Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariOsteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026Gli osteopati sono una delle professioni sanitarie riconosciute dalla Legge 3/2018, che ha ridisegnato il quadro ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Con il riconoscimento formale e l’istituzione dell’elenco speciale, molti osteopati si trovano oggi a dover strutturare correttamente la propria posizione fiscale. In questa guida spieghiamo come aprire la partita IVA da osteopata nel 2026, quale codice ATECO usare, come funziona il regime forfettario e quali sono gli obblighi contributivi verso l’INPS.Osteopati e Legge 3/2018: il riconoscimento come professione sanitariaLa Legge 3 dell’11 gennaio 2018 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”) ha riconosciuto ufficialmente l’osteopatia come professione sanitaria in Italia.In base a questa legge, gli osteopati sono iscritti in un elenco speciale presso gli ordini professionali sanitari competenti, in attesa della definizione completa del percorso di riconoscimento ordinistico previsto dai decreti attuativi. Il D.Lgs. 36/2021 ha avviato il percorso ordinistico, prevedendo l’istituzione di specifici ordini professionali per le professioni sanitarie ex L. 3/2018, tra cui osteopati e chiropratici.Il riconoscimento come professione sanitaria ha due implicazioni fiscali rilevanti per l’apertura della partita IVA:Applicazione dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 per le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica (prestazioni sanitarie esenti IVA)Obbligo di sistema TS per le prestazioni sanitarie fatturate a persone fisiche (per la trasmissione dei dati necessari alla dichiarazione dei redditi precompilata)Codice ATECO per osteopata nel 2026Il codice ATECO corretto per l’attivita’ di osteopata e’ il 86.90.29 — “Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA”. Questo codice raccoglie le professioni sanitarie che non hanno ancora un codice ATECO specifico dedicato, tra cui osteopati, riflessologi e altre figure paramediche riconosciute.In alternativa, alcuni osteopati con formazione anche fisioterapica potrebbero usare il 86.90.21 (Fisioterapia), ma questa scelta dipende dall’attivita’ prevalentemente svolta e va valutata con il proprio commercialista. Il codice ATECO 86.90.29 e’ il riferimento piu’ corretto per chi esercita esclusivamente come osteopata.Regime forfettario per osteopati: come funzionaGli osteopati possono accedere al regime forfettario se rispettano i requisiti standard:Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euroSpese per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro lordi annuiReddito da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non superiore a 35.000 euroAssenza delle cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014Coefficiente di redditivita’ 78%Per il codice ATECO 86.90.29 (“Attivita’ professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e dell’istruzione”), il coefficiente di redditivita’ applicato in regime forfettario e’ del 78%. Questo significa che il reddito imponibile e’ calcolato come il 78% del totale dei compensi annui lordi.Esempio pratico: se un osteopata incassa 40.000 euro lordi in un anno, il reddito forfettario imponibile sara’ di 40.000 x 78% = 31.200 euro. Su questo importo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attivita’ nei primi 5 anni).Imposta sostitutivaSul reddito imponibile forfettario si applica un’unica imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali:5% per i primi 5 anni di attivita’ (nuova attivita’, senza aver esercitato attivita’ simile nei 3 anni precedenti)15% a regimeContributi INPS per osteopataGli osteopati non hanno una cassa previdenziale privata dedicata (a differenza di medici con ENPAM o fisioterapisti con ENPAPI). Per questo motivo, sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995).Aliquota Gestione Separata 2026Per i liberi professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, l’aliquota della Gestione Separata INPS nel 2026 e’ del 26,07%.In regime forfettario, i contributi si calcolano sul reddito forfettario (compensi x 78%), con la possibilita’ di chiedere la riduzione del 35% sull’imponibile contributivo (art. 1 c. 77 L. 190/2014). La riduzione e’ una scelta del contribuente ma abbassa anche le prestazioni previdenziali future.Esempio calcolo contributi 2026Con ricavi di 40.000 euro e coefficiente 78%:Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euroContributi INPS senza riduzione: 31.200 x 26,07% = circa 8.134 euro/annoContributi INPS con riduzione 35%: 31.200 x 65% = 20.280 x 26,07% = circa 5.287 euro/annoSistema TS per osteopatiIl Sistema Tessera Sanitaria (TS) e’ la piattaforma del Ministero dell’Economia tramite la quale i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie dei pazienti per la dichiarazione dei redditi precompilata.In quanto professione sanitaria riconosciuta dalla L. 3/2018, gli osteopati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Sistema TS per le prestazioni rese a persone fisiche. I dati devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad esempio, le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027).La trasmissione avviene tramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con accesso mediante SPID, CNS o credenziali Fisconline. Per l’iscrizione al sistema e’ necessario avere la partita IVA attiva e la qualifica di professionista sanitario riconosciuto.IVA per osteopati: esenzione art. 10Le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, che esenta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”.Con il riconoscimento della L. 3/2018, gli osteopati rientrano in questa categoria. Le fatture emesse per prestazioni terapeutiche riportano la dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972”.Attenzione: le prestazioni non terapeutiche (es. corsi di formazione, consulenze non cliniche) non beneficiano dell’esenzione e sono soggette all’aliquota IVA ordinaria. In regime forfettario, tuttavia, l’IVA non si applica per definizione (regime di non applicazione IVA).Come aprire la partita IVA da osteopata: proceduraVerifica i requisiti di L. 3/2018 — controlla di essere iscritto nell’elenco speciale degli osteopatiScegli il regime fiscale — forfettario (se sotto 85.000 euro) o ordinarioPresenta la dichiarazione di inizio attivita’ all’AdE — modello AA9/12 con codice ATECO 86.90.29Iscriviti alla Gestione Separata INPS — entro 30 giorni dall’inizio attivita’Attiva il sistema TS — registrati su sistemats.it per la trasmissione dei dati sanitariAttiva la fatturazione elettronica — obbligatoria per tutti i titolari di P.IVA dal 2024Se hai bisogno di supporto per l’apertura della partita IVA come osteopata, il CAF Centro Fiscale offre consulenza fiscale personalizzata.Domande frequentiGli osteopati hanno l’obbligo di iscriversi a un ordine professionale nel 2026?Il percorso ordinistico avviato dalla L. 3/2018 e dal D.Lgs. 36/2021 prevede l’istituzione di ordini professionali specifici per le professioni sanitarie ex L. 3/2018. Il percorso e’ ancora in fase di completamento con i decreti attuativi. Nel 2026 gli osteopati operano in regime transitorio con iscrizione agli elenchi speciali. E’ consigliabile verificare lo stato aggiornato con le associazioni di categoria.Posso usare il codice ATECO 86.90.21 (fisioterapia) come osteopata?Non e’ consigliato, a meno che la tua attivita’ principale non sia la fisioterapia (con le relative abilitazioni). Il codice ATECO deve rispecchiare l’attivita’ effettivamente svolta. Per l’osteopatia pura il codice corretto e’ il 86.90.29.Un osteopata puo’ aprire studio associato con altri professionisti sanitari?Si’, e’ possibile costituire uno studio associato con altri professionisti sanitari. In tal caso si esce dal regime forfettario individuale e si adotta un regime ordinario per lo studio associato. Le singole quote di reddito attribuibili a ciascun socio sono poi tassate individualmente. Il forfettario e’ incompatibile con la partecipazione a societa’ di persone o associazioni professionali.Luglio 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-13 08:30:002026-06-02 08:13:06Osteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026