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Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026

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Passare al regime forfettario 2027 è una scelta che si prepara adesso, non a gennaio. Chi oggi lavora in regime ordinario con partita IVA e vuole entrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027 deve fare i conti entro il 31 dicembre 2026: verificare i requisiti, misurare i ricavi dell’anno, controllare il magazzino e soprattutto calcolare la rettifica IVA, cioè la quota di IVA già detratta che dovrà essere restituita allo Stato.

La buona notizia è che non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il regime forfettario si applica per comportamento concludente, cioè comportandosi da forfettario fin dalla prima fattura del nuovo anno. La notizia meno comoda è che chi arriva impreparato al 1° gennaio rischia errori costosi: fatture emesse con l’IVA quando non andava più applicata, rettifiche non calcolate, cause di esclusione ignorate.

In questa guida completa trovi tutto quello che serve per valutare con lucidità il passaggio al regime forfettario 2027: requisiti di accesso, limite di 85.000 euro, cause ostative, coefficienti di redditività collegati al codice ATECO 2025, imposta sostitutiva al 15% o al 5%, funzionamento della rettifica IVA e una checklist operativa da chiudere entro il 31 dicembre 2026.

Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027

Il regime forfettario 2027 si applica per anno solare intero: o sei forfettario dal 1° gennaio 2027, oppure resti in regime ordinario per tutto l’anno. Non esiste una via di mezzo, non si cambia a metà strada. Ecco perché il 31 dicembre 2026 è uno spartiacque: è l’ultimo giorno in cui la tua posizione fiscale è fotografabile e modificabile.

Alla mezzanotte del 31 dicembre 2026 si cristallizzano tre elementi decisivi: l’ammontare dei ricavi e compensi incassati nel 2026, il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno, e la consistenza di magazzino e beni strumentali su cui hai detratto l’IVA. Su questi tre numeri si gioca tutto: l’accesso al regime e il costo del passaggio.

Immagina Marco, grafico freelance a Udine, oggi in regime ordinario con contabilità semplificata. A novembre 2026 ha incassato 61.000 euro e ha in previsione altre due fatture da 8.000 euro. Se incassa tutto entro dicembre resta sotto gli 85.000 euro e può entrare nel regime forfettario 2027. Se invece un cliente gli chiede di anticipare pagamenti importanti, il quadro cambia: incassare o rinviare l’incasso di una fattura diventa una decisione fiscale, non solo commerciale.

Il CAF Centro Fiscale affianca professionisti e piccole imprese proprio in questa fase di chiusura dell’anno, quando poche scelte fatte nei giorni giusti valgono migliaia di euro di imposte. Per una valutazione su misura della tua posizione puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno.

Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euro

Il requisito principale per il regime forfettario 2027 è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2026. La soglia è fissata dall’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, la norma che disciplina l’intero regime. Attenzione: conta quanto hai incassato, non quanto hai fatturato, se sei un professionista che applica il principio di cassa.

Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno se l’attività è iniziata in corso d’anno. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2026 e hai incassato 50.000 euro in sei mesi, il parametro da confrontare con la soglia è il dato riproporzionato su dodici mesi: in questo caso circa 100.000 euro, quindi il requisito non sarebbe rispettato. È un dettaglio tecnico che sfugge spesso e che produce accessi al regime poi contestati.

Una volta dentro il regime forfettario, il limite continua a essere monitorato con due effetti diversi, che è bene conoscere in anticipo:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario per tutto l’anno in corso ed esci dal regime dall’anno successivo;
  • Ricavi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA;
  • in entrambi i casi il reddito dell’anno di fuoriuscita torna a essere tassato con IRPEF ordinaria e addizionali.

Se la tua attività è in crescita e i ricavi 2026 viaggiano vicino alla soglia, entrare nel regime forfettario 2027 può rivelarsi un boomerang: rischieresti di uscirne dopo un anno, sopportando due volte i costi del cambio di regime. È esattamente il tipo di simulazione che conviene far fare a un professionista prima di decidere.

Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?

Seconda verifica obbligatoria: l’art. 1 c. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione oltre una determinata soglia. Il valore da considerare è quello lordo indicato nella Certificazione Unica, non il netto in busta paga. Qui però c’è un passaggio normativo che molti danno per scontato: la soglia ordinaria di legge è di 30.000 euro ed è stata elevata a 35.000 euro soltanto per gli anni 2025 e 2026.

L’innalzamento a 35.000 euro è stato disposto dall’art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed esteso al 2026 dalla L. 199/2025: il testo vigente recita «per gli anni 2025 e 2026». Vuol dire che la soglia maggiorata vale per chi applica il regime nel 2025 (redditi 2024) e nel 2026 (redditi 2025). Per l’ingresso nel forfettario dal 2027, che si verifica sui redditi del 2026, alla data di questa guida la proroga non risulta ancora disposta: salvo conferma nella Legge di Bilancio 2027, il limite tornerebbe a essere quello ordinario di 30.000 euro. Chi nel 2026 si colloca tra i 30.000 e i 35.000 euro deve quindi attendere il testo definitivo della manovra prima di comportarsi da forfettario.

La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro. Facciamo un esempio: Silvia ha lavorato come dipendente fino a settembre 2026 percependo 38.000 euro lordi e da ottobre lavora solo con la sua partita IVA. Poiché il rapporto è cessato e non ne ha aperti altri, può comunque accedere al regime forfettario 2027. Se invece avesse mantenuto anche un contratto part-time, il superamento della soglia — 30.000 euro, salvo proroga dei 35.000 euro anche per il 2027 — la bloccherebbe.

Nel conteggio rientrano anche i redditi assimilati: collaborazioni coordinate e continuative, compensi da amministratore, borse di studio, e naturalmente i trattamenti pensionistici. Per i pensionati che aprono o mantengono una partita IVA questo è spesso il punto più delicato dell’intera verifica.

Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027

Oltre alle due soglie, l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative: situazioni che impediscono l’accesso al regime forfettario 2027 anche a chi rispetta i limiti di ricavo. Vale la pena leggerle una per una, perché riguardano più contribuenti di quanto si pensi.

  • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: sono vietate e vanno dismesse entro il 31 dicembre 2026;
  • Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella della partita IVA individuale;
  • Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi all’anno (limite in vigore dal 2025);
  • Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi effettuate in via esclusiva o prevalente (art. 1 c. 57 lett. c);
  • Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi e altri);
  • Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • attività prevalentemente rivolta al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (o a soggetti a esso riconducibili).

Il punto delle partecipazioni societarie merita un chiarimento pratico. Se possiedi una quota del 20% in una S.n.c., per entrare nel regime forfettario 2027 devi cederla o rinunciarvi entro il 31 dicembre 2026: farlo a gennaio è tardi. Per le S.r.l. invece il divieto scatta solo in presenza congiunta di controllo e di attività riconducibile: possedere una quota di minoranza in una società che fa tutt’altro mestiere non è un ostacolo.

Un chiarimento utile sui beni strumentali: il vecchio tetto di 20.000 euro non è più una condizione di accesso al regime. L’art. 1 c. 54 della L. 190/2014, nel testo vigente, richiede soltanto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi. I beni strumentali restano però decisivi per un altro motivo, quello che vediamo tra poco: la rettifica IVA. Se hai fatto investimenti importanti negli ultimi anni, una verifica preventiva evita brutte sorprese.

Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il reddito

Nel regime forfettario 2027 il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita per legge in base all’attività svolta, che rappresenta in modo forfettario la parte di incassi considerata reddito. In parole semplici: lo Stato presume che una certa quota dei tuoi incassi sia guadagno e il resto siano spese, senza chiederti alcuna prova.

Il coefficiente dipende dal codice ATECO della tua attività. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte). L’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è però ancora scritto con i vecchi codici ATECO 2007: fino all’emanazione del decreto di aggiornamento si applica il coefficiente del codice ATECO 2007 corrispondente. Se vuoi approfondire la mappatura dei nuovi codici, abbiamo dedicato una guida specifica al codice ATECO 2025 per le professioni sanitarie.

Gruppo di attivitàCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%
Commercio ambulante di altri prodotti54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari del commercio62%
Servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi78%
Altre attività economiche67%

Un esempio concreto rende tutto più chiaro. Laura è psicologa (codice ATECO 2025 86.93.00, coefficiente 78%) e prevede di incassare 40.000 euro nel 2027. Il suo reddito forfettario sarà di 31.200 euro (40.000 × 78%), da cui potrà dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati. Un fisioterapista (86.95.00) applica lo stesso 78%, mentre un commerciante al dettaglio con gli stessi incassi dichiarerebbe solo 16.000 euro di reddito grazie al coefficiente del 40%.

