è quello di versamento.7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?Sì. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (può essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Hai bisogno di assistenza per i versamenti 2026?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e contribuenti forfettari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nel calcolo di saldo e acconti, e nella corretta predisposizione del modello F24 con o senza compensazione di crediti d’imposta. Contattaci per fissare un appuntamento e affidare i tuoi versamenti a chi conosce nel dettaglio la disciplina degli ISA e del regime forfettario.Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-10-11 22:18:19Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari
PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCosto Commercialista Forfettario 2026: Confronto Tariffe, Online e CAFIl costo di un commercialista per un forfettario nel 2026 va indicativamente da 350 a 2.500 euro l’anno, IVA esclusa. Le piattaforme di commercialista online si collocano di norma tra 350 e 900 euro, gli studi tradizionali tra 1.000 e 2.500 euro, mentre i CAF lavorano su preventivo personalizzato e sono spesso tra le soluzioni più contenute. Non esiste un tariffario obbligatorio: dal 2012 il compenso è libero e il professionista deve indicarlo al cliente con un preventivo scritto o digitale.In sintesiForchetta di mercato 2026: da circa 350 a 2.500 euro l’anno, in base alla scelta tra studio, servizio online o CAF.Cosa fa salire il prezzo: numero di fatture, clienti esteri, tipo di attività e servizi extra (fatturazione elettronica, pratiche INPS, accertamenti).Nessuna tariffa minima: le tariffe professionali sono state abrogate dal DL 1/2012 e il costo dell’incarico va comunicato per iscritto.Regole 2026: soglia di 85.000 euro (100.000 euro per l’uscita immediata), limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, Modello Redditi PF entro il 2 novembre 2026.Fai-da-te: azzera la parcella ma espone a sanzioni del 25% per omesso versamento e del 120% (minimo 250 euro) per omessa dichiarazione.Se hai aperto o stai per aprire una partita IVA in regime forfettario, questa è probabilmente la domanda che ti stai ponendo in questo momento. La risposta varia enormemente: si passa dai CAF, che lavorano su preventivo, ai commercialisti online come Fiscozen e FlexTax, fino agli studi tradizionali in centro città. C’è poi l’opzione fai-da-te, che costa zero ma può rivelarsi la più costosa di tutte.In questa guida completa analizziamo ogni opzione disponibile sul mercato italiano nel 2026: cosa include davvero la tariffa, quali sono i costi nascosti, come confrontare preventivi diversi e come scegliere il professionista giusto per il tuo fatturato e la tua attività. Trovi anche le regole del regime forfettario 2026 che incidono sul lavoro del professionista e come il CAF Centro Fiscale di Udine imposta il servizio per i forfettari. L’obiettivo è uno solo: aiutarti a capire il vero costo del commercialista forfettario prima di firmare.Indice dei contenutiQuanto costa un commercialista per forfettario nel 2026Tabella riepilogativa dei prezzi commercialista forfettario 2026Cosa include normalmente la tariffa del commercialista forfettarioCosa NON include: i costi extra nascostiCommercialista tradizionale in studio: 1.000-2.500€/annoCommercialista online: Fiscozen, FlexTax e altre piattaformeCAF: la soluzione economica e territorialeFai-da-te: rischi e quando è (davvero) fattibileRegime forfettario 2026: le regole che pesano sul costo del commercialistaCosa influenza davvero il prezzo del commercialista forfettarioCome scegliere il commercialista giusto: 7 consigli praticiIl servizio del CAF Centro Fiscale di Udine per i forfettariDomande frequenti sul costo del commercialista forfettarioAggiornamentiFontiQuanto costa un commercialista per forfettario nel 2026Il costo medio di un commercialista per un forfettario nel 2026 si colloca in una forchetta molto ampia: da 350 a 2.500 euro l’anno, IVA esclusa. Questa variabilità dipende da tre fattori principali: il tipo di professionista scelto (studio fisico, servizio online o CAF), il volume di operazioni gestite e i servizi extra richiesti.Per un forfettario “tipo” con 30-60 fatture l’anno e senza clienti esteri, le fasce indicative di mercato si attestano su questi valori:Commercialista tradizionale: 1.200-1.800€/anno + IVACommercialista online: 400-700€/anno + IVACAF: preventivo personalizzato, spesso tra le soluzioni più contenuteFai-da-te: 0€ ma con rischi di errore elevatiPerché le cifre sono così diverse? Perché in Italia non esiste più un tariffario obbligatorio per i commercialisti. L’articolo 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 ha abrogato le tariffe professionali: il compenso si concorda al momento dell’incarico e il professionista deve comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, la complessità dell’incarico e un preventivo di massima dei costi. I parametri del DM 20 luglio 2012, n. 140 esistono ancora, ma servono al giudice per liquidare il compenso quando manca un accordo tra le parti: non sono un listino da applicare al cliente.Facciamo un esempio. Supponiamo che Giulia sia una grafica freelance in regime forfettario, con 40 fatture l’anno, tutte a clienti italiani, e nessun altro reddito. Per lei un pacchetto annuale standard è più che sufficiente. Se invece Giulia iniziasse a lavorare con agenzie tedesche e francesi, il professionista dovrebbe gestire anche le operazioni con l’estero, e il preventivo salirebbe di conseguenza.Il regime forfettario è particolarmente semplice dal punto di vista contabile: non richiede la tenuta delle scritture contabili, non prevede IVA sulle fatture, non impone registrazioni complesse. Questo giustifica tariffe più basse rispetto a un regime ordinario o a un’impresa con dipendenti. Pagare 2.000€ per un forfettario è quasi sempre eccessivo, salvo casi particolari di grande volume di operazioni o di attività con molti clienti esteri. Tabella riepilogativa dei prezzi commercialista forfettario 2026Ecco il confronto diretto tra le quattro opzioni disponibili per gestire gli adempimenti del tuo regime forfettario nel 2026:TipologiaCosto annuo indicativo (IVA escl.)Cosa includeTarget consigliatoCAF (es. Centro Fiscale Udine)Preventivo personalizzatoDichiarazione dei redditi, F24, calcolo imposte e contributi, consulenza di baseForfettari semplici, privati, famiglieCommercialista online350-900€App, chat, dichiarazione, F24, spesso fatturazione elettronicaFreelance digitali, partite IVA giovaniCommercialista tradizionale1.000-2.500€Consulenza personale, dichiarazione, adempimenti completiProfessionisti strutturati, situazioni complesseFai-da-te0€ (+ eventuali sanzioni)Nessun supporto professionaleSolo chi ha competenze fiscali avanzateNota: i valori sono fasce indicative di mercato e non tariffe ufficiali, che non esistono. Le cifre specifiche variano in base al professionista, alla città e ai servizi inclusi; i listini delle piattaforme online citate vanno sempre verificati sui rispettivi siti ufficiali. Richiedi sempre un preventivo dettagliato per iscritto.Leggendo la tabella, tieni presente che il costo del commercialista forfettario non si misura solo sul prezzo di listino. Un canone basso che esclude la fatturazione elettronica o le pratiche INPS può diventare, a fine anno, più caro di un pacchetto apparentemente più costoso ma completo. Per questo nelle prossime sezioni vediamo nel dettaglio cosa c’è dentro la tariffa e cosa resta fuori. Cosa include normalmente la tariffa del commercialista forfettarioPrima di confrontare i prezzi, devi sapere cosa aspettarti dal pacchetto base di qualsiasi professionista che gestisce una partita IVA forfettaria. Un servizio completo deve includere questi elementi fondamentali:Apertura Partita IVA (una tantum)La pratica di apertura cambia in base all’attività: per i professionisti si presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, con l’iscrizione alla Gestione Separata INPS o alla cassa di categoria; per artigiani e commercianti serve la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle imprese, che coinvolge anche INPS e Camera di Commercio. Costo tipico di mercato: 50-200€ una tantum per i professionisti, spesso incluso se sottoscrivi un contratto annuale. Alcuni commercialisti online offrono l’apertura gratis come incentivo all’abbonamento. Per approfondire i passaggi leggi la guida su come aprire la partita IVA.Adempimenti contabili semplificatiIl forfettario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi di registrazione, ma ha comunque degli adempimenti: numerazione progressiva delle fatture, conservazione delle fatture emesse e ricevute, emissione tramite Sistema di Interscambio (SdI). Il commercialista verifica periodicamente che tutto sia in ordine e tiene sotto controllo l’andamento dei compensi rispetto alle soglie del regime.Compilazione e invio Modello Redditi PFOgni anno il forfettario deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche, con compilazione obbligatoria del Quadro LM (dedicato al regime forfettario) e dei quadri relativi ad altri redditi eventuali (immobili, lavoro dipendente, investimenti). Per i redditi del 2025 l’invio telematico va fatto entro il 2 novembre 2026, perché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato. Per approfondire, leggi la nostra pagina sul Modello Redditi.Calcolo imposta sostitutiva e contributi INPSIl commercialista calcola l’imposta sostitutiva al 15% (o 5% nei primi 5 anni per le nuove attività con i requisiti di legge), cioè la tassa unica che nel forfettario sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Calcola poi i contributi INPS: Gestione Separata al 26,07% (24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale) oppure, per artigiani e commercianti, i contributi sul minimale 2026 di 4.521,36€ (artigiani) e 4.611,64€ (commercianti). Infine determina gli acconti, che per i forfettari si versano in due rate del 50% (giugno e novembre). Un errore di calcolo può costare molto in sanzioni.Preparazione F24 con codici tributoTutti i versamenti seguono il modello F24 con codici tributo specifici: 1790 (imposta sostitutiva, acconto prima rata), 1791 (acconto seconda rata o in unica soluzione), 1792 (saldo). Il commercialista predispone i modelli e ti indica scadenze e importi, compreso il secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2026.Gestione bollo virtuale sulle fattureIl forfettario applica l’imposta di bollo da 2€ sulle fatture di importo superiore a 77,47€ (cioè la maggior parte). Il bollo sulle fatture elettroniche si paga con F24, con i codici tributo da 2521 a 2524 per i quattro trimestri. Questo adempimento, pur semplice, richiede un monitoraggio trimestrale. Cosa NON include: i costi extra nascostiQuesta è la parte più importante da leggere prima di firmare qualsiasi contratto. Le tariffe pubblicizzate non coprono tutto: ci sono servizi extra che possono far lievitare in modo significativo il costo annuo reale del commercialista forfettario.Fatturazione elettronicaDal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, senza soglie, sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite SdI. Alcuni commercialisti includono la piattaforma di fatturazione nel canone annuo; altri la fatturano separatamente, indicativamente 100-300€/anno, oppure lasciano al cliente la scelta del software. Chiedi sempre esplicitamente: «La fatturazione elettronica è inclusa?».Consulenze straordinarieDomande urgenti, pianificazione fiscale, simulazioni di crescita del fatturato, valutazioni sul passaggio al regime ordinario: sono consulenze orarie extra che costano tipicamente 80-150€/ora. Alcuni pacchetti includono 1-2 ore l’anno, altri le fatturano sempre a parte.Pratiche INPS specialiRichiesta della riduzione contributiva del 35% (spetta solo ad artigiani e commercianti: in Gestione Separata non esiste), domanda di ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti iscritti alla Gestione Separata), indennità di maternità, congedi, rateizzazione di contributi arretrati. Ogni pratica ha un costo aggiuntivo tipico di 50-200€.Rappresentanza in caso di accertamentiSe l’Agenzia delle Entrate apre un accertamento o invia una comunicazione di irregolarità, la tariffa base non copre la difesa. Si tratta di consulenza legale-tributaria che può costare da 300€ (piccole comunicazioni) fino a diverse migliaia di euro per contenziosi complessi.Adempimenti IVA in caso di uscita dal regimeSe in un anno superi 85.000€ di ricavi o compensi, esci dal forfettario dall’anno successivo; se superi 100.000€, l’uscita è immediata e l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che fa superare la soglia (non su quelle precedenti). In regime ordinario dovrai gestire liquidazioni IVA periodiche (LIPE), versamenti IVA e dichiarazione IVA annuale. Questo cambio comporta costi aggiuntivi indicativi di 500-1.200€/anno per la maggiore complessità contabile. Commercialista tradizionale in studio: 1.000-2.500€/annoIl commercialista con studio fisico è l’opzione classica: ti riceve in ufficio, parli con una persona in carne e ossa, costruisci una relazione di lungo termine. Resta la scelta preferita di molti liberi professionisti strutturati, avvocati, medici e consulenti con fatturati alti o clienti esteri.I vantaggi del commercialista tradizionaleRelazione personale diretta: appuntamenti in studio, telefonate, risposte rapideConoscenza locale del territorio: conosce banche, istituzioni e uffici della zonaSupporto su misura: può adattare la strategia fiscale alle tue esigenze specificheGestione di situazioni complesse: clienti esteri, investimenti, immobili, contenziosiConsulenza