DIMISSIONI ONLINE, PATRONATODimissioni in maternita’: tutele e procedura 2026Le lavoratrici in stato di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino godono di una tutela rafforzata contro il licenziamento e le dimissioni non volontarie. Ma cosa succede quando e’ la lavoratrice stessa a volersi dimettere durante la maternita’? E cosa accade al diritto alla NASPI? In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo le regole sul divieto di licenziamento, la procedura di convalida ITL obbligatoria per le dimissioni volontarie e i diritti previdenziali che ne conseguono.Il divieto di licenziamento in maternita’: quadro normativo Il divieto di licenziamento per le lavoratrici madri e’ disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’).In base a questa norma, il datore di lavoro non puo’ intimare il licenziamento alla lavoratrice:Dall’inizio del periodo di gravidanza (anche in assenza di comunicazione formale al datore)Fino al compimento di un anno di eta’ del bambinoIl divieto si applica anche al padre lavoratore che usufruisce del congedo di paternita’ obbligatorio o del congedo parentale in sostituzione della madre, per la durata del relativo periodo di congedo e fino al compimento di un anno di eta’ del bambino.Eccezioni al divieto di licenziamento Il divieto di licenziamento non e’ assoluto. L’art. 54 D.Lgs. 151/2001 prevede alcune eccezioni in cui il licenziamento e’ possibile anche durante il periodo protetto:Colpa grave della lavoratrice — giusta causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoroCessazione dell’attivita’ aziendale — la societa’ cessa completamente di operare (non la semplice chiusura di una sede)Superamento del periodo di comporto — per malattia non correlata alla gravidanza, quando il periodo massimo di conservazione del posto e’ esauritoScadenza del contratto a termine — il contratto a tempo determinato si estingue alla sua naturale scadenza (ma con obbligo di tutela economica)Dimissioni volontarie durante la maternita’: la convalida ITL La lavoratrice madre (o il padre) puo’ liberamente dimettersi anche durante il periodo tutelato. Tuttavia, per tutelare la lavoratrice da possibili pressioni indebite del datore di lavoro, le dimissioni rese durante questo periodo sono soggette a una procedura speciale: la convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).La convalida ITL e’ disciplinata dall’art. 55 D.Lgs. 151/2001 e serve a verificare che le dimissioni siano effettivamente volontarie e non il risultato di coercizione da parte del datore di lavoro.Quando e’ obbligatoria la convalida ITLLa convalida e’ obbligatoria per le dimissioni presentate dalla lavoratrice:Durante il periodo di gravidanza (dalla conferma della gravidanza fino al parto)Durante il congedo di maternita’ (5 mesi totali: 2 ante partum + 3 post partum, salvo flessibilita’)Durante il primo anno di vita del bambino (fino al compimento di 1 anno di eta’)Durante il congedo parentale usufruito nel primo annoProcedura di convalidaPer procedere alle dimissioni con convalida ITL:La lavoratrice compila il modulo di dimissioni indicando la propria volonta’ di dimettersiPresenta la richiesta di convalida all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorioL’ITL convoca la lavoratrice per un colloquio (di norma entro 7 giorni dalla richiesta)Durante il colloquio, il funzionario ITL verifica la libera volonta’ della lavoratriceSe la convalida e’ positiva, le dimissioni acquistano efficaciaNota: la normale procedura telematica di dimissioni (tramite il portale UNILAV/Click Lavoro) non si applica durante il periodo tutelato: la procedura di convalida ITL la sostituisce integralmente.NASPI per dimissioni durante il periodo tutelato Normalmente, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASPI (NASpI — Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Tuttavia, esiste un’importante eccezione per le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo tutelato.In base all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 22/2015 (istitutivo della NASPI) e alla prassi consolidata dell’INPS, le dimissioni rese durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di eta’ del bambino danno diritto alla NASPI. La legge considera tali dimissioni equiparate a una risoluzione non volontaria del rapporto di lavoro, in ragione della tutela speciale riconosciuta alle lavoratrici madri dal T.U. maternita’ (D.Lgs. 151/2001).La NASPI spetta se la lavoratrice soddisfa i requisiti contributivi standard:Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapportoAlmeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedentiCome richiedere la NASPI dopo le dimissioni in maternita’La domanda di NASPI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (decorrenza delle dimissioni convalidate). La domanda si presenta online tramite il portale INPS con SPID, tramite CAF o tramite patronato. Le prestazioni vengono erogate a partire dall’8° giorno dalla cessazione del rapporto (o dalla data di presentazione della domanda se successiva).Dimissioni in gravidanza: il caso delle dimissioni per giusta causa Le dimissioni per giusta causa — cioe’ a seguito di un comportamento grave del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione del rapporto — danno sempre diritto alla NASPI, indipendentemente dalla gravidanza. Rientrano nella giusta causa situazioni come:Mancato pagamento della retribuzione per piu’ mesiMolestie o mobbing documentatoDemansionamento unilaterale non giustificatoModifiche sostanziali delle condizioni di lavoroTrasferimento unilaterale della sede in un’altra localita’ senza accordoLe dimissioni per giusta causa seguono la normale procedura telematica UNILAV (non richiedono la convalida ITL, anche se rese durante il periodo tutelato), ma e’ comunque consigliabile documentare accuratamente le motivazioni per non avere problemi nella richiesta di NASPI.TFR e indennita’ sostitutiva di preavvisoIn caso di dimissioni volontarie durante la maternita’ (anche con convalida ITL), la lavoratrice ha sempre diritto al TFR maturato fino alla data di cessazione del rapporto. L’indennita’ sostitutiva di preavviso, invece, non spetta (a meno che le dimissioni siano per giusta causa, nel qual caso e’ il datore di lavoro che deve pagare un’indennita’ al lavoratore).Licenziamento illegittimo durante la maternita’: rimediSe il datore di lavoro licenzia illegittimamente una lavoratrice in stato di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino, il licenziamento e’ nullo (art. 54 c. 9 D.Lgs. 151/2001). La lavoratrice puo’:Impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o PECEntro i successivi 180 giorni, depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare una procedura di conciliazioneOttenere la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, o reintegra Fornero per imprese > 15 dipendenti) e il risarcimento delle retribuzioni persePer ricevere supporto legale e sindacale in caso di licenziamento illegittimo o pressioni a dimettersi durante la gravidanza, puoi rivolgerti al patronato CAF Centro Fiscale o alle organizzazioni sindacali territoriali.Per approfondire la procedura generale di dimissioni, consulta il nostro articolo principale su dimissioni online INPS 2026: procedura UNILAV.Domande frequentiPosso dimettermi durante il congedo di maternita’ senza perdere la NASPI?Si’. Le dimissioni rese durante il congedo di maternita’ (e piu’ in generale durante il periodo tutelato, fino al primo anno del bambino) danno diritto alla NASPI, a condizione di rispettare la procedura di convalida ITL e i requisiti contributivi INPS standard. E’ una delle poche eccezioni alla regola generale che esclude la NASPI per chi si dimette volontariamente.Quanto dura la NASPI dopo le dimissioni in maternita’?La durata della NASPI e’ pari alla meta’ delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni prima della cessazione del rapporto, con un massimo di 24 mesi. Ad esempio, se hai lavorato per 4 anni continuativi (208 settimane), la NASPI dura al massimo 104 settimane (2 anni).La convalida ITL si puo’ fare online?Attualmente la convalida ITL richiede la presenza fisica della lavoratrice allo sportello dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. Non e’ una procedura completamente telematica, a differenza delle dimissioni ordinarie tramite il portale UNILAV. Alcune ITL offrono pero’ la possibilita’ di prenotare il colloquio online.Cosa succede se mi dimetto dopo il primo anno del bambino?Le dimissioni presentate dopo il compimento del primo anno di eta’ del bambino non rientrano piu’ nel periodo tutelato. Si applicano le regole ordinarie: procedura telematica UNILAV, nessun obbligo di convalida ITL e, in genere, nessun diritto alla NASPI (salvo il caso di dimissioni per giusta causa documentata).Luglio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-14 12:30:002026-06-02 08:13:07Dimissioni in maternita’: tutele e procedura 2026