NOTIZIELavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacitàIndice dei contenutiIl termine di 60 giorni per impugnare il licenziamentoCosa significa incapacità di intendere e volereDa quando decorre il termine se il lavoratore era incapaceCosa deve dimostrare il lavoratoreDomande frequentiUn lavoratore riceve la lettera di licenziamento mentre è in uno stato di grave difficoltà psicofisica: disturbi mentali, una crisi acuta, un ricovero ospedaliero. Può ancora impugnare il licenziamento, anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla consegna della busta? La risposta della giurisprudenza è sì, a precise condizioni. Il termine per impugnare non decorre fino a quando il lavoratore non recupera la capacità di intendere e di volere.Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamentoIl diritto del lavoro italiano prevede, all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010), che il lavoratore licenziato deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L’impugnazione deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare la validità del licenziamento. Successivamente, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale, occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro.Questo doppio termine — 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso — è considerato di decadenza: se non rispettato, il lavoratore perde il diritto di contestare il licenziamento, anche se questo era illegittimo. Si tratta quindi di scadenze tassative, salvo casi eccezionali riconosciuti dalla legge o dalla giurisprudenza.Uno di questi casi eccezionali riguarda proprio il lavoratore che, nel momento in cui riceve la lettera di licenziamento, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere. Cosa significa incapacità di intendere e volereNel linguaggio giuridico, l’incapacità di intendere e di volere indica uno stato in cui una persona non è in grado di comprendere la realtà che la circonda (incapacità di intendere) o di autodeterminarsi consapevolmente nelle proprie scelte (incapacità di volere). Il concetto trova fondamento nell’articolo 428 del Codice Civile, che disciplina l’annullabilità degli atti compiuti da chi si trovava in tale stato.In ambito lavoristico, la stessa logica si applica alla ricezione di atti giuridici. Se il lavoratore, pur avendo materialmente ricevuto la lettera di licenziamento, non era in grado di comprenderne il significato e le conseguenze giuridiche a causa di una patologia psichiatrica acuta, di un ricovero ospedaliero con alterazione dello stato di coscienza, o di altra causa che azzeri temporaneamente le capacità cognitive, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere in quel momento.Il principio si fonda su un criterio di equità e di tutela costituzionale del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione): non si può chiedere a una persona di esercitare un diritto entro un termine perentorio quando quella persona non ha la capacità psicofisica di farlo. Da quando decorre il termine se il lavoratore era incapaceSecondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche da recenti pronunce di merito e di legittimità, il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento non inizia a decorrere dal momento della consegna della lettera, bensì dal momento in cui il lavoratore recupera la propria capacità di intendere e di volere.In pratica, se il lavoratore era ricoverato in reparto psichiatrico al momento del licenziamento e ha recuperato lucidità dopo 30 giorni, il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere da quel momento di recupero, non dalla data della lettera. Questo significa che il lavoratore avrà comunque 60 giorni completi, a partire dalla ripresa della capacità, per impugnare il licenziamento.Il principio si applica anche nei casi in cui l’incapacità non sia totale ma sia tale da impedire concretamente la comprensione dell’atto ricevuto e delle sue implicazioni. La valutazione è rimessa al giudice, che esamina la documentazione medica prodotta dal lavoratore.Sul piano sistematico, il fondamento di questo principio risiede nell’articolo 428 del Codice Civile (incapacità naturale) e nell’articolo 2942 c.c., che sospende la prescrizione nei confronti degli interdetti e degli inabilitati privi di rappresentante legale. A questi si aggiungono i principi generali che tutelano il diritto di agire in giudizio, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Cosa deve dimostrare il lavoratoreIl riconoscimento della sospensione del termine di decadenza non è automatico: spetta al lavoratore (o al suo legale) dimostrare lo stato di incapacità nel periodo rilevante. La prova deve essere documentale e, preferibilmente, supportata da:Cartella clinica del ricovero ospedaliero o psichiatrico con indicazione della diagnosi e del periodo di degenza;Certificati medici attestanti la patologia e il suo impatto sulla capacità cognitiva;Perizia psichiatrica che attesti l’incapacità di intendere e volere nel periodo specifico;Verbali di nomina del tutore o curatore, se il lavoratore era sottoposto a procedura di interdizione o amministrazione di sostegno.La valutazione è sempre rimessa al giudice del lavoro, che esamina caso per caso. Non basta una generica sofferenza psicologica o uno stato di stress: occorre dimostrare che la condizione era tale da azzerare concretamente la capacità di comprendere il significato della lettera di licenziamento e di agire di conseguenza.In questi casi è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista del diritto del lavoro — avvocato o sindacato — appena si recupera la capacità o si viene a conoscenza della situazione. Un legale potrà valutare la documentazione medica disponibile e predisporre l’impugnazione stragiudiziale nel rispetto dei termini applicabili.Utile anche il collegamento con le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo: se il recesso del datore di lavoro non aveva una giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore — una volta validamente impugnato il licenziamento — potrà chiedere la reintegrazione o il risarcimento del danno. Domande frequenti Entro quanto tempo si deve impugnare un licenziamento?Il termine ordinario è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, con impugnazione anche stragiudiziale. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.Se ero ricoverato in ospedale quando ho ricevuto il licenziamento, ho perso il diritto di impugnarlo?No, non necessariamente. Se il ricovero ha determinato uno stato di incapacità di intendere e di volere, il termine di 60 giorni non decorre dal giorno della lettera ma dal momento in cui si recupera la capacità. È necessario documentare adeguatamente la condizione medica.La semplice depressione o ansia è sufficiente per sospendere il termine?Non automaticamente. Occorre che la patologia sia di tale gravità da azzerare la capacità di comprendere e reagire all’atto ricevuto. Una diagnosi di depressione non è di per sé sufficiente: serve una documentazione medica che attesti l’incapacità concreta nel periodo rilevante.Chi può impugnare il licenziamento per conto di un incapace?Il tutore legale, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno nominato dal giudice possono agire in nome e per conto del lavoratore incapace, rappresentandolo nelle azioni giudiziarie e stragiudiziali.Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore in stato di incapacità?La consegna della lettera di licenziamento durante uno stato di incapacità non è di per sé illegittima, ma potrebbe essere contestata sotto il profilo della correttezza e buona fede. Resta invece fermo che il termine per impugnare decorre solo dalla ripresa della capacità del lavoratore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 14:00:002026-08-30 07:57:37Lavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacità
NOTIZIELicenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?Un licenziamento non è sempre valido: quando mancano i presupposti di legge, il lavoratore ha diritto a importanti tutele, che vanno dalla reintegrazione nel posto di lavoro al risarcimento del danno. Capire quali sono i propri diritti è fondamentale per non rinunciare a quanto spetta.Indice dei contenutiCosa significa licenziamento illegittimo?Quando il licenziamento è illegittimo?Le tutele previste dalla leggeTutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Come far valere i propri dirittiDomande frequenti (FAQ) Cosa significa licenziamento illegittimo?Il licenziamento illegittimo è quello comunicato dal datore di lavoro in violazione delle norme di legge: senza una giusta causa, senza giustificato motivo, oppure senza rispettare le procedure previste dai contratti collettivi o dalla legge stessa.In parole semplici: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per qualsiasi ragione. Deve avere un motivo valido e seguire regole precise. Quando non lo fa, il licenziamento è viziato e il lavoratore può impugnarlo davanti al giudice. Quando il licenziamento è illegittimo?La legge distingue diverse situazioni in cui un licenziamento può essere considerato illegittimo:Mancanza di giusta causa o giustificato motivo: il datore non riesce a provare le ragioni che giustificano il licenziamento (ad esempio, una colpa grave del dipendente o una crisi aziendale reale).Vizi formali e procedurali: il licenziamento non è stato comunicato per iscritto, oppure non è stata rispettata la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).Licenziamento discriminatorio: il recesso è motivato da ragioni vietate dalla legge, come religione, opinioni politiche, attività sindacale, gravidanza, sesso, nazionalità o disabilità.Licenziamento ritorsivo o nullo: il licenziamento viene irrogato in reazione a una legittima azione del lavoratore (ad esempio, la denuncia di irregolarità o il ricorso al sindacato).Violazione dei divieti di licenziamento: esistono periodi in cui il datore non può licenziare, come durante la maternità, la malattia o la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992. Le tutele previste dalla leggeLe tutele applicabili dipendono principalmente da quando è stato stipulato il contratto di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda. Il sistema è duale: da un lato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, dall’altro il D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act) per le assunzioni successive. L’art. 18 dello Statuto dei LavoratoriL’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti (o più di 5 nel settore agricolo).Prevede un sistema articolato di tutele in base alla gravità del vizio:Reintegrazione piena + risarcimento integrale: per i licenziamenti discriminatori, nulli o adottati in violazione dei divieti di legge. Il giudice ordina il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal momento del licenziamento.Reintegrazione + risarcimento limitato: per i licenziamenti disciplinari in cui il fatto contestato non esiste o è di scarsa rilevanza (risarcimento da 12 mensilità massimo). Il lavoratore può anche optare per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità in luogo del reintegro.Solo indennità risarcitoria (no reintegro): per i licenziamenti economici privi di giustificato motivo, dove il giudice applica un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Tutela indennitaria ridotta: per i vizi meramente formali o procedurali (da 6 a 12 mensilità).Tutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Il regime è diverso e, in linea generale, meno favorevole al lavoratore sul piano della reintegrazione.Licenziamenti discriminatori, nulli o ritorsivi: anche qui è prevista la reintegrazione piena con risarcimento integrale delle retribuzioni perdute (senza limite). È la tutela massima, uguale a quella dell’art. 18.Licenziamento disciplinare per fatto inesistente: il giudice può disporre la reintegrazione (con risarcimento massimo di 12 mensilità) oppure — e questa è la novità — può limitarsi a riconoscere un’indennità.Licenziamento economico o disciplinare senza giusta causa/giustificato motivo: nessuna reintegrazione. Si applica solo un’indennità risarcitoria, quantificata in 2 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 194/2018 e n. 150/2020, ha però dichiarato illegittimo il meccanismo rigido e automatico, consentendo al giudice margini di personalizzazione.Vizi formali: indennità ridotta, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 2, massimo 12 mensilità). Come far valere i propri dirittiIl lavoratore che ritiene di essere stato licenziato ingiustamente deve agire entro termini precisi, a pena di decadenza:60 giorni dalla ricezione dell’atto scritto di licenziamento per impugnarlo stragiudizialmente, con raccomandata A/R o PEC al datore di lavoro (o all’Ufficio del Personale).180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per depositare il ricorso in Tribunale (Sezione Lavoro).Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto all’impugnativa: anche se il licenziamento fosse illegittimo, il lavoratore non potrebbe più contestarlo.È fondamentale rivolgersi tempestivamente a un sindacato, a un patronato o a un legale specializzato in diritto del lavoro, che possa valutare la situazione concreta e assistere il lavoratore nelle fasi di impugnativa e di eventuale procedimento giudiziario.Domande frequenti (FAQ) Posso essere licenziato mentre sono in malattia?No, durante il periodo di comporto (il tempo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo) il datore non può licenziare il lavoratore per motivi legati alla malattia stessa. Il licenziamento irrogato durante questo periodo è nullo. Solo al termine del comporto, se la malattia continua, il datore può eventualmente procedere.Cosa succede se il datore non rispetta la procedura disciplinare?Prima di un licenziamento disciplinare il datore deve contestare per iscritto l’addebito al lavoratore e concedergli almeno 5 giorni per difendersi (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Se la procedura non viene rispettata, il licenziamento è viziato sotto il profilo formale e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria, anche se non ottiene la reintegrazione.Il licenziamento durante la gravidanza è sempre nullo?Sì. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento irrogato in questo periodo è nullo di diritto, salvo casi eccezionali (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, colpa grave della lavoratrice).Ho diritto alla NASPI se vengo licenziato illegittimamente?Se il licenziamento viene impugnato e il giudice ordina la reintegrazione, il lavoratore non ha diritto alla NASpI per il periodo coperto dal risarcimento. Se invece accetta l’indennità sostitutiva del reintegro o ottiene solo un risarcimento economico, può accedere alla NASpI a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti dall’INPS (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 10:00:002026-08-28 10:36:06Licenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?