Lavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacità

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Un lavoratore riceve la lettera di licenziamento mentre è in uno stato di grave difficoltà psicofisica: disturbi mentali, una crisi acuta, un ricovero ospedaliero. Può ancora impugnare il licenziamento, anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla consegna della busta? La risposta della giurisprudenza è sì, a precise condizioni. Il termine per impugnare non decorre fino a quando il lavoratore non recupera la capacità di intendere e di volere.

Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento

Il diritto del lavoro italiano prevede, all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010), che il lavoratore licenziato deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L’impugnazione deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare la validità del licenziamento. Successivamente, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale, occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro.

Questo doppio termine — 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso — è considerato di decadenza: se non rispettato, il lavoratore perde il diritto di contestare il licenziamento, anche se questo era illegittimo. Si tratta quindi di scadenze tassative, salvo casi eccezionali riconosciuti dalla legge o dalla giurisprudenza.

Uno di questi casi eccezionali riguarda proprio il lavoratore che, nel momento in cui riceve la lettera di licenziamento, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere.

Cosa significa incapacità di intendere e volere

Nel linguaggio giuridico, l’incapacità di intendere e di volere indica uno stato in cui una persona non è in grado di comprendere la realtà che la circonda (incapacità di intendere) o di autodeterminarsi consapevolmente nelle proprie scelte (incapacità di volere). Il concetto trova fondamento nell’articolo 428 del Codice Civile, che disciplina l’annullabilità degli atti compiuti da chi si trovava in tale stato.

In ambito lavoristico, la stessa logica si applica alla ricezione di atti giuridici. Se il lavoratore, pur avendo materialmente ricevuto la lettera di licenziamento, non era in grado di comprenderne il significato e le conseguenze giuridiche a causa di una patologia psichiatrica acuta, di un ricovero ospedaliero con alterazione dello stato di coscienza, o di altra causa che azzeri temporaneamente le capacità cognitive, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere in quel momento.

Il principio si fonda su un criterio di equità e di tutela costituzionale del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione): non si può chiedere a una persona di esercitare un diritto entro un termine perentorio quando quella persona non ha la capacità psicofisica di farlo.

Da quando decorre il termine se il lavoratore era incapace

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche da recenti pronunce di merito e di legittimità, il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento non inizia a decorrere dal momento della consegna della lettera, bensì dal momento in cui il lavoratore recupera la propria capacità di intendere e di volere.

In pratica, se il lavoratore era ricoverato in reparto psichiatrico al momento del licenziamento e ha recuperato lucidità dopo 30 giorni, il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere da quel momento di recupero, non dalla data della lettera. Questo significa che il lavoratore avrà comunque 60 giorni completi, a partire dalla ripresa della capacità, per impugnare il licenziamento.

Il principio si applica anche nei casi in cui l’incapacità non sia totale ma sia tale da impedire concretamente la comprensione dell’atto ricevuto e delle sue implicazioni. La valutazione è rimessa al giudice, che esamina la documentazione medica prodotta dal lavoratore.

Sul piano sistematico, il fondamento di questo principio risiede nell’articolo 428 del Codice Civile (incapacità naturale) e nell’articolo 2942 c.c., che sospende la prescrizione nei confronti degli interdetti e degli inabilitati privi di rappresentante legale. A questi si aggiungono i principi generali che tutelano il diritto di agire in giudizio, garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

Cosa deve dimostrare il lavoratore

Il riconoscimento della sospensione del termine di decadenza non è automatico: spetta al lavoratore (o al suo legale) dimostrare lo stato di incapacità nel periodo rilevante. La prova deve essere documentale e, preferibilmente, supportata da:

  • Cartella clinica del ricovero ospedaliero o psichiatrico con indicazione della diagnosi e del periodo di degenza;
  • Certificati medici attestanti la patologia e il suo impatto sulla capacità cognitiva;
  • Perizia psichiatrica che attesti l’incapacità di intendere e volere nel periodo specifico;
  • Verbali di nomina del tutore o curatore, se il lavoratore era sottoposto a procedura di interdizione o amministrazione di sostegno.

La valutazione è sempre rimessa al giudice del lavoro, che esamina caso per caso. Non basta una generica sofferenza psicologica o uno stato di stress: occorre dimostrare che la condizione era tale da azzerare concretamente la capacità di comprendere il significato della lettera di licenziamento e di agire di conseguenza.

In questi casi è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista del diritto del lavoro — avvocato o sindacato — appena si recupera la capacità o si viene a conoscenza della situazione. Un legale potrà valutare la documentazione medica disponibile e predisporre l’impugnazione stragiudiziale nel rispetto dei termini applicabili.

Utile anche il collegamento con le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo: se il recesso del datore di lavoro non aveva una giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore — una volta validamente impugnato il licenziamento — potrà chiedere la reintegrazione o il risarcimento del danno.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve impugnare un licenziamento?

Il termine ordinario è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, con impugnazione anche stragiudiziale. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.

Se ero ricoverato in ospedale quando ho ricevuto il licenziamento, ho perso il diritto di impugnarlo?

No, non necessariamente. Se il ricovero ha determinato uno stato di incapacità di intendere e di volere, il termine di 60 giorni non decorre dal giorno della lettera ma dal momento in cui si recupera la capacità. È necessario documentare adeguatamente la condizione medica.

La semplice depressione o ansia è sufficiente per sospendere il termine?

Non automaticamente. Occorre che la patologia sia di tale gravità da azzerare la capacità di comprendere e reagire all’atto ricevuto. Una diagnosi di depressione non è di per sé sufficiente: serve una documentazione medica che attesti l’incapacità concreta nel periodo rilevante.

Chi può impugnare il licenziamento per conto di un incapace?

Il tutore legale, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno nominato dal giudice possono agire in nome e per conto del lavoratore incapace, rappresentandolo nelle azioni giudiziarie e stragiudiziali.

Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore in stato di incapacità?

La consegna della lettera di licenziamento durante uno stato di incapacità non è di per sé illegittima, ma potrebbe essere contestata sotto il profilo della correttezza e buona fede. Resta invece fermo che il termine per impugnare decorre solo dalla ripresa della capacità del lavoratore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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