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Tag Archivio per: regime forfettario geometra

Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Coordinatore Sicurezza Geometra 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare gli Incarichi CSP/CSE

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il coordinatore sicurezza geometra è oggi una delle figure più richieste nei cantieri italiani: quando in un’opera edile opera più di un’impresa, il committente deve nominare un coordinatore per la progettazione (CSP) e un coordinatore per l’esecuzione (CSE), e il geometra libero professionista è spesso il tecnico che riceve questo incarico. Diventare coordinatore sicurezza geometra, però, non significa solo superare il corso di 120 ore previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008: significa anche mantenere valida l’abilitazione con l’aggiornamento quinquennale di 40 ore e, soprattutto, saper fatturare correttamente ogni incarico.

È proprio qui che nascono i problemi più frequenti che vediamo allo sportello: codice ATECO sbagliato, contributo integrativo CIPAG dimenticato, ritenuta d’acconto applicata quando non doveva esserlo. In questa guida ci concentriamo sul taglio operativo e fiscale per il geometra: chi può fare il coordinatore della sicurezza, quali incarichi può cumulare nello stesso cantiere e come emettere una fattura corretta nel 2026, sia in regime forfettario sia in regime ordinario.

📘 Questo articolo fa parte della guida completa al Coordinatore della Sicurezza CSP/CSE. Per un quadro generale su requisiti, corso 120 ore e differenza tra CSP e CSE valido per tutte le professioni tecniche, leggi anche: Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’Incarico.

Indice dei contenuti

  • Requisiti per il coordinatore sicurezza geometra: cosa chiede l’art. 98
  • Corso 120 ore: il passaggio obbligato per il geometra
  • Aggiornamento 40 ore: la scadenza che fa perdere l’abilitazione
  • Coordinatore sicurezza geometra e direzione lavori: incarichi cumulabili?
  • Come fattura il coordinatore sicurezza geometra: ATECO, CIPAG e ritenuta
  • Forfettario o ordinario: cosa conviene al geometra nel 2026
  • Esempio pratico di fattura per un incarico CSE
  • Errori più frequenti del geometra che fattura incarichi di sicurezza
  • Domande frequenti sul coordinatore sicurezza geometra

Requisiti per il coordinatore sicurezza geometra: cosa chiede l’art. 98

Per diventare coordinatore sicurezza geometra non basta essere iscritti all’Albo. L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti un requisito che distingue i diplomati tecnici dai laureati: il geometra in possesso del diploma deve dimostrare di aver svolto attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. Il periodo è più lungo rispetto a chi possiede una laurea magistrale in ingegneria o architettura, a cui è richiesto un solo anno, e a chi possiede una laurea triennale, a cui sono richiesti due anni.

Tradotto in parole semplici: la norma riconosce che l’esperienza di cantiere è parte integrante della competenza. Per il geometra il percorso tipico è quindi questo:

  • Diploma di geometra (o titolo equipollente riconosciuto)
  • Tre anni di attività documentata nel settore delle costruzioni
  • Attestato del corso 120 ore conforme all’Allegato XIV con verifica finale di apprendimento
  • Aggiornamento quinquennale di 40 ore per mantenere valida l’abilitazione
  • Iscrizione all’Albo dei Geometri e copertura assicurativa professionale

Un chiarimento utile: l’iscrizione all’Albo non è di per sé il titolo abilitante al ruolo di CSP/CSE, ma è il presupposto per esercitare la libera professione e per assumere l’incarico nei limiti delle competenze previste per la categoria. In altre parole, abilitazione alla sicurezza e competenza professionale sull’opera viaggiano su due binari diversi e devono essere entrambe presenti. Prima di accettare un incarico su un cantiere complesso, il geometra deve quindi verificare non solo di avere l’attestato in corso di validità, ma anche che l’opera rientri nelle proprie competenze tecniche.

Corso 120 ore: il passaggio obbligato per il geometra

Il corso di 120 ore previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 è il titolo che apre la porta all’incarico di coordinatore della sicurezza. Nel dettaglio generale del programma non entriamo, perché lo trovi già nella guida pillar linkata sopra: qui ci interessa l’aspetto pratico per il geometra.

Il corso è quasi sempre organizzato dal Collegio dei Geometri provinciale o da enti bilaterali del settore edile, prevede una parte teorica normativa, una parte tecnica sui rischi di cantiere, una parte metodologica sulla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e una verifica finale di apprendimento obbligatoria. Senza quella verifica l’attestato non è valido. Due aspetti che il geometra libero professionista deve tenere a mente:

  • Il costo del corso e dell’aggiornamento è una spesa di formazione professionale: in regime ordinario è generalmente deducibile secondo le regole del reddito di lavoro autonomo, mentre nel forfettario non è deducibile perché i costi sono già forfettizzati.
  • I crediti formativi del corso possono valere anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio dell’Albo, ma le due contabilità formative restano distinte: non dare per scontato che una copra automaticamente l’altra.

Conservare l’attestato, le fatture del corso e il registro delle presenze è importante: in caso di controllo in cantiere da parte degli organi di vigilanza, il coordinatore sicurezza geometra deve poter dimostrare immediatamente la validità della propria abilitazione.

Aggiornamento 40 ore: la scadenza che fa perdere l’abilitazione

L’aggiornamento quinquennale di 40 ore è l’adempimento che più spesso mette in difficoltà il geometra, perché la scadenza arriva silenziosamente e, se non rispettata, comporta la perdita dell’abilitazione a svolgere l’incarico di CSP/CSE. Non si tratta di un consiglio: è un obbligo previsto dall’Allegato XIV, che impone 40 ore di aggiornamento nell’arco di cinque anni dalla data dell’attestato o dell’ultimo aggiornamento.

Il vantaggio è che le 40 ore possono essere spalmate nel quinquennio: molti professionisti scelgono di fare 8 ore l’anno, così da non trovarsi all’ultimo momento a dover recuperare l’intero monte ore. Un geometra che si accorge in ritardo della scadenza rischia infatti di dover rinunciare a incarichi già in corso, con conseguenze anche sul piano della responsabilità verso il committente.

Sul piano pratico, il consiglio è di annotare la scadenza dell’attestato insieme alle altre scadenze professionali: rinnovo della polizza RC professionale, quota annuale di iscrizione all’Albo, versamenti alla CIPAG e scadenze fiscali. Se gestisci la contabilità con l’assistenza di un professionista, chiedi che queste date entrino nello scadenzario: è il modo più semplice per non perdere l’abilitazione per una dimenticanza.

Coordinatore sicurezza geometra e direzione lavori: incarichi cumulabili?

È la domanda che ogni coordinatore sicurezza geometra si pone almeno una volta: posso essere contemporaneamente progettista, direttore dei lavori e CSE nello stesso cantiere? La risposta richiede attenzione, perché la normativa distingue tra ruoli vietati e ruoli semplicemente delicati.

Il divieto espresso riguarda il rapporto con le imprese: il D.Lgs. 81/2008, nella parte che definisce la figura del coordinatore per l’esecuzione, esclude che l’incarico possa essere assunto dal datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. La ragione è intuitiva: chi deve controllare il rispetto delle misure di sicurezza non può essere la stessa persona che dirige l’impresa controllata.

Diverso è il caso del cumulo con progettazione e direzione lavori, incarichi che nella pratica professionale il geometra assume frequentemente insieme al coordinamento. Generalmente questi ruoli sono considerati cumulabili, purché il professionista sia indipendente dalle imprese e possa svolgere concretamente entrambe le funzioni, garantendo la presenza in cantiere richiesta dal ruolo di CSE. Trattandosi di una materia in cui la giurisprudenza ha assunto posizioni articolate, prima di accettare un cumulo di incarichi su un cantiere di dimensioni rilevanti è opportuno un confronto con il proprio Collegio professionale e con la compagnia assicurativa, per verificare che la polizza copra tutte le funzioni assunte.

Un aspetto che spesso sfugge è quello fiscale e contrattuale: se assumi più incarichi nello stesso cantiere, è fortemente consigliabile far risultare in modo distinto i compensi per ciascun ruolo, sia nella lettera d’incarico sia in fattura. Serve a tutelarti in caso di contestazione e a dimostrare il reale contenuto della prestazione.

Come fattura il coordinatore sicurezza geometra: ATECO, CIPAG e ritenuta

Arriviamo al cuore pratico dell’articolo. L’incarico di CSP/CSE svolto dal geometra libero professionista genera un reddito di lavoro autonomo e va fatturato come qualsiasi altra prestazione tecnica: non esiste un regime speciale per la sicurezza cantieri. Quello che cambia sono gli elementi che devono comparire nel documento.

Codice ATECO corretto: 71.12.30

Il codice da utilizzare è il 71.12.30, corrispondente alle attività tecniche svolte da geometri. Una buona notizia: con il passaggio alla nuova classificazione ATECO 2025 il codice del geometra non è cambiato: era 71.12.30 nella precedente ATECO 2007 e resta 71.12.30 nella nuova ATECO 2025. La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è operativa per gli adempimenti verso l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte.

⚠️ Attenzione a non confondere il codice: il 71.12.20 della precedente ATECO 2007 è un codice diverso e non identifica l’attività tecnica del geometra. Un codice errato può creare problemi in fase di controllo e, nel regime forfettario, portare all’applicazione di un coefficiente di redditività sbagliato. Se hai il dubbio di avere un ATECO non corretto sulla tua posizione IVA, è il caso di farlo verificare prima della prossima dichiarazione.

Contributo integrativo CIPAG in fattura

Il geometra libero professionista è iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri). La Cassa prevede due contributi diversi, ed è fondamentale non confonderli:

  • Contributo soggettivo: calcolato in percentuale sul reddito professionale netto (pari al 20% fino a 183.550 euro e al 3,5% sulla parte eccedente, secondo la contribuzione CIPAG 2026, con un contributo minimo annuo stabilito ogni anno dalla Cassa). Lo paghi tu, non si addebita in fattura.
  • Contributo integrativo: pari al 5% del corrispettivo, si addebita in fattura al committente e viene poi riversato alla Cassa. È una rivalsa: in pratica il costo è a carico del cliente, tu fai da tramite.

Il contributo integrativo ha una caratteristica importante: non concorre a formare il reddito professionale, quindi non va considerato come compenso ai fini delle imposte. Attenzione anche alla soglia dell’85.000 euro del forfettario: il contributo integrativo, essendo addebitato in rivalsa e non costituendo compenso, generalmente non rileva ai fini del limite. Un dettaglio che, su volumi vicini alla soglia, può fare la differenza.

Ritenuta d’acconto 20%: quando si applica

La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che il committente trattiene dal tuo compenso e versa allo Stato per tuo conto. Per i redditi di lavoro autonomo l’aliquota è del 20%, ma si applica solo se il committente è un sostituto d’imposta. Vediamo i casi concreti in cui si trova il coordinatore sicurezza geometra:

  • Committente privato persona fisica (il classico proprietario che ristruttura casa): non è sostituto d’imposta, quindi nessuna ritenuta.
  • Impresa, società, condominio o Pubblica Amministrazione: sono sostituti d’imposta, quindi la ritenuta del 20% si applica (salvo il caso del forfettario, vedi sotto).
  • Geometra in regime forfettario: non subisce mai la ritenuta, qualunque sia il committente, perché il regime prevede l’esclusione. In fattura va indicata l’apposita dicitura.

Da ricordare: la ritenuta, quando dovuta, si calcola sul compenso e non sul contributo integrativo CIPAG. È uno degli errori più comuni che troviamo nelle fatture che ci vengono portate in revisione.

Fattura elettronica via SdI

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi: il documento va trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture senza IVA (tipiche del forfettario) superiori a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro, che può essere addebitata al committente se previsto nell’accordo. Se non hai ancora un gestionale, il nostro consiglio è di sceglierne uno che gestisca automaticamente bollo, contributo integrativo e riepiloghi per la dichiarazione: ti risparmia molti errori.

Forfettario o ordinario: cosa conviene al geometra nel 2026

Molti geometri che iniziano a prendere incarichi di coordinamento della sicurezza si trovano davanti al bivio: restare nel regime forfettario o passare al regime ordinario? Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono numeri precisi da cui partire.

Nel regime forfettario 2026 il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro annui. Se durante l’anno superi i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, già nell’anno in corso; tra 85.000 e 100.000 l’uscita scatta invece dall’anno successivo. Un altro limite spesso decisivo per chi fa il geometra come seconda attività: se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, il forfettario non è accessibile (soglia confermata per il 2025 e il 2026).

Nel forfettario il reddito non si calcola sottraendo le spese, ma applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. In pratica il Fisco presume che il 22% dei tuoi compensi siano costi, indipendentemente da quanto hai realmente speso. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali CIPAG effettivamente versati, si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività in presenza dei requisiti di legge.

Quando conviene l’uno o l’altro? In estrema sintesi:

  • Forfettario: ideale per il geometra con costi reali bassi (poca struttura, nessun dipendente, spese contenute), che lavora prevalentemente con privati e che sta comodamente sotto gli 85.000 euro.
  • Ordinario: più adatto quando hai costi elevati e documentabili (ufficio, collaboratori, software, auto, polizze, formazione continua), perché in quel caso dedurre le spese reali batte il coefficiente forfettario del 78%.
  • Ordinario anche quando il volume d’affari è in crescita stabile e lavori molto con imprese e PA, che spesso preferiscono ricevere fatture con IVA detraibile.

Un’analisi seria richiede di mettere sul tavolo i tuoi numeri reali: compensi attesi, costi, contributi CIPAG, eventuali altri redditi e detrazioni fiscali a cui avresti diritto (e che nel forfettario, in assenza di altri redditi IRPEF, rischi di perdere). Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questa simulazione comparativa prima di scegliere il regime, sia per chi deve aprire la partita IVA sia per chi valuta un cambio di regime.

Esempio pratico di fattura per un incarico CSE

Vediamo il caso di Marco, geometra a Udine, che riceve l’incarico di coordinatore per l’esecuzione in un cantiere di ristrutturazione. Il compenso pattuito è di 5.000 euro. Ecco come cambia la fattura a seconda del regime e del committente.

Geometra in regime forfettario, committente privato

  • Compenso professionale CSE: 5.000,00 euro
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: 250,00 euro
  • IVA: non applicata (operazione in franchigia, regime forfettario)
  • Ritenuta d’acconto: non applicata (forfettario)
  • Totale fattura: 5.250,00 euro (più imposta di bollo da 2 euro, se addebitata)

Ai fini delle imposte Marco considererà solo i 5.000 euro di compenso: applicando il coefficiente del 78% ottiene un reddito di 3.900 euro, dal quale sottrarrà i contributi CIPAG versati nell’anno prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

Geometra in regime ordinario, committente impresa

  • Compenso professionale CSE: 5.000,00 euro
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: 250,00 euro
  • Imponibile IVA: 5.250,00 euro — IVA 22%: 1.155,00 euro
  • Totale documento: 6.405,00 euro
  • Ritenuta d’acconto 20% sul compenso di 5.000 euro: 1.000,00 euro
  • Netto a pagare: 5.405,00 euro

Nota la differenza chiave: la ritenuta si calcola sui 5.000 euro di compenso e non sui 5.250 comprensivi di contributo integrativo. Se il committente fosse un privato, invece, la ritenuta non andrebbe applicata e l’incasso sarebbe pieno. Gli importi degli esempi sono puramente indicativi e servono solo a illustrare il meccanismo di calcolo.

Errori più frequenti del geometra che fattura incarichi di sicurezza

Dall’esperienza allo sportello, questi sono gli scivoloni che vediamo più spesso nelle fatture del coordinatore sicurezza geometra. Sono tutti evitabili con un minimo di attenzione:

  • Dimenticare il contributo integrativo CIPAG: chi non lo addebita in fattura se lo ritrova a proprio carico al momento del versamento alla Cassa. È denaro perso.
  • Applicare la ritenuta sull’intero importo compreso il contributo integrativo: si incassa meno del dovuto e si complica la riconciliazione con la Certificazione Unica.
  • Subire la ritenuta pur essendo forfettari: succede quando manca la dicitura in fattura e il committente trattiene per prudenza.
  • Usare un codice ATECO errato (il classico scambio con il 71.12.20 della precedente ATECO 2007), con impatto sul coefficiente di redditività.
  • Non distinguere i compensi quando nello stesso cantiere si è anche progettista o direttore lavori.
  • Trascurare l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA sopra i 77,47 euro.

Ogni errore in fattura si trascina poi nel Modello Redditi e nei versamenti alla Cassa. Per questo, se gestisci incarichi ricorrenti di CSP/CSE, conviene impostare una volta per tutte un modello di fattura corretto e farlo validare da un professionista. Vale anche per gli altri adempimenti che il geometra gestisce per i clienti, come la pratica ENEA nelle ristrutturazioni: fatturazione ordinata oggi significa dichiarazione serena domani.

Domande frequenti sul coordinatore sicurezza geometra

Quanti anni di esperienza servono a un geometra diplomato per fare il CSP/CSE?

L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 richiede al geometra diplomato l’attestazione di almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, oltre all’attestato del corso di 120 ore. Per i laureati magistrali in ingegneria o architettura il periodo richiesto è di un anno, per i laureati triennali di due anni.

Cosa succede se salto l’aggiornamento di 40 ore?

Il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento nel quinquennio comporta la perdita dell’abilitazione a svolgere le funzioni di CSP/CSE: non potrai assumere nuovi incarichi e dovrai regolarizzare la posizione formativa. È una scadenza da monitorare con la stessa attenzione che dedichi alle scadenze fiscali.

Il geometra forfettario deve applicare la ritenuta d’acconto sugli incarichi CSE?

No. Chi opera in regime forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%, indipendentemente dal fatto che il committente sia un privato, un’impresa o la Pubblica Amministrazione. In fattura va inserita la dicitura che segnala l’esclusione, altrimenti il committente potrebbe trattenerla comunque.

Qual è il codice ATECO corretto per il geometra nel 2026?

Il codice è 71.12.30, invariato nel passaggio dalla vecchia classificazione alla nuova ATECO 2025, vigente dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Non va confuso con il 71.12.20 della precedente ATECO 2007, che identifica un’attività diversa. Il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario è del 78%.

Il contributo integrativo CIPAG rientra nel limite degli 85.000 euro?

Il contributo integrativo del 5% è addebitato in rivalsa al committente e non costituisce compenso professionale: generalmente non rileva ai fini del limite di 85.000 euro del forfettario né ai fini della determinazione del reddito. Se sei vicino alla soglia, però, è prudente far verificare il calcolo prima della fine dell’anno.

Un geometra può essere CSE e direttore dei lavori nello stesso cantiere?

Generalmente sì, purché il professionista sia indipendente dalle imprese coinvolte e possa garantire lo svolgimento effettivo di entrambe le funzioni. È invece escluso che il CSE coincida con il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, con un suo dipendente o con l’RSPP da lui designato. Data la delicatezza del tema, verifica sempre con il tuo Collegio e con la polizza professionale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Gestiamo noi la parte fiscale, tu pensa al cantiere

Il coordinatore sicurezza geometra ha già abbastanza responsabilità in cantiere: la gestione della partita IVA, la scelta tra forfettario e ordinario, i versamenti CIPAG e la fatturazione degli incarichi CSP/CSE possono essere affidati a chi lo fa di mestiere. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i geometri liberi professionisti dall’apertura della posizione fino alla dichiarazione annuale, con un preventivo personalizzato costruito sul tuo reale volume di attività.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra e la fatturazione degli incarichi di coordinamento della sicurezza? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia. Contattaci per fissare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Se invece stai cercando solo un software di fatturazione elettronica semplice da usare per emettere le tue fatture con contributo integrativo e bollo già impostati, puoi dare un’occhiata a fatturazioneitalia.it.

Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 11:00:002026-09-17 09:35:23Coordinatore Sicurezza Geometra 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare gli Incarichi CSP/CSE
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 711220 e Obblighi Contabili

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario è la scelta fiscale più diffusa tra i geometri che aprono la partita IVA. Tasse ridotte, contabilità semplificata e meno adempimenti: sulla carta sembra la soluzione perfetta. Ma per un geometra ci sono alcune peculiarità importanti da conoscere, a partire dal codice ATECO 711220 e dalla gestione della Cassa Geometri CIPAG, che funziona in modo diverso rispetto ad altri regimi previdenziali.

In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto ciò che devi sapere: requisiti di accesso, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente del 78%, i contributi CIPAG obbligatori anche in forfettario, gli obblighi contabili e un esempio pratico di calcolo delle tasse.

Indice dei contenuti

  • Regime forfettario 2026: requisiti e soglie
  • Codice ATECO 711220: coefficiente di redditività 78%
  • Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario
  • Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up
  • Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024
  • Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM
  • Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario
  • Domande frequenti (FAQ)

Regime forfettario 2026: requisiti e soglie

Il regime forfettario è accessibile a tutti i professionisti — compresi i geometri — che rispettano determinati requisiti fissati dalla legge (L. 190/2014 e successive modifiche). Ecco le condizioni principali per il 2026:

  • Ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi questa soglia nell’anno in corso, esci dal regime l’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rimane valida per il 2026. Se hai anche un contratto da dipendente o sei pensionato, controlla di non superare questo limite.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL con controllo diretto. Il regime è riservato agli imprenditori e professionisti individuali.
  • Nessun utilizzo di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, agenzie di viaggio).
  • Spese per personale non superiori a 20.000 euro lordi annui (collaboratori, soci, lavoratori a progetto).

Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi aprire — o mantenere — la tua partita IVA in regime forfettario.

Un dettaglio importante: il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta perdite retroattive. L’anno in cui superi il limite continui con le regole del forfettario; dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario.

Codice ATECO 711220: coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 711220 identifica l’attività di “Servizi di ingegneria, di integrazione di sistemi e collaudo”, nella quale rientrano i geometri liberi professionisti. È il codice utilizzato per la maggior parte delle attività tecniche e di progettazione svolte da un geometra con partita IVA.

Nel regime forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente di redditività: una percentuale applicata ai compensi annui per calcolare il reddito imponibile. Per l’ATECO 711220, che rientra nella macro-categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di intrattenimento”, il coefficiente è:

Categoria ATECOCodice specifico geometraCoefficiente di redditività
Attività professionali, scientifiche e tecniche71122078%

In pratica: se in un anno fatturi 60.000 euro come geometra forfettario, il tuo reddito imponibile sarà il 78% di 60.000, ovvero 46.800 euro. Sulla base di questo importo calcolerai l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.

Il coefficiente tiene conto in modo forfettario — appunto — di tutti i costi che sostieni per la tua attività: software, strumenti di misura, trasferte, affitto dello studio. Non è possibile dedurre costi reali: ricevi una deduzione automatica pari al 22% del fatturato (100% – 78%).

Attenzione al codice ATECO corretto

Alcuni geometri utilizzano anche il codice 74.90.29 (altre attività tecniche) o il 71.11.00 (architetti e paesaggisti). In questi casi il coefficiente rimane comunque al 78%, poiché rientrano nella stessa macro-categoria professionale. Tuttavia, se svolgi attività differenti in modo prevalente, potresti dover aprire posizioni con codici multipli. In caso di dubbio, è opportuno verificare con il CAF o il proprio commercialista.

Per approfondire il tema della fatturazione elettronica specifica per i geometri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: iMateria Fattura Elettronica 2026: Guida Completa al Servizio dei Geometri.

Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario

Questo è il punto che più spesso genera confusione tra i geometri che scelgono il forfettario.

La Cassa di Previdenza dei Geometri è la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti). A differenza di altri professionisti — per esempio i consulenti o i programmatori privi di albo — il geometra iscritto all’albo NON versa alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente alla CIPAG.

Questa distinzione è fondamentale: nel regime forfettario, i contributi CIPAG non vengono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Continuano a essere dovuti separatamente, esattamente come se fossi in regime ordinario.

I contributi CIPAG 2026 per i geometri forfettari

La CIPAG prevede diverse voci contributive che devi versare come geometra libero professionista:

  • Contributo soggettivo: calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’imposta sostitutiva (il reddito imponibile forfettario). È il contributo principale per la costruzione della tua pensione futura. Le aliquote e i minimi vengono aggiornati annualmente dalla CIPAG.
  • Contributo integrativo (5%): questo contributo è calcolato sul volume di affari (il fatturato lordo), non sul reddito imponibile. La percentuale del 5% viene applicata su tutti i compensi fatturati. La CIPAG ti consente di addebitare questo 5% al cliente in fattura come rivalsa, esattamente come avviene per l’IVA nei regimi ordinari. Poiché i forfettari non applicano l’IVA, questa può essere l’unica maggiorazione che applichi in fattura.
  • Contributo di maternità: un importo fisso annuo, uguale per tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito. Viene versato una volta all’anno.
  • Contributo minimo: anche se il tuo reddito fosse zero o molto basso, devi versare i contributi minimi CIPAG stabiliti per l’anno in corso. Questo importo garantisce la copertura previdenziale minima.

Per i dettagli sulle aliquote e gli importi minimi CIPAG aggiornati al 2026, consulta la nostra guida specifica: Contributi CIPAG 2026: Aliquote, Minimi e Scadenze per Geometri.

I contributi CIPAG sono deducibili dal reddito forfettario?

Sì, ed è uno dei pochi vantaggi fiscali aggiuntivi di cui gode il geometra forfettario rispetto ad altri professionisti.

I contributi versati alla CIPAG sono integralmente deducibili dal reddito lordo forfettario (il 78% del fatturato) prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In pratica:

  • Calcoli il reddito imponibile forfettario (fatturato × 78%)
  • Sottrai i contributi CIPAG versati nell’anno
  • Applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%) sulla differenza

Questo meccanismo riduce in modo significativo la base imponibile fiscale e, di conseguenza, le tasse che devi pagare.

Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up

L’imposta sostitutiva è la tassa caratteristica del regime forfettario. Si chiama “sostitutiva” perché sostituisce in un’unica percentuale tutta una serie di imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente: IRPEF (l’imposta progressiva sul reddito), IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive) e le relative addizionali regionali e comunali.

Per i geometri forfettari esistono due aliquote possibili:

  • Aliquota ordinaria: 15%. Applicata a tutti i forfettari che non sono alle prime armi con la propria attività professionale.
  • Aliquota agevolata start-up: 5% per i primi 5 anni di attività. Si applica se apri una nuova attività e non hai mai esercitato la stessa professione nei 3 anni precedenti (come lavoratore dipendente o come titolare di partita IVA). Se, ad esempio, hai lavorato come geometra dipendente prima di aprire la partita IVA, non hai diritto all’aliquota del 5%.

Grazie all’aliquota agevolata del 5%, i primi cinque anni rappresentano il periodo più vantaggioso per un geometra che parte in proprio. È importante sfruttarli bene e pianificare la transizione al 15% al termine del periodo di vantaggio.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni di soglia di fatturato. Anche il geometra che fattura poche migliaia di euro all’anno deve emettere le proprie fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Per il geometra forfettario, la fattura elettronica ha alcune caratteristiche specifiche:

  • Nessuna IVA esposta: il geometra forfettario non è soggetto all’IVA. La fattura deve riportare la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Il codice natura IVA da indicare nel file XML è N2.2.
  • Nessuna ritenuta d’acconto: i clienti (anche se sono imprese o società) non devono applicare la ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. In fattura devi specificare: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”.
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: puoi — e in genere è opportuno — addebitare al cliente il 5% di rivalsa CIPAG. Questo importo non si aggiunge al reddito imponibile forfettario, ma va comunque versato alla Cassa.
  • Marca da bollo: se il compenso supera 77,47 euro (imponibile), la fattura deve riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro (codice tributo F24 per il pagamento telematico).

Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM

Uno dei vantaggi più apprezzati del forfettario è la drastica riduzione degli obblighi contabili. Non devi tenere la contabilità ordinaria, non devi registrare le fatture passive, non devi redigere un bilancio. Ecco cosa ti rimane:

  • Conservazione delle fatture emesse e ricevute: obbligatoria per 10 anni (in formato digitale, trattandosi di fatturazione elettronica). Non devi registrarle su un libro contabile, ma devi poterle esibire in caso di controllo.
  • Registro degli incassi e dei pagamenti: non è obbligatorio per legge nel regime forfettario, ma è fortemente consigliato per monitorare il fatturato e verificare di non avvicinarsi alla soglia degli 85.000 euro.
  • Nessun registro IVA: non essendo soggetto all’IVA, non hai l’obbligo di tenere il registro IVA acquisti e il registro IVA vendite.
  • Dichiarazione dei redditi — Quadro LM: una volta all’anno compili il Modello Redditi PF (non il 730, che è per i lavoratori dipendenti), specificamente il Quadro LM dedicato al regime forfettario. In questo quadro dichiari i compensi percepiti, applichi il coefficiente del 78%, deduci i contributi CIPAG e calcoli l’imposta sostitutiva.

Questa semplificazione è reale e significativa. Tuttavia non dimenticare che la dichiarazione dei redditi con il Quadro LM e la gestione dei versamenti CIPAG richiedono comunque attenzione. Un errore nel calcolo o nel versamento può comportare sanzioni.

Versamenti e scadenze principali

Come geometra forfettario, le scadenze fiscali che devi rispettare ogni anno sono:

  • Giugno/luglio: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto anno in corso (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
  • Novembre: secondo acconto imposta sostitutiva
  • Scadenze CIPAG: il contributo soggettivo si versa in concomitanza con i versamenti IRPEF (acconto e saldo); il contributo integrativo segue la stessa cadenza; il contributo di maternità ha una propria scadenza annuale definita dalla Cassa

Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario

Vediamo un esempio concreto per capire l’impatto fiscale del regime forfettario su un geometra. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo da 3 anni con partita IVA in forfettario (aliquota 15%), fatturi 50.000 euro nell’anno.

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo—50.000 €
Reddito imponibile forfettario (78%)50.000 × 78%39.000 €
Contributi CIPAG deducibili (stima soggettivo + maternità)—– 4.500 €
Base imponibile netta39.000 – 4.50034.500 €
Imposta sostitutiva 15%34.500 × 15%5.175 €
Contributo integrativo CIPAG 5% (a carico cliente)50.000 × 5%2.500 €

In questo scenario, Marco paga circa 5.175 euro di tasse (imposta sostitutiva) su 50.000 euro di fatturato, più i contributi CIPAG (soggettivi e integrativo). Il contributo integrativo del 5%, se addebitato ai clienti, non è un costo per Marco ma un flusso che raccoglie dai propri committenti e gira alla Cassa.

Nota: i contributi CIPAG indicati (4.500 euro) sono un valore esemplificativo. Gli importi esatti dipendono dall’anno di contribuzione, dalla fascia di reddito e dai minimi stabiliti annualmente dalla CIPAG.

Se Marco fosse invece un geometra alla sua prima partita IVA (avendo i requisiti per l’aliquota 5%), l’imposta sostitutiva scenderebbe a circa 1.725 euro — un risparmio di oltre 3.400 euro all’anno rispetto all’aliquota ordinaria.


Domande frequenti (FAQ)

Un geometra in forfettario deve iscriversi alla CIPAG?

Sì, l’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo alla Cassa di previdenza di categoria.

Il contributo integrativo CIPAG del 5% va aggiunto in fattura?

La rivalsa del 5% è facoltativa dal punto di vista contrattuale, ma di norma viene addebitata al cliente in fattura. Se non addebitata, il costo rimane a carico del geometra. La prassi standard è indicarla in fattura come voce separata rispetto all’onorario.

Posso usare il codice ATECO 71.12.20 se faccio anche perizie o stime immobiliari?

Dipende dall’attività prevalente. Le perizie e le stime immobiliari rientrano generalmente nel codice 71.12.20 se svolte nell’ambito dell’attività tecnica del geometra. Se invece l’attività di stima è del tutto autonoma e prevalente, potrebbe essere utile valutare un codice secondario. In ogni caso il coefficiente di redditività rimane al 78%.

Cosa succede se supero gli 85.000 euro di compensi nel 2026?

Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso del 2026, continui con il forfettario per tutto il 2026 ma dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro nel corso dello stesso anno, l’uscita è immediata e devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni dell’anno in corso.

Il geometra forfettario deve fare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Il geometra forfettario presenta il Modello Redditi PF (non il 730) compilando il Quadro LM. In questo quadro dichiara i compensi, applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi CIPAG e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno d’imposta.


Vuoi aprire la partita IVA come geometra o verificare la convenienza del forfettario?

La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi CIPAG e la compilazione del Quadro LM richiedono attenzione e competenza. Centro Fiscale ti affianca dalla apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, con un preventivo personalizzato basato sulla tua situazione specifica.

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Puoi anche approfondire il tema sulla nostra guida completa: Partita IVA Geometra 2026: Guida Completa Regime Forfettario, CIPAG e Tasse.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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