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Flat Tax 7% Pensionati Esteri: Guida Completa al Regime Agevolato Art. 24-ter TUIR

Pensione 2026 INPS

Sei un pensionato italiano residente all’estero e stai valutando di tornare in Italia? O sei uno straniero con una pensione estera e sogni di trasferirti nella Penisola? Dal 2019 esiste un regime fiscale straordinariamente vantaggioso che ti permette di pagare una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera, pensioni comprese, per ben 10 anni consecutivi. Si tratta del regime agevolato per i titolari di redditi da pensione estera, introdotto dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inserito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). Una misura pensata per attrarre residenti nei piccoli comuni del Meridione e delle zone sismiche d’Italia, ridare vita ai borghi e stimolare i consumi locali.

In questo articolo del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri, chi ne ha diritto, in quali comuni puoi trasferirti, come fare domanda e quanto puoi risparmiare rispetto alla tassazione ordinaria. Troverai anche esempi pratici e calcoli che ti aiuteranno a capire se questa agevolazione fa al caso tuo.

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Cos’è la flat tax al 7% per i pensionati esteri

La flat tax al 7% per i pensionati esteri è un regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, introdotto per incentivare i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in particolare nei piccoli comuni del Sud e delle zone sismiche del Centro-Nord.

In pratica, invece di applicare le aliquote progressive IRPEF ordinarie (che vanno dal 23% al 43%), il pensionato che aderisce a questo regime paga un’unica imposta sostitutiva al tasso fisso del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Un vantaggio fiscale enorme, soprattutto per chi percepisce pensioni di importo medio-alto.

Il regime è stato ideato anche con una finalità di sviluppo territoriale: rivitalizzare i borghi del Mezzogiorno e delle aree interne che soffrono di spopolamento demografico, portando residenti con redditi stabili (le pensioni) che possono contribuire all’economia locale attraverso i consumi quotidiani.

Normativa di riferimento: art. 24-ter TUIR

Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), inserito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019. La norma è stata successivamente integrata e chiarita da una serie di documenti ufficiali:

  • Circolare n. 21/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate: prima circolare interpretativa organica sul regime, che ha chiarito i requisiti soggettivi, i redditi ammessi e le modalità di opzione.
  • Risposta a interpello n. 221/2019 e successive risposte dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su casi specifici (pensioni di reversibilità, pensioni di enti internazionali, ecc.).
  • Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. L. n. 58/2019): ha ampliato il perimetro dei comuni ammessi includendo quelli colpiti da calamità naturali.
  • Risoluzione n. 73/E del 2023: ulteriori chiarimenti sul concetto di “redditi di fonte estera” e sulla compilazione dei modelli dichiarativi.

Il testo dell’art. 24-ter TUIR stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni ammessi, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi (e di tutti gli altri redditi prodotti all’estero) a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria.

Aliquota al 7%: confermata o modificata?

Una domanda frequente riguarda l’aliquota effettivamente applicabile: la flat tax è al 7% o è stata modificata al 4%? Facciamo chiarezza sulla base delle fonti normative aggiornate a maggio 2026.

L’aliquota ufficiale e confermata è del 7%. Non esistono, ad oggi, disposizioni legislative che abbiano abbassato l’aliquota al 4%. Il testo dell’art. 24-ter TUIR non è stato modificato in tal senso. Eventuali notizie o proposte circolate sui media di una riduzione al 4% si riferiscono a ipotesi di riforma non ancora approvate in sede parlamentare.

Detto ciò, è importante sottolineare che il 7% è comunque un’aliquota eccezionalmente bassa rispetto alle aliquote ordinarie IRPEF, che per i redditi medio-alti raggiungono il 43%. Un pensionato con una pensione estera di 40.000 euro annui risparmierebbe oltre 10.000 euro all’anno scegliendo questo regime.

Regime fiscaleAliquota applicabileImposta su 40.000 euro/anno
IRPEF ordinaria (scaglione 40.000 euro)23%-35% progressivacirca 13.200 euro
Flat tax art. 24-ter TUIR7% forfettaria2.800 euro
Risparmio annuocirca 10.400 euro

Nota importante: i redditi prodotti in Italia (ad esempio da affitti di immobili italiani, lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia) rimangono soggetti alla tassazione IRPEF ordinaria. La flat tax al 7% si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera.

Requisiti soggettivi per accedere al regime

Per poter accedere alla flat tax al 7% sui redditi esteri, il contribuente deve soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

1. Essere titolare di redditi da pensione estera

Il requisito fondamentale è percepire redditi da pensione erogati da soggetti esteri. La norma si applica a qualsiasi tipo di pensione di fonte straniera:

  • Pensioni di vecchiaia erogate da enti previdenziali stranieri (equivalenti all’INPS italiano)
  • Pensioni di invalidità e di inabilità di fonte estera
  • Pensioni di reversibilità (pensioni ai superstiti)
  • Pensioni erogate da enti internazionali (es. ONU, NATO, Unione Europea) — con alcune specificità fiscali legate alle convenzioni internazionali
  • Trattamenti pensionistici integrativi di fonte estera (fondi pensione aziendali stranieri)

Il soggetto beneficiario non deve necessariamente essere un cittadino italiano: anche i pensionati stranieri (tedeschi, svizzeri, britannici, americani, ecc.) possono aderire al regime, purché rispettino tutti gli altri requisiti.

2. Non essere stato residente in Italia negli ultimi 5 anni

Il secondo requisito fondamentale è non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti al primo anno di validità dell’opzione. Questo requisito serve a evitare che soggetti che hanno semplicemente trascorso un breve periodo all’estero possano beneficiare dell’agevolazione.

La residenza fiscale in Italia si determina in base all’art. 2 del TUIR: si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha il domicilio o la dimora abituale in Italia.

Attenzione: la semplice iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non è di per sé sufficiente a dimostrare la non-residenza fiscale italiana, ma è un elemento importante da considerare. L’Agenzia delle Entrate valuterà la residenza fiscale effettiva nel quinquennio precedente.

3. Trasferire la residenza in un comune ammesso

Il contribuente deve trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia, specificatamente in uno dei comuni ammessi al regime (vedi sezione successiva). Il trasferimento di residenza deve avvenire entro i termini previsti per esercitare l’opzione.

Comuni ammessi: dove trasferirsi

Non tutti i comuni italiani sono ammessi al regime agevolato. La normativa individua due categorie di comuni eleggibili, entrambe con il requisito della popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Categoria A: Comuni del Sud Italia

I comuni ubicati nel territorio delle seguenti regioni meridionali:

  • Sicilia
  • Sardegna
  • Calabria
  • Campania
  • Basilicata
  • Abruzzo
  • Molise
  • Puglia

Questi comuni devono avere una popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti secondo i dati ufficiali ISTAT. Il numero degli abitanti viene verificato sulla base dell’ultimo censimento o delle rilevazioni demografiche disponibili.

Categoria B: Comuni colpiti da calamità naturali

Con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), il perimetro dei comuni ammissibili è stato esteso anche ai comuni colpiti da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Questa categoria include molti comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009 e 2016-2017 (es. comuni dell’Aquila, Amatrice, Norcia e dintorni).

Regione / AreaRequisito popolazioneAmmessa al regime
Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, PugliaMeno di 20.000 abitantiSi
Comuni colpiti da calamità naturali (stato di emergenza dichiarato)Meno di 20.000 abitantiSi
Nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte, ecc.) — comuni non calamitatiQualsiasiNo
Grandi città (Roma, Milano, Napoli, ecc.)Superiore a 20.000 ab.No

Esempi di comuni ammissibili: Tropea (VV), Alberobello (BA), Matera, Agrigento, Otranto, Castelmola (ME), Pizzo Calabro, Santo Stefano di Camastra, Cefalù (PA, però supera 20.000 ab.), Gerace (RC), molti borghi della Basilicata e del Molise.

Attenzione: Il pensionato che, dopo aver esercitato l’opzione, trasferisce la residenza in un comune non ammesso (es. si sposta in una grande città o in una regione del Nord non calamitata), perde il diritto all’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento.

Redditi coperti dall’imposta sostitutiva

La flat tax al 7% si applica a tutti i redditi di fonte estera, non solo alla pensione. Questa è una caratteristica molto rilevante del regime: con un’unica imposta sostitutiva si tassano forfettariamente tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia.

Rientrano nell’imposta sostitutiva al 7%:

  • Pensioni estere (il requisito fondamentale per accedere al regime)
  • Dividendi da società estere
  • Interessi su conti correnti e investimenti esteri
  • Redditi da locazione di immobili situati all’estero
  • Plusvalenze su vendita di partecipazioni in società estere
  • Redditi da lavoro autonomo o dipendente svolto all’estero
  • Redditi di capitale di fonte estera

I redditi di fonte italiana restano invece assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF. Quindi, se il pensionato ha anche un affitto in Italia, un conto corrente italiano con interessi, o svolge attività lavorativa in Italia, questi redditi si aggiungono all’imponibile IRPEF ordinario.

Importante per la dichiarazione dei redditi: anche optando per il regime agevolato, il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (modello 730 o Redditi PF), indicando i redditi esteri nella sezione apposita e barrando la casella relativa all’opzione per l’imposta sostitutiva.

Durata dell’agevolazione: i 10 anni

Il regime agevolato ha una durata massima di 10 periodi d’imposta a partire dall’anno in cui si esercita l’opzione. Questo vuol dire che, se opti per il regime nel 2024 (prima annualità agevolata), potrai beneficiare della flat tax al 7% fino al 2033 (anno fiscale 2033, dichiarazione presentata nel 2034).

La norma non prevede una proroga o un rinnovo al termine del decennio: dopo 10 anni il regime cessa automaticamente e i redditi esteri tornano a essere tassati con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo eventuali modifiche legislative future.

Anno opzionePrimo anno agevolatoUltimo anno agevolatoDichiarazione finale
2022 (dichiarazione 2023)202220312032
2023 (dichiarazione 2024)202320322033
2024 (dichiarazione 2025)202420332034
2025 (dichiarazione 2026)202520342035
2026 (dichiarazione 2027)202620352036

Durante i 10 anni di validita, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, senza bisogno di presentare nuove istanze, purché il contribuente continui a rispettare tutti i requisiti richiesti (residenza nel comune ammissibile, percezione di pensione estera, ecc.).

Come esercitare l’opzione e gli adempimenti

L’opzione per il regime agevolato si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d’imposta in cui si vuole beneficiare del regime. Ecco la procedura completa passo dopo passo:

Passo 1: Trasferire la residenza

Prima di tutto, devi trasferire la residenza anagrafica in uno dei comuni ammissibili entro il 31 dicembre dell’anno per il quale intendi usufruire del regime. Il trasferimento di residenza deve essere comunicato al Comune di destinazione tramite dichiarazione di residenza.

Passo 2: Esercitare l’opzione nella dichiarazione

L’opzione si esercita compilando il quadro CE (Credito d’imposta estero) del modello Redditi Persone Fisiche, dove va barrata la casella specifica per il regime art. 24-ter. In particolare, nella sezione dedicata vanno indicati:

  • Il comune di residenza e la sua popolazione (per dimostrare l’ammissibilità)
  • Il paese estero da cui proviene la pensione
  • L’ammontare dei redditi esteri su cui si applica l’imposta sostitutiva
  • L’imposta sostitutiva calcolata (7% dei redditi esteri)

Passo 3: Versare l’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 7% si versa tramite modello F24, con il codice tributo 1895 (istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 2019). Il versamento segue le stesse scadenze dell’IRPEF:

  • Acconto di novembre (seconda rata): 100% del dovuto dell’anno precedente, oppure stima del dovuto nell’anno corrente
  • Saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo (con presentazione della dichiarazione dei redditi)

Passo 4: Obbligo di monitoraggio fiscale (RW)

Nonostante l’opzione per il regime forfettario, il contribuente resta obbligato alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti correnti, investimenti, immobili, ecc.). Questo obbligo non viene meno con l’adesione al regime art. 24-ter. Tuttavia, non sono dovute IVIE (imposta sugli immobili esteri) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere), che vengono sostituite dall’imposta sostitutiva del 7%.

Esempi pratici e calcoli del risparmio fiscale

Per capire concretamente il vantaggio economico del regime, analizziamo alcuni casi pratici con calcoli dettagliati.

Esempio 1: Pensionato tedesco che si trasferisce in Calabria

Profilo: Hans, 68 anni, cittadino tedesco, percepisce una pensione dalla Deutsche Rentenversicherung di 28.000 euro annui. Ha vissuto in Germania per tutta la vita e non ha mai avuto residenza in Italia. Decide di trasferirsi a Tropea (VV), comune di circa 6.000 abitanti nella regione Calabria.

  • Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 28.000 euro = imposta circa 6.960 euro (scaglioni 23%-25%), piu addizionale regionale e comunale. Totale stimato: circa 7.500-8.000 euro
  • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 28.000 x 7% = 1.960 euro
  • Risparmio annuo: circa 5.500-6.000 euro
  • Risparmio in 10 anni: circa 55.000-60.000 euro

Esempio 2: Italiano AIRE con pensione svizzera elevata

Profilo: Mario, 70 anni, italiano iscritto AIRE da 30 anni, ha lavorato e vissuto in Svizzera per tutta la carriera. Percepisce una pensione AVS (previdenza statale svizzera) di 25.000 CHF (circa 26.000 euro) piu una rendita da previdenza professionale LPP di 18.000 CHF (circa 19.000 euro). Reddito totale estero: circa 45.000 euro. Decide di tornare in un piccolo comune della Sicilia con meno di 20.000 abitanti.

  • Con tassazione ordinaria IRPEF italiana: 45.000 euro = circa 14.500 euro IRPEF (scaglioni progressivi 23%-35%), piu addizionali. Totale: circa 15.500-16.000 euro
  • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 45.000 x 7% = 3.150 euro
  • Risparmio annuo: circa 12.000-13.000 euro
  • Risparmio in 10 anni: 120.000-130.000 euro

Esempio 3: Pensionato britannico post-Brexit in Puglia

Profilo: John, 72 anni, cittadino britannico, percepisce la State Pension britannica di 9.500 GBP (circa 11.000 euro) piu una pensione privata di 15.000 GBP (circa 17.500 euro). Totale: circa 28.500 euro esteri. Vuole trasferirsi in un borgo della Valle d’Itria in Puglia.

  • Con tassazione ordinaria IRPEF: circa 7.200 euro (aliquote 23%-25%), piu addizionali. Totale: circa 7.800-8.000 euro
  • Con flat tax art. 24-ter al 7%: 28.500 x 7% = 1.995 euro
  • Risparmio annuo: circa 5.800 euro
  • In 10 anni: circa 58.000 euro

Attenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni: l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con quasi tutti i paesi OCSE per evitare la doppia imposizione fiscale. Prima di esercitare l’opzione, e fondamentale verificare come la convenzione con il paese di provenienza della pensione regoli il diritto impositivo. In alcuni casi (es. pensioni di enti pubblici stranieri), il diritto di tassazione spetta esclusivamente allo Stato che eroga la pensione, con la conseguenza che la flat tax italiana non si applica.

Compatibilità con altri regimi fiscali

Una domanda comune riguarda la compatibilità del regime art. 24-ter con altri regimi fiscali agevolati presenti nell’ordinamento italiano.

Incompatibilità con il regime degli impatriati

Il regime art. 24-ter per i pensionati esteri e il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 209/2023) sono due regimi alternativi e non cumulabili. Il contribuente che rientra nei requisiti di entrambi deve scegliere quale applicare. In generale, per i pensionati con redditi di fonte estera elevati, il regime art. 24-ter e piu conveniente perché tassa tutti i redditi esteri al 7% anziché applicare l’esenzione del 50% solo sui redditi da lavoro e assimilati.

Compatibilità con il regime forfettario

Se il pensionato, dopo il trasferimento in Italia, decide di avviare anche un’attività lavorativa autonoma, potrebbe valutare il regime forfettario. Questi due regimi sono teoricamente compatibili: il regime art. 24-ter si applica ai redditi di fonte estera (pensione), mentre il regime forfettario si applicherebbe ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti in Italia. Tuttavia, l’applicabilità concreta dipende dalla tipologia di attività e richiede una valutazione caso per caso.

Esenzione da IVIE e IVAFE

Chi aderisce al regime art. 24-ter è esonerato dal pagamento di IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero). Questi tributi patrimoniali vengono assorbiti dall’imposta sostitutiva del 7%, con un ulteriore risparmio per chi detiene patrimoni all’estero.

Decadenza, revoca e cessazione

Il regime agevolato cessa prima dei 10 anni previsti nei seguenti casi:

Cause di decadenza (perdita retroattiva)

La decadenza comporta la perdita retroattiva del regime (con effetto anche per gli anni pregressi) nei seguenti casi:

  • Trasferimento della residenza all’estero: se il contribuente torna a risiedere fuori dall’Italia, il regime cessa e il beneficio viene recuperato per l’intero periodo
  • Violazione dei requisiti originari: se emerge che al momento dell’opzione il contribuente non aveva i requisiti (es. aveva avuto residenza in Italia negli ultimi 5 anni), il regime viene annullato con conseguente recupero dell’imposta evasa
  • Omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva

Cause di cessazione (perdita dal periodo successivo)

La cessazione del regime opera dal periodo d’imposta successivo (senza recupero retroattivo) nei seguenti casi:

  • Trasferimento in un comune non ammissibile: se il pensionato si sposta in un comune con piu di 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud (salvo comuni calamitati), il regime cessa dal periodo d’imposta successivo al trasferimento
  • Cessazione della pensione estera: se la pensione estera cessa (es. per decesso del titolare originario in caso di reversibilità, o per raggiungimento di un limite d’eta), va valutato se altri redditi esteri possano sostenere il regime
  • Revoca volontaria: il contribuente puo rinunciare al regime in qualsiasi momento, con effetto dal periodo d’imposta successivo

Confronto con il regime degli impatriati

Per chi ha la possibilità di scegliere tra piu regimi agevolati, è utile un confronto diretto tra il regime art. 24-ter per pensionati e il regime degli impatriati:

CaratteristicaArt. 24-ter (pensionati)Regime impatriati (art. 16)
DestinatariTitolari pensione esteraLavoratori dipendenti/autonomi che rientrano in Italia
Aliquota agevolata7% su tutti i redditi esteri50% dei redditi da lavoro esente da IRPEF
Durata10 anni5 anni (prorogabili a 8 con figli o acquisto casa)
Comuni ammessiSud + zone calamitate, max 20.000 ab.Tutto il territorio nazionale
Redditi da lavoro in ItaliaTassazione IRPEF ordinariaAgevolati (50% esente)
IVIE e IVAFESostituite dalla flat tax 7%Rimangono dovute
Adempimento dichiarativoModello Redditi PF, quadro CEModello Redditi PF, agevolazione in busta paga

Il regime art. 24-ter e generalmente piu conveniente per i pensionati puri (senza redditi da lavoro in Italia) con pensioni di importo significativo, mentre il regime degli impatriati e piu vantaggioso per chi torna in Italia per lavorare e percepisce principalmente redditi da lavoro.

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Domande Frequenti sulla Flat Tax per Pensionati Esteri

La flat tax per i pensionati esteri è al 7% o al 4%?

L’aliquota ufficiale prevista dall’art. 24-ter del TUIR è del 7%. Non esistono disposizioni legislative vigenti che la abbiano ridotta al 4%. Eventuali proposte di abbassamento dell’aliquota al 4% sono rimaste allo stadio di ipotesi politiche non ancora approvate in Parlamento. La misura vigente a maggio 2026 è il 7% forfettario su tutti i redditi di fonte estera.

Posso beneficiare della flat tax al 7% se mi trasferisco a Roma o Milano?

No. Il regime è riservato esclusivamente ai comuni con meno di 20.000 abitanti situati nelle regioni del Sud Italia (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) o nei comuni colpiti da calamità naturali con stato di emergenza dichiarato. Roma, Milano e tutte le grandi città sono escluse.

Devo pagare le tasse anche nel paese da cui provengo?

Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e il tuo paese di residenza originaria. In molti casi, la pensione estera può essere tassata solo in Italia (o solo nel paese estero per le pensioni pubbliche). È fondamentale verificare la convenzione specifica con un consulente fiscale prima di trasferirsi, per evitare sorprese.

Devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

Sì, l’opzione per il regime art. 24-ter non esime dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale in Italia (modello Redditi PF). Nella dichiarazione si indica il reddito estero, si esercita o si rinnova l’opzione per la flat tax e si calcola l’imposta sostitutiva dovuta del 7%. Va anche compilato il quadro RW per il monitoraggio delle attività estere.

Cosa succede se mi sposto in una città più grande dopo aver esercitato l’opzione?

Se trasferisci la residenza in un comune non ammissibile (popolazione superiore a 20.000 abitanti o fuori dalle regioni del Sud e dai comuni calamitati), il regime agevolato cessa a partire dal periodo d’imposta successivo al trasferimento. Non si verifica la decadenza retroattiva per gli anni passati, ma perdi il beneficio per gli anni futuri.

Un pensionato straniero (non italiano) può accedere al regime?

Sì, il regime art. 24-ter non è riservato ai cittadini italiani. Qualsiasi persona fisica titolare di una pensione erogata da un soggetto estero, che non abbia avuto residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti e che si trasferisca in un comune ammissibile, può accedere al regime indipendentemente dalla cittadinanza.


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