Si capisce così perché il regime forfettario 2027 è particolarmente vantaggioso per chi ha pochi costi e penalizzante per chi ne ha molti: i costi reali sono irrilevanti, conta solo il coefficiente. Un professionista con il 78% e spese effettive del 10% guadagna moltissimo dal regime; un artigiano con costi al 60% e coefficiente all’86% probabilmente no.

Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davvero

Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva. Il termine spaventa ma il concetto è semplice: è un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Invece di pagare più imposte separate con aliquote crescenti, ne paghi una sola con aliquota fissa. In Friuli Venezia Giulia questo significa anche non versare l’addizionale regionale FVG e quella comunale del tuo Comune.

  • 15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;
  • 5%: aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività, riservata alle nuove iniziative.

L’aliquota al 5% spetta a chi non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, non prosegue un’attività già svolta da altri (salvo il caso del praticantato obbligatorio) e, in caso di attività precedentemente svolta come dipendente, rispetta i limiti di ricavo previsti. Chi passa dall’ordinario al regime forfettario 2027 con una partita IVA aperta da anni applica quindi, di norma, il 15%: il quinquennio agevolato si conta dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel regime.

Torniamo a Laura: reddito forfettario 31.200 euro, contributi versati alla propria cassa per circa 4.000 euro. La base imponibile scende a 27.200 euro e l’imposta sostitutiva al 15% è pari a 4.080 euro. Nel regime ordinario, con IRPEF a scaglioni e addizionali, lo stesso reddito genererebbe un carico sensibilmente superiore. Il confronto, però, va sempre fatto sui numeri reali: costi effettivi, detrazioni fiscali che nel forfettario si perdono, presenza di un coniuge o figli a carico.

Un aspetto spesso sottovalutato: nel regime forfettario non si detraggono spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e simili, se non hai altri redditi tassati a IRPEF. Per una famiglia con detrazioni importanti il risparmio si può ridurre parecchio. È una valutazione che facciamo caso per caso nelle consulenze del CAF Centro Fiscale di Udine.

Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettario

È la parte più tecnica del passaggio al regime forfettario 2027 ed è anche quella che genera il conto inatteso. La rettifica IVA è disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014, e serve a riequilibrare una situazione altrimenti squilibrata.

La logica è questa. Finché sei in regime ordinario, quando acquisti un computer, un macchinario o della merce, detrai l’IVA perché su ciò che vendi applichi a tua volta l’IVA. Nel regime forfettario, invece, non addebiti più l’IVA in fattura e non detrai nulla. Se ti portassi nel nuovo regime dei beni acquistati con IVA detratta, useresti quei beni per un’attività che l’IVA non la applica più: da qui l’obbligo di restituire proporzionalmente l’imposta detratta.

Beni strumentali e ammortizzabili

Per i beni ammortizzabili (attrezzature, arredi, macchinari, computer) la legge prevede un periodo di osservazione di 5 anni dall’entrata in funzione, che sale a 10 anni per gli immobili dalla data di acquisto. Si restituiscono tanti quinti (o decimi) dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al completamento del periodo. Se il periodo è già concluso, non si deve nulla.

Esempio pratico: Andrea acquista nel 2024 un macchinario da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, interamente detratta. Entrando nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027, il quinquennio 2024-2028 non è concluso: mancano due anni (2027 e 2028), quindi dovrà restituire due quinti dell’IVA detratta, cioè 880 euro. Restano esclusi dalla rettifica i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzati

Per le rimanenze di magazzino il ragionamento è più drastico: la merce acquistata e non ancora venduta al 31 dicembre 2026 sarà venduta da forfettario, quindi senza applicare l’IVA. L’imposta detratta su quella merce va quindi restituita per intero. Lo stesso principio vale per i servizi pagati ma non ancora utilizzati, come un canone o un abbonamento anticipato che copre periodi successivi.

Per un negozio o un artigiano con magazzino consistente la rettifica IVA può valere diverse migliaia di euro. È il motivo per cui alcune attività commerciali scelgono di smaltire le scorte nell’ultimo trimestre del 2026 prima di entrare nel regime forfettario 2027: meno merce a magazzino al 31 dicembre, meno IVA da restituire.

Quando e come si versa la rettifica IVA

La rettifica IVA si calcola e si espone nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario: per chi entra nel regime forfettario 2027 si tratta della dichiarazione IVA 2027, anno d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. L’importo non si può spalmare su più anni: confluisce per intero nel saldo IVA annuale, che si versa entro il 16 marzo 2027, con possibilità di differire il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Novità 2027: addio alla rettifica “per masse”

Sul fronte normativo c’è un cambiamento importante da conoscere. L’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 ha disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, cioè proprio della norma che consente la rettifica semplificata “per masse” in caso di mutamento di regime. L’efficacia dell’abrogazione è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 12-octies del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 fino alla loro conclusione e dei comportamenti anteriori alla legge di conversione. Dalla stessa data si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina l’intera disciplina dell’imposta e abroga, fra gli altri, gli articoli del DPR 633/1972 in materia di detrazione e di rettifica.

Cosa significa in pratica? Che il passaggio al regime forfettario 2027 cade esattamente sulla linea di confine tra vecchia e nuova disciplina e va gestito con particolare attenzione, perché la rettifica riferita al 2026 si calcola su un periodo in cui la norma è ancora in vigore, mentre il cambio di regime decorre dal giorno in cui l’abrogazione produce effetti. In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la scelta prudente è quantificare comunque l’importo e verificare con il proprio consulente quale metodo di rettifica applicare al caso specifico prima di presentare la dichiarazione IVA: la normativa è in evoluzione e le due letture possibili (rettifica “per masse” oppure rettifica analitica bene per bene) possono portare a risultati diversi. È uno dei casi in cui affidarsi a un professionista non è un lusso ma una tutela concreta.

Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026

Per calcolare la rettifica IVA servono dati precisi, e quei dati si raccolgono solo con una fotografia della situazione al 31 dicembre 2026. Non è un adempimento formale da inviare a qualcuno: è documentazione che devi conservare e che il tuo consulente userà per compilare correttamente la dichiarazione.

  • Inventario di magazzino al 31 dicembre 2026: quantità, descrizione, costo di acquisto e IVA detratta su ogni voce;
  • Registro dei beni ammortizzabili: data di acquisto, data di entrata in funzione, costo, IVA detratta, quote di ammortamento già dedotte;
  • Elenco dei servizi pagati in anticipo e non ancora utilizzati al 31 dicembre;
  • Fatture di acquisto relative agli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), necessarie a provare l’IVA effettivamente detratta;
  • eventuali beni in leasing o finanziamenti in corso, che seguono regole proprie.

Il consiglio operativo è semplice: fai la simulazione a novembre, non a dicembre. Se la rettifica IVA risulta troppo onerosa, hai ancora il tempo per decidere di rinviare l’ingresso nel regime forfettario di un anno, quando i beni saranno più vicini alla fine del periodo di osservazione e il magazzino più leggero. Rimandare di dodici mesi, in molti casi, costa meno che entrare subito.

Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassa

Il passaggio al regime forfettario 2027 crea una zona grigia proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Il punto è che il regime forfettario applica il principio di cassa: il ricavo si considera realizzato quando il denaro entra effettivamente sul conto, non quando emetti la fattura.

Cosa succede quindi a una fattura emessa a dicembre 2026, con IVA e in regime ordinario, ma incassata a gennaio 2027 quando sei già forfettario? La regola generale è che l’operazione segue il regime vigente al momento della sua effettuazione ai fini IVA, quindi resta correttamente assoggettata a IVA; il trattamento ai fini reddituali, invece, dipende dal criterio applicato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito. Il rischio da evitare è la doppia tassazione o, all’opposto, l’omessa dichiarazione dello stesso incasso.

È un tema che abbiamo approfondito in due guide dedicate: Fatture a cavallo d’anno 2026/2027 e fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario. Se hai fatture importanti in sospeso a fine 2026, verifica la posizione prima di emetterle: a volte anticipare o posticipare di pochi giorni cambia sensibilmente il risultato fiscale.

Occhio anche agli incassi tracciati: con la diffusione del bonifico istantaneo e dei nuovi controlli sul beneficiario, la data di accredito è documentata al secondo. Ne parliamo nella guida sul bonifico istantaneo per partite IVA, utile per capire quando un pagamento si considera davvero incassato.

Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026

Riassumiamo in modo operativo tutto quello che va chiuso prima di entrare nel regime forfettario 2027. Considera questa lista come l’agenda degli ultimi tre mesi del 2026.

  1. Verifica i ricavi incassati nel 2026: devono restare entro 85.000 euro, eventualmente ragguagliati ad anno;
  2. Controlla i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2026: soglia ordinaria 30.000 euro lordi, elevata a 35.000 euro per i soli anni 2025 e 2026 e da confermare per il 2027 con la Legge di Bilancio;
  3. Dismetti le partecipazioni vietate in società di persone o associazioni professionali entro il 31 dicembre 2026;
  4. Verifica le spese per lavoro dipendente e collaboratori: non devono superare 20.000 euro lordi nel 2026;
  5. Calcola la rettifica IVA su beni ammortizzabili, rimanenze e servizi anticipati;
  6. Redigi l’inventario di magazzino e aggiorna il registro dei beni ammortizzabili;
  7. Simula la convenienza: confronta imposta sostitutiva, detrazioni perse e costi reali;
  8. Programma le fatture di fine anno tenendo conto del cambio di regime;
  9. Aggiorna il software di fatturazione con natura N2.2 e le diciture obbligatorie del regime;
  10. Fatti assistere da un professionista prima di gennaio, non dopo.

L’ultimo punto non è retorico. La maggior parte dei problemi che vediamo arriva da contribuenti che hanno iniziato a fatturare da forfettari senza verificare un requisito, e si sono ritrovati a dover riemettere mesi di fatture con IVA. Una valutazione gratuita preventiva costa zero e previene esattamente questo scenario.

Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027

Chiariamo un equivoco diffuso: entrare nel regime forfettario 2027 non libera dalla fatturazione elettronica. L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Tutte le fatture vanno quindi emesse in formato XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Cambiano però i contenuti del documento. Nel regime forfettario la fattura riporta il codice natura N2.2 (operazione non soggetta) e la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Se l’imponibile supera 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro, il cui versamento avviene trimestralmente con F24 (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524).

Altra differenza importante: sui compensi del forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che ne richiede la non applicazione ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Per chi lavora con committenti aziendali è un cambiamento che va comunicato per tempo, per evitare che l’amministrazione del cliente trattenga comunque il 20%.

Restano poi obblighi settoriali da non dimenticare. I professionisti sanitari, per esempio, devono continuare a gestire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora a cadenza annuale, come spiegato nella guida dedicata alla partita IVA per osteopati tra ATECO 2025, IVA e Sistema TS.

Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettario

Il regime forfettario 2027 è un regime fiscale: non modifica gli obblighi previdenziali. I contributi restano dovuti alla gestione di appartenenza, calcolati sul reddito forfettario determinato con il coefficiente e non sul reddito effettivo.

  • Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: aliquota 26,07% se privi di altra copertura previdenziale, 24% se già assicurati altrove o pensionati;
  • Artigiani: aliquota 24% con contributo minimale annuo di circa 4.521,36 euro;
  • Commercianti: aliquota 24,48% con minimale annuo di circa 4.611,64 euro;
  • Professionisti con cassa (ENPAM, ENPAP, ENPAB, Inarcassa, Cassa Forense, CIPAG e altre): si applicano integralmente le regole della propria cassa.

Un’agevolazione esiste, ma è più ristretta di quanto si creda: la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 della L. 190/2014 spetta solo agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS, su domanda. Non esiste alcuna riduzione del 35% nella Gestione Separata né nelle casse professionali: chi te la promette ti sta dando un’informazione sbagliata.

Ricorda infine che i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfettario, prima di applicare l’imposta sostitutiva. È l’unica deduzione ammessa nel regime, e per questo va documentata con precisione.

Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027

Ecco la domanda che riceviamo più spesso: a chi va comunicato il passaggio? La risposta è rassicurante: a nessuno, in via preventiva. Per accedere al regime forfettario 2027 non serve presentare istanze, moduli o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Il regime è considerato quello naturale per chi possiede i requisiti.

L’accesso avviene per comportamento concludente: un’espressione tecnica che significa semplicemente comportarsi da forfettario. In concreto, dal 1° gennaio 2027 emetti fatture senza IVA con natura N2.2 e le diciture di legge, non liquidi più l’IVA periodica e non applichi la ritenuta d’acconto. La scelta viene poi formalizzata nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al primo anno di applicazione, quindi nella dichiarazione presentata nel 2028 per l’anno d’imposta 2027.

Chi in passato aveva optato volontariamente per il regime ordinario deve prestare attenzione a un vincolo: l’opzione per l’ordinario è vincolante per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca. Se hai esercitato l’opzione, verifica che il triennio minimo sia concluso prima di programmare il rientro nel regime forfettario. La gestione del quadro LM e delle opzioni è parte del servizio di assistenza per il Modello Redditi del nostro CAF.

Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?

Non esiste una risposta valida per tutti. Il regime forfettario 2027 conviene quasi sempre a chi ha costi ridotti, clientela privata, nessun dipendente e un volume d’affari stabile ben sotto gli 85.000 euro. In questi casi il risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria è netto, e si aggiunge la drastica semplificazione degli adempimenti: niente liquidazioni IVA periodiche, niente registri IVA, niente studi di settore o indici di affidabilità.

Il regime conviene molto meno, o non conviene affatto, in presenza di costi elevati (affitto del locale, merce, collaboratori), di investimenti programmati su cui si perderebbe la detrazione dell’IVA, di detrazioni familiari importanti o di clienti esteri che richiedono una gestione IVA articolata. Anche una rettifica IVA particolarmente pesante può ribaltare il calcolo nel breve periodo.

Il metodo corretto è uno solo: mettere a confronto, sugli stessi numeri, tre scenari — regime ordinario 2027, regime forfettario 2027 con rettifica IVA, forfettario differito al 2028. Solo il confronto sui tuoi dati reali dice quale strada conviene. È il lavoro che facciamo ogni autunno con decine di partite IVA del Friuli Venezia Giulia, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Domande frequenti sul regime forfettario 2027

Posso rateizzare la rettifica IVA dovuta per l’ingresso nel forfettario?

No. La rettifica IVA non si spalma su più annualità: si determina in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario e confluisce integralmente nel saldo annuale. Resta possibile utilizzare le ordinarie modalità di versamento del saldo IVA, compreso il differimento con la maggiorazione dello 0,40% mensile: il nostro ufficio valuta con te la soluzione più sostenibile.

Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio entro il 31 dicembre 2026?

No, nessuna comunicazione preventiva. Il regime forfettario 2027 si applica per comportamento concludente dal 1° gennaio e viene formalizzato nel quadro LM del Modello Redditi PF relativo al 2027. L’unica eccezione riguarda chi aveva optato per il regime ordinario ed è ancora vincolato al triennio minimo.

Cosa succede se ho beni ammortizzabili quasi completamente ammortizzati?

Se il periodo di osservazione di cinque anni dall’entrata in funzione (dieci per gli immobili) è già concluso al 31 dicembre 2026, non devi restituire nulla su quei beni. Se manca un solo anno, restituisci un quinto dell’IVA detratta. Per questo, quando i beni strumentali sono vicini alla scadenza del periodo, attendere un anno può ridurre sensibilmente il costo del passaggio.

Ho un lavoro dipendente da 33.000 euro lordi: posso accedere al regime forfettario 2027?

Dipende dalla Legge di Bilancio 2027. La soglia ordinaria dell’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è di 30.000 euro lordi; l’innalzamento a 35.000 euro è previsto per i soli anni 2025 e 2026 e, al momento, non risulta esteso al 2027. Con 33.000 euro di redditi 2026 rientreresti quindi solo se la proroga verrà confermata: meglio verificare a gennaio, prima di emettere la prima fattura senza IVA. Ricorda poi l’altra causa ostativa, quella sulla prevalenza: l’attività con partita IVA non deve essere rivolta prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.

Nel regime forfettario 2027 posso ancora detrarre le spese mediche o il mutuo?

Solo se possiedi altri redditi tassati a IRPEF, come un lavoro dipendente o una pensione. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base IRPEF, quindi non consente di utilizzare detrazioni e deduzioni. L’unica somma deducibile dal reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati.

Se supero gli 85.000 euro nel 2027 cosa succede?

Dipende da quanto superi. Tra 85.001 e 100.000 euro resti nel regime forfettario per tutto il 2027 ed esci dal 2028. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA, e il reddito dell’intero anno torna alla tassazione IRPEF ordinaria.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Vuoi sapere se il regime forfettario 2027 conviene davvero alla tua attività?

Il passaggio al regime forfettario 2027 si decide entro il 31 dicembre 2026: dopo, per un anno intero, non si torna indietro. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione, verifica requisiti e cause ostative, calcola la rettifica IVA e ti consegna il confronto tra regime ordinario e forfettario sui tuoi numeri reali, con un preventivo personalizzato e una valutazione gratuita iniziale.

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