NOTIZIEAltre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllareCon l’avvio della campagna dichiarativa 2026 torna d’attualità un dubbio che ogni anno mette in difficoltà molti contribuenti: come comportarsi con le cosiddette altre spese sanitarie nella dichiarazione precompilata? Un articolo di Repubblica Economia del 18 settembre 2026 ha riportato l’attenzione su questa voce del modello 730, spesso confusa con le più note spese mediche ordinarie soggette alla franchigia di 129,11 euro. Capire la differenza non è un dettaglio: un errore nella compilazione può significare una detrazione persa, oppure una richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tema riguarda milioni di italiani che ogni anno affrontano la dichiarazione precompilata senza avere piena consapevolezza di come il fisco classifichi le diverse tipologie di spese sanitarie. Vediamo che cosa cambia tra le voci ordinarie e le cosiddette altre spese sanitarie, come vengono precaricate dal Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare quando un dato risulta mancante o errato.Indice dei contenutiCosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiCome funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoVerifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Cosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730Nella dichiarazione precompilata le spese sanitarie non sono tutte uguali. Accanto alle voci più comuni, come visite specialistiche, esami di laboratorio e farmaci acquistati in farmacia, il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa sotto l’etichetta di altre spese sanitarie una serie di voci più eterogenee, che richiedono un trattamento fiscale differenziato e quindi maggiore attenzione da parte del contribuente.In questa categoria rientrano, tra le altre, le seguenti tipologie di spesa:Dispositivi medici con marcatura CE, come tutori, stampelle o apparecchi per la misurazione della pressione;Protesi sanitarie, apparecchi acustici e occhiali da vista prescritti da un medico;Spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario;Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992;Spese sanitarie sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, ma affetto da una patologia esente.Proprio perché racchiude situazioni molto diverse tra loro, la voce altre spese sanitarie è quella più soggetta a errori di precaricamento o a interpretazioni sbagliate da parte di chi compila la dichiarazione precompilata senza un supporto qualificato. La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiPer orientarsi tra le spese sanitarie nella dichiarazione precompilata occorre partire da una distinzione di base. Le spese sanitarie ordinarie, come farmaci da banco, visite mediche ed esami diagnostici, danno diritto a una detrazione del 19%, ma solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro annui: in pratica, la detrazione si calcola sull’importo complessivo delle spese meno questa soglia fissa.Le cose cambiano quando si parla di patologie esenti o di disabilità. Le spese sanitarie collegate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica restano soggette alla stessa logica di detrazione al 19% con franchigia di 129,11 euro, ma con una particolarità importante: in base all’articolo 15, comma 2, del TUIR possono essere portate in detrazione anche se sostenute nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico, però limitatamente alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare malato e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Diverso è invece il trattamento delle spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità indicate dall’articolo 3 della legge 104/1992: in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR queste spese sono deducibili dal reddito complessivo per intero, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, e la deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare non fiscalmente a carico.Questa distinzione tra detrazione e deduzione non è un tecnicismo da poco: una spesa deducibile riduce il reddito imponibile prima del calcolo delle imposte, mentre una spesa detraibile abbatte direttamente l’imposta dovuta, in entrambi i casi solo per la quota prevista dalla normativa. Sbagliare la casella in cui inserire una voce di spesa nella dichiarazione precompilata può quindi tradursi in un beneficio fiscale inferiore a quello spettante. Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoIl precaricamento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata avviene grazie ai dati trasmessi da farmacie, medici, strutture sanitarie pubbliche e private al Sistema Tessera Sanitaria. Per le spese sostenute nel 2025, rilevanti per la dichiarazione dei redditi 2026, l’invio dei dati da parte degli operatori sanitari è avvenuto per la prima volta con cadenza annuale, entro il termine del 31 gennaio 2026 slittato a lunedì 2 febbraio 2026 perché il 31 gennaio cadeva di sabato, al posto della precedente trasmissione semestrale (decreto MEF del 29 ottobre 2025). Resta inoltre confermato il divieto di emettere fattura elettronica ordinaria tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, proprio a tutela della riservatezza dei dati sanitari.Nonostante l’automazione del sistema, non è raro che una spesa risulti assente dalla dichiarazione precompilata o che compaia con un importo non corretto. Le cause possono essere diverse: un errore di trasmissione da parte della farmacia o del professionista sanitario, un pagamento con modalità non tracciate correttamente, oppure l’opposizione del contribuente stesso all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.In tutti questi casi, la regola generale resta la stessa: per poter far valere una spesa sanitaria non precaricata occorre poter dimostrare l’acquisto con un documento idoneo, come lo scontrino parlante o la fattura, da conservare con cura. Lo scontrino parlante riporta infatti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, oltre al codice fiscale dell’acquirente, elementi indispensabili per dimostrare la spesa in caso di richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Chi accetta la dichiarazione precompilata senza modifiche sulle spese sanitarie beneficia generalmente di un percorso più semplice, perché i dati sono considerati già verificati alla fonte dal Sistema Tessera Sanitaria. Diverso è il caso di chi interviene manualmente per aggiungere una spesa mancante o correggerne l’importo: in questa ipotesi diventa più probabile un controllo documentale successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e i giustificativi conservati dal contribuente.Per questo motivo, prima di modificare una voce relativa alle altre spese sanitarie è utile riscontrare i dati con quelli disponibili anche tramite il proprio cassetto fiscale e con i giustificativi cartacei o digitali in proprio possesso. Anche i professionisti sanitari hanno un ruolo importante in questa filiera: la corretta trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte di medici e strutture è infatti il primo passo perché il contribuente trovi la spesa già inserita nella propria dichiarazione.Sul fronte delle scadenze, il modello 730 precompilato 2026 è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 e il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2026; chi presenta invece il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026. Chi ha dubbi sulla corretta classificazione delle proprie spese sanitarie, in particolare sulle voci più complesse come le altre spese sanitarie, farebbe bene a verificarle con attenzione prima di procedere all’invio definitivo. Cosa si intende per altre spese sanitarie nella precompilata 2026?Con questa dicitura il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa spese non riconducibili alle voci ordinarie, come dispositivi medici, protesi, apparecchi acustici, occhiali da vista e spese collegate a patologie esenti o a situazioni di disabilità.La franchigia di 129,11 euro si applica anche alle patologie esenti?Sì: le spese collegate a patologie esenti restano soggette alla detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Fanno eccezione le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono deducibili dal reddito complessivo senza franchigia in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR.Cosa fare se manca lo scontrino parlante o la fattura di una spesa sanitaria?Senza un documento idoneo la spesa non può essere dimostrata in caso di controllo. È quindi fondamentale conservare sempre scontrini parlanti e fatture relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno.Il farmacista o il medico non ha trasmesso una spesa al Sistema TS: la detrazione è persa?No, la detrazione non è persa. Se il contribuente dispone dello scontrino parlante o della fattura può comunque inserire la spesa manualmente nella dichiarazione precompilata, conservando il documento come prova in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.Entro quando bisogna presentare il modello 730 o Redditi 2026?Il modello 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile 2026 e va trasmesso entro il 30 settembre 2026. Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 18:00:002026-09-19 10:32:00Altre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Aprire la partita IVA per professionisti sanitari è il passaggio che trasforma un titolo abilitante in una vera attività libero-professionale. Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, veterinari e logopedisti condividono lo stesso percorso di base, ma ognuno ha un codice ATECO diverso, una cassa previdenziale diversa e adempimenti specifici legati al Sistema Tessera Sanitaria.In questa guida trovi la panoramica completa e trasversale: quando conviene aprire la partita IVA, come scegliere il codice attività corretto dopo la riforma ATECO 2025, quale ente previdenziale ti riguarda davvero (attenzione: su questo punto circolano molte informazioni sbagliate), come funziona il regime forfettario con il coefficiente di redditività del 78%, perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA e perché non devi inviare le fatture dei pazienti al Sistema di Interscambio.Consideralo il tuo punto di partenza: la partita IVA per professionisti sanitari ha regole comuni a tutte le professioni della salute, e poi dettagli specifici per ciascun albo, che approfondiamo negli articoli dedicati collegati in fondo. Se preferisci saltare la teoria e passare all’apertura, il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica, in ufficio e online in tutta Italia.Indice dei contenutiPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroCodici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataCasse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveRegime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaEsenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIMarca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiScadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioTabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneApprofondimenti per singola professione sanitariaDomande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitariPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroLa regola generale è semplice: serve la partita IVA quando l’attività professionale diventa abituale, cioè viene svolta in modo continuativo e organizzato, anche se part-time e anche se i compensi sono modesti. Non conta solo quanto guadagni: conta il fatto che tu ti proponga stabilmente sul mercato come professionista della salute. Un fisioterapista che riceve pazienti ogni settimana, uno psicologo con un proprio studio, un infermiere che presta assistenza domiciliare in modo ricorrente: tutti questi casi richiedono l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari.Diverso è il caso della prestazione occasionale, cioè saltuaria e non organizzata: in quel caso si può lavorare con ricevuta per prestazione occasionale e ritenuta d’acconto del 20%, ma è una strada praticabile solo per attività davvero sporadiche. Attenzione: superando 5.000 euro di compensi occasionali complessivi nell’anno solare (sommando tutti i committenti) scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente. L’occasionalità, inoltre, non regge se l’attività è continuativa: in caso di controllo, il rischio è la contestazione di esercizio abituale senza partita IVA.Le situazioni tipiche in cui il professionista sanitario apre la partita IVA sono sostanzialmente tre, e vale la pena distinguerle bene perché hanno trattamenti fiscali diversi:Libera professione pura: studio proprio, pazienti privati, fatturazione diretta. È il caso classico che richiede sempre la partita IVA.Collaborazioni con strutture: poliambulatori, cliniche, RSA, palestre, studi associati che richiedono fattura per le prestazioni rese. Anche qui la partita IVA è indispensabile.Attività mista dipendente + libera professione: il caso di chi lavora in ospedale o in una struttura convenzionata e affianca un’attività privata negli orari liberi.Un chiarimento importante sull’intramoenia, cioè la libera professione svolta dal medico dipendente all’interno della struttura sanitaria pubblica. In questo caso la fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che poi riconosce il compenso al medico: si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non richiede la partita IVA. Serve invece la partita IVA per l’attività libero-professionale svolta fuori dalla struttura, in studio privato o presso terzi. Molti medici hanno quindi contemporaneamente stipendio, intramoenia e partita IVA per la libera professione extramoenia: tre redditi con tre regole fiscali diverse, da coordinare con attenzione in dichiarazione.L’apertura della posizione fiscale non è un semplice modulo da compilare: nella pratica di inizio attività si scelgono il codice ATECO, il regime fiscale, la data di inizio, l’eventuale opzione forfettaria e si effettua l’iscrizione previdenziale. Sono scelte che condizionano gli anni successivi. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue passo passo l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari, valutando prima quale configurazione conviene davvero al tuo caso. Codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataIl codice ATECO è la sigla numerica che identifica l’attività economica svolta. In parole semplici: è il modo in cui il fisco capisce che lavoro fai. Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 elaborata dall’ISTAT, che ha riorganizzato in profondità proprio il settore della salute, creando codici dedicati a professioni che prima finivano tutte nel calderone delle “altre attività paramediche”.Per chi apre oggi la partita IVA professionisti sanitari questo significa una cosa positiva: il codice descrive finalmente l’attività reale. Ecco i principali codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie, con il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario (il coefficiente è la percentuale del fatturato che il fisco considera reddito imponibile: ne parliamo in dettaglio più avanti).ProfessioneCodice ATECO 2025DescrizioneCoefficiente forfettarioMedico di medicina generale86.21.00Attività di medicina generale78%Medico specialistaClasse 86.22Attività degli studi medici specialistici78%Odontoiatra86.23.00Attività odontoiatriche78%Psicologo e psicoterapeuta86.93.00Attività di psicologi e psicoterapeuti (esclusi i medici)78%Infermiere86.94.01Attività infermieristiche78%Ostetrica86.94.02Attività ostetriche78%Fisioterapista86.95.00Attività di fisioterapia78%Logopedista, podologo, dietista e altre professioni sanitarie riabilitativeGruppo 86.99 (es. 86.99.09)Altre attività per la salute umana n.c.a.78%Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)Classe 86.91 o gruppo 86.99 secondo l’attività svoltaDiagnostica per immagini e laboratorio medico / altre attività sanitarie78%Osteopata e operatore di discipline complementariClasse 86.96Attività di medicine complementari e alternative78%Veterinario75.00.00Servizi veterinari78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati40% (attività commerciale)Codici ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Il sotto-codice definitivo va scelto in base all’attività concretamente svolta.Due avvertenze pratiche. La prima riguarda i fisioterapisti: il codice corretto è 86.95.00 (in precedenza 86.90.21), mentre il vecchio 86.90.29 identificava massofisioterapisti e operatori affini. La seconda riguarda le professioni per cui l’ATECO 2025 non ha creato una voce dedicata: in quel caso si utilizza il gruppo residuale 86.99, e la scelta del sotto-codice va ponderata perché incide su statistiche, requisiti di bandi e talvolta su agevolazioni locali. Se vuoi la mappa completa professione per professione, leggi la nostra tabella completa codici ATECO professioni sanitarie.Va detto che il coefficiente di redditività per la quasi totalità delle professioni sanitarie è 78%, perché rientrano nella categoria delle attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie. Fa eccezione chi svolge attività di natura commerciale, come il farmacista titolare di farmacia, oppure chi affianca alla prestazione sanitaria la vendita di prodotti: in questi casi possono coesistere più codici ATECO e più coefficienti, con una gestione contabile più delicata. Casse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveÈ il capitolo che genera più confusione, e anche più errori costosi. Ogni professione sanitaria ha un proprio ente previdenziale, ma non tutte le professioni hanno una cassa di categoria: chi non ce l’ha versa alla Gestione Separata INPS. Sbagliare ente significa versare a un soggetto che non ti riguarda oppure, molto peggio, non versare affatto e accumulare anni di contributi mancanti.Ecco la mappa corretta delle casse previdenziali delle professioni sanitarie:ENPAM — medici chirurghi e odontoiatriENPAP — psicologi e psicoterapeutiENPAPI — solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAV — medici veterinariENPAB — biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAF — farmacistiGestione Separata INPS — fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM, osteopati, dietisti e in generale tutte le professioni sanitarie prive di cassa di categoria Fisioterapisti e altre professioni senza cassa: mai a ENPAPISu questo punto è necessario essere netti, perché in rete circola un’informazione sbagliata che ha creato panico tra migliaia di professionisti: i fisioterapisti non sono iscritti a ENPAPI e non lo sono mai stati. ENPAPI è la cassa della professione infermieristica ed è un ente a perimetro chiuso, riservato per statuto a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. La legge 3/2018 (legge Lorenzin) ha riordinato albi e ordini professionali, senza toccare gli obblighi previdenziali, come confermato dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024. Non esiste alcun ente “ENPAP-F” né una cassa dei fisioterapisti.Il fisioterapista con partita IVA versa quindi alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995. Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:26,07% per i liberi professionisti privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;24% per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente) o è titolare di pensione.La Gestione Separata ha due caratteristiche che la distinguono dalle casse private: non prevede contributi minimi (si versa in proporzione al reddito effettivo, quindi se non fatturi non versi) e consente la rivalsa facoltativa del 4% in fattura verso il cliente. I versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti tramite modello F24. Se sei un fisioterapista e vuoi capire perché questa informazione è stata a lungo travisata, leggi l’approfondimento su perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI.Come funzionano le casse private: soggettivo, integrativo e minimiChi ha una cassa di categoria versa in genere due contributi. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale netto e finanzia la tua futura pensione. Il contributo integrativo è invece una percentuale che si addebita in fattura al cliente e si gira alla cassa: non è un costo per il professionista, ma un importo che transita. A questi si aggiungono spesso un contributo di maternità e, per molte casse, un minimo annuo dovuto anche se il reddito è basso o pari a zero.Qualche esempio concreto per il 2026. L’ENPAM prevede la Quota A fissa per fasce di età (da 304,73 euro fino a 30 anni a 2.049,83 euro oltre i 40 anni, più 84,26 euro di contributo maternità, con scadenza al 30 aprile) e la Quota B proporzionale al reddito libero-professionale, con aliquota piena del 19,5% oppure dimezzata al 9,75%, su domanda, per chi è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato (il 2% vale solo per i redditi da intramoenia e per i tirocinanti del corso di Medicina generale), da dichiarare con il Modello D entro il 31 luglio. L’ENPAP degli psicologi applica il 10% di contributo soggettivo (con un minimo 2026 di 856 euro) e il 2% di integrativo, con versamenti al 1° marzo e 1° ottobre. L’ENPAV dei veterinari applica il 16% soggettivo e il 2% integrativo, con riduzioni per i neoiscritti nei primi anni.Un’ottima notizia trasversale: i contributi previdenziali obbligatori sono sempre deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario. Significa che si sottraggono dalla base su cui si calcola l’imposta, riducendo concretamente il carico fiscale dell’anno successivo.Regime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaIl regime forfettario è il regime fiscale scelto dalla grande maggioranza di chi apre oggi la partita IVA per professionisti sanitari, e il motivo è intuitivo: contabilità semplificata, niente IVA da liquidare, niente studi di settore e un’unica imposta al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Quell’unica imposta si chiama imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più tributi separati, se ne paga uno solo.I parametri fondamentali per il 2026 sono questi:Limite di ricavi e compensi: 85.000 euro annui incassati. Se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA.Coefficiente di redditività: 78% per le professioni sanitarie. Il restante 22% rappresenta i costi forfettizzati e non è tassato.Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di nuova attività (se non hai esercitato attività analoga nei tre anni precedenti), poi 15%.Causa ostativa da lavoro dipendente: niente forfettario se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati.Spese per personale: massimo 20.000 euro lordi annui; investimenti in beni strumentali entro 20.000 euro nel triennio.Vediamo un esempio pratico, perché i numeri chiariscono più di ogni definizione. Immagina che Giulia, logopedista appena laureata, apra la partita IVA in regime forfettario e incassi 30.000 euro nell’anno. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente del 78%: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno: ipotizzando 4.000 euro di contributi alla Gestione Separata, la base imponibile scende a 19.400 euro. Su questa base Giulia paga il 5% di imposta sostitutiva, cioè 970 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% l’imposta sarebbe invece di 2.910 euro.C’è una causa ostativa che riguarda in modo particolare i sanitari dipendenti: non si può applicare il forfettario se i compensi sono conseguiti prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o di quello dei due anni precedenti, o di soggetti a esso riconducibili. È il tipico caso dell’infermiere o del tecnico che si licenzia dalla clinica e continua a lavorare per la stessa struttura come libero professionista: in quella configurazione il forfettario non è ammesso. Se invece i clienti sono diversificati, nessun problema.Il regime forfettario non è però automaticamente la scelta migliore. Chi sostiene costi elevati — affitto dello studio, attrezzature, personale di segreteria, materiali di consumo — può trovare più conveniente il regime ordinario, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti anziché in misura fissa. È una valutazione da fare con i numeri alla mano, prima di aprire. Se hai un’attività in crescita, leggi anche cosa succede se superi la soglia 85.000 euro. Esenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Le prestazioni sanitarie hanno un trattamento IVA particolare, che vale a prescindere dal regime fiscale scelto. L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute.Facciamo chiarezza sulla differenza tra due termini che sembrano sinonimi ma non lo sono. Una prestazione esente rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta a imposta per finalità sociali; una prestazione fuori campo o non soggetta, come quella del forfettario, non applica l’IVA per il regime del soggetto che la emette. Per il paziente il risultato pratico è identico — non paga IVA — ma la dicitura in fattura e il codice natura cambiano.Nella pratica quotidiana della partita IVA per professionisti sanitari valgono queste indicazioni:professionista in regime ordinario: fattura esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/72, codice natura N4;professionista in regime forfettario: operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, codice natura N2.2;prestazioni non sanitarie (consulenze aziendali, docenza, perizie di parte, medicina estetica a scopo puramente estetico): imponibili IVA al 22% se il professionista è in regime ordinario.Il discrimine è la finalità di tutela della salute. Una valutazione psicologica finalizzata a un percorso terapeutico è esente; una consulenza organizzativa resa a un’azienda dallo stesso psicologo non lo è. Un trattamento riabilitativo prescritto è esente; un massaggio a fini di puro benessere non rientra nell’esenzione. Chi svolge attività miste deve quindi separare le due tipologie di prestazione e, se supera le soglie, gestire anche il pro-rata IVA: una complessità che rende molto utile un’assistenza contabile continuativa. Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIÈ il punto in cui la partita IVA per professionisti sanitari si differenzia da qualunque altra partita IVA italiana, e va compreso bene perché sbagliare qui significa violare la normativa sulla privacy dei pazienti.Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati del Ministero dell’Economia che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione dei redditi precompilata, così che il paziente ritrovi automaticamente le spese detraibili al 19%. I professionisti sanitari iscritti agli albi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni rese alle persone fisiche, indicando codice fiscale del paziente, importo e tipologia di spesa.Dal 2026 la trasmissione è diventata più semplice: il D.Lgs. n. 81/2025 e il successivo decreto MEF di attuazione hanno sostituito le vecchie scadenze semestrali con un invio annuale unico. I dati delle spese sanitarie di un intero anno solare vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (quindi le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027, con slittamento al primo giorno lavorativo se cade di sabato o domenica).Perché non devi inviare le fatture al Sistema di InterscambioQui arriva la regola che sorprende chi arriva da altri settori: per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, è vietato emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il divieto nasce dalla tutela dei dati sanitari, che sono dati particolari ai sensi del GDPR e non devono transitare per l’infrastruttura pubblica di interscambio. Fino al 2025 il divieto veniva prorogato ogni anno con il Milleproroghe; con il D.Lgs. 81/2025 è diventato una regola a regime, stabile.In concreto, per il professionista sanitario significa che:le fatture ai pazienti privati vanno emesse in formato cartaceo o PDF (fattura extra-SdI) e consegnate o inviate direttamente al paziente;il divieto riguarda sia chi è obbligato all’invio al Sistema TS sia chi, pur non obbligato, documenta prestazioni sanitarie a persone fisiche;restano invece in fattura elettronica ordinaria via SdI le prestazioni verso soggetti titolari di partita IVA: cliniche, poliambulatori, società, cooperative, RSA, palestre, aziende committenti;il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS: in quel caso la spesa non confluisce nel precompilato e va annotata secondo le regole previste.Molti sanitari lavorano quindi con un doppio binario di fatturazione: cartaceo o PDF per i pazienti, elettronico per le strutture. Gestire i due flussi con un software adeguato evita errori e duplicazioni. Per la parte elettronica verso strutture e aziende puoi valutare una piattaforma dedicata come fatturazioneitalia.it, oppure leggere il nostro confronto software di fatturazione. Se sei un odontoiatra, il tema è ancora più delicato per volumi e importi: trovi tutto nella guida dedicata per l’odontoiatra.Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiChi apre la partita IVA per professionisti sanitari scopre presto un piccolo adempimento che in altri settori non esiste: la marca da bollo da 2 euro. La regola è che le fatture senza IVA — quindi sia quelle esenti art. 10 sia quelle dei forfettari — devono riportare il bollo quando l’importo supera 77,47 euro. Sotto quella soglia non è dovuto nulla.Le modalità cambiano a seconda del tipo di documento:Fattura cartacea o PDF (il caso tipico delle prestazioni ai pazienti): si applica la marca da bollo fisica da 2 euro sull’originale consegnato al paziente, annullandola con data o firma.Fattura elettronica via SdI (prestazioni verso strutture e aziende): si utilizza il bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto e il versamento avviene trimestralmente con F24, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524.Il costo del bollo può essere addebitato al cliente in fattura, come rimborso della spesa anticipata: in quel caso va indicato in una riga separata e non concorre a formare il compenso imponibile. È una prassi diffusa e perfettamente legittima. Attenzione però a non dimenticarlo: l’omessa applicazione del bollo comporta sanzioni amministrative e, in caso di controllo, la regolarizzazione retroattiva su tutte le fatture emesse. Scadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioUna volta aperta la partita IVA, il calendario diventa parte del lavoro. Le scadenze principali per un professionista sanitario in regime forfettario nel corso dell’anno sono poche ma non trascurabili, e si aggiungono a quelle specifiche della propria cassa previdenziale.ScadenzaAdempimento31 gennaioInvio annuale dei dati delle spese sanitarie dell’anno precedente al Sistema Tessera Sanitaria30 giugnoSaldo dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF, primo acconto e saldo dei contributi previdenziali30 luglioStessi versamenti differiti, con maggiorazione dello 0,40%30 novembreInvio telematico del Modello Redditi PF1° dicembreSecondo acconto delle imposte e dei contributiTrimestraleVersamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse verso soggetti IVAA queste vanno sommate le scadenze della cassa di categoria: il 30 aprile per la Quota A ENPAM e il 31 luglio per il Modello D dei medici, il 1° marzo e il 1° ottobre per gli psicologi iscritti ENPAP, le rate previste dai regolamenti di ENPAPI, ENPAV, ENPAB ed ENPAF. Chi versa alla Gestione Separata INPS, invece, non ha scadenze autonome: i contributi seguono il calendario delle imposte sui redditi e si versano con lo stesso F24.Il consiglio pratico, valido per tutti, è di accantonare mensilmente una quota degli incassi. Tra imposta sostitutiva e contributi, un professionista sanitario forfettario in Gestione Separata destina mediamente al fisco e alla previdenza una porzione significativa del fatturato: mettere da parte con regolarità evita di trovarsi in difficoltà a giugno, quando saldo e primo acconto arrivano insieme.Tabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneEcco il quadro di sintesi che riassume tutto quanto visto finora. È lo schema che utilizziamo allo sportello quando apriamo una partita IVA per professionisti sanitari: tre informazioni per professione, codice attività, ente previdenziale e coefficiente forfettario.Professione sanitariaCodice ATECO 2025Cassa previdenzialeCoefficienteMedico di medicina generale86.21.00ENPAM78%Medico specialistaClasse 86.22ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ENPAM78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ENPAP78%Infermiere86.94.01ENPAPI78%Infermiere pediatrico / assistente sanitario86.94.01ENPAPI78%Ostetrica86.94.02Gestione Commercianti INPS78%Fisioterapista86.95.00Gestione Separata INPS78%LogopedistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%PodologoGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%DietistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)Classe 86.91 o gruppo 86.99Gestione Separata INPS78%OsteopataClasse 86.96Gestione Separata INPS78%Biologo nutrizionistaGruppo 86.99 o codice professionale specificoENPAB78%Veterinario75.00.00ENPAV78%Farmacista libero professionistaGruppo 86.99ENPAF78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10ENPAF40%Riepilogo ATECO, cassa previdenziale e coefficiente di redditività per le principali professioni sanitarie.Un promemoria che vale la pena ripetere, perché è l’errore più frequente e più oneroso: ENPAPI riguarda esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24/03/1998; D.Lgs. 103/1996). Le ostetriche libere professioniste, a seguito dello scioglimento dell’ENPAO (L. 7 agosto 1990, n. 249), sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS e non alla Gestione Separata. Tutte le altre professioni sanitarie prive di cassa di categoria versano invece alla Gestione Separata INPS. Prima di iscriverti a un ente, verifica sempre la tua posizione: correggere a posteriori anni di versamenti errati è possibile, ma lungo e complicato. Approfondimenti per singola professione sanitariaQuesta guida è il punto di partenza trasversale sulla partita IVA per professionisti sanitari. Ogni professione, però, ha specificità che meritano un approfondimento dedicato: soglie contributive, regole di fatturazione, agevolazioni e casi particolari. Qui trovi gli approfondimenti già disponibili:Perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI — la posizione previdenziale corretta e come regolarizzarsi.Tabella completa codici ATECO professioni sanitarie — tutti i codici aggiornati alla classificazione 2025.Guida dedicata per l’odontoiatra — apertura, Sistema TS e adempimenti dello studio dentistico.Cosa succede se superi la soglia 85.000 euro — uscita dal forfettario e passaggio al regime ordinario.Confronto software di fatturazione — quale piattaforma gestisce bene il doppio binario sanitario.Stiamo pubblicando progressivamente le schede per medici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari e logopedisti: se la tua professione non è ancora coperta da un approfondimento dedicato, tutte le informazioni essenziali sono comunque in questa guida e i nostri operatori possono analizzare la tua situazione specifica.Domande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitari Posso fare intramoenia con la partita IVA forfettaria?No, e per un motivo semplice: l’intramoenia non passa dalla partita IVA. La fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che trattiene la propria quota e liquida il compenso al medico come reddito assimilato a lavoro dipendente. Il regime forfettario non c’entra. Puoi però avere contemporaneamente intramoenia e partita IVA per l’attività extramoenia svolta in studio privato, verificando la soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e la regola sulla prevalenza dei compensi verso il datore di lavoro.Un fisioterapista può aderire al regime forfettario?Sì, senza alcun ostacolo legato alla professione. Il fisioterapista con partita IVA applica il codice ATECO 86.95.00, il coefficiente di redditività del 78% e l’imposta sostitutiva al 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti di nuova attività. Sul fronte previdenziale versa alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% (24% se ha già altra copertura obbligatoria), non a ENPAPI.Quali professionisti sanitari sono esenti IVA?Sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da chi esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti e le altre professioni riconosciute. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni prive di finalità terapeutica, come consulenze aziendali, docenze o trattamenti puramente estetici.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti privati?No, anzi: è vietato inviare al Sistema di Interscambio le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Dal 2026 il divieto è stabile e non più soggetto a proroghe annuali, per effetto del D.Lgs. 81/2025. Le fatture ai pazienti restano cartacee o in PDF. La fattura elettronica via SdI resta invece obbligatoria per le prestazioni verso strutture, cliniche, società e altri soggetti titolari di partita IVA.Un dipendente del SSN può aprire la partita IVA in regime forfettario?Dipende da due condizioni. La prima è la soglia: se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente ha superato 35.000 euro, il regime forfettario è precluso. La seconda riguarda i clienti: non si può fatturare prevalentemente al proprio datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti. Va inoltre verificato il regime di esclusività o non esclusività previsto dal contratto e l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.Quanto costa aprire la partita IVA per un professionista sanitario?L’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate non prevede imposte di apertura. I costi reali dell’attività sono altri: i contributi previdenziali (che variano moltissimo tra cassa privata con minimi fissi e Gestione Separata proporzionale al reddito), l’imposta sostitutiva e l’assistenza contabile. Poiché ogni situazione è diversa per professione, reddito atteso e presenza di altri redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine elabora un preventivo personalizzato dopo una prima analisi del tuo caso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA con il CAF Centro Fiscale di UdineScegliere il codice ATECO corretto, individuare la cassa previdenziale giusta, valutare se il forfettario conviene davvero e impostare la fatturazione nel rispetto del Sistema Tessera Sanitaria: sono decisioni che condizionano i tuoi prossimi anni di attività e che è meglio non improvvisare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica di apertura della partita IVA per professionisti sanitari: analisi preliminare della convenienza, apertura della posizione fiscale, iscrizione previdenziale, impostazione della fatturazione e gestione degli adempimenti annuali.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla tua professione e sul volume di attività previsto. Contattaci per fissare un appuntamento e valutare insieme la soluzione più conveniente per la tua libera professione.Hai bisogno di assistenza per l’apertura e la gestione della partita IVA come professionista sanitario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-09-27 19:10:52Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariIVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVACapire come funziona l’IVA prestazioni sanitarie 2026 è uno dei dubbi più frequenti tra medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, infermieri e ostetriche con partita IVA. La regola di base sembra semplice: le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA. Nella pratica, però, la stessa identica visita può essere esente oppure imponibile al 22% a seconda di chi la richiede e del motivo per cui viene eseguita.Il risultato è che moltissimi professionisti emettono fatture con il codice natura sbagliato, dimenticano la marca da bollo oppure applicano l’esenzione a prestazioni che, secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza europea, andrebbero fatturate con IVA. Il codice natura è la sigla che, nella fattura elettronica, spiega al Fisco perché su quel documento non compare l’imposta: sbagliarlo espone a sanzioni e a richieste di recupero d’imposta anche a distanza di anni.In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, tutto ciò che serve sapere sull’IVA prestazioni sanitarie 2026: il principio generale dell’art. 10 nn. 18 e 19 del DPR 633/1972, il decisivo requisito della finalità terapeutica, i casi in cui scatta l’IVA ordinaria al 22%, le regole di fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria, il meccanismo del pro-rata, la gestione in regime forfettario con il codice N2.2 e la marca da bollo. Se dopo la lettura hai ancora dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione della partita IVA sanitaria.Indice dei contenutiPerché l’IVA prestazioni sanitarie 2026 genera tanta confusioneIl principio generale: esenzione IVA art. 10 nn. 18 e 19 DPR 633/72Il requisito della finalità terapeutica: la vera chiave di letturaQuando le prestazioni sanitarie vanno fatturate con IVA al 22%Fatturazione elettronica e Sistema TS: le regole per i sanitariPro-rata IVA: cosa succede se hai operazioni esenti e imponibiliRegime forfettario e IVA prestazioni sanitarie 2026: il codice N2.2Marca da bollo sulle fatture sanitarie: la regola dei 77,47 euroErrori comuni da evitare sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Domande frequenti sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Assistenza fiscale per professionisti sanitari a Udine e onlinePerché l’IVA prestazioni sanitarie 2026 genera tanta confusioneLa difficoltà nasce da un equivoco molto diffuso: si pensa che l’esenzione dipenda dalla professione di chi emette la fattura. In realtà dipende dalla natura della prestazione. Un medico non è “esente IVA” in quanto medico: è esente quando svolge un’attività di diagnosi, cura o riabilitazione della persona. Se lo stesso medico tiene una lezione a un corso di formazione, quella fattura va emessa con IVA al 22%.A complicare il quadro contribuiscono tre elementi. Il primo è la stratificazione normativa: l’art. 10 del DPR 633/1972 risale al 1972 e viene interpretato alla luce di direttive europee e di numerose sentenze. Il secondo è la fatturazione elettronica, che dal 2019 ha introdotto per i sanitari un regime speciale, con divieto di invio allo SdI per le fatture ai privati. Il terzo è la diffusione del regime forfettario, che sovrappone una seconda logica: chi è forfettario non applica mai l’IVA, nemmeno l’esenzione.Il consiglio che diamo sempre ai professionisti sanitari è di ragionare per tipologia di prestazione e per destinatario della fattura, non per categoria professionale. È il metodo che seguiremo in tutta questa guida sull’IVA prestazioni sanitarie 2026. Il principio generale: esenzione IVA art. 10 nn. 18 e 19 DPR 633/72Il punto di partenza dell’IVA prestazioni sanitarie 2026 è l’art. 10 del DPR 633/1972, la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Due numeri di quell’articolo interessano direttamente il mondo sanitario:Art. 10 n. 18: esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, logopedisti, podologi e le altre professioni sanitarie regolamentate).Art. 10 n. 19: esenta le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore, comprese le prestazioni accessorie come la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto.Che cosa significa “esente” in parole semplici? Significa che l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ma la legge stabilisce che l’imposta non venga applicata. La fattura si emette regolarmente, si numera, si registra e concorre al volume d’affari, ma non si aggiunge il 22% al compenso. L’esenzione è cosa diversa dall’esclusione e dalla non imponibilità, anche se il risultato pratico per il paziente è lo stesso: paga solo l’onorario. Il codice natura da usare in fattura: N4Nelle fatture esenti ai sensi dell’art. 10 il codice da indicare è N4 (operazioni esenti). Accanto all’importo va inserita la dicitura “operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972“. Il codice N4 vale sia per le fatture cartacee o in PDF verso i pazienti privati, sia per le fatture elettroniche verso soggetti diversi dalle persone fisiche.Attenzione a un dettaglio che sfugge spesso: l’esenzione riguarda le professioni sanitarie abilitate e iscritte agli albi o agli elenchi previsti. Se svolgi un’attività di benessere o di consulenza non sanitaria, anche se attinente alla salute, l’esenzione non si applica. Per orientarti sull’inquadramento corretto della tua attività puoi consultare la nostra guida al codice ATECO per le professioni sanitarie 2026.Il requisito della finalità terapeutica: la vera chiave di letturaQui arriviamo al cuore del problema. Perché una prestazione sia esente non basta che sia eseguita da un professionista sanitario: deve avere una finalità terapeutica, cioè deve essere diretta a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona.Questo principio non è un’invenzione dell’Agenzia delle Entrate: nasce dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare dalla nota sentenza Kügler e da una lunga serie di pronunce successive, ed è stato recepito dalla Corte di Cassazione italiana. Il ragionamento è lineare: l’esenzione esiste per non rendere più costose le cure ai cittadini. Se una prestazione non serve a curare, non c’è motivo di agevolarla.La conseguenza operativa è importante per l’IVA prestazioni sanitarie 2026: davanti a ogni fattura devi chiederti a che scopo hai eseguito quella prestazione. Immagina che il dottor Rossi, dermatologo, visiti una paziente per una lesione cutanea sospetta: siamo nella diagnosi, quindi esenzione N4. Se la stessa paziente torna il mese dopo per un trattamento puramente estetico, senza alcuna indicazione clinica, quella prestazione è imponibile al 22%. Stesso medico, stesso studio, stessa paziente: due regimi IVA diversi.Vale la pena ricordare che, in caso di controllo, l’onere di dimostrare la finalità di cura ricade sul professionista. Per questo è fondamentale che la documentazione clinica e la descrizione in fattura siano coerenti con il trattamento eseguito. Quando le prestazioni sanitarie vanno fatturate con IVA al 22%Vediamo ora i casi più ricorrenti in cui l’esenzione non opera e la fattura va emessa con aliquota ordinaria del 22%. Sono le situazioni che generano il maggior numero di errori e, di conseguenza, di contestazioni in materia di IVA prestazioni sanitarie 2026. Medicina estetica non terapeuticaÈ il caso di scuola. I trattamenti di medicina estetica eseguiti per finalità esclusivamente extra-terapeutiche, cioè per migliorare l’aspetto fisico senza che vi sia una patologia da curare, sono imponibili IVA al 22%. Rientrano tipicamente in questa categoria i trattamenti puramente cosmetici richiesti dal paziente per ragioni personali.Restano invece esenti gli interventi che, pur avendo un risvolto estetico, hanno una funzione ricostruttiva o curativa: la chirurgia dopo un incidente o un intervento oncologico, la correzione di malformazioni, i trattamenti prescritti per una patologia documentata. La differenza, ancora una volta, è la finalità terapeutica, che deve emergere dalla cartella clinica.Medicina del lavoro, medico competente e visite fiscaliQuesto è il capitolo più delicato e va affrontato con prudenza, perché il trattamento IVA dipende dal contenuto concreto dell’incarico. Il criterio guida è sempre lo stesso: se la prestazione è resa nell’interesse del paziente e ha una funzione di tutela della salute, l’esenzione tendenzialmente si applica; se invece serve soltanto a fornire a un terzo (datore di lavoro, ente, assicurazione) un giudizio o una certificazione a fini organizzativi, di responsabilità o economici, l’esenzione viene meno.Per l’attività del medico competente in azienda esiste un orientamento consolidato che riconosce la natura di prevenzione sanitaria della sorveglianza sui lavoratori, con conseguente esenzione. Diverso può essere il caso delle certificazioni rilasciate su richiesta del datore di lavoro per finalità non preventive. Non è possibile dare una regola valida per tutti: ogni incarico va valutato caso per caso, leggendo il contratto e il contenuto effettivo della prestazione. Se ti trovi in questa situazione, un confronto con i nostri consulenti prima di emettere fattura ti evita rettifiche successive.Perizie medico-legali, CTU e CTPLe perizie medico-legali e le consulenze tecniche rese al giudice (CTU) o a una parte processuale (CTP) sono generalmente imponibili al 22%. La ragione è evidente: il medico non cura nessuno, ma formula una valutazione tecnica nell’interesse di un terzo, cioè del tribunale, di una compagnia assicurativa o di un ente. Manca del tutto la finalità di diagnosi e cura.Supponiamo che la dottoressa Bianchi, ortopedica, venga nominata consulente in una causa per risarcimento danni: la parcella al tribunale va emessa con IVA ordinaria, non con codice N4.Docenza, formazione e relazioni a convegniInsegnare non è curare. I compensi per docenza, corsi ECM, moduli formativi, interventi come relatore a convegni e attività di tutoraggio sono soggetti a IVA al 22%, salvo le specifiche ipotesi di esenzione previste per la formazione resa da enti riconosciuti. Se il professionista è in regime ordinario, questi compensi vanno fatturati con imposta e concorrono al calcolo del pro-rata di cui parliamo più avanti.Consulenze scientifiche per aziende farmaceuticheAnche le consulenze scientifiche rese ad aziende farmaceutiche, a produttori di dispositivi medici o a società di ricerca sono imponibili IVA: si tratta di prestazioni professionali di natura consulenziale, non di attività di cura verso una persona. Rientrano nella stessa logica la partecipazione a comitati scientifici, la stesura di articoli su commissione e le attività di advisory board.Il caso degli osteopati: perché oggi fatturano al 22%Tra tutte le attività che ruotano attorno al mondo della salute, quella dell’osteopata è probabilmente il caso più discusso. La domanda che arriva più spesso al nostro CAF è sempre la stessa: “se curo le persone, perché devo applicare l’IVA?”. La risposta sta in un dettaglio tecnico che fa tutta la differenza: l’esenzione IVA dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 non dipende dal fatto che la prestazione faccia bene alla salute, ma dal fatto che chi la esegue appartenga a una professione sanitaria riconosciuta e regolamentata.E qui sta il punto: al 2026 l’osteopatia in Italia non è ancora una professione sanitaria riconosciuta e regolamentata ai fini dell’esenzione IVA. Nonostante la Legge 3/2018 (art. 7) e il DPR 131/2021, che ne ha definito il profilo professionale, abbiano avviato il percorso di riconoscimento, a oggi l’osteopata non rientra tra i soggetti abilitati a emettere fatture esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18. Questa posizione è stata confermata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026: le prestazioni di osteopatia vanno fatturate con IVA ordinaria al 22%. Chi è in regime forfettario continua a emettere fattura senza IVA, ma per natura del regime (codice natura N2.2) e non per esenzione sanitaria.Dal punto di vista dell’inquadramento, l’osteopata utilizza il codice ATECO 2025 86.96.09 (il codice corrispondente nella vecchia classificazione ATECO 2007 era il 86.90.29, che però non va più indicato come codice “attuale”). Sul fronte previdenziale non esiste una cassa di categoria dedicata: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Trovi tutti i dettagli su apertura e gestione della partita IVA nella nostra guida dedicata: Partita IVA Osteopata 2026. Per l’approfondimento sul codice attività corretto vedi invece tabella dei codici ATECO delle professioni sanitarie.C’è poi una conseguenza pratica che sorprende molti: l’osteopata non rientra nel divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche. Quel divieto riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (sia per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia per gli altri) e per l’Agenzia quelle dell’osteopata non lo sono. L’osteopata, non essendo tra i soggetti obbligati, emette regolarmente fattura elettronica ordinaria tramite SdI (il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) e non deve inviare alcun dato al Sistema TS.Per capire la differenza in modo immediato, ecco come si dividono oggi le due famiglie di professionisti:Professioni sanitarie riconosciute (medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetriche): prestazioni esenti IVA art. 10 n. 18, obbligo di invio al Sistema TS e divieto di fattura elettronica verso i privati. Il veterinario è un caso a sé: cura gli animali e non le persone, quindi applica l’IVA ordinaria al 22%, pur trasmettendo le spese veterinarie al Sistema TS.Attività non riconosciute come sanitarie (osteopati, naturopati, operatori olistici, chiropratici non medici): IVA sempre al 22%, fattura elettronica ordinaria via SdI, nessun invio al Sistema TS.Un’ultima avvertenza, doverosa: il quadro normativo sul riconoscimento della professione di osteopata è in evoluzione: il DPCM 25 marzo 2026 (G.U. del 22 maggio 2026) ha fissato i criteri di equipollenza dei titoli pregressi e dal 14 settembre 2026 si possono presentare le domande di iscrizione agli elenchi speciali presso gli Ordini TSRM-PSTRP. Finché però non arriva un nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la regola resta l’IVA al 22%. Vale quindi la pena verificare periodicamente gli aggiornamenti, anche perché un eventuale riconoscimento pieno cambierebbe regime IVA e adempimenti. Se hai dubbi sul tuo caso, il CAF Centro Fiscale di Udine valuta la tua posizione e ti rilascia un preventivo personalizzato, sia in ufficio che online.Fatturazione elettronica e Sistema TS: le regole per i sanitariUn capitolo a parte dell’IVA prestazioni sanitarie 2026 riguarda il come si emette il documento. Dal 2019, per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, vige il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, i cui dati vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria per alimentare la dichiarazione precompilata.In pratica, al paziente privato si consegna una fattura cartacea o in PDF, mentre i dati della spesa vengono inviati al Sistema TS secondo i termini stabiliti dalla normativa. Il divieto ha riguardato negli anni sia chi è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, sia chi documenta prestazioni sanitarie verso persone fisiche pur non essendo tenuto alla trasmissione.Su questo punto una precisazione utile: fino al 2025 il divieto era prorogato di anno in anno, mentre l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 ha eliminato dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018 l’elenco dei periodi d’imposta, rendendo la regola stabile anche per il 2026. Restano invece soggetti ad aggiornamento i termini di invio dei dati al Sistema TS, rivisti di recente. Prima di impostare il tuo ciclo di fatturazione, verifica sempre l’ultima disposizione in vigore sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale Sistema Tessera Sanitaria, oppure fatti confermare la regola applicabile al tuo caso dal nostro ufficio. Approfondimenti utili: la fatturazione al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e la guida al Sistema TS per i professionisti sanitari.Attenzione a non estendere il divieto oltre il suo perimetro: verso soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende, cliniche, poliambulatori, enti pubblici, assicurazioni) resta pienamente in vigore l’obbligo di fattura elettronica ordinaria via SdI, secondo il D.Lgs. 127/2015, con l’indicazione del corretto codice natura. Ricordiamo che dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è universale e riguarda anche i forfettari, senza alcuna soglia di ricavi, fatta salva proprio l’eccezione delle prestazioni sanitarie verso privati. Pro-rata IVA: cosa succede se hai operazioni esenti e imponibiliChi opera in regime ordinario e svolge sia prestazioni esenti sia prestazioni imponibili (il classico caso del medico che affianca alla clinica una parte di medicina estetica, o del professionista che fattura anche docenze) deve fare i conti con il pro-rata di detraibilità.Spieghiamolo in