PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSuperamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il PassaggioIndice dei contenutiCosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioLa soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoCome cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaIVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureContributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAdempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniStrategie per gestire il passaggio senza sorpreseCasi pratici: professionista, artigiano, commercianteErrori da evitare nell’anno di transizioneIl regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese. Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioIl limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026. La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoEsiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile. Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaUno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia. In regime forfettarioNel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedentiL’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).Nel regime ordinario (o semplificato)Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureUno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVAInformare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenteràLe liquidazioni IVA periodicheNel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettarioTrimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAnche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.Artigiani e commercianti (INPS IVS)Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibileIl minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euroScompare la riduzione del 35%Casse di previdenza private (libere professioni)Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniIl passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali. Registri contabiliNel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibileRegistro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccoltaRegistro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:I trimestre: 31 maggioII trimestre: 16 settembreIII trimestre: 30 novembreIV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivoDichiarazione dei redditiNon compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artistiQuadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificataRitenuta d’accontoNel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.Strategie per gestire il passaggio senza sorpreseLa transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.1. Monitora i ricavi durante l’annoNon aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.2. Valuta il timing delle fattureSe ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizioneDal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.4. Scegli il regime contabile correttoChi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.5. Affidati a un commercialista o a un CAFL’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regimePianificare gli acconti IRPEF da versareImpostare correttamente la contabilità IVAOttimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinarioEvitare sanzioni per ritardi o dimenticanzeCasi pratici: professionista, artigiano, commerciante Caso 1: Professionista (consulente IT)Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.Cambiamenti principali:Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVACaso 2: Artigiana (parrucchiera)Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.Cambiamenti principali:I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clientiContributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibiliCaso 3: Commerciante (e-commerce)Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.Cambiamenti principali:L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabileIl regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazioneL’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.Errori da evitare nell’anno di transizioneL’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.Errore 1: Non comunicare il cambio di regimeL’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVADal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.Errore 3: Non versare gli acconti IRPEFNel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizioneNel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.Domande frequenti Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e VantaggiHai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.Indice dei contenutiChi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioCoefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiInarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiForfettario e Inarcassa: Come ConvivonoAdempimenti e Obblighi PraticiForfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvieneDomande Frequenti (FAQ) Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioIl regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVAPer accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:CondizioneDettaglio1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedentiImportante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euroSpese per personale sotto i 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibiliL’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%. Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.Formula del calcolo:Reddito imponibile = Compensi lordi x 78% Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente. Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiVediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro** Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori. Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiInarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.Struttura contributiva Inarcassa 2026:Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.Esempio pratico:VoceEsempio: 30.000 euro fatturatoCompensi lordi30.000 euroReddito imponibile (78%)23.400 euroContributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euroContributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euroImposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euroTotale versamenti (imposta + contributi)5.763 euroNetto in tasca~24.237 euroNota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile. Forfettario e Inarcassa: Come ConvivonoUno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoroInarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettarioAdempimenti e Obblighi PraticiEssere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettarioVersamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa. Forfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvienePer un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:ScenarioForfettario 5%Regime OrdinarioFatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscaleFatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili realiFatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesaMolte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessaRegola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.Domande Frequenti (FAQ) Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).Come si presenta la fattura da architetto forfettario?La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime FiscaleIndice dei contenutiPartita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e QuandoCodice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi SapereRegime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e ContabilitàContributi ENPAM 2026: Quota A e Quota BFatturazione Elettronica e Sistema TS per OdontoiatraCome Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per PassoStudio Dentistico Associato o Società: Quale Forma ScegliereFAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA OdontoiatraPartita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e QuandoAprire la partita IVA da odontoiatra è il primo passo obbligatorio per esercitare la libera professione in modo autonomo. Che tu abbia appena conseguito la specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o stia valutando di lasciare il lavoro dipendente per avviare uno studio privato, la partita IVA è lo strumento fiscale indispensabile per svolgere la tua attività in regola.A differenza di un medico di base o di un medico specialista che lavora esclusivamente per il SSN, l’odontoiatra esercita quasi sempre in regime di libera professione — anche se all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio. Questo significa che, salvo eccezioni, la partita IVA è praticamente obbligatoria fin dal primo paziente privato.In questa guida trovi tutto quello che serve sapere nel 2026: il codice ATECO giusto, i contributi ENPAM (Quota A e Quota B), la scelta tra regime forfettario e regime ordinario, gli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema TS, e la procedura pratica per aprire la partita IVA in pochi giorni. Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi SapereIl codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01, denominato ufficialmente “Studi odontoiatrici”. Questo codice identifica in modo preciso l’attività di odontoiatra libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e l’ENPAM.È importante non confonderlo con il codice 86.21.00 (servizi di medicina generale) o con il 86.22.09 (altri studi specialistici). Il codice 86.23.01 è specifico per gli odontoiatri e i medici con specializzazione in odontoiatria che esercitano in forma autonoma.Codice ATECODescrizionePer chi86.23.01Studi odontoiatriciOdontoiatri libero professionisti86.22.01Studi di medicina specialistica (es. chirurghi, ortopedici)Medici specialisti non odontoiatri86.21.00Servizi di medicina generaleMedici di medicina generale / MMGIl codice ATECO 86.23.01 ha anche una rilevanza fiscale diretta: determina il coefficiente di redditività usato nel regime forfettario (78%, come per tutte le attività professionali sanitarie) e identifica il settore per l’iscrizione all’ENPAM.Cosa fare con il codice ATECO 86.23.01? Lo indichi al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Se in futuro eserciti anche attività accessorie (ad esempio la vendita di dispositivi odontoiatrici o la docenza universitaria), potresti dover aggiungere un secondo codice ATECO — ma per l’attività clinica standard il 86.23.01 è sufficiente. Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato ai titolari di partita IVA con ricavi annui fino a 85.000 euro. Al di sopra di questo limite si decade automaticamente dal regime nell’anno successivo. Esiste anche una soglia di sicurezza a 100.000 euro: se la superi in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente a partire da quella data.Per gli odontoiatri che rientrano nel limite degli 85.000 euro, il regime forfettario offre vantaggi significativi. Ecco come funziona il calcolo dell’imposta:Coefficiente di redditività: 78% — questo vuol dire che solo il 78% dei tuoi incassi viene considerato come reddito imponibile. Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (senza dover dimostrare nulla con fatture o ricevute).Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività se si aprono con i requisiti per i neo-professionisti).Nessuna IVA sulle fatture emesse: non addebiti l’IVA ai pazienti e non la scarichi sugli acquisti.Nessuna IRAP, nessun obbligo di studi di settore ISA.Esempio pratico. Supponiamo che Marco, odontoiatra neo-laureato, apra la partita IVA e incassi 60.000 euro nel primo anno. Con il regime forfettario:Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euroContributi ENPAM Quota B (19,5%): 46.800 × 19,5% = 9.126 euro (ma i contributi ENPAM sono deducibili dal reddito forfettario in modo forfettario — vedi sezione ENPAM)In confronto al regime ordinario (dove pagherebbe IRPEF progressiva fino al 43%), il risparmio è evidente soprattutto nelle fasi iniziali della carriera. Quando il Regime Forfettario Potrebbe Non ConvenireIl regime forfettario non è sempre la scelta migliore per un odontoiatra. Ci sono situazioni in cui può essere penalizzante:Spese reali superiori al 22%: se hai costi elevati (attrezzature odontoiatriche, laboratori odontotecnici, affitti di studio, assistenti alla poltrona), nel forfettario non li puoi detrarre. Nel regime ordinario, invece, li scarichi tutti.Grandi investimenti iniziali: se devi comprare un riunito odontoiatrico (7.000-20.000 euro), una OPT panoramica o allestire uno studio, nel forfettario non recuperi l’IVA né deduci l’ammortamento.Redditi elevati sin da subito: se prevedi di superare 85.000 euro già dal primo anno (ad esempio perché subentrari in uno studio avviato), inizia direttamente con il regime ordinario.Lavoro dipendente contemporaneo: se hai già un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia per i dipendenti, aggiornata dalla L. 207/2024), non puoi accedere al forfettario.La scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti all’apertura della partita IVA. Ti consigliamo di rivolgerti a un consulente esperto in fiscalità per sanitari per valutare la convenienza caso per caso.Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e ContabilitàSe superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi, oppure se hai scelto volontariamente il regime ordinario perché ti conviene detrarre i costi reali, l’odontoiatra è soggetto alla tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive.Le aliquote IRPEF 2026 sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali e comunali (variabili per Comune, mediamente 1-2% in più) e l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che per i professionisti sanitari con studio autonomo può non essere dovuta se non si avvalgono di dipendenti in modo continuativo.E l’IVA? Le prestazioni sanitarie degli odontoiatri sono in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. Questo significa che le tue fatture ai pazienti non riportano l’IVA — ma non sei del tutto fuori dal sistema IVA. Devi comunque:Aprire la partita IVA con il codice ATECO correttoPresentare la dichiarazione IVA annuale (anche se con operazioni esenti)Gestire il pro-rata se hai sia operazioni esenti che imponibili (es. vendita di prodotti)Nel regime ordinario devi tenere la contabilità professionale: registro degli incassi e pagamenti (contabilità di cassa), registro dei beni ammortizzabili, libro giornale se hai collaboratori. Il costo del commercialista sale (500-2.000 euro/anno rispetto ai 200-500 del forfettario), ma la deducibilità delle spese reali spesso compensa ampiamente. Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota BL’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria per tutti gli odontoiatri iscritti all’Albo. L’iscrizione all’ENPAM è automatica all’iscrizione all’Ordine e non puoi rinunciarvi anche se hai un’altra copertura previdenziale.I contributi ENPAM si dividono in due quote distinte con meccanismi di calcolo diversi. ENPAM Quota A 2026: Il Contributo FissoLa Quota A è un contributo fisso annuale che tutti gli iscritti pagano indipendentemente dal reddito, calcolato per fasce d’età:Fascia d’etàContributo Quota A 2026Studenti universitari152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroContributo maternità (tutte le fasce)84,26 euro aggiuntiviLa Quota A si paga entro il 30 aprile di ogni anno tramite l’area riservata del sito ENPAM. Per chi ha appena aperto la partita IVA durante l’anno, la Quota A si paga in proporzione ai mesi di iscrizione.ENPAM Quota B 2026: Il Contributo Proporzionale al RedditoLa Quota B è il contributo più importante perché è proporzionale al tuo reddito libero professionale (cioè al reddito da attività privata, non da lavoro dipendente o SSN). Per il 2026 le aliquote sono:19,5% sul reddito libero professionale fino a 140.000 euro1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente i 140.000 euro2% (aliquota ridotta) per gli odontoiatri che hanno già un’altra contribuzione obbligatoria (es. medici ospedalieri con guardia medica in libera professione)Come si calcola la Quota B? Ogni anno, entro il 31 luglio, devi presentare il Modello D ENPAM (disponibile online nell’area riservata ENPAM) che riporta il tuo reddito libero professionale dell’anno precedente. L’ENPAM calcola la Quota B e ti notifica l’importo da pagare in rate o in unica soluzione.Esempio pratico per un odontoiatra con reddito forfettario di 50.000 euro:Reddito libero professionale (imponibile forfettario): 50.000 × 78% = 39.000 euroQuota B: 39.000 × 19,5% = 7.605 euroQuota A (fascia 30-35 anni): 591,47 euroTotale ENPAM annuo: circa 8.196 euroI contributi ENPAM sono fiscalmente deducibili: nel regime forfettario si deducono in modo forfettario dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva; nel regime ordinario si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF.Per approfondimenti sui contributi previdenziali per medici e sanitari, leggi anche: Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS.Fatturazione Elettronica e Sistema TS per OdontoiatraLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri ha una disciplina particolare che va compresa bene per evitare sanzioni.Obbligo Fattura Elettronica e Sistema TSDal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, inclusi gli odontoiatri. Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale legata al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS):Pazienti che vogliono la detrazione fiscale: le prestazioni odontoiatriche rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel 730. Per consentire la detrazione, le spese devono essere trasmesse al Sistema TS. L’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Il paziente può opporsi alla trasmissione: in questo caso la spesa non è detraibile per lui.Pazienti che si oppongono alla trasmissione TS: devi emettere fattura elettronica tramite SDI con il codice documento corretto.Persone giuridiche (aziende, società): fattura elettronica obbligatoria tramite SDI sempre, con codice destinatario o PEC del cliente.In pratica, l’odontoiatra utilizza due canali paralleli: il portale Sistema TS per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione, e il Sistema di Interscambio (SDI) per tutti gli altri casi. Per approfondire, leggi: Fatturazione Elettronica per Odontoiatri 2026: Differenze, Albo e Sistema TS.Software Consigliati per OdontoiatriPer gestire la fatturazione in modo efficiente, gli odontoiatri scelgono tipicamente:Software gestionali odontoiatrici (Dental Pro, Gesden, NexPro): integrano il gestionale dello studio con la fatturazione TS e SDISoftware di fatturazione generica (Fatture in Cloud, Aruba Fattura): più economici ma richiedono integrazione manuale con il portale TSLeggi il confronto completo: Software Fatturazione per Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica.Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per PassoAprire la partita IVA da odontoiatra è una procedura relativamente snella. Ecco i passaggi in ordine:Iscriviti all’Albo degli Odontoiatri: l’iscrizione all’Albo provinciale competente (FNOMCeO) è il prerequisito indispensabile. Senza iscrizione all’Albo non puoi esercitare legalmente né aprire la partita IVA come odontoiatra.Scegli il regime fiscale: prima di aprire la partita IVA, valuta con un consulente se il regime forfettario o il regime ordinario è più conveniente per la tua situazione specifica (redditi attesi, spese previste, altri redditi).Apri la Partita IVA: presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in ufficio o online tramite FISCONLINE). Indica il codice ATECO 86.23.01 e il regime fiscale scelto. La partita IVA viene attribuita immediatamente o entro pochi giorni.Iscriviti all’ENPAM: l’iscrizione è automatica all’atto dell’iscrizione all’Albo, ma devi comunicare l’inizio dell’attività libero-professionale tramite il portale ENPAM per la corretta gestione della Quota B.Apri un conto corrente dedicato: non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato separare i flussi professionali da quelli personali. Esistono conti business specifici per professionisti sanitari. Leggi: Conto Business Medici e Sanitari 2026: Guida Completa.Scegli il software di fatturazione: attiva il profilo sul portale Sistema TS e configura il tuo software gestionale per la trasmissione delle spese.Incarica un commercialista o un CAF: per la gestione contabile, le dichiarazioni fiscali annuali e il Modello D ENPAM, affidati a un professionista esperto in fiscalità sanitaria.Quanto tempo ci vuole? La partita IVA si ottiene in giornata. L’intero setup (conto corrente, software, primo Modello D) richiede 2-4 settimane. Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma ScegliereMolti odontoiatri non esercitano da soli ma si associano con colleghi o lavorano all’interno di strutture più grandi. Le opzioni sono diverse e hanno implicazioni fiscali e giuridiche importanti.Studio Associato tra OdontoiatriLo studio associato è la forma più diffusa per gli odontoiatri che vogliono condividere spazi e spese mantenendo l’autonomia professionale. Ogni odontoiatra mantiene la propria partita IVA individuale, ma lo studio è registrato come associazione professionale (con proprio codice fiscale). I redditi si ripartiscono secondo le quote concordate nell’atto di associazione.Vantaggi: semplicità fiscale, autonomia professionale, condivisione dei costi fissi (affitto, personale, attrezzature). Svantaggi: responsabilità solidale tra associati, difficoltà di scioglimento.Società tra Professionisti (STP)Dal 2012, i professionisti sanitari possono costituire una Società tra Professionisti (STP) nelle forme di SRL, SNC o SAS. Questa forma è adatta quando il volume d’affari è elevato e si vuole beneficiare della tassazione societaria (24% IRES) invece di quella personale IRPEF (fino al 43%).La STP richiede che la maggioranza del capitale e dei voti sia detenuta da professionisti iscritti all’Albo. È una struttura più complessa da gestire ma offre vantaggi fiscali rilevanti per gli studi ad alto volume. Consulta un commercialista specializzato prima di scegliere questa strada.Casa di Cura / Poliambulatorio come Dipendente o CollaboratoreSe eserciti all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio come collaboratore con partita IVA, la tua situazione è quella di un libero professionista che presta la propria opera a una struttura. In questo caso la partita IVA individuale è sufficiente e la gestione fiscale è standard.Attenzione: se lavori con orari e modalità tipici di un dipendente ma con partita IVA, potresti rientrare nelle fattispecie di finta partita IVA (lavoro parasubordinato). Per evitare problemi, assicurati di avere effettiva autonomia organizzativa.FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra Un odontoiatra appena laureato deve aprire subito la Partita IVA?Sì, se esercita qualsiasi attività professionale privata a pagamento, anche occasionale (es. sostituzione in uno studio), deve aprire la partita IVA. Il lavoro “in nero” espone a sanzioni fiscali e previdenziali.Qual è il codice ATECO corretto per un odontoiatra?Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01 (Studi odontoiatrici). Non confonderlo con il 86.22 per medici specialisti o il 86.21 per medici di base.Quanto si paga di ENPAM Quota B con 70.000 euro di reddito?Con un reddito libero professionale di 70.000 euro (già al netto del coefficiente forfettario se in forfettario: 89.744 euro di ricavi × 78% = 70.000 euro circa), la Quota B è: 70.000 × 19,5% = 13.650 euro. A cui si aggiunge la Quota A fissa per fascia d’età.L’odontoiatra paga l’IVA sulle prestazioni?No. Le prestazioni odontoiatriche rientrano nell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. L’odontoiatra non addebita IVA al paziente e non può recuperarla sugli acquisti (salvo pro-rata per operazioni miste).Posso usare il regime forfettario se guadagno 90.000 euro?No. La soglia per il regime forfettario è di 85.000 euro di ricavi annui. Con 90.000 euro sei fuori dal regime forfettario già nell’anno corrente (se superi 100.000 euro) o da quello successivo (se superi 85.000 ma non 100.000). Dal 2026 in poi dovrai usare il regime ordinario.Come funziona la fatturazione elettronica per i pazienti privati?Per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione del 19% sulle spese dentistiche, l’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Se il paziente si oppone alla trasmissione, si emette fattura elettronica tramite SDI. Leggi: Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS e Listino.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi Aprire la Partita IVA da Odontoiatra? Affidati a Centro FiscaleAprire la partita IVA nel modo giusto sin dall’inizio ti evita errori costosi e ti garantisce il massimo risparmio fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per odontoiatri e professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, apertura partita IVA, gestione ENPAM, dichiarazione dei redditi annuale.Richiedi un preventivo personalizzato — senza impegno. Il nostro team di esperti fiscali ti guiderà in ogni passaggio, dalla prima apertura fino alla gestione continuativa della tua attività professionale.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 09:34:002026-08-26 08:53:30Aprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOQuanto Guadagna un Avvocato in Regime Forfettario 2026: Simulazione Netto con Cassa Forense e TasseStai pensando di aprire la partita IVA come avvocato o sei già iscritto all’Albo e vuoi capire quanto ti rimane in tasca alla fine del mese? La domanda è legittima e la risposta dipende da un meccanismo fiscale che molti professionisti sottovalutano: il regime forfettario. In questo articolo analizziamo, con simulazioni numeriche concrete, quanto guadagna davvero un avvocato in regime forfettario nel 2026, tenendo conto di Cassa Forense, imposta sostitutiva e coefficiente di redditività.I numeri che vedrai non sono teorici: sono calcolati sulle aliquote e sulle soglie vigenti nel 2026, verificate sulla normativa aggiornata (L. 190/2014 e successive modifiche).Indice dei contenutiRegime Forfettario per Avvocati 2026: Come FunzionaIl Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa SignificaCassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e IntegrativiSimulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica CiascunaForfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?Fatturazione Elettronica dell’Avvocato ForfettarioDomande Frequenti (FAQ) Regime Forfettario per Avvocati 2026: Come FunzionaIl regime forfettario è il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 190/2014, pensato per i professionisti e le piccole partite IVA con compensi annui che non superano 85.000 euro. Per un avvocato che rientra in questi limiti, rappresenta spesso la scelta fiscalmente più conveniente, soprattutto nei primi anni di attività.Come funziona in concreto? Il meccanismo è diverso dall’ordinario e si basa su tre pilastri:Nessuna IVA sulle fatture emesse (le parcelle non riportano IVA)Reddito forfettizzato tramite un coefficiente fisso (il 78% per gli avvocati)Imposta sostitutiva al 5% o al 15% invece dell’IRPEF ordinariaIl grande vantaggio è la semplicità: non devi conservare le ricevute delle spese deducibili (a parte i contributi previdenziali), non calcoli l’IRAP e non presenti la dichiarazione IVA. La burocrazia si riduce sensibilmente. La controindicazione è che le spese reali sostenute non vengono dedotte: il fisco applica automaticamente il 78% come percentuale di reddito, indipendentemente da quanto hai speso in studio, cancelleria, software o formazione.Per capire meglio i requisiti di accesso e le cause ostative, ti consigliamo la lettura della nostra guida completa: Partita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e Contributi. Requisiti principali 2026Compensi annui sotto 85.000 euro (uscita immediata se si supera 100.000 euro)Redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente sotto 35.000 euroSpese per lavoro accessorio/personale sotto 20.000 euro lordiNessuna partecipazione in società di persone, srl in trasparenza o associazioni professionali (cause ostative art. 1 c. 57 L. 190/2014)Il Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa SignificaIl coefficiente di redditività è il cuore del meccanismo forfettario. In parole semplici: il fisco assume che, su ogni euro incassato, tu ne spenda una quota fissa in costi d’esercizio. Il restante è considerato reddito su cui pagare le imposte.Per gli avvocati (e in generale per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie), il coefficiente è 78%. Significa che, su 100 euro incassati, il fisco considera 78 euro come reddito imponibile e presume che i restanti 22 euro siano andati in spese.Compensi annui lordiReddito imponibile (78%)20.000 euro15.600 euro30.000 euro23.400 euro40.000 euro31.200 euro50.000 euro39.000 euro70.000 euro54.600 euro85.000 euro66.300 euroDa questo reddito imponibile si deducono poi i contributi previdenziali versati a Cassa Forense, che abbassano ulteriormente la base su cui calcolare l’imposta sostitutiva. È uno dei pochi veri “sconti” rimasti nel forfettario.Attenzione alla convenienza reale: se le tue spese effettive di studio superano il 22% dei compensi (cioè più di quanto il forfettario deduce forfettariamente), potresti pagare più tasse del necessario. In quel caso, il regime ordinario potrebbe essere più conveniente. Approfondisci questo confronto nella nostra guida su quando la tassazione ordinaria è più conveniente. Cassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e IntegrativiGli avvocati iscritti all’Albo sono obbligatoriamente iscritti a Cassa Forense (la cassa previdenziale degli avvocati). I contributi versati a Cassa Forense non vengono versati all’INPS e hanno un meccanismo diverso rispetto alla Gestione Separata. I due tipi di contributo Cassa Forense 2026Contributo soggettivo: il 16% del reddito professionale netto (cioè il reddito imponibile forfettario). È la quota che costruisce la tua pensione futura.Contributo integrativo: il 4% del volume d’affari (fatturato lordo). Tecnicamente dovrebbe essere rivalso sul cliente (addebitato in parcella come “contributo integrativo Cassa Forense”), ma in regime forfettario diventa un costo a carico del professionista in quanto non si applica l’IVA.Contributo minimo annuo 2026: circa 2.875 euro (importo indicativo, da verificare sul portale Cassa Forense per l’anno di riferimento). Si paga comunque anche se i redditi sono molto bassi.Per un approfondimento sulla compilazione del Modello 5 Cassa Forense (il modulo annuale di comunicazione redditi), leggi la nostra guida: Modello 5 2026 Cassa Forense: Guida Completa alla Compilazione.Nota importante per il forfettario: i contributi soggettivi versati a Cassa Forense sono deducibili dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Non così il contributo integrativo. Questo significa che la base imponibile per le imposte si riduce ulteriormente, a beneficio del professionista.Simulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)Vediamo ora delle simulazioni concrete. Le calcoliamo su tre scenari rappresentativi: avvocato che inizia (aliquota 5%), avvocato a regime (aliquota 15%), e avvocato con fatturato più alto. Come si calcola il netto: la formula passo per passoCompensi lordi = quanto fatturi nell’annoReddito imponibile forfettario = Compensi × 78%Contributo soggettivo Cassa Forense = Reddito imponibile × 16%Base imponibile imposta sostitutiva = Reddito imponibile − Contributo soggettivoImposta sostitutiva = Base imponibile × 5% (o 15%)Contributo integrativo Cassa Forense = Compensi lordi × 4%Reddito netto disponibile = Compensi − Contributo soggettivo − Imposta sostitutiva − Contributo integrativoScenario A: Avvocato neo-iscritto con aliquota startup 5% — Compensi 30.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui30.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euroBase imponibile imposta sostitutiva19.656 euroImposta sostitutiva (5%)983 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euroReddito netto disponibile24.073 euro/anno (≈ 2.006 euro/mese)Scenario B: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 30.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui30.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euroBase imponibile imposta sostitutiva19.656 euroImposta sostitutiva (15%)2.948 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euroReddito netto disponibile22.108 euro/anno (≈ 1.842 euro/mese)Scenario C: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 50.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui50.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)39.000 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)6.240 euroBase imponibile imposta sostitutiva32.760 euroImposta sostitutiva (15%)4.914 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.000 euroReddito netto disponibile36.846 euro/anno (≈ 3.071 euro/mese)Scenario D: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 70.000 euroVoceImportoCompensi lordi annui70.000 euroReddito imponibile forfettario (×78%)54.600 euroContributo soggettivo Cassa Forense (16%)8.736 euroBase imponibile imposta sostitutiva45.864 euroImposta sostitutiva (15%)6.880 euroContributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.800 euroReddito netto disponibile51.584 euro/anno (≈ 4.299 euro/mese)Nota: i calcoli sopra non tengono conto di eventuali addizionali locali, ritenute o contributi minimi Cassa Forense. Le simulazioni hanno scopo informativo; per il calcolo personalizzato sulla tua situazione, consulta un esperto.Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica CiascunaL’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. In pratica, invece di calcolare diversi tributi separati (che nel regime ordinario possono avere un impatto pesante), paghi una sola aliquota fissa sul reddito imponibile.Esistono due aliquote:Aliquota agevolata al 5% — si applica ai primi 5 anni di attività, a condizione che si tratti di una nuova attività e che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, associata o familiare. È il cosiddetto regime startup.Aliquota ordinaria al 15% — si applica a regime, cioè dopo i primi 5 anni o quando non si verificano i requisiti startup.Il risparmio del 5% nei primi anni è considerevole. Riprendendo lo Scenario B (30.000 euro di compensi), la differenza tra il 5% e il 15% vale circa 1.965 euro all’anno (2.948 − 983). Su 5 anni, stiamo parlando di quasi 10.000 euro in più di netto per il professionista che parte con l’aliquota agevolata.Attenzione ai requisiti startup: non basta aprire una nuova partita IVA. Se nei 3 anni precedenti hai già esercitato attività professionale (anche in forma di associazione professionale o come dipendente di studio legale con partita IVA), l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere il 5%. Verifica con il tuo consulente fiscale prima di applicare l’aliquota ridotta.Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?Il forfettario non è sempre la scelta migliore. Vediamo i casi in cui il regime ordinario può essere più conveniente per un avvocato:Spese di studio molto elevate: se l’avvocato sostiene costi reali superiori al 22% dei compensi (la quota che il forfettario presume come spese), nel regime ordinario deduce l’effettivo, risparmiando di più.Acquisto di beni strumentali rilevanti: nel forfettario non puoi ammortizzare computer, attrezzature, arredi studio. Se hai investimenti importanti, il regime ordinario ti permette di dedurli.Collaboratori e dipendenti oltre 20.000 euro: questa voce può far perdere il requisito del forfettario.Clienti con IVA detraibile: se i tuoi clienti sono principalmente aziende, la mancata applicazione dell’IVA in parcella non è un vantaggio per loro e potrebbe ridurre la tua competitività.In generale, il forfettario è conveniente per avvocati con compensi tra 20.000 e 60.000 euro annui, spese di esercizio contenute e clientela privata (persone fisiche). Per fatturati più alti, specialmente vicini agli 85.000 euro, è necessaria un’analisi personalizzata. Fatturazione Elettronica dell’Avvocato ForfettarioDal 2024, anche gli avvocati in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Non ci sono più esoneri per i forfettari, indipendentemente dal fatturato.Nella fattura elettronica dell’avvocato forfettario devono comparire obbligatoriamente:Codice natura N2.2 (operazione fuori campo IVA regime forfettario)Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”Richiesta di non applicazione ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”Marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro (quasi sempre, per le parcelle legali)Per gestire la fatturazione in modo semplice ed economico, molti avvocati forfettari scelgono soluzioni SaaS come Fatturazione Italia (disponibile su fatturazioneitalia.it), che offre il prezzo bloccato per 5 anni e gestisce automaticamente tutte le specifiche del regime forfettario (codice N2.2, bollo virtuale, dicitura di esonero IVA). Puoi approfondire anche le funzioni e i prezzi delle principali soluzioni nella nostra guida su Facile Fattura Elettronica: Recensione 2026.Domande Frequenti (FAQ) Quanto paga di tasse un avvocato forfettario nel 2026?Dipende dal fatturato e dall’aliquota applicabile. Con 30.000 euro di compensi e aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva è circa 2.948 euro. Con l’aliquota startup al 5%, scende a 983 euro. A questi si aggiungono i contributi Cassa Forense (soggettivo 16% + integrativo 4% del volume d’affari).L’avvocato forfettario versa i contributi all’INPS?No. Gli avvocati iscritti all’Albo versano i contributi previdenziali a Cassa Forense, non all’INPS Gestione Separata. Cassa Forense è la cassa previdenziale autonoma della categoria forense.Il contributo integrativo Cassa Forense è deducibile nel forfettario?No, solo il contributo soggettivo (il 16% del reddito professionale) è deducibile dal reddito imponibile forfettario. Il contributo integrativo (4% del volume d’affari) non è deducibile ai fini dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario.Il forfettario può emettere parcelle con il contributo integrativo Cassa Forense?Sì. L’avvocato forfettario può (e spesso deve, per statuto Cassa Forense) addebitare il contributo integrativo del 4% in parcella. Tuttavia, non applicando l’IVA, la rivalsa non può essere maggiorata dell’IVA su quel 4%, diversamente da quanto avviene nel regime ordinario. Il 4% rimane un costo aggiuntivo che in molti casi finisce per incidere sul netto del professionista.Cosa succede se supero i 85.000 euro di compensi?Se superi la soglia di 85.000 euro nell’anno, esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno e devi ricalcolare e applicare l’IVA sulle operazioni eccedenti.Posso applicare l’aliquota al 5% se mi sono già iscritto all’Albo in passato?Dipende. Il requisito per l’aliquota al 5% è che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. La sola iscrizione all’Albo senza aver aperto partita IVA o esercitato in concreto l’attività potrebbe non essere ostativa, ma è un tema delicato che va verificato caso per caso con il consulente fiscale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi aprire la Partita IVA come Avvocato Forfettario? ContattaciGestire Cassa Forense, l’imposta sostitutiva e la fatturazione elettronica non è complicato con il supporto giusto. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste avvocati e professionisti nell’apertura della partita IVA forfettaria, nella verifica dei requisiti, nella predisposizione del Modello 5 Cassa Forense e nella dichiarazione annuale (Quadro LM).Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: un esperto CAF analizzerà la tua situazione e ti indicherà se il forfettario è la scelta giusta per te, con simulazione del netto atteso.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 09:21:402026-08-26 09:23:17Quanto Guadagna un Avvocato in Regime Forfettario 2026: Simulazione Netto con Cassa Forense e Tasse
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaSe gestisci un’associazione o un ente del Terzo Settore (ETS) che svolge anche attivita commerciali marginali, ti sarai chiesto se il regime forfettario puo essere una soluzione utile per semplificare gli adempimenti fiscali. La risposta non e scontata: il regime forfettario nasce per le persone fisiche titolari di partita IVA, non per gli enti in quanto tali, ma esistono situazioni concrete in cui una componente dell’attivita di un ETS o di un’associazione puo intrecciarsi con questo regime agevolato. In questa guida vediamo, in modo semplice, chi puo davvero valutare il passaggio al regime forfettario ETS, quali sono i requisiti generali, come funziona la tassazione forfettaria e quali errori evitare.Nota: la materia della fiscalita degli Enti del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da provvedimenti attuativi successivi, alcuni dei quali soggetti a modifiche e chiarimenti nel tempo. Per le situazioni piu specifiche e per capire se il tuo ente rientra tra i soggetti che possono realmente utilizzare il regime forfettario, il confronto con un consulente resta indispensabile. Indice dei contenutiChi puo accedere al regime forfettario ETSRequisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioCome funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniAdempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioDifferenze rispetto al regime ordinario per gli ETSErrori comuni da evitareChi puo accedere al regime forfettario ETSIl primo punto da chiarire, per chi gestisce un’associazione, e che il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale: liberi professionisti, artigiani, commercianti. Un’associazione o un ente del Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo, non puo aprire una partita IVA in regime forfettario a proprio nome nello stesso modo in cui lo farebbe un libero professionista. Quando si parla di regime forfettario ETS, quindi, ci si riferisce tipicamente a due situazioni diverse che vale la pena distinguere con chiarezza.La prima situazione riguarda i collaboratori o i professionisti che lavorano con partita IVA propria per conto di un’associazione o di un ETS, ad esempio consulenti, formatori o tecnici che fatturano le loro prestazioni all’ente: in questo caso e il singolo professionista, non l’associazione, a poter eventualmente rientrare nel regime forfettario, rispettando i requisiti generali validi per chiunque. La seconda situazione riguarda invece gli enti che svolgono attivita commerciali marginali o occasionali accanto alla loro attivita istituzionale: qui entra in gioco non il regime forfettario delle persone fisiche, ma regimi fiscali agevolati pensati specificamente per gli enti non profit, con logiche e soglie diverse.Per questo motivo, prima di parlare di “passaggio al regime forfettario”, e importante capire in quale delle due situazioni si trova concretamente il tuo ente. Un errore comune e pensare che basti “aprire una partita IVA forfettaria” per l’associazione: la realta e piu articolata e richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura giuridica dell’ente, delle attivita svolte e della loro rilevanza economica rispetto allo scopo istituzionale. Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettarioPer chi, come professionista collegato a un’associazione, valuta l’accesso al regime forfettario a titolo individuale, valgono le regole generali applicabili a tutte le partite IVA. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi o compensi annui, fissato a 85.000 euro: chi supera questa soglia nel corso dell’anno esce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Esiste anche una soglia piu alta, pari a 100.000 euro, superata la quale l’uscita dal regime scatta immediatamente, nello stesso anno, con un ricalcolo dell’IVA sulle operazioni gia effettuate.Tra le altre condizioni di accesso rientra il limite relativo al reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che non deve superare 35.000 euro: chi supera questa cifra non puo accedere al regime forfettario, anche se rispetta il limite di ricavi. Esistono poi limiti riferiti alle spese per personale e lavoro accessorio e agli investimenti in beni strumentali, pensati per evitare che il regime agevolato venga utilizzato da attivita di fatto strutturate come imprese di dimensioni maggiori.Per gli enti del Terzo Settore che svolgono invece attivita commerciali accessorie rispetto allo scopo istituzionale, i limiti e le condizioni da rispettare sono diversi da quelli del regime forfettario delle persone fisiche: la normativa di settore individua soglie proprie per distinguere le attivita non commerciali da quelle commerciali, e prevede regimi fiscali agevolati dedicati agli enti non profit. Proprio perche queste soglie possono essere oggetto di aggiornamento e di interpretazione, e sempre opportuno verificare la situazione specifica del tuo ente con un professionista, evitando di applicare per analogia le regole pensate per il lavoratore autonomo individuale.Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioniNel regime forfettario delle persone fisiche, la tassazione funziona in modo semplificato rispetto al regime ordinario: non si deducono le spese sostenute in modo analitico, ma si applica un coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi, che varia in base al codice ATECO dell’attivita svolta. Per le attivita professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie il coefficiente e pari al 78%, mentre per la maggior parte delle altre attivita si applica un coefficiente del 67%. Sul reddito imponibile cosi calcolato si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: l’aliquota standard e del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attivita per chi apre una nuova partita IVA senza aver svolto un’attivita simile nei tre anni precedenti.Questo meccanismo puo essere rilevante per il singolo professionista che collabora con l’associazione, ma non si applica automaticamente all’ente nel suo complesso. Per gli ETS, la tassazione delle eventuali attivita commerciali segue infatti le regole del Codice del Terzo Settore e delle norme fiscali di settore, che possono prevedere regimi forfettari dedicati con proprie modalita di determinazione del reddito imponibile, differenti da quelle appena descritte per le persone fisiche. In alcuni casi, per specifiche attivita, sono previsti coefficienti o percentuali forfettarie di deduzione delle spese studiati appositamente per il mondo non profit.Vista la complessita e la specificita della materia, in questa sede preferiamo non addentrarci in percentuali di dettaglio riferite esclusivamente agli ETS, per evitare di fornire indicazioni che potrebbero non essere aggiornate rispetto agli ultimi chiarimenti normativi o di prassi. Il consiglio pratico e di farsi assistere da un professionista o dal CAF per individuare correttamente il regime fiscale applicabile alle attivita commerciali del tuo ente e per calcolare in modo corretto l’imposta dovuta. Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettarioSe il passaggio riguarda il professionista collegato all’associazione che apre o gia possiede una partita IVA individuale, gli adempimenti pratici seguono la procedura standard prevista per il regime forfettario: comunicazione dell’opzione, corretta indicazione del codice ATECO, verifica dell’assenza di cause ostative e gestione della fatturazione senza applicazione dell’IVA, con l’apposita dicitura di legge in fattura. Anche la marca da bollo va gestita correttamente quando l’importo della fattura supera la soglia prevista.Se invece il tema riguarda l’ente nel suo complesso, il percorso e diverso e piu articolato: occorre innanzitutto verificare come sono qualificate le attivita svolte (istituzionali, commerciali marginali, commerciali vere e proprie), controllare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la relativa qualifica dell’ente, e valutare insieme a un consulente quale regime fiscale sia effettivamente applicabile alle componenti commerciali dell’attivita. Solo dopo questa valutazione preliminare si puo procedere con gli adempimenti contabili e dichiarativi coerenti con il regime individuato.In generale, i passaggi operativi da tenere presenti sono:Verificare la natura giuridica dell’ente e la sua iscrizione al RUNTSDistinguere con precisione le attivita istituzionali da quelle commercialiIndividuare, con l’aiuto di un professionista, il regime fiscale corretto per le attivita commercialiVerificare se i singoli collaboratori con partita IVA rispettano i requisiti del regime forfettario individualeAggiornare la gestione contabile e la fatturazione in coerenza con il regime individuatoConservare la documentazione utile a dimostrare la corretta qualificazione delle attivita in caso di controlloQuesto tipo di verifica richiede attenzione, perche un errore nella qualificazione delle attivita puo comportare conseguenze fiscali rilevanti per l’ente. Il CAF Centro Fiscale puo supportarti in questa fase di analisi, aiutandoti a capire quale strada percorrere e occupandosi degli adempimenti pratici legati alla partita IVA dei collaboratori e alla gestione fiscale corrente.Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETSLa differenza principale tra un regime agevolato/forfettario e il regime ordinario sta nella modalita di determinazione del reddito imponibile e negli adempimenti contabili richiesti. Nel regime ordinario, l’ente (o il professionista) deve tenere una contabilita analitica, documentando puntualmente costi e ricavi, con maggiore complessita gestionale ma anche maggiore possibilita di dedurre le spese effettivamente sostenute. Nei regimi agevolati, invece, la determinazione del reddito avviene in modo semplificato, tramite percentuali o coefficienti forfettari, riducendo gli adempimenti ma anche la possibilita di scaricare analiticamente i costi.Per un’associazione o un ETS, la scelta tra i due approcci non e sempre libera: dipende dalla natura e dalle dimensioni delle attivita commerciali svolte, dalla qualifica dell’ente e da eventuali soglie previste dalla normativa di settore. In alcuni casi il regime semplificato puo comportare una tassazione piu vantaggiosa e una gestione amministrativa piu snella, particolarmente utile per enti con risorse limitate e senza una struttura amministrativa interna dedicata. In altri casi, se le attivita commerciali sono rilevanti o strutturate, potrebbe essere piu opportuno (o obbligatorio) restare nel regime ordinario.Proprio per questo motivo non esiste una risposta valida per tutti gli enti: la scelta tra regime forfettario/agevolato e regime ordinario va valutata caso per caso, analizzando lo statuto dell’ente, le attivita effettivamente svolte e i relativi volumi economici. Un confronto preventivo con il CAF o con un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore permette di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione piu adatta alla situazione specifica.Errori comuni da evitareNella pratica quotidiana, chi gestisce un’associazione o un ente del Terzo Settore commette spesso alcuni errori ricorrenti quando si avvicina al tema del regime forfettario. Conoscerli in anticipo aiuta a evitare complicazioni fiscali e amministrative che, in alcuni casi, possono avere conseguenze significative per l’ente.Confondere il regime forfettario delle persone fisiche con i regimi agevolati per enti non profit: sono strumenti diversi, con requisiti e regole proprieAprire una partita IVA forfettaria a titolo personale pensando di farla “gestire” all’associazione: la partita IVA resta sempre riferita alla persona fisica, con responsabilita individualiNon distinguere correttamente attivita istituzionali e attivita commerciali: una qualificazione errata puo comportare il ricalcolo delle imposte dovuteIgnorare i requisiti di accesso, come i limiti di ricavi o il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, per i collaboratori con partita IVA individualeApplicare per analogia coefficienti o aliquote pensati per altri regimi, senza verificare quelli effettivamente previsti per l’attivita specifica dell’enteRimandare la verifica della propria situazione fiscale, affrontando il tema solo a ridosso delle scadenze dichiarative, quando i margini di intervento sono piu limitatiEvitare questi errori richiede innanzitutto chiarezza sulla natura giuridica del proprio ente e sulle attivita effettivamente svolte, oltre a un aggiornamento costante sulla normativa di settore, che nel corso degli anni ha visto diverse modifiche e chiarimenti. Il modo piu sicuro per affrontare correttamente il tema del regime forfettario ETS resta quello di farsi affiancare da chi si occupa di fiscalita ogni giorno, evitando soluzioni fai-da-te che, in un ambito cosi delicato, possono rivelarsi controproducenti.Domande Frequenti sul Regime Forfettario per ETSUn’associazione puo avere direttamente una partita IVA in regime forfettario?No, il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Un’associazione o un ETS, come soggetto collettivo, non puo accedervi allo stesso modo di un libero professionista: per le attivita commerciali degli enti esistono regimi fiscali agevolati dedicati, con regole proprie.Chi collabora con un’associazione con partita IVA puo essere forfettario?Si, un professionista o un collaboratore che emette fattura verso l’associazione con la propria partita IVA individuale puo rientrare nel regime forfettario, a condizione che rispetti i requisiti generali: limite di ricavi di 85.000 euro, limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 35.000 euro e assenza di cause ostative.Qual e il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?Il limite di ricavi o compensi annui per accedere e mantenere il regime forfettario e di 85.000 euro. Superata questa soglia nel corso dell’anno, si esce dal regime dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita scatta immediatamente nello stesso anno.Come capire se le attivita del mio ente sono commerciali o istituzionali?La distinzione dipende dallo statuto dell’ente, dalla natura delle attivita svolte e dalle modalita con cui vengono realizzate. Non esiste una risposta univoca valida per tutti i casi: e consigliabile una valutazione specifica con un professionista o con il CAF, per evitare errori di qualificazione che potrebbero avere conseguenze fiscali.Conviene sempre passare a un regime agevolato per le attivita commerciali di un ETS?Non necessariamente. La convenienza dipende dal volume e dalla natura delle attivita commerciali svolte: un regime semplificato riduce gli adempimenti ma anche la possibilita di dedurre analiticamente i costi. La scelta va valutata caso per caso insieme a un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore.Gestire correttamente la fiscalita di un’associazione o di un ente del Terzo Settore richiede attenzione e aggiornamento costante, soprattutto quando entrano in gioco i collaboratori con partita IVA e le eventuali attivita commerciali dell’ente. Un’analisi preventiva della propria situazione permette di scegliere il regime fiscale piu adatto, evitando errori che potrebbero costare caro in termini di imposte e sanzioni.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la fiscalita della tua associazione o del tuo ETS?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quale regime fiscale e piu adatto al tuo ente e ai tuoi collaboratori, gestendo per te gli adempimenti pratici legati al regime forfettario e alla fiscalita del Terzo Settore. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia. Ti forniremo un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo ente.Scrivici su WhatsAppOppure chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici a info@centrofiscale.comArticoli correlati:Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida CompletaPartita IVA e Regime Forfettario: guida per professionisti Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Pubblicato su Google robert poletto 17/07/2026 Fantastici Pubblicato su Google Geanina Gaita 16/07/2026 Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato Agosto 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-06 11:00:002026-08-06 08:16:28Regime Forfettario per ETS e Associazioni 2026: Guida OperativaPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONovita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.Indice dei contenutiCosa cambia nel regime forfettario nel 2026Limite ricavi 85.000 euro: confermatoLimite 30.000 euro reddito da lavoro dipendenteAliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeAliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaLimite spese personale ridotto a 20.000 euroLimite investimenti strumentali e fattura elettronicaNovita aspettate ma non confermateImpatto pratico per categorie di professionistiCalcolo tasse 2026: esempi praticiCosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026Adempimenti 2026: scadenze e modelliAliquote contributive INPS 2026FAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativaConferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivitaRiduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornatoEsonero esterometro riconfermato per i forfettariLe aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche. Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:SogliaEffettoQuando esce dal regimeRicavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscitaRicavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivoRicavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fattureEsempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendenteIl limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeLa Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.I requisiti per accedere al 5% sono:Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiareNo prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettarioCausa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaL’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:A chi non ha i requisiti per il 5%Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%A chi rientra dopo essere uscito dal regimeI coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:CategoriaCoefficienteEsempiIndustrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterieCommercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerceCommercio ambulante alimentari40%Mercati alimentariCommercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamentoCostruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliariIntermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agentiAttivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, barAttivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulentiAltre attivita economiche67%Categorie residualiIl coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Limite spese personale ridotto a 20.000 euroUna delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.Il calcolo dei 20.000 euro include:Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendentiCo.co.co.: collaborazioni coordinate e continuativeLavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionaliUtili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoroPrestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.Limite investimenti strumentali e fattura elettronicaIl limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.Cosa rientra nel calcolo:Beni strumentali nuovi e usati di proprietaBeni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuoAuto: 50% del valore per uso promiscuoSulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre. Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euroEstensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anniRiduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariateSgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.Impatto pratico per categorie di professionistiProfessionisti (coefficiente 78%)Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.Influencer, content creator e digital workersNessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.Calcolo tasse 2026: due esempi praticiEsempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:Compensi lordi 202630.000 euroCoefficiente redditivita 78%23.400 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euroReddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euroImposta sostitutiva 5%865 euroTotale tasse + contributi6.965 euroNetto annuo23.035 euroEsempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:Compensi lordi 202660.000 euroCoefficiente redditivita 78%46.800 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euroReddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euroImposta sostitutiva 15%5.190 euroTotale tasse + contributi17.390 euroNetto annuo42.610 euroI valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.Quadro LM (regime forfettario)Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:Codice ATECO e coefficiente di redditivitaRicavi/compensi 2025Reddito determinato forfettariamenteContributi previdenziali deducibiliImposta sostitutiva (5% o 15%)Acconti versatiQuadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).Quadro RT (capital gain)Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.Adempimenti 2026: scadenze e modelliGli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:AdempimentoQuandoNoteVersamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorioLIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esoneratiModello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’impostaBollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia EntrateComunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricaviIl forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:GestioneAliquota 2026NoteGestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioniGestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntivaArtigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiestaCommercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiestaPer artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”. FAQ – Domande frequenti1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenzaCalcolo previsionale di tasse e contributi 2026Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LMGestione fatturazione elettronica e bollo virtualePratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commerciantiConsulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinariaContattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Si puo rimediare?La risposta e: si, ma solo entro tempi precisi e con procedure specifiche. In questa guida operativa vediamo come recuperare la fattura elettronica dopo il rifornimento, quali app usare per Eni, Q8 e Tamoil, cosa fare se il distributore rifiuta e come prevenire il problema in futuro. Per la guida generale alla fatturazione elettronica del carburante puoi leggere il nostro articolo principale: Fattura Elettronica Carburante 2026: Guida Completa Eni, Q8, Tamoil, Esso e IP.Indice dei contenutiLa situazione tipica: scontrino, niente fatturaPerche lo scontrino non basta: la scheda carburante e abolitaOpzione 1: Tornare al distributore entro fine meseOpzione 2: Recuperare la fattura tramite appOpzione 3: Codice fiscale gia registratoOpzione 4: Tessera business e fatturazione cumulativaCosa NON si puo fareTempistiche: la regola di fine meseRichiesta formale via PEC alla compagniaCosa succede se non recuperi la fatturaForfettario: serve comunque la fattura?Come prevenire il problemaFAQ – Domande frequentiLa situazione tipica: scontrino, niente fatturaLo scenario si ripete ogni giorno in tutta Italia, soprattutto per partite IVA, agenti di commercio, artigiani e amministratori di societa che usano l’auto per lavoro:Arrivi al distributore di carburanteFai il pieno o un rifornimento parzialePaghi con bancomat aziendale o carta di credito tracciabile (gia il primo requisito di legge per la deducibilita)La cassa ti consegna uno scontrino non fiscale (corrispettivo telematico) con importo, litri, data e oraNon chiedi – o non puoi chiedere – la fattura elettronicaTi allontani con il solo scontrino in manoQuel pezzetto di carta termica, di per se, non ti permette di scaricare nulla. Per il fisco italiano dal 2019 in poi, la spesa per carburante e fiscalmente rilevante solo se documentata da fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio (SDI), unita a un pagamento tracciabile. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Perche lo scontrino non basta: la scheda carburante e abolitaFino al 31 dicembre 2018 esisteva la scheda carburante cartacea: un blocchetto vidimato in cui annotavi mensilmente o trimestralmente i rifornimenti, con timbro del gestore. Era un sistema flessibile: bastava il timbro, anche senza fattura per ogni singolo rifornimento.Dal 1 gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B (Legge di Bilancio 2018, art. 1 commi 909-928), la scheda carburante e stata abolita. Da quel momento valgono solo due requisiti, entrambi obbligatori:Fattura elettronica emessa dal distributore e trasmessa via SDIPagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento riconosciute)Lo scontrino della cassa (corrispettivo telematico) certifica che la transazione e avvenuta, ma non e un documento fiscalmente valido per la detrazione IVA o la deducibilita del costo per chi ha partita IVA. Non e nemmeno riconvertibile in scheda carburante: quel sistema non esiste piu.In pratica, senza fattura elettronica:L’IVA al 22% non e detraibile (per autoveicoli aziendali, in misura piena o al 40% a seconda dell’uso)Il costo non e deducibile (al 100%, 80% per agenti, 20% per uso promiscuo, secondo i casi)Quel rifornimento, fiscalmente, e come se non fosse mai avvenuto Opzione 1: Tornare al distributore entro fine meseLa prima soluzione, la piu diretta, e tornare fisicamente al distributore dove hai fatto il rifornimento, con lo scontrino in mano. Funziona se vai entro un termine preciso.Cosa portareLo scontrino originale (o una foto leggibile) con data, ora, importo e numero progressivoI tuoi dati fiscali: ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscaleIl codice destinatario SDI a 7 caratteri (oppure l’indirizzo PEC) per la ricezione della fattura elettronicaEventuale targa del veicolo rifornito (utile ma non obbligatoria)Cosa fa il gestoreIl gestore della stazione di servizio (che spesso e un affittuario indipendente, non la compagnia petrolifera) recupera la transazione dal sistema di cassa, inserisce i tuoi dati e emette la fattura elettronica retroattivamente, datandola al giorno effettivo del rifornimento.La fattura ti arrivera al codice destinatario o alla PEC entro pochi giorni, con tutti i dati corretti per la registrazione contabile.Il termine: entro fine mese di erogazioneAttenzione al termine fondamentale: la fattura puo essere emessa entro la fine del mese in cui e avvenuto il rifornimento. Ad esempio:Rifornimento del 5 luglio 2026 -> fattura emettibile fino al 31 luglio 2026Rifornimento del 28 luglio 2026 -> fattura emettibile fino al 31 luglio 2026 (hai pochissimi giorni)Rifornimento del 1 agosto 2026 -> fattura emettibile fino al 31 agosto 2026Oltre il mese, l’emissione retroattiva diventa molto problematica: il sistema di cassa potrebbe aver chiuso la liquidazione periodica IVA e il gestore potrebbe rifiutare. In pratica, chi va al distributore ai primi del mese successivo trova spesso porte chiuse. Opzione 2: Recuperare la fattura tramite appLa soluzione piu rapida e meno faticosa e usare le app ufficiali delle compagnie petrolifere. Quasi tutte oggi prevedono la fatturazione “a posteriori” partendo dallo scontrino, spesso scansionando un QR code stampato sul documento stesso.Eni Station+ (Eni e Agip)Disponibile per: distributori Eni e Agip in tutta ItaliaCome funziona: registri il tuo profilo business inserendo P.IVA e codice destinatario SDI; al rifornimento successivo, anche se hai pagato fuori app con bancomat, scansiona il QR code presente sullo scontrino entro 24-48 oreRisultato: la fattura elettronica viene generata automaticamente e inviata via SDI al codice destinatario indicatoVantaggio: niente fila in cassa, niente discussioni con il gestoreQ8 Smart e Q8 EasyDisponibile per: distributori Q8 e Q8easyCome funziona: dopo aver registrato il profilo aziendale, l’app riconosce automaticamente gli scontrini recenti emessi nel raggio della tua posizione; selezioni quello giusto, confermi i dati e ricevi la fatturaVantaggio: intelligenza geografica, niente bisogno di QR codeLimite: deve esserci stato un riconoscimento del cliente (carta fedelta, login attivo) o lo scontrino deve essere stato emesso entro un periodo recente (in genere 24-48h)Tamoil AppDisponibile per: stazioni Tamoil aderentiCome funziona: simile a Eni, scansione QR code dello scontrino e generazione automatica della fatturaTempi: tipicamente entro 24-72 ore dal rifornimentoAltre app utiliEsso Card / Esso Plus: sistema fedelta che, se collegato al profilo business, attiva fatturazione cumulativa o singolaEnergy IP / IP Plus: stessa logica, con alcune stazioni che supportano fatturazione “post-scontrino”App di pagamento integrate (es. Telepass Pay, Drivalia, MyCicero per il fuel): se hai pagato tramite queste, la fattura e generata automaticamente Opzione 3: Codice fiscale gia registratoUna soluzione molto semplice, spesso sottovalutata: se sei gia cliente registrato presso il distributore o la compagnia (con codice fiscale o partita IVA collegati al profilo), la fattura puo arrivare in automatico anche se non hai chiesto nulla in cassa.Come verificareAccedi al tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizi telematici)Vai in “Fatture e Corrispettivi” -> “Fatture elettroniche ricevute”Cerca per data del rifornimento o per ragione sociale del fornitoreSe la fattura e stata emessa, la trovi li, anche se non e arrivata via mailCapita spesso che la fattura sia stata recapitata correttamente al codice destinatario ma non sia arrivata via email perche il commercialista non l’ha ancora inoltrata, o perche e finita nello SPAM. Il cassetto fiscale e la fonte ufficiale: se c’e li, e valida a tutti gli effetti.Opzione 4: Tessera business e fatturazione cumulativaPer chi fa molti rifornimenti al mese, la soluzione piu professionale sono le carte business (chiamate anche “carte carburante” o “fuel card”) emesse dalle principali compagnie:Eni Multicard / Eni Plus BusinessQ8 Card / Q8 TankcardTamoil Easy CardEsso CardShell Card (per chi opera anche all’estero)UTA, DKV, Edenred (carte multimarca per flotte aziendali)VantaggiOgni rifornimento e automaticamente registrato a tuo nomeA fine mese ricevi una fattura elettronica cumulativa con il riepilogo di tutti i rifornimenti, perfettamente dettagliataNessun rischio di “scontrino solo”: il sistema sa gia chi seiSpesso include reportistica avanzata su consumi, chilometraggio, controllo flottaE’ la soluzione consigliata per agenti di commercio, flotte aziendali, autotrasportatori, ma anche per professionisti con molti spostamenti. L’attivazione e gratuita o costa poche decine di euro l’anno, ampiamente compensate dal risparmio in tempo e dal rischio azzerato di “scontrini persi”. Cosa NON si puo farePer chiarezza assoluta, ecco una lista di cose che molti contribuenti credono di poter fare ma che non sono ammesse dal fisco italiano:Richiedere la fattura mesi dopo il rifornimento. Oltre il mese di erogazione, il distributore non puo (e di solito non vuole) emettere fattura retroattiva. La pratica si chiama “fatturazione differita” ma ha tempi precisi che, per il carburante, coincidono con il mese.Riconvertire lo scontrino in scheda carburante. La scheda carburante e abolita dal 2019. Anche se trovi vecchi modelli online, non hanno alcun valore fiscale.Allegare lo scontrino in dichiarazione come “giustificativo”. Il fisco vuole fattura elettronica, non scontrini cartacei. Allegarli serve a poco.Far fare al commercialista una “fattura riepilogativa” interna. Il commercialista non puo emettere fattura al posto del distributore, perche non ha venduto il carburante.Richiedere il rimborso IVA su scontrino al fornitore. Lo scontrino non contiene l’identificazione del cessionario (cioe il tuo) e quindi non e idoneo come documento contabile B2B.Pretendere la fattura se hai pagato in contanti. Anche con fattura, il pagamento non tracciato rende la spesa non deducibile e l’IVA non detraibile. Servono entrambi i requisiti.Tempistiche: la regola di fine meseRiassumiamo schematicamente i tempi entro cui agire per non perdere il diritto a deducibilita e detrazione IVA:Entro 24-48 ore: tempo ideale per l’uso delle app (Eni Station+, Q8 Smart, Tamoil). E’ il momento in cui lo scontrino e ancora “fresco” nei sistemi e il QR code o il riconoscimento geografico funzionano al meglio.Entro fine mese di erogazione: e’ il termine ultimo per richiedere fattura al distributore. Per legge la fattura puo essere emessa entro questo termine (anche piu tardi se la prestazione e gia stata fatturata in formato elettronico, ma con il carburante il riferimento operativo e fine mese).Entro il 15 del mese successivo: termine massimo per la liquidazione IVA mensile del fornitore. Oltre questo, il gestore potrebbe rifiutare di emettere fattura retroattiva perche complicherebbe la sua contabilita.Oltre fine mese: nella stragrande maggioranza dei casi, l’importo e perso ai fini IVA e ai fini reddito.Consiglio pratico: il giorno 25 di ogni mese, fai un controllo dei tuoi scontrini di carburante “orfani” e attiva il recupero. Aspettare gli ultimi giorni e rischioso, perche se trovi resistenza dal gestore non hai piu tempo per soluzioni alternative. Richiesta formale via PEC alla compagniaSe il gestore del singolo distributore rifiuta di emettere la fattura nonostante tu sia nei termini, hai a disposizione una via alternativa: la richiesta formale alla compagnia petrolifera (la societa “madre” del marchio).Come procedereRecupera l’indirizzo PEC del servizio clienti della compagnia (Eni, Q8, Tamoil, Esso, IP). Lo trovi sul sito ufficiale, sezione contatti aziendaliScrivi una mail/PEC con: dati anagrafici e P.IVA, dati del distributore (indirizzo, gestore se noto), copia dello scontrino, prova del pagamento tracciato (estratto conto o ricevuta bancomat)Indica i tuoi dati di fatturazione: ragione sociale, P.IVA, codice destinatario o PECChiedi esplicitamente l’emissione della fattura elettronica per la transazione, citando il diritto del cessionario soggetto IVA a ricevere fattura ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72Cosa puoi ottenereLa compagnia, nei limiti dei tempi tecnici, contattera il gestore del distributore e, se la transazione e tracciata e regolare, fara emettere la fattura. Non e una garanzia assoluta, ma molto spesso funziona, soprattutto per le compagnie strutturate (Eni e Q8 hanno servizi clienti molto efficienti).Se la richiesta arriva oltre il mese di erogazione, la possibilita di ottenere la fattura si riduce drasticamente. Ma la PEC vale la pena di farla comunque, soprattutto se l’importo e significativo.Cosa succede se non recuperi la fatturaSe nessuna delle opzioni precedenti funziona e ti rimane in mano solo lo scontrino, ecco le conseguenze fiscali concrete:IVA non detraibile. Quel 22% di IVA e perso: non puo essere portato in detrazione nella liquidazione periodica.Costo non deducibile. L’importo (al netto IVA) non puo essere portato come costo nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Non riduce l’imponibile.Spesa “in nero” fiscalmente. Anche se hai pagato con bancomat e quindi e tutto tracciato, dal punto di vista fiscale e come se quel rifornimento non fosse mai avvenuto. Hai pagato di tasca tua, senza alcun beneficio fiscale.Carico personale del titolare/socio. In caso di societa, l’addebito del bancomat aziendale per una spesa non deducibile potrebbe essere riqualificato come prelievo personale (utile da socio o compenso amministratore), con relative conseguenze.Esempio numerico: 70 euro di rifornimento (importo medio per un’auto aziendale).IVA inclusa nei 70 euro: circa 12,62 euroImponibile (costo netto): circa 57,38 euroSenza fattura: perdi 12,62 euro di IVA + circa 15,90 euro di IRES/IRPEF non risparmiate sul costo non dedotto (al 27,9% di tassazione media)Costo reale del rifornimento “in nero”: circa 28,52 euro in piu rispetto a uno con fattura correttaSu 50 rifornimenti l’anno, sono oltre 1.400 euro di tasse pagate in piu per pura mancanza di documentazione. Ne vale la pena perdere 5 minuti per una fattura. Forfettario: serve comunque la fattura?Domanda frequente per le partite IVA piu piccole: “Sono in regime forfettario, le spese non le scarico comunque. Mi serve davvero la fattura del carburante?”La risposta corretta e: fiscalmente no, contabilmente si.Ai fini IRPEF/IRES: il forfettario calcola il reddito con coefficienti di redditivita predeterminati. Le spese effettive non vengono dedotte. Quindi avere o non avere la fattura del carburante non cambia la tua tassazione.Ai fini IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ne la detrae sugli acquisti. Anche qui, la fattura del carburante non porta vantaggi diretti.Tuttavia, e bene avere la fattura per:Registro contabile e tenuta documentale (sempre obbligatoria, anche per i forfettari)Tracciabilita aziendale in caso di controlli o di passaggio futuro al regime ordinarioEventuale verifica del fatturato e dei costi sostenuti, utile in fase di pianificazione fiscaleCoerenza tra movimenti bancari e operazioni dichiarate (l’addebito del bancomat aziendale deve corrispondere a un giustificativo)Se sei forfettario e hai ricevuto solo lo scontrino, in pratica non perdi soldi se non recuperi la fattura, ma e una buona abitudine farlo lo stesso. Soprattutto se prevedi di superare le soglie e passare al regime ordinario in futuro.Come prevenire il problemaRecuperare una fattura “scordata” e’ fattibile ma fastidioso. La strategia migliore e prevenire. Ecco quattro abitudini che azzerano il rischio di “scontrini orfani”:1. Iscriviti alle app dei distributori abitualiSe ti rifornisci sempre nei soliti 2-3 distributori (sotto casa, sotto l’ufficio, sull’autostrada per il cliente principale), scarica e configura le app di quelle compagnie. Eni Station+, Q8 Smart e Tamoil App sono tutte gratuite, e una volta inseriti i dati fiscali la fatturazione e automatica o quasi.2. Carta business con fatturazione automaticaUna fuel card aziendale (Eni Multicard, Q8 Card, Shell Card o multimarca come UTA, DKV) elimina alla radice il problema: ogni rifornimento e gia tuo, la fattura cumulativa arriva a fine mese senza che tu debba muovere un dito. Costo: pochi euro l’anno o gratuito.3. Usa SEMPRE la carta aziendale tracciataNiente contanti, mai. Il pagamento tracciabile e un requisito di legge per la deducibilita: se paghi in contanti, anche con fattura non puoi dedurre nulla. Tieni separata la carta aziendale da quella personale e non confondere i due circuiti.4. Routine di fine meseFissa un promemoria il 25 di ogni mese: controlla il cassetto fiscale per verificare le fatture ricevute, confrontale con gli addebiti del bancomat aziendale e individua eventuali “buchi”. Hai ancora 5-6 giorni per recuperare. Questa routine, abbinata a una fuel card, ti protegge al 99%. FAQ – Domande frequentiPosso usare lo scontrino come prova della spesa anche senza fattura?No. Lo scontrino e’ un corrispettivo telematico ed e prova della transazione commerciale, ma non e documento fiscalmente valido per la deducibilita o detraibilita IVA in capo a soggetti con partita IVA. Per il fisco italiano, dal 2019 l’unico documento valido e la fattura elettronica trasmessa via SDI.Quanto tempo ho per richiedere la fattura dopo il rifornimento?Operativamente entro la fine del mese di erogazione. Per le app (Eni Station+, Q8 Smart, Tamoil), il tempo utile e tipicamente 24-72 ore. Oltre il mese, le possibilita di ottenere fattura retroattiva si riducono drasticamente.Il gestore del distributore puo rifiutare di emettere la fattura?Si, puo rifiutarsi se: (a) non sei nei termini (oltre fine mese), (b) non hai prove sufficienti del pagamento, (c) il sistema di cassa ha gia chiuso la liquidazione IVA, (d) sei un soggetto non identificato (nessun codice destinatario o PEC). Se ritieni il rifiuto ingiustificato, puoi rivolgerti via PEC alla compagnia petrolifera.Esiste ancora la scheda carburante cartacea?No. La scheda carburante cartacea e abolita dal 1 gennaio 2019. Eventuali blocchetti ancora in circolazione non hanno alcun valore fiscale. Dal 2019 vale solo la combinazione fattura elettronica + pagamento tracciabile.Cosa succede se ho pagato in contanti e ho solo lo scontrino?Anche se recuperassi la fattura, il pagamento non tracciato rende la spesa non deducibile e l’IVA non detraibile. Per il carburante e’ obbligatorio per legge (art. 1 c. 922 L. 205/2017) il pagamento con strumenti tracciabili: bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento riconosciute. Senza questo, la fattura non basta.Sono in regime forfettario: devo recuperare comunque la fattura?Fiscalmente no (il forfettario non deduce le spese effettive), ma contabilmente si consiglia di averla per: tenuta documentale corretta, tracciabilita aziendale, eventuale passaggio futuro al regime ordinario, coerenza con i movimenti bancari aziendali.Se uso un’app di pagamento, la fattura arriva automaticamente?Solo se l’app e configurata con i tuoi dati fiscali (P.IVA, codice destinatario o PEC) e se hai effettuato il pagamento direttamente tramite l’app, non con bancomat fisico in cassa. App come Eni Station+, Q8 Easy, Telepass Pay e MyCicero generano la fattura in automatico al momento del pagamento.Posso recuperare scontrini di rifornimenti fatti molti mesi fa?Praticamente no. Oltre il mese di erogazione, l’emissione di fattura retroattiva e estremamente difficile e nella maggior parte dei casi viene rifiutata. L’importo va considerato fiscalmente perso: non puoi piu detrarre IVA ne dedurre il costo.Conclusione: prevenire e meglio che recuperareRecuperare una fattura elettronica del carburante quando hai solo lo scontrino e possibile, ma a tempo. Hai a disposizione opzioni concrete: tornare al distributore, usare le app di Eni, Q8 e Tamoil, controllare il cassetto fiscale, scrivere via PEC alla compagnia. Ma tutto deve avvenire entro la fine del mese di erogazione, altrimenti l’importo e perso ai fini IVA e ai fini reddito.La strategia vincente e la prevenzione: app installate, fuel card aziendale, pagamento sempre tracciato, controllo a fine mese del cassetto fiscale. Cinque minuti di organizzazione che valgono migliaia di euro l’anno in tasse correttamente risparmiate.Per la guida completa alla fatturazione elettronica del carburante con tutte le compagnie e i casi particolari (auto promiscua, agenti di commercio, regime forfettario, autotrasporto) leggi: Fattura Elettronica Carburante 2026: Guida Completa Eni, Q8, Tamoil, Esso e IP.Hai dubbi sulla deducibilita del carburante della tua auto aziendale o vuoi un controllo della tua contabilita carburanti? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a configurare correttamente fuel card, app di compagnia e procedure interne per non perdere mai una fattura. 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La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione sempliceL’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)Addizionale regionale IRPEFAddizionale comunale IRPEFIn pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo. Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Da 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro. Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinariaVediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.Nel regime forfettario:L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)Non si possono dedurre le spese effettive sostenuteNon si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibileNon si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)Nel regime ordinario:L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.Si pagano le addizionali regionale e comunalePotrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euroSupponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi40.000 €40.000 €Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)Addizionali regionali/comunali0~600 €Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.Quando la tassazione ordinaria può essere più convenienteContrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni. 1. Spese professionali elevate e realiIl regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.2. Detrazioni IRPEF molto elevateChi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)Spese per istruzione (rette scolastiche, università)Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energeticaSe la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.3. Redditi molto bassi: la no tax areaPer i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vincePrendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi45.000 €45.000 €Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)Addizionali regionali/comunali0~550 €Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €Altre detrazioni stimate0-400 €Imposta netta totale3.892 €2.161 €In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo. Il fattore contributi INPS nel confrontoUn elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attivitàPer chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026CaratteristicaRegime ForfettarioRegime OrdinarioAliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivoAddizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attivitàDeduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSIRiduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NOIVANon addebitata né detrattaPieno regime IVALimite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limiteRitenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)Semplificazione contabileMassimaContabilità completaAltri fattori da considerare oltre all’impostaIl confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione. L’IVA: un fattore spesso sottovalutatoNel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.La semplificazione contabile e i costi del commercialistaIl regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.Pensione futura e contributi previdenzialiUn aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.La questione delle perdite fiscaliIn regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.Come calcolare la convenienza nel tuo caso specificoData la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:Ricavi previsti e loro andamento nel tempoSpese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditivitàCarico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a caricoMutuo prima casa: interessi passivi detraibiliSpese mediche e sanitarieContributi a fondi pensioneIVA non recuperabile sugli acquisti professionaliCosti aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinarioRiduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futuraLa simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.Il check rapido: la regola del polliceSe vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:Hai figli a carico (specialmente più di due)Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/annoLe tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzataHai spese mediche o per disabilità rilevantiStai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anniI tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significativeSe ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinarioSe hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare. Domande frequenti (FAQ)L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per teLa scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni. Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più convenientePARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOContabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime ConvieneSei davanti al bivio fiscale piu importante della tua vita da partita IVA: regime forfettario o contabilita semplificata? La scelta sbagliata puo costarti migliaia di euro all’anno in tasse e adempimenti inutili. In questa guida completa 2026 troverai il confronto definitivo punto per punto, tre esempi numerici concreti e una tabella decisionale per capire in cinque minuti quale regime fa per te.Il regime forfettario, con la sua aliquota sostitutiva del 5% o 15% e gli adempimenti minimi, sembra sempre la scelta piu conveniente. In realta esistono situazioni specifiche in cui la contabilita semplificata, pur con IVA al 22% e IRPEF a scaglioni 23-43%, permette di pagare meno tasse e gestire meglio l’attivita. Vediamo insieme tutti i dettagli.Indice dei contenutiCos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)Cos’e la contabilita semplificata 2026Confronto punto per punto: tabella completaQuando conviene il regime forfettarioQuando conviene la contabilita semplificataEsempio 1: consulente 50K compensi, 5K costiEsempio 2: consulente 50K compensi, 25K costiEsempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costiCome passare da forfettario a semplificataCome passare da semplificata a forfettarioCasi particolari: startup, sportivi, professioniTabella decisionale: scegli in 5 minutiDomande frequenti (FAQ)★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)Il regime forfettario e il regime fiscale agevolato pensato per piccole partite IVA, professionisti e ditte individuali. Introdotto dalla Legge di Stabilita 2015 e modificato negli anni, nel 2026 mantiene le caratteristiche principali consolidate dalle ultime riforme.Caratteristiche principali del forfettario 2026Limite ricavi/compensi: 85.000 euro (annui, ragguagliati ad anno se inizi attivita in corso d’anno)Aliquota sostitutiva 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attivita (no mera prosecuzione, niente attivita uguale nei 3 anni precedenti)Aliquota sostitutiva 15% dal sesto anno o se non rispetti i requisiti startupCoefficiente di redditivita per categoria ATECO (dal 40% al 86%): determina la base imponibile in modo forfettarioNO IVA in fattura: non addebiti IVA al cliente e non puoi detrarre quella sugli acquistiNO ritenuta d’acconto: il cliente non ti trattiene il 20% (con dichiarazione esplicita)Costi NON deducibili: paghi le tasse sul forfettario indipendentemente dai costi reali sostenutiAdempimenti minimi: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA Coefficienti di redditivita per categoriaCategoria attivitaCoefficienteEsempio ATECOIndustrie alimentari e bevande40%10.xx, 11.xxCommercio all’ingrosso e dettaglio40%45-46-47.xxCommercio ambulante alimentari40%47.81Commercio ambulante altri prodotti54%47.82-47.89Costruzioni e immobiliare86%41-43, 68.xxIntermediari del commercio62%46.1xServizi alloggio e ristorazione40%55-56.xxAttivita professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri)78%69-71-74.xxAltre attivita economiche67%varieEsempio pratico: un consulente con codice ATECO professionale (coefficiente 78%) che fattura 50.000 euro avra una base imponibile forfettaria di 39.000 euro (50.000 x 78%), indipendentemente dai costi reali sostenuti. Questo e il punto cruciale del confronto con la semplificata.Cos’e la contabilita semplificata 2026La contabilita semplificata e il regime contabile naturale per imprese individuali e societa di persone che superano i limiti del forfettario ma restano entro soglie precise. E “semplificata” rispetto alla contabilita ordinaria (obbligatoria oltre certi limiti), ma comporta comunque adempimenti significativi.Caratteristiche principali della semplificata 2026Limite ricavi servizi: 500.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)Limite ricavi commercio: 800.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)Tassazione IRPEF a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni 2026)Addizionali regionali e comunali: dall’1,23% al 3,33% circa (variano per regione/comune)IVA ordinaria: applichi il 22% (o aliquote ridotte 4%, 5%, 10% per beni specifici) e detrai quella sugli acquistiCosti DEDUCIBILI: deduci tutti i costi inerenti l’attivita (materie prime, affitti, utenze, consulenze, carburante, etc.)Ammortamenti beni strumentali: deduci il costo dei beni strumentali (computer, auto, macchinari) in piu anni secondo coefficienti ministerialiTenuta registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) e Modello Redditi PFAdempimenti: dichiarazione IVA annuale, LIPE trimestrali, F24 mensile o trimestrale, esterometroPrincipio di cassa o competenza?Dal 2017 la contabilita semplificata applica il principio di cassa (con alcune eccezioni). Significa che ricavi e costi rilevano nell’anno in cui sono effettivamente incassati o pagati, non nell’anno in cui maturano. Questo e un vantaggio per chi gestisce cantieri o consulenze pluriennali. Confronto punto per punto: tabella completaEcco la tabella di confronto definitiva tra regime forfettario e contabilita semplificata. Tienila a portata di mano: e il riassunto piu utile dell’intera guida.CaratteristicaRegime forfettarioContabilita semplificataLimite ricavi/compensi85.000 euro500K servizi / 800K commercioTassazioneSostitutiva 5% (startup) o 15%IRPEF scaglioni 23-35-43% + addizionaliCosti deducibiliNO (forfait per coefficiente)SI (tutti i costi inerenti)AmmortamentiNOSI (beni strumentali)IVANO (non addebiti, non detrai)SI 22% (o aliquote ridotte)Ritenuta d’accontoNO (con dichiarazione)SI 20% per professionistiAdempimentiMinimi (no LIPE, no dich. IVA)Medi (LIPE, IVA, esterometro)Detrazioni IRPEFNO (no IRPEF da detrarre)SI (figli, coniuge, ristrutturazioni)AccontiSI (giugno + novembre)SI (giugno + novembre)BilanciNONO (semplificata, non ordinaria)F24TrimestraleMensile o trimestrale (volume)Fattura elettronicaSI (obbligatoria 2024+)SI (obbligatoria)ISA (indici affidabilita)NOSIContributi INPSRiduzione 35% opzionale (artigiani/commercianti)Standard senza riduzioneQuando conviene il regime forfettarioIl forfettario e oggettivamente piu conveniente in queste situazioni specifiche:Compensi sotto 85.000 euro: e l’unico modo per accedervi, oltre il limite il regime decade automaticamentePochi costi inerenti: se i tuoi costi reali sono inferiori al complemento del coefficiente (es: per coeff. 78%, costi sotto il 22% del fatturato), il forfait ti fa risparmiareAttivita di servizi/professionali pure: consulenza, coaching, formazione, servizi digitali con minime spese viveCliente prevalente B2C: se vendi a privati o forfettari, l’IVA al 22% sarebbe un sovrapprezzo che il cliente non recuperaVita semplice fiscale: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA, contabilita gestibile con foglio excelRiduzione contributi INPS 35%: artigiani e commercianti possono optare per il taglio dei contributi minimi (~1.300 euro/anno risparmiati)Niente ritenuta d’acconto: liquidita immediata, niente attesa rimborsi a creditoRegola pratica: se hai costi inferiori al 25-30% del fatturato e fatturi sotto 85K, nel 90% dei casi il forfettario e la scelta migliore. Quando conviene la contabilita semplificataLa contabilita semplificata, nonostante l’IRPEF a scaglioni e gli adempimenti maggiori, conviene oggettivamente in queste situazioni:Compensi sopra 85.000 euro: il forfettario e impossibile, scegli tra semplificata e ordinaria (sotto i limiti, semplificata)Costi importanti: se i costi reali superano il forfait del coefficiente (es: oltre 22% per coeff. 78%, oltre 14% per coeff. 86%), la deducibilita ti fa risparmiareAcquisto beni strumentali: macchinari, auto aziendali, attrezzature professionali con IVA significativa che recuperiCliente prevalente B2B: aziende e P.IVA ordinarie che recuperano l’IVA, quindi il 22% non pesaNecessita detrazioni IRPEF: figli a carico (950 euro per figlio), coniuge a carico (~800 euro), ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, spese medicheMagazzino e rimanenze: per chi vende prodotti, la deducibilita dei costi di acquisto e fondamentaleInvestimenti pluriennali: ammortamenti deducibili su 5-8 anni per beni strumentali importantiCompensazioni F24: crediti IRPEF, IVA o contributi compensabili con altre imposteRegola pratica: se hai costi superiori al 30-40% del fatturato e/o famiglia con detrazioni significative, fai sempre la doppia simulazione con il tuo CAF prima di scegliere.Esempio 1: consulente 50K compensi, 5K costiProfilo: consulente informatico, ATECO 62.02.00 (coefficiente 78%), Gestione Separata INPS, compensi annui 50.000 euro, costi reali 5.000 euro (laptop, software, formazione).Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euroContributi INPS Gestione Separata (26,07%): 39.000 x 26,07% = 10.167 euro (deducibili)Base imponibile dopo contributi: 39.000 – 10.167 = 28.833 euroImposta sostitutiva 15%: 28.833 x 15% = 4.325 euroTotale tasse + contributi: 14.492 euroReddito netto: 50.000 – 5.000 (costi reali) – 14.492 = 30.508 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 50.000 – 5.000 (costi reali) = 45.000 euroContributi INPS Gestione Separata (26,07%): 45.000 x 26,07% = 11.732 euro (deducibili)Base imponibile IRPEF: 45.000 – 11.732 = 33.268 euroIRPEF: 23% su 28.000 = 6.440 + 35% su 5.268 = 1.844 = 8.284 euroAddizionali regionali/comunali (~2%): 33.268 x 2% = 665 euroTotale tasse + contributi: 20.681 euroReddito netto: 50.000 – 5.000 – 20.681 = 24.319 euroRisultato Esempio 1: il forfettario fa risparmiare 6.189 euro all’anno. Con costi bassi e fatturato sotto 85K, il regime agevolato e nettamente piu conveniente. Anche considerando l’IVA al 22% (non addebitata in forfettario), per clienti B2C il vantaggio e ancora maggiore. Esempio 2: consulente 50K compensi, 25K costiProfilo: stesso consulente ATECO 62.02.00, ma con costi reali elevati: 25.000 euro (ufficio in affitto, collaboratori esterni, attrezzature, viaggi, formazione intensiva). Coniuge a carico, 1 figlio a carico.Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro (i costi reali NON contano)Contributi INPS: 10.167 euroImposta sostitutiva 15%: 4.325 euroTotale tasse + contributi: 14.492 euro (uguale all’esempio 1!)Reddito netto: 50.000 – 25.000 (costi reali) – 14.492 = 10.508 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 50.000 – 25.000 = 25.000 euroContributi INPS (26,07% su 25K): 25.000 x 26,07% = 6.518 euroBase imponibile IRPEF: 25.000 – 6.518 = 18.482 euroIRPEF lorda 23%: 4.251 euroDetrazioni: coniuge ~690 + figlio ~950 + lavoro autonomo ~1.000 = -2.640 euroIRPEF netta: 4.251 – 2.640 = 1.611 euroAddizionali (~2%): 370 euroTotale tasse + contributi: 8.499 euroReddito netto: 50.000 – 25.000 – 8.499 = 16.501 euroRisultato Esempio 2: la semplificata fa risparmiare 5.993 euro all’anno! Quando i costi reali superano largamente il forfait (qui 50% vs 22%) e ci sono detrazioni familiari, il regime ordinario torna nettamente piu conveniente. Inoltre la semplificata permette di recuperare l’IVA sui 25K di costi (~5.500 euro) se i clienti sono B2B.Esempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costiProfilo: artigiano edile, ATECO 43.32.00 (coefficiente 86%), iscritto Gestione Artigiani INPS, ricavi 70.000 euro, costi reali 30.000 euro (materiali, mezzo, attrezzature, sub-appalti). Single, no detrazioni familiari.Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 70.000 x 86% = 60.200 euroContributi Gestione Artigiani fissi minimi: ~4.300 euroContributi eccedenti il minimale (24% su quota oltre 18.555 euro): (60.200 – 18.555) x 24% = ~10.000 euroTotale contributi INPS: ~14.300 euroBase imponibile dopo contributi: 60.200 – 14.300 = 45.900 euroImposta sostitutiva 15%: 45.900 x 15% = 6.885 euroTotale tasse + contributi: 21.185 euroReddito netto: 70.000 – 30.000 – 21.185 = 18.815 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 70.000 – 30.000 = 40.000 euroContributi Gestione Artigiani: ~4.300 minimi + 24% su (40.000 – 18.555) = ~9.450 = ~13.750 euroBase imponibile IRPEF: 40.000 – 13.750 = 26.250 euroIRPEF 23%: 6.038 euroDetrazione lavoro autonomo: ~-1.100 euroIRPEF netta: 4.938 euroAddizionali (~2%): 525 euroTotale tasse + contributi: 19.213 euroReddito netto: 70.000 – 30.000 – 19.213 = 20.787 euroRisultato Esempio 3: la semplificata fa risparmiare 1.972 euro all’anno, ma con adempimenti molto piu pesanti. Bisogna inoltre considerare l’IVA al 22% sui materiali (recuperata in semplificata, costo netto in forfettario): per 30K di costi con IVA al 10-22%, sono altri 3.000-6.600 euro di vantaggio per la semplificata. In sintesi: con coefficiente alto 86% e costi importanti, la semplificata vince anche economicamente. Come passare da forfettario a semplificataIl passaggio dal regime forfettario alla contabilita semplificata puo avvenire per scelta volontaria o per fuoriuscita obbligatoria (superamento limite 85.000 euro o cause di esclusione).Procedura passo passoComportamento concludente: dal 1 gennaio dell’anno scelto, inizi ad addebitare IVA in fattura e tieni i registri IVA. Non e necessaria una comunicazione preventiva ad AdEComunicazione in dichiarazione IVA: nel quadro VO della dichiarazione IVA dell’anno successivo, comunichi l’opzione per il regime ordinario/semplificatoApertura registri IVA: registro acquisti, registro vendite o corrispettivi, eventuale registro beni ammortizzabili (se opti per esso)Iscrizione VIES: se hai clienti o fornitori UE, iscrizione tramite ANR/3 o quadro AA9 (telematicamente)Versamenti F24: passi da trimestrale a mensile/trimestrale a seconda del volume d’affariVincolo triennale: l’opzione vincola per almeno 3 anni, salvo modifica normativaFuoriuscita obbligatoria per superamento 85KSe nel corso dell’anno superi i ricavi/compensi di 85.000 euro:Tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal forfettario dall’anno successivoOltre 100.000 euro: esci nello stesso anno, devi addebitare IVA da quel momento e ricalcolare l’IVA sulle fatture gia emesse oltre sogliaCome passare da semplificata a forfettarioIl passaggio inverso, dalla semplificata al forfettario, e possibile solo se rispetti tutti i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente.Requisiti per accedere al forfettarioRicavi/compensi anno precedente sotto 85.000 euroSpese per lavoro dipendente/collaboratori sotto 20.000 euro lordiNiente partecipazione in societa di persone, associazioni professionali, srl in regime di trasparenzaNiente rapporto di lavoro dipendente con redditi superiori a 30.000 euro (limite 2026, salvo modifiche)Niente attivita prevalente verso ex datore di lavoro nei 2 anni precedentiProceduraVerifica requisiti al 31/12 dell’anno precedenteDal 1 gennaio applichi il regime forfettario, smetti di addebitare IVAComunicazione in dichiarazione IVA dell’anno successivo (quadro VO)Rettifica IVA detratta: dovrai versare l’IVA detratta sui beni strumentali ancora in ammortamento, proporzionalmente agli anni residuiMagazzino: se hai rimanenze, le valuti al costo e nel forfettario non sono piu deducibiliAttenzione: se sei uscito dal forfettario per superamento dei 100.000 euro, devi attendere requisiti rispettati per almeno un anno intero prima di rientrare. La pianificazione qui e fondamentale.Casi particolari: startup, sportivi, professioniAliquota 5% startup forfettarioIl vantaggio dell’aliquota 5% per i primi 5 anni di attivita e enorme rispetto a qualsiasi alternativa. Esempio concreto: consulente con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%:Forfettario aliquota 5%: imponibile 28.833 x 5% = 1.442 euro di tasseForfettario aliquota 15%: 4.325 euro di tasseSemplificata IRPEF 23%+addizionali: oltre 8.500 euro di tasseNei primi 5 anni il forfettario startup batte qualsiasi altro regime, salvo casi estremi di costi altissimi e detrazioni familiari multiple.Riforma sport: regole diversePer istruttori, allenatori e collaboratori sportivi dilettantistici, la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e modifiche) prevede regole specifiche:Compensi sportivi dilettantistici esenti fino a 15.000 euro annui (non concorrono al limite forfettario)Tra 15.000 e 50.000 euro: tassazione progressiva specificaOltre 50.000 euro: tassazione ordinaria con possibilita di forfettario se P.IVAContributi INPS Gestione Separata sport con aliquote agevolate per i primi anniProfessioni con cassa autonomaAvvocati (Cassa Forense), medici (ENPAM), ingegneri/architetti (Inarcassa), psicologi (ENPAP), geometri (CIPAG), commercialisti (CNPADC) hanno contributi alla cassa professionale calcolati sul reddito IRPEF (semplificata) o sul forfettario (regime agevolato), con minimali specifici. Per questi professionisti il calcolo conviene/non conviene dipende anche dal contributo soggettivo e integrativo della cassa, che varia molto tra ordini. Tabella decisionale: scegli in 5 minutiUsa questa tabella decisionale rapida per orientarti. Rispondi alle domande in ordine: la prima risposta “no” tipicamente determina la scelta.DomandaSe SISe NOFatturato sotto 85.000 euro?Forfettario possibileSemplificata obbligatoriaCosti sotto il complemento del coefficiente?Forfettario convieneValuta semplificataCliente prevalente B2C?Forfettario conviene (no IVA)Valuta semplificata (IVA neutra B2B)Sei nei primi 5 anni di attivita (startup)?Forfettario 5% imbattibileValuta entrambi i regimiHai famiglia con detrazioni IRPEF?Valuta semplificata (detrazioni)Forfettario va beneInvesti in beni strumentali con IVA?Semplificata conviene (recuperi IVA)Forfettario va beneVuoi vita fiscale semplice?Forfettario sempre meglioSemplificata accettabileHai dipendenti con costi oltre 20K?Forfettario impossibileForfettario possibileRegola d’oro finaleNon scegliere mai sull’istinto. Fai sempre fare al tuo CAF o commercialista una doppia simulazione numerica con i tuoi dati reali: fatturato previsto, costi previsti, situazione familiare, tipo di clienti. La differenza puo essere di migliaia di euro all’anno e cambia con il variare delle aliquote IRPEF, dei coefficienti e delle soglie.Domande frequenti (FAQ)Posso passare ogni anno da un regime all’altro?No. L’opzione per la semplificata vincola per almeno 3 anni. Per il forfettario, l’accesso e libero ma ogni anno occorre verificare i requisiti. La pianificazione pluriennale e fondamentale.Cosa succede se sforo gli 85.000 euro a meta anno?Dipende dall’importo. Se ti fermi tra 85.001 e 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci nello stesso anno, con obbligo di addebitare IVA da quel momento e regolarizzare. La gestione e complessa, fatti seguire da un CAF.In semplificata posso dedurre l’auto?Si, ma con limiti: 20% del costo deducibile per autovetture (40% per agenti/rappresentanti), entro un tetto di 18.075,99 euro come valore di acquisto. L’IVA e detraibile al 40%. Per veicoli commerciali (autocarri) la deducibilita e al 100%.I contributi INPS sono uguali nei due regimi?L’aliquota e identica (26,07% Gestione Separata, ~24% Artigiani/Commercianti oltre minimale). Cambia la base imponibile: nel forfettario calcoli i contributi sul reddito forfettario (es. 78% del fatturato), in semplificata sul reddito reale (fatturato meno costi). Solo artigiani e commercianti forfettari possono optare per la riduzione contributiva del 35%.In forfettario posso fatturare a clienti UE?Si, ma serve l’iscrizione al VIES. Per beni: cessione intracomunitaria non imponibile (no IVA, no aliquota). Per servizi B2B: reverse charge (cliente UE applica IVA del suo paese). Servizi B2C: applichi IVA italiana se sotto 10.000 euro/anno UE, altrimenti OSS. La gestione operativa resta semplice ma servono adempimenti specifici.La detrazione del 50% per ristrutturazione si applica al forfettario?No, perche le detrazioni IRPEF richiedono il pagamento di IRPEF da cui scalarle. Il forfettario paga imposta sostitutiva, non IRPEF, quindi non puo usare le detrazioni (50% ristrutturazioni, 65% ecobonus, spese mediche, etc.). La semplificata puo. Questo e un fattore decisivo per chi ha ristrutturazioni in corso o spese mediche significative.Come faccio a sapere quale regime conviene a me?L’unico modo affidabile e una simulazione numerica con dati reali: fatturato previsto, costi reali, situazione familiare, contributi INPS/cassa. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questa simulazione gratuita: fissa un appuntamento, porta dati 2025 e proiezioni 2026, e in 30 minuti hai una risposta precisa con i numeri di tasse e contributi nei due scenari.Conclusione: la scelta giusta dipende dai numeriLa scelta tra regime forfettario e contabilita semplificata non ha una risposta universale. Dipende dal tuo fatturato, dai costi reali, dal coefficiente di redditivita della tua categoria, dal tipo di clienti, dalla tua situazione familiare e dagli investimenti pianificati.Sintesi finale:Forfettario: ideale se sotto 85K, pochi costi, vita fiscale semplice, primi 5 anni di attivitaSemplificata: ideale se sopra 85K (obbligatoria), costi importanti, B2B, detrazioni familiari, investimenti pluriennaliPer una simulazione personalizzata gratuita e capire quale regime conviene davvero alla tua attivita nel 2026, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti ti aiuteranno a scegliere il regime fiscale piu vantaggioso, gestire eventuali passaggi e ottimizzare tasse, contributi e adempimenti.Articolo aggiornato a maggio 2026 sulla base della normativa vigente. Le aliquote, i coefficienti e le soglie sono soggette a modifiche legislative. Verifica sempre con il tuo consulente prima di prendere decisioni operative.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-14 08:00:002026-05-24 09:54:33Contabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime ConvienePagina 1 di 41234
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIONovita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.Indice dei contenutiCosa cambia nel regime forfettario nel 2026Limite ricavi 85.000 euro: confermatoLimite 30.000 euro reddito da lavoro dipendenteAliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeAliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaLimite spese personale ridotto a 20.000 euroLimite investimenti strumentali e fattura elettronicaNovita aspettate ma non confermateImpatto pratico per categorie di professionistiCalcolo tasse 2026: esempi praticiCosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026Adempimenti 2026: scadenze e modelliAliquote contributive INPS 2026FAQ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativaConferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivitaRiduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornatoEsonero esterometro riconfermato per i forfettariLe aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche. Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:SogliaEffettoQuando esce dal regimeRicavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscitaRicavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivoRicavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fattureEsempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendenteIl limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostativeLa Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.I requisiti per accedere al 5% sono:Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiareNo prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettarioCausa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivitaL’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:A chi non ha i requisiti per il 5%Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%A chi rientra dopo essere uscito dal regimeI coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:CategoriaCoefficienteEsempiIndustrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterieCommercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerceCommercio ambulante alimentari40%Mercati alimentariCommercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamentoCostruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliariIntermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agentiAttivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, barAttivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulentiAltre attivita economiche67%Categorie residualiIl coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%). Limite spese personale ridotto a 20.000 euroUna delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.Il calcolo dei 20.000 euro include:Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendentiCo.co.co.: collaborazioni coordinate e continuativeLavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionaliUtili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoroPrestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.Limite investimenti strumentali e fattura elettronicaIl limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.Cosa rientra nel calcolo:Beni strumentali nuovi e usati di proprietaBeni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuoAuto: 50% del valore per uso promiscuoSulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre. Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euroEstensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anniRiduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariateSgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.Impatto pratico per categorie di professionistiProfessionisti (coefficiente 78%)Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.Influencer, content creator e digital workersNessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.Calcolo tasse 2026: due esempi praticiEsempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:Compensi lordi 202630.000 euroCoefficiente redditivita 78%23.400 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euroReddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euroImposta sostitutiva 5%865 euroTotale tasse + contributi6.965 euroNetto annuo23.035 euroEsempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:Compensi lordi 202660.000 euroCoefficiente redditivita 78%46.800 euroContributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euroReddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euroImposta sostitutiva 15%5.190 euroTotale tasse + contributi17.390 euroNetto annuo42.610 euroI valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.Quadro LM (regime forfettario)Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:Codice ATECO e coefficiente di redditivitaRicavi/compensi 2025Reddito determinato forfettariamenteContributi previdenziali deducibiliImposta sostitutiva (5% o 15%)Acconti versatiQuadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).Quadro RT (capital gain)Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.Adempimenti 2026: scadenze e modelliGli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:AdempimentoQuandoNoteVersamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorioLIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esoneratiModello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’impostaBollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia EntrateComunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricaviIl forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:GestioneAliquota 2026NoteGestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioniGestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntivaArtigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiestaCommercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiestaPer artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”. FAQ – Domande frequenti1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenzaCalcolo previsionale di tasse e contributi 2026Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LMGestione fatturazione elettronica e bollo virtualePratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commerciantiConsulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinariaContattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Guide Fatturazione ElettronicaFattura Elettronica da Scontrino Carburante 2026: Come Ottenerla Quando Non l’Hai ChiestaSei alla pompa, fai rifornimento, paghi con il bancomat aziendale e ricevi solo lo scontrino non fiscale (quello della cassa, il cosiddetto corrispettivo telematico). Magari hai fretta, magari hai dimenticato di chiedere la fattura. Quando torni in ufficio o porti la documentazione al commercialista, scopri che quello scontrino non basta: senza fattura elettronica, quella spesa non e deducibile e l’IVA non e detraibile. Si puo rimediare?La risposta e: si, ma solo entro tempi precisi e con procedure specifiche. In questa guida operativa vediamo come recuperare la fattura elettronica dopo il rifornimento, quali app usare per Eni, Q8 e Tamoil, cosa fare se il distributore rifiuta e come prevenire il problema in futuro. Per la guida generale alla fatturazione elettronica del carburante puoi leggere il nostro articolo principale: Fattura Elettronica Carburante 2026: Guida Completa Eni, Q8, Tamoil, Esso e IP.Indice dei contenutiLa situazione tipica: scontrino, niente fatturaPerche lo scontrino non basta: la scheda carburante e abolitaOpzione 1: Tornare al distributore entro fine meseOpzione 2: Recuperare la fattura tramite appOpzione 3: Codice fiscale gia registratoOpzione 4: Tessera business e fatturazione cumulativaCosa NON si puo fareTempistiche: la regola di fine meseRichiesta formale via PEC alla compagniaCosa succede se non recuperi la fatturaForfettario: serve comunque la fattura?Come prevenire il problemaFAQ – Domande frequentiLa situazione tipica: scontrino, niente fatturaLo scenario si ripete ogni giorno in tutta Italia, soprattutto per partite IVA, agenti di commercio, artigiani e amministratori di societa che usano l’auto per lavoro:Arrivi al distributore di carburanteFai il pieno o un rifornimento parzialePaghi con bancomat aziendale o carta di credito tracciabile (gia il primo requisito di legge per la deducibilita)La cassa ti consegna uno scontrino non fiscale (corrispettivo telematico) con importo, litri, data e oraNon chiedi – o non puoi chiedere – la fattura elettronicaTi allontani con il solo scontrino in manoQuel pezzetto di carta termica, di per se, non ti permette di scaricare nulla. Per il fisco italiano dal 2019 in poi, la spesa per carburante e fiscalmente rilevante solo se documentata da fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio (SDI), unita a un pagamento tracciabile. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Perche lo scontrino non basta: la scheda carburante e abolitaFino al 31 dicembre 2018 esisteva la scheda carburante cartacea: un blocchetto vidimato in cui annotavi mensilmente o trimestralmente i rifornimenti, con timbro del gestore. Era un sistema flessibile: bastava il timbro, anche senza fattura per ogni singolo rifornimento.Dal 1 gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B (Legge di Bilancio 2018, art. 1 commi 909-928), la scheda carburante e stata abolita. Da quel momento valgono solo due requisiti, entrambi obbligatori:Fattura elettronica emessa dal distributore e trasmessa via SDIPagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento riconosciute)Lo scontrino della cassa (corrispettivo telematico) certifica che la transazione e avvenuta, ma non e un documento fiscalmente valido per la detrazione IVA o la deducibilita del costo per chi ha partita IVA. Non e nemmeno riconvertibile in scheda carburante: quel sistema non esiste piu.In pratica, senza fattura elettronica:L’IVA al 22% non e detraibile (per autoveicoli aziendali, in misura piena o al 40% a seconda dell’uso)Il costo non e deducibile (al 100%, 80% per agenti, 20% per uso promiscuo, secondo i casi)Quel rifornimento, fiscalmente, e come se non fosse mai avvenuto Opzione 1: Tornare al distributore entro fine meseLa prima soluzione, la piu diretta, e tornare fisicamente al distributore dove hai fatto il rifornimento, con lo scontrino in mano. Funziona se vai entro un termine preciso.Cosa portareLo scontrino originale (o una foto leggibile) con data, ora, importo e numero progressivoI tuoi dati fiscali: ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscaleIl codice destinatario SDI a 7 caratteri (oppure l’indirizzo PEC) per la ricezione della fattura elettronicaEventuale targa del veicolo rifornito (utile ma non obbligatoria)Cosa fa il gestoreIl gestore della stazione di servizio (che spesso e un affittuario indipendente, non la compagnia petrolifera) recupera la transazione dal sistema di cassa, inserisce i tuoi dati e emette la fattura elettronica retroattivamente, datandola al giorno effettivo del rifornimento.La fattura ti arrivera al codice destinatario o alla PEC entro pochi giorni, con tutti i dati corretti per la registrazione contabile.Il termine: entro fine mese di erogazioneAttenzione al termine fondamentale: la fattura puo essere emessa entro la fine del mese in cui e avvenuto il rifornimento. Ad esempio:Rifornimento del 5 luglio 2026 -> fattura emettibile fino al 31 luglio 2026Rifornimento del 28 luglio 2026 -> fattura emettibile fino al 31 luglio 2026 (hai pochissimi giorni)Rifornimento del 1 agosto 2026 -> fattura emettibile fino al 31 agosto 2026Oltre il mese, l’emissione retroattiva diventa molto problematica: il sistema di cassa potrebbe aver chiuso la liquidazione periodica IVA e il gestore potrebbe rifiutare. In pratica, chi va al distributore ai primi del mese successivo trova spesso porte chiuse. Opzione 2: Recuperare la fattura tramite appLa soluzione piu rapida e meno faticosa e usare le app ufficiali delle compagnie petrolifere. Quasi tutte oggi prevedono la fatturazione “a posteriori” partendo dallo scontrino, spesso scansionando un QR code stampato sul documento stesso.Eni Station+ (Eni e Agip)Disponibile per: distributori Eni e Agip in tutta ItaliaCome funziona: registri il tuo profilo business inserendo P.IVA e codice destinatario SDI; al rifornimento successivo, anche se hai pagato fuori app con bancomat, scansiona il QR code presente sullo scontrino entro 24-48 oreRisultato: la fattura elettronica viene generata automaticamente e inviata via SDI al codice destinatario indicatoVantaggio: niente fila in cassa, niente discussioni con il gestoreQ8 Smart e Q8 EasyDisponibile per: distributori Q8 e Q8easyCome funziona: dopo aver registrato il profilo aziendale, l’app riconosce automaticamente gli scontrini recenti emessi nel raggio della tua posizione; selezioni quello giusto, confermi i dati e ricevi la fatturaVantaggio: intelligenza geografica, niente bisogno di QR codeLimite: deve esserci stato un riconoscimento del cliente (carta fedelta, login attivo) o lo scontrino deve essere stato emesso entro un periodo recente (in genere 24-48h)Tamoil AppDisponibile per: stazioni Tamoil aderentiCome funziona: simile a Eni, scansione QR code dello scontrino e generazione automatica della fatturaTempi: tipicamente entro 24-72 ore dal rifornimentoAltre app utiliEsso Card / Esso Plus: sistema fedelta che, se collegato al profilo business, attiva fatturazione cumulativa o singolaEnergy IP / IP Plus: stessa logica, con alcune stazioni che supportano fatturazione “post-scontrino”App di pagamento integrate (es. Telepass Pay, Drivalia, MyCicero per il fuel): se hai pagato tramite queste, la fattura e generata automaticamente Opzione 3: Codice fiscale gia registratoUna soluzione molto semplice, spesso sottovalutata: se sei gia cliente registrato presso il distributore o la compagnia (con codice fiscale o partita IVA collegati al profilo), la fattura puo arrivare in automatico anche se non hai chiesto nulla in cassa.Come verificareAccedi al tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizi telematici)Vai in “Fatture e Corrispettivi” -> “Fatture elettroniche ricevute”Cerca per data del rifornimento o per ragione sociale del fornitoreSe la fattura e stata emessa, la trovi li, anche se non e arrivata via mailCapita spesso che la fattura sia stata recapitata correttamente al codice destinatario ma non sia arrivata via email perche il commercialista non l’ha ancora inoltrata, o perche e finita nello SPAM. Il cassetto fiscale e la fonte ufficiale: se c’e li, e valida a tutti gli effetti.Opzione 4: Tessera business e fatturazione cumulativaPer chi fa molti rifornimenti al mese, la soluzione piu professionale sono le carte business (chiamate anche “carte carburante” o “fuel card”) emesse dalle principali compagnie:Eni Multicard / Eni Plus BusinessQ8 Card / Q8 TankcardTamoil Easy CardEsso CardShell Card (per chi opera anche all’estero)UTA, DKV, Edenred (carte multimarca per flotte aziendali)VantaggiOgni rifornimento e automaticamente registrato a tuo nomeA fine mese ricevi una fattura elettronica cumulativa con il riepilogo di tutti i rifornimenti, perfettamente dettagliataNessun rischio di “scontrino solo”: il sistema sa gia chi seiSpesso include reportistica avanzata su consumi, chilometraggio, controllo flottaE’ la soluzione consigliata per agenti di commercio, flotte aziendali, autotrasportatori, ma anche per professionisti con molti spostamenti. L’attivazione e gratuita o costa poche decine di euro l’anno, ampiamente compensate dal risparmio in tempo e dal rischio azzerato di “scontrini persi”. Cosa NON si puo farePer chiarezza assoluta, ecco una lista di cose che molti contribuenti credono di poter fare ma che non sono ammesse dal fisco italiano:Richiedere la fattura mesi dopo il rifornimento. Oltre il mese di erogazione, il distributore non puo (e di solito non vuole) emettere fattura retroattiva. La pratica si chiama “fatturazione differita” ma ha tempi precisi che, per il carburante, coincidono con il mese.Riconvertire lo scontrino in scheda carburante. La scheda carburante e abolita dal 2019. Anche se trovi vecchi modelli online, non hanno alcun valore fiscale.Allegare lo scontrino in dichiarazione come “giustificativo”. Il fisco vuole fattura elettronica, non scontrini cartacei. Allegarli serve a poco.Far fare al commercialista una “fattura riepilogativa” interna. Il commercialista non puo emettere fattura al posto del distributore, perche non ha venduto il carburante.Richiedere il rimborso IVA su scontrino al fornitore. Lo scontrino non contiene l’identificazione del cessionario (cioe il tuo) e quindi non e idoneo come documento contabile B2B.Pretendere la fattura se hai pagato in contanti. Anche con fattura, il pagamento non tracciato rende la spesa non deducibile e l’IVA non detraibile. Servono entrambi i requisiti.Tempistiche: la regola di fine meseRiassumiamo schematicamente i tempi entro cui agire per non perdere il diritto a deducibilita e detrazione IVA:Entro 24-48 ore: tempo ideale per l’uso delle app (Eni Station+, Q8 Smart, Tamoil). E’ il momento in cui lo scontrino e ancora “fresco” nei sistemi e il QR code o il riconoscimento geografico funzionano al meglio.Entro fine mese di erogazione: e’ il termine ultimo per richiedere fattura al distributore. Per legge la fattura puo essere emessa entro questo termine (anche piu tardi se la prestazione e gia stata fatturata in formato elettronico, ma con il carburante il riferimento operativo e fine mese).Entro il 15 del mese successivo: termine massimo per la liquidazione IVA mensile del fornitore. Oltre questo, il gestore potrebbe rifiutare di emettere fattura retroattiva perche complicherebbe la sua contabilita.Oltre fine mese: nella stragrande maggioranza dei casi, l’importo e perso ai fini IVA e ai fini reddito.Consiglio pratico: il giorno 25 di ogni mese, fai un controllo dei tuoi scontrini di carburante “orfani” e attiva il recupero. Aspettare gli ultimi giorni e rischioso, perche se trovi resistenza dal gestore non hai piu tempo per soluzioni alternative. Richiesta formale via PEC alla compagniaSe il gestore del singolo distributore rifiuta di emettere la fattura nonostante tu sia nei termini, hai a disposizione una via alternativa: la richiesta formale alla compagnia petrolifera (la societa “madre” del marchio).Come procedereRecupera l’indirizzo PEC del servizio clienti della compagnia (Eni, Q8, Tamoil, Esso, IP). Lo trovi sul sito ufficiale, sezione contatti aziendaliScrivi una mail/PEC con: dati anagrafici e P.IVA, dati del distributore (indirizzo, gestore se noto), copia dello scontrino, prova del pagamento tracciato (estratto conto o ricevuta bancomat)Indica i tuoi dati di fatturazione: ragione sociale, P.IVA, codice destinatario o PECChiedi esplicitamente l’emissione della fattura elettronica per la transazione, citando il diritto del cessionario soggetto IVA a ricevere fattura ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72Cosa puoi ottenereLa compagnia, nei limiti dei tempi tecnici, contattera il gestore del distributore e, se la transazione e tracciata e regolare, fara emettere la fattura. Non e una garanzia assoluta, ma molto spesso funziona, soprattutto per le compagnie strutturate (Eni e Q8 hanno servizi clienti molto efficienti).Se la richiesta arriva oltre il mese di erogazione, la possibilita di ottenere la fattura si riduce drasticamente. Ma la PEC vale la pena di farla comunque, soprattutto se l’importo e significativo.Cosa succede se non recuperi la fatturaSe nessuna delle opzioni precedenti funziona e ti rimane in mano solo lo scontrino, ecco le conseguenze fiscali concrete:IVA non detraibile. Quel 22% di IVA e perso: non puo essere portato in detrazione nella liquidazione periodica.Costo non deducibile. L’importo (al netto IVA) non puo essere portato come costo nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Non riduce l’imponibile.Spesa “in nero” fiscalmente. Anche se hai pagato con bancomat e quindi e tutto tracciato, dal punto di vista fiscale e come se quel rifornimento non fosse mai avvenuto. Hai pagato di tasca tua, senza alcun beneficio fiscale.Carico personale del titolare/socio. In caso di societa, l’addebito del bancomat aziendale per una spesa non deducibile potrebbe essere riqualificato come prelievo personale (utile da socio o compenso amministratore), con relative conseguenze.Esempio numerico: 70 euro di rifornimento (importo medio per un’auto aziendale).IVA inclusa nei 70 euro: circa 12,62 euroImponibile (costo netto): circa 57,38 euroSenza fattura: perdi 12,62 euro di IVA + circa 15,90 euro di IRES/IRPEF non risparmiate sul costo non dedotto (al 27,9% di tassazione media)Costo reale del rifornimento “in nero”: circa 28,52 euro in piu rispetto a uno con fattura correttaSu 50 rifornimenti l’anno, sono oltre 1.400 euro di tasse pagate in piu per pura mancanza di documentazione. Ne vale la pena perdere 5 minuti per una fattura. Forfettario: serve comunque la fattura?Domanda frequente per le partite IVA piu piccole: “Sono in regime forfettario, le spese non le scarico comunque. Mi serve davvero la fattura del carburante?”La risposta corretta e: fiscalmente no, contabilmente si.Ai fini IRPEF/IRES: il forfettario calcola il reddito con coefficienti di redditivita predeterminati. Le spese effettive non vengono dedotte. Quindi avere o non avere la fattura del carburante non cambia la tua tassazione.Ai fini IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ne la detrae sugli acquisti. Anche qui, la fattura del carburante non porta vantaggi diretti.Tuttavia, e bene avere la fattura per:Registro contabile e tenuta documentale (sempre obbligatoria, anche per i forfettari)Tracciabilita aziendale in caso di controlli o di passaggio futuro al regime ordinarioEventuale verifica del fatturato e dei costi sostenuti, utile in fase di pianificazione fiscaleCoerenza tra movimenti bancari e operazioni dichiarate (l’addebito del bancomat aziendale deve corrispondere a un giustificativo)Se sei forfettario e hai ricevuto solo lo scontrino, in pratica non perdi soldi se non recuperi la fattura, ma e una buona abitudine farlo lo stesso. Soprattutto se prevedi di superare le soglie e passare al regime ordinario in futuro.Come prevenire il problemaRecuperare una fattura “scordata” e’ fattibile ma fastidioso. La strategia migliore e prevenire. Ecco quattro abitudini che azzerano il rischio di “scontrini orfani”:1. Iscriviti alle app dei distributori abitualiSe ti rifornisci sempre nei soliti 2-3 distributori (sotto casa, sotto l’ufficio, sull’autostrada per il cliente principale), scarica e configura le app di quelle compagnie. Eni Station+, Q8 Smart e Tamoil App sono tutte gratuite, e una volta inseriti i dati fiscali la fatturazione e automatica o quasi.2. Carta business con fatturazione automaticaUna fuel card aziendale (Eni Multicard, Q8 Card, Shell Card o multimarca come UTA, DKV) elimina alla radice il problema: ogni rifornimento e gia tuo, la fattura cumulativa arriva a fine mese senza che tu debba muovere un dito. Costo: pochi euro l’anno o gratuito.3. Usa SEMPRE la carta aziendale tracciataNiente contanti, mai. Il pagamento tracciabile e un requisito di legge per la deducibilita: se paghi in contanti, anche con fattura non puoi dedurre nulla. Tieni separata la carta aziendale da quella personale e non confondere i due circuiti.4. Routine di fine meseFissa un promemoria il 25 di ogni mese: controlla il cassetto fiscale per verificare le fatture ricevute, confrontale con gli addebiti del bancomat aziendale e individua eventuali “buchi”. Hai ancora 5-6 giorni per recuperare. Questa routine, abbinata a una fuel card, ti protegge al 99%. FAQ – Domande frequentiPosso usare lo scontrino come prova della spesa anche senza fattura?No. Lo scontrino e’ un corrispettivo telematico ed e prova della transazione commerciale, ma non e documento fiscalmente valido per la deducibilita o detraibilita IVA in capo a soggetti con partita IVA. Per il fisco italiano, dal 2019 l’unico documento valido e la fattura elettronica trasmessa via SDI.Quanto tempo ho per richiedere la fattura dopo il rifornimento?Operativamente entro la fine del mese di erogazione. Per le app (Eni Station+, Q8 Smart, Tamoil), il tempo utile e tipicamente 24-72 ore. Oltre il mese, le possibilita di ottenere fattura retroattiva si riducono drasticamente.Il gestore del distributore puo rifiutare di emettere la fattura?Si, puo rifiutarsi se: (a) non sei nei termini (oltre fine mese), (b) non hai prove sufficienti del pagamento, (c) il sistema di cassa ha gia chiuso la liquidazione IVA, (d) sei un soggetto non identificato (nessun codice destinatario o PEC). Se ritieni il rifiuto ingiustificato, puoi rivolgerti via PEC alla compagnia petrolifera.Esiste ancora la scheda carburante cartacea?No. La scheda carburante cartacea e abolita dal 1 gennaio 2019. Eventuali blocchetti ancora in circolazione non hanno alcun valore fiscale. Dal 2019 vale solo la combinazione fattura elettronica + pagamento tracciabile.Cosa succede se ho pagato in contanti e ho solo lo scontrino?Anche se recuperassi la fattura, il pagamento non tracciato rende la spesa non deducibile e l’IVA non detraibile. Per il carburante e’ obbligatorio per legge (art. 1 c. 922 L. 205/2017) il pagamento con strumenti tracciabili: bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento riconosciute. Senza questo, la fattura non basta.Sono in regime forfettario: devo recuperare comunque la fattura?Fiscalmente no (il forfettario non deduce le spese effettive), ma contabilmente si consiglia di averla per: tenuta documentale corretta, tracciabilita aziendale, eventuale passaggio futuro al regime ordinario, coerenza con i movimenti bancari aziendali.Se uso un’app di pagamento, la fattura arriva automaticamente?Solo se l’app e configurata con i tuoi dati fiscali (P.IVA, codice destinatario o PEC) e se hai effettuato il pagamento direttamente tramite l’app, non con bancomat fisico in cassa. App come Eni Station+, Q8 Easy, Telepass Pay e MyCicero generano la fattura in automatico al momento del pagamento.Posso recuperare scontrini di rifornimenti fatti molti mesi fa?Praticamente no. Oltre il mese di erogazione, l’emissione di fattura retroattiva e estremamente difficile e nella maggior parte dei casi viene rifiutata. L’importo va considerato fiscalmente perso: non puoi piu detrarre IVA ne dedurre il costo.Conclusione: prevenire e meglio che recuperareRecuperare una fattura elettronica del carburante quando hai solo lo scontrino e possibile, ma a tempo. Hai a disposizione opzioni concrete: tornare al distributore, usare le app di Eni, Q8 e Tamoil, controllare il cassetto fiscale, scrivere via PEC alla compagnia. Ma tutto deve avvenire entro la fine del mese di erogazione, altrimenti l’importo e perso ai fini IVA e ai fini reddito.La strategia vincente e la prevenzione: app installate, fuel card aziendale, pagamento sempre tracciato, controllo a fine mese del cassetto fiscale. Cinque minuti di organizzazione che valgono migliaia di euro l’anno in tasse correttamente risparmiate.Per la guida completa alla fatturazione elettronica del carburante con tutte le compagnie e i casi particolari (auto promiscua, agenti di commercio, regime forfettario, autotrasporto) leggi: Fattura Elettronica Carburante 2026: Guida Completa Eni, Q8, Tamoil, Esso e IP.Hai dubbi sulla deducibilita del carburante della tua auto aziendale o vuoi un controllo della tua contabilita carburanti? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a configurare correttamente fuel card, app di compagnia e procedure interne per non perdere mai una fattura. Chiamaci al 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 o vieni in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-17 14:00:002026-05-24 09:36:42Fattura Elettronica da Scontrino Carburante 2026: Come Ottenerla Quando Non l’Hai Chiesta
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più convenienteSe sei un lavoratore autonomo o una partita IVA in regime forfettario, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: conviene davvero pagare l’imposta sostitutiva del 15% o, in certi casi, sarebbe meglio passare alla tassazione ordinaria IRPEF? La risposta non è sempre scontata e dipende da molti fattori: il tuo reddito, le spese che sostieni, i carichi familiari, le detrazioni a cui hai diritto.In questo articolo analizziamo nel dettaglio la differenza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria nel 2026, con esempi pratici e tabelle comparative per aiutarti a capire qual è la scelta più conveniente per la tua situazione specifica.Cos’è l’imposta sostitutiva: spiegazione sempliceL’imposta sostitutiva è una tassa unica che, come suggerisce il nome, sostituisce un insieme di imposte ordinarie. Nel caso del regime forfettario, l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) sostituisce tre imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)Addizionale regionale IRPEFAddizionale comunale IRPEFIn pratica, invece di calcolare la tua aliquota marginale IRPEF, aggiungere le addizionali regionali (che variano da regione a regione, generalmente tra lo 0,7% e il 3,33%) e quella comunale, paghi un’unica aliquota fissa applicata sul reddito imponibile forfettizzato.La base imponibile del forfettario non è il ricavo lordo, ma il reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività alla tipologia di attività svolta. Per esempio, un professionista (commercialista, avvocato, consulente) con coefficiente del 78% che incassa 50.000 euro di ricavi paga l’imposta sostitutiva su 39.000 euro (50.000 × 78%), non sull’intero importo. Come funziona la tassazione ordinaria IRPEF 2026Chi non è in regime forfettario — oppure ha superato i limiti di ricavi (85.000 euro annui, con uscita immediata a 100.000 euro) — entra nella tassazione ordinaria IRPEF. Questo sistema è basato su scaglioni progressivi: più guadagni, più alta è l’aliquota marginale che si applica sulla parte di reddito che supera la soglia.Dal 2024, con la riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023), gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Da 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%A questi scaglioni si aggiungono le addizionali regionali e comunali che, in media, portano la pressione fiscale effettiva a circa 1-3 punti percentuali in più. Tuttavia, chi è in regime ordinario può beneficiare di numerose detrazioni e deduzioni che abbassano la base imponibile o direttamente l’imposta dovuta: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, figli a carico, spese per istruzione, bonus edilizi e molto altro. Confronto diretto: imposta sostitutiva vs IRPEF ordinariaVediamo ora un confronto pratico tra i due sistemi, partendo da alcune premesse fondamentali.Nel regime forfettario:L’imposta è fissa al 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Si applica sul reddito forfettizzato (ricavi × coefficiente di redditività)Non si possono dedurre le spese effettive sostenuteNon si beneficia di detrazioni IRPEF (mutuo, spese mediche, figli, ecc.)I contributi INPS si deducono integralmente dal reddito imponibileNon si applica l’IRAP (salvo casi specifici di utilizzo di lavoro dipendente)Nel regime ordinario:L’imposta è progressiva secondo gli scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%)Si deducono le spese professionali effettive (cancelleria, software, affitti, trasferte, ecc.)Si beneficia di tutte le detrazioni IRPEF: spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.Si pagano le addizionali regionale e comunalePotrebbe applicarsi l’IRAP per alcune categorie Esempio pratico 1: Consulente con ricavi 40.000 euroSupponiamo che Marco sia un consulente informatico con ricavi annui di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Ha spese professionali effettive di circa 5.000 euro l’anno, un mutuo sulla prima casa, due figli a carico e spese mediche per 2.000 euro.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi40.000 €40.000 €Reddito imponibile (ante contributi)31.200 € (40.000 × 78%)35.000 € (40.000 – 5.000 spese)Contributi INPS (Gestione Separata 26,07%)~8.134 € (dedotti da imponibile)~8.134 € (dedotti da reddito)Reddito imponibile finale23.066 €26.866 €Imposta sul reddito3.460 € (15% su 23.066)~6.179 € (IRPEF scaglioni)Addizionali regionali/comunali0~600 €Detrazioni (mutuo, figli, spese mediche)0-2.400 € (stima)Imposta netta dovuta~3.460 €~4.379 €In questo esempio, il regime forfettario risulta più conveniente di circa 900 euro l’anno. Tuttavia, se Marco avesse detrazioni molto più elevate (ad esempio un mutuo importante, tre figli, o spese mediche significative), il vantaggio del forfettario potrebbe ridursi o addirittura invertirsi.Quando la tassazione ordinaria può essere più convenienteContrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre l’imposta sostitutiva al 15% è la scelta ottimale. Esistono alcune situazioni specifiche in cui la tassazione IRPEF ordinaria può risultare più vantaggiosa. Ecco le più comuni. 1. Spese professionali elevate e realiIl regime forfettario non consente di dedurre le spese professionali effettive: vengono sostituite dal coefficiente di redditività che, nella migliore delle ipotesi, presume una quota di spese del 22% (per i professionisti con coefficiente 78%). Se le tue spese reali sono significativamente superiori alla quota forfettizzata — per esempio sei un fotografo con molte attrezzature, un medico con uno studio attrezzato, un artigiano con materiali costosi — il regime ordinario ti permette di dedurre l’eccedenza abbassando la base imponibile effettiva.Esempio: Un architetto con ricavi di 60.000 euro ha spese effettive di 20.000 euro (affitto studio, software, trasferte, assicurazione professionale). Con il forfettario, il reddito imponibile è 60.000 × 78% = 46.800 euro. Con l’ordinario è 60.000 – 20.000 = 40.000 euro. La differenza di base imponibile è 6.800 euro, che all’aliquota ordinaria del 23% vale circa 1.564 euro di risparmio.2. Detrazioni IRPEF molto elevateChi ha un mutuo consistente sulla prima casa, numerosi figli a carico, spese mediche significative, spese per istruzione o bonus edilizi importanti, nel regime ordinario può portare in detrazione queste voci direttamente dall’imposta dovuta. Nel regime forfettario, invece, nessuna di queste detrazioni è applicabile.Le principali detrazioni che si perdono nel forfettario includono:Interessi passivi sul mutuo prima casa (detrazione 19% su max 4.000 euro = fino a 760 euro/anno)Spese mediche e sanitarie (detrazione 19% sulla parte eccedente 129,11 euro)Detrazione per figli a carico oltre 21 anni (950 euro per figlio)Spese per istruzione (rette scolastiche, università)Contributi a fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro)Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energeticaSe la somma delle detrazioni a cui hai diritto supera la differenza di imposta tra i due regimi, il regime ordinario diventa più conveniente.3. Redditi molto bassi: la no tax areaPer i lavoratori dipendenti esiste la cosiddetta “no tax area”: una fascia di reddito esente da IRPEF grazie alle detrazioni automatiche per lavoro dipendente. Analogamente, anche per i lavoratori autonomi esistono detrazioni di base che, con redditi molto bassi, possono azzerare o ridurre drasticamente l’IRPEF dovuta in regime ordinario.Se il tuo reddito annuo è molto contenuto (indicativamente sotto i 12.000-15.000 euro), la tassazione effettiva in regime ordinario potrebbe risultare inferiore al 15% dell’imposta sostitutiva forfettaria, grazie alle detrazioni per lavoro autonomo e familiari.Esempio pratico 2: quando il regime ordinario vincePrendiamo il caso di Laura, grafica freelance con ricavi di 45.000 euro, coefficiente 78%, ma con molte spese deducibili: affitto studio (6.000 euro/anno), software e abbonamenti professionali (3.000 euro), attrezzature (2.000 euro/anno), formazione (1.500 euro). Totale spese reali: 12.500 euro. Ha anche un mutuo sulla prima casa con interessi di 3.500 euro e tre figli a carico.VoceRegime ForfettarioRegime OrdinarioRicavi45.000 €45.000 €Reddito ante contributi35.100 € (45.000 × 78%)32.500 € (45.000 – 12.500)Contributi INPS (~26,07%)~9.151 €~8.473 €Reddito imponibile netto25.949 €24.027 €Imposta lorda sul reddito3.892 € (15%)~5.526 € (23% su 24.027)Addizionali regionali/comunali0~550 €Detrazioni: mutuo (19% × 3.500)0-665 €Detrazioni: 3 figli a carico (950 × 3)0-2.850 €Altre detrazioni stimate0-400 €Imposta netta totale3.892 €2.161 €In questo scenario, la tassazione ordinaria fa risparmiare a Laura circa 1.731 euro l’anno. Il regime forfettario, apparentemente più semplice e con aliquota più bassa, in realtà comporta un onere fiscale significativamente maggiore per chi ha figli numerosi e mutuo. Il fattore contributi INPS nel confrontoUn elemento spesso trascurato nel confronto è il trattamento dei contributi INPS. In entrambi i regimi, i contributi INPS sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta. Tuttavia, per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario è prevista una riduzione del 35% sui contributi fissi, il che abbassa ulteriormente il carico contributivo totale nel forfettario.Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo è del 26,07% (senza altra copertura previdenziale) o del 24% (con altra copertura, ad esempio pensionati). Questo vale sia in regime forfettario che ordinario, quindi non cambia il confronto tra i due sistemi per questa categoria.Il caso speciale: imposta sostitutiva al 5% per le nuove attivitàPer chi avvia una nuova attività senza aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nella stessa forma, il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni. Questo è un vantaggio enorme rispetto alla tassazione ordinaria, che difficilmente può essere compensato da detrazioni e spese deducibili.Con il 5%, l’imposta sostitutiva è così bassa che anche chi ha molte detrazioni raramente trova conveniente la tassazione ordinaria. L’unico caso in cui potrebbe valere la pena valutare l’ordinario anche durante i primi 5 anni è quello di chi ha perdite d’esercizio significative (cosa difficile da verificare nel forfettario dove si usa il coefficiente).Tabella riepilogativa: regime forfettario vs ordinario 2026CaratteristicaRegime ForfettarioRegime OrdinarioAliquota imposta5% (startup) o 15% fisso23% – 35% – 43% progressivoAddizionali regionali/comunaliNOSI (0,7% – 3,33% + comunale)IRAPNO (per la maggior parte)Dipende dall’attivitàDeduzione spese effettiveNO (solo coefficiente forfettario)SI (spese inerenti e documentate)Detrazioni IRPEF (mutuo, mediche, figli)NOSIRiduzione contributi INPS (artig./comm.)SI (-35%)NOIVANon addebitata né detrattaPieno regime IVALimite ricavi85.000 euro (100.000 uscita immediata)Nessun limiteRitenuta d’acconto ricevutaNO (esonero)SI (20%)Semplificazione contabileMassimaContabilità completaAltri fattori da considerare oltre all’impostaIl confronto tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria non riguarda solo il carico fiscale immediato. Ci sono altri aspetti importanti da valutare prima di prendere una decisione. L’IVA: un fattore spesso sottovalutatoNel regime forfettario non si applica l’IVA né sulle fatture emesse né sugli acquisti. Questo può essere un vantaggio se i tuoi clienti sono privati (consumatori finali) che non possono recuperare l’IVA: le tue tariffe appaiono più competitive. Viceversa, se lavori prevalentemente con aziende e professionisti in grado di detrarre l’IVA, la presenza o assenza di IVA in fattura non cambia il costo finale per loro.Attenzione però: se acquisti beni strumentali o servizi con IVA significativa (attrezzature, software, affitti), in regime forfettario non puoi recuperare quella IVA, che diventa un costo aggiuntivo. Questo elemento va aggiunto al calcolo complessivo di convenienza.La semplificazione contabile e i costi del commercialistaIl regime forfettario è molto più semplice da gestire: non hai l’obbligo di tenere i registri contabili tradizionali, non devi liquidare l’IVA periodicamente, e la dichiarazione dei redditi (quadro LM del Modello Redditi PF) è più snella. Questo significa costi di gestione contabile più bassi e meno tempo dedicato agli adempimenti.Chi passa al regime ordinario deve mettere in conto un aumento delle spese per il commercialista e una maggiore complessità burocratica. Questi costi — spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro aggiuntivi l’anno rispetto al forfettario — andrebbero sottratti dal risparmio fiscale teorico per avere il vantaggio netto reale.Pensione futura e contributi previdenzialiUn aspetto strategico da non trascurare è l’impatto sulla pensione futura. I contributi INPS versati (sia in regime forfettario che ordinario) determinano il montante contributivo che concorre al calcolo della pensione con il sistema contributivo. La riduzione del 35% sui contributi fissi per artigiani e commercianti forfettari significa contributi più bassi, ma anche una pensione futura potenzialmente ridotta. Chi guarda al lungo periodo potrebbe preferire contributi pieni in regime ordinario.La questione delle perdite fiscaliIn regime forfettario non si generano perdite fiscali riportabili agli anni successivi: anche se hai spese superiori ai ricavi forfettizzati, non puoi sfruttare questo svantaggio nei periodi successivi. In regime ordinario, le perdite d’esercizio del primo triennio di attività sono riportabili integralmente negli anni successivi, e le perdite degli anni seguenti sono deducibili nei limiti dell’80% del reddito. Se stai attraversando un periodo di investimento iniziale con costi elevati, l’ordinario può offrire una migliore gestione delle perdite.Come calcolare la convenienza nel tuo caso specificoData la complessità del confronto, non esiste una risposta valida per tutti. Il calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria deve tenere conto di:Ricavi previsti e loro andamento nel tempoSpese professionali effettive confrontate con il coefficiente di redditivitàCarico familiare: figli, coniuge a carico, anziani a caricoMutuo prima casa: interessi passivi detraibiliSpese mediche e sanitarieContributi a fondi pensioneIVA non recuperabile sugli acquisti professionaliCosti aggiuntivi di gestione contabile in regime ordinarioRiduzione contributi INPS disponibile nel forfettario (solo per artigiani/commercianti)Prospettiva di lungo periodo: crescita ricavi, pensione futuraLa simulazione corretta richiede di calcolare l’imposta effettiva in entrambi i regimi, applicando tutte le detrazioni e deduzioni reali a cui hai diritto, e poi confrontare il netto finale. Questo calcolo è preciso e personalizzato: è il tipo di analisi che i professionisti del CAF Centro Fiscale eseguono quotidianamente per i propri clienti.Il check rapido: la regola del polliceSe vuoi fare una prima valutazione rapida, ecco alcuni indicatori che suggeriscono di approfondire il confronto con la tassazione ordinaria:Hai figli a carico (specialmente più di due)Hai un mutuo sulla prima casa con interessi superiori a 2.000 euro/annoLe tue spese professionali effettive superano significativamente la quota forfettizzataHai spese mediche o per disabilità rilevantiStai investendo molto nell’attività e potresti avere perdite nei primi anniI tuoi ricavi sono inferiori a 15.000-20.000 euro e hai detrazioni familiari significativeSe ti riconosci in almeno due di queste situazioni, vale la pena fare un calcolo dettagliato prima di assumere che il regime forfettario sia automaticamente più conveniente.Come si esce dal regime forfettario e si passa all’ordinarioSe hai deciso che per la tua situazione la tassazione ordinaria è più conveniente, devi sapere come funziona il passaggio. Il regime forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: per uscirne volontariamente si applica il principio dell’opzione.Secondo le norme vigenti, chi vuole applicare la tassazione ordinaria pur avendo i requisiti per il forfettario può farlo per opzione, manifestata con il comportamento concludente (ovvero applicando l’IVA e tenendo la contabilità ordinaria) e confermata nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno 3 anni: non puoi entrare e uscire dal forfettario ogni anno a piacimento.Al contrario, se superi il limite di ricavi di 85.000 euro (o 100.000 euro con uscita immediata), il passaggio al regime ordinario avviene automaticamente dall’anno successivo (o immediatamente per la soglia dei 100.000 euro).Prima di optare per l’uscita volontaria, è quindi essenziale essere certi che la convenienza economica del regime ordinario sia duratura e non solo relativa a un anno particolare. Domande frequenti (FAQ)L’imposta sostitutiva al 15% è sempre più conveniente dell’IRPEF?No, non sempre. Il 15% dell’imposta sostitutiva sembra basso rispetto al 23% del primo scaglione IRPEF, ma si applica su un reddito forfettizzato (coefficiente di redditività) senza poter detrarre nulla. Chi ha molte detrazioni familiari o professionali può pagare meno con la tassazione ordinaria, nonostante le aliquote apparentemente più alte.Se sono in regime forfettario posso detrarre le spese mediche?No. Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, quindi non puoi beneficiare delle detrazioni IRPEF per spese mediche, mutuo, figli a carico o altri oneri detraibili. Questa è una delle principali limitazioni del regime agevolato.Posso uscire dal forfettario ogni anno per scegliere il regime più conveniente?No. Se esci volontariamente dal regime forfettario (pur avendo i requisiti per restare) per optare per la tassazione ordinaria, l’opzione vincola per almeno 3 anni. Non è possibile fare un confronto annuale e scegliere il regime più conveniente di volta in volta.Qual è il reddito soglia sotto il quale l’ordinario diventa conveniente?Non esiste una soglia universale: dipende dalle detrazioni disponibili e dalla categoria di attività. Indicativamente, con ricavi inferiori a 15.000-18.000 euro e detrazioni familiari significative, la tassazione ordinaria può diventare competitiva. Ma anche con ricavi più alti e spese professionali elevate, il confronto può pendere dalla parte dell’ordinario. Serve sempre una simulazione personalizzata.Se perdo i requisiti del forfettario, torno automaticamente all’IRPEF ordinaria?Sì. Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi, dall’anno successivo esci automaticamente dal regime forfettario ed entri nella tassazione ordinaria IRPEF. Se superi i 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata già dall’anno in cui avviene il superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive.I contributi INPS sono deducibili anche nel regime forfettario?Sì. I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito imponibile anche nel regime forfettario, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Per gli artigiani e i commercianti forfettari, in aggiunta, è prevista una riduzione del 35% sui contributi previdenziali fissi, che abbassa ulteriormente il carico complessivo.Conclusione: come scegliere il regime fiscale più conveniente per teLa scelta tra imposta sostitutiva al 15% del regime forfettario e tassazione ordinaria IRPEF non è mai automatica né scontata. In molti casi il forfettario è più conveniente grazie all’aliquota fissa bassa, alla semplicità contabile e all’esonero dalle addizionali. Ma esistono situazioni concrete — numerosi figli a carico, mutuo importante, spese professionali elevate, redditi bassi con detrazioni significative — in cui la tassazione ordinaria risulta più vantaggiosa anche per chi avrebbe diritto al regime agevolato.La cosa più importante da ricordare è che un confronto serio tra i due regimi richiede una simulazione personalizzata basata sulla tua situazione fiscale reale: ricavi, spese, carichi familiari, detrazioni disponibili. Non affidarti a regole generali o a calcoli approssimativi.Se vuoi capire quale regime è davvero più conveniente per la tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per analizzare il tuo profilo fiscale e aiutarti a prendere la decisione migliore. I nostri esperti possono eseguire la simulazione comparativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli che spesso vengono trascurati nel calcolo fai-da-te.Puoi contattarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine.Leggi anche: Forfettari: si avvicina la scadenza del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte e IRPEF maggiorazione 2026: scadenza 30 luglio, come pagare senza sanzioni. Luglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 16:07:312026-07-16 15:34:39Imposta sostitutiva 2026: quando la tassazione ordinaria è più conveniente
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOContabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime ConvieneSei davanti al bivio fiscale piu importante della tua vita da partita IVA: regime forfettario o contabilita semplificata? La scelta sbagliata puo costarti migliaia di euro all’anno in tasse e adempimenti inutili. In questa guida completa 2026 troverai il confronto definitivo punto per punto, tre esempi numerici concreti e una tabella decisionale per capire in cinque minuti quale regime fa per te.Il regime forfettario, con la sua aliquota sostitutiva del 5% o 15% e gli adempimenti minimi, sembra sempre la scelta piu conveniente. In realta esistono situazioni specifiche in cui la contabilita semplificata, pur con IVA al 22% e IRPEF a scaglioni 23-43%, permette di pagare meno tasse e gestire meglio l’attivita. Vediamo insieme tutti i dettagli.Indice dei contenutiCos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)Cos’e la contabilita semplificata 2026Confronto punto per punto: tabella completaQuando conviene il regime forfettarioQuando conviene la contabilita semplificataEsempio 1: consulente 50K compensi, 5K costiEsempio 2: consulente 50K compensi, 25K costiEsempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costiCome passare da forfettario a semplificataCome passare da semplificata a forfettarioCasi particolari: startup, sportivi, professioniTabella decisionale: scegli in 5 minutiDomande frequenti (FAQ)★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e il regime forfettario 2026 (riepilogo veloce)Il regime forfettario e il regime fiscale agevolato pensato per piccole partite IVA, professionisti e ditte individuali. Introdotto dalla Legge di Stabilita 2015 e modificato negli anni, nel 2026 mantiene le caratteristiche principali consolidate dalle ultime riforme.Caratteristiche principali del forfettario 2026Limite ricavi/compensi: 85.000 euro (annui, ragguagliati ad anno se inizi attivita in corso d’anno)Aliquota sostitutiva 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attivita (no mera prosecuzione, niente attivita uguale nei 3 anni precedenti)Aliquota sostitutiva 15% dal sesto anno o se non rispetti i requisiti startupCoefficiente di redditivita per categoria ATECO (dal 40% al 86%): determina la base imponibile in modo forfettarioNO IVA in fattura: non addebiti IVA al cliente e non puoi detrarre quella sugli acquistiNO ritenuta d’acconto: il cliente non ti trattiene il 20% (con dichiarazione esplicita)Costi NON deducibili: paghi le tasse sul forfettario indipendentemente dai costi reali sostenutiAdempimenti minimi: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA Coefficienti di redditivita per categoriaCategoria attivitaCoefficienteEsempio ATECOIndustrie alimentari e bevande40%10.xx, 11.xxCommercio all’ingrosso e dettaglio40%45-46-47.xxCommercio ambulante alimentari40%47.81Commercio ambulante altri prodotti54%47.82-47.89Costruzioni e immobiliare86%41-43, 68.xxIntermediari del commercio62%46.1xServizi alloggio e ristorazione40%55-56.xxAttivita professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri)78%69-71-74.xxAltre attivita economiche67%varieEsempio pratico: un consulente con codice ATECO professionale (coefficiente 78%) che fattura 50.000 euro avra una base imponibile forfettaria di 39.000 euro (50.000 x 78%), indipendentemente dai costi reali sostenuti. Questo e il punto cruciale del confronto con la semplificata.Cos’e la contabilita semplificata 2026La contabilita semplificata e il regime contabile naturale per imprese individuali e societa di persone che superano i limiti del forfettario ma restano entro soglie precise. E “semplificata” rispetto alla contabilita ordinaria (obbligatoria oltre certi limiti), ma comporta comunque adempimenti significativi.Caratteristiche principali della semplificata 2026Limite ricavi servizi: 500.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)Limite ricavi commercio: 800.000 euro annui (oltre, scatta la contabilita ordinaria)Tassazione IRPEF a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni 2026)Addizionali regionali e comunali: dall’1,23% al 3,33% circa (variano per regione/comune)IVA ordinaria: applichi il 22% (o aliquote ridotte 4%, 5%, 10% per beni specifici) e detrai quella sugli acquistiCosti DEDUCIBILI: deduci tutti i costi inerenti l’attivita (materie prime, affitti, utenze, consulenze, carburante, etc.)Ammortamenti beni strumentali: deduci il costo dei beni strumentali (computer, auto, macchinari) in piu anni secondo coefficienti ministerialiTenuta registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) e Modello Redditi PFAdempimenti: dichiarazione IVA annuale, LIPE trimestrali, F24 mensile o trimestrale, esterometroPrincipio di cassa o competenza?Dal 2017 la contabilita semplificata applica il principio di cassa (con alcune eccezioni). Significa che ricavi e costi rilevano nell’anno in cui sono effettivamente incassati o pagati, non nell’anno in cui maturano. Questo e un vantaggio per chi gestisce cantieri o consulenze pluriennali. Confronto punto per punto: tabella completaEcco la tabella di confronto definitiva tra regime forfettario e contabilita semplificata. Tienila a portata di mano: e il riassunto piu utile dell’intera guida.CaratteristicaRegime forfettarioContabilita semplificataLimite ricavi/compensi85.000 euro500K servizi / 800K commercioTassazioneSostitutiva 5% (startup) o 15%IRPEF scaglioni 23-35-43% + addizionaliCosti deducibiliNO (forfait per coefficiente)SI (tutti i costi inerenti)AmmortamentiNOSI (beni strumentali)IVANO (non addebiti, non detrai)SI 22% (o aliquote ridotte)Ritenuta d’accontoNO (con dichiarazione)SI 20% per professionistiAdempimentiMinimi (no LIPE, no dich. IVA)Medi (LIPE, IVA, esterometro)Detrazioni IRPEFNO (no IRPEF da detrarre)SI (figli, coniuge, ristrutturazioni)AccontiSI (giugno + novembre)SI (giugno + novembre)BilanciNONO (semplificata, non ordinaria)F24TrimestraleMensile o trimestrale (volume)Fattura elettronicaSI (obbligatoria 2024+)SI (obbligatoria)ISA (indici affidabilita)NOSIContributi INPSRiduzione 35% opzionale (artigiani/commercianti)Standard senza riduzioneQuando conviene il regime forfettarioIl forfettario e oggettivamente piu conveniente in queste situazioni specifiche:Compensi sotto 85.000 euro: e l’unico modo per accedervi, oltre il limite il regime decade automaticamentePochi costi inerenti: se i tuoi costi reali sono inferiori al complemento del coefficiente (es: per coeff. 78%, costi sotto il 22% del fatturato), il forfait ti fa risparmiareAttivita di servizi/professionali pure: consulenza, coaching, formazione, servizi digitali con minime spese viveCliente prevalente B2C: se vendi a privati o forfettari, l’IVA al 22% sarebbe un sovrapprezzo che il cliente non recuperaVita semplice fiscale: niente registri IVA, niente LIPE, niente dichiarazione IVA, contabilita gestibile con foglio excelRiduzione contributi INPS 35%: artigiani e commercianti possono optare per il taglio dei contributi minimi (~1.300 euro/anno risparmiati)Niente ritenuta d’acconto: liquidita immediata, niente attesa rimborsi a creditoRegola pratica: se hai costi inferiori al 25-30% del fatturato e fatturi sotto 85K, nel 90% dei casi il forfettario e la scelta migliore. Quando conviene la contabilita semplificataLa contabilita semplificata, nonostante l’IRPEF a scaglioni e gli adempimenti maggiori, conviene oggettivamente in queste situazioni:Compensi sopra 85.000 euro: il forfettario e impossibile, scegli tra semplificata e ordinaria (sotto i limiti, semplificata)Costi importanti: se i costi reali superano il forfait del coefficiente (es: oltre 22% per coeff. 78%, oltre 14% per coeff. 86%), la deducibilita ti fa risparmiareAcquisto beni strumentali: macchinari, auto aziendali, attrezzature professionali con IVA significativa che recuperiCliente prevalente B2B: aziende e P.IVA ordinarie che recuperano l’IVA, quindi il 22% non pesaNecessita detrazioni IRPEF: figli a carico (950 euro per figlio), coniuge a carico (~800 euro), ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, spese medicheMagazzino e rimanenze: per chi vende prodotti, la deducibilita dei costi di acquisto e fondamentaleInvestimenti pluriennali: ammortamenti deducibili su 5-8 anni per beni strumentali importantiCompensazioni F24: crediti IRPEF, IVA o contributi compensabili con altre imposteRegola pratica: se hai costi superiori al 30-40% del fatturato e/o famiglia con detrazioni significative, fai sempre la doppia simulazione con il tuo CAF prima di scegliere.Esempio 1: consulente 50K compensi, 5K costiProfilo: consulente informatico, ATECO 62.02.00 (coefficiente 78%), Gestione Separata INPS, compensi annui 50.000 euro, costi reali 5.000 euro (laptop, software, formazione).Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euroContributi INPS Gestione Separata (26,07%): 39.000 x 26,07% = 10.167 euro (deducibili)Base imponibile dopo contributi: 39.000 – 10.167 = 28.833 euroImposta sostitutiva 15%: 28.833 x 15% = 4.325 euroTotale tasse + contributi: 14.492 euroReddito netto: 50.000 – 5.000 (costi reali) – 14.492 = 30.508 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 50.000 – 5.000 (costi reali) = 45.000 euroContributi INPS Gestione Separata (26,07%): 45.000 x 26,07% = 11.732 euro (deducibili)Base imponibile IRPEF: 45.000 – 11.732 = 33.268 euroIRPEF: 23% su 28.000 = 6.440 + 35% su 5.268 = 1.844 = 8.284 euroAddizionali regionali/comunali (~2%): 33.268 x 2% = 665 euroTotale tasse + contributi: 20.681 euroReddito netto: 50.000 – 5.000 – 20.681 = 24.319 euroRisultato Esempio 1: il forfettario fa risparmiare 6.189 euro all’anno. Con costi bassi e fatturato sotto 85K, il regime agevolato e nettamente piu conveniente. Anche considerando l’IVA al 22% (non addebitata in forfettario), per clienti B2C il vantaggio e ancora maggiore. Esempio 2: consulente 50K compensi, 25K costiProfilo: stesso consulente ATECO 62.02.00, ma con costi reali elevati: 25.000 euro (ufficio in affitto, collaboratori esterni, attrezzature, viaggi, formazione intensiva). Coniuge a carico, 1 figlio a carico.Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro (i costi reali NON contano)Contributi INPS: 10.167 euroImposta sostitutiva 15%: 4.325 euroTotale tasse + contributi: 14.492 euro (uguale all’esempio 1!)Reddito netto: 50.000 – 25.000 (costi reali) – 14.492 = 10.508 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 50.000 – 25.000 = 25.000 euroContributi INPS (26,07% su 25K): 25.000 x 26,07% = 6.518 euroBase imponibile IRPEF: 25.000 – 6.518 = 18.482 euroIRPEF lorda 23%: 4.251 euroDetrazioni: coniuge ~690 + figlio ~950 + lavoro autonomo ~1.000 = -2.640 euroIRPEF netta: 4.251 – 2.640 = 1.611 euroAddizionali (~2%): 370 euroTotale tasse + contributi: 8.499 euroReddito netto: 50.000 – 25.000 – 8.499 = 16.501 euroRisultato Esempio 2: la semplificata fa risparmiare 5.993 euro all’anno! Quando i costi reali superano largamente il forfait (qui 50% vs 22%) e ci sono detrazioni familiari, il regime ordinario torna nettamente piu conveniente. Inoltre la semplificata permette di recuperare l’IVA sui 25K di costi (~5.500 euro) se i clienti sono B2B.Esempio 3: artigiano 70K compensi, 30K costiProfilo: artigiano edile, ATECO 43.32.00 (coefficiente 86%), iscritto Gestione Artigiani INPS, ricavi 70.000 euro, costi reali 30.000 euro (materiali, mezzo, attrezzature, sub-appalti). Single, no detrazioni familiari.Calcolo regime forfettarioImponibile forfettario: 70.000 x 86% = 60.200 euroContributi Gestione Artigiani fissi minimi: ~4.300 euroContributi eccedenti il minimale (24% su quota oltre 18.555 euro): (60.200 – 18.555) x 24% = ~10.000 euroTotale contributi INPS: ~14.300 euroBase imponibile dopo contributi: 60.200 – 14.300 = 45.900 euroImposta sostitutiva 15%: 45.900 x 15% = 6.885 euroTotale tasse + contributi: 21.185 euroReddito netto: 70.000 – 30.000 – 21.185 = 18.815 euroCalcolo contabilita semplificataReddito imponibile: 70.000 – 30.000 = 40.000 euroContributi Gestione Artigiani: ~4.300 minimi + 24% su (40.000 – 18.555) = ~9.450 = ~13.750 euroBase imponibile IRPEF: 40.000 – 13.750 = 26.250 euroIRPEF 23%: 6.038 euroDetrazione lavoro autonomo: ~-1.100 euroIRPEF netta: 4.938 euroAddizionali (~2%): 525 euroTotale tasse + contributi: 19.213 euroReddito netto: 70.000 – 30.000 – 19.213 = 20.787 euroRisultato Esempio 3: la semplificata fa risparmiare 1.972 euro all’anno, ma con adempimenti molto piu pesanti. Bisogna inoltre considerare l’IVA al 22% sui materiali (recuperata in semplificata, costo netto in forfettario): per 30K di costi con IVA al 10-22%, sono altri 3.000-6.600 euro di vantaggio per la semplificata. In sintesi: con coefficiente alto 86% e costi importanti, la semplificata vince anche economicamente. Come passare da forfettario a semplificataIl passaggio dal regime forfettario alla contabilita semplificata puo avvenire per scelta volontaria o per fuoriuscita obbligatoria (superamento limite 85.000 euro o cause di esclusione).Procedura passo passoComportamento concludente: dal 1 gennaio dell’anno scelto, inizi ad addebitare IVA in fattura e tieni i registri IVA. Non e necessaria una comunicazione preventiva ad AdEComunicazione in dichiarazione IVA: nel quadro VO della dichiarazione IVA dell’anno successivo, comunichi l’opzione per il regime ordinario/semplificatoApertura registri IVA: registro acquisti, registro vendite o corrispettivi, eventuale registro beni ammortizzabili (se opti per esso)Iscrizione VIES: se hai clienti o fornitori UE, iscrizione tramite ANR/3 o quadro AA9 (telematicamente)Versamenti F24: passi da trimestrale a mensile/trimestrale a seconda del volume d’affariVincolo triennale: l’opzione vincola per almeno 3 anni, salvo modifica normativaFuoriuscita obbligatoria per superamento 85KSe nel corso dell’anno superi i ricavi/compensi di 85.000 euro:Tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal forfettario dall’anno successivoOltre 100.000 euro: esci nello stesso anno, devi addebitare IVA da quel momento e ricalcolare l’IVA sulle fatture gia emesse oltre sogliaCome passare da semplificata a forfettarioIl passaggio inverso, dalla semplificata al forfettario, e possibile solo se rispetti tutti i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente.Requisiti per accedere al forfettarioRicavi/compensi anno precedente sotto 85.000 euroSpese per lavoro dipendente/collaboratori sotto 20.000 euro lordiNiente partecipazione in societa di persone, associazioni professionali, srl in regime di trasparenzaNiente rapporto di lavoro dipendente con redditi superiori a 30.000 euro (limite 2026, salvo modifiche)Niente attivita prevalente verso ex datore di lavoro nei 2 anni precedentiProceduraVerifica requisiti al 31/12 dell’anno precedenteDal 1 gennaio applichi il regime forfettario, smetti di addebitare IVAComunicazione in dichiarazione IVA dell’anno successivo (quadro VO)Rettifica IVA detratta: dovrai versare l’IVA detratta sui beni strumentali ancora in ammortamento, proporzionalmente agli anni residuiMagazzino: se hai rimanenze, le valuti al costo e nel forfettario non sono piu deducibiliAttenzione: se sei uscito dal forfettario per superamento dei 100.000 euro, devi attendere requisiti rispettati per almeno un anno intero prima di rientrare. La pianificazione qui e fondamentale.Casi particolari: startup, sportivi, professioniAliquota 5% startup forfettarioIl vantaggio dell’aliquota 5% per i primi 5 anni di attivita e enorme rispetto a qualsiasi alternativa. Esempio concreto: consulente con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%:Forfettario aliquota 5%: imponibile 28.833 x 5% = 1.442 euro di tasseForfettario aliquota 15%: 4.325 euro di tasseSemplificata IRPEF 23%+addizionali: oltre 8.500 euro di tasseNei primi 5 anni il forfettario startup batte qualsiasi altro regime, salvo casi estremi di costi altissimi e detrazioni familiari multiple.Riforma sport: regole diversePer istruttori, allenatori e collaboratori sportivi dilettantistici, la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e modifiche) prevede regole specifiche:Compensi sportivi dilettantistici esenti fino a 15.000 euro annui (non concorrono al limite forfettario)Tra 15.000 e 50.000 euro: tassazione progressiva specificaOltre 50.000 euro: tassazione ordinaria con possibilita di forfettario se P.IVAContributi INPS Gestione Separata sport con aliquote agevolate per i primi anniProfessioni con cassa autonomaAvvocati (Cassa Forense), medici (ENPAM), ingegneri/architetti (Inarcassa), psicologi (ENPAP), geometri (CIPAG), commercialisti (CNPADC) hanno contributi alla cassa professionale calcolati sul reddito IRPEF (semplificata) o sul forfettario (regime agevolato), con minimali specifici. Per questi professionisti il calcolo conviene/non conviene dipende anche dal contributo soggettivo e integrativo della cassa, che varia molto tra ordini. Tabella decisionale: scegli in 5 minutiUsa questa tabella decisionale rapida per orientarti. Rispondi alle domande in ordine: la prima risposta “no” tipicamente determina la scelta.DomandaSe SISe NOFatturato sotto 85.000 euro?Forfettario possibileSemplificata obbligatoriaCosti sotto il complemento del coefficiente?Forfettario convieneValuta semplificataCliente prevalente B2C?Forfettario conviene (no IVA)Valuta semplificata (IVA neutra B2B)Sei nei primi 5 anni di attivita (startup)?Forfettario 5% imbattibileValuta entrambi i regimiHai famiglia con detrazioni IRPEF?Valuta semplificata (detrazioni)Forfettario va beneInvesti in beni strumentali con IVA?Semplificata conviene (recuperi IVA)Forfettario va beneVuoi vita fiscale semplice?Forfettario sempre meglioSemplificata accettabileHai dipendenti con costi oltre 20K?Forfettario impossibileForfettario possibileRegola d’oro finaleNon scegliere mai sull’istinto. Fai sempre fare al tuo CAF o commercialista una doppia simulazione numerica con i tuoi dati reali: fatturato previsto, costi previsti, situazione familiare, tipo di clienti. La differenza puo essere di migliaia di euro all’anno e cambia con il variare delle aliquote IRPEF, dei coefficienti e delle soglie.Domande frequenti (FAQ)Posso passare ogni anno da un regime all’altro?No. L’opzione per la semplificata vincola per almeno 3 anni. Per il forfettario, l’accesso e libero ma ogni anno occorre verificare i requisiti. La pianificazione pluriennale e fondamentale.Cosa succede se sforo gli 85.000 euro a meta anno?Dipende dall’importo. Se ti fermi tra 85.001 e 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci nello stesso anno, con obbligo di addebitare IVA da quel momento e regolarizzare. La gestione e complessa, fatti seguire da un CAF.In semplificata posso dedurre l’auto?Si, ma con limiti: 20% del costo deducibile per autovetture (40% per agenti/rappresentanti), entro un tetto di 18.075,99 euro come valore di acquisto. L’IVA e detraibile al 40%. Per veicoli commerciali (autocarri) la deducibilita e al 100%.I contributi INPS sono uguali nei due regimi?L’aliquota e identica (26,07% Gestione Separata, ~24% Artigiani/Commercianti oltre minimale). Cambia la base imponibile: nel forfettario calcoli i contributi sul reddito forfettario (es. 78% del fatturato), in semplificata sul reddito reale (fatturato meno costi). Solo artigiani e commercianti forfettari possono optare per la riduzione contributiva del 35%.In forfettario posso fatturare a clienti UE?Si, ma serve l’iscrizione al VIES. Per beni: cessione intracomunitaria non imponibile (no IVA, no aliquota). Per servizi B2B: reverse charge (cliente UE applica IVA del suo paese). Servizi B2C: applichi IVA italiana se sotto 10.000 euro/anno UE, altrimenti OSS. La gestione operativa resta semplice ma servono adempimenti specifici.La detrazione del 50% per ristrutturazione si applica al forfettario?No, perche le detrazioni IRPEF richiedono il pagamento di IRPEF da cui scalarle. Il forfettario paga imposta sostitutiva, non IRPEF, quindi non puo usare le detrazioni (50% ristrutturazioni, 65% ecobonus, spese mediche, etc.). La semplificata puo. Questo e un fattore decisivo per chi ha ristrutturazioni in corso o spese mediche significative.Come faccio a sapere quale regime conviene a me?L’unico modo affidabile e una simulazione numerica con dati reali: fatturato previsto, costi reali, situazione familiare, contributi INPS/cassa. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questa simulazione gratuita: fissa un appuntamento, porta dati 2025 e proiezioni 2026, e in 30 minuti hai una risposta precisa con i numeri di tasse e contributi nei due scenari.Conclusione: la scelta giusta dipende dai numeriLa scelta tra regime forfettario e contabilita semplificata non ha una risposta universale. Dipende dal tuo fatturato, dai costi reali, dal coefficiente di redditivita della tua categoria, dal tipo di clienti, dalla tua situazione familiare e dagli investimenti pianificati.Sintesi finale:Forfettario: ideale se sotto 85K, pochi costi, vita fiscale semplice, primi 5 anni di attivitaSemplificata: ideale se sopra 85K (obbligatoria), costi importanti, B2B, detrazioni familiari, investimenti pluriennaliPer una simulazione personalizzata gratuita e capire quale regime conviene davvero alla tua attivita nel 2026, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti ti aiuteranno a scegliere il regime fiscale piu vantaggioso, gestire eventuali passaggi e ottimizzare tasse, contributi e adempimenti.Articolo aggiornato a maggio 2026 sulla base della normativa vigente. Le aliquote, i coefficienti e le soglie sono soggette a modifiche legislative. Verifica sempre con il tuo consulente prima di prendere decisioni operative.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-14 08:00:002026-05-24 09:54:33Contabilita Semplificata vs Forfettario 2026: Quale Regime Conviene