integrata: spesso collabora con consulenti del lavoro, notai e avvocatiGli svantaggi e quanto costa davveroCosti significativamente più alti: 1.000-2.500€/anno + IVA anche per un forfettario sempliceOrari d’ufficio rigidi: raramente disponibili nel weekend o la seraDigitalizzazione variabile: alcuni studi usano ancora carta, moduli via mail, piattaforme datateTariffazione a ore: ogni “chiacchierata” può essere conteggiataSpesso sovradimensionato: paghi un’esperienza ampia per un lavoro in buona parte standardizzatoConviene a chi? A chi ha un fatturato vicino alla soglia degli 85.000€, a chi lavora con l’estero, a chi ha più fonti di reddito (immobili, investimenti, lavoro dipendente), a chi vuole una consulenza strategica completa. In questi casi il costo del commercialista forfettario più alto è spesso compensato da una pianificazione migliore. Commercialista online: Fiscozen, FlexTax e altre piattaformeNegli ultimi anni si sono diffuse le piattaforme di commercialista online dedicate specificamente alle partite IVA forfettarie. Propongono un modello standardizzato, digitale e tendenzialmente low-cost: dashboard web, app mobile, chat con consulenti, spesso fatturazione elettronica integrata.Le principali piattaforme nel 2026Fiscozen è tra i servizi più conosciuti. Il pacchetto per i forfettari, in base al listino pubblicato sul sito della piattaforma, costa 499€ l’anno IVA inclusa per i liberi professionisti (599€ per artigiani e commercianti), con fatturazione elettronica, chat con consulenti e dichiarazione annuale comprese.FlexTax è un’altra piattaforma di commercialista online per forfettari, con pacchetti annuali a partire da 366€ IVA inclusa secondo il listino della piattaforma.Accanto a questi nomi operano altri servizi digitali e studi che lavorano interamente online, con canoni annui che rientrano in genere nella fascia indicativa di 350-900€. Qualità, servizi inclusi e livello di assistenza variano molto: prima di scegliere confronta sempre cosa comprende ciascun pacchetto, perché i listini cambiano spesso e vanno verificati sui siti ufficiali.Vantaggi del commercialista onlinePrezzo competitivo: indicativamente 350-900€/anno, spesso con fatturazione elettronica e chatCompletamente digitale: app, dashboard, documenti caricati dal telefonoTrasparenza di prezzo: canone fisso, poche sorprese sul servizio baseAssistenza a distanza: chat con risposta in tempi brevi, videochiamate su prenotazioneApertura P.IVA spesso inclusa: molti la offrono se attivi l’abbonamentoSvantaggi del commercialista onlineStandardizzazione: il servizio è pensato per forfettari “tipici”, non sempre gestisce bene casi particolariSupporto via chat/email: nessuna relazione di persona (videochiamata solo su appuntamento)Rotazione del personale: potresti parlare con un consulente diverso ogni voltaPoca conoscenza locale: non conoscono il tuo territorio, gli uffici locali, eventuali agevolazioni regionaliLimiti sulla consulenza strategica: per le questioni complesse spesso rimandano a un professionista dedicatoConviene a chi? A freelance digitali (copywriter, sviluppatori, designer, social media manager), a partite IVA giovani con attività semplice, a chi privilegia la comodità digitale e un prezzo fisso trasparente.CAF: la soluzione economica e territorialeI Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono l’opzione più sottovalutata dai forfettari ma spesso la più conveniente. Nati per assistere i contribuenti nel 730, oggi i CAF più strutturati (come il CAF Centro Fiscale di Udine) offrono anche servizi completi per le partite IVA forfettarie, con costi definiti su preventivo e in genere inferiori a quelli di uno studio tradizionale.Vantaggi del CAF per forfettariCosti contenuti: preventivo personalizzato in base all’attività e al numero di fattureSupporto territoriale in presenza: ufficio fisico, appuntamenti in sede, ma anche assistenza online730 e ISEE nello stesso ufficio: utile se hai anche redditi da lavoro dipendente o devi richiedere bonusAssistenza successioni: molti CAF gestiscono anche le pratiche successoriePratiche patronato integrate: NASpI, pensioni, invalidità spesso disponibili nello stesso ufficioContinuità del professionista: in genere sempre la stessa persona di riferimentoSvantaggi del CAFAlcuni servizi limitati: pianificazione fiscale strategica avanzata non sempre disponibileEsperienza specialistica ridotta su nicchie molto particolari (cripto complesse, holding estere)Digitalizzazione variabile: dipende dal CAF specificoMeno consulenza “proattiva”: alcuni CAF eseguono gli adempimenti e propongono raramente ottimizzazioniConviene a chi? Alla grande maggioranza dei forfettari standard: freelance, piccoli artigiani, commercianti, consulenti con situazione semplice. Soprattutto se vuoi anche assistenza 730, ISEE, pratiche patronato e successioni sotto lo stesso tetto. Fai-da-te: rischi e quando è (davvero) fattibileL’idea di gestire senza professionista la partita IVA forfettaria seduce molti, soprattutto chi ha appena iniziato e ha un budget limitato. Il fai-da-te costa zero euro di parcella, ma i rischi possono essere altissimi.I rischi concreti del fai-da-teErrori nel calcolo dell’imposta sostitutiva: sbagliare il coefficiente di redditività significa pagare troppo o troppo poco (con sanzioni)Mancato versamento degli acconti: sanzione del 25% più interessi per le violazioni dal 1° settembre 2024Errori sul bollo virtuale delle fatture: recupero dell’imposta con sanzioniCompilazione errata del Quadro LM: scarto telematico, rischio di dichiarazione omessa, sanzione minima di 250€Perdita del regime forfettario: per errata valutazione delle cause ostative (controllo di una SRL con attività collegata, compensi prevalenti dall’ex datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente oltre 35.000€)Stress continuo: scadenze da ricordare, normative in evoluzione, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate da monitorareQuando il fai-da-te è (forse) fattibileIl fai-da-te può avere senso solo in casi molto specifici e con le competenze giuste:Fatturato molto basso (sotto i 20-30.000€/anno)Poche fatture (meno di 20-30 l’anno)Un solo tipo di cliente (nessuna frammentazione contrattuale)Nessun cliente estero, nessun rapporto con societàNessun reddito secondario (immobili, investimenti, lavoro dipendente)Conoscenza fiscale personale solida (TUIR, codici tributo, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate)In tutti gli altri casi, risparmiare qualche centinaio di euro all’anno per rischiare sanzioni da 1.000-5.000€ non è una buona idea. E non stiamo considerando il tempo speso a studiare la normativa e compilare moduli. Anche per questo il costo del commercialista forfettario va visto come un’assicurazione contro errori molto più cari.Regime forfettario 2026: le regole che pesano sul costo del commercialistaUna parte importante del costo del commercialista forfettario è legata ai controlli che il professionista deve fare ogni anno per verificare che tu possa restare nel regime. Le regole sono contenute nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiornata dalle ultime leggi di bilancio. Ecco i numeri da conoscere nel 2026, spiegati in modo semplice. Per un quadro completo leggi la nostra guida al regime forfettario 2026.Soglie di ricavi e compensiIl limite resta di 85.000€ di ricavi o compensi annui. Se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo. Se invece superi i 100.000€ nel corso dell’anno, l’uscita è immediata: l’IVA si applica a partire dall’operazione che fa superare la soglia, senza ricalcoli sulle fatture precedenti. Chi si avvicina a queste cifre ha bisogno di un monitoraggio costante, ed è proprio qui che un buon professionista fa la differenza.Limite di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendenteUna causa ostativa è una situazione che impedisce di usare il forfettario. Una delle più frequenti riguarda chi ha anche un lavoro dipendente o una pensione: se nell’anno precedente questi redditi superano una certa soglia, non puoi applicare il regime. Per il 2025 la soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000€ dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, comma 12), e la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 27) l’ha confermata anche per il 2026. Resta poi il limite di 20.000€ lordi di spese per lavoro dipendente e collaboratori.Coefficienti di redditività e codici ATECO 2025Il coefficiente di redditività è la percentuale dei ricavi che la legge considera reddito tassabile, al posto delle spese reali. Ad esempio è del 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie, del 67% per le altre attività, del 40% per il commercio e la ristorazione, del 62% per gli intermediari del commercio e dell’86% per costruzioni e attività immobiliari. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti fiscali dal 1° aprile 2025), ma per individuare il coefficiente resta il riferimento il codice ATECO 2007 corrispondente, finché non sarà emanato il decreto con i nuovi coefficienti.Contributi, scadenze e concordato preventivoPer il 2026 la Gestione Separata INPS prevede un’aliquota del 26,07% (24% per chi ha già un’altra tutela pensionistica), come indicato dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Per artigiani e commercianti i contributi minimi 2026 sono di 4.521,36€ e 4.611,64€ (circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026), con possibilità di chiedere la riduzione del 35% riservata ai forfettari di queste gestioni. Il concordato preventivo biennale, cioè l’accordo con il Fisco sul reddito dei due anni successivi, per i forfettari era previsto solo in via sperimentale per il 2024 e dal 2025 non è più disponibile.Sul fronte delle scadenze, i prossimi appuntamenti sono la presentazione del Modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026 e il secondo acconto dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2026. Quando confronti i preventivi, verifica che il monitoraggio di soglie, cause ostative e scadenze sia compreso nel servizio base. Cosa influenza davvero il prezzo del commercialista forfettarioQuando confronti i preventivi, devi capire perché lo stesso tipo di attività può costare 300€ da un professionista e 1.800€ da un altro. Ecco i 5 fattori che spostano davvero il prezzo:1. Volume di operazioni (numero di fatture)Più fatture emetti, più lavoro amministrativo richiede la tua posizione. Un forfettario con 10 fatture l’anno pagherà molto meno di uno con 200 fatture. Molti professionisti applicano scaglioni indicativi come questi:Fino a 30 fatture: tariffa base31-100 fatture: +20% circa101-300 fatture: +40-60%Oltre 300 fatture: tariffa personalizzata2. Categoria di attività (codice ATECO)Alcune attività hanno complessità fiscali maggiori: commercio al dettaglio con magazzino, e-commerce con vendite in altri Paesi UE, artigiani con dipendenti, professionisti con cassa autonoma. Il tuo codice ATECO (oggi nella versione ATECO 2025) determina il coefficiente di redditività, mentre la gestione previdenziale (Gestione Separata, artigiani e commercianti o cassa professionale) dipende dal tipo di attività e dall’eventuale albo di appartenenza.3. Numero di clienti esteriFatturare a clienti UE o extra-UE significa gestire il reverse charge (l’inversione contabile, cioè il meccanismo per cui l’IVA viene assolta dal cliente o dal forfettario acquirente invece che dal fornitore), l’eventuale regime OSS per le vendite online a privati UE e la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni con l’estero, che ha sostituito il vecchio esterometro. Aggiunge complessità significativa e spesso il commercialista applica un sovrapprezzo indicativo di 100-300€/anno se una parte rilevante del fatturato è estero.4. Servizi extra richiestiOgni servizio aggiuntivo ha un costo di mercato indicativo: 730 (50-80€), successione (500-2.000€), contratto d’affitto (50-100€), pratiche INPS (50-200€), visure camerali (20-30€), consulenza oraria (80-150€/h). Fa eccezione l’ISEE: l’assistenza per la DSU presso i CAF convenzionati con l’INPS è di norma gratuita per il cittadino. Se ti serve anche una dichiarazione di successione, in Friuli Venezia Giulia ricorda che vige il sistema tavolare, un registro immobiliare diverso dal resto d’Italia che richiede competenze specifiche.5. Localizzazione geograficaI prezzi variano sensibilmente per area. Un commercialista in Milano centro costa mediamente di più rispetto a un professionista di una piccola città del Sud o del Nord-Est. A Udine e in Friuli Venezia Giulia le tariffe sono in linea con la media nazionale, con opzioni indicative tra 400 e 1.200€/anno per forfettari semplici.Come scegliere il commercialista giusto: 7 consigli praticiNon esiste il “commercialista migliore in assoluto”: esiste il professionista giusto per te. Ecco i 7 criteri per scegliere bene nel 2026 e tenere sotto controllo il costo del commercialista forfettario:Richiedi sempre un preventivo scritto e dettagliato: cosa è incluso, cosa è extra, costi di uscita, tempi di risposta. Ricorda che il professionista è tenuto a comunicarti il compenso in forma scritta o digitaleVerifica l’iscrizione all’Ordine: per i commercialisti, controlla l’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; per i CAF, verifica l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo dei CAF tenuto dall’Agenzia delle EntrateConfronta almeno 3 preventivi: uno studio, un servizio online, un CAFLeggi le recensioni online: Google, Trustpilot, community e gruppi di freelanceTesta la reattività: invia una domanda via email o chat e misura quanto tempo serve per ricevere rispostaChiedi chi sarà il tuo riferimento: è sempre la stessa persona o cambia ogni volta? Un riferimento unico è spesso meglioNon farti abbagliare solo dal prezzo: se un preventivo è molto sotto la media, probabilmente mancano servizi essenzialiUn consiglio pratico: molti professionisti offrono un primo colloquio conoscitivo. In mezz’ora capisci se la competenza è quella giusta e se il servizio proposto copre davvero le tue esigenze. Il servizio del CAF Centro Fiscale di Udine per i forfettariAl CAF Centro Fiscale di Udine l’assistenza per le partite IVA in regime forfettario non segue un listino unico: il costo si definisce con un preventivo personalizzato, perché dipende dal codice ATECO, dalla gestione previdenziale (Gestione Separata, artigiani e commercianti o cassa professionale) e dal numero di fatture emesse in un anno. Il servizio è disponibile sia in sede a Udine sia online.Cosa comprende la gestione annualeDichiarazione dei redditi: Modello Redditi PF con Quadro LMCalcolo di imposta sostitutiva e contributi: saldo e accontiModelli F24: tasse, contributi e bollo sulle fatture elettronicheVerifica di soglie e cause ostative: per non perdere il regime senza accorgerseneConsulenza di base: risposte sui dubbi ricorrenti durante l’annoLa fatturazione elettronica non è compresa nella gestione annuale: il software si sceglie a parte, ad esempio Fatturazione Italia, che parte da 49€ + IVA l’anno. Per chi preferisce avere tutto insieme esiste anche una soluzione che unisce gestione fiscale (dichiarazione, F24, Sistema Tessera Sanitaria, consulenza) e software di fatturazione in un unico canone annuale, sempre su preventivo personalizzato. Nel confronto con i pacchetti dei commercialisti online, come i 499€ di Fiscozen (liberi professionisti) o i 366€ di partenza di FlexTax, guarda con attenzione cosa comprende ciascun servizio.Perché un CAF territoriale in Friuli Venezia GiuliaPresenza territoriale: sede a Udine, con la possibilità di seguire la pratica anche a distanzaContinuità professionale: sempre la stessa persona di riferimento per la tua posizioneCompetenza locale FVG: conoscenza del territorio e del sistema tavolare per le successioniServizio integrato: CAF, patronato, successioni e contratti nello stesso ufficioScegliere il professionista giusto per la tua partita IVA forfettaria può far risparmiare centinaia di euro all’anno e soprattutto molto stress. Il criterio decisivo non è il prezzo più basso, ma il rapporto tra il costo del commercialista forfettario e i servizi realmente inclusi.Domande frequenti sul costo del commercialista forfettarioQuanto costa in media un commercialista per forfettario nel 2026?Le fasce indicative di mercato vanno da circa 350€/anno a 2.500€/anno (studio tradizionale in grande città). Per un forfettario standard con 30-60 fatture l’anno la spesa si colloca spesso tra 400 e 900€ annui. I CAF lavorano su preventivo personalizzato e sono spesso tra le opzioni più contenute per i forfettari semplici.Esiste una tariffa minima per il commercialista?No. Le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9 del DL 1/2012: il compenso si concorda liberamente e il professionista deve comunicarlo con un preventivo in forma scritta o digitale. I parametri del DM 140/2012 servono solo al giudice per liquidare il compenso in caso di disaccordo.Cosa deve includere il costo annuo di un commercialista forfettario?Il pacchetto base deve includere: Modello Redditi PF con Quadro LM, calcolo di imposta sostitutiva e contributi INPS, F24 con codici tributo, bollo virtuale trimestrale, consulenza di base e, possibilmente, il monitoraggio delle soglie. L’apertura della P.IVA può essere a parte o inclusa. La fatturazione elettronica a volte è compresa, a volte è extra (indicativamente 100-300€/anno).Meglio un commercialista online o tradizionale per il forfettario?Dipende dalle tue priorità: il commercialista online (come Fiscozen o FlexTax) offre prezzi bassi e digitalizzazione completa, ideale per freelance giovani e situazioni semplici. Il commercialista tradizionale offre relazione personale e gestione di casi complessi. Una terza via è il CAF: presenza territoriale con costi contenuti, definiti su preventivo.Posso fare la dichiarazione dei redditi forfettario senza commercialista?La legge non obbliga a rivolgersi a un intermediario, ma è sconsigliato farlo senza competenze specifiche: gli errori nel Quadro LM, nel calcolo del coefficiente di redditività o degli acconti possono costare molto in sanzioni. Il risparmio sulla parcella raramente giustifica il rischio.Quanto costa Fiscozen nel 2026?In base al listino pubblicato dalla piattaforma, il pacchetto Fiscozen per i forfettari costa 499€ l’anno IVA inclusa per i liberi professionisti (599€ per artigiani e commercianti) e comprende fatturazione elettronica, chat con consulenti e dichiarazione annuale. Un’alternativa simile è FlexTax, a partire da 366€ l’anno IVA inclusa. I prezzi possono cambiare e vanno verificati sui siti ufficiali.Il CAF può gestire la partita IVA forfettaria?Sì, i CAF più strutturati come il CAF Centro Fiscale di Udine offrono servizi completi per le partite IVA forfettarie: apertura P.IVA, Modello Redditi PF, Quadro LM, F24, consulenza. Il costo si definisce con un preventivo personalizzato in base all’attività e al numero di fatture.Cosa succede se sbaglio la dichiarazione fai-da-te?Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con le regole del D.Lgs. 87/2024, le sanzioni sono: omesso versamento 25% più interessi, dichiarazione infedele 70% dell’imposta non dichiarata (minimo 150€), omessa dichiarazione 120% dell’imposta dovuta (minimo 250€). Un errore al Quadro LM può costare facilmente più del compenso annuo di un professionista.Quando conviene passare dal forfettario al regime ordinario?Il passaggio è obbligatorio dall’anno successivo quando superi 85.000€ di ricavi o compensi, e immediato oltre i 100.000€; anche una causa ostativa, come redditi da lavoro dipendente oltre 35.000€ nell’anno precedente, fa uscire dal regime. Volontariamente conviene valutarlo quando hai costi reali molto elevati e il coefficiente forfettario ti penalizza. La scelta va fatta con un professionista, perché il regime ordinario ha costi di gestione superiori (indicativamente 500-1.200€ in più all’anno). Aggiornamenti18/10/2026 – Aggiornati i dati al 2026: limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente confermato per il 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 27), contributi minimi di artigiani e commercianti (circolare INPS n. 14/2026), sanzioni secondo il D.Lgs. 87/2024, codici tributo corretti dell’imposta sostitutiva (1792 è il saldo), scadenza del Modello Redditi PF 2026 (2 novembre 2026), uscita immediata dal regime oltre 100.000 euro (L. 190/2014, art. 1, c. 71) e abrogazione delle tariffe professionali (DL 1/2012, art. 9). Rimossi i prezzi del CAF e i riferimenti a piattaforme non verificabili.FontiLegge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 54-89 – normattiva.itLegge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 12 – normattiva.itLegge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 27 – normattiva.itDecreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 9 (abrogazione delle tariffe professionali) – normattiva.itDecreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi) – normattiva.itDecreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario) – normattiva.itAgenzia delle Entrate, scheda «Come si paga l’Irpef» (acconti e saldo, consultata il 18/10/2026) – agenziaentrate.gov.itQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-19 14:00:002026-10-18 23:31:27Costo Commercialista Forfettario 2026: Confronto Tariffe, Online e CAF
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOContributi Previdenziali Deducibili Regime Forfettario 2026: Guida Completa al Risparmio FiscaleI contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario 2026 rappresentano l’unico vero strumento di risparmio fiscale a disposizione di chi opera con la flat tax. A differenza del regime forfettario ordinario dove i costi reali non vengono considerati, i contributi previdenziali godono di un trattamento speciale: si sottraggono direttamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). In questa guida completa scoprirai come funziona la deduzione dei contributi previdenziali, quanto puoi risparmiare concretamente e come evitare gli errori più comuni nella dichiarazione delle spese deducibili. Indice dei contenutiPerché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel forfettarioCome funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettarioContributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettarioContributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSACalcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributiContributi versati in ritardo: sono deducibili?Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettarioCome indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazioneErrore comune: contributi nel 730 se sei forfettarioStrategia: conviene versare contributi aggiuntivi?Domande frequentiPerché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel regime forfettarioIl regime forfettario funziona in modo completamente diverso dal regime ordinario. Mentre nel sistema tradizionale puoi sottrarre tutte le spese sostenute per l’attività (affitto ufficio, cancelleria, utenze, software), nel forfettario i costi vengono determinati in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. In pratica, lo Stato presume che tu abbia delle spese pari a una certa percentuale dei ricavi, e su quella base calcola il tuo reddito imponibile.Questo significa che non puoi dedurre l’affitto dello studio, il costo del computer o le bollette del telefono. Tuttavia, c’è un’eccezione fondamentale: i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si deducono dal reddito imponibile già determinato con il coefficiente. È una regola prevista dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario) e confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.Per capire meglio: se hai ricavi di 50.000 euro e il tuo coefficiente di redditività è del 78% (come per gli avvocati), il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Da qui puoi sottrarre i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Se hai pagato 10.000 euro di contributi alla Cassa Forense, il reddito imponibile scende a 29.000 euro, e su questa cifra paghi il 15% di imposta sostitutiva. Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettarioLa deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario segue un meccanismo preciso che è importante comprendere per evitare errori. Il punto chiave è questo: i contributi si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questa distinzione è fondamentale.Ecco come funziona il calcolo, passo dopo passo:Calcolo dei ricavi — somma di tutti i compensi/ricavi incassati nell’anno (criterio di cassa)Applicazione del coefficiente di redditività — ogni codice ATECO ha il suo (dal 40% al 86%)Reddito lordo forfettario = ricavi x coefficiente di redditivitàSottrazione dei contributi previdenziali versati nell’annoReddito imponibile netto = reddito lordo – contributi previdenzialiImposta sostitutiva = reddito imponibile netto x 15% (o 5%)Un aspetto cruciale: i contributi previdenziali deducibili si sottraggono dal reddito e non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo non corrisponde all’intero importo dei contributi, ma alla percentuale dell’imposta sostitutiva applicata su quell’importo. Se versi 5.000 euro di contributi e paghi il 15% di imposta, il risparmio reale è di 750 euro (5.000 x 15%). Se sei nel regime agevolato al 5%, il risparmio scende a 250 euro.Un’altra regola importante: se i contributi previdenziali superano il reddito forfettario, l’eccedenza non può essere portata in detrazione nel modello 730 o nel modello Redditi PF come reddito complessivo. L’eccedenza si perde, a meno che tu non abbia anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (ad esempio, un reddito da lavoro dipendente). Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026La Gestione Separata INPS è la cassa previdenziale di riferimento per i liberi professionisti senza cassa (consulenti, copywriter, web designer, formatori, traduttori e molte altre categorie). Nel 2026, le aliquote contributive della Gestione Separata sono:26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (aliquota piena)24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale (ad esempio, un lavoro dipendente parallelo o iscrizione a un’altra cassa)Questi contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x coefficiente di redditività, prima della deduzione dei contributi stessi). Il calcolo avviene quindi in modo circolare: i contributi riducono il reddito, ma il reddito determina i contributi. Per questo motivo si utilizza una formula matematica che risolve il “circolo”.Esempio pratico con Gestione Separata: Marco è un consulente informatico forfettario con ricavi di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Il suo reddito lordo è 31.200 euro. Con l’aliquota del 26,07%, i contributi INPS ammontano a circa 6.437 euro (calcolati con la formula iterativa). Il reddito imponibile dopo la deduzione scende a 24.763 euro, su cui paga il 15% di imposta sostitutiva: 3.714 euro. Senza la deduzione, l’imposta sarebbe stata 4.680 euro. Il risparmio fiscale grazie alla deduzione dei contributi è di 966 euro. Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettarioChi esercita un’attività commerciale o artigianale nel regime forfettario è iscritto alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Il sistema contributivo per queste categorie è diverso dalla Gestione Separata perché prevede un contributo minimo obbligatorio (i cosiddetti “minimali”), indipendentemente dal reddito effettivo.Nel 2026, i parametri principali sono:Contributo fisso annuo (minimali): circa 4.427 euro per i commercianti e circa 4.385 euro per gli artigiani (importi indicativi, aggiornati annualmente dall’INPS sulla base della variazione ISTAT)Aliquota percentuale: 24,48% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti (+ 0,48% di contributo maternità) sul reddito eccedente il minimale fino al massimaleRiduzione forfettaria del 35%: i forfettari possono richiedere una riduzione del 35% sia sui contributi fissi che sulla percentuale eccedente (art. 1, comma 77, Legge 190/2014)La riduzione del 35% è un vantaggio esclusivo dei forfettari che può essere richiesta all’INPS tramite il cassetto previdenziale. Attenzione però: questa riduzione comporta un accredito contributivo proporzionalmente inferiore ai fini pensionistici. Chi la sceglie accumula meno contributi per la pensione futura.Tutti i contributi versati alla Gestione Commercianti o Artigiani, sia i minimali che l’eventuale percentuale eccedente, sono interamente deducibili dal reddito forfettario. Anche i contributi versati con la riduzione del 35% sono deducibili per l’importo effettivamente pagato. Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSAI professionisti iscritti a un albo professionale (medici, avvocati, architetti, ingegneri, psicologi, commercialisti, geometri, infermieri) versano i contributi alla propria cassa di previdenza e non all’INPS. Anche questi contributi previdenziali sono interamente deducibili nel regime forfettario, seguendo le stesse regole dei contributi INPS.Ecco le principali casse professionali e le aliquote indicative per il 2026:Cassa Forense (avvocati): contributo soggettivo del 15% sul reddito professionale + contributo integrativo del 4% (quest’ultimo addebitato al cliente in fattura)ENPAM (medici e odontoiatri): Quota A fissa annua (circa 1.500-3.000 euro in base all’età) + Quota B proporzionale (aliquota variabile dal 2% al 24,5%)INARCASSA (architetti e ingegneri): contributo soggettivo del 14,5% + contributo integrativo del 4%ENPAP (psicologi): contributo soggettivo del 10% + contributo integrativo del 2%CIPAG (geometri): contributo soggettivo del 18% circa + contributo integrativoENPAPI (infermieri): contributo soggettivo del 16% + contributo integrativo del 4%Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): contributo soggettivo dal 12% al 100% del reddito + contributo integrativo del 4%Attenzione alla distinzione: il contributo soggettivo è sempre deducibile perché è a carico del professionista. Il contributo integrativo (il famoso 4% o 2% in fattura) è generalmente a carico del cliente e non è deducibile dal reddito del professionista, salvo specifiche eccezioni previste dallo statuto della cassa. Consulta sempre il regolamento della tua cassa o rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per un chiarimento personalizzato.Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributiVediamo con esempi concreti quanto si risparmia grazie alla deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario 2026. Ricorda: il risparmio è pari ai contributi moltiplicati per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Esempio 1: Consulente con Gestione Separata (aliquota 15%)Ricavi annui: 45.000 euroCoefficiente di redditività: 78%Reddito lordo: 35.100 euroContributi INPS versati (26,07%): circa 7.246 euroReddito imponibile: 35.100 – 7.246 = 27.854 euroImposta sostitutiva (15%): 4.178 euroSenza deduzione, l’imposta sarebbe: 35.100 x 15% = 5.265 euroRisparmio fiscale: 1.087 euroEsempio 2: Avvocato con Cassa Forense (aliquota 15%)Ricavi annui: 60.000 euroCoefficiente di redditività: 78%Reddito lordo: 46.800 euroContributi Cassa Forense versati (soggettivo 15%): circa 7.020 euroReddito imponibile: 46.800 – 7.020 = 39.780 euroImposta sostitutiva (15%): 5.967 euroSenza deduzione: 46.800 x 15% = 7.020 euroRisparmio fiscale: 1.053 euroEsempio 3: Nuova attività con aliquota agevolata al 5%Ricavi annui: 30.000 euroCoefficiente di redditività: 67%Reddito lordo: 20.100 euroContributi INPS versati: circa 4.148 euroReddito imponibile: 20.100 – 4.148 = 15.952 euroImposta sostitutiva (5%): 798 euroSenza deduzione: 20.100 x 5% = 1.005 euroRisparmio fiscale: 207 euroCome puoi notare, il risparmio è proporzionalmente maggiore per chi paga il 15% rispetto a chi gode dell’aliquota agevolata del 5%. In ogni caso, la deduzione dei contributi previdenziali è sempre conveniente e non va mai dimenticata nella dichiarazione dei redditi.Contributi versati in ritardo: sono deducibili?Una domanda molto frequente riguarda i contributi previdenziali versati in ritardo: sono comunque deducibili nel regime forfettario? La risposta è sì, con alcune precisazioni importanti.Il principio fondamentale è il criterio di cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui vengono effettivamente pagati, indipendentemente dal periodo di competenza. Questo significa che:Se paghi nel 2026 i contributi relativi al 2025 (perché eri in ritardo), li deduci nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno di imposta 2026)Se paghi una rateizzazione INPS con più rate nell’anno, deduci solo le rate effettivamente versate in quell’annoSe paghi sanzioni e interessi per ritardato pagamento, questi non sono deducibili — solo la quota capitale dei contributi è ammessa alla deduzioneAnche i contributi pagati tramite cartella esattoriale (perché non versati spontaneamente) mantengono la deducibilità per la parte relativa ai contributi veri e propri, escludendo sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettarioOltre ai contributi obbligatori, esistono altre forme di contribuzione previdenziale che meritano un approfondimento per chi opera nel regime forfettario.Contributi volontari INPSI contributi volontari sono versamenti che il lavoratore autonomo può effettuare per coprire periodi non lavorati o per integrare la posizione previdenziale. Nel regime forfettario, i contributi volontari autorizzati dall’INPS sono deducibili dal reddito forfettario, a condizione che siano relativi alla propria posizione previdenziale.Riscatto della laureaIl riscatto della laurea è un tema complesso per i forfettari. I contributi versati per il riscatto degli anni di studio universitario sono tecnicamente contributi previdenziali e quindi dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, la deducibilità dipende dalla gestione previdenziale:Se il riscatto è nella stessa gestione (es. Gestione Separata INPS) dove versi i contributi da forfettario, è deducibile dal reddito forfettarioSe il riscatto è in una gestione diversa (es. riscatto nella gestione dipendenti per un ex lavoratore subordinato ora forfettario), la questione è controversa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate tende a considerarli deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ma non dal reddito forfettarioDato che il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che esclude il reddito dalla base imponibile IRPEF, chi non ha altri redditi IRPEF rischia di perdere la deducibilità del riscatto laurea in una gestione diversa. È un caso in cui rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine può fare la differenza per ottimizzare la scelta.Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazioneI contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario si indicano nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Ecco i passaggi pratici:Rigo LM22 (colonna 1): indica il totale dei ricavi o compensi percepiti nell’annoRigo LM34: il reddito lordo calcolato applicando il coefficiente di redditivitàRigo LM35: qui si indicano i contributi previdenziali deducibili — l’importo totale dei contributi obbligatori versati nell’anno di imposta (criterio di cassa)Rigo LM36: il reddito netto (rigo LM34 meno rigo LM35) su cui si calcola l’imposta sostitutivaRigo LM37 o LM38: l’imposta sostitutiva calcolata (15% o 5%) Documenti da conservare: per giustificare la deduzione dei contributi, conserva le ricevute di pagamento dei contributi INPS (modelli F24) o le attestazioni della cassa professionale. L’INPS mette a disposizione nel cassetto previdenziale la situazione dei contributi versati, che può servire come riscontro.Eccedenza contributi: se l’importo dei contributi previdenziali (rigo LM35) supera il reddito lordo (rigo LM34), il reddito netto al rigo LM36 sarà pari a zero. L’eccedenza dei contributi non può essere riportata negli anni successivi nel Quadro LM, ma se hai altri redditi soggetti a IRPEF, puoi dedurla nel Quadro RP (sezione II, rigo RP21) dal reddito complessivo.Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettarioUno degli errori più frequenti tra i forfettari riguarda il tentativo di dedurre i contributi previdenziali nel modello 730. Chiariamo subito: se sei un forfettario e il tuo unico reddito è quello dell’attività in regime forfettario, non puoi usare il 730.Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali. Di conseguenza, il reddito forfettario non concorre al reddito complessivo IRPEF. Il modello 730 si usa per dichiarare redditi soggetti a IRPEF (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.), e le deduzioni/detrazioni nel 730 funzionano solo su redditi IRPEF.Ecco gli scenari possibili:Solo reddito forfettario: usi il Modello Redditi PF con il Quadro LM. I contributi li deduci al rigo LM35. Non presenti il 730.Reddito forfettario + reddito dipendente/pensione: presenti sia il Modello Redditi PF (Quadro LM per il forfettario) sia il 730 (per il reddito dipendente). I contributi relativi all’attività forfettaria li deduci nel Quadro LM. L’eventuale eccedenza può andare nel 730 (Quadro E/RP).Reddito forfettario + redditi da fabbricati: usi il Modello Redditi PF completo, con Quadro LM per il forfettario e Quadro RB per i fabbricati.Attenzione: un errore nella collocazione dei contributi previdenziali deducibili può generare incongruenze nella dichiarazione e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare problemi, affidati a un professionista o al CAF Centro Fiscale per la compilazione.Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi per abbattere il reddito?Dato che i contributi previdenziali sono l’unica deduzione possibile nel regime forfettario, può sorgere una domanda strategica: conviene versare contributi aggiuntivi per ridurre il reddito imponibile?La risposta dipende dalla tua situazione specifica. Ecco un’analisi dei pro e contro:Quando potrebbe convenireSei vicino alla pensione e vuoi aumentare il montante contributivo per migliorare l’assegno pensionistico futuroHai redditi elevati (vicino agli 85.000 euro di ricavi) e ogni euro di deduzione aiuta a mantenere il carico fiscale sotto controlloVuoi riscattare la laurea nella stessa gestione previdenziale per un doppio vantaggio: deduzione + anni di contribuzioneLa tua cassa professionale prevede contribuzione volontaria aggiuntiva con vantaggi previdenziali significativiQuando non convieneHai appena aperto la partita IVA e sei al 5%: il risparmio fiscale è minimo (solo 5% dei contributi aggiuntivi)Hai bisogno di liquidità: i contributi versati non sono recuperabili nel breve periodoIl rendimento previdenziale è basso: in alcune casse professionali, il rendimento dei contributi volontari è inferiore a quello di investimenti alternativiIn termini numerici, se paghi il 15% di imposta sostitutiva, ogni 1.000 euro di contributi aggiuntivi ti fa risparmiare 150 euro di tasse. Se paghi il 5%, il risparmio è solo di 50 euro. La convenienza va quindi valutata anche in ottica previdenziale, non solo fiscale. Un consulto presso il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a simulare gli scenari e scegliere la strategia più adatta al tuo caso. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Questo significa che il risparmio effettivo è pari all’importo dei contributi moltiplicato per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Ad esempio, 8.000 euro di contributi con aliquota 15% generano un risparmio di 1.200 euro.Posso dedurre i contributi previdenziali nel 730 se sono forfettario?No, se il tuo unico reddito è quello da attività forfettaria. I contributi vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Solo se hai anche redditi IRPEF (lavoro dipendente, pensione) puoi eventualmente dedurre l’eccedenza nel 730.Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario?Se i contributi previdenziali superano il reddito lordo forfettario, il reddito imponibile diventa zero e non paghi imposta sostitutiva. L’eccedenza non si riporta agli anni successivi nel Quadro LM, ma può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF se hai altri redditi.Il contributo integrativo del 4% in fattura è deducibile?Generalmente no. Il contributo integrativo (4% o 2% a seconda della cassa) è addebitato al cliente ed è un onere a suo carico. È deducibile solo il contributo soggettivo, cioè quello a carico del professionista. Fanno eccezione alcune casse con regolamenti specifici.Come faccio a sapere quanto ho versato di contributi nell’anno?Per i contributi INPS, accedi al cassetto previdenziale su inps.it dove trovi il riepilogo dei versamenti. Per le casse professionali, consulta l’area riservata del sito della tua cassa o richiedi l’attestazione annuale. I modelli F24 con cui hai effettuato i pagamenti sono la prova documentale da conservare.ConclusioneI contributi previdenziali deducibili rappresentano il principale e unico strumento di risparmio fiscale nel regime forfettario 2026. Che tu sia un professionista iscritto a una cassa, un commerciante, un artigiano o un collaboratore con Gestione Separata INPS, conoscere il meccanismo della deduzione ti permette di ottimizzare il carico fiscale e evitare errori nella dichiarazione dei redditi.Ricorda i punti chiave: i contributi si deducono dal reddito (non dall’imposta), valgono quelli effettivamente pagati nell’anno (criterio di cassa), e vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Se hai dubbi sulla deducibilità di contributi specifici (riscatto laurea, contributi volontari, contributi in ritardo), non improvvisare: una consulenza professionale può farti risparmiare molto di più di quanto costa.Hai bisogno di aiuto con la deduzione dei contributi previdenziali?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi, verificando che tutti i contributi previdenziali siano correttamente dedotti per massimizzare il tuo risparmio fiscale.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔCAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine | Tel. 0432 1638640📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Aprile 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-22 08:00:002026-10-11 22:16:30Contributi Previdenziali Deducibili Regime Forfettario 2026: Guida Completa al Risparmio Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOChiudere Partita IVA Regime Forfettario 2026: Procedura Online, Costi e Cosa FareChiudere la partita IVA con regime forfettario è una decisione importante che molti professionisti e freelance si trovano ad affrontare nel 2026. Che tu stia valutando di tornare al lavoro dipendente, che la tua attività non sia più redditizia, o che tu voglia semplicemente cessare l’attività autonoma, è fondamentale conoscere la procedura corretta, i costi (spoiler: la chiusura è gratuita) e tutti gli adempimenti finali da completare. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come chiudere la partita IVA forfettaria nel 2026, cosa succede ai contributi INPS, come gestire le fatture ancora da incassare e se è possibile richiedere la NASpI dopo la chiusura. Indice dei contenutiQuando conviene chiudere la partita IVA forfettariaProcedura online: modello AA9/12 e SPIDTempistiche: entro quando comunicare la chiusuraCosti della chiusura: quanto si pagaCosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata)Professionisti con cassa previdenziale propriaAdempimenti fiscali finali dopo la chiusuraFatture emesse ma non ancora incassateChiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?Si può riaprire la partita IVA come forfettario?Errori da evitare quando si chiude la partita IVADomande frequenti (FAQ)Quando conviene chiudere la partita IVA forfettariaLa decisione di chiudere la partita IVA con regime forfettario può dipendere da diverse situazioni. Non esiste un obbligo di chiusura legato al fatturato zero, ma ci sono circostanze in cui mantenere aperta la posizione fiscale diventa controproducente o addirittura costoso.Il primo caso è l’inattività prolungata: se non emetti fatture da diversi mesi e non prevedi di riprendere l’attività nel breve periodo, mantenere la partita IVA aperta comporta comunque l’obbligo di versare i contributi INPS minimi alla Gestione Separata o alla tua cassa di previdenza. Anche se il regime forfettario non prevede un minimale contributivo fisso per la Gestione Separata (i contributi sono proporzionali al reddito), alcune casse professionali richiedono un contributo minimo annuale indipendentemente dal fatturato.Il secondo scenario frequente è il passaggio al lavoro dipendente. Quando si trova un’occupazione stabile, molti professionisti preferiscono chiudere la partita IVA per semplificare la propria posizione fiscale. In questo caso, è importante sapere che il forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, purché il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 euro lordi annui (una delle cause ostative del regime forfettario). Se il nuovo stipendio supera questa soglia, la chiusura diventa comunque obbligatoria per l’anno successivo.Altre situazioni in cui conviene valutare la chiusura includono:Cambio di regime fiscale: se i tuoi ricavi superano gli 85.000 euro e devi passare al regime ordinario, potresti decidere di chiudere e riaprire con una forma giuridica diversa (ad esempio una SRL)Pensionamento: quando si va in pensione e non si intende proseguire l’attivitàTrasferimento all’estero: chi sposta la residenza fiscale fuori dall’Italia deve chiudere la partita IVA italianaAttività non più sostenibile economicamente: se le spese superano costantemente i ricavi Procedura online per chiudere la partita IVA forfettaria: modello AA9/12La chiusura della partita IVA avviene tramite la presentazione del modello AA9/12 (per le persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Questo modello, lo stesso utilizzato per l’apertura e le variazioni, contiene una sezione specifica dedicata alla cessazione dell’attività.La procedura più rapida e comoda è quella online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi da seguire:Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’indirizzo agenziaentrate.gov.itVai nella sezione “Servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività”Seleziona “Cessazione attività” e compila il modello AA9/12Indica la data di cessazione effettiva dell’attività (non la data di invio del modulo)Inserisci il codice ATECO della tua attivitàConferma e invia telematicamenteConserva la ricevuta di avvenuta presentazioneIn alternativa alla procedura online, puoi presentare il modello AA9/12 anche:Di persona presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando un documento di identità validoTramite raccomandata A/R all’ufficio competente, allegando una fotocopia del documento di identitàTramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delegaSe hai bisogno di assistenza per la compilazione del modello e la gestione di tutti gli adempimenti successivi, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a completare la procedura in modo corretto, evitando errori che potrebbero causare problemi con il Fisco. Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura della partita IVALa legge prevede un termine preciso per comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Questo significa che se il tuo ultimo giorno di attività è il 15 aprile 2026, hai tempo fino al 15 maggio 2026 per inviare la comunicazione.Cosa succede se non rispetti i 30 giorni? La presentazione tardiva del modello comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta:Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (55,56 euro circa)Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimoEntro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimoÈ importante sottolineare che la data di cessazione indicata nel modello è quella che conta ai fini fiscali e contributivi. Tutti gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione dei redditi, saldo contributi) fanno riferimento a questa data, non alla data di invio del modulo. Costi della chiusura partita IVA forfettaria: quanto si pagaEcco una buona notizia: chiudere la partita IVA è completamente gratuito. La presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate non comporta alcun costo, né imposte di bollo, né diritti di segreteria. Questo vale sia per la procedura online che per quella in presenza.A differenza di quanto molti pensano, non esiste alcuna “tassa di chiusura” o costo amministrativo legato alla cessazione della partita IVA. L’unico costo che potresti sostenere è l’onorario del commercialista o del CAF se decidi di farti assistere nella procedura e nella gestione degli adempimenti finali.Attenzione però: “chiusura gratuita” non significa “nessun costo in assoluto”. Dovrai comunque versare:Saldo contributi INPS proporzionali al reddito dell’ultimo periodo di attivitàImposta sostitutiva (5% o 15%) sui redditi prodotti fino alla data di cessazioneEventuali contributi alla cassa previdenziale (per professionisti iscritti a un ordine)Questi non sono costi di chiusura, ma obblighi fiscali ordinari legati all’ultimo periodo di attività. Li vedremo nel dettaglio nelle prossime sezioni. Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata) dopo la chiusuraLa gestione dei contributi previdenziali è uno degli aspetti più importanti quando si chiude la partita IVA forfettaria. Il trattamento varia a seconda che tu sia iscritto alla Gestione Separata INPS o a una cassa professionale.Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (la maggior parte dei forfettari senza cassa di categoria), ecco cosa succede:I contributi INPS sono proporzionali al reddito: si pagano solo in proporzione ai ricavi effettivamente prodotti fino alla data di cessazioneL’aliquota contributiva 2026 per la Gestione Separata è del 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale) applicata sul reddito imponibile forfettarioIl saldo contributivo dell’ultimo periodo va versato con il modello F24 alle scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)Non esistono contributi minimi nella Gestione Separata: se hai fatturato zero, non devi versare nullaFacciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, consulente informatico forfettario con coefficiente di redditività del 78%, chiuda la partita IVA il 30 giugno 2026 dopo aver fatturato 15.000 euro. Il suo reddito imponibile sarà 15.000 x 78% = 11.700 euro. I contributi INPS dovuti saranno 11.700 x 26,07% = 3.050,19 euro, da versare con il saldo della dichiarazione dei redditi 2027 (relativa all’anno 2026).Dopo la chiusura, ricorda di presentare la cancellazione dalla Gestione Separata all’INPS. La cancellazione avviene solitamente in automatico con la chiusura della partita IVA, ma è buona prassi verificare la propria posizione nel Cassetto Previdenziale INPS accedendo con SPID. Professionisti con cassa previdenziale propriaSe sei un professionista iscritto a un ordine (avvocato, architetto, ingegnere, psicologo, medico, geometra), i tuoi contributi non vanno alla Gestione Separata INPS ma alla cassa previdenziale di categoria. In questo caso, la chiusura della partita IVA richiede adempimenti aggiuntivi.Ecco cosa fare:Comunica la cessazione alla cassa previdenziale: ogni cassa ha le proprie modalità e tempistiche. Ad esempio, la Cassa Forense richiede una comunicazione entro 30 giorni, mentre INARCASSA (architetti e ingegneri) prevede la cancellazione contestuale alla cessazione dell’attivitàVerifica il saldo contributivo: la maggior parte delle casse previdenziali prevede un contributo minimo annuale indipendente dal reddito. Dovrai versare il contributo minimo proporzionato ai mesi di iscrizione nell’anno di cessazioneRichiedi la ricongiunzione o totalizzazione: se hai versato contributi in più gestioni (ad esempio prima come dipendente e poi come professionista), valuta la possibilità di ricongiunzione contributiva per unificare i periodi ai fini pensionisticiImportante: la cancellazione dall’ordine professionale è un passaggio separato dalla chiusura della partita IVA. Se vuoi mantenere l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione, dovrai comunque pagare la quota associativa annuale, ma non i contributi previdenziali alla cassa (nella maggior parte dei casi).Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura della partita IVAChiudere la partita IVA non significa aver concluso tutti gli obblighi con il Fisco. Ci sono alcuni adempimenti fiscali finali che devi completare anche dopo la cessazione dell’attività:Ultima dichiarazione dei redditi: dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) relativa all’anno in cui hai chiuso la partita IVA. In questa dichiarazione inserirai i ricavi prodotti dall’1 gennaio alla data di cessazione, applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO e l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. La scadenza è la stessa di sempre: 30 novembre dell’anno successivo.Versamento imposta sostitutiva e contributi: il saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione). Per i forfettari i codici tributo sono:1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Saldo1793 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Primo acconto1794 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Secondo accontoNessun acconto per l’anno successivo: dato che hai cessato l’attività, non dovrai versare acconti per l’anno seguente. Se hai già versato acconti durante l’anno di cessazione, potrai recuperare l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi.IVA: chi è in regime forfettario non addebita IVA in fattura e quindi non deve presentare la dichiarazione IVA né versare alcun saldo IVA. Questo è un vantaggio del forfettario anche in fase di chiusura. Fatture emesse ma non ancora incassate: come gestirleUn dubbio molto comune riguarda le fatture emesse prima della chiusura ma non ancora incassate. Il regime forfettario funziona con il principio di cassa: i ricavi si considerano prodotti nel momento in cui vengono effettivamente incassati, non quando la fattura viene emessa.Questo crea una situazione particolare in caso di chiusura. Ecco come gestirla:Fatture incassate prima della chiusura: rientrano normalmente nel reddito dell’ultimo anno di attività e saranno soggette all’imposta sostitutiva forfettariaFatture incassate dopo la chiusura: questi importi vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vengono effettivamente percepiti, come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria ma all’IRPEF ordinariaFatture non incassabili (crediti inesigibili): se hai certezza che il cliente non pagherà, puoi emettere una nota di credito prima della chiusura per azzerare il creditoIl consiglio pratico è di cercare di incassare tutte le fatture in sospeso prima di chiudere la partita IVA. In questo modo beneficerai ancora della tassazione agevolata forfettaria (5% o 15%) anziché dell’IRPEF ordinaria con aliquote progressive (dal 23% al 43%).Se hai fatture di importo significativo ancora da incassare, potrebbe essere strategico posticipare la chiusura di qualche settimana o mese, in attesa dei pagamenti. Un commercialista o il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare la convenienza economica di questa scelta.Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Molti si chiedono se sia possibile riceverla dopo aver chiuso la partita IVA forfettaria. La risposta dipende dalla tua situazione lavorativa precedente.Caso 1: Avevi un lavoro dipendente prima o durante l’attività autonomaSe hai perso involontariamente un lavoro dipendente e hai i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), puoi richiedere la NASpI. La chiusura della partita IVA forfettaria non preclude il diritto alla NASpI se la perdita del lavoro dipendente è il motivo scatenante.Anzi, se avevi una partita IVA aperta durante la NASpI, il reddito presunto da attività autonoma comportava una riduzione dell’indennità. Chiudendo la partita IVA, la NASpI viene erogata per intero.Caso 2: Eri solo lavoratore autonomo (mai dipendente)Se hai lavorato esclusivamente come lavoratore autonomo con partita IVA, purtroppo non hai diritto alla NASpI. L’indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata esisteva il DIS-COLL, ma era destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, non ai titolari di partita IVA.Esiste però una possibilità interessante: la NASpI anticipata per avvio attività funziona al contrario. Chi percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per aprire una partita IVA. Se poi l’attività non va a buon fine e la chiudi entro la durata originaria della NASpI, dovrai restituire l’importo anticipato. Si può riaprire la partita IVA come forfettario dopo averla chiusa?Sì, è possibile riaprire la partita IVA e aderire nuovamente al regime forfettario, purché al momento della riapertura tu possieda tutti i requisiti previsti e non ricada in nessuna delle cause ostative. Non esiste un periodo minimo di attesa tra chiusura e riapertura.Tuttavia, c’è un aspetto importante che riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota ridotta (invece del 15%) spetta ai primi 5 anni di attività per chi avvia una nuova attività. Se riapri la partita IVA con la stessa attività (stesso codice ATECO) che avevi prima, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarla una prosecuzione e non una nuova attività, escludendoti dall’aliquota al 5%.Le condizioni per l’aliquota al 5% prevedono che:Non devi aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)L’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomoSe prosegui l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previstiIn pratica, se chiudi la partita IVA come consulente informatico nel 2026 e ne riapri una come consulente informatico nel 2027, molto probabilmente non potrai applicare il 5% ma dovrai usare il 15%. Se invece riapri con un codice ATECO diverso e un’attività effettivamente nuova, potresti avere diritto all’aliquota ridotta.Errori da evitare quando si chiude la partita IVA forfettariaChiudere la partita IVA sembra un’operazione semplice, ma ci sono diversi errori comuni che possono causare problemi, sanzioni o perdite economiche. Ecco i principali da evitare:Non comunicare la chiusura entro 30 giorni: come abbiamo visto, il ritardo comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro. Non dimenticare di inviare il modello AA9/12Dimenticare il saldo dei contributi: anche dopo la chiusura, i contributi INPS o alla cassa professionale restano dovuti per il periodo di attività. Il mancato pagamento genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioniNon presentare l’ultima dichiarazione dei redditi: molti pensano che chiudendo la partita IVA non serva più dichiarare i redditi dell’ultimo anno. Sbagliato: la dichiarazione è obbligatoriaChiudere con fatture in sospeso senza valutare l’impatto fiscale: gli incassi post-chiusura saranno tassati con IRPEF ordinaria e non con l’imposta sostitutiva forfettariaNon comunicare alla cassa previdenziale: se sei iscritto a una cassa di categoria, la chiusura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate non viene automaticamente comunicata alla cassa. Devi farlo tuChiudere solo per evitare i contributi minimi: prima di chiudere, valuta se esistono riduzioni contributive (ad esempio il regime agevolato INPS Artigiani/Commercianti con riduzione del 35%)Non cancellare eventuali posizioni INAIL: se avevi un’assicurazione INAIL attiva, devi comunicare anche la cessazione a questo entePer evitare dimenticanze, il consiglio è di affidarsi a un professionista o al CAF Centro Fiscale che possa guidarti attraverso tutti i passaggi e verificare che nessun adempimento venga trascurato. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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La procedura richiede pochi minuti se hai i dati necessari (codice ATECO, data di cessazione).Cosa succede se non chiudo la partita IVA e non fatturo?Se non fatturo per 3 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Tuttavia, nel frattempo potresti accumulare obblighi dichiarativi e, per alcune casse previdenziali, contributi minimi da versare comunque. È sempre meglio chiudere formalmente quando si cessa l’attività.Posso riaprire la partita IVA forfettaria dopo averla chiusa?Sì, non ci sono limiti temporali. Puoi riaprirla anche il giorno dopo, purché tu abbia i requisiti. Attenzione però all’aliquota al 5%: se riapri con la stessa attività, potrebbe essere considerata una prosecuzione e non una nuova attività, perdendo l’agevolazione.Devo pagare contributi INPS anche dopo aver chiuso?Devi pagare il saldo contributivo relativo al periodo in cui la partita IVA era ancora aperta. Dopo la data di cessazione, non maturano più contributi. Il saldo va versato con le scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo).Le fatture incassate dopo la chiusura come vengono tassate?Le fatture emesse durante il regime forfettario ma incassate dopo la chiusura vanno dichiarate come redditi diversi nell’anno di effettivo incasso. Saranno soggette all’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) e non più all’imposta sostitutiva forfettaria.Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?Chiudere la partita IVA forfettaria richiede attenzione a diversi aspetti: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate al saldo dei contributi, dalla gestione delle fatture in sospeso all’ultima dichiarazione dei redditi. Un errore in questa fase può costare caro in termini di sanzioni e tasse aggiuntive.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase della chiusura: compilazione del modello AA9/12, calcolo del saldo contributivo, presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e verifica che tutti gli adempimenti siano completati correttamente.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔCAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640Aprile 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-21 08:00:002026-10-11 22:16:25Chiudere Partita IVA Regime Forfettario 2026: Procedura Online, Costi e Cosa Fare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCause Ostative Regime Forfettario 2026: Elenco Completo, Limiti e Come VerificareLe cause ostative regime forfettario sono le condizioni che impediscono a un contribuente di accedere o di restare nel regime forfettario. Se stai valutando di aprire una partita IVA con tassazione agevolata, oppure sei già forfettario e temi di perdere i requisiti, conoscere ogni singola causa ostativa è fondamentale per evitare brutte sorprese con il Fisco.In questa guida aggiornata al 2026 troverai l’elenco completo delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014. Ti spiegheremo in modo semplice cosa significa ciascuna, come verificare la tua posizione e cosa fare se ricadi in una di esse. Parleremo anche del limite degli 85.000 euro di ricavi e delle differenze tra esclusione e decadenza. Indice dei contenutiCosa sono le cause ostative del regime forfettarioElenco completo delle cause ostative 2026Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euroPartecipazione in società di persone, SRL e associazioniAttività prevalente verso l’ex datore di lavoroRegimi speciali IVAResidenza fiscale all’esteroVendita di immobili, terreni e veicoli nuoviIl limite degli 85.000 euro di ricaviCome verificare la propria posizioneDifferenza tra esclusione e decadenzaCosa fare se ricadi in una causa ostativaDomande frequentiCosa sono le cause ostative del regime forfettarioLe cause ostative sono delle condizioni specifiche che, se presenti, impediscono a un contribuente di aderire al regime forfettario oppure ne provocano l’uscita. In termini più semplici, si tratta di “paletti” stabiliti dalla legge: se anche uno solo di questi paletti si applica alla tua situazione, non puoi beneficiare della tassazione agevolata al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di attività).Le cause ostative sono elencate nell’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il forfettario), successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2023. Queste norme definiscono chi non può accedere al regime, anche se rispetta il limite di ricavi.È importante distinguere le cause ostative dai requisiti di accesso. I requisiti principali (come il limite di 85.000 euro di ricavi) definiscono chi può entrare nel regime. Le cause ostative, invece, rappresentano situazioni particolari che escludono il contribuente a prescindere dal fatturato. Puoi avere ricavi ben sotto la soglia, ma se rientri in una causa ostativa, il forfettario non fa per te. Elenco completo delle cause ostative 2026Ecco tutte le cause ostative regime forfettario attualmente in vigore nel 2026, secondo l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 e successive modificazioni:Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro lordi nell’anno precedente (se il rapporto di lavoro è cessato)Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiariPartecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività economicamente riconducibili a quella del forfettario (SRL trasparenti o con attività connessa)Attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (o soggetti ad esso riconducibili) degli ultimi 2 anni precedentiUtilizzo di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.)Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni che producano almeno il 75% del reddito in ItaliaVendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuoviNei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio ciascuna causa ostativa, con esempi pratici per capire se e quando si applicano alla tua situazione. Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euroQuesta è probabilmente la causa ostativa più frequente e quella che genera più dubbi. Il meccanismo funziona così: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative, pensioni, borse di studio, ecc.) per un importo superiore a 35.000 euro lordi, non puoi accedere al forfettario nell’anno successivo.Attenzione: questa causa ostativa si applica solo se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se invece il rapporto è ancora in corso al 31 dicembre, la soglia non conta e la causa ostativa scatta sempre, indipendentemente dall’importo percepito. In pratica, chi è ancora dipendente non può contemporaneamente essere forfettario, a meno che il reddito da lavoro dipendente non superi i 35.000 euro lordi e il rapporto sia cessato.Esempio praticoImmagina che Marco abbia lavorato come dipendente fino a settembre 2025, con uno stipendio lordo annuo di 40.000 euro. A ottobre 2025 si è licenziato per aprire la partita IVA. Marco non può accedere al forfettario nel 2026, perché nell’anno precedente (2025) ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. Dovrà aspettare il 2027, a condizione che nel 2026 non percepisca più redditi di quel tipo sopra soglia.Se invece Marco avesse avuto uno stipendio lordo di 30.000 euro nel 2025, potrebbe tranquillamente aderire al forfettario nel 2026. La soglia è di 35.000 euro lordi, non netti. Partecipazione in società di persone, SRL e associazioniNon possono aderire al regime forfettario coloro che detengono partecipazioni in:Società di persone (SNC, SAS) – qualsiasi quota, anche minimaAssociazioni professionali o studi associatiImprese familiari (art. 5 del TUIR)SRL trasparenti (che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR)SRL ordinarie se il forfettario detiene una partecipazione di controllo (diretto o indiretto) e la SRL svolge attività economicamente riconducibile a quella del forfettarioQuest’ultima fattispecie merita una spiegazione. Non basta avere una quota in una SRL per essere esclusi: la causa ostativa scatta solo se contemporaneamente detieni il controllo della SRL (oltre il 50% delle quote, o anche meno se hai comunque influenza dominante) e l’attività della SRL è collegata alla tua attività da forfettario. Ad esempio, se sei un consulente informatico forfettario e possiedi il 60% di una SRL che fa consulenza IT, sei escluso. Se invece la SRL gestisce un bar, non c’è connessione economica e la causa ostativa non si applica.Come risolvere il problema delle partecipazioniSe vuoi accedere al forfettario ma hai partecipazioni ostative, devi cederle entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi aderire. La cessione deve essere effettiva: non basta un accordo verbale, serve un atto formale (cessione quote dal notaio per le SRL, atto scritto per le società di persone). Attività prevalente verso l’ex datore di lavoroQuesta causa ostativa è stata introdotta per contrastare le “false partite IVA”, cioè quei casi in cui un datore di lavoro licenzia un dipendente e lo riprende come collaboratore esterno, approfittando della tassazione agevolata del forfettario. La norma prevede che non puoi aderire al regime se:Eserciti la tua attività prevalentemente nei confronti di chi è stato il tuo datore di lavoro nei 2 anni precedentiOppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’ex datore (ad esempio società controllate, collegate o appartenenti allo stesso gruppo)Il termine “prevalentemente” è stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate come la percezione di oltre il 50% dei ricavi complessivi dal singolo ex datore di lavoro. Se fatturi 60.000 euro in totale e 35.000 provengono dall’ex datore, siamo al 58%: la causa ostativa si applica.Periodo di “quarantena”: il vincolo dura 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se ti sei licenziato nel 2024, non puoi fatturare prevalentemente verso l’ex datore nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi sarai libero.Questa regola non si applica a chi ha concluso il periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni (ad esempio, un avvocato che ha fatto pratica presso uno studio legale può poi lavorare per quello stesso studio come forfettario). Regimi speciali IVAIl regime forfettario non è compatibile con i regimi speciali IVA. Se la tua attività rientra in uno di questi regimi, non puoi optare per il forfettario:Regime speciale per l’agricoltura (art. 34 DPR 633/72)Regime per vendita sali e tabacchiRegime per commercio di fiammiferiRegime per editoria (giornali, riviste, libri)Regime per gestione di servizi di telecomunicazioneRegime per agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)Regime per agriturismoRegime per vendite a domicilioRegime per rivendita beni usati, oggetti d’arte e antiquariato (regime del margine)In questi casi, le specifiche modalità di determinazione dell’IVA previste dal regime speciale sono incompatibili con l’esenzione IVA totale del forfettario. Se svolgi più attività e solo una rientra in un regime speciale, l’incompatibilità si estende a tutte le attività.Residenza fiscale all’esteroNon possono aderire al regime forfettario i contribuenti che hanno la residenza fiscale all’estero. Esiste però un’eccezione importante: possono accedere al forfettario i residenti in uno Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) che abbia un accordo di adeguato scambio di informazioni con l’Italia, a condizione che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.In pratica, se sei un italiano residente in Francia (UE) e guadagni il 90% del tuo reddito con clienti italiani, puoi comunque aderire al forfettario. Se invece risiedi in Svizzera, anche se produci tutto il reddito in Italia, non puoi accedere al regime perché la Svizzera non fa parte dell’UE né del SEE (anche se ha accordi bilaterali con l’Italia, non rientra nella fattispecie prevista dalla norma).Paesi SEE ammessi (oltre ai 27 UE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Vendita di immobili, terreni e veicoli nuoviÈ escluso dal regime forfettario chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di:Fabbricati o porzioni di fabbricatiTerreni edificabili (ai sensi dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72)Mezzi di trasporto nuovi destinati alla vendita intracomunitariaQuesta causa ostativa riguarda principalmente gli operatori immobiliari e i commercianti di auto. Non si applica a chi vende occasionalmente un immobile nell’ambito della propria attività. La vendita deve essere l’oggetto principale dell’attività per far scattare l’esclusione.Attenzione: se sei un agente immobiliare che media la vendita di immobili (ma non li vende direttamente), questa causa ostativa non si applica perché l’oggetto della tua attività è la mediazione, non la cessione.Il limite degli 85.000 euro di ricaviOltre alle cause ostative appena elencate, il regime forfettario prevede un tetto massimo di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui (innalzato da 65.000 a 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023). Questo non è tecnicamente una “causa ostativa” ma un requisito di accesso e permanenza. Tuttavia, è così strettamente collegato che merita un approfondimento.Come funziona il superamento del limiteLe conseguenze del superamento dipendono dall’importo:Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Per l’anno in corso resti forfettario e mantieni la tassazione agevolataRicavi superiori a 100.000 euro: l’uscita è immediata, cioè si applica il regime ordinario già dall’anno in corso. Dovrai applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento e presentare le relative dichiarazioniQuesta distinzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è molto importante: la soglia dei 100.000 euro funziona come un “paracadute” che evita la fuoriuscita immediata per chi supera di poco gli 85.000 euro, ma punisce severamente chi sfora in modo significativo.Esempio pratico: superamento graduale vs immediatoLaura è una consulente forfettaria. Nel 2025 fattura 92.000 euro. Supera gli 85.000 ma resta sotto i 100.000: nel 2025 resta forfettaria, ma dal 1° gennaio 2026 passa automaticamente al regime ordinario. Se invece Laura avesse fatturato 105.000 euro nel 2025, avrebbe perso il regime già nel 2025 stesso, con l’obbligo di applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive al superamento.Per una panoramica completa sui limiti e i controlli automatici del forfettario, ti consigliamo la nostra guida dedicata. Se invece vuoi capire quali spese puoi dedurre nel forfettario, leggi il nostro approfondimento. Come verificare la propria posizionePer capire se hai cause ostative che ti impediscono di accedere al forfettario, segui questa checklist di verifica:Checklist cause ostative regime forfettarioVerifica i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente: controlla la tua CU (Certificazione Unica) e somma tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Se superano i 35.000 euro lordi e il rapporto è cessato, hai una causa ostativaVerifica le partecipazioni societarie: controlla se sei socio di SNC, SAS, studi associati, imprese familiari o SRL trasparenti. Per le SRL ordinarie, verifica se hai il controllo e se l’attività è riconducibile alla tuaVerifica il fatturato verso l’ex datore: se hai avuto un datore di lavoro negli ultimi 2 anni, calcola la percentuale di fatturato che proviene da lui. Se supera il 50%, hai una causa ostativaVerifica il regime IVA: la tua attività rientra in uno dei regimi speciali IVA? Se sì, non puoi aderire al forfettarioVerifica la residenza fiscale: se non risiedi in Italia, verifica di essere in un Paese UE/SEE e di produrre almeno il 75% del reddito in ItaliaVerifica l’oggetto dell’attività: la tua attività principale è la vendita di immobili, terreni edificabili o veicoli nuovi? Se sì, sei esclusoVerifica i ricavi dell’anno precedente: controlla se hai superato gli 85.000 euro (o i 100.000 euro) di ricavi o compensiSe hai risposto “no” a tutte le domande e i tuoi ricavi sono sotto gli 85.000 euro, puoi aderire al regime forfettario senza problemi. In caso di dubbio, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica personalizzata: i nostri esperti possono analizzare la tua situazione specifica e consigliarti la scelta migliore.Differenza tra esclusione e decadenzaSpesso si confondono due concetti diversi: l’esclusione e la decadenza dal regime forfettario. Ecco le differenze:Esclusione (o impossibilità di accesso): si verifica quando una causa ostativa è presente fin dall’inizio. Il contribuente non ha mai avuto diritto di aderire al forfettario. Se ha applicato il regime per errore, l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte non versate con sanzioni e interessi. L’esclusione opera dall’origine.Decadenza (o fuoriuscita): si verifica quando un contribuente che era legittimamente forfettario perde i requisiti durante l’anno (ad esempio supera i 100.000 euro di ricavi) o all’inizio dell’anno successivo (superamento della soglia di 85.000 senza sfondare i 100.000, o sopravvenienza di una causa ostativa). La decadenza opera in genere dall’anno successivo, tranne nel caso del superamento dei 100.000 euro che è immediato.In entrambi i casi, il passaggio al regime ordinario comporta l’obbligo di:Applicare l’IVA su tutte le operazioniTenere la contabilità ordinaria o semplificataVersare l’IRPEF con le aliquote progressive (invece dell’imposta sostitutiva)Pagare IRAP e addizionali regionali e comunaliPresentare la dichiarazione dei redditi con il modello ordinario Cosa fare se ricadi in una causa ostativaSe scopri di avere una causa ostativa, non farti prendere dal panico. Ecco le azioni concrete che puoi intraprendere a seconda della situazione:Se hai partecipazioni societarieLa soluzione è cedere le quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione. Se vuoi essere forfettario nel 2027, devi cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2026. La cessione deve risultare da atto formale con data certa.Se fatturi prevalentemente verso l’ex datoreHai due opzioni: diversifica i clienti in modo che il fatturato verso l’ex datore scenda sotto il 50%, oppure attendi che passino i 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Durante l’attesa puoi operare con il regime ordinario.Se hai superato i 35.000 euro da dipendenteDovrai attendere l’anno successivo in cui il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sia sotto soglia. Se ti sei licenziato nel 2025 con stipendio oltre 35.000 euro, potrai aderire al forfettario dal 2027 (quando il “precedente” sarà il 2026, anno in cui non avrai avuto redditi da dipendente).Se stai per superare gli 85.000 euroMonitora attentamente i ricavi durante l’anno. Se ti avvicini alla soglia, valuta con il tuo consulente se conviene rallentare l’emissione di fatture o se è meglio superare il limite e passare al regime ordinario. Ricorda: superare i 100.000 euro comporta l’uscita immediata, quindi se sei vicino a quella soglia la pianificazione è fondamentale.In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: non improvvisare. Un errore nella gestione delle cause ostative può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. Rivolgiti a un professionista che possa analizzare la tua situazione nel dettaglio. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Una partecipazione minoritaria in una SRL con attività diversa dalla tua non è una causa ostativa.Il limite dei 35.000 euro è calcolato al lordo o al netto?Il limite è calcolato al lordo, cioè sul reddito complessivo da lavoro dipendente prima delle detrazioni e delle tasse. Il dato lo trovi nella tua Certificazione Unica (CU), alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.Sono pensionato: posso aprire partita IVA forfettaria?Sì, a patto che la pensione (che è un reddito assimilato al lavoro dipendente) non superi i 35.000 euro lordi nell’anno precedente. Se la tua pensione è sotto questa soglia, puoi tranquillamente aprire una partita IVA forfettaria. Molti pensionati scelgono questa strada per arrotondare con attività di consulenza o libera professione.Se una causa ostativa cessa, posso rientrare nel forfettario?Sì. Il regime forfettario è un regime naturale per chi ne ha i requisiti. Se una causa ostativa viene meno (ad esempio cedi le quote societarie o passano i 2 anni dall’ex datore di lavoro), puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo a quello in cui la causa è cessata, senza limiti nel numero di rientri.Le cause ostative valgono anche per il regime forfettario al 5%?Sì, le cause ostative si applicano sia al regime forfettario con aliquota al 15% sia a quello agevolato al 5% (riservato ai primi 5 anni di nuova attività). In aggiunta, per il regime al 5% ci sono requisiti ulteriori: non devi aver esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti, e l’attività non deve essere una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente (salvo il periodo di praticantato).Cosa rischio se applico il forfettario senza averne diritto?Se l’Agenzia delle Entrate accerta che hai applicato il regime forfettario pur avendo una causa ostativa, dovrai versare le imposte ordinarie (IRPEF, addizionali, IRAP) sulla differenza, più le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) e gli interessi di mora. Per questo motivo è fondamentale verificare con attenzione la propria posizione prima di aderire al regime.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Hai dubbi sulle cause ostative? Chiedi al CAF Centro FiscaleVerificare la presenza di cause ostative richiede un’analisi attenta della propria situazione personale e patrimoniale. Un errore può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. I consulenti del CAF Centro Fiscale di Udine sono specializzati nella gestione delle partite IVA forfettarie e possono aiutarti a verificare se hai i requisiti per aderire al regime.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔCAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Aprile 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-18 14:00:002026-10-11 22:16:14Cause Ostative Regime Forfettario 2026: Elenco Completo, Limiti e Come Verificare
Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennità non transitanti nello SdILa Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novità per i contribuenti in regime forfettario. Con il D.Lgs. n. 1/2024, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale, è stato abolito l’obbligo di invio della CU per i compensi erogati ai forfettari. Tuttavia, esistono eccezioni rilevanti che riguardano specificamente i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e le indennità non transitanti nel Sistema di Interscambio (SdI).In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per la CU 2026, quando l’esonero non si applica, come compilare correttamente la certificazione per i medici forfettari e quali codici utilizzare. Indice dei contenutiL’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativoLa deroga per i medici convenzionati SSNIndennità e compensi fuori dal Sistema di InterscambioI codici da utilizzare nella CU 2026Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fatturaCome compilare la CU 2026 per i medici forfettariScadenze per l’invio della CU 2026Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatorialiAssistenza del CAF Centro FiscaleL’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo Il Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, ha rappresentato una svolta significativa per i contribuenti in regime forfettario. L’articolo 3 del decreto, rubricato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”, ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il nuovo comma 6-septies.La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano:Il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014Il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo 4, ovvero dalla predisposizione e invio della Certificazione Unica.La ratio dell’esoneroLa semplificazione trova fondamento in una considerazione pratica: dal 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). I dati reddituali di questi soggetti sono quindi già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la duplicazione delle informazioni attraverso la CU.In pratica, l’ultima Certificazione Unica inviata per i forfettari è stata quella 2024, relativa ai compensi corrisposti nel 2023. Per tutti i compensi erogati ai forfettari nell’anno d’imposta 2024 e successivi, non è più dovuto l’invio della CU all’Agenzia delle Entrate.La deroga per i medici convenzionati SSN L’esonero dalla CU per i forfettari presenta una deroga fondamentale che riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. La Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito la questione.Il quesito dell’ASL e la risposta dell’AgenziaUn’Azienda Sanitaria Provinciale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse legittimo non emettere la Certificazione Unica 2025 per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati nel corso del 2024. La risposta è stata inequivocabile: per le ASL che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario o di vantaggio, permane l’obbligo di rilascio della CU.Perché i medici SSN sono esclusi dall’esoneroLa motivazione risiede nel mancato coordinamento normativo tra le disposizioni sulla CU e quelle sulla fatturazione elettronica. I medici convenzionati con il SSN rientrano tra i soggetti per i quali vige il divieto permanente di fatturazione elettronica tramite SdI.Il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per:Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera SanitariaSoggetti che documentano prestazioni sanitarie verso persone fisicheQuesto divieto, inizialmente introdotto nel 2019 per ragioni di privacy (tutela dei dati sanitari sensibili), è ora a regime dal 2026. Di conseguenza, i redditi dei medici convenzionati non transitano per il Sistema di Interscambio e non sono visibili telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Categorie di medici interessate dalla derogaL’obbligo di CU permane specificamente per i compensi erogati a:Medici di Medicina Generale (MMG)Pediatri di Libera Scelta (PLS)Medici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) con rapporto a tempo determinatoMedici specialisti ambulatoriali convenzionatiPer tutti questi professionisti, indipendentemente dall’adesione al regime forfettario, la CU resta obbligatoria.Indennità e compensi fuori dal Sistema di Interscambio Oltre ai medici SSN, esistono altre tipologie di compensi per cui l’esonero dalla CU non si applica. Si tratta delle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto che non richiedono l’emissione di fattura elettronica.Tipologie di indennità soggette a CULe istruzioni alla Certificazione Unica 2026 specificano che restano soggette all’obbligo di certificazione:Indennità di maternità corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPSContributi di maternità erogati dalle casse previdenziali professionaliIndennità per malattia e infortunio non documentate da fatturaAltre indennità non assoggettate a ritenuta che non transitano per il SdIQueste somme devono essere indicate nei punti 4 e 7 della sezione dedicata al lavoro autonomo della Certificazione Unica, con l’indicazione dell’apposito codice nel punto 6.Esempio pratico: indennità di maternità forfettariaUna professionista in regime forfettario iscritta alla Gestione Separata INPS percepisce nel 2025 l’indennità di maternità. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a rilasciare la CU 2026 indicando:Punto 4: importo lordo dell’indennitàPunto 6: codice 25 (indennità non soggetta a ritenuta per forfettari)Punto 7: importo netto corrispostoI codici da utilizzare nella CU 2026 La Certificazione Unica 2026 prevede codici specifici per identificare le diverse tipologie di compensi erogati ai contribuenti forfettari. Le istruzioni hanno introdotto una novità importante rispetto all’anno precedente.Il nuovo codice 24 per i medici SSN forfettariNel modello CU 2026, per i compensi erogati ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario si utilizza il codice 24. Questo codice sostituisce il codice 25 che era stato utilizzato in via transitoria nella CU 2025.Il codice 24 va indicato nel punto 6 della sezione redditi di lavoro autonomo e si applica a:Medici di medicina generale forfettariPediatri di libera scelta forfettariMedici di continuità assistenziale forfettari (rapporto a tempo determinato)Specialisti ambulatoriali forfettari convenzionati SSNIl codice 25 per le indennitàIl codice 25 torna alla sua funzione originaria: la certificazione delle indennità non soggette a ritenuta d’acconto erogate a contribuenti forfettari. Si utilizza per:Indennità di maternitàContributi di maternità da casse professionaliAltre indennità non assoggettate a ritenutaTabella riepilogativa dei codici CU 2026CodiceDescrizioneSoggetti interessati24Compensi medici SSN non soggetti a ritenutaMMG, PLS, medici continuità assistenziale, specialisti SSN forfettari25Indennità non soggette a ritenutaForfettari che percepiscono indennità (es. maternità)26Indennità non soggette a ritenutaContribuenti in regime di vantaggioIl foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura Per comprendere appieno la deroga prevista per i medici SSN, è fondamentale analizzare il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento centrale nel rapporto tra medici convenzionati e Aziende Sanitarie.Il fondamento normativo: DM 31 ottobre 1974L’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 stabilisce che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″.Questa norma, mai abrogata, è stata confermata dalla prassi amministrativa attraverso:Risoluzione n. 98/E/2015Risposta all’interpello n. 558/2021Risposta all’interpello n. 132/2025Contenuto del foglio di liquidazioneIl foglio di liquidazione deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura:Dati identificativi dell’ASL emittenteDati identificativi del medico percipienteData di emissioneDescrizione delle prestazioniImporti lordi e nettiEventuali trattenuteIl documento deve essere prodotto in triplice copia: una per il medico, una per l’ASL e una per l’Agenzia delle Entrate competente.Perché il foglio di liquidazione non transita per il SdIA differenza delle fatture elettroniche dei forfettari, il foglio di liquidazione:Non viene trasmesso al Sistema di InterscambioNon è accessibile automaticamente dall’Agenzia delle EntrateContiene dati sensibili sanitari soggetti a tutela privacyProprio questa “invisibilità telematica” giustifica il mantenimento dell’obbligo di CU per i medici convenzionati, anche se forfettari.Come compilare la CU 2026 per i medici forfettariLe Aziende Sanitarie Locali e Provinciali devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario.Sezione Redditi di Lavoro AutonomoI compensi erogati ai medici forfettari vanno indicati nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, non nella sezione lavoro dipendente (anche se il rapporto di convenzione presenta alcuni tratti para-subordinati).Campi da compilarePer la corretta compilazione della CU 2026 relativa ai medici SSN forfettari:Punto 4: Ammontare lordo corrispostoPunto 6: Codice 24 (compensi medici SSN non soggetti a ritenuta)Punto 7: Ammontare delle somme non soggette a ritenuta (uguale al punto 4)Punto 8: Non compilare (nessuna ritenuta effettuata)Attenzione: nessuna ritenuta d’accontoÈ fondamentale ricordare che sui compensi dei medici forfettari l’ASL non deve operare alcuna ritenuta d’acconto. I forfettari sono esonerati dalla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. L’intero importo lordo corrisposto deve essere indicato sia al punto 4 che al punto 7.Scadenze per l’invio della CU 2026 Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026) ha approvato il modello CU 2026 e fissato le scadenze per l’anno corrente.Calendario scadenze CU 2026ScadenzaAdempimentoSoggetti interessati16 marzo 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro dipendente e assimilati16 marzo 2026Consegna al percipienteTutti i percipienti (dipendenti e autonomi)30 aprile 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro autonomo (inclusi medici forfettari)31 ottobre 2026Trasmissione telematica CURedditi esenti o non inseribili in precompilataNovità 2026: un mese in più per i lavoratori autonomiUna novità rilevante per il 2026 è lo slittamento al 30 aprile della scadenza per la trasmissione delle CU relative ai redditi da lavoro autonomo. Questo comporta un mese aggiuntivo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo, dando più tempo alle ASL per la predisposizione delle certificazioni dei medici convenzionati.Sanzioni per omessa o tardiva trasmissioneA differenza del 2025, quando l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti tardivi (13 maggio) consentendo di fatto l’invio senza sanzioni, per il 2026 il regime sanzionatorio è pienamente operativo:100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errataSanzione ridotta a 33,33 euro se la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenzaEsempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatorialiPer chiarire l’applicazione concreta delle norme, analizziamo alcuni casi pratici relativi a diverse tipologie di medici convenzionati.Esempio 1: Medico di Medicina Generale in regime forfettarioSituazione: Il Dott. Rossi è medico di medicina generale con 1.200 pazienti, convenzionato con l’ASL di Udine. Applica il regime forfettario dal 2020.Compensi 2025:Quota capitaria annua: 55.000 euroIndennità accessorie: 8.000 euroTotale lordo: 63.000 euroCU 2026 dell’ASL:Punto 4: 63.000 euroPunto 6: Codice 24Punto 7: 63.000 euroPunto 8: 0 (nessuna ritenuta)L’ASL deve trasmettere la CU entro il 30 aprile 2026 e consegnarla al Dott. Rossi entro il 16 marzo 2026.Esempio 2: Pediatra di Libera Scelta forfettarioSituazione: La Dott.ssa Bianchi è pediatra di libera scelta con 800 assistiti. Opera in regime forfettario.Compensi 2025:Quota capitaria annua: 42.000 euroBilanci di salute e vaccinazioni: 6.500 euroTotale lordo: 48.500 euroCU 2026: L’ASL compila la certificazione con codice 24, indicando l’intero importo di 48.500 euro come somma non soggetta a ritenuta.Esempio 3: Medico di Continuità AssistenzialeSituazione: Il Dott. Verdi presta servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) con contratto a tempo determinato. Ha scelto il regime forfettario.Compensi 2025:Compenso orario per 1.800 ore: 36.000 euroIndennità notturna e festiva: 4.200 euroTotale lordo: 40.200 euroCU 2026: Anche in questo caso l’ASL è obbligata all’invio della CU con codice 24, nonostante il regime forfettario del medico.Esempio 4: Specialista ambulatoriale con attività mistaSituazione: La Dott.ssa Neri è cardiologa specialista ambulatoriale convenzionata (18 ore settimanali) e svolge anche attività privata. Applica il regime forfettario.Compensi 2025:Compensi SSN: 45.000 euro (foglio di liquidazione)Compensi attività privata: 25.000 euro (fattura elettronica)Trattamento CU:Compensi SSN (45.000 euro): l’ASL rilascia CU con codice 24Compensi privati (25.000 euro): i clienti privati non devono rilasciare CU (compensi documentati da fattura elettronica)Assistenza del CAF Centro FiscaleLa gestione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario presenta complessità che richiedono competenza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per:Verifica della corretta compilazione delle CU ricevuteAssistenza nella dichiarazione dei redditi per medici forfettariConsulenza sul regime forfettario per professionisti sanitariSupporto per ASL e strutture sanitarie nella predisposizione delle CUIl nostro team di esperti fiscali è costantemente aggiornato sulle novità normative e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di certificazioni e regime forfettario per i professionisti del settore sanitario.ContattaciPer maggiori informazioni o per fissare un appuntamento:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comSede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineArticolo aggiornato a marzo 2026 con le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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