parole semplici. Normalmente chi ha la partita IVA può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti: se compri un macchinario e paghi l’IVA al fornitore, quell’imposta la recuperi. Ma questo diritto spetta solo nella misura in cui gli acquisti servono a produrre operazioni imponibili. Poiché le prestazioni sanitarie sono esenti, l’IVA sugli acquisti a esse collegata non è recuperabile.Il pro-rata è il meccanismo che risolve il problema quando le due attività convivono: si calcola una percentuale di detrazione basata sul rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e il totale delle operazioni effettuate nell’anno. Quella percentuale viene poi applicata a tutta l’IVA sugli acquisti. Non esiste una percentuale “standard”: varia ogni anno e per ogni professionista, in base alla composizione effettiva del fatturato.Le conseguenze pratiche sono due. La prima: se hai una quota rilevante di attività esente, il credito IVA che puoi recuperare sugli acquisti si riduce sensibilmente, e questo incide sui costi reali dello studio. La seconda: la contabilità IVA diventa più complessa e richiede una gestione ordinata durante tutto l’anno, non solo a dicembre. È uno degli aspetti su cui i nostri consulenti seguono più spesso i professionisti sanitari in regime ordinario.Regime forfettario e IVA prestazioni sanitarie 2026: il codice N2.2Chi aderisce al regime forfettario vive una situazione completamente diversa. Il forfettario non applica mai l’IVA in fattura: né l’aliquota del 22%, né l’esenzione dell’art. 10. La ragione è che, per espressa previsione dell’art. 1 c. 58 della L. 190/2014, le sue operazioni sono effettuate senza applicazione dell’imposta.Il codice natura corretto è quindi N2.2, accompagnato dalla dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 58, L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA“. È un errore molto frequente vedere fatture di fisioterapisti o psicologi forfettari con codice N4: formalmente sbagliato, perché l’assenza di imposta deriva dal regime agevolato e non dall’esenzione sanitaria. Il coefficiente di redditività del 78%Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base all’attività svolta. Per le attività professionali sanitarie il coefficiente è del 78%: su 40.000 euro di compensi, il reddito imponibile è di 31.200 euro, sul quale si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva è un’unica imposta che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.Il forfettario semplifica moltissimo, ma non cancella il tema dell’art. 10: se un domani superi i limiti del regime agevolato e passi al regime ordinario, tutte le distinzioni tra prestazioni esenti e imponibili tornano immediatamente attuali, pro-rata compreso. Per questo consigliamo di ragionare fin dall’inizio sulla corretta qualificazione delle prestazioni. Se stai valutando l’apertura della partita IVA, può esserti utile la guida su come aprire la partita IVA come odontoiatra tra ATECO, ENPAM e Sistema TS.Marca da bollo sulle fatture sanitarie: la regola dei 77,47 euroUn adempimento tanto piccolo quanto dimenticato. Le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro devono riportare la marca da bollo da 2 euro. La regola vale sia per le fatture esenti art. 10 con codice N4, sia per le fatture emesse in regime forfettario con codice N2.2.Soglia oltre la quale scatta il bollo: 77,47 euro di importo non assoggettato a IVA.Importo del bollo: 2 euro per ogni fattura.Il costo del bollo può essere addebitato al paziente o al cliente, salvo diverso accordo: in tal caso va indicato in fattura come rimborso.Sulle fatture cartacee o in PDF si applica il contrassegno fisico oppure si utilizza il bollo virtuale; sulle fatture elettroniche si valorizza l’apposito campo e l’imposta si versa periodicamente.Le fatture con IVA al 22% non scontano il bollo, perché imposta di bollo e IVA sono alternative.Può sembrare un dettaglio trascurabile, ma l’omissione della marca da bollo è tra le irregolarità più facilmente rilevabili in sede di controllo, con sanzioni proporzionali all’imposta non versata.Errori comuni da evitare sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Dall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari che seguiamo, questi sono gli errori che ricorrono con maggiore frequenza in tema di IVA prestazioni sanitarie 2026:Applicare l’esenzione a tutto ciò che si fattura, solo perché si è un professionista sanitario, ignorando docenze, perizie e consulenze.Usare il codice N4 in regime forfettario invece del corretto N2.2, o viceversa dopo il passaggio al regime ordinario.Dimenticare la marca da bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro.Inviare allo SdI fatture di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, violando il divieto posto a tutela della riservatezza dei dati.Trascurare il pro-rata in regime ordinario, detraendo integralmente l’IVA sugli acquisti anche a fronte di un volume rilevante di operazioni esenti.Descrizioni generiche in fattura (“prestazione professionale”) che non permettono di dimostrare la finalità terapeutica in caso di verifica.Non allineare fattura e dati inviati al Sistema TS, con il rischio di incongruenze nella dichiarazione precompilata del paziente.La buona notizia è che quasi tutti questi errori si prevengono con una impostazione corretta a monte: definire una volta per tutte quali prestazioni eroghi, come vanno qualificate e quale codice natura associare a ciascuna nel software di fatturazione. Domande frequenti sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Lo psicologo deve applicare l’IVA in fattura?Le prestazioni di psicoterapia e di diagnosi e cura rese dallo psicologo iscritto all’albo rientrano nell’esenzione dell’art. 10 n. 18, con codice N4 se si è in regime ordinario. Diverso è il caso di consulenze organizzative alle aziende, selezione del personale, formazione o perizie in ambito giudiziario: qui si applica l’IVA al 22%. Se lo psicologo è in regime forfettario, non applica mai IVA e utilizza il codice N2.2.La visita di medicina estetica è sempre con IVA?No. È imponibile al 22% quando ha finalità esclusivamente estetica. Se invece il trattamento ha una funzione ricostruttiva o curativa documentata (esiti di traumi, interventi oncologici, patologie dermatologiche, malformazioni), resta esente. Decisiva è la documentazione clinica che attesta la finalità di cura.Il fisioterapista che collabora con un centro sportivo emette fattura con IVA?Dipende dal contenuto della prestazione. Se il fisioterapista eroga trattamenti riabilitativi alle persone, anche tramite la struttura, siamo nell’ambito dell’esenzione art. 10. Se invece fattura al centro un’attività diversa, ad esempio preparazione atletica, docenza o consulenza organizzativa, la prestazione è imponibile al 22%. La qualificazione va fatta sul singolo contratto: è uno dei casi in cui conviene una verifica preventiva con il nostro ufficio.Cosa succede se sbaglio il codice natura in fattura?Un codice natura errato rende la fattura irregolare e, se l’errore comporta la mancata applicazione dell’IVA dovuta, l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’imposta con sanzioni e interessi. In molti casi si può rimediare emettendo una nota di variazione e una nuova fattura corretta, entro i termini previsti. Meglio però intercettare l’errore subito: i nostri operatori possono effettuare una verifica delle fatture già emesse.In regime forfettario devo mettere la marca da bollo?Sì. Anche le fatture in regime forfettario con codice N2.2 seguono la regola generale: oltre 77,47 euro serve la marca da bollo da 2 euro. Il costo può essere riaddebitato al cliente, indicandolo espressamente in fattura.Devo emettere fattura elettronica alla clinica per cui collaboro?Sì. Il divieto di fatturazione elettronica riguarda solo le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Verso cliniche, poliambulatori, società ed enti pubblici vige il normale obbligo di e-fattura via SdI, con il codice natura corretto in base al tuo regime (N4 oppure N2.2).Posso avere sia prestazioni esenti sia imponibili con la stessa partita IVA?Sì, e accade spesso. In regime ordinario comporta però la gestione del pro-rata di detraibilità e una contabilità IVA più articolata. In regime forfettario il problema non si pone sul fronte IVA, ma occorre comunque verificare il corretto inquadramento delle attività e il coefficiente di redditività applicabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Guide correlate per professioneOgni professione sanitaria ha regole proprie su IVA, cassa previdenziale e Sistema TS. Qui trovi la guida dedicata alla tua:Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS »Partita IVA Fisioterapista 2026: ATECO 86.95.00 e Gestione Separata »Partita IVA Infermiere 2026: ATECO, ENPAPI e fatturazione elettronica »Partita IVA Odontoiatra 2026: ENPAM, esenzione IVA e Tessera Sanitaria »Partita IVA Veterinario 2026: ENPAV, IVA al 22% e forfettario »Partita IVA Ostetrica 2026: ATECO 86.94.02, inquadramento previdenziale e prestazioni esenti »Partita IVA Osteopata 2026: ATECO 86.96.09, IVA 22% e Gestione Separata »Assistenza fiscale per professionisti sanitari a Udine e onlineGestire correttamente l’IVA prestazioni sanitarie 2026 non è un esercizio teorico: incide sul prezzo che chiedi al paziente, sull’IVA che puoi recuperare, sulla tua tranquillità in caso di controllo. Tra esenzione art. 10, casi imponibili al 22%, pro-rata, regime forfettario e regole del Sistema TS, il margine di errore è ampio e le conseguenze economiche non sono trascurabili.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri e le altre professioni sanitarie in ogni fase: apertura della partita IVA, scelta del regime più conveniente, impostazione della fatturazione con i corretti codici natura, invio dei dati al Sistema TS, contabilità e dichiarazioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Per conoscere i costi dell’assistenza puoi richiedere un preventivo personalizzato, calibrato sul volume e sul tipo di attività.Se cerchi anche uno strumento operativo per emettere le fatture in modo corretto, gestire i codici natura N4 e N2.2, la marca da bollo e l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, puoi valutare un software di fatturazione elettronica pensato per i professionisti come fatturazioneitalia.it: automatizza i controlli formali e riduce sensibilmente il rischio di errore.Hai bisogno di assistenza per l’IVA sulle prestazioni sanitarie e per la gestione della tua partita IVA? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online: Contattaci per fissare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 12:00:002026-09-27 09:53:17IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVA
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-27 09:52:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariFatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDILa fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieCome Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDISistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoPrestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariSanzioni per Invio Errato a SDISoftware di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariDomande FrequentiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Veniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.Il divieto è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, a dimostrazione della sua stabilità normativa: il sistema è rimasto invariato anche per il 2026, con la proroga confermata attraverso la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieIl divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.Nello specifico, il divieto si applica a:Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)Odontoiatri e dentistiPsicologi e psicoterapeutiFisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)Infermieri liberi professionistiVeterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)Ottici e optometristiFarmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDIFin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoIl Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data della prestazione, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, ecc.). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.Quando trasmettere: le scadenze per l’invio al STS sono fissate per legge. In via ordinaria, i dati delle spese del primo semestre devono essere inviati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, e i dati del secondo semestre entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul portale STS o rivolgersi al CAF Centro Fiscale, poiché i termini possono subire modifiche annuali.Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).Prestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariUna situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro. Sanzioni per Invio Errato a SDICosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariLa complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e integra le funzionalità di gestione delle fatture esenti con la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, inclusa nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture, codice destinatario unico JKKZDGR). Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con prezzo bloccato per 3 anni dal primo pagamento.Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con software gestionali della cartella clinica.Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale. Domande FrequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, prorogato al 2026); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online. Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-09-27 08:16:30Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSoftware Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione StudioIndice dei contenutiObblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026Fattura elettronica: privati, B2B e PASoftware gestione studio dentistico: requisiti chiaveFatturazioneitalia.it: la soluzione per le fatture B2B e PARegime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?Come scegliere il software giusto per il tuo studioDomande frequentiSei un odontoiatra con partita IVA e ogni anno ti trovi a fare i conti con adempimenti fiscali sempre più articolati: il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), le fatture elettroniche verso cliniche e studi associati, la gestione dell’agenda e delle cartelle cliniche digitali. Non è semplice, ma con il software giusto e il supporto del CAF puoi trasformare la burocrazia in routine. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per il 2026. Obblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026Il Sistema Tessera Sanitaria (spesso abbreviato in Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso cui i professionisti sanitari, inclusi gli odontoiatri, trasmettono i dati delle spese mediche dei pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, cioè la dichiarazione dei redditi già parzialmente compilata che lo Stato mette a disposizione dei contribuenti ogni anno.Per gli odontoiatri l’obbligo è chiaro: tutte le spese odontoiatriche sostenute dai pazienti vanno trasmesse al Sistema TS, con la sola eccezione dei casi in cui il paziente esercita il diritto di opposizione (lo vediamo tra poco). Scadenze trasmissione dati Sistema TS 2026Dal 2025 la trasmissione dei dati al Sistema TS è diventata annuale (non più semestrale), in base all’art. 5 del D.Lgs. 81/2025:Spese dell’intero anno: trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027 essendo il 31 gennaio di sabato)Attenzione: i dati vanno trasmessi anche se il paziente paga a rate. In quel caso si invia l’importo effettivamente incassato nel periodo di riferimento, non il totale del piano di trattamento.Diritto di opposizione del paziente: cosa cambia per teIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS. Questo diritto va rispettato: se il paziente ti comunica l’opposizione prima della prestazione (o entro il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese già sostenute), non devi trasmettere quei dati.Praticamente: il tuo software di gestione studio deve permetterti di marcare ogni fattura come “con opposizione” o “senza opposizione”. Al momento dell’invio al Sistema TS, le fatture con opposizione vengono automaticamente escluse. Un software non adatto potrebbe costringerti a gestire questo aspetto manualmente, con il rischio di errori.Fattura elettronica: privati, B2B e PAUno dei punti di maggiore confusione per gli odontoiatri riguarda la fattura elettronica. La situazione nel 2026 è questa: Verso i pazienti privati: divieto ancora vigenteLe prestazioni sanitarie erogate verso privati cittadini da professionisti soggetti al Sistema TS (come gli odontoiatri) restano escluse dall’obbligo di fattura elettronica. Il divieto, previsto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, è confermato per il 2026 in attesa di eventuali nuove disposizioni normative.Cosa significa in pratica? Verso i tuoi pazienti privati continui a emettere ricevute fiscali o fatture cartacee (o in formato analogico), che poi trasmetti al Sistema TS. Non devi usare il Sistema di Interscambio (SDI) per queste operazioni.Verso aziende, cliniche e PA: obbligo di fattura elettronicaLa situazione cambia completamente quando fatturi a soggetti diversi dai privati:Cliniche odontoiatriche, studi associati, società: obbligo di fattura elettronica via SDIPubblica Amministrazione (ASL, ospedali, enti pubblici): obbligo di fattura elettronica con codice IPA o codice univoco ufficioProfessionisti in regime ordinario con P.IVA: obbligo di fattura elettronicaSe il tuo studio ha convenzionamenti con strutture pubbliche o collaborazioni con cliniche private, hai quindi bisogno di un sistema che gestisca entrambi i canali: il Sistema TS per i pazienti privati e la fatturazione elettronica SDI per le prestazioni B2B e verso la PA.Software gestione studio dentistico: requisiti chiaveNon tutti i software di fatturazione sono adatti a uno studio odontoiatrico. Un odontoiatra ha esigenze specifiche che vanno ben oltre la semplice emissione di una fattura. Ecco i requisiti fondamentali da verificare prima di scegliere: 1. Integrazione nativa con il Sistema TSIl software deve permetterti di inviare i dati direttamente al portale sistemats.gov.it senza dover esportare file e caricarli manualmente. L’integrazione nativa riduce i tempi, elimina gli errori di battitura e ti avvisa automaticamente quando si avvicina la scadenza semestrale. Verifica sempre se l’integrazione è inclusa nel canone base o è un modulo aggiuntivo a pagamento.2. Gestione dell’opposizione pazienteCome anticipato, il software deve consentire di registrare l’opposizione del paziente alla trasmissione dei dati e di escludere automaticamente quelle fatture dall’invio al Sistema TS. Questa funzione è obbligatoria per la conformità al GDPR e alla normativa sanitaria.3. Fatturazione elettronica SDI per clienti B2B e PASe fatturi anche a cliniche, studi associati o enti pubblici, il software deve gestire il ciclo completo della fattura elettronica: creazione in formato XML, invio tramite SDI, gestione delle notifiche di ricezione e dei file di cortesia per il cliente. Tieni presente che i software più semplici non hanno questa funzione.4. Agenda e cartelle cliniche digitaliUn buon software gestionale per odontoiatri integra anche l’agenda degli appuntamenti e le cartelle cliniche digitali. Questo non è strettamente un requisito fiscale, ma è fondamentale per l’efficienza dello studio: quando registri una prestazione in cartella clinica, il software può generare automaticamente la ricevuta/fattura corrispondente, riducendo la doppia immissione dei dati e gli errori.5. Conservazione digitale a normaLe fatture elettroniche emesse verso B2B e PA devono essere conservate digitalmente per 10 anni (ai fini fiscali) secondo le regole del Codice del Consumo Digitale. Il software deve offrire un sistema di conservazione sostitutiva a norma o integrarsi con servizi certificati di conservazione.Fatturazioneitalia.it: Sistema TS e fatture B2B/PA in un solo softwareGli odontoiatri che cercano un software unico per gestire sia il Sistema TS sia le fatture elettroniche verso aziende e Pubblica Amministrazione possono considerare fatturazioneitalia.it, il SaaS di BeSmart dedicato alla fatturazione elettronica italiana: nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture) è incluso l’invio al Sistema TS con codice destinatario unico JKKZDGR, oltre alla fatturazione elettronica SDI per i clienti B2B e PA, senza bisogno di usare due strumenti separati.Il vantaggio principale? Il prezzo bloccato per 3 anni dal primo pagamento: sai esattamente quanto pagherai anche nei prossimi anni, senza sorprese al rinnovo. Per uno studio odontoiatrico che deve pianificare i costi fissi, questa è una caratteristica concreta e non solo commerciale.La piattaforma gestisce il ciclo completo della fattura elettronica SDI: creazione, invio, ricezione delle notifiche, conservazione digitale. È pensata per professionisti con P.IVA, inclusi i sanitari che fatturano occasionalmente a strutture private o alla PA, senza la complessità di software gestionali pesanti.Se hai bisogno di supporto per integrare la soluzione nel tuo studio o per capire quali prestazioni rientrano nell’obbligo di fattura elettronica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Regime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?La scelta del regime fiscale influisce direttamente su come gestisci la fatturazione e quali obblighi hai. Vediamo le principali differenze per un odontoiatra.Regime forfettario per odontoiatriIl regime forfettario è disponibile per gli odontoiatri che rispettano il limite di ricavi annui (85.000 euro nel 2026). Se rientri in questo regime, paghi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) su un reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai tuoi compensi lordi.Attenzione: in regime forfettario sei esonerato dall’obbligo di fattura elettronica verso privati (già esclusi per i sanitari come visto sopra), ma devi comunque trasmettere i dati al Sistema TS. Per le fatture B2B e PA, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica anche ai forfettari.Regime ordinario per odontoiatriSe superi la soglia dei 85.000 euro o hai scelto volontariamente il regime ordinario, la gestione contabile è più articolata: IRPEF a scaglioni, IVA (anche se le prestazioni sanitarie odontoiatriche sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72), tenuta dei registri contabili e, nei casi previsti, obbligo di fattura elettronica.In questo scenario, affidarsi a un software gestionale integrato e alla consulenza di un CAF esperto fa la differenza: eviti sanzioni per trasmissioni tardive al Sistema TS, errori nella classificazione delle prestazioni esenti/imponibili e dimenticanze sulle scadenze dichiarative.Hai dubbi su quale regime sia più conveniente per te? Il CAF Centro Fiscale di Udine può elaborare un’analisi comparativa su misura: scopri la guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari o contattaci direttamente per un preventivo personalizzato.Come scegliere il software giusto per il tuo studioDopo aver capito cosa ti serve dal punto di vista normativo, ecco una checklist pratica per valutare i software disponibili sul mercato:Integrazione Sistema TS: diretta (via API) o manuale (export CSV)? Preferisci la prima.Gestione opposizione paziente: funzione nativa o aggiuntiva?Fattura elettronica SDI: inclusa nel canone o modulo a pagamento?Conservazione digitale: il servizio include la conservazione a norma o devi affidarti a un provider terzo?Supporto tecnico: c’è assistenza dedicata in italiano? Tempi di risposta?Costo nel tempo: canone fisso o variabile? Aumenti garantiti?Integrazioni con software gestionale studio: compatibile con il tuo sistema di cartelle cliniche?Ricorda che non esiste il software perfetto per tutti: uno studio odontoiatrico monospecialista con pochi pazienti B2B ha esigenze diverse da una clinica con più sedi e numerosi convenzionamenti con la PA. Valuta sempre in base al tuo volume di attività e alle tue esigenze specifiche.Per ulteriori approfondimenti sulla fatturazione specifica per odontoiatri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: Fatturazione odontoiatra 2026: albo e Sistema TS e Fatturazione dentista 2026: Sistema TS e listino prezzi. Domande frequentiUn odontoiatra in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale (forfettario o ordinario) ma dalla natura della prestazione sanitaria. Un odontoiatra con partita IVA in regime forfettario deve trasmettere i dati delle spese odontoiatriche al Sistema TS esattamente come un collega in regime ordinario.Cosa succede se un odontoiatra non trasmette i dati al Sistema TS nei termini?Il mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50.000 euro per anno. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni in caso di ritardo.L’odontoiatra deve emettere fattura elettronica verso i pazienti privati nel 2026?No. Le prestazioni sanitarie verso privati cittadini sono ancora escluse dall’obbligo di fattura elettronica per i professionisti soggetti al Sistema TS. Il divieto è confermato per il 2026. Verso aziende, cliniche private e Pubblica Amministrazione, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica.Posso usare un software di fatturazione generico o devo usarne uno specifico per sanitari?Puoi usare un software generico, ma assicurati che abbia l’integrazione con il Sistema TS e la gestione dell’opposizione del paziente. In alternativa, puoi usare il portale web di sistemats.gov.it direttamente per l’invio e un software separato per le fatture B2B/PA, oppure un’unica piattaforma che gestisce entrambi i canali: fatturazioneitalia.it, per esempio, include il Sistema TS nel piano Pro insieme alla fatturazione elettronica SDI B2B/PA.Il CAF può aiutarmi con la gestione del Sistema TS?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto agli odontoiatri per la gestione degli adempimenti fiscali connessi all’attività professionale: dalla consulenza sul regime fiscale più conveniente, alla compilazione della dichiarazione dei redditi, fino al supporto per gli adempimenti legati al Sistema TS. Contattaci per un preventivo personalizzato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio odontoiatrico? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per professionisti sanitari: adempimenti Sistema TS, dichiarazioni dei redditi, scelta del regime fiscale. Scopri la guida completa per aprire uno studio dentistico oppure contattaci per un preventivo personalizzato.Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 09:04:002026-09-27 08:14:04Software Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione Studio
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Software Fatturazione ElettronicaSoftware di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura ElettronicaChi esercita una professione sanitaria con partita IVA – medico, psicologo, fisioterapista, veterinario, odontoiatra o altra figura iscritta a un albo sanitario – si trova a gestire un meccanismo di fatturazione diverso da quello della maggior parte dei liberi professionisti. Nella maggior parte dei casi, infatti, la prestazione resa a un paziente persona fisica non genera una fattura elettronica ordinaria trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma un invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Capire come funziona questo doppio binario – e quali caratteristiche cercare in un software di fatturazione capace di gestirlo correttamente – è essenziale per evitare errori e sanzioni.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo perché i sanitari non emettono (di regola) fattura elettronica ai pazienti, come funziona l’invio dei dati al Sistema TS, cosa cambia quando il paziente esercita il proprio diritto di opposizione e quali funzionalità deve avere un software di fatturazione pensato per la specificità della professione sanitaria.Indice dei contenutiPerche i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaLe funzionalita da cercare in un software di fatturazione per sanitariA chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniAdempimenti operativi per la P.IVA sanitariaDomande frequentiPerché i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche, i professionisti sanitari trasmettono i dati della prestazione al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la costruzione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal cittadino. In questi casi il professionista non emette una fattura elettronica ordinaria tramite SDI per quella prestazione: l’invio dei dati al Sistema TS sostituisce, ai fini della comunicazione verso l’Erario, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio.Il professionista sanitario, in ogni caso, deve comunque emettere un documento verso il paziente (fattura o altro documento fiscalmente valido secondo le regole della propria attività), ma la trasmissione telematica verso l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il canale Sistema TS anziché tramite SDI. Questo meccanismo riguarda le prestazioni rese a persone fisiche nell’ambito dell’attività sanitaria; è diverso il trattamento per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio altre partite IVA, aziende, enti), per le quali si applicano le regole ordinarie di fatturazione elettronica.Va sottolineato che questo doppio binario – Sistema TS in alternativa alla fattura elettronica ordinaria per le prestazioni sanitarie ai privati – è un meccanismo consolidato negli anni, ma le condizioni di dettaglio (soggetti tenuti, modalità di invio, eventuali proroghe di aspetti specifici) possono essere oggetto di aggiornamento normativo periodico. Per la situazione normativa aggiornata al periodo d’imposta corrente, ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista o con un CAF, soprattutto se la tua attività è di recente regolamentazione professionale (come avviene ad esempio per alcune professioni sanitarie di istituzione più recente). Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui i professionisti sanitari trasmettono, in via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti. Operativamente, questo significa che il professionista – direttamente o tramite il proprio software di fatturazione – invia periodicamente i dati identificativi della prestazione (data, importo, tipologia) senza che sia necessario generare e trasmettere una fattura elettronica tramite SDI per quella singola operazione.I dati trasmessi al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata del paziente, che potrà così vedersi riconosciuta automaticamente (salvo verifica) la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute, senza dover conservare e inserire manualmente ogni singola ricevuta. Per il professionista, questo comporta un adempimento aggiuntivo rispetto alla semplice emissione del documento di incasso: la trasmissione tempestiva e corretta dei dati al sistema, secondo le scadenze e le modalità tecniche previste.Le scadenze di invio e le specifiche tecniche del tracciato dati possono essere aggiornate periodicamente: è quindi importante che il software di fatturazione utilizzato sia mantenuto aggiornato dal fornitore rispetto alle regole vigenti, per evitare invii scartati o fuori termine. Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di riservatezza legate alla natura sensibile del dato sanitario. Quando il paziente esercita questo diritto di opposizione, il professionista sanitario non trasmette i dati di quella specifica prestazione al Sistema TS.A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’opposizione del paziente non fa scattare l’obbligo di fattura elettronica ordinaria tramite SDI. Il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta valido in ogni caso, anche quando il paziente si oppone all’invio al Sistema TS (lo prevede espressamente la normativa che estende il divieto di fatturazione via SDI a tutti i soggetti che rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS). Cambia quindi solo il canale del documento, non l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI: se il paziente si oppone, il professionista deve comunque emettere un documento fiscalmente valido (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI, cioè non trasmessa tramite Sistema di Interscambio), ma non può emettere fattura elettronica ordinaria via SDI per quella prestazione, proprio a tutela della riservatezza del dato sanitario.Un meccanismo di opposizione concettualmente simile – seppur relativo a un ambito diverso – è quello descritto nel nostro approfondimento su opposizione 730 e spese sanitarie: anche in quel caso la scelta del paziente di non far confluire il dato nella precompilata ha effetti diretti sugli adempimenti del professionista che ha emesso il documento.Per il professionista, questo significa che il software di fatturazione utilizzato deve permettere di tracciare in modo affidabile quali pazienti si sono opposti, in modo da sapere, prestazione per prestazione, se generare un invio al Sistema TS oppure predisporre il documento alternativo (fattura cartacea o extra-SDI) con i codici IVA corretti, senza mai instradare quella prestazione verso il canale SDI. Le funzionalità da cercare in un software di fatturazione per sanitariNon tutti i software di fatturazione elettronica gestiscono in modo nativo la specificità della fatturazione sanitaria. Prima di scegliere lo strumento, un professionista sanitario con partita IVA dovrebbe verificare che il software offra queste funzionalità:Integrazione diretta con il Sistema TS: possibilità di trasmettere i dati delle prestazioni direttamente dal gestionale, senza dover usare canali separati o inserire manualmente i dati su altre piattaforme;Gestione del flag “paziente opposto”: un campo o una funzione dedicata per segnalare, prestazione per prestazione, se il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS, in modo da instradare automaticamente la pratica verso il documento corretto (fattura cartacea o extra-SDI, mai fattura elettronica ordinaria via SDI) quando necessario;Codici natura IVA corretti per le prestazioni esenti: gestione automatica del codice natura N4 (operazioni esenti, tra cui le prestazioni sanitarie) nelle fatture elettroniche eventualmente emesse, oltre alla corretta gestione del codice N2.2 per chi opera in regime forfettario (ne parliamo nel dettaglio nella nostra guida sulla fatturazione elettronica forfettario e codice N2.2);Tracciamento storico delle opposizioni: un archivio consultabile che permetta di dimostrare, in caso di controllo, quali pazienti si sono opposti e quando, a tutela sia del professionista sia del paziente;Conservazione digitale a norma: sia per le fatture elettroniche ordinarie sia per la documentazione relativa agli invii al Sistema TS, nel rispetto degli obblighi di conservazione sostitutiva;Aggiornamento costante alle regole tecniche vigenti: sia per il tracciato dati del Sistema TS sia per le specifiche della fatturazione elettronica (formato FatturaPA), che possono essere modificate nel tempo.Non esiste un unico software “giusto” per tutti i professionisti sanitari: la scelta dipende anche dal volume di pazienti, dal tipo di attività (in studio singolo, in associazione, in convenzione) e dagli strumenti già in uso (agende elettroniche, gestionali di studio). L’importante è verificare concretamente, prima dell’acquisto o dell’abbonamento, che le funzionalità sopra elencate siano effettivamente presenti e non solo genericamente pubblicizzate. A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniIl meccanismo Sistema TS / opposizione riguarda, in generale, i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza, tra cui:Medici e odontoiatri iscritti al relativo Ordine;Psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi;Fisioterapisti e altre professioni sanitarie riabilitative;Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari (per le prestazioni rientranti nell’ambito sanitario);Infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;Altre professioni sanitarie regolamentate, incluse alcune figure di più recente istituzione (per le quali, come accade ad esempio per gli osteopati, l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo professionale una volta pienamente operativo – ne parliamo nella nostra guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata).Per approfondimenti su casistiche specifiche, puoi consultare anche le nostre guide dedicate a fatturazione dell’ostetrica e fatturazione del podologo, che trattano il rapporto tra Sistema TS, cassa previdenziale e detrazioni per il paziente in modo specifico per ciascuna professione.Se hai dubbi sulla tua posizione specifica – ad esempio se la tua professione è di recente regolamentazione o se svolgi un’attività mista (sanitaria e non sanitaria) – è opportuno verificare con il tuo ordine professionale o con un consulente fiscale prima di impostare in modo definitivo il software di fatturazione. Adempimenti operativi per la P.IVA sanitariaOltre alla scelta del software, un professionista sanitario che apre o gestisce una partita IVA deve tenere sotto controllo alcuni aspetti operativi:Codice ATECO corretto: fondamentale selezionare il codice ATECO relativo alla propria professione sanitaria specifica, che incide anche sull’inquadramento previdenziale e sulla corretta applicazione del regime IVA;Regime fiscale: la scelta tra regime forfettario e regime ordinario non incide sull’obbligo di gestione del Sistema TS, ma incide sulla tassazione e su alcuni adempimenti IVA generali (ne parliamo nel dettaglio nella guida sulla fatturazione elettronica in regime forfettario);Cassa previdenziale di riferimento: ogni professione sanitaria ha generalmente una cassa previdenziale o una gestione INPS di riferimento, con contributi che vanno calcolati e versati secondo le regole specifiche della categoria;Iscrizione all’albo professionale: condizione necessaria per l’esercizio dell’attività e, in molti casi, presupposto per l’applicazione delle regole di esenzione IVA e per l’obbligo di invio al Sistema TS;Conservazione della documentazione: sia delle fatture elettroniche eventualmente emesse, sia della documentazione relativa agli invii al Sistema TS e alle opposizioni ricevute dai pazienti.Per la corretta gestione simultanea di questi aspetti – fiscali, previdenziali e di adempimento verso il Sistema TS – può essere utile affidarsi a un CAF o a un consulente che segua in modo integrato la posizione della partita IVA sanitaria, evitando errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella dichiarazione precompilata dei propri pazienti.Domande frequentiUn medico o uno psicologo con partita IVA deve emettere fattura elettronica ai pazienti?No, in nessun caso per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche: il divieto di fattura elettronica ordinaria tramite SDI verso il paziente persona fisica è sempre valido, sia che il professionista invii i dati al Sistema TS sia che il paziente si opponga a tale invio. Cambia solo il documento da emettere: se i dati vanno al Sistema TS non serve una fattura elettronica via SDI; se il paziente si oppone, va comunque emesso un documento fiscalmente valido ma non tramite il canale SDI (fattura cartacea o elettronica extra-SDI).Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?Se il paziente comunica al professionista sanitario la propria opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, quella prestazione non viene trasmessa al Sistema TS, ma il professionista NON deve comunque emettere fattura elettronica ordinaria tramite SDI: il divieto di fatturazione elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie resta valido anche in caso di opposizione. Va emesso un documento alternativo (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI). E’ quindi importante che il software di fatturazione permetta di gestire correttamente entrambi gli scenari senza instradare erroneamente verso il canale SDI.Quali professioni sanitarie sono tenute all’invio dei dati al Sistema TS?Sono generalmente tenuti i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza (es. medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e altre figure sanitarie regolamentate). Per le professioni di più recente regolamentazione l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo di competenza: in caso di dubbio sulla propria posizione specifica è opportuno verificare con il proprio ordine professionale o con un consulente.Un software di fatturazione elettronica generico va bene per un professionista sanitario?Un software di fatturazione qualsiasi permette di emettere fatture elettroniche ordinarie, ma per un professionista sanitario è utile che gestisca anche l’invio dei dati al Sistema TS, il tracciamento delle opposizioni dei pazienti e i codici di esenzione IVA corretti (es. natura N4 per le prestazioni sanitarie esenti). Verificare queste funzionalità prima di scegliere lo strumento evita di dover gestire due sistemi separati.Fino a quando è valido l’esonero dalla fattura elettronica per i sanitari?Il meccanismo per cui i dati delle prestazioni sanitarie vengono inviati al Sistema TS anziché tramite fattura elettronica ordinaria è una misura che negli anni è stata più volte confermata dal legislatore. Le condizioni e le eventuali proroghe possono essere aggiornate di anno in anno: per la situazione normativa vigente nel periodo d’imposta corrente è consigliabile verificare con il proprio commercialista o con un CAF.Un professionista sanitario in regime forfettario deve comunque gestire il Sistema TS?Sì: l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS riguarda l’attività sanitaria svolta e non dipende dal regime fiscale scelto (forfettario o ordinario). Il regime forfettario incide sulla tassazione e sugli adempimenti IVA generali, non sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS né sul meccanismo dell’opposizione del paziente. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci il Sistema TS e la fatturazione della tua P.IVA sanitaria senza pensieriSei un medico, uno psicologo, un fisioterapista o un altro professionista sanitario con partita IVA e vuoi essere sicuro di gestire correttamente Sistema TS, opposizioni dei pazienti e fatturazione elettronica? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione fiscale della tua attività sanitaria, dall’apertura della partita IVA agli adempimenti periodici. Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come possiamo aiutarti a semplificare la gestione della tua posizione fiscale.Agosto 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 09:00:002026-08-12 12:28:08Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica
PARTITA IVA, Professionisti SanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per i professionisti sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. Per i professionisti sanitari, l’invio dei dati a questo sistema non è facoltativo: è un obbligo di legge che, se violato, comporta sanzioni significative. Questa guida spiega nel dettaglio chi è obbligato, cosa trasmettere, quando farlo e come gestire i casi particolari.Il meccanismo serve un duplice scopo: consentire all’Agenzia delle Entrate di pre-compilare il modello 730 dei pazienti con le spese sanitarie sostenute, e raccogliere dati statistici sulla spesa sanitaria privata. Il professionista sanitario è quindi, in questo schema, un soggetto trasmittente — non un soggetto controllato.Base normativa del Sistema TS Il fondamento normativo del Sistema TS si trova nel D.L. 78/2010, art. 3, c. 3, che ha introdotto l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 175/2014 di trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi sostenuti dai propri assistiti. Il regolamento attuativo è il D.M. 31 luglio 2015 e successive modifiche.Le norme si integrano con quelle sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) e con le regole del 730 precompilato (D.Lgs. 175/2014). Dal 2024, con l’obbligo universale di fattura elettronica via SDI, il perimetro del Sistema TS è stato in parte ridisegnato.Chi e’ obbligato a trasmettere al Sistema TS L’obbligo si applica alle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche residenti in Italia da parte di soggetti che operano nell’ambito sanitario. Ecco la tabella dei soggetti obbligati:CategoriaObbligato?NoteMedici (MMG, specialisti, MG)SITutte le prestazioni verso persone fisichePsicologiSIIncluse sedute onlineFisioterapistiSIInclusi trattamenti domiciliariInfermieriSIAssistenza domiciliare e ambulatorialePodologiSIPrestazioni podologiche diagnostiche e riabilitativeTSRM (tecnici radiologia)SISolo attivita’ libero-professionale, non SSNOstetriche/OstetriciSICorsi preparto, assistenza domiciliare puerperioLogopedistiSISedute ambulatoriali e domiciliariDietisti / Biologi nutrizionistiSIPiani alimentari terapeuticiVeterinariSISolo prestazioni su animali di persone fisicheOttici (vendita occhiali/lenti)SIDispositivi ottici (codice spesa “SP”)Optometristi (esame visivo)SI se abilitatiSolo se riconosciuti come professionisti sanitariFarmacieSIFarmaci con ricetta e da banco (senza ricetta su scontrino)Strutture ospedaliere private accreditateSITicket e prestazioni a carico del pazienteNon sono obbligati i professionisti che operano esclusivamente in regime SSN (prestazioni a carico del SSN, senza alcun ticket o compartecipazione del paziente), le strutture pubbliche, e i professionisti che non svolgono attivita’ sanitaria diretta su persone fisiche.Cosa trasmettere: i dati richiesti Per ogni prestazione sanitaria erogata a persona fisica, il professionista deve trasmettere al Sistema TS i seguenti dati:Codice fiscale del paziente (assistito)Data della prestazione (o data del pagamento)Importo lordo pagato dal pazienteTipologia di spesa (codice spesa TS):Codice TSTipologia spesaSPSpesa sanitaria (prestazioni professionali sanitarie in senso stretto)ADDispositivi medici (es. occhiali, ausili, protesi)FVFarmaci veterinariSRServizi sanitari resi da strutture sanitarie accreditateTPTicket pronto soccorsoFCFarmaco non convenzionato / senza ricettaAAAltre spese sanitarie detraibiliI professionisti sanitari in libera professione usano tipicamente il codice SP per le prestazioni sanitarie dirette.Scadenze di trasmissione 2026 La trasmissione avviene con cadenza mensile: i dati delle prestazioni di ciascun mese devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo. Quindi le prestazioni di gennaio si trasmettono entro il 28 febbraio, quelle di febbraio entro il 31 marzo, e cosi’ via.In caso di errori nella trasmissione, il sistema TS permette di inviare file di annullamento e sostituzione entro certi termini. Per le trasmissioni dell’anno precedente, la scadenza di correzione e’ tipicamente il 31 gennaio dell’anno successivo (per consentire la pre-compilazione del 730).Come trasmettere: portale TS e fattura elettronica SDI Ci sono due modalita’ principali per assolvere l’obbligo di trasmissione:1. Portale Sistema TS (sistemats.it)Il professionista accede al portale con credenziali SPID/CIE e carica un file XML con i dati delle spese del mese. E’ la modalita’ piu’ diretta per i professionisti con pochi pazienti o per chi non usa un software gestionale. Il portale e’ disponibile su sistemats.it del MEF.2. Fattura elettronica via SDI con tag TSDal 2024 e’ possibile assolvere l’obbligo TS tramite la trasmissione di una fattura elettronica via SDI che contenga i tag specifici per il sistema TS nel tracciato XML (tipo documento TD24 o equivalente). In questo caso il software di fatturazione gestisce automaticamente l’invio, e la fattura SDI vale anche come trasmissione TS. E’ la modalita’ preferita da chi usa gestionali sanitari moderni (Dottori.it, Nuvola di Studio, ecc.).3. Documento commerciale tramite registratore telematico abilitatoIl cosiddetto scontrino parlante (o documento commerciale TS) e’ emesso da un registratore di cassa telematico abilitato al sistema TS. Questo strumento e’ piu’ comune nelle strutture con molte prestazioni giornaliere (poliambulatori, studi associati, farmacie). La trasmissione avviene automaticamente in tempo reale verso il sistema TS tramite il registratore.Documento commerciale TS vs fattura: quando usare cosa ScenarioDocumento da emettereTrasmissione TSPrestazione a persona fisica che acconsente TSDocumento commerciale TS (o fattura SDI con tag TS)Automatica tramite RT o SDIPrestazione a persona fisica che si OPPONE alla TSFattura ordinaria (cartacea o SDI senza tag TS)NON trasmettere al TSPrestazione a azienda / P.IVAFattura elettronica SDI (senza tag TS)Non necessaria (non e’ persona fisica)Prestazione SSN (con convenzione, a carico SSN)Nessun documento commerciale al pazienteNon applicabile (SSN trasmette autonomamente)Opposizione del paziente alla trasmissione TS Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS, in base alla normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). Se il paziente esercita questo diritto, il professionista:Non deve trasmettere i dati al sistema TSEmette una fattura ordinaria (non un documento commerciale TS)Deve conservare la dichiarazione di opposizione del paziente (per eventuale controllo)Il paziente non vedra’ la spesa pre-compilata nel 730, ma potra’ inserirla manualmenteE’ buona pratica avere un modulo cartaceo o digitale che il paziente firma per documentare la propria scelta. Molti software gestionali sanitari gestiscono automaticamente questa casistica.Sanzioni per mancata trasmissione al Sistema TS Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS sono previste dal D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche. La sanzione per ogni trasmissione omessa o errata e’ da 100 a 500 euro per ciascuna violazione, con un tetto massimo annuo significativo.Non si applica la sanzione se l’omissione dipende da cause di forza maggiore o se il professionista corregge spontaneamente l’errore entro certi termini tramite il portale TS (ravvedimento operoso). E’ importante non lasciare mesi interi senza trasmissione.Il collegamento con le detrazioni fiscali del paziente Dal punto di vista del paziente, i dati trasmessi dal professionista al Sistema TS finiscono nel 730 precompilato come spese sanitarie detraibili al 19% (sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro annui). Un paziente che ha pagato 500 euro di sedute da uno psicologo le trova gia’ pre-caricate nel suo 730.Questo meccanismo semplifica enormemente la dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Per un approfondimento sulle detrazioni sanitarie, vedi 730/2026 Detrazioni Spese Mediche.Domande frequenti sul Sistema TS Un professionista in regime forfettario deve trasmettere al TS?Si. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale adottato ma dalla natura della prestazione sanitaria e dalla qualificazione professionale. Un fisioterapista in regime forfettario e’ obbligato esattamente come uno in regime ordinario.Devo trasmettere anche le prestazioni pagate in contanti?Si. L’obbligo TS riguarda tutte le prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dal metodo di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, carta). Il metodo di pagamento non e’ rilevante ai fini della trasmissione.Cosa succede se dimentico di trasmettere un mese?E’ possibile recuperare la trasmissione mancante tramite il portale sistemats.it. Se la trasmissione tardiva avviene prima di eventuali controlli, le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso. E’ importante non accumulare mesi di omissione.Devo trasmettere anche le spese rimborsate dall’assicurazione sanitaria del paziente?L’obbligo riguarda le somme effettivamente pagate dal paziente. Se la prestazione e’ pagata direttamente da una compagnia assicurativa tramite polizza collettiva (es. fondi sanitari aziendali con pagamento diretto alla struttura), la trasmissione riguarda solo l’eventuale quota a carico del paziente.Come gestire il Sistema TS: consigli pratici Usa un software gestionale integrato con il sistema TS: automatizza la trasmissione e riduce il rischio di errori o dimenticanze.Registra il codice fiscale del paziente ad ogni prima visita: senza CF non puoi trasmettere.Prepara un modulo di opposizione da far firmare ai pazienti che non vogliono la pre-compilazione 730.Controlla la trasmissione entro il 5 del mese successivo per avere tempo di correggere eventuali errori prima della scadenza.Conserva i giustificativi delle trasmissioni per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento).Per le guide specifiche sulla fatturazione in ogni professione sanitaria, consulta il nostro cluster: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026, Fatturazione Fisioterapista, Fatturazione Psicologo, Fatturazione Medico.Conclusione Il Sistema Tessera Sanitaria e’ un adempimento che i professionisti sanitari devono gestire con regolarita’ e attenzione. Gli errori piu’ comuni sono la mancata registrazione del CF del paziente, la trasmissione tardiva e la confusione tra documento commerciale TS e fattura SDI. Un buon software gestionale o il supporto di un consulente fiscale esperto in ambito sanitario risolvono alla radice questi problemi.CAF Centro Fiscale assiste professionisti sanitari nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione del Sistema TS, consulenza previdenziale. Contattaci per un preventivo personalizzato.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-18 09:00:002026-06-14 18:38:38Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitari
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e ContributiAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 significa intraprendere una libera professione sanitaria regolamentata, con regole fiscali specifiche e vantaggi importanti grazie al regime forfettario. Il logopedista è infatti un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999 e dal D.M. 14/09/1994 n. 742, iscritto all’Albo TSRM-PSTRP, che si occupa della prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento.In questa guida completa, aggiornata al 2026, spiegheremo passo dopo passo come aprire partita IVA, quale codice ATECO utilizzare, come funziona il regime forfettario al 5% o 15%, quali sono i contributi alla Gestione Separata INPS, come emettere fatture esenti IVA detraibili al 19%, e quanto si paga di tasse con esempi pratici a 25.000 €, 40.000 € e 55.000 € di fatturato.Indice dei contenutiChi è il logopedista: profilo professionale sanitarioAree di intervento del logopedistaRequisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPCodice ATECO logopedista: 86.90.29Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteGestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Fatturazione elettronica logopedista B2CPrestazioni tipiche e tariffe di riferimentoAprire studio professionale: SCIA, RC e materialiLogopedia pediatrica vs logopedia adultiTeleriabilitazione e online consulting 2026Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaEsempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KCome trovare i primi pazientiFAQ Partita IVA Logopedista 2026★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Chi è il logopedista: profilo professionale sanitarioIl logopedista è un professionista sanitario il cui profilo è stato istituito con il D.M. 14 settembre 1994, n. 742 e successivamente inquadrato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha eliminato la dicitura “ausiliaria” e riconosciuto piena autonomia professionale alle professioni sanitarie tecnico-riabilitative. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha completato il quadro normativo istituendo gli Ordini delle Professioni Sanitarie e l’Albo della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP.In termini operativi, il logopedista svolge la propria attività in autonomia o in équipe con medici (foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, otorinolaringoiatri), psicologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva e insegnanti. Non si tratta di un “tecnico” subordinato al medico, ma di un professionista che, sulla base della prescrizione medica, elabora autonomamente il piano di trattamento riabilitativo. Aree di intervento del logopedistaIl D.M. 742/1994 individua quattro grandi aree di intervento del logopedista:Disturbi del linguaggio e della comunicazione: ritardi del linguaggio, disturbi specifici del linguaggio (DSL), disfasie, afasie post-ictus o post-trauma, disartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla).Disturbi della voce: disfonie funzionali e organiche, noduli e polipi delle corde vocali, riabilitazione vocale post-chirurgica, voice training per professionisti della voce (insegnanti, cantanti, attori).Disturbi della deglutizione: disfagie nei pazienti neurologici, oncologici (post-radioterapia testa-collo), pediatrici e geriatrici; disturbi della suzione e dell’alimentazione nel neonato e nel bambino.Disturbi dell’apprendimento: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, ai sensi della Legge 170/2010.A queste si aggiungono interventi su balbuzie e disfluenze, disturbi della comunicazione nello spettro autistico, sordità infantile (con riabilitazione protesica e impianto cocleare), deglutizione deviata e ortognatica in collaborazione con ortodontisti, e counseling familiare per supportare genitori e caregiver. Requisiti per esercitare: laurea e Albo TSRM-PSTRPPer esercitare la professione di logopedista in Italia nel 2026 sono richiesti due requisiti fondamentali:Laurea triennale in Logopedia (Classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione), abilitante alla professione. Il corso prevede 180 CFU, di cui circa 60 di tirocinio pratico nelle strutture sanitarie convenzionate. L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante.Iscrizione all’Albo della professione di Logopedista presso l’Ordine TSRM-PSTRP territoriale di competenza. L’iscrizione è obbligatoria per esercitare sia come dipendente sia come libero professionista, ai sensi della Legge 3/2018.Per chi desidera proseguire gli studi sono disponibili la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2), utile per ruoli di coordinamento, didattica e ricerca, oltre a master universitari di I e II livello in aree specialistiche (logopedia in età evolutiva, disfagia, voce artistica, neuroriabilitazione cognitiva, DSA).L’iscrizione all’Albo comporta il pagamento di una quota annuale (mediamente 100-150 euro) e l’obbligo di formazione continua ECM (50 crediti annui, 150 nel triennio) ai sensi del D.lgs. 502/1992. Codice ATECO logopedista: 86.90.29Il codice ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e applicato anche nel 2026) corretto per il logopedista che apre partita IVA è il 86.90.29 – Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove). Questo codice raggruppa le professioni sanitarie tecnico-riabilitative diverse dai medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi.In sede di apertura partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 telematico o tramite intermediario CAF), occorre indicare:Codice ATECO primario: 86.90.29Descrizione attività: “Servizi di logopedia – prestazioni sanitarie di valutazione e trattamento riabilitativo dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dell’apprendimento”Natura giuridica: persona fisica (lavoratore autonomo / libero professionista)Regime fiscale: forfettario (codice “CM”) se si rispettano i requisitiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (non esiste cassa autonoma per logopedisti)L’apertura della partita IVA è gratuita e immediata. Tramite il CAF Centro Fiscale di Udine è possibile ottenere assistenza completa nella compilazione del modello AA9/12 e nella pianificazione fiscale e previdenziale dell’attività. Regime forfettario logopedista: limiti e aliquoteIl regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è la scelta più conveniente per la maggior parte dei logopedisti, soprattutto nei primi anni di attività. Le caratteristiche per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 euro annui (sopra i 100.000 euro decadenza immediata in corso d’anno)Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78% (gruppo “altre attività”)Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (regime “start-up” se rispettati i requisiti); 15% dal sesto anno o se non si rispettano i requisiti start-upEsenzione IVA: nessun obbligo di addebito IVA in fattura (a doppio titolo: regime forfettario + esenzione sanitaria art. 10)Niente IRAP e niente studi di settore / ISAContabilità semplificata: solo registro cronologico delle fatture emesse (con software gestionale o anche in Excel)Per accedere al regime start-up al 5% sono richiesti tre requisiti cumulativi:Non aver esercitato attività professionale o di impresa nei 3 anni precedenti l’apertura partita IVAL’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (eccetto pratica obbligatoria)Se si prosegue un’attività altrui, i ricavi del cedente nel periodo d’imposta precedente non devono superare 85.000 euroIl tirocinio universitario svolto durante il corso di laurea in Logopedia non è considerato “attività professionale precedente” e quindi non preclude l’accesso al regime start-up al 5%. Gestione Separata INPS: aliquote 26,07% e 24%Il logopedista libero professionista, non avendo una cassa di previdenza autonoma, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995. L’iscrizione è gratuita e si effettua online sul portale INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.Le aliquote contributive 2026 della Gestione Separata si applicano al reddito imponibile previdenziale (nel forfettario: ricavi × 78%):26,07%: per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (è la situazione standard del logopedista libero professionista a tempo pieno)24%: per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che esercitano in P.IVA in regime di doppio lavoro) o pensionatiIl massimale contributivo 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato annualmente). I contributi si versano tramite modello F24 con due saldi (giugno e novembre) e si calcolano in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RR sezione II). I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF (anche nel forfettario, dove riducono direttamente l’imponibile dell’imposta sostitutiva).Importante: il logopedista in P.IVA può addebitare in fattura al cliente la rivalsa INPS del 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996). Questa rivalsa concorre a formare il reddito imponibile IRPEF/sostitutiva ma non è soggetta a ritenuta. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità 19%Il logopedista è obbligato a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai sensi del D.lgs. 175/2014 e del D.M. 19 ottobre 2020 (che ha inserito gli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie tra i soggetti tenuti all’invio).L’invio dei dati al Sistema TS produce due effetti pratici fondamentali:Detraibilità 19%: il paziente può detrarre le spese sostenute per prestazioni logopediche come spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, sopra la franchigia di 129,11 euro, nel modello 730 o Redditi PF. La detrazione è confermata anche per il 2026 (con il limite di reddito complessivo introdotto dalla Manovra per i redditi sopra 75.000 euro).Precompilata: i dati trasmessi confluiscono automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata del paziente, semplificandone la compilazione.Le scadenze 2026 per l’invio al Sistema TS sono semestrali (entro il 30 settembre per il primo semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre), come stabilito dal D.M. 8 febbraio 2024. Per ogni prestazione il logopedista deve indicare data, importo, tipologia (TK = “altre spese sanitarie”), modalità di pagamento e codice fiscale del paziente.Il paziente ha sempre diritto al diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati al STS: in tal caso il logopedista non invia i dati di quella prestazione e annota l’opposizione sul registro.Per beneficiare della detrazione il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bancomat, app di pagamento) ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, c. 679-680. È quindi sconsigliato il pagamento in contanti. Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972Le prestazioni rese dal logopedista sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, che esonera le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.L’esenzione si applica indipendentemente dal regime fiscale (ordinario, semplificato o forfettario) e si fonda sul fatto che il logopedista è una professione sanitaria iscritta a un Albo. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente IVA art. 10, n. 18, DPR 633/1972” e, se in regime forfettario, anche “Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.Importante: anche in caso di esenzione IVA, sulle fatture in regime forfettario di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 2 euro (art. 13 Tariffa allegata al DPR 642/1972). La marca può essere a carico del cliente (se indicata in fattura) e va versata cumulativamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno tramite F24 (codice tributo 2505).Per le prestazioni rese a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (es. ASL, cliniche), è opportuno verificare con il committente se la fattura debba riportare anche il riferimento al D.M. 17 maggio 2002 sull’esenzione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. Fatturazione elettronica logopedista B2CDal 1° gennaio 2024, con l’entrata a regime della fatturazione elettronica per tutti i forfettari (D.L. 36/2022, art. 18), anche il logopedista deve emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). Tuttavia, esiste una regola specifica per le prestazioni sanitarie rese a privati:Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche (B2C) i cui dati sono inviati al Sistema TS NON devono essere trasmesse via SdI in formato elettronico, ma vanno emesse in formato cartaceo o PDF e consegnate al paziente. Lo stabilisce l’art. 10-bis del D.L. 119/2018, prorogato fino al 31 dicembre 2025 (e con tutta probabilità prorogato anche per il 2026 con la Legge di Bilancio).Le fatture verso aziende, enti, ASL, studi medici (B2B) vanno invece emesse tramite SdI in formato XML, indicando il codice destinatario o la PEC del committente. In questo caso il codice destinatario “0000000” si usa solo se il committente non lo ha comunicato.In pratica, il logopedista che lavora prevalentemente con privati (B2C) non emette fatture elettroniche via SdI, ma cartacee o PDF, e si limita a inviare i dati al Sistema TS. Questo semplifica enormemente la gestione amministrativa.Elementi obbligatori della fattura del logopedista (anche se cartacea):Numerazione progressiva e dataDati anagrafici e P.IVA del logopedistaCodice fiscale del paziente (obbligatorio per il Sistema TS)Descrizione della prestazione (es. “valutazione logopedica”, “trattamento riabilitativo”)Importo della prestazioneDicitura esenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972Dicitura regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014Eventuale marca da bollo da 2 euro (sopra 77,47 euro)Modalità di pagamento (preferibilmente tracciabile) Prestazioni tipiche e tariffe di riferimentoLe tariffe del logopedista libero professionista sono liberamente determinate dal singolo professionista (non esistono più tariffari minimi obbligatori dopo la Legge Bersani 248/2006). Tuttavia, sulla base dei tariffari indicativi della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) e di rilevazioni di mercato 2025-2026, le tariffe più diffuse sono:Valutazione logopedica iniziale (60-90 minuti, anamnesi, somministrazione test standardizzati, stesura relazione): 80-120 euroSeduta di trattamento individuale (45-50 minuti): 40-70 euro in base alla città e all’esperienzaBilancio periodico / aggiornamento valutazione: 50-90 euroCounseling familiare (50 minuti): 50-80 euroRelazione clinica per pediatra, scuola o altri specialisti: 40-80 euroTrattamento di gruppo (es. gruppi DSA o di voice training): 20-35 euro a partecipanteTeleriabilitazione (videochiamata 30-45 minuti): 35-60 euroLe tariffe variano sensibilmente in base alla città (Milano, Roma e Bologna sono mediamente più alte di 15-25%), all’esperienza, alla specializzazione (es. disfagia oncologica e voce artistica hanno tariffe più alte) e al tipo di paziente (le sedute di logopedia pediatrica sono mediamente più richieste).Un logopedista libero professionista a tempo pieno con 25-30 ore settimanali di lavoro clinico (lasciando tempo per refertazione, formazione, counseling) può raggiungere un fatturato annuo di 35.000-55.000 euro, perfettamente compatibile con il regime forfettario. Aprire studio professionale: SCIA, RC e materialiAprire uno studio professionale di logopedia richiede alcuni adempimenti, semplificati rispetto alle strutture sanitarie ambulatoriali ma non assenti:SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale (a seconda della normativa regionale): è una segnalazione certificata di inizio attività che attesta il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di idoneità dei locali. Per gli studi professionali “monoprofessionali” la procedura è generalmente semplificata e non richiede autorizzazione preventiva.Requisiti dei locali: superficie minima dello studio (10-12 mq utili), bagno con antibagno, areazione e illuminazione naturale, climatizzazione, accessibilità per persone con disabilità (se nuova costruzione/ristrutturazione), insonorizzazione adeguata per le sedute di voice training e teleriabilitazione.Destinazione d’uso: lo studio professionale può essere ubicato anche in unità immobiliari residenziali (categoria A/2, A/3) come “studio professionale” senza necessità di cambio d’uso, ai sensi della Legge 392/1978 art. 27 e della giurisprudenza consolidata.RC professionale: la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) per tutti i professionisti sanitari, con massimali tipicamente di 1-3 milioni di euro. Il costo annuo per logopedisti varia da 150 a 400 euro.Privacy e GDPR: nomina del DPO se si trattano dati di particolari categorie su larga scala, registro dei trattamenti, informativa privacy specifica per dati sanitari.Sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 anche per studi professionali (DVR, formazione, primo soccorso e antincendio se ci sono dipendenti o collaboratori).Per i materiali professionali, l’investimento iniziale tipico include:Test standardizzati e batterie diagnostiche: PVCL, BVL 4-12, TROG-2, CMF, BVN 5-11, BVN 12-18, ABCA, MT, prove di lettura e scrittura DDE-2, ecc. (1.500-3.500 euro)Strumentazione audio: registratore digitale di alta qualità, cuffie professionali, microfoni, software di analisi spettrografica della voce (Praat è gratuito, software specifici 200-800 euro)Materiali per terapia: schede operative, libri specialistici, giochi terapeutici, software per CAA, app per riabilitazione (300-1.000 euro iniziali)Arredamento: scrivania, sedie ergonomiche, lettino o poltrona pediatrica, armadi chiusi (per privacy dei materiali clinici), specchio da parete (utile per voice training e articolazione)Strumentazione sanitaria di base: abbassalingua monouso, guanti, mascherine, gel disinfettante, cestini differenziatiInvestimento iniziale complessivo: circa 3.000-7.000 euro per uno studio piccolo, fino a 15.000 euro per uno studio attrezzato con cabina insonorizzata e strumentazione avanzata. Logopedia pediatrica vs logopedia adultiLa libera professione del logopedista si articola tipicamente in due grandi filoni, che richiedono competenze, materiali e approcci differenti:Logopedia pediatrica (0-18 anni): rappresenta il segmento più richiesto del mercato libero professionale. Comprende:Disturbi del linguaggio in età evolutiva (ritardi semplici, DSL, disturbi fonetico-fonologici)Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, disgrafia, discalculiaSordità infantile e riabilitazione protesica/cocleareBalbuzie evolutiva e in età scolareDisturbi della deglutizione neonatale e svezzamento difficileComunicazione nei disturbi dello spettro autisticoDeglutizione deviata e ortognatica (in collaborazione con ortodontisti)Il logopedista pediatrico lavora prevalentemente con genitori paganti privati (la richiesta di valutazioni e trattamenti DSA è in continua crescita), in collaborazione con pediatri di libera scelta, neuropsichiatri infantili e centri di neuropsichiatria. Le tariffe medie sono leggermente più alte e la frequenza delle sedute è generalmente bisettimanale.Logopedia adulti e geriatrica: comprende:Afasie post-ictus o post-trauma cranicoDisartrie nelle malattie neurodegenerative (Parkinson, SLA, sclerosi multipla, Alzheimer)Disfagia neurologica, oncologica e geriatricaDisfonie funzionali e organiche, voice training per professionisti della voceRiabilitazione post-laringectomia e post-chirurgia testa-colloBalbuzie persistente nell’adultoIl logopedista per adulti collabora frequentemente con neurologi, otorinolaringoiatri, foniatri, fisiatri, oncologi, geriatri e RSA. Una parte significativa del lavoro può svolgersi a domicilio del paziente (afasie, SLA, esiti di ictus), con tariffe maggiorate per il trasferimento.Molti logopedisti scelgono di specializzarsi in una nicchia specifica (es. solo DSA, solo voce, solo disfagia oncologica) per posizionarsi come riferimento territoriale e applicare tariffe più alte. Teleriabilitazione e online consulting 2026La teleriabilitazione logopedica, esplosa durante la pandemia, è ormai una modalità consolidata e regolamentata anche per il 2026. Le linee guida di riferimento sono:Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 17 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti del Ministero della Salute), che includono espressamente la teleriabilitazione tra le prestazioni erogabiliD.M. 30 settembre 2022 sui requisiti delle piattaforme di telemedicina e i flussi informativi del FSE 2.0Position paper della Federazione Logopedisti Italiani (FLI) sulle buone pratiche della teleriabilitazione logopedicaDal punto di vista pratico, il logopedista può erogare in modalità telematica:Teleconsulto e counseling familiare (sempre possibile)Trattamento riabilitativo: consigliato dopo una prima valutazione in presenza, per pazienti collaboranti, con setup tecnologico adeguato e supporto del caregiver per i bambiniBilanci periodici e supervisione di programmi di lavoro a casaFormazione e parent trainingAspetti fiscali della teleriabilitazione: la prestazione resta una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, esente IVA art. 10, soggetta a invio al Sistema TS e detraibile al 19%. La fattura va emessa con la stessa modalità delle prestazioni in presenza. È buona pratica indicare in fattura la dicitura aggiuntiva “Prestazione erogata in modalità di teleriabilitazione”.Aspetti tecnologici minimi: piattaforma di videoconferenza GDPR-compliant (Doxee, GoToMeeting Health, Microsoft Teams in versione sanitaria, ecc.), connessione stabile, webcam HD, microfono di buona qualità (essenziale per i disturbi della voce e dell’articolazione), illuminazione adeguata. Compatibilità dipendente ASL e P.IVA forfettariaUna situazione molto frequente è quella del logopedista dipendente di ASL o struttura sanitaria pubblica che vuole integrare il proprio reddito con un’attività libero professionale in regime forfettario. La compatibilità è possibile ma con regole specifiche:Autorizzazione del datore di lavoro: il dipendente pubblico deve presentare istanza di autorizzazione all’esercizio della libera professione (D.lgs. 165/2001, art. 53). L’autorizzazione viene concessa salvo conflitti di interesse o incompatibilità con l’orario di servizio.Regime intramoenia o extramoenia: il logopedista dipendente del SSN può aderire al regime intramoenia (con visite a tariffe regolate dal contratto) oppure svolgere la libera professione extramoenia, ma deve sceglierne uno solo per ogni Azienda.Limite reddituale per il forfettario: chi nel 2025 ha avuto redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro NON può accedere al regime forfettario nel 2026, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter, L. 190/2014). Questo è un punto cruciale: molti logopedisti dipendenti ASL superano questa soglia e devono valutare il regime ordinario o semplificato.Aliquota Gestione Separata: il dipendente che apre P.IVA paga la Gestione Separata INPS al 24% (e non al 26,07%) perché ha già altra copertura previdenziale obbligatoriaNiente regime start-up al 5%: la prosecuzione di un’attività di logopedia già svolta come dipendente preclude di norma l’aliquota agevolata (salvo eccezioni motivate)Per il logopedista dipendente privato (es. cliniche, centri convenzionati) le regole sono più morbide: di norma è sufficiente verificare il contratto di lavoro per eventuali clausole di esclusiva e ottenere il consenso scritto del datore. Il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente per il forfettario si applica comunque. Esempi calcolo tasse: 25K, 40K, 55KVediamo concretamente quanto paga di tasse e contributi un logopedista in regime forfettario, con tre scenari realistici. Le formule sono:Reddito imponibile = Ricavi × 78% (coefficiente redditività ATECO 86.90.29)Contributi INPS Gestione Separata = Reddito imponibile × 26,07% (senza altra copertura)Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile − Contributi INPS) × 5% (start-up) o 15%Carico fiscale totale = Imposta sostitutiva + Contributi INPSNetto in tasca = Ricavi − Carico fiscale totaleScenario 1: Fatturato 25.000 euro (logopedista neolaureata, primi anni)Ricavi: 25.000 €Reddito imponibile (×78%): 19.500 €Contributi INPS (26,07% di 19.500): 5.084 €Imponibile per imposta sostitutiva (19.500 − 5.084): 14.416 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 721 €Imposta sostitutiva 15% (regime ordinario forfettario): 2.162 €Netto in tasca con 5%: 25.000 − 5.084 − 721 = 19.195 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 25.000 − 5.084 − 2.162 = 17.754 € (71,0%)Scenario 2: Fatturato 40.000 euro (logopedista 3-4 anni di attività)Ricavi: 40.000 €Reddito imponibile (×78%): 31.200 €Contributi INPS (26,07% di 31.200): 8.134 €Imponibile per imposta sostitutiva (31.200 − 8.134): 23.066 €Imposta sostitutiva 5%: 1.153 €Imposta sostitutiva 15%: 3.460 €Netto in tasca con 5%: 40.000 − 8.134 − 1.153 = 30.713 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 40.000 − 8.134 − 3.460 = 28.406 € (71,0%)Scenario 3: Fatturato 55.000 euro (logopedista esperto, studio strutturato)Ricavi: 55.000 €Reddito imponibile (×78%): 42.900 €Contributi INPS (26,07% di 42.900): 11.184 €Imponibile per imposta sostitutiva (42.900 − 11.184): 31.716 €Imposta sostitutiva 5%: 1.586 €Imposta sostitutiva 15%: 4.757 €Netto in tasca con 5%: 55.000 − 11.184 − 1.586 = 42.230 € (76,8%)Netto in tasca con 15%: 55.000 − 11.184 − 4.757 = 39.059 € (71,0%)Come si vede, il regime forfettario consente al logopedista di trattenere il 71-77% del fatturato, decisamente più del regime ordinario (dove l’IRPEF a scaglioni più contributi può portare il carico fiscale al 38-43%). Il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività comporta una “perdita” di circa il 5,8% del fatturato, da pianificare con attenzione. Come trovare i primi pazientiUna volta aperta la partita IVA e allestito lo studio, la sfida principale del logopedista neoprofessionista è costruire la propria clientela. Le strategie più efficaci nel 2026 sono:Convenzioni con studi medici e poliambulatori: contattare otorinolaringoiatri, foniatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, dentisti/ortodontisti, geriatri della propria zona e proporre collaborazioni a tariffa concordata o invii reciproci. Questo è il canale storicamente più produttivo.Referral con pediatri di libera scelta: per chi si occupa di logopedia pediatrica, costruire un rapporto solido con 4-5 pediatri della zona può portare 30-50 valutazioni l’anno. È utile preparare brochure informative e presentazioni di 30 minuti su DSA, ritardi del linguaggio o disfagia neonatale.Convenzioni con scuole, asili e nidi: proporsi per screening del linguaggio nelle scuole materne (in collaborazione con i pediatri di comunità), per formazione agli insegnanti su DSA e per consulenze al doposcuola specializzato.Convenzioni ASL per liste d’attesa: alcune ASL stipulano convenzioni con liberi professionisti per smaltire le liste d’attesa, soprattutto per DSA e ritardi del linguaggio. Le tariffe sono regolate ma il volume è significativo.Google Business Profile: una scheda Google ottimizzata con foto dello studio, recensioni dei pazienti (richieste con tatto e privacy), orari, mappa e categorie corrette (“Logopedista”, “Speech Therapist”) porta in media il 30-40% dei nuovi pazienti privati.Sito web professionale e SEO locale: anche un sito di 5-6 pagine ottimizzato per “logopedista [città]”, “trattamento DSA [città]”, “balbuzie bambini [città]” è un investimento di 800-1.500 euro che genera contatti per anni.Social media specializzati: Instagram e TikTok funzionano bene per logopedia pediatrica e voice training (contenuti educativi per genitori), LinkedIn per il networking professionale con altri sanitari.Iscrizione a piattaforme: MioDottore, Pagine Bianche Salute, Doctolib aumentano la visibilità (ma comportano costi mensili o commissioni).Eventi formativi e divulgativi: organizzare incontri gratuiti su DSA per genitori, screening gratuiti nelle scuole o conferenze per insegnanti è un ottimo modo per farsi conoscere.Tipicamente serve circa 1 anno di attività per raggiungere un volume di lavoro stabile (15-20 pazienti settimanali) e 2-3 anni per un’agenda completa. Per accelerare, può essere utile partire affittando ore in uno studio già avviato o lavorando come collaboratore in un poliambulatorio nei primi 12-18 mesi. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Inoltre serve l’autorizzazione del datore di lavoro (D.lgs. 165/2001) e l’aliquota Gestione Separata sarà del 24% (non 26,07%) perché si ha già altra copertura previdenziale.Le mie prestazioni di logopedia sono detraibili al 19%?Sì. Le prestazioni del logopedista sono spese sanitarie detraibili al 19% (oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi), trasmesse automaticamente al Sistema Tessera Sanitaria e precaricate nella dichiarazione precompilata del paziente. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).Devo fatturare con IVA al 22%?No. Le prestazioni sanitarie del logopedista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). In fattura va indicata la dicitura di esenzione e, sopra 77,47 euro, applicata la marca da bollo da 2 euro.Devo iscrivermi a una cassa professionale specifica?No. I logopedisti non hanno una cassa di previdenza autonoma e si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). L’aliquota è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per chi è già coperto altrove.Posso fare teleriabilitazione e fatturarla come prestazione sanitaria?Sì. La teleriabilitazione è espressamente prevista dalle Linee guida nazionali sulla telemedicina (Conferenza Stato-Regioni 2020) e dal D.M. 30 settembre 2022. È una prestazione sanitaria a tutti gli effetti: esente IVA, soggetta a invio Sistema TS, detraibile al 19%. È buona pratica indicare in fattura la modalità “teleriabilitazione”.Quanto guadagna un logopedista in regime forfettario?Con il regime forfettario start-up al 5%, un logopedista trattiene circa il 76-77% del fatturato. Esempi: 25.000 € fatturato → ~19.200 € netti; 40.000 € fatturato → ~30.700 € netti; 55.000 € fatturato → ~42.200 € netti. Con aliquota al 15% (dal sesto anno) la percentuale netta scende a circa il 71%.Devo fare fattura elettronica via SdI ai privati?No. Le fatture per prestazioni sanitarie verso persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema TS non vanno trasmesse via SdI (art. 10-bis D.L. 119/2018). Si emettono in cartaceo o PDF e si consegnano al paziente. La fatturazione elettronica via SdI resta obbligatoria solo per le prestazioni B2B (verso aziende, ASL, studi medici).Serve la SCIA per aprire uno studio di logopedia?Sì, è generalmente richiesta una SCIA sanitaria al Comune o alla ASL territoriale, con regole che variano da Regione a Regione. Per gli studi monoprofessionali la procedura è semplificata. Vanno rispettati requisiti di idoneità dei locali, igiene, sicurezza e accessibilità. Lo studio può essere ubicato anche in immobile residenziale come “studio professionale” senza cambio d’uso.Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i logopedisti nella scelta del regime fiscale, nell’apertura della partita IVA, nella gestione delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF), nell’invio al Sistema Tessera Sanitaria, nel calcolo dei contributi INPS Gestione Separata e nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario. Contattaci per una consulenza personalizzata.Conclusioni: aprire P.IVA logopedista nel 2026 convieneAprire la partita IVA come logopedista nel 2026 rappresenta una scelta professionale e fiscale conveniente per molti motivi: il regime forfettario al 5% per i primi 5 anni consente di trattenere oltre tre quarti del fatturato; l’esenzione IVA art. 10 e la detraibilità 19% rendono le prestazioni più appetibili per i pazienti; la teleriabilitazione apre nuovi mercati anche oltre la propria città; il crescente bisogno di interventi su DSA, balbuzie, disfagia geriatrica e voice training garantisce una domanda sostenuta.Le criticità da pianificare con attenzione sono il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente (cruciale per chi è già dipendente ASL), la corretta gestione del Sistema TS, la marca da bollo sulle fatture e il salto da 5% a 15% al sesto anno di attività.Per ricevere assistenza completa nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale e nella gestione fiscale e previdenziale annuale, il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione consulenti specializzati nelle professioni sanitarie. Prenota una consulenza online o in sede.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 25, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-25 14:00:002026-09-27 00:04:49Partita IVA Logopedista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Tasse e Contributi
Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e FatturazioneAprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.Tappe principali del riconoscimento2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 20202021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapistaUna delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbitoOsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacraleFisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medicaChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebraliMassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeuticoL’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.Requisiti formativi: laurea o percorso transitorioPer esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:Percorso ordinario: laurea L/SNT OsteopatiaDal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitantePossibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionateEsame di Stato abilitante alla professionePercorso transitorio (ad esaurimento)Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditataCanale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP. Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRPTutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.Documenti necessari per l’iscrizioneDomanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)Titolo di studio in originale o copia autenticataDocumento di identità e codice fiscaleCertificato di residenza o domicilio professionaleQuietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizioneDue fototessereLa quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).Obbligo ECMCome professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.Coefficiente di redditività e regime forfettarioNel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata. Regime forfettario per osteopata: aliquote e limitiIl regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 € annuiAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutivaNo IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazioneNo studi di settore / ISARequisiti per l’aliquota agevolata al 5%Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettarioCause di esclusioneReddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedenteSpese per personale dipendente superiori a 20.000 €Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionaliFatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anniContributi INPS: Gestione Separata 2026L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.Aliquote Gestione Separata 202626,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensioneMassimale e minimaleMassimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivoIscrizione alla Gestione SeparataL’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.Versamento contributiI contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto) Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Cosa prevede l’obbligo STSTrasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in ItaliaFrequenza: mensile o semestrale a scelta del professionistaInformazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesaSanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravitàDetraibilità per il pazienteLe prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.Diritto di opposizione del pazienteIl paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazioneLe prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.Conseguenze dell’esenzione IVANO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionaliImposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”Fatturazione elettronica B2CPer le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STSCodice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PECEsempio fattura osteopata (forfettario)Trattamento osteopatico: 70,00 € Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972 Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale) Totale fattura: 72,00 € Prestazioni tipiche e tariffe medieLe tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:PrestazioneDurataTariffa mediaPrima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzatureSCIA sanitariaL’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)Possesso del titolo abilitanteDirettore sanitario (può essere lo stesso osteopata)I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.Assicurazione RC professionale obbligatoriaIn quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legaleAttrezzature: lettino osteopatico e altri strumentiL’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’annoAttenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno). Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettarioVediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).Osteopata dipendente con partita IVA: si può?Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettarioPer la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmenteTipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centriL’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativoConvenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente. Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.Cosa è permessoComunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del pazienteIndicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studioRecapiti, orari e tariffeSito web e pagina social a contenuto informativoCosa è vietatoPromesse di guarigione o risultati garantitiSconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”Pubblicità ingannevole o suggestivaL’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.Apertura partita IVA osteopata: passo per passoEcco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabileApertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettarioIscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIEIscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STSSCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoriaAcquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamentiComunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle EntrateIl tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Prova gratis 30 giorniFAQ: domande frequenti su partita IVA osteopataPosso lavorare come osteopata senza partita IVA?No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.Quanto guadagna in media un osteopata?Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.L’osteopata può fare diagnosi mediche?No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €Software gestionale: 200 – 500 €Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €Aggiornamento ECM: 200 – 800 €Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’annoL’osteopata può lavorare anche a domicilio?Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.Posso lavorare con minori e neonati?Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta ItaliaIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimaleGestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TSVersamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinarioTenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinarioConsulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studioPer una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-09-27 00:04:58Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione