NOTIZIELicenziamento illecito: chi sceglie l’indennità perde la NaspiChi vince una causa per licenziamento illecito si trova davanti a una scelta importante: tornare al proprio posto di lavoro oppure incassare un’indennità economica. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto che riguarda direttamente la tasca dei lavoratori, ovvero cosa succede alla NASpI quando si opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. Il legame tra licenziamento illecito, indennità e NASpI genera spesso dubbi, perché le regole cambiano a seconda della scelta compiuta dal lavoratore e del momento in cui viene esercitata. Vediamo cosa prevede la normativa e cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24981/2026.Indice dei contenutiLicenziamento illecito e reintegrazione nel posto di lavoroL’indennità sostitutiva della reintegrazione: le 15 mensilitàLicenziamento illecito, indennità e NASpI: cosa ha stabilito la CassazioneCosa conviene valutare prima di scegliere l’indennità sostitutivaLicenziamento illecito e reintegrazione nel posto di lavoroQuando un giudice dichiara un licenziamento illecito, la conseguenza dipende dal tipo di vizio riscontrato e dalla data di assunzione del lavoratore. Nei casi più gravi, come il licenziamento discriminatorio o quello dichiarato nullo, oppure per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato tutelato dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il giudice può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro.La reintegrazione significa che il rapporto di lavoro riprende da dove si era interrotto: il datore deve richiamare il dipendente e corrispondere anche le retribuzioni maturate nel periodo intercorso tra il licenziamento e la sentenza, con alcuni limiti previsti dalla legge. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi si applica invece il contratto a tutele crescenti del decreto legislativo 23/2015, che limita il reintegro del lavoratore ai casi più gravi (licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale) e alle ipotesi di licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo in cui il fatto contestato risulti insussistente (art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015, come esteso dalle sentenze della Corte costituzionale n. 128 e n. 129 del 2024), mentre nelle altre ipotesi di illegittimità è prevista soltanto un’indennità economica.In presenza dei presupposti per la reintegrazione, la legge non obbliga comunque il lavoratore a rientrare in azienda: può scegliere un’alternativa economica, che ha conseguenze dirette anche sulla NASpI, come vedremo nei prossimi paragrafi. L’indennità sostitutiva della reintegrazione: le 15 mensilitàIn alternativa al rientro in azienda, il lavoratore che ha diritto alla reintegrazione può optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Si tratta di una somma prevista sia dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con tutele piene, sia dall’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 23/2015 per gli assunti con contratto a tutele crescenti, dove però le 15 mensilità sono calcolate sull’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto.La scelta spetta esclusivamente al lavoratore, che deve esercitarla entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, oppure entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore. Non è un obbligo: chi preferisce tornare al proprio posto può farlo, chi invece ritiene preferibile chiudere il rapporto di lavoro dietro compenso economico può richiedere le 15 mensilità.Un aspetto importante riguarda la natura di questa scelta: optando per l’indennità, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà dello stesso lavoratore, e non più per effetto del licenziamento originario. È proprio questo passaggio a incidere sul diritto alla NASpI, come chiarito di recente dalla Cassazione. Licenziamento illecito, indennità e NASpI: cosa ha stabilito la CassazioneIl nodo più delicato riguarda proprio il rapporto tra licenziamento illecito, indennità e NASpI. Nel periodo che intercorre tra il licenziamento e la sentenza che lo dichiara illegittimo, molti lavoratori presentano domanda di NASpI e ricevono il sussidio mensile, trovandosi in una condizione di disoccupazione involontaria. La domanda che si sono posti per anni lavoratori e operatori è: cosa succede a quei soldi se, dopo la sentenza, si sceglie l’indennità sostitutiva della reintegrazione invece di tornare al lavoro?La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, ha fissato un principio chiaro sul rapporto tra licenziamento illecito e indennità NASpI. La NASpI percepita fino al momento in cui il lavoratore esercita l’opzione per l’indennità sostitutiva non deve essere restituita: per tutto quel periodo, infatti, la disoccupazione era comunque conseguenza di un licenziamento illegittimo, quindi involontaria a tutti gli effetti.Le cose cambiano dal momento in cui il lavoratore comunica formalmente la scelta dell’indennità sostitutiva. Da quella data, la NASpI si interrompe: le mensilità successive non sono più dovute, perché la cessazione del rapporto di lavoro diventa, da quel momento, una scelta consapevole del lavoratore e non più una conseguenza del licenziamento subito. Per lo stesso motivo, non spetta una nuova prestazione NASpI collegata a quel licenziamento, perché viene meno il requisito della disoccupazione involontaria.In sintesi, chi sceglie l’indennità sostitutiva della reintegrazione conserva la NASpI già incassata, ma perde il diritto alle mensilità future legate a quel rapporto di lavoro. La linea di confine, secondo la Cassazione, è netta e coincide con il giorno in cui l’opzione viene formalizzata. Cosa conviene valutare prima di scegliere l’indennità sostitutivaDi fronte a un licenziamento illecito dichiarato illegittimo dal giudice, la decisione tra rientrare in azienda o incassare l’indennità sostitutiva non riguarda solo l’aspetto economico immediato. Vale la pena considerare alcuni elementi prima di compiere la scelta:il rapporto con il datore di lavoro e le prospettive di un reinserimento sereno in azienda;le concrete possibilità di trovare una nuova occupazione in tempi ragionevoli;l’importo complessivo dell’indennità rispetto alle retribuzioni maturate in caso di reintegrazione;l’effetto sulla NASpI, che si interrompe dal momento dell’opzione per l’indennità;eventuali altre prestazioni previdenziali o assistenziali legate alla condizione di disoccupato.Si tratta di una valutazione che intreccia aspetti giuridici, economici e personali, spesso diversi da caso a caso. Anche per questo motivo, prima di esercitare la scelta tra reintegrazione e indennità sostitutiva, è opportuno un confronto con un professionista o un patronato in grado di analizzare la situazione specifica, comprese le conseguenze sulla NASpI già percepita o su quella futura. Domande frequentiCos’è l’indennità sostitutiva della reintegrazione?È una somma pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che il lavoratore può scegliere in alternativa al rientro in azienda dopo un licenziamento illecito dichiarato illegittimo dal giudice.Chi sceglie l’indennità sostitutiva deve restituire la NASpI già percepita?No. Secondo la Cassazione (sentenza n. 24981/2026), la NASpI percepita fino al momento dell’opzione per l’indennità non va restituita, perché fino a quella data la disoccupazione era involontaria.Dopo aver scelto l’indennità, spetta ancora la NASpI?No. Dal momento in cui si formalizza la scelta dell’indennità sostitutiva, la NASpI si interrompe, perché la cessazione del rapporto è considerata una decisione volontaria del lavoratore.Entro quanto tempo va esercitata la scelta tra reintegrazione e indennità?Entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, oppure entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se questo invito è anteriore.La regola vale sia per i vecchi assunti sia per i contratti a tutele crescenti?Sì. Il meccanismo dell’indennità sostitutiva delle 15 mensilità è previsto sia dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per le tutele piene, sia dal decreto legislativo 23/2015 per i contratti a tutele crescenti, con alcune differenze nel calcolo dell’indennità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-11 10:00:002026-09-08 11:58:33Licenziamento illecito: chi sceglie l’indennità perde la Naspi