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Tag Archivio per: codice ateco geometra

Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e Fattura

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il geometra amministratore di condominio è una figura sempre più diffusa in Italia, e non per caso: chi conosce gli edifici, gli impianti e le pratiche edilizie ha una marcia in più nella gestione di uno stabile. Passare dalla libera professione tecnica alla doppia attività di geometra e amministratore, però, non è solo una questione di competenze: bisogna mettere in ordine il codice ATECO, capire come cambiano i contributi CIPAG e sapere esattamente come emettere la fattura al condominio.

In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici, tutto ciò che serve sapere: i requisiti di legge previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’aggiunta di un ATECO secondario sulla stessa partita IVA, il calcolo del contributo soggettivo e integrativo CIPAG, la ritenuta d’acconto del 20% operata dal condominio e le differenze quando si lavora in regime forfettario.

L’obiettivo è arrivare in fondo con le idee chiare su come il geometra amministratore di condominio deve organizzare fisco, previdenza e fatturazione, evitando gli errori che nella pratica costano di più: contributi calcolati per difetto, ritenute applicate quando non sono dovute e superamento involontario delle soglie del forfettario.

Indice dei contenuti

  • Perché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturale
  • Requisiti normativi per diventare amministratore di condominio
  • Doppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondario
  • CIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominio
  • Fattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CU
  • Regime forfettario e amministrazione condominiale
  • Il compenso dell’amministratore: preventivo e nomina
  • Adempimenti e responsabilità dell’amministratore
  • Errori frequenti del geometra amministratore di condominio
  • Domande frequenti sul geometra amministratore di condominio

Perché il geometra amministratore di condominio è una scelta naturale

Il geometra amministratore di condominio parte con un vantaggio competitivo evidente. Amministrare un edificio significa occuparsi ogni giorno di manutenzioni, facciate, tetti, impianti termici, sicurezza, pratiche edilizie e rapporti con le imprese. Sono esattamente i temi su cui un geometra ha formazione e pratica quotidiana.

Immagina un condominio che deve rifare il cappotto termico o sostituire la centrale termica: un amministratore con competenze tecniche sa leggere un computo metrico, valutare un preventivo, riconoscere una lavorazione fatta male e dialogare con il direttore dei lavori senza intermediari. Per l’assemblea questo si traduce in minori rischi e decisioni più consapevoli.

C’è poi un aspetto economico: l’amministrazione condominiale genera ricavi ricorrenti e programmabili, mentre la libera professione tecnica vive di incarichi discontinui. Molti professionisti scelgono la doppia attività proprio per stabilizzare il fatturato. Le attività tipiche che il geometra può integrare sono:

  • gestione amministrativa e contabile dello stabile (rendiconto, riparti, riscossione quote);
  • convocazione e gestione delle assemblee con relativi verbali;
  • coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • gestione dei rapporti con fornitori, imprese e utenze;
  • supporto ai bonus edilizi e alle pratiche tecniche sull’edificio.

Attenzione però a una distinzione importante: l’incarico di amministratore e quello di tecnico progettista o direttore dei lavori sullo stesso intervento sono ruoli diversi, che vanno deliberati separatamente dall’assemblea e regolati da compensi distinti. Cumularli senza trasparenza è una delle cause più frequenti di contestazione.

Requisiti normativi per diventare amministratore di condominio

Per diventare geometra amministratore di condominio non basta la voglia di farlo: la legge fissa requisiti precisi. La norma di riferimento è l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (Legge 220/2012), che elenca le condizioni soggettive e formative necessarie per assumere l’incarico.

I requisiti soggettivi previsti dall’art. 71-bis

Sintetizzando la norma in parole semplici, l’amministratore deve:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo con pena non inferiore a due anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;
  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Per il geometra i primi requisiti sono generalmente già soddisfatti: il diploma tecnico è un titolo di scuola secondaria superiore e l’iscrizione all’albo presuppone già il godimento dei diritti civili e l’assenza di condanne rilevanti.

Formazione iniziale e aggiornamento: il DM 140/2014

I contenuti dei corsi sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 140/2014, che definisce durata, materie e requisiti dei formatori. Il decreto prevede un corso di formazione iniziale e un obbligo di aggiornamento periodico annuale di 15 ore, che riguarda tutti coloro che svolgono l’attività, compresi i professionisti iscritti ad albi.

Su un punto è necessaria prudenza. La normativa non prevede un esonero generalizzato dal corso iniziale per i geometri o per gli altri professionisti tecnici: il titolo professionale, di per sé, non sostituisce il percorso formativo richiesto dall’art. 71-bis. Gli unici casi di deroga espressamente indicati dalla legge riguardano l’amministratore nominato tra i condomini dello stesso stabile e chi ha svolto attività di amministrazione per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della riforma (fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di formazione periodica).

In pratica, la scelta più sicura per il geometra amministratore di condominio è frequentare il corso iniziale e mantenere costante l’aggiornamento annuale, conservando gli attestati: sono documenti che, in caso di contestazione della nomina, possono evitare la nullità dell’incarico.

Doppia attività del geometra: codice ATECO principale e secondario

Chi svolge la doppia attività di geometra e amministratore non deve aprire una seconda partita IVA. La partita IVA è unica e può ospitare più codici attività: uno principale (l’attività prevalente in termini di ricavi) e uno o più secondari.

Il codice attività del libero professionista tecnico è il 71.12.30 – Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri (denominazione ATECO 2025; nella precedente ATECO 2007 lo stesso codice era intitolato Attività tecniche svolte da geometri): il numero del codice resta invariato anche nella classificazione ATECO 2025, la versione attualmente in uso (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025). Se vuoi approfondire inquadramento e coefficiente della professione tecnica, trovi tutto nella nostra guida al codice ATECO geometra 71.12.30.

Quale ATECO per l’amministrazione di condomini

L’attività di amministrazione condominiale ricade nella divisione delle attività immobiliari. Con la classificazione ATECO 2025 il riferimento è il codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi, che ha sostituito il precedente 68.32.00 (ex ATECO 2007) – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, in uso fino al 31 marzo 2025. Il nuovo codice comprende espressamente l’amministrazione di condomini svolta da professionisti indipendenti e da società.

La riclassificazione dai vecchi ai nuovi codici è avvenuta d’ufficio, senza necessità di presentare una domanda di variazione. Se invece devi aggiungere ora l’attività di amministrazione a una partita IVA già esistente, serve una comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate: è un passaggio formale ma delicato, perché sbagliare la scelta tra codice principale e secondario può incidere sul regime fiscale applicabile.

Un chiarimento utile: il codice ATECO del condominio come soggetto (quello che il condominio usa in qualità di sostituto d’imposta e datore di lavoro) è diverso da quello dell’amministratore. Sono due posizioni distinte e non vanno confuse.

Approfondisci: per il quadro completo su inquadramento, coefficiente di redditività e adempimenti della professione tecnica leggi la guida Codice ATECO Geometra 2026: il codice 71.12.30 e il coefficiente 78%, riferimento principale del nostro cluster dedicato ai geometri.

CIPAG: i contributi del geometra amministratore di condominio

Questo è il punto che genera più dubbi. Il geometra amministratore di condominio iscritto all’albo resta iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti). E qui va fissato un principio: l’obbligo contributivo nasce dall’appartenenza all’albo professionale, non dal codice ATECO utilizzato.

La conseguenza pratica è importante: il reddito prodotto con l’attività di amministrazione condominiale, se svolto dal geometra iscritto all’albo con la propria partita IVA, confluisce nella base imponibile CIPAG. Non è un reddito «separato» che si può tenere fuori dalla Cassa.

Contributo soggettivo e integrativo CIPAG 2026

Il contributo soggettivo è quello che costruisce la tua pensione e si calcola sul reddito professionale netto. Il contributo integrativo, invece, si calcola sul volume d’affari (il fatturato lordo) e viene addebitato in fattura al cliente. Per il 2026 i valori sono:

  • contributo soggettivo: 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro;
  • 3,5% sulla parte di reddito che eccede i 183.550 euro;
  • contributo soggettivo minimo: circa 4.205 euro annui (valore indicativo, dovuto anche in caso di reddito basso o nullo);
  • contributo integrativo: 5% del volume d’affari, addebitato in fattura;
  • contributo di maternità: importo fisso di modesta entità stabilito annualmente.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo, nel 2026 fatturi 30.000 euro come tecnico e 25.000 euro come amministratore di condominio. Il contributo integrativo del 5% si calcola sull’intero volume d’affari di 55.000 euro, quindi 2.750 euro, e non solo sulla parte tecnica. Il contributo soggettivo del 20% si applica sul reddito professionale netto complessivo delle due attività.

Il minimo soggettivo, inoltre, è dovuto indipendentemente dal reddito: chi inizia l’attività o ha un anno con pochi incarichi deve comunque versarlo, salvo le agevolazioni e le riduzioni previste dal regolamento della Cassa per i giovani iscritti e per particolari situazioni. Verificare la propria posizione è essenziale per non trovarsi con sanzioni e interessi: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti nel calcolo e nella pianificazione dei versamenti.

Fattura al condominio: ritenuta d’acconto, integrativo e CU

Il condominio è un sostituto d’imposta: quando paga un professionista trattiene una parte del compenso e la versa allo Stato per conto suo. Sulle prestazioni di lavoro autonomo, quindi anche sul compenso dell’amministratore e su quello del geometra, si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973.

Va evitata una confusione molto frequente: l’art. 25-ter del DPR 600/1973 riguarda i corrispettivi per contratti di appalto di opere o servizi (l’impresa che rifà la facciata, la ditta di pulizie) e prevede una ritenuta con aliquota diversa. Non è la norma che riguarda il compenso del professionista.

Cosa esporre nella fattura al condominio

La fattura al condominio emessa dal geometra in regime ordinario contiene tipicamente queste voci:

  • compenso professionale concordato in base al preventivo approvato;
  • contributo integrativo CIPAG 5%, calcolato sul compenso;
  • IVA 22% sulla somma di compenso e contributo integrativo, secondo le regole ordinarie;
  • ritenuta d’acconto 20% trattenuta dal condominio;
  • eventuali spese documentate e anticipazioni, con il corretto trattamento fiscale.

Dopo il pagamento, il condominio versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Su questo passaggio abbiamo una guida dedicata all’F24 del condominio e al versamento della ritenuta d’acconto 2026, utile proprio a chi amministra.

Infine, il condominio rilascia la Certificazione Unica (CU) al professionista, che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate, e presenta il modello 770. Sono adempimenti che ricadono sull’amministratore: chi gestisce più stabili si trova quindi a essere, contemporaneamente, percettore del compenso e responsabile degli obblighi del sostituto d’imposta.

Regime forfettario e amministrazione condominiale

Molti geometri operano in regime forfettario, il regime agevolato che sostituisce IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva (un’unica imposta al posto di più tributi) e determina il reddito in modo forfettario, cioè applicando ai compensi incassati una percentuale fissa chiamata coefficiente di redditività.

Due attività, due coefficienti di redditività

Qui c’è l’aspetto tecnico più insidioso per il geometra amministratore di condominio: nel forfettario il coefficiente segue il codice ATECO dell’attività effettivamente svolta. Non esiste un coefficiente unico «del professionista».

  • attività tecnica da geometra (ATECO 71.12.30): coefficiente 78%, gruppo delle attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • amministrazione condominiale (ATECO 68.32.01, ex 68.32.00): coefficiente 86%, gruppo costruzioni e attività immobiliari.

In presenza di più attività con coefficienti diversi, il reddito si calcola applicando a ciascun gruppo di compensi il proprio coefficiente e sommando i risultati. Riprendendo l’esempio di Marco: 30.000 euro da geometra danno un reddito imponibile di 23.400 euro (78%), mentre 25.000 euro da amministratore danno 21.500 euro (86%). Il reddito forfettario complessivo è quindi 44.900 euro, su cui si calcolano imposta sostitutiva e contributi.

Serve una precisazione tecnica: per individuare il coefficiente, l’allegato 4 della Legge 190/2014 fa ancora riferimento ai raggruppamenti della vecchia classificazione, in attesa del decreto di raccordo con l’ATECO 2025. La sostanza, però, non cambia: attività immobiliari all’86%, attività professionali e tecniche al 78%.

Nessuna ritenuta d’acconto e limite di 85.000 euro

Chi applica il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 67-69, della Legge 190/2014. È fondamentale comunicarlo al condominio: un amministratore che tratteniene per abitudine il 20% crea un credito d’imposta da recuperare e complica la contabilità di entrambi. Trovi i dettagli operativi nella guida sulla ritenuta d’acconto in regime forfettario 2026.

Il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi vale cumulativamente per tutte le attività esercitate con la stessa partita IVA. Nel nostro esempio Marco somma 30.000 + 25.000 = 55.000 euro: è dentro. Ma un geometra che amministra molti stabili si avvicina rapidamente alla soglia, e va ricordato che superando i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.

Il compenso dell’amministratore: preventivo e nomina

L’art. 1129 del Codice civile impone un obbligo di trasparenza che il geometra amministratore di condominio deve conoscere alla perfezione: al momento dell’accettazione della nomina e del rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso. In mancanza, la nomina è nulla.

Non è quindi ammesso un compenso «a forfait» indeterminato o desumibile per relationem. Serve un preventivo analitico, che distingua chiaramente le voci comprese nell’attività ordinaria da quelle straordinarie. In concreto è opportuno indicare:

  • il compenso per la gestione ordinaria annuale;
  • le attività straordinarie con il relativo criterio di calcolo (lavori, contenziosi, pratiche fiscali);
  • eventuali rimborsi spese documentati;
  • la durata dell’incarico, annuale con rinnovo tacito per un altro anno;
  • il trattamento fiscale e previdenziale applicato (integrativo CIPAG, IVA, ritenuta o dicitura forfettario).

L’accettazione espressa dell’incarico e la delibera assembleare che approva il preventivo sono i due documenti che reggono tutta l’impalcatura: senza di essi, anche un compenso pattuito oralmente rischia di non essere esigibile. Per il geometra che assume anche incarichi tecnici sullo stesso edificio, la regola d’oro è deliberare separatamente il compenso dell’amministratore e quello del tecnico.

Adempimenti e responsabilità dell’amministratore

Accettare l’incarico significa assumersi responsabilità precise. Il primo adempimento, spesso sottovalutato, è il conto corrente condominiale dedicato: l’art. 1129 c.c. obbliga l’amministratore a far transitare tutte le somme del condominio su un conto intestato al condominio, distinto dal proprio patrimonio personale e da quello degli altri stabili amministrati.

Il secondo pilastro è il rendiconto condominiale annuale, che deve essere redatto e sottoposto all’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto comprende il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa, e deve rappresentare sia i movimenti di cassa sia le voci di competenza dell’esercizio.

Completano il quadro gli altri obblighi di gestione:

  • tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità);
  • gestione degli obblighi da sostituto d’imposta: ritenute, F24, CU e modello 770;
  • riscossione delle quote e azione per il recupero dei morosi entro i termini di legge;
  • cura della sicurezza delle parti comuni e degli impianti;
  • comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative agli interventi edilizi e ai bonus.

Un consiglio pratico riguarda le coperture assicurative: la polizza RC professionale da geometra non copre automaticamente l’attività di amministratore, che comporta rischi di natura diversa (errori contabili, omissioni negli adempimenti fiscali, mancata manutenzione). È quindi fortemente consigliata una polizza RC specifica per l’attività di amministratore, con massimali adeguati al valore degli stabili gestiti e, se previsto dall’assemblea, da adeguare in caso di lavori straordinari.

Errori frequenti del geometra amministratore di condominio

Nella nostra esperienza allo sportello, gli errori che il geometra amministratore di condominio commette più spesso sono sempre gli stessi cinque, e tutti sono evitabili con una corretta impostazione iniziale della posizione fiscale.

  • Tenere un solo codice ATECO: fatturare l’amministrazione condominiale con il solo codice 71.12.30 è una rappresentazione non corretta dell’attività e, nel forfettario, porta ad applicare un coefficiente sbagliato.
  • Dimenticare il contributo integrativo CIPAG sui compensi da amministratore: il 5% va addebitato su tutto il volume d’affari, non solo sulle prestazioni tecniche.
  • Far applicare la ritenuta d’acconto in regime forfettario: manca la dicitura in fattura e il condominio trattiene il 20% non dovuto.
  • Non separare il conto corrente condominiale: è una violazione dell’art. 1129 c.c. che può costare la revoca giudiziale dell’incarico.
  • Sommare male i compensi e superare senza accorgersene la soglia degli 85.000 euro, con passaggio al regime ordinario dall’anno successivo.

Un caso pratico tipico: Laura, geometra forfettaria, amministra quattro condomini e fattura 46.000 euro di compensi da amministrazione più 22.000 euro di parcelle tecniche. Applicando per comodità il 78% a tutto, dichiara 53.040 euro di reddito invece dei 56.720 euro corretti (86% su 46.000 e 78% su 22.000). Una differenza che, in caso di controllo, si traduce in imposta e sanzioni. Impostare bene la doppia attività dall’inizio costa molto meno che rimediare dopo.

Domande frequenti sul geometra amministratore di condominio

Un geometra può fare l’amministratore di condominio?

Sì. La legge non riserva l’incarico a una categoria professionale: chiunque possieda i requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c. può amministrare un condominio. Il geometra parte avvantaggiato per le competenze tecniche sull’edificio, ma deve comunque rispettare i requisiti formativi, in particolare l’aggiornamento periodico.

Serve un secondo codice ATECO per amministrare condomini?

Non serve una seconda partita IVA, ma è corretto aggiungere un codice ATECO secondario per l’attività di amministrazione (68.32.01 nella classificazione ATECO 2025, ex 68.32.00), mantenendo il 71.12.30 come codice dell’attività tecnica. La variazione si comunica all’Agenzia delle Entrate.

Il compenso da amministratore paga i contributi CIPAG?

Sì. L’iscrizione alla CIPAG dipende dall’appartenenza all’albo dei geometri e non dal codice ATECO. Il reddito da amministrazione condominiale prodotto con la propria partita IVA rientra quindi nella base imponibile del contributo soggettivo (20% fino a 183.550 euro, 3,5% oltre) e il fatturato è soggetto al contributo integrativo del 5%.

La ritenuta d’acconto si applica anche in regime forfettario?

No. Il contribuente forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va indicata la dicitura che richiama l’art. 1, commi 67-69, L. 190/2014. Il condominio, in questo caso, paga l’intero importo fatturato senza effettuare trattenute.

Cosa succede se supero 85.000 euro sommando le due attività?

Il limite è cumulativo per tutte le attività svolte con la stessa partita IVA. Superati gli 85.000 euro (restando sotto i 100.000) si esce dal regime forfettario dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IVA, ritenute e contabilità. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata, con obbligo di IVA già nell’anno in corso.

Il geometra amministratore può anche progettare i lavori dello stabile?

Può farlo, ma i due incarichi vanno tenuti distinti: l’assemblea deve deliberare separatamente la nomina come tecnico e il relativo compenso, con piena trasparenza verso i condomini. È il modo più efficace per prevenire contestazioni sul conflitto di interessi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Assistenza per la partita IVA del geometra amministratore di condominio

Gestire la doppia attività di geometra e amministratore richiede un’impostazione fiscale precisa: il codice ATECO secondario, i coefficienti di redditività corretti per ciascuna attività, il calcolo dei contributi CIPAG (soggettivo, minimo e integrativo 5%) e una fattura al condominio impostata nel modo giusto, con o senza ritenuta d’acconto.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri e professionisti tecnici nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella scelta del regime più conveniente, nella pianificazione dei versamenti CIPAG e negli adempimenti da sostituto d’imposta del condominio. Ti seguiamo con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra amministratore di condominio? Contattaci per fissare un appuntamento: siamo a Viale Tullio 13 a Udine, raggiungibili al 0432 1638640 oppure su WhatsApp al 366 6018121.

Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 11:00:002026-09-20 15:18:36Geometra Amministratore di Condominio 2026: Guida Completa a Doppia Attività, ATECO, CIPAG e Fattura
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 71.12.30 e Obblighi Contabili

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario è la scelta fiscale più diffusa tra i geometri che aprono la partita IVA. Tasse ridotte, contabilità semplificata e meno adempimenti: sulla carta sembra la soluzione perfetta. Ma per un geometra ci sono alcune peculiarità importanti da conoscere, a partire dal codice ATECO 71.12.30 e dalla gestione della Cassa Geometri CIPAG, che funziona in modo diverso rispetto ad altri regimi previdenziali.

In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto ciò che devi sapere: requisiti di accesso, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente del 78%, i contributi CIPAG obbligatori anche in forfettario, gli obblighi contabili e un esempio pratico di calcolo delle tasse.

Indice dei contenuti

  • Regime forfettario 2026: requisiti e soglie
  • Codice ATECO 71.12.30: coefficiente di redditività 78%
  • Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario
  • Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up
  • Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024
  • Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM
  • Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario
  • Domande frequenti (FAQ)

Regime forfettario 2026: requisiti e soglie

Il regime forfettario è accessibile a tutti i professionisti — compresi i geometri — che rispettano determinati requisiti fissati dalla legge (L. 190/2014 e successive modifiche). Ecco le condizioni principali per il 2026:

  • Ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Se superi questa soglia nell’anno in corso, esci dal regime l’anno successivo. Se superi i 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata alzata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rimane valida per il 2026. Se hai anche un contratto da dipendente o sei pensionato, controlla di non superare questo limite.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL con controllo diretto. Il regime è riservato agli imprenditori e professionisti individuali.
  • Nessun utilizzo di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, agenzie di viaggio).
  • Spese per personale non superiori a 20.000 euro lordi annui (collaboratori, soci, lavoratori a progetto).

Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi aprire — o mantenere — la tua partita IVA in regime forfettario.

Un dettaglio importante: il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta perdite retroattive. L’anno in cui superi il limite continui con le regole del forfettario; dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario.

Codice ATECO 71.12.30: coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 71.12.30 identifica le “Attività tecniche svolte da geometri”, cioè l’attività professionale tipica del geometra iscritto all’Albo. È il codice utilizzato per la maggior parte delle attività tecniche e di progettazione svolte da un geometra con partita IVA.

Nel regime forfettario, il codice ATECO determina il coefficiente di redditività: una percentuale applicata ai compensi annui per calcolare il reddito imponibile. Per l’ATECO 71.12.30, che rientra nella macro-categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di intrattenimento”, il coefficiente è:

Categoria ATECOCodice specifico geometraCoefficiente di redditività
Attività professionali, scientifiche e tecniche71.12.3078%

In pratica: se in un anno fatturi 60.000 euro come geometra forfettario, il tuo reddito imponibile sarà il 78% di 60.000, ovvero 46.800 euro. Sulla base di questo importo calcolerai l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali.

Il coefficiente tiene conto in modo forfettario — appunto — di tutti i costi che sostieni per la tua attività: software, strumenti di misura, trasferte, affitto dello studio. Non è possibile dedurre costi reali: ricevi una deduzione automatica pari al 22% del fatturato (100% – 78%).

Attenzione al codice ATECO corretto

Alcuni geometri utilizzano anche il codice 74.90.29 (altre attività tecniche) o il 71.11.00 (architetti e paesaggisti). In questi casi il coefficiente rimane comunque al 78%, poiché rientrano nella stessa macro-categoria professionale. Tuttavia, se svolgi attività differenti in modo prevalente, potresti dover aprire posizioni con codici multipli. In caso di dubbio, è opportuno verificare con il CAF o il proprio commercialista.

Per approfondire il tema della fatturazione elettronica specifica per i geometri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: iMateria Fattura Elettronica 2026: Guida Completa al Servizio dei Geometri.

Cassa Geometri CIPAG e regime forfettario

Questo è il punto che più spesso genera confusione tra i geometri che scelgono il forfettario.

La Cassa di Previdenza dei Geometri è la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti). A differenza di altri professionisti — per esempio i consulenti o i programmatori privi di albo — il geometra iscritto all’albo NON versa alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente alla CIPAG.

Questa distinzione è fondamentale: nel regime forfettario, i contributi CIPAG non vengono sostituiti dall’imposta sostitutiva. Continuano a essere dovuti separatamente, esattamente come se fossi in regime ordinario.

I contributi CIPAG 2026 per i geometri forfettari

La CIPAG prevede diverse voci contributive che devi versare come geometra libero professionista:

  • Contributo soggettivo: calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’imposta sostitutiva (il reddito imponibile forfettario). È il contributo principale per la costruzione della tua pensione futura. Le aliquote e i minimi vengono aggiornati annualmente dalla CIPAG.
  • Contributo integrativo (5%): questo contributo è calcolato sul volume di affari (il fatturato lordo), non sul reddito imponibile. La percentuale del 5% viene applicata su tutti i compensi fatturati. La CIPAG ti consente di addebitare questo 5% al cliente in fattura come rivalsa, esattamente come avviene per l’IVA nei regimi ordinari. Poiché i forfettari non applicano l’IVA, questa può essere l’unica maggiorazione che applichi in fattura.
  • Contributo di maternità: un importo fisso annuo, uguale per tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito. Viene versato una volta all’anno.
  • Contributo minimo: anche se il tuo reddito fosse zero o molto basso, devi versare i contributi minimi CIPAG stabiliti per l’anno in corso. Questo importo garantisce la copertura previdenziale minima.

Per i dettagli sulle aliquote e gli importi minimi CIPAG aggiornati al 2026, consulta la nostra guida specifica: Contributi CIPAG 2026: Aliquote, Minimi e Scadenze per Geometri.

I contributi CIPAG sono deducibili dal reddito forfettario?

Sì, ed è uno dei pochi vantaggi fiscali aggiuntivi di cui gode il geometra forfettario rispetto ad altri professionisti.

I contributi versati alla CIPAG sono integralmente deducibili dal reddito lordo forfettario (il 78% del fatturato) prima di calcolare l’imposta sostitutiva. In pratica:

  • Calcoli il reddito imponibile forfettario (fatturato × 78%)
  • Sottrai i contributi CIPAG versati nell’anno
  • Applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%) sulla differenza

Questo meccanismo riduce in modo significativo la base imponibile fiscale e, di conseguenza, le tasse che devi pagare.

Imposta sostitutiva: 15% o 5% per le start-up

L’imposta sostitutiva è la tassa caratteristica del regime forfettario. Si chiama “sostitutiva” perché sostituisce in un’unica percentuale tutta una serie di imposte che altrimenti dovresti pagare separatamente: IRPEF (l’imposta progressiva sul reddito), IRAP (l’imposta regionale sulle attività produttive) e le relative addizionali regionali e comunali.

Per i geometri forfettari esistono due aliquote possibili:

  • Aliquota ordinaria: 15%. Applicata a tutti i forfettari che non sono alle prime armi con la propria attività professionale.
  • Aliquota agevolata start-up: 5% per i primi 5 anni di attività. Si applica se apri una nuova attività e non hai mai esercitato la stessa professione nei 3 anni precedenti (come lavoratore dipendente o come titolare di partita IVA). Se, ad esempio, hai lavorato come geometra dipendente prima di aprire la partita IVA, non hai diritto all’aliquota del 5%.

Grazie all’aliquota agevolata del 5%, i primi cinque anni rappresentano il periodo più vantaggioso per un geometra che parte in proprio. È importante sfruttarli bene e pianificare la transizione al 15% al termine del periodo di vantaggio.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni di soglia di fatturato. Anche il geometra che fattura poche migliaia di euro all’anno deve emettere le proprie fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Per il geometra forfettario, la fattura elettronica ha alcune caratteristiche specifiche:

  • Nessuna IVA esposta: il geometra forfettario non è soggetto all’IVA. La fattura deve riportare la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Il codice natura IVA da indicare nel file XML è N2.2.
  • Nessuna ritenuta d’acconto: i clienti (anche se sono imprese o società) non devono applicare la ritenuta d’acconto sui tuoi compensi. In fattura devi specificare: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”.
  • Contributo integrativo CIPAG 5%: puoi — e in genere è opportuno — addebitare al cliente il 5% di rivalsa CIPAG. Questo importo non si aggiunge al reddito imponibile forfettario, ma va comunque versato alla Cassa.
  • Marca da bollo: se il compenso supera 77,47 euro (imponibile), la fattura deve riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro (codice tributo F24 per il pagamento telematico).

Obblighi contabili semplificati: registri e quadro LM

Uno dei vantaggi più apprezzati del forfettario è la drastica riduzione degli obblighi contabili. Non devi tenere la contabilità ordinaria, non devi registrare le fatture passive, non devi redigere un bilancio. Ecco cosa ti rimane:

  • Conservazione delle fatture emesse e ricevute: obbligatoria per 10 anni (in formato digitale, trattandosi di fatturazione elettronica). Non devi registrarle su un libro contabile, ma devi poterle esibire in caso di controllo.
  • Registro degli incassi e dei pagamenti: non è obbligatorio per legge nel regime forfettario, ma è fortemente consigliato per monitorare il fatturato e verificare di non avvicinarsi alla soglia degli 85.000 euro.
  • Nessun registro IVA: non essendo soggetto all’IVA, non hai l’obbligo di tenere il registro IVA acquisti e il registro IVA vendite.
  • Dichiarazione dei redditi — Quadro LM: una volta all’anno compili il Modello Redditi PF (non il 730, che è per i lavoratori dipendenti), specificamente il Quadro LM dedicato al regime forfettario. In questo quadro dichiari i compensi percepiti, applichi il coefficiente del 78%, deduci i contributi CIPAG e calcoli l’imposta sostitutiva.

Questa semplificazione è reale e significativa. Tuttavia non dimenticare che la dichiarazione dei redditi con il Quadro LM e la gestione dei versamenti CIPAG richiedono comunque attenzione. Un errore nel calcolo o nel versamento può comportare sanzioni.

Versamenti e scadenze principali

Come geometra forfettario, le scadenze fiscali che devi rispettare ogni anno sono:

  • Giugno/luglio: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto anno in corso (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
  • Novembre: secondo acconto imposta sostitutiva
  • Scadenze CIPAG: il contributo soggettivo si versa in concomitanza con i versamenti IRPEF (acconto e saldo); il contributo integrativo segue la stessa cadenza; il contributo di maternità ha una propria scadenza annuale definita dalla Cassa

Esempio di calcolo: quanto paga un geometra forfettario

Vediamo un esempio concreto per capire l’impatto fiscale del regime forfettario su un geometra. Supponiamo che Marco, geometra iscritto all’albo da 3 anni con partita IVA in forfettario (aliquota 15%), fatturi 50.000 euro nell’anno.

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo—50.000 €
Reddito imponibile forfettario (78%)50.000 × 78%39.000 €
Contributi CIPAG deducibili (stima soggettivo + maternità)—– 4.500 €
Base imponibile netta39.000 – 4.50034.500 €
Imposta sostitutiva 15%34.500 × 15%5.175 €
Contributo integrativo CIPAG 5% (a carico cliente)50.000 × 5%2.500 €

In questo scenario, Marco paga circa 5.175 euro di tasse (imposta sostitutiva) su 50.000 euro di fatturato, più i contributi CIPAG (soggettivi e integrativo). Il contributo integrativo del 5%, se addebitato ai clienti, non è un costo per Marco ma un flusso che raccoglie dai propri committenti e gira alla Cassa.

Nota: i contributi CIPAG indicati (4.500 euro) sono un valore esemplificativo. Gli importi esatti dipendono dall’anno di contribuzione, dalla fascia di reddito e dai minimi stabiliti annualmente dalla CIPAG.

Se Marco fosse invece un geometra alla sua prima partita IVA (avendo i requisiti per l’aliquota 5%), l’imposta sostitutiva scenderebbe a circa 1.725 euro — un risparmio di oltre 3.400 euro all’anno rispetto all’aliquota ordinaria.


Domande frequenti (FAQ)

Un geometra in forfettario deve iscriversi alla CIPAG?

Sì, l’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo contributivo alla Cassa di previdenza di categoria.

Il contributo integrativo CIPAG del 5% va aggiunto in fattura?

La rivalsa del 5% è facoltativa dal punto di vista contrattuale, ma di norma viene addebitata al cliente in fattura. Se non addebitata, il costo rimane a carico del geometra. La prassi standard è indicarla in fattura come voce separata rispetto all’onorario.

Posso usare il codice ATECO 71.12.30 se faccio anche perizie o stime immobiliari?

Dipende dall’attività prevalente. Le perizie e le stime immobiliari rientrano generalmente nel codice 71.12.30 se svolte nell’ambito dell’attività tecnica del geometra. Se invece l’attività di stima è del tutto autonoma e prevalente, potrebbe essere utile valutare un codice secondario. In ogni caso il coefficiente di redditività rimane al 78%.

Cosa succede se supero gli 85.000 euro di compensi nel 2026?

Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso del 2026, continui con il forfettario per tutto il 2026 ma dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro nel corso dello stesso anno, l’uscita è immediata e devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni dell’anno in corso.

Il geometra forfettario deve fare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Il geometra forfettario presenta il Modello Redditi PF (non il 730) compilando il Quadro LM. In questo quadro dichiara i compensi, applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi CIPAG e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno d’imposta.


Vuoi aprire la partita IVA come geometra o verificare la convenienza del forfettario?

La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi CIPAG e la compilazione del Quadro LM richiedono attenzione e competenza. Centro Fiscale ti affianca dalla apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, con un preventivo personalizzato basato sulla tua situazione specifica.

Compila il modulo di contatto per ricevere una consulenza senza impegno: un nostro esperto analizzerà la tua situazione e ti guiderà nella scelta più vantaggiosa.

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Puoi anche approfondire il tema sulla nostra guida completa: Partita IVA Geometra 2026: Guida Completa Regime Forfettario, CIPAG e Tasse.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-23 22:21:002026-09-27 09:52:55Regime Forfettario Geometra 2026: Cassa Geometri, Codice ATECO 71.12.30 e Obblighi Contabili

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