Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre, sorgono alcuni adempimenti, sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore, che variano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono: durante il primo anno del bambino oppure dal primo al terzo anno di vita del figlio.

Nel primo caso, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni online, ma deve provvedere a comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro. In capo al datore di lavoro, è previsto l’obbligo di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso, nonché l’indennità di disoccupazione (NASpI).

Dimissioni Volontarie del Padre: Adempimenti nel Primo Anno del Bambino

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno del bambino (ove sussiste un divieto di licenziamento per motivi oggettivi), il lavoratore padre non ha l’obbligo di presentare le dimissioni online (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015), ma deve provvedere a:

a) comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;

b) convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Convalida delle Dimissioni: Cosa Devi Fare

La convalida, che riguarda anche i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro, va effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Questa procedura deve essere effettuata anche dal lavoratore che ha adottato un minore o lo ha preso in affidamento, o in caso di adozione internazionale. Ecco la documentazione che il lavoratore deve presentare all’Ispettorato del Lavoro per richiedere la convalida:

  • Documento di identità in corso di validità;
  • Codice fiscale;
  • Numero di cellulare;
  • Copia della lettera di dimissioni, nella quale sia evidenziato l’ultimo giorno di lavoro e l’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro, ad esempio attraverso la firma per ricevuta;
  • C.F./P.IVA del datore di lavoro;
  • Indirizzo PEC del datore di lavoro.

La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova o qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.

Indennità Sostitutiva di Preavviso e NASpI

Il lavoratore che si dimette durante il primo anno del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso. Tale diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal:

  • Congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, del D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022;
  • Congedo di paternità alternativo (art. 28, del D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Infine, il legislatore, trattando la risoluzione volontaria del lavoratore padre quale licenziamento, provvede a corrispondere al lavoratore l’indennità di disoccupazione (NASpI), ragion per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento.

Dimissioni e Risoluzione Consensuale dal Primo al Terzo Anno di Vita del Bambino

In caso di dimissioni presentate dal padre dal primo al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni online, ma basta comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail, ecc.).

Una volta comunicate, il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno. A differenza da questi ultimi, il lavoratore ha l’obbligo del preavviso, ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.

Adempimenti del Datore di Lavoro e del Lavoratore in Caso di Dimissioni Volontarie

Il Lavoratore:

  • Entro il primo anno di vita del bambino: non deve presentare le dimissioni online (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro); deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro (entro 30 giorni dalla comunicazione di dimissioni); non è obbligato a fare il preavviso; deve ricevere dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva di preavviso qualora abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.
  • Dal primo al terzo anno di vita del bambino: non deve presentare le dimissioni online (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro); deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro; è obbligato a fare il preavviso; in caso di mancato preavviso, è obbligato a pagare l’indennità sostitutiva di preavviso.

Il Datore di Lavoro:

  • Entro il primo anno di vita del bambino: deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso e l’indennità NASpI.
  • Dal primo al terzo anno di vita del bambino: se il lavoratore non espleta il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso.

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