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Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 71.12.30 e Obblighi Contabili

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario è la scelta fiscale più diffusa tra i geometri che aprono la partita IVA. Tasse ridotte, contabilità semplificata e meno adempimenti: sulla carta sembra la soluzione perfetta. Ma per un geometra ci sono alcune peculiarità importanti da conoscere, a partire dal codice ATECO 71.12.30 e dalla gestione della Cassa Geometri CIPAG, che funziona in modo diverso rispetto ad altri regimi previdenziali.

In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto ciò che devi sapere: requisiti di accesso, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente del 78%, i contributi CIPAG obbligatori anche in forfettario, gli obblighi contabili e un esempio pratico di calcolo delle tasse.

Regime forfettario 2026: requisiti e soglie

Il regime forfettario è accessibile a tutti i professionisti — compresi i geometri — che rispettano determinati requisiti fissati dalla legge (L. 190/2014 e successive modifiche). Ecco le condizioni principali per il 2026:

  • Ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi questa soglia nell’anno in corso, esci dal regime l’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rimane valida per il 2026. Se hai anche un contratto da dipendente o sei pensionato, controlla di non superare questo limite.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL con controllo diretto. Il regime è riservato agli imprenditori e professionisti individuali.
  • Nessun utilizzo di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, agenzie di viaggio).
  • Spese per personale non superiori a 20.000 euro lordi annui (collaboratori, soci, lavoratori a progetto).

Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi aprire — o mantenere — la tua partita IVA in regime forfettario.

Un dettaglio importante: il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta perdite retroattive. L’anno in cui superi il limite continui con le regole del forfettario; dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario.

Codice ATECO 71.12.30: coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 71.12.30 identifica le “Attività tecniche svolte da geometri”, cioè l’attività professionale tipica del geometra iscritto all’Albo. È il codice utilizzato per la maggior parte delle attività tecniche e di progettazione svolte da un geometra con partita IVA.

Nel regime forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente di redditività: una percentuale applicata ai compensi annui per calcolare il reddito imponibile. Per l’ATECO 71.12.30, che rientra nella macro-categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di intrattenimento”, il coefficiente è:

Categoria ATECOCodice specifico geometraCoefficiente di redditività
Attività professionali, scientifiche e tecniche71.12.3078%

In pratica: se in un anno fatturi 60.000 euro come geometra forfettario, il tuo reddito imponibile sarà il 78% di 60.000, ovvero 46.800 euro. Sulla base di questo importo calcolerai l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.

Il coefficiente tiene conto in modo forfettario — appunto — di tutti i costi che sostieni per la tua attività: software, strumenti di misura, trasferte, affitto dello studio. Non è possibile dedurre costi reali: ricevi una deduzione automatica pari al 22% del fatturato (100% – 78%).

Attenzione al codice ATECO corretto

Alcuni geometri utilizzano anche il codice 74.90.29 (altre attività tecniche) o il 71.11.00 (architetti e paesaggisti). In questi casi il coefficiente rimane comunque al 78%, poiché rientrano nella stessa macro-categoria professionale. Tuttavia, se svolgi attività differenti in modo prevalente, potresti dover aprire posizioni con codici multipli. In caso di dubbio, è opportuno verificare con il CAF o il proprio commercialista.

Per approfondire il tema della fatturazione elettronica specifica per i geometri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: iMateria Fattura Elettronica 2026: Guida Completa al Servizio dei Geometri.

Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario

Questo è il punto che più spesso genera confusione tra i geometri che scelgono il forfettario.

La Cassa di Previdenza dei Geometri è la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti). A differenza di altri professionisti — per esempio i consulenti o i programmatori privi di albo — il geometra iscritto all’albo NON versa alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente alla CIPAG.

Questa distinzione è fondamentale: nel regime forfettario, i contributi CIPAG non vengono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Continuano a essere dovuti separatamente, esattamente come se fossi in regime ordinario.

I contributi CIPAG 2026 per i geometri forfettari

La CIPAG prevede diverse voci contributive che devi versare come geometra libero professionista:

  • Contributo soggettivo: calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’imposta sostitutiva (il reddito imponibile forfettario). È il contributo principale per la costruzione della tua pensione futura. Le aliquote e i minimi vengono aggiornati annualmente dalla CIPAG.
  • Contributo integrativo (5%): questo contributo è calcolato sul volume di affari (il fatturato lordo), non sul reddito imponibile. La percentuale del 5% viene applicata su tutti i compensi fatturati. La CIPAG ti consente di addebitare questo 5% al cliente in fattura come rivalsa, esattamente come avviene per l’IVA nei regimi ordinari. Poiché i forfettari non applicano l’IVA, questa può essere l’unica maggiorazione che applichi in fattura.
  • Contributo di maternità: un importo fisso annuo, uguale per tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito. Viene versato una volta all’anno.
  • Contributo minimo: anche se il tuo reddito fosse zero o molto basso, devi versare i contributi minimi CIPAG stabiliti per l’anno in corso. Questo importo garantisce la copertura previdenziale minima.

Per i dettagli sulle aliquote e gli importi minimi CIPAG aggiornati al 2026, consulta la nostra guida specifica: Contributi CIPAG 2026: Aliquote, Minimi e Scadenze per Geometri.

I contributi CIPAG sono deducibili dal reddito forfettario?

Sì, ed è uno dei pochi vantaggi fiscali aggiuntivi di cui gode il geometra forfettario rispetto ad altri professionisti.

I contributi versati alla CIPAG sono integralmente deducibili dal reddito lordo forfettario (il 78% del fatturato) prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In pratica:

  • Calcoli il reddito imponibile forfettario (fatturato × 78%)
  • Sottrai i contributi CIPAG versati nell’anno
  • Applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%) sulla differenza

Questo meccanismo riduce in modo significativo la base imponibile fiscale e, di conseguenza, le tasse che devi pagare.

Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up

L’imposta sostitutiva è la tassa caratteristica del regime forfettario. Si chiama “sostitutiva” perché sostituisce in un’unica percentuale tutta una serie di imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente: IRPEF (l’imposta progressiva sul reddito), IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive) e le relative addizionali regionali e comunali.

Per i geometri forfettari esistono due aliquote possibili:

  • Aliquota ordinaria: 15%. Applicata a tutti i forfettari che non sono alle prime armi con la propria attività professionale.
  • Aliquota agevolata start-up: 5% per i primi 5 anni di attività. Si applica se apri una nuova attività e non hai mai esercitato la stessa professione nei 3 anni precedenti (come lavoratore dipendente o come titolare di partita IVA). Se, ad esempio, hai lavorato come geometra dipendente prima di aprire la partita IVA, non hai diritto all’aliquota del 5%.

Grazie all’aliquota agevolata del 5%, i primi cinque anni rappresentano il periodo più vantaggioso per un geometra che parte in proprio. È importante sfruttarli bene e pianificare la transizione al 15% al termine del periodo di vantaggio.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni di soglia di fatturato. Anche il geometra che fattura poche migliaia di euro all’anno deve emettere le proprie fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Per il geometra forfettario, la fattura elettronica ha alcune caratteristiche specifiche:

  • Nessuna IVA esposta: il geometra forfettario non è soggetto all’IVA. La fattura deve riportare la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Il codice natura IVA da indicare nel file XML è N2.2.
  • Nessuna ritenuta d’acconto: i clienti (anche se sono imprese o società) non devono applicare la ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. In fattura devi specificare: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”.
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: puoi — e in genere è opportuno — addebitare al cliente il 5% di rivalsa CIPAG. Questo importo non si aggiunge al reddito imponibile forfettario, ma va comunque versato alla Cassa.
  • Marca da bollo: se il compenso supera 77,47 euro (imponibile), la fattura deve riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro (codice tributo F24 per il pagamento telematico).

Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM

Uno dei vantaggi più apprezzati del forfettario è la drastica riduzione degli obblighi contabili. Non devi tenere la contabilità ordinaria, non devi registrare le fatture passive, non devi redigere un bilancio. Ecco cosa ti rimane:

  • Conservazione delle fatture emesse e ricevute: obbligatoria per 10 anni (in formato digitale, trattandosi di fatturazione elettronica). Non devi registrarle su un libro contabile, ma devi poterle esibire in caso di controllo.
  • Registro degli incassi e dei pagamenti: non è obbligatorio per legge nel regime forfettario, ma è fortemente consigliato per monitorare il fatturato e verificare di non avvicinarsi alla soglia degli 85.000 euro.
  • Nessun registro IVA: non essendo soggetto all’IVA, non hai l’obbligo di tenere il registro IVA acquisti e il registro IVA vendite.
  • Dichiarazione dei redditi — Quadro LM: una volta all’anno compili il Modello Redditi PF (non il 730, che è per i lavoratori dipendenti), specificamente il Quadro LM dedicato al regime forfettario. In questo quadro dichiari i compensi percepiti, applichi il coefficiente del 78%, deduci i contributi CIPAG e calcoli l’imposta sostitutiva.

Questa semplificazione è reale e significativa. Tuttavia non dimenticare che la dichiarazione dei redditi con il Quadro LM e la gestione dei versamenti CIPAG richiedono comunque attenzione. Un errore nel calcolo o nel versamento può comportare sanzioni.

Versamenti e scadenze principali

Come geometra forfettario, le scadenze fiscali che devi rispettare ogni anno sono:

  • Giugno/luglio: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto anno in corso (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
  • Novembre: secondo acconto imposta sostitutiva
  • Scadenze CIPAG: il contributo soggettivo si versa in concomitanza con i versamenti IRPEF (acconto e saldo); il contributo integrativo segue la stessa cadenza; il contributo di maternità ha una propria scadenza annuale definita dalla Cassa

Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario

Vediamo un esempio concreto per capire l’impatto fiscale del regime forfettario su un geometra. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo da 3 anni con partita IVA in forfettario (aliquota 15%), fatturi 50.000 euro nell’anno.

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo—50.000 €
Reddito imponibile forfettario (78%)50.000 × 78%39.000 €
Contributi CIPAG deducibili (stima soggettivo + maternità)—– 4.500 €
Base imponibile netta39.000 – 4.50034.500 €
Imposta sostitutiva 15%34.500 × 15%5.175 €
Contributo integrativo CIPAG 5% (a carico cliente)50.000 × 5%2.500 €

In questo scenario, Marco paga circa 5.175 euro di tasse (imposta sostitutiva) su 50.000 euro di fatturato, più i contributi CIPAG (soggettivi e integrativo). Il contributo integrativo del 5%, se addebitato ai clienti, non è un costo per Marco ma un flusso che raccoglie dai propri committenti e gira alla Cassa.

Nota: i contributi CIPAG indicati (4.500 euro) sono un valore esemplificativo. Gli importi esatti dipendono dall’anno di contribuzione, dalla fascia di reddito e dai minimi stabiliti annualmente dalla CIPAG.

Se Marco fosse invece un geometra alla sua prima partita IVA (avendo i requisiti per l’aliquota 5%), l’imposta sostitutiva scenderebbe a circa 1.725 euro — un risparmio di oltre 3.400 euro all’anno rispetto all’aliquota ordinaria.


Domande frequenti (FAQ)

Un geometra in forfettario deve iscriversi alla CIPAG?

Sì, l’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo alla Cassa di previdenza di categoria.

Il contributo integrativo CIPAG del 5% va aggiunto in fattura?

La rivalsa del 5% è facoltativa dal punto di vista contrattuale, ma di norma viene addebitata al cliente in fattura. Se non addebitata, il costo rimane a carico del geometra. La prassi standard è indicarla in fattura come voce separata rispetto all’onorario.

Posso usare il codice ATECO 71.12.30 se faccio anche perizie o stime immobiliari?

Dipende dall’attività prevalente. Le perizie e le stime immobiliari rientrano generalmente nel codice 71.12.30 se svolte nell’ambito dell’attività tecnica del geometra. Se invece l’attività di stima è del tutto autonoma e prevalente, potrebbe essere utile valutare un codice secondario. In ogni caso il coefficiente di redditività rimane al 78%.

Cosa succede se supero gli 85.000 euro di compensi nel 2026?

Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso del 2026, continui con il forfettario per tutto il 2026 ma dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro nel corso dello stesso anno, l’uscita è immediata e devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni dell’anno in corso.

Il geometra forfettario deve fare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Il geometra forfettario presenta il Modello Redditi PF (non il 730) compilando il Quadro LM. In questo quadro dichiara i compensi, applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi CIPAG e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno d’imposta.


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Puoi anche approfondire il tema sulla nostra guida completa: Partita IVA Geometra 2026: Guida Completa Regime Forfettario, CIPAG e Tasse.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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