Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariOsteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026Gli osteopati sono una delle professioni sanitarie riconosciute dalla Legge 3/2018, che ha ridisegnato il quadro ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Con il riconoscimento formale e l’istituzione dell’elenco speciale, molti osteopati si trovano oggi a dover strutturare correttamente la propria posizione fiscale. In questa guida spieghiamo come aprire la partita IVA da osteopata nel 2026, quale codice ATECO usare, come funziona il regime forfettario e quali sono gli obblighi contributivi verso l’INPS.Osteopati e Legge 3/2018: il riconoscimento come professione sanitariaLa Legge 3 dell’11 gennaio 2018 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”) ha riconosciuto ufficialmente l’osteopatia come professione sanitaria in Italia.In base a questa legge, gli osteopati sono iscritti in un elenco speciale presso gli ordini professionali sanitari competenti, in attesa della definizione completa del percorso di riconoscimento ordinistico previsto dai decreti attuativi. Il D.Lgs. 36/2021 ha avviato il percorso ordinistico, prevedendo l’istituzione di specifici ordini professionali per le professioni sanitarie ex L. 3/2018, tra cui osteopati e chiropratici.Il riconoscimento come professione sanitaria ha due implicazioni fiscali rilevanti per l’apertura della partita IVA:Applicazione dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 per le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica (prestazioni sanitarie esenti IVA)Obbligo di sistema TS per le prestazioni sanitarie fatturate a persone fisiche (per la trasmissione dei dati necessari alla dichiarazione dei redditi precompilata)Codice ATECO per osteopata nel 2026Il codice ATECO corretto per l’attivita’ di osteopata e’ il 86.90.29 — “Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA”. Questo codice raccoglie le professioni sanitarie che non hanno ancora un codice ATECO specifico dedicato, tra cui osteopati, riflessologi e altre figure paramediche riconosciute.In alternativa, alcuni osteopati con formazione anche fisioterapica potrebbero usare il 86.90.21 (Fisioterapia), ma questa scelta dipende dall’attivita’ prevalentemente svolta e va valutata con il proprio commercialista. Il codice ATECO 86.90.29 e’ il riferimento piu’ corretto per chi esercita esclusivamente come osteopata.Regime forfettario per osteopati: come funzionaGli osteopati possono accedere al regime forfettario se rispettano i requisiti standard:Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euroSpese per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro lordi annuiReddito da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non superiore a 35.000 euroAssenza delle cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014Coefficiente di redditivita’ 78%Per il codice ATECO 86.90.29 (“Attivita’ professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e dell’istruzione”), il coefficiente di redditivita’ applicato in regime forfettario e’ del 78%. Questo significa che il reddito imponibile e’ calcolato come il 78% del totale dei compensi annui lordi.Esempio pratico: se un osteopata incassa 40.000 euro lordi in un anno, il reddito forfettario imponibile sara’ di 40.000 x 78% = 31.200 euro. Su questo importo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attivita’ nei primi 5 anni).Imposta sostitutivaSul reddito imponibile forfettario si applica un’unica imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali:5% per i primi 5 anni di attivita’ (nuova attivita’, senza aver esercitato attivita’ simile nei 3 anni precedenti)15% a regimeContributi INPS per osteopataGli osteopati non hanno una cassa previdenziale privata dedicata (a differenza di medici con ENPAM o fisioterapisti con ENPAPI). Per questo motivo, sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995).Aliquota Gestione Separata 2026Per i liberi professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, l’aliquota della Gestione Separata INPS nel 2026 e’ del 26,07%.In regime forfettario, i contributi si calcolano sul reddito forfettario (compensi x 78%), con la possibilita’ di chiedere la riduzione del 35% sull’imponibile contributivo (art. 1 c. 77 L. 190/2014). La riduzione e’ una scelta del contribuente ma abbassa anche le prestazioni previdenziali future.Esempio calcolo contributi 2026Con ricavi di 40.000 euro e coefficiente 78%:Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euroContributi INPS senza riduzione: 31.200 x 26,07% = circa 8.134 euro/annoContributi INPS con riduzione 35%: 31.200 x 65% = 20.280 x 26,07% = circa 5.287 euro/annoSistema TS per osteopatiIl Sistema Tessera Sanitaria (TS) e’ la piattaforma del Ministero dell’Economia tramite la quale i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie dei pazienti per la dichiarazione dei redditi precompilata.In quanto professione sanitaria riconosciuta dalla L. 3/2018, gli osteopati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Sistema TS per le prestazioni rese a persone fisiche. I dati devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad esempio, le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027).La trasmissione avviene tramite il portale Sistema TS (sistemats.it) con accesso mediante SPID, CNS o credenziali Fisconline. Per l’iscrizione al sistema e’ necessario avere la partita IVA attiva e la qualifica di professionista sanitario riconosciuto.IVA per osteopati: esenzione art. 10Le prestazioni di osteopatia con finalita’ terapeutica sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, che esenta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”.Con il riconoscimento della L. 3/2018, gli osteopati rientrano in questa categoria. Le fatture emesse per prestazioni terapeutiche riportano la dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972”.Attenzione: le prestazioni non terapeutiche (es. corsi di formazione, consulenze non cliniche) non beneficiano dell’esenzione e sono soggette all’aliquota IVA ordinaria. In regime forfettario, tuttavia, l’IVA non si applica per definizione (regime di non applicazione IVA).Come aprire la partita IVA da osteopata: proceduraVerifica i requisiti di L. 3/2018 — controlla di essere iscritto nell’elenco speciale degli osteopatiScegli il regime fiscale — forfettario (se sotto 85.000 euro) o ordinarioPresenta la dichiarazione di inizio attivita’ all’AdE — modello AA9/12 con codice ATECO 86.90.29Iscriviti alla Gestione Separata INPS — entro 30 giorni dall’inizio attivita’Attiva il sistema TS — registrati su sistemats.it per la trasmissione dei dati sanitariAttiva la fatturazione elettronica — obbligatoria per tutti i titolari di P.IVA dal 2024Se hai bisogno di supporto per l’apertura della partita IVA come osteopata, il CAF Centro Fiscale offre consulenza fiscale personalizzata.Domande frequentiGli osteopati hanno l’obbligo di iscriversi a un ordine professionale nel 2026?Il percorso ordinistico avviato dalla L. 3/2018 e dal D.Lgs. 36/2021 prevede l’istituzione di ordini professionali specifici per le professioni sanitarie ex L. 3/2018. Il percorso e’ ancora in fase di completamento con i decreti attuativi. Nel 2026 gli osteopati operano in regime transitorio con iscrizione agli elenchi speciali. E’ consigliabile verificare lo stato aggiornato con le associazioni di categoria.Posso usare il codice ATECO 86.90.21 (fisioterapia) come osteopata?Non e’ consigliato, a meno che la tua attivita’ principale non sia la fisioterapia (con le relative abilitazioni). Il codice ATECO deve rispecchiare l’attivita’ effettivamente svolta. Per l’osteopatia pura il codice corretto e’ il 86.90.29.Un osteopata puo’ aprire studio associato con altri professionisti sanitari?Si’, e’ possibile costituire uno studio associato con altri professionisti sanitari. In tal caso si esce dal regime forfettario individuale e si adotta un regime ordinario per lo studio associato. Le singole quote di reddito attribuibili a ciascun socio sono poi tassate individualmente. Il forfettario e’ incompatibile con la partecipazione a societa’ di persone o associazioni professionali.Luglio 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-13 08:30:002026-06-02 08:13:06Osteopata: aprire la partita IVA e regime fiscale 2026
Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e FatturazioneAprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.Tappe principali del riconoscimento2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 20202021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapistaUna delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbitoOsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacraleFisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medicaChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebraliMassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeuticoL’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.Requisiti formativi: laurea o percorso transitorioPer esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:Percorso ordinario: laurea L/SNT OsteopatiaDal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitantePossibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionateEsame di Stato abilitante alla professionePercorso transitorio (ad esaurimento)Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditataCanale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP. Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRPTutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.Documenti necessari per l’iscrizioneDomanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)Titolo di studio in originale o copia autenticataDocumento di identità e codice fiscaleCertificato di residenza o domicilio professionaleQuietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizioneDue fototessereLa quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).Obbligo ECMCome professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.Coefficiente di redditività e regime forfettarioNel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata. Regime forfettario per osteopata: aliquote e limitiIl regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:Limite di ricavi: 85.000 € annuiAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutivaNo IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazioneNo studi di settore / ISARequisiti per l’aliquota agevolata al 5%Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettarioCause di esclusioneReddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedenteSpese per personale dipendente superiori a 20.000 €Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionaliFatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anniContributi INPS: Gestione Separata 2026L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.Aliquote Gestione Separata 202626,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensioneMassimale e minimaleMassimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivoIscrizione alla Gestione SeparataL’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.Versamento contributiI contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto) Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Cosa prevede l’obbligo STSTrasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in ItaliaFrequenza: mensile o semestrale a scelta del professionistaInformazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesaSanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravitàDetraibilità per il pazienteLe prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.Diritto di opposizione del pazienteIl paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazioneLe prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.Conseguenze dell’esenzione IVANO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionaliImposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”Fatturazione elettronica B2CPer le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STSCodice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PECEsempio fattura osteopata (forfettario)Trattamento osteopatico: 70,00 € Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972 Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale) Totale fattura: 72,00 € Prestazioni tipiche e tariffe medieLe tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:PrestazioneDurataTariffa mediaPrima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzatureSCIA sanitariaL’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)Possesso del titolo abilitanteDirettore sanitario (può essere lo stesso osteopata)I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.Assicurazione RC professionale obbligatoriaIn quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legaleAttrezzature: lettino osteopatico e altri strumentiL’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’annoAttenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno). Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettarioVediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).Osteopata dipendente con partita IVA: si può?Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettarioPer la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmenteTipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centriL’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativoConvenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente. Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.Cosa è permessoComunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del pazienteIndicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studioRecapiti, orari e tariffeSito web e pagina social a contenuto informativoCosa è vietatoPromesse di guarigione o risultati garantitiSconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”Pubblicità ingannevole o suggestivaL’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.Apertura partita IVA osteopata: passo per passoEcco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabileApertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettarioIscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIEIscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STSSCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoriaAcquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamentiComunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle EntrateIl tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronicaFAQ: domande frequenti su partita IVA osteopataPosso lavorare come osteopata senza partita IVA?No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.Quanto guadagna in media un osteopata?Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.L’osteopata può fare diagnosi mediche?No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €Software gestionale: 200 – 500 €Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €Aggiornamento ECM: 200 – 800 €Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’annoL’osteopata può lavorare anche a domicilio?Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.Posso lavorare con minori e neonati?Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta ItaliaIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimaleGestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TSVersamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinarioTenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinarioConsulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studioPer una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-08-17 10:16:31Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione