Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Sì, per le ferie non godute dei dipendenti pubblici la regola è cambiata: l’articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall’8 agosto 2026, ha tolto il divieto assoluto di pagarle. Alla fine del rapporto di lavoro spetta ora un’indennità sostitutiva, cioè una somma in denaro al posto dei giorni di riposo non usati. Non spetta, però, se l’amministrazione dimostra che il lavoratore, messo in condizione di fruirne e informato delle conseguenze, ha rinunciato in modo consapevole.

La novità vale solo per le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la legge 5 ottobre 2026, n. 174, in vigore dal 7 ottobre 2026. Vediamo i dettagli.

In sintesi

  • Il DL 144/2026 (art. 1) modifica l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012 e ammette l’indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto.
  • L’indennità non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di usare le ferie e informato, vi ha rinunciato consapevolmente.
  • Spetta all’amministrazione garantire la possibilità di fruire delle ferie, invitare formalmente il dipendente a usarle e, se nega l’indennità, provare che la mancata fruizione dipende da una sua scelta consapevole.
  • Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (L. 174/2026, in vigore dal 7 ottobre 2026).
  • La nuova formulazione riprende i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-218/22, sentenza del 18 gennaio 2024).

Cosa prevedeva prima il divieto di pagare le ferie non godute?

Dal 2012 l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012 (la cosiddetta spending review, cioè la revisione della spesa pubblica) stabiliva che le ferie, i riposi e i permessi del personale pubblico dovessero essere fruiti secondo le regole di ciascun ordinamento e che la loro mancata fruizione non desse luogo in alcun caso a trattamenti economici sostitutivi. In pratica, chi lasciava il servizio con giorni di ferie residui li perdeva, senza alcun rimborso.

Il divieto era nato per contenere la spesa pubblica e per spingere le amministrazioni a far usare le ferie nei tempi giusti. Nel tempo, però, ha creato molto contenzioso, perché in diversi casi il lavoratore non aveva potuto usare i giorni residui per ragioni non dipendenti da lui, come una malattia lunga o un’esigenza di servizio.

Cosa cambia con l’articolo 1 del DL 144/2026?

Il decreto-legge 144/2026, intitolato “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. L’articolo 1, modificato in sede di conversione dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, interviene sull’articolo 5, comma 8, del DL 95/2012.

Sono state eliminate le parole che escludevano in ogni caso il trattamento economico sostitutivo. Al loro posto è previsto che sia il datore di lavoro pubblico a dover assicurare al dipendente la possibilità concreta di usare tutte le ferie spettanti. Il datore di lavoro deve inoltre invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie, informandolo in tempo utile che, se non usate, andranno perse al termine del periodo di riferimento (o dell’eventuale periodo di riporto autorizzato) e non potranno essere sostituite da denaro. L’indennità alla cessazione del rapporto è esclusa solo se il mancato godimento dipende da una scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Quando la PA deve pagare le ferie non godute?

La pubblica amministrazione deve pagare l’indennità sostitutiva quando il rapporto di lavoro cessa (ad esempio per pensionamento, dimissioni o fine di un contratto a termine) e restano ferie non godute che il dipendente non ha scelto volontariamente di lasciare inutilizzate. Il punto decisivo è proprio questo: a chi non ha potuto usare le ferie, o non è stato messo nelle condizioni di farlo, la somma spetta.

Immagina che Marco, dipendente di un ente locale, vada in pensione con dodici giorni di ferie residui maturati dopo il 7 ottobre 2026. Se l’ente non gli ha mai chiesto formalmente di usarli né lo ha avvertito che sarebbero andati persi, Marco ha diritto all’indennità. Se invece l’ente dimostra di averlo invitato formalmente e informato in tempo utile, e Marco ha scelto consapevolmente di non usarli, il pagamento non è dovuto.

Per i dettagli sui singoli comparti (scuola, sanità, enti locali, ministeri) conviene sempre verificare le regole del proprio contratto collettivo, che disciplina durata e modalità di fruizione delle ferie.

Quando si perde il diritto all’indennità per ferie non godute?

L’indennità non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di fruire delle ferie e informato delle conseguenze, vi ha rinunciato consapevolmente. La norma pone l’onere della prova a carico del datore di lavoro: è l’amministrazione a dover dimostrare l’invito formale a usare le ferie, l’avviso dato in tempo utile sulla perdita del diritto e la scelta consapevole del lavoratore.

Restano rilevanti, quindi, tre elementi pratici: la forma dell’invito (meglio se scritta e tracciabile), la tempestività rispetto alla scadenza delle ferie e l’effettiva possibilità di fruirne. Se uno di questi manca, la rinuncia difficilmente può dirsi consapevole. Anche i giorni di assenza per cause che impediscono di usare le ferie, come una lunga malattia, vanno valutati caso per caso.

Da quando si applicano le nuove regole sulle ferie dei dipendenti pubblici?

Il comma 2 dell’articolo 1 chiarisce che la nuova disciplina si applica solo alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il decreto è stato convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 e in vigore dal 7 ottobre 2026. Le ferie maturate fino a quella data restano quindi fuori dalla nuova regola.

Questo non significa, però, che per il passato non esista alcuna tutela. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22) ha escluso che il diritto all’indennità possa essere negato per esigenze di contenimento della spesa pubblica quando il lavoratore non è stato messo in condizione di fruire delle ferie. Per le ferie pregresse la valutazione resta quindi legata al singolo caso.

Perché la novità riguarda il diritto europeo?

La direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro riconosce a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite e prevede che, alla fine del rapporto, il diritto non usato si trasformi in un’indennità economica. La Corte di giustizia UE, nella causa C-218/22 (Comune di Copertino), ha affermato che una norma nazionale che esclude sempre il pagamento, anche quando il lavoratore non ha potuto usare le ferie per ragioni a lui non imputabili, contrasta con questo principio.

Il decreto del 2026 riprende questi criteri nella legge italiana: le ferie vanno godute, ma alla cessazione del rapporto quelle non fruite si pagano, salvo che il mancato godimento dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, che l’amministrazione deve provare.

Per altri istituti legati all’assenza dal lavoro, puoi leggere anche la nostra guida ai permessi della Legge 104 e al superamento del limite dei 3 giorni mensili e l’approfondimento sul periodo di prova nel contratto a termine.

Domande frequenti sulle ferie non godute dei dipendenti pubblici

Le ferie non godute dei dipendenti pubblici ora si pagano sempre?

No. L’indennità sostitutiva è ammessa alla fine del rapporto di lavoro, ma non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di usare le ferie e informato delle conseguenze, vi ha rinunciato consapevolmente.

Chi deve dimostrare che il dipendente ha rinunciato alle ferie?

Spetta al datore di lavoro pubblico: la norma pone a suo carico l’onere di provare che la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore, dopo averlo invitato formalmente a usare le ferie e informato in tempo utile che, se non usate, andrebbero perse.

Le nuove regole valgono per le ferie già maturate?

Il comma 2 dell’articolo 1 del DL 144/2026 prevede che la nuova disciplina si applichi alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (legge 5 ottobre 2026, n. 174, in vigore dal 7 ottobre 2026). Per le ferie precedenti resta rilevante la giurisprudenza, caso per caso.

Da quando è in vigore il decreto-legge 144/2026?

Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 ed è in vigore dall’8 agosto 2026.

Fonti

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy