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L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

Hai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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regime forfettario partita iva

Chiudere la partita IVA con regime forfettario è una decisione importante che molti professionisti e freelance si trovano ad affrontare nel 2026. Che tu stia valutando di tornare al lavoro dipendente, che la tua attività non sia più redditizia, o che tu voglia semplicemente cessare l’attività autonoma, è fondamentale conoscere la procedura corretta, i costi (spoiler: la chiusura è gratuita) e tutti gli adempimenti finali da completare. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come chiudere la partita IVA forfettaria nel 2026, cosa succede ai contributi INPS, come gestire le fatture ancora da incassare e se è possibile richiedere la NASpI dopo la chiusura.

Indice dei contenuti

  1. Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria
  2. Procedura online: modello AA9/12 e SPID
  3. Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura
  4. Costi della chiusura: quanto si paga
  5. Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata)
  6. Professionisti con cassa previdenziale propria
  7. Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura
  8. Fatture emesse ma non ancora incassate
  9. Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?
  10. Si può riaprire la partita IVA come forfettario?
  11. Errori da evitare quando si chiude la partita IVA
  12. Domande frequenti (FAQ)

Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria

La decisione di chiudere la partita IVA con regime forfettario può dipendere da diverse situazioni. Non esiste un obbligo di chiusura legato al fatturato zero, ma ci sono circostanze in cui mantenere aperta la posizione fiscale diventa controproducente o addirittura costoso.

Il primo caso è l’inattività prolungata: se non emetti fatture da diversi mesi e non prevedi di riprendere l’attività nel breve periodo, mantenere la partita IVA aperta comporta comunque l’obbligo di versare i contributi INPS minimi alla Gestione Separata o alla tua cassa di previdenza. Anche se il regime forfettario non prevede un minimale contributivo fisso per la Gestione Separata (i contributi sono proporzionali al reddito), alcune casse professionali richiedono un contributo minimo annuale indipendentemente dal fatturato.

Il secondo scenario frequente è il passaggio al lavoro dipendente. Quando si trova un’occupazione stabile, molti professionisti preferiscono chiudere la partita IVA per semplificare la propria posizione fiscale. In questo caso, è importante sapere che il forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, purché il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 euro lordi annui (una delle cause ostative del regime forfettario). Se il nuovo stipendio supera questa soglia, la chiusura diventa comunque obbligatoria per l’anno successivo.

Altre situazioni in cui conviene valutare la chiusura includono:

  • Cambio di regime fiscale: se i tuoi ricavi superano gli 85.000 euro e devi passare al regime ordinario, potresti decidere di chiudere e riaprire con una forma giuridica diversa (ad esempio una SRL)
  • Pensionamento: quando si va in pensione e non si intende proseguire l’attività
  • Trasferimento all’estero: chi sposta la residenza fiscale fuori dall’Italia deve chiudere la partita IVA italiana
  • Attività non più sostenibile economicamente: se le spese superano costantemente i ricavi

Procedura online per chiudere la partita IVA forfettaria: modello AA9/12

La chiusura della partita IVA avviene tramite la presentazione del modello AA9/12 (per le persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Questo modello, lo stesso utilizzato per l’apertura e le variazioni, contiene una sezione specifica dedicata alla cessazione dell’attività.

La procedura più rapida e comoda è quella online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi da seguire:

  1. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’indirizzo agenziaentrate.gov.it
  2. Vai nella sezione “Servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività”
  3. Seleziona “Cessazione attività” e compila il modello AA9/12
  4. Indica la data di cessazione effettiva dell’attività (non la data di invio del modulo)
  5. Inserisci il codice ATECO della tua attività
  6. Conferma e invia telematicamente
  7. Conserva la ricevuta di avvenuta presentazione

In alternativa alla procedura online, puoi presentare il modello AA9/12 anche:

  • Di persona presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando un documento di identità valido
  • Tramite raccomandata A/R all’ufficio competente, allegando una fotocopia del documento di identità
  • Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del modello e la gestione di tutti gli adempimenti successivi, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a completare la procedura in modo corretto, evitando errori che potrebbero causare problemi con il Fisco.

Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura della partita IVA

La legge prevede un termine preciso per comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Questo significa che se il tuo ultimo giorno di attività è il 15 aprile 2026, hai tempo fino al 15 maggio 2026 per inviare la comunicazione.

Cosa succede se non rispetti i 30 giorni? La presentazione tardiva del modello comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta:

  • Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (55,56 euro circa)
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo

È importante sottolineare che la data di cessazione indicata nel modello è quella che conta ai fini fiscali e contributivi. Tutti gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione dei redditi, saldo contributi) fanno riferimento a questa data, non alla data di invio del modulo.

Costi della chiusura partita IVA forfettaria: quanto si paga

Ecco una buona notizia: chiudere la partita IVA è completamente gratuito. La presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate non comporta alcun costo, né imposte di bollo, né diritti di segreteria. Questo vale sia per la procedura online che per quella in presenza.

A differenza di quanto molti pensano, non esiste alcuna “tassa di chiusura” o costo amministrativo legato alla cessazione della partita IVA. L’unico costo che potresti sostenere è l’onorario del commercialista o del CAF se decidi di farti assistere nella procedura e nella gestione degli adempimenti finali.

Attenzione però: “chiusura gratuita” non significa “nessun costo in assoluto”. Dovrai comunque versare:

  • Saldo contributi INPS proporzionali al reddito dell’ultimo periodo di attività
  • Imposta sostitutiva (5% o 15%) sui redditi prodotti fino alla data di cessazione
  • Eventuali contributi alla cassa previdenziale (per professionisti iscritti a un ordine)

Questi non sono costi di chiusura, ma obblighi fiscali ordinari legati all’ultimo periodo di attività. Li vedremo nel dettaglio nelle prossime sezioni.

Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata) dopo la chiusura

La gestione dei contributi previdenziali è uno degli aspetti più importanti quando si chiude la partita IVA forfettaria. Il trattamento varia a seconda che tu sia iscritto alla Gestione Separata INPS o a una cassa professionale.

Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (la maggior parte dei forfettari senza cassa di categoria), ecco cosa succede:

  • I contributi INPS sono proporzionali al reddito: si pagano solo in proporzione ai ricavi effettivamente prodotti fino alla data di cessazione
  • L’aliquota contributiva 2026 per la Gestione Separata è del 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale) applicata sul reddito imponibile forfettario
  • Il saldo contributivo dell’ultimo periodo va versato con il modello F24 alle scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
  • Non esistono contributi minimi nella Gestione Separata: se hai fatturato zero, non devi versare nulla

Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, consulente informatico forfettario con coefficiente di redditività del 78%, chiuda la partita IVA il 30 giugno 2026 dopo aver fatturato 15.000 euro. Il suo reddito imponibile sarà 15.000 x 78% = 11.700 euro. I contributi INPS dovuti saranno 11.700 x 26,07% = 3.050,19 euro, da versare con il saldo della dichiarazione dei redditi 2027 (relativa all’anno 2026).

Dopo la chiusura, ricorda di presentare la cancellazione dalla Gestione Separata all’INPS. La cancellazione avviene solitamente in automatico con la chiusura della partita IVA, ma è buona prassi verificare la propria posizione nel Cassetto Previdenziale INPS accedendo con SPID.

Professionisti con cassa previdenziale propria

Se sei un professionista iscritto a un ordine (avvocato, architetto, ingegnere, psicologo, medico, geometra), i tuoi contributi non vanno alla Gestione Separata INPS ma alla cassa previdenziale di categoria. In questo caso, la chiusura della partita IVA richiede adempimenti aggiuntivi.

Ecco cosa fare:

  1. Comunica la cessazione alla cassa previdenziale: ogni cassa ha le proprie modalità e tempistiche. Ad esempio, la Cassa Forense richiede una comunicazione entro 30 giorni, mentre INARCASSA (architetti e ingegneri) prevede la cancellazione contestuale alla cessazione dell’attività
  2. Verifica il saldo contributivo: la maggior parte delle casse previdenziali prevede un contributo minimo annuale indipendente dal reddito. Dovrai versare il contributo minimo proporzionato ai mesi di iscrizione nell’anno di cessazione
  3. Richiedi la ricongiunzione o totalizzazione: se hai versato contributi in più gestioni (ad esempio prima come dipendente e poi come professionista), valuta la possibilità di ricongiunzione contributiva per unificare i periodi ai fini pensionistici

Importante: la cancellazione dall’ordine professionale è un passaggio separato dalla chiusura della partita IVA. Se vuoi mantenere l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione, dovrai comunque pagare la quota associativa annuale, ma non i contributi previdenziali alla cassa (nella maggior parte dei casi).

Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura della partita IVA

Chiudere la partita IVA non significa aver concluso tutti gli obblighi con il Fisco. Ci sono alcuni adempimenti fiscali finali che devi completare anche dopo la cessazione dell’attività:

Ultima dichiarazione dei redditi: dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) relativa all’anno in cui hai chiuso la partita IVA. In questa dichiarazione inserirai i ricavi prodotti dall’1 gennaio alla data di cessazione, applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO e l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. La scadenza è la stessa di sempre: 30 novembre dell’anno successivo.

Versamento imposta sostitutiva e contributi: il saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione). Per i forfettari i codici tributo sono:

  • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Saldo
  • 1793 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Primo acconto
  • 1794 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Secondo acconto

Nessun acconto per l’anno successivo: dato che hai cessato l’attività, non dovrai versare acconti per l’anno seguente. Se hai già versato acconti durante l’anno di cessazione, potrai recuperare l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi.

IVA: chi è in regime forfettario non addebita IVA in fattura e quindi non deve presentare la dichiarazione IVA né versare alcun saldo IVA. Questo è un vantaggio del forfettario anche in fase di chiusura.

Fatture emesse ma non ancora incassate: come gestirle

Un dubbio molto comune riguarda le fatture emesse prima della chiusura ma non ancora incassate. Il regime forfettario funziona con il principio di cassa: i ricavi si considerano prodotti nel momento in cui vengono effettivamente incassati, non quando la fattura viene emessa.

Questo crea una situazione particolare in caso di chiusura. Ecco come gestirla:

  • Fatture incassate prima della chiusura: rientrano normalmente nel reddito dell’ultimo anno di attività e saranno soggette all’imposta sostitutiva forfettaria
  • Fatture incassate dopo la chiusura: questi importi vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vengono effettivamente percepiti, come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria ma all’IRPEF ordinaria
  • Fatture non incassabili (crediti inesigibili): se hai certezza che il cliente non pagherà, puoi emettere una nota di credito prima della chiusura per azzerare il credito

Il consiglio pratico è di cercare di incassare tutte le fatture in sospeso prima di chiudere la partita IVA. In questo modo beneficerai ancora della tassazione agevolata forfettaria (5% o 15%) anziché dell’IRPEF ordinaria con aliquote progressive (dal 23% al 43%).

Se hai fatture di importo significativo ancora da incassare, potrebbe essere strategico posticipare la chiusura di qualche settimana o mese, in attesa dei pagamenti. Un commercialista o il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare la convenienza economica di questa scelta.

Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Molti si chiedono se sia possibile riceverla dopo aver chiuso la partita IVA forfettaria. La risposta dipende dalla tua situazione lavorativa precedente.

Caso 1: Avevi un lavoro dipendente prima o durante l’attività autonoma

Se hai perso involontariamente un lavoro dipendente e hai i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), puoi richiedere la NASpI. La chiusura della partita IVA forfettaria non preclude il diritto alla NASpI se la perdita del lavoro dipendente è il motivo scatenante.

Anzi, se avevi una partita IVA aperta durante la NASpI, il reddito presunto da attività autonoma comportava una riduzione dell’indennità. Chiudendo la partita IVA, la NASpI viene erogata per intero.

Caso 2: Eri solo lavoratore autonomo (mai dipendente)

Se hai lavorato esclusivamente come lavoratore autonomo con partita IVA, purtroppo non hai diritto alla NASpI. L’indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata esisteva il DIS-COLL, ma era destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, non ai titolari di partita IVA.

Esiste però una possibilità interessante: la NASpI anticipata per avvio attività funziona al contrario. Chi percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per aprire una partita IVA. Se poi l’attività non va a buon fine e la chiudi entro la durata originaria della NASpI, dovrai restituire l’importo anticipato.

Si può riaprire la partita IVA come forfettario dopo averla chiusa?

Sì, è possibile riaprire la partita IVA e aderire nuovamente al regime forfettario, purché al momento della riapertura tu possieda tutti i requisiti previsti e non ricada in nessuna delle cause ostative. Non esiste un periodo minimo di attesa tra chiusura e riapertura.

Tuttavia, c’è un aspetto importante che riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota ridotta (invece del 15%) spetta ai primi 5 anni di attività per chi avvia una nuova attività. Se riapri la partita IVA con la stessa attività (stesso codice ATECO) che avevi prima, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarla una prosecuzione e non una nuova attività, escludendoti dall’aliquota al 5%.

Le condizioni per l’aliquota al 5% prevedono che:

  • Non devi aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)
  • L’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo
  • Se prosegui l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti

In pratica, se chiudi la partita IVA come consulente informatico nel 2026 e ne riapri una come consulente informatico nel 2027, molto probabilmente non potrai applicare il 5% ma dovrai usare il 15%. Se invece riapri con un codice ATECO diverso e un’attività effettivamente nuova, potresti avere diritto all’aliquota ridotta.

Errori da evitare quando si chiude la partita IVA forfettaria

Chiudere la partita IVA sembra un’operazione semplice, ma ci sono diversi errori comuni che possono causare problemi, sanzioni o perdite economiche. Ecco i principali da evitare:

  • Non comunicare la chiusura entro 30 giorni: come abbiamo visto, il ritardo comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro. Non dimenticare di inviare il modello AA9/12
  • Dimenticare il saldo dei contributi: anche dopo la chiusura, i contributi INPS o alla cassa professionale restano dovuti per il periodo di attività. Il mancato pagamento genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioni
  • Non presentare l’ultima dichiarazione dei redditi: molti pensano che chiudendo la partita IVA non serva più dichiarare i redditi dell’ultimo anno. Sbagliato: la dichiarazione è obbligatoria
  • Chiudere con fatture in sospeso senza valutare l’impatto fiscale: gli incassi post-chiusura saranno tassati con IRPEF ordinaria e non con l’imposta sostitutiva forfettaria
  • Non comunicare alla cassa previdenziale: se sei iscritto a una cassa di categoria, la chiusura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate non viene automaticamente comunicata alla cassa. Devi farlo tu
  • Chiudere solo per evitare i contributi minimi: prima di chiudere, valuta se esistono riduzioni contributive (ad esempio il regime agevolato INPS Artigiani/Commercianti con riduzione del 35%)
  • Non cancellare eventuali posizioni INAIL: se avevi un’assicurazione INAIL attiva, devi comunicare anche la cessazione a questo ente

Per evitare dimenticanze, il consiglio è di affidarsi a un professionista o al CAF Centro Fiscale che possa guidarti attraverso tutti i passaggi e verificare che nessun adempimento venga trascurato.

Domande frequenti (FAQ) sulla chiusura della partita IVA forfettaria

Quanto costa chiudere la partita IVA forfettaria?

La chiusura della partita IVA è completamente gratuita. Non sono previsti bolli, diritti di segreteria o tasse di chiusura. L’unico eventuale costo è l’onorario di un commercialista o CAF se ti fai assistere nella procedura.

Posso chiudere la partita IVA online da solo?

, puoi farlo in autonomia accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilando il modello AA9/12 nella sezione cessazione. La procedura richiede pochi minuti se hai i dati necessari (codice ATECO, data di cessazione).

Cosa succede se non chiudo la partita IVA e non fatturo?

Se non fatturo per 3 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Tuttavia, nel frattempo potresti accumulare obblighi dichiarativi e, per alcune casse previdenziali, contributi minimi da versare comunque. È sempre meglio chiudere formalmente quando si cessa l’attività.

Posso riaprire la partita IVA forfettaria dopo averla chiusa?

, non ci sono limiti temporali. Puoi riaprirla anche il giorno dopo, purché tu abbia i requisiti. Attenzione però all’aliquota al 5%: se riapri con la stessa attività, potrebbe essere considerata una prosecuzione e non una nuova attività, perdendo l’agevolazione.

Devo pagare contributi INPS anche dopo aver chiuso?

Devi pagare il saldo contributivo relativo al periodo in cui la partita IVA era ancora aperta. Dopo la data di cessazione, non maturano più contributi. Il saldo va versato con le scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo).

Le fatture incassate dopo la chiusura come vengono tassate?

Le fatture emesse durante il regime forfettario ma incassate dopo la chiusura vanno dichiarate come redditi diversi nell’anno di effettivo incasso. Saranno soggette all’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) e non più all’imposta sostitutiva forfettaria.


Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?

Chiudere la partita IVA forfettaria richiede attenzione a diversi aspetti: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate al saldo dei contributi, dalla gestione delle fatture in sospeso all’ultima dichiarazione dei redditi. Un errore in questa fase può costare caro in termini di sanzioni e tasse aggiuntive.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase della chiusura: compilazione del modello AA9/12, calcolo del saldo contributivo, presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e verifica che tutti gli adempimenti siano completati correttamente.

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:

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    CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640

    Bonus Partita IVA Under 35

    Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 può essere una scelta strategica e conveniente, grazie a un pacchetto di bonus, agevolazioni fiscali e incentivi pensati appositamente per chi avvia un’attività in proprio. Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e le disposizioni ancora in vigore del regime forfettario, ha mantenuto un sistema di vantaggi fiscali significativi per i nuovi lavoratori autonomi, i freelance e i piccoli imprenditori che scelgono di mettersi in proprio nel 2026. Questa guida completa ti illustra tutto ciò che devi sapere: dall’aliquota agevolata al 5% sui redditi, ai contributi INPS ridotti, dall’ISCRO all’indennità di disoccupazione per autonomi, fino ai crediti d’imposta per le startup innovative.

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    Cosa significa aprire una Partita IVA nel 2026

    Aprire una Partita IVA significa registrarsi fiscalmente come lavoratore autonomo, libero professionista o piccolo imprenditore presso l’Agenzia delle Entrate, ottenendo un codice identificativo univoco per l’esercizio di un’attività economica. Nel 2026, questa scelta è agevolata da un sistema di incentivi fiscali e previdenziali che la rende accessibile e conveniente anche per chi parte da zero. La decisione di aprire nuove Partite IVA nel 2026 viene spesso presa da freelance, consulenti, artigiani, commercianti, professionisti e giovani under 35 che vogliono trasformare le proprie competenze in un’attività redditizia.

    Il punto di partenza per valutare la convenienza è capire quale regime fiscale si potrà adottare. Per la stragrande maggioranza di chi apre oggi una nuova attività, la scelta obbligata — e vantaggiosissima — è il regime forfettario: un sistema semplificato che prevede una tassazione ridotta, esonero da IVA, esonero da ISA e una gestione contabile estremamente snella. Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54-89), modificata dalla Legge di Bilancio 2023 che ha innalzato la soglia di ricavi a 85.000 euro annui.

    Regime forfettario 2026: l’aliquota al 5% per i primi 5 anni

    Il vantaggio principale per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 è l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5% di imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività. Per capire cosa significa in concreto: l’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare aliquote IRPEF ordinarie che vanno dal 23% al 43% del reddito, il nuovo forfettario paga solo il 5% sul reddito imponibile. Si tratta di un risparmio fiscale enorme, soprattutto nei primi anni in cui l’attività è ancora in fase di avvio.

    Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, grafico freelance, apra la sua Partita IVA nel 2026 e nel primo anno fatturi 30.000 euro. Con il codice ATECO per attività grafiche, il coefficiente di redditività (ovvero la percentuale del fatturato considerata come reddito) è del 78%. Il reddito imponibile sarà quindi 23.400 euro (30.000 × 78%). Su questa cifra, Marco pagherà il 5% di imposta sostitutiva, pari a soli 1.170 euro. Se fosse in regime ordinario IRPEF, pagherebbe almeno il 23%, ovvero circa 5.382 euro. Il risparmio supera i 4.200 euro nel primo anno.

    Dopo i primi cinque anni, l’aliquota sale al 15% (comunque inferiore alle aliquote IRPEF ordinarie), rendendo il regime forfettario conveniente anche a lungo termine per chi non supera la soglia di 85.000 euro di ricavi. Per sapere tutto su questo regime agevolato, consulta la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

    Il coefficiente di redditività: come si calcola il reddito imponibile

    Il coefficiente di redditività è un moltiplicatore forfettario che l’Agenzia delle Entrate applica ai ricavi per determinare il reddito imponibile, senza necessità di tenere la contabilità analitica delle spese. Ogni attività ha il suo coefficiente in base al codice ATECO. Ecco i principali:

    Categoria di attivitàCoefficiente di redditività
    Commercio al dettaglio di alimentari40%
    Intermediari del commercio62%
    Costruzioni e attività immobiliari86%
    Servizi professionali (avvocati, consulenti, ecc.)78%
    Artigiani e altri servizi67%
    Altre attività economiche67%

    Il reddito imponibile si calcola semplicemente moltiplicando i ricavi annui per il coefficiente. Su questo reddito si applica poi il 5% (o 15% dopo i 5 anni). Non è necessario conservare ricevute di spese, non serve un commercialista per la contabilità analitica, e non si applica l’IVA alle fatture emesse.

    Requisiti e limiti del regime forfettario 2026

    Per accedere al regime forfettario nel 2026 e beneficiare dell’aliquota al 5%, è necessario soddisfare determinati requisiti previsti dalla legge. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi: l’attività non deve aver superato (nell’anno precedente, se già avviata) la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Per chi apre una nuova Partita IVA, questo limite non si applica al primo anno, poiché si presume che i ricavi saranno inferiori alla soglia.

    Esistono però anche cause di esclusione che impediscono l’accesso al regime agevolato:

    • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: non è possibile aderire al forfettario se si è contemporaneamente soci in una SNC, SAS o si esercita attività d’impresa in un’impresa familiare.
    • Attività prevalente verso datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti: se più del 50% dei ricavi proviene da un soggetto che è stato (o è tuttora) datore di lavoro, si è esclusi. Questa regola è stata introdotta per evitare che le aziende trasformassero i dipendenti in finti autonomi.
    • Regime speciale IVA o determinazione del reddito su base catastale: alcune attività che usano regimi IVA speciali non possono accedere al forfettario.
    • Ricavi superiori a 85.000 euro nell’anno precedente: chi supera la soglia nell’anno in corso esce dal forfettario dall’anno successivo. Tuttavia, se i ricavi superano i 100.000 euro in un anno, l’uscita è immediata nello stesso anno.

    Per l’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%), sono necessarie condizioni aggiuntive specifiche per le nuove attività: l’attività non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti, nemmeno in forma associata; l’attività da avviare non deve essere mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo (salvo il caso del praticantato obbligatorio); se è la prosecuzione di un’attività altrui, i ricavi di quell’attività nell’anno precedente non devono aver superato i 85.000 euro.

    Contributi INPS ridotti per le nuove attività

    Un secondo grande vantaggio per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 riguarda i contributi previdenziali INPS. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (come la maggior parte dei freelance e dei professionisti senza cassa previdenziale di categoria) pagano i contributi in percentuale sul reddito effettivo. Nel 2026, l’aliquota per la Gestione Separata è del 26,23% per chi non ha altra copertura previdenziale. Questo importo è deducibile dal reddito complessivo, ma per i forfettari si applica in modo forfettario: è deducibile in misura del 35% dei contributi versati direttamente dal reddito imponibile forfettario.

    Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’INPS Artigiani e Commercianti, esiste invece una specifica agevolazione: i contributi in regime forfettario prevedono una riduzione del 35% rispetto alle aliquote ordinarie. Questa riduzione, introdotta dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, comma 77), si applica su domanda e comporta un risparmio concreto nei contributi minimi obbligatori. Per il 2026, i contributi minimi per gli artigiani in regime forfettario con riduzione al 35% sono di circa 3.100-3.200 euro annui (contro i circa 4.800 euro del regime ordinario), mentre per i commercianti si attestano su valori simili.

    Per i professionisti con cassa di previdenza di categoria (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, ecc.), il discorso è diverso: si applicano le aliquote specifiche della propria cassa. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione ridotta al 5% sul reddito complessivo riduce significativamente il carico fiscale totale, rendendo la Partita IVA in regime forfettario molto vantaggiosa.

    Esempio di calcolo contributi INPS per nuova Partita IVA 2026

    Riprendiamo l’esempio di Marco, grafico con Partita IVA aperta nel 2026 e 30.000 euro di ricavi. Ipotizzando che sia iscritto alla Gestione Separata INPS:

    • Reddito imponibile lordo: 23.400 euro (30.000 × 78%)
    • Contributi INPS Gestione Separata (26,23%): circa 6.138 euro
    • Deduzione contributi (35% forfettario): circa 2.148 euro
    • Reddito imponibile netto: circa 21.252 euro
    • Imposta sostitutiva al 5%: circa 1.063 euro
    • Totale tasse + contributi: circa 7.200 euro su 30.000 euro di fatturato (24% del fatturato totale)

    Si tratta di un carico fiscale e previdenziale complessivo relativamente basso, specialmente se confrontato con quello di un lavoratore dipendente (dove il costo del lavoro per il datore di lavoro supera il 40% della retribuzione lorda). La nuova Partita IVA nel 2026 rimane quindi una scelta competitiva dal punto di vista economico.

    ISCRO: l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi

    Un elemento spesso sottovalutato da chi sta valutando di aprire una Partita IVA è la disponibilità di una forma di tutela in caso di calo del reddito: l’ISCRO, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Questo strumento, introdotto in via sperimentale dal 2021 e reso strutturale dalla Legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023) e dal successivo decreto attuativo, è destinato ai liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

    L’ISCRO funziona come una sorta di “cassa integrazione per autonomi”: se il tuo reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente è stato inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni precedenti ancora, puoi accedere a questa indennità. In pratica, se hai avuto un calo significativo dei guadagni, l’INPS ti fornisce un sussidio mensile per un massimo di 6 mesi.

    L’importo dell’ISCRO 2026 è compreso tra un minimo del 25% e un massimo del 50% dell’ultimo reddito annuo percepito, con un importo mensile che si aggira tipicamente tra i 250 e i 800 euro. Per accedere all’ISCRO è necessario:

    • Essere iscritto alla Gestione Separata INPS da almeno 4 anni
    • Non essere titolare di pensione diretta o trattamenti di sostegno al reddito
    • Avere un reddito nell’anno precedente inferiore al 70% della media biennale
    • Avere un reddito nell’anno precedente non superiore a 12.000 euro (soglia 2026, da verificare con aggiornamenti INPS)
    • Essere in regola con i versamenti contributivi

    L’ISCRO rappresenta una tutela importante per i nuovi lavoratori autonomi, che spesso non dispongono della rete di protezione del lavoro dipendente. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti anche nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda ISCRO all’INPS.

    Flat tax incrementale 2026: come funziona

    La flat tax incrementale è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 55-57, L. 197/2022) che si rivolge ai contribuenti in regime ordinario (non forfettario) che registrano un incremento del reddito rispetto agli anni precedenti. Nel 2026, questo strumento rimane disponibile per i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non aderiscono al regime forfettario.

    Il meccanismo è il seguente: sull’incremento di reddito rispetto al reddito più alto degli ultimi tre anni, si applica un’aliquota fissa del 15% invece delle aliquote IRPEF ordinarie (che possono arrivare al 43%). Tuttavia, l’incremento agevolato non può superare il 5% del reddito di riferimento degli anni precedenti, con un massimale di 40.000 euro. Si tratta quindi di un’agevolazione con impatto limitato ma comunque significativa per chi ha redditi in crescita.

    Esempio pratico di flat tax incrementale: supponiamo che una consulente, Giulia, abbia avuto i seguenti redditi: 2023: 55.000 euro; 2024: 60.000 euro; 2025: 65.000 euro. Il reddito più alto del triennio precedente al 2026 è 65.000 euro. L’incremento massimo agevolabile è il 5% di 65.000 euro = 3.250 euro. Se nel 2026 il reddito di Giulia è 70.000 euro, l’incremento effettivo è 5.000 euro. Sull’incremento agevolato di 3.250 euro pagherà il 15% (487,50 euro) invece dell’aliquota IRPEF del 43% (1.397,50 euro). Risparmio: circa 910 euro.

    Bonus, startup e crediti d’imposta per le nuove imprese

    Il quadro degli incentivi per le nuove Partite IVA nel 2026 si arricchisce di una serie di bonus e crediti d’imposta destinati a chi avvia un’attività innovativa o investe in digitalizzazione e formazione. Vediamo i principali strumenti disponibili.

    Bonus investimenti in startup innovative

    La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato e ampliato le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative e PMI innovative, estendendo il beneficio anche ai contribuenti in regime forfettario. In precedenza, i forfettari erano esclusi da questo bonus. La novità consente a chi aderisce al regime forfettario di beneficiare di una detrazione del 30% dell’investimento effettuato nel capitale di startup innovative (quotate o non quotate), con un investimento massimo annuo di 1 milione di euro. Per le startup a vocazione sociale o nei settori dell’energia e del turismo, la detrazione può salire fino al 65%.

    Il Bonus Investimenti Startup Innovative 2026 esteso ai forfettari è una novità rilevante, già prevista dalla normativa vigente. Il Bonus Startup Innovative per Forfettari 2026 è dettagliatamente illustrato nella nostra guida dedicata.

    Transizione 5.0 e crediti d’imposta per la digitalizzazione

    Il piano Transizione 5.0, finanziato con risorse del PNRR e introdotto dal DL n. 19/2024 (art. 38), prevede crediti d’imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi nel biennio 2024-2025, con effetti che si ripercuotono sulle dichiarazioni del 2026. Il piano si affianca a Transizione 4.0 e prevede crediti d’imposta variabili tra il 25% e il 45% degli investimenti in beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, con condizione che l’investimento determini una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%.

    Anche le nuove Partite IVA in forma di impresa individuale possono in linea teorica accedere a questi crediti, purché effettuino investimenti in beni qualificati. Si tratta però di uno strumento più adatto alle imprese strutturate che ai freelance professionisti.

    Bando Imprese Giovanili FVG 2026

    Per chi vive e opera in Friuli Venezia Giulia, è disponibile il Bando Imprese Giovanili FVG 2026, che eroga contributi fino a 40.000 euro per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani under 40. Il Bando Imprese Giovanili FVG 2026 rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole aprire la propria Partita IVA in regione e ha necessità di un contributo iniziale per avviare l’attività.

    NASPI anticipata per avvio attività autonoma

    Un’opportunità spesso sconosciuta è la possibilità di ricevere la NASpI in forma anticipata (pagamento in un’unica soluzione) per chi la utilizza come capitale iniziale per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Questa opzione, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, consente ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro di ricevere l’intero importo della NASpI non ancora erogata in un’unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per la nuova attività. Per approfondire, leggi la nostra guida sulla NASpI 2026.

    Confronto tra regimi fiscali: forfettario vs ordinario

    Una delle domande più frequenti di chi valuta di aprire una nuova Partita IVA nel 2026 è: quale regime fiscale conviene? La risposta dipende da diversi fattori, ma per la maggior parte dei nuovi lavoratori autonomi con ricavi sotto i 85.000 euro, il regime forfettario è quasi sempre la scelta più vantaggiosa, almeno nei primi anni. Vediamo un confronto diretto tra i due regimi.

    CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Limite ricavi85.000 euro/annoNessun limite
    Aliquota tasse (nuovi)5% (primi 5 anni)23%-43% IRPEF progressiva
    Aliquota tasse (regime normale)15%23%-43% IRPEF progressiva
    IVA sulle fattureNon si applica22% (o altra aliquota)
    ContabilitàSemplificata (no registri IVA)Completa (registri IVA obbligatori)
    Deduzione speseSolo forfettaria (coefficiente)Spese reali documentate
    Studi di settore/ISAEsoneratoObbligatorio
    Ritenuta d’accontoNon subisce ritenutaSubisce ritenuta 20%
    Costo commercialistaMolto bassoElevato

    Il regime ordinario può risultare conveniente in casi specifici: quando le spese reali documentate sono molto elevate (ad esempio per chi ha costi significativi di struttura, dipendenti o macchinari) e supererebbero il coefficiente forfettario; quando il professionista ha redditi da lavoro dipendente che generano capienza IRPEF sufficiente a sfruttare detrazioni e deduzioni; quando si prevede di superare in breve la soglia degli 85.000 euro di ricavi. Per tutti gli altri casi, il regime forfettario nel 2026 rimane nettamente più conveniente.

    Per approfondire tutti i dettagli sull’imposta sostitutiva del regime forfettario e sulla dichiarazione precompilata per forfettari 2026, consulta le nostre guide specializzate.

    Come aprire la Partita IVA nel 2026: la procedura

    Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 richiede alcuni passaggi amministrativi che, se eseguiti correttamente fin dall’inizio, evitano problemi futuri. La procedura corretta prevede la scelta del codice ATECO, la selezione del regime fiscale, l’apertura presso l’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione all’ente previdenziale di riferimento. Si tratta di passaggi apparentemente semplici ma ricchi di insidie per chi non conosce la normativa: un codice ATECO sbagliato, ad esempio, può comportare un coefficiente di redditività errato e quindi calcoli fiscali e contributivi scorretti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti in ogni fase dell’apertura della Partita IVA, dalla scelta del codice ATECO più adatto all’attività svolta, alla valutazione del regime fiscale più conveniente, fino all’iscrizione previdenziale. Il nostro servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online, per clienti in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata sull’apertura della tua Partita IVA.

    Il codice ATECO: come sceglierlo correttamente

    Il codice ATECO (Attività Economiche) è un codice alfanumerico che classifica l’attività svolta dalla Partita IVA. La scelta è fondamentale per due motivi: determina il coefficiente di redditività (e quindi le tasse da pagare) e stabilisce l’ente previdenziale di iscrizione (INPS Gestione Separata, INPS Artigiani e Commercianti, o cassa professionale). Scegliere il codice ATECO sbagliato può portare a significativi errori di calcolo nelle tasse e nei contributi. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua specifica attività per identificare il codice ATECO più corretto e vantaggioso.

    Iscrizione all’ente previdenziale: quali sono le opzioni

    In base all’attività svolta, chi apre una Partita IVA deve iscriversi all’ente previdenziale competente:

    • Gestione Separata INPS: per i liberi professionisti senza cassa di categoria (consulenti, informatici, grafici, traduttori, ecc.) e per i collaboratori occasionali.
    • INPS Artigiani: per i lavoratori che esercitano attività artigianali (idraulici, elettricisti, falegnami, parrucchieri, estetisti, ecc.).
    • INPS Commercianti: per chi svolge attività commerciale (negozianti, agenti di commercio, ecc.).
    • Casse professionali di categoria: per le professioni ordinistiche (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, notai con Cassa Nazionale del Notariato, ecc.).

    Errori comuni da evitare quando si apre una Partita IVA

    Aprire una Partita IVA nel 2026 senza una corretta pianificazione fiscale può portare a errori costosi. Ecco i principali errori che il CAF Centro Fiscale riscontra frequentemente nei nuovi lavoratori autonomi e come evitarli.

    1. Non accantonare le tasse durante l’anno

    Il principale errore di chi apre una nuova Partita IVA è dimenticare che le tasse si pagano in un’unica soluzione (o in due rate con il meccanismo degli acconti e del saldo). Molti nuovi titolari di Partita IVA non accantonano durante l’anno la quota corrispondente alle tasse da pagare, trovandosi poi in difficoltà al momento del versamento. La regola pratica è semplice: accantona sempre almeno il 25-30% di ogni incasso per far fronte a tasse e contributi. In regime forfettario al 5%, questo margine è più che sufficiente.

    2. Scegliere il codice ATECO sbagliato

    Come già accennato, il codice ATECO ha un impatto diretto sul coefficiente di redditività e quindi sulle tasse. Un errore nella scelta può portare a pagare più tasse del dovuto (o meno, con il rischio di contestazioni dall’Agenzia delle Entrate). Il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce una consulenza specializzata per la corretta identificazione del codice ATECO in base all’attività concretamente svolta.

    3. Non verificare i requisiti per l’aliquota al 5%

    L’aliquota ridotta al 5% per le nuove attività non è automatica: è necessario verificare che si rispettino le condizioni di novità dell’attività. Se un nuovo titolare di Partita IVA applica il 5% senza averne i requisiti, rischia di dover corrispondere la differenza (10 punti percentuali) all’Agenzia delle Entrate con sanzioni e interessi. È fondamentale affidarsi a professionisti per la verifica preliminare dei requisiti.

    4. Non tenere traccia dei ricavi e superare inconsapevolmente l’85.000 euro

    Chi aderisce al regime forfettario deve monitorare costantemente i propri ricavi durante l’anno. Superare la soglia di 85.000 euro comporta l’uscita dal regime nell’anno successivo. Peggio ancora, superare i 100.000 euro nello stesso anno comporta l’obbligo di applicare l’IVA sulle fatture emesse dal momento del superamento, con tutte le conseguenze gestionali e fiscali del caso. Il monitoraggio costante è indispensabile.

    5. Trascurare gli adempimenti previdenziali

    I contributi INPS o della cassa professionale sono un obbligo, non un’opzione. Trascurarli significa accumulare debiti previdenziali con sanzioni e interessi crescenti. Inoltre, per accedere a prestazioni come l’ISCRO o la futura pensione, è necessario essere in regola con i versamenti contributivi. Il CAF Centro Fiscale gestisce anche la corretta pianificazione e il pagamento dei contributi previdenziali per i propri clienti.

    Domande Frequenti sulle nuove Partite IVA 2026

    Quanto si paga di tasse con una nuova Partita IVA nel 2026?

    Con il regime forfettario per i nuovi, si paga solo il 5% di imposta sostitutiva sul reddito imponibile (calcolato come ricavi x coefficiente di redditivita). Ad esempio, con 30.000 euro di fatturato e un coefficiente del 78%, il reddito imponibile e 23.400 euro e le tasse sono solo 1.170 euro. A questo si aggiungono i contributi previdenziali INPS (circa il 26% del reddito per la Gestione Separata). Il carico fiscale totale nei primi cinque anni e molto contenuto rispetto al lavoro dipendente.

    Posso aprire una Partita IVA se sono ancora dipendente?

    Si, e possibile essere contemporaneamente lavoratori dipendenti e titolari di Partita IVA. Tuttavia, occorre verificare il contratto di lavoro dipendente (alcune categorie hanno clausole di esclusiva) e soprattutto rispettare la regola forfettaria: non piu del 50% dei ricavi della Partita IVA puo provenire dall’attuale datore di lavoro o da datori degli ultimi 2 anni, altrimenti si perde il diritto al regime forfettario. E fondamentale una valutazione preventiva con il CAF.

    Per quanti anni dura l’aliquota al 5% per le nuove Partite IVA?

    L’aliquota agevolata al 5% per le nuove attivita dura per i primi 5 anni dall’apertura della Partita IVA, a condizione che si mantengano i requisiti del regime forfettario (ricavi sotto 85.000 euro annui e assenza delle cause di esclusione). Dal sesto anno in poi, l’aliquota sale al 15%, che rimane comunque molto vantaggiosa rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie (23%-43%).

    Cosa succede se supero l’85.000 euro di ricavi nel 2026?

    Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto i 100.000 euro, si esce dal regime forfettario dall’anno successivo (2027), tornando al regime ordinario IRPEF. Se i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita dal forfettario e immediata e occorre applicare l’IVA sulle fatture dal momento del superamento. E importante monitorare i ricavi durante l’anno e pianificare per tempo l’eventuale transizione al regime ordinario.

    Il regime forfettario e conveniente se ho molte spese?

    Il regime forfettario applica una deduzione forfettaria delle spese tramite il coefficiente di redditivita (che va dal 40% all’86% del fatturato). Se le spese reali dell’attivita superano significativamente la quota deducibile forfettariamente, il regime ordinario potrebbe risultare piu conveniente. Il CAF Centro Fiscale esegue un’analisi personalizzata per determinare quale regime sia piu vantaggioso in base alla situazione specifica di ogni cliente.


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