Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale

Tag Archivio per: cause ostative forfettario 2026

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Forfettario e Lavoro Dipendente 2026: Compatibilita, Limiti e Convenienza

regime forfettario partita iva

Sempre piu lavoratori dipendenti italiani si chiedono se possano aprire una partita IVA in regime forfettario per portare avanti un’attivita secondaria, magari nel tempo libero o nei weekend. La risposta e si, ma con regole precise che e fondamentale conoscere prima di fare il passo.

Nel 2026 la combinazione tra lavoro dipendente e partita IVA forfettaria resta una delle situazioni piu frequenti: dipendenti che vogliono avviare consulenze, e-commerce, attivita artigianali, prestazioni occasionali strutturate o semplicemente diversificare le entrate. Il limite cruciale dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente e una causa ostativa specifica rendono la scelta meno banale di quanto sembri.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto cio che serve sapere: requisiti, compatibilita per ogni tipologia di rapporto (full-time, part-time, Co.Co.Co, pensionati, apprendisti), come funziona la tassazione separata, quali contributi INPS si pagano, un esempio pratico di calcolo e i casi in cui aprire la P.IVA non conviene.

Indice dei contenuti

  1. Si puo avere P.IVA forfettaria e lavoro dipendente?
  2. Il limite fondamentale dei 30.000 euro
  3. Causa ostativa: attivita verso il datore di lavoro
  4. Compatibilita per tipologia di rapporto
  5. Comunicazione al datore di lavoro e clausole di esclusivita
  6. Tassazione combinata: come funziona
  7. Contributi INPS: cosa cambia
  8. Esempio pratico di calcolo
  9. Vantaggi e rischi di avere entrambi
  10. Quando NON conviene aprire P.IVA forfettaria
  11. Domande frequenti

Si puo avere P.IVA forfettaria e lavoro dipendente?

La risposta e si: la legge italiana non vieta in linea generale ai lavoratori dipendenti del settore privato di aprire una partita IVA, anche in regime forfettario. La possibilita di sommare un reddito da lavoro subordinato con un reddito da attivita autonoma e una realta diffusa, soprattutto tra giovani professionisti, freelance del digitale, artigiani e consulenti. Per chi parte da zero, e utile conoscere prima la procedura completa di apertura partita IVA.

Questa apertura, pero, e accompagnata da tre condizioni fondamentali che la normativa pone per accedere o restare nel regime forfettario:

  • Limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente: massimo 30.000 euro lordi.
  • Causa ostativa specifica: l’attivita di P.IVA non deve essere svolta in modo prevalente verso il proprio datore di lavoro o un ex datore degli ultimi due anni.
  • Rispetto degli altri requisiti standard del forfettario (limite ricavi 85.000 euro, no partecipazione qualificata in societa che svolgono attivita assimilabile, etc.).

Per i dipendenti pubblici, invece, esistono vincoli aggiuntivi: il pubblico impiego prevede di norma il regime di esclusivita, salvo specifiche autorizzazioni del datore di lavoro (per dipendenti part-time fino al 50% l’attivita autonoma e generalmente compatibile, per il full-time servono autorizzazioni preventive nei casi previsti dalla legge).

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Il limite fondamentale dei 30.000 euro

Il vero spartiacque per chi ha un lavoro dipendente e vuole aprire o mantenere il regime forfettario e il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente.

Tradotto in pratica:

  • Per aprire o restare nel forfettario nel 2026, il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 non deve superare 30.000 euro lordi.
  • Se nel 2025 hai guadagnato 32.000 euro lordi come dipendente, nel 2026 non puoi accedere al forfettario (o devi uscirne se gia eri dentro): dovrai aprire la P.IVA in regime ordinario o semplificato.
  • Il limite si verifica ogni anno: vale anche se ci si entra a meta anno o per chi e gia in regime.

L’eccezione: rapporto di lavoro cessato

La legge prevede una importante eccezione: il limite dei 30.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato nel corso dell’anno. Esempio concreto:

  • Nel 2025 hai percepito 45.000 euro come dipendente.
  • A novembre 2025 ti sei licenziato (o sei stato licenziato).
  • Nel 2026 puoi aprire la P.IVA forfettaria anche se nel 2025 hai superato i 30.000 euro, purche al momento dell’apertura non hai gia un nuovo rapporto di lavoro dipendente in essere.

Attenzione: se nel corso del 2026 trovi un nuovo lavoro dipendente che ti porta sopra i 30.000 euro, l’eccezione decade per l’anno successivo. La verifica, infatti, va fatta ogni anno.

Cosa rientra nel “reddito da lavoro dipendente”

Per il calcolo del limite valgono i redditi da:

  • Lavoro dipendente classico (a tempo indeterminato, determinato, part-time).
  • Pensione (le pensioni sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: rientrano nel computo).
  • Co.Co.Co. e collaborazioni assimilate al lavoro dipendente.
  • Borse di studio e assegni di ricerca soggetti a tassazione.
  • Indennita NASPI o ammortizzatori sociali (parificati a redditi assimilati).

Causa ostativa: attivita verso il datore di lavoro

Una delle cause ostative piu insidiose e quella che impedisce di accedere al forfettario quando l’attivita autonoma viene svolta in modo prevalente verso il proprio datore di lavoro o verso un ex datore di lavoro con cui sono intercorsi rapporti negli ultimi due anni.

L’obiettivo della norma e evitare operazioni elusive: il classico caso del dipendente che si licenzia, apre P.IVA e continua a lavorare per la stessa azienda con un risparmio fiscale enorme. Nel dettaglio:

  • Si parla di prevalenza quando oltre il 50% dei ricavi della P.IVA proviene dal datore di lavoro o ex datore.
  • Il controllo opera per i 2 anni precedenti alla data di apertura della P.IVA o di scelta del regime.
  • Sono esclusi dalla causa ostativa i praticanti (es. praticanti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro).

In altre parole: se sei dipendente di un’azienda informatica e vuoi aprire una P.IVA per fare consulenza IT alla stessa azienda nei weekend, non puoi accedere al regime forfettario. Devi prendere clienti diversi dal tuo datore di lavoro (o ex degli ultimi due anni) per la maggior parte del fatturato.

Compatibilita per tipologia di rapporto

Vediamo nel dettaglio le casistiche piu frequenti che ci capita di analizzare allo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine.

Dipendente full-time + P.IVA forfettaria secondaria

Compatibile, a patto di:

  • Rispettare il limite dei 30.000 euro lordi annui da dipendente.
  • Rispettare le clausole di esclusivita o non concorrenza nel contratto di lavoro.
  • Comunicare al datore (consigliato) per evitare conflitti di interesse.
  • Rispettare la causa ostativa (attivita prevalente diretta a soggetti diversi dal datore).

Part-time + P.IVA forfettaria

Compatibile e spesso ottimale: il part-time tipicamente garantisce un reddito sotto i 30.000 euro e lascia tempo libero per l’attivita autonoma. E la combinazione piu flessibile e tutelata.

Co.Co.Co. + P.IVA forfettaria

Compatibile, ma con cautele: il reddito da Co.Co.Co. e assimilato al lavoro dipendente e quindi rientra nel limite dei 30.000 euro. Inoltre i contributi alla Gestione Separata si versano sia per la collaborazione sia per la P.IVA, con una possibile sovrapposizione che merita un controllo professionale.

Pensionato + P.IVA forfettaria

Compatibile. La pensione e un reddito assimilato: vale quindi il limite dei 30.000 euro lordi annui di pensione percepiti nell’anno precedente. Il pensionato che apre P.IVA forfettaria gode di un vantaggio particolare: non versa i contributi INPS sulla P.IVA se ha gia maturato la pensione di vecchiaia (o per categorie specifiche, come ex artigiani gia pensionati).

Apprendistato + P.IVA forfettaria

Compatibile in linea teorica, ma spesso sconsigliato: il contratto di apprendistato e un rapporto a contenuto formativo che presuppone una dedizione formativa rilevante. Aprire una P.IVA secondaria puo essere visto come incompatibile con il percorso formativo. Verificare sempre il contratto collettivo applicato e il percorso formativo previsto.

Lavoratore stagionale + P.IVA

Spesso compatibile perche il reddito stagionale tende a rimanere sotto i 30.000 euro lordi e non c’e sovrapposizione temporale con l’attivita autonoma. Verificare sempre la causa ostativa.

Comunicazione al datore di lavoro e clausole di esclusivita

La legge italiana non impone al dipendente di comunicare al datore l’apertura di una partita IVA. Tuttavia, in pratica, la comunicazione e fortemente consigliata per due motivi:

  1. Verifica delle clausole contrattuali: molti contratti di lavoro contengono clausole di esclusivita, di non concorrenza o di obbligo di comunicazione di altre attivita. Violarle puo portare a richiami, sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa.
  2. Trasparenza e fiducia: aprire un’attivita parallela senza informare il datore puo creare problemi se quest’ultimo lo scopre da fonti terze (registro imprese, social media, segnalazioni).

Prima di aprire la P.IVA, e fondamentale:

  • Leggere con attenzione il contratto individuale di lavoro e il CCNL applicato.
  • Verificare la presenza di clausole di esclusivita o di obbligo di preventiva autorizzazione.
  • Verificare clausole di non concorrenza (es. divieto di svolgere attivita simile a quella del datore).
  • Per il pubblico impiego, richiedere l’autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.

Tassazione combinata: come funziona

Il punto piu importante – e spesso meno compreso – della combinazione forfettario + lavoro dipendente e che le due forme di reddito NON si cumulano ai fini IRPEF. Si tratta di due binari separati. Per approfondire la matematica del regime, leggi anche il nostro articolo sul calcolo tasse del regime forfettario.

Reddito da lavoro dipendente

Tassato a IRPEF ordinaria con scaglioni progressivi:

  • Fino a 15.000 euro: 23%
  • Da 15.001 a 28.000 euro: 25%
  • Da 28.001 a 50.000 euro: 35%
  • Oltre 50.000 euro: 43%

Si applicano inoltre addizionali regionali e comunali e si beneficia delle detrazioni per lavoro dipendente (decrescenti con il reddito) e di tutte le altre detrazioni IRPEF (familiari a carico, spese sanitarie, ristrutturazioni, etc.).

Reddito da P.IVA forfettaria

Tassato con imposta sostitutiva separata dall’IRPEF:

  • 5% per i primi 5 anni di attivita (regime startup, se rispetti i requisiti previsti).
  • 15% dal sesto anno in poi.

L’imposta si calcola sul reddito imponibile forfettario, che si ottiene applicando ai compensi/ricavi un coefficiente di redditivita variabile per codice ATECO (dal 40% all’86%), poi sottraendo i contributi previdenziali versati.

I due redditi NON si sommano

Il vantaggio principale e proprio questo: il reddito forfettario non aumenta lo scaglione IRPEF del lavoro dipendente. Esempio: con 25.000 euro lordi da dipendente sei nel 25%, anche se aggiungi 15.000 euro di reddito forfettario il tuo reddito da dipendente continua a essere tassato al 25% (non scivoli nel 35%).

Attenzione alle detrazioni

Un dettaglio fondamentale: il reddito forfettario, pur non essendo soggetto a IRPEF, concorre alla determinazione di alcune soglie per:

  • Detrazioni per lavoro dipendente (potresti perdere parte delle detrazioni se il reddito complessivo cresce).
  • Detrazioni per familiari a carico.
  • ISEE familiare.
  • Bonus sociali e agevolazioni con tetto reddituale.

Contributi INPS: cosa cambia

Lato previdenziale, la combinazione lavoro dipendente + forfettario ha implicazioni interessanti:

Contributi sul lavoro dipendente

Sono versati direttamente dal datore di lavoro e trattenuti in busta paga. Per il dipendente del settore privato, l’aliquota a suo carico e circa il 9,19-9,49% sulla retribuzione lorda; l’aliquota totale (datore + dipendente) e circa il 33%.

Contributi sulla P.IVA forfettaria

Dipende dalla cassa previdenziale di riferimento:

  • Gestione Separata INPS (es. consulenti, professionisti senza cassa, lavoratori del digitale): aliquota piena 26,07% nel 2026 oppure aliquota ridotta del 24% (con piccola variazione annuale) se il professionista e gia coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (es. e dipendente con contributi INPS o ha altra cassa). E proprio il caso del dipendente con P.IVA: scatta l’aliquota ridotta.
  • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi minimi forfettari + percentuale sul reddito. Per il forfettario c’e la riduzione del 35% sui contributi se richiesta.
  • Casse professionali (avvocati, ingegneri, medici, etc.): contributi minimi e percentuali secondo regole proprie della cassa.

Ricorda: i contributi versati alla Gestione Separata o alle casse contribuiscono a maturare una pensione aggiuntiva. La cumulazione dei contributi pensionistici tra fondi diversi puo essere richiesta in fase di pensione.

Esempio pratico di calcolo

Vediamo un caso concreto per capire l’impatto fiscale e contributivo della combinazione.

Dati di partenza

  • Lavoro dipendente: stipendio lordo 28.000 euro / netto stimato circa 22.000 euro all’anno.
  • Partita IVA forfettaria: consulenza informatica, codice ATECO 62.02.00 (coefficiente di redditivita 67%).
  • Compensi annui da P.IVA: 20.000 euro.
  • Aliquota: 5% (regime startup, primi 5 anni).
  • Contributi: Gestione Separata INPS al 24% (aliquota ridotta perche gia dipendente).

Calcolo lavoro dipendente

Il netto annuo stimato e di circa 22.000 euro (gia comprensivo di trattenute IRPEF, contributi a carico del dipendente e detrazioni). Le imposte e i contributi sono gia gestiti dal datore via sostituzione.

Calcolo P.IVA forfettaria

  • Reddito imponibile lordo: 20.000 x 67% = 13.400 euro.
  • Contributi Gestione Separata (24% su 13.400): 3.216 euro.
  • Reddito imponibile netto (per imposta sostitutiva): 13.400 – 3.216 = 10.184 euro.
  • Imposta sostitutiva al 5%: 10.184 x 5% = 509,20 euro.

Riepilogo annuale

  • Netto da dipendente: circa 22.000 euro.
  • Compensi P.IVA: 20.000 euro.
  • Tasse P.IVA (imposta sostitutiva): 509 euro.
  • Contributi INPS P.IVA: 3.216 euro.
  • Netto P.IVA stimato: 20.000 – 509 – 3.216 = 16.275 euro.
  • TOTALE NETTO ANNUO: circa 22.000 + 16.275 = 38.275 euro.

Da notare: se gli stessi 13.400 euro di reddito da P.IVA fossero stati cumulati al reddito da lavoro dipendente in regime ordinario, sarebbero stati tassati al 35% (oltre lo scaglione dei 28.000 euro), con un costo ben superiore ai 509 euro di imposta sostitutiva. Ecco perche la combinazione e cosi interessante.

Vantaggi e rischi di avere entrambi

Vantaggi

  • Stabilita + flessibilita: lo stipendio garantisce la base economica, la P.IVA permette di crescere e diversificare.
  • Diversificazione delle entrate: minor rischio in caso di perdita di una delle due fonti.
  • Aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni se requisiti startup rispettati.
  • Tassazione separata: il reddito autonomo non fa salire lo scaglione IRPEF dello stipendio.
  • Maturazione di contributi pensionistici aggiuntivi.
  • Possibilita di testare un’attivita imprenditoriale senza abbandonare il lavoro dipendente.
  • Coperture INPS gia attive (malattia, maternita, NASPI) garantite dal lavoro dipendente.

Rischi e svantaggi

  • Conflitto con il datore di lavoro in caso di clausole di esclusivita o non concorrenza.
  • Stress operativo e burnout: doppio lavoro = doppia gestione (clienti, fatture, scadenze).
  • Rischio di superare il limite 85.000 euro di ricavi P.IVA: in caso di superamento si esce dal forfettario (fino a 100.000 euro si applicano regole ordinarie da subito).
  • Adempimenti contabili: fatturazione elettronica, dichiarazione redditi (LM), contributi INPS, scadenze.
  • Causa ostativa sempre da monitorare se la fatturazione tende a concentrarsi su pochi clienti.
  • Riduzione delle detrazioni IRPEF in alcuni casi.

Quando NON conviene aprire P.IVA forfettaria

La combinazione forfettario + lavoro dipendente non e sempre la soluzione migliore. Ecco i casi in cui e meglio fermarsi a riflettere:

  • Reddito da dipendente sopra i 30.000 euro: non si puo accedere al forfettario, va valutato regime ordinario o semplificato (con costi piu alti). In questo caso e utile leggere la nostra guida al passaggio dal forfettario al regime ordinario.
  • Attivita prevalentemente diretta al datore di lavoro: causa ostativa attiva, si finisce in regime ordinario.
  • Compensi previsti molto bassi (es. sotto 5.000 euro/anno): meglio valutare la prestazione occasionale (no P.IVA, no fattura elettronica, ritenuta d’acconto 20%).
  • Clausole di esclusivita stringenti nel contratto di lavoro non superabili.
  • Settore pubblico senza autorizzazione: meglio non aprire e attendere/richiedere autorizzazione.
  • Compensi previsti oltre 85.000 euro: il forfettario non e fattibile, si va su regimi ordinari.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 5 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti

Posso aprire P.IVA forfettaria con uno stipendio da 35.000 euro lordi?

No: superi il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente. Puoi aprire P.IVA, ma in regime ordinario o semplificato. Resta il forfettario solo se il rapporto di lavoro e cessato nell’anno.

Devo dirlo al mio datore di lavoro?

Non c’e obbligo di legge per il privato (per il pubblico impiego invece serve autorizzazione), ma e fortemente consigliato. Verifica prima il contratto e il CCNL: clausole di esclusivita o non concorrenza vanno rispettate.

Pago doppi contributi INPS?

I contributi sul lavoro dipendente li versa il datore. Sulla P.IVA paghi i contributi alla cassa di pertinenza (Gestione Separata 24% se gia coperto da altra previdenza). Sono due contribuzioni distinte che concorrono a formare la pensione futura.

I redditi si sommano per IRPEF?

No: il reddito forfettario e tassato con imposta sostitutiva separata (5% o 15%). Il reddito da dipendente segue gli scaglioni IRPEF normali. I due binari sono separati ai fini fiscali, ma il reddito complessivo puo influire su detrazioni e ISEE.

Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi P.IVA?

Se nel corso dell’anno superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito dall’anno in corso e devi aprire la partita IVA con IVA ordinaria.

Posso lavorare per la mia azienda come freelance?

No: la causa ostativa vieta l’attivita prevalentemente diretta al datore di lavoro o ex datore degli ultimi 2 anni. Per accedere al forfettario, oltre il 50% dei tuoi ricavi deve provenire da clienti diversi dal tuo datore.

Sono pensionato: posso aprire P.IVA forfettaria?

Si, con la pensione che entra nel computo del limite 30.000 euro (assimilata al lavoro dipendente). Vantaggio: se hai gia maturato la pensione di vecchiaia, puoi essere esonerato dai contributi INPS sulla nuova attivita autonoma.

Apprendista puo aprire P.IVA?

Tecnicamente si, ma e spesso sconsigliato per la natura formativa del contratto e per possibili conflitti con il percorso di apprendistato. Verifica sempre CCNL e contratto individuale.

Per quanti anni dura l’aliquota al 5%?

L’aliquota agevolata al 5% si applica per 5 anni dall’apertura della P.IVA, a condizione di rispettare i requisiti previsti per il regime startup (no attivita simile svolta nei 3 anni precedenti, no continuazione di attivita altrui, etc.). Dal sesto anno in poi si passa al 15%.

Posso avere P.IVA forfettaria se sono in NASPI?

Si, ma con regole specifiche: la NASPI continua a essere erogata se l’attivita autonoma genera un reddito stimato sotto certe soglie e va comunicata all’INPS. In alcuni casi e possibile chiedere l’anticipo NASPI in unica soluzione per avviare l’attivita.

Conclusioni: come scegliere bene

Combinare regime forfettario e lavoro dipendente e una delle scelte piu intelligenti per chi vuole costruirsi un’attivita parallela senza abbandonare la sicurezza dello stipendio. La normativa italiana lo permette, ma le regole – in particolare il limite 30.000 euro, la causa ostativa verso il datore e la tassazione separata – vanno conosciute e applicate con attenzione.

Ogni situazione e diversa: tipologia di contratto, settore, compensi previsti, presenza di clausole di esclusivita, posizione previdenziale, eta e prospettive pensionistiche. Una simulazione preventiva permette di capire se la combinazione e davvero conveniente nel tuo caso specifico.

Al CAF Centro Fiscale di Udine seguiamo ogni anno centinaia di contribuenti nella scelta del regime piu conveniente, nella corretta apertura della P.IVA, nella gestione delle dichiarazioni e dei contributi. Se stai pensando di aprire una partita IVA forfettaria mantenendo il tuo lavoro dipendente, prenota un appuntamento: analizziamo insieme la tua situazione, calcoliamo costi e benefici e ti seguiamo passo dopo passo.

CAF Centro Fiscale – Udine
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

⚡

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggio 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-31 08:00:002026-05-31 22:21:58Forfettario e Lavoro Dipendente 2026: Compatibilita, Limiti e Convenienza
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Passare da Forfettario a Ordinario 2026: Quando Conviene, Procedura e Costi

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario e una scelta vantaggiosa per molte partite IVA italiane, ma non e un porto sicuro per sempre. Esistono casi obbligatori in cui devi uscirne (superamento dei limiti di ricavi o cause ostative) e casi volontari in cui ti conviene davvero passare al regime ordinario, soprattutto quando hai costi elevati o investimenti importanti da ammortizzare.

In questa guida completa al passaggio da forfettario a ordinario nel 2026 trovi: i limiti di legge aggiornati (85.000 e 100.000 euro), come si comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate, la soglia di convenienza con esempi numerici reali, le regole su IVA, IRPEF, ammortamenti e detrazioni. Se hai dubbi sulla tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare i conti corretti prima di prendere una decisione che vale anni di tasse.

Indice dei contenuti

  1. Quando passare da forfettario a ordinario: i casi
  2. Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro
  3. Cause ostative sopravvenute
  4. Uscita volontaria: quando conviene
  5. Come passare: opzione e comunicazione AdE
  6. Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP
  7. IVA, liquidazioni periodiche e LIPE
  8. Deducibilita costi e ammortamenti
  9. Calcolo soglia di convenienza con esempi
  10. Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi
  11. Pratica con commercialista o CAF
  12. Domande frequenti

Quando passare da forfettario a ordinario: i casi

Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario puo avvenire per due motivi principali: una causa obbligatoria prevista dalla legge (Legge 190/2014 e successive modifiche) o una scelta volontaria fatta per convenienza fiscale. Nel primo caso non hai margine di manovra: appena si verifica il presupposto, devi uscire. Nel secondo caso, invece, devi fare i conti con calma e capire se l’ordinario ti porta davvero un vantaggio.

Le situazioni piu frequenti che ci troviamo a gestire al CAF Centro Fiscale sono quattro: superamento del limite di 85.000 euro di ricavi, sforamento della soglia di 100.000 euro (caso piu raro ma con conseguenze immediate), insorgere di una causa ostativa (es. partecipazione in una SRL controllata) e la convenienza economica per chi ha costi reali molto alti rispetto al coefficiente di redditivita previsto dal forfettario.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Uscita obbligatoria: limiti 85.000 e 100.000 euro

La normativa prevede due soglie distinte di ricavi/compensi che determinano l’uscita dal forfettario, con effetti molto diversi tra loro. Capire la differenza e fondamentale perche se sbagli la valutazione rischi di emettere fatture senza IVA quando invece dovevi gia applicarla, con sanzioni pesanti.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se nel 2026 incassi piu di 85.000 euro ma resti sotto i 100.000 euro, continui a fatturare in regime forfettario fino al 31 dicembre dell’anno corrente. L’uscita scatta dal 1 gennaio 2027. In pratica:

  • Tutto il 2026 fatturi senza IVA con la dicitura forfettaria abituale
  • Paghi sostitutiva 15% (o 5% nei primi 5 anni) sui redditi 2026
  • Dal 1 gennaio 2027 inizi a fatturare in regime ordinario con IVA
  • Devi gestire numerazione fatture, IVA periodica e contabilita ordinaria

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece nel 2026 superi i 100.000 euro di ricavi, l’uscita e immediata e retroattiva: dal momento esatto in cui incassi la fattura che ti porta oltre soglia, esci dal forfettario per tutto l’anno 2026. Le conseguenze sono pesanti:

  • La fattura che fa superare 100.000 euro deve essere emessa con IVA
  • Devi ricalcolare l’IVA su tutte le operazioni dell’anno (con scorporo) ed emettere note di variazione
  • Il reddito 2026 e tassato con IRPEF ordinaria a scaglioni, non con sostitutiva
  • Devi tenere contabilita ordinaria o semplificata gia per l’anno in corso

Questa norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, e stata pensata per evitare comportamenti elusivi: prima si poteva fatturare 200.000 euro in dicembre restando forfettari per tutto l’anno. Oggi non e piu possibile. Per approfondire la disciplina del regime, leggi anche la nostra guida al regime forfettario 2026.

Cause ostative sopravvenute

Anche restando ampiamente sotto le soglie di ricavi, esistono cause ostative che ti fanno perdere il diritto al forfettario. Se una di queste si verifica nel 2026, esci dal regime dal 1 gennaio 2027 (non immediatamente). Le piu rilevanti sono:

  • Reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro nell’anno precedente: se nel 2025 hai percepito piu di 30.000 euro lordi come dipendente o pensionato, dal 2026 non puoi essere forfettario (eccezione: rapporto cessato durante il 2025)
  • Partecipazione in societa di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attivita riconducibili a quella del forfettario (es. medesimo codice ATECO)
  • Attivita prevalente verso datori di lavoro attuali o di anni precedenti (entro i 2 anni precedenti) o soggetti riconducibili: la cosiddetta “fattura mascherata”
  • Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. agricoltura, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi)
  • Residenza fiscale all’estero (salvo Stati UE/SEE con almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia)

Attenzione alla partecipazione in SRL: e la causa ostativa piu insidiosa. Se controlli (anche tramite familiari conviventi) una SRL e quella SRL fattura ad attivita simili alla tua, esci dal forfettario. La verifica va fatta caso per caso analizzando codici ATECO e cessione di servizi/beni tra le due posizioni.

Uscita volontaria: quando conviene davvero

Uscire volontariamente dal forfettario per scegliere l’ordinario puo avere senso in quattro situazioni tipiche. Vediamole una per una con le condizioni in cui il calcolo gioca a tuo favore.

1. Spese deducibili elevate (oltre il forfait del coefficiente)

Il forfettario ti riconosce un coefficiente di redditivita fisso (40%, 67%, 78%, 86% a seconda del codice ATECO). I costi reali NON contano: anche se spendi 30.000 euro in materiale, paghi le tasse sul forfait. Se invece i tuoi costi reali superano la quota forfettaria, in ordinario li deduci tutti e abbatti la base imponibile.

2. Acquisto di attrezzature, auto o immobili strumentali

Se devi comprare un macchinario da 50.000 euro, un’auto strumentale o un immobile per lo studio, in forfettario non scarichi nulla: ne il costo ne l’IVA. In ordinario invece detrai l’IVA all’atto dell’acquisto e deduci l’ammortamento per quote annuali. Su acquisti importanti il risparmio puo essere di migliaia di euro.

3. Crescita prevista oltre 85.000 euro

Se sai gia che nel 2026 supererai abbondantemente i 100.000 euro, conviene passare in ordinario fin dall’inizio dell’anno. Eviti la trappola dell’uscita immediata con ricalcolo IVA retroattivo, gestisci la contabilita in modo lineare dal 1 gennaio e i clienti si abituano da subito a vedere l’IVA in fattura.

4. Necessita di detrarre IVA e fatturare a clienti privati con IVA

Se lavori molto B2B, i tuoi clienti spesso preferiscono ricevere fatture con IVA detraibile per loro. Inoltre se hai acquisti importanti, l’IVA su quelle fatture in forfettario e un costo secco. In ordinario diventa un credito da compensare.

Come passare: opzione e comunicazione AdE

Il passaggio dal forfettario all’ordinario non avviene automaticamente: devi esercitare l’opzione con due strade alternative, comportamento concludente piu comunicazione formale.

Comportamento concludente

Per uscire volontariamente dal forfettario basta iniziare a fatturare con IVA dal 1 gennaio dell’anno scelto. Il comportamento concludente e sufficiente per attivare il regime ordinario, ma deve essere confermato dalla compilazione del quadro VO nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

Quadro VO del modello IVA

Il quadro VO della dichiarazione IVA serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione (o la revoca) per regimi diversi da quello naturale. Per chi esce dal forfettario:

  • Si compila il rigo VO33 barrando la casella 2 (revoca regime forfettario)
  • L’opzione vincola per almeno 3 anni: non puoi rientrare in forfettario subito dopo
  • Si presenta entro la scadenza ordinaria della dichiarazione IVA (fine aprile dell’anno successivo)

Ordinario semplificato vs ordinario contabile

Una volta usciti dal forfettario hai due alternative:

  • Regime ordinario semplificato: e la scelta naturale per professionisti e imprese minori (ricavi sotto 500.000 euro per servizi e 800.000 per altre attivita). Tieni solo registri IVA e libro beni ammortizzabili. Tassazione per cassa
  • Regime ordinario contabile: obbligatorio sopra le soglie viste o per opzione. Bilancio completo con stato patrimoniale, registri obbligatori piu numerosi, tassazione per competenza

Per la grande maggioranza dei professionisti che escono dal forfettario, il regime semplificato e la soluzione corretta: meno burocrazia, criterio di cassa simile al forfettario.

Tassazione ordinaria: IRPEF, addizionali, IRAP

Il salto piu sentito riguarda la tassazione del reddito. Si passa dalla sostitutiva piatta (15% o 5%) all’IRPEF ordinaria progressiva, con effetto pesante sui redditi medio-alti.

Scaglioni IRPEF 2026

Gli scaglioni IRPEF in vigore nel 2026 (dopo la riforma a tre scaglioni resa strutturale) sono:

  • Fino a 28.000 euro: aliquota 23%
  • Da 28.001 a 50.000 euro: aliquota 35%
  • Oltre 50.000 euro: aliquota 43%

Si aggiungono addizionale regionale (in FVG circa 1,23%) e addizionale comunale (variabile, a Udine 0,8%). Quindi sui redditi piu alti si arriva agevolmente al 45% complessivo.

IRAP: chi la paga e chi no

I professionisti senza autonoma organizzazione (dal 2022) sono esonerati IRAP: nessuna dichiarazione, nessun versamento. Le imprese individuali invece la pagano sul valore della produzione netta (aliquota base 3,9%, ma esistono deduzioni che spesso azzerano il dovuto sotto certi importi).

IVA, liquidazioni periodiche e LIPE

Una delle differenze gestionali piu pesanti e l’IVA. Da forfettario non te ne occupavi, in ordinario diventa un adempimento mensile o trimestrale.

Aliquote IVA da applicare

L’aliquota IVA standard e 22%, ma per alcune attivita si applicano aliquote ridotte: 4% (beni di prima necessita, libri, alcuni servizi), 5% (alcuni servizi sanitari e sociali), 10% (turismo, ristorazione, alcuni alimentari ed edilizia agevolata).

Liquidazioni IVA: mensile o trimestrale

La periodicita di liquidazione IVA dipende dal volume d’affari:

  • Trimestrale: se nell’anno precedente il volume d’affari e stato sotto 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attivita). Si versa entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con maggiorazione 1%
  • Mensile: oltre quelle soglie. Versamento entro il 16 del mese successivo

La quasi totalita dei professionisti che escono dal forfettario rientrano nella liquidazione trimestrale.

LIPE: comunicazioni trimestrali

Le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) sono comunicazioni trimestrali da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo al trimestre. Sono obbligatorie anche se non c’e IVA a debito o a credito.

Deducibilita costi e ammortamenti

Il vantaggio piu concreto del passaggio in ordinario e la deducibilita dei costi inerenti all’attivita. Nel forfettario i costi non si deducevano: nell’ordinario invece tutto cio che e inerente, documentato e tracciato puo essere portato in deduzione.

Costi 100% deducibili

  • Materie prime e merci per la rivendita
  • Cancelleria, software, abbonamenti professionali
  • Affitto ufficio o studio dedicato esclusivamente all’attivita
  • Utenze dello studio (luce, gas, internet)
  • Compensi a collaboratori e dipendenti
  • Consulenze (commercialista, legale, marketing)
  • Formazione professionale obbligatoria

Costi a deducibilita parziale

  • Auto aziendale o professionale: 20% deducibile per professionisti, 20% IVA detraibile (40% per agenti e rappresentanti). Tetto di 18.075,99 euro sul costo per l’ammortamento
  • Telefono cellulare: 80% deducibile e 50% IVA detraibile
  • Spese di rappresentanza: deducibili nei limiti dell’1,5% dei ricavi
  • Pasti e alberghi professionali: 75% deducibili, IVA detraibile al 100% (se inerenti)
  • Studio in casa: 50% delle spese se non hai altro studio (regola del “promiscuo”)

Ammortamento beni strumentali

I beni strumentali con costo unitario superiore a 516,46 euro non si deducono in un colpo solo, ma si ammortizzano in piu anni in base ai coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988). Esempi tipici: macchinari (12,5%), arredi (15%), computer (20%), veicoli (25%). Sotto i 516,46 euro la deduzione e integrale nell’anno di acquisto.

Calcolo soglia di convenienza con esempi

Per capire se ti conviene volontariamente passare in ordinario serve il calcolo della soglia di convenienza: il livello di costi reali oltre il quale l’ordinario inizia a essere piu vantaggioso del forfettario.

Formula di base

Nel forfettario il reddito imponibile e fisso al (1 – coefficiente di redditivita) dei ricavi. Il margine “presunto” di costi e dunque:

  • Coefficiente 78% (professionisti): margine implicito di costi 22%
  • Coefficiente 67% (intermediari, agenti): margine 33%
  • Coefficiente 40% (commercio): margine 60%
  • Coefficiente 86% (costruzioni e attivita varie): margine 14%

Regola pratica: se i tuoi costi reali documentabili superano il margine implicito del coefficiente, l’ordinario inizia a convenire dal punto di vista del reddito imponibile. Ma attenzione: in ordinario paghi IRPEF progressiva (fino al 43%) invece della sostitutiva 15%, quindi il vantaggio si verifica solo con costi significativamente superiori al margine.

Soglie indicative di convenienza

Una stima pratica (al lordo di contributi previdenziali, che sono deducibili in entrambi i regimi):

  • Professionista coefficiente 78%: l’ordinario inizia a convenire con costi reali oltre 35-40% dei ricavi (rispetto al 22% forfait)
  • Intermediario coefficiente 67%: convenienza con costi oltre il 45-50%
  • Commerciante coefficiente 40%: convenienza solo con costi oltre il 70-75% (raro)

Sono indicazioni di massima: il calcolo va sempre personalizzato sulla tua situazione, considerando tipologia di clientela, IVA recuperabile, presenza di familiari a carico (detrazioni), redditi aggiuntivi.

Esempio comparativo: 70.000 ricavi e 25.000 costi

Vediamo un caso reale, semplificato per chiarezza, di un professionista con codice ATECO al coefficiente 78% (es. consulente, libero professionista). Compensi annui 70.000 euro, costi documentati 25.000 euro (quasi il 36% dei ricavi).

Scenario A: regime forfettario

  • Reddito imponibile (78% di 70.000) = 54.600 euro
  • Contributi gestione separata INPS (26,07% su imponibile) = circa 14.234 euro (deducibili dall’imponibile)
  • Reddito netto post contributi = 54.600 – 14.234 = 40.366 euro
  • Imposta sostitutiva 15% (oltre i primi 5 anni) = 6.055 euro
  • Totale tasse + contributi: circa 20.289 euro
  • Netto in tasca: 70.000 – 25.000 (costi reali) – 20.289 = 24.711 euro

Scenario B: regime ordinario semplificato

  • Ricavi 70.000 – costi deducibili 25.000 = reddito imponibile lordo 45.000 euro
  • Contributi INPS gestione separata (26,07% su 45.000) = 11.731 euro (deducibili)
  • Reddito netto post contributi = 45.000 – 11.731 = 33.269 euro
  • IRPEF progressiva: 23% su 28.000 (6.440) + 35% su 5.269 (1.844) = 8.284 euro
  • Addizionali regionale + comunale (circa 2%) = 665 euro
  • Totale tasse + contributi: circa 20.680 euro
  • Netto in tasca (al netto IVA gestita): 70.000 – 25.000 – 20.680 = 24.320 euro

Conclusione del confronto

In questo caso il forfettario resta leggermente piu vantaggioso (circa 390 euro di differenza netta) anche con costi al 36% dei ricavi. Per il coefficiente 78%, il punto di pareggio si trova intorno al 40-42% di costi reali sui ricavi. Sopra quella soglia l’ordinario inizia a essere piu conveniente, anche grazie al recupero IVA sugli acquisti che nell’esempio non e stato conteggiato.

Va detto che l’ordinario diventa molto piu conveniente quando: hai familiari a carico (detrazioni IRPEF importanti), acquisti grossi beni strumentali (ammortamenti), fatturi prevalentemente B2B con IVA recuperabile dai clienti, o sei nei primi 5 anni con sostitutiva al 5% nel forfettario (in quel caso il forfettario vince quasi sempre).

Pratica con commercialista o CAF

Il passaggio dal forfettario all’ordinario non e una decisione da prendere a cuor leggero ne da gestire da soli. Comporta:

  • Apertura di un sezionale IVA dal 1 gennaio dell’anno di passaggio
  • Gestione delle fatture in corso al 31/12: incassi sotto il forfettario, le successive con IVA
  • Magazzino e rimanenze: vanno valorizzati al costo
  • Fatture differite e operazioni in sospensione: trattamento specifico
  • Compilazione del quadro VO in dichiarazione IVA
  • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni acquistati in forfettario (recupero parziale)

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a fare il calcolo di convenienza prima della decisione, gestire il passaggio formale, impostare contabilita semplificata e adempimenti IVA, e affianca un commercialista convenzionato per le pratiche di natura strettamente professionale (registri, libro inventari, fatturazione elettronica avanzata).

Se hai una partita IVA forfettaria attiva e stai valutando il passaggio, fissa un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Faremo insieme i conti sulla tua situazione concreta. Per orientarti puoi consultare anche le nostre guide al regime forfettario 2026 e al calcolo tasse forfettario.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 5 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti

Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?

Si, ma solo dopo almeno 3 anni dal cambio di regime se l’opzione e stata volontaria, e comunque rispettando di nuovo tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro, assenza di cause ostative). Se invece l’uscita e stata obbligatoria per superamento soglie, il rientro e possibile dall’anno successivo a quello in cui torni sotto i limiti.

Cosa succede alle fatture incassate dopo il passaggio?

Le fatture emesse in regime forfettario ma incassate dopo il passaggio in ordinario seguono il regime di emissione: restano senza IVA. Le nuove fatture emesse dal 1 gennaio dell’anno di ordinario si emettono con IVA dal primo cliente. Per evitare problemi, conviene chiudere il piu possibile gli incassi sospesi entro il 31 dicembre.

Devo cambiare codice ATECO?

No, il codice ATECO non cambia: sei sempre la stessa persona con la stessa attivita. Cambia solo il regime fiscale di tassazione. Se invece cambi anche tipologia di attivita, allora va aggiornato il codice ATECO con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

Quanto costa la contabilita ordinaria rispetto al forfettario?

I costi di gestione contabile aumentano: si passa da circa 400-800 euro/anno di un forfettario semplice a 1.200-2.500 euro/anno per un ordinario semplificato (cifre indicative, variano per attivita e volume). E un costo che va sommato alle tasse nel calcolo di convenienza.

Quando e meglio passare a meta anno o dal 1 gennaio?

Il passaggio volontario avviene sempre dal 1 gennaio: non e possibile cambiare regime in corso d’anno per scelta. L’unica eccezione e l’uscita immediata per superamento dei 100.000 euro, che e obbligatoria e retroattiva sull’anno in corso.

Cosa succede al credito IVA accumulato in forfettario?

In forfettario non si genera credito IVA perche non si emette ne si detrae IVA. Si puo invece recuperare parzialmente l’IVA sui beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni di forfettario (10 anni per immobili) tramite il meccanismo della rettifica della detrazione nel primo anno di ordinario, in proporzione agli anni residui.

Conviene il passaggio se ho un mutuo per lo studio?

Si, spesso conviene. Gli interessi passivi del mutuo per immobile strumentale sono deducibili al 100% in ordinario, mentre in forfettario sono persi. Lo stesso vale per spese di manutenzione e ristrutturazione dello studio, che generano deduzioni o crediti d’imposta importanti.

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo: per la tua situazione personale ti invitiamo a fissare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

⚡

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-27 08:00:002026-05-31 22:22:38Passare da Forfettario a Ordinario 2026: Quando Conviene, Procedura e Costi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Cause Ostative Regime Forfettario 2026: Elenco Completo, Limiti e Come Verificare

regime forfettario partita iva

Le cause ostative regime forfettario sono le condizioni che impediscono a un contribuente di accedere o di restare nel regime forfettario. Se stai valutando di aprire una partita IVA con tassazione agevolata, oppure sei già forfettario e temi di perdere i requisiti, conoscere ogni singola causa ostativa è fondamentale per evitare brutte sorprese con il Fisco.

In questa guida aggiornata al 2026 troverai l’elenco completo delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014. Ti spiegheremo in modo semplice cosa significa ciascuna, come verificare la tua posizione e cosa fare se ricadi in una di esse. Parleremo anche del limite degli 85.000 euro di ricavi e delle differenze tra esclusione e decadenza.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le cause ostative del regime forfettario
  2. Elenco completo delle cause ostative 2026
  3. Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro
  4. Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni
  5. Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro
  6. Regimi speciali IVA
  7. Residenza fiscale all’estero
  8. Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi
  9. Il limite degli 85.000 euro di ricavi
  10. Come verificare la propria posizione
  11. Differenza tra esclusione e decadenza
  12. Cosa fare se ricadi in una causa ostativa
  13. Domande frequenti

Cosa sono le cause ostative del regime forfettario

Le cause ostative sono delle condizioni specifiche che, se presenti, impediscono a un contribuente di aderire al regime forfettario oppure ne provocano l’uscita. In termini più semplici, si tratta di “paletti” stabiliti dalla legge: se anche uno solo di questi paletti si applica alla tua situazione, non puoi beneficiare della tassazione agevolata al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di attività).

Le cause ostative sono elencate nell’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il forfettario), successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2023. Queste norme definiscono chi non può accedere al regime, anche se rispetta il limite di ricavi.

È importante distinguere le cause ostative dai requisiti di accesso. I requisiti principali (come il limite di 85.000 euro di ricavi) definiscono chi può entrare nel regime. Le cause ostative, invece, rappresentano situazioni particolari che escludono il contribuente a prescindere dal fatturato. Puoi avere ricavi ben sotto la soglia, ma se rientri in una causa ostativa, il forfettario non fa per te.

Elenco completo delle cause ostative 2026

Ecco tutte le cause ostative regime forfettario attualmente in vigore nel 2026, secondo l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 e successive modificazioni:

  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro lordi nell’anno precedente (se il rapporto di lavoro è cessato)
  • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività economicamente riconducibili a quella del forfettario (SRL trasparenti o con attività connessa)
  • Attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (o soggetti ad esso riconducibili) degli ultimi 2 anni precedenti
  • Utilizzo di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.)
  • Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni che producano almeno il 75% del reddito in Italia
  • Vendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio ciascuna causa ostativa, con esempi pratici per capire se e quando si applicano alla tua situazione.

Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro

Questa è probabilmente la causa ostativa più frequente e quella che genera più dubbi. Il meccanismo funziona così: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative, pensioni, borse di studio, ecc.) per un importo superiore a 35.000 euro lordi, non puoi accedere al forfettario nell’anno successivo.

Attenzione: questa causa ostativa si applica solo se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se invece il rapporto è ancora in corso al 31 dicembre, la soglia non conta e la causa ostativa scatta sempre, indipendentemente dall’importo percepito. In pratica, chi è ancora dipendente non può contemporaneamente essere forfettario, a meno che il reddito da lavoro dipendente non superi i 35.000 euro lordi e il rapporto sia cessato.

Esempio pratico

Immagina che Marco abbia lavorato come dipendente fino a settembre 2025, con uno stipendio lordo annuo di 40.000 euro. A ottobre 2025 si è licenziato per aprire la partita IVA. Marco non può accedere al forfettario nel 2026, perché nell’anno precedente (2025) ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. Dovrà aspettare il 2027, a condizione che nel 2026 non percepisca più redditi di quel tipo sopra soglia.

Se invece Marco avesse avuto uno stipendio lordo di 30.000 euro nel 2025, potrebbe tranquillamente aderire al forfettario nel 2026. La soglia è di 35.000 euro lordi, non netti.

Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni

Non possono aderire al regime forfettario coloro che detengono partecipazioni in:

  • Società di persone (SNC, SAS) – qualsiasi quota, anche minima
  • Associazioni professionali o studi associati
  • Imprese familiari (art. 5 del TUIR)
  • SRL trasparenti (che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR)
  • SRL ordinarie se il forfettario detiene una partecipazione di controllo (diretto o indiretto) e la SRL svolge attività economicamente riconducibile a quella del forfettario

Quest’ultima fattispecie merita una spiegazione. Non basta avere una quota in una SRL per essere esclusi: la causa ostativa scatta solo se contemporaneamente detieni il controllo della SRL (oltre il 50% delle quote, o anche meno se hai comunque influenza dominante) e l’attività della SRL è collegata alla tua attività da forfettario. Ad esempio, se sei un consulente informatico forfettario e possiedi il 60% di una SRL che fa consulenza IT, sei escluso. Se invece la SRL gestisce un bar, non c’è connessione economica e la causa ostativa non si applica.

Come risolvere il problema delle partecipazioni

Se vuoi accedere al forfettario ma hai partecipazioni ostative, devi cederle entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi aderire. La cessione deve essere effettiva: non basta un accordo verbale, serve un atto formale (cessione quote dal notaio per le SRL, atto scritto per le società di persone).

Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro

Questa causa ostativa è stata introdotta per contrastare le “false partite IVA”, cioè quei casi in cui un datore di lavoro licenzia un dipendente e lo riprende come collaboratore esterno, approfittando della tassazione agevolata del forfettario. La norma prevede che non puoi aderire al regime se:

  • Eserciti la tua attività prevalentemente nei confronti di chi è stato il tuo datore di lavoro nei 2 anni precedenti
  • Oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’ex datore (ad esempio società controllate, collegate o appartenenti allo stesso gruppo)

Il termine “prevalentemente” è stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate come la percezione di oltre il 50% dei ricavi complessivi dal singolo ex datore di lavoro. Se fatturi 60.000 euro in totale e 35.000 provengono dall’ex datore, siamo al 58%: la causa ostativa si applica.

Periodo di “quarantena”: il vincolo dura 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se ti sei licenziato nel 2024, non puoi fatturare prevalentemente verso l’ex datore nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi sarai libero.

Questa regola non si applica a chi ha concluso il periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni (ad esempio, un avvocato che ha fatto pratica presso uno studio legale può poi lavorare per quello stesso studio come forfettario).

Regimi speciali IVA

Il regime forfettario non è compatibile con i regimi speciali IVA. Se la tua attività rientra in uno di questi regimi, non puoi optare per il forfettario:

  • Regime speciale per l’agricoltura (art. 34 DPR 633/72)
  • Regime per vendita sali e tabacchi
  • Regime per commercio di fiammiferi
  • Regime per editoria (giornali, riviste, libri)
  • Regime per gestione di servizi di telecomunicazione
  • Regime per agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)
  • Regime per agriturismo
  • Regime per vendite a domicilio
  • Regime per rivendita beni usati, oggetti d’arte e antiquariato (regime del margine)

In questi casi, le specifiche modalità di determinazione dell’IVA previste dal regime speciale sono incompatibili con l’esenzione IVA totale del forfettario. Se svolgi più attività e solo una rientra in un regime speciale, l’incompatibilità si estende a tutte le attività.

Residenza fiscale all’estero

Non possono aderire al regime forfettario i contribuenti che hanno la residenza fiscale all’estero. Esiste però un’eccezione importante: possono accedere al forfettario i residenti in uno Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) che abbia un accordo di adeguato scambio di informazioni con l’Italia, a condizione che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

In pratica, se sei un italiano residente in Francia (UE) e guadagni il 90% del tuo reddito con clienti italiani, puoi comunque aderire al forfettario. Se invece risiedi in Svizzera, anche se produci tutto il reddito in Italia, non puoi accedere al regime perché la Svizzera non fa parte dell’UE né del SEE (anche se ha accordi bilaterali con l’Italia, non rientra nella fattispecie prevista dalla norma).

Paesi SEE ammessi (oltre ai 27 UE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi

È escluso dal regime forfettario chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di:

  • Fabbricati o porzioni di fabbricati
  • Terreni edificabili (ai sensi dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72)
  • Mezzi di trasporto nuovi destinati alla vendita intracomunitaria

Questa causa ostativa riguarda principalmente gli operatori immobiliari e i commercianti di auto. Non si applica a chi vende occasionalmente un immobile nell’ambito della propria attività. La vendita deve essere l’oggetto principale dell’attività per far scattare l’esclusione.

Attenzione: se sei un agente immobiliare che media la vendita di immobili (ma non li vende direttamente), questa causa ostativa non si applica perché l’oggetto della tua attività è la mediazione, non la cessione.

Il limite degli 85.000 euro di ricavi

Oltre alle cause ostative appena elencate, il regime forfettario prevede un tetto massimo di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui (innalzato da 65.000 a 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023). Questo non è tecnicamente una “causa ostativa” ma un requisito di accesso e permanenza. Tuttavia, è così strettamente collegato che merita un approfondimento.

Come funziona il superamento del limite

Le conseguenze del superamento dipendono dall’importo:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Per l’anno in corso resti forfettario e mantieni la tassazione agevolata
  • Ricavi superiori a 100.000 euro: l’uscita è immediata, cioè si applica il regime ordinario già dall’anno in corso. Dovrai applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento e presentare le relative dichiarazioni

Questa distinzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è molto importante: la soglia dei 100.000 euro funziona come un “paracadute” che evita la fuoriuscita immediata per chi supera di poco gli 85.000 euro, ma punisce severamente chi sfora in modo significativo.

Esempio pratico: superamento graduale vs immediato

Laura è una consulente forfettaria. Nel 2025 fattura 92.000 euro. Supera gli 85.000 ma resta sotto i 100.000: nel 2025 resta forfettaria, ma dal 1° gennaio 2026 passa automaticamente al regime ordinario. Se invece Laura avesse fatturato 105.000 euro nel 2025, avrebbe perso il regime già nel 2025 stesso, con l’obbligo di applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive al superamento.

Per una panoramica completa sui limiti e i controlli automatici del forfettario, ti consigliamo la nostra guida dedicata. Se invece vuoi capire quali spese puoi dedurre nel forfettario, leggi il nostro approfondimento.

Come verificare la propria posizione

Per capire se hai cause ostative che ti impediscono di accedere al forfettario, segui questa checklist di verifica:

Checklist cause ostative regime forfettario

  1. Verifica i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente: controlla la tua CU (Certificazione Unica) e somma tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Se superano i 35.000 euro lordi e il rapporto è cessato, hai una causa ostativa
  2. Verifica le partecipazioni societarie: controlla se sei socio di SNC, SAS, studi associati, imprese familiari o SRL trasparenti. Per le SRL ordinarie, verifica se hai il controllo e se l’attività è riconducibile alla tua
  3. Verifica il fatturato verso l’ex datore: se hai avuto un datore di lavoro negli ultimi 2 anni, calcola la percentuale di fatturato che proviene da lui. Se supera il 50%, hai una causa ostativa
  4. Verifica il regime IVA: la tua attività rientra in uno dei regimi speciali IVA? Se sì, non puoi aderire al forfettario
  5. Verifica la residenza fiscale: se non risiedi in Italia, verifica di essere in un Paese UE/SEE e di produrre almeno il 75% del reddito in Italia
  6. Verifica l’oggetto dell’attività: la tua attività principale è la vendita di immobili, terreni edificabili o veicoli nuovi? Se sì, sei escluso
  7. Verifica i ricavi dell’anno precedente: controlla se hai superato gli 85.000 euro (o i 100.000 euro) di ricavi o compensi

Se hai risposto “no” a tutte le domande e i tuoi ricavi sono sotto gli 85.000 euro, puoi aderire al regime forfettario senza problemi. In caso di dubbio, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica personalizzata: i nostri esperti possono analizzare la tua situazione specifica e consigliarti la scelta migliore.

Differenza tra esclusione e decadenza

Spesso si confondono due concetti diversi: l’esclusione e la decadenza dal regime forfettario. Ecco le differenze:

Esclusione (o impossibilità di accesso): si verifica quando una causa ostativa è presente fin dall’inizio. Il contribuente non ha mai avuto diritto di aderire al forfettario. Se ha applicato il regime per errore, l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte non versate con sanzioni e interessi. L’esclusione opera dall’origine.

Decadenza (o fuoriuscita): si verifica quando un contribuente che era legittimamente forfettario perde i requisiti durante l’anno (ad esempio supera i 100.000 euro di ricavi) o all’inizio dell’anno successivo (superamento della soglia di 85.000 senza sfondare i 100.000, o sopravvenienza di una causa ostativa). La decadenza opera in genere dall’anno successivo, tranne nel caso del superamento dei 100.000 euro che è immediato.

In entrambi i casi, il passaggio al regime ordinario comporta l’obbligo di:

  • Applicare l’IVA su tutte le operazioni
  • Tenere la contabilità ordinaria o semplificata
  • Versare l’IRPEF con le aliquote progressive (invece dell’imposta sostitutiva)
  • Pagare IRAP e addizionali regionali e comunali
  • Presentare la dichiarazione dei redditi con il modello ordinario

Cosa fare se ricadi in una causa ostativa

Se scopri di avere una causa ostativa, non farti prendere dal panico. Ecco le azioni concrete che puoi intraprendere a seconda della situazione:

Se hai partecipazioni societarie

La soluzione è cedere le quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione. Se vuoi essere forfettario nel 2027, devi cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2026. La cessione deve risultare da atto formale con data certa.

Se fatturi prevalentemente verso l’ex datore

Hai due opzioni: diversifica i clienti in modo che il fatturato verso l’ex datore scenda sotto il 50%, oppure attendi che passino i 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Durante l’attesa puoi operare con il regime ordinario.

Se hai superato i 35.000 euro da dipendente

Dovrai attendere l’anno successivo in cui il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sia sotto soglia. Se ti sei licenziato nel 2025 con stipendio oltre 35.000 euro, potrai aderire al forfettario dal 2027 (quando il “precedente” sarà il 2026, anno in cui non avrai avuto redditi da dipendente).

Se stai per superare gli 85.000 euro

Monitora attentamente i ricavi durante l’anno. Se ti avvicini alla soglia, valuta con il tuo consulente se conviene rallentare l’emissione di fatture o se è meglio superare il limite e passare al regime ordinario. Ricorda: superare i 100.000 euro comporta l’uscita immediata, quindi se sei vicino a quella soglia la pianificazione è fondamentale.

In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: non improvvisare. Un errore nella gestione delle cause ostative può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. Rivolgiti a un professionista che possa analizzare la tua situazione nel dettaglio.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 5 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti sulle cause ostative del forfettario

Posso essere forfettario se ho una partecipazione in una SRL?

Dipende. Se la SRL è trasparente (ha optato per il regime di trasparenza fiscale), la risposta è no. Se è una SRL ordinaria, sei escluso solo se detieni una partecipazione di controllo (oltre il 50%) e l’attività della SRL è economicamente riconducibile alla tua. Una partecipazione minoritaria in una SRL con attività diversa dalla tua non è una causa ostativa.

Il limite dei 35.000 euro è calcolato al lordo o al netto?

Il limite è calcolato al lordo, cioè sul reddito complessivo da lavoro dipendente prima delle detrazioni e delle tasse. Il dato lo trovi nella tua Certificazione Unica (CU), alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

Sono pensionato: posso aprire partita IVA forfettaria?

Sì, a patto che la pensione (che è un reddito assimilato al lavoro dipendente) non superi i 35.000 euro lordi nell’anno precedente. Se la tua pensione è sotto questa soglia, puoi tranquillamente aprire una partita IVA forfettaria. Molti pensionati scelgono questa strada per arrotondare con attività di consulenza o libera professione.

Se una causa ostativa cessa, posso rientrare nel forfettario?

Sì. Il regime forfettario è un regime naturale per chi ne ha i requisiti. Se una causa ostativa viene meno (ad esempio cedi le quote societarie o passano i 2 anni dall’ex datore di lavoro), puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo a quello in cui la causa è cessata, senza limiti nel numero di rientri.

Le cause ostative valgono anche per il regime forfettario al 5%?

Sì, le cause ostative si applicano sia al regime forfettario con aliquota al 15% sia a quello agevolato al 5% (riservato ai primi 5 anni di nuova attività). In aggiunta, per il regime al 5% ci sono requisiti ulteriori: non devi aver esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti, e l’attività non deve essere una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente (salvo il periodo di praticantato).

Cosa rischio se applico il forfettario senza averne diritto?

Se l’Agenzia delle Entrate accerta che hai applicato il regime forfettario pur avendo una causa ostativa, dovrai versare le imposte ordinarie (IRPEF, addizionali, IRAP) sulla differenza, più le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) e gli interessi di mora. Per questo motivo è fondamentale verificare con attenzione la propria posizione prima di aderire al regime.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Hai dubbi sulle cause ostative? Chiedi al CAF Centro Fiscale

Verificare la presenza di cause ostative richiede un’analisi attenta della propria situazione personale e patrimoniale. Un errore può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. I consulenti del CAF Centro Fiscale di Udine sono specializzati nella gestione delle partite IVA forfettarie e possono aiutarti a verificare se hai i requisiti per aderire al regime.

Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640

    Aprile 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-18 14:00:002026-05-31 22:27:46Cause Ostative Regime Forfettario 2026: Elenco Completo, Limiti e Come Verificare

    Ultime notizie

    • disoccupazione agricola CAF Udine
      Requisiti Disoccupazione Agricola: Giornate e ContributiGiugno 1, 2026 - 9:00 amin: CAF
    • SERVIZI CAF Centro Fiscale
      NASPI 2026: Guida Completa Indennità Disoccupazione (Requisiti, Importo, Durata)Giugno 1, 2026 - 9:00 amin: PATRONATO
    • Dichiarazione dei redditi 730
      Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come RichiederlaGiugno 1, 2026 - 9:00 amin: CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Veterinari
    Search Search

    Seguici su Facebook

    Categorie Articoli

    Ultimi Articoli

    • Dichiarazione dei redditi 730
      Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come RichiederlaGiugno 1, 2026 - 9:00 am
    • SERVIZI CAF Centro Fiscale
      NASPI 2026: Guida Completa Indennità Disoccupazione (Requisiti, Importo, Durata)Giugno 1, 2026 - 9:00 am
    • disoccupazione agricola CAF Udine
      Requisiti Disoccupazione Agricola: Giornate e ContributiGiugno 1, 2026 - 9:00 am
    • Pensione 2026 INPS
      Pensione Giugno 2026: Arriva Oggi? Verifica Accredito e ImportiGiugno 1, 2026 - 6:30 am
    • colf e badanti CAF Udine
      Periodo di prova badante: durata e regole CCNLGiugno 1, 2026 - 6:00 am
    • disoccupazione agricola CAF Udine
      Disoccupazione Agricola 2026: Requisiti, Importo e DomandaMaggio 31, 2026 - 9:00 am
    • regime forfettario partita iva
      Forfettario e Lavoro Dipendente 2026: Compatibilita, Limiti e ConvenienzaMaggio 31, 2026 - 8:00 am
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Domanda Reversibilità INPS: Procedura e Documenti 2026Maggio 30, 2026 - 9:00 am
    CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

    Contatti

    Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
    Email: info@centrofiscale.com
    Telefono: 0432 1638640
    WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
    WhatsApp Patronato: 324 7411699

    Ultimi Articoli

    • Dichiarazione dei redditi 730
      Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come RichiederlaGiugno 1, 2026 - 9:00 am
    • SERVIZI CAF Centro Fiscale
      NASPI 2026: Guida Completa Indennità Disoccupazione (Requisiti, Importo, Durata)Giugno 1, 2026 - 9:00 am
    • disoccupazione agricola CAF Udine
      Requisiti Disoccupazione Agricola: Giornate e ContributiGiugno 1, 2026 - 9:00 am
    © Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
    mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
    • Collegamento a Facebook
    • Collegamento a Instagram
    • Collegamento a Rss questo sito
    Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto