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Tag Archivio per: aprire partita iva

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

Indice dei contenuti

  1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
  2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
  3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
  4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
  5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
  6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
  7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
  8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
  9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
  10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
  11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
  12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
  13. Errori comuni da evitare nel primo anno
  14. Domande frequenti

Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

Apertura della partita IVA

L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

  • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
  • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
  • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
  • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
  • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

Iscrizione al REA con SCIA

Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
  2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
  3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

Mandato di agenzia

Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

Aliquote contributive 2026

Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

  • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
  • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

Massimali e minimali ENASARCO 2026

Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

  • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
  • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
  • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

Indennità di clientela

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

Esame in Camera di Commercio

Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

  • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
  • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

Iscrizione REA con qualifica di mediatore

Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

Polizza fideiussoria obbligatoria

Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

  • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
  • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
  • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

Assicurazione RC professionale

Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

Codici ATECO per il mediatore immobiliare

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
  • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

Limiti del regime forfettario 2026

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
  • Spese per personale: max 20.000 euro annui
  • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

Calcolo del reddito imponibile

Formula:

Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

  • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
  • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
  • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
  • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
  • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

Svantaggi: spese non deducibili

Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

Contributi fissi e variabili 2026

I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

TipologiaImporto / Aliquota 2026
Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
Aliquota oltre minimale24,48%
Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
Massimale imponibile~ 92.000 euro
Riduzione under 213 punti percentuali in meno

Riduzione 35% per forfettari

I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

Scadenze versamento

  • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
  • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto agenti di commercio

L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

Ritenuta mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

Forfettari: niente ritenuta

I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

Rivalsa INPS in fattura (4%)

Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

Provvigione: 5.000 euro
Rivalsa INPS 4%: 200 euro
Totale fattura: 5.200 euro
Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

Provvigioni agente di commercio

  • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
  • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
  • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
  • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
  • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

Provvigioni mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

Calcolo ENASARCO

  • Provvigioni: 50.000 euro
  • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

Calcolo Gestione Separata INPS

L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

  • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
  • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 31.000 euro
  • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
  • Base imponibile imposta: 23.560 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

Riepilogo carico fiscale

VoceImporto
ENASARCO 8,5%4.250 euro
Gestione Separata INPS7.440 euro
Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
TOTALE12.868 euro (25,7%)
Netto Marco37.132 euro

Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

  • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
  • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
  • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
  • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
  • Totale INPS: 5.697 euro

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 37.200 euro
  • Meno contributi versati: -5.697 euro
  • Base imponibile imposta: 31.503 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

Costi di esercizio aggiuntivi

  • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
  • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
  • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

Riepilogo carico totale

VoceImporto
INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
Diritto CCIAA120 euro
TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
Netto Sara49.008 euro

Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

Differenze sostanziali

CaratteristicaAgenteProcacciatore
MandatoContinuativoOccasionale
Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
Esclusiva di zonaTipicaAssente
Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

Spese deducibili: auto, telefono, formazione

Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

Auto e carburanti (regime ordinario)

  • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
  • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
  • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

Telefono, internet, software gestionali

  • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
  • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

Formazione e aggiornamento

Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

Quando conviene il regime ordinario?

Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

Errori comuni da evitare nel primo anno

Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

  1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
  2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
  3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
  4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
  5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
  6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
  7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
  8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

Domande frequenti

Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

Posso lavorare come agente plurimandatario?

Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura

regime forfettario partita iva

Hai chiuso la tua partita IVA in passato e ora stai pensando di riaprirla nel 2026? La buona notizia è che riaprire partita IVA dopo chiusura è sempre possibile, ma ci sono regole precise da rispettare, soprattutto se vuoi accedere al regime forfettario. Esistono limiti temporali, requisiti specifici e una norma anti-elusione che molti contribuenti non conoscono. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come riaprire la partita IVA, quanto tempo aspettare, quali sono i costi e perché in alcuni casi non potrai più beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
  2. Tempi di attesa per la riapertura
  3. Regola anti-elusione del regime forfettario
  4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
  5. Costi della riapertura
  6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
  7. Requisiti forfettario per chi riapre
  8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
  9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
  10. Esempi pratici di riapertura
  11. Conseguenze fiscali della riapertura
  12. Documenti necessari e tempistiche
  13. Domande frequenti

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Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

Tempi di attesa per la riapertura

Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

Nessun limite minimo se cambi attività

Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

6 mesi minimo se l’attività è identica

Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

Regola anti-elusione del regime forfettario

Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

Quando scatta la contestazione

Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

  • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
  • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
  • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

Sanzioni e conseguenze

Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

  • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
  • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
  • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
  • Interessi di mora sulle somme dovute

Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

Modello AA9/12: cos’è e come si compila

Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

  • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
  • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
  • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
  • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
  • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
  • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

Invio online tramite SPID

L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

  • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
  • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

  • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
  • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
  • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

Costi della riapertura

Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

Apertura partita IVA: gratuita

L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

Cassa previdenziale: variabile

I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

  • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
  • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
  • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

Scelta del regime fiscale alla riapertura

Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

Regime forfettario

Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

  • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
  • Esonero IVA sulle fatture emesse
  • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
  • No applicazione di studi di settore o ISA

Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

Regime ordinario semplificato

È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

Regime ordinario

Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

Requisiti forfettario per chi riapre

Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

  • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
  • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
  • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
  • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

L’eccezione: attività completamente diversa

C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

Quindi, riassumendo:

  • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
  • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
  • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

Riapertura dopo fallimento personale

Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

Riapertura dopo NASPI percepita

Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

Riapertura come artigiano dopo libera professione

Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

Esempi pratici di riapertura partita IVA

Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

Caso 1: web designer che riapre come fotografo

Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

  • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
  • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

  • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
  • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
  • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
  • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

  • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
  • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
  • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Aliquota 15% (non è prima apertura)

Conseguenze fiscali della riapertura

Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

  • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
  • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
  • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
  • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

Documenti necessari e tempistiche

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

Documenti da raccogliere

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Indirizzo di residenza aggiornato
  • SPID, CIE o CNS per l’invio online
  • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
  • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

Tempistiche di attivazione

Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

  • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
  • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
  • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
  • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

Quanto costa riaprire la partita IVA?

L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi: dalla scelta del regime più conveniente alla compilazione del modello AA9/12, dalle iscrizioni INPS e CCIAA all’analisi preventiva delle cause ostative. Evita errori che possono costarti caro: contattaci per una consulenza personalizzata e affronta la riapertura della tua partita IVA con la sicurezza di chi è seguito da professionisti.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Udine o richiedi una consulenza online. Il nostro team è a tua disposizione per pianificare insieme la tua nuova partita IVA in modo sicuro, conveniente e conforme alla normativa 2026.

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Luglio 6, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-06 08:00:002026-05-24 09:54:35Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

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Indice dei contenuti

  1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
  2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
  3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
  4. Procedura di apertura step-by-step
  5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
  6. Costi e adempimenti del primo anno
  7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
  8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
  9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

  • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
  • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
  • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
  • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
  • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
  • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
  • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

Ecco una tabella comparativa per orientarti:

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

  • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
  • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
  • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
  • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
  • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
  • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
  • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

Step 1 – Scelta del regime fiscale

Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

Step 5 – Iscrizione INPS

L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

INPS Gestione Separata

E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
  • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

Casse private per professionisti iscritti ad albi

Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

INPS Artigiani e INPS Commercianti

Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

  • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
  • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

Altri costi tipici del primo anno:

  • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
  • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
  • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
  • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
  • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

  • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
  • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

  • 16 maggio 2026
  • 20 agosto 2026
  • 16 novembre 2026
  • 16 febbraio 2027

Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 3 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

3. Fatture in Cloud forfettario

Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


Apri la tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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    Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

    Indice dei contenuti

    1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
    2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
    3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
    4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
    5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
    6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
    7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
    8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
    9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
    10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
    11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
    12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
    13. Errori comuni da evitare nel primo anno
    14. Domande frequenti

    Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

    Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

    L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

    Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

    AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
    RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
    IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
    Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
    Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
    Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
    Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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    Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

    Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

    Apertura della partita IVA

    L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

    • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
    • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
    • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
    • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
    • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

    Iscrizione al REA con SCIA

    Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
    2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
    3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

    L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

    Mandato di agenzia

    Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

    ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

    L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

    Aliquote contributive 2026

    Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

    • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
    • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

    Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

    Massimali e minimali ENASARCO 2026

    Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

    FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

    Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

    • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
    • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
    • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

    Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

    Indennità di clientela

    Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

    Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

    Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

    Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

    Esame in Camera di Commercio

    Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

    • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
    • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

    Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

    Iscrizione REA con qualifica di mediatore

    Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

    Polizza fideiussoria obbligatoria

    Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

    • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
    • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
    • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

    Assicurazione RC professionale

    Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

    Codici ATECO per il mediatore immobiliare

    • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
    • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

    Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

    Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

    Limiti del regime forfettario 2026

    • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
    • Spese per personale: max 20.000 euro annui
    • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
    • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

    Calcolo del reddito imponibile

    Formula:

    Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
    Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

    Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

    Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

    • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
    • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
    • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
    • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
    • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

    Svantaggi: spese non deducibili

    Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

    INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

    Contributi fissi e variabili 2026

    I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

    TipologiaImporto / Aliquota 2026
    Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
    Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
    Aliquota oltre minimale24,48%
    Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
    Massimale imponibile~ 92.000 euro
    Riduzione under 213 punti percentuali in meno

    Riduzione 35% per forfettari

    I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

    Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

    Scadenze versamento

    • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
    • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

    Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

    La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

    Ritenuta d’acconto agenti di commercio

    L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

    Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

    Ritenuta mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

    Forfettari: niente ritenuta

    I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

    Rivalsa INPS in fattura (4%)

    Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

    Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

    Provvigione: 5.000 euro
    Rivalsa INPS 4%: 200 euro
    Totale fattura: 5.200 euro
    Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

    Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

    Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

    Provvigioni agente di commercio

    • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
    • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
    • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
    • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
    • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

    Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

    Provvigioni mediatore immobiliare

    Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

    Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

    Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
    Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
    Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

    Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

    Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

    Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

    Calcolo ENASARCO

    • Provvigioni: 50.000 euro
    • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

    Calcolo Gestione Separata INPS

    L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

    • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
    • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 31.000 euro
    • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
    • Base imponibile imposta: 23.560 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

    Riepilogo carico fiscale

    VoceImporto
    ENASARCO 8,5%4.250 euro
    Gestione Separata INPS7.440 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
    TOTALE12.868 euro (25,7%)
    Netto Marco37.132 euro

    Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

    Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

    Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

    Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

    • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
    • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
    • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
    • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
    • Totale INPS: 5.697 euro

    Calcolo imposta sostitutiva

    • Reddito imponibile: 37.200 euro
    • Meno contributi versati: -5.697 euro
    • Base imponibile imposta: 31.503 euro
    • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

    Costi di esercizio aggiuntivi

    • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
    • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
    • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

    Riepilogo carico totale

    VoceImporto
    INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
    Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
    Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
    Diritto CCIAA120 euro
    TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
    Netto Sara49.008 euro

    Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

    Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

    Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

    Differenze sostanziali

    CaratteristicaAgenteProcacciatore
    MandatoContinuativoOccasionale
    Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
    ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
    Esclusiva di zonaTipicaAssente
    Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

    Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

    Spese deducibili: auto, telefono, formazione

    Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

    Auto e carburanti (regime ordinario)

    • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
    • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
    • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

    Telefono, internet, software gestionali

    • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
    • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

    Formazione e aggiornamento

    Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

    Quando conviene il regime ordinario?

    Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

    Errori comuni da evitare nel primo anno

    Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

    1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
    2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
    3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
    4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
    5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
    6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
    7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
    8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

    Domande frequenti

    Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

    No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

    Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

    I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

    Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

    Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

    L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

    No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

    Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

    Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

    Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

    Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

    Posso lavorare come agente plurimandatario?

    Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

    La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

    No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

    Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

    Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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    Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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    Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale
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    Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

    Indice dei contenuti

    1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
    2. Tempi di attesa per la riapertura
    3. Regola anti-elusione del regime forfettario
    4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
    5. Costi della riapertura
    6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
    7. Requisiti forfettario per chi riapre
    8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
    9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
    10. Esempi pratici di riapertura
    11. Conseguenze fiscali della riapertura
    12. Documenti necessari e tempistiche
    13. Domande frequenti

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    Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

    La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

    Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

    In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

    Tempi di attesa per la riapertura

    Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

    Nessun limite minimo se cambi attività

    Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

    6 mesi minimo se l’attività è identica

    Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

    Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

    Regola anti-elusione del regime forfettario

    Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

    Quando scatta la contestazione

    Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

    • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
    • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
    • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

    Sanzioni e conseguenze

    Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

    • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
    • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
    • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
    • Interessi di mora sulle somme dovute

    Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

    Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

    Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

    Modello AA9/12: cos’è e come si compila

    Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

    • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
    • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
    • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
    • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
    • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
    • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

    Invio online tramite SPID

    L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

    • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
    • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
    • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

    Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

    Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

    • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
    • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
    • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

    Costi della riapertura

    Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

    Apertura partita IVA: gratuita

    L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

    Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

    Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

    Cassa previdenziale: variabile

    I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

    • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
    • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
    • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

    Scelta del regime fiscale alla riapertura

    Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

    Regime forfettario

    Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

    • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
    • Esonero IVA sulle fatture emesse
    • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
    • No applicazione di studi di settore o ISA

    Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

    Regime ordinario semplificato

    È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

    Regime ordinario

    Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

    Requisiti forfettario per chi riapre

    Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

    • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
    • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
    • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
    • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
    • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

    È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

    Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

    Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

    L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

    L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

    L’eccezione: attività completamente diversa

    C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

    Quindi, riassumendo:

    • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
    • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
    • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

    Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

    Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

    Riapertura dopo fallimento personale

    Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

    Riapertura dopo NASPI percepita

    Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

    Riapertura come artigiano dopo libera professione

    Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

    Esempi pratici di riapertura partita IVA

    Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

    Caso 1: web designer che riapre come fotografo

    Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

    • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
    • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
    • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

    Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

    La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

    • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
    • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
    • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
    • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

    Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

    Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

    • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
    • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
    • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
    • Aliquota 15% (non è prima apertura)

    Conseguenze fiscali della riapertura

    Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

    • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
    • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
    • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
    • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

    L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

    Documenti necessari e tempistiche

    Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

    Documenti da raccogliere

    • Documento d’identità in corso di validità
    • Codice fiscale
    • Indirizzo di residenza aggiornato
    • SPID, CIE o CNS per l’invio online
    • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
    • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

    Tempistiche di attivazione

    Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

    • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
    • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
    • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
    • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

    Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

    Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

    Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

    Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

    Quanto costa riaprire la partita IVA?

    L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

    Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

    Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

    Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

    Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

    Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

    No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

    Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

    Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

    Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

    Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

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    Luglio 6, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-06 08:00:002026-05-24 09:54:35Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

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    Indice dei contenuti

    1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
    2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
    3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
    4. Procedura di apertura step-by-step
    5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
    6. Costi e adempimenti del primo anno
    7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
    8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
    9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

    Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

    Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

    Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

    I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

    • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
    • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
    • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
    • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
    • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
    • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
    • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

    Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

    Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

    La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

    Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

    Ecco una tabella comparativa per orientarti:

    CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
    Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
    IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
    Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
    Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
    Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
    Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

    Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

    Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

    Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

    Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

    • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
    • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
    • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
    • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
    • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
    • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
    • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

    Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

    Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

    Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

    Step 1 – Scelta del regime fiscale

    Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

    Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

    Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

    Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

    Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

    Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

    In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

    Step 5 – Iscrizione INPS

    L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

    Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

    Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

    Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

    La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

    INPS Gestione Separata

    E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

    • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
    • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

    Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

    Casse private per professionisti iscritti ad albi

    Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

    INPS Artigiani e INPS Commercianti

    Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

    Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

    Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

    Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

    • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
    • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
    • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
    • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

    Altri costi tipici del primo anno:

    • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
    • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
    • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
    • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
    • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

    Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

    Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

    • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
    • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

    Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

    • 16 maggio 2026
    • 20 agosto 2026
    • 16 novembre 2026
    • 16 febbraio 2027

    Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

    Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

    Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

    1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

    L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

    2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

    Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 3 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

    3. Fatture in Cloud forfettario

    Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

    Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

    Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

    Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

    E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

    Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

    Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

    Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

    Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

    Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

    In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

    Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

    Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

    Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

    Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

    Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

    Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

    Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

    Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

    Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

    Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

    Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

    Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

    La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

    Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

    Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


    Apri la tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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      Aprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.

      In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.

      Indice dei contenuti

      1. Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista
      2. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12
      3. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%
      4. Quando NON si può accedere al forfettario
      5. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR
      6. Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
      7. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo
      8. Contribuzione ridotta per neoiscritti
      9. Quanto costa aprire lo studio
      10. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo
      11. Codici ATECO secondari per commercialisti
      12. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale
      13. Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K
      14. Assicurazione RC professionale obbligatoria
      15. Fatturazione elettronica B2B e B2C
      16. Domande frequenti

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      Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista

      Per esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.

      Titolo di studio richiesto

      • Sezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;
      • Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).

      Praticantato (tirocinio professionale)

      Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

      Esame di Stato

      L’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale.

      Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12

      Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:

      • 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;
      • 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.

      Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.

      Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato.

      Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%

      Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.

      Coefficiente di redditività al 78%

      Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:

      Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versati

      Il restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.

      Aliquota 5% per i primi 5 anni

      Chi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:

      • Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);
      • L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;
      • Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.

      Quando NON si può accedere al forfettario

      Esistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:

      • Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.
      • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
      • Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;
      • Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);
      • Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

      Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi.

      Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR

      Il commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:

      • CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);
      • CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).

      L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.

      Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi

      La CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:

      • Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;
      • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);
      • Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).

      Contributi minimi CNPADC 2026

      Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:

      • Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;
      • Minimo integrativo: circa 800 euro;
      • Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).

      Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva.

      Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo

      La CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:

      • Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);
      • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;
      • Contributo di maternità: quota fissa annuale.

      Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.

      Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.

      Contribuzione ridotta per neoiscritti

      Sia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.

      CNPADC – Riduzioni neoiscritti

      • Nei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;
      • Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.

      CNPR – Riduzioni neoiscritti

      • Nei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;
      • Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).

      Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti.

      Quanto costa aprire lo studio

      I costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:

      • Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);
      • Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;
      • Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;
      • Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);
      • Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;
      • Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;
      • Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;
      • Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;
      • Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;
      • Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;
      • Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.

      Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali.

      Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo

      I commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.

      Marca da bollo da 2 euro

      Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.

      Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:

      • Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;
      • Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.

      Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.

      Codici ATECO secondari per commercialisti

      Molti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:

      • 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
      • 69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);
      • 74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;
      • 66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;
      • 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

      L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo.

      Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale

      Oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:

      • Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;
      • Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).

      Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.

      Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.

      Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K

      Vediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).

      Esempio 1 – Compensi 40.000 euro

      • Reddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;
      • Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;
      • Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;
      • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;
      • Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).

      Esempio 2 – Compensi 60.000 euro

      • Reddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;
      • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;
      • Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;
      • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;
      • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).

      Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)

      • Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;
      • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;
      • Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;
      • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;
      • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).

      Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%.

      Assicurazione RC professionale obbligatoria

      La legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.

      Caratteristiche della polizza RC professionale

      • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);
      • Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;
      • Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;
      • Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).

      Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.

      Fatturazione elettronica B2B e B2C

      Dal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.

      Fatturazione verso aziende (B2B)

      • Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;
      • Codice natura IVA N2.2 per forfettari;
      • Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;
      • Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).

      Fatturazione verso clienti privati (B2C)

      • Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;
      • Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;
      • Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.

      Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti.

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      Domande frequenti sulla Partita IVA del Commercialista

      Quanto costa aprire la Partita IVA come commercialista?

      L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi effettivi del primo anno (tra iscrizione Albo, Cassa, software, arredo minimo e RC professionale) si aggirano tra 8.000 e 12.000 euro per uno studio essenziale condiviso, fino a 20.000 euro per uno studio autonomo.

      Un neolaureato commercialista può aprire subito la Partita IVA?

      No. Per esercitare la professione e aprire la partita IVA con codice ATECO 69.20.11 è necessario essere iscritti all’Albo ODCEC, dopo laurea, 18 mesi di tirocinio ed esame di Stato. Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.

      Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?

      Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.

      Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?

      Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.

      Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?

      Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.

      CNPADC o CNPR: posso scegliere?

      No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.

      La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?

      Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.

      Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?

      Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.

      I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?

      Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).

      L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?

      Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.

      Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studio

      Aprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.

      Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.

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      Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 08:00:002026-08-17 10:16:20Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse
      NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO

      NASPI Anticipata 2025: Due Rate invece del Pagamento Unico – Guida Completa

      Naspi Anticipata CAF Udine

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la NASPI anticipata
      2. NOVITÀ 2025: dal pagamento unico alle due rate
      3. Come funziona il meccanismo a due rate
      4. Requisiti per richiedere la NASPI anticipata
      5. Incompatibilità e obblighi
      6. Procedura di domanda INPS
      7. Calcolo ed esempi pratici
      8. Vantaggi e svantaggi del nuovo sistema
      9. Differenze tra vecchio e nuovo sistema

      Una delle opportunità più interessanti per chi perde il lavoro involontariamente è la possibilità di richiedere l’anticipazione della NASPI per avviare un’attività autonoma o entrare in una cooperativa. Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, il sistema di erogazione è cambiato radicalmente: addio al pagamento unico, benvenute alle due rate.

      La modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 186), ha l’obiettivo di monitorare meglio l’effettivo utilizzo delle risorse e garantire che chi riceve l’anticipo stia davvero avviando un’attività imprenditoriale. In questa guida completa analizziamo come funziona la NASPI anticipata in due rate, chi può richiederla, quali sono i requisiti, la procedura INPS e cosa cambia rispetto al passato.

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      Cos’è la NASPI anticipata

      La NASPI anticipata è un’indennità di disoccupazione erogata in forma anticipata dall’INPS a favore di chi, percettore di NASPI ordinaria, decide di avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa. In pratica, invece di ricevere la NASPI mese per mese fino alla sua scadenza naturale, il beneficiario può chiedere di ricevere tutto l’importo residuo in anticipo (ora in due rate) per investirlo nella nuova attività.

      Questa opportunità è prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015, che disciplina la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI). L’obiettivo è quello di favorire l’autoimpiego e la transizione dal lavoro dipendente a quello autonomo, offrendo un capitale iniziale per sostenere le spese di avvio (iscrizione alla Camera di Commercio, acquisto attrezzature, consulenze, ecc.).

      Chi può richiederla:

      • Percettori di NASPI che non hanno ancora esaurito il periodo di indennità
      • Chi intende avviare un’attività di lavoro autonomo (es. professionista, artigiano, commerciante)
      • Chi intende sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa (nella quale si instaura un rapporto di lavoro)

      Importante: la NASPI anticipata NON è cumulabile con la NASPI mensile. Una volta richiesta e ottenuta, il beneficiario perde il diritto a ricevere le mensilità residue dell’indennità ordinaria.

      NOVITÀ 2025: dal pagamento unico alle due rate

      Fino al 31 dicembre 2024, la NASPI anticipata veniva erogata in un’unica soluzione: l’INPS trasferiva l’intero importo residuo sul conto corrente del richiedente in un’unica tranche. Questo sistema, però, presentava alcuni problemi di controllo sull’effettivo utilizzo delle somme per l’attività dichiarata.

      Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 186, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024), il legislatore ha introdotto una modifica sostanziale: dal 1° gennaio 2025, l’anticipazione della NASPI viene erogata in due rate distinte.

      Motivazioni della riforma:

      • Monitoraggio più efficace: verificare che l’attività venga effettivamente avviata e mantenuta
      • Prevenzione degli abusi: evitare che l’anticipo venga richiesto senza poi avviare realmente un’attività
      • Controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche: garantire che i fondi siano destinati all’autoimpiego
      • Allineamento con altri strumenti di politica attiva: coerenza con misure simili (es. contributi a fondo perduto per startup)

      La circolare INPS attuativa (circolare n. 18 del 7 febbraio 2025) ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della novità, specificando i tempi e le modalità di erogazione delle due rate.

      Come funziona il meccanismo a due rate

      Il nuovo sistema di erogazione della NASPI anticipata in due rate prevede la suddivisione dell’importo residuo secondo questi criteri:

      Prima rata: 60% dell’importo residuo

      La prima rata, pari al 60% dell’importo complessivo residuo della NASPI, viene erogata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipazione, a condizione che:

      • La domanda sia completa e regolare
      • Il richiedente abbia fornito tutta la documentazione necessaria (es. visura camerale, atto costitutivo cooperativa, ecc.)
      • L’attività risulti effettivamente avviata (iscrizione CCIAA, apertura partita IVA, iscrizione gestione previdenziale)

      Seconda rata: 40% dell’importo residuo

      La seconda rata, corrispondente al 40% dell’importo residuo, viene erogata dopo 6 mesi dalla prima erogazione, previa verifica dell’effettivo mantenimento dell’attività. L’INPS effettua controlli per accertare che:

      • L’attività sia ancora attiva e operativa
      • Il beneficiario abbia versato i contributi previdenziali dovuti (gestione artigiani, commercianti, professionisti o gestione separata)
      • Non ci siano state cessazioni anticipate dell’attività o violazioni degli obblighi dichiarativi

      Cosa succede se l’attività cessa prima dei 6 mesi? Se l’attività viene interrotta prima dell’erogazione della seconda rata, il beneficiario:

      • Non riceve la seconda rata
      • Deve restituire la prima rata (totalmente o parzialmente, a seconda dei casi)
      • Perde definitivamente il diritto alla NASPI residua

      Requisiti per richiedere la NASPI anticipata

      Per ottenere la NASPI anticipata in due rate, è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

      1. Essere titolari di NASPI in corso

      Il richiedente deve essere percettore di NASPI al momento della domanda, con un importo residuo ancora da erogare. Non è possibile richiedere l’anticipo se la NASPI è già terminata o se non è mai stata richiesta.

      2. Avviare un’attività di lavoro autonomo

      L’attività deve essere di natura autonoma o imprenditoriale. Sono ammesse:

      • Attività professionali (libero professionista con partita IVA)
      • Attività artigianali (iscrizione albo artigiani)
      • Attività commerciali (impresa individuale, ditta individuale)
      • Attività agricole (iscrizione IAP, coltivatore diretto)
      • Associazione in cooperativa (sottoscrizione quota capitale sociale + rapporto di lavoro)

      Non sono ammesse:

      • Attività di lavoro subordinato (dipendente)
      • Collaborazioni occasionali o prestazioni occasionali (PrestO)
      • Attività già avviate prima della perdita del lavoro

      3. Avviare l’attività DOPO la domanda NASPI

      L’attività deve essere iniziata dopo la data di presentazione della domanda di NASPI ordinaria. Se l’attività era già in corso prima della perdita del lavoro, non si ha diritto all’anticipo.

      4. Presentare la domanda entro termini precisi

      La domanda di NASPI anticipata deve essere presentata:

      • Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (data di apertura partita IVA o iscrizione CCIAA)
      • Prima della scadenza naturale della NASPI

      Attenzione: se si supera il termine di 30 giorni, la domanda viene respinta.

      Incompatibilità e obblighi

      Chi riceve la NASPI anticipata in due rate deve rispettare precisi obblighi e incompatibilità:

      Perdita della NASPI ordinaria residua

      Dal momento in cui viene erogata la prima rata dell’anticipo, il beneficiario perde definitivamente il diritto a ricevere le mensilità residue della NASPI ordinaria. Anche se l’attività dovesse cessare dopo pochi mesi, non è possibile ripristinare la NASPI mensile.

      Divieto di nuova assunzione come dipendente

      Chi riceve la NASPI anticipata non può essere assunto come lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) fino alla scadenza naturale della NASPI originaria. Se viene assunto prima, deve restituire integralmente l’anticipo ricevuto.

      Eccezione: è consentita l’assunzione se il reddito da lavoro dipendente non supera il limite di 8.500 euro lordi annui (art. 9 comma 2 D.Lgs. 22/2015).

      Obbligo di versare i contributi previdenziali

      Il beneficiario deve iscriversi alla gestione previdenziale corrispondente alla propria attività (artigiani, commercianti, professionisti, gestione separata) e versare regolarmente i contributi. Il mancato versamento comporta la revoca della seconda rata e la restituzione della prima.

      Obbligo di comunicare variazioni

      In caso di cessazione dell’attività, interruzione o sospensione, il beneficiario deve comunicarlo tempestivamente all’INPS (entro 30 giorni). La mancata comunicazione costituisce violazione degli obblighi dichiarativi e può comportare sanzioni amministrative e la restituzione integrale dell’anticipo.

      Procedura di domanda INPS

      La domanda di NASPI anticipata si presenta esclusivamente online tramite i seguenti canali:

      1. Portale INPS (www.inps.it)

      Accedendo con SPID, CIE o CNS, nella sezione “Domanda di NASPI anticipata” (Prestazioni e Servizi > Esplora Prestazioni e Servizi > NASPI > Liquidazione anticipata).

      Step da seguire:

      1. Accedere al portale INPS con credenziali digitali
      2. Selezionare “Prestazioni e Servizi”
      3. Cercare “NASPI liquidazione anticipata”
      4. Compilare il modulo online indicando:
        • Tipo di attività (autonoma, impresa individuale, cooperativa)
        • Data di inizio attività
        • Numero partita IVA (se già disponibile)
        • Codice ATECO dell’attività
        • Dati bancari per l’accredito
      5. Allegare la documentazione richiesta (visura, atto costitutivo, ecc.)
      6. Inviare la domanda e conservare il protocollo

      2. Contact Center INPS (803 164)

      Chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare, a pagamento), un operatore può compilare la domanda per conto dell’utente.

      3. Patronato o CAF

      Il modo più sicuro e consigliato è rivolgersi a un CAF o patronato, che:

      • Verifica la sussistenza dei requisiti
      • Compila correttamente la domanda
      • Allega tutta la documentazione necessaria
      • Monitora l’iter della pratica
      • Fornisce assistenza in caso di richieste integrative da parte INPS

      Documenti da presentare:

      • Documento d’identità in corso di validità
      • Codice fiscale
      • Visura camerale (se già iscritta l’attività)
      • Certificato di attribuzione partita IVA
      • Atto costitutivo (per cooperativa)
      • Iscrizione alla gestione previdenziale (artigiani, commercianti, professionisti)
      • IBAN per accredito

      Tempi di risposta INPS

      L’INPS verifica la domanda entro 30 giorni dalla presentazione. Se la documentazione è completa e regolare, eroga la prima rata (60%) entro ulteriori 15 giorni lavorativi. La seconda rata (40%) viene erogata automaticamente dopo 6 mesi, previa verifica del mantenimento dell’attività.

      Calcolo ed esempi pratici

      Vediamo ora alcuni esempi concreti di calcolo per capire quanto si riceve con la NASPI anticipata in due rate.

      Esempio 1: NASPI residua di 10.000 euro

      Situazione: Mario ha perso il lavoro a gennaio 2025 e ha ottenuto una NASPI mensile di 1.200 euro per 12 mesi (totale: 14.400 euro). A marzo 2025, dopo aver percepito 2 mensilità (2.400 euro), decide di aprire una partita IVA come consulente informatico. L’importo residuo della sua NASPI è:

      14.400 euro – 2.400 euro = 12.000 euro

      Calcolo NASPI anticipata in due rate:

      • Prima rata (60%): 12.000 € × 60% = 7.200 euro (erogata entro 30 giorni dalla domanda)
      • Seconda rata (40%): 12.000 € × 40% = 4.800 euro (erogata dopo 6 mesi, previa verifica attività)

      Totale ricevuto: 7.200 + 4.800 = 12.000 euro

      Esempio 2: NASPI residua di 6.000 euro

      Situazione: Laura ha una NASPI di 800 euro al mese per 10 mesi (totale: 8.000 euro). Dopo 4 mesi (3.200 euro percepiti), decide di aprire un negozio di abbigliamento. Importo residuo:

      8.000 euro – 3.200 euro = 4.800 euro

      Calcolo:

      • Prima rata (60%): 4.800 € × 60% = 2.880 euro
      • Seconda rata (40%): 4.800 € × 40% = 1.920 euro

      Totale: 2.880 + 1.920 = 4.800 euro

      Tabella riassuntiva: esempi di importi

      NASPI residuaPrima rata (60%)Seconda rata (40%)Totale
      5.000 €3.000 €2.000 €5.000 €
      8.000 €4.800 €3.200 €8.000 €
      10.000 €6.000 €4.000 €10.000 €
      15.000 €9.000 €6.000 €15.000 €
      20.000 €12.000 €8.000 €20.000 €

      Nota importante: Gli importi sono lordi. L’anticipo NASPI è soggetto a tassazione IRPEF ordinaria nell’anno di percezione (come la NASPI mensile).

      Vantaggi e svantaggi del nuovo sistema

      Il passaggio dalla NASPI anticipata in un’unica soluzione alle due rate presenta pro e contro per i beneficiari.

      ✅ Vantaggi del sistema a due rate

      • Maggiore tutela per chi avvia realmente l’attività: chi mantiene l’attività per almeno 6 mesi riceve comunque l’intero importo
      • Disincentivo agli abusi: chi richiede l’anticipo senza reale intenzione di lavorare viene scoraggiato
      • Controllo più efficace: l’INPS verifica l’effettivo avvio e mantenimento dell’attività
      • Sostegno graduale: la prima rata copre le spese iniziali, la seconda supporta la fase di consolidamento

      ❌ Svantaggi del sistema a due rate

      • Liquidità ridotta all’inizio: chi ha bisogno di un capitale consistente per avviare l’attività riceve solo il 60% inizialmente
      • Attesa di 6 mesi per la seconda rata: può essere un problema per attività con spese elevate nei primi mesi
      • Rischio di perdita della seconda rata: se l’attività cessa prima dei 6 mesi (anche per cause involontarie), si perde il 40% residuo
      • Maggiore burocrazia: necessità di dimostrare il mantenimento dell’attività, fornire documentazione, ecc.

      Chi ci guadagna: chi ha già un piano d’impresa solido e intende davvero mantenere l’attività nel lungo periodo.

      Chi ci perde: chi ha bisogno di un capitale immediato consistente per investimenti iniziali importanti (es. acquisto macchinari, locali, ecc.).

      Differenze tra vecchio e nuovo sistema

      Ecco una tabella comparativa per comprendere meglio i cambiamenti introdotti dalla riforma 2025:

      AspettoPRIMA (fino al 31/12/2024)DOPO (dal 1/1/2025)
      Modalità erogazioneUnica soluzione (100%)Due rate (60% + 40%)
      Tempistica prima erogazioneEntro 30 giorni dalla domandaEntro 30 giorni (prima rata 60%)
      Tempistica seconda erogazioneNon previstaDopo 6 mesi dalla prima
      Controlli INPSMinimi (solo all’atto della domanda)Verifica a 6 mesi (per seconda rata)
      Rischio perdita importoBasso (tutto erogato subito)Medio-alto (seconda rata condizionata)
      Obbligo mantenimento attivitàConsigliato ma non verificatoObbligatorio (pena perdita seconda rata)
      Liquidità inizialeAlta (100% subito)Media (60% subito)
      Documentazione richiestaStandard (visura, P.IVA)Standard + documentazione per controllo a 6 mesi

      In sintesi: il vecchio sistema era più vantaggioso per chi voleva liquidità immediata, ma meno sicuro per lo Stato. Il nuovo sistema è più rigoroso e premia chi mantiene davvero l’attività, penalizzando chi la abbandona prematuramente.

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      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la domanda NASPI INPS presentata in giornata tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sulla NASPI Anticipata in Due Rate

      Posso richiedere la NASPI anticipata se ho già ricevuto alcune mensilità?

      Sì, puoi richiedere la NASPI anticipata anche se hai già percepito alcune mensilità della NASPI ordinaria. L’anticipo verrà calcolato sull’importo residuo, cioè sulle mensilità che ti restano da percepire. Ad esempio, se la tua NASPI totale è di 12.000 euro e hai già ricevuto 3.000 euro, potrai richiedere l’anticipo sui 9.000 euro residui (5.400 euro nella prima rata e 3.600 euro nella seconda).

      Cosa succede se la mia attività fallisce prima dei 6 mesi?

      Se l’attività cessa prima dell’erogazione della seconda rata (entro 6 mesi dall’inizio), non riceverai il secondo pagamento (40% dell’importo residuo) e dovrai restituire la prima rata già percepita. Inoltre, perdi definitivamente il diritto alle mensilità NASPI residue. È importante valutare bene la solidità del tuo progetto prima di richiedere l’anticipo.

      La NASPI anticipata è tassata?

      Sì, la NASPI anticipata è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria come la NASPI mensile. L’importo percepito (sia la prima che la seconda rata) concorre a formare il reddito complessivo dell’anno in cui viene erogato e sarà tassato secondo gli scaglioni IRPEF vigenti. Non subisce ritenute alla fonte ma va dichiarato nel modello 730 o Redditi PF.

      Posso richiedere la NASPI anticipata per aprire una società (SRL, SRL semplificata)?

      No, la NASPI anticipata è riservata esclusivamente a chi avvia un’attività di lavoro autonomo (partita IVA individuale, artigiano, commerciante, professionista) o si associa a una cooperativa sottoscrivendo quote di capitale sociale. Le società di capitali (SRL, SPA) NON rientrano tra le attività ammesse, perché il rapporto è di natura societaria e non di lavoro autonomo personale.

      Devo restituire la NASPI anticipata se trovo lavoro dipendente dopo 6 mesi?

      Dipende. Se trovi lavoro dipendente DOPO aver ricevuto anche la seconda rata (quindi dopo almeno 6 mesi dall’inizio dell’attività autonoma), NON devi restituire nulla. Se invece vieni assunto PRIMA dei 6 mesi o prima della scadenza naturale della NASPI originaria, devi restituire l’intero anticipo ricevuto, salvo che il reddito da lavoro dipendente non superi gli 8.500 euro lordi annui.

      Posso cumulare la NASPI anticipata con altri bonus per l’autoimpiego?

      In generale sì, ma dipende dal tipo di agevolazione. La NASPI anticipata è compatibile con contributi a fondo perduto regionali o nazionali per startup e nuove imprese, con prestiti agevolati e con il credito d’imposta per investimenti. NON è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza, assegno di inclusione). Verifica sempre con il CAF o con l’ente erogatore dell’altra agevolazione.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con:

      • Verifica requisiti per la NASPI anticipata
      • Compilazione e invio domanda telematica INPS
      • Calcolo importo dell’anticipo (prima e seconda rata)
      • Assistenza apertura partita IVA e scelta regime fiscale
      • Iscrizione gestioni previdenziali (artigiani, commercianti, professionisti)
      • Monitoraggio pratica fino all’erogazione della seconda rata
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        Aprile 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-10 09:53:572026-05-31 17:07:43NASPI Anticipata 2025: Due Rate invece del Pagamento Unico – Guida Completa
        PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

        Nuove Partite IVA 2026: Bonus, Incentivi e Agevolazioni per Chi Apre

        Bonus Partita IVA Under 35

        Indice dei contenuti

        1. Cosa significa aprire una Partita IVA nel 2026
        2. Regime forfettario 2026: l’aliquota al 5% per i primi 5 anni
        3. Requisiti e limiti del regime forfettario 2026
        4. Contributi INPS ridotti per le nuove attività
        5. ISCRO: l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi
        6. Flat tax incrementale 2026: come funziona
        7. Bonus, startup e crediti d’imposta per le nuove imprese
        8. Confronto tra regimi fiscali: forfettario vs ordinario
        9. Come aprire la Partita IVA nel 2026: la procedura
        10. Errori comuni da evitare quando si apre una Partita IVA
        11. Domande Frequenti sulle nuove Partite IVA 2026

        Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 può essere una scelta strategica e conveniente, grazie a un pacchetto di bonus, agevolazioni fiscali e incentivi pensati appositamente per chi avvia un’attività in proprio. Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e le disposizioni ancora in vigore del regime forfettario, ha mantenuto un sistema di vantaggi fiscali significativi per i nuovi lavoratori autonomi, i freelance e i piccoli imprenditori che scelgono di mettersi in proprio nel 2026. Questa guida completa ti illustra tutto ciò che devi sapere: dall’aliquota agevolata al 5% sui redditi, ai contributi INPS ridotti, dall’ISCRO all’indennità di disoccupazione per autonomi, fino ai crediti d’imposta per le startup innovative.

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        Nota normativa 2026: il limite di ricavi/compensi per accedere e restare nel regime forfettario nel 2026 è 85.000 euro annui (con uscita immediata oltre i 100.000 euro). Qualsiasi cifra inferiore (es. 65.000 euro) eventualmente citata negli esempi di questo articolo si riferisce a scenari di reddito ipotetico, non al limite normativo. Fonte: L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

        Cosa significa aprire una Partita IVA nel 2026

        Aprire una Partita IVA significa registrarsi fiscalmente come lavoratore autonomo, libero professionista o piccolo imprenditore presso l’Agenzia delle Entrate, ottenendo un codice identificativo univoco per l’esercizio di un’attività economica. Nel 2026, questa scelta è agevolata da un sistema di incentivi fiscali e previdenziali che la rende accessibile e conveniente anche per chi parte da zero. La decisione di aprire nuove Partite IVA nel 2026 viene spesso presa da freelance, consulenti, artigiani, commercianti, professionisti e giovani under 35 che vogliono trasformare le proprie competenze in un’attività redditizia.

        Il punto di partenza per valutare la convenienza è capire quale regime fiscale si potrà adottare. Per la stragrande maggioranza di chi apre oggi una nuova attività, la scelta obbligata — e vantaggiosissima — è il regime forfettario: un sistema semplificato che prevede una tassazione ridotta, esonero da IVA, esonero da ISA e una gestione contabile estremamente snella. Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54-89), modificata dalla Legge di Bilancio 2023 che ha innalzato la soglia di ricavi a 85.000 euro annui.

        Regime forfettario 2026: l’aliquota al 5% per i primi 5 anni

        Il vantaggio principale per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 è l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5% di imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività. Per capire cosa significa in concreto: l’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare aliquote IRPEF ordinarie che vanno dal 23% al 43% del reddito, il nuovo forfettario paga solo il 5% sul reddito imponibile. Si tratta di un risparmio fiscale enorme, soprattutto nei primi anni in cui l’attività è ancora in fase di avvio.

        Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, grafico freelance, apra la sua Partita IVA nel 2026 e nel primo anno fatturi 30.000 euro. Con il codice ATECO per attività grafiche, il coefficiente di redditività (ovvero la percentuale del fatturato considerata come reddito) è del 78%. Il reddito imponibile sarà quindi 23.400 euro (30.000 × 78%). Su questa cifra, Marco pagherà il 5% di imposta sostitutiva, pari a soli 1.170 euro. Se fosse in regime ordinario IRPEF, pagherebbe almeno il 23%, ovvero circa 5.382 euro. Il risparmio supera i 4.200 euro nel primo anno.

        Dopo i primi cinque anni, l’aliquota sale al 15% (comunque inferiore alle aliquote IRPEF ordinarie), rendendo il regime forfettario conveniente anche a lungo termine per chi non supera la soglia di 85.000 euro di ricavi. Per sapere tutto su questo regime agevolato, consulta la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

        Il coefficiente di redditività: come si calcola il reddito imponibile

        Il coefficiente di redditività è un moltiplicatore forfettario che l’Agenzia delle Entrate applica ai ricavi per determinare il reddito imponibile, senza necessità di tenere la contabilità analitica delle spese. Ogni attività ha il suo coefficiente in base al codice ATECO. Ecco i principali:

        Categoria di attivitàCoefficiente di redditività
        Commercio al dettaglio di alimentari40%
        Intermediari del commercio62%
        Costruzioni e attività immobiliari86%
        Servizi professionali (avvocati, consulenti, ecc.)78%
        Artigiani e altri servizi67%
        Altre attività economiche67%

        Il reddito imponibile si calcola semplicemente moltiplicando i ricavi annui per il coefficiente. Su questo reddito si applica poi il 5% (o 15% dopo i 5 anni). Non è necessario conservare ricevute di spese, non serve un commercialista per la contabilità analitica, e non si applica l’IVA alle fatture emesse.

        Requisiti e limiti del regime forfettario 2026

        Per accedere al regime forfettario nel 2026 e beneficiare dell’aliquota al 5%, è necessario soddisfare determinati requisiti previsti dalla legge. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi: l’attività non deve aver superato (nell’anno precedente, se già avviata) la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Per chi apre una nuova Partita IVA, questo limite non si applica al primo anno, poiché si presume che i ricavi saranno inferiori alla soglia.

        Esistono però anche cause di esclusione che impediscono l’accesso al regime agevolato:

        • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: non è possibile aderire al forfettario se si è contemporaneamente soci in una SNC, SAS o si esercita attività d’impresa in un’impresa familiare.
        • Attività prevalente verso datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti: se più del 50% dei ricavi proviene da un soggetto che è stato (o è tuttora) datore di lavoro, si è esclusi. Questa regola è stata introdotta per evitare che le aziende trasformassero i dipendenti in finti autonomi.
        • Regime speciale IVA o determinazione del reddito su base catastale: alcune attività che usano regimi IVA speciali non possono accedere al forfettario.
        • Ricavi superiori a 85.000 euro nell’anno precedente: chi supera la soglia nell’anno in corso esce dal forfettario dall’anno successivo. Tuttavia, se i ricavi superano i 100.000 euro in un anno, l’uscita è immediata nello stesso anno.

        Per l’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%), sono necessarie condizioni aggiuntive specifiche per le nuove attività: l’attività non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti, nemmeno in forma associata; l’attività da avviare non deve essere mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo (salvo il caso del praticantato obbligatorio); se è la prosecuzione di un’attività altrui, i ricavi di quell’attività nell’anno precedente non devono aver superato i 85.000 euro.

        Contributi INPS ridotti per le nuove attività

        Un secondo grande vantaggio per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 riguarda i contributi previdenziali INPS. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (come la maggior parte dei freelance e dei professionisti senza cassa previdenziale di categoria) pagano i contributi in percentuale sul reddito effettivo. Nel 2026, l’aliquota per la Gestione Separata è del 26,23% per chi non ha altra copertura previdenziale. Questo importo è deducibile dal reddito complessivo, ma per i forfettari si applica in modo forfettario: è deducibile in misura del 35% dei contributi versati direttamente dal reddito imponibile forfettario.

        Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’INPS Artigiani e Commercianti, esiste invece una specifica agevolazione: i contributi in regime forfettario prevedono una riduzione del 35% rispetto alle aliquote ordinarie. Questa riduzione, introdotta dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, comma 77), si applica su domanda e comporta un risparmio concreto nei contributi minimi obbligatori. Per il 2026, i contributi minimi per gli artigiani in regime forfettario con riduzione al 35% sono di circa 3.100-3.200 euro annui (contro i circa 4.800 euro del regime ordinario), mentre per i commercianti si attestano su valori simili.

        Per i professionisti con cassa di previdenza di categoria (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, ecc.), il discorso è diverso: si applicano le aliquote specifiche della propria cassa. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione ridotta al 5% sul reddito complessivo riduce significativamente il carico fiscale totale, rendendo la Partita IVA in regime forfettario molto vantaggiosa.

        Esempio di calcolo contributi INPS per nuova Partita IVA 2026

        Riprendiamo l’esempio di Marco, grafico con Partita IVA aperta nel 2026 e 30.000 euro di ricavi. Ipotizzando che sia iscritto alla Gestione Separata INPS:

        • Reddito imponibile lordo: 23.400 euro (30.000 × 78%)
        • Contributi INPS Gestione Separata (26,23%): circa 6.138 euro
        • Deduzione contributi (35% forfettario): circa 2.148 euro
        • Reddito imponibile netto: circa 21.252 euro
        • Imposta sostitutiva al 5%: circa 1.063 euro
        • Totale tasse + contributi: circa 7.200 euro su 30.000 euro di fatturato (24% del fatturato totale)

        Si tratta di un carico fiscale e previdenziale complessivo relativamente basso, specialmente se confrontato con quello di un lavoratore dipendente (dove il costo del lavoro per il datore di lavoro supera il 40% della retribuzione lorda). La nuova Partita IVA nel 2026 rimane quindi una scelta competitiva dal punto di vista economico.

        ISCRO: l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi

        Un elemento spesso sottovalutato da chi sta valutando di aprire una Partita IVA è la disponibilità di una forma di tutela in caso di calo del reddito: l’ISCRO, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Questo strumento, introdotto in via sperimentale dal 2021 e reso strutturale dalla Legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023) e dal successivo decreto attuativo, è destinato ai liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

        L’ISCRO funziona come una sorta di “cassa integrazione per autonomi”: se il tuo reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente è stato inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni precedenti ancora, puoi accedere a questa indennità. In pratica, se hai avuto un calo significativo dei guadagni, l’INPS ti fornisce un sussidio mensile per un massimo di 6 mesi.

        L’importo dell’ISCRO 2026 è compreso tra un minimo del 25% e un massimo del 50% dell’ultimo reddito annuo percepito, con un importo mensile che si aggira tipicamente tra i 250 e i 800 euro. Per accedere all’ISCRO è necessario:

        • Essere iscritto alla Gestione Separata INPS da almeno 4 anni
        • Non essere titolare di pensione diretta o trattamenti di sostegno al reddito
        • Avere un reddito nell’anno precedente inferiore al 70% della media biennale
        • Avere un reddito nell’anno precedente non superiore a 12.000 euro (soglia 2026, da verificare con aggiornamenti INPS)
        • Essere in regola con i versamenti contributivi

        L’ISCRO rappresenta una tutela importante per i nuovi lavoratori autonomi, che spesso non dispongono della rete di protezione del lavoro dipendente. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti anche nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda ISCRO all’INPS.

        Flat tax incrementale 2026: come funziona

        La flat tax incrementale è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 55-57, L. 197/2022) che si rivolge ai contribuenti in regime ordinario (non forfettario) che registrano un incremento del reddito rispetto agli anni precedenti. Nel 2026, questo strumento rimane disponibile per i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non aderiscono al regime forfettario.

        Il meccanismo è il seguente: sull’incremento di reddito rispetto al reddito più alto degli ultimi tre anni, si applica un’aliquota fissa del 15% invece delle aliquote IRPEF ordinarie (che possono arrivare al 43%). Tuttavia, l’incremento agevolato non può superare il 5% del reddito di riferimento degli anni precedenti, con un massimale di 40.000 euro. Si tratta quindi di un’agevolazione con impatto limitato ma comunque significativa per chi ha redditi in crescita.

        Esempio pratico di flat tax incrementale: supponiamo che una consulente, Giulia, abbia avuto i seguenti redditi: 2023: 55.000 euro; 2024: 60.000 euro; 2025: 65.000 euro. Il reddito più alto del triennio precedente al 2026 è 65.000 euro. L’incremento massimo agevolabile è il 5% di 65.000 euro = 3.250 euro. Se nel 2026 il reddito di Giulia è 70.000 euro, l’incremento effettivo è 5.000 euro. Sull’incremento agevolato di 3.250 euro pagherà il 15% (487,50 euro) invece dell’aliquota IRPEF del 43% (1.397,50 euro). Risparmio: circa 910 euro.

        Bonus, startup e crediti d’imposta per le nuove imprese

        Il quadro degli incentivi per le nuove Partite IVA nel 2026 si arricchisce di una serie di bonus e crediti d’imposta destinati a chi avvia un’attività innovativa o investe in digitalizzazione e formazione. Vediamo i principali strumenti disponibili.

        Bonus investimenti in startup innovative

        La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato e ampliato le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative e PMI innovative, estendendo il beneficio anche ai contribuenti in regime forfettario. In precedenza, i forfettari erano esclusi da questo bonus. La novità consente a chi aderisce al regime forfettario di beneficiare di una detrazione del 30% dell’investimento effettuato nel capitale di startup innovative (quotate o non quotate), con un investimento massimo annuo di 1 milione di euro. Per le startup a vocazione sociale o nei settori dell’energia e del turismo, la detrazione può salire fino al 65%.

        Il Bonus Investimenti Startup Innovative 2026 esteso ai forfettari è una novità rilevante, già prevista dalla normativa vigente. Il Bonus Startup Innovative per Forfettari 2026 è dettagliatamente illustrato nella nostra guida dedicata.

        Transizione 5.0 e crediti d’imposta per la digitalizzazione

        Il piano Transizione 5.0, finanziato con risorse del PNRR e introdotto dal DL n. 19/2024 (art. 38), prevede crediti d’imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi nel biennio 2024-2025, con effetti che si ripercuotono sulle dichiarazioni del 2026. Il piano si affianca a Transizione 4.0 e prevede crediti d’imposta variabili tra il 25% e il 45% degli investimenti in beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, con condizione che l’investimento determini una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%.

        Anche le nuove Partite IVA in forma di impresa individuale possono in linea teorica accedere a questi crediti, purché effettuino investimenti in beni qualificati. Si tratta però di uno strumento più adatto alle imprese strutturate che ai freelance professionisti.

        Bando Imprese Giovanili FVG 2026

        Per chi vive e opera in Friuli Venezia Giulia, è disponibile il Bando Imprese Giovanili FVG 2026, che eroga contributi fino a 40.000 euro per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani under 40. Il Bando Imprese Giovanili FVG 2026 rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole aprire la propria Partita IVA in regione e ha necessità di un contributo iniziale per avviare l’attività.

        NASPI anticipata per avvio attività autonoma

        Un’opportunità spesso sconosciuta è la possibilità di ricevere la NASpI in forma anticipata (pagamento in un’unica soluzione) per chi la utilizza come capitale iniziale per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Questa opzione, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, consente ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro di ricevere l’intero importo della NASpI non ancora erogata in un’unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per la nuova attività. Per approfondire, leggi la nostra guida sulla NASpI 2026.

        Confronto tra regimi fiscali: forfettario vs ordinario

        Una delle domande più frequenti di chi valuta di aprire una nuova Partita IVA nel 2026 è: quale regime fiscale conviene? La risposta dipende da diversi fattori, ma per la maggior parte dei nuovi lavoratori autonomi con ricavi sotto i 85.000 euro, il regime forfettario è quasi sempre la scelta più vantaggiosa, almeno nei primi anni. Vediamo un confronto diretto tra i due regimi.

        CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
        Limite ricavi85.000 euro/annoNessun limite
        Aliquota tasse (nuovi)5% (primi 5 anni)23%-43% IRPEF progressiva
        Aliquota tasse (regime normale)15%23%-43% IRPEF progressiva
        IVA sulle fattureNon si applica22% (o altra aliquota)
        ContabilitàSemplificata (no registri IVA)Completa (registri IVA obbligatori)
        Deduzione speseSolo forfettaria (coefficiente)Spese reali documentate
        Studi di settore/ISAEsoneratoObbligatorio
        Ritenuta d’accontoNon subisce ritenutaSubisce ritenuta 20%
        Costo commercialistaMolto bassoElevato

        Il regime ordinario può risultare conveniente in casi specifici: quando le spese reali documentate sono molto elevate (ad esempio per chi ha costi significativi di struttura, dipendenti o macchinari) e supererebbero il coefficiente forfettario; quando il professionista ha redditi da lavoro dipendente che generano capienza IRPEF sufficiente a sfruttare detrazioni e deduzioni; quando si prevede di superare in breve la soglia degli 85.000 euro di ricavi. Per tutti gli altri casi, il regime forfettario nel 2026 rimane nettamente più conveniente.

        Per approfondire tutti i dettagli sull’imposta sostitutiva del regime forfettario e sulla dichiarazione precompilata per forfettari 2026, consulta le nostre guide specializzate.

        Come aprire la Partita IVA nel 2026: la procedura

        Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 richiede alcuni passaggi amministrativi che, se eseguiti correttamente fin dall’inizio, evitano problemi futuri. La procedura corretta prevede la scelta del codice ATECO, la selezione del regime fiscale, l’apertura presso l’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione all’ente previdenziale di riferimento. Si tratta di passaggi apparentemente semplici ma ricchi di insidie per chi non conosce la normativa: un codice ATECO sbagliato, ad esempio, può comportare un coefficiente di redditività errato e quindi calcoli fiscali e contributivi scorretti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti in ogni fase dell’apertura della Partita IVA, dalla scelta del codice ATECO più adatto all’attività svolta, alla valutazione del regime fiscale più conveniente, fino all’iscrizione previdenziale. Il nostro servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online, per clienti in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata sull’apertura della tua Partita IVA.

        Il codice ATECO: come sceglierlo correttamente

        Il codice ATECO (Attività Economiche) è un codice alfanumerico che classifica l’attività svolta dalla Partita IVA. La scelta è fondamentale per due motivi: determina il coefficiente di redditività (e quindi le tasse da pagare) e stabilisce l’ente previdenziale di iscrizione (INPS Gestione Separata, INPS Artigiani e Commercianti, o cassa professionale). Scegliere il codice ATECO sbagliato può portare a significativi errori di calcolo nelle tasse e nei contributi. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua specifica attività per identificare il codice ATECO più corretto e vantaggioso.

        Iscrizione all’ente previdenziale: quali sono le opzioni

        In base all’attività svolta, chi apre una Partita IVA deve iscriversi all’ente previdenziale competente:

        • Gestione Separata INPS: per i liberi professionisti senza cassa di categoria (consulenti, informatici, grafici, traduttori, ecc.) e per i collaboratori occasionali.
        • INPS Artigiani: per i lavoratori che esercitano attività artigianali (idraulici, elettricisti, falegnami, parrucchieri, estetisti, ecc.).
        • INPS Commercianti: per chi svolge attività commerciale (negozianti, agenti di commercio, ecc.).
        • Casse professionali di categoria: per le professioni ordinistiche (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, notai con Cassa Nazionale del Notariato, ecc.).

        Errori comuni da evitare quando si apre una Partita IVA

        Aprire una Partita IVA nel 2026 senza una corretta pianificazione fiscale può portare a errori costosi. Ecco i principali errori che il CAF Centro Fiscale riscontra frequentemente nei nuovi lavoratori autonomi e come evitarli.

        1. Non accantonare le tasse durante l’anno

        Il principale errore di chi apre una nuova Partita IVA è dimenticare che le tasse si pagano in un’unica soluzione (o in due rate con il meccanismo degli acconti e del saldo). Molti nuovi titolari di Partita IVA non accantonano durante l’anno la quota corrispondente alle tasse da pagare, trovandosi poi in difficoltà al momento del versamento. La regola pratica è semplice: accantona sempre almeno il 25-30% di ogni incasso per far fronte a tasse e contributi. In regime forfettario al 5%, questo margine è più che sufficiente.

        2. Scegliere il codice ATECO sbagliato

        Come già accennato, il codice ATECO ha un impatto diretto sul coefficiente di redditività e quindi sulle tasse. Un errore nella scelta può portare a pagare più tasse del dovuto (o meno, con il rischio di contestazioni dall’Agenzia delle Entrate). Il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce una consulenza specializzata per la corretta identificazione del codice ATECO in base all’attività concretamente svolta.

        3. Non verificare i requisiti per l’aliquota al 5%

        L’aliquota ridotta al 5% per le nuove attività non è automatica: è necessario verificare che si rispettino le condizioni di novità dell’attività. Se un nuovo titolare di Partita IVA applica il 5% senza averne i requisiti, rischia di dover corrispondere la differenza (10 punti percentuali) all’Agenzia delle Entrate con sanzioni e interessi. È fondamentale affidarsi a professionisti per la verifica preliminare dei requisiti.

        4. Non tenere traccia dei ricavi e superare inconsapevolmente l’85.000 euro

        Chi aderisce al regime forfettario deve monitorare costantemente i propri ricavi durante l’anno. Superare la soglia di 85.000 euro comporta l’uscita dal regime nell’anno successivo. Peggio ancora, superare i 100.000 euro nello stesso anno comporta l’obbligo di applicare l’IVA sulle fatture emesse dal momento del superamento, con tutte le conseguenze gestionali e fiscali del caso. Il monitoraggio costante è indispensabile.

        5. Trascurare gli adempimenti previdenziali

        I contributi INPS o della cassa professionale sono un obbligo, non un’opzione. Trascurarli significa accumulare debiti previdenziali con sanzioni e interessi crescenti. Inoltre, per accedere a prestazioni come l’ISCRO o la futura pensione, è necessario essere in regola con i versamenti contributivi. Il CAF Centro Fiscale gestisce anche la corretta pianificazione e il pagamento dei contributi previdenziali per i propri clienti.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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        Domande Frequenti sulle nuove Partite IVA 2026

        Quanto si paga di tasse con una nuova Partita IVA nel 2026?

        Con il regime forfettario per i nuovi, si paga solo il 5% di imposta sostitutiva sul reddito imponibile (calcolato come ricavi x coefficiente di redditivita). Ad esempio, con 30.000 euro di fatturato e un coefficiente del 78%, il reddito imponibile e 23.400 euro e le tasse sono solo 1.170 euro. A questo si aggiungono i contributi previdenziali INPS (circa il 26% del reddito per la Gestione Separata). Il carico fiscale totale nei primi cinque anni e molto contenuto rispetto al lavoro dipendente.

        Posso aprire una Partita IVA se sono ancora dipendente?

        Si, e possibile essere contemporaneamente lavoratori dipendenti e titolari di Partita IVA. Tuttavia, occorre verificare il contratto di lavoro dipendente (alcune categorie hanno clausole di esclusiva) e soprattutto rispettare la regola forfettaria: non piu del 50% dei ricavi della Partita IVA puo provenire dall’attuale datore di lavoro o da datori degli ultimi 2 anni, altrimenti si perde il diritto al regime forfettario. E fondamentale una valutazione preventiva con il CAF.

        Per quanti anni dura l’aliquota al 5% per le nuove Partite IVA?

        L’aliquota agevolata al 5% per le nuove attivita dura per i primi 5 anni dall’apertura della Partita IVA, a condizione che si mantengano i requisiti del regime forfettario (ricavi sotto 85.000 euro annui e assenza delle cause di esclusione). Dal sesto anno in poi, l’aliquota sale al 15%, che rimane comunque molto vantaggiosa rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie (23%-43%).

        Cosa succede se supero l’85.000 euro di ricavi nel 2026?

        Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto i 100.000 euro, si esce dal regime forfettario dall’anno successivo (2027), tornando al regime ordinario IRPEF. Se i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita dal forfettario e immediata e occorre applicare l’IVA sulle fatture dal momento del superamento. E importante monitorare i ricavi durante l’anno e pianificare per tempo l’eventuale transizione al regime ordinario.

        Il regime forfettario e conveniente se ho molte spese?

        Il regime forfettario applica una deduzione forfettaria delle spese tramite il coefficiente di redditivita (che va dal 40% all’86% del fatturato). Se le spese reali dell’attivita superano significativamente la quota deducibile forfettariamente, il regime ordinario potrebbe risultare piu conveniente. Il CAF Centro Fiscale esegue un’analisi personalizzata per determinare quale regime sia piu vantaggioso in base alla situazione specifica di ogni cliente.


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