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contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

I contributi INPS 2026 per artigiani e commercianti rappresentano uno degli adempimenti previdenziali più importanti per chi gestisce un’attività in proprio. Ogni anno, i titolari di partita IVA iscritti alle Gestioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dell’INPS devono calcolare e versare i propri contributi obbligatori, rispettando scadenze precise e importi minimi fissati dall’Istituto. In questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere: aliquote aggiornate, minimale e massimale di reddito, scadenze per il saldo e l’acconto 2026, esempi pratici di calcolo, la riduzione del 35% per il regime forfettario e le sanzioni per ritardi o omissioni.

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Chi deve versare i contributi INPS alla Gestione Artigiani e Commercianti

L’obbligo contributivo riguarda tutte le persone fisiche che svolgono in forma abituale e prevalente un’attività di artigianato (ai sensi della L. 443/1985) o di commercio (ai sensi del D.Lgs. 114/1998), nonché i loro familiari collaboratori. Rientrano nell’obbligo:

  • Artigiani: falegnami, elettricisti, idraulici, meccanici, parrucchieri, estetisti, acconciatori, sarti, panificatori, pittori edili e tutte le attività produttive manuali classificate come artigianato
  • Commercianti: titolari di negozi, esercizi di vicinato, grossisti, agenti e rappresentanti di commercio
  • Coadiuvanti e coadiutori familiari: i familiari (coniuge, figli, genitori) che collaborano nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza
  • Soci lavoratori di società in nome collettivo (SNC) e in accomandita semplice (SAS) che svolgono attività artigiana o commerciale

L’iscrizione avviene automaticamente tramite la Camera di Commercio al momento dell’apertura dell’attività (SCIA/iscrizione albo artigiani). Non è necessario fare una domanda separata all’INPS.

Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti

Le aliquote per il 2026 sono stabilite annualmente dal Ministero del Lavoro con apposita circolare INPS. La differenza fondamentale tra artigiani e commercianti riguarda lo 0,48% aggiuntivo che i commercianti versano per il finanziamento del Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto (INPS Commercio – ex INPDAI).

CategoriaReddito fino al minimaleReddito oltre il minimaleOltre il massimale
Artigiani (titolare < 21 anni)contributo fisso su minimale24,00%aliquota ridotta IVS
Artigiani (titolare ≥ 21 anni)contributo fisso su minimale24,00%aliquota ridotta IVS
Commercianti (titolare < 21 anni)contributo fisso su minimale24,48%aliquota ridotta IVS
Commercianti (titolare ≥ 21 anni)contributo fisso su minimale24,48%aliquota ridotta IVS
Collaboratori (familiari) artigianicontributo fisso su minimale24,00%aliquota ridotta IVS
Collaboratori (familiari) commercianticontributo fisso su minimale24,48%aliquota ridotta IVS

Nota: l’aliquota dello 0,48% aggiuntivo per i commercianti riguarda il contributo alla gestione separata INPS Commercio. I collaboratori familiari ultra 21enni applicano le stesse aliquote del titolare.

Aliquote per i collaboratori under 21

I coadiuvanti e coadiutori familiari con meno di 21 anni di età beneficiano di aliquote IVS ridotte rispetto agli over 21 (indicativamente di circa 0,9 punti percentuali in meno, in base alle circolari INPS degli anni precedenti). La riduzione cessa a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il collaboratore compie 21 anni. Per i valori esatti 2026, consulta la circolare INPS di inizio anno o rivolgiti al CAF Centro Fiscale.

Minimale e massimale di reddito 2026

L’INPS fissa ogni anno due soglie fondamentali che determinano l’importo minimo e massimo dei contributi dovuti.

Il reddito minimale (reddito minimo imponibile)

Il reddito minimale per il 2026 è pari a 18.555 euro (dato da verificare con la circolare INPS di inizio anno). Sul minimale si calcola il contributo fisso annuo, che viene suddiviso in quattro rate trimestrali. Chiunque sia iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti deve versare almeno questo contributo, anche se nell’anno non ha prodotto reddito o ha prodotto un reddito inferiore al minimale.

Il contributo minimo annuo 2026 è di circa 4.200 euro per gli artigiani e di circa 4.292 euro per i commercianti (la differenza è dovuta allo 0,48% aggiuntivo). Questi importi vengono comunicati ufficialmente dall’INPS con apposita circolare, generalmente pubblicata a gennaio/febbraio di ogni anno.

Il reddito massimale

Il massimale di reddito imponibile per il 2026 è pari a 119.650 euro circa (primo scaglione, per contribuenti senza anzianità contributiva al 31/12/1995) e a 84.003 euro circa (per coloro che possono applicare il massimale ridotto). Sul reddito che eccede il massimale non sono dovuti ulteriori contributi IVS. Anche questi valori vengono aggiornati annualmente con circolare INPS.

Tabella riepilogativa 2026

VoceArtigianiCommercianti
Reddito minimale annuo~ 18.555 euro~ 18.555 euro
Contributo minimo annuo~ 4.200 euro~ 4.292 euro
Aliquota IVS su reddito eccedente24,00%24,48%
Massimale reddito imponibile (senza anzianità pre-1996)~ 119.650 euro~ 119.650 euro
Massimale ridotto (con anzianità pre-1996)~ 84.003 euro~ 84.003 euro

Attenzione: i valori del minimale e del massimale vengono aggiornati ogni anno con la rivalutazione automatica basata sull’indice ISTAT. Verifica sempre la circolare INPS di inizio anno (generalmente la Circolare n. 15-20 di gennaio/febbraio).

Come si versano i contributi: il sistema saldo e acconto

Il sistema contributivo per artigiani e commercianti prevede due modalità di versamento, che si sovrappongono nello stesso anno fiscale:

1. Rate fisse trimestrali sul minimale

Il contributo calcolato sul reddito minimale viene suddiviso in quattro rate trimestrali di pari importo, con scadenze fisse:

RataScadenza 2026
1ª rata16 maggio 2026
2ª rata20 agosto 2026
3ª rata16 novembre 2026
4ª rata16 febbraio 2027

Le rate trimestrali vengono versate tramite F24, con i codici tributo specifici comunicati dall’INPS nella circolare annuale. Il pagamento può avvenire online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite banca o ufficio postale.

2. Saldo e acconto collegati alla dichiarazione dei redditi

Oltre alle rate fisse, artigiani e commercianti devono versare:

  • Saldo contributi anno precedente: la differenza tra i contributi effettivamente dovuti sull’intero reddito 2025 e quanto già versato con le rate fisse. Si versa entro il 30 giugno 2026 (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
  • Primo acconto contributi 2026: pari al 40% dell’acconto totale dovuto, da versare entro il 30 giugno 2026
  • Secondo acconto contributi 2026: pari al restante 60% dell’acconto totale, da versare entro il 30 novembre 2026

Il calcolo del saldo e dell’acconto viene effettuato nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o Modello 730 per i forfettari – LM): il software di compilazione calcola automaticamente quanto dovuto in base al reddito dichiarato.

Scadenze 2026 riepilogo completo

AdempimentoScadenzaNote
1ª rata fissa trimestrale16 maggio 2026Contributo sul minimale
Saldo 2025 + 1ª acconto 2026 (40%)30 giugno 2026Con dichiarazione redditi
Saldo 2025 + 1ª acconto 2026 (con proroga)31 luglio 2026Con maggiorazione 0,40%
2ª rata fissa trimestrale20 agosto 2026Contributo sul minimale
2ª acconto 2026 (60%)30 novembre 2026Secondo acconto contributi
3ª rata fissa trimestrale16 novembre 2026Contributo sul minimale
4ª rata fissa trimestrale16 febbraio 2027Contributo sul minimale anno 2026

Esempi pratici di calcolo contributi 2026

Vediamo come funziona il calcolo con casi concreti, così puoi capire esattamente cosa ti aspetta in termini di versamenti.

Esempio 1: Artigiano con reddito sotto il minimale

Situazione: Mario è un artigiano (falegname) con reddito imponibile 2025 di 12.000 euro, inferiore al reddito minimale di 18.555 euro.

Calcolo: Anche se il reddito è inferiore al minimale, Mario deve comunque versare il contributo minimo annuo di circa 4.200 euro (equivalente a quello calcolato sul minimale di 18.555 euro x 24%). Non viene calcolato alcun saldo aggiuntivo perché il reddito reale non supera il minimale.

Rate trimestrali 2026: circa 1.050 euro x 4 rate.

Esempio 2: Commerciante con reddito medio

Situazione: Laura è titolare di un negozio di abbigliamento con reddito imponibile 2025 di 35.000 euro.

Calcolo contributi totali dovuti:

  • Sul reddito minimale (18.555 euro x 24,48%) = circa 4.542 euro (parte fissa)
  • Sul reddito eccedente il minimale (35.000 – 18.555 = 16.445 euro x 24,48%) = circa 4.025 euro
  • Totale contributi dovuti per il 2025: circa 8.567 euro

Versamenti effettuati con le rate fisse 2025: circa 4.292 euro (contributo minimo annuo 2025)

Saldo da versare entro il 30 giugno 2026: 8.567 – 4.292 = circa 4.275 euro

Acconto 2026 (calcolato sul totale contributi 2025): circa 8.567 euro x 100% = 8.567 euro, di cui: primo acconto (40%) = 3.427 euro entro 30/06/2026; secondo acconto (60%) = 5.140 euro entro 30/11/2026.

Esempio 3: Artigiano in regime forfettario

Situazione: Giuseppe è un elettricista in regime forfettario con ricavi 2025 di 40.000 euro. Il coefficiente di redditività per la sua categoria è 86% (costruzioni).

Calcolo reddito imponibile ai fini previdenziali: 40.000 euro x 86% = 34.400 euro

Calcolo contributi senza agevolazione: 18.555 x 24% (fisso) + (34.400 – 18.555) x 24% = circa 4.453 + 3.803 = 8.256 euro

Con riduzione forfettari 35%: 8.256 euro x (1 – 35%) = 8.256 x 65% = circa 5.366 euro

Il risparmio contributivo grazie alla riduzione del 35% è di circa 2.890 euro all’anno.

La riduzione contributiva del 35% per il regime forfettario

I titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35% sull’importo totale dei contributi dovuti, incluso il contributo minimo fisso trimestrale. Si tratta di un’agevolazione strutturale introdotta dalla Legge n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015) e confermata per il 2026.

Come richiedere la riduzione del 35%

La riduzione non è automatica: deve essere richiesta presentando apposita comunicazione all’INPS tramite:

  • Il portale INPS online (cassetto previdenziale artigiani e commercianti)
  • Il CAF o il professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro)
  • Il Contact Center INPS (803.164 da fisso gratuito, 06.164.164 da mobile)

La comunicazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento per avere effetto da gennaio. Se presentata successivamente, la riduzione decorre dal mese di presentazione. Una volta attivata, la riduzione rimane valida anche negli anni successivi, finché si rimane nel regime forfettario.

Attenzione: la riduzione ha un impatto sulla pensione futura

Versare meno contributi significa anche accumulare meno contribuzione pensionistica. Con la riduzione del 35%, la pensione futura risulterà proporzionalmente più bassa rispetto a un contribuente che versa l’intero importo. È una scelta conveniente nel breve periodo (liquidità immediata), ma va valutata considerando il lungo periodo previdenziale. Ti consigliamo di consultare il tuo estratto contributivo INPS per valutare la situazione personale.

Rateazione dei contributi INPS 2026

Artigiani e commercianti possono rateizzare i contributi dovuti a saldo (con la dichiarazione dei redditi) in caso di difficoltà finanziarie temporanee. La rateazione è possibile nelle seguenti forme:

  • Dilazione ordinaria: i contributi a saldo e le rate di acconto possono essere rateizzati in sede di dichiarazione dei redditi, pagando entro le scadenze ordinarie con eventuali maggiorazioni di interessi
  • Rateazione straordinaria INPS: in caso di debiti contributivi non versati (es. anni precedenti), è possibile presentare domanda di rateazione all’INPS tramite il cassetto previdenziale. La rateazione può arrivare a 60 rate mensili per importi elevati
  • Rottamazione contributi: in presenza di procedure straordinarie di definizione agevolata (come la rottamazione quater o il saldo e stralcio), i contributi INPS possono rientrare in questi benefici

Per le rate fisse trimestrali 2026, non è prevista la rateazione ordinaria: devono essere versate entro le scadenze fisse sopra indicate.

Coordinamento con la dichiarazione dei redditi 2026

I contributi INPS versati nell’anno sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Questo significa che i contributi 2025 versati nell’anno 2026 (saldo e acconti) si deducono nella dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al 2025), riducendo la base imponibile IRPEF.

Per i forfettari, la situazione è leggermente diversa: i contributi previdenziali si deducono dal reddito determinato forfettariamente, riducendo direttamente la base imponibile prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up).

Il Quadro RR nella dichiarazione dei redditi

Nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF), il Quadro RR è dedicato ai contributi previdenziali e assistenziali. In questo quadro vengono riportati:

  • Il reddito imponibile previdenziale (sezione I per artigiani e commercianti)
  • I contributi già versati con le rate fisse
  • Il calcolo del saldo e dell’acconto
  • La riduzione per regime forfettario (se applicabile)

Il software di compilazione (CAF, commercialisti) compila automaticamente il Quadro RR sulla base dei dati inseriti e dei versamenti già effettuati. È importante conservare tutte le ricevute F24 dei versamenti effettuati durante l’anno per evitare discrepanze.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento dei contributi

Il mancato o tardivo pagamento dei contributi INPS comporta l’applicazione automatica di sanzioni e interessi. Ecco il quadro sanzionatorio vigente per il 2026:

Sanzioni civili (more)

Le sanzioni civili per omissione/evasione contributiva sono disciplinate dall’art. 116 della L. 388/2000:

TipologiaSanzione civileLimite massimo
Omissione contributiva (obbligo non rispettato per errore, non frode)Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (annuale)40% del contributo non versato
Evasione contributiva (occultamento doloso del rapporto di lavoro o del reddito)30% del contributo non versato per anno60% del contributo non versato
Ravvedimento spontaneo (prima di notifica INPS)Sanzione ridotta (see nota)Riduzione fino al 50% in alcuni casi

Il tasso di riferimento BCE (TUR) viene aggiornato dalla Banca Centrale Europea: per il 2026 è necessario verificare il tasso vigente alla data di regolarizzazione.

Come regolarizzare: il ravvedimento operoso

Se hai omesso o tardato un versamento contributivo, puoi regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, versando il contributo omesso maggiorato degli interessi calcolati giorno per giorno. Tuttavia, diversamente dal ravvedimento tributario, il ravvedimento sui contributi INPS ha modalità specifiche: ti consigliamo di rivolgerti al CAF o a un consulente del lavoro per calcolare esattamente quanto dovuto e procedere correttamente.

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Domande frequenti (FAQ)

Quando pago le scadenze contributi INPS 2026 come artigiano o commerciante?

Le scadenze principali sono: 16 maggio (1ª rata fissa), 30 giugno (saldo 2025 e 1ª acconto 2026 – 40%), 20 agosto (2ª rata fissa), 30 novembre (2ª acconto 2026 – 60%), 16 novembre (3ª rata fissa), 16 febbraio 2027 (4ª rata fissa).

Qual è l’aliquota INPS 2026 per gli artigiani?

L’aliquota IVS 2026 per gli artigiani è del 24,00% sul reddito eccedente il minimale. Per i commercianti è del 24,48% (0,48% in più per il contributo al Fondo di garanzia TFR). Sul reddito minimo si paga invece un contributo fisso trimestrale.

Quanto pago di contributi INPS se sono in regime forfettario?

Se sei in regime forfettario e iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti, puoi richiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. La domanda va presentata all’INPS entro il 28 febbraio. Con questa agevolazione, il contributo minimo annuo scende da circa 4.200 euro a circa 2.730 euro per gli artigiani.

Come si calcola il contributo minimo 2026?

Il contributo minimo si calcola applicando l’aliquota IVS (24% artigiani, 24,48% commercianti) al reddito minimale annuo. Per il 2026 il reddito minimale è di circa 18.555 euro, quindi il contributo minimo è di circa 4.200 euro (artigiani) o 4.292 euro (commercianti). Questo importo viene versato in 4 rate trimestrali uguali.

Posso rateizzare i contributi INPS artigiani?

Le rate fisse trimestrali non sono rateizzabili e devono essere versate entro le scadenze previste. Il saldo e l’acconto calcolati in dichiarazione dei redditi possono invece essere rateizzati tramite il modello F24 con le modalità previste. Per debiti contributivi pregressi è possibile richiedere una dilazione all’INPS.

Ho guadagnato meno del minimale: devo comunque pagare?

Sì. Anche se il reddito dell’anno è inferiore al reddito minimale, l’obbligo di versare il contributo minimo fisso rimane. Non è possibile ridurre il contributo in proporzione al reddito effettivo quando questo è sotto il minimale. L’unica eccezione riguarda il primo anno di iscrizione, dove il minimale può essere riproporzionato ai mesi di effettiva attività.

Quali codici tributo F24 si usano per i contributi artigiani e commercianti?

I codici tributo principali (aggiornabili ogni anno con circolare INPS) sono: IVS1 per gli artigiani (contributi fissi), IVS4 per i commercianti (contributi fissi), IVS2 (artigiani, eccedente minimale), IVS5 (commercianti, eccedente minimale). Verifica sempre i codici nella circolare INPS dell’anno in corso o nel cassetto previdenziale online.

Come il CAF Centro Fiscale ti aiuta con i contributi INPS

Gestire i contributi INPS da soli può essere complicato, specialmente per chi non ha familiarità con i calcoli previdenziali. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per artigiani e commercianti:

  • Calcolo preciso dei contributi dovuti per l’anno in corso
  • Predisposizione e invio della richiesta di riduzione 35% forfettari
  • Compilazione e invio del Modello Redditi PF con Quadro RR
  • Verifica della posizione contributiva e dell’estratto INPS
  • Assistenza in caso di irregolarità o cartelle esattoriali
  • Supporto per domande di rateazione contributi

Puoi contattarci al 0432 1638640, via WhatsApp al 366 6018121 o recandoti direttamente presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13, Scala B, Udine. Siamo disponibili per un appuntamento e per fornirti tutta l’assistenza necessaria.

regime forfettario partita iva

La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

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regime forfettario partita iva

Sempre più freelance, consulenti digitali, sviluppatori e professionisti in regime forfettario lavorano con clienti esteri: aziende UE, startup americane, marketplace britannici, clienti privati che acquistano corsi online. La domanda ricorrente è semplice: si può fatturare all’estero in regime forfettario? La risposta è sì, ma le regole cambiano in base al cliente (azienda o privato) e al Paese (UE o extra-UE). Ogni scenario richiede una specifica gestione di IVA, dichiarazioni e adempimenti.

In questa guida completa 2026 analizziamo i 4 scenari possibili, gli adempimenti VIES, il regime OSS per i servizi digitali, il funzionamento del reverse charge, l’esonero dall’esterometro per i forfettari, gli strumenti di pagamento internazionali (Wise, PayPal, Stripe), il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri, oltre a esempi pratici di fatture compilate. Una guida pensata per chi vuole espandere il proprio business oltre i confini italiani senza errori.

In sintesi: il forfettario può fatturare clienti esteri senza addebitare IVA italiana nella maggior parte dei casi. Per i clienti UE B2B serve l’iscrizione al VIES e si applica il reverse charge. Per i clienti UE B2C contano la soglia di 10.000€ e il regime OSS. Per gli extra-UE l’operazione è fuori campo IVA. I forfettari sono esonerati dall’esterometro dal 2024.

Indice dei contenuti

  1. Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?
  2. I 4 scenari di fatturazione estera
  3. Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)
  4. Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)
  5. Scenario 3: Cliente extra-UE B2B
  6. Scenario 4: Cliente extra-UE B2C
  7. VIES: come iscriversi e perché serve
  8. Esterometro 2026: forfettari esonerati
  9. Strumenti di pagamento internazionali
  10. Gestione del cambio valuta
  11. Tassazione redditi esteri nel forfettario
  12. Quadro RW: monitoraggio conti esteri
  13. Esempi pratici di fatture estere
  14. Domande frequenti

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Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?

Sì, il regime forfettario (Legge 190/2014) consente pienamente di emettere fatture verso clienti esteri, sia all’interno dell’Unione Europea sia fuori UE. Non esistono limiti specifici al fatturato estero: l’unico limite generale resta la soglia di 85.000 euro di ricavi annui complessivi (italiani + esteri sommati) per restare nel regime agevolato.

La particolarità riguarda l’IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ai clienti italiani (art. 1 c. 58 L. 190/2014) e, per le operazioni estere, generalmente continua a non addebitarla. Cambiano però le diciture obbligatorie, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti dichiarativi a seconda del tipo di cliente e della sua localizzazione. Capire quale scenario applicare alla propria fattura è il punto di partenza per non commettere errori e per non incorrere in sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I 4 scenari di fatturazione estera

Per stabilire come compilare una fattura estera in regime forfettario occorre rispondere a due domande:

  • Il cliente è un’azienda (B2B) o un privato consumatore (B2C)?
  • Il cliente ha sede in un Paese UE o extra-UE?

Combinando le due variabili otteniamo 4 scenari, ognuno con regole IVA, diciture e adempimenti diversi:

ScenarioClienteTrattamento IVAAdempimento principale
1UE B2B (azienda)Reverse charge (no IVA)VIES obbligatorio
2UE B2C (privato)IVA italiana o OSSSoglia 10.000€ e OSS
3Extra-UE B2B (azienda)Fuori campo IVA art. 7-terNessuno (no esterometro)
4Extra-UE B2C (privato)Dipende dal servizioVariabile

Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)

È il caso più comune per i freelance digitali italiani: un’agenzia tedesca, una software house olandese, una startup francese acquistano servizi di consulenza, sviluppo, design o marketing. Il cliente è un soggetto passivo IVA in un Paese UE, dotato di partita IVA comunitaria.

Reverse charge: l’inversione contabile

Per i servizi B2B intra-UE si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente (Germania, Francia, ecc.). Il forfettario emette la fattura senza addebitare IVA italiana, e il cliente UE assolve l’imposta nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Diciture obbligatorie

Una fattura B2B intra-UE emessa da un forfettario deve riportare due diciture distinte:

  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario”
  • Dicitura reverse charge: “Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972”

Iscrizione al VIES: obbligatoria

Per emettere fatture intracomunitarie B2B occorre essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA abilitati alle operazioni transfrontaliere. L’iscrizione si fa con il modulo AA9/12 (per le persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate, oppure online tramite Fisconline/Entratel. È possibile richiederla anche al momento dell’apertura della partita IVA.

Attenzione: emettere fatture intra-UE B2B senza essere iscritti al VIES espone a sanzioni e fa considerare l’operazione come interna (con obbligo di IVA italiana). Verificare sempre la P.IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu prima di emettere la fattura.

Codice destinatario per cliente UE

Per la fattura elettronica verso un cliente UE va indicato un codice destinatario convenzionale di 7 caratteri “X” (XXXXXXX). Lo SDI (Sistema di Interscambio) gestisce così le fatture intracomunitarie, distinguendole da quelle interne. Il file XML va comunque trasmesso allo SDI: dal 2024 il forfettario è obbligato alla fatturazione elettronica anche verso clienti esteri.

Modello Intrastat: esonero per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione del modello Intrastat per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE. L’esonero deriva dal fatto che il forfettario non applica IVA e non ha obbligo di liquidazione periodica. Tuttavia, le operazioni intra-UE concorrono al limite di 85.000 euro annui per la permanenza nel regime.

Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)

Quando il cliente è un consumatore finale residente in un altro Paese UE (un privato tedesco che compra un corso online, un cittadino francese che acquista un e-book), le regole cambiano profondamente rispetto al B2B. Bisogna distinguere tra servizi tradizionali e servizi digitali/elettronici.

Servizi tradizionali B2C

Per le prestazioni “tradizionali” (consulenze in presenza, prestazioni rese in loco, servizi alla persona) si applica generalmente l’art. 7-ter DPR 633/1972 che, per i servizi B2C, considera l’operazione effettuata nel Paese del prestatore. Il forfettario emette quindi una fattura ordinaria senza IVA, applicando solo la dicitura del regime forfettario (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Esistono però eccezioni per servizi specifici (immobiliari, trasporti, ristorazione) regolati da norme speciali.

Servizi digitali ed elettronici (TBE/MOSS-OSS)

Per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services) la regola è diversa: software scaricabili, e-book, corsi online registrati, app, hosting, streaming, accessi a piattaforme digitali. Questi servizi sono regolati dall’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione si considera effettuata nel Paese del consumatore.

Per evitare a ogni venditore di doversi registrare in ognuno dei 27 Paesi UE, l’Unione Europea ha istituito il regime OSS (One Stop Shop), evoluzione del precedente MOSS. Con OSS si versa l’IVA del Paese del cliente attraverso un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che ridistribuisce l’imposta agli Stati membri.

Soglia di 10.000 euro: il bivio

La soglia di 10.000 euro annui di vendite UE B2C complessive determina due strade:

  • Sotto i 10.000€ annui: il forfettario applica le regole italiane. Per i servizi digitali può fatturare con IVA italiana (anche se in forfettario non si addebita), oppure aderire facoltativamente all’OSS.
  • Sopra i 10.000€ annui: registrazione OSS obbligatoria. L’IVA va versata nei Paesi dei consumatori finali tramite l’unico portale OSS italiano.

Forfettari e OSS: i contribuenti in regime forfettario possono aderire al regime OSS pur restando nel regime agevolato. In questo specifico caso, e solo per le vendite estere B2C OSS, sono tenuti ad applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Il regime forfettario resta valido per la tassazione del reddito (5% o 15%).

Scenario 3: Cliente extra-UE B2B (USA, UK, Svizzera)

Quando il cliente è un’azienda con sede fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia, Emirati Arabi, Singapore, ecc.) la fatturazione è più semplice. L’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente, fuori dal perimetro IVA italiano.

Come si compila la fattura

La fattura per un cliente extra-UE B2B in regime forfettario riporta:

  • Nessuna IVA in fattura
  • Dicitura art. 7-ter: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”
  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014”
  • Codice destinatario “XXXXXXX” per la trasmissione SDI
  • Tax ID/EIN del cliente USA (o equivalente per altro Paese) nel campo del codice fiscale

Niente VIES, niente esterometro

Per le operazioni con clienti extra-UE non serve l’iscrizione al VIES (è richiesta solo per le operazioni intra-UE). Inoltre, il forfettario è esonerato dall’esterometro (vedi sezione dedicata). L’unica trasmissione obbligatoria è quella elettronica via SDI, attiva dal 2024 per tutti i forfettari, anche per le operazioni con l’estero.

Scenario 4: Cliente extra-UE B2C (privato consumatore)

Quando un consumatore finale extra-UE acquista un servizio da un forfettario italiano (un cittadino americano che compra un corso online, un australiano che acquista una consulenza in videocall) la regola cambia in base alla natura del servizio.

Servizi tradizionali

Per i servizi B2C “tradizionali” (consulenza, formazione individuale, prestazioni intellettuali) prestati a privati extra-UE si applica generalmente la regola del Paese del prestatore (art. 7-ter): la fattura riporta la sola dicitura del regime forfettario, senza IVA italiana.

Servizi digitali

Per i servizi digitali/elettronici verso privati extra-UE si applica l’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione è fuori campo IVA in Italia perché il consumo avviene fuori UE. Non si applica il regime OSS (limitato all’UE) e non è dovuta IVA italiana. Va inserita la dicitura: “Operazione non soggetta a IVA art. 7-octies DPR 633/1972”.

Casistiche specifiche: alcune categorie di servizi (immobiliari, trasporti, ristorazione, fiere) hanno regole speciali a prescindere dal Paese del cliente. In caso di dubbio è sempre consigliato un confronto con il proprio CAF o un commercialista, soprattutto per attività ricorrenti o di importo rilevante.

VIES: come iscriversi e perché serve

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Senza iscrizione, una partita IVA italiana viene considerata “interna” e non può effettuare operazioni intra-UE in reverse charge.

Quando è obbligatorio

  • Cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (B2B intra-UE)
  • Acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE (per applicare il reverse charge sugli acquisti)

Come iscriversi

  1. In sede di apertura della partita IVA: spuntare la casella “Operazioni intracomunitarie” nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società)
  2. Successivamente: presentare il modello AA9/12 di variazione all’Agenzia delle Entrate, anche online via Fisconline/Entratel
  3. Tempi: l’iscrizione è generalmente immediata e visibile sul portale VIES entro pochi giorni lavorativi

Verifica della P.IVA del cliente

Prima di emettere una fattura intra-UE B2B occorre sempre verificare la partita IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu. Una P.IVA non valida o non iscritta al VIES rende l’operazione interna, con obbligo di applicare IVA italiana e responsabilità del prestatore. Conviene salvare lo screenshot della verifica come prova in caso di controllo.

Esterometro 2026: forfettari esonerati

L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. Dal 2022 viene assolto trasmettendo allo SDI i file XML delle fatture verso/da soggetti esteri. Per i contribuenti in regime forfettario, dal 2024 è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero.

Cosa è cambiato

Per i forfettari l’adempimento si concretizza nella trasmissione del file XML allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX” (per UE) o il codice estero del cliente, entro i termini ordinari. Non c’è più una comunicazione separata: è il flusso SDI a fungere da esterometro. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione restano applicabili (2€ per fattura, fino a 400€ mensili).

Strumenti di pagamento internazionali

Lavorare con clienti esteri significa scegliere strumenti di incasso adatti, sicuri ed economici. Le principali alternative al bonifico tradizionale sono:

Bonifico SEPA

Per i pagamenti dall’area SEPA (UE + alcuni Paesi limitrofi) il bonifico bancario tradizionale resta la soluzione più semplice. Costi bassi, tempi 1-2 giorni lavorativi, nessuna commissione di cambio per pagamenti in euro. È la scelta consigliata per clienti UE in eurozona.

Wise (ex TransferWise)

Wise è la piattaforma di riferimento per professionisti con clienti internazionali. Offre conti multi-valuta (USD, GBP, EUR, AUD, CAD), IBAN locali in più Paesi, cambio valuta a costo reale (mid-market) e commissioni trasparenti. Ideale per ricevere pagamenti da USA, UK, Svizzera. Le movimentazioni vanno comunque dichiarate nel quadro RW se i saldi superano i limiti.

PayPal Business

Strumento storico per pagamenti internazionali, soprattutto B2C e per piccole somme. Costi più alti rispetto a Wise (commissioni di ricezione e cambio), ma riconoscibilità globale e protezione del venditore. Tutti gli incassi vanno comunque fatturati e dichiarati come ricavi forfettari.

Stripe

Soluzione professionale per chi vende servizi digitali, abbonamenti SaaS o e-commerce. Permette di accettare carte di credito da clienti di tutto il mondo, integrazione con software di fatturazione, gestione automatica delle ricorrenze. Commissioni standard: 1,5% + 0,25€ per carte UE, 3,25% + 0,25€ per carte extra-UE.

Revolut Business

Conto multi-valuta business con IBAN locali, cambio competitivo, integrazione contabile e API. Sempre più diffuso tra freelance e PMI italiane con esposizione estera. Anche in questo caso, attenzione al quadro RW per i saldi sui conti detenuti all’estero.

Gestione del cambio valuta

Quando il cliente paga in valuta diversa dall’euro (USD, GBP, CHF) si pongono due questioni: in che valuta emettere la fattura e come contabilizzare il cambio.

  • Valuta della fattura: è possibile emettere fattura sia in euro sia in valuta estera. Se in valuta estera, va indicato il tasso di cambio applicato e l’importo equivalente in euro alla data di emissione.
  • Cambio di riferimento: si utilizza il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno di effettuazione dell’operazione, oppure quello del giorno di emissione della fattura. Per il forfettario è prassi consolidata l’uso del cambio BCE.
  • Differenze di cambio: nel forfettario non si distingue tra ricavo nominale e differenze di cambio; conta il corrispettivo effettivamente incassato in euro.

Tassazione redditi esteri nel forfettario

Una domanda frequente: il reddito prodotto fatturando all’estero ha una tassazione diversa? No. I corrispettivi incassati da clienti esteri concorrono al fatturato del forfettario esattamente come quelli italiani:

  • Si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (es. 78% per le professioni)
  • Sul reddito imponibile si versa l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (regime start-up) o del 15% a regime
  • I ricavi esteri concorrono al limite di 85.000 euro annui per restare nel regime
  • Sopra i 100.000€ in corso d’anno si esce immediatamente dal regime

Esempio: un consulente forfettario incassa 30.000€ dall’Italia e 25.000€ (in equivalente euro) da clienti USA e Germania. Totale: 55.000€. Coefficiente 78%: reddito 42.900€. Imposta sostitutiva 15%: 6.435€. Nessuna distinzione tra reddito italiano ed estero ai fini fiscali.

Quadro RW: monitoraggio dei conti esteri

Chi incassa pagamenti su conti esteri (Wise, Revolut, PayPal collegato a IBAN estero, conti bancari fuori Italia) deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo obbligo riguarda anche i forfettari: l’esonero IVA non incide sul monitoraggio.

Quando si compila il quadro RW

  • Conti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000€ o saldo a fine anno superiore a 15.000€
  • Conti Wise/Revolut/PayPal con IBAN non italiano: si valutano caso per caso. Wise e Revolut Business hanno spesso IBAN UE (Belgio, Lituania): obbligano al quadro RW
  • Crypto-asset detenuti su exchange esteri (regole specifiche)
  • Investimenti finanziari all’estero (azioni, obbligazioni, ETF)

IVAFE e IVIE

Sui conti esteri si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), pari a 34,20€ annui per ogni conto detenuto da persona fisica. Sugli immobili esteri si applica l’IVIE. Anche queste imposte vanno liquidate in dichiarazione.

Sanzioni quadro RW omesso: da 3% a 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per Paesi black list). Una sanzione minima fissa di 250€ si applica per ogni anno omesso. Considerato l’utilizzo crescente di Wise e Revolut, è cruciale verificare con il proprio CAF se i propri conti sono soggetti al monitoraggio.

Esempi pratici di fatture estere

Esempio 1: Fattura UE B2B (cliente tedesco)

Fattura n. 12/2026 del 10/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890 (iscritto VIES)

Cessionario/Committente:
Müller GmbH
Hauptstraße 5, 10115 Berlin – Germania
USt-IdNr. DE123456789 (verificata VIES)

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Consulenza sviluppo software marzo 2026
Imponibile: 3.500,00€
IVA: 0,00€
Totale fattura: 3.500,00€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972.

Esempio 2: Fattura extra-UE B2B (cliente USA)

Fattura n. 13/2026 del 12/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890

Cessionario/Committente:
Acme Corp Inc.
500 Tech Avenue, San Francisco CA 94105 – USA
EIN: 12-3456789

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Web design project – April 2026
Imponibile: USD 4.500,00 (cambio BCE 1,08 = 4.166,67€)
IVA: 0,00€
Totale fattura: USD 4.500,00 / 4.166,67€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.

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Domande frequenti sulla fatturazione estera in forfettario

Posso fatturare a un cliente USA in regime forfettario?

Sì. La fattura è fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972 e va emessa senza addebitare IVA, riportando le diciture del regime forfettario e dell’art. 7-ter. Non è richiesta l’iscrizione al VIES (necessaria solo per UE) e non c’è obbligo di esterometro separato: il file XML viene trasmesso allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.

Devo iscrivermi al VIES anche se fatturo solo agli USA?

No. Il VIES è obbligatorio solo per le operazioni con soggetti passivi UE (B2B intra-UE). Se i tuoi clienti sono solo extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera, Australia, ecc.) non devi iscriverti al VIES. L’iscrizione diventa necessaria al primo cliente UE B2B.

Cosa succede se emetto fattura intra-UE senza VIES?

L’operazione viene riqualificata come interna: dovresti applicare IVA italiana. Per i forfettari, che non addebitano IVA, l’errore comporta la perdita della “non imponibilità” e possibili sanzioni amministrative. È fondamentale iscriversi al VIES prima di emettere la prima fattura UE B2B.

Il fatturato estero conta per il limite di 85.000 euro del forfettario?

Sì. I corrispettivi esteri (UE ed extra-UE) si sommano a quelli italiani per il calcolo del limite annuo di 85.000€ per la permanenza nel regime e dei 100.000€ per l’uscita immediata. La conversione in euro avviene al cambio BCE del giorno di effettuazione dell’operazione.

Devo aderire al regime OSS se vendo corsi online a privati UE?

Solo se superi i 10.000€ annui di vendite UE B2C complessive (tutti i Paesi sommati). Sotto soglia puoi applicare le regole italiane; sopra è obbligatoria la registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione facoltativa è sempre possibile, anche sotto soglia, e talvolta conviene per semplicità gestionale.

I conti Wise e Revolut vanno dichiarati nel quadro RW?

Generalmente sì, perché Wise e Revolut Business operano con IBAN esteri (Belgio, Lituania, ecc.). Vanno indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e si applica l’IVAFE di 34,20€ annui. La giacenza media e il saldo a fine anno determinano l’eventuale superamento delle soglie minime di esonero.

Posso emettere fattura in dollari a un cliente USA?

Sì. La fattura può essere emessa in valuta estera, indicando il tasso di cambio applicato (cambio BCE del giorno) e l’equivalente in euro. La contabilità del forfettario va comunque tenuta in euro, e l’incasso effettivo (al cambio del giorno di accredito) determina il ricavo da computare nel limite di 85.000€.

I forfettari sono ancora obbligati all’esterometro?

Dal 2024 l’esterometro non è più una comunicazione separata: l’obbligo è assolto attraverso la trasmissione delle fatture estere allo SDI in formato XML, con codice destinatario “XXXXXXX”. I forfettari, divenuti obbligati alla fatturazione elettronica, rispettano l’adempimento semplicemente emettendo la fattura via SDI.

Posso fatturare a un cliente UK dopo la Brexit?

Sì. Dopo la Brexit il Regno Unito è considerato Paese extra-UE: si applicano le regole dello scenario 3 (B2B) o 4 (B2C). Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, nessuna iscrizione VIES necessaria per i clienti UK, codice destinatario XXXXXXX per la trasmissione SDI.

Come gestisco le commissioni di Stripe o PayPal in fattura?

Le commissioni trattenute dalle piattaforme sono costi: nel forfettario non sono deducibili analiticamente (si applica il coefficiente di redditività), ma vanno comunque registrate. Il ricavo da fatturare è l’importo lordo concordato col cliente, non il netto accreditato. Le ricevute Stripe/PayPal sono utili come prova in caso di controllo.

Conclusione: l’estero è un’opportunità (gestita bene)

Fatturare all’estero in regime forfettario è non solo possibile, ma spesso vantaggioso: nessuna IVA da addebitare nella maggior parte degli scenari, accesso a mercati B2B più ricchi, possibilità di lavorare con startup e aziende internazionali. Le regole però cambiano in base al Paese e al cliente, e gli errori più comuni (VIES dimenticato, OSS non attivato, quadro RW omesso) possono costare caro in termini di sanzioni.

Una corretta gestione passa da quattro pilastri: iscrizione VIES per i clienti UE B2B, regime OSS per i servizi digitali B2C, fatturazione elettronica via SDI per ogni operazione (anche estera) e quadro RW per i conti detenuti all’estero. Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo, dalla pianificazione delle prime fatture alla dichiarazione dei redditi annuale.

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regime forfettario partita iva

Quanto costa un commercialista per un forfettario nel 2026? Se hai aperto o stai per aprire una partita IVA in regime forfettario, questa è probabilmente la domanda che ti stai ponendo in questo momento. La risposta varia enormemente: si passa dai 250€ annui di un CAF come il nostro fino ai 2.500€ di uno studio tradizionale in centro città. In mezzo troviamo i commercialisti online (Fiscozen, Aziendabile, Idealsofà) con tariffe tra 350 e 900€, e l’opzione fai-da-te che costa zero ma può rivelarsi la più costosa di tutte.

In questa guida completa analizziamo ogni opzione disponibile sul mercato italiano nel 2026: cosa include davvero la tariffa, quali sono i costi nascosti, come confrontare preventivi diversi e come scegliere il professionista giusto per il tuo fatturato e la tua attività. Alla fine troverai anche il dettaglio delle nostre tariffe al CAF Centro Fiscale di Udine: 250-450€/anno per forfettari semplici, tutto incluso.

Indice dei contenuti

  1. Quanto costa un commercialista per forfettario nel 2026
  2. Tabella riepilogativa dei prezzi
  3. Cosa include la tariffa standard
  4. Cosa non include: i costi extra nascosti
  5. Commercialista tradizionale in studio
  6. Commercialista online: Fiscozen, Aziendabile e altri
  7. CAF: la soluzione economica e territoriale
  8. Fai-da-te: rischi e quando è fattibile
  9. Cosa influenza davvero il prezzo
  10. Come scegliere il commercialista giusto
  11. Le nostre tariffe al CAF Centro Fiscale di Udine
  12. Domande frequenti

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Quanto costa un commercialista per forfettario nel 2026

Il costo medio di un commercialista per un forfettario nel 2026 si colloca in una forchetta molto ampia: da 250 a 2.500 euro l’anno, IVA esclusa. Questa variabilità dipende da tre fattori principali: il tipo di professionista scelto (studio fisico, servizio online o CAF), il volume di operazioni gestite e i servizi extra richiesti.

Per un forfettario “tipo” con 30-60 fatture l’anno e senza clienti esteri, le tariffe medie effettive si attestano su questi valori:

  • Commercialista tradizionale: 1.200-1.800€/anno + IVA
  • Commercialista online: 400-700€/anno + IVA
  • CAF: 300-500€/anno (IVA inclusa o esente)
  • Fai-da-te: 0€ ma con rischi di errore elevati

Il regime forfettario è particolarmente semplice dal punto di vista contabile: non richiede tenuta della contabilità ordinaria, non prevede IVA sulle fatture, non impone scritture contabili complesse. Questo giustifica tariffe più basse rispetto a un regime ordinario o a un’impresa con dipendenti. Pagare 2.000€ per un forfettario è quasi sempre eccessivo, salvo casi particolari di grande volume di operazioni o di attività con molti clienti esteri.

Tabella riepilogativa dei prezzi commercialista forfettario 2026

Ecco il confronto diretto tra le quattro opzioni disponibili per gestire la contabilità del tuo regime forfettario nel 2026:

TipologiaCosto annuo (IVA escl.)Cosa includeTarget consigliato
CAF (es. Centro Fiscale Udine)250-600€Dichiarazione, F24, contabilità base, 730 inclusoForfettari semplici, privati, famiglie
Commercialista online350-900€App, chat, dichiarazione, F24, fatturazione elettronicaFreelance digitali, partite IVA giovani
Commercialista tradizionale1.000-2.500€Consulenza personale, dichiarazione, contabilità completaProfessionisti strutturati, situazioni complesse
Fai-da-te0€ (+ eventuali sanzioni)Nulla, fai tutto da solo con softwareChi ha competenze fiscali avanzate

Nota: i prezzi sono riferimenti medi di mercato rilevati nel primo trimestre 2026. Le tariffe specifiche possono variare in base al professionista, alla città e ai servizi inclusi. Richiedi sempre un preventivo dettagliato per iscritto.

Cosa include normalmente la tariffa del commercialista forfettario

Prima di confrontare i prezzi, devi sapere cosa aspettarti dal pacchetto base di qualsiasi professionista che gestisce una partita IVA forfettaria. Un servizio completo deve includere questi elementi fondamentali:

Apertura Partita IVA (una tantum)

La pratica di apertura ComUnica presso Agenzia delle Entrate, INPS e Camera di Commercio (se necessaria). Costo tipico: 50-200€ una tantum, spesso incluso gratuitamente se sottoscrivi un contratto annuale. Alcuni commercialisti online offrono apertura P.IVA gratis come lead magnet.

Tenuta contabile semplificata

Il forfettario non tiene una contabilità ordinaria, ma ha comunque obblighi di registrazione: conservazione fatture emesse e ricevute, registro cronologico delle operazioni, numerazione progressiva delle fatture. Il commercialista gestisce questi adempimenti e li verifica periodicamente.

Compilazione e invio Modello Redditi PF

Ogni anno il forfettario deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche, con compilazione obbligatoria del Quadro LM (dedicato al regime forfettario) e dei quadri relativi ad altri redditi eventuali (immobili, dipendenti, investimenti). Invio telematico entro il 30 novembre 2026 (salvo proroghe).

Calcolo imposta sostitutiva e contributi INPS

Il commercialista calcola: imposta sostitutiva al 15% (o 5% nei primi 5 anni per le startup), contributi INPS (Gestione Separata al 26,07% o Artigiani/Commercianti con minimale fisso ~4.500€), acconti di novembre. Un errore di calcolo può costare molto in sanzioni.

Preparazione F24 con codici tributo

Tutti i versamenti seguono il modello F24 con codici tributo specifici: 1790 (imposta sostitutiva saldo), 1791 (primo acconto), 1792 (secondo acconto). Il commercialista predispone i modelli e ti indica scadenze e importi.

Gestione bollo virtuale sulle fatture

Il forfettario applica imposta di bollo 2€ su fatture superiori a 77,47€ (la maggior parte). Il bollo virtuale si paga trimestralmente con F24 code 2521-2524. Questo adempimento, pur semplice, richiede monitoraggio trimestrale.

Cosa NON include: i costi extra nascosti

Questa è la parte più importante da leggere prima di firmare qualsiasi contratto. Le tariffe pubblicizzate non coprono tutto: ci sono servizi extra che possono far lievitare significativamente il costo annuo reale.

Fatturazione elettronica

Dal 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite SDI. Alcuni commercialisti includono la piattaforma di fatturazione nel canone annuo; altri la fatturano separatamente a 100-300€/anno. Chiedi sempre esplicitamente: “La fatturazione elettronica è inclusa?”.

Consulenze straordinarie

Domande urgenti, pianificazione fiscale, simulazioni di crescita del fatturato, valutazioni sul passaggio al regime ordinario: sono consulenze orarie extra che costano tipicamente 80-150€/ora. Alcuni pacchetti includono 1-2 ore l’anno, altri le fatturano sempre a parte.

Pratiche INPS speciali

Richiesta di riduzione contributiva del 35% (artigiani e commercianti), domande di DIS-COLL, indennità di maternità, congedi, rateizzazione contributi arretrati. Ogni pratica ha un costo aggiuntivo tipico di 50-200€.

Rappresentanza in caso di accertamenti

Se l’Agenzia delle Entrate apre un accertamento o invia una comunicazione di irregolarità, la tariffa base non copre la difesa. Si tratta di consulenza legale-tributaria che può costare da 300€ (piccole comunicazioni) fino a diverse migliaia di euro per contenziosi complessi.

Comunicazioni LIPE (caso uscita dal regime)

Se superi 85.000€ di fatturato durante l’anno e cadi nel regime ordinario, dovrai gestire liquidazioni IVA periodiche (LIPE), IVA trimestrale, modello IVA annuale. Questo cambio regime comporta costi aggiuntivi di 500-1.200€/anno per la maggior complessità contabile.

Commercialista tradizionale in studio: 1.000-2.500€/anno

Il commercialista con studio fisico è l’opzione classica: ti ricevi in ufficio, parli con una persona in carne e ossa, costruisci una relazione di lungo termine. Resta la scelta preferita di molti liberi professionisti strutturati, avvocati, medici, consulenti con fatturati alti o clienti esteri.

I vantaggi del commercialista tradizionale

  • Relazione personale diretta: appuntamenti in studio, telefonate, risposte rapide su WhatsApp
  • Conoscenza locale del territorio: conosce banche, istituzioni, commercialisti locali, agenti delle entrate della zona
  • Supporto su misura: può adattare la strategia fiscale alle tue esigenze specifiche
  • Gestione di situazioni complesse: clienti esteri, investimenti, immobili, contenziosi
  • Consulenza integrata: spesso lavora insieme al commercialista anche un consulente del lavoro, un notaio, un avvocato

Gli svantaggi e quanto costa davvero

  • Costi significativamente più alti: 1.000-2.500€/anno + IVA anche per un forfettario semplice
  • Orari d’ufficio rigidi: raramente disponibili nel weekend o la sera
  • Scarsa digitalizzazione: molti studi ancora usano carta, moduli via mail, piattaforme datate
  • Tariffazione a ore: ogni “chiacchierata” viene conteggiata
  • Spesso over-qualified: paghi l’esperienza per un lavoro che è quasi standardizzato

Conviene a chi? A chi ha un fatturato vicino alla soglia dei 85.000€, a chi lavora con l’estero, a chi ha più fonti di reddito (immobili, investimenti, dipendenti occasionali), a chi vuole una consulenza strategica completa.

Commercialista online: Fiscozen, Aziendabile, Idealsofà e altri

Negli ultimi cinque anni sono esplose le piattaforme di commercialista online dedicate specificamente alle partite IVA forfettarie. Propongono un modello standardizzato, digitale, tendenzialmente low-cost: dashboard web, app mobile, chat con consulenti, fatturazione elettronica integrata.

Le principali piattaforme nel 2026

Fiscozen è il leader di mercato. Offre pacchetto Starter (~35€/mese, 420€/anno) con fatturazione elettronica illimitata, chat illimitata, dichiarazione annuale inclusa. Pacchetto Premium ~55€/mese (660€/anno). Recensioni generalmente positive su Trustpilot, ma alcune critiche sulla rotazione del personale assegnato.

Aziendabile propone tariffe simili (da ~30€/mese) con forte presenza di consulenti umani via videochiamata. Buone recensioni sull’attenzione individuale.

Idealsofà (TaxFix Italia) si concentra sulle partite IVA più piccole: canoni da ~25€/mese (300€/anno), ideale per freelance agli inizi con pochi adempimenti.

Altri player minori: ContaPlus, TaxRocks, Flexworker, PartitaIva.it. Tariffe comparabili, qualità variabile.

Vantaggi del commercialista online

  • Prezzo competitivo: 350-900€/anno con tutto incluso (fatturazione elettronica, chat)
  • Completamente digitale: app, dashboard, carica documenti dal telefono
  • Trasparenza di prezzo: canone fisso mensile, zero sorprese
  • Assistenza sempre disponibile: chat con risposta entro 24 ore, videochiamate su prenotazione
  • Apertura P.IVA gratuita: quasi tutti offrono l’apertura gratis se attivi l’abbonamento

Svantaggi del commercialista online

  • Standardizzazione: il servizio è pensato per forfettari “tipici”, non gestisce bene casi particolari
  • Supporto via chat/email: nessuna relazione face-to-face (videochiamata solo su appuntamento)
  • Rotazione del personale: potresti parlare con un consulente diverso ogni mese
  • Poca conoscenza locale: non conoscono il tuo territorio, le agenzie locali, eventuali agevolazioni regionali
  • Limiti su consulenza strategica: spesso ti rispondono “consulta un commercialista di fiducia” per questioni complesse

Conviene a chi? A freelance digitali (copywriter, sviluppatori, designer, social media manager), a partite IVA giovani con attività semplice, a chi privilegia la comodità digitale e un prezzo fisso trasparente.

CAF: la soluzione economica e territoriale

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono l’opzione più sottovalutata dai forfettari ma spesso la più conveniente. Pensati originariamente per il 730 dei dipendenti, i CAF qualificati (come il CAF Centro Fiscale di Udine) offrono oggi servizi completi per le partite IVA forfettarie, a prezzi significativamente inferiori rispetto a studi commercialisti e online.

Vantaggi del CAF per forfettari

  • Prezzi più bassi del mercato: 250-600€/anno comprensivi di quasi tutto
  • Supporto territoriale in presenza: ufficio fisico, appuntamenti in sede
  • 730 e ISEE inclusi o scontati: se hai anche redditi da lavoro dipendente o devi richiedere bonus
  • Assistenza successioni: molti CAF offrono anche gestione pratiche successorie
  • Pratiche patronato integrate: NASPI, pensioni, invalidità spesso disponibili nello stesso ufficio
  • Continuità del professionista: sempre la stessa persona di riferimento

Svantaggi del CAF

  • Alcuni servizi limitati: pianificazione fiscale strategica avanzata non sempre disponibile
  • Esperienza fiscale specialistica ridotta su nicchie molto particolari (crypto complessa, holding estere)
  • Digitalizzazione variabile: dipende dal CAF specifico
  • Meno consulenza “proattiva”: il CAF esegue, raramente propone ottimizzazioni

Conviene a chi? Al 90% dei forfettari standard: freelance, piccoli artigiani, commercianti, consulenti con situazione semplice. Soprattutto se vuoi anche assistenza 730, ISEE, pratiche patronato e successioni sotto lo stesso tetto.

Fai-da-te: rischi e quando è (davvero) fattibile

L’idea di gestire da soli la partita IVA forfettaria seduce molti, soprattutto chi ha appena iniziato e ha budget limitato. Il fai-da-te costa zero euro di parcella ma i rischi possono essere altissimi.

I rischi concreti del fai-da-te

  • Errori nel calcolo dell’imposta sostitutiva: sbagliare il coefficiente di redditività significa pagare troppo o troppo poco (con sanzioni)
  • Mancato versamento acconti di novembre: sanzione del 30% + interessi
  • Errori sul bollo virtuale fatture: accertamento con ricalcolo di anni pregressi
  • Compilazione errata Quadro LM: scarto telematico, omessa dichiarazione, sanzione minima 250€
  • Perdita del regime forfettario: per errata valutazione delle cause ostative (seconda partecipazione in SRL, compensi da ex datore, ecc.)
  • Stress continuo: scadenze da ricordare, normative in evoluzione, Agenzia Entrate da monitorare

Quando il fai-da-te è (forse) fattibile

Il fai-da-te può avere senso solo in casi molto specifici e con le competenze giuste:

  • Fatturato molto basso (sotto i 20-30.000€/anno)
  • Poche fatture (meno di 20-30 l’anno)
  • Un solo tipo di cliente (nessuna frammentazione contrattuale)
  • Nessun cliente estero, nessun rapporto con SRL
  • Nessun reddito secondario (immobili, investimenti, lavoro dipendente)
  • Conoscenza fiscale personale di base (saper leggere il TUIR, i codici tributo, il portale Entratel)

In tutti gli altri casi, risparmiare 300€ all’anno per rischiare sanzioni da 1.000-5.000€ non è una buona idea. E non stiamo considerando il tempo speso a studiare la normativa, compilare moduli, chiamare l’Agenzia Entrate.

Cosa influenza davvero il prezzo del commercialista forfettario

Quando confronti i preventivi, devi capire perché lo stesso tipo di attività può costare 300€ da un professionista e 1.800€ da un altro. Ecco i 5 fattori che spostano davvero il prezzo:

1. Volume di operazioni (numero di fatture)

Più fatture emetti, più lavoro amministrativo richiede la tua contabilità. Un forfettario con 10 fatture l’anno pagherà molto meno di uno con 200 fatture. Molti professionisti applicano scaglioni:

  • Fino a 30 fatture: tariffa base
  • 31-100 fatture: +20% circa
  • 101-300 fatture: +40-60%
  • Oltre 300 fatture: tariffa personalizzata

2. Categoria di attività (codice ATECO)

Alcune attività hanno complessità fiscali maggiori: commercio al dettaglio con magazzino, e-commerce con vendita UE, artigiani con dipendenti, professionisti con cassa autonoma. Il tuo codice ATECO influenza il coefficiente di redditività e la gestione contributiva (Gestione Separata vs. Artigiani vs. Casse professionali).

3. Numero di clienti esteri

Fatturare a clienti UE o extra-UE significa gestire inversione contabile, MOSS/OSS, esterometro, reverse charge. Aggiunge complessità significativa e spesso il commercialista applica un sovrapprezzo di 100-300€/anno se hai più del 20% di fatturato estero.

4. Servizi extra richiesti

Ogni servizio aggiuntivo ha un costo: 730 (50-80€), ISEE (20-40€), successione (500-2.000€), contratto d’affitto (50-100€), pratiche INPS (50-200€), visure camerali (20-30€), consulenza oraria (80-150€/h).

5. Localizzazione geografica

I prezzi variano sensibilmente per area. Un commercialista in Milano centro costa mediamente il 40-60% in più rispetto a un professionista di una piccola città del Sud o del Nord-Est. A Udine e in Friuli Venezia Giulia i prezzi sono in linea con la media nazionale, con buone opzioni tra 400 e 1.200€/anno per forfettari semplici.

Come scegliere il commercialista giusto: 7 consigli pratici

Non esiste il “commercialista migliore in assoluto”: esiste il professionista giusto per te. Ecco i 7 criteri per scegliere bene nel 2026:

  1. Richiedi sempre un preventivo scritto e dettagliato: cosa è incluso, cosa è extra, costi di uscita, tempistiche di risposta
  2. Verifica l’iscrizione all’Ordine: per commercialisti, cerca nell’Albo Dottori Commercialisti; per i CAF, verifica l’autorizzazione del Ministero
  3. Confronta almeno 3 preventivi: uno studio, uno online, un CAF
  4. Leggi le recensioni online: Google Reviews, Trustpilot, forum di categoria (HumanLabs per freelance)
  5. Testa la reattività: scrivi una domanda via email o chat e misura quanto ci mette a risponderti
  6. Chiedi a chi ti riferirai: è sempre la stessa persona o cambia ogni volta? Un riferimento unico è spesso meglio
  7. Non farti abbagliare solo dal prezzo: se un preventivo è molto sotto la media, probabilmente mancano servizi essenziali

Un consiglio pratico: chiedi una consulenza conoscitiva gratuita. Molti commercialisti (noi inclusi) la offrono. In 30 minuti capisci se la chimica funziona e se la competenza è quella giusta.

Le nostre tariffe al CAF Centro Fiscale di Udine: 250-450€ per forfettari

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per le partite IVA in regime forfettario a tariffe trasparenti e competitive. Ecco il nostro listino 2026 per i forfettari:

PacchettoPrezzo annuoInclude
Forfettario Base250€/annoDichiarazione Redditi PF, Quadro LM, F24, consulenza di base, fino a 30 fatture
Forfettario Standard350€/annoPacchetto Base + fatturazione elettronica inclusa, bollo virtuale trimestrale, fino a 100 fatture
Forfettario Plus450€/annoPacchetto Standard + consulenza oraria (2h/anno), pratiche INPS, fino a 300 fatture
Apertura P.IVAGRATUITAApertura e codifica ATECO gratis con sottoscrizione di un pacchetto annuale

In più, se sei un nostro cliente forfettario, hai diritto a tariffe agevolate su tutti gli altri servizi:

  • 730 personale: incluso gratuito nel Pacchetto Plus, 30€ negli altri
  • ISEE: 15€ (invece di 25€)
  • Successioni: sconto 10% sul listino
  • Pratiche patronato (NASPI, pensioni): incluse gratuitamente
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Domande frequenti sul costo del commercialista forfettario

Quanto costa in media un commercialista per forfettario nel 2026?

Il costo medio varia da 250€/anno (CAF) a 2.500€/anno (studio tradizionale in grande città). La media di mercato per un forfettario standard con 30-60 fatture l’anno si attesta tra 400 e 900€ annui. Il CAF è generalmente l’opzione più economica per forfettari semplici.

Cosa deve includere il costo annuo di un commercialista forfettario?

Il pacchetto base deve includere: apertura P.IVA (una tantum o gratuita), Modello Redditi PF con Quadro LM, calcolo imposta sostitutiva e contributi INPS, F24 con codici tributo, bollo virtuale trimestrale, consulenza di base. La fatturazione elettronica a volte è inclusa, a volte è extra (100-300€/anno).

Meglio un commercialista online o tradizionale per il forfettario?

Dipende dalle tue priorità: il commercialista online (Fiscozen, Aziendabile) offre prezzi bassi e digitalizzazione completa, ideale per freelance giovani e situazioni semplici. Il commercialista tradizionale offre relazione personale e gestione di casi complessi. Una terza via è il CAF: presenza territoriale a prezzi simili al digitale.

Posso fare la dichiarazione dei redditi forfettario da solo?

Tecnicamente sì, tramite il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate (compilazione web Redditi PF). In pratica però è sconsigliato: gli errori nel Quadro LM, nel calcolo del coefficiente di redditività o degli acconti possono costare molto in sanzioni. Il risparmio di 300€/anno non giustifica il rischio.

Quanto costa Fiscozen nel 2026?

Il pacchetto Fiscozen Starter parte da circa 35€/mese (420€/anno) e include fatturazione elettronica illimitata, chat con consulenti, dichiarazione annuale. Il pacchetto Premium costa circa 55€/mese (660€/anno) con servizi aggiuntivi. I prezzi esatti possono variare e vanno verificati sul sito ufficiale.

Il CAF può gestire la partita IVA forfettaria?

Sì, i CAF qualificati come il CAF Centro Fiscale di Udine offrono servizi completi per le partite IVA forfettarie: apertura P.IVA, Modello Redditi PF, Quadro LM, F24, fatturazione elettronica, consulenza. Le tariffe partono da 250€/anno, tra le più basse sul mercato.

Cosa succede se sbaglio la dichiarazione fai-da-te?

Le sanzioni variano in base all’errore: omesso versamento (sanzione del 30% + interessi), infedele dichiarazione (90-180% dell’imposta evasa), omessa dichiarazione (120-240% dell’imposta dovuta, minimo 250€). Un errore al Quadro LM può costare facilmente 1.000-3.000€, rispetto ai 300-500€ di un CAF.

Quando conviene passare dal forfettario al regime ordinario?

Obbligatoriamente quando superi 85.000€ di fatturato annuo. Volontariamente quando hai costi reali molto elevati (sopra il 40-50% del fatturato) e il coefficiente forfettario ti penalizza. La valutazione deve essere fatta con un commercialista perché il cambio di regime ha costi di gestione molto superiori (500-1.200€ in più all’anno di tenuta contabile).

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Questo articolo ha valore informativo e riflette la normativa vigente al momento della pubblicazione. Per la tua specifica situazione fiscale consulta sempre un professionista qualificato. Le tariffe delle piattaforme online citate sono riferimenti indicativi e vanno sempre verificate sui rispettivi siti ufficiali.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire Partita IVA come Consulente del Lavoro nel 2026 rappresenta una scelta professionale strategica in un settore in costante crescita. Con la complessità normativa che governa il rapporto di lavoro, le aziende italiane hanno sempre più bisogno di figure specializzate in buste paga, contributi INPS, contratti di lavoro e contenzioso giuslavoristico. In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti: dai requisiti di accesso all’Albo dei Consulenti del Lavoro, al codice ATECO 69.20.30, dal regime forfettario con coefficiente di redditivita 78%, fino alla Cassa ENPACL e al calcolo delle tasse con esempi pratici per redditi diversi.

Indice dei contenuti

  1. Chi e il Consulente del Lavoro: Profilo e Competenze
  2. Requisiti per Aprire Partita IVA
  3. Codice ATECO 69.20.30 e Coefficiente 78%
  4. Regime Forfettario: Limiti, Aliquote e Vantaggi
  5. Cause Ostative Specifiche per Consulenti del Lavoro
  6. Cassa ENPACL: Contributi 2026 e Riduzioni Neoiscritti
  7. Costi Apertura Studio e Software Paghe
  8. Assicurazione RC Professionale e Quota Albo
  9. Fatturazione B2B e Bollo Forfettari
  10. Calcolo Tasse: Esempi 35K, 55K, 80K
  11. Servizi Tipici del Consulente del Lavoro
  12. Differenze con Commercialista e Avvocato Giuslavorista
  13. Come Trovare i Primi Clienti
  14. FAQ: Domande Frequenti

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Chi e il Consulente del Lavoro: Profilo e Competenze

Il consulente del lavoro e un professionista iscritto all’albo (Legge 11 gennaio 1979, n. 12) che assiste aziende e datori di lavoro in tutti gli adempimenti relativi alla gestione del personale dipendente. La professione e regolamentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e prevede competenze altamente specialistiche su normativa giuslavoristica, contrattualistica collettiva e previdenza obbligatoria.

Le competenze principali del consulente del lavoro includono:

  • Elaborazione buste paga e Libro Unico del Lavoro (LUL)
  • Gestione assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro
  • Calcolo contributi INPS, INAIL e premi assicurativi
  • Predisposizione modelli F24, UniEmens, CU e 770
  • Consulenza su CCNL applicabile, livelli di inquadramento e scatti di anzianita
  • Pratiche di infortunio, maternita, malattia e gestione ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIGS, FIS)
  • Adempimenti per colf, badanti e lavoratori domestici
  • Assistenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  • Contenzioso del lavoro davanti agli organi di conciliazione e Ispettorato
  • Consulenza su privacy nei rapporti di lavoro (GDPR)

Requisiti per Aprire Partita IVA Consulente del Lavoro

Per esercitare la professione di consulente del lavoro come libero professionista con Partita IVA, e necessario completare un percorso formativo e abilitativo piuttosto strutturato. Vediamo i passaggi obbligatori previsti dalla Legge 12/1979 e successive modifiche.

1. Titolo di studio

E richiesta una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti classi:

  • Giurisprudenza (LMG/01)
  • Economia (L-18, L-33, LM-56, LM-77, LM-83)
  • Scienze politiche e sociali (L-36, L-40)
  • Consulenza del lavoro (laurea specifica L-14, LM-63)

2. Praticantato di 18 mesi

Il tirocinio professionale dura 18 mesi e si svolge presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all’albo da almeno 5 anni. Durante il praticantato:

  • Si compila il libretto del tirocinante con le pratiche svolte
  • Si frequentano corsi di formazione obbligatori organizzati dall’Ordine
  • Si possono ottenere 6 mesi di riduzione con la laurea specialistica in Consulenza del lavoro

3. Esame di Stato

Al termine del praticantato si sostiene l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione, organizzato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’esame prevede tre prove scritte (diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario) e una prova orale.

4. Iscrizione all’Albo provinciale

Superato l’esame, ci si iscrive all’Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di residenza o di domicilio professionale. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione iniziale e di una quota annuale (variabile da Ordine a Ordine, generalmente 250-400 euro).

5. Apertura Partita IVA

Per aprire la Partita IVA si presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite Fisconline/Entratel o presso uno sportello). Per aderire al regime forfettario e sufficiente barrare l’apposita casella nel modello.

Codice ATECO Consulente del Lavoro 69.20.30

Il codice ATECO per i consulenti del lavoro e 69.20.30 – “Attivita dei consulenti del lavoro”. E un codice specifico, distinto da quello dei commercialisti (69.20.11) e degli avvocati (69.10.10).

CaratteristicaValore
Codice ATECO69.20.30
DescrizioneAttivita dei consulenti del lavoro
SezioneM – Attivita professionali, scientifiche e tecniche
Coefficiente redditivita forfettario78%
Categoria forfettarioAttivita professionali
Cassa previdenzaENPACL

Il coefficiente di redditivita del 78% significa che, ai fini fiscali nel regime forfettario, il 78% dei ricavi e considerato reddito imponibile. Il restante 22% rappresenta una deduzione forfettaria delle spese che non richiede pezze giustificative.

Regime Forfettario per Consulenti del Lavoro: Limiti e Aliquote

Il regime forfettario e particolarmente vantaggioso per i consulenti del lavoro che iniziano l’attivita o operano con volumi contenuti. Vediamo i numeri chiave per il 2026.

Soglia di accesso

  • Limite ricavi/compensi: 85.000 euro annui
  • In caso di superamento entro il 100.000 euro: uscita dal forfettario dall’anno successivo
  • Oltre 100.000 euro: uscita immediata con applicazione IVA dal momento del superamento

Aliquota imposta sostitutiva

  • 5% per i primi 5 anni (start-up) se rispettati i requisiti di novita
  • 15% dal sesto anno in poi (regime ordinario forfettario)

Requisiti per l’aliquota 5% start-up

  • Non aver esercitato attivita artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
  • L’attivita non deve essere “mera prosecuzione” di un’attivita gia svolta come dipendente
  • In caso di subentro in studio esistente, i ricavi del cedente non devono superare 85.000 euro

Calcolo del reddito imponibile

Reddito imponibile = Ricavi x 78% – Contributi ENPACL versati

Esempio rapido: con compensi di 50.000 euro e contributi ENPACL di 6.000 euro:
(50.000 x 78%) – 6.000 = 39.000 – 6.000 = 33.000 euro imponibile
Imposta al 5% = 1.650 euro

Cause Ostative Specifiche per Consulenti del Lavoro

Esistono cause ostative specifiche che possono escludere il consulente del lavoro dal regime forfettario. La piu rilevante per questa categoria e quella relativa ai rapporti con ex datori di lavoro.

Attivita prevalente verso ex datore di lavoro

Non puo accedere al forfettario chi esercita prevalentemente attivita verso datori di lavoro con cui sono in essere rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti. Questa norma colpisce frequentemente:

  • Ex dipendenti di studi di consulenza che aprono Partita IVA e fatturano principalmente al loro vecchio studio
  • Consulenti del lavoro che, dopo le dimissioni da un’azienda, continuano a occuparsi del personale di quella stessa azienda
  • Praticanti che, terminato il tirocinio, fatturano in modo prevalente al dominus

Definizione di “prevalenza”

La prevalenza si verifica quando oltre il 50% dei ricavi proviene dall’ex datore o da soggetti ad esso direttamente o indirettamente riconducibili. Per maggiori dettagli e altri casi di esclusione, consulta la guida completa alle cause ostative.

Altre cause ostative comuni

  • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente
  • Partecipazione a societa di persone, associazioni professionali, srl trasparenti
  • Possesso di quote di srl che esercita attivita riconducibili

Cassa ENPACL: Contributi 2026 e Riduzioni Neoiscritti

I consulenti del lavoro sono iscritti obbligatoriamente all’ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, una delle casse private gestite ai sensi del D.Lgs. 509/1994. L’iscrizione e contestuale all’iscrizione all’Albo professionale.

Struttura della contribuzione 2026

Tipo ContributoAliquota 2026Base imponibile
Soggettivo11% (con possibilita di elevazione fino al 14%)Reddito professionale netto
Integrativo4% (con possibilita di riduzione al 3%)Volume d’affari (compensi lordi)
Maternitaquota fissaForfettaria
Contributo minimo soggettivocirca 2.400 euroA prescindere dal reddito

Il contributo soggettivo e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura ed e neutro fiscalmente.

Riduzione neoiscritti ENPACL

L’ENPACL prevede significative agevolazioni per i neoiscritti nei primi anni di attivita, per favorire l’avvio della professione:

  • Primo anno: riduzione del contributo minimo soggettivo (in genere al 25-50%)
  • Dal 2 al 5 anno: riduzione progressiva o contributo proporzionale al reddito senza minimo
  • Esenzione integrativo fino a determinate soglie di volume d’affari per i primi anni

Le aliquote esatte e le percentuali di riduzione vengono aggiornate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ENPACL. Si consiglia sempre di verificare sul portale ufficiale ENPACL e di richiedere i moduli di adesione alle agevolazioni entro i termini indicati.

Costi Apertura Studio e Software Paghe

Avviare uno studio di consulenza del lavoro richiede investimenti iniziali significativi, soprattutto per il software gestionale paghe che e lo strumento di lavoro principale. Vediamo i costi tipici da preventivare.

Costi iniziali una tantum

  • Iscrizione Albo: 200-400 euro (variabile per Ordine provinciale)
  • Tassa esame di Stato: circa 50 euro
  • PEC professionale: 30-80 euro/anno
  • Firma digitale: 50-80 euro (validita triennale)
  • Arredi e attrezzature ufficio: 3.000-10.000 euro
  • Hardware (PC, stampanti, server): 2.000-5.000 euro

Software paghe: i principali fornitori

Il software per l’elaborazione delle buste paga e la voce di costo piu importante. I principali fornitori del mercato italiano sono:

  • Zucchetti (Paghe Project, HR Infinity): leader di mercato, modulare
  • TeamSystem (LYNFA Paghe, Paghe Plus): completo, integrato con commercialisti
  • INAZ: storico player, ottimo per studi medio-grandi
  • Wolters Kluwer (B.Point): alta qualita, target studi strutturati
  • Buffetti, Eurosoft, Osra: alternative per piccoli studi

Costi ricorrenti mensili

VoceCosto mensile indicativo
Canone software paghe (cloud, fino 50 cedolini)200-500 euro
Software paghe per studio strutturato (oltre 200 cedolini)800-2.000 euro
Locazione ufficio (Udine, 30 mq)400-700 euro
Utenze (luce, gas, internet)150-300 euro
Aggiornamento normativo (riviste, banche dati)50-200 euro
Cancelleria e materiali consumo30-80 euro

Da considerare anche i costi di formazione obbligatoria continua (FCP): il consulente del lavoro deve maturare crediti formativi annui. Corsi e seminari rappresentano un costo medio di 500-1.500 euro/anno.

Assicurazione RC Professionale e Quota Albo

L’assicurazione di responsabilita civile professionale e obbligatoria per i consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’incarico, gli estremi della polizza.

Massimali e premi indicativi

  • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro
  • Massimale standard: 500.000 – 1.000.000 euro
  • Premio annuo neoiscritto: 200-400 euro
  • Premio annuo studio strutturato: 800-2.500 euro

Molti Ordini provinciali hanno stipulato convenzioni collettive con primarie compagnie assicurative, ottenendo premi agevolati per gli iscritti. Si consiglia di verificare con l’Ordine di appartenenza.

Quota annuale Ordine

La quota annuale di iscrizione all’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro varia in funzione del Consiglio Provinciale e oscilla generalmente tra 250 e 400 euro all’anno. La quota e integralmente deducibile dal reddito professionale (anche nel forfettario, in quanto contributo obbligatorio).

Fatturazione B2B Consulenti del Lavoro

I consulenti del lavoro fatturano prevalentemente in B2B verso aziende, ditte individuali e altri professionisti datori di lavoro (raramente verso privati, salvo per pratiche colf/badanti). Vediamo le specificita della fatturazione elettronica per questa professione.

Fattura elettronica obbligatoria

Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi. Il consulente del lavoro deve emettere e-fattura tramite Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando:

  • Software gestionale di studio (spesso integrato nel paghe)
  • Servizi web Agenzia Entrate (Fatture e Corrispettivi)
  • Provider esterni (Aruba, TeamSystem, Fatture in Cloud, ecc.)

Codice natura per forfettari: N2.2

Nel forfettario, il consulente del lavoro emette fatture senza addebito IVA, indicando il codice natura N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”. La dicitura obbligatoria in fattura e:

“Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario”

Marca da bollo 2 euro

Sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro e dovuta la marca da bollo da 2 euro. Modalita di gestione:

  • Bollo virtuale e-fattura: il consulente compila la fattura indicando bollo “SI” e versa trimestralmente con F24
  • Si puo addebitare al cliente come rivalsa di bollo (consigliato per non gravare sul margine)
  • Termini di versamento bollo virtuale: entro il 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4)

Contributo integrativo ENPACL 4%

Il contributo integrativo del 4% (riducibile al 3% per i neoiscritti) si addebita al cliente in fattura. Esempio struttura fattura forfettaria:

  • Compenso professionale: 1.000,00 euro
  • Contributo integrativo ENPACL 4%: 40,00 euro
  • Totale imponibile: 1.040,00 euro
  • Ritenuta d’acconto: NON applicata (regime forfettario)
  • Bollo 2 euro a rivalsa: 2,00 euro
  • Totale fattura: 1.042,00 euro

Calcolo Tasse Consulente del Lavoro: Esempi Pratici

Vediamo tre simulazioni concrete di tasse e contributi per consulenti del lavoro in regime forfettario, con compensi diversi. Tutti gli esempi assumono aliquota start-up al 5% e contributo soggettivo ENPACL all’11%.

Esempio 1: Compensi 35.000 euro (neoiscritto)

  • Reddito forfettario: 35.000 x 78% = 27.300 euro
  • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 3.003 euro
  • Reddito imponibile fiscale: 27.300 – 3.003 = 24.297 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.214,85 euro
  • Contributo integrativo ENPACL (4%, addebitato in fattura): 1.400 euro
  • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 4.217,85 euro (12,05% sui compensi)
  • Netto al consulente: circa 30.782 euro

Esempio 2: Compensi 55.000 euro (consulente avviato)

  • Reddito forfettario: 55.000 x 78% = 42.900 euro
  • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 4.719 euro
  • Reddito imponibile fiscale: 42.900 – 4.719 = 38.181 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.909,05 euro
  • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 6.628,05 euro (12,05% sui compensi)
  • Netto al consulente: circa 48.372 euro

Esempio 3: Compensi 80.000 euro (vicino soglia)

  • Reddito forfettario: 80.000 x 78% = 62.400 euro
  • Contributo soggettivo ENPACL (11%): 6.864 euro
  • Reddito imponibile fiscale: 62.400 – 6.864 = 55.536 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 2.776,80 euro
  • Totale prelievo (imposta + soggettivo): 9.640,80 euro (12,05% sui compensi)
  • Netto al consulente: circa 70.359 euro

Nota importante: con aliquota al 15% (oltre il quinto anno), il prelievo complessivo sale al circa 22,7% sui compensi. I contributi previdenziali deducibili rappresentano un risparmio fiscale significativo che va sempre ottimizzato.

Servizi Tipici dello Studio di Consulenza del Lavoro

Conoscere i servizi standard offerti dallo studio di consulenza del lavoro e fondamentale per impostare correttamente l’offerta commerciale e il listino. Ecco le aree principali.

Elaborazione paghe e adempimenti mensili

  • Elaborazione cedolini paga e Libro Unico del Lavoro (LUL)
  • Predisposizione modelli F24 contributi e ritenute
  • Invio telematico UniEmens INPS
  • Gestione presenze, ferie, permessi, malattie, infortuni
  • Conguagli fiscali e contributivi annuali

Assunzioni, trasformazioni e cessazioni

  • Predisposizione lettere di assunzione e contratti di lavoro
  • Comunicazioni obbligatorie UniLav (assunzione, proroga, cessazione)
  • Gestione apprendistato, contratti a termine, somministrazione
  • TFR e calcolo competenze fine rapporto
  • Trasformazioni part-time/full-time e variazioni contrattuali

Adempimenti annuali

  • CU – Certificazione Unica per dipendenti e collaboratori
  • Modello 770 sostituti d’imposta
  • Autoliquidazione INAIL entro il 16 febbraio
  • Dichiarazione situazione aziendale per CCNL
  • Adempimenti privacy GDPR per gestione dati dipendenti

Consulenza specialistica

  • Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): nomina RSPP, DVR, formazione
  • Contenzioso del lavoro: assistenza in conciliazione e davanti all’Ispettorato
  • Procedure di licenziamento e dimissioni telematiche
  • Gestione ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, FIS)
  • Pratiche colf, badanti e lavoro domestico
  • Welfare aziendale e fringe benefit
Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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robert poletto
17/07/2026
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Fantastici
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Geanina Gaita
16/07/2026
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Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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regime forfettario partita iva

I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario 2026 rappresentano l’unico vero strumento di risparmio fiscale a disposizione di chi opera con la flat tax. A differenza del regime forfettario ordinario dove i costi reali non vengono considerati, i contributi previdenziali godono di un trattamento speciale: si sottraggono direttamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). In questa guida completa scoprirai come funziona la deduzione dei contributi previdenziali, quanto puoi risparmiare concretamente e come evitare gli errori più comuni nella dichiarazione delle spese deducibili.

Indice dei contenuti

  1. Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel forfettario
  2. Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario
  3. Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026
  4. Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario
  5. Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA
  6. Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi
  7. Contributi versati in ritardo: sono deducibili?
  8. Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario
  9. Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione
  10. Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario
  11. Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi?
  12. Domande frequenti

Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel regime forfettario

Il regime forfettario funziona in modo completamente diverso dal regime ordinario. Mentre nel sistema tradizionale puoi sottrarre tutte le spese sostenute per l’attività (affitto ufficio, cancelleria, utenze, software), nel forfettario i costi vengono determinati in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. In pratica, lo Stato presume che tu abbia delle spese pari a una certa percentuale dei ricavi, e su quella base calcola il tuo reddito imponibile.

Questo significa che non puoi dedurre l’affitto dello studio, il costo del computer o le bollette del telefono. Tuttavia, c’è un’eccezione fondamentale: i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si deducono dal reddito imponibile già determinato con il coefficiente. È una regola prevista dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario) e confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.

Per capire meglio: se hai ricavi di 50.000 euro e il tuo coefficiente di redditività è del 78% (come per gli avvocati), il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Da qui puoi sottrarre i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Se hai pagato 10.000 euro di contributi alla Cassa Forense, il reddito imponibile scende a 29.000 euro, e su questa cifra paghi il 15% di imposta sostitutiva.

Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario

La deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario segue un meccanismo preciso che è importante comprendere per evitare errori. Il punto chiave è questo: i contributi si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questa distinzione è fondamentale.

Ecco come funziona il calcolo, passo dopo passo:

  1. Calcolo dei ricavi — somma di tutti i compensi/ricavi incassati nell’anno (criterio di cassa)
  2. Applicazione del coefficiente di redditività — ogni codice ATECO ha il suo (dal 40% al 86%)
  3. Reddito lordo forfettario = ricavi x coefficiente di redditività
  4. Sottrazione dei contributi previdenziali versati nell’anno
  5. Reddito imponibile netto = reddito lordo – contributi previdenziali
  6. Imposta sostitutiva = reddito imponibile netto x 15% (o 5%)

Un aspetto cruciale: i contributi previdenziali deducibili si sottraggono dal reddito e non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo non corrisponde all’intero importo dei contributi, ma alla percentuale dell’imposta sostitutiva applicata su quell’importo. Se versi 5.000 euro di contributi e paghi il 15% di imposta, il risparmio reale è di 750 euro (5.000 x 15%). Se sei nel regime agevolato al 5%, il risparmio scende a 250 euro.

Un’altra regola importante: se i contributi previdenziali superano il reddito forfettario, l’eccedenza non può essere portata in detrazione nel modello 730 o nel modello Redditi PF come reddito complessivo. L’eccedenza si perde, a meno che tu non abbia anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (ad esempio, un reddito da lavoro dipendente).

Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026

La Gestione Separata INPS è la cassa previdenziale di riferimento per i liberi professionisti senza cassa (consulenti, copywriter, web designer, formatori, traduttori e molte altre categorie). Nel 2026, le aliquote contributive della Gestione Separata sono:

  • 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (aliquota piena)
  • 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale (ad esempio, un lavoro dipendente parallelo o iscrizione a un’altra cassa)

Questi contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x coefficiente di redditività, prima della deduzione dei contributi stessi). Il calcolo avviene quindi in modo circolare: i contributi riducono il reddito, ma il reddito determina i contributi. Per questo motivo si utilizza una formula matematica che risolve il “circolo”.

Esempio pratico con Gestione Separata: Marco è un consulente informatico forfettario con ricavi di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Il suo reddito lordo è 31.200 euro. Con l’aliquota del 26,07%, i contributi INPS ammontano a circa 6.437 euro (calcolati con la formula iterativa). Il reddito imponibile dopo la deduzione scende a 24.763 euro, su cui paga il 15% di imposta sostitutiva: 3.714 euro. Senza la deduzione, l’imposta sarebbe stata 4.680 euro. Il risparmio fiscale grazie alla deduzione dei contributi è di 966 euro.

Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario

Chi esercita un’attività commerciale o artigianale nel regime forfettario è iscritto alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Il sistema contributivo per queste categorie è diverso dalla Gestione Separata perché prevede un contributo minimo obbligatorio (i cosiddetti “minimali”), indipendentemente dal reddito effettivo.

Nel 2026, i parametri principali sono:

  • Contributo fisso annuo (minimali): circa 4.427 euro per i commercianti e circa 4.385 euro per gli artigiani (importi indicativi, aggiornati annualmente dall’INPS sulla base della variazione ISTAT)
  • Aliquota percentuale: 24,48% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti (+ 0,48% di contributo maternità) sul reddito eccedente il minimale fino al massimale
  • Riduzione forfettaria del 35%: i forfettari possono richiedere una riduzione del 35% sia sui contributi fissi che sulla percentuale eccedente (art. 1, comma 77, Legge 190/2014)

La riduzione del 35% è un vantaggio esclusivo dei forfettari che può essere richiesta all’INPS tramite il cassetto previdenziale. Attenzione però: questa riduzione comporta un accredito contributivo proporzionalmente inferiore ai fini pensionistici. Chi la sceglie accumula meno contributi per la pensione futura.

Tutti i contributi versati alla Gestione Commercianti o Artigiani, sia i minimali che l’eventuale percentuale eccedente, sono interamente deducibili dal reddito forfettario. Anche i contributi versati con la riduzione del 35% sono deducibili per l’importo effettivamente pagato.

Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA

I professionisti iscritti a un albo professionale (medici, avvocati, architetti, ingegneri, psicologi, commercialisti, geometri, infermieri) versano i contributi alla propria cassa di previdenza e non all’INPS. Anche questi contributi previdenziali sono interamente deducibili nel regime forfettario, seguendo le stesse regole dei contributi INPS.

Ecco le principali casse professionali e le aliquote indicative per il 2026:

  • Cassa Forense (avvocati): contributo soggettivo del 15% sul reddito professionale + contributo integrativo del 4% (quest’ultimo addebitato al cliente in fattura)
  • ENPAM (medici e odontoiatri): Quota A fissa annua (circa 1.500-3.000 euro in base all’età) + Quota B proporzionale (aliquota variabile dal 2% al 24,5%)
  • INARCASSA (architetti e ingegneri): contributo soggettivo del 14,5% + contributo integrativo del 4%
  • ENPAP (psicologi): contributo soggettivo del 10% + contributo integrativo del 2%
  • CIPAG (geometri): contributo soggettivo del 18% circa + contributo integrativo
  • ENPAPI (infermieri): contributo soggettivo del 16% + contributo integrativo del 4%
  • Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): contributo soggettivo dal 12% al 100% del reddito + contributo integrativo del 4%

Attenzione alla distinzione: il contributo soggettivo è sempre deducibile perché è a carico del professionista. Il contributo integrativo (il famoso 4% o 2% in fattura) è generalmente a carico del cliente e non è deducibile dal reddito del professionista, salvo specifiche eccezioni previste dallo statuto della cassa. Consulta sempre il regolamento della tua cassa o rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per un chiarimento personalizzato.

Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi

Vediamo con esempi concreti quanto si risparmia grazie alla deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario 2026. Ricorda: il risparmio è pari ai contributi moltiplicati per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%).

Esempio 1: Consulente con Gestione Separata (aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 45.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Reddito lordo: 35.100 euro
  • Contributi INPS versati (26,07%): circa 7.246 euro
  • Reddito imponibile: 35.100 – 7.246 = 27.854 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 4.178 euro
  • Senza deduzione, l’imposta sarebbe: 35.100 x 15% = 5.265 euro
  • Risparmio fiscale: 1.087 euro

Esempio 2: Avvocato con Cassa Forense (aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 60.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Reddito lordo: 46.800 euro
  • Contributi Cassa Forense versati (soggettivo 15%): circa 7.020 euro
  • Reddito imponibile: 46.800 – 7.020 = 39.780 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 5.967 euro
  • Senza deduzione: 46.800 x 15% = 7.020 euro
  • Risparmio fiscale: 1.053 euro

Esempio 3: Nuova attività con aliquota agevolata al 5%

  • Ricavi annui: 30.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 67%
  • Reddito lordo: 20.100 euro
  • Contributi INPS versati: circa 4.148 euro
  • Reddito imponibile: 20.100 – 4.148 = 15.952 euro
  • Imposta sostitutiva (5%): 798 euro
  • Senza deduzione: 20.100 x 5% = 1.005 euro
  • Risparmio fiscale: 207 euro

Come puoi notare, il risparmio è proporzionalmente maggiore per chi paga il 15% rispetto a chi gode dell’aliquota agevolata del 5%. In ogni caso, la deduzione dei contributi previdenziali è sempre conveniente e non va mai dimenticata nella dichiarazione dei redditi.

Contributi versati in ritardo: sono deducibili?

Una domanda molto frequente riguarda i contributi previdenziali versati in ritardo: sono comunque deducibili nel regime forfettario? La risposta è , con alcune precisazioni importanti.

Il principio fondamentale è il criterio di cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui vengono effettivamente pagati, indipendentemente dal periodo di competenza. Questo significa che:

  • Se paghi nel 2026 i contributi relativi al 2025 (perché eri in ritardo), li deduci nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno di imposta 2026)
  • Se paghi una rateizzazione INPS con più rate nell’anno, deduci solo le rate effettivamente versate in quell’anno
  • Se paghi sanzioni e interessi per ritardato pagamento, questi non sono deducibili — solo la quota capitale dei contributi è ammessa alla deduzione

Anche i contributi pagati tramite cartella esattoriale (perché non versati spontaneamente) mantengono la deducibilità per la parte relativa ai contributi veri e propri, escludendo sanzioni, interessi e aggio di riscossione.

Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario

Oltre ai contributi obbligatori, esistono altre forme di contribuzione previdenziale che meritano un approfondimento per chi opera nel regime forfettario.

Contributi volontari INPS

I contributi volontari sono versamenti che il lavoratore autonomo può effettuare per coprire periodi non lavorati o per integrare la posizione previdenziale. Nel regime forfettario, i contributi volontari autorizzati dall’INPS sono deducibili dal reddito forfettario, a condizione che siano relativi alla propria posizione previdenziale.

Riscatto della laurea

Il riscatto della laurea è un tema complesso per i forfettari. I contributi versati per il riscatto degli anni di studio universitario sono tecnicamente contributi previdenziali e quindi dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, la deducibilità dipende dalla gestione previdenziale:

  • Se il riscatto è nella stessa gestione (es. Gestione Separata INPS) dove versi i contributi da forfettario, è deducibile dal reddito forfettario
  • Se il riscatto è in una gestione diversa (es. riscatto nella gestione dipendenti per un ex lavoratore subordinato ora forfettario), la questione è controversa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate tende a considerarli deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ma non dal reddito forfettario

Dato che il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che esclude il reddito dalla base imponibile IRPEF, chi non ha altri redditi IRPEF rischia di perdere la deducibilità del riscatto laurea in una gestione diversa. È un caso in cui rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine può fare la differenza per ottimizzare la scelta.

Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione

I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario si indicano nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Ecco i passaggi pratici:

  1. Rigo LM22 (colonna 1): indica il totale dei ricavi o compensi percepiti nell’anno
  2. Rigo LM34: il reddito lordo calcolato applicando il coefficiente di redditività
  3. Rigo LM35: qui si indicano i contributi previdenziali deducibili — l’importo totale dei contributi obbligatori versati nell’anno di imposta (criterio di cassa)
  4. Rigo LM36: il reddito netto (rigo LM34 meno rigo LM35) su cui si calcola l’imposta sostitutiva
  5. Rigo LM37 o LM38: l’imposta sostitutiva calcolata (15% o 5%)

Documenti da conservare: per giustificare la deduzione dei contributi, conserva le ricevute di pagamento dei contributi INPS (modelli F24) o le attestazioni della cassa professionale. L’INPS mette a disposizione nel cassetto previdenziale la situazione dei contributi versati, che può servire come riscontro.

Eccedenza contributi: se l’importo dei contributi previdenziali (rigo LM35) supera il reddito lordo (rigo LM34), il reddito netto al rigo LM36 sarà pari a zero. L’eccedenza dei contributi non può essere riportata negli anni successivi nel Quadro LM, ma se hai altri redditi soggetti a IRPEF, puoi dedurla nel Quadro RP (sezione II, rigo RP21) dal reddito complessivo.

Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario

Uno degli errori più frequenti tra i forfettari riguarda il tentativo di dedurre i contributi previdenziali nel modello 730. Chiariamo subito: se sei un forfettario e il tuo unico reddito è quello dell’attività in regime forfettario, non puoi usare il 730.

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali. Di conseguenza, il reddito forfettario non concorre al reddito complessivo IRPEF. Il modello 730 si usa per dichiarare redditi soggetti a IRPEF (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.), e le deduzioni/detrazioni nel 730 funzionano solo su redditi IRPEF.

Ecco gli scenari possibili:

  • Solo reddito forfettario: usi il Modello Redditi PF con il Quadro LM. I contributi li deduci al rigo LM35. Non presenti il 730.
  • Reddito forfettario + reddito dipendente/pensione: presenti sia il Modello Redditi PF (Quadro LM per il forfettario) sia il 730 (per il reddito dipendente). I contributi relativi all’attività forfettaria li deduci nel Quadro LM. L’eventuale eccedenza può andare nel 730 (Quadro E/RP).
  • Reddito forfettario + redditi da fabbricati: usi il Modello Redditi PF completo, con Quadro LM per il forfettario e Quadro RB per i fabbricati.

Attenzione: un errore nella collocazione dei contributi previdenziali deducibili può generare incongruenze nella dichiarazione e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare problemi, affidati a un professionista o al CAF Centro Fiscale per la compilazione.

Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi per abbattere il reddito?

Dato che i contributi previdenziali sono l’unica deduzione possibile nel regime forfettario, può sorgere una domanda strategica: conviene versare contributi aggiuntivi per ridurre il reddito imponibile?

La risposta dipende dalla tua situazione specifica. Ecco un’analisi dei pro e contro:

Quando potrebbe convenire

  • Sei vicino alla pensione e vuoi aumentare il montante contributivo per migliorare l’assegno pensionistico futuro
  • Hai redditi elevati (vicino agli 85.000 euro di ricavi) e ogni euro di deduzione aiuta a mantenere il carico fiscale sotto controllo
  • Vuoi riscattare la laurea nella stessa gestione previdenziale per un doppio vantaggio: deduzione + anni di contribuzione
  • La tua cassa professionale prevede contribuzione volontaria aggiuntiva con vantaggi previdenziali significativi

Quando non conviene

  • Hai appena aperto la partita IVA e sei al 5%: il risparmio fiscale è minimo (solo 5% dei contributi aggiuntivi)
  • Hai bisogno di liquidità: i contributi versati non sono recuperabili nel breve periodo
  • Il rendimento previdenziale è basso: in alcune casse professionali, il rendimento dei contributi volontari è inferiore a quello di investimenti alternativi

In termini numerici, se paghi il 15% di imposta sostitutiva, ogni 1.000 euro di contributi aggiuntivi ti fa risparmiare 150 euro di tasse. Se paghi il 5%, il risparmio è solo di 50 euro. La convenienza va quindi valutata anche in ottica previdenziale, non solo fiscale. Un consulto presso il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a simulare gli scenari e scegliere la strategia più adatta al tuo caso.

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Domande frequenti sui contributi previdenziali deducibili nel forfettario

Quali contributi posso dedurre nel regime forfettario?

Puoi dedurre tutti i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno: contributi INPS (Gestione Separata, Commercianti, Artigiani) e contributi alle casse professionali (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA, ecc.). Sono deducibili anche i contributi per maternità e i contributi volontari autorizzati.

I contributi si deducono dal reddito o dall’imposta?

Si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo è pari all’importo dei contributi moltiplicato per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Ad esempio, 8.000 euro di contributi con aliquota 15% generano un risparmio di 1.200 euro.

Posso dedurre i contributi previdenziali nel 730 se sono forfettario?

No, se il tuo unico reddito è quello da attività forfettaria. I contributi vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Solo se hai anche redditi IRPEF (lavoro dipendente, pensione) puoi eventualmente dedurre l’eccedenza nel 730.

Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario?

Se i contributi previdenziali superano il reddito lordo forfettario, il reddito imponibile diventa zero e non paghi imposta sostitutiva. L’eccedenza non si riporta agli anni successivi nel Quadro LM, ma può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF se hai altri redditi.

Il contributo integrativo del 4% in fattura è deducibile?

Generalmente no. Il contributo integrativo (4% o 2% a seconda della cassa) è addebitato al cliente ed è un onere a suo carico. È deducibile solo il contributo soggettivo, cioè quello a carico del professionista. Fanno eccezione alcune casse con regolamenti specifici.

Come faccio a sapere quanto ho versato di contributi nell’anno?

Per i contributi INPS, accedi al cassetto previdenziale su inps.it dove trovi il riepilogo dei versamenti. Per le casse professionali, consulta l’area riservata del sito della tua cassa o richiedi l’attestazione annuale. I modelli F24 con cui hai effettuato i pagamenti sono la prova documentale da conservare.

Conclusione

I contributi previdenziali deducibili rappresentano il principale e unico strumento di risparmio fiscale nel regime forfettario 2026. Che tu sia un professionista iscritto a una cassa, un commerciante, un artigiano o un collaboratore con Gestione Separata INPS, conoscere il meccanismo della deduzione ti permette di ottimizzare il carico fiscale e evitare errori nella dichiarazione dei redditi.

Ricorda i punti chiave: i contributi si deducono dal reddito (non dall’imposta), valgono quelli effettivamente pagati nell’anno (criterio di cassa), e vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Se hai dubbi sulla deducibilità di contributi specifici (riscatto laurea, contributi volontari, contributi in ritardo), non improvvisare: una consulenza professionale può farti risparmiare molto di più di quanto costa.

Hai bisogno di aiuto con la deduzione dei contributi previdenziali?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi, verificando che tutti i contributi previdenziali siano correttamente dedotti per massimizzare il tuo risparmio fiscale.

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    regime forfettario partita iva

    Chiudere la partita IVA con regime forfettario è una decisione importante che molti professionisti e freelance si trovano ad affrontare nel 2026. Che tu stia valutando di tornare al lavoro dipendente, che la tua attività non sia più redditizia, o che tu voglia semplicemente cessare l’attività autonoma, è fondamentale conoscere la procedura corretta, i costi (spoiler: la chiusura è gratuita) e tutti gli adempimenti finali da completare. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come chiudere la partita IVA forfettaria nel 2026, cosa succede ai contributi INPS, come gestire le fatture ancora da incassare e se è possibile richiedere la NASpI dopo la chiusura.

    Indice dei contenuti

    1. Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria
    2. Procedura online: modello AA9/12 e SPID
    3. Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura
    4. Costi della chiusura: quanto si paga
    5. Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata)
    6. Professionisti con cassa previdenziale propria
    7. Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura
    8. Fatture emesse ma non ancora incassate
    9. Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?
    10. Si può riaprire la partita IVA come forfettario?
    11. Errori da evitare quando si chiude la partita IVA
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria

    La decisione di chiudere la partita IVA con regime forfettario può dipendere da diverse situazioni. Non esiste un obbligo di chiusura legato al fatturato zero, ma ci sono circostanze in cui mantenere aperta la posizione fiscale diventa controproducente o addirittura costoso.

    Il primo caso è l’inattività prolungata: se non emetti fatture da diversi mesi e non prevedi di riprendere l’attività nel breve periodo, mantenere la partita IVA aperta comporta comunque l’obbligo di versare i contributi INPS minimi alla Gestione Separata o alla tua cassa di previdenza. Anche se il regime forfettario non prevede un minimale contributivo fisso per la Gestione Separata (i contributi sono proporzionali al reddito), alcune casse professionali richiedono un contributo minimo annuale indipendentemente dal fatturato.

    Il secondo scenario frequente è il passaggio al lavoro dipendente. Quando si trova un’occupazione stabile, molti professionisti preferiscono chiudere la partita IVA per semplificare la propria posizione fiscale. In questo caso, è importante sapere che il forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, purché il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 euro lordi annui (una delle cause ostative del regime forfettario). Se il nuovo stipendio supera questa soglia, la chiusura diventa comunque obbligatoria per l’anno successivo.

    Altre situazioni in cui conviene valutare la chiusura includono:

    • Cambio di regime fiscale: se i tuoi ricavi superano gli 85.000 euro e devi passare al regime ordinario, potresti decidere di chiudere e riaprire con una forma giuridica diversa (ad esempio una SRL)
    • Pensionamento: quando si va in pensione e non si intende proseguire l’attività
    • Trasferimento all’estero: chi sposta la residenza fiscale fuori dall’Italia deve chiudere la partita IVA italiana
    • Attività non più sostenibile economicamente: se le spese superano costantemente i ricavi

    Procedura online per chiudere la partita IVA forfettaria: modello AA9/12

    La chiusura della partita IVA avviene tramite la presentazione del modello AA9/12 (per le persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Questo modello, lo stesso utilizzato per l’apertura e le variazioni, contiene una sezione specifica dedicata alla cessazione dell’attività.

    La procedura più rapida e comoda è quella online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi da seguire:

    1. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’indirizzo agenziaentrate.gov.it
    2. Vai nella sezione “Servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività”
    3. Seleziona “Cessazione attività” e compila il modello AA9/12
    4. Indica la data di cessazione effettiva dell’attività (non la data di invio del modulo)
    5. Inserisci il codice ATECO della tua attività
    6. Conferma e invia telematicamente
    7. Conserva la ricevuta di avvenuta presentazione

    In alternativa alla procedura online, puoi presentare il modello AA9/12 anche:

    • Di persona presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando un documento di identità valido
    • Tramite raccomandata A/R all’ufficio competente, allegando una fotocopia del documento di identità
    • Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

    Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del modello e la gestione di tutti gli adempimenti successivi, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a completare la procedura in modo corretto, evitando errori che potrebbero causare problemi con il Fisco.

    Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura della partita IVA

    La legge prevede un termine preciso per comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Questo significa che se il tuo ultimo giorno di attività è il 15 aprile 2026, hai tempo fino al 15 maggio 2026 per inviare la comunicazione.

    Cosa succede se non rispetti i 30 giorni? La presentazione tardiva del modello comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta:

    • Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (55,56 euro circa)
    • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
    • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo

    È importante sottolineare che la data di cessazione indicata nel modello è quella che conta ai fini fiscali e contributivi. Tutti gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione dei redditi, saldo contributi) fanno riferimento a questa data, non alla data di invio del modulo.

    Costi della chiusura partita IVA forfettaria: quanto si paga

    Ecco una buona notizia: chiudere la partita IVA è completamente gratuito. La presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate non comporta alcun costo, né imposte di bollo, né diritti di segreteria. Questo vale sia per la procedura online che per quella in presenza.

    A differenza di quanto molti pensano, non esiste alcuna “tassa di chiusura” o costo amministrativo legato alla cessazione della partita IVA. L’unico costo che potresti sostenere è l’onorario del commercialista o del CAF se decidi di farti assistere nella procedura e nella gestione degli adempimenti finali.

    Attenzione però: “chiusura gratuita” non significa “nessun costo in assoluto”. Dovrai comunque versare:

    • Saldo contributi INPS proporzionali al reddito dell’ultimo periodo di attività
    • Imposta sostitutiva (5% o 15%) sui redditi prodotti fino alla data di cessazione
    • Eventuali contributi alla cassa previdenziale (per professionisti iscritti a un ordine)

    Questi non sono costi di chiusura, ma obblighi fiscali ordinari legati all’ultimo periodo di attività. Li vedremo nel dettaglio nelle prossime sezioni.

    Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata) dopo la chiusura

    La gestione dei contributi previdenziali è uno degli aspetti più importanti quando si chiude la partita IVA forfettaria. Il trattamento varia a seconda che tu sia iscritto alla Gestione Separata INPS o a una cassa professionale.

    Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (la maggior parte dei forfettari senza cassa di categoria), ecco cosa succede:

    • I contributi INPS sono proporzionali al reddito: si pagano solo in proporzione ai ricavi effettivamente prodotti fino alla data di cessazione
    • L’aliquota contributiva 2026 per la Gestione Separata è del 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale) applicata sul reddito imponibile forfettario
    • Il saldo contributivo dell’ultimo periodo va versato con il modello F24 alle scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
    • Non esistono contributi minimi nella Gestione Separata: se hai fatturato zero, non devi versare nulla

    Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, consulente informatico forfettario con coefficiente di redditività del 78%, chiuda la partita IVA il 30 giugno 2026 dopo aver fatturato 15.000 euro. Il suo reddito imponibile sarà 15.000 x 78% = 11.700 euro. I contributi INPS dovuti saranno 11.700 x 26,07% = 3.050,19 euro, da versare con il saldo della dichiarazione dei redditi 2027 (relativa all’anno 2026).

    Dopo la chiusura, ricorda di presentare la cancellazione dalla Gestione Separata all’INPS. La cancellazione avviene solitamente in automatico con la chiusura della partita IVA, ma è buona prassi verificare la propria posizione nel Cassetto Previdenziale INPS accedendo con SPID.

    Professionisti con cassa previdenziale propria

    Se sei un professionista iscritto a un ordine (avvocato, architetto, ingegnere, psicologo, medico, geometra), i tuoi contributi non vanno alla Gestione Separata INPS ma alla cassa previdenziale di categoria. In questo caso, la chiusura della partita IVA richiede adempimenti aggiuntivi.

    Ecco cosa fare:

    1. Comunica la cessazione alla cassa previdenziale: ogni cassa ha le proprie modalità e tempistiche. Ad esempio, la Cassa Forense richiede una comunicazione entro 30 giorni, mentre INARCASSA (architetti e ingegneri) prevede la cancellazione contestuale alla cessazione dell’attività
    2. Verifica il saldo contributivo: la maggior parte delle casse previdenziali prevede un contributo minimo annuale indipendente dal reddito. Dovrai versare il contributo minimo proporzionato ai mesi di iscrizione nell’anno di cessazione
    3. Richiedi la ricongiunzione o totalizzazione: se hai versato contributi in più gestioni (ad esempio prima come dipendente e poi come professionista), valuta la possibilità di ricongiunzione contributiva per unificare i periodi ai fini pensionistici

    Importante: la cancellazione dall’ordine professionale è un passaggio separato dalla chiusura della partita IVA. Se vuoi mantenere l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione, dovrai comunque pagare la quota associativa annuale, ma non i contributi previdenziali alla cassa (nella maggior parte dei casi).

    Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura della partita IVA

    Chiudere la partita IVA non significa aver concluso tutti gli obblighi con il Fisco. Ci sono alcuni adempimenti fiscali finali che devi completare anche dopo la cessazione dell’attività:

    Ultima dichiarazione dei redditi: dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) relativa all’anno in cui hai chiuso la partita IVA. In questa dichiarazione inserirai i ricavi prodotti dall’1 gennaio alla data di cessazione, applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO e l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. La scadenza è la stessa di sempre: 30 novembre dell’anno successivo.

    Versamento imposta sostitutiva e contributi: il saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione). Per i forfettari i codici tributo sono:

    • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Saldo
    • 1793 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Primo acconto
    • 1794 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Secondo acconto

    Nessun acconto per l’anno successivo: dato che hai cessato l’attività, non dovrai versare acconti per l’anno seguente. Se hai già versato acconti durante l’anno di cessazione, potrai recuperare l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi.

    IVA: chi è in regime forfettario non addebita IVA in fattura e quindi non deve presentare la dichiarazione IVA né versare alcun saldo IVA. Questo è un vantaggio del forfettario anche in fase di chiusura.

    Fatture emesse ma non ancora incassate: come gestirle

    Un dubbio molto comune riguarda le fatture emesse prima della chiusura ma non ancora incassate. Il regime forfettario funziona con il principio di cassa: i ricavi si considerano prodotti nel momento in cui vengono effettivamente incassati, non quando la fattura viene emessa.

    Questo crea una situazione particolare in caso di chiusura. Ecco come gestirla:

    • Fatture incassate prima della chiusura: rientrano normalmente nel reddito dell’ultimo anno di attività e saranno soggette all’imposta sostitutiva forfettaria
    • Fatture incassate dopo la chiusura: questi importi vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vengono effettivamente percepiti, come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria ma all’IRPEF ordinaria
    • Fatture non incassabili (crediti inesigibili): se hai certezza che il cliente non pagherà, puoi emettere una nota di credito prima della chiusura per azzerare il credito

    Il consiglio pratico è di cercare di incassare tutte le fatture in sospeso prima di chiudere la partita IVA. In questo modo beneficerai ancora della tassazione agevolata forfettaria (5% o 15%) anziché dell’IRPEF ordinaria con aliquote progressive (dal 23% al 43%).

    Se hai fatture di importo significativo ancora da incassare, potrebbe essere strategico posticipare la chiusura di qualche settimana o mese, in attesa dei pagamenti. Un commercialista o il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare la convenienza economica di questa scelta.

    Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Molti si chiedono se sia possibile riceverla dopo aver chiuso la partita IVA forfettaria. La risposta dipende dalla tua situazione lavorativa precedente.

    Caso 1: Avevi un lavoro dipendente prima o durante l’attività autonoma

    Se hai perso involontariamente un lavoro dipendente e hai i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), puoi richiedere la NASpI. La chiusura della partita IVA forfettaria non preclude il diritto alla NASpI se la perdita del lavoro dipendente è il motivo scatenante.

    Anzi, se avevi una partita IVA aperta durante la NASpI, il reddito presunto da attività autonoma comportava una riduzione dell’indennità. Chiudendo la partita IVA, la NASpI viene erogata per intero.

    Caso 2: Eri solo lavoratore autonomo (mai dipendente)

    Se hai lavorato esclusivamente come lavoratore autonomo con partita IVA, purtroppo non hai diritto alla NASpI. L’indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata esisteva il DIS-COLL, ma era destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, non ai titolari di partita IVA.

    Esiste però una possibilità interessante: la NASpI anticipata per avvio attività funziona al contrario. Chi percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per aprire una partita IVA. Se poi l’attività non va a buon fine e la chiudi entro la durata originaria della NASpI, dovrai restituire l’importo anticipato.

    Si può riaprire la partita IVA come forfettario dopo averla chiusa?

    Sì, è possibile riaprire la partita IVA e aderire nuovamente al regime forfettario, purché al momento della riapertura tu possieda tutti i requisiti previsti e non ricada in nessuna delle cause ostative. Non esiste un periodo minimo di attesa tra chiusura e riapertura.

    Tuttavia, c’è un aspetto importante che riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota ridotta (invece del 15%) spetta ai primi 5 anni di attività per chi avvia una nuova attività. Se riapri la partita IVA con la stessa attività (stesso codice ATECO) che avevi prima, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarla una prosecuzione e non una nuova attività, escludendoti dall’aliquota al 5%.

    Le condizioni per l’aliquota al 5% prevedono che:

    • Non devi aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)
    • L’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo
    • Se prosegui l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti

    In pratica, se chiudi la partita IVA come consulente informatico nel 2026 e ne riapri una come consulente informatico nel 2027, molto probabilmente non potrai applicare il 5% ma dovrai usare il 15%. Se invece riapri con un codice ATECO diverso e un’attività effettivamente nuova, potresti avere diritto all’aliquota ridotta.

    Errori da evitare quando si chiude la partita IVA forfettaria

    Chiudere la partita IVA sembra un’operazione semplice, ma ci sono diversi errori comuni che possono causare problemi, sanzioni o perdite economiche. Ecco i principali da evitare:

    • Non comunicare la chiusura entro 30 giorni: come abbiamo visto, il ritardo comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro. Non dimenticare di inviare il modello AA9/12
    • Dimenticare il saldo dei contributi: anche dopo la chiusura, i contributi INPS o alla cassa professionale restano dovuti per il periodo di attività. Il mancato pagamento genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioni
    • Non presentare l’ultima dichiarazione dei redditi: molti pensano che chiudendo la partita IVA non serva più dichiarare i redditi dell’ultimo anno. Sbagliato: la dichiarazione è obbligatoria
    • Chiudere con fatture in sospeso senza valutare l’impatto fiscale: gli incassi post-chiusura saranno tassati con IRPEF ordinaria e non con l’imposta sostitutiva forfettaria
    • Non comunicare alla cassa previdenziale: se sei iscritto a una cassa di categoria, la chiusura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate non viene automaticamente comunicata alla cassa. Devi farlo tu
    • Chiudere solo per evitare i contributi minimi: prima di chiudere, valuta se esistono riduzioni contributive (ad esempio il regime agevolato INPS Artigiani/Commercianti con riduzione del 35%)
    • Non cancellare eventuali posizioni INAIL: se avevi un’assicurazione INAIL attiva, devi comunicare anche la cessazione a questo ente

    Per evitare dimenticanze, il consiglio è di affidarsi a un professionista o al CAF Centro Fiscale che possa guidarti attraverso tutti i passaggi e verificare che nessun adempimento venga trascurato.

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    Domande frequenti (FAQ) sulla chiusura della partita IVA forfettaria

    Quanto costa chiudere la partita IVA forfettaria?

    La chiusura della partita IVA è completamente gratuita. Non sono previsti bolli, diritti di segreteria o tasse di chiusura. L’unico eventuale costo è l’onorario di un commercialista o CAF se ti fai assistere nella procedura.

    Posso chiudere la partita IVA online da solo?

    , puoi farlo in autonomia accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilando il modello AA9/12 nella sezione cessazione. La procedura richiede pochi minuti se hai i dati necessari (codice ATECO, data di cessazione).

    Cosa succede se non chiudo la partita IVA e non fatturo?

    Se non fatturo per 3 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Tuttavia, nel frattempo potresti accumulare obblighi dichiarativi e, per alcune casse previdenziali, contributi minimi da versare comunque. È sempre meglio chiudere formalmente quando si cessa l’attività.

    Posso riaprire la partita IVA forfettaria dopo averla chiusa?

    , non ci sono limiti temporali. Puoi riaprirla anche il giorno dopo, purché tu abbia i requisiti. Attenzione però all’aliquota al 5%: se riapri con la stessa attività, potrebbe essere considerata una prosecuzione e non una nuova attività, perdendo l’agevolazione.

    Devo pagare contributi INPS anche dopo aver chiuso?

    Devi pagare il saldo contributivo relativo al periodo in cui la partita IVA era ancora aperta. Dopo la data di cessazione, non maturano più contributi. Il saldo va versato con le scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo).

    Le fatture incassate dopo la chiusura come vengono tassate?

    Le fatture emesse durante il regime forfettario ma incassate dopo la chiusura vanno dichiarate come redditi diversi nell’anno di effettivo incasso. Saranno soggette all’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) e non più all’imposta sostitutiva forfettaria.


    Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?

    Chiudere la partita IVA forfettaria richiede attenzione a diversi aspetti: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate al saldo dei contributi, dalla gestione delle fatture in sospeso all’ultima dichiarazione dei redditi. Un errore in questa fase può costare caro in termini di sanzioni e tasse aggiuntive.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase della chiusura: compilazione del modello AA9/12, calcolo del saldo contributivo, presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e verifica che tutti gli adempimenti siano completati correttamente.

    Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:

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      regime forfettario partita iva

      Le cause ostative regime forfettario sono le condizioni che impediscono a un contribuente di accedere o di restare nel regime forfettario. Se stai valutando di aprire una partita IVA con tassazione agevolata, oppure sei già forfettario e temi di perdere i requisiti, conoscere ogni singola causa ostativa è fondamentale per evitare brutte sorprese con il Fisco.

      In questa guida aggiornata al 2026 troverai l’elenco completo delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014. Ti spiegheremo in modo semplice cosa significa ciascuna, come verificare la tua posizione e cosa fare se ricadi in una di esse. Parleremo anche del limite degli 85.000 euro di ricavi e delle differenze tra esclusione e decadenza.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa sono le cause ostative del regime forfettario
      2. Elenco completo delle cause ostative 2026
      3. Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro
      4. Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni
      5. Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro
      6. Regimi speciali IVA
      7. Residenza fiscale all’estero
      8. Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi
      9. Il limite degli 85.000 euro di ricavi
      10. Come verificare la propria posizione
      11. Differenza tra esclusione e decadenza
      12. Cosa fare se ricadi in una causa ostativa
      13. Domande frequenti

      Cosa sono le cause ostative del regime forfettario

      Le cause ostative sono delle condizioni specifiche che, se presenti, impediscono a un contribuente di aderire al regime forfettario oppure ne provocano l’uscita. In termini più semplici, si tratta di “paletti” stabiliti dalla legge: se anche uno solo di questi paletti si applica alla tua situazione, non puoi beneficiare della tassazione agevolata al 15% (o al 5% per i primi 5 anni di attività).

      Le cause ostative sono elencate nell’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il forfettario), successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2023. Queste norme definiscono chi non può accedere al regime, anche se rispetta il limite di ricavi.

      È importante distinguere le cause ostative dai requisiti di accesso. I requisiti principali (come il limite di 85.000 euro di ricavi) definiscono chi può entrare nel regime. Le cause ostative, invece, rappresentano situazioni particolari che escludono il contribuente a prescindere dal fatturato. Puoi avere ricavi ben sotto la soglia, ma se rientri in una causa ostativa, il forfettario non fa per te.

      Elenco completo delle cause ostative 2026

      Ecco tutte le cause ostative regime forfettario attualmente in vigore nel 2026, secondo l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 e successive modificazioni:

      • Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro lordi nell’anno precedente (se il rapporto di lavoro è cessato)
      • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
      • Partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività economicamente riconducibili a quella del forfettario (SRL trasparenti o con attività connessa)
      • Attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (o soggetti ad esso riconducibili) degli ultimi 2 anni precedenti
      • Utilizzo di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.)
      • Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni che producano almeno il 75% del reddito in Italia
      • Vendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

      Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio ciascuna causa ostativa, con esempi pratici per capire se e quando si applicano alla tua situazione.

      Redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro

      Questa è probabilmente la causa ostativa più frequente e quella che genera più dubbi. Il meccanismo funziona così: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative, pensioni, borse di studio, ecc.) per un importo superiore a 35.000 euro lordi, non puoi accedere al forfettario nell’anno successivo.

      Attenzione: questa causa ostativa si applica solo se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se invece il rapporto è ancora in corso al 31 dicembre, la soglia non conta e la causa ostativa scatta sempre, indipendentemente dall’importo percepito. In pratica, chi è ancora dipendente non può contemporaneamente essere forfettario, a meno che il reddito da lavoro dipendente non superi i 35.000 euro lordi e il rapporto sia cessato.

      Esempio pratico

      Immagina che Marco abbia lavorato come dipendente fino a settembre 2025, con uno stipendio lordo annuo di 40.000 euro. A ottobre 2025 si è licenziato per aprire la partita IVA. Marco non può accedere al forfettario nel 2026, perché nell’anno precedente (2025) ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. Dovrà aspettare il 2027, a condizione che nel 2026 non percepisca più redditi di quel tipo sopra soglia.

      Se invece Marco avesse avuto uno stipendio lordo di 30.000 euro nel 2025, potrebbe tranquillamente aderire al forfettario nel 2026. La soglia è di 35.000 euro lordi, non netti.

      Partecipazione in società di persone, SRL e associazioni

      Non possono aderire al regime forfettario coloro che detengono partecipazioni in:

      • Società di persone (SNC, SAS) – qualsiasi quota, anche minima
      • Associazioni professionali o studi associati
      • Imprese familiari (art. 5 del TUIR)
      • SRL trasparenti (che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR)
      • SRL ordinarie se il forfettario detiene una partecipazione di controllo (diretto o indiretto) e la SRL svolge attività economicamente riconducibile a quella del forfettario

      Quest’ultima fattispecie merita una spiegazione. Non basta avere una quota in una SRL per essere esclusi: la causa ostativa scatta solo se contemporaneamente detieni il controllo della SRL (oltre il 50% delle quote, o anche meno se hai comunque influenza dominante) e l’attività della SRL è collegata alla tua attività da forfettario. Ad esempio, se sei un consulente informatico forfettario e possiedi il 60% di una SRL che fa consulenza IT, sei escluso. Se invece la SRL gestisce un bar, non c’è connessione economica e la causa ostativa non si applica.

      Come risolvere il problema delle partecipazioni

      Se vuoi accedere al forfettario ma hai partecipazioni ostative, devi cederle entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi aderire. La cessione deve essere effettiva: non basta un accordo verbale, serve un atto formale (cessione quote dal notaio per le SRL, atto scritto per le società di persone).

      Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro

      Questa causa ostativa è stata introdotta per contrastare le “false partite IVA”, cioè quei casi in cui un datore di lavoro licenzia un dipendente e lo riprende come collaboratore esterno, approfittando della tassazione agevolata del forfettario. La norma prevede che non puoi aderire al regime se:

      • Eserciti la tua attività prevalentemente nei confronti di chi è stato il tuo datore di lavoro nei 2 anni precedenti
      • Oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’ex datore (ad esempio società controllate, collegate o appartenenti allo stesso gruppo)

      Il termine “prevalentemente” è stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate come la percezione di oltre il 50% dei ricavi complessivi dal singolo ex datore di lavoro. Se fatturi 60.000 euro in totale e 35.000 provengono dall’ex datore, siamo al 58%: la causa ostativa si applica.

      Periodo di “quarantena”: il vincolo dura 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se ti sei licenziato nel 2024, non puoi fatturare prevalentemente verso l’ex datore nel 2025 e nel 2026. Dal 2027 in poi sarai libero.

      Questa regola non si applica a chi ha concluso il periodo di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni (ad esempio, un avvocato che ha fatto pratica presso uno studio legale può poi lavorare per quello stesso studio come forfettario).

      Regimi speciali IVA

      Il regime forfettario non è compatibile con i regimi speciali IVA. Se la tua attività rientra in uno di questi regimi, non puoi optare per il forfettario:

      • Regime speciale per l’agricoltura (art. 34 DPR 633/72)
      • Regime per vendita sali e tabacchi
      • Regime per commercio di fiammiferi
      • Regime per editoria (giornali, riviste, libri)
      • Regime per gestione di servizi di telecomunicazione
      • Regime per agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)
      • Regime per agriturismo
      • Regime per vendite a domicilio
      • Regime per rivendita beni usati, oggetti d’arte e antiquariato (regime del margine)

      In questi casi, le specifiche modalità di determinazione dell’IVA previste dal regime speciale sono incompatibili con l’esenzione IVA totale del forfettario. Se svolgi più attività e solo una rientra in un regime speciale, l’incompatibilità si estende a tutte le attività.

      Residenza fiscale all’estero

      Non possono aderire al regime forfettario i contribuenti che hanno la residenza fiscale all’estero. Esiste però un’eccezione importante: possono accedere al forfettario i residenti in uno Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) che abbia un accordo di adeguato scambio di informazioni con l’Italia, a condizione che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

      In pratica, se sei un italiano residente in Francia (UE) e guadagni il 90% del tuo reddito con clienti italiani, puoi comunque aderire al forfettario. Se invece risiedi in Svizzera, anche se produci tutto il reddito in Italia, non puoi accedere al regime perché la Svizzera non fa parte dell’UE né del SEE (anche se ha accordi bilaterali con l’Italia, non rientra nella fattispecie prevista dalla norma).

      Paesi SEE ammessi (oltre ai 27 UE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

      Vendita di immobili, terreni e veicoli nuovi

      È escluso dal regime forfettario chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di:

      • Fabbricati o porzioni di fabbricati
      • Terreni edificabili (ai sensi dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72)
      • Mezzi di trasporto nuovi destinati alla vendita intracomunitaria

      Questa causa ostativa riguarda principalmente gli operatori immobiliari e i commercianti di auto. Non si applica a chi vende occasionalmente un immobile nell’ambito della propria attività. La vendita deve essere l’oggetto principale dell’attività per far scattare l’esclusione.

      Attenzione: se sei un agente immobiliare che media la vendita di immobili (ma non li vende direttamente), questa causa ostativa non si applica perché l’oggetto della tua attività è la mediazione, non la cessione.

      Il limite degli 85.000 euro di ricavi

      Oltre alle cause ostative appena elencate, il regime forfettario prevede un tetto massimo di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui (innalzato da 65.000 a 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023). Questo non è tecnicamente una “causa ostativa” ma un requisito di accesso e permanenza. Tuttavia, è così strettamente collegato che merita un approfondimento.

      Come funziona il superamento del limite

      Le conseguenze del superamento dipendono dall’importo:

      • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Per l’anno in corso resti forfettario e mantieni la tassazione agevolata
      • Ricavi superiori a 100.000 euro: l’uscita è immediata, cioè si applica il regime ordinario già dall’anno in corso. Dovrai applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dal momento del superamento e presentare le relative dichiarazioni

      Questa distinzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è molto importante: la soglia dei 100.000 euro funziona come un “paracadute” che evita la fuoriuscita immediata per chi supera di poco gli 85.000 euro, ma punisce severamente chi sfora in modo significativo.

      Esempio pratico: superamento graduale vs immediato

      Laura è una consulente forfettaria. Nel 2025 fattura 92.000 euro. Supera gli 85.000 ma resta sotto i 100.000: nel 2025 resta forfettaria, ma dal 1° gennaio 2026 passa automaticamente al regime ordinario. Se invece Laura avesse fatturato 105.000 euro nel 2025, avrebbe perso il regime già nel 2025 stesso, con l’obbligo di applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive al superamento.

      Per una panoramica completa sui limiti e i controlli automatici del forfettario, ti consigliamo la nostra guida dedicata. Se invece vuoi capire quali spese puoi dedurre nel forfettario, leggi il nostro approfondimento.

      Come verificare la propria posizione

      Per capire se hai cause ostative che ti impediscono di accedere al forfettario, segui questa checklist di verifica:

      Checklist cause ostative regime forfettario

      1. Verifica i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente: controlla la tua CU (Certificazione Unica) e somma tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Se superano i 35.000 euro lordi e il rapporto è cessato, hai una causa ostativa
      2. Verifica le partecipazioni societarie: controlla se sei socio di SNC, SAS, studi associati, imprese familiari o SRL trasparenti. Per le SRL ordinarie, verifica se hai il controllo e se l’attività è riconducibile alla tua
      3. Verifica il fatturato verso l’ex datore: se hai avuto un datore di lavoro negli ultimi 2 anni, calcola la percentuale di fatturato che proviene da lui. Se supera il 50%, hai una causa ostativa
      4. Verifica il regime IVA: la tua attività rientra in uno dei regimi speciali IVA? Se sì, non puoi aderire al forfettario
      5. Verifica la residenza fiscale: se non risiedi in Italia, verifica di essere in un Paese UE/SEE e di produrre almeno il 75% del reddito in Italia
      6. Verifica l’oggetto dell’attività: la tua attività principale è la vendita di immobili, terreni edificabili o veicoli nuovi? Se sì, sei escluso
      7. Verifica i ricavi dell’anno precedente: controlla se hai superato gli 85.000 euro (o i 100.000 euro) di ricavi o compensi

      Se hai risposto “no” a tutte le domande e i tuoi ricavi sono sotto gli 85.000 euro, puoi aderire al regime forfettario senza problemi. In caso di dubbio, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica personalizzata: i nostri esperti possono analizzare la tua situazione specifica e consigliarti la scelta migliore.

      Differenza tra esclusione e decadenza

      Spesso si confondono due concetti diversi: l’esclusione e la decadenza dal regime forfettario. Ecco le differenze:

      Esclusione (o impossibilità di accesso): si verifica quando una causa ostativa è presente fin dall’inizio. Il contribuente non ha mai avuto diritto di aderire al forfettario. Se ha applicato il regime per errore, l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte non versate con sanzioni e interessi. L’esclusione opera dall’origine.

      Decadenza (o fuoriuscita): si verifica quando un contribuente che era legittimamente forfettario perde i requisiti durante l’anno (ad esempio supera i 100.000 euro di ricavi) o all’inizio dell’anno successivo (superamento della soglia di 85.000 senza sfondare i 100.000, o sopravvenienza di una causa ostativa). La decadenza opera in genere dall’anno successivo, tranne nel caso del superamento dei 100.000 euro che è immediato.

      In entrambi i casi, il passaggio al regime ordinario comporta l’obbligo di:

      • Applicare l’IVA su tutte le operazioni
      • Tenere la contabilità ordinaria o semplificata
      • Versare l’IRPEF con le aliquote progressive (invece dell’imposta sostitutiva)
      • Pagare IRAP e addizionali regionali e comunali
      • Presentare la dichiarazione dei redditi con il modello ordinario

      Cosa fare se ricadi in una causa ostativa

      Se scopri di avere una causa ostativa, non farti prendere dal panico. Ecco le azioni concrete che puoi intraprendere a seconda della situazione:

      Se hai partecipazioni societarie

      La soluzione è cedere le quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione. Se vuoi essere forfettario nel 2027, devi cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2026. La cessione deve risultare da atto formale con data certa.

      Se fatturi prevalentemente verso l’ex datore

      Hai due opzioni: diversifica i clienti in modo che il fatturato verso l’ex datore scenda sotto il 50%, oppure attendi che passino i 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Durante l’attesa puoi operare con il regime ordinario.

      Se hai superato i 35.000 euro da dipendente

      Dovrai attendere l’anno successivo in cui il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sia sotto soglia. Se ti sei licenziato nel 2025 con stipendio oltre 35.000 euro, potrai aderire al forfettario dal 2027 (quando il “precedente” sarà il 2026, anno in cui non avrai avuto redditi da dipendente).

      Se stai per superare gli 85.000 euro

      Monitora attentamente i ricavi durante l’anno. Se ti avvicini alla soglia, valuta con il tuo consulente se conviene rallentare l’emissione di fatture o se è meglio superare il limite e passare al regime ordinario. Ricorda: superare i 100.000 euro comporta l’uscita immediata, quindi se sei vicino a quella soglia la pianificazione è fondamentale.

      In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: non improvvisare. Un errore nella gestione delle cause ostative può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. Rivolgiti a un professionista che possa analizzare la tua situazione nel dettaglio.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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      Domande frequenti sulle cause ostative del forfettario

      Posso essere forfettario se ho una partecipazione in una SRL?

      Dipende. Se la SRL è trasparente (ha optato per il regime di trasparenza fiscale), la risposta è no. Se è una SRL ordinaria, sei escluso solo se detieni una partecipazione di controllo (oltre il 50%) e l’attività della SRL è economicamente riconducibile alla tua. Una partecipazione minoritaria in una SRL con attività diversa dalla tua non è una causa ostativa.

      Il limite dei 35.000 euro è calcolato al lordo o al netto?

      Il limite è calcolato al lordo, cioè sul reddito complessivo da lavoro dipendente prima delle detrazioni e delle tasse. Il dato lo trovi nella tua Certificazione Unica (CU), alla voce “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

      Sono pensionato: posso aprire partita IVA forfettaria?

      Sì, a patto che la pensione (che è un reddito assimilato al lavoro dipendente) non superi i 35.000 euro lordi nell’anno precedente. Se la tua pensione è sotto questa soglia, puoi tranquillamente aprire una partita IVA forfettaria. Molti pensionati scelgono questa strada per arrotondare con attività di consulenza o libera professione.

      Se una causa ostativa cessa, posso rientrare nel forfettario?

      Sì. Il regime forfettario è un regime naturale per chi ne ha i requisiti. Se una causa ostativa viene meno (ad esempio cedi le quote societarie o passano i 2 anni dall’ex datore di lavoro), puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo a quello in cui la causa è cessata, senza limiti nel numero di rientri.

      Le cause ostative valgono anche per il regime forfettario al 5%?

      Sì, le cause ostative si applicano sia al regime forfettario con aliquota al 15% sia a quello agevolato al 5% (riservato ai primi 5 anni di nuova attività). In aggiunta, per il regime al 5% ci sono requisiti ulteriori: non devi aver esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei 3 anni precedenti, e l’attività non deve essere una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente (salvo il periodo di praticantato).

      Cosa rischio se applico il forfettario senza averne diritto?

      Se l’Agenzia delle Entrate accerta che hai applicato il regime forfettario pur avendo una causa ostativa, dovrai versare le imposte ordinarie (IRPEF, addizionali, IRAP) sulla differenza, più le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) e gli interessi di mora. Per questo motivo è fondamentale verificare con attenzione la propria posizione prima di aderire al regime.

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      Hai dubbi sulle cause ostative? Chiedi al CAF Centro Fiscale

      Verificare la presenza di cause ostative richiede un’analisi attenta della propria situazione personale e patrimoniale. Un errore può costare caro in termini di sanzioni e imposte arretrate. I consulenti del CAF Centro Fiscale di Udine sono specializzati nella gestione delle partite IVA forfettarie e possono aiutarti a verificare se hai i requisiti per aderire al regime.

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        regime forfettario partita iva

        Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

        Una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i fisioterapisti. Il fisioterapista libero professionista è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24 marzo 1998; interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Approfondisci nella guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

        Aprire partita IVA fisioterapista 2026 è una decisione importante che molti neo-iscritti all’albo TSRM-PSTRP affrontano subito dopo aver concluso gli studi. Tra codice ATECO, regime forfettario, contributi INPS Gestione Separata, Sistema TS e divieto di fattura elettronica per le prestazioni a privati, la materia non è affatto banale. Eppure, con la guida giusta, si tratta di un percorso lineare che permette di iniziare a esercitare la libera professione in pochi giorni. In questa guida aggiornata vediamo passo passo tutto ciò che serve sapere per aprire partita IVA fisioterapista 2026, dalle aliquote al software di fatturazione, fino alle implicazioni dello studio condiviso.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno decine di fisioterapisti nell’avvio dell’attività, gestendo apertura, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento Sistema TS e contabilità annuale. Continua a leggere per scoprire perché pianificare bene il day 1 ti farà risparmiare migliaia di euro nei primi cinque anni.

        Indice dei contenuti

        1. Quando un fisioterapista deve aprire P.IVA
        2. Codice ATECO fisioterapisti: 86.90.21 e nuovo 86.95.00
        3. Forfettario o ordinario per fisioterapisti
        4. Procedura step-by-step apertura P.IVA fisioterapista
        5. Gestione Separata INPS: la previdenza del fisioterapista (non ENPAPI)
        6. Sistema TS per fisioterapisti: obbligo dall’iscrizione albo
        7. Divieto SdI per prestazioni a privati 2026
        8. Scegliere il software di fatturazione al day 1
        9. Studio condiviso vs studio proprio
        10. Errori più comuni del neo-fisioterapista
        11. FAQ aprire partita IVA fisioterapista 2026

        Quando un fisioterapista deve aprire P.IVA

        Il fisioterapista deve aprire partita IVA nel momento in cui inizia a esercitare la professione in forma abituale e continuativa, anche se i compensi sono modesti. La legge italiana non fissa una soglia di reddito sotto la quale si può lavorare senza partita IVA: il vero discrimine è l’abitualità. Un fisioterapista che effettua trattamenti regolari nel proprio studio o presso pazienti, anche solo poche ore a settimana, è a tutti gli effetti un libero professionista tenuto ad aprire P.IVA.

        Esiste una sola eccezione: la prestazione occasionale. Si applica quando l’attività è davvero sporadica, non organizzata e non ripetuta nel tempo. In questo caso si emette una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20%, fino a un limite di 5.000 euro netti all’anno. Superata questa soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. Per un neo-fisioterapista che vuole costruire una professione duratura, la prestazione occasionale è una soluzione temporanea: prima si apre la partita IVA, prima si accede ai vantaggi del regime forfettario e si costruisce una posizione previdenziale presso la Gestione Separata INPS.

        Un caso tipico che vediamo in CAF: Marco, fisioterapista neo-iscritto all’albo TSRM-PSTRP, inizia a collaborare con una palestra e con due studi medici. Anche se nei primi mesi i compensi sono bassi, l’attività è già abituale. Marco deve aprire la P.IVA prima della prima fattura, perché emettere ricevute occasionali in modo continuativo equivale a evasione contributiva e fiscale.

        Codice ATECO fisioterapisti: 86.90.21 e nuovo 86.95.00

        Il codice ATECO fisioterapista classifica l’attività ai fini fiscali, previdenziali e statistici. Per anni il codice di riferimento è stato 86.90.21 – Altre attività paramediche indipendenti, utilizzato in maniera generica per molte professioni sanitarie autonome. Dal 1° aprile 2025, con l’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, è stato introdotto un codice specifico: 86.95.00 – Attività professionale di fisioterapista.

        Questa novità ha un significato importante: per la prima volta i fisioterapisti hanno un codice dedicato, separato dalle altre attività paramediche. La transizione è gestita in maniera automatica per molte posizioni già attive, ma chi apre partita IVA fisioterapista 2026 deve indicare direttamente il nuovo codice 86.95.00 nel modello AA9/12. Chi già opera con il vecchio 86.90.21 è bene verifichi presso l’Agenzia delle Entrate che la migrazione sia avvenuta correttamente; in caso contrario, va comunicata con il modello AA9/12 o tramite ComUnica.

        Coefficiente di redditività 78%

        Il codice ATECO 86.95.00 è compatibile con il regime forfettario ed è classificato come attività professionale. Questo significa che il coefficiente di redditività applicabile è del 78%. In parole semplici, il coefficiente è la percentuale di ricavi che viene considerata reddito imponibile: il restante 22% rappresenta forfettariamente i costi che il legislatore presume tu sostenga, e non è tassato.

        Esempio pratico: Sara apre P.IVA come fisioterapista nel 2026 e fattura 40.000 euro. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Su questa cifra si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi INPS Gestione Separata. Non importa se Sara ha speso 5.000 euro o 12.000 euro per affitti, attrezzature e formazione: il regime forfettario non considera le spese effettive.

        Forfettario o ordinario per fisioterapisti

        Per la quasi totalità dei neo-fisioterapisti, il regime forfettario 2026 è la scelta vincente. Il motivo è duplice: nei primi cinque anni si applica l’aliquota agevolata del 5% sull’imposta sostitutiva, e la contabilità è ridotta al minimo. Vediamo perché conviene quasi sempre, ma anche quando può essere utile valutare il regime ordinario.

        Quando conviene il forfettario

        Il fisioterapista forfettario 2026 beneficia di:

        • Aliquota 5% per i primi cinque anni (start-up), poi 15%
        • Nessuna IVA in fattura, nessun versamento IVA, nessun registro IVA
        • Esonero dalla ritenuta d’acconto del 20% (utile se fatturi a studi medici o cooperative)
        • Nessun ISA né studi di settore
        • Coefficiente di redditività 78%: tassi solo il 78% del fatturato
        • Contabilità semplificata e costi di gestione molto contenuti

        Per un neo-fisioterapista con fatturato fino a 50.000-60.000 euro e spese contenute, il risparmio fiscale rispetto al regime ordinario può arrivare a 5.000-8.000 euro all’anno.

        Considerando che il limite di ricavi per accedere al regime forfettario è di 85.000 euro, la maggior parte degli studi professionali di fisioterapia rientra comodamente in questo perimetro.

        Quando valutare l’ordinario

        Il regime ordinario può essere preferibile in pochi casi specifici: se prevedi investimenti molto alti in attrezzature (lettini elettrici, apparecchiature elettromedicali, tecar, laser) superiori a 15.000-20.000 euro, perché nel forfettario non li detrai. Oppure se la tua attività supererà prevedibilmente gli 85.000 euro nei primi anni. Per una valutazione personalizzata, il CAF Centro Fiscale offre una simulazione gratuita di convenienza tra forfettario e ordinario. Se vuoi una panoramica generica, consulta la guida regime forfettario 2026 e la guida apertura partita IVA.

        Procedura step-by-step apertura P.IVA fisioterapista

        Aprire partita IVA fisioterapista 2026 richiede una sequenza precisa di adempimenti, alcuni preliminari (iscrizione all’albo) e altri immediatamente successivi (iscrizione alla Gestione Separata INPS, Sistema TS). Saltare uno step o sbagliare un codice può costare mesi di correzioni. Ecco la procedura completa nel modo corretto.

        1. Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: è il prerequisito assoluto. Senza iscrizione all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, non puoi esercitare. Si presenta domanda all’Ordine territorialmente competente con titolo, autocertificazione e pagamento tassa annuale.
        2. Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate: è il modulo di apertura partita IVA. Vanno indicati codice ATECO 86.95.00, opzione per il regime forfettario, regime fiscale del 5% (se hai i requisiti start-up), domicilio fiscale e sede dell’attività.
        3. Iscrizione alla Gestione Separata INPS: il fisioterapista non ha una cassa di categoria, quindi si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) contestualmente all’inizio dell’attività, dal portale INPS con SPID/CIE o tramite il CAF. Non ci si iscrive all’ENPAPI, che è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.
        4. Accreditamento Sistema TS: tutti i fisioterapisti iscritti all’albo con partita IVA devono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie.
        5. SCIA al Comune (se hai studio aperto al pubblico): in molte regioni è prevista una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, eventualmente con autorizzazione sanitaria.
        6. Polizza RC professionale: è obbligatoria per legge per tutte le professioni sanitarie. Va attivata prima della prima prestazione.
        7. Scelta software di fatturazione: lo affrontiamo in dettaglio più avanti, ma va deciso prima della prima fattura.

        Il CAF Centro Fiscale gestisce in autonomia tutti questi passaggi per i propri clienti: dall’apertura P.IVA al modulo AA9/12, all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, fino all’accreditamento Sistema TS. In media il fisioterapista ottiene la P.IVA in 48-72 ore dalla firma dei moduli.

        Gestione Separata INPS: la previdenza del fisioterapista (non ENPAPI)

        Il fisioterapista libero professionista non ha una cassa di previdenza di categoria. Per questo si iscrive alla Gestione Separata INPS, il regime residuale previsto dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 per i lavoratori autonomi privi di cassa. L’iscrizione è obbligatoria, gratuita e va fatta contestualmente all’apertura della P.IVA dal portale INPS (SPID/CIE) o tramite il CAF.

        ENPAPI non c’entra. L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi (decreto interministeriale 24 marzo 1998, D.Lgs. 103/1996): i fisioterapisti non vi rientrano e non vi sono mai rientrati. La Legge 3/2018 ha riordinato solo albi e ordini, senza incidere sugli obblighi previdenziali (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2024). L’unica eccezione è la doppia abilitazione: chi è iscritto anche all’albo degli infermieri, infermieri pediatrici o assistenti sanitari versa all’ENPAPI per quell’attività e alla Gestione Separata per la fisioterapia. Approfondisci nella guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti e nell’articolo ENPAPI e fisioterapisti: perché non è la cassa corretta.

        Aliquota 2026: 26,07% (o 24%)

        La Gestione Separata prevede un’unica aliquota sul reddito imponibile (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026): 26,07% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 24% per pensionati o già assicurati altrove (es. fisioterapista anche dipendente). Per un fisioterapista forfettario il reddito di riferimento è il 78% dei ricavi; su richiesta si può applicare la riduzione del 35% (aliquota effettiva 16,95%, con contributi accreditati in proporzione). Non esiste un contributo minimo annuo. Esempio: su 31.200 euro di imponibile (40.000 euro di ricavi) i contributi sono 8.134 euro, oppure 5.288 euro con la riduzione.

        Rivalsa 4%, scadenze e deducibilità

        Il fisioterapista può addebitare in fattura al cliente una rivalsa INPS del 4%: è facoltativa (a differenza del contributo integrativo delle casse private) e, se non applicata, il contributo resta interamente a carico del professionista. I contributi si versano con F24 insieme alle imposte: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre.

        I contributi INPS versati sono deducibili dal reddito anche per chi è in regime forfettario: rappresentano una delle poche deduzioni utili in questo regime e abbattono direttamente la base imponibile dell’imposta sostitutiva.

        Sistema TS per fisioterapisti: obbligo dall’iscrizione albo

        Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, per renderle disponibili nella dichiarazione dei redditi precompilata. Tutti i fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP con partita IVA sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse a privati, senza eccezioni. L’obbligo nasce dal momento stesso dell’iscrizione all’albo.

        Sono esclusi solo i fisioterapisti dipendenti di strutture pubbliche SSN: in quel caso l’obbligo ricade sulla struttura ospedaliera e non sul professionista. Per il libero professionista privato, invece, non esistono soglie minime: anche una sola fattura a un paziente privato va trasmessa. Per approfondire il tema della fatturazione fisioterapista e Sistema TS, leggi la guida dedicata del CAF.

        Trasmissione annuale dal 2026

        Una novità 2026: con il DLgs 81/2025, l’invio dei dati al Sistema TS è diventato annuale e non più semestrale. La scadenza ordinaria è fissata al 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle fatture. Per i dati riferiti al 2025, il termine slitta al 2 febbraio 2026, con possibilità di correzione e integrazione entro il 9 febbraio 2026. Le scadenze esatte vanno comunque verificate annualmente sul portale del Sistema TS, perché possono variare per ragioni di calendario.

        Il paziente può sempre opporsi alla trasmissione dei propri dati con apposita dichiarazione. In quel caso il fisioterapista trasmette l’importo aggregato come spesa sanitaria con opposizione, senza identificare il contribuente.

        Divieto SdI per prestazioni a privati 2026

        Il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso privati è diventato permanente dal 2026. Si tratta di una delle novità più importanti per chi apre partita IVA fisioterapista 2026: contrariamente a quanto accade per tutte le altre attività, il fisioterapista non deve emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio quando il cliente è una persona fisica.

        La base normativa è il DLgs 81/2025, che ha modificato in modo strutturale l’articolo 10-bis del DL 119/2018. Prima il divieto era prorogato anno per anno; ora è a regime. La ragione è la tutela della privacy sanitaria: i dati delle fatture passerebbero sul SdI, esponendoli a rischi rispetto al diritto del paziente alla riservatezza.

        Cosa fare in pratica

        Il fisioterapista, per le fatture a privati cittadini, deve:

        • Emettere fattura cartacea o in PDF, NON tramite SdI
        • Trasmettere comunque i dati al Sistema TS entro le scadenze annuali
        • Conservare la copia della fattura (cartacea o digitale) per 10 anni
        • Apporre la marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro se esenti IVA

        Restano invece soggette a fattura elettronica via SdI le prestazioni B2B (verso cliniche private, cooperative, società di servizi) e B2G (verso enti pubblici). Un esempio: il fisioterapista che collabora con una palestra emette fattura elettronica al gestore della palestra (B2B), ma per i pazienti che paga in studio emette fattura cartacea/PDF.

        Scegliere il software di fatturazione al day 1

        Uno degli errori più comuni del neo-fisioterapista è rimandare la scelta del software fatturazione fisioterapista. Spesso si inizia con il foglio Word, poi si passa a un programma generalista, e dopo sei mesi ci si ritrova con fatture sparse, errori di numerazione e dati mancanti per il Sistema TS. Il consiglio del CAF è netto: scegli il software al day 1, prima di emettere la prima fattura, e fallo tenendo conto dei requisiti specifici di una professione sanitaria.

        Cosa deve avere un buon software per fisioterapisti

        • Trasmissione Sistema TS in 1 click: invio automatizzato delle fatture al portale TS, gestione dell’opposizione del paziente, controllo errori
        • Esclusione automatica SdI per privati: il software deve riconoscere il cliente persona fisica e NON inviare la fattura via SdI
        • Setup forfettario zero-config: nessuna configurazione manuale di aliquote, esclusione IVA, dicitura forfettaria, gestione bollo automatico
        • Gestione dell’eventuale rivalsa INPS 4% direttamente in fattura
        • Numerazione progressiva e archivio digitale conservato
        • Supporto CAF/commercialista per esportazione dati a fine anno

        Fatturazione Italia: la scelta consigliata

        Tra i software che soddisfano tutti questi requisiti, il CAF Centro Fiscale consiglia Fatturazione Italia, una soluzione italiana pensata specificamente per professionisti forfettari e sanitari. I punti di forza concreti:

        • Sistema TS in 1 click con gestione dell’opposizione del paziente e correzione errori
        • Zero-config per il forfettario: appena ti registri, la piattaforma applica le regole giuste senza che tu debba toccare nulla
        • Prezzo bloccato per 5 anni: nessun aumento, nessuna sorpresa nei rinnovi
        • 30 giorni di trial gratuito con tutte le funzionalità attive
        • Supporto CAF integrato: il tuo commercialista o il CAF Centro Fiscale possono accedere ai tuoi dati per chiusure annuali e dichiarazioni

        Prova Fatturazione Italia gratis per 30 giorni: è il modo più semplice per partire bene al day 1 senza rischi.

        Esistono anche soluzioni verticali per il mondo sanitario come Komodo, che integrano gestione fatture, agenda pazienti e cartella clinica digitale. Sono utili se prevedi un volume di pazienti elevato e vuoi un gestionale completo. Per chi inizia, però, una soluzione fatturazione-only ben configurata è spesso sufficiente.

        Studio condiviso vs studio proprio: implicazioni fiscali

        Molti neo-fisioterapisti iniziano in uno studio condiviso con altri colleghi o subaffittando un locale presso uno studio medico, una palestra o un poliambulatorio. Le implicazioni fiscali sono diverse rispetto all’apertura di uno studio proprio, e possono incidere sulla scelta del regime fiscale e sulla deducibilità dei costi.

        Studio condiviso o subaffitto

        In studio condiviso, il fisioterapista paga un canone mensile (spesso forfettario) per l’uso degli spazi e dei servizi (sala d’attesa, segreteria, utenze). In regime forfettario questi costi non sono detraibili: il forfait del 22% li copre già. Lo studio principale emette fattura per il subaffitto al fisioterapista, che la conserva ma non la deduce.

        Attenzione a una trappola tipica: lo studio principale non può configurarsi come datore di lavoro mascherato. Se il fisioterapista lavora solo per quello studio, con orari imposti e pazienti assegnati, c’è il rischio che l’Ispettorato del Lavoro riqualifichi il rapporto come subordinato. Per evitarlo, il fisioterapista deve mantenere autonomia organizzativa, avere più clienti, e gestire l’agenda.

        Studio proprio

        Lo studio proprio comporta investimenti iniziali più alti (lettini, ecografo portatile, tecar, arredi) e costi di gestione (affitto, utenze, pulizie, abbonamenti software). Per il fisioterapista forfettario nessuno di questi costi è deducibile in modo diretto: vale sempre il coefficiente 78%. Se prevedi investimenti molto pesanti nei primi anni, è l’unico caso in cui il regime ordinario può diventare conveniente.

        Errori più comuni del neo-fisioterapista

        Negli anni in cui assistiamo fisioterapisti neo-iscritti, alcuni errori si ripetono con una frequenza sorprendente. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di partire con una posizione fiscale pulita.

        • Iniziare con ricevute occasionali per troppo tempo: oltre i 5.000 euro o oltre i pochi mesi, è una pratica a rischio sanzioni.
        • Dimenticare l’iscrizione alla Gestione Separata INPS: comporta iscrizione d’ufficio, recupero dei contributi e sanzioni civili.
        • Non accreditarsi al Sistema TS: chi non trasmette i dati delle spese sanitarie subisce sanzioni da 100 a 500 euro per ogni comunicazione omessa.
        • Emettere fattura elettronica via SdI a un privato: viola il divieto permanente 2026 ed espone a contestazioni privacy.
        • Non valutare la rivalsa INPS 4% in fattura: è facoltativa, ma se non la applichi l’intero contributo resta a tuo carico.
        • Scegliere il software dopo i primi mesi: si finisce con la doppia migrazione e fatture non conformi al Sistema TS.
        • Confondere ricavi e reddito imponibile: nel forfettario si tassa il 78% dei ricavi, non il 100%.
        • Non pianificare gli acconti: a novembre arriva un esborso doppio (saldo + acconti) che spiazza chi non si è organizzato.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine aiuta i fisioterapisti a evitarli tutti grazie a un percorso strutturato di affiancamento nei primi 12 mesi di attività.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

        Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 5 anni.

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        FAQ aprire partita IVA fisioterapista 2026

        Quanto costa aprire partita IVA come fisioterapista?

        L’apertura partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi reali sono: iscrizione albo TSRM-PSTRP (variabile a seconda dell’Ordine territoriale, in media 130-180 euro all’anno), polizza RC professionale (da 150 a 400 euro all’anno), eventuali costi del commercialista o CAF per la pratica di apertura. Nel complesso si parte con poche centinaia di euro.

        Posso aprire P.IVA come fisioterapista mentre sono ancora dipendente?

        Sì, è una situazione perfettamente legittima e molto frequente. Il fisioterapista dipendente con reddito da lavoro dipendente entro 35.000 euro può accedere senza problemi al regime forfettario 2026 (soglia 2026 da L. 207/2024) per l’attività libero-professionale. Sopra i 35.000 euro di reddito da dipendente (soglia vigente dal 2026), scatta una causa di esclusione dal forfettario. Per i dettagli, vedi la guida dedicata al fisioterapista dipendente con partita IVA.

        ENPAPI o gestione separata INPS per i fisioterapisti?

        Gestione Separata INPS. I fisioterapisti liberi professionisti non hanno una cassa di categoria e versano alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) con aliquota 2026 del 26,07% (24% se già coperti da altra tutela pensionistica obbligatoria), circolare INPS n. 8/2026. L’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2024). L’iscrizione va fatta contestualmente all’apertura della P.IVA.

        Devo emettere fattura elettronica anche se sono fisioterapista in forfettario?

        Sì per le fatture B2B e B2G (a cliniche, palestre, cooperative, enti pubblici), NO per le fatture a privati cittadini. Per i privati vige il divieto permanente SdI 2026 introdotto dal DLgs 81/2025. Resta però l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS annualmente.

        Quanto guadagna in media un fisioterapista con partita IVA?

        Il guadagno netto dipende da volume pazienti, città, specializzazione e gestione fiscale. Un fisioterapista neo-iscritto nei primi due anni può realisticamente fatturare 20.000-35.000 euro, con netto in tasca tra 15.000 e 27.000 euro grazie al regime forfettario al 5%. A regime, fisioterapisti consolidati superano facilmente i 50.000 euro di fatturato. Il CAF può elaborare una simulazione personalizzata.

        Conclusione

        Aprire partita IVA fisioterapista 2026 è un’opportunità concreta per costruire una carriera autonoma redditizia, ma richiede pianificazione corretta del day 1: codice ATECO giusto (86.95.00), regime forfettario con aliquota 5% per i primi cinque anni, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento Sistema TS, scelta del software fatturazione conforme al divieto SdI e alle trasmissioni Sistema TS. Sbagliare anche solo uno di questi passaggi può costare mesi di rettifiche e migliaia di euro tra sanzioni e maggiori imposte.

        Hai bisogno di assistenza per aprire partita IVA come fisioterapista? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata su apertura P.IVA, regime forfettario, iscrizione alla Gestione Separata INPS e Sistema TS.

        Stima del tuo netto annuo in forfettario (fisioterapisti)

        Cosa potresti portare a casa al netto di tasse e contributi Gestione Separata INPS, con coefficiente di redditività al 78% e aliquota IRPEF al 15% (scendere al 5% nei primi 5 anni se sei in startup):

        Ricavi annuiImponibile (78%)Contributi GestioneIRPEF 15%Netto stimato
        25.000 euro19.500 euro4.680 euro2.223 euro18.097 euro
        50.000 euro39.000 euro9.360 euro4.446 euro36.194 euro
        80.000 euro62.400 euro14.976 euro7.114 euro57.910 euro
        Stime semplificate basate su contributi Gestione Separata INPS. Valori puramente indicativi: il tuo netto reale dipende da deduzioni, anzianità contributiva, redditi extra e altri fattori. Per una simulazione esatta richiedi un preventivo personalizzato.

        Errori comuni nel forfettario per fisioterapisti

        Dopo aver assistito centinaia di fisioterapisti in regime forfettario al CAF Centro Fiscale, ecco gli sbagli che vediamo ripetersi più spesso. Conoscerli ti aiuta a evitarli:

        • Non trasmettere le prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria entro fine mese successivo (sanzione 100 euro/prestazione, max 50.000/anno)
        • Confondere prestazione sanitaria esente IVA con prestazione di benessere/estetica (NON esente)
        • Errore sulla soglia 35.000 euro redditi dipendenti per chi lavora anche in ospedale o studio terzi (causa ostativa L. 207/2024)
        • Non applicare l’opposizione 730 quando il paziente la richiede
        • Trascurare l’obbligo di iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP per esercitare in libera professione
        • Confondere fatturazione B2C (privato) con B2B (centro medico): codici e marche da bollo diversi
        • Non scegliere correttamente fra GS aliquota 24% (con altra previdenza obbligatoria) o 26,07% (sola GS)

        Simulazione personalizzata gratuita per fisioterapisti

        Vuoi sapere esattamente quanto pagheresti di tasse e contributi Gestione Separata INPS nel tuo caso specifico? Il CAF Centro Fiscale prepara una simulazione personalizzata gratuita sulla base dei tuoi ricavi, della tua situazione previdenziale e dell’anno fiscale corrente — pensata su misura per i fisioterapisti in regime forfettario.

        Cosa ricevi nella simulazione:

        • Stima del netto annuo nel forfettario applicabile al tuo caso
        • Confronto con il regime ordinario (semplificato + IRAP se applicabile)
        • Calcolo contributi Gestione Separata INPS sulla tua fascia di reddito reale
        • Verifica cause ostative L. 207/2024 (soglia 35k redditi dipendenti)
        • Indicazioni operative su fatturazione, marche da bollo e Sistema TS (se applicabile)

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