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Aprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.

In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista
  2. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12
  3. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%
  4. Quando NON si può accedere al forfettario
  5. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR
  6. Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
  7. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo
  8. Contribuzione ridotta per neoiscritti
  9. Quanto costa aprire lo studio
  10. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo
  11. Codici ATECO secondari per commercialisti
  12. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale
  13. Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K
  14. Assicurazione RC professionale obbligatoria
  15. Fatturazione elettronica B2B e B2C
  16. Domande frequenti

Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista

Per esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.

Titolo di studio richiesto

  • Sezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;
  • Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).

Praticantato (tirocinio professionale)

Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

Esame di Stato

L’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale.

Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12

Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:

  • 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;
  • 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.

Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.

Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato.

Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%

Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.

Coefficiente di redditività al 78%

Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:

Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versati

Il restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.

Aliquota 5% per i primi 5 anni

Chi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:

  • Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);
  • L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;
  • Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.

Quando NON si può accedere al forfettario

Esistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:

  • Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.
  • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;
  • Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);
  • Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi.

Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR

Il commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:

  • CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);
  • CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).

L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.

Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi

La CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:

  • Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).

Contributi minimi CNPADC 2026

Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:

  • Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;
  • Minimo integrativo: circa 800 euro;
  • Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).

Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva.

Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo

La CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:

  • Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale.

Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.

Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.

Contribuzione ridotta per neoiscritti

Sia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.

CNPADC – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;
  • Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.

CNPR – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;
  • Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).

Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti.

Quanto costa aprire lo studio

I costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:

  • Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);
  • Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;
  • Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;
  • Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);
  • Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;
  • Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;
  • Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;
  • Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;
  • Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;
  • Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;
  • Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.

Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali.

Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo

I commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.

Marca da bollo da 2 euro

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.

Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:

  • Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;
  • Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.

Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.

Codici ATECO secondari per commercialisti

Molti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:

  • 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • 69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);
  • 74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;
  • 66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;
  • 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo.

Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale

Oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:

  • Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;
  • Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).

Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.

Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.

Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K

Vediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).

Esempio 1 – Compensi 40.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;
  • Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;
  • Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;
  • Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).

Esempio 2 – Compensi 60.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;
  • Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).

Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)

  • Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;
  • Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).

Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

La legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.

Caratteristiche della polizza RC professionale

  • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);
  • Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;
  • Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;
  • Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).

Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.

Fatturazione elettronica B2B e B2C

Dal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.

Fatturazione verso aziende (B2B)

  • Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;
  • Codice natura IVA N2.2 per forfettari;
  • Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;
  • Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).

Fatturazione verso clienti privati (B2C)

  • Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;
  • Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;
  • Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.

Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti.

Domande frequenti sulla Partita IVA del Commercialista

Quanto costa aprire la Partita IVA come commercialista?

L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi effettivi del primo anno (tra iscrizione Albo, Cassa, software, arredo minimo e RC professionale) si aggirano tra 8.000 e 12.000 euro per uno studio essenziale condiviso, fino a 20.000 euro per uno studio autonomo.

Un neolaureato commercialista può aprire subito la Partita IVA?

No. Per esercitare la professione e aprire la partita IVA con codice ATECO 69.20.11 è necessario essere iscritti all’Albo ODCEC, dopo laurea, 18 mesi di tirocinio ed esame di Stato. Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.

Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?

Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.

Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?

Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.

Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?

Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.

CNPADC o CNPR: posso scegliere?

No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.

La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?

Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.

Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?

Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.

I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?

Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).

L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?

Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.

Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studio

Aprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.

Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.

regime forfettario partita iva

Il codice ATECO è uno dei primi ostacoli che ogni fisioterapista incontra quando decide di aprire la partita IVA. Scegliere il codice sbagliato può portare a problemi fiscali, errori nella dichiarazione dei redditi e complicazioni con l’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore un nuovo codice ATECO specifico per i fisioterapisti: il codice 86.95.00 “Attività di fisioterapia”. Si tratta di una svolta storica che finalmente riconosce la professione con un codice dedicato, abbandonando i vecchi codici generici 86.90.21 e 86.90.29.

In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere sul codice ATECO fisioterapista 2026: quale utilizzare in fase di apertura partita IVA, come funziona il coefficiente di redditività del 78% nel regime forfettario, cosa fare se hai già la partita IVA con il vecchio codice e come evitare gli errori più comuni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza a professionisti sanitari e ti guida nella scelta corretta del codice ATECO, nell’apertura della partita IVA e in tutte le pratiche fiscali successive.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Codice ATECO e Perché È Importante
  2. Il Nuovo Codice 86.95.00 – Svolta Storica 2025
  3. Vecchi Codici 86.90.21 e 86.90.29 – Ora Obsoleti
  4. Coefficiente Redditività 78% e Calcolo Tasse Forfettario
  5. Come Indicare il Codice ATECO nell’Apertura Partita IVA
  6. Casi Particolari – Palestra, Formazione, Studio Associato
  7. Errori Comuni da Evitare
  8. Come Correggere un Codice ATECO Errato
  9. Domande Frequenti

Il codice ATECO (Attività Economiche) è un codice alfanumerico che identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa o da un professionista. È utilizzato dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate per classificare le attività produttive e assegnare specifici obblighi fiscali, contributivi e amministrativi.

Per un fisioterapista con partita IVA, il codice ATECO ha un’importanza fondamentale per diversi motivi:

  • Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario, cioè la percentuale di reddito imponibile su cui si calcolano le tasse
  • Identifica il settore economico ai fini delle statistiche ISTAT e delle agevolazioni fiscali
  • Definisce gli obblighi contributivi presso l’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza per i fisioterapisti)
  • Influenza l’accesso a bandi e finanziamenti riservati a specifici settori professionali
  • È richiesto in tutte le comunicazioni ufficiali con Agenzia delle Entrate, INPS e Camere di Commercio

La scelta del codice ATECO corretto avviene in fase di apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (per professionisti). Una volta comunicato, il codice può essere modificato in caso di errore o ampliamento dell’attività, ma è fondamentale individuare quello giusto fin dall’inizio per evitare complicazioni.

Dal 1° aprile 2025, la classificazione ATECO è cambiata radicalmente per i fisioterapisti, introducendo un codice dedicato che riflette finalmente la specificità della professione.

Il Nuovo Codice 86.95.00 – Svolta Storica 2025

Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo codice ATECO 86.95.00 con la denominazione ufficiale “Attività di fisioterapia”. Questa novità rappresenta una svolta storica per la professione, che finalmente dispone di un codice dedicato e non più generico.

Cosa Cambia con il Nuovo Codice 86.95.00

Il codice 86.95.00 è esclusivo per i fisioterapisti laureati e iscritti all’Albo professionale TSRM-PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). Questo codice identifica in modo univoco l’attività di fisioterapia svolta in forma autonoma o presso studi professionali.

La nuova classificazione si inserisce nella sezione Q – Sanità e assistenza sociale, divisione 86 – Assistenza sanitaria, e riconosce la fisioterapia come attività sanitaria a tutti gli effetti, separata dalle altre professioni sanitarie.

Caratteristiche del Codice 86.95.00

  • Coefficiente di redditività: 78% – Invariato rispetto ai vecchi codici per il regime forfettario
  • Settore sanitario – Classificato come attività di assistenza sanitaria professionale
  • Accesso riservato – Solo per fisioterapisti laureati iscritti all’Albo
  • Compatibile con ENPAPI – Riconosciuto dall’Ente di previdenza dei fisioterapisti
  • Valido per tutte le prestazioni fisioterapiche – Riabilitazione, terapia manuale, rieducazione funzionale

Chi Deve Usare il Codice 86.95.00

Il nuovo codice 86.95.00 deve essere utilizzato da:

  • Fisioterapisti che aprono la partita IVA dal 1° aprile 2025 – Devono indicare obbligatoriamente il nuovo codice
  • Fisioterapisti con partita IVA già attiva – È consigliato (ma non obbligatorio) fare la variazione al nuovo codice tramite modello AA7/10
  • Studi di fisioterapia associati – Devono aggiornare il codice nella visura camerale

La transizione al nuovo codice è stata pensata per semplificare la gestione fiscale e contributiva dei fisioterapisti, riducendo le ambiguità interpretative che si verificavano con i vecchi codici generici.

Se stai per aprire la partita IVA come fisioterapista, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione corretta del modello AA9/12 e nella scelta del codice ATECO 86.95.00.

Vecchi Codici 86.90.21 e 86.90.29 – Ora Obsoleti

Prima dell’entrata in vigore del codice 86.95.00, i fisioterapisti con partita IVA utilizzavano principalmente due codici ATECO generici, ora considerati obsoleti:

Codice ATECO 86.90.21 – Attività di Fisioterapia (vecchia classificazione)

Il codice 86.90.21 era denominato “Attività di fisioterapia” nella vecchia classificazione ATECO 2007. Era il codice più utilizzato dai fisioterapisti, ma presentava alcune ambiguità perché non distingueva chiaramente tra fisioterapisti laureati e altre figure professionali della riabilitazione.

Caratteristiche del vecchio codice 86.90.21:

  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Settore: Altre attività di assistenza sanitaria
  • Utilizzato fino al 31 marzo 2025

Codice ATECO 86.90.29 – Altre Attività Paramediche Indipendenti NCA

Il codice 86.90.29 era un codice “residuale” che includeva tutte le attività paramediche non classificate altrove (NCA). Alcuni fisioterapisti lo utilizzavano erroneamente, creando confusione con altre professioni sanitarie come massoterapisti, osteopati, chiropratici.

Questo codice era meno specifico e non era riconosciuto dall’ENPAPI come codice principale per i fisioterapisti.

Perché i Vecchi Codici Sono Obsoleti

Con l’introduzione del nuovo codice 86.95.00, i codici 86.90.21 e 86.90.29 sono stati sostituiti per diverse ragioni:

  • Riconoscimento della specificità professionale – Il codice 86.95.00 identifica univocamente i fisioterapisti laureati
  • Maggiore chiarezza fiscale – Elimina le ambiguità interpretative con altre figure sanitarie
  • Allineamento con la normativa europea – Segue le direttive UE sulla classificazione delle professioni sanitarie
  • Semplificazione contributiva – Facilita il riconoscimento dell’attività da parte dell’ENPAPI

Cosa Fare Se Hai Ancora il Vecchio Codice

Se hai aperto la partita IVA prima del 1° aprile 2025 con il codice 86.90.21 o 86.90.29, puoi continuare a utilizzarlo senza obbligo di variazione immediata. Tuttavia, è consigliato aggiornare al nuovo codice 86.95.00 per:

  • Evitare possibili incomprensioni con l’Agenzia delle Entrate
  • Assicurare il corretto riconoscimento contributivo da parte dell’ENPAPI
  • Accedere a eventuali agevolazioni future riservate al codice 86.95.00

La variazione del codice ATECO si effettua con il modello AA7/10 (variazione dati) ed è completamente gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione e nell’invio telematico della pratica seguendo i passaggi corretti.

Coefficiente Redditività 78% e Calcolo Tasse Forfettario

Il coefficiente di redditività è un parametro fondamentale nel regime forfettario. Rappresenta la percentuale di reddito imponibile calcolata sui ricavi totali annui. Per il codice ATECO 86.95.00 (Attività di fisioterapia), il coefficiente è del 78%.

Cosa Significa Coefficiente di Redditività 78%

Il coefficiente del 78% indica che, per ogni 100 euro di ricavi incassati, il fisco considera imponibili 78 euro. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva del regime forfettario.

In pratica, il coefficiente di redditività sostituisce il sistema di deduzione delle spese effettive previsto nel regime ordinario. Non puoi scaricare le spese (affitto studio, attrezzature, corsi di formazione), ma hai un abbattimento forfettario del 22% sui ricavi.

Come Si Calcolano le Tasse nel Regime Forfettario per Fisioterapisti

Il calcolo delle tasse per un fisioterapista in regime forfettario si articola in questi passaggi:

1. Calcolo del reddito imponibile

Reddito imponibile = Ricavi annui × 78%

Esempio: Se nel 2026 incassi 45.000 euro, il tuo reddito imponibile sarà:

45.000 € × 78% = 35.100 euro

2. Sottrazione dei contributi ENPAPI

Dal reddito imponibile puoi sottrarre i contributi previdenziali ENPAPI versati nell’anno. Per il 2026, i contributi ENPAPI sono circa il 26,07% del reddito imponibile (varia in base alle aliquote aggiornate).

Contributi ENPAPI = 35.100 € × 26,07% = 9.207 euro

Reddito imponibile netto = 35.100 € – 9.207 € = 25.893 euro

3. Applicazione dell’imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile netto si applica l’imposta sostitutiva:

  • 5% per i primi 5 anni di attività (nuove partite IVA)
  • 15% a regime (dal sesto anno in poi)

Se sei nei primi 5 anni:

Imposta sostitutiva = 25.893 € × 5% = 1.295 euro

Se sei oltre il quinto anno:

Imposta sostitutiva = 25.893 € × 15% = 3.884 euro

Esempio Completo di Calcolo Tasse

Supponiamo che Marco, fisioterapista con partita IVA in regime forfettario, incassi 50.000 euro nel 2026 (oltre il quinto anno di attività).

  • Ricavi annui: 50.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 39.000 €
  • Contributi ENPAPI (26,07%): 10.167 €
  • Reddito imponibile netto: 28.770 €
  • Imposta sostitutiva (15%): 4.316 €

Totale tasse e contributi: 10.167 € + 4.316 € = 14.546 euro

Reddito netto annuo: 50.000 € – 14.546 € = 35.454 euro

Vantaggi del Coefficiente 78% per i Fisioterapisti

Il coefficiente del 78% è tra i più favorevoli nel regime forfettario. Altri professionisti sanitari (medici, psicologi) hanno coefficienti del 67%, quindi più svantaggiosi. Questo significa che i fisioterapisti beneficiano di un maggiore abbattimento forfettario sui ricavi.

Se vuoi approfondire tutti i requisiti e i vantaggi del regime forfettario 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre una consulenza gratuita per valutare la convenienza rispetto al regime ordinario.

Per maggiori dettagli sui contributi ENPAPI 2026, consulta la nostra guida dedicata.

Come Indicare il Codice ATECO nell Apertura Partita IVA

La comunicazione del codice ATECO avviene in fase di apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (per professionisti) o AA7/10 (per imprese). Il codice deve essere indicato con precisione per evitare problemi fiscali successivi.

Procedura di Apertura Partita IVA con Codice 86.95.00

Se sei un fisioterapista che vuole aprire la partita IVA per la prima volta, la procedura si articola in questi passaggi:

1. Raccolta documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Laurea in Fisioterapia (titolo abilitante)
  • Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP (Ordine dei Fisioterapisti)
  • Indirizzo dello studio dove eserciti l’attività (o domicilio fiscale iniziale)

2. Compilazione del modello AA9/12

Il modello AA9/12 è il modulo di dichiarazione di inizio attività per professionisti. In questo modulo devi indicare:

  • Codice ATECO primario: 86.95.00 – Attività di fisioterapia
  • Data inizio attività – Giorno in cui cominci effettivamente a esercitare
  • Regime fiscale scelto – Regime forfettario o ordinario
  • Periodicità IVA – Non necessaria nel regime forfettario

3. Iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI

Contestualmente all’apertura della partita IVA, devi iscriverti all’ENPAPI, l’ente previdenziale obbligatorio per i fisioterapisti. L’iscrizione si effettua tramite il portale ENPAPI e richiede:

  • Copia del modello AA9/12 con il numero di partita IVA assegnato
  • Certificato di iscrizione all’Albo
  • Pagamento della quota di iscrizione ENPAPI

4. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Il modello AA9/12 deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’invio può essere effettuato tramite:

  • CAF (soluzione consigliata per evitare errori)
  • Commercialista
  • Software fiscale con abilitazione Fisconline

Dove Inserire il Codice ATECO nel Modello AA9/12

Nel modello AA9/12, il codice ATECO va indicato nella sezione “Attività esercitata”, al campo “Codice attività”. Devi inserire esattamente:

86.95.00

Il sistema dell’Agenzia delle Entrate riconoscerà automaticamente la descrizione “Attività di fisioterapia” e assegnerà il coefficiente di redditività del 78% se hai scelto il regime forfettario.

Cosa Succede Dopo l’Invio

Entro pochi giorni dall’invio telematico riceverai:

  • Numero di partita IVA – Composto da 11 cifre (solitamente coincide con il codice fiscale per i professionisti)
  • Ricevuta di protocollazione – Conferma dell’avvenuta registrazione
  • Attribuzione del regime fiscale – Forfettario o ordinario, in base alla scelta indicata

A questo punto sei ufficialmente iscritto alla partita IVA e puoi iniziare a emettere fatture con il codice ATECO 86.95.00.

Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce l’intera procedura di apertura partita IVA per fisioterapisti, dalla compilazione del modello AA9/12 all’iscrizione ENPAPI. Ti guidiamo nella scelta corretta del codice ATECO e del regime fiscale più conveniente, garantendo la conformità di tutti i passaggi.

Scopri di più su come aprire la partita IVA come fisioterapista con il supporto del CAF.

Casi Particolari – Palestra, Formazione, Studio Associato

Non sempre l’attività del fisioterapista si limita alle sole prestazioni di fisioterapia clinica. Esistono situazioni particolari in cui può essere necessario integrare il codice ATECO primario 86.95.00 con codici secondari o valutare alternative in base all’attività prevalente svolta.

Fisioterapista che Lavora in Palestra o Centro Fitness

Se svolgi attività di rieducazione motoria in palestra o ginnastica posturale per utenti senza prescrizione medica, ti trovi in una zona grigia. L’attività di fisioterapia vera e propria richiede sempre una prescrizione medica o una diagnosi funzionale.

In questi casi, se l’attività prevalente è la fisioterapia con prescrizione, il codice 86.95.00 resta corretto. Se invece l’attività prevalente è la ginnastica posturale generica o il personal training, potresti dover considerare:

  • Codice ATECO 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
  • Codice ATECO 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico

È fondamentale valutare con un esperto quale sia l’attività prevalente per evitare contestazioni fiscali.

Fisioterapista che Svolge Formazione o Docenza

Se oltre all’attività clinica svolgi corsi di formazione ECM, docenza in master universitari o consulenze didattiche, puoi integrare il codice primario 86.95.00 con un codice secondario:

  • Codice ATECO 85.59.20 – Corsi di formazione e aggiornamento professionale

La presenza di un codice secondario non modifica il coefficiente di redditività del codice primario. Nel regime forfettario, il coefficiente applicato è quello dell’attività prevalente (86.95.00 al 78%).

Studio Associato di Fisioterapia

Se eserciti in uno studio associato con altri fisioterapisti, la struttura deve avere una propria partita IVA intestata allo studio. In questo caso, lo studio può utilizzare il codice ATECO 86.95.00 come attività principale, mentre i singoli professionisti associati devono comunque mantenere la loro partita IVA personale.

Lo studio associato non può aderire al regime forfettario (riservato solo a persone fisiche), quindi dovrà operare in regime ordinario con contabilità semplificata o ordinaria.

Fisioterapista che Vende Prodotti o Attrezzature

Se vendi prodotti ortopedici, ausili per la riabilitazione, tutori o attrezzature mediche, devi valutare se questa attività è accessoria o prevalente rispetto alla fisioterapia.

  • Vendita accessoria (meno del 30% del fatturato) – Puoi mantenere solo il codice 86.95.00
  • Vendita prevalente o significativa – Devi aggiungere un codice secondario di commercio al dettaglio, ad esempio 47.74.00 – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

Attenzione: la vendita di prodotti potrebbe farti uscire dal regime forfettario se superi i limiti di ricavi previsti (85.000 euro annui) o se l’Agenzia delle Entrate considera l’attività commerciale prevalente rispetto a quella professionale.

Fisioterapista Libero Professionista e Dipendente Contemporaneamente

Se sei fisioterapista dipendente (ad esempio in ospedale o RSA) e vuoi aprire la partita IVA per attività libero-professionale nel tempo libero, non ci sono incompatibilità legali. Tuttavia, devi verificare:

  • Contratto di lavoro dipendente – Alcune convenzioni ospedaliere o aziende private possono prevedere clausole di esclusiva che vietano l’attività libero-professionale
  • Limiti di tempo – L’attività libero-professionale non deve interferire con l’orario di lavoro dipendente

In questo caso, il codice ATECO da utilizzare per la partita IVA resta sempre il 86.95.00, e puoi optare per il regime forfettario se rispetti i limiti di fatturato.

Se hai dubbi su quale codice ATECO utilizzare per la tua specifica situazione, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti ti guideranno nella scelta corretta in base alla tua attività effettiva, evitando errori che potrebbero portare a sanzioni o rettifiche fiscali.

Errori Comuni da Evitare

La scelta del codice ATECO sbagliato può portare a complicazioni fiscali, contributive e amministrative. Ecco gli errori più comuni che i fisioterapisti commettono in fase di apertura partita IVA.

Errore 1: Utilizzare Ancora i Vecchi Codici 86.90.21 o 86.90.29

Dal 1° aprile 2025, il codice corretto per i fisioterapisti è il 86.95.00. Continuare a utilizzare i vecchi codici 86.90.21 o 86.90.29 in fase di nuova apertura partita IVA è un errore che può generare:

  • Richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Ritardi nell’assegnazione della partita IVA
  • Problemi di riconoscimento dell’attività da parte dell’ENPAPI

Soluzione: Assicurati di indicare il codice 86.95.00 nel modello AA9/12. Se hai già aperto con un vecchio codice, effettua subito la variazione con il modello AA7/10.

Errore 2: Confondere il Codice ATECO con Quello di Altre Professioni Sanitarie

Alcuni fisioterapisti confondono il proprio codice con quelli di altre figure sanitarie:

  • 86.90.19 – Altre attività paramediche indipendenti (es. osteopati, chiropratici)
  • 96.04.20 – Servizi di centri per il benessere fisico (massaggi non terapeutici)
  • 85.51.00 – Corsi sportivi (ginnastica posturale senza prescrizione medica)

Il codice 86.95.00 è esclusivo per i fisioterapisti laureati iscritti all’Albo. Usare un codice generico può far perdere i benefici previdenziali ENPAPI.

Soluzione: Verifica sempre che il codice indicato sia esattamente 86.95.00 e non codici simili ma inesatti.

Errore 3: Non Iscriversi Subito all’ENPAPI

L’iscrizione all’ENPAPI è obbligatoria per tutti i fisioterapisti con partita IVA. Alcuni professionisti ritardano l’iscrizione pensando di poterla fare “in un secondo momento”, ma questo comporta:

  • Sanzioni per iscrizione tardiva
  • Richieste di arretrati contributivi con interessi di mora
  • Impossibilità di dedurre i contributi versati fino all’iscrizione effettiva

Soluzione: Iscriviti all’ENPAPI entro 60 giorni dall’apertura della partita IVA. Il CAF Centro Fiscale ti assiste nella procedura di iscrizione.

Errore 4: Indicare un Codice ATECO Troppo Generico per “Sicurezza”

Alcuni professionisti scelgono codici ATECO generici (es. 86.90.29 “Altre attività paramediche NCA”) pensando di coprire meglio tutte le attività future. Questo è un errore perché:

  • Il codice generico non è riconosciuto dall’ENPAPI come codice principale per fisioterapisti
  • L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la coerenza tra codice ATECO e attività effettivamente svolta
  • Potrebbero sorgere dubbi sull’applicazione del coefficiente di redditività corretto

Soluzione: Utilizza sempre il codice più specifico per la tua professione. Se svolgi anche attività accessorie, aggiungi codici secondari, ma il primario deve essere 86.95.00.

Errore 5: Non Aggiornare il Codice ATECO Dopo Variazioni di Attività

Se cambi l’attività prevalente (ad esempio passi dalla fisioterapia clinica alla formazione o alla vendita di prodotti ortopedici), devi aggiornare il codice ATECO tramite variazione. Molti professionisti dimenticano questo passaggio, rischiando:

  • Contestazioni fiscali in caso di controlli
  • Applicazione di coefficienti di redditività errati
  • Sanzioni per incongruenze tra attività dichiarata e attività effettiva

Soluzione: Ogni volta che modifichi significativamente l’attività, consulta il CAF per valutare se è necessario aggiornare il codice ATECO con il modello AA7/10.

Errore 6: Copiare il Codice ATECO da Colleghi Senza Verificare

Molti fisioterapisti, per praticità, chiedono ai colleghi “quale codice ATECO hai usato tu?” e lo copiano senza verificare se sia corretto e aggiornato. Questo può portare a:

  • Utilizzo di codici obsoleti (86.90.21, 86.90.29)
  • Codici non coerenti con la propria attività specifica
  • Problemi in caso di controlli incrociati con l’ENPAPI

Soluzione: Affidati sempre a un CAF o commercialista per la scelta del codice ATECO. Il servizio è gratuito e ti evita errori costosi.

Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica con te tutti i dettagli dell’attività e ti consiglia il codice ATECO corretto, evitando errori che potrebbero compromettere la tua regolarità fiscale e contributiva.

Come Correggere un Codice ATECO Errato

Se hai già aperto la partita IVA con un codice ATECO sbagliato o obsoleto (ad esempio 86.90.21 o 86.90.29) e vuoi aggiornarlo al nuovo codice 86.95.00, la procedura di correzione è semplice e completamente gratuita.

Quando È Necessario Correggere il Codice ATECO

Devi procedere con la variazione del codice ATECO se:

  • Hai aperto la partita IVA prima del 1° aprile 2025 con il vecchio codice 86.90.21 o 86.90.29
  • Hai indicato erroneamente un codice generico o non coerente con l’attività di fisioterapia
  • L’ENPAPI ti ha richiesto di aggiornare il codice per riconoscere la tua attività
  • Vuoi beneficiare di agevolazioni o bandi futuri riservati al codice 86.95.00

Procedura di Variazione con Modello AA7/10

La correzione del codice ATECO si effettua tramite il modello AA7/10 (Comunicazione variazione dati). Ecco i passaggi:

1. Compilazione del modello AA7/10

Il modello AA7/10 è il modulo ufficiale per comunicare variazioni dei dati di una partita IVA già esistente. Nella sezione “Variazione dati”, devi indicare:

  • Vecchio codice ATECO – Quello attualmente registrato (es. 86.90.21)
  • Nuovo codice ATECO – Il codice corretto 86.95.00
  • Data di decorrenza della variazione – Solitamente la data di invio del modello

2. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Il modello AA7/10 deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite:

  • CAF – Modalità consigliata, servizio gratuito
  • Commercialista – Servizio a pagamento
  • Software fiscale Fisconline – Se abilitato all’invio diretto

3. Ricezione della ricevuta di variazione

Dopo l’invio, riceverai entro pochi giorni la ricevuta di protocollazione che conferma l’avvenuta variazione del codice ATECO. Da quel momento, il nuovo codice 86.95.00 sarà registrato nella tua posizione fiscale.

Costi della Variazione Codice ATECO

La variazione del codice ATECO tramite modello AA7/10 è completamente gratuita. Non ci sono imposte di bollo, diritti camerali o tasse da pagare. L’unico eventuale costo è quello del servizio di assistenza fiscale se ti rivolgi a un commercialista.

Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua il servizio di variazione codice ATECO gratuitamente per i propri iscritti.

Tempistiche di Aggiornamento

La variazione del codice ATECO ha effetto immediato dal momento dell’invio del modello AA7/10. L’aggiornamento nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate avviene entro 5-7 giorni lavorativi.

Attenzione: l’aggiornamento del codice ATECO presso l’ENPAPI non è automatico. Dovrai comunicare la variazione anche all’ente previdenziale, inviando copia della ricevuta di variazione tramite il portale ENPAPI.

Conseguenze della Variazione sul Regime Forfettario

Se sei in regime forfettario, la variazione dal vecchio codice 86.90.21 al nuovo 86.95.00 non comporta modifiche fiscali, perché entrambi hanno lo stesso coefficiente di redditività del 78%.

Se invece correggi un codice completamente errato con coefficiente diverso, potrebbero esserci implicazioni fiscali retroattive. In questo caso, il CAF valuterà con te se è necessario presentare dichiarazioni integrative per gli anni precedenti.

Cosa Fare Se Hai Già Emesso Fatture con il Vecchio Codice

Se hai già emesso fatture indicando il vecchio codice ATECO (o nessun codice), non è necessario riemettere le fatture precedenti. La variazione ha effetto solo per le future comunicazioni fiscali e per le nuove fatture che emetterai.

Tuttavia, è buona prassi aggiornare il tuo software di fatturazione elettronica per includere il nuovo codice 86.95.00 nelle fatture successive alla data di variazione.

Assistenza CAF per la Variazione Codice ATECO

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella procedura di variazione del codice ATECO. Ti basta portare:

  • Documento di identità
  • Codice fiscale / Partita IVA
  • Certificato di iscrizione all’Albo (se richiesto)

seguendo i passaggi corretti compiliamo e inviamo il modello AA7/10, consegnandoti subito copia della ricevuta di protocollazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.

Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

Domande Frequenti

Qual e il codice ATECO corretto per fisioterapisti nel 2026?

Il codice ATECO corretto dal 1 aprile 2025 e il 86.95.00 “Attivita di fisioterapia”. I vecchi codici 86.90.21 e 86.90.29 sono obsoleti. Il nuovo codice e esclusivo per fisioterapisti laureati iscritti all’Albo TSRM-PSTRP.

Qual e il coefficiente di redditivita per il codice ATECO 86.95.00?

Il coefficiente di redditivita del codice 86.95.00 e del 78%. Questo significa che nel regime forfettario, su 100 euro di ricavi incassati, 78 euro sono considerati reddito imponibile su cui si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi ENPAPI.

Posso usare ancora il vecchio codice 86.90.21 se ho gia la partita IVA?

Si, puoi continuare a utilizzare il vecchio codice 86.90.21 se hai aperto la partita IVA prima del 1 aprile 2025. Tuttavia, e consigliato aggiornare al nuovo codice 86.95.00 per evitare problemi futuri con l’ENPAPI e l’Agenzia delle Entrate. La variazione e gratuita.

Come posso cambiare il codice ATECO della mia partita IVA?

La variazione del codice ATECO si effettua con il modello AA7/10 (Comunicazione variazione dati), da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La procedura e gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella compilazione e nell’invio del modello.

Quale codice ATECO devo usare se faccio fisioterapia e formazione?

Se svolgi sia fisioterapia che attivita di formazione o docenza, il codice primario resta il 86.95.00 (attivita prevalente). Puoi aggiungere come codice secondario il 85.59.20 “Corsi di formazione e aggiornamento professionale”. Il coefficiente di redditivita nel regime forfettario sara quello del codice primario (78%).

Il codice ATECO 86.95.00 e compatibile con il regime forfettario?

Si, il codice 86.95.00 e pienamente compatibile con il regime forfettario. Il coefficiente di redditivita e del 78% e l’imposta sostitutiva e del 5% (primi 5 anni) o 15% (dal sesto anno). Devi rispettare il limite di ricavi annui di 85.000 euro per rimanere nel regime forfettario.

Devo iscrivermi all’ENPAPI anche se ho il codice ATECO 86.95.00?

Si, l’iscrizione all’ENPAPI e obbligatoria per tutti i fisioterapisti con partita IVA, indipendentemente dal codice ATECO utilizzato. L’iscrizione va effettuata entro 60 giorni dall’apertura della partita IVA per evitare sanzioni e arretrati contributivi.

Posso aprire partita IVA come fisioterapista se sono anche dipendente?

Si, puoi aprire la partita IVA come fisioterapista anche se sei gia dipendente (es. in ospedale o RSA), a meno che il tuo contratto di lavoro non preveda clausole di esclusiva. Il codice ATECO da utilizzare e sempre il 86.95.00 e puoi optare per il regime forfettario se rispetti i limiti di ricavi.

Conclusione

Il codice ATECO 86.95.00 rappresenta una conquista importante per la professione di fisioterapista, finalmente riconosciuta con un codice dedicato e specifico. Dal 1 aprile 2025, tutti i fisioterapisti che aprono la partita IVA devono utilizzare questo codice, abbandonando i vecchi 86.90.21 e 86.90.29.

La scelta corretta del codice ATECO e fondamentale per:

  • Garantire il corretto calcolo delle tasse nel regime forfettario con coefficiente di redditivita del 78%
  • Evitare problemi con l’ENPAPI e l’Agenzia delle Entrate
  • Accedere a future agevolazioni riservate ai professionisti sanitari
  • Mantenere la regolarita fiscale e contributiva

Se stai per aprire la partita IVA, se hai gia una partita IVA con il vecchio codice o se hai dubbi su quale codice ATECO utilizzare per la tua specifica attivita, il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione con assistenza specializzata per professionisti sanitari.

Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per la variazione del codice ATECO? Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione, sia in ufficio che online.

